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Procedura : 2009/2503(RSP)
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RC-B6-0028/2009

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PV 14/01/2009 - 13
CRE 14/01/2009 - 13

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P6_TA(2009)0027

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Giovedì 15 gennaio 2009 - Strasburgo
Strategia dell'Unione europea in Bielorussia
P6_TA(2009)0027RC-B6-0028/2009

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2009 sulla strategia dell'Unione Europea nei confronti della Bielorussia

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 9 ottobre 2008 sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008(1),

–   vista la dichiarazione resa dalla Presidenza a nome dell'Unione europea sulla posizione comune 2008/844/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia(2),

–   viste le conclusioni del Consiglio affari generali e relazioni esterne sulla Bielorussia del 13 ottobre 2008, durante il quale si è decisa l'abolizione del divieto di intrattenere contatti politici con le autorità bielorusse e la sospensione per sei mesi del divieto di rilascio del visto a funzionari bielorussi, tra cui il Presidente Alexander Lukashenko,

–   vista la relazione annuale del Consiglio sui diritti umani per il 2008, del 27 novembre 2008 (14146/2/2008),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 dicembre 2008 sull'l'iniziativa per un partenariato orientale (COM(2008)0823),

–   vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) del 27 novembre 2008, sulle elezioni parlamentari in Bielorussia del 28 settembre 2008,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni summenzionate del 13 ottobre 2008, ha ribadito l'auspicio di un graduale riavvicinamento alla Bielorussia e la sua disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità bielorusse, e con altre forze politiche del paese, con l'obiettivo di incoraggiare reali progressi verso la democrazia e il rispetto dei diritti umani,

B.   considerando che, al fine di promuovere il dialogo con le autorità bielorusse e l'adozione di misure positive volte a rafforzare la democrazia e il rispetto dei diritti umani, il Consiglio ha deciso la non applicazione, per un periodo di sei mesi, rinnovabile, delle restrizioni agli spostamenti imposte a determinati funzionari del governo bielorusso, ad eccezione di quelli coinvolti nelle sparizioni verificatesi nel 1999 e nel 2000 e del presidente della Commissione elettorale centrale,

C.   considerando che, in risposta ai passi positivi compiuti dalla Bielorussia, la Commissione ha già avviato un intenso dialogo con tale paese in settori quali l'energia, l'ambiente, le dogane, i trasporti e la sicurezza alimentare, ed ha confermato la sua disponibilità ad estendere ulteriormente la portata di tali colloqui tecnici, vantaggiosi per entrambe le parti,

D.   considerando che la missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR ha affermato nella sua relazione finale che, malgrado alcuni limitati miglioramenti, le elezioni del 28 settembre 2008 - svoltesi in un clima di rigido controllo, con una campagna elettorale scarsamente visibile, e caratterizzate da mancanza di trasparenza nel conteggio dei voti e nell'aggregazione dei risultati provenienti dalle diverse sezioni di voto - non sono state, in definitiva, all'altezza degli standard democratici riconosciuti internazionalmente; considerando che Lidziya Yarmoshyna, presidente della Commissione centrale per le elezioni, ha ammesso che le elezioni del settembre 2008 non hanno riscosso "il riconoscimento pieno e incondizionato dei partner europei quali elezioni conformi alle norme internazionali" e che pertanto lo "scopo ultimo" delle elezioni non è stato raggiunto,

E.   considerando che la Commissione ha avviato l'iniziativa per un "partenariato orientale", allo scopo di intensificare la cooperazione con vari paesi dell'Europa orientale, dei quali la Bielorussia fa parte a condizione che soddisfi specifici criteri in materia di democrazia, rispetto dei diritti umani e Stato di diritto,

F.   considerando che il ministro bielorusso per gli Affari esteri, Syarhei Martynau, ha dichiarato che "la Bielorussia vede positivamente la partecipazione all'iniziativa del partenariato orientale" ed ha aggiunto che il suo paese intende partecipare a tale iniziativa,

G.   considerando che le autorità bielorusse hanno condannato a un anno di "libertà limitata" il militante dell'opposizione Alyaksandr Barazenka, per il ruolo da lui occupato nel corso di una manifestazione svoltasi nel gennaio 2008,

H.   considerando che le autorità bielorusse negano a un crescente numero di sacerdoti e suore protestanti e cattolici il diritto di esercitare il ministero della predicazione e dell'insegnamento,

1.   valuta positivamente la decisione delle autorità bielorusse di legalizzare il movimento "Per la libertà", guidato dall'ex candidato alla presidenza bielorussa Aliaksandr Milinkevich; auspica che il governo bielorusso migliori le condizioni concernenti la registrazione e l'attività di altri gruppi non governativi, tra cui partiti politici e l'organizzazione per la difesa dei diritti umani "Nasha Viasna";

2.   plaude alla decisione delle autorità bielorusse di autorizzare la stampa e la distribuzione dei due giornali indipendenti "Narodnaia Volia" e "Nasha Niva"; ricorda nel contempo che vi sono ancora 13 giornali indipendenti in attesa di registrazione; plaude alla decisione del governo bielorusso di discutere le norme internazionali relative ai media su Internet e di consultare su tali questioni l'Associazione bielorussa dei giornalisti; auspica la creazione di condizioni adeguate anche per l'attività di altri media indipendenti in Bielorussia, compresa la possibilità di inserzioni pubblicitarie;

3.   prende atto della disponibilità della Bielorussia a discutere in dettaglio le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR sui miglioramenti da apportare alla legge elettorale; ritiene che si tratti di un passo importante e incoraggiante da parte della Bielorussia e attende vivamente la sua rapida concretizzazione nonché ulteriori iniziative in linea con le aspettative dell'Unione Europea;

4.   si rallegra del rilascio dei prigionieri politici in Bielorussia, ma deplora il fatto che Alyaksandr Kazulin, Sergei Parsyukevich e Andrei Kim non godono di tutti i diritti che la Costituzione della Repubblica di Bielorussia garantisce ai suoi cittadini e critica inoltre il fatto che, come nel caso di Alexander Barazenka, rimasto in carcere per settimane in attesa di essere processato per aver partecipato a una manifestazione nel gennaio 2008, alcuni altri attivisti sono tuttora sottoposti a varie forme di limitazione della libertà personale;

5.   si rallegra della decisione delle autorità bielorusse di revocare temporaneamente le restrizioni al movimento per un certo numero di vittime del disastro di Chernobyl, al fine di consentire loro di partecipare a programmi di riposo e recupero, e auspica che più a lungo termine si possa trovare una soluzione strutturale a tale questione; sollecita la Presidenza ceca a trattare come prioritaria la negoziazione di un accordo di tutta l'Unione Europea con le autorità bielorusse che consenta ai bambini di recarsi dalla Bielorussia in qualunque Stato membro dell'Unione Europea che organizzi tali programmi di recupero;

6.   rileva che, per poter migliorare in modo significativo le sue relazioni con l'Unione Europea, la Bielorussia dovrebbe (1) continuare ad essere un paese in cui non vi sono prigionieri politici, (2) garantire la libertà di espressione dei media, (3) continuare a cooperare con l'OSCE alla riforma della legge elettorale, (4) migliorare le condizioni in cui operano le organizzazioni non governative (ONG), e (5) garantire la libertà di riunione e di associazione politica;

7.   esorta il governo bielorusso a rispettare i diritti dell'uomo:

   a) apportando modifiche assolutamente indispensabili al codice penale bielorusso, con l'abrogazione degli articoli 367, 368 e 369-1 e in particolare dell'articolo 193, che sono spesso utilizzati indebitamente come strumento di repressione;
   b) astenendosi dal minacciare conseguenze penali, anche per elusione del servizio militare in Bielorussia, per gli studenti espulsi dalle università per il loro impegno civile e costretti perciò a continuare gli studi all'estero;
   c) eliminando tutti gli ostacoli che impediscono la corretta registrazione delle ONG in Bielorussia; abolendo il divieto di usare appartamenti privati come indirizzo per la registrazione di associazioni senza scopo di lucro; riesaminando il decreto presidenziale n. 533, del 23 ottobre 2007, che regolamenta l'uso di locali per uffici da parte di ONG e partiti politici;
   d) migliorando il trattamento e il rispetto delle minoranze nazionali, ivi compreso il riconoscimento dell'organo legittimamente eletto dell'Unione dei polacchi in Bielorussia, guidato da Angelika Borys, nonché il trattamento e il rispetto della cultura, delle chiese, del sistema d'istruzione e del patrimonio storico e materiale,
  

così da porre fine all'isolamento autoimposto del paese dal resto dell'Europa e migliorare significativamente le relazioni tra Unione europea e Bielorussia;

8.   sottolinea che l'opposizione democratica deve partecipare al processo di graduale riavvicinamento alla Bielorussia;

9.   invita il Consiglio e la Commissione ad adottare ulteriori iniziative per liberalizzare le procedure di visto per i cittadini bielorussi, poiché tali misure sono cruciali per la realizzazione del principale obiettivo della politica dell'Unione Europea nei confronti della Bielorussia, ossia l'intensificazione dei contatti diretti tra le persone, che a loro volta facilitano la democratizzazione del paese; sollecita in tale contesto le due istituzioni a valutare la possibilità di diminuire il costo dei visti per l'entrata dei cittadini bielorussi nell'area Schengen e di semplificare la procedura necessaria per ottenerli;

10.   invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione l'applicazione selettiva alla Bielorussia dello strumento europeo di vicinato e partenariato(3) e dello strumento europeo per i diritti umani e la democrazia(4), offrendo maggiore sostegno alla società civile bielorussa, a sollecitare il governo bielorusso affinché, come segno di buona volontà e di cambiamento positivo, permetta alla "Università europea di studi umanistici" bielorussa, in esilio a Vilnius (Lituania), di tornare legalmente in Bielorussia e di reinsediarsi a Minsk, in condizioni adeguate al suo futuro sviluppo, ad accordare un sostegno finanziario al canale televisivo indipendente bielorusso Belsat e a sollecitare il governo bielorusso a procedere alla registrazione ufficiale di Belsat in Bielorussia;

11.   esorta in tale contesto il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione misure tendenti a migliorare il clima imprenditoriale, il commercio, gli investimenti, le infrastrutture energetiche e di trasporto e la cooperazione transfrontaliera tra l'Unione Europea e la Bielorussia, così da contribuire al benessere e alla prosperità dei cittadini della Bielorussia e aumentare le loro possibilità di comunicare con l'Unione Europea e di viaggiarvi liberamente;

12.   invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione la partecipazione della Banca Europea degli Investimenti (BEI) agli investimenti nelle infrastrutture bielorusse per il transito dell'energia; sottolinea l'importanza della partecipazione di imprese europee al processo di privatizzazione in Bielorussia;

13.   invita le autorità bielorusse a rispettare rigorosamente le norme e i requisiti internazionali di sicurezza nella costruzione di una nuova centrale nucleare; invita la Bielorussia a ratificare il protocollo aggiuntivo all'accordo di salvaguardia integrale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA); invita la Commissione a vigilare, riferendo al Parlamento europeo e agli Stati membri, sul rispetto da parte della Bielorussia delle raccomandazioni dell'AIEA e degli obblighi stabiliti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare e dal Trattato di non proliferazione nucleare, nonché sugli effetti che il funzionamento della centrale nucleare potrebbe avere sugli Stati membri dell'Unione Europea confinanti;

14.   deplora la decisione, adottata ripetutamente dalle autorità bielorusse negli ultimi anni, di rifiutare il visto d'ingresso ai deputati del Parlamento europeo e a parlamentari nazionali; invita le autorità bielorusse a non creare ulteriori ostacoli tali da impedire alla delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia di visitare il paese;

15.   plaude all'approccio adottato finora dalle autorità bielorusse che, nonostante enormi pressioni, non hanno riconosciuto le dichiarazioni unilaterali d'indipendenza dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia;

16.   condanna il fatto che in Bielorussia, unico paese in Europa, sia ancora in vigore la pena di morte, in contrasto con i valori delle Nazioni Unite;

17.   invita le autorità bielorusse a rispettare la libertà di religione; condanna le ripetute espulsioni dalla Bielorussia di cittadini europei, tra cui dei sacerdoti, in contrasto col processo di costruzione della fiducia con l'Unione Europea;

18.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità di Stati Indipendenti e al parlamento e al governo della Bielorussia.

(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0470.
(2) GU L 300 del 11.11.2008, pag. 56.
(3) Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

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