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 Testo integrale 
Procedura : 2007/0216(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0500/2008

Testi presentati :

A6-0500/2008

Discussioni :

PV 13/01/2009 - 12
CRE 13/01/2009 - 12

Votazioni :

PV 14/01/2009 - 4.1
CRE 14/01/2009 - 4.1
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Testi approvati :

P6_TA(2009)0015

Testi approvati
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Mercoledì 14 gennaio 2009 - Strasburgo
Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio ***I
P6_TA(2009)0015A6-0500/2008
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0619),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, punto 2, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0359/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0500/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   approva le dichiarazioni comuni che figurano in allegato;

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri
P6_TC1-COD(2007)0216

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 444/2009)


ALLEGATO

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alla necessità di aumentare la sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio utilizzando documenti "originatori" sicuri

Fatta salva la competenza degli Stati membri per il rilascio dei passaporti e di altri documenti di viaggio, il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei passaporti può essere compromesso se questi sono rilasciati sulla base di documenti originatori ("breeder documents") inaffidabili.

Il passaporto è di per sé solo un anello di una catena di sicurezza che comincia con la presentazione dei documenti originatori, continua con la registrazione dei dati biometrici e finisce con il riconoscimento ai posti di controllo di frontiera. La sicurezza della catena è determinata dal suo anello più debole.

Il Parlamento europeo e il Consiglio osservano che vi è una grande diversità di situazioni e procedure negli Stati membri per quanto riguarda i documenti originatori che dovrebbero essere presentati per chiedere il rilascio di un passaporto, e che generalmente tali documenti hanno caratteristiche di sicurezza inferiori rispetto al passaporto e sono più facilmente oggetto di falsificazione e contraffazione.

Il Consiglio provvede pertanto a predisporre un questionario destinato agli Stati membri per poter confrontare le procedure e i documenti richiesti in ciascuno Stato membro ai fini del rilascio di un passaporto o di un documento di viaggio. Quest' analisi dovrebbe consentire di valutare l'eventuale necessità di stabilire principi od orientamenti comuni sulle migliori prassi in questo campo.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo allo studio di cui all'articolo 5 bis

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione effettuerà un unico studio ai fini dell'articolo 5 bis del presente regolamento e dell'articolo 2 del [progetto di] regolamento che modifica l'Istruzione consolare comune.

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