Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0019),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 175, paragrafo 1 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0046/2008),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0369/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/28/CE)
ALLEGATO
DICHIARAZIONI DELLA COMMISISONE
Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 2, lettera e)
La Commissione ritiene che, ai fini di detta direttiva, l'espressione "rifiuti industriali ed urbani" possa comprendere anche i cosiddetti "rifiuti commerciali".
Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino
La Commissione è del parere che il riferimento all'obiettivo del 20% di cui all'articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino, non debba essere inteso diversamente da quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.
Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 23, paragrafo 8, lettera c), e paragrafi 9 e 10
La Commissione riconosce che, a livello nazionale, alcuni Stati membri hanno raggiunto una quota elevata di energia da fonti rinnovabili già nel 2005. Nel redigere le relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 8, lettera c) e paragrafi 9 e 10, la Commissione terrà debito conto, nella sua valutazione del miglior rapporto costo-benefici, dei costi marginali legati all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e, se del caso, in ogni proposta presentata in conformità con il suddetto articolo della direttiva includerà soluzioni adeguate anche per tali Stati membri.
Dichiarazione della Commissione concernente l'allegato VII
La Commissione cercherà di anticipare al 2011 l'elaborazione degli orientamenti di cui all'allegato VII della direttiva e collaborerà con gli Stati membri per sviluppare i dati e le metodologie necessari per valutare e sorvegliare in che modo le pompe di calore contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della direttiva.
Gli orientamenti prevederanno correttivi per i valori del fattore di rendimento stagionale (SPF) usati per valutare se includere le pompe di calore non alimentate ad energia elettrica, in modo da tener conto del fatto che il rendimento del sistema elettrico non incide sul fabbisogno energetico primario di dette pompe. Nell'elaborare i suddetti orientamenti la Commissione valuterà altresì se sia fattibile prevedere una metodologia in virtù della quale il valore SPF usato per valutare se includere ogni singola pompa di calore sarebbe basato sulla media delle condizioni climatiche nell'UE.
Scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0016),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0043/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0406/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/29/CE)
ALLEGATO
Dichiarazioni della Commissione
Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10, paragrafo 3 sull'uso dei proventi della vendita all'asta di quote
Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono utilizzare i proventi della vendita all'asta delle quote anche per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 (2007/74/CE)(1), gli Stati membri possono sostenere fino al 15% dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.
Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10 bis, paragrafo 4 bis
sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e sul sistema UE di scambio delle quote di emissioni
Gli Stati membri possono considerare necessario compensare temporaneamente taluni impianti per i costi del CO2 trasferiti sul prezzo dell'energia elettrica nel caso in cui i costi del CO2 potrebbero esporli al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In mancanza di un accordo internazionale, la Commissione si impegna a modificare, previa consultazione degli Stati membri, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente entro la fine del 2010, onde stabilire norme dettagliate in virtù delle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato per un tale sostegno. Le norme saranno conformi ai principi contenuti nel documento trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il 19 novembre 2008 (Allegato II al documento 15713/1/08)
Decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata come documento numero C(2006) 6817).
Sforzo condiviso finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas a affetto serra ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0017),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0041/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0411/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 406/2009/CE)
Stoccaggio geologico del biossido di carbonio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0018),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0040/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0414/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1013/2006
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/31/CE)
ALLEGATO
DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE
Dichiarazione della Commissione sui sviluppi più recenti nell'applicazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (tecnologie CCS)
A partire dal 2010 la Commissione presenterà periodicamente una relazione sugli sviluppi più recenti nell'applicazione delle tecnologie CCS nell'ambito delle attività correlate alla gestione della rete di progetti dimostrativi delle tecnologie CCS. Tale relazione comprenderà informazioni sui progressi realizzati nell'installazione degli impianti di dimostrazione CCS e nello sviluppo delle tecnologie CCS, su una stima dei costi e sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio di CO2.
Dichiarazione della Commissione sulle bozze di decisione in materia di autorizzazioni e bozze di decisione relative al trasferimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
La Commissione pubblicherà tutti i pareri sulle bozze di decisione in materia di autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, e sulle bozze di decisione relative al trasferimento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. La versione pubblicata dei pareri non conterrà tuttavia alcuna informazione la cui riservatezza sia garantita nell'ambito delle eccezioni all'accesso del pubblico alle informazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006 riguardanti, rispettivamente, l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) e l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
Dichiarazione della Commissione sull'opportunità di considerare il biossido di carbonio una sostanza specificata con valori limite adeguati in una versione riveduta della direttiva Seveso
Il biossido di carbonio è una sostanza comune che non è attualmente classificata come pericolosa. Al momento, quindi, il trasporto e i siti di stoccaggio di CO2 non sono contemplati nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso). Sulla base dell'analisi preliminare effettuata dalla Commissione delle informazioni disponibili sul trasporto di CO2, sia le prove empiriche che i modelli sembrano indicare che il trasporto mediante gasdotto non presenta rischi maggiori rispetto al trasporto del gas naturale effettuato con il medesimo mezzo. Lo stesso sembrerebbe valere per il trasporto marittimo di CO2 rispetto al trasporto marittimo di gas naturale liquefatto e di gas di petrolio liquefatto. Sembra inoltre probabile che il rischio di incidente da un sito di stoccaggio di CO2, dovuto a una rottura al momento dell'iniezione o a una fuoriuscita successiva alla stessa, sia irrilevante. Ciononostante, la possibilità di classificare il CO2 come una sostanza specificata nell'ambito della direttiva Seveso sarà esaminata più attentamente in sede di elaborazione della revisione proposta della direttiva, prevista per fine 2009/inizio 2010. Qualora dalla valutazione emerga un rischio potenziale significativo di incidente, la Commissione proporrà di inserire il CO2 come sostanza specificata con valori limite adeguati nella direttiva Seveso riveduta. In tal caso la Commissione proporrebbe inoltre di apportare le opportune modifiche all'allegato III della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale) per garantire che tutti gli impianti Seveso che trattano CO2 supercritico siano contemplati in tale direttiva.
Dichiarazione della Commissione sul sequestro minerale di CO2
Il sequestro minerale di CO2 (la fissazione di CO2 sotto forma di carbonati inorganici) rappresenta una tecnologia potenziale di riduzione del cambiamento climatico che potrebbe in linea di principio essere utilizzata nelle stesse categorie di impianti industriali che fanno ricorso allo stoccaggio geologico di CO2. Tuttavia questa tecnologia è ancora in fase di messa a punto. Oltre alla penalità energetica(1) associata alla cattura di CO2, attualmente anche il processo di carbonatazione minerale comporta una penalità energetica, fenomeno che dovrà essere esaminato prima di poter prevedere un'applicazione commerciale. Come nel caso dello stoccaggio geologico, sarebbe necessario anche stabilire i controlli necessari per garantire la sicurezza della tecnologia sotto il profilo ambientale. Date le differenze fondamentali fra le due tecnologie, è probabile che tali controlli differiscano sostanzialmente da quelli per lo stoccaggio geologico. Alla luce di queste considerazioni la Commissione seguirà attentamente i progressi tecnici del sequestro minerale con l'obiettivo di elaborare un quadro giuridico che consenta un sequestro minerale sicuro sotto il profilo ambientale e ne permetta il riconoscimento nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni, una volta che la tecnologia abbia raggiunto un livello adeguato di sviluppo. Considerato l'interesse degli Stati membri per questa tecnologia e il ritmo del progresso tecnologico, una prima valutazione dovrebbe poter essere effettuata verso il 2014, o prima se le circostanze lo consentono.
Penalità energetica ("Energy penalty") è il termine utilizzato per indicare il fatto che un impianto che effettua la cattura o la mineralizzazione di CO2 utilizza una parte dell'energia per tali processi e richiede pertanto più energia di un impianto che ha una produzione equivalente, ma non effettua la cattura/mineralizzazione.
Controllo e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dai carburanti (trasporto stradale e navigazione interna) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all'uso di combustibili per i trasporti su strada e che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0018),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, nonché l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0061/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0496/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/30/CE)
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione conferma che le riduzioni del 2% menzionate all'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), non sono vincolanti e che nell'ambito della verifica si affronterà la questione della loro natura non vincolante.
Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0856),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0022/2008),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 51 e l'articolo 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0419/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della proposta di regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 443/2009)
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione conferma che nel 2009 intende proporre una revisione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. Ciò al fine di garantire che i consumatori ricevano informazioni adeguate sulle emissioni di CO2 delle autovetture nuove.
La Commissione entro il 2010 rivedrà la direttiva 2007/46/CE in modo che la presenza di tecnologie innovative (ecoinnovazioni) in un veicolo e il loro impatto sulle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli possa essere comunicata alle autorità degli Stati membri responsabile per il monitoraggio e la rendicontazione conformemente al regolamento.
La Commissione rifletterà anche sulla possibilità di preparare ed attuare le prescrizioni per i veicoli che devono essere dotati di contatori per il risparmio di carburante al fine di incoraggiare una guida più efficiente rispetto ai consumi. In questo contesto, la Commissione rifletterà sulla modifica della legislazione quadro sull'omologazione e sull'adozione delle norme tecniche necessarie entro il 2010.
La Commissione, tuttavia, è vincolata dagli obiettivi della sua iniziativa "Legiferare meglio" e dall'esigenza di fondare le sue proposte su una valutazione precisa degli impatti e dei benefici. A questo proposito e conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione continuerà a valutare l'esigenza di presentare nuove proposte legislative, riservandosi il diritto di decidere se e quando è opportuno presentare tali proposte.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (10597/2/2008 – C6-0324/2008),
– vista la propria posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0607),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2005)0246),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0440/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 137 del trattato prevede che la Comunità sostenga e completi l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
(2) La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) stabilisce requisiti minimi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, tra l'altro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pausa, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
(3) L'articolo 19, terzo comma, e l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/88/CE prevedono un riesame entro il 23 novembre 2003.
(4) Essendo trascorsi oltre dieci anni dall'adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio ║ (6), prima direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, appare necessario tener conto dei nuovi sviluppi e delle richieste sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e dotarsi delle risorse per raggiungere gli obiettivi in materia di crescita e di occupazione fissati dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 nel quadro della strategia di Lisbona.
(5) La conciliazione della vita professionale con la vita familiare è anch'essa un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi che l'Unione europea si è prefissata nella strategia di Lisbona, in particolare per accrescere il tasso di occupazione femminile. Lo scopo è non solo rendere più soddisfacente il clima lavorativo, ma anche consentire un migliore adattamento ai bisogni dei lavoratori, in particolare di quelli che hanno responsabilità familiari. Varie modifiche contenute nella presente direttiva sono volte a permettere una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare.
(6) In questo contesto gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti sociali a concludere, al livello appropriato, accordi che permettano una migliore conciliazione della vita professionale con la vita familiare.
(7) È necessario rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori alla luce della sfida posta dalle nuove forme di organizzazione dell'orario di lavoro, introdurre modelli di orario di lavoro che offrano ai lavoratori opportunità di apprendimento permanente, come anche trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.
(8)Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'aspetto caratterizzante del concetto di "orario di lavoro" è l'obbligo di essere presente in un luogo determinato dal datore di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo al fine di poter prestare immediatamente i propri servizi, ove necessario.
(9) In circostanze in cui ai lavoratori non sono stati concessi periodi di riposo, devono essere accordati periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla pertinente legislazione, ai pertinenti contratti collettivi o altri accordi tra le parti sociali.
(10) Anche le disposizioni concernenti il periodo di riferimento di durata massima settimanale del lavoro devono essere riviste nell'intento di adattarle alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, fatte salve le garanzie per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
(11) Qualora la durata del contratto di lavoro sia inferiore ad un anno, il periodo di riferimento non dovrebbe essere superiore alla durata del contratto di lavoro.
(12) L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE dimostra che la decisione finale puramente individuale di non applicare l'articolo 6 della stessa comporta dei problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la libertà di scelta del lavoratore. È pertanto opportuno che la deroga prevista da detta disposizione cessi di essere applicabile.
(13)Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro, è importante che si adottino misure per garantire che l'orario di lavoro del lavoratore sia definito come la somma dei periodi di lavoro effettuati in base a ciascuno dei contratti.
(14) Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento dell'azione comunitaria in materia.
(15) Dopo tale consultazione la Commissione, ritenendo opportuna un'azione comunitaria, ha ulteriormente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato.
(16) Al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali a livello comunitario non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 139 del trattato.
(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia attualizzare la normativa comunitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(7). Essa è volta in particolare ad assicurare il pieno rispetto del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui all'articolo 31 della Carta, in particolare al paragrafo 2, il quale statuisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
(19) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe mantenere il livello generale di protezione assicurato ai lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2003/88/CE è così modificata:
1) all'articolo 2 sono inseriti i punti seguenti:"
1 bis) "servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione sul proprio luogo di lavoro al fine di intervenire, su richiesta del datore di lavoro, per esercitare la propria attività o le proprie funzioni.
1 ter) "luogo di lavoro": il luogo o i luoghi in cui il lavoratore esercita normalmente le sue attività o funzioni e che è determinato conformemente a quanto previsto nel rapporto o contratto di lavoro che si applica al lavoratore.
1 quater) "periodo inattivo del servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è di guardia ai sensi del punto 1 bis, ma non è chiamato dal suo datore di lavoro ad esercitare di fatto la propria attività o le proprie funzioni.
"
2) sono inseriti gli articoli seguenti:"
Articolo 2 bis
Servizio di guardia
L'intera durata del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è considerata orario di lavoro ▌.
Tuttavia i periodi inattivi del servizio di guardia possono essere calcolati in modo specifico, sulla base al contratto collettivo o di altro accordo tra le parti sociali ovvero mediante disposizioni legislative o regolamentari, al fine di rispettare la durata massima settimanale della media dell'orario di lavoro di cui all'articolo 6, purché siano rispettati i principi generali relativi alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5 ▌.
Articolo 2 ter
Calcolo dell'orario di lavoro
Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro, l'orario di lavoro del lavoratore corrisponde alla somma dei periodi di lavoro effettuati in base a ciascuno dei contratti.
Articolo 2 quater
Conciliazione della vita professionale con la vita familiare
Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati a meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare.
Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori*, e consultando le parti sociali, che:
-
i datori di lavoro informino i lavoratori con congruo anticipo di ogni modifica del ritmo di lavoro, e
-
i lavoratori abbiano il diritto di chiedere modifiche del loro orario o del loro ritmo di lavoro, e i datori di lavoro abbiano l'obbligo di considerare tali richieste equamente, tenuto conto delle esigenze di flessibilità di datori di lavoro e lavoratori. Un datore di lavoro può respingere una tale richiesta soltanto se gli inconvenienti organizzativi che essa comporta per lui sono sproporzionatamente maggiori del beneficio per il lavoratore.
____________
* GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
"
3) l'articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
all'alinea le parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 8 nonché all'articolo 16, lettere a) e c)";
ii)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)
di direttori generali ("chief executive officers") (o di persone che occupano posizioni comparabili), di dirigenti superiori ad essi direttamente subordinati e di persone nominate direttamente da un consiglio di amministrazione;
"
b)
al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla pertinente legislazione, al pertinente contratto collettivo o altro accordo tra le parti sociali";
c)
al paragrafo 3, nella frase introduttiva, le parole "agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli 3, 4, 5 e 8, nonché all'articolo 16, lettere a) e c)";
d)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:" 5. A norma del paragrafo 2 del presente articolo, le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al sesto del presente paragrafo."
ii)
l'ultimo comma è soppresso;
4) all'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla pertinente legislazione; al pertinente contratto collettivo o altro accordo tra le parti sociali ".
5) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:"
Articolo 19
Limiti alla facoltà di derogare ai periodi di riferimento
▌ In deroga all'articolo 16, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni oggettive o tecniche ovvero per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un periodo non superiore a dodici mesi:
a)
mediante contratto collettivo o accordo sottoscritto dalle parti sociali, come previsto all'articolo 18; o
b)
per via legislativa o regolamentare previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato, nei casi in cui i lavoratori non siano coperti da contratti collettivi o altri accordi fra le parti sociali, purché lo Stato membro interessato adotti le misure necessarie per assicurare che il datore di lavoro:
i)
informi e consulti i lavoratori o i loro rappresentanti in merito all'introduzione dell'organizzazione dell'orario di lavoro proposta e alle relative modifiche;
ii)
adotti le misure necessarie per prevenire o porre rimedio a ogni rischio per la salute e la sicurezza che possa essere connesso all'organizzazione dell'orario di lavoro proposta.
Se si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro adempia agli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva 89/391/CEE, sezione II.
"
6) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:"
Articolo 22
Disposizioni varie
1. Quantunque il principio generale sia che, nell'Unione europea, l'orario settimanale di lavoro massimo è di 48 ore e che in pratica per i lavoratori nell'Unione europea una maggiore durata del lavoro rappresenta l'eccezione, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 per un periodo transitorio che terminerà …*, a condizione di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali al livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.
2. In ogni caso, gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale facoltà prendono le misure necessarie ad assicurare che:
a)
nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso previo del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di detto consenso non è superiore a sei mesi ed è rinnovabile;
b)
nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto di non essere disposto ad accettare di effettuare tale lavoro o perché ha revocato, per qualsiasi motivo, il suo consenso;
c)
il consenso dato:
i)
all'atto della firma del contratto di lavoro individuale o durante il periodo di prova, ovvero
ii)
nel corso delle prime quattro settimane del rapporto di lavoro
sia nullo e non avvenuto; ▌
d)
ciascun lavoratore abbia il diritto, durante i primi sei mesi successivi alla stipula di un accordo valido o durante un periodo massimo di tre mesi dalla fine del periodo di prova specificato nel suo contratto, se tale periodo ha durata superiore, di revocare, con effetto immediato, il suo consenso ad effettuare tale lavoro, informandone a tempo debito e per iscritto il suo datore di lavoro. Successivamente il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di dare per iscritto un preavviso, di durata non superiore a due mesi;
e)
il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro e registri adeguati che consentano di accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate;
f)
i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti, le quali possono vietare o limitare, per ragioni ║ di salute e salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro;
g)
il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, trasmetta loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori a lavorare per più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), e registri adeguati che consentano di accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.
▌
__________
*Trentasei mesi dall'entrata in vigore della direttiva 2009/.../CE (recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).
"
▌
7) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:"
Articolo 24
Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate o in via di adozione nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
2. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
3. A decorrere dal 23 novembre 1996 la Commissione presenta ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1 e 2.
"
▌
Articolo 2
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il …(8). Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali successive modifiche di tali disposizioni. In particolare essi provvedono a che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di mezzi adeguati per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al …* o si accertano che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo, nel qual caso gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a consentire loro di garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005 (GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 292), posizione comune del Consiglio del 15 settembre 2008 (GU C 254 E del 7.10.2008, pag. 26) e posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0151),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0149/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0371/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale
visto il parere del garante europeo della protezione dei dati(3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Uno strumento importante per conseguire questo obiettivo è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni che notoriamente compromettono la sicurezza stradale.
(2) Tuttavia, vista la mancanza di meccanismi adeguati, avviene spesso che le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non vengano concretamente applicate quando le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa.
(3) Per migliorare la sicurezza stradale nell'Unione europea e assicurare pari condizioni di trattamento a trasgressori residenti e non residenti, occorre che le sanzioni siano applicate indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo con cui l'infrazione è commessa. A tal fine è necessario istituire un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni.
(4) Questo sistema risulta particolarmente utile per le infrazioni al codice della strada registrate da dispositivi automatici di rilevamento, nelle quali l'identità del trasgressore non può essere stabilita immediatamente, come in caso di eccesso di velocità o transito con semaforo rosso. Il sistema è utile anche ai fini del procedimento contro le infrazioni per le quali può essere necessario verificare i dati di immatricolazione del veicolo, per esempio in caso di guida in stato di ebbrezza.
(5) Questo sistema deve disciplinare le infrazioni al codice della strada che risultano particolarmente gravi per la sicurezza stradale e le infrazioni considerate come infrazioni al codice della strada dalla legislazione di tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno prendere in considerazione l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi nell'Unione europea in relazione ad altre infrazioni al codice della strada che implicano gravi conseguenze per la sicurezza stradale. Dopo aver presentato una relazione sull'attuazione della presente direttiva a due anni dall'entrata in vigore della stessa, la Commissione dovrebbe proporre, ove opportuno, una revisione della direttiva quanto alla possibilità di includere nel suo ambito di applicazione altre eventuali categorie di infrazioni al codice dellastrada.
(6)Al fine di garantire un sufficiente livello di sicurezza stradale e di assicurare che le sanzioni pecuniarie applicabili siano proporzionate, la Commissione dovrebbe avviare discussioni con gli Stati membri sull'introduzione di sanzioni pecuniarie fisse armonizzate per le infrazioni al codice della strada e incoraggiare altresì lo scambio di buone prassi tra Stati membri.
(7) Per garantire l'efficacia del sistema, l'applicazione transfrontaliera della normativa deve riguardare le fasi comprese fra il rilevamento dell'infrazione e l'invio della notifica di infrazione, elaborata sulla base di un modello standard, al titolare del certificato di immatricolazione del veicolo. Quando una decisione definitiva sia stata presa, si può applicare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie(5). Qualora tale decisione quadro non possa essere applicata, ad esempio per il fatto che le decisioni sanzionatorie non rientrano nell'ambito del diritto penale, l'efficacia delle sanzioni dovrebbe comunque essere garantita da altre misure di applicazione delle sanzioni. È necessario introdurre una norma minima per le notifiche di infrazione, compresi i moduli di risposta, nonché mediante procedure di notifica più compatibili, al fine di rendere più affidabile ed efficace l'applicazione transfrontaliera.
(8) Inoltre, lo scambio transfrontaliero di informazioni deve essere eseguito in tempi rapidi per via elettronica. A tal fine è auspicabile istituire reti telematiche comunitarie sicure che consentano che lo scambio di informazioni avvenga in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi.
(9) Visto che i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono personali, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(6). Il trasgressore dovrebbe essere debitamente informato, al momento della notifica dell'infrazione, in merito ai suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati e al periodo massimo previsto dalla legge per la conservazione dei dati.
(10)I dati raccolti ai sensi della presente direttiva, il cui stoccaggio ha comunque carattere temporaneo, non dovrebbero in alcun caso essere utilizzati a fini che non siano quelli del perseguimento delle infrazioni alla sicurezza stradale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che il trattamento dei dati personali e la gestione della rete telematica comunitaria consentano di evitare che i dati raccolti siano utilizzati per scopi diversi da quelli propri della sicurezza stradale.
(11)In materia di controlli stradali, gli Stati membri dovrebbero armonizzare i rispettivi metodi per far sì che le loro prassi siano comparabili a livello di Unione europea. Si dovrebbero pertanto mettere a punto in ciascuno Stato membro norme minime applicabili alle prassi di controllo.
(12)Anche le apparecchiature tecniche per i controlli di sicurezza stradale dovrebbero essere armonizzate in futuro per assicurare la convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri. Una siffatta armonizzazione tecnica dovrebbe essere proposta dalla Commissione in occasione della revisione di cui all'articolo 14.
(13)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per informare e sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea circa l'attuazione della presente direttiva. Un'idonea informazione sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale potrà così avere un effetto deterrente sulla commissione di infrazioni stradali.
(14)La Commissione dovrebbe concentrarsi in futuro sulla necessità di agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa relativa alle infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi.
(15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).
(16) In particolare, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare misure riguardanti l'adeguamento dell'allegato. Visto che tali misure hanno portata generale e intendono modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per determinate infrazioni al codice della strada, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva istituisce un sistema per agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per le seguenti infrazioni al codice della strada:
a)
eccesso di velocità;
b)
guida in stato di ebbrezza;
c)
mancato uso della cintura di sicurezza;
d)
transito con semaforo rosso.
2. La presente direttiva si applica soltanto se la sanzione da applicare per l'infrazione in questione è o comprende una sanzione pecuniaria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
"titolare": il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione, compresi i motocicli;
b) "Stato dell'infrazione": lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;
c) "Stato di residenza": lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;
d)
"autorità competente": un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro incaricato di agevolare l'attuazione della presente direttiva;
e)
"autorità centrale": l'autorità incaricata di garantire la protezione dei dati in ciascuno Stato membro;
f)
"decisione amministrativa definitiva": una decisione definitiva che infligga una sanzione pecuniaria, diversa da una decisione secondo la definizione dell'articolo 1 della decisione quadro 2005/214/GAI;
g)
"eccesso di velocità": il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato dell'infrazione per il tipo di strada o il tipo di veicolo in questione;
h)
"guida in stato di ebbrezza": la guida con un tasso di alcolemia nel sangue superiore al livello massimo in vigore nello Stato dell'infrazione;
i)
"mancato uso della cintura di sicurezza": il mancato rispetto della prescrizione di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini nei casi stabiliti a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio(8) o della legislazione dello Stato dell'infrazione;
j)
"mancato arresto davanti a un semaforo rosso": l'infrazione costituita dal transito con semaforo rosso, come definita nella legislazione dello Stato dell'infrazione.
Articolo 3
Orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea
1.Ai fini di una politica di sicurezza stradale volta a raggiungere un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione europea e tenendo conto delle diverse situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri si adoperano, fatte salve politiche e legislazioni più restrittive, per introdurre una serie minima di orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'ambito della presente direttiva. Ai fini della realizzazione di tale obiettivo la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 13, adotta orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Tali orientamenti rispettano i principi di base esposti nel presente articolo.
2.In materia di velocità, l'uso di apparecchiature automatiche di controllo su autostrade, strade secondarie e strade urbane è incoraggiata in particolare sui tratti di rete stradale in cui il numero degli incidenti causati da eccesso di velocità è superiore alla media.
Le raccomandazioni adottate nell'ambito di orientamenti mirano a far sì che il numero dei controlli di velocità mediante apparecchiature automatiche aumenti del 30% negli Stati membri in cui il numero delle vittime di incidenti stradali è superiore alla media dell'Unione europea e la riduzione del loro numero a partire dal 2001 è inferiore alla media dell'Unione europea. È garantita un'adeguata copertura geografica del territorio di ciascuno Stato membro.
3.In materia di guida in stato di ebbrezza, gli Stati membri assicurano in via prioritaria controlli su base aleatoria nelle zone e nelle fasce orarie in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente e il rischio di incidente aumenta.
Gli Stati membri provvedono a che almeno il 30% dei conducenti possa essere esaminato ogni anno.
4.In materia di uso della cintura di sicurezza, operazioni intensive di controllo sono effettuate per almeno sei settimane l'anno dagli Stati membri in cui il tasso d'utilizzo della cintura di sicurezza è inferiore al 70% degli utenti della strada, in particolare nelle zone e nelle fasce orarie in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente.
5.In materia di transito con semaforo rosso, si privilegia l'uso di apparecchiature automatiche di controllo agli incroci dove è frequente il mancato rispetto delle norme e si registra un numero di incidenti superiore alla media degli incidenti connessi al transito con semaforo rosso.
6.Gli orientamenti raccomandano uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri e invitano in particolare gli Stati più avanzati in materia di controlli automatici a fornire un assistenza tecnica agli Stati membri che lo richiedano.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'APPLICAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLA NORMATIVA
Articolo 4
Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri
1. Quando un'infrazione è stata commessa in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e il caso non è perseguito e chiuso immediatamente da un'autorità competente per sanzionare l'infrazione nello Stato dell'infrazione, l'autorità competente nello Stato in questione trasmette il numero di immatricolazione del veicolo e le informazioni riguardanti il luogo e la data dell'infrazione all'autorità competente negli altri Stati membri o nello Stato di residenza, se quest'ultimo può essere identificato, nelle stesse circostanze e con le stesse modalità con cui sanzionerebbe la stessa infrazione se quest'ultima fosse commessa da un veicolo immatricolato sul proprio territorio.
2. L'autorità competente nello Stato di residenza trasmette immediatamente le informazioni seguenti esclusivamente all'autorità competente nello Stato dell'infrazione:
a)
la marca e il modello del veicolo provvisto del numero di immatricolazione in questione;
b)
se il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione è una persona fisica, il nome, l'indirizzo, la data e il luogo di nascita;
c)
se il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione è una persona giuridica, la denominazione e l'indirizzo.
3. Lo scambio di informazioni, per quanto concerne il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, avviene nel rispetto della direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti degli altri Stati membri non conservano le informazioni trasmesse dallo Stato di infrazione; tali informazioni servono esclusivamente ai fini della presente direttiva e, a conclusione della procedura, tutti i dati devono essere cancellati in maniera verificabile.
Articolo 5
Uso di una rete telematica
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni di cui all'articolo 4 sia effettuato per via telematica. A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare una rete telematica comunitaria basata su regole comuni entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
2. La Commissione adotta le regole comuni riguardanti l'attuazione del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.
Le regole comuni comprendono in particolare disposizioni riguardanti i punti seguenti:
a)
il formato dei dati scambiati;
b)
le procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi;
c)
le norme di sicurezza e di protezione dei dati personali onde evitare l'utilizzazione dei dati per fini diversi da quelli cui erano destinati.
Articolo 6
Notifica delle infrazioni
1. Dopo il ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità nello Stato dell'infrazione competente per sanzionare le infrazioni disciplinate dalla presente direttiva trasmette una notifica di infrazione al titolare. La notifica è redatta sulla base del modello di cui all'allegato.
2. La notifica di infrazione comprende, quanto meno, l'oggetto della notifica, il nominativo dell'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il nominativo dell'autorità competente per l'attuazione della presente direttiva e una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi. Essa precisa l'importo della sanzione pecuniaria, le procedure di pagamento più semplici, il termine ultimo di pagamento, le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione e le possibilità di ricorrere contro una decisione che impone una sanzione pecuniaria, nonché la procedura da seguire in caso di controversia o ricorso.
3.Le sanzioni pecuniarie irrogate a norma della presente direttiva sono non discriminatorie in base alla nazionalità e sono applicate in conformità della legge in vigore nello Stato dell'infrazione.
4. La notifica di infrazione informa il titolare circa l'obbligo di compilare il modulo di risposta entro un determinato termine qualora il titolare non intenda pagare la sanzione pecuniaria. Essa informa inoltre il titolare che un eventuale rifiuto di pagare la sanzione sarà comunicato all'autorità competente dello Stato di residenza per esecuzione della decisione.
5.La notifica di infrazione informa il titolare che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della direttiva 95/46/CE e gli indica quali sono i suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione di cui all'articolo 11 della presente direttiva.
6.Qualora non fosse alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, il titolare è tenuto a comunicare gli estremi del conducente in conformità della normativa dello Stato di residenza. Nei casi in cui esista un accordo fra due o più Stati membri che affronta le problematiche connesse all'applicazione del presente articolo, quest'ultimo non è applicabile.
7. La notifica di infrazione è trasmessa al titolare nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato di residenza, secondo quanto specificato dallo Stato in questione.
8. La Commissione può adattare il modello di notifica per tenere conto degli sviluppi tecnici. Tali provvedimenti, destinati a modificare elementi tecnici non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.
9.Ai fini della presente direttiva, non è applicata alcuna sanzione pecuniaria per le infrazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.
Articolo 7
Seguito dato alle infrazioni stradali
1.Nel caso in cui la sanzione pecuniaria non sia stata pagata e siano state esperite tutte le procedure da seguire in caso di controversia o ricorso, si applica la decisione quadro 2005/214/GAI per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 di detta decisione quadro.
2.Nei casi di mancato pagamento di cui al paragrafo 1, ma riguardanti sanzioni pecuniarie che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta decisione quadro, l'autorità competente dello Stato dell'infrazione trasmette la decisione definitiva all'autorità competente dello Stato di residenza per l'esecuzione della sanzione pecuniaria.
Articolo 8
Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie
1.L'autorità competente dello Stato di residenza riconosce senza ulteriori formalità una decisione amministrativa definitiva che impone una sanzione pecuniaria, trasmessale conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e adotta senza indugio tutte le misure necessarie per la sua esecuzione, salvo che decida di invocare uno dei seguenti motivi di non riconoscimento o non esecuzione:
a)
il diritto dello Stato di residenza prevede un'immunità che rende impossibile l'esecuzione della decisione;
b)
l'interessato non è stato informato del suo diritto di presentare ricorso e del termine per presentare il ricorso stesso.
2.L'esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria da parte dell'autorità competente dello Stato di residenza è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza alla stessa stregua di una sanzione pecuniaria nello Stato di residenza.
3.L'autorità competente dello Stato dell'infrazione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di residenza in merito a qualsiasi decisione o misura che osti all'esecuzione della decisione. L'autorità competente dello Stato di residenza pone fine all'esecuzione della decisione non appena è informata dall'autorità competente dello Stato dell'infrazione di detta decisione o misura.
Articolo 9
Informazioni trasmesse dallo Stato di residenza
L'autorità competente dello Stato di residenza informa senza indugio, con qualsiasi mezzo che registri per iscritto, l'autorità competente dello Stato dell'infrazione di quanto segue:
a)
la trasmissione della decisione all'autorità competente;
b)
qualsiasi decisione di non eseguire una decisione, corredata dei motivi che la giustificano;
c)
l'esecuzione della decisione, non appena sia avvenuta.
Articolo 10
Autorità centrali
1. Ciascuno Stato membro nomina un'autorità centrale incaricata di fornire assistenza per l'applicazione della presente direttiva.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità centrali nominate in forza del presente articolo.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 agli altri Stati membri.
Articolo 11
Diritti di accesso, rettifica e cancellazione
1. Fatti salvi i diritti delle persone interessate conferiti dalla legislazione nazionale a norma dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE, qualsiasi persona interessata ha il diritto di ottenere comunicazione dei dati personali registrati nello Stato di residenza che sono stati trasmessi allo Stato membro richiedente.
2. Fatta salva l'osservanza dei requisiti procedurali previsti per le opposizioni e i ricorsi giurisdizionali degli Stati membri interessati, qualsiasi persona interessata ha il diritto di ottenere rapidamente la rettifica di dati personali inesatti o la cancellazione di dati registrati indebitamente.
3. Le persone interessate possono esercitare i diritti di cui al paragrafo 2 presso l'autorità centrale del paese di residenza.
Articolo 12
Informazione destinata ai conducenti nell'Unione europea
1.Gli Stati membri adottano le misure opportune per fornire le informazioni necessarie agli utenti della strada in merito alle misure di attuazione della presente direttiva. Tali informazioni possono essere fornite, tra l'altro, per il tramite di enti addetti alla sicurezza stradale, organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale o di club automobilistici.
Gli Stati membri garantiscono che le norme in materia di limiti di velocità siano affisse sotto forma di segnaletica verticale a tutte le loro frontiere autostradali.
2.La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.
CAPO III
PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 13
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 14
Revisione e relazione
1.Entro ...(9) la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull´ attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri e sulla sua efficacia ai fini del conseguimento dell'obiettivo di ridurre il numero dei morti sulle strade dell'Unione europea.
2.Sulla base di tale relazione, la Commissione valuta le possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ad altre infrazioni stradali.
3.Nella relazione la Commissione presenta proposte volte ad armonizzare gli strumenti di controllo sulla base di criteri comunitari e le procedure di controllo in materia di sicurezza stradale.
4.Nella relazione la Commissione valuta inoltre l'attuazione volontaria, da parte degli Stati membri, degli orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea di cui all'articolo 3 ed esamina l'opportunità di rendere obbligatorie le raccomandazioni contenute in detti orientamenti. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta di modifica della presente direttiva.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva almeno dodici mesi dopo l'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
MODULO per la notifica dell'infrazione
di cui all'articolo 6
[COPERTINA]
[Nome, indirizzo e numero di telefono del mittente] [Nome e indirizzo del destinatario]
NOTIFICA
di un'infrazione al codice della strada commessa in .......... [nome dello Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa]
[il testo summenzionato deve essere riportato sulla copertina in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea]
Pagina 2
Il [data ...... ] un'infrazione al codice della strada commessa con il veicolo con numero di immatricolazione .............., marca .........., modello ............, è stata rilevata da ................ [nome dell'organismo responsabile].
Lei è registrato come titolare del certificato di immatricolazione del veicolo summenzionato.
Gli estremi dell'infrazione sono descritti alla pagina 3.
L'importo della sanzione pecuniaria applicabile a questa infrazione è di .........€ / valuta nazionale.
La scadenza per il pagamento è fissata al .......................
Se Lei non intende pagare la sanzione pecuniaria, è comunque obbligata/obbligato a compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e inviarlo all'indirizzo indicato. Tale modulo di risposta può essere trasmesso dalla [autorità competente dello Stato dell'infrazione] alla [autorità competente dello Stato di residenza] per l'esecuzione della decisione sanzionatoria.
INFORMAZIONI
Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente nello Stato dell'infrazione.
Se non viene avviato un procedimento, il destinatario sarà informato entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di risposta.
Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:
[da completare a cura dello Stato dell'infrazione: indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso seguenti elementi: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare un procedimento; il termine per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].
a) Dati riguardanti il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa:
Numero di immatricolazione:
Stato di immatricolazione:
Marca e modello:
b) Dati riguardanti l'infrazione
Luogo, data e ora:
Natura e qualificazione dell'infrazione:
eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza o di dispositivo di ritenuta per bambini, transito con semaforo rosso(10)
Descrizione dettagliata dell'infrazione:
Estremi delle vigenti disposizioni di legge:
Descrizione o riferimento alla prova dell'infrazione:
c) Dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione(11):
Tipo di dispositivo per il rilevamento dell'eccesso di velocità, della guida in stato di ebbrezza, del transito con semaforo rosso o del mancato uso della cintura di sicurezza1:
Specifica del dispositivo:
Numero identificativo del dispositivo:
Data di validità dell'ultima calibratura:
d) Risultato dell'utilizzo del dispositivo:
[l'esempio riguarda l'eccesso di velocità; saranno aggiunte altre infrazioni:]
Velocità massima:
Velocità misurata:
Velocità misurata corretta per tenere conto del margine di errore:
Pagina 4
Modulo di risposta
(si prega di compilare il modulo in stampatello e di contrassegnare l'opzione pertinente)
A. Identità del conducente:
Era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione?
(Sì/no)
In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti:
-
Cognome e nome:
-
Luogo e data di nascita:
-
Patente n.:... rilasciata il (data):... a (luogo):
-
Indirizzo:
Se non era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, è in grado di indicare l'identità del conducente?
(Sì/no)
In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti con riferimento al conducente:
-
Cognome e nome:
-
Luogo e data di nascita:
-
Patente n.: ... rilasciata il (data): ... a (luogo): …
-
Indirizzo:
B. Elenco delle domande:
(1) Il veicolo, marca ..., numero di immatricolazione ..., è immatricolato a Suo nome?
sì/no
In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:
(cognome, nome, indirizzo)
(2) Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata?
sì/no
(3) In caso di risposta negativa, e qualora si rifiuti di rivelare l'identità del conducente, si prega di illustrarne i motivi:
Si prega di inviare il modulo compilato entro sessanta giorni dalla data della presente notifica all'autorità seguente:
Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26). ║