Protocollo all'accordo CE-Kazakhstan di partenariato e di cooperazione *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0105),
– visto l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica del Kazakhstan,
– visti l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, gli articoli 55, 57, paragrafo 2, 80, paragrafo 2, 93, 94, 133, 181A e l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 101 del trattato CE,
– visto l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0328/2008),
– visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0416/2008),
1. approva la conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Kazakhstan.
Impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0483),
– visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0305/2008),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0439/2008),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0318),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0205/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0382/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Diritto delle società concernente le società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata) (COM(2008)0344 – C6-0217/2008 – 2008/0109(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0344),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0217/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0383/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2008)0351 – C6-0243/2008 – 2008/0115(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0351),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0243/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0384/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (COM(2008)0365 – C6-0273/2008 – 2008/0117(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0365),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0273/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0387/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (9196/2008 – C6-0215/2008 – 2008/0048(AVC))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (9196/2008),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 61, lettera c) del trattato CE (C6-0215/2008),
– visti gli articoli 75 e 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione giuridica (A6-0428/2008),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione della Convenzione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0776),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0452/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0376/2008),
1. approva la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0609 – C6-0345/2008),
– visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2),
– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0430/2008),
A. considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di conciliazione del 17 luglio 2008,
C. considerando che l'Italia ha chiesto assistenza in relazione a quattro casi di licenziamento nel settore tessile in Sardegna, Piemonte, Lombardia e Toscana(3),
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del Fondo in conformità della dichiarazione congiunta di cui sopra, con la cui adozione il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano l'importanza di prevedere una procedura rapida, nel pieno rispetto dell'AII del 17 maggio 2006, per l'adozione delle decisioni sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;
2. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
3. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(4), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso "il Fondo") è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di utilizzare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni EUR.
(3) L'Italia ha presentato quattro domande di mobilitazione del fondo, relative agli esuberi nel settore tessile, il 9 agosto 2007 per la Sardegna, il 10 agosto 2007 per il Piemonte, il 17 agosto 2007 per la Lombardia e il 12 febbraio 2008 per la Toscana. Queste domande sono conformi ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario previsti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.
(4) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande.
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 35 158 075 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Frank Vanhecke, trasmessa, su richiesta del pubblico ministero di Dendermonde, dal Ministro della giustizia del Regno del Belgio e comunicata in seduta plenaria il 10 aprile 2008,
– avendo ascoltato Frank Vanhecke, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visti gli articoli 58 e 59 della Costituzione belga,
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0421/2008),
1. decide di revocare l'immunità di Frank Vanhecke;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio.
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Massimo D'Alema, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in data 30 maggio 2008, e comunicata in seduta plenaria il 16 giugno 2008,
– visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visti l'articolo 6 e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0422/2008),
1. decide di non autorizzare l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in questione e di non revocare l'immunità di Massimo D'Alema;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità italiane responsabili.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.
Miglioramento dell'educazione e della sensibilizzazione dei consumatori in materia finanziaria e creditizia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla protezione del consumatore: migliorare l'educazione e la sensibilizzazione del consumatore in materia di credito e finanza (2007/2288(INI))
– vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2007 sull'educazione finanziaria (COM(2007)0808),
– visto il Libro verde della Commissione sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),
– vista la sua posizione in seconda lettura del 16 gennaio 2008 in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE(1),
– vista la sua risoluzione dell"11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco(2),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0393/2008),
A. considerando che, da un lato, i mercati finanziari sono in rapida evoluzione e sono diventati estremamente dinamici e sempre più complessi e, dall'altro, l'evoluzione della società e i cambiamenti degli stili di vita generano la necessità di una sana gestione delle finanze private e la necessità di un loro periodico aggiustamento per adattarle a nuove circostanze lavorative e familiari,
B. considerando che il miglioramento del livello di alfabetizzazione finanziaria dei consumatori dovrebbe essere una priorità dei responsabili politici sia a livello di Stati membri che a livello europeo, non solo in vista dei benefici per i singoli ma anche dei benefici per la società e l'economia, quali la riduzione del livello dei debiti problematici, l'aumento del risparmio, l'aumento della concorrenza, la capacità di utilizzare correttamente i prodotti assicurativi e di predisporre misure adeguate per la pensione,
C. considerando che taluni studi rivelano che i consumatori tendono a sovrastimare la propria conoscenza dei servizi finanziari e che è necessario renderli consapevoli del fatto che la loro alfabetizzazione finanziaria non è buona quanto credono e delle conseguenze di tale fatto,
D. considerando che programmi di educazione finanziaria di elevata qualità, mirati e, ove opportuno, il più possibile personalizzati possono contribuire a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria, permettendo ai consumatori di effettuare scelte con cognizione di causa, e contribuire quindi all'efficace funzionamento dei mercati finanziari,
E. considerando che l'importanza dei servizi finanziari transfrontalieri è in costante aumento e che la Commissione dovrebbe assumere iniziative a livello di Unione europea per la promozione di informazioni transfrontaliere, se necessario comparabili, in materia di educazione finanziaria,
F. considerando che occorre riservare particolare attenzione alle esigenze educative dei consumatori vulnerabili ed anche a quelle dei giovani consumatori, che devono prendere decisioni che influenzeranno le prospettive economiche di tutta la loro vita,
G. considerando che alcune ricerche hanno dimostrato che coloro che hanno appreso gli elementi basilari di finanza personale in giovanissima età hanno una maggiore alfabetizzazione finanziaria; considerando che l'educazione finanziaria è strettamente collegata all'insegnamento delle competenze di base (matematica e lettura),
1. accoglie con favore le iniziative della Commissione nel campo dell'educazione finanziaria dei consumatori, in particolare la recente istituzione del Gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria, e la sua intenzione di pubblicare una base dati on-line dei programmi e delle ricerche sull'educazione finanziaria realizzati nell'Unione europea; è del parere che questo Gruppo di esperti dovrebbe avere responsabilità e poteri chiaramente definiti; suggerisce che tale gruppo di esperti sia incaricato in particolare di esaminare il valore aggiunto dell'educazione finanziaria e dei servizi finanziari transfrontalieri nell'Unione europea e le prassi migliori in materia;
2. sottolinea che l'obiettivo dell'educazione e della sensibilizzazione dei consumatori in materia di finanza e credito è quello di migliorare la loro consapevolezza delle realtà economiche e finanziarie, in modo che comprendano gli impegni economici ed evitino rischi inutili, indebitamenti eccessivi e l'esclusione finanziaria; ritiene che le azioni di formazione e d'informazione debbano consentire ai consumatori di avere un approccio indipendente, basato sul proprio giudizio, ai prodotti finanziari loro offerti o cui intendono ricorrere;
3. constata che la crisi dei mutui "subprime" illustra non soltanto i pericoli di un'informazione inadeguata dei mutuatari ma anche il fatto che la mancata comprensione e conoscenza di tali informazioni fa sì che i consumatori non siano sufficientemente preoccupati dei rischi d'insolvenza e indebitamento eccessivo;
4. sottolinea che consumatori dotati dei necessari strumenti e informati contribuiscono a incentivare la concorrenza, la qualità e l'innovazione nei settori dei servizi bancari e finanziari, e ricorda che investitori informati e fiduciosi possono incrementare la liquidità dei mercati dei capitali per gli investimenti e la crescita;
5. sottolinea l'importanza di consolidare il livello di alfabetizzazione finanziaria negli Stati membri e di far comprendere il valore aggiunto che può fornire l'Unione europea, nonché di definire le esigenze educative di specifiche categorie sociali di destinatari sulla base di un insieme di criteri quali età, reddito e livello d'istruzione;
6. riconosce il ruolo delle iniziative private, dell'industria dei servizi finanziari e delle organizzazioni dei consumatori, a livello comunitario e nazionale, nel definire le specifiche esigenze delle diverse categorie di destinatari in fatto di educazione finanziaria, nell'individuare le debolezze e le carenze dei programmi d'istruzione esistenti e nel fornire ai consumatori informazioni finanziarie utili per la pianificazione finanziaria, anche tramite strumenti basati su Internet, attraverso i media e mediante campagne educative ecc.;
7. è del parere che i programmi di educazione finanziaria abbiano la massima efficacia se sono fatti su misura per le esigenze di categorie specifiche di destinatari e, ove opportuno, personalizzati; ritiene inoltre che tutti i programmi di educazione finanziaria dovrebbero contribuire al miglioramento di una gestione consapevole e realistica delle possibilità finanziarie di ciascun individuo; si dovrebbe considerare l'opportunità di sviluppare programmi che migliorino le competenze finanziarie degli adulti;
8. invita la Commissione a sviluppare a livello di Unione europea, in cooperazione con gli Stati membri, programmi educativi nel campo delle finanze personali, sulla base di norme e principi comuni che possano essere adattati alle necessità di tutti gli Stati membri e in tutti essere applicati, fissando parametri di riferimento e promuovendo lo scambio delle prassi migliori;
9. sottolinea che l'educazione finanziaria può integrare ma non può sostituire norme coerenti per la protezione dei consumatori nell'ambito delle legislazione sui servizi finanziari, né può sostituire la regolamentazione e la stretta vigilanza sulle istituzioni finanziarie;
10. riconosce l'importante ruolo del settore privato, e soprattutto delle istituzioni finanziarie, nel fornire ai consumatori informazioni sui servizi finanziari; sottolinea tuttavia che l'educazione finanziaria dev'essere offerta in modo equo, imparziale e trasparente, al fine di servire gli interessi dei consumatori, e deve distinguersi chiaramente dalla consulenza commerciale o dalla pubblicità; per ottenere questo obiettivo, incoraggia le istituzioni finanziarie ad elaborare codici di condotta per il proprio personale;
11. riconosce la difficoltà di trovare il giusto punto di equilibrio tra il fornire ai consumatori le conoscenze necessarie per prendere decisioni finanziarie con cognizione di causa e il sovraccaricarli di informazioni; predilige la qualità rispetto alla quantità, ad esempio informazioni di elevata qualità, accessibili, concrete e di facile comprensione miranti a migliorare la capacità del consumatore di effettuare scelte informate e responsabili;
12. ritiene che sia necessaria un'informazione effettiva, chiara e comprensibile, in particolare nella pubblicità dei prodotti finanziari, e che le istituzioni finanziarie debbano dare informazioni sufficienti prima della conclusione dei contratti e, in particolare, procedere a una rigorosa applicazione delle norme previste dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(3) e della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori(4); invita la Commissione a presentare in modo coerente proposte legislative specifiche relative a un sistema armonizzato di informazione e protezione dei consumatori, in particolare nell'ambito del credito ipotecario (ad esempio prospetti informativi standardizzati europei che siano armonizzati, semplici e raffrontabili e contengano indicazioni comuni sul tasso annuo addebitato, ecc.);
13. raccomanda che i programmi di educazione finanziaria si concentrino su aspetti importanti nella pianificazione personale quali il risparmio di base, i debiti, le assicurazioni e le pensioni;
14. chiede alla Commissione di proseguire gli sforzi tesi alla promozione del dialogo tra le parti interessate;
15. propone di rafforzare la linea di bilancio 17 02 02 per finanziare le attività che mirano a migliorare l'educazione e l'alfabetizzazione finanziaria dei consumatoria livello di Unione europea; chiede alla Commissione di contribuire alla sensibilizzazione a livello comunitario tramite il sostegno all'organizzazione di conferenze, seminari e campagne mediatiche e di sensibilizzazione nazionali e locali, nonché di programmi educativi a partecipazione transfrontaliera, in particolare nel campo dei servizi finanziari al dettaglio e della gestione del credito/debito familiare;
16. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente e migliorare lo strumento on-line Dolceta e a fornire questo servizio in tutte le lingue ufficiali; suggerisce che la Commissione includa nel sito web di Dolceta un link alla banca dati on-line che intende creare per i programmi di educazione finanziaria esistenti a livello regionale e nazionale; suggerisce che nel sito web di Dolceta vengano inseriti, secondo una suddivisione nazionale, i link ai siti web dei soggetti pubblici e privati attivi in tema di educazione finanziaria;
17. chiede alla Commissione di includere indicatori della disponibilità e della qualità dell'educazione finanziaria nella Pagella dei mercati dei beni al consumo;
18. invita la Commissione a realizzare campagne informative per sensibilizzare i consumatori sui diritti che la legislazione dell'Unione europea attribuisce loro nell'ambito della prestazione dei servizi finanziari;
19. sottolinea la necessità che gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, svolgano periodici sondaggi concernenti l'attuale livello di alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, con la partecipazione delle varie categorie sociali e di popolazione degli Stati membri, al fine di individuare ambiti d'azione prioritari e quindi di garantire l'attuazione appropriata, tempestiva ed efficace dei programmi di alfabetizzazione a sostegno dei cittadini;
20. esorta gli Stati membri ad includere l'educazione finanziaria nei programmi scolastici del ciclo primario e secondario definiti dalle istituzioni competenti, allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per la vita di tutti i giorni e di organizzare la formazione sistematica degli insegnanti in questa materia;
21. sottolinea la necessità di un processo formativo continuo e a doppio senso per entrambe le parti, ossia i consulenti finanziari e i consumatori, al fine di garantire la fornitura di informazioni di qualità al passo con gli sviluppi più recenti nel settore dei servizi finanziari;
22. è del parere che gli effetti sinergici tra le diverse organizzazioni educative non vengano sfruttati sufficientemente; chiede quindi agli Stati membri di predisporre una rete per l'educazione finanziaria a cui prendano parte sia il settore pubblico che quello privato e di incoraggiare la cooperazione e il dialogo tra tutti gli attori;
23. esorta gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle necessità educative dei pensionati e delle persone che sono alla fine della loro carriera professionale, che possono correre il rischio dell'esclusione finanziaria, nonché a quelle dei giovani a inizio carriera che devono compiere difficili scelte sull'utilizzo più opportuno del loro nuovo reddito;
24. invita gli Stati membri a istituire programmi di formazione sull'economia e i servizi finanziari per gli assistenti sociali, i quali sono in contatto con persone a rischio di povertà o d'indebitamento eccessivo;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
– vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2008 dal titolo "Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico: la pagella dei mercati dei beni al consumo" (COM(2008)0031),
– vista la pagella del mercato interno n. 16 bis del 14 febbraio 2008 (SEC(2008)0076),
– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul Libro verde sulla revisione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori(1),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-2013(2),
– vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul quadro di valutazione del mercato interno(3),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007 intitolata "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo" (COM(2007)0724),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007 dal titolo "I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo" (COM(2007)0725), che accompagna la comunicazione su un mercato unico per l'Europa del XXI secolo,
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Implementing the new methodology for product market and sector monitoring: Results of a first sector screening" (SEC(2007)1517), che accompagna la comunicazione su un mercato unico per l'Europa del XXI secolo,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0392/2008),
A. considerando che accoglie positivamente la pubblicazione della Pagella del mercato dei beni al consumo ("la Pagella"), la quale intende rendere il mercato interno maggiormente rispondente alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini,
B. considerando che mercati dei beni al consumo competitivi ed efficacemente funzionanti sono essenziali per garantire che i cittadini abbiano fiducia nel mercato interno,
C. considerando che la Pagella deve essere integrata da altri mezzi di monitoraggio,
D. considerando che gli indicatori nella Pagella hanno lo scopo di aiutare a identificare i settori da analizzare maggiormente nel dettaglio,
E. considerando che la Pagella dovrebbe stimolare il dibattito sulle questioni legate alla politica di tutela dei consumatori,
F. considerando che studi e analisi delle autorità nazionali per la concorrenza e la protezione dei consumatori possono assumere rilevanza ai fini dell'ulteriore sviluppo della Pagella,
Introduzione
1. sottolinea l'importanza di consentire ai cittadini di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno e vede nella Pagella uno strumento importante a tale scopo;
2. accoglie positivamente i cinque indicatori principali della Pagella relativi a reclami, livelli dei prezzi, soddisfazione, interscambiabilità e sicurezza;
3. sottolinea che la Pagella si trova ancora in una fase iniziale e deve essere sviluppata ulteriormente attraverso dati più completi, statistiche più precise e ulteriori analisi basate sui vari indicatori;
4. sottolinea che, quando si otterrà un livello soddisfacente di sviluppo dei cinque indicatori di base della Pagella, occorrerebbe mettere a punto nuovi indicatori per rendere il mercato interno più rispondente alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini;
5. invita la Commissione a garantire risorse finanziarie e di personale adeguate ai fini di cui ai paragrafi 3 e 4;
6. incoraggia la Commissione a garantire un approccio coerente e coordinato all'interno dei suoi servizi, al fine di evitare la duplicazione delle funzioni e risultati contradditori di analisi dei dati;
7. invita la Commissione a includere una sintesi di facile comprensione e conclusioni e raccomandazioni chiare nelle pagelle future, tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;
Sviluppo degli indicatori
8. ritiene che il numero totale di indicatori debba essere limitato, per garantire una Pagella mirata;
9. ritiene che un indicatore relativo ai reclami sia essenziale per capire il livello di soddisfazione dei consumatori; chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare per conseguire l'armonizzazione dei sistemi di classificazione dei reclami utilizzati dalle autorità competenti e dai relativi servizi di assistenza per i consumatori negli Stati membri e a livello comunitario e di creare una banca dati dei reclami presentati dai consumatori in tutta l'Unione; invita gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente i consumatori in merito ai sistemi di reclamo e a migliorare il trattamento dei reclami, al fine di consentire agli operatori economici di offrire un maggior numero di servizi e di migliore qualità;
10. invita la Commissione a sviluppare indicatori relativi alle azioni giudiziarie transfrontaliere e ai risarcimenti danni per i consumatori ottenuti attraverso mezzi di ricorso giudiziari e stragiudiziari, nonché attraverso i meccanismi di ricorso esistenti a livello nazionale;
11. ritiene che nella Pagella potrebbero essere inclusi indicatori relativi al livello di conoscenza, di competenza e all'età dei consumatori (ad esempio livello di istruzione, alfabetizzazione informatica e conoscenze delle lingue straniere); sottolinea tuttavia l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra gli indicatori basati su dati "non ufficiali" provenienti dalle indagini presso i consumatori e i dati "ufficiali" basati su altre fonti;
12. riconosce che lo sviluppo di indicatori di prezzo precisi e adeguati è una questione molto complessa, dato che le differenze nei livelli di prezzo possono avere molte cause e la loro esistenza non è, in quanto tale, una prova di eventuali fallimenti del mercato; ritiene tuttavia che la Pagella dovrebbe includere indicatori di prezzo, dato che i prezzi sono la principale preoccupazione dei consumatori e gli indicatori del livello dei prezzi sono importanti per stimolare il dibattito e assicurare la sensibilizzazione dei media alle carenze nel funzionamento dei mercati; invita la Commissione a tener conto del clima macroeconomico nonché del potere d'acquisto dei consumatori e dei prezzi ante imposte negli Stati membri;
13. accoglie positivamente gli sforzi per sviluppare indicatori di prezzo più sofisticati, ma chiede comunque di utilizzare altri indicatori relativi all'efficacia del funzionamento dei mercati, prima di avanzare specifiche raccomandazioni strategiche;
14. rammenta che le preoccupazioni di carattere etico e ambientale assumono un'importanza crescente per i consumatori; invita la Commissione a valutare la possibilità di misurare la disponibilità di informazioni in merito a tali preoccupazioni nei diversi mercati;
Miglioramento della base informativa
15. sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione tra gli uffici statistici degli Stati membri, Eurostat e altri servizi della Commissione nel garantire la qualità e completezza delle cifre; invita gli Stati membri ad adottare misure per agevolare tale cooperazione;
16. rammenta che le autorità nazionali per la concorrenza e la tutela dei consumatori effettuano spesso studi di casi o sono in possesso di altri elementi relativi al funzionamento dei diversi mercati; invita pertanto la Commissione a utilizzare le informazioni disponibili a livello nazionali e a consultare attivamente gli esperti nazionali all'atto dell'ulteriore sviluppo della Pagella;
17. incoraggia gli Stati membri ad esaminare i vantaggi derivanti dall'istituzione di un Mediatore speciale per i consumatori; rileva che alcuni Stati membri dispongono di difensori civici dei consumatori in vari settori che aiutano i consumatori a trattare con gli operatori economici;
18. invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a garantire che gli eurosportelli per i consumatori ricevano maggiori risorse e personale adeguato, sia per risolvere efficacemente il numero crescente di reclami transfrontalieri dei consumatori, che per ridurre i tempi per l'evasione di tali reclami;
Maggiore sensibilizzazione
19. invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente in merito alla Pagella, assicurando tra l'altro che sia sempre più facilmente accessibile e visibile sui siti Internet pertinenti e a incrementare gli sforzi per promuovere la Pagella presso i media, le autorità pubbliche e le organizzazioni dei consumatori;
Relazione con il quadro di valutazione del mercato interno
20. ritiene che il quadro di valutazione del mercato interno e la Pagella dei mercati al consumo servano entrambi a promuovere un mercato interno migliore, a vantaggio dei cittadini e dei consumatori;
21. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di assicurare una migliore comunicazione in merito al mercato interno e ritiene che questi due strumenti rappresentino passi importanti in tale direzione;
22. sottolinea che, benché il quadro di valutazione e la Pagella siano collegati e debbano essere oggetto di uno sviluppo coerente, essi si rivolgono a tipologie di pubblico diverse e pertanto andrebbero mantenuti distinti, con gruppi diversi di indicatori;
23. ritiene che sarebbe opportuno effettuare regolarmente una revisione degli indicatori utilizzati e del rapporto intercorrente fra il quadro di valutazione e la Pagella, al fine di adattarli agli sviluppi nel mercato interno;
o o o
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise (COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0078),
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0099/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0417/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)Per promuovere il funzionamento del mercato interno sono necessari sforzi ulteriori che consentano di giungere ad una graduale armonizzazione delle accise nell'Unione europea, tenendo conto nel contempo di questioni come la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente e le considerazioni di bilancio.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) I prodotti soggetti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tal caso, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri devono tuttavia rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.
(4) I prodotti soggetti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tal caso, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri devono tuttavia rispettare taluni elementi essenziali di tali norme, vale a dire quelli relativi alla base imponibile e al calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)Al momento dell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di garantire un alto livello di protezione della salute umana.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 9
(9) Poiché l'accisa è un'imposta sul consumo di determinati prodotti, essa non deve essere applicata relativamente a prodotti soggetti ad accisa che siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti, indipendentemente dalle circostanze della distruzione o perdita.
(9) Poiché l'accisa è un'imposta sul consumo di determinati prodotti, essa non deve essere applicata relativamente a prodotti soggetti ad accisa che siano stati indiscutibilmente distrutti o irrimediabilmente perduti, indipendentemente dalle circostanze della distruzione o perdita.
Emendamento 57 Proposta di direttiva Considerando 14
(14) Occorre precisare le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità.
(14) Le vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità per via terrestre dovrebbero continuare ad essere autorizzate nella misura in cui i punti vendita esenti da imposte situati alle sue frontiere possono garantire agli Stati membri che essi soddisfano tutte le condizioni atte a prevenire qualsiasi forma eventuale di frode, evasione o abuso.
Emendamento 58 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)I viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o marittima e sono in possesso di un titolo di trasporto riportante come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte.
Emendamento 59 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)Le regole applicabili alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa dovrebbero permettere, a talune condizioni, che si costituisca una garanzia globale per un importo ridotto dei diritti d'accisa o che non si costituisca alcuna garanzia.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)Per garantire il funzionamento efficace del sistema informatizzato, è opportuno che gli Stati membri adottino, nel quadro delle loro applicazioni nazionali, una serie e una struttura di dati uniformi, onde fornire agli operatori economici un'interfaccia affidabile.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 24
(24) È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema.
(24) È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema segnatamente per motivi che sono indipendenti dalla volontà degli operatori coinvolti nello specifico movimento dei prodotti soggetti ad accisa o per ragioni al di fuori del loro controllo.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)Per i prodotti soggetti ad accisa in quanto acquistati da privati per uso personale e trasportati dai medesimi, è necessario specificare la quantità di tali prodotti.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 36
(36) Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione d'accisa, gli Stati membri devono poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione può continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE.
(36) Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione d'accisa, gli Stati membri devono poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione può continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE. La durata di tale periodo transitorio deve tenere in debita considerazione la capacità di introdurre effettivamente il sistema informatico in ciascuno Stato membro.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)
(4 bis) importazione di beni soggetti ad accisa: entrata nel territorio della Comunità di beni soggetti ad accisa, esclusi i casi in cui essi siano stati vincolati a procedura o regime doganale sospensivo all'entrata nel territorio della Comunità o svincolo di beni soggetti ad accisa da tali procedure o regimi doganali di sospensione;
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 4 ter (nuovo)
(4 ter) destinatario registrato: persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti in regime di sospensione dell'imposta e spediti da un altro Stato membro;
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 4 quater (nuovo)
(4 quater) speditore registrato: persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a spedire prodotti soggetti ad accisa assoggettati a un regime di sospensione dell'accisa al momento dell'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)1;
_______________ 1 GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) depositario autorizzato: persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro a produrre, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti soggetti ad accisa nell'ambito della propria attività qualora l'obbligo di pagamento dell'accisa sia sospeso nel quadro di un regime di sospensione dell'accisa;
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 4 sexies (nuovo)
(4 sexies) deposito fiscale: un luogo in cui prodotti soggetti ad accisa sono prodotti, lavorati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione d'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale;
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 4 septies (nuovo)
(4 septies) luogo d'importazione: luogo in cui si trovano i prodotti al momento della loro immissione in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 450/2008.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
(c) l'importazione dei prodotti soggetti ad accisa.
(c) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti soggetti ad accisa, a meno che i prodotti soggetti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione d'accisa.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4
4. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa, comprese perdite inerenti alla natura stessa di tali prodotti, non sono considerate immissione in consumo.
4. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa sono comprovate in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro del luogo in cui si è verificata detta distruzione totale o perdita irrimediabile.
La perdita o la distruzione dei prodotti soggetti ad accisa in questione sono comprovate in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti.
Laddove, in caso di circolazione in sospensione d'accisa, non sia possibile determinare il luogo in cui la distruzione totale o la perdita irrimediabile si siano verificate, esse si presumono avvenute nello Stato membro dove sono state accertate.
Ai sensi del primo comma, la perdita è irrimediabile quando i prodotti sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.
Gli Stati membri possono subordinare all'approvazione preventiva delle autorità competenti la distruzione deliberata di prodotti assoggettati a un regime di sospensione dell'accisa.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1
1. Se, durante un movimento in sospensione d'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo all'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa e non è possibile determinare dove l'immissione in consumo abbia avuto luogo, essa si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione.
1. Se, durante un movimento in sospensione d'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo a un'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) e non è possibile determinare dove l'immissione in consumo abbia avuto luogo, essa si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e al momento dell'accertamento dell'irregolarità.
Nel caso in cui i prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta non giungano a destinazione e tale irregolarità, che dà luogo a un'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), non sia stata accertata, l'immissione in consumo si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui i beni soggetti ad accisa sono rinvenuti.
Tuttavia, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui il movimento ha avuto inizio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'immissione in consumo ha effettivamente avuto luogo, tale Stato membro informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
Tuttavia, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui il movimento ha avuto inizio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'immissione in consumo ha effettivamente avuto luogo, l'immissione in consumo si presume avvenuta in tale Stato membro, che informa le autorità competenti dello Stato membro di accertamento o spedizione.
Se l'accisa è stata applicata dallo Stato membro di spedizione, essa è oggetto di rimborso o di sgravio non appena vengono fornite prove della riscossione della stessa da parte dell'altro Stato membro.
Se l'accisa è stata applicata dallo Stato membro di accertamento o spedizione, essa è oggetto di rimborso o di sgravio non appena vengono fornite prove dell'immissione in consumo nell'altro Stato membro.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Laddove sia possibile determinare al di là di ogni ragionevole dubbio, ricorrendo a prove adeguate, il luogo in cui è avvenuta un'irregolarità durante la circolazione in regime di sospensione dell'imposta, che occasiona l'immissione al consumo di beni soggetti ad accisa, l'accisa è dovuta nello Stato membro nel quale l'irregolarità è avvenuta.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Quando si possa provare che in uno Stato membro è stata compiuta un'irregolarità, a seguito della quale sono stati immessi al consumo beni soggetti ad accisa in relazione ai quali sono collegati sigilli fiscali d'accisa dello Stato membro di destinazione, il diritto d'accisa è esigibile nello Stato membro nel quale è avvenuta l'irregolarità soltanto quando l'accisa è rimborsata all'operatore economico dallo Stato membro di destinazione.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.Nel caso di irregolarità, laddove lo Stato membro di destinazione non imponga il diritto d'accisa mediante l'uso di sigilli fiscali, il diritto d'accisa è immediatamente esigibile nello Stato membro nel quale l'irregolarità ha avuto luogo.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3
3. Ai fini del paragrafo 1, si intende per irregolarità una situazione in cui il movimento non si è concluso conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
3. Ai fini del paragrafo 1, si intende per irregolarità una situazione diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 4, in cui un movimento o parte di un movimento non si è concluso conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) ad essere consegnati ad una struttura di ricerca e sviluppo, laboratorio, dipartimento governativo o ad un altro destinatario approvato ai fini del controllo di qualità, di un esame preliminare all'immissione sul mercato e di una verifica in merito ad eventuali contraffazioni, purché le quantità di beni coinvolti non siano ritenute di ordine commerciale, laddove:
i) gli Stati membri possono fissare quali quantità devono costituire le "quantità commerciali", e
ii) gli Stati membri possono definire procedure semplificate per facilitare la circolazione dei beni di cui alla presente lettera.
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2
2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante il rimborso dell'accisa.
2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante il rimborso dell'accisa. Le condizioni di rimborso fissate dagli Stati membri non possono appesantire eccessivamente le procedure di esenzione.
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 11 - paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.L'accisa, inclusa quella sugli oli di petrolio, può essere oggetto di rimborso o di sgravio conformemente alla procedura stabilita da ogni Stato membro. Uno Stato membro applica la stessa procedura tanto ai prodotti nazionali quanto ai prodotti provenienti da altri Stati membri.
Emendamento 63/riv. Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi con un volo o una traversata marittima in un territorio terzo o in un paese terzo.
1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi con un volo o una traversata marittima o terrestre in un territorio terzo o in un paese terzo.
Emendamento 65/riv. Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 4
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
4. Ai fini del presente articolo si intende per: a)
(a) territorio terzo: un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3);
(a) un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3; b)
(b) punto di vendita in esenzione da imposte: qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare a norma del paragrafo 3;
(b) di vendita in esenzione da imposte: qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto oppure alla frontiera con un paese terzo o un territorio terzo che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare a norma del paragrafo 3;
(c) viaggiatore recantesi in un territorio terzo o in un paese terzo: qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
(c) viaggiatore recantesi in un territorio terzo o in un paese terzo: qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo, nonché qualsiasi viaggiatore che lasci la Comunità per via terrestre.
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2
2. La produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa sono considerate aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se hanno luogo in locali autorizzati a norma del paragrafo 3.
2. La produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, laddove l'accisa non sia stata pagata, hanno luogo in un deposito fiscale.
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3
3.Le autorità competenti degli Stati membri autorizzano quali "depositi fiscali" i locali destinati ad essere utilizzati per la produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, nonché per il ricevimento o la spedizione degli stessi, in regime di sospensione dell'accisa.
soppresso
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – commi 2 e 3
L'autorizzazione non può essere rifiutata unicamente in base al fatto che la persona fisica o giuridica sia stabilita in un altro Stato membro e intenda provvedere all'esercizio del deposito fiscale tramite un rappresentante o una filiale nello Stato membro di autorizzazione.
L'autorizzazione è soggetta a condizioni fissate dalle autorità allo scopo di prevenire eventuali evasioni o abusi. Tuttavia, l'autorizzazione non può essere rifiutata unicamente in base al fatto che la persona fisica o giuridica sia stabilita in un altro Stato membro.
L'autorizzazione riguarda le attività di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
1. I prodotti soggetti ad accisa possono circolare in sospensione d'accisa all'interno del territorio della Comunità:
1. I prodotti soggetti ad accisa possono circolare in sospensione d'accisa tra due punti all'interno del territorio della Comunità, anche attraverso un paese terzo o una regione in un paese terzo:
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
(ii) una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti in sospensione d'accisa spediti da un altro Stato membro, in seguito "destinatario registrato";
(ii) i locali del destinatario registrato;
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b
(b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da una persona fisica o giuridica autorizzata a tal fine dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, alle condizioni fissate da dette autorità, in seguito "speditore registrato".
(b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione o destinatario di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.
1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse fissate, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da una garanzia, che può essere prestata da una o più delle seguenti persone:
1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse fissate, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da una garanzia, che può essere prestata da una o più delle seguenti persone o per loro conto:
2. La garanzia è valida in tutta la Comunità e può essere stabilita:
a) da un istituto autorizzato ad esercitare l'attività di istituto di credito conformemente alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio1; o
b) da un'impresa autorizzata ad esercitare un'attività di assicurazione conformemente alla direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita2.
___________ 1 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. 2 GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
1.A richiesta della persona di cui all'articolo 17, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni da esse fissate, che sia costituita una garanzia globale per un importo ridotto delle accise o che non sia costituita alcuna garanzia, a condizione che simultaneamente la responsabilità fiscale del trasporto sia assicurata da chi assume la responsabilità del trasporto.
2.L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto alle persone che:
a) sono stabilite sul territorio doganale della Comunità;
b) possiedono antecedenti soddisfacenti per quanto riguarda la costituzione di garanzie concernenti la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta; e
c) sono fornitori regolari di garanzie concernenti la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta o sono considerate, presso le autorità doganali, in grado di ottemperare agli obblighi loro spettanti relativamente a dette procedure.
3.Le misure che disciplinano la procedura di concessione delle autorizzazioni in applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2.
Un destinatario registrato autorizzato ai fini del primo comma rispetta i seguenti obblighi:
Un destinatario temporaneamente registrato autorizzato ai fini del primo comma rispetta i seguenti obblighi:
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1
1. La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere inizio nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o il luogo di importazione.
1. La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere inizio nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o il luogo di importazione. Il punto nel quale i prodotti lasciano il deposito fiscale o il luogo di importazione è determinato dalla trasmissione di un messaggio di informazione supplementare inviato senza indugio all'autorità competente da parte del depositario autorizzato o dallo speditore registrato.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2
2. La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere fine nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti o, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti lasciano il territorio della Comunità.
2. La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa termina:
– nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti. Il momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti è determinato dall'invio di un messaggio di informazione supplementare immediatamente all'arrivo dei prodotti all'autorità competente da parte del destinatario;
– nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti lasciano il territorio della Comunità o sono stati sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 19 bis (nuovo)
Articolo 19 bis
Le regole applicabili alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta consentono, alle condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che sia costituita una garanzia globale per un importo ridotto del diritto d'accisa o che non sia costituita nessuna garanzia, a condizione che simultaneamente la responsabilità fiscale del trasporto sia garantita da chi prende la responsabilità del trasporto.
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1
1. Un movimento di prodotti soggetti ad accisa è considerato aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico oggetto del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3.
1. Un movimento di prodotti soggetti ad accisa è considerato aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico oggetto del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a consentire l'installazione, a livello nazionale, dell'infrastruttura a chiavi pubbliche e a garantire l'interoperabilità di tali chiavi.
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 6
6. Lo speditore comunica il codice di riferimento amministrativo alla persona che accompagna le merci.
6. L'invio è accompagnato da informazioni stampate che permettono l'identificazione dell'invio durante la circolazione.
Il codice è disponibile durante tutto il movimento in sospensione d'accisa.
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 22
L'autorità competente dello Stato membro di spedizione può consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore, nell'ambito del sistema informatizzato, frazioni un movimento in sospensione d'accisa di prodotti energetici in due o più movimenti purché la quantità totale dei prodotti soggetti ad accisa rimanga invariata.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni un movimento in sospensione d'accisa di prodotti energetici soggetti ad accisa in due o più movimenti purché:
a) la quantità totale dei prodotti soggetti ad accisa rimanga invariata;
b) il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
Gli Stati membri possono anche prevedere che tale frazionamento non possa essere effettuato nel loro territorio.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione se e a quali condizioni essi consentano il frazionamento di spedizioni nel loro territorio. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
1. Al ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iv), o all'articolo 16, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti, in seguito "nota di ricevimento", alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
1. Al ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iv), o all'articolo 16, paragrafo 2, il destinatario presenta entro il giorno lavorativo che segue quello della ricezione, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti, in seguito "nota di ricevimento", alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 3
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del certificato che attesta che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – commi 2 e 3
Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta senza indugio un progetto di documento amministrativo elettronico. Detto documento sostituisce il documento cartaceo di cui al primo comma, lettera a), non appena sono state espletate le operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e si applica la procedura relativa al documento amministrativo elettronico.
Le spedizioni continuano a circolare conformemente alla procedura di riserva, compreso l'appuramento, anche se il sistema elettronico è nuovamente disponibile durante la circolazione.
Fintantoché il documento amministrativo elettronico non è stato sottoposto alle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, il movimento è considerato aver luogo in sospensione d'accisa sotto la scorta del documento cartaceo.
2. Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può comunicare le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 22 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione nel momento in cui ha inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento del movimento.
2. Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può comunicare le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 22 mediante mezzi di comunicazione alternativi definiti dagli Stati membri. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione nel momento in cui ha inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento del movimento.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 28
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per i movimenti in sospensione d'accisa che hanno luogo interamente nel loro territorio.
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per i movimenti in sospensione d'accisa che hanno luogo interamente nel loro territorio, compresa la possibilità di rinunciare ad esigere il controllo elettronico di tali movimenti.
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 29 – punto 3 bis (nuovo)
Per quanto riguarda i prodotti soggetti ad accisa acquistati da privati diversi dai tabacchi lavorati, il primo comma si applica anche nei casi in cui i prodotti sono trasportati per conto dell'acquirente.
soppresso
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:
a) per i prodotti del tabacco:
- sigarette: 400 unità,
- cigarillos (sigari di un peso massimo di 3 g l'uno): 200 unità,
- sigari: 100 unità,
- tabacco da fumo: 0,5 kg,
b) per le bevande alcoliche:
- bevande alcoliche: 5 l,
- prodotti intermedi: 10 l,
- vini: 45 l (di cui 30 l al massimo di spumante),
- birra: 55 l.
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Il modo di trasporto atipico può includere il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera a
a) essere identificato dalle autorità fiscali dello Stato membro di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa;
a) essere identificato dalle autorità fiscali dello Stato membro di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa e ottenere un documento d'identificazione dalle autorità stesse;
Emendamenti 51 e 52 Proposta di direttiva Articolo 37
1. Senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti soggetti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.
1. Senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti soggetti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento o di qualsiasi altra forma di contrassegno seriale o di autentica utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.
2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento o di qualsiasi altra forma di contrassegno seriale o di autentica a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri.
3. Senza pregiudizio delle disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso, gli Stati membri assicurano che tali contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
3. Senza pregiudizio delle disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso, gli Stati membri assicurano che tali contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti soggetti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli deve essere oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.
Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti soggetti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli deve essere oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro. Lo Stato membro che ha rilasciato i contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione di prove che attestino la rimozione o la distruzione di tali contrassegni.
4. I contrassegni fiscali o di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.
4. I contrassegni fiscali, i contrassegni nazionali di riconoscimento o qualsiasi altra forma di contrassegno seriale o di autentica di cui al paragrafo 1 sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 39
Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali in materia.
Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali in materia. Dette disposizioni nazionali devono essere comunicate agli altri Stati membri in modo che i loro operatori economici possano beneficiarne.
Programma a favore del consumo di frutta nelle scuole *
339k
97k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole" (COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0442),
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0315/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0391/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2
(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati agli allievi negli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il consumo futuro e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma "Frutta nelle scuole", per la promozione del consumo di determinati prodotti.
(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura e banane di produzione UE e prodotti derivati che abbiano caratteristiche di massima freschezza, stagionalità e disponibilità a basso costo, agli allievi degli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Nel quadro del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, nel definire il gruppo bersaglio, dovrebbero disporre di sufficiente flessibilità al fine di poter mettere il programma di distribuzione di frutta nelle scuole a disposizione, in base alle loro necessità, di una cerchia di utenti il più ampia possibile. Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli e avrebbe pertanto un effetto altamente positivo sulla salute pubblica e la lotta contro la povertà infantile, aumenterebbe il consumo futuro, creando un effetto moltiplicatore con il coinvolgimento di allievi, genitori e insegnanti, con un effetto marcatamente positivo sulla salute pubblica e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma "Frutta nelle scuole", per la promozione del consumo di determinati prodotti, che devono contenere una componente aggiuntiva in materia di educazione sanitaria e alimentare e promuovere e stimolare i prodotti regionali, in particolare quelli delle zone montane.
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)Tale programma a favore del consumo di frutta nelle scuole dovrebbe essere chiaramente identificato come un'iniziativa dell'Unione europea intesa a lottare contro l'obesità e a sviluppare presso i giovani il gusto per frutta e verdura. Il programma dovrebbe altresì consentire, mediante adeguati programmi educativi, di sensibilizzare i bambini all'alternarsi delle stagioni. A tal fine, le autorità scolastiche dovrebbero garantire in via prioritaria la distribuzione di frutta di stagione, privilegiando un assortimento diversificato di frutta affinché i bambini possano scoprirne i diversi sapori.
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3
(3) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione della PAC.
(3) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione delle politiche UE in generale e della PAC in particolare.
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)Il Piano di azione europea in materia di alimentazione e agricoltura biologica prevede l'avvio di una campagna di informazione e promozione pluriennale a livello di Unione europea nell'arco di diversi anni, intesa a informare le scuole sui benefici dell'agricoltura biologica e ad accrescere la consapevolezza e la capacità dei consumatori di riconoscere i prodotti biologici, incluso il logo UE. Il programma "Frutta nelle scuole" dovrebbe sostenere tali obiettivi, specie in relazione alla frutta biologica, e le misure di accompagnamento dovrebbero includere l'offerta di informazioni sull'agricoltura biologica.
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6
(6) È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per cofinanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione. È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma.
(6) È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per finanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione, come anche le misure di accompagnamento necessarie a garantire l'efficacia del programma. È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma. Occorre prestare particolare attenzione ai requisiti di qualità e di sostenibilità dei prodotti inclusi nel programma, i quali devono soddisfare i parametri più severi ed essere preferibilmente stagionali e di produzione locale, ove possibile, o di produzione UE.
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7
(7) Per assicurare una corretta attuazione del programma "Frutta nelle scuole", gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale. Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.
(7) Per assicurare una corretta attuazione del programma "Frutta nelle scuole", gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale, che includa il settore dell'istruzione per i gruppi bersaglio. Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento didattiche e logistiche necessarie per rendere efficace il programma, e la Commissione deve fornire le linee guida per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono integrare tali misure in modo didattico nel quadro di moduli formativi sulla salute e l'alimentazione nelle scuole.
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8
(8) Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma "Frutta nelle scuole" non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti di programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.
(8) Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre incoraggiare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma "Frutta nelle scuole" non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti nazionali di programmi pluriennali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta. Il finanziamento comunitario deve essere di natura integrativa ed è riservato ai nuovi programmi o all'estensione dei programmi esistenti.
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9
(9) Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.
(9) Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Ove uno o più Stati membri non utilizzino i finanziamenti comunitari i fondi possono essere trasferiti e utilizzati in altri Stati membri.
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10
(10) Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Una relazione al riguardo deve essere presentata dopo tre anni.
(10) Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Gli Stati membri eseguono una valutazione annuale dell'attuazione e dell'impatto del programma e la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo tre anni. Considerato che solo un programma di lunga durata produrrà benefici a lungo termine, è necessario garantire il controllo e la valutazione del programma al fine di misurarne l'efficacia e di proporre eventuali miglioramenti.
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11
(11) Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura.
(11) Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura. È necessario che la Commissione avvii un'ampia campagna di informazione relativa al presente programma in tutta l'Unione europea.
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 103 octies – paragrafo 1
1. Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto comunitario per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di taluni prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane, che saranno determinati dalla Commissione; un aiuto comunitario può inoltre essere concesso per taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.
1. Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto comunitario per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici e prescolastici di taluni prodotti di produzione UE del settore ortofrutticolo e delle banane, selezionati dalla Commissione e determinati più in dettaglio dagli Stati membri, nonché per taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione, come anche per finanziare le misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma.
La Commissione e gli Stati membri selezionano le verdure e la frutta che saranno quanto più fresche possibile, stagionali e ottenibili a basso costo, in base a criteri sanitari, come il minor quantitativo possibile di additivi artificiali e poco sani.
Si dovrebbero utilizzare in via prioritaria prodotti locali al fine di evitare viaggi inutili per il trasporto e il conseguente inquinamento ambientale.
Si privilegeranno frutta e verdura biologiche e locali, se disponibili.
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 103 octies – paragrafo 2
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, tenendo conto delle condizioni pedoclimatiche della produzione ortofrutticola. In tale ambito, ai prodotti in questione si applica la preferenza comunitaria. Gli stessi Stati membri forniscono inoltre alla Comunità le risorse finanziarie nazionali necessarie per l'attuazione e implementano le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma, dando la priorità ai bambini in età prescolare e agli allievi della scuola elementare, a cui la frutta sarà distribuita gratuitamente su base giornaliera.
Nel quadro di tale strategia gli Stati membri determinano, tra l'altro:
– i prodotti da distribuire, tenendo conto del fatto che si tratta di prodotti stagionali e di produzione locale;
– la fascia di età della popolazione scolastica beneficiaria;
– gli istituti scolastici che partecipano al programma.
In base a criteri oggettivi, gli Stati membri privilegiano i prodotti ortofrutticoli tradizionali e di produzione locale e sostengono le piccole aziende agricole nell'attuazione del programma.
Le misure di accompagnamento includono servizi di consulenza sanitaria e alimentare, di informazione sui benefici della frutta per la salute, adeguate all'età degli studenti, nonché informazioni sulle caratteristiche specifiche dell'agricoltura biologica.
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 103 octies bis – paragrafo 3 – lettera a)
(a) superare l'importo di 90 milioni di EUR per anno scolastico;
a) superare l'importo di 500 milioni di EUR per anno scolastico;
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 103 octies bis – paragrafo 3 – lettera b)
b) superare il 50% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75% di tali costi nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza;
b) superare i costi di fornitura e i costi correlati nonché quelli relativi alle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 1,
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 103 octies bis – paragrafo 3 – lettera c)
c) coprire costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1 e
c) coprire costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati nonché quelli relativi alle misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma, di cui al paragrafo 1, e
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 103 octies bis – paragrafo 3 – lettera d)
d) essere utilizzato per sostituire gli attuali finanziamenti di eventuali programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.
d) essere utilizzato per sostituire gli attuali finanziamenti pubblici di eventuali programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 − lettera a Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 103 octies bis – paragrafo 5
5. Il programma comunitario "Frutta nelle scuole" non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole.
5. Il programma comunitario per la distribuzione di frutta nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. I progetti pilota, attuati su base sperimentale in un numero ristretto di istituti scolastici e per periodi limitati, non sono considerati programmi nazionali ai sensi del paragrafo 3, lettera d).
Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 184 – punto 6
(6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini.
(6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare: – in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;
– in quale misura il fatto di optare per un cofinanziamento nazionale, sotto forma di contribuito dei genitori, ha influenzato o meno la portata e l'efficacia del programma;
– l'importanza e l'impatto delle misure di accompagnamento nazionale, in particolare le modalità con cui il programma "Frutta nelle scuole" e le informazioni di accompagnamento su un'alimentazione sana sono integrati nel programma di studi nazionale;
UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sull'UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (2008/2156(INI))
– vista la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2008 dal titolo "UEM@10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (COM(2008)0238),
– vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2008 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2008 (COM(2008)0387),
– vista la comunicazione della Commissione del 29 ottobre 2008 da titolo "Dalla crisi finanziaria alla ripresa - Un quadro d'azione europeo" (COM(2008)0706),
– viste le previsioni economiche della Commissione, del 3 novembre 2008, relative all'autunno 2008,
– vista la riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008,
– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2008 sulla riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008(1),
– visto il vertice di emergenza dell'Eurogruppo del 12 ottobre 2008 sulle garanzie governative sui prestiti interbancari,
– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 4 novembre 2008,
– visto l'esito della riunione informale dei Capi di Stato e di governo del 7 novembre 2008,
– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2006 relativa alla Relazione annuale 2006 sull'area dell'euro(2),
– vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sulla Relazione annuale 2007 sull'area dell'euro(3),
– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 relativa all'input da dare al Consiglio di primavera 2008 sulla strategia di Lisbona(4),
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sull'interesse europeo: riuscire nell'epoca della globalizzazione(5),
– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sulla situazione dell'economia europea: relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2007(6),
– vista la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2004(7),
– vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2006(8),
– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sulla relazione annuale della BCE per il 2007(9),
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro(10),
– vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all'allargamento dell'area dell'euro(11),
– vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio conformemente all'articolo 122, paragrafo 2 del trattato sull'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009(12),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale(13),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sull'attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione riguardante l'euro e l'Unione economica e monetaria(14),
– vista la sua relazione del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity(15),
– vista la risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997 sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM e sugli articoli 109 e 109 B del trattato CE(16),
– visto il contributo del Consiglio (Affari economici e finanziari) del 12 febbraio 2008 alle conclusioni del Consiglio europeo di primavera,
– viste le Conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008 su una risposta coordinata dell'Unione europea al rallentamento economico,
– visto il Memorandum d'intesa del 1° giugno 2008 sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziaria, le banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea nel campo della stabilità finanziaria transfrontaliera,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0420/2008),
A. considerando che il 1° gennaio 1999 undici Stati membri (Belgio, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia) hanno adottato la moneta unica dell'Unione europea,
B. considerando che altri quattro Stati membri si sono uniti all'area dell'euro dalla sua costituzione a oggi: la Grecia nel 2001, la Slovenia nel 2007 e Cipro e Malta nel 2008,
C. considerando che l'area dell'euro è destinata a espandersi ulteriormente, dato che la maggior parte degli Stati membri che attualmente non vi appartengono si stanno preparando a aderirvi in futuro, e che la Slovacchia vi aderirà il 1° gennaio 2009,
D. considerando che l'Unione economica e monetaria (UEM) è stata un successo da molti punti di vista e che la moneta unica ha promosso la stabilità economica negli Stati membri, in particolare alla luce dell'attuale crisi finanziaria,
E. considerando che l'adesione all'area dell'euro comporta un livello elevato di interdipendenza economica tra gli Stati membri aderenti e obbliga pertanto a un livello di coordinamento maggiore tra le politiche economiche e a una partecipazione efficace nella governance economica e finanziaria mondiale che permetta di raccogliere tutti i frutti della moneta unica e affrontare le sfide future, quali la maggiore competizione per le risorse naturali, gli squilibri economici globali, la crescente importanza economica dei mercati emergenti, il cambiamento climatico e l'invecchiamento della popolazione in Europa,
F. considerando che l'inflazione media dell'area dell'euro nell'ultimo decennio è stata generalmente in linea con l'obiettivo, fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per assicurare la stabilità dei prezzi, di un tasso inferiore al 2%; che l'inflazione ha recentemente superato abbondantemente tale livello in ragione di cambiamenti strutturali globali, in particolare l'aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, l'allentamento della politica monetaria negli Stati Uniti d'America e la mancanza di vigilanza da parte di un certo numero di banche centrali dei paesi terzi,
G. considerando che la rapida crescita della domanda di risorse energetiche e di altri prodotti di base da parte delle economie emergenti ha portato progressivamente ai limiti della capacità di approvvigionamento di tali già scarse risorse; che la spinta verso l'alto dei prezzi è stata esacerbata dal fatto che i prodotti di base sono sempre più considerati come attivi finanziari potendo essere utilizzati come riserva di valore,
H. considerando che l'apertura dell'area dell'euro è da accogliere positivamente e che l'attuale aumento di valore dell'euro può presentare sia aspetti negativi, quali ad esempio la diminuzione delle esportazioni e l'incremento delle importazioni nel mercato interno, sia ricadute positive, come il sostegno dato all'economia dell'Unione europea nell'affrontare l'impennata del prezzo del petrolio e l'attuale crisi finanziaria,
I. considerando che l'ambiente economico globale è stato favorevole alla creazione di posti di lavoro nel primo decennio dell'euro, con la creazione di quasi 16 milioni di posti di lavoro - prescindendo dalla qualità degli impieghi creati - e un tasso di disoccupazione sceso dal 9% del 1999 al 7,3 % stimato per il 2008,
J. considerando che l'Unione europea sta entrando in una recessione economica con tassi di crescita in calo dal 3,1% registrato nel 2006 a una previsione rivista, rispetto a un 2% iniziale, dell'1,4% nel 2008 e dello 0,2% nel 2009, mentre la disoccupazione e l'esclusione sociale sono destinati ad accentuarsi ulteriormente,
K. considerando che la crescita economica e l'aumento della produttività sono state deludenti, con un dimezzamento della crescita del prodotto per lavoratore dall'1,5% del periodo 1989-1998 allo 0,75% stimato per il 1999-2008,
L. considerando che l'euro si è affermato rapidamente come valuta internazionale seconda per importanza soltanto al dollaro statunitense e che esso svolge un ruolo importante come valuta di riferimento per molti paesi in tutto il mondo, ma che il suo potenziale non è sufficientemente sfruttato a livello mondiale, in quanto l'area dell'euro non ha una strategia internazionale adeguatamente definita né è efficacemente rappresentata a livello internazionale,
Il primo decennio dell'euro
1. condivide l'opinione secondo la quale la moneta unica è diventata un simbolo dell'Europa e ha dimostrato che l'Europa è in grado di prendere decisioni di vasta portata per un futuro comune di prosperità;
2. accoglie positivamente il fatto che l'euro abbia portato stabilità e promosso l'integrazione economica nell'area dell'euro; accoglie con favore gli effetti stabilizzanti dell'euro sui mercati mondiali delle valute, in particolare in tempi di crisi; rileva che le divergenze economiche interne non si sono ancora attenuate come previsto e che la produttività non è cresciuta in maniera soddisfacente in tutte le zone dell'area dell'euro;
3. rileva con soddisfazione che anche in altre parti del mondo si prende in considerazione la creazione di altre unioni monetarie;
4. ricorda, come dimostrano numerosi studi, il legame essenziale tra politica monetaria e politica commerciale nel mondo, e sottolinea a tale riguardo il ruolo positivo della stabilità dei tassi di cambio per una crescita duratura del commercio internazionale;
5. ricorda che il crescente impiego dell'euro quale valuta di scambio internazionale comporta vantaggi soprattutto per gli Stati membri dell'area dell'euro, in quanto riduce il rischio di cambio e di conseguenza i costi del commercio internazionale per le imprese con sede in tali Stati;
6. rammenta che nel primo decennio dell'UEM, il Parlamento ha svolto un ruolo attivo, sia nel settore economico sia in quello monetario, e che ha fatto tutto il possibile per garantire maggiore trasparenza e responsabilità economica;
7. sottolinea che occorre fare di più per raccogliere tutti i vantaggi dell'UEM, ad esempio, mettendo gli Stati membri e le regioni con un PIL inferiore alla media in condizione di recuperare lo svantaggio e rafforzando la comprensione e l'impegno dei cittadini verso la moneta unica;
8. propone i seguenti punti ed interventi concreti per una roadmap dell'UEM;
Divergenza economica, riforme strutturali e finanze pubbliche
9. ritiene che riforme semplificate, più coerenti e multisettoriali, tempestivamente coordinate sulla base degli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (Orientamenti integrati) nonché un policy mix nel quadro della Strategia di Lisbona, potrebbero attenuare le divergenze economiche e offrire un notevole contributo alla ripresa economica a seguito dell'attuale crisi finanziaria; sottolinea la necessità di migliorare e semplificare le procedure e le metodologie di revisione e di analisi d'attuazione di tali Orientamenti alla fine di ogni anno;
10. riconosce che quando si tratta di modernizzare gli sforzi e le prestazioni economiche, i Paesi con maggiore successo sono quelli che uniscono riforme strutturali lungimiranti e ben equilibrate a investimenti superiori alla media in ricerca, sviluppo e innovazione, istruzione, apprendimento permanente e servizi per l'infanzia, oltre che nel rinnovamento di reti sociali affidabili; osserva che nella maggior parte dei casi gli stessi Stati membri hanno un'amministrazione altamente efficiente e trasparente, con avanzi di bilancio, debito pubblico inferiore alla media e una spesa pubblica efficace, mirata e di alta qualità, e denotano un contributo del progresso tecnico alla crescita nazionale quasi doppio rispetto alla media dell'Unione europea; osserva inoltre che tali Stati membri "di riferimento", grazie ai loro tassi di occupazione elevati - anche per le donne e i lavoratori più anziani - e ai loro tassi di natalità particolarmente alti, sono i meglio preparati all'invecchiamento della società e sono in grado di garantire i più elevati livelli di competitività;
11. sottolinea la necessità di rafforzare reciprocamente le politiche macroeconomiche orientate alla stabilità e alla crescita, facendo dell'adozione di una politica equilibrata, anche nel campo degli investimenti, una questione di interesse comune; trattasi al riguardo di seguire da vicino i bilanci pubblici attraverso l'efficace gestione della politica fiscale e della spesa e il loro impatto sul lato della domanda, concordando parallelamente la creazione di un contesto favorevole alle operazioni transfrontaliere delle imprese;
12. osserva che il Patto di stabilità e crescita (PSC) riveduto ha dimostrato la propria validità e che occorre attenersi a un certo rigore nel risanamento dei bilanci, dato che il cambiamento demografico e il possibile declino della crescita economica potrebbero causare problemi di bilancio negli Stati membri dell'area dell'euro, con conseguenti effettivi negativi sulla stabilità di tale area nel suo complesso; critica in tale contesto la mancanza di disciplina nella lotta contro i disavanzi di bilancio in tempi di crescita economica e sottolinea che gli Stati membri devono operare più efficacemente in direzione di una politica fiscale anticiclica, soprattutto allo scopo di essere meglio preparati alle perturbazioni esterne; sottolinea pertanto la necessità di una strategia a breve termine per ridurre il debito pubblico degli Stati e di una strategia di crescita sana e sostenibile che permetta nel lungo periodo di contenere l'indebitamento entro un limite del 60%;
13. osserva che anche in futuro sarà necessario rispettare gli elementi principali del PSC, dato che sia la soglia di deficit del 3 % sia la percentuale massima di indebitamento del 60% rispetto al prodotto interno lordo erano stati definiti sulla base delle condizioni economiche degli anni Novanta; è del parere che il PSC deve essere rispettato rigorosamente dagli Stati membri e sottoposto alla vigilanza della Commissione; è del parere che entrambi i target di debito debbano essere trattati come massimali da non superare; osserva che un coordinamento efficace della politica economica e finanziaria è una precondizione per il successo economico dell'UEM, anche se tale coordinamento deve essere operato nel rispetto del principio di sussidiarietà; invita la Commissione ad esaminare ogni soluzione in grado di rafforzare il "braccio preventivo" del PSC; sottolinea che gli attuali strumenti di vigilanza devono essere meglio utilizzati dalla Commissione e che l'esame a medio termine dei bilanci nazionali da parte dell'Eurogruppo deve essere rafforzato;
14. appoggia il parere della Commissione secondo cui il PSC rivisto fornisce un importante quadro politico in periodi di congiuntura economica particolarmente tesa e sottolinea che l'attuazione del PSC dovrebbe garantire che qualsiasi deterioramento delle finanze pubbliche sia accompagnato da interventi adeguati ad affrontare la situazione, provvedendo nel contempo a ripristinare condizioni sostenibili; ritiene inoltre che le politiche di bilancio dovrebbero approfittare appieno del grado di flessibilità consentito dal PSC rivisto e chiede alla Commissione di dare chiare indicazioni agli Stati membri sulle modalità di attuazione inerenti a tale flessibilità;
15. ritiene che un ambiente macroeconomico stabile e sostenibile richieda il miglioramento qualitativo delle finanze pubbliche - il che comprende l'ulteriore risanamento dei bilanci, un'elevata efficienza della spesa pubblica e la promozione degli investimenti nell'istruzione, nel capitale umano, nella ricerca e sviluppo e nelle infrastrutture - al fine di favorire la crescita e l'occupazione e di affrontare le grandi problematiche della società civile, come ad esempio il cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi del pacchetto sull'energia e il cambiamento climatico e della ripresa economica a seguito dall'attuale crisi finanziaria;
16. ritiene che le riforme strutturali debbano essere orientate al miglioramento della produttività attraverso una migliore combinazione di politiche economiche e sociali, ed assicurare al tempo stesso un soddisfacente livello di dialogo sociale così come definito nella Strategia di Lisbona;
17. rileva che la politica della concorrenza deve essere complementare alle politiche strutturali ed auspica un sostegno alla ristrutturazione dell'economia;
18. mette in guardia da un approccio che si basa essenzialmente sulla moderazione salariale quale via per conseguire la stabilità dei prezzi; ricorda in tale contesto che l'aumento della concorrenza risultante dalla globalizzazione ha già portato a una pressione verso il basso sui salari, mentre l'inflazione importata scatenata dall'aumento dei prezzi del petrolio e di altri prodotti di base ha già causato una perdita del potere d'acquisto dei consumatori; ribadisce ancora una volta la sua convinzione che questa problematica vada affrontata in particolare mediante una più equa distribuzione della ricchezza;
19. considera la politica salariale e la politica fiscale strumenti efficienti per la stabilizzazione economica e la crescita; ritiene che si debbano garantire aumenti retributivi reali in linea con i livelli di produttività e che il coordinamento della politica fiscale debba essere utilizzato in modo selettivo per raggiungere gli obiettivi economici; ritiene che la lotta contro le frodi fiscali riguardanti le imposte dirette e indirette sia particolarmente importante e che tale attività debba essere intensificata; sottolinea la necessità urgente di rafforzare una cultura dell'incoraggiamento e del coinvolgimento, in quanto aspetto della nozione di governo societario e di responsabilità sociale aziendale;
20. sottolinea la necessità di norme eque per il mercato interno; ritiene pertanto che la corsa al ribasso delle aliquote dell'imposta sulle società sia controproducente;
21. chiede che gli Stati membri dell'area dell'euro coordinino in maniera ancora più efficace la politica economica e finanziaria, in particolare attraverso lo sviluppo di una strategia comune coerente all'interno dell'Eurogruppo; sostiene la proposta della Commissione di chiedere agli Stati membri programmi quadro a medio termine per le loro politiche economiche e finanziarie e di controllarne l'attuazione; sottolinea che ciascuno Stato membro deve assumersi la responsabilità di affrontare le riforme strutturali e migliorare la propria competitività all'insegna della cooperazione, al fine di preservare la fiducia e l'accettazione dell'euro;
22. rileva che la diversità dei modelli di riforma strutturale e dei gradi d'apertura hanno contribuito a prestazioni divergenti degli Stati membri dell'area dell'euro; appoggia le conclusioni della Commissione espresse nella sua Comunicazione sull'UEM@10 per quanto concerne l'insufficiente recupero di molte economie dell'area dell'euro e le crescenti divergenze fra gli Stati membri dell'area; chiede regolari scambi di vedute e una cooperazione sistematica in seno all'Eurogruppo per conseguire il comune obiettivo di accelerare il processo di convergenza;
23. chiede alla Commissione di gestire in modo uniforme i criteri comuni in sede di valutazione dei dati economici e fiscali; fa riferimento alla responsabilità della Commissione e degli Stati membri in merito all'affidabilità dei dati statistici e chiede che in futuro le decisioni siano adottate soltanto ove non sussista alcun dubbio circa la validità e l'accuratezza dei dati disponibili; chiede inoltre che venga aperta la possibilità di avviare un'indagine qualora nell'arco di un certo numero di anni si registrino discrepanze fra le proiezioni del programma di stabilità e convergenza e i risultati che è lecito realisticamente attendersi;
Politica monetaria
24. rammenta il suo impegno deciso a favore dell'indipendenza della BCE;
25. osserva che relazioni regolari della BCE al Parlamento, in particolare alla sua commissione per i problemi economici e monetari, contribuiscono alla trasparenza della politica monetaria e accoglie positivamente la possibilità per i deputati europei di presentare interrogazioni scritte alla BCE in materia di politica monetaria, migliorando in tal modo la responsabilità della BCE nei confronti dei cittadini dell'Unione europea; sostiene la richiesta di un dibattito pubblico più incisivo sulle future politiche monetarie e valutarie comuni nell'area dell'euro;
26. ritiene che il dialogo sulla politica monetaria tra il Parlamento e la BCE sia stato un successo e che occorra procedere ulteriormente su questa via; si attende un miglioramento del dialogo monetario su vari punti, tra cui il coordinamento delle date delle audizioni regolari del presidente della BCE con il calendario della BCE relativo alle decisioni di politica monetaria per migliorare l'analisi delle decisioni stesse, mantenendo comunque la possibilità di invitare il presidente della BCE a discutere questioni importanti, ove necessario;
27. osserva che l'obiettivo primario della politica monetaria della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi e che la BCE persegue l'obiettivo di tassi di inflazione prossimi ma inferiori al 2% sul medio periodo; rileva che l'obiettivo della stabilità dei prezzi può essere conseguito con efficacia solo se si affrontano alla radice le cause dell'inflazione; ricorda che l'articolo 105 del trattato CE affida alla BCE anche il compito di sostenere le politiche economiche generali della Comunità;
28. è del parere che la BCE debba puntare a un regime di Direct Inflation Targeting (ossia di reazione a qualsiasi deviazione dell'inflazione riscontrata rispetto all'obiettivo prefissato), in cui il target di inflazione sia accompagnato da una banda di fluttuazione attorno al tasso-obiettivo; invita la BCE a pubblicare le sue previsioni in materia di inflazione; il fatto di puntare al Direct Inflation Targeting non deve tuttavia precludere l'analisi dell'evoluzione degli aggregati monetari per evitare nuove bolle speculative;
29. ritiene che l'inflazione sia una realtà mondiale e che in un'economia aperta essa non possa essere contrastata solo mediante la politica monetaria europea;
30. sottolinea la propria volontà di esplorare possibili miglioramenti della procedura di nomina dei membri del comitato esecutivo della BCE prima del 2010; considera importante che i membri del comitato esecutivo siano portatori di esperienze accademiche e/o professionali e di una varietà di competenze nei settori economico, monetario e finanziario; richiama l'attenzione sul suo invito a creare un comitato esecutivo della BCE composto da nove membri dotato della responsabilità esclusiva di fissare i tassi di interessi, sostituendo in tal modo il sistema attuale ed evitando la soluzione ancora più complessa decisa per il futuro; sollecita l'approvazione di una modifica del trattato in tal senso;
Integrazione e vigilanza dei mercati finanziari
31. ritiene che l'integrazione finanziaria debba favorire una maggiore crescita economica e competitività, oltre alla maggiore stabilità e liquidità sul mercato interno;
32. osserva che il principale centro finanziario dell'Unione europea si trova all'esterno dell'area dell'euro; ciononostante rammenta che la legislazione comunitaria si applica a tutti gli Stati membri e a tutti i soggetti operanti sul mercato interno; è persuaso che l'Unione europea abbia urgente necessità di rafforzare il proprio assetto di vigilanza tenendo conto del ruolo specifico della BCE;
33. è del parere che molto vada ancora fatto nel campo della compensazione e regolamento delle transazioni transfrontaliere di titoli, dove attualmente non esiste alcuna reale integrazione;
34. sottolinea che occorre una maggiore integrazione nel settore dei servizi al dettaglio, senza che tale integrazione vada a scapito della tutela dei consumatori; ritiene che la mobilità della clientela, l'alfabetizzazione finanziaria, l'accesso ai servizi di base e la comparabilità dei prodotti debbano essere migliorati;
35. ritiene necessarie, a medio termine, per i mercati finanziari l'europeizzazione dell'assetto della vigilanza finanziaria, la trasparenza dei mercati finanziari, regole di concorrenza efficaci e un'appropriata regolamentazione, al fine di migliorare la gestione delle crisi e la cooperazione tra il sistema europeo delle banche centrali, le autorità di vigilanza, i governi e i partecipanti al mercato; è del parere che un quadro di vigilanza integrato, completo (che copra tutti i settori finanziari) e coerente, e che proceda da un approccio regolamentare equilibrato nei confronti della propagazione transfrontaliera del rischio finanziario, basato sull'armonizzazione legislativa, diminuirebbe i costi di compliance in caso di attività che coinvolgano più competenze territoriali; osserva che sarebbe opportuno evitare il cosiddetto gold plating (ossia una regolamentazione che ecceda i requisiti minimi della normativa comunitaria) e l'arbitraggio di regolamentazione (regulatory arbitrage); invita la Commissione ad avanzare proposte per modificare l'attuale struttura di vigilanza secondo tali principi; è del parere che qualunque ruolo di vigilanza della BCE vada esteso oltre i confini dell'area dell'euro attraverso il SEBC;
36. accoglie positivamente il Memorandum d'intesa sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziaria, le banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea sulla stabilità finanziaria transfrontaliera, concordato nella primavera 2008; sottolinea tuttavia che il Memorandum d'intesa è solo uno strumento normativo non vincolante (di soft law) che fa assegnamento sulla disponibilità degli Stati membri a collaborare reciprocamente; è del parere che anche se le regole di condivisione degli oneri sono difficili da definire ex ante, l'attività relativa alla gestione delle crisi debba proseguire;
37. pone l'accento sul fatto che l'Unione europea, che è la più grande area economica e la maggiore piazza finanziaria del mondo, dovrebbe svolgere un ruolo guida a livello internazionale per quanto attiene alla riforma del sistema di regolamentazione dei servizi finanziari, a vantaggio di tutti i paesi coinvolti e della stabilità generale; ritiene che la stabilità finanziaria debba diventare un obiettivo fondamentale delle scelte politiche in un mondo caratterizzato da mercati finanziari sempre più integrati e innovativi, che possono avere talvolta effetti destabilizzanti sull'economia reale e dar luogo a rischi sistemici; è convinto che qualunque decisione ambiziosa approvata a livello dell'Unione europea incoraggerà altri paesi a seguire tale esempio e sottolinea, a tale proposito, la responsabilità di affrontare anche i problemi globali o off shore; ritiene che la questione della responsabilità politica degli organi di regolamentazione internazionali debba essere affrontata parallelamente a tale attività regolamentare;
38. richiede che la Commissione prenda in esame la creazione di obbligazioni europee e sviluppi una strategia a lungo termine per consentire l'emissione di tali titoli nell'area dell'euro in aggiunta a quelli degli Stati membri; menziona la necessità di valutare le conseguenze di tale iniziativa per i mercati finanziari e l'UEM;
Allargamento dell'area dell'euro
39. richiede che tutti gli Stati membri al di fuori dell'area dell'euro osservino i criteri di Maastricht e le disposizioni del PSC riformato e reso in generale più flessibile; ritiene che la Commissione debba garantire un'interpretazione rigorosa del PSC e il ricorso a criteri di esclusione prima di ogni possibile adesione; osserva che occorre garantire la parità di trattamento fra gli Stati membri appartenenti all'area dell'euro e quelli che intendono entrarvi; osserva, in tale contesto, che la stabilità a lungo termine dell'area dell'euro deve essere considerata un obiettivo di interesse comune e che l'allargamento e la stabilità devono procedere di pari passo; ritiene essenziale che gli Stati membri dell'area dell'euro e quelli con uno status speciale rispettino rigorosamente gli obblighi assunti e non lascino dubbi circa gli obiettivi comuni di stabilità dei prezzi, indipendenza della BCE e disciplina di bilancio e il loro impegno nella promozione della crescita, dell'occupazione e della competitività;
40. ritiene che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che soddisfano i criteri di Maastricht e per i quali il trattato non prevede deroga debbano adottare la moneta comune quanto prima possibile;
41. ricorda che l'appartenenza all'area dell'euro richiede il pieno rispetto dei criteri di Maastricht, quali specificati nel trattato e nel protocollo sull'articolo 121 del trattato, segnatamente un livello elevato e misurabile di stabilità dei prezzi e sua sostenibilità, finanze pubbliche senza disavanzi eccessivi, adesione al secondo meccanismo dei tassi di cambio (ERM II) da almeno due anni, osservanza dei normali margini di fluttuazione, adeguamento dei tassi di interesse a lungo termine, compatibilità delle norme di legge con le disposizioni del trattato di Maastricht relative all'UEM e una banca centrale indipendente;
42. ritiene che uno degli aspetti più impegnativi dell'adesione all'area dell'euro sia l'obbligo di assicurare la sostenibilità dei criteri di Maastricht; sottolinea tuttavia che i criteri di Maastricht sono anche un primo passo sulla via della corretta prosecuzione dei processi di riforma, ivi compresi ulteriori impegni e sforzi in materia di riforme strutturali, investimenti e coordinamento economico;
43. accoglie positivamente l'accresciuta ed efficiente vigilanza sugli Stati membri che aderiscono all'ERM II e desiderano accedere all'area dell'euro e sulla loro evoluzione economica; osserva peraltro che il successo della partecipazione all'ERM II deve restare una genuina precondizione e non soltanto un requisito secondario per l'ingresso nell'area dell'euro e che a tutti gli Stati membri che entrano nell'area dell'euro debbano applicarsi gli stessi criteri di adesione;
44. considera il successo di un'estensione duratura dell'area dell'euro una sfida di grande importanza per gli anni a venire e ritiene che gli standard istituzionali della BCE e il processo decisionale della Banca centrale europea debbano essere adattati a tale cambiamento e che il modello a rotazione debba tener conto del peso economico dei vari Stati membri;
45. sottolinea, in relazione all'ampliamento dell'area dell'euro, l'opportunità di un elevato livello di convergenza dell'economia reale inteso a limitare le tensioni sia per l'area dell'euro che per gli Stati membri che desiderino entrarvi; ritiene in tale contesto che dovrebbero essere previsti strumenti agevolativi per gli Stati membri che partecipano all'area dell'euro e in cui la politica monetaria unica può avere effetti non trascurabili di contrazione economica;
46. sottolinea l'importanza, nell'interesse dei futuri ampliamenti, di istituire interventi mirati tesi a sostenere gli Stati membri al di fuori della zona Euro che sono stati particolarmente colpiti dall'attuale crisi finanziaria;
Comunicazione
47. sottolinea che mentre nell'area dell'euro è stato finora mantenuto un livello elevato di stabilità dei prezzi, l''inflazione percepita" continua a mostrare notevoli divergenze rispetto ai tassi di inflazione effettivi (inferiori) registrati negli Stati membri nell'ultimo decennio; chiede pertanto che alla popolazione vengano dati maggiori informazioni e chiarimenti in merito alla necessità e al funzionamento dell'UEM, in particolare per quanto attiene alla stabilità dei prezzi, ai mercati finanziari internazionali e ai vantaggi della stabilità nell'area dell'euro durante le crisi finanziarie internazionali;
48. ritiene che la moneta unica continui ad essere per l'Unione europea una priorità in materia di comunicazione; ritiene che i benefici dell'euro e dell'UEM - stabilità dei prezzi, tassi ipotecari bassi, viaggi più facili, protezione contro le fluttuazioni dei tassi di cambio e gli shock esterni - debbano continuare ad essere presentati ed estesamente illustrati ai cittadini; ritiene che si debba porre particolarmente l'accento sull'informazione e l'aggiornamento dei cittadini, dei consumatori e delle piccole e medie imprese (PMI) europee che non hanno sufficiente capacità di adeguarsi immediatamente ai nuovi sviluppi e alle sfide che l'euro comporta;
49. invita la BCE a svolgere, nella sua relazione annuale o in una relazione speciale, un'analisi quantitativa annuale dei benefici che l'euro ha arrecato al cittadino, con esempi concreti di come l'uso dell'euro abbia avuto effetti positivi sulla vita quotidiana della gente;
50. ritiene che la comunicazione sia della massima importanza per preparare l'introduzione della moneta unica negli Stati membri che intendono entrare nell'area dell'euro; osserva che la comunicazione sull'ampliamento dell'area dell'euro è importante anche per tutti gli Stati membri di tale area;
51. ritiene che la Commissione debba concentrare i propri sforzi sull'assistenza da prestare ai nuovi Stati membri nella preparazione dei loro cittadini all'introduzione dell'euro attraverso un'intensa campagna d'informazione, sulla supervisione della stessa in corso di attuazione e sulla regolare comunicazione delle migliori prassi seguite in sede di attuazione dei Piani d'azione nazionali per l'introduzione dell'euro; ritiene inoltre che le migliori prassi e il "know how" acquisito nelle precedenti operazioni di conversione valutaria possano risultare utili per la transizione dei nuovi Stati membri alla nuova moneta e per la preparazione dei nuovi paesi candidati nel quadro del prossimo allargamento;
Ruolo internazionale dell'euro e rappresentanza esterna
52. accoglie positivamente il rapido sviluppo dell'euro che è divenuto la seconda moneta di riserva e transazione dopo il dollaro statunitense, con il 25% delle riserve mondiali di valuta detenute in questa moneta; osserva che soprattutto nei paesi che confinano con l'area dell'euro tale moneta svolge un ruolo importante di valuta di finanziamento e che i loro rispettivi tassi di cambio sono allineati all'euro; approva esplicitamente il parere della BCE, secondo il quale l'introduzione dell'euro costituisce l'ultimo passo verso un processo strutturato di convergenza all'interno dell'Unione europea e che pertanto l'introduzione dell'euro è possibile solo a norma del trattato CE;
53. ritiene che l'agenda politica dell'UEM per il prossimo decennio sarà caratterizzata fra l'altro dalle sfide poste dalle economie asiatiche emergenti e dall'attuale crisi finanziaria globale; si rammarica del fatto che malgrado il crescente ruolo globale dell'euro i tentativi di migliorare la rappresentanza esterna dell'area dell'euro sulle questioni finanziarie e monetarie non abbiano fatto segnare finora grandi progressi; sottolinea che l'area dell'euro deve costruire una strategia internazionale commisurata al rango internazionale di questa moneta;
54. ricorda che il modo più efficace per far sì che l'area dell'euro raggiunga un'influenza pari al suo peso economico è quello di sviluppare posizioni comuni e di consolidare la sua rappresentanza, ottenendo infine un seggio unico in seno alle competenti sedi e istituzioni finanziarie internazionali; sollecita gli Stati membri dell'area dell'euro ad esprimersi a una sola voce anche in materia di politiche di tassi di cambio;
55. sottolinea che l'euro viene utilizzato come moneta nazionale al di fuori dell'area dell'euro; ritiene che le implicazioni di tale uso debbano essere analizzate;
56. sottolinea che il ruolo importante dell'euro sui mercati finanziari internazionali comporta obblighi e che gli effetti della politica monetaria e della politica di crescita nell'area dell'euro hanno effetti globali; sottolinea l'accresciuta importanza dell'euro per il commercio e i servizi internazionali quale elemento di stabilizzazione dell'ambiente globale, quale motore di integrazione dei mercati finanziari e base di crescita degli investimenti diretti e delle fusioni societarie transfrontaliere, grazie al notevole potenziale di riduzione dei costi delle transazioni; chiede uno studio sugli squilibri globali e il ruolo dell'euro e sui possibili scenari di adattamento, in modo da preparare meglio l'Unione europea ad affrontare i grandi shock esterni;
57. suggerisce una cooperazione più accentuata e lungimirante e un rafforzamento del dialogo internazionale tra le autorità responsabili dei più importanti "blocchi monetari", al fine di migliorare la gestione delle crisi internazionali e contribuire a rimediare alle conseguenze dei movimenti valutari sull'economia reale; rammenta il successo della gestione comune delle crisi in occasione del collasso dei mutui subprime negli USA e all'indomani dei fatti dell'11 settembre 2001, che contribuì ad evitare un crollo istantaneo del dollaro americano;
58. sostiene l'intento della Commissione di rafforzare l'influenza dell'UEM nelle istituzioni finanziarie internazionali, con una posizione comune dell'Unione europea espressa da rappresentanti di primo piano, quali il presidente dell'Eurogruppo, la Commissione e il presidente della BCE; osserva che in pratica il presidente dell'Eurogruppo, la Commissione e il presidente della BCE sono già ammessi ad intervenire in qualità di osservatori nelle istituzioni finanziarie internazionali più importanti; chiede tuttavia un migliore coordinamento delle posizioni europee, affinché la politica monetaria dell'Europa sia rappresentata in futuro dai suoi rappresentanti legittimi; nutre l'aspettativa che venga espressa una posizione dell'area dell'euro in merito alle politiche dei tassi di cambio dei suoi partner principali; chiede al presidente dell'Eurogruppo di rappresentare l'area dell'euro al Forum di stabilità finanziaria (FSF); suggerisce una modifica dello statuto del Fondo monetario internazionali (FMI) che consenta la rappresentanza di blocchi ed organizzazioni economiche;
59. sottolinea la necessità di una visione comune dell'Unione europea riguardo alla riforma delle istituzioni finanziarie internazionali, riforma che dovrebbe tener conto delle sfide di un'economia globale, compreso l'emergere di nuove potenze economiche;
60. constata con rammarico che la Commissione, nel quadro della Comunicazione UEM@10, non ha condotto un'analisi più approfondita e accurata sul ruolo internazionale dell'euro; invita la Commissione a elaborare una relazione dettagliata sulla dimensione esterna della politica monetaria comune e il suo impatto sui risultati economici e commerciali dell'area dell'euro;
61. sottolinea che le politiche monetarie condotte da alcuni partner dell'Unione europea mirano a una sottovalutazione della propria moneta e alterano in modo poco ortodosso gli scambi commerciali; ritiene che tali politiche possano essere considerate un ostacolo non tariffario al commercio internazionale;
Strumenti economici dell'UEM e governance
62. ritiene che tutte le parti interessate - il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, l'Eurogruppo e le parti sociali a livello nazionale e dell'Unione europea - debbano collaborare per rafforzare la futura attività dell'UEM in materia di governance economica, sulla base delle seguenti proposte:
a)
in quanto componente essenziale della strategia di Lisbona e strumento economico di importanza centrale, gli Orientamenti integrati dovrebbe perseguire - ai fini di un policy mix equilibrato - riforme reciprocamente sinergiche nei settori dell'occupazione, dell'ambiente e della sicurezza sociale;
b)
gli Orientamenti integrati dovrebbero definire un ampio quadro per un più stretto coordinamento in materia di politica economica al fine di allineare tra loro i Programmi nazionali di riforma (PNR), tenendo peraltro conto delle diversità economiche e delle differenti tradizioni nazionali; sarebbe opportuno instaurare un processo di consultazione dei parlamenti nazionali in merito ai programmi di stabilità e convergenza e ai pnr;
c)
occorre definire un legame più stretto tra gli Orientamenti integrati, in particolare gli Indirizzi di massima per le politiche economiche (IMPE), e i Programmi di stabilità e convergenza. I Programmi di stabilità e convergenza e i PNR potrebbero essere presentati contestualmente (ogni anno, all'inizio dell'autunno), dopo un dibattito in seno al parlamento nazionale. Gli IMPE potrebbero includere obiettivi di bilancio comuni, in linea con il "braccio preventivo" del PSC;
d)
quando prendono decisioni in materia di bilancio nazionale, i governi degli Stati membri dovrebbero tenere conto degli Orientamenti integrati e delle raccomandazioni specifiche per paese, oltre che della situazione di bilancio complessiva dell'area dell'euro; i calendari fiscali nazionali e le principali assumptions utilizzate nelle sottostanti previsioni andrebbero fra loro armonizzati per evitare divergenze connesse alla diversità delle previsioni macroeconomiche (crescita globale, crescita dell'Unione europea, prezzo del barile di petrolio, tassi di interesse) e altri parametri; chiede alla Commissione, a Eurostat e agli Stati membri di lavorare verso la definizione di strumenti tesi a migliorare la compatibilità dei bilanci nazionali in ordine alla spese nelle varie categorie;
e)
si dovrebbero utilizzare, laddove possibile, raccomandazioni più formali per gli Stati membri dell'area dell'euro, come la definizione di obiettivi relativi alla spesa a medio termine, riforme strutturali specifiche, investimenti, qualità delle finanze pubbliche; sarebbe inoltre opportuno puntare a una struttura di reporting più standardizzata nel quadro dei PNR, senza ostacolare le priorità nazionali di riforma; tutti gli impegni, gli obiettivi e gli indicatori dovrebbero essere inseriti negli Orientamenti integrati e nei PNR, al fine di migliorare la coerenza e l'efficienza della governance economica;
f)
nel quadro della governance economica si dovrebbe prevedere una strategia a lungo termine, durante i periodi favorevoli, per contenere l'indebitamento entro un livello massimo del 60% del PIL, ciò che ridurrebbe il costo del servizio del debito e abbasserebbe il costo del capitale per gli investimenti privati;
g)
si dovrebbe definire un quadro normativo vincolante in virtù del quale gli Stati membri dell'area dell'euro sarebbero tenuti a consultarsi reciprocamente e con la Commissione prima di adottare decisioni economiche importanti, come nel caso di provvedimenti finalizzati a contrastare l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia;
h)
il coordinamento economico dovrebbe assumere la forma di una "Strategia europea per l'economia e l'occupazione" integrata, sulla base degli strumenti di politica economica esistenti, in particolare la Strategia di Lisbona, gli Orientamenti integrati, la Strategia per lo sviluppo sostenibile e i Programmi di convergenza e stabilità; invita i governi degli Stati membri, sotto la guida del presidente dell'Eurogruppo, a sostenere l'attività economica in modo coerente, contestuale e convergente;
i)
la Strategia europea per l'economia e l'occupazione di cui alla lettera h) dovrebbe riconoscere il potenziale delle nuove tecnologie e delle tecnologie "verdi", pietra angolare della crescita economica, da abbinare a un policy mix macroeconomico;
j)
occorre facilitare il finanziamento delle imprese innovative, in particolare delle PMI, tra l'altro mediante l'istituzione di un "Fondo europeo per la crescita intelligente" da parte della Banca europea per gli investimenti;
k)
è opportuno che la Relazione annuale sull'area dell'euro fornisca una gamma di strumenti e di analisi più pratici, che rendano possibile un dialogo più approfondito tra i vari organismi dell'Unione europea che sono coinvolti nella governance economica;
l)
occorre concordare un codice di condotta fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione per garantire un corretto coordinamento e la futura piena partecipazione delle tre istituzioni dell'Unione europea a un'appropriata gestione degli Orientamenti integrati in quanto strumenti economici fondamentali;
m)
l'assetto istituzionale per il coordinamento della politica economica dovrebbe essere rafforzato nel modo seguente:
-
si dovrebbero prevedere "formazioni" dell'Eurogruppo anche nel settore della competitività/industria, dell'ambiente, dell'occupazione e dell'istruzione;
-
l'Eurogruppo dovrebbe disporre di un assetto istituzionale più forte e disporre di maggiori risorse umane;
-
il mandato del presidente dell'Eurogruppo dovrebbe essere in linea con i cicli economici degli Orientamenti integrati;
-
il Comitato di politica economica dovrebbe essere incorporato nel Comitato economico e finanziario per formare un organo preparatorio unico e operativamente coerente per il Consiglio Affari economici e finanziari e l'Eurogruppo;
-
un rappresentante del Parlamento dovrebbe ottenere lo status di osservatore all'interno dell'Eurogruppo e negli incontri informali del Consiglio;
-
si dovrebbero organizzare quattro volte all'anno riunioni fra la Troika, il Parlamento e la Commissione e , se necessario, con l'Eurogruppo ;
n)
si dovrebbe creare un dialogo più regolare e strutturato sulle questioni macroeconomiche tra il Parlamento, la Commissione e l'Eurogruppo, analogo al dialogo monetario tra il Parlamento e la BCE; il dialogo macroeconomico dovrà, con periodicità almeno trimestrale, approfondire i quadri di riferimento esistenti e discutere le sfide per l'economia dell'area dell'euro;
o)
occorre avviare un dialogo attivo tra il Parlamento, l'Eurogruppo, la BCE e il Comitato economico e sociale europeo per discutere l'idoneo mix di politiche;
63. ritiene che l'agenda politica dell'UEM per il prossimo decennio sarà caratterizzata soprattutto dalle sfide poste dalle recenti turbolenze dei mercati finanziari e dalle sue implicazioni per l'economia reale; rileva al riguardo con soddisfazione che gli Stati membri dell'area dell'euro sono meglio equipaggiati che in passato a fronteggiare i gravi shock, grazie alla politica monetaria comune e alle riforme condotte negli ultimi anni; tuttavia, al fine di portare avanti una decisa lotta contro il rallentamento economico e l'elevata inflazione, chiede i seguenti interventi:
a)
risposta coordinata a livello dell'Unione europea, basata su una comune visione dei problemi e su misure di follow-up comuni, accettando al tempo stesso determinate specificità nazionali, compreso il coordinamento dei PNR;
b)
PNR ambiziosi e adattati alla situazione e l'impegno alla loro attuazione, prevedendo una revisione dei bilanci nazionali in modo da reagire alle più recenti previsioni economiche, contrastare la recessione economica e favorire la crescita e impostando nel contempo un intenso dialogo con le parti sociali;
c)
misure a sostegno, in particolare, delle PMI per completare le recenti azioni della Banca europea degli investimenti e per garantire linee di credito sostenute a favore delle PMI da parte del sistema bancario;
d)
una definizione delle misure mirate atte a tutelare i gruppi vulnerabili dagli effetti dell'attuale crisi finanziaria;
e)
attuazione piena e tempestiva della roadmap "Servizi finanziari" con azioni di follow-up e un'accresciuta efficacia della vigilanza dinanzi alle attuali turbolenze finanziarie;
f)
rafforzamento delle disposizioni in materia di risoluzione delle crisi migliorando le norme dell'Unione europea sulla liquidazione e definendo norme unanimemente accettate in materia di ripartizione degli oneri fra gli Stati membri interessati in caso di insolvenza all'interno di gruppi finanziari transfrontalieri;
g)
completamento degli strumenti utilizzati per la definizione della politica monetaria con un'accurata analisi dei fattori che influenzano la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario, anche per quanto concerne il trasferimento della politica monetaria, l'evoluzione delle attività creditizie e finanziarie, le caratteristiche dei nuovi prodotti e la concentrazione dei rischi e della liquidità;
h)
risposta europea proattiva nelle sedi internazionali, in particolare l'FSF e l'FMI accrescendo l'importanza dei processi politico-decisionali comuni;
i)
espressione di un punto di vista corale dell'Unione europea in seno al G8 che rifletta la maggiore importanza dell'Unione europea in quanto organizzazione economico-decisionale a livello mondiale, in grado di adattare questo suo ruolo alle conseguenze della globalizzazione e alla maggiore dominanza dei mercati finanziari globali;
j)
migliore e più efficiente coordinamento tra l'Organizzazione mondiale del commercio e le cosiddette Istituzioni di "Bretton Woods" (FMI e Gruppo della Banca mondiale) al fine di combattere la speculazione e rispondere alle sfide poste dalla gravità della crisi;
k)
considerati i gravi disordini monetari attuali, organizzazione sotto l'egida dell'FMI di una conferenza monetaria internazionale per tenere consultazioni sulle questioni monetarie; inoltre, esame della fattibilità della creazione di un organo per la composizione delle controversie monetarie nel quadro dell'FMI;
o o o
64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Presidente dell'Eurogruppo e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini (2008/2012(INI))
– visto l'articolo 192, paragrafo 2, del trattato CE,
– visti l'articolo 2 e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini", del 18 luglio 2007 (COM(2007)0424),
– vista la relazione della rete di esperti giuridici della Commissione in materia di occupazione, affari sociali e parità tra donne e uomini, del febbraio 2007, dal titolo "Aspetti giuridici del divario retributivo tra i sessi",
– visto il patto europeo per la parità di genere, adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee basata sull'articolo 141 del trattato CE,
– viste le disposizioni della Convenzione sul lavoro a tempo parziale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1994, che fa obbligo agli Stati di inserire nei loro contratti di appalti pubblici una clausola relativa al lavoro che includa la parità retributiva,
– visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,
– visto il quadro d'azione sulla parità di genere, adottato il 1° marzo 2005 dalle parti sociali europee, e le relative relazioni di controllo,
– viste le sue risoluzioni del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010)(1) e del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini – 2008(2),
– visti gli articoli 39 e 45 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0389/2008),
A. considerando che nell'Unione europea le donne guadagnano in media il 15% in meno degli uomini e fino al 25% in meno nel settore privato; considerando che negli Stati membri il divario di retribuzione tra donne e uomini varia tra il 4% e più del 25% e che questo divario non tende a ridursi in modo significativo,
B. considerando che una donna deve lavorare fino al 22 febbraio (ossia 418 giorni di calendario) per guadagnare quanto un uomo guadagna in un anno,
C. considerando che l'applicazione del principio di parità retributiva per lo stesso lavoro e per un lavoro di pari valore è essenziale per conseguire la parità di genere,
D. considerando il perdurare del divario di retribuzione tra donne e uomini dimostrato dai dati esistenti, che indicano progressi assai lenti (con una riduzione dal 17% nel 1995 al 15% nel 2005), nonostante il ragguardevole corpus legislativo in vigore da più di trent'anni, i provvedimenti adottati e le risorse impiegate per cercare di ridurlo; considerando che è necessario analizzare le cause di tale divario e presentare linee d'azione finalizzate al superamento di esso e della segregazione del mercato del lavoro femminile a cui esso si accompagna,
E. considerando che in tutti gli Stati membri le donne presentano tassi di successo scolastico superiori a quelli degli uomini e rappresentano la maggioranza dei laureati, senza tuttavia beneficiare di una riduzione comparabile del divario di retribuzione,
F. considerando che il divario di retribuzione è dovuto alla discriminazione diretta e indiretta, nonché a fattori sociali ed economici, alla segregazione del mercato del lavoro e alla struttura salariale nel suo complesso, e che è anche legato a un certo numero di elementi d'ordine sia giuridico, sia sociale o economico, che vanno ben oltre la sola questione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro,
G. considerando che il divario di retribuzione non è semplicemente basato sui differenziali retributivi orari lordi, che dovrebbe tener conto anche di elementi quali le integrazioni retributive individuali, l'inquadramento professionale, l'organizzazione del lavoro, l'esperienza professionale e la produttività, da valutarsi in termini non solo quantitativi (ore di presenza fisica sul luogo di lavoro) ma anche qualitativi, nonché in termini di impatto sugli automatismi retributivi delle riduzioni dell'orario di lavoro, dei congedi e delle assenze per motivi di salute,
H. considerando che la riduzione del divario di retribuzione era uno degli obiettivi della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, che tuttavia la maggior parte degli Stati membri non ha affrontato adeguatamente,
I. considerando che un miglioramento del quadro giuridico comunitario dovrebbe consentire agli Stati membri e alle parti sociali di identificare meglio le cause alla base del perdurare del divario di retribuzione tra donne e uomini,
J. considerando che le professioni e le funzioni in prevalenza femminili tendono a essere meno valorizzate rispetto a quelle in prevalenza maschili, senza che questo sia necessariamente giustificato da criteri oggettivi,
K. considerando che esiste un divario digitale di genere che ha evidenti ripercussioni a livello retributivo,
L. considerando che il regime salariale che prevede il computo degli anni di servizio nella retribuzione penalizza le donne che devono interrompere (più volte) la loro carriera a causa di fattori esterni, come le interruzioni delle attività professionali per i figli, le scelte professionali diverse o il lavoro a tempo parziale, e le colloca in una posizione di svantaggio permanente e strutturale,
M. considerando che le qualifiche e l'esperienza acquisite dalle donne sono meno remunerate di quelle degli uomini; considerando che assieme all'applicazione del concetto di "parità retributiva per lavoro di pari valore", che non deve essere influenzato da un approccio di genere stereotipato, occorre conseguire anche un superamento dei ruoli nella società che finora hanno influenzato in modo determinante le scelte a livello formativo e professionale; considerando inoltre che il congedo di maternità e il congedo parentale non devono comportare discriminazioni nei confronti delle donne nel mercato del lavoro,
N. considerando che il divario di retribuzione ha un grave impatto sullo status della donna nella vita economica e sociale per tutto il corso della sua vita lavorativa e oltre; considerando altresì che le donne danno un contributo alla società in modo anche diverso da quello occupazionale, per esempio prendendosi cura dei bambini e degli anziani, e pertanto spesso sono maggiormente a rischio di povertà e sono meno indipendenti sotto l'aspetto economico,
O. considerando che il divario di retribuzione è ulteriormente aggravato tra le donne immigrate, le donne disabili, le donne appartenenti a minoranze e le donne non qualificate,
P. considerando che è fondamentale disporre di dati disaggregati per genere e di un nuovo quadro giuridico che includa la prospettiva di genere, in modo tale da poter affrontare le cause delle discriminazioni retributive,
Q. considerando che l'istruzione può e deve contribuire a eliminare gli stereotipi sociali di genere,
R. considerando che la Commissione è stata ripetutamente invitata dal Parlamento a prendere iniziative, inclusa una revisione della legislazione in vigore, per contribuire a contrastare il divario di retribuzione, a eliminare il rischio di povertà tra i pensionati e a garantire loro un tenore di vita dignitoso,
S. considerando che la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)(3) afferma che il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore costituisce una parte essenziale e imprescindibile dell'acquis comunitario, ivi inclusa la giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di discriminazioni sessuali, e che è dunque opportuno adottare ulteriori provvedimenti per assicurarne l'attuazione,
T. considerando che l'attuazione da parte degli Stati membri, delle parti sociali e degli organismi per la parità di misure quali quelle individuate dal summenzionato quadro d'azione sulla parità di genere, del 1° marzo 2005, porterebbe a un effettivo superamento del divario di retribuzione attraverso un'efficace attuazione del dialogo sociale,
U. considerando che, se si vuole individuare una strategia per superare il divario di retribuzione, la segregazione orizzontale e verticale, nonché gli stereotipi sulle mansioni e sui settori tipicamente femminili, è necessario prevedere un quadro di azioni – legislative e non – ai diversi livelli, distinguendo tra discriminazioni retributive e differenziali retributivi basati su fattori diversi dalla discriminazione diretta e indiretta, poiché sulle prime incide direttamente la normativa mentre i secondi devono essere affrontati con politiche mirate e misure specifiche,
V. considerando che la Commissione, come annunciato nella summenzionata comunicazione del 18 luglio 2007, sta effettuando nel corso del 2008 un'analisi del quadro giuridico comunitario sulla parità retributiva che deve coinvolgere tutte le parti interessate, e considerando che all'esito di detta analisi dovrà essere data sufficiente visibilità,
W. considerando che tra gli obiettivi figura anche la parità tra il trattamento pensionistico degli uomini e delle donne, tra l'altro per quanto riguarda l'età del pensionamento,
X. considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere può svolgere un ruolo fondamentale per il monitoraggio dell'evoluzione del divario retributivo tra donne e uomini e l'analisi delle sue cause, nonché per valutare l'impatto della legislazione,
1. chiede alla Commissione di presentargli, entro il 31 dicembre 2009 e sulla base dell'articolo 141 del trattato CE, una proposta legislativa sulla revisione della normativa esistente relativa all'attuazione del principio di parità retributiva tra donne e uomini(4), in linea con le raccomandazioni allegate;
2. conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
3. ritiene che la proposta richiesta non avrà implicazioni finanziarie;
4. è convinto della necessità di una migliore e più tempestiva attuazione delle disposizioni della direttiva 2006/54/CE, in relazione agli organismi per la parità e al dialogo sociale, per un effettivo superamento dei divari di retribuzione da raggiungere attraverso l'attuazione da parte degli Stati membri, delle parti sociali e degli organismi per la parità di misure quali quelle individuate dal summenzionato quadro d'azione sulla parità di genere, del 1° marzo 2005, prevedendo la diffusione di informazioni e di guide sugli strumenti pratici (in particolare per le piccole e medie imprese) su come superare il divario anche rispetto ai contratti collettivi nazionali o di settore;
5. sottolinea l'importanza del negoziato e della contrattazione collettiva nella lotta alla discriminazione nei confronti delle donne, segnatamente in materia di accesso al lavoro, di retribuzione, di condizioni di lavoro, di progressione della carriera e di formazione professionale;
6. invita le Istituzioni europee a organizzare una Giornata europea della parità retributiva – giornata durante la quale le donne europee riceveranno (in media) la retribuzione percepita (in media) dagli uomini nel corso di un anno – al fine di contribuire a sensibilizzare alle disparità retributive esistenti e a stimolare tutte le parti interessate ad assumere le iniziative atte a eliminare tali disparità;
7. invita le parti sociali a elaborare di comune accordo strumenti oggettivi di valutazione del lavoro al fine di ridurre il divario di retribuzione tra donne e uomini;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le allegate raccomandazioni particolareggiate in allegato alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
ALLEGATO
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione 1: DEFINIZIONI
La direttiva 2006/54/CE contiene una definizione di parità retributiva che riprende le disposizioni della direttiva 75/117/CEE. Per disporre di categorie più precise di cui avvalersi per affrontare il problema del divario di retribuzione tra donne e uomini è importante definire più esattamente i diversi concetti, ovvero:
–
il divario di retribuzione tra donne e uomini, tenendo conto che la definizione non dovrà limitarsi ai differenziali retributivi orari lordi;
–
la discriminazione retributiva diretta;
–
la discriminazione retributiva indiretta;
–
la retribuzione, la cui definizione dovrebbe coprire la retribuzione netta e i diritti pecuniari connessi ad una attività lavorativa, nonché le prestazioni in natura;
–
il divario di pensione – in diversi pilastri dei sistemi pensionistici, come ad esempio i regimi basati sul principio della ripartizione e le pensioni professionali (divario che rappresenta una prosecuzione di quello retributivo dopo il pensionamento).
Raccomandazione 2: ANALISI DELLA SITUAZIONE E TRASPARENZA DEI RISULTATI
2.1. La mancanza di informazioni e di sensibilizzazione fra i datori di lavoro e i lavoratori in merito all'esistenza o all'eventualità di divari di retribuzione in seno all'impresa pregiudica l'applicazione del principio sancito dal trattato e dalla legislazione in vigore.
2.2. Riconoscendo la mancanza di dati statistici precisi e l'esistenza di livelli retributivi inferiori per le donne, in particolare nelle professioni tradizionalmente in prevalenza femminili, gli Stati membri dovrebbero tenere pienamente conto del divario di retribuzione tra i generi nelle loro politiche sociali trattandolo come un problema grave.
2.3. È pertanto fondamentale che nelle imprese (ad esempio in quelle con almeno 20 dipendenti) siano resi obbligatori controlli regolari in materia di retribuzione e la pubblicazione dei relativi risultati. Lo stesso obbligo deve applicarsi anche all'informazione relativa alle indennità addizionali rispetto alla retribuzione.
2.4. I datori di lavoro dovrebbero fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti tali risultati sotto forma di statistiche sui salari disaggregate in base al genere. Questi dati devono essere compilati a livello settoriale e nazionale in ciascuno Stato membro.
2.5. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero perfezionare le statistiche e inserirvi dati comparabili sul divario di retribuzione tra i generi per il lavoro a tempo parziale e il divario di pensione tra i generi.
2.6. Tali statistiche dovrebbero essere coerenti, comparabili e complete al fine di abolire gli elementi discriminatori nelle retribuzioni, connessi all'organizzazione e alla classificazione del lavoro.
Raccomandazione 3: VALUTAZIONE DEL LAVORO E CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI
3.1. Il concetto di valore del lavoro deve fondarsi sulle competenze o sulle responsabilità interpersonali, valorizzando la qualità del lavoro al fine di garantire la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, e non dovrebbe essere caratterizzato da un approccio stereotipato che non favorisce le donne, ponendo per esempio l'accento sulla forza fisica anziché sulle competenze o sulle responsabilità interpersonali. Per tale motivo le donne devono beneficiare di informazioni, assistenza e/o formazione in sede di negoziati salariali o per quanto riguarda la classificazione professionale e le griglie salariali. I comparti economici e le aziende devono essere invitati a valutare i loro sistemi di classificazione delle professioni, alla luce dell'obbligo di integrare la dimensione di genere, e ad apportarvi le necessarie correzioni.
3.2. L'iniziativa della Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri ad introdurre classificazioni delle professioni conformi al principio della parità tra donne e uomini, permettendo sia ai datori di lavoro che ai lavoratori di individuare eventuali discriminazioni in materia di retribuzione basate su una definizione distorta dei livelli retributivi. Resta importante rispettare le leggi e le tradizioni nazionali riguardanti i sistemi di relazioni industriali dei diversi Stati membri. Detti elementi di valutazione e di classificazione del lavoro devono inoltre essere trasparenti e resi noti a tutte le parti interessate, agli ispettorati del lavoro e agli organismi per la parità.
3.3. Gli Stati membri dovrebbero procedere a un'analisi approfondita incentrata sulle professioni svolte in prevalenza da donne.
3.4. Una valutazione professionale non discriminatoria deve basarsi su nuovi sistemi di classificazione, inquadramento del personale e organizzazione del lavoro, sull'esperienza professionale e la produttività, valutate soprattutto in termini qualitativi, da cui ricavare dati e griglie di valutazione in base ai quali determinare le retribuzioni, tenendo debitamente conto del concetto di comparabilità.
Raccomandazione 4: ORGANISMI PER LA PARITÀ
Gli organismi per la promozione e il controllo della parità dovrebbero svolgere un ruolo più importante ai fini della riduzione del divario di retribuzione tra donne e uomini. Tali organismi dovrebbero avere la facoltà di monitorare, elaborare relazioni e, ove possibile, attuare con maggiore efficacia e autonomia la legislazione in materia di parità di genere. Una revisione dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE è necessaria al fine di rafforzare il loro mandato mediante l'inclusione dei seguenti elementi:
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sostegno e consulenza alle vittime di discriminazioni retributive;
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elaborazione di studi indipendenti sul divario di retribuzione;
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pubblicazione di relazioni indipendenti e formulazione di raccomandazioni su qualsiasi argomento relativo alla discriminazione retributiva (diretta e indiretta);
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conferimento della competenza giuridica di adire un tribunale nei casi di discriminazioni retributive;
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offerta di una formazione specifica destinata alle parti sociali, oltre che ad avvocati, magistrati e difensori civici, basata su un insieme di strumenti analitici e azioni mirate, utile sia al momento della contrattazione che al momento della verifica dell'attuazione delle normative e delle politiche pertinenti al divario retributivo.
Raccomandazione 5: DIALOGO SOCIALE
Sono necessari ulteriori controlli in merito ai contratti collettivi, ai livelli di retribuzione applicabili e ai sistemi di classificazione professionale, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori a tempo parziale e di quelli con contratti di lavoro atipici o gli straordinari/bonus compresi i pagamenti in natura (che vengono più spesso accordati agli uomini che alle donne). Le predette misure non devono riguardare solo le condizioni di lavoro primarie bensì anche le condizioni secondarie e i regimi occupazionali di sicurezza sociale (regimi di congedo e pensionistici, veicoli di servizio, custodia dei bambini, orari di lavoro flessibili ecc.). Gli Stati membri, nel rispetto delle leggi, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali, devono invitare le parti sociali a introdurre classificazioni professionali non discriminatorie, permettendo sia ai datori di lavoro che ai lavoratori di individuare eventuali discriminazioni in materia di retribuzione basate su una definizione distorta dei livelli retributivi.
Raccomandazione 6: PREVENZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE
Deve essere fatto specifico riferimento all'articolo 26 della direttiva 2006/54/CE relativo alla prevenzione della discriminazione, onde garantire che gli Stati membri, con il coinvolgimento delle parti sociali e gli organismi per la parità, adottino:
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misure specifiche in materia di formazione e classificazione delle figure professionali, rivolte al sistema scolastico e della formazione professionale, finalizzate a evitare e rimuovere le discriminazioni nella formazione, nella classificazione e nella valutazione economica delle competenze;
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azioni specifiche per conciliare l'attività professionale e la vita familiare e personale, relative ai servizi di infanzia e di cura e alla flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro, nonché dispositivi relativi ai congedi di maternità, paternità, parentali e familiari, prevedendo in modo specifico il congedo di paternità e la sua protezione e i congedi parentali con copertura economica per entrambi i genitori;
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misure concrete e positive (a norma dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato CE), per superare il divario di retribuzione e la segregazione di genere, da mettere in atto ad opera delle parti sociali e degli organismi per la parità ai diversi livelli contrattuali e di settore, quali: la promozione di accordi salariali per combattere le discriminazioni retributive, indagini sistematiche sulla parità di trattamento salariale, fissazione di obiettivi qualitativi e quantitativi e di parametri di riferimento, scambio delle migliori prassi;
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l'inserimento nei contratti pubblici di una clausola relativa al rispetto della parità di genere e di retribuzione.
Raccomandazione 7: INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE
L'integrazione della dimensione di genere dovrebbe essere rafforzata inserendo nell'articolo 29 della direttiva 2006/54/CE delle indicazioni precise per gli Stati membri riguardo al principio della parità di trattamento in materia di retribuzione e per il superamento dei differenziali retributivi tra uomini e donne. La Commissione dovrebbe attrezzare a fornire assistenza agli Stati membri e alle parti interessate rispetto ad azioni concrete per superare il divario di retribuzione tra donne e uomini attraverso:
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la costruzione di schemi di rapporti finalizzati alla valutazione dei divari di retribuzione tra donne e uomini;
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la creazione di una banca dati sulle modifiche dei sistemi di classificazione e di inquadramento dei lavoratori;
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la raccolta e diffusione delle sperimentazioni sulle riforme dell'organizzazione del lavoro;
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la definizione di linee guida specifiche sul monitoraggio dei differenziali retributivi all'interno della contrattazione collettiva, da rendere disponibili su un sito internet tradotto in diverse lingue ed accessibile a tutti;
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la diffusione di informazioni e guide circa strumenti pratici (in particolare destinati alle PMI) su come superare il divario anche rispetto ai contratti collettivi nazionali o di settore.
Raccomandazione 8: SANZIONI
8.1. La normativa in questo campo è, per diverse ragioni, evidentemente meno efficace e, considerando che il problema nel complesso non si può risolvere con l'aiuto delle sole leggi, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare la normativa in vigore con sanzioni appropriate.
8.2. È importante che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per assicurare che la violazione del principio di parità retributiva per lavoro di pari valore comporti sanzioni adeguate, in conformità delle disposizioni legislative vigenti.
8.3. Si ricorda che, in base alla direttiva 2006/54/CE, gli Stati membri sono già tenuti a prevedere un indennizzo o una riparazione (articolo 18), nonché sanzioni (articolo 25) che siano "effettive, proporzionate e dissuasive". Tuttavia, queste disposizioni non sono sufficienti a evitare la violazione del principio di parità retributiva. Per questo motivo si propone di realizzare uno studio sulla fattibilità, l'efficacia e gli effetti di eventuali sanzioni quali:
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l'indennizzo o la riparazione, che non devono essere limitati determinando un massimale a priori;
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sanzioni, che devono includere anche il pagamento dell'indennizzo alla vittima;
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sanzioni amministrative pecuniarie (per esempio in caso di mancata notifica o consegna obbligatoria o indisponibilità delle analisi e valutazioni di statistiche salariali disaggregate per genere (in base alla raccomandazione 2)) richieste dagli ispettorati del lavoro o dai competenti organismi per la parità;
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l'esclusione dal beneficio di prestazioni e sovvenzioni pubbliche (anche da finanziamenti comunitari gestiti dagli Stati membri) e dalle procedure di appalti pubblici, come già previsto dalle direttive 2004/17/CE(5) e 2004/18/CE(6) riguardanti le procedure di appalto;
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la pubblicazione dell'elenco dei trasgressori.
Raccomandazione 9: RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA DELL'UNIONE EUROPEA
9.1. Un settore di azione urgente riguarda la circostanza che il lavoro a tempo parziale è apparentemente legato a una penalizzazione retributiva. Tale situazione esige una valutazione e un'eventuale revisione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale(7), il quale prevede un trattamento uguale tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale nonché misure più mirate ed efficaci nei contratti collettivi di lavoro.
9.2. Un obiettivo concreto per ridurre il divario di retribuzione va introdotto rapidamente negli orientamenti in materia di occupazione, segnatamente per quanto riguarda l'accesso alla formazione professionale e al riconoscimento delle qualifiche e delle competenze delle donne.
La direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio di parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, del 19.2.1975, pag. 19) è stata inserita nella direttiva 2006/54/CE. In base alle disposizioni della direttiva 2006/54/CE, la direttiva 75/117/CEE è abrogata dal 15 agosto 2009, data che è anche la scadenza stabilita per l'applicazione della presente direttiva.
Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (2008/2140(INI))
– visti la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 intitolata Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (COM(2008)0013) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna sulla valutazione d'impatto (SEC(2008)0047),
– visti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna sulla valutazione d'impatto (SEC(2008)0052),
– visti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che le accompagna sulla valutazione d'impatto (SEC(2008)0054),
– visti la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2007 dal titolo "Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET) – Verso un futuro a bassa emissione di carbonio" (COM(2007)0723) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano sulla mappa tecnologica (SEC(2007)1510) e sulla mappa delle capacità (SEC(2007)1511),
– vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 dal titolo "Due volte 20 per il 2020 – L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa" (COM(2008)0030),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)0001),
– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(1),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0418/2008),
A. considerando che, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, senza massicci investimenti di ricerca e sviluppo in altre tecnologie, sarà ancora necessario utilizzare i combustibili fossili nell'Unione europea per alcuni decenni onde garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico,
B. considerando che il carbone è l'unico combustibile fossile disponibile nell'Unione europea in grado di limitare la crescente dipendenza dalle importazioni di petrolio e di gas da paesi terzi non sicuri e, in quanto tale, riveste un ruolo strategico rilevante,
C. considerando che il carbone ha un peso importante nel mix energetico di vari Stati membri, ma è necessario ammodernare altresì le centrali a carbone e investire considerevolmente per ridurre la produzione di emissioni di gas ad effetto serra,
D. considerando che molti Stati membri possiedono vasti giacimenti di carbone, sfruttabili, secondo le stime, per gran parte del prossimo secolo,
E. considerando che l'ampio uso delle tecnologie CCS (cattura e stoccaggio del biossido di carbonio) nelle centrali nonché, a lungo termine, in settori industriali che producono notevoli quantitativi di emissioni di CO2 può contribuire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione europea oltre il 2020, e che l'utilizzo di tali tecnologie integra gli sforzi nel settore dell'efficienza energetica, sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda, nonché nel settore delle energie rinnovabili,
F. considerando che in varie economie crescenti del mondo la produzione di energia dipende dal carbone e che il successo delle politiche climatiche in queste regioni è strettamente legato alla possibilità di utilizzare carbone con emissioni ridotte,
G. considerando che l'uso delle tecnologie CCS nelle centrali a partire dal 2020 sarà possibile solo se i progetti di dimostrazione produrranno i nuovi e necessari sviluppi in materia tecnologica e miglioramenti del grado di efficienza e di redditività, garantendo allo stesso tempo il rispetto dell'ambiente,
H. considerando che i ritardi nella realizzazione degli impianti di dimostrazione può compromettere l'uso delle tecnologie CCS nelle centrali e, di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi della politica climatica,
I. considerando che non esiste ancora un quadro legislativo adeguato per l'uso delle tecnologie CCS,
J. considerando che l'attuale legislazione comunitaria in tale settore deve essere recepita quanto prima dalla legislazione nazionale o regionale e deve essere integrata da nuove proposte legislative, soprattutto per quanto concerne la realizzazione delle infrastrutture di trasporto,
K. considerando che la mancanza di disposizioni normative complica le decisioni delle imprese in materia di investimenti e l'intervento dei potenziali investitori sui mercati finanziari,
L. considerando che è necessario sostenere la costruzione di almeno dodici impianti di dimostrazione e che a livello europeo si dovrebbero selezionare progetti di dimostrazione sulla base della loro possibilità di fornire i risultati necessari per quanto riguarda le singole tecnologie e le varie opzioni di trasporto e stoccaggio,
1. sottolinea che l'obiettivo delle politiche dell'Unione europea in materia climatica dovrebbe essere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale;
2. ricorda che la relazione speciale del 2005 sulle tecnologie CCS del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) considera le CCS come tecnologie promettenti per una rapida riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra, con un potenziale di riduzione che potrebbe raggiungere il 55% entro il 2100;
3. riconosce che l'uso di tecnologie CCS può contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici dichiarati dall'Unione europea dopo il 2020; ricorda tuttavia che il sostegno all'uso delle tecnologie CCS integra gli sforzi in atto per migliorare l'efficienza energetica e incrementare l'uso delle energie rinnovabili;
4. ricorda l'impegno assunto dal Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 di promuovere la costruzione e la messa in funzione, entro il 2015, di almeno dodici impianti di dimostrazione di tecnologie che consentano un'utilizzazione sostenibile dei combustibili fossili per la produzione commerciale di elettricità;
5. sottolinea la necessità di garantire lo svolgimento di dibattiti a livello nazionale e di coinvolgere tutti gli esperti in materia per far capire l'importanza che riveste la tempestiva dimostrazione della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili;
6. sostiene l'opinione secondo la quale la costruzione di almeno dodici impianti di dimostrazione all'interno dell'Unione europea è necessaria al fine di ottenere l'auspicato utilizzo di tecnologie CCS nelle centrali elettriche e per garantire lo stoccaggio di CO2 dal 2020; ritiene in questo contesto che, se possibile, la dimostrazione delle tecnologie CCS debba inoltre essere supportata in altri impianti industriali prima del 2020; ricorda che la dimostrazione dei procedimenti CCS nelle fasi di cattura, trasporto e stoccaggio, deve stabilire se le tecnologie CCS possano essere utilizzate in modo sicuro e se esse rappresentino una soluzione al problema del cambiamento climatico che sia efficace sotto il profilo dei costi;
7. 7 ravvisa nell'ulteriore sviluppo e utilizzo delle tecnologie CCS uno strumento per avanzare verso il conseguimento allo stesso tempo degli obiettivi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, protezione climatica e competitività;
8. ritiene che, alla luce del ruolo svolto dai combustibili fossili nel mix energetico di vari paesi del mondo, le tecnologie CCS nell'Unione europea potrebbero, oltre agli sforzi in atto per migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili, contribuire a conseguire la sicurezza degli approvvigionamenti e la protezione del clima;
9. sottolinea che occorrerebbe stabilire criteri rigorosi e vincolanti per la sicurezza e la permanenza a lungo termine dei siti di stoccaggio;
10. ritiene che lo stoccaggio sotto il fondo marino possa, in caso di incidenti, mettere in pericolo gli ecosistemi marini;
11. ritiene che le misure rese note dalla Commissione non siano sufficienti a garantire gli incentivi necessari per la realizzazione di almeno dodici impianti di dimostrazione entro il 2015;
12. invita la Commissione a realizzare una valutazione precisa del costo di ciascuno dei dodici impianti di dimostrazione e della quota del settore privato e di quello pubblico nel finanziamento di ciascuno di essi;
13. stima necessario un impegno finanziario diretto per garantire la realizzazione di dodici progetti di dimostrazione;
14. evidenzia che le decisioni di investimento e di acquisizione di capitale sui mercati finanziari per gli impianti di dimostrazione sono complicate dalla mancanza di un quadro legislativo, in particolare a livello nazionale e regionale, e dalle incertezze in merito alle future oscillazioni dei prezzi delle quote di scambio delle emissioni;
15. ritiene che il divario temporale tra le possibilità di sostegno offerte dallo scambio di emissioni a partire dal 2013 e le necessarie fasi di pianificazione e realizzazione degli impianti di dimostrazione potrà essere colmato mettendo a disposizione le risorse finanziarie;
16. propone, in questo contesto, di vincolare agli impianti di dimostrazione CCS le risorse del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF) accantonate fino alla valutazione intermedia con l'adozione del settimo programma quadro di ricerca, al fine di mettere al più presto a disposizione le risorse integrandole, se possibile, con altri finanziamenti in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, come previsto dalla Commissione;
17. ritiene inoltre che, nel contesto del regime di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (ETS UE), occorrerebbe incrementare gli incentivi per la produzione della tecnologia CCS assegnando, nell'ambito dell'ETS UE, quote per l'anticipo della produzione sulla base della tecnologia CCS con un incremento almeno del 25% a partire dal 2013; tuttavia ritiene altresì che tali quote dovrebbero essere assegnate almeno due anni prima della costruzione, in modo che possano essere scambiate; ritiene, in alternativa, che sarebbe opportuno prevedere una dotazione di 500 milioni di quote di scambio di emissioni a sostegno dei progetti all'interno dell'Unione europea; incoraggia inoltre gli Stati membri a utilizzare i proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni nel quadro dell'ETS UE per sostenere le tecnologie CCS e l'infrastruttura necessaria;
18. ritiene indispensabile che gli almeno dodici impianti di dimostrazione cui è stato destinato il finanziamento coprano tutte le possibili combinazioni delle tre tecnologie CCS con le diverse fonti di energia e le varie opzioni di stoccaggio e che essi vengano localizzati tenendo presente la massima diversificazione geografica all'interno dell'Unione europea;
19. raccomanda vivamente che siano inclusi nella selezione i progetti delle centrali con una potenza minima proposta di 180 MW;
20. ritiene che si debbano creare immediatamente i presupposti necessari per le procedure di autorizzazione relative al trasporto e allo stoccaggio a livello nazionale e regionale;
21. ritiene necessario un ulteriore impegno dell'Unione europea per facilitare lo sviluppo della necessaria infrastruttura di trasporto, e rileva a tale riguardo che le procedure di autorizzazione nei singoli Stati membri per le altre infrastrutture di trasporto possono durare anni; in questo contesto sottolinea l'importanza di abbreviare tali procedure al fine di garantire la costruzione entro il 2020;
22. ritiene che l'uso delle risorse dei fondi strutturali per impianti di dimostrazione delle tecnologie CCS costituisca un'opzione solo se le singole regioni non hanno ancora impegnato gli stanziamenti o presentato proposte per progetti a lungo termine, e sottolinea che l'accettazione degli sforzi per la protezione del clima sarà inferiore se gli stanziamenti per il miglioramento della coesione economica a sociale dovranno competere con le misure di protezione del clima;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.