Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 (COM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0056),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 149, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0057/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0274/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n.1349/2008/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" (2007-2013) (COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0057),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0058/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0273/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" (2007-2013)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n.1352/2008/CE)
Programma "L'Europa per i cittadini" (2007-2013) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1904/2006/CE che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0059),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 151 e 308, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0060/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0275/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1904/2006/CE che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1358/2008/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (COM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0061),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4 e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0064/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0276/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1357/2008/CE)
Conclusione del protocollo all'accordo CE-Uzberkistan di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'UE*
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0117),
– visto l'accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica dell'Uzbekistan,
– visti gli articoli 44, paragrafo 2, 47, paragrafo 2, ultimo comma, 55, 57, paragrafo 2, 71, 80, paragrafo 2, 93, 94, 133, 181 A, e 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE,
– visto l'articolo 101 del trattato EURATOM,
– visto l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0213/2008),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0306/2008),
1. approva la conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica dell'Uzbekistan.
Conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione CE/Kirghizistan per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea*
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0133),
– visto l'accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica del Kirghizistan,
– visti gli articoli 44, paragrafo 2, 47, paragrafo 2, ultimo comma, 55, 57, paragrafo 2, 71, 80, paragrafo 2, 93, 94, 133, 181 A, e 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE,
– visto l'articolo 101 del trattato EURATOM,
– visto l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0228/2008),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0307/2008),
1. approva la conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Kirghizistan.
Conclusione del protocolo all'accordo di partenariato e cooperazione CE/Tagjikistan per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione*
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea COM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0143),
– visto l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica del Tajikistan,
– visti l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, gli articoli 93, 94, 133 e 181 A e l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 101 del trattato Euratom,
– visto l'articolo 6, paragrafo 2 dell'Atto di adesione di Bulgaria e Romania,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0254/2008),
– visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0320/2008),
1. approva la conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Tajikistan.
Responsabilità del Montenegro in relazione ai prestiti a lungo termine accordati a Serbia e Montenegro (ex Repubblica federale di Jugoslavia) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente Repubblica federale di Jugoslavia) in virtù delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE del Consiglio (COM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0228),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0221/2008),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0281/2008),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0314),
– visto l'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0219/2008),
– visti gli articoli 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0311/2008),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0831),
– visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0047/2008),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 51, l'articolo 35 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0315/2008),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di decisione del Consiglio Primo trattino
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,
Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008
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Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III - Commissione (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))
– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 5/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 18 giugno 2008 (COM(2008)0381),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008, stabilito dal Consiglio il 22 luglio 2008 (11571/2008 – C6-0294/2008),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0328/2008),
1. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2008 senza modifiche;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))
– vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese (5620/2008),
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0074/2008),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0292/2008),
1. approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato ad esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese.
Testo dei 14 Stati membri
Emendamento
Emendamento 1 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Considerando 7
7. Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della rete giudiziaria europea e dell'Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso una rete di telecomunicazioni sicura,
7. Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della rete giudiziaria europea e dell'Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso collegamenti di telecomunicazioni sicuri,
Emendamento 2 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)In materia di trattamento dei dati personali, si applica la decisione quadro del Consiglio (.../.../GAI) relativa alla tutela dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale1, che fornisce un livello adeguato di tutela dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire un livello di tutela dei dati personali nelle loro legislazioni nazionali che sia almeno pari a quello previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e al suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, nel fare ciò, dovrebbero tener conto della raccomandazione, n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, volta a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, che si applica altresì ai casi di trattamento non automatizzato dei dati. _____________ 1 GU L ...
Emendamento 3 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 – paragrafo 3
3. Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea.
3. Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea nonché un punto di contatto nazionale di informazione.
Emendamento 4 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 – paragrafo 4
4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. Prima di designare un nuovo punto di contatto, gli Stati membri possono chiedere il parere dei corrispondenti nazionali.
4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. In fase di selezione dei punti di contatto, gli Stati membri devono ottemperare ai criteri stabiliti negli orientamenti per la selezione dei punti di contatto della rete giudiziaria europea.
Emendamento 5 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.Gli Stati membri assicurano altresì che i loro punti di contatto dispongano di risorse sufficienti per svolgere in modo adeguato le loro funzioni di punti di contatto.
Emendamento 6 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 – paragrafo 5
5. I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e alla rete di telecomunicazioni sicura, conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.
5. I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e ai collegamenti di telecomunicazioni sicuri, conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.
Emendamento 7 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 – paragrafo 7
7. La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete in collaborazione e in consultazione con la presidenza del Consiglio. Esso può, in consultazione con la presidenza, rappresentare la rete.
7. La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete.
Emendamento 8 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 3 – lettera b)
b) organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7;
b) organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6;
Emendamento 9 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 3 – lettera c)
c) fornisce stabilmente alcune informazioni di base sempre aggiornate, in particolare attraverso una rete di telecomunicazioni adeguata, secondo le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10.
c) fornisce stabilmente alcune informazioni di base sempre aggiornate, in particolare attraverso uno strumento informatico, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9, e garantisce collegamenti di telecomunicazioni sicure conformemente all'articolo 10.
Emendamento 10 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 – titolo
Funzioni dei punti di contatto inclusi i corrispondenti nazionali
Funzioni dei punti di contatto, dei corrispondenti nazionali e dei punti di contatto di informazione
Emendamento 11 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 – paragrafo 1
1. I punti di contatto, inclusi i corrispondenti nazionali, sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.
1. I punti di contatto sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.
Nella misura in cui sia necessario e in base ad un accordo tra le amministrazioni interessate, possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri.
Nella misura in cui sia necessario possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri in modo da consentire lo scambio di esperienze utili e delle problematiche affrontate, in particolare in merito al funzionamento della rete nei rispettivi Stati membri.
Emendamento 12 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 – paragrafo 2
2. I punti di contatto, inclusi i corrispondenti nazionali, forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale.
2. I punti di contatto forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale.
Emendamento 13 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 – paragrafo 3
3. I punti di contatto, inclusi i corrispondenti nazionali, organizzano al proprio livello sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.
3. I punti di contatto partecipano al proprio livello all'organizzazione e alla promozione di sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, qualora opportuno in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.
Emendamento 14 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.I punti di contatto facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro Stato membro.
Emendamento 15 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.Oltre alle funzioni che loro spettano in qualità di punti di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis, i corrispondenti nazionali:
a) sono responsabili, nei rispettivi Stati membri, delle questioni connesse con il funzionamento interno della rete, compreso il coordinamento delle richieste di informazioni e delle risposte fornite dalle autorità nazionali competenti;
b) sono responsabili dei contatti con il Segretariato della rete giudiziaria europea, compresa la partecipazione alle riunioni di cui all'articolo 6;
c) qualora richiesto dal rispettivo Stato membro, presentano un parere sulla nomina dei nuovi punti di contatto.
Emendamento 16 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater.I punti di contatto nazionali di informazione, oltre alle funzioni di punto di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis, garantiscono che le informazioni concernenti i rispettivi Stati membri di cui all'articolo 8 siano fornite e aggiornate a norma dell'articolo 9.
Emendamento 17 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 5 – titolo
Oggetti delle riunioni periodiche
dei punti di contatto
Riunioni plenarie
dei punti di contatto
Emendamento 18 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea
1. Gli oggetti delle riunioni periodiche della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno due punti di contatto per Stato membro, sono:
1. Gli oggetti delle riunioni plenarie della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno tre punti di contatto per Stato membro, sono:
Emendamento 19 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Le riunioni plenarie si tengono periodicamente almeno tre volte l'anno. Una volta l'anno la riunione può svolgersi presso la sede del Consiglio a Bruxelles, secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio. Due punti di contatto sono invitati a partecipare alle riunioni che si tengono presso la sede del Consiglio.
Emendamento 20 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.In alternativa, tuttavia, le riunioni possono tenersi negli Stati membri, per consentire l'incontro tra i punti di contatto di tutti gli Stati membri e le autorità dello Stato ospitante che non rientrano tra i punti di contatto dello stesso, e permettere la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave.
Emendamento 21 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 6 – titolo
Frequenza delle riunioni plenarie
Riunioni dei corrispondenti nazionali
Emendamento 22 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 6
La plenaria della rete giudiziaria europea, composta dai corrispondenti nazionali, si riunisce periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta i membri ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri.
I corrispondenti nazionali si riuniscono periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri. Durante dette riunioni vengono affrontate le questioni relative alle loro funzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ter, ivi comprese le modalità che consentirebbero di ottimizzare l'accesso ai collegamenti di telecomunicazioni sicure e di fornirlo a tutte le autorità giudiziarie competenti.
Emendamento 23 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 7
Articolo 7
soppresso
Luogo delle riunioni
1.Le riunioni possono svolgersi a Bruxelles, nella sede del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento interno di detta istituzione.
2.Tuttavia, si possono tenere in alternativa riunioni negli Stati membri, per consentire l'incontro dei punti di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità dello Stato ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave.
Emendamento 24 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 8 – titolo
Contenuto delle informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea
Informazioni fornite dalla rete giudiziaria europea
Emendamento 25 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 8 – alinea
La rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:
Il Segretariato della rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:
Emendamento 26 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 8 – punto 2
2) uno strumento informatico in grado di consentire all'autorità emittente di uno Stato membro di individuare l'autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria;
2) informazioni in grado di consentire all'autorità emittente di uno Stato membro di individuare l'autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria, per il tramite di uno strumento informatico;
Emendamento 27 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
b) venga istituita una rete di telecomunicazioni sicura per le attività operative dei punti di contatto della rete giudiziaria europea;
b) vengano istituiti collegamenti di telecomunicazioni sicuri per le attività operative della rete giudiziaria europea;
Emendamento 28 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c)
c) la rete di telecomunicazioni sicura renda possibile la circolazione dei dati e di tutte le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e tra questi e i membri nazionali, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e i magistrati di collegamento da essa designati.
c) i collegamenti di telecomunicazioni sicuri rendano possibile la circolazione dei dati e di tutte le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e tra questi e i membri nazionali, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e i magistrati di collegamento da essa designati.
Emendamento 29 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 10 – paragrafo 2
2. La rete di telecomunicazioni sicura di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Può essere collegata al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.
2. I collegamenti di telecomunicazioni sicuri di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Possono essere collegati al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.
Emendamento 30 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.L'uso di collegamenti di telecomunicazioni sicure non preclude la possibilità di contatti diretti tra i punti di contatto o tra le autorità competenti degli Stati membri.
Emendamento 31 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a)
a) l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 della presente decisione nonché alla rete di telecomunicazioni sicura istituita ai sensi dell'articolo 10 della medesima;
a) l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 della presente decisione nonché ai collegamenti di telecomunicazioni sicuri istituiti ai sensi dell'articolo 10 della medesima;
Emendamento 32 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b)
b) fatto salvo l'articolo 13 della decisione 2002/187/GAI e a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della presente decisione, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano l'Eurojust caso per caso circa i fascicoli di competenza dell'Eurojust in cui sono implicati due Stati membri:
b) oltre all'obbligo di trasmettere informazioni all'Eurojust sancito all'articolo 13 della decisione 2002/187/GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano caso per caso il rispettivo membro nazionale di Eurojust circa tutti gli altri fascicoli per il cui trattamento l'Eurojust sembra rivestire la posizione più adeguata.
– nei casi di probabile conflitto di giurisdizione oppure
– nei casi di rifiuto di una richiesta di cooperazione giudiziaria, compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria;
Emendamento 33 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c)
c) i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano altresì l'Eurojust, caso per caso, circa tutti i fascicoli di competenza dell'Eurojust in cui sono implicati almeno tre Stati membri;
soppressa
Emendamento 34 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f)
f) i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Punti di contatto della medesima possono, quando lo si ritenga necessario, essere invitati alle riunioni dell'Eurojust.
f) i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Analogamente i punti di contatto della medesima possono partecipare alle riunioni dell'Eurojust su invito di quest'ultima.
Emendamento 35 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Protezione dei dati
1.In fase di scambio di dati personali tra le autorità competenti o i punti di contatto degli Stati membri, essi assicurano che:
– l'autorità competente destinataria tratti i dati solamente ai fini per i quali tali dati sono stati forniti;
– siano presi provvedimenti volti a garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti contro la distruzione accidentale o non autorizzata, la perdita accidentale, l'accesso non autorizzato, la modificazione non autorizzata o accidentale e la diffusione non autorizzata.
2.Determinate categorie di dati (dati a carattere personale che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a partiti o sindacati, gli orientamenti sessuali o lo stato di salute, nonché i dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza) sono trattate solamente qualora ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività della rete giudiziaria europea. In tale circostanza, devono essere istituite misure di sicurezza supplementari, quali:
– l'accesso ai dati in questione consentito solo al personale responsabile dello svolgimento della funzione legittima che giustifica il trattamento di tali dati;
– un considerevole criptaggio della trasmissione;
– la conservazione dei dati soltanto per il periodo di tempo di cui le autorità competenti e i punti di contatto hanno bisogno per svolgere le proprie funzioni.
Emendamento 36 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 12
Articolo 12
soppresso
Informazione del Consiglio e della Commissione
Il direttore amministrativo dell'Eurojust e la presidenza del Consiglio riferiscono al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, della rete giudiziaria europea. A tal fine, la presidenza prepara una relazione biennale sulle attività della rete e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Nella relazione essa può, inoltre, tramite la presidenza, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. La rete giudiziaria europea può altresì fornire qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento della medesima eventualmente richiesta dal Consiglio o dalla presidenza.
Emendamento 37 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 15 – titolo
Valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea
Comunicazione delle informazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea
Emendamento 38 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 15
1.La rete giudiziaria europea riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle sue attività e alla gestione, compresa la gestione di bilancio. La rete giudiziaria europea può altresì indicare nella sua relazione i problemi della politica in materia penale nell'Unione europea eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Essa può, inoltre, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.
2.Quando richiesto dal Consiglio, la rete giudiziaria europea può altresì fornire relazioni o trasmettere informazioni sul proprio funzionamento.
Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.
3. Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.
Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione quadro 2008/…/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
– vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania (5598/2008),
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0075/2008),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0285/2008),
1. approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità alle future proposte di modifica della decisione conformemente alla dichiarazione n. 50 relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Union europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato a esaminare mediante procedura urgente tali future proposte conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania.
Testo dei sette Stati membri
Emendamento
Emendamento 1 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Titolo
Decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea
Decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento dei diritti dei cittadini e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento relativamente alle decisioni pronunciate a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, e la decisione quadro 2008/…/GAI relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali
Emendamento 2 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)È necessario rafforzare la fiducia reciproca nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in materia penale mediante misure a livello di Unione europea intese a migliorare l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in ambito penale nonché adottando a detto livello alcune disposizioni e prassi in materia penale.
Emendamento 3 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)Una condizione preliminare indispensabile per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale è rappresentata dall'esistenza di adeguate garanzie procedurali. È importante perciò adottare quanto prima possibile la decisione quadro sui diritti processuali nei procedimenti penali.
Emendamento 4 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 4
(4) È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione.
(4) È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto dell'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione. La presente decisione quadro mira a definire tali motivi comuni onde consentire all'autorità dell'esecuzione di eseguire la decisione nonostante la persona interessata non sia stata presente al giudizio. Essa non intende disciplinare le forme e i metodi da applicare, o gli obblighi procedurali, che sono utilizzati per raggiungere i risultati in essa specificati, trattandosi di questioni che sono di competenza del diritto interno degli Stati membri. Compilando la pertinente sezione del mandato d'arresto europeo o del pertinente certificato di cui alle altre decisioni quadro, l'autorità emittente fornisce assicurazione che gli obblighi sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente ai fini dell'esecuzione della decisione sulla base del principio del reciproco riconoscimento.
Emendamento 5 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 6
(6) Le soluzioni comuni per i motivi di rifiuto nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda l'informazione all'imputato sul suo diritto a un nuovo processo.
(6) Le soluzioni comuni per i motivi di non riconoscimento nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda il diritto dell'interessato a un nuovo processo o all'appello. Tale nuovo processo, che mira a salvaguardare i diritti della difesa, è caratterizzato dagli elementi seguenti: la persona interessata ha il diritto di parteciparvi; il merito del caso, comprese nuove prove, sarà (ri)esaminato, e il procedimento potrà condurre all'annullamento della decisione originaria.
Emendamento 6 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se, in base alle informazioni fornite dallo Stato di emissione, è stabilito in modo soddisfacente che l'imputato è stato citato personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo. In tale contesto s'intende che l'interessato deve aver ricevuto tali informazioni in tempo utile, ossia con un anticipo sufficiente a consentirgli di partecipare al processo e di esercitare effettivamente il suo diritto alla difesa. Tutte le informazioni devono essere fornite in una lingua comprensibile all'imputato.
Emendamento 7 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l'interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato difeso nel corso del processo da un consulente legale a cui aveva conferito un esplicito mandato a tal fine, il che garantisce che l'assistenza legale è stata reale ed effettiva. In tale contesto, dovrebbe essere irrilevante se il consulente legale sia stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o se sia stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, dovendosi ritenere che l'interessato abbia scelto di essere rappresentato da un consulente legale invece di comparire personalmente in giudizio.
Emendamento 8 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)In un nuovo processo facente seguito a una condanna risultante da un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, tale persona dovrebbe trovarsi nella stessa posizione di una persona che sia processata per la prima volta. Pertanto la persona interessata deve avere il diritto di essere presente al nuovo processo, il merito del caso, comprese nuove prove, dev'essere (ri)esaminato, il nuovo processo può condurre all'annullamento della decisione originaria e l'imputato può ricorrere contro la nuova decisione.
Emendamento 9 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 2
2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.
2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.
Emendamento 10 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 3
3. La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un procedimento al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2008/.../GAI.
3. La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un processo al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI, dell'articolo [9, paragrafo 1, lettera f] della decisione quadro 2008/.../GAI e dell'articolo [9, paragrafo 1, lettera h] della decisione quadro 2008/.../GAI.
Emendamento 11 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 1 – paragrafo 4
1)All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
soppresso
"4. Ai fini della presente decisione quadro, per "decisione pronunciata in contumacia" si intende una pena o una misura di sicurezza privative della libertà inflitte quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione."
Emendamento 12 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – titolo e alinea
Articolo 4 bis
Articolo 4 bis
Decisioni pronunciate in contumacia
Decisioni pronunciate a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la decisione è stata pronunciata in contumacia, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che la persona:
1.L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, la persona:
Emendamento 13 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera a)
a) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;
a) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:
i) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
ii) è stata personalmente informata del fatto che la decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
oppure
Emendamento 14 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera a bis) (nuova)
a bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito esplicito mandato a un consulente legale, che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Emendamento 15 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera b)
b) dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente:
b) dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello*, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia;
i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
o
ii) non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno … giorni;
ii) non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni;
(* Questa modifica si applica all'intero testo. Ogniqualvolta compaia l'espressione "un nuovo processo" si aggiungerà l'espressione "o l'appello".)
Emendamento 16 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera c
c) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata in contumacia ma:
c) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione ma:
i) riceverà la notifica entro il quinto giorno dalla consegna e sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente;
i) riceverà personalmente la notifica immediatamente e comunque non più di tre giorni dopo la consegna e sarà espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria;
nonché
nonché
ii) disporrà di almeno […] giorni per richiedere un nuovo processo.
ii) sarà informata del termine, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni, entro il quale dovrà richiedere tale nuovo processo o tale appello.
Emendamento 17 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Se un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà è emesso nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), e la persona interessata non ha ricevuto in precedenza alcuna informazione ufficiale in merito all'esistenza del procedimento penale a suo carico, tale persona, allorché viene informata del contenuto del mandato d'arresto europeo, può chiedere una copia della sentenza prima di essere consegnata. Immediatamente dopo essere stata informata di detta richiesta, l'autorità giudiziaria emittente fornisce alla persona che l'ha formulata una copia della sentenza per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Se la sentenza è stata pronunciata in una lingua che la persona interessata non comprende, l'autorità giudiziaria emittente fornisce per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione un estratto della sentenza redatto in una lingua comprensibile alla persona interessata. La consegna della sentenza o di un suo estratto alla persona interessata avviene a scopo meramente informativo; essa non è considerata come avente valore di notifica formale della sentenza né fa scattare la decorrenza di alcun termine applicabile per la richiesta di un nuovo processo o dell'appello.
Emendamento 18 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – alinea e punti 1 e 2
d) Pregasi indicare se la decisione è stata pronunciata in contumacia:
d) Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:
1. ? No.
1.? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
2. ? Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:
2. ? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione. Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
Emendamento 19 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2 – punto 2.1
2.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona
2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
……………………………………………
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
……………………………………………
……………………………………………
Emendamento 20 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2 – punto 2.1 bis (nuovo)
2.1bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
Emendamento 21 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2 – punto 2.2
2.2 la persona, dopo aver ricevuto la decisione pronunciata in contumacia, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
2.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia:
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:
……………………………………………
……………………………………………
Emendamento 22 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2 – punto 2.3.1 – trattino 1
– la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
Emendamento 23 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2.3.2
2.3.2 la persona non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata in contumacia, e
2.3.2 la persona non ha ricevuto la notifica della decisione, e
– la persona riceverà la notifica della decisione pronunciata in contumacia entro... giorni dalla consegna, e
– la persona riceverà personalmente la notifica della decisione entro... giorni dalla consegna, e
– quando riceverà la notifica della decisione pronunciata in contumacia, la persona sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– quando riceverà la notifica della decisione, la persona sarà espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrà condurre all'annullamento della decisione originaria; e
– dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia, la persona disporrà di … giorni per richiedere un nuovo processo.
– dopo aver ricevuto la notifica della decisione, la persona disporrà di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello.
Se è stato contrassegnato il quadratino 2.3.2, si prega di confermare ? che (se) la persona interessata, allorché informata nello Stato dell'esecuzione in merito al contenuto del mandato d'arresto europeo, chiede una copia della sentenza prima di essere consegnata, riceverà, per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, una copia della sentenza o un estratto della sentenza redatto in una lingua a lei comprensibile … giorni dopo la formulazione della richiesta.
Emendamento 24 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 1 Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 1 – lettera e)
1)All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:
soppresso
"e) per "decisione pronunciata in contumacia" si intende una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.".
Emendamento 25 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – alinea
i) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata in contumacia, salvo che il certificato indichi che la persona:
i) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:
Emendamento 26 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – punto i)
i) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato della decisione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia
i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile: a) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
e
è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;
b) è stata personalmente informata del fatto che la decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
o
o
Emendamento 27 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – punto i bis) (nuovo)
i bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o
Emendamento 28 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – punto ii)
ii) ha dichiarato espressamente ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento; o
soppresso
Emendamento 29 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – punto iii)
iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente:
iii) dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia;
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
o
– non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno […] giorni.".
– non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.".
Emendamento 30 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i bis) (nuova)
i bis) in base al certificato di cui all'articolo 4, la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.
Emendamento 31 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – alinea e punti 1 e 2
3. Pregasi indicare se la decisione è stata pronunciata in contumacia:
3. Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:
1. ? No.
1.? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
2. ? Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:
2. ? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione. Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
Emendamento 32 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.1
2.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona
2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una tale decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
……………………………………………
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
..................................................... OPPURE
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
............................................................ OPPURE
Emendamento 33 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.1 bis (nuovo)
2.1bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
OPPURE
Emendamento 34 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.2
2.2 la persona, prima o dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima.
2.2 la persona, prima o dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia:
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:
………………………………
………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 35 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.3
2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:
2.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata a seguito di un processo in cui non è comparsa personalmente il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:
– la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria; e
– dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.
– dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.
OPPURE
Emendamento 36 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.3 bis (nuovo)
2.3 bis la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.
Descrivere quando e come la persona ha rinunciato al diritto a un'audizione e ha dichiarato di non opporsi al procedimento:
………………………………
Emendamento 37 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 1 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 2 – lettera i)
1)All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:
soppresso
"i) "decisione pronunciata in contumacia": una decisione di confisca quale definita alla lettera c), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.".
Emendamento 38 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 2 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e) – alinea
e) in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata in contumacia, salvo che il certificato attesti che l'interessato:
e) in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato attesti che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:
Emendamento 39 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 2 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e) – punto i)
i) è stato citato personalmente o è stato informato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione di confisca pronunciata in contumacia,
i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile: a) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
e
è stata informata del fatto che tale decisione di confisca può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;
b) è stata personalmente informata del fatto che una decisione di confisca può essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
o
o
Emendamento 40 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 2 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e) – punto i bis) (nuovo)
i bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
o
Emendamento 41 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 2 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e) – punto ii)
ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione di confisca pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente:
ii) dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione di confisca ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca;
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca;
o
o
- non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno […] giorni;
- non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.
Emendamento 42 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – alinea e punti 1 e 2
j) Pregasi indicare se la decisione è stata resa in contumacia:
j) Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca:
1. ? No.
1.? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca.
2. ? Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:
2. ? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca.
Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
Emendamento 43 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – punto 2 – punto 2.1
2.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona
2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione di confisca, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una tale decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
………………………………
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
………………………………
……………………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 44 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – punto 2 – punto 2.1 bis (nuovo)
2.1bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
OPPURE
Emendamento 45 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – punto 2 – punto 2.2
2.2 la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
2.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione di confisca ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione
Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia:
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione di confisca, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca:
………………………………
……………………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 46 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – punto 2 – punto 2.3
2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
2.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione di confisca il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
– la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.
Emendamento 47 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 1 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 1 – lettera e)
1)All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:
soppresso
"e) "decisione pronunciata in contumacia": una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.".
Emendamento 48 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 2 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) – alinea
f) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata in contumacia, salvo che il certificato indichi che la persona:
f) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:
Emendamento 49 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 2 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) – punto i)
i) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia
i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile: a) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
e
è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;
b) è stata personalmente informata del fatto che una decisione può essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
o
o
Emendamento 50 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 2 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) – punto i bis) (nuovo)
i bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
o
Emendamento 51 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 2 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) – punto ii)
ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente:
ii) dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia;
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
o
– non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno […] giorni;
- non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.
* Periodo da fornire.
Emendamento 52 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – alinea e lettere a e b
1. Pregasi indicare se la decisione è stata resa in contumacia:
1. Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:
a. ? No.
a. ? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
b. ? Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:
b. ? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
Emendamento 53 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – punto b.1
b.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona
b.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
………………………………
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
………………………………
……………………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 54 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – lettera b.1 bis (nuova)
b.1bis. essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
OPPURE
Emendamento 55 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – lettera b.2
? b.2 la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
? b.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:
………………………………
………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 56 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – lettera b.3
? b.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
? b.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione a seguito di un processo in cui non è comparsa personalmente il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
– la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.
Emendamento 57 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Modifiche alla decisione quadro 2008/.../GAI
La decisione quadro 2008/…/GAI è così modificata:
"1) All'articolo [9, paragrafo 1], la lettera [h] è sostituita dalla seguente:
h) in base al certificato di cui all'articolo [6], la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:
i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile,
– è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
– è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
oppure
ii) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o
iii) dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
oppure
– non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.".
2)Nell'allegato ("certificato"), il riquadro [i], punto [1], è sostituito dal seguente:
"1. Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:
? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
i) la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
……………………………………………
OPPURE
ii) la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
OPPURE
iii) la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima.
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:
…………………………………………
OPPURE
iv) la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione in cui è sfociato il processo nel quale non è comparsa personalmente il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.
Pesca e acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla pesca e l'acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2008/2014(INI))
– vista la raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2007 intitolata "Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione della gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa" (COM(2007)0308),
– visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca(2),
– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)(3) e la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2005 intitolata "Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino" (COM(2005)0504),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 intitolata "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007)0575),
– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2006 sulla pesca costiera e i problemi cui sono confrontate le comunità di pescatori che la praticano(4),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2006 intitolata "Miglioramento della situazione economica dell'industria della pesca" (COM(2006)0103) e la sua risoluzione afferente del 28 settembre 2006(5),
– vista la comunicazione della Commissione del19 settembre 2002 intitolata "Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea" (COM(2002)0511),
– visto lo studio per il Parlamento intitolato "Dipendenza delle regioni dalla pesca"(6),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0286/2008),
A. considerando che la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) non costituisce unicamente una politica ambientale bensì anche un processo in corso per migliorare le condizioni economiche e sociali delle zone costiere e garantire lo sviluppo sostenibile di tutte le attività esistenti in tali regioni, come la pesca e l'acquacoltura,
B. considerando che l'attuazione della GIZC è un processo a lungo termine e che si è iniziato soltanto nel 2006 ad applicare la maggior parte delle strategie nazionali approvate nel quadro della suddetta raccomandazione,
C. considerando che la gestione delle zone costiere è stata sinora condotta in una prospettiva a medio termine ignorando il fatto che tali zone sono complessi ecosistemi naturali che si trasformano con il passare del tempo,
D. considerando che le decisioni e le misure adottate hanno riguardato un'attività isolata e non hanno affrontato il problema del degrado delle zone costiere nella sua globalità,
E. considerando che la pianificazione esistente si è sinora concentrata sulla terra e non ha tenuto conto dell'impatto di determinate attività costiere su altre attività esercitate nella stessa regione,
F. considerando che si auspica che le strategie nazionali di GIZC abbiano un basso costo di attuazione producendo, tuttavia, significativi benefici finanziari,
G. considerando che non si è avuta un'adeguata partecipazione dei rappresentanti di tutti i settori nella pianificazione e nell'attuazione delle misure per affrontare i problemi delle zone costiere e che, di conseguenza, si pregiudicano gli interessi di determinati settori,
H. considerando che l'attuazione di politiche di gestione integrata implica una pianificazione, nelle regioni costiere, degli usi popolazionali, turistici, economici e di protezione paesaggistica ed ambientale,
I. considerando che sinora non era stato possibile coordinare in modo efficace gli organismi della GIZC, se non in casi isolati,
J. considerando che l'esecuzione di politiche per promuovere la GIZC può esigere, in taluni casi, spese su ampia scala che le comunità locali non sono in grado di sostenere, il che comporta il ricorso a livelli amministrativi più elevati e a ritardi nell'esecuzione,
K. considerando che, a causa della natura transfrontaliera di numerosi processi costieri, il coordinamento e la cooperazione sono necessari a livello regionale, anche con i paesi terzi,
L. considerando che la pesca e l'acquacoltura sono due attività costiere per eccellenza che dipendono dalla qualità delle acque costiere,
M. considerando che l'acquacoltura non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo tecnologico che permetta di sviluppare questa attività intensiva lontano dalle zone costiere,
N. considerando che si deve tenere conto del ruolo fondamentale e sinora poco riconosciuto svolto dalle donne nelle zone dipendenti dalla pesca,
O. considerando che la pesca costiera rappresenta l'80% della flotta di pesca della Comunità e contribuisce alla coesione economica e sociale delle comunità costiere e alla preservazione delle loro tradizioni culturali,
P. considerando che la pesca, benché non costituisca una fonte di inquinamento, subisce l'impatto dell'inquinamento causato da altre attività esercitate nelle zone costiere, il che pregiudica ulteriormente la sua sostenibilità,
Q. considerando che la pesca e l'acquacoltura rivestono una grande importanza economica e sociale dal momento che sono esercitate soprattutto in regioni costiere con fragili economie, molte delle quali sono svantaggiate e non possono fornire ai propri abitanti opportunità di lavoro alternative,
R. considerando che l'esistenza di un ambiente marino pulito e sano contribuirà al futuro aumento della produzione ittica migliorando in tal modo le prospettive del settore,
S. considerando che l'acquacoltura è solidamente basata sul principio dello sviluppo sostenibile e che eventuali ripercussioni ambientali sono controbilanciate dalle norme comunitarie,
T. considerando che, in un ambiente in cui le risorse ittiche sono in declino e in cui la domanda mondiale di pesci e di crostacei è in aumento, l'acquacoltura in Europa acquista sempre più importanza,
U. considerando che non tutti gli Stati membri hanno attuato finora la propria pianificazione territoriale conformemente ai principi della GIZC per lo sviluppo equilibrato delle attività esercitate in tali zone,
V. considerando che esiste una forte concorrenza per lo spazio nelle zone costiere e che gli acquacoltori e i pescatori hanno gli stessi diritti e obblighi dei restanti utilizzatori,
W. considerando che le regioni ultraperiferiche, quali definite all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE e all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono richiedere la creazione di strategie specifiche integrate in materia di GIZC nonché un adattamento adeguato della GIZC a livello dell'Unione europea,
1. sottolinea l'importanza economica e sociale della pesca e dell'acquacoltura per le regioni costiere e chiede che ricevano aiuto nel quadro della GIZC;
2. sottolinea la necessità di garantire che i settori della pesca e dell'acquacoltura siano associati e adeguatamente rappresentati in seno ai poli marittimi transnazionali ed esorta la Commissione a stimolare tale processo;
3. sottolinea che il Fondo europeo per la pesca può contribuire al finanziamento a lungo termine delle misure nel quadro della GIZC, dal momento che appoggia azioni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca;
4. sottolinea la necessità di chiarire le competenze degli organismi amministrativi delle zone costiere interessate al fine di poterli coordinare nel modo più efficace;
5. riconosce le difficoltà di coordinamento tra gli organismi di gestione delle zone costiere e invita la Commissione, nel quadro del controllo dell'attuazione della GIZC, a riesaminare, previa consultazione con gli Stati membri, se sia o meno necessaria la creazione di un organismo di coordinamento;
6. sottolinea la necessità di associare i rappresentanti del settore della pesca e dell'acquacoltura alle attività relative alla pianificazione e allo sviluppo della GIZC, tenendo presente che la loro partecipazione a strategie di sviluppo sostenibile incrementerà il valore aggiunto della loro produzione, e ricorda che il Fondo europeo per la pesca può appoggiare tali azioni collettive;
7. riconosce il ruolo importante delle donne nelle zone dipendenti dalla pesca ed invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a cooperare per assicurare la promozione e l'integrazione del principio di pari opportunità nelle varie fasi di attuazione del Fondo europeo per la pesca (comprese le fasi di progettazione, attuazione, sorveglianza e valutazione), conformemente a quanto previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
8. chiede una cooperazione più stretta tra gli organismi competenti a livello regionale, attraverso lo scambio di informazioni sulla situazione delle zone costiere e attraverso l'adozione di misure congiunte atte a migliorare la situazione ambientale dei relativi ecosistemi marini;
9. invita i governi nazionali e regionali delle regioni ultraperiferiche ad elaborare strategie integrate in materia di GIZC per garantire lo sviluppo sostenibile delle regioni costiere;
10. sottolinea l'importanza, nei succitati contesti, di un'adeguata pianificazione dello spazio;
11. ritiene che l'acquacoltura a fini di ripopolamento costituisca uno strumento essenziale per conseguire la conservazione ecologica in alcune zone costiere e che pertanto debba essere promossa, stimolata e sostenuta finanziariamente;
12. sottolinea l'importanza dell'acquacoltura per l'industria alimentare per quanto riguarda lo sviluppo socioeconomico di alcune comunità costiere dell'Unione europea;
13. ritiene che i settori della pesca e dell'acquacoltura debbano essere entrambi integrati in un approccio trasversale riguardante tutte le attività marittime praticate nelle zone costiere al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile conformemente ai nuovi orientamenti in materia di politica marittima;
14. sottolinea la necessità di sviluppare e applicare strategie di adattamento ai rischi che minacciano le zone costiere, compresi i cambiamenti climatici, prendendo pienamente in considerazione l'impatto sulla pesca e sull'acquacoltura;
15. è convinto che si debbano proseguire gli sforzi di raccolta di dati in modo da contribuire allo scambio e all'utilizzazione di informazioni per realizzare studi comparativi, compresi i dati sulla situazione della biodiversità e degli stock ittici;
16. ritiene che si debbano intensificare gli sforzi in materia di ricerca nel settore dell'acquacoltura per introdurre sistemi di coltura basati sulla produzione intensiva a circuito chiuso;
17. propone di accordare priorità, nel quadro della GIZC, ai progetti di acquacoltura che utilizzino energie rinnovabili e rispettino le zone protette da norme ambientali europee;
18. invita la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, a stabilire un chiaro calendario per esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della GIZC nell'Unione europea;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen (COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0101),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0086/2008),
– visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 giugno 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0208/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (SIV) a norma del codice delle frontiere Schengen
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 81/2009)
Rafforzamento di Eurojust e modifica della decisione 2002/187/GAI *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust, e che modifica la decisione 2002/187/GAI (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))
– vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia (5613/2008),
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0076/2008),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0293/2008),
1. approva l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato a esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia.
Testo dei 14 Stati membri
Emendamento
Emendamento 1 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)Alla luce dell'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario elaborare un Libro verde sull'istituzione di un Ufficio del Pubblico ministero europeo.
Emendamento 2 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)È necessario tenere conto dei diritti degli imputati e delle vittime nel decidere quale Stato membro sia nella posizione migliore per dare corso all'azione penale o avviare un'altra azione di applicazione della legge.
Emendamento 3 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)Adeguate salvaguardie procedurali, anche nel corso delle indagini, rappresentano una precondizione necessaria per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale. In particolare, dovrebbe essere adottata quanto prima possibile una decisione quadro sui diritti procedurali, al fine di stabilire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria alle persone negli Stati membri.
Emendamento 4 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)È altresì necessario che il Consiglio adotti al più presto una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al fine di fornire un adeguato livello di protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire un livello di tutela dei dati personali nelle loro legislazioni nazionali che sia almeno pari a quello previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e al suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, nel fare ciò, dovrebbero tener conto della raccomandazione n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, volta a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, nonché garantire la protezione dei dati che non vengono trattati automaticamente.
Emendamento 5 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater)È importante garantire un'adeguata protezione dei dati personali per tutti i tipi di sistemi di archiviazione di dati personali utilizzati dall'Eurojust. A tale proposito, le disposizioni del regolamento interno dell'Eurojust relative al trattamento e alla protezione dei dati personali1 dovrebbero altresì applicarsi ai casellari manuali strutturati, cioè a casellari inerenti al caso compilati manualmente da membri o assistenti nazionali e organizzati in modo logico.
_____________________ 1 GU C 68 del 19.3.2005, pag. 1.
Emendamento 6 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia - atto modificativo Considerando 8 quinquies (nuovo)
(8 quinquies)In sede di trattamento dei dati relativi al traffico di posta elettronica conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust deve provvedere a che il contenuto e i titoli delle e-mail non siano divulgati.
Emendamento 7 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 sexies (nuovo)
(8 sexies)Le persone che sono state oggetto di un'indagine penale basata su una richiesta di Eurojust ma nei confronti delle quali non è stata avviata un'azione penale, dovrebbero essere informate di tali indagini entro un anno dalla decisione di non luogo a procedere.
Emendamento 8 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Considerando 8 septies (nuovo)
(8 septies)Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale quando l'indagine è stata effettuata su richiesta dell'Eurojust in base a motivi manifestamente insufficienti.
Emendamento 9 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Decisione 2002/187/GAI Articolo 5 bis – paragrafo 1
1. Per poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza, l'Eurojust istituisce una "cellula di coordinamento di emergenza" (CCE).
1. Per poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza, l'Eurojust istituisce una "cellula di coordinamento di emergenza" (CCE), contattabile attraverso un unico punto di contatto.
Emendamento 10 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Decisione 2002/187/GAI Articolo 5 bis – paragrafo 2
2. La CCE è composta di un rappresentante per ciascuno Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. La CCE è contattabile ed operativa 24 ore su 24.
2. La CCE è composta di un rappresentante per ciascuno Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Emendamento 11 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Decisione 2002/187/GAI Articolo 5 bis – paragrafo 3
3. Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora non sia individuata alcuna autorità nazionale competente o non sia possibile individuarla in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta.
3. Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora non sia possibile individuare alcuna autorità nazionale competente in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta. In tal caso il membro della CCE interessato informa senza indugio il collegio, per iscritto, delle azioni avviate e dei motivi della mancata individuazione in tempo utile di un'autorità nazionale competente.
Emendamento 12 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione 2002/187/GAI Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi
vi) adottare misure investigative speciali;
soppresso
Emendamento 13 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione 2002/187/GAI Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii
vii) adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale;
soppresso
Emendamento 14 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Decisione 2002/187/GAI Articolo 8
Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni.
1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni.
2.Gli Stati membri provvedono a che una decisione dell'autorità nazionale competente possa essere sottoposta a sindacato giurisdizionale prima di essere comunicata all'Eurojust.
Emendamento 15 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 – lettera c Decisione 2002/187/GAI Articolo 9 – paragrafo 4
4. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso alle:
4. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso o almeno è in grado di ottenere
a) informazioni contenute nei seguenti registri:
le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri nazionali qualora esistano nel proprio Stato membro:
i) nel casellario giudiziale nazionale,
i) nel casellario giudiziale,
ii) nei registri delle persone arrestate,
ii) nei registri delle persone arrestate,
iii) nei registri relativi all'indagine,
iii) nei registri relativi all'indagine,
iv) nei registri del DNA;
iv) nei registri del DNA;
b) in registri diversi da quelli di cui alla lettera a), del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.
v) in altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.
Emendamento 16 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Decisione 2002/187/GAI Articolo 9 bis – paragrafo 3
3. I membri nazionali, in casi urgenti e allorché non sia individuata o non sia possibile individuare alcuna autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate.
3. I membri nazionali, in casi urgenti e allorché non sia possibile individuare un' autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate. In tal caso, il membro nazionale interessato informa senza indugio il collegio, per iscritto, delle azioni avviate e dei motivi della mancata individuazione in tempo utile dell'autorità nazionale competente.
Emendamento 17 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera -a) (nuova) Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 1
(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati stabilite nella presente decisione."
Emendamento 18 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b) Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 5
5. Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato in tempo utile, sin dalle fasi iniziali e non appena l'informazione è disponibile, di tutte le indagini penali riguardanti tre o più Stati, almeno due dei quali siano Stati membri, che rientrino nel mandato dell'Eurojust, nella misura in cui ciò è necessario ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'Eurojust, in particolare quando sono necessarie rogatorie parallele in vari Stati o quando è necessario un coordinamento da parte dell'Eurojust ovvero in casi di conflitti di giurisdizione positivi o negativi. Gli Stati membri provvedono affinché l'obbligo di riferire sia controllato a livello nazionale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato in tempo utile, sin dalle fasi iniziali e non appena l'informazione è disponibile, di qualsiasi fascicolo riguardante tre o più Stati membri e per il quale sono state trasmesse ad almeno due Stati membri richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria (anche quelle riguardanti gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco).
Emendamento 19 + emendamento orale Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b) Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 6
6. Come prima misura, gli Stati membri attuano il paragrafo 5 riguardante i casi legati ai seguenti reati:
6. Come prima misura, gli Stati membri attuano il paragrafo 5 riguardante i casi legati ai seguenti reati:
a) traffico illecito di stupefacenti;
a) traffico illecito di stupefacenti;
a bis) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
b) traffico di esseri umani e di armi;
b) traffico di esseri umani e di armi;
c) traffico illecito di rifiuti nucleari;
c) traffico illecito di rifiuti nucleari;
d) traffico di opere d'arte;
d) traffico di opere d'arte;
e) traffico delle specie animali protette;
e) traffico delle specie animali protette;
f) traffico di organi umani;
f) traffico di organi umani;
g) riciclaggio di denaro;
g) riciclaggio di denaro;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità;
i) falsificazione, compreso l'euro;
i) falsificazione, compreso l'euro;
j) terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo;
j) terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo;
k) criminalità ambientale;
k) criminalità ambientale;
l) altre forme di criminalità organizzata.
l) altre forme di reati, qualora sussistano indizi concreti del coinvolgimento di un'organizzazione criminale o del fatto che siano stati commessi crimini gravi.
Emendamento 20 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b) Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 8
8. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano altresì informati di
8. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano altresì informati di
a) tutte le richieste di cooperazione giudiziaria riguardanti gli strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco, trasmesse dalle rispettive autorità competenti in casi che interessano almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;
a) casi in cui siano sorti o possano sorgere conflitti di giurisdizione;
b) tutte le consegne controllate e le indagini sotto copertura che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;
b) tutte le consegne controllate e le indagini sotto copertura che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;
c) tutte le richieste di cooperazione giudiziaria non accolte riguardanti strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco;
c) difficoltà ricorrenti o mancato accoglimento in relazione all'esecuzione delle richieste e delle decisioni concernenti la cooperazione giudiziaria, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco;
d) tutte le richieste di assistenza giudiziaria provenienti da uno Stato non membro quando risulti che tali richieste rientrano in un'indagine nell'ambito della quale detto Stato non membro ha trasmesso altre richieste ad almeno due altri Stati membri.
Emendamento 21 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b) Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 9
9.Inoltre, le autorità competenti comunicano al membro nazionale ogni altra informazione che quest'ultimo ritenga necessaria ai fini dell'adempimento dei suoi compiti.
soppresso
Emendamento 22 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 – lettera b) Decisione 2002/187/GAI Articolo 13, paragrafo 10 bis (nuovo)
10 bis.Entro...* la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Eurojust, elabora una relazione sull'attuazione del presente articolo, se del caso corredata di proposte, incluse proposte che prendono in considerazione l'aggiunta di reati diversi da quelli menzionati al paragrafo 6.
_____________ * Tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.
Emendamento 23 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 Decisione 2002/187/GAI Articolo 14, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1
13) agli articoli 14, paragrafo 4, e 16, paragrafo 1, i termini " un indice dei" sono sostituiti da "un sistema automatico di gestione dei fascicoli contenente";
soppresso
Emendamento 24 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 Decisione 2002/187/GAI Articolo 15, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafi 1 e 2
14) agli articoli 15, paragrafo 4, e 16, paragrafi 1 e 2, il termine "indice" è sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli" e all'articolo 16, paragrafo 1, il termine "un indice" è sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli";
soppresso
Emendamento 25 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – punto i) Decisione 2002/187/GAI Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea
1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4, quali:"
1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:
Emendamento 26 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – punto ii) Decisione 2002/187/GAI Articolo 15 – paragrafo 1 – punto l)
l) numeri di telefono, dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, registri DNA e fotografie.
l) modelli di identificazione del DNA, cioè un codice in lettere o numerico che riporta una serie di caratteristiche d'identificazione della parte non codificata di un campione di DNA umano analizzato ovvero della composizione chimica specifica dei diversi loci del DNA;
l bis) fotografie;
l ter) numeri di telefono;
l quater) dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, ad eccezione della trasmissione di dati sui contenuti;
l quinquies) indirizzi di posta elettronica;
l sexies) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli.
Emendamento 27 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 15 – lettera b) Decisione 2002/187/GAI Articolo 15 – paragrafo 2
b) al paragrafo 2, il termine "soltanto" è soppresso;
soppresso
Emendamento 28 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 23 – paragrafo 12
17 bis) l'articolo 23, paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
"12. L'autorità di controllo comune presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno."
Emendamento 29 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 – lettera a) Decisione 2002/187/GAI Articolo 26 – paragrafo 1 bis
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol e possa partecipare al suo funzionamento.
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol, secondo il disposto dell'articolo 10 della Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)1, e possa partecipare al suo funzionamento. _________________
1 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
Emendamento 30 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 – lettera b) Decisione 2002/187/GAI Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b)
b) fatto salvo l'articolo 13 della presente decisione e conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 della decisione .../.../GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano l' Eurojust, caso per caso, sui fascicoli che interessano due Stati membri e che rientrano nel settore di competenza dell'Eurojust:
b) fatto salvo l'articolo 13 della presente decisione e conformemente all'articolo 4 della decisione .../.../GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano i loro membri nazionali dell' Eurojust, caso per caso, su tutti gli altri fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dall'Eurojust:
– in casi in cui possono sorgere conflitti di giurisdizione,
ovvero
– in casi di rifiuto della richiesta di assistenza giudiziaria riguardante strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco.
I punti di contatto della rete giudiziaria europea informano inoltre l'Eurojust, caso per caso, su tutti i fascicoli riguardanti almeno tre Stati membri che rientrano nel settore di competenza dell'Eurojust.
I membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dalla rete;
I membri nazionali informano i rispettivi corrispondenti nazionali della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dalla rete.
Emendamento 31 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 27 – paragrafo 4
19 bis) l'articolo 27, paragrafo 4 è sostituito dal seguente :
"4. Fatto salvo il paragrafo 3, la trasmissione di dati personali da parte dell'Eurojust ai soggetti di cui al paragrafo 1, punto b), e alle autorità di cui al paragrafo 1, punto c), dei paesi terzi che non sono soggetti all'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, può avvenire soltanto qualora sia assicurato un livello comparativamente sufficiente di protezione dei dati, valutato in base all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento interno dell'Eurojust in materia di trattamento e protezione dei dati personali."
Emendamento 32 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)
19 ter)All'articolo 27 è inserito il seguente paragrafo, dopo il paragrafo 5:
"5 bis. Ogni due anni l'autorità di controllo comune, insieme allo Stato terzo o soggetto interessato di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), valuta l'attuazione delle disposizioni del pertinente accordo di cooperazione relativo alla protezione dei dati oggetto di scambio. Il rapporto di valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione."
Emendamento 33 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 22, trattino 1 bis (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1
– il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"1. Il presidente, a nome del collegio, riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio, per iscritto, [...] in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell'Eurojust."
Emendamento 34 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 22, trattino 1 ter (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2
– il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"A tal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attività dell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojust presenta anche un'analisi delle situazioni in cui i membri nazionali hanno fatto uso dei poteri di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, e all'articolo 9 bis, paragrafo 3. La relazione può inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale."
Emendamento 35 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 22 - trattino 1 quater (nuovo) Decisione 2002/187/GAI Articolo 32 – paragrafo 2
– il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.Il rappresentante dell'autorità di controllo comune riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito alle sue attività [...]."
Emendamento 36 Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo Articolo 1 – punto 26 Decisione 2002/187/GAI Articolo 42 – paragrafo 2
2. La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.
2. La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.
Valutazione del sistema di Dublino
135k
57k
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla valutazione del sistema di Dublino (2007/2262(INI))
– visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ("regolamento di Dublino")(1),
– visto il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l''Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino ("regolamento Eurodac")(2),
– vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(3),
– vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (4) ("direttiva accoglienza"),
– visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti lavoratori stranieri(5),
– viste le conclusioni del Consiglio sull'accesso dei servizi di polizia e di contrasto degli Stati membri e dell'Europol a Eurodac(6),
– vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio(7),
– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sulla situazione dei campi profughi a Malta(8),
– viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulle visite effettuate ai centri di detenzione di numerosi Stati membri,
– vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo(9),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008: Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori(10),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sul caso del cittadino iraniano Seyed Mehdi Kazemi(11),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0287/2008),
A. considerando che ogni richiedente asilo ha diritto a un esame individuale e completo della sua domanda,
B. considerando che la normativa e la prassi in materia di asilo variano ancora ampiamente da paese a paese e, di conseguenza, i richiedenti asilo ricevono un trattamento diverso da uno Stato di Dublino all'altro,
C. considerando che il sistema di Dublino affonda saldamente le sue radici in premesse quali la fiducia reciproca e l'affidabilità e che, laddove tali condizioni preliminari non siano soddisfatte, ossia qualora vi siano gravi lacune nella raccolta dei dati o incongruenze nel processo decisionale in alcuni Stati membri, l'intero sistema ne soffre,
D. considerando che vi sono prove del fatto che alcuni Stati membri non garantiscono un accesso effettivo alla procedura per la determinazione dello status di rifugiato,
E. considerando che alcuni Stati membri non applicano efficacemente la direttiva accoglienza ai richiedenti asilo in attesa di trasferimento in un altro Stato membro ai sensi del regolamento di Dublino, oppure sul punto di essere rimpatriati nello Stato membro responsabile,
F. considerando che taluni Stati membri procedono all'arresto sistematico delle persone contemplate dal sistema di Dublino,
G. considerando che l'alto livello di richieste multiple e il basso livello di trasferimenti effettuati sono indicatori delle carenze del sistema di Dublino e della necessità di istituire un sistema europeo comune di asilo,
H. considerando che la corretta attuazione del regolamento di Dublino potrebbe anche portare alla distribuzione iniqua delle responsabilità per le persone bisognose di protezione, a scapito di alcuni Stati membri particolarmente esposti ai flussi migratori semplicemente in ragione della loro collocazione geografica,
I. considerando che la valutazione della Commissione indica che nel 2005 i tredici Stati membri situati alle frontiere dell'Unione hanno dovuto far fronte a problemi sempre maggiori, generati dal sistema di Dublino,
J. considerando che gli Stati membri meridionali devono accettare domande d'asilo di immigranti irregolari che vengono tratti in salvo stremati durante il loro viaggio verso l'Europa,
K. considerando che gli Stati membri meridionali devono accettare domande d'asilo di immigranti irregolari privi di assistenza da parte di paesi terzi che hanno l'obbligo di fornire tale assistenza in conformità del diritto internazionale,
L. considerando che gli Stati membri potrebbero non avere interesse ad adempiere l'obbligo di registrare gli ingressi illegali nel database di Eurodac, dato che ciò potrebbe comportare un aumento del numero di richieste di asilo di cui devono occuparsi,
M. considerando che il regolamento di Dublino istituisce un sistema inteso a determinare lo Stato membro responsabile della gestione di una domanda, ma che non è stato introdotto originariamente come meccanismo per la condivisione degli oneri, e non può quindi essere utilizzato in tal senso,
N. considerando che è fondamentale che qualunque valutazione del sistema di Dublino sia accompagnata da un meccanismo per la condivisione degli oneri concreto, permanente, equo e funzionante,
O. considerando che il criterio del primo paese di accesso, previsto dal sistema di Dublino, ha messo sotto notevole pressione gli Stati membri situati su una frontiera esterna dell'Unione europea,
P. considerando che la percentuale delle domande di status di rifugiato accolte per taluni cittadini di paesi terzi varia approssimativamente dallo 0% al 90% a seconda dello Stato membro,
Q. considerando che è essenziale che le persone che presentano domanda siano pienamente informate, in una lingua ad esse comprensibile, del processo di Dublino e delle sue possibili conseguenze,
R. considerando che l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che in tutte le azioni che riguardano minori, intraprese da autorità pubbliche o da istituzioni private, la considerazione primaria deve essere la tutela del migliore interesse del bambino,
S. considerando che, benché l'unità del nucleo familiare sia il primo della gerarchia di criteri da applicare ai sensi nel regolamento di Dublino, tale disposizione non è applicata spesso,
T. considerando che vi è un'evidente mancanza di precisione nei dati statistici sui trasferimenti, poiché tali dati non indicano, per esempio, la percentuale di richieste di presa in carico di un richiedente asilo in seguito a un attraversamento irregolare del confine, oppure la proporzione tra le richieste di "presa in carico" rispetto a quelle di "ripresa in carico",
U. considerando che, nel 2005, nove dei nuovi Stati membri hanno dichiarato di registrare un maggior numero di trasferimenti "in ingresso" a norma del regolamento di Dublino, mentre gli Stati membri senza una frontiera terrestre esterna dell'Unione hanno dichiarato un maggior numero di trasferimenti "in uscita",
V. considerando che la Commissione non è stata in grado di calcolare il costo del sistema di Dublino, che invece rappresenta un dato importante per poterne determinare l'efficacia,
W. considerando che la riunione del Consiglio Giustizia e affari interni tenutasi a Lussemburgo il 12 e 13 giugno 2007 ha invitato la Commissione a presentare, quanto prima, un emendamento al regolamento Eurodac, allo scopo di consentire ai servizi di polizia e alle autorità incaricate della applicazione della legge degli Stati membri, oltre che a Europol, di avere accesso a determinate condizioni a Eurodac, un database inizialmente pensato quale strumento per l'attuazione del regolamento di Dublino,
Efficienza del sistema e condivisione delle responsabilità
1. crede fermamente che, qualora non si raggiunga un livello di protezione soddisfacente e coerente in tutta l'Unione europea, il sistema di Dublino produrrà sempre risultati insoddisfacenti sia dal punto di vista tecnico che da quello umano e i richiedenti asilo continueranno ad avere ragioni valide per voler presentare la loro domanda in un determinato Stato membro, al fine di beneficiare dei processi decisionali nazionali più favorevoli;
2. è fermamente convinto che, in assenza di un autentico sistema europeo comune di asilo e di una procedura unica, il sistema di Dublino continuerà ad essere ingiusto sia per i richiedenti asilo, sia per taluni Stati membri;
3. riafferma la necessità urgente di migliorare la qualità e la coerenza del processo decisionale; è convinto che un ufficio europeo di sostegno in materia di asilo potrebbe svolgere un ruolo prezioso sotto questo profilo, ad esempio fornendo una formazione improntata a norme di alto livello e team di sostegno di esperti;
4. chiede alla Commissione di elaborare soluzioni per fornire all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) un finanziamento diretto, a complemento dei finanziamenti basati sui singoli progetti, al fine di consentirgli di migliorare l'attività di controllo e di consulenza nell'Unione europea e continuare a sviluppare metodi per sostenere le autorità nazionali negli sforzi per migliorare la qualità del loro processo decisionale;
5. chiede alla Commissione di avanzare proposte relative a meccanismi per la condivisione degli oneri, che potrebbero essere realizzati al fine di contribuire ad attenuare il carico sproporzionato che potrebbe gravare su alcuni Stati membri, in particolare quelli situati su una frontiera esterna dell'Unione europea, ma che non è preso in considerazione nell'ambito del sistema di Dublino;
6. invita la Commissione, in attesa della creazione di meccanismi europei di condivisione degli oneri, a vagliare l'opportunità d'istituire meccanismi diversi da quelli finanziari nell'ambito del regolamento di Dublino, mirati a porre rimedio alle conseguenze negative della sua applicazione per i piccoli Stati membri situati su una frontiera esterna dell'Unione;
7. chiede alla Commissione di prevedere un meccanismo vincolante per bloccare i trasferimenti di richiedenti asilo verso Stati membri che non garantiscono un trattamento completo ed equo delle loro domande e di prendere sistematicamente misure nei confronti di tali Stati;
8. invita la Commissione ad instaurare relazioni di lavoro bilaterali significative con paesi terzi come la Libia, al fine di agevolare la cooperazione e fare in modo che detti paesi terzi rispettino gli obblighi loro derivanti dal diritto internazionale relativamente alla convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati conclusa il 28 luglio 1951 e alle operazioni di salvataggio in mare;
Diritti dei richiedenti
9. chiede alla Commissione di introdurre nel nuovo regolamento disposizioni più chiare e severe in merito ai mezzi con cui le persone che cercano protezione vengono informate delle implicazioni del regolamento di Dublino e a considerare l'elaborazione di un opuscolo standard, che potrebbe essere tradotto in un certo numero di lingue e distribuito a tutti gli Stati membri e che dovrebbe tenere altresì conto dei livelli individuali di alfabetizzazione;
10. chiede alla Commissione di modificare gli articoli 19 e 20 del regolamento di Dublino sull'obbligo di "prendere o riprendere in carico", al fine di concedere ai richiedenti un diritto di ricorso sospensivo automatico contro la decisione di trasferire la responsabilità ad un altro Stato membro, ai sensi del regolamento di Dublino;
11. ribadisce che il principio del non respingimento dovrebbe rimanere uno dei punti cardine del sistema di asilo comune a livello di Unione europea e insiste sul fatto che l'attuazione del regolamento di Dublino non dovrebbe mai portare all'archiviazione di una domanda per motivi procedurali e alla sua mancata riapertura per un esame completo ed equo della domanda originale dopo un trasferimento nell'ambito del processo di Dublino; ritiene che tali aspetti andrebbero chiariti nel regolamento;
12. ritiene che la condivisione tra Stati membri delle informazioni sui trasferimenti dovrebbe essere migliorata, soprattutto per quanto attiene alle cure mediche specifiche che occorrono alla persona da trasferire;
13. invita la Commissione a vagliare la possibilità che una persona interessata da un trasferimento verso un altro Stato membro in applicazione del sistema di Dublino possa essere trasferita nel suo paese d'origine solamente qualora lo abbia espressamente richiesto e nel pieno rispetto dei diritti procedurali;
Ricongiungimento familiare e principio del migliore interesse del minore
14. raccomanda l'adozione, a livello di Unione europea, di una serie di linee guida comuni sulla valutazione dell'età e che, in caso di incertezza, al minore sia concesso il beneficio del dubbio;
15. rammenta che, in tutte le decisioni relative ai minori, la considerazione prioritaria deve essere il migliore interesse del minore; insiste sul fatto che i minori non accompagnati non dovrebbero mai essere sottoposti a trattenimento o trasferiti in un altro Stato membro, se non per il ricongiungimento con la famiglia, e che, laddove tale trasferimento si renda necessario, il minore deve essere debitamente rappresentato e accompagnato durante l'intera procedura; accoglie quindi positivamente l'intenzione della Commissione di chiarire ulteriormente l'applicabilità delle regole di Dublino ai minori non accompagnati;
16. si rammarica che la definizione di familiare contenuta nell'attuale regolamento sia troppo restrittiva e chiede alla Commissione di ampliare l'attuale definizione, al fine di includere tutti i parenti stretti e i partner di lunga data, in particolare quelli che sono privi di altro sostentamento familiare, e gli adulti e i minori che non siano in grado di provvedere a loro stessi;
17. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento di Dublino per includervi la protezione sussidiaria, in quanto ciò consentirebbe ai richiedenti protezione sussidiaria di ricongiungersi ai familiari ai quali sia stato concesso questo tipo di protezione, o che ne abbiano fatto richiesta in un altro Stato membro;
Detenzione
18. chiede alla Commissione di aggiungere una disposizione che renda la detenzione di richiedenti asilo ai sensi del regolamento di Dublino un provvedimento di ultima istanza, specificando in tal modo i motivi che giustificano l'utilizzo delle misure detentive e le tutele procedurali che dovrebbero essere previste;
19. chiede alla Commissione di affermare espressamente nel regolamento di Dublino che i richiedenti ai sensi di tale regolamento hanno diritto alle stesse condizioni di accoglienza degli altri richiedenti asilo, conformemente alla direttiva accoglienza, articolo 3, paragrafo 1, che definisce norme generali, in particolare per le condizioni materiali di accoglienza, le cure sanitarie, la libertà di movimento e la scolarizzazione dei minori;
Clausole umanitarie e di sovranità
20. ritiene che la clausola umanitaria contenuta nell'articolo 15 del regolamento di Dublino attribuisca una notevole flessibilità al sistema di Dublino, ma che dovrebbe essere applicata in modo più ampio, al fine di evitare alle famiglie le inutili sofferenze della separazione;
21. ritiene che laddove un richiedente asilo versi in condizione di particolare vulnerabilità a causa di una grave malattia o disabilità, dell'età avanzata o di una gravidanza, e dipenda pertanto dall'assistenza di un parente presente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello a cui compete l'esame della domanda, questa persona dovrebbe, per quanto possibile, potersi riunire al parente in questione; chiede alla Commissione di valutare se rendere obbligatorie le disposizioni pertinenti della clausola umanitaria all'articolo 15, paragrafo 2;
22. ritiene che per organizzazioni quali la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa dovrebbe essere previsto il dovere proattivo di rintracciare i membri di una famiglia;
23. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di specificare meglio le circostanze e le procedure di applicazione della clausola di sovranità, in particolare al fine di introdurre la condizione del consenso del richiedente asilo;
Raccolta dei dati ed Eurodac
24. manifesta la sua preoccupazione per le discrepanze e le carenze nella raccolta dei dati evidenziate dalla valutazione della Commissione del sistema di Dublino, in particolare con riferimento alla registrazione delle impronte digitali di chi attraversa illegalmente le frontiere dell'Unione, che gettano seri dubbi sulla validità del sistema; confida nel fatto che il summenzionato regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale fornisca ai soggetti interessati un quadro più accurato del funzionamento del sistema di Dublino e degli altri strumenti comunitari in materia di protezione internazionale;
25. esprime preoccupazione per il fatto che non è attualmente disponibile una quantificazione dei costi del sistema di Dublino; invita la Commissione a colmare tale lacuna, poiché si tratta di un fattore importante ai fini della valutazione del sistema;
26. rileva con interesse le preoccupazioni espresse dalla Commissione in merito alla raccolta e alla qualità dei dati inviati all'unità centrale Eurodac, oltre alla mancata conformità con l'obbligo di cancellare determinati dati e con le regole in materia di protezione dei dati personali; ritiene che tali carenze, che mettono in dubbio l'affidabilità di Eurodac, dovrebbero essere affrontate adeguatamente prima di prevedere qualunque altro utilizzo di questo database;
27. ritiene che ciascuno Stato membro dovrebbe chiarire, in una lista chiusa, quali agenzie e autorità hanno accesso alla base di dati Eurodac e a quale scopo, onde evitare un eventuale utilizzo illegale dei dati;
28. sottolinea che l'ampliamento dell'accesso al database Eurodac ai servizi di polizia e alle autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e a Europol comporta il rischio di un passaggio di informazioni a paesi terzi, con la possibilità di ripercussioni negative per i richiedenti asilo e le loro famiglie; è convinto che ciò accrescerebbe, inoltre, il rischio di stigmatizzazione dei richiedenti asilo;
o o o
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la relazione della Commissione dal titolo "Talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli" (COM(2007)0207) (la "relazione della Commissione"),
– vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)(1),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A6-0249/2008),
A. considerando che la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, segnatamente sulla scia delle ultime due tornate di allagamento e del conseguente ampliamento del gruppo di Schengen, ha comportato un rapido incremento del numero di persone e di veicoli che attraversano le frontiere nazionali sia per affari sia per ragioni personali,
B. considerando che la necessità di tutelare le vittime di incidenti presuppone una chiara, precisa ed efficace legislazione a livello comunitario in materia di assicurazione autoveicoli,
C. considerando che la quarta direttiva assicurazione autoveicoli stabilisce la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sull'efficacia delle sanzioni nazionali previste nel quadro della procedura di offerta/risposta motivata e sulla loro equivalenza, e formuli eventuali proposte,
D. considerando che la relazione della Commissione esamina le normative nazionali in materia di sanzioni, l'efficacia del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri e l'attuale disponibilità di un'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria che può essere sottoscritta da potenziali vittime di incidenti stradali,
E. considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, della quarta direttiva assicurazione autoveicoli disciplina la procedura di offerta motivata in virtù della quale le vittime di sinistri automobilistici all'estero hanno il diritto di chiedere un risarcimento al mandatario dell'assicuratore designato nel paese di residenza della vittima,
F. considerando che la vittima è tenuta a ricevere dalla compagnia di assicurazione una risposta motivata entro tre mesi prima che scattino le sanzioni,
G. considerando la necessità di chiarire ulteriormente il funzionamento di tale disposizione,
H. considerando la necessità che la Commissione tenga pienamente conto dell'allargamento in sede di attuazione delle politiche comunitarie, in particolare i costi relativamente elevati dell'assicurazione automobilistica nei nuovi Stati membri,
I. considerando che le sanzioni pecuniarie in relazione alla procedura di offerta/risposta motivata sono state attuate in maniera differente nei diversi Stati membri,
J. considerando che le consultazioni avvenute con le autorità nazionali, tra cui quelle dei nuovi Stati membri, hanno confermato, là dove esistono, la validità delle vigenti sanzioni e la loro efficace applicazione in tutta l'Unione europea,
K. considerando tuttavia che alcuni Stati membri non prevedono sanzioni specifiche e che si affidano esclusivamente all'obbligo dell'assicuratore di pagare gli interessi legali sull'importo dell'indennizzo se l'offerta/la risposta motivata non viene formulata entro tre mesi,
L. considerando che il meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri è relativamente ben noto nella maggior parte degli Stati membri,
M. considerando che le consultazioni effettuate dalla Commissione europea per valutare la conoscenza da parte dei cittadini del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri hanno coinvolto esclusivamente gli Stati membri e l'industria assicurativa, senza coinvolgere in modo adeguato i cittadini e le associazioni dei consumatori, ovvero i soggetti più interessati a che questo meccanismo funzioni in modo adeguato,
N. considerando che l'assicurazione tutela giudiziaria per le spese legali sostenute dalla parte lesa nei sinistri automobilistici è disponibile nella maggior parte degli Stati membri; considerando che oltre il 90% di tutti i casi è risolto per via extragiudiziale e che le spese legali sono rimborsate in molti Stati membri; considerando, inoltre, che gli assicuratori del ramo tutela giudiziaria garantiscono già da anni la copertura di tutte le tipologie di casi transfrontalieri e dispongono pertanto di servizi interni incaricati di gestire le richieste di risarcimento provenienti dall'estero e di agevolare il celere svolgimento delle pratiche per la liquidazione dei sinistri,
O. considerando che non è stata ancora risolta la questione se tali spese legali ragionevoli debbano essere coperte in tutti gli Stati membri dall'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli,
P. considerando che la copertura delle spese legali ragionevoli in tutti gli Stati membri dall'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli contribuisce a una maggiore tutela e fiducia dei consumatori europei,
Q. considerando il costante sviluppo dei mercati assicurativi nei nuovi Stati membri; considerando, tuttavia, che in un certo numero di questi Stati membri l'assicurazione tutela giudiziaria è un prodotto relativamente nuovo che deve essere promosso in quanto l'opinione pubblica è relativamente poco informata su questo tipo di assicurazione,
R. considerando che la copertura obbligatoria delle spese legali dovrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, in particolare nei casi in cui si chiede il risarcimento dei danni, giacché i consumatori di molti nuovi Stati membri temono spese legali elevate, che sarebbero coperte dall'assicurazione obbligatoria,
S. considerando che un'assicurazione obbligatoria per la tutela giudiziaria genererebbe una mole di lavoro supplementare e di maggiore complessità, rischiando in tal modo di ritardare la composizione di controversie e di dare origine a un maggior numero di richieste immotivate di risarcimento danni,
T. considerando che l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli e l'assicurazione tutela giudiziaria perseguono finalità diverse e svolgono funzioni differenti, nel senso che laddove l'assicurazione della responsabilità civile consente ai consumatori di far fronte alle richieste di risarcimento che vengano loro rivolte in seguito a un incidente stradale, l'assicurazione tutela giudiziaria copre le spese legali sostenute nel far valere una richiesta di indennizzo nei confronti di terzi successivamente a un incidente stradale,
U. considerando l'importanza che rivestono le campagne pubbliche d'informazione in materia condotte dalle autorità nazionali, dalle compagnie assicurative e dalle organizzazioni dei consumatori per lo sviluppo dei mercati nazionali,
1. accoglie con soddisfazione la relazione della Commissione, sottolineando l'importanza di coinvolgere pienamente ed effettivamente tutti gli interessati, in particolare i consumatori, nel processo di consultazione in sede di elaborazione di una strategia comunitaria in tale settore;
2. chiede pertanto il coinvolgimento sistematico delle organizzazioni dei consumatori che rappresentano in particolare le vittime nel processo di valutazione dell'efficacia dei sistemi in vigore negli Stati membri;
3. si compiace della valutazione ex post delle disposizioni legislative intese ad assicurare che le norme esistenti funzionino nel modo auspicato e a porre in rilievo eventuali applicazioni scorrette non previste;
4. sottolinea l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori in materia di assicurazione automobilistica nell'ambito di viaggi transfrontalieri in automobile all'interno dell'Unione europea, soprattutto per gli automobilisti dei vecchi Stati membri diretti nei nuovi Stati membri e viceversa;
5. ritiene che la promozione delle attuali soluzioni giuridiche e di mercato per la protezione dei consumatori rafforzino la fiducia di questi ultimi nell'assicurazione automobilistica;
6. è del parere che gli Stati membri siano altresì responsabili del buon funzionamento dei loro regimi assicurativi nazionali sulla base della legislazione comunitaria relativa alla procedura di offerta/risposta motivata e alle spese legali sostenute dalle vittime;
7. invita la Commissione a proseguire l'attento monitoraggio del buon funzionamento dei meccanismi di mercato e a presentargli regolari relazioni in materia;
8. ritiene che il solo obbligo dell'assicuratore di pagare gli interessi legali in caso di ritardo non sia uno strumento sanzionatorio e che sia quindi necessario che la Commissione eserciti un maggiore controllo e adotti azioni opportune al riguardo, al fine di garantire in tutti gli Stati membri il buon funzionamento dei mercati e un'efficace protezione dei consumatori;
9. sottolinea la necessità di rafforzare i rapporti di lavoro tra la Commissione, le autorità nazionali, le compagnie assicurative e i consumatori, onde garantire la regolare fornitura di dati accurati sui vigenti sistemi di applicazione delle norme;
10. ritiene che, conformemente alla consolidata impostazione dell'Unione europea alle sanzioni, occorra applicare il principio di sussidiarietà e che pertanto non sia necessaria un'armonizzazione delle sanzioni pecuniarie nazionali;
11. ritiene che gli organi nazionali di regolamentazione siano più indicati a garantire un livello di protezione dei consumatori quanto più elevato possibile sui rispettivi mercati nazionali;
12. raccomanda pertanto, in relazione alla procedura di offerta/risposta motivata, di lasciare agli Stati membri la libertà di comminare sanzioni e di determinarne il tipo e il livello adeguati;
13. invita gli Stati membri a garantire l'efficacia delle sanzioni previste nel caso in cui il termine di tre mesi per presentare una risposta motivata alla domanda di risarcimento o un'offerta motivata di risarcimento non sia rispettato;
14. ritiene opportuno considerare attentamente le cause del mancato adempimento da parte delle compagnie di assicurazione prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni, tenendo conto in particolare dei fattori non dipendenti dalle compagnie stesse; auspica che la Commissione continui a monitorare i mercati nazionali offrendo il suo contributo a quelle autorità nazionali che richiedano la sua assistenza;
15. ribadisce l'importanza di rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri, promuovendolo mediante campagne informative e altre misure del caso;
16. invita gli Stati membri e la Commissione europea a rafforzare la fiducia dei consumatori promuovendo misure adeguate finalizzate a una maggiore sensibilizzazione e a un maggior ricorso ai centri nazionali di informazione sulle assicurazioni, ad esempio richiedendo agli assicuratori di inserire l'indicazione delle modalità di contatto dei centri di informazione nello Stato membro in questione nel loro pacchetto di informazioni contrattuali;
17. chiede inoltre agli Stati membri di obbligare le compagnie di assicurazione, nell'ambito del pacchetto informativo precontrattuale, a fornire ai consumatori informazioni esaurienti sul funzionamento del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri, sull'impiego che è possibile farne e sui vantaggi che rappresenta per gli assicurati;
18. esorta la Commissione a proseguire il monitoraggio del funzionamento del suddetto meccanismo e ad assicurare coordinamento e assistenza ove necessario o allorché le autorità nazionali ne facciano richiesta;
19. è del parere inoltre, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, che la copertura obbligatoria delle spese legali costituirebbe un chiaro disincentivo al ricorso alla composizione extragiudiziale delle controversie, potrebbe incrementare il numero dei procedimenti giudiziali, comportando pertanto una crescita ingiustificata del carico di lavoro per la magistratura, e rischierebbe di destabilizzare il funzionamento del mercato, esistente e in fase di sviluppo, dell'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria;
20. ritiene pertanto, nel complesso, che l'introduzione di un sistema di copertura obbligatoria delle spese legali nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile presenterebbe maggiori inconvenienti che vantaggi potenziali;
21. esorta la Commissione ad adottare, in collaborazione con gli Stati membri, le ulteriori misure necessarie a una maggiore sensibilizzazione dei cittadini all'assicurazione tutela giudiziaria, come pure ad altri prodotti assicurativi, in particolare nei nuovi Stati membri, incentrando la propria azione sull'informazione dei consumatori circa i vantaggi offerti dalla possibilità di sottoscrivere un determinato tipo di copertura assicurativa;
22. giudica fondamentale, a tale proposito, il ruolo degli organi nazionali di regolamentazione per l'attuazione di prassi eccellenti utilizzate in altri Stati membri;
23. invita pertanto la Commissione a rafforzare la protezione dei consumatori, soprattutto esortando gli Stati membri a incoraggiare gli organi nazionali di regolamentazione e le compagnie di assicurazione nazionali a sensibilizzare maggiormente i cittadini sull'esistenza di un'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria;
24. ritiene che tra le informazioni precontrattuali sull'assicurazione automobilistica potrebbero rientrare anche quelle relative all'opzione di sottoscrivere un'assicurazione tutela giudiziaria;
25. chiede agli Stati membri di esortare gli organi nazionali di regolamentazione e gli intermediari ad avvisare i clienti degli eventuali rischi e delle assicurazioni complementari volontarie in grado di avvantaggiarli, quali ad esempio l'assicurazione tutela giudiziaria, la copertura per l'assistenza e l'assicurazione contro i furti;
26. invita gli Stati membri che non abbiano ancora messo a punto meccanismi alternativi di composizione delle controversie per la liquidazione dei sinistri a considerare l'opportunità di introdurre siffatti meccanismi sulla base delle prassi eccellenti di altri Stati membri;
27. chiede alla Commissione di non pregiudicare le risultanze degli studi commissionati in relazione ai danni differenziati per lesioni personali derivanti dall'adozione del regolamento Roma II(2), i quali potrebbero suggerire una soluzione assicurativa e la conseguente modifica della Quarta direttiva assicurazione autoveicoli;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
Strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale (2008/2033(INI))
– vista la comunicazione della Commissione del 31 maggio 2006 sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254),
– vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2007 su alcuni elementi chiave della strategia di lotta contro la frode all'IVA nell'UE (COM(2007)0758),
– vista la relazione della Commissione del 16 aprile 2004 sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA (COM(2004)0260),
– viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008, 5 giugno 2007, 28 novembre 2006 e 7 giugno 2006,
– vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 8/2007 concernente la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2005 sul contributo delle politiche fiscali e doganali alla Strategia di Lisbona (COM(2005)0532),
– vista la comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2008 sulle misure di modifica del sistema IVA per combattere la frode (COM(2008)0109),
– viste le proposte della Commissione del 17 marzo 2008 concernenti rispettivamente una direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie, e un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (COM(2008)0147),
– visto l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– viste le raccomandazioni figuranti nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008 sulle questioni fiscali connesse agli accordi conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri con paesi terzi,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0312/2008),
A. considerando che la frode fiscale ha gravi conseguenze per i bilanci degli Stati membri e il sistema di risorse dell'Unione europea, conduce a violazioni del principio di una tassazione equa e trasparente e potrebbe produrre distorsioni della concorrenza, influenzando in tal modo il funzionamento del mercato interno; che le imprese oneste subiscono svantaggi competitivi a causa della frode fiscale e che la perdita di gettito fiscale è compensata in definitiva dal contribuente europeo attraverso altre forme di tassazione,
B. considerando che la frode fiscale mette a rischio l'equità e la giustizia fiscale, visto che la perdita di entrate per le finanze pubbliche è spesso compensata con un aumento della tassazione che colpisce i contribuenti meno abbienti e più onesti, i quali non hanno la possibilità o la volontà di aggirare o di non osservare i propri obblighi contributivi,
C. considerando che la crescita degli scambi transfrontalieri determinata dall'instaurazione del mercato interno ha comportato l'aumento del numero delle operazioni nell'ambito delle quali il luogo di tassazione ed il luogo di stabilimento della persona soggetta all'IVA si trovano in due Stati membri diversi,
D. considerando che coloro che fanno ricorso a nuove forme di frode fiscale connesse alle operazioni transfrontaliere, come ad esempio la frode "carosello" intracomunitaria, hanno sfruttato la frammentazione e le lacune dei sistemi fiscali attuali e che è pertanto necessario modificare il funzionamento del regime dell'IVA,
E. considerando che l'evasione e la frode relative all'IVA hanno un impatto sul finanziamento del bilancio dell'Unione europea, in quanto comportano la necessità di un maggiore ricorso alle risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo degli Stati membri,
F. considerando che la lotta alla frode, pur essendo perlopiù di competenza degli Stati membri, non è un problema che può essere risolto solamente a livello nazionale,
G. considerando che la globalizzazione ha reso sempre più difficile la lotta contro la frode fiscale a livello internazionale, a causa del maggior numero di imprese stabilite in paesi terzi implicate nelle frodi "carosello", dell'espansione del commercio elettronico e della globalizzazione dei mercati dei servizi; che tali fattori richiedono con forza un miglioramento della cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne l'IVA,
H. considerando che la diffusione della frode fiscale nell'Unione europea è dovuta all'attuale regime transitorio dell'IVA che, a causa dell'eccessiva complessità, rende le operazioni intracomunitarie difficili da seguire, più opache e quindi maggiormente soggette ad abusi,
I. considerando che, in sede di esame delle opzioni per combattere la frode, la Commissione e gli Stati membri non dovrebbero prendere in considerazione, per quanto possibile, le misure che rischiano di comportare un eccessivo onere amministrativo per le imprese e le amministrazioni fiscali o di provocare discriminazioni tra gli operatori,
J. considerando che sia la Commissione sia la Corte dei conti hanno sempre dichiarato che il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle forniture intracomunitarie di beni non permette di ottenere informazioni pertinenti o tempestive per lottare in modo efficace contro le frodi nel settore dell'IVA; che tale situazione rende necessarie disposizioni più chiare e più vincolanti in materia di cooperazione fra gli Stati membri e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
K. considerando che l'utilizzo di tutte le tecnologie disponibili, segnatamente l'archiviazione e la trasmissione elettronica di determinati dati relativi all'IVA e alle accise, è indispensabile per il corretto funzionamento dei sistemi fiscali degli Stati membri; che le condizioni per lo scambio e l'accesso diretto degli Stati membri ai dati archiviati elettronicamente dovrebbero essere migliorate; che le autorità fiscali degli Stati membri dovrebbero trattare i dati a carattere personale con la dovuta attenzione, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge,
L. considerando che spesso i commercianti riescono a ottenere solamente informazioni molto frammentarie sulla posizione IVA dei loro clienti,
M. considerando che il rafforzamento dei metodi di individuazione delle frodi fiscali dovrebbe essere accompagnato da un potenziamento della legislazione esistente in materia di assistenza nel recupero delle tasse dovute, uguaglianza del trattamento fiscale e attuabilità per le imprese,
Una strategia europea in materia di frode fiscale
1. rileva che l'obiettivo di una strategia dell'Unione europea in materia di frode fiscale deve essere quello di ovviare alle perdite fiscali dovute alle frodi individuando i settori in cui sia la legislazione comunitaria sia la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri possono essere migliorate al fine di promuovere efficacemente la riduzione delle frodi fiscali, senza creare per quanto possibile inutili oneri per le amministrazioni fiscali e i contribuenti;
2. esorta gli Stati membri a impegnarsi seriamente nella lotta contro la frode fiscale;
3. ricorda che la creazione di un regime IVA basato sul "principio di origine", in virtù del quale alle operazioni tra gli Stati membri soggette all'IVA si applica l'aliquota d'imposta prevista nel paese di origine anziché l'aliquota zero, costituisce, a lungo termine, uno strumento efficace di lotta contro la frode fiscale; osserva che il "principio di origine" eviterebbe di esonerare dall'IVA le merci vendute sul mercato interno, assoggettandole successivamente all'imposta nel paese di destinazione; ricorda che, ai fini del funzionamento di un regime IVA basato sul "principio di origine", è necessaria la creazione di un sistema di compensazione, come proposto inizialmente dalla Commissione nel 1987;
4. deplora l'ostruzionismo praticato da alcuni Stati membri negli ultimi dieci anni, che ha ostacolato qualsiasi strategia efficace dell'Unione europea nella lotta contro la frode fiscale;
5. si rammarica del fatto che, nonostante le numerose analisi, rivendicazioni e proteste, il Consiglio non ha ancora adottato una strategia efficace di lotta contro la frode fiscale;
6. esorta la Commissione a non rinunciare ad affrontare con determinazione questo problema, nonostante i numerosi fallimenti degli ultimi decenni;
Questioni generali: portata della frode fiscale e sue conseguenze
7. prende atto delle stime che situano le perdite fiscali globali (dirette e indirette) derivanti dalle frodi fiscali tra i 200 e 250 miliardi di euro, equivalenti al 2-2,25% del PIL nell'Unione europea; su tale importo, le frodi nel settore dell'IVA rappresentano 40 miliardi di euro e interessano, secondo le stime, il 10% del gettito IVA, l'8% del gettito totale delle accise sulle bevande alcoliche nel 1998 e il 9% del gettito totale delle accise sui prodotti del tabacco; deplora tuttavia che non siano disponibili dati reali in quanto gli standard nazionali di notifica divergono in modo rilevante;
8. chiede che venga creato un sistema uniforme per la raccolta dei dati in tutti gli Stati membri, quale fondamento per la trasparenza e per misure nazionali di lotta contro la frode fiscale;
9. deplora che, a causa della mancanza di dati raccolti a livello nazionale, non possa essere adeguatamente valutata la reale portata del problema né possa essere adeguatamente valutato il controllo dell'evoluzione, sia essa positiva o negativa;
10. chiede alla Commissione di studiare un sistema europeo armonizzato per la raccolta dei dati e per la produzione di dati statistici sulla frode fiscale, in modo tale da giungere a una valutazione quanto più precisa possibile della reale portata del fenomeno;
11. ricorda che non è possibile eliminare l'economia informale senza applicare idonei incentivi; propone inoltre che gli Stati membri riferiscano, attraverso il quadro di controllo di Lisbona, in quale misura sono riusciti a ridurre le rispettive economie informali;
L'attuale sistema IVA e le sue carenze
12. rileva che la questione della frode fiscale in materia di IVA è particolarmente preoccupante per il funzionamento del mercato interno in quanto ha conseguenze dirette a livello transfrontaliero, comporta considerevoli perdite di entrate e incide direttamente sul bilancio dell'Unione;
13. ribadisce che l'attuale sistema IVA, instaurato nel 1993, doveva essere solamente un sistema transitorio e che il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare proposte in vista dell'adozione di una decisione finale sul sistema definitivo IVA entro il 2010;
14. sottolinea che la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali in seno al mercato interno dal 1993, unitamente ai progressi nel settore delle nuove tecnologie di beni di piccole dimensioni e di elevato valore, hanno reso sempre più difficile la lotta alla frode IVA e che tale situazione è aggravata dalla complessità e dalla frammentazione dell'attuale sistema che rende difficile la tracciabilità delle operazioni, che sono in tal modo più esposte agli abusi;
15. constata l'incremento della cosiddetta "frode della società prestanome" (frode missing trader) e le infrazioni deliberate al sistema IVA da parte di bande di criminali che creano meccanismi di questo tipo per trarre vantaggio dalle carenze nel sistema; ricorda il caso della frode "carosello" nel settore dell'IVA aperto da Eurojust, che riguarda 18 Stati membri e una frode fiscale stimata a circa 2,1 miliardi di euro;
16. sostiene la Commissione nei suoi sforzi volti a introdurre un cambiamento di fondo nell'attuale sistema IVA; si compiace del fatto che gli Stati membri riconoscono ora una certa priorità alla questione e li sollecita ad essere pronti a prendere misure concrete in tale contesto;
17. è dell'avviso che l'attuale sistema sia superato e necessiti di una revisione radicale senza sovraccaricare di burocrazia le imprese oneste; ritiene che non si possa prendere in considerazione il mantenimento dello status quo;
Sistemi alternativi all'attuale sistema IVA Sistema dell'inversione contabile (reverse charge)
18. rileva che in un sistema di inversione contabile l'IVA è imputata all'acquirente soggetto passivo invece che al fornitore; riconosce che tale sistema ha il vantaggio di eliminare i rischi di frode "della società prestanome" designando il soggetto passivo al quale i beni sono forniti in quanto persona soggetta all'IVA;
19. rileva che l'introduzione di un sistema IVA doppio sarebbe incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno e condurrebbe all'instaurazione di un quadro più complesso suscettibile di scoraggiare gli investimenti delle imprese e che potrebbe essere superato a lungo termine solamente con un sistema generalizzato e obbligatorio di inversione contabile, in contrapposizione con un sistema facoltativo o limitato a determinate forniture;
20. sottolinea inoltre,che il sistema di inversione contabile non consente pagamenti frazionati e che l'IVA totale è pagata solamente alla fine della catena di fornitura, eliminando il meccanismo di autocontrollo dell'IVA; mette in guardia dalla possibilità che emergano nuove forme di frodi, comprese maggiori perdite fiscali a livello della vendita al dettaglio e l'abuso dei numeri di identificazione IVA; fa presente che la lotta a siffatte frodi tramite l'introduzione di verifiche supplementari potrebbe comportare ulteriori oneri amministrativi per i commercianti onesti; formula pertanto un invito alla prudenza e sollecita un attento esame prima dell'introduzione del sistema di inversione contabile; rileva, ciononostante, che l'applicazione di una soglia al fine di limitare il rischio del consumo finale non tassato contribuisce alla lotta contro la frode; è dell'avviso che il limite di 5.000 euro proposto dal Consiglio sia ragionevole;
Progetto pilota
21. riconosce, pur rimanendo prudente e critico, che un progetto pilota potrebbe aiutare gli Stati membri a meglio comprendere i rischi intrinseci del sistema di inversione contabile, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire adeguate garanzie per assicurare che né lo Stato membro partecipante né altri Stati membri siano esposti a gravi rischi durante il funzionamento del progetto pilota;
Tassazione delle forniture intracomunitarie
22. ritiene che la soluzione migliore per fare fronte alle frodi in materia di IVA connesse a forniture transfrontaliere consista nell'introdurre un sistema in cui l'esenzione IVA per le forniture intracomunitarie sia sostituito da una tassazione con un'aliquota del 15%; rileva che il funzionamento di tale sistema sarebbe agevolato se venissero considerevolmente semplificate la varietà e la complessità delle aliquote ridotte, contenendo al minimo l'onere amministrativo sia per le imprese sia per le autorità fiscali; osserva che è opportuno esaminare e valutare attentamente le singole riduzioni delle aliquote IVA introdotte prima del 1992, al fine di determinare se il loro mantenimento sia ancora giustificato sul piano economico;
23. riconosce che a causa delle differenze tra le aliquote IVA, la tassazione delle forniture intracomunitarie renderebbe necessario un riequilibrio dei pagamenti tra gli Stati membri; è dell'avviso che tale riequilibrio dovrebbe avvenire attraverso una stanza di compensazione che faciliterebbe il trasferimento delle entrate tra gli Stati membri; sottolinea che la realizzazione di una stanza di compensazione è tecnicamente fattibile;
24. ritiene che un sistema decentrato di stanza di compensazione potrebbe essere più adeguato e potrebbe essere sviluppato più rapidamente in quanto consente agli Stati membri di concordare a livello bilaterale dettagli importanti, tenendo conto della loro rispettiva bilancia commerciale, delle analogie nel funzionamento del sistema IVA e dei loro meccanismi di controllo, nonché della fiducia reciproca;
25. sottolinea che dovrebbe spettare all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore riscuotere l'IVA dallo stesso ed effettuare un trasferimento tramite la stanza di compensazione all'amministrazione fiscale del paese in cui ha avuto luogo l'acquisto intracomunitario; riconosce che è necessario instaurare una fiducia reciproca tra le amministrazioni fiscali;
Cooperazione amministrativa e assistenza reciproca nel settore dell'IVA, delle accise e dell'imposizione diretta
26. sottolinea che gli Stati membri non possono lottare individualmente contro la frode fiscale a livello transfrontaliero; è dell'avviso che gli scambi di informazioni e la cooperazione fra gli Stati membri e con la Commissione siano stati insufficienti, in termini sia di sostanza sia di rapidità, per lottare efficacemente contro le frodi fiscali; è dell'avviso che i contatti diretti tra gli uffici antifrode locali o nazionali non siano sviluppati né attuati in misura sufficiente, il che ha condotto a inefficienza, sottoutilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa e ritardi nella comunicazione;
27. insiste sul fatto che, al fine di proteggere il gettito fiscale di tutti gli Stati membri per quanto concerne il mercato interno, gli Stati membri dovrebbero adottare misure comparabili contro gli autori delle frodi, indipendentemente dal luogo in cui si registrano le perdite di gettito; invita la Commissione a proporre meccanismi atti a promuovere questo tipo di cooperazione tra gli Stati membri;
28. accoglie con favore le proposte della Commissione concernenti una modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto(2) e del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto(3) per accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni sulle operazioni intracomunitarie a partire dal 2010; riconosce che le proposte relative alla notifica entro un mese aggraveranno l'onere amministrativo delle imprese che forniscono solamente servizi attualmente non soggetti a detta norma, ma riconosce che ciò è necessario in vista della possibilità di frode "carosello" in taluni servizi;
29. esorta il Consiglio ad adottare rapidamente le misure proposte e invita la Commissione a presentare ulteriori proposte concernenti l'accesso automatizzato da parte di tutti gli Stati membri a determinati dati non sensibili in possesso di altri Stati membri concernenti i loro soggetti passivi (imprese, determinati dati riguardanti il fatturato, ecc.), nonché l'armonizzazione delle procedure di registrazione e di cancellazione dei debitori dell'IVA, al fine di garantire la rapida individuazione e cancellazione dei falsi soggetti passivi; sottolinea che gli Stati membri devono assumere la responsabilità di aggiornare i rispettivi dati, in particolare per quanto concerne l'individuazione e la cancellazione delle registrazioni fraudolente;
30. ricorda che i paradisi fiscali potrebbero rappresentare un ostacolo all'attuazione della strategia di Lisbona, se esercitano una pressione al ribasso eccessiva sulle aliquote fiscali e, in generale, sul gettito fiscale;
31. sottolinea altresì che, in tempi di disciplina di bilancio, qualsiasi erosione della base fiscale pregiudicherà la capacità degli Stati membri di rispettare il patto di stabilità e crescita riformato;
32. sottolinea che l'abolizione dei paradisi fiscali richiede, tra l'altro, una strategia articolata su tre assi: contrastare l'evasione fiscale, ampliare il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi(4) ed esigere che l'OCSE, attraverso si suoi membri, sanzioni i paradisi fiscali che non cooperano;
Evasione fiscale
33. si rammarica del fatto che gli Stati membri ostacolano, avanzando sempre nuove riserve e utilizzando tattiche dilatorie, una riforma della direttiva 2003/48/CE e sollecita la Commissione a presentare quanto prima le sue proposte, indipendentemente dalle resistenze che incontrano;
34. sottolinea che la riforma della direttiva 2003/48/CE deve rimediare alle sue varie lacune che ostacolano l'individuazione di operazioni di evasione e di frode fiscali;
35. invita la Commissione, nel contesto della riforma della direttiva 2003/48/CE, a esaminare le opzioni di riforma, tra cui la possibilità di ampliamento nel campo di applicazione della direttiva per quanto concerne i tipi di entità giuridica e le fonti di reddito finanziario;
36. esorta l'Unione europea a mantenere all'ordine del giorno l'abolizione dei paradisi fiscali a livello mondiale, tenuto conto dei loro effetti negativi sul gettito fiscale dei singoli Stati membri; invita il Consiglio e la Commissione ad avvalersi del potere commerciale dell'UE in sede di negoziazione degli accordi commerciali e di cooperazione con i governi dei paradisi fiscali al fine di convincerli ad abolire le disposizioni e le pratiche fiscali che favoriscono l'evasione e la frode fiscali; accoglie con favore, quale primo passo in questa direzione, le raccomandazioni enunciate nelle conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2008, intese a includere negli accordi commerciali una clausola sul buon governo in materia fiscale; chiede alla Commissione di proporre una clausola di questo tipo con effetto immediato nei negoziati sui futuri accordi commerciali;
o o o
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.
Associazione dei presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza (interpretazione dell'articolo 182)
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Decisione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'interpretazione dell'articolo 182 del regolamento del Parlamento europeo sull'associazione dei presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza
Il Parlamento europeo,
- vista la lettera del 22 luglio 2008 del presidente della commissione affari costituzionali,
- visto l'articolo 201 del suo regolamento,
1. decide di pubblicare la seguente interpretazione all'articolo 182, paragrafo 1:
Questa disposizione non impedisce, anzi consente, al Presidente della commissione principale di associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza o di permettere loro di presiedere il dibattito concernente questioni trattate nello specifico dalla sottocommissione, qualora tale modo di procedere sia sottoposto all'attenzione dell'Ufficio di presidenza nel suo complesso e supportato consensualmente da esso
2.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Proclamazione del 2011 come "Anno europeo del volontariato"
135k
54k
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla proclamazione del 2011 come "Anno europeo del volontariato"
– vista la sua relazione del 22 aprile 2008 sul ruolo del volontariato alla coesione economica e sociale(1),
– vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 16 novembre 2007, sulle attività di volontariato dei giovani(2),
– visto l'articolo 116 del suo regolamento,
A. considerando che vi sono più di 100 milioni di europei di tutte le età, convinzioni e nazionalità impegnati in attività di volontariato,
B. considerando che, secondo un'indagine Eurobarometro pubblicata nel febbraio 2006, 3 europei su 10 affermano di essere impegnati come volontari e che quasi l'80% degli intervistati considerano le attività di volontariato un settore importante della vita democratica in Europa(3),
C. considerando che, secondo alcune stime, il settore del volontariato rappresenta il 5% del prodotto interno lordo delle economie degli Stati membri ed elabora azioni innovative per identificare, esprimere e soddisfare le esigenze della società,
D. considerando che il Centro europeo del volontariato, il Forum europeo della gioventù, l'Associazione delle organizzazioni di volontariato (AVSO), l'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, l'Ufficio della Croce rossa nell'Unione europea, Volonteurope, la Piattaforma Europea delle Persone Anziane (AGE), Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, l'associazione Johanniter International, l'Organizzazione non governativa europea per lo Sport e altri organismi - che insieme rappresentano migliaia di organizzazioni cui fanno capo milioni di volontari - hanno chiesto alle istituzioni dell'Unione europea di proclamare il 2011 l''Anno europeo del volontariato",
1. invita la Commissione europea, con il sostegno di tutte le istituzioni europee, a proclamare il 2011 l''Anno europeo del volontariato";
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla Commissione e al Consiglio.
Elenco dei firmatari
Adamos Adamou, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Rolf Berend, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Armando França, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Alexander Radwan, Bilyana Ilieva Raeva, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Marco Rizzo, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Dimitar Stoyanov, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei giovani nele attività politiche dell'Unione europea
136k
53k
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla necessità di una maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei giovani nelle politiche dell'Unione europea
A. considerando che la Commissione nel suo Libro bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea" (COM(2001)0681) – che il Parlamento ha esaminato nella sua risoluzione del 14 maggio 2002(1), si è posta l'obiettivo di rivolgere una maggiore attenzione ai giovani in altri settori, soprattutto l'istruzione e l'apprendimento permanente, l'occupazione, l'integrazione sociale, la salute, l'autonomia, la mobilità, i diritti fondamentali e la non discriminazione,
B. considerando che il Consiglio europeo del 22 - 23 marzo 2005 ha adottato un "Patto europeo per la gioventù" quale uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona e, nel marzo 2008, ha ribadito il suo impegno insistendo sulla necessità di investire nei giovani ora e in futuro,
C. considerando che la Commissione ha inserito l'esigenza di tener conto delle problematiche dei giovani nella sua comunicazione del 5 settembre 2007 "Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società" (COM(2007)0498),
D. considerando che ha adottato le sue risoluzioni del 19 giugno 2007 su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea(2) e del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa(3), che sottolineano la necessità di tenere in maggior conto i giovani,
1. chiede alla Commissione, all'atto dell'elaborazione di proposte legislative, di valutare e di inserire l'impatto sui giovani e i risultati del dialogo strutturato con le organizzazioni giovanili soprattutto nei settori indicati al considerando A;
2. chiede agli Stati membri di concentrarsi sui giovani quando attuano i programmi di riforme nazionali previsti a Lisbona e di tenerne conto nell'ambito delle relative politiche;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e al Forum europeo della gioventù.
Elenco dei firmatari
Adamos Adamou, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Victor Boştinaru, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Mario Mantovani, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Amalia Sartori, Gilles Savary, Toomas Savi, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Pál Schmitt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
A. considerando che il rapimento dei bambini è tra i crimini più inumani,
B. considerando che in Europa tali crimini sono in aumento e che talvolta le vittime sono trasportate attraverso le frontiere degli Stati,
C. considerando che le prospettive di salvare la vita di un bambino rapito diminuiscono via-via che passa il tempo,
D. considerando che non esiste alcun sistema di allerta a livello europeo in caso di scomparsa di bambini e neppure un sistema nazionale o locale in buona parte dell'Unione europea,
1. invita gli Stati membri a introdurre un sistema di allerta in caso di scomparsa di bambini, la cui attivazione comporterebbe l'immediata trasmissione agli organi d'informazione, alle autorità di frontiera e alle autorità doganali e preposte al mantenimento dell'ordine pubblico:
–
i particolari del bambino smarrito, con la fotografia, se disponibile,
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le informazioni relative alla scomparsa e al sospetto o ai sospetti rapitori,
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un numero telefonico da chiamare per fornire informazioni (116000, se operante);
2. invita gli Stati membri a raggiungere accordi di cooperazione con tutti gli Stati confinanti in modo da poter lanciare l'allarme rapidamente in tutti i territori interessati;
3. chiede lo sviluppo di un'organizzazione comune per fornire assistenza e formazione agli organismi nazionali;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione.
Elenco dei firmatari
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Georgs Andrejevs, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Gerard Batten, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Graham Booth, Mario Borghezio, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Mogens Camre, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Ole Christensen, Fabio Ciani, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Thierry Cornillet, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Chris Davies, Bairbre de Brún, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, James Elles, Edite Estrela, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Nigel Farage, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Milan Gaľa, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Evelyne Gebhardt, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Ioannis Gklavakis, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jim Higgins, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Robert Kilroy-Silk, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Kurt Lechner, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Yiannakis Matsis, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Erik Meijer, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Margaritis Schinas, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, David Sumberg, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Jeffrey Titford, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka