Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2008/0223(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0254/2009

Testi presentati :

A6-0254/2009

Discussioni :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Votazioni :

PV 23/04/2009 - 8.4
CRE 23/04/2009 - 8.4
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2009)0278

Testi approvati
PDF 556kWORD 269k
Giovedì 23 aprile 2009 - Strasburgo
Rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) ***I
P6_TA(2009)0278A6-0254/2009
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato
 Allegato
 Allegato
 Allegato
 Allegato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0780),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0413/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 3 febbraio 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione giuridica (A6-0254/2009),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e, quale emendata in appresso;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)· GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)
P6_TC1-COD(2008)0223

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia(4) è stata modificata(5). Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)  Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.

(3)  Poiché gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell'Unione europea, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono un capitolo importante delle misure necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea e le emissioni di gas serra. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell'Unione europea consentiranno a quest'ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare il proprio impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2° C, nonché il suo impegno a lungo termine di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas serra di almeno il 20% al di sotto dei livelli del 1990 e del 30% in caso di accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre uno strumento importante per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, gli sviluppi tecnologici, la creazione di nuove opportunità occupazionali e lo sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.

(4)  La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.

(5)  Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico della Comunità entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità". Il piano d'azione ha identificato le principali potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE e, in varie occasioni, da ultimo nella sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla seconda revisione strategica in materia energetica(6), ha chiesto che fosse reso vincolante l'obiettivo del 20% di efficienza energetica nel 2020. Inoltre, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020(7), fissa gli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO2per i quali il rendimento energetico nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili(8)dispone la promozione del rendimento energetico nel quadro di un obiettivo vincolante per l'energia da fonti rinnovabili che costituisca il 20% del consumo energetico totale dell'Unione europea entro il 2020.

(6)  Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha ribadito l'impegno della Comunità nei confronti di uno sviluppo comunitario dell'energia da fonti rinnovabili, approvando l'obiettivo vincolante di una quota del 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa sottolinea la necessità di inserire un fattore di energia da fonti rinnovabili per soddisfare requisiti minimi di rendimento energetico ai sensi della direttiva 2002/91/CE, al fine di accelerare la definizione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici.

(7)  L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta circa il 40% del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.

(8)  È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell'edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l'ampio divario tra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.

(9)  Misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero pregiudicare altre prescrizioni sull'edilizia quali l'accessibilità, la sicurezza e l'uso cui è destinato l'edificio.

(10)  Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia comune, con variabili oggettive che tengono conto delle diversità climatiche a livello nazionale e regionale e che consideri, oltre alle caratteristiche termiche, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, raffreddamento e ventilazione, il riciclo di calore, il controllo per zone, l'impiego di fonti di energia rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento, i sistemi di occultamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata misurazione dell'illuminazione naturale, sistemi di isolamento ed illuminazione, sistemi di monitoraggio e controllo e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia comune dovrebbe tener conto del rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. Tale metodologia comune dovrebbe tener conto delle attuali norme europee.

(11)  Gli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici. Tali requisiti andrebbero fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.

(12)  La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del Trattato. Pertanto la nozione di incentivo utilizzata nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretata come inclusiva di aiuti di Stato.

(13)  La Commissione dovrebbe elaborare un metodo comune che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. Tale metodo dovrebbe essere coerente con quello utilizzato nella normativa comunitaria applicabile ai requisiti di rendimento per i prodotti, i componenti e i sistemi tecnici di costruzione che compongono l'edificio. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale metodo comune per adottare i con i requisiti minimi di rendimento energetico ▌. I risultati di tale calcolo e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di rendimento energetico ottimali sotto il profilo dei costi. ▌ Detto metodo ▌ dovrebbe essere applicato dagli Stati membri per la revisione e la definizione dei rispettivi requisiti minimi di rendimento energetico.

(14)  Gli edifici influiscono notevolmente sul consumo energetico a lungo termine. Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli attuali edifici, i nuovi edifici e gli edifici esistenti che subiscono una importante ristrutturazione dovrebbero essere assoggettati a requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, dovrebbero essere presi in considerazione sistemi energetici alternativi per i nuovi edifici e quelli esistenti, a prescindere dalle loro dimensioni, in base al principio che prevede di garantire in primo luogo la riduzione al livello minimo, ottimale sotto il profilo dei costi, del fabbisogno energetico per il riscaldamento ed il raffreddamento.

(15)  A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'opportunità per migliorare il rendimento energetico dell'intero edificio mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. La definizione dei requisiti concernenti tali misure garantirà che non si creino ostacoli che potrebbero scoraggiare la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione.

(16)  Gli studi dimostrano che il settore dell'edilizia risente di inefficienze, a causa delle quali i costi per gli utilizzatori finali sono notevolmente maggiori dei costi ottimali. I calcoli dimostrano che i costi di costruzione potrebbero essere ridotti addirittura del 30-35% grazie a una riduzione degli sprechi nella maggior parte dei processi di costruzione e per la maggior parte dei prodotti. Le inefficienze nel settore dell'edilizia rappresentano una grave minaccia per le finalità della presente direttiva, dal momento che i costi indebitamente elevati della costruzione e ristrutturazione peggiorano il rapporto costo-efficacia e riducono quindi il rendimento energetico nel settore. Onde garantire che la presente direttiva sia applicata correttamente, è opportuno che la Commissione analizzi il funzionamento del mercato dell'edilizia e presenti le proprie conclusioni e raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire una politica dei prezzi trasparente nel settore dell'edilizia e della ristrutturazione, adottando altresì opportune misure per eliminare gli ostacoli che impediscono a nuovi concorrenti, nella fattispecie alle PMI, di accedere al mercato e alle agevolazioni e infrastrutture pertinenti.

(17)  Al fine di incrementare il rendimento energetico degli elettrodomestici e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, è necessario sviluppare e applicare la tecnologia informatica, ponendosi come obiettivo i cosiddetti "edifici intelligenti".

(18)  È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma garantiscono anche il rendimento energetico più elevato possibile. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a consumo netto di energia nullo e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

(19)  Al fine di limitare gli oneri di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere possibile integrare le relazioni prescritte dalla presente direttiva nei piani d'azione in materia di efficienza energetica previsti all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ║(9). In ogni Stato membro il settore pubblico dovrebbe svolgere un ruolo esemplare in materia di rendimento energetico nell'edilizia; i piani nazionali dovrebbero pertanto fissare obiettivi più ambiziosi per gli edifici occupati da enti pubblici.

(20)  È opportuno incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure supplementari rispetto a quelle previste nella presente direttiva per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Tali misure possono comprendere incentivi fiscali e finanziari per le industrie, i proprietari e i locatari, fra cui aliquote IVA ridotte sui lavori di ristrutturazione.

(21)  Gli Stati membri dovrebbero evitare una regolamentazione dei prezzi dell'energia distorsiva per i consumatori che non incentiva il risparmio energetico.

(22)  Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio (o di sue parti) dovrebbero essere forniti, attraverso l'attestato di certificazione energetica, dati corretti sul rendimento energetico dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a scambiarsi informazioni sul consumo effettivo di energia, onde garantire che siano disponibili tutti i dati del caso per prendere decisioni informate sulle migliorie necessarie. L'attestato dovrebbe recare informazioni riguardanti l'incidenza effettiva degli impianti di riscaldamento e raffreddamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, il consumo di energia primaria e le emissioni di biossido di carbonio. I proprietari degli edifici dovrebbero avere la possibilità di richiedere la certificazione o un attestato aggiornato in qualsiasi momento, non solo nel momento in cui gli edifici sono affittati, venduti o ristrutturati.

(23)  Le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio e attuare le raccomandazioni di cui all'attestato di certificazione energetica entro il suo periodo di validità. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare le autorità pubbliche ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di rendimento energetico e ad attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica entro il suo periodo di validità. Nel mettere a punto i piani nazionali, gli Stati membri dovrebbero consultare i rappresentanti degli enti locali e regionali.

(24)  In conformità dei requisiti relativi all'installazione di contatori intelligenti di cui alla direttiva 2006/32/CE, proprietari e locatari dovrebbero ricevere informazioni precise e in tempo reale sul consumo energetico degli edifici da essi occupati.

(25)  Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Se gli Stati membri decidono di includere l'utilizzo dell'energia fra i requisiti per la certificazione energetica, dovrebbe essere possibile adottare un approccio per sito, in base al quale un insieme di edifici vicini tra loro e occupati dallo stesso ente avrebbe contatori in comune.

(26)  La garanzia del riconoscimento reciproco degli attestati di certificazione energetica rilasciati da altri Stati membri è da ritenersi importante per lo sviluppo di un mercato transfrontaliero dei servizi finanziari e di altra natura a sostegno del rendimento energetico. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire norme minime comuni per il contenuto e la presentazione di attestati e per l'accreditamento di esperti. Ogni attestato di certificazione energetica dovrebbe essere disponibile sia nella lingua del proprietario che del locatario, in modo da formulare raccomandazioni di facile comprensione.

(27)  Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tutti gli Stati membri. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.

(28)  L'ispezione regolare, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre l'intero impianto di riscaldamento e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari nel suo ciclo di vita, in particolare prima della ║ sostituzione o di interventi di miglioramento. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari di edifici, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni attestato di certificazione energetica comprenda un'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento e che, per quanto possibile, le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento si svolgano contemporaneamente.

(29)  Un approccio comune in materia di certificazione energetica degli edifici e ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, svolte da esperti qualificati e accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile. Al fine di garantire la qualità della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta la Comunità, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.

(30)  Le autorità locali e regionali sono fondamentali per la corretta attuazione della presente direttiva. I loro rappresentanti dovrebbero essere consultati su ogni aspetto della sua attuazione a livello nazionale o regionale. I pianificatori locali e gli ispettori degli edifici dovrebbero ricevere orientamenti e risorse adeguati per svolgere le necessarie operazioni.

(31)  Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, le precondizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali sono definite dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali(10). La presente direttiva si applica pertanto fatta salva la direttiva 2005/36/CE. Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa i requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è tuttavia necessario assicurarsi che, nei loro piani e progetti, architetti e urbanisti prendano adeguatamente in considerazione tecnologie atte a garantire un rendimento energetico elevato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire orientamenti precisi. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in particolare degli articoli 46 e 49.

(32)  Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).

(33)  In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare prescrizioni tecniche per adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, per definire un metodo comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e per fissare una definizione di energia netta zero, tenendo conto delle normali condizioni climatiche regionali e delle modifiche previste in tali condizioni climatiche nel corso del tempo. Tali misure di portata generale e ║ intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(34)  Dato che attualmente alle applicazioni per l'illuminazione è imputabile approssimativamente il 14% del consumo energetico nell'Unione europea e che sistemi di illuminazione all'avanguardia possono condurre a un risparmio di energia superiore all"80%, pur mantenendo condizioni di illuminazione conformi agli standard europei (un contributo poco sfruttato per consentire all'Unione europea di conseguire gli obiettivi del 2020), la Commissione dovrebbe prendere misure adeguate ai fini dell'adozione di una direttiva sulla progettazione dell'illuminazione a complemento delle misure e degli obiettivi definiti nella presente direttiva. Un maggiore rendimento energetico derivante da una migliore progettazione dell'illuminazione e dall'uso di fonti di luce energeticamente efficienti in conformità delle disposizioni della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (rifusione)](12)relativa al consumo energetico dei prodotti è considerata un contributo significativo al miglioramento del rendimento energetico nell'edilizia.

(35)  Poiché, a causa della complessità del settore dell'edilizia e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di rendimento energetico, gli obiettivi di miglioramento del rendimento energetico negli edifici non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere ║ realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)  L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni immutate deriva dalla direttiva precedente.

(37)  La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva indicati nell'allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e dei livelli ottimali, sotto il profilo dei costi, del rendimento energetico.

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

   a) ▌ una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato, dei componenti dell'edificio e dei sistemi tecnici per l'edilizia;
   b) l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e di loro parti;
   c) l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici esistenti ▌ sottoposti a importanti ristrutturazioni, nonché dei componenti dell'edificio e dei sistemi tecnici per l'edilizia, ove essi siano sottoposti a sostituzione o miglioramento;
   d) i piani e gli obiettivi nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia netta zero;
   e) la certificazione energetica degli edifici o di loro parti;
   f) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici;
   g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione;
   h) i requisiti di istruzione, formazione e reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento;
   i) i piani nazionali volti ad eliminare di ostacoli ai sensi della legislazione in materia di costruzione, affitto e conservazione del patrimonio e a creare incentivi finanziari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

   1) "edificio": una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
   2) "nuovo edificio": un edificio per il quale la relativa licenza di costruzione è ottenuta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva;
   3) "parti di un edificio": gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto;
   4) "edificio a energia netta zero": un edificio in cui, grazie al suo elevato livello di efficienza energetica, il consumo complessivo annuo di energia primaria è pari o inferiore alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili in situ;
   5) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchio tecnico per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione e la produzione di elettricità, sistemi di misurazione, monitoraggio e controllo, o per una combinazione di tali funzioni;
   6) "rendimento energetico di un edificio": la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico primario connesso ad un uso normale dell'edificio, espresso in kWh/mq all'anno compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, la ventilazione, e l'illuminazione integrata, tenuto conto dei guadagni solari passivi, della protezione solare e dell'illuminazione naturale;
   7) "energia primaria": energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
   8) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili quali energia eolica, solare, geotermica, aerotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
   9) "involucro di un edificio": gli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno ▌;
   10) "componente dell'edificio": una parte singola di un edificio che influisce sul rendimento energetico di quest'ultimo e non rientra nella definizione di sistema tecnico per l'edilizia e che include le finestre, i sistemi di occultamento, le porte esterne, i muri, le fondamenta, la lastra di fondazione, il soffitto, il tetto e i sistemi di isolamento;
   11) "ristrutturazione importante": la ristrutturazione di un edificio quando:
   a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 20% del valore dell'edificio, nel qual caso il valore deve essere basato sugli attuali costi di costruzione nello Stato membro interessato, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, oppure
   b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio, con effetto diretto sul rendimento energetico dell'edificio;
   12) "norma europea": una norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
   13) "attestato del rendimento energetico": un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio, o di sue parti, effettuato seguendo una metodologia comune adottata in conformità dell'articolo 3;
   14) "cogenerazione": la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;
   15) "livello ottimale in funzione dei costi": il livello in cui l'analisi costi/benefici calcolata sul ciclo di vita di un edificio è positiva, tenendo conto almeno dell'attuale valore netto dei costi di investimento, di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi energetici), di manutenzione e degli eventuali utili derivanti dalla produzione di energia e degli eventuali costi di smaltimento;
   16) "sistema di condizionamento d'aria": il complesso dei componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria interna, compresa la ventilazione;
   17) "caldaia": il complesso bruciatore-focolare, che permette di trasferire a un liquido il calore prodotto dalla combustione;
   18) "potenza nominale utile": la potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
   19) "pompa di calore": una macchina, un dispositivo/impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale quali l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. La quantità di energia ambientale catturata da pompe di calore che possa essere considerata energia rinnovabile ai fini della presente direttiva è quella stabilita ai sensi della direttiva 2009/28/CE;
   20) "povertà energetica": la situazione in cui una famiglia deve spendere più del 10% del proprio reddito per le bollette energetiche al fine di riscaldare la propria abitazione in modo accettabile sulla base dei livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della Sanità;
   21) "sistema di illuminazione": la combinazione di componenti necessarie a fornire un determinato livello di luce;
   22) "sistema di riscaldamento o raffreddamento urbano": la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici tramite una rete per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi o per la produzione di acqua calda;
   23) "progettazione dell'illuminazione": un sistema o un disegno che illustra nel dettaglio la configurazione e la distribuzione degli apparecchi per l'illuminazione, comprese le relative attrezzature di controllo.

Articolo 3

Adozione di una metodologia comune di calcolo del rendimento integrato degli edifici

1.  La Commissione, dopo aver consultato le parti interessate e in particolare i rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali, elabora, entro il 31 marzo 2010 una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico degli edifici in conformità del quadro generale di cui all'allegato I.

Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri applicano tale metodologia comune.

3.  Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e comprende anche un indicatore della domanda di energia primaria.

Articolo 4

Fissazione di requisiti minimi di rendimento energetico

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici esistenti, i componenti, i sistemi tecnici per l'edilizia e le loro parti, al fine di raggiungere perlomeno livelli ottimali in funzione dei costi, e che tali requisiti siano calcolati conformemente alla metodologia comune di cui all'articolo 3.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri consultano le autorità pubbliche e altri soggetti interessati e possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse categorie di edifici.

Tali requisiti sono coerenti con le altre normative comunitarie applicabili e tengono conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni e delle condizioni di illuminazione interna ed esterna allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata e un'illuminazione naturale inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non devono superare i quattro anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

Il disposto del presente articolo non osta a che gli Stati membri sostengano la costruzione di nuovi edifici, l'esecuzione di ristrutturazioni importanti o il miglioramento di componenti e sistemi tecnici che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva.

2.  Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:

   a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di uno specifico requisito minimo di rendimento energetico implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
   b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
   c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non inferiore a diciotto mesi,, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;
  

   d) fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.

3.  A decorrere dal 30 giugno 2012 gli Stati membri concedono incentivi solo per la costruzione o la sostanziale ristrutturazione di edifici o di loro parti, compresi i componenti degli edifici, il cui risultato sia perlomeno conforme ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri sottopongono a revisione i loro requisiti minimi di rendimento energetico in conformità del paragrafo 1 e provvedono affinché tali requisiti perlomeno conformi ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 entro il 30 giugno 2015.

5.  Gli Stati membri prevedono sovvenzioni e consulenza tecnica per gli edifici o i centri storici affinché lancino programmi specifici di adeguamento all'efficienza energetica.

6.  I sistemi per la produzione di energia e le misure di isolamento situati nei centri storici sono oggetto di valutazioni dell'impatto visivo.

Articolo 5

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico

1.  La Commissione, previa consultazione delle parti interessate e in particolare i rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali e sulla base dei principi di cui all'allegato IV, elabora, entro il 31 marzo 2010, un metodo comune per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici o di loro parti. Tale metodo comune può riferirsi alle norme europee applicabili e:

   distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie di edifici;
   rispecchia le diverse condizioni climatiche esistenti nei vari Stati membri e i probabili cambiamenti di tali condizioni per la durata dell'edificio in questione, e
   stabilisce ipotesi o metodi di calcolo comuni per i costi energetici.

La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna il metodo comparativo ogni cinque anni.

Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico avvalendosi del metodo comune stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche ▌ .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati e le ipotesi utilizzati come base per il calcolo, nonché i risultati del calcolo stesso. I dati comunicati sono inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. Tale relazione è trasmessa ogni tre anni alla Commissione. La prima relazione è trasmessa entro il 30 giugno 2011.

3.  La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione del presente articolo.

Articolo 6

Edifici di nuova costruzione

Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico fissati conformemente all'articolo 4 e alle disposizioni dell'articolo 9.

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi alternativi ad alta efficienza. Questi sistemi alternativi possono includere, senza peraltro limitarsi ad essi:

   a) i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili;
   b) la cogenerazione;
   c) i sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili, in particolare quelli interamente o parzialmente basati sulle energie rinnovabili;
   d) le pompe di calore;
   e) le apparecchiature TIC per fini di monitoraggio e controllo.
  

Articolo 7

Edifici esistenti

Gli Stati membri provvedono affinché ║ il rendimento energetico degli edifici che subiscono ristrutturazioni importanti o dei componenti e sistemi tecnici per l'edilizia o loro parti messi a norma o sostituiti sia migliorato al fine di soddisfare almeno i requisiti minimi di rendimento energetico per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di rendimento energetico in conformità dell'articolo 4 tenendo conto del disposto dell'articolo 9. I requisiti sono fissati sia per i sistemi che per i componenti dell'edificio ristrutturati, allorché questi sono messi a norma o sostituiti, sia per l'insieme dell'edificio ristrutturato, nel caso di una ristrutturazione importante.

Gli Stati membri si adoperano affinché, per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, siano esaminati e presi in considerazione i seguenti sistemi alternativi ad elevata efficienza:

   a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili;
   b) cogenerazione;
   c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili, in particolare quelli interamente o parzialmente basati sulle energie rinnovabili;
   d) pompe di calore;
   e) apparecchiature TIC per fini di monitoraggio e controllo.

Articolo 8

Sistemi tecnici e componenti per l'edilizia

1.  Gli Stati membri stabiliscono requisiti minimi di rendimento energetico per i componenti e sistemi tecnici per l'edilizia installati e messi in funzione negli edifici e che non sono disciplinati dalla direttiva 2009/…/CE [relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia] e relativi provvedimenti di attuazione. I requisiti riguardano i casi di nuova installazione, sostituzione o messa a norma di dispositivi operativi, sistemi tecnici e componenti per l'edilizia e di loro parti e si applicano nella misura in cui essi sono tecnicamente e funzionalmente fattibili.

I requisiti riguardano in particolare i seguenti componenti:

   a) caldaie, altri generatori o scambiatori di calore di impianti di riscaldamento, compresi i sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza;
   b) scaldacqua in sistemi di produzione di acqua calda;
   c) unità centrali di condizionamento d'aria o generatori di freddo in impianti di condizionamento d'aria;
   d) sistemi di illuminazione installati;
   e) componenti per l'edilizia.

2.  I requisiti minimi di rendimento energetico fissati in conformità del paragrafo 1 sono conformi alle normative applicabili ai componenti dell'impianto e ai componenti per l'edilizia e sono basati su una corretta installazione di tali componenti e su una regolazione e un controllo adeguati dell'intero sistema. Nel caso dei sistemi tecnici per l'edilizia, detti requisiti garantiscono che essi siano adeguatamente tarati quando vengono messi in funzione, che negli impianti di riscaldamento ad acqua venga raggiunto un corretto equilibrio idraulico e che i componenti utilizzati siano di tipo e dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

3.  In conformità dell'allegato I della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica](13), gli Stati membri provvedono affinché siano installati contatori intelligenti in tutti gli edifici di nuova costruzione e in tutti gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni e ogni volta che un contatore viene sostituito, e promuovono all'occorrenza l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio.

Articolo 9

Edifici a consumo netto di energia nullo

1.  Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a consumo netto di energia nullo.

Gli Stati membri provvedono a che entro il 31 dicembre 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione raggiungano l'obiettivo minimo di un consumo netto di energia nullo.

Gli Stati membri fissano obiettivi percentuali minimi per gli edifici a consumo netto di energia nullo, da raggiungere entro il 2015 e il 2020, rispettivamente, misurati in percentuale rispetto al numero totale di edifici e per la percentuale rispetto alla metratura utile ▌.

Obiettivi distinti sono fissati per:

   a) gli edifici residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;
   b) gli edifici non residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;
   c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano ▌ obiettivi distinti per gli edifici nuovi e per quelli già esistenti di cui alla lettera c), che sono almeno tre anni prima dei rispettivi obiettivi fissati nel presente articolo, tenendo conto del ruolo esemplare che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici.

2.  Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 è predisposto previa consultazione di tutti gli stakeholder interessati, fra cui le autorità locali e regionali e comprende in particolare i seguenti elementi:

   a) obiettivi intermedi corrispondenti alla percentuale ║ nel 2015 e nel 2020 rispettivamente, rispetto al numero totale di edifici e alla metratura utile totale;
   b) informazioni sulle disposizioni nazionali in relazione ai livelli minimi di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici oggetto di ristrutturazioni significative, ai sensi della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva;
   c) una sintesi di tutte le politiche e misure adottate per promuovere tali edifici e delle informazioni date in merito;
   d) programmi nazionali, regionali o locali per sostenere misure di promozione di tali edifici, quali incentivi fiscali, strumenti finanziari o aliquote IVA ridotte.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il piano nazionale di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi trasmettono ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano nazionale. Il piano nazionale e la relazione di attuazione sono inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

4.  Entro due mesi dalla comunicazione del piano nazionale da parte di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 3, la Commissione, tenendo pienamente conto del principio di sussidiarietà, può respingere tale piano, o qualsiasi sua parte, adducendo il motivo che esso non rispetta tutti i requisiti di cui al presente articolo. In tale caso lo Stato membro interessato propone modifiche al piano in questione. Entro un mese dal ricevimento di tali proposte, la Commissione accetta il piano emendato o richiede ulteriori modifiche. La Commissione e lo Stato membro interessato adottano tutte le misure ragionevoli per raggiungere un accordo sul piano nazionale entro cinque mesi dalla data della comunicazione iniziale.

5.  La Commissione, sulla base della definizione di cui all'articolo 2, adotta una definizione particolareggiata comune degli edifici a consumo netto di energia nullo entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo cui all'articolo 22, paragrafo 2.

6.  Entro il 30 giugno 2012, e successivamente con periodicità triennale, la Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a consumo netto di energia nullo. Sulla base di tale relazione la Commissione elabora un piano d'azione e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici.

Articolo 10

Incentivi finanziari e barriere di mercato

1.  Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri predispongono piani nazionali corredati di proposte di interventi, per ottemperare agli obblighi contemplati nella presente direttiva mediante la riduzione degli ostacoli giuridici e di mercato attualmente esistenti, lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari e fiscali e il rafforzamento di quelli esistenti, al fine di aumentare l'efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli già costruiti.

Gli interventi proposti sono adeguati, efficaci, trasparenti e non discriminatori, favoriscono l'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica, mirano a incoraggiare decisi miglioramenti del rendimento energetico degli edifici che altrimenti non sarebbero stati economicamente fattibili, ed includono interventi a favore delle famiglie a rischio di povertà energetica.

Gli Stati membri pongono a raffronto i rispettivi strumenti finanziari e fiscali con quelli elencati nell'allegato V e, senza pregiudizio per la legislazione nazionale, danno attuazione ad almeno due delle misure contemplate in tale allegato.

2.  Gli Stati membri trasmettono i piani nazionali alla Commissione includendoli nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE e li aggiornano con periodicità triennale.

3.  Entro e non oltre il 30 giugno 2010 la Commissione, dopo una valutazione di impatto, presenta opportune proposte legislative per rafforzare gli attuali strumenti finanziari della Comunità e introdurne di nuovi, allo scopo di favorire l'attuazione delle presente direttiva.

Le proposte considerano i seguenti elementi:

   a) nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale(14) per il prossimo periodo di programmazione, un significativo aumento del massimale della dotazione del Fondo europeo di sviluppo regionale che può essere utilizzato per sostenere l'efficienza energetica, compresi gli investimenti nel teleriscaldamento e nel teleraffreddamento e nelle energie rinnovabili collegate all'edilizia abitativa e una proroga dell'ammissibilità di tali progetti;
   b) uso di altri fondi comunitari per finanziare la ricerca/sviluppo, campagne di informazione o la formazione nel campo dell'efficienza energetica;
   c) istituzione, entro il 2020, di un Fondo per l'efficienza energetica alimentato da contributi a carico del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti e degli Stati membri, che funga da leva finanziaria per gli investimenti pubblici e privati nell'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, inclusi quelli nel settore dell'impiego delle energie rinnovabili negli edifici o loro componenti. Tale Fondo per l'efficienza energetica è integrato nella programmazione di altri interventi di assistenza strutturale della Comunità. I criteri di allocazione delle risorse del fondo sono definiti in conformità con il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(15)e sono implementati entro e non oltre il 2014;
   d) aliquote ridotte dell'IVA per servizi e prodotti nel campo dell'efficienza energetica, incluso l'impiego delle energie rinnovabili negli edifici o loro componenti.

Articolo 11

Attestato di certificazione energetica

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato di certificazione energetica comprende il rendimento energetico di un edificio e valori di riferimento quali requisiti minimi di rendimento energetico che consentano ai proprietari o locatari dell'edificio, o di sue parti, di valutare ▌ il rendimento energetico dell'edificio stesso e di raffrontarlo facilmente con altri edifici residenziali o non residenziali. Per gli edifici non residenziali esso può includere, ove appropriato, la quantità di energia reale consumata annualmente come indicato all'allegato I.

Quando un edificio viene venduto o affittato prima di essere costruito, il venditore fornisce una precisa valutazione scritta del suo futuro rendimento energetico.

2.  L'attestato comprende raccomandazioni per l'ottimizzazione in termini di costi del rendimento energetico dell'edificio o di sue parti.

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di certificazione energetica riguardano:

   a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio, inclusi i sistemi di isolamento, o dei sistemi tecnici per l'edilizia; ▌
   b) le misure attuate per singole parti o elementi di un edificio, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio, inclusi i sistemi di isolamento, o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

3.  Le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e recare informazioni chiare, che includano come minimo un'indicazione precisa del potenziale di risparmio energetico calcolato della misura in questione, il valore netto attuale e i costi di investimento per l'edificio o il tipo di edificio specifico. La valutazione dei costi è basata su una serie di condizioni standard, che includono almeno la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia, gli incentivi fiscali e finanziari e i tassi di interesse per gli investimenti necessari per attuare le raccomandazioni.

4.  Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi che concedono finanziamenti per l'acquisto e la ristrutturazione di edifici tengano conto del rendimento energetico e delle raccomandazioni riportate negli attestati di certificazione energetica per determinare il livello e le condizioni degli incentivi finanziari, delle misure fiscali e dei crediti.

5.  L'attestato di certificazione energetica deve precisare se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate sulle raccomandazioni formulate nel certificato. Esso reca inoltre informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni, sugli incentivi fiscali e finanziari e sulle possibilità di finanziamento disponibili.

6.  Le amministrazioni pubbliche, tenendo conto del ruolo di guida che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici, danno attuazione alle raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica rilasciato per gli edifici da esse occupati, entro il suo periodo di validità.

7.  La certificazione per gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto può fondarsi:

   a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero
   b) sulla valutazione del rendimento energetico di tale appartamento o unità.

8.  La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e rendimento energetico effettivo, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

9.  La validità dell'attestato di rendimento energetico è di dieci anni al massimo.

10.  La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2010, orientamenti che precisino gli standard minimi relativi al contenuto, alla lingua e alla presentazione degli attestati di certificazione energetica.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

11.  Ogni Stato membro riconosce gli attestati rilasciati da un altro Stato membro in conformità di tali orientamenti e non limita la libertà di prestare servizi finanziari per motivi legati a un attestato rilasciato da un diverso Stato membro.

12.  Entro il 2011, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e in consultazione con i settori interessati, la Commissione adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione del rendimento energetico degli edifici non residenziali.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Entro il 2012, gli Stati membri nei rispettivi territori il sistema di certificazione volontario a livello di Unione europea di cui al primo comma, che verrà affiancato ai sistemi di certificazione nazionali.

Articolo 12

Rilascio dell'attestato di certificazione energetica

1.  Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di certificazione energetica sia rilasciato per gli edifici, o per loro parti, costruiti, venduti o affittati e per gli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una metratura utile totale di oltre 250 m2 e per gli edifici occupati da enti pubblici.

2.  Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione di un edificio o di sue parti, l'attestato di certificazione energetica sia trasmesso al proprietario dal venditore o dall'esperto indipendente di cui all'articolo 17, che rilascia il certificato ║.

3.  Gli Stati membri dispongono che, in caso di vendita di un edificio o di sue parti, l'indicatore numerico di rendimento energetico che figura nell'attestato di certificazione energetica sia riportato in tutti gli annunci di vendita dell'edificio o di sue parti e che l'attestato stesso sia presentato al potenziale acquirente.

L'attestato di certificazione energetica è trasmesso dal venditore all'acquirente al più tardi alla conclusione del contratto di vendita.

4.  Gli Stati membri dispongono che, in caso di locazione di un edificio o di sue parti, l'indicatore numerico di rendimento energetico che figura nell'attestato di certificazione energetica sia riportato in tutti gli annunci di locazione dell'edificio o di sue parti e che l'attestato stesso sia presentato al potenziale locatario.

L'attestato di certificazione energetica è trasmesso dal proprietario al locatario al più tardi alla conclusione del contratto di locazione.

5.  Il proprietario di un edificio può chiedere in qualunque momento a un perito accreditato di produrre, ricalcolare e aggiornare un attestato di certificazione energetica, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia in costruzione, in corso di rinnovo, in affitto o venduto.

6.  Gli Stati membri possono escludere le categorie di edifici di cui all'articolo 4, paragrafo2, dall'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 13

Affissione dell'attestato di certificazione energetica

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici occupati da amministrazioni pubbliche o negli edifici con una metratura utile totale di oltre 250 m2 frequentemente visitati dal pubblico l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Articolo 14

Ispezione degli impianti di riscaldamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie che utilizzano combustibile liquido o solido non rinnovabile e aventi una potenza nominale utile superiore a 20 kW. Tali ispezioni includono una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. Gli Stati membri possono sospendere tali ispezioni in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.

2.  Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile della caldaia dell'impianto di riscaldamento. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

3.  Gli impianti di riscaldamento dotati di caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionati almeno ogni due anni.

Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.

4.  In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere di adottare provvedimenti atti ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento o a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L'impatto globale di tale approccio deve essere equipollente a quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione, al più tardi entro il 30 giugno 2011, una relazione sull'equipollenza tra tali misure e le misure previste ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione suddetta è trasmessa alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Qualora la Commissione ritenga che la relazione da parte degli Stati membri di cui al secondo comma non dimostri l'equivalenza di una misura di cui al primo comma, essa può, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, chiedere che lo Stato membro fornisca prove ulteriori o attui specifiche misure supplementari. Qualora, entro un anno dalla presentazione di tale richiesta, la Commissione non sia soddisfatta delle prove fornite o delle misure supplementari attuate, può revocare la deroga.

Articolo 15

Ispezione degli impianti di condizionamento d'aria

1.  Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché gli impianti di condizionamento d'aria e ventilazione, nonché le pompe di calore reversibili la cui potenza nominale utile è superiore a 5 kW vengano periodicamente ispezionati. L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffreddamento dell'edificio. L'ispezione dei sistemi di ventilazione comprende un'analisi dei flussi d'aria.

Gli Stati membri possono sospendere tali ispezioni in presenza di un sistema di controllo elettronico che consenta il monitoraggio a distanza dell'efficienza e della sicurezza dei sistemi.

2.  Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di condizionamento d'aria, dell'impianto di ventilazione o della pompa di calore reversibile. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi di ispezione e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

3.  Nel definire le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile, che le ispezioni siano eseguite conformemente a quanto previsto per le ispezioni in materia di impianti di riscaldamento ed altri sistemi tecnici di cui all'articolo 14 della presente direttiva e per le ispezioni in materia di perdite di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra(16).

4.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono adottare misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento d'aria o ad altre modifiche degli stessi, che possono includere ispezioni per valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di condizionamento d'aria. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, una relazione sull'equivalenza tra tali misure e le misure previste ai paragrafi 1 e 2. La relazione suddetta è trasmessa alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Qualora la Commissione ritenga che la relazione presentata dagli Stati membri di cui al secondo comma non dimostri l'equivalenza di una misura di cui al primo comma, essa può, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, chiedere che lo Stato membro fornisca prove ulteriori o attui specifiche misure supplementari. Se, entro un anno dalla presentazione di tale richiesta, la Commissione non sia soddisfatta delle prove fornite o delle misure supplementari attuate, può revocare la deroga.

Articolo 16

Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria

1.  Il presente articolo si applica ai rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

2.  Un rapporto di ispezione è elaborato a scadenze regolari per ogni impianto ispezionato. Il rapporto comprende i seguenti elementi:

  a) un raffronto del rendimento energetico dell'impianto ispezionato con quello
   i) del migliore impianto disponibile realizzabile; e
   ii) di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di rendimento energetico richiesto dalla normativa applicabile;
   b) le raccomandazioni per migliorare, con interventi efficaci rispetto ai costi, il rendimento energetico dell'impianto dell'edificio o di parti dell'edificio.

Le raccomandazioni di cui alla lettera b) devono riferirsi in modo specifico all'impianto considerato e comprendere informazioni chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La valutazione del rapporto costo-efficacia deve essere basata su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e i tassi di interesse per gli investimenti.

3.  Il rapporto di ispezione è trasmesso dall'ispettore al proprietario o locatario dell'edificio.

Articolo 17

Esperti indipendenti

1.  Gli Stati membri si assicurano che la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da periti qualificati e riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di organismi privati.

Il riconoscimento dei periti è effettuato tenendo conto della loro competenza e indipendenza.

2.  Gli Stati membri garantiscono il reciproco riconoscimento delle qualifiche e dell'accreditamento nazionali.

3.  Entro il 2011 la Commissione fissa linee guida, tra cui raccomandazioni in materia di standard minimi per la formazione regolare dei periti.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni concernenti la formazione e l'accreditamento. Gli Stati membri istituiscono un registro di periti qualificati ed accreditati liberamente consultabile.

Articolo 18

Sistema di controllo indipendente

1.  Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema di controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. Gli Stati membri istituiscono meccanismi di enforcement distinti per le organizzazioni responsabili per l'enforcement dei certificati di rendimento energetico e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria.

2.  Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente purché gli Stati membri assicurino che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.

3.  Gli Stati membri dispongono che gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano registrati o messi a disposizione delle autorità competenti o degli organismi da queste incaricati dell'attuazione del sistema di controllo indipendente che ne facciano richiesta.

Articolo 19

Revisione

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 22, valuta la presente direttiva e ne considera la revisione entro il 2015, alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:

   a) metodi per valutare il rendimento energetico degli edifici in funzione del consumo di energia primaria e delle emissioni di biossido di carbonio;
   b) incentivi generali a favore di misure di rendimento energetico negli edifici;
   c) l'istituzione di un obbligo a livello comunitario che preveda l'obbligo del consumo netto di energia nullo per gli edifici esistenti.

Articolo 20

Informazione

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari e i locatari di edifici o di loro parti sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.

2.  In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di rendimento energetico e sui rapporti di ispezione, anche per quanto riguarda le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare il rendimento energetico degli edifici in modo economicamente conveniente e sulle conseguenze finanziarie che la mancata adozione di tali misure comporterebbe a medio e lungo termine nonché sugli strumenti finanziari all'uopo disponibili. Le campagne di informazione sono intese a incoraggiare i proprietari e i locatari ad attenersi almeno ai requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 9.

Su richiesta, la Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di campagne di informazione ai fini del paragrafo 1 e del primo comma del presente paragrafo, che possono essere oggetto di programmi comunitari.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali e regionali siano coinvolte nello sviluppo di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione.

4.  Gli Stati membri garantiscono altresì, in cooperazione con le autorità locali e regionali, consulenza e formazione adeguate per i responsabili dell'attuazione della presente direttiva mediante la pianificazione e l'applicazione effettiva delle norme edilizie. Le iniziative di consulenza e formazione pongono in particolare l'accento sull'importanza di migliorare il rendimento energetico e permettono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energie rinnovabili e di utilizzo di sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento urbano in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

5.  I proprietari e i locatari di edifici commerciali sono tenuti a scambiarsi informazioni sul consumo effettivo di energia.

6.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in materia di:

   a) regimi di sostegno a livello nazionale, regionale e locale per la promozione dell'efficienza energetica e l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici;
   b) la quota di energia da fonti rinnovabili utilizzata nel settore edilizio a livello nazionale e regionale, comprese le informazioni specifiche sulla eventuale provenienza delle energie rinnovabili da impianti in loco, tele-riscaldamento e -raffreddamento urbani o cogenerazione.

Tali informazioni sono incluse nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

7.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per formare un maggior numero di installatori e per garantire una formazione a un livello di competenze più elevato per l'installazione e l'integrazione delle tecnologie energeticamente efficienti e rinnovabili necessarie, per consentir loro di svolgere il ruolo chiave ad essi spettante ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

8.  Entro il 2010, la Commissione istituisce un sito web contenente le seguenti informazioni:

   a) la versione più recente dei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE;
   b) informazioni sulle misure attualmente in vigore a livello comunitario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, inclusi gli strumenti finanziari o fiscali applicabili e i particolari relativi alle richieste da presentare e agli indirizzi da contattare;
   c) informazioni sui piani d'azione nazionali e sulle misure nazionali, regionali e locali attualmente in vigore in ciascuno Stato membro per migliorare il rendimento energetico degli edifici, inclusi gli strumenti finanziari o fiscali applicabili e i particolari relativi alle richieste da presentare e agli indirizzi da contattare;
   d) esempi di migliori prassi a livello nazionale, regionale e locale sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Le informazioni di cui al primo comma sono presentate in un formato facilmente accessibile e comprensibile da parte di locatari, proprietari e imprese di tutti gli Stati membri nonché dalle autorità locali, regionali e nazionali. Esse sono presentate in una forma tale da aiutare le persone e i soggetti di cui sopra ad accedere facilmente all'assistenza messa a loro disposizione per migliorare il rendimento energetico degli edifici e per confrontare gli interventi di assistenza posti in essere nei diversi Stati membri.

Articolo 21

Adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico i punti 3 e 4 dell'allegato I .

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse. Gli Stati membri forniscono la prova dell'efficacia delle norme relative alle sanzioni nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Articolo 24

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18, 20 e 23 e agli allegati I e II della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, da 11 a 13, 17, 18, 20 e 23 al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2010.

Gli Stati membri applicano le disposizioni relative agli articoli da 4 a 8, da 14 a 16, e 18 sono applicate al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2010 agli edifici occupati da enti pubblici e a decorrere dal 31 gennaio 2012 agli altri edifici.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Abrogazione

La direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato nell'allegato III, parte A, è abrogata con effetto dal 1º febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione della direttiva indicati nell'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella GU).
(2) Parere del 21 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella GU).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.
(4) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
(5) Cfr. Allegato VI, parte A.
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0038
(7) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
(8) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(9) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
(10) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(12) GU L ... (COD(2008)0151).
(13) GU L ... (COD(2007)0195).
(14) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.
(15) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(16) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (di cui all' articolo 3)

1.  Il rendimento energetico di un edificio è determinato sulla base della quantità di energia primaria, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare i vari bisogni connessi con un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) atto a mantenere la temperatura desiderata dell'edificio. I consumi sono eventualmente compensati dall'energia prodotta in loco da fonti di energia rinnovabile.

2.  Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo chiaro e comprende anche un indicatore numerico ▌ del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 all'anno.

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici tiene conto delle norme europee e della pertinente legislazione comunitaria, compresa la direttiva 2009/28/CE.

In fase di valutazione del rendimento energetico dell'impiego di energia elettrica in un edificio, il fattore di conversione dell'energia finale in energia primaria tiene conto della media annua ponderata del pertinente mix di combustibili usato per la produzione di energia elettrica.

3.  Ai fini della determinazione del metodo di calcolo si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti:

  a) le seguenti caratteristiche termiche effettive dell'edificio, comprese le sue divisioni interne
   i) capacità termica;
   ii) isolamento ottenuto con i materiali a minore conducibilità termica disponibili;
   iii) riscaldamento passivo;
   iv) elementi di raffreddamento; e
   v) ponti termici;
   b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;
   c) impianti di condizionamento d'aria, compresi i sistemi di raffreddamento;
   d) ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l'ermeticità all'aria;
   e) sistemi di illuminazione incorporati risultanti da una progettazione dell'illuminazione che tenga conto dei livelli di illuminazione adeguati alle attività svolte in un ambiente, della presenza di persone, della disponibilità di un livello adeguato di luce naturale, dell'adozione di gradi di illuminazione che rispettino le diverse attività e del fatto se l'impianto è destinato al settore residenziale o non residenziale ▌;
   f) progettazione, posizione e orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;
   g) sistemi solari passivi e protezione solare;
   h) qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato;
   i) carichi interni.

4.  Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:

   a) condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;
   b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità;
   c) sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);
   d) illuminazione naturale.

5.  Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo le seguenti categorie:

   a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
   b) condomini (di appartamenti);
   c) uffici;
   d) strutture scolastiche;
   e) ospedali;
   f) alberghi e ristoranti;
   g) impianti sportivi;
   h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;
   i) edifici logistici e per la vendita all'ingrosso;
   j) altri tipi di fabbricati impieganti energia.


ALLEGATO II

Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione

1.  Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,5% di tutti gli attestati di rendimento energetico rilasciati da ciascun perito nel corso di un anno. Qualora un perito indipendente rilasci un numero troppo basso di certificati, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo causale almeno un certificato e lo sottopongono a verifica. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa degli attestati selezionati):

   a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato;
   b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate;
   c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati indicati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio per verificare la corrispondenza tra le specifiche riportate nell'attestato di certificazione energetica e l'edificio certificato.

2.  Se da tali controlli si evince il mancato rispetto delle norme, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale cinque ulteriori certificati rilasciati dallo stesso perito e li sottopongono a verifica. Le autorità o gli organismi competenti impongono sanzioni al perito qualora i controlli aggiuntivi dimostrino che le norme non sono state rispettate; le violazioni più gravi possono essere perseguite con il ritiro dell'accreditamento del perito.

3.  Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,1% di tutti i rapporti di ispezione rilasciati da ciascun perito nel corso di un anno. Qualora un perito indipendente presenti un numero troppo basso di relazioni di ispezione, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo causale almeno una relazione di ispezione e la sottopongono a verifica. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa dei rapporti di ispezione selezionati):

   a) controllo della validità dei dati utilizzati per la stesura del rapporto di ispezione relativo al sistema tecnico per l'edilizia e verifica dei risultati riportati nel rapporto medesimo;
   b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nel rapporto di ispezione, comprese le raccomandazioni formulate;
   c) controllo esaustivo dei dati utilizzati per la stesura del rapporto di ispezione relativo al sistema tecnico per l'edilizia, verifica esaustiva dei risultati riportati nel rapporto di ispezione, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio per verificare la corrispondenza tra le specifiche riportate nel rapporto di ispezione e il sistema tecnico per l'edilizia sottoposto ad ispezione.

4.  Se da tali controlli si evince il mancato rispetto delle norme, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale cinque ulteriori rapporti di ispezione presentati dallo stesso perito e li sottopongono a verifica. Le autorità o gli organismi competenti impongono sanzioni al perito qualora i controlli aggiuntivi dimostrino che le norme non sono state rispettate; le violazioni più gravi possono essere perseguite con il ritiro dell'accreditamento del perito.


ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e modifica successiva

(di cui all'articolo 25)

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65)

Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)

unicamente il punto 9.9 dell'allegato

Parte B

Termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione

(di cui all'articolo 25)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2002/91/CE

4 gennaio 2006

4 gennaio 2009 unicamente per gli articoli 7, 8 e 9


ALLEGATO IV

Principi per un metodo comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi

In sede di definizione di una metodologia comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi la Commissione prende in considerazione almeno i seguenti principi:

   definire edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia nuovi che già esistenti;
   definire pacchetti tecnici (ad esempio, isolamento dell'involucro dell'edificio o di alcune sue parti, o sistemi tecnici più efficienti dal punto di vista energetico) di misure di efficienza e approvvigionamento energetici da sottoporre a valutazione;
   definire pacchetti tecnici completi volti a realizzare edifici a consumo netto di energia nullo;
   valutare il fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento, l'energia fornita, l'energia rinnovabile prodotta in loco, l'energia primaria consumata e le emissioni di CO2 degli edifici di riferimento (compresi i pacchetti tecnici definiti e applicati);
   valutare i corrispondenti costi di investimento connessi al settore energetico, i costi dell'energia e altri costi di gestione dei pacchetti tecnici applicati agli edifici di riferimento, sia dalla prospettiva della società che dalla prospettiva del proprietario o dell'investitore;
   valutare i costi relativi alla manodopera regionale/locale, compresi i materiali;

Attraverso il calcolo dei costi del ciclo di vita di un edificio sulla base dei pacchetti tecnici di misure applicati a un edificio di riferimento e il confronto di detti costi con il rendimento energetico e le emissioni di CO2, si ricava l'efficienza in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di rendimento energetico.


ALLEGATO V

Strumenti finanziari destinati a migliorare il rendimento energetico degli edifici

Fatta salva la legislazione nazionale, gli Stati membri attuano almeno due fra i seguenti strumenti finanziari:

   a) riduzioni IVA per il risparmio energetico, l'alto rendimento energetico e i beni e servizi basati sulle energie rinnovabili;
   b) altre riduzioni fiscali per i beni e servizi basati sul risparmio energetico o gli edifici efficienti sotto il profilo energetico, incluse le riduzioni sulle imposte sul reddito o sugli immobili;
   c) sovvenzioni dirette;
   d) prestiti a tassi d'interesse sovvenzionati o a tasso agevolato;
   e) programmi di aiuti;
   f) programmi di garanzia dei prestiti;
   g) obblighi per o accordi con i fornitori di energia per fornire assistenza finanziaria a tutte le categorie di consumatori.


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/91/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 1)

-

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punto 6) e allegato I

-

Articolo 2, punti 7), 9), 11) e 12)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, punto 13)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 2, punto 14)

-

Articolo 2, punto 15)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 16)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, punto 17)

Articolo 2, punto 7)

Articolo 2, punto 18)

Articolo 2, punto 8)

Articolo 2, punto 19)

Articolo 3

Articolo 20 e allegato I

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

-

Articolo 4, paragrafo 3

-

Articolo 4, paragrafo 4

-

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 6

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 7, articolo 12, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 13

-

Articolo 12, paragrafi 4, 7 e 8

Articolo 8, frase introduttiva

Articolo 14, frase introduttiva

Articolo 8, lettera a)

Articolo 14, paragrafi 1 e 3

-

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 8, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 15, paragrafo 1

-

Articolo 15, paragrafo 2

-

Articolo 16

Articolo 10

Articolo 17

-

Articolo 18

Articolo 11, frase introduttiva

Articolo 19, frase introduttiva

Articolo 11, lettera a)

-

-

Articolo 19, lettera a)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 19, lettera b)

Articolo 12

Articolo 20

Articolo 13

Articolo 21

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

-

Articolo 23

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafo 2

-

-

Articolo 25

Articolo 16

Articolo 26

Articolo 17

Articolo 27

Allegato

Allegato I

-

Allegati da II a VI

Note legali - Informativa sulla privacy