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Procedura : 2009/2542(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0145/2009

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B6-0145/2009

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PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

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PV 25/03/2009 - 3.14
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P6_TA(2009)0180

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Mercoledì 25 marzo 2009 - Strasburgo
Accordo di partenariato economico CE-Stati dell'Africa orientale e meridionale
P6_TA(2009)0180B6-0145/2009

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sull'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e meridionale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue risoluzioni del 25 settembre 2003 sulla Quinta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di Cancún(1), del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 1° agosto 2004(2), del 1° dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong(3), del 23 marzo 2006 sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE)(4), del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong(5), del 1° giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà(6), del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo(7) (ADS), del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico(8), del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico(9) e la sua posizione del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 nonché i regolamenti (CE) n. 964/2007 e (CE) n. 1100/2006 della Commissione(10),

–   visto l'accordo di partenariato economico interinale fra Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe, Zambia, da un lato, e la Comunità europea, dall'altro,

–   visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ("accordo di Cotonou"),

–   viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne di aprile 2006, ottobre 2006, maggio 2007, ottobre 2007, novembre 2007 e maggio 2008,

–   vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),

–   visto l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,

–   vista la dichiarazione ministeriale della Quarta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC, adottata il 14 novembre 2001 a Doha,

–   vista la dichiarazione ministeriale della Sesta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC, adottata il 18 dicembre 2005 a Hong Kong,

–   viste la relazione e le raccomandazioni della task force sugli aiuti al commercio, adottate dal Consiglio generale dell'OMC il 10 ottobre 2006,

–   vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell"8 settembre 2000, che fissa gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), definiti di concerto dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,

–   visto il comunicato di Gleneagles, approvato l'8 luglio 2005 dal G8,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che le relazioni commerciali precedentemente intercorse tra l'Unione europea e i paesi ACP fino al 31 dicembre 2007 – che accordavano a questi ultimi un accesso preferenziale ai mercati dell'Unione europea su base non reciproca – non erano conformi alle norme dell'OMC,

B.   considerando che gli APE sono accordi compatibili con l'OMC tesi a sostenere l'integrazione regionale e a favorire la graduale integrazione delle economie degli ACP nell'economia mondiale, promuovendone quindi lo sviluppo sociale ed economico sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà e le malattie nei paesi ACP,

C.   considerando che l'attuale crisi finanziaria ed economica fa sì che una politica commerciale equa e orientata allo sviluppo assuma un ruolo quanto mai rilevante nei paesi in via di sviluppo,

D.   considerando che i precedenti sistemi di preferenze commerciali non sono stati in grado di contribuire a migliorare in modo determinante la situazione economica in questi paesi,

E.   considerando che gli accordi di partenariato economico interinali (APEI) sono accordi sugli scambi di merci tesi a evitare l'interruzione degli scambi commerciali fra i paesi ACP e l'Unione europea,

F.   ricorda che gli APEI sono accordi internazionali assolutamente indipendenti, compatibili con l'OMC e che possono essere considerati come un primo passo nel processo verso APE completi,

G.   considerando che l'Unione europea offre ai paesi ACP un accesso totalmente esente da quote e da dazi ai mercati dell'Unione europea, sin dal primo anno, ad eccezione del riso (2010) e dello zucchero (2015),

H.   considerando che i livelli di capacità tra i paesi ACP e l'Unione europea variano notevolmente,

I.   considerando che fra le economie dell'Unione europea e quelle dei paesi ACP la concorrenza è limitata, dal momento che la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Unione europea consiste di beni che i paesi ACP non producono, ma di cui necessitano per il consumo diretto o come mezzi di produzione per le industrie nazionali,

J.   considerando che una liberalizzazione degli scambi opportunamente concepita può promuovere la diversificazione del mercato, la crescita economica e lo sviluppo,

K.   considerando che la clausola della nazione più favorita (NPF), che fissa una tariffa normale e non discriminatoria per le importazioni di merci è stata chiesta da alcuni paesi ACP nell'ambito dei negoziati APE con l'obiettivo di garantire che tutti gli esportatori siano trattati come l'esportatore commerciale più favorito,

L.   considerando che sono state negoziate tra l'Unione europea e i paesi ACP norme di origine nuove e migliori che possono apportare ai paesi ACP notevoli benefici se attuate adeguatamente e con la dovuta considerazione per i loro ridotti livelli di capacità,

M.   considerando che il miglioramento delle norme commerciali deve essere accompagnato da un maggiore sostegno all'assistenza in materia commerciale,

N.   considerando che la strategia dell'Unione europea sugli aiuti al commercio si propone di sostenere le capacità dei paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio da nuove opportunità commerciali,

O.   considerando che un APE completo condizionerà inevitabilmente l'ambito di applicazione e il contenuto dei futuri accordi tra i paesi ACP e altri partner commerciali nonché la posizione negoziale della regione,

P.   considerando che il gruppo di Stati dell'Africa orientale e meridionale (ESA) rientranti nei paesi ACP è composto di Stati che variano notevolmente quanto alle dimensioni e al livello del PIL nell'intera regione,

Q.   considerando che il gruppo di Stati dell'Africa orientale e meridionale (ESA) è costituito da 5 Stati con una popolazione complessiva di 33,5 milioni di abitanti, che ciascuno di tali Stati si differenzia dagli altri in termini di dimensioni e caratteristiche, e che il Madagascar, lo Stato più grande, ha una popolazione di 250 volte superiore alle Seicelle, lo Stato più piccolo,

R.   considerando che la regione ESA, comprendente la Comunità dell'Africa orientale (EAC) e il gruppo ESA, può essere unificata non appena i suddetti gruppi sono disposti a farlo,

1.   ribadisce il parere che, se concepiti in modo appropriato e accompagnati da politiche efficaci orientate allo sviluppo, gli APE rappresentano un'opportunità per rilanciare le relazioni commerciali ACP-UE, promuovere la diversificazione economica e l'integrazione regionale degli ACP e per ridurre la povertà in tali paesi;

2.   sottolinea che gli APE possono considerarsi soddisfacenti solo se conseguono tre obiettivi, ossia: offrire ai paesi ACP il sostegno necessario per lo sviluppo sostenibile, promuovere la loro partecipazione al commercio mondiale e rafforzare il processo di regionalizzazione;

3.   sottolinea che lo scopo principale dell'accordo è contribuire, attraverso gli obiettivi di sviluppo, la riduzione della povertà e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, al raggiungimento degli OSM;

4.   riconosce i vantaggi che la firma degli APEI tra l'Unione europea da un lato, e i relativi paesi, dall'altro, ha avuto per gli esportatori, mantenendo lo status quo per quanto concerne le esportazioni verso l'Unione europea dopo la scadenza del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di Cotonou, il 31 dicembre 2007, e mantenendo e ampliando così sostanzialmente le possibilità di esportazione verso l'Unione europea per i paesi ESA, attraverso la piena apertura del mercato nonché attraverso il miglioramento delle norme di origine;

5.   riconosce l'importanza di stipulare accordi tra l'Unione europea e i suoi partner ACP che siano compatibili con le norme dell'OMC poiché, in assenza di tali accordi, le relazioni commerciali reciproche e lo sviluppo dei paesi ACP partner subiranno forti scompensi;

6.   si compiace del fatto che la Comunità europea offra ai paesi ACP un'esenzione completa dai dazi doganali e un accesso al mercato dell'Unione europea esente da quote per i loro prodotti, al fine di sostenere la liberalizzazione del commercio tra i paesi ACP e l'Unione europea;

7.   considera la firma degli APEI un passo necessario verso una crescita sostenibile in queste regioni nel loro insieme, e sottolinea l'importanza di negoziare senza interruzione per giungere a un accordo completo che incoraggi l'aumento degli scambi, degli investimenti e dell'integrazione regionale;

8.   invita la Commissione a vigilare affinché la regione dell'ESA possa rinegoziare, se lo desidera, tutte le disposizioni inerenti a questioni controverse che intende modificare o ritirare;

9.   accoglie con favore l'istituzione di periodi di transizione nell'ambito dell'APEI per le piccole e medie imprese (PMI), in modo che si adattino ai cambiamenti posti in atto dall'accordo, e sollecita le autorità degli Stati interessati a continuare a sostenere gli interessi delle PMI nei loro negoziati per un APE completo;

10.   sottolinea che lo squilibrio esistente tra le economie dell'Unione europea e dei paesi ESA è sostanziale e che non potrà mai essere colmato ricorrendo alle sole politiche di libero scambio, le quali potranno ridurlo soltanto parzialmente;

11.   esorta i paesi ACP a promuovere il processo di liberalizzazione e incoraggia l'estensione di tali riforme al di là degli scambi di merci, al fine di aumentare anche la liberalizzazione degli scambi nel settore dei servizi;

12.   chiede che l'Unione europea fornisca un'assistenza accresciuta e adeguata sia alle autorità dei paesi ACP sia al settore privato, al fine di agevolare la transizione delle economie dopo la firma dell'APEI e che assicuri l'adozione di misure volte a proteggere i gruppi vulnerabili (gli anziani, i disabili, le ragazze madri) durante il periodo di transizione economica;

13.   invita la Commissione e gli Stati membri a chiarire l'effettiva distribuzione dei fondi in tutta la regione ACP derivante dall'impegno prioritario di spesa assunto nel quadro dell'aumento del bilancio destinato agli aiuti al commercio;

14.   chiede che la quota di risorse destinate all'aiuto al commercio sia rapidamente determinata e costituita;

15.   ricorda l'adozione, nell'ottobre 2007, di una strategia dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio, caratterizzata dall'impegno di incrementare il volume degli aiuti collettivi dell'Unione europea al commercio arrivando a 2 miliardi (2 000 000 000) EUR l'anno entro il 2010 (1 miliardo EUR da parte della Comunità e 1 miliardo EUR da parte degli Stati membri); ribadisce la necessità che la regione dell'Africa occidentale riceva una quota adeguata ed equa;

16.   esorta i paesi interessati a fornire informazioni chiare e trasparenti circa la loro situazione economica e politica e il loro sviluppo, al fine di migliorare la cooperazione con l'Unione europea;

17.   invita pertanto i negoziatori di qualsiasi APE completo ad assumersi pienamente la responsabilità della gestione trasparente delle risorse naturali e a illustrare le migliori prassi necessarie affinché i paesi interessati possano trarre il massimo profitto da tali risorse, inclusa la lotta alla fuga illecita di capitali;

18.   sottolinea l'importanza del commercio intraregionale e la necessità di rafforzare i legami commerciali regionali al fine di garantire una crescita sostenibile nella regione; sottolinea l'importanza della cooperazione e della congruenza tra le diverse entità regionali; chiede che tutti gli accordi tra l'Unione europea e i paesi ESA non debbano contraddirsi a vicenda od ostacolare l'integrazione regionale in questa regione più ampia;

19.   chiede che siano creati meccanismi di controllo appropriati e trasparenti - con un'influenza e un ruolo chiari - al fine di monitorare l'impatto degli APE, con una maggiore responsabilizzazione dei paesi ACP e un'ampia consultazione delle parti interessate, inclusa la società civile; sottolinea la necessità di una revisione completa degli APE interinali stipulati con i paesi ESA entro cinque anni dalla firma degli stessi, relativamente al loro impatto socioeconomico, inclusi i costi e le conseguenze dell'attuazione, lasciando spazio per gli emendamenti alle disposizioni degli accordi e per gli adeguamenti alla loro applicazione;

20.   ritiene importante che l'attuazione degli APE debba prevedere la creazione di un opportuno sistema di controllo, coordinato dalla commissione parlamentare competente, cui dovranno partecipare membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo, garantendo un idoneo equilibrio tra salvaguardia del ruolo guida della commissione per il commercio internazionale e coerenza globale delle politiche in materia di commercio e sviluppo; reputa che detta commissione parlamentare debba operare in maniera flessibile e coordinare attivamente i propri lavori con quelli l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP); ritiene che tale controllo dovrebbe iniziare dopo l'adozione di ogni APEI;

21.   sottolinea in particolare il ruolo cruciale dei parlamenti ACP e degli attori non statali dei paesi ACP nel controllo e nella gestione degli APE, e chiede che la Commissione faciliti la loro partecipazione ai negoziati in corso, la qual cosa implica la definizione di un calendario preciso per i negoziati tra i paesi ACP e l'Unione europea basato su un approccio partecipativo;

22.   insiste sul fatto che, conformemente ai principi di Parigi sull'efficacia degli aiuti, gli aiuti devono essere orientati anche alla domanda, e invita pertanto i paesi ACP a presentare, eventualmente con un'appropriata assistenza da parte dell'Unione europea, proposte dettagliate, con l'indicazione dei costi, relative alle modalità e alle finalità dei finanziamenti supplementari legati agli APE, in particolare per quanto riguarda i quadri regolamentari, le misure di salvaguardia, la facilitazione degli scambi, il supporto all'adeguamento alle norme internazionali in materia sanitaria e fitosanitaria e di proprietà intellettuale, e la composizione dei meccanismi di controllo degli APE;

23.   esprime il proprio sostegno permanente alla conclusione di un APE completo tra la Comunità europea e i paesi ESA, incluso il settore fondamentale dei negoziati sul diritto di proprietà intellettuale, che contempli non solo i prodotti tecnologici occidentali, ma anche la biodiversità e le conoscenze tradizionali;

24.   chiede alla Commissione di fare tutto il possibile per la ripresa dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo (DDA) e per garantire che gli accordi di liberalizzazione degli scambi promuovano lo sviluppo nei paesi poveri;

25.   è convinto che gli APE completi dovrebbero essere complementari a un accordo sulla DDA e non costituire un'alternativa;

26.   riconosce la necessità e l'importanza di un capitolo sulla difesa del commercio con garanzie bilaterali; invita le due parti ad evitare di ricorrere abusivamente a tali misure di salvaguardia; invita la Commissione ad accettare, nell'ambito dei negoziati in corso in vista della conclusione di un APE completo, una revisione delle clausole di salvaguardia contenute nell'APE interinale per garantire un utilizzo appropriato, trasparente e rapido a condizione che siano soddisfatti i criteri per l'applicazione di tali clausole;

27.   ritiene che l'APE completo dovrebbe incoraggiare le esportazioni di beni lavorati mediante l'introduzione di norme d'origine migliorate e semplificate, in particolare in settori chiave quali l'industria tessile e l'agricoltura;

28.   sostiene pertanto le esclusioni di linee tariffarie concordate e incentrate sui prodotti agricoli e su alcuni prodotti agricoli trasformati, dato che si basano soprattutto sulla necessità di proteggere le industrie nascenti o i prodotti sensibili in questi paesi e ricorda l'impegno dell'Unione europea nell'ambito del ciclo di Doha per lo sviluppo al fine di eliminare gradualmente gli aiuti all'esportazione dei prodotti agricoli;

29.   osserva che il calendario dei negoziati in corso per il passaggio dagli APE interinali a quelli completi tra l'Unione europea e la regione dell'ESA si basa sul presupposto che l'accordo verrà concluso entro la fine del 2009; esorta vivamente la Commissione a non esercitare eccessive pressioni sulla regione dell'ESA per indurla ad accettare la liberalizzazione e a tener conto, a tale riguardo, delle posizioni dei parlamenti dell'ESA;

30.   reputa opportuno effettuare una distinzione fra servizi commerciali e servizi pubblici; evidenzia la necessità di far sì che i servizi pubblici essenziali o che rivestono un ruolo importante ai fini della conservazione della diversità culturale rimangano fuori dal quadro dei negoziati;

31.   prende nota del fatto che un capitolo sulla cooperazione allo sviluppo è stato incluso nell'APE completo, riguardante la cooperazione nel commercio di beni, la competitività delle forniture, le infrastrutture per la promozione delle imprese, gli scambi di servizi, i problemi legati al commercio, la costruzione delle capacità istituzionali, e gli adeguamenti fiscali; invita entrambe le parti a rispettare il proprio impegno concordato a concludere negoziati in materia di concorrenza e appalti pubblici, tenendo conto della capacità dei paesi ESA;

32.   sottolinea che qualsiasi APE completo deve includere anche disposizioni in materia di buona governance, trasparenza nelle cariche politiche e diritti umani, in conformità agli articoli 11 ter, 96 e 97 dell'accordo di Cotonou;

33.   incoraggia la Commissione ad affrontare le cosiddette "questioni controverse", quali l'applicazione dell'accordo agli scambi commerciali, la clausola della nazione più favorita (NPF), le tasse sulle esportazioni, le garanzie e le norme d'origine, nel contesto dei negoziati per il raggiungimento di un APE regionale completo, con modalità favorevoli agli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini e a sostegno di uno sviluppo sostenibile nell'Unione europea e nei paesi ACP;

34.   sottolinea l'importanza di un APE completo per sostenere le relazioni tra regione e regione attraverso l'armonizzazione degli accordi commerciali tra i paesi ACP e la Comunità europea;

35.   esprime la profonda preoccupazione che l'attuale situazione nello Zimbabwe, per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia e l'economia, rappresenti una seria minaccia per i cittadini in loco e un onere gravoso per la collaborazione attuale e futura tra l'Unione europea e lo Zimbabwe;

36.   accoglie con favore lo sviluppo di un'unione doganale nel gruppo ESA e gli sforzi che si stanno compiendo per la creazione di un'unione monetaria, in particolare considerando i benefici per le imprese che potrebbero derivare dalla sincronizzazione della regione dell'ESA grazie ad un mercato più ampio, maggiori scambi commerciali e migliori opportunità per la creazione di economie di scala;

37.   invita le parti negoziali a includere accordi vincolanti in materia di appalti pubblici, investimenti e concorrenza, che potrebbero promuovere i paesi ESA come sede di affari ed investimenti, e rileva che, dal momento che tali norme saranno applicate universalmente, esse andranno a beneficio sia dei consumatori che delle amministrazioni pubbliche locali e contribuiranno quindi ad attirare attività economiche e investimenti;

38.   chiede una rapida procedura di ratifica, al fine di mettere immediatamente a disposizione dei paesi partner i vantaggi dell'APEI;

39.   incoraggia le parti a portare a termine i negoziati per un APE completo tra i paesi ESA e la Comunità europea, facendo in modo che i vantaggi reciproci di tale accordo siano chiaramente riconosciuti da entrambe le parti;

40.   insiste affinché il Parlamento europeo sia pienamente informato e coinvolto durante il processo negoziale di transizione; auspica che ciò avvenga attraverso un trilogo informale attivo con il Consiglio e la Commissione; chiede al Consiglio di informare il Parlamento europeo al più presto;

41.   riconosce la condizione degli abitanti dell'arcipelago delle Chagos, forzati ad abbandonare le proprie isole e che vivono attualmente in condizioni di povertà nelle isole Maurizio e Seicelle, riguardo alla qual situazione l'Unione europea dovrebbe operare per il raggiungimento di una soluzione per gli abitanti delle Chagos per consentirne il ritorno alle loro legittime isole natali;

42.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati ACP, al Consiglio dei ministri ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

(1) GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 393.
(2) GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 397.
(3) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.
(4) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 121.
(5) GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.
(6) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 261.
(7) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 244.
(8) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.
(9) GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.
(10) Testi approvati, P6_TA(2008)0252.

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