Indice 
Testi approvati
Martedì 8 luglio 2008 - Strasburgo
Disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ***I
 Regimi di sostegno nel quadro della PAC *
 Prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) ***I
 Conservazione degli uccelli selvatici (Adeguamento alla proceduta di regolamentazione con controllo) ***I
 Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto *
 Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE del 1991 (Convenzione di Espoo) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero *
 Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo UE/CE/Svizzera sull'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen *
 Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo CE/Svizzera sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera *
 Determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein *
 Numerazione dei visti *
 Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India *
 Revoca dell'immunità di Tomczak Witold
 Difesa delle prerogative del Parlamento europeo dinanzi ai tribunali nazionali
 Modifica del regolamento del Parlamento europeo concernente l'approvazione della Commissione
 Procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ***II
 Additivi alimentari ***II
 Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ***II
 Enzimi alimentari ***II
 Modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di integrare le attività aeree nel sistema comunitario di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ***II
 Modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del gruppo di lavoro per la riforma del Parlamento concernenti i lavori dell'Aula
 Bilancio 2009: prime riflessioni sul PPB 2009 e sul mandato per la concertazione in merito al PPB 2009
 Impatto ambientale del gasdotto progettato nel Mar Baltico
 Stabilizzazione dell'Afghanistan: sfide per l'Unione europea e la comunità internazionale

Disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ***I
PDF 184kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (COM(2008)0308 – C6-0200/2008 – 2008/0095(COD))
P6_TA(2008)0315A6-0271/2008

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0308),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179 e 181 bis del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0200/2008),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0271/2008),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Regimi di sostegno nel quadro della PAC *
PDF 185kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che istituisce norme comuni per i regimi a sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e stabilisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 2008/0088(CNS))
P6_TA(2008)0316A6-0270/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0247),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0208/2008),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0270/2008),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) ***I
PDF 186kWORD 38k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (COM(2008)0111 – C6-0127/2008 – 2006/0214(COD))
P6_TA(2008)0317A6-0290/2008

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0111),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0127/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0290/2008),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Conservazione degli uccelli selvatici (Adeguamento alla proceduta di regolamentazione con controllo) ***I
PDF 185kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2008)0105 – C6-0088/2008 – 2008/0038(COD))
P6_TA(2008)0318A6-0259/2008

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0105),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0088/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0259/2008),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto *
PDF 304kWORD 70k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))
P6_TA(2008)0319A6-0232/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0677),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0433/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0232/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2
(2)  Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e di energia elettrica, il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica non si applica alle importazioni e cessioni di gas naturale effettuate mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, e in particolare ai gasdotti della rete di trasporto mediante i quali sono effettuate quasi tutte le operazioni transfrontaliere mediante gasdotto. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante ogni tipo di gasdotti.
(2)  Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme evitano qualsiasi distorsione di concorrenza tra Stati membri. Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e di energia elettrica, il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica non si applica alle importazioni e cessioni di gas naturale effettuate mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, e in particolare ai gasdotti della rete di trasporto mediante i quali sono effettuate quasi tutte le operazioni transfrontaliere mediante gasdotto. Il campo di applicazione del regime speciale è eccessivamente ristretto e non corrisponde alla realtà economica. Occorre pertanto includere in esso le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante ogni tipo di gasdotti. È altresì necessaria maggiore chiarezza al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione coerenti della direttiva 2006/112/CE in tutta la Comunità, in linea con le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale1, che illustrano i concetti di trasporto e distribuzione di gas mediante gasdotti.
__________
1 GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3
(3)  Attualmente tale regime speciale non è applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale; tuttavia, questo gas, per quanto riguarda le sue caratteristiche, è identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti ed è destinato ad essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale.
(3)  Attualmente tale regime speciale non è applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale; tuttavia, questo gas, per quanto riguarda le sue caratteristiche, è identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti ed è destinato ad essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale tra due gasdotti.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4
(4)  Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas naturale o di energia elettrica. Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Esse quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Occorre pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica al gas naturale e all'energia elettrica.
(4)  Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas naturale o di energia elettrica. Occorre pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica al gas naturale e all'energia elettrica.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6
(6)  L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura attualmente in vigore, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri siano sufficientemente informati dell'introduzione da parte di uno Stato membro di un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA.
(6)  L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura di cui all'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente, il che rende neutra l'aliquota IVA. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri siano sufficientemente informati dell'introduzione da parte di uno Stato membro di un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA.
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7
(7)  Le imprese comuni e altre strutture create ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE hanno il compito di attuare politiche comunitarie. Al fine di evitare l'impatto di una tassazione a vantaggio dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta ma a svantaggio degli altri Stati membri e delle Comunità europee, è necessario concedere alle imprese comuni create dalle Comunità, dotate di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio generale delle Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'esonero dall'IVA sugli acquisti.
(7)  Le imprese comuni e altre strutture create ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE hanno il compito di attuare politiche comunitarie. Al fine di evitare l'impatto di una tassazione a vantaggio dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta ma a svantaggio degli altri Stati membri e delle Comunità europee, è necessario concedere alle imprese comuni create dalle Comunità, dotate di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio generale delle Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'esonero dall'IVA sugli acquisti, a condizione che non esercitino un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10
(10)  In tale contesto, occorre applicare tale norma ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni. In effetti tali situazioni rappresentano i casi più significativi, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è usuale.
In tale contesto, occorre applicare tale norma ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni, i quali, in virtù del loro valore economico, possono essere assimilati all'acquisto di un bene immobile. In effetti tali situazioni rappresentano i casi più significativi, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è usuale. Invece, le riparazioni e le migliorie minori con un'importanza economica limitata dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Titolo V – Capo 1 – Sezione 4 - titolo
3 bis)  Al titolo V, capo 1, sezione 4, il titolo è sostituito dal seguente:
"Cessioni di beni mediante reti di trasporto o distribuzione"
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 38 – paragrafo 1
1.  Nei casi di cessione ad un soggetto passivo–rivenditore di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale, di energia elettrica, o di calore o di freddo mediante le reti di calore o di freddo, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo–rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
1.  Nei casi di cessione ad un soggetto passivo–rivenditore di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale tra due gasdotti, di energia elettrica, o di calore o di freddo mediante le reti di calore o di freddo, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo–rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 39 – comma 1
Nei casi di cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale, di energia elettrica, o di calore o di freddo non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.
Nei casi di cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale tra due gasdotti, di energia elettrica, o di calore o di freddo non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.
Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 168 bis − comma 1
In caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione.
In caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione. Le riparazioni o le migliorie minori sono escluse dal campo di applicazione della presente disposizione.

Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE del 1991 (Convenzione di Espoo) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero *
PDF 188kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione UNU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo nel 1991 (COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))
P6_TA(2008)0320A6-0221/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0132),

–   visto il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo nel 1991,

–   visto l'articolo 175, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0161/2008),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0221/2008),

1.   approva la conclusione del protocollo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE).


Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo UE/CE/Svizzera sull'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen *
PDF 194kWORD 39k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))
P6_TA(2008)0321A6-0246/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0752),

–   visto il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

–   visti l'articolo 62, l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettere a) e b), gli articoli 66 e 95 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0089/2008),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0246/2008),

1.   approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.   si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Liechtenstein.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 1
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,
Emendamento 2
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 3
– visto il parere del Parlamento europeo,
– visto il parere conforme del Parlamento europeo,

Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo CE/Svizzera sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera *
PDF 194kWORD 39k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (COM(2006)0754 – C6-0090/2008 – 2006/0252(CNS))
P6_TA(2008)0322A6-0247/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0754),

–   visto il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera,

–   visti l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0090/2008),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0247/2008),

1.   approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.   si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Principato del Liechtenstein.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 1
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,
Emendamento 2
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 3
– visto il parere del Parlamento europeo,
– visto il parere conforme del Parlamento europeo,

Determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein *
PDF 192kWORD 39k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein (COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))
P6_TA(2008)0323A6-0261/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0753),

–   visto il protocollo tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein,

–   visti l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0091/2008),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0261/2008),

1.   approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.   si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato,

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 1
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,
Emendamento 2
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 3
– visto il parere del Parlamento europeo,
– visto il parere conforme del Parlamento europeo,

Numerazione dei visti *
PDF 185kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti (COM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))
P6_TA(2008)0324A6-0268/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione (COM(2008)0188),

–   visto l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto iii), del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0187/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0268/2008),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India *
PDF 280kWORD 51k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (16681/2007 – COM(2007)0576 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))
P6_TA(2008)0325A6-0254/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0576),

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (16681/2007),

–   visti l'articolo 170, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0073/2008),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0254/2008),

1.   approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della Repubblica dell'India.

Testo del Consiglio   Emendamento
Emendamento 1
Progetto di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  L'accordo è fondamentale per realizzare gli scopi del partenariato strategico UE-India del 2004 e conseguire obiettivi politici più ampi.
Emendamento 2
Progetto di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  Il Comitato direttivo CE-india di cooperazione scientifica e tecnologica è responsabile del coordinamento efficace e della facilitazione delle attività di cooperazione ai sensi dell'accordo. È auspicabile che il Comitato si riunisca ogni anno per esaminare il programma di lavoro e che il suo regolamento interno sia basato sui principi della trasparenza e della responsabilità.
Emendamento 3
Progetto di decisione
Considerando 3 quater (nuovo)
(3 quater)  Obiettivi prioritari delle attività di ricerca comune svolte ai sensi dell'accordo dovrebbero essere la produzione di informazioni comparabili e il miglioramento della base dei dati.
Emendamento 4
Progetto di decisione
Considerando 3 quinquies (nuovo)
(3 quinquies)  Nell'attuazione dell'accordo ambedue le Parti dovrebbero sforzarsi di potenziare la partecipazione della Comunità e dell'India ai rispettivi programmi di ricerca, di incrementare il numero di scambi di ricercatori tra la Comunità e l'India e di migliorare la mobilità dei ricercatori in generale.
Emendamento 5
Progetto di decisione
Considerando 3 sexies (nuovo)
(3 sexies)  Nell'attuazione dell'accordo dovrebbe accordarsi priorità anche alle politiche in materia di energia e di ambiente nonché al necessario sviluppo di tecnologie innovative in campo energetico. Occorre intraprendere sforzi e iniziative comuni con la finalità, ad esempio, di sviluppare tecnologie economiche per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e tecnologie rinnovabili, che rivestono un interesse per entrambe le parti.
Emendamento 6
Progetto di decisione
Considerando 3 septies (nuovo)
(3 septies)  Nell'attuazione dell'accordo dovrebbe porsi un particolare accento sul principio di reciprocità.
Emendamento 7
Progetto di decisione
Considerando 3 octies (nuovo)
(3 octies)  E' opportuno effettuare una valutazione intermedia dell'attuazione dell'accordo.

Revoca dell'immunità di Tomczak Witold
PDF 115kWORD 34k
Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Witold Tomczak (2008/2078(IMM))
P6_TA(2008)0326A6-0277/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta di revoca dell'immunità di Witold Tomczak presentata dal sostituto procuratore di Varsavia, in relazione al procedimento penale condotto dalla procura distrettuale di Varsavia (Warszawa Śródmieście Północ), in Polonia, in data 14 dicembre 2007, trasmessa dalla procuratore generale della Polonia il 31 gennaio 2008 e comunicata in seduta plenaria il 10 marzo 2008,

–   avendo ascoltato Witold Tomczak il 28 maggio 2008, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),

–   visto l'articolo 105 della Costituzione polacca,

–   visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0277/2008),

A.   considerando che Witold Tomczak è stato eletto alla Sejm (la Camera dei deputati del Parlamento polacco) il 21 settembre 1997 e il 23 settembre 2001; che, dopo la firma del trattato di adesione, il 16 aprile 2003, egli è stato nominato osservatore; che è stato deputato al Parlamento europeo dal 1° maggio 2004 al 19 luglio 2004; che il 13 giugno 2004 è stato eletto deputato al Parlamento europeo e il suo mandato presso il parlamento polacco è scaduto il 16 giugno 2004,

B.   considerando che Witold Tomczak è accusato di aver causato danni per un ammontare di 39 669 PLN (circa 11 500 EUR) ad una scultura intitolata "La nona ora" - raffigurante il Papa Giovanni Paolo II schiacciato da un meteorite - presso la galleria Zachęta di Varsavia, il 21 dicembre 2000, contravvenendo all'articolo 288, paragrafo 1, del codice penale polacco(2),

C.   considerando che la procura distrettuale di Varsavia ha raccolto testimonianze contro Witold Tomczak, ma che questi ha rifiutato di rispondere a domande riguardanti l'incidente avvenuto nella galleria Zachęta,

D.   considerando che Witold Tomczak sostiene di aver agito nel tentativo di difendere le convinzioni religiose proprie e altrui nonché la dignità del Pontefice; considerando che egli contesta l'importo dei danni che avrebbe causato e che in ogni caso ritiene che il suo comportamento sia stato mirato alla protezione di un valore superiore, ovvero l'onore del Papa agli occhi dei cattolici polacchi,

E.   considerando che, in base alle informazioni ricevute, Witold Tomczak non è protetto dall'immunità parlamentare in relazione alle accuse portate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo,

1.   decide di revocare l'immunità di Witold Tomczak;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia.

(1) Causa 101/63, Wagner c. Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 00383, e causa 149/85, Wybot c. Faure e altri, Racc. 1986, pag. 02391.
(2) Tale articolo prevede che chiunque distrugga, danneggi, o renda inservibile la proprietà altrui è punibile con sanzioni penali privative della libertà di durata compresa tra 3 mesi e 5 anni. (Testo originale polacco: "Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5)".


Difesa delle prerogative del Parlamento europeo dinanzi ai tribunali nazionali
PDF 113kWORD 36k
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla difesa delle prerogative del Parlamento europeo dinanzi ai tribunali nazionali (2007/2205(INI))
P6_TA(2008)0327A6-0222/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A6-0222/2008),

A.   considerando che il Parlamento europeo è sprovvisto di personalità giuridica e che conseguentemente è spesso ostacolato nella tutela delle sue prerogative dinanzi ai tribunali nazionali da problemi peculiari alla sua natura specifica,

B.   considerando che il Parlamento rispetta il diritto di iniziativa della Commissione ma rivendica il proprio diritto, ai sensi dell'articolo 192 del trattato CE, di chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative,

C.   considerando, al riguardo, che il Parlamento europeo dispone di diverse vie di ricorso ai sensi del trattato che gli garantiscono la tutela delle suddette prerogative dinanzi alle altre istituzioni comunitarie, come il ricorso per omissione (articolo 232 del trattato CE) o il ricorso per annullamento di atti comunitari (articolo 230 del trattato CE),

D.   considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la responsabilità di uno Stato membro in caso di inadempienza agli obblighi impostigli dai trattati sussiste quale che sia l'organo dello Stato la cui azione o inerzia abbia dato luogo alla trasgressione, anche se si tratta di un'istituzione costituzionalmente indipendente(1),

E.   considerando che tuttavia il Parlamento europeo non è provvisto di uguali strumenti diretti di difesa delle sue prerogative dinanzi ai tribunali nazionali, soprattutto nel caso in cui si formi un giudicato nazionale contrario alle stesse, non potendo né partecipare ai procedimenti giudiziari nazionali, né adire direttamente la Corte di giustizia, a difesa delle sue statuizioni,

F.   considerando che il Parlamento europeo non può neanche attivare come extrema ratio la procedura di infrazione (a norma dell'articolo 226 del trattato CE) a carico di uno Stato membro, trattandosi di una facoltà esclusiva della Commissione,

G.   considerando che l'assenza di adeguati strumenti di difesa efficace delle proprie decisioni può ostacolare l'efficacia del Parlamento europeo in quanto organo politico e legislativo,

H.   considerando che i principi di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione europea e di buona amministrazione richiedono che le attività degli organi comunitari sia improntata a canoni di trasparenza e intelligibilità tali da rendere palesi le ragioni alla base dell'adozione o della mancata adozione di una determinata azione,

I.   considerando che, per ovviare ai problemi di cui sopra, sarebbe opportuno rafforzare i mezzi di tutela delle prerogative parlamentari non attraverso una modifica del trattato CE, ma cercando di estrapolare dall'esperienza dei parlamenti nazionali rimedi appropriati alle specifiche esigenze del Parlamento europeo,

J.   considerando che i risultati dello studio condotto a tale scopo su un ampio campione di Stati membri mostra chiaramente che la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali attribuisce ai propri parlamenti nazionali dei rimedi giurisdizionali intesi a garantire non solo la difesa degli interessi dell'assemblea nel suo complesso, ma anche del suo singolo componente,

K.   considerando che gli Stati membri sono soggetti al principio della sincera e leale cooperazione sancito dall'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea e che, alla luce dell'insegnamento della Corte di giustizia, gli stessi Stati membri sono obbligati a "prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva"(2),

L.   considerando che sarebbe opportuno attribuire al Parlamento europeo, se non identici, almeno analoghi strumenti di tutela delle proprie prerogative dinanzi al potere giudiziario, sia esso rappresentato dalla Corte di giustizia o dai tribunali nazionali, per analogia con gli strumenti di tutela predisposti dagli ordinamenti nazionali a favore dei propri parlamenti,

1.   invita la Commissione a tener conto delle eventuali richieste del Parlamento europeo di avviare la procedura di infrazione contro qualsiasi Stato membro per violazione delle prerogative parlamentari e chiede che il Commissario responsabile gli trasmetta una motivazione esaustiva nel caso in cui il collegio dei Commissari decidesse di non avviare l'azione richiesta;

2.   suggerisce di modificare lo Statuto della Corte di giustizia in modo tale da assicurare al Parlamento europeo il diritto di depositare le proprie osservazioni dinanzi alla Corte in tutti quei casi in cui, direttamente o indirettamente, siano messe in discussione le sue prerogative affinché il coinvolgimento del Parlamento europeo, qualora questi non sia formalmente parte nel processo, non sia lasciato alla discrezionalità della Corte di giustizia, come previsto attualmente dall'articolo 24, secondo comma, dello Statuto;

3.   suggerisce che sia svolto un esame approfondito per stabilire se il meccanismo giuridico di cui all'articolo 300, paragrafo 6, del trattato CE possa essere applicato ai casi in cui le prerogative del Parlamento europeo siano seriamente minacciate, in modo da permettere allo stesso di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di un determinato atto di diritto nazionale con il diritto comunitario primario, ferma restando l'esclusiva facoltà della Commissione di avviare o meno una procedura di infrazione contro lo Stato membro che abbia eventualmente commesso una violazione;

4.   incarica la sua commissione competente di elaborare una modifica all'articolo 121 del Regolamento del Parlamento in modo da coprire tutti i procedimenti giudiziari dinanzi a qualsiasi giurisdizione e a prevedere una procedura semplificata da seguire in caso di azioni in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia con procedimento accelerato o d'urgenza;

5.   ritiene opportuno favorire una politica di collaborazione tra Parlamento europeo e giurisdizioni nazionali, già foriera in alcuni Stati membri di buoni risultati, sviluppando delle pratiche processuali che consentano al Parlamento di partecipare ai procedimenti giudiziari che si svolgono davanti alle giurisdizioni nazionali e aventi ad oggetto le proprie prerogative,

6.   invita la Commissione a proporre le opportune misure legislative intese a garantire la piena efficacia della difesa giuridica, da parte del Parlamento, delle proprie prerogative;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Causa 8/70, Commissione/Italia, Racc. [1970], 961.
(2) Causa C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores/Consiglio, Racc. [2002], I-6677.


Modifica del regolamento del Parlamento europeo concernente l'approvazione della Commissione
PDF 204kWORD 58k
Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo concernente l'approvazione della Commissione (2007/2128(REG))
P6_TA(2008)0328A6-0198/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la lettera del suo Presidente del 14 dicembre 2006,

–   vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2005 sugli orientamenti per l'approvazione della Commissione(1),

–   visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0198/2008),

1.   decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.   ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 99 – paragrafo 2
2.  Ogni commissione invita il candidato designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande.
2.  La commissione o le commissioni competenti invitano il commissario designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande. Le audizioni sono organizzate in modo tale da consentire ai commissari designati di fornire al Parlamento tutte le informazioni pertinenti. Le disposizioni concernenti l'organizzazione di tali audizioni sono stabilite in un allegato del regolamento1.
______________
1 Cfr. allegato XVI ter.
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 99 – paragrafo 6
6.  In caso di cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione, durante il mandato, il commissario o i commissari interessati sono invitati a comparire dinanzi alla commissione responsabile del rispettivo settore di competenza.
6.  In caso di sostanziale cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione, durante il mandato, nel caso in cui occorre assegnare un posto vacante o nominare un nuovo commissario in seguito all'adesione di un nuovo Stato membro, il commissario o i commissari interessati sono invitati a comparire dinanzi alla commissione responsabile del rispettivo settore di competenza a norma del paragrafo 2.
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVI ter (nuovo)
ALLEGATO XVI ter
Orientamenti per l'approvazione della Commissione
1.  I seguenti principi, criteri e disposizioni si applicano per sottoporre l'insieme del collegio della Commissione al voto di approvazione del Parlamento:
a)  Base per la valutazione:
Il Parlamento valuta i commissari designati in base alle loro competenze generali, al loro impegno europeo e alle garanzie personali di indipendenza offerte. Ne valuta la conoscenza del futuro portafoglio e le capacità di comunicazione.
Il Parlamento presta particolare attenzione all'equilibrio di genere. Può esprimersi sulla distribuzione dei portafogli da parte del Presidente eletto.
Il Parlamento ha facoltà di chiedere ogni informazione pertinente ai fini del conseguimento di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari.
b)  Audizioni:
Ogni commissario designato è invitato a comparire di fronte alla o alle commissioni competenti per un'audizione unica. Le audizioni sono pubbliche.
Le audizioni sono organizzate congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dalla Conferenza dei presidenti di commissione. In caso di competenze miste sono prese opportune disposizioni per associare le commissioni interessate. Possono presentarsi tre casi:
i) il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato viene sentito dinanzi a questa sola commissione;
ii) il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito congiuntamente dalle commissioni in questione; e
iii) il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e, in modo marginale, tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione principalmente competente, la quale invita l'altra o le altre commissioni a partecipare all'audizione.
Il Presidente eletto della Commissione è pienamente consultato sulle modalità.
Le commissioni sottopongono domande scritte ai commissari designati in tempo utile prima delle audizioni. Il numero delle domande scritte di fondo è limitato a cinque per commissione competente.
Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.
I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a venti minuti. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati dovrebbero avere la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.
c)  Valutazione:
Una registrazione video delle audizioni, corredata di indice, viene messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.
Dopo l'audizione le commissioni si riuniscono senza indugi per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. Le commissioni sono invitate a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. Se la commissione non riesce a pervenire a un consenso su tali due punti, il suo presidente, come ultima soluzione, pone le due decisioni in votazione a scrutinio segreto. Le dichiarazioni di valutazione delle commissioni sono rese pubbliche e presentate nel corso di una riunione comune della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione, che si tiene a porte chiuse. Dopo uno scambio di opinioni, la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione dichiarano chiuse le audizioni, salvo che decidano di chiedere ulteriori informazioni.
Il Presidente eletto della Commissione presenta in Aula il collegio dei commissari designati al completo e il loro programma in una seduta del Parlamento a cui l'intero Consiglio sia stato invitato a partecipare. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, qualunque gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione a norma dell'articolo 103, paragrafi 3, 4 e 5. Dopo il voto sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.
2.  Le seguenti disposizioni si applicano in caso di mutamento, nel corso del mandato, della composizione del Collegio dei Commissari o di una sostanziale modifica delle competenze:
a) in caso di vacanza per dimissioni volontarie o d'ufficio ovvero di decesso, il Parlamento invita senza indugio il commissario designato a partecipare ad un'audizione alle stesse condizioni definite al paragrafo 1;
b) in caso di adesione di un nuovo Stato membro, il Parlamento invita il commissario designato a partecipare a un'audizione alle condizioni definite al paragrafo 1;
c) in caso di modifica sostanziale delle competenze, i commissari interessati sono invitati a comparire di fronte alle commissioni competenti prima di assumere il nuovo incarico.
In deroga alla procedura di cui al paragrafo 1, lettera c), terzo comma, quando la votazione in Aula riguarda la nomina di un singolo commissario, il voto avviene a scrutinio segreto.

(1) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 137.


Procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ***II
PDF 187kWORD 23k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (16673/2/2007 – C6-0138/2008 – 2006/0143(COD))
P6_TA(2008)0329A6-0179/2008

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (16673/2/2007 – C6-0138/2008)(1),

–   vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0423),

–   vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0672),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0179/2008),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

P6_TC2-COD(2006)0143


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1331/2008)

(1) GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 1.
(2) Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0320.


Additivi alimentari ***II
PDF 185kWORD 23k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (16675/2/2007 – C6-0141/2008 – 2006/0145(COD))
P6_TA(2008)0330A6-0180/2008

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (16675/2/2007 – C6-0141/2008)(1),

–   vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0428),

–   vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0673),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0180/2008),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. ..../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari

P6_TC2-COD(2006)0145


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1333/2008)

(1) GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 10.
(2) Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0321.


Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ***II
PDF 188kWORD 23k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1576/89 e (CEE) n. 1601/91, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE (16677/3/2007 – C6-0139/2008 – 2006/0147(COD))
P6_TA(2008)0331A6-0177/2008

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (16677/3/2007 – C6-0139/2008)(1),

–   vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0427),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0177/2008),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE

P6_TC2-COD(2006)0147


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1334/2008)

(1) GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 46.
(2) Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.


Enzimi alimentari ***II
PDF 187kWORD 23k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (16676/1/2007 – C6-0140/2008 – 2006/0144(COD))
P6_TA(2008)0332A6-0176/2008

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (16676/1/2007 – C6-0140/2008)(1),

–   vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0425),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0176/2008),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97

P6_TC2-COD(2006)0144


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1332/2008)

(1) GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 32.
(2) Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.


Modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di integrare le attività aeree nel sistema comunitario di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ***II
PDF 188kWORD 23k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (5058/3/2008 – C6-0177/2008 – 2006/0304(COD))
P6_TA(2008)0333A6-0220/2008

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (5058/3/2008 – C6-0177/2008)(1),

–   vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0818),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0220/2008),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

P6_TC2-COD(2006)0304


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/101/CE)

(1) GU C 122 E del 20.5.2008, pag. 19.
(2) Testi approvati del 13.11.2007, P6_TA(2007)0505.


Modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del gruppo di lavoro per la riforma del Parlamento concernenti i lavori dell'Aula
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Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del Gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare concernente i lavori della seduta plenaria e le relazioni di iniziativa (2007/2272(REG))
P6_TA(2008)0334A6-0197/2008

Il Parlamento europeo,

–   viste le decisioni della Conferenza dei presidenti del 25 ottobre e 12 dicembre 2007,

–   viste le lettere del suo Presidente in data 15 novembre 2007 e 31 gennaio 2008,

–   viste la prima relazione interlocutoria del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento concernente "La seduta plenaria e il calendario delle attività", presentata alla Conferenza dei presidenti il 6 settembre 2007, e le sue conclusioni riguardanti le relazioni di iniziativa,

–   visto l'articolo 199 del trattato CE,

–   visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0197/2008),

1.   decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.   ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione dei punti 2 e 3 del nuovo allegato II bis, che entrano in vigore il primo giorno della legislatura avente inizio nel luglio 2009; segnala che l'articolo 45, paragrafo 1 bis, si applica ugualmente alle relazioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione;

3.   decide che l'emendamento 5, relativo all'articolo 39, paragrafo 2, contenuto nella sua decisione del 13 novembre 2007 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce dello Statuto dei deputati(1), entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

4.   decide, a norma dell'articolo 204, lettera c), di pubblicare la decisione della Conferenza dei presidenti sulle normative e prassi concernenti le relazioni di iniziativa, quale modificata dalle sue decisioni del 12 dicembre 2007 e del 14 febbraio 2008, in allegato al regolamento; incarica il suo Segretario generale di aggiornare detto allegato conformemente alle future decisioni al riguardo della Conferenza dei presidenti;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 38 bis (nuovo)
Articolo 38 bis
Diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati
1.  Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d'iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d'iniziativa.
2.  La relazione comprende:
a) una proposta di risoluzione;
b) se del caso, un progetto di decisione o un progetto di proposta;
c) una motivazione corredata, se del caso, di una scheda finanziaria.
3.  Qualora l'adozione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull'atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione finché il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione.
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione non sono ricevibili in Aula, a meno che non siano presentate dal relatore affinché si tenga conto di nuove informazioni. Possono tuttavia essere presentate proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 151, paragrafo 4. Il suddetto paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta conformemente al diritto d'iniziativa di cui all'articolo 38 bis o all'articolo 39 o se la relazione può essere considerata strategica conformemente ai criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti1.
______________
1Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti, riportata nell'allegato [...] del regolamento.
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1
2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto di iniziativa al Parlamento.
2.  Se l'oggetto della relazione rientra nel diritto di iniziativa di cui all'articolo 38 bis, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti stabiliti dai trattati.
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2
In tali casi la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.
2 bis.  Nei casi in cui agli articoli 38 bis e 39 la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.
Emendamento 5
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 110 – paragrafo 1
1.  Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.
1.  Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione in conformità delle direttive stabilite in un allegato del regolamento1. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.
______________
1 Cfr. allegato II bis.
Emendamento 6
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 110 – paragrafo 2
2.  Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata.
2.  Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La sua decisione è comunicata all'interrogante.
Emendamento 7
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 111 – paragrafo 1
1.  Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea.
1.  Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea conformemente alle direttive stabilite in un allegato del regolamento 1.
_____________
1 Cfr. allegato II bis.
Emendamento 8
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 131 bis (nuovo)
Articolo 131 bis
Breve presentazione
Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di intervenire e ciascun deputato ha il diritto di pronunciarsi mediante una dichiarazione scritta complementare a norma dell'articolo 142, paragrafo 7.
Emendamento 9
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 142 – paragrafo 5
5.  Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Tuttavia, se oggetto della discussione è una proposta della Commissione, il Presidente invita quest'ultima ad intervenire per prima, mentre se oggetto della discussione è un testo del Consiglio, il Presidente può invitare il Consiglio ad intervenire per primo, in entrambi i casi segue l'intervento del relatore. Alla Commissione e al Consiglio può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.
5.  Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.
Emendamento 10
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 151 – paragrafo 4
4.  Un gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.
4.  Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.
In tal caso, il gruppo non può presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione del gruppo politico non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.
In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.
L'articolo 103, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis.
Emendamento 11
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II bis (nuovo)
ALLEGATO II bis
Direttive concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 110 e 111
1.  Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta:
- si riferiscono a questioni che rientrano nelle competenze e nelle responsabilità dell'istituzione interessata e sono di interesse generale;
- sono concise e contengono una domanda comprensibile;
- non contengono un linguaggio offensivo;
- non trattano questioni strettamente personali.
2.  Se un'interrogazione non è conforme alle presenti direttive, il Segretariato suggerisce all'interrogante come l'interrogazione possa essere formulata perché sia ricevibile.
3.  Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa all'istituzione interessata solo se l'interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni.
4.  Se in un'interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso la biblioteca del Parlamento, quest'ultima informa il deputato, che può ritirare l'interrogazione.
5.  Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono ottenere una risposta comune.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0500.


Bilancio 2009: prime riflessioni sul PPB 2009 e sul mandato per la concertazione in merito al PPB 2009
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sul bilancio 2009: prime riflessioni sul progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2009 e sul mandato per la concertazione, Sezione III - Commissione (2008/2025(BUD))
P6_TA(2008)0335A6-0262/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2009, adottato dalla Commissione il 6 maggio 2008,

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII),

–   visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

–   viste le sue risoluzioni del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009(2) e sul quadro di bilancio e le priorità per il 2009(3),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 giugno 2008,

–   visti l'articolo 69 e l'Allegato IV del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0262/2008),

A.   considerando che nel 2009, il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato di Lisbona), se ratificato porrà finalmente il Parlamento europeo su un piano di parità con il Consiglio nei settori legislativo e di bilancio e attribuirà nuove competenze all'Unione europea, con importanti ripercussioni sul bilancio dell'Unione europea,

B.   considerando che la procedura di bilancio annuale nel suo insieme subirà modifiche fondamentali a seguito dell'applicazione delle disposizioni del nuovo trattato e che la distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie nonché il tasso (massimo) di aumento delle spese non obbligatorie saranno abbandonati,

C.   considerando che in data 16 aprile 2008 le tre istituzioni hanno convenuto in una dichiarazione di avviare quanto prima un dibattito vertente sui necessari accordi in materia di bilancio relativi al trattato di Lisbona, ricordando che nel 2009 vi sarà il rinnovo del parlamento e della Commissione, i quali dovranno essere pienamente all'altezza di accogliere i cambiamenti apportati dall'eventuale ratifica del trattato,

Progetto preliminare di bilancio 2009

1.   osserva che la dotazione totale per il progetto preliminare di bilancio (PPB) 2009 ammonta a 134 394,9 milioni EUR in stanziamenti d'impegno e a 116 736,4 milioni EUR in stanziamenti di pagamento, con un margine di 2 638,1 milioni EUR al di sotto del massimale previsto per gli impegni e di 7 443,6 milioni EUR per i pagamenti, con una percentuale di spese obbligatorie pari al 33% degli impegni e al 38% dei pagamenti;

2.   rileva che gli impegni nel quadro del PPB 2009 corrispondono all"1,04% dell'RNL con un incremento complessivo pari al 3,1%, rispetto al bilancio 2008, a fronte di un aumento delle spese obbligatorie del 4,7%, in virtù dell'introduzione graduale di aiuti diretti a favore dei nuovi Stati membri, e del 2,4% per le spese non obbligatorie;

3.   osserva con interesse che i pagamenti del PPB 2009 ammontano allo 0,90% dell'RNL, un importo che rappresenta un decremento del 3,3% rispetto al bilancio 2008, con un aumento dei pagamenti per le spese obbligatorie pari al 4,8% in linea con gli sviluppi sul fronte degli impegni, mentre i pagamenti per le spese non obbligatorie hanno registrato una flessione del 7,6%;

4.   prende atto delle priorità del PPB stabilite dalla Commissione:

   - promozione della crescita sostenibile e di un clima economico in cui possa prosperare la crescita dell'occupazione; sostegno all'innovazione;
   - perseguimento della politica di coesione al fine di ridurre i divari esistenti fra le regioni dell'Unione;
   - lotta ai cambiamenti climatici e promozione della ricerca di fonti energetiche pulite ed efficienti; elaborazione di una politica energetica europea caratterizzata da indipendenza e sicurezza;
   - sviluppo di una politica di integrazione comune e creazione di uno spazio comune di giustizia;
   - sostegno al processo di pace in Medio Oriente al pari della stabilità in Kosovo e nell'intera regione dei Balcani;
   - erogazione di aiuti alimentari e potenziamento dell'aspetto ambientale della cooperazione allo sviluppo;

5.   rammenta le sue priorità enunciate nella summenzionata risoluzione del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009;

Osservazioni generali

6.   esprime la sua convinzione che l'Unione europea debba disporre del livello di risorse necessario a permettere la piena attuazione delle politiche e delle attività attualmente perseguite e che al contempo possa contare sulla flessibilità necessaria ad affrontare le nuove sfide politiche;

7.   rileva che la parte di gran lunga più cospicua del margine complessivo di 2 638 milioni di euro nel PPB, equivalente a un importo di 2 027 milioni di euro, deriva dal margine a titolo delle spese di mercato e dai pagamenti diretti nel quadro della rubrica 2 (primo pilastro della PAC);

8.   prende atto con interesse delle summenzionate conclusioni della presidenza e delle implicazioni finanziarie che alcune di esse potrebbero avere; ritiene che sia possibile soddisfare tale fabbisogno solamente mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'AII, in particolare ai punti 21-23;

9.   rileva che, in conseguenza dei margini esigui al di sotto dei rimanenti massimali previsti dal QFP, nella fattispecie le rubriche 1A, 3B e 4, la capacità dell'Unione di far fronte a cambiamenti sul piano politico in termini di bilancio risulta notevolmente limitata; sottolinea, al contempo, la possibilità di ricorrere alle disposizioni dell'AII per superare le carenze finanziarie;

10.   considera propria responsabilità, in quanto autorità di bilancio, fornire garanzia che l'impiego dei finanziamenti stanziati per il bilancio dell'Unione europea sia finalizzato all'ottimizzazione delle limitate risorse; intende adoperarsi ai fini dell'elaborazione di un bilancio più ambizioso, equilibrato e coerente tenendo conto delle richieste delle commissioni specializzate e in collaborazione con le medesime;

11.   non riesce sempre a individuare una chiara correlazione fra le priorità politiche della Commissione, definite nella strategia politica annuale (SPA) e nel PPB, e gli aumenti riportati nelle corrispondenti linee di bilancio e nei settori di intervento; è ancora insoddisfatto dei tentativi della Commissione di includere nel PPB le priorità del Parlamento; non è convinto, ad esempio, che la priorità legata alla lotta ai cambiamenti climatici sia effettivamente onorata nel complesso del bilancio proposto dalla Commissione; auspica di ricevere informazioni più precise sulla metodologia utilizzata per giungere alla conclusione che oltre il 10%, ovvero 14 miliardi EUR del bilancio dell'Unione europea, viene speso per obiettivi ambientali; chiede una presentazione generale di tutta la spesa di bilancio relativa al cambiamento climatico, compresi lo sviluppo rurale e i fondi strutturali, per poter valutare la correlazione tra le priorità politiche e di bilancio; sottolinea la necessità di riesaminare i programmi attuali nell'ambito della revisione intermedia, al fine di integrare meglio gli obiettivi relativi al cambiamento climatico e di garantire una maggiore coerenza dell'azione;

12.   auspica di avviare un dialogo con il Consiglio e la Commissione sull'utilizzo di altri strumenti previsti dall'AII per incrementare i finanziamenti destinati alle misure volte a contrastare il cambiamento climatico nella prospettiva di giungere a un accordo globale sul cambiamento climatico per il dopo 2012;

13.   si dichiara interessato a collaborare strettamente con il Consiglio e la Commissione al fine di individuare in tempi brevi un accordo efficace sul pacchetto energia e cambiamento climatico, inclusa la cattura e lo stoccaggio del carbonio; rileva che l'Unione europea deve continuare a dimostrare che la crescita economica e lo sviluppo possono essere riconciliati con un'economia a basse emissioni di carbonio; ricorda al Consiglio le summenzionate conclusioni adottate dalla Presidenza;

14.   esprime profonda preoccupazione rispetto alla prassi ormai invalsa di prevedere la disponibilità di margini sempre più frequentemente derivanti da una "elaborazione creativa di bilancio", in cui compaiono operazioni di rinvio a fine periodo dei finanziamenti relativi a programmi pluriennali esistenti, esclusioni di fabbisogni di bilancio già ben noti e prevedibili e altre manovre analoghe; ritiene che tali pratiche víolino il principio della buona elaborazione di bilancio e richiama ancora una volta alla necessità di un PPB che rispecchi fedelmente le esigenze di bilancio dell'anno a venire; invita la Commissione e il Consiglio a collaborare al fine di adottare le decisioni necessarie a conseguire un livello soddisfacente di stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2009;

15.   sottolinea l'importanza della chiarezza, della coerenza e della trasparenza nella presentazione del bilancio dell'Unione europea, fattori di assoluta necessità anche relativamente all'esigenza di comunicare ai cittadini europei come vengono spesi i fondi dell'Unione europea; manifesta preoccupazione in merito alla difficoltà via via maggiore di distinguere fra spese operative e spese amministrative della Commissione, nonché all'importo già di per sé sostanziale di spese di ordine amministrativo finanziate a mezzo di stanziamenti operativi, e non, più realisticamente, a titolo della rubrica 5;

16.   deplora il fatto che, ad oggi, non vi siano indicazioni precise relative agli esatti cambiamenti apportati, rispetto alla versione precedente, ad un documento di programmazione finanziaria recentemente presentato, né chiare spiegazioni sull'eventualità o sulle modalità di compensazione degli incrementi previsti in un determinato esercizio, sugli anticipi degli stanziamenti o sui rinvii a fine esercizio; ritiene che tali operazioni non siano conformi alle disposizioni contenute al punto 46 dell'AII e invita la Commissione a ottemperare ai propri obblighi in merito;

17.   sottolinea che è particolarmente importante garantire una verifica, nell'ambito generale del bilancio, delle conseguenze delle operazioni di anticipo e di rinvio a fine esercizio dei programmi pluriennali, al fine di assicurare una programmazione coerente degli impegni per la durata del QFP, nel rispetto delle priorità del Parlamento sancite dall'AII;

18.   esprime sorpresa per il livello estremamente basso di stanziamenti di pagamento (116 736 milioni EUR) proposti dalla Commissione nel suo PPB; rileva che gli stanziamenti di impegno votati a titolo dei bilanci per gli esercizi 2007 e 2008 ammontavano rispettivamente a 126 500 milioni EUR e 129 100 milioni EUR;

19.   chiede alla Commissione di proseguire il suo esercizio di screening avviato nel 2007 e di presentare con chiarezza ulteriori informazioni sulla politica in materia di risorse umane, sull'applicazione della strategia di riassegnazione e sul livello di esternalizzazione delle funzioni per il 2009; chiede una relazione di verifica entro il 30 aprile 2009, comprendente le conclusioni cui perverrà la Commissione sulla sua organizzazione interna; prende atto della relazione di verifica della Commissione, del 2008, dal titolo "Pianificazione e ottimizzazione delle risorse umane della Commissione per rispondere alle priorità dell'Unione europea", in cui la Commissione conferma il proprio impegno a non richiedere nuovi posti fino al 2013, in seguito all'ultima quota del 2009 di posti necessari connessi all'allargamento;

20.   constata un forte aumento del numero delle indagini esterne avviate dall'OLAF nel settore degli aiuti esterni e chiede pertanto alla Commissione di garantire che l'OLAF disponga delle risorse necessarie; invita il Consiglio a migliorare la qualità della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nella lotta contro la frode a livello di Unione europea; invita il Consiglio a garantire un adeguato seguito delle indagini antifrode da parte degli Stati membri, ivi inclusa la procedura di recupero;

Sottorubrica 1A

21.   osserva che gli impegni iscritti nel PPB a favore della competitività per la crescita e l'occupazione ammontano a 11 690 milioni EUR, lasciando un margine di 82 milioni EUR, un importo che rappresenta un incremento del 5,5% rispetto al 2008; osserva altresì un aumento pari al 5,3% dei pagamenti, che raggiungono un totale di 10 285,2 milioni EUR;

22.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di intraprendere iniziative cruciali nel settore della creazione di posti di lavoro e del sostegno all'innovazione, alle piccole e medie imprese (PMI) e alla ricerca; evidenzia la necessità di una corretta attuazione e di un adeguato monitoraggio delle attuali iniziative in tale ambito, quali il programma quadro per l'innovazione e la competitività (CIP) e altre iniziative concernenti le PMI;

23.  accoglie con favore la priorità inserita dalla Commissione nel PPB relativa alla promozione della ricerca in materia di energia pulita ed efficiente ed intende garantire che vengano fornite le risorse necessarie (oltre al Settimo programma quadro) visto che l'efficienza energetica costituisce una strategia fondamentale per combattere il problema del cambiamento climatico;

24.   sottolinea l'importanza di mettere a disposizione le risorse di bilancio necessarie per tutte le misure atte a facilitare la promozione e l'introduzione di programmi di educazione ai media e alle nuove tecnologie;

25.   deplora l'esiguità del margine disponibile alla sottorubrica 1A, che fa presagire l'impossibilità di finanziare nuove priorità mediante riassegnazione, senza arrecare gravi pregiudizi a programmi importanti in vigore, e raccomanda pertanto lo stanziamento di fondi supplementari nell'ipotesi di adozione di nuove priorità;

26.   reputa che, sulla base del margine esiguo disponibile alla rubrica 1A, dovrebbe assumere priorità l'adeguata esecuzione e valutazione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie in corso, pur mantenendo ovviamente praticabile l'introduzione di nuovi progetti pilota e di nuove azioni preparatorie;

27.   ritiene che la prevista legge sulle piccole imprese (Small Business Act) costituisca una strategia importante a sostegno delle PMI; attende con vivo interesse proposte precise quanto al finanziamento di questo nuovo strumento strategico; sollecita la Commissione e gli Stati membri a fare maggior uso a tal fine anche delle risorse disponibili a titolo dei fondi strutturali; ritiene che, poiché le PMI risentono in modo particolare dei ritardi nei pagamenti, l'Unione europea debba evitare tali ritardi individuando un regime efficiente e trasparente di controllo per garantire che i pagamenti siano effettuati entro un determinato periodo;

Sottorubrica 1B

28.   osserva che gli impegni iscritti nel PPB a favore della coesione per la crescita e l'occupazione hanno registrato un incremento del 2,5% per un totale di 48 413,9 milioni EUR, con un unico margine disponibile pari a 14 milioni EUR nella dotazione per l'assistenza tecnica; prende atto che l'aumento complessivo del 2,5% è da attribuire all'incremento sostanziale del Fondo di coesione (+14% rispetto al 2008), mentre gli stanziamenti destinati ai Fondi strutturali rimangono invariati;

29.   deplora il netto calo dei pagamenti, che rispetto al 2008 registrano una flessione del 13,9% arrivando a 34 914,1 milioni EUR; non ritiene convincenti, in particolare, le motivazioni alla base della revisione al ribasso delle previsioni del livello dei pagamenti, ovvero -30% per la convergenza del FESR, -13% per la competitività e l'occupazione regionale del FESR, -85% per la cooperazione territoriale prevista dal FESR e -50% nel Fondo di coesione per i nuovi programmi relativi al periodo 2007-2013;

30.  ritiene che la Commissione debba indicare se tale netto calo sia direttamente o indirettamente dovuto al nuovo piano di azione volto a rafforzare la supervisione e la gestione condivisa delle azioni strutturali, in particolare alla luce del fatto che esso potrebbe riallacciarsi a una mancanza di controlli di primo livello negli Stati membri;

31.   intende assicurarsi che siano comunque garantite le risorse necessarie alle politiche di coesione, in modo da poter affrontare le sfide attuali e future al principio di solidarietà in seno all'Unione europea;

Rubrica 2

32.   osserva che gli impegni iscritti nel PPB a favore della conservazione e gestione delle risorse naturali ammontano a 57 525,7 milioni EUR, un importo che rappresenta un incremento del 3,5% rispetto al 2008 e che genera un margine pari a 2 113,3 milioni EUR; i pagamenti hanno fatto registrare un aumento del 3,0% per un totale di 54 834,9 milioni EUR; la parte della rubrica 2 destinata a spese di mercato e aiuti diretti equivale ad un importo di 42 860,3 milioni EUR per gli impegni e 42 814,2 milioni EUR per i pagamenti;

33.   sottolinea che soltanto lo 0,5% degli stanziamenti a titolo della rubrica 2, malgrado le misure ambientali previste dalla programmazione relativa allo sviluppo rurale e le norme ambientali alla base del sistema di condizionalità per i pagamenti diretti, è utilizzato a beneficio di priorità di ordine ambientale, mentre la quota prevalente dei fondi è assegnata ad aiuti diretti e spese di mercato;

34.   constata con soddisfazione l'incremento di 20,9 milioni EUR per LIFE+, ma osserva con un certo rammarico che soltanto una porzione di tale importo è destinata ad attività intensificate nel settore dei cambiamenti climatici; ritiene che la priorità orizzontale di bilancio concernente la lotta al cambiamento climatico non sia opportunamente rispecchiata da tali cifre;

35.   ricorda che l'obiettivo primario della PAC è di garantire la stabilità dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti nonché prezzi ragionevoli per i consumatori; invita pertanto la Commissione a prevedere nel bilancio 2009 i fondi necessari per far fronte alle nuove esigenze derivanti dall'attuale crisi alimentare, in particolare facilitando l'accesso ai prodotti alimentari per le persone più bisognose, che sono anche quelle maggiormente colpite da tale crisi;

36.   si compiace delle flessioni generalizzate delle restituzioni all'esportazione applicate ai prodotti agricoli, risultanti dalle condizioni di mercato favorevoli nonché dai risparmi generati da tale intervento;

37.   osserva che gli impegni previsti nel PPB a favore dello sviluppo rurale permangono essenzialmente stabili ad un valore di 13 401 milioni EUR (ivi inclusa la modulazione) per gli stanziamenti d'impegno, accanto a 10 926 milioni EUR per gli stanziamenti di pagamento, equivalenti ad un decremento del 4% rispetto al 2008;

38.   considera tali cifre indicative nel quadro del "controllo sullo stato di salute" della PAC presentato dalla Commissione il 20 maggio 2008;

39.   sottolinea le notevoli difficoltà relative all'attuazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); deplora che 2 830 milioni EUR di stanziamenti siano rimasti inutilizzati nel 2007, che 1 361 milioni EUR siano stati riportati all'esercizio 2008 e che 1 469 milioni EUR siano stati riprogrammati per il periodo 2008-2013, a norma del punto 48 dell'AII; esprime preoccupazione per la riprogrammazione di importi così considerevoli, la quale determinerà un significativo ritardo nella messa a disposizione dei fondi nelle zone rurali;

Sottorubrica 3A

40.   osserva che gli impegni inseriti nel PPB a favore di "Libertà, sicurezza e giustizia" hanno registrato un incremento del 15% e ammontano a 839,1 milioni EUR, lasciando un margine di 32,9 milioni EUR; i pagamenti sono aumentati dell"11,7% e corrispondono ad un importo pari a 596,7 milioni EUR;

41.   rileva che l'ingente incremento di cui sopra rispetto al 2008 è essenzialmente dovuto ad un aumento sostanziale nei capitoli "Solidarietà – frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone" (+ 44,4 milioni EUR, ovvero + 15,6%), "Flussi migratori – politiche comuni di asilo e immigrazione" (+ 43,3 milioni EUR, ovvero + 18,9%) e "Sicurezza e tutela delle libertà" (+ 20,8 milioni EUR, ovvero + 27,1%);

42.   prende atto dell'incremento del 36,3% degli stanziamenti d'impegno nel programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità" e ne esaminerà le ragioni di fondo;

43.   esprime timori in merito all'esiguità dei fondi destinati all'attività "Diritti fondamentali e giustizia", che registrano un incremento di appena lo 0,2% per gli impegni e una contrazione reale del 10% per i pagamenti rispetto al bilancio del 2008;

44.   sottolinea la riconferma dell'incremento degli stanziamenti votati nel 2008 a favore dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX), pur osservando con una certa preoccupazione il ribilanciamento della sovvenzione in oggetto mediante storno di 5,7 milioni EUR dalle spese operative alle spese amministrative; chiede un aumento degli stanziamenti previsti per FRONTEX nell'esercizio 2009, onde consentire a tale Agenzia di onorare l'impegno nei confronti di missioni permanenti e ininterrotte, segnatamente presso i confini meridionali dell'Unione (Hera, Nautilus e Poseidon);

45.   sottolinea che un patto europeo sulla politica dell'immigrazione dovrebbe comprendere questioni concernenti la lotta contro l'immigrazione clandestina, la gestione dell'immigrazione legale, l'integrazione di cittadini di paesi terzi e il potenziamento della protezione delle frontiere, tenendo pienamente conto del principio di solidarietà e della massima tutela dei diritti fondamentali;

Sottorubrica 3B

46.   osserva che gli impegni iscritti nel PPB a favore della rubrica "Cittadinanza" ammontano a 628,7 milioni EUR, e segnano un incremento pari all"1,0% se si considerano gli stanziamenti del 2008 al netto degli stanziamenti per il Fondo di solidarietà e per lo strumento di transizione predisposto per Bulgaria e Romania; il margine rimanente ammonta a 22 milioni EUR, mentre i pagamenti sono aumentati dello 0,7% per un totale di 669 milioni EUR;

47.   deplora che l'esiguo margine di 22 milioni EUR rimasto alla sottorubrica lasci uno spazio di manovra oltremodo limitato per progetti pilota e attività preparatorie;

48.   attira l'attenzione sulla necessità di aumentare l'efficacia e di migliorare il coordinamento degli interventi dell'Unione europea in materia di protezione civile, segnatamente sviluppando metodologie comuni di protezione civile tra gli Stati membri, sistemi di allerta e di prevenzione precoci e aggiornando la capacità di trasportare l'assistenza della protezione civile, al fine di essere più preparati a proteggere i cittadini dell'Unione;

49.   deplora il fatto che l'aumento proposto dalla Commissione a titolo della sottorubrica in oggetto, a vantaggio di politiche fondamentali di diretta incidenza sulla vita quotidiana dei cittadini europei, sia notevolmente inferiore rispetto all'incremento medio degli stanziamenti di impegno, pari al 3,1%; si rammarica in particolare che, rispetto al 2008, per le principali attività finalizzate ad un'Europa dei cittadini siano previsti gli aumenti più ristretti e perfino alcuni decrementi;

50.   esprime preoccupazione in merito alle riduzioni proposte dalla Commissione con riferimento ad una serie di linee di bilancio preposte al finanziamento delle attività di comunicazione, principalmente nel contesto dei compiti e delle nuove sfide cui far fronte in tale ambito nel 2009, quali le elezioni europee o l'eventuale entrata in vigore del trattato di Lisbona;

51.   ritiene che la funzione essenziale della politica di comunicazione e informazione risieda nel fornire informazioni ai cittadini europei in merito agli interventi e ai programmi realizzati dall'UE nonché ai miglioramenti conseguiti negli ultimi anni;

52.   rammenta che tutte le istituzioni hanno il diritto di attuare una politica di comunicazione quale componente della propria autonomia istituzionale, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(4) (regolamento finanziario), nel rispetto dei limiti imposti da un quadro comune e di un determinato grado di armonizzazione in termini di presentazione, tale da permettere l'elaborazione di un "marchio UE" riconoscibile da utilizzare nella totalità delle iniziative di comunicazione;

53.   riconosce l'esigenza di coordinare le diverse politiche di comunicazione attuate dalle istituzioni in seno al Gruppo interistituzionale per l'informazione e la comunicazione; rammenta che la comunicazione rimane, oggi come in passato, una priorità essenziale del Parlamento; ritiene che il ruolo centrale svolto dal Parlamento in tale ambito sia vitale e costituisca garanzia di continuità ed efficienza della politica, soprattutto in vista delle imminenti elezioni europee; sottolinea, in tale contesto, che sarebbe necessario potenziare l'informazione fornita ai cittadini quanto ai diritti di cui godono in virtù della legislazione europea;

Rubrica 4

54.   osserva che gli impegni previsti a favore della rubrica "L'UE quale partner globale" hanno registrato un incremento dell"1,8% per un totale di 7 440,4 milioni EUR, generando un margine disponibile di 243,6 milioni EUR; i pagamenti hanno subíto un decremento del 6,6% e ammontano a 7 579,5 milioni EUR;

55.   osserva che tale incremento, pari all"1,8%, si situa al di sotto della media complessiva del 3,1% per il bilancio generale dell'Unione europea; ritiene che ciò rappresenti un segnale inquietante in quanto la rubrica 4 rappresenta tradizionalmente uno dei settori più impegnativi nell'ambito del bilancio dell'Unione;

56.   esprime profonda preoccupazione in merito al sottofinanziamento della rubrica 4 e condanna con fermezza l'approccio di bilancio adottato dalla Commissione, che non presta considerazione alcuna alle esigenze reali da aspettarsi in tale ambito; osserva che il margine attualmente disponibile di 243,6 milioni EUR rappresenta di conseguenza una cifra alquanto arbitraria; ritiene che tale problema possa essere affrontato soltanto con una revisione generale del QFP mirata ad innalzare il massimale della rubrica 4 per il periodo 2009-2013;

57.   rileva che, anteriormente alla presentazione del PPB, il Parlamento aveva richiesto, nella già ricordata risoluzione del 24 aprile 2008, l'elaborazione di un quadro realistico di tutte le esigenze di bilancio, nello specifico a titolo della rubrica 4 del QFP; ritiene che il PPB, rispetto alla rubrica in esame, non sia conforme al principio della sana gestione finanziaria;

58.   osserva pertanto con preoccupazione come la Commissione, nella presente fase iniziale della procedura di bilancio, abbia già dichiarato che l'entità degli stanziamenti a favore di Kosovo, Medio Oriente, aiuti alimentari e assistenza macrofinanziaria non consentirà di adempiere agli impegni assunti dall'Unione europea nel mondo, e tanto meno ai previsti fabbisogni integrativi: il PPB prevede ad esempio che 161 milioni EUR in impegni e 100 milioni EUR in pagamenti saranno destinati a favore dell'assistenza alla Palestina e al processo di pace, benché gli importi approvati per il bilancio 2008 ammontassero rispettivamente a 300 milioni EUR e 200 milioni EUR e, dopo diversi storni, gli stanziamenti di pagamento abbiano ormai raggiunto i 350 milioni di euro; quanto al Kosovo, gli stanziamenti a favore della missione EULEX hanno subíto una contrazione del 15,7% nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC); giudica inaccettabile tale situazione e chiede un nuovo approccio per quanto riguarda la spesa destinata alla Palestina e al Kosovo; ritiene che, in vista della decisione di aumentare considerevolmente il numero iniziale di esperti che operano nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL) in Afghanistan, già in questa fase possano essere previste carenze finanziarie;

59.   ribadisce il suo sostegno all'attuazione di una politica europea di vicinato approfondita e differenziata; sottolinea l'esigenza di fornire allo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) un'adeguata dotazione finanziaria che rispecchi l'impegno dell'Unione europea nei confronti dei vicini dell'Europa orientale e meridionale; prende atto del modesto aumento degli stanziamenti previsti per il 2009, e sottolinea che la recente iniziativa "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo" non deve in alcun caso ostacolare gli sforzi volti a creare un equilibrio tra gli stanziamenti di impegno per i paesi vicini dell'Europa orientale e meridionale né incrementare le tensioni di bilancio nell'ambito dell'ENPI;

60.   deplora il fatto che non siano state avanzate soluzioni di bilancio né indicazioni relative a tali soluzioni intese al finanziamento delle ulteriori esigenze; torna a richiedere con urgenza che venga precisato il fabbisogno totale a titolo della rubrica 4, ivi compreso il capitolo dedicato alla PESC;

61.   ribadisce la sua convinzione secondo cui né lo strumento di flessibilità né la riserva per gli aiuti d'urgenza (244 milioni EUR) dovrebbero essere oggetto di storni o di utilizzi impropri allo scopo di finanziare politiche e attività dell'Unione pianificate da lungo tempo, ed è fermamente determinato a mantenere fede a tale posizione nel corso della procedura di bilancio;

62.   segnala con preoccupazione la crescente crisi alimentare nel mondo e gli effetti del cambiamento climatico e sottolinea la necessità che l'Unione europea sia in grado di tener fede ai propri impegni per quanto riguarda la fornitura di aiuti alimentari e la risposta alle catastrofi nei paesi in via di sviluppo; osserva con reale preoccupazione che nel PPB 2009 è previsto un incremento pari a soli 6,8 milioni EUR rispetto al 2008 (+3%) e che già alla fine di aprile 2008 la Commissione ha richiesto uno storno pari a 60 milioni EUR a copertura di costi supplementari relativi agli aiuti alimentari elargiti nel 2008 (con un incremento del 26,88% per gli stanziamenti d'impegno); chiede che vengano stanziate a tal fine ulteriori risorse nel 2009 attraverso tutti gli strumenti di bilancio disponibili;

63.   accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti previsti per i paesi dei Balcani occidentali nell'ambito della componente di potenziamento istituzionale dello strumento di preadesione (IPA), e in particolare l'intenzione della Commissione di intensificare la fornitura di borse di studio aggiuntive e di aumentare i finanziamenti per il dialogo della società civile; invita la Commissione a sostenere l'agenda sociale per i Balcani;

64.   sottolinea che i nuovi fondi per gli aiuti al commercio devono essere complementari all'aiuto allo sviluppo esistente e che i nuovi impegni in materia di aiuti al commercio non devono comportare lo spostamento di risorse già destinate in modo specifico ad altre iniziative di sviluppo; chiede nuovamente alla Commissione di precisare l'origine dei 1 000 milioni EUR promessi;

65.   accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a istituire un'Alleanza mondiale per la lotta al cambiamento climatico e un Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, quali importanti passi per il sostegno ai paesi in via di sviluppo nell'adeguarsi al cambiamento climatico e nell'attenuarne gli effetti; sottolinea tuttavia l'inadeguatezza dei fondi sinora stanziati; sollecita un aumento dei finanziamenti immediati per tali iniziative nel bilancio del 2009, oltre agli stanziamenti previsti per lo sviluppo; evidenzia inoltre l'importanza di un rafforzamento di tali iniziative attraverso l'accantonamento di ulteriori fondi a lungo termine;

66.   rileva che il Fondo di garanzia dei prestiti è iscritto nel PPB per il 2009 con un importo corrispondente a 92,46 milioni EUR a differenza dell'importo, pari a 200 milioni EUR, inizialmente previsto dalla programmazione finanziaria per la copertura del Fondo; rileva come una quota significativa del margine disponibile per il PPB 2009, vale a dire 107,54 milioni EUR su 243,6 milioni EUR, sia in realtà artificiale poiché scaturente da tale manovra; evidenzia con profonda preoccupazione come tali "risparmi" previsti nell'iscrizione in bilancio del Fondo di garanzia per il 2009 dovranno presumibilmente essere compensati da livelli di spesa più elevati nei prossimi anni, lasciando in tal modo margini ulteriormente ridotti a titolo della rubrica 4 rispetto a quanto attualmente programmato;

67.   rileva che, dal momento che l'assetto istituzionale comprendente l'Alto Rappresentante, il Presidente del Consiglio europeo e il Servizio europeo per l'azione esterna non è stato ancora determinato, è opportuno rendere progressivamente disponibili i necessari stanziamenti di bilancio, man mano che saranno chiariti l'ambito di competenza e il ruolo delle nuove strutture organizzative; sottolinea che né i cambiamenti a livello istituzionale né le nuove disposizioni concernenti la PSDC dovrebbero andare a gravare sull'attuale livello degli stanziamenti d'impegno previsti per la rubrica 4;

68.   sottolinea l'importanza politica dei progetti pilota e delle attività preparatorie adottate dall'autorità di bilancio alla rubrica 4; ne esorta pertanto l'attuazione tempestiva e proattiva da parte della Commissione, utilizzando appieno gli stanziamenti assegnati;

Rubrica 5

69.   osserva che le spese amministrative generali proposte registrano un incremento del 5% rispetto al 2008 e ammontano a 7 647,9 milioni EUR, a fronte di 7 281,5 milioni EUR nel 2008, lasciando soltanto un margine secondario pari a 129,1 milioni EUR (equivalente a circa l"1,7% del volume delle spese) al di sotto del massimale previsto dal quadro finanziario;

70.   si compiace che i nuovi posti richiesti dalla Commissione si riferiscano esclusivamente alla quota finale dei 250 posti precedentemente annunciata per l'UE-2, ma osserva che il proposto incremento delle spese amministrative permane ad un livello superiore rispetto alla media del bilancio generale; riconosce che ciò è in gran parte da imputare a costi pensionistici e salariali indicizzati e in parte alla politica immobiliare; sottolinea che potrebbero rivelarsi necessarie ulteriori modifiche durante l'esercizio finanziario 2009 in caso di entrata in vigore del trattato di Lisbona; delibera, a tale riguardo, a favore di un controllo delle spese amministrative in un contesto interistituzionale, al fine di esaminare le esigenze delle istituzioni per il 2009 ed oltre;

71.   ritiene, nonostante il maggior quantitativo di informazioni pervenutegli e le conclusioni preliminari della Commissione secondo cui le agenzie esecutive incentivano la qualità dei programmi UE, che numerose conseguenze finanziarie/amministrative a titolo della rubrica 5 richiedano comunque maggiori chiarimenti; ritiene ad esempio sorprendente che la futura creazione dell'equivalente di 947 nuovi posti nelle due agenzie di ricerca (come riportato nella relazione di follow-up sullo screening in materia di personale) renderà disponibili soltanto 117 posti in seno ai dipartimenti della Commissione nello stesso periodo;

72.   manifesta preoccupazione, in linea generale, in riferimento alle tendenze della Commissione all'esternalizzazione le quali, abbinate alle più recenti modifiche apportate allo statuto dei funzionari, hanno condotto ad una situazione in cui un numero via via più consistente di personale in servizio presso l'Unione europea non è identificabile negli organigrammi delle istituzioni approvati dall'autorità di bilancio né è retribuito conformemente alla rubrica 5 del QFP; si rammarica profondamente di tale mancanza di trasparenza che riguarda anche l'utilizzo di esperti nazionali; auspica un'ampia discussione pubblica fra tutte le parti interessate in merito al futuro della governance europea;

73.   accoglie con favore il recente seguito dato alla relazione del 2007 vertente sullo screening del personale, pervenuto recentemente come risposta ai propri emendamenti al bilancio 2008; intende esaminare con attenzione il documento in vista della redazione delle conclusioni di bilancio per l'esercizio 2009;

74.   chiede alla Commissione quali misure si stanno adottando per realizzare l'obiettivo di ridurre del 25% entro il 2012 gli oneri amministrativi dell'Unione europea e per verificare se, in futuro, sia praticabile il principio dello sportello unico per ridurre la burocrazia;

75.   intende verificare gli stanziamenti amministrativi e le richieste di personale pervenute dalle altre istituzioni, allo scopo di incrementare i vantaggi in termini di efficienza, ivi inclusa, per quanto possibile, una riassegnazione dei posti in funzione delle priorità individuate; osserva che l'aumento medio proposto per le altre istituzioni è pari al 4,8%, corrispondente a una crescita da 2 673,8 milioni EUR a 2 803,2 milioni EUR, appena al di sotto del tasso di incremento proposto per la Commissione;

Rubrica 6

76.   osserva che nel 2009, ultimo anno di compensazioni di bilancio a favore di Bulgaria e Romania, gli impegni e i pagamenti ammontano a 209,1 milioni EUR, un importo che rappresenta un incremento pari all"1,2% rispetto al 2008 e genera un esiguo margine di 0,9 milioni EUR;

Progetti pilota e azioni preparatorie:

77.   deplora che, a titolo generale, nel PPB della Commissione non siano iscritti stanziamenti destinati a progetti pilota e azioni preparatorie, che dovranno pertanto essere finanziati a titolo dei margini delle relative rubriche del QFP; esprime stupore nel constatare alcune eccezioni a tale norma generale, nella fattispecie in un ristretto numero di progetti pilota e azioni preparatorie, cui la Commissione sembra interessata, già iscritto in bilancio nel PPB con stanziamenti d'impegno;

78.   ricorda l'obbligo che incombe alla Commissione, ai sensi del punto 46, lettera a) dell'AII, di fornire, in riferimento alle azioni annuali, stime pluriennali nonché i margini disponibili al di sotto dei massimali autorizzati;

79.   evidenzia che in forza dell'AII è previsto in qualsiasi esercizio di bilancio un tetto massimo di 40 milioni EUR destinato a progetti pilota, accanto a un importo massimo di 100 milioni EUR destinato alle azioni preparatorie, ivi compresa una quota di stanziamenti di importo non superiore a 50 milioni EUR da assegnare a nuove azioni preparatorie;

80.   conferma la sua determinazione, come già convenuto nella citata risoluzione del 24 aprile 2008, ad utilizzare la totalità degli importi annuali previsti nell'AII per progetti pilota e azioni preparatorie nel caso in cui il numero e il volume delle proposte di tali progetti e azioni ne richieda l'impiego, poiché reputa tali strumenti indispensabili al Parlamento per l'elaborazione di nuove politiche nell'interesse dei cittadini europei;

81.   rammenta che, per l'esercizio 2008, il Parlamento ha adottato progetti pilota e azioni preparatorie per un valore totale di 107,32 milioni EUR in stanziamenti d'impegno; i progetti e le azioni a titolo della sottorubrica 1A ammontavano a 38 milioni EUR, per la rubrica 2 a 25,15 milioni EUR, per la sottorubrica 3A a 3 milioni EUR, per la sottorubrica 3B a 9,5 milioni EUR e per la rubrica 4 a 31,67 milioni EUR;

82.   evidenzia che nell'ipotesi in cui nel 2009 il Parlamento decida in favore di un livello analogo di finanziamenti per progetti pilota e azioni preparatorie, circa metà dei margini disponibili a titolo delle rubriche 1A e 3B verrebbero già ad esaurirsi, benché il livello di spesa del 2008 in termini di progetti pilota e azioni preparatorie non avesse raggiunto gli importi massimi concessi ai sensi dell'AII;

83.   afferma la sua volontà di presentare alla Commissione, prima della pausa estiva, un primo elenco provvisorio di intenzioni sul fronte dei progetti pilota e delle azioni preparatorie ai fini della procedura di bilancio 2009, in conformità all'allegato II, parte D dell'AII, onde facilitare la definizione di un pacchetto finale equilibrato e coerente; sottolinea che tale elenco non impedisce la presentazione di altre proposte o modifiche ai progetti pilota e azioni preparatorie da parte di singoli deputati, commissioni specializzate e gruppi politici in occasione della prima lettura in autunno; insiste affinché, in vista di tale obiettivo, siano disponibili margini sufficienti per la totalità delle rubriche e delle sottorubriche iscritte in bilancio;

84.   intende esplorare, con la Commissione e il Consiglio, le modalità con cui dar seguito alla richiesta del Parlamento ai fini dell'istituzione di un inviato europeo per i diritti delle donne;

Agenzie

85.   osserva che gli stanziamenti previsti nel PPB a favore delle agenzie decentrate registrano una crescita dell"1,76% per un totale di 563,9 milioni EUR per gli impegni, con un calo pari a 6 milioni EUR per i pagamenti (-1%);

86.   rileva che, nonostante l'aumento minimo a livello complessivo negli stanziamenti per l'insieme delle agenzie, il sottogruppo di agenzie riconducibile alla rubrica 1A è stato oggetto di una riduzione del 3,29%, equivalente a 8,9 milioni EUR, rispetto al bilancio del 2008, in linea con la decisione assunta dall'autorità di bilancio in occasione della riunione per la concertazione del novembre 2008, relativa all'apporto di tagli lineari di importo pari a 50 milioni EUR nel periodo 2009-2013 per finanziare Galileo;

87.   prende atto del fatto che i tagli alle agenzie finanziate a titolo della rubrica 1A non risultano "lineari" secondo la formulazione contenuta nelle conclusioni alla procedura di concertazione; intende valutare nel dettaglio l'entità e la distribuzione dei decrementi di bilancio; ribadisce la competenza dell'autorità di bilancio in materia di decisioni relative a tali proposte della Commissione;

88.   intende porre in particolare risalto l'esecuzione del bilancio delle agenzie nonché verificare da vicino gli eventuali avanzi di bilancio al fine di accertare che le entrate assegnate siano calcolate nell'elaborazione del bilancio delle agenzie per l'esercizio 2009;

89.   deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora sottoposto all'attenzione dell'autorità di bilancio i dettagli delle proposte modalità di finanziamento delle due nuove agenzie attualmente in discussione, una delle quali risulta già iscritta come "p.m." nel PPB 2009, ed invita la Commissione a fornire chiaramente ulteriori informazioni in materia, quanto prima possibile; è giunto alla conclusione che, dati i margini attuali, occorrerà sondare l'insieme delle possibilità previste dall'AII per il finanziamento di nuovi organismi che svolgono in parte funzioni amministrative; ricorda che il finanziamento di ogni nuova agenzia richiede l'accordo preliminare dell'autorità di bilancio, ai sensi dell'articolo 47 dell'AII;

90.   sottolinea nuovamente che i livelli di finanziamento delle agenzie decentrate attuali e future influiranno direttamente sui margini disponibili a titolo delle diverse rubriche previste dal QFP; osserva l'obbligo in capo alla Commissione, in forza dell'AII, di valutare le implicazioni di bilancio per le rispettive rubriche di spesa laddove si proceda alla redazione di una proposta finalizzata alla creazione di una nuova agenzia decentrata; si adopererà al fine di assicurare che il funzionamento delle agenzie decentrate apporti valore aggiunto e promuova gli interessi dei cittadini dell'Unione europea;

91.   plaude all'intenzione della Commissione di incentivare un dialogo interistituzionale in merito al ruolo degli organismi definiti in conformità all'articolo 185 del regolamento finanziario e al loro status nell'ambito della governance europea; ribadisce l'importanza di garantire in maniera sistematica sul piano interistituzionale l'applicazione della procedura sancita al punto 47 dell'AII;

Agenzie esecutive e altre tendenze all'esternalizzazione

92.   osserva che ogni ulteriore espansione delle agenzie esecutive e di altri analoghi organismi ad hoc sarà finanziata mediante la dotazione di bilancio prevista per il relativo programma; esprime pertanto preoccupazione poiché ulteriori aumenti nel numero di agenzie esecutive e di altri organismi si tradurrà in una riduzione dei fondi operativi disponibili entro le dotazioni assegnate ai programmi e trasferirà i compiti di ordine amministrativo dalla rubrica 5 del QFP ai finanziamenti a titolo delle rubriche operative;

93.   manifesta timori che l'istituzione di agenzie esecutive e di altri organismi ad hoc possa comportare una crescita poco trasparente nel numero di funzionari e di personale contrattuale al servizio dell'Unione europea, soprattutto se i posti in seno alle rispettive Direzioni generali della Commissione non sono oggetto delle conseguenti riduzioni e/o riassegnazioni; esorta all'osservanza degli accordi di lavoro per la costituzione di agenzie esecutive (codice di condotta rivisto), in particolare per quanto riguarda il controllo parlamentare sul finanziamento e sulla dotazione di personale delle agenzie;

Conclusioni e mandato per la concertazione

94.   ritiene che i seguenti punti rivestano interesse specifico in ordine alla concertazione della procedura di bilancio prevista nel luglio 2008:

   - livello adeguato dei pagamenti;
   - osservanza del principio della sana elaborazione finanziaria di bilancio, con particolare riferimento ad un quadro realistico delle esigenze da iscrivere a titolo della rubrica 4;
   - impegno da parte della Commissione a presentare, per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, bilanci rettificativi il cui unico obiettivo sia la mobilitazione di tali fondi al fine di evitare ogni ritardo nell'erogazione dell'assistenza finanziaria;
   - risposta adeguata alle esigenze in materia di assistenza alimentare e sicurezza alimentare;
   - presentazione, da parte del Consiglio, di informazioni quantificate sulle implicazioni finanziarie delle summenzionate conclusioni della Presidenza, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, in particolare dell'articolo 28; è disposto ad avviare negoziati, anche mediante il ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'AII;
   - situazione in merito all'attuazione del punto 44 dell'AII e del punto 5 (N) del Piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009);
   - risorse sufficienti per un'Europa dei cittadini;
   - intenzioni provvisorie dell'autorità di bilancio in merito a progetti pilota e azioni preparatorie;
   - chiarezza nella presentazione del bilancio, specialmente in termini di spese amministrative e risorse umane, inclusa l'esternalizzazione di compiti;
   - stanziamenti di bilancio adeguati a consentire una risposta alle priorità dell'Unione europea "competitività per la crescita e occupazione", "lotta ai cambiamenti climatici in linea con il piano di azione di Bali e promozione di un'Europa sostenibile", nonché "realizzare la politica comune d'immigrazione";
   - impegno del Consiglio a migliorare la strategia di informazione dell'Unione europea in modo professionale e in stretta cooperazione con il Parlamento e la Commissione;

95.   deplora fortemente l'abitudine del Consiglio di procedere a tagli lineari nella sua prima lettura del bilancio dell'Unione europea senza fornire alcuna motivazione precisa; invita il Consiglio ad esaminare, in sede di adozione del suo progetto di bilancio, ciascun elemento del bilancio utilizzando i criteri di efficienza, economia e valore aggiunto europeo; ricorda che la definizione del bilancio dell'Unione europea è un atto politico fondamentale che non può rispondere ad una logica meramente contabile, ed auspica che il Consiglio si adoperi per istaurare un vero dialogo politico con il Parlamento nel quadro di questa procedura di bilancio;

o
o   o

96.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, p. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0174.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0175.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).


Impatto ambientale del gasdotto progettato nel Mar Baltico
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sull'impatto ambientale del gasdotto di cui è prevista la realizzazione nel Mar Baltico per collegare Russia e Germania (Petizioni 0614/2007 e 0952/2006) (2007/2118(INI))
P6_TA(2008)0336A6-0225/2008

Il Parlamento europeo,

–   viste la petizione 0614/2007 presentata da Radvile Morkunaite, con oltre 20 000 firme, la petizione 0952/2006 presentata da Krzysztof Mączkowski e le altre petizioni presentate sul tema oggetto della presente risoluzione,

–   visto il trattato di Lisbona sottoscritto da tutti gli Stati membri il 13 dicembre 2007,

–   vista la comunicazione della Commissione su una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (COM(2005)0504),

–   visto il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(1),

–   viste la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(2), e le direttive del Consiglio 92/43/CEE(3) e 79/409/CEE(4), le quali ultime costituiscono il pacchetto legislativo Natura 2000,

–   vista la sua risoluzione del 14 novembre 2006 su una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino(5),

–   vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 su una strategia per la dimensione settentrionale incentrata sull'area del Baltico(6),

–   vista la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki),

–   viste le raccomandazioni formulate dalla commissione di Helsinki (HELCOM), in particolare la raccomandazione 17/3, del 12 marzo 1996, che enuncia la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale e di consultare gli Stati che potrebbero risentire dell'impatto negativo di un progetto proposto,

–   vista la convenzione sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), del 25 febbraio 1991,

–   vista la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), del 25 giugno 1998,

–   vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS),

–   visto il principio di precauzione, che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea include fra i principi generali del cosiddetto acquis communautaire e che, ai sensi del diritto europeo e internazionale, rappresenta uno degli aspetti dello sviluppo sostenibile,

–   visto il principio del buon governo, che costituisce uno dei principi generali del diritto europeo,

–   viste le attività dell'intergruppo "regione baltica" in seno al Parlamento europeo,

–   viste le proposte formulate a seguito dell'audizione pubblica svoltasi il 29 gennaio 2008,

–   vista la decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia(7), che riconosce Nord Stream come progetto di interesse europeo (RTE),

–   visto il piano d'azione per il Mar Baltico, adottato nella riunione dei ministri dell'Ambiente degli Stati del Baltico svoltasi a Cracovia il 15 novembre 2007,

–   visto l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, che impone agli Stati membri un obbligo di lealtà nei confronti della Comunità,

–   visto l'articolo 192, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0225/2008),

A.   considerando che sul bacino del Mar Baltico si affacciano ben otto Stati membri dell'Unione europea e che l'80% delle sue coste si trova nel territorio dell'Unione europea; considerando che OAO Gazprom è azionista di maggioranza del consorzio Nord Stream AG,

B.   considerando che l'attenzione per l'ambiente marino del Mar Baltico è uno dei principali obiettivi della dimensione settentrionale dell'Unione, come confermato a più riprese dalle comunicazioni della Commissione e dalle risoluzioni del Parlamento,

C.   considerando che il settore agricolo e industriale di tutti gli Stati membri rivieraschi e della Russia sono i principali inquinatori del Mar Baltico e creano i problemi maggiori al suo equilibrio ecologico,

D.   considerando che l'Unione è impegnata in modo particolare a favore della protezione dell'ambiente, inclusa la protezione dell'ambiente marino,

E.   considerando che la Commissione ha ripetutamente confermato, nel quadro di procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia, che la protezione dell'ambiente è uno degli obiettivi centrali della Comunità e che la Corte ha riconosciuto la competenza della Comunità per quanto riguarda la protezione e conservazione dell'ambiente marino,

F.   considerando che esistono attualmente piani per la costruzione di numerosi progetti infrastrutturali nel Mar Baltico (il consorzio Nord Stream, i parchi eolici, la condotta Scanled nel Mar Baltico, il gasdotto tra Finlandia ed Estonia, i cavi elettrici tra Svezia e Lituania, i terminal per il gas naturale a Świnoujścje, ecc.),

G.   considerando che l'Europa ha bisogno di trovare modi per rispondere alla questione vitale della sicurezza dell'approvvigionamento energetico,

H.   considerando che il crescente contributo del gas naturale al bilancio energetico europeo è stato – soprattutto a partire dal 1990 – la principale unica fonte di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2),

I.   considerando che il principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE dispone che tutte le parti interessate si adoperino al fine di valutare il possibile impatto ambientale delle nuove decisioni o dell'inizio dei lavori e di adottare adeguate misure preventive in presenza di una verosimile minaccia per l'ambiente,

J.   considerando che, in conformità con il principio secondo cui le prescrizioni in materia di tutela ambientale devono essere integrate in politiche settoriali specifiche, sarebbe opportuno tenere nella dovuta considerazione tali prescrizioni nell'esercizio di tutte le attività comunitarie e nel perseguimento degli obiettivi della Comunità,

K.   considerando che l'articolo 194 del futuro trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come inserito dal trattato di Lisbona, dispone esplicitamente che la politica energetica dell'Unione dovrebbe essere sostenuta da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri nell'intento di salvaguardare e migliorare l'ambiente,

L.   considerando che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha confermato che il Mar Baltico è particolarmente esposto ai rischi ambientali, qualificandolo come "un'area estremamente vulnerabile",

M.   considerando che oggigiorno il Mar Baltico è uno degli ambienti marini più inquinati al mondo e considerando che, nella fattispecie, le concentrazioni di sostanze pericolose nelle sue acque e negli organismi che vivono in esse si confermano anormalmente elevate,

N.   considerando che il Mar Baltico è un tipico mare interno, che esso è poco profondo e che, unitamente al Mar Nero, è contraddistinto dal ciclo di ricambio idrico con l'oceano più lento al mondo ( 30 anni circa),

O.   considerando che il tempo di vita del gasdotto di trasmissione si aggira intorno ai 50 anni e che l'entità del lavoro necessario allo smantellamento del gasdotto sarà all'incirca pari a quello previsto per l'impianto; considerando che, quando si valuta l'impatto ambientale ed economico del progetto, sarebbe opportuno tenere in considerazione tale aspetto in funzione del tempo necessario al pieno ripristino della flora e della fauna allo stato originale,

P.   considerando che l'esposizione ai metalli pesanti, agli inquinanti e ad altre sostanze nocive comporta rischi sanitari e conseguenze sulla catena alimentare, che occorre esaminare,

Q.   considerando che numerosi fattori, fra cui i lunghi tempi di ritenzione delle acque, la colonna d'acqua stratificata, il vasto bacino imbrifero industrializzato e la particolare intensificazione dell'agricoltura nell'area del Mar Baltico, rendono il Mar Baltico particolarmente vulnerabile sotto il profilo ambientale,

R.   considerando che l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni particolari presenti nel Mar Baltico potrebbe comportare un incremento improvviso della popolazione delle alghe, che potrebbe mettere a rischio soprattutto la Finlandia, la Svezia, la Germania e gli Stati baltici,

S.   considerando che le circa 80 000 tonnellate di munizioni scaricate sui fondali del Mar Baltico dopo la Seconda guerra mondiale contenenti sostanze tossiche come l'iprite, l'iprite solforosa, l'azotiprite, la lewisite, gli agenti asfissianti Clark I e Clark II e l'adamsite, che costituiscono una minaccia sia per l'ambiente marino del Baltico che per la vita e la salute umana, rappresentano un ulteriore, importante fattore di rischio ambientale,

T.   considerando che dal 1945 sino alla fine degli anni Sessanta alcuni Stati hanno seguitato a scaricare in mare contenitori di munizioni,

U.   considerando, inoltre, che detti contenitori sono in cattive condizioni, che il loro livello di corrosione dovrebbe aggirarsi intorno all'80%, e considerando che non si riesce sempre a localizzare con esattezza la loro posizione,

V.   considerando egualmente che il piano d'azione per il Mar Baltico, varato a Cracovia il 15 novembre 2007, impone ai paesi che si affacciano sul Baltico di garantire lo stoccaggio in condizioni di sicurezza delle vecchie partite di prodotti chimici e dispositivi contenenti sostanze pericolose,

W.   considerando il potenziale impatto del gasdotto sull'ambiente marino del Mar Baltico e sugli Stati rivieraschi,

X.   considerando l'incremento del traffico nel Mar Baltico in termini di marittimi e di petroliere e il potenziale pericolo di incendi sulle navi a seguito di un danneggiamento del gasdotto durante la fase di costruzione, installazione e funzionamento, con il rischio di perdita di galleggiabilità e di affondamento, nonché il potenziale impatto umano, economico e ambientale,

Y.   considerando che Nord Stream prevede di costruire un corridoio sottomarino lungo 1.200 km e largo circa 2 km, che diverrà pertanto il più grande sito di costruzione sottomarina al mondo,

Z.   considerando che la pesca, il turismo e il trasporto marittimo potrebbero essere influenzati negativamente dalla costruzione, installazione e funzionamento del progetto, che avrà un probabile impatto negativo sull'economia delle regioni costiere,

AA.   considerando che l'articolo 123 dell'UNCLOS, che forma parte integrante dell'acquis communautaire, fa obbligo agli Stati che si affacciano su mari semichiusi di cooperare tra loro e di coordinare nella fattispecie l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino,

AB.   considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Espoo, le parti sono tenute ad adottare, individualmente o congiuntamente, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e controllare qualsiasi impatto pregiudizievole importante che le attività proposte potrebbero avere sull'ambiente a livello transnazionale,

AC.   considerando che, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della Convenzione di Espoo, le consultazioni con le parti esposte agli effetti nocivi dei progetti transfrontalieri possono coprire possibili alternative ad un progetto proposto, incluso il suo abbandono,

AD.   considerando che, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di Helsinki, ciascuna parte contraente adotta tutte le misure atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento del fondo marino o da attività connesse,

AE.   considerando che, stando al tracciato proposto, il gasdotto nordeuropeo attraverserà siti inseriti nel programma Natura 2000 e classificati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio come zone speciali di conservazione,

AF.   considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE impone agli Stati membri di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nelle zone speciali di conservazione,

AG.   considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri debbano effettuare un'adeguata valutazione di qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito di conservazione, ma che possa avere un notevole impatto su di esso, visti gli obiettivi di conservazione del sito,

AH.   considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, alla luce delle conclusioni della succitata valutazione le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su un piano o progetto solo dopo aver accertato che la sua realizzazione non pregiudica l'integrità del sito in causa, se del caso previo parere dell'opinione pubblica,

AI.   considerando che il gasdotto progettato sarebbe il gasdotto a due condotte più lungo al mondo, nonché quello situato alla minore profondità, il che lo rende particolarmente vulnerabile,

AJ.   considerando che la decisione n. 1364/2006/CE inserisce il gasdotto nordeuropeo tra i progetti prioritari di interesse europeo,

AK.   considerando che, dati i rischi ad essa associati, qualsiasi opera ingegneristica di grandi dimensioni realizzata in mare deve essere oggetto di un'analisi particolarmente accurata ed esauriente, nonché di una valutazione d'impatto ambientale quale prevista dalla convenzione di Espoo, dalla convenzione HELCOM e da tutte le altre pertinenti normative europee e nazionali,

AL.   considerando che, secondo la Convenzione di Espoo, qualsiasi progetto di questo tipo dovrebbe essere preceduto da un'analisi delle alternative, in particolare per quanto concerne i costi di realizzazione e la sicurezza ambientale, che nel caso specifico consisterebbe in un'analisi di possibili tracciati terrestri per il gasdotto,

AM.   considerando che parti del progettato gasdotto sono già state trasportate nella città di Kotka, in Finlandia, per essere trattate,

AN.   considerando che, in base all'articolo 1 della Convenzione di Aarhus, ciascuna parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale,

AO.   considerando che i requisiti giuridici connessi alla preparazione di un'accurata valutazione d'impatto ambientale devono tener conto di tutti i rischi citati in precedenza,

AP.   considerando altresì che è necessario analizzare la minaccia terroristica e la capacità di adottare contromisure efficaci,

1.   ritiene che Nord Stream rappresenti un progetto infrastrutturale con un'ampia dimensione strategica e politica sia per l'Unione europea che per la Russia; comprende le preoccupazioni espresse dagli Stati membri dell'Unione europea in merito alla costruzione e alla manutenzione del gasdotto; sottolinea che la capacità dei piccoli Stati costieri di agire quali guardiani della sicurezza nella regione del Mar Baltico non può essere vista in isolamento dalla capacità dell'Unione europea di agire quale entità unificata e di parlare con una sola voce sui temi energetici e ricorda la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera energetica europea comune(8); sottolinea che la decisione n. 1364/2006/CE (che incorpora gli orientamenti TEN-E) riconosce che Nord Stream è un progetto di interesse europeo che contribuirà a soddisfare i futuri fabbisogni energetici dell'Unione europea; sottolinea che questo progetto insieme ad altri gasdotti complementari, quali Yamal II e Amber, dovrebbe essere pianificato nello spirito di una politica estera energetica europea comune e tenere pienamente conto del loro impatto sull'ambiente e sulla sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea;

2.   ribadisce il parere che, tenendo conto della crescente dipendenza dell'Unione europea da un numero limitato di fonti energetiche, di fornitori e di rotte di trasporto, è essenziale sostenere iniziative volte alla loro diversificazione, sia geografica sia mediante lo sviluppo di alternative sostenibili; richiama in particolare l'esigenza di sostenere lo sviluppo di infrastrutture portuali utilizzate per la manipolazione dei carburanti; ricorda che Nord Stream è solo uno dei molti progetti di infrastruttura del gas, quali i gasdotti e le strutture LNG, che saranno essenziali per soddisfare i fabbisogni comunitari in termini di consumi di gas naturale, che - secondo numerosi studi - aumenteranno notevolmente nei prossimi anni e allo stesso tempo consentirà di sostituire carburanti fossili più nocivi per l'ambiente; ritiene necessario valutare l'impatto di lungo termine sull'ambiente della nuova infrastruttura del gasdotto, per quanto riguarda l'importanza di garantire una fornitura di gas stabile;

3.   ribadisce la proposta contenuta nella suddetta risoluzione del Parlamento del 14 novembre 2006, in base alla quale la futura strategia dell'Unione europea per l'ambiente marino dovrebbe sfociare in obblighi sovrannazionali vincolanti che possano comportare anche impegni comuni in paesi terzi;

4.   sottolinea che la sicurezza energetica deve essere considerata una componente essenziale della sicurezza globale dell'Unione europea, per cui la definizione del concetto di sicurezza energetica non dovrebbe limitarsi esclusivamente all'assenza di produzione interna dell'Unione europea ma dovrebbe anche tenere in considerazione gli aspetti geopolitici della dipendenza dalle importazioni e le relative possibili conseguenze delle interruzioni legate a motivi politici; ritiene che il terzo pacchetto energetico ridurrà la dipendenza energetica di ogni Stato membro in quanto in un mercato energetico completamente liberalizzato e integrato nessuno Stato può essere disconnesso da un fornitore di un paese terzo;

5.   ritiene che il difficile compito di garantire l'approvvigionamento energetico rispettando nel contempo l'impegno per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile renda imperativa l'attuazione di una politica europea di approvvigionamento del gas naturale coerente e coordinata, basata su un'attenta valutazione a livello europeo degli aspetti ambientali di soluzioni alternative e sulla reciproca solidarietà fra Stati membri;

6.   esprime rammarico per il ruolo marginale svolto dall'Unione europea, e in particolare dalla Commissione, in tale progetto; sottolinea che un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea ridurrebbe l'incertezza manifestata da molti Stati membri nei confronti del progetto Nord Stream;

7.   prende atto dell'opposizione manifestata da taluni Stati membri nei confronti del progetto di gasdotto di cui è prevista la realizzazione nell'area del Baltico, che è un patrimonio comune dei paesi che si affacciano su tale bacino e non una questione attinente alle relazioni bilaterali tra gli Stati; ritiene, pertanto, che il progetto dovrebbe essere realizzato in collaborazione con ciascuno degli Stati che si affacciano sul bacino del Mar Baltico, conformemente alla Convenzione di Espoo, alla Convenzione di Helsinki e a tutti gli altri strumenti giuridici pertinenti; sottolinea l'importanza che la Russia completi la ratifica della Convenzione di Espoo;

8.   si oppone, a tale riguardo, all'attuazione del progetto nella scala proposta senza che si disponga preliminarmente di una valutazione dell'impatto ambientale positiva;

9.   esprime la convinzione che i progetti energetici che coinvolgono gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi dovrebbero essere questioni di interesse comune europeo e riguardare l'intera Unione europea e i suoi cittadini;

10.   riconosce che Nord Stream ha effettuato la valutazione di impatto ambientale in corso che sarà presentata alle "parti di origine" quali definite nella Convenzione di Espoo (Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania) perché diano la loro approvazione; sollecita la compagnia a mettere a disposizione i risultati degli studi e tutta la serie dei dati di ricerca concernenti la situazione ecologica del sito del progetto, raccolti nel corso delle indagini ambientali, non solo degli Stati suddetti ma anche di HELCOM e di tutti gli Stati costieri;

11.   sottolinea che una soluzione sostenibile a lungo termine presuppone la totale trasparenza di tutte le parti sia durante la fase di costruzione che durante la fase operativa e che la fiducia nei confronti di tale importante progetto si intensificherà se sarà consentito agli Stati che si affacciano sul Mar Baltico di monitorare i lavori;

12.   invita pertanto la Commissione e il Consiglio a impegnarsi pienamente ad analizzare l'impatto ambientale della realizzazione del gasdotto nordeuropeo, soprattutto in presenza di situazioni in cui vengono addotte considerazioni che richiedono un parere della Commissione, come specificato all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

13.   sottolinea che il principio di reciprocità deve essere rispettato appieno in termini di investimento qualora l'interdipendenza tra l'Unione europea e la Russia si sviluppi in un partenariato; precisa che i paesi terzi traggono grande profitto dal mercato aperto europeo, mentre agli investitori europei in Russia non sono concessi simili vantaggi;

14.   deplora il fatto che la Commissione non abbia accolto la proposta contenuta nella sua summenzionata risoluzione del 16 novembre 2006, in base alla quale la Commissione dovrebbe predisporre valutazioni d'impatto ambientale obiettive per i progetti proposti, e chiede nuovamente che venga predisposta una siffatta valutazione da parte di un organismo indipendente nominato tenendo in considerazione il parere di tutti gli Stati costieri;

15.   esorta il Consiglio e la Commissione a valutare attentamente se l'attuazione del progetto è in linea con il diritto comunitario e internazionale;

16.   esprime preoccupazione per il progetto di calendario adottato dal consorzio Nord Stream, che impedirà un esame approfondito dei risultati della valutazione d'impatto ambientale da parte degli Stati interessati, delle organizzazioni non governative e degli esperti di HELCOM; sottolinea che un'analisi approfondita dei risultati della valutazione di impatto ambientale esige un calendario appropriato;

17.   sottolinea che l'esecuzione di lavori in un'area che potrebbe interessare sino a 2.400 km² nel mar Baltico e comporterà l'impiego di un gran numero di navi e altre attrezzature, può rappresentare una seria minaccia per la biodiversità e il numero di habitat, nonché per la sicurezza e il corretto funzionamento del trasporto marittimo nella regione;

18.   si attende che la possibile incidenza del gasdotto sui fondali durante la fase di costruzione faccia parte della valutazione dell'impatto ambientale;

19.   sollecita il responsabile a inserire nel suo progetto di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) termini di riferimento globali, presentando una descrizione chiara delle attuali condizioni ambientali in loco e dati sulla geomorfologia in loco in forma tridimensionale;

20.   esprime profonda preoccupazione per le notizie in base alle quali, prima di mettere in servizio il gasdotto, l'investitore intende utilizzare un composto estremamente tossico noto come aldeide glutarica; sottolinea che bisognerebbe evitare qualsiasi azione che possa causare un grave disastro ambientale dalle conseguenze irreversibili; sollecita gli investitori a evitare di utilizzare simili sostanze;

21.   invita la Commissione a condurre uno studio ambientale attendibile e indipendente inteso ad esaminare le emissioni agricole e industriali che inquinano il Mar Baltico e a valutare la situazione in relazione alle possibili minacce ambientali causate dai gasdotti che attraversano attualmente il Mar Baltico; esorta inoltre la Commissione ad analizzare l'impatto aggiuntivo del progetto Nord Stream sul Mar Baltico;

22.   esorta il committente a garantire che la costruzione e il funzionamento del gasdotto non mettano in pericolo molte specie di pesci e uccelli come pure l'esistenza di una popolazione di focene comprendente appena 600 esemplari, che è una specie presente solo in questa regione geografica;

23.   ritiene che la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico sia un elemento della dimensione settentrionale dell'Unione europea che dovrebbe quindi essere considerato, se del caso, nel quadro della strategia per il Mar Baltico;

24.   sottolinea che la prosperità delle regioni costiere e la competitività delle loro economie sono altamente sensibili al danneggiamento delle aree costiere e al deterioramento dell'ambiente marino, che comporta altresì seri pericoli; sottolinea che, considerato fino a che punto le regioni costiere sono influenzate dalle attività e politiche marittime, la sostenibilità ambientale a lungo termine è un presupposto per la tutela della loro prosperità economica, sociale e ambientale;

25.   mette in luce l'assenza di qualsiasi strategia intesa a far fronte alle avarie strutturali e alle minacce esterne alla sicurezza del gasdotto; sottolinea la necessità di definire chiaramente tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alle emergenze, incluse le risorse finanziarie, gli attori, i ruoli e le procedure;

26.   sottolinea che, alla luce della crescente domanda di gas nell'Unione europea, si dovrebbero esaminare e promuovere tracciati alternativi per il gasdotto, che prendano in considerazione gli aspetti sia ambientali che economici, incluso il calendario relativo a tali tracciati; osserva che nella valutazione dell'impatto ambientale Nord Stream è tenuto a presentare una valutazione di opzioni alternative al tracciato scelto;

27.   invita la HELCOM ad avviare tale esame dialogando con gli Stati litorali coinvolti, l'investitore e la commissione di Helsinki, tenendo in considerazione i pareri delle ONG specializzate;

28.   sottolinea che la questione della compensazione economica in caso di avarie o danni deve essere perfettamente chiara ancora prima dell'inizio dei lavori; sottolinea che un'importante avaria del gasdotto può generare complicazioni per gli Stati che si affacciano sul Mar Baltico e potrebbe risultare devastante per l'ambiente marino; ritiene che il consorzio Nord Stream dovrebbe assumersi la piena responsabilità pecuniaria;

29.   esorta la Commissione e gli Stati membri a effettuare un'attenta valutazione degli aspetti economici, finanziari e inerenti alla trasparenza del progetto Nord Stream nonché delle aziende coinvolte;

30.   esorta la Commissione a valutare l'eventualità, nell'ambito del partenariato ambientale della dimensione settentrionale, di richiedere al consorzio Nord Stream l'equivalente del "guadagno urbanistico" in relazione a possibili progetti di rigenerazione nella zona di frontiera finno-russa dove è previsto l'inizio del gasdotto o nel quadro della strategia per il Mar Baltico;

31.   prende atto delle seguenti decisioni da parte delle autorità degli Stati membri:

   - la decisione del 12 febbraio 2008 del governo svedese di richiedere ulteriore documentazione alla Nord Stream AG a causa di notevoli carenze procedurali e sostanziali e in particolare della mancanza di un'analisi di un tracciato alternativo e dell'opzione di abbandonare la costruzione del gasdotto;
   - posizione del Parlamento lituano, del 27 marzo 2007, che sottolinea l'esigenza di sospendere l'attuazione di progetti infrastrutturali di larga scala nel Mar Baltico in attesa di un'analisi approfondita di soluzioni alternative insieme a valutazioni di impatto ambientale indipendenti ed esaurienti;
   - decisione del governo estone, del 21 settembre 2007, di non concedere il permesso all'effettuazione di studi sottomarini nella zona economica esclusiva dell'Estonia, a causa di dubbi sul raggio d'azione e l'ampiezza degli studi stessi;

32.   deplora il fatto che il Libro verde intitolato "Verso una politica marittima dell'Unione" ignori il problema di progetti di grandi dimensioni quali i gasdotti sottomarini; deplora il fatto che, nelle sue proposte di strumenti giuridici e nelle sue comunicazioni concernenti le strategie marittime, la Commissione eluda di solito il problema dei gasdotti sottomarini, che è un problema cruciale sia dal punto di vista della protezione dell'ambiente che per la sicurezza energetica dell'Unione europea;

33.   invita a mettere a disposizione una valutazione d'impatto ambientale indipendente, per una consultazione approfondita con le autorità competenti e il pubblico di tutti gli Stati costieri;

34.   mette in luce l'importanza di avviare una strategia di comunicazione trasparente in merito ai risultati ottenuti dalla valutazione d'impatto ambientale e di notificare solertemente tali risultati a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e in particolare agli Stati che si affacciano sul Mar Baltico;

35.   ribadisce pertanto la richiesta formulata nella sua summenzionata risoluzione del 14 novembre 2006 di una proposta relativa a un meccanismo obbligatorio di negoziazione tra Stati membri e insiste affinché il Consiglio si attivi a livello internazionale per pervenire a valutazioni d'impatto ambientale obbligatorie nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi;

36.   sottolinea che il tracciato del gasdotto nordeuropeo dovrebbe raggiungere gli obiettivi strategici ed economici fissati nella decisione n. 1364/2006/CE, evitando nel contempo massicci danni ambientali;

37.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire che la costruzione del gasdotto Nord Stream sia pienamente conforme alla legislazione dell'Unione europea sulle valutazioni d'impatto ambientale e a tutte le convenzioni internazionali;

38.   invita la Commissione, in particolare, a garantire il rispetto delle disposizioni dei testi citati in precedenza, ossia l'UNCLOS, la Convenzione di Helsinki, la Convenzione di Espoo, la Convenzione di Aarhus, le direttive 85/337/CEE, 97/11/CE, 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché dell'articolo 10 del trattato CE, del principio di precauzione e del principio dello sviluppo sostenibile, e ad avviare un'azione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE qualora tali obblighi siano disattesi;

39.   itiene, alla luce della situazione politica attuale della Russia e delle sue ambizioni geopolitiche, che sia estremamente importante che la Russia dia prova di disponibilità per quanto concerne la cooperazione nel quadro della politica energetica europea; sottolinea l'importanza che la Russia ratifichi il trattato sulla Carta dell'energia e il relativo protocollo sul transito, in quanto tale ratifica ridurrà il potenziale di conflitto riguardo a progetti come Nord Stream;

40.   esorta la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, a valutare la situazione in termini di concorrenza del mercato provocata dalla possibile realizzazione del gasdotto Nord Stream e, laddove necessario, a prendere misure intese a evitare che Gazprom assuma un ruolo dominante sui mercati del gas europei qualora non siano accordati alle società europee pari diritti di ingresso sul mercato energetico russo;

41.   propone di istituire un sistema di supervisione comune del gasdotto, che includa tutti i paesi della regione del Mar Baltico; suggerisce inoltre che l'obbligo di versare una compensazione pecuniaria in caso di danni ambientali dovrebbe valere soltanto per il consorzio Nord Stream;

42.   nota la mancanza di strutture istituzionali in grado di rispondere adeguatamente ai temi di sicurezza ambientale e geopolitica associati col presente progetto; propone pertanto che la Commissione crei un posto adeguato che si occupi dei progetti correnti e futuri, funzionante sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Vicepresidente della Commissione;

43.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Cfr. decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
(2) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
(3) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(4) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(5) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 131.
(6) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 330.
(7) GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.
(8) Testi approvati, P6_TA(2007)0413.


Stabilizzazione dell'Afghanistan: sfide per l'Unione europea e la comunità internazionale
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Risoluzione del Parlamento europeo dell´8 luglio 2008 sulla stabilizzazione dell'Afghanistan: sfide per l'Unione europea europea e la comunità internazionale (2007/2208(INI))
P6_TA(2008)0337A6-0269/2008

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue numerose precedenti risoluzioni sull'Afghanistan e la recente risoluzione del 18 gennaio 2006(1),

–   visto l'accordo per l'Afghanistan sottoscritto in occasione della conferenza di Londra il 1° febbraio 2006 e il riconoscimento da parte del governo afghano e della comunità internazionale del fatto che il successo di tale accordo richiede un forte impegno politico, finanziario e per la sicurezza se si vogliono raggiungere gli obiettivi di riferimento fissati entro i termini previsti, e dipende da un efficace meccanismo di coordinamento e monitoraggio,

–   vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo delle nazioni che contribuiscono alla Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) in Afghanistan, pubblicata in occasione del vertice NATO del 3 aprile 2008 a Bucarest,

–   viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione in Afghanistan e le sue implicazioni per la pace e la sicurezza internazionale, presentate il 21 settembre 2007 e il 6 marzo 2008,

–   visti i risultati della Conferenza internazionale di sostegno dell'Afghanistan, tenutasi a Parigi il 12 giugno 2008,

–   vista la strategia nazionale di lotta contro la droga del governo afghano avviata alla summenzionata conferenza di Londra,

–   vista la sua raccomandazione al Consiglio del 25 ottobre 2007 sulla produzione di oppio a fini terapeutici in Afghanistan(2),

–   viste tutte le pertinenti conclusioni del Consiglio, in particolare quelle del Consiglio "Affari penali e relazioni esterne" del 10 marzo 2008, del 29 aprile 2008 e del 26-27 maggio 2008,

–   vista l'azione comune 2007/369/PESC del Consiglio del 30 maggio 2007 relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)(3) e l'azione comune 2007/733/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica l'azione comune 2007/369/PESC(4),

–   vista il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(5),

–   visto il programma indicativo nazionale della Commissione, che stanzia 600 milioni di EUR a favore della Repubblica islamica dell'Afghanistan per gli esercizi di bilancio 2007-2010,

–   vista la visita della Camera bassa del Parlamento afghano (Wolesi Jirga) presso il Parlamento europeo tenutasi dal 26 al 30 novembre 2007,

–   visto l'articolo 45 del regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0269/2008),

A.   considerando che l'Afghanistan si trova ad un bivio, come dimostrato dall'aumento degli atti terroristici e delle insurrezioni violente, da una situazione della sicurezza che sta diventando sempre più grave, dall'incremento della produzione di oppio e dal crescente malcontento popolare di fronte alla corruzione e alle mancanze del governo; che nonostante gli sforzi profusi dalla comunità internazionale e i parziali successi ottenuti in termini di ricostruzione civile, le condizioni di vita di ampie fasce della popolazione afghana non sono migliorate; che la minaccia cui deve attualmente far fronte l'Afghanistan richiede interventi a breve termine, ma che sarà possibile trovare soluzioni di lungo periodo soltanto attraverso generali miglioramenti per quanto riguarda il governo e la creazione di uno Stato più forte,

B.   considerando che gli Stati Uniti - con il sostegno del Regno Unito - hanno dato inizio all'operazione "Enduring Freedom" il 7 ottobre 2001; che quattro altri Stati membri dell'Unione europea - Repubblica ceca, Francia, Polonia e Romania - fanno parte delle forze della coalizione che partecipano all'operazione; che, a parte Cipro e Malta, tutti gli Stati membri contribuiscono inviando contingenti per la missione ISAF guidata dalla NATO, per un totale di più 21 500 soldati; che le prime squadre di ricostruzione provinciale (PRT) hanno iniziato ad operare alla fine del 2001 e che attualmente ve ne sono circa 25 impegnate in tutto il paese,

C.   considerando che vi è una notevole discrepanza tra la quantità di denaro che la comunità internazionale sta spendendo per le operazioni militari, da un lato, e per la ricostruzione civile e l'assistenza umanitaria, dall'altro,

D.   considerando che più della metà degli abitanti dell'Afghanistan vive al di sotto della soglia della povertà e che l'economia del paese è una delle più deboli al mondo, con un tasso di disoccupazione del 40%,

E.   considerando che il settore sanitario afghano ha cominciato a dare i primi promettenti risultati, come una diminuzione del 24% del tasso di mortalità infantile dalla caduta dei talebani, un maggior tasso di sopravvivenza infantile dopo il primo anno di vita, e una più elevata percentuale di cittadini afghani che hanno accesso diretto all'assistenza sanitaria di base,

F.   considerando che il sistema educativo afghano sta mostrando i primi segni di sviluppi positivi, come il ritorno a scuola di un crescente numero di bambini, e in particolare di bambine, studenti e insegnanti, il risanamento delle scuole elementari e la formazione degli insegnanti,

G.   considerando che, sebbene non vi siano cifre ufficiali sulle morti di civili in Afghanistan, la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 6 marzo 2008 sulla situazione in Afghanistan sottolinea che, nel 2007, i ribelli e i terroristi hanno considerevolmente intensificato le loro attività rispetto all'anno precedente. Nel 2007, è stata registrata una media di 566 incidenti al mese, a fronte dei 425 dell'anno precedente. Su oltre 8 000 decessi originati dal conflitto, più di 1 500 persone erano civili, il numero più elevato di vittime dalla caduta del regime dei talebani nel 2001,

H.   considerando che la nuova costituzione afghana non garantisce la completa libertà religiosa, poiché il rinnegamento dell'Islam è ancora un reato punibile,

I.   considerando che le riunioni del 5 e 6 febbraio 2008 a Tokyo del Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento per l'Afghanistan hanno dato inizio ai preparativi per una conferenza internazionale per l'esame dei progressi di attuazione dell'accordo con l'Afghanistan adottato dalla summenzionata conferenza di Londra,

J.   considerando che il rapido studio di valutazione invernale sull'oppio in Afghanistan del 2008 (condotto dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine - UNODC) conferma le tendenze della valutazione del 2007, in base alla quale il numero di province libere dall'oppio al nord e al centro potrebbe aumentare, ma il livello di coltivazione a sud e a ovest è destinato a salire; che la relazione del 2007, se da un lato ribadisce il pregiudizio che nelle province caratterizzate da una scarsa o inesistente coltivazione di papavero non si trovi l'oppio, dall'altro sottolinea il legame tra l'insicurezza e la produzione di stupefacenti; che i principali strumenti di una politica di lotta agli stupefacenti sono il perseguimento simultaneo della distruzione delle colture, dell'interdizione (che è molto più complessa dell'arresto dei trafficanti), e dello sviluppo (fonti alternative di sussistenza),

K.   considerando che, nell'ambito del programma segreto di detenzione degli Stati Uniti, centinaia di prigionieri afghani continuano a essere detenuti in varie strutture carcerarie, come quelle della base militare di Bagram e di Guantánamo, in violazione del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani; che il sistema di polizia in base al quale continuano a essere detenuti i prigionieri in Afghanistan viola le norme minime dello stato di diritto e i diritti umani fondamentali,

1.   ritiene che dopo 30 anni di storia caratterizzati dall'occupazione sovietica, dalle lotte tra le varie fazioni mujaheddin e dalla repressione del regime talebano, l'Afghanistan abbia avviato un importante e difficile processo di ricostruzione della sua società e deve continuare a rafforzare le sue istituzioni e a provvedere in modo più efficace alle esigenze fondamentali dei cittadini in settori come l'istruzione, gli alloggi, la salute, l'alimentazione e la sicurezza pubblica; plaude agli sforzi e ai progressi realizzati, sin dal 2002, dal popolo afghano sulla via della creazione di uno Stato di diritto, di una democrazia e della ricerca della stabilità;

2.   è convinto che il paese sia diventato un banco di prova per l'aiuto internazionale allo sviluppo e la cooperazione bilaterale e multilaterale; sottolinea la necessità per la comunità internazionale di continuare a lavorare con il governo e il popolo afghani al fine di dimostrare la capacità di porre fine al circolo vizioso di violenza e povertà e di dare al paese la prospettiva di una pace e di uno sviluppo sostenibili; invita il Consiglio e la Commissione a presentare un'iniziativa per un consiglio internazionale composto dai principali donatori e da organizzazioni delle Nazioni Unite, diretto eventualmente dalla Missione d'assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, sulla base del concetto della Commissione per il consolidamento della pace delle Nazioni Unite, al fine di armonizzare i vari sforzi di ricostruzione in Afghanistan;

3.   richiama l'attenzione sugli effetti prolungati delle guerre che si sono combattute nel paese, sui milioni di vittime, sui disabili, sui profughi e sugli sfollati, nonché sui costi materiali derivanti dalla distruzione di quasi tutte le principali infrastrutture;

4.   condanna fermamente l'attacco terroristico all'ambasciata indiana a Kabul il 7 luglio 2008, che ha causato più di quaranta morti, compresi quattro membri del personale di ambasciata; esprime le proprie più sentite condoglianze alle famiglie e ai governi afgano e indiano e la propria solidarietà ai feriti;

5.   ritiene che i rapporti fra Afghanistan e Pakistan siano la principale causa dell'instabilità della regione e conclude pertanto che la stabilizzazione di questa richiede un'ampia politica incentrata su tale rapporto; auspica che il nuovo governo pakistano dia nuovo slancio al miglioramento dei rapporti bilaterali tra i due paesi; ritiene tuttavia che, senza l'impegno attivo e l'assistenza della comunità internazionale, i due paesi non saranno in grado di districarsi dalle difficoltà che caratterizzano i loro rapporti bilaterali; riconosce che la sicurezza in Afghanistan dipende in gran parte dalla democratizzazione del Pakistan; sollecita la comunità internazionale ad adottare e sostenere misure volte ad attenuare le tensioni tra Afghanistan e Pakistan, in particolare di un programma di lungo termine mirato alla stabilizzazione e allo sviluppo della regione transfrontaliera, che preveda il coinvolgimento dei soggetti interessati di entrambe le parti;

6.   plaude agli sforzi e ai progressi compiuti dal 2002 dal popolo e dalle istituzioni afghane ai fini della creazione dello stato di diritto e della democrazia e della ricerca della stabilità; ritiene che il raggiungimento di questi obiettivi sia estremamente importante in relazione a problemi strutturali quali la mancanza di legalità e di rispetto per la dignità umana che hanno caratterizzato l'Afghanistan durante il regime sovietico e dei talebani;

7.   ritiene, in particolare, che la massiccia partecipazione alle varie elezioni che si sono tenute nel paese denoti il desiderio delle donne e degli uomini afghani di sostenere la creazione di un paese basato sui principi di una democrazia attiva e partecipativa; sottolinea che queste elezioni sono servite da esempio nel contesto regionale e per i paesi in via di sviluppo che stanno vivendo gravi conflitti armati;

8.   sottolinea la necessità che le istituzioni afghane continuino a combattere contro tutte le forme di corruzione e attuìno politiche efficaci per migliorare le condizioni sociali della popolazione;

9.   prende atto che in Afghanistan l'Unione europea è conosciuta principalmente come organizzazione umanitaria, ma ritiene che essa dovrebbe essere considerata anche alla luce della sua maggiore influenza politica e invita pertanto la Commissione a proporre strategie affinché, tenuto conto della sovranità naturale del popolo afghano, l'Unione europea possa rafforzare la visibilità mediante il conferimento di poteri all'apparato civile, politico e burocratico, finché l'infrastruttura governativa non avrà raggiunto una fase di maggiore stabilità e permanenza;

10.   sottolinea la necessità di un migliore coordinamento degli sforzi della comunità internazionale per fornire aiuti civili efficaci e sostenibili; chiede pertanto anche l'elaborazione di un bilancio equilibrato che assegni fondi sufficienti per la ricostruzione civile e gli aiuti umanitari, dal momento che la creazione della sicurezza e il rispetto dello stato di diritto sono questioni di fondamentale importanza;

11.   si compiace per il fatto che, nel corso della summenzionata Conferenza del 12 giugno 2008, si sia non solo proceduto ad assumere impegni per altri USD 21 miliardi, ma anche a rivedere le procedure necessarie al fine di rendere l'aiuto internazionale più efficacemente e precisamente orientato verso le priorità e la prevenzione della corruzione;

12.   sottolinea la necessità di rafforzare la volontà e l'impegno politico, cui deve seguire non solo la fornitura di ulteriori truppe da combattimento nelle aree più difficili, indipendentemente dalle reticenze nazionali, ma anche sforzi di ricostruzione urgenti e intensificati, al fine di consolidare quanto conseguito e di ripristinare la fiducia della popolazione afghana a lungo termine e in modo duraturo; ritiene, segnatamente, che l'operazione "Enduring freedom" potrebbe essere percepita come controproducente se la pressione militare esercitata sugli insorti non andrà di pari passo con un processo politico potenziato, attraverso il quale le autorità afghane raggiungano tutti i segmenti della popolazione che riconoscono la costituzione e depongono le armi; fa inoltre osservare, a tale riguardo, che la comunità umanitaria - incluse le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative - deve potenziare il coordinamento, evitare iniziative ad hoc e sviluppare il suo stato di preparazione e la pianificazione delle misure d'urgenza;

13.   sottolinea che, nel processo di stabilizzazione e ricostruzione dell'Afghanistan, l'Unione europea deve ricorrere all'esperienza e alla competenza derivanti dalle sue missioni e dalle missioni degli Stati membri che hanno già una presenza militare o civile sul territorio afghano;

14.   sostiene gli sforzi delle forze NATO per migliorare la sicurezza nel paese e affrontare il terrorismo locale e internazionale e ritiene che la presenza di queste forze sia essenziale per garantire il futuro del paese;

15.   esorta l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere gli sforzi per combattere il terrorismo, l'estremismo etnico e religioso, il separatismo etnico e qualsiasi azione finalizzata al sovvertimento dell'integrità territoriale, dell'unità dello Stato e della sovranità nazionale dell'Afghanistan;

16.   richiama l'attenzione sull'idea che l'Unione europea e gli Stati membri devono sostenere l'Afghanistan nella creazione del proprio Stato, con istituzioni democratiche più forti capaci di garantire la sovranità nazionale, l'unità statale, l'integrità territoriale, lo sviluppo economico sostenibile e la prosperità del popolo afghano, nel rispetto delle tradizioni storiche, religiose, spirituali e culturali di tutte le comunità etniche e religiose presenti sul territorio afghano;

17.   prende atto che le esigenze di ricostruzione sono importanti in tutto l'Afghanistan, ma che la distribuzione degli aiuti e la sicurezza pongono problemi particolari nell'area dominata dall'etnia Pashtun, e chiede pertanto che le attività di ricostruzione nell'Afghanistan meridionale siano accelerate;

18.   richiama l'attenzione sul fatto che l'Unione europea dovrebbe incoraggiare e aiutare gli investitori europei affinché siano coinvolti nella ricostruzione dell'Afghanistan, siano presenti sul territorio e sviluppino le loro attività nel paese;

19.   sottolinea che i problemi principali cui è confrontato il paese risiedono nel ripristino della sicurezza e nella creazione di uno Stato che funzioni; rileva che problemi in materia di sicurezza in Afghanistan sono più complessi di quelli di una semplice guerra contro il terrorismo e necessitano, di conseguenza, di qualcosa di più di una soluzione militare; sottolinea che la sicurezza e lo stato di diritto sono interdipendenti e che tale situazione crea, a sua volta, un'atmosfera che permette lo sviluppo umano e che il potenziamento dello stato di diritto è necessario affinché i cittadini del paese possano compiere scelte economiche e sociali che permettano loro di condurre una vita sana e che abbia un senso, accompagnata da misure volte a ripristinare uno stato efficiente al fine di proteggere lo Stato di diritto, assicurare l'accesso a servizi pubblici di base e garantire le pari opportunità dei cittadini;

20.   plaude all'impegno espresso nell'accordo per l'Afghanistan "a favore di un Afghanistan stabile e prospero, con un buon governo e in cui siano tutelati i diritti umani di tutti nel rispetto dello stato di diritto"; ritiene che in assenza di chiare priorità o scadenze l'accordo avrebbe dovuto prevedere orientamenti precisi su come raggiungere tali ambiziosi obiettivi, e sottolinea pertanto la necessità che i donatori adeguino i loro programmi a tali priorità a livello centrale e provinciale e che le risorse stanziate siano erogate in modo opportuno ed efficace;

21.   evidenzia l'urgente necessità di elaborare un approccio equilibrato e sostenibile alla riforma del settore della sicurezza, che preveda l'esistenza di un esercito nazionale e di forze di polizia professionali; sottolinea che il sistema giudiziario afghano ha estremo bisogno di investimenti e che vi è un'urgente necessità di concentrarsi sul miglioramento delle sue capacità e abilità;

22.   sottolinea il fatto che, nonostante alcuni progressi compiuti finora, i risultati generali delle iniziative volte a riformare le forze di polizia negli ultimi cinque anni sono stati deludenti, e hanno dimostrato le gravi difficoltà cui è confrontata la comunità internazionale sul territorio in termini di potenziamento delle istituzioni; sollecita la comunità internazionale in generale, e la missione di polizia dell'Unione europea in particolare, a proseguire gli sforzi per sviluppare forze di polizia afghane, caratterizzate dal rispetto per i diritti umani e lo stato di diritto;

23.   sottolinea il fatto che il mandato EUPOL prevede mansioni volte a "sviluppare i collegamenti tra la polizia e il più ampio stato di diritto" e sollecita, pertanto, il Consiglio e la Commissione a continuare a coordinare rigorosamente le loro rispettive attività al fine di garantire che le politiche dell'Unione europea siano più coerenti ed efficienti; reputa altrettanto importante per l'Unione europea un considerevole incremento delle risorse previste per EUPOL sia in termini di personale che di finanziamenti; sottolinea che una riforma completa del ministero degli Interni afghano è indispensabile e costituisce innanzitutto un compito politico e, in misura minore, un problema tecnico visto che, senza una tale riforma, gli sforzi di riforma della polizia sono destinati a fallire e attribuisce quindi una grande importanza ad un altro obiettivo di EUPOL, vale a dire all'azione di "controllo, inquadramento, consulenza e formazione a livello del ministero afghano degli Interni, delle regioni e delle province"; esprime il proprio sostegno a favore del programma di 2,5 milioni EUR a titolo dello strumento di stabilità(6) per quanto riguarda misure di riforma della nomina di giudici e procuratori e ritiene che tale progetto pilota servirà ad elaborare un programma di riforma a lungo termine del settore della giustizia entro il 2009;

24.   sottolinea il fatto che, a più di un anno dal suo avvio il 15 giugno 2007, la missione EUPOL deve ancora raggiungere il massimo delle sue potenzialità, e osserva che, anche quando verrà utilizzata nel pieno delle sue capacità, essa sarà costituita da soli 195 dipendenti che si occuperanno del controllo delle decisioni ad alto livello a Kabul e nei centri provinciali; tiene conto della recente dichiarazione del ministro degli Esteri afghano secondo cui il paese necessita urgentemente di almeno altri 700 istruttori, e del contributo negativo di questa carenza a una situazione in cui il tasso di mortalità è significativamente superiore nelle forze di polizia rispetto alle forze militari; sottolinea che il governo tedesco ha offerto di aumentare il proprio contributo da 60 a 120 istruttori, se impegni analoghi verranno sottoscritti da altri paesi dell'Unione europea; chiede un maggior coordinamento tra gli sforzi dell'Unione europea e degli USA in relazione alla formazione della polizia civile afghana;

25.   chiede a Consiglio e Commissione di impegnarsi, nell'ambito del programma di assistenza per l'Afghanistan, per la riforma dell'ordinamento giuridico mirato a professionalizzare il potere giudiziario afghano attraverso le sue principali istituzioni, concentrandosi sulla Corte suprema, la Procura Generale dello Stato e il ministero della Giustizia, con l'obiettivo di salvaguardare i diritti degli imputati, di fornire la necessaria assistenza legale ai gruppi vulnerabili, di garantire il diritto di difesa; chiede che il rispetto della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149 del 18 dicembre 2007 per una moratoria sulle esecuzioni capitali sia tra le priorità degli sforzi europei per la riforma della giustizia in Afghanistan;

26.   è fermamente convinto che le squadre di ricostruzione provinciale debbano concentrarsi su obiettivi specifici legati alla sicurezza, alla formazione, alla collaborazione con le forze militari e di polizia afghane e al sostegno dell'azione del governo centrale nelle aree insicure; evidenzia la necessità di ridefinire il ruolo delle PRT, segnatamente per quanto riguarda il coordinamento e lo scambio di migliori prassi; è convinto che, sebbene la sicurezza e lo sviluppo siano interdipendenti in Afghanistan, occorra mantenere una netta distinzione tra azioni militari e interventi umanitari e che i professionisti in materia di sicurezza e sviluppo dovrebbero conservare le proprie competenze e la loro esperienza professionale; ritiene che sarebbe opportuno aumentare il numero di persone afghane che lavorano nelle PRT e potenziare il più possibile la partecipazione locale;

27.   è fortemente convinto dell'urgente necessità di sviluppare e rafforzare la nascente società civile in Afghanistan e del fatto che saranno necessari molto tempo e molti sforzi per diffondere progressivamente un'ampia consapevolezza dell'importanza dei diritti umani, della democrazia e delle libertà fondamentali, e in particolare dell'uguaglianza di genere, dell'istruzione e della protezione delle minoranze; sottolinea che una società civile forte può svilupparsi solo in un ambiente politico caratterizzato da istituzioni stabili ed efficienti e da partiti politici ben organizzati; è convinto che, per vincere la "cultura della violenza" che prevale nella società afghana, la comunità internazionale dei donatori dovrebbe fornire sostegno finanziario e tecnico ai progetti locali mirati alla riconciliazione; ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo più importante nel sostegno alla società civile afghana; rimarca l'esigenza di una piena partecipazione del parlamento e della società civile dell'Afghanistan alla programmazione della cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e, in particolare, alla redazione dei documenti di strategia nazionale e dei piani d'azione annuali;

28.   ritiene che il rafforzamento della società civile afghana possa verificarsi solo se tutti i gruppi etnici e religiosi sono rappresentati e ascoltati, il che implica la cooperazione con i capi tribù tradizionali (come già avviene nei cosiddetti "uffici di collegamento tribale");

29.   sottolinea che la libertà dei mezzi di informazione è essenziale per creare una società democratica; esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di aggressioni nei confronti dei giornalisti ed invita le autorità afghane ad indagare seriamente in merito a tali abusi; plaude all'attività dei mezzi di informazione indipendenti in Afghanistan che hanno ripristinato nel paese un vero pluralismo dell'informazione dopo decenni di assenza di ogni libertà di espressione; ritiene che la libertà di stampa e di espressione siano condizioni essenziali per lo sviluppo sociale del paese e per le relazioni tra l'Afghanistan e l'Unione europea; esprime preoccupazione per il rifiuto del presidente Karzai di firmare il nuovo progetto di legge sui mezzi di comunicazione il 15 dicembre 2007, a seguito dell'approvazione dello stesso da parte delle due camere del parlamento; chiede al presidente di specificare lo stato di tale progetto di legge e ricorda l'impegno sottoscritto dal governo nell'accordo sull'Afghanistan per lo sviluppo di "mezzi di comunicazione indipendenti e pluralisti"; esprime la propria preoccupazione per la situazione della libertà di espressione, messa in pericolo dalle sentenze emesse nei confronti di giornalisti indipendenti e bloggers, ed invita il governo afghano ad impegnarsi a garantire una vera libertà di parola per tutti i suoi cittadini, iniziando con la difesa del diritto ad utilizzare Internet;

30.   sottolinea l'importanza di una legge lungimirante sui mezzi di comunicazione per lo sviluppo di una società più aperta, tollerante e democratica, che sia consapevole dei valori culturali e religiosi del paese, senza limitare le attività e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione con il pretesto della sicurezza nazionale o della cultura e della religione;

31.   esprime preoccupazione per l'integrità fisica di Malalai Joya, membro della Wolesi Jirga, ed esorta le autorità afghane a garantirne la protezione; invita le autorità afghane a revocare gli arresti domiciliari per Latif Pedram, fondatore del Partito nazionale del Congresso dell'Afghanistan, a ritirare le accuse nei suoi confronti ed a fornire garanzie quanto alla sua sicurezza;

32.   ribadisce la sua richiesta alle autorità afghane quanto all'introduzione della moratoria sulla pena capitale; esprime la sua profonda preoccupazione per la vita di Perwiz Kambakhsh e di dozzine di altri condannati alla pena capitale da un sistema giudiziario non ancora in grado di garantire un giusto processo, ed esorta il presidente Karzai a commutare le loro condanne;

33.   plaude ai progressi compiuti dall'Afghanistan nel migliorare la rappresentanza politica delle donne; esprime la propria solidarietà a tutte le donne che si battono nel paese per difendere e promuovere i loro diritti; plaude ai progressi compiuti dall'Afghanistan nel migliorare la rappresentanza politica delle donne; continua a nutrire preoccupazione per le enormi disparità di reddito tra uomini e donne, il basso tasso di alfabetizzazione di queste ultime, le ingiustizie - dovute a pratiche culturali - nei confronti di donne e bambine, sia in termini di rifiuto, da parte dei membri della famiglia e della comunità, di accesso ai servizi fondamentali come l'assistenza sanitaria e l'istruzione che di mancanza di opportunità di lavoro, nonché gli elevati livelli di violenza e discriminazione domestica; evidenzia l'urgente necessità di misure volte a garantire che la tutela dei diritti delle donne sia integrata nelle riforme politiche e giuridiche; sollecita il Consiglio e la Commissione a sostenere attivamente tale iniziativa e a stanziare fondi per l'adozione di misure quali iniziative concrete per aumentare l'iscrizione delle bambine nelle scuole e l'assunzione di insegnanti donne, contribuendo così a costruire la capacità del paese di tutelare i diritti delle donne, delle ragazze e delle bambine, visto che anche queste ultime sono vittime della violenza domestica, dello sfruttamento sessuale, indotto da pratiche culturali, delle sfruttamento attraverso il lavoro e di traffici; chiede, altresì, l'adozione di misure specifiche per affrontare i problemi delle donne afgane nei settori della salute e dell'istruzione;

34.   sottolinea il fatto che dal marzo 2002 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha aiutato 3,69 milioni di rifugiati afghani a rientrare in Afghanistan, con la più grande operazione di assistenza al rientro di rifugiati nella storia, ma che, ciononostante, circa 3,5 milioni di persone si trovano ancora, ufficialmente o meno, in Pakistan e in Iran; nutre preoccupazione per la diminuzione dei fondi per i rifugiati afghani e sottolinea che il mantenimento di un programma di rimpatrio che sia efficace comporterà probabilmente maggiori costi, dal momento che i rifugiati che ancora si trovano in Pakistan e in Iran dispongono di minori risorse e di più deboli contatti in Afghanistan rispetto a coloro che sono già rientrati; ricorda che il rientro sicuro e volontario di rifugiati e sfollati afghani dovrebbe continuare a essere una delle principali priorità dell'Afghanistan e della comunità internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti per la reintegrazione dei rifugiati;

35.   esprime profonda preoccupazione per le sempre più estese attività di coltivazione e traffico di oppio, che hanno gravi implicazioni a livello politico e nazionale in Afghanistan e nei paesi limitrofi; sottolinea che l'economia dell'oppio continua ad essere una fonte di corruzione e compromette le istituzioni pubbliche, in particolare quelle del settore giudiziario e della sicurezza; poiché non vi sono evidenti soluzioni immediate e le misure repressive volte ad eliminare tali coltivazioni non hanno dato i risultati previsti, sollecita la comunità internazionale, sotto la guida del governo afghano, ad elaborare una strategia di lungo termine essenzialmente mirata al generale sviluppo rurale, e che preveda anche la creazione delle necessarie infrastrutture e di istituzioni amministrative funzionanti; plaude all'intensificarsi del dialogo tra l'Afghanistan, l'Iran e la comunità internazionale sulle modalità con cui ridurre la produzione e l'esportazione di oppio;

36.   invita il governo degli Stati Uniti ad abbandonare la sua politica di eradicazione delle coltivazioni di oppio e nella fattispecie l'utilizzo, per le irrorazioni aeree, del "Roundup", sostanza associata a gravi rischi per l'ambiente e la salute, dal momento che colpendo gli agricoltori non si fa che alimentare il risentimento nei confronti della presenza delle truppe internazionali;

37.   esprime preoccupazione per i principali problemi sociali e sanitari causati dalla tossicomania in generale, e per le conseguenze economiche e sociali in particolare per le donne tossicodipendenti afghane; fa riferimento a un'indagine dell'UNODC contro la droga e il crimine del 2005, secondo la quale vi erano 920 000 tossicodipendenti in Afghanistan, di cui 120 000 donne; pone l'attenzione sull'affermazione contenuta nell'indagine, secondo la quale, anziché considerare il problema della tossicomania come un problema sociale, la società afghana lo ritiene un problema individuale, e molte donne fanno uso di droghe a scopi terapeutici per alleviare e curare una serie di problemi fisici e psicologici; prende atto che, nonostante siano previste pene severe per la coltivazione, il traffico e l'utilizzo di droghe, il governo afghano è attualmente incapace di applicare le leggi a questo riguardo; esorta il governo afghano e la comunità internazionale a elaborare, finanziare e attuare programmi, attività e campagne di sensibilizzazione appropriate rivolte alle donne tossicodipendenti e alle loro famiglie;

38.   sostiene gli sforzi della Commissione per aiutare l'Afghanistan e chiede alla Commissione di effettuare periodiche valutazioni dell'efficacia dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea, e in particolare del contributo della Commissione ai fondi fiduciari, ai fini di una maggiore trasparenza; sollecita la Commissione a tenere il Parlamento opportunamente informato dei risultati di tali valutazioni;

39.   rammenta l'iniziativa del Parlamento europeo di sostenere nel bilancio 2008 il processo democratico nei parlamenti di paesi terzi, e conviene di utilizzare questa iniziativa per rafforzare le capacità e l'assistenza tecnica finalizzate al miglioramento delle capacità del parlamento afghano di legiferare e di controllare il potere esecutivo, soprattutto in difesa dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne;

40.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale della NATO, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica dell'Afghanistan.

(1) GU C 287 del 24.11.2006, pag. 176.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0485.
(3) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.
(4) GU L 295 del 14.11.2007, pag. 31.
(5) GU L 71 del 14.3.2008.
(6) Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

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