Accordo euromediterraneo CE-Marocco (adesione della Bulgaria e della Romania) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (13104/2007 – COM(2007)0404 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0404),
– visto il testo del Consiglio (13104/2007),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0383/2008),
– visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0458/2008),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.
Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Albania (adesione di Bulgaria e Romania) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6-0453/2008 – 2008/0057(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2008)0139),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0453/2008),
– visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0496/2008),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Albania.
Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Croazia (adesione di Bulgaria e Romania) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (15019/2008 – COM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0612),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0463/2008),
– visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0490/2008),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Croazia.
Accordo CE/India su taluni aspetti relativi ai servizi aerei *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0347),
– visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0342/2008),
– visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0471/2008),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'India.
Protezione dell'euro contro la falsificazione *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (14533/2008 – C6-0395/2008 – 2007/0192A(CNS))
Protezione dell'euro contro la falsificazione per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B-(CNS))
Garanzie richieste alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 48, secondo paragrafo, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (versione codificata) (COM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0544),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0316/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0465/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Esenzioni fiscali applicabili ai beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle esenzioni fiscali applicabili all'introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (versione codificata) (COM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0376),
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0290/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0466/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Spese nel settore veterinario (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (COM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0358),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0271/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0464/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2008)0514 VOL. I – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0514 VOL. I),
– essendo stato consultato dal Consiglio (C6-0332/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0469/2008),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro: applicazione agli Stati membri non partecipanti *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2008)0514 VOL. II – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0514 VOL. II),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0335/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0470/2008),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III - Commissione (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))
– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 10/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 31 ottobre 2008 (COM(2008)0693),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008, stabilito dal Consiglio il 27 novembre 2008 (16263/2008 – C6-0462/2008),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0487/2008),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 9 al bilancio generale per l'esercizio 2008 contiene i seguenti elementi:
–
un consistente aumento delle previsioni delle entrate (1 198,7 milioni di euro) a seguito della revisione delle previsioni relative alle risorse proprie e ad altre entrate;
–
una diminuzione degli stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio delle rubriche 1a, 1b, 2, 3b e 4 (4 891,3 milioni di euro), tenuto conto delle ridistribuzioni proposte nello storno globale;
–
l'inclusione degli aspetti di bilancio connessi al finanziamento dello Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo nel 2008, quale risulta dalla dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2008 sul finanziamento dello Strumento alimentare,
B. considerando che lo scopo del PBR n. 9/2008 è di inserire formalmente tali adeguamenti di bilancio nel bilancio per l'esercizio 2008,
C. considerando che il Consiglio ha adottato il progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 10/2008 quale PBR n. 9/2008, a seguito della cancellazione del PPBR n. 8/2008,
1. prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 10/2008;
2. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008 senza modifiche;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardo alle unità di misura (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)
– vista la posizione comune del Consiglio (11915/3/2008 – C6-0425/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0510),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0476/2008),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sugli aspetti di sviluppo regionale dell'impatto del turismo sulle regioni costiere (2008/2132(INI))
– visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)(2),
– visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia(3),
– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(4),
– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di politica ambientale marina (Direttiva quadro di strategia marina)(5),
– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(6),
– vista la sua posizione del 23 ottobre 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali(7),
– vista la comunicazione della Commissione, del 27 settembre 2000, sulla "gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa" (COM(2000)0547),
– vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2007, intitolata "Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo" (COM(2007)0621),
– viste la comunicazione della Commissione, del 17 marzo 2006, intitolata "Una nuova politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo" (COM(2006)0134) e la risoluzione del Parlamento del 29 novembre 2007 sullo stesso argomento(8),
– viste la comunicazione della Commissione, del 10 ottobre 2007, intitolata "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007)0575) e la risoluzione del Parlamento del 20 maggio 2008 sullo stesso argomento(9),
– vista la comunicazione della Commissione, del 23 gennaio 2008, intitolata "Due volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa" (COM(2008)0030),
– visto il Libro verde della Commissione, del 7 giugno 2006, intitolato "Verso la futura politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari" (COM(2006)0275),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007,
– vista la dichiarazione tripartita del 20 maggio 2008 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che istituisce la "Giornata marittima europea" da celebrarsi annualmente il 20 maggio,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0442/2008),
A. considerando che nel territorio dell'Unione europea esistono sei macro-aree costiere, ossia le aree dell'Atlantico, del Mar Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo, del Mare del Nord e delle regioni ultraperiferiche, e che ciascuna è caratterizzata da diverse risorse territoriali e da un diverso concetto di turismo,
B. sapendo che una notevole quota della popolazione europea è distribuita lungo gli 89 000 km di litorale europeo,
C. considerando come valida la definizione delle zone costiere utilizzata nell'ambito della politica marittima comunitaria, ossia le zone o aree costiere entro i 50 km in linea retta dalla linea di costa verso l'entroterra,
D. considerando che le regioni costiere rivestono notevole importanza per l'Unione europea, in quanto vi si concentra un'elevata percentuale di attività economiche,
E. considerando la definizione di gestione integrata delle zone costiere e il ruolo svolto dal turismo per il raggiungimento di tale obiettivo,
F. considerando che lo sviluppo armonioso delle regioni costiere va a vantaggio non solo delle persone che vi risiedono ma anche di tutte le persone che vivono nell'Unione europea,
G. considerando che, se è vero che in genere il turismo rappresenta l'attività principale in queste regioni influenzando positivamente lo sviluppo socioeconomico in termini di aumento del PIL e dei livelli occupazionali, è pur vero che esso, in alcune circostanze, influisce negativamente sul territorio a causa di diversi fattori, tra i quali la stagionalità e l'occupazione di manodopera poco qualificata, la scarsa integrazione tra litorale ed entroterra, la ridotta diversificazione economica e l'impoverimento del patrimonio naturale e culturale,
H. considerando che praticamente non viene fatto alcun riferimento specifico alle zone costiere nei vari programmi operativi per il periodo 2007-2013, il che comporta un'esigua disponibilità di dati socioeconomici e finanziari comparabili ed affidabili sul turismo costiero,
I. considerando che, in mancanza di dati comparabili e affidabili sul turismo costiero, il valore economico del settore potrebbe risultare sottostimato, con la conseguente sottovalutazione del valore economico della conservazione dell'ambiente marino e una sopravvalutazione degli investimenti volti alla persecuzione di tale obiettivo,
J. considerando che, in mancanza di informazioni sui fondi dell'Unione europea investiti nelle zone costiere, è difficile quantificare l'impatto reale dei fondi strutturali sul turismo costiero,
K. considerando che il turismo si trova all'intersezione di varie politiche dell'Unione europea che influiscono in modo considerevole sulla sua capacità di contribuire alla coesione sociale e territoriale,
L. considerando che, dal punto di vista qualitativo, i fondi strutturali possono influire positivamente sullo sviluppo delle regioni litoranee rivitalizzando le economie locali, riducendo la stagionalità, stimolando gli investimenti privati e promuovendo il turismo sostenibile,
M. considerando che tale impatto è più visibile in zone come le piccole isole nelle regioni ultraperiferiche o nelle zone costiere in cui il turismo costiero rappresenta il principale settore economico,
N. considerando che le regioni costiere sono profondamente influenzate dalla loro collocazione geografica e necessitano di una strategia strutturata che tenga in considerazione le loro caratteristiche peculiari, il principio di sussidiarietà e la necessità di coerenza tra settori nel processo decisionale,
O. considerando che, inoltre, le regioni costiere sono spesso regioni remote, come le piccole isole, le regioni ultraperiferiche o le zone costiere altamente dipendenti dal turismo e con accessibilità limitata al di fuori dell'alta stagione in cui, per favorire la coesione territoriale si dovranno migliorare le infrastrutture, sviluppare collegamenti regolari tra il litorale e l'entroterra e nelle quali, attraverso strategie di marketing territoriale e di sviluppo economico integrato che incrementino gli investimenti, si deve promuovere il mantenimento dell'attività economica al di fuori della stagione turistica,
P. considerando che le zone costiere, benché caratterizzate da problemi identici, non dispongono di strumenti specifici che permettano un approccio strutturato e una migliore comunicazione tra gli attori principali, che lavorano spesso in modo indipendente e isolato,
Q. considerando che i poteri pubblici possono trovare e attuare, a livello locale e regionale, soluzioni integrate per i problemi reali se cooperano con il settore privato, tenendo conto sia degli interessi ambientali che degli interessi della comunità,
R. considerando che la creazione di strumenti specifici contribuirà all'elaborazione di strategie di sviluppo maggiormente integrate e sostenibili, incrementando la competitività economica nella conservazione delle risorse naturali e culturali, nella risposta alle esigenze sociali e nella promozione di modelli di turismo etico,
S. considerando che tali strumenti potrebbero aumentare la qualità dell'occupazione nelle zone costiere, contribuire a ridurre la stagionalità, coniugando diverse forme di turismo ed altre attività marittime o costiere, adattando così l'offerta alle elevate aspettative e richieste dei turisti moderni e permettendo la creazione di posti di lavoro qualificati,
T. considerando che l'obiettivo della cooperazione territoriale europea sancito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 potrà dare un efficace contributo alle priorità sopra menzionate attraverso il finanziamento di progetti di cooperazione e lo sviluppo di reti di partenariato fra operatori settoriali e le zone costiere, sottolineando in tale contesto l'importanza di utilizzare il gruppo europeo di cooperazione territoriale contemplato dal regolamento (CE) n. 1082/2006 quale strumento atto a creare cooperazioni stabili nel settore dello sviluppo sostenibile delle zone costiere, con la partecipazione delle parti locali e sociali,
1. evidenzia che il turismo è un fattore essenziale per lo sviluppo socio-economico delle regioni costiere dell'Unione europea, essendo intimamente legato agli obiettivi della strategia di Lisbona; sottolinea inoltre che gli obiettivi della strategia di Göteborg devono essere presi in più attenta considerazione per le attività turistiche costiere;
2. incoraggia agli Stati membri costieri a elaborare strategie specifiche e piani integrati a livello nazionale e locale al fine di attenuare il carattere stagionale del turismo nelle regioni costiere e garantire un'occupazione più stabile e una migliore qualità di vita per le comunità locali; sottolinea in tale contesto l'importanza di una riconversione delle imprese stagionali tradizionali in imprese attive durante tutto l'anno grazie alla diversificazione dei prodotti turistici e alle forme di turismo alternativo (turismo d'affari, culturale, medico, sportivo, agricolo e marino); rileva che la diversificazione dei prodotti e dei servizi contribuirà a creare crescita e occupazione riducendo le incidenze negative a livello ambientale, economico e sociale;
3. sottolinea la necessità di salvaguardare i diritti dei lavoratori del settore, promuovendo impieghi di qualità e la loro qualificazione, il che implica, tra gli altri aspetti, una formazione professionale adeguata, la maggiore diffusione di relazioni contrattuali di lunga durata e un livello di retribuzione salariale equo e dignitoso e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
4. chiede l'adozione di un approccio integrato tra turismo costiero e politiche dell'Unione europea di coesione in materia ambientale, sociale, marittima, di pesca, dell'energia sociale e sanitaria così da creare sinergie ed evitare interventi contraddittori; raccomanda alla Commissione di tener conto della crescita sostenibile del turismo costiero, soprattutto nel contesto della politica marittima dell'Unione europea, in tale logica integrata come un obiettivo strategico del proprio programma di lavoro per il periodo 2010-2015 nonché della revisione di medio termine del quadro finanziario 2007-2013;
5. invita gli Stati membri a garantire la piena partecipazione delle autorità regionali e locali competenti in materia di turismo e sviluppo regionale nelle aree costiere, come pure di partner economici, sociali e ambientali, a tutte le strutture stabili create nel quadro di queste politiche e nei programmi di cooperazione transfrontaliera cui partecipano le regioni costiere;
6. sottolinea il legame fondamentale tra la qualità delle infrastrutture e la prosperità di una regione turistica e chiede pertanto alle autorità competenti di stabilire piani di ottimizzazione delle infrastrutture locali, nell'interesse sia dei turisti che dei residenti locali; in tale ottica raccomanda fortemente che gli Stati membri costieri adottino tutte le misure necessarie a garantire che i nuovi progetti di miglioramento delle infrastrutture, inclusi gli impianti petroliferi e altre strutture, ne prevedano la costruzione sempre utilizzando le tecnologie più moderne, in modo da garantire la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di carbonio e migliorare l'efficienza energetica attraverso l'uso di fonti energetiche rinnovabili;
7. Incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le regioni a promuovere catene di mobilità sostenibile nel trasporto pubblico locale, piste ciclabili e sentieri escursionistici, in particolare nelle regioni costiere transfrontaliere, e a sostenere a tal fine lo scambio di buone prassi;
8. raccomanda alla Commissione l'adozione di un approccio olistico ai temi del turismo costiero nel quadro tanto della coesione territoriale quanto della propria strategia per una politica marittima integrata, rivolta particolarmente alle isole, agli Stati membri insulari, alle regioni ultraperiferiche e alle altre zone costiere, in considerazione dell'elevato grado di dipendenza di tali territori dal settore turistico;
9. incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri ad inserire il turismo costiero nell'elenco delle priorità nell'ambito degli orientamenti strategici per il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali nonché fra le politiche delle regioni costiere dell'Unione europea e a definire una strategia innovativa in grado di integrare l'offerta di turismo costiero;
10. si rallegra pertanto della partecipazione delle regioni costiere ai programmi INTERREG IV B e C e ai progetti concernenti la cooperazione transnazionale e interregionale nel settore del turismo e le invita ad utilizzare effettivamente le iniziative e gli strumenti dell'Unione europea per le regioni costiere (come le strategie del Mediterraneo e del Mar Baltico e la sinergia del Mar Nero); raccomanda vivamente alla Commissione di prendere maggiormente in considerazione le regioni costiere nel quadro dei nuovi programmi INTERREG per il prossimo periodo di programmazione;
11. prende atto dell'opinione del Comitato delle regioni riguardo alla creazione di un fondo europeo destinato alle aree litoranee, chiedendo alla Commissione di prendere in esame, nel contesto del prossimo quadro finanziario, i mezzi che consentano un migliore coordinamento di tutti i futuri strumenti finanziari applicabili alle misure prese nelle regioni costiere;
12. raccomanda lo sviluppo di un pilastro della conoscenza come parte dello sviluppo integrato delle zone costiere attraverso la creazione di una rete europea settoriale sotto l'egida dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia contemplato dal regolamento (CE) n. 294/2008 e del settimo programma quadro contemplato dalla decisione 1982/2006/CE;
13. raccomanda agli Stati membri costieri di adottare tale approccio integrato ai programmi, in fase di selezione ed esecuzione di progetti relativi alle aree litoranee, adottando il principio di intersettorialità e promuovendo in particolare la creazione di partenariati pubblico-privato al fine di contenere la pressione sulle autorità locali interessate;
14. accoglie favorevolmente le priorità identificate dalla Commissione nella summenzionata agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo; suggerisce di includere nel portale delle destinazioni turistiche europee, di recente creazione, informazioni specifiche sulle destinazioni costiere e sulle reti, specialmente quelle meno conosciute e divulgate, in modo da consentirne la promozione al di là delle frontiere dell'Unione europea, includendo altresì i livelli regionale e locale;
15. chiede, in tal senso, alla Commissione di riconoscere il turismo costiero e il turismo acquatico quale tema di eccellenza per il 2010 nel quadro del suo progetto-pilota "Destinazioni europee di eccellenza";
16. lamenta che l'attuale carenza di trasparenza nelle spese sostenute nelle zone costiere rende impossibile quantificare il livello di investimento e l'analisi dell'impatto dei fondi destinati al turismo in tali regioni; accoglie con favore, in tale contesto, il suddetto Libro verde sulle future disposizioni in materia di politica marittima volte a creare una base di dati per le regioni marittime che comporterà informazioni sui beneficiari di tutti i fondi comunitari (compresi i Fondi strutturali) e invita la Commissione ad adempiere senza indugi a questo importante compito; sottolinea l'importanza di tali iniziative per garantire la trasparenza nel settore; invita la Commissione ad adottare strumenti idonei a rendere tali dati disponibili al fine di eseguire analisi ed elaborare statistiche e invita gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi in materia di pubblicazione dei beneficiari definitivi fornendo così un quadro completo dei progetti esistenti;
17. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni ad elaborare congiuntamente un elenco completo dei progetti finanziati nelle aree litoranee da rendere disponibile su internet, permettendo in questo modo alle regioni di apprendere sulla base delle altrui esperienze e alle istituzioni accademiche, alle comunità delle aree costiere e alle altre parti interessate di identificare, diffondere e massimizzare la comunicazione delle migliori prassi a vantaggio delle comunità locali; raccomanda in tale contesto la creazione di un forum in cui le parti interessate possano prendere contatto e scambiarsi le buone pratiche e di un gruppo di lavoro di rappresentanti degli Stati membri per sviluppare piani d'azione sul turismo costiero e alimentare lo scambio di esperienze a livello istituzionale;
18. invita la Commissione ad utilizzare altresì tale elenco su Internet per dimostrare ai cittadini i vantaggi che l'Europa apporta alle regioni costiere del litorale contribuendo così a legittimare il finanziamento europeo e a dare un'immagine positiva dell'Unione europea;
19. invita la Commissione a garantire che lo sviluppo continuo da parte di Eurostat della base di dati socioeconomici nelle regioni litoranee dell'Unione europea comprenda dati affidabili, omogenei e aggiornati in relazione al turismo poiché essi sono essenziali per facilitare il processo decisionale da parte del settore pubblico e per operare dei confronti, sia tra le regioni che tra i diversi settori; raccomanda agli Stati membri costieri l'urgenza del processo di applicazione del conto satellite del turismo nei propri territori;
20. insiste sul forte legame tra l'ambiente e il turismo costiero; osserva che le politiche di sviluppo del turismo dovrebbero comportare misure pratiche, conformemente agli orientamenti generali in materia di protezione e gestione dell'ambiente; si rallegra pertanto per l'inserimento del concetto di "sviluppo sostenibile" nell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sui Fondi strutturali 2007-2013, come uno dei principi chiave applicabili all'esecuzione di tutti gli interventi strutturali, la cui applicazione deve essere debitamente verificata con opportune attività di controllo; raccomanda vivamente l'introduzione di una disposizione analoga nei regolamenti per il prossimo periodo di programmazione; sottolinea che ciò potrebbe costituire un importante contributo alla promozione dell'ecoturismo;
21. ricorda che le regioni costiere sono particolarmente toccate dagli effetti del cambiamento climatico e dal conseguente aumento del livello del mare e dell'erosione del litorale, come pure della frequenza e della violenza delle tempeste; chiede pertanto che le regioni costiere elaborino piani di prevenzione dei rischi in materia di cambiamento climatico;
22. Sottolinea gli effetti del cambiamento climatico sul turismo costiero; sollecita pertanto la Commissione, da un lato, a integrare coerentemente gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO2 nella politica dei trasporti e del turismo e, dall'altro, a incoraggiare l'adozione di misure volte a proteggere il turismo costiero sostenibile dagli effetti del cambiamento climatico;
23. pone l'accento, in tale contesto, sull'importanza che riveste la valutazione del potenziale di cui dispone il turismo per contribuire alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente; rileva che il turismo potrebbe costituire un mezzo semplice di sensibilizzazione ai valori ambientali grazie all'azione concertata delle autorità nazionali e regionali, da un lato, e degli operatori turistici e dei gestori di alberghi e ristoranti, dall'altro; ritiene pertanto che questi sforzi dovrebbero essere concentrati sulle regioni costiere, dato il loro profilo essenzialmente turistico;
24. sottolinea la necessità di garantire costantemente, nel quadro delle azioni condotte per lo sviluppo del turismo, la protezione delle caratteristiche storiche e dei tesori archeologici nonché la salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale favorendo in generale l'attiva partecipazione delle comunità locali;
25. chiede che siano concessi incentivi per promuovere lo sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il patrimonio culturale e naturale nonché il tessuto sociale delle regioni costiere;
26. invita la Commissione a garantire che l'esecuzione attiva e conforme a quanto disposto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino rappresenti la condizione per beneficiare dei finanziamenti dell'Unione europea per progetti costieri con impatto sul mare;
27. chiede alla Commissione di utilizzare tutti gli strumenti di valutazione appropriati per verificare l'attuazione di questo principio nelle zone costiere durante l'attuale periodo di programmazione come pure la ripartizione delle responsabilità tra i diversi livelli di decisione;
28. sottolinea che la pressione sulle zone costiere dovuta ad eccessivi interventi di infrastruttura fisica va a scapito dello sviluppo del turismo costiero e dell'attrattiva, mentre tali aspetti potrebbero essere promossi attraverso servizi turistici di alta qualità, essenziali per la competitività regionale costiera e la promozione di posti di lavoro di qualità e qualificati; invita quindi le regioni costiere a incentivare, in alternativa, investimenti in servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e l'informatica, in nuovi potenziali dei prodotti tradizionali locali e nella formazione di lavoratori altamente qualificati nel settore del turismo; chiede inoltre l'elaborazione di programmi di formazione che consentano di creare una riserva di lavoratori qualificati in grado di far fronte alla sempre maggiore complessità e varietà del settore turistico;
29. invita gli Stati membri a sviluppare politiche adeguate in materia di urbanistica e di assetto territoriale, compatibili con il paesaggio costiero;
30. sottolinea che l'elevata qualità costituisce il principale vantaggio comparativo del prodotto turistico europeo; invita gli Stati membri come pure le autorità regionali e locali a porre in rilievo e a rafforzare la qualità dei servizi turistici, come la sicurezza offerta, le infrastrutture complete e moderne, la responsabilità sociale delle imprese interessate e le attività economiche rispettose dell'ambiente;
31. invita la Commissione a includere nella propria politica sui poli marittimi i servizi e i settori produttivi rilevanti per il turismo litoraneo, consentendo in questo modo un'interazione produttiva tra coloro che utilizzano il mare come risorsa per incrementare la propria competitività, sostenibilità e il proprio contributo per lo sviluppo economico delle aree costiere; considera inoltre che l'assistenza medica, le strutture ricreative, i servizi educativi nonché le infrastrutture tecnologiche e le strutture sportive dovrebbero essere inclusi come servizi costieri nei poli marittimi, come elementi di importanza cruciale per lo sviluppo di tali zone;
32. richiama l'attenzione sull'importanza dell'accessibilità per lo sviluppo delle zone costiere; chiede quindi alla Commissione e alle autorità nazionali e regionali di trovare soluzioni che garantiscano connessioni ottimali per via terrestre, aerea e fluviale; reitera la richiesta avanzata agli stessi, in considerazione del carico inquinante del mare in molte regioni e città portuali, di aumentare significativamente gli incentivi al rifornimento delle navi attraccate nei porti a partire dalla rete di terra; invita gli Stati membri a studiare la possibilità di adottare misure, quali la riduzione delle tasse aeroportuali, sempre in conformità con la procedura di cui alla summenzionata posizione del 23 ottobre 2008, per aumentarne l'attrattiva e favorire la competitività delle zone costiere; allo stesso fine, sottolinea la necessità di rafforzare il rispetto delle norme di sicurezza aeroportuali e d'aviazione, ivi compresa, se del caso, l'eliminazione di depositi di carburante nelle vicinanze degli aeroporti;
33. invita gli Stati membri e le autorità regionali a promuovere il potenziamento dei porti e degli aeroporti nelle regioni costiere e insulari per soddisfare le esigenze del turismo, tenendo conto delle opportunità esistenti in materia di ambiente e di rispetto dell'estetica e dell'ambiente naturale;
34. sottolinea che la coesione territoriale è una concezione orizzontale in cui rientra l'Unione europea in quanto tale, che può potenziare i collegamenti fra le zone costiere e l'entroterra grazie alle esistenti complementarità di reciproca influenza fra le regioni costiere e interne (ad esempio connessione di attività costiere al turismo rurale e urbano, miglioramento dell'accessibilità fuori stagione per il turismo, elevazione del profilo dei prodotti locali incoraggiandone la diversificazione); rileva che il suddetto Libro verde sulla futura politica marittima fa specifico riferimento alle regioni insulari, riconoscendo che esse affrontano particolari sfide di sviluppo a seguito del loro permanente svantaggio naturale; sottolinea che problemi analoghi sono affrontati dalle regioni costiere in generale e invita la Commissione a tener conto della necessità di collegare il turismo costiero alla gestione integrata delle zone costiere e alla pianificazione territoriale per i mari nella futura attuazione della coesione territoriale;
35. allo stesso modo, incentiva le autorità costiere regionali e locali a favorire programmi di marketing territoriale integrati con i partner in un contesto di relazioni di prossimità marittima e terrestre e a promuovere l'equità nello sviluppo del turismo e dei viaggi, al fine di incrementare la competitività turistica senza pregiudicare la competitività globale;
36. incentiva le regioni costiere a partecipare a progetti di cooperazione interregionale come, ad esempio, nell'ambito del tema IV dell'iniziativa "Regioni per il cambiamento economico" con l'obiettivo di creare reti tematiche per il turismo costiero e di operare in quelle esistenti, nonché nello scambio di conoscenze e di confronto sulle migliori prassi;
37. raccomanda che le autorità pubbliche interessate a livello nazionale, regionale e locale si attivino per promuovere progetti strategici per il turismo costiero nell'ambito dei loro programmi di cooperazione, forniscano assistenza tecnica per la preparazione dei progetti, mettano a disposizione idonei livelli di finanziamento per tali azioni e rendano prioritario l'uso dei fondi strutturali per lo sviluppo sostenibile, rispettoso dell'ambiente, del turismo nelle regioni costiere in termini sia di convergenza che di competitività e di occupazione; in tale contesto, ritiene necessario prestare una particolare attenzione alle operazioni volte allo sviluppo delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
38. invita la Commissione a programmare almeno un evento specifico entro l'anno prossimo, di preferenza il 20 maggio, la Giornata marittima europea, dedicato al turismo costiero così da facilitare la comunicazione e la creazione di contatti tra partner e la condivisione delle migliori prassi, ad esempio nell'applicazione del modello integrato di gestione della qualità dell'Unione europea; in tale contesto incoraggia tutti i protagonisti a presentare i loro progetti finanziati dalla Comunità in relazione diretta o indiretta con il turismo costiero;
39. ritiene che la promozione del turismo nautico, anche attraverso la promozione di attività economiche connesse al settore possa aiutare i cittadini dell'Unione europea a sviluppare abitudini più sostenibili e più ecologiche; invita pertanto gli Stati membri a incoraggiare gli investimenti a tal fine nelle loro zone costiere;
40. invita inoltre la Commissione a sviluppare una guida pratica sui finanziamenti dell'Unione europea in materia di turismo costiero, al fine di orientare i soggetti interessati durante la fase di reperimento di finanziamenti;
41. riconosce l'importante contributo che la crescita del turismo di crociera può apportare allo sviluppo delle comunità costiere, purché sia garantito l'equilibro tra rischi e benefici, tra i costi fissi per gli investimenti terrestri e la flessibilità degli operatori di crociera e purché siano correttamente salvaguardate le preoccupazioni ambientali;
42. invita la Commissione ad appoggiare le comunità litoranee nell'acquisizione delle migliori prassi e nel modo di massimizzare per le comunità locali i benefici derivanti dai plusvalori offerti, in particolare, dal turismo di crociera e, in generale, dal turismo costiero;
43. invita le regioni costiere a istituire e a sostenere delle agenzie di sviluppo regionali o locali in modo da creare una rete tra professionisti, istituzioni, esperti e amministrazioni situati nella medesima area ma anche tra Stati membri, con funzioni consultive e informative ai potenziali beneficiari sia pubblici che privati;
44. raccomanda agli Stati membri costieri di tenere in considerazione la sostenibilità dei progetti di cooperazione nella fase successiva al finanziamento, non solo sotto l'aspetto finanziario ma anche in termini di continuità della cooperazione tra partner e di interconnessione con i relativi settori locali;
45. raccomanda agli Stati membri costieri di garantire un'elevata visibilità dei progetti selezionati e semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti, al fine di attirare finanziamenti privati nel settore turistico costiero e facilitare la creazione di partenariati tra le autorità pubbliche e gli attori privati, in particolare le PMI; raccomanda la promozione dei benefici ricreativi del turismo marino e costiero preservando nel contempo flora e fauna sane (promuovendo l'ecoturismo, il turismo ittico, l'osservazione delle balene, ecc.); considera che tali obiettivi potrebbero essere esposti nell'ambito della Giornata europea del mare, il 20 maggio;
46. invita le associazioni di protezione ambientale, i settori economici legati al mare, gli enti culturali, la comunità scientifica, gli enti civili e i residenti locali ad ampliare la propria partecipazione a tutte le fasi dei progetti, compresa quella di controllo, al fine di garantirne la sostenibilità a lungo termine;
47. invita, infine, la Commissione a valutare regolarmente in che misura il finanziamento comunitario stanziato per le zone costiere esercita un'influenza effettiva sullo sviluppo regionale di tali aree, al fine di diffondere le migliori prassi e di sostenere reti di partenariato tra i diversi attori mediante un osservatorio sul turismo litoraneo sostenibile;
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, e al Comitato delle regioni.
– vista la Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali,
– vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell"11 dicembre 2007 che modifica la direttiva del Consiglio 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive(1), in particolare il considerando 37 della direttiva 2007/65/CE e l'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE,
– vista la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell"11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online(2),
– vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)(3),
– vista la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea(4),
– vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente(5),
– vista la comunicazione della Commissione, del 20 dicembre 2007, dal titolo "Un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale" (COM(2007)0833),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Il pluralismo dei media negli Stati membri dell'Unione europea" (SEC(2007)0032),
– vista la comunicazione della Commissione, del 1° giugno 2005, dal titolo "i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione" (COM(2005)0229),
– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2002 sulla concentrazione dei media(6),
– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2005 sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE ("Televisione senza frontiere"), modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002(7),
– vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale: un'opportunità per la politica europea dell'audiovisivo e la diversità culturale(8),
– viste le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 sulle competenze interculturali(9) e su un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale(10),
– vista la dichiarazione di Grünwald dell'UNESCO sull'educazione ai media del 1982,
– vista l'agenda di Parigi dell'UNESCO del 2007: dodici raccomandazioni sull'educazione ai media,
– vista la raccomandazione Rec(2006)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla responsabilizzazione dei bambini nel nuovo contesto dell'informazione e della comunicazione,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0461/2008),
A. considerando che i media si fanno sentire in politica e nella vita quotidiana e della società; che la forte concentrazione dei media può mettere in pericolo il pluralismo dei mezzi d'informazione; che l'alfabetizzazione mediatica rappresenta quindi una componente importante della cultura politica e della partecipazione attiva dei cittadini dell'Unione,
B. considerando che sono coinvolti tutti i tipi di media audiovisivi o stampati, classici e digitali e che si sta verificando una convergenza tra le diverse forme di media, dal punto di vista sia tecnico sia contenutistico; che grazie alle tecnologie innovative i nuovi mass media penetreranno sempre più a fondo in tutti i settori della vita, richiedendo un ruolo più attivo agli utenti, e che anche le social communities, i blog e i videogiochi sono forme mediatiche,
C. considerando che per i giovani utenti dei media la fonte primaria di informazioni è soprattutto Internet; che nell'utilizzo di questo strumento essi dispongono di una conoscenza orientata in base alle proprie esigenze ma priva di sistematicità; che invece gli adulti si informano prevalentemente tramite la radio, la televisione, i giornali e le riviste; che pertanto l'alfabetizzazione mediatica, nell'attuale panorama dei mezzi di informazione, deve rispondere sia alle sfide dei nuovi media – in particolare alle possibilità di interazione e partecipazione creativa ad essi connesse – che alle conoscenze richieste dai mezzi di informazione tradizionali, che continuano a rappresentare la fonte principale di informazione dei cittadini,
D. considerando che le nuove tecnologie dell'informazione possono sommergere gli utenti inesperti con una moltitudine di informazioni indifferenziate, cioè non ordinate per importanza, e che tale eccesso di informazione può rappresentare un problema altrettanto importante della mancanza di informazione,
E. considerando che una buona formazione in materia di utilizzo della tecnologia dell'informazione e dei media, rispettosa dei diritti e delle libertà altrui, migliora notevolmente la qualificazione professionale del singolo e, dal punto di vista macroeconomico, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona,
F. considerando che l'accesso generalizzato alle tecnologie della comunicazione offre a tutti la possibilità di trasmettere informazioni e diffonderle a livello mondiale, trasformando ogni singolo utente di Internet in un potenziale giornalista, e che un'adeguata alfabetizzazione mediatica è necessaria non solo per comprendere le informazioni ma anche per la capacità di produrre e diffondere contenuti mediatici; considerando che le conoscenze di informatica da sole non comportano pertanto automaticamente una maggiore alfabetizzazione mediatica,
G. considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e l'avanzata delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), vanno constatate grandi differenze non solo tra gli Stati membri, ma anche tra le regioni, in particolare tra le aree periferiche e rurali, il che comporta il pericolo di un continuo allargamento del divario digitale nell'Unione europea,
H. considerando che le scuole rivestono un ruolo fondamentale nella formazione di persone capaci di comunicare e giudicare con cognizione di causa e che tra gli Stati membri e le regioni esistono grandi differenze in materia di educazione ai media e nel livello di partecipazione e utilizzo delle TIC nell'insegnamento; considerando che l'educazione ai media deve essere impartita in primo luogo da insegnanti con una competenza mediatica e che hanno ricevuto un'apposita formazione in materia,
I. considerando che l'educazione ai media è essenziale ai fini del conseguimento di un elevato livello di alfabetizzazione mediatica, componente importante dell'educazione politica che aiuta le persone a rafforzare il loro comportamento di cittadini attivi e la loro consapevolezza in materia di diritti e doveri; che, inoltre, cittadini bene informati e politicamente maturi rappresentano la base di una società pluralistica; che la produzione di contenuti e prodotti mediatici propri permette di acquisire competenze che consentono una più profonda comprensione dei principi e dei valori dei contenuti mediatici prodotti dai professionisti,
J. considerando che le attività di pedagogia dei media dedicate agli anziani sono meno consolidate rispetto a quelle per i giovani e che nelle persone più anziane si notano spesso paure e barriere nei confronti dei nuovi media,
K. considerando che i pericoli che minacciano la sicurezza dei dati personali diventano sempre più subdoli e numerosi e che ciò costituisce un rischio elevato per gli utenti inesperti,
L. considerando che l'alfabetizzazione mediatica rappresenta un'imprescindibile competenza chiave nella società dell'informazione e della comunicazione,
M. considerando che i mezzi di informazione schiudono opportunità di comunicazione ed apertura su scala mondiale, sono pilastri fondamentali delle società democratiche e veicoli del sapere e dell'informazione; che i nuovi media digitali offrono possibilità positive e creative in termini di partecipazione e comportano pertanto un miglioramento della partecipazione dei cittadini ai processi politici,
N. considerando che i dati attualmente disponibili non permettono di valutare con precisione lo stato dell'alfabetizzazione mediatica nell'Unione europea,
O. considerando che l'importanza decisiva dell'alfabetizzazione mediatica è stata evidenziata anche dall'UNESCO, ad esempio nella Dichiarazione di Grünwald sull'educazione ai media (1982) e nell'Agenda di Parigi - dodici raccomandazioni per l'educazione ai media (2007),
Considerazioni generali
1. accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale, ma ritiene che siano necessari altri miglioramenti nella formulazione di un approccio europeo per la promozione dell'alfabetizzazione mediatica, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei media classici e il riconoscimento dell'importanza dell'educazione ai media;
2. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 sulle competenze interculturali; si aspetta che gli Stati membri si impegnino espressamente per la promozione dell'alfabetizzazione mediatica e propone di rafforzare con esperti in materia di formazione il comitato di contatto degli Stati membri, previsto dalla direttiva 89/552/CEE;
3. invita la Commissione ad approvare una raccomandazione e a elaborare un piano d'azione sull'alfabetizzazione mediatica; invita la Commissione ad organizzare nel 2009 una riunione del comitato di contatto sui servizi dei media audiovisivi, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e di instaurare una collaborazione efficace e regolare;
4. chiede alle autorità competenti per la regolamentazione delle comunicazioni audiovisive ed elettroniche di collaborare ai vari livelli per un miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica; riconosce la particolare necessità di sviluppare a livello nazionale codici di condotta e iniziative regolamentari comuni; ribadisce la necessità che tutte le parti siano coinvolte nella promozione di uno studio sistematico e di un'analisi regolare dei vari aspetti e delle diverse dimensioni dell'alfabetizzazione mediatica;
5. suggerisce alla Commissione di avvalersi del gruppo di esperti sull'educazione ai media anche per discutere gli aspetti relativi all'educazione mediatica, e che il gruppo si riunisca e si consulti regolarmente con i rappresentanti di tutti gli Stati membri;
6. ribadisce che oltre ai politici e ai giornalisti, alle emittenti radiotelevisive e alle imprese mediatiche, sono soprattutto le entità locali come biblioteche, centri d'istruzione per adulti, centri civici culturali e mediatici, scuole di qualificazione e di perfezionamento professionale, mezzi d'informazione dei cittadini (come i canali aperti), che possono contribuire attivamente alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica;
7. esorta la Commissione, facendo riferimento all'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, a elaborare indicatori per misurare l'alfabetizzazione mediatica al fine di incentivarla a lungo termine nell'Unione europea;
8. nota che per alfabetizzazione mediatica si intende la capacità di utilizzare autonomamente i vari media, di comprendere e valutare con cognizione di causa i diversi aspetti dei mezzi di comunicazione e dei contenuti mediatici nonché di comunicare in contesti eterogenei e di produrre e diffondere contenuti mediatici; constata inoltre che la molteplicità di fonti disponibili presuppone soprattutto la capacità di filtrare e classificare le informazioni ricercate nella marea di dati e immagini offerte dai nuovi media;
9. sottolinea che l'educazione ai media rappresenta un elemento fondamentale della politica di informazione dei consumatori, dell'approccio consapevole e competente alle questioni del diritto d'autore, della partecipazione democratica attiva dei cittadini e della promozione del dialogo interculturale;
10. incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente la propria politica di promozione della competenza mediatica in cooperazione con tutti gli organismi dell'Unione e gli enti territoriali locali e regionali, nonché a rafforzare la cooperazione con l'UNESCO e il Consiglio d'Europa;
Gruppi target e obiettivi
11. sottolinea che le attività di educazione ai media devono coinvolgere tutti i cittadini: bambini, giovani, adulti, anziani e persone disabili;
12. fa presente che l'alfabetizzazione mediatica inizia a casa imparando come scegliere i servizi offerti dai media - da cui l'importanza dell'educazione ai media per i genitori che svolgono un ruolo determinante nel formare le abitudini dei figli nell'uso dei media - e prosegue a scuola e durante l'apprendimento permanente ed è corroborata dall'attività delle autorità nazionali, statali e regolamentari nonché dal lavoro dei professionisti e degli organismi del settore dei media;
13. rileva che gli obiettivi in materia di educazione ai media sono l'utilizzo competente e creativo dei mezzi di comunicazione e dei rispettivi contenuti, l'analisi critica dei prodotti mediatici, la comprensione del funzionamento dell'industria dei media e la produzione autonoma di contenuti mediatici;
14. raccomanda che l'educazione ai media fornisca informazioni sugli aspetti legati ai diritti d'autore e sull'importanza del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne Internet nonché sulla sicurezza dei dati, il rispetto della vita privata e il diritto all'autodeterminazione informativa; sottolinea la necessità di rendere consapevoli gli utenti dei nuovi media circa i potenziali pericoli concernenti la sicurezza dell'informazione e dei dati personali nonché i rischi connessi alla violenza su Internet;
15. ricorda che la pubblicità occupa attualmente una parte importante dei servizi forniti dai media; sottolinea che l'alfabetizzazione mediatica dovrebbe fornire anche criteri di valutazione degli strumenti e delle pratiche utilizzate dalla pubblicità;
Accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
16. chiede che la politica europea riduca il divario digitale tra gli Stati membri nonché tra le aree urbane e quelle rurali sviluppando ulteriormente l'infrastruttura dell'informazione e della comunicazione e soprattutto mettendo a disposizione l'accesso a banda larga nelle regioni meno avanzate;
17. ribadisce che la messa a disposizione dell'accesso all'Internet a banda larga deve essere considerato a sua volta come un servizio pubblico di base e dovrebbe essere contraddistinta da un'offerta ampia e di elevata qualità nonché da prezzi accessibili; chiede che ogni cittadino possa usufruire di un accesso a banda larga dai costi contenuti;
Educazione ai media nelle scuole e come parte integrante della formazione degli insegnanti
18. sottolinea che l'educazione ai media dovrebbe far parte dell'istruzione formale a cui hanno accesso tutti i bambini ed essere parte integrante del programma didattico nelle scuole di ogni ordine e grado;
19. chiede che l'alfabetizzazione mediatica sia inserita quale nona competenza chiave nel quadro di riferimento europeo per l'apprendimento permanente, conformemente alla raccomandazione 2006/962/CE;
20. raccomanda che l'educazione ai media sia il più possibile orientata alla prassi e che venga associata alle materie economiche, politiche, letterarie, sociali, artistiche e informatiche e propone che la soluzione risieda nella creazione di una disciplina "educazione ai media" e in un approccio interdisciplinare abbinato a progetti extrascolastici;
21. raccomanda agli istituti d'istruzione di promuovere come mezzo di formazione pratica all'alfabetizzazione mediatica la realizzazione di prodotti mediatici (nel settore dei media stampati, audiovisivi e dei nuovi media) con la partecipazione di alunni e insegnanti;
22. esorta la Commissione a considerare, ai fini dell'annunciata fissazione degli indicatori per misurare la competenza mediatica, sia la qualità dell'insegnamento scolastico sia la formazione del personale docente in questo ambito;
23. constata che, oltre agli aspetti pedagogici e didattici, svolgono un ruolo fondamentale anche l'attrezzatura tecnica e l'accesso alle nuove tecnologie e sottolinea la necessità di migliorare sensibilmente l'infrastruttura scolastica in modo da consentire a tutti gli studenti di accedere al computer, a Internet e a un insegnamento corrispondente;
24. evidenzia che l'educazione ai media nelle scuole differenziali acquista un significato particolare, poiché per numerosi casi di disabilità i media svolgono una funzione importante per superare le barriere comunicative;
25. suggerisce che nel percorso formativo degli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado vengano integrati moduli obbligatori di pedagogia dei media al fine di conseguire una formazione intensiva; invita le autorità nazionali competenti ad offrire agli insegnanti di tutte le materie e di tutti i tipi di scuola l'impiego di strumenti didattici audiovisivi per risolvere i problemi dell'educazione ai media;
26. sottolinea la necessità di uno scambio regolare di informazioni, migliori pratiche e, nel settore della formazione, di metodi pedagogici tra Stati membri;
27. invita la Commissione a recepire nel programma che succederà al programma MEDIA 2007 un'apposita sezione per la promozione dell'alfabetizzazione mediatica, in quanto la versione attuale di tale programma contribuisce poco alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica; sostiene inoltre gli sforzi compiuti dalla Commissione per introdurre il nuovo programma Media Mundus per sostenere la cooperazione internazionale nel settore dell'audiovisivo; chiede che la competenza mediatica acquisisca maggiore rilievo in altri programmi di sostegno dell'Unione europea, segnatamente "Apprendimento permanente", "eTwinning", "Internet più sicuro" e nel Fondo sociale europeo;
L'educazione ai media destinata agli anziani
28. sottolinea che le attività in ambito mediatico a beneficio delle persone anziane devono svolgersi nei luoghi dove questi ultimi si intrattengono, come associazioni, case di riposo e di cura, strutture di residenza assistita, gruppi ricreativi, comitati d'iniziativa o circoli della terza età;
29. ricorda che le reti digitali offrono soprattutto alle persone più anziane la possibilità di partecipare in modo comunicativo alla vita quotidiana e di preservare il più a lungo possibile la loro indipendenza;
30. ricorda che l'educazione ai media in età avanzata deve tener conto delle varie e diverse esperienze degli anziani e del loro approccio ai media;
o o o
31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Istituzione di una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) ***II
187k
30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) (11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (11263/4/2008 – C6-0422/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0443),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0707),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0473/2008),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0071),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55, 71, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 95, 152, paragrafo 4, lettere a) e b), 175, paragrafo 1 e 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0065/2008),
– visti gli impegni assunti dal rappresentante del Consiglio con lettera del 4 dicembre 2008 di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo capoverso del trattato CE,
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0301/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2009)
Istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0380),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0248/2008),
– visto l'articolo 61, lettera d) e l'articolo 66 del trattato CE,
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0457/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. approva la dichiarazione congiunta allegata;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 568/2009/CE)
ALLEGATO
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE
Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a chiedere ai rappresentanti della Corte di giustizia, al livello e nel modo che la Corte ritenga opportuno, a partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0419),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0258/2008),
– visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– vista la lettera in data 9 ottobre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0454/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/38/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0765),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0468/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0410/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/43/CE)
Omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0851),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0007/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0329/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione della proposta di regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2009)
FESR, FSE, Fondo di coesione (progetti generatori di entrate) ***
184k
29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC))
– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2008)0558 - 13874/2008),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161 del trattato CE (C6-0387/2008),
– visto l'articolo 75, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0477/2008),
1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Modifica al regime applicabile agli agenti delle Comunità europee *
373k
206k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0786),
– visto l'articolo 283 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0449/2008),
– visto l'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo(1),
– vista la dichiarazione politica del Parlamento europeo resa nella plenaria del 16 dicembre 2008(2),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i bilanci (A6-0483/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. ritiene che gli importi finanziari figuranti nella proposta legislativa siano compatibili con i massimali della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 48 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1
(1) Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente. Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.
(1) Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente.
Emendamento 49 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.
Emendamento 50 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2
(2) Un numero limitato di tali collaboratori personali (in appresso denominati "assistenti parlamentari") lavora per uno o più deputati negli edifici del Parlamento europeo di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Gli altri collaboratori personali lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti.
(2) Il 9 luglio 2008 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha approvato le misure di attuazione per lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo1. Conformemente all'articolo 34 di dette misure di attuazione, i deputati si avvalgono di:
(a) "assistenti parlamentari accreditati", assunti in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento, sottoposti a un regime giuridico specifico adottato in base all'articolo 283 del Trattato e i cui contratti sono stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento, e
(b) persone fisiche che assistono i deputati nel loro Stato membro di elezione e che hanno stipulato con loro un contratto di lavoro o di prestazione di servizi nel rispetto del diritto nazionale applicabile in conformità delle condizioni stabilite nelle suddette misure di attuazione, qui di seguito definiti "assistenti locali".
_______ 1 GU C ...
Emendamento 51 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3
(3) Contrariamente a questi ultimi, gli assistenti parlamentari risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con la funzione del Parlamento europeo.
(3) Contrariamente agli assistenti locali, gli assistenti parlamentari accreditati risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con le attività svolte da uno o più deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni di deputato al Parlamento europeo.
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4
(4)Ciò è stato, inoltre, confermato dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il quale ha riconosciuto come, per taluni aspetti, sia possibile ritenere che gli assistenti parlamentari, ai fini dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti, svolgano mansioni per il Parlamento.
soppresso
Emendamento 52 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5
(5) Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza, la non discriminazione e la certezza del diritto, è opportuno far sì che detti assistenti, ad eccezione delle persone che lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti, incluse le persone che lavorano per i deputati a livello locale in uno degli Stati membri in cui sono situate le tre sedi di lavoro del Parlamento, siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo.
(5) Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno far sì che gli assistenti parlamentari accreditati siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo. Per converso, gli assistenti locali, compresi quelli che lavorano per deputati eletti in uno degli Stati membri in cui sono situati i tre luoghi di lavoro del Parlamento, dovrebbero continuare ad essere assunti dai deputati, conformemente alle suddette misure di attuazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, con contratti stipulati in conformità del diritto vigente nello Stato membro in cui sono eletti.
Emendamento 53 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6
(6) È pertanto opportuno che gli assistenti in parola siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione.
(6) È pertanto opportuno che gli assistenti parlamentari accreditati siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione, delle particolari funzioni che sono chiamati a svolgere e degli specifici doveri ed obblighi cui devono adempiere nei confronti dei deputati al Parlamento europeo per i quali sono chiamati a lavorare.
Emendamento 54 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7
(7) L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei.
(7) L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei e nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata nel senso di conferire agli assistenti parlamentari accreditati un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o altre categorie di agenti delle Comunità europee o a concorsi interni per tali posti.
Emendamento 55 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)Come nel caso degli agenti contrattuali, gli articoli da 27 a 34 dello Statuto dei funzionari non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati.
Emendamento 56 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8
(8) Gli assistenti parlamentari costituiscono dunque una categoria di personale specifica del Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi coadiuvano i deputati al Parlamento europeo, nella loro capacità quali rappresentanti democraticamente eletti, cui è stato conferito mandato parlamentare, nell'assolvimento delle proprie funzioni.
(8) Gli assistenti parlamentari accreditati costituiscono dunque una categoria di altri agenti specifica al Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi, sotto la direzione e l'autorità di uno o più deputati al Parlamento europeo e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, assistono direttamente quel deputato o quei deputati nell'esercizio della loro attività di deputati al Parlamento europeo.
Emendamento 57 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9
(9) Risulta pertanto necessaria una modifica limitata del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di personale.
(9) Risulta pertanto necessaria una modifica del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di altri agenti, tenendo conto, da un lato, della specifica natura dei doveri, delle funzioni e delle responsabilità degli assistenti parlamentari accreditati, che sono concepite per consentire loro di prestare assistenza diretta ai deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro attività di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità, e, dall'altro, del rapporto contrattuale tra gli assistenti parlamentari accreditati e il Parlamento.
Emendamento 58 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)Là dove le disposizioni delle condizioni di assunzione degli altri agenti si applicano agli assistenti parlamentari accreditati, direttamente o per analogia, va tenuto conto di questi fattori, nel rigoroso rispetto, in particolare, della reciproca fiducia che deve caratterizzare le relazioni tra gli assistenti parlamentari accreditati e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza.
Emendamento 59 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10
(10) Data la natura delle mansioni degli assistenti, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti, suddivisa tuttavia in diversi gradi da attribuire sulla base di criteri che andranno stabiliti in una decisione interna del Parlamento europeo.
(10) Data la natura dei compiti degli assistenti parlamentari accreditati, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti parlamentari accreditati, suddivisa tuttavia in diversi gradi, nei quali tali assistenti sono collocati su indicazione dei deputati interessati, in conformità di specifiche misure di attuazione adottate con decisione interna del Parlamento europeo.
Emendamento 60 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11
(11) I contratti degli assistenti parlamentari conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza.
(11) I contratti degli assistenti parlamentari accreditati conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza. La durata di tali contratti dovrebbe essere direttamente collegata alla durata del mandato del deputato o dei deputati interessati.
Emendamento 61 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)Gli assistenti parlamentari accreditati dovrebbero avere una rappresentanza statutaria al di fuori del sistema previsto per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità. I loro rappresentanti dovrebbero agire da interlocutori nei confronti dell'autorità competente del Parlamento europeo, tenendo conto che andrebbe stabilito un collegamento formale tra la rappresentanza statutaria del personale e i rappresentanti autonomi degli assistenti.
Emendamento 62 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12
(12) Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio. A tale riguardo, il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.
(12) Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio.
Emendamento 64 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)Le misure di attuazione stabilite con decisione interna del Parlamento europeo dovrebbero comprendere ulteriori regole di attuazione del presente regolamento, sulla base del principio della sana gestione finanziaria contemplato al titolo II del Regolamento finanziario1.
_____________ 1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Emendamento 65 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Gli stanziamenti iscritti alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea concernente il Parlamento europeo e destinati a coprire l'assistenza parlamentare, il cui ammontare annuale sarà determinato nel quadro della procedura di bilancio annuale, riguardano la totalità dei costi direttamente connessi agli assistenti dei deputati, che si tratti di assistenti parlamentari accreditati o di assistenti locali.
Emendamento 67 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Parlamento europeo presenta una relazione sulla sua applicazione al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.
Entro il 31 dicembre 2011 il Parlamento europeo presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.
In base al presente regolamento, la Commissione può formulare le proposte che riterrà opportune al riguardo.
Emendamento 66 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 1 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Articolo 1
1) all'articolo 1, dopo "– di consigliere speciale" è inserito il seguente trattino:
1) all'articolo 1, dopo "– di consigliere speciale" è inserito il seguente trattino:
" – di assistente parlamentare,";
" – di assistente parlamentare accreditato,";
(Questo emendamento si applica in tutto il testo)
Emendamento 68 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 2 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Articolo 5 bis
Sono considerati "assistenti parlamentari", ai sensi del presente regime, i membri del personale scelti da uno o più deputati, assunti mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per assistere uno o più deputati al Parlamento europeo, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1.
Sono considerati "assistenti parlamentari accreditati", ai sensi del presente regime, le persone scelte da uno o più deputati e assunte mediante contratto diretto dal Parlamento europeo, per prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, al deputato o ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, derivante dalla libertà di scelta ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo.
Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 1 – articolo 125 – paragrafo 1
1.Un "assistente parlamentare" è un membro del personale assunto dal Parlamento europeo per assistere, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, uno o più deputati nell'esercizio del loro mandato parlamentare. Questi svolge mansioni strettamente collegate con le funzioni del Parlamento europeo.
soppresso
Gli assistenti parlamentari sono assunti per svolgere, sia a tempo parziale, sia a tempo pieno, delle mansioni, senza essere assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.
Emendamento 69 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 1 – articolo 125 – paragrafo 2
2. Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, le disposizioni che disciplinano l'assunzione degli assistenti parlamentari.
1. Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, misure di attuazione ai fini dell'applicazione del presente titolo.
Emendamento 70 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato - punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 1 – articolo 125 – paragrafo 3
3. Gli assistenti parlamentari sono retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.
2. Gli assistenti parlamentari accreditati non sono assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. La loro remunerazione è finanziata a titolo della pertinente linea di bilancio ed essi sono retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione relativa al bilancio del Parlamento europeo.
Emendamento 71 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato - punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 1 – articolo 126 – paragrafo 1
1. Gli assistenti parlamentari sono inquadrati per gradi.
1. Gli assistenti parlamentari accreditati sono inquadrati per gradi in base all'indicazione fornita dal deputato o dai deputati che gli assistenti coadiuveranno, conformemente alle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo1. Per l'inquadramento ai gradi 14-19, ai sensi dell'articolo 134, gli assistenti parlamentari accreditati sono tenuti, come minimo, ad avere completato una formazione universitaria attestata da un diploma o a possedere un'esperienza professionale equivalente.
Emendamento 72 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 1 – articolo 126 – paragrafo 2
2. Le disposizioni dell'articolo 1 sexies dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia.
2. Le disposizioni dell'articolo 1 sexies dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia, a condizione che tali misure siano compatibili con la natura particolare delle mansioni e delle responsabilità assunte dagli assistenti parlamentari accreditati.
In deroga all'articolo 7, le modalità della rappresentanza autonoma degli assistenti parlamentari accreditati sono fissate dalle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, tenendo conto che sarà stabilito un legame formale tra la rappresentanza statutaria del personale e quella autonoma degli assistenti.
Emendamento 73 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 2 – articolo 127
Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. Il Parlamento europeo stabilisce, con decisione interna, le modalità di applicazione pratica che tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente.
Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. Nel rigoroso rispetto della natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati e del rapporto di fiducia reciproca che sussiste fra questi e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza, le corrispondenti misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente parlamentare accreditato.
Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 3 – articolo 128 – paragrafo 1
1. L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia.
1. L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia, tenuto conto del rapporto di fiducia reciproca tra il deputato al Parlamento europeo e il suo o i suoi assistenti parlamentari accreditati, fermo restando che i deputati al Parlamento europeo possono basare la scelta dei loro assistenti parlamentari accreditati anche sull'affinità politica.
Emendamento 74 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 3 – articolo 128 – paragrafo 2 – alinea
2. L'assistente parlamentare è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle disposizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 2, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
2. L'assistente parlamentare accreditato è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare accreditato, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Emendamento 28 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 3 – articolo 128 – paragrafo 2 – lettera e
e) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere; e
e) possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità; e
Emendamento 29 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 3 – articolo 129
Articolo 129
soppresso
1.L'assistente parlamentare è tenuto a effettuare un periodo di prova di tre mesi.
2.Se, durante il periodo di prova, l'assistente parlamentare è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può, su domanda del deputato, prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.
3.Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, il deputato al Parlamento europeo compila, qualora l'assistente non abbia dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nelle sue funzioni, un rapporto sull'idoneità dell'assistente ad espletare le sue mansioni, nonché sul suo rendimento e comportamento. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro un termine di otto giorni, dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Se del caso, l'assistente parlamentare in questione è licenziato dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, purché il rapporto gli sia stato comunicato prima della fine del periodo di prova.
4.L'assistente parlamentare licenziato durante il periodo di prova fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.
Emendamento 30 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 3 – articolo 130 – paragrafo 1
1. Prima di essere assunto, l'assistente parlamentare è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).
1. L'assistente parlamentare accreditato è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).
Emendamento 31 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 3 – articolo 131 – paragrafo 1
1. Il contratto di un assistente parlamentare è concluso a tempo determinato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.
1. Il contratto di un assistente parlamentare accreditato è concluso a tempo determinato e precisa il grado in cui l'assistente è inquadrato. Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo altrimenti indicato nel contratto stesso, il contratto ha termine alla fine della legislatura durante la quale è stato concluso. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.
Emendamento 75 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 3 – articolo 131 – paragrafo 2
2. Il Parlamento europeo adotta una decisione interna in cui definisce i criteri applicabili all'inquadramento al momento dell'assunzione.
2. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo1, definiscono un quadro trasparente per l'inquadramento, tenendo conto dell'articolo 128, paragrafo2, lettera f).
Emendamento 33 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 4 – articolo 132 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.Gli assistenti parlamentari accreditati sono assunti per svolgere la loro attività a tempo pieno o a tempo parziale.
Emendamento 76 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 4 – articolo 132 – paragrafo 2
2. L'assistente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro.
2. L'assistente parlamentare accreditato può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro. L'articolo 56, paragrafo 1, si applica per analogia. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, possono stabilire regole al riguardo.
Emendamento 77 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 5 – articolo 133
Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle disposizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 2.
Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134 e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1.
Emendamento 78 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 5 – articolo 134 – tabella
Testo della Commissione
Grado
1
2
3
4
5
6
7
Stipendio base a tempo pieno
1 193,00
1 389,85
1 619,17
1 886,33
2 197,58
2 560,18
2 982,61
Grado
8
9
10
11
12
13
14
Stipendio base a tempo pieno
3 474,74
4 048,07
4 716,00
5 494,14
6 400,67
7 456,78
8 687,15
Emendamento
Grado
1
2
3
4
5
6
7
Stipendio base a tempo pieno
1.619,17
1.886,33
2.045,18
2.217,41
2.404,14
2.606,59
2.826,09
Grado
8
9
10
11
12
13
14
Stipendio base a tempo pieno
3.064,08
3.322,11
3.601,87
3.905,18
4.234,04
4.590,59
4.977,17
Grado
15
16
17
18
19
Stipendio base a tempo pieno
5.396,30
5.850,73
6.343,42
6.877,61
7.456,78
Emendamento 79 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 5 – articolo 135
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 250 EUR.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 350 EUR.
Emendamento 80 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 6 – articolo 137 – paragrafo 1
1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a 700 EUR né superiori a 2000 EUR.
1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a 850 EUR né superiori a 2000 EUR.
Emendamento 81 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 6 – articolo 137 – paragrafo 3
3.Il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.
soppresso
Emendamento 82 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 8 – articolo 139
Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso.
Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, possono prevedere disposizioni complementari relative alle procedure interne.
Emendamento 43 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 1 – lettera d
d) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare o al Parlamento europeo la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;
d) tenuto conto che la fiducia costituisce la base del rapporto tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo, dietro richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per assistere i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;
Emendamento 44 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 2
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c) o in caso di risoluzione del contratto da parte del Parlamento europeo ai sensi del paragrafo 1, lettera d), l'assistente parlamentare ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c), l'assistente parlamentare accreditato ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.
Emendamento 83 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 3
3. Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.
3. Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare accreditato può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.
Disposizioni specifiche concernenti la procedura disciplinare sono previste nelle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1.
Emendamento 46 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11 Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.I periodi di impiego in qualità di assistente parlamentare accreditato non sono contabilizzati come "anni di servizio" ai fini dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dello statuto del personale.
Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio
– vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)(1), in particolare l'articolo 150, paragrafo 1,
– visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio,
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1º ottobre 2008, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602) (proposta di riesame delle direttive sui requisiti patrimoniali),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2008)0704) (proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito), presentata dalla Commissione il 12 novembre 2008,
– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),
– visto l'articolo 81, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,
A. considerando che la Commissione ha presentato una proposta di riesame delle direttive sui requisiti patrimoniali,
B. considerando che la Commissione ha presentato altresì un progetto di direttiva che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, e che contiene anche disposizioni in materia di informativa da parte delle agenzie di rating esterne (External Credit Assessment Institutions (ECAI)),
C. considerando che la Commissione ha successivamente presentato una proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito,
D. considerando la necessità di disciplinare in maniera coerente e sistematica gli obblighi di informativa e trasparenza che incombono alle ECAI e alle agenzie di rating del credito,
E. considerando che gli obblighi di informativa proposti dalla Commissione per le ECAI vanno oltre l'adeguamento tecnico e richiedono pertanto un opportuno esame del Parlamento e una trattazione nel quadro della procedura di codecisione,
F. considerando che la coerenza e la sistematicità, come pure l'opportuno esame da parte del Parlamento, comportano la necessità che la disposizione in materia di obblighi di informativa per le ECAI sia trattata, a norma della procedura di codecisione, nell'ambito della proposta di riesame delle direttive sui requisiti patrimoniali o della proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito,
G. considerando che il Parlamento è favorevole alle altre modifiche tecniche,
1. si oppone all'adozione del progetto di direttiva che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio;
2. è del parere che il progetto di direttiva della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nella direttiva 2006/48/CE;
3. invita la Commissione a ritirare il progetto di misura e a presentarne al comitato uno nuovo;
4. propone di modificare come segue il progetto di direttiva:
Testo della Commissione
Modifica
Modifica 1 Progetto di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2006/48/EC Allegato VI – Parte 2 – punto 7
(3)Nell'allegato VI, parte 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:
soppresso
"7. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per assicurare che i principi della metodologia utilizzata dall'ECAI per formulare le valutazioni del merito di credito siano pubblicamente disponibili, cosicché tutti gli utilizzatori potenziali possano decidere se tali valutazioni poggino su basi ragionevoli. Inoltre, le autorità competenti adottano le misure necessarie per assicurare che, per quanto riguarda le valutazioni del merito di credito relative a posizioni inerenti a cartolarizzazione, l'ECAI si impegni a produrre, su base continuativa, informazioni sintetiche sulla struttura dell'operazione, sulla prestazione delle attività del portafoglio e sulla loro influenza sulla sua valutazione del merito di credito. Le informazioni sintetiche vengono messe a disposizione di tutti gli enti creditizi che utilizzano le valutazioni del merito di credito ai fini dell'articolo 96."
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari
192k
53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre) (2008/2126(INI))
– viste le petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre,
– viste le precedenti deliberazioni della commissione per le petizioni in merito alla petizione 0045/2006 e altre,
– vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata)(1),
– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)(2),
– visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)(3),
– vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori(4),
–visto lo studio dal titolo "Pratiche ingannevoli delle 'società di compilazione degli elenchi' nel contesto della normativa presente e futura inerente al mercato interno volta a proteggere i consumatori e le PMI" (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), commissionato dalla sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– visto l'articolo 192, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0446/2008),
A. considerando che il Parlamento ha ricevuto più di 400 petizioni da piccole imprese (che rappresentano solo una frazione del numero totale) che affermano di essere state vittime di pubblicità ingannevole ad opera di società che curano la compilazione degli annuari commerciali, subendo di conseguenza stress psicologico, sensi di colpa, imbarazzo, frustrazione e perdite finanziarie,
B. considerando che tali denunce sono il riflesso di una prassi diffusa e concertata relativa a pratiche commerciali ingannevoli da parte di taluni editori di annuari commerciali nei confronti di migliaia di aziende, aventi un'organizzazione transfrontaliera e quindi attive in due o più Stati membri all'interno e all'esterno dell'Unione europea, con un notevole impatto finanziario su tali aziende; che non esistono meccanismi amministrativi o strumenti legali che permettano alle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge di collaborare a livello transfrontaliero in maniera efficace e efficiente,
C. considerando che il carattere ingannevole di tali pratiche diventa ancora più evidente con la comunicazione elettronica e la diffusione via internet (si veda la petizione n. 0079/2003),
D. considerando che le pratiche commerciali denunciate consistono normalmente nel fatto che un'azienda viene contattata, di solito tramite posta, da una società che cura la compilazione degli annuari commerciali e viene invitata a completare o aggiornare i dati relativi alla propria ragione sociale e al proprio recapito, ricevendo l'impressione erronea che in tal modo verrà inserita a titolo gratuito in un annuario commerciale, salvo poi scoprire in seguito di avere in realtà involontariamente firmato un contratto, che di solito la vincola per un minimo di tre anni, e in base al quale verrà inserita in un annuario commerciale al costo di circa 1 000 EUR l'anno,
E. considerando che i formulari utilizzati nell'ambito di tali pratiche sono spesso ambigui e di difficile comprensione, così da evocare l'idea errata di un inserimento gratuito nell'annuario commerciale, ma facendo in realtà cadere tali aziende nella trappola di contratti inserzionistici non richiesti,
F. considerando che non esiste una normativa specifica, né a livello dell'Unione europea né a livello degli Stati membri concernente le società di gestione degli annuari nelle transazioni tra imprese (business-to-business), e considerando che l'introduzione di una normativa organica e di ampia portata è a discrezione degli Stati membri,
G. considerando che la direttiva 2006/114/CE si applica anche alle transazioni fra imprese e definisce come "pubblicità ingannevole" "qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente"; considerando, tuttavia, che le differenti interpretazioni di ciò che è "ingannevole" sembrano essere il principale ostacolo pratico nella lotta a tali pratiche delle società di gestione degli annuari nelle transazioni tra imprese,
H. considerando che la direttiva 2005/29/CE vieta la prassi di "includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al consumatore l'impressione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto"; considerando, tuttavia, che la direttiva non si applica alle pratiche ingannevoli fra imprese e che pertanto non ci si può valere di tale strumento, nella sua forma attuale, per fornire assistenza ai firmatari delle petizioni; considerando tuttavia che la direttiva non preclude una normativa nazionale sulle prassi commerciali sleali, ugualmente applicabile in ogni circostanza a consumatori e imprese,
I. considerando che la direttiva 2005/29/CE non preclude agli Stati membri la possibilità di estendere la sua applicazione anche alle imprese commerciali attraverso il diritto nazionale; considerando tuttavia che questo comporta differenti livelli di protezione nei vari Stati membri per le imprese vittime di pratiche ingannevoli da parte delle società di gestione degli annuari commerciali,
J. considerando che il regolamento (CE) n. 2006/2004 stabilisce che per "infrazione intracomunitaria" s'intende "qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, […] che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione"; considerando, tuttavia, che tale direttiva non si applica alle pratiche ingannevoli fra imprese e che pertanto non ci si può neanche avvalere di tale strumento, nella sua forma attuale, per fornire assistenza ai firmatari delle petizioni,
K. considerando che la maggior parte dei firmatari delle petizioni cita l'annuario commerciale noto come "European City Guide" (le cui attività sono state oggetto di azioni a livello amministrativo e legale), ma che vengono anche menzionate altre società quali "Construct Data Verlag", "Deutscher Adressdienst GmbH" e "NovaChannel"; considerando tuttavia che altre aziende operanti nel settore svolgono attività commerciali legittime,
L. considerando che le vittime di tali pratiche commerciali ingannevoli sono per lo più imprese di piccole dimensioni, ma non mancano professionisti e persino organizzazioni senza scopo di lucro, quali organizzazioni non governative, associazioni caritative, scuole, biblioteche e centri ricreativi locali, fra cui gruppi musicali,
M. considerando che le società responsabili degli annuari commerciali hanno spesso la loro sede in uno Stato membro diverso da quello delle loro vittime, cosicché queste ultime hanno difficoltà a ottenere la protezione da parte delle autorità nazionali vista l'esistenza di interpretazioni differenti negli Stati membri di ciò che è considerato ingannevole; che le vittime spesso non ricevono alcun risarcimento dai dispositivi legislativi nazionali e dalle autorità per la tutela dei consumatori, poiché viene loro comunicato che la legge è volta a proteggere i consumatori e non le imprese; che, trattandosi di piccole imprese, la maggior parte delle vittime spesso non ha le risorse per avvalersi di un efficace mezzo di ricorso giudiziario e che i meccanismi di autoregolamentazione per le società operanti nel campo degli annuari servono a ben poco in quanto vengono ignorati da quanti praticano pubblicità ingannevole,
N. considerando che le vittime di tali pratiche sono sistematicamente sollecitate a saldare i loro debiti dalle stesse aziende che le hanno ingannate oppure da agenzie di recupero crediti da queste ingaggiate; che le vittime lamentano di sentirsi in difficoltà e minacciate da tali contatti, cosicché molte di loro finiscono per pagare contro la propria volontà allo scopo di evitare ulteriori fastidi,
O. considerando che le vittime che rifiutano di pagare – tranne rare eccezioni – non vengono quasi mai citate in giudizio,
P. considerando che diversi Stati membri hanno adottato iniziative, segnatamente di sensibilizzazione, nei confronti delle società potenzialmente colpite, che includono condivisione di informazioni, consulenza, allertamento delle autorità di polizia e talvolta il mantenimento di un registro delle denunce per fronteggiare il problema,
Q. considerando che dal 2000 l'Austria ha modificato la legge nazionale sulle pratiche commerciali sleali e che adesso il paragrafo 28 bis stabilisce che è vietato pubblicizzare, nell'ambito di attività commerciali e a fini concorrenziali, la registrazione su annuari quali pagine gialle, elenchi telefonici o elenchi analoghi, tramite moduli di pagamento, bollettini di versamento, fatture, offerte di rettifica o modalità analoghe, oppure offrire tali registrazioni direttamente senza lasciare intendere in modo inequivocabile e anche attraverso mezzi grafici evidenti che tale pubblicità è esclusivamente un'offerta di contratto,
R. considerando che tali pratiche vengono messe in atto da diversi anni, causando un numero elevato di vittime e danneggiando e distorcendo in maniera significativa il mercato interno,
1. esprime la propria preoccupazione riguardo al problema sollevato dai firmatari delle petizioni, che risulta essere molto diffuso e di natura transfrontaliera e che ha un notevole impatto finanziario, in special modo sulle piccole imprese;
2. è del parere che la natura transfrontaliera del problema imponga alle istituzioni comunitarie il dovere di fornire adeguati mezzi di ricorso alle vittime, quali la possibilità concreta di impugnare la validità di un contratto stipulato sulla base di pubblicità ingannevole e di farlo annullare e di ottenere la restituzione del denaro versato;
3. esorta le vittime a riferire alle autorità nazionali i casi di raggiri a loro danno e chiede agli Stati membri di fornire alle PMI il "know-how" necessario per sporgere denuncia alle autorità statali e non, assicurandosi che i canali di comunicazione siano aperti e che le vittime siano consapevoli che è disponibile un servizio di consulenza cui rivolgersi per chiedere una consulenza qualificata prima di versare il denaro loro richiesto dalle società di compilazione degli annuari; sollecita gli Stati membri a creare e a mantenere una base dati centralizzata di tali denunce;
4. si rammarica del fatto che, malgrado l'ampia diffusione di tali pratiche, la legislazione nazionale e comunitaria risulti inadeguata quando si tratta di fornire reali strumenti di protezione e mezzi di ricorso efficaci o non sia adeguatamente applicata a livello nazionale; si rammarica altresì che le autorità nazionali non sembrino in grado di fornire un rimedio;
5. accoglie con favore l'impegno messo in atto dalle organizzazioni aziendali europee e nazionali al fine di sensibilizzare i propri membri e le invita a intensificare gli sforzi in collaborazione con le organizzazioni sociali di base così da ridurre, in primo luogo, il numero delle vittime di tali pratiche ingannevoli in relazione agli annuari commerciali; rileva con preoccupazione che, come conseguenza di tali attività di sensibilizzazione, alcune di queste organizzazioni sono state citate in tribunale dalle società che gestiscono annuari commerciali ingannevoli per presunta diffamazione o sulla base di accuse analoghe;
6. accoglie con favore le iniziative adottate da alcuni Stati membri, come l'Italia, la Spagna, i Paesi Bassi, il Belgio, il Regno Unito e in modo particolare l'Austria, nel tentativo di impedire alle società responsabili degli annuari commerciali di svolgere attività ingannevoli; ritiene, tuttavia, che tali sforzi siano ancora insufficienti e che permanga la necessità di un coordinamento delle attività di controllo a livello internazionale;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi, in piena cooperazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese a livello nazionale ed europeo, per fare opera di sensibilizzazione riguardo al problema, così da aumentare il numero delle persone informate e in grado di evitare la pubblicità ingannevole che le potrebbe attrarre verso contratti pubblicitari non richiesti;
8. invita la Commissione ad affrontare il problema dei raggiri a danno delle imprese nel quadro della sua iniziativa "Small Business Act", come proposto nella sua comunicazione dal titolo "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo", e ad impegnarsi con la rete Enterprise Europe Network, la rete SOLVIT e i portali della DG interessata come ulteriore mezzo per fornire informazioni e assistenza riguardo tali problemi;
9. si rammarica per il fatto che la direttiva 2006/114/CE, che si applica alle transazioni da impresa a impresa, come nel presente caso, risulti o inadatta a fornire un mezzo di ricorso efficace oppure venga applicata in modo inadeguato dagli Stati membri; chiede alla Commissione di riferire entro dicembre 2009 sulla realizzabilità e le possibili conseguenze di una modifica della direttiva 2006/114/CE volta ad includere una lista "nera" o "grigia" di pratiche da considerare ingannevoli;
10. ricorda che, sebbene la Commissione non abbia il potere di imporre direttamente la direttiva 2006/114/CE ai singoli o alle aziende, ha comunque il dovere, in qualità di custode dei trattati, di garantire la sua corretta ed efficace attuazione da parte degli Stati membri; pertanto invita la Commissione a garantire la piena ed efficace trasposizione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/29/CE, in modo da garantire protezione in tutti gli Stati membri e da influenzare la definizione degli strumenti giuridici e procedurali disponibili, come nel caso della direttiva 84/450/CEE che ha fornito strumenti giuridici ad Austria, Spagna e Paesi Bassi, compiendo in tal modo il suo dovere di custode dei trattati nel garantire protezione alle imprese assicurando al tempo stesso che il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi non vengano lesi;
11. invita la Commissione a intensificare i controlli sull'attuazione della direttiva 2006/114/CE, in special modo in quei paesi in cui hanno sede le società che gestiscono gli annuari commerciali in modo ingannevole, con particolare riferimento alla Spagna, dove ha sede l'azienda più di frequente citata dai firmatari delle petizioni, e alla Repubblica ceca e in Slovacchia, dove un tribunale ha emesso una sentenza sfavorevole alle vittime in una maniera che fa dubitare dell'attuazione della direttiva 2006/114/CE in tali paesi; invita la Commissione a riferire al Parlamento sui risultati dei suoi controlli;
12. si rammarica del fatto che la direttiva 2005/29/CE non riguardi le transazioni fra imprese e che gli Stati membri sembrino restii a estendere il suo campo d'applicazione; rileva, tuttavia, che gli Stati membri possono unilateralmente estendere il campo d'applicazione della loro legislazione nazionale in materia di protezione dei consumatori includendo anche le transazioni da impresa a impresa e incoraggia con vigore gli Stati membri a procedere in tal senso e a garantire la collaborazione tra le autorità degli Stati membri, come disposto dal regolamento (CE) n. 2006/2004, per rendere possibile l'individuazione di attività transfrontaliere di questo tipo ad opera di società di gestione degli annuari commerciali stabilite nell'Unione europea o in paesi terzi; chiede inoltre alla Commissione di riferire entro dicembre 2009 sulla realizzabilità e le possibili conseguenze dell'estensione della portata della direttiva 2005/29/CE per inserirvi i contratti tra imprese, con particolare attenzione al punto 21 del suo allegato I;
13. si compiace dell'esempio offerto dall'Austria, che nell'ambito della propria legislazione nazionale, ha introdotto un divieto specifico riguardo agli annuari commerciali ingannevoli e invita la Commissione, alla luce della natura transfrontaliera di tale problema, a proporre una nuova iniziativa legislativa per estendere la portata della direttiva 2005/29/CE, sulla base del modello austriaco, in modo da vietare nello specifico la pubblicità sugli annuari commerciali a meno che i potenziali clienti non siano stati informati in modo inequivocabile e attraverso mezzi grafici chiari che tale pubblicità è esclusivamente un'offerta per un contratto a pagamento;
14. rileva che la legislazione nazionale spesso non è adeguata a offrire mezzi di ricorso nei confronti delle società di gestione degli annuari commerciali che hanno sede in un altro Stato membro e pertanto sollecita la Commissione ad agevolare una più attiva cooperazione a livello transfrontaliero fra le autorità nazionali, al fine di porle in condizione di offrire mezzi di ricorso più efficaci alle vittime;
15. si rammarica del fatto che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non sia applicabile alle transazioni tra imprese e che quindi non vi si possa ricorrere come strumento per combattere gli annuari commerciali ingannevoli; invita la Commissione a proporre una nuova iniziativa legislativa per estendere la sua applicazione di conseguenza;
16. si compiace dell'esempio del Belgio, dove tutte le vittime di pratiche ingannevoli sono in grado di intentare azioni legali nel proprio paese di residenza;
17. nota che l'esperienza austriaca mostra che il diritto delle vittime a un'azione legale collettiva contro le compagnie che gestiscono annuari, intrapresa da associazioni professionali o simili organismi, sembra essere un rimedio efficace che potrebbe essere ripreso nel quadro delle iniziative attualmente contemplate dalla DG concorrenza della Commissione in merito alle azioni di risarcimento per violazione delle norme di concorrenza CE e dalla DG SANCO in relazione ai ricorsi collettivi a livello europeo per i consumatori;
18. sollecita gli Stati membri a garantire che le vittime della pubblicità ingannevole abbiano un'autorità nazionale chiaramente identificabile presso la quale sporgere denuncia e a cui chiedere una riparazione anche nei casi in cui, come quelli illustrati, le vittime della pubblicità ingannevole siano aziende;
19. invita la Commissione a elaborare orientamenti per le migliori pratiche destinati agli organismi nazionali preposti all'applicazione delle leggi, a cui possano fare riferimento quando i casi di pubblicità ingannevole vengono sottoposti alla loro attenzione;
20. invita la Commissione a intensificare la cooperazione internazionale con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali affinché gli annuari commerciali ingannevoli con sede nei paesi terzi non possano recare danno alle imprese situate all'interno dell'Unione europea;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.