Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2008/0157(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0070/2009

Testi presentati :

A6-0070/2009

Discussioni :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Votazioni :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2009)0282

Testi approvati
PDF 336kWORD 70k
Giovedì 23 aprile 2009 - Strasburgo
Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ***I
P6_TA(2009)0282A6-0070/2009
RETTIFICHE
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0464),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0281/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0070/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE ║ concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
P6_TC1-COD(2008)0157

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1)  Ai sensi della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi(3), la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi è cinquanta anni.

(2)  Per gli artisti, interpreti o esecutori questo periodo ha inizio con l'esecuzione o, quando la fissazione dell'esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico nei cinquanta anni che seguono l'esecuzione, ▌ dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si è verificato prima.

(3)  Per i produttori di fonogrammi il periodo inizia con la fissazione del fonogramma o con la sua pubblicazione nei cinquanta anni che seguono la fissazione o, qualora non sia pubblicato, dalla sua comunicazione al pubblico nei cinquanta anni che seguono la fissazione.

(4)  L'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori deve riflettersi in un livello di protezione che riconosca i loro apporti artistici e creativi.

(5)  Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione (cinquanta anni), applicabile alle fissazioni delle esecuzioni ▌, è spesso insufficiente a proteggere le esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. Taluni artisti, interpreti o esecutori, pertanto, si trovano a dover far fronte a un calo di reddito negli ultimi anni di vita, senza spesso potersi avvalere dei loro diritti per evitare o limitare usi discutibili delle loro esecuzioni che possono avvenire quando essi sono ancora in vita.

(6)  I ricavi derivanti dai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione, come stabilito dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(4), come pure dall'equo compenso per riproduzioni per uso privato ai sensi della stessa direttiva e dai diritti esclusivi di distribuzione e noleggio ai sensi della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale(5), devono essere a disposizione degli artisti, interpreti o esecutori almeno per tutto l'arco della loro vita.

(7)  La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi deve pertanto essere estesa a settanta anni dopo il relativo momento d'inizio.

(8)  I diritti sulla fissazione dell'esecuzione devono tornare agli artisti, interpreti o esecutori qualora, ai sensi della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e delle organizzazioni radiofoniche, un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe caduto nel pubblico dominio, o non metta a disposizione del pubblico lo stesso fonogramma. Detta opzione deve essere disponibile alla scadenza di un congruo lasso di tempo concesso al produttore di fonogrammi per realizzare queste due azioni di valorizzazione. I diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma in parola devono pertanto scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che gli artisti, interpreti o esecutori hanno sulla fissazione dell'esecuzione, nella misura in cui questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di fonogrammi.

(9)  Quando avviano una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, gli artisti, interpreti o esecutori sono tenuti di norma a trasferire o cedere ai produttori di fonogrammi i loro diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle fissazioni delle loro esecuzioni. In contropartita alcuni artisti, interpreti o esecutori ricevono un anticipo sulle royalties e ulteriori pagamenti soltanto quando il produttore di fonogrammi abbia recuperato l'importo dell'anticipo e operato alcune detrazioni previste dal contratto. Altri artisti, interpreti o esecutori trasferiscono o cedono di solito i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente). Si tratta del caso specifico di artisti, interpreti o esecutori che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato (artisti non affermati), come pure talvolta di alcuni altri artisti, interpreti o esecutori il cui nome viene menzionato (artisti affermati). ▌

(10)  Per garantire che gli artisti che hanno trasferito i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi ▌ beneficino effettivamente di tale estensione, deve essere introdotta una serie di misure ▌ di accompagnamento ▌.

(11)  Una prima misura di accompagnamento ▌ deve stabilire l'obbligo per i produttori di fonogrammi di accantonare, almeno una volta all'anno, un importo pari al 20% dei ricavi dei diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi. I "ricavi" corrispondono ai ricavi derivanti per il produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.

(12)  I pagamenti devono essere riservati esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I pagamenti accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. ▌ La relativa distribuzione è affidata a società di gestione collettiva e possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili. Per evitare oneri eccessivi connessi alla raccolta e alla gestione di queste entrate, gli Stati membri possono regolamentare i limiti in cui le micro imprese sono tenute a contribuire qualora siffatti pagamenti risultassero irragionevoli rispetto ai costi della raccolta e della gestione delle entrate in causa.

(13)  Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE ║ garantisce già agli artisti un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione per il noleggio, tra l'altro, di fonogrammi. Analogamente, nella prassi contrattuale gli artisti, interpreti o esecutori non trasferiscono di solito ai produttori di fonogrammi i loro diritti a una remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e a un equo compenso per riproduzioni per uso privato, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo dell'importo globale che un produttore di fonogrammi è tenuto a destinare al pagamento delle remunerazioni supplementari, non si deve tenere conto dei ricavi che il produttore di fonogrammi ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi o dalla remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico o dall'equo compenso per copia privata.

(14)  La seconda misura di accompagnamento al fine di riequilibrare i contratti in virtù dei quali gli artisti, interpreti o esecutori trasferiscono i propri diritti esclusivi, in cambio di royalties, al produttore di fonogrammi, sarebbe la proroga della durata di protezione ad un'ulteriore condizione, vale a dire una "nuova piattaforma" per quegli artisti, interpreti o esecutori che abbiano ceduto i suddetti diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi in cambio di royalties o remunerazione. Affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano beneficiare pienamente della proroga della durata di protezione, gli Stati membri garantiscono che, nell'ambito di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, vengano corrisposte a questi ultimi, durante il periodo di proroga, royalties o remunerazione svincolate da pagamenti anticipati o detrazioni previste dal contratto.

(15)  Ai fini della certezza del diritto si deve stabilire che, in assenza di chiare indicazioni del contrario nel contratto, un trasferimento o una cessione contrattuali dei diritti sulla fissazione di un'esecuzione, conclusi prima della data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della presente direttiva, devono continuare a produrre i loro effetti nel periodo di estensione della durata.

(16)  Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire che talune condizioni contrattuali che prevedono una remunerazione ricorrente possano essere rinegoziate a vantaggio di artisti, interpreti o esecutori e predisporre procedure qualora la rinegoziazione non vada a buon fine.

(17)  Poiché gli obiettivi delle misure di accompagnamento proposte non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri, in quanto misure nazionali in questo ambito porterebbero a una distorsione della concorrenza o inciderebbero sull'ambito di applicazione dei diritti esclusivi di un produttore di fonogrammi, che sono definiti dalla legislazione comunitaria e possono essere quindi conseguiti in maniera migliore a livello comunitario, è opportuno che la Comunità adotti misure in conformità del principio di sussidiarietà, come stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi auspicati.

(18)  La presente direttiva non pregiudica le norme e gli accordi nazionali che sono compatibili con le sue disposizioni, ad esempio i contratti collettivi conclusi negli Stati membri tra le organizzazioni che rappresentano gli artisti, interpreti o esecutori e le organizzazioni che rappresentano i produttori.

(19)  In taluni Stati membri le composizioni musicali con testo beneficiano di un periodo unico di protezione, calcolato a decorrere dalla morte del coautore che muore per ultimo, mentre in altri Stati membri si applicano periodi di protezione separati per la musica e il testo. Le composizioni musicali con testo sono in gran prevalenza scritte a più mani. Ad esempio, un'opera è spesso il frutto di un librettista ▌ e di un compositore ▌. Inoltre, in generi musicali come il jazz, il rock e la musica pop, il processo creativo è spesso di natura collaborativa.

(20)  Di conseguenza l'armonizzazione della durata della protezione per le composizioni musicali con testo, in cui parole e musica sono state create per essere utilizzate insieme, è incompleta, il che dà origine ad ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ad esempio dei servizi di gestione collettiva transfrontalieri. Per garantire la rimozione di tali ostacoli, a tutte queste opere, oggetto di protezione alla data entro la quale gli Stati membri devono recepire la presente direttiva, dovrebbe applicarsi la stessa durata armonizzata di protezione in tutti gli Stati membri.

(21)  Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/116/CE.

(22)  Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/116/CE

La direttiva 2006/116/CE è modificata come segue:

1)   all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:"

7.  La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade settanta anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l'autore del testo e il compositore della composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.

"

2)   l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

Tuttavia:

   se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico;
   se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.
  

b) al paragrafo 2, nella seconda e nella terza frase ║, il numero "cinquanta" è sostituitodal numero "settanta";

   c) sono inseriti i seguenti paragrafi:
  

"2 bis. Se, dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla debita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette più in vendita un numero congruo di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi (nel prosieguo: un "contratto di trasferimento o cessione"). Il diritto di porre fine al contratto può essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell'artista, interprete o esecutore dell'intenzione di porre fine al contratto, non realizza le due azioni di valorizzazione di cui alla frase che precede. L'artista, interprete o esecutore non può rinunciare a tale facoltà di recedere dal contratto. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù del presente paragrafo, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

2 ter.  Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla debita comunicazione al pubblico. L'artista, interprete o esecutore non può rinunciare al il diritto a ottenere tale remunerazione annua supplementare.

2 quater.  L'importo complessivo che il produttore di fonogrammi deve destinare ai pagamenti della remunerazione supplementare di cui al paragrafo 2 ter corrisponde al 20% dei ricavi per lui derivanti nel corso dell'anno precedente quello in cui va versata detta remunerazione dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi in oggetto, dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla debita comunicazione al pubblico.

Gli Stati membri provvedono a che i produttori di fonogrammi siano tenuti, dietro richiesta, a fornire agli artisti, interpreti o esecutori aventi diritto a una remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter, a seguito di una richiesta di questi ultimi, le informazioni eventualmente necessarie per garantire il pagamento della stessa.

2 quinquies.  Gli Stati membri provvedono a che il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter sia amministrato da società di gestione collettiva.

2 sexies.  Qualora un artista, interprete o esecutore abbia diritto a pagamenti ricorrenti, da questi non viene detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione concordata contrattualmente dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla debita comunicazione al pubblico.";

"

3)   all'articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi:"

5.  L'articolo 3, paragrafi da 1 a 2 sexies, nella versione fornita dalla direttiva .../.../CE(6), si applica alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù delle presenti disposizioni al ...(7)*, e alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi posti in essere dopo detta data.

6.  l'articolo 1, paragrafo 7, aggiunto dalla direttiva .../.../CE(8), si applica alle composizioni musicali con testo, di cui almeno la composizione musicale o il testo sono protetti in almeno uno Stato membro anteriormente al ...(9)*, e alle composizioni musicali con testo prodotte dopo tale data.

Il primo comma non pregiudica eventuali atti di sfruttamento economico eseguiti anteriormente al ...**. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere in particolare i diritti acquisiti dei terzi.

"

4)   è inserito il seguente articolo ║:"

Articolo 10 bis

Misure transitorie relative all'attuazione della direttiva .../.../CE*.

1.  In assenza di chiare indicazioni contrattuali del contrario, un contratto di trasferimento o cessione concluso anteriormente al ...**, ▌ continua a essere in vigore oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva*, l'artista, interprete o esecutore ▌ non sarebbe più protetto.

2.  Gli Stati membri possono disporre che i contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un esecutore a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono conclusi anteriormente al ...(10) possano essere modificati dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla debita comunicazione al pubblico.

"

Articolo 2

Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale entro ...(11)*, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, alla luce dello sviluppo del mercato digitale e, se del caso, presenta una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

Articolo 3

Valutazione

La Commissione procede ad una valutazione della eventuale necessità di una proroga del termine di protezione dei diritti di esecutori e produttori nel settore audiovisivo e riferisce in merito ai risultati di tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo entro il 1° gennaio 2010. Se del caso, la Commissione presenta una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

Articolo 4

Attuazione

1.  Gli Stati membri mettono in vigore entro ...(12) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ▌ .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Parere del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.
(3) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.
(4) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(5) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.
(6)* GU L ...
(7)** Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica.
(8)* GU L ...
(9)** Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica.
(10)* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica.
(11)** Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica.
(12)* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Note legali - Informativa sulla privacy