Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0124),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0128/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0407/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. prende nota delle dichiarazioni della Commissione in allegato;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2009)
ALLEGATO
Dichiarazioni della Commissione in materia di:
1.Revisione dell'allegato IV:
Onde adattare l'allegato IV 'sulle tolleranze applicabili all'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti' allo sviluppo scientifico e tecnico, come previsto all'articolo 11 del regolamento, la Commissione e i suoi servizi intendono procedere all'esame del succitato allegato IV. A tal riguardo, la Commissione terrà altresì conto di talune materie prime per mangimi con un contenuto di umidità superiore al 50%.
2.Etichettatura di additivi:
La Commissione esaminerà se i principi di informazione mediante l'etichettatura dei mangimi possano altresì essere applicati agli additivi e alle premiscele autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale.
3.Interpretazione di "qualsiasi urgenza relativa alla salute umana e animale e all'ambiente" evocata al considerando 21, all'articolo 5 e all'articolo 17:
La Commissione ritiene che 'qualsiasi urgenza relativa alla salute umana e animale e all'ambiente' possa includere urgenze causate, tra l'altro, da negligenza, frode intenzionale e atti criminosi.