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Procedura : 2008/2201(INI)
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A6-0498/2008

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PV 14/01/2009 - 4.7
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P6_TA(2009)0021

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Mercoledì 14 gennaio 2009 - Strasburgo
Sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, incluso il ruolo dell'Unione europea
P6_TA(2009)0021A6-0498/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sullo sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e il ruolo dell'Unione europea (2008/2201(INI))

Il Parlamento europeo,

-   viste le sue precedenti risoluzioni sulla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, approvate dal 1996, in particolare la sua risoluzione del 16 marzo 2006 sul risultato dei negoziati relativi al Consiglio per i diritti umani e sulla 62a sessione dell'UNCHR(1), nonché quelle del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite(2), del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite(3), del 29 settembre 2005 sui risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005(4), del 21 febbraio 2008 sulla settima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (CDU)(5) e dell'8 maggio 2008 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2007 e sulla politica dell'Unione europea in materia(6),

-   viste le sue risoluzioni d'urgenza sui diritti umani e la democrazia,

-   vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 21 marzo 2005, dal titolo "In una più ampia libertà: sviluppo, sicurezza e rispetto dei diritti umani per tutti", la successiva risoluzione A/RES/60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'esito del Vertice mondiale del 2005 e la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 7 marzo 2006 dal titolo "Investire nelle Nazioni Unite: per un'organizzazione più forte a livello mondiale",

-   vista la risoluzione A/RES/60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (CDU),

-   vista la dichiarazione resa dalla Presidenza dell'Unione europea a nome dell'Unione europea del 16 marzo 2006 sull'istituzione del CDU,

-   viste le precedenti sessioni ordinarie e straordinarie del CDU,

-   visti l'esito dell'attività dei gruppi di lavoro del CDU sulla procedura di ricorso, l'esame periodico universale (UPR), il futuro sistema di consulenza degli esperti, l'ordine del giorno, il programma annuale di lavoro, i metodi di lavoro, il regolamento e la revisione delle procedure speciali,

-   visti i risultati della terza elezione degli Stati membri del CDU, svoltasi in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 maggio 2008,

-   visti i risultati delle elezioni per la presidenza del CDU, svoltesi il 19 giugno 2008,

-   viste la prima, la seconda e la terza sessione dell'esame periodico universale, tenutesi dal 7 al 18 aprile 2008, dal 5 al 16 maggio 2008 e dal 1° al 15 dicembre 2008,

-   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

-   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0498/2008),

A.   considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani sono parte dell'acquis comunitario e costituiscono uno dei principi fondamentali dell'Unione europea,

B.   considerando che l'Unione europea pone i diritti umani e la democrazia al centro delle sue relazioni esterne e che la sua politica estera si basa su un forte e inequivocabile sostegno all'effettivo multilateralismo, come previsto dalla Carta delle Nazioni Unite,

C.   considerando che le Nazioni Unite, unitamente al CDU, costituiscono una delle organizzazioni più appropriate per trattare in modo onnicomprensivo le questioni legate ai diritti umani e le sfide umanitarie,

D.   considerando che la decisione sull'istituzione del CDU come organismo semi permanente è stata accolta in generale come un'iniziativa volta a colmare le lacune preesistenti e a rafforzare il ruolo dei diritti umani nel quadro dei dibattiti intergovernativi,

E.   considerando che, per i primi tre anni di attività, il CDU si è dato un programma ambizioso, che prevede la revisione delle sue procedure e dei suoi metodi di lavoro, in particolare lo sviluppo e la realizzazione dell'esame periodico universale, di cui sono state finora tenute tre sessioni, durante le quali sono stati esaminati 48 Stati, tra cui 8 Stati membri dell'Unione europea, e la revisione delle procedure speciali,

F.   considerando che l'Unione europea ha sempre sostenuto e difeso con forza l'istituzione del CDU e che, unitamente ai suoi Stati membri, si è impegnata e dedicata a svolgere un ruolo attivo e visibile per creare e sostenere un organismo efficace che raccolga le attuali sfide legate ai diritti umani,

G.   considerando che l'Unione europea ha sostenuto fermamente l'istituzione di una maggioranza rafforzata e di criteri di adesione per l'elezione del CDU, proposte che non sono state accolte, come pure la definizione di apposite procedure per monitorare l'effettivo mantenimento delle promesse elettorali fatte dagli Stati membri delle Nazioni Unite,

H.   considerando che, nonostante esistano ancora limiti alla capacità dell'Unione europea di adottare un approccio unificato, in particolare a causa di interessi nazionali contrastanti e del persistente desiderio degli Stati membri di agire in modo indipendente in seno alle Nazioni Unite, vi sono elementi che attestano una maggiore coesione fra gli Stati membri in seno al CDU rispetto all'UNCHR,

I.   considerando che gli Stati membri dell'Unione europea costituiscono una minoranza numerica all'interno del CDU e che ciò compromette seriamente la capacità dell'Unione europea di influenzare l'agenda del CDU e rappresenta una grave minaccia all'integrazione delle posizioni dell'Unione europea nelle attività del CDU,

J.   considerando che la deplorevole assenza degli Stati Uniti all'interno del CDU ha reso necessario un rafforzamento del ruolo dell'Unione europea quale forza trainante tra i paesi democratici per quanto concerne le questioni dei diritti umani,

K.   considerando che il Parlamento segue attentamente gli sviluppi in seno al CDU, inviando regolarmente delegazioni alle sue riunioni e invitando relatori speciali ed esperti indipendenti a contribuire alle sue attività nel settore dei diritti umani,

L.   considerando che le procedure e i meccanismi del CDU dovranno essere riesaminati nel 2011, secondo quanto previsto dalla sovracitata risoluzione A/RES/60/251 dell'Assemblea generale,

Valutazione complessiva dei primi tre anni di attività del CDU

1.   si compiace del lavoro sinora svolto dal CDU e rileva che esso ha il potenziale per divenire un prezioso quadro di riferimento per le iniziative multilaterali dell'Unione europea in materia di diritti umani; lamenta tuttavia che, durante i suoi primi tre anni di attività, il nuovo organismo non abbia ancora compiuto progressi più sostanziali nel migliorare i risultati delle Nazioni Unite in termini di diritti umani;

2.   accoglie con favore l'adozione, da parte del CDU, di importanti testi per la definizione di norme in materia di diritti umani, tra cui la convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene e il protocollo facoltativo al patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; osserva che quest'ultimo rappresenta una decisione storica, in quanto introduce una procedura di denuncia individuale che crea un meccanismo grazie al quale le vittime di violazioni di diritti economici, sociali e culturali possono presentare petizioni a livello internazionale; esorta tutti gli Stati a ratificare il protocollo facoltativo al patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali rapidamente;

3.   deplora il fatto che il CDU non sia intervenuto in molte delle situazioni più urgenti a livello mondiale per quanto riguarda i diritti umani, in parte a causa della sempre maggiore riluttanza di numerosi Stati che ne fanno parte e che si oppongono a qualsiasi valutazione delle situazioni nazionali, anche tramite risoluzioni su singoli paesi, riunioni speciali e procedure speciali con mandati per paese, sostenendo che ciò comporterebbe presumibilmente una politicizzazione del CDU; ribadisce che la capacità di quest'ultimo di affrontare efficacemente le situazioni nazionali è essenziale ai fini della sua autorevolezza e credibilità;

4.   si compiace del fatto che la procedura per le elezioni del CDU consenta di escludere dallo stesso paesi che perpetrano gravi violazioni dei diritti umani quali l'Iran e la Bielorussia; deplora, tuttavia, che non tutti i gruppi geografici abbiano istituito vere e proprie procedure elettorali per l'accesso al CDU; deplora che il sistema degli impegni volontari abbia conseguito risultati alquanto eterogenei e lacunosi, consentendo ai governi di eludere i propri obblighi internazionali in materia di diritti umani; a tale riguardo, rileva con estrema preoccupazione la strumentalizzazione dei cosiddetti impegni da parte di alcuni membri e ribadisce pertanto che la piena cooperazione sulle procedure speciali dovrebbe continuare ad essere il criterio decisivo per entrare a far parte del CDU;

5.   lamenta la crescente divisione del CDU in blocchi regionali; ritiene che tale "mentalità di blocco" comprometta la capacità del CDU di trattare in modo efficace, imparziale e obiettivo le violazioni dei diritti umani commesse nel mondo e che tale mentalità potrebbe essere la vera causa della parzialità, della selettività e della debolezza del CDU;

6.   riconosce che varie delegazioni a Ginevra non dispongono di strutture sufficienti per partecipare adeguatamente ai negoziati sui diritti umani e si appoggiano quindi ai capigruppo per formulare le loro posizioni; osserva tuttavia che questa tendenza è stata efficacemente controbilanciata per molte questioni fondamentali, segnatamente il codice di condotta per le procedure speciali e la situazione in Darfur, in particolare all'interno dei gruppi africano e asiatico; sottolinea nel contempo che le posizioni approvate congiuntamente dall'Unione europea e dai paesi in via di adesione hanno contribuito in modo sostanziale alla mentalità di blocco; chiede alla Commissione di elaborare una relazione annuale sull'esito delle votazioni in seno all'ONU in materia di diritti umani, analizzando l'impatto delle politiche dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e di altri blocchi su tali risultati;

7.   riconosce che l'elevato numero di membri del CDU e la presenza di molti Stati osservatori garantiscono una partecipazione quasi universale alle sue discussioni; ritiene che, in vista della revisione del 2011, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di instaurare una partecipazione universale al CDU, anche se una composizione più ristretta potrebbe rivelarsi vantaggiosa;

8.   prende atto delle discussioni in corso sul rapporto tra il CDU e la terza commissione dell'Assemblea generale; ricorda, a tale proposito, che la terza commissione ha il compito di trasmettere all'interno di tale organismo a partecipazione universale le principali preoccupazioni del CDU; ritiene che tale organismo potrebbe inoltre colmare le lacune del CDU, sul modello dell'Assemblea generale che si occupa delle decisioni del Consiglio di sicurezza, e che ciò rappresenti un importante elemento di complementarità tra il CDU e la terza commissione; invita l'Unione europea a ribadire il suo impegno a sostenere e migliorare l'efficacia del CDU quale unica piattaforma e forum specifico per i diritti umani all'interno del sistema delle Nazioni Unite;

9.   esprime profonda preoccupazione per il fatto che il principio dell'universalità dei diritti umani corra rischi sempre maggiori, come dimostrano in particolare i tentativi di alcuni paesi di introdurre limiti a diritti umani ben riconosciuti, come la libertà di espressione, o di interpretare i diritti umani sulla base del contesto culturale, ideologico, o delle tradizioni; invita l'Unione europea a continuare a vigilare su tali tentativi e a difendere con convinzione i principi dell'universalità, dell'indivisibilità e dell'interdipendenza dei diritti umani;

Procedure speciali

10.   ritiene che le procedure speciali siano al centro del sistema di diritti umani delle Nazioni Unite e sottolinea che la credibilità e l'efficacia del CDU nella protezione dei diritti umani risieda nella cooperazione sulle procedure speciali e nella loro piena applicazione, nonché nell'adozione di riforme che consentirebbero di rafforzare la capacità di far fronte alle violazioni dei diritti umani attraverso tali procedure;

11.   considera le procedure speciali sulle situazioni nazionali uno strumento indispensabile per migliorare il rispetto dei diritti umani sul campo; ritiene che la natura e la frequenza delle rassegne nazionali previste dall'esame periodico universale non possano sostituire i mandati nazionali; si oppone pertanto ai tentativi di alcuni paesi di ricorrere all'argomentazione della "razionalizzazione" delle procedure speciali per giustificare la soppressione di tali mandati; deplora, a tale riguardo, la revoca dei mandati nazionali per la Repubblica di Bielorussia, la Repubblica democratica del Congo e la Repubblica di Cuba nonché l'abolizione del gruppo di esperti sul Darfur;

12.   prende atto dell'introduzione di condizioni per la sospensione del mandato nazionale del Burundi; riconosce l'importanza di definire una strategia di uscita per ognuna di queste procedure nazionali speciali;

13.   condanna le iniziative intraprese da diversi membri del CDU al fine di limitare l'indipendenza e l'efficienza delle procedure speciali; prende atto a tale riguardo dell'adozione, il 18 giugno 2007, di un codice di condotta per i detentori di un mandato di procedura speciale; invita il CDU ad attuare tale codice di condotta nello spirito della risoluzione A/RES/60/251 summenzionata e a rispettare l'indipendenza delle procedure speciali;

14.   chiede di migliorare la selezione e la nomina di idonei titolari di mandato per le procedure speciali, in particolare cercando modi e mezzi per consolidare l'attuale registro di candidati all'interno dell'Alto commissariato per i diritti umani (OHCHR) e rafforzando l'indipendenza dei titolari di mandato sulla base dell'esperienza e delle competenze dei candidati, pur tenendo conto della rappresentanza geografica e dell'equilibrio di genere;

15.   sottolinea come sia necessario dare un seguito migliore ai risultati e alle raccomandazioni delle procedure speciali, ad esempio attraverso l'istituzione di meccanismi per riferire riguardo all'attuazione delle raccomandazioni;

16.   ritiene che l'UPR sia uno strumento che integra le procedure speciali e che offre l'opportunità di utilizzare in modo più efficace le relazioni che le riguardano e di garantire una maggiore cooperazione e un miglior seguito alle procedure stesse;

17.   sollecita un costante sostegno a favore delle procedure speciali in termini di finanziamento e risorse umane;

Esame periodico universale

18.   riconosce il potenziale valore del meccanismo dell'esame periodico universale nel migliorare l'universalità del monitoraggio degli impegni e delle pratiche in materia di diritti umani, sottoponendo tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad un pari trattamento e controllo, e nell'offrire alle organizzazioni non governative (ONG) nuove opportunità di avviare un dialogo con determinati Stati;

19.   accoglie con favore il fatto che l'esame periodico universale abbia incentivato molti Stati membri delle Nazioni Unite ad impegnarsi ad attuare i loro obblighi internazionali, a dare seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni degli organismi previsti dal trattato e delle procedure speciali, a presentare relazioni sintetiche agli organismi previsti dal trattato, a rispondere a richieste straordinarie di invito a procedure speciali, a ratificare i trattati non ancora ratificati e ad adottare una legislazione nazionale volta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati da essi sottoscritti;

20.   lamenta che queste prime tre sessioni non abbiano soddisfatto interamente le aspettative riguardo ad un processo "obiettivo, trasparente, non selettivo, costruttivo, non conflittuale e non politicizzato"(7);

21.   sottolinea come tale obiettivo possa essere raggiunto soltanto se l'esame prevede perizie indipendenti in ogni fase del processo e un meccanismo di monitoraggio efficace e orientato all'ottenimento di risultati;

22.   lamenta la mancanza di attenzione ai diritti economici, sociali e culturali nonché ai diritti delle minoranze nel corso dell'esame periodico universale e chiede di ovviarvi durante le prossime sessioni, in linea con il principio dell'universalità, dell'indivisibilità e dell'interdipendenza dei diritti umani;

23.   denuncia l'uso di alleanze politiche per consentire ad alcuni Stati di eludere i controlli anziché svolgere una valutazione critica delle condizioni e delle forme di tutela dei diritti umani, fenomeno che compromette gravemente lo scopo stesso dell'esame periodico universale; rileva che tale prassi ha raggiunto livelli pericolosi nell'esame della Tunisia, contenente dichiarazioni che contraddicevano in modo significativo le conclusioni di esperti indipendenti; rileva, tuttavia, che tale particolare esame non sembra riflettere una tendenza;

24.   si compiace della decisione dell'Unione europea di non effettuare interventi congiunti negli esami per paese, ma di assicurare la complementarietà degli interventi, in modo che tutto l'ampio spettro di questioni possa essere sollevato; sottolinea a tale proposito i tentativi dell'Unione europea di abbattere "la mentalità di blocco" esistente all'interno del CDU, mediante l'indagine reciproca degli Stati membri che si pongono domande sui rispettivi dati; accoglie con favore il livello di impegno degli Stati membri dell'Unione europea negli esami, compresi quelli relativi ad altri Stati membri dell'Unione europea; incoraggia l'Unione europea a basarsi ulteriormente sull'attuale modello di "coordinamento libero", e a garantire che tutti i paesi e tutti gli argomenti siano coperti da parte degli Stati membri in modo sufficientemente approfondito e che sia evitata ogni ripetizione;

25.   manifesta preoccupazione per il fatto che, in diversi casi, la relazione finale sull'esame periodico universale e il dialogo interattivo nel corso dell'esame stesso non riflettessero le informazioni contenute nei documenti di sintesi o addirittura contraddicessero le conclusioni di esperti indipendenti, con una conseguente perdita di pertinenza del processo di esame, e per l'eccessiva vaghezza e la mancanza di contenuti operativi delle raccomandazioni proposte in tali relazioni del gruppo di lavoro; invita i membri del gruppo di lavoro dell'UPR a formulare raccomandazioni quantificabili, concrete, realistiche e basate sulle vittime al momento degli esami futuri, sulla base delle informazioni messe a punto dai meccanismi di controllo indipendenti o dalle ONG;

26.   deplora il carattere non vincolante delle raccomandazioni dell'esame periodico universale, derivante dal diritto riconosciuto agli Stati membri di decidere quali raccomandazioni accettare; rileva la bassa percentuale di raccomandazioni accettate in alcuni casi, come quello dello Sri Lanka; ritiene, tuttavia, che non tutte le raccomandazioni possano essere utili o in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani; ritiene pertanto che ciò dimostri che l'esame periodico universale potrebbe non rivelarsi lo strumento più utile in alcuni casi ed evidenzia l'importanza dei meccanismi di monitoraggio indipendenti e delle conclusioni delle ONG nell'ambito di tale processo, pur mantenendo i mandati nazionali della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite;

27.   condanna i tentativi di alcuni Stati membri del CDU di censurare i contributi delle ONG; lamenta il limitato impatto della partecipazione delle ONG sulla decisione finale, dato il ridotto tempo di parola assegnato loro per la discussione della relazione sull'esame periodico universale nonché il limitato ambito di trattazione autorizzato per i loro interventi, che consente loro di esprimere commenti generali, ma non di riaprire questioni dibattute all'interno dei gruppi di lavoro;

28.   lamenta la mancanza di consultazioni nazionali inclusive che prevedano la partecipazione di ONG all'elaborazione delle relazioni degli Stati aderenti alle Nazioni Unite; sollecita pertanto tutti gli Stati in esame ad impegnarsi in modo trasparente in un dibattito concreto sui loro risultati in materia di diritti umani, coinvolgendo tutti i settori del governo e della società civile e ricordando che il principale obiettivo del processo di esame è il miglioramento del rispetto dei diritti umani sul campo;

29.   invita tutti gli Stati membri a realizzare, successivamente all'esame, una vasta consultazione nazionale sulla base delle sue raccomandazioni; invita l'Unione europea ad approfondire ulteriormente il modo in cui tali raccomandazioni possono essere utilizzate nello sviluppo di programmi di assistenza tecnica;

30.   invita il CDU a sostenere le iniziative mirate ad accrescere la responsabilità degli Stati membri delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, migliorando l'efficienza dell'esame periodico universale, in particolare mediante un irrigidimento delle procedure allo scopo di evitare un deliberato ostruzionismo o strategie diversive che minano le finalità stesse delle Nazioni Unite, del CDU e dell'UPR;

Trasparenza e partecipazione della società civile all'attività del CDU

31.   ribadisce l'importanza della partecipazione della società civile all'attività del CDU e sollecita gli Stati membri dell'Unione europea ad introdurre mezzi e strumenti efficaci che consentano alla società civile di partecipare all'attività del CDU e di avvalersi della facoltà di presentare comunicazioni scritte e di rendere dichiarazioni orali, riconosciutale in virtù del suo status consultivo;

32.   accoglie con favore il mantenimento della prassi della partecipazione delle ONG impegnate nella difesa dei diritti umani ai dibattiti e auspica un futuro miglioramento e rafforzamento di tale partecipazione; ribadisce la sua richiesta di una riforma del Comitato ONU sulle ONG, in modo da garantire l'effettiva partecipazione delle ONG indipendenti, e sottolinea che le raccomandazioni per l'accreditamento devono essere messe a punto da esperti indipendenti sulla base dei lavori e dei contributi delle ONG;

33.   rileva che la natura di organo permanente del CDU comporta sfide particolari per le ONG che non hanno sede a Ginevra; plaude pertanto al contributo delle agenzie che fungono da collegamento tra le ONG e l'Alto Commissariato per i diritti umani e l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, fornendo alle ONG informazioni sulle attività e agevolandone la partecipazione ai lavori del CDU;

34.   invita i donatori a soddisfare le esigenze di formazione e finanziamento delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, in particolare di quelle che non hanno sede a Ginevra, affinché possano partecipare in modo coerente ed efficace all'attività del CDU; invita la Commissione a sostenere ulteriormente le iniziative della società civile per il controllo delle politiche dei governi sulle questioni concernenti i diritti umani sollevate dalle Nazioni Unite;

35.   deplora il fatto che l'opinione pubblica non conosca e non manifesti interesse per il CDU; accoglie pertanto con favore le iniziative dell'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR) volte ad accrescere la trasparenza, segnatamente la creazione del "Bollettino delle riunioni informali"; accoglie altresì con favore il "web-streaming" delle sessioni del CDU, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al suo lavoro;

Alto Commissariato per i diritti umani

36.   ribadisce il proprio parere che l'OHCHR è un organo fondamentale all'interno del sistema delle Nazioni Unite, dal momento che svolge un ruolo cruciale nel tutelare e difendere i diritti umani integrandoli nel sistema delle Nazioni Unite e in tutte le organizzazioni competenti, in particolare per quanto concerne le attività legate al ripristino o al rafforzamento della pace, allo sviluppo e all'azione umanitaria;

37.   ribadisce il suo sostegno all'OHCHR e il suo attaccamento all'integrità dell'ambito di competenza di tale organo nonché alla sua indipendenza e imparzialità;

38.   incoraggia gli sforzi profusi dall'OHCHR al fine di rafforzare la sua presenza sul campo attraverso l'apertura di uffici regionali; plaude, a tale riguardo, alla sottoscrizione di un memorandum d'intesa tra l'OHCHR e le autorità della Repubblica del Kirghizistan per l'apertura di un ufficio regionale dell'OHCHR a Bishkek; ribadisce il suo apprezzamento per il lavoro svolto dall'OHCHR a sostegno degli organi del trattato e delle procedure speciali;

39.   esprime apprezzamento per il lavoro svolto da Louise Arbour in qualità di Alto Commissario per i diritti umani nonché per l'impegno e la serietà da lei dimostrati ed è fiducioso che Navanethem Pillay, che le succederà, darà prova di un entusiasmo simile e saprà raccogliere le sfide insite in tale carica;

40.   apprezza i contributi volontari che la Commissione europea offre da anni all'OHCHR, tra cui i 4 milioni EUR stanziati nell'ambito dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; invita gli Stati membri a continuare a sostenere l'OHCHR, soprattutto in seno alla quinta commissione amministrativa e di bilancio dell'Assemblea generale, affinché non vi siano interferenze che possano comprometterne l'indipendenza e affinché vengano stanziate tutte le risorse finanziarie necessarie a consentirle di svolgere il mandato;

Il ruolo dell'Unione europea nel CDU

41.   plaude alla partecipazione attiva dell'Unione europea ai primi tre anni di attività del CDU, in particolare attraverso le risoluzioni promosse autonomamente o congiuntamente con altri soggetti, le dichiarazioni rilasciate, l'intervento in dibattiti e dialoghi interattivi e la convocazione di sessioni straordinarie sulla situazione dei diritti umani in Darfur nel dicembre 2006 e in Birmania/Myanmar nell'ottobre 2007 e nella regione orientale della Repubblica democratica del Congo nel novembre 2008; riconosce gli impegni assunti dall'Unione europea per affrontare le situazioni dei vari paesi in seno al CDU;

42.   si compiace del fatto che tutte le risoluzioni proposte o co-promosse dall'Unione europea siano state adottate dal CDU nel corso delle prime nove sessioni ordinarie e delle prime otto sessioni straordinarie; rileva, tuttavia, che molte questioni controverse e non consensuali non sono state poste in votazione;

43.   prende atto della divisione degli Stati membri dell'Unione europea facenti parte del CDU in due gruppi regionali, il gruppo degli Stati europei occidentali e quello degli Stati europei orientali; rileva che l'Unione europea si oppone al sistema secondo il quale ogni regione presenta solo tanti candidati quanti sono i seggi (il sistema c.d. "clean slate") che, di fatto, crea rivalità tra gli Stati membri dell'Unione europea per l'elezione al CDU;

44.   incoraggia l'Unione europea a continuare a premere affinché vengano definiti criteri di adesione per l'elezione del CDU, compresa l'emissione di inviti permanenti ai titolari di mandato delle procedure speciali, come pure per monitorare l'effettivo mantenimento delle promesse elettorali fatte dagli Stati membri delle Nazioni Unite; ribadisce inoltre la sua richiesta di applicare tale regola per stabilire se l'Unione europea debba sostenere i paesi candidati; si rammarica del fatto che tale richiesta non sia stata ancora appoggiata dall'Unione europea;

45.   osserva che l'Unione europea si trova in inferiorità numerica in seno al CDU e che ciò rappresenta certamente un problema quando deve far sentire la propria voce; si compiace della prassi adottata durante la Presidenza slovena, tesa a cercare sostegno tra gli altri membri del CDU e a condividere gli oneri tra gli Stati membri dell'Unione europea, e invita questi ultimi a sviluppare e rafforzare ulteriormente tale prassi;

46.   accoglie con favore la crescente tendenza degli Stati membri dell'Unione europea, oltre che della Presidenza dell'Unione, ad intervenire nei dibattiti; chiede che essa sia ulteriormente potenziata e invita altresì gli Stati membri dell'Unione europea a rafforzare la posizione dell'Unione trasmettendo "un solo messaggio, ma con tante voci"; incoraggia gli Stati membri dell'Unione europea a sviluppare ulteriormente iniziative transregionali come utile strumento per contrastare politiche di blocco; esorta l'Unione europea e l'Organizzazione della Conferenza islamica a intensificare gli sforzi per migliorare la comprensione reciproche e la collaborazione;

47.   sostiene l'approccio dell'Unione europea nel cercare una posizione comune coordinata in seno al CDU; lamenta tuttavia il fatto che, nella definizione di una politica comune tra gli Stati membri dell'Unione europea all'interno del CDU, essa arrivi spesso in tale sede con il minimo denominatore comune, limitando così il dinamismo del suo potenziale diplomatico rispetto ad altri raggruppamenti regionali; incoraggia l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, Javier Solana, a dare mandato al suo rappresentante personale per la democrazia e i diritti umani affinché - se necessario ricorrendo ad inviati personali - a portare avanti intense consultazioni in Africa, Asia e America Latina sui temi discussi in sede di CDU al fine di intraprendere con paesi di altri blocchi iniziative comuni a livello di Nazioni Unite;

48.   deplora che, in parte a causa del tempo e degli sforzi necessari per giungere a una posizione comune, l'Unione europea non sia stata in grado di esercitare efficacemente la sua influenza all'interno del più ampio sistema delle Nazioni Unite; invita l'Unione europea ad una maggiore flessibilità sugli aspetti meno importanti al fine di agire in modo più rapido ed efficiente, pur impegnandosi a raggiungere una posizione comune su questioni fondamentali;

49.   lamenta l'atteggiamento piuttosto difensivo assunto dall'Unione europea in seno al CDU, in particolare la sua reticenza a formulare risoluzioni sulle situazioni nazionali, poiché queste incontrano spesso una forte resistenza da parte di determinati paesi, nonché la sua scelta deliberata di cercare consenso e la sua tendenza ad evitare un linguaggio suscettibile di generare opposizione, che a sua volta si traduce nell'accettazione di compromessi che non riflettono le preferenze dell'Unione europea, come nel caso della risoluzione approvata il 27 marzo 2007 sulla situazione dei diritti umani in Darfur(8) e di quella del 13 dicembre 2007 sulla situazione dei diritti umani in Darfur(9) sul gruppo di esperti sul Darfur del dicembre 2007, a seguito della quale il gruppo di esperti è stato sciolto nonostante l'Unione europea ne avesse inizialmente sostenuto il mantenimento;

50.   invita l'Unione europea e gli Stati membri ad utilizzare meglio la loro potenziale influenza affinché l'Unione europea stessa possa svolgere un ruolo di guida di un gruppo di paesi democratici dalla posizione solida in termini di rispetto dei diritti umani; ritiene che tale ruolo di guida possa essere svolto al meglio attraverso un rafforzamento dei partenariati con gli Stati appartenenti ad altri gruppi regionali, come dimostrato da diverse iniziative intraprese dall'Unione europea nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, quali le risoluzioni dell'Assemblea generale sulla moratoria delle esecuzioni capitali e sul diritto alle risorse idriche;

51.   invita l'Unione europea e gli Stati membri ad interagire più energicamente con altri membri democratici del CDU, compresi i paesi appartenenti ai gruppi africano e asiatico, e in particolare con gli Stati democratici che rispettano le norme del diritto internazionale; ritiene che, a tale riguardo, l'attuale presidenza nigeriana del CDU rappresenti un'opportunità per l'Unione europea;

52.   esorta l'Unione europea a organizzare riunioni periodiche su argomenti specifici con tali paesi per creare un meccanismo mirato a costruire coalizioni e per garantire il maggior sostegno possibile alle sue posizioni; sottolinea la necessità di potenziare le missioni degli Stati membri dell'Unione europea a Ginevra e di investire in risorse diplomatiche inviando specialisti dei diritti umani e diplomatici di alto livello a guidare il CDU;

53.   chiede un maggior coordinamento e una più stretta cooperazione tra i competenti gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea situati a Bruxelles, gli uffici dell'Unione europea e le rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'Unione europea a New York e Ginevra; a tale riguardo, accoglie con favore l'effettivo decentramento del processo decisionale corrente da Bruxelles a Ginevra, lasciando che le capitali mantengano un importante ruolo di coordinamento;

54.   esorta ancora una volta l'Unione europea ad impiegare più efficacemente la sua assistenza e il suo sostegno politico a favore dei paesi terzi, oltre ad altri strumenti, come dibattiti e consultazioni sui diritti umani, con l'obiettivo di garantire un più ampio accordo sulle sue iniziative o sulle iniziative da essa co-promosse che dovrebbero essere guidate dal rispetto del diritto internazionale e delle norme sui diritti umani universalmente riconosciute nonché dalla promozione delle riforme democratiche; esorta altresì gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione a tener conto dell'esito dell'attività del CDU rispetto ad un determinato Stato, comprese le raccomandazioni e le conclusioni dell'esame periodico universale, al momento della definizione degli obiettivi e delle priorità dei programmi di assistenza dell'Unione europea;

55.   deplora il fatto che l'Unione europea non sia stata in grado di definire priorità sostanziali per l'attività del CDU e che in diverse occasioni sia stata costretta ad adottare un atteggiamento volto a "limitare i danni", come nel caso eclatante del "Codice di condotta per le procedure speciali" proposto nel 2007 dal gruppo africano; sollecita l'Unione europea ad adottare una strategia maggiormente proattiva e a raddoppiare gli sforzi tesi a influenzare l'agenda del CDU e i dibattiti di quest'ultimo;

56.   reputa che, per quanto gli Stati membri dell'Unione europea presentino una situazione migliore in termini di diritti umani rispetto a molti altri membri del CDU, l'azione dell'Unione europea sarebbe più efficace se essa potesse non essere accusata di applicare doppi parametri di valutazione e di operare distinzioni nell'ambito delle sue stesse politiche in materia di diritti umani e democrazia; esorta quindi l'Unione europea a mantenere gli impegni assunti per migliorare la tutela dei diritti umani in tutte le regioni del mondo e da tutti i punti di vista a tale riguardo, a impegnarsi attivamente nella revisione della Conferenza di Durban prevista nel 2009, tenendo conto in particolare della necessità di attuare la risoluzione A/RES/62/149 summenzionata, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007;

57.   incoraggia la regolare presenza di delegazioni del Parlamento alle sessioni del CDU a Ginevra; accoglie con favore l'iniziativa della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento di invitare alle sue riunioni i titolari dei mandati relativi a procedure speciali così come la Presidenza del CDU e chiede di continuare a ricorrere a tale prassi;

58.   ribadisce la necessità di una visione, di un'agenda politica e di una strategia di lungo termine chiare riguardo al funzionamento del CDU e alle attività degli Stati membri dell'Unione europea al suo interno, soprattutto per quanto concerne la revisione prevista nel 2011; ritiene che tale strategia debba prevedere chiari parametri di riferimento; a tale riguardo, esorta l'Unione europea a:

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   ribadire e difendere con forza i principi dell'universalità, dell'indivisibilità e dell'interdipendenza dei diritti umani;
   far sì che il CDU mantenga e rafforzi la capacità di affrontare le situazioni nazionali, anche grazie ai mandati nazionali;
   garantire l'indipendenza e l'efficacia delle procedure speciali in generale, e lavorare per la realizzazione dell'obbligo, per i membri del CDU, di cooperare con le procedure speciali;
   impegnarsi per rafforzare i meccanismi di monitoraggio indipendenti e le conclusioni nell'ambito dell'esame periodico universale;
   riaffermare il ruolo specifico del CDU come principale e legittimo forum internazionale per la difesa dei diritti umani e la sua complementarità rispetto ad altri organismi delle Nazioni Unite;
   salvaguardare l'indipendenza dell'OHCHR;
   rafforzare la sua strategia esterna per la costruzione delle coalizioni, in particolare attraverso iniziative transfrontaliere;
   rafforzare la sua credibilità interna/esterna in materia di diritti umani, in particolare attraverso la ratifica del trattato;

59.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dell'Unione europea e degli Stati membri del CDU, al Presidente dell'Assemblea generale, al Segretario generale e all'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite.

(1) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 409.
(2) GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 79.
(3) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 549.
(4) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 582.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0065.
(6) Testi approvati, P6_TA(2008)0193.
(7) Risoluzione 5/1 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 18 giugno 2007.
(8) Risoluzione A/HRC/7/16.
(9) Risoluzione A/HRC/6/35.

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