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Procedura : 2007/0286(COD)
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Ciclo del documento : A6-0046/2009

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A6-0046/2009

Discussioni :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

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P6_TA(2009)0093

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Martedì 10 marzo 2009 - Strasburgo
Emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) ***I
P6_TA(2009)0093A6-0046/2009
Risoluzione
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (rifusione) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0844),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0002/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 su un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 10 settembre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti l'articolo 80 bis e l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A6-0046/2009),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la presente proposta non contiene altre modifiche contenutistiche rispetto a quelle che vengono già indicate come tali nella proposta e considerando che, quanto alla codificazione delle disposizioni immutate degli atti giuridici esistenti, la proposta contiene una chiara codificazione di tali testi senza modifiche sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, quale integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica e quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 marzo 2009 in vista dell'adozione del regolamento della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)
P6_TC1-COD(2007)0286

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175 paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio(4), alla direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio(5), alla direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio(6), alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(7), alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell"11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti(8), alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(9) e alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione(10) devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. A fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di dette direttive.

(2)  Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione dell'inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali.

(3)  Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire un elevato livello di rispetto degli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e di protezione ambientale, compresi le acque sotterranee, l'aria e il suolo nonché le popolazioni. Per assicurare tale rispetto, può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, i valori di emissione relativi ad altre sostanze e componenti ambientali, e altre condizioni opportune.

(4)  Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra le varie matrici ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso; è pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno, alla gestione dei rifiuti, dell'uso efficiente dell'energia e alla prevenzione degli incidenti.

(5)  Occorre rivedere la legislazione relativa agli impianti industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico(11), sulla strategia tematica per la protezione del suolo(12), sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti(13), adottate come seguito alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(14). Tali comunicazioni fissano obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dagli impianti industriali.

(6)  Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, occorre che i singoli impianti possano operare esclusivamente se sono in possesso di un'autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di taluni impianti che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un'autorizzazione oppure se sono registrati. È opportuno ridurre al minimo l'impiego di solventi organici.

(7)  Per facilitare il rilascio delle autorizzazioni, è opportuno che gli Stati membri possano fissare requisiti per talune categorie di impianti in norme generali vincolanti.

(8)  Per evitare una duplicazione della regolamentazione, è opportuno che l'autorizzazione rilasciata per un impianto compreso nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità(15) non contenga un valore limite per le emissioni dirette di gas serra, salvo ove ciò sia indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale o quando un impianto sia temporaneamente escluso da tale sistema.

(9)  Occorre che i gestori presentino all'autorità competente una domanda d'autorizzazione contenente le informazioni necessarie alla definizione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. È opportuno che, quando presentano una domanda per il rilascio di un'autorizzazione, i gestori possano utilizzare le informazioni derivanti dall'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(16) e della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose(17).

(10)  Occorre che l'autorizzazione definisca tutte le misure necessarie per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ed inoltre che fissi valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché prescrizioni in materia di monitoraggio e un elenco delle sostanze o preparati pericolosi impiegati, quali definiti dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(18). È opportuno che le condizioni dell'autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili.

(11)  Per definire ciò che occorre considerare come migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello comunitario relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è opportuno che la Commissione pubblichi i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (nel prosieguo denominati "documenti di riferimento sulle BAT") derivanti da uno scambio di informazioni tra le parti interessate. Tali documenti di riferimento sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione e possono essere integrati da altre fonti.

(12)  Per tenere conto di talune circostanze particolari, occorre che le autorità competenti possano fissare valori limite d'emissione, parametri o misure tecniche equivalenti che si traducano in livelli di emissione che possano superare i livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT. ▌

(13)  Per permettere ai gestori di sperimentare tecniche nuove che potrebbero garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente, occorre che le autorità competenti possano inoltre accordare deroghe temporanee ai livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT.

(14)  Una modifica apportata ad un impianto può provocare un aumento dei livelli di inquinamento; è pertanto necessario notificare all'autorità competente tutte le modifiche previste che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Occorre che le modifiche sostanziali apportate a un impianto, che possono avere significativi effetti negativi sulle persone o sull'ambiente, comportino il riesame dell'autorizzazione per garantire che l'impianto interessato continui a rispettare le prescrizioni della presente direttiva.

(15)  Lo spargimento di effluenti di allevamento e liquiletame può portare a gravi ripercussioni sulla qualità dell'ambiente. Per garantire che la prevenzione e la riduzione integrate di tali conseguenze siano effettuate è necessario che i gestori o i terzi ricorrano alle migliori tecniche disponibili per lo spargimento degli effluenti di allevamento e del liquiletame prodotti da attività che rientrano nella presente direttiva. Per assicurare che gli Stati membri dispongano di un certo grado di flessibilità nel conformarsi a queste prescrizioni, l'obbligo per il gestore o per i terzi di ricorrere alle migliori tecniche disponibili per lo spargimento può essere specificato nell'autorizzazione o in altre misure.

(16)  Per tenere conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili o di altri cambiamenti nelle modalità d'esercizio di un impianto, è opportuno riesaminare regolarmente e, se necessario, aggiornare le condizioni dell'autorizzazione, in particolare quando la Commissione adotta un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente.

(17)  È necessario assicurarsi che l'esercizio di un impianto non comporti un significativo deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee. Occorre dunque che le condizioni dell'autorizzazione prevedano, ove necessario e opportuno, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee e l'obbligo per il gestore di bonificare il sito in occasione della cessazione definitiva delle attività, conformemente alle disposizioni del diritto comunitario e nazionale. Non appena la normativa comunitaria che modifica la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale(19) o una nuova normativa sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee entra in vigore, la Commissione dovrebbe rivedere le disposizioni in materia di protezione del suolo e delle acque sotterranee previste dalla presente direttiva, al fine di garantire la coerenza e di evitare sovrapposizioni.

(18)  Per garantire un'applicazione efficace della presente direttiva ed un controllo altrettanto efficace della sua applicazione, occorre che i gestori riferiscano periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. È opportuno che gli Stati membri facciano in modo che i gestori si conformino a tali condizioni e che il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva e prevedano un sistema di ispezioni ambientali. Spetta agli Stati membri stabilire i regimi di applicazione più appropriati, ivi incluse le modalità di ottemperanza ai valori limite.

(19)  Tenendo conto delle disposizioni della convenzione di Aarhus(20), è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. Occorre che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.

(20)  I grandi impianti di combustione contribuiscono considerevolmente all'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera, che hanno gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente. Per ridurre tale impatto e contribuire al rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici(21) e al conseguimento degli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico", è necessario stabilire valori limite di emissione più severi a livello comunitario per talune categorie di impianti di combustione e di sostanze inquinanti.

(21)  Occorre che, nel caso di un'improvvisa interruzione della fornitura di combustibile o gas a basso tenore di zolfo dovuta a una situazione di penuria grave, l'autorità competente possa accordare deroghe temporanee che autorizzino gli impianti di combustione interessati a superare i valori limite di emissione fissati dalla presente direttiva.

(22)  È opportuno che il gestore interessato non lasci in funzione l'impianto per oltre 24 ore dopo un guasto o un cattivo funzionamento del dispositivo di abbattimento e che la durata complessiva del funzionamento in assenza di abbattimento non ecceda le 120 ore nell'arco di 12 mesi, per limitare gli effetti negativi dell'inquinamento sull'ambiente. Tuttavia, nel caso vi sia l'assoluta necessità di continuare le forniture di energia o sia necessario evitare un aumento complessivo delle emissioni derivante dalla messa in funzione di un altro impianto di combustione, occorre che le autorità competenti possano autorizzare una deroga a tali limitazioni temporali.

(23)  Per garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana, e per evitare gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti soggetti a norme ambientali meno rigorose, è opportuno definire e fare rispettare condizioni di esercizio, prescrizioni tecniche e valori limite di emissione rigorosi per gli impianti d'incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nella Comunità.

(24)  L'uso di solventi organici in determinate attività e in determinati impianti provoca emissioni di composti organici nell'atmosfera che possono contribuire alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici che causano danni alle risorse naturali e hanno effetti nocivi per la salute umana. È pertanto necessario adottare misure preventive per limitare l'uso di solventi organici ed esigere il rispetto dei valori limite di emissione di composti organici e di condizioni di esercizio adeguate. Dovrebbe essere possibile concedere deroghe all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione che i gestori sono tenuti ad osservare quando altre misure, come l'utilizzo di prodotti o di tecniche senza solventi o a basso tenore di solventi, permettono di limitare in modo equivalente le emissioni.

(25)  Gli impianti che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico e rappresentare un rischio tossicologico. Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello comunitario.

(26)  Occorre che i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(22).

(27)  In base al principio "chi inquina paga", è opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(28)  Per lasciare agli impianti esistenti un tempo sufficiente per adeguarsi, sul piano tecnico, alle nuove prescrizioni della presente direttiva, occorre che alcune di queste nuove prescrizioni si applichino agli impianti esistenti dopo un periodo di tempo determinato a partire dalla data d'applicazione della presente direttiva. Gli impianti di combustione necessitano di un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure di abbattimento delle emissioni richieste per conformarsi ai valori limite di emissione di cui all'allegato V.

(29)  Al fine di affrontare i significativi problemi posti dalle emissioni di diossine, furani e altre sostanze inquinanti pertinenti rilasciate dagli impianti di produzione di ghisa e di acciaio e, in particolare, di sinterizzazione del minerale di ferro, la procedura sui requisiti minimi prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere applicata a tali impianti in via prioritaria e comunque entro il 31 dicembre 2011.

(30)  Poiché gli obiettivi dell'azione richiesti in particolare per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e migliorare la qualità dell'ambiente non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e poiché quindi, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(31)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a promuovere l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(32)  L'obbligo di attuare la presente direttiva si limita alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti rifuse dalla presente direttiva. L'obbligo di attuare le disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(33)  La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini per l'attuazione e l'applicazione delle direttive indicate nell'allegato IX, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali.

Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e a impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI.

2.  Essa non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1) "sostanze", gli elementi chimici e loro composti, ad eccezione delle seguenti sostanze:
   a) le sostanze radioattive come definite nella direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti(23);
   b) i microrganismi geneticamente modificati come definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati(24);
   c) gli organismi geneticamente modificati come definiti nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ║(25);
   2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
   3) "impianto", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nella parte 1 dell'allegato VII e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
   4) "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel terreno;
   5) "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo.
   6) "norma di qualità ambientale", la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella legislazione comunitaria;
   7) "autorizzazione", l'autorizzazione scritta all'esercizio di un impianto o di parte di esso oppure di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti;
   8) "modifica sostanziale", una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente;
  9) "migliori tecniche disponibili", la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni dell'autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
   a) Per "tecniche" si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
   b) per "disponibili" si intendono le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
   c) per "migliori", si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
   10) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (BAT-AEl), i livelli di emissione ottenuti in normali condizioni di funzionamento avvalendosi delle migliori tecniche disponibili, come descritto nei documenti di riferimento sulle BAT, espressi come media su un certo periodo di tempo e a determinate condizioni di riferimento;
   11) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'impianto di combustione, l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
   12) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
   13) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di ogni diritto nazionale attinente si considerano portatrici di un siffatto interesse;
   14) "tecnica emergente", una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se comprovata a livello industriale e sviluppata commercialmente, assicurerebbe un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
   15) "sostanze pericolose", sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva 67/548/CEE ║ e nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(26);
   16) "relazione di riferimento", informazioni quantificate sullo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di ingenti quantità di sostanze pericolose pertinenti;
   17) "ispezione ordinaria", un'ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma di ispezione pianificato;
   18) "ispezione non ordinaria", un'ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami o durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni;
   19) "ispezione ambientale", ogni attività che comporta la verifica della conformità di un determinato impianto con le pertinenti prescrizioni ambientali;
   20) "combustibile", qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione;
   21) "impianto di combustione" qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.
   22) per "biomassa" si intendono:
   a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
  b) i rifiuti seguenti usati come combustibile:
   i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
   ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
   iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
   iv) rifiuti di sughero;
   v) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento;
   23) "impianto di combustione multicombustibile", qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;
   24) "turbina a gas", qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina;
   25) "rifiuto", i rifiuti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti(27);
   26) "rifiuto pericoloso", i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2008/98/CE;
   27) "rifiuti urbani misti", i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati al punto 20 01 dell'allegato della decisione 2000/532/CE(28) della Commissione ║ che istituisce l"elenco europeo di rifiuti pericolosi ║ , che sono raccolti separatamente alla fonte, e degli altri rifiuti di cui al punto 20 02 di tale allegato;
   28) "impianto di incenerimento dei rifiuti, qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;
   29) "impianto di coincenerimento dei rifiuti, qualsiasi unità tecnica fissa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri procedimenti di trattamento termico, sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;
   30) "capacità nominale", la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento dei rifiuti o un impianto di coincenerimento dei rifiuti, secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti;
   31) "diossine e furani", tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla parte 2 dell'allegato VI;
   32) "residuo", qualsiasi rifiuto liquido o solido generato da un impianto di incenerimento dei rifiuti o da un impianto di coincenerimento dei rifiuti;
   33) "composto organico", qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
   34) "composto organico volatile", qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;
  35) "solvente organico", qualsiasi composto organico volatile usato:
   a) da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto;
   b) come agente di pulizia per dissolvere contaminanti;
   c) come dissolvente;
   d) come mezzo di dispersione;
   e) come correttore di viscosità;
   f) come correttore di tensione superficiale;
   g) come plastificante;
   h) come conservante;
   36) "rivestimento", rivestimento quale definito all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria(29);
   37) "disposizioni generali vincolanti", valori limite di emissione o altri requisiti, definiti nella legislazione ambientale, almeno a livello settoriale, stabiliti al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione.

Articolo 4

Obbligo di detenere un'autorizzazione

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun impianto o impianto di combustione, impianto di incenerimento dei rifiuti o impianto di coincenerimento dei rifiuti funzioni senza autorizzazione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione degli impianti contemplati esclusivamente al Capo V.

La procedura di registrazione è specificata in un atto vincolante e comprende almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un impianto.

2.  Gli Stati membri possono disporre che un'autorizzazione può valere per due o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito o su siti differenti.

Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi due o più impianti, ogni impianto è individualmente conforme alle prescrizioni contenute nella presente direttiva.

Articolo 5

Gestori

Gli Stati membri possono disporre che due o più persone fisiche o giuridiche siano abilitate ad essere il gestore comune di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti oppure di un impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure possono essere i gestori di parti differenti di un impianto. Una singola persona fisica o giuridica viene individuata per assumere la responsabilità del rispetto degli obblighi della presente direttiva.

Articolo 6

Rilascio di un'autorizzazione

1.  L'autorità competente rilascia l'autorizzazione se l'impianto è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è rilasciata più di un'autorizzazione, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.

3.  In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 9 di tale direttiva devono essere esaminate e utilizzate per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 7

Disposizioni generali vincolanti

Fatto salvo l'obbligo di detenere un'autorizzazione, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di impianti, impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti sotto forma di disposizioni generali vincolanti.

Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.

Articolo 8

Relazione sulla conformità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che:

   1) il gestore trasmetta i dati rilevanti sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione all'autorità competente almeno ogni ventiquattro mesi, dati che sono immediatamente resi disponibili su Internet. Nel caso in cui una violazione delle condizioni di autorizzazione venga individuata da un controllo a norma dell'articolo 25, la frequenza della trasmissione dei dati va aumentata ad almeno una volta ogni dodici mesi;
   2) il gestore informi l'autorità competente tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente;

Articolo 9

Violazioni

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni dell'autorizzazione siano rispettate.

2.  Qualora si accerti una violazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché:

   a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;
   b) il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità.

Se la violazione causa un significativo pericolo per la salute umana o per l'ambiente e fino a che la conformità non venga ripristinata conformemente alla lettera b) del primo comma, l'esercizio dell'impianto è sospeso.

Articolo 10

Emissioni di gas serra

1.  Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

2.  Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

3.  Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.

4.  I paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

CAPO II

Disposizioni particolari per le attività elencate nell'allegato I

Articolo 11

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I e, se del caso, che raggiungono i valori limite di capacità fissati nello stesso allegato.

Articolo 12

Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché l'impianto sia gestito in modo conforme ai principi che seguono:

   1) sono prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;
   2) sono applicate le migliori tecniche disponibili;
   3) non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;
   4) è evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2008/98/CE;
   5) nel caso si producano rifiuti, questi sono ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
   6) l'energia è utilizzata in modo efficace;
   7) sono adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
   8) si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato ad uno stato soddisfacente conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

Domanda di autorizzazione

1.  Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione:

   a) dell'impianto e delle sue attività;
   b) delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'impianto;
   c) delle fonti di emissione dell'impianto;
   d) dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;
   e) qualora l'attività comporti ingenti quantità di sostanze pericolose pertinenti, una relazione di riferimento che fornisca informazioni su tali sostanze;
   f) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
   g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
   h) ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
   i) delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all'articolo 12;
   j) delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
   k) delle principali e pertinenti alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte prese in esame dal richiedente in forma sommaria.

Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma e, se del caso, una relazione di riferimento.

2.  Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.

Articolo 14

Documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile e scambio di informazioni

1.  La Commissione organizza scambi di informazioni tra gli Stati membri, i rappresentanti delle loro autorità competenti in materia, i gestori e i fornitori di tecniche in rappresentanza delle industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione in relazione ai seguenti temi:

   a) le caratteristiche degli impianti relativamente alle emissioni, all'inquinamento, al consumo di materie prime e alla natura di queste, all'utilizzo di energia o alla produzione di rifiuti; nonché
   b) le migliori tecniche disponibili utilizzate, il controllo e gli sviluppi di tali tecniche.

Per l'organizzazione dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, la Commissione istituisce un forum per lo scambio di informazioni cui partecipano tutti i soggetti interessati di cui al primo comma.

La Commissione definisce gli orientamenti per lo scambio di informazioni, comprese quelle relative alla raccolta di dati e alla definizione del contenuto dei documenti di riferimento sulla BAT. La Commissione pubblica una relazione di valutazione al riguardo. Tale relazione è disponibile su Internet.

2.  La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 nella forma di un documento di riferimento sulla BAT nuovo o aggiornato.

3.  I documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile descrivono in particolare le migliori tecnologie disponibili, i livelli di emissione correlati, i livelli di consumo e il loro controllo, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica del sito e le tecniche emergenti, con particolare attenzione ai criteri elencati nell'allegato III, portando a termine la revisione entro otto anni dalla pubblicazione della versione presedente. La Commissione garantisce che le conclusioni sulla BAT dei documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile siano disponibili nelle lingue ufficiali degli Stati membri. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione mette a disposizione l'intero documento di riferimento sulla migliore tecnica disponibile nella lingua richiesta.

Articolo 15

Condizioni dell'autorizzazione

1.  Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 12 e 19.

Tali misure includono almeno:

   a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, elencate nell'allegato, II e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro;
   b) se necessario, disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;
   c) opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare periodicamente all'autorità competente i risultati del monitoraggio di tali scarichi e gli altri dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione;
   d) prescrizioni relative al controllo periodico delle sostanze pericolose pertinenti che possono essere presenti nel sito in quantità ingenti, tenuto conto della possibilità di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee presso il sito dell'impianto;
   e) misure relative all'avvio, alle perdite, alle disfunzioni, agli arresti temporanei e all'arresto definitivo dell'impianto;
   f) disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.

3.  I documenti di riferimento sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione.

4.  Quando un impianto o parte di un impianto non sono coperti dai documenti di riferimento sulle BAT o quando questi documenti non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività sull'ambiente, l'autorità competente, di concerto con il gestore, determina i livelli di emissione conseguibili utilizzando le migliori tecniche disponibili per l'impianto o per le attività interessate basandosi sui criteri di cui all'allegato III e stabilisce le condizioni dell'autorizzazione di conseguenza.

5.  Nel caso degli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i paragrafi da 1 a 4 si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

Articolo 16

Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti

1.  I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto e non si tiene conto di un'eventuale diluizione prima di quel punto nella determinazione di tali valori.

Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto interessato, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

2.  Fatto salvo l'articolo 19, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

L'autorità competente fissa valori limite di emissione nonché requisiti di monitoraggio e conformità per garantire che non siano superati i livelli di emissione associati alle BAT.

I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione che si possa raggiungere un livello analogo di protezione ambientale.

3.  In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi eccezionali, risultanti dalla valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti e requisiti di monitoraggio e conformità, in modo che possano essere superati i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.

Tali valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti, non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati a norma dell'articolo 68 o, se del caso, degli allegati da V a VIII.

Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte opportunità tempestive ed effettive di partecipazione al processo decisionale concernente la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.

Qualora valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti siano determinati a norma del presente paragrafo, i motivi dell'autorizzazione di livelli di emissione, diversi da quelli associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT, devono essere documentati e giustificati in un allegato alle condizioni di autorizzazione.

La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

4.  I paragrafi 2 e 3 si applicano allo spargimento di effluenti di allevamento e di liquiletame al di fuori del sito dell'impianto di cui al punto 6.6 dell'allegato I, salvo i territori rientranti nel campo di applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(30).

5.  L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del paragrafo 2 e dell'articolo 12, ║ punti 1) e 2), in caso di aumento delle emissioni dovuto alla sperimentazione e all'utilizzo di tecniche nuove, a condizione che nei sei mesi che seguono la concessione della deroga, l'utilizzo di tali tecniche sia sospeso o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Articolo 17

Disposizioni in materia di controllo

1.  Le disposizioni in materia di controllo, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d) sono basate, se del caso, sulle conclusioni del controllo descritto nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili.

2.  La periodicità del controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni impianto o in norme generali vincolanti.

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico delle acque sotterranee e del suolo è effettuato rispettivamente almeno ogni cinque o dieci anni, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica dei rischi di contaminazione.

La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la frequenza dei controlli periodici.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Articolo 18

Disposizioni generali vincolanti

1.  Quando adottano disposizioni generali vincolanti gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.

2.  Le disposizioni generali vincolanti sono basate sulle migliori tecniche disponibili, ma non prescrivono l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità agli articoli 15 e 16.

3.  Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate sulla base dei progressi delle migliori tecniche disponibili, al fine di garantire la conformità all'articolo 22.

4.  Le disposizioni generali vincolanti adottate conformemente ai paragrafi da 1 a 3 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Articolo 19

Norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Articolo 20

Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati e informano anche il pubblico interessato.

Articolo 21

Modifica degli impianti da parte dei gestori

1.  Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore, sia effettuata senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva.

La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente si riferiscono alle parti dell'impianto e agli aspetti di cui all'articolo 13 che possono essere oggetto della modifica sostanziale.

3.  Le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono i valori limite stabiliti nell'allegato I.

Articolo 22

Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'autorità competente riesaminino periodicamente tutte le condizioni dell'autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse.

2.  Su richiesta dell'autorità competente, il gestore presenta tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell'autorizzazione.

In occasione del riesame delle condizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente utilizza tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

3.  Quando la Commissione pubblica un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, entro quattro anni dalla data di pubblicazione, provvedono affinché l'autorità competente riesamini e, ove necessario, aggiorni le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati.

Il primo comma si applica a ogni deroga accordata conformemente all'articolo 16, paragrafo 3

4.  Le condizioni dell'autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:

   a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d'emissione esistenti nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite,
   b) i cambiamenti significativi nelle migliori tecniche disponibili consentono una notevole riduzione delle emissioni;
   c) la sicurezza di esercizio richiede l'impiego di altre tecniche;
   d) ove sia necessario per la conformità alla direttiva 2001/81/CE o ad una norma di qualità ambientale conformemente all'articolo 19.

Articolo 23

Chiusura e bonifica del sito

1.  Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento(31), della direttiva 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente(32) e della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce un quadro per la protezione del suolo(33)(34) ▌, l'autorità competente provvede affinché le condizioni dell'autorizzazione imposte per garantire il rispetto dei principi enunciati all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte in occasione della cessazione definitiva delle attività.

2.  Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di considerevoli quantità di sostanze pericolose pertinenti, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'impianto, il gestore elabora una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'impianto o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'impianto. Questa relazione contiene le informazioni quantitative necessarie per determinare lo stato iniziale del suolo e delle acque sotterranee in relazione a ingenti quantità ingenti di sostanze pericolose pertinenti.

La Commissione definisce i criteri generali relativi al contenuto della relazione di riferimento.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

3.  Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore informa l'autorità competente e valuta il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose; Se l'impianto ha provocato un inquinamento di qualsiasi natura del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato iniziale constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il sito e lo riporta allo stato iniziale descritto nella relazione.

4.  Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie, in occasione della cessazione definitiva delle attività, affinché il sito non presenti rischi gravi per la salute umana e per l'ambiente.

Articolo 24

Confronto delle emissioni con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili

I dati rilevanti sulla conformità con le condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, punto 1), raffrontano le emissioni con i livelli di emissione associati all'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. I dati rilevanti sono pubblicati immediatamente su Internet.

Articolo 25

Ispezioni

1.  Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni degli impianti.

Tale sistema comporta ispezioni in loco.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per permettere a tali autorità di svolgere qualsiasi ispezione in loco, di prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti siano coperti da un piano d'ispezione.

3.  Ogni piano d'ispezione contiene i seguenti elementi:

   a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
   b) la zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
   c) un registro degli impianti coperti dal piano d'ispezione e una valutazione generale del loro livello di conformità alle prescrizioni della presente direttiva;
   d) disposizioni relative alla revisione del piano d'ispezione;
   e) una descrizione dei programmi delle ispezioni ordinarie conformemente al paragrafo 5;
   f) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6;
   g) se necessario, disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

4.  Sulla base dei piani d'ispezione, le autorità redigono periodicamente programmi di ispezione e determinano la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di impianti.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di addetti qualificati per effettuare tali ispezioni.

Questi programmi prevedono almeno una visita a campione in loco ogni diciotto mesi, per ogni impianto. Tale frequenza è aumentata ad almeno ogni sei mesi, se l'ispezione ha individuato un caso di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Se questi programmi sono basati su una valutazione sistematica dei rischi ambientali presentati dagli impianti interessati la frequenza delle visite in loco può essere ridotta fino a un minimo di una visita ogni ventiquattro mesi.

La valutazione sistematica dei rischi ambientali si basa su criteri oggettivi, quali:

   a) la registrazione della conformità degli operatori alle condizioni di autorizzazione;
   b) l'impatto degli impianti sull'ambiente e la salute umana;
   c) la partecipazione dell'operatore al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) a norma del regolamento (CE) n.761/2001(35) o l'applicazione di sistemi equiparabili di gestione ambientale.

La Commissione può stabilire ulteriori criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

5.  Le ispezioni ordinarie devono permettere di esaminare tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dall'impianto interessato.

Le ispezioni ordinarie garantiscono che il gestore rispetti le condizioni dell'autorizzazione.

Le ispezioni ordinarie servono inoltre a valutare l'efficacia delle condizioni dell'autorizzazione.

6.  Le ispezioni straordinarie a campione sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi e circostanziati di incidenti e di infrazione in materia ambientale o fatti di rilevanza ambientale che comportano gravi rischi per la salute umana.

In occasione di una tale ispezione straordinaria, le autorità competenti possono richiedere ai gestori di fornire informazioni utili alle indagini in merito al contenuto di un incidente, infortunio o caso di non conformità, comprese le statistiche sanitarie.

7.  Dopo ogni ispezione, sia ordinaria che straordinaria, l'autorità competente redige una relazione che contiene i riscontri rilevati in merito alla conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente direttiva e le conclusioni riguardanti eventuali provvedimenti da prendere.

La relazione è trasmessa al gestore interessato entro due mesi. Nei quattro mesi che seguono l'ispezione l'autorità competente rende pubblica la relazione su Internet.

L'autorità competente provvede affinché tutte le misure necessarie contenute nella relazione siano adottate entro un termine ragionevole.

Articolo 26

Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:

   a) rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti;
   b) rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali ;
   c) aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera a).
   d) aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione qualora sia concessa una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3.

A tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato IV.

Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

2.  Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione ▌ l'autorità competente informa il pubblico e rende disponibili senza indugio le seguenti informazioni:

   a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti;
   b) i motivi su cui è basata la decisione;
   c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
   d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'impianto o l'attività interessati;
   e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 15, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione associati descritti nei documenti di riferimento sulle BAT;
   f) se è stata accordata una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, i motivi specifici di tale deroga in base ai criteri di cui a detto paragrafo, e le condizioni a cui è soggetta;
   g) il risultato del riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 4;
   h) i risultati del controllo degli scarichi, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui alle lettere da a) a g) siano disponibili senza indugio su Internet.

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1║ e 2 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(36).

Articolo 27

Accesso alla giustizia

1.  Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 26 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

   a) essi vantano un interesse sufficiente;
   b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.  Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3.  Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del paragrafo 1.

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del paragrafo 1.

4.  Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

5.  Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 28

Effetti transfrontalieri

1.  Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 21, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico.

Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

2.  Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

3.  Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.

4.  L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.

Articolo 29

Tecniche nuove

Gli Stati membri adottano misure per indurre i gestori a mettere a punto e ad applicare tecniche nuove.

Ai sensi del primo comma, la Commissione adotta ▌ i seguenti criteri:

   a) il tipo di attività industriali prioritarie per la messa a punto e l'applicazione di tecniche nuove;
   b) gli obiettivi che gli Stati membri devono conseguire in materia di messa a punto e applicazione di tecniche nuove;
   c) gli strumenti che permettono di valutare i progressi realizzati nella messa a punto e nell'applicazione di tecniche nuove.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

CAPO III

Disposizioni particolari per gli impianti di combustione

Articolo 30

Campo di applicazione

Il presente capo si applica agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Il presente capo non si applica ai seguenti impianti di combustione:

   a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
   b) impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;
   c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
   d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
   e) reattori utilizzati nell'industria chimica;
   f) batteria di forni per il coke;
   g) cowpers degli altiforni;
   h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;
   i) turbine a gas usate su piattaforme off-shore;
   j) impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all"articolo 37, paragrafo 2, lettera a).

L'articolo 31, l'articolo 32 e l'articolo 35 non si applicano agli impianti di combustione se essi sono coperti da un documento di riferimento sulle BAT concernente un settore specifico e se sono esclusi dal campo di applicazione del documento di riferimento sulle BAT concernente i grandi impianti di combustione.

Articolo 31

Norme sul cumulo delle emissioni

1.  Quando gli scarichi gassosi di due o più impianti di combustione distinti sono emessi attraverso un camino comune, l'insieme formato da questi impianti è considerato un impianto di combustione unico e se ne sommano le capacità.

2.  La combinazione degli impianti è considerata come un impianto di combustione unico e le capacità dei singoli impianti sono sommate nel caso in cui due o più singoli impianti di combustione che hanno ricevuto un'autorizzazione o che hanno presentato una domanda completa di autorizzazione dopo la data di cui all'articolo 72, paragrafo 2 siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano essere convogliati verso un unico camino.

Articolo 32

Valori limite di emissione

1.  Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione devono essere smaltiti in modo controllato attraverso un camino contenente uno o più canne di scarico, la cui altezza è calcolata in modo da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

2.  Tutte le autorizzazioni per impianti contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un'autorizzazione o per i quali è stata presentata una domanda completa prima della data di cui all'articolo 72, paragrafo 2, a condizione che detto impianto sia messo in servizio al più tardi entro un anno da quella data, contengono condizioni che assicurano che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione fissati dalla parte 1 dell'allegato.

3.  Tutte le autorizzazioni per impianti contenenti impianti di combustione non coperti dal paragrafo 2 contengono condizioni che garantiscono che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato V.

4.  L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, per l'anidride solforosa in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma.

5.  L'autorità competente può accordare una deroga all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora un impianto di combustione, che utilizza esclusivamente combustibile gassoso debba ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi. Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia.

L'operatore informa immediatamente l'autorità competente di ogni caso specifico di cui al primo comma.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.

6.  Qualora un impianto di combustione sia ampliato di almeno 20 MW, il valore limite di emissione specificato nella parte 2 dell'allegato è applicato alla parte dell'impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione.

Articolo 33

Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento.

2.  L'autorità competente chiede al gestore, nell'ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l'attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di far funzionare l'impianto usando combustibili poco inquinanti.

Il gestore informa l'autorità competente entro quarantotto ore dal cattivo funzionamento o dal guasto dell'impianto di abbattimento.

La durata complessiva del funzionamento privo di abbattimento non eccede mai le centoventi ore nell'arco di 12 mesi.

L'autorità competente può consentire deroghe al limite temporale di cui al primo e al terzo comma nei casi seguenti:

   a) vi sia la necessità assoluta di mantenere l'offerta energetica;
   b) l'impianto di combustione guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che causerebbe un aumento generale delle emissioni.

Articolo 34

Controllo delle emissioni nell'atmosfera

1.  Gli Stati membri provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l'atmosfera sia effettuato conformemente all'allegato V, parte 3. Gli Stati membri possono esigere che tale controllo sia effettuato a spese del gestore.

2.  L'impianto e il funzionamento del dispositivo automatico di controllo sono sottoposti al monitoraggio e ai test annuali di verifica di cui all'allegato V, parte 3.

3.  L'autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.

4.  Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione previsti dall'autorizzazione.

Articolo 35

Osservanza dei valori limite di emissione

I valori limite di emissione per l'atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni fissate nella parte 4 dell'allegato V.

Articolo 36

Impianti di combustione multicombustibile

1.  Per gli impianti di combustione multicombustibile che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente stabilisce i valori limite conformemente alla procedura che segue:

   a) prendere il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione quale è stabilita nelle parti 1 e 2 dell'allegato V;
   b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
   c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

2.  Per gli impianti di combustione multicombustibile che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, la Commissione può modificare il paragrafo 1 per fissare un valore limite medio per le emissione di anidride solforosa per tutti gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Capo IV

Disposizioni particolari per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti

Articolo 37

Campo di applicazione

1.  Il presente capo si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi.

Ai fini del presente capo gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti comprendono tutte le linee di incenerimento o di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento o di coincenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento o di coincenerimento.

Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto ║ consiste ║ nel trattamento termico dei rifiuti piuttosto che nella produzione di energia o di prodotti materiali, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti.

2.  Il presente capo non si applica ai seguenti impianti:

  a) impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
   i) i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 22, lettera b);
   ii) rifiuti radioattivi;
   iii) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(37);
   iv) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest'ultimi;
   b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.

Articolo 38

Domande di autorizzazione

La domanda di autorizzazione relativa a un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti contiene una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

   a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti fissati dal presente capo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
   b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
   c) i residui saranno ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;
   d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato conformemente alla normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 39

Condizioni dell'autorizzazione

1.  L'autorizzazione contiene quanto segue:

   a) un elenco di tutte le categorie di rifiuti che possono essere trattati che utilizza almeno le categorie di rifiuti contemplati nell'Elenco di rifiuti europeo istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione e contiene informazioni sulla quantità di ciascuna categoria di rifiuti, se del caso;
   b) la capacità complessiva di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti dell'impianto;
   c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua;
   d) le prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue;
   e) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni;
   f) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti.

2.  In aggiunta alle prescrizioni fissate nel paragrafo l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento di rifiuti o per un impianto di coincenerimento di rifiuti che utilizza rifiuti pericolosi contiene:

   a) un elenco delle quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati;
   b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.

3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire un elenco delle categorie di rifiuti da inserire nell'autorizzazione che possono essere coinceneriti in talune categorie di impianti di coincenerimento di rifiuti.

4.  4 L'autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 40

Controllo delle emissioni

1.  Gli scarichi gassosi sono evacuati in modo controllato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti e dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti mediante un camino, la cui altezza sia tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

2.  Le emissioni nell'atmosfera degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti non superano i valori limite di emissione fissati nelle parti 3 e 4 dell'allegato VI oppure determinati conformemente alla parte 4 dello stesso allegato.

Qualora più del 40% del calore liberato in un impianto di coincenerimento dei rifiuti sia prodotto da rifiuti pericolosi, qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, si applicano i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell'allegato VI della presente direttiva.

3.  L'evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi è limitata per quanto possibile e le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano i valori limite di emissione di cui alla parte 5 dell'allegato VI.

4.  I valori limite di emissione si applicano al punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.

Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione fissati nella parte 5 dell'allegato VI si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione di scarichi gassosi siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, il loco o al di fuori del sito, il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di massa, utilizzando i risultati delle misure fissate all'allegato VI, parte 6, punto 2 ai fini di stabilire i livelli di emissione che nello scarico finale delle acque reflue possono essere attribuiti alla depurazione degli scarichi gassosi.

In nessun caso si procede alla diluizione delle acque reflue per farle rientrare nei valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 dell'allegato VI.

5.  Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

6.  Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 4, lettera c), per nessun motivo l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti o i singoli forni che fanno parte di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti possono continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione.

La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno non supera le 60 ore.

Il limite temporale di cui al secondo comma si applica ai forni che sono collegati allo stesso dispositivo di lavaggio degli scarichi gassosi.

Articolo 41

Guasti

In caso di guasto il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Articolo 42

Controllo delle emissioni

1.  Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente alle parti 6 e 7 dell'allegato VI.

2.  L'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto nell'allegato VI, parte 6, punto 1.

3.  L'autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.

4.  Tutti i risultati dei controlli sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione.

5.  La Commissione, non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, fissa la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative alle emissioni nell'atmosfera di diossine, metalli pesanti e furani devono essere effettuate.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Articolo 43

Osservanza dei valori limite di emissione

I valori limite di emissione per l'atmosfera e per l'acqua si considerano rispettati se sono rispettate le condizioni descritte nella parte 8 dell'allegato VI.

Articolo 44

Condizioni di esercizio

1.  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3% o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5% del peso a secco del materiale. Se necessario sono utilizzate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

2.  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 C per almeno due secondi.

Se sono inceneriti o coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l"1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del primo comma è pari ad almeno 1 100 C.

Negli impianti di incenerimento dei rifiuti, le temperature fissate nel primo e nel secondo comma sono misurate vicino alla parete interna della camera di combustione. L'autorità competente può autorizzare misurazioni effettuate presso un altro punto rappresentativo della camera di combustione.

3.  Ciascuna camera di combustione di un impianto di incenerimento dei rifiuti è dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto delle temperature di cui al paragrafo 2. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell'impianto per garantire che tali temperature siano sempre mantenute costanti durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

Il bruciatore di riserva non è alimentato con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi(38), di gas liquefatto o di gas naturale.

4.  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti fanno funzionare un sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti nelle seguenti situazioni:

   a) all'avvio, fino al raggiungimento della temperatura di cui al paragrafo 2 oppure la temperatura specificata ai sensi dell"articolo 45, paragrafo 1;
   b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperature di cui al paragrafo 2 oppure della temperatura specificata ai sensi dell"articolo 45, paragrafo 1;
   c) ogniqualvolta le misurazioni continue indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.

5.  Il calore generato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti o dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti è recuperato per quanto praticabile.

6.  I rifiuti ospedalieri infetti sono introdotti direttamente nel forno, senza essere prima mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti sia gestito e controllato da una persona fisica competente a gestire l'impianto.

Articolo 45

Autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio

1.  Per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui all"articolo 44, paragrafi 1, 2 e 3, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al ║ paragrafo 4 dello stesso articolo, specificandole nell'autorizzazione, sempreché siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo. Gli Stati membri possono definire le norme che disciplinano tali autorizzazioni.

2.  Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti la modifica delle condizioni di esercizio non deve dare luogo a una maggiore quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di sostanze inquinanti organiche rispetto ai residui che si otterrebbero applicando le condizioni di cui all"articolo 44, paragrafi 1, 2 e 3.

3.  Gli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano almeno i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dell'allegato VI per il carbonio organico totale e il monossido di carbonio (CO).

I bollitori utilizzati nelle industrie della pasta di legno e della carta che coincineriscono i rifiuti di corteccia nel luogo di produzione che erano in funzione e avevano un'autorizzazione prima del 28 dicembre 2002 e che erano autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano almeno i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dell'allegato VI per il carbonio organico totale.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e i risultati delle verifiche effettuate nell'ambito delle informazioni fornite in conformità dei previsti obblighi di relazione a norma dell"articolo 66.

Articolo 46

Consegna e ricezione dei rifiuti

1.  Il gestore dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana.

2.  Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore determina la massa di ciascuna categoria di rifiuti, in base all'Elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione.

3.  Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore deve raccogliere informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati all'articolo 39, paragrafo 2.

Tali informazioni comprendono quanto segue:

   a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al paragrafo 4, lettera a);
   b) la composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;
   c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.

4.  Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure:

   a) controllo dei documenti prescritti dalla direttiva 2008/98/CE e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(39) e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
   b) prelievo di campioni rappresentativi, a meno che ciò non risulti inopportuno, per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 3, e per consentire all'autorità competente di determinare la natura dei rifiuti trattati.

I campioni di cui alla lettera b) sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti in questione.

5.  L'autorità competente può concedere deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti che sono parte di un impianto di cui al capo II e inceneriscono o coinceneriscono esclusivamente i rifiuti prodotti all'interno di tale impianto.

Articolo 47

Residui

1.  La quantità e la nocività dei residui sono ridotte al minimo; i residui sono riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso.

2.  Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui.

3.  Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei residui. Tali prove concernono l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

Articolo 48

Modifica sostanziale

La modifica dell'attività di un impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti che tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi in un impianto di cui al capo II che comporta l'incenerimento e il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.

Articolo 49

Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti

1.  Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento dei rifiuti e per impianti di coincenerimento dei rifiuti sono messi a disposizione del pubblico in uno o più luoghi per un periodo adeguato di tempo affinché il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni sulle domande prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico.

2.  Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora la relazione di cui all"articolo 66 contiene informazioni relative al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto, illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua con i valori limite di emissione. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

3.  L'autorità competente redige un elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, che dovrà essere reso accessibile al pubblico.

Capo V

Disposizioni particolari per impianti ed attività che utilizzano solventi organici

Articolo 50

Campo di applicazione

Il presente capo si applica alle attività elencate nella parte 1 dell'allegato VII e, se del caso, che raggiungono le soglie di consumo fissate nella parte 2 dello stesso allegato.

Articolo 51

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

   1) "impianto esistente", un impianto in funzione che è stato autorizzato prima del 1° aprile 2001 o che ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° aprile 2001, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002;
   2) "scarichi gassosi", gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento;
   3) "emissioni diffuse", qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua, non contenuta negli scarichi gassosi di composti organici volatili nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, tranne se altrimenti indicato nella Parte 2 dell'allegato VII;
   4) "emissioni totali", la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
   5) "preparato", preparato come definito all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)(40);
   6) "adesivo", qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
   7) "inchiostro", un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato in un'attività di stampa per stampare testi o immagini su una superficie;
   8) "vernice", un rivestimento trasparente;
   9) "consumo", il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi composto organico volatile recuperato per riutilizzo;
   10) "input", la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono registrati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività;
   11) "riutilizzo", l'uso di solventi organici recuperati da un impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile, ad esclusione dello smaltimento definitivo, come rifiuti, dei solventi organici recuperati;
   12) "condizioni di sconfinamento", le condizioni nelle quali un impianto è gestito in maniera tale che i componenti organici volatili scaricati dall'attività sono raccolti ed evacuati in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono quindi completamente diffusi;
   13) "operazioni di avviamento e di arresto le operazioni, ad esclusione delle fasi regolari di oscillazione di un'attività, di messa in servizio, messa fuori servizio, interruzione di un'attività, di un elemento dell'impianto o di un serbatoio.

Articolo 52

Sostituzione delle sostanze pericolose

Le sostanze o i preparati ai quali, a causa del loro tenore di composti organici volatili sono classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE, sono assegnate, o sui quali devono essere apposte, le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 sono sostituiti, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o preparati meno nocivi.

Articolo 53

Controllo delle emissioni

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare:

   a) che le emissioni di composti organici volatili da parte degli impianti non superino i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa o i valori limite di emissione totale e che siano osservati altri requisiti indicati nelle parti 2 e 3 dell'allegato VII;
   b) che gli impianti rispettino i requisiti del piano di riduzione fissati nella parte 5 dell'allegato VII a condizione che sia ottenuta una riduzione equivalente delle missioni rispetto a quello conseguito attraverso l'applicazione dei valori limite di emissione di cui alla lettera a).

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi realizzati nel conseguimento di una riduzione equivalente delle emissioni di cui alla lettera b), a norma dell'articolo 66, paragrafo 1.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), nel caso in cui il gestore dimostri all'autorità competente che per un singolo impianto il valore limite di emissione delle emissioni diffuse non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può permettere che le emissioni superino tale valore limite di emissione, a condizione che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e che il gestore dimostri all'autorità competente che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.

3.  In deroga al paragrafo 1, per le attività di rivestimento di cui alla voce 8 della tabella nella parte 2 dell'allegato VII, che non possono essere effettuate in condizioni di confinamento, l'autorità competente può permettere che le emissioni dell'impianto non rispettino le prescrizioni fissate in quel paragrafo, se il gestore dimostra all'autorità competente che tale osservanza non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.

4.  Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

5.  Le emissioni di composti organici volatili alle quali sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61 o R68 devono essere controllate in condizioni di confinamento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, e non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 4 dell'allegato VII.

6.  Gli impianti adibiti a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui alla parte 2 dell'allegato VII devono:

   a) per le sostanze specificate nel paragrafo 5 soddisfare i requisiti di tale paragrafo per ciascuna attività;
  b) per tutte le altre sostanze:
   i) soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 per ciascuna attività, oppure
   ii) avere emissioni totali di composti organici volatili che non superino quelle che si sarebbero avute applicando il disposto del punto i).

7.  Sono adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni di composti organici volatili durante le operazioni di avviamento e di arresto.

Articolo 54

Controllo delle emissioni

Gli Stati membri, precisando le condizioni dell'autorizzazione o emanando disposizioni generali vincolanti, provvedono affinché le misure delle emissioni siano effettuate conformemente alla parte 6 dell'allegato VII.

Articolo 55

Conformità ai valori limite di emissione

I valori limite di emissione per l'atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni fissate nella parte 8 dell'allegato VII. 

Articolo 56

Relazione sulla conformità

La relazione sulla conformità di cui all'articolo, paragrafo 1 dimostra il rispetto di uno dei seguenti elementi:

   a) i valori limite di emissione negli scarichi gassosi, i valori limite di emissione diffusa e i valori limite di emissione totale;
   b) i requisiti del piano di riduzione di cui alla parte 5 dell'allegato VII;
   c) le deroghe concesse conformemente all"articolo 53, paragrafi 2 e 3.

La relazione sulla conformità può contenere un piano di gestione dei solventi preparato conformemente alla parte 7 dell'allegato VII.

Articolo 57

Modifiche sostanziali agli impianti esistenti

1.  Una modifica della massa massima di solventi organici immessi in un impianto esistente, espressa in media giornaliera, se l'impianto funziona con il rendimento previsto in condizioni di esercizio diverse dalle operazioni di avviamento e di arresto e di manutenzione delle attrezzature, è considerata sostanziale se comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore:

–   al 25% per un impianto le cui attività rientrano nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 della parte 2 dell'allegato VII oppure, per le altre attività di cui alla parte 2 dell'allegato VII, hanno un consumo di solventi inferiore a 10 tonnellate all'anno;

–   al 10% per tutti gli altri impianti.

2.  Se un impianto esistente è sottoposto a modifica sostanziale, oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale è trattata come un nuovo impianto oppure come un impianto esistente, purché le emissioni totali dell'intero impianto non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come un nuovo impianto.

3.  Nel caso di una modifica sostanziale l'autorità competente verifica la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 58

Scambio di informazioni sulla sostituzione di solventi organici

La Commissione organizza lo scambio di informazioni con gli Stati membri, le imprese interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale sull'uso di solventi organici e i loro sostituti potenziali e sulle tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana.

I temi elencati in seguito sono oggetto dello scambio di informazioni:

   a) idoneità all'uso;
   b) possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali;
   c) effetti potenziali sull'ambiente;
   d) conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili.

Articolo 59

Accesso all'informazione

1.  La decisione dell'autorità competente, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico.

Le regole generali vincolanti applicabili agli impianti e l'elenco degli impianti soggetti ad autorizzazione e registrazione sono messi a disposizione del pubblico.

2.  I risultati delle operazioni di controllo delle emissioni di cui all"articolo 54 e in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.

Capo VI

Disposizioni particolari per gli impianti che producono biossido di titanio

Articolo 60

Campo di applicazione

Il presente capo si applica agli impianti che producono biossido di titanio.

Articolo 61

Divieto di scarico dei rifiuti

Gli Stati membri vietano lo scarico dei seguenti rifiuti in qualsiasi corpo d'acqua, in mare o nell'oceano

   1) rifiuti solidi;
   2) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile da impianti che utilizzano il procedimento al solfato; compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5% di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti, compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero;
   3) i rifiuti provenienti da impianti che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti, compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero;
   4) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.

Articolo 62

Controllo delle emissioni nell'acqua

1.  Le emissioni degli impianti nell'acqua superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato VIII.

2.  Gli Stati Membri adottano i provvedimenti necessari affinché le prove di tossicità acuta siano effettuate conformemente all'allegato VIII, parte 2, punto 1 e i risultati di tali prove siano conformi ai valori di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 2.

Articolo 63

Prevenzione e controllo delle emissioni nell'atmosfera

1.  Si previene l'emissione di acidi vescicolari dagli impianti.

2.  Le emissioni degli impianti nell'atmosfera non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dell'allegato VIII.

Articolo 64

Controllo delle emissioni e dell'ambiente

1.  Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell'acqua per permettere all'autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione e del disposto dell"articolo 62.

2.  Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell'atmosfera per permettere all'autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione e del disposto dell"articolo 63.

Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui alla parte 5 dell'allegato VII.

3.  Gli Stati membri assicurano il controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi nell'acqua dei rifiuti degli impianti che producono biossido di titanio, conformemente alla parte 4 dell'allegato VIII.

4.  Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, a norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Capo VII

Comitato, disposizioni transitorie e finali

Articolo 65

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che sono incaricati dell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 66

Relazioni presentate dagli Stati membri

1.  Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva, su dati rappresentativi circa le emissioni e altri effetti sull'ambiente, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 15 e 16 e sulle deroghe concesse a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.

Gli Stati membri elaborano e aggiornano periodicamente sistemi d'informazione nazionali per rendere disponibili le informazioni di cui al primo comma in formato elettronico. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico una sintesi delle informazioni fornite.

2.  La Commissione stabilisce il tipo e il formato delle informazioni che gli Stati membri devono rendere disponibili a norma del paragrafo 1.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

3.  La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, redatta sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, al Parlamento europeo ed al Consiglio entro tre anni dalla data di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e in seguito ogni tre anni, corredandola, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 67

Modifiche degli allegati

1.   Sulla base delle migliori tecniche disponibili, quali definite nei pertinenti documenti di riferimento BAT, entro dodici mesi dalla pubblicazione di un documento di riferimento BAT di cui all'articolo 14, sulla base delle conclusioni che figurano nel documento di riferimento BAT, la Commissione aggiorna gli allegati V, VI, VII, VIII, stabilendo valori limiti di emissione a titolo di requisiti minimi. I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

2.   Prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta le imprese interessate e le organizzazioni non governative operanti per la protezione ambientale e comunica l'esito delle consultazioni e il modo in cui ne ha tenuto conto.

Articolo 68

Requisiti minimi

1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 67, entro dodici mesi dalla pubblicazione del documento di riferimento BAT di cui all'articolo 14, in base alla conclusioni BAT del relativo documento di riferimento, la Commissione stabilisce valori limite delle emissioni e norme di controllo e di conformità a titolo di requisiti minimi. I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente.

I suddetti requisiti minimi si riferiscono ai principali effetti ambientali delle attività o degli impianti in questione e devono essere stabiliti in linea con le migliori tecniche disponibili BAT-AEL.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

2.   Prima dell'adozione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta le organizzazioni delle imprese interessate e le organizzazioni non governative operanti per la protezione ambientale e comunica l'esito delle consultazioni e il modo in cui ne ha tenuto conto.

3.  In conformità dei paragrafi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011, la Commissione stabilisce valori limite delle emissioni e norme di controllo e di conformità per quanto riguarda le diossine e i furani emessi da impianti che effettuano le attività di cui all'allegato I, punti 2.1 e 2.2.

Gli Stati membri o le loro competenti autorità possono fissare valori limite delle emissioni più rigorosi per le emissioni di diossina e furano.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Articolo 69

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un Comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 70

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Occorre che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [... (ad esempio, 1° gennaio 2011)] e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 71

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafi da 15 a 18 e paragrafo 20, all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 14, all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) e paragrafi da 3 a 5, all'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, all'articolo 22, paragrafo 4, lettere b) e d), agli articoli 23, 24 e 25, all'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a g), agli articoli 29 e 31, all"articolo 32, paragrafo 3, all"articolo 34, paragrafi da 2 a 4, all"articolo 35, all"articolo 36, paragrafo 2, all"articolo 42, paragrafo 5, all"articolo 64, paragrafi 2 e 4, agli articoli 65, 66 e 70, nonché all'allegato I, punti 1.1, 2.5, lettera c), 3.5, 4.7, 5.2, 5.3, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.6, 6.9 e 6.10, all'allegato IV, punto 1, lettera b), all'allegato V, parti da 1 a 4, all'allegato VI, parte 1, lettera b), parte 4, punti 2.2, 3.1 e 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6, all'allegato VII, parte 7, punto 3, all'allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c) e parte 3, punti 2 e 3, entro il ...(41). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal ...*. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 72

Abrogazione

1.  Le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 96/61/CE, 1999/13/CE e 2000/76/CE, come modificate dagli atti elencati nell'allegato IX, parte A sono abrogate con effetto dal ...(42)*, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di trasposizione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive figuranti nell'allegato IX, parte B.

2.  La direttiva 2001/80/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato IX, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2016, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di trasposizione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive figuranti nell'allegato IX, parte B.

3.  I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 73

Disposizioni transitorie

1.  Per quanto riguarda gli impianti di cui all'allegato I, punti 1.2, 1.3, 1.4, da 2.1 a 2.4, punto 2.5 lettere a) e b), punti 2.6, 3, da 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, punto 5.3, lettere a) e b), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), punti da 6.2 a 6.5, punto 6.6, lettere b) e c), punti 6.7 e 6.8, nonché gli impianti di cui al punto 1.1 con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e gli impianti di cui al punto 6.6, lettera a), dotati di oltre 40 000 posti per il pollame e che sono in funzione o detengono un'autorizzazione oppure che hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima della data di cui all'articolo 71, paragrafo 1, a condizione che tali impianti siano messi in funzione entro un anno da tale data, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 a partire dal ...(43).

2.  Per quanto riguarda gli impianti di cui all'allegato I, punto 2.5, lettera c), punto 5.3, lettere c), d) ed e), punto 6.1, lettera c), punti 6.9 e 6.10, nonché gli impianti di cui al punto 1.1 con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e gli impianti di cui al punto 6.6, lettera a), dotati di meno di 40 000 posti per il pollame e che sono in funzione prima della data di cui all'articolo 71, paragrafo 1, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 a partire dal ...(44)*.

3.  Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui al capo III, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 2016.

4.  Per quanto riguarda gli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti, l'allegato VI, parte 4, punto 3.1 si applica fino al 31 dicembre 2015.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2016 si applica a tali impianti l'allegato VI, parte 4, punto 3.2.

Articolo 74

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 75

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Parare del 14 gennaio 2009.
(2) GU C 325 del 19.12.2008, pag. 60.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009.
(4) GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19. ║
(5) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1. ║
(6) GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.
(7) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. ║
(8) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. ║
(9) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(10) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. ║
(11) COM(2005)0446.
(12) COM(2006)0231.
(13) COM(2005)0666.
(14) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(15) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. ║
(16) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. ║
(17) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. ║
(18) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(19) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(20) Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998.
(21) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. ║
(22) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║
(23) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(24) GU L 117 dell"8.5.1990, pag. 1.
(25) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(26) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(27) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(28) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(29) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
(30) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(31) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.
(32) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(33) GU L ...
(34)+ GU: inserire numero, data e riferimento della pubblicazione.
(35) Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).
(36) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(37) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(38) GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.
(39) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.
(40) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(41)* Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(42)** Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(43)* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(44)** Cinquantaquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO I

Categorie di attività industriali di cui all'articolo 11

Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva. Qualora varie attività elencate al medesimo punto siano gestite in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività.

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, per gli impianti di combustione utilizzati nelle strutture sanitarie si considera ai fini del calcolo unicamente la loro normale capacità di esercizio.

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e che funzionano per non più di 500 ore all'anno.

1.  Attività energetiche

1.1  Combustione di combustibili in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

1.2.  Raffinazione di petrolio e di gas

1.3.   produzione di coke

1.4.  Gassificazione o liquefazione di combustibili

2.  Produzione e trasformazione dei metalli

2.1.  Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2.  Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

2.3.  Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

   a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
   b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
   c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

2.4.  Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate di pezzi fusi al giorno

2.5.  Lavorazione di metalli non ferrosi:

   a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
   b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli e ad esclusione delle attività delle fonderie;
   c) funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, che producono prodotti in metallo fuso con una capacità di fusione superiore a 2,4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6.  Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3

3.  Industria dei prodotti minerali

3.1.  Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi o altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

3.2.  Produzione di amianto o alla fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3.  Fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.4.  Fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.5.  Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

4.  Industria chimica

Nell'ambito delle categorie di attività di cui alla presente sezione, si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.7.

4.1.  Fabbricazione di prodotti chimici organici come:

   a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
   b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
   c) idrocarburi solforati;
   d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
   e) idrocarburi fosforosi;
   f) idrocarburi alogenati;
   g) composti organometallici;
   h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
   i) gomme sintetiche;
   j) sostanze coloranti e pigmenti;
   k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2.  Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, quali:

   a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
   b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
   c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
   d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
   e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3.  Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4.  Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi

4.5.  Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

4.6.  Fabbricazione di esplosivi

4.7.  Fabbricazione di prodotti chimici destinati a essere utilizzati come combustibili o lubrificanti

5.  Gestione dei rifiuti

5.1.  L'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso alle seguenti attività:

   a) trattamento biologico;
   b) trattamento fisico-chimico;
   c) incenerimento o coincenerimento;
   d) dosaggio o miscelatura;
   e) ricondizionamento;
   f) stoccaggio con una capacità superiore a 10 tonnellate;
   g) uso principale come combustibile o altro mezzo di produzione d'energia;
   h) rigenerazione/recupero dei solventi;
   i) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
   j) rigenerazione degli acidi o delle basi;
   k) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
   l) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
   m) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.

5.2.  Incenerimento e coincenerimento di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3.  L'eliminazione o il recupero dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso alle seguenti attività:

   a) trattamento biologico;
   b) trattamento fisico-chimico, con esclusione delle attività coperte dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(1), e quando tali processi risultino unicamente in fanghi trattati, quali definiti dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura(2). Tale esclusione si applica unicamente ai casi in cui sia garantito almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente assicurato dalla presente direttiva;
   c) pretrattamento dei rifiuti destinati al coincenerimento
   d) trattamento di scorie e ceneri, non coperto da altre categorie di attività industriale;
   e) trattamento di rottami metallici in impianti di frantumazione.

5.4  Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

6.  Altre attività

6.1.  Fabbricazione in impianti industriali di:

   a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
   b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

c)   pannelli a base di legno, ad eccezione del compensato, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

6.2.  Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

6.3.  Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito

6.4.  a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno

b)  Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale a partire da:

   i) materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
   ii) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno
   iii) una miscela di materie prime animali e vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti in tonnellate al giorno superiore a;

75 se A è pari o superiore a 10; oppure

– [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi

dove "A" è la percentuale (%) di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.

c)  Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)

6.5.  L'eliminazione o il ricupero di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

6.6  Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a)  40 000 posti per pollame;

b)  2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c)  750 posti scrofe

Nei casi di specie di pollame diverse da quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate nello stesso impianto, la soglia è calcolata sulla base dei fattori di escrezione di azoto equivalente, anziché sulla base delle soglie fissate sopra. La Commissione definisce degli orientamenti per il calcolo delle soglie e la determinazione dei fattori di escrezione di azoto equivalente.

6.7  Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8  Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

6.9  Conservazione del legno e dei prodotti in legno con una capacità di produzione superiore a 50 m3 al giorno

6.10  Trattamento fuori sito di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ║ ed evacuate da un impianto di cui al capo I.

(1) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
(2) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.


ALLEGATO II

Elenco delle sostanze inquinanti

ARIA

1.  Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo

2.  Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto

3.  Monossido di carbonio

4.  Composti organici volatili

5.  Metalli e relativi composti

6.  Polveri comprese le particelle sottili 

7.  Amianto (particelle in sospensione e fibre)

8.  Cloro e suoi composti

9.  Fluoro e suoi composti

10.  Arsenico e suoi composti

11.  Cianuri

12.  Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera

13.  Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

ACQUA

1.  Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico

2.  Composti organofosforici

3.  Composti organici dello stagno

4.  Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso

5.  Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6.  Cianuri

7.  Metalli e loro composti

8.  Arsenico e suoi composti

9.  Biocidi e prodotti fitofarmaceutici

10.  Materie in sospensione

11.  Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)

12.  Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).

13.  Sostanze di cui all'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(1).

(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO III

Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili

1.  Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti

2.  Impiego di sostanze meno pericolose

3.  Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti

4.  Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale

5.  Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico

6.  Natura, effetti e volume delle emissioni in questione

7.  Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti

8.  Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile

9.  Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica

10.  Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi

11.  Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente


ALLEGATO IV

Partecipazione del pubblico alle decisioni

1.  Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

   a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 22, compresa la descrizione degli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
   b) le disposizioni generali vincolanti nuove o aggiornate, stabilite a norma dell'articolo 18, compresi il loro contenuto ed una sintesi non tecnica del quadro giuridico e di quello amministrativo nei quali tali disposizioni saranno applicate;
   c) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 28;
   d) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
   e) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
   f) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
   g) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
   h) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

   a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;
   b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all'articolo 6 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.

3.  Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.

4.  Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese adeguatamente in considerazione al momento della decisione.

5.  Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente allegato.


ALLEGATO V

Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione

Parte 1

Valori limite per gli impianti di combustione di cui all"articolo 32, paragrafo 2

1.  Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per le caldaie che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas

Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall'autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell'impianto interessato.

2.  Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile solido o liquido

Potenza termica nominale (MWth)

Carbone e lignite

Biomassa

Torba

Combustibili liquidi

 50-100 

 400 

200

 300 

 350 

 100-300 

 250 

200

 300 

 250 

 > 300 

 200 

200

 200 

 200 

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile liquido con una potenza termica normale inferiore a 500 MW che hanno ricevuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.

3.  Valori limite di emissione (in mg/Nm3) di SO2 per le caldaie alimentate a combustibile gassoso

In generale

35

Gas liquido

5

Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke

400

Gas a basso potere calorifico originati da altiforni

200 

Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie alimentate con combustibili solidi o liquidi

Potenza termica nominale (MWth)

Carbone e lignite

Biomassa e torba

Combustibili liquidi

50-100

300

450 in caso di combustione di lignite polverizzata

300

450

100-300

200

250

200

> 300

200

200

150

║ Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido e con potenza termica nominale non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3.

Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MV alimentati a combustibile solido o liquido che hanno ricevuto un'autorizzazione prima del 1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3.

5.  Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx e CO per gli impianti di combustione a gas

 NOx 

 CO 

 Caldaie a gas 

 100(5) 

 100 

 Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano il gas naturale(1) come combustibile 

 50(2)(3)

 100 

 Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano combustibili diversi dal gas naturale(4)

 90 

 100 

 Motori a gas 

 100 

 100 

Note:

(1)  Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20% (in volume) di inerti ed altri costituenti.

(2)  75 mg/Nm3 nei casi seguenti, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base:

   i) turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di rendimento globale superiore al 75%;
   ii) turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%;
   iii) turbine a gas per trasmissioni meccaniche.

(3)  Per le turbine a gas che non rientrano in una delle categorie di cui alla nota 2), ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico base – il valore limite di emissione di NOx sarà pari a 50xη/35 dove η è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.

(4)  Questi valori limite di emissione si applica anche alle turbine a gas che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi.

Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i valori limite di emissione di NOx e CO fissati nella tabella di cui al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

Le turbine a gas o i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione stabiliti al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato.

(5)  Agli impianti, di cui all'articolo 4, paragrafo. 1 e all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2001/80/CE, per l'uso di gas di altiforni e/o di gas da forno da coke, per il biossido di azoto e il monossido di azoto (misurato come biossido di azoto), si applica il valore limite di emissione di 135 mg/Nm³.

6.  Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per le caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi

Potenza termica nominale (MWth)

Carbone e lignite

Biomassa e torba

Combustibili liquidi

50-100

30

30

30

100-300

25

20

25

> 300

20

20

20

7. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per caldaie che utilizzano combustibili gassosi

 In generale 

5

Gas di altiforni

10

Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove

30

Parte 2

Valori limite di emissione per gli impianti di combustione di cui all"articolo 32, paragrafo 3

1.  ║1. Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per le caldaie che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas.

Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall'autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell'impianto interessato.

2.  Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile solido o liquido.

Potenza termica nominale (MWth)

Carbone e lignite

Biomassa

Torba

Combustibili liquidi

 50-100 

 400

200

 300 

 350 

 100-300 

 200 

200

 300

250 in caso di combustione a letto fluido 

 200 

 > 300 

 150

200 in caso di combustione a letto fluido circolante o sotto pressione 

 150 

 150 

200 in caso di combustione a letto fluido 

 150 

Valori limite di emissione di SO2 espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili gassosi

In generale 

35

Gas liquido

5

Gas a basso potere calorifico da forno a coke

400

Gas a basso potere calorifico d'altoforno

200

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica nominale (MWth) 

Carbone e lignite 

Biomassa e torba 

Combustibili liquidi 

 50-100 

 300 

400 in caso di combustione di lignite polverizzata

 250 

 300 

 100-300 

 200 

 200 

 150 

 > 300 

 150

200 in caso di combustione di lignite polverizzata 

 150 

 100 

5.  Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm3 per impianti di combustione alimentati a gas

 NOx 

 CO 

Caldaie alimentate a gas 

 100 

 100 

Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 

 50(2) 

 100 

Motori a gas 

 75 

 100 

Note

(1)  I valori limite di emissione di NOx e CO fissati al presente punto si applicano anche alle turbine a gas che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi.

(2)  Per le turbine a gas che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico di base - il valore limite di emissione di NO x sarà pari a 50xη/35 dove η è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.

Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i valori limite di emissione di NOx e CO fissati al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

Le turbine a gas o i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno sono escluse dai valori limite di emissione fissati al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato.

6.  Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica nominale (MWth)

50- 300

20

> 300

10

20 per la biomassa e la torba

7.  Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili gassosi.

In generale 

5

Gas di altiforni

10

Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove.

30

Parte 3

Controllo delle emissioni

1.  Le concentrazioni di SO2, NOx, CO e polveri negli scarichi gassosi di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW sono misurate senza soluzione di continuità.

2.  L'autorità competente può decidere di non rendere obbligatorie le misurazioni senza soluzione di continuità di cui al punto 1 nei casi seguenti:

   a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10 000 ore di funzionamento;
   b) per SO2 e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;
   c) per SO2 degli impianti di combustione alimentati a gasolio con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione degli scarichi gassosi;
   d) per SO2 degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di SO2 non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti.

3.  Nei casi in cui non sono richieste misurazioni senza soluzione di continuità, sono necessarie come minimo misurazioni di SO2, NOx, polveri e, per gli impianti alimentati a gas, anche di CO una volta ogni sei mesi.

4.  Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale saranno misurate almeno una volta all'anno.

In alternativa alle misurazioni di SO2 e NOx di cui al punto 3, si possono usare altre procedure, verificate ed approvate dall'autorità competente, per determinare le emissioni di SO2 e di NOx. Queste procedure applicano le pertinenti norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, le norme ISO, le norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

6.  In caso di significative modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo di conduzione degli impianti, l'autorità competente deve esserne informata. L'autorità competente decide se le disposizioni in materia di controllo di cui ai punti da 1 a 4 sono appropriate o se richiedono un adeguamento.

7.  Le misurazioni senza soluzione di continuità effettuate conformemente al punto 1 comprendono le misurazioni del tenore di ossigeno, della temperatura, della pressione e del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi. La misurazione senza soluzione di continuità del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi non è necessaria, a condizione che lo scarico gassoso prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni.

8.  Il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

I sistemi di misurazione automatici sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.

I gestori informano l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici.

9.  A livello dei valori limite di emissione, i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non superano le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Monossido di carbonio 

10%

Anidride solforosa

20%

Ossidi di azoto

20%

Polveri

30%

10.  I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati dopo detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 9.

Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure.

Parte 4

Valutazione del rispetto dei valori limite di emissione

1.  Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono:

   a) nessun valore medio giornaliero convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;
  

b)   il 95% di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell'anno non supera il 200% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2.

2.  Qualora non siano richieste misurazioni senza soluzione di continuità, i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di emissione.


ALLEGATO VI

Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti

Parte 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

  a) "impianto di incenerimento dei rifiuti" esistente un impianto di incenerimento dei rifiuti:
   i) che era in esercizio e era autorizzato conformemente alla normativa comunitaria applicabile prima del 28 dicembre 2002;
   ii) che era autorizzato o registrato per l'incenerimento dei rifiuti e la cui autorizzazione era stata rilasciata prima del 28 dicembre 2002, conformemente alla normativa comunitaria applicabile, purché l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003;
   iii) che era stato oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta completa di autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, purché l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
   b) "nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti", ogni impianto di incenerimento dei rifiuti che non rientra nella lettera a).

Parte 2

Fattori di equivalenza per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani

Per la determinazione della concentrazione totale delle diossine e dei furani, le concentrazioni di massa delle seguenti dibenzo-p-diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:

Fattore di equivalenza tossico

2,3,7,8 ‐ Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)

1

1,2,3,7,8 ‐ Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 ‐ Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 ‐ Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 ‐ Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 ‐ Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD)

0,01

Octaclorodibenzodiossina (OCDD)

0,001

2,3,7,8 ‐ Tetraclorodibenzofurano (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 ‐ Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 ‐ Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8 ‐ Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 ‐ Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9 ‐ Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 ‐ Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 ‐ Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 ‐ Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)

0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF)

0,001

Parte 3

Valori limite per le emissioni nell'atmosfera da parte degli impianti di incenerimento dei rifiuti

1.  Tutti i valori limite di emissione saranno calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi.

I valori limite di emissione sono normalizzati all"11% di ossigeno negli scarichi gassosi, tranne che nel caso di incenerimento di oli minerali usati, come definiti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, quando sono normalizzati al 3% di ossigeno, e nei casi di cui alla parte 6, punto 2.7.

1.1  Valori medi giornalieri dei limiti di emissione per le seguenti sostanze inquinanti, espressi in mg/Nm³

Polvere totale

10 

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC) 

10 

Cloruro di idrogeno (HCl)

10 

Fluoruro di idrogeno (HF)

Biossido di zolfo (SO2)

50 

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti

200 

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora

400 

1.2  Valori limite di emissione su 30 minuti per le seguenti sostanze inquinanti espressi in mg/Nm³

(100%) A

(97%) B

Polvere totale

30 

10 

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)

20 

10 

Cloruro di idrogeno (HCl)

60 

10 

Fluoruro di idrogeno (HF)

Biossido di zolfo (SO2)

200 

50 

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti

400 

200 

1.3  Valori limite di emissione medi espressi in mg/Nm³ per i metalli pesanti elencati di seguito in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore.

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)

0,05 in totale

Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)

Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)

0,05 

Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)

0,5 in totale

Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)

Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)

Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)

Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)

Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)

Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)

Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)

Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)

Tali valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di gas e vapori dei metalli pesanti in questione dei relativi composti.

1.4  Valori limite di emissione medi espressi in ng/Nm³ per diossine e furani in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani calcolata in conformità della parte 2.

Diossine e furani

0,1 

1.5  Valori limite di emissione espressi in mg/Nm³ per il monossido di carbonio (CO) negli scarichi gassosi:

a)  50 come valore medio giornaliero,

b)  100 come valore medio su 30 minuti.

c)  150 come valore medio su 10 minuti.

L'autorità competente può concedere deroghe ai valori limite di emissione fissati nel presente punto per gli impianti di incenerimento dei rifiuti che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazione fissi un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) inferiore o pari a 100 mg/Nm3 come valore medio orario.

2.  Valori limite di emissione applicabile nelle circostanze descritte nell"articolo 40, paragrafo 5 e nell"articolo 41.

La concentrazione di polvere nelle emissioni nell'atmosfera di un impianto di incenerimento dei rifiuti non può superare in nessun caso i 150 mg/Nm3 espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO fissati ai punti 1.2 e 1.5, lettera b).

3.  Gli Stati membri possono stabilire norme volte a disciplinare le deroghe previste nel presente allegato.

Parte 4

Determinazione dei valori limite per le emissioni nell'atmosfera provenienti dal coincenerimento dei rifiuti

1.  La seguente formula (formula di miscelazione) sarà applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale di emissione "C" in una tabella della presente parte.

Il valore limite di emissione per ciascuna sostanza inquinante e il CO presenti negli scarichi gassosi provenienti dal coincenerimento dei rifiuti è calcolato come segue:

 20090310-P6_TA(2009)0093_IT-p0000001.fig 

Vrifiuti

:

volume degli scarichi gassosi provenienti dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo (nozionale) di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato in questione.

Crifiuti

:

valore limite di emissione per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui alla parte 3

Vprocesso

:

volume degli scarichi gassosi provenienti dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno stabiliti nella normativa comunitaria o nazionale ai fini della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per questo tipo di impianti, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno degli scarichi gassosi non diluiti con aggiunta di aria non indispensabile per il processo.

Cprocesso

:

valori limite di emissione fissati nella presente parte per talune attività industriali o, in caso di assenza di tali valori, valori limite di emissione degli impianti conformi alle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative vigenti per tali impianti, quando vengono bruciati i combustibili normalmente utilizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali di massa.

C

:

valori limite totali di emissione ad un determinato tenore di ossigeno fissati nella presente parte per talune attività industriali e per talune sostanze inquinanti o, in caso di assenza di tali valori, valori limite totali di emissione  che sostituiscono i valori limite di emissione stabiliti nei pertinenti allegati della presente direttiva. Il tenore totale di ossigeno che sostituisce il tenore di ossigeno ai fini della normalizzazione è calcolato sulla base del suddetto tenore, rispettando i volumi parziali.

 Tutti i valori limite si emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi.

Gli Stati membri possono stabilire misure volte a disciplinare le esenzioni previste nella presente parte.

2.  Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti

2.1  I valori limite di emissione stabiliti ai punti 2.2 e 2.3 si applicano come valori medi giornalieri di polveri totali, HCI, HF, NOx, SO2 e TOC (per misurazioni senza soluzione di continuità), come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli pesanti e come valori medi in un periodi di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore per diossine e furani.

Tutti i valori sono normalizzati a ossigeno 10%.

I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

2.2  C – Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm3 tranne che per diossine e furani) per le seguenti sostanze inquinanti

Sostanza inquinante 

C

Polveri totali

30

HCl

10

HF

1

NOx

 500

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Diossine e furani (ng/Nm³) 

0,1

2.3  C – Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm³) per SO2 e TOC

Inquinanti

C

SO2

50

TOC

10

L'autorità competente può concedere deroghe rispetto ai valori limite di emissione stabiliti al presente punto nei casi in cui l'incenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2.

3.  Disposizioni speciali per impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti

3.1.  Cprocesso espresso come valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido fino al 31 dicembre 2015

Per determinare la potenza termica nominale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all"articolo 31.

I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

 850 

 200 

 200 

NOx

-

400

 200

200

Polvere

50

50

30

30

Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

350

300

 200

Polvere

50

50

30

30

Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

850

da 400 a 200

(decremento lineare da 100 a 300 MWth)

200

NOx

-

400

200

200

Polvere

50

50

30

30

3.2  Cprocesso espresso in valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido dal 1° gennaio 2016 in poi

Per determinare la potenza termica nominale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all"articolo 31. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

3.2.1  Cprocesso per gli impianti di combustione di cui all"articolo 32, paragrafo 2

Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

per la torba: 300

200

200

NOx

-

300

per la lignite polverizzata: 400

200

200

Polvere

50

30

25

per la torba: 20

20

Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

300

250

200

Polvere

50

30

20

20

Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

250

200

NOx

-

400

200

150

Polvere

50

30

25

20

3.2.2  Cprocesso per gli impianti di combustione di cui all"articolo 32, paragrafo 3

Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

per la torba: 300

200

per la torba: 300, tranne nel caso di combustione a letto fluido: 250

150

per combustione a letto fluido circolante o a letto fluido oppure, nel caso di combustione di torba, per tutti i tipi di combustione a letto fluido: 200

NOx

-

300

per la torba: 250

200

150

per la combustione di lignite polverizzata: 200

Polvere

50

20

20

10

Per la torba: 20

Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

150

per combustione a letto fluido: 200

NOx

-

250

200

150

Polvere

50

20

20

20

Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

200

150

NOx

-

300

150

100

Polvere

50

30

25

20

3.3.  C ‐ Valori limite totali di emissione per metalli pesanti (in mg/Nm3) 

espresso come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore (tenore di O2 6% per i combustibili solidi e 3% per i combustibili liquidi).

Sostanze inquinanti 

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4  C – valori limite totali di emissione (in ng/Nm3)

per diossine e furani espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di O2 6% per i combustibili solidi e 3% per i combustibili liquidi).

Sostanza inquinante 

C

Diossine e furani

0,1

4.  Disposizioni speciali per gli impianti di coincenerimento nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della presente parte

4.1.  C ‐ valore limite totale di emissione (in ng/Nm3)

per diossine e furani espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:

Sostanza inquinante 

C

Diossine e furani

0,1

4.2  C – valori limite totali di emissione (in mg/Nm3) per i metalli pesanti

espresso come valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:

Sostanze inquinanti 

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Parte 5

Valori limite di emissione relativi agli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli scarichi gassosi

Inquinanti

Valori limite di emissione per campioni non filtrati (mg/l tranne che per diossine e furani) 

1. Solidi sospesi totali definiti nell'allegato I della direttiva 91/271/CEE

(95%)

30

(100%)

45

2. Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)

0,03 

3. Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)

0,05 

4. Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)

0,05 

5. Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)

0,15 

6. Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)

0,2 

7. Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)

0,5 

8. Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)

0,5 

9. Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)

0,5 

10. Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn)

1,5 

11. Diossine e furani

0,3 ng/l 

Parte 6

Controllo delle emissioni

1.  Tecniche di misurazione

1.1  Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo.

1.2  Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.

1.3  I valori degli intervalli di confidenza al 95% di un singolo risultato di misurazione determinati ai valori limite giornalieri di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Monossido di carbonio:

10%

Biossido di zolfo:

20%

Biossido di azoto:

20%

Polvere totale:

30%

Carbonio organico totale:

30%

Cloruro di idrogeno:

40%

Fluoruro di idrogeno:

40%║

Le misurazioni periodiche delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono effettuate in conformità dei punti 1.1 e 1.2.

2.  Misurazioni relative agli inquinanti atmosferici

2.1  Sono eseguite le seguenti misurazioni relative agli inquinanti atmosferici:

   a) misurazioni continue delle seguenti sostanze: NOx, purché siano stabiliti i valori limite di emissione, CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2;
   b) misurazioni continue dei seguenti parametri di processo: temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi;
   c) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento è tuttavia effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi.

2.2.  Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno degli scarichi gassosi sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli.

2.3.  La misurazione continua dell'HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l'HCl che garantiscano che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non è superato. In tal caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al in punto 2.1, lettera c).

2.4.  La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora gli scarichi gassosi i campionati siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.

2.5.  L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per HCI, HF e SO2 negli impianti di incenerimento dei rifiuti o negli impianti di coincenerimento dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) ▌ se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. Tale deroga non si applica in caso di combustione di rifiuti misti di origine diversa.

2.6.  L'autorità competente può decidere di imporre solo una misurazione all'anno ▌ per i metalli pesanti e per le diossine e i furani nei seguenti casi:

   a) le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall'incenerimento dei rifiuti siano in tutte le circostanze inferiori al 50% dei valori limite di emissione;
   b) i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base alla valutazione di cui alla lettera c);
   c) il gestore possa provare sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e del monitoraggio delle emissioni che le emissioni sono in tutte le circostanze significativamente al di sotto dei valori limite di emissione per i metalli pesanti, le diossine e i furani;
   d) il gestore possa provare che non vengono trattati rifiuti elettronici o rifiuti contenenti composti clorurati.

2.7.  I risultati delle misurazioni sono normalizzati utilizzando le concentrazioni di ossigeno standard di cui alla parte 3 o calcolate conformemente alla parte 4 e applicando la formula di cui alla parte 7.

Se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso.

Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi in un impianto di incenerimento dei rifiuti o in un impianto di coincenerimento dei rifiuti destinato al trattamento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza inquinante in questione supera il pertinente tenore di ossigeno normalizzato.

3.  Misurazioni relative alle sostanze inquinanti dell'acqua

3.1  Al punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:

   a) misurazioni continue di pH, temperatura e flusso;
   b) misurazioni giornaliere del totale dei solidi sospesi effettuate su campioni per sondaggio oppure misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore;
   c) misurazioni almeno mensili di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico, su un periodo di 24 ore di Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni e Zn;
   d) misurazioni almeno semestrali delle diossine e dei furani; tuttavia nei primi dodici mesi di funzionamento è effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi.

3.2  Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate in loco congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti del sito, il gestore effettua le misurazioni:

   a) sul flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli scarichi gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
   b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
   c) al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.

Parte 7

Formula per il calcolo delle concentrazioni di emissioni calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata

20090310-P6_TA(2009)0093_IT-p0000003.fig

ES

=

concentrazione di emissione calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata

EM

=

concentrazione di emissione misurata

OS

=

concentrazione di ossigeno normalizzata

OM

=

concentrazione di ossigeno misurata

Parte 8

Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione

1.  Valori limite di emissione nell'atmosfera

1.1.  I valori limite di emissione per l'atmosfera si considerano rispettati se:

   a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti nel punto 1.1 della parte 3 o nella parte 4 oppure calcolati conformemente alla parte 4;
   b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A, della tabella al punto 1.2 della parte 3 oppure, ove applicabile, il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B, della tabella al punto 1.2 della parte 3;
   c) nessuno dei valori medi stabiliti per i metalli pesanti, le diossine e i furani durante il periodo di campionamento supera i valori limite di emissione stabiliti nei punti 1.3 e 1.4 della parte 3 o nella parte 4 oppure calcolati conformemente alla parte 4;
   d) per il monossido di carbonio (CO):
   i) nel caso di impianti di incenerimento dei rifiuti:
   almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettera a), della parte 3;
  

e

   almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettere b) e c) della parte 3 
   ii) nel caso di impianti di coincenerimento dei rifiuti: non sono rispettate le disposizioni della parte 4.

1.2.  I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua.

1.3.  I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2 sono determinati come previsto agli articoli 39, paragrafo 1, lettera e) e 42, paragrafo 3 e al punto 1 della parte 6.

2.  Valori limite di emissione nell'acqua.

I valori limite di emissione per l'acqua si considerano rispettati se:

   a) per il totale dei solidi sospesi il 95% e il 100% dei valori misurati non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti nella parte 5;
   b) per i metalli pesanti (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni e Zn) non più di una misurazione all'anno supera i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5; ovvero, ove lo Stato membro effettui più di 20 campionamenti l'anno, se non oltre il 5% di tali campioni supera i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5;
   c) per le diossine e i furani, i risultati delle misurazioni non superano i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5.


ALLEGATO VII

Parte 1

Attività

1.  In ciascuno dei punti che seguono l'attività comprende la pulizia dell'apparecchiatura ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria.

2.  Rivestimento adesivo

Qualsiasi attività in cui un adesivo è applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e laminati adesivi nelle attività di stampa.

3.  Attività di rivestimento

Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:

  a) uno qualsiasi dei seguenti veicoli:
   i) autovetture nuove, definite come veicoli della categoria M1 nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") e della categoria N1, nella misura in cui esse sono trattate nello stesso impianto come i veicoli M1(1);
   ii) cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 e N3 nella direttiva 2007/46/CE;
   iii) furgoni e autocarri, definiti come veicoli delle categorie N1, N2 e N3 nella direttiva 2007/46/CE, ma escluse le cabine di autocarri;
   iv) autobus, definiti come veicoli delle categorie M2 e M3 nella direttiva 2007/46/CE;
   v) rimorchi, definiti nelle categorie O1, O2, O3 e O4 nella direttiva 2007/46/CE;
   b) superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.;
   c) superfici di legno;
   d) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta;
   e) cuoio.

Le attività di rivestimento non comprendono il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento comprende una fase durante la quale è stampato lo stesso articolo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, questa fase di stampa è considerata parte dell'attività di rivestimento. Non sono però incluse le attività di stampa a sé stanti, ma possono essere contemplate dal capo V della presente direttiva se l'attività di stampa rientra nell'ambito di applicazione della stessa.

4.  Verniciatura in continuo di metalli (coil coating)

Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo.

5.  Pulitura a secco

Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza composti organici volatili in un impianto di pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

6.  Fabbricazione di calzature

Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse.

7.  Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi

La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso sito mediante miscela di pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, correzioni di viscosità e tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.

8.  Fabbricazione di prodotti farmaceutici

Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, la fabbricazione di prodotti intermedi.

9.  Stampa

Qualsiasi attività di riproduzione di testi e/o immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del capo V rientrano soltanto i sottoprocessi seguenti:

   a) flessografia - un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione;
   b) offset - un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato;
   c) laminazione associata all'attività di stampa - si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati;
   d) fabbricazione di carta per rotocalco - rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;
   e) rotocalcografia - un'attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l'inchiostro dalle cellette;

f)   offset dal rotolo - un'attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate;

   g) laccatura - un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio.

10.  Conversione di gomma

Qualsiasi attività di miscela, macinazione, dosaggio, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.

11.  Pulizia di superficie

Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura. Un'attività di pulizia comprendente più di una fase prima o dopo qualsiasi altra fase di lavorazione viene considerata attività di pulizia di superficie. Questa attività non riguarda la pulizia dell'attrezzatura, bensì la pulizia della superficie dei prodotti.

12.  Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale

Qualsiasi attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali.

13.  Finitura di veicoli

Qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:

   a) il rivestimento originale dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 2007/46/CE, o parti di essi, con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;
   b) il rivestimento di rimorchi (compresi i semirimorchi) (categoria O nella direttiva 2007/46/CE).

14.  Rivestimento di filo per avvolgimento

Qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc.

15.  Impregnazione del legno

Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici.

16.  Stratificazione di legno e plastica

Qualsiasi attività in cui si fanno aderire insieme legno e/o plastica per produrre laminati.

Parte 2

Soglie e valori limite di emissione

I valori limite di emissione negli scarichi gassosi sono calcolati una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101, kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi.

Attività

(soglia di consumo di solvente in tonnellate/anno)

Soglia

(soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno)

Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mg C/Nm3)

Valori limite di emissione diffusa (percentuale di input di solvente)

Valori limite di emissione totale

Disposizioni speciali

 Impianti nuovi

 Impianti esistenti

 Impianti nuovi

 Impianti esistenti

1

Stampa offset

(> 15)

15‐25

> 25

100

20

30 (1)

30 (1)

(1) Il residuo di solvente nel prodotto finito non va considerato parte delle emissioni diffuse.

2

Carta per rotocalco

(> 25)

75

10

15

3

Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (> 15), offset dal rotolo su tessili/cartone (> 30)

15‐25

> 25

> 30 (1)

100

100

100

25

20

20

(1) Soglia per offset dal rotolo su tessili e cartone.

4

Pulizia di superficie usando composti specificati all"articolo 53, paragrafo 5.

(> 1)

1‐5

> 5

20 (1)

20 (1)

15

10

(1) Il valore limite si riferisce alla massa di composti in mg/Nm3, e non al carbonio totale.

5

Altri tipi di pulizia di superficie

(> 2)

2‐10

> 10

75 (1)

75 (1)

20 (1)

15 (1)

(1) Gli impianti che dimostrano all'autorità competente che il tenore medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera il 30% in peso sono esonerati dall'applicare questi valori.

6

Rivestimento di veicoli (< 15) e finitura di veicoli

> 0,5

50 (1)

25

(1) L'ottemperanza al disposto del punto 2 della parte 8 è dimostrata in base a misurazioni della durata media di 15 minuti.

7

Verniciatura in continuo (coil coating)

(> 25)

50 (1)

5

10

(1) Per gli impianti che usano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il valore limite di emissione è 150.

8

Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili (5), tessuti, film e carta

(> 5)

5‐15

> 15

100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)

 25 (4) 

20 (4)

(1) Il valore limite di emissione concerne l'applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento.

(2) Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento.

(3) Per gli impianti di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il valore limite di emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150.

(4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di confinamento (come la costruzione di navi, la verniciatura di aerei) possono

essere esonerate da questi valori, a norma dell"articolo 53, paragrafo 3.

(5) L'offset dal rotolo su tessili è coperta dall'attività n. 3.

9

Rivestimento di filo per avvolgimento

(> 5)

10 g/kg (1)

5 g/kg (2)

(1) Si applica agli impianti dove il diametro medio del filo è ≤ 0,1 mm.

(2) Si applica a tutti gli altri impianti.

10

Rivestimento delle superfici di legno

(> 15)

15‐25

> 25

100 (1)

50/75 (2)

25

20

(1) Il valore limite di emissione si applica ai processi di applicazione di rivestimento ed essiccazione in condizioni di confinamento.

(2) Il primo valore concerne i processi di essiccazione e il secondo quelli di applicazione del rivestimento.

11

Pulitura a secco

20 g/kg (1) (2)

(1) Espressa in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato.

(2) Il valore limite di emissione di cui al punto 2 della parte 4 non si applica a questa attività.

12

Impregnazione del legno

(> 25)

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) Il valore limite di emissione non si applica all'impregnazione con creosoto.

13

Rivestimento di cuoio

(> 10)

10‐25

> 25

> 10 (1)

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

I valori limite di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m2 di prodotto fabbricato.

(1) Per le attività di rivestimento di cuoio nell'arredamento e nella pelletteria particolare utilizzata come piccoli articoli per i consumatori (per es. borse, cinture, portafogli, ecc.).

14

Fabbricazione di calzature

(> 5)

25 g per paio

Il valore limite di emissione è espresso in grammi di solvente emesso per paio completo di calzature prodotto.

15

Stratificazione di legno e plastica

(> 5)

30 g/m2

16

Rivestimenti adesivi

(> 5)

5‐15

> 15

50 (1)

50 (1)

25

20

(1) Se sono applicate tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.

17

Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi

(> 100)

100‐1 000

> 1 000

150

150

5

3

5% di input di solvente

3% di input di solvente

Il valore limite di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto come parte di un preparato per rivestimenti in un contenitore sigillato.

18

Conversione della gomma

(> 15)

20 (1)

25 (2)

25% di input di solvente

(1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.

(2) Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parti di prodotti o preparatiin un contenitore sigillato.

19

Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale

(> 10)

Grasso animale:

1,5 kg/tonnellata

ricino

3 kg/tonnellata

colza:

1 kg/tonnellata

semi di girasole:

1 kg/tonnellata

semi di soia (frantumazione normale):

0,8 kg/tonnellata

semi di soia (fiocchi bianchi): 1,2 kg/tonnellata

altri semi e altre sostanze vegetali:

3 kg/tonnellata (1)

1,5 kg/tonnellata (2)

4 kg/tonnellata (3)

(1) I valori limite di emissione totale per gli impianti che lavorano partite individuali di semi e altre sostanze vegetali dovrebbero essere fissati dalle autorità competenti caso per caso, applicando le migliori tecniche disponibili.

(2) Si applica a tutti i processi di frazionamento, ad esclusione della demucillaginazione (eliminazione delle materie gommose dall'olio).

(3) Si applica alla demucillaginazione.

20

Fabbricazione di prodotti farmaceutici

(> 50)

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5% di input di solvente

15% di input di solvente

(1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.

(2) Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotti o preparati in un contenitore sigillato.

Parte 3

Valori limite di emissione per gli impianti dell'industria del rivestimento di veicoli

1.  I valori limite di emissione totale sono espressi in grammi di solvente organico emesso per metro quadrato di superficie del prodotto e in chilogrammi di solvente organico emesso in rapporto con la carrozzeria del veicolo.

2.  La superficie dei prodotti di cui alla tabella al punto 3 sottostante è definita come segue:

   - la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, o la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.

La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la seguente formula:

2 × peso totale della scocca

Spesso medio della lamiera × densità della lamiera

Questo metodo si applica anche per altre parti di lamiera rivestite.

La progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti sono usati per calcolare la superficie delle altre parti aggiunte oppure la superficie totale rivestita nell'impianto.

3.  Nella tabella seguente, i valori limite di emissione totale si riferiscono a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso.

Attività

(soglia di consumo di solvente in tonnellate/anno)

Soglia di produzione

(produzione annuale del prodotto rivestito)

Valore limite di emissione totale

 Impianti nuovi

 Impianti esistenti

Rivestimento di autovetture nuove (> 15)

> 5 000

45 g/m2 o 1,3 kg/carrozzeria + 33 g/m2

60 g/m2 o 1,9 kg/carrozzeria + 41 g/m2

≤ 5 000 monoscocca o > 3 500 telaio

90 g/m2 o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/m2

90 g/m2 o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/m2

 Valore limite di emissione totale (g/m2)

Rivestimento di cabine di autocarri nuovi (> 15)

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

Rivestimento di furgoni e autocarri nuovi (> 15)

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

Rivestimento di autobus nuovi (> 15)

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

4.  Gli impianti di rivestimento di veicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori riportati nella tabella al punto 3 devono rispettare i requisiti per il settore finitura di veicoli fissati nella parte 2.

Parte 4

Valori limite di emissione relativi ai composti organici volatili aventi frasi di rischio specifiche

1.  Per le emissioni dei composti organici volatili di cui all"articolo 52 vale a dire emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura di cui al detto articolo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

2.  Per le emissioni dei composti organici volatili alogenati cui sono state assegnate etichette con la frase di rischio R40 o R68, vale a dire emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura R40 o R68 è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

Parte 5 

Piano di riduzione

1.  In caso di applicazione di rivestimenti, vernici, adesivi o inchiostri può essere utilizzato il piano seguente. Qualora il metodo seguente sia inadeguato, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi piano alternativo che permetta di conseguire riduzioni delle emissioni equivalenti a quelli conseguiti se fossero applicati i valori limite di emissione di cui alle parti 2 e 3. Il piano è impostato in modo da tener conto degli elementi seguenti:

   a) se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, il gestore dispone di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione;
   b) il punto di riferimento per le riduzioni di emissione dovrebbe corrispondere il più fedelmente possibile alle emissioni che ci sarebbero state in assenza di un intervento di riduzione.

2.  Il piano seguente si applica agli impianti per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato:

a)  L'emissione annua di riferimento è calcolata come segue:

i)  La massa totale di materia solida nella quantità di rivestimento e/o inchiostro, vernice o adesivo consumata in un anno è determinata. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei composti organici volatili.

ii)  Le emissioni annue di riferimento sono calcolate moltiplicando la massa determinata di cui al punto i) per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Le autorità competenti possono modificare questi fattori per singoli impianti onde riflettere il provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida.

Attività

Fattore di moltiplicazione da usare per la lettera), punto ii)

Rotocalcografia, flessografia; laminazione associata all'attività di stampa; laccatura associata all'attività di stampa; rivestimento del legno; rivestimento di tessili, tessuti o carta; rivestimento adesivo

4

Verniciatura in continuo (coil coating), finitura di veicoli

3

Rivestimento a contatto di prodotti alimentari, rivestimenti aerospaziali

2,33

Altri rivestimenti e offset dal rotolo

1,5

b)  L'emissione bersaglio è uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari:

   1) (al valore limite di emissione diffusa + 15), per gli impianti che rientrano nel punto 6 e nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10 della parte 2,
   2) (al valore limite di emissione diffusa + 5) per tutti gli altri impianti.

c)  La conformità è realizzata se l'emissione effettiva di solvente determinata in base al piano di gestione dei solventi è inferiore o uguale all'emissione bersaglio.

Parte 6

Controllo delle emissioni

1.  I canali muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico, sono oggetto di un controllo continuo delle emissioni onde verificarne la conformità.

2.  Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite misurazioni continue o periodiche. Per le misurazioni periodiche si devono ottenere almeno tre valori di misurazione durante ogni misurazione.

3.  Non sono richieste misurazioni quando il dispositivo di abbattimento di fine ciclo non è tenuto a conformarsi alla presente direttiva.

Parte 7

Piano di gestione dei solventi

1.  Principi

Il piano di gestione dei solventi serve a:

   a) verificare la conformità come specificato all"articolo 56;
   b) individuare le future opzioni di riduzione;
   c) consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni in materia di consumo di solvente, emissioni di solvente e conformità alle prescrizioni del capo V.

2.  Definizioni

Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa.

Input di solventi organici (I):

I1 La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

I2 La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solventi nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.

Output di solventi organici (O):

O1 Emissioni negli scarichi gassosi.

O2 Solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

O3 La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4 Emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5 Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8).

O6 Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta.

O7 Solventi organici o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.

O8 Solventi organici contenuti in preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7.

O9 Solventi organici scaricati in altro modo.

3.  Uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità.

L'uso del piano di gestione dei solventi è determinato in base al requisito particolare da verificare, come segue:

a)   verifica della conformità rispetto al sistema di riduzione stabilito nella parte 5, con un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nelle parti 2 e 3.

i)   per tutte le attività che utilizzano il sistema di riduzione stabilito nella parte 5, il piano di gestione dei solventi è elaborato ogni anno per determinare il consumo (C). Il consumo è calcolato secondo la formula seguente:

C = I1 − O8

In parallelo si determinano anche le materie solide usate nel rivestimento per calcolare l'emissione di riferimento annua e l'emissione bersaglio ogni anno.

ii)   per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nelle parti 2 e 3, il piano di gestione dei solventi è elaborato ogni anno per determinare le emissioni (E). Le emissioni sono calcolate con la formula seguente:

E = F + O1

Dove F è l'emissione diffusa quale definita alla lettera b, punto i). Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro di prodotto.

iii)   per valutare la conformità ai requisiti dell"articolo 53, paragrafo 6, lettera b), punto ii), il piano di gestione dei solventi è ogni anno per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questa cifra è poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attività i requisiti delle parti 2, 3 e 5.

b)  Determinazione delle emissioni diffuse per raffronto con i valori limite di emissione diffusa della parte 2:

i)  L'emissione diffusa è calcolata secondo una delle seguenti formule;

F = I1 − O1 − O5 − O6 − O7 − O8

oppure

F = O2 + O3 + O4 + O9

 F è determinata sia mediante misurazioni dirette delle quantità sia mediante un metodo o un calcolo equivalente, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo.

Il valore limite di emissione diffusa è espresso in percentuale dell'input, che è calcolato con la seguente formula:

I = I1 + I2

ii)  La determinazione delle emissioni diffuse è effettuata mediante una serie breve ma completa di misurazioni e non deve ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.

Parte 8

Valutazione della conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi

1.  In caso di misurazioni continue la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se:

   a) nessuna delle medie aritmetiche di tutte le letture valide prese durante un qualsiasi periodo di 24 ore di esercizio di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature supera i valori limite di emissione,
   b) nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione stabiliti di un fattore superiore a 1,5.

2.  Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se nel corso di un controllo:

   a) la media di tutti i valori di misurazione non supera i valori limite di emissione
   b) nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5.

3.  La conformità alle disposizioni della parte 4 è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso, ove non altrimenti specificato nella parte 2.

4.  Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.

(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.


ALLEGATO VIII

Disposizioni tecniche relative agli impianti che producono biossido di titanio

Parte 1

 Valori limite di emissione per le emissioni nell'acqua

1.  Nel caso di impianti che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale):

550 kg di solfato per tonnellata di biossido di titano prodotto;

2.  Nel caso di impianti che utilizzano il procedimento con cloruro (come media annuale):

a)  130 kg di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale,

b)  228 kg di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico,

c)  330 kg di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto si utilizza "slag".

3.  Per impianti che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano più di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

Parte 2

Prove di tossicità acuta

1.  Prove di tossicità acuta saranno effettuate su talune specie di molluschi, crostacei, pesci e plancton che si trovano comunemente nei luoghi di scarico. Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia (Artemia salina).

2.  Tassi di mortalità massimi risultanti dalle prove di cui al punto 1, in un periodo di 36 ore, ad una diluizione dell'effluente di 1/5 000:

   a) per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata: mortalità del 20%,
   b) per quanto riguarda le larve delle specie esaminate: una mortalità piè elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo.

Parte 3

Valori limite di emissione nell'atmosfera

1.  I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm3) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo negli scarichi gassosi.

2.  Per le polveri: 50 mg/Nm3 come media oraria.

3.  Per l'anidride solforosa e solforica gassosa, compresi gli acidi vescicolari calcolati come SO2 equivalente

a)  6 kg per tonnellata di biossido di titanio prodotto come media annuale;

b)  500 mg/Nm3 come media oraria per gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi;

4.  Per il cloro nel caso di impiant che utilizzano il procedimento con cloruro:

a)  5 mg/Nm3 come media giornaliera

b)  40 mg/Nm3 in ogni momento.

Parte 4

Controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi nell'acqua di rifiuti provenienti da impianti che producono biossido di titanio

1.  La colonna d'acqua è controllata almeno tre volte all'anno, mediante controllo dell'acqua non filtrata o dell'acqua filtrata, attraverso la determinazione dei seguenti parametri:

   a) in caso di controllo dell'acqua non filtrata: temperatura, salinità o conduttività a 20°C, pH, O2 disciolto, torbidità o materie in sospensione, Fe disciolto e in sospensione, Ti;
   b) in caso di controllo dell'acqua filtrata:
   i) nell'acqua filtrata attraverso una membrana filtrante di porosità 0,45 µm: Fe disciolto;
   ii) nei solidi in sospensione trattenuti nella membrana filtrante di porosità 0,45 µm: Fe, ossidi idratati e idrossidi di ferro.

2.  I sedimenti sono controllati almeno una volta l'anno raccogliendo campioni nello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie e attraverso la determinazione dei parametri che seguono in tali campioni: Ti, Fe, ossidi idratati e idrossidi di ferro.

3.  Gli organismi viventi sono controllati almeno una volta l'anno determinando la concentrazione delle sostanze che seguono nelle specie rappresentative del substrato: Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb, e determinando la varietà e l'abbondanza relativa della fauna bentonica, nonché la presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci.

4.  Nel corso di operazioni di campionamento che si succedono, il campionamento è effettuato negli stessi luoghi, alla stessa profondità e alle medesime condizioni.

Parte 5

Controllo delle emissioni

Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il controllo senza soluzione di continuità:

a)   del SO2 proveniente da impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi in impianti che utilizzano il procedimento al solfato

   b) il cloro proveniente da impianti che utilizzano il procedimento con cloruro
   c) polvere provenienti dalle fonti principali.


ALLEGATO IX

Parte A

Direttive abrogate e loro successive modifiche

(previste all'articolo 72)

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio

(GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19)

Direttiva 83/29/CEE del Consiglio

(GU L 32 del 3.2.1983, pag. 28)

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio

(GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)

esclusivamente l'allegato I, lettera b)

Direttiva 82/883/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

esclusivamente l'allegato III, punto 34

Direttiva 92/112/CEE del Consiglio

(GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11)

Direttiva 96/61/CE del Consiglio

(GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

esclusivamente l'articolo 4 e l'allegato II

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

esclusivamente l'articolo 26

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

esclusivamente l'allegato III, punto 61

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

esclusivamente l'articolo 21, paragrafo 2

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio

(GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

esclusivamente l'allegato I, punto 17

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87)

esclusivamente l'articolo 13, paragrafo 1

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91)

Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1)

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368)

esclusivamente l'allegato, parte B, punto 2

Parte B

Termini di attuazione nel diritto nazionale (previsti all'articolo 72)

Direttiva

Termine per il recepimento

Termini per l'applicazione

78/176/CEE

25 febbraio 1979

82/883/CEE

31 dicembre 1984

92/112/CEE

15 giugno 1993

96/61/CE

30 ottobre 1999

1999/13/CE

1° aprile 2001

2000/76/CE

28 dicembre 2000

28 dicembre 2002

28 dicembre 2005

2001/80/CE

27 novembre 2002

27 novembre 2004

2003/35/CE

25 giugno 2005

2003/87/CE

31 dicembre 2003


ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Direttiva 78/176/CEE

Direttiva 82/883/CEE

Direttiva 92/112/CEE

Direttiva 96/61/CE

Direttiva 1999/13/CE

Direttiva 2000/76/CE

Direttiva 2001/80/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, primo paragrafo

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 25

Articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e)

---

Articolo 2

Articolo 61

Articolo 3

Articolo 12, punti 4) e 5)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 3, frase introduttiva e paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

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---

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Articolo 5

Articolo 5

Articolo 12, punti 4) e 5)

Articolo 6

Articolo 12, punti 4) e 5)

Articolo 7, paragrafo 1

Articoli 64, paragrafo 1, e 64, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

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Articolo 65, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9

---

Articolo 10

---

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

---

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 66

Articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4

---

Articolo 14

---

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 21

Articolo 15

Articolo 21

Articolo 18, paragrafi 1 e 3

Articolo 71

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 23

Articolo 17

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 75

Allegato I

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Allegato II A frase introduttiva e punto 1

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Allegato II A punto 2

Allegato VIII, parte 2

Allegato II B

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Articolo 2

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Articolo 3

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Articolo 4, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 64, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Allegato VIII, parte 4

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

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Articolo 64, paragrafo 4

Articolo 5

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Articolo 6

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Articolo 7

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Articolo 8

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Articolo 9

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Articolo 10

Articolo 69

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 69, paragrafo 1

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Articolo 69, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

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Articolo 12

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Articolo 13

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Allegato I

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Allegato II

Allegato VIII, parte 4

Allegato III

Allegato VIII, parte 4

Allegato IV

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Allegato V

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Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

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Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva e primo trattino

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Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino e articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino

Articolo 61, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quarto, quinto, sesto e settimo trattino

---

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva e primo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino

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Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 61, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c),

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Articolo 2, paragrafo 2

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Articolo 3

Articolo 61

Articolo 4

Articolo 61

Articolo 5

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Articolo 6, primo paragrafo, frase introduttiva

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 6, primo paragrafo, lettera a)

Allegato VIII, parte 1, punto 1)

Articolo 6, primo paragrafo, lettera b)

Allegato VIII, parte 1, punto 2)

Articolo 6, secondo paragrafo

Allegato VIII, parte 1, punto 3)

Articolo 7

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Articolo 8

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Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva

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Articolo 9, paragrafo 1, lettera a, punto i)

Allegato VIII, parte 3, punto 2)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Allegato VIII, parte 3, punto 3), frase introduttiva, e punto 3), lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 63, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv)

Allegato VIII, parte 3, punto 3), lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto v)

---

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Allegato VIII, parte 3, punto 4)

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

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Articolo 10

Articolo 64

Articolo 11

Articolo 12, punti 4) e 5)

Allegato

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Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

---

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 3, prima parte

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 65

Articolo 2, paragrafo 9, prima frase

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 9, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

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Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 10, lettera a)

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Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), primo comma

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), secondo comma

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 11, primo comma e primo, secondo e terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 11, secondo comma

Articoli 14, paragrafo 2 e 15, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 3, paragrafo 13

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Articolo 3, paragrafi 14, 15, 16, 17 e 18

Articolo 3, primo comma, frase introduttiva

Articolo 12, frase introduttiva

Articolo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafi 4 e 5

Articolo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 3, primo comma, lettera e)

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 3, primo comma, lettera f)

Articolo 12, paragrafo 8

Articolo 3, secondo comma

---

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 73, paragrafi 1 e 2

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Articolo 73, paragrafi 3 e 4

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 71. paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

---

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Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, nono trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, decimo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

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Articolo 14

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 8, primo paragrafo

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 8, secondo paragrafo

---

Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, seconda parte della frase

---

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, prima

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva e lettere a) e b)

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, terza frase

Articolo 15, paragrafo 2

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Articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

---

Articolo 9, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3, quinto comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3, sesto comma

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4, prima parte della prima frase

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 4, seconda parte della prima frase

Articolo 16, paragrafo 3, primo comma

Articolo 9, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera f)

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Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma

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Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma e paragrafi 4 e 5

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Articolo 17

Articolo 9, paragrafo 5, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

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Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma

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Articolo 9, paragrafo 6, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma

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Articolo 9, paragrafo 7

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Articolo 9, paragrafo 8

Articoli 7 e 18, paragrafo 1

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Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 10

Articolo 19

Articolo 11

Articolo 20

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, prima frase

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2, terza frase

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Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

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Articolo 22, paragrafi 2 e 3

Articolo 13, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 22, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 13, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 22, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 22, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 22, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 2, quarto trattino

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Articolo 22, paragrafo 4, lettera d)

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Articolo 23

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Articolo 24

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Articolo 25, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 14, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase e articolo 25, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 14, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, seconda parte della frase

Articolo 14, secondo trattino

Articolo 8, punto 2) e Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 14, terzo trattino

Articolo 25, paragrafo 1, terzo comma

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Articolo 25, paragrafi da 2 a 7

Articolo 15, paragrafo 1, frase introduttiva e primo e secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma e lettere a) e b)

Articolo 15, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

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Articolo 26, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma

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Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 2, frase introduttiva e lettere a e b)

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Articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a g)

Articolo 15 bis, primo paragrafo

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 15 bis, secondo paragrafo

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 15 bis, terzo paragrafo

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 15 bis, quarto e quinto paragrafo

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 15 bis, sesto paragrafo

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, prima frase e articolo 11, paragrafo 2

Articolo 66, paragrafo 1, primo comma

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Articolo 66, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase

Articolo 29, frase introduttiva

Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase

---

Articolo 16, paragrafo 3, prima frase

Articolo 11, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3, seconda frase

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Articolo 16, paragrafo 3, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

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Articolo 67

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Articolo 29

Articolo 17

Articolo 11

Articolo 28

Articolo 18, paragrafo 1

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Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

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Articolo 20, paragrafi 1 e 2

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Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 72

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 74

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Articolo 2, paragrafo 1

Allegato I, primo paragrafo della frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2

Allegato I, secondo paragrafo della frase introduttiva

Allegato I, primo comma della frase introduttiva

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Allegato I, secondo e terzo comma della frase introduttiva

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 1

Allegato I, punti 2.1 – 2.5, lettera b)

Allegato I, punti 2.1 – 2.5, lettera b)

---

---

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---

---

---

---

Allegato I, punto 2.5, lettera c)

Allegato I, punto 2.6

Allegato I, punto 2.6

Allegato I, punto 3

Allegato I, punto 3

Allegato I, punti 4.1 – 4.6

Allegato I, punti 4.1 – 4.6

---

---

---

---

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---

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Allegato I, punto 4.7

Allegato I, punto 5, frase introduttiva

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Allegato I, punti 5.1 – 5.3, lettera b)

Allegato I, punti 5.1 – 5.3, lettera b)

---

---

---

---

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Allegato I, punto 5.3, lettere da c) a e)

Allegato I, punto 5.4

Allegato I, punto 5.4

Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b)

Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b)

---

---

---

---

---

---

---

Allegato I, punto 6.1, lettera c)

Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b)

Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b), punto ii)

---

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---

Allegato I, punto 6.4, lettera b), punto iii)

Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.6, lettera c)

Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.6, lettera c)

---

---

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Allegato I, punto 6.6, lettera c), ultima frase

Allegato I, punti 6.7 - 6.8

Allegato I, punti 6.7 - 6.8

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Allegato I, punti 6.9 e 6.10

Allegato II

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Allegato III

Allegato II

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Allegato II, punto 13

Allegato IV, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 9

Allegato IV, punti da 1 a 11

Allegato III

Allegato IV, punto 12

---

Allegato V, punto 1, lettera a)

Allegato IV, punto 1, lettera a)

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Allegato IV, punto 1, lettera b)

Allegato V, punto 1, lettere b)-g)

Allegato IV, punto 1, lettere c)-h)

Allegato V, punti da 2 a 5

Allegato IV, punti da 2 a 5

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

---

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 15

Articolo 51, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 33

Articolo 2, paragrafo 17

Articolo 3, paragrafo 34

Articolo 2, paragrafo 18

Articolo 3, paragrafo 35

Articolo 2, paragrafo 19

---

Articolo 2, paragrafo 20

Articolo 3, paragrafo 36

Articolo 2, paragrafo 21

Articolo 51, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 22

Articolo 51, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 23

Articolo 51, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 24

Articolo 51, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 25

Articolo 51, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafo 26

Articolo 51, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 27

---

Articolo 2, paragrafo 28

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 29

---

Articolo 2, paragrafo 30

Articolo 51, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafo 31

Allegato VII, parte 2, prima frase

Allegato VIII, parte 3, punto

Articolo 2, paragrafo 32

---

Articolo 2, paragrafo 33

Articolo 51, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragraf1 da 1 a 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 1, lettere a) b)

Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 53, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

---

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 52

Articolo 5, paragrafo 7

Allegato VII, parte 4, punto 1

Articolo 5, paragrafo 8, primo comma

Allegato VII, parte 4, punto 2

Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 53, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 9

---

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 53, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafi 11, 12 e 13

---

Articolo 6

---

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva e primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 58

Articolo 7, paragrafo 1, seconda parte

---

Articolo 7, paragrafo 2

---

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, frase introduttiva e punto 1

Articolo 8, paragrafo 2

Allegato VII, parte 6, punto 1

Articolo 8, paragrafo 3

Allegato VII, parte 6, punto 2

Articolo 8, paragrafo 4

Allegato VII, parte 6, punto 3

Articolo 8, paragrafo 5

---

Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 56, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 56, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 56, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

Allegato VII, parte 8, punto 4

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Allegato VII, parte 8, punto 1

Articolo 9, paragrafo 4

Allegato VII, parte 8, punto 2

Articolo 9, paragrafo 5

Allegato VII, parte 8, punto 3

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 9

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1, dalla terza alla sesta frase

---

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 59, paragrafo 1, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 59, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafi 12 e 3

---

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 16

Articolo 70

Allegato I, prima e seconda frase della frase introduttiva

Articolo 50

Allegato I, terza frase della frase introduttiva e elenco delle attività

Allegato VII, parte 1

Allegato II A, parte I

Allegato VII, parte 2

Allegato II A, parte 2

Allegato VII, parte 3

Allegato II A, parte II, ultima frase del paragrafo 6

---

Allegato II B, punto 1, prima e seconda frase

Articolo 53, paragrafo 1, lettera b)

Allegato II B, punto 1, terza frase

Articolo 53, paragrafo 1, secondo comma

Allegato II B, punto 2

Allegato VII, parte 5

Allegato II B, punto 2, secondo comma, punto i) e tabella

---

Allegato III, punto 1

---

Allegato III, punto 2

Allegato VII, parte 7, punto 1

Allegato III, punto 3

Allegato VII, parte 7, punto 2

Allegato III, punto 4

Allegato VII, parte 7, punto 3

Articolo 1, secondo paragrafo

---

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 37, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), punto i)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vi)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vii)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto viii)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 26

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

---

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 27

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma

Articolo 3, paragrafo 28

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 37, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 5, primo comma

Articolo 3, paragrafo 29

Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 37, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 37, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 6

Allegato VI, parte 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 30

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Allegato VI, parte 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 31

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 32

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 38

Articolo 4, paragrafo 4, frase introduttiva e lettere a) e b)

Articolo39, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 48

Articolo 5

Articolo 46

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e articolo 6, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 44, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 44, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4, prima e seconda frase del primo comma e articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4, terza frase del primo comma

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 45, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 44, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 44, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 44, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 40, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 40, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 8, primo comma, frase introduttiva

Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 2.7

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 5

---

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

---

Articolo 8, paragrafo 4, primo comma

Articolo 40, paragrafo 4, primo comma

Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma

Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 3.2

Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma

Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 3.2

Articolo 8, paragrafo 4, quarto comma

---

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 8

---

Articolo 9, primo comma

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 9, secondo comma

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 9, terzo comma

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

---

Articolo 10, paragrafo 3, prima frase

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3, seconda frase

---

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 1.3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Allegato VI, parte 6, punto 2.1

Articolo 11, paragrafo 3

Allegato VI, parte 6, punto 2.2

Articolo 11, paragrafo 4

Allegato VI, parte 6, punto 2.3

Articolo 11, paragrafo 5

Allegato VI, parte 6, punto 2.4

Articolo 11, paragrafo 6

Allegato VI, parte 6, punto 2.5

Articolo 11, paragrafo 7, prima parte della prima frase del primo comma

Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 2.6

Articolo 11, paragrafo 7, seconda parte della prima frase del primo comma

Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 7, seconda frase del primo comma

---

Articolo 11, paragrafo 7, secondo comma

---

Articolo 11, paragrafo 7, lettera a)

Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 7, lettere b) e c)

---

Articolo 11, paragrafo 7, lettera d)

Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 7, lettere e) ed f)

---

Articolo 11, paragrafo 8, primo comma, lettere a) e b)

Allegato VI, parte 3, punto 1, primo e secondo comma

Articolo 11, paragrafo 8, lettera c)

Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 2.7

Articolo 11, paragrafo 8, lettera d)

Allegato VI, parte 4, punto 2.1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 8, secondo comma

Allegato VI, parte 6, terza parte del punto 2.7

Articolo 11, paragrafo 9

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 10, lettere a), b) e c)

Allegato VI, parte 8, lettere a), b) e c) del punto 1.1

Articolo 11, paragrafo 10, lettera d)

Allegato VI, parte 8, lettera d) del punto 1.1

Articolo 11, paragrafo 11

Allegato VI, parte 8, punto 1.2

Articolo 11, paragrafo 12

Allegato VI, parte 8, punto 1.3

Articolo 11, paragrafo 13

Articolo 42, paragrafo 5, primo comma

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Articolo 42, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 14

Allegato VI, parte 6, punto 3.1

Articolo 11, paragrafo 15

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 11, paragrafo 16

Allegato VI, parte 8, punto 2

Articolo 11, paragrafo 17

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, prima frase

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase

---

Articolo 12, paragrafo 2, terza frase

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 41

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 4

Allegato VI, parte 3, punto 2

Articolo 14

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Articolo 15

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Articolo 16

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Articolo 17, paragrafi 2 e 3

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Articolo 20

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Allegato I

Allegato VI, parte 2

Allegato II, prima parte (senza numerazione)

Allegato VI, parte 4, punto 1

Allegato II, punto 1, frase introduttiva

Allegato VI, parte 4, punto 2.1

Allegato II, punti 1.1 – 1.2

Allegato VI, parte 4, punti 2.2 - 2.3

Allegato II, punto 1.3

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Allegato II, punto 2.1

Allegato VI, parte 4, punto 3.1

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Allegato VI, parte 4, punto 3.2

Allegato II, punto 2.2

Allegato VI, parte 4, punto 3.3

Allegato II, punto 3

Allegato VI, parte 4, punto 4

Allegato III

Allegato VI, parte 6, punto 1

Allegato IV, tabella

Allegato VI, parte 5

Allegato IV, ultima frase

---

Allegato V, lettera a), tabella

Allegato VI, parte 3, punto 1.1

Allegato V, lettera a), ultime frasi

---

Allegato V, lettera b), tabella

Allegato VI, parte 3, punto 1.2

Allegato V, lettera b), ultima frase

---

Allegato V, lettera c)

Allegato VI, parte 3, punto 1.3

Allegato V, lettera d)

Allegato VI, parte 3, punto 1.4

Allegato V, lettera e)

Allegato VI, parte 3, punto 1.5

Allegato V, lettera f)

Allegato VI, parte 3, punto 3

Allegato VI

Allegato VI, parte 7

Articolo 1

Articolo 30

Articolo 2, paragrafo 2

Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1

Articolo 2, paragrafo 3, seconda parte

Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1

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Allegato V, parte 1, ultima frase del punto 1

Articolo 2, paragrafo 4

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Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 20

Articolo 2, paragrafo 7, primo comma

Articolo 3, paragrafo 21

Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma e lettere da a) e i)

Articolo 30, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, lettera j)

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Articolo 2, paragrafo 7, terzo comma

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Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 23

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 10

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Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 22

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 24

Articolo 2, paragrafo 13

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Articolo 3

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Articolo 4, paragrafo 1

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Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafi da 3 a 8

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Articolo 5, paragrafo 1

Allegato V, parte 1, punto 2, ultima frase

Articolo 5, paragrafo 2

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Articolo 6

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Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 33

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, prima parte del primo comma

Articolo 36, paragrafo 2, prima parte del primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, seconda parte del primo comma

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Articolo 36, paragrafo 2, seconda parte del primo comma

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Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

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Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a d)

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Articolo 8, paragrafi 3 e 4

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Articolo 9

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, prima frase

Articolo 32, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase

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Articolo 10, paragrafo 2

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Articolo 12

Articolo 34, paragrafo 1

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Articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 13

Allegato V, parte 3, terza parte del punto 8

Articolo 14

Allegato V, parte 4

Articolo 15

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Articolo 18, paragrafo 2

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Allegato I

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Allegato II

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Allegati III e IV

Allegato V, punto 2 della parte 1 e parte 2

Allegato V A

Allegato V, parte 1, punto 3

Allegato V B

Allegato V, parte 2, punto 3

Allegato VI A

Allegato V, parte 1, punti 4 e 5

Allegato VI B

Allegato V, parte 2, punti 4 e 5

Allegato VII A

Allegato V, parte 1, punti 6 e 7

Allegato VII B

Allegato V, parte 2, punti 6 e 7

Allegato VIII A punto 1

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Allegato VIII A punto 2

Allegato V, parte 3, prima parte del punto 1 e punti 2, 3 e 5

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Allegato V, parte 3, seconda parte del punto 1

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Allegato V, parte 3, punto 4

Allegato VIII A punto 3

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Allegato VIII A punto 4

Allegato V, parte 3, punto 6

Allegato VIII A punto 5

Allegato V, parte 3, punti 7 e 8

Allegato VIII A punto 6

Allegato V, parte 3, punti 9 e 10

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Allegato V, parte 4

Allegato VIII B

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Allegato VIII C

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Allegato IX

Allegato IX

Allegato X

Allegato X

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