Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (COM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0653),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0395/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0267/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) Le informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi assumono un'importanza fondamentale ai fini dell'attuazione della politica commerciale e della politica economica della Comunità e dell'analisi dell'evoluzione dei mercati delle singole merci. La trasparenza del sistema statistico dovrebbe essere migliorata affinché esso possa reagire all'evoluzione del contesto amministrativo e soddisfare nuove esigenze degli utilizzatori. Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi(3) dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato.
(2) Le statistiche del commercio estero si basano sui dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(4), qui di seguito denominato "codice doganale". I progressi sulla via dell'integrazione europea e le conseguenti modifiche delle pratiche di sdoganamento, incluse le autorizzazioni uniche per l'impiego della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, così come lo sdoganamento centralizzato, che risultano dall'attuale processo di ammodernamento del codice doganale, rendono necessario adeguare le modalità di compilazione delle statistiche del commercio estero, riconsiderare il concetto di Stato membro importatore o esportatore e definire più precisamente la fonte dei dati per la compilazione delle statistiche comunitarie.
(3) Al fine di registrare il flusso commerciale fisico di merci tra gli Stati membri e i paesi terzi e di garantire che i dati sulle importazioni e sulle esportazioni siano disponibili nello Stato membro in questione, sono necessari accordi tra le autorità doganali e le autorità statistiche e tali accordi devono essere specificati. Ciò include prescrizioni in materia di scambi di dati tra le amministrazioni degli Stati membri.
(4) Al fine di attribuire le importazioni e le esportazioni comunitarie a un determinato Stato membro è necessario fornire dati sullo "Stato membro di destinazione finale", per le importazioni, e sullo "Stato membro di effettiva esportazione", per le esportazioni. A medio termine tali Stati membri dovrebbero diventare lo Stato membro importatore ed esportatore ai fini delle statistiche del commercio estero.
(5) Ai fini del presente regolamento le merci per gli scopi del commercio estero dovrebbero essere classificate conformemente alla "Nomenclatura combinata" istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(5), di seguito denominata "Nomenclatura combinata".
(6) Allo scopo di soddisfare le esigenze di informazione della Commissione e della Banca centrale europea sulla quota dell'euro negli scambi internazionali di merci, la valuta di fatturazione delle importazioni e delle esportazioni dovrebbe essere rilevata a livello aggregato.
(7) Ai fini dei negoziati commerciali e della gestione del mercato interno, alla Commissione dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sul trattamento tariffario delle merci importate nell'Unione europea, incluse informazioni sui contingenti.
(8) Le statistiche del commercio estero forniscono dati utili ai fini della compilazione della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali. Le caratteristiche che rendono possibile il loro adeguamento per gli scopi della bilancia dei pagamenti dovrebbero rientrare nel set di dati standard e obbligatori.
(9)Le statistiche degli Stati membri relative ai magazzini doganali e alle zone franche non sono soggette a disposizioni armonizzate. Tuttavia, la compilazione di tali statistiche rimane opzionale.
(10) Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando i dati sull'importatore e sull'esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici(6), di seguito denominato "legislazione sui registri delle imprese".
(11) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(7) definisce il quadro di riferimento per le disposizioni stabilite nel presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni sugli scambi di beni richiede tuttavia specifiche norme in materia di riservatezza se si vuole che tali statistiche siano pertinenti.
(12)La trasmissione di dati statistici protetti dal segreto è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto(8). Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.
(13) In sede di produzione e di diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi fissati nel codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.
(14) Devono essere formulate disposizioni specifiche fintanto che, a seguito di modifiche della legislazione doganale, la dichiarazione in dogana non conterrà dati aggiuntivi e fintanto che la legislazione comunitaria non richiederà lo scambio elettronico di dati doganali.
(15) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
(16) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).
(17) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco delle procedure doganali o delle destinazioni doganali che determinano un'esportazione o un'importazione per le statistiche del commercio estero;di adottare norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari;di adattare l'elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalle statistiche del commercio estero; di specificare le fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di merci o movimenti specifici; di precisare i dati statistici, inclusi i codici da utilizzare; di stabilire i requisiti per i dati relativi a merci o movimenti specifici; di stabilire i requisiti per la compilazione delle statistiche; di definire le caratteristiche dei campioni; di stabilire il periodo di rilevazione dei dati e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, nonché di adattare il termine per la trasmissione delle statistiche, le condizioni relative al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche già trasmesse e di fissare il termine per la trasmissione di statistiche sul commercio dettagliate secondo le caratteristiche delle imprese e di statistiche sugli scambi disaggregati per valuta di fatturazione, nonché alla fissazione di particolari norme in tema di diffusione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni con i paesi terzi (statistiche del commercio estero).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
"merci": tutti i beni mobili, compresa l'energia elettrica;
b)
"territorio statistico della Comunità": il territorio doganale della Comunità come definito nel codice doganale, con l'aggiunta dell'isola di Helgoland al territorio della Repubblica federale di Germania;
c)
"autorità statistiche nazionali": gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi preposti in ciascuno Stato membro alla produzione di statistiche comunitarie del commercio estero;
d)
"autorità doganali": le "autorità doganali" quali sono definite nel codice doganale;
e)
"dichiarazione in dogana": la "dichiarazione in dogana" come definita nel codice doganale;
f)
"decisione doganale": qualsiasi atto amministrativo delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, avente effetti giuridici per una o più persone.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.
Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità dirette verso una destinazione doganale o nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:
a)
esportazione;
b)
perfezionamento passivo;
c)
riesportazione in regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.
Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:
d)
immissione in libera pratica;
e)
perfezionamento attivo;
f)
trasformazione sotto controllo doganale.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento relativi all'adeguamento dell'elenco delle procedure doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
3. Per ragioni metodologiche, talune merci o movimenti necessitano di disposizioni specifiche ("merci o movimenti specifici"). Ciò riguarda gli impianti industriali, le navi e gli aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, l'elettricità, il gas e i rifiuti.
▌Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative a merci e movimenti specifici e a disposizioni specifiche o diverse ad essi applicabili, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
4. Per motivi metodologici, taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero. Ciò riguarda l'oro detto monetario e gli strumenti di pagamento aventi corso legale, le merci la cui destinazione è di natura diplomatica o simile, i movimenti di merci tra uno Stato membro importatore o esportatore e le sue forze armate nazionali stazionate all'estero nonché talune merci acquistate o cedute da forze armate straniere, determinate merci che non sono oggetto di transazioni commerciali, i movimenti di vettori di veicoli spaziali in vista del loro lancio, le merci destinate ad essere riparate o che hanno subito una riparazione, le merci destinate a uso temporaneo o che siano state oggetto di un uso siffatto, le merci utilizzate quali supporti di informazioni personalizzate o scaricate, le merci dichiarate verbalmente in dogana, sia di natura commerciale, a condizione che il loro valore o la loro massa netta non superino, rispettivamente, la soglia statistica di 1 000 EUR o di 1 000 kg, sia di natura non commerciale. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
Articolo 4
Fonte dei dati
1. La fonte dei dati per le registrazioni in merito alle importazioni e alle esportazioni delle merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è costituita dalla dichiarazione in dogana, incluse eventuali modifiche o variazioni dei dati statistici in forza di decisioni adottate dalle autorità doganali con riguardo ad essa.
Nel caso in cui sia applicata una procedura semplificata quale è definita nel codice doganale e sia fornita una dichiarazione complementare, la fonte dei dati per le registrazioni è costituita da tale dichiarazione complementare.
▌
2. Per le merci o i movimenti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere utilizzate fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative alla specificazione delle altre fonti di dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
3. Per la compilazione delle statistiche nazionali gli Stati membri possono continuare ad utilizzare altre fonti di dati, diverse da quelle definite ai paragrafi 1 e 2, fintanto che non sarà stato introdotto il meccanismo di scambio reciproco dei pertinenti dati per via elettronica di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, la compilazione delle statistiche del commercio estero della Comunità ai sensi dell'articolo 6 non dovrebbe basarsi su tali altre fonti di dati.
Articolo 5
Dati statistici
1. Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono la seguente serie di dati:
a)
il flusso commerciale (importazione, esportazione);
b)
il periodo di riferimento mensile;
c)
il valore statistico delle merci alla frontiera nazionale degli Stati membri importatori o esportatori;
d)
la quantità espressa in massa netta e in una unità complementare allorché indicata sulla dichiarazione in dogana;
e)
l'operatore, ossia l'importatore/destinatario all'importazione e l'esportatore/speditore all'esportazione;
f)
gli Stati membri importatori o esportatori, ossia lo Stato membro in cui è depositata la dichiarazione in dogana e ove indicato sulla dichiarazione in dogana:
i)
all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;
ii)
all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;
g)
i paesi associati, ossia, all'importazione, il paese di origine e il paese di provenienza/spedizione e, all'esportazione, il paese di destinazione;
h)
la merce secondo la Nomenclatura combinata costituita:
i)
all'importazione, dal codice delle merci della sottovoce della Taric;
ii)
all'esportazione, dal codice delle merci della sottovoce della Nomenclatura combinata;
i)
i codici dei regimi doganali da utilizzare per ricavare il regime statistico;
j)
la natura della transazione ove indicata sulla dichiarazione in dogana;
k)
se concesso, il trattamento tariffario all'importazione delle autorità doganali ossia il codice preferenziale ▌;
l)
la valuta di fatturazione ove indicata sulla dichiarazione in dogana;
m)
il modo di trasporto specificante:
i)
il modo di trasporto alla frontiera;
ii)
il modo di trasporto interno;
iii)
il contenitore.
2. ▌Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'ulteriore specificazione dei dati di cui al paragrafo 1, inclusi i codici da utilizzare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
3. Ove non altrimenti indicato e fatta salva la normativa doganale, i dati sono contenuti nella dichiarazione in dogana.
4. Per le "merci o movimenti specifici" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere richieste serie limitate di dati.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
Articolo 6
Compilazione di statistiche del commercio estero
1. Per ciascun periodo di riferimento mensile gli Stati membri compilano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di merci, espresse in termini di valore e di quantità secondo:
a)
la merce;
b) gli Stati membri importatori/esportatori;
c)
i paesi associati;
d)
il regime statistico;
e)
la natura della transazione;
f)
il trattamento tariffario, all'importazione;
g)
il modo di trasporto.
Le disposizioni di attuazione per la compilazione delle statistiche possono essere definite dalla Commissione conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese, segnatamente in base all'attività economica svolta dall'impresa secondo la sezione o il livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) e la classe di dimensione espressa in numero di dipendenti.
Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente alla normativa sul registro delle imprese con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sulle importazioni e sulle esportazioni. A tale fine le autorità doganali nazionali forniscono alle autorità statistiche nazionali il numero di identificazione dell'operatore economico pertinente.
▌Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative al collegamento dei dati e alle statistiche da compilare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
3. Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione.
Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un'indagine.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative alle caratteristiche del campione, al periodo di rilevazione dei dati e al livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
4. Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi ▌ nazionali.
▌
5. Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, in virtù del codice doganale o di istruzioni nazionali, non sono ancora registrati né possono essere direttamente deducibili da altri dati figuranti nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali. La trasmissione di tali statistiche da parte degli Stati membri è facoltativa. Ciò riguarda i seguenti dati:
a)
all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;
b)
all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;
c)
la natura della transazione.
Articolo 7
Scambio di dati
1. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato l'oggetto di decisioni doganali, le autorità statistiche nazionali ottengono dalla rispettiva autorità doganale nazionale le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni depositate presso tale autorità o fornite a tale autorità.
Le registrazioni contengono come minimo i dati statistici elencati all'articolo 5 che, in forza del codice doganale o di istruzioni nazionali, sono disponibili nella dichiarazione in dogana.
2. Gli Stati membri si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate su una dichiarazione in dogana depositata presso la rispettiva autorità doganale nazionale siano trasmesse senza indugi da detta autorità doganale dello Stato membro indicato nella registrazione come:
a)
all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;
b)
all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.
All'interno di uno Stato membro, i dati ricevuti dall'autorità doganale nazionale sono trasmessi all'autorità statistica nazionale come previsto al paragrafo 1.
3. La trasmissione delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro in forza del paragrafo 2, non è richiesta fintanto che le autorità doganali in tali Stati membri non abbiano stabilito un meccanismo di scambio reciproco dei pertinenti dati per via elettronica.
4. Le disposizioni di attuazione in merito a tale trasmissione possono essere stabilite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
5.Se, per effetto di varie procedure semplificate nel quadro del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)(10) e della decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio(11), le autorità doganali nazionali non sono in grado di trasmettere alle autorità statistiche nazionali tutti i dati richiesti all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità statistiche nazionali non sono tenute a trasmettere alla Commissione (Eurostat) tali dati che non è possibile ottenere dalle autorità doganali nazionali.
Articolo 8
Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile.
Gli Stati membri si assicurano che le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo a adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.
Gli Stati membri trasmettono statistiche aggiornate allorché le statistiche già trasmesse sono assoggettate a revisioni.
Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) qualsiasi informazione statistica riservata.
▌Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'adeguamento delle scadenze, al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
2. ▌Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento ▌ completandolo, relative al termine per la trasmissione delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri trasmettono le statistiche in forma elettronica, conformemente a uno standard di interscambio di dati. Le disposizioni pratiche in merito alla trasmissione dei risultati possono essere definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 9
Valutazione della qualità
1.Ai fini del presente regolamento, la valutazione della qualità dei dati trasmessi comprende i criteri seguenti:
–
"pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
–
"accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
–
"tempestività" e "puntualità": l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o fenomeno da essi descritto;
–
"accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
–
"comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
–
"coerenza": la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti ogni anno.
3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.
Articolo 10
Diffusione delle statistiche del commercio estero
1. A livello comunitario le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) come minimo a livello di sottovoce della Nomenclatura combinata.
Soltanto quando richiesto da un importatore o da un esportatore, le autorità nazionali di un determinato Stato membro decidono se le statistiche di quello Stato suscettibili di rendere possibile l'identificazione di detto importatore o esportatore debbano essere diffuse oppure modificate in modo tale che la loro diffusione non pregiudichi la tutela del segreto statistico.
2. Fatta salva la diffusione di dati a livello nazionale, la Commissione (Eurostat) non diffonde statistiche dettagliate a livello di sottovoce Taric, preferenze e contingenti se ciò rischia di compromettere la protezione dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche commerciali e agricole della Comunità.
▌
Articolo 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato delle statistiche del commercio estero.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 12
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2010.
Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al 1° gennaio 2010.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ***I
186k
32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, per quanto concerne le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2008)0104 – C6-0087/2008 – 2008/0042(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0104),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0087/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0314/2008),
1. approva la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0778 – C6-0451/2007 – 2007/0269(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0778),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0451/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0258/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2009)
Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009) (COM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0159),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149 e 150 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0151/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0319/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1350/2008/CE)
Categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità *
189k
30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0305),
– visto l'articolo 291 del trattato CE,
– visto l'articolo 16 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0214/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0339/2008),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 dell'Unione europea
195k
33k
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008 - Sezione III – Commissione (12984/2008 – C6-0317/2008 – 2008/2166(BUD))
– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), (in appresso "il regolamento finanziario"), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6/2008 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008 presentato dalla Commissione il 1° luglio 2008 (COM(2008)0429),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 stabilito dal Consiglio il 15 settembre 2008 (12984/2008 – C6-0317/2008)
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0353/2008),
A. considerando che il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6 per l'esercizio 2008 contiene gli elementi seguenti:
–
i necessari adeguamenti del bilancio (tabella dell'organico) per l'estensione del mandato di tre agenzie esecutive: l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica (PHEA) e l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T EA);
–
la creazione della struttura di bilancio necessaria ad accogliere l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (IC FCH);
–
un aumento di 2,2 milioni EUR in stanziamenti d'impegno a copertura di parte dei costi del nuovo edificio per Eurojust;
–
un aumento di 3,9 milioni EUR in stanziamenti d'impegno a titolo del Programma per la competitività e l'innovazione (CIP) – Innovazione e imprenditorialità,
B. considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 è di iscrivere formalmente tali aggiustamenti nel bilancio 2008,
1. ricorda che gli stanziamenti destinati alle imprese comuni sono pagati a partire dal bilancio operativo del programma in questione;
2. fa notare che, conformemente all'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo, quale ramo dell'autorità di bilancio, avrebbe dovuto essere informato della locazione di un nuovo edificio per Eurojust, che ha incidenze finanziarie significative sul bilancio;
3. si attende di ricevere in futuro siffatte informazioni dalla Commissione, ove insorgessero ulteriori necessità in materia immobiliare, allo scopo di consentire all'autorità di bilancio di formulare un parere in conformità dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario;
4. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 senza modifiche;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Seguito dato alla Conferenza di Monterrey del 2002 sul finanziamento dello sviluppo
144k
63k
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul seguito dato alla Conferenza di Monterrey del 2002 sul finanziamento dello sviluppo (2008/2050(INI))
– visto il Consenso di Monterrey adottato dalla Conferenza internazionale delle Nazioni Unite (ONU) sul finanziamento dello sviluppo, tenutasi a Monterrey, Messico, dal 18 al 22 marzo 2002, (la Conferenza di Monterrey),
– visti gli impegni assunti dagli Stati membri in occasione del Consiglio europeo di Barcellona il 14 marzo 2002 (impegni di Barcellona),
– vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sul finanziamento allo sviluppo(1),
– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sul finanziamento dell'aiuto allo sviluppo(2),
– vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo"(3), firmata il 20 dicembre 2005,
– vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2008 intitolata "L'Ue partner mondiale per lo sviluppo - Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio" (COM(2008)0177),
– vista la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2007 intitolata "Onorare le promesse dell'Europa per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo" (COM(2007)0164),
– vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2006 intitolata "Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti – Le sfide poste dall'aumento degli aiuti UE nel periodo 2006-2010" (COM(2006)0085),
– vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 intitolata "Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio - Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti" (COM(2005)0133),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2004 intitolata "Messa in pratica del consenso di Monterrey: il contributo dell'Unione europea" (COM(2004)0150),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 marzo 2002 relativamente alla Conferenza sul finanziamento dello sviluppo (Monterrey, Messico, 18-22 marzo 2002),
– visti gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) approvati al vertice ONU del millennio tenutosi a New York dal 6 all'8 settembre 2000 e riaffermati in occasione delle successive conferenze delle Nazioni Unite, in particolare la conferenza di Monterrey,
– visto l'impegno assunto al Consiglio europeo di Göteborg del 15-16 giugno 2001 da parte degli Stati membri di raggiungere l'obiettivo fissato dall'ONU di portare l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) allo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL),
– vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2006 intitolata "Gli aiuti dell'UE: dare di più, meglio e più rapidamente" (COM(2006)0087),
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti(4),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A6-0310/2008),
A. considerando che, per la seconda volta nella storia, l'ONU organizza una conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà a Doha dal 29 novembre al 2 dicembre 2008 per riunire i capi di Stato e di governo e i ministri non solo dello sviluppo, ma anche delle finanze, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni finanziarie internazionali, del settore bancario privato e delle imprese, nonché della società civile, al fine di valutare i progressi compiuti dalla Conferenza di Monterrey,
B. considerando che, per raggiungere gli OSM, occorrono finanziamenti molto più elevati,
C. considerando che il finanziamento dello sviluppo va considerato il modo più efficace, dal punto di vista dei costi, per rispondere alle esigenze di sviluppo del pianeta e all'insicurezza globale,
D. considerando che la necessità di risorse adeguate, prevedibili e sostenibili è più urgente che mai, tenuto conto soprattutto della sfida posta dal cambiamento climatico e delle implicazioni dello stesso, tra cui le catastrofi naturali, nonché della particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo,
E. considerando che l'Unione europea è il maggiore donatore mondiale di aiuti, un membro di primo piano delle istituzioni finanziarie internazionali e il principale partner commerciale dei paesi in via di sviluppo,
F. considerando che l'Unione europea si è impegnata a seguire un calendario chiaro e vincolante per il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,56% del RNL entro il 2010 e dello 0,7% del RNL entro il 2015,
G. considerando che, se le tendenze attuali relative ai livelli di APS degli Stati membri si confermeranno, alcuni di essi non raggiungeranno gli obiettivi che si sono impegnati a conseguire entro il 2010, corrispondenti rispettivamente allo 0,51% del RNL per gli UE 15 (ossia gli Stati membri dell'Unione prima dell'allargamento del 2004) e allo 0,17% del RNL per gli UE 12 (ossia gli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007),
H. considerando che gli aiuti programmabili all'Africa sono in crescita, nonostante la flessione generalizzata dell'APS nel 2007,
I. considerando che, di recente, sono emerse nuove sfide in materia di sviluppo, tra cui il cambiamento climatico, i mutamenti strutturali sui mercati dei prodotti di base e in particolare quelli dei prodotti alimentari e petroliferi, nonché nuove tendenze importanti nella cooperazione sud-sud, ad esempio il sostegno della Cina alla realizzazione di infrastrutture in Africa e l'erogazione di prestiti da parte della Banca brasiliana per lo sviluppo (BNDES) in America latina,
J. considerando che in molti paesi in via di sviluppo i servizi finanziari sono sottosviluppati a causa di numerosi fattori, quali restrizioni alla prestazione di servizi, mancanza di certezza giuridica e caratteristiche dei diritti di proprietà,
1. ribadisce il suo impegno a favore dell'eliminazione della povertà, dello sviluppo sostenibile e del raggiungimento degli OSM, in quanto unici mezzi per realizzare la giustizia sociale e migliorare la qualità della vita di circa un miliardo di persone nel mondo che vivono in condizioni di estrema povertà, definita come la disponibilità di un reddito di meno di 1 USD al giorno;
2. invita gli Stati membri a operare una netta distinzione tra spesa per lo sviluppo e spesa a sostegno degli interessi di politica estera; sottolinea, a tale proposito, che l'APS dovrebbe essere in linea con i criteri in materia definiti dal Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/CAS) e con le raccomandazioni dell'OCSE/CAS sullo svincolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo;
3. sottolinea l'assoluta necessità che l'Unione europea punti al massimo livello di coordinamento possibile per conseguire la coerenza con le altre politiche comunitarie (ambiente, migrazione, diritti umani, agricoltura, ecc.) ed evitare le duplicazioni di attività e l'incoerenza delle stesse;
4. ricorda che le misure tempestive e necessarie che l'Unione europea deve adottare per far fronte alle gravi ripercussioni dell'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari nei paesi in via di sviluppo non dovrebbero essere considerate come facenti parte dello sforzo finanziario richiesto dal consenso di Monterrey, né essere attuate nel quadro di tale sforzo; attende pertanto una proposta concreta da parte della Commissione sull'utilizzo dei fondi di emergenza;
5. sottolinea che, in alcuni paesi partner, gli oneri amministrativi eccessivi e sproporzionati pregiudicano l'efficacia degli aiuti allo sviluppo e teme che detti oneri possano compromettere il raggiungimento degli OSM;
6. rileva che l'Unione europea deve ancora trovare il giusto equilibrio fra due approcci contraddittori nei confronti dell'aiuto allo sviluppo: da un lato, confidare nell'adeguata allocazione dei finanziamenti da parte dei paesi partner e sostenere le loro amministrazioni nello sviluppo di strumenti adeguati per l'utilizzazione dei fondi; dall'altro, stabilire la destinazione degli aiuti in modo da evitare abusi o un'allocazione inefficiente;
Volume dell'APS
7. fa osservare che, nel campo dell'APS, l'Unione europea è il principale donatore mondiale ed eroga circa il 60% dell'aiuto pubblico allo sviluppo a livello mondiale; valuta altresì positivamente il fatto che il contributo dell'Unione europea all'APS globale sia aumentato negli anni; invita tuttavia la Commissione a fornire dati chiari e trasparenti sulla quota del bilancio dell'Unione europea destinata all'aiuto allo sviluppo al fine di valutare il seguito dato al consenso di Monterrey da tutti i donatori europei; si rammarica inoltre del fatto che il livello dei contributi finanziari erogati dall'Unione europea ai paesi in via di sviluppo abbia scarsa visibilità e invita la Commissione a sviluppare strumenti di comunicazione e d'informazione adeguati e mirati onde incrementare la visibilità dell'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea;
8. accoglie positivamente il fatto che l'Unione europea abbia raggiunto il suo obiettivo vincolante in materia di APS, corrispondente a una media comunitaria dello 0,39% del RNL entro il 2006, ma rileva la flessione allarmante degli aiuti dell'Unione europea nel 2007, passati dai 47,7 miliardi EUR del 2006 (0,41% del RNL complessivo dell'Unione europea) ai 46,1 miliardi EUR del 2007 (0,38% del RNL complessivo dell'Unione europea) e invita gli Stati membri a incrementare il volume dell'APS al fine di raggiungere l'obiettivo promesso di un aiuto pari allo 0,56% del RNL nel 2010;
9. insiste sul fatto che non si dovranno verificare altre riduzioni dell'APS dichiarato dagli Stati membri; sottolinea che, se l'attuale tendenza si protrarrà, l'Unione europea avrà versato 75 miliardi EUR in meno di quanto promesso per il periodo 2005-2010;
10. esprime serie preoccupazioni circa il fatto che la maggior parte degli Stati membri (18 su 27, in particolare Lettonia, Italia, Portogallo, Grecia e Repubblica ceca) non è stata in grado di aumentare il proprio livello di APS tra il 2006 e il 2007 e che in alcuni paesi, quali Belgio, Francia e Regno Unito, gli aiuti hanno addirittura registrato una drastica riduzione, dell'ordine di più del 10%; invita gli Stati membri a rispettare il volume di APS che si sono impegnati a erogare; osserva con soddisfazione che alcuni Stati membri (Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Spagna, Svezia e Paesi Bassi) sono certi di raggiungere gli obiettivi APS per il 2010 ed ha fiducia nel fatto che questi Stati membri manterranno i loro livelli elevati di APS;
11. accoglie con favore la posizione ferma adottata dalla Commissione quanto al fatto che gli sforzi si devono concentrare sia sulla quantità sia sulla qualità dell'aiuto allo sviluppo erogato dagli Stati membri e si associa risolutamente alla Commissione nel mettere in guardia dalle potenziali ripercussioni altamente negative di un mancato rispetto degli obblighi finanziari da parte degli Stati membri; invita la Commissione ad avvalersi della sua esperienza e autorità per convincere altri donatori pubblici e privati a onorare le proprie promesse finanziarie;
12. è estremamente preoccupato dal fatto che alcuni Stati membri stiano ritardano gli incrementi dell'APS, con un perdita netta per i paesi in via di sviluppo di oltre 17 miliardi EUR;
13. accoglie positivamente l'approccio seguito da alcuni Stati membri, consistente nella definizione di calendari pluriennali vincolanti per incrementare i livelli di APS in modo da conseguire l'obiettivo ONU dello 0,7% entro il 2015; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a rendere noti quanto prima i loro calendari pluriennali; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero adottare tale approccio prima della summenzionata prossima Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà a Doha, e rispettare i loro impegni;
14. osserva che le diminuzioni registrate nel 2007 quanto ai livelli di aiuti dichiarati sono dovute, in alcuni casi, all'aumento artificiale delle cifre relative al 2006 provocato dalla remissione del debito; invita gli Stati membri ad aumentare il livello dell'APS in modo sostenibile, escludendo dai relativi importi la componente relativa alla remissione del debito;
15. ritiene totalmente inaccettabile la discrepanza tra le frequenti promesse di maggiore assistenza finanziaria e le somme notevolmente inferiori che vengono effettivamente erogate ed esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri diano segni di stanchezza in materia di aiuti;
16. sottolinea che la consultazione dei governi dei paesi partner, dei parlamenti nazionali e delle organizzazioni della società civile è essenziale nella presa di decisioni concernenti il volume e la destinazione dell'APS;
Rapidità, flessibilità, prevedibilità e sostenibilità dei flussi finanziari
17. sottolinea che le esigenze di assistenza devono essere soddisfatte in modo tempestivo ed esprime insoddisfazione riguardo al fatto che i processi di erogazione degli aiuti subiscono spesso ritardi ingiustificati;
18. sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra una certa flessibilità nell'erogazione dei fondi per la cooperazione al fine di rispondere a circostanze nuove, ad esempio l'incremento dei prezzi degli alimenti, e l'esigenza che i finanziamenti siano prevedibili, onde consentire ai paesi partner di pianificare uno sviluppo sostenibile nonché l'adattamento al cambiamento climatico e la sua mitigazione;
19. chiede fermamente che siano osservati appieno i principi di un'attività di prestito e di finanziamento responsabile per far sì che l'erogazione di prestiti e le operazioni di finanziamento siano sostenibili in termini di sviluppo economico e ambientale, in linea con i "principi dell'equatore"; invita la Commissione a partecipare alla definizione di tali principi e a esercitare pressioni nei forum internazionali per l'adozione di misure vincolanti volte a far sì che tali principi siano applicati in modo da coprire anche i nuovi attori dello sviluppo nei settori pubblico e privato;
Debito e fuga di capitali
20. sostiene senza riserve gli sforzi compiuti dai paesi in via di sviluppo per mantenere la sostenibilità a lungo termine del debito e attuare l'Iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC), essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio; deplora tuttavia il fatto che dai programmi di remissione del debito sia escluso un gran numero di paesi per i quali il debito continua ad essere un ostacolo al conseguimento degli OSM; insiste sull'urgenza di un dibattito internazionale sull'estensione delle misure internazionali di riduzione a numerosi paesi indebitati attualmente esclusi dall'iniziativa HIPC;
21. invita la Commissione ad affrontare la questione del debito "odioso" o illegittimo - ossia il debito dovuto a prestiti irresponsabili, interessati, sconsiderati o iniqui - e dei principi di una finanza responsabile nel quadro dei negoziati multilaterali sulla remissione del debito; accoglie positivamente l'invito della Commissione a intervenire per limitare i diritti di rimborso dei creditori commerciali e dei cosiddetti "fondi avvoltoio" in caso di procedimenti giudiziari;
22. invita tutti gli Stati membri ad aderire al quadro per la sostenibilità del debito e a chiederne lo sviluppo per tenere conto del debito interno e del fabbisogno finanziario dei singoli paesi; invita tutti gli Stati membri a riconoscere che la responsabilità dei creditori non si limita al rispetto del quadro di sostenibilità, ma comprende anche gli aspetti seguenti:
-
presa in considerazione della vulnerabilità agli shock esterni dei paesi debitori, prevedendo in tal caso la possibilità di sospendere o di alleggerire il rimborso;
-
inclusione, negli accordi di prestito, di requisiti in materia di trasparenza per entrambe le parti;
-
maggiore vigilanza nel garantire che i prestiti non contribuiscano a violazioni dei diritti umani o ad aumentare la corruzione;
23. esorta l'Unione europea a incoraggiare gli sforzi internazionali intesi a istituire una qualche forma di procedura internazionale di insolvenza o una procedura di arbitrato equa e trasparente per risolvere in modo efficiente e imparziale qualsiasi futura crisi del debito;
24. si rammarica del fatto che la Commissione non ponga maggiormente l'accento sulla mobilitazione delle risorse interne per finanziare lo sviluppo, dal momento che esse sono fonte di maggiore autonomia per i paesi in via di sviluppo; incoraggia gli Stati membri a partecipare appieno all'iniziativa di trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e a chiederne il rafforzamento; invita la Commissione a chiedere all'International Accounting Standards Board (IASB) di includere tra le norme contabili internazionali un obbligo di rendicontazione, paese per paese, sull'attività delle multinazionali in tutti i settori;
25. si rammarica del fatto che il pacchetto di comunicazioni della Commissione sull'efficacia degli aiuti (COM(2008)0177) non faccia menzione della fuga di capitali quale fattore di rischio per le economie dei paesi in via di sviluppo; sottolinea che la fuga di capitali danneggia gravemente lo sviluppo di sistemi economici sostenibili in tali paesi e ricorda che l'evasione fiscale costa ogni anno ai paesi in via di sviluppo più di quanto essi non ricevano sotto forma di aiuto pubblico allo sviluppo; invita la Commissione a includere nelle sue politiche misure intese a prevenire la fuga di capitali, come richiesto dal Consenso di Monterrey, tra cui un'analisi obiettiva delle cause della fuga di capitali, al fine di chiudere i paradisi fiscali, alcuni dei quali si trovano all'interno dell'Unione europea o operano in stretto collegamento con gli Stati membri;
26. nota in particolare che, secondo la Banca mondiale, la parte illecita di tale fuga di capitali ammonta ogni anno a una cifra compresa tra i 1 000 e i 1 600 miliardi USD, metà dei quali proviene da paesi in via di sviluppo; sostiene gli sforzi internazionali intrapresi per il congelamento e il recupero dei beni sottratti e invita gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificare la Convezione ONU contro la corruzione; deplora la mancanza di sforzi analoghi per combattere l'evasione fiscale e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'estensione, a livello mondiale, del principio dello scambio automatico delle informazioni fiscali, a chiedere che il Codice di condotta contro l'evasione fiscale in corso di elaborazione presso il Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC ONU) sia allegato alla dichiarazione di Doha e a sostenere la trasformazione del Comitato di esperti sulla cooperazione internazionale in materia fiscale delle Nazioni Unite in un organo intergovernativo vero e proprio, dotato di strumenti rafforzati e incaricato accanto all'OCSE di contrastare l'evasione fiscale a livello internazionale;
Meccanismi di finanziamento innovativi
27. accoglie positivamente le proposte relative a meccanismi di finanziamento innovativi avanzate dagli Stati membri e invita la Commissione a esaminarle sulla base dei parametri della facilità di applicazione pratica, della sostenibilità, dell'addizionalità, dei costi delle transazioni e dell'efficacia; chiede meccanismi e strumenti finanziari atti a reperire nuove risorse senza mettere a repentaglio i futuri flussi finanziari;
28. chiede meccanismi e strumenti finanziari che permettano di mobilitare i capitali privati, come indicato nel Consenso di Monterrey, e approntare garanzie creditizie;
29. invita la Commissione a potenziare notevolmente il finanziamento delle misure di adeguamento al cambiamento climatico e di mitigazione dei suoi effetti nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel quadro dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico; sottolinea l'acuta necessità di finanziamenti, ben al di là degli attuali flussi APS, dal momento che il solo aiuto pubblico allo sviluppo non può offrire un sostegno adeguato alle misure di adeguamento al cambiamento climatico e di mitigazione dei suoi effetti nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che, a tale fine, occorre sviluppare con urgenza meccanismi finanziari innovativi, quali tasse sul traffico aereo e il petrolio, e che è altresì opportuno destinare a tale scopo i proventi della messa all'asta delle quote nel quadro del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (ETS);
30. plaude alla proposta della Commissione di istituire un meccanismo mondiale di finanziamento contro il cambiamento climatico, fondato sul principio dell'anticipazione degli aiuti, per finanziare misure di adeguamento e mitigazione nei paesi in via di sviluppo; invita gli Stati membri e la Commissione ad assumere impegni finanziari consistenti per dare urgentemente attuazione alla proposta;
31. invita la Commissione e gli Stati membri a destinare almeno il 25% dei futuri proventi della messa all'asta delle quote di emissione nel quadro del sistema ETS dell'Unione europea al finanziamento di misure di adeguamento al cambiamento climatico e di mitigazione dei suoi effetti da realizzare nei paesi in via di sviluppo;
32. invita la Commissione a sviluppare l'accesso ai finanziamenti per i piccoli imprenditori e agricoltori, quale mezzo per aumentare la produzione alimentare e fornire una soluzione sostenibile alla crisi alimentare;
33. invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) a studiare le possibilità di istituire immediatamente un fondo di garanzia a sostegno di meccanismi di micro-credito e di copertura dei rischi che risponda esattamente alle esigenze dei produttori locali di generi alimentari nei paesi in via di sviluppo più poveri;
34. plaude alla proposta, presentata in seno all'ONU, di istituire un fondo di genere aperto a più donatori, che sarebbe gestito dal Fondo di sviluppo delle Nazioni unite per le donne (UNIFEM), con l'obiettivo di promuovere e finanziare politiche per l'uguaglianza di genere nei paesi in via di sviluppo; invita il Consiglio e la Commissione a valutare e sostenere tale iniziativa internazionale;
35. esorta a raddoppiare gli sforzi intesi a promuovere lo sviluppo dei servizi finanziari, dal momento che il settore bancario è in grado di liberare finanziamenti locali a favore dello sviluppo e che un settore dei servizi finanziari stabile rappresenta altresì il modo migliore per contrastare la fuga di capitali;
36. invita tutte le parti interessate a riconoscere appieno l'enorme potenziale che le risorse naturali rappresentano in termini di entrate; considera in proposito essenziale che le industrie del settore delle risorse siano trasparenti; reputa che, sebbene l'EITI e il processo di Kimberley vadano nella giusta direzione, sia necessario fare molto di più per promuovere la gestione trasparente dell'industria delle risorse e dei suoi introiti;
Riforma dei sistemi internazionali
37. invita il Consiglio e la Commissione a includere il Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione europea in occasione della revisione intermedia 2008/2009, al fine di rafforzare la legittimità democratica di una componente importante della politica di sviluppo dell'Unione e del suo bilancio;
38. prende atto del primo passo, compiuto nell'aprile 2008, verso una migliore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo in seno al Fondo monetario internazionale (FMI); deplora che la ripartizione dei diritti di voto in seno all'FMI continui a rispondere essenzialmente a una ponderazione fondata sulla ricchezza; chiede alla Commissione e agli Stati membri di manifestare il loro interesse per una presa di decisioni a doppia maggioranza (azionisti/Stati) in seno all'istituzione responsabile della stabilità finanziaria internazionale, ossia l'FMI;
39. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare la conferenza internazionale sul seguito dato al finanziamento per lo sviluppo citata in precedenza, che si terrà a Doha, quale opportunità per presentare una posizione comune dell'Unione in materia di sviluppo finalizzata al raggiungimento degli OSM attraverso un approccio sostenibile;
40. invita gli Stati membri ad avviare una riforma rapida e ambiziosa della Banca mondiale affinché le parti maggiormente interessate dai suoi programmi siano meglio rappresentate;
o o o
41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione mondiale del commercio, all'FMI, al gruppo della Banca mondiale e all'ECOSOC ONU.
– visto il quadro di valutazione del mercato interno n. 16 bis del 14 febbraio 2008 (SEC(2008)0076),
– vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico: superare gli ostacoli e le inefficienze attraverso una migliore attuazione e applicazione(1),
– vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2007, dal titolo "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo" (COM(2007)0724),
– vista la comunicazione della Commissione, del 30 gennaio 2008, dal titolo "Secondo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" (COM(2008)0032),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007, che ha approvato il Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, fissato l'obiettivo dell'Unione di una riduzione degli oneri amministrativi del 25% e invitato gli Stati membri a definire obiettivi equivalenti a livello nazionale,
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 novembre 2007, dal titolo "Implementing the new methodology for product market and sector monitoring: Results of a first sector screening" ("Applicare la nuova metodologia per il monitoraggio dei settori e dei mercati dei prodotti: risultati di un primo esame settoriale"), che accompagna la comunicazione della Commissione "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo" (SEC(2007)1517),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 novembre 2007, dal titolo "Instruments for a modernised single market policy" ("Strumenti per una politica per il mercato unico più moderna"), che accompagna la comunicazione della Commissione "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo" (SEC(2007)1518),
– vista la comunicazione della Commissione, del 29 gennaio 2008, dal titolo "Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico: la pagella dei mercati dei beni di consumo" (COM(2008)0031),
– viste le conclusioni del Consiglio Competitività (mercato interno, industria e ricerca) del 25 febbraio 2008 su "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo",
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0272/2008),
A. considerando che la pubblicazione del quadro di valutazione del mercato interno, che contribuisce a ridurre il deficit di recepimento, va accolta con favore,
B. considerando che tutti gli Stati membri sono giuridicamente tenuti a recepire tutte le direttive sul mercato interno entro i termini fissati,
C. considerando che il quadro di valutazione è essenzialmente volto a incoraggiare gli Stati membri a garantire un tempestivo recepimento,
D. considerando che l'attuale deficit, pari all'1,2%, indica una situazione peggiore rispetto all'obiettivo dell'1% fissato dai capi di Stato e di governo nel 2007,
E. considerando che vi è un fattore di frammentazione dell'8%, ovvero che 124 direttive non sono state recepite in almeno uno Stato membro,
F. considerando che vi sono disparità fra i livelli di recepimento registrati nei vari Stati membri,
G. considerando che, anche se rapidamente e correttamente recepita, una direttiva può non risultare pienamente efficiente, in particolare laddove la sua applicazione comporti situazioni di incertezza giuridica che danno luogo a procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e ostacolano il buon funzionamento del mercato interno,
H. considerando che il numero di procedure d'infrazione avviate è ancora molto elevato e che molte di esse riguardano un mancato o scorretto recepimento,
I. considerando che l'elusione e il mancato o scorretto recepimento di talune direttive possono conferire un vantaggio sleale,
J. considerando che l'applicazione delle direttive sul mercato interno è di fondamentale importanza per l'attuazione dell'agenda di Lisbona e di Göteborg per lo sviluppo sostenibile,
K. considerando che per avviare una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia europea occorrono in media più di 20 mesi,
L. considerando che, a ulteriore discapito del funzionamento del mercato interno, taluni Stati membri non rispettano le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di infrazioni,
M. considerando che negli Stati membri gli oneri amministrativi derivanti sia dalla legislazione nazionale, sia da quella comunitaria sono eccessivamente gravosi;
Applicazione - la base del mercato interno
1. sottolinea che la tempestiva attuazione, il corretto recepimento e la corretta applicazione delle direttive sul mercato interno costituiscono un requisito fondamentale per l'effettivo funzionamento del Mercato Interno e presentano implicazioni anche in termini di competitività e di equilibrio economico e sociale all'interno dell'Unione europea;
2. sottolinea quanto sia importante l'appropriazione del mercato interno a livello nazionale, regionale e locale; sottolinea altresì, in tale prospettiva, il ruolo della Commissione ai fini della creazione di partenariati nell'ambito del relativo processo di elaborazione politica;
3. rammenta che a partire dal 2009 l'obiettivo del deficit di recepimento è stato fissato all'1% ed esorta gli Stati membri ad adoperarsi per raggiungere tale obiettivo;
4. sollecita l'immediata adozione di opportune misure da parte degli Stati membri con un deficit particolarmente elevato e una stretta cooperazione della Commissione con tali Stati per un miglioramento della situazione; rileva come alcuni Stati membri abbiano dimostrato che è possibile ridurre significativamente e rapidamente il deficit;
5. rammenta che gli Stati membri e la Commissione devono affrontare con urgenza il problema dell'elevato fattore di frammentazione;
6. deplora che gli Stati membri introducano talvolta ulteriori requisiti all'atto del recepimento delle direttive nella legislazione nazionale; ritiene che tale fenomeno, detto "gold-plating", nuoccia al buon funzionamento del mercato interno;
7. ritiene che la creazione di un mercato interno forte, aperto e competitivo, attraverso la promozione della competitività del settore industriale europeo, sia un elemento essenziale della risposta dell'Europa alle sfide della globalizzazione, rafforzi gli incentivi agli investimenti esteri e tuteli i diritti dei consumatori europei; la Commissione dovrebbe pertanto tener conto della dimensione esterna al momento dell'adozione di nuove iniziative relative al mercato interno;
8. ricorda che, in un mercato interno aperto e competitivo, sono necessari strumenti più mirati e rigorosi per migliorare la lotta contro la contraffazione e la pirateria;
9. invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza la questione del recepimento e dell'applicazione corretti delle direttive sul mercato interno ricorrendo agli orientamenti e alle migliori prassi esistenti; sollecita inoltre l'elaborazione di strumenti più precisi per far fronte alle carenze;
10. sollecita la Commissione ad accelerare la risoluzione delle controversie nella fase iniziale e ad evidenziare le infrazioni dalle conseguenze più gravi per i cittadini europei; incoraggia inoltre la Commissione a redigere un elenco delle procedure di infrazione avviate dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in modo da fornire informazioni dettagliate sulle violazioni in questione;
11. esorta gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi nel rispetto delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;
Sviluppo del quadro di valutazione come strumento politico
12. ritiene che, pur dovendo essere essenzialmente volto a incoraggiare un tempestivo e corretto recepimento, il quadro di valutazione potrebbe essere ulteriormente sviluppato come strumento per assistere i decisori politici nell'identificare ostacoli e barriere e nell'individuare gli ambiti in cui sono necessarie nuove iniziative; invita la Commissione ad ampliare ed approfondire la gamma delle informazioni e degli indicatori figuranti nel quadro di valutazione, tra cui la qualità, le condizioni sociali dei lavoratori e l'impatto sull'ambiente e sul cambiamento climatico;
13. invita la Commissione a includere nei futuri quadri di valutazione una sintesi facilmente comprensibile al fine di accrescerne l'accessibilità per i cittadini e gli altri soggetti interessati; incoraggia gli organismi competenti a livello nazionale e comunitario a pubblicare il quadro di valutazione sui rispettivi siti web e a potenziare le iniziative volte a promuovere il quadro di valutazione attraverso i mezzi di comunicazione;
14. deplora che il quadro di valutazione non fornisca informazioni sulle direttive che non sono state recepite; ritiene che alcune direttive, ad esempio la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno(3), siano più importanti di altre ai fini di un mercato interno efficiente; invita la Commissione a esaminare indicatori che riflettano meglio l'importanza relativa delle direttive per il settore industriale e i cittadini in vari ambiti; reputa che le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione possano essere utili a tal fine;
15. rammenta che la qualità della legislazione comunitaria e la sua applicazione rivestono una grande importanza ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e che il numero di cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee concernenti disposizioni poco chiare e la non corretta applicazione del diritto derivato dimostra la necessità di una maggiore precisione nella formulazione della legislazione comunitaria; chiede pertanto alla Commissione di introdurre nel quadro di valutazione indicatori relativi al numero di procedimenti in corso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee concernenti la qualità degli atti di diritto derivato nonché la non corretta applicazione di questi;
16. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di introdurre un approccio più sistematico al monitoraggio del funzionamento dei più importanti mercati di beni e servizi allo scopo di rivelare le carenze del mercato e promuovere strumenti politici più efficaci; sollecita pertanto l'indicazione, nel quadro di valutazione, di informazioni precise e più specifiche riguardo a settori e Stati membri nonché di indicatori concernenti gli aspetti transfrontalieri degli appalti pubblici;
17. invita la Commissione a garantire, in conformità con il punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", che tutte le sue proposte di direttiva contengano una disposizione specifica che imponga agli Stati membri di elaborare tabelle indicanti la correlazione tra gli atti in questione e le relative misure di recepimento nonché di trasmettere tali tabelle alla Commissione; deplora, a tale riguardo, che, opponendosi all'inserimento di detta clausola o trasformandola in un considerando non vincolante, gli Stati membri stiano riducendo la portata delle iniziative della Commissione e del Parlamento in materia di trasparenza;
18. considera l'attuazione dell'agenda di Lisbona e di Göteborg per lo sviluppo sostenibile una priorità politica e sottolinea in particolare l'importanza dell'applicazione delle direttive necessarie ai fini di tale attuazione; invita il Consiglio ad attribuire un ruolo di primo piano alle questioni relative al mercato interno nell'ambito della strategia rivista per la fase successiva al 2010;
19. si compiace dell'intenzione della Commissione di sviluppare strumenti volti a migliorare la politica per il mercato unico e i relativi mezzi, attraverso una maggiore documentazione, finalizzazione e accessibilità, un maggior decentramento nonché una migliore comunicazione della politica stessa;
20. invita la Commissione a valutare, attraverso indagini settoriali, inchieste presso le imprese e i consumatori o altri mezzi, la qualità e la coerenza dell'applicazione della legislazione comunitaria negli Stati membri al fine di garantirne l'efficace funzionamento;
21. sottolinea che un'applicazione tardiva e scorretta priva i consumatori e le imprese dei loro diritti, danneggia l'economia europea e mina la fiducia nel mercato interno; invita la Commissione a mettere a punto indicatori che consentano di misurare i costi sostenuti dai cittadini e dal settore industriale a causa di un recepimento tardivo e scorretto e a elaborare altresì indicatori che riflettano il rapporto tra i risultati ottenuti in termini di recepimento e le procedure di infrazione avviate contro gli Stati membri;
22. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di presentare ulteriori iniziative per una migliore regolamentazione e, in particolare, di migliorare le valutazioni d'impatto e ridurre gli oneri amministrativi, in quanto ciò contribuirà a un più efficace funzionamento del mercato interno; ritiene che le iniziative su questi temi siano collegate fra di loro e debbano essere trattate in base ad un approccio coerente;
23. accoglie altresì con favore l'obiettivo di ridurre del 25% entro il 2012 gli oneri amministrativi all'interno dell'Unione europea; invita gli Stati membri ad adottare opportune misure a tal fine; ritiene che il quadro di valutazione debba misurare gli sforzi e i progressi compiuti in questo ambito a livello nazionale e comunitario; invita pertanto la Commissione a valutare l'eventuale inserimento nel quadro di valutazione di un capitolo su questo aspetto;
24. si rammarica che i cittadini riscontrino tuttora molti ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno; nota in tale contesto che il 15% dei casi trattati dalla rete SOLVIT nel 2007 riguardavano la libera circolazione delle persone e la cittadinanza dell'Unione europea; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a intensificare le iniziative volte a garantire la libera circolazione delle persone; sollecita in particolare gli Stati membri a creare sportelli unici allo scopo di assistere il pubblico nella gestione di tutti gli aspetti pratici e giuridici relativi agli spostamenti nel mercato interno; esorta inoltre la Commissione a elaborare e includere nel quadro di valutazione indicatori per il rilevamento degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;
25. ribadisce l'obiettivo di un miglior funzionamento della legislazione sul mercato interno; ritiene che una sua migliore applicazione dipenda dallo sviluppo di una cooperazione e collaborazione pratica tra le amministrazioni; sollecita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare ulteriormente i sistemi di scambio delle migliori prassi; sottolinea che, alla luce del numero di autorità locali, regionali e nazionali, è necessario promuovere e sostenere attivamente la cooperazione e semplificazione amministrativa; rileva come, a tal fine, il sistema d'informazione del mercato interno possa svolgere un ruolo importante;
26. esorta gli Stati membri a creare centri nazionali per il mercato interno allo scopo di promuovere il coordinamento, la semplificazione e la visibilità politica delle iniziative da essi avviate ai fini del funzionamento del mercato interno; sottolinea che tali centri dovrebbero essere collocati all'interno di organismi esistenti, ad esempio i Punti di Contatto Unici nazionali; sollecita gli Stati membri a garantire una migliore conoscenza pratica del diritto dell'Unione europea a tutti i livelli amministrativi nazionali per far sì che i cittadini e le imprese non debbano far fronte ad oneri e ostacoli inutili a causa di una mancata comprensione delle norme in vigore;
27. si compiace dell'attività svolta dalla Commissione allo scopo di istituire partenariati con gli Stati membri durante il processo di attuazione, attraverso gruppi di lavoro, reti in settori specifici, riunioni con esperti nazionali e orientamenti per l'attuazione; ritiene che l'attività svolta dalla Commissione per attuare la Direttiva 2006/123/CE si rivelerà un successo da ripetere in futuro; sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere costantemente informato sulle procedure di attuazione;
28. evidenzia che attraverso la rete SOLVIT vengono spesso individuati problemi di attuazione; osserva con preoccupazione che spesso i centri SOLVIT non dispongono del personale necessario e che i tempi medi di gestione di un caso sono superiori alle 10 settimane; invita gli Stati membri a far sì che tali centri dispongano di un adeguato organico ed esorta gli Stati membri stessi e la Commissione a migliorare l'efficienza amministrativa, al fine, in particolare, di abbreviare sensibilmente i tempi di gestione dei casi; sollecita inoltre gli Stati membri a impegnarsi maggiormente nella promozione dei servizi della rete SOLVIT attraverso gli appropriati canali d'informazione allo scopo di farla conoscere meglio ai cittadini e alle imprese;
29. approva l'intenzione della Commissione di migliorare lo smistamento delle richieste di informazioni e dei reclami presentati da imprese e cittadini attraverso la rete SOLVIT e altri servizi di assistenza legati al mercato unico, in modo da garantire l'immediata trasmissione all'organo amministrativo competente, a prescindere dall'iter seguito al momento della presentazione; sottolinea che l'esperienza acquisita attraverso la rete SOLVIT dovrebbe essere integrata nel processo di elaborazione politica nazionale e a livello dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche strutturali o regolamentari;
30. invita la Commissione, in cooperazione con il Parlamento e la Presidenza del Consiglio, a tenere un forum annuale sul mercato interno, con la partecipazione degli Stati membri e di altri soggetti, allo scopo di definire impegni più chiari per la corretta attuazione della legislazione nei termini previsti e di creare uno spazio per le attività di valutazione comparativa e lo scambio delle migliori prassi;
31. invita il Consiglio a dare una più elevata priorità ai temi riguardanti il mercato interno creando una nuova formazione del Consiglio che si occupi di tali questioni o dando loro la massima priorità nell'agenda dell'attuale Consiglio Competitività;
32. ricorda la summenzionata risoluzione sulla revisione del mercato interno, con cui invitava la Commissione a istituire un "metodo di prova del mercato interno", ed esorta quest'ultima ad attivarsi per introdurre tale metodo di prova;
Il quadro di valutazione del mercato interno e quello dei mercati dei beni di consumo
33. ritiene che sia il quadro di valutazione del mercato interno, sia quello dei mercati dei beni di consumo servano a promuovere un mercato interno migliore a vantaggio di cittadini e consumatori;
34. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di assicurare una migliore comunicazione delle iniziative relative al mercato interno e ritiene che i due strumenti di valutazione costituiscano importanti passi in tale direzione;
35. sottolinea che, ferme restando l'interconnessione tra i due strumenti e l'importanza della promozione di un loro coerente sviluppo, essi hanno destinatari finali diversi e dovrebbero pertanto essere tenuti distinti e dotati di differenti serie di indicatori;
36. considera opportuna una periodica revisione degli indicatori utilizzati nonché del rapporto tra i due strumenti di valutazione, ai fini di un loro adeguamento agli sviluppi del mercato interno;
o o o
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– visto l'articolo 3, paragrafo 1, lettera q), e gli articoli 149 e 150 del trattato CE,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Migliorare la qualità della formazione degli insegnanti" (COM(2007)0392) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)0931 e SEC(2007)0933),
– vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente(1), la quale prevede specificamente l'obiettivo di migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti (articolo 17, paragrafo 2, lettera e),
– viste le otto competenze chiave indicate nella raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, intitolata "Competenze chiave per l'apprendimento permanente - un quadro europeo di riferimento"(2),
– visto il programma di lavoro decennale "Istruzione e formazione 2010" e specificamente l'obiettivo 1.1 "Migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori"(3), nonché le successive relazioni intermedie comuni sui progressi compiuti verso la sua attuazione,
– vista la politica dell'Unione europea in materia di multilinguismo e la relazione sul multilinguismo del gruppo ad alto livello della Commissione (2007),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, il quale ha adottato obiettivi concreti per migliorare, tra l'altro, l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori,
– viste le conclusioni del Consiglio del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento)(4),
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio "Istruzione, gioventù e cultura" nella riunione del 15 e 16 novembre 2007, segnatamente le conclusioni concernenti la formazione degli insegnanti(5),
– viste le inchieste triennali del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) dell'OCSE, nonché la sua relazione "Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers" del 2005,
– vista la relazione "How the world's best performing school systems come out on top" (McKinsey & Co., settembre 2007),
– visto lo studio pubblicato dal Parlamento europeo nel febbraio 2007 dal titolo "Current situation and prospects for physical education in the European Union",
– vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sul ruolo dello sport nell'istruzione(6),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0304/2008),
A. considerando che un'istruzione e una formazione di elevata qualità comportano svariati vantaggi che vanno oltre la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento della competitività e costituiscono elementi importanti dell'apprendimento permanente,
B. considerando l'esigenza di formare persone autosufficienti, informate e impegnate a realizzare una società coesa; considerando che la qualità dell'insegnamento è un fattore critico, che contribuisce alla creazione di posti di lavoro, alla competitività e al potenziale di crescita dell'Unione europea in un mondo globalizzato,
C. considerando che il Fondo sociale europeo può svolgere un ruolo importante ai fini dello sviluppo dell'istruzione e della formazione, contribuendo a migliorare la formazione degli insegnanti,
D. considerando che la qualità della formazione degli insegnanti si riflette nella pratica dell'insegnamento e ha conseguenze dirette non solo sul livello di conoscenza degli studenti ma anche sulla formazione della loro personalità, in particolare nel corso dei primi anni della loro esperienza scolastica,
E. considerando che le sfide legate alla professione di insegnante stanno aumentando dal momento che gli ambienti educativi diventano più complessi ed eterogenei; considerando altresì che tali sfide includono miglioramenti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), cambiamenti alle strutture sociali e familiari, gruppi di studenti sempre più eterogenei in molte scuole per effetto dell'emergere di società multiculturali, maggiore autonomia delle scuole, che comporta nuovi compiti per gli insegnanti e necessità di prestare maggiore attenzione alle esigenze in termini di apprendimento dei singoli studenti,
F. considerando che esiste una correlazione chiara e positiva tra una formazione di alta qualità degli insegnanti e il raggiungimento di elevati tassi di riuscita degli studenti,
G. considerando che, alla luce del flusso crescente di informazioni connesso alla digitalizzazione in corso, occorre sviluppare le infrastrutture adeguate per utilizzare i media e il loro contenuto in maniera efficace, conformemente agli obiettivi e alle esigenze di ciascuno; considerando inoltre che l'educazione ai media è un tipo di approccio pedagogico che dovrebbe consentire agli utenti di sviluppare un approccio critico e riflessivo nell'uso di tutti i mezzi di comunicazione,
H. considerando che più dell'80% degli insegnanti di scuola elementare e del 97% dei maestri d'asilo nell'Unione europea sono donne, mentre nell'istruzione secondaria tale dato scende al 60%,
I. considerando che la qualità della formazione degli insegnanti può influire sui livelli di abbandono scolastico e sulle capacità di lettura degli studenti più grandi,
J. considerando che l'istruzione impartita alla scuola materna ed elementare ha un effetto particolarmente importante sui successivi risultati dei bambini in materia di istruzione,
K. considerando che a fronte di oltre 27 sistemi di formazione degli insegnanti in tutta l'Unione europea, le sfide che la professione di insegnante pone sono comuni pressoché a tutti gli Stati membri,
L. considerando che l'insegnamento è un'attività professionale, in cui livelli elevati di soddisfazione sul lavoro sono importanti per conservare personale di qualità,
M. considerando che sarebbe ingiusto attribuire ai soli insegnanti la responsabilità della loro attività didattica; considerando la necessità di sottolineare che la capacità degli insegnanti di garantire un'istruzione adeguata a tutti i loro studenti, creare un clima nell'ambito del quale tutti possano convivere e ridurre i comportamenti violenti è strettamente connessa alle condizioni in cui svolgono la loro attività, ai mezzi di supporto disponibili, al numero di studenti con difficoltà di apprendimento nella classe, all'ambiente socioculturale della scuola, alla cooperazione delle famiglie e al sostegno sociale ricevuto; considerando che il livello di impegno degli insegnanti dipende in larga misura dall'impegno della società per l'istruzione, e che entrambi i fattori interagiscono ai fini di un insegnamento di migliore qualità,
N. considerando che occorre compiere ogni sforzo possibile per far sì che tutti gli insegnanti condividano un sentimento di appartenenza a una professione rispettata e stimata, dato che buona parte dell'identità professionale dipende dalla considerazione sociale di cui è oggetto,
O. considerando che per attirare neoassunti qualificati alla professione dell'insegnamento occorrono livelli di riconoscimento sociale, di status e di remunerazione corrispondenti,
P. considerando che gli insegnanti svolgono un ruolo importante, nello sviluppo e a livello sociale, tale da travalicare i confini tradizionali delle singole materie e che possono avere una funzione di rilievo come esempi da seguire,
Q. considerando che l'obiettivo delle "pari opportunità per tutti" è racchiuso nel trattato CE, in particolare nel suo articolo 13, che fornisce una base legale per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,
R. considerando che la qualità delle scuole dipende in larga misura dal grado di autonomia accordato ai loro progetti e alla loro gestione,
S. considerando che l'adeguatezza delle qualifiche professionali degli insegnati di educazione fisica svolge un ruolo molto importante per lo sviluppo psicofisico dei bambini e per incoraggiarli ad adottare uno stile di vita sano,
1. sostiene con forza l'assunto che l'aumento della qualità della formazione degli insegnanti porti a miglioramenti sostanziali del rendimento degli studenti;
2. ritiene che una maggiore e migliore formazione degli insegnanti, insieme a politiche volte a favorire l'assunzione dei candidati migliori per la professione di insegnante, dovrebbero rappresentare priorità essenziali per tutti i ministeri dell'istruzione;
3. crede che l'aumento della spesa per l'istruzione dovrebbe avere come obiettivo i settori che portano ai miglioramenti maggiori nel rendimento degli studenti;
4. sottolinea che gli Stati membri devono attribuire maggiore importanza e stanziare più risorse per la formazione degli insegnanti, qualora vogliano compiere progressi significativi verso il raggiungimento degli obiettivi della "Istruzione e formazione 2010" della strategia di Lisbona, ovvero migliorare la qualità dell'istruzione e rafforzare l'apprendimento permanente in tutta l'Unione;
5. incoraggia con forza la promozione del perfezionamento professionale continuo e coerente per gli insegnanti nel corso della loro intera carriera lavorativa; raccomanda che tutti gli insegnanti abbiano costantemente opportunità accademiche, lavorative e finanziarie, sotto forma ad esempio di borse di studio pubbliche, di migliorare e aggiornare le loro competenze e qualifiche nonché le loro conoscenze pedagogiche; ritiene opportuno strutturare simili opportunità formative in maniera tale da consentire il riconoscimento delle qualifiche in tutti gli Stati membri;
6. sottolinea la necessità di incrementare il dialogo e lo scambio di esperienze a livello transnazionale, in particolare per quanto concerne la garanzia e l'efficacia dello sviluppo professionale permanente nel settore della formazione degli insegnanti della scuola materna, primaria e secondaria;
7. sollecita un'attenzione particolare nei confronti dell'inserimento iniziale dei nuovi insegnanti; incoraggia lo sviluppo di reti di sostegno e programmi di tutoraggio, attraverso i quali insegnanti di comprovata esperienza e capacità possano svolgere un ruolo essenziale nella formazione dei nuovi colleghi, trasmettendo loro le conoscenze acquisite grazie a una brillante carriera professionale, promuovendo l'apprendimento in equipe e aiutando a ridurre i tassi di abbandono dei neoassunti; ritiene che grazie al lavoro e all'apprendimento in comune, gli insegnanti possano contribuire a migliorare il rendimento negli istituti scolastici e l'ambiente educativo in generale;
8. invita gli Stati membri ad accertarsi che, pur focalizzando l'attenzione sull'assunzione e la conservazione degli insegnanti migliori, in particolare rendendo la professione sufficientemente interessante, la composizione della forza lavoro degli insegnanti a tutti i livelli dell'istruzione scolastica rispecchia la diversità sociale e culturale presente nella società;
9. sottolinea lo stretto legame tra il garantire che l'insegnamento sia una professione allettante e soddisfacente con buone prospettive di carriera e l'assumere laureati e professionisti motivati e di livello elevato; sollecita gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per promuovere l'insegnamento quale scelta lavorativa per gli elementi migliori;
10. sottolinea l'importanza specifica di una politica di genere nonché l'importanza di garantire l'alta qualità degli insegnanti della scuola materna ed elementare e di offrire loro gli adeguati livelli di sostegno sociale e professionale che le loro responsabilità comportano;
11. riconosce l'importanza della partecipazione permanente degli insegnanti a gruppi di lavoro e di discussione concernenti la loro attività didattica e ritiene che tale attività dovrebbe essere sostenuta da tutor e autorità scolastiche; ritiene che la partecipazione ad attività di riflessione critica sul processo di insegnamento dovrebbe sistematicamente produrre maggiore interesse nel lavoro degli insegnanti e migliorarne pertanto il rendimento;
12. ribadisce l'importanza del ruolo della scuola per la vita sociale e il percorso educativo dei bambini, nonché per garantire loro le conoscenze e le competenze necessarie per partecipare alla vita di una società democratica; sottolinea l'importanza di coinvolgere insegnanti qualificati, competenti e esperti nella concezione di metodi di formazione pedagogici efficaci per gli insegnanti;
13. invita gli Stati membri a garantire che solo insegnanti di educazione fisica adeguatamente qualificati tengano lezioni di educazione fisica nel sistema scolastico pubblico;
14. mette in luce le marcate differenze tra gli stipendi medi degli insegnanti, non solo tra diversi Stati membri, ma anche in relazione ai redditi medi nazionali e al PIL pro capite; ritiene che gli insegnanti dovrebbero beneficiare di buone remunerazioni, che riflettano la loro importanza nella società e invita ad agire per affrontare il problema della "fuga dei cervelli" ovvero degli insegnanti migliori verso posti di lavoro privati e meglio remunerati, segnatamente nei settori delle scienze e della tecnologia;
15. sottolinea che gli insegnanti dovrebbero essere meglio attrezzati per soddisfare il ventaglio di nuove richieste loro rivolte; prende atto delle sfide, ma anche delle opportunità, che gli sviluppi delle TIC pongono agli insegnanti; incoraggia l'attribuzione di una priorità elevata all'istruzione TIC durante la formazione iniziale e successiva, per garantire conoscenze aggiornate in merito ai più recenti sviluppi tecnologici e alle loro applicazioni didattiche e per far sì che gli insegnanti possiedano le competenze necessarie per utilizzare tali tecnologie proficuamente in classe;
16. ritiene che uno degli obiettivi della formazione dovrebbe essere quello di fornire agli insegnanti il quadro innovativo di cui hanno bisogno per integrare la prospettiva ambientale nelle loro attività e nei nuovi settori; è favorevole a seminari locali che soddisfino le esigenze individuate in determinati contesti, nonché a corsi rivolti al personale di un istituto specifico ai fini dell'attuazione di progetti concreti che tengano conto dei loro bisogni e del loro contesto specifico;
17. sottolinea che la mobilità degli insegnanti, una migliore cooperazione e il lavoro di gruppo potrebbero migliorare la creatività e l'innovazione dei metodi di insegnamento e agevolare un apprendimento basato sulle migliori pratiche;
18. invita la Commissione ad aumentare le risorse finanziarie disponibili a sostegno della formazione degli insegnanti attraverso il programma di apprendimento permanente, in particolare con scambi di insegnanti tra scuole di paesi e regioni vicini; mette in luce che la mobilità agevola la diffusione delle idee e delle migliori prassi nell'ambito dell'insegnamento e promuove miglioramenti nelle competenze linguistiche, oltre a rafforzare la consapevolezza delle altre culture; sottolinea che gli insegnanti dovrebbero beneficiare di maggiori possibilità di apprendimento delle lingue nell'arco della loro carriera, il che, tra l'altro, massimizzerebbe le opportunità offerte dai programmi di mobilità dell'Unione europea;
19. chiede che la formazione sui media sia considerata prioritaria nell'ambito della formazione degli insegnanti e che i moduli di formazione sui media esistenti costituiscano una componente importante nella formazione di base degli insegnanti;
20. mette in risalto il ruolo cruciale dei partenariati scolastici Comenius e Comenius Regio nel contesto della mobilità degli insegnanti;
21. sostiene con forza l'apprendimento delle lingue straniere sin dalla più tenera età e l'inserimento di lezioni di lingua in tutti i programmi dell'insegnamento primario; sottolinea come investimenti sufficienti per l'assunzione e la formazione di insegnanti di lingue straniere siano essenziali per raggiungere tale obiettivo;
22. sottolinea che ogni insegnante dovrebbe costituire un esempio da seguire per quanto concerne la padronanza della propria lingua, che è strumento essenziale per una comunicazione corretta e agevola gli studenti nell'apprendimento delle altre materie nonché nello sviluppo della loro capacità di comunicazione, un fattore di importanza ancora maggiore in molte attività professionali;
23. sottolinea la necessità che in tutti gli Stati membri gli insegnanti conoscano almeno una lingua straniera sulla base di certificati che attestino tale competenza;
24. chiede di promuovere la conoscenza dei media nella formazione scolastica, parascolastica ed esterna degli insegnanti nell'ambito dell'educazione ai media e dell'apprendimento permanente, per mezzo della cooperazione tra autorità pubbliche e settore privato;
25. sottolinea che nulla può sostituire il tempo che gli insegnanti trascorrono in classe con gli studenti ed è preoccupato per il peso crescente del lavoro amministrativo che rischia di andare a detrimento di questo aspetto e del tempo consacrato alla preparazione delle lezioni;
26. chiede che l'educazione civica sia inserita tra le materie obbligatorie nella formazione degli insegnanti e nelle scuole, affinché gli insegnanti e gli studenti abbiano la necessaria conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini e dell'Unione europea e possano analizzare e valutare in maniera critica le situazioni e i processi politici e sociali attuali;
27. ritiene che ogni scuola abbia un rapporto unico con la sua comunità locale e che i direttori scolastici dovrebbero avere maggiori responsabilità decisionali, al fine di poter affrontare i problemi di istruzione e i requisiti di insegnamento specifici del loro ambiente, in collaborazione con i genitori e con i soggetti interessati della comunità locale; sottolinea che con l'arrivo di una popolazione di immigrati altamente diversificata occorre sensibilizzare specificamente gli insegnanti agli aspetti e ai processi interculturali, non solo all'interno delle scuole ma anche in relazione alle famiglie e al loro contesto locale immediato, dove si sviluppa la diversità;
28. sottolinea l'impatto estremamente positivo del programma Comenius sugli insegnanti e la sua importanza per le piccole comunità, in particolare nelle zone socioeconomiche depresse, in quanto promuove l'inclusione e una maggiore consapevolezza della dimensione europea nell'istruzione;
29. accoglie favorevolmente che gli Stati membri abbiano convenuto di unire gli sforzi per migliorare il coordinamento delle politiche in materia di formazione degli insegnanti, in particolare attraverso il metodo aperto di coordinamento; sollecita gli Stati membri ad approfittare pienamente di tale opportunità di apprendimento reciproco e chiede di essere consultato in merito al calendario e agli sviluppi in questo settore;
30. sottolinea la necessità di statistiche più accurate sulla formazione degli insegnanti in tutta l'Unione, al fine di incoraggiare la condivisione delle informazioni, una maggiore cooperazione e lo scambio delle migliori prassi; propone che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, creino sistemi che garantiscano la pronta disponibilità di dati comparativi circa la formazione degli insegnanti nell'ambito dell'insegnamento nella scuola materna, primaria e secondaria;
31. ritiene che, per affrontare il problema della violenza nelle scuole, siano fondamentali una maggiore cooperazione tra responsabili del corpo docente e genitori e la creazione di strumenti e procedure che consentano di contrastare efficacemente tale fenomeno;
32. sottolinea l'importanza di un insegnamento sensibile alle questioni di genere nonché dell'aspetto di genere nella formazione degli insegnanti;
33. invita la Commissione a divulgare i modelli di migliori prassi degli Stati membri che migliorano le competenze generali necessarie nella vita tramite progetti scolastici riguardanti ad esempio una dieta sana e lo sport, l'economia domestica e la programmazione finanziaria individuale;
34. invita gli Stati membri a integrare nella formazione degli insegnanti programmi di risoluzione dei conflitti, affinché apprendano nuove strategie per superare tutti i tipi di conflitti esistenti nelle aule scolastiche e anche per affrontare violenze e aggressioni;
35. invita gli Stati membri a integrare nella formazione degli insegnanti delle conoscenze di base sull'Unione europea, le sue istituzioni e il loro funzionamento, e a organizzare visite di studio presso le istituzioni europee per i futuri insegnanti;
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'OCSE, all'Unesco e al Consiglio d'Europa.
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università - Istruzione, ricerca e innovazione", (COM(2006)0208),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano pienamente alla strategia di Lisbona", (COM(2005)0152),
– vista la relazione sull'organizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa 2006/07 e le tendenze nazionali sul processo di Bologna (Eurydice, Commissione europea, 2007),
– visto il sondaggio dell'Eurobarometro del marzo 2007 sulla percezione delle riforme dell'istruzione superiore ("Perceptions of Higher Education Reforms"),
– vista la sua posizione definita in prima lettura il 25 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente(1),
– vista la risoluzione del Consiglio, del 23 novembre 2007, sulla modernizzazione delle università per la competitività dell'Europa in un'economia globale della conoscenza,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008,
– visto l'articolo 45 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per i bilanci (A6-0302/2008),
A. considerando che gli obiettivi del processo di Bologna mirano a creare uno Spazio europeo dell'istruzione superiore entro il 2010 riformando l'istruzione superiore, eliminando gli ostacoli alla mobilità di studenti e insegnanti e migliorando la qualità, l'attrattiva e la competitività dell'istruzione superiore in Europa,
B. considerando che la mobilità degli studenti e la qualità dell'istruzione devono rimanere fra gli elementi fondamentali del processo di Bologna,
C. considerando che la mobilità degli studenti genera nuove esperienze e nuovi valori culturali, sociali e accademici e rappresenta un'opportunità di crescita personale e di accrescimento delle norme accademiche e dell'occupabilità a livello nazionale e internazionale,
D. considerando che la mobilità degli studenti permane ancora fuori dalla portata di molti studenti, ricercatori e altri operatori, in special modo negli Stati membri di recente adesione, principalmente a causa di contributi finanziari inadeguati, sebbene gli ostacoli siano ben conosciuti e siano stati indicati a più riprese da molti soggetti interessati coinvolti nella discussione,
E. considerando che sarebbe necessario prestare particolare attenzione a un adeguato finanziamento dell'apprendimento, delle spese di sostentamento e della mobilità degli studenti,
F. considerando che il Parlamento ha sempre considerato la mobilità degli studenti una sua priorità di bilancio e si è adoperato per garantire un adeguato livello di finanziamento ai programmi comunitari nel settore dell'istruzione; che la sua ferma posizione su tale questione ha portato, nonostante i tagli apportati dal Consiglio alla proposta della Commissione, ad un aumento degli stanziamenti per i programmi "Apprendimento permanente" e "Erasmus Mundus" negoziati nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e delle recenti procedure di bilancio,
G. considerando che al fine di osservare, operare raffronti e valutazioni nonché sviluppare politiche e misure adeguate sono necessari dati statistici affidabili,
H. considerando che il riconoscimento dell'apprendimento informale e non formale rappresenta la pietra angolare di una strategia di apprendimento permanente e che deve essere riconosciuta anche l'importanza dell'apprendimento in età adulta in tale processo,
I. considerando che alla scelta di recarsi all'estero non dovrebbero frapporsi ostacoli amministrativi, finanziari o linguistici,
J. considerando che la mobilità incoraggia l'apprendimento delle lingue straniere e il miglioramento delle competenze di comunicazione globali,
K. considerando l'urgente necessità di riformare e modernizzare le università in termini di qualità, struttura dei percorsi accademici, innovazione e flessibilità,
L. considerando che la qualità dell'insegnamento è importante al pari della qualità della ricerca e deve essere oggetto di una riforma e una modernizzazione in tutta l'Unione europea e che entrambe le dimensioni sono strettamente connesse,
M. considerando che le differenze fra i sistemi di riconoscimento nazionali ostacolano in misura significativa la parità di trattamento fra gli studenti e i progressi sia nell'ambito dello Spazio europeo dell'istruzione superiore che del mercato del lavoro europeo,
N. considerando che la mobilità può essere ostacolata sia dall'assenza di un pieno e adeguato riconoscimento dei corsi frequentati che dalla non equipollenza dei titoli di studio conseguiti,
O. considerando l'urgenza di attuare, coordinare e promuovere un'impostazione coerente fra tutti i paesi firmatari del processo di Bologna,
P. considerando che il processo di Bologna deve creare un nuovo modello progressivo di istruzione, che garantisca a tutti l'accesso alla formazione e il cui principale obiettivo sia di trasmettere conoscenze e valori, creando per il futuro una società sostenibile, cosciente e priva di squilibri sociali,
1. ritiene che dovrebbe essere data priorità all'aumento della mobilità degli studenti e alla qualità dei diversi sistemi d'istruzione nell'ambito della ridefinizione dei principali obiettivi del processo di Bologna per il periodo successivo al 2010;
2. sottolinea che, al fine di garantire la mobilità degli studenti, occorre intraprendere azioni in vari settori politici; rileva che vari aspetti della mobilità esulano dal contesto dell'istruzione superiore e si inscrivono nell'ambito degli affari sociali, della finanza e delle politiche relative all'immigrazione e ai visti;
3. accoglie con favore gli sforzi intrapresi dagli Stati membri nell'ambito della cooperazione intergovernativa per migliorare la qualità e la competitività dell'istruzione nell'Unione europea, in particolare promuovendo la mobilità e assicurando il riconoscimento delle qualifiche e della qualità, soprattutto considerato lo scarso spazio di manovra risultante dagli stretti margini disponibili nella Rubrica 1a del quadro finanziario;
4. ritiene che il metodo della consultazione attuato dai soggetti interessati partecipanti al processo debba continuare: le istituzioni e i rappresentanti degli studenti devono cooperare strettamente per affrontare i restanti ostacoli alla mobilità e i problemi legati alla qualità e all''attuazione del processo di Bologna;
5. osserva che nell'attuazione del processo di Bologna occorrerà prestare una particolare attenzione a una stretta e intensa cooperazione e coordinamento con lo Spazio europeo della ricerca;
Mobilità degli studenti: qualità ed efficacia
6. insiste sulla pressante necessità di disporre di dati statistici comparabili e affidabili sulla mobilità e sul profilo socio-economico degli studenti, quali indicatori comuni, criteri e parametri di riferimento, al fine di superare l'attuale carenza di dati e promuovere lo scambio di buone prassi;
7. invita le università a migliorare e a semplificare le informazioni fornite online o su supporti tradizionali agli studenti in entrata e in uscita; invita le università e le agenzie nazionali Erasmus a collaborare con le organizzazioni studentesche al fine di rendere disponibili in modo tempestivo tutte le informazioni necessarie; chiede alle università di sostenere i diritti degli studenti, conformemente agli impegni assunti aderendo alla Carta universitaria Erasmus;
8. sottolinea che per consentire al processo di Bologna di raggiungere i propri obiettivi occorre reciprocità in termini di flussi di studenti e accademici; pone l'accento sulle disparità delle attuali tendenze e, in particolare, sulla scarsa mobilità verso gli Stati membri entrati a far parte dell'Unione europea nel 2004 e nel 2007;
9. segnala l'importanza del tutorato per l'integrazione sociale, culturale e linguistica degli studenti in entrata;
10. sottolinea che una migliore padronanza delle lingue è un valore fondamentale e una delle ragioni della mobilità studentesca e sottolinea l'importanza dell'organizzazione di corsi intensivi di lingue rivolti agli studenti in entrata, prima e/o durante il periodo di studio Erasmus;
Riforma dell'istruzione superiore e modernizzazione delle università: qualità, innovazione e flessibilità
11. invita le università dell'Unione a intraprendere un'ampia, innovativa e sistematica riforma curriculare, dal momento che contenuti ambiziosi e una ristrutturazione organizzativa sono fondamentali per la mobilità degli studenti e per una maggiore flessibilità; invita a introdurre un "periodo di mobilità di studio" in tutti i programmi di studio per consentire agli studenti di recarsi all'estero;
12. chiede che si ponga l'accento sulla necessità di programmi di dottorato congiunti a livello europeo, che favoriscano la mobilità degli studenti di dottorato e la creazione di un quadro per il dottorato europeo;
13. sottolinea il ruolo essenziale della qualità e dell'eccellenza dell'insegnamento, considerato che l'evoluzione e la formazione continua di insegnanti qualificati in tutti i settori di studio, sono essenziali per accrescerne l'attrattiva e l'efficacia e per raggiungere gli obiettivi del processo di Bologna;
14. ribadisce la necessità di intensificare il dialogo transnazionale e lo scambio di informazioni ed esperienze onde agevolare la convergenza sulla formazione dei docenti, compresa la formazione degli insegnanti di scuola primaria, e l'efficacia di uno sviluppo professionale continuo;
Finanziamento e investimento nella mobilità degli studenti e dimensione sociale
15. ritiene che un'assistenza particolare dovrebbe essere garantita a tutti gli studenti che provengono da gruppi più svantaggiati della società, ad esempio concedendo loro alloggi economici e decorosi, considerato che dopo l'arrivo si rende spesso necessario un ulteriore sostegno;
16. propone di introdurre una tessera di riconoscimento europea armonizzata per gli studenti, onde agevolare la mobilità e consentire agli studenti di ottenere sconti sulle spese di vitto e alloggio;
17. invita gli Stati membri e le autorità competenti a garantire un accesso equo e universale alla mobilità attraverso procedure semplici, flessibili e trasparenti per l'assegnazione delle borse, prevedendo un sostegno finanziario aggiuntivo nel caso di destinazioni particolarmente onerose e di studenti bisognosi; giudica indispensabile che gli studenti ricevano tale sostegno prima della partenza, onde evitare di imporre loro un onere finanziario eccessivo;
18. si compiace del fatto che, nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, prevista nella dichiarazione allegata all'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, sia stato possibile esaminare il potenziamento della dotazione finanziaria prevista per i programmi nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento alle borse di studio Erasmus, tenuto conto dei risultati ottenuti in fase di monitoraggio e valutazione dei programmi;
19. sottolinea la necessità di introdurre e promuovere nuovi mezzi di finanziamento della mobilità degli studenti quali prestiti a interessi zero e/o trasferibili;
20. invita le università europee a cooperare con il settore privato (ad esempio organizzazioni economiche o imprenditoriali quali le camere di commercio) al fine di individuare nuovi, efficaci meccanismi di cofinanziamento della mobilità degli studenti per ogni ciclo (laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca), migliorando in tal modo la qualità dei sistemi d'istruzione;
21. suggerisce l'instaurazione di un dialogo proficuo e di uno scambio reciproco fra aziende e università al fine di sviluppare nuovi partenariati e analizzare nuove possibilità di cooperazione;
Qualità e pieno riconoscimento dei titoli di studio
22. invita la Commissione e gli Stati membri a procedere all'attuazione dei quadri di riferimento europei (quadro delle qualifiche di Bologna, quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, norme e orientamenti europei sulla garanzia della qualità e convenzione di Lisbona sul riconoscimento), al fine di instaurare lo Spazio europeo dell'istruzione superiore;
23. sottolinea pertanto l'impellenza di attuare l'ECTS, sistema di trasferimento dei crediti completo, unificato ed efficace, in modo che le qualifiche degli studenti e degli accademici possano essere facilmente trasferibili in tutta Europa grazie a un unico quadro comune;
24. sottolinea che il sistema basato sui tre cicli di insegnamento (laurea, laurea specialistica e dottorato) potrebbe diventare più flessibile, in special modo ricorrendo al sistema "4+1" anziché al "3+2"per il primo e il secondo ciclo; ritiene che per alcuni corsi di laurea tale ipotesi potrebbe rivelarsi più adatta onde consentire una maggiore mobilità e occupabilità dei laureati;
25. chiede che ai tirocini e alle altre esperienze di mobilità informali e non formali approvate dalle università siano attribuiti crediti secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti e considerati parte integrante del piano di studi;
Attuazione del processo di Bologna in tutti i paesi interessati
26. invita le autorità competenti degli Stati membri e le università europee a incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori prassi e le iniziative di sensibilizzazione;
27. esorta vivamente gli Stati membri a facilitare le procedure di rilascio dei visti e a ridurne i costi per gli studenti in mobilità, in particolare per quelli degli Stati membri più orientali e dei paesi candidati, in conformità delle direttive comunitarie sui visti;
o o o
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia (2008/2096(INI))
– vista la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(1), modificata dalla decisione del Consiglio 2006/512/CE(2) (di seguito denominata "decisione sulla comitatologia"),
– vista la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE)(3),
– visto l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione sulle procedure per l'attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE(4),
– visto l'articolo 192, secondo comma e l'articolo 202, del trattato CE,
– visti gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la sua decisione dell'8 maggio 2008 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione sulle procedure per l'attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE(5),
– visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0345/2008),
A. considerando che, per avere una legislazione di buona qualità, è sempre più necessario delegare alla Commissione lo sviluppo degli aspetti non essenziali e più tecnici della legislazione nonché il suo sollecito adeguamento per tener conto dei progressi tecnologici e dei cambiamenti economici; considerando che tali poteri di delega devono essere agevolati fornendo al legislatore i mezzi istituzionali per controllarne l'esercizio,
B. considerando che finora il legislatore dell'Unione europea aveva soltanto l'opzione di utilizzare l'articolo 202 del Trattato CE per svolgere tale delega; considerando che il ricorso a tale disposizione non è stato soddisfacente in quanto si riferisce ai poteri di esecuzione della Commissione e alle procedure di scrutinio a cui tali poteri sono soggetti, mentre le procedure sono decise dal Consiglio che delibera all'unanimità dopo consultazione semplice del Parlamento; considerando che tali procedure di scrutinio sono basate essenzialmente sui lavori di comitati composti di funzionari degli Stati membri e che il Parlamento era escluso da tutte queste procedure fino all'adozione della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, modificata dalla decisione 2006/512/CE,
C. considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione sulla comitatologia introduce misure secondo cui uno strumento giuridico di base adottato mediante la codecisione prevede misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale strumento, tra l'altro sopprimendo alcuni di tali elementi o integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali; considerando che spetta al legislatore dell'Unione europea definire, caso per caso, gli elementi essenziali di ogni atto legislativo che possono essere soltanto modificati mediante la procedura legislativa,
D. considerando che la decisione sulla comitatologia rende le cosiddette "misure semilegislative" soggette alla procedura di regolamentazione con controllo in base a cui il Parlamento è associato pienamente al controllo di tali misure e può opporsi ai progetti proposti dalla Commissione concernenti misure che superino i poteri di esecuzioni previsti nello strumento di base o a un progetto che non sia compatibile con lo scopo o con il contenuto dello strumento di base oppure che non rispetti il principio di sussidiarietà o di proporzionalità,
E. considerando che la nuova procedura garantisce il controllo democratico delle misure di esecuzione, quando sono di natura semilegislativa, ritenendo che i due colegislatori, e cioè il Parlamento e il Consiglio, siano su un piano di parità, e, così facendo, si pone fine a uno dei più gravi aspetti del deficit democratico dell'Unione europea; considerando che la decisione sulla comitatologia permette che la maggior parte degli aspetti tecnici della legislazione e i relativi adattamenti siano delegati alla Commissione, assicurando così che il legislatore si concentri sugli aspetti essenziali e sul miglioramento della qualità della legislazione comunitaria,
F. considerando che la nuova procedura di regolamentazione con controllo non è facoltativa ma obbligatoria nel caso in cui le misure di esecuzione possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 2 della decisione sulla comitatologia,
G. considerando che l'attuale allineamento dell'acquis comunitario alla decisione sulla comitatologia non è ancora completo in quanto rimangono ancora strumenti giuridici che prevedono misure di esecuzione a cui va applicata la nuova procedura di regolamentazione con controllo,
H. considerando che non soltanto le misure di esecuzione finora soggette alla procedura regolamentare ma anche altre misure soggette alle procedure di gestione o di consultazione possono rientrare nell'ambito dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione sulla comitatologia,
I. considerando che il Trattato di Lisbona introduce una gerarchia di norme e crea il concetto di atto delegato, e cioè "un atto legislativo che delega alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale per integrare o modificare alcuni elementi non essenziali dell'atto legislativo"; considerando che il Trattato di Lisbona considera anche gli atti di esecuzione in un nuovo modo e prevede in particolare la codecisione tra il Parlamento e il Consiglio in quanto procedura per l'adozione della regolamentazione che stabilirà i meccanismi di controllo da parte degli Stati membri sugli atti di esecuzione,
J. considerando che l'esecuzione delle corrispondenti disposizioni del Trattato di Lisbona renderà necessario un processo intenso e complesso di negoziato interistituzionale e considerando che il presente processo di allineamento dovrà pertanto essere completato quanto prima e in ogni caso prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
K. considerando che, se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, sarà necessario procedere a un nuovo e più complesso allineamento dell'acquis comunitario alle disposizioni dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le deleghe legislative; considerando che, sebbene la definizione del termine "atto delegato" nel trattato di Lisbona sia simile al concetto di misura "semilegislativa" contenuto nella decisione sulla comitatologia, i due concetti non sono identici e i due regimi procedurali previsti nei due strumenti sono totalmente diversi; pertanto il presente esercizio di allineamento non può essere considerato come un esatto precedente per il futuro,
L. considerando che, per lo stesso motivo, i risultati dell'allineamento in corso per ogni singolo strumento giuridico non possono essere considerati come un precedente per il futuro,
M. considerando l'utilità che le istituzioni si accordino in merito a un iter standard per gli atti delegati che sarebbero regolarmente inclusi dalla Commissione nei progetti di atto legislativo, anche se i legislatori conserverebbero la facoltà di modificarli; considerando che è necessario procedere con l'adozione, in base alla codecisione, della regolamentazione che stabilisce i meccanismi per il controllo da parte degli Stati membri degli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli pertinenti del trattato CE, proposte legislative per completare l'allineamento della comitatologia; chiede che tali proposte vengano elaborate alla luce di discussioni interistituzionali e che riguardino in particolare gli atti legislativi elencati nell'allegato;
2. chiede alla Commissione di presentare le corrispondenti proposte legislative volte ad allineare i restanti atti giuridici alla decisione sulla comitatologia, in particolare quelli elencati nell'Allegato;
3. invita la Commissione, nel caso in cui le presenti procedure di allineamento non siano concluse prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, a presentare le proposte legislative necessarie per adattare gli atti giuridici che non siano ancora stati allineati in quel momento al nuovo regime previsto dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. chiede alla Commissione di presentare, in ogni caso, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le proposte legislative pertinenti necessarie per allineare l'intero acquis comunitario al nuovo regime;
5. invita la Commissione a presentare quanto prima il progetto di proposta legislativa per un regolamento che stabilisca in anticipo le norme e i principi generali concernenti il meccanismo di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
6. chiede che al Parlamento europeo siano concesse risorse supplementari per tutte le procedure di comitatologia, non solo durante l'attuale periodo di transizione ma anche in vista dell'eventuale entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in modo da garantire che tutte le procedure di comitatologia fra le tre istituzioni funzionino in modo soddisfacente;
7. conferma che le richieste rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e l'elenco in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Il Parlamento invita la Commissione a presentare le corrispondenti proposte legislative per allineare i restanti atti giuridici alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999, modificata dalla decisione 2006/512/CE, tra cui in particolare:
- direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(6);
- direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000 relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio(7);
– regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(8);
- direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio(9);
- direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale(10);
– decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)(11);
- direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale(12);
- direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1(13);
- direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio(14);
- direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo(15);
- direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio(16);
- direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio(17);
- regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999(18);
- regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(19).
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity (2007/2238(INI))
– vista la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa(1),
– vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(2),
– vista la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati(3),
– vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari(4),
– vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti(5),
– vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie(6),
– vista la direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati(7),
– vista la direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM(8),
– vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori(9),
– vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(10),
– vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva fondi pensionistici)(11),
– vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione(12),
– vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(13),
– vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto(14),
– vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(15),
– vista la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (direttiva di attuazione MiFID)(16),
– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(17),
– vista la direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari(18),
– vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(19),
– vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (direttiva sui requisiti patrimoniali)(20),
– vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (direttiva CAD)(21),
– vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell"11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate(22),
– vista la proposta della Commissione del 21 aprile 2008 per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Proposta Solvibilità II) (COM(2008)0119),
– vista la Comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2007 dal titolo "Eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri dei fondi di capitali di rischio" (COM(2007)0853),
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sul futuro dei fondi hedge (fondi di speculazione) e dei derivati(23),
– viste le sue risoluzioni, del 27 aprile 2006 sulla gestione patrimoniale(24) e del 13 dicembre 2007 sulla gestione patrimoniale II(25),
– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco(26), in particolare il paragrafo 19,
– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (sezione "Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità"): lanciare il nuovo ciclo (2008-2010)(27),
– visto il documento "Objectives and Principles of Securities Regulation" del maggio 2003 dell'associazione mondiale delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), in cui sono esposti anche i principi relativi alla commercializzazione dei piani d'investimento collettivi, fra cui gli Hedge Fund,
– visto lo studio elaborato nel dicembre 2007 dall'Unità Politica economica e scientifica del Parlamento europeo dal titolo: Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest,
– visti gli standard relativi alle migliori prassi del 22 gennaio 2008 elaborati dall'Hedge Fund Working Group e la successiva costituzione di un Hedge Fund Standards Board cui affidare il compito di "custode" di detti standard,
– visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,
– visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
– visti, la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6–0338/2008),
A. considerando che esistono attualmente normative nazionali e a livello di Unione europea relative ai mercati finanziari che si applicano direttamente o indirettamente, anche se non esclusivamente, agli Hedge Fund e ai fondi di private equity,
B. considerando che gli Stati membri e la Commissione devono garantire l'attuazione ed applicazione coerenti di tali normative; che tutti gli ulteriori adeguamenti della normativa esistente devono essere sottoposti ad un'adeguata analisi costi/benefici e non devono essere discriminatori,
C. considerando che la Commissione non ha risposto positivamente a tutti gli aspetti delle precedenti richieste del Parlamento, comprese quelle formulate nelle summenzionate risoluzioni del 15 gennaio 2004, del 27 aprile 2006, dell'11 luglio 2007 e del 13 dicembre 2007,
D. considerando che gli Hedge Fund e i fondi di private equity hanno caratteristiche molto diverse e che non ne esiste una definizione chiara; che tuttavia entrambi sono veicoli d'investimento utilizzati da investitori qualificati piuttosto che da normali consumatori e che essi non possono essere trattati adeguatamente come una categoria singola di prodotti ai fini di una disciplina specifica,
E. considerando che gli Hedge Fund e i fondi di private equity sono veicoli d'investimento alternativi di crescente importanza che non solo costituiscono una quota significativa e crescente delle attività globali in gestione ma che accrescono anche l'efficienza dei mercati finanziari creando nuove opportunità di investimento,
F. considerando che, molto prima dell'attuale crisi finanziaria, numerose istituzioni mondiali, dell'Unione europea e nazionali avevano identificato potenziali motivi di preoccupazione in relazione agli Hedge Fund e ai fondi di private equity per quanto concerne la stabilità finanziaria, gli standard di gestione del rischio, il debito (leverage) eccessivo e la valutazione di strumenti finanziari illiquidi e complessi,
G. considerando che l'analisi condotta nel 2007 dal Forum di stabilità finanziaria ha concluso che una maggiore attività di vigilanza su tutti i soggetti interessati è il modo migliore per rispondere alle preoccupazioni in fatto di stabilità finanziaria,
H. considerando che nel suo Global Financial Stability Report dell'aprile 2008, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha concluso che si assiste "alla generale non consapevolezza dell'entità dell'esposizione di un'ampia serie di soggetti - banche, assicurazioni monoline, entità parastatali, Hedge Fund – e al conseguente rischio di operazioni disordinate di unwinding",
I. considerando che la realizzazione dell'Agenda di Lisbona richiede investimenti a lungo termine nella crescita e nell'occupazione,
J. considerando che tali investimenti a lungo termine necessitano di mercati finanziari stabili e ben funzionanti nell'Unione europea e a livello mondiale, che contribuiscano all'economia reale; che tale obiettivo può essere conseguito solo assicurando nell'Unione europea la presenza di un'industria finanziaria competitiva ed innovativa,
K. considerando che gli Hedge Fund e i fondi di private equity assicurano in molti casi liquidità ed accresciuta diversificazione ed efficienza del mercato creando, domanda di prodotti innovativi e contribuendo al price discovery,
L. considerando che la stabilità finanziaria richiede pure una migliore cooperazione in materia di vigilanza, anche a livello globale, il che presuppone evidentemente un costante miglioramento dell'attuale attività di vigilanza dell'Unione europea, fra cui un regolare scambio di informazioni e un'accresciuta trasparenza degli investitori istituzionali,
M. considerando che la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di regolamentare a livello globale gli operatori di mercato offshore,
N. considerando che livelli di trasparenza adeguati nei confronti degli investitori e delle autorità di vigilanza, sono d'importanza fondamentale per garantire il buon funzionamento e la stabilità dei mercati finanziari e per promuovere la concorrenza tra gli attori e i prodotti del mercato,
O. considerando che la Commissione dovrebbe monitorare ed analizzare gli effetti delle operazioni degli Hedge Fund e dei fondi di private equity e considerare la presentazione di una direttiva che stabilisca criteri minimi di trasparenza concernenti le modalità di futuro finanziamento degli investimenti, la gestione del rischio, i metodi di valutazione, le qualifiche dei manager, i possibili conflitti d'interesse, la dichiarazione dell'assetto proprietario e la registrazione degli Hedge Fund,
P. considerando che, per soddisfare l'esigenza di monitorare l'attività del mercato a fini di vigilanza, occorre mettere a disposizione delle competenti autorità informazioni sulle esposizioni e le operazioni creditizie degli Hedge Fund senza che ciò comporti oneri eccessivi,
Q. considerando che ci si attende che l'industria dei fondi compia ulteriori progressi verso l'adozione di misure vincolanti in materia di governo societario al fine di migliorare la trasparenza, e ritiene che tali misure debbano essere rese di pubblico dominio; chiede inoltre che vengano migliorati i meccanismi di controlling,
R. considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire sulla base delle migliori prassi che i diritti pensionistici aziendali maturati dai lavoratori dipendenti siano tutelati dai fallimenti,
S. considerando che la Commissione dovrebbe prendere in esame la possibilità di includere nella definizione del prudent person principle - laddove tale principio è contemplato dalla vigente legislazione comunitaria – l'obbligo per gli investitori di verificare che i fondi alternativi nei quali investono siano conformi a norme adeguate e alle migliori prassi del settore,
T. considerando che la diversità attuale delle definizioni di investimento privato negli Stati membri costituisce un ostacolo al mercato interno e crea un incentivo per la "fuga" di prodotti ad alto rischio verso il mercato al dettaglio,
U. considerando l'opportunità di creare un sito web per i codici di condotta che funga da "sportello unico" e che permetta di consultare un registro dei soggetti che li applicano, la loro informativa esterna (disclosure) e le motivazioni da essi fornite per la mancata applicazione (non-compliance); osservando al riguardo che i motivi di non-compliance possono rappresentare uno strumento informativo; ritenendo che il sito web debba essere realizzato per l'Unione europea e promosso a livello internazionale,
V. considerando che nel suo Global Financial Stability Report dell'aprile 2008, il FMI ha ammonito che "il mercato delle obbligazioni societarie appare vulnerabile quando i tassi di default denotano una tendenza all'aumento per fattori macroeconomici e strutturali",
W. considerando che il recente incremento delle transazioni di private equity ha aumentato in modo significativo il numero di occupati i cui posti di lavoro sono in ultima analisi controllati da fondi di private equity; che pertanto occorre tener debito conto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie di diritto del lavoro (in particolare la direttiva 2001/23/CE), che sono state emanate anteriormente a tale situazione; considerando inoltre che il diritto del lavoro nazionale e comunitario deve essere applicato su base non discriminatoria, il che comporta il trattamento equo e corretto di tutti i soggetti economici con simili responsabilità nei confronti dei dipendenti,
X. considerando che, in molti ordinamenti giuridici, gli Hedge Fund e i fondi di private equity che posseggono e controllano imprese non figurano come datori di lavoro e pertanto sono esenti dagli obblighi giuridici che incombono a questi ultimi,
Y. considerando che nel caso di carichi debitori estremi le imprese presentano un più elevato profilo di rischio,
Z. considerando che, come avviene con altre entità, possono sorgere conflitti d'interesse derivanti dal modello operativo dei fondi di private equity e degli Hedge Fund ovvero dai rapporti tra tali veicoli e altri soggetti che operano sui mercati finanziari; che gli sforzi volti a migliorare l'attuale legislazione comunitaria, i quali non devono limitarsi agli hedge fund e al private equity, devono allinearsi a standard internazionali, come i principi IOSCO applicabili alla gestione dei conflitti d'interesse da parte dei fondi d'investimento collettivi e degli intermediari finanziari,
AA. considerando che i sistemi di retribuzione dei dirigenti degli Hedge Fund e dei fondi di private equity possono condurre ad incentivi inopportuni che portano all'assunzione di rischi irresponsabili,
AB. considerando che gli Hedge Fund rientrano nella categoria di investitori in prodotti strutturati complessi che hanno subito la crisi del mercato del credito e sostenuto perdite,
AC. considerando che, al fine di ridurre al minimo il rischio di future crisi finanziarie, stanti le forti interazioni tra mercati e tra soggetti che vi operano nonché l'obiettivo dell'instaurazione di condizioni uniformi a livello transfrontaliero come pure tra soggetti partecipanti al mercato regolamentato e non regolamentato, sono in corso varie iniziative a livello di Unione europea e a livello globale, fra cui una revisione delle direttive sui requisiti di capitale e sull'adeguatezza patrimoniale e una proposta di direttiva sulle agenzie di rating creditizio, e ciò al fine di assicurare un assetto normativo più coerente e armonizzato,
AD. considerando che l'approccio di una regolamentazione principle-based appare appropriato per disciplinare i mercati finanziari perché permette di seguire meglio gli sviluppi del mercato,
AE. considerando che la necessaria azione dell'Unione europea per le istituzioni e i mercati finanziari deve essere improntata ai seguenti sette principi:
-
copertura normativa: l'attuale legislazione comunitaria va riesaminata per identificare eventuali lacune; occorre passare in rassegna le diversità nazionali e avviare un processo di armonizzazione, ad esempio mediante collegi di vigilanza o con altri mezzi; vanno perseguiti gli obiettivi dell'equivalenza e della cooperazione a livello internazionale;
-
capitale: i requisiti di capitale devono essere obbligatori per tutte le istituzioni finanziarie e devono riflettere il rischio connesso alla tipologia di attività, l'esposizione e il risk control; occorre inoltre considerare più estesi orizzonti di liquidità;
-
emissione e distribuzione: per conseguire una maggiore convergenza degli interessi di investitori ed emittenti, questi ultimi dovrebbero in generale mantenere l'esposizione verso i prodotti cartolarizzati detenendone una quota rappresentativa; sarebbe opportuno dichiarare il livello delle quote di prodotti creditizi prestito detenute dagli emittenti; in alternativa al mantenimento di quote, occorre vagliare altre misure volte a far convergere gli interessi di investitori ed emittenti;
-
contabilità: occorre esaminare la possibilità di applicare una tecnica di smoothing per contrastare gli effetti prociclici del metodo contabile del fair value;
-
rating: per accrescere la trasparenza e la comprensione nel mercato dei rating, le agenzie di analisi finanziaria dovrebbero adottare codici di condotta concernenti la trasparenza delle ipotesi di base per la valutazione (assumptions), la complessità del prodotto e le pratiche operative; i conflitti di interesse vanno opportunamente gestiti; il rating non richiesto deve essere classificato separatamente e non essere utilizzato come mezzo di pressione per ottenere incrementi di attività;
-
trading di prodotti derivati: occorre favorire l'apertura e la trasparenza del trading di derivati on exchange o in altre forme;
-
a lungo termine: i pacchetti retributivi incentivanti (reward packages) dovrebbero basarsi sui risultati a più lungo termine e dovrebbero riflettere sia gli utili che le perdite,
AF. considerando che tale azione fornirebbe una base giuridica organica e universale applicabile a tutte le istituzioni finanziarie che superano una certa dimensione e che terrebbe conto su base di reciprocità delle prassi regolamentari e di vigilanza internazionali,
1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2 e 95 del trattato CE ed entro la fine del 2008, una o più proposte legislative che coprano tutti i maggiori soggetti ed operatori del mercato finanziario, compresi gli Hedge Fund e i fondi di private equity, e rispondano ai sette principi indicati al considerando AE attenendosi alle raccomandazioni particolareggiate esposte in appresso;
2. conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
3. ritiene che le incidenze finanziarie della o delle proposte richieste debbano essere coperte mediante gli stanziamenti di bilancio dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUI CONTENUTI DELLA(E) PROPOSTA(E) RICHIESTA(E)
Raccomandazione 1 – Stabilità finanziaria, capitale e copertura normativa universale
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:
Requisiti di capitale - Le imprese di investimento (comprese le società semplici e in accomandita semplice), le compagnie assicurative, gli enti creditizi, i fondi convenzionali (come gli OICVM e i fondi pensionistici) devono essere tenute a soddisfare i requisiti di capitale. La Commissione dovrebbe garantire che, per tutte le istituzioni finanziarie, l'adeguatezza dei requisiti di capitale continui ad essere basata sul rischio e non sull'entità interessata. Le autorità di vigilanza possono basarsi su considerazioni attinenti all'osservanza del codice di condotta. Detti requisiti di capitale non dovranno tuttavia essere addizionali rispetto alle norme già in vigore e in nessun caso dovranno essere considerati una garanzia in caso di fallimento del fondo.
Emittenti e cartolarizzazione – La proposta o le proposte della Commissione in materia di requisiti patrimoniali dovrebbe disporre che gli emittenti detengano quote di crediti cartolarizzati nel proprio stato patrimoniale o imporre all'emittente requisiti di capitale calcolati in base all'assunto che egli detiene tali quote oppure individuare altre vie per far coincidere gli interessi di investitori ed emittenti.
Vigilanza UE sulle agenzie di rating creditizio – La Commissione dovrebbe istituire un meccanismo di supervisione europeo sull'operato e la compliance delle agenzie di rating, attribuendo specifici compiti ad organi esistenti come il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), anche al fine di stimolare la concorrenza e permettere l'accesso al mercato nel settore del rating creditizio.
Valutazione - La Commissione dovrebbe adottare misure legislative principle-based sulla migliore valutazione degli strumenti finanziari illiquidi in linea con l'operato dei competenti organismi internazionali, per tutelare al meglio gli investitori e la stabilità dei mercati finanziari; si dovrà tener conto delle varie iniziative in materia di valutazione attualmente portate avanti nell'Unione europea e a livello internazionale, ed esaminare le modalità più efficaci per promuoverle.
Prime broker – Gli obblighi di trasparenza applicabili a ogni istituto che fornisca servizi di prime brokerage dovrebbero essere rafforzati in funzione della complessità e opacità della struttura o tipologia delle esposizioni derivanti dalle operazioni con tutti i tipi di prodotti e soggetti, includi gli Hedge Fund e di private equity.
Capitali di rischio e PMI: La Commissione dovrebbe proporre atti legislativi che forniscano un quadro armonizzato a livello europeo per i capitali di rischio e il private equity, soprattutto per assicurare l'accesso transfrontaliero a questi capitali per le PMI, conformemente all'agenda di Lisbona. A tal fine, la Commissione dovrebbe attuare senza indugi le proposte programmatiche illustrate nella comunicazione dal titolo "Eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri dei fondi di capitali di rischio". La proposta in questione dovrà osservare i principi di buona normazione ed evitare nuovi appesantimenti legali, fiscali e amministrativi a livello dell'Unione europea.
Raccomandazione 2 - Misure di trasparenza
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:
Regime di collocamento privato - La Commissione dovrebbe sottoporre una proposta legislativa volta all'istituzione di un regime europeo di collocamento privato per la distribuzione transfrontaliera di prodotti d'investimento, inclusi i veicoli di investimento alternativi, rivolti a idonee categorie di investitori qualificati. Tale proposta dovrebbe all'occorrenza definire i seguenti elementi di informativa esterna nei confronti degli investitori e delle competenti autorità:
-
strategia generale di investimento e politica in materia di commissioni e spese,
-
ricorso alla leva finanziaria/indebitamento, sistema di risk management e metodi di valutazione del portafoglio,
-
fonte e ammontare dei fondi raccolti, anche internamente,
-
regole che garantiscano la piena trasparenza dei sistemi di retribuzione di dirigenti e senior manager, compresa i compensi tramite stock options.
-
registrazione ed identificazione degli azionisti al di là di determinate quote.
Investitori – La Commissione dovrebbe, in cooperazione con le autorità di vigilanza, elaborare regole che garantiscano un'informativa esterna chiara, che comunichi agli investitori informazioni pertinenti e sostanziali.
Private equity e tutela dei lavoratori - La Commissione dovrebbe assicurare che la direttiva 2001/23/CE conservi i diritti dei dipendenti, incluso il diritto di essere informati e consultati, ogni volta che il controllo di un'impresa o di un'attività venga trasferito ad opera di qualunque investitore, anche se si tratta di fondi di private equity e di Hedge Fund.
Piani pensionistici - Dalla metà degli anni Novanta, sempre più fondi pensionistici e società assicurative detengono posizioni in Hedge Fund e in fondi di private equity, per cui ogni situazione di insolvenza potrebbe avere ripercussioni negative sui diritti degli affiliati ai piani pensionistici. Nell'ambito della revisione della direttiva 2003/41/CE, la Commissione dovrebbe garantire che i lavoratori dipendenti o i loro rappresentanti siano informati direttamente o tramite le fiduciarie sulla tipologia e i rischi di investimento dei loro fondi pensione.
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:
Private equity e leva finanziaria - La Commissione dovrebbe, in sede di revisione della direttiva 77/91/CEE sul capitale, assicurare che eventuali modifiche siano informate ai seguenti principi fondamentali: capitale detenuto adeguato al rischio, ragionevole aspettativa che il livello di ricorso alla leva finanziaria sia sostenibile sia per il fondo/società di private equity sia per la società target e che non vi siano ingiuste discriminazioni nei confronti di determinati investitori privati o fra i vari fondi o veicoli d'investimento che adottano simili strategie.
Spoliazione di attività (asset-stripping) - La Commissione europea dovrebbe, all'occorrenza, proporre misure supplementari armonizzate a livello dell'Unione europea sulla base di un'analisi delle opzioni legislative attualmente esistenti a livello nazionale e comunitario, per evitare livelli irragionevoli di asset-stripping nelle società target.
Raccomandazione 4 - Misure relative ai conflitti di interesse
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:
La Commissione dovrebbe introdurre delle norme che assicurino una reale separazione tra i servizi che le società di investimento forniscono ai propri clienti. Il Parlamento europeo desidera ribadire che ogni modifica dovrà riguardare tutte le istituzioni finanziarie, senza discriminazioni. Come raccomandato dalla IOSCO, le istituzioni finanziarie che forniscono una gamma diversificata di servizi finanziari dovrebbero applicare politiche e procedure a livello di azienda o di gruppo, inclusa una corretta informativa esterna, che consentano di identificare, valutare e sviluppare idonei strumenti per risolvere i conflitti reali o potenziali.
Agenzie di rating creditizio - Le agenzie di rating dovranno essere tenute a fornire maggiori informazioni e a risolvere in tutto o in parte il problema dell'asimmetria informativa e dell'incertezza nonché dichiarare i conflitti di interesse sottesi alla loro sfera operativa, senza inficiare il sistema finanziario transaction-oriented. In particolare le agenzie di rating dovrebbero essere tenute a separare la loro attività di rating da tutti gli altri servizi (come la consulenza sulla strutturazione delle transazioni) da esse forniti per ogni obbligazione o soggetto valutato.
Accesso al mercato e concentrazione – La Direzione generale Concorrenza della Commissione dovrebbe condurre un'analisi generale degli effetti della concentrazione di mercato e della presenza di posizioni dominanti nell'industria dei servizi finanziari, anche alla luce della situazione internazionale e includendo nell'esame gli Hedge Fund e i fondi di private equity. L'analisi dovrebbe stabilire se le regole comunitarie di concorrenza siano rispettate da tutti i soggetti operanti sul mercato, se vi siano concentrazioni illegittime o se occorra rimuovere gli ostacoli per i nuovi entranti e se sia necessario abrogare la legislazione che privilegia le imprese incumbent ed eliminare le attuali strutture di mercato caratterizzate da limitata concorrenza.
Raccomandazione 5 – Attuale legislazione sui servizi finanziari
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:
La Commissione dovrebbe procedere all'analisi di tutta la vigente legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari per identificare eventuali lacune in relazione agli Hedge Fund e ai fondi di private equity e, procedendo dai risultati di tale analisi, sottoporre al Parlamento una o più proposte legislative modificative delle direttive esistenti che migliorino laddove necessario la disciplina degli Hedge Fund, dei fondi di private equity e di altri pertinenti entità. La legislazione proposta dovrebbe essere mirata allo scopo.
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla trasparenza degli investitori istituzionali (2007/2239(INI))
–vista la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa(1),
– vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(2),
– vista la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati(3),
– vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari(4),
– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")(5),
– vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie(6),
– vista la direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati(7),
– vista la direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM(8),
– vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori(9),
– vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(10),
– vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi(11),
– vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione(12),
– vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(13),
– vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto(14),
– vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(15),
– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(16),
– vista la direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/EC al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari(17),
– vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(18),
– vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(19),
– vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi(20),
– vista la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (direttiva di attuazione MiFID)(21),
– vista la direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni(22),
– vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate(23),
– vista la sua posizione del 25 settembre 2003 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati(24),
– visto lo studio sui fondi speculativi (hedge funds): trasparenza e conflitto di interessi, commissionato dalla commissione per i problemi economici e monetari(25),
– visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,
– visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0296/2008),
A. considerando che si riconosce che veicoli di investimento alternativi come i fondi speculativi (hedge funds) e i private equity possono offrire ai gestori degli attivi nuovi vantaggi in termini di diversificazione, aumentando la liquidità del mercato e le prospettive di alti rendimenti per gli investitori, contribuendo a un processo di individuazione dei prezzi, diversificazione dei rischi e integrazione finanziaria e migliorando nel contempo l'efficienza del mercato,
B. considerando che i fondi speculativi e i private equity sono strumenti di investimento distinti che differiscono per quanto riguarda la natura dell'investimento e la strategia di investimento,
C. considerando che i fondi speculativi e i private equity con base nell'Unione europea richiedono un contesto regolamentare che rispetti le loro strategie innovative, consentendo loro di restare competitivi sul piano internazionale e attenuando nel contempo gli effetti di potenziali dinamiche avverse del mercato; che una legislazione specifica sui prodotti potrebbe essere troppo rigida e frenare l'innovazione,
D. considerando che i fondi speculativi e i private equity le cui società di gestione hanno sede nell'Unione europea, devono conformarsi alla normativa comunitaria attuale e futura; che entità basate al di fuori dell'Unione europea devono anch'esse conformarsi a tale normativa nel quadro di alcune attività,
E. considerando che i fondi speculativi onshore dell'Unione europea, i gestori dei fondi speculativi e i private equity sono soggetti alla legislazione in vigore, in particolare per quanto concerne gli abusi di mercato, e che sono soggetti alla regolamentazione indirettamente, attraverso le controparti e in caso di vendita dei relativi investimenti in prodotti regolamentati,
F. considerando che in alcuni Stati membri i fondi speculativi e i private equity sono soggetti a regimi regolamentari nazionali e ad un'applicazione diversificata delle esistenti direttive dell'Unione europea; che tali norme nazionali divergenti comportano il rischio di una frammentazione regolamentare nel mercato interno, che può avere l'effetto di impedire lo sviluppo transfrontaliero di queste attività in Europa,
G. considerando che le direttive sembrano costituire lo strumento giuridico appropriato per tutte le questioni che devono essere affrontate in relazione ai fondi speculativi e ai private equity; che un'analisi e una valutazione dell'impatto sui fondi speculativi e i private equity della legislazione già in vigore negli Stati membri e nell'Unione europea dovrebbero precedere ogni direttiva sulla trasparenza degli stessi; che tale legislazione dovrebbe costituire il punto di partenza per l'armonizzazione; che la normativa esistente può aver bisogno di adeguamenti, ma dovrebbe evitare modifiche che comportino divergenze non giustificabili,
H. considerando che si riconosce che uno dei problemi principali è costituito dalla necessità di trasparenza e dall'analisi della stessa e dei casi in cui può essere promossa; che la trasparenza ha diversi aspetti, come ad esempio la trasparenza dei fondi speculativi e, secondo i casi, dei private equity nei confronti delle società di cui acquisiscono o possiedono azioni, nonché rispetto agli intermediari principali, agli investitori istituzionali come i fondi pensionistici o le banche, agli investitori al dettaglio, ai partner commerciali, ai regolatori e alle autorità; che uno dei principali problemi in materia di trasparenza risiede nel rapporto tra un fondo speculativo e, secondo i casi, un private equity da un lato e le società di cui acquisisce o possiede azioni dall'altro,
I. considerando l'esperienza degli Stati Uniti, dove la legislazione sulla libertà di informazione è stata usata dalla concorrenza per ottenere dettagli relativi a fondi di investimento a un livello riservato agli investitori, compromettendo gli investitori e il fondo stesso,
J. considerando che l'applicazione incoerente della direttiva sulla trasparenza ha portato a livelli divergenti di trasparenza in tutta l'Unione europea e ad elevati costi per gli investitori,
K. considerando che la trasparenza costituisce una condizione essenziale per la fiducia e la comprensione da parte degli investitori di complessi prodotti finanziari e contribuisce quindi al funzionamento ottimale e alla stabilità dei mercati finanziari,
L. considerando che la ragione primaria dell'attuale crisi dei subprime non può essere attribuita essenzialmente ad un unico settore, ricordando che ci vorrà del tempo prima che si possano capire in modo soddisfacente tutte le cause e gli effetti di tale crisi; che tra le molteplici cause della stessa rientrano, tra l'altro:
–
le agenzie di rating, in particolare i conflitti di interessi delle agenzie per la valutazione di crediti, e la concezione sbagliata del significato di rating,
–
le pratiche di prestito negligenti nel mercato immobiliare USA,
–
la rapida innovazione nel settore dei prodotti strutturati complessi,
–
il modello'originate-to-distribute" e la lunga catena di intermediazione,
–
l'avidità degli investitori, che mirano a profitti sempre più elevati, e una struttura di incentivi miope per quanto riguarda le remunerazioni,
–
la mancata osservanza del dovuto processo di diligence,
–
il processo di cartolarizzazione e di rating nel contesto di prodotti strutturati complessi, che ha portato a una sopravvalutazione di tali prodotti rispetto agli attivi sottostanti,
–
i conflitti di interessi all'interno delle banche di investimenti americane, e la mancata regolamentazione delle stesse,
M. considerando che la legislazione comunitaria prevede meccanismi come le procedure di comitatologia o Lamfalussy che consentono, attraverso misure di attuazione, una reazione flessibile ai cambiamenti in atto nel mondo imprenditoriale; che tale sistema migliorerà grazie allo strumento degli atti delegati previsto nel trattato di Lisbona,
N. N considerando che numerose iniziative e organizzazioni in materia di fondi speculativi e private equity, quali l'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli, il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e gli organismi industriali, inclusi quelli relativi ai fondi speculativi e ai private equity, hanno stabilito principi e codici di pratiche migliori che possono integrare la legislazione dell'Unione europea e servirle da modello; che, oltre a soddisfare la legislazione dell'Unione, le società e le associazioni di imprenditori dovrebbero essere incoraggiate ad aderire a tali codici sulla base del principio "comply or explain" ("conformarsi o giustificarsi"); che i dettagli relativi alla conformità o alle giustificazioni dovrebbero essere resi pubblici e opportunamente valutati,
O. considerando che taluni prodotti non regolamentati ("over-the-counter" - OTC) potrebbero essere commercializzati attraverso sistemi di negoziazione più aperti o visibili al fine di aumentare la valutazione "mark-to-market" qualora possibile e dare un'indicazione dei potenziali cambi di proprietà; che un sistema di compensazione più generale per gli OTC sia attrattivo ai fini della supervisione e della valutazione dei rischi ma, al fine di garantire una parità di condizioni nel contesto globale, qualsiasi nuovo sistema deve essere introdotto su scala internazionale,
P. considerando il ruolo rivestito dalla sorveglianza e dall'informativa a livello settoriale nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e nella comprensione dell'impatto economico del private equity, e che per le società pubbliche e private sussiste già l'obbligo di consultare i dipendenti su questioni relative agli interessi di questi ultimi; che non si deve creare alcun squilibrio fra le comunicazioni commerciali richieste alle società con portafoglio private equity e quelle richieste ad altre società private,
Q. considerando che la legislazione relativa ai prodotti non sembra essere il tipo di regolamentazione adeguato ad affrontare questo settore innovativo,
R. considerando che un sito web "a sportello unico" (one-stop-shop) per i codici di condotta sarebbe utile e dovrebbe essere introdotto nell'Unione europea e promosso a livello internazionale; che questo sito web dovrebbe includere un registro degli operatori del mercato che rispettano i codici di condotta, delle loro comunicazioni e delle spiegazioni per il mancato rispetto; che i motivi del mancato rispetto possono altresì costituire uno strumento di apprendimento,
S. considerando che si richiama l'attenzione sulla necessità di superare gli ostacoli alla distribuzione transfrontaliera degli investimenti alternativi mediante l'introduzione di un regime europeo di investimento privato per gli investitori istituzionali,
T. considerando che, nell'ambito dei private equity, i costi di qualsiasi obbligo di informativa supplementare, in particolare quando sia frequente, dovrebbero essere giustificati e proporzionati ai benefici che produce; che è necessario, in tutti gli ambiti, un miglior legame fra le retribuzioni e le prestazioni a lungo termine,
U. considerando che nessuna proposta a tale riguardo è in preparazione,
1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2 o 95 del trattato CE, a seconda della materia, una proposta o proposte legislative sulla trasparenza dei fondi speculativi e dei private equity; chiede di elaborare tale/i proposta/e alla luce delle discussioni interistituzionali e sulla base delle raccomandazioni dettagliate in appresso;
2. conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
3. ritiene che le proposte richieste non abbiano incidenze finanziarie;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE CONCERNENTI LA SOSTANZA DELLE PROPOSTE RICHIESTE
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di proporre una direttiva o più direttive che garantiscano uno standard comune di trasparenza e affrontino le questioni menzionate in appresso relative ai fondi speculativi (hedge funds) e ai private equity, fermo restando che la direttiva o le direttive dovranno consentire agli Stati membri, laddove necessario, una flessibilità sufficiente per il recepimento delle norme dell'Unione europea nei loro sistemi di diritto societario; parallelamente chiede alla Commissione di promuovere miglioramenti nella trasparenza sostenendo e monitorando l'evoluzione della autoregolamentazione già introdotta dai gestori dei fondi speculativi e dei private equity e dalle loro controparti, incoraggiando altresì gli Stati membri a sostenere questi sforzi con il dialogo e lo scambio di pratiche migliori.
Tenendo conto della mancanza di un'informativa al pubblico uniforme sui fondi sovrani, il Parlamento europeo accoglie con favore l'iniziativa del Fondo monetario internazionale di instaurare un gruppo di lavoro per elaborare un codice di condotta internazionale in materia di fondi sovrani e ritiene che tale codice di condotta rappresenterebbe un passo avanti nella demistificazione delle attività relative ai fondi sovrani; invita la Commissione a prendere parte a tale processo.
Sui fondi speculativi e i private equity
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare le opportune proposte legislative mediante revisione dell'acquis comunitario esistente, relativo ai diversi tipi di investitori e controparti, unitamente a una valutazione d'impatto e con la partecipazione dei settori interessati, al fine di studiare la possibilità di differenziare tra fondi speculativi, private equity e altri investitori, adattando o stabilendo regole che consentano una chiara conoscenza e una comunicazione tempestiva delle informazioni pertinenti e materiali, in modo da agevolare un processo decisionale di alta qualità e una comunicazione trasparente tra investitori e gestione societaria, nonché tra investitori e altre controparti; le proposte già esistenti dovrebbero essere attuate di conseguenza; invita la Commissione a studiare i modi per promuovere la visibilità e la comprensione del rischio, distinto dall'affidabilità creditizia; va prestata attenzione alla questione se le attuali e future direttive e le misure sulla trasparenza sono compromesse da un eccesso di clausole di esclusione della responsabilità nei contratti.
La nuova legislazione dovrebbe imporre agli azionisti di notificare agli emittenti la quota dei loro diritti di voto risultanti da un'acquisizione o da una cessione di azioni, qualora tale quota raggiunga, superi o sia inferiore alle soglie specifiche, che partono dal 3% invece che dal 5%, come indicato nella direttiva 2004/109/CE; essa dovrebbe altresì obbligare i fondi speculativi e i private equity, nella misura in cui tali categorie di investitori possono essere differenziate dalle altre, a notificare e illustrare, nei confronti delle società di cui acquisiscono o possiedono azioni, degli investitori al dettaglio e istituzionali, degli intermediari principali e dei supervisori, la loro politica in materia di investimenti e i rischi associati.
Queste proposte dovrebbero essere basate su un esame dell'attuale legislazione comunitaria, effettuato al fine di accertare in che misura le attuali norme sulla trasparenza sono applicabili alla situazione specifica dei fondi speculativi e dei private equity.
In relazione alle suddette proposte legislative, la Commissione dovrebbe in particolare:
–
analizzare la possibilità di termini contrattuali, applicabili a investimenti alternativi, che prevedano una chiara comunicazione e gestione dei rischi, nonché misure da adottare in caso di superamento delle soglie, una descrizione chiara dei periodi di lock-up e condizioni esplicite in materia di cancellazione e conclusione del contratto;
–
esaminare la questione del riciclaggio di denaro sporco nel contesto dei fondi speculativi e dei private equity;
–
studiare le possibilità di armonizzare le norme e raccomandazioni per i fondi speculativi e, secondo i casi, dei private equity volte alla registrazione e identificazione degli azionisti oltre una certa quota, nonché alla comunicazione delle loro strategie e intenzioni (tenendo conto della necessità di evitare un flusso eccessivo di informazioni);
–
studiare la necessità e i modi per obbligare gli intermediari a consentire agli azionisti originari di partecipare attivamente alle votazioni alle assemblee generali degli azionisti e garantire che le istruzioni di voto siano rispettate dai votanti per procura e che siano rese note le politiche di voto degli azionisti identificati;
–
stabilire, unitamente al settore, un codice di pratiche migliori circa i modi per riequilibrare l'attuale struttura di governance societaria, al fine di rafforzare l'orientamento a lungo termine e scoraggiare incentivi finanziari o di altro genere all'assunzione di rischi eccessivi a breve termine e a un comportamento irresponsabile;
–
introdurre norme che consentano una piena trasparenza dei sistemi di remunerazione dei manager, incluse le stock-options, mediante approvazione formale da parte dell'assemblea generale degli azionisti della società.
Sui fondi speculativi in particolare
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di stabilire norme atte a promuovere la trasparenza delle politiche di voto dei fondi speculativi, basandosi sul fatto che i destinatari delle norme comunitarie dovrebbero essere i gestori di tali fondi; queste norme potrebbero anche includere un sistema di identificazione degli azionisti a livello comunitario; le proposte già esistenti dovrebbero essere applicate di conseguenza.
In relazione alla/e suddetta/e proposta/e legislativa/e, la Commissione dovrebbe in particolare:
–
analizzare gli effetti della concessione di titoli in prestito e della votazione sulle azioni prese in prestito, tenendo conto di migliori principi di regolamentazione;
–
esaminare se i requisiti in materia di informazione sono applicabili anche agli accordi di cooperazione tra diversi azionisti e alle acquisizioni indirette dei diritti di voto mediante accordi di opzioni.
Sui private equity in particolare
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di proporre norme che vietino agli investitori di "saccheggiare" società (il cosiddetto'asset stripping"), abusando quindi del loro potere finanziario in un modo che, nel lungo termine, comporta unicamente svantaggi per la società acquisita, senza avere impatti positivi sul suo futuro e sugli interessi dei dipendenti, dei creditori e dei partner commerciali; la Commissione dovrebbe inoltre studiare norme comuni che garantiscano la salvaguardia dell'integrità del capitale delle società; parallelamente, il Parlamento europeo chiede altresì alla Commissione di esaminare se gli Stati membri hanno introdotto misure volte a contrastare le spoliazioni predatrici degli attivi o 'demutualizzazioni' (asset stripping).
In relazione alla/e suddetta/e proposta/e legislativa/e, la Commissione dovrebbe esaminare i modi per affrontare le questioni che sorgono allorché le banche prestano enormi quantità di denaro agli acquirenti, inclusi i private equity, respingendo in seguito qualsiasi responsabilità riguardo all'utilizzazione del denaro o alla provenienza del denaro utilizzato per rifondere il prestito, tenendo presente che questi punti restano in definitiva responsabilità del debitore e che i requisiti in materia di capitali per rischi comparabili devono essere gli stessi nell'intero sistema finanziario.
Il Parlamento europeo chiede altresì alla Commissione di esaminare se la direttiva sui trasferimenti di imprese(26) deve essere adeguata alla specifica situazione delle acquisizioni con indebitamento.
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).
Modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0053),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0054/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0279/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 220/2009)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0777),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0456/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0282/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. chiede alla Commissione di pubblicare la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 con la massima urgenza;
4. chiede alla Commissione di presentare con la massima urgenza la proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2150/2002 intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono;
5. chiede alla Commissione di presentare quanto prima ulteriori relazioni e proposte che diano seguito a quelle presentate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2150/2002, sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1 di tale regolamento;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 221/2009)
Adeguamento di determinati atti soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo – Seconda parte ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Seconda parte (COM(2007)0824 – C6-0476/2007 – 2007/0293(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0824),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 37, l'articolo 44, paragrafo 1, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 95, l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 175, paragrafo 1, l'articolo 179 e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0476/2007),
– visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0100/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - Parte seconda
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 219/2009)
Utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione) (COM(2007)0858 – C6-0005/2008 – 2007/0292(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0858),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0005/2008),
– visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0298/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, e quale di seguito emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva .../.../CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (rifusione) (COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0001),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0026/2008),
– visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio di adottare la proposta in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE, e delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione,
– visto l'accordo istituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0280/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (COM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0003),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0030/2008),
– visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0295/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/39/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0100),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0094/2008),
– visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
– visto l'Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0299/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali, se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, pur con le suddette modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, quale emendata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/40/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (COM(2008)0154 – C6-0150/2008 – 2008/0060(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0154),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0150/2008),
– visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0284/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale di seguito emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/32/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS))
– vista la proposta della Commissione (COM(2007)0650),
– visto l'orientamento del Consiglio del 18 aprile 2008 (8707/2008),
– visti gli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0466/2007),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0323/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il presente testo conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e conformemente alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee;
6. si dichiara sin d'ora disposto ad esaminare, successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, qualsiasi proposta di questo tipo, ove necessario nel quadro della procedura d'urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali; qualora la nuova proposta rifletta il contenuto del presente parere, potrebbe applicarsi la procedura prevista dall'accordo interistituzionale in materia di codificazione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)L'azione dell'Unione europea nel settore della lotta contro il terrorismo dovrebbe essere condotta in stretta cooperazione con le autorità locali e regionali, chiamate a svolgere un ruolo chiave, in particolare in materia di prevenzione, dato che gli autori e gli istigatori di atti terroristici vivono in seno a collettività locali, interagiscono con la loro popolazione e ne utilizzano i servizi e gli strumenti di democrazia.
(7) La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti suscettibili di istigare alla perpetrazione di attentati.
(7) La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti il cui intento, di probabile realizzazione, è di istigare alla perpetrazione di attentati.
(10) La definizione di reati di terrorismo, tra cui i reati connessi ad attività terroristiche, dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione tra tutti gli Stati membri al fine di includere la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente.
(11) Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato, o sono responsabili, di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.
(11) Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.
Emendamento 5 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)Il mancato raggiungimento di un accordo in Consiglio sulle garanzie procedurali nei procedimenti penali è un ostacolo alla cooperazione giudiziaria europea. Si tratta di un'impasse che va urgentemente superata.
(12)Devono essere istituite ulteriori regole in materia di giurisdizione per garantire che la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici siano oggetto di efficaci azioni giudiziarie quando hanno come obiettivo o come effetto la commissione di un reato terroristico soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.
soppresso
Emendamento 7 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)La presente decisione quadro è complementare alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005 e pertanto, parallelamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro, è indispensabile che tutti gli Stati membri ratifichino quanto prima tale Convenzione.
(14) L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.
(14) L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, libertà della stampa e libertà di espressione di altri mezzi d'informazione o il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica.
(15) La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,
(15) La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, artistici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,
Emendamento 10 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)L'incriminazione degli atti elencati nella presente decisione quadro dovrebbe dar luogo a un'azione penale che, considerati i fini legittimi perseguiti, risulti proporzionata, necessaria e appropriata secondo i principi di una società democratica e non abbia carattere discriminatorio; essa dovrebbe in particolare rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
(-1) L'articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:
""2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sono sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.""
Emendamento 12 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
(a) "pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo", la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l'intento di istigare a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento – che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo – dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati.
(a) "pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo", la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio che preconizzi la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento dia luogo manifestamente al rischio che possano essere commessi uno o più reati.
Emendamento 13 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
b) "reclutamento a fini terroristici" l'induzione a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2.
b) "reclutamento a fini terroristici" l'induzione intenzionale a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad h) o all'articolo 2, paragrafo 2.
Emendamento 14 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
(c) "addestramento a fini terroristici" l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.
(c) "addestramento a fini terroristici" l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a)-h) nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.
Emendamento 15 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d
(d) furto aggravato con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo1.
(d) furto aggravato con l'intenzione di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo1.
Emendamento 16 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e
(e) estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo1.
(e) estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo1.
Emendamento 17 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f
(f) redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
(f) redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
Emendamento 18 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Articolo 1 − punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 − paragrafo 3 bis (nuovo)
(3 bis)Gli Stati membri si accertano che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) del presente articolo è effettuata nel rispetto degli obblighi loro incombenti in materia di libertà di espressione e di associazione nonché, in particolare, di libertà di stampa e di espressione in altri mezzi d'informazione nonché nel debito rispetto della riservatezza della corrispondenza che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica. L'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) non deve dar luogo alla limitazione o alla restrizione della diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, artistici o di comunicazione e l'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo.
Emendamento 19 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)
(3 ter)Gli Stati membri provvedono inoltre a che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), del presente articolo sia proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in considerazione degli scopi legittimi perseguiti e della loro necessità in una società democratica, ed escluda qualsiasi forma di arbitrarietà, di trattamento discriminatorio o razzista.
Emendamento 20 Proposta di decisione quadro – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 9 – paragrafo 1 bis
"1 bis. Ciascuno Stato membro stabilisce inoltre la propria giurisdizione in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) qualora il reato abbia come scopo o come effetto la commissione di un reato di cui all'articolo 1 e tale reato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro conformemente a uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) del presente articolo.""
"1 bis. Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare soltanto in casi e circostanze specifici, le disposizioni giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) e all'articolo 4, nella misura in cui siano connessi con i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c).""
Protezione dei dati personali *
361k
145k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS))
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0010/2008),
– visti gli articoli 93, 51 e l'articolo 55, paragrafo 3 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0322/2008),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
5. invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il presente testo conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e conformemente alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
Testo del Consiglio
Emendamento
Emendamento 1 Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)L'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea introdotto dal trattato di Lisbona consentirà il rafforzamento delle norme sulla protezione dei dati ai fini della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
Emendamento 2 Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 5
(5) Lo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformità del principio di disponibilità delle informazioni stabilito dal programma dell'Aia, dovrebbe essere disciplinato da norme (...) chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorità competenti e garantiscano che le informazioni pertinenti siano protette in modo da escludere qualsiasi discriminazione della cooperazione tra Stati membri pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. Gli strumenti esistenti a livello europeo non sono sufficienti. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati non si applica al trattamento dei dati personali nel corso di attività che esulino dal campo di applicazione della normativa comunitaria, come quelle previste dal titolo VI del trattato sull'Unione europea e, in ogni caso, ai trattamenti relativi alla sicurezza pubblica, alla difesa, alla sicurezza dello Stato e alle attività dello Stato in materia di diritto penale.
(5) Lo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformità del principio di disponibilità delle informazioni stabilito dal programma dell'Aia, dovrebbe essere disciplinato da norme (...) chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorità competenti e garantiscano che le informazioni pertinenti siano protette nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo.
Emendamento 3 Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 5 bis
(5 bis) La presente decisione quadro si applica soltanto ai dati raccolti o trattati da autorità competenti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La decisione quadro lascia agli Stati membri la competenza di stabilire in modo più preciso, a livello nazionale, quali altri fini sono da considerare incompatibili con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente rilevati. In generale, il trattamento successivo per scopi storici, statistici o scientifici non è incompatibile con la finalità iniziale del trattamento.
(5 bis) La presente decisione quadro si applica soltanto ai dati raccolti o trattati da autorità competenti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. In generale, il trattamento successivo per scopi storici, statistici o scientifici non è incompatibile con la finalità iniziale del trattamento.
Emendamento 4 Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 6 ter
(6 ter)La presente decisione quadro non si applica ai dati personali che uno Stato membro ha ottenuto nell'ambito della presente decisione quadro e che sono originari di tale Stato membro.
soppresso
Emendamento 5 Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 7
(7) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare ad una riduzione del livello di protezione dei dati ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta l'Unione.
(7) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare ad una riduzione del livello di protezione dei dati ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta l'Unione conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (di seguito denominata "Convenzione 108").
Emendamento 6 Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 8 ter
(8 ter) L'archiviazione in un insieme di dati distinto è autorizzata solo se i dati non sono più necessari e utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. L'archiviazione in un insieme di dati distinto è anche autorizzata se i dati archiviati sono conservati in una base di dati con altri dati in modo che non possono più essere utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La pertinenza della durata di archiviazione dipende dai fini dell'archiviazione e dagli interessi legittimi delle persone interessate. Nel caso di archiviazione a fini storici, può essere previsto un periodo molto lungo.
(8 ter) L'archiviazione in un insieme di dati distinto è autorizzata solo se i dati non sono più necessari e utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. L'archiviazione in un insieme di dati distinto è anche autorizzata se i dati archiviati sono conservati in una base di dati con altri dati in modo che non possono più essere utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La pertinenza della durata di archiviazione dipende dai fini dell'archiviazione e dagli interessi legittimi delle persone interessate.
Emendamento 7 Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 11 bis
(11 bis) Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati previo consenso dello Stato membro presso cui sono stati ottenuti, ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di tale consenso, ivi compreso ad esempio tramite il consenso generale dato per le categorie di informazioni o di trattamento successivo.
(11 bis) Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati previo consenso dello Stato membro presso cui sono stati ottenuti, ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di tale consenso.
Emendamento 8 Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 13 bis
(13 bis) Lo Stato membro dovrebbe provvedere affinché la persona interessata sia informata che i dati personali potrebbero essere o sono raccolti, trattati o trasmessi a un altro Stato membro, ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali. Le modalità del diritto della persona interessata ad essere informata, e le relative eccezioni, sono determinati conformemente alla legislazione nazionale. Ciò può avvenire in via generale, per esempio, mediante la legislazione o la pubblicazione di un elenco dei trattamenti.
(13 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la persona interessata sia informata che i dati personali potrebbero essere o sono raccolti, trattati o trasmessi a un altro Stato membro, a un paese terzo o a un soggetto privato, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali. Le modalità del diritto della persona interessata ad essere informata, e le relative eccezioni, sono determinate conformemente alla legislazione nazionale. Ciò può avvenire in via generale, per esempio mediante la legislazione o la pubblicazione di un elenco dei trattamenti.
Emendamento 9 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) sono trattati a livello nazionale.
Emendamento 10 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 1 – paragrafo 4
4.La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale o specifiche attività di informazione nel settore della sicurezza nazionale.
soppresso
Emendamento 11 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 2 – lettera l
l) "anonimizzazione": la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più, o possano solo con eccessivo dispendio di tempo, costi e lavoro, essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.
l) "anonimizzazione": la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.
Emendamento 12 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 7
Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è ammesso soltanto se strettamente necessario e se la legislazione nazionale prevede adeguate garanzie.
1.Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è vietato.
2.In via eccezionale, il trattamento di tali dati può essere effettuato se:
– è previsto per legge, a seguito di previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente, caso per caso e se risulti assolutamente necessario per la prevenzione e l'individuazione di reati terroristici e di altri reati gravi, nonché per le indagini e il perseguimento di tali reati,
– gli Stati membri prevedano garanzie specifiche adeguate, quali l'accesso a tali dati riservato esclusivamente al personale responsabile di compiti legittimi che giustifichino il trattamento.
Tali categorie specifiche di dati non possono essere trattate in modo automatizzato a meno che la legislazione nazionale non fornisca garanzie adeguate. La stessa condizione si applica anche ai dati personali relativi a condanne penali.
Emendamento 13 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 1
1. Tutte le trasmissioni di dati personali sono registrate o documentate ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.
1. Tutte le trasmissioni e gli accessi ai dati personali e il loro successivo trattamento sono registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.
Emendamento 14 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea
1. Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:
1. Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo se necessario per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:
Emendamento 15 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d
d) qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata dato conformemente alla legislazione nazionale.
d) qualsiasi altra finalità specifica che sia prevista dalla legge e necessaria in una società democratica per la protezione di uno degli interessi di cui all'articolo 9 della Convenzione 108, ma soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata dato conformemente alla legislazione nazionale.
Emendamento 16 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro caso per caso possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se:
Emendamento 17 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d
d) il paese terzo o l'organismo internazionale interessati assicurano un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto.
d) il paese terzo o l'organismo internazionale interessati assicurano un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto equivalente a quello di cui all'articolo 2 del protocollo addizionale della Convenzione 108 e alla corrispondente giurisprudenza ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Emendamento 18 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 2
2. Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente.
2. Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. In questo caso i dati personali possono essere trattati da chi li riceve solo se ciò è assolutamente necessario per il fine specifico per il quale i dati sono stati forniti. L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente. Detti trasferimenti di dati sono notificati all'autorità di controllo competente.
Emendamento 19 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 3
3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti se:
3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti in via eccezionale se:
a) la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede
a) la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede
i. per interessi specifici legittimi della persona interessata o
i) per interessi specifici legittimi della persona interessata o
ii. per interessi legittimi superiori, soprattutto importanti interessi pubblici, o
ii) per interessi legittimi superiori, soprattutto gli interessi urgenti ed essenziali di uno Stato membro o al fine di evitare gravi e imminenti minacce alla sicurezza pubblica e
b) il paese terzo o l'organismo o l'organizzazione internazionale ricevente prevedono garanzie ritenute adeguate dallo Stato membro interessato conformemente alla legislazione nazionale.
b) il paese terzo o l'organismo o l'organizzazione internazionale ricevente prevedono garanzie che lo Stato membro interessato garantisce siano adeguate conformemente alla legislazione nazionale;
b bis) gli Stati membri garantiscono che detti trasferimenti siano registrati e mettono a disposizione delle autorità nazionali per la protezione dei dati, su richiesta delle stesse, dette registrazioni.
Emendamento 20 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 4
4. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.
4. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata da un'autorità indipendente tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.
Emendamento 21 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis – titolo
Trasmissione a privati negli Stati membri
Trasmissione a privati e accesso ai dati ricevuti da privati negli Stati membri
Emendamento 22 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis – paragrafo 1 – alinea
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasmessi a privati solo se:
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro caso per caso possano essere trasmessi a privati solo se:
Emendamento 23 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Gli Stati membri dispongono che le rispettive autorità competenti possano avere accesso e trattare i dati personali controllati da privati solo caso per caso, in circostanze specifiche, per finalità specifiche e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri.
Emendamento 24 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.La legislazione nazionale degli Stati membri dispone che, ove i privati ricevano e trattino dati nell'ambito di un mandato di servizio pubblico, essi siano soggetti a criteri almeno equivalenti ovvero superiori a quelli imposti alle autorità competenti.
Emendamento 25 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
a) almeno conferma del responsabile del trattamento o dell'autorità nazionale di controllo del fatto che dati che la riguardano siano stati trasmessi o resi disponibili, e informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati e comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento; oppure
a) almeno conferma del responsabile del trattamento o dell'autorità nazionale di controllo del fatto che dati che la riguardano siano trattati, e informazioni sulle finalità del trattamento, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati, comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento e conoscenza dei motivi per ogni decisione automatizzata;
Emendamento 26 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera h
h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
h) impedire, anche per mezzo di appropriate tecniche di criptazione, che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
Emendamento 27 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)
j bis) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza della presente decisione quadro (autocontrollo).
Emendamento 28 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 24
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni amministrative e/o penali conformemente alla legislazione nazionale da infliggere in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.
Emendamento 29 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Ogni Stato membro garantisce che le autorità di controllo siano consultate al momento di redigere misure o regolamenti amministrativi relativi alla protezione dei diritti e delle libertà degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'individuazione e del perseguimento di reati o per l'applicazione di sanzioni penali.
Emendamento 30 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
Gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati, nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati
1.È istituito un gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati, nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati (di seguito denominato "il gruppo di lavoro"). Esso gode dello stato di consulente ed agisce in maniera indipendente.
2.Il gruppo di lavoro è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro, da un rappresentante del garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione.
Ogni membro del gruppo di lavoro è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.
I presidenti delle autorità di controllo comune istituite ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea hanno il diritto di partecipare o di essere rappresentati alle riunioni del gruppo di lavoro. La o le autorità di controllo designate dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera hanno il diritto di essere rappresentate alle riunioni del gruppo di lavoro nella misura in cui si tratti di temi relativi all'acquis di Schengen.
3.Il gruppo di lavoro prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.
4.Il gruppo di lavoro elegge il proprio presidente. Il mandato del presidente è di due anni ed è rinnovabile.
5.Al segretariato del gruppo di lavoro provvede la Commissione.
6.Il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno.
7.Il gruppo di lavoro esamina i punti messi all'ordine del giorno dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo, della Commissione, del Garante europeo per la protezione dei dati o dei presidenti delle autorità di controllo comuni.
Emendamento 31 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 25 ter (nuovo)
Articolo 25 ter
Compiti
1.Il gruppo di lavoro:
a) esprime un parere sulle misure nazionali quando sia necessario garantire che il livello della protezione dei dati raggiunto nel trattamento nazionale dei dati sia equivalente a quello previsto dalla presente decisione quadro,
b) dà un parere sul livello di protezione fra gli Stati membri e i paesi terzi e gli organismi internazionali, in particolare per garantire che i dati personali siano trasferiti conformemente all'articolo 14 della presente decisione quadro a paesi terzi o organismi internazionali che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati,
c) consiglia la Commissione e gli Stati membri su eventuali proposte di modifica alla presente decisione quadro, su eventuali misure addizionali o specifiche a salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati e su tutte le altre misure proposte che incidono su detti diritti e libertà.
2.Il gruppo di lavoro, qualora constati che tra le legislazioni e le prassi degli Stati membri esistono differenze che possono pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nell'Unione europea, ne informa il Consiglio e la Commissione.
3.Il gruppo di lavoro può, di propria iniziativa o su iniziativa della Commissione o del Consiglio, formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali nell'Unione europea ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati.
4.I pareri e le raccomandazioni del gruppo di lavoro sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
5.La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, relaziona al gruppo di lavoro sulle iniziative prese in relazione ai suoi pareri e raccomandazioni. Detta relazione è pubblicata e trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri informano il gruppo di lavoro di eventuali iniziative prese conformemente al paragrafo 1.
6.Il gruppo di lavoro redige una relazione annuale sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati nell'Unione europea e nei paesi terzi. La relazione è oggetto di pubblicazione ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 32 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 27 bis – paragrafo 1
1. Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente le implicazioni della disposizione sul campo d'applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
1. Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2.
Emendamento 33 Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 27 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.A tal fine la Commissione tiene conto delle osservazioni trasmesse dai parlamenti e dai governi degli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, dal garante europeo per la protezione dei dati e dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 25 bis della presente decisione quadro.
– viste le sue precedenti risoluzioni in materia di delibere della commissione per le petizioni, in particolare la risoluzione del 21 giugno 2007 sui risultati della missione di accertamento nelle regioni dell'Andalusia, di Valencia e di Madrid condotta per conto della commissione per le petizioni(1),
– visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,
– visti gli articoli 45 e 192, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0336/2008),
A. riconoscendo l'importanza singolare della procedura delle petizioni, che consente agli individui di richiamare l'attenzione del Parlamento europeo su questioni specifiche che li riguardano da vicino e che coprono i settori di attività dell'Unione europea,
B. considerando che la commissione per le petizioni dovrebbe sempre cercare di migliorare la propria efficienza per servire al meglio i cittadini europei e soddisfare le loro aspettative;
C. consapevole del fatto che, nonostante il considerevole progresso nello sviluppo delle strutture e delle politiche dell'Unione finora registrato, i cittadini rilevano spesso numerose carenze nell'applicazione delle politiche e dei programmi dell'Unione che li riguardano da vicino,
D. considerando che, secondo il trattato CE, i cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo ma che essi hanno parimenti la facoltà di trasmettere le proprie denunce ad altre istituzioni od organi dell'Unione europea, in particolare la Commissione,
E. considerando che a livello nazionale gli sforzi tesi a promuovere e a fornire informazioni in merito al diritto dei cittadini di presentare una petizione al Parlamento rimangono indispensabili per destare l'interesse del pubblico e, in particolare, per evitare una confusione tra i diversi sistemi di denuncia,
F. considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità di applicare i regolamenti e le direttive comunitarie, responsabilità che possono delegare alle autorità politiche regionali o locali a seconda dei loro accordi istituzionali,
G. considerando che il Parlamento è legittimato ad esercitare un controllo e una supervisione democratici sulle politiche dell'Unione, alla luce del fondamentale principio della sussidiarietà, al fine di garantire che il diritto comunitario sia attuato e interpretato correttamente e che esso persegua gli obiettivi per cui è stato elaborato, discusso e adottato dalle competenti istituzioni dell'Unione europea,
H. considerando che i cittadini dell'Unione e le persone che in essa risiedono possono essere parte attiva in tale attività esercitando il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, nella consapevolezza che la commissione competente si farà carico ed esaminerà le loro preoccupazioni fornendo una risposta adeguata,
I. considerando che i trattati in vigore prevedono già il rispetto dei principi chiave della società europea quali la dignità umana, la libertà, la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, l'uguaglianza e i diritti delle minoranze e considerando che i nuovi trattati sull'Unione europea e il suo funzionamento, se ratificati da tutti e 27 gli Stati membri, potenzieranno ulteriormente tale aspetto incorporando la Carta dei diritti fondamentali, garantendo l'accesso dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e introducendo una base giuridica per le iniziative legislative dei cittadini nonché un sistema adeguato di diritto amministrativo per le istituzioni dell'Unione europea,
J. considerando che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea definisce le procedure di intervento dell'Unione nell'eventualità di violazioni gravi e persistenti, da parte di uno Stato membro, dei principi fondanti dell'Unione, come disposto dall'articolo 6 del trattato,
K. ribadendo, a tale riguardo, che i cittadini dell'Unione europea inviano spesso petizioni al Parlamento europeo per ottenere giustizia qualora ritengano vi sia stata una violazione dei diritti riconosciuti dai trattati e qualora giudichino i rimedi giudiziari inadatti, inutili, eccessivamente protratti nel tempo e, come spesso accade, costosi,
L. considerando che la commissione per le petizioni, in qualità di commissione responsabile, ha il dovere non soltanto di rispondere alle petizioni individuali, ma anche di cercare di fornire soluzioni efficaci alle preoccupazioni sollevate dai firmatari entro un periodo di tempo adeguato e considerando che questo è l'obiettivo principale della sua attività,
M. considerando che le preoccupazioni manifestate dai firmatari trovano generalmente soluzione con la cooperazione leale tra, da un lato, la commissione per le petizioni e, dall'altro lato, la Commissione, gli Stati membri e i loro enti locali e regionali, che forniscono di concerto rimedi non giudiziari,
N. considerando, tuttavia, che gli Stati membri e gli enti locali o regionali non hanno sempre la chiara volontà di trovare soluzioni concrete ai problemi sollevati dai firmatari,
O. considerando altresì che, anche se le segnalazioni dei firmatari non sempre sono fondate, i firmatari di petizioni hanno comunque il diritto di ricevere una spiegazione e una risposta da parte della commissione competente,
P. considerando che un rafforzamento del coordinamento interistituzionale dovrebbe rendere più efficace il reinoltro automatico delle petizioni non ricevibili alle competenti autorità nazionali,
Q. considerando che le petizioni possono essere dichiarate irricevibili se esulano dai settori di attività dell'Unione europea e che la procedura delle petizioni non deve essere considerata dai cittadini un metodo per appellarsi contro le decisioni prese dalle competenti autorità nazionali giuridiche o politiche su cui essi eventualmente discordano,
R. considerando che è fondamentale che il Parlamento si doti dei mezzi necessari in termini di autorità, norme, procedure e risorse efficaci per rispondere in modo opportuno e in tempo utile alle petizioni ricevute,
S. considerando che la procedura delle petizioni può contribuire efficacemente al miglioramento della regolamentazione, in particolare esaminando quei settori citati dai firmatari in cui la legislazione europea in vigore è debole o inefficace relativamente agli obiettivi dello specifico atto legislativo e considerando che, con la cooperazione e sotto l'autorità della competente commissione legislativa, è possibile rimediare a simili situazioni operando una revisione degli specifici atti legislativi,
T. considerando che la procedura delle petizioni contribuisce anche in modo significativo all'identificazione di istanze di non corretto rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione comunitaria, costringendo in molti casi la Commissione ad avviare procedure d'infrazione, conformemente all'articolo 226 del trattato CE,
U. considerando che la procedura d'infrazione è finalizzata a garantire che lo Stato membro rispetti la legislazione comunitaria in vigore e che essa viene inoltre decisa a discrezione della Commissione, senza alcun coinvolgimento diretto del Parlamento in tale processo; considerando, tuttavia, che circa un terzo delle infrazioni costituisce l'oggetto delle petizioni presentate dai firmatari al Parlamento europeo,
V. considerando che una procedura d'infrazione, anche se positiva, può non presupporre necessariamente un rimedio in relazione a quanto specificatamente richiesto dai singoli firmatari; considerando che tale aspetto mina la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni comunitarie di rispondere alle loro aspettative,
W. considerando che nel 2007, anno in cui i membri della commissione sono saliti da 25 a 40, il Parlamento ha registrato 1 506 petizioni (vale a dire un aumento pari al 50% rispetto al 2006), di cui 1 089 sono state dichiarate ricevibili,
X. considerando che nel 2007 complessivamente 159 firmatari hanno preso parte alle riunioni della commissione, senza considerare le molte altre persone che hanno seguito i lavori,
Y. considerando che nel 2007 sono state organizzate sei missioni di accertamento in Germania, Spagna, Irlanda, Polonia, Francia e Cipro e che in seguito a tali visite sono state elaborate relazioni e raccomandazioni successivamente inviate a tutte le parti interessate e in particolare ai firmatari,
Z. considerando che in nove riunioni di commissione sono state discusse oltre 500 petizioni, con la preziosa assistenza dei rappresentanti della Commissione, e che tutti i firmatari sono stati informati del risultato,
AA. considerando che, come emerge dalla procedura delle petizioni, le aree di maggiore preoccupazione per i cittadini dell'Unione europea sono le seguenti: l'ambiente e la sua tutela, inclusa la debolezza della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), la direttiva quadro in materia di acque, la direttiva sull'acqua potabile, le direttive sui rifiuti, la direttiva habitats, la direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva contro il riciclaggio di denaro e altre ancora e incluse preoccupazioni di ordine generale in materia di inquinamento e cambiamento climatico, diritti di proprietà individuale e privata, servizi finanziari, libertà di movimento e diritti dei lavoratori, inclusi il diritto alla pensione e altre disposizioni in materia di sicurezza sociale, libera circolazione delle merci e imposizione fiscale, riconoscimento delle qualifiche professionali, libertà di stabilimento e denunce di discriminazione per motivi di nazionalità, genere o appartenenza a una minoranza,
AB. considerando che, nel 2007, l'oggetto delle petizioni e l'evoluzione del loro esame hanno riguardato importanti temi di attualità quali il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, la carenza idrica, la regolamentazione dei servizi finanziari e la fornitura di energia nell'Unione europea,
AC. considerando i costanti e costruttivi rapporti instauratisi tra il Mediatore europeo, che ha la responsabilità di esaminare le denunce presentate dai cittadini per i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni comunitarie, e la commissione per le petizioni, che presenta relazioni periodiche al Parlamento sulla relazione annuale del Mediatore europeo o su relazioni speciali – che rimangono l'ultima risorsa del Mediatore in caso di mancato rispetto delle sue raccomandazioni –, una delle quali è stata elaborata nel 2007,
AD. considerando che, su decisione della Conferenza dei presidenti del 15 novembre 2007, è stata rifiutata una richiesta presentata nel giugno 2005 dalla commissione responsabile relativa alla concessione di un'autorizzazione a elaborare una relazione su una relazione speciale del Mediatore al Parlamento sui casi di cattiva amministrazione nell'ambito dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode,
AE. considerando gli sviluppi futuri che incrementeranno il coinvolgimento dei cittadini dell'Unione europea nelle attività e nei lavori svolti dall'Unione europea, in particolare l'introduzione dell''iniziativa dei cittadini" prevista dal trattato di Lisbona (se ratificato da tutti i 27 gli Stati membri) che consentirà a non meno di un milione di cittadini di diversi Stati membri di richiedere una proposta di nuovo atto legislativo e che prevede l'introduzione di procedure specifiche con il coinvolgimento della Commissione, a cui andranno indirizzate inizialmente tali iniziative, del Parlamento europeo e del Consiglio,
AF. considerando che se l'attività della commissione per le petizioni si rivela efficace ed efficiente indicherà tangibilmente ai cittadini che le loro legittime preoccupazioni sono prese in esame stabilendo un autentico legame tra i cittadini e l'Unione europea; considerando invece che se vi sono ritardi inaccettabili e manca la volontà da parte degli Stati membri di dare attuazione alle necessarie raccomandazioni in conformità con la legislazione nazionale, la distanza tra l'Unione europea e i suoi cittadini non fa altro che aumentare e in molti casi conferma l'opinione di questi ultimi che esista un deficit democratico,
AG. considerando che nel corso del 2007 i membri della commissione per le petizioni hanno beneficiato del notevole potenziamento della banca dati e dello strumento di gestione ePetition, sviluppato dal segretariato in collaborazione con il servizio responsabile della tecnologia dell'informazione, che fornisce a tutti i membri della commissione e ai gruppi politici l'accesso diretto a tutte le petizioni e alla documentazione correlata, consentendo loro di rispondere efficacemente ai firmatari,
AH. considerando tuttavia che il Parlamento non è riuscito a fornire le risorse richieste nella risoluzione dell'anno scorso sulle attività della commissione per le petizioni, che sono necessarie a migliorare i dispositivi Internet per la procedura delle petizioni, né ad applicare l'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento, che dispone l'istituzione di un "registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi al primo firmatario apponendo la propria firma elettronica sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale",
AI. considerando che è importante informare in modo adeguato i cittadini dell'Unione europea circa le attività svolte dalla commissione per le petizioni in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo programmate per il mese di giugno 2009,
1. accoglie con favore la stretta collaborazione tra la commissione per le petizioni e i servizi della Commissione e il Mediatore nonché il clima di cooperazione instauratosi tra le istituzioni, che cercano di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione europea; è però certo che occorre fare in modo che la stessa commissione per le petizioni potenzi le proprie strutture investigative indipendenti, in particolare rafforzando il segretariato e la consulenza legale; si impegna a razionalizzare ulteriormente le procedure interne della commissione per le petizioni per semplificare maggiormente l'iter delle petizioni, in particolare per quanto concerne i tempi di pronuncia, la ricevibilità, le indagini e il seguito dato, l'organizzazione delle riunioni della commissione, la cooperazione con altre commissioni parlamentari eventualmente interessate a determinate petizioni o competenti in merito a talune petizioni, e le iniziative proprie, come le missioni di accertamento;
2. sottolinea che la portata normativa della Carta dei diritti fondamentali sarà riconosciuta se il trattato di Lisbona sarà pienamente ratificato e ciò ne consacrerà dal punto di vista formale l'autonomo valore vincolante e ricorda la necessità di prevedere misure concrete al fine di definire l'impatto di quest'ultima sui diritti dei cittadini e, conseguentemente, sull'attività e sulle competenze della commissione per le petizioni;
3. ribadisce la richiesta avanzata al Segretario generale di procedere con urgenza ad un riesame del "portale dei cittadini" sul sito web del Parlamento europeo, con lo scopo di accrescere la visibilità del portale in relazione al diritto di petizione e di garantire ai cittadini i mezzi necessari per apporre elettronicamente la propria firma alle petizioni, come disposto dall'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento interno; insiste affinché il portale dei cittadini garantisca l'interoperabilità del software utilizzato per la navigazione sul web in modo da fornire ai cittadini pari diritti di accesso a tale riguardo;
4. ritiene che l'attuale procedura di registrazione delle petizioni ne ritardi eccessivamente l'esame ed è preoccupato per il fatto che ciò potrebbe essere interpretato come una certa mancanza di sensibilità nei confronti dei firmatari; esorta pertanto il Segretario generale ad adottare le misure necessarie a trasferire la registrazione delle petizioni dalla direzione generale della Presidenza al segretariato della commissione competente;
5. chiede l'avvio di negoziati fra il Parlamento e la Commissione allo scopo di coordinare meglio il loro lavoro in merito alle denunce in modo da facilitare, semplificare e razionalizzare le procedure dei reclami rendendole più trasparenti e celeri; invita il Segretario generale a riferire alla commissione per le petizioni entro sei mesi;
6. sostiene la formalizzazione di una procedura in base alla quale le petizioni nel settore del mercato interno sono trasferite alla rete SOLVIT per accorciare significativamente l'iter delle petizioni che toccano problematiche attinenti al mercato interno (ad es. tasse automobilistiche, riconoscimento delle qualifiche professionali, permessi di soggiorno, controlli alle frontiere e accesso all'istruzione), pur garantendo il diritto del Parlamento a esaminarle qualora SOLVIT non dovesse trovare una soluzione soddisfacente;
7. ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento del Consiglio e delle rappresentanze permanenti degli Stati membri nelle attività della commissione per le petizioni e li esorta a potenziare la loro presenza e la loro partecipazione agli interessi dei cittadini;
8. ritiene che, nel contesto del rafforzamento del segretariato della commissione per le petizioni e nel contesto dello sviluppo del sistema di ePetition, l'introduzione di uno strumento informatico di tracciatura on-line rivolto ai firmatari di petizioni contribuirebbe a una maggiore trasparenza ed efficienza del processo, attraverso funzioni che comprendono, fra l'altro, periodici aggiornamenti dello stato di avanzamento e richieste di informazioni supplementari; osserva che tale misura fornirebbe una risposta più adeguata alle aspettative dei cittadini dell'Unione europea favorendo al tempo stesso un migliore adempimento dei compiti istituzionali del Parlamento europeo e della sua commissione per le petizioni;
9. invita la Commissione a prendere nella dovuta considerazione le raccomandazioni della commissione per le petizioni quando decide in merito all'avvio di procedure di infrazione contro gli Stati membri e rinnova la richiesta che la Commissione europea notifichi direttamente e ufficialmente alla commissione per le petizioni l'avvio di una procedura d'infrazione legata a una petizione oggetto di esame da parte di quest'ultima;
10. ribadisce al riguardo il carattere rappresentativo della commissione per le petizioni nonché il suo impegno e ruolo istituzionale svolto nei confronti dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea;
11. è preoccupato per i tempi eccessivi impiegati per concludere casi di infrazione da parte dei servizi della Commissione e della Corte di giustizia, laddove quest'ultima sia coinvolta e – riconoscendo che ciò è spesso il risultato di un lento e spesso deliberato ostruzionismo da parte delle amministrazioni dello Stato membro coinvolte – chiede che siano introdotti termini più rigorosi; manifesta dubbi circa l'efficacia delle cosiddette "procedure d'infrazione orizzontali" che richiedono tempi più lunghi; chiede la revisione della procedura d'infrazione al fine di garantire un maggior rispetto dell'applicazione degli atti legislativi comunitari;
12. esorta le istituzioni interessate a utilizzare meglio tale procedura come mezzo inteso a garantire il pieno rispetto della legislazione comunitaria e deplora profondamente che troppo spesso la lentezza delle procedure utilizzate e la frequente confusione circa la posta in gioco portino di fatto a violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri, che agiscono quindi impunemente contro gli interessi delle comunità locali direttamente colpite che hanno presentato una petizione al Parlamento;
13. ritiene problematico che l'attuale sistema di monitoraggio della legislazione comunitaria consenta agli Stati membri di ritardarne l'osservanza fino alla reale imminenza di una sanzione pecuniaria evitando inoltre la responsabilità per le violazioni intenzionali commesse in passato e che i cittadini spesso non sembrino avere accesso adeguato alla giustizia e alle misure correttive su scala nazionale anche qualora la Corte di giustizia abbia statuito il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, dei diritti dei cittadini a norma del diritto comunitario;
14. raccomanda di conferire priorità a che la commissione per le petizioni sia efficace ed efficiente in tutti gli aspetti della sua attività complessiva, poiché questo costituisce un impegno concreto e tangibile nei confronti dei cittadini, che indica che l'Unione europea ha la volontà e la capacità di rispondere alle loro legittime preoccupazioni;
15. manifesta preoccupazione e sgomento per le segnalazioni dei firmatari secondo cui, anche in caso di sostegno da parte della commissione per le petizioni sul merito della loro petizione, essi riscontrano troppo spesso notevoli difficoltà per ottenere compensazioni da parte delle autorità e dei tribunali nazionali coinvolti; ritiene che occorre investigare maggiormente tali debolezze sistemiche, segnatamente nella misura in cui esse si applicano al settore dei servizi finanziari, come nel caso delle conclusioni della commissione d'inchiesta sulla crisi Equitable Life, basate sulle petizioni pervenute al Parlamento e in merito alle quali è stata elaborata una relazione nel 2007;
16. accoglie con favore il fatto che, nel 2007, la Commissione e la Corte di giustizia hanno agito rapidamente, facendo ricorso anche alle procedure di ingiunzione, per scongiurare l'imminente distruzione, conseguentemente alla costruzione del corridoio stradale della Via Baltica, di un'area nella Valle Rospuda protetta dalla direttiva habitats, in merito alla quale la commissione per le petizioni ha condotto una propria indagine indipendente e una missione di accertamento formulando raccomandazioni specifiche; deplora il fatto che non si siano più registrati esempi di questo tipo;
17. esorta la Commissione, in fase di esame delle petizioni e dei reclami relativi alla politica ambientale – che costituisce una delle principali preoccupazioni per i firmatari dell'Unione europea - ad una maggiore prontezza operativa nel prevenire violazioni della legislazione comunitaria; sottolinea che il "principio precauzionale" non ha sufficiente valore giuridico effettivo e viene spesso ignorato dalle autorità competenti degli Stati membri, che hanno tuttavia l'obbligo di applicare il trattato CE;
18. deplora la mancanza di sostegno, da parte della Commissione europea, nei confronti della commissione per le petizioni nel momento in cui, in seguito soprattutto a missioni di accertamento, emerge la chiara evidenza del mancato rispetto dei diritti dei cittadini previsti dal trattato o la non applicazione della legislazione e chiede la messa a punto di nuove procedure che consentano al Parlamento di deferire direttamente tali casi alla Corte di giustizia;
19. riconosce appieno che la procedura delle petizioni, come riconosciuto dal trattato, mira però principalmente a ottenere rimedi e soluzioni non giudiziari per i problemi sollevati dai cittadini europei nel corso del processo politico e, in tale contesto, si compiace che in molti casi si siano ottenuti risultati soddisfacenti;
20. riconosce altresì che in molti casi non è possibile trovare soluzioni soddisfacenti per i firmatari di petizioni a causa delle debolezze della stessa legislazione comunitaria applicabile;
21. esorta le commissioni legislative competenti a prestare la massima attenzione, in fase di preparazione e di negoziazione di atti legislativi nuovi o riveduti, ai problemi sollevati nel corso della procedura delle petizioni;
22. invita la Commissione ad interessarsi maggiormente all'utilizzo dei Fondi di coesione in settori dell'Unione europea in cui i grandi progetti infrastrutturali esercitano un forte impatto sull'ambiente ed esorta gli Stati membri a garantire che i fondi europei dell'Unione siano diretti verso lo sviluppo sostenibile nell'interesse delle comunità locali, che presentano in numero sempre crescente petizioni al Parlamento al fine di protestare contro il frequente mancato rispetto di tali priorità da parte degli enti locali e regionali; accoglie con favore il lavoro intrapreso al riguardo dalla commissione per il controllo di bilancio e dalla Corte dei conti;
23. sottolinea che un numero crescente di petizioni ricevute, in particolare dai cittadini dei nuovi Stati membri, riguarda la restituzione di beni immobili, anche se tale questione rimane essenzialmente di competenza nazionale; esorta gli Stati membri interessati a garantire che le loro leggi in materia di diritti di proprietà derivanti da un cambiamento di regime siano completamente conformi agli obblighi previsti dal trattato e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come altresì disposto dall'articolo 6 del trattato UE modificato dal trattato di Lisbona; sottolinea che le petizioni ricevute al riguardo non concernono il regime di proprietà, ma il diritto alla proprietà acquisita legittimamente; a tale riguardo, invita la Commissione ad essere particolarmente vigile non solo nei suoi rapporti con gli attuali Stati membri, ma anche nei negoziati con i paesi candidati;
24. ribadisce l'impegno a sostenere il riconoscimento del diritto dei cittadini dell'Unione europea alla proprietà privata ottenuta legalmente e condanna qualsiasi tentativo volto a privare le famiglie dei loro beni immobili senza la pertinente procedura, una giusta compensazione o il rispetto della loro integrità personale; sottolinea il numero crescente di petizioni ricevute al riguardo, in particolare per quanto concerne la Spagna nel 2007, e mette altresì in luce la relazione e le raccomandazioni elaborate dalla missione di accertamento condotta dalla commissione per le petizioni al fine di indagare il problema per la terza volta; sottolinea che, per quanto concerne le direttive sugli appalti pubblici, sono ancora aperte procedure d'infrazione;
25. ribadisce altresì le critiche avanzate dalla commissione per le petizioni in seguito alla missione di accertamento condotta nel 2007 a Loiret, in Francia, e chiede in particolare alle autorità francesi di intervenire con risolutezza al fine di garantire l'osservanza delle direttive europee, che rischiano di essere violate in caso di autorizzazione a portare avanti alcuni progetti relativi alla costruzione di ponti sul fiume Loira, considerando che la Valle della Loira non è soltanto protetta ai sensi della direttiva habitats e della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ma è anche patrimonio mondiale dell'UNESCO nonché uno degli ultimi sistemi fluviali selvatici;
26. manifesta costante preoccupazione per la mancata attuazione, in Irlanda, delle disposizioni della direttiva sull'acqua potabile, per l'assenza di qualsiasi valutazione preventiva ad una decisione del 2007 di rimuovere un monumento nazionale a Lismullin, sul progettato percorso dell'autostrada M3, nei pressi di Tara, nella contea di Meath (che ha portato alla decisione della Commissione di rinviare l'Irlanda alla Corte di giustizia sulla base del fatto che l'approccio complessivo del paese rispetto alla rimozione di monumenti nazionali in circostanze simili a quelle di Lismullin non rispetta pienamente i requisiti della direttiva 85/337/CEE(2), per i problemi riscontrati dalle comunità locali di Limerick, nonché per altre questioni sollevate nella relazione elaborata dalla missione di accertamento in Irlanda condotta nel 2007 dalla commissione per le petizioni; sottolinea che alcune di tali questioni formano oggetto di procedure d'infrazione in itinere;
27. cita la relazione della missione di accertamento effettuata in Polonia, contenente raccomandazioni circa la salvaguardia della valle Rospuda e dell'ultima foresta vergine in Europa; esorta la Commissione a continuare a collaborare con le autorità polacche su percorsi alternativi per la rete stradale e ferroviaria Via Baltica come raccomandato nella relazione della commissione per le petizioni; incoraggia altresì la Commissione a garantire i finanziamenti necessari per alleggerire la pressione sul sistema stradale di Augustow al fine di proteggere la popolazione locale e di salvaguardare l'ambiente dell'area;
28. ricorda la missione di accertamento effettuata a Cipro nel novembre 2007 dal presidente e dai membri della commissione per le petizioni; esorta le parti interessate a continuare ad impegnarsi al fine di raggiungere una soluzione negoziale per le principali questioni fonte di preoccupazione per i firmatari, segnatamente la zona chiusa di Famagosta, che dovrebbe essere restituita ai legittimi proprietari e accoglie con favore il fatto che le due parti a Cipro stiano conducendo negoziati in un contesto di sforzi rinnovati allo scopo di risolvere il problema cipriota; sottolinea l'importanza inoltre dell'immediata attuazione della risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che stabilisce l'impegno di restituire la città di Famagosta ai suoi legittimi abitanti;
29. sottolinea il numero crescente di petizioni e di lettere ricevute dalla commissione per le petizioni relativamente alla questione molto delicata dell'affidamento minorile, in merito alla quale è estremamente difficile intervenire, come ad esempio in caso di petizioni relative al sistema dello Jugendamt tedesco, a causa del coinvolgimento dei tribunali in molte cause e in quanto – ad eccezione dei casi di genitori provenienti da diversi paesi dell'Unione europea – è difficile invocare la competenza dell'Unione europea in quanto tale;
30. ricorda che, nel 2007, molti firmatari britannici i cui beni erano stati confiscati dalle autorità doganali britanniche non hanno ancora ricevuto giustizia pur avendo la Commissione concluso le procedure d'infrazione contro il Regno Unito per mancato rispetto degli obblighi del trattato, in materia di libertà di circolazione delle merci; esorta le autorità britanniche a trovare una soluzione equa che includa il pagamento di indennizzi volontari nei confronti dei firmatari che hanno subito forti danni finanziari prima che le autorità rivedessero tale pratica e che, come richiesto dalla Commissione, iniziassero a operare in conformità con le rilevanti direttive;
31. ricorda altresì che, in Grecia, le autorità doganali continuano a confiscare, esclusivamente come misura straordinaria, le auto dei cittadini greci temporaneamente all'estero e che rientrano in Grecia con auto con targhe straniere, molti dei quali sono stati accusati di contrabbando e la cui causa, come precedentemente comunicato dalla commissione per le petizioni al Parlamento, non si è ancora conclusa; esorta le autorità greche a concedere indennizzi ai firmatari delle petizioni vittime di tale pratica; prende atto della decisione della Corte di giustizia del 7 giugno 2007 nella causa C-156/04 che ritiene soddisfacenti le spiegazioni fornite dalle autorità greche in tale caso; accoglie con favore l'attuazione della nuova legislazione adottata da queste ultime al fine di porre rimedio alle carenze evidenziate nella summenzionata decisione;
32. deplora che tra le petizioni più vecchie ancora all'esame, il caso dei "lettori", ossia degli insegnanti di lingua straniera in Italia, continui a rimanere irrisolto nonostante due decisioni della Corte di giustizia e il sostegno della Commissione e della commissione per le petizioni a favore della causa e delle loro rivendicazioni; esorta le autorità italiane e le singole università coinvolte comprese, fra l'altro, le università di Genova, Padova e Napoli, a intervenire al fine di trovare una giusta soluzione a tali rivendicazioni legittime;
33. ribadisce che le petizioni valutate dalla commissione per le petizioni nel 2007 hanno incluso – anche se inizialmente programmata per il 2006 – la cosiddetta petizione "One Seat", sostenuta da 1,25 milioni di cittadini europei che hanno chiesto all'Unione europea di fare di Bruxelles l'unica sede del Parlamento europeo; sottolinea che nell'ottobre 2007 il Presidente ha deferito la petizione alla commissione, che ha pertanto chiesto al Parlamento di formulare un parere al riguardo, alla luce del fatto che la sede dell'istituzione è regolata dalle disposizioni del trattato e che gli Stati membri hanno la responsabilità di prendere una decisione in merito;
34. si impegna, nella prossima legislatura, a modificare il nome della commissione per le petizioni, come tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, al fine di garantire che esso comunichi il carattere della commissione in modo comprensibile, il che sembra per il momento non avvenire in alcune lingue, sottolineando l'elemento della democrazia partecipativa del diritto di petizione; ritiene che la dicitura "commissione per le petizioni dei cittadini" sia di più facile comprensione;
35. è preoccupato per il numero di petizioni ricevute in merito ai problemi di registrazione elettorale riscontrati da cittadini dell'Unione europea espatriati o con uno status minoritario all'interno di uno Stato membro; esorta tutti gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle strutture messe a disposizione di tutti i cittadini europei e dei residenti dell'Unione europea aventi diritto finalizzate a garantire la loro piena partecipazione alle prossime elezioni dell'Unione europea;
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni, o ad altre commissioni competenti in materia nonché ai loro mediatori o organi analoghi competenti.
Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
Agricoltura nelle zone di alta e media montagna
153k
75k
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla situazione e le prospettive dell'agricoltura nelle zone di alta e media montagna (2008/2066(INI))
– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2001 su "25 anni di applicazione del regime comunitario a favore dell'agricoltura nelle regioni montane"(1),
– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 sull'attuazione di una strategia forestale per l'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sulla valutazione dello stato di salute della PAC(3),
– visto il parere d'iniziativa del Comitato delle regioni intitolato "Per un Libro verde: verso una politica europea della montagna: una visione europea dei massicci montuosi"(4),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nonché il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0327/2008),
A. considerando che le zone montane rappresentano il 40% del territorio europeo e che in tali zone vive il 19% della popolazione europea(5),
B. considerando che in taluni Stati membri come la Grecia, la Spagna, l'Italia, l'Austria e il Portogallo, le zone montane costituiscono oltre il 50% del territorio nazionale e che in queste regioni la popolazione dedita all'agricoltura continua ad avere un ruolo rilevante,
C. considerando che le zone montane (alta e media montagna) sono paesaggi culturali che riflettono l'interazione armoniosa tra l'uomo e i biosistemi e che fanno parte del nostro patrimonio naturale,
D. considerando che le zone montane risentono particolarmente degli effetti del cambiamento climatico e di condizioni atmosferiche estreme come la siccità e gli incendi boschivi,
E. considerando che le zone di montagna non sono omogenee ma comprendono formazioni montuose e altipiani tra i più vari (alta montagna, media montagna, ghiacciai, aree improduttive,
F. considerando che le zone montane si differenziano da altri paesaggi dell'Unione europea per fattori specifici (pendio, varie altitudini, inaccessibilità, vegetazione, stagioni di maturazione più brevi per le colture, scarso valore produttivo dei suoli, condizioni meteorologiche e climatiche particolari) e che sono "sfavorite" per diversi aspetti, in ragione di svantaggi naturali permanenti, e considerando che in talune zone montane ciò si traduce in un graduale abbandono e nel declino della produzione agricola,
G. considerando che le zone montane (alta e media montagna) detengono un potenziale (o possono servire da modello) per prodotti di qualità, servizi di elevato valore e come zone per attività sportive e ricreative, che può essere attivato in modo sostenibile solamente mediante un'utilizzazione integrata e mirata a lungo termine delle risorse e delle tradizioni,
H. considerando che nelle zone montane si realizzano prodotti animali con particolari caratteristiche qualitative, e che i metodi di produzione seguiti sfruttano in modo integrato e sostenibile le risorse naturali, i pascoli e le tipologie di colture foraggere particolarmente adattate, impiegando anche tecniche tradizionali,
I. considerando che le montagne (alta e media montagna) sono spazi vitali "multifunzionali" in cui l'agricoltura e l'economia sono strettamente connesse con aspetti sociali, culturali ed ecologici, e che è quindi necessario sostenere queste regioni tramite l'erogazione di risorse finanziarie adeguate,
J. considerando che l'economia delle zone montane, a causa di svantaggi strutturali permanenti, è particolarmente sensibile alle fluttuazioni del ciclo economico e dipende nel lungo periodo dalla diversificazione e dalla specializzazione dei processi di produzione,
K. considerando che con la Convenzione per la protezione delle Alpi del 7 novembre 1991 (Convenzione delle Alpi) e la Convenzione quadro per la protezione e lo sviluppo sostenibile dei Carpazi del 22 maggio 2003 (Convenzione dei Carpazi) esistono già convenzioni europee, che costituiscono strumenti importanti per la tutela di determinate regioni montane e per una politica integrata per le zone montane, che tuttavia non sono state ancora ratificate e recepite,
L. considerando che l'agricoltura, la silvicoltura e il pascolo nelle zone montane, spesso gestiti come pluriattività, costituiscono un esempio di equilibrio ecologico che non dovrebbe essere ignorato,
M. considerando che la maggioranza delle aziende agricole nelle zone montane è costituita da imprese familiari a rischio finanziario elevato,
1. rileva che gli sforzi degli Stati membri a favore delle zone montane (alta e media montagna) variano considerevolmente e mirano non a uno sviluppo globale, bensì a uno sviluppo puramente settoriale, e che non esiste alcun quadro integrato a livello di Unione europea (come è ad esempio il caso per le regioni marittime: COM(2007)0574);
2. sottolinea che l'articolo 158 del trattato CE, modificato dal trattato di Lisbona relativamente alla politica di coesione, individua le regioni di montagna come regioni che soffrono di svantaggi naturali e permanenti riconoscendone la diversità, e chiede di dedicare loro particolare attenzione; si rammarica tuttavia del fatto che la Commissione non sia ancora stata in grado di elaborare una strategia globale che sostenga efficacemente le zone montane e le altre regioni che soffrono di svantaggi naturali permanenti, nonostante le numerose richieste del Parlamento in tal senso;
3. sottolinea la necessità di un buon coordinamento delle varie politiche comunitarie tese a garantire uno sviluppo armonioso, soprattutto per le zone che, come quelle montane, soffrono di svantaggi naturali permanenti; esprime preoccupazione, in questo contesto, sull'utilità di separare la politica comunitaria di coesione dallo sviluppo rurale nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013 (a seguito dell'integrazione del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale nella politica agricola comune (PAC)); ritiene che questo nuovo approccio debba essere monitorato attentamente per valutarne l'impatto sullo sviluppo regionale;
4. ricorda che le zone montane soffrono di svantaggi che rendono l'agricoltura meno facilmente adattabile alle condizioni di concorrenza e generano costi aggiuntivi che non permettono a questo settore di produrre beni molto competitivi a prezzi contenuti;
5. propone che, in vista del Libro verde sulla coesione territoriale, che sarà adottato nell'autunno 2008 e d'intesa con gli obiettivi dell'agenda territoriale e lo schema di sviluppo dello spazio comunitario, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, adotti un approccio territoriale per combattere le difficoltà incontrate in vari tipi di regioni montagnose e includa tali misure nel prossimo pacchetto legislativo sui fondi strutturali;
6. auspica che la Commissione sviluppi un'autentica strategia UE integrata a favore delle zone montane e considera la pubblicazione di un Libro verde sulla montagna un importante passo in questa direzione; invita la Commissione ad avviare un'ampia consultazione pubblica coinvolgendo le autorità regionali e locali, gli attori socioeconomici e ambientali e le associazioni nazionali ed europee che rappresentano le autorità regionali nelle zone montane al fine di inquadrare in modo migliore la situazione in queste regioni;
7. accoglie con favore il Libro verde sulla coesione territoriale come approccio in relazione alle varie forme territoriali dell'Unione europea e sollecita a questo proposito PAC nella forma di un primo e secondo pilastro che consenta, alla luce delle sfide internazionali dell'Unione europea, di creare un contesto economico efficace per un'agricoltura di alta e media montagna viva e multifunzionale, per cui servono strumenti accoppiati alla funzione produttiva, compreso per il trasporto del latte;
8. esorta nel contempo la Commissione a elaborare, nell'ambito delle sue competenze, entro sei mesi dall'approvazione della presente risoluzione, una strategia UE integrata per lo sviluppo e lo sfruttamento sostenibile delle risorse delle zone montane (strategia UE per le zone montane); chiede inoltre che, sulla base di detta strategia, d'intesa con le autorità regionali e i rappresentanti della società civile, che conoscono e rappresentano gli interessi e le esigenze locali sul terreno (ad esempio delle diverse zone di montagna), vengano elaborati programmi d'azione nazionali con concrete misure di attuazione e tenendo conto delle iniziative regionali già esistenti in materia;
9. sottolinea l'importanza della delimitazione delle zone montane in quanto presupposto per misure mirate – come quelle, in particolare, per l'agricoltura di alta e media montagna – nonché la necessità di un'adeguata classificazione di tali zone in base al grado di svantaggio naturale, che gli Stati membri dovrebbero ulteriormente monitorare sulla base dell'attuale mappa delle aree assistite;
10. sollecita la Commissione, ai fini del trasferimento delle conoscenze e della promozione dell'innovazione, a elaborare una rassegna dei programmi e dei progetti finanziati su temi rilevanti per le zone montane;
11. invita la Commissione, nel contesto del programma di lavoro della Rete europea di osservazione della pianificazione spaziale, a prestare particolare attenzione alla situazione delle regioni che sono gravate da handicap naturali permanenti, come le zone montane; ritiene che una solida e approfondita conoscenza della situazione in cui versano le zone montane sia fondamentale per essere in grado di elaborare misure diversificate che affrontino meglio i problemi di dette zone;
12. sottolinea il ruolo dell'agricoltura montana per la produzione, per la conservazione e l'uso transettoriale del paesaggio nonché come base multifunzionale per altri settori economici e quale elemento caratteristico dei paesaggi culturali e delle strutture sociali tradizionali;
13. fa rilevare che numerose zone montane, data la loro attrattiva per il turismo, devono far fronte a una pressione di urbanizzazione e provvedere al tempo stesso alla tutela del paesaggio tradizionale, che perde il proprio carattere agricolo, la propria bellezza e i valori essenziali per l'ecosistema;
14. osserva che nelle zone montane l'agricoltura (specialmente in alta e media montagna) in ragione delle condizioni naturali e dei rischi comporta sforzi maggiori (tra l'altro, a causa dell'intensità di lavoro elevata e la necessità di lavoro manuale) e costi maggiori (ad esempio, a causa della necessità di macchine speciali, ed elevati costi di trasporto);
15. chiede di tenere maggior conto e in modo specifico della multifunzionalità dell'agricoltura di alta e media montagna nelle future riforme della PAC, adeguando le direttive quadro per lo sviluppo regionale e i programmi nazionali al ruolo di questi agricoltori, non solo in quanto semplici produttori ma come precursori economici di altri settori, nonché offrendo opportunità di collaborazione sinergica (ad esempio finanziamenti per progetti di ecoturismo, commercializzazione di prodotti di qualità ecc.); sottolinea la necessità di una compensazione finanziaria per i prodotti biologici dell'agricoltura montana;
16. apprezza il lavoro degli agricoltori delle zone montane; sottolinea che le relative condizioni quadro (innanzitutto, struttura dei redditi complementari, equilibrio della vita lavorativa e capacità di farsi una famiglia) non devono essere aggravate dalla burocrazia, bensì migliorate tramite la sinergia di politiche settoriali; chiede alla Commissione e ai comitati competenti (comitatologia) di verificare le disposizioni esistenti e future (relative soprattutto all'obbligo di tenuta dei registri) nello spirito dell'iniziativa "legiferare meglio", o di attenuarle per conseguire una semplificazione generale delle procedure amministrative;
17. pone l'accento sul fatto che i pagamenti compensativi nelle zone montane (in particolare di alta e media montagna) devono continuare in futuro ad essere imperniati esclusivamente verso la compensazione permanente degli svantaggi naturali e dei costi aggiuntivi che derivano della maggiori difficoltà di questa agricoltura, che siffatti pagamenti sono giustificati a lungo termine per la mancanza di produzioni alternative e che la loro abolizione totale porterebbe a una riduzione sistematica dell'attività a danno di tutti i settori; sottolinea che le esigenze delle zone montane non possono essere soddisfatte solo dai finanziamenti per lo sviluppo rurale;
18. chiede un maggiore sostegno ai giovani agricoltori e pari opportunità fra donne e uomini (soprattutto mediante misure a favore delle famiglie e disposizioni in materia di lavoro a tempo pieno e parziale, modelli di reddito congiunto, modelli di reddito supplementare, equilibrio della vita lavorativa, capacità di farsi una famiglia) come fattori determinanti; chiede alla Commissione, nel quadro delle riflessioni e dei progetti per la "flessicurezza", di elaborare approcci con la partecipazione di tutti gli interessati;
19. chiede che sia tutelato l'equilibrio demografico in queste zone, che spesso si confrontano con problemi di emigrazione verso i centri urbani;
20. è convinto che va data priorità al mantenimento di una densità di popolazione sufficiente nelle zone montane e della necessità di misure volte a contrastare lo spopolamento e ad attirare nuovi abitanti;
21. insiste sull'importanza di garantire un livello elevato di servizi di interesse economico generale, migliorare l'accessibilità e l'interconnessione delle zone montane e fornire le infrastrutture necessarie, soprattutto nel trasporto di merci e di persone, l'istruzione, l'economia basata sulla conoscenza e le reti di comunicazione (compreso l'accesso alla banda larga allo scopo di agevolare le connessioni tra i mercati montani e le aree urbane); invita le autorità competenti a promuovere il partenariato pubblico-privato per tali fini;
22. sottolinea che le associazioni di produttori, le cooperative agricole, le iniziative collettive di commercializzazione gestite dagli agricoltori e i partenariati intersettoriali, che creano valore aggiunto nella zona attraverso un approccio integrato allo sviluppo (ad esempio gruppi Leader) e in linea con le strategie agricole sostenibili, danno un importante contributo alla stabilità dei redditi e alla sicurezza della produzione agricola sui mercati e pertanto devono essere ulteriormente sostenute;
23. sollecita un sostegno finanziario speciale per l'industria lattierocasearia (allevatori lattieri e trasformatori) che svolge un ruolo fondamentale nelle zone montane (specialmente alta e media montagna) in mancanza di produzioni alternative; chiede che in sede di riforma delle quote lattiere venga elaborata una strategia di "atterraggio morbido" per le zone montane nonché misure di accompagnamento (pagamenti speciali) volte ad attenuarne gli effetti negativi, che lascino spazio per introdurre processi di adeguamento che preservino la base per l'agricoltura; chiede lo stanziamento di risorse aggiuntive dal primo pilastro, in particolare sotto forma di premio alle mucche da latte;
24. invita gli Stati membri a prevedere ulteriori pagamenti per ettaro per l'agricoltura biologica e per i pascoli estensivi, nonché un sostegno per gli investimenti in strutture di allevamento adeguate alle specie, enfatizzando in particolare la promozione di un'agricoltura sostenibile e adattata alle zone montane;
25. ricorda che nelle zone montane le imprese producono prodotti di alta qualità utilizzando in modo moderno conoscenze e procedimenti tradizionali e sono un fattore chiave dell'occupazione e devono pertanto essere inserite nei sistemi di sostegno dell'Unione europea;
26. sollecita speciali misure di sostegno alla luce dei maggiori costi e sforzi necessari, soprattutto per la consegna del latte e dei prodotti lattierocaseari nelle valli; sollecita l'istituzione di un premio per le vacche da latte nelle zone montane;
27. sottolinea l'importanza transettoriale di prodotti tipici (di alta qualità ) regionali e tradizionali; chiede che la strategia dell'Unione europea per le zone montane preveda misure per la tutela e la promozione di tali prodotti o dei relativi procedimenti di produzione e la loro certificazione (in base al regolamento (CE) n. 509/2006 del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli alimentari(6) e al regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari(7)) e di salvaguardarli dalle imitazioni; chiede disposizioni speciali nell'ambito dei programmi di promozione UE per gli alimenti di alta qualità (ad esempio quelli dei pascoli montani e dei caseifici artigianali come pure le carni di qualità pregiata);
28. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i gruppi di agricoltori e le comunità locali nell'introduzione di marchi di qualità regionali di cui al paragrafo 27; suggerisce che il sostegno sia offerto attraverso una migliore informazione e un'adeguata formazione degli agricoltori e degli operatori della trasformazione alimentare locali, nonché attraverso il sostegno finanziario per l'apertura di impianti di trasformazione alimentare locali e il lancio di campagne promozionali;
29. chiede che venga creato un fondo per le regioni svantaggiate, comprese le zone montane (tra l'altro, con risorse del secondo pilastro che non sono state utilizzate per la mancanza di un cofinanziamento nazionale);
30. chiede che, in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (8) e un accesso specifico allo stesso e con il minimo di burocrazia e sollecita l'aumento fino al 20% del massimale delle risorse di cui all'articolo 69;
31. ricorda che le zone montane offrono produzioni agricole di alta qualità, una maggiore diversificazione dei prodotti agricoli sul mercato europeo, la conservazione di determinate specie animali e vegetali, la continuità delle tradizioni, generano attività industriali e turistiche, combattono il cambiamento climatico attraverso la protezione della biodiversità e l'assorbimento del CO2 attraverso i pascoli e le foreste permanenti e che uno sfruttamento sostenibile delle foreste permette di produrre energia con gli scarti del legname;
32. chiede che si tenga conto degli interessi degli allevatori e dei proprietari di animali delle zone montane – soprattutto di razze autoctone – dei loro rischi e delle pressioni cui sono soggetti, nelle disposizioni in materia di salute e protezione degli animali e di sostegno all'allevamento, come programmi di riproduzione, tenuta dei libri genealogici, controllo della produzione ecc.;
33. fa notare con fermezza che le azioni della Commissione nel quadro della politica di concorrenza e del commercio internazionale hanno ripercussioni sullo sviluppo delle zone montane; chiede alla Commissione in questo contesto di rispondere in modo più preciso e più mirato alle necessità di queste zone in occasione dei futuri adattamenti, specialmente in occasione dei negoziati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto concerne la flessibilità delle disposizioni relative agli aiuti statali e il tener conto dei servizi di interesse generale nel diritto di concorrenza;
34. chiede di prestare particolare attenzione agli allevatori delle zone montane colpite dagli incendi boschivi, considerato che nei cinque anni successivi i pascoli di tali zone potranno essere sfruttati solo in modo limitato e con prudenza;
35. chiede che nell'ambito della "strategia" siano esaminate le forme di paesaggio delle regioni montane (pascoli alpini, foreste protette, alta e media montagna, prati, zone di grande valore paesaggistico) e si prevedano modelli di sfruttamento sostenibile per i pascoli, i prati, i boschi e le altre superfici svantaggiate e sensibili e se ne incentivi la protezione in base a criteri totalmente naturali e la valorizzazione, rigenerazione, protezione dall'erosione attraverso un uso razionale delle acque, al fine di contrastare i fenomeni indesiderati (in particolare, l'abbandono dei pascoli con il conseguente inselvatichimento da un lato o l'eccessivo sfruttamento dei pascoli dall'altro);
36. sottolinea, in relazione alla tutela della biodiversità, la necessità di costituire banche per la conservazione del materiale genetico autoctono di specie vegetali e animali, soprattutto di specie autoctone di animali da allevamento locali e della flora montana; chiede alla Commissione di valutare se e con quali modalità sia possibile avviare un'iniziativa per un piano d'azione internazionale;
37. sottolinea che in alcune zone montane dell'Unione europea, soprattutto nei nuovi Stati membri, cresce il pericolo di spopolamento e di impoverimento della vita sociale delle comunità locali e che tali aree sono minacciate da una riduzione o da un'interruzione dell'attività agricola, con le conseguenti alterazioni future del paesaggio e dell'ecosistema;
38. sottolinea che i premi per il terreno da pascolo sono essenziali per il mantenimento delle attività agricole nelle zone montane e che devono pertanto essere mantenuti;
39. sottolinea l'importanza di una strategia forestale a lungo termine che tenga conto degli effetti del cambiamento climatico, del ciclo naturale e della composizione naturale dell'ecosistema forestale e metta a punto meccanismi per evitare le crisi, contrastarle e neutralizzarne le conseguenze (ad esempio, a seguito di tempeste e incendi di foreste) nonché incentivi per lo sfruttamento integrato delle foreste; segnala le possibilità di trasformazione e rivalutazione sostenibile del legno e dei prodotti del legno delle zone montane (come prodotti di qualità con bassi costi di trasporto e quindi con emissioni ridotte di CO2, come materiali da costruzione, e biocarburanti di seconda generazione);
40. sottolinea l'importanza della questione della gestione idrica nelle zone montane e invita la Commissione a incentivare le autorità locali e regionali a sviluppare una solidarietà tra la valle e il monte e, attraverso mezzi finanziari adeguati, a promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche in queste regioni;
41. sottolinea che le zone montane sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze del cambiamento climatico e chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali competenti di promuovere l'attuazione immediata di misure di protezione contro le calamità naturali, in particolare gli incendi boschivi, in queste zone;
42. sottolinea che per le zone montane sono necessari nuovi mezzi di protezione del territorio contro le inondazioni (con particolare enfasi sulla prevenzione delle inondazioni), mentre gli agricoltori e i silvicoltori potrebbero sostenere le misure preventive antiinondazioni attraverso i pagamenti diretti per superficie che ricevono a titolo della PAC;
43. sottolinea che è necessario provvedere a una protezione approfondita e globale contro l'erosione del suolo, per la tutela di opere architettoniche e la conservazione degli acquiferi in quanto parte integrante delle pratiche agricole e forestali per ridurre al minimo i rischi di inondazione ed erosione del suolo, e prevenire la siccità e gli incendi boschivi nonché per incrementare la presenza di acque sotterranee e di superficie nelle campagne;
44. sottolinea che le foreste di latifoglie e di conifere, come settore economico, zone di ricreazione e habitat necessitano di una cura particolare e che lo sfruttamento non sostenibile delle foreste, conduce a problemi ecologici e di sicurezza (caduta massi e smottamenti) che richiedono contromisure;
45. ricorda il suggerimento al paragrafo 15 della propria risoluzione del 16 febbraio 2006 che nelle zone montane ci si debba adoperare per incoraggiare la separazione tra bosco e pascolo e (non ultimo per motivi di sicurezza in generale) si debba introdurre l'obbligo di utilizzare i sentieri;
46. ricorda che le montagne costituiscono barriere naturali che spesso sono anche barriere nazionali, il che rende essenziale la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e la sua promozione alla luce di problemi comuni (ad esempio, cambiamento climatico, epizoozie, perdita di biodiversità);
47. accoglie con favore gli sforzi a favore del turismo sostenibile e dell'uso efficiente della natura come "vantaggio economico" attraverso attività sportive e di svago sostenibili e al tempo stesso tradizionali tenendo conto delle peculiarità di queste zone; sottolinea il ruolo degli utenti della natura che giovano alla propria salute pur rispettando l'ambiente;
48. sollecita a coordinare maggiormente lo sviluppo rurale e il sostegno strutturale e a elaborare programmi comuni;
49. sollecita ad abbinare lo sviluppo rurale al sostegno strutturale e a sviluppare programmi unitari;
50. sottolinea l'interesse di introdurre un approccio integrato al processo decisionale e alle procedure amministrative come la pianificazione regionale, la concessione di licenze edilizie di costruzione o ristrutturazione delle abitazioni attraverso prassi ispirate a criteri ambientali, paesaggistici o di pianificazione urbanistica, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone montane; raccomanda di sfruttare il potenziale delle zone montane per promuovere lo sviluppo organico del turismo e il ricorso all'innovazione nello sviluppo territoriale e incoraggia a tal fine le iniziative locali e decentrate e la cooperazione fra zone montane;
51. sottolinea che le superfici inadeguate alla coltivazione e alla produzione devono essere utilizzate, tra l'altro, per il mantenimento delle foreste, la caccia e la pesca sostenibili, e per la valorizzazione di tali attività, al fine di impedire il ritorno allo stato selvatico, il pericolo di incendi, l'erosione e la perdita di biodiversità;
52. ribadisce l'importanza delle zone montane (alta e media montagna) per la protezione della natura, la biodiversità e il mantenimento degli habitat; segnala tuttavia in particolare la necessità di preservare l'agricoltura e la silvicoltura nelle zone "Natura 2000" e nelle riserve naturali; e sollecita una maggiore integrazione di queste regioni mediante l'introduzione di una norma minima per le superfici di compensazione ecologica nelle regioni agricole (eventualmente del 5%);
53. esorta la Commissione a sostenere nel modo migliore possibile l'inclusione di zone montane nell'elenco dei siti patrimonio universale dell'umanità e ad avvalersi di tutte le possibilità internazionali disponibili per la protezione di codeste zone;
54. richiama l'attenzione sulle eccezionali risorse idriche delle zone montane da sfruttare in modo sostenibile per l'irrigazione naturale, l'approvvigionamento di acqua potabile, e come fonte di energia e per il turismo termale; sottolinea la necessità della solidarietà tra monte e valle nella gestione di queste risorse; sottolinea in questo contesto, e per la prevenzione di eventuali conflitti, la necessità di elaborare modelli di soluzioni collaborative per l'utilizzo delle riserve idriche in tutta la zona interessata;
55. chiede alla Commissione di promuovere l'attenzione del protocollo "Agricoltura di montagna" della Convenzione delle Alpi in stretta collaborazione con le istituzioni di questa convenzione, di sostenere il più possibile il collegamento dell'agricoltura delle zone montane con gli altri settori politici e di adottare i provvedimenti necessari per concludere la ratifica dei protocolli della convenzione non ancora recepiti nell'acquis comunitario e ottenere l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione dei Carpazi in quanto parte contraente;
56. sottolinea l'importanza del volontariato (in particolare, il soccorso alpino, la protezione civile, istituti caritativi) per i servizi nonché per il patrimonio culturale e naturale delle montagne;
57. esprime apprezzamento per il lavoro delle organizzazioni e degli istituti di ricerca impegnati a favore delle zone montane e sottolinea che per elaborare le strategie e le misure pertinenti è necessario ricorrere alla loro competenza e motivazione;
58. sottolinea il ruolo della promozione della formazione e del perfezionamento professionale, di base e complementare, nonché, nella prospettiva di diversificare le capacità e le opportunità professionali, delle iniziative e dei progetti per l'apprendimento permanente;
59. ritiene che sia necessario investire in centri locali di formazione superiore in economia agraria di montagna, al fine di formare professionisti che siano in grado di gestire attività nell'ambiente montano, proteggere il territorio e sviluppare l'agricoltura;
60. chiede di prestare particolare attenzione alla conservazione del paesaggio e alla costruzione e alla modernizzazione delle infrastrutture nelle zone montane inaccessibili, nonché di colmare il divario informatico e di rendere accessibili i risultati dei programmi quadro di ricerca (ad esempio per l'e-government);
61. sottolinea la necessità di servizi di prossimità efficienti ai fini del mantenimento della popolazione e della competitività; chiede che vengano sostenuti in modo mirato gli enti locali nel settore dei servizi di interesse generale;
62. sottolinea la necessità di adoperarsi a favore di soluzioni di mobilità sostenibili nonché di un approccio integrato atto a conciliare le esigenze transnazionali (transito, corridoi per la lunga percorrenza) e locali (ad esempio, accesso a zone con forte divario di altitudine, mobilità urbana);
63. chiede di sostenere le zone montane nella gestione del traffico, la protezione dall'inquinamento acustico e la conservazione del paesaggio, l'insieme come base per la qualità delle vita e il turismo sostenibile, mediante misure volte alla riduzione del traffico su strada (ad esempio, rafforzamento delle "zone sensibili" nella "direttiva relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti")(9);
64. sottolinea l'importanza dei "punti di transito" tra la pianura e le zone montane per la realizzazione di infrastrutture e servizi privati e pubblici di alto livello (ad esempio università, aeroporti, ospedali); sollecita un sostegno per rendere più facile l'accesso a queste strutture soprattutto attraverso i trasporti pubblici;
65. sottolinea che le zone montane, grazie all'uso intelligente delle svariate fonti di energia, rappresentano un modello per il mix energetico diversificato, le soluzioni edilizie efficienti sotto il profilo energetico e i biocarburanti di seconda generazione, e che devono essere sostenuti progetti di ricerca in tale direzione; nota tuttavia che lo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione non deve portare a una concorrenza tra produzione di foraggi (maggese, bosco ceduo ecc.) e pascolo;
66. consiglia agli Stati membri di migliorare la struttura e le procedure di erogazione dell'assistenza finanziaria di sostegno allo sviluppo delle zone montane e al tempo stesso di semplificare le procedure amministrative e l'accesso alle risorse per promuovere la tutela e l'uso sostenibile delle ricchezze del territorio, ovvero il patrimonio culturale e le risorse naturali e umane;
67. ritiene che un'agricoltura sostenibile, moderna e multifunzionale sia necessaria al mantenimento di altre attività, come lo sviluppo di biocarburanti e l'agriturismo, incrementando il reddito delle popolazioni locali, e chiede alla Commissione e al Consiglio di tenere conto in modo specifico, nella PAC e nella politica regionale, dei bisogni delle zone montane, ossia l'integrazione di nuovi agricoltori, il risarcimento delle spese aggiuntive connesse al problema dell'inaccessibilità, per esempio nella raccolta del latte, il mantenimento dei servizi nelle zone rurali, lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto ecc.;
68. sottolinea la vulnerabilità delle montagne e dei ghiacciai dal cambiamento climatico, dovuta alle loro caratteristiche topografiche e agli svantaggi strutturali, ma anche il loro potenziale come "laboratorio di prova" per tecnologie innovative, che imitano la natura, in materia di protezione del clima; chiede alla Commissione di elaborare una politica differenziata per il clima per quanto concerne le zone montane e, in questa elaborazione di accogliere le conoscenze esistenti (come la Convenzione delle Alpi e quella dei Carpazi); chiede che si intraprendano attività di ricerca e si pongano in atto misure transitorie in questo settore;
69. chiede di porre il coordinamento delle zone montane e di quelle svantaggiate in collegamento funzionale con la Politica agricola comune e il secondo pilastro – (sviluppo rurale);
70. sottolinea che un'agricoltura sostenibile e lo sviluppo delle zone montane sono importanti non solo per gli abitanti di queste zone particolari ma anche per le zone limitrofe (ad esempio la pianura), e che pertanto la strategia dell'Unione europea per le zone montane deve influire anche sulla sostenibilità delle zone limitrofe in termini di approvvigionamento idrico, stabilità ambientale, biodiversità, distribuzione equilibrata della popolazione e pluralità culturale; chiede alla Commissione di verificare nel formulare la strategia dell'Unione europea per le zone montane in che modo le iniziative esistenti per l'integrazione tra zone montane e limitrofe possano essere inserite vantaggiosamente nella strategia;
71. incarica la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale di seguire i progressi della presente risoluzione in Consiglio e in Commissione;
72. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8).
Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo
134k
51k
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla proclamazione del 23 agosto quale "Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo"
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 1 sull'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo, l'articolo 2 sul diritto alla vita, l'articolo 3 sul divieto di tortura e l'articolo 4 sul divieto di schiavitù e lavori forzati,
– vista la risoluzione n. 1481 (2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi del totalitarismo comunista,
– visto l'articolo 116 del suo regolamento,
A. considerando che, in base ai protocolli segreti del patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939 tra l'URSS e la Germania, l'Europa veniva divisa in due sfere d'influenza,
B. considerando che le deportazioni di massa, le uccisioni e la riduzione in schiavitù perpetrate nel contesto delle aggressioni commesse dallo stalinismo e dal nazismo rientrano nella categoria dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità,
C. considerando, che in base al diritto internazionale, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono imprescrittibili,
D. considerando che le conseguenze e il significato del regime e dell'occupazione sovietici per i cittadini degli Stati post-comunisti sono poco noti in Europa,
E. considerando l'articolo 3 della decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini(1) mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva invita a sostenere l'azione "Memoria europea attiva", volta a prevenire il ripetersi dei crimini del nazismo e dello stalinismo,
1. propone di proclamare il 23 agosto "Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo", al fine di preservare la memoria delle vittime delle deportazioni di massa e degli stermini, favorendo al tempo stesso un più forte radicamento della democrazia e un rafforzamento della pace e della stabilità nel continente europeo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, ai parlamenti degli Stati membri.
Elenco dei firmatari
Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Maria Badia i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Adam Bielan, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Jorgo Chatzimarkakis, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Den Dover, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Aldis Kušķis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Manuel Medina Ortega, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Philippe Morillon, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Vural Öger, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Nicolae Vlad Popa, Bernd Posselt, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Esko Seppänen, Adrian Severin, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Kyösti Virrankoski, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Iva Zanicchi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka