Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2008/2184(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0186/2009

Testi presentati :

A6-0186/2009

Discussioni :

PV 01/04/2009 - 22
CRE 01/04/2009 - 22

Votazioni :

PV 02/04/2009 - 9.8
CRE 02/04/2009 - 9.8
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2009)0203

Testi approvati
PDF 319kWORD 76k
Giovedì 2 aprile 2009 - Bruxelles
Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
P6_TA(2009)0203A6-0186/2009

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2008/2184(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 18 del trattato CE e l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta dei diritti fondamentali"),

–   vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(1),

–   vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE(2), con la quale ha invitato la Commissione a presentare, senza ritardi, una valutazione esauriente dello stato di attuazione e del corretto recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, accompagnata da eventuali proposte necessarie, e ha incaricato la commissione competente di effettuare una valutazione dei problemi riscontrati nel recepimento della direttiva, di mettere in evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a discriminazioni tra cittadini dell'Unione, e di affrontare il tema della libera circolazione,

   vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2003 sull'adozione di misure riguardanti il rimpatrio delle salme(3),

–   visti il documento di lavoro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 13 giugno 2008(4), il questionario inviato ai parlamenti nazionali degli Stati membri e i riscontri pervenuti,

–   vista la relazione sulla visita ai centri di accoglienza chiusi destinati a immigrati e richiedenti asilo in Belgio, effettuata da una delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni(5),

–   vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati: visite della commissione per le libertà civili dal 2005 al 2008(6),

–   visti la sua risoluzione del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia(7), il parere del proprio servizio giuridico sulla compatibilità delle circostanze aggravanti nei confronti dei cittadini dell'Unione che soggiornino illegalmente in un altro Stato membro, nonché la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla visita della delegazione in Italia,

–   vista la relazione della Commissione del 15 febbraio 2008, intitolata "Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (1° maggio 2004 – 30 giugno 2007)" (COM(2008)0085),

–   vista la 25a relazione annuale della Commissione del 18 novembre 2008, sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (COM(2008)0777),

–   vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea(8),

–   vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, intitolata "Omofobia e discriminazione basata sull'orientamento sessuale negli Stati membri",

–   vista la relazione della Commissione del 10 dicembre 2008, sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2008)0840) (la "relazione della Commissione"),

–   viste le conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 sugli "Abusi ed usi illeciti del diritto alla libera circolazione delle persone",

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) in materia di cittadinanza dell'Unione e di libera circolazione delle persone, come nelle cause C-127/08 (sentenza Metock), C-33/07 (sentenza Jipa) e C-524/06 (sentenza Huber),

–   visto il progetto di relazione interlocutoria dal titolo "Studio comparativo riguardante l'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", richiesto dalla commissione giuridica ed elaborato dallo European Citizen Action Service (ECAS),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0186/2009),

A.   considerando che, secondo la summenzionata Quinta relazione sulla cittadinanza dell'Unione, al 1° gennaio 2006 circa 8,2 milioni di cittadini dell'Unione esercitavano il loro diritto di risiedere in un altro Stato membro, e che milioni di cittadini dell'Unione circolano ogni anno all'interno dei suoi confini,

B.   considerando che la libera circolazione è parte integrante dei concetti di diritti dell'uomo e di cittadinanza dell'Unione e costituisce uno dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti ai cittadini dell'Unione in virtù dei trattati,

C.   considerando che la direttiva 2004/38/CE attua i principi sanciti dai trattati disponendo che i cittadini dell'Unione, nonché i loro familiari, possono circolare liberamente nell'intera Unione indipendentemente dal loro paese d'origine,

D.   considerando che gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva 2004/38/CE entro il 30 aprile 2006, e che la Commissione avrebbe dovuto pubblicare la propria relazione sull'applicazione della direttiva entro il 30 aprile 2008,

E.   considerando che, a quasi cinque anni dall'adozione della direttiva 2004/38/CE, sono rese infine disponibili informazioni sul recepimento e sull'applicazione pratica della stessa, sia pur con un certo ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla direttiva,

F.   considerando che il Parlamento ha più volte manifestato preoccupazione riguardo alle modalità di attuazione della libera circolazione da parte di taluni Stati membri,

G.   considerando che è stato recentemente instaurato un dialogo costruttivo tra la Commissione, il Parlamento e alcuni Stati membri,

H.   considerando che tale dialogo ha reso possibile la modifica delle legislazioni nazionali nella misura necessaria a garantirne la conformità alla normativa comunitaria,

I.   considerando che, secondo la relazione della Commissione, il recepimento della direttiva 2004/38/CE è nel complesso deludente, dal momento che non vi è un singolo Stato membro che abbia recepito in modo effettivo e corretto l'intera direttiva, e, per giunta, non vi è un singolo articolo della direttiva che sia stato recepito in modo effettivo e corretto in tutti gli Stati membri,

J.   considerando che i due principali casi di violazione sistematica dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, identificati tra numerosi altri dalla relazione della Commissione, riguardano il diritto d'ingresso e di soggiorno dei familiari che sono cittadini di paesi terzi e l'obbligo per i cittadini dell'Unione di presentare, a sostegno della domanda di soggiorno, documenti aggiuntivi non previsti dalla direttiva 2004/38/CE, quali il permesso di lavoro o i documenti comprovanti una situazione abitativa accettabile,

K.   considerando che la Commissione ha sinora ricevuto più di 1 800 denunce individuali, 40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni, e che in forza di ciò essa ha registrato 115 denunce e avviato 5 procedimenti di infrazione per inadeguata applicazione della direttiva 2004/38/CE,

L.   considerando che nella sua relazione la Commissione afferma che non è necessaria, nella fase attuale, alcuna modifica alla direttiva 2004/38/CE, ma che deve essere profuso il massimo impegno per garantirne l'adeguata applicazione mediante l'istituzione di un gruppo di esperti, la raccolta di informazioni, dati e buone prassi attraverso un apposito questionario, nonché la pubblicazione, nel 2009, di orientamenti sulle questioni più problematiche, per assicurare la piena e corretta attuazione della direttiva,

M.   considerando che diversi parlamenti nazionali hanno risposto al questionario della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni(9), e che, nel caso di alcuni Stati membri, la risposta a detto questionario è pervenuta da entrambe le camere parlamentari(10),

N.   considerando che i rappresentanti dei parlamenti nazionali hanno avuto l'opportunità di esporre ulteriormente i rispettivi punti di vista nel corso della riunione del comitato congiunto sui progressi compiuti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, svoltasi il 19 e 20 gennaio 2009,

O.   considerando che il suo servizio giuridico, consultato al riguardo dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ha concluso che le disposizioni pertinenti del diritto comunitario si oppongono ad una legislazione nazionale che consideri circostanza aggravante generale, rispetto ad un reato o ad un delitto commesso, il solo fatto che la persona in questione sia cittadina di uno Stato membro in presenza irregolare sul territorio di un altro Stato membro,

P.   considerando che nelle sentenze della CGCE in materia di libera circolazione, e in particolare in quelle relative alle cause Metock, Jipa e Huber, si affermano i seguenti principi:

   il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino dell'Unione, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino dell'Unione gode delle disposizioni della direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio e senza l'obbligo del previo soggiorno legale(11),
   l'articolo 18 del trattato CE e l'articolo 27 della direttiva 2004/38/CE non ostano a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perché precedentemente rimpatriato da tale Stato membro in quanto vi si trovava in "situazione illegale", a condizione che, da una parte, il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società e, dall'altra, il provvedimento restrittivo che si intende adottare sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo, spettando al giudice del rinvio accertare se nella causa dinanzi ad esso pendente la situazione si presenti in questi termini(12),
   l'articolo 12, paragrafo 1, del trattato CE deve essere interpretato nel senso che esso osta all'istituzione da parte di uno Stato membro, per finalità di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di tale Stato membro(13),

Q.   considerando che, secondo la summenzionata relazione relativa alla visita presso i centri di accoglienza chiusi per richiedenti asilo e immigrati in Belgio, la detenzione di cittadini comunitari presso centri di accoglienza per cittadini di paesi terzi, immigrati irregolari, appare sconcertante e sproporzionata , soprattutto se è vero che essa può essere imposta per una semplice infrazione amministrativa. I dati forniti dalle autorità belghe in materia sono preoccupanti,

R.   considerando che, nelle sue già citate conclusioni del 27 novembre 2008, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha chiesto alla Commissione di presentare, all'inizio del 2009, una dichiarazione interpretativa che fornisca orientamenti sul funzionamento della direttiva 2004/38/CE, e di valutare ogni misura idonea e necessaria al riguardo,

S.   considerando che le informazioni acquisite, in particolare attraverso le risposte dei parlamenti nazionali al questionario del Parlamento europeo, hanno consentito, sfortunatamente senza fornire un quadro esauriente e indicativo di tutti gli Stati membri, di identificare le seguenti problematiche principali, anche alla luce della relazione della Commissione:

   l'esistenza di un'interpretazione restrittiva, da parte degli Stati membri, dei concetti di "familiare" (articolo 2), di "ogni altro familiare" e di "partner" (articolo 3), in special modo per quanto riguarda le coppie dello stesso sesso e il loro diritto alla libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE(14),
   l'imposizione di oneri amministrativi ingiustificati in relazione all'ingresso e alla residenza di familiari provenienti da paesi terzi(15),
   l'interpretazione, da parte degli Stati membri, delle "risorse sufficienti" di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/38/CE è spesso incerta, dal momento che molti di essi obbligano gli interessati a presentare prove attestanti il possesso di tali risorse; parimenti incerta è, in numerosi Stati membri, l'interpretazione del concetto di "onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante" e delle circostanze che giustificano l'allontanamento di un cittadino dell'Unione che rappresenta un onere eccessivo (articolo 14 e considerando 10)(16),
   l'interpretazione dell'espressione "motivi gravi/imperativi di ordine pubblico o pubblica sicurezza" e dei casi e dei motivi in base ai quali può essere giustificato un provvedimento di allontanamento (articoli 27 e 28) varia da uno Stato membro all'altro ed è spesso causa di incertezze che potrebbero portare ad un uso abusivo (rivolgendosi in maniera selettiva ai cittadini di un dato Stato membro) o ad una dubbia conformità alla direttiva 2004/38/CE (come nel caso dei meccanismi di allontanamento automatico)(17),
   i cittadini dell'Unione sono spesso tenuti a presentare alle autorità dello Stato membro ospitante documenti supplementari non giustificati, in quanto non previsti dalla direttiva 2004/38/CE(18),
   problematiche legate a legislazioni e prassi in materia di abuso di diritto e matrimoni fittizi,

T.   considerando che in alcuni Stati membri si registrano differenze significative per quanto concerne i documenti d'identità dei cittadini di quello Stato e i cittadini dell'Unione originari di un altro Stato membro, i quali incontrano difficoltà a dimostrare di essere cittadini dell'Unione residenti, il che da un punto di vista pratico rappresenta un grave ostacolo per l'esercizio dei loro diritti e per la loro integrazione nella vita sociale e d'affari,

U.   considerando che le carenze manifestate dagli Stati membri nel recepimento della direttiva 2004/38/CE recante applicazione dell'articolo 18 del trattato CE richiedono una condanna, e che, quand'anche non indebolisca l'efficacia e la necessità della direttiva, tale situazione comporta di fatto la mancata applicazione di uno dei principali diritti fondanti dell'Unione europea, quali conferiti ai cittadini dell'Unione dai trattati,

V.   considerando che, in base alla comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008 sulle ripercussioni della libera circolazione dei lavoratori nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea (COM(2008)0765) nel corso della prima fase di attuazione (1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2008) delle disposizioni transitorie, i lavoratori migranti provenienti dai paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007 hanno avuto un impatto positivo sulle economie degli Stati membri,

W.   considerando che quattro Stati membri dell'Unione europea a 15 non hanno aperto i loro mercati del lavoro ai lavoratori provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea a 8,

X.   considerando che undici Stati membri hanno notificato alla Commissione la loro volontà di mantenere in vigore dal 1° gennaio 2009 le restrizioni sui loro mercati del lavoro nei confronti dei cittadini di Romania e Bulgaria,

Applicazione della direttiva 2004/38/CE

1.   chiede agli Stati membri di rispettare lo spirito e la lettera dell'articolo 18 del trattato CE e dell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali che conferisce ai cittadini il diritto fondamentale alla libera circolazione, attuando pienamente e con urgenza, a tal fine, la direttiva 2004/38/CE e rivedendo e modificando senza ritardi le legislazioni nazionali e le prassi amministrative contrarie al diritto comunitario, tenendo particolarmente conto della relazione della Commissione e della giurisprudenza della CGCE; nota che diverse disposizioni della legislazione nella maggior parte degli Stati membri sono contrarie alla lettera e allo spirito della direttiva, minando così i diritti della libera circolazione e della cittadinanza dell'Unione, e rileva che le prassi amministrative nazionali molto spesso frappongono notevoli ostacoli all'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti;

2.   chiede agli Stati membri di dare piena attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, e di riconoscere tali diritti non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai partner legati da un'unione registrata, ai membri del nucleo familiare e ai partner – comprese le coppie dello stesso sesso riconosciute da uno Stato membro – a prescindere dalla loro nazionalità e fatto salvo il loro mancato riconoscimento nel diritto civile di un altro Stato membro, in accordo con i principi di reciproco riconoscimento, uguaglianza, non discriminazione, dignità e rispetto della vita privata e familiare; invita gli Stati membri a tenere presente che la direttiva impone l'obbligo di riconoscere la libera circolazione di tutti i cittadini dell'Unione (comprese le coppie dello stesso sesso), senza imporre il riconoscimento dei matrimoni fra persone dello stesso sesso; a tale riguardo, esorta la Commissione a formulare orientamenti rigorosi, traendo spunto dalle conclusioni contenute nella relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nonché a monitorare tali questioni;

3.   invita la Commissione a formulare proposte adeguate, nel quadro del programma di Stoccolma, al fine di garantire la libera circolazione senza alcuna discriminazione fondata sulle motivazioni di cui all'articolo 13 del trattato CE, e a trarre spunto dall'analisi e dalle conclusioni contenute nella relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

4.   chiede agli Stati membri, nel rendere effettivo il diritto di libera circolazione e libero soggiorno, di non gravare i cittadini dell'Unione e i loro familiari, compresi i familiari di paesi terzi, di oneri amministrativi ingiustificati in quanto non espressamente previsti dalla direttiva 2004/38/CE, contrari al diritto comunitario e di ostacoli ingiustificati all'esercizio di una libertà che è direttamente contemplata dal trattato CE e non dipende dall'adempimento delle prassi amministrative; richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che è loro dovere agevolare l'espletamento delle prassi amministrative legate all'esercizio del diritto alla libera circolazione e li invita a registrare e a comunicare tutte le decisioni amministrative e giudiziarie basate sull'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva; ricorda agli Stati membri che è loro dovere agevolare l'ingresso dei familiari dei cittadini dell'Unione provenienti dai paesi terzi, onde consentire a tali cittadini di vivere una vita familiare normale nello Stato membro ospitante;

5.   chiede agli Stati membri che li prevedono di adottare il medesimo formato per i documenti personali d'identità dei propri cittadini e dei cittadini dell'Unione provenienti dagli altri Stati membri, fatte salve le differenze rilevabili all'interno dei documenti(19);

6.   invita la Commissione a verificare attentamente che leggi e prassi in vigore negli Stati membri non violino i diritti conferiti ai cittadini dell'Unione dal trattato CE e dalla direttiva e non comportino un onere eccessivo per i cittadini dell'Unione e i loro familiari limitando indirettamente il loro diritto alla libera circolazione, segnatamente in relazione ai concetti di "risorse sufficienti", "onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante", e "motivi gravi/imperativi di ordine pubblico o pubblica sicurezza"; invita inoltre la Commissione ad accertare l'esistenza e il funzionamento di garanzie concrete e procedurali, nonché di meccanismi di tutela giuridica e della possibilità di ricorrere in giudizio contro i provvedimenti di allontanamento; ricorda che ogni limitazione del diritto fondamentale alla libera circolazione deve essere interpretata restrittivamente;

7.   rileva che i cittadini di determinati Stati membri e di talune comunità etniche sembrano essere presi di mira in alcuni Stati membri, e sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alla direttiva 2004/38/CE senza operare tra i cittadini dell'Unione e i loro familiari alcuna discriminazione fondata sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali; invita la Commissione, il Consiglio e tutti gli Stati membri a garantire che, in particolare, non sussista alcuna discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, né nella pratica né nella legislazione, nonché a sorvegliare la situazione;

8.   rileva che i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo interessato; tale comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare interessi fondamentali della società; al riguardo, invita gli Stati membri a prevedere una sistematica revisione delle segnalazioni nazionali ai fini del rifiuto d'ingresso a carico dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari(20); ricorda che le eccezioni di ordine pubblico non possono essere invocate per fini economici o per fini di prevenzione generale;

9.   constata che non tutti gli Stati membri hanno dato attuazione all'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE, che consente loro di adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare i diritti alla libera circolazione in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio, a condizione che dette misure siano proporzionate e non discriminatorie, e che siano rispettate le garanzie procedurali; richiama inoltre l'attenzione sulle possibilità offerte da detto articolo;

10.   invita la Commissione a esercitare un controllo sull'osservanza, nella pratica, dell'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, sulla parità di trattamento e il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, anche alla luce dei considerando 20 e 31 di detta direttiva e dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che riconoscono ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che si trasferiscono in un altro Stato membro il diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato per ciò che concerne le materie rientranti nell'ambito di applicazione del trattato CE, ed esorta gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per superare quanto prima le attuali carenze e porre fine alle violazioni del diritto comunitario senza ritardi;

11.   chiede la revoca o la revisione del regime transitorio, che tuttora impone restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007, e che comporta una sostanziale, dannosa discriminazione tra cittadini comunitari; chiede di applicare la clausola di preferenza a tutti i cittadini dell'Unione e di completare la creazione del mercato unico;

12.   invita la Commissione e gli Stati membri, nell'attuazione della direttiva 2004/38/CE, a considerare i potenziali effetti discriminatori dei regimi di previdenza sociale e dell'accesso ai servizi di interesse generale, che potrebbero costituire delle barriere alla libera circolazione;

13.   invita il Consiglio a definire una strategia allo scopo di garantire la libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori dell'Unione nonché il loro accesso al mercato del lavoro negli Stati membri ospitanti, a pubblicizzare i risultati e gli effetti positivi della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori per gli Stati membri ospitanti e per l'Unione europea, e chiede alla Commissione di avviare uno studio al fine di individuare le attuali e future carenze di forza lavoro nell'Unione europea, e il potenziale contributo ad una crescita economica sostenuta dei lavoratori di tutti gli Stati membri che abbiano pieno accesso al mercato del lavoro dell'Unione europea;

14.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di riesaminare le limitazioni, le restrizioni e i termini attualmente previsti dalla direttiva 2004/38/CE per il godimento del diritto di libera circolazione di cui all'articolo 39 della medesima, e di valutare l'impatto di un'eventuale eliminazione delle discriminazioni esistenti tra cittadini dell'Unione per ciò che concerne il loro pieno godimento del diritto di libera circolazione e del diritto di cittadinanza europea sanciti dal trattato;

Metodologia per l'attuazione

15.   nota che le carenze nel recepimento della direttiva 2004/38/CE dimostrano che la Commissione non è stata in grado di garantire un'applicazione coerente e tempestiva della direttiva da parte degli Stati membri e neanche di trattare il gran numero di ricorsi presentati dai cittadini in relazione all'applicazione della direttiva stessa;

16.   condivide l'impostazione proposta dalla Commissione, che prevede la verifica continua ed esaustiva dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE, il sostegno agli Stati membri nel garantire la piena e corretta applicazione della stessa attraverso la pubblicazione di appositi orientamenti nel primo semestre del 2009 e l'apertura di un procedimento nei confronti degli Stati membri la cui legislazione e/o prassi nazionale sia in contrasto con la direttiva; chiede alla Commissione di sviluppare e presentare al Parlamento una politica di attuazione coerente, efficace e trasparente, che garantisca l'applicazione del diritto di libera circolazione; ritiene che la mancanza di risorse finanziarie e umane assegnate all'interno della Commissione per affrontare il recepimento e l'applicazione della direttiva rappresenta un grave ostacolo per la capacità della Commissione di controllare credibilmente l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri e pertanto per l'unità del diritto in questo settore così importante per i cittadini dell'Unione;

17.   chiede agli Stati membri di avviare le procedure necessarie per attuare i citati orientamenti entro la fine del 2009 e per adattare le rispettive legislazioni e prassi nazionali, e li esorta a trasmettere detti orientamenti alle autorità competenti, monitorandone l'applicazione;

18.   invita la Commissione ad elaborare orientamenti con criteri comuni in relazione all'importo minimo delle risorse considerate sufficienti e a chiarire su quali basi gli Stati membri dovrebbero tenere conto "della situazione personale dell'interessato", ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE;

19.   chiede alla Commissione di mettere a punto nei suoi orientamenti un meccanismo di interpretazione uniforme per categorie normative quali "ordine pubblico", "pubblica sicurezza", "sanità pubblica" e di chiarire in che modo gli elementi di cui tenere conto, quali la durata del soggiorno, l'età, lo stato di salute, la situazione familiare e economica, l'integrazione sociale e culturale, i legami con il paese d'origine, abbiano attinenza con la decisione di allontanamento di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE;

20.   riconosce le restrizioni sul rimpatrio delle salme dei cittadini dell'Unione e invita la Commissione a presentare un codice di condotta, a cui gli Stati membri potrebbero attenersi, al fine di garantire che il rimpatrio delle salme costituisca il corollario della libera circolazione dei cittadini;

21.   invita la Commissione a incrementare gli stanziamenti e a istituire una nuova linea di bilancio per finanziare i progetti nazionali e locali volti all'integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari residenti in un altro Stato membro, come definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;

22.   chiede alla Commissione di stabilire un termine ultimo per l'attuazione degli orientamenti, decorso il quale sia prevista la presentazione di un procedimento di inadempimento, e chiede alla stessa di essere pienamente coinvolto e regolarmente informato degli sviluppi in questo ambito;

23.   chiede alla Commissione di istituire, in materia di libera circolazione, un sistema di valutazione reciproca eseguita da squadre di esperti designati dagli Stati membri e dal Parlamento, coadiuvati dalla Commissione e dal Segretariato generale del Consiglio e operanti sulla base di missioni in loco, senza invadere le competenze conferite alla Commissione dai trattati;

24.   invita la Commissione a richiedere dagli Stati membri relazioni periodiche che includano dati statistici relativi alla libera circolazione, indicando ad esempio il numero di casi in cui i diritti di ingresso e di soggiorno sono stati negati e il numero di espulsioni effettuate e le relative motivazioni;

25.   chiede agli Stati membri di assistere i propri cittadini residenti in un altro Stato membro fornendo alle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari tutte le necessarie informazioni sulla libera circolazione;

26.   invita la Commissione a verificare la presenza in ciascuno Stato membro di sistemi di trattamento dei dati personali relativi ai cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato, controllando se tali sistemi contengano unicamente i dati necessari per l'applicazione della direttiva 2004/38/CE e delle disposizioni nazionali necessarie al suo recepimento; chiede, inoltre, alla Commissione di verificare se tali sistemi siano in atto per finalità di lotta alla criminalità e chiede agli Stati membri che dispongono di tali sistemi di procedere alla loro revisione in conformità di quanto stabilito nella sentenza Huber;

27.   invita gli Stati membri che dispongono di leggi incompatibili con quanto stabilito nella causa Metock a rivedere urgentemente tali leggi e chiede alla Commissione di avviare un procedimento contro tali Stati in caso di inadempimento;

28.   accoglie con favore l'intento della Commissione di rafforzare la consapevolezza dei cittadini comunitari sui diritti conferiti loro dalla direttiva 2004/38/CE e di distribuire una guida semplificata per i cittadini dell'Unione che sfrutti al meglio le potenzialità di Internet, e ricorda agli Stati membri il loro obbligo, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva, di informare i cittadini dei loro diritti in materia di libera circolazione; a tale riguardo, chiede agli Stati membri di istituire uffici di assistenza e informazione sui diritti alla libera circolazione;

o
o   o

29.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(2) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 428.
(3) GU C 89 E del 14.4.2004, pag. 162.
(4) PE 407.933v01-00.
(5) PE 404.465v02-00.
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0047.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0361.
(8) Testi approvati, P6_TA(2009)0204.
(9) Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia.
(10) Belgio, Repubblica ceca e Romania.
(11) Sentenza Metock.
(12) Sentenza Jipa.
(13) Sentenza Huber.
(14) In Italia, a Cipro, in Polonia e in Slovacchia, i matrimoni tra persone dello stesso sesso non costituiscono una base per il riconoscimento del diritto alla libera circolazione, mentre Polonia e Slovacchia non riconoscono le unioni registrate, anche qualora certificate in un altro Stato membro; le informazioni fornite al riguardo dalla Commissione, dalla FRA e dalle ONG confermano l'incertezza del diritto su questo tema.
(15) Come dimostrano numerose petizioni e lettere di rimostranze indirizzate alle istituzioni dell'Unione europea, taluni Stati membri sono riluttanti a riconoscere pienamente i diritti dei familiari provenienti da paesi terzi; ad esempio, le normative vigenti in Regno Unito, Lituania e Polonia impediscono l'ingresso dei familiari provenienti da paesi terzi qualora sprovvisti di visto. Gli ostacoli amministrativi e giuridici che interessano i familiari cittadini di paesi terzi sono estremamente problematici. La legislazione del Regno Unito impedisce l'ingresso nel paese senza visto ad un familiare non comunitario in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da un altro paese e le prassi amministrative del Regno Unito sono tali da creare notevoli ostacoli all'esercizio dei diritti della libera circolazione provocati dalla lunghezza dei tempi e dall'ampiezza della documentazione necessaria per il trattamento delle richieste di carte di soggiorno per i familiari che sono cittadini di paesi terzi; in Estonia i cittadini di paesi terzi incontrano difficoltà quando cercano di entrare nel paese con una carta di soggiorno rilasciata da un altro Stato membro e i familiari appartenenti a paesi terzi che richiedono un visto devono pagare la tassa del visto; in Italia i cittadini di paesi terzi che chiedono il ricongiungimento familiare devono dimostrare la legittimità dell'origine delle proprie risorse economiche, il cui importo non può essere inferiore all'indennità sociale annua.
(16) Ad esempio in relazione alla legislazione italiana che chiede ai cittadini dell'Unione europea di provare l'autenticità delle proprie "risorse sufficienti".
(17) Ad esempio, l'articolo 235 del Codice penale italiano prevede l'allontanamento degli stranieri condannati alla reclusione per un tempo pari o superiore ai due anni.
(18) In alcuni paesi (ad esempio in Grecia), la normativa nazionale consente alle autorità competenti di richiedere il casellario giudiziario di un cittadino comunitario che abbia presentato domanda di iscrizione, mentre, in altri Stati membri (quali Belgio e Spagna), vengono emesse carte d'identità specifiche per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione; in altri Stati membri (Spagna), oltre al certificato di iscrizione, ai cittadini comunitari viene assegnato un numero identificativo per stranieri, necessario per lavorare o iscriversi al sistema di previdenza sociale; in Italia, i cittadini comunitari sono tenuti a dimostrare la "legittimità" delle loro risorse.
(19) La non conformità delle prassi amministrative al diritto comunitario ha un notevole impatto negativo sui diritti dei cittadini. Ad esempio, il proliferare di diverse carte d'identità e di soggiorno all'interno degli Stati membri ha reso confuso e problematico l'esercizio da parte dei cittadini dell'Unione del loro diritto alla libera circolazione; in Spagna oltre al certificato di registrazione i cittadini dell'Unione ricevono un numero di identità estera necessario per lavorare o per iscriversi al regime di sicurezza sociale spagnolo, che anche la Francia ha mantenuto un ambiguo titolo di soggiorno volontario, oltre al certificato di registrazione rilasciato ai cittadini dell'Unione e che le autorità di Stati membri quali la Repubblica Ceca, la Svezia e il Belgio, chiedono documenti aggiuntivi per il rilascio delle carte di soggiorno o impongono condizioni non elencate nella direttiva.
(20) Nelle legislazioni estone ed ungherese manca un chiaro riferimento all'esclusione dei fini economici per quanto riguarda i provvedimenti di allontanamento. Nelle legislazioni ungherese e rumena manca qualsiasi riferimento all'esclusione di precedenti detenzioni di carattere penale e di fini di prevenzione generale.

Note legali - Informativa sulla privacy