Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2007)0861 – C6-0003/2008 – 2007/0291(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0861),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0003/2008),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 2 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0245/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1007/2008)
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione codificata) (COM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0768),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0449/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0233/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2007)0840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0840),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0004/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0235/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei tzsti esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) (COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0025),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0044/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0234/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Fusioni delle società per azioni (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (versione codificata) (COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0026),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0045/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0236/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) (COM(2008)0023 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0023),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0042/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0237/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) (COM(2008)0037 – C6-0048/2008 – 2008/0021(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0037),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0048/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0238/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Garanzie richieste alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata) (COM(2008)0039 – C6-0050/2008 – 2008/0022(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0039),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0050/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0239/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata) (COM(2008)0099 – C6-0135/2008 – 2008/0037(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0099),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0135/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1) ,
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0243/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata) (COM(2008)0091 – C6-0136/2008 – 2008/0039(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0091),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0136/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0242/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (COM(2007)0735 – C6-0441/2007 – 2007/0253(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0735),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0441/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0217/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Statistiche sulle catture nominali in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (COM(2007)0760 – C6-0443/2007 – 2007/0260(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0760),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0443/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca (A6-0218/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Statistiche sulle catture e l'attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0762),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0444/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca (A6-0219/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Statistiche sulle catture nominali nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (COM(2007)0763 – C6-0440/2007 – 2007/0268(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0763),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0440/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca (A6-0214/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Denominazioni del settore tessile (rifusione) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (COM(2007)0870 – C6-0024/2008 – 2008/0005(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0870),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0024/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0215/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Adesione di Bulgaria e Romania alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))
– vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2007)0839),
– visto l'articolo 3, paragrafo 4, dell'Atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0028/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0194/2008),
1. approva la raccomandazione della Commissione quale emendata;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. invita il Consiglio, in sede di decisione della data di applicazione della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, a tener conto delle preoccupazioni del Parlamento per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo l'onere fiscale per i contribuenti;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Repubblica di Bulgaria, della Romania e degli altri Stati membri.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Raccomandazione di decisione Articolo 3
La convenzione sull'arbitrato, come modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell"8 dicembre 2004 e dalla presente decisione, entra in vigore il 1° gennaio 2007 tra la Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri per i quali è in vigore la convenzione sull'arbitrato. Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il medesimo giorno in cui la convenzione sull'arbitrato entra in vigore per lo Stato membro di cui trattasi.
La convenzione sull'arbitrato, come modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell"8 dicembre 2004 e dalla presente decisione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea tra la Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri per i quali è in vigore la convenzione sull'arbitrato. Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il medesimo giorno in cui la convenzione sull'arbitrato entra in vigore per lo Stato membro di cui trattasi.
Scambio di informazioni tra gli Stati membri estratte dai casellari giudiziari *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (5968/2008 – C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS))
– visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C6-0067/2008),
– visti gli articoli 93, 51 e 55, paragrafo 3, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0207/2008),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ad esaminare a titolo prioritario ogni futura proposta volta a modificare la decisione quadro in conformità della dichiarazione n. 50 relativa all'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato ad esaminare ogni futura proposta nel quadro della procedura di urgenza, in conformità della procedura di cui al paragrafo 5 ed in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo del Consiglio
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)Il fatto che sistemi giuridici diversi si applichino alla stessa condanna penale determina la circolazione di informazioni poco affidabili tra Stati membri e crea incertezza giuridica per la persona condannata. Per evitare tale situazione, lo Stato membro di condanna deve considerarsi proprietario dell'informazione relativa alle condanne penali pronunciate, sul proprio territorio, contro cittadini di altri Stati membri. Di conseguenza, lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata, al quale verranno trasmessi i dati, deve assicurarsi che questi siano aggiornati tenendo conto delle modifiche e delle soppressioni effettuate nello Stato membro di condanna. Solo i dati così aggiornati possono essere utilizzati internamente dallo Stato membro di cittadinanza o trasmessi da questo a un altro Stato membro o a un paese terzo.
Emendamento 2 Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 9 bis bis (nuovo)
(9 bis bis) Qualora l'informazione sia ricevuta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, l'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza deve assicurarsi che le risposte alle richieste di informazioni presentate da una persona in relazione ai propri precedenti penali contengano un riferimento generale ai precedenti penali del richiedente, compresi quelli trasmessi dallo Stato membro di condanna.
Emendamento 3 Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 10
10. Le disposizioni della presente decisione quadro stabiliscono norme sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri quale risultato della sua attuazione. Le norme generali esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono integrate dalle norme stabilite nel presente strumento. Inoltre ai dati personali trattati in base alla presente decisione quadro si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. La presente decisione quadro integra inoltre le disposizioni della decisione del 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, la quale fissa limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni trasmessegli su sua richiesta. Essa le completa stabilendo altresì norme specifiche per la ritrasmissione, da parte dello Stato membro di appartenenza, di informazioni relative a condanne penali trasmessegli su iniziativa dello Stato membro di condanna.
(10) Le disposizioni della presente decisione quadro stabiliscono norme sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri quale risultato della sua attuazione. Le norme generali esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono integrate dalle norme stabilite nel presente strumento, in particolare i principi di base sanciti all'articolo 9. Inoltre ai dati personali trattati in base alla presente decisione quadro si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. La presente decisione quadro integra inoltre le disposizioni della decisione del 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, la quale fissa limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni trasmessegli su sua richiesta. Essa le completa stabilendo altresì norme specifiche per la ritrasmissione, da parte dello Stato membro di appartenenza, di informazioni relative a condanne penali trasmessegli su iniziativa dello Stato membro di condanna.
Emendamento4 Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)In detto contesto, l'adozione di una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale riveste un'importanza fondamentale al fine di prevedere un adeguato livello di protezione dei dati e il trattamento dei dati personali a livello nazionale.
Emendamento 5 Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)E' importante garantire la conoscenza dell'esistenza delle condanne e delle interdizioni da esse determinate, così come il luogo in cui sono state imposte e inserite nel casellario giudiziario per garantire che gli estratti dei precedenti penali siano facilmente comprensibili. Di conseguenza, gli Stati membri devono definire formati comparabili degli estratti in cui figurano le condanne, prevedendo una sezione specifica per le condanne imposte per reati sessuali.
Emendamento 6 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 2
2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7.
2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1.
Emendamento 7 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 3
3. Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7, lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2.
3. Lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2.
Emendamento 8 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Quando siano richieste informazioni presenti nel casellario giudiziario dello Stato membro di cittadinanza per fini diversi da un procedimento penale, lo Stato membro richiedente deve indicare la finalità della sua richiesta.
Emendamento 9 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 2
2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta può, nel rispetto della legislazione nazionale, richiedere estratti dal casellario giudiziario e informazioni relative a quest'ultimo presso l'autorità centrale di un altro Stato membro, qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto.
2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta richiede, nel rispetto della legislazione nazionale, estratti dal casellario giudiziario e informazioni relative a quest'ultimo presso l'autorità centrale di un altro Stato membro, qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto.
Emendamento 10 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.Il trattamento di dati personali ai fini della presente decisione quadro deve rispettare almeno i seguenti principi di base:
a) il trattamento dei dati deve essere permesso dalle disposizioni legislative ed essere necessario e proporzionato agli obiettivi di raccolta e/o trattamento successivo;
b) i dati possono essere trattati solo a fini specifici e legittimi e il loro successivo trattamento deve essere compatibile con tale finalità;
c) i dati devono essere esatti e aggiornati;
Emendamento11 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo -1 bis (nuovo)
-1 bis.Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale o partitica, nonché di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è proibito. In via eccezionale il trattamento di questi dati può essere effettuato, fatti salvi i principi di cui al paragrafo -1, nel caso in cui:
a) il trattamento sia previsto per legge, avvenga con previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria caso per caso e sia assolutamente necessario ai fini del caso specifico; e
b) gli Stati membri prevedano adeguate garanzie specifiche, per esempio l'accesso ai dati permesso esclusivamente al personale responsabile dell'esecuzione del compito legittimo che motiva il trattamento.
Emendamento 12 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 1
1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, in conformità del modulo che figura in allegato.
1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente nel rispetto dei principi cui si fa riferimento ai paragrafi -1 e -1 bis ed esclusivamente ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, in conformità del modulo che figura in allegato.
Emendamento 13 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 2
2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto.
2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, nel rispetto dei principi cui si fa riferimento ai paragrafi -1 e -1 bis ed esclusivamente per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto.
Emendamento 14 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 3
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, se il loro utilizzo risulta necessario e proporzionato, per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza. In tal caso, lo Stato membro richiedente presenta allo Stato membro cui rivolge la richiesta una notifica a posteriori che attesti l'osservanza delle condizioni di necessità, proporzionalità, urgenza e gravità della minaccia.
Emendamento 15 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi ad uno Stato terzo per un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale Stato soltanto per i procedimenti penali.
4. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi ad uno Stato terzo per un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale Stato soltanto per i procedimenti penali.
Emendamento 16 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 5
5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.
Emendamento 17 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità nazionali competenti in materia di protezione dei dati siano sistematicamente informate sullo scambio di dati personali effettuato a titolo della presente decisione quadro e, in particolare, dell'utilizzo di dati personali nelle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
Le autorità degli Stati membri competenti in materia di protezione dei dati controllano lo scambio di cui al paragrafo 1 e collaborano a tal fine.
Emendamento 18 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Diritti della persona interessata
1.Le persone interessate sono informate del trattamento di dati personali che le riguardano. Se del caso, tale comunicazione può essere rinviata per non ostacolare gli obiettivi del trattamento dei dati.
2.Le persone interessate hanno il diritto di ottenere, senza ritardi ingiustificati e in una lingua di loro comprensione, le informazioni relative ai dati che si stanno trattando, nonché il diritto di rettificarli e, se del caso, di eliminare i dati il cui trattamento costituisca una violazione dei principi di cui all'articolo 9, paragrafi -1 e -1 bis.
3.Può essere negata o rinviata la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, quando ciò sia strettamente necessario per:
a) proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico;
b) impedire un reato;
c) non ostacolare l'indagine e i procedimenti relativi ai reati penali;
d) proteggere i diritti e le garanzie di terzi.
Emendamento 19 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
iv bis) informazioni relative alle interdizioni risultanti dalle condanne penali;
Emendamento 20 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv
iv) informazioni relative alle interdizioni risultanti dalle condanne penali;
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0525),
– visto l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, in particolare la terza frase, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0431/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0230/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2
(2) È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. Sono ora disponibili procedimenti che consentono agli enti creditizi e altri istituti interessati di accertare l'autenticità delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione. Per adempiere all'obbligo di controllare l'autenticità e di porre in atto tali procedimenti, gli enti creditizi e istituti interessati necessitano di tempo per adeguare il loro funzionamento interno.
(2) È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. Sono ora disponibili procedimenti che consentono agli enti creditizi e altri istituti interessati di accertare l'autenticità e l'idoneità alla circolazione delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione. Per adempiere all'obbligo di controllare l'autenticità e l'idoneità alla circolazione e di porre in atto tali procedimenti, gli enti creditizi e istituti interessati necessitano di tempo per adeguare il loro funzionamento interno.
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)I piccoli e medi commercianti non dispongono di mezzi sufficienti per svolgere controlli con le procedure definite dalla Banca centrale europea e dalla Commissione. Il loro obbligo dovrebbe consistere nell'agire con la dovuta diligenza, ritirando dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da loro ricevute riguardo alle quali abbiano la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false.
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)Al fine di garantire che gli enti creditizi e gli altri istituti interessati siano in grado di rispettare l'obbligo di accertare l'autenticità e l'idoneità alla circolazione delle banconote e delle monete in euro, occorre stabilire procedure tecniche e standard per tali controlli. L'articolo 106, paragrafo 1 del trattato CE attribuisce la competenza per la definizione di tali standard per le banconote in euro alla Banca centrale europea. Per quanto concerne le monete in euro, le relative competenze sono state conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE.
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3
(3) L'opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l'autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell'autenticità è essenziale che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, è importante consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.
(3) L'opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l'autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell'autenticità è essenziale che nel luogo dove si effettuano le prove degli apparecchi siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, è necessario consentire la consegna e la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)E' necessario garantire l'autenticità degli euro in tutta l'Unione europea, anche in quegli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro e in quelli in cui l'euro circola come moneta di transazione.
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1338/2001 Articolo 2 – lettera d bis (nuova)
-1. All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) "altri istituti", ogni istituto o agente economico che gestisce e distribuisce al pubblico banconote e monete in euro, direttamente o mediante distributori di contanti; si considerano inclusi nella presente definizione i cambiavalute, i grandi centri commerciali e i casinò;"
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1338/2001 Articolo 2 – lettera d ter (nuova)
-1 bis. All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:
"d ter) "piccolo e medio commerciante", il commerciante al dettaglio che opera in strutture di piccole o medie dimensioni al servizio del consumatore finale e che non gestisce o distribuisce al pubblico banconote e monete in euro, salvo nelle comuni operazioni di restituzione di contanti;"
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 1 - lettera b Regolamento (CE) n. 1338/2001 Articolo 4 - paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
(b) alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:
(b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea."
"Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro in circolazione, qualora il quantitativo sequestrato lo renda possibile, si consegna agli organismi nazionali competenti un numero sufficiente di banconote in euro false, anche nel caso in cui costituiscano un elemento di prova in procedimenti penali, e ne è consentita la trasmissione tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea."
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 2 - lettera b Regolamento (CE) n. 1338/2001 Articolo 5 - paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
(b) alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:
(b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle monete in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea."
"Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, qualora il quantitativo sequestrato lo renda possibile, si consegna agli organismi nazionali competenti un numero sufficiente di monete in euro false, anche nel caso in cui costituiscano un elemento di prova in procedimenti penali, e ne è consentita la trasmissione, tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea."
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 1338/2001 Articolo 6 – paragrafo 1
"1. Gli enti creditizi e gli altri istituti che a titolo professionale gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete, compresi quelli la cui attività consiste nel cambiare banconote e monete di altre valute, per esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Tale verifica viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro.
"1. Gli enti creditizi, i portavalori e gli altri agenti economici che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete, compresi quelli la cui attività professionale consiste nel cambiare banconote e monete di altre valute, per esempio i cambiavalute e gli agenti economici che si occupano, in via sussidiaria, della gestione e della distribuzione di banconote al pubblico per mezzo di distributori automatici, hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione e che siano individuate quelle false. I portavalori sono tenuti a verificare l'autenticità delle banconote e delle monete in euro soltanto nel caso in cui abbiano acceso diretto alle banconote e alle monete in euro che sono loro affidate. Tale verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro, in linea con le rispettive competenze di tali istituzioni e tenendo conto delle specificità delle banconote e delle monete in euro.
Negli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti elencati nel regolamento (CE) n. 974/98 è previsto un procedimento di controllo specifico per la verifica dell'autenticità delle monete e banconote in euro utilizzate dagli istituti di cui al primo comma.
Gli enti creditizi e istituti di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti."
Gli enti creditizi e gli altri agenti economici di cui al primo comma e i piccoli e medi commercianti sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti."
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 1338/2001 Articolo 6 – paragrafo 3
"In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea."
"In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea."
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1338/2001 Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo)
3 bis.All'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:
"– la creazione e la promozione di attività di formazione ed informazione quali opuscoli informativi e seminari di formazione, destinate ai cittadini e ai consumatori, sui rischi della falsificazione, i dispositivi di sicurezza di base integrati nelle banconote e nelle monete in euro e le autorità competenti cui rivolgersi in caso di possesso di banconote e/o monete sospettate di essere false. Inoltre, gli istituti finanziari e gli altri istituti che partecipano a titolo professionale alla gestione e alla distribuzione al pubblico delle banconote e delle monete, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o monete di valute diverse, come i cambiavalute, espongono e mettono a disposizione dei consumatori opuscoli informativi (forniti dalle autorità nazionali competenti, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea) sui rischi, i dispositivi e le autorità di cui sopra."
Regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame (5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (5953/2008),
– visti l'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e l'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0066/2008),
– visto il parere della Commissione ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e dell'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom sulla domanda di modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame, presentata dalla Corte, conformemente all'articolo 64 del suo statuto (SEC(2008)0345),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0211/2008),
1. approva il progetto di decisione del Consiglio;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Revisione della direttiva quadro sui rifiuti ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (11406/4/2007 – C6-0056/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0667),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0162/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/98/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (11486/3/2007 – C6-0055/2008)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0397),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0192/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successivamente abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/105/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (COM(2007)0610 – C6-0348/2007 – 2007/0219(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0610),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0348/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– vista la lettera in data 24 gennaio 2008 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0178/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/106/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 (COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0194),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0113/2007),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0190/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) In seguito al progresso scientifico e tecnico è diventato possibile rilevare la presenza di tenori sempre più bassi di residui di medicinali veterinari negli alimenti.
(2)Nonostante l'esistenza della procedura di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari(4)(procedura "cascata") per consentire il trattamento di animali allorché non è autorizzato nessun medicinale veterinario adeguato, i prodotti medicinali veterinari nell'Unione europea continuano a non soddisfare numerose necessità terapeutiche. È indispensabile affrontare tale sfida mediante una revisione fondamentale della normativa che disciplina l'autorizzazione dei medicinali veterinari. Tale revisione dovrebbe valutare l'innovazione e la competitività dell'industria europea della salute animale e le esigenze regolamentari. Un'attenzione particolare dovrebbe essere attribuita all'autorizzazione dei medicinali veterinari generici, allorché l'esclusività dei dati deroga alle norme di sicurezza e di efficacia e non sono applicati alle esigenze in materia di studi d'impatto sull'ambiente. È necessario in particolare tener conto delle specificità del settore della salute animale nell'Unione europea, trattandosi di un mercato di molteplici specie, complesso e spesso limitato, il che è nondimeno essenziale per la concretizzazione del potenziale agricolo, dell'apicoltura, dell'acquacoltura, dell'allevamento di animali di razza, nonché per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare dell'Unione europea.
(3)Per proteggere la salute pubblica dovrebbero essere stabiliti limiti massimi di residui conformemente ai principi generalmente riconosciuti per la valutazione della sicurezza, tenendo conto dei rischi tossicologici, della contaminazione ambientale nonché degli effetti microbiologici e farmacologici indesiderati dei residui. Si dovrebbe inoltre tenere conto delle altre valutazioni scientifiche della sicurezza delle sostanze coinvolte che siano state effettuate da organizzazioni internazionali o da comitati scientifici stabiliti all'interno della Comunità.
(4) È necessario fissare limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive per quanto concerne vari alimenti di origine animale, compresi carne, pesce, latte, uova e miele.
(5) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(5) ha introdotto procedure comunitarie volte a valutare la sicurezza dei residui di sostanze farmacologicamente attive conformemente alle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti destinati all'uomo. Una sostanza farmacologicamente attiva può essere utilizzata per gli animali destinati alla produzione di alimenti solo in seguito a una valutazione positiva. Per tale sostanza vengono fissati limiti massimi di residui se ciò è ritenuto necessario per la tutela della salute umana.
(6) La direttiva 2001/82/CE ║ dispone che i medicinali veterinari possano essere autorizzati o utilizzati per animali destinati alla produzione di alimenti solo se le sostanze farmacologicamente attive in essi contenute sono state valutate sicure a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90. La direttiva contiene inoltre norme relative alla documentazione dell'uso, alla nuova designazione (uso off-label), alla prescrizione e alla distribuzione dei medicinali veterinari utilizzati negli animali destinati alla produzione di alimenti.
(7) Alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2001(6) sulla disponibilità dei medicinali per uso veterinario, della consultazione pubblica della Commissione effettuata del 2004 e della valutazione della Commissione relativa all'esperienza acquisita, si è dimostrato necessario modificare le procedure di definizione dei limiti massimi di residui, mantenendo, nel contempo, il sistema globale di definizione di tali limiti.
(8) I limiti massimi di residui costituiscono i valori di riferimento ai fini della definizione, a norma della direttiva 2001/82/CE, dei tempi di attesa per le autorizzazioni alla commercializzazione dei medicinali veterinari utilizzati negli animali destinati alla produzione di alimenti nonché ai fini del controllo dei residui negli alimenti di origine animale negli Stati membri e ai posti d'ispezione frontalieri.
(9) La direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali ║ (7) vieta di utilizzare, per gli animali destinati alla produzione di alimenti, alcune sostanze con fini specifici. È opportuno che il presente regolamento sia applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica negli animali destinati alla produzione di alimenti.
(10) Il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(8), stabilisce norme specifiche relative a sostanze che non risultano aggiunte intenzionalmente. Tali sostanze non devono essere oggetto della legislazione sui limiti massimi dei residui.
(11) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(9) definisce il quadro della legislazione alimentare a livello comunitario e fornisce definizioni in tale settore. È opportuno che dette definizioni si applichino ai fini della legislazione sui limiti massimi dei residui.
(12) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali(10) stabilisce prescrizioni generali relative al controllo degli alimenti nella Comunità europea e fornisce definizioni in tale settore. È opportuno che dette definizioni si applichino ai fini della legislazione sui limiti massimi dei residui. La priorità dovrebbe essere accordata al rilevamento dell'uso di sostanze proibite e una parte dei campioni dovrebbe essere selezionata in conformità di principi di analisi dei rischi.
(13) L'articolo 57 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali(11), affida all'Agenzia europea per i medicinali (nel seguito, "l'Agenzia") il compito di esprimere pareri sui limiti massimi di residui di medicinali veterinari accettabili negli alimenti di origine animale.
(14) È opportuno stabilire limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei medicinali veterinari commercializzati nella Comunità.
(15) La consultazione pubblica, così come il fatto che solo un numero ristretto di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti sia stato autorizzato negli ultimi anni, indicano che l'obbligo di ottemperare al regolamento (CEE) n. 2377/90 ha comportato una minore disponibilità di tali medicinali veterinari.
(16) Al fine di garantire la salute e il benessere degli animali è necessario disporre di medicinali in grado di curare patologie specifiche. L'assenza di medicinali veterinari appropriati per il trattamento specifico di determinate specie può inoltre contribuire a un impiego abusivo o illegale di sostanze.
(17) Il sistema stabilito dal regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato al fine di aumentare la disponibilità di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti. A tale scopo è opportuno disporre che l'Agenzia consideri sistematicamente la possibilità di applicare un limite massimo di residui fissato per una specie o un prodotto alimentare particolare a un'altra specie o a un altro prodotto alimentare. A tale riguardo, occorre tener conto dell'adeguatezza dei fattori di sicurezza insiti nel sistema per evitare rischi per il benessere degli animali.
▌
(18) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica dei rischi non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione dei rischi e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali gli aspetti tecnologici della produzione di alimenti e la realizzabilità dei controlli. L'Agenzia dovrebbe pertanto formulare un parere sulla valutazione scientifica dei rischi e raccomandazioni sulla gestione dei rischi derivanti da residui di sostanze farmacologicamente attive.
(19) Per il buon funzionamento del quadro generale sui limiti massimi di residui sono necessarie disposizioni dettagliate sul formato e sul contenuto delle domande di definizione dei limiti massimi di residui nonché sui principi metodologici della valutazione dei rischi e delle raccomandazioni sulla gestione dei rischi.
(20) Oltre ai medicinali veterinari, nel settore zootecnico sono utilizzati altri prodotti, che non sono oggetto della legislazione specifica sui residui, quali i disinfettanti. I medicinali veterinari che non beneficiano di un'autorizzazione alla commercializzazione nella Comunità possono inoltre essere autorizzati in paesi al di fuori della Comunità. Questo può essere dovuto alla maggiore prevalenza, in altre regioni, di malattie o specie bersaglio diverse o a una scelta delle imprese di non commercializzare un medicinale nella Comunità. Il fatto che un medicinale non sia autorizzato nella Comunità non indica necessariamente che il suo utilizzo non sia sicuro. Per le sostanze farmacologicamente attive di tali medicinali la Commissione dovrebbe poter fissare un limite massimo di residui relativo agli alimenti in seguito al parere dell'Agenzia, secondo i principi stabiliti per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo in medicinali veterinari.
(21) Nel contesto del Codex alimentarius la Comunità contribuisce all'elaborazione di norme internazionali sui limiti massimi di residui, garantendo nel contempo che il livello elevato di tutela della salute umana mantenuto nella Comunità non sia ridotto. La Comunità dovrebbe pertanto riprendere, senza un'ulteriore valutazione dei rischi, i limiti massimi di residui che ha sostenuto in occasione della riunione della Commissione del Codex Alimentarius. La coerenza tra le norme internazionali e la legislazione comunitaria sarà così ulteriormente potenziata.
(22) Gli alimenti sono oggetto di controlli sui residui di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. Anche se detto regolamento non fissa limiti di residui per tali sostanze, simili residui potrebbero essere presenti a causa di contaminazione ambientale o della presenza di un metabolita naturale nell'animale. I metodi di laboratorio sono in grado di rilevare i residui a livelli sempre più bassi. Tali residui hanno causato pratiche di controllo diverse negli Stati membri.
(23) Al fine di agevolare il commercio intracomunitario e le importazioni è pertanto opportuno che la Comunità definisca procedure volte a stabilire valori di riferimento per interventi di controllo sulle concentrazioni di residui per i quali ▌l'analisi di laboratorio è tecnicamente realizzabile, senza mettere a rischio un alto livello di protezione della salute umana nella Comunità. Tuttavia la fissazione di valori di riferimento per interventi di controllo non dovrebbe in nessun modo servire da pretesto per consentire l'uso illegale di sostanze non autorizzate per trattare animali destinati alla produzione di alimenti. Pertanto qualsiasi residuo di queste sostanze negli alimenti deve essere considerato indesiderabile.
(24) La legislazione sui limiti massimi di residui va semplificata riunendo in un unico regolamento della Commissione tutte le decisioni che classificano le sostanze farmacologicamente attive in relazione ai residui e fissando valori di riferimento per interventi.
(25) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(12).
26) ║ In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme relative alle condizioni di estrapolazione e alla definizione di valori di riferimento per interventi. ║ Tali misure di portata generale e ║intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con ║ nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(27) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ovvero tutelare la salute umana così come la salute degli animali e garantire la disponibilità di medicinali veterinari adeguati, non possono essere ║ realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.║ Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(28) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario sostituire il regolamento (CEE) n. 2377/90 con un nuovo regolamento.
(29) Occorre prevedere un periodo transitorio per consentire alla Commissione di elaborare e di adottare un regolamento che contenga tutte le decisioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90 e le disposizioni di attuazione del nuovo regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce, con l'obiettivo di garantire la sicurezza alimentare, norme e procedure volte a stabilire quanto segue:
a)
la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale ("limite massimo di residui");
b)
il livello ▌del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento ("valori di riferimento per interventi").
2. Il presente regolamento non si applica a quanto segue:
a)
ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
b)
alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;
3. Il presente regolamento è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica negli animali destinati alla produzione di alimenti in conformità della direttiva 96/22/CE.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
"residui di sostanze farmacologicamente attive": tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o μg/kg sulla base del peso vivo, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
b)
"animali destinati alla produzione di alimenti": animali selezionati, allevati, tenuti, macellati o abbattuti specificamente allo scopo di produrre alimenti.
Titolo II
Limiti massimi di residui
Capo 1 ║Valutazione dei rischi e gestione dei rischi
Sezione 1 ║
Sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo in medicinali veterinari
Articolo 3
Domanda di parere dell'Agenzia
1. Tutte le sostanze farmacologicamente attive utilizzate nei medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti sono oggetto di un parere dell'Agenzia europea per i medicinali (nel seguito "l'Agenzia") relativo al limite massimo di residui formulato dal comitato per i medicinali veterinari (nel seguito "il comitato").
2. A tal fine il titolare di un'autorizzazione alla commercializzazione di un medicinale veterinario contenente una tale sostanza ovvero colui che richiede o intende richiedere tale autorizzazione alla commercializzazione presenta una domanda all'Agenzia.
Articolo 4
Parere dell'Agenzia
1. Il parere dell'Agenzia consiste in una valutazione scientifica dei rischi e in raccomandazioni sulla gestione dei rischi.
2. La valutazione scientifica dei rischi e le raccomandazioni sulla gestione dei rischi sono volte a garantire un livello elevato di tutela della salute umana, assicurando nel contempo che la salute umana così come la salute e il benessere degli animali non siano compromessi dall'assenza di medicinali veterinari appropriati. Tali raccomandazioni tengono conto di ogni pertinente conclusione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, mediante lettere di cooperazione.
Articolo 5
Estrapolazione
Al fine di assicurare la disponibilità di medicinali veterinari autorizzati per le affezioni delle specie destinate alla produzione di alimenti, il comitato, durante lo svolgimento della valutazione dei rischi e la redazione delle raccomandazioni sulla gestione dei rischi, prende in considerazione la possibilità di applicare rispettivamente a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o ad altre specie i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva presente in un prodotto alimentare specifico o in una o più specie.
Articolo 6
Valutazione scientifica dei rischi
1. La valutazione scientifica dei rischi prende in esame il metabolismo e l'eliminazione delle sostanze farmacologicamente attive nelle specie animali interessate così come il tipo di residui e la quantità che può essere ingerita dagli esseri umani nel corso della vita senza rischi significativi per la salute espressa in termini di dose giornaliera ammissibile (DGA). Sono possibili approcci diversi dalla DGA purché definiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.
2. La valutazione scientifica dei rischi riguarda quanto segue:
a)
il tipo e la quantità di residui che si ritiene non presentino un pericolo per la salute umana;
b)
il rischio di effetti tossicologici, farmacologici o microbiologici ▌sugli esseri umani;
c)
residui presenti negli alimenti di origine vegetale o provenienti dall'ambiente.
3. Se il metabolismo e l'eliminazione della sostanza non possono essere valutati e l'utilizzo della sostanza è destinato a promuovere la salute e il benessere degli animali la valutazione scientifica dei rischi può tener conto di dati relativi al monitoraggio o all'esposizione.
Articolo 7
Raccomandazioni sulla gestione dei rischi
1. Le raccomandazioni sulla gestione dei rischi si basano sulla valutazione scientifica dei rischi effettuata a norma dell'articolo 6 e consistono nella valutazione di quanto segue:
a)
la disponibilità di sostanze alternative per il trattamento delle specie interessate o la necessità della sostanza valutata al fine di evitare inutili sofferenze agli animali e di garantire la sicurezza per coloro che li curano;
b)
altri fattori legittimi, quali aspetti tecnologici della produzione di alimenti e mangimi per animali, realizzabilità dei controlli, condizioni di utilizzo e applicazione delle sostanze nei medicinali veterinari, rispetto delle buone prassi veterinarie, nonché la possibilità di un impiego abusivo o illegale; l'impiego abusivo include l'uso profilattico di prodotti medicinali veterinari quando le malattie possono essere gestite modificando in modo proporzionato e ragionevole le condizioni nelle quali sono tenuti gli animali;
c)
l'eventuale opportunità di fissare un limite massimo di residui o un limite massimo provvisorio per una sostanza farmacologicamente attiva contenuta in medicinali veterinari ▌, il livello di tale limite massimo di residui e, se del caso, eventuali condizioni o restrizioni per l'utilizzo della sostanza in esame;
d)
l'eventuale possibilità di fissare un limite massimo di residui qualora i dati forniti non consentano l'identificazione di un limite sicuro o qualora per mancanza di informazioni scientifiche non sia possibile trarre una conclusione definitiva, sotto il profilo della salute umana, in merito ai residui di una sostanza.
2.Nel caso di medicinali veterinari per i quali non è previsto un limite massimo di residui per gli equini, che non figurano all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 o all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, e che sono utilizzati "off-label", conformemente alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 16, della direttiva 2001/82/CE, e in conformità delle disposizioni "cascata" di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2001/82/CE e non somministrati per via intramuscolare o sottocutanea, il tempo di revoca nominale è di sei mesi.
3.L'uso di medicinali contenenti ingredienti farmacologicamente attivi che non figurano nell'elenco delle sostanze essenziali per il trattamento degli equini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, e che non sono somministrati per via intramuscolare o sottocutanea, ha un tempo di revoca nominale di sei mesi.
Articolo 8
Domande e procedure
1. La domanda di cui all'articolo 3 è conforme al formato e al contenuto stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 ed è corredata dell'importo dei diritti spettanti all'Agenzia.
2. L'Agenzia assicura che il comitato formuli il parere entro 210 giorni dal ricevimento di una domanda valida in conformità dell'articolo 3 e del paragrafo 1 del presente articolo. Tale termine è sospeso ove l'Agenzia richieda la presentazione di informazioni supplementari sulla sostanza in esame entro un determinato periodo e resta sospesa fino alla presentazione delle informazioni supplementari richieste.
3. L'Agenzia trasmette il parere di cui all'articolo 4 al richiedente. Entro 15 giorni dal ricevimento del parere, il richiedente può comunicare per iscritto all'Agenzia la propria intenzione di presentare una richiesta di riesame del parere. In tal caso, entro 60 giorni dal ricevimento del parere, egli trasmette all'Agenzia una motivazione dettagliata della sua richiesta.
Entro 60 giorni dal ricevimento della motivazione della richiesta il comitato esamina se il suo parere vada rivisto. Le ragioni che motivano la conclusione raggiunta in merito alla richiesta sono allegate al parere definitivo di cui all'articolo 4.
4. Entro 15 giorni dall'adozione del parere definitivo l'Agenzia lo trasmette alla Commissione e al richiedente, esponendo le ragioni che motivano le conclusioni.
5. In casi specifici in cui si richieda un'autorizzazione urgente per garantire la protezione della salute umana nonché della salute e del benessere degli animali, la Commissione, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, può fissare un limite massimo di residui provvisorio per un periodo massimo di cinque anni.
Sezione 2 ║
Sostanze farmacologicamente attive non destinate all'utilizzo in medicinali veterinari
Articolo 9
Parere dell'Agenzia richiesto dalla Commissione o dagli Stati membri
1. ▌La Commissione, gli Stati membri o un terzo nel perseguimento di interessi legittimi possono trasmettere all'Agenzia richieste di un parere sui limiti massimi dei residui di sostanze farmacologicamente attive nei casi seguenti:
a)
la sostanza in questione è autorizzata per l'utilizzo in un medicinale veterinario in un paese terzo e non è stata oggetto di domanda a norma dell'articolo 3, o
b)
la sostanza in questione rientra nella composizione di un medicinale destinato ad essere utilizzato a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE e non è stata oggetto di domanda a norma dell'articolo 3, o
c)
la sostanza in questione rientra nella composizione di un prodotto biocida utilizzato per l'allevamento di animali e deve essere stabilito un limite massimo di residui, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, punto ii), lettera b), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13), o
d)
la sostanza in questione può essere utilizzata per curare con efficacia gli animali nel caso di specie o di utilizzi minori, allorché non esistono ancora medicinali specifici.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), allorché si tratta di specie o di utilizzi minori, la domanda può essere trasmessa all'Agenzia da una parte o da un'organizzazione interessata.
3.Si applicano gli articoli da 4 a 7.
4.Le domande di parere di cui al paragrafo 1 rispettano i requisiti di forma e di contenuto previsti dalla Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.
5. L'Agenzia provvede affinché il parere del comitato sia formulato entro 210 giorni dal ricevimento di una richiesta della Commissione. Tale termine viene sospeso ove l'Agenzia richieda la presentazione di informazioni supplementari sulla sostanza in esame entro un determinato periodo e resta sospeso fino alla presentazione delle informazioni supplementari richieste.
6. Entro 15 giorni dall'adozione del parere definitivo l'Agenzia lo trasmette alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro o alla parte che ha presentato la richiesta, esponendo le ragioni che motivano le conclusioni.
Sezione 3 ║
Disposizioni comuni
Articolo 10
Riesame di un parere
La Commissione, chiunque abbia presentato una domanda di parere a norma dell'articolo 3 o uno Stato membro a norma dell'articolo 9 che, in seguito a nuove informazioni, ritenga necessario un riesame del parere al fine di tutelare la salute umana o degli animali, può chiedere all'Agenzia di formulare un nuovo parere sulla sostanza in esame.
La domanda deve essere corredata di informazioni che spieghino la questione da trattare. Al nuovo parere si applicano rispettivamente l'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, o l'articolo 9, paragrafi 5 e 6.
Articolo 11
Pubblicazione dei pareri
L'Agenzia pubblica i pareri di cui agli articoli 4, 9 e 10, previa soppressione di tutte le informazioni commerciali a carattere riservato.
Articolo 12
Misure di attuazione
1. ▌La Commissione, in consultazione con l'Agenzia, adotta norme relative a:
a)
la forma in cui vanno presentate le domande di cui all'articolo 3 e le richieste di cui all'articolo 9 nonché il contenuto di tali domande;
b)
i principi metodologici della valutazione dei rischi e delle raccomandazioni sulla gestione dei rischi di cui agli articoli 6 e 7, compresi i requisiti tecnici conformi a norme concordate a livello internazionale.
Le norme di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2 e, nel caso della lettera (b), secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
2. La Commissione, in consultazione con l'Agenzia e le parti interessate, adotta norme sull'applicazione di un tenore massimo di residui di un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie, ovvero di residui relativi a una o più specie ad altre specie a norma dell'articolo 5. Tali norme specificano come e in quali circostanze i dati scientifici sui residui contenuti in uno specifico prodotto alimentare o presenti in una o più specie possano essere utilizzati per fissare un limite massimo di residui in altri alimenti o altre specie.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
Capo II CLASSIFICAZIONE
Articolo 13
Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive
1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'Agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità degli articoli 4, 9 o 10.
2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione comporta inoltre la definizione, per ciascuna di queste sostanze, di una delle seguenti opzioni:
a)
un limite massimo di residui;
b)
un limite massimo di residui provvisorio;
c)
l'assenza di un limite massimo di residui;
d)
il divieto riguardante la presenza di una sostanza o di suoi residui in un prodotto di origine animale.
3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:
a)
secondo il parere dell'agenzia a norma degli articoli 4, 9 o 10; o
b)
in seguito a un voto della delegazione della Comunità ▌nella Commissione Codex Alimentarius a favore della definizione di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima del voto in Commissione Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'Agenzia.
4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato per una sostanza farmacologicamente attiva nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui della sostanza in esame, al tenore proposto, presentino un rischio per la salute umana.
Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere esteso una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.
5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora in base al parere di cui agli articoli 4, 9 o 10 risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.
6. La presenza di una sostanza o di suoi residui in un prodotto di origine animale è vietata conformemente al parere di cui agli articoli 4, 9 o 10 in una delle seguenti circostanze:
a)
ove qualsiasi presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale costituisca un rischio per la salute umana;
b)
ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva, in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.
7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni sull'utilizzo o sull'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.
Articolo 14
Parere dell'Agenzia con procedura accelerata
1.In casi specifici, quando per ragioni di protezione della salute pubblica o della salute o del benessere degli animali sia necessario autorizzare con urgenza un medicinale veterinario o un prodotto biocida, la Commissione, chiunque abbia chiesto un parere a norma dell'articolo 3 o uno Stato membro possono chiedere all'Agenzia di ricorrere ad una procedura accelerata di valutazione del limite massimo di residui di una sostanza farmacologicamente attiva presente in detti prodotti.
2.Il formato e il contenuto della domanda sono stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.
3.Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 5, l'Agenzia provvede affinché il comitato possa formulare il suo parere entro di 150 giorni dal ricevimento della domanda.
Articolo 15
Procedura ordinaria
1. Ai fini della classificazione di cui all'articolo 13 la Commissione elabora un progetto di regolamento entro 30 giorni dal ricevimento del parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 4, dell'articolo 9, paragrafo 1, o dell'articolo 10. La Commissione elabora inoltre un progetto di regolamento entro 30 giorni dal ricevimento dei risultati del voto della delegazione della Comunità nella Commissione Codex Alimentarius a favore della definizione di un limite massimo di residui ▌di cui all'articolo 13, paragrafo 3.
Se il progetto di regolamento non è conforme al parere dell'Agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata dei motivi alla base di tale scostamento.
2. Il regolamento di cui al paragrafo 1 è adottato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, ed entro 90 giorni dalla fine di tale procedura.
3. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, il regolamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adottato dalla Commissione entro 15 giorni dalla fine della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 16
Metodi analitici
Per l'analisi dei residui l'Agenzia consulta i laboratori comunitari di riferimento, designati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, sui metodi analitici appropriati per un campionamento armonizzato ai fini del rilevamento dei residui di sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui a norma dell'articolo 13 del presente regolamento. L'Agenzia fornisce tali informazioni relative ai metodi ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento designati in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 17
Circolazione degli alimenti
Gli Stati membri ▌vietano ▌l'importazione e l'immissione in commercio di alimenti di origine animale che contengono residui derivati dalla somministrazione illegale di sostanze farmacologicamente attive che non figurano in una classificazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) o c).
Di conseguenza, nell'interesse della salute pubblica, sono vietate le importazioni da paesi terzi di alimenti che contengono residui derivati dalla somministrazione illegale di sostanze il cui utilizzo è vietato nell'Unione europea.
Titolo III
Valori di riferimento per interventi
Articolo 18
Definizione e riesame
1. Se risulta opportuno per garantire il funzionamento dei controlli sugli alimenti di origine animale importati o immessi nel mercato, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione può definire valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) o c).
Per garantire un livello elevato di protezione sanitaria sono applicati i principi della valutazione dei rischi conformemente agli articoli da 4 a 8.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
2. I valori di riferimento per interventi sono riesaminati ▌alla luce di ogni nuovo dato relativo alla protezione della salute umana e della catena alimentare.
Gli alimenti di origine animale contenenti sostanze farmacologicamente attive per le quali non sono stati fissati limiti massimi di residui non possono essere immessi sul mercato.
Articolo 19
Metodi di definizione dei valori di riferimento per interventi
1. I valori di riferimento per interventi sono basati sul contenuto di un'analisi in un campione che può essere rilevato e confermato da un laboratorio di riferimento, designato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, con un metodo analitico convalidato conformemente alle prescrizioni comunitarie. In questo compito la Commissione è consigliata dal pertinente laboratorio comunitario di riferimento circa l'esecuzione dei metodi analitici.
2. La Commissione può presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare una richiesta di valutazione dei rischi per determinare se i valori di riferimento per interventi siano adeguati alla tutela della salute umana. In tali casi l'Autorità europea per la sicurezza alimentare provvede affinché il parere sia formulato entro 210 giorni successivi al ricevimento della domanda.
3. La valutazione dei rischi tiene conto delle norme, compresi i metodi scientifici, che devono essere adottate dalla Commissione in consultazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Tali norme, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
Articolo 20
Contributo comunitario a sostegno delle misure relative ai valori di riferimento per interventi
Se l'applicazione del presente titolo impone alla Comunità di finanziare misure a sostegno della definizione e del funzionamento dei valori di riferimento per interventi si applica l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 21
Immissione sul mercato
Se i limiti massimi di residui o i quantitativi di riferimento fissati nel quadro del presente regolamento sono superati, il prodotto non è immesso sul mercato né come alimento, né trasformato in alimento né mescolato ad alimenti.
Articolo 22
Attuazione dei valori di riferimento per interventi
1.Quando, a seguito dei controlli effettuati su alimenti di origine animale, i risultati degli esami analitici confermano la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva non soggetta a classificazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) o c) a un livello pari o superiore al suo valore di riferimento per interventi, il lotto interessato è considerato non conforme alla legislazione comunitaria.
2.Quando i risultati degli esami analitici effettuati su alimenti di origine animale sono al di sotto del valore di riferimento per interventi, l'immissione di tali prodotti nella catena alimentare è autorizzata. L'autorità competente tiene un registro dei risultati in caso di ricorrenza. Quando i risultati di esami analitici effettuati su prodotti che hanno la stessa origine indicano uno schema ricorrente rivelatore di un problema potenziale, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La Commissione porta la questione all'attenzione dell'autorità competente del paese o dei paesi di origine e presenta proposte adeguate.
3.Misure dettagliate sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
Titolo IV
Disposizioni finali
Articolo 23
Comitato permanente per i medicinali veterinari
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 24
Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 25
Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90
Entro il ...(14) la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui a norma degli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90.
Articolo 26
Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
La Commissione, entro ... (15), presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione analizza, in modo particolare, l'esperienza acquisita sulla base dell'applicazione del presente regolamento e, ove opportuno, è corredata delle relative proposte.
Articolo 27
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è abrogato.
2. Gli allegati da I a IV del regolamento abrogato continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 25. L'allegato V del regolamento abrogato continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
3. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di cui all'articolo 25.
Articolo 28
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0797),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0469/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0173/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1098/2008/CE)
Dichiarazione della Commissione
La Commissione ritiene della massima importanza agevolare e sostenere un'ampia partecipazione a tutti i livelli alle attività connesse con l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010), come mezzo pratico per assicurare a questa iniziativa un impatto positivo e durevole.
Conformemente alla decisione sull'Anno europeo, la Commissione elaborerà orientamenti comuni nel documento quadro strategico che fisserà le principali priorità per la realizzazione delle attività connesse all'Anno europeo, tra cui le norme minime relative alla partecipazione a organismi nazionali e ad azioni (cfr. allegato, parte II, punto 2 della decisione).
Il documento quadro strategico è destinato agli organismi nazionali di attuazione responsabili dell'elaborazione dei programmi nazionali per l'Anno europeo nonché della selezione delle azioni da proporre per un finanziamento comunitario, e ad altri operatori interessati.
In tale contesto, la Commissione intende sottolineare l'importanza di facilitare l'accesso per tutte le ONG, comprese le organizzazioni piccole e medie. Al fine di assicurare il più ampio accesso possibile, gli organismi nazionali di attuazione possono decidere di non richiedere alcun cofinanziamento e di finanziare integralmente talune azioni.
Adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativo all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 (COM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0092(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0249),
– viste la relazione sulla convergenza 2008 della Commissione relativa alla Slovacchia (COM(2008)0248) e la relazione sulla convergenza della Banca centrale europea (BCE) del maggio 2008,
– vista la raccomandazione della Commissione per una decisione del Consiglio che abroga la decisione 2005/182/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia (SEC(2008)0572),
– vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sulla relazione annuale 2007 sull'area dell'euro(1),
– vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento nelle procedure relative all'allargamento dell'area dell'euro(2),
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro(3),
– vista la decisione 2003/223/CE del Consiglio, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea(4),
– vista la sua posizione del 13 marzo 2003 sulla raccomandazione della Banca centrale europea per una proposta di decisione del Consiglio concernente una modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea(5),
– visto l'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0198/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0231/2008),
A. considerando che la Slovacchia ha soddisfatto i criteri di Maastricht conformemente all'articolo 121 del trattato CE e al protocollo sui criteri di convergenza ivi menzionato,
B. considerando che, per la prima volta, una delegazione della sua commissione per i problemi economici e monetari si è recata in visita in Slovacchia per valutare in che misura tale paese sia pronto ad entrare nell'area dell'euro,
C. considerando che, a dieci anni dalla creazione dell'Unione economica e monetaria, l'esperienza insegna che dopo l'adesione all'area dell'euro diminuiscono gli incentivi a favore dello svolgimento della riforma strutturale e che la questione della sostenibilità è divenuta più importante,
D. considerando che il Presidente del Consiglio Ecofin ha inviato al Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo, una lettera in cui presenta le misure e gli impegni politici adottati dal governo slovacco per assicurare la sostenibilità della convergenza,
1. approva la proposta della Commissione;
2. esprime parere favorevole all'adozione dell'euro da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009;
3. prende atto che l'articolo 121 del trattato CE definisce la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio e i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo;
4. osserva che il rapporto sulla convergenza 2008 della BCE individua alcuni rischi relativi alla sostenibilità del tasso di inflazione contenuto raggiunto e sollecita l'adozione delle misure necessarie ad evitarne l'insorgenza;
5. esprime preoccupazione in merito alle discrepanze ravvisabili fra la relazione sulla convergenza della Commissione e l'analoga relazione della BCE in riferimento alla sostenibilità dell'inflazione;
6. raccomanda al governo slovacco di istituire un osservatorio per controllare settimanalmente il prezzo di una serie selezionata di prodotti di base per combattere le false percezioni sull'aumento dei prezzi;
7. invita il governo slovacco a garantire il proseguimento delle necessarie riforme strutturali nel mercato del lavoro, dei servizi e dei prodotti, garantendo, in particolare, un aumento della mobilità della manodopera e degli investimenti in capitale umano; invita il governo slovacco a garantire la concorrenza, segnatamente in settori sensibili come quello energetico;
8. invita il governo slovacco a garantire, con la collaborazione della Banca centrale slovacca, un ambiente stabile con un basso tasso di inflazione che può essere realizzato attraverso un ulteriore consolidamento fiscale ed una politica fiscale sufficientemente rigorosa al fine di conseguire l'equilibrio del bilancio a medio termine; invita le parti sociali slovacche a mantenere la crescita salariale in linea con la crescita della produttività nell'immediato futuro;
9. invita l'Eurogruppo a migliorare il coordinamento e a controllare l'attuazione effettiva degli impegni politici adottati dagli Stati membri dell'area dell'euro per assicurare la sostenibilità della convergenza;
10. sottolinea che le politiche fiscali degli Stati membri che fanno parte dell'area dell'euro devono osservare i principi del buon governo in materia fiscale;
11. ribadisce la sua ferma opinione secondo cui sarebbe opportuno che la posizione del Consiglio e della Commissione prevedesse di anteporre alla valutazione del rispetto dei criteri di Maastricht la conclusione obbligatoria di eventuali procedure di disavanzo eccessivo nei confronti di uno Stato membro, come previsto dall'articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza; si rammarica che la Commissione abbia mancato nuovamente di applicare in modo corretto il trattato CE sotto questo aspetto;
12. ritiene che tutte le misure pertinenti adottate da uno Stato membro che presenti domanda di adesione all'area dell'euro, dopo la pubblicazione delle relazioni sulla convergenza della Commissione e della BCE, dovrebbero essere tenute presenti dal Consiglio in base alla pertinente risoluzione del Parlamento ed integrate nel processo di controllo;
13. invita gli Stati membri a consentire alla Commissione di valutare il rispetto dei criteri di Maastricht sulla base di dati precisi, attuali, affidabili e di elevata qualità;
14. esprime preoccupazione per lo scarso sostegno registrato nei confronti dell'euro tra i cittadini slovacchi; invita, di conseguenza, le autorità slovacche ad intensificare la campagna di informazione pubblica volta a spiegare i vantaggi della moneta unica e ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre gli aumenti dei prezzi durante il periodo di transizione;
15. prende atto degli sforzi compiuti da tutte le parti per migliorare le condizioni in cui il Parlamento esercita il proprio diritto di consultazione ai sensi degli articoli 121 e 122 del trattato CE in termini di informazione e scadenze e si compiace per l'iniziativa della commissione per i problemi economici e monetari di organizzare una visita di studio in Slovacchia al fine di procedere alla propria valutazione della situazione;
16. invita la Commissione e la BCE a considerare tutti gli aspetti quando si tratterà di raccomandare il tasso finale di cambio per la corona slovacca;
17. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
18. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Impatto della politica di coesione sull'integrazione di comunità e gruppi vulnerabili
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sull'impatto della politica di coesione sull'integrazione delle comunità e dei gruppi vulnerabili (2007/2191(INI))
– visti l'articolo 87, paragrafo 3, e gli articoli 137 e 158 del trattato CE,
– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 dal titolo "Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013" (COM(2005)0299),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2005 sull'Agenda sociale (COM(2005)0033),
– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione(2),
– vista la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2005 dal titolo "Terza relazione intermedia sulla coesione: Verso un nuovo partenariato per la crescita, l'occupazione e la coesione" (COM(2005)0192),
– vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2006 dal titolo "La strategia di crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea: Quarta relazione intermedia sulla coesione" (COM(2006)0281),
– vista l'agenda territoriale dell'Unione europea, la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili e il primo programma d'azione per l'attuazione dell'agenda territoriale dell'Unione europea,
– vista la preparazione da parte della Commissione del Libro verde sulla coesione territoriale,
– viste la relazione dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ESPON) dal titolo "Il futuro del territorio, scenari territoriali per l'Europa" e la propria relazione intitolata "Le disparità regionali e la coesione: quali strategie per il futuro?",
– visti gli articoli 3, 13 e 141 del trattato CE, che impongono agli Stati membri di garantire pari opportunità per tutti i cittadini,
– vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom(3),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0212/2008),
A. considerando che uno degli obiettivi della Comunità, sancito dall'articolo 158 del trattato CE, è quello di promuovere uno sviluppo economico e sociale armonioso dell'insieme della Comunità e di ridurre il divario socioeconomico tra le singole regioni,
B. considerando che le disparità possono presentarsi a livello sia intraregionale che interregionale,
C. considerando che l'obiettivo di fondo della politica di coesione resta quello di affrontare le disparità sociali, economiche e territoriali tra le regioni più prospere e quelle più povere e che pertanto il suo campo di applicazione non dovrebbe essere limitato al sostegno degli obiettivi di altre strategie, che potrebbero ostacolare la coesione economica, sociale e territoriale,
D. considerando che finora la politica di coesione ha efficacemente contribuito ad aiutare le regioni più povere a ridurre il loro ritardo in termini di sviluppo socioeconomico,
E. considerando che interi paesi si trovano ancora ad affrontare sfide considerevoli per quanto concerne il loro sviluppo e che la convergenza difficilmente potrà essere conseguita nell'attuale quadro 2007-2013,
F. considerando che in taluni Stati membri la crescita economica si concentra attorno alle capitali nazionali e regionali e ai grandi centri urbani, lasciando inalterate le disparità nello sviluppo socioeconomico di altre zone, quali le zone rurali, periferiche, insulari e montane, e aggravando la vulnerabilità delle comunità e dei gruppi sociali di tali zone,
G. considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea inserisce la coesione territoriale nell'elenco degli obiettivi dell'Unione europea e prevede una condivisione delle competenze tra Unione e Stati membri in tale ambito,
H. considerando che il concetto di "comunità vulnerabile" è molto ampio e che non vi sono criteri chiari per definirlo,
I. considerando che molti territori risentono ancora del loro isolamento e dei loro svantaggi geografici nonché della mancanza delle infrastrutture necessarie per beneficiare di reali possibilità di recupero del loro ritardo di sviluppo rispetto ai livelli medi dell'Unione europea,
J. considerando che il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e dell'accesso ai trasporti favorirà l'accessibilità delle regioni isolate, riducendo al tempo stesso l'esclusione delle comunità e dei gruppi che vivono in tali zone isolate, e che il miglioramento dei servizi di interesse generale, in particolare dell'insegnamento, migliorerà le condizioni di vita dei gruppi e delle comunità vulnerabili,
K. considerando che i paesi e le regioni più poveri non dispongono delle necessarie risorse finanziarie per fornire il proprio contributo ai finanziamenti comunitari cui hanno diritto e che, per di più, mancano spesso di capacità amministrative e risorse umane per fare buon uso dei finanziamenti concessi,
L. considerando che, alla luce del suo forte impatto territoriale, la politica per lo sviluppo rurale dovrebbe essere meglio coordinata con la politica regionale al fine di rafforzare le sinergie e le complementarità tra le due politiche e che è necessario valutare i vantaggi e gli svantaggi di una loro reintegrazione,
M. considerando che non si dispone di dati statistici comparabili a livello microregionale per le regioni dell'UE in cui vivono comunità e gruppi vulnerabili,
N. considerando che la povertà e l'esclusione presentano un forte carattere territoriale,
O. considerando che la maggior parte delle aree microregionali più svantaggiate presentano complessi problemi pluridimensionali legati a fattori quali perifericità, accessibilità ridotta, mancanza di infrastrutture di base, sottosviluppo socioeconomico, tendenza alla deindustrializzazione, bassi livelli di istruzione e formazione, mancanza di capacità amministrative, elevati livelli di disoccupazione, deterioramento delle condizioni abitative e di vita, difficoltà di accesso ai servizi di interesse generale, mancanza delle condizioni necessarie per lo sviluppo e il progresso tecnologico e diffusa presenza di minoranze segregate e gruppi vulnerabili,
P. considerando che la politica di coesione richiede risorse finanziarie commisurate ai suoi obiettivi e strumenti efficienti che consentano alle regioni di colmare le disparità di sviluppo e di affrontare le sfide territoriali, tra cui le evoluzioni demografiche, la concentrazione negli agglomerati urbani, i movimenti migratori, la globalizzazione, il cambiamento climatico e l'approvvigionamento energetico,
1. sottolinea che la concentrazione territoriale delle comunità e dei gruppi vulnerabili e l'esclusione sociale che colpisce le regioni meno sviluppate rappresenta una sfida sempre più grande per la coesione dell'Unione europea; sottolinea inoltre che tale fenomeno è presente non solo a livello interregionale nelle aree depresse bensì anche, e in misura significativa, a livello intraregionale, sia nelle aree in via di sviluppo sia in quelle sviluppate, e richiede particolare attenzione poiché tali comunità e gruppi vulnerabili tendono a perdere visibilità quando si situano in un contesto più generale favorevole;
2. invita gli Stati membri a stabilire i criteri che definiscono i gruppi e le comunità vulnerabili in modo da individuare meglio i problemi cui sono confrontati e agevolare l'elaborazione di soluzioni mirate e sistematiche;
3. ritiene che sia opportuno affrontare la dimensione territoriale dell'esclusione sociale nell'ambito della politica di coesione territoriale;
4. sottolinea a tale riguardo che le sole azioni individuali non bastano a risolvere i problemi territoriali legati all'esclusione sociale e raccomanda pertanto agli Stati membri di perseguire una strategia di sviluppo territoriale olistica attuando una politica di perequazione, applicando l'approccio intersettoriale integrato e concentrandosi sul potenziale di tutti i territori dell'Unione europea;
5. rileva la necessità di affrontare, tramite un approccio integrato, le carenze esistenti in termini di pari opportunità e la potenziale concentrazione dei conflitti sociali nelle aree depresse;
6. osserva, a tale riguardo, che i gruppi vulnerabili possono essere presenti in tutte le regioni, anche nelle più prospere, e che un approccio integrato deve tenere conto di tali gruppi;
7. osserva che i fenomeni di pauperizzazione e di esclusione non si limitano alle sole zone urbane, bensì toccano anche le zone rurali, anche se possono assumervi forme specifiche, segnatamente per il fatto che in ambiente rurale all'esclusione sociale si aggiunge l'esclusione territoriale e che tutti i gruppi sociali che vivono in questi spazi esclusi dallo sviluppo economico sono colpiti dal fenomeno;
8. sottolinea quanto sia importante, nel quadro di un approccio integrato, dare priorità allo sviluppo di un ambiente sano a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di raggiungere gli obiettivi della politica di coesione, come la lotta alla povertà, la salute dei cittadini e una migliore qualità di vita in tutte le regioni, fattori cruciali ai fini dello sviluppo a lungo termine e della coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione europea;
9. sottolinea quanto sia importante coinvolgere le autorità regionali e locali nonché le parti economiche e sociali e le ONG competenti nella pianificazione e nell'attuazione di strategie di sviluppo integrate e sostenere le iniziative promosse dal basso;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a ripartire le risorse tra città sviluppate e regioni isolate, comprese quelle rurali, in modo consono alle loro esigenze specifiche e a elaborare programmi ad hoc di lungo termine per comunità e gruppi vulnerabili specifici coinvolgendo le autorità locali, le parti economiche e sociali e i rappresentanti dei gruppi interessati nel processo decisionale e nell'attuazione di tali programmi, al fine di affrontare al meglio le loro esigenze e fornire reali soluzioni al problema dell'esclusione e alle sue conseguenze;
11. sollecita il mantenimento di attività remunerative nelle zone rurali, il che implica che si rivolga particolare attenzione alle aziende agricole a conduzione familiare e ai piccoli e medi agricoltori, segnatamente attraverso una revisione della PAC per renderla più equa, come pure alle attività imprenditoriali non agricole che forniscono beni e servizi indispensabili al mantenimento della popolazione e all'accoglienza di nuovi soggetti;
12. sottolinea l'importanza delle attività economiche agricole e non agricole (come la trasformazione e la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, il turismo, i servizi, le piccole e medie industrie) nelle zone rurali per offrire occupazione, prevenire la povertà e frenare l'esodo rurale; chiede pertanto un miglioramento delle strutture di formazione professionale nelle zone rurali onde sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità;
13. sollecita un maggior ricorso, da parte della Commissione e degli Stati membri, alle sinergie e complementarità dei vari strumenti finanziari disponibili, come il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo d'integrazione, il programma d'azione comunitaria in materia di sanità pubblica e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, allo scopo di accrescerne il valore aggiunto;
14. invita la Commissione a presentare, nell'ambito del futuro Libro verde sulla coesione territoriale, un obiettivo e una definizione chiara della coesione territoriale, i criteri che la determinano e i relativi strumenti nonché i mezzi disponibili per raggiungere gli obiettivi territoriali previsti;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a produrre dati statistici comparabili a livello microregionale, con particolare riguardo a indicatori sociali come l'indice di sviluppo umano elaborato dalle Nazioni Unite, al fine di far fronte, con opportune misure, alla situazione e ai problemi che caratterizzano le aree in cui vivono le comunità e i gruppi più vulnerabili;
16. invita la Commissione, a tale riguardo, a valutare attentamente se, come parametri di riferimento nella pianificazione dello sviluppo, debbano essere utilizzati, oltre al PIL pro capite, anche nuovi indicatori di sviluppo quantificabili, come gli indicatori sociali, al fine di identificare le comunità e i gruppi più vulnerabili e la relativa ubicazione, far emergere le disparità interregionali e intraregionali e valutare l'attuazione e l'efficienza delle politiche;
17. esorta la Commissione a valutare, nell'ambito del Libro verde sulla coesione territoriale, se il livello NUTS 4 sarebbe adeguato al perseguimento di una politica differenziata finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo della coesione territoriale;
18. sottolinea la necessità di far fronte alle attuali tendenze demografiche, caratterizzate dall'accentuarsi della concentrazione urbana e dell'esodo rurale, e al loro impatto sul territorio; invita pertanto gli Stati membri a mettere a punto strategie volte al recupero delle aree vulnerabili sviluppando le infrastrutture, migliorando le reali opportunità di sviluppo in funzione del loro specifico potenziale, mantenendo i servizi di interesse generale attraverso il potenziamento delle capacità amministrative locali e il decentramento del settore pubblico, offrendo opportunità di formazione e occupazione appropriate, migliorando le condizioni abitative e di vita e aumentando l'attrattività di tali aree per gli investitori; ritiene, al tempo stesso, che si debbano sostenere gli sforzi profusi dalle città per porre rimedio alle difficoltà urbane;
19. ritiene che, se in passato l'esodo rurale è potuto servire da valvola di sicurezza per gli agricoltori esclusi dalla loro attività originaria, oggi non è più così, perché la disoccupazione ormai colpisce in pieno i lavoratori non qualificati e pertanto le unità industriali insediate in ambito rurale sono le prime vittime delle ristrutturazioni e delle delocalizzazioni, che hanno l'effetto di ridurre la possibilità di svolgere più attività su cui i piccoli agricoltori in difficoltà potevano in passato contare per integrare il loro reddito agricolo, accelerando così la loro pauperizzazione;
20. evidenzia che non soltanto è opportuno conservare le politiche strutturali al di là del 2013, ma che la revisione del bilancio dovrebbe essere utilizzata come un'opportunità per assicurare la messa a disposizione delle risorse necessarie al fine di garantire la futura coesione economica, sociale e territoriale tra le regioni e i paesi dell'Unione europea;
21. raccomanda che nelle misure politiche adottate per affrontare l'esclusione sociale e rendere più attivi i gruppi e le comunità vulnerabili sia previsto l'elemento della volontarietà;
22. invita la Commissione a presentare una precisa proposta che affronti in modo realistico e specifico i problemi delle comunità e dei gruppi vulnerabili, compresa l'esclusione sociale;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Coerenza delle politiche per lo sviluppo e ripercussioni dello sfruttamento dell'UE di alcune risorse biologiche naturali sullo sviluppo dell'Africa occidentale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'Unione europea di alcune risorse biologiche naturali (2007/2183(INI))
– visto l'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea,
– vista la dichiarazione comune del 2005 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo"(1),
– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000(2), modificato dall'accordo che modifica l'accordo di partenariato, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005(3),
– vista la strategia congiunta UE-Africa,
– visti il primo documento biennale della Commissione dal titolo "Relazione dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo" (COM(2007)0545), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che lo accompagna (SEC(2007)1202),
– viste le conclusioni dei Consigli del 21 e 22 dicembre 2004, del 24 maggio 2005, del 10 marzo 2006, dell'11 aprile 2006, del 17 ottobre 2006, del 5 dicembre 2006, del 15 dicembre 2006 e del 19 e 20 novembre 2007,
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), programma di lavoro 2006-2007(SEC(2006)0335),
– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,
– visto il consenso di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo del 22 marzo 2002,
– visto lo studio di valutazione dal titolo "The EU Institutions & Member States' Mechanisms for Promoting Policy Coherence for Development", pubblicato nel maggio 2007 dal Centro europeo di gestione delle politiche di sviluppo, PARTICIP GmbH e l'Istituto complutense di studi internazionali,
– visto il programma "EU Coherence Programme" della fondazione Evert Vermeer e della Confederazione europea delle ONG di emergenza e sviluppo,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti", (COM(2007)0540),
– visti i risultati della 13a sessione della Conferenza delle parti (COP 13) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della riunione delle parti del protocollo di Kyoto, tenutasi a Bali (Indonesia) dal 3 al 14 dicembre 2007,
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 su "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010"(4),
– visti la proposta della Commissione relativa a un piano d'azione dell'Unione europea sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), del 21 maggio 2003 (COM(2003)0251), approvata nelle conclusioni del Consiglio "agricoltura e pesca" del 13 ottobre 2003, e il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea(5),
– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2005 su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'Unione europea FLEGT(6),
– viste le conclusioni del Consiglio "ambiente" del 20 febbraio 2007 sugli obiettivi dell'Unione europea per l'ulteriore sviluppo del regime climatico internazionale oltre il 2012, nelle quali si sottolinea che "sono necessarie politiche e azioni concrete […] per arrestare queste emissioni (di anidride carbonica derivanti dalla deforestazione nei paesi in via di sviluppo) e invertire la tendenza nell'arco dei prossimi venti o trent'anni",
– vista la comunicazione della Commissione relativa a un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca, del 23 dicembre 2002 (COM(2002)0637),
– visti il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995 e il Piano d'azione internazionale per la gestione della capacità di pesca della stessa FAO del 1999,
– visto lo studio della FAO, realizzato da John Kurien nel 2005, dal titolo "Responsible Fish Trade and Food Security",
– visto lo studio del 16 luglio 2007 commissionato dal Parlamento europeo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e gli effetti della politica della pesca dell'Unione europea sull'Africa occidentale,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla comunicazione della Commissione su pesca e riduzione della povertà(7),
– visto lo studio dal titolo "L'émigration irrégulière vers l'Union européenne au départ des côtes sénégalaises", realizzato da Juliette Hallaire nel settembre 2007e pubblicato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni,
– visto l'articol 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per la pesca (A6-0137/2008),
A. considerando che la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite esorta tutti gli Stati a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo,
B. considerando l'Unione europea è risolutamente impegnata a garantire la CPS, conformemente all'articolo 178 del trattato CE, il quale stabilisce che la Comunità tiene conto degli obiettivi della sua politica nel settore della cooperazione allo sviluppo nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo,
C. considerando che il punto 35 del summenzionato consenso europeo sulla politica di sviluppo indica che "l'UE è pienamente impegnata ad agire per portare avanti la coerenza delle politiche per lo sviluppo in una serie di settori" e che "è importante che le politiche non attinenti allo sviluppo sostengano gli sforzi dei paesi in via di sviluppo verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio" (OSM),
D. considerando che la summenzionata relazione biennale della Commissione sulla CPS rileva, fra l'altro, che:
–
il concetto di CPS non è ancora stato sufficientemente integrato nel processo decisionale,
–
malgrado gli sforzi, l'Unione europea si trova ancora in una fase iniziale dello sviluppo di un concetto di CPS efficace,
–
i principali ostacoli a una maggiore coerenza delle politiche sono rappresentati dalle priorità politiche e dai conflitti d'interesse tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo,
–
persistono una mancanza di consapevolezza e di conoscenza nei confronti della CPS e il bisogno di garantire un costante impegno politico di alto livello,
–
dato che la pesca è un importante settore economico in molti paesi costieri, questa può contribuire in maniera significativa alla sicurezza alimentare,
E. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 24 maggio 2005 contengono l'impegno ad accrescere la CPS dell'Unione europea, in particolare in dodici settori prioritari tra cui il commercio, la pesca, l'ambiente, il cambiamento climatico, la migrazione e l'occupazione,
F. considerando che le due principali risorse naturali biologiche sfruttate dall'Unione europea in Africa occidentale sono il pesce e il legname, dato che secondo la Direzione generale per il commercio della Commissione, oltre l'80% del pesce e del legname esportato dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) è destinato all'Unione europea,
G. considerando che le Nazioni Unite definiscono l'Africa occidentale come la regione più occidentale del continente africano, che comprende i 16 paesi seguenti: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo (ossia l'ECOWAS più la Mauritania)(8) e che spesso anche il Camerun è considerato parte dell'Africa occidentale,
Coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS)
1. accoglie positivamente l'accentuazione dell'interesse e dell'impegno verso la CPS dimostrati dalla Commissione, dal Consiglio e dagli Stati membri, come testimoniano i dodici impegni specifici in materia di CPS, la relazione biennale e molti altri nuovi meccanismi;
2. sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche quale uno dei contributi dell'Unione europea al raggiungimento degli OSM;
3. sottolinea che, ai fini di una maggiore coerenza delle politiche, sono fondamentali la volontà e l'impegno politico di tener conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo in tutti gli ambiti d'azione che li interessano;
4. richiama l'attenzione sui forti legami di interdipendenza esistenti tra la politica di sviluppo dell'Unione europea e la sua politica in materia di pesca e commercio del legname; sottolinea che le misure adottate nel campo della politica comune della pesca e del legname hanno un forte impatto sullo sviluppo sostenibile a livello locale;
5. ricorda che la summenzionata COP 13 ha riconosciuto che la deforestazione contribuisce in notevole misura alle emissioni di gas a effetto serra, e quindi al cambiamento climatico; sottolinea la necessità di sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo per la salvaguardia e la gestione sostenibili delle loro foreste; esorta l'Unione europea e gli Stati membri ad assicurare cospicui contributi finanziari alle iniziative internazionali per la salvaguardia, lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle foreste nei paesi in via di sviluppo, con un sostegno particolare per i paesi africani;
Legname
6. esprime preoccupazione per il fatto che il disboscamento delle foreste tropicali è una delle principali cause del cambiamento climatico, responsabile del 20% circa delle emissioni annuali di gas a effetto serra di origine antropica e della distruzione dei mezzi di sussistenza di milioni di comunità locali e indigene;
7. esprime preoccupazione per il fatto che le importazioni a basso prezzo di legname e prodotti forestali di provenienza illegale, unitamente al mancato rispetto da parte di taluni soggetti industriali delle norme sociali e ambientali di base, destabilizzano i mercati internazionali e riducono gli introiti fiscali dei paesi produttori;
8. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo dati FAO, meno del 7% della superficie forestale a livello mondiale è identificata da un marchio ecologico, mentre meno del 5% delle foreste tropicali è gestito in modo sostenibile;
9. valuta positivamente il fatto che, in Africa occidentale, la Commissione sia impegnata in negoziati ufficiali con il Ghana e il Camerun e in colloqui preliminari con la Liberia, finalizzati alla firma di accordi di partenariato su base volontaria per controllare la legalità dei prodotti del legname esportati direttamente verso l'Unione europea;
10. sottolinea la necessità che qualsiasi meccanismo per la salvaguardia delle foreste, come il Fondo di partenariato per le emissioni di anidride carbonica (FCPF) e il FLEGT, salvaguardi i diritti tradizionali e consuetudinari delle comunità indigene e locali di sfruttare le proprie foreste, conformemente alla Dichiarazione dei diritti delle popolazioni indigene delle Nazioni Unite;
11. invita la Commissione ad accogliere le richieste di finanziamento delle iniziative di gestione sostenibile delle foreste nell'ambito dei programmi di aiuto e dei documenti di strategia nazionale;
12. invita la Commissione a presentare una comunicazione nella quale si indichi l'impostazione, l'impegno e il supporto dell'Unione europea nei confronti dei meccanismi di finanziamento attuali e futuri per sostenere la protezione delle foreste e la riduzione delle emissioni dovute al disboscamento, come previsto dalla UNFCCC/protocollo di Kyoto e dall'FCPF; indica che tale comunicazione dovrebbe illustrare l'impegno dell'Unione europea a fornire fondi ai paesi in via di sviluppo per la tutela delle loro foreste, il finanziamento di aree forestali protette e la promozione di alternative economiche alla distruzione del patrimonio boschivo;
13. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione del summenzionato piano d'azione FLEGT dell'Unione europea e del regolamento, volti a contrastare l'abbattimento illegale di alberi e il relativo commercio, promuovere il consumo di prodotti lignei realizzati in maniera sostenibile e incrementare significativamente il numero dei paesi partner;
14. invita in particolare la Commissione a presentare entro questa legislatura una proposta legislativa completa che impedisca la commercializzazione di legname e di prodotti derivati di origine illegale e distruttiva;
15. esorta gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'adozione e l'applicazione di una politica di ecologizzazione degli appalti pubblici a livello di Unione europea, nazionale e locale, che promuova l'acquisto di prodotti lignei con marchio di qualità ecologica, in particolare quelli certificati secondo gli standard del Consiglio per la gestione forestale sostenibile;
Pesca
16. sottolinea l'elevato livello di dipendenza dei paesi dell'Africa occidentale dalla pesca, fonte di occupazione, di sicurezza alimentare, di proteine, di entrate pubbliche e di commercio estero, come illustrato da un recente studio pubblicato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni secondo cui una delle principali cause di emigrazione dal Senegal è il declino dell'industria ittica locale;
17. osserva con soddisfazione e plaude ai progressi realizzati in questo settore, pur continuando a nutrire preoccupazione per la lentezza e le reticenze con cui taluni paesi della regione si impegnano nella protezione delle loro risorse; deplora che, nonostante gli sforzi dispiegati dall'Unione europea nel quadro degli accordi di partenariato, la sostenibilità delle risorse biologiche naturali, tra cui quelle della pesca, e i benefici di uno sfruttamento sostenibile non solo non sono ancora una priorità per detti paesi, ma continuano a essere subordinati ad altri interessi politici ed economici;
18. esorta pertanto la Commissione a esaminare la questione nonché a soffermarsi sul chiaro legame esistente tra i livelli di immigrazione dai paesi dell'Africa occidentale verso l'Unione europea e il serio depauperamento degli stock ittici;
19. invita la Commissione e i governi dei paesi dell'Africa occidentale ad arginare la pesca illegale e a monitorare e controllare gli stock ittici, onde porre fine al rapido depauperamento delle risorse ittiche al largo della costa dell'Africa occidentale;
20. ritiene che le risorse ittiche in Africa occidentale rappresentino un potenziale importante per lo sviluppo locale nonché un contributo alla sicurezza alimentare; rileva con preoccupazione che, secondo le stime scientifiche più recenti del Comitato per la pesca nell'Atlantico centrorientale, che risalgono al 2006, in Africa occidentale molti stock sono soggetti a uno sfruttamento eccessivo e almeno uno di essi è a rischio di estinzione;
21. è del parere che una valutazione del grado di coerenza tra la politica di sviluppo e la politica della pesca della Comunità riguardi molti altri aspetti, oltre agli accordi di partenariato bilaterali nel settore della pesca siglati con diversi paesi terzi dell'Africa occidentale, e riconosce la stessa importanza alle politiche comunitarie concernenti i seguenti aspetti:
–
monitoraggio, controllo e sorveglianza delle acque al largo della costa dell'Africa occidentale e contributo dell'Unione europea alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
–
sostegno ad attività di ricerca scientifica sugli stock ittici e la struttura degli ecosistemi;
–
esportazione di navi europee verso l'Africa occidentale e loro cambiamento di bandiera;
–
norme fitosanitarie per le importazioni di pesce e altri ostacoli non tariffari agli scambi commerciali;
–
politica di mercato dell'Unione europea e tipo e quantità di pesci importati dall'Africa occidentale;
22. invita la Commissione, alla luce dell'accordo di partenariato economico (APE) con i paesi dell'Africa occidentale, che non è stato ancora completamente definito e firmato, ad attenersi all'agenda sulla CPS in sede di negoziazione degli accordi sul legname e la pesca nel quadro dell'APE;
23. esorta nuovamente la Commissione ad agire conformemente all'obiettivo fondamentale degli APE, che consiste nella promozione dell'integrazione regionale e nel rafforzamento della posizione economica dei paesi ACP, e sottolinea in modo particolare, in tale contesto, la posizione dei paesi dell'Africa occidentale;
24. ritiene che la politica dell'Unione europea in materia di pesca, anche per quanto riguarda le relazioni con l'Africa occidentale, debba rispettare il summenzionato codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato nel 1995;
25. esprime la propria soddisfazione per il fatto che sette paesi dell'Africa occidentale hanno sottoscritto accordi di pesca con l'Unione europea secondo la nuova formula degli accordi di partenariato, nei quali, oltre all'obiettivo iniziale di difesa degli interessi della flotta europea, figurano clausole in base alle quali il paese terzo deve instaurare piani che garantiscano uno sfruttamento sostenibile delle proprie risorse di pesca;
26. ritiene che l'afflusso di capacità di pesca registratosi in passato in una regione dotata di sistemi di gestione della pesca relativamente deboli e di mezzi per il monitoraggio e il controllo delle attività dei pescherecci insufficienti abbia influito sulla situazione problematica delle risorse ittiche della regione; accoglie pertanto con favore l'interruzione avvenuta nel 2005 dei sussidi per il trasferimento della capacità di pesca dall'Unione europea all'Africa occidentale;
27. osserva che se l'Unione europea riduce la propria attività nelle acque dell'Africa occidentale potrebbe lasciare il posto a flotte di altri paesi che rischiano di non rispettare gli stessi principi di sostenibilità;
28. è del parere che, per quanto riguarda le risorse della pesca, sia necessario porre l'accento, in via prioritaria, sui seguenti aspetti:
–
la valutazione periodica delle risorse della pesca attraverso campagne di ricerca effettuate mediante navi oceanografiche, con la partecipazione di ricercatori europei e del paese terzo interessato, e delle risorse di pesca disponibili in ciascuna delle zone economiche esclusive dei paesi con i quali sono stati conclusi accordi di partenariato nel settore della pesca;
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il miglioramento delle infrastrutture a terra, sia portuali sia di approvvigionamento e di trasporto, al fine di agevolare l'accesso delle navi dell'Unione europea e di altri paesi per riparazioni, sbarchi, trasbordi, ecc., da cui i paesi terzi trarranno benefici aggiuntivi;
–
l'adeguamento delle norme igienico-sanitarie, dato che la maggior parte di tali paesi presenta gravi lacune al riguardo, il che, in alcuni casi, impedisce loro persino di beneficiare dell'accesso preferenziale al mercato europeo di cui le loro esportazioni potrebbero usufruire;
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l'instaurazione di servizi di controllo e di vigilanza, tramite la creazione di centri di controllo, la formazione di ispettori o l'acquisto di navi pattuglia e mezzi aerei, in quanto tali paesi non sono dotati delle risorse tecniche e umane necessarie a svolgere detti compiti;
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la creazione di un quadro giuridico che garantisca la tutela degli investimenti attuali e potenziali dell'Unione europea, derivanti principalmente dalla creazione di società miste, che attualmente incontrano eccessivi ostacoli per poter investire in un paese terzo, essenzialmente a causa della perdita di controllo da parte delle imprese e dell'incertezza giuridica di quasi tutti i paesi della zona;
–
l'attuazione di piani di gestione della pesca sostenibile che organizzerebbero le attività dei settori locali e limiterebbero la pratica generalizzata e biologicamente insostenibile del libero accesso alle risorse;
29. invita l'Unione europea a dissociare il livello dei pagamenti per gli accordi dal livello delle opportunità di pesca che si ottiene in cambio, dato che tale legame potrebbe disincentivare il paese terzo a limitare l'accesso nel caso in cui gli stock si riducano sensibilmente o causare improvvise e importanti riduzioni delle entrate pubbliche del paese terzo;
30. invita l'Unione europea a intraprendere le seguenti azioni al fine di rendere le attività di pesca in Africa occidentale sostenibili e coerenti con la politica di sviluppo comunitaria, indipendentemente dal fatto che siano portate avanti sulla base di un accordo di partenariato o di un accordo privato:
–
realizzare una valutazione attendibile dell'abbondanza degli stock ittici pertinenti prima dell'inizio delle operazioni di pesca e in seguito a intervalli regolari;
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nel caso in cui gli stock ittici africani si riducano sensibilmente, i pescherecci dell'Unione europea ed esteri dovranno prendere le prime misure per ridurre il volume delle catture;
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sviluppare programmi a lungo termine per realizzare valutazioni scientifiche della situazione e delle tendenze degli stock ittici e delle loro relazioni ecologiche, nonché dell'impatto della pesca sugli stessi, e sostenere le capacità di ricerca dell'Africa occidentale;
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presentare tempestivamente relazioni pubbliche accurate e affidabili sulle catture e le attività dei pescherecci dell'Unione europea che operano in paesi terzi;
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fornire aiuti per lo sviluppo di laboratori di riferimento al fine di agevolare l'osservanza dei requisiti fitosanitari per l'esportazione nell'Unione europea;
–
istituire, in collaborazione con i partner dell'Africa occidentale, un programma per combattere l'attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che includa un piano di sorveglianza regionale sul modello dell'accordo concluso con la Commissione dell'Oceano Indiano; sostenere le capacità dell'Africa occidentale di controllare e sorvegliare le attività di pesca di pescherecci nazionali e stranieri;
–
consultare le comunità locali riguardo i termini dell'accordo;
–
adottare misure per verificare che i pescatori e le flotte locali abbiano un accesso prioritario agli stock ittici;
–
istituire programmi a lungo termine intesi ad aumentare il valore aggiunto delle industrie di trasformazione locali, affinché i pesci catturati possano essere trasformati in loco ed essere successivamente esportati verso l'Unione europea;
–
riformare e adeguare il regime attuale delle norme d'origine affinché esso rifletta situazioni e realtà locali;
31. riconosce che, nonostante le contropartite finanziarie degli accordi di pesca costituiscano ormai una parte sostanziale dei bilanci totali di taluni paesi terzi – cui vanno sommati gli investimenti degli armatori e la cooperazione, anche finanziaria, degli Stati membri su base bilaterale – la cooperazione allo sviluppo sostenibile non può derivare soltanto dalla politica comune della pesca, e che è necessario associarvi tutte le altre politiche comunitarie, in particolare quella della cooperazione allo sviluppo, per ottenere le condizioni politiche e socioeconomiche che consentano a detti paesi di riorientare gli sforzi amministrativi e finanziari necessari per poter approfittare pienamente e in modo sostenibile del potenziale delle proprie risorse biologiche naturali;
32. sollecita un migliore coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nei rispettivi progetti di cooperazione allo sviluppo, ad esempio nella definizione delle priorità e degli obiettivi;
33. deplora il fatto che la valutazione d'impatto della sostenibilità (VIS) prevista dagli accordi di partenariato economico ACP-UE del maggio 2007 e richiesta dalla Commissione non analizzi il settore forestale e sfiori soltanto la problematica della pesca;
34. invita la Commissione a:
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realizzare in linea generale VIS più frequenti e più dettagliate;
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integrare maggiormente nelle VIS le questioni attinenti alla coerenza delle politiche per lo sviluppo;
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commissionare due VIS per gli APE con l'Africa occidentale, con un'attenzione particolare alla CPS nel settore della pesca e del legname, inclusa una valutazione d'impatto sulle comunità locali e indigene;
35. conclude che il processo FLEGT e gli accordi modificati di partenariato nel settore della pesca di nuova generazione varati dal 2003 rappresentano importanti punti di partenza per politiche che tengano conto delle esigenze dello sviluppo; sottolinea tuttavia la necessità di migliorare le politiche dell'Unione europea nel settore della pesca e del legname nei confronti dell'Africa occidentale, al fine di consentire una vera CPS;
o o o
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai segretariati del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, all'ECOWAS, all'Unione africana, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), alla Commissione subregionale per la pesca, al Comitato per la pesca nell'Atlantico centrorientale, nonché ai governi di tutti i paesi dell'ECOWAS, della Mauritania e del Camerun.
GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-UE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).
La regione definita dalle Nazioni Unite comprende anche l'isola di Sant'Elena, un territorio britannico d'oltremare situato nell'Atlantico meridionale che non è coperto dalla presente risoluzione.