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Procedura : 2009/2511(RSP)
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RC-B6-0097/2009

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PV 19/02/2009 - 7.6
PV 19/02/2009 - 7.7

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P6_TA(2009)0073

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Giovedì 19 febbraio 2009 - Bruxelles
Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone
P6_TA(2009)0073RC-B6-0097/2009

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA Per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri

Il Parlamento europeo,

–   visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali nonché concernenti la proibizione della detenzione arbitraria, delle sparizioni forzate e della tortura, quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli,

–   viste la sua relazione del 14 febbraio 2007 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone(1), nonché le altre relazioni e risoluzioni sull'argomento, incluse le attività svolte dal Consiglio d'Europa in materia,

–   vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di detenzione di Guantánamo(2),

–   vista la lettera inviata dal suo Presidente ai parlamenti nazionali sul seguito dato dagli Stati membri alla risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sono state formulate 46 raccomandazioni dettagliate destinate agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione,

B.   considerando che, dall'approvazione della sua risoluzione del 14 febbraio 2007, vi sono stati diversi sviluppi negli Stati membri dell'Unione europea, tra cui:

   le dichiarazioni del Ministro degli Esteri britannico relative a due voli statunitensi impiegati per la consegna straordinaria di due prigionieri, che sono atterrati sul territorio del Regno Unito nel 2002, e la compilazione di un elenco di voli sospetti che sarebbe stato trasmesso alle autorità statunitensi con la richiesta di fornire specifiche garanzie sul fatto che tali voli non sono stati impiegati per consegne, nonché le dichiarazioni rilasciate dal Primo ministro a tale riguardo; il deferimento al Procuratore generale, da parte del Ministro degli Esteri britannico, della questione di eventuali "atti criminosi" commessi dall'M15 e dalla CIA in relazione al trattamento di Binyam Mohamed; la pronuncia dell'Alta Corte del 5 febbraio 2009 con cui essa ha dichiarato di non poter disporre la divulgazione di informazioni sulle presunte torture inflitte a Binyam Mohamed  poiché il Ministro degli Esteri britannico ha asserito che gli Stati Uniti hanno minacciato il Regno Unito di bloccare lo scambio di informazioni di intelligence sul terrorismo, e l'impugnazione di tale pronuncia in base a dubbi sulla veridicità di tale asserzione,
   la decisione del Primo ministro polacco di trasmettere ai pubblici ministeri documenti relativi a voli e prigioni della CIA, come pure l'esito delle indagini condotte dal pubblico ministero polacco, secondo cui oltre una dozzina di voli della CIA hanno utilizzato l'aeroporto di Szymany, il che conferma le conclusioni della commissione temporanea del Parlamento,
   le dichiarazioni che il ministro degli Esteri spagnolo ha reso dinanzi al Parlamento spagnolo e che apportano chiarimenti circa le informazioni pubblicate dal quotidiano El País relative a voli militari,
   l'imposizione del segreto di Stato da parte di alcuni governi sulle informazioni relative alle indagini concernenti le consegne, come avvenuto in Italia, dove i procedimenti sulla consegna di Abu Omar sono attualmente sospesi in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità dell'invocazione del segreto di Stato,

C.   considerando che il 3 febbraio 2009 il Commissario per la giustizia libertà e sicurezza ha dichiarato dinanzi al Parlamento di aver intrapreso una serie di azioni per dare attuazione alle raccomandazioni del Parlamento, tra cui l'invio di una lettera alle autorità polacche e rumene per invitarle a chiarire pienamente la loro posizione in merito alla presunta esistenza di prigioni segrete sul loro territorio e l'adozione di una comunicazione che propone nuove misure nel campo dell'aviazione civile,

D.   considerando che le consegne straordinarie e la detenzione segreta sono contrarie al diritto internazionale in materia di diritti umani, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che le autorità statunitensi stanno attualmente riesaminando tali pratiche,

E.   considerando che le persone rapite in taluni Stati membri nell'ambito del programma di consegna straordinaria sono state trasportate a Guantánamo o in altri Stati dalle autorità statunitensi, a bordo di voli militari o della CIA che spesso hanno sorvolato il territorio dell'Unione europea e in taluni casi hanno fatto anche scalo in alcuni Stati membri; considerando che le persone consegnate a paesi terzi hanno subito torture in carceri locali,

F.   considerando che alcuni Stati membri hanno preso contatto con le autorità statunitensi chiedendo il rilascio e il rimpatrio di persone sottoposte a consegne straordinarie che sono cittadini di tali Stati o hanno precedentemente risieduto sul loro territorio; considerando inoltre che funzionari di alcuni Stati membri hanno avuto accesso ai prigionieri a Guantánamo o in altri centri di detenzione e li hanno altresì interrogati per verificare i capi d'imputazione formulati a loro carico dalle autorità statunitensi, legittimando così l'esistenza di tali centri di detenzione,

G.   considerando che la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 afferma, come hanno confermato eventi successivi, che diversi Stati membri hanno partecipato o collaborato attivamente o passivamente con le autorità degli Stati Uniti al trasporto illegale e/o alla detenzione di prigionieri ad opera della CIA e dell'esercito statunitense, tanto a Guantánamo quanto nelle "prigioni segrete" di cui il presidente Bush ha ammesso l'esistenza - come dimostrato sia da informazioni divulgate recentemente sulle autorizzazioni di sorvolo che i governi hanno concesso agli USA, sia da informazioni governative sulle carceri segrete -, e che taluni Stati membri dell'Unione europea hanno una specifica responsabilità politica, morale e giuridica relativamente al trasporto e alla detenzione delle persone imprigionate a Guantánamo e nei centri di detenzione segreti,

H.   considerando che il Senato americano ha ratificato gli Accordi UE-Stati Uniti sull'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca, ratificato da tutti gli Stati membri ad eccezione dell'Italia,

I.   considerando che gli ordini esecutivi emessi dal Presidente Obama il 22 gennaio 2009, sebbene rappresentino un significativo passo avanti, non sembrano affrontare pienamente la questione della detenzione segreta e del rapimento né quella dell'uso di tortura,

1.   denuncia l'inerzia dimostrata finora dagli Stati membri e dal Consiglio, in particolare dall'Alto rappresentante per la PESC, Javier Solana, quanto al far luce sul programma di consegne straordinarie e dare attuazione alle raccomandazioni del Parlamento; deplora la mancanza di risposte esaurienti nelle dichiarazioni rese dal Consiglio al Parlamento il 3 febbraio 2009;

2.   invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a dare piena attuazione alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007 e a contribuire all'accertamento della verità avviando indagini o collaborando con gli organi competenti, divulgando e fornendo tutte le informazioni pertinenti e garantendo un efficace controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti; invita il Consiglio a divulgare tutte le informazioni pertinenti sul trasporto e la detenzione illegale di prigionieri, anche nel quadro del Gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto internazionale pubblico (COJUR); invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione a cooperare con tutti gli organi internazionali competenti, inclusi gli organi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, e a trasmettergli tutte le informazioni, le relazioni parlamentari d'inchiesta e le sentenze pertinenti;

3.   chiede all'Unione europea e agli Stati Uniti di rafforzare il dialogo transatlantico su un nuovo approccio comune nella lotta al terrorismo, basato sui valori comuni del rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto in un quadro di cooperazione internazionale;

4.   ritiene che gli Accordi UE-Stati Uniti sull'Estradizione e l'Assistenza Giudiziaria Reciproca costituiscano uno strumento utile ai fini di un'applicazione della legge e di una cooperazione giudiziaria corrette sotto il profilo giuridico nella lotta al terrorismo; plaude, pertanto, alla loro ratifica da parte del Senato americano e chiede all'Italia di ratificarli quanto prima;

5.   esprime apprezzamento per i tre ordini esecutivi emessi dal Presidente Obama sulla chiusura del centro di detenzione di Guantánamo, sull'interruzione dei lavori delle commissioni militari e sulla fine del ricorso alla tortura e la chiusura delle prigioni segrete all'estero;

6.   sottolinea tuttavia che persistono alcune ambiguità quanto al mantenimento di un numero limitato di programmi di consegna e di centri di detenzione segreti e confida pertanto che saranno forniti chiarimenti circa la chiusura e la proibizione di tutti gli altri centri di detenzione segreti direttamente o indirettamente gestiti dalle autorità statunitensi, negli USA o all'estero; ricorda che la detenzione segreta è di per sé una grave violazione dei diritti umani fondamentali;

7.   ribadisce che, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, chiunque sia vittima di un atto di tortura ha il diritto, giuridicamente invocabile, a una riparazione e a un risarcimento equo ed adeguato;

8.   valuta positivamente la visita negli Stati Uniti, il 16 e 17 marzo 2009, del Commissario per la giustizia, libertà e sicurezza della Presidenza ceca e del Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea, e invita i rappresentanti dell'Unione europea a sollevare la questione delle consegne straordinarie e dei centri di detenzione segreti, trattandosi di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale ed europeo; invita il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 26 febbraio 2009 ad assumere una posizione ferma al riguardo e a discutere la questione della chiusura del centro di Guantánamo e del reinsediamento dei detenuti, tenendo in debita considerazione la risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 su tale tema;

9.   esorta l'Unione europea, gli Stati membri e le autorità statunitensi a svolgere indagini e a fare piena luce sugli abusi e le violazioni commessi nel contesto della "guerra al terrorismo" e concernenti il diritto umanitario internazionale e nazionale, le libertà fondamentali, la proibizione della tortura e dei maltrattamenti, le sparizioni forzate e il diritto a un processo equo, al fine di individuare le responsabilità per quanto riguarda i centri di detenzione segreti, incluso Guantánamo, e il programma di consegne straordinarie e di garantire sia che tali violazioni non si ripetano in futuro, sia che la lotta al terrorismo venga condotta senza violare i diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto;

10.   invita il Consiglio, la Commissione e il Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea, dopo la visita della delegazione dell'Unione europea negli Stati Uniti, a riferire al Parlamento europeo sull'applicazione degli Accordi sull'Estradizione e sull'Assistenza Giudiziaria Reciproca, nonché sulla cooperazione UE-USA nella lotta contro il terrorismo, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti umani, affinché la commissione competente possa affrontare tali questioni in una relazione elaborata tra l'altro sulla base del paragrafo 232 della sua risoluzione del 14 febbraio 2007;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, al Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO, al Segretario generale e al Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America.

(1) GU C 287 E, del 29.11.2007, pag. 309.
(2) Testi approvati, P6_TA(2009)0045.

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