Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)) e la lettera rettificativa n. 1/2009 (SEC(2008)2435) al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009
– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1),
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009(4),
– vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sul quadro di bilancio e le priorità per il 2009(5),
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2008 sul bilancio 2009: prime riflessioni sul progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2009 e sul mandato per la concertazione, Sezione III – Commissione(6),
– visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 16 maggio 2008 (COM(2008)0300),
– visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, stabilito dal Consiglio il 17 luglio 2008 (C6-0309/2008),
– vista la lettera rettificativa n. 1/2009 (SEC(2008)2435) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009,
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0398/2008),
Questioni fondamentali
1. rammenta che le sue priorità politiche e la sua valutazione del quadro di bilancio per l'esercizio 2009 sono state enunciate nelle due predette risoluzioni del 24 aprile 2008; rileva che le due risoluzioni in oggetto hanno costituito una solida base per la prima valutazione del progetto preliminare di bilancio (PPB) della Commissione per il 2009, così come illustrato nella propria risoluzione dell'8 luglio 2008 sul PPB; rammenta altresì di aver aspramente criticato, in tale risoluzione, la scarsa entità degli stanziamenti di pagamento, come pure dei margini disponibili nella maggior parte delle rubriche del quadro finanziario pluriennale (QFP);
2. accoglie con favore l'adozione di sei dichiarazioni congiunte, allegate alla presente risoluzione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, nel corso della concertazione in prima lettura sul bilancio 2009 del 17 luglio 2008; ne ha tenuto conto in sede di preparazione dei propri emendamenti al progetto di bilancio; rileva, nondimeno, che su talune questioni, quali ad esempio la valutazione delle agenzie, non è stata raggiunta alcuna posizione comune con il Consiglio;
3. deplora gli ulteriori tagli apportati dal Consiglio a un progetto preliminare di bilancio già modesto: gli stanziamenti d'impegno del progetto di bilancio ammontano complessivamente a 133 933 000 000 EUR, pari a una contrazione di 469 000 000 EUR rispetto al PPB, mentre l'importo degli stanziamenti di pagamento, pari a 114 972 000 000, inferiore di 1 71 000 000 EUR a quello del PPB, rappresenta lo 0,89% del reddito nazionale lordo (RNL), il che colloca i pagamenti a un livello minimo mai raggiunto finora; sottolinea che ciò ha ulteriormente accresciuto il divario tra il livello degli impegni e quello dei pagamenti, il che è contrario al principio dell'equilibrio di bilancio;
4. chiede di ritoccare alla prima occasione il massimale della rubrica 4, affinché corrisponda all'effettivo fabbisogno; deplora che il Consiglio non sia disposto a iscrivere in bilancio risorse adeguate a tal fine;
5. approva la lettera rettificativa n. 1 al PPB 2009, adottata il 9 settembre 2008 dalla Commissione, in quanto sembra riflettere in maniera leggermente più realistica rispetto al PPB il fabbisogno della rubrica 4; si rammarica tuttavia, in ragione dei vincoli imposti dal qfp 2007-2013, di non poter coprire nuovi fabbisogni urgenti e imprevisti, come per esempio gli aiuti alimentari e l'assistenza alla ricostruzione della Georgia, del Kosovo, dell'Afghanistan e della Palestina; sottolinea che è soltanto avvalendosi delle possibilità offerte dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (AII) e dando prova di una ferrea volontà politica – che è un'assoluta necessità – che l'Unione europea sarà in grado di onorare gli impegni assunti in ambito di politica estera;
6. ritiene che l'importo approvato dal Consiglio per gli stanziamenti di pagamento sia tutt'altro che in sintonia con le priorità e gli impegni politici dell'Unione europea; esprime il proprio stupore per il fatto che il Consiglio proponga ufficialmente soltanto lo 0,89% dell'RNL per i pagamenti, a fronte di un RAL globale pari già a 139 000 000 000 EUR nel 2007; decide pertanto di incrementare il livello globale dei pagamenti, portandoli a 0,959%;
7. è del parere che, nella sua forma attuale, il bilancio dell'Unione europea non sia in grado di conseguire in modo efficace e realistico gli obiettivi fissati dall'Unione in materia di cambiamento climatico; ritiene che i cittadini europei abbiano bisogno di un'iniziativa tangibile a livello europeo per far fronte alle conseguenze di tale cambiamento; deplora che il bilancio dell'Unione europea preveda a tutt'oggi un sostegno alquanto esiguo alle azioni di contrasto al cambiamento climatico; è convinto che occorra un impegno serio per incrementare e concentrare risorse finanziarie sufficienti a rafforzare la leadership europea nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico; invita la Commissione a presentare, entro il 15 marzo 2009, un piano ambizioso per un aumento sostanziale dei finanziamenti destinati alla lotta ai cambiamenti climatici, che preveda la creazione di un apposito fondo o di un'apposita linea di bilancio in grado di migliorare la capacità finanziaria per far fronte a tali problemi, in particolare attraverso interventi di attenuazione, adattamento e stabilizzazione; ritiene che anche il sistema per lo scambio delle emissioni (ETS) debba essere considerato una potenziale risorsa a livello di Unione europea;
8. non è disposto ad accettare nessun'altra assegnazione di fondi nei commenti al bilancio 2009; ha pertanto soppresso qualsiasi altro riferimento proposto a importi concreti e/o a organizzazioni o organismi citati individualmente, visto che simili assegnazioni non sono conformi al regolamento finanziario;
9. decide di accogliere i modesti tagli apportati dal Consiglio alle spese amministrative di taluni programmi pluriennali, in quanto la stessa Commissione riassegna spesso gli stanziamenti di tali linee mediante storni nell'ambito di un'operazione generale di clearing; sottolinea tuttavia che questi tagli apportati nel corso di una stessa procedura annuale di bilancio non possono in alcun caso tradursi in una riduzione delle dotazioni globali, fissate mediante codecisione, per i programmi interessati; insiste sulla necessità che la Commissione compensi gli importi ridotti negli esercizi successivi del periodo di programmazione;
10. considera priorità importanti del bilancio 2009 la crescita e l'occupazione, la lotta ai cambiamenti climatici e il rafforzamento dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini dell'Unione, nonché della dimensione sociale di quest'ultima, anche attraverso l'iniziativa della crescita per l'occupazione, gli aiuti alle piccole e medie imprese e alla ricerca e all'occupazione, nonché il sostegno alla coesione interregionale; intende incrementare gli stanziamenti delle linee destinate a finanziare tali priorità, conformemente alle risoluzioni evocate in precedenza;
Sottorubrica 1a
11. manifesta il proprio stupore per gli ulteriori tagli apportati dal Consiglio alle linee di sostegno alla strategia di Lisbona che scaturisce, in ultima analisi, da una decisione del Consiglio europeo; rileva che gli obiettivi di crescita e occupazione sono proprio alla base della strategia di Lisbona e che la Commissione, nel suo PPB, ha già ridotto alcune linee rispetto all'anno precedente;
12. intende compiere tutto ciò che è in suo potere per garantire un finanziamento sufficiente di tutte le attività e politiche della rubrica in esame suscettibili di assicurare vantaggi diretti e tangibili per i cittadini europei; è disposto a impiegare integralmente il margine disponibile per finanziare i progetti pilota e le azioni preparatorie di tale sottorubrica;
13. reputa inaccettabile, in relazione all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET), il tentativo della Commissione di revocare le decisioni dell'autorità di bilancio nell'ambito del bilancio 2008; insiste pertanto sulla necessità che il bilancio dell'IET rientri nel settore della ricerca e che la sua struttura direttiva, essendo di natura amministrativa, sia finanziata a titolo della rubrica 5 del QFP; decide di modificare la nomenclatura di conseguenza;
14. sottolinea che l'erogazione dei fondi a titolo della linea di bilancio 06 03 04 (RTE Energia) e la concessione dello status di RTE-E a qualsiasi gasdotto o progetto che agevoli il trasporto di gas dalla Russia o da entità controllate in ultima analisi dalla Russia è subordinata alla realizzazione del tracciato NG3, come confermato dal coordinatore dell'Unione europea.
Sottorubrica 1b
15. ribadisce l'importanza che annette al principio di solidarietà all'interno dell'Unione europea; intende impegnarsi al massimo per garantire finanziamenti sufficienti per la politica di coesione, onde essere in grado di affrontare le sfide attuali e future;
16. sottolinea che a titolo della sottorubrica 1b si finanziano numerose politiche e attività importanti per il contrasto al cambiamento climatico e il sostegno alla crescita per l'occupazione;
17. si rammarica dei tagli apportati dal Consiglio al PPB, soprattutto per quanto riguarda la dotazione del Fondo sociale europeo a favore della competitività e l'occupazione a livello regionale; rammenta al Consiglio che la strategia di Lisbona è fondata su uno sforzo comune del bilancio dell'Unione europea e di quelli degli Stati membri;
Rubrica 2
18. prende atto della dichiarazione della Commissione, secondo cui la lotta al cambiamento climatico costituisce una delle priorità del bilancio 2009; ritiene tuttavia che tale priorità non si rispecchi in maniera sufficiente nel PPB e intende pertanto porre un accento maggiore su questa politica fondamentale; propone, per ragioni di visibilità, di iscrivere stanziamenti in un'apposita linea di bilancio dedicata espressamente a tal fine; procederà di conseguenza a incrementare le risorse destinate a LIFE+ e al Fondo europeo di sviluppo rurale;
19. prende atto delle recenti proposte della Commissione in merito alla verifica dello "stato di salute" della PAC e difende la propria convinzione che un eventuale passaggio dal primo al secondo pilastro debba rimanere finanziariamente neutro;
20. constata la creazione di linee di bilancio per tre nuovi fondi nell'ambito della PAC e della PCP – il fondo per la ristrutturazione del settore lattiero-caseario, gli eco-aiuti per la salvaguardia dell'allevamento di ovini e caprini nell'Unione europea e lo strumento finanziario ad hoc – Adeguamento della flotta da pesca alle incidenze economiche del rincaro dei prezzi dei carburanti – tutte create ai fini dell'adattamento alle nuove situazioni e all'apertura di opportunità per il futuro, segnatamente nelle regioni svantaggiate e vulnerabili; ritiene che i suddetti fondi debbano essere finanziati principalmente a titolo degli stanziamenti inutilizzati del bilancio agricolo;
21. si compiace del fatto che il Consiglio e la Commissione siano finalmente disposti a istituire un programma per la frutta nelle scuole, rendendo disponibile un congruo importo annuale per combattere l'obesità e altri problemi di salute tra gli scolari, pur deplorando che si sia perso un anno a causa del rifiuto del Consiglio di accogliere l'iniziativa del Parlamento europeo nel bilancio 2008;
Sottorubrica 3a
22. è consapevole dell'auspicio dei cittadini europei di un'Europa sicura e plaude all'incremento delle risorse destinate a questa sottorubrica rispetto al bilancio 2008; rileva l'importanza del principio di solidarietà e della garanzia del massimo livello di protezione dei diritti fondamentali;
23. sottolinea l'importanza di stanziare risorse sufficienti nel bilancio dell'Unione per la gestione dell'immigrazione regolare e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, affrontando nel contempo il problema dell'immigrazione clandestina e del potenziamento della protezione alle frontiere, tra cui il rafforzamento del Fondo europeo per i rifugiati, onde promuovere la solidarietà tra gli Stati membri;
Sottorubrica 3b
24. rammenta che la sottorubrica 3b copre politiche fondamentali aventi un'incidenza diretta sulla vita quotidiana dei cittadini europei; ribadisce la propria delusione per lo scarso incremento proposto dalla Commissione per la sottorubrica in oggetto rispetto al 2008, soprattutto per quanto riguarda le attività che rivestono un'importanza per l'Europa dei cittadini, per alcune delle quali sono previsti addirittura tagli alle rispettive dotazioni;
25. reputa inaccettabile che il Consiglio abbia ulteriormente ridotto tali "linee per i cittadini" e intende adoperarsi affinché siano garantite risorse sufficienti in un settore di tale importanza; sottolinea la propria intenzione di avvalersi dell'esiguo margine restante in tale sottorubrica per finanziare progetti pilota e azioni preparatorie onde potenziare questo settore d'intervento;
Rubrica 4
26. constata la cospicua riassegnazione dei fondi effettuata dal Consiglio nell'ambito della rubrica 4, che a suo avviso testimonia chiaramente della grave penuria delle risorse disponibili nei limiti del massimale del QFP; rileva che i massimali della rubrica 4 renderanno sempre più necessario il regolare ricorso alle disposizioni dell'AII; ritiene che i fondi disponibili non permettano all'Unione europea, allo stato attuale, di assumere il proprio ruolo di partner a livello mondiale;
27. invita il Consiglio europeo a non assumersi impegni politici ambiziosi, come ad esempio quelli che figurano nelle conclusioni della sua Presidenza del 20 giugno 2008, in cui i capi di Stato e di governo hanno sollecitato un maggiore sostegno finanziario dell'Unione europea ai paesi in via di sviluppo, né a impegnarsi contemporaneamente a intraprendere le dovute iniziative e azioni di bilancio, allorché emerge una flagrante contraddizione con i fondi disponibili nei limiti del massimale annuale del vigente QFP;
28. conferma la propria valutazione dell'urgente necessità di una mobilitazione massiccia e concreta dell'Unione europea per far fronte all'impennata dei prezzi dei generi alimentari e della conseguente crisi alimentare e ribadisce la necessità di dare una valida risposta finanziaria a tale crisi; rammenta che i margini disponibili alla rubrica 2 non possono essere utilizzati per finalità rientranti nella rubrica 4, in quanto l'attuale massimale di quest'ultima rubrica non è sufficiente per finanziare lo strumento in questione senza compromettere le priorità esistenti; ritiene che i due rami dell'autorità di bilancio debbano compiere tutto ciò che è in loro potere ed esaminare tutte le possibilità previste dall'AII per coprire gli importi previsti per gli aiuti alimentari nell'ambito della rubrica 4; rammenta tuttavia che la decisione definitiva sulla dotazione finanziaria sarà adottata nel corso della procedura annuale di bilancio e sarà legata a una valutazione globale degli attuali strumenti per la politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
29. continua a considerare il sostegno al processo di pace in Palestina e in Kosovo una delle proprie indiscusse priorità chiave, per la quale vanno stanziate risorse sufficienti nel bilancio dell'Unione europea; rileva tuttavia che una tale adeguatezza dei finanziamenti potrebbe richiedere una revisione alla rubrica 4, con alcune compensazioni finanziarie a carico di altre linee di bilancio; rammenta l'importanza del buon funzionamento della pubblica amministrazione, indispensabile per garantire la particolare attenzione necessaria ai fini del corretto utilizzo dei fondi comunitari;
30. plaude al ripristino dei finanziamenti sulla linea di bilancio intesa a garantire un sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota; plaude altresì al sostegno destinato all'esumazione, all'identificazione e alla restituzione delle spoglie di persone scomparse a Cipro;
31. appoggia la missione di polizia avviata in Kosovo nell'ambito della Politica europea di sicurezza e di difesa; chiede tuttavia alla Commissione di fornire un piano concreto e un calendario per la missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX), in particolare per quanto riguarda l'assunzione dei compiti della missione delle Nazioni Unite nel paese (UNMIK) e i relativi costi e bisogni in termini di personale, nonché la cooperazione con l'Ufficio di collegamento della Commissione (ECLO) in Kosovo; chiede inoltre alla Commissione di fornire informazioni dettagliate sull'addestramento fornito alle forze locali;
32. sottolinea la sua intenzione di prestare assistenza alla Georgia nel lungo e costoso processo di ricostruzione e di partecipare attivamente alla ricerca di un'adeguata soluzione finanziaria, come indicato nella sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla situazione in Georgia(7); esorta pertanto la Commissione a presentare proposte intese a onorare gli impegni assunti dall'Unione europea; insiste dunque sulla necessità di attenersi al principio, politicamente e finanziariamente valido, di garantire nuove dotazioni per nuovi fabbisogni; prende atto al riguardo dell'intenzione della Commissione di esaminare l'erogazione di un importo massimo di 500 000 000 EUR nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010 incluso e di impegnare eventualmente i fondi in questione nell'ambito di una conferenza dei donatori a favore della Georgia;
33. constata la crescente importanza della Comunità dell'energia e accoglie con favore l'intenzione della Turchia di aderirvi; è del parere che debba essere agevolata l'adesione di Ucraina, Georgia, Armenia e Azerbaigian a tale Comunità e che vadano definite misure per la solidarietà energetica tra i suoi membri; resta in attesa della relazione della Commissione, che sarà presentata nel 2009, sull'esperienza acquisita con l'attuazione della decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia(8);
34. rileva che la priorità dell'Unione europea di contrastare i cambiamenti climatici presenta anche una componente esterna e che pertanto le relative attività, come quelle legate all'Alleanza mondiale contro i cambiamenti climatici (Global Climate Change Alliance), vanno finanziate a titolo della rubrica 4;
35. sottolinea il fatto che il Fondo mondiale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria ha dimostrato di essere un efficace meccanismo di finanziamento, pur deplorando che il fondo in questione non svolga nessun ruolo in materia di esecuzione; rammenta alla Commissione che per eseguire efficacemente le sovvenzioni del Fondo mondiale, occorrerà destinare maggiori risorse finanziarie all'assistenza tecnica;
36. rammenta al Consiglio che la riserva per gli aiuti di emergenza dovrebbe finanziare necessità urgenti impreviste e ritiene non solo che gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio in oggetto siano giustificati ma anche che la loro soppressione pregiudicherebbe la capacità dell'Unione europea di rispondere in maniera adeguata a eventuali situazioni di crisi nei primi mesi del 2009; decide pertanto di ripristinare il PPB per la riserva per gli aiuti di emergenza, anche visto il punto 25 dell'AII;
Rubrica 5
37. intende, in linea di massima, ripristinare i tagli apportati dal Consiglio agli importi del PPB nell'ambito della presente rubrica; rileva tuttavia di avere ancora qualche interrogativo riguardo a determinati aspetti delle modalità applicate dalla Commissione nel distribuire il personale tra funzioni di supporto amministrativo e funzioni di coordinamento e delle possibilità di riassegnazione, come pure riguardo alla necessità di maggiori informazioni sulla sua politica immobiliare; decide di iscrivere in riserva alcuni importi onde assicurarsi che a quegli interrogativi venga data una risposta a tempo debito;
38. sottolinea che nel PPB 2009 un importo globale di 1 120 000 000 EUR è destinato a coprire la spesa amministrativa al di fuori della rubrica 5; ritiene che si tratti di un importo ingente;
39. sottolinea che la spesa amministrativa continua ad aumentare ben più del tasso medio di inflazione dell'Unione europea, il che induce a chiedersi se ai contribuenti venga davvero garantito un uso efficiente delle risorse finanziarie; invita la Commissione a procedere a un profondo riesame di tutti gli aspetti della spesa finanziaria, riferendo sui progressi compiuti dalla riforma del 2000 e prestando particolare attenzione all'impatto dell'allargamento del 2004 e alla necessità di proseguire gli sforzi per conseguire risparmi di efficienza; chiede che i risultati di tale riesame siano resi disponibili entro il 31 luglio 2009;
40. esprime preoccupazione, in tale contesto, per il fatto che gli importi sottratti alle dotazioni dei programmi operativi per finanziare agenzie esecutive sono in costante crescita e hanno già raggiunto un livello sostanziale, venendo a finanziare nel 2009 un insieme di oltre 1300 agenti; auspica di ottenere un quadro più preciso degli effetti della creazione di agenzie esecutive e del continuo ampliamento dei loro compiti sulle Direzioni generali preposte all'attuazione dei relativi programmi prima che questi fossero rilevati dalle agenzie esecutive;
41. constata che, sulla base dei dati attuali, nelle diverse Direzioni generali della Commissione il rapporto tra il personale addetto alle mansioni amministrative e di coordinamento e quello che svolge mansioni operative può variare sensibilmente; chiede alla Commissione di presentare un'analisi delle ragioni alla base di tali discrepanze;
42. si attende di essere debitamente informato di qualsiasi sviluppo in relazione alla cosiddetta riforma "Holmquist" del personale nell'ambito della Commissione;
43. invita l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a proseguire gli sforzi tesi a razionalizzare e ad abbreviare la durata dei concorsi; ritiene che occorra garantire all'EPSO le risorse umane sufficienti a sostegno degli sforzi profusi per migliorare le sue procedure e metodologie interne e a snellire la gestione delle liste di riserva, onde assicurarsi di fornire alle istituzioni il personale adeguato in base alle necessità, tra cui l'adeguatezza dei criteri di ammissione, in particolare per i posti AST;
44. invita il Consiglio a presentare un calendario per i negoziati con il Parlamento, riguardo alle proposte della Commissione circa il regolamento (CE) n. 1073/1999 (OLAF), onde conferire maggiore efficacia all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e precisando il quadro giuridico della sua missione;
45. deplora la mancanza di coerenza spesso riscontrabile nella politica di comunicazione delle Direzioni generali della Commissione; è favorevole allo sviluppo di una "identità UE" coerente e ben riconoscibile, da utilizzare in tutte le attività di comunicazione; intende pertanto incoraggiare i singoli servizi della Commissione a perfezionare e coordinare tutte le attività informative e comunicative svolte al loro livello;
46. invita le istituzioni a coordinare sistematicamente i loro sforzi allo scopo di:
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rendere disponibili ai cittadini le informazioni sui loro diritti e l'effettiva applicazione di tali diritti negli Stati membri;
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migliorare l'accessibilità e la trasparenza del diritto europeo grazie a strumenti di ricerca più efficaci, al consolidamento dei testi di legge e all'impiego del migliore formato tecnico disponibile per la formattazione alla fonte di direttive, regolamenti e decisioni;
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mettere a punto, in base alle risorse disponibili a livello sia europeo che nazionale, una biblioteca digitale dedicata all'Unione europea;
47. accoglie con soddisfazione la riforma del sistema delle Scuole europee avviata di recente dalla Commissione ma esorta gli Stati membri a tener fede ai propri impegni come da accordi in vigore; richiama l'attenzione sul punto 47 dell'AII, secondo cui occorre l'autorizzazione dell'autorità di bilancio per la creazione di nuove scuole aventi un'incidenza finanziaria;
48. sottolinea l'importanza di attenersi al punto 47 dell'AII; invita la Commissione a collaborare con l'autorità di bilancio alla messa a punto di una corretta procedura dettagliata per la sua attuazione;
49. invita la Commissione a presentare una relazione sulle possibili soluzioni riguardo alla sicurezza delle forniture di gas dell'Unione europea e il meccanismo di diversificazione nell'ambito del corridoio NG3, incluso, tra l'altro, l'eventuale ruolo della Banca europea per gli investimenti nell'acquisto di gas all'ingrosso da fornitori non tradizionali (che detengono cioè meno del 5% della quota di mercato comunitario) nel corridoio NG3, o nel facilitarne l'acquisto, tramite acquisto diretto o attraverso la creazione di un apposito ente;
Agenzie
50. plaude alla decisione della Commissione di attenersi finalmente alle richieste dell'autorità di bilancio e di tener conto delle entrate con destinazione specifica in sede di stesura del PPB per le agenzie decentrate per il 2009; ritiene che si tratti indubbiamente di un passo verso una maggiore trasparenza di bilancio; ribadisce tuttavia, conformemente ai propri emendamenti ai commenti del bilancio 2008 sulle agenzie, che le agenzie che dipendono in larga misura da introiti provenienti da commissioni devono comunque poter beneficiare dello strumento delle entrate con destinazione specifica, necessario a conferire loro la necessaria flessibilità di bilancio;
51. saluta con favore la Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2008 intitolata "Il futuro delle Agenzie europee" (COM(2008)0135), e nota in particolare l'impegno della Commissione a condurre nel 2009 un'analisi valutativa delle agenzie di regolazione; chiede che tale analisi si concentri sull'esame dell'efficacia, efficienza e impatto dell'attività svolta dalle agenzie, per accertare la congruità dei risparmi di efficienza ottenuti in seno ai servizi della Commissione in rapporto alle attività esternalizzate alle agenzie, e che tale esercizio sia completato entro il 30 giugno 2009.
52. sottolinea che nelle agenzie di minori dimensioni una percentuale alquanto elevata del personale (50% o più) tende ad occuparsi dell'amministrazione interna dell'agenzia stessa; ritiene che l'efficacia dei costi delle piccole agenzie debba essere uno dei temi di cui dovrà occuparsi il gruppo di lavoro interistituzionale sul futuro delle agenzie decentrate, la cui costituzione è prevista per l'autunno 2008;
53. prende atto dell'attivo di bilancio di 290 000 000 EUR dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno nell'esercizio corrente; auspica che la Commissione rifletta sull'eventuale opportunità di reintegrare nel bilancio dell'Unione le eventuali entrate eccedentarie dell'Ufficio, essendo queste una conseguenza diretta del mercato interno;
54. sottolinea che l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, istituita dal trattato Euratom, è un'agenzia indipendente e che le sovvenzioni di cui beneficia debbono figurare in maniera trasparente nel bilancio dell'UE;
Progetti pilota e azioni preparatorie
55. rammenta che l'AII autorizza per i progetti pilota un importo totale massimo di 40 000 000 EUR in un qualsiasi esercizio finanziario, e per le azioni preparatorie un importo totale massimo di 100 000 000 EUR, di cui un importo massimo di 50 000 000 EUR può essere destinato a nuove azioni preparatorie;
56. considera tali progetti uno strumento indispensabile per consentire al Parlamento di avviare nuove politiche nell'interesse dei cittadini europei; ha esaminato una serie di proposte interessanti, di cui è stato possibile iscrivere nel bilancio 2009 soltanto un piccolo numero, dati i vincoli dell'AII e i massimali del QFP;
57. insiste sulla necessità che i progetti e le azioni che non è stato possibile includere nel bilancio 2009 in ragione del fatto che, secondo la Commissione, sarebbero già coperti da una base giuridica esistente, siano effettivamente realizzati in virtù di tale base giuridica, e invita la Commissione a riferire anche su tali proposte nella sua relazione sui progetti pilota e le azioni preparatorie; si attende che la Commissione si impegni al massimo in tal senso, a prescindere dal fatto che i progetti e le azioni in questione siano espressamente citati nel pertinente commento delle basi giuridiche del bilancio 2009; intende monitorare scrupolosamente l'attuazione dei progetti e delle azioni in oggetto rispetto alla loro base giuridica nel corso dell'esercizio 2009;
o o o
58. prende atto dei pareri approvati dalle commissioni specializzate allegati alla relazione A6-0398/2008;
59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti e dalle proposte di modificazione alla sezione III del progetto di bilancio generale, al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e organi interessati.
ALLEGATO
DICHIARAZIONI CONCORDATE IN SEDE DI CONCERTAZIONE IL 17 LUGLIO 2008
1.Programmi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013
"Il Parlamento europeo e il Consiglio attribuiscono la massima importanza alla fluida e corretta attuazione dei programmi e dei progetti operativi presentati dagli Stati membri in relazione ai nuovi programmi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.
Per evitare di ripetere le esperienze della prima fase del periodo di programmazione 2000-2006, il Parlamento europeo e il Consiglio, constatando che la maggior parte dei suddetti programmi e progetti operativi è stata approvata, ritengono che sia in questo momento molto importante assicurarne la fluida e corretta attuazione, approvando quanto prima i sistemi di gestione e di controllo corrispondenti, entro i termini stabiliti dai regolamenti.
Il Parlamento europeo e il Consiglio controlleranno di conseguenza in maniera rigorosa e su base regolare lo stato di approvazione dei sistemi di gestione e di controllo sopra indicati negli Stati membri, unitamente allo stato di approvazione dei progetti principali.
A tal fine si invita la Commissione a continuare a fornire periodicamente strumenti di controllo specifici durante la procedura di bilancio.
Si chiede inoltre alla Commissione di presentare, se necessario, un aggiornamento delle previsioni di pagamento per l'esercizio 2009 entro la fine di ottobre 2008."
2.Assunzioni connesse all'allargamento del 2004 e del 2007
"Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano di nuovo l'importanza della piena assunzione per coprire tutti i posti connessi all'allargamento del 2004 e del 2007 e insistono affinché le istituzioni e in particolare l'EPSO si adoperino per prendere le misure necessarie ad accelerare l'intero processo di copertura di tali posti con funzionari, applicando i criteri di cui all'articolo 27 dello statuto per arrivare quanto prima ad una base proporzionale geografica più ampia possibile.
Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono seguire attentamente il processo di assunzione in corso. A tal fine chiedono a ciascuna istituzione e all'EPSO di riferire due volte l'anno – a marzo e a ottobre – in merito alla situazione delle assunzioni in relazione all'allargamento del 2004 e del 2007."
3.Fondo di solidarietà dell'Unione europea
"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano l'importanza di assicurare la fluidità del processo di adozione delle decisioni relative all'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Di conseguenza, il Parlamento europeo e il Consiglio si compiacciono dell'impegno della Commissione secondo il quale, a decorrere dalla data odierna, ogni progetto preliminare di bilancio rettificativo necessario all'attivazione del Fondo di solidarietà verterà su quest'ultima finalità."
4.Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e riserva per aiuti di emergenza
"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano l'importanza di prevedere una procedura rapida, nel pieno rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni sulla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e sul ricorso alla riserva per gli aiuti di emergenza."
5.Dichiarazione sull'esecuzione del bilancio nel 2009
"Ai fini di una fluidità di esecuzione del bilancio nel 2009 che consenta di limitare le difficoltà legate alla fine della legislatura del Parlamento europeo e al periodo di sospensione dei lavori per le elezioni europee, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano i punti seguenti.
Storni
La Commissione provvederà a presentare tutte le richieste di storno con congruo anticipo sull'ultima riunione ordinaria della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, prevista per il 27 aprile 2009.
Qualora la data non possa essere rispettata, tutte le richieste successive saranno esaminate da tale commissione, previa comunicazione adeguata, con procedura straordinaria.
Bilanci rettificativi
Il Consiglio e la Commissione prendono atto che durante il periodo elettorale, potrebbero rendersi necessarie decisioni urgenti e impreviste; una delega di competenze della plenaria alla commissione per i bilanci potrebbe consentire di ovviare ad eventuali ritardi."
6.Aggiornamento della programmazione finanziaria nel quadro della rubrica 5
"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano i Segretari generali di tutte le istituzioni a presentare, entro fine ottobre, una relazione aggiornata sulla programmazione finanziaria delle spese di amministrazione nel quadro della rubrica 5."
DICHIARAZIONI UNILATERALI
1.Stanziamenti di pagamento
1.1.
"Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel bilancio 2009 si rivelassero insufficienti per coprire le spese che rientrano nella sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), nella sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione), nella rubrica 2 (Preservazione e gestione delle risorse naturali) e nella rubrica 4 (L'UE quale partner globale)."
1.2.
"Il Parlamento europeo rileva che, nel corso della procedura, valuterà il fabbisogno di pagamenti per tutte le rubriche per l'intero esercizio basandosi sulle previsioni disponibili nelle varie fasi della procedura."
2.Programmi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013
La Commissione è stata invitata a presentare entro ottobre 2008 le previsioni di pagamento aggiornate per il 2009. Dato il livello d'incertezza che circonda le condizioni di esecuzione negli Stati membri, ai fini di tale aggiornamento la Commissione dovrà potersi basare anche su previsioni di pagamento aggiornate fornite dagli Stati membri.
3.Valutazione delle agenzie
3.1
"Il Consiglio si compiace dell'intenzione della Commissione di avviare una valutazione approfondita delle agenzie di regolazione, come indicato nella comunicazione "Il futuro delle agenzie europee" dell'11 marzo 2008. Plaude altresì all'impegno della Commissione a non formulare proposte per la creazione di nuove agenzie di regolazione fino alla conclusione della valutazione, fatte salve le eccezioni previste nella comunicazione della Commissione.
Il Consiglio e la Commissione considerano che tale valutazione dovrebbe permettere loro di giudicare in quale misura le agenzie di regolazione siano uno strumento adeguato, nel contesto del buon governo e di una sana gestione finanziaria, ai fini dell'attuazione di politiche europee, attualmente e in futuro. A tal fine la valutazione dovrebbe permettere la comparabilità dei risultati in modo orizzontale, se possibile sulla base di indicatori comuni.
Inoltre, la valutazione dovrebbe vertere in particolare sui punti seguenti:
– la logica, la pertinenza e il compito delle agenzie in conformità con il buon governo;
– l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza del lavoro delle agenzie e la loro buona organizzazione, segnatamente rispetto a fattori determinanti quali i meccanismi di programmazione, di notifica e di controllo;
– la procedura di bilancio e l'obbligo per le agenzie di rendere conto della loro gestione.
La valutazione dovrebbe anche mirare a giudicare:
– la coerenza degli obiettivi e delle attività delle agenzie con le priorità e gli obiettivi delle politiche dell'UE;
– la trasparenza del lavoro delle agenzie;
– i rapporti tra le agenzie e la Commissione e, quando opportuno, il collegamento tra le agenzie di regolazione e le agenzie nazionali;
– la gestione delle risorse di bilancio delle agenzie.
La valutazione dovrebbe fornire all'autorità di bilancio strumenti e mezzi adeguati per valutare, nel contesto dell'assegnazione del contributo comunitario nel corso della procedura annuale di bilancio, la comparabilità degli obiettivi di rendimento, le spese amministrative e operative, l'evoluzione dell'organico (tipi di posto e percentuale di posti vacanti) e l'incidenza della dimensione delle agenzie.
La Commissione intende prendere in considerazione la posizione del Consiglio al momento di definire la portata e i termini di tale valutazione per assicurare che gli aspetti di maggiore interesse per ciascuna istituzione siano contemplati, specialmente nel settore del bilancio. Sono richieste consulenze esterne per assicurare risultati attendibili, validi e completi."
3.2.
"Il Parlamento europeo accoglie con favore l'intenzione della Commissione di avviare una valutazione approfondita delle agenzie decentrate, come annunciato nella sua comunicazione "Il futuro delle agenzie europee" dell'11 marzo 2008.
Ritiene che un gruppo di lavoro interistituzionale sia una struttura valida ai fini di un dibattito costruttivo e orientato ai risultati, che appare necessario a questo scopo, e sottolinea che tutti i principali attori della sfera istituzionale e legislativa, nonché i rappresentanti dell'autorità di bilancio, devono partecipare a tale gruppo per garantire risultati soddisfacenti.
Il Parlamento europeo si compiace in particolare dell'avvio di una valutazione approfondita delle agenzie decentrate secondo quanto descritto nella comunicazione. Tale valutazione dovrebbe permettere di giudicare in quale misura le agenzie decentrate siano uno strumento adeguato, nel contesto del buon governo e di una sana gestione finanziaria, ai fini dell'attuazione di politiche europee, attualmente e in futuro. A tal fine la valutazione dovrebbe permettere la comparabilità dei risultati in modo orizzontale, se possibile sulla base di indicatori comuni.
Le prerogative dell'autorità di bilancio in materia di creazione di nuove agenzie decentrate, ai sensi del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, devono essere pienamente preservate nel processo di valutazione e controllo relativo alle agenzie esistenti."
4.Seguito dato al punto 32 delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008
"Il Parlamento europeo rammenta che il finanziamento di nuove misure dovrà rispettare i principi sanciti nel regolamento finanziario (in particolare, la specializzazione) e nell'AII del 17 maggio 2006 (in particolare, i massimali delle varie rubriche).
Invita la Commissione a presentare le proposte necessarie al finanziamento di tali misure nel quadro delle procedure di bilancio 2008-2009."
Progetto di bilancio generale 2009 (sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione I - Parlamento europeo, sezione II - Consiglio, sezione IV - Corte di giustizia, sezione V - Corte dei conti , sezione VI - Comitato economico e sociale europeo, sezione VII - Comitato delle regioni, sezione VIII - Mediatore europeo e sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati (C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))
– vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1),
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2009 – altre sezioni(4),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2009(5),
– visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 16 maggio 2008 (COM(2008)0300),
– visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, stabilito dal Consiglio il 17 luglio 2008 (C6-0310/2008),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0397/2008),
A. considerando che il progetto preliminare di bilancio (PPB) di tutte le istituzioni ha lasciato un margine di 121 744 018 EUR al di sotto del massimale del quadro finanziario per l'esercizio 2009,
B. considerando che a seguito della decisione del Consiglio, del 17 luglio 2008, il progetto di bilancio (PB) dispone di un margine di 224 133 714 EUR al di sotto di tale massimale,
C. considerando che è stato deciso un esercizio pilota nell'ambito del quale è prevista, per l'intera procedura di bilancio 2009, una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, nonché una cooperazione reciproca precoce su tutte le questioni aventi rilevanti incidenze finanziarie,
D. considerando che saranno preservate integralmente le prerogative dell'Aula per quanto riguarda l'approvazione del bilancio, in conformità delle disposizioni del trattato e del regolamento,
E. considerando che il 16 aprile 2008 si è tenuta una riunione di preconcertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci, prima dell'approvazione del progetto preliminare di stato di previsione da parte dell'Ufficio di presidenza,
F. considerando che il 30 settembre 2008 si è tenuta una riunione di concertazione tra queste delegazioni, prima delle votazioni in sede di commissione per i bilanci e in seduta plenaria,
Quadro generale
1. ritiene che le istituzioni dell'Unione europea, alle quali aveva chiesto di presentare progetti di bilancio pienamente basati sui costi e corrispondenti ai fabbisogni reali, abbiano cooperato in modo costruttivo per giungere a proposte finali che tengano conto delle aspettative dei cittadini e della necessità di rispettare il rigore finanziario;
2. sottolinea il fatto di aver chiesto a tutte le istituzioni di indicare come fosse possibile individuare le spese collegate in modo specifico all'eventuale entrata in vigore del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea; constata con soddisfazione, a seguito delle risposte fornite dalle istituzioni, che nessuna spesa di questo tipo è stata inclusa nella proposta finale;
3. accoglie con favore l'approccio adottato dal Consiglio di utilizzare un metodo più mirato per stabilire il progetto di bilancio, contrariamente alle modifiche percentuali lineari utilizzate precedentemente;
4. sottolinea che, in generale, esiste ancora un margine per realizzare miglioramenti e per un utilizzo più efficace delle risorse di bilancio in una serie di settori, e ritiene che ciò includa il rafforzamento della cooperazione interistituzionale, un migliore utilizzo degli obiettivi di risultato, degli strumenti di previsione e dell'analisi comparativa rispetto alle migliori prassi, un maggiore ricorso alla mobilità e alla riassegnazione del personale al fine di contenere gli aumenti degli organici, nonché la dimostrazione di un pieno controllo di tutte le spese relative alle missioni, alle indennità, alla traduzione e, in modo particolare, al settore immobiliare;
5. sottolinea nuovamente l'importanza di un costante controllo parlamentare sull'esecuzione delle decisioni di bilancio, che costituisce la base per l'elaborazione del bilancio annuale; è convinto che un controllo parlamentare diretto possa solo contribuire al miglioramento della qualità della spesa, a un controllo più diretto della sana gestione finanziaria e, in definitiva, a un riorientamento del sostegno finanziario verso le priorità politiche; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito solamente con la piena partecipazione delle due commissioni competenti in materia di bilancio e delle commissioni specializzate;
6. ha deciso di lasciare un margine di 72 269 100 EUR al di sotto del massimale del titolo 5, spesa amministrativa, limitando in tal modo l'incremento globale al 5,8%; sottolinea che ciò implica il ripristino di una parte delle riduzioni operate dal Consiglio nei bilanci delle istituzioni, ma solo nei casi in cui i fabbisogni specifici di ciascuna istituzione sono stati giustificati;
Sezione 1 - Parlamento europeo
7. sottolinea che le sue priorità politiche, quali definite nelle risoluzioni sugli orientamenti e sullo stato di previsione, del 10 aprile 2008 e del 20 maggio 2008, hanno guidato le proposte presentate per il bilancio 2009 in un'ottica di rigore finanziario, pur salvaguardando le priorità politiche fissate; ritiene che il risultato sia pienamente conforme a questi obiettivi e, in particolare, corrisponda alle esigenze specifiche legate al fatto che il 2009 sarà un anno elettorale per il Parlamento e alle sfide connesse al nuovo statuto dei deputati e al cambio di legislatura;
8. accoglie positivamente il miglioramento della cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, che ha fornito una base solida per i lavori preparatori in vista della prima lettura del bilancio, come pure nelle fasi di preparazione degli orientamenti e dello stato di previsione; sottolinea la volontà di entrambe le parti di proseguire l'esercizio pilota e di adoperarsi per assicurarne il successo, al fine di risolvere le divergenze in una fase iniziale, pur rispettando le prerogative di ciascun organo;
9. ritiene tuttavia che sarà necessario eliminare alcune difficoltà pratiche per agevolare e migliorare ulteriormente la cooperazione, e in particolare realizzare netti miglioramenti per quanto riguarda la disponibilità delle informazioni e delle relazioni necessarie in tempo utile precedentemente alla prima lettura;
10. riconosce che dall'approvazione dello stato di previsione vi sono stati importanti sviluppi che hanno un forte impatto sul bilancio e che, di conseguenza, è ora necessario apportare determinati adeguamenti; sottolinea in particolare, a tale riguardo, i cambiamenti sul piano del bilancio provocati dalla sospensione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, dai preparativi per l'applicazione del nuovo statuto degli assistenti, dall'aggiornamento delle previsioni relative allo statuto dei deputati, come pure dall'aumento dei prezzi dell'energia;
11. sottolinea che sono stati realizzati importanti progressi intesi ad assistere i deputati nell'esercizio del loro mandato, in particolare delle loro funzioni legislative; mette in evidenza la valutazione positiva e la creazione del nuovo servizio "briefing" della Biblioteca, che potenzierà le attività parlamentari dei deputati; sottolinea l'importanza che i deputati possano ricevere informazioni tempestive, obiettive e concrete sui temi afferenti alle loro attività parlamentari; invita l'amministrazione a migliorare ulteriormente la presentazione delle risposte alle richieste dei deputati, a pubblicare tutte le richieste, e non solo i briefing, sul sito web della Biblioteca e ad ampliare la copertura linguistica delle informazioni fornite; auspica di essere informato mediante una prima valutazione all'inizio del 2010;
12. sottolinea che il livello complessivo del suo bilancio ammonta al 19,67% delle spese autorizzate nell'ambito della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale, vale a dire che è stato mantenuto al di sotto del massimale autoimposto del 20%; accoglie con favore il fatto che ciò implica un ulteriore risparmio di 0,9 milioni di euro rispetto alla sua posizione adottata nel maggio 2008; sottolinea che ciò è legato a una combinazione dei fattori summenzionati;
13. prende atto della riunione di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, che si è tenuta il 30 settembre 2008, in cui sono state negoziate, e in gran parte risolte, le principali divergenze relative al bilancio; prende atto, tuttavia, che alcune questioni rimaste in sospeso, sulle quali non è stato possibile trovare un accordo, sono state lasciate alla responsabilità del Parlamento;
14. sottolinea i risultati positivi e il carattere costruttivo di tale riunione; sulla base delle sue precedenti risoluzioni e di un'analisi approfondita dello stato di previsione e della lettera rettificativa, può approvare in larga misura le modifiche dell'organigramma proposte dall'Ufficio di presidenza, mentre non è in grado di approvare pienamente tutte le proposte;
15. riconosce che sono stati e saranno compiuti notevoli sforzi in materia di riassegnazione del personale, al fine di limitare gli aumenti dell'organico e i relativi costi;
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sottolinea che è opportuno valutare anche l'efficacia complessiva dell'utilizzo delle risorse umane per la realizzazione di compiti specifici e che nei prossimi anni l'Ufficio di presidenza e l'amministrazione dovranno prestare una costante attenzione a tale questione, al fine di ottimizzare l'equilibrio nella ripartizione delle risorse umane tra le attività legislative essenziali, i servizi diretti ai deputati e le funzioni di supporto amministrativo, nonché di permettere una migliore comprensione dei presupposti di base e delle priorità;
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accoglie con favore, quale primo passo importante, la presentazione di un organigramma analitico e dettagliato, sebbene ciò sia avvenuto in ritardo e dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti di bilancio per la prima lettura; auspica di essere costantemente informato sulla questione in futuro;
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è convinto che le proposte attuali contribuiranno positivamente al rafforzamento delle capacità legislative del Parlamento, anche per quanto riguarda la questione della comitatologia, come altresì indicato in una recente relazione di follow-up trasmessa alla commissione per i bilanci;
16. approva le modifiche apportate all'organigramma del segretariato contenute negli emendamenti di bilancio presentati, che ammontano a un totale di 88 posti e di 1283 rivalutazioni; mantiene iscritti in riserva gli stanziamenti relativi a un numero limitato di posti, in attesa di un'analisi più approfondita e di ulteriori chiarimenti per quanto concerne l'utilizzo, i fabbisogni e la ripartizione ottimale delle risorse, come indicato sopra, al più tardi entro la fine del mese di giugno 2009;
17. pur ribadendo il proprio fermo impegno a favore del rapido avvio del Centro visitatori, sottolinea che, in seguito alla concertazione, è tuttora necessario compiere degli sforzi per giungere a una soluzione soddisfacente ed efficace sul piano dei costi; osserva che le due delegazioni non sono state in grado di raggiungere un pieno accordo su questo punto; decide pertanto di approvare parzialmente le richieste in questa fase, dichiarandosi tuttavia pienamente disposto a riesaminare la questione non appena possibile e successivamente alla trasmissione delle necessarie informazioni;
18. riconosce il fabbisogno dei gruppi politici in termini di risorse umane, per poter far fronte alle crescenti sfide e approva pertanto la creazione di 53 nuovi posti; ritiene che sarebbe estremamente opportuno procedere a una riflessione sulle modalità per integrare meglio in una fase iniziale della procedura di bilancio le richieste dei gruppi relative al personale e gli stanziamenti corrispondenti, onde consentire una valutazione più tempestiva dei requisiti essenziali;
19. sottolinea che ha deciso di promuovere le attività di informazione svolte negli Stati membri nel quadro della sua strategia e del suo piano d'azione per le elezioni europee del 2009; accoglie inoltre con favore l'idea di coinvolgere maggiormente i giovani nel processo di campagna elettorale, allo scopo di informare i cittadini dell'Unione europea sul ruolo del Parlamento europeo;
20. sottolinea che sono state adottate disposizioni di bilancio al fine di facilitare l'introduzione di un nuovo "regime" applicabile agli assistenti parlamentari e accoglie con favore il lavoro attualmente svolto per giungere a un accordo definitivo sulla questione prima della fine dell'anno;
21. accoglie con favore la proposta relativa a un sistema di gestione delle conoscenze inteso a migliorare la diffusione delle informazioni e a gestire le diverse fonti di informazione a livello politico e amministrativo; chiede all'amministrazione di presentare i risultati della prima fase dell'approccio in due fasi entro la fine del marzo 2009;
22. in considerazione della notevole entità degli importi implicati, ritiene che l'autorità di bilancio debba esaminare i vincoli finanziari e i costi crescenti legati all'acquisto, alla manutenzione e al rinnovo degli edifici nel corso del prossimo anno, in particolare tenendo conto del fatto che nel 2009 entrerà in vigore lo statuto dei deputati; invita l'Ufficio di presidenza a presentare un piano strategico entro il mese di settembre 2009 precedentemente alla prima lettura del bilancio; ciò considerato non può approvare un aumento della riserva per gli edifici e decide pertanto di mantenere il relativo importo a 20 milioni di euro;
23. ricorda che una visione più chiara a medio e lungo termine per quanto riguarda la politica immobiliare, comprendente misure di programmazione, sarebbe probabilmente utile ai fini del controllo dei costi; invita l'Ufficio di presidenza a proseguire i suoi sforzi a tale riguardo; chiede che gli venga presentata una relazione finale sulle implicazioni finanziarie, amministrative e giuridiche connesse alla questione dell'amianto e ai necessari lavori di riparazione del soffitto dell'emiciclo a Strasburgo;
24. ribadisce che la seduta plenaria ha deciso che a partire dall'entrata in vigore dello statuto dei deputati non dovrebbe più essere possibile acquisire nuovi diritti a titolo del Fondo pensionistico volontario; sottolinea che le decisioni di attuazione, adottate dall'Ufficio di presidenza, consentono l'acquisizione di nuovi diritti solamente per i membri del Fondo che sono rieletti, che rientrano in un regime transitorio e che non hanno diritto a beneficiare di una pensione nazionale o europea collegata al loro mandato; ritiene, di conseguenza, che non vi sarà praticamente quasi nessun deputato che avrà i requisiti per acquisire nuovi diritti; attende dall'amministrazione una stima aggiornata per quanto riguarda gli stanziamenti necessari a partire dall'entrata in vigore dello statuto dei deputati;
25. attende i risultati dello studio sul bilancio del carbonio del Parlamento, che dovrebbe riguardare anche il problema dei meccanismi di compensazione delle emissioni di CO2, secondo quanto richiesto dal Parlamento; ha deciso di adeguare la nomenclatura delle linee interessate da un eventuale futuro meccanismo di compensazione; ribadisce tuttavia la necessità di potenziare gli sforzi per ridurre, ove possibile, gli spostamenti;
26. auspica che un centro di gestione della mobilità, che fornisca informazioni precise sui collegamenti con i trasporti pubblici da e verso il Parlamento, sia disponibile presso tutte le sedi del Parlamento e attraverso Intranet, a partire dall'inizio della prossima legislatura del Parlamento, al fine di incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici al posto delle autovetture private;
27. prende atto della proposta di finanziare una cattedra del Parlamento europeo in onore del professor Bronislaw Geremek e di istituire un consiglio, tra i cui compiti potrebbe rientrare quello di attribuire un premio annuale; invita l'Ufficio di presidenza a esaminare tale proposta e la sua fattibilità in collaborazione con la Commissione, al fine di assegnare le opportune risorse;
28. prende atto dei pareri trasmessi dalla commissione per il commercio internazionale, dalla commissione giuridica e dalla commissione per le petizioni e riconosce l'elevato livello di accordo raggiunto; sottolinea che, in linea di massima, le preoccupazioni sollevate sono state tenute in considerazione negli emendamenti di bilancio e in sede di votazione;
Sezione IV - Corte di giustizia
29. riconosce l'importanza della nuova procedura d'urgenza che dovrà essere applicata dalla Corte, che conferisce ai tribunali nazionali il diritto di ricevere una risposta entro un termine molto più breve rispetto a prima; approva pertanto il progetto di bilancio per quanto concerne la creazione dei 39 nuovi posti in questione;
30. osserva che l'elevato tasso di aumento del bilancio è dovuto principalmente al progetto di costruzione del nuovo edificio della Corte, che è stato autorizzato precedentemente e che continuerà ad avere un forte impatto finanziario nei prossimi anni; invita la Corte a presentare una relazione aggiornata sui lavori complessivi e sulle loro incidenze in termini di costi fino al 2013;
31. ritiene che l'evoluzione del bilancio operativo normale della Corte, che registra attualmente un aumento pari a circa il 2,5%, sia molto più incoraggiante e che nel complesso la Corte abbia compiuto chiari sforzi per limitare la crescita delle sue spese per l'esercizio 2009;
32. decide di fissare l'abbattimento forfettario al 3,5%, un livello vicino a quello proposto dalla Corte stessa, e di ripristinare gli stanziamenti corrispondenti; osserva che ciò dovrebbe garantire il pieno funzionamento della Corte, pur permettendo di realizzare un risparmio rispetto alle proposte iniziali;
Sezione V - Corte dei conti
33. accoglie con favore il proposto rafforzamento della capacità di audit della Corte e decide di approvare la creazione di 20 posti in tale settore, di comune accordo con la Corte e con il Consiglio;
34. ritiene che i costi di finanziamento dei lavori di ampliamento dell'edificio della Corte debbano essere contenuti al livello più basso possibile per il contribuente; ribadisce pertanto la sua decisione di ricorrere a un finanziamento diretto a titolo del bilancio, su un periodo di quattro anni, piuttosto di mascherare i costi molto più elevati che deriverebbero da una formula di locazione/acquisto su 25 anni; decide pertanto di anticipare l'importo massimo possibile a titolo del bilancio 2009 e, a tal fine, ha approvato lo stanziamento di 55 milioni di euro;
35. decide di aumentare la dotazione di un numero limitato di voci di spesa relative alla diffusione al pubblico delle relazioni della Corte, alla realizzazione di un audit dei risultati della Corte stessa, al miglioramento delle attività di informazione e ai nidi d'infanzia per il personale, e di creare due nuovi posti in organico oltre ai posti di controllore summenzionati;
Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo
36. ha tenuto conto delle preoccupazioni del Comitato per quanto concerne gli stanziamenti relativi alle spese per il personale e, a seguito dell'esame delle argomentazioni avanzate, concorda di adeguare l'abbattimento forfettario al 4,5%;
37. decide di creare, in aggiunta ai due nuovi posti AD 5 che figurano nel progetto di bilancio, altri due posti AST che erano stati respinti dal Consiglio;
38. decide di iscrivere in riserva una parte degli stanziamenti destinati alle spese per missioni e riunioni, nell'attesa che il Comitato indichi chiaramente in che modo intende tenere sotto controllo queste spese;
Sezione VII - Comitato delle regioni
39. prende atto che il Comitato dovrà assumere altro personale "connesso all'allargamento" e approva i nuovi posti previsti nel progetto di bilancio del Consiglio;
40. è inoltre in grado di approvare, dopo aver sentito il Comitato, la creazione di un numero limitato di tre posti supplementari, al fine di potenziare la capacità operativa di determinati servizi;
41. decide di introdurre un abbattimento forfettario del 4,5%, dopo aver sentito le argomentazioni presentate dal Comitato; osserva che tale percentuale è molto vicina alla richiesta formulata dal Comitato pur consentendo di realizzare un risparmio;
Sezione VIII - Mediatore europeo
42. approva il progetto di bilancio del Consiglio per quanto riguarda la creazione di tre nuovi posti AD, al fine di potenziare la capacità del Mediatore di trattare un numero crescente di ricorsi ricevibili; è inoltre in grado di approvare, dopo aver sentito il Mediatore, la creazione di tre posti AST temporanei;
Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati
43. approva questa sezione del progetto di bilancio;
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44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti alle sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX del progetto di bilancio generale, al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali (8332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (8332/2/2008 – C6-0259/2008)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0820),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0375/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/12/CE)
Accordo di stabilizzazione e di associazione CE/Bosnia-Erzegovina ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (8225/2008 – COM(2008)0182 – C6-0255/2008 – 2008/0073(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (8225/2008 - COM(2008)0182),
– visto il progetto di accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (8226/2008),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0255/2008),
– visto l'articolo 101 del trattato CECA,
– visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0378/2008),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina.
Atti di pirateria in mare
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea(1),
– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sulle uccisioni sistematiche di civili in Somalia(2),
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 15 settembre 2008 (13028/2008),
– viste le conclusioni del Consiglio "Relazioni esterne" del 26 maggio 2008 (9868/2008),
– viste l'azione comune 2008/749/PESC del Consiglio, del 19 settembre 2008, relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO)(3), e la risoluzione 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
– vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1988 per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima,
– viste le risoluzioni 1814 (2008) del 15 maggio 2008 e 1816 (2008) del 2 giugno 2008 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla situazione in Somalia,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la pirateria in alto mare rappresenta una minaccia crescente per la vita umana e la sicurezza, nonché per gli aiuti umanitari destinati a 3 milioni e mezzo di persone bisognose di assistenza, in particolare nelle acque al largo della Somalia e del Corno d'Africa,
B. considerando inoltre che vi sono già state denunce relative all'aumento degli episodi di pirateria in altre regioni del mondo, come il canale del Mozambico, alcuni tratti di mare vicino all'India o i Caraibi,
C. considerando che i continui conflitti e l'instabilità politica in Somalia hanno dato luogo ad episodi di pirateria e a rapine a mano armata,
D. considerando che l'anno scorso gli assalti criminali contro le navi da pesca, le navi mercantili e le navi passeggeri comunitarie nelle acque internazionali vicino alle coste africane sono aumentati di numero e frequenza, mettendo a rischio la vita degli equipaggi e danneggiando gravemente il commercio internazionale,
E. considerando che il libero transito delle navi che esercitano legalmente la loro attività commerciale in alto mare rappresenta un requisito essenziale del commercio internazionale,
F. considerando che tali atti di pirateria rappresentano una minaccia diretta per i marinai il cui sostentamento dipende dall'esercizio, in condizioni di sicurezza e legalità, della loro attività commerciale e professionale in mare,
G. considerando che i pescatori dell'Unione europea sono stati bersaglio di attacchi di pirati in alto mare e che la minaccia della pirateria ha indotto un numero significativo di pescherecci comunitari a ritirarsi a centinaia di chilometri di distanza dalle coste somale o a ridurre la loro attività di pesca nella regione,
H. considerando che tra le vittime della pirateria vi sono stati normali cittadini che svolgevano le loro attività in modo pacifico a bordo di imbarcazioni turistiche da diporto nelle acque al largo del Corno d'Africa,
I. considerando che tali episodi di pirateria, che hanno ripercussioni sul resto della regione del Corno d'Africa, sono in parte la conseguenza, ma anche una delle cause, della violenza e dell'instabilità politica in Somalia e delle relative conseguenze per la popolazione civile somala in termini di esposizione al pericolo, di ritardo nello sviluppo e di interruzione della consegna degli aiuti alimentari e di altre missioni umanitarie,
J. considerando che nel 2007 è stato riportato che 20 membri d'equipaggio sono stati assassinati, 153 feriti o aggrediti e 194 rapiti,
K. considerando che per reagire all'aggravamento del fenomeno il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sta ora lavorando a una nuova risoluzione per mobilitare la comunità internazionale al fine di applicare meglio gli strumenti di repressione e di prevenzione esistenti, nel quadro del diritto del mare o nel contesto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza,
1. invita il Governo federale di transizione somalo, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, a considerare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata compiuti al largo della costa somala contro imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari alla stregua di atti criminali che devono essere contrastati arrestando i responsabili nel quadro del diritto internazionale in vigore;
2. prende atto dell'azione comune 2008/749/PESC che istituisce un'azione di coordinamento militare a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO);
3. chiede agli Stati membri che siedono nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di rinnovare le autorizzazioni accordate nella risoluzione 1816 (2008) conformemente all'obiettivo della risoluzione 1838 (2008);
4. invita la Commissione a cercare modalità atte a fornire protezione contro la pirateria per i pescherecci battenti bandiera dell'Unione europea o altra bandiera che operano nelle acque internazionali dell'oceano Indiano nord-occidentale, se possibile mediante la cooperazione con la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano;
5. si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia consultato il Parlamento in merito alla decisione di lanciare tale operazione della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e invita il Consiglio a fornire al Parlamento le informazioni relative alla portata di tale azione e ai compiti esatti che la "cellula di coordinamento dell'UE" del Consiglio europeo svolgerà a sostegno della missione marittima della PESD denominata EU NAVCO;
6. invita il Consiglio ad operare una netta distinzione tra il futuro mandato della PESD e le misure di lotta contro la pirateria attuate dai suoi Stati membri nel quadro dell'operazione "Enduring Freedom" nel Corno d'Africa al fine di contrastare le attività terroristiche; chiede orientamenti chiari in relazione all'arresto e ai procedimenti penali dei pirati fermati; invita il Consiglio ad evitare qualsiasi coinvolgimento di EU NAVCO nel conflitto in corso in Somalia; chiede un coordinamento efficace con le altre navi, in particolare statunitensi e russe, presenti nella regione;
7. invita il Consiglio e la Commissione a garantire che gli strumenti giuridici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) che riguardano la pirateria e le rapine a mano armata siano riveduti e aggiornati quanto prima al fine di perseguire e condannare gli autori di tali crimini;
8. invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare gli Stati costieri e tutti gli Stati membri a ratificare il protocollo del 2005 alla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima;
9. invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a recepire quanto prima nei loro ordinamenti giuridici interni le disposizioni pertinenti delle Convenzioni UNCLOS e SUA che consentono una chiara definizione delle giurisdizioni e dunque di garantire le azioni penali nella massima sicurezza giuridica in caso di cattura di pirati o di autori di atti di aggressione a mano armata in mare;
10. plaude all'intenzione della Commissione di migliorare il coordinamento con le agenzie europee incaricate del controllo marittimo, ponendo l'accento sulla prevenzione delle attività illegali (tratta di esseri umani e traffico di droga nonché immigrazione illegale) in particolare nelle acque internazionali; sollecita il Consiglio a non mettere sullo stesso piano la sfida del terrorismo e la questione dell'immigrazione illegale nonché il traffico di droga e la tratta di esseri umani;
11. plaude all'iniziativa della Commissione di promuovere dei negoziati per una migliore gestione dello spazio marittimo con i paesi terzi e appoggia decisamente la cooperazione rafforzata con i paesi vicini per la tutela dei mari al di là delle giurisdizioni nazionali;
12. condanna categoricamente il commercio di armi e munizioni con bande organizzate che commettono atti di pirateria; chiede alle organizzazioni internazionali competenti di raccomandare misure adeguate per impedire che le armi giungano nelle mani di tali gruppi dediti alla pirateria;
13. invita la Commissione a informare il Parlamento in merito a qualsiasi decisione relativa al finanziamento di progetti concernenti le rotte marittime a rischio nelle acque del Corno d'Africa, dello stretto di Bab el-Mandeb e del Golfo di Aden;
14. invita la Commissione a considerare le modalità di un sostegno pratico da fornire all'IMO per l'attuazione della sua agenda di Sana'a e Dar es Salaam e in particolare per l'istituzione di un centro regionale di informazione marittima o di un sistema ad esso correlato;
15. si compiace dei progressi compiuti dal Consiglio europeo nella preparazione di un'operazione navale dell'Unione europea contro la pirateria al fine di garantire la sicurezza delle navi mercantili in transito all'interno di un corridoio navale nel golfo di Aden;
16. deplora che l'azione del Consiglio non riguardi le zone di pesca di tale regione e chiede che siano prese rapidamente misure in tal senso;
17. invita la Commissione a istituire appena possibile, nel quadro della nuova politica marittima integrata, un sistema comunitario di cooperazione e di coordinamento reciproco, che consentirebbe alle navi militari battenti bandiera di uno Stato membro dispiegate nelle acque internazionali di proteggere i pescherecci e le navi mercantili di altri Stati membri;
18. si compiace pertanto dell'adozione di un emendamento in prima lettura del Parlamento al bilancio generale dell'Unione 2009, inteso a creare una nuova linea di bilancio destinata a finanziare un progetto pilota che dovrebbe analizzare le possibilità di finanziare, gestire e coordinare un piano d'azione comunitario per proteggere le imbarcazioni comunitarie che transitano o che operano in zone minacciate dalla pirateria internazionale;
19. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare attivamente, nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'IMO, l'iniziativa promossa da vari Stati membri di estendere il diritto di inseguimento per via marittima o aerea alle acque territoriali degli Stati costieri, previo consenso degli Stati interessati, e di sviluppare un meccanismo di reciproca assistenza contro i casi di pirateria marittima; chiede altresì alla Commissione e agli Stati membri di operare in modo dinamico per assicurare l'adozione di una nuova risoluzione delle Nazioni Unite dato che la risoluzione 1816 (2008) scade il 2 dicembre 2008;
20. auspica che la Commissione e le Nazioni Unite non trascurino, contestualmente alla sicurezza dei convogli e all'esercizio del loro diritto di inseguimento nei confronti degli aggressori, la via della cooperazione e della normalizzazione politica con gli Stati della regione al fine di permettere loro di prevenire e combattere meglio la criminalità marittima e i molteplici fattori alla sua origine;
21. invita il Consiglio e gli Stati membri a illustrare gli obiettivi dell'operazione navale militare dell'Unione europea nel quadro della risoluzione 1816 del Consiglio delle Nazioni Unite, intesa ad arrestare il fenomeno della pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste della Somalia; riconosce che le risoluzioni 1816 (2008) e 1838 (2008) sono state redatte ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite quale unico modo per legittimare l'uso della forza; sottolinea tuttavia che gli atti di pirateria e gli atti contro la pirateria non devono in nessun caso essere considerati come atti di guerra; invita il Consiglio europeo a considerare la pirateria come un atto criminale nel quadro del diritto internazionale esistente;
22. chiede al Consiglio di fare tutto il possibile per identificare e smantellare le reti di criminalità organizzata che traggono profitto da tali azioni;
23. chiede alla Commissione e alla comunità internazionale di dispiegare tutti i mezzi umani e finanziari necessari per contribuire all'instaurazione di un regime democratico e stabile in Somalia e per lottare efficacemente nel lungo termine contro la pirateria in alto mare;
24. invita il Consiglio e gli Stati membri ad adottare regole d'ingaggio chiare e giuridicamente ineccepibili per le forze navali impegnate in tali operazioni;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari e sul progetto di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 relativa all'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati
– vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sulle emittenti i cui valori immobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma,
– visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(3),
– visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1569/2007 del 21 dicembre 2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4),
– visto il progetto di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 che modifica il regolamento della Commissione (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari,
– visto il progetto di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 relativo all'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati,
– vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),
– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili in base ai quali sono redatte le informazioni storiche contenute nei prospetti e sul progetto di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti dei titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente(6),
– visto l'articolo 81 del suo regolamento,
Per quanto riguarda il progetto di regolamento e il progetto di decisione
1. prende atto dei progressi realizzati dalla Commissione in materia di eliminazione degli obblighi di riconciliazione per gli emittenti dell'Unione europea nei paesi terzi; riconosce gli sforzi fatti volti al riconoscimento dei GAAP statunitensi (Generally Accepted Accounting Principles) e degli International Financial Reporting Standard (IFRS) quali adottati dall'Unione europea;
2. è dell'avviso che i GAAP di un paese terzo debbano essere considerati equivalenti agli IFRS, quali adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel caso in cui gli investitori siano in grado di prendere una decisione analoga, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni finanziarie loro presentate siano redatte secondo gli IFRS o secondo i GAAP del paese terzo, e nel caso in cui la garanzia in materia di audit e l'attuazione a livello delle entità sono tali da meritare la fiducia degli investitori;
3. ritiene che le autorità di regolamentazione intratterranno un dialogo attivo con le loro controparti internazionali per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione coerente degli IFRS e rafforzeranno la cooperazione e la condivisione delle informazioni;
4. prende atto che gli IFRS emessi dall'organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) costituiscono una solida base per le autorità di regolamentazione nel loro lavoro sulla convergenza dei principi contabili a livello globale; è dell'avviso che l'uso di principi contabili internazionali a livello mondiale migliorerebbe la trasparenza e la comparabilità delle dichiarazioni finanziarie, con benefici considerevoli per le imprese e gli investitori;
5. ritiene che la convergenza dei principi contabili rappresenti un compito importante ma sottolinea che ogni giurisdizione deve avere come obiettivo finale l'adozione degli IFRS nel rispetto del proprio contesto democratico e giuridico;
6. si compiace del regolamento (CE) n. 1569/2007 che fornisce la definizione di equivalenza e crea un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo; sottolinea che il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede che la decisione della Commissione autorizzi gli emittenti comunitari ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo interessato;
7. nota che gli Stati Uniti riconoscono soltanto i bilanci preparati utilizzando gli IFRS riconosciuti dallo IASB; riconosce tuttavia che gli USA consentono un breve periodo transitorio nel corso del quale i bilanci preparati utilizzando gli IFRS adottati nel quadro del regolamento (CE) n. 1606/2002 vengono anch'essi accettati senza criteri di riconciliazione;
8. sottolinea che taluni paesi terzi non hanno ancora affermato chiaramente e pubblicamente quando gli IFRS saranno applicati ai loro emittenti nazionali;
9. ritiene che il progetto di decisione della Commissione e il progetto di regolamento della Commissione debbano rispettare le condizioni fissate nel regolamento (CE) n. 1569/2007 e nella presente risoluzione;
10. si compiace del calendario presentato recentemente da taluni paesi terzi in merito alla loro conversione agli IFRS; chiede alla Commissione di controllare il progresso di questi calendari al fine di abolire il riconoscimento dell'equivalenza una volta raggiunte le scadenze predeterminate per il cambiamento;
11. nota che sono state fatte proposte per sviluppare la governance degli IASB;
12. prende atto della relazione della Commissione del 22 aprile 2008 sui progressi fatti per eliminare gli obblighi di riconciliazione e delle iniziative delle autorità competenti per i criteri contabili nei paesi terzi al fine di convergere con gli IFRS;
13. propone di modificare il progetto di regolamento della Commissione come segue:
Testo della Commissione
Modifica
Modifica 1 Proposta di regolamento - atto modificativo
(3) Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo.
(3) Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede anche che la decisione della Commissione dovrà garantire che gli emittenti comunitari siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo in questione.
Modifica 2 Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 6
(6) Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e … 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada e della Corea del Sud.
(6) Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India.
Modifica 3 Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 7
(7) Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.
(7) Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS pubblicati dall'IASB. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.
Modifica 4 Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)Il governo indiano e l'istituto indiano dei contabili iscritti all'albo si sono impegnati pubblicamente nel luglio 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo misure efficaci per garantire il tempestivo e completo passaggio agli IFRS per quella data.
Modifica 5 Proposta di regolamento - atto modificativo Articolo 1, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 809/2004 Articolo 35, paragrafo 5 bis
5 bis. Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all'obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8,2; all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse di un progetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2012 o in data successiva all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2.bis, all'allegato IX, punto 11,1, all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2.bis, all'allegato IX, punto 11.1, o all'allegato X, punto 20.1.bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea.
5 bis. Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all'obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8,2; all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse di un progetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2012 o in data successiva, o all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2.bis, all'allegato IX, punto 11,1, o all'allegato X, punto 20.1.bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea o della Repubblica indiana.
Modifica 6 Proposta di regolamento - atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
La Commissione continuerà a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi esplicati dai paesi terzi nella transizione verso l'adozione degli IFRS e a perseguire un dialogo attivo con le autorità nel corso del processo di convergenza. La Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti a tale riguardo al Parlamento europeo e al Comitato europeo per i valori mobiliari nel 2009.
Modifica 7 Proposta di regolamento - atto modificativo Articolo 1 ter (nuovo)
Articolo 1 ter
Le date annunciate al pubblico da parte dei paesi terzi relative alla transizione verso gli IFRS costituiranno le date di riferimento per l'abolizione del riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi.
14. propone di modificare il progetto di decisione della Commissione come segue:
Testo della Commissione
Modifica
Modifica 8 Proposta di decisione Considerando 5
(5) Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo.
(5) Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede anche che la decisione della Commissione dovrà garantire che gli emittenti comunitari siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo in questione.
Modifica 9 Proposta di decisione Considerando 7
(7) Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e … 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada e della Corea del Sud.
(7) Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India.
Modifica 10 Proposta di decisione Considerando 8
(8) Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.
(8) Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS pubblicati dall'IASB. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.
Modifica 11 Proposta di decisione Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)Il governo indiano e l'istituto indiano dei contabili iscritti all'albo si sono impegnati pubblicamente nel luglio 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo misure efficaci per garantire il tempestivo e completo passaggio agli IFRS per quella data.
Modifica 12 Proposta di decisione Articolo 1, paragrafo 1, alinea
Dal 1° gennaio 2009, oltre agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, gli emittenti dei paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai seguenti principi:
Dal 1° gennaio 2009, oltre agli IFRS adottati a norma del regolamento(CE) n. 1606/2002, sono considerati equivalenti agli IFRS adottati a norma del regolamento(CE) n. 1606/2002 i seguenti principi relativi ai bilanci consolidati annuali e semestrali:
Modifica 13 Proposta di decisione Articolo 1, paragrafo 2
Prima degli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° gennaio 2012 incluso, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e i loro bilanci consolidati semestrali conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea.
Prima degli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° gennaio 2012 incluso, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e i loro bilanci consolidati semestrali conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica indiana.
Modifica 14 Proposta di decisione Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
La Commissione continuerà a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi esplicati dai paesi terzi nella transizione verso gli IFRS e a perseguire un dialogo attivo con le autorità nel corso del processo di convergenza. La Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti a tale riguardo al Parlamento europeo e al Comitato europeo per i valori mobiliari nel 2009.
Modifica 15 Proposta di decisione Articolo 1 ter (nuovo)
Articolo 1 ter
Le date annunciate al pubblico da parte dei paesi terzi relative alla transizione verso gli IFRS costituiranno le date di riferimento per l'abolizione del riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi.
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Misure di sicurezza aerea e impiego di "body scanner"
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di "body scanner" sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dati
– visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6 del trattato UE, l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE e il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile(1),
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che la Commissione ha presentato un progetto di regolamento che integra le norme di base comuni in materia di sicurezza aerea il quale include, tra i metodi consentiti di controllo dei passeggeri negli aeroporti dell'Unione europea, i "body scanner" (scansionatori corporali), ossia dispositivi che producono immagini scannerizzate delle persone come se fossero nude, il che equivale a una perquisizione fisica virtuale,
B. considerando che i "body scanner" possono rappresentare una delle soluzioni tecniche necessarie per mantenere un alto livello di sicurezza negli aeroporti europei,
C. considerando che è necessario un quadro europeo inteso a garantire i diritti dei passeggeri europei, in caso di impiego di "body scanner", al fine di evitare che ogni aeroporto applichi regolamentazioni diverse,
D. considerando che tale progetto di misura, lungi dall'essere puramente tecnico, ha un grave impatto sul diritto alla riservatezza, il diritto alla protezione dei dati e al rispetto della dignità personale e che pertanto deve essere accompagnato da misure di salvaguardia severe e adeguate,
E. considerando che il progetto di misura non è stato corredato da una valutazione di impatto sui diritti fondamentali da parte della Commissione, come richiesto dalla comunicazione della Commissione del 27 aprile 2005 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione (COM(2005)0172), e che la Commissione non ha consultato né il Garante europeo per la protezione dei dati, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(2), né il gruppo di lavoro di cui all'articolo 29, né l'Agenzia dei diritti fondamentali e che non è stata eseguita alcuna indagine sul possibile impatto di tali dispositivi sulla salute dei passeggeri,
F. considerando che, per i motivi sopra illustrati, è lecito interrogarsi sulla giustificazione di tale misura nonché sulla sua proporzionalità e la sua necessità in una società democratica,
G. considerando che tale progetto di misura relativo ai metodi di controllo dei passeggeri, che è stato esaminato nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo (comitatologia), sarà seguito da misure di esecuzione relative ai requisiti e alle procedure di controllo che saranno stabilite mediante procedure nelle quali il Parlamento non ha quasi nessun potere,
H. considerando che non è stato promosso alcun dibattito ampio, trasparente e aperto con i passeggeri, le parti interessate e le istituzioni a livello nazionale e dell'Unione europea su una questione estremamente delicata che riguarda i diritti fondamentali dei cittadini,
I. considerando che occorre garantire misure di sicurezza efficaci nel settore aereo,
J. considerando che la decisione della Commissione di sopprimere gradualmente il divieto sui liquidi al più tardi entro aprile 2010 rappresenta un passo in avanti,
1. ritiene che non vi siano ancora le condizioni per adottare una decisione, poiché mancano ancora informazioni essenziali e chiede alla Commissione, prima della scadenza del termine di tre mesi, di:
–
eseguire una valutazione di impatto sui diritti fondamentali;
–
consultare il Garante europeo per la protezione dei dati, il gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 e l'Agenzia dei diritti fondamentali;
–
eseguire una valutazione scientifica e medica del possibile impatto sulla salute di tali tecnologie;
–
eseguire una valutazione dell'impatto in termini economici, commerciali e del rapporto costi-benefici;
2. ritiene che tale progetto di misura potrebbe andare al di là delle competenze di esecuzione previste nell'atto di base, in quanto le misure in questione non possono essere considerate semplici misure tecniche correlate alla sicurezza aerea, ma hanno gravi conseguenze sui diritti fondamentali dei cittadini;
3. reputa, al riguardo, che tutte le misure di sicurezza aerea, incluso l'utilizzo di "body scanner", debbano rispettare il principio di proporzionalità, giustificato e necessario in una società democratica, e chiede pertanto al Garante europeo per la sicurezza dei dati, al gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 e all'Agenzia dei diritti fondamentali di elaborare urgentemente un parere sui "body scanner" entro l'inizio di novembre 2008;
4. si riserva il diritto di verificare la compatibilità di tali misure con i diritti umani e le libertà fondamentali presso i servizi giuridici dell'Unione europea e di adottare le misure necessarie sul seguito da darvi;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Accordo di stabilizzazione e di associazione CE/Bosnia-Erzegovina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco (19-20 giugno 2003) e l'allegato intitolato "Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l'integrazione europea",
– vista la decisione del Consiglio del 7 novembre 2005 di avviare i negoziati con la Bosnia-Erzegovina in vista di un Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA),
– viste la sigla dell'ASA in data 4 dicembre 2007 e la firma dello stesso in data 16 giugno 2008,
– visto il progetto di accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (8226/2008),
– vista la tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti consegnata alla Bosnia-Erzegovina dalla Commissione europea il 5 giugno 2008,
– visti l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da un lato, e la Bosnia Erzegovina, dall'altra parte, gli allegati e i protocolli allegati nonché la dichiarazione congiunta e la dichiarazione della Commissione allegata all'atto finale,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'ASA è il primo accordo internazionale globale tra la Bosnia-Erzegovina e l'Unione europea, il quale instaura rapporti contrattuali tra le due parti che faciliteranno la transizione della Bosnia–Erzegovina verso uno Stato pienamente funzionante, uno Stato il cui futuro, come affermato in occasione del summenzionato Consiglio europeo di Salonicco, è nelle mani dell'Unione europea,
B. considerando che tale accordo ha la potenzialità di imprimere uno slancio all'economia della Bosnia-Erzegovina, dal momento che contiene disposizioni che vincolano il paese a liberalizzare i mercati, incrementando quindi la competitività delle imprese e attirando gli investimenti, a modernizzare il suo quadro giuridico rendendolo più efficiente e trasparente e ad attuare un graduale ravvicinamento della legislazione e dei regolamenti della Bosnia-Erzegovina all'acquis comunitario,
C. considerando che l'accordo interinale, in vigore dal 1° luglio 2008, abolisce gradualmente gran parte delle restrizioni agli scambi commerciali tra le due parti e potrebbe pesare nel breve periodo sull'economia della Bosnia-Erzegovina a causa della concorrenza dei prodotti dell'Unione europea e della riduzione delle entrate doganali,
D. considerando che l'ASA contiene disposizioni riguardanti il rafforzamento delle istituzioni, il consolidamento dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle minoranze,
E. considerando che lo stesso stabilisce una cooperazione tra le parti in settori sensibili quali i visti, i controlli alle frontiere, l'asilo e l'immigrazione, il riciclaggio di denaro sporco, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata,
F. considerando che l'attuazione della prevista riforma delle strutture di polizia della Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere considerata come parte degli sforzi del paese per migliorare la sua capacità di far fronte ai problemi sopra accennati,
G. considerando che un altro degli obbiettivi dell'accordo è l'aumento del livello generale di educazione e di istruzione e formazione professionale in Bosnia-Erzegovina, nonché politiche per i giovani, ivi compresa l'istruzione non formale,
H. considerando che sono necessari maggiori sforzi per superare la divisione secondo logiche etniche e per procedere verso un'effettiva riconciliazione tra le parti; che tali sforzi devono essere rivolti in particolare alle giovani generazioni attraverso programmi di istruzione comuni nelle due entità e attraverso una comune comprensione dei recenti tragici eventi registrati nel paese,
I. considerando che sotto molti punti di vista la Bosnia-Erzegovina è ancora un paese profondamente diviso secondo logiche etniche, il che rappresenta un ostacolo alla sua trasformazione in uno stato e in una democrazia realmente funzionali,
J. considerando che l'adesione all'Unione europea rappresenta una prospettiva per la Bosnia-Erzegovina solo in quanto Stato unico e non per le sue entità, le quali non godono di sovranità autonoma; considerando che è pertanto nell'interesse di tali entità garantire che la Bosnia-Erzegovina sia uno Stato pienamente efficiente, in grado di rispettare tutti i criteri e gli obblighi relativi all'adesione,
K. considerando che ci sono ancora 125 072 persone ufficialmente registrate fra gli sfollati interni, di cui, secondo il governo della Bosnia-Erzegovina, 8 000 sfollati interni continuano a vivere in centri di raccolta, soprattutto a causa della mancanza di alloggi, infrastrutture e lavori adeguati nelle loro zone di origine,
L. considerando la preziosa attività svolta sul campo dalle organizzazioni non governative (ONG) che cercano di rendere più sopportabile la situazione degli sfollati interni e dei profughi;
M. considerando che nei registri ufficiali ci sono inoltre 45 000 persone che hanno bisogno di aiuto per ritornare ai luoghi in cui risiedevano prima della guerra,
N. considerando che i crimini di guerra dovrebbero essere perseguiti con la stessa determinazione, con gli stessi mezzi e con la stessa efficienza a livello sia statale che locale,
1. si compiace della firma di questo importante accordo ed esorta tutti gli Stati membri dell'Unione europea a ratificarlo rapidamente; è convinto che tale accordo consolidi la prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e che esso offra un'opportunità unica a questo paese per il raggiungimento della pace, della stabilità e della prosperità;
2. ricorda in particolare ai leader politici che spetta soprattutto a loro cogliere tale opportunità dimostrando lungimiranza e determinazione sufficienti per perseguire congiuntamente a tutti i livelli - statale, locale e di enti - le riforme volte a modernizzare il paese e a renderlo più efficiente e compatibile con gli standard dell'Unione europea, non da ultimo attraverso l'abolizione di tutte le inutili barriere giuridiche e amministrative e la razionalizzazione delle strutture amministrative; ritiene che le autorità della Federazione debbano in particolare prendere immediatamente in considerazione l'opportunità di attuare iniziative concrete in tale direzione;
3. ricorda al riguardo che la Bosnia-Erzegovina, in linea con l'ASA e con l'accordo interinale, ha tra l'altro l'obbligo di
a)
abolire gradualmente tutte le restrizioni quantitative sui prodotti dell'Unione europea,
b)
abolire i dazi doganali secondo le scadenze concordate,
c)
snellire il flusso di merci con ogni mezzo di trasporto in tutto il suo territorio, e
d)
stilare un inventario esauriente di tutti i regimi d'aiuto nell'intero paese, allineare tali regimi alla normativa comunitaria nonché istituire un'autorità indipendente per gli aiuti di Stato;
4. ritiene che l'ASA abbia la potenzialità di imprimere uno slancio all'economia della Bosnia-Erzegovina, dal momento che contiene disposizioni che vincolano il paese a liberalizzare il proprio mercato, incrementando quindi la competitività delle sue imprese e attirando investimenti, e a modernizzare il suo quadro giuridico rendendolo più efficiente e trasparente; incoraggia le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare le misure necessarie per incrementare il livello di investimenti esteri diretti nel paese;
5. ritiene che le misure sopra indicate implichino la necessità di un rafforzamento delle capacità amministrative della Bosnia-Erzegovina a tutti i livelli, anche dello Stato che ha la responsabilità di sorvegliare e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ASA, a prescindere dagli organismi responsabili dell'attuazione dell'ASA;
6. ricorda che entrambe le entità hanno bisogno di compiere progressi nell'ambito del processo di privatizzazione, ma sottolinea che ciò dovrebbe essere effettuato in condizioni trasparenti e nell'ambito di un adeguato quadro giuridico e regolamentare e che i proventi della privatizzazione dovrebbero essere investiti al fine di favorire uno sviluppo economico duraturo del paese;
7. chiede al parlamento della Bosnia-Erzegovina, in stretta collaborazione con i parlamenti delle entità, di sorvegliare l'attuazione dell'ASA e di facilitare l'adozione delle norme legislative relative all'ASA e al partenariato europeo;
8. è persuaso che le disposizioni riguardanti la cooperazione in materia di visti, gestione delle frontiere, migrazione, lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo costituiranno un incentivo efficace in Bosnia-Erzegovina per sostenere la riforma della polizia recentemente adottata, promuovendo l'ulteriore cooperazione tra le diverse strutture di polizia e ottenendo una maggiore armonizzazione delle procedure e delle pratiche; richiede alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina di facilitare tale processo;
9. si compiace del fatto che l'accordo sostiene inoltre il principio dell'accesso non discriminatorio all'istruzione e ai sistemi di istruzione e formazione professionale a prescindere dal genere, dall'appartenenza etnica e dalla religione; ritiene infatti che debbano essere compiuti seri sforzi per superare le strutture segregazioniste attualmente presenti nel paese; ritiene che l'istruzione e le conoscenze acquisite nella convivenza sin dall'infanzia siano fattori essenziali per il processo di riconciliazione;
10. ritiene che l'Unione europea dovrebbe promuovere la cooperazione accademica e nel campo della ricerca, compresi gli scambi di personale, tra la Bosnia-Erzegovina e gli altri paesi della regione e tra questi e gli Stati membri dell'Unione europea; ricorda a tale proposito il contributo che i programmi dell'Unione europea possono offrire a questo obiettivo nonché l'urgente necessità di istituire un'agenzia nazionale incaricata di attuare tali programmi che sono ora aperti ai paesi dei Balcani occidentali;
11. esorta vivamente le autorità competenti in materia di istruzione a istituire l'agenzia nazionale necessaria per consentire la partecipazione dei cittadini della Bosnia-Erzegovina ai programmi di mobilità della Comunità, i quali, su richiesta del Parlamento europeo, sono stati aperti ai paesi dei Balcani occidentali; ritiene che oltre a promuovere la mobilità degli studenti e dei ricercatori i programmi comunitari in materia dovrebbero altresì promuovere la cooperazione tra gli istituti di istruzione delle diverse entità;
12.
è inoltre del parere che, tenuto conto dell'impatto sociale ed economico che potrebbe derivare dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale, lo strumento di assistenza preadesione (IPA)(1)dell'Unione europea deve fornire un sostegno alla modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale del paese e della sua legislazione del lavoro, alle organizzazioni del mercato del lavoro e dei sindacati, al potenziamento delle infrastrutture di trasporto della Bosnia-Erzegovina al fine di agevolare lo sviluppo economico, e alle politiche ambientali per ridurre l'inquinamento, ottimizzare il consumo di energia e migliorare la gestione dei rifiuti; plaude in proposito alla nomina, dopo lunghi negoziati, del coordinatore nazionale IPA, come richiesto dalla Commissione;
13.
invita la Commissione a mettere a punto misure specifiche che riflettano le condizioni particolari in Bosnia-Erzegovina, al fine di assistere e agevolare il processo di adesione all'Unione europea;
14.
esorta la Commissione europea a coinvolgere il paese in tutte le sue iniziative per la promozione dei contatti interpersonali, per lo sviluppo della società civile e per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale della Bosnia-Erzegovina;
15.
è preoccupato per la mancanza di progressi per quanto riguarda il ritorno dei profughi e degli sfollati interni, ad esempio a Posavina nella Republika Srpska; ricorda l'esigenza di assicurare che le autorità locali siano maggiormente coinvolte e impegnate nel processo di rimpatrio, l'esigenza di organizzare attività di sensibilizzazione mirate ad accrescere il consenso dell'opinione pubblica sui rimpatriati, l'esigenza di affrontare il problema delle infrastrutture incomplete e soddisfare le richieste di servizi di pubblica utilità nelle aree di ritorno, l'esigenza di creare opportunità di lavoro per i rimpatriati e l'esigenza di armonizzare i sistemi pensionistico, di assicurazione sanitaria e di istruzione in tutta la Bosnia-Erzegovina, al fine di garantire che i rimpatri avvengano in condizioni sicure e dignitose, e contribuire efficacemente e in modo sostenibile al processo di riconciliazione;
16.
ricorda a tale proposito l'impegno ad applicare la dichiarazione di Sarajevo del 2005;
17.
è convinto dell'importanza particolare di esplicare maggiori sforzi per facilitare i rimpatri in considerazione della necessità di effettuare entro il 2011 un nuovo censimento della popolazione basato su dati disaggregati al fine di fornire un quadro aggiornato della struttura demografica in Bosnia-Erzegovina;
18.
chiede alle autorità della Bosnia-Erzegovina di affrontare con urgenza il problema degli 8 000 residenti dei centri collettivi ancora esistenti, per i quali il rientro in condizioni di sicurezza e dignità potrebbe non essere possibile e di esaminare soluzioni appropriate, dignitose e durature per queste persone;
19.
ritiene che occorra esplicare maggiori sforzi per i diritti delle minoranze in Bosnia-Erzegovina visti gli scarsi progressi in questo campo; plaude, a tale proposito, alla modifica della legge elettorale dell'aprile 2008 che permette ai membri delle minoranze nazionali di candidarsi alle elezioni locali; deplora tuttavia il fatto che il numero dei seggi destinati alle minoranze nazionali è a discrezione dei comuni; sottolinea inoltre la necessità di rendere operativi i consigli consultivi sulle minoranze che sono stati recentemente istituiti nella Republika Srpska e saranno istituiti nella Federazione della Bosnia-Erzegovina; deplora infine la persistente discriminazione nei confronti di "altri" nella Costituzione e nella normativa elettorale della Bosnia-Erzegovina;
20.
esprime la sua preoccupazione per il clima di intolleranza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) con particolare riferimento agli incidenti verificatisi all'apertura del primo Queer Festival a Sarajevo il 24 settembre 2008 ed esorta vivamente la Bosnia-Erzegovina e le autorità locali a prendere le necessarie misure per garantire il pieno rispetto del diritto fondamentale di assemblea pacifica anche alle persone LGBT in Bosnia-Erzegovina;
21.
invita a fornire maggiori finanziamenti per il raggiungimento dell'obiettivo di liberare la Bosnia-Erzegovina dalle mine entro il 2009 previsto dalla strategia nazionale di azione contro le mine; evidenzia che la mancanza di finanziamenti per l'attuazione di tale strategia rappresenta la principale sfida nel settore, ed esorta pertanto le autorità competenti a fornire i finanziamenti necessari ad attuare e completare tale progetto il più rapidamente possibile;
22.
chiede alla Commissione di garantire il finanziamento per il programma delle Nazioni Unite sul disarmo per continuare la distruzione dell'eccedenza di armi, delle apparecchiature militari e delle munizioni delle forze armate della Bosnia-Erzegovina sotto il controllo delle Nazioni Unite e di prendere misure per evitare che tali armi siano vendute a intermediari, paesi o regimi poco raccomandabili;
23.
ricorda, a tale proposito, l'esigenza di rafforzare efficacemente le disposizioni già in vigore riguardanti il processo di restituzione delle proprietà ed esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a superare le loro esitazioni in merito;
24.
ritiene inoltre che maggiori sforzi debbano essere rivolti ad affrontare la questione delle persone scomparse e dei risarcimenti alle famiglie e si compiace del lavoro svolto dalla Commissione internazionale per le persone scomparse e dall'Istituto per le persone scomparse della Bosnia-Erzegovina; esorta le agenzie corrispondenti a livello di entità a sostenere il lavoro degli organi a livello statale trasmettendo loro tutte le pertinenti informazioni che raccolgono;
25.
considera necessario dedicare maggiore attenzione ai processi per crimini di guerra a livello distrettuale e cantonale, al fine di chiarire l'eventualità e le modalità di distribuzione delle cause fra i giudici di Stato e magistrati di livello inferiore e di garantire che gli organi giudiziari e i pubblici ministeri siano dotati di risorse adeguate, che la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera sia rafforzata e che il quadro giuridico applicabile a livello nazionale e locale sia armonizzato; invita la Commissione e i paesi dei Balcani occidentali a intervenire per migliorare sensibilmente la cooperazione a livello regionale e internazionale a tale riguardo;
26.
sostiene a tal proposito l'attuale formulazione della Strategia della Bosnia-Erzegovina per i processi per i crimini di guerra, che, facendo luce sul numero di potenziali casi di crimini di guerra, dovrebbe facilitare l'individuazione delle decisioni a livello politico, finanziario e legislativo nonché le risorse necessarie ad affrontare tali casi;
27.
esprime preoccupazione per il clima di intimidazione nei confronti dei media, degli attivisti per i diritti umani e della società civile in generale che prevale nella Republika Srspka ed esorta i leader politici a riconoscere l'importante ruolo che rivestono media indipendenti e ONG nella vita democratica della loro entità;
28.
si rammarica del fatto che la Republika Srpska abbia minacciato di ritirarsi unilateralmente dalla società di trasmissione energetica statale per formarne una propria ritirando il precedente sostegno alla riforma concordata; precisa che tale atto avrebbe compromesso gli sforzi bosniaci nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione del paese; sollecita nel contempo le autorità della Federazione ad adottare le leggi, attese da lungo tempo, nel settore dell'approvvigionamento energetico;
29.
invita a intraprendere azioni adeguate in risposta alla sottoscrizione da parte della Bosnia-Erzegovina di un accordo bilaterale sull'immunità con gli Stati Uniti riguardante il Tribunale penale internazionale, il quale non è conforme con la posizione comune dell'Unione europea e con gli orientamenti in questo campo;
30.
si rammarica del fatto che, nonostante le importanti sfide che la Bosnia-Erzegovina ha affrontato nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, al traffico di esseri umani, al riciclaggio di denaro e al traffico di droga, i progressi in tali settori siano ostacolati da interferenze politiche e dalla mancanza di volontà politica e di coordinamento tra le agenzie e le forze di polizia delle diverse entità; esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a intraprendere rapidamente ulteriori azioni per affrontare tali problemi;
31.
ritiene che il dibattito sul futuro assetto costituzionale del paese debba essere guidato dal Parlamento della Bosnia-Erzegovina; chiede a questo proposito un dibattito pubblico condotto in modo trasparente e aperto, con la piena partecipazione della società civile; ritiene inoltre che qualsiasi accordo costituzionale debba essere il frutto di accordi volontari fra i vari partiti politici della Bosnia-Erzegovina; ritiene tuttavia che la comunità internazionale e il Rappresentante speciale dell'Unione europea abbiano un importante ruolo da svolgere in qualità di facilitatori e li invita a fornire, in cooperazione con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, il necessario sostegno per lo svolgimento di tale dibattito;
32.
invita i politici locali a riconoscere l'esigenza di una riforma strutturale dello Stato della Bosnia-Erzegovina; rammenta tuttavia che tale riforma potrà avvenire soltanto se sarà fondata su premesse realistiche;
33.
ricorda che rafforzare lo Stato centrale non significa indebolire le entità, ma creare le condizioni per un'amministrazione efficiente che operi per il bene comune di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina in molti settori, ad esempio la creazione di un mercato unico interno; mette in guardia nel contempo dalla tentazione di utilizzare il dibattito costituzionale come un'opportunità per attribuire indebitamente alle entità poteri e prerogative che sono propri di uno Stato sovrano;
34.
rammenta alle autorità della Bosnia-Erzegovina il loro obbligo di piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, in particolare per agevolare l'arresto dei latitanti, identificare e proteggere i potenziali testimoni e fornire al Tribunale i documenti e le prove necessari allo svolgimento delle indagini e dei processi;
35.
si rammarica del fatto che le autorità elettorali non siano riuscite a far fronte alle preoccupazioni dei cittadini della Bosnia-Erzegovina trasferitisi all'estero durante la guerra ma desiderosi di esercitare il proprio diritto di voto; ritiene che una buona cooperazione con i paesi terzi confinanti potrebbe rappresentare una soluzione per consentire la registrazione di tali cittadini;
36.
ritiene che l'abolizione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante, con il parallelo rafforzamento del ruolo del Rappresentante speciale dell'Unione europea, debba rimanere l'obiettivo ultimo sia per la comunità internazionale sia per i leader locali; esorta pertanto i leader politici ad assumersi le proprie responsabilità a tale riguardo e a compiere sforzi rilevanti per soddisfare gli obiettivi e le condizioni stabilite dal Consiglio per l'attuazione della pace, al fine di portare a termine, attraverso un processo consensuale, la transizione da un Alto rappresentante a un Rappresentante speciale dell'Unione europea;
37.
è insoddisfatto, in particolare, dalla mancanza di progressi nell'adozione in via definitiva delle disposizioni riguardanti il distretto di Brcko; avverte i leader politici della Bosnia-Erzegovina che la sentenza del tribunale arbitrale sullo status di Brcko è definitiva e non può essere messa in discussione;
38.
chiede inoltre ai politici della Bosnia-Erzegovina di riconoscere la necessità di ripartire in modo ragionevole i beni immobili tra lo Stato e gli altri livelli amministrativi, il che rappresenta uno degli obiettivi per l'abolizione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante; li esorta a impegnarsi a fondo nei negoziati per la soluzione di questa questione di lunga data; ricorda che lo Stato deve stanziare le risorse necessarie a portare a termine i propri compiti;
39.
ricorda ai rappresentanti della comunità internazionale che i loro interlocutori in Bosnia-Erzegovina sono le istituzioni del paese e non i leader dei principali partiti politici; ritiene quindi che le istituzioni della Bosnia-Erzegovina debbano essere coinvolte, e anzi diventare i principali attori, nei processi di riforma che il paese deve portare avanti;
40.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo della Bosnia-Erzegovina e all'Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina - Rappresentante speciale dell'Unione europea.
Regolamento (CE) n.1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).
Commemorazione dell'Holodomor, la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla commemorazione dell'Holodomor, la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina
– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio,
– vista la dichiarazione comune resa durante la 58a sessione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione del 70° anniversario dell'Holodomor in Ucraina, sostenuta da 63 Stati, inclusi tutti gli Stati membri dell'allora Unione europea a 25,
– vista la legge ucraina concernente "l'Holodomor del 1932-1933 in Ucraina", adottata il 28 novembre 2006,
– vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo del 21 novembre 2007, che ha segnato l'inizio della commemorazione del 75° anniversario della grande carestia Holodomor in Ucraina,
– viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni della decima riunione del comitato parlamentare di cooperazione Unione europea-Ucraina, adottate il 27 febbraio 2008,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce uno dei principi basilari dell'Unione europea,
B. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio considera crimini una serie di atti commessi con l'intento di distruggere, interamente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, uccidendone i membri e causando loro gravi danni fisici o mentali, sottoponendolo deliberatamente a condizioni di vita concepite per provocarne la distruzione fisica integrale o parziale, imponendo misure intese a impedire le nascite in seno al gruppo e trasferendo con la forza i bambini che ne fanno parte a un altro gruppo,
C. considerando che l'Holodomor, la carestia del 1932-1933 che è costata la vita di milioni di ucraini, è stata pianificata con cinismo e crudeltà dal regime di Stalin al fine di imporre la politica sovietica di collettivizzazione dell'agricoltura contro la volontà della popolazione rurale in Ucraina,
D. considerando che la commemorazione dei crimini contro l'umanità perpetrati nel corso della storia europea dovrebbe contribuire a prevenire simili crimini in futuro,
E. sottolineando che l'integrazione europea si basa su una disponibilità a fare i conti con la tragica storia del XX secolo e sul riconoscimento del fatto che tale riconciliazione con una storia difficile non denota un senso di colpa collettivo ma forma una base stabile per la costruzione di un futuro europeo comune fondato su valori comuni e un futuro condiviso e interdipendente,
1. pronuncia la seguente dichiarazione rivolta al popolo ucraino e in particolare ai sopravvissuti dell'Holodomor e ai familiari delle vittime;
a)
riconosce l'Holodomor (la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina) quale spaventoso crimine contro il popolo ucraino e contro l'umanità;
b)
condanna con forza questi atti, diretti contro la popolazione rurale ucraina e connotati dall'annientamento di massa e da violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà.
c)
esprime la sua solidarietà con il popolo ucraino, vittima di questa tragedia, e rende omaggio a quanti sono morti come conseguenza della carestia artificiale del 1932-1933;
d)
invita i paesi nati dalla dissoluzione dell'Unione sovietica ad aprire i propri archivi sull'Holodomor del 1932-1933 in Ucraina ai fini di uno studio esaustivo che faccia luce e indaghi pienamente su tutte le sue cause e le conseguenze;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Attività del mediatore europeo (2007)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007 (2008/2158(INI))
– vista la relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007,
– visto l'articolo 195 del trattato CE,
– visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(1),
– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto e delle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(2),
– visto l'accordo quadro in materia di cooperazione concluso fra il Parlamento europeo ed il mediatore il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,
– vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2005 sulla facoltà di adottare e trasmettere comunicazioni al mediatore europeo e di autorizzare funzionari delle pubbliche amministrazioni a comparire di fronte al mediatore europeo (SEC (2005)1227),
– vista la lettera del luglio 2006 inviata dal mediatore europeo al Presidente del Parlamento europeo, volta ad avviare la procedura di revisione dello statuto del mediatore,
– visto il progetto di decisione del 22 aprile 2008(3) e la sua risoluzione del 18 giugno 2008 sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(4),
– viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del mediatore europeo,
– visto l'articolo 195, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0358/2008),
A. considerando che la relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 10 marzo 2008 e che il mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 19 maggio 2008 a Strasburgo,
B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inizialmente proclamata nel dicembre 2000, è stata firmata il 12 dicembre 2007 e riconfermata dai Presidenti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio, e che l'impegno del trattato di Lisbona, attualmente in corso di ratifica, a favore di una Carta giuridicamente vincolante rispecchia la sempre più diffusa consapevolezza circa la necessità di porre i cittadini al centro di un'Europa trasparente, accessibile e alla portata di tutti, che è consapevole delle preoccupazioni dei suoi cittadini,
C. considerando che l'articolo 41 della Carta stipula che "ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione",
D. considerando che l'articolo 43 della Carta sancisce che "qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali",
E. considerando essenziale che le istituzioni e gli organismi europei utilizzino pienamente le risorse necessarie al fine di adempiere al loro obbligo di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle proprie domande, denunce e petizioni,
F. considerando che, nonostante siano trascorsi sette anni dall'adozione della summenzionata risoluzione del 6 settembre 2001, con la quale il Parlamento ha approvato il codice europeo di buona condotta amministrativa del mediatore europeo, le altre principali istituzioni dell'Unione non hanno ancora aderito al pressante invito del Parlamento di conformare le loro prassi alle disposizioni del medesimo codice,
G. considerando che il numero delle denunce pervenute nel 2007 è diminuito di circa il 16% rispetto al 2006, ma che il numero di denunce ricevibili è aumentato in termini sia assoluti che relativi da 449 (12% del totale) a 518 (16% del totale) nel 2007,
H. considerando che dalle 348 indagini concluse, delle quali 341 connesse a denunce e 7 avviate di propria iniziativa, risulta che in 95 casi (ovvero il 25,7% dei casi esaminati) non si è potuto accertare alcun caso di cattiva amministrazione,
I. considerando che nel 2007 sono raddoppiati i casi di cattiva amministrazione che, in seguito a una denuncia presentata al mediatore, sono stati risolti dall'istituzione o dall'organismo interessato (129 casi), il che rispecchia la crescente disponibilità da parte delle istituzioni e di vari organismi a considerare le denunce presentate al mediatore come un'occasione per correggere gli errori commessi e collaborare con il medesimo nell'interesse dei cittadini,
J. considerando che nel 2007 cinque casi si sono conclusi con una composizione amichevole e alla fine del 2007 le proposte di composizione amichevole ancora in corso di esame erano trentuno,
K. considerando che nel 2007 il mediatore ha intensificato il ricorso a procedure meno formali allo scopo di contribuire in maniera flessibile alla soluzione dei problemi, e che tale approccio continuerà ad essere sviluppato in futuro, il che dimostra la volontà del mediatore e delle istituzioni di assistere i cittadini,
L. considerando che 55 indagini concluse nel 2007 dal mediatore hanno dato luogo a osservazioni critiche, e che la formulazione di un'osservazione critica conferma al denunciante che il proprio reclamo è fondato e segnala all'organismo o all'istituzione interessata l'errore commesso al fine di evitare il ripetersi di casi di cattiva amministrazione in futuro,
M. considerando che nel 2007 sono stati stilati otto progetti di raccomandazione, che sette progetti di raccomandazione del 2006 hanno portato ad una decisione nel 2007, e che un caso è sfociato nella presentazione di una relazione speciale al Parlamento europeo,
N. considerando che né le osservazioni critiche contenute nelle decisioni che chiudono i casi irrimediabili di cattiva amministrazione né le raccomandazioni e le eventuali relazioni speciali del Mediatore hanno efficacia vincolante, in quanto i poteri del mediatore sono volti non tanto a rimuovere direttamente gli atti di cattiva amministrazione, quanto a stimolare l'autocontrollo delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea,
O. considerando che la cattiva amministrazione è stata definita come la mancata osservanza da parte dell'istituzione, o di altro organo interessato, delle norme o dei principi per essa vincolanti, anche quando essi derivano da un impegno preso di sua iniziativa dall'istituzione o dall'organo senza che ciò sia direttamente richiesto dai trattati o dal diritto secondario,
P. considerando che il mediatore ha inserito tra le priorità la necessità di promuovere la buona amministrazione nelle istituzioni e organi dell'Unione europea nonché di incoraggiare gli sforzi in tal senso che vanno al di là della semplice prevenzione dei comportamenti illeciti,
Q. considerando che nel 2007 il mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo, e che la presentazione di una relazione speciale al Parlamento rappresenta un valido mezzo a disposizione del mediatore per ottenere il sostegno di tale istituzione e della relativa commissione per le petizioni al fine di ricercare soluzioni soddisfacenti per i cittadini vittime di violazioni dei propri diritti e di promuovere il miglioramento qualitativo della pubblica amministrazione all'interno dell'Unione europea,
R. considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, il Parlamento gode dello stesso diritto degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per incompetenza, violazione di requisiti procedurali essenziali, violazione del trattato CE o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione o per abuso di potere,
S. considerando che le osservazioni critiche espresse dal mediatore europeo in merito ai casi di cattiva amministrazione contenuti nella relazione del 2007 (osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali) possono servire come base per evitare in futuro di ripetere errori e irregolarità, attraverso l'adozione e l'attuazione delle opportune misure da parte delle istituzioni e di altri organismi dell'Unione europea,
T. considerando che la cooperazione creata dal mediatore in seno alla rete europea dei difensori civici funziona da oltre dieci anni come un sistema flessibile per lo scambio d'informazioni e di esperienze sulle migliori prassi amministrative, nonché per indirizzare i denuncianti ai difensori civici o ad altri organismi analoghi che sono meglio in grado di aiutarli,
U. considerando che il ruolo del mediatore a tutela del cittadino europeo si è evoluto nei 12 anni di attività dalla sua entrata in funzione, grazie alla sua autonomia e al controllo democratico sulla trasparenza del suo operato svolto dal Parlamento europeo,
V. considerando che le attività del mediatore e della commissione per le petizioni devono rimanere distinte e comportare, come regola generale per evitare conflitti fra le rispettive prerogative, il rinvio reciproco delle rispettive pratiche con effetto definitivo,
1. approva la relazione annuale per il 2007 presentata dal mediatore europeo, ne apprezza la presentazione che combina una sintesi delle attività annuali e un'analisi tematica delle decisioni del mediatore e dei problemi emersi nelle varie fasi del procedimento; ritiene tuttavia opportuna l'adozione di ulteriori misure volte a facilitare la lettura delle tabelle statistiche, nelle quali la combinazione di cifre e percentuali può creare confusione;
2. chiede che a tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea siano destinate le necessarie risorse umane e di bilancio al fine di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro domande, denunce e petizioni;
3. ritiene che il mediatore abbia continuato ad esercitare i suoi poteri in modo equilibrato e dinamico, per quanto riguarda sia l'esame e il trattamento delle denunce, lo svolgimento e la conclusione delle indagini, che il mantenimento di rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea e la sensibilizzazione dei cittadini a far leva sui loro diritti di fronte a tali istituzioni e organismi;
4. esorta il mediatore europeo a proseguire i propri sforzi e a promuovere le proprie attività con efficacia, trasparenza e flessibilità in modo da poter costruire una autentica cultura del servizio nelle istituzioni e negli organi comunitari;
5. condivide l'interpretazione estensiva del termine "cattiva amministrazione", da intendersi riferito non solo agli atti amministrativi che violano le norme o i principi sanciti dai trattati o dal diritto secondario, ma anche, ad esempio, ai casi in cui le stesse autorità amministrative hanno assunto determinati obblighi, ad esempio adottando un codice di buona condotta amministrativa o in cui le misure adottate o le dichiarazioni di natura politica abbiano dato luogo ad aspettative legittime e ragionevoli presso i cittadini;
6. sostiene gli sforzi del mediatore intesi a promuovere la buona amministrazione rivolgendo osservazioni e suggerimenti supplementari alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea anche quando non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione nel corso delle sue indagini, ma considera che siano tuttavia necessari dei miglioramenti al fine di sviluppare una cultura basata sullo spirito di servizio e aperta ai cittadini in seno all'amministrazione dell'Unione europea;
7. ritiene che il ruolo svolto dal mediatore ai fini del miglioramento della trasparenza e della responsabilità nei processi decisionali e nell'amministrazione dell'Unione europea rappresenti un contributo essenziale per realizzare un'Unione in cui le decisioni sono veramente prese "nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini", come statuisce l'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in collaborazione con i difensori civici di ciascun Stato membro, per instaurare un contatto più stretto fra l'Unione europea e i cittadini d'Europa;
8. ribadisce il proprio invito, espresso in diverse risoluzioni, affinché tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea adottino un'impostazione comune rispetto al codice europeo di buona condotta amministrativa;
9. rileva che il codice europeo di buona condotta amministrativa, proposto dal mediatore ed approvato dal Parlamento europeo con la summenzionata risoluzione del 6 settembre 2001, si riferisce al personale di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari ed è stato regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito web del mediatore, a differenza degli altri codici;
10. sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente l'immagine pubblica del mediatore europeo, la cui funzione è quella di fornire informazioni ai cittadini, alle imprese, alle ONG e ad altri organismi, e ritiene che un'informazione di qualità possa contribuire a ridurre il numero di denunce che non rientrano nel mandato del mediatore; nello stesso tempo chiede al mediatore europeo di trasmettere immediatamente alle autorità competenti le denunce che non rientrano nel suo mandato attraverso la rete più idonea a livello nazionale e locale;
11. prende atto dell'incremento in termini assoluti delle denunce ricevibili, ma ritiene che il dato relativo a tali denunce - 16% - resti insoddisfacente; raccomanda pertanto che una vigorosa campagna di informazione sia condotta nei confronti dei cittadini europei affinché sappiano maggiormente quali sono le funzioni e le competenze del mediatore;
12. si compiace della natura generalmente costruttiva della cooperazione tra il mediatore e le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, ed approva il suo ruolo di supervisore esterno, nonché la sua valida funzione di fautore del miglioramento costante dell'amministrazione europea;
13. invita il mediatore a far sì che la Commissione faccia un uso corretto dei suoi poteri discrezionali per l'avvio di una procedura per infrazione ex articolo 226 del trattato CE o per proporre penalità a norma dell'articolo 228 del trattato CE, evitando scrupolosamente ritardi o ingiustificabili inerzie, incompatibili con i poteri della Commissione di sorveglianza dell'applicazione del diritto comunitario;
14. ritiene che, se un'istituzione rifiuta di recepire una raccomandazione contenuta in una relazione speciale del mediatore benché il Parlamento abbia approvato tale raccomandazione, quest'ultimo può legittimamente avvalersi della sua facoltà di adire la Corte di giustizia in ordine all'atto o all'omissione oggetto della raccomandazione del mediatore;
15. prende atto della relazione speciale presentata dal mediatore nella quale egli rimprovera alla Commissione di non avere trattato una denuncia inerente alla direttiva europea sull'orario di lavoro, su cui il Parlamento ha approvato una risoluzione il 3 settembre 2008(5);
16. ritiene che il mediatore e la commissione per le petizioni, allorché nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze esaminano questioni collegate quali, rispettivamente, la maniera in cui la Commissione ha condotto procedure di infrazione e l'infrazione stessa che è stata denunciata, possano realizzare utili sinergie attraverso una stretta collaborazione;
17. si compiace per il rapporto esistente tra il mediatore e la commissione per le petizioni all'interno del quadro istituzionale per quanto attiene al rispetto delle reciproche competenze e prerogative;
18. riconosce l'utilità del ruolo svolto dalla rete europea dei difensori civici, conformemente al principio di sussidiarietà, nel garantire la risoluzione stragiudiziale delle controversie; si compiace per la collaborazione a livello nazionale, regionale e locale tra il mediatore europeo e i difensori civici o gli organi analoghi degli Stati membri, e chiede un ulteriore rafforzamento dello scambio d'informazioni sulle migliori prassi, rendendo in tal modo possibile un'armonizzazione delle migliori prassi fra Stati membri;
19. accoglie con favore l'adozione della dichiarazione della Rete europea dei Difensori civici nell'ottobre 2007 quale importante contributo per far conoscere meglio la dimensione europea dell'opera dei difensori civici e chiarire il servizio che forniscono a chi presenta denunce per questioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea;
20. accoglie con favore le iniziative del mediatore europeo per far conoscere meglio sia la propria attività che quella svolta dai difensori civici nazionali, e raccomanda che il mediatore continui ad adoperarsi per accrescere la propria visibilità presso i cittadini;
21. incoraggia il mediatore a continuare a dare notevole risalto ai casi di interesse diretto per i cittadini, e dunque per i potenziali denuncianti, alla luce delle persistenti ed eccessive difficoltà riscontrate da molti cittadini e da molte imprese nel comprendere appieno la ripartizione di responsabilità e i processi decisionali tra organismi europei, nazionali e regionali;
22. si compiace della vigorosa campagna di informazione promossa dalla strategia di comunicazione del mediatore, in quanto essa contribuisce a sensibilizzare maggiormente i cittadini sui loro diritti e sulle competenze comunitarie, nonché a meglio comprendere la sfera di competenza del mediatore; invita tuttavia il mediatore, alla luce del numero tuttora considerevole di denunce che non rientrano nel suo mandato, ad intensificare gli sforzi per fornire con maggiore regolarità informazioni più esaurienti su tale mandato;
23. ritiene, dal momento che ciascuna istituzione dispone del proprio sito internet sul quale poter inoltrare denunce, petizioni, ecc., per cui i cittadini incontrano delle difficoltà nel fare la distinzione fra le varie istituzioni, che sia opportuno sviluppare un manuale interattivo volto ad assistere i cittadini nell'identificare il forum più appropriato per risolvere i loro problemi;
24. suggerisce, al fine di ridurre il numero di denunce irricevibili sottoposte al mediatore europeo, di sviluppare ancor più quest'idea e di creare un sito internet comune alle varie istituzioni europee per aiutare i cittadini e indirizzarli direttamente verso l'istituzione competente a trattare la loro denuncia;
25. propone che il mediatore prenda delle misure per ridurre il numero di denunce nei casi in cui non è possibile alcuna azione;
26. chiede al mediatore europeo di impegnarsi a trasmettere direttamente, una volta ottenuto il consenso del denunciante, tutte le denunce che rientrano nella competenza di un difensore civico nazionale o regionale;
27. propone, al fine di accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi forniti ai cittadini, che il mediatore continui a renderli edotti delle procedure interne e delle scadenze previste per il trattamento delle denunce, nonché dei criteri utilizzati per prendere decisioni nelle varie fasi dell'esame di una denuncia;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o analoghi organi competenti.
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare la sua risoluzione del 24 maggio 2007 sul caso dell'emittente "Radio Caracas Televisión" in Venezuela(1),
– vista la relazione dell'organizzazione Human Rights Watch del settembre 2008 sulla situazione dei diritti umani in Venezuela negli ultimi dieci anni, dal titolo "Un decennio sotto Cháves: intolleranza politica e opportunità perse per il progresso dei diritti umani in Venezuela",
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che le autorità venezuelane stanno utilizzando diversi elenchi di cittadini ("lista Tascón", "lista Maisanta", "lista Russián") per licenziare funzionari pubblici nonché per inibire ai cittadini il diritto di rivestire incarichi pubblici e di avvalersi dei servizi e delle procedure amministrative,
B. considerando che l'utilizzazione di simili elenchi a scopi politici restringe i diritti civili e politici degli oppositori dell'attuale governo venezuelano, in particolare il diritto di elettorato passivo e il diritto di libero voto per eleggere le autorità locali, regionali e nazionali,
C. considerando che il Controllore generale del Venezuela ha emanato una circolare amministrativa per interdire un elevato numero di rappresentanti dell'opposizione, impedendo loro in tal modo di presentarsi come candidati nelle elezioni regionali e comunali previste per il novembre 2008,
D. considerando che le autorità venezuelane hanno espulso arbitrariamente dal paese José Miguel Vivanco e Daniel Wilkinson, rispettivamente direttore e vicedirettore per le Americhe dell'ONG Human Rights Watch, perché hanno presentato una relazione critica sulle libertà pubbliche e il rispetto dei diritti umani nei dieci anni di mandato del presidente Hugo Chávez,
E. considerando che queste sono le ultime di una serie di misure adottate dal governo al fine di intimidire i membri dell'opposizione, i dissidenti e gli osservatori internazionali nel paese,
F. considerando che il 1° ottobre 2008 Julio Soto, leader studentesco del partito COPEI e presidente della Federazione dei centri universitari dell'Università dello Stato di Zulia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era in macchina nella città di Maracaibo, in un delitto perpetrato in circostanze oscure e non ancora chiarite,
1. esprime la propria preoccupazione per gli elenchi di interdizione elettorale stilati dal Controllore generale della Repubblica;
2. sollecita il governo venezuelano a esaminare le restrizioni politiche disposte per via amministrativa facendo riferimento alle disposizioni degli articoli 42 e 45 della Costituzione venezuelana, a norma della quale simili misure possono essere adottate soltanto dalle autorità giudiziarie, come avviene di solito in uno Stato di diritto;
3. esorta il governo venezuelano a rispettare gli accordi internazionali firmati e ratificati dal Venezuela, comprese le disposizioni in materia di diritti politici enunciate all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b della convenzione americana sui diritti umani e agli articoli 2 e 25 del patto internazionale sui diritti civili e politici;
4. esprime la propria energica protesta per le intimidazioni e le espulsioni arbitrarie di militanti per i diritti umani e considera che le espulsioni costituiscano un precedente di estrema gravità per il rischio che fa incombere sull'esercizio della libertà di espressione e il diritto di critica, elementi essenziali in ogni società democratica;
5. condanna fermamente l'uccisione del leader studentesco Julio Soto; esprime le proprie condoglianze ai familiari e agli amici della vittima e sollecita le autorità venezuelane a compiere ogni sforzo necessario per chiarire quanto prima il delitto, affinché i responsabili dello stesso siano portati dinnanzi alla giustizia e il delitto non resti impunito;
6. invita il governo di Chávez a porre termine a simili prassi e a promuovere una democrazia più partecipativa in Venezuela, rispettando pienamente i principi stabiliti nella Costituzione del 1999;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamercana, al Parlamento del Mercosur e al governo e al parlamento della Repubblica Bolivariana del Venezuela.
– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla situazione nel Kivu settentrionale(1),
– viste la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e lo stupro come crimine di guerra(2), e le sue risoluzioni precedenti sulle violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC),
– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 22 novembre 2007, sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo, in particolare nell'est del paese, e il suo impatto sulla regione(3),
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sulla risposta dell'Unione europea alle situazioni di fragilità nei paesi in via di sviluppo(4),
– vista la comunicazione della Commissione, del 25 ottobre 2007, intitolata "Verso una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità: l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace" (COM(2007)0643) e l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)1417),
– vista la risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 2005, sui risultati del Vertice mondiale del 2005, in particolare i paragrafi 138-140 sulla responsabilità in materia di protezione della popolazione,
– vista la dichiarazione del Consiglio, del 10 ottobre 2008, sulla situazione nella regione orientale della RDC,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che da parecchi mesi i combattimenti tra l'esercito congolese, i ribelli del generale deposto Laurent Nkunda, i combattenti delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) e le truppe dell'esercito ugandese Lord's Resistance Army (LRA) hanno fatto precipitare la popolazione civile della regione delle province orientali della RDC nell'orrenda miseria,
B. considerando che il conflitto che dilania la RDC è costato la vita a 5 400 000 persone dal 1998 e che esso continua ad essere la causa, diretta o indiretta, della morte di 1 500 persone ogni giorno,
C. considerando che durante i pesanti combattimenti attorno al villaggio frontaliero di Rumangabo vicino a Goma, un campo militare di importanza strategica è conquistato da ribelli di Nkunda i quali hanno potuto impadronirsi di armi e approvvigionamenti,
D. considerando che secondo le informazioni fornite dall'UNHCR la ripresa dei combattimenti nel Kivu settentrionale hanno causato un elevato numero di vittime e oltre 100 000 sfollati, oltre alle notizie circa le centinaia di cadaveri gettati nel fiume e i 50 000 sfollati a seguito dei pesanti combattimenti cui ha preso parte l'LRA nella provincia di Ituri,
E. considerando che dall'accordo di pace di Goma, firmato il 23 gennaio 2008, sono stati commessi massacri, stupri di ragazze, madri, nonne, l'arruolamento forzato di civili e soldati bambini, nonché numerose altre esazioni e gravi violazioni dei diritti umani nella regione orientale della RDC, sia dalle truppe ribelli di Laurent Nkunda che dai combattenti dell'FDLR e dall'esercito congolese stesso,
F. ricordando che il mandato della Missione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC), a norma del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, l'autorizza ad utilizzare tutti i mezzi necessari per dissuadere qualsiasi tentativo di ricorso alla forza da parte di qualsiasi gruppo armato, straniero o congolese, in particolare le ex FAR (ex Forze armate ruandesi) e gli Interhamwes, che minacciasse il processo politico; e per garantire la protezione dei civili esposti alla minaccia imminente di violenze fisiche,
G. considerando le promesse di smobilitazione progressiva e l'impegno per un cessate il fuoco pronunciati alla Conferenza di Goma per la pace, la sicurezza e lo sviluppo, che prevede un cessate il fuoco fra tutte le parti belligeranti, il disarmo di tutte le forze non governative, il ritorno di tutti gli sfollati nella regione orientale della RDC e l'instaurazione di un meccanismo temporaneo di monitoraggio del cessate il fuoco,
H. considerando che l'esercito congolese non dispone delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie ad assolvere i suoi compiti nelle province orientali della RDC, il che mette a repentaglio il suo ruolo a difesa della popolazione e per il ripristino della pace,
I. considerando che è indispensabile trovare una soluzione politica al conflitto nelle province orientali della RDC in modo da consolidare la pace e la democrazia e promuovere la stabilità e lo sviluppo nella regione per il benessere di tutti i popoli della regione dei Grandi Laghi,
J. considerando che la guerra civile in corso da quattro anni nella regione è caratterizzata dal saccheggio sistematico delle ricchezze del paese da parte degli alleati e dei nemici del governo congolese,
K. considerando che, a seguito delle ostilità, a fine 2007 varie organizzazioni umanitarie sono state costrette a sospendere la loro attività, mentre i centri sanitari non vengono più approvvigionati o sono stati addirittura abbandonati dal personale curante,
L. considerando che un miglioramento significativo della sanità e una riduzione del tasso di mortalità, nella RDC in generale, e nel Kivu settentrionale in particolare, richiederanno anni di impegno sostenuto e un cospicuo investimento finanziario sia da parte del governo congolese che da parte della comunità internazionale,
M. considerando che gli operatori umanitari hanno denunciato che nelle province orientali della RDC le popolazioni locali e sfollate si stanno progressivamente indebolendo e che il proseguimento dei combattimenti impedisce al personale umanitario l'accesso a talune zone che hanno urgentemente bisogno di aiuto alimentare e sanitario,
N. considerando che la malnutrizione costituisce un altro aspetto dell'estrema vulnerabilità delle popolazioni che si trovano nelle province orientali della RDC e che i dati dei programmi di aiuto medico di Medici senza frontiere (MSF) presentano un quadro allarmante dell'entità della malnutrizione in tali province,
O. considerando che l'Unione europea condanna fermamente le recenti dichiarazioni di Laurent Nkunda il quale incita al rovesciamento del governo eletto e legittimo della RDC,
1. è estremamente preoccupato della ripresa dei combattimenti tra l'esercito congolese e le milizie ricomparse nel Kivu settentrionale e nella regione di Ituri precedentemente pacificata;
2. esprime il suo profondo sdegno per i massacri, i crimini contro l'umanità e le violenze sessuali contro donne e ragazze, perpetrati per troppi anni nelle province orientali della RDC, chiede a tutte le autorità nazionali e internazionali competenti di perseguire sistematicamente i loro autori, chiunque essi siano e invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di prendere con urgenza tutte le misure in grado di evitare realmente qualsiasi ulteriore attacco contro la popolazione civile delle province orientali della RDC;
3. chiede al Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP - Congresso nazionale per la difesa del popolo) di rientrare immediatamente e senza condizioni nel processo di pace al quale si è impegnato a Goma nel gennaio 2008;
4. invita con insistenza tutti gli attori a ripristinare lo Stato di diritto e a combattere l'impunità, in particolare per quanto riguarda gli stupri di massa ai danni di donne e ragazze e il reclutamento di bambini soldati;
5. chiede al governo della RDC di sviluppare un piano assieme al Ruanda e alla MONUC per isolare e catturare i leader del FDLR responsabili di genocidio e di offrire a quanti non hanno preso parte al genocidio e desiderano essere smobilitati il reinsediamento nella RDC o il rimpatrio in Ruanda;
6. chiede alla comunità internazionale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di rafforzare la MONUC mettendo a disposizione materiale e personale affinché possa assolvere il proprio mandato, come richiesto dal capo della MONUC, Alan Doss, a New York dopo il suo briefing dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
7. si compiace che il Presidente della RDC e i suoi ministri abbiano pubblicamente espresso il proprio sostegno a favore della MONUC per il suo contributo alla sicurezza nazionale;
8. chiede alla MONUC di indagare sulle accuse di collusione tra l'esercito congolese e il FDLR per il controllo del commercio particolarmente redditizio delle risorse minerarie del Kivu settentrionale e di porre fine a tali pratiche;
9. riafferma il suo appoggio a favore delle autorità congolesi nei loro sforzi tesi a trovare una soluzione politica alla crisi, e chiede a tutte le parti di rispettare il cessate il fuoco;
10. prende atto con preoccupazione che alcuni elementi dell'LRA hanno recentemente lanciato attacchi contro 16 località dei territori orientali della RDC di Dungu, Provincia orientale e Ituri, dove secondo l'UNHCR 80 bambini sono dispersi, il che conferma i timori di nuovi reclutamenti forzati di bambini soldato;
11. sottolinea che il raggruppamento di persone su base etnica durante il processo di sfollamento è potenzialmente pericoloso nelle attuali circostanze;
12. invoca la tolleranza zero per le violenze sessuali contro le ragazze e le donne, usate come arma di guerra, e chiede severe pene per i responsabili di tali crimini; ricorda l'importanza dell'accesso ai servizi sanitari nelle situazioni di guerra e nei campi profughi;
13. chiede a tutte le parti di tener fede ai propri impegni di tutelare la popolazione civile e rispettare i diritti umani come sancito nell'accordo di pace di Goma e nel comunicato di Nairobi, e di applicarli quanto prima;
14. chiede ai governi della RDC e del Ruanda di porre fine alle recenti ostilità verbali, tornare a un dialogo costruttivo e cessare il conflitto;
15. incoraggia tutti i governi della regione dei Grandi Laghi ad avviare un dialogo allo scopo di coordinare i loro sforzi tesi ad allentare la tensione e a porre fine alle violenze nelle zone orientali della RDC prima che il conflitto si estenda a tutta la regione;
16. chiede al Consiglio e alla Commissione di attuare con effetto immediato un'assistenza medica su ampia scala e programmi di reinsediamento per le popolazioni civili delle regioni orientali della RDC, prestando particolare attenzione all'assistenza a favore di donne e ragazze vittime di reati di violenza sessuale, al fine di rispondere ai bisogni immediati e in attesa della ricostruzione che si renderà necessaria; prende atto del ruolo cruciale svolto dalle donne nel rimettere insieme le comunità sconvolte;
17. chiede al pubblico ministero del Tribunale penale internazionale di indagare sulle atrocità commesse nelle province Kivu e Ituri dal giugno 2003 e di perseguire le persone più chiaramente responsabili, assicurandosi che tra esse figurino i principali capi delle milizie che non sono stati arrestati nonché i responsabili per i massacri e le violenze sessuali;
18. chiede l'effettiva attuazione di meccanismi di controllo, quali il processo di Kimberley, in materia di certificazione di origine delle risorse naturali importate nel mercato dell'Unione europea;
19. chiede al Consiglio e ai singoli Stati membri di fornire un aiuto specifico alle popolazioni delle regioni orientali della RDC;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la PESC, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nonché ai governi e ai parlamenti della regione dei Grandi Laghi.
– viste le sue risoluzioni del 19 giugno 2008(1), del 24 aprile 2008(2), del 27 settembre 2007(3), del 21 giugno 2007(4) e del 14 dicembre 2006(5) sulla Birmania,
– viste le conclusioni del Consiglio sulla Birmania/Myanmar del 29 aprile 2008, adottate dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne a Lussemburgo, e la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar(6),
– vista la relazione del 3 settembre 2008 (A/63/341) del relatore speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti dell'uomo a Myanmar, Tomás Ojea Quintana,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che il 24 ottobre 2008 ricorre il 13° anniversario dell'ingiusta incarcerazione per motivi politici di Aung San Suu Kyi, Segretario generale della Lega nazionale per la democrazia (LND); considerando che altre 2 120 persone continuano a subire la detenzione in terribili condizioni solo per avere espresso il desiderio di portare la democrazia in Birmania e che il 3 ottobre 2008 Navanethem Pillay, da poco nominato Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha rivolto un appello formale alle autorità militari birmane affinché rilascino tutti i prigionieri,
B. considerando che, in occasione dell'anniversario della prigionia di Aung San Suu Kyi, i leader dei paesi asiatici ed europei si riuniranno per la settima riunione Asia-Europa (ASEM) in Cina, il 24 e il 25 ottobre 2008,
C. considerando che la giunta militare birmana rifiuta deliberatamente di adottare qualsiasi misura preventiva o di salvaguardia contro la grave carestia che sta minacciando lo Stato di Chin nella parte occidentale del paese,
D. considerando che, nel settembre 2008, le autorità birmane hanno organizzato un'azione repressiva durata cinque giorni nei confronti delle numerose manifestazioni di protesta che erano iniziate sei settimane prima;
E. considerando che la situazione dei diritti dell'uomo si è ulteriormente deteriorata, che la repressione politica si è inasprita e che la giunta militare non ha mantenuto le promesse fatte alla comunità internazionale all'indomani della "rivoluzione zafferano" del settembre 2007,
F. considerando che nel 2003 gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni di tutti i prodotti tessili provenienti dalla Birmania, che sono fabbricati in condizioni di vera e propria schiavitù, e considerando che finora il Consiglio dell'Unione europea non è riuscito a conseguire un accordo tra gli Stati membri sull'adozione di misure equivalenti,
G. considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha annunciato che potrebbe annullare la sua visita in Birmania prevista nel dicembre 2008 qualora non vi fossero miglioramenti visibili nella situazione del paese nel corso dei prossimi mesi,
H. considerando che le Nazioni Unite hanno reso noto nell'agosto 2008 che le autorità militari birmane si erano appropriate in modo illecito di una parte di aiuti umanitari destinati alla Birmania applicando falsi tassi di cambio,
I. considerando che le autorità militari birmane hanno bloccato l'accesso via Internet ai mezzi di comunicazione liberi, hanno vietato la diffusione delle fonti di informazione indipendenti e hanno arrestato i cosiddetti cyberdissidenti per aver tentato di esprimere liberamente le loro opinioni politiche,
1. condanna il protrarsi della detenzione di Aung San Suu Kyi, la quale, dopo la sua vittoria alle ultime elezioni democratiche nel 1990, è stata per la maggior parte del tempo costretta agli arresti domiciliari, e insiste per una sua liberazione immediata;
2. deplora il fatto che il numero di prigionieri politici sia aumentato passando da 1 300 a 2 000 detenuti dopo la "rivoluzione zafferano" e che, nonostante la liberazione dell'ex giornalista e segretario della LND U Win Tin e di sei altri leader nel settembre 2008, siano stati in seguito arrestati altri 23 membri della LND;
3. denuncia il carattere arbitrario delle accuse alla base dell'arresto di molti dissidenti e le dure condizioni di detenzione dei prigionieri politici, incluso il ricorso diffuso alla tortura e ai lavori forzati; esprime grave preoccupazione per il rifiuto sistematico di fornire cure mediche ai prigionieri politici e chiede che il Comitato Internazionale della Croce Rossa possa riprendere le visite;
4. sollecita gli Stati dell'ASEM, in occasione del loro vertice, a rivolgere un appello comune alle autorità birmane per rilasciare tutti i prigionieri politici;
5. condanna fermamente la pulizia etnica perpetrata contro la minoranza Karen, inclusi quanti hanno cercato rifugio nella vicina Thailandia; chiede a tale proposito alla comunità internazionale di esercitare maggiori pressioni sulla giunta militare affinché ponga fine alle azioni militari contro i civili e rafforzi l'assistenza umanitaria a favore delle popolazioni colpite, se necessario anche attraverso meccanismi transfrontalieri;
6. invita la Commissione a insistere sulla revoca di tutte le restrizioni sulla consegna degli aiuti imposte dalle autorità militari birmane nelle zone colpite dal ciclone Nargis e a presentare una relazione completa sull'efficacia di tale assistenza e sulla portata dell'assistenza ancora necessaria;
7. invita le autorità birmane ad adempiere senza indugio alle loro responsabilità in ambito umanitario, in particolare in relazione all'incombente carestia nello Stato di Chin;
8. nota che le 37 visite degli inviati delle Nazioni Unite negli ultimi 20 anni non sono riuscite a ottenere una sola riforma da parte del Consiglio di Stato birmano per la pace e lo sviluppo (SPDC) e richiama l'attenzione sulla dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'11 ottobre 2007 sulla situazione a Myanmar (S/PRST/2007/37), anch'essa ignorata dall'SPDC; chiede che siano fissate scadenze e parametri per le riforme e che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adotti ulteriori misure nei confronti della Birmania in caso di mancato rispetto delle scadenze e dei parametri stabiliti;
9. chiede al governo birmano di attuare progressivamente i quattro elementi fondamentali in tema di diritti dell'uomo richiesti dal relatore speciale delle Nazioni Unite, ossia: libertà di espressione, assemblea e associazione; rilascio dei prigionieri politici; transizione a una democrazia multipartitica e a un governo civile; istituzione di un sistema giudiziario indipendente e imparziale;
10. chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di programmare una seconda visita in Birmania nel dicembre 2008, a prescindere dalla situazione del paese, al fine di lanciare un appello personale urgente per il rilascio di tutti i prigionieri politici e la piena inclusione della LND nell'organizzazione delle elezioni del 2010 e di sottolineare che le richieste delle Nazioni Unite devono essere soddisfatte;
11. invita il Consiglio europeo ad approfittare della riunione dell'11 e 12 dicembre 2008 per rivedere il regolamento (CE) n. 194/2008, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar(7), al fine di ampliare la portata delle sanzioni mirate per limitare l'accesso ai servizi bancari internazionali per le imprese e i conglomerati di proprietà dei militari birmani o strettamente legati agli stessi, per sospendere tutte le importazioni di prodotti tessili fabbricati in Birmania e per limitare l'accesso per alcuni generali e le loro famiglie alle possibilità commerciali, alle cure sanitarie, agli acquisti di merci e all'istruzione all'estero;
12. invita la Commissione a illustrare le misure che intende adottare in relazione all'ammissione delle Nazioni Unite secondo cui una percentuale di tutti gli aiuti umanitari forniti alla Birmania è soggetta al tasso di cambio abusivo praticato dallo Stato;
13. esprime viva preoccupazione per il fatto che l'organo investigativo istituito dalle autorità militari birmane per indagare sulle morti, gli arresti e le sparizioni legate alle manifestazioni pacifiche del settembre 2007 non abbia fornito alcun risultato e chiede alle autorità birmane di facilitare le operazioni di una commissione investigativa patrocinata dalle Nazioni Unite;
14. sollecita i governi di Cina, India e Russia a utilizzare nei confronti delle autorità birmane i considerevoli mezzi di pressione economici e politici di cui dispongono al fine di favorire il conseguimento di progressi sostanziali nel paese e li invita a cessare di fornire armi e altre risorse strategiche;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania, all'SPDC, ai governi degli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-Orientale (ASEAN) e dell'ASEM, al segretariato dell'ASEM, alla Commissione interparlamentare dell'ASEAN per Myanmar, a Aung San Suu Kyi, alla NLD, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché al relatore speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti dell'uomo a Myanmar.