Progetti d'azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono programmi d'azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008
– visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(1),
– visti i progetti di decisione della Commissione che stabiliscono programmi d'azione annuali per il Brasile e per l'Argentina per il 2008 (CMTD 2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01),
– visto il parere reso il 10 giugno 2008 dal comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006 (in appresso "il comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)"),
– visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),
– visto l'accordo fra Parlamento europeo e Commissione del 3 giugno 2008, relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE(3),
– visto l'articolo 81 del suo regolamento,
A. considerando che, il 10 giugno 2008, il comitato di gestione del DCI ha votato a favore dei programmi d'azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008 (CMTD 2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01),
B. considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE e dell'articolo 1 del summenzionato accordo del 3 giugno 2008, il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti di misure di esecuzione sottoposti al comitato di gestione del DCI, nonché i risultati delle votazioni,
C. considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che "l'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile",
D. considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che "le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1(4), sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC [il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa]",
E. considerando che nel documento intitolato "Reporting Directives for the Creditor Reporting System", concernente le direttive per la notifica alla banca dati del sistema di notifica dei paesi creditori (DCD/DAC(2002)21), l'OCSE/DAC definisce l'APS come il flusso finanziario verso i paesi inclusi nella lista DAC dei beneficiari dell'aiuto, relativamente ai quali, tra l'altro, "ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo",
Brasile
1. rileva che il progetto di programma d'azione annuale per il Brasile per il 2008 contiene quale unica azione il programma di mobilità accademica per il Brasile 2008-2010 (che è la finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus per il Brasile); rileva che tale azione rientra nel settore prioritario I del documento di strategia nazionale intitolato "Promuovere le relazioni bilaterali, azione 2: programma di istruzione superiore per il Brasile", e che il finanziamento della mobilità di studenti e personale universitario aventi cittadinanza dell'Unione (fino al 30% del finanziamento complessivo della mobilità individuale di studenti e personale universitario) è previsto quale elemento importante del programma d'azione annuale per Brasile per il 2008;
Argentina
2. rileva che il progetto di programma d'azione annuale per l'Argentina 2008 contiene quale unica azione la finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus per l'Argentina, che tale azione rientra nel settore chiave del documento di strategia nazionale intitolato "Rafforzamento delle relazioni bilaterali e comprensione reciproca tra la CE e l'Argentina", e che il finanziamento della mobilità di studenti e personale universitario aventi cittadinanza dell'Unione (fino al 30% del finanziamento complessivo della mobilità individuale di studenti e personale universitario) è previsto quale elemento importante del programma d'azione annuale per l'Argentina per il 2008;
o o o
3. è del parere che, nel programma d'azione annuale per il 2008 per il Brasile e nel programma d'azione annuale per il 2008 per l'Argentina, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive conferitele nell'atto di base, dato che gli elementi di cui sopra non sono in conformità con l'articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006, in quanto essi non si pongono come obiettivo primario l'eliminazione della povertà e non ottemperano ai criteri APS stabiliti dall'OCSE/DAC(5).
4. invita la Commissione a ritirare i suoi progetti di decisioni che istituiscono programmi d'azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008 e a sottoporre al comitato di gestione del DCI nuovi progetti di decisioni nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1905/2006.
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
L'articolo 1, paragrafo 1 recita: "La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo (...)".
Criteri secondo cui "ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo".
Priorità dell'UE per la 63a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 destinata al Consiglio sulle priorità dell'Unione europea per la 63a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2008/2111(INI))
– vista la proposta di raccomandazione al Consiglio, di Alexander Lambsdorff e Annemie Neyts-Uyttebroeck a nome del gruppo ALDE, sulla 63a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) (B6-0176/2008),
– viste la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 2005 dal titolo "In Larger Freedom" ("In una più ampia libertà"), la successiva risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU sui risultati del Vertice mondiale del 2005 e la relazione del Segretario generale dell'ONU, del 7 marzo 2006, dal titolo "Investing in the United Nations: for a stronger organisation worldwide" ("Investire nelle Nazioni Unite: per una più forte organizzazione a livello mondiale"),
– viste le priorità dell'Unione europea per la 62a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU,
– viste le sue risoluzioni del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite(1), del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite(2) e del 29 settembre 2005 sui risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005(3),
– visto l'elenco preliminare dei punti da iscrivere all'ordine del giorno provvisorio della 63a sessione ordinaria dell'Assemblea generale dell'11 febbraio 2008 e in particolare i punti dal titolo "Mantenimento della pace e della sicurezza internazionale", "Sviluppo dell'Africa", "Promozione dei diritti umani" e "Gestione della riforma",
– visti i risultati della nona riunione della Conferenza delle parti della Convenzione ONU sulla biodiversità, tenutasi a Bonn dal 19 al 30 maggio 2008,
– vista la Conferenza del 2009 di riesame dello statuto di Roma della Corte penale internazionale,
– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 90 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0265/2008),
A. considerando che la politica estera dell'Unione europea è basata su un forte e inequivocabile sostegno all'efficace multilateralismo rappresentato dalla Carta delle Nazioni Unite,
B. considerando che l'Unione europea è un partner politico e finanziario fondamentale per l'ONU nella lotta alla povertà, nella promozione dello sviluppo economico e sociale, nel garantire la sicurezza collettiva, compreso il sostentamento delle popolazioni in pericolo, e nella difesa dei diritti umani in tutto il mondo,
C. considerando che l'agenda per la riforma dell'ONU, che comprende l'istituzione di nuovi organi, la radicale revisione di altri, la ridefinizione della gestione delle sue attività di base, la riorganizzazione dell'assistenza fornita e un'approfondita riforma del suo Segretariato, è estremamente ambiziosa e richiede un continuo sostegno politico, in particolare nel momento in cui, dopo la definizione del nuovo quadro politico, è iniziata la fase di attuazione,
D. considerando che due nuovi organi chiave, il Consiglio per i diritti umani e la Commissione per il consolidamento della pace (PBC), sono entrati in una fase cruciale in cui devono dimostrare la loro capacità di raggiungere gli obiettivi ad essi rispettivamente assegnati dagli Stati aderenti all'ONU,
E. considerando che la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attesa da tempo, non è stata ancora realizzata, data la delicatezza del tema e la contrapposizione tra una maggiore affidabilità e un più stabile equilibrio geopolitico, da una parte, e la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia di tale organo, dall'altra,
F. considerando che il 2008 è un anno cruciale per gli sforzi tesi a eliminare la povertà e a conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) a livello mondiale entro il 2015 e che gli Stati membri dovrebbero fornire una leadership mondiale prima delle pertinenti riunioni chiave previste per il secondo semestre dell'anno in corso,
G. considerando che, per quanto riguarda la realizzazione degli OSM, gli sforzi dell'Unione europea fungono da importante catalizzatore e come esempio per altri donatori, ma che, se non si verifica un'inversione delle tendenze attuali, saranno ancora insufficienti, con il loro importo totale di 75 miliardi EUR, rispetto agli impegni ufficiali dell'Unione europea in materia di aiuti allo sviluppo entro il 2010,
H. considerando che nell'Africa sub-sahariana molti paesi non stanno progredendo adeguatamente verso il raggiungimento degli OSM e che anche in molti paesi a reddito medio vi sono regioni e gruppi etnici costituiti da milioni di persone che stanno facendo progressi insoddisfacenti ai fini del raggiungimento di detti obiettivi,
I. considerando che il forte aumento dei prezzi dei generi alimentari e il rallentamento della crescita globale minacciano di ritardare i progressi relativamente agli OSM di circa 7 anni a meno che non vengano effettuati ulteriori investimenti nel settore agricolo e nell'industria agroalimentare nei paesi in via di sviluppo,
J. considerando che l'Assemblea generale dell'ONU ha deciso di tenere il 4 e 5 ottobre 2007 il dialogo di alto livello sulla cooperazione interreligiosa e interculturale per la promozione della tolleranza, della comprensione e del rispetto universale sulle questioni della libertà di religione o di pensiero e la diversità culturale, in coordinamento con altre iniziative analoghe in tale settore,
K. considerando che il 2008 è l'Anno europeo del dialogo interculturale,
L. considerando che l'ordine del giorno dell'Assemblea generale dell'ONU non è ancora sufficientemente definito e snello, come è invece opportuno per rendere più coerente l'attività dell'organismo e dare un più agevole seguito alle risoluzioni,
M. considerando che il Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace gestisce attualmente 20 missioni sul campo in cui sono impegnati 100 000 uomini, metà dei quali in Africa,
N. considerando che il livello di coordinamento delle posizioni degli Stati membri dell'Unione europea all'interno dell'ONU varia in funzione degli organismi e delle politiche,
O. considerando che tale coordinamento non dovrebbe pregiudicare i negoziati con paesi appartenenti ad altri blocchi geopolitici, presupposto essenziale per la creazione delle necessarie alleanze all'interno dell'ONU,
P. considerando che tale coordinamento richiede una più stretta cooperazione tra i gruppi di lavoro del Consiglio a Bruxelles e gli uffici dell'Unione europea e le rappresentanze permanenti degli Stati membri a New York e a Ginevra,
Q. considerando che il trattato di Lisbona attribuisce una personalità giuridica all'Unione europea, innovazione che avrà importanti ripercussioni per la rappresentanza dell'Unione presso le Nazioni Unite,
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
Unione europea all'interno dell'ONU e ratifica del trattato di Lisbona
a)
chiede che le priorità politiche dell'Unione europea per la prossima Assemblea generale dell'ONU siano oggetto di un approfondito e ampio dibattito tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
b)
ritiene che la posizione formale del Consiglio sulle priorità per l'Assemblea generale dell'ONU debba essere considerata dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'Unione europea a New York una piattaforma politica vincolante da utilizzare come base per i negoziati con altri paesi;
c)
reputa che il coordinamento delle posizioni degli Stati membri dell'Unione auropea nell'ONU debba in linea generale iniziare all'interno dei rispettivi gruppi di lavoro del Consiglio, agevolando quindi il raggiungimento di una posizione comune su temi specifici da parte dei diplomatici di New York in seno agli organi dell'ONU e offrendo più tempo per le consultazioni e i negoziati con altri raggruppamenti regionali o paesi ad essi appartenenti;
d)
invita il Consiglio e la Commissione a valutare la possibilità di una riorganizzazione e di un rafforzamento dei loro uffici a New York e a Ginevra in vista delle accresciute competenze e responsabilità che i rappresentanti dell'Unione europea si troveranno ad esercitare una volta ratificato il trattato di Lisbona, garantendo un coordinamento e una sinergia ottimali tra le politiche, i programmi e fondi comunitari e gli strumenti e missioni previsti dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;
e)
invita il Consiglio e la Commissione a svolgere un approfondito studio sulle implicazioni del trattato di Lisbona per la futura rappresentanza dell'Unione europea presso l'ONU, e gli Stati membri dell'Unione ad impegnarsi in modo chiaro e inequivocabile ad adottare tutte le misure necessarie a far sì che l'Unione europea goda di un'adeguata visibilità e autorità all'interno degli organismi e dei consessi dell'ONU;
f)
incoraggia il Consiglio a negoziare e definire quanto prima il carattere operativo dello status di osservatore dell'Unione europea presso l'ONU;
g)
invita inoltre gli Stati membri a riesaminare l'attuale struttura dei raggruppamenti regionali all'interno dell'ONU per far sì che rifletta la composizione dell'Unione europea emersa dall'ultimo allargamento;
h)
invita il Consiglio e la Commissione ad informare regolarmente il Parlamento delle implicazioni, comprese quelle relative al bilancio, di eventuali progressi verso la riorganizzazione della presenza dell'Unione europea all'interno delle varie componenti dell'ONU, tra cui il Segretariato, nonché dei suoi fondi e programmi;
Il contributo dell'Unione europea alla riforma dell'ONU
i)
accoglie con favore la ripresa delle attività del gruppo di lavoro sulla rivitalizzazione dell'Assemblea generale, incaricato di studiare soluzioni volte a rafforzarne il ruolo, l'autorità, l'efficacia e l'efficienza, e invita gli Stati membri a promuovere, in tale contesto, un rafforzamento del ruolo del Presidente dell'Assemblea generale, accompagnato dallo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, umane e infrastrutturali e dall'avvio di una più sistematica cooperazione tra l'Assemblea generale, il Segretario generale e il Consiglio di sicurezza dell'ONU, al fine di accrescere l'affidabilità e la legittimità di quest'ultimo;
j)
incoraggia gli Stati membri dell'Unione europea a continuare a sollecitare la revisione del mandato, da tempo attesa e volta a rafforzare e aggiornare il programma di lavoro delle Nazioni Unite in modo che esso risponda alle attuali esigenze degli Stati membri dell'Unione europea, attraverso la revisione di tutti i mandati assegnati da più di cinque anni con risoluzioni dell'Assemblea generale e di altri organi;
k)
rammenta agli Stati membri dell'Unione europea gli impegni sottoscritti in occasione del Vertice mondiale del 2005 per il rafforzamento dell'ONU attraverso una serie di riforme riguardanti la gestione e il Segretariato; invita il Consiglio a sostenere tali riforme per accrescere l'affidabilità e le attività di supervisione, migliorare la trasparenza e i risultati in termini di gestione nonché rafforzare l'etica, l'efficienza e le capacità organizzative, innanzitutto attraverso la riforma della struttura del Segretariato;
l)
sollecita il Consiglio a far sì che il Dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace e il Dipartimento per gli affari politici dell'ONU siano dotati di risorse umane adeguate alle loro mansioni e competenze e a sostenere le iniziative avviate dal Segretario generale in tale ambito;
m)
sollecita gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere gli sforzi del Segretario generale dell'ONU nel processo di applicazione del concetto della "responsabilità di tutelare" quale sostenuto al Vertice mondiale del 2005; invita gli Stati membri dell'Unione a partecipare attivamente a tale processo;
n)
invita il Consiglio a sostenere pienamente il rilancio dei negoziati al fine di attuare le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla coerenza del sistema, e raccomanda agli Stati membri dell'Unione di cooperare attivamente con i paesi in via di sviluppo, che sono i beneficiari dell'assistenza europea o nazionale, e di esercitare l'influenza collettiva dell'Unione nonché la loro influenza individuale allo scopo di ottenere il sostegno di tali paesi per la riorganizzazione dell'assistenza fornita dalle Nazioni Unite e la promozione di una maggiore coerenza tra le politiche delle Nazioni Unite sul campo;
o)
invita gli Stati membri dell'Unione europea a raggiungere una posizione più coesa sulla riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU – una posizione che, pur perseguendo l'obiettivo ultimo, all'interno delle Nazioni Unite riformate, di un seggio permanente per l'Unione europea, miri ad accrescere nel contempo il peso dell'Unione in modo proporzionale al suo contributo alle operazioni di mantenimento della pace e all'assistenza allo sviluppo dell'ONU;
p)
rammenta a tale riguardo agli Stati membri che è estremamente importante far sì che gli Stati membri dell'Unione europea facenti parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU sostengano le posizioni ufficiali dell'Unione europea, informino debitamente gli altri Stati membri dell'Unione delle discussioni in corso all'interno del Consiglio di sicurezza e provvedano a coordinare le loro posizioni con i rispettivi gruppi di lavoro all'interno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea;
q)
invita gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere la task force sulla riforma del Consiglio di sicurezza, istituita dal Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU, Srjan Kerim; accoglie con favore, a tale riguardo, l'entusiasmo per la riforma del Consiglio di sicurezza suscitato dall'iniziativa denominata "Overarching process" ("Un ampio processo"); incoraggia il Consiglio a promuovere un dibattito centrato sui punti di convergenza esistenti nella prospettiva di ottenere risultati concreti in tale ambito;
L'Unione europea e il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite
r)
invita gli Stati membri dell'Unione europea, soprattutto la Francia e la Slovacchia come membri di recente elezione al Consiglio ONU per i diritti umani, a raddoppiare gli sforzi volti a garantire il positivo svolgimento dell'attività del Consiglio per i diritti umani al fine di tutelare e promuovere i diritti universali; a tale proposito chiede maggiore affidabilità nell'iter per la definizione e il rinnovo delle procedure speciali e la nomina dei titolari del mandato, iter che dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e reale concorrenza;
s)
sottolinea l'importanza della partecipazione della società civile alle attività del Consiglio ONU per i diritti umani e invita gli Stati membri dell'Unione europea che partecipano ai lavori di detto Consiglio a introdurre modalità e strumenti efficaci che consentano alla società civile di partecipare al Consiglio ONU per i diritti umani al fine di meglio tutelare i diritti umani nel mondo e contribuire positivamente alla trasparenza dell'istituzione;
t)
invita il Consiglio a sostenere gli sforzi volti ad aumentare la responsabilità degli Stati membri dell'ONU nel settore dei diritti umani aumentando l'efficienza del meccanismo di revisione periodica universale, in particolare mediante il rafforzamento delle procedure per evitare tattiche deliberate ostruzionistiche o dilatorie;
u)
esprime preoccupazione per le recenti critiche all'attività dell'Alto Commissariato per i diritti umani; invita gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere l'Alto Commissariato, soprattutto nell'ambito della quinta Commissione dell'Assemblea generale, in modo da assicurare che non vi siano interferenze con l'indipendenza dell'Ufficio e che all'Ufficio siano concesse tutte le risorse finanziarie necessarie per consentirgli di svolgere il suo mandato; invita altresì gli Stati membri dell'Unione a vigilare attentamente sulla procedura in corso per la nomina del nuovo Alto Commissario, dato che il mandato del precedente titolare, Louise Arbor, è scaduto nel giugno 2008;
v)
invita gli Stati membri dell'Unione europea a proseguire l'impegno per la preparazione della Conferenza di revisione di Durban 2009 e a far sì che essa offra l'opportunità a tutte le parti di rinnovare la loro determinazione e il loro impegno nella lotta al razzismo, alla discriminazione razziale e di casta, alla xenofobia e a tutte le altre forme di intolleranza e di adottare parametri concreti per eliminare il razzismo, sulla base della dichiarazione di Durban e del programma d'azione e nel loro completo rispetto;
w)
esorta il Consiglio ad evitare il ripetersi degli eventi negativi verificatisi in relazione alla Conferenza di Durban inizialmente prevista; invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad assicurare che la società civile prenda parte alla revisione della Conferenza di Durban del 2009 a Ginevra, in base alla Carta dell'ONU e alla risoluzione 1996/31 del Consiglio economico e sociale dell'ONU, del 25 luglio 1996;
x)
invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a promuovere e a proteggere i diritti dei bambini sostenendo l'integrazione dei diritti dei minori in tutte le attività che si svolgono nell'ambito degli organismi e dei meccanismi del sistema ONU;
L'Unione europea e la PBC
y)
ritiene che gli Stati membri dell'Unione europea debbano collettivamente sostenere un rafforzamento del ruolo della PBC nel sistema dell'ONU, garantire che le sue raccomandazioni siano tenute in debita considerazione dagli organi ONU competenti e promuovere maggiori sinergie tra la PBC e le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU; sottolinea l'importanza di una più stretta cooperazione tra la PBC e le istituzioni finanziarie internazionali attivamente impegnate nei paesi in situazione postbellica;
z)
invita il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea a incoraggiare i contributi al Fondo dell'ONU per il consolidamento della pace allo scopo di assicurare che disponga di sufficienti risorse;
aa)
invita gli Stati membri dell'Unione europea facenti parte del Consiglio di sicurezza ad agevolare la consultazione della PBC sulla partecipazione di nuovi paesi alla Commissione per il consolidamento della pace e sul mandato per le attività integrate di costruzione della pace, in particolare allo scopo di assicurare una transizione calma, in tempi normali, dal mantenimento della pace alla costruzione della pace; approva a tale riguardo il fatto che l'Ufficio per il consolidamento della pace sia associato con il processo integrato di programmazione dei compiti;
ab)
ritiene essenziale che, oltre a migliorare il coordinamento tra le parti, garantire i finanziamenti prevedibili e accrescere l'attenzione rivolta dalla comunità internazionale ai paesi in situazione postbellica, la PBC debba tener conto, congiuntamente con i dipartimenti competenti dell'ONU, della necessità di migliorare la capacità di apprendimento dell'organizzazione in materia di costruzione della pace;
ac)
sottolinea, alla luce di quanto sopra, l'esigenza di far sì che le risorse umane e finanziarie di cui dispone la PBC siano proporzionate ai compiti e alle aspettative degli organi dell'ONU e dei paesi beneficiari e invita gli Stati membri a sollevare tale questione all'interno della commissione competente dell'Assemblea generale dell'ONU;
L'Unione europea e gli OSM
ad)
invita il Consiglio a sostenere le richieste del Presidente Barroso e del Commissario Louis Michel che gli Stati membri dell'Unione europea elaborino calendari e bilanci nazionali chiari e vincolanti per aumentare gli aiuti reali in modo da raggiungere l'obiettivo collettivo promesso dello 0,56% del reddito nazionale lordo nel 2010 e dello 0,7% nel 2015;
ae)
ricorda agli Stati membri dell'Unione europea che non sono necessarie ulteriori promesse o nuove procedure per raggiungere gli OSM e che occorre adesso concentrarsi sulle promesse e sugli impegni già assunti e sul perfezionamento delle procedure esistenti;
af)
osserva che occorre continuare ad affrontare la crisi nel settore del finanziamento pubblico dei servizi sanitari se si desidera che i tre OSM sulla salute vengano rimessi in condizioni operative mediante finanziamenti ricorrenti adeguati e prevedibili a favore delle risorse umane, l'accesso ai medicinali e alla gestione decentralizzata e partecipativa; invita gli Stati membri dell'Unione europea a compiere ogni sforzo possibile per rafforzare i sistemi sanitari universali e integrati che rispondono alle esigenze locali, mediante la graduale inclusione dell'integrazione dei programmi a favore di malattie specifiche (OSM 6);
ag)
ritiene che la parità di genere (OSM 3) rappresenti un elemento essenziale per quanto riguarda gli sforzi per far fronte agli OSM e raccomanda che gli Stati membri dell'Unione europea affrontino urgentemente il divario del finanziamento globale per la realizzazione dell'OSM 3; osserva che, unitamente all'istruzione, il raggiungimento dell'autonomia da parte delle donne contribuisce significativamente al raggiungimento dell'OSM 4 sulla mortalità infantile e dell'OSM 5 sulla salute materna, che sono indicatori critici di miglioramenti complessivi della situazione dello sviluppo;
ah)
osserva che, nonostante significativi progressi verso l'istruzione elementare universale negli ultimi anni, circa 93 milioni di bambini in età scolare primaria - la maggior parte di essi di sesso femminile - nel 2006 non erano ancora scolarizzati; invita gli Stati membri dell'Unione europea ad affrontare il problema delle crescenti esigenze finanziarie a sostegno dell'istruzione, anche nei paesi fragili in stato di conflittualità;
ai)
ricordando gli impegni dell'Unione europea di promuovere la coerenza dei programmi per lo sviluppo, raccomanda che il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea incoraggino una discussione a livello ONU sul modo in cui assicurare che gli sforzi e gli obiettivi in materia di cambiamento climatico agevolino il raggiungimento degli OSM; osserva che sono necessari contributi molto maggiori ai fondi di adattamento allo scopo di assicurare uno sviluppo "a prova di clima" nei paesi più poveri;
aj)
invita gli Stati membri dell'Unione euroepea a partecipare attivamente alla Conferenza ad alto livello sull'attuazione del nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD), che avrà luogo il 22 settembre 2008, e alla Conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite sugli OSM, che avrà luogo il 25 settembre 2008 a New York;
ak)
raccomanda che il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea rinnovino le discussioni sulla remissione del debito a livello dell'ONU, allo scopo di ridefinire i criteri di sostenibilità del debito in modo da promuovere la realizzazione di obiettivi di sviluppo, invece del rimborso del debito;
al)
ritiene che i tassi di mortalità materna rimangano inaccettabilmente elevati in numerosi paesi in via di sviluppo, dove più di 500 000 donne muoiono ogni anno per complicazioni curabili e prevenibili relative alla gravidanza e al parto; invita pertanto gli Stati membri dell'Unione europea ad aumentare drasticamente gli sforzi e i finanziamenti in modo da assicurare l'accesso universale alle informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva e ai servizi che sono essenziali per il raggiungimento degli OSM in materia di salute, di parità di genere e di lotta contro la povertà;
am)
alla luce dell'attuale crisi alimentare, invita il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare misure per ridurre le distorsioni commerciali;
Migliorare la cooperazione pratica tra Unione europea e Nazioni Unite
an)
invita gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione a sostenere il Fondo delle Nazioni Unite per la democrazia, tanto sul piano politico quanto su quello finanziario;
ao)
invita il Consiglio e in particolare gli Stati membri dell'Unione europea che sono membri permanenti o non permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU a patrocinare una revisione del sistema di sanzioni dell'ONU (liste nere dei terroristi) per allinearlo agli obblighi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (UNCCPR), e in particolare mediante l'istituzione di procedure appropriate di notifica e di appello; si compiace al riguardo, considerandola un primo passo nella giusta direzione, dell'adozione, da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, della risoluzione 1730 (2006) che stabilisce una procedura di cancellazione dalle liste e prevede l'istituzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite di un punto di contatto per quanto concerne le relative richieste;
ap)
invita gli Stati membri dell'Unione europea ad avviare, nell'ambito dell'ONU e prima della summenzionata conferenza di revisione, un dibattito sulle sfide a cui si trova di fronte la Corte penale internazionale che potrebbero pregiudicare la sua efficacia, allo scopo di raggiungere un accordo sulla definizione ancora in sospeso del reato di aggressione e sulle condizioni a cui il Tribunale può esercitare la sua giurisdizione, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, dello Statuto di Roma;
aq)
ritiene, in considerazione degli effetti evidenti del cambiamento climatico sulla vita di milioni di persone, che l'Unione europea dovrebbe incoraggiare attivamente le parti contraenti della Convenzione quadro sul cambiamento climatico dell'ONU a portare avanti i negoziati al fine di concludere un accordo internazionale sul cambiamento climatico entro la fine del 2009; invita inoltre gli Stati membri dell'Unione a promuovere, in tale contesto, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e neutrali sotto il profilo delle emissioni di CO2; ritiene, infine, che gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero prendere in considerazione di raccomandare l'istituzione a livello di ONU di un'unità di consulenza sulle catastrofi che potrebbe offrire sistematicamente consulenza ai governi in merito a come essere pronti per affrontarle efficacemente;
ar)
esorta sia l'Unione europea sia i partner delle Nazioni Unite a tener conto in via generale della cooperazione UE-Unione africana nella creazione della pace e della sicurezza nel continente africano, prestando particolare attenzione a come l'ONU può migliorare la qualità delle sue missioni ricorrendo alle capacità complementari dell'Unione europea; raccomanda di valutare con attenzione la fusione di tali capacità al fine di creare sinergie non solo per quanto concerne le tecnologie e le attrezzature militari, ma anche in riferimento alla legittimità e all'accettazione del mandato nonché alla sua convenienza e adeguatezza;
as)
invita il Consiglio a continuare a dare la massima priorità alla costruzione di valide partnership interregionali, in particolare collaborando con i partner in tutte le regioni del mondo per assicurare un'efficace attuazione della risoluzione n. 62/149 dell'Assemblea generale dell'ONU, in cui si chiede una moratoria a livello mondiale sulle esecuzioni allo scopo di abolire la pena di morte;
at)
prende atto del fatto che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha deciso di riconfigurare la missione dell'ONU in Kosovo consentendo così all'Unione europea di svolgere un maggior ruolo operativo nel settore dello Stato di diritto, e invita gli Stati membri dell'Unione europea, che hanno unanimemente approvato il lancio della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto (EULEX KOSOVO), a monitorare attentamente l'attuazione in loco di tale decisione;
au)
nutre preoccupazione per la situazione di stallo creatasi nell'ambito dei negoziati in materia di disarmo su questioni come un trattato di rinuncia ai materiali fissili e un protocollo di verifica per la Convenzione sulle armi biologiche, oltre che per la mancanza di progressi nella ratifica del Trattato di divieto globale dei test nucleari; riconosce tuttavia che la 63a sessione dell'ONU offre all'Unione europea un'eccellente opportunità per dimostrare spirito di leadership nella promozione della ratifica e dell'universalizzazione del trattato recentemente approvato concernente il divieto delle munizioni a grappolo e nell'apertura dei negoziati per la conclusione di un trattato internazionale sul commercio di armi e di un trattato internazionale per imporre il divieto globale dell'uso delle armi ad uranio impoverito; invita l'Unione europea e l'ONU a continuare i loro sforzi per il rafforzamento del programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e per l'espansione del campo di applicazione del trattato di Ottawa che vieta le mine terrestri;
av)
invita gli Stati membri dell'Unione europea a fare gli sforzi necessari per ottenere un consenso internazionale che permetta di concludere i negoziati sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale;
aw)
invita il Consiglio a incoraggiare tutte le attività e la concessione di finanziamenti sufficienti per integrare le questioni di genere in tutti gli aspetti delle attività dell'ONU;
ax)
invita il Consiglio a sostenere tutte le attività volte a lottare contro l'estinzione delle specie e a proteggere l'ambiente, nonché a mobilitare le necessarie risorse finanziarie;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (16133/3/2007 – C6-0129/2008 – 2006/0272(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (16133/3/2007 – C6-0129/2008)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0784),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0223/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/110/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia) (16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (16138/3/2007 – C6-0131/2008)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0785),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0210/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1335/2008)
Norme comuni per la prestazione di servizi aerei (rifusione) ***II
187k
31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (16160/4/2007 – C6-0176/2008)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0396),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0264/2008),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0433),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0234/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A6-0240/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 quale modificato dalla decisione 2008/371/CE(2) e sottolinea che l'importo annuo verrà deciso durante la procedura annuale di bilancio, secondo il disposto del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1297/2008/CE).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'articolo 6, paragrafo 2, concernente l'immissione di pile e accumulatori sul mercato (COM(2008)0211 – C6-0165/2008 – 2008/0081(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0211),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0165/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0244/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, concernente l'immissione di pile e accumulatori sul mercato
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/103/CE)
Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [2 (2 metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio] (COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0559),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0327/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0135/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1348/2008/CE).
Condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0532),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0319/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0253/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il mercato interno del gas, che è in corso di graduale completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un'effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l'efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi e l'accesso per il maggior numero possibile di persone e contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo sostenibile.
(2) La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ║ (4) e il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale(5) hanno dato un contributo significativo all'instaurazione di un mercato interno del gas.
3) ║ Il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, tuttavia non può attualmente essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri e permangono mercati isolati.
(4)Occorre raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione nel settore del gas, come primo passo verso l'integrazione dei mercati e al fine di completare il mercato interno del gas.
(5) La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" ║ ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno del gas e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore del gas nella Comunità. Dalle comunicazioni della Commissione di pari data sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità ║e in relazione alla sua indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica ║si evince che le norme e le misure in vigore non sono state finora recepite in tutti gli Stati membri in modo da consentire un soddisfacente grado di realizzazione dell'obiettivo di un mercato interno dell'energia efficiente.
(6) È opportuno conformare il regolamento (CE) n. 1775/2005 al contenuto delle citate comunicazioni per migliorare il quadro normativo del mercato interno del gas.
(7) In particolare è necessario creare connessioni fisiche fra le reti del gas e rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia d'efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti d'energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto gestiscano le loro reti conformemente a detti codici, tecnici e commerciali, compatibili.
(8) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, occorre costituire una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. Tali compiti dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani d'investimento a livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale.
▌
(9) Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all'ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. In occasione del 6° Forum di Madrid, la maggior parte delle parti interessate aveva già espresso la preferenza per un sistema di entrate-uscite al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza.
(10) Nelle reti del gas esiste una pesante congestione contrattuale. Di conseguenza, i principi di gestione della congestione e di assegnazione delle capacità nel caso di nuovi contratti o di contratti recentemente negoziati si basano sulla liberazione delle capacità non usate, permettendo agli utenti della rete di subaffittare o rivendere le loro capacità contrattuali, e sull'obbligo imposto ai gestori del sistema di trasporto di offrire la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile. Tenuto conto dell'ampia proporzione di contratti in vigore e della necessità di creare condizioni di concorrenza veramente eque tra gli utenti di capacità nuove e esistenti, occorre applicare questi principi all'intera capacità contrattuale, compresi i contratti esistenti.
(11) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le norme esistenti sulla trasparenza e le regole sull'accesso all'infrastruttura sono insufficienti per garantire un mercato interno autentico, efficiente e aperto.
(12) Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla produzione, l'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento regolare del mercato interno del gas, è necessario sopprimere le restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.
(13) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno puniti efficacemente. Occorre conferire alle autorità competenti il potere di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta a tal fine necessario l'accesso delle autorità competenti ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Nel mercato del gas, tutte le decisioni di questo tipo sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere le relative informazioni a disposizione e facilmente accessibili per le autorità competenti per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero altresì controllare regolarmente l'osservanza delle regole da parte dei gestori dei sistemi.
(14) La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena d'approvvigionamento devono essere conosciute da tutti i partecipanti al mercato e devono essere armonizzate per rafforzare l'integrazione del mercato comunitario. Le autorità competenti dovrebbero monitorare regolarmente il rispetto delle norme da parte degli operatori del mercato.
(15) L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL è in alcuni Stati membri insufficiente e occorre pertanto migliorare profondamente l'attuazione delle norme esistenti. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nel settore dell'elettricità e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria dei gestori dei sistemi di stoccaggio in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete, ║ adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono talora adeguatamente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti. Anche se gli orientamenti volontari sono stati attuati in modo pressoché completo in tutta l'Unione europea, il fatto di conferire loro carattere vincolante accrescerebbe la fiducia degli operatori in un accesso allo stoccaggio senza discriminazioni.
(16) Il regolamento (CE) n. 1775/2005 dispone che alcune misure devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).
(17) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio(7), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
(18) Conformemente alla dichiarazione ║ del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(8) relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono essere adattati conformemente alle procedure applicabili.
(19) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1775/2005, al fine di stabilire o adottare i necessari orientamenti intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere l'obiettivo del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1775/2005, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(20) Il regolamento (CE) n. 1775/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1775/2005 è modificato come segue:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:"
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento ║
a)
stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
b)
stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio;
c)
facilita lo sviluppo di un mercato ▌all'ingrosso trasparente ed efficiente con un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento del gas e fornisce meccanismi per armonizzare le norme di accesso alla rete per lo scambio transfrontaliero di gas ▌.
Fatto salvo l'articolo 6 bis, paragrafo 4, il presente regolamento si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 19, paragrafo 3 o paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.
Gli aspetti di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.
"
2) L'articolo 2 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
il punto 1 è sostituito dal seguente:"
1)
"trasporto": il trasporto di gas naturale, attraverso un gasdotto di transito o una rete di gasdotti, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, escluso il trasporto attraverso un gasdotto o una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream"), attraverso gasdotti o reti di gasdotti che collegano gli impianti di stoccaggio alla distribuzione locale ed escludendo in generale il trasporto attraverso gasdotti] usati principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale;
"
ii)
sono aggiunte le seguenti definizioni:"
24)
"capacità di un impianto GNL": la capacità ad un terminale di GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;
25)
"spazio": il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas;
26)
"erogabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall'impianto stesso;
27)
"iniettabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell'impianto stesso;
28)
"capacità di stoccaggio": qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità;
29) Agenzia", l'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia]*. __________ * GU L...."
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2. Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 dell'articolo 2. Le definizioni di cui al paragrafo 1, punti da 3 a 23 del presente articolo che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL."
3) ║I seguenti articoli sono inseriti dopo l'articolo 2:"
Articolo 2 bis
Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas
Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas allo scopo di garantire una gestione ottimale, l'esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto del gas e di promuovere il completamento del mercato interno del gas, gli scambi transfrontalieri e il funzionamento dei mercati dell'energia.
Articolo 2 ter
Costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas
1. Entro il […] i gestori dei sistemi di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto ║ nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno ▌ al fine di costituire una rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.
2. Entro due mesi dal ricevimento di queste informazioni, dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema e i clienti, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.
3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno, tenendo conto del parere emesso dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 2 ed entro tre mesi dal ricevimento di tale parere.
4. Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasporto costituiscono la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e adottano e pubblicano lo statuto e il ║ regolamento interno.
Articolo 2 quater
Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 bis,la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas elabora e presenta all'Agenzia, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 2 quinquies, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../2008 [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia]:
a)
progetti di codici di rete nei settori citati al paragrafo 3, sviluppati in cooperazione con gli operatori di mercato e gli utenti della rete;
b)
gli strumenti comuni di gestione di rete e i piani di ricerca;
c)
ogni due anni, un piano di investimento decennale comprensivo di una relazione sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta;
d)
misure volte a garantire il coordinamento in tempo reale del funzionamento delle reti in condizioni normali e di emergenza;
e)
orientamenti relativi al coordinamento della cooperazione tecnica fra gestori di sistemi di trasporto della Comunità e gestori di sistemi di trasporto dei paesi terzi;
f)
un programma annuale di lavoro basato sulle priorità definite dall'Agenzia;
g)
una relazione annuale; e
h)
prospettive annuali di approvvigionamento, per il periodo estivo e invernale.
2. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera f), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete, ║ un piano di coordinamento della gestione della rete e delle attività ║ di ricerca e di sviluppo, da elaborare nel corso dell'anno e corredati di un calendario indicativo.
3. I codici di rete coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:
a)
norme ▌di sicurezza e di affidabilità, incluse norme di interoperabilità e procedure operative in caso di emergenza;
b)
norme di collegamento e d'accesso alla rete;
▌
c)
norme di assegnazione della capacità a livello transfrontaliero e di gestione della congestione;
▌
d)
regole di trasparenza attinenti alla rete;
e)
regole di bilanciamento e di liquidazione;
▌
f)
norme in materia d'efficienza energetica delle reti del gas.
4. L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici di rete da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.
5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas pubblica ogni due anni un piano decennale di investimento nella rete per l'intera Comunità previa approvazione da parte dell'Agenzia. Il piano d'investimento include la modellizzazione della rete integrata, tenendo conto degli impianti di stoccaggio e di GNL, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento è in particolare fondato sui piani d'investimento nazionali e tiene conto dell'aspetto comunitario e regionale di pianificazione della rete, inclusi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. Il piano d'investimento individua le lacune in materia d'investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere, e comprende gli investimenti in interconnessioni, in particolare, e in via prioritaria, le connessioni tra "isole energetiche" e reti del gas nella Comunità e gli investimenti in altri impianti necessari a un efficace svolgimento degli scambi e della concorrenza e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Al piano d'investimento è allegato un esame degli ostacoli allo sviluppo transfrontaliero delle reti dovuti alla diversità delle procedure o prassi di autorizzazione.
I gestori dei sistemi di trasmissione attuano il piano di investimento pubblicato.
6. ▌La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas può, di sua iniziativa, proporre all'Agenzia progetti di codici di rete in qualsiasi settore al di fuori di quelli elencati al paragrafo 3, al fine di conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 2 bis. In seguito l'Agenzia adotta i codici di rete secondo la procedura di cui all'articolo 2 septies assicurando che essi non siano in contraddizione con gli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 sexies.
Articolo 2 quinquies
Controllo effettuato dall'Agenzia
1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1.
2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta all'Agenzia per approvazione i progetti di codici di rete e i documenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1.
La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas raccoglie tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione dei codici di rete e le trasmette all'Agenzia affinché le valuti.
3. L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici tecnici, del piano di investimento decennale e del programma di lavoro annuale e include i risultati di tale verifica nella sua relazione annuale. L'Agenzia informa la Commissione in caso di mancata osservanza dei codici di rete, del piano di investimento decennale o del programma di lavoro annuale della Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas da parte dei gestori dei sistemi di trasporto.
Articolo 2 sexies
Elaborazione di orientamenti
1. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, definisce un elenco di priorità annuale che individua le questioni di massima importanza per lo sviluppo del mercato interno del gas.
2. Conformemente all'elenco di priorità, la Commissione conferisce mandato all'Agenzia di elaborare, entro sei mesi, progetti di orientamenti che stabiliscano principi basilari, chiari e obiettivi per l'armonizzazione delle norme, come enunciato all'articolo 2 quater.
3. Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'Agenzia consulta formalmente e in modo aperto e trasparente la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e le altre parti interessate.
4. L'Agenzia adotta i progetti di orientamenti sulla base di detta consultazione. Essa specifica le osservazioni ricevute durante la consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.
5. La Commissione, di sua iniziativa o su richiesta dell'Agenzia, può avviare la stessa procedura per l'aggiornamento degli orientamenti.
Articolo 2 septies
Elaborazione di codici di rete
1.Nei sei mesi successivi all'approvazione degli orientamenti da parte dell'Agenzia e conformemente all'articolo 2 sexies, la Commissione conferisce alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas il mandato di sviluppare progetti di codici di rete pienamente conformi ai principi definiti negli orientamenti.
2.Nell'elaborazione di questi codici, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas tiene conto della consulenza tecnica dei soggetti partecipanti al mercato e degli utenti della rete e li tiene al corrente dell'avanzamento dei lavori.
3.La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta i progetti di codici all'Agenzia.
4.L'Agenzia conduce una consultazione formale in merito ai progetti di codici di rete in modo aperto e trasparente.
5.L'Agenzia adotta i progetti di codici di rete sulla base di detta consultazione. Essa specifica le osservazioni ricevute durante la consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.
6.Su iniziativa dell'Agenzia o su richiesta della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, può essere avviata una revisione dei codici di rete esistenti seguendo la stessa procedura.
7.La Commissione può, su raccomandazione dell'Agenzia, sottoporre i codici di rete al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, per la sua adozione definitiva a norma della procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 14, paragrafo 2.
Articolo 2 octies
Consultazioni
1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia consulta formalmente, in modo ▌aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati ▌. Alla consultazione partecipano le imprese di erogazione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.
2. Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.
3. Prima di adottare gli orientamenti e i codici di rete, l'Agenzia illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e la modalità con cui se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, l'Agenzia adduce i motivi della sua scelta.
4. La Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas coopera con i partecipanti al mercato e gli utenti della rete a norma dell'articolo 2 septies, paragrafo 2.
Articolo 2 nonies
Costi
I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas citati agli articoli da 2 bis a 2 decies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe.
Articolo 2 decies
Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto
1. I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. In particolare, essi pubblicano ogni due anni un piano d'investimento regionale e possono prendere decisioni d'investimento sulla base di detto piano.
Il piano d'investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano d'investimento decennale di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).
2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità operative tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere e la compatibilità dei meccanismi di bilanciamento transfrontalieri.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti cooperano a tutti i livelli al fine di armonizzare le strutture di mercato e di integrare i propri mercati nazionali almeno a uno o più livelli regionali, come primo passo intermedio verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare esse promuovono la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto a livello regionale e ne facilitano l'integrazione al fine di creare un mercato interno competitivo, facilitando l'armonizzazione dei rispettivi quadri normativi e tecnici e, in particolare, integrando le "isole del gas" ancora esistenti.
______________
* GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.
"
4)
L'articolo 3, paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:" 1.Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e di impianti di GNL e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva, sono trasparenti, tengono conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiano i costi effettivamente sostenuti, purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio."; "
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:" "Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto. Ciò può comportare un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti."; "
c)
sono aggiunti i seguenti commi:" Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto e indipendente per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali. L'accesso alla rete è aperto ai nuovi operatori su base non discriminatoria. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio e devono essere trasparenti."
5) Il titolo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
"
6) E' inserito il seguente articolo dopo l'articolo 4 :"
Articolo 4 bis
Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL
1. I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio:
a)
garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla richiesta del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi contemporaneamente, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;
b)
offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano un facile accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto;
c)
rendono pubbliche le informazioni necessarie, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL, fatto salvo il controllo di tale pubblicazione informazioni da parte dell'autorità competente.
2. I gestori dei sistemi di stoccaggio:
a)
forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;
b)
offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine;
c)
offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l'iniettabilità e l'erogabilità.
3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:
a)
al di fuori di un anno gas naturale, con una data di inizio non standard, o
b)
per una durata inferiore a quella di un contratto standard di trasporto e di stoccaggio su base annuale.
4. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.
5. limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.
"
7) L'articolo 5 è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:" Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto"
b)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)
fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture e gli scambi transfrontalieri di gas;
"
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che facilitano il commercio transfrontaliero del gas su base non discriminatoria e in conformità con i principi della libera concorrenza. Per impedire la congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead", nella misura in cui ciò non impedisca l'attuazione di contratti di fornitura a lungo termine;"; "
d)
il paragrafo 4 è soppresso;
e)
sono aggiunti i seguenti paragrafi:" 6. "6. I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la situazione della domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato e tengono conto dei criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento; 7.In caso di congestione fisica a lungo termine, i gestori del sistema di trasporto risolvono la congestione tramite l'aggiunta di nuove capacità sulla base della domanda di mercato. Ai fini della valutazione della domanda di mercato i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti ad attuare procedure di open season. 8.Le autorità nazionali di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno dei sistemi e degli interconnettori nazionali del gas. I gestori dei sistemi di trasporto presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le procedure di gestione della congestione, inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità di regolamentazione possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle."
8) E' inserito il seguente articolo dopo l'articolo 5:"
Articolo 5 bis
Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL
1. La capacità massima e la capacità degli impianti di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.
2. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che devono:
a)
fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimo della capacità e agevolare gli investimenti di nuove infrastrutture;
b)
garantire la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio ("trading hubs") e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione;
c)
essere compatibili con i sistemi collegati di accesso alla rete.
3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:
a)
il gestore del sistema offre senza indugio sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò deve avvenire almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;
b)
gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL che lo desiderano hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.
Tali misure tengono conto dell'integrità del sistema interessato nonché della sicurezza dell'approvvigionamento.
"
9) L'articolo 6 è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:" Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
b)
il paragrafo 5 è soppresso;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo ║:
I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto. L'autorità competente provvede a che le informazioni necessarie siano rese pubbliche.
I gestori dei sistemi di trasporto informano l'autorità nazionale di regolamentazione, su richiesta, in merito alle misure adottate, come pure alle spese sostenute e alle entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema. I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo."
10) Sono inseriti i seguenti articoli dopo l'articolo 6:"
Articolo 6 bis
Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL
1. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.
2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL. L'autorità competente provvede a che le informazioni necessarie siano rese pubbliche.
3. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.
4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio rendono pubblici la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio, gruppo di impianti di stoccaggio nella stessa zona di bilanciamento o in ogni impianto di GNL, nonché i flussi in entrata e in uscita e le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno su base giornaliera.
5. Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori di impianti di GNL e di stoccaggio o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi. I gestori di impianti di GNL e di stoccaggio presentano le loro procedure di gestione della congestione, tra cui l'assegnazione delle capacità, alle autorità di regolamentazione per approvazione. Le autorità di regolamentazione possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle.
6. Quando un gestore di impianti di GNL o di stoccaggio ritiene di non poter rendere pubblici tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza chiede all'autorità di regolamentazione nazionale l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per quanto riguarda il punto o i punti in questione.
L'autorità di regolamentazione nazionale rilascia o rifiuta l'autorizzazione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo. Se l'autorizzazione è concessa, la capacità degli impianti di stoccaggio e/o di GNL disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza.
Articolo 6 ter
Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi
I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutte le informazioni di cui agli articoli 6 e 6 bis e della parte 3 dell'allegato, per un periodo di cinque anni.
"
11) L'articolo 7 è modificato come segue:
a) Alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:"
Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.";
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. "2. Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, i gestori dei sistemi di trasporto forniscono, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.
Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.
Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione di tali informazioni.
"
c) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.
12) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:"
Articolo 8
Scambio di diritti di capacità
Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Gli scambi devono effettuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di installazioni di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete.
I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sono notificati alle autorità di regolamentazione.
"
13) È inserito il seguente articolo dopo l'articolo 8:"
Articolo 8 bis
Mercati al dettaglio
Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati ▌ trasparenti, efficienti e ben funzionanti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di erogazione, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti dettagliatamente con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.
Queste norme ║ sono rese pubbliche ▌ e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione.
"
14) ║ L'articolo 9 è sostituito dal ║ seguente:"
Articolo 9
Linee guida relative ai servizi di accesso per i terzi
1. Ove opportuno, la Commissione può adottare linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento, le quali specificano i dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 4 e 4 bis.
▌
2. Le linee guida relative all'accesso per i terzi di cui al paragrafo 1 ▌sono stabilite nell'allegato con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.
3.L'applicazione e la modifica delle linee guida relative all'accesso per i terzi adottate a norma del presente articolo rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.
"
15)All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE possiedano la competenza per garantire l'effettiva conformità con il presente regolamento, attribuendo loro il potere, in relazione a ogni singola violazione, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema nel suo mercato nazionale o a revocare la licenza del gestore. Gli Stati membri ne informano la Commissione entro il 1° gennaio 2010 e la informano senza indugio delle successive modifiche eventuali.".
"
16) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. "2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.
"
17)All'articolo 16, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
b)
agli interconnector tra Stati membri, agli impianti di stoccaggio e di GNL nonché ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/55/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 7, 18, 19, 20 o 25, paragrafi 2, 3 e 4, di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, ad eccezione dell'articolo 6 bis, paragrafo 4 del presente regolamento; oppure
"
18)L'allegato è modificato come segue:
a) il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente:"
Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
"
b) il titolo del punto 2 è sostituito dal seguente:"
Principi alla base dei meccanismi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto e loro applicazione in caso di congestione contrattuale║".
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0529),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0317/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0257/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il mercato interno del gas, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.
(2) La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ║(4) ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas.
(3) Tuttavia║ non è possibile attualmente garantire a tutte le imprese in tutti gli Stati membri il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro a condizioni identiche e senza ║ discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali, in quanto il ║quadro normativo non è sufficiente.
(4) Nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007 intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" ║ la Commissione sottolinea quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società del settore del gas naturale stabilite nella Comunità. La comunicazione della Commissione di pari data sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità e la relazione finale relativa alla sua indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 sui settori europei del gas e dell'elettricità hanno dimostrato che le norme e le misure attualmente vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell'obiettivo auspicato, la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.
(5) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura vi è il rischio di creare discriminazioni non solo nell'esercizio della rete ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
(6)Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione a livello regionale e controllare l'efficacia della rete a tale livello. Vari Stati membri hanno già presentato una proposta che consentirebbe il conseguimento di un tale obiettivo.
(7) Le norme vigenti in materia di separazione giuridica e funzionale non hanno finora consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasportoin ogni Stato membro, in parte a causa della mancata attuazione della vigente normativa comunitaria. Nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative per la separazione effettiva delle attività di fornitura e generazione dalla gestione delle reti.
(8) Solo eliminando l'incentivo, connaturato alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà – la quale implica la designazione del proprietario della rete ║come gestore della rete e l'indipendenza del gestiore della rete dalle imprese di fornitura e di produzione – rappresenta chiaramente il modo più efficace e più stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità(5), ║ ha definito la separazione della proprietà a livello di trasporto come il mezzo più efficace con cui promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di produzione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l'adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di trasporto o in un gestore di sistemi di trasporto, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasporto esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un'impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa.
(9)Qualunque sistema di disaggregazione deve essere efficace ai fini dell'eliminazione dei conflitti d'interesse tra produttori e gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non deve creare per le autorità nazionali di regolamentazione un regime normativo oneroso o macchinoso la cui applicazione sarebbe difficile o costosa.
(10)Il gas è importato nell'Unione europea principalmente e in misura crescente da paesi terzi. La legislazione comunitaria dovrebbe pertanto tener conto della specifica integrazione del settore del gas nel mercato mondiale, includendo le differenze nei mercati a monte e a valle.
(11) Poiché la separazione della struttura proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di procedere a detta separazione deve essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'elettricità, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero inoltre applicarsi in entrambi i settori.
(12)Gli Stati membri che lo desiderino possono applicare le disposizioni della presente direttiva concernenti la separazione effettiva ed efficace dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. Tale separazione è effettiva nella misura in cui contribuisce a garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto ed è efficace nella misura in cui propone un quadro regolamentare più atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati del gas naturale. Tale separazione si fonda inoltre su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori delle reti di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale e risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007.
(13)Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione regionale con la possibilità di designare un coordinatore regionale incaricato di facilitare il dialogo fra le autorità nazionali competenti. Inoltre, i nuovi produttori e le nuove imprese di fornitura dovrebbero essere connessi alla rete a tempo debito e in modo efficace.
(14)Al fine di assicurare l'adeguata attuazione della presente direttiva, la Commissione deve sostenere gli Stati membri che incontrano problemi a tal riguardo.
(15)La creazione di una rete energetica integrata in Europa è indispensabile ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e del buon funzionamento del mercato interno del gas. La Commissione, in consultazione con le parti interessate (in particolare i gestori dei sistemi di trasporto e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia ("l'Agenzia") istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia(6))], dovrebbe pertanto valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasporto europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasporto.
(16) Per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto e di un'impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non dovrebbe poter nominare nessun membro di consigli di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto o detenere partecipazioni in un'impresa di fornitura.
(17) L'istituzione di gestori di sistemi di trasmissione indipendenti, separati dagli interessi della fornitura e della produzione, dovrebbe consentire alle imprese verticalmente integrate di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete assicurando sempre l'effettiva separazione degli interessi, purché il gestore di sistema di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
(18) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasporto fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra due opzioni: la separazione delle strutture proprietarie, o l'istituzione di un gestore di sistema di trasmissione indipendente.
(19)Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno del gas, i clienti non civili dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere con diversi fornitori contratti per coprire il loro fabbisogno di gas. Tali consumatori dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali e/o complementari.
(20) Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe avere alcuna possibilità di esercitare alcuna influenza, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasporto che degli organi delle imprese di fornitura. ▌
(21) La separazione ▌delle attività della rete e delle attività di fornitura dovrebbe applicarsi in tutta la Comunità ▌. Questo principio dovrebbe applicarsi indistintamente alle imprese stabilite nell'Unione europea ed alle imprese stabilite in paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasporto che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità ║e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, l'Agenzia dovrebbe avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione in tema di certificazioni.
(22) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato interno del gas e all'integrazione di mercati isolati degli Stati membri. L'utilizzo della rete è fondamentale per garantire che il gas raggiunga i cittadini dell'Unione europea. Mercati del gas aperti e funzionanti, con effettive possibilità di scambio, e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini dell'Unione. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Commissione ritiene pertanto che il sistema di trasporto del gas è un settore di grande importanza per la Comunità e che sono pertanto necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini dell'Unione. Misure siffatte sono inoltre necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.
(23) Occorre garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio per migliorare l'accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a definire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio.
(24) L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all'accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello di distribuzione che al livello del trasporto; infatti, al livello di distribuzione, la congestione e l'influenza degli interessi della produzione sono in genere meno rilevanti di quanto si verifichi a livello di trasporto. Inoltre, la separazione funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, secondo la direttiva 2003/55/CE soltanto dal 1° luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano osservate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio occorre parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.
(25)Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per sostenere un più ampio uso di biogas e gas da biomassa, ai cui produttori va garantito un accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che tale accesso sia compatibile con le attinenti norme tecniche e con gli standard di sicurezza su base continuativa.
(26) La direttiva 2003/55/CE obbliga gli Stati membri a istituire autorità nazionali di regolamentazione dotate di competenze specifiche. L'esperienza tuttavia dimostra che l'efficacia degli interventi di regolamentazione è spesso limitata dal fatto che le autorità nazionali di regolamentazione non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non è dotato delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella citata riunione di Bruxelles ║ il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un'ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione ║.
(27) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi di imprese pubbliche o private.
(28) In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per i gestori di rete e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti dei gestori di rete che non rispettano i loro obblighi. Ad essi dovrebbero inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee per quanto concerne l'accesso alla rete al fine di realizzare la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.
(29)Le autorità nazionali di regolamentazione e i regolatori dei mercati finanziari dovrebbero cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei propri rispettivi mercati. Essi dovrebbero avere la facoltà di ottenere informazioni pertinenti dalle imprese di gas naturale attraverso indagini adeguate e sufficienti, di comporre controversie, e di imporre sanzioni efficaci.
(30) È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione delle nuove grandi strutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Per rafforzare l'effetto positivo dei progetti di infrastrutture esentati dalle regole di concorrenza sulla concorrenza stessa e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno verificare l'interesse del mercato per questi progetti durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Quando un'infrastruttura è situata sul territorio di più Stati membri, spetta all'Agenzia ║trattare la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati, è opportuno rendere possibile, per le imprese di fornitura e di produzione, ottenere una deroga temporanea e parziale alle norme sulla separazione delle attività in relazione ai progetti in questione. Questa deroga dovrà applicarsi in particolare, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, ai nuovi gasdotti sul territorio della Comunità che trasportano il gas da paesi terzi all'interno della Comunità.
(31) Il mercato interno del gas soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas. Queste esigenze devono essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e devono anzi essere compatibili con quest'ultima. Le autorità nazionali di regolamentazione e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.
(32)Le rigidità strutturali del mercato del gas imputabili alla concentrazione di fornitori, ai contratti a lungo termine che le consegne implicano e alla carenza di liquidità a valle sono all'origine di una struttura tariffaria non trasparente. Per fare chiarezza nella struttura dei costi, occorre una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi e, di conseguenza, dovrebbe essere obbligatorio ricorrere a trattative.
▌
(33) Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori possano trarre beneficio dalla concorrenza. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso ai dati relativi al consumo, in quanto i consumatori devono disporre dei propri dati per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. Fornendo informazioni periodiche sui costi dell'energia si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.
(34)Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne derivano devono essere rafforzati al fine di garantire che i servizi del gas siano accessibili al pubblico e alle piccole e medie imprese.
(35)Gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano installati contatori individuali intelligenti, ai sensi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici(7), per dare ai consumatori informazioni adeguate sul consumo energetico e per assicurare l'efficienza a livello di consumatore finale.
(36)I consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. Gli attuali diritti dei consumatori devono essere rafforzati e garantiti e dovrebbero comprendere una maggiore trasparenza e rappresentanza. Protezione dei consumatori significa che tutti i consumatori dovrebbero trarre vantaggio da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la creazione di incentivi e l'imposizione di sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza.
(37)I consumatori devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. A seguito della comunicazione della Commissione del 5 luglio 2007 dal titolo "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia", la Commissione dovrebbe presentare, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta accessibile e di facile consultazione che elenchi i diritti dei consumatori di energia già sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. I fornitori di energia dovrebbero provvedere a che tutti i consumatori ricevano una copia di tale carta e che essa sia resa pubblica.
(38) Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri devono cooperare strettamente, mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà▌, in particolare in caso di crisi dell'approvvigionamento energetico ▌. A tal fine la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale(8) deve fungere da base.
(39) Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas, gli Stati membri devono promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello europeo e regionale. Le iniziative di integrazione regionale costituiscono una tappa intermedia essenziale nella realizzazione dell'integrazione comunitaria dei mercati interni dell'energia, che resta l'obiettivo finale. Il livello regionale consente di accelerare il processo d'integrazione offrendo ai diversi soggetti interessati, in particolare gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori delle reti di trasporto, la possibilità di cooperare su questioni concrete.
(40)Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di una vera rete di gasdotti pancomunitaria e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero rientrare nelle competenze dell'Agenzia.
(41) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno del gas e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture di trasporto e distribuzione, agli scambi transfrontalieri, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica.
(42) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la creazione di un mercato interno del gas pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(43)Gli Stati membri dovrebbero esaminare, insieme alle parti sociali interessate le implicazioni delle modifiche alla direttiva 2003/55/CE, in particolare i diversi modelli atti a garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto, in termini di occupazione, condizioni di lavoro e diritti dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, al fine di mitigare le conseguenze negative.
(44) Il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale(9) dà alla Commissione la facoltà di adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Questi orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, rappresentano uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.
(45) La direttiva 2003/55/CE stabilisce che talune misure devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10).
(46) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio(11), che ha introdotto una procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche ║ completandolo con ║ nuovi elementi non essenziali.
▌
(47) La direttiva 2003/55/CE deve essere modificata di conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2003/55/CE
La direttiva 2003/55/CE è modificata come segue:
1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano anche in modo non discriminatorio al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
"
2) l'articolo 2 è modificato come segue:
a) il punto 3 è sostituito dal seguente:"
3.
3. "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti attraverso una rete contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti "upstream" o parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale, ad esclusione della fornitura;
"
b) il punto 9 è sostituito dal seguente:"
9.
9. "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata unicamente per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
"
c)il punto 14 è sostituito dal seguente:"
14.
14. "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per l'accesso e la gestione dei sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o degli impianti di GNL, e/o gli impianti di stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
"
d) il punto 17 è sostituito dal seguente:"
17.
17. "interconnector": un gasdotto a lunga distanza che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con lo scopo principale di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;
"
e)il punto 20 è sostituito dal seguente:"
20.
"impresa verticalmente integrata": un'impresa del settore del gas naturale o un gruppo di imprese del settore del gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento sulle fusioni comunitarie)*, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasporto, distribuzione, esercizio di impianti o stoccaggio di GNL e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;║
_____________
* GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
"
f) sono aggiunti i seguenti punti:"
34.
"contratto di fornitura di gas': un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas;
35.
"strumenti derivati sul gas': uno strumento finanziario di cui alle sezioni C5, C6, o C7 dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa agli strumenti finanziari* collegato al gas;
36.
"controllo': diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:
a)
diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b)
diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.
Per evitare incertezze, il contratto di trasporto a lungo termine di un'impresa avente interessi nelle attività di produzione o fornitura non dovrebbe di per sé implicare il controllo di un sistema di trasporto.
37.
37. 'mercato isolato': uno Stato membro senza alcuna interconnessione con altri sistemi di trasporto nazionali di altri Stati membri e/o il cui approvvigionamento di gas sia controllato da una persona o da persone di un paese terzo;
38. 'progetto di interesse europeo': un progetto di infrastruttura per il gas che comporta la disponibilità di nuove fonti di gas per la Comunità e una maggiore diversificazione delle attuali forniture di gas in più di uno Stato membro;
39.
39. 'concorrenza leale e senza distorsioni in un mercato aperto': opportunità comuni e parità di accesso per tutti i fornitori all'interno dell'Unione europea, di cui sono responsabili gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia ("l'Agenzia") istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia]**;
40.
40. 'povertà energetica': situazione di un cliente civile che non può permettersi di riscaldare la propria abitazione a un livello accettabile conformemente agli standard raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità;
41.
41. 'prezzo accessibile': un prezzo definito dagli Stati membri a livello nazionale in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, le parti sociali e gli attori interessati tenendo conto della definizione nazionale di povertà energetica di cui al punto 40;
42.
'sito industriale': un'area geografica di proprietà privata che dispone di una rete di gas naturale gestita da un'impresa e connessa alla rete di trasporto o di distribuzione:
a)
che fornisce prevalentemente le attività industriali del gestore della rete o di imprese connesse, ovvero
b)
che fornisce un numero limitato di clienti industriali o una clientela connessa alle attività industriali del sito.;
___________ *GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1; ** GU L ...
"
3)l'articolo 3 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese del settore del gas naturale obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima.";
"
b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3."3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, compreso il divieto di interruzione delle forniture per i pensionati e i disabili in inverno. In questo contesto, gli Stati membri riconoscono la povertà energetica e forniscono definizioni dei clienti vulnerabili. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili e in particolare adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare di fatto fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.";
"
c) dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:"
"3 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per affrontare la povertà energetica mediante piani d'azione nazionali allo scopo di assicurare che il numero di persone in situazione di povertà energetica diminuisca in termini, reali e comunicano tali misure alla Commissione. Ciascuno Stato membro è responsabile, in conformità del principio di sussidiarietà, della definizione di povertà energetica a livello nazionale, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione e le parti interessate con riferimento all'articolo 2, punto 40. Tali misure, che possono comprendere prestazioni a titolo dei regimi previdenziali e un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica e alla produzione di energia ai prezzi più bassi possibili, non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo 23. La Commissione fornisce orientamenti per monitorare l'incidenza di tali misure sulla povertà energetica e sul funzionamento del mercato.
3 ter.Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di gas da un fornitore, purché quest'ultimo sia d'accordo, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è approvato come tale. A tal riguardo gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le imprese riconosciute come fornitrici in un altro Stato membro possano approvvigionare i loro cittadini senza dover ottemperare a ulteriori condizioni.";
"
d)il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:"
4."4. Gli Stati membri attuano misure idonee al fine di realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, che riducano il costo del gas fornito a clienti civili a basso reddito e garantiscano le stesse condizioni a clienti che vivono in zone isolate da un lato, nonché gli obiettivi della tutela ambientale dall'altro. Tali misure includono misure di efficienza energetica e di gestione della domanda e misure per combattere il cambiamento climatico e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e possono altresì comprendere, in particolare, la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.";
"
e)dopo il paragrafo 4 sono inseriti i seguenti paragrafi:"
4 bis."4 bis. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, le autorità nazionali di regolamentazione incaricano le imprese di gas naturale di introdurre formule tariffarie che aumentino per i maggiori livelli di consumo, e assicurano la partecipazione attiva di clienti e gestori dei sistemi di trasporto al funzionamento del sistema sostenendo l'introduzione di misure miranti a ottimizzare l'uso del gas, particolarmente nelle ore di punta. Tali formule tariffarie, combinate con l'introduzione di contatori e reti intelligenti, promuovono un comportamento di efficienza energetica e i costi più bassi possibili per i clienti civili, in particolare quelli che soffrono di povertà energetica.
4 ter.Gli Stati membri predispongono sportelli unici per assicurare che i consumatori abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda i loro diritti, la legislazione vigente e gli strumenti di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.";
"
f)dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:"
5 bis."5 bis. L'attuazione della presente direttiva non ha incidenze negative sull'occupazione, le condizioni di lavoro e i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori interessati. Gli Stati membri consultano le parti sociali interessate sull'attuazione di qualsiasi modifica alla presente direttiva la fine di attenuarne le conseguenze negative per i lavoratori interessati. La Commissione rende conto delle consultazioni effettuate e delle misure adottate ai comitati settoriali di dialogo sociale competenti per il gas e l'elettricità.
"
4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. Gli Stati membri non sono in alcun modo autorizzati a vincolare l'autorizzazione a criteri che conferiscono poteri discrezionali alle autorità competenti, I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione applicabili agli impianti, ai gasdotti, e alle attrezzature connesse tengano conto dell'importanza del progetto per il mercato interno del gas.
"
5)dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli ║:"
Articolo 5 bis
Solidarietà regionale
1. Per proteggere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale, evitando di imporre un onere eccessivo ai soggetti operanti sul mercato.
2. Tale cooperazione riguarda situazioni che comportano o che possono comportare, nel breve termine, una grave perturbazione dell'approvvigionamento che colpisce uno Stato membro. Essa comprende:
a)
il coordinamento delle misure di emergenza nazionali di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/67/CE;
b)
l'individuazione e, se del caso, lo sviluppo o l'ammodernamento delle interconnessioni delle reti di elettricità e di gas naturale;
c)
le condizioni e le modalità pratica dell'assistenza reciproca.
3. La Commissione, gli altri Stati membri e i soggetti operanti sul mercato sono tenuti informati di questa cooperazione.
▌
Articolo 5 ter
Promozione della cooperazione regionale
1.Le autorità nazionali di regolamentazione cooperano ║ per armonizzare la configurazione del mercato e integrare i mercati nazionali quanto meno a livello regionale come primo passo intermedio verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, esse promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e ne facilitano l'integrazione a livello regionale al fine di creare un mercato interno competitivo, di agevolare l'armonizzazione dei rispettivi quadri giuridici, normativi e tecnici, e innanzitutto di integrare le "isole del gas" che persistono nell'Unione europea. Gli Stati membri promuovono altresì la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello transfrontaliero e regionale.
2.L'Agenzia collabora con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori dei sistemi di trasporto a norma dei capitoli III e IV onde assicurare la convergenza dei quadri normativi tra le regioni allo scopo di creare un mercato interno competitivo. Qualora l'Agenzia ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, essa formula raccomandazioni adeguate. Nei mercati regionali, l'agenzia diventa l'autorità competente nei settori specificati all'articolo 24 quinquies.";
"
6)l'articolo 7 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 7
Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal ...*:
a)
ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto,
b)
la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate, né individualmente né congiuntamente:
i)
ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto ▌, oppure
ii)
ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto ▌e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;
c)
la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di trasporto ▌ e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;
d)
la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
e)
la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a gestire il sistema di trasporto mediante un contratto di gestione o ad esercitare influenza con qualsiasi altra modalità di non proprietà, e ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che svolge attività di produzione o attività di fornitura.
2. Le partecipazioni e i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:
a)
la proprietà di parte del capitale o degli elementi del patrimonio dell'impresa, ║
b)
il potere di esercitare diritti di voto; ║
c)
il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure
d)
il diritto di riscuotere i dividendi o altre partecipazioni agli utili.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'espressione "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" corrisponde alla nozione di "impresa che effettua le funzioni di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2003/54/CE ║, e le espressioni "gestore di sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" corrispondono alle nozioni di "gestore del sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" ai sensi della direttiva 2003/54/CE.
║
4. Gli Stati membri vegliano sul processo di disaggregazione delle imprese verticalmente integrate e presentano una relazione alla Commissione sui progressi realizzati.
"
5. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino al ...** a condizione che i gestori dei sistemi di trasporto non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.
6. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. ▌
7. Qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati, esercitanti il controllo su un gestore di sistemi di trasporto o un sistema di trasporto da un lato e dall'altro lato un'impresa che svolge attività di produzione o attività di fornitura, non sono considerati la stessa persona o le stesse persone.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 10, paragrafo 1 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, e il personale di tale gestore non vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura. ║
9. Se al ...***il sistema appartiene a un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1.
In tal caso, gli Stati membri si conformano alle disposizioni del capitolo IV bis.
Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
__________
*Un anno dalla data di recepimento della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
**Due anni dalla data di recepimento della della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
*** Alla data di entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
7) sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 7 bis
Controllo sui proprietari e sui gestori dei sistemi di trasporto
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, i sistemi di trasporto o i gestori di sistemi di trasporto non sono oggetto di controllo ad opera di una o più persone di paesi terzi.
2. Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo, del quale la Comunità sia parte, concluso con uno o più paesi terzi e finalizzato ad instaurare un quadro comune per gli investimenti nel settore energetico e ad aprire il mercato dell'energia di uno Stato terzo, anche per quanto riguarda le imprese stabilite all'interno dell'Unione europea.
Articolo 7 ter
Designazione e certificazione dei gestori di sistemi di trasporto
1. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall'autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 7 bis, all'esito del procedimento di certificazione di cui al presente articolo, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La certificazione richiesta dal proprietario o dal gestore di un sistema di trasporto soggetto al controllo di una persona o di persone di paesi terzi ai sensi dell'articolo 7 bis, è rifiutata, fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, a meno che il proprietario o il gestore del sistema di trasporto fornisca la prova che non vi è alcuna possibilità che l'entità interessata venga direttamente o indirettamente influenzata, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, da un gestore attivo nella produzione o nella fornitura di gas o di energia elettrica oppure da un paese terzo.
3. I gestori di sistemi di trasporto notificano all'autorità nazionale di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 o dell'articolo 7 bis.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano in permanenza sull'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 7 bis da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. Al fine di assicurare tale osservanza gli Stati membri iniziano un procedimento di certificazione:
a)
quando ricevono notifica da un gestore del sistema di trasporto a norma del paragrafo 3;
b)
di propria iniziativa quando vengano a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 7 bis, ovvero quando hanno motivo di ritenere che questa violazione si sia già verificata oppure
c)
su richiesta motivata della Commissione.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. ║ La certificazione si presume accordata nel caso in cui le autorità nazionali di regolamentazione non abbiano adottato alcuna decisione entro tale termine. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è concluso il procedimento di cui ai paragrafi da 6 a 9 e solo se la Commissione non solleva alcuna obiezione in relazione ad esso.
6. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita che attribuisce la certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
7. La Commissione esamina la notifica non appena la ha ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione, se ritiene che la decisione dell'autorità di regolamentazione sollevi gravi dubbi circa la sua compatibilità con l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 7 bis o l'articolo 7 ter, paragrafo 2, decide di iniziare un procedimento formale. In tal caso, la Commissione invita l'autorità nazionale di regolamentazione e il gestore del sistema di trasporto interessato a presentare le proprie osservazioni. Quando la Commissione chiede informazioni complementari il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due mesi che decorrono dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni complete.
8. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, nel termine ║ di quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva:
a)
che non solleva obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione
oppure
b)
che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione controversa, se ritiene che non sia stato osservato l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 7 bis o l'articolo 7 ter, paragrafo 2.
9. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 7 e 8, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
10. L'autorità nazionale di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla certificazione entro quattro settimane e ne informa la Commissione.
11. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
12. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
▌
13. Le procedure di cui al presente articolo, e in particolare i limiti stabiliti al paragrafo 2, non si applicano ai gasdotti "upstream" aventi il solo scopo di collegare direttamente le reti di fornitura di gas dei paesi di origine a una stazione di arrivo situata nel territorio della Comunità, né ai relativi ammodernamenti.
Articolo 7 quater
Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL
Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema.";
"
8)l'articolo 8 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)
"a) operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasporto, impianti di stoccaggio e/o di GNL sicuri, affidabili ed efficienti per assicurare un mercato aperto per i nuovi concorrenti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente ▌.
"
ii) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:"
b bis)sviluppare una capacità di interconnessione sufficiente tra le rispettive infrastrutture di trasporto al fine di far fronte a tutte le richieste ragionevoli di capacità, di promuovere l'efficienza generale del mercato e di soddisfare i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento del gas;";
"
b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:"
3."3. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di requisiti minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione. Alle autorità nazionali di regolamentazione devono essere riconosciuti poteri più ampi per assicurare la protezione dei consumatori nell'Unione europea.
"
c) è aggiunto il paragrafo seguente:"
4 bis.Nell'esecuzione dei loro compiti i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto dei codici adottati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.";
"
9) L'articolo 9 è soppresso.
▌
10)l'articolo 10 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 10
Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio, ed in particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti della società, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni occorre altresì assicurare che il proprietario del sistema di trasporto e la restante parte della società non utilizzino servizi comuni (quali, ad esempio, uffici legali comuni) ad eccezione delle funzioni puramente amministrative o dei servizi informatici.
2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni commercialmente sensibili sono determinate mediante criteri obiettivi e trasparenti.
"
11)L'articolo 12 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1."1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema per soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente, nonché di promuovere l'efficienza energetica.";
"
b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4."4. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e per un uso efficiente dello stesso.";
c)dopo il paragrafo 4 sono inseriti i seguenti paragrafi:"
4 bis."4 bis. Il gestore del sistema di distribuzione presenta alla pertinente autorità di regolamentazione, entro ...*, una proposta che descrive gli appropriati sistemi d'informazione e comunicazione da attuare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 4. Tale proposta facilita, anche mediante l'uso di contatori elettronici bidirezionali, che saranno estesi a tutti i clienti entro ...**, la partecipazione attiva dei clienti finali e dei produttori distribuiti alla gestione del sistema e il flusso di informazioni in tempo reale fra gestori di sistemi di distribuzione e di trasporto al fine di ottimizzare l'uso di tutte le risorse disponibili a livello di produzione, rete e domanda.
4 ter.Entro ...***, le autorità nazionali di regolamentazione approvano o respingono le proposte di cui al paragrafo 4 bis. Esse assicurano che sia realizzata la piena interoperabilità dei sistemi d'informazione e di comunicazione. A tal fine esse possono formulare orientamenti e chiedere modifiche delle proposte di cui al paragrafo 4 bis.
4 quater.Prima della notifica al gestore del sistema di distribuzione della propria decisione in merito alla proposta di cui al paragrafo 4 bis, l'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia o, se essa non è ancora operativa, la Commissione. L'Agenzia o la Commissione garantisce che i sistemi d'informazione e comunicazione da introdurre facilitino lo sviluppo del mercato interno del gas e non creino nuovi ostacoli tecnici.
____________________
*Un anno dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
**Dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
***Due anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
"
12)i seguenti capitoli sono inserito dopo il capitolo IV:
CAPITOLO IV bis
Gestori di sistemi di trasporto indipendenti
Articolo 12 bis
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano quando uno Stato membro decide di non applicare l'articolo 7, paragrafo 1, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.
Articolo 12 ter
Beni, apparecchiature, personale e identità
1.I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasporto di gas, a condizione che:
a)
i beni necessari per l'attività di trasporto di energia elettrica, compresa la rete di trasporto, siano proprietà del gestore del sistema di trasporto;
b)
il personale necessario per l'attività di trasporto di gas, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, sia assunto dal gestore del sistema di trasporto;
c)
il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata che svolge attività di produzione o fornitura siano vietati;
d)
l'impresa verticalmente integrata renda tempestivamente disponibili risorse finanziarie adeguate per futuri progetti d'investimento e/o per la sostituzione dei beni esistenti, sulla base di un'opportuna richiesta del gestore del sistema di trasporto, nel quadro del piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies.
e)
i gestori dei sistemi di trasporto non ricorrano agli stessi contraenti o consulenti esterni utilizzati dall'impresa verticalmente integrata e non condividano gli stessi sistemi o strumenti informatici, gli stessi locali e i medesimi sistemi di accesso di sicurezza.
2.Oltre a quelle elencate all'articolo 8, l'attività di trasporto del gas include almeno le seguenti attività:
a)
la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con soggetti terzi e con le autorità di regolamentazione;
b)
la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto in seno alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto;
c)
la concessione e la gestione dell'accesso di terzi;
d)
la riscossione di tutti gli oneri relativi al sistema di trasporto, tra cui i corrispettivi per l'accesso, i corrispettivi di compensazione per i servizi ausiliari, quali il trattamento del gas, l'acquisizione di servizi (costi di bilanciamento, energia per le perdite);
e)
l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto;
f)
la pianificazione degli investimenti che assicuri la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
g)
la creazione di imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse del gas, ecc., il cui obiettivo consista nel promuovere la creazione di mercati regionali o nell'agevolare il processo di liberalizzazione;
h)
tutti i servizi aziendali, tra cui i servizi legali, contabili e informatici.
3.La forma giuridica in cui sono organizzati i gestori dei sistemi di trasporto è la società a responsabilità limitata, come stabilito all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE.
4.Ai gestori dei sistemi di trasporto è fatto divieto di creare confusione, nella loro identità aziendale, nella loro politica di comunicazione e di marchio e nei loro locali, circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata.
5.I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono verificati da un revisore contabile diverso da quello che verifica la contabilità dell'impresa verticalmente integrata o di qualsiasi delle sue parti.
Articolo 12 quater
Indipendenza del gestore del sistema di trasporto
1.Fatte salve le competenze dei membri dell'organo di vigilanza nominati dall'impresa verticalmente integrata ai sensi dell'articolo 12 septies, il gestore del sistema di trasporto dispone di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, in relazione alle risorse necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Il gestore del sistema di trasporto ha la facoltà di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante prestiti e aumenti di capitale nel quadro del piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies.
2.Le società controllate dall'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono partecipazioni azionarie dirette o indirette nel gestore del sistema di trasporto. Quest'ultimo non detiene partecipazioni azionarie dirette o indirette in nessuna delle società controllate dall'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura, né riceve i dividendi o altri vantaggi finanziari dalle predette controllate ad eccezione dei proventi derivati dall'utilizzo della rete.
3.La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano l'indipendenza effettiva di quest'ultimo come previsto al presente capitolo. L'impresa verticalmente integrata non determina, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di investimento in conformità dell'articolo 12 nonies.
4.Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono soggette alle condizioni di mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri dettagliati di tali relazioni commerciali e finanziarie e, su richiesta, li mette a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
5.Il gestore del sistema di trasporto sottopone all'autorità nazionale di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari con l'impresa integrata verticalmente.
6.Il gestore del sistema di trasporto riferisce all'autorità nazionale di regolamentazione in merito alle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1, lettera d).
7.Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente capitolo dall'autorità nazionale di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 7 ter.
8.La trasparenza è obbligatoria per garantire la non discriminazione, in particolare per quanto riguarda riferimenti alle tariffe, ai servizi di accesso di terzi alla rete, all'assegnazione di capacità e al bilanciamento. L'impresa verticalmente integrata è obbligata ad astenersi da qualsiasi attività che impedisca ai gestori del sistema di trasporto di adempiere a tali obblighi.
Articolo 12 quinquies
Indipendenza del personale e della direzione del gestore del sistema di trasporto
1.Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato in conformità dell'articolo 12 septies.
2.L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di vigilanza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità nazionale di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro un termine di tre settimane dalla notifica, l'autorità nazionale di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo. L'autorità nazionale di regolamentazione può porre obiezione qualora sorgano seri dubbi riguardo all'indipendenza professionale di una persona designata per la gestione e/o quale membro degli organi amministrativi o, in caso di revoca anticipata del mandato, qualora vi siano seri dubbi quanto alla motivazione del provvedimento.
3.Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto nominati dall'organo di vigilanza non detengono alcuna carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nella o con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di cinque anni precedente alla loro nomina.
4.Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono nessun'altra carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5.Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e il personale del gestore del sistema di trasporto non detengono alcun interesse né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, da alcuna parte dell'impresa integrata verticalmente diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.
6.Sono garantiti diritti effettivi di ricorso presso l'autorità nazionale di regolamentazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contro la cessazione anticipata del loro mandato.
7.Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno cinque anni.
Articolo 12 sexies
Amministratore fiduciario
1.L'autorità nazionale di regolamentazione designa un amministratore fiduciario indipendente su proposta e a carico dell'impresa verticalmente integrata. L'amministratore fiduciario agisce esclusivamente nell'interesse legittimo dell'impresa verticalmente integrata al fine di preservare il valore degli attivi del gestore del sistema di trasporto, salvaguardandone nel contempo l'indipendenza rispetto all'impresa verticalmente integrata. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore fiduciario prescinde dall'interesse dell'attività di produzione e fornitura dell'impresa verticalmente integrata.
2.L'amministratore fiduciario non detiene alcuna carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nella o con l'impresa verticalmente integrata o alcuna sua parte, con i suoi azionisti di controllo o con alcuna impresa che esercita attività di produzione o di fornitura, per un periodo di 5 anni prima della sua nomina.
Le condizioni che disciplinano il mandato dell'amministratore fiduciario, tra cui la durata, le condizioni di cessazione e le condizioni finanziarie, sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
Durante il suo mandato, l'amministratore fiduciario non può detenere altre cariche o responsabilità professionali, interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell'impresa verticalmente integrata né con i suoi azionisti di controllo.
Dopo la cessazione del mandato, l'amministratore fiduciario non detiene alcuna carica o responsabilità professionale, interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con alcuna parte dell'impresa integrata verticalmente o con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno cinque anni.
3. L'amministratore fiduciario è competente per:
a)
la nomina, il rinnovo e la revoca dei membri dell'organo di vigilanza del gestore del sistema di trasporto, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 2, lettera a), e
b)
l'esercizio dei suoi diritti di voto in seno all'organo di vigilanza.
Articolo 12 septies
Organo di vigilanza
1.Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di adottare decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore degli attivi degli azionisti in seno a detto gestore, in particolare decisioni riguardanti l'approvazione del piano finanziario annuale, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti.
2.L'organo di vigilanza è composto da:
a)
membri rappresentanti l'impresa verticalmente integrata;
b)
membri rappresentanti gli azionisti di parti terze;
c)
membri rappresentanti il gestore del sistema di trasporto;
d)
l'amministratore fiduciario, e
e)
ove previsto dalla pertinente normativa di uno Stato membro, membri rappresentanti altre parti interessate, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.
3. Ai membri dell'organo di vigilanza si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafi da 2 a 7.
4. L'amministratore fiduciario dispone del diritto di veto in relazione alle decisioni che, a suo avviso, possono ridurre in modo significativo il valore degli attivi del gestore del sistema di trasporto. Nel valutare se una decisione possa ridurre in modo significativo il valore degli attivi, rivestono particolare importanza il piano finanziario annuale e l'entità dei debiti del gestore del sistema di trasporto. Nel caso in cui due terzi dei membri dell'organo di vigilanza si oppongano a tale veto, si applica l'articolo 12 nonies, paragrafo 7.
Articolo 12 octies
Programma di adempimenti e responsabile della conformità
1.Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto definiscano ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione, la conformità con il programma è soggetta al controllo indipendente del responsabile della conformità.
2.L'organo di vigilanza nomina un responsabile della conformità. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafi da 2 a 7. L'autorità nazionale di regolamentazione può opporsi alla nomina di un responsabile della conformità per motivi di mancanza di indipendenza o di capacità professionale.
3.Il responsabile della conformità ha il compito di:
a)
monitorare l'attuazione del programma di conformità;
b)
elaborare una relazione annuale dettagliata che illustri le misure adottate per l'attuazione del programma di conformità e sottoporla all'autorità nazionale di regolamentazione;
c)
riferire all'organo di vigilanza e formulare raccomandazioni sul programma di conformità e sulla sua attuazione;
d)
riferire all'autorità nazionale di regolamentazione in merito a qualsiasi relazione commerciale o finanziaria tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.
4.Il responsabile della conformità sottopone le decisioni proposte in relazione al piano di investimento o a singoli investimenti nella rete all'autorità nazionali di regolamentazione. Ciò avviene al più tardi quando la direzione e/o il competente organo amministrativo del gestore del sistema di trasporto sottopongono dette decisioni all'organo di vigilanza.
5.Il responsabile della conformità informa l'autorità nazionale di regolamentazione nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata, nell'assemblea generale o mediante il voto dei membri del suo organo di vigilanza, abbia impedito l'adozione di una decisione, evitando o ritardando in tal modo gli investimenti nella rete.
6.Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione e garantiscono l'indipendenza del responsabile della conformità.
7.Il responsabile della conformità riferisce con regolarità, oralmente o per iscritto, all'autorità nazionale di regolamentazione e ha il diritto di riferire con regolarità, oralmente o per iscritto, all'organo di vigilanza del gestore del sistema di trasporto.
8.Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi direttivi o amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
a)
condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 1775/2005, in particolare per quanto concerne tariffe, servizi di accesso a terzi, assegnazione delle capacità e gestione della congestione, trasparenza, bilanciamento e mercati secondari;
b)
progetti varati per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresi gli investimenti in nuove connessioni di trasporto, nell'espansione delle capacità e nell'ottimizzazione delle capacità esistenti;
c)
acquisti o vendite di energia necessari per il funzionamento del sistema di trasporto.
9.Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all'articolo 10.
10.Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i dati rilevanti e agli uffici del gestore del sistema di trasporto nonché a tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle sue funzioni.
11.Previa autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, l'organo di vigilanza può revocare l'incarico del responsabile della conformità.
12.Gli obblighi incombenti al gestore del sistema di trasporto e all'impresa verticalmente integrata, in particolare riguardo agli accordi commerciali e finanziari tra il primo e la seconda, vanno notificati soltanto all'autorità nazionale di regolamentazione senza bisogno di approvazione. La nomina e le condizioni di lavoro della direzione e del responsabile della conformità sono notificate all'autorità nazionale di regolamentazione senza bisogno di approvazione.
Articolo 12 nonies
Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
1.I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono annualmente all'autorità nazionale di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano prevede misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.
2.In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
a)
indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
b)
contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;
c)
indica uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.
3.In sede di elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto formula ipotesi fondate circa l'evoluzione della sua produzione, approvvigionamento, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti a livello regionale ed europeo nonché dei piani di investimento per gli impianti di stoccaggio e gli impianti di rigassificazione di GNL.
4.L'autorità nazionale di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi e potenziali della rete, in modo aperto e trasparente, circa il piano decennale di sviluppo della rete. Le persone o le imprese che dichiarino di essere utenti potenziali possono essere tenute a provare la validità di tali dichiarazioni. L'autorità rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
5.L'autorità nazionale di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1775/2005. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta l'Agenzia. L'autorità nazionale di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano.
6.L'autorità nazionale di regolamentazione verifica e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
7.Nei casi in cui il gestore del sistema di trasporto, tranne che per ragioni imperative al di fuori del suo controllo, non effettui un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere effettuato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia fatto obbligo all'autorità nazionale di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato:
a)
esigere che il gestore del sistema di trasporto effettui l'investimento in questione, coerentemente con il piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies, oppure
b)
indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori.
Se si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b), l'autorità nazaionale di regolamentazione può richiedere al gestore del sistema di trasporto di accettare le seguenti condizioni:
a)
il finanziamento da parte di terzi;
b)
la costruzione da parte di terzi;
c)
la costruzione delle rispettive nuove infrastrutture,
d)
l'esercizio delle rispettive nuove infrastrutture.
Il gestore del sistema di trasporto fornisce agli investitori tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'investimento, provvede al collegamento delle nuove infrastrutture alla rete di trasporto e, in generale, si adopera per quanto possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.
Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
8.Nel caso in cui l'autorità nazionale di regolamentazione si avvalga dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.
Articolo 12 decies
Poteri decisionali concernenti la connessione degli impianti di stoccaggio, degli impianti di rigassificazione di GNL e dei consumatori industriali alla rete di trasporto.
1.I gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a definire e pubblicare procedure e tariffe trasparenti ed efficaci per la connessione non discriminatoria alla rete degli impianti di stoccaggio, degli impianti di rigassificazione di GNL e dei consumatori industriali. Le procedure sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
2.I gestori dei sistemi di trasporto non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio, di un impianto di rigassificazione di GNL o di un consumatore industriale a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili o di costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto è tenuto a garantire sufficienti capacità in entrata e in uscita per la nuova connessione.
3.I gestori dei sistemi di trasporto provvedono alla concessione e alla gestione dell'accesso di terzi alla rete, in particolare l'accesso di nuovi operatori e produttori di biogas, in relazione alle norme di sicurezza della rete.
CAPITOLO IV ter
Articolo 12 undecies
Clausola di revisione
1.Entro ...*, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustri in che misura i requisiti di disaggregazione previsti dalla presente direttiva sono stati in grado di assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto.
2.Ai fini della sua valutazione a norma del paragrafo 1, l'Agenzia tiene conto in particolare dei seguenti criteri: accesso equo e non discriminatorio alla rete, regolamentazione efficace, sviluppo della rete, investimenti e incentivi non distorti agli investimenti, sviluppo dell'infrastruttura di interconnessione e sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità.
3.Entro ...* la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che permette di valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasporto europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasporto. La relazione è elaborata in consultazione con le parti interessate, in particolare i gestori dei sistemi di trasporto e l'Agenzia.
4.Ove opportuno, e in particolare se la relazione dettagliata di cui al paragrafo 1 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro ...**, proposte intese ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto.
_____________________
* Cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
**Sette anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
13) l'articolo 13 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, lettera c), dopo la prima frase è inserita la frase seguente:"
Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali.";
"
b)il paragrafo 2, lettera d) è modificato come segue:
i)
l'ultima frase è sostituita dalla seguente: " "La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti (nel seguito: "il responsabile della conformità") presenta ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. "
ii) è aggiunta la ║ frase seguente:"
"Il responsabile della conformità è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni società collegata.";
"
c)è aggiunto il seguente paragrafo:"
3. "3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.
"
▌
14)l'articolo 15 è sostituito dal seguente:"
Articolo 15
Gestore di un sistema combinato
La presente direttiva non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi, per ciascuna delle sue attività, alle disposizioni applicabili dell'articolo 7 e dell'articolo 13, paragrafo 1.";
"
15) è aggiunto l'articolo seguente dopo l'articolo 18:"
"Articolo 18 bis
Accesso agli impianti di GNL
1.Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di GNL si applica la procedura di accesso regolamentato oppure la procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 2. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri.
Gli Stati membri decidono in merito alla procedura di accesso da applicare sulla base di criteri definiti e pubblicati. Tali criteri devono determinare, in particolare, se vi è concorrenza tra impianti di GNL sul mercato interessato e se l'accesso a tali impianti è curata da un gestore di infrastrutture indipendente che fornisce libero accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri e rendono noto, o obbligano i gestori degli impianti di GNL a rendere noto, quali impianti di GNL o quali parti di tali impianti sono offerti in base alla procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 2.
2.In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso possano negoziare l'accesso agli impianti di GNL. Le trattative fra le parti riguardo all'accesso agli impianti di GNL si devono svolgere secondo buona fede.";
"
16)l'articolo 19 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 19
Accesso allo stoccaggio
1.Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza, gli Stati membri possono scegliere di ricorrere o alla procedura di accesso regolamentato di cui al paragrafo 4, o alla procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 3. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri.
Le autorità nazionali di regolamentazione definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare la modalità d'accesso agli impianti di stoccaggio, in particolare determinando se vi è concorrenza tra gli impianti di stoccaggio sul mercato interessato, e se tale organizzazione sia curata da un gestore di infrastrutture indipendente che fornisce libero accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri e rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio sono offerti in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.
2.Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.
3.In caso di accesso negoziato le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio dove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio.
"
I contratti di accesso allo stoccaggio sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio interessato. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono ai gestori del sistema di stoccaggio di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, entro il primo semestre dall'attuazione della presente direttiva e in seguito con scadenza annuale. La definizione di tali disposizioni tiene conto della posizione degli utenti del sistema che possono presentare le loro obiezioni in merito all'autorità nazionale di regolamentazione.
4. In caso di accesso regolamentato le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema. La definizione di tali tariffe, disposizioni e obblighi tiene conto della posizione degli utenti del sistema che possono presentare le loro obiezioni in merito all'autorità nazionale di regolamentazione. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.";
17) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 22
Nuove infrastrutture
1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo determinato, di una deroga alle disposizioni degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5, 6 e 7 alle seguenti condizioni:
a)
l'investimento deve accrescere il livello di concorrenza nell'approvvigionamento del gas e migliorarne la sicurezza;
b)
il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
c)
l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
d)
gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
e)
la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.
f)
il progetto deve essere di interesse europeo e superare almeno una frontiera nazionale all'interno dell'Unione europea.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad ogni aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove capacità produttive e l'aumento di quelle esistenti.
3. L'autorità nazionale di regolamentazione di cui al capitolo VI bis può decidere, caso per caso, in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2. Quando l'infrastruttura è situata sul territorio di più Stati membri, l'Agenzia esercita i compiti conferiti all'autorità di regolamentazione dal presente articolo. Le decisioni dell'Agenzia sono soggette alla consultazione preventiva delle competenti autorità nazionali di regolamentazione e del richiedente.
La deroga può riguardare l'interezza o soltanto alcune parti specifichedelle nuova infrastruttura, o dell'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.
Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.
Prima di concedere una deroga l'autorità nazionale di regolamentazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'assegnazione della capacità. Nel periodo in cui l'infrastruttura è esentata da dette disposizioni, le stesse possono in caso di necessità essere modificate per adattarsi alle esigenze economiche e di mercato. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità nazionale di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'impianto abbiamo il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) ║, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità in cui i soggetti terzi abbiano indicato il loro impegno in modo vincolante.
La decisione di deroga, ivi incluse le condizioni di cui al secondo comma, è debitamente motivata e pubblicata.
4. Non appena riceve una richiesta di deroga, l'autorità nazionale di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L'autorità competente notifica senza indugio alla Commissione la decisione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata. Esse contengono, tra l'altro:
a)
le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità nazionale di regolamentazione concede o rifiuta la deroga, con indicazione dell'articolo specifico su cui si fonda la relativa decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;
b)
l'analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell'efficace funzionamento del mercato interno del gas derivante dalla concessione della deroga;
c)
le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas in questione oggetto della concessione della deroga;
d)
nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnector, il risultato della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate;
e)
il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas.
5. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica. Il termine di due mesi può essere prorogato di altri due mesi qualora la Commissione richieda informazioni complementari. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo al ricevimento di tutte le informazioni complementari. Il periodo di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione che dell'autorità di regolamentazione. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'autorità di regolamentazione, ovvero l'autorità di regolamentazione non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.
L'autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla deroga entro quattro settimane e ne informa la Commissione.
La Commissione garantisce la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
La decisione di deroga della Commissione cessa di avere efficacia nel caso in cui l'infrastruttura non sia divenuta operativa entro cinque anni dall'adozione di tutte decisioni ed autorizzazioni nazionali e regionali, a meno che il ritardo sia dovuto a circostanze che esulano dal controllo del beneficiario della deroga.
6. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono applicate automaticamente alle deroghe concesse a norma del presente articolo al ...*. Le condizioni per l'approvazione delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo non possono essere modificate con effetto retroattivo senza l'accordo di tutte le parti interessate.
_____________
* Data di entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].";
"
18) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente capitolo VI bis:"
CAPITOLO VI bis
AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE
Articolo 24 bis
Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione
1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione.
2. Ciascuno Stato membro garantisce l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione e provvede affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva e da altra normativa pertinente: sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati quando svolgono i loro compiti di regolamentazione.
3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché
a)
l'autorità nazionale di regolamentazione sia dotata di personalità giuridica, autonomia finanziaria e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;
b)
i membri del consiglio di amministrazione dell'autorità nazionale di regolamentazione siano nominati per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni ma non superiore a sette anni e due per il primo mandato tale termine abbia una durata di due anni e mezzo per la metà dei membri. Un membro può essere revocato durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità a norma del diritto nazionale; e
c)
le esigenze di bilancio dell'autorità nazionale di regolamentazione siano coperte dai proventi diretti delle operazioni del mercato dell'energia.
Articolo 24 ter
Finalità dell'autorità nazionale di regolamentazione
Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità nazionale di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:
a)
promuovere, in stretta cooperazione con la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri ║, un mercato interno del gas concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità e garantire un esercizio delle reti di approvvigionamento efficiente, affidabile, che tenga conto degli obiettivi di lungo periodo;
b)
sviluppare mercati ▌concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);
c)
eliminare le eventuali restrizioni agli scambi di gas naturale tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali onde facilitare la circolazione del gas naturale ▌senza restrizioni attraverso la Comunità;
d)
garantire, nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi di rete orientati verso il consumatore, sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere ▌l'adeguatezza dei sistemi assicurando nel contempo l'efficienza energetica e l'integrazione delle energie rinnovabili su vasta e piccola scala (ad esempio il biogas) e della generazione distribuita nelle reti sia di trasporto che di distribuzione;
e)
agevolare l'accesso alla rete, in particolare rimuovendo gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori ed energie rinnovabili;
f)
assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;
g)
assicurare benefici al consumatore mediante il funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale e promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori;
h)
contribuire ad elevati standard di servizio pubblico nel settore del gas naturale e alla tutela dei consumatori vulnerabili, nonché contribuire a garantire l'efficacia delle misure sulla tutela dei consumatori di cui all'allegato A;
i)
armonizzare le necessarie procedure per lo scambio di dati.
Articolo 24 quater
Compiti e competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione
1. L'autorità nazionale di regolamentazione ha i seguenti compiti, che svolge, se del caso, in stretta consultazione con altri organismi comunitari o nazionali, con gli operatori dei sistemi di trasporto e altri attori del mercato, fatte salve le competenze specifiche di tali organismi comunitari o nazionali:
a)
garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa del settore del gas naturale, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente legislazione comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;
b)
cooperare con le autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri e con l'Agenzia nelle questioni transfrontaliere e, tra l'altro, assicurare che vi sia tra le infrastrutture di trasporto una capacità di interconnessione sufficiente a soddisfare una valutazione di efficienza generale del mercato e criteri di sicurezza di approvvigionamento, senza discriminazioni fra fornitori di differenti Stati membri;
c)
osservare ed attuare le pertinenti decisioni vincolanti della Commissione e dell'Agenzia║;
d)
presentare annualmente una relazione sulle sue attività e sull'esecuzione dei suoi compiti alla Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri e all'Agenzia║. Tali relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;
e)
controllare la conformità agli obblighi di disaggregazione a norma della presente direttiva e di altra normativa comunitaria pertinente e provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL e attività di fornitura nonché provvedere affinché le tariffe di distribuzione e trasporto siano fissate con ampio anticipo rispetto ai periodi in cui si applicano;
f)
riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di sviluppo della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1775/2005; i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto garantiscono che il personale sia qualitativamente e quantitativamente idoneo a soddisfare gli obblighi di servizio; il mancato rispetto del programma d'investimento dà adito a sanzioni proporzionate, imposte al gestore del sistema di trasporto conformemente agli orientamenti stabiliti dall'Agenzia;
g)
approvare i programmi d'investimento annuali dei gestori dei sistemi di trasporto;
h)
vigilare sul rispetto della sicurezza e dell'affidabilità della rete, fissare o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento e verificare le prestazioni per quanto riguarda la qualità del servizio e dell'approvvigionamento, le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;
i)
controllare il livello di trasparenza e vigilare sull'osservanza, da parte dei gestori di rete, degli obblighi in materia di trasparenza;
j)
controllare il grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che ritenga di loro competenza;
k)
controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire o limitare i clienti non civili nella scelta di impegnarsi simultaneamente con più di un distributore e se del caso, informare le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di tali pratiche;
l)
tenendo pienamente conto delle disposizioni del trattato, promuovere accordi a lungo termine tra consumatori e fornitori di energia, che contribuiscano al miglioramento della produzione e della distribuzione di energia e, nel contempo, consentano ai consumatori di condividere i benefici che ne derivano, purché siffatti accordi possano contribuire a un livello ottimale di investimenti nel settore dell'energia;
m)
controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasporto e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni e imporre sanzioni conformemente alle linee direttrici dell'Agenzia in caso di ritardi senza valido motivo;
n)
tenere sotto controllo ▌le condizioni di accesso agli impianti di stoccaggio ║, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 19;
o)
fatte salve le competenze di altre autorità nazionali di regolamentazione, garantire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, allo scopo di tutelare i clienti vulnerabili, nonché l'efficacia e l'effettivo rispetto delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;
p)
pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3; in tali raccomandazioni si tiene debitamente conto dell'impatto sul funzionamento del mercato dei prezzi regolamentati (prezzi all'ingrosso e al dettaglio);
q)
garantire un accesso effettivo ed equo ai dati del consumo dei clienti, inclusi i dati sui prezzi e tutte le spese correlate, per tutti i soggetti operanti sul mercato, l'utilizzazione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi, un pagamento anticipato adeguato che rifletta i consumi effettivi e l'accesso rapido ai dati di cui al punto h) dell'allegato A per tutti i clienti;
r)
vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi dell'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1775/2005;
s)
fissare o approvare le tariffe per l'accesso alla rete e pubblicare la metodologia utilizzata per definire le tariffe;
"
t)
assicurare la trasparenza delle fluttuazioni dei prezzi;
u)
vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio ricade nel campo d'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3 o ║ paragrafo 4.
║
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità ai compiti di cui al paragrafo 1 ║. A tal fine, all'autorità nazionali di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri di:
a)
║ adottare decisioni vincolanti per le imprese del settore del gas;
b)
║ effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati del gas e di adottare i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, compresi i programmi di gas release;
c)
║ acquisire dalle imprese del settore del gas naturale tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;
d)
║ imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive alle imprese del settore del gas che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della stessa autorità nazionale di regolamentazione o di proporre l'imposizione di tali sanzioni ad un organo competente; inoltre, imporre o proporre l'imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato del gestore del sistema di trasporto al gestore del sistema di trasporto o all'impresa verticalmente integrata, a seconda dei casi, per la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
e)
godere di adeguati diritti di inchiesta e pertinenti poteri istruttori ai fini della risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 8 e 9;
f)
║ approvare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 26.
3. In aggiunta alle competenze e ai poteri di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un gestore del sistema di trasporto sia stato nominato ai sensi del capitolo IV bis, all'autorità nazionale di regolamentazione sono conferiti tra l'altro i seguenti poteri e competenze:
a)
imporre sanzioni, anche pecuniarie, ai sensi del paragrafo 2, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
b)
sorvegliare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto e l'impresa verticalmente integrata al fine di garantire il rispetto dei suoi obblighi da parte del gestore del sistema di trasporto;
c)
agire in veste di autorità di composizione delle controversie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto in merito ai reclami presentati ai sensi del paragrafo 8;
d)
sorvegliare le relazioni commerciali e finanziarie, ivi compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto;
e)
sorvegliare eventuali accordi commerciali e finanziari a condizione che siano conformi alle condizioni del mercato;
f)
chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 12 octies, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
g)
procedere a ispezioni nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore di sistema di trasporto;
h)
esigere qualunque informazione dal gestore del sistema di trasporto e contattare direttamente tutti i suoi dipendenti; qualora permangano dubbi, il medesimo diritto si applica anche nei confronti delle imprese integrate verticalmente e delle sue controllate;
i)
effettuare tutte le ispezioni necessarie presso il gestore del sistema di trasporto e, qualora permangano dubbi, presso l'impresa integrata verticalmente e le sue controllate; a tale riguardo si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato*;
j)
imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive al gestore del sistema di trasporto e/o alle imprese verticalmente integrate che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione; tale facoltà include il diritto, per l'autorità nazionale di regolamentazione, di:
i)
imporre sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive, di un valore commisurato al fatturato del gestore del sistema di trasporto o delle imprese verticalmente integrate;
ii)
emanare un'ingiunzione a porre fine ad un comportamento discriminatorio;
iii)
procedere al ritiro, almeno parziale, della licenza al gestore del sistema di trasporto in caso di ripetuta violazione delle norme in materia di disaggregazione di cui al presente articolo.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:
a)
la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le metodologie per il calcolo delle stesse o, in alternativa, le metodologie, e il relativo controllo, per la fissazione o approvazione delle tariffe di trasporto e distribuzione, e le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL, comprese le metodologie per il calcolo delle stesse o, in alternativa, le metodologie, e il relativo controllo, per la fissazione o approvazione delle tariffe per l'accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe riflettono gli effettivi costi sostenuti, fintantoché essi corrispondono a quelli di un operatore efficiente e sono trasparenti. Le tariffe consentono che, nella rete e gli impianti di GNL, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL. Queste tariffe non sono discriminatorie nei confronti dei nuovi entranti;
b)
la prestazione di servizi di bilanciamento che, per quanto possibile, riflettono i costi e sono neutrali dal punto di vista delle entrate, pur fornendo incentivi appropriati per gli utenti della rete a equilibrare i rispettivi conferimenti e prelievi; i servizi devono essere equi e non discriminatori e basati su criteri obiettivi;
c)
l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione. Esse sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di modificare queste condizioni.
5. In sede di fissazione o approvazione delle modalità e delle condizioni o delle metodologie per il calcolo delle tariffe e dei servizi di bilanciamento, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
6. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto del gas.
I gestori dei sistemi di trasporto presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le procedure di gestione della congestione, inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole prima di approvarle.
7. Le autorità nazaionali di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasporto, ▌ di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe, di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio.
8. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasporto, di GNL, di stoccaggio o di distribuzione può adire l'autorità nazionale di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità nazionale di regolamentazione richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.
9. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità nazionale di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe e alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.
10. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di ▌controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 82.
11. Le autorità nazionali di regolamentazione predispongono servizi reclami indipendenti e sistemi alternativi di ricorso quali un mediatore indipendente dell'energia o un organismo dei consumatori. Tali servizi o sistemi sono responsabili del trattamento efficiente dei reclami e rispettano i criteri relativi alle migliori pratiche. Le autorità nazionali di regolamentazione fissano norme e orientamenti sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei produttori e degli operatori delle reti.
12. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.
13. I reclami di cui ai paragrafi 8 e 9 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.
14. Le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione sono esaurientemente motivate e messe a disposizione del pubblico onde consentire un controllo giuridico.
15. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o ad un'altra autorità nazionale autonoma, indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.
▌
Articolo 24 quinquies
Regolamentazione delle questioni transfrontaliere
1. Le autorità nazionali di regolamentazione cooperano strettamente, si consultano reciprocamente e scambiano tra di loro e con l'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.
2. Al fine di garantire che l'integrazione del mercato regionale del gas sia accompagnata da strutture normative adeguate, le autorità nazionali di regolamentazione nazionali interessate garantiscono, in stretta cooperazione con l'Agenzia e sotto la sua guida, che almeno i seguenti compiti di regolamentazione siano svolti in relazione ai loro mercati regionali:
a)
cooperazione, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse del gas e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche mediante nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra più regioni, in modo da consentire lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento;
b)
armonizzazione, almeno al livello regionale pertinente, di tutti i codici tecnici e commerciali per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;
c)
armonizzazione delle norme che regolano la gestione della congestione;
d)
adozione di disposizioni intese a garantire che i proprietari e/o i gestori delle borse del gas che gestiscono il mercato regionale siano pienamente indipendenti dai proprietari e/o dai gestori degli impianti di produzione.
Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi tra di loro, per promuovere la cooperazione in campo normativo e le azioni di cui al primo comma sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.
3. L'Agenzia adotta le norme per la regolamentazione delle infrastrutture che collegano almeno due Stati membri:
a)
su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione ║, oppure
b)
se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a concordare una regolamentazione adeguata entro sei mesi dal momento in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità.
▌
Articolo 24 sexies
Osservanza degli orientamenti
1. La Commissione o qualsiasi autorità nazionale di regolamentazione ║ possono chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità nazionale di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005.
2. Nel termine di due mesi l'Agenzia comunica il proprio parere alla Commissione o all'autorità nazionale di regolamentazione che ne ha fatto richiesta ║, nonché all'autorità nazionale di regolamentazione che ha adottato la decisione controversa.
3. Se l'autorità nazionale di regolamentazione che ha adottato la decisione controversa non si conforma al parere dell'Agenzia entro quattro mesi dalla data in cui l'ha ricevuto, l'Agenzia ne informa la Commissione.
4. Qualsiasi autorità nazionale di regolamentazione può comunicare alla Commissione di ritenere che una decisione assunta da un'altra autorità nazionale di regolamentazione non è conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.
5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità nazionale di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di iniziare un procedimento. In tal caso la Commissione invita l'autorità nazionale di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità nazionale di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.
6. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, entro i quattro mesi successivi, adotta una decisione definitiva:
a)
che non solleva obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, o
b)
che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di rettificare o revocare la propria decisione, se ritiene che gli orientamenti non siano stati rispettati.
7. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
8. L'autorità nazionale di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.
9. La Commissione adotta orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
Articolo 24 septies
Obbligo di conservazione dei dati
1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti, per l'assolvimento dei loro compiti e per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL.
2. I dati suddetti possono comprendere informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas e derivati non ancora estinti.
3. L'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.
▌
4. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE ║, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.
5. Se le autorità indicate al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti alle autorità di cui al paragrafo 1.
________________
*GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
19) l'articolo 25 è soppresso;
20) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente articolo:"
Articolo 26 bis
Esonero dei siti industriali
1.Gli Stati membri possono esonerare i siti industriali dagli articoli 4, 7, 8, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 5, dagli articoli 13, 17 e 18, dall'articolo 23, paragrafo 1 e/o dall'articolo 24 della presente direttiva.
2.L'accesso di terzi è impregiudicato dalle deroghe di cui al paragrafo 1. I clienti dei siti industriali possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas, ricorrendo alle autorità nazionali di regolamentazione in caso di disaccordo con l'operatore di rete.";
"
21) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 30
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
"
22) l'allegato A è sostituito dal seguente:"
Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 sono intese a garantire che i clienti:
a)
abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:
–
l'identità e l'indirizzo del fornitore,
–
i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
–
i tipi di servizi di manutenzione eventualmente offerti,
–
i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
–
la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso senza penale,
–
l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,
–
le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).
–
le informazioni sui diritti dei consumatori, incluse tutte le informazioni summenzionate, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura e nei siti web delle imprese del settore del gas naturale; e
–
le coordinate dell'autorità di ricorso competente nonché informazioni dettagliate riguardanti la procedura che i clienti devono seguire in caso di controversia.
Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. In ogni caso, le informazioni di cui alla presente lettera dovrebbero essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, tali informazioni sono anch'esse comunicate prima della stipula del contratto;
b)
ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente, in modo trasparente e comprensibile, i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;
c)
ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;
d)
dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni tra i consumatori eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti devono essere tutelati contro i metodi di vendita sleali o ingannevoli e dagli ostacoli non contrattuali creati dagli operatori, quali ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale;
e)
non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;
f)
beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto alla prestazione di servizi e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di gas. Tali procedure devono consentire una equa e rapida soluzione delle controversie entro un termine di tre mesi, affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo*;
g)
qualora siano già allacciati al sistema del gas, siano informati circa i loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati di gas di una determinata qualità a prezzi ragionevoli;
h)possano passare agevolmente ad un nuovo fornitore nonché disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa ▌di fornitura autorizzata di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;
i)
siano adeguatamente informati, almeno trimestralmente, del loro consumo effettivo di gas e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. Gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che lo sviluppo di contatori intelligenti sia completato, con disagi minimi per i consumatori, entro ...** e che ciò spetti al gestore del sistema di distribuzione o alle imprese di fornitura. Le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili di controllare l'avanzamento di tale sviluppo e di stabilire norme comuni a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che le norme che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per i contatori tengano conto degli aspetti di interoperabilità al fine di offrire il massimo vantaggio ai consumatori al minimo costo;
j)
ricevano, in seguito al passaggio ad un altro fornitore di gas, una bolletta finale di chiusura entro un mese dalla notifica al fornitore interessato.
____________
*GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
**Dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva .../...CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE].
"
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(12). Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti e una tavola di concordanza tra questi ultimi e quelli della presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal ...*.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3.Gli Stati membri abrogano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impediscono alle imprese del gas naturale, alle autorità di regolamentazione o di altro tipo di adempiere ai propri doveri o di esercitare i loro poteri o rispettare i loro obblighi a norma della presente direttiva.
4.La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione formale e pratica della presente direttiva in ciascuno Stato membro.
5.Qualora un organismo controllato da poteri pubblici sia direttamente o indirettamente coinvolto nell'acquisizione di parti di un'impresa verticalmente integrata, il prezzo relativo alle modalità di siffatta transazione è notificato alla Commissione. Siffatta notifica comprende la certificazione del valore delle relative attività da parte di una società di audit internazionale. La Commissione utilizza tali informazioni solamente per esercitare un controllo sull'aiuto di Stato.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0016),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0037/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0251/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che abroga il regolamento (CEE) n. 574/72
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004║ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(1), in particolare l'articolo 89,
vista la proposta della Commissione║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme del coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d'attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È necessario stabilirne le modalità d'applicazione.
(2) L'organizzazione d'una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.
(3) L'uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico di questi dati dovrebbe contribuire allo sveltimento delle procedure per le persone interessate, le quali devono comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare le misure necessarie per garantire che i dati relativi alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 siano trattati in modo adeguato conformemente alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e al loro scambio nel contesto del presente regolamento.
(4) La messa a disposizione delle coordinate, anche elettroniche, delle entità degli Stati membri che possono intervenire nell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri. Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni puramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che è introdotta dal presente regolamento.
(5)Il miglior funzionamento possibile e l'efficace gestione delle complesse procedure per l'applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale rende necessario un sistema di aggiornamento immediato dell'allegato IV. La preparazione e l'applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini che per le autorità amministrative. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una base di dati, nonché di garantire che questa sia operativa almeno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per integrare in tale base di dati le informazioni elencate all'allegato IV.
(6) Il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. In particolare, la fissazione di termini comuni per l'espletamento di determinati obblighi o di determinate formalità amministrative dovrebbe contribuire a chiarire e strutturare le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni.
(7) Gli Stati membri, le loro autorità competenti o le istituzioni di sicurezza sociale devono avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non devono ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.
(8) La complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige che uno sforzo particolare a favore delle persone assicurate sia richiesto a tutte le istituzioni degli Stati membri per non penalizzare le persone interessate che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni all'istituzione abilitata a trattare la domanda secondo le regole e le procedure previste dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal presente regolamento.
(9) Per la determinazione dell'istituzione competente, cioè quella la cui legislazione è applicabile o alla quale spetta il pagamento di alcune prestazioni, la situazione oggettiva di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire una protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, occorre prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale.
(10)Gli Stati membri dovrebbero cooperare per determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i criteri rilevanti per risolvere la questione. A tal fine gli Stati membri possono tener conto delle disposizioni in materia del presente regolamento.
(11) Numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devono applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Queste precisazioni risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dalle decisioni della commissione amministrativa e dall'esperienza di oltre trenta anni d'applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato.
(12)Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell'ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato per l'ultima volta. Ciò nonostante, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza.
(13) L'estensione del campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 all'insieme delle persone assicurate, compresi i non attivi, richiede alcune regole e procedure specifiche per queste persone, in particolare per definire la legislazione applicabile per il computo dei periodi dedicati all'educazione dei figli da persone che non hanno mai esercitato un'attività subordinata o autonoma nei vari Stati membri nei quali hanno risieduto.
(14) Alcune procedure devono anche rispecchiare l'esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri. In particolare nel quadro del ramo malattia, tali procedure devono tenere conto della situazione, da una parte, degli Stati membri che sostengono i costi d'accoglienza delle persone assicurate mettendo a loro disposizione il proprio sistema sanitario e, dall'altra, degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l'onere finanziario delle prestazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.
(15) Nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di "cure programmate", cioè cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un'autorizzazione preventiva dovrebbero essere precisati, come pure gli obblighi dell'istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell'autorizzazione. Occorre anche precisare le conseguenze per la presa in carico finanziaria delle cure ricevute in un altro Stato membro sulla base di un'autorizzazione.
(16) Procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sembrano essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all'esigenza di buona gestione che s'impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorre dunque rafforzare le procedure relative al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione.
(17) Poiché i regimi di sicurezza sociale cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 si basano sulla solidarietà di tutti gli assicurati, occorre prevedere meccanismi per un recupero più efficace dei crediti legati a prestazioni non dovute o a contributi da essi non versati. Le procedure di assistenza reciproca tra le istituzioni devono essere precisate ispirandosi alle disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure(4) per proteggere meglio gli interessi finanziari degli Stati membri organizzando la cooperazione, in particolare tra le amministrazioni fiscali.
(18) L'informazione delle persone assicurate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri.
(19)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè l'adozione di misure di coordinamento tendenti a garantire l'esercizio effettivo della libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere ║ realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(20) Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(5),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
disposizioni generali
Capitolo I
Definizioni
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a)
per "regolamento di base" si intende il regolamento (CE) n. 883/2004;
b)
per "regolamento di applicazione" si intende il presente regolamento; e
c)
si applicano le definizioni contenute nel regolamento di base.
2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a)
"punto d'accesso", qualsiasi organismo designato come punto di contatto elettronico dall'autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento di base, avente per funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari per l'applicazione del regolamento di base e del ▐ regolamento di applicazione tramite la rete comune degli Stati membri▐;
b)
"organismo di collegamento", qualsiasi entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento di base, abilitata a rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e avente il dovere di assolvere ai compiti attribuitigli dal titolo IV del ▐ regolamento di applicazione;
c)
"documento", un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica e la cui comunicazione è necessaria per permettere l'operatività del regolamento di base e del ▐ regolamento di applicazione;
d)
"messaggio elettronico standardizzato", ogni documento strutturato in uno dei formati concepiti per lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri;
e)
"trasmissione per via elettronica", la trasmissione mediante apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale), via filo, radio, procedimenti ottici od ogni altro procedimento elettromagnetico;
f)
"commissione tecnica", la commissione di cui all'articolo 73 del regolamento di base;
g)
"commissione di controllo dei conti", la commissione di cui all'articolo 74 del regolamento di base.
Capitolo II
Disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati
Articolo 2
Portata e modalità degli scambi tra le istituzioni
1.Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regolamento di base si basano sui principi del servizio pubblico, dell'obiettività, della cooperazione, dell'assistenza attiva, dell'efficienza, dell'accessibilità per i disabili e della rapida consegna.
2. Le istituzioni ▐ si forniscono o si scambiano, entro i termini prescritti dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale, tutti i dati necessari per stabilire e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.
3. Se una persona ▐ ha trasmesso per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata l'istituzione designata secondo il ▐ regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata secondo il ▐ regolamento di applicazione, indicando la data in cui sono stati trasmessi inizialmente. Questa data vale anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiamo adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito quando ciò è causato da ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri.
▌
4. Se la comunicazione dei dati avviene tramite il punto d'accesso o l'organismo di collegamento, il punto d'accesso o l'organismo di collegamento è considerato svolgere il ruolo e la funzione dell'istituzione adita in questo Stato membro per quanto riguarda i termini di risposta alle domande che gli sono fatte.
Articolo 3
Portata e modalità degli scambi tra i beneficiari e le istituzioni
1. Lepersonecoperte dal regolamento di base sono tenute a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o i documenti giustificativi necessari per stabilire la loro situazione o quella della loro famiglia, i loro diritti e i loro obblighi, per mantenere questi ultimi nonché per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.
▐
2. In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legislazione ai fini dell'applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati a carattere personale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, gli Stati membri garantiscono che i dati a carattere personale non siano utilizzati per scopi diversi da quelli della sicurezza sociale, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia espressamente autorizzato dalla persona interessata. Gli Stati membri forniscono inoltre, su richiesta, alle persone interessate informazioni specifiche e adeguate sul trattamento dei loro dati a carattere personale necessari ai fini del presente regolamento.
Le persone interessate devono poter esercitare i loro diritti nei settori coperti dal presente regolamento attraverso l'istituzione competente, indipendentemente dall'origine dei dati.
L'elenco e i riferimenti di cui dispongono i funzionari competenti in materia di protezione dei dati, nominati in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 18 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati(6), per quanto concerne i dati relativi alla legislazione sulla sicurezza sociale che rientra nell'ambito del regolamento di base, costituiscono parte dell'allegato IV del regolamento di applicazione.
3. Per quanto necessario all'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti comunicano le informazioni e rilasciano i documenti agli interessati entro i termini prescritti dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in questione.
4. L'istituzione competente di uno Stato membro che invia direttamente un documento contenente una decisione sui diritti di una persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro richiede un avviso di ricevimento, quali che siano il supporto e il modo dell'invio. L'avviso di ricevimento può essere trasmesso su qualsiasi supporto o con qualsiasi mezzo.
5. In mancanza di una prova dell'invio della decisione di cui al paragrafo 4, i termini relativi alla decadenza o alla prescrizione dei diritti acquisiti in forza del regolamento di base non sono opponibili ai beneficiari.
6. Se la data di invio della decisione di cui al paragrafo 4 è debitamente stabilita, la decisione dell'istituzione competente è considerata opponibile all'interessato entro il termine di un mese seguente tale data. Tuttavia, se la legislazione dello Stato membro che ha preso la decisione prevede un termine più lungo, si applica tale termine.
7. In ogni caso, la persona interessata dispone dei mezzi di ricorso e delle procedure previste dalla legislazione applicata dall'istituzione che ha preso la decisione.
▌
Articolo 4
Formato e modalità degli scambi di dati
1. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, e il formato dei documenti e ▐ dei messaggi elettronici standardizzati e le modalità con cui questi sono scambiati.
2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni, i punti d'accesso o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati.
3. Nelle loro comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti si attengono alle modalità appropriate per ciascun singolo caso, privilegiando, per quanto possibile, l'impiego delle tecniche elettroniche. La commissione amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all'interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.
Articolo 5
Valore giuridico dei documenti e dei giustificativi emessi in un altro Stato membro
1. I documenti emessi dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione nonché i giustificativi emessi dalle autorità di un altro Stato membro, comprese le autorità fiscali, sono considerati validi dalle istituzioni degli altri Stati membri fintanto che tali documenti o giustificativi non sono ritirati o dichiarati non validi dall'autorità o dall'istituzione competente dello Stato membro in cui sono stati emessi.
2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione ║ che riceve il documento chiede all'istituzione emittente ║ i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
3. In mancanza di un accordo tra le istituzioni interessate entro il mese seguente la data della domanda dell'istituzione che ha ricevuto il documento, la commissione amministrativa può essere adita, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 6 del regolamento di base, per una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi che seguono.
Articolo 6
Applicazione provvisoria di una legislazione ed erogazione provvisoria di prestazioni
1. Salva disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sull'identificazione della legislazione applicabile, ▐ la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:
a)
la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro; oppure
b)
la legislazione dello Stato membro di residenza, quando vi esercita una parte delle sue attività o quando non esercita un'attività subordinata o autonoma; oppure
c)
la legislazione dello Stato membro interessato, di cui ▐ è stata chiesta in primo luogo l'applicazione della legislazione nazionale, nei casi in cui la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.
2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata a erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.
3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è manifestata la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.
4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria o che l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a partire dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.
5. Se necessario, l'istituzione competente regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate in via provvisoria, se del caso, secondo le modalità di cui agli articoli da 71 a 81 del regolamento di applicazione.
L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del regolamento di applicazione, le prestazioni in natura concesse a norma del paragrafo 2.
Articolo 7
Obbligo di liquidazione provvisoria
1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto a ricevere una prestazione o sia tenuta a versare un contributo in conformità del regolamento di base ma l'istituzione competente non dispone di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o ▐ contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se siffatto calcolo è possibile in base alle informazioni di cui l'istituzione dispone.
2. Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato non appena i documenti giustificativi sono forniti all'istituzione interessata.
Capitolo III
Altre disposizioni generali d'applicazione del regolamento di base
Articolo 8
Accordi amministrativi tra due o più Stati membri
1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono gli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi relativi a convenzioni di cui all'allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell'allegato I del ║ regolamento di applicazione.
2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi relativi all'applicazione di convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, purché tali accordi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell'allegato I del regolamento di applicazione.
Articolo 9
Altre procedure tra istituzioni
1. Due o più Stati membri, o le loro autorità ▐ competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché tali procedure non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.
2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati alla conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 10
Non cumulo di prestazioni
Quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse reciprocamente, gli importi che non sarebbero pagati in caso d'applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.
Articolo 11
Elementi per la determinazione della residenza
1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri quanto alla determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo il centro d'interesse della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, fra cui se del caso:
a)
la durata e la continuità della presenza sul territorio degli Stati membri in questione;
b)
le circostanze personali tra cui:
i)
la tipologia e la caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività o la durata del contratto di lavoro;
ii)
la sua situazione familiare ▐ e i legami familiari;
iii)
l'esercizio di attività non remunerate;
iv)
nel caso degli studenti, la loro fonte di reddito;
v)
l'alloggio, in particolare la natura permanente dello stesso;
vi)
lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
2. Quando l'applicazione dei criteri basati sui fatti pertinenti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni interessate di accordarsi, la volontà della persona in causa, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che l'hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.
Articolo 12
Totalizzazione dei periodi
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alle cui legislazioni la persona interessata è stata parimenti soggetta ▐ per individuare tutti i periodi ▐ maturati sotto tale legislazione.
2. I periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ▐ ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
3. Quando un periodo di assicurazione obbligatoria o di residenza maturato ║ sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione ║ volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo ║ di ║assicurazione obbligatoria.
4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.
5. Ogni periodo assimilato in forza delle legislazioni di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'assicurato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo. Nel caso in cui l'assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggiosi per la persona interessata, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.
7. Qualora a norma del presente articolo non siano presi in considerazione periodi di assicurazione o di residenza perché la precedenza spetta ad altri periodi che non determinano la prestazione in questione, i periodi che non sono presi in considerazione non perdono il loro effetto, come previsto dalla legislazione nazionale, per quanto riguarda l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni.
Articolo 13
Regole di conversione dei periodi di assicurazione
Quando i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle che sono utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le regole seguenti:
a)
un giorno è equivalente a otto ore e viceversa;
b)
cinque giorni sono equivalenti a una settimana e viceversa;
c)
ventidue giorni sono equivalenti a un mese e viceversa;
d)
tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni sono equivalenti a un trimestre e viceversa;
e)
per la conversione delle settimane in mese e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;
f)
l'applicazione delle lettere da a) a e) non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi di assicurazione maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.
Quando i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, secondo le regole di conversione di cui al primo comma, sono considerati un mese intero.
Titolo II
determinazione della legislazione applicabile
Articolo 14
Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base
1.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro ... ed è da questo distaccata ... in un altro Stato membro" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco, purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato in cui è stabilita l'impresa che l'ha assunta.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro "che vi esercita abitualmente le sue attività" si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, sul territorio dello Stato membro di stabilimento. Il soddisfacimento di detta condizione è valutato tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione; i criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascuna impresa e alla natura reale delle attività svolte.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma" si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali sul territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve avere già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di detto articolo e, durante un eventuale periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve mantenere nello Stato in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di base, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro è "affine" all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della natura reale dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma data eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri" si intende in particolare una persona che:
a)
pur mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un'attività distinta in uno o più altri Stati membri, a prescindere dalla durata o dalla natura di quest'ultima;
b)
esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri" si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.
7. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, la discriminante consiste nello stabilire se l'attività svolta in uno o più altri Stati membri abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo. A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, una "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" è esercitata in uno Stato membro quando vi è esercitata una parte quantitativamente rilevante dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tale attività.
Per stabilire se una parte sostanziale dell'attività sia svolta in un dato Stato membro, vale il seguente elenco indicativo di criteri:
a)
per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione;
b)
per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito▐ .
Nel quadro di una valutazione globale, il mancato raggiungimento del 25% di detti criteri indica che una parte sostanziale di tutte le attività non è svolta nello Stato membro in questione.
9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, il "centro di interessi" delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, lo Stato membro nel quale l'interessato è soggetto all'imposta sull'insieme dei suoi redditi, quale che ne sia la fonte, nonché la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.
10. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della presunta situazione futura nei successivi 12 mesi civili.
11. Nel caso in cui una persona eserciti la sua attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito al di fuori del territorio dell'Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.
▌
Articolo 15
Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)
1.Salvo disposizione contraria dell'articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora una persona eserciti un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informano, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione trasmette senza indugio le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 12 del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività.
2.Il paragrafo 1 si applica per analogia alle persone che rientrano nell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base.
3.Il datore di lavoro considerato tale a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione trasmette senza indugio le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore esercita l'attività.
▌
Articolo 16
Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base
1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dalla competente autorità dello Stato membro di residenza. Questa istituzione trasmette l'informazione all'istituzione designata di ogni Stato membro in cui un'attività è esercitata.
2. Le istituzioni designate dall'autorità competente dello Stato membro di residenza determinano senza indugio di comune accordo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del ▐ regolamento di applicazione. Tale determinazione è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate dall'autorità competente di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata.
3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, di cui al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata all'istituzione designata negli Stati membri in cui l'attività è svolta conformemente al paragrafo 2, a meno che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 3 bis, o almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.
4. Quando un'incertezza sulla determinazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione.
In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità competenti interessate, queste cercano un accordo conformemente alle summenzionate condizioni e si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di applicazione.
5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.
6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza non appena essa sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.
Articolo 17
Procedura per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento di base
L'agente ausiliario esercita il diritto d'opzione di cui all'articolo 15 del regolamento di base al momento della stipulazione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a stipulare tale contratto informa l'istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l'agente ausiliario ha optato.
Articolo 18
Procedura per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base
Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell'interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all'autorità competente o all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro di cui l'interessato chiede di applicare la legislazione.
Articolo 19
Informazione delle persone interessate e dei datori di lavoro
1. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile in virtù del titolo II del regolamento di base informa la persona interessata e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi derivanti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità imposte da tale legislazione.
2. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in forza di una disposizione del titolo II del regolamento di baserilascia alla persona interessata un attestato della legislazione applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni detta legislazione sia applicabile. L'attestazione menziona il salario dichiarato dal datore di lavoro.
Articolo 20
Cooperazione tra istituzioni
1. Le istituzioni competenti comunicano all'istituzione competente dello Stato membro, la cui la legislazione è applicabile a una persona in virtù del titolo II del regolamento di base, tutte le informazioni necessarie per determinare la data in cui la legislazione diventa applicabile e i contributi che essa e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.
2. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a una persona informa l'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione.
Articolo 21
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro la cui sede o il cui luogo di attività si trova al di fuori dello Stato membro competente è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al lavoratore, in particolare l'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo di attività fosse situato nello Stato membro competente.
2. Il datore di lavoro il cui luogo di lavoro non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile, da una parte, e il lavoratore subordinato, dall'altra, possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro gli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente di tale Stato membro.
Titolo III
Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazioni
Capitolo I
Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate
Articolo 22
Disposizioni generali di applicazione
1. Le autorità o le istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle▐ prestazioni in natura quando queste prestazioni sono ricevute sul territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente▐ .
2. Gli articoli 25 e 26 del regolamento di applicazione non influiscono sull'applicazione delle disposizioni nazionali di uno Stato membro che permettono una presa in carico finanziaria più favorevole di quella derivante dal regolamento di base delle spese relative alle prestazioni in natura nelle situazioni di cui al paragrafo 1.
3. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare tra loro altre procedure e modalità per l'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 del regolamento di applicazione. Tuttavia, gli accordi conclusi a tale scopo non devono produrre effetti sfavorevoli sulle condizioni e sugli importi di presa in carico finanziaria delle prestazioni in natura delle persone interessate, quali risulterebbero dall'applicazione del presente regolamento. Tali accordi sono portati alla conoscenza della commissione amministrativa
4. Fatto salvo l'articolo 5, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.
Articolo 23
Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di soggiorno
Se la legislazione del luogo di residenza o di dimora comporta più regimi d'assicurazione malattia, maternità o paternità, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 19, paragrafo 1 e degli articoli 20, 22, 24, 26 e 27 del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.
Articolo 24
Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, la persona assicurata o i suoi familiari sono tenuti a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza trasmettendo un documento che attesti il loro diritto alle prestazioni in natura a carico dello Stato membro competente.
Detto documento è rilasciato dall'istituzione competente, se del caso in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro. Se la persona assicurata o i suoi familiari non trasmettono tale documento, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.
L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.
3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26 del regolamento di base.
Articolo 25
Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A) Procedura e portata del diritto
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento di base, la persona assicurata presenta un documento rilasciato dalla sua istituzione competente▐ che attesta, al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora, il suo diritto alle prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenere il documento necessario.
▌
2. Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base, secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate ai sensi della legislazione dello Stato membro di dimora.
▌
3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento di base sono le prestazioni in natura ║ erogate nello Stato membro di dimora, secondo la legislazione nazionalee che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente, prima del termine previsto per la sua dimora, ▐ per ricevere le cure necessarie.
▌
B) Procedura e modalità di presa in carico e/o di rimborso delle prestazioni in natura
4. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto▐ i costi della totalità o di parte delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo 19 del regolamento di base e se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora prevede il rimborso di tali costi alla persona assicurata, quest'ultima può inoltrare la domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa gli rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.
5. Se il rimborso di questi costi non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, i costi sostenuti sono rimborsati alla persona interessata dall'istituzione competente in base alle tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora oppure, qualora l'articolo 61 del regolamento di applicazione sia stato applicato nel caso in questione, in base agli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all'istituzione del luogo di dimora.
L'istituzione del luogo di dimora fornisce all'istituzione competente che lo richiede le indicazioni necessarie su tali tariffe o importi.
6. In deroga al paragrafo 5, l'istituzione competente può rimborsare i costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie della sua legislazione, a condizione che la persona assicurata abbia dato il suo accordo a che le sia applicata questa disposizione ▐ .
7. Il rimborso alla persona assicurata non supera in ogni caso l'importo delle spese effettivamente sostenute.
8. Nel caso di spese di importo rilevante, l'istituzione competente può versare alla persona assicurata un anticipo appropriato non appena quest'ultima le presenta la domanda di rimborso.
C)Familiari
9. I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Articolo 26
Cure programmate
A) Procedura di autorizzazione
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione competente si intende l'istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi fissi, per istituzione competente si intende l'istituzione del luogo di residenza.
2. Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro competente, essa richiede l'autorizzazione all'istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra senza indugio all'istituzione competente.
In tal caso, l'istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui alla seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato membro di residenza.
L'istituzione competente può rifiutare l'autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell'istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base non sono soddisfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro competente stesso, entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia della persona interessata.
L'istituzione competente informa della sua decisione l'istituzione dello Stato membro ▐ di residenza.
In mancanza di risposta entro quindici giorni di calendario dalla data di invio, l'autorizzazione è considerata concessa dall'istituzione competente.
▌
3. Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro competente necessiti di cure di carattere vitale, l'autorizzazione non può essere negata ai sensi della seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di base. In questo caso, l'autorizzazione è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione dello Stato del luogo di residenza
L'istituzione competente è tenuta ad accettare le constatazioni e le opzioni terapeutiche stabilite dai medici accreditati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione relative alla necessità di cure di carattere vitale e urgente.
4. L'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza in qualsiasi momento nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione.
5. L'istituzione del luogo di dimora comunica all'istituzione competente se risulta appropriato sotto il profilo medico completare il trattamento oggetto dell'autorizzazione, fatta salva qualsiasi decisione in merito all'autorizzazione.
B) Presa in carico finanziaria delle prestazioni in natura sostenute dalla persona assicurata
6. Fatto salvo il paragrafo 7, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento di applicazione.
7. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto la totalità o una parte delle spese per le cure mediche autorizzate e l'importo delle spese che l'istituzione competente è tenuta a rimborsare all'istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata in conformità del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) è inferiore all'importo delle spese che dovrebbe pagare per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l'istituzione competente rimborsa inoltre alla persona assicurata, a sua richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effettivamente sostenute. L'importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell'importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente.
C) Presa in carico delle spese di viaggio e di soggiorno nel contesto di cure programmate.
8. Le spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento della persona assicurata e, se necessario, le spese di viaggio e di soggiorno per una persona che deve accompagnarla sono a carico dell'istituzione qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato. Qualora la persona assicurata sia disabile, sono considerati necessari il viaggio e il soggiorno di un accompagnatore.
D) Familiari
9. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.
Articolo 27
Prestazioni in denaro relative ad un'incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A) Procedura che deve seguire la persona assicurata
1. Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire delle prestazioni in denaro relative ad un'incapacità al lavoro ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la probabile durata della stessa.
2. La persona assicurata trasmette il certificato all'istituzione competente entro il termine fissato dalla legislazione dello Stato membro competente.
3. Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro che sono essere richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato è trasmesso, senza indugio, all'istituzione competente.
4. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall'adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l'istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipaare ad attività intese a promuovere e a sostenere la reintegrazione professionale della persona assicurata.
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B) Procedura che deve seguire l'istituzione dello Stato membro di residenza
5. Su richiesta dell'istituzione competente o nei casi di cui al paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza fa procedere, se necessario, al controllo medico della persona assicurata come se fosse assicurata presso di essa. I dati del referto del medico che effettua il controllo, indicanti in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, sono trasmessi dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni lavorativi dalla data del controllo.
▌
C) Procedura che deve seguire l'istituzione competente
6. L'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta.
7. Fatta salva la seconda frase dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, l'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l'istituzione del luogo di residenza.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, le indicazioni figuranti nel certificato d'incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base delle constatazioni mediche del medico curante sono accettate dall'istituzione competente, salvo nel caso in cui sia accertato un comportamento abusivo.
9. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro, essa notifica alla persona assicurata la sua decisione e ne informa simultaneamente l'istituzione del luogo di residenza.
D) Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
10. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis se la persona assicurata dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
Articolo 28
Prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A)Procedura che deve seguire la persona assicurata
1.Per avere diritto a prestazioni in denaro relative all'assistenza di lungo periodo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata si rivolge all'istituzione competente. Se necessario, questa ne informa l'istituzione del luogo di residenza.
B)Procedura che deve seguire l'istituzione del luogo di residenza
2.Su richiesta dell'istituzione competente l'istituzione del luogo di residenza esamina le condizioni della persona assicurata in ordine alla necessità di assistenza di lungo periodo. L'istituzione competente fornisce all'istituzione del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per tale esame.
C)Procedura che deve seguire l'istituzione competente
3.Per determinare quanto sia necessaria l'assistenza di lungo periodo l'istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro perito di sua scelta.
4.L'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
D)Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
5.paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis se la persona assicurata dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
E)Familiari
6.I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Articolo 29
Applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base
Se lo Stato membro in cui l'ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un'attività non è più lo Stato membro competente e se l'ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, egli presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione competente. ▌
Articolo 30
Contributi del pensionato
▐
Se una persona percepisce pensioni o rendite da più di uno Stato membro, l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona a cui lo Stato membro competente versi lo stesso importo di pensioni o rendite.
Articolo 31
Applicazione dell'articolo 34 del regolamento di base
A)Procedura che deve seguire l'istituzione competente
▐
1. L'istituzione competente informa la persona interessata dell'esistenza della norma contenuta nell'articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il divieto di cumulo delle prestazioni. L'applicazione di tali norme deve garantire alla persona che non risiede nello Stato membro competente un diritto aprestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe fruire se risiedesse in tale Stato membro.
2.L'istituzione competente informa altresì l'istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo, qualora la legislazione che quest'ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo, comprese nell'elenco di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di base.
B)Procedura che deve seguire l'istituzione del luogo di residenza o di dimora
3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l'istituzione competente di eventuali prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall'istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso applicabile.
4. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.
Articolo 32
Disposizioni di applicazione particolari
1. Per gli Stati membri di cui all'allegato II, le disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura▐ si applicano alle persone che hanno diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata. L'istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'articolo 23 del regolamento di base si applica ad ogni persona che percepisca sia una pensione in forza di un regime applicabile ai pubblici dipendenti di uno Stato membro menzionato nell'allegato II, sia una pensione in forza della legislazione di un altro Stato membro.
3. Le disposizioni di applicazione pratica dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla commissione amministrativa.
Capitolo II
Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 33
Diritto alle prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le procedure definite agli articoli da 24 a 27 del ║ regolamento di applicazione.
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Articolo 34
Cooperazione tra istituzioni in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Quando l'infortunio sul lavoro si verifica o la malattia professionale è medicalmente constatata per la prima volta nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale deve essere effettuata conformemente alle disposizioni della legislazione dello Stato competente, senza pregiudizio, se del caso, delle disposizioni di legge in vigore nel territorio dello Stato membro in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima constatazione medica della malattia professionale, e che in tal caso restano applicabili. Detta dichiarazione è inviata all'istituzione competente e una copia è inviata all'istituzione del luogo di residenza o di dimora.
2. L'istituzione dello Stato membro nel territorio del quale si è verificato l'infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima constatazione medica della malattia professionale trasmette all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale territorio e, su richiesta di quest'ultima, le comunica ogni informazione pertinente.
3. Se, in caso di infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un'indagine nel territorio del primo Stato membro, un investigatore può essere designato a tal fine dall'istituzione competente, che ne informa le autorità di questo Stato membro. Dette autorità prestano il loro concorso all'investigatore, designando in particolare una persona incaricata di assisterlo per la consultazione dei verbali e di ogni altro documento relativo all'infortunio.
4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici riguardanti le conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della vittima e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa all'istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o dall'istituzione del luogo di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell'istituzione competente.
5. L'istituzione competente notifica, secondo il caso, all'istituzione del luogo di residenza o all'istituzione del luogo di dimora, a sua richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se del caso, la decisione relativa alla concessione di una rendita.
Articolo 35
Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia
1. Quando l'istituzione competente contesta che, nel quadro dell'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento di base, sia applicabile la legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, ne avverte immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all'assicurazione malattia.
2. Quando una decisione definitiva è intervenuta a questo riguardo, l'istituzione competente ne avverte immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha erogato le prestazioni in natura. Quest'ultima continua a erogare le prestazioni in natura a titolo dell'assicurazione malattia, se il lavoratore subordinato o autonomo vi ha diritto, nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Nel caso contrario, le prestazioni in natura di cui l'interessato ha fruito a titolo dell'assicurazione malattia sono considerate dalla prima constatazione medica dell'infortunio o della malattia come prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Articolo 36
Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri
1. Nel caso di cui all'articolo 38 del regolamento di base, la dichiarazione della malattia professionale è trasmessa o all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata, o all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette la dichiarazione all'istituzione competente.
Se quest'ultima istituzione constata che un'attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro, trasmette la dichiarazione e i documenti ad essa allegati all'istituzione corrispondente di questo Stato membro.
2. Quando l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la vittima o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, detta istituzione trasmette senza indugio all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata la dichiarazione e tutti documenti che vi sono allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche a cui la prima istituzione ha proceduto, nonché una copia della decisione di cui al secondo comma.
Essa notifica simultaneamente la sua decisione all'interessato, indicando in particolare i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso, nonché la data in cui il fascicolo è stato trasmesso all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
3. Se del caso occorre risalire, secondo la stessa procedura, fino all'istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato in primo luogo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
Articolo 37
Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto
1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione è tenuta a informare l'istituzione a cui la dichiarazione è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento di applicazione e ad avvertirla successivamente della decisione definitiva intervenuta.
2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall'istituzione a cui la dichiarazione è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell'istituzione contro la cui decisione è stato inoltrato il ricorso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dall'importo delle prestazioni dovute all'interessato, secondo la procedura di cui all'articolo 71 del regolamento di applicazione.
Articolo 38
Aggravamento di una malattia professionale
Nei casi di cui all'articolo 39 del regolamento di base, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato membro presso la quale fa valere diritti a prestazioni ogni informazione relativa alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi a ogni altra istituzione che è stata in precedenza competente per ottenere le informazioni che ritiene necessarie.
Articolo 39
Valutazione del grado di incapacità in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento di base, se un'incapacità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortunio sopravvenuto quando l'interessato era sottoposto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l'origine dell'incapacità al lavoro, l'istituzione competente per l'incapacità al lavoro anteriore o posteriore o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in questione è tenuto, a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, a fornire indicazioni sul grado dell'incapacità al lavoro anteriore o posteriore, nonché, nella misura del possibile, informazioni che permettano di determinare se l'incapacità è la conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro.
In tali casi, l'istituzione competente tiene conto, conformemente alle disposizioni della legislazione che applica, per l'apertura del diritto e la determinazione dell'importo delle prestazioni, del grado d'incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori.
Articolo 40
Presentazione e istruzione delle domande di rendite o di indennità supplementari
1. Per beneficiare di una rendita o di un'indennità supplementare a titolo della legislazione di uno Stato membro, il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare una domanda o all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'istituzione competente. La domanda deve essere corredata dei documenti giustificativi necessari ed essere formulata secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione competente.
2. L'istituzione competente notifica la sua decisione al richiedente direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente; invia copia di tale decisione all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
Articolo 41
Disposizioni particolari di applicazione
Le disposizioni del titolo III, capitolo 2 del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura non si applicano alle persone che hanno diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti di uno Stato membro menzionato nell'allegato II del ║ regolamento di applicazione.
Capitolo III
Prestazioni in caso di morte
Articolo 42
Domanda di prestazioni in caso di morte
Ai fini dell'applicazione degli articoli 42 e 43 del regolamento di base, la domanda di prestazioni in caso di morte deve essere presentata all'istituzione del luogo di residenza del richiedente.
Capitolo IV
Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti
Articolo 43
Calcolo della prestazione
1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, si applicano le regole di cui all'articolo 12, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del ▐ regolamento di applicazione.
2. Quando periodi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata non sono stati presi in considerazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del ║ regolamento d'applicazione, l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l'importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
3. L'istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di base, non è soggetto alle clausole di soppressione, di riduzione o di sospensione di un altro Stato membro.
Quando la legislazione applicata dall'istituzione competente non consente di stabilire direttamente tale importo poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. La commissione amministrativa stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.
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Articolo 44
Presa in considerazione dei periodi dedicati a crescere i figli
1.Ai fini del presente articolo, per "periodo dedicato a crescere i figli" s'intende qualsiasi periodo accreditato in virtù della legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità utilizzate per calcolare tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati durante il periodo dedicato a crescere i figli o siano riconosciuti retroattivamente.
2.Quando, sotto la legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non vengono presi in considerazione i periodi dedicati a crescere i figli, l'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile all'interessato, ai sensi del Titolo II del regolamento di base, in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, sotto tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato a crescere i figli per il figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato a crescere i figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
3.Il paragrafo 2 non trova applicazione se l'interessato è o diventa soggetto alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi esercita un'attività subordinata o autonoma.
Articolo 45
Domanda di prestazioni
A) Presentazione della domanda di prestazioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento di base
1. Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento di base, il richiedente presenta una domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell'incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell'aggravamento di tale invalidità oppure all'istituzione del luogo di residenza che inoltra la domanda alla prima istituzione.
2. Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni deve, se del caso, essere considerata come data di presentazione della domanda di pensione.
3. Nel caso di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, l'istituzione a cui l'interessato è stato affiliato da ultimo comunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l'importo e la data d'effetto delle prestazioni secondo la legislazione che essa applica. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell'integrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento di base.
B) Presentazione delle altre domande di prestazioni
4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una domanda o all'istituzione del proprio luogo di residenza▐ o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo.
5. La data d'presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.
6. In deroga al paragrafo 5, se nella sua domanda il richiedente non ha indicato tutti i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione degli altri Stati membri benché sia stato invitato espressamente a farlo, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti è considerata come la data di presentazione della domanda per l'istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.
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Articolo 46
Documenti e indicazioni che il richiedente deve allegare alla domanda
1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo 45, paragrafi 1 o 4 del regolamento di applicazione e corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto un'altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.
2. Se, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento di base, il richiedente domanda che sia differita la liquidazione delle pensioni di vecchiaia acquisite a titolo della legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda precisando a titolo di quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell'interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per permettergli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni alle quali ha diritto.
3. Se il richiedente ritira una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, ciò non è considerato un ritiro concomitante delle domande di prestazioni sotto la legislazione di altri Stati membri.
Articolo 47
Istruzione delle domande da parte delle istituzioni
A) Istituzione d'istruzione
1. L'istituzione a cui la domanda di prestazioni è presentata o ritrasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1 o 4 del regolamento di applicazione, è detta qui di seguito "l'istituzione di contatto". L'istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.
Oltre a istruire la domanda di prestazioni sotto la legislazione che applica, l'istituzione di contatto, in quanto tale, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e operazioni necessarie all'istruzione della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a richiesta, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell'istruzione stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.
B) Istruzione delle domande di prestazioni in applicazione dell'articolo 44 del regolamento di base
2. Nel caso di cui all'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento di base, l'istituzione d'istruzione trasmette tutti i dati dell'interessato all'istituzione a cui quest'ultimo è stato affiliato in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.
3. Gli articoli da 48 a 52 non sono applicabili all'istruzione delle domande di cui all'articolo 44 del regolamento di base.
C) Istruzione delle altre domande di prestazioni
4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 2, l'istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni in causa affinché possano tutte iniziarne l'istruzione simultaneamente. L'istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la sua legislazione. Indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integrare la domanda quanto prima.
5. Ciascuna delle ▐ istituzioni in causa comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione che applica. ▐
6. Ogni istituzione in causa procede al calcolo dell'importo delle prestazioni secondo le modalità di cui all'articolo 52 ▐ del regolamento di base e comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l'importo delle prestazioni e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento di base.
7. Se un'istituzione stabilisce, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, che si applica l'articolo 46, paragrafo 2 o l'articolo 57, paragrafi 2 o 3 del regolamento di base, ne avverte l'istituzione di contatto e le altre istituzioni in causa.
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Articolo 48
Comunicazione delle decisioni al richiedente
1. Ogni istituzione notifica al richiedente, secondo le disposizioni che applica, la decisione ▐ che ha preso. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso che le si applicano. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l'istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dalla commissione amministrativa. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a richiesta, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conformemente all'articolo 290 del trattato.
2. Qualora, a seguito del ricevimento della nota riepilogativa il richiedente ritenga che i suoi diritti possano essere stati lesi dall'interazione delle decisioni adottate da due o più istituzioni, il richiedente ha il diritto di chiedere che le istituzioni interessate rivedano tali decisioni entro i termini previsti dalla rispettiva legislazione nazionale. I termini decorrono a partire dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato del riesame è notificato per iscritto al richiedente.
Articolo 49
Determinazione del grado di invalidità
1. Nel caso in cui siano applicabili le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento di base, l'istituzione d'istruzione è la sola abilitata a prendere la decisione circa lo stato d'invalidità del richiedente. Essa prende questa decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni d'apertura del diritto stabilite dalla legislazione che essa applica sono soddisfatte, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni degli articoli 6 e 51 del regolamento di base. Essa notifica senza indugio la decisione alle altre istituzioni in causa.
Se le condizioni d'apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d'invalidità, stabilite dalla legislazione che essa applica, non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 6 e 51 del regolamento di base, l'istituzione d'istruzione ne avverte immediatamente l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest'ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa allo stato d'invalidità del richiedente se le condizioni d'apertura del diritto stabilite dalla legislazione che essa applica sono soddisfatte; essa notifica senza indugio la decisione alle altre istituzioni in causa.
2.Per l'apertura del diritto, occorre, se del caso, ║ risalire, nelle stesse condizioni ║ fino all'istituzione competente in materia d'invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto in primo luogo.
3. Nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento di base non siano applicabili, per determinare il grado d'invalidità ogni istituzione, in funzione della legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i referti medici nonché le informazioni d'ordine amministrativo raccolte dall'istituzione di ogni altro Stato membro come se provenissero dallo Stato membro in cui essa ha sede.
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Articolo 50
Acconti provvisori e anticipi su prestazioni
1. Nonostante l'articolo 7 del presente regolamento, ogni istituzione che constati, nel corso dell'istruzione di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma a titolo della legislazione che essa applica, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, versa immediatamente tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l'importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d'istruzione della domanda.
2. Se al richiedente non può essere versata alcuna prestazione a titolo provvisorio in applicazione del paragrafo 1, ma risulta dalle informazioni ricevute che un diritto è aperto a titolo dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, l'istituzione d'istruzione gli versa un anticipo ricuperabile il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente liquidato in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base.
3. Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione.
Articolo 51
Ricalcolo delle prestazioni
1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione degli articoli 48, paragrafi 3 e 4, 50, paragrafo 4 e 59, paragrafo 1 del regolamento di base, si applica mutatis mutandis l'articolo 50 del ║ regolamento di applicazione.
2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio all'interessato secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafi da 4 a 7 del regolamento di applicazione e informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali l'interessato ha un diritto.
Articolo 52
Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni
1. Per agevolare e accelerare l'istruzione delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:
a)
scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all'altra, e insieme provvedono alla conservazione e alla corrispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;
b)
con sufficiente anticipo rispetto all'età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un'età da definire ad opera delle istituzioni alla cui legislazione è soggetta la persona, scambiano o mettono a disposizione dell'interessato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un'altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, la commissione amministrativa determina gli elementi d'informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità dei regimi pensionistici nazionali, dell'organizzazione tecnica e amministrativa di ciascuno e dei mezzi tecnologici a loro disposizione. Provvede alla loro attuazione mediante l'organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d'identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrebbe ricevere le informazioni summenzionate.
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Articolo 53
Disposizioni di coordinamento in uno Stato membro
1. Fatto salvo l'articolo 51 del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione in un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di questo Stato membro.
2. Se la legislazione nazionale comporta norme di coordinamento tra i regimi speciali applicabili ai pubblici dipendenti e il regime generale dei lavoratori subordinati, su di esse non incidono le disposizioni del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione.
Capitolo V
Prestazioni di disoccupazione
Articolo 54
Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni
1.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 61 del regolamento di base si applica, mutatis mutandis, l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di applicazione. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, l'interessato può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento di base, l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica all'istituzione del luogo di residenza, a sua richiesta, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione, in particolare l'importo della retribuzione o del reddito professionale percepiti.
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3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del regolamento di base e nonostante l'articolo 63 di tale regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari con il numero dei familiari tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono in un altro Stato membro, come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione per il calcolo delle quali sono presi in considerazione tali familiari.
Articolo 55
Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento di base, il disoccupato che si reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo, 1 lettera b) del regolamento di base.
Detta istituzione lo informa degli obblighi che gli incombono e gli trasmette tale documento, che indica in particolare:
a)
la data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b)
il termine concesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;
c)
il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere conservato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base;
d)
i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. Il disoccupato si iscrive come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base e trasmette all'istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. In caso contrario, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.
3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato per cercare un lavoro informano il disoccupato dei suoi obblighi.
4. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato invia immediatamente all'istituzione competente un documento con l'indicazione della data d'iscrizione del disoccupato presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.
Qualora, per il periodo durante il quale il disoccupato ha diritto al mantenimento delle prestazioni, sopravvengano fatti che possono modificare tale diritto, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato trasmette immediatamente all'istituzione competente e all'interessato un documento contenente le informazioni pertinenti.
A richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione del disoccupato, precisando in particolare se quest'ultimo è sempre iscritto presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo organizzate.
5. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di un disoccupato che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che applica. Essa informa immediatamente l'istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).
6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro un insieme di misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro dei disoccupati che si recano in uno di questi Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.
Articolo 56
Disoccupato che risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Se il disoccupato decide, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento di base, di iscriversi come richiedente lavoro sia nello Stato membro di residenza, sia nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, ne informa in via prioritaria l'istituzione e gli uffici del lavoro del suo luogo di residenza.
Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, gli uffici del lavoro del luogo di residenza trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro del disoccupato.
2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l"adempimento da parte del disoccupato di determinati obblighi e/o la ricerca di lavoro, gli obblighi e/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.
Il mancato adempimento da parte del disoccupato di tutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera b) del regolamento di base, l'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all'istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest'ultima, se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.
Capitolo VI
Prestazioni familiari
Articolo 57
Regole di priorità in caso di cumulo
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l'ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L'istituzione competente dell'altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro.
Articolo 58
Regole applicabili se cambia la legislazione applicabile e/o la competenza di concedere prestazioni familiari
1. Se cambia la legislazione applicabile e/o la competenza di concedere prestazioni familiari tra Stati membri nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l'istituzione che ha versato le prestazioni familiari in applicazione della ▐ legislazione a titolo della quale sono state concesse le prestazioni all'inizio del mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.
2. Essa informa l'istituzione dell'altro Stato membro o degli Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa il versamento delle prestazioni familiari in causa. L'erogazione delle prestazioni da parte dell'altro Stato membro ha effetto a decorrere da tale data.
Articolo 59
Procedura per l'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base
1. La domanda di concessione di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente. Ai fini dell'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base occorre tenere conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in special modo per quanto riguarda il diritto alle prestazioni. Qualora l'avente diritto alle prestazioni non eserciti detto diritto, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di concessione di prestazioni familiari presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.
2. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 esamina la domanda sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente ▐ tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione della famiglia del richiedente.
Se conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, tale istituzione eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica.
Se ritiene che sussista un eventuale diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base, tale istituzione trasmette senza indugio la domanda all'istituzione competente dell'altro Stato membro e informa l'interessato; informa inoltre l'istituzione dell'altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate.
3. Se l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide senza indugio in via provvisoria le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, all'istituzione dell'altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione dispone di due mesi per prendere posizione sulla decisione provvisoria.
Se l'istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prende posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l'istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la domanda l'importo delle prestazioni erogate.
4. In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l'articolo 6, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di applicazione. A tal fine l'istituzione del luogo di residenza di cui al paragrafo 2 di detto articolo è l'istituzione del luogo di residenza dei figli.
5. L'istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico si rivolge all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all'articolo 71.
Articolo 60
Procedura per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento di base
Per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento di base, la commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo del regolamento di base. Se l'istituzione competente in via prioritaria non è tenuta a erogare dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di prestazioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani. Occorre risalire, se del caso, nelle stesse condizioni, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.
Titolo IV
Disposizioni finanziarie
Capitolo I
Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35, paragrafo 1 e 41 del regolamento di base
Sezione 1
Rimborso delle prestazioni sulla base delle spese effettivamente sostenute
Articolo 61
Principi
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 35, paragrafo 1 e 41 del regolamento di base, l'importo effettivo delle prestazioni in natura erogate è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell'articolo 62 del ║ regolamento di applicazione.
▌
2.2. Se l'importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell'istituzione che le ha erogate, l'importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait stabilito partendo da tutti gli elementi appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi utilizzate per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l'importo.
3. Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall'istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere prese in conto per il rimborso.
▌
Sezione 2
Rimborso delle prestazioni su base forfetaria
Articolo 62
Identificazione degli Stati membri interessati
1. Gli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento di base le cui strutture giuridiche o amministrative rendono inadeguato il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute sono menzionati nell'allegato III del ║ regolamento di applicazione.
▌
2. Per gli Stati membri menzionati nell'allegato III del ║ regolamento, l'importo delle prestazioni in natura erogate ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base e ai pensionati e ai familiari ai sensi degli articoli 22, 24, paragrafo 1, 25 e 26 del regolamento di base è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un forfait stabilito per ogni anno civile. L'importo di tale forfait deve essere il più possibile vicino alle spese reali.
Articolo 63
Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell'importo forfettario totale
1. Per ogni Stato membro creditore, l'importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo annuale medio per persona (Yi) secondo diverse classi d'età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente:
Fi = Yi*1/12*(1-X)
ove:
–
L'indice▐ (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d'età considerate per il calcolo degli importi forfettari:
i = 1: persone di meno di 20 anni
i = 2: persone da 20 a 64 anni
i = 3: persone di 65 anni e più.
▌
– Yi rappresenta il costo medio annuale delle persone della classe d'età i, quale definito al paragrafo 2.
–
Il coefficiente X (0,2 o 0,15) rappresenta l'abbattimento, quale definito al paragrafo 3.
▌
2. Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d'età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d'età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio ▐ di persone interessate di questa classe d'età nell'anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all'articolo 23 del regolamento di applicazione.
3. L'abbattimento da applicare all'importo forfettario mensile è di norma pari al 20% (X = 0,20). È pari al 15% (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base.
4. Per ogni Stato membro debitore, l'importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d'età i, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d'età.
Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio per conto dello Stato membro debitore. Questi mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente.
5. Al più tardi entro ...(7) ,la commissione amministrativa presenta una relazione specifica sull'applicazione del presente articolo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 3. Su tale base la commissione amministrativa può presentare una proposta di modifiche che possono rivelarsi necessarie per assicurare che il calcolo degli importi forfetari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri.
▌
6.6. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi precedenti.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, per il calcolo dell'importo forfettario fino a ...(8), purché si applichi l'abbattimento di cui al paragrafo 3.
Articolo 64
Notifica dei costi medi annuali
L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è notificato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di notifica entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente.
I costi medi annuali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Sezione 3
Disposizioni comuni
Articolo 65
Procedura di rimborso tra istituzioni
1.Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto prima possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti anteriormente ai termini menzionati in appresso, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a un credito non deve essere di ostacolo al rimborso di altri crediti.
2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base.
Articolo 66
Termini di presentazione e di pagamento dei crediti
1. I crediti stabiliti ▐ sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati registrati nella contabilità dell'istituzione creditrice.
2. I crediti di importi fissi stabiliti per un anno civile sono presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i sei mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli inventari di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell'anno seguente l'anno di riferimento.
3. I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presi in considerazione.
4. I crediti sono ▐ pagati all'organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all'articolo 65 del regolamento di applicazione dall'istituzione debitrice entro ║ sei mesi dalmese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore. La disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitrice ha respinto per motivi pertinenti in questo periodo.
5. Le contestazioni relative a un credito devono essere risolte al più tardi entro un anno dal mese durante il quale il credito è stato presentato.
6. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 5 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.
Articolo 67
Interessi di mora e anticipi
1. A decorrere dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l'istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato presentato il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90% del credito totale presentato a norma dell'articolo 66, paragrafi 1 o 2, del regolamento di applicazione. Sulle parti di credito non coperte dall'anticipo, l'interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di un anno di cui all'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento di applicazione.
2. L'interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.
3. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l'istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi oltre il termine menzionato nella seconda frase del paragrafo 1.
Articolo 68
Rendiconti annuali
1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell'articolo 72, lettera g) del regolamento di base, sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento notificano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l'importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l'importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall'altra.
2. La commissione amministrativa può fare procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.
Capitolo II
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell'articolo 65 del regolamento di base
Articolo 69
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione
In assenza d'accordo di cui all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l'istituzione del luogo di residenza trasmette all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo la domanda di rimborso di prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l'ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l'importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all'articolo 65, paragrafi 6 o 7, del regolamento di base, il periodo per il quale queste prestazioni sono state versate e i dati di identificazione del disoccupato. I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli organismi di collegamento degli Stati membri interessati.
Le richieste presentate dopo il termine di cui al comma precedente non sono prese in considerazione.
Se gli importi in causa sono oggetto di discussione tra Le disposizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e all'articolo 66, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.
A decorrere dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare. L'interesse è calcolato in conformità dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
L'importo massimo del rimborso di cui all'articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l'importo delle prestazioni a cui avrebbe diritto l'interessato ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stato soggetto da ultimo, se iscritto presso gli uffici del lavoro di detto Stato. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all'allegato XY, le istituzioni competenti di uno di questi Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo determinano l'importo massimo in ogni singolo caso in base all'importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di questo stesso Stato membro nell'anno civile precedente.
Capitolo III
Ripetizione di prestazioni percepite in eccesso, recupero dei versamenti provvisori, compensazione, assistenza in materia di recupero.
Sezione 1
Principi
Articolo 70
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 84 del regolamento di base e nel quadro che esso definisce, ogni volta che è possibile il recupero dei crediti si effettua in via prioritaria per mezzo della compensazione sia tra le istituzioni creditrici, qui di seguito denominate "le entità richiedenti", e le istituzioni debitrici, qui di seguito denominate "le entità adite", sia nei confronti della persona assicurata conformemente agli articoli 71 e 72 del ║ regolamento di qpplicazione.
Se non è stato possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo della compensazione di cui al primo comma, le somme che restano dovute dal beneficiario sono recuperate nei modi di cui agli articoli da 73 a 82 del regolamento di applicazione.
2. L'organismo di collegamento è da considerarsi l'entità adita per le domande che gli sono presentate.
Sezione 2
Compensazione
Articolo 71
Prestazioni in denaro indebite o percepite in eccesso
1. Se l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella a cui ha diritto, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, chiede all'istituzione di ogni altro Stato membro che sia debitrice di prestazioni a favore di tale beneficiario di trattenere l'importo pagato in eccesso dalle somme che questa deve al beneficiario. Quest'ultima istituzione opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che applica, come se si trattasse di somme versate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.
2. Nel quadro dell'articolo 6, entro due mesi dal momento in cui è stata determinata la legislazione applicabile o identificata l'istituzione responsabile del versamento delle prestazioni, l'istituzione che ha versato prestazioni in denaro a titolo provvisorio effettua il computo dell'importo che le deve l'istituzione competente. Se contributi sono stati versati a titolo provvisorio dal beneficiario e/o dal suo datore di lavoro, tali somme sono prese in conto per determinare detto importo.
L'istituzione competente debitrice di prestazioni a favore del beneficiario trattiene l'importo dovuto a titolo del versamento provvisorio sulle somme che deve all'interessato. L'istituzione debitrice opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che applica e trasferisce al più presto l'importo trattenuto all'organismo creditore.
3. Se una persona assicurata ha fruito dell'assistenza sociale in uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha erogato l'assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore di questa persona di trattenere l'importo erogato per l'assistenza sulle somme che essa versa a detta persona.
Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona assicurata che ha fruito dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale detta persona aveva diritto a prestazioni, in relazione al familiare interessato, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.
L'istituzione creditrice trasmette il computo dell'importo che le è dovuto all'istituzione debitrice. Questa opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che applica e trasferisce al più presto l'importo trattenuto all'organismo creditore.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'istituzione competente invia alla persona interessata un prospetto della sua situazione da cui risultano gli importi dovuti o percepiti in eccesso in rapporto alla legislazione che applica.
Articolo 72
Contributi indebiti o percepiti in eccesso
Nel quadro dell'articolo 6, l'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio presso una persona assicurata e/o il suo datore di lavoro procede al rimborso degli importi in questione a favore delle persone che li hanno pagati soltanto dopo avere interrogato l'istituzione competente sulle somme che le sarebbero dovute in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4.
Sezione 3
Recupero
Articolo 73
Domande di informazioni
1. L'entità adita fornisce all'entità richiedente, su sua richiesta, le informazioni che le sono utili per il recupero di un credito.
Al fine di ottenere queste informazioni, l'entità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.
2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato al quale l'entità richiedente ha normalmente accesso della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.
3. L'entità adita non è tenuta a trasmettere informazioni che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.
4. L'entità adita informa l'entità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Articolo 74
Notifica
1. Su domanda dell'entità richiedente, l'entità adita provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente.
2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato al quale l'entità richiedente ha normalmente accesso del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato al quale l'autorità richiedente ha normalmente accesso del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. L'entità adita informa immediatamente l'entità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Articolo 75
Domanda di recupero
1. La domanda di recupero di contributi o di ripetizione di prestazioni indebite o versate in eccesso che l'entità richiedente inoltra all'entità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro dell'entità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.
2. L'entità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
a)
se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, tranne nel caso in cui si applica l'articolo 78, paragrafo 2, comma 2;
b)
quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.
3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:
a)
il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali;
b)
ogni informazione utile ai fini dell'identificazione dell'entità adita;
c)
il titolo che consente l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente;
d)
il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due entità;
e)
la data di notificazione del titolo all'interessato da parte dell'entità richiedente e/o dell'entità adita;
f)
la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo il diritto in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente;
g)
ogni altra informazione utile.
4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell'entità richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.
5. L'entità richiedente invia all'entità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Articolo 76
Titolo che consente l'esecuzione del recupero
1. Il titolo che consente l'esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dell'entità richiesta.
2. In deroga al paragrafo 1, il titolo esecutivo che consente il recupero del credito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'entità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro.
Le autorità competenti si impegnano a ultimare l'omologazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applicano le disposizioni del terzo comma. Esse non possono rifiutare di porre in essere tale formalità quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. L'entità adita comunica all'entità richiedente i motivi che ostano all'osservanza del termine di tre mesi.
Nel caso in cui l'espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo che consente il recupero emesso dall'entità richiedente, si applica l'articolo 78.
Articolo 77
Modalità e termini di pagamento
1. Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l'entità adita. L'entità adita trasferisce all'entità richiedente l'intero importo del credito da essa recuperato.
2. L'entità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell'entità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall'entità adita per tale dilazione di pagamento devono altresì essere trasferiti all'entità richiedente.
A decorrere dalla data in cui il titolo esecutivo per il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto od omologato, riconosciuto, completato o sostituito a norma dell'articolo 76, gli interessi per ritardato pagamento, riscossi ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'entità adita sono altresì trasferiti all'entità richiedente.
Articolo 78
Contestazione del credito o del titolo che consente l'esecuzione del recupero
1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente, egli deve adire l'organo competente dello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in tale Stato membro. Quest'azione deve essere notificata dall'entità richiedente all'entità adita. Essa può inoltre essere notificata dall'interessato all'entità adita.
2. Non appena l'entità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell'entità richiedente o da parte dell'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'entità richiedente ai sensi del secondo comma. Se lo ritiene necessario, essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.
In deroga al primo comma, l'entità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, chiedere all'entità adita di recuperare un credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'entità adita lo consentono. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'entità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'entità adita.
3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'entità adita, l'azione viene intrapresa davanti all'organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
4. Quando l'organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l'azione, conformemente al paragrafo 1, è un tribunale giudiziario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all'entità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro in cui l'entità richiedente ha sede, costituisce il "titolo che permette l'esecuzione" e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.
Articolo 79
Limiti dell'assistenza
L'entità adita non è tenuta:
a)
ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 73 a 78 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro in cui il debitore ha sede, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede la stessa entità adita consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi;
b)
di accordare l'assistenza di cui agli articoli da 73 a 78 del regolamento di applicazione, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 73 a 75 si riferisce a crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente fino alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti o i titoli siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo per il recupero non possano più essere oggetto di contestazione.
Articolo 80
Provvedimenti cautelari
Su domanda motivata dell'entità richiedente, l'entità adita adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono.
Per l'attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 73 a 75 e 77 del regolamento di applicazione.
Articolo 81
Spese
1. Non è chiesta alcuna spesa d'esecuzione se il credito è recuperato con il metodo di compensazione di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento di applicazione.
2. L'entità adita ricupera altresì dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero nel quadro degli articoli da 73 a 77 e 81 del regolamento di applicazione, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi.
3. Gli Stati membri rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione del regolamento di base o del ║ regolamento di applicazione.
4. Qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, caratterizzata da un importo delle spese molto elevato, le entità richiedenti e le entità adite possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente resta responsabile, nei confronti dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'entità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'entità richiedente.
Titolo V
Disposizioni varie, transitorie e finali
Articolo 82
Controllo amministrativo e medico
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27, se un beneficiario di prestazioni di cui ai capitoli I, II e IV del titolo III dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo medico è effettuato, su richiesta di quest'istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le modalità previste dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica. In questo caso, l'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza.
Se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza è chiamata, ai sensi dell'articolo 82 del regolamento di base, ad eseguire una perizia medica, procede secondo le modalità previste dalla legislazione che applica. In mancanza di tali modalità, si rivolge all'istituzione debitrice per conoscere le modalità da applicare.
L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare in seguito controllare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.
2. Se un beneficiario di prestazioni considerate ai capitoli I, II e IV del titolo III dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest'istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario. L'istituzione debitrice comunica all'istituzione del luogo di dimora o di residenza i punti che devono essere oggetto del controllo amministrativo. In caso contrario, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede al controllo secondo le modalità previste dalla propria legislazione.
L'istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta a trasmettere una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo.
Articolo 83
Notifiche
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le coordinate delle entità di cui all'articolo 1, lettere m), q) e r) del ▐ regolamento di base e all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di attuazione, nonché delle istituzioni designate a norma del ▐ regolamento di attuazione.
2. Le entità di cui al paragrafo 1 devono essere dotate di un'identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.
3. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, delle notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.
4. L'allegato IV del ▐ regolamento di attuazione designa la base di dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La base di dati è predisposta e gestita dalla Commissione. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili per l'immissione delle informazioni sull'organo nazionale di contatto in detta base di dati. Inoltre gli Stati membri provvedono a garantire l'esattezza delle informazioni immesse sull'organo nazionale di contatto di cui al paragrafo 1.
5. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento permanente delle informazioni di cui al paragrafo 1.
▌
Articolo 84
Informazione
1. La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene principalmente per via elettronica, mediante siti online accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare.
2. Il comitato consultivo di cui all'articolo 75 del regolamento di base può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.
3. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone cui si applica il regolamento di base le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base e dal ║ regolamento di applicazione in modo da permettere loro di esercitare i loro diritti.
4. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applicano tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione.
Articolo 85
Conversione delle monete
Per l'applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione, il tasso di cambio tra due monete è il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea.
Articolo 86
Statistiche
Le autorità competenti compilano le statistiche relative all'applicazione del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione provvede a diffondere queste informazioni.
Articolo 87
Modifica degli allegati
Gli allegati I, II, III e IV del ║ regolamento di applicazione e gli allegati I, VI, VII, VIII, IX del regolamento di base possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo accordo unanime della commissione amministrativa.
Articolo 88
Disposizioni transitorie
Le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento di base si applicano alle situazioni oggetto del ║ regolamento di applicazione.
Articolo 89
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dalla ...(9)║.
Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
a)
del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità(10), fintanto che detto regolamento non sia abrogato o modificato;
b)
del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia(11), fintanto che detto regolamento non sia abrogato o modificato;
c)
dell'accordo sullo Spazio economico europeo(12), dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone(13) e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintanto che detti accordi non siano modificati in funzione del presente regolamento.
2. Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità(14) i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 s'intendono come fatti al presente regolamento.
Articolo 90
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali mantenute in vigore e nuove disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali
(articoli 8, paragrafo 1 e 9, paragrafo 2)
ALLEGATO II
Regimi speciali applicabili a pubblici dipendenti
(articoli 32 e 41)
A. Regimi speciali applicabili a pubblici dipendenti ai quali non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni in natura
1. Germania
Versorgungssystem für Beamte (sistema previdenziale dei pubblici dipendenti)
2. Spagna
Mutualismo amministrativo (regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti, alle forze armate e all'amministrazione della giustizia)
B. Regimi speciali applicabili a pubblici dipendenti ai quali non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni in natura
1. Germania
Unfallfürsorge für Beamte (Previdenza infortuni per i pubblici dipendenti)
ALLEGATO III
Stati membri che rimborsano i costi delle prestazioni su base forfettaria
(Articolo 62, paragrafo 1)
ALLEGATO IV
Autorità e istituzioni competenti, istituzioni del luogo di residenza e di dimora, punti d'accesso, istituzioni e organismi designati dalle autorità competenti
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI (COM(2006)0007 – C6-0029/2006 – 2006/0008(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0007),
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0376),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0029/2006),
– visti gli articoli 42 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0229/2008),
1. approva la proposta della Commissione COM(2006)0007 quale emendata;
2. ritiene che la procedura 2007/0129(COD) sia decaduta in seguito all'inclusione nella procedura 2006/0008(COD) del contenuto della proposta della Commissione COM(2007)0376;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(4) dispone che il contenuto degli allegati II, X e XI sia determinato prima della data della sua applicazione.
(2)Gli allegati I, III, IV, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbero essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea successivamente all'adozione del regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri.
(3)L'articolo 56, paragrafo 1 e l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 ▌prevedono che le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell'allegato XI. L'allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione delle norme di coordinamento.
(4) Una serie di Stati membri hanno richiesto l'inserimento nell'allegato XI di voci relative all'applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi.
(5) Dato il bisogno di razionalizzazione e semplificazione nel nuovo regolamento, è necessario un approccio comune per assicurare che le voci relative a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all"obiettivo perseguito, siano in linea di principio trattate allo stesso modo.
(6) Giacché l'obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 è coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale, per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, le voci non compatibili con lo scopo o gli obiettivi del regolamento, nonché le voci che mirano meramente a chiarire l'interpretazione della legislazione nazionale, non dovrebbero essere inserite in tale regolamento.
(7) Alcune richieste degli Stati membri hanno sollevato temi che sono comuni a diversi Stati membri. È ║ opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro dei suoi allegati, che dovrebbe ║ essere modificato di conseguenza, o ancora tramite disposizioni nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 89 di tale regolamento, piuttosto che tramite l'inserimento di voci analoghe riferite a una serie di Stati membri nell'allegato XI.
(8) È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in ║ allegati diversi dall'allegato XI, conformemente al loro obiettivo e contenuto ║, al fine di assicurare che gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 siano coerenti internamente e tra di loro.
(9) Al fine di agevolare l'uso del regolamento (CE) n. 883/2004 da parte dei cittadini quando essi si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere formulati anche nella lingua originale, per scongiurare eventuali malintesi.
(10) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 883/2004.
(11) Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:
1. Dopo il considerando 5 è inserito il seguente considerando:"
(5 bis) "(5 bis) Alcune voci relative agli Stati membri che figurano nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono ora contemplate da talune disposizioni generali del regolamento (CE) n. 883/2004. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, intitolato "Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti", ad esempio prevede che, laddove la legislazione di uno Stato membro attribuisce taluni effetti giuridici a determinate situazioni, gli stessi effetti giuridici devono essere attribuiti a situazioni equivalenti verificatesi in un altro Stato membro. Sono pertanto diventate superflue alcune voci che figuravano all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.".
"
2.Dopo il considerando 8 è inserito il seguente considerando:"
(8 bis) "(8 bis) I familiari di un ex lavoratore frontaliero dovrebbero beneficiare, dopo il pensionamento di quest'ultimo, poter proseguire le cure mediche nel paese in cui l'assicurato era occupato."
"
3.Dopo il considerando 17 è inserito il seguente considerando:"
(17 bis) "(17 bis) Quando una legislazione diventa applicabile ad una persona in conformità del titolo II del regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario.".
"
4.Dopo il considerando 18 è inserito il seguente considerando:"
(18 bis) "(18 bis) Il principio dell'unità della legislazione applicabile è di grande importanza e dovrebbe essere rafforzato. Ciò non dovrebbe significare tuttavia che il semplice fatto di accordare una prestazione, ai sensi del presente regolamento, consistente nel versamento dei contributi assicurativi o della copertura assicurativa del beneficiario, renda applicabile alla persona in questione la legislazione dello Stato membro la cui istituzione ha accordato la prestazione*.
_________________
* Cause riunite C-502/01 e C-31/02, Gaumain-Cerri e Barth, Racc. 2004, I-6483.".
"
5.All'articolo 1 è inserito il seguente punto:"
"v bis) "prestazioni in natura", le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e servizi connessi con tali cure, incluse le prestazioni in natura a lungo termine.".
"
6.All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5. "5. Il presente regolamento non si applica:
a)
a) all'assistenza sociale e medica;
b)
b) alle prestazioni per le quali lo Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, o per le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza, le vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni o per le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.".
"
7.
All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente ║:" 4. 4 Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro, o che abbia precedentemente svolto un'attività subordinata o autonoma, l'assimilazione della residenza in un altro Stato membro a norma dell'articolo 5, lettera b), si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione sulla base di un'attività subordinata o autonoma. 5. 5 Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario abbia completato dei periodi assicurativi, tale diritto verrà garantito esclusivamente alle persone che abbiano precedentemente completato dei periodi nello Stato membro in questione in base allo stesso regime."
8.All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. "2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della permanenza nello Stato membro competente. Tuttavia, fino a quando l'Allegato III è in vigore e qualora lo Stato membro competente figuri nell'allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1.".
"
9.All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1. "1. Un lavoratore frontaliero che va in pensione per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui ha esercitato un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. I termini "prosecuzione di cure" significano prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l'intera durata.
Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari del lavoratore frontaliero in pensione.".
"
10. All'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. "3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato in forza della legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo 57.".
"
11.
All'articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente ║:" 4. 4 Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione proratizzata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere alla proratizzazione a condizione che:
a)
a)tale situazione sia definita all'allegato VIII, parte 1;
b)
b)non sia applicabile nessuna legislazione che contempli clausole anticumulo, quali quelle di cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2; e
c)
c)l'articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati in forza dellalegislazione di un altro Stato membro nelle circostanze descritte in questo caso specifico
"
12.All'articolo 52 è aggiunto il seguente paragrafo:"
4 bis. "4 bis. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, la proratizzazione non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato VIII, parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato.".
"
13. All'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), prima dei termini "secondo le procedure di cui all'allegato XI", sono inseriti i termini "se del caso".
14. All'articolo 56, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:"
1 bis. "1 bis. Qualora il paragrafo 1, lettera c), non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi diversi dai periodi di assicurazione o di residenza che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.".
"
15.All'articolo 57 è aggiunto il seguente paragrafo:"
3 bis. "3 bis. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui all'allegato VIII, parte 2.".
"
16.All'articolo 62 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. "3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione.".
"
17.Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente articolo:"
"Articolo 68 bis
Erogazione delle prestazioni
Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l'istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell'istituzione del loro Stato membro di residenza o dell'istituzione o organismo designato a tal fine dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza.".
"
18.All'articolo 87 dopo il paragrafo 10 è inserito il seguente paragrafo:"
10 bis. "10 bis. L'Allegato III è abrogato 5 anni dopo la data di attuazione del presente regolamento."
"
19. Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ║ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ║,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così modificati:
1. L'allegato I, parte I è modificato come segue:
a)
Dopo la voce sotto la rubrica "A. BELGIO", è inserita la voce seguente:" A bis. "A bis. BULGARIA Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell'articolo 92 del codice della famiglia";"
b)
b)dopo la voce "C. GERMANIA", sono inserite le voci seguenti: " C bis. "C bis. ESTONIA Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007 C ter.SPAGNA Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto n. 1618/2007 del 7 dicembre 2007";"
c)
Dopo la voce sotto la rubrica "D. FRANCIA", sono inserite le voci seguenti:" D bis. "D bis. LITUANIA Assegni dal Fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge sul fondo per gli alimenti dei minori D ter.LUSSEMBURGO Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980";"
d)
Dopo la voce sotto la rubrica "I. AUSTRIA", è inserita la voce seguente:" E bis. "E bis. POLONIA Prestazioni dal Fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull'assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari";"
e)
Dopo la voce sotto la rubrica "F. PORTOGALLO", sono inserite le voci seguenti:" F bis. "F bis. SLOVENIA Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico di garanzia e di alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006. F ter.SLOVACCHIA Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 Coll. relativa all'assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche.""
2.L'allegato I, parte II è così modificato:
a)
Dopo la voce sotto la rubrica "A. BELGIO", sono inserite le voci seguenti:" A bis. "A bis. BULGARIA Assegno forfettario di maternità ai sensi della legge sugli assegni familiari per i figli. A ter.REPUBBLICA CECA Assegno di nascita A quater.ESTONIA Assegno di nascita Assegno di adozione";"
b)
b)la rubrica "B. SPAGNA" è sostituita dalla seguente:" B. "B. SPAGNA Assegno di natalità una tantum e di adozione";"
c)
c)sotto la rubrica "C. FRANCIA", sono aggiunti i termini seguenti:" ", salvo quando sono pagati a una persona che rimane soggetta alla legislazione francese in virtù dell'articolo 12 o dell'articolo 16";"
d)
d)dopo la voce sotto la rubrica "C. FRANCIA", sono inserite le voci seguenti:" C bis. "C bis. LETTONIA Assegno di nascita Assegno di adozione C ter.LITUANIA Assegno forfetario per figlio";"
e) e)dopo la voce sotto la rubrica "D. LUSSEMBURGO", sono inserite le voci seguenti:"
D bis. "D bis. UNGHERIA
Assegno di maternità
D ter.POLONIA
Assegno unico di nascita ai sensi della legge sulle prestazioni familiari
D quater.ROMANIA
Assegno di nascita
Corredi per neonati
D quinquies.SLOVENIA
Assegno di nascita
D sexies.SLOVACCHIA
Assegno di nascita
Integrazione dell'assegno di nascita".
"
3.L'allegato II è sostituito dal seguente:"
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO
[Articolo 8, paragrafo 1]
Osservazioni generali
Le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o che restano in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell'allegato. Tali disposizioni comprendono gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.
Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili
a)BELGIO – GERMANIA
Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale di pari data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).
b)BELGIO – LUSSEMBURGO
Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari).
c)BULGARIA – GERMANIA
Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone beneficiarie di una pensione prima del 1996).
d)BULGARIA – AUSTRIA
Articolo 38, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
e)BULGARIA – SLOVENIA
Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).
f)REPUBBLICA CECA – GERMANIA
Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c) dell'accordo sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica di Cecoslovacchia e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1° settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel territorio di tale altro Stato contraente).
g)REPUBBLICA CECA – CIPRO
Articolo 32, paragrafo 4, della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
h)REPUBBLICA CECA – LUSSEMBURGO
Articolo 52, paragrafo 8, della convenzione del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).
i)REPUBBLICA CECA – AUSTRIA
Articolo 32, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
j)REPUBBLICA CECA – SLOVACCHIA
Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l'articolo 12 stabilisce la competenza per l'assegnazione di prestazioni ai superstiti; l'articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l'articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).
k)DANIMARCA – FINLANDIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
l)DANIMARCA – SVEZIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
m)GERMANIA – SPAGNA
Articolo 45, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).
n)GERMANIA - FRANCIA
i)Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1° luglio 1940 e il 30 giugno 1950);
ii)titolo I della clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945);
iii) punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale (disposizioni amministrative);
iv)titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).
o)GERMANIA - LUSSEMBURGO
Articoli dal 4 al 7 della convenzione dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).
p)GERMANIA – UNGHERIA
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e l'Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).
q)GERMANIA – PAESI BASSI
Articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).
r)GERMANIA – AUSTRIA
i)L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l'articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continueranno ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività come lavoratore frontaliero al 1° gennaio 2005 o prima di tale data e siano diventati disoccupati prima del 1° gennaio 2011;
ii)Articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995, concernente la ripartizione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti ); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
s)GERMANIA – POLONIA
i)Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell'ambito definiti dall'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento dello status giuridico, ai sensi della convenzione del 1975, delle persone che avevano fissato la propria residenza sul territorio della Germania o della Polonia prima del 1° gennaio 1991 e che vi risiedono tuttora);
ii)Articolo 27, paragrafo 5, e articolo 28, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento di un diritto a una pensione versata ai sensi della convenzione del 1957 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia; calcolo dei periodi assicurativi maturati dai dipendenti polacchi ai sensi della convenzione del 1988 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia).
t)GERMANIA – ROMANIA
Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).
u)GERMANIA – SLOVENIA
Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1° gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
v)GERMANIA – SLOVACCHIA
Articolo 29, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Cecoslovacchia e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1° dicembre 2003 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel territorio dell'altro Stato contraente).
w)GERMANIA – REGNO UNITO
i)Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);
ii) ii)articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).
x)IRLANDA – REGNO UNITO
Articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 2004 (trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).
y)SPAGNA – PORTOGALLO
Articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questa voce sarà valida per due anni dalla data di attuazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
z)ITALIA – SLOVENIA
i)Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazione sociale, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note il 5 febbraio 1959) (calcolo dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
ii)Articolo 45, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all'ex zona B del Territorio libero di Trieste (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 5 ottobre 1956); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
aa)LUSSEMBURGO – PORTOGALLO
Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate dalle istituzioni in una parte contraente, relative allo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell'altra parte contraente)
ab)LUSSEMBURGO – SLOVACCHIA
Articolo 50, paragrafo 5, della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).
ac)UNGHERIA – AUSTRIA
Articolo 36, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
ad)UNGHERIA – SLOVENIA
Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 29 maggio 1956); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
ae)UNGHERIA – SLOVACCHIA
Articolo 34, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l'articolo 34, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l'avente diritto aveva la sua residenza); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
af)AUSTRIA – POLONIA
Articolo 33, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
ag)AUSTRIA – ROMANIA
Articolo 37, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
ah)AUSTRIA – SLOVENIA
Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1° gennaio 1956); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
ai)AUSTRIA – SLOVACCHIA
Articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione.
aj)PORTOGALLO – REGNO UNITO
Articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978.
ak)FINLANDIA – SVEZIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003, (copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
"
4.L'allegato III è così modificato:
a)
dopo la voce "DANIMARCA", è inserita la voce "ESTONIA" ;
b)
dopo la voce "IRLANDA", sono inserite le voci seguenti:" "LITUANIA UNGHERIA"."
5. L'allegato IV è così modificato:
a)
Dopo la voce "BELGIO", sono aggiunte le voci seguenti:" "BULGARIA REPUBBLICA CECA";"
b)
dopo la voce "FRANCIA" è aggiunta la voce "CIPRO";
c)
dopo la voce "LUSSEMBURGO" sono aggiunte le voci seguenti:" "UNGHERIA""
"PAESI BASSI";
d)
dopo la voce "AUSTRIA", sono aggiunte le voci seguenti:" "POLONIA SLOVENIA"."
6.L'allegato VI è così modificato:
a)
sono inserite le voci seguenti:" - "-A. REPUBBLICA CECA Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell'età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensione). -A bis.ESTONIA i)Pensioni di invalidità assegnate prima del 1° aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale. ii)Pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale. iii)Pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del Presidente della repubblica.";"
b)
L'ordine delle rubriche "A. GRECIA" e "B. IRLANDA" è invertito e diventa "A. IRLANDA" e "B. GRECIA";
c)
la voce dopo la rubrica "A. IRLANDA" è sostituita dalla seguente:" "Parte II, capitolo 17, della legge codificata del 2005 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali del 2005.";"
d)
Dopo la voce sotto la rubrica "B. GRECIA", è inserita la voce seguente:" B bis. "B bis. LETTONIA Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.";"
e)
le voci alla rubrica "C. FINLANDIA" sono modificate come segue:" "Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007). Pensioni di invalidità stabilite ai sensi delle norme transitorie e concesse prima del 1° gennaio 1994 (legge sull'applicazione della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007)."."
7.L'allegato VII è così modificato:
a)
nelle tabelle intitolate "BELGIO" e "FRANCIA", le righe relative al Lussemburgo sono soppresse;
b)
la tabella intitolata "LUSSEMBURGO" è soppressa.
8. L'allegato VIII è sostituito dal seguente:"
ALLEGATO VIII
CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA PRORATIZZAZIONE O IN CUI ESSA NON SI APPLICA
[Articolo 52, paragrafi 4 e 5]
Parte 1: Casi in cui non si procede alla proratizzazione a titolo dell'articolo 52, paragrafo 4
A.DANIMARCA
Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all'allegato IX.
B. BIRLANDA
Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di reversibilità (contributiva).
C.CIPRO
Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di reversibilità.
D. LETTONIA
a)Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di Stato del 1ºgennaio 1996).
b) Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di stato del 1ºgennaio 1996. Legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1º luglio 2001).
E. LITUANIA
Tutte le domande di pensione di reversibilità a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale).
F.PAESI BASSI
Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia.
G.AUSTRIA
a)Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale, della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio, della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni;
b)Tutte le domande di pensione di invalidità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni del 18 novembre 2004;
c)Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni del 18 novembre 2004, se non deve essere applicato nessun aumento delle prestazioni in considerazione di mesi di affiliazione supplementari a titolo dell'articolo 7, paragrafo 2, della legge generale sulle pensioni.
d)Tutte le domande di pensioni di invalidità e pensioni di reversibilità degli Landesärztekammern (ordini regionali dei medici) , fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);
e)Tutte le domande di assistenza per invalidità professionale permanente e assistenza ai superstiti fornita dal fondo pensioni del Österrichische Tierärztekammer (ordine austriaco dei chirurghi veterinari);
f)Tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità professionale, pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza dei Rechtsanwaltkammern, (ordini degli avvocati), parte A.
H.POLONIA
Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità.
I.PORTOGALLO
Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio 2002.
J.SLOVACCHIA
a)Tutte le domande di pensione di reversibilità (pensione di vedova, pensione di vedovo e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 2004 il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto.
b)Tutte le domande di pensioni calcolate i sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale, come modificata.
K.SVEZIA
Tutte le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge 1998:702) e pensione di vecchiaia in forma di pensione complementare (legge 1998:674).
L.REGNO UNITO
Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali:
a)
a)durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo,
i)
i)l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e
ii)
ii)uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto (i) non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;
b)
b)i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.
Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act, 1992, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act (Irlanda del Nord), 1992.
Parte 2: casi in cui si applica l'articolo 52, paragrafo 5:
A.FRANCIA
Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati.
B.LETTONIA
Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1º gennaio 1996 e legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1º luglio 2001).
C.UNGHERIA
Prestazioni di pensioni fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.
D.AUSTRIA
a)Pensioni di vecchiaia basate su un sistema di calcolo delle pensioni conforme alla legge generale sulle pensioni del 18 novembre 2004;
b)Indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich (cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci);
c)Le pensioni di vecchiaia e le pensioni anticipate delle Landesärztekammern (ordini regionali dei medici), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli stessi organismi, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);
d)L'assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni Tierärztekammer (ordine austriaco dei chirurghi veterinari);
e)Prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza di tale ordine, parte A.
f)Prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente al Ziviltechnikerkammergesetz del 1993 (legge sull'ordine dei consulenti tecnici civili) e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sull'invalidità professionale e per gli assegni di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni.
g)Benefici ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali.
E.POLONIA
Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.
F.SLOVENIA
Pensione risultante da un'assicurazione pensione complementare obbligatoria.
G.SLOVACCHIA
Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio.
H.SVEZIA
Pensione basata sul reddito e pensione a premio (legge 1998:674).
I.REGNO UNITO
Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.
J.BULGARIA
Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.
K. ESTONIA
Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.
"
9.L'allegato IX è così modificato:
a)La parte I è così modificata:
i)
dopo la voce sotto la rubrica "F. IRLANDA", è inserita la seguente voce:" F bis. "F bis. LETTONIA Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.";"
ii)
sotto la rubrica "G. PAESI BASSI", è aggiunto il seguente testo:" "La legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro";"
iii)
la voce sotto la rubrica "H. FINLANDIA" è sostituita dalla seguente:" "Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007). Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi definite ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse prima del 1° gennaio 1994 (legge sull'applicazione della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007). L'importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)";"
iv)
La voce sotto la rubrica "I. SVEZIA" è sostituita dalla seguente:" "L'indennità di malattia e l'indennità di attività correlate al reddito (legge 1962:381). La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data.""
b)La parte II è così modificata:
i)
dopo la voce sotto la rubrica "C. ITALIA", sono inserite le voci seguenti:" C bis. "C bis. LETTONIA La pensione spettante ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato). C ter.LITUANIA a)Le pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato; b) b)le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.";"
ii)
Dopo la voce sotto la rubrica "D. LUSSEMBURGO", è inserita la seguente voce:" D bis. "D bis. SLOVACCHIA a)Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano; b) b)la pensione di invalidità di una persona diventata invalida quando era nella situazione di figlio a carico e che è sempre considerata come avente maturato il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4, della legge n. 461/2003 sull'assicurazione sociale, modificata).";"
c)Nella parte III la voce "La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale" è sostituita dalla seguente:"
"La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003.".
"
10.L'allegato X è sostituito dal seguente:"
ALLEGATO X
PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO
[Articolo 70, paragrafo 2, lettera c)]
A.BELGIO
a)Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);
b) b)il reddito garantito agli anziani (legge del 22° marzo 2001).
B.BULGARIA
Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice della sicurezza sociale).
C.REPUBBLICA CECA
Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).
D.DANIMARCA
Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).
E.GERMANIA
Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale).
Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).
F.ESTONIA
a)Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);
b) b) indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).
G.IRLANDA
a)Assegno di disoccupazione (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);
b) b)pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);
c) c)pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 6);
d) d)assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);
e) e)assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);
f) f)pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 5).
H.GRECIA
Prestazioni speciali per le persone anziane (legge n. 1296/82).
I.SPAGNA
a)Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);
b) b)prestazioni in denaro di assistenza agli anziani e agli invalidi incapaci di lavorare (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981);
c) c)le seguenti prestazioni pensionistiche:
i) i)le pensioni d'invalidità e di collocamento a riposo, di tipo non contributivo, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38 del testo riveduto della legge generale sulla sicurezza sociale approvato con regio decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994 e
ii) ii)le prestazioni che integrano le pensioni di cui al punto i), di cui alle norme delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscono un reddito minimo di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;
d) d)assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).
J.FRANCIA
a)Assegni supplementari del:
i)
Fondo speciale invalidità e
ii)
Fondo di solidarietà vecchiaia
in base ai diritti acquisiti (legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);
b) b)assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);
c) c)assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;
d) d)assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006.
K.ITALIA
a)Pensioni sociali ai cittadini sprovvisti di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
b) b)pensioni, assegni e indennità ai mutilati ed invalidi civili (legge n. 118 del 30 marzo 1974, legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e legge n. 508 del 23 novembre 1988).
c) c)pensioni e assegni per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
d) d)pensioni e assegni per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
e) e)integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
f) f)integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
g) g)assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
h) h)maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).
L.CIPRO
a)Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata);
b) b)assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);
c) c)assegno speciale per i ciechi (legge sugli assegni speciali 77 (I)/96) del 1996, modificata).
M.LETTONIA
a)Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003);
b) b)indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).
N.LITUANIA
a)Pensione sociale (articolo 5 della legge sulle prestazioni sociali statali del 2005);
b) b)indennità di assistenza (articolo 15 della legge del 2005 sulle indennità sociali statali);
c) c)indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (articolo 7 della legge sulle indennità di trasporto del 2000).
O.LUSSEMBURGO
Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.
P.UNGHERIA
a)Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità);
b) b)assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);
c) c)indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili).
Q.MALTA
a) Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318);
b) b)pensione di vecchiaia (legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318).
R.PAESI BASSI
a)Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) (Legge sull'assistenza ai giovani disabili) del 24 aprile 1997 ;
b)Toeslagenwet (TW) (Legge sulle prestazioni complementari) del 6 novembre 1986.
S.AUSTRIA
Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori).
T.POLONIA
Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).
U.PORTOGALLO
a)Pensione sociale di vecchiaia e invalidità (non contributiva) (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);
b) b)pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981);
c) c)supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell'11 dicembre 2006).
V. SLOVENIA
a)Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);
b) b)integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);
c) c)assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità).
W. SLOVACCHIA
a)Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1° gennaio 2004;
b) b)pensione sociale accordata prima del 1° gennaio 2004.
X. FINLANDIA
a)Indennità di alloggio per pensionati (legge sull'indennità di alloggio per pensionati, 571/2007);
b) b)sostegno del mercato del lavoro (legge sull'indennità di disoccupazione 1290/2002);
c) c)assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).
Y. SVEZIA
a)Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001: 761);
b) b)assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001: 853).
Z. REGNO UNITO
a)Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale);
b) b)assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego);
c) c)complemento di reddito (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale);
d) d)componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale).
"
11. L'allegato XI è sostituito dal seguente:"
ALLEGATO XI
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.
C. REPUBBLICA CECA
Nulla
D. DANIMARCA
▌
1. a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge sopravvissuto, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge sopravvissuto sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro.
Ai fini del presente paragrafo, un "lavoro di natura stagionale" è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.
b) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese precedentemente al 1° gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il punto 2, lettera a) sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge sopravvissuto, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge sopravvissuto sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro.
c) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non saranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia tali periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.
2. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d'età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo 4, l'articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.
b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.
3. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del ledighedsydelse (regime "posto di lavoro flessibile") ║ (legge n° 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capitolo 6, dal presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d'occupazione simili per la stessa categoria di persone.
4. Se il beneficiario di una pensione sociale danese, eventualmente anticipata ha diritto ad una pensione per i superstiti di un altro Stato membro, dette pensioni sono considerate, per l'applicazione della legislazione danese, come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 ║, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione di superstite abbia a sua volta maturato il diritto a una pensione sociale danese.
E. GERMANIA
▌
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) (volume VI del codice di sicurezza sociale) ║, la persona che percepisce una pensione di anzianità integrale in virtù della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.
2. Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del SGB VI, una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.
3. Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del SGB V, dell'articolo 47, paragrafo 1, del SGB VII e dell'articolo 200, paragrafo 2, della Reichsversicherungsordnung (legge sull'assicurazione sociale) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.
4. I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.
5. La pauschale Anrechnungszeit (periodo contributivo forfetario) ai sensi dell'articolo 253 del SGB VI ║ è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.
6. Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, ai fini dell'accredito degli Ersatzzeiten tedeschi (periodi di sostituzione) ║ si applica solo la legislazione tedesca.
7. La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della Bundesvertriebenengesetz (legge sugli sfollati e rifugiati) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della Fremdrentengesetz (legge che disciplina le pensioni straniere).
8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto 1 del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l'istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.
F. ESTONIA
Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione compiuti in uno Stato membro diverso dall'Estonia sono considerati come basati sull'importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si basa sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento ed il congedo di maternità.
G. GRECIA
1.La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.
2. Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 34 della legge n. 1140/81, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dal regime di assicurazione per l'agricoltura, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.
H. SPAGNA
▌
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età dell'ammissione volontaria o obbligatoria alla pensione, prevista dall'articolo 31, punto 4, del testo consolidato della ║ Ley de clases pasivas del Estado (legge relativa ai pensionati statali), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento per il quale è dovuta la pensione d'invalidità o di morte, il beneficiario era soggetto al regime speciale spagnolo dei funzionari in Spagna o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.
2. a) Ai sensi norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d'assicurazione e/o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi verrà utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.
b) L'importo della pensione ottenuto verrà aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazione calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.
3. I periodi compiuti in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime per i funzionari pubblici, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo compiuti in qualità di funzionario in Spagna.
4.Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1° gennaio 1967; ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1° gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1° agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1° aprile 1969.
I. FRANCIA
1.I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Francia e che soddisfano le condizioni generali del regime francese di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.
2. Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato membro responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d'assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.
3. La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o che ha esercitato in precedenza un'attività subordinata o autonoma ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 5 del presente regolamento contempla sia il regime di base d'assicurazione vecchiaia che il regime di pensione complementare ai quali l'interessato è stato soggetto.
J. IRLANDA
1. Fatti salvi l'articolo 21, paragrafo 2 e l'articolo 62 del presente regolamento, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato in vista della concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente al salario settimanale medio dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività d'occupazione svolta in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro, durante detto anno di riferimento.
2. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del preente regolamento, se l'interessato si trova in una situazione d'incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), del Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) ║ del 2005, l'Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l'interessato sarebbe stato considerato, riguardo all'invalidità successiva all'incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.
K. ITALIA
Nessuna║
L. CIPRO
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 6,51 e 61, per qualsiasi periodo intervenuto il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane solari nel periodo preso in considerazione.
M. LETTONIA
Nessuna║
N. LITUANIA
Nessuna║
O. LUSSEMBURGO
Nessuna║
P. UNGHERIA
Nessuna║
Q. MALTA
Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:
a)Ai fini dell'applicazione esclusivamente degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;
b) b)le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo 1, lettera e) del presente regolamento, "regimi speciali per funzionari
"
R. PAESI BASSI
1. Assicurazione malattia
a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 2 del titolo III del presente regolamento, si intende:
i)
persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, e
ii)
se non già inclusa nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vivono in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.
b) La persona di cui al punto 1, lettera a) punto i), conformemente alle disposizioni del Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) deve assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui alla lettera a), punto ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).
c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet ║ e della Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia ▌) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono prelevati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, fatta eccezione per i familiari del personale militare che vivono in un altro Stato membro, ai quali saranno prelevati direttamente.
d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet ║ in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen ║ con riguardo alle persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii).
e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet ║, nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia ▌).
f) Ai fini degli articoli da 23 a 30, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione olandese le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5):
–
le pensioni corrisposte in virtù della Algemene burgerlijke pensioenwet del 6 gennaio 1966 (legge sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti) ║;
–
le pensioni corrisposte in virtù della Algemene militaire pensioenwet del 6 ottobre 1966 legge sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti) ║;
–
le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen del 7 giugno 1972 (legge sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare) ║;
–
le pensioni corrisposte in virtù della legge del 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);
–
le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);
–
le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più ▌;
—
–le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato;
g) Ai fini dei capitoli 1 e 2 del titolo III del presente regolamento il rimborso previsto dal regime olandese in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.
▌
2. Applicazione della Algemene Ouderdomswet (AOW) (legge dei Paesi Bassi sull'assicurazione generale per le pensioni di anzianità) ║
a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell' ║AOW non è applicabile agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfi le condizioni che gli permettono di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi d'assicurazione:
–
ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o
–
pur risiedendo sul territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro ivi avente sede, o
–
ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale olandese.
In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1° gennaio 1957.
(b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti alla data del 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo sul territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione compiuti dal suo coniuge sotto tale legislazione o con degli anni civili da conteggiare ai sensi del punto 2 lettera a), a condizione che il matrimonio fosse sussistente durante tali periodi.
In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata come avendo diritto ad una pensione.
c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1° gennaio 1957 durante i quali un coniuge di un titolare che non soddisfi le condizioni che gli permettono di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:
–
ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o
–
pur risiedendo sul territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro ivi avente sede, o
–
ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale olandese.
d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti alla data del 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione compiuti dal titolare sotto tale legislazione o con degli anni civili da conteggiare ai sensi del punto 2 lettera a), a condizione che il matrimonio fosse sussistente durante tali periodi.
e) Il punto 2, lettere a), b), c) e d) non si applica ai periodi che coincidono con:
–
periodi che possono essere conteggiati per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa alle pensioni di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o
–
periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di anzianità ai sensi di tale legislazione.
I periodi d'assicurazione volontaria compiuti sotto il sistema di un altro Stato membro non sono esaminati ai fini dell'applicazione della presente disposizione;
f) Il punto 2, lettere a), b), c) e d) è applicabile solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al raggiungimento del 59° anno d'età e solo se tale persona è residente in uno di tali Stati membri.
g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.
Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge termina in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce entrate solo a titolo della Algemene nabestaandenewet (legge sull'assicurazione generale ai superstiti) ║.
In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d'età.
Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito da conteggiare come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.
h) L'autorizzazione contemplata al punto 2, lettera g) non è accordata a nessuna persona assicurata in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni di superstite.
i) Chiunque desideri assicurarsi volontariamente conformemente al punto 2, lettera g) ne deve fare richiesta alla Sociale Verzekeringsbank (banca per le assicurazioni sociali) ║ entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.
j) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1), lettera b), sono considerati come periodi di assicurazione solo i periodi di assicurazione in base all'AOW compiuti dopo il compimento del quindicesimo anno di età.
3. Applicazione della Algemene nabestaandenwet (ANW) (legge per l'assicurazione generale ai superstiti) ║
▌
a) Qualora il coniuge sopravvissuto abbia diritto ad una pensione di superstite a titolo dell'ANW conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento.
Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d'assicurazione compiuti prima del 1° ottobre 1959 sono considerati come periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese, a condizione che per questi periodi, l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d'età:
–
ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o
–
pur risiedendo sul territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro ivi avente sede, o
–
ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale olandese.
b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione, ai sensi della lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o rendite per i superstiti.
c) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1), lettera b), sono considerati come periodi di assicurazione solo i periodi di assicurazione in base alla legislazione olandese compiuti dopo il compimento del quindicesimo anno di età.
d) In deroga all'articolo 63 a, paragrafo 1, dell"ANW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge, a condizione che tale assicurazione fosse già valida al ...(5), ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria. Tale autorizzazione decade quando termina l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge termini in seguito al suo decesso e che il superstite riceva solo una pensione a titolo dell'ANW.
In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d'età.
Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo d'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito da conteggiare come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.
4. Applicazione della legislazione olandese per l'assicurazione generale sull'inabilità al lavoro
▌
a) Se, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3 del presente regolamento, l'interessato ha diritto a una pensione d'invalidità olandese, l'importo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) per il calcolo di questa prestazione è fissato:
i)
i)se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a) conformemente:
—
– alle disposizioni della Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (legge relativa all'assicurazione invalidità), se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1° gennaio 2004, o
—
–alle disposizioni della Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa), se l'inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1° gennaio 2004;
ii)
se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività autonoma ai sensi dell'articolo 1, lettera b), conformemente alle disposizioni della Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (legge relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi) se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1° agosto 2004.
b) Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:
–
dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967;
–
dei periodi di assicurazione completati nel quadro della WAO;
–
dei periodi di assicurazione completati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (legge generale sull'inabilità al lavoro), nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione completati nel quadro della WAO;
–
periodi di assicurazione completati nel quadro della WAZ.
—
–periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.
▌
S. AUSTRIA
1. Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d'istruzione ai sensi degli articoli 227 paragrafo 1 (1) e 228 paragrafo 1 (3) dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge generale sulla sicurezza sociale), dell'articolo 116 paragrafo 7 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107 paragrafo 7 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca poiché esercitava un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, e i contributi speciali di cui all'articolo 227 paragrafo 3 dell'ASVG, all'articolo 116 paragrafo 9 del GSVG e all'articolo 107 paragrafo 9 del BSGV per il riscatto di tali periodi d'istruzione vengono pagati.
▌
2. Per il calcolo della prestazione prorata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni supplementari e delle prestazioni supplementari del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni prorata calcolate al netto di tali contributi verranno sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni supplementari e alle prestazioni supplementari del regime per i minatori.
3. Se, conformemente all'articolo 6, sono stati compiuti dei periodi assimilati ai sensi del regime d'assicurazione pensione austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'║ ASVG (legge generale sulla sicurezza sociale), degli articoli 122 e 123 del ║ GSVG (legge sulla sicurezza sociale degli autonomi) e degli articoli 113 e 114 del ║ BSVG (legge sulla sicurezza sociale degli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.
▌
T. POLONIA
Nessuna║
U. PORTOGALLO
Nessuna║
V. ROMANIA
Nessuna
W. SLOVENIA
Nessuna║
X. SLOVACCHIA
Nessuna║
Y. FINLANDIA
▌
1. Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese ai sensi degli articoli 52 a 54, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro vengono conteggiate secondo le stesse modalità delle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) punto i) per il calcolo dei redditi corrispondenti al periodo fittizio ai sensi della legislazione finlandese relativa alle pensioni fondate sul reddito, quando una persona dispone di periodi d'assicurazione a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento previsto dalla legislazione finlandese, i redditi corrispondenti al periodo fittizio sono equivalenti alla somma dei redditi ottenuti durante la parte del periodo di riferimento trascorso in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati trascorsi periodi d'assicurazione in Finlandia.
Z. SVEZIA
1. Se a un familiare non dipendente viene versata una prestazione parentale conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, essa è pari all'importo di base o al livello più basso.
2. Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6 della Lag (1962:381) om allmän försäkrings (legge sulle assicurazioni nazionali), per le persone che possono beneficiare di un'indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue:
Per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un'attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un'attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all'assicurazione superiore al livello minimo.
3. Le disposizioni del presente regolamento relative al cumulo dei periodi d'assicurazione o dei periodi di residenza non si applicano alle disposizioni transitorie della legislazione svedese riguardante il diritto alla pensione garantita per le persone nate nel 1937 o precedentemente che sono state residenti in Svezia durante un periodo determinato prima di richiedere la pensione (legge 2000:798).
4. Ai fini del calcolo del reddito fittizio per la determinazione dell'indennità di malattia correlata al reddito e dell'indennità per la perdita di attività correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962:381) om allmän försäkrings (legge sulle assicurazioni nazionali) si applicano le seguenti disposizioni.
a)
se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;
b)
se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 46 del regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998:674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.
5. a) Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000:461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), occorre altresì tener conto dei periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri come se fossero stati compiuti in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri sono considerati come basati sulla media dei diritti in Svezia. Se può essere fatto valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.
b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione fittizi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso intervenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione con riguardo ad almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati compiuti in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni sono considerati come basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.
REGNO UNITO
1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:
a)
i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, ovvero se
b)
le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge,
purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 5 del presente regolamento per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 5 "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da:
i)
un coniuge o ex coniuge in cui la richiesta sia presentata da:
–
una donna coniugata o
–
una persona il cui matrimonio sia cessato per cause diverse dalla morte del coniuge,
ii)
un ex coniuge, in cui la richiesta sia presentata da:
–
un vedovo che immediatamente prima dell'età pensionabile non beneficiava di una prestazione di superstite; o
–
una vedova che immediatamente prima dell'età pensionabile non beneficiava di una prestazione di madre vedova, prestazione di superstite o pensione di reversibilità o che ha unicamente diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) ║ e per questo motivo "pensione di vedova connessa con l'età" significa una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con la sezione 39(4) del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).
2. Per l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio (attendance allowance), al sussidio per custodia di invalido ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.
3. Ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o di superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.
4. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 e quando l'interessato si trova in una situazione d'incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa incapacità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro:
a)
a) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione,
b)
b) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli 4 e 5, concesse per l'invalidità seguita a detta incapacità al lavoro,
come se si trattasse di periodi di prestazioni d'incapacità di breve periodo versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi da 1 a 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale) ║.
5. Per l'applicazione dell'articolo 46 si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era incapace di lavorare ai sensi della legislazione del Regno Unito.
6. a) ai fini del calcolo dei fattori di reddito in previsione della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d'occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziato nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.
b) b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii):
i)
i) qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del punto 6, lettera a), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;
ii)
ii) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno.
c) Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno di imposta. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero cosi ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione.".
* GU: inserire la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione delregolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Estensione delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. [...] ai cittadini di paesi terzi altrimenti esclusi *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. […] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (COM(2007)0439 – C6-0289/2007 – 2007/0152(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0439),
– visto l'articolo 63, paragrafo 4 del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0289/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0209/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto all'articolo 34, paragrafo 2, della stessa.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)La promozione di un alto livello di protezione sociale e l'aumento del tenore di vita e della qualità della vita negli Stati membri sono obiettivi dell'Unione europea.
Modifica dell'articolo 29 del regolamento: costituzione di gruppi politici
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Decisione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento europeo – costituzione di gruppi politici (2006/2201(REG))
– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0420/2006),
– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0206/2008),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
2. decide che tale modifica entri in vigore il primo giorno della prima tornata successiva alle elezioni dirette del Parlamento europeo del 2009;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 29 – paragrafo 2
2. Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quinto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venti deputati.
2. Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venticinque deputati.
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 29 − paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto della soglia richiesta, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzarlo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che:
– i suoi membri rappresentino almeno un quinto degli Stati membri;
– il gruppo esista da più di un anno.
Il Presidente non concede questa deroga qualora vi siano prove sufficienti per sospettare una sua applicazione abusiva.
Ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (2007/2027(INI))
– visto l'articolo 61 del trattato CE che stabilisce l'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comportante misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale,
– visti il programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea(1), adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles il 5 novembre 2004, e la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2005, dal titolo "Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni" (COM(2005)0184),
– vista la dichiarazione del 14 e 15 dicembre 2001, formulata dal Consiglio europeo di Laeken, che invita a creare rapidamente una rete europea per sostenere la formazione dei magistrati, onde incrementare la fiducia tra gli attori della cooperazione giudiziaria,
– viste le sue risoluzioni del 10 settembre 1991 sull'istituzione di un'Accademia di diritto europeo(2) e del 24 settembre 2002 sull'istituzione di una rete europea di formazione giudiziaria(3) (REFG),
– viste le comunicazioni della Commissione del 29 giugno 2006, sulla formazione giudiziaria nell'Unione europea (COM(2006)0356), del 5 settembre 2007, su un'Europa dei risultati - applicazione del diritto comunitario (COM(2007)0502), e del 4 febbraio 2008, relativa alla creazione di un forum di discussione sulle politiche e sulle prassi dell'UE nel settore della giustizia (COM(2008)0038),
– viste la decisione 2008/79/CE, Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia(4) e le modifiche allegate, apportate al regolamento della Corte di giustizia, che introducono un procedimento pregiudiziale d'urgenza,
– visti l'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), del futuro trattato sul funzionamento dell'Unione, aggiunti dal trattato di Lisbona, che prevedono una base giuridica per misure intese a sostenere la formazione dei giudici e del personale giudiziario,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0224/2008),
A. considerando che un'inchiesta effettuata nel corso del secondo semestre del 2007, ai fini della presente risoluzione, mette in evidenza:
-
disparità notevoli per quanto riguarda la conoscenza del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali(5) nell'insieme dell'Unione europea; talvolta tale conoscenza è molto limitata,
-
l'urgente necessità di intensificare la conoscenza generale delle lingue straniere da parte dei giudici nazionali,
-
le difficoltà incontrate dai giudici nazionali per accedere a informazioni specifiche e aggiornate sul diritto comunitario,
-
la necessità di migliorare e di rafforzare la formazione dei giudici nazionali in materia di diritto comunitario, sia nel caso della formazione iniziale che in quello della formazione lungo tutto l'arco della vita,
-
la relativa mancanza di familiarità dei giudici con il procedimento pregiudiziale d'urgenza e la necessità di intensificare il dialogo fra i giudici nazionali e la Corte di giustizia,
-
il fatto che numerosi giudici percepiscano il diritto comunitario come troppo complesso e opaco,
-
la necessità di assicurare che il diritto comunitario si presti meglio ad essere applicato dai giudici nazionali,
B. considerando che la responsabilità essenziale della formazione giudiziaria, ivi compresa la sua dimensione europea, incombe agli Stati membri; considerando che il suddetto programma dell'Aia contiene una dichiarazione del Consiglio europeo secondo cui "si dovrebbe includere sistematicamente una componente UE nella formazione delle autorità giudiziarie"(6) e che la formazione dei giudici in ogni Stato membro è una questione d'interesse comune per le istituzioni dell'Unione europea e per ciascuno Stato membro,
C. considerando che il diritto comunitario non deve essere percepito come un ambito riservato a una cerchia di specialisti e che le possibilità di formazione offerte in tale settore non devono essere limitate ai giudici dei tribunali superiori ma piuttosto estese anche ai giudici a tutti i livelli del sistema giudiziario,
D. considerando che taluni organismi sostenuti finanziariamente dalla Comunità incontrano un successo vieppiù crescente e impartiscono una formazione a una grande quantità di giudici e pubblici ministeri,
E. considerando che la conoscenza delle lingue straniere è indispensabile per garantire l'efficacia della cooperazione giudiziaria, in particolare in materia civile e commerciale, in ambiti in cui sono previsti contatti diretti fra giudici e per assicurare il successo dei programmi di scambio destinati ai giudici,
F. considerando che la durata media del procedimento pregiudiziale d'urgenza continua a essere troppo lunga, nonostante gli sforzi costanti espletati dalla Corte di giustizia, e che ciò riduce notevolmente l'attrattiva di tale procedura agli occhi dei giudici nazionali,
G. considerando che, a giudizio della Corte di giustizia, spetta agli Stati membri stabilire un sistema di vie di ricorso e di procedure che garantisca il rispetto della protezione giuridica effettiva dei diritti derivati dal diritto comunitario(7),
H. considerando che nella presente risoluzione nulla dovrebbe essere ritenuto come recante pregiudizio all'indipendenza dei giudici e degli ordinamenti giuridici nazionali, ai sensi della raccomandazione n. R(94)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e della Carta europea del 1998 sullo statuto dei giudici,
Il giudice nazionale, in qualità di primo giudice del diritto comunitario
1. constata che la Comunità europea è una comunità di diritto(8); constata che il diritto comunitario resta lettera morta se non viene debitamente applicato negli Stati membri, anche dai giudici nazionali, i quali sono pertanto l'elemento centrale del sistema giudiziario dell'Unione europea e svolgono un ruolo fondamentale e imprescindibile per la creazione di un ordinamento giuridico unico europeo, anche nell'ottica delle recenti realizzazioni del legislatore comunitario(9) nel senso di un maggiore coinvolgimento e di una maggiore responsabilizzazione dei giudici nazionali nell'attuazione del diritto comunitario;
2. si compiace del fatto che la Commissione riconosca l'importanza del ruolo svolto dai giudici nazionali per garantire il rispetto del diritto comunitario, in particolare grazie ai principi della supremazia di tale diritto, dell'effetto diretto, della coerenza dell'interpretazione e della responsabilità dello Stato per le infrazioni del diritto comunitario; invita la Commissione a continuare i propri sforzi in tal senso, oltre alle attività settoriali già in corso; chiede inoltre alla Commissione di procedere senza indugi alla pubblicazione di una nota informativa sulle azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali;
Questioni relative alla lingua
3. ritiene che il linguaggio sia il principale strumento dei professionisti della giustizia; reputa che, nel caso dei giudizi nazionali, l'attuale livello di formazione in lingue straniere, unitamente al livello effettivo di conoscenza del diritto comunitario, limiti non solo le possibilità di cooperazione giudiziaria su questioni specifiche, ma anche lo sviluppo della fiducia reciproca, un'applicazione adeguata della dottrina dell'acte clair e la partecipazione a programmi di scambio; invita tutti gli attori che partecipano alla formazione giudiziaria ad accordare un'attenzione specifica alla formazione linguistica dei giudici;
4. prende atto del fatto che l'applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali rappresenta una sfida complessa per i giudici nazionali e in particolare per quelli degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel maggio 2004 e successivamente a tale data, donde la necessità di intensificare i metodi di aiuto alla formazione professionale dei giudici di tali Stati membri;
5. ritiene d'altronde che, applicando una serie di regolamenti che contengono norme di conflitto, la legislatura comunitaria abbia operato una scelta politica che implica l'eventuale ricorso, da parte dei giudici nazionali, a una normativa estera, fatto che potrebbe richiedere l'utilizzo di un approccio comparativo; ritiene che, nel loro insieme, questi elementi avvalorino le ragioni a favore di un miglioramento della formazione in lingue straniere;
6. ritiene che rafforzare le competenze linguistiche dei giudici negli Stati membri avvantaggi l'interesse pubblico; invita pertanto gli Stati membri a far sì che tale formazione sia gratuita e di facile accesso e a studiare la possibilità che i giudici possano studiare una lingua straniera in uno Stato membro in cui viene parlata, ad esempio nell'ambito della partecipazione a uno scambio giudiziario;
7. reputa che l'accesso alla letteratura accademica nella lingua materna del giudice sia importante per una migliore comprensione del diritto comunitario e constata l'evidente scarsità di letteratura specializzata nel diritto comunitario, in talune lingue ufficiali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le questioni di diritto internazionale privato e le gravi conseguenze potenziali per l'istituzione di un ordine giuridico comune che rifletta una diversità di tradizioni giuridiche; invita pertanto la Commissione a favorire lo sviluppo di tale letteratura, in particolare nelle lingue ufficiali meno parlate;
Accesso alle fonti del diritto pertinenti
8. constata che numerosi giudici nazionali non dispongono in modo sistematico e adeguato di informazioni complete e aggiornate sul diritto comunitario, che talvolta esso figura in modo inadeguato nelle gazzette ufficiali, nei codici, nei commenti, nei periodici e nei manuali e che i testi sono basati su traduzioni di qualità non uniforme; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi in tale ambito;
9. reputa che un effettivo spazio giudiziario europeo, in cui possa aver luogo una cooperazione giudiziaria efficace, richieda non solo la conoscenza del diritto europeo, bensì anche una conoscenza reciproca generale dei sistemi giuridici degli altri Stati membri; sottolinea le contraddizioni nel trattamento del diritto estero, nell'insieme dell'Unione europea, e ritiene che si tratti di un'importante questione da esaminarsi nel futuro; prende a tal riguardo nota del prossimo studio orizzontale, effettuato dalla Commissione, sul trattamento del diritto straniero nelle questioni civili e commerciali, nonché degli studi in corso nel quadro della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato;
10. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di incoraggiare un maggiore accesso alle banche dati nazionali sulle sentenze giudiziarie concernenti il diritto comunitario; reputa che tali banche dati dovrebbero essere quanto più possibile complete e rispettare l'utente; ritiene inoltre che le convenzioni e i regolamenti riguardanti la giurisdizione e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale costituiscano un argomento a favore della creazione di una banca dati europea, visto il loro frequente utilizzo da parte dei giudici nazionali;
11. ritiene che tutti i giudici nazionali debbano avere accesso alle banche dati contenenti riferimenti a procedimenti pregiudiziali in sospeso, emanati in tutti gli Stati membri; ritiene sia altresì utile che le decisioni delle corti d'appello che applicano un procedimento d'urgenza siano più mediatizzate, come propone la nota informativa della Corte di giustizia sui riferimenti provenienti dai tribunali nazionali e relativi a un procedimento pregiudiziale(10); 12. reputa, vista la grande quantità di informazioni sul diritto comunitario disponibile online, che la formazione dei giudici debba innanzitutto riguardare non solo la sostanza del diritto, ma anche le modalità di un accesso efficace alle fonti giuridiche aggiornate; 13. si compiace dell'impegno assunto dalla Commissione di pubblicare testi riepilogativi di atti giuridici comunitari, destinati ai cittadini, e ritiene che testi riepilogativi analoghi non giuridici aiuterebbero anche i professionisti del diritto ad accedere più rapidamente a informazioni pertinenti; 14. sostiene la messa a punto di strumenti e iniziative online nel campo dell'e-learning che, benché non rappresenti una risposta esaustiva alla questione della formazione, dovrebbe essere considerato come complementare nel contatto diretto fra giudici e formatori; Verso un quadro più strutturato per la formazione giudiziaria nell'Unione europea
15. chiede che, nel quadro della formazione a livello nazionale di tutti i giudici, la dimensione europea
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sia integrata sistematicamente nella formazione e nelle prove che permettono di accedere alle professioni giudiziarie,
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sia, fin dalla fase più precoce, ulteriormente rafforzata attribuendo maggiore attenzione agli aspetti pratici,
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includa i metodi d'interpretazione e i principi giuridici che possono essere sconosciuti all'ordine giuridico nazionale, ma che svolgono un importante ruolo nel diritto comunitario;
16. constata il successo sempre più grande del programma di scambio destinato ai giudici; sostiene la REFG affinché sia accessibile al maggior numero di giudici possibile ed assicuri un'adeguata integrazione dei giudici provenienti da un contesto civile, commerciale e amministrativo; si compiace delle attività della REFG nel campo della formazione linguistica e dell'estensione del programma di scambio alla Corte di giustizia, a Eurojust e alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
17. reputa che la possibilità che i giudici nazionali hanno di partecipare a una formazione di base avanzata sia un'importante questione logistica e finanziaria per gli Stati membri; ritiene che, in linea di principio, i giudici non dovrebbero sostenere alcun costo imputabile alla formazione in diritto comunitario; chiede alla Commissione di fornire al Parlamento, per ciascuno Stato membro, una valutazione del costo della sostituzione temporanea dei giudici che partecipano a programmi di scambio;
18. invita la Commissione, tenuto conto del fatto che la Commissione stessa riconosce che la REFG detiene un monopolio di fatto sull'attuazione del programma di scambi destinato alle autorità giudiziarie, a garantire che le procedure seguite dalla REFG per la richiesta di finanziamenti destinati al programma di scambi riflettano questa situazione di monopolio; chiede, in particolare, che tali procedure siano semplificate per garantire che i finanziamenti siano resi disponibili per tempo al fine di consentire alla REFG di organizzare e svolgere un programma efficace, che risponda alle attese delle scuole nazionali partecipanti, degli organismi internazionali, dei giudici e dei pubblici ministeri e agli impegni assunti nei loro confronti; ritiene che, in caso contrario, possa venir messa in discussione la credibilità del programma di scambi, a danno dei giudici e dei pubblici ministeri nazionali interessati a partecipare e della promozione della fiducia reciproca tra i magistrati europei;
19. prende nota della valutazione della Commissione, stando alla quale l'opzione più adeguata per favorire la formazione nel settore giuridico europeo è attualmente quella di sostenere finanziariamente vari organismi mediante il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia 2007-2013", e la questione di creare nuove strutture europee di formazione giuridica potrebbe essere nuovamente sollevata, una volta che il programma è giunto a termine;
20. chiede alla Commissione di procedere, tenendo conto della presente risoluzione, ad una rigorosa valutazione dei risultati di tale programma quadro e di formulare nuove proposte atte a sviluppare e diversificare i tipi di aiuto alla formazione professionale dei giudici;
21. ritiene tuttavia sia giunto il momento di trovare una soluzione istituzionale pragmatica per la questione della formazione giudiziaria a livello europeo, che utilizzi pienamente le strutture esistenti, evitando al contempo un'inutile duplicazione di programmi e strutture; chiede pertanto l'istituzione di un'Accademia giudiziaria europea, composta dalla Rete europea di formazione giudiziaria e dall'Accademia del diritto europeo; chiede che tale soluzione istituzionale tenga conto dell'esperienza acquisita grazie alla gestione dell'Accademia europea di polizia;
22. ritiene che i giudici nazionali non possano adottare un atteggiamento passivo nei confronti del diritto comunitario, come dimostrato chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sui tribunali nazionali che, di propria sponte, sollevano questioni di diritto comunitario(11);
23. chiede che la formazione dei candidati alla magistratura sia rafforzata fin dalla primissima fase e per analogia con i suggerimenti e le proposte, di cui sopra, riguardanti i giudici nazionali;
Dialogo rafforzato tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia
24. reputa che il procedimento pregiudiziale d'urgenza rappresenti una garanzia essenziale per la coerenza dell'ordine giuridico comunitario e l'applicazione uniforme del diritto comunitario;
25. chiede alla Corte di giustizia e a tutte le parti interessate di ridurre ulteriormente la lunghezza media dei procedimenti pregiudiziali d'urgenza, rendendo così più attraente agli occhi dei giudici nazionali questa importantissima possibilità di dialogo;
26. esorta la Commissione a condurre un'inchiesta per sapere se le regole di procedura nazionali rappresentino un ostacolo effettivo o potenziale per la possibilità che una corte o un tribunale di uno Stato membro hanno di avviare un procedimento pregiudiziale d'urgenza, ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, e a condannare con determinazione le infrazioni che questi ostacoli rappresentano;
27. reputa che i limiti alla giurisdizione della Corte di giustizia, in particolare quelli riguardanti il titolo IV del trattato CE, rechino inutilmente pregiudizio all'applicazione uniforme del diritto comunitario in tali ambiti e trasmettano un messaggio negativo alla grande maggioranza dei giudici che trattano tali questioni, mettendoli nell'impossibilità di instaurare un contatto diretto con la Corte di giustizia e provocando ritardi inutili;
28. deplora il fatto che, ai sensi dell'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato di Lisbona, le attribuzioni della Corte di giustizia in ordine agli atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona restino invariate rispetto all'attuale trattato UE per un periodo transitorio di cinque anni; valuta tuttavia positivamente la dichiarazione resa dalla Conferenza intergovernativa in merito a detto articolo del protocollo e sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione ad unirsi al Parlamento per riadottare gli atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che erano stati adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
29. nella prospettiva dell'introduzione di un procedimento pregiudiziale d'urgenza, concorda con il Consiglio quand'esso ribadisce l'importanza del fatto che la Corte di giustizia fornisca orientamenti a cui i giudici nazionali possano fare riferimento allorché si tratta di decidere se chiedere o meno l'applicazione del procedimento d'urgenza;
30. chiede alla Corte di giustizia di esaminare tutti i miglioramenti possibili del procedimento pregiudiziale d'urgenza, che consentirebbero una maggiore partecipazione del giudice remittente allo svolgimento del procedimento stesso, comprese maggiori possibilità di chiarire il procedimento e di partecipare al procedimento orale;
31. reputa che, in un ordinamento giuridico comunitario decentralizzato e maturo, i giudici nazionali non dovrebbero essere emarginati, bensì vedersi attribuire maggiori responsabilità ed essere maggiormente incoraggiati nel proprio ruolo di primi giudici del diritto comunitario; esorta pertanto a prendere in considerazione la creazione di un sistema a "luce verde" in virtù del quale i giudici nazionali includerebbero le proprie proposte di risposta alle questioni che trasmettono alla Corte di giustizia, la quale in seguito deciderebbe, entro un determinato periodo di tempo, se sia opportuno o meno accettare la sentenza proposta o se debba deliberare alla maniera di una corte d'appello;
Leggi più adatte ad essere applicate dai giudici nazionali
32. prende atto della creazione di un forum di discussione sulle politiche e le prassi europee in materia di giustizia e invita la Commissione ad assicurare che il forum proceda a deliberare in modo trasparente; prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione di riferire a intervalli regolari al Parlamento e al Consiglio;
33. insiste sulla necessità che la legislazione comunitaria utilizzi un linguaggio più chiaro e che vi sia una maggiore coerenza terminologica fra gli strumenti giuridici; sostiene in particolare il progetto di quadro comune di riferimento per il diritto europeo dei contratti, in quanto si tratta di uno strumento che consente di legiferare meglio;
34. sostiene vivamente l'insistenza della Commissione sull'obbligo, fatto agli Stati membri, di fornire sistematicamente tabelle di correlazione in cui figurino le modalità di applicazione delle direttive comunitarie nella normativa nazionale; ritiene che tali tabelle forniscano informazioni preziose a costi e ad oneri minimi; reputa inoltre che esse contribuiscano alla trasparenza nell'applicazione del diritto comunitario e offrano ai giudici nazionali e ai loro interlocutori una possibilità reale di constatare se a monte di una determinata norma nazionale vi sia il diritto comunitario e di verificare se la trasposizione sia stata effettuata e, eventualmente, secondo quali modalità;
o o o
35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione responsabile al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia nonché al Mediatore europeo.
Cfr. il regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.01.2003, pag. 1.
Cause C-312/93 Peterbroeck, Racc. [1995], I-4599, C-473/00 Codifis, Racc. [2002], I-10875 e C-168/05 Mostaza Claro, Racc. [2006], I-10421.
Controversie Airbus/Boeing in seno all'OMC
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulle controversie in seno all'OMC tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per i presunti sussidi a favore di Airbus e Boeing
– viste le controversie sorte in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tra l'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti (USA) sui presunti sussidi a favore di Airbus e Boeing,
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA(1),
– vista la risoluzione del Senato statunitense (Res. 632) dell'8 dicembre 2006, in cui si esortano gli USA e l'Unione europea a collaborare al fine di rafforzare il mercato transatlantico,
– visto il Vertice UE-USA del 30 aprile 2007,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che tiene in grande considerazione il partenariato transatlantico tra l'Unione europea e gli USA ed incoraggia politiche commerciali eque ed equilibrate,
B. considerando che, nell'ultimo decennio, le relazioni economiche transatlantiche hanno registrato un periodo di integrazione senza precedenti: gli investimenti europei negli USA hanno rappresentato il 75% del flusso complessivo di investimenti verso gli USA nel 2006 e che gli investimenti statunitensi in Europa sono aumentati per raggiungere la cifra record di 128 miliardi di dollari USA, vale a dire il 59% degli investimenti diretti degli USA all'estero nel 2006,
C. considerando l'importanza dell'industria aeronautica per l'occupazione e la creazione di posti di lavoro, in particolare in settori che richiedono un elevato livello di competenze e anche in un'ampia gamma di altri settori, per lo sviluppo regionale e per la cooperazione transnazionale nel settore dell'industria di punta,
D. considerando che nell'industria aeronautica civile sia Airbus che Boeing sono attualmente in grado di progettare e costruire aeromobili commerciali di grandi dimensioni e che è nell'interesse delle compagnie aeree e dei loro clienti mantenere un elevato livello di concorrenza leale,
E. considerando che nel 1992 l'Unione europea e gli USA hanno sottoscritto un accordo bilaterale commerciale in materia di aeromobili civili di grandi dimensioni (l'accordo del 1992) che ha contribuito a creare condizioni di parità in cui gli aiuti statali sono regolamentati,
F. considerando che l'Unione europea si è costantemente conformata allo spirito e alla lettera dell'accordo del 1992 e ha regolarmente fornito prove che ne documentano il rispetto,
G. considerando che gli USA hanno ampiamente ignorato gli obblighi loro derivanti dall'accordo del 1992, non dichiarando i sussidi concessi alla Boeing, fornendo sussidi superiori ai limiti concordati e assegnando sussidi vietati alla Boeing,
H. considerando che l'accordo del 1992 ha contribuito a mantenere la stabilità nel settore fino al 2004, anno in cui gli USA si sono unilateralmente ritirati e hanno presentato un ricorso all'OMC contro l'Unione europea per i finanziamenti rimborsabili europei, che sono pienamente conformi all'accordo del 1992 e simili a quelli di cui beneficia la Boeing per lo sviluppo e la produzione di gran parte del suo 787 in Giappone e in altri paesi con cui condivide i rischi,
I. considerando che, nonostante i numerosi sforzi intrapresi dall'Unione europea in buona fede, non è finora stato possibile stabilire una base equa ed equilibrata per una composizione negoziata,
J. considerando il proprio sostegno reiterato alla continua apertura della Commissione ad una soluzione equilibrata, negoziata e senza condizioni preliminari,
K. considerando che la concessione di aiuti statali equilibrati ed equi al settore aeronautico, da entrambe le parti dell'Atlantico, ha condotto ad iniziative di ricerca e innovazione, ad una maggiore sicurezza, a un rendimento ambientale migliore e ad un incremento dell'efficienza nei trasporti aerei,
L. considerando che il finanziamento di Airbus da parte degli Stati membri è strettamente limitato, rimborsabile con gli interessi e che non ha chiaramente alcun impatto sulla capacità concorrenziale della Boeing, poiché Airbus ha rimborsato il 40% in più di quanto non abbia ricevuto dai governi degli Stati membri dal 1992 e che, ad oggi, l'importo rimborsato in eccesso ammonta a 7 miliardi EUR,
M. considerando che l'Unione europea si oppone a vari sussidi vietati e passibili di un'azione legale erogati dagli USA alla Boeing a livello federale, statale e locale, per un importo complessivo di 23,7 miliardi di dollari in sussidi non rimborsabili nel corso degli ultimi due decenni e fino al 2024,
N. considerando l'importanza di una concorrenza leale e aperta nelle gare di appalto pubbliche ha preso atto con soddisfazione dell'aggiudicazione del contratto al team Northrop Grumman e Società europea di aerospazio e difesa (EADS) per il programma degli aerei cisterna USA, basata su criteri neutrali, concepiti per individuare e fornire all'aeronautica militare degli USA l'equipaggiamento migliore e più adatto ;
O. considerando tuttavia con la profonda preoccupazione i feroci attacchi da parte della Boeing, nel tentativo di presentare l'EADS e taluni Stati membri quali "partner commerciali aerospaziali inaffidabili" e rischiosi per la sicurezza e la preparazione militare degli USA, messaggio che in Europa non è passato sotto silenzio;
P. considerando che la relazione del Government Accountability Office a sostegno della protesta per l'offerta della Boeing è riconosciuta come esclusiva valutazione del processo di selezione e non del valore degli aerei; considerando la propria convinzione che l'integrità delle procedure d'appalto del dipartimento statunitense della difesa, debba rimanere intatta per tutti i concorrenti;
1. rivolge le seguenti raccomandazioni alla Commissione, che agisce per conto dell'Unione europea nella difesa degli interessi degli Stati membri e dell'Unione europea nel settore degli aeromobili civili di grandi dimensioni,
a)
gli Stati membri e la Commissione a garantire che ad eventuali azioni anticoncorrenziali attuate in ambito legislativo o esecutivo tali da generare una limitazione impropria della capacità delle compagnie europee di competere in programmi sia civili che militari, faccia seguito una risposta adeguata, da parte della Comunità e dei suoi Stati membri;
b)
il Parlamento sostiene pienamente la difesa degli interessi dell'Unione europea nei procedimenti di risoluzione delle controversie in corso dinanzi all'OMC ed esorta la Commissione a continuare il suo impegno a tale riguardo; dubita tuttavia che le decisioni dell'OMC possano, di per sé, fornire la necessaria soluzione a lungo termine richiesta dal mercato quale base per una futura concorrenza pacifica e leale in questo settore, che potrebbe invece venire da una soluzione negoziata;
c)
il Parlamento ritiene che il punto di partenza di eventuali negoziati debba essere una discussione senza condizioni preliminari sui termini di negoziazione, che dimostri una volontà reale di entrambe le parti di giungere ad un equilibrio pragmatico tra il sostegno civile europeo e il programma militare-industriale degli USA, al fine di stabilire gli aspetti della partecipazione statale che ostacolano realmente la creazione di condizioni di parità effettiva;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, e al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America.
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche: Verso un futuro a bassa emissione di carbonio" (COM(2007)0723) (comunicazione sul piano SET),
– viste la valutazione d'impatto completa (SEC(2007)1508), la "Technology map" (SEC(2007)1510) e la "Capacities map" (SEC(2007)1511) che accompagnano la comunicazione sul piano SET,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Due volte 20 per il 2020: L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa" (COM(2008)0030),
– vista la valutazione d'impatto del pacchetto di misure di attuazione per gli obiettivi dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico ed energia rinnovabile per il 2020 (SEC(2008)0085),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili" (COM(2008)0013),
– visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo "Il sostegno dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili" (SEC(2008)0057),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)0001),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Riforme economiche e competitività: i messaggi chiave della relazione 2006 sulla competitività europea" (COM(2006)0697),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)0019),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018),
– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(1),
– vista la decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)(2),
– vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)(3),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno" (COM(2007)0571),
– vista la sua risoluzione del 25 settembre 2007 sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa(4),
– vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su un piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità(5),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sul Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili(6),
– vista la sua posizione dell'11 marzo 2008 sull'Istituto europeo di innovazione e tecnologia(7),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007,
– viste le conclusioni del Consiglio "trasporti, telecomunicazioni ed energia" del 28 febbraio 2008 sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche,
– viste le conclusioni della Presidenza sul Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0255/2008),
A. considerando che i ripetuti annunci del Parlamento, del Consiglio e della Commissione hanno sottolineato che affrontare il cambiamento climatico, migliorare la sicurezza energetica e garantire un'economia europea competitiva sono altrettanti obiettivi della politica europea in materia di energia e di clima,
B. considerando che la minaccia posta dal cambiamento climatico continua a crescere e che i colloqui del COP14 a Poznan e del COP15 a Copenaghen avranno un'importanza cruciale per raggiungere un accordo internazionale sul cambiamento climatico destinato a sostituire il regime del protocollo di Kyoto,
C. considerando che la relazione Stern sull'economia dei cambiamenti climatici (Stern Review on the Economics of Climate Change) riconosce che il costo dell'inazione, ossia dei mancati interventi di attenuazione dei mutamenti climatici, superano di gran lunga il costo dell'azione,
D. considerando che la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di combustibili fossili potrebbe salire al 65% del consumo totale entro il 2030,
E. considerando che la Commissione ha stimato che entro il 2020 costerà 70 miliardi di euro all'anno all'Unione europea conseguire i suoi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di energie rinnovabili,
F. considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica costituisce una delle misure con il miglior rapporto costi-benefici per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,
G. considerando che la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono fattori chiave per il conseguimento degli obiettivi dalla politica energetica europea,
H. considerando che una migliore sinergia della futura ricerca europea in materia di tecnologie energetiche non può che stimolare la crescita economica sostenibile, contribuire ai vantaggi comparativi dell'economia europea, migliorare l'occupazione e consentire così la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona e la lotta contro il cambiamento climatico,
I. considerando che il settimo programma quadro (PQ 7) assegna alla ricerca energetica soltanto 2,3 miliardi EUR per il periodo di sette anni,
J. considerando che il volume degli investimenti del settore privato nella ricerca sulle tecnologie energetiche è nell'Unione europea molto limitato rispetto agli sforzi compiuti dai paesi terzi concorrenti, e persino dall'industria europea,
K. considerando che dal 1980 i bilanci pubblici e privati per la ricerca energetica nell'Unione europea sono calati in misura sensibile e che l'indicatore di innovazione "Livello della spesa per la ricerca tecnologica" dà per l'Europa risultati mediocri, se comparato a livello internazionale,
L. considerando che l'intervento pubblico a supporto di nuove tecnologie meno inquinanti è necessario, oltre che giustificato, in quanto i relativi costi iniziali di investimento sono superiori a quelli delle tecnologie sostituite e potrebbero pertanto, nella fase di prima commercializzazione, non essere accompagnati da utili commerciali a breve termine o prezzi più bassi per i consumatori,
Necessità di un piano strategico per le tecnologie energetiche
1. plaude al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET); ritiene che una politica europea sulle tecnologie energetiche e l'adeguatezza della sua base finanziaria, siano fondamentali per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di energia e cambiamento climatico entro il 2020;
2. sottolinea che l'Unione europea deve centrare i suoi obiettivi da raggiungere entro il 2020 inerenti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili pur mantenendo un'economia competitiva e sostenibile; ritiene che occorra sviluppare e applicare tecnologie energetiche innovative, a basso costo e a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile essenziali per ridurre il costo per l'abbattimento delle emissioni e creare nuovi mercati per l'industria dell'Unione europea, garantendo un impegno globale per affrontare il cambiamento climatico;
3. ritiene che per conseguire detti obiettivi sia essenziale ridurre il costo dell'energia verde e dare forte impulso all'innovazione nel settore energetico; a tal fine è necessario migliorare il processo di trasferimento tecnologico dai centri di ricerca alle imprese, ridurre i tempi di penetrazione sul mercato, por fine all'attuale inerzia tecnologica e regolamentare e migliorare l'interconnessione delle reti;
4. ritiene che occorrano altresì nuove tecnologie, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, per facilitare la diversificazione delle fonti energetiche, ridurre la domanda di energia e fornire metodi meno inquinanti e più sicuri per utilizzare le risorse autonome a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti energetici; chiede alla Commissione di procedere a una valutazione delle risorse energetiche dell'Unione europea;
5. ritiene che il piano SET debba sostenere un'ampia gamma di attività che stimolino la discussione pubblica sui vantaggi delle varie nuove tecnologie energetiche, in particolare mediante campagne di educazione e informazione dei consumatori;
6. ritiene che tecnologie a basse emissioni di carbonio meno costose e più efficaci possano contribuire al raggiungimento di un nuovo accordo internazionale sul cambiamento climatico atto a sostituire il regime del protocollo di Kyoto;
Coordinamento e programmazione strategica
7. sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento delle tecnologie energetiche strategiche a vari livelli e tra diversi partner; sottolinea altresì la necessità di evitare un'eccessiva burocrazia, garantire la semplicità e la chiarezza e assicurare un'ampia partecipazione di tutti i potenziali partner al momento di migliorare il coordinamento, ad esempio attraverso il proposto gruppo direttivo della Comunità europea sulle tecnologie energetiche strategiche e la proposta Alleanza europea per la ricerca energetica, che dovrebbe essere aperta a tutti i centri di ricerca europei indipendentemente dalle loro dimensioni o dalle loro risorse;
8. è favorevole alla costituzione di un gruppo direttivo di alto livello e all'introduzione di un sistema di informazione sulle tecnologie energetiche trasparente e facilmente accessibile, in particolare per le PMI, e chiede alla Commissione di tenere informato il Parlamento sia sulla costituzione di tale gruppo e sui relativi lavori che sulla strategia di informazione;
9. prende atto del fatto che gli strumenti sviluppati nell'ambito dei programmi quadro (ERA-NET, reti di eccellenza (NoEs), programmi di formazione per dirigenti (ETP)) potrebbero essere utilizzati a sostegno del futuro sistema europeo di informazione sulle tecnologie energetiche;
10. sottolinea che una cooperazione coordinata con gli Stati membri è essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati, massimizzare i benefici e ridurre i costi; ritiene che gli strumenti comunitari operanti a livello nazionale, come i Fondi strutturali, possano sostenere la ricerca, lo sviluppo e le capacità di innovazione nei settori menzionati;
11. sottolinea l'importanza vitale di migliorare il coordinamento con i paesi terzi e di rafforzare la cooperazione internazionale per dare attuazione a una strategia coerente e differenziata nei confronti delle economie sviluppate, in via di sviluppo ed emergenti;
12. sottolinea la necessità di ampliare la capacità della base di ricerca dell'Unione europea e giudica essenziale al riguardo rafforzare l'istruzione e la formazione onde fornire il livello quantitativo e qualitativo di risorse umane necessario per sfruttare appieno le opportunità che si dischiudono in materia di nuove tecnologie; è persuaso che un approccio integrato fra i programmi specifici del PQ 7 possa risultare utile in tale contesto;
13. richiama l'attenzione sui potenziali rischi di duplicazioni e moltiplicazioni delle nuove iniziative; chiede alla Commissione di illustrare come le nuove iniziative industriali europee (EII) possano essere integrate nei programmi correnti, compreso il PQ 7 e più specificatamente le piattaforme europee tecnologiche, le iniziative tecnologiche comuni decise nel quadro di PQ 7, il programma quadro per l'innovazione e la competitività (PIC) e in particolare l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia e le sue comunità per l'informazione e la conoscenza sul cambiamento climatico e l'energia; invita la Commissione a spiegare come le EII sosterranno le sinergie tra la Comunità e il livello nazionale;
14. ribadisce che il piano SET dovrà creare capacità di ricerca e di innovazione in campo energetico su scala europea; concorda con la Commissione nel ritenere che la soluzione risieda parzialmente nella creazione di strutture di ricerca paneuropee; invita pertanto il Foro per la strategia europea in materia di infrastrutture di ricerca a identificare le necessità europee in fatto di strutture di ricerca nel campo delle tecnologie energetiche innovative, come le tecnologie in materia di energie rinnovabili;
15. ritiene che le reti transeuropee dell'energia e la semplificazione delle procedure di autorizzazione in tale settore svolgano un ruolo fondamentale nella politica strategica dell'energia dell'Unione europea;
Ricerca e trasferimento tecnologico
16. sottolinea che il necessario coordinamento deve divenire pluridisciplinare estendendosi ai vari settori scientifici e tecnologici che concorrono alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo dell'energia; rimarca al riguardo la necessità di dare impulso alla ricerca nelle scienze di base come la biologia, la tecnologia dell'informazione, la scienza dei materiali e le macrotecnologie;
17. chiede alla Commissione di prendere in considerazione il potenziale di utilizzazione delle tecnologie energetiche negli Stati membri di più recente adesione e di introdurre meccanismi di sostegno basati sulle politiche UE;
18. sottolinea la necessità di migliorare il trasferimento di tecnologie dai centri di ricerca alle imprese; insiste al riguardo sul ruolo che l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia dovrebbe svolgere in tale settore;
19. sollecita il settore privato a investire maggiormente in ricerca ed a assumersi più rischi, essendo questa una condizione preliminare perché l'Unione europea possa porsi all'avanguardia in questo settore;
Iniziative industriali europee
20. è fortemente convinto che occorra un maggiore supporto a favore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nella fase dimostrativa e di commercializzazione delle nuove tecnologie decentrate e rinnovabili; plaude pertanto alle proposte EII; sottolinea comunque la necessità di accrescere anche il supporto alla ricerca e sviluppo sulle tecnologie che saranno necessarie nel lungo periodo, ponendo in particolare l'accento sulle tecnologie strategicamente importanti come quelle nel campo dell'energia solare, che nel lungo periodo possono far divenire l'Unione europea indipendente sul piano energetico;
21. ritiene che le EII dovrebbero concentrarsi sui settori che presentano le più grandi potenzialità di contribuire a raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico, efficienza energetica ed energie rinnovabili nonché la riduzione dei costi e il rinnovo nel lungo periodo;
22. chiede che, all'atto di definire le priorità fra le varie EII, si tenga conto del ciclo di vita di ogni tecnologia e dei suoi effetti ambientali in ogni fase del processo di produzione; chiede inoltre che sia prevista la possibilità di trasferire tali tecnologie alle economie in via di sviluppo, al fine di ridurre il ritardo tecnologico di questi paesi;
23. chiede maggiori trasferimenti di tecnologia con i paesi sviluppati e l'istituzione di una cooperazione scientifica con detti paesi per lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche;
24. appoggia la proposta della Commissione secondo cui le EII dovrebbero essere sviluppate diversamente per adattarsi ai bisogni di tecnologie specifiche; ritiene che tale adattabilità permetterebbe lo sviluppo di alleanze strategiche tra Stati membri, governi locali e regionali, centri di ricerca e il settore privato ai fini dello sviluppo di particolari tecnologie; chiede a tali organi di collaborare al fine di sviluppare con urgenza proposte particolareggiate in materia di EII;
25. sostiene con forza le proposte EII concernenti l'energia eolica, l'energia solare e la bioenergia, la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del biossido di carbonio, le reti elettriche e la fissione nucleare;
26. chiede in particolare l'intensificazione della ricerca nel campo dei biocombustibili per accertare in modo inequivocabile la validità della loro produzione in termini di bilancio ambientale;
27. prende atto dell'importanza di sviluppare su larga scala la conversione di biomassa in gas per produrre idrogeno e combustibili sintetici liquidi per le tecnologie di trasporto sostenibili;
28. sottolinea che le EII sulla fissione nucleare dovrebbero garantire continuità e ricomprendere attività di R&S sulle tecnologie di terza e quarta generazione;
29. si rammarica che il piano SET si concentri soprattutto sulle misure orientate all'offerta e trascuri quelle idonee a ridurre la domanda di energia, come i risparmi di energia e l'efficienza energetica;
30. insiste sulla necessità che l'efficienza energetica occupi un posto di maggior rilievo nel piano SET, dato che si tratta del settore che vanta le più grandi potenzialità per riduzioni delle emissioni efficaci sotto il profilo dei costi nel medio periodo; ciò riguarda in particolare l'edilizia che è responsabile del 40% del consumo totale di energia dell'UE; chiede pertanto alla Commissione di aggiungere le tecnologie per l'efficienza energetica, compresa la cogenerazione e la poligenerazione, ai settori oggetto delle EII; sostiene l'inclusione dell'efficienza energetica quale uno dei settori prioritari coperti dalle EII;
31. chiede alla Commissione di studiare la possibilità di estendere le proposte EII ad altri settori con grande potenziale in materia di riduzione delle emissioni quali la cogenerazione, l'idrogeno, il settore dell'edilizia e degli alloggi, i sistemi di riscaldamento e di refrigerazione, il miglioramento delle infrastrutture di immagazzinamento e di distribuzione dell'energia e l'interconnessione delle reti;
32. ritiene che lo sviluppo di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS) possano svolgere un ruolo nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, purché ne sia assicurata l'efficienza e la sicurezza; invita la Commissione ad agevolare la realizzazione di un massimo di 12 progetti dimostrativi CCS nella loro interezza all'interno delle EII; nota che il sostegno delle tecnologie per il carbone pulito, quali la conversione del carbone in gas, renderà più facile ed economico applicare le CCS con la possibilità di renderle obbligatorie per il futuro;
Finanziamento
33. attende la proposta comunicazione della Commissione sul finanziamento delle nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio e delle nuove tecnologie CCS; deplora che tale comunicazione non sia stata pubblicata contestualmente al piano SET;
34. sottolinea che il piano SET non dovrebbe essere finanziato attraverso la riassegnazione di finanziamenti messi a disposizione del settore energetico nell'ambito del PQ 7 e del PIC;
35. ritiene che, vista la priorità accordata al cambiamento climatico e alle questioni energetiche, occorrano significative risorse aggiuntive dell'Unione europea a favore delle tecnologie nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, che dovranno essere stanziate per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea del 2020;
36. incoraggia la Commissione a garantire con urgenza un finanziamento e un sostegno adeguati a favore della R&S, della dimostrazione e della commercializzazione delle nuove tecnologie a basse emissioni e senza emissioni di carbonio affinché a partire dal 2009 siano spesi ogni anno almeno 2 miliardi del bilancio dell'Unione europea per sostenere tali tecnologie indipendentemente dal PQ 7 e dal PIC; chiede inoltre alla Commissione di avanzare proposte relative a risorse supplementari nella revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013;
37. ritiene che sia importante utilizzare meglio e in misura maggiore le risorse, sia finanziarie che umane, per accelerare lo sviluppo e l'applicazione di future tecnologie pulite;
38. sottolinea che è necessario aumentare la capacità dell'Unione europea in materia di ricerca; chiede pertanto maggiori finanziamenti per le risorse umane e per la formazione nel settore delle tecnologie energetiche; chiede inoltre un maggiore coordinamento degli strumenti finanziari comunitari e nazionali di sostegno alla formazione e alla ricerca, in particolare il PQ 7;
39. sostiene, in considerazione della necessità di una maggiore complementarità tra i fondi UE, le proposte contenute nella comunicazione della Commissione dal titolo "Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all'innovazione" (COM(2007)0474); saluta con favore in tale ambito la guida pratica della Commissione sul coordinamento dei fondi regionali, nazionali, UE e della Banca europea per gli investimenti (BEI) nel campo della R&S e dell'innovazione; concorda con la Commissione che è necessario informare meglio i soggetti interessati in merito alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(8), sul finanziamento degli stessi costi ammissibili da parte di due differenti strumenti comunitari;
40. invita la Commissione ad illustrare, in sede di presentazione del piano di finanziamento, il valore aggiunto delle azioni comuni dell'Unione europea nei vari settori tecnologici e ad esporre i dati relativi alla sostenibilità dei singoli sviluppi tecnologici;
41. prende atto della necessità mettere a disposizione risorse a favore del partenariato con l'industria, al fine di incoraggiare gli investimenti del settore privato nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio; sottolinea la necessità di una visione e un quadro finanziario chiari nel lungo periodo, sostenuto da istituzioni finanziarie quali la BEI, al fine di dare ai partner del settore privato sufficienti garanzie ad investire; sottolinea la necessità di associare le PMI, in particolare nell'ambito delle tecnologie per sistemi di approvvigionamento energetico diffusi;
42. rileva che, nell'ambito della proposta revisione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'Unione europea (ETS), i proventi delle aste potrebbero costituire una considerevole fonte di finanziamento per la riduzione dell'approvvigionamento energetico di sicurezza dell'Unione europea, pur nel raggiungimento dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico, efficienza energetica ed energie rinnovabili;
o o o
43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un approccio comune europeo ai fondi sovrani" (COM(2008)0115),
– visto il lavoro attualmente in corso presso il Fondo monetario internazionale (FMI), in particolare in seno al Gruppo di lavoro internazionale sui fondi sovrani,
– vista la relazione del Comitato per gli investimenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), adottata il 4 aprile 2008,
– visti gli articoli 64 e 65 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), (ex articoli 57 e 58 del trattato che istituisce la Comunità europea),
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che i fondi sovrani (sovereign wealth funds - SWF) sono attivi da oltre 50 anni sui mercati finanziari mondiali,
B. considerando che alle attività da essi svolte non può essere attribuita alcuna turbativa dei mercati finanziari,
C. considerando che la struttura proprietaria degli SWF li pone al di fuori del campo di applicazione della regolamentazione europea dei mercati finanziari,
D. considerando che la strategia d'investimento degli SWF ha finora mostrato una preferenza per investimenti a lungo termine e stabili,
E. considerando che vi è qualche preoccupazione in merito alla mancanza di trasparenza di taluni SWF per quanto riguarda le attività che detengono, le loro strategie di investimento, i loro profitti e le loro strutture di governance,
F. considerando il ruolo che gli SWF hanno svolto durante la recente crisi finanziaria nel salvare dal fallimento alcune importanti istituzioni finanziarie,
G. considerando il potenziale di crescita degli SWF,
H. considerando che l'Unione europea deve restare saldamente fedele a una politica di apertura agli investimenti e di libera circolazione dei capitali,
1. ritiene che gli SWF non abbiano provocato alcuna turbativa dei mercati dei capitali, ma che la loro struttura, dimensioni e rapida crescita richiedano un'accurata analisi del loro ruolo e della loro influenza; riconosce che le loro impostazioni in materia di trasparenza e governance mostrano divergenze;
2. è preoccupato del fatto che la mancanza di trasparenza di taluni SWF possa non consentire di comprenderne adeguatamente strutture e motivazioni; chiede alla Commissione di riconoscere che la trasparenza e la diffusione delle informazioni costituiscono il principio fondamentale per l'instaurazione di condizioni di reale parità e per il buon funzionamento dei mercati in generale;
3. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sugli SWF, che riafferma l'importanza di mercati aperti e l'impegno della Commissione per una soluzione globale; prende atto delle varie iniziative, a livello nazionale o nelle sedi internazionali, per una maggiore trasparenza e una migliore governance, e chiede alla Commissione di collaborare strettamente con l'FMI e l'OCSE alla definizione di un codice di condotta mondiale;
4. ritiene, tuttavia, che la comunicazione della Commissione sugli SWF vada considerata come un primo passo, e chiede pertanto alla Commissione di monitorare le attività degli SWF e di svolgere il suo ruolo di coordinamento al fine di garantire che le iniziative nazionali non vadano contro l'impegno di apertura agli investimenti e non mettano in pericolo la posizione dell'Unione europea sui mercati mondiali;
5. chiede alla Commissione di condurre un'analisi degli strumenti di cui l'Unione europea dispone, in virtù di disposizioni del trattato CE e della legislazione vigente – ad esempio obblighi di trasparenza, diritti di voto, diritti degli azionisti e "golden share" – per poter reagire in qualche modo nel caso di problemi di proprietà dovuti all'intervento degli SWF;
6. chiede al Consiglio e alla Commissione di valutare il margine di manovra di cui le istituzioni europee dispongono in virtù delle disposizioni degli articoli 64 e 65 del TFUE, al fine di verificare le possibili opzioni per un'azione coordinata a livello di UE, che è essenziale per gli interessi dell'Unione europea e per il buon funzionamento del mercato interno; chiede alla Commissione di lavorare ad un elenco di settori che potrebbero rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 in materia di ordine pubblico;
7. chiede al Consiglio e alla Commissione di condurre un'analisi approfondita del funzionamento dei mercati finanziari mondiali e di definire e promuovere una forte visione dell'Unione europea - che tenga conto delle iniziative mondiali - su quali dovrebbero essere i principi e le regole che guidano il funzionamento di tali mercati; è del parere che una posizione comune di questo tipo rafforzerebbe la posizione dell'Unione europea nelle sedi internazionali; chiede alla Commissione di applicare, se del caso, il principio di reciprocità;
8. è preoccupato per i prezzi del petrolio e per le loro conseguenze sul tasso di cambio euro/dollaro, poiché i proventi del petrolio sono spesso reinvestiti attraverso fondi sovrani in attività denominate in euro e in generale nei mercati nell'area dell'euro;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Verso una nuova cultura della mobilità urbana
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sul tema "Verso una nuova cultura della mobilità urbana" (2008/2041(INI))
– visto il Libro verde "Verso una nuova cultura della mobilità urbana" (COM(2007)0551),
– visto il Libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" (COM(2001)0370),
– vista la comunicazione della Commissione "Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente - Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea" (COM(2006)0314),
– vista la comunicazione della Commissione "Una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa 'automobile intelligente'"(COM(2007)0541),
– vista la comunicazione della Commissione "Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo - Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21 - Un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione" (COM(2007)0022),
– vista la comunicazione della Commissione sull'iniziativa "automobile intelligente" - "Sensibilizzazione all'uso delle TIC per dei veicoli più intelligenti, più sicuri e più puliti"(COM(2006)0059),
– vista la comunicazione della Commissione "La logistica delle merci in Europa - La chiave per una mobilità sostenibile" (COM(2006)0336),
– vista la comunicazione della Commissione "Piano di azione per la logistica del trasporto merci" (COM(2007)0607),
– vista la comunicazione della Commissione relativa ad "una Strategia tematica sull'ambiente urbano" (COM(2005)0718),
– viste le proposte e gli orientamenti della Commissione e i pareri del Parlamento europeo sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione nonché sul settimo programma quadro di ricerca,
– vista la proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2007)0817),
– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008, sull'input da dare al Consiglio di primavera 2008, sulla strategia di Lisbona(1),
– vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su "Mantenere l'Europa in movimento – una mobilità sostenibile per il nostro continente"(2),
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 su "CARS 21: Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico "(3),
– vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 sulla logistica delle merci in Europa – la chiave per una mobilità sostenibile (4),
– vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'ambiente urbano(5),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Mobilità urbana",
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0252/2008),
A. considerando che i centri urbani (città e aree metropolitane) hanno da molteplici punti di vista una grande rilevanza per la vita dei cittadini UE; considerando che le città europee, malgrado la diversità delle loro strutture, sono confrontate con sfide e problemi analoghi legati all'inquinamento, alla congestione, al rumore e alla sicurezza stradale imputabili alla mobilità urbana malgrado la diversità delle loro strutture,
B. considerando che vi è l'urgente necessità di una nuova impostazione e di concezioni innovative sulla mobilità nelle città in quanto il trasporto urbano contribuisce in modo fondamentale al cambiamento climatico, all'inquinamento e ad altri problemi ambientali nonché ai conseguenti effetti negativi sulla qualità della vita e sulla salute degli abitanti delle città; considerando che questi problemi devono essere affrontati perché qualsiasi strategia globale UE volta a combattere il cambiamento climatico e altri problemi ambientali sia coronata da successo,
C. considerando che occorre valutare un'adeguata suddivisione dei compiti tra l'Unione europea e le aree urbane e i comuni, nel cui contesto l'Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo chiaramente definito; considerando che in linea con il principio di una migliore regolamentazione e con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità l'iniziativa comunitaria sulla mobilità urbana dovrebbe essere presa solo quando essa presenti un definito valore aggiunto europeo,
D. considerando che i principi del mercato interno europeo devono trovare riscontro anche nella mobilità urbana,
E. considerando che le città e i comuni europei dovrebbero essere in grado di scegliere tra una vasta gamma di strumenti flessibili in modo da poter predisporre un ventaglio di politiche calibrate per fornire soluzioni integrate, sostenibili, efficaci socialmente e economicamente redditizie per risolvere gli specifici problemi della mobilità; considerando che occorre puntare a soluzioni logistiche e ad uno spostamento verso modi di trasporto più sostenibili nell'ambito di tutti i modi e le aree di trasporto (pedoni, ciclisti, trasporti passeggeri pubblici e privati, distribuzione delle merci e servizi), per permettere una buona accessibilità ai centri cittadini e alleggerire i flussi del traffico, di grande importanza per i residenti, i visitatori, i pendolari, i produttori e i fornitori di beni e servizi, in particolare le PMI; considerando che occorre dare un'attenzione particolare all'interoperabilità degli strumenti selezionati in modo da consentire alle autorità in una fase successiva di applicare sanzioni alle violazioni connesse al traffico stradale nelle zone urbane su base transfrontaliera,
F. considerando che la politica europea in materia di trasporti urbani dovrebbe tenere conto della coesione economica, sociale, territoriale e ambientale; considerando che occorre tenere conto specialmente delle condizioni e dei problemi particolari esistenti nei "nuovi" Stati membri,
G. considerando che occorre tenere conto delle esigenze particolari dei lavoratori (pendolari), delle persone con mobilità ridotta, dei bambini (carrozzine), dei meno abbienti e degli anziani; considerando che bisognerebbe ricordare che il rapido invecchiamento della popolazione europea porta a spostamenti demografici e a nuovi fabbisogni di mobilità nelle società;
H. considerando fondamentale adottare una nuova ottica in materia di programmazione strategica della zone urbane, anticipando le sfide che nei prossimi decenni si presenteranno in campo ambientale, energetico e della mobilità,
I. considerando che l'internalizzazione dei costi esterni è un importante passo sulla via della trasparenza dei costi nel settore dei trasporti; considerando che occorre valutare la possibilità di sovvenzionare in modo trasversale schemi di trasporto urbano sostenibile, onde garantire parità di trattamento tra il trasporto di merci e di passeggeri e tra le diverse modalità di trasporto; considerando che si devono avviare sforzi per sviluppare nuovi strumenti di finanziamento e per attivare meglio e più frequentemente gli strumenti di finanziamento esistenti, come i Fondi strutturali e di coesione, a favore di formule di mobilità urbana sostenibile,
Ruolo dell'Unione europea
1. accoglie con favore il suddetto Libro verde sui trasporti urbani in quanto base adatta per la discussione; accoglie inoltre con favore l'ampio coinvolgimento degli interessati nel processo di formazione delle posizioni e di formulazione delle future politiche dell'Unione europea in materia di trasporti urbani;
2. ritiene necessario definire nettamente gli ambiti di competenza dell'Unione europea in linea con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà fissati nei trattati; riconosce il principio che le autorità locali sono libere di adottare le proprie politiche di mobilità purché esse non violino la pertinente legislazione nazionale e comunitaria; contemporaneamente si aspetta che, applicando i suddetti principi, gli Stati membri, le città e i comuni siano consapevoli della propria responsabilità per una migliore organizzazione e pianificazione della mobilità urbana; si rende conto tuttavia che un'azione concertata sulla mobilità urbana all'interno della Comunità può offrire un chiaro valore aggiunto;
3. ritiene che l'Unione europea debba definire una strategia generale sulla mobilità urbana intesa a razionalizzare il ricorso all'automobile privata e a promuovere il passaggio verso modalità di trasporto sostenibili, sostenere gli impegni comunitari in materia di tutela ambientale e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
4. ritiene che nei seguenti settori sia necessario l'intervento a livello europeo e sollecita
-
lo sviluppo di un'impostazione di uno schema globale integrato in materia di mobilità urbana, che serva da quadro comune di riferimento per gli attori a livello europeo, nazionale, regionale e locale (comuni, cittadini, imprese e industrie); detto schema dovrebbe basarsi sui principi del mercato interno dell'Unione europea per la mobilità sostenibile e dovrebbe tenere conto della redditività delle città e dei suoi effetti sulla demografia (abbandono delle città); sottolinea che ciò dovrebbe rappresentare un chiaro incentivo per le città e per le zone urbane per redigere piani di mobilità urbana sostenibili (SUMP) integrati e comprensivi, ponendo l'enfasi su una programmazione cittadina e spaziale di lungo termine; in tale contesto invita la Commissione a esaminare come sia possibile collegare i SUMP ai progetti dell'Unione europea di cofinanziamento dei progetti di trasporto nelle città con più di 100 000 abitanti e alla legislazione, alle decisioni e agli obiettivi dell'Unione europea relativi alla riduzione degli incidenti, delle emissioni di CO2, delle emissioni locali di gas e del rumore,
-
la raccolta di dati affidabili e comparabili su tutti gli aspetti della mobilità urbana e metropolitana tenendo in conto i cambiamenti futuri delle condizioni quadro (per esempio l'evoluzione demografica, la crescita economica, i cambiamenti climatici),
-
un inventario delle regolamentazioni comunitarie oggi vigenti riguardanti in modo diretto o indiretto la mobilità urbana, al fine di esaminare le eventuali possibilità di miglioramento e semplificazione,
-
una valutazione dell'attuazione e applicazione da parte degli Stati membri della legislazione europea che incide sui trasporti urbani, in particolare sul trasporto pubblico passeggeri,
-
un inventario delle iniziative locali adottate per rispondere a tutta una serie di questioni elencate nel Libro verde (ad esempio riguardanti i pedaggi, le "zone urbane pulite", la sicurezza nei trasporti pubblici, la normativa a protezione dei ciclisti ecc.); auspica che tale inventario costituisca la base per uno scambio delle migliori pratiche nei settori in questione,
-
il monitoraggio delle misure locali sull'accesso ai centri cittadini onde evitare nuovi ostacoli commerciali in seno al mercato interno UE,
-
la creazione di una "Piattaforma europea per la mobilità urbana" o qualsiasi altro forum efficace che riunisca, in maniera comprensibile, tutti i dati, le prassi eccellenti e le informazioni di politica della mobilità urbana, per garantire ai cittadini e ai responsabili politici un accesso agevole a informazioni essenziali necessarie per l'elaborazione di politiche in materia di mobilità urbana; sottolinea che una siffatta piattaforma dovrebbe attingere quanto più possibile da banche dati, risolse e istituzioni esistenti, onde evitare oneri burocratici,
-
la valutazione dei costi esterni dei diversi vettori stradali e una verifica delle possibilità di internalizzarli;
5. chiede la collaborazione della Commissione con gli Stati membri onde superare gli ostacoli ai progetti urbanistici, evitando tuttavia di proporre una legislazione UE, suscettibile di limitare la flessibilità locale richiesta per risolvere i problemi della mobilità;
Legislazione
6. ritiene necessario che l'Unione europea tenga in considerazione le esigenze specifiche dei trasporti urbani in tutti i settori politici in cui può intervenire come legislatore (per esempio: politica di bilancio, politica ambientale, politica sociale e occupazionale, politica della concorrenza, politica industriale, politica regionale e di coesione, politica dei trasporti e della sicurezza stradale, e politica energetica);
Standardizzazione e armonizzazione
7. chiede l'introduzione di regolamentazioni e/o orientamenti europei specifici in materia di standardizzazione e armonizzazione, specialmente per quanto riguarda:
-
la concezione e il funzionamento delle zone verdi e dei pedaggi; ritiene che la decisione sull'introduzione di queste misure dovrebbe essere presa a livello locale tenendo conto delle specifiche situazioni di ogni conurbazione; considerando che in base ai principi del mercato interno UE, occorre dare un'attenzione particolare alla loro struttura interoperabile in modo da consentire un flusso di traffico agevole e da evitare l'adozione di iniziative divergenti in diversi Stati membri,
-
i requisiti tecnici e organizzativi per l'interoperabilità dei diversi vettori di trasporto, sia di passeggeri che di merci,
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la mobilità dei portatori di disabilità, degli anziani, delle persone con figli in tenera età e delle persone socialmente più vulnerabili,
-
il miglioramento della sicurezza stradale secondo la legislazione europea e nazionale,
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l'accessibilità e l'interoperabilità delle tecnologie ITS per il loro uso in tutta l'Unione europea.
Diffusione e scambio delle prassi migliori
8. esige inoltre misure mirate ai fini della promozione dello scambio di prassi migliori, specialmente per quanto riguarda:
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l'utilizzazione ottimale delle infrastrutture esistenti, per esempio con schemi flessibili dell'utilizzazione della rete viaria,
-
l'adozione di soluzioni di trasporto multimodale e mobilità (strada, rotaia, vie navigabili),
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biglietteria e sistemi di fatturazione integrati che semplificano l'accesso a modi diversi di trasporto e le soluzioni co-modali,
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l'elaborazione di piani su misura di mobilità sostenibile e di misure di sostegno nella programmazione territoriale e urbana ("città delle brevi distanze"), coinvolgendo fin dall'inizio tutte le parti interessate,
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orientamenti per garantire la cooperazione interagenzie fra tutti i dipartimenti governativi locali e regionali e le società di utilità pubblica al momento di programmare piani regolatori delle zone urbane,
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soluzioni innovative per un trasporto efficiente delle merci, in particolare per la distribuzione minuta delle merci all'interno delle città, che comprendano impianti sicuri di carico e scarico e che facilitino la gestione dell''ultimo miglio",
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servizi di trasporto sostenibili destinati alla mobilità dei turisti nelle aree urbane e suburbane,
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orientamenti per una politica in materia di appalti pubblici ecologicamente consapevole,
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miglioramento dei trasporti pubblici puliti di passeggeri incentrato sull'efficienza, la convenienza, la riduzione delle emissioni e l'accessibilità, anche per i disabili e le persone a mobilità ridotta, nonché sulla sicurezza,
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la promozione di catene di mobilità sostenibile: percorso a piedi - bicicletta - car-sharing - car-pooling - taxi - mobilità collettiva/pubblica,
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la migliore organizzazione dei trasporti a breve raggio,
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misure di gestione del traffico per ottimizzare la logistica e la gestione della mobilità a favore della riduzione e/o dell'abbandono dei trasporti, per esempio il telelavoro o orari flessibili di lavoro e di apertura delle scuole,
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le misure intese a promuovere la mobilità virtuale, quali ad esempio l'e-learning, l'e-banking, i teleacquisti e le teleconferenze,
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l'introduzione di zone ecologiche e di sistemi di pedaggio;
-
politiche e pratiche in materia di parcheggi come l'introduzione di sistemi di guida al parcheggio,
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il miglioramento e la diffusione dell'applicazione di sistemi di trasporto intelligenti (STI);
9. chiede la più ampia diffusione possibile dei dati concernenti questioni che incidono sulla mobilità urbana, come le statistiche Eurostat e CARE (base di dati comunitaria sugli incidenti stradali in Europa); chiede che venga aperto l'accesso alla base di dati CARE , il che costituirebbe un importante strumento per lo scambio di informazioni e conoscenze tecniche tra gli operatori del settore dei trasporti;
10. invita la Commissione a assistere le autorità locali promuovendo progetti pilota e sperimentali riguardanti in particolare l'applicazione di un approccio integrato nelle questioni attinenti alla mobilità urbana, nonché fornendo assistenza per studi di pianificazione urbana;
Ricerca e sviluppo
11. sottolinea la necessità della ricerca e dello sviluppo nel campo del trasporto sostenibile, in particolare la necessità di promuovere il progresso tecnologico nello sviluppo di tecnologie pulite per gli autoveicoli; invita la Commissione e il Consiglio a investire in sistemi di trasporto urbano puliti, più efficienti, orientati ai consumatori e sicuri e ad adottare misure per creare un mercato per tali sistemi;
12. sottolinea che l'Unione europea deve svolgere un ruolo nello sviluppo e nella promozione dei sistemi di trasporto intelligente e nel finanziamento di tecnologie innovative, in quanto possono fornire un contributo significativo ad esempio al miglioramento della sicurezza stradale e del flusso del traffico e all'efficienza logistica; ritiene pertanto che dovrebbe essere promosso l'ulteriore sviluppo e soprattutto la crescente adozione degli STI nell'Unione europea;
13. invita la Commissione a redigere elenchi accessibili e compatibili dei progetti di ricerca e sviluppo in materia di mobilità urbana nel contesto dei vari programmi quadro dell'Unione europea, segnalando esempi pratici;
Coordinamento tra le autorità
14. sottolinea che lo scambio delle migliori pratiche per quanto concerne la gestione e un migliore coordinamento della mobilità è essenziale per migliorare i trasporti e la mobilità urbani, in quanto stanno evidenziandosi carenze come la mancanza di un'adeguata attribuzione delle responsabilità, l'assenza di coordinamento tra le varie autorità locali, regionali e nazionali, un coordinamento insufficiente nella pianificazione dei sistemi di trasporto urbani, suburbani e rurali; fa presente che un insufficiente coordinamento tra enti locali determina maggiori costi di consegna, aumento del traffico e quindi più inquinamento;
15. sollecita un migliore coordinamento tra enti locali vicini per assicurare un certo grado di coerenza ai fini di uno sviluppo sostenibile e armonioso delle infrastrutture di trasporto locali e regionali, come pure nelle zone transfrontaliere e altrove;
Approccio integrato
16. reputa necessario che lo sviluppo urbano e la pianificazione urbanistica procedano in maniera integrata, tenendo conto delle attuali e future necessità di trasporto urbano; ritiene altresì che vada privilegiata, nell'ambito dello sviluppo e l'ammodernamento delle grandi città, l'introduzione di collegamenti ferroviari veloci tra i centri cittadini e i terminal fluviali, ferroviari e aeroportuali e in particolare con le regioni periferiche;
17. rammenta che, data l'urbanizzazione sempre più rapida, occorre prestare maggiore attenzione alle periferie e alle conurbazioni;
Responsabilità dei singoli
18. sottolinea la responsabilità individuale dei cittadini e ritiene necessario incoraggiarli a soppesare con spirito critico il loro comportamento come utenti della strada e se possibile a partecipare attivamente ai forum locali sulla mobilità urbana; ritiene che quasi tutti i cittadini possono modificare le proprie abitudini, ad esempio per quanto riguarda l'uso dell'auto privata e di mezzi di trasporto alternativi (pedonale, bicicletta o trasporti pubblici) dando quindi il proprio contributo individuale per migliorare la pulizia e la qualità della vita delle zone urbane; chiede che le autorità nazionali, regionali e locali offrano opzioni alternative di mobilità per facilitare questi cambiamenti; invita inoltre le autorità europee, nazionali, regionali e locali a incrementare campagne di informazione e di educazione per sensibilizzare i cittadini sul proprio comportamento relativamente alla mobilità; sottolinea l'importanza particolare delle campagne educative per i più giovani;
19. sottolinea in tale contesto l'importanza del crescente successo della "Giornata senza macchine" nell'ambito della settimana della mobilità indetta dall'Unione europea; constata che nel 2007 1 909 città di 23 Stati membri hanno partecipato a questa iniziativa; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a incoraggiare l'iniziativa e a diffonderla ulteriormente;
20. considera necessario procedere a uno studio che analizzi in dettaglio i dati e chiarisca tutti gli aspetti del comportamento e delle scelte dei cittadini in fatto di mobilità urbana (trasporto individuale/trasporto pubblico); chiede che vengano raccolti nuovi dati su base normalizzata per quanto riguarda le questioni meno studiate, come il comportamento dei pedoni e dei ciclisti e le motivazioni che inducono i cittadini a preferire determinati modi di trasporto ad altri;
Finanziamento
21. ritiene che l'Unione europea può fornire un importante contributo al finanziamento di misure nel settore dei trasporti urbani di passeggeri e merci, per esempio con mezzi dei Fondi strutturali e di coesione, e sollecita la Commissione ad onorare le proprie responsabilità in materia; evidenzia, in relazione alle misure prescritte dalla legislazione comunitaria in materia di ambiente e trasporti, le responsabilità degli Stati membri a livello di finanziamento;
22. invita la Commissione ad elaborare specifici strumenti di economia di mercato che creino un contesto generale equilibrato, per rendere possibile la mobilità sostenibile nei centri urbani;
23. chiede che, nel contesto del prossimo riesame del bilancio, in futuro il finanziamento di progetti con fondi dell'Unione europea sia vincolato più rigidamente a condizioni e requisiti relativi ai trasporti sostenibili e alla protezione ambientale e ritiene che ciò rappresenti uno strumento adatto ai fini della promozione di concezioni di trasporto compatibile con l'ambiente e accessibile a tutti;
24. sollecita la Commissione a impegnarsi da sola o ad esempio d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, per esaminare le possibilità attuali e future di finanziamento dei trasporti urbani; propone di redigere una guida esauriente che fissi in modo sistematico tutti i finanziamenti disponibili per i trasporti urbani; sollecita inoltre la Commissione a verificare la questione delle sovvenzioni trasversali nel settore dei trasporti per garantire un trattamento equo tra tutti i modi di trasporto e tra i trasporti passeggeri e i trasporti di merci; inoltre dovrebbero essere valutati tutti gli aspetti del partenariato pubblico, privato e il loro possibile contributo a concetti sostenibili di mobilità urbana;
25. invita il suo Ufficio di presidenza e i suoi servizi a dare l'esempio dando attuazione alle decisioni del Parlamento e promuovendo misure di gestione della mobilità per i deputati, il personale e i visitatori, allo scopo di inserire la mobilità sostenibile nel campo di applicazione del regolamento EMAS del Parlamento;
o o o
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la relazione annuale per il 2007 della Banca centrale europea (BCE),
– visto l'articolo 113 del trattato CE,
– visto l'articolo 15 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato,
– vista la propria risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica nella terza fase dell'UEM(1),
– vista la propria risoluzione del 20 febbraio 2008 sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (parte "Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità"): lanciare il nuovo ciclo (2008-2010)(2),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "UEM@10 - successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria" (COM(2008)0238),
– visto il rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE del dicembre 2007 nonché il rapporto sull'integrazione finanziaria in Europa dell'aprile del 2008,
– viste le previsioni economiche di primavera della Commissione del 2008-2009,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0241/2008),
A. considerando che nel 2007 il PIL dell'area dell'euro è cresciuto del 2,6% (a fronte di un incremento del 2,7% registrato nel 2006) pur in presenza di un contesto caratterizzato da profonda incertezza conseguente alle perturbazioni dei mercati finanziari nella seconda parte dell'anno,
B. considerando che il tasso di inflazione si è assestato al 2,1% rispetto al 2,2% del 2006 malgrado il contesto economico fosse caratterizzato da notevoli pressioni al rialzo dei prezzi,
C. considerando che la BCE ha apportato ulteriori adeguamenti ai tassi di interesse nel 2007 fino a raggiungere il 4,0% di giugno 2007 da un tasso pari al 3,5% del dicembre 2006, mantenendo invariato tale livello nel corso del secondo semestre,
D. considerando le dichiarazioni del Fondo monetario internazionale (FMI) e l'appello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici a favore di un approccio estremamente cauto all'aumento dei tassi di interesse nell'area dell'euro,
E. considerando che nel 2007 il tasso di cambio dell'euro si è apprezzato del 6,3% in termini nominali reali, e che tale apprezzamento è stato particolarmente pronunciato nei confronti del Dollaro americano (11,8%),
F. considerando che le turbolenze dei mercati finanziari, associate ad ampi squilibri su scala mondiale, rappresentano un fattore di rischio per la crescita economica e gli sviluppi dei tassi di cambio a livello globale,
G. considerando la prevista crescita dell'inflazione nell'area dell'euro ad una percentuale variabile fra il 2,0% e il 3,0% nel corso del 2008, essenzialmente sulla scia dell'attuale tendenza al rialzo dei prezzi delle materie prime, cui farà seguito una diminuzione ad un valore più moderato oscillante fra l'1,2% e il 2,4% nel 2009,
H. considerando che il principale obiettivo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è quello di mantenere la stabilità dei prezzi sostenendo le politiche economiche generali comunitarie, così come sancito dall'articolo 105 del trattato CE; riconoscendo la piena indipendenza della BCE e del SEBC in tale contesto,
I. considerando che la Banca centrale europea si trova di fronte al dilemma di dover affrontare le sfide della crescente inflazione e i primi segnali di un rallentamento dell'economia causato dalle perturbazioni dei mercati finanziari degli ultimi mesi,
J. considerando l'intenzione del Parlamento di contribuire a rafforzare il ruolo e l'autorità internazionale della BCE e dell'area dell'euro sullo scenario internazionale,
La BCE oggi
1. constata con soddisfazione che a dieci anni dal varo dell'Unione economica e monetaria (UEM) sia la BCE sia l'euro godono di rispetto e accettazione generale sul panorama economico mondiale e osserva come l'euro abbia acquistato pregio di valuta globale quasi al pari del dollaro americano;
2. rammenta che il trattato CE contiene un'esplicita distinzione tra gli obiettivi della Banca centrale europea in materia di stabilità dei prezzi, da un lato, e di sostegno alle politiche economiche generali, dall'altro, e che, pertanto, questi due obiettivi non possono essere semplicemente considerati surrogabili, evidenzia l'importanza dell'indipendenza della BCE nell'assolvere questo duplice incarico e plaude al fatto che il trattato di Lisbona conferisce alla BCE lo status di istituzione con personalità giuridica ed uno status ben consolidato di indipendenza politica e finanziaria; ritiene che il riconoscimento della BCE quale istituzione dell'Unione europea rafforzi la responsabilità del Parlamento e, in particolare, della sua commissione competente per gli affari economici e monetari, come istituzione nei confronti della quale la BCE è responsabile per le sue decisioni in materia di politica monetaria;
3. accoglie Cipro e Malta in seno all'UEM e prende atto che la loro adesione è stata coronata da successo;
Stabilità finanziaria
4. riconosce l'eccellente operato della BCE nella gestione delle perturbazioni dei mercati finanziari scatenate dalla crisi dei mutui sub-prime americani, nello specifico in merito all'operazione lanciata in data 9 agosto 2007 finalizzata a immettere liquidità sui mercati per l'ammontare di 95 miliardi EUR mediante asta a tasso fisso al 4% osservando la medesima procedura seguita dalla BCE per le ordinarie operazioni di mercato; indica che tale iniziativa, abbinata a ulteriori operazioni di fine-tuning e accompagnata da consistenti operazioni di rifinanziamento a cadenza settimanale, ha centrato l'obiettivo di stabilizzare i tassi di interesse a brevissimo termine; reputa che tali interventi siano un'ulteriore testimonianza del valore di una politica monetaria comune prevista dalla BCE mirante a stabilizzare l'economia in periodi di instabilità;
5. condivide il parere della BCE, secondo cui la crescente complessità degli strumenti finanziari e la scarsa trasparenza delle esposizioni degli istituti finanziari possono generare una crescente incertezza in merito al grado di rischio connesso, al soggetto su cui grava in ultima istanza il rischio e all'entità delle possibili perdite;
6. sottolinea la necessità di istituire un quadro UE per la sorveglianza finanziaria e precisa che, sebbene il trattato CE non conferisca alla BCE alcuna responsabilità diretta in relazione alla sorveglianza prudenziale degli istituti di credito e alla stabilità del sistema finanziario, è necessario coinvolgere strettamente la BCE nella sorveglianza;
7. .ritiene che la Banca centrale europea sia stata rafforzata dal modo in cui ha gestito con successo l'attuale crisi finanziaria; si compiace dell'accresciuta credibilità e del riconoscimento internazionale di cui gode la Banca centrale europea; invita l'Eurogruppo a seguire l'esempio della BCE e a rafforzare le sue competenze e il coordinamento nell'ambito delle questioni relative alla regolamentazione e alla supervisione dei mercati finanziari;
8. evidenzia le accresciute esigenze di cooperazione fra banche nazionali e autorità di vigilanza allo scopo di sostenere la stabilità dei mercati finanziari, visto in particolare il crescente livello di integrazione dei sistemi finanziari; invita la BCE a perseguire gli sforzi intesi ad apportare miglioramenti all'integrazione e alla comunicazione a livello intra-europeo nonché nei suoi rapporti con altre banche centrali e istituzioni competenti, nella fattispecie con la Banca d'Inghilterra, in quanto Londra rappresenta il principale centro economico dell'Unione europea; si appella alla BCE affinché svolga un ruolo attivo in seno ai diversi forum di discussione delle modifiche da introdurre nei sistemi di vigilanza, quali il seguito da riservare al processo di Lamfalussy;
9. riconosce che le più eminenti banche centrali, come la BCE e la Riserva federale negli Stati Uniti, hanno messo in guardia dalla sottovalutazione dei rischi economici precedenti allo scoppio della bolla speculativa dell'Information technology nel 2000/2001 e dalle crisi dei mutui sub-prime nel 2007; osserva che i mercati finanziari non hanno saputo reagire in maniera efficace a tali avvisaglie; chiede pertanto alla BCE di esaminare tale reazione e di suggerire le modalità di miglioramento della correlazione fra tali lungimiranti segnali d'allarme e le reazioni dei mercati; esorta la BCE, alla luce delle recenti perturbazioni dei mercati finanziari, ad analizzare e valutare le conseguenze della crisi finanziaria e a verificare se dispone degli strumenti adeguati a gestire una crisi finanziaria transfrontaliera in Europa e di quali poteri necessiti al fine di migliorare la vigilanza macroprudenziale nell'area dell'euro;
Sviluppi economici e monetari
10. osserva le discussioni in corso in merito alle modalità di definizione della stabilità dei prezzi, al cui proposito alcuni sostengono l'adozione di obiettivi diretti in materia di inflazione; ritiene, tuttavia, che il metodo più consono alla misurazione di tale stabilità sia un sistema a due pilastri basato sull'aggregato monetario M3; chiede alla BCE di adottare misure per un continuo miglioramento di tale sistema; riconosce il valore aggiunto apportato da informazioni integrative e dagli allarmi preventivi contro il rischio di inflazione, nonché dei margini di discrezionalità operativa offerti da tale sistema;
11. sottolinea che il rischio di sviluppi economici asimmetrici in seno all'area dell'euro potrebbe accentuarsi con l'aumento del numero dei paesi partecipanti, nella misura in cui diventano più profonde le differenze nelle dimensioni e nella maturità delle economie di tali paesi; invita la BCE a dedicare particolare attenzione a questa situazione e ad affrontare tali rischi fin dal principio e a comunicarli agli Stati membri;
12. si appella a tutti gli Stati membri partecipanti all'area dell'euro, agli Stati membri che beneficiano di una clausola di non partecipazione, nonché agli Stati membri candidati, di prendere atto di tali sfide e pertanto di rispettare pienamente i criteri stabiliti dal patto di stabilità e crescita e di soddisfare i criteri di Maastricht, se del caso, poiché tali condizioni, in sinergia con il consolidamento fiscale e con operazioni di politica salariale, in linea con gli sviluppi in termini di crescita e produttività, garantiscono la principale tutela nei confronti delle sfide poste da sviluppi asimmetrici;
13. sottolinea che, alla luce della recente correzione della crescita attesa, qualsiasi ulteriore aumento dei tassi di interesse dovrebbe essere effettuato con cautela per non compromettere la crescita economica; osserva che, al fine di sostenere la ripresa economica, gli Stati membri debbano attuare le riforme strutturali e le attività d'investimento necessarie;
14. richiede che il Consiglio riservi un trattamento paritario nei confronti di tutti gli Stati membri candidati alla partecipazione all'area dell'euro e di rispettare pienamente la valutazione e le raccomandazioni della BCE in merito al loro potenziale di adozione della moneta unica;
15. prende atto dell'apprezzamento dell'euro, nella fattispecie in riferimento al dollaro americano; pone in rilievo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, e riconosce tuttavia che cambiamenti repentini e notevoli nel tasso di cambio della moneta unica non dovrebbero ostacolare la capacità della BCE di gestire la propria politica monetaria, di fronte a una causa di inflazione o, in alternativa, difficili prospettive di crescita per i paesi che dipendono dall'esportazione; invita la BCE a seguire da vicino tali sviluppi e, se del caso, a adottare le misure necessarie, e invita altresì l'Eurogruppo, la Commissione e la BCE a rafforzare il coordinamento delle loro azioni nel settore della politica sui tassi di cambio;
16. riconosce la crescente spinta verso l'alto dell'inflazione, alla quale contribuiscono in particolare i prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia; chiede alla Banca centrale europea di intensificare il dialogo con le banche centrali nazionali su tale questione al fine di richiamare una forte attenzione sulla stabilità dei prezzi a livello globale;
Governance e processi decisionali efficaci
17. rammenta il costante appello ad una maggiore trasparenza in seno alla BCE e si compiace dei miglioramenti in tale settore già posti in essere; riconosce in merito le difficoltà esistenti circa la pubblicazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE, dato che le divergenze espresse nelle posizioni individuali potrebbero essere interpretate come rappresentative degli interessi nazionali nonché prova di pressioni esercitate dai governi degli Stati membri nei confronti dei membri dell'organo; chiede alla BCE di fornire al Parlamento e al pubblico un resoconto annuale delle misure adottate per migliorare le sue prestazioni, conformemente alla presente risoluzione;
18. ritiene che il dialogo in materia di politica monetaria tra il Parlamento e la Banca centrale europea sia stato un successo, che è opportuno rafforzare ulteriormente; sottolinea che la responsabilità ex-post della BCE è di primaria importanza per la fiducia, e quindi la stabilità, dei mercati finanziari; reputa importante, ai fini dell'unità del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo della BCE, continuare ad avere fiducia nella loro presentazione pubblica; è favorevole a una politica d'informazione mirata da parte della Banca centrale europea nei confronti del Parlamento, del Consiglio, della Commissione e dell'Eurogruppo; si rammarica dello scarso livello d'impegno mostrato dalla Banca centrale europea nella sua risposta alla risoluzione del Parlamento del 12 luglio 2007 sulla relazione annuale della BCE per il 2006(3); sottolinea con forza che l'appello a migliorare la politica di comunicazione della Banca centrale europea deve essere visto esclusivamente nel contesto del contemporaneo mantenimento dell'indipendenza della Banca centrale europea e dei suoi organi;
19. si appella alla BCE affinché illustri con chiarezza nelle sue dichiarazioni a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo, se, nel corso delle discussioni, il consenso è stato raggiunto agevolmente oppure con maggiori difficoltà dovute al permanere di opinioni divergenti, in quanto un siffatto approccio fornirebbe maggiori informazioni ai mercati pur mantenendo intatta la prospettiva comune europea nelle decisioni del Consiglio direttivo della BCE;
20. esorta la BCE affinché presenti le proprie idee di riforma strutturale del Consiglio direttivo, in vista del fatto che a partire dal 1° gennaio 2009 il numero di governatori dovrebbe essere superiore a 15; osserva la crescente urgenza di riforme dato il costante aumento del numero dei paesi partecipanti all'area dell'euro; sostiene il suggerimento precedente della BCE secondo cui il peso economico degli Stati membri partecipanti dovrebbe rappresentare il fattore preponderante in vista della rotazione dei diritti di voto e che, a fini di efficienza, sarebbe opportuno restringere il numero dei membri dotati di potere decisionale;
21. ritiene che l'indipendenza della Banca centrale europea, inclusa la procedura per la nomina dei membri del Comitato esecutivo, si sia dimostrata valida; sottolinea che l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE stabilisce che i membri del Comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, e fa notare che la loro nazionalità dovrebbe essere irrilevante e che essi continueranno ad essere giudicati mediante i rigorosi criteri stabiliti nel trattato CE, tra cui quello relativo alle qualifiche; reputa che la responsabilità democratica e la trasparenza ex-ante migliorerebbero se il Consiglio valutasse diversi possibili candidati e se il candidato proposto dal Consiglio fosse quindi sottoposto all'approvazione del Parlamento mediante votazione;
22. ritiene che, considerato il futuro status accordato alla Banca centrale europea ai sensi del trattato di Lisbona, il ruolo del Parlamento nella nomina del Comitato esecutivo debba essere rafforzato; sottolinea la propria disponibilità, unitamente alle altre istituzioni, a valutare possibili miglioramenti della procedura di nomina prima del prossimo rinnovo del Comitato esecutivo nel 2010;
23. riconosce il ruolo crescente dell'Eurogruppo e del suo presidente nello stabilire una parte rilevante dell'agenda economica in seno all'Unione europea, in particolare nella struttura più formale e nel ruolo centrale di coordinamento della politica economica in seno all'Eurogruppo, come sancito dall'articolo 136 del trattato CE, modificato dal trattato di Lisbona, anche per gli Stati membri che non partecipano all'area euro; sostiene un potenziamento dello sviluppo dell'area dell'euro che si esprima all'unisono nei forum internazionali, come previsto dall'articolo 138 del trattato CE, modificato dal trattato di Lisbona, e dal presidente dell'Eurogruppo;
24. constata con soddisfazione la cooperazione fra la BCE, la Commissione e l'industria dei servizi finanziari all'esito positivo del lancio delle iniziative "Area unica dei pagamenti in euro" (AUPE) e "Titoli europei a breve termine" (STEP); ritiene che questi siano contributi positivi, da parte dell'industria dei servizi finanziari, in vista della promozione dell'integrazione finanziari nell'UE;
25. si compiace dell'avvio delle operazioni Target 2 e nella definizione delle attività di migrazione verso la piattaforma unica condivisa; ritiene che l'utilizzo di una piattaforma comune sia decisivo per la creazione dell'integrazione finanziaria e della riduzione dei costi di compensazione e regolamento; ritiene urgente che la Banca centrale europea proponga ora una struttura di governance per il Sistema Target 2 Securities (T2S);
Dimensione esterna dell'euro
26. osserva una solida ascesa nello status dell'euro quale valuta di levatura internazionale; rileva che la rappresentanza dell'Unione europea sul fronte degli affari economici e monetari nelle sedi internazionali non rispecchia adeguatamente il reale peso economico dell'area dell'euro e come ciò possa rappresentare un ostacolo alla capacità di influire in maniera più significativa sulle questioni finanziarie in ambito internazionale; esorta pertanto a adottare le misure concrete necessarie a istituire una rappresentanza unitaria dell'area dell'euro in seno alle istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI;
27. incoraggia la BCE a profondere ulteriori sforzi in vista del consolidamento del suo processo di coordinamento negli ambienti finanziari internazionali; ritiene che uno status internazionale più solido dell'euro si concretizzerà in benefici per l'area dell'euro che favoriranno la richiesta di piena partecipazione all'eurozona da parte dei paesi che ancora non hanno adottato la moneta unica;
o o o
28. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Eurogruppo e alla Banca centrale europea.