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Procedura : 2004/0209(COD)
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A6-0440/2008

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Mercoledì 17 dicembre 2008 - Strasburgo
Organizzazione dell'orario di lavoro ***II
P6_TA(2008)0615A6-0440/2008
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (10597/2/2008 – C6-0324/2008),

–   vista la propria posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0607),

–   vista la proposta modificata della Commissione (COM(2005)0246),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0440/2008),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 292.


Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
P6_TC2-COD(2004)0209

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'articolo 137 del trattato prevede che la Comunità sostenga e completi l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(2)  La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) stabilisce requisiti minimi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, tra l'altro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pausa, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

(3)  L'articolo 19, terzo comma, e l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/88/CE prevedono un riesame entro il 23 novembre 2003.

(4)  Essendo trascorsi oltre dieci anni dall'adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio ║ (5), prima direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, appare necessario tener conto dei nuovi sviluppi e delle richieste sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e dotarsi delle risorse per raggiungere gli obiettivi in materia di crescita e di occupazione fissati dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 nel quadro della strategia di Lisbona.

(5)  La conciliazione della vita professionale con la vita familiare è anch'essa un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi che l'Unione europea si è prefissata nella strategia di Lisbona, in particolare per accrescere il tasso di occupazione femminile. Lo scopo è non solo rendere più soddisfacente il clima lavorativo, ma anche consentire un migliore adattamento ai bisogni dei lavoratori, in particolare di quelli che hanno responsabilità familiari. Varie modifiche contenute nella presente direttiva sono volte a permettere una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare.

(6)  In questo contesto gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti sociali a concludere, al livello appropriato, accordi che permettano una migliore conciliazione della vita professionale con la vita familiare.

(7)  È necessario rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori alla luce della sfida posta dalle nuove forme di organizzazione dell'orario di lavoro, introdurre modelli di orario di lavoro che offrano ai lavoratori opportunità di apprendimento permanente, come anche trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.

(8)  Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'aspetto caratterizzante del concetto di "orario di lavoro" è l'obbligo di essere presente in un luogo determinato dal datore di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo al fine di poter prestare immediatamente i propri servizi, ove necessario.

(9)  In circostanze in cui ai lavoratori non sono stati concessi periodi di riposo, devono essere accordati periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla pertinente legislazione, ai pertinenti contratti collettivi o altri accordi tra le parti sociali.

(10)  Anche le disposizioni concernenti il periodo di riferimento di durata massima settimanale del lavoro devono essere riviste nell'intento di adattarle alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, fatte salve le garanzie per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

(11)  Qualora la durata del contratto di lavoro sia inferiore ad un anno, il periodo di riferimento non dovrebbe essere superiore alla durata del contratto di lavoro.

(12)  L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE dimostra che la decisione finale puramente individuale di non applicare l'articolo 6 della stessa comporta dei problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la libertà di scelta del lavoratore. È pertanto opportuno che la deroga prevista da detta disposizione cessi di essere applicabile.

(13)  Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro, è importante che si adottino misure per garantire che l'orario di lavoro del lavoratore sia definito come la somma dei periodi di lavoro effettuati in base a ciascuno dei contratti.

(14)  Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento dell'azione comunitaria in materia.

(15)  Dopo tale consultazione la Commissione, ritenendo opportuna un'azione comunitaria, ha ulteriormente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato.

(16)  Al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali a livello comunitario non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 139 del trattato.

(17)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia attualizzare la normativa comunitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(6). Essa è volta in particolare ad assicurare il pieno rispetto del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui all'articolo 31 della Carta, in particolare al paragrafo 2, il quale statuisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".

(19)  L'attuazione della presente direttiva dovrebbe mantenere il livello generale di protezione assicurato ai lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/88/CE è così modificata:

1)   all'articolo 2 sono inseriti i punti seguenti:"

1 bis) "servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione sul proprio luogo di lavoro al fine di intervenire, su richiesta del datore di lavoro, per esercitare la propria attività o le proprie funzioni.

1 ter) "luogo di lavoro": il luogo o i luoghi in cui il lavoratore esercita normalmente le sue attività o funzioni e che è determinato conformemente a quanto previsto nel rapporto o contratto di lavoro che si applica al lavoratore.

1 quater) "periodo inattivo del servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è di guardia ai sensi del punto 1 bis, ma non è chiamato dal suo datore di lavoro ad esercitare di fatto la propria attività o le proprie funzioni.

"

2)   sono inseriti gli articoli seguenti:"

Articolo 2 bis

Servizio di guardia

L'intera durata del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è considerata orario di lavoro ▌.

Tuttavia i periodi inattivi del servizio di guardia possono essere calcolati in modo specifico, sulla base al contratto collettivo o di altro accordo tra le parti sociali ovvero mediante disposizioni legislative o regolamentari, al fine di rispettare la durata massima settimanale della media dell'orario di lavoro di cui all'articolo 6, purché siano rispettati i principi generali relativi alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5 ▌.

Articolo 2 ter

Calcolo dell'orario di lavoro

Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro, l'orario di lavoro del lavoratore corrisponde alla somma dei periodi di lavoro effettuati in base a ciascuno dei contratti.

Articolo 2 quater

Conciliazione della vita professionale con la vita familiare

Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati a meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare.

Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori*, e consultando le parti sociali, che:

   - i datori di lavoro informino i lavoratori con congruo anticipo di ogni modifica del ritmo di lavoro, e
   - i lavoratori abbiano il diritto di chiedere modifiche del loro orario o del loro ritmo di lavoro, e i datori di lavoro abbiano l'obbligo di considerare tali richieste equamente, tenuto conto delle esigenze di flessibilità di datori di lavoro e lavoratori. Un datore di lavoro può respingere una tale richiesta soltanto se gli inconvenienti organizzativi che essa comporta per lui sono sproporzionatamente maggiori del beneficio per il lavoratore.
  

____________

  

* GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

"

3)   l'articolo 17 è così modificato:

  a) il paragrafo 1 è così modificato:
   i) all'alinea le parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 8 nonché all'articolo 16, lettere a) e c)";
   ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
   a) di direttori generali ("chief executive officers") (o di persone che occupano posizioni comparabili), di dirigenti superiori ad essi direttamente subordinati e di persone nominate direttamente da un consiglio di amministrazione;
"
   b) al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla pertinente legislazione, al pertinente contratto collettivo o altro accordo tra le parti sociali";
   c) al paragrafo 3, nella frase introduttiva, le parole "agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli 3, 4, 5 e 8, nonché all'articolo 16, lettere a) e c)";
  d) il paragrafo 5 è così modificato:
   i) il primo comma è sostituito dal seguente:"
5.  A norma del paragrafo 2 del presente articolo, le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al sesto del presente paragrafo."
   ii) l'ultimo comma è soppresso;

4)   all'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla pertinente legislazione; al pertinente contratto collettivo o altro accordo tra le parti sociali ".

5)   l'articolo 19 è sostituito dal seguente:"

Articolo 19

Limiti alla facoltà di derogare ai periodi di riferimento

▌ In deroga all'articolo 16, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni oggettive o tecniche ovvero per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un periodo non superiore a dodici mesi:

   a) mediante contratto collettivo o accordo sottoscritto dalle parti sociali, come previsto all'articolo 18; o
  b) per via legislativa o regolamentare previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato, nei casi in cui i lavoratori non siano coperti da contratti collettivi o altri accordi fra le parti sociali, purché lo Stato membro interessato adotti le misure necessarie per assicurare che il datore di lavoro:
   i) informi e consulti i lavoratori o i loro rappresentanti in merito all'introduzione dell'organizzazione dell'orario di lavoro proposta e alle relative modifiche;
   ii) adotti le misure necessarie per prevenire o porre rimedio a ogni rischio per la salute e la sicurezza che possa essere connesso all'organizzazione dell'orario di lavoro proposta.

Se si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro adempia agli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva 89/391/CEE, sezione II.

"

6)   l'articolo 22 è sostituito dal seguente:"

Articolo 22

Disposizioni varie

1.  Quantunque il principio generale sia che, nell'Unione europea, l'orario settimanale di lavoro massimo è di 48 ore e che in pratica per i lavoratori nell'Unione europea una maggiore durata del lavoro rappresenta l'eccezione, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 per un periodo transitorio che terminerà …*, a condizione di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali al livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.

2.  In ogni caso, gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale facoltà prendono le misure necessarie ad assicurare che:

   a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso previo del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di detto consenso non è superiore a sei mesi ed è rinnovabile;
   b) nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto di non essere disposto ad accettare di effettuare tale lavoro o perché ha revocato, per qualsiasi motivo, il suo consenso;
  c) il consenso dato:

sia nullo e non avvenuto;
   i) all'atto della firma del contratto di lavoro individuale o durante il periodo di prova, ovvero
   ii) nel corso delle prime quattro settimane del rapporto di lavoro
   d) ciascun lavoratore abbia il diritto, durante i primi sei mesi successivi alla stipula di un accordo valido o durante un periodo massimo di tre mesi dalla fine del periodo di prova specificato nel suo contratto, se tale periodo ha durata superiore, di revocare, con effetto immediato, il suo consenso ad effettuare tale lavoro, informandone a tempo debito e per iscritto il suo datore di lavoro. Successivamente il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di dare per iscritto un preavviso, di durata non superiore a due mesi;
   e) il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro e registri adeguati che consentano di accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate;
   f) i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti, le quali possono vietare o limitare, per ragioni ║ di salute e salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro;
   g) il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, trasmetta loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori a lavorare per più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), e registri adeguati che consentano di accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.
  

  

__________

  

* Trentasei mesi dall'entrata in vigore della direttiva 2009/.../CE (recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

"

7)   l'articolo 24 è sostituito dal seguente:"

Articolo 24

Relazioni

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate o in via di adozione nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2.  Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

3.  A decorrere dal 23 novembre 1996 la Commissione presenta ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1 e 2.

"

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il …(7). Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali successive modifiche di tali disposizioni. In particolare essi provvedono a che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di mezzi adeguati per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al …* o si accertano che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo, nel qual caso gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a consentire loro di garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 267 del 27.10.2005, pag. 16.
(2) GU C 231 del 20.9.2005, pag. 69.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005 (GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 292), posizione comune del Consiglio del 15 settembre 2008 (GU C 254 E del 7.10.2008, pag. 26) e posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008.
(4) GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
(5) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.
(6) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(7)* ║ Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva ║.

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