Decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 139 del regolamento del Parlamento fino al termine della settima legislatura
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 290 del trattato CE,
– visto il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005(2),
– visto il Codice di condotta sul multilinguismo approvato dall'Ufficio di presidenza il 17 novembre 2008,
– vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 dicembre 2006 concernente la deroga alle disposizioni dell'articolo 138 e le sue successive decisioni di prorogare tale deroga fino al termine dell'attuale legislatura,
– visti l'articolo 138 e l'articolo 139 del suo regolamento,
A. considerando che, a norma dell'articolo 138, tutti i documenti del Parlamento devono essere redatti nelle lingue ufficiali e tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta, con l'interpretazione simultanea degli interventi in ognuna delle altre lingue ufficiali,
B. considerando che, a norma dell'articolo 139, sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 138 fino al termine della sesta legislatura se e nella misura in cui non sia possibile disporre di un numero sufficiente di linguisti in una lingua ufficiale, benché siano state prese tutte le misure necessarie; considerando che per ciascuna delle lingue ufficiali per la quale si considera necessaria una deroga l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, determina se le condizioni sono rispettate e riesamina la propria decisione ogni sei mesi,
C. considerando che il 13 dicembre 2006 l'Ufficio di presidenza ha riconosciuto che le difficoltà di assicurare una copertura linguistica sufficiente per il maltese, il rumeno, il bulgaro e l'irlandese erano tali che per ciascuna di queste lingue erano rispettate le condizioni per una deroga alle disposizioni dell'articolo 138; considerando che successive decisioni dell'Ufficio di presidenza hanno prorogato tali deroghe per cui, a partire dal 1° gennaio 2009 e fino al termine della legislatura, si applica una deroga per il bulgaro e il rumeno (interpretazione), per il ceco (interpretazione durante la Presidenza ceca), per il maltese (interpretazione e traduzione) e per l'irlandese (interpretazione, traduzione e verifica da parte dei giuristi-linguisti),
D. considerando che il regolamento (CE) n. 920/2005 prevede misure di deroga temporanea (rinnovabili) per un periodo di cinque anni per l'irlandese,
E. considerando che, benché siano state prese tutte le misure necessarie, la capacità per quanto riguarda l'irlandese e il maltese non sarà tale da consentire un completo servizio di interpretazione in tali lingue a partire dall'inizio della settima legislatura; considerando che per alcune altre lingue, sebbene vi sarà una capacità sufficiente a coprire le esigenze legate alle attività abituali del Parlamento, il numero di interpreti potrebbe non essere sufficiente a garantire una completa copertura di tutte le esigenze supplementari previste durante le Presidenze di turno del Consiglio degli Stati membri in questione nel corso della settima legislatura,
F. considerando che per quanto riguarda l'irlandese, malgrado l'impegno costante e intenso a livello interistituzionale, il numero di traduttori e di giuristi-linguisti qualificati continuerà a essere limitato nel prossimo futuro, per cui sarà possibile garantire solo una copertura ridotta di tale lingua; considerando che il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio non prevede che la legislazione dell'Unione europea adottata prima del 1° gennaio 2007 (l' "acquis") debba essere tradotta in irlandese; considerando che, a seguito delle misure di deroga introdotte da tale regolamento, attualmente solo le proposte della Commissione relative a regolamenti adottati nel quadro della procedura di codecisione sono presentate in irlandese e che, fino a quando questa situazione persisterà, i servizi del Parlamento non saranno in grado di preparare le versioni in irlandese degli altri tipi di atti legislativi,
G. considerando che, nel corso della settima legislatura, altri Stati europei potrebbero aderire all'Unione europea e che per le nuove lingue in questione potrebbe non essere disponibile un numero sufficiente di linguisti a partire dal giorno dell'adesione, il che renderà necessaria l'adozione di misure transitorie,
H. considerando che l'articolo 139, paragrafo 4, stabilisce che, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, il Parlamento può decidere al termine della legislatura di prorogare l'applicabilità di tale articolo,
I. considerando che, sulla base di quanto precede, l'Ufficio di presidenza raccomanda di prorogare l'applicabilità dell'articolo 139 fino al termine della settima legislatura,
1. decide di prorogare l'applicabilità dell'articolo 139 del regolamento del Parlamento fino al termine della settima legislatura;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.