Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0852),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0509/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0220/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Nell'ambito della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e della strategia per lo sviluppo sostenibile della Comunità, la realizzazione di un mercato ferroviario interno, in particolare per il trasporto merci, è un elemento essenziale per conseguire l'obiettivo di una mobilità sostenibile.
(2) La direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ║(4) rappresenta una tappa importante nella realizzazione del mercato ferroviario interno.
(3) Per essere competitivi rispetto agli altri modi di trasporto, i servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci, aperti alla concorrenza dal 1° gennaio 2007, dovrebbero poter beneficiare di un'infrastruttura ferroviaria di buona qualità, che garantisca in particolare la fornitura di servizi di trasporto merci in buone condizioni per quanto riguarda la velocità commerciale e i tempi di percorrenza e dovrebbe essere affidabile, nel senso che il servizio da essi fornito corrisponda effettivamente agli impegni contrattuali sottoscritti con gli operatori ferroviari.
(4)Se da un lato la liberalizzazione del trasporto merci per ferrovia ha permesso l'accesso alla rete di nuovi operatori, dall'altro i meccanismi di mercato non sono sufficienti per organizzare, disciplinare e rendere sicuro il traffico. Ottimizzare e garantire l'affidabilità di quest'ultimo presuppone in particolare un rafforzamento delle procedure di cooperazione e di assegnazione delle linee ferroviarie tra i gestori dell'infrastruttura.
(5) Il Consiglio, riunitosi il 7 ║ aprile 2008, è giunto alla conclusione che occorre favorire l'uso efficace delle infrastrutture e, ove necessario, migliorare le capacità di infrastruttura ferroviaria con misure adottate a livello europeo e nazionale, in particolare mediante l'adozione di testi legislativi.
(6) Viste queste premesse, la realizzazione di una rete ferroviaria per un trasporto merci competitivo sulla quale i treni merci potranno circolare in buone condizioni e transitare agevolmente da una rete nazionale all'altra permetterebbe di migliore le condizioni di utilizzo dell'infrastruttura.
(7) Per realizzare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, le iniziative già adottate in materia di infrastruttura ferroviaria dimostrano che la creazione di corridoi internazionali rispondenti alle esigenze specifiche di uno o più segmenti del trasporto merci chiaramente identificati, rappresenta il metodo più adatto.
(8) La costituzione della rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo dovrebbe essere coerente con la rete transeuropea di trasporto ("TEN-T") e i corridoi del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ("ERTMS"). A tal fine, è necessario garantire lo sviluppo coordinato ▌ delle reti, e in particolare, l'integrazione dei corridoi internazionali per il trasporto merci per ferrovia nella rete TEN-T esistente e nei corridoi ERTMS. Inoltre, occorre stabilire a livello comunitario regole armonizzate relative a tali corridoi merci. Ove opportuno, la creazione dei corridoi in oggetto dovrebbe essere sostenuta finanziariamente nell'ambito dei programmi TEN-T, ricerca e Marco Polo, nonché di altre politiche o fondi comunitari quali il Fondo di coesione.
(9)La creazione di un corridoio per il trasporto merci deve tener conto della particolare importanza che riveste il progetto di ampliamento della rete TEN-T per i paesi destinatari dalla Politica europea di vicinato, allo scopo di garantire una migliore interconnessione con le infrastrutture ferroviarie di paesi terzi europei.
(10) Nell'ambito di un corridoio merci è opportuno assicurare un buon coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati, accordare un'agevolazione migliore e sufficiente al traffico merci, istituire un numero sufficiente di collegamenti efficaci con gli altri modi di trasporto al fine di sviluppare una rete per il trasporto merci efficiente ed integrata, e stabilire condizioni propizie allo sviluppo della concorrenza tra i fornitori di trasporto merci per ferrovia.
(11) La creazione di un corridoio merci dovrebbe essere basata su proposte formulate dagli Stati membri in consultazione con i gestori dell'infrastruttura. In una seconda fase dovrebbe essere approvata a livello europeo secondo una procedura trasparente e chiaramente definita. I criteri per la creazione di corridoi merci dovrebbero essere definiti in un modo adeguato alle esigenze specifiche degli Stati membri e dei gestori dell'infrastruttura che lasci loro un margine di decisione e di gestione sufficiente ▌.
(12) Per incentivare il coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, ogni corridoio dovrebbe essere sostenuto da un organo di gestione, composto dai diversi gestori dell'infrastruttura interessati dal corridoio in oggetto.
(13) Per rispondere alle esigenze del mercato, le modalità di creazione di un corridoio merci dovrebbero essere presentate in un piano di attuazione che dovrebbe comprendere l'identificazione e il calendario della realizzazione delle azioni suscettibili di migliorare le prestazioni del trasporto merci per ferrovia. Inoltre, per garantire che le azioni previste o attuate per la creazione di un corridoio merci rispondano alle esigenze o alle aspettative del mercato, tutte le imprese ferroviarie che ne fruiscono dovrebbero essere consultate periodicamente, secondo procedure adeguate definite dall'organo di gestione.
(14) Per assicurare la coerenza e la continuità delle capacità di infrastruttura disponibili lungo il corridoio merci, occorre coordinare e pianificare gli investimenti a favore del corridoio fra gli Stati membri, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie interessati come pure, eventualmente, fra gli Stati membri e i paesi terzi europei, secondo una logica che risponda alle esigenze del corridoio. Il programma di realizzazione dovrebbe essere pubblicato per informare le imprese ferroviarie che possono operare lungo il corridoio. Gli investimenti dovrebbero includere progetti di intervento relativi allo sviluppo di sistemi interoperabili e all'aumento della capacità dei treni.
(15) Per le stesse ragioni anche i lavori pesanti di manutenzione, che molto spesso hanno profonde ripercussioni sulle capacità dell'infrastruttura ferroviaria, dovrebbero essere coordinati a livello di corridoio ed essere oggetto di una pubblicazione aggiornata.
(16) Per favorire lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia nella Comunità è altresì necessario predisporre infrastrutture e sistemi destinati allo sviluppo di servizi di trasporto intermodale per il traffico merci.
(17) Gli Stati membri interessati e le autorità nazionali di sicurezza competenti lungo il corridoio merci possono concludere accordi sul riconoscimento reciproco dei veicoli, da un lato, e delle qualifiche dei macchinisti, dall'altro. Le autorità di sicurezza degli Stati membri interessati dal corridoio merci dovrebbero cooperare per assicurare l'attuazione degli accordi summenzionati.
(18) Per agevolare le domande di capacità di infrastruttura per i servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia, è opportuno istituire uno sportello unico per ogni corridoio merci. A tal fine è opportuno basarsi sulle iniziative esistenti, in particolare quelle avviate da RailNetEurope, un organismo che costituisce uno strumento di coordinamento dei gestori dell'infrastruttura e fornisce determinati servizi agli operatori del trasporto merci internazionale.
(19) Tenuto conto delle differenze fra i calendari di programmazione degli orari per i vari tipi di traffico, è auspicabile che le domande di capacità di infrastruttura per il traffico passeggeri siano compatibili con le domande relative al traffico merci, tenendo conto in particolare della rispettiva rilevanza socioeconomica. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura dovrebbero variare in funzione della qualità e dell'affidabilità della linea ferroviaria assegnata.
(20) I treni che effettuano il trasporto di merci particolarmente sensibili ai tempi di trasporto e alla puntualità, così come definite dall'organo di gestione,dovrebbero poter beneficiare di una priorità sufficiente in caso di perturbazione del traffico.
(21) Per assicurare lo sviluppo della concorrenza fra fornitori di servizi di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, i candidati diversi dalle imprese ferroviarie o dalle loro associazioni dovrebbero essere in grado di domandare capacità di infrastruttura.
(22) Per ottimizzare la gestione del corridoio merci e assicurare una maggiore fluidità e migliori prestazioni dei servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia, occorre provvedere a un buon coordinamento fra gli organi di controllo del traffico ferroviario ripartiti sulle varie reti del corridoio merci. Per assicurare un utilizzo più efficiente delle infrastrutture ferroviarie, è necessario coordinare la gestione di queste infrastrutture e dei terminal strategici situati lungo il corridoio.
(23) Per agevolare l'accesso alle informazioni sull'utilizzo delle principali infrastrutture del corridoio merci e assicurare un accesso non discriminatorio, è auspicabile mettere a disposizione di tutti i fornitori di servizi di trasporto merci internazionale per ferrovia un prospetto informativo che raccoglie tutte le informazioni pertinenti.
(24) Per misurare secondo criteri obiettivi i benefici delle azioni volte a creare il corridoio merci e assicurare un controllo efficace delle azioni, occorre adottare e pubblicare regolarmente degli indicatori di prestazioni del servizio lungo il corridoio in questione. È opportuno che la definizione di "indicatori di prestazioni" sia elaborata in consultazione con i soggetti interessati che forniscono e utilizzano servizi ferroviari di trasporto merci.
▌
(25) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la realizzazione di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo composta da corridoi merci, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni o dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo.
(26) Per il coordinamento degli investimenti e la gestione delle capacità e del traffico occorrono regole eque, fondate su una cooperazione fra i gestori dell'infrastruttura che devono fornire un servizio di qualità agli operatori del trasporto merci nel contesto di un corridoio ferroviario internazionale.
(27) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).
(28) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di stabilire le condizioni e i criteri necessari per l'attuazione del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con ║ nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(29)L'obiettivo del presente regolamento è quello di migliorare l'efficienza del trasporto merci per ferrovia rispetto ad altri modi di trasporto, sebbene un siffatto obiettivo debba essere perseguito anche attraverso azioni politiche e il coinvolgimento finanziario degli Stati membri e dell'Unione europea. Il coordinamento dovrebbe essere garantito al massimo livello tra gli Stati membri al fine di assicurare il più efficiente funzionamento possibile dei corridoi merci. L'impegno finanziario nel settore delle infrastrutture e delle attrezzature tecniche, quali l'ERTMS, dovrebbe mirare ad accrescere la capacità e l'efficienza del trasporto merci per ferrovia, in parallelo agli obiettivi del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ASPETTI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le regole per la realizzazione e l'organizzazione della rete ferroviaria europea lungo corridoi ferroviari internazionali per favorire un trasporto merci competitivo (║ "corridoi merci"). Stabilisce le regole per la selezione e l'organizzazione dei corridoi merci e determinati principi cooperativi concernenti la pianificazione degli investimenti, la gestione delle capacità e del traffico.
2. Il presente regolamento si applica alla gestione e all'utilizzo di infrastrutture ferroviarie adibite ai servizi ferroviari nazionali e internazionali. Sono escluse:
a)
le reti locali e regionali autonome adibite ai servizi di trasporto passeggeri che circolano su un'infrastruttura ferroviaria, salvo qualora detti servizi siano espletati su una tratta di un corridoio merci;
b)
le reti adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani;
c)
le reti regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da un'impresa ferroviaria esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie(6), finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità della rete da parte di un altro richiedente;
d)
le infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE.
2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:
a)
"corridoio merci", l'insieme delle linee ferroviarie stabilite sul territorio degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi europei che collegano due o più terminal strategici compresi un asse principale, linee alternative e linee di collegamento, così come le infrastrutture ferroviarie e le relative attrezzature nei terminal merci, gli scali di smistamento e di formazione nonché i binari di raccordo a questi ultimi, tra cui tutti i servizi ferroviari di cui all'allegato II della direttiva 2001/14/CE;
b)
"piano di attuazione", il documento che presenta la strategia, le azioni e i mezzi che le parti interessate intendono attuare per sviluppare nel corso di un determinato periodo le attività necessarie e sufficienti per realizzare il corridoio merci;
c)
"lavori pesanti di manutenzione", gli interventi o le riparazioni dell'infrastruttura ferroviaria e delle relative attrezzature che, pianificati con almeno un anno di anticipo, sono necessari alla circolazione dei treni lungo il corridoio merci che richiedono una riserva di capacità di infrastruttura di cui all'articolo 28 della direttiva 2001/14/CE;
d)
"terminal", l'impianto situato lungo il corridoio merci appositamente attrezzato per permettere di effettuare operazioni di carico e/o scarico dai treni merci e l'integrazione dei servizi ferroviari di merci con i servizi stradali, marittimi, fluviali e aerei, oppure la formazione o la modifica della composizione dei treni merci;
e)
"terminal strategico", il terminal del corridoio merci, aperto a tutti i candidati e che già svolge o si prevede che svolga in futuro un ruolo importante nel trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci;
f)
"sportello unico", l'organismo comune istituito da ciascun gestore dell'infrastruttura del corridoio merci che fornisce ai candidati la possibilità di domandare una linea ferroviaria per un percorso che attraversa almeno una frontiera.
CAPO II
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA RETE FERROVIARIA EUROPEA PER UN TRASPORTO MERCI COMPETITIVO
Articolo 3
Selezione dei corridoi merci
1. ║ Il corridoio merci collega almeno due Stati membri,e permette l'esercizio di servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci ▌. Il corridoio presenta le seguenti caratteristiche:
a)
fa parte della rete TEN-T o è quanto meno compatibile con essa, ovvero, se del caso, con i corridoi ERTMS. Ove opportuno, possono rientrare nel corridoio alcune sezioni non incluse nella rete TEN-T, con un volume elevato o potenzialmente elevato di traffico merci;
b)
permette uno sviluppo significativo del traffico merci per ferrovia e tiene conto dei grandi flussi di scambi e di trasporto merci;
c)
è giustificato sulla base di un'analisi socioeconomica che comprende gli impatti sugli elementi del sistema di trasporto in cui l'assegnazione delle capacità di infrastruttura del corridoio merci incide significativamente sui traffici merci e passeggeri. Viene inclusa l'analisi degli effetti principali in termini di costi esterni;
d)
permette una migliore interconnessione tra gli Stati membri di confine e i paesi terzi europei;
e)
si fonda su un piano di attuazione.
2. Gli Stati membri interessati decidono la realizzazione o la modifica di un corridoio merci dopo aver comunicato alla Commissione le loro intenzioni, corredandole di una proposta elaborata in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura interessati e tenendo conto delle iniziative e dei pareri delle imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio, o sono interessate a farlo, nonché dei criteri di cui all'allegato. Le imprese ferroviarie interessate possono partecipare a tale processo qualora siano interessate da ingenti investimenti.
3. I corridoi merci sono istituiti secondo le seguenti modalità:
a)
al massimo entro il ...(7), il territorio di ciascuno Stato membro che conta almeno due collegamenti ferroviari diretti con altri Stati membri deve accogliere almeno una proposta di corridoio merci;
b)
al massimo entro il ...(8)*, il territorio di ciascuno Stato membro deve annoverare almeno ▌ un corridoio merci.
▌
4. La Commissione prende atto delle proposte di realizzazione di corridoi merci di cui al paragrafo 2 ed esamina la loro conformità ai criteri di valutazione di cui all'allegato. Essa può formulare le obiezioni o le proposte di modifica che ritiene opportune.
5. Il corridoio merci può comprendere elementi delle reti ferroviarie di paesi terzi europei. Ove opportuno, questi elementi devono essere compatibili con la politica per la rete TEN-T.
▌
6. In caso di difficoltà fra due o più Stati membri relativamente alla realizzazione o modifica di un corridoio merci che riguarda l'infrastruttura ferroviaria situata sul loro territorio, la Commissione, su domanda di uno degli Stati membri interessati, consulta in materia il comitato di cui all'articolo 18. Il parere del comitato è comunicato agli Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati tengono conto di questo parere per trovare una soluzione.
7. Le misure intese a modificare ║ elementi non essenziali del presente regolamento adeguando l'allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
Articolo 4
Gestione dei corridoi merci
1. Gli Stati membri interessati da un corridoio merci cooperano per assicurare lo sviluppo del corridoio conformemente al piano di attuazione. Definiscono gli obiettivi generali del corridoio merci e assicurano che il piano di attuazione sia concepito per conseguirli.
2. Per ciascun corridoio merci i gestori dell'infrastruttura interessati ║ istituiscono un organo di gestione incaricato di definire il piano di attuazione del corridoio merci, guidarne la realizzazione e aggiornarlo. Le imprese ferroviarie interessate o le associazioni di imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio regolarmente possono partecipare su base regolare a tale organo con funzione consultiva. L'organo di gestione informa periodicamente delle proprie attività gli Stati membri interessati e, se necessario, la Commissione e i coordinatori europei dei progetti prioritari della rete TEN-T integrati dal corridoio merci, di cui all'articolo 17bis della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(9).
3.Gli Stati membri interessati possono istituire un comitato esecutivo incaricato di autorizzare il piano di attuazione del corridoio definito dall'organo di gestione e di supervisionarne la realizzazione. In tal caso, i singoli membri del comitato esecutivo ricevono mandato dalle autorità competenti degli Stati membri.
4. L'organo di gestione è un soggetto giuridico indipendente. Può essere costituito da un gruppo europeo di interesse economico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio(10) e usufruire dello statuto di un gruppo di questo tipo.
5. I membri dell'organo di gestione designano il direttore, il cui mandato ha una durata di almeno tre anni.
6. È istituito un gruppo di lavoro composto dai gestori e proprietari dei terminal strategici del corridoio merci, inclusi i porti marittimi e fluviali, di cui all'articolo 9. Il gruppo di lavoro può emettere un parere sulle proposte presentate dall'organo di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminal strategici. L'organo di gestione non può adottare decisioni contrarie a tale parere.
Articolo 5
Misure di attuazione del corridoio merci
1. Il piano di attuazione, approvato e adeguato su base regolare dall'organo di gestione, comprende almeno:
a)
una descrizione delle caratteristiche del corridoio merci, incluse le eventuali strozzature, e il programma di attuazione delle misure necessarie per facilitare la sua realizzazione ▌;
b)
gli elementi essenziali dello studio di mercato di cui al paragrafo 2;
c)
gli obiettivi dell'organo di gestione e il suo programma di miglioramento delle prestazioni del corridoio merci, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16.
▌
2. Viene eseguito e aggiornato periodicamente uno studio di mercato riguardante l'evoluzione del traffico registrata e prevista lungo il corridoio merci e gli elementi del sistema di trasporto connessi a quest'ultimo, allo scopo di sviluppare o di adattare, se necessario, il suo piano di attuazione. Lo studio esamina l'evoluzione dei vari tipi di traffico e comprende gli elementi principali dell'analisi socioeconomica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché i possibili scenari per quanto concerne i costi e i benefici e l'impatto finanziario a lungo termine.
3. È definito un programma di realizzazione e miglioramento delle prestazioni del corridoio merci che comprende in particolare gli obiettivi comuni, le scelte tecniche e il calendario degli interventi necessari sull'infrastruttura ferroviaria e le relative attrezzature per attuare le misure di cui agli articoli da 7 a 16. Tali misure evitano o riducono al minimo le restrizioni che potrebbero ripercuotersi sulla capacità ferroviaria.
Articolo 6
Consultazione dei richiedenti
1. Per favorire la partecipazione adeguata dei richiedenti ║ che possono utilizzare il corridoio merci, l'organo di gestione instaura determinati meccanismi di consultazione.
2. I richiedenti che intendono utilizzare il corridoio merci, inclusi gli operatori del trasporto merci per ferrovia, gli operatori del trasporto passeggeri, i caricatori, gli spedizionieri e i loro organi rappresentativi, sono consultati dall'organo di gestione prima dell'approvazione del piano di attuazione e in occasione del relativo aggiornamento. In caso di disaccordo fra l'organo di gestione e i richiedenti, questi ultimi possono rivolgersi agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 17.
CAPO III
INVESTIMENTI NEL CORRIDOIO MERCI
Articolo 7
Programmazione degli investimenti
1. L'organo di gestione elabora e approva:
a)
un piano comune di investimenti nell'infrastruttura per il corridoio merci a lungo termine, vale a dire per un periodo di almeno dieci anni;
b)
se opportuno, un piano comune di investimenti a medio termine (almeno due anni) a favore del corridoio merci.
I piani di investimento stabiliscono l'elenco dei progetti previsti per l'estensione, il rinnovo o la risistemazione delle infrastrutture ferroviarie e delle loro attrezzature esistenti lungo il corridoio, delle relative esigenze finanziarie e delle fonti di finanziamento.
2. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono una strategia relativa alla realizzazione di sistemi interoperabili lungo il corridoio merci che soddisfa i requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle reti ferroviarie di cui alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)(11). Questa strategia, che si basa sull'analisi del rapporto fra i costi e i benefici dell'installazione dei sistemi in questione, deve essere coerente con i piani nazionali ed europei di installazione dei sistemi interoperabili, in particolare con il piano di installazione dell'ERTMS, nonché con le interconnessioni transfrontaliere e i sistemi interoperabili con i paesi terzi europei, ove opportuno.
3. Se necessario, i piani di investimento citano il contributo comunitario previsto a titolo del programma TEN-T o di qualsiasi altra politica, fondo o programma, e ne giustificano la coerenza di strategia con questi ultimi.
4. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono ▌ una strategia relativa all'aumento della capacità dei treni merci in circolazione lungo il corridoio merci, vale a dire, l'eliminazione delle strozzature individuate, il miglioramento dell'infrastruttura esistente e la costruzione di nuove infrastrutture. La strategia può includere misure volte ad aumentare la lunghezza, lo scartamento dei binari, il profilo di carico, la gestione della velocità, il carico trasportato o il carico per asse autorizzati per i treni che circolano lungo il corridoio.
5. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella relazione di cui all'articolo 15 e aggiornati periodicamente. Fanno parte del piano di attuazione del corridoio merci.
Articolo 8
Coordinamento dei lavori
I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci coordinano, secondo modalità e un calendario idonei e in conformità dei rispettivi impegni contrattuali di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/14/CE, la loro programmazione di tutti i lavori sull'infrastruttura e sulle relative attrezzature che potrebbero limitare la capacità disponibile sulla rete.
Articolo 9
Terminal strategici
1. In sintonia con il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 6, l'organo di gestione adotta una strategia integrata relativa allo sviluppo di terminal strategici affinché siano in grado di rispondere alle esigenze del trasporto merci per ferrovia che circola lungo il corridoio merci, in particolare quali hub intermodali lungo il corridoio merci. Tale strategia include la cooperazione con le autorità regionali, locali e nazionali, l'acquisizione di terreni per la costruzione di terminal per il trasporto di merci per ferrovia e l'accesso a fondi per sostenere tali sviluppi. L'organo di gestione assicura che sia costruito un numero sufficiente di terminal in punti strategici, sulla base del volume di traffico previsto.
2. L'organo di gestione adotta le misure adeguate per realizzare tale strategia e la riesamina periodicamente.
CAPO IV
GESTIONE DEL CORRIDOIO MERCI
Articolo 10
Sportello unico per le domande di linee internazionali
1. L'organo di gestione istituisce uno sportello unico per rispondere alle domande di linee ferroviarie per un treno merci che attraversa almeno una frontiera lungo il corridoio merci o che utilizza diverse reti.
2.I singoli gestori dell'infrastruttura di un corridoio merci possono essere designati a gestire il punto d'accesso dello sportello unico per la presentazione delle domande di linee ferroviarie internazionali.
3. Gli organi di controllo interessati di cui all'articolo 17 ║ assicurano che le attività dello sportello unico siano esercitate in condizioni trasparenti e non discriminatorie.
Articolo 11
Categorie standard di linee ferroviarie nei corridoi merci
1. L'organo di gestione definisce e aggiorna periodicamente diverse categorie standard di linee ferroviarie per il traffico merci, valide lungo l'intero corridoio merci. Almeno una di queste categorie ║ comprende una linea ferroviaria con tempi di trasporto efficienti e la garanzia di puntualità (traffico merci rapido).
2. I criteri di definizione delle categorie standard di traffico merci sono adottati dall'organo di gestione previa consultazione dei richiedenti che potrebbero utilizzare il corridoio merci.
Articolo 12
Linee assegnate ai treni merci
1. Oltre ai casi menzionati all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE, i gestori dell'infrastruttura interessatimantengono una riserva di capacità, sulla base della valutazione delle esigenze del mercato in termini di riserva di capacità. I gestori dell'infrastruttura pubblicano l'orario di servizio della linea ferroviaria necessario per soddisfare le esigenze del traffico merci rapido internazionale per l'esercizio successivo prima dell'esercizio annuale di definizione dell'orario di servizio di cui all'articolo 18 della direttiva 2001/14/CE e basandosi sul traffico merci constatato e sullo studio di mercato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento.
2. I gestori dell'infrastruttura mantengono, a seguito della valutazione preliminare della necessità di costituire una riserva di capacità per domande ad hoc, una siffatta riserva, garantendo nel contempo un livello adeguato di qualità della linea ferroviaria assegnata in termini di tempi di percorrenza e di orario adattato al traffico merci rapido, nell'ambito dell'orario di servizio definitivo per permettere di rispondere in modo rapido e appropriato alle richieste ad hoc di capacità di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/14/CE. ▌
▌
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, una linea ferroviaria assegnata a un'operazione di traffico merci rapido a norma del presente articolo non può essere annullata meno di un mese prima dell'orario di servizio se il candidato interessato non fornisce il proprio consenso a favore di tale annullamento. Il candidato può deferire la questione all'organismo di regolamentazione. Come indicato all'articolo 27 della direttiva 2001/14/CE, nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni in base alle quali terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle linee ferroviarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione.
4. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci e il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 6, istituiscono determinate procedure per assicurare il coordinamento ottimale dell'assegnazione delle capacità a norma del presente articolo, tenendo conto dell'accesso ai terminal strategici di cui all'articolo 9.
5.I gestori dell'infrastruttura includono nelle condizioni di uso una tariffa per le linee assegnate ma che alla fine non sono utilizzate. Il livello di tale tariffa è adeguato, efficace e tale da avere un effetto dissuasivo.
Articolo 13
Richiedenti autorizzati
In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie e dalle loro associazioni internazionali possono richiedere linee ferroviarie per il trasporto merci quando queste ultime riguardano diverse sezioni del corridoio merci.
Articolo 14
Gestione del traffico
1. A seguito di una proposta dell'organo di gestione del corridoio merci e nel rispetto dei principi e programmi di cui al paragrafo 2, i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci stabiliscono e pubblicano le regole di priorità fra i diversi tipi di linee ferroviarie, in particolare quelle assegnate ai treni in ritardo, in caso di perturbazione della circolazione in ogni troncone del corridoio merci nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 2001/14/CE.
2. Le regole di priorità di cui al paragrafo 1 ║ devono prevedere quanto meno, fatta eccezione per le ore di punta, in relazione alle quali il presente paragrafo non è applicabile, che la linea ferroviaria assegnata a un treno merci rapido che rispetta le disposizioni iniziali previste dalla linea ferroviariasia rispettata nella misura del possibile o quanto meno riduca al minimo i ritardi globali, ponendo l'accento in particolare sul traffico merci rapido. L'organo di gestione, insieme con i richiedenti, elabora e pubblica:
a)
i principi di regolamentazione dei treni intesi a garantire che i treni merci rapidi ricevano il miglior trattamento possibile per quanto riguarda l'assegnazione della capacità ridotta;
b)
i piani di emergenza in caso di perturbazione sul corridoio, basati su tali principi.
Ogni Stato membro, attraverso il gestore dell'infrastruttura, definisce le ore di punta nel prospetto informativo della rete. Le ore di punta riguardano solo i giorni lavorativi e sono limitate ad un massimo di 3 ore la mattina e di 3 ore il pomeriggio. Per la definizione delle ore di punta si tiene conto del traffico passeggeri regionale e su lunghe distanze.
3. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci attuano delle procedure di coordinamento della gestione del traffico lungo il corridoio merci.
4. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci e il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 6, istituiscono determinate procedure per assicurare il coordinamento ottimale fra l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria e quello dei terminal strategici di cui all'articolo 9.
Articolo 15
Informazioni sulle condizioni di utilizzo del corridoio merci
L'organo di gestione stabilisce e pubblica una relazione che contiene:
a)
tutte le informazioni contenute nei prospetti informativi delle reti nazionali che riguardano il corridoio merci, elaborati conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/14/CE;
b)
l'elenco e le caratteristiche dei terminal strategici e tutte le informazioni riguardanti le condizioni e modalità di accesso agli stessi.
Articolo 16
Qualità del servizio lungo il corridoio merci
1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci assicurano la coerenza fra i sistemi di prestazioni in vigore lungo il corridoio merci di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE. Tale coerenza è verificata dagli organismi di regolamentazione, che cooperano tra loro ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del presente regolamento.
2. Per misurare la qualità del servizio e la capacità dei servizi nazionali e internazionali di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, l'organo di gestione consulta i richiedenti che si prevede utilizzeranno i corridoi e gli utenti dei servizi del trasporto merci per ferrovia sugli indicatori di prestazioni del corridoio merci. Dopo tale consultazione, l'organo di gestione li definisce e li pubblica almeno una volta all'anno.
▌
Articolo 17
Organismi di regolamentazione
1. Gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE competenti per il corridoio merci cooperano per monitorare le attività internazionali dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti lungo il corridoio merci. Si consultano e scambiano informazioni. Ove opportuno, richiedono le informazioni necessarie ai gestori dell'infrastruttura dello Stato membro per il quale sono competenti. I gestori dell'infrastruttura e gli altri terzi coinvolti nell'assegnazione delle capacità internazionali sono tenuti a fornire agli organismi di regolamentazione interessati tutte le informazioni necessarie sulle linee ferroviarie internazionali e le capacità di cui sono responsabili.
2. In caso di reclamo da parte di un richiedente in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia o nell'ambito di un'indagine d'ufficio, l'organismo di regolamentazione interessato consulta l'organismo di regolamentazione degli altri Stati membri sul cui territorio passa il corridoio merci in questione e richiede le informazioni necessarie prima di prendere una decisione. Gli altri organismi di regolamentazione forniscono tutte le informazioni che essi stessi hanno il diritto di chiedere in virtù della legislazione nazionale. Ove opportuno, l'organismo di regolamentazione che ha ricevuto il reclamo o che ha avviato l'indagine d'ufficio trasferisce il fascicolo all'organismo di regolamentazione competente per adottare le misure pertinenti relativamente alle parti interessate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2001/14/CE.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
▌
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
▌
Articolo 19
Deroga
Ove opportuno, uno Stato membro può derogare alle disposizioni del presente regolamento. A tal fine trasmette alla Commissione una domanda motivata di deroga. La Commissione adotta una decisione in proposito, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, tenendo conto della situazione geografica e dello sviluppo dei servizi ferroviari di trasporto merci nello Stato membro che ha presentato la domanda di deroga.
Articolo 20
Controllo dell'applicazione
A partire dalla realizzazione del corridoio merci, ogni due anni gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione che illustra i risultati della cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La Commissione analizza tale relazione e ne informa il comitato di cui all'articolo 18.
Articolo 21
Relazione
La Commissione esamina periodicamente l'applicazione del presente regolamento. Essa elabora una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta entro ...(12) e successivamente ogni tre anni.
Articolo 22
Revisione
Se, in caso di revisione degli orientamenti per la rete TEN-T secondo le modalità di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della decisione n. 1692/96/CE, la Commissione conclude che è opportuno adattare il presente regolamento agli orientamenti in questione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta tesa a modificare il presente regolamento di conseguenza. Analogamente, alcune decisioni adottate nel quadro del presente regolamento possono comportare la necessità di rivedere gli orientamenti per la rete TEN-T.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
*GU: cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO
Criteri di valutazione delle proposte di realizzazione di un corridoio merci
La selezione dei corridoi merci di cui all'articolo 3 e l'aggiornamento della rete ferroviaria per un trasporto merci competitivo sono effettuati secondo i criteri seguenti:
a)
deve esistere una lettera di intenti degli Stati membri interessati che conferma la volontà di istituire il corridoio merci;
▌
b)
quando l'itinerario del corridoio merci coincide con una sezione (o parte di sezione) di uno o più progetti prioritari della rete TEN-T(1), quest'ultima è integrata nel corridoio merci, tranne quando è dedicata ai servizi di trasporto passeggeri;
c)
il corridoio merci di cui è proposta l'istituzione attraversa il territorio di almeno tre Stati membri o di almeno due Stati membri se la distanza fra i nodi ferroviari serviti dal corridoio proposto è superiore a 500 chilometri;
d)
la fattibilità economica e i benefici socioeconomici del corridoio merci;
e)
la coerenza di tutti i corridoi merci proposti dagli Stati membri per realizzare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
f)
la coerenza con le reti ferroviarie europee esistenti, fra cui i corridoi ERTMS e i corridoi definiti da RailNetEurope;
g)
la presenza di una buona interconnessione con gli altri modi di trasporto, soprattutto grazie a una rete adeguata di terminal strategici, anche relativamente ai porti marittimi e le zone interne;
h)
l'approccio proposto per attuare le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 16.