Indice 
Testi approvati
Martedì 10 marzo 2009 - Strasburgo
Accordo CE/Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *
 Accordo CE/Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *
 Protocollo addizionale all'accordo CE/Sudafrica per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea ***
 Evoluzione delle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea ed esperienze analoghe in paesi terzi
 Trasferimento transfrontaliero della sede legale delle società
 Futuro del sistema europeo comune di asilo
 Piano d'azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato
 Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
 Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
 Parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo
 Requisiti dell'omologazione riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli ***I
 Emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) ***I
 Statuto della società privata europea *
 Orientamenti relativi alla procedura di bilancio - Sezione III - Commissione
 Orientamenti sulla procedura di bilancio 2010 - sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX
 Integrità del gioco d'azzardo
 Garantire la qualità degli alimenti, compresa l'armonizzazione o il reciproco riconoscimento delle norme
 Relazioni della Commissione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007
 Sullo "Small Business Act" per l'Europa

Accordo CE/Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *
PDF 184kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))
P6_TA(2009)0082A6-0049/2009

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0729),

–   visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0519/2008),

–   visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0049/2009),

1.   approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Armenia.


Accordo CE/Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *
PDF 183kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))
P6_TA(2009)0083A6-0059/2009

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0178),

–   visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0520/2008),

–   visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0059/2009),

1.   approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato d'Israele.


Protocollo addizionale all'accordo CE/Sudafrica per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea ***
PDF 184kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (16447/2008 – COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))
P6_TA(2009)0084A6-0073/2009

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

–   visto il testo del Consiglio (16447/2008),

–   vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 310 e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE (C6-0017/2009),

–   visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per lo sviluppo (A6-0073/2009),

1.   esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo addizionale;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Evoluzione delle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea ed esperienze analoghe in paesi terzi
PDF 218kWORD 50k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea ed esperienze analoghe in paesi terzi (2008/2181(INI))
P6_TA(2009)0085A6-0061/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2008 dal titolo "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea" (COM(2008)0069),

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2008 dal titolo "Relazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX" (COM(2008)0067),

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2008 dal titolo "Esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)" (COM(2008)0068),

–   viste le osservazioni preliminari del Garante europeo della protezione dei dati del 3 marzo 2008 e le osservazioni congiunte del gruppo di lavoro "Articolo 29" sulla protezione dei dati e del gruppo di lavoro sulla polizia e la giustizia del 29 aprile 2008 in merito alle tre summenzionate comunicazioni,

–   viste le conclusioni del Consiglio sulla gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)(1),

–   visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)(2),

–   visti il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(3) e la decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(4),

–   vista la comunicazione della Commissione del 24 novembre 2005 concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni (COM(2005)0597),

–   vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)(5),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0061/2009),

A.   considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne dell'Unione europea è uno dei principali risultati dell'integrazione europea,

B.   considerando che uno spazio senza frontiere interne non può funzionare senza una responsabilità e una solidarietà condivise per la gestione delle sue frontiere esterne,

C.   considerando che la cooperazione con le autorità dei paesi terzi preposte alla sicurezza alle frontiere dovrebbe ricevere la dovuta attenzione conformemente alla politica esterna generale dell'Unione europea,

D.   considerando che le frontiere esterne dell'Unione europea sono attraversate ogni anno da 160 milioni di cittadini dell'Unione, da 60 milioni di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto e da 80 milioni di cittadini con obbligo di visto,

E.   considerando che le misure intese a rafforzare la sicurezza alle frontiere devono proseguire di pari passo con l'agevolazione dei flussi di viaggiatori e con la promozione della mobilità in un mondo sempre più globalizzato,

F.   considerando che all'interno del quadro della gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea vari strumenti e programmi sono già stati istituiti, sono in corso di preparazione o in una fase di sviluppo politico,

G.   considerando che la Commissione ha dichiarato di essere disposta a presentare nel 2009-2010 proposte legislative volte all'introduzione di un sistema di ingresso/uscita, di un programma di viaggiatori registrati (RTP) e di un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA),

H.   considerando che sistemi analoghi esistono in Australia e sono in fase di attuazione negli Stati Uniti in quanto parte del programma US-VISIT,

I.   considerando che mancano un piano generale esaustivo che definisca l'architettura globale della strategia dell'Unione europea in materia di frontiere nonché un'analisi e una valutazione approfondite dei sistemi esistenti e di quelli in corso di preparazione,

Sistema di ingresso/uscita

1.   è consapevole che i cosiddetti "soggiornanti fuoritermine", elementi centrali della proposta relativa a un sistema di ingresso/uscita, dovrebbero rappresentare la principale categoria di immigrati irregolari nell'Unione europea; richiede, tuttavia, maggiori informazioni sui dati acquisiti da un contraente esterno contenenti la stima che "nel 2006 sono entrati nell'Unione europea a 25 fino a 8 milioni di immigrati irregolari"(6); insiste inoltre sulla necessità di una definizione chiara di "soggiornante fuoritermine", incluse le possibili esenzioni in determinate circostanze, nonché di un'analisi qualitativa e quantitativa più rigorosa delle minacce/rischi/costi che ne derivano per la società europea;

2.   sottolinea che, sebbene il sistema e la segnalazione proposti possano dissuadere i cittadini di paesi terzi dal soggiorno fuoritermine, nonché fornire dati e informazioni sulle caratteristiche del soggiorno illegale, sono necessari altri incontri con le agenzie di applicazione della legge per arrestare le persone che soggiornano oltre il periodo di tempo autorizzato e pertanto ritiene che il sistema proposto non fermerà il fenomeno del soggiorno fuoritermine in quanto tale;

3.   non dispone di informazioni sufficienti in merito al modo in cui tale sistema sarà integrato e interagirà con il quadro esistente, alle eventuali modifiche che potrebbe essere necessario apportare ai sistemi esistenti nonché ai costi effettivi da esso generati; ritiene pertanto che sussista ancora incertezza sul fatto che l'attuazione di detto sistema costituisca un'assoluta necessità;

4.   ricorda che il corretto funzionamento del sistema di ingresso/uscita dipenderà, sia materialmente che operativamente, dal successo del VIS e del SIS II; sottolinea tuttavia che questi due strumenti non sono ancora pienamente operativi e che non è stato pertanto possibile valutarli in maniera adeguata; evidenzia inoltre che l'operabilità e l'affidabilità del SIS II sono messe in discussione;

5.   rileva che, senza adito a dubbi e sulla scia delle lezioni apprese negli Stati Uniti, è più difficile attuare la capacità di uscita rispetto a quella di ingresso, in particolare relativamente all'uscita dalle frontiere marittime e terrestri; nutre pertanto, a seguito delle lezioni apprese, notevoli preoccupazioni rispetto al rapporto costi-efficacia di un siffatto sistema; esorta pertanto la Commissione a fornire informazioni aggiuntive sugli effettivi investimenti generati da un sistema di questo genere;

Programma di viaggiatori registrati (RTP)

6.   è favorevole in linea di principio al concetto di un RTP per i cittadini di paesi terzi, a prescindere che siano soggetti o meno all'obbligo del visto, che contribuirebbe ad accelerare il flusso di viaggiatori e a prevenire congestioni ai punti di ingresso e di uscita, e all'eventuale uso da parte dei cittadini dell'Unione europea di porte automatiche, poiché il diritto comunitario non consente attualmente controlli semplificati alle frontiere ad eccezione del caso dei cittadini di paesi terzi residenti nelle regioni di frontiera;

7.   critica, tuttavia, la terminologia usata nella summenzionata comunicazione dal titolo "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea" (viaggiatori "a basso rischio"/"in buona fede"), dal momento che ciò implicherebbe che moltissimi viaggiatori siano considerati a priori ad "alto rischio" o in "cattiva fede", e raccomanda il termine "viaggiatori frequenti";

8.   sottolinea che vari Stati membri hanno già istituito o stanno elaborando un RTP per i cittadini di paesi terzi, ed evidenzia il rischio di trovarsi con una varietà di ventisette sistemi basati su criteri diversi, tra cui quelli sulla protezione dei dati e sugli oneri; è consapevole del fatto che i Paesi Bassi, insieme alla Germania, al Regno Unito e a FRONTEX, sono impegnati nella promozione del programma "International Expedited Traveller" quale possibile orientamento per altri Stati membri;

9.   sostiene un approccio armonizzato ed esorta pertanto la Commissione ad accelerare il processo sulla base delle migliori prassi degli Stati membri, nonché a garantire che gli Stati membri continuino ad agire in conformità al diritto comunitario;

10.   osserva che gli RTP per i cittadini di paesi terzi differiscono dagli RTP per i cittadini dell'Unione; sottolinea pertanto l'esigenza di operare sempre una netta distinzione fra i due concetti;

Sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (Electronic System for Travel Authorisation, ESTA)

11.   riconosce che sarebbe poco saggio concentrare l'attenzione in termini di misure di sicurezza solo sui cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione europea da paesi per i quali sussiste l'obbligo di visto; si chiede, tuttavia, se il sistema proposto sia assolutamente necessario e vorrebbe una spiegazione approfondita dell'idea che ne sta alla base; è convinto che la giusta strada da seguire sia, in particolare, una stretta collaborazione tra i servizi di intelligence e non una massiccia acquisizione di dati in generale;

12.   desidera essere informato riguardo al calendario e ai dettagli esatti dello studio stabiliti dalla Commissione;

Preoccupazioni relative alla protezione dei dati e ai dati biometrici

13.   ritiene inaccettabile che la Commissione non abbia consultato né il Garante europeo della protezione dei dati, il quale aveva tuttavia sollevato numerose preoccupazioni, né il gruppo di lavoro "Articolo 29" sulla protezione dei dati prima di adottare la summenzionata comunicazione dal titolo "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea"; chiede pertanto alla Commissione di consultare entrambi prima di intraprendere qualunque azione prevista da tale comunicazione, dal momento che gli elementi basilari proposti implicano il trattamento di enormi quantità di dati personali;

14.   è consapevole del fatto che i dati biometrici costituiscono, in teoria, identificatori personali efficaci, poiché si ritiene che le caratteristiche misurate siano tratti distintivi di ogni persona; sottolinea, tuttavia, che l'affidabilità dei dati biometrici non è mai assoluta e che i dati biometrici non sono sempre accurati; evidenzia pertanto che dovrebbero sempre essere previste soluzioni di ripiego e auspica una migliore elaborazione dei profili di rischio;

15.   insiste sull'introduzione di un protocollo standard per l'utilizzo e lo scambio di informazioni biometriche nonché di accordi in merito al controllo delle interfacce che descrivano come verrà utilizzato il protocollo; è inoltre dell'avviso che l'impiego di dati biometrici dovrebbe essere soggetto a una norma di qualità onde evitare divergenze riguardo all'accettazione tra i diversi sistemi utilizzati dagli Stati membri;

16.   ritiene che un approccio basato sul concetto di "privacy by design" sia un elemento essenziale di qualsiasi sviluppo che rischia di compromettere le informazioni personali dei singoli nonché la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti di coloro che detengono tali informazioni personali;

Conclusioni

17.   ritiene legittimo l'obiettivo di una gestione realmente integrata delle frontiere dell'Unione europea e conviene sull'importanza di continuare a sviluppare e rafforzare la politica comune dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere;

18.   è tuttavia dell'avviso che, nel quadro della gestione delle frontiere e dell'immigrazione, proposte di ampia portata si stiano accumulando a un ritmo impressionante; chiede pertanto alla Commissione di riflettere in merito alla necessità e ai costi della logistica alle frontiere;

19 deplora inoltre il concetto secondo cui la politica di gestione delle frontiere dell'Unione europea si fonda sull'idea che ogni viaggiatore sia potenzialmente sospetto e debba quindi dimostrare la sua buona fede;

20.   critica l'assenza di un piano generale esaustivo, che definisca gli obiettivi e l'architettura globale della strategia dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere, nonché la mancanza di dettagli che dimostrino come tutti i programmi e i meccanismi correlati (già attivi, in fase di preparazione oppure in fase di definizione) dovrebbero funzionare di concerto e le modalità con cui il rapporto tra detti programmi possa essere ottimizzato; sottolinea che, in fase di analisi dell'architettura della strategia dell'Unione europea di gestione delle frontiere, la Commissione dovrebbe prima di tutto valutare l'efficacia dei sistemi di gestione delle frontiere esistenti negli Stati membri al fine di creare sinergie ottimali fra gli stessi;

21.   sottolinea la necessità di operare, in via prioritaria, una valutazione dei sistemi esistenti e di quelli in fase di preparazione ed evidenzia che la capacità dell'Unione europea di conseguire i suoi obiettivi strategici dipende in larga misura dal successo nel gestire le interdipendenze tra programmi correlati, in quanto le duplicazioni e le incongruenze tra i programmi avranno un effetto negativo sulle prestazioni organizzative e, di conseguenza, sui risultati; è del parere che, fintantoché non sarà garantita una piena operatività, sicurezza e affidabilità degli strumenti esistenti non debbano essere lanciati nuovi strumenti o sistemi;

22.   è dell'avviso che, prima di effettuare qualsiasi investimento, sia di fondamentale importanza definire con chiarezza il contesto operativo per allineare tutte le misure e le iniziative che stanno emergendo; sottolinea inoltre che dovrebbe essere assolutamente chiaro quali modifiche sono necessarie per assicurare che la tecnologia e i processi funzionino armoniosamente, ed evidenzia che tutti gli investimenti dovrebbero essere giustificati da un punto di vista economico;

23.   esprime dubbi in merito alla necessità e alla proporzionalità delle misure proposte, in ragione dell'entità dei costi e dei potenziali rischi che comportano in materia di protezione dei dati; ritiene pertanto che dette misure dovrebbero essere valutate in funzione di questi criteri prima di procedere a una proposta formale;

24.   riconosce che il conseguimento di un equilibrio tra garantire la libera circolazione di un numero sempre più elevato di persone che attraversano le frontiere e assicurare ai cittadini europei maggiore sicurezza costituisce un compito arduo e non nega che l'utilizzo dei dati offra vantaggi evidenti; al contempo è del parere che la fiducia dell'opinione pubblica nelle azioni di governo può essere preservata soltanto se nel settore della protezione dei dati sono forniti meccanismi di vigilanza, garanzie e mezzi di ricorso sufficienti;

o
o   o

25.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX).

(1) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(2) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(3) GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.
(4) GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0633.
(6) SEC(2008)0153.


Trasferimento transfrontaliero della sede legale delle società
PDF 130kWORD 51k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (2008/2196(INI))
P6_TA(2009)0086A6-0040/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

–   visti gli articoli 43 e 48 del trattato CE,

–   vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003, intitolata "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire" (COM(2003)0284),

–   vista la sua risoluzione del 21 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – Un piano per progredire"(1),

–   vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario(2),

–   vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sulla società privata europea e sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario a proposito del trasferimento della sede societaria(3),

–   viste le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Daily Mail and General Trust(4), Centros(5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8) e Cadbury Schweppes(9),

–   visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0040/2009),

A.   considerando che le società dovrebbero godere della libertà di stabilimento nell'ambito del mercato interno, conformemente alle disposizioni del trattato CE e all'interpretazione della Corte di giustizia,

B.   considerando che la migrazione transfrontaliera delle società è uno degli elementi cruciali del completamento del mercato interno,

C.   considerando che il trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società non dovrebbe dar luogo alla sua liquidazione né a qualsiasi altra interruzione o perdita della personalità giuridica,

D.   considerando che il trasferimento transfrontaliero della sede legale non dovrebbe aggirare i requisiti giuridici, sociali e fiscali,

E.   considerando che i diritti delle altre parti interessate dal trasferimento, come gli azionisti di minoranza, i lavoratori, i creditori ecc., dovrebbero essere salvaguardati,

F.   considerando che il pertinente acquis comunitario che prevede per i lavoratori diritti d'informazione, consultazione e partecipazione a livello transfrontaliero e garantisce i diritti preesistenti in materia di partecipazione (direttive 94/45/CE(10) e 2005/56/CE(11)) dovrebbe essere pienamente preservato, e che, di conseguenza, il trasferimento della sede legale non dovrebbe comportare la perdita di tali diritti esistenti,

G.   considerando che una norma che obbliga una società a mantenere la sua sede centrale e la sua sede sociale nello stesso Stato membro sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla libertà di stabilimento e pertanto violerebbe il diritto comunitario,

1.   chiede alla Commissione di presentare al Parlamento entro il 31 marzo 2009, sulla base dell'articolo 44 del trattato CE, una proposta legislativa concernente una direttiva che stabilisca misure di coordinamento della legislazione nazionale degli Stati membri, al fine di facilitare il trasferimento transfrontaliero all'interno della Comunità della sede legale di una società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro ("quattordicesima direttiva sul diritto societario"), e chiede che detta proposta sia redatta nel quadro di deliberazioni interistituzionali e secondo le raccomandazioni particolareggiate in appresso;

2.   rileva che attualmente una società può trasferire la propria sede soltanto mediante lo scioglimento e la costituzione di una nuova entità giuridica nello Stato membro di destinazione oppure mediante la costituzione di una nuova entità giuridica nello Stato membro di destinazione e conseguente fusione delle due società; rileva altresì che questa procedura comporta ostacoli di natura amministrativa, genera costi e presenta implicazioni a livello sociale, oltre a non offrire alcuna certezza giuridica;

3.   ricorda la libertà di stabilimento garantita alle società a norma dell'articolo 48 del trattato CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia(12);

4.   fa notare che il trasferimento della sede di una società coincide con il trasferimento della vigilanza; sottolinea che, nel quadro dell'elaborazione della quattordicesima direttiva sul diritto societario relativa al trasferimento transfrontaliero di sedi sociali, è necessario salvaguardare i diritti di azionisti, creditori e lavoratori nonché l'equilibrio esistente nella gestione aziendale ("governo societario");

5.   propone di inserire nella nuova direttiva un riferimento alla direttiva 94/45/CE e alla direttiva 2005/56/CE al fine di garantire, nell'applicazione delle direttive comunitarie in materia di diritto societario, la coerenza e gli elementi essenziali delle procedure relative alla partecipazione dei lavoratori;

6.   ritiene che il trasferimento della sede di una società debba essere preceduto dall'elaborazione di un piano di trasferimento e di una relazione che illustri e motivi gli aspetti giuridici ed economici nonché le conseguenze per gli azionisti e i lavoratori; sottolinea che sia il piano di trasferimento che la relazione devono essere resi accessibili tempestivamente a tutti i soggetti interessati;

7.   sottolinea gli effetti positivi che la concorrenza fiscale produce sulla crescita economica nel contesto della strategia di Lisbona;

8.   rileva che il trasferimento della sede societaria dovrebbe risultare fiscalmente neutro;

9.   propone di migliorare lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le amministrazioni fiscali;

10.   richiede trasparenza nell'applicazione della nuova direttiva negli Stati membri e propone pertanto un obbligo di notifica degli Stati membri nei confronti della Commissione, in base al quale le società che trasferiscono la loro sede legale conformemente alla direttiva vanno iscritte in un registro europeo delle imprese; fa presente che, nell'intento di legiferare meglio, occorre evitare un eccesso di informazione (information overkill) all'atto del recepimento dell'obbligo di notifica nella legislazione nazionale, purché sia garantita un'informazione sufficiente;

11.   constata che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

12.   ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

13.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate in allegato alla Commissione e al Consiglio e nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva contenente i seguenti elementi.

Raccomandazione 1 (effetti del trasferimento transfrontaliero della sede legale)

Il trasferimento transfrontaliero della sede legale non può dare luogo a liquidazione della società in questione né ad alcuna interruzione o perdita di personalità giuridica; di conseguenza la società mantiene la sua identità giuridica e non ne risultano modificati né i suoi attivi né i suoi passivi, né le sue relazioni contrattuali. Il trasferimento, inoltre, non può aggirare i requisiti giuridici, sociali e fiscali. Esso prende effetto dalla data di registrazione nello Stato membro ospitante. A decorrere dalla data di registrazione nello Stato membro ospitante, la società è soggetta alla legislazione di tale Stato.

Raccomandazione 2 (procedura di trasferimento all'interno della società)

La dirigenza o il consiglio di amministrazione di una società che progetta un trasferimento sono tenuti a redigere una proposta di trasferimento che copre almeno i seguenti elementi:

   (a) la forma giuridica, la denominazione e la sede legale della società nello Stato membro d'origine;
   (b) la forma giuridica, la denominazione e la sede legale previste per la società nello Stato membro ospitante;
   (c) l'atto costitutivo e lo statuto previsto per la società nello Stato membro ospitante;
   (d) il calendario previsto per il trasferimento;
   (e) la data a partire dalla quale le operazioni della società che intende trasferire la propria sede legale saranno trattate ai fini contabili come situate nello Stato membro ospitante;
   (f) se del caso, informazioni dettagliate sul trasferimento dell'amministrazione centrale o del centro principale di attività;
   (g) i diritti garantiti ai soci, ai lavoratori e ai creditori o le misure proposte al riguardo;
   (h) se la società è gestita sulla base della partecipazione dei lavoratori e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante non impone siffatto regime, le informazioni sulle procedure con cui sono determinate le modalità di partecipazione dei lavoratori.

La proposta di trasferimento è sottoposta all'esame dei soci e ai rappresentanti dei lavoratori della società entro un congruo periodo antecedente la data dell'assemblea degli azionisti della società.

Una società che progetta un trasferimento deve essere tenuta a pubblicare almeno le seguenti indicazioni conformemente alla legislazione nazionale applicabile, a norma della direttiva 68/151/CEE(13):

   (a) la forma giuridica, la denominazione e la sede legale della società nello Stato membro d'origine, nonché quelle previste per la società nello Stato membro ospitante;
   (b) il registro presso il quale i documenti e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE sono stati iscritti a fronte della società e il numero d'iscrizione nel registro;
   (c) l'indicazione delle modalità con cui i creditori e gli azionisti di minoranza della società possono esercitare i loro diritti e l'indirizzo al quale tutte le informazioni su tali modalità possono essere ottenute gratuitamente.

La dirigenza o il consiglio di amministrazione della società che progetta un trasferimento redige inoltre una relazione per illustrare e motivare gli aspetti giuridici ed economici della proposta e indicare le conseguenze per i soci, i creditori e i lavoratori, salvo diversamente convenuto.

Raccomandazione 3 (decisione di trasferimento da parte dell'assemblea degli azionisti)

L'assemblea degli azionisti approva la proposta di trasferimento in conformità delle disposizioni stabilite e con la maggioranza richiesta per modificare l'atto costitutivo e lo statuto secondo la legislazione applicabile alla società nello Stato membro d'origine.

Se la società è gestita sulla base della partecipazione dei lavoratori, l'assemblea degli azionisti può subordinare il completamento del trasferimento alla sua esplicita approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori.

Raccomandazione 4 (procedura amministrativa di trasferimento e di verifica)

Lo Stato membro d'origine verifica la legittimità della procedura di trasferimento in base alla propria legislazione. L'autorità competente designata dallo Stato membro d'origine rilascia un certificato che dichiara che tutti gli atti e le formalità richiesti sono stati espletati.

Il certificato, una copia dell'atto costitutivo e dello statuto previsti per la società nello Stato membro ospitante e una copia della proposta di trasferimento sono presentati entro un congruo periodo di tempo all'ente competente per la registrazione nello Stato membro ospitante. Tali documenti sono sufficienti ad abilitare la società ad essere registrata nello Stato membro ospitante. L'autorità competente per la registrazione nello Stato membro ospitante verifica che le condizioni sostanziali e formali del trasferimento sono soddisfatte.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante notifica immediatamente la registrazione alla rispettiva autorità dello Stato membro d'origine. L'autorità dello Stato membro d'origine cancella quindi la società dal registro.

La registrazione nello Stato membro ospitante e la cancellazione dal registro dello Stato membro d'origine sono pubblicate. Vanno forniti almeno i dati seguenti:

   (a) la data di registrazione;
   (b) il nuovo numero d'iscrizione e quello precedente nei rispettivi registri dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

Raccomandazione 5 (partecipazione dei lavoratori)

La partecipazione dei lavoratori è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro ospitante.

Tuttavia, la legislazione dello Stato membro ospitante non è applicabile:

   (a) qualora lo Stato membro ospitante non preveda almeno lo stesso livello di partecipazione di quello attuato nella società dello Stato membro d'origine, o
   (b) qualora la legislazione dello Stato membro ospitante non dia ai dipendenti degli stabilimenti della società situati in altri Stati membri lo stesso diritto ad esercitare i diritti di partecipazione di cui i dipendenti godono prima del trasferimento.

In questi casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva 2005/56/CE.

Raccomandazione 6 (terze parti interessate dal trasferimento)

Alle società nei cui confronti sono state promosse procedure di chiusura, liquidazione, insolvenza o sospensione dei pagamenti o altri procedimenti analoghi non deve essere consentito di effettuare un trasferimento transfrontaliero della sede sociale all'interno della Comunità.

Ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi in corso iniziati prima del trasferimento della sede sociale, l'impresa deve essere considerata come avente la propria sede legale nello Stato membro d'origine.

(1) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 714.
(2) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 114.
(3) GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 671.
(4) Causa 81/87 Daily Mail and General Trust [1988], Racc. 5483.
(5) Causa C-212/97 Centros [1999], Racc. I-1459.
(6) Causa C-208/00 Überseering [2002], Racc. I-9919.
(7) Causa C-167/01 Inspire Art [2003], Racc. I-10155.
(8) Causa C-411/03 SEVIC Systems [2005], Racc. I-10805.
(9) Causa C-196/04 Cadbury Schweppes [2006], Racc. I-7995.
(10) Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64).
(11) Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).
(12) Sentenza nella causa Centros, citata.
(13) Prima direttiva del Consiglio 68/151/CEE del 9 marzo 1968 sul coordinamento delle salvaguardie richieste dagli Stati membri per la protezione degli interessi dei membri e dei terzi alle società secondo gli intendimenti del secondo comma dell'articolo 58 del trattato, per rendere siffatte salvaguardie equivalenti in tutta la Comunità (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).


Futuro del sistema europeo comune di asilo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo (2008/2305(INI))
P6_TA(2009)0087A6-0050/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 63, paragrafi 1 e 2, del trattato CE,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visti la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il suo Protocollo aggiuntivo del 1967,

–   visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo(1) ("il regolamento di Dublino"),

–   vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri(2) (direttiva "accoglienza"),

–   vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato(3) (direttiva "asilo"),

–   vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(4),

–   vista la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2007)0745),

–   vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 su Lampedusa(5),

–   vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sulla situazione dei rifugiati a Malta(6),

–   vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo(7),

–   vista la sua risoluzione del 2 settembre 2008 sulla valutazione del sistema di Dublino(8),

–   viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulle visite effettuate in vari centri di trattenimento per controllarvi le condizioni di accoglienza,

–   vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea(9), riguardante un ricorso di annullamento della direttiva asilo, volta in particolare ad ottenere l'annullamento delle disposizioni di tale direttiva relative alla procedura di adozione e di modifica di elenchi comuni minimi di paesi sicuri,

–   visto il Patto europeo sull'asilo e l'immigrazione adottato dal Consiglio europeo il 16 ottobre 2008, il cui quarto obiettivo è di "costruire un'Europa dell'asilo",

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0050/2009),

A.   considerando che gli strumenti legislativi della prima fase di attuazione del sistema europeo comune di asilo hanno permesso di instaurare norme minime comuni, ma non pari condizioni di accesso alla protezione in tutto il territorio dell'Unione europea, il che fa sussistere fenomeni come movimenti secondari e domande multiple,

B.   considerando che il criterio del primo paese di accesso previsto dal sistema di Dublino può determinare l'effetto di far pesare su taluni Stati membri, segnatamente quelli situati alle frontiere esterne dell'Unione europea, un onere sproporzionato solo a causa della loro situazione geografica esposta, e che tale fenomeno si ripercuote negativamente sia sugli Stati membri sia sui richiedenti asilo,

C.   considerando che dalla valutazione della Commissione del sistema di Dublino è emerso che, nel 2005, i 13 Stati membri situati alle frontiere esterne hanno dovuto affrontare sfide sempre più difficili poste dal sistema di Dublino,

D.   considerando che nella summenzionata relazione sulla direttiva accoglienza la Commissione rileva gravi problemi di attuazione della direttiva, in particolare nei centri chiusi e nelle zone di transito, problemi di cui le delegazioni parlamentari hanno potuto rendersi conto in loco in occasione delle loro numerose visite,

Considerazioni generali

1.   osserva che nell'ultimo anno il numero dei rifugiati nel mondo è salito a oltre 12 milioni e quello degli sfollati interni a più di 26 milioni; appoggia, in tale contesto, la creazione di un sistema europeo comune di asilo e accoglie con favore il Piano strategico della Commissione sulla politica di asilo, che fungerà da tabella di marcia per la realizzazione del sistema europeo comune di asilo;

2.   deplora che, a causa della modifica della base giuridica che sarà determinata dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, sia previsto di spostare al 2012 il termine per la realizzazione della seconda fase del sistema europeo comune di asilo, che deve porre fine alla nefasta disparità esistente fra i sistemi di asilo degli Stati membri;

3.   richiama l'attenzione sul fatto che, per i cittadini di alcuni paesi terzi, il tasso di riconoscimento della qualifica di rifugiato varia dallo 0% al 90% da uno Stato membro all'altro;

4.   insiste sul fatto che l'armonizzazione delle norme finalizzata ad una procedura comune e ad uno status uniforme in materia di asilo dovrebbe tradursi in un livello di protezione elevato in tutta l'Unione europea e non risolversi in un livellamento verso il basso, il che farebbe perdere al regime d'asilo comune il suo valore aggiunto;

5.   deplora che il concetto dell'istituzione dell'asilo, aspetto essenziale della democrazia e della tutela dei diritti dell'uomo, sia stato gravemente intaccato nel corso degli ultimi anni; ribadisce la necessità del pieno rispetto dei diritti e delle esigenze dei richiedenti asilo e del principio di non respingimento;

6.   ricorda che l'Unione europea dovrebbe prevedere meccanismi alle frontiere esterne atti ad individuare i richiedenti asilo e a garantire l'accesso al suo territorio alle persone che hanno diritto a una protezione internazionale, ivi compreso nell'ambito di operazioni di controllo delle sue frontiere esterne;

7.   apprezza il fatto che la Commissione abbia inserito tra gli obiettivi globali del sistema europeo comune di asilo la garanzia dell'accesso alla protezione a chi ne ha bisogno;

8.   chiede che l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) fornisca dati precisi sul numero di richiedenti asilo individuati come tali nel corso delle operazioni da essa condotte e sulla sorte delle persone intercettate e fatte rientrare in un paese di transito o di origine in occasione delle medesime operazioni; esorta la Commissione a presentare una proposta di revisione del mandato di Frontex, allo scopo di dichiarare esplicitamente che le questioni legate alla protezione e ai diritti dell'uomo sono parte integrante della gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea;

9.   plaude al fatto che la Commissione riconosce l'esigenza di garantire la coerenza con altre politiche aventi un impatto sulla protezione internazionale; invita quindi tale istituzione a sostenere e ad introdurre iniziative volte al riesame e all'adeguamento di tutte le politiche e le pratiche di gestione delle frontiere, come Frontex e il Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), onde assicurare ai rifugiati l'accesso alla protezione nell'Unione europea e il pieno rispetto del principio di non respingimento alle frontiere esterne di quest'ultima; sottolinea inoltre che il dovere di fornire assistenza, quale sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), è giuridicamente vincolante per gli Stati membri, l'Unione europea e Frontex;

Miglioramento della legislazione in vigore

10.   si compiace del fatto che nella summenzionata sentenza nella causa C-133/06, la Corte di giustizia abbia annullato l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva asilo, che riguardavano l'adozione o la modifica di un elenco comune minimo di paesi di origine sicuri e di un elenco comune di paesi terzi sicuri;

11.   plaude agli esperimenti positivi condotti in taluni Stati membri per accogliere i richiedenti asilo – sin dalla presentazione della loro domanda di protezione internazionale – in strutture aperte e in piena integrazione con le comunità locali;

12.   ritiene che i richiedenti asilo siano persone vulnerabili che devono beneficiare di condizioni di accoglienza idonee; ricorda che l'universo carcerario non può in alcun caso aiutarli a superare i traumi vissuti nei rispettivi paesi di origine o durante il viaggio verso l'Europa;

13.   accoglie con favore le disposizioni contenute nelle proposte più recenti della Commissione, in base alle quali gli Stati membri non possono porre in stato di detenzione una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale; ritiene che, in linea di principio, i richiedenti asilo non dovrebbero essere posti in detenzione, per via della loro situazione particolarmente vulnerabile;

14.   deplora che in numerosi Stati membri la detenzione dei richiedenti asilo sia ancora una realtà a causa del loro ingresso irregolare nel territorio e plaude quindi all'inserimento di garanzie procedurali in materia di detenzione nella direttiva accoglienza; ritiene, a tale proposito, che la detenzione dei richiedenti asilo dovrebbe essere possibile unicamente in circostanze eccezionali definite molto chiaramente e in funzione del principio di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le sue modalità che il suo scopo; ritiene altresì che, qualora sia posto in detenzione, un richiedente asilo dovrebbe avere diritto a presentare ricorso dinanzi a un tribunale nazionale;

15.   ritiene essenziale che l'ambito di applicazione della nuova direttiva accoglienza sia chiarito in modo da coprire i centri di trattenimento, le zone di transito, le procedure alla frontiera e i trasferimenti previsti dal sistema di Dublino;

16.   si compiace dell'instaurazione, nella direttiva accoglienza, di un sistema formale di identificazione immediata delle persone vulnerabili, soprattutto i minori non accompagnati, le persone anziane che necessitano assistenza, le persone con disabilità, le donne incinte, i monogenitori con bambini e le persone che hanno subito traumi (torture, stupri, violenza psicologica, fisica e sessuale);

17.   ritiene che dovrebbero essere istituite una procedura di richiesta di asilo unica e un'unica serie di criteri per la qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale, che dovrebbero coprire tutte le domande di "protezione internazionale" (status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione temporanea);

18.   si compiace del fatto che la Commissione preveda di chiarire le condizioni per l'ottenimento della protezione sussidiaria e soprattutto del fatto che essa suggerisca di rivedere il livello dei diritti e i vantaggi da accordare ai beneficiari di questo tipo di protezione, garantendo in tal modo una maggiore parità di trattamento a un livello superiore;

19.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di modificare la direttiva asilo e sottolinea che la procedura comune in materia di asilo dovrebbe prevedere limiti di tempo ragionevoli, uniformi e precisi entro i quali le autorità devono pronunciarsi riguardo a una domanda di asilo, evitando in tal modo tempi di attesa lunghi e ingiustificati che potrebbero avere conseguenze negative per la salute e il benessere dei richiedenti asilo; ribadisce che la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria dovrebbe sempre essere subordinata ad una valutazione individuale e mai limitata ad una valutazione generalizzata (ad esempio in base alla nazionalità) o a condizionalità (ad esempio riguardo alla situazione dei diritti dell'uomo in un paese di origine);

20.   ritiene auspicabile mettere in comune le informazioni sui paesi di origine di cui i vari Stati membri dispongono e incoraggia la Commissione ad intensificare i suoi sforzi in vista della creazione di una banca di dati comune; sottolinea che, nell'ambito della raccolta e della presentazione di informazioni sul paese di origine e della gestione di un portale, si dovrebbero garantire l'inclusione di relazioni sui singoli paesi elaborate da esperti di varia provenienza, l'accesso del pubblico ad informazioni prive di indicazioni sul loro utilizzo da parte dei responsabili delle decisioni (cosicché l'informazione rimanga imparziale e libera da influssi politici) e un giusto equilibrio tra fonti governative, non governative e internazionali in sede di raccolta delle informazioni sul paese di origine;

21.   accoglie favorevolmente la rifusione del regolamento di Dublino e le disposizioni proposte in vista di un meccanismo di sospensione dei trasferimenti a titolo del sistema di Dublino qualora si tema che, a seguito di detti trasferimenti, i richiedenti possano non beneficiare di norme di protezione adeguate negli Stati membri competenti, in particolare per quanto attiene alle condizioni di accoglienza e di accesso alle procedure di asilo, come anche in casi in cui detti trasferimenti creerebbero ulteriori oneri per quegli Stati membri che sono sottoposti a pressioni sproporzionate a causa, in particolare, della loro situazione geografica o demografica; sottolinea tuttavia che tali disposizioni finirebbero per rappresentare una dichiarazione politica piuttosto che uno strumento efficace atto a sostenere realmente gli Stati membri, se non si predispone un duplice strumento vincolante per tutti gli Stati membri che preveda i seguenti elementi:

   a) il distacco di funzionari di altri Stati membri, sotto l'egida dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di assistere gli Stati membri che si trovano in situazioni specifiche e problematiche;
   b) un regime per il trasferimento dei beneficiari di una protezione internazionale dagli Stati membri che si trovano in situazioni specifiche e problematiche verso altri, in consultazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con il consenso dei beneficiari;

22.   ritiene che, in virtù del regolamento di Dublino rivisto, ai richiedenti asilo dovrebbe essere riconosciuto il diritto di ricorso contro una decisione di trasferimento e che tale ricorso dovrebbe comportare, per le autorità giudiziarie, l'obbligo di esaminare d'ufficio la necessità di sospendere temporaneamente l'esecuzione di una decisione di trasferimento;

Strutture amministrative

23.   sostiene fermamente la creazione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che dovrebbe operare in stretta collaborazione con l'UNHCR nonché con le ONG specializzate in materia di asilo;

24.   ritiene che uno dei compiti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbe consistere nell'analizzare con precisione le divergenze esistenti tra i sistemi di asilo nazionali, in modo da contribuire a migliorarli;

25.   ritiene che le attività dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbero includere lo sviluppo di orientamenti per promuovere una valutazione più accurata delle richieste di asilo, favorire lo scambio di buone prassi nonché monitorare l'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione dell'Unione europea (sostenendo la Commissione nella sua funzione di custode dei trattati);

26.   ritiene opportuno considerare concretamente la possibilità di monitorare il trattamento delle persone rimpatriate nel rispettivo paese di origine o di partenza a seguito della reiezione di una richiesta di protezione;

27.   incoraggia fermamente la Commissione a proseguire i suoi sforzi per definire un programma di formazione europeo comune in materia di asilo, consapevole che la qualità delle decisioni adottate in materia è direttamente legata a quella della formazione e dell'informazione dei responsabili delle decisioni a livello nazionale; è del parere che, in vista dell'elaborazione dei programmi di formazione, una consultazione delle organizzazioni della società civile specializzate in materia sarebbe una garanzia di efficacia;

28.   ritiene che tutti i responsabili delle decisioni debbano godere di pari condizioni di accesso ad informazioni sul paese di origine raccolte in modo professionale e obiettivo, le quali rappresentano uno strumento essenziale per le autorità competenti in materia di asilo e gli organi di ricorso, come pure per i richiedenti asilo, che si basano su tali informazioni per contribuire alla giustificazione della loro richiesta di protezione internazionale;

29.   sottolinea che, nei periodi di attesa, le autorità dovrebbero prendere in considerazione le diverse esigenze dei richiedenti asilo che versano in uno stato di maggiore fragilità, come i minori, i disabili e le donne, e predisporre le necessarie infrastrutture;

Integrazione dei beneficiari di una protezione internazionale

30.   riconosce l'importanza dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale in relazione a considerazioni in materia di democrazia, di sicurezza ed economiche;

31.   deplora che le regole fissate dal regolamento di Dublino per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo non tengano conto dei desiderata dei richiedenti e ritiene che taluni criteri di ordine familiare, culturale e linguistico dovrebbero essere presi maggiormente in considerazione ai fini di tale determinazione, in modo da favorire l'integrazione dei richiedenti asilo;

32.   esorta il Consiglio a raggiungere un accordo per estendere ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo(10);

33.   plaude alla proposta della Commissione contenuta nella direttiva accoglienza e finalizzata a consentire ai richiedenti un accesso semplificato al mercato del lavoro, nella consapevolezza che il loro inserimento nel mondo professionale costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione nello Stato membro di accoglienza e contribuisce altresì allo sviluppo di competenze che possono risultare utili sia durante il loro soggiorno nello Stato membro di accoglienza che, in caso di rimpatrio, nel paese di origine;

34.   ritiene che, in sede di determinazione dello Stato membro competente, il sistema di asilo dovrebbe favorire l'integrazione tenendo conto, fra l'altro, del background sociale, culturale e linguistico, del riconoscimento dei titoli di studio, delle qualifiche e delle competenze professionali del richiedente asilo che corrispondono alle esigenze dell'economia dello Stato membro di accoglienza;

35.   raccomanda di non operare distinzioni tra i diritti concessi ai rifugiati e quelli riconosciuti ai beneficiari di protezione sussidiaria; insiste in particolare sulla necessità di migliorare l'accesso dei beneficiari di protezione sussidiaria ai diritti sociali ed economici, consapevole che ciò è essenziale per la loro integrazione;

Meccanismi di solidarietà

36.   ritiene che uno degli obiettivi del sistema europeo comune di asilo debba essere l'istituzione di meccanismi efficaci di solidarietà onde migliorare la situazione dei paesi che ricevono i maggiori flussi di richiedenti asilo e che hanno difficoltà a garantire loro condizioni di accoglienza adeguate, a trattarne le domande nei tempi e nelle forme prescritti o ad integrare i richiedenti che hanno ottenuto lo status di rifugiato;

37.   è del parere che la solidarietà non possa limitarsi alla concessione di mezzi finanziari e chiede l'efficace attuazione di meccanismi di reinsediamento e di trasferimento interni, su base volontaria, come previsto dal Patto europeo sull'asilo e l'immigrazione; è inoltre del parere che ciò consentirebbe ai beneficiari di una protezione internazionale di essere accolti da uno Stato membro diverso da quello che ha accordato loro il beneficio di tale protezione;

38.   ritiene che si dovrebbe esaminare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2001/55/CE(11) per consentire, in particolare, a categorie specifiche di persone che chiedono la protezione internazionale a titolo temporaneo di essere ricevute anche in assenza di un afflusso massiccio;

39.   incoraggia la creazione, sotto l'egida del futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di gruppi di esperti in materia di asilo che potrebbero fornire assistenza a Stati membri che si trovino alle prese con afflussi imprevisti e massicci di richiedenti asilo, cui non riescono a far fronte;

40.   chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire un meccanismo europeo di trasferimento della protezione internazionale, sotto il controllo del futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, onde permettere la circolazione dei rifugiati in Europa dietro loro richiesta e ridurre in tal modo la pressione su taluni Stati membri;

41.   si compiace del fatto che la Commissione intende realizzare uno studio per passare in rassegna i mezzi suscettibili di migliorare la solidarietà finanziaria in seno all'Unione europea e attende con interesse le proposte che saranno formulate in tal senso;

42.   sostiene la conclusione di accordi di sorveglianza delle frontiere tra autorità nazionali, UNHCR e ONG nell'Unione europea e, a tal fine, lo stanziamento di risorse a titolo del Fondo per le frontiere esterne dell'Unione europea;

Cooperazione con i paesi terzi

43.   sottolinea che il sistema europeo comune di asilo dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi e le attività nel settore della protezione dei rifugiati degli strumenti dell'Unione europea per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo (come il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) nonché degli accordi e dei partenariati tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo (come l'Accordo di Cotonou e il Partenariato strategico Africa-UE);

44.   condivide il parere della Commissione secondo cui l'asilo è parte integrante della cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi e non uno strumento di gestione delle crisi; ribadisce inoltre che la cooperazione allo sviluppo, in particolare la prevenzione delle crisi, il monitoraggio dei diritti dell'uomo, la trasformazione dei conflitti e la costruzione della pace potrebbero fungere da strumento di prevenzione degli sfollamenti; sottolinea pertanto che il sistema europeo comune di asilo dovrebbe essere strettamente connesso con le politiche europee di sviluppo e umanitarie;

45.   attende con impazienza la valutazione dei programmi di protezione regionale previsti per il 2009; sottolinea che lo sviluppo di tali programmi dovrebbe avvenire in piena coerenza con i piani d'azione nazionali e regionali, con il programma tematico nel settore della migrazione e dell'asilo del DCI e che, più in generale, non dovrebbe mai essere un mezzo per sottrarre responsabilità agli Stati membri e all'Unione europea; invita la Commissione a coordinare meglio le azioni condotte in tale contesto dai suoi vari servizi, così da ottimizzare la loro sinergia, e a riferire al Parlamento sugli sforzi compiuti a tale riguardo;

46.   riconosce l'importanza di un rafforzamento delle capacità di accoglienza dei paesi di primo asilo e dell'istituzione, a livello europeo e in stretta cooperazione con l'UNHCR, di un programma di reinsediamento che definisca criteri comuni e meccanismi di coordinamento;

47.   chiede altresì che venga eseguita una valutazione dell'adeguatezza dei fondi disponibili per misure legate a paesi terzi, ad esempio la protezione all'interno della regione, in particolare alla luce dell'opinione espressa dal Parlamento secondo cui tali misure richiedono finanziamenti supplementari e non una ridistribuzione dei fondi per lo sviluppo;

48.   invita la Commissione a promuovere una maggiore partecipazione degli Stati membri agli sforzi di reinsediamento dei rifugiati condotti a livello mondiale;

49.   prende atto con grande interesse dell'idea di istituire "procedure di entrata protetta" e incoraggia fermamente la Commissione a farsi carico delle modalità concrete e delle implicazioni pratiche di questo tipo di misure;

50.   attende con interesse i risultati dello studio sul trattamento comune delle domande di asilo al di fuori del territorio dell'Unione europea, che la Commissione prevede di realizzare nel 2009, e mette in guardia contro qualsiasi tentativo di trasferire la responsabilità dell'accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle loro domande ai paesi terzi o all'UNHCR;

o
o   o

51.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri, a Frontex e all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(1) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
(2) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
(3) GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.
(4) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
(5) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 598.
(6) GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 301.
(7) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 364.
(8) Testi approvati, P6_TA(2008)0385.
(9) GU C 158 del 21.6.2008, pag. 3.
(10) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(11) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).


Piano d'azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (2008/2150(INI))
P6_TA(2009)0088A6-0022/2009

Il Parlamento europeo,

-   visto il trattato CE,

-   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(1),

-   vista la comunicazione della Commissione del 15 giugno 2005 su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

-   vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2006 su un piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),

-   vista la prima relazione semestrale sul calendario del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, pubblicata il 19 luglio 2006 (SEC(2006)1009) a seguito della richiesta formulata dal Parlamento nella sua risoluzione del 27 aprile 2006 sul discarico per l'esercizio finanziario 2004(2),

-   vista la relazione interlocutoria della Commissione sullo stato di avanzamento, pubblicata il 7 marzo 2007 (COM(2007)0086), in cui si descrivono i progressi e si annunciano alcune azioni supplementari,

-   visti la comunicazione della Commissione del 27 febbraio 2008 dal titolo "Relazione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato" (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi ad essa allegato (SEC(2008)0259),

-   vista la comunicazione della Commissione del 4 giugno 2008dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2007" (COM(2008)0338),

-   vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2008)0499),

-   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006 (COM(2008)0629 e COM(2008)0628) e i documenti di lavoro della Commissione collegati (SEC(2008)2579 e SEC(2008)2580),

-   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, corredata delle risposte delle Istituzioni(3),

-   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

-   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A6-0022/2009),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria, in collaborazione con gli Stati membri,

B.   considerando che il principio di un controllo interno efficace figura tra i principi di bilancio stabiliti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento finanziario)(4), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006(5), come proposto dalla Commissione nel suo piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato (il "piano d'azione"),

C.   considerando che il modo più efficace per la Commissione di dimostrare il proprio reale impegno a favore della trasparenza e della sana gestione finanziaria consiste nell'attuare e sostenere appieno le iniziative volte a migliorare la qualità della gestione finanziaria, al fine di ottenere una dichiarazione di affidabilità (DAS(6)) positiva da parte della Corte dei conti europea (CCE),

D.   considerando che, nel paragrafo 5 delle sue conclusioni, il Consiglio ECOFIN dell'8 novembre 2005 ha ribadito la fondamentale importanza di introdurre un sistema di controllo interno integrato che semplifichi la legislazione applicabile ai controlli e ha chiesto "alla Commissione di valutare il costo dei controlli per settore di spesa",

E.   considerando che, a sostegno dell'obiettivo strategico inteso ad ottenere una dichiarazione di affidabilità positiva dalla CCE, la Commissione ha adottato, nel gennaio 2006, il piano d'azione basato sulle raccomandazioni della CCE(7), sulla risoluzione del Parlamento del 12 aprile 2005 relativa al discarico per l'esercizio finanziario 2003(8) e sulle conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'8 novembre 2005,

F.   considerando che il piano d'azione affronta le "lacune" allora esistenti nelle strutture di controllo della Commissione ed identifica 16 settori sui quali intervenire entro la fine del 2007, tenendo conto che il miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione europea deve essere sostenuto da un monitoraggio ravvicinato dei controlli presso la Commissione e negli Stati membri,

G.   considerando che nel capitolo 2, paragrafo 2.29 (concernente il sistema di controllo interno della Commissione) della sua relazione annuale per il 2007, la CCE rileva che "la sintesi della Commissione per il 2007 fornisce una valutazione concreta dei progressi compiuti nell'attuazione delle azioni a tale data, pur indicando che l'efficacia delle azioni in termini di riduzione del livello di errori nelle operazioni sottostanti è ancora lungi dall'essere dimostrata",

H.   considerando che, secondo la risposta della Commissione al paragrafo 2.30 della relazione annuale della CCE per il 2007, "l'attuazione delle azioni è un processo continuo che la Commissione porta avanti con grande impegno. L'impatto delle azioni è necessariamente successivo alla loro attuazione avvenuta negli anni 2006 e 2007. Una prima relazione di impatto verrà redatta all'inizio del 2009",

1.   plaude al progresso generale realizzato nell'elaborazione del piano d'azione e al fatto che la maggioranza delle azioni sono state attuate e che gran parte delle lacune nel piano d'azione sono state identificate e colmate;

2.   sottolinea che un efficiente quadro di controllo interno integrato, quale previsto nel piano d'azione della Commissione, consentirà alla Commissione e agli Stati membri di attuare in modo più efficace il bilancio dell'Unione europea in base agli obiettivi politici e alle priorità del Parlamento;

3.   si rammarica del fatto che il linguaggio sia poco chiaro e invita la Commissione a indicare in quale fase si trovi nell'ambito del processo di realizzazione di un quadro di controllo interno integrato e quando prevede che le misure adottate avranno un impatto visibile e positivo sulla legalità e la regolarità delle transazioni;

4.   prende nota della relazione di impatto adottata dalla Commissione il 4 febbraio 2009 (COM(2009)0043) e ne terrà conto nella risoluzione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007;

5.   rileva gli sforzi compiuti dalla Commissione, ma deplora il fatto che sinora la Commissione non sia stata in grado di presentare cifre complete e affidabili sui recuperi e sulle rettifiche finanziarie a causa di problemi di rendicontazione degli Stati membri; chiede alla Commissione di risolvere tali problemi e si aspetta che essa presenti un calendario dettagliato per lo sviluppo e l'applicazione di un nuovo sistema di rendicontazione;

6.   sottolinea che è l'impatto delle azioni che costituirà la base della valutazione del successo del piano d'azione, mediante la diminuzione del tasso di errore e il miglioramento del rating dei sistemi di controllo confermati dalla CCE;

7.   conta sul fatto che tali miglioramenti avranno un impatto reale sulla relazione annuale della CCE per il 2008;

8.   incoraggia la Commissione a potenziare la trasparenza della sua valutazione d'impatto del piano d'azione e ad assicurare la piena supervisione della sua attuazione;

Azioni 4, 10 e 10N: tasso d'errore o rischio d'errore accettabile - Analisi dell'equilibrio esistente tra le spese operative e i costi dei sistemi di controllo

9.   si rammarica del fatto che due delle azioni più importanti per il Parlamento siano realizzate con un certo ritardo rispetto al calendario previsto;

10.   deplora in particolare che non sia stata ancora attuata l'azione 4 concernente il lancio di un'iniziativa interistituzionale sui principi fondamentali da considerare per quanto riguarda i rischi tollerabili nelle operazioni sottostanti; concorda con quanto affermato dalla CCE nel parere n. 4/2006(9), vale a dire che, sebbene si tratti di un concetto fondamentale per il sistema di controllo integrato, non sono state ancora chiarite le modalità per determinare un "livello di rischio tollerabile";

11.   sottolinea che nei paragrafi 2.9 e 2.10 della sua relazione annuale per il 2005(10), la CCE affermava già, riguardo alla definizione di un quadro di controllo interno integrato, che "l'obbiettivo della proporzionalità e dell'efficienza economica dei controlli è uno dei più importanti approvati dalla Commissione";

12.   ricorda, inoltre, le summenzionate conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'8 novembre 2005, in cui si affermava che "in linea con il parere n. 2/2004 della Corte, il Consiglio ritiene necessario giungere ad un'intesa con il Parlamento europeo riguardo al rischio tollerabile nelle operazioni sottostanti, tenendo conto dei costi e dei benefici dei controlli per le diverse politiche, nonché del valore delle spese in questione";

13.   sottolinea che, al paragrafo 2.42, lettera c), della sua relazione annuale per il 2007, la CCE raccomanda di compiere "progressi nell'elaborare ulteriormente il concetto di rischio accettabile" mentre, nel capitolo 1, paragrafo 1.52, lettera c) (concernente la dichiarazione di affidabilità e le informazioni a sostegno della stessa) essa afferma che "l'equilibrio tra il costo ed il rischio residuo per i singoli settori di spesa è così importante da richiedere l'approvazione a livello politico (ovvero da parte delle autorità di bilancio/competenti per il discarico) a nome dei cittadini dell'Unione";

14.   esorta la Commissione ad adottare senza indugio la preannunciata comunicazione in materia, con l'obiettivo di rilanciare la discussione interistituzionale sul rischio tollerabile, come il Parlamento ha già chiesto nelle sue risoluzioni sul discarico del 24 aprile 2007 per l'esercizio finanziario 2005(11) e del 22 aprile 2008 per l'esercizio finanziario 2006(12); invita la Commissione a divulgare integralmente al pubblico i metodi utilizzati per determinare i tassi di errore;

15.   ritiene pertanto che la Commissione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di efficienza economica (value for money) dei sistemi di controllo, debba valutare il rapporto esistente, da un lato, tra le risorse di cui dispone a favore di ogni politica specifica e, dall'altro, la quota di tali risorse che essa impiega nei sistemi di controllo per settore di spesa, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2005;

16.   ricorda alla Commissione che è importante procedere all'analisi comparativa, la sola in grado di definire un livello di rischio d'errore tollerabile e trasmetterla al Parlamento, al Consiglio e alla CCE;

17.   ritiene che il rapporto costo/benefici tra le risorse impiegate nel quadro delle attività di controllo e il risultato di detti controlli debba costituire un elemento fondamentale di cui la CCE debba tenere conto;

18.   sottolinea l'importantissima osservazione fatta dalla CCE al paragrafo 1.52, lettera d), della sua relazione annuale per il 2007, secondo cui "se un regime non può essere attuato mantenendo i costi ed il rischio a livelli accettabili, esso deve essere rivisto";

19.   chiede alla Commissione, in riferimento alle azioni 10 e 10N, di presentare informazioni affidabili sui costi dei sistemi di controllo e sui possibili strumenti di semplificazione, allo scopo di raggiungere un migliore equilibrio tra la necessità dei controlli e l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo per i candidati e i beneficiari dei fondi dell'Unione europea;

20.   ricorda la propria posizione e quella della Corte dei conti, secondo cui norme complicate o incomprensibili e requisiti giuridici complessi incidono negativamente sulla legalità e la regolarità della spesa comunitaria; ritiene necessario affrontare la questione della semplificazione quale punto importante della prossima riforma del regolamento finanziario e della futura base giuridica dei programmi di spesa dell'Unione europea;

Azioni 1, 3, 3N, 5, 10, 10a, 11N, 13 e 15: necessaria la cooperazione con gli Stati membri

21.   sottolinea che, per l'attuazione delle azioni 1, 3, 3N, 5, 10, 10a, 11N, 13 e 15, la Commissione dipende anche dalla cooperazione con gli Stati membri; ribadisce il proprio pieno appoggio a tali azioni e sollecita quindi la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per attuarle integralmente non appena possibile;

22.   ricorda che, nella comunicazione summenzionata del 2008 (COM(2008)0110), la Commissione ha dichiarato che le azioni 1, 3, 3N, 5, 8 e 13 sono state completate;

23.   sottolinea, tuttavia, che fino a questo momento non gli risulta che esistano documenti di supporto o dichiarazioni che giustifichino tale affermazione; è quindi costretto ad esprimere seri dubbi sul fatto che le suddette misure siano state completate o attuate o abbiano avuto un impatto sui progressi nell'attuazione del piano d'azione;

24.   invita la Corte dei conti a presentare una relazione più dettagliata sulla cooperazione con i suoi omologhi nazionali e a prevedere quando tale cooperazione mostrerà i suoi effetti positivi;

Azioni 5 e 13: promozione dell'utilizzo delle sintesi annuali e delle dichiarazioni di gestione

25.   si compiace delle sintesi annuali degli audit disponibili e delle dichiarazioni a livello nazionale, presentate per la prima volta il 15 febbraio 2008, in quanto si tratta di un passo importante ai fini del miglioramento della gestione dei fondi dell'Unione europea; deplora, tuttavia, la mancanza di trasparenza di tali sintesi annuali che la Commissione non ha trasmesso al Parlamento;

26.   valuta positivamente il fatto che, a partire dal 2008, siano disponibili le sintesi annuali nonché le valutazioni e le dichiarazioni fornite nel 2006 e nel 2007 nelle relazioni annuali d'attività delle direzioni generali che si occupano dei Fondi strutturali, ma è ben lungi dal ritenere completate le azioni 5 e 13, vista la mancanza d'informazioni al Parlamento;

27.   si rammarica di non aver finora ricevuto dalla Commissione informazioni complete sulla valutazione e l'analisi comparativa delle prime sintesi annuali presentate;

28.   sottolinea altresì che, nella sua relazione annuale per il 2007, la CCE afferma che, a causa delle disparità a livello di presentazione, le sintesi annuali non forniscono ancora una valutazione affidabile del funzionamento e dell'efficacia del sistema;

Azione 11N: sviluppo di una tipologia di errore e relazione con recuperi e rettifiche finanziarie

29.   deplora che, nonostante i considerevoli sforzi da essa compiuti, la Commissione non sia stata in grado, secondo la CCE, di presentare cifre complete o di dimostrare che quelle alla fine presentate siano chiaramente conciliabili con gli stati finanziari pubblicati;

30.   incoraggia la Commissione a completare l'esecuzione di quest'importante azione al fine di conseguire una maggiore conformità rispetto ai requisiti in materia d'informazione e migliorare l'accuratezza dei dati forniti dagli Stati membri;

Azione 8N: cooperazione con le istituzioni superiori di controllo nazionali e come utilizzare la loro attività per fornire garanzie

31.   sottolinea che, pur non rientrando nel quadro del controllo interno, le istituzioni superiori di controllo indipendenti, in qualità di revisori esterni della spesa pubblica nazionale, potrebbero essere in grado di svolgere un ruolo chiave nella revisione contabile dei fondi pubblici;

32.   sostiene pienamente la cooperazione avviata dalla Commissione con talune istituzioni superiori di controllo nazionali e incoraggia il contatto permanente con tali istituzioni allo scopo di determinare in che modo il loro lavoro possa essere utilizzato per potenziare le garanzie di esecuzione dei programmi negli Stati membri;

33.   plaude all'iniziativa della Commissione intesa ad elaborare un approccio strutturato per sostenere i contatti con le istituzioni superiori di controllo nazionali ed incoraggia la Commissione a completare l'attuazione dell'azione in stretta cooperazione con la CCE;

o
o   o

34.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 340 del 6.12.2006, pag. 5.
(3) GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) Abbreviazione del termine francese "Déclaration d'assurance".
(7) Parere n. 2/2004 (GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1) (parere sull'audit unico).
(8) GU L 196 del 27.7.2005, pag. 4.
(9) GU C 273 del 9.11.2006, pag. 2.
(10) GU C 263 del 31.10.2006, pag. 1.
(11) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 25.
(12) Testi approvati, P6_TA(2008)0133.


Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (2008/2180(INI))
P6_TA(2009)0089A6-0058/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM(2007)0769),

–   visto il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio(1),

–   visti i lavori in corso alla Conferenza dell'Aia sul funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970, in relazione all'assunzione di prove all'estero in materia civile o commerciale,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0058/2009),

A.   considerando che il regolamento (CE) n. 1206/2001 non è stato applicato in modo altrettanto efficace come avrebbe dovuto e che occorre pertanto adottare ulteriori misure intese a migliorare la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove e rafforzare l'efficacia del regolamento,

B.   considerando che il regolamento (CE) n. 1206/2001 si prefigge di migliorare, semplificare e accelerare la cooperazione fra autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale,

C.   considerando che la distribuzione da parte della Commissione tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 di un totale di 50 000 esemplari della guida pratica agli Stati membri è avvenuta effettivamente troppo tardi e che, di conseguenza, occorre adottare iniziative supplementari al fine di permettere alle parti interessate dalla procedura, in particolare alle autorità giudiziarie e agli operatori della giustizia, di conoscere meglio il regolamento in questione,

D.   considerando che la Commissione constata tuttavia che il termine di 90 giorni per l'esecuzione delle richieste di assunzione delle prove, stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, "in molti casi" è superato e che "talvolta sono necessari addirittura più di 6 mesi",

E.   considerando che solo in pochi Stati membri sono già disponibili apparecchiature per videoconferenza, la quali non sono pertanto utilizzate a sufficienza, e che oltretutto gli Stati membri non promuovono adeguatamente l'introduzione delle moderne tecnologie di comunicazione né la Commissione propone soluzioni ad hoc concrete atte a migliorare la situazione,

1.   deplora la tardiva presentazione, il 5 dicembre 2007, della predetta relazione della Commissione che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1206/2001 avrebbe dovuto essere presentata entro il 1° gennaio 2007;

2.   concorda con la Commissione sulla necessità che gli Stati membri compiano maggiori sforzi per portare il regolamento, in misura sufficiente, all'attenzione dei magistrati e degli altri operatori della giustizia negli Stati membri, al fine di incoraggiare i contatti diretti fra autorità giudiziarie, dal momento che l'assunzione diretta delle prove prevista dall'articolo 17 del regolamento ha dimostrato le proprie potenzialità ai fini della semplificazione e accelerazione dell'assunzione delle prove, senza causare particolari problemi;

3.   considera essenziale tenere presente che gli organi centrali previsti dal regolamento devono continuare a svolgere un importante ruolo di supervisione del lavoro delle autorità giudiziarie responsabili di dar corso alle richieste a norma del regolamento, nonché di soluzione dei problemi che possono sorgere; rileva che la rete giudiziaria europea può aiutare a risolvere problemi che non sono stati risolti dagli organi centrali e che il ricorso a questi ultimi potrebbe ridursi se le autorità giudiziarie richiedenti fossero maggiormente sensibilizzate al regolamento in questione; ritiene che l'assistenza fornita dagli organi centrali possa essere fondamentale per le piccole autorità giudiziarie locali che si trovino ad affrontare per la prima volta problemi relativi all'assunzione di prove in un contesto transfrontaliero;

4.   chiede che si faccia ampio ricorso all'informatica e alle videoconferenze, cui va affiancato un sistema sicuro per l'invio e la ricezione della posta elettronica, che dovrebbe diventare a tempo debito il normale strumento per la trasmissione delle richieste di assunzione di prove; constata che, nelle loro risposte a un questionario diffuso dalla Conferenza dell'Aia, alcuni Stati membri fanno cenno a problemi di compatibilità per i collegamenti in videoconferenza e ritiene che tale questione vada affrontata nell'ambito della strategia europea in materia di "giustizia elettronica" (e-Justice);

5.   ritiene che il fatto che in molti Stati membri non siano ancora disponibili apparecchiature per videoconferenza, insieme alla constatazione della Commissione che il ricorso alle moderne tecnologie di comunicazione "è ancora piuttosto raro", confermi l'opportunità dei piani relativi a una strategia europea per la giustizia elettronica, recentemente raccomandati dalla commissione giuridica del Parlamento; sollecita gli Stati membri a destinare maggiori risorse all'installazione di moderne attrezzature di comunicazione negli uffici giudiziari e alla formazione dei magistrati al loro uso e invita la Commissione a presentare proposte concrete tese a migliorare la situazione attuale; ritiene che l'aiuto e l'assistenza finanziaria dell'Unione europea vadano forniti quanto più rapidamente a livello adeguato;

6.   ritiene che, nel contesto della strategia in materia di giustizia elettronica, occorra adoperarsi per aiutare le autorità giudiziarie a far fronte alle esigenze in fatto di traduzione e interpretazione, derivanti dall'assunzione transfrontaliera delle prove in un'Unione europea allargata;

7.   rileva con notevole preoccupazione che la Commissione ha riscontrato che il termine di 90 giorni per l'esecuzione delle richieste di assunzione delle prove, stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, "in molti casi" è superato e che "talvolta sono necessari addirittura più di 6 mesi"; invita la Commissione a presentare quanto più rapidamente proposte misure specifiche volte a ovviare a tale problema, prendendo altresì in considerazione la possibilità di istituire un organo preposto ai ricorsi o un interlocutore nell'ambito della rete giudiziaria;

8.   deplora che, constatando un miglioramento generale dell'assunzione delle prove grazie al regolamento (CE) n. 1206/2001, la relazione della Commissione offra di fatto un'immagine distorta della situazione; invita pertanto la Commissione a fornire un sostegno concreto, anche nel contesto della strategia per la giustizia elettronica, e a impegnarsi maggiormente per realizzare le vere potenzialità del regolamento in termini di migliore funzionamento della giustizia civile per cittadini, le imprese, i magistrati e gli operatori della giustizia in generale;

9.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.


Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sull'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (2008/2247(INI))
P6_TA(2009)0090A6-0014/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati(1),

–   vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2005)(2),

–   vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario – 24 a relazione annuale della Commissione(3),

–   vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 su "Legiferare meglio 2005: applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità" – 13 a relazione annuale(4),

–   vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 su "Legiferare meglio nell'Unione europea"(5),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0014/2009),

A.   considerando che il Parlamento ha ripetutamente affermato che la legislazione dell'Unione europea ha senso solo se essa viene rispettata dagli Stati membri; che il controllo del recepimento e dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea da parte degli Stati membri dev'essere conseguentemente rafforzato; che il Parlamento ha proposto che il relatore responsabile riferisca al Parlamento sulla situazione attuale dopo la scadenza del termine ultimo per il recepimento,

B.   considerando che la direttiva 2006/43/CE ("la direttiva") è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio il 17 maggio 2006 e che il termine ultimo per il recepimento negli Stati membri è scaduto il 29 giugno 2008; considerando che si rende necessaria un'indagine per stabilire se il processo di attuazione sia avvenuto correttamente,

C.   considerando che il quadro di valutazione pubblicato dalla Commissione, pur identificando quali articoli siano stati adottati e da chi, non fornisce alcuna indicazione sulle modalità con cui è avvenuto il processo di attuazione, né tanto meno se le norme nazionali soddisfino le regole minime stabilite dalla direttiva,

D.   considerando che l'obiettivo della direttiva è in primo luogo quello di ottimizzare la qualità delle revisioni dei conti annuali in tutta l'Unione europea, accrescendo in tal modo la fiducia in questa informativa e migliorando la situazione dei mercati finanziari, ed in secondo luogo quello di stabilire parità di condizioni per il settore della contabilità nel mercato interno,

E.   considerando che l'attuazione della direttiva negli Stati membri dev'essere verificata alla luce di questo duplice obiettivo,

1.   osserva che la direttiva è stata adottata in risposta alla crisi verificatasi in seguito al tracollo di Enron; sottolinea che l'attuale crisi finanziaria evidenzia l'importanza di procedure efficaci di contabilità e di revisione contabile; deplora che solo 12 Stati membri abbiano recepito integralmente la direttiva; sollecita la Commissione a garantirne il recepimento e l'applicazione con effetto immediato;

2.   osserva con preoccupazione che il recepimento dei concetti fondamentali di "ente di interesse pubblico"(6) e di "rete"(7) sta determinando differenze interpretative tra gli Stati membri; sottolinea al riguardo che la direttiva introduce obblighi di larga portata a carico sia di imprese riconosciute come enti di interesse pubblico sia a carico dei revisori contabili che le controllano; osserva inoltre che la direttiva introduce parecchi obblighi supplementari per le imprese di revisione contabile che rientrano nella definizione di "rete"; osserva che è necessaria ulteriore considerazione rispetto all'impatto della definizione di "rete" e alla mancanza di chiarezza giuridica relativa alla responsabilità societaria per le azioni di altre imprese che appartengono alla stessa rete; teme in generale che una disomogeneità nelle definizioni possa condurre all'incertezza giuridica e ad elevati costi di conformità finendo, in ultima analisi, per compromettere il raggiungimento delle finalità della direttiva; invita pertanto la Commissione a intraprendere una revisione globale dell'attuazione delle definizioni e degli effetti individuabili della loro introduzione, a cercare di ottenere chiarezza relativamente alle priorità politiche a lungo termine per l'Unione europea in questo settore e circa il modo in cui queste essere meglio ottenute, in sede di consultazione con gli Stati membri;

3.   osserva che diversi Stati membri non hanno ancora dato attuazione all'articolo 41 della direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri devono disporre che gli enti di interesse pubblico istituiscano un comitato per la revisione contabile o un organo equivalente; è del parere che tale obbligo rappresenti un importante mezzo per garantire l'indipendenza delle revisioni legali dei conti annuali degli enti di interesse pubblico;

4.   sottolinea come le recenti esperienze abbiano palesato l'esigenza di sviluppare interazioni frequenti e approfondite in seno ai comitati per la revisione contabile e tra amministratori, consigli di vigilanza e revisori indipendenti; sottolinea altresì che i membri non esecutivi del consiglio di amministrazione dovrebbero valutare con attenzione la possibilità di riunirsi in presenza dei membri esecutivi;

5.   conclude che alcuni Stati membri hanno dato attuazione all'obbligo di sostituzione dei revisori entro sette anni, previsto dalla direttiva, stabilendo periodi di avvicendamento molto brevi di appena due o tre anni; dubita che tempi di avvicendamento così brevi possano migliorare la qualità e la continuità delle revisioni legali degli enti di interesse pubblico, facendo rilevare che ciò impedisce ai revisori e alle imprese di revisione di avere un quadro approfondito dell'ente oggetto di revisione;

6.   si rammarica del fatto che non tutti gli Stati membri hanno introdotto il sistema di controllo pubblico previsto dalla direttiva; osserva inoltre che negli Stati membri in cui sono state introdotte forme di controllo pubblico, queste differiscono tra loro in misura notevole; osserva che il sistema di controllo pubblico previsto dalla direttiva dev'essere strutturato in modo da evitare conflitti di interesse; si chiede, alla luce di quanto precede, se le autorità di controllo direttamente collegate ai governi nazionali soddisfino tale requisito;

7.   ritiene molto importante che la cooperazione tra le autorità di controllo pubblico, prescritta dalla direttiva, diventi concreta, poiché un'intensa cooperazione tra le autorità di controllo favorisce la convergenza tra gli Stati membri ed è in grado di evitare ulteriori oneri amministrativi scaturenti dalla diversità dei requisiti legali e procedurali nazionali;

8.   sottolinea che le controllate quotate in borsa sono soggette a revisioni legali; raccomanda che il diritto nazionale imponga alle imprese madri di tali controllate una revisione legale eseguita da revisori abilitati conformemente alla direttiva;

9.   ritiene che le modalità di applicazione dell'articolo 47 della direttiva, concernente le carte di lavoro inerenti alla revisione contabile, non siano affatto chiare; sottolinea che mentre gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, è necessario affrontare aspetti giuridici e questioni in materia di protezione dei dati per garantire che le informazioni trasmesse ai revisori contabili dell'Unione europea dai loro clienti aziendali restino confidenziali e non siano rese pubbliche nei paesi terzi in cui tali aziende sono quotate in borsa o dove la società madre è registrata;

10.   esorta la Commissione a valutare attentamente le legislazioni nazionali che recepiscono la direttiva, ad affrontare in maniera decisa i problemi di cui ai paragrafi da 1 a 9 ed a riferire al riguardo al Parlamento entro due anni; dubita che il metodo prescelto dell'armonizzazione minima possa realmente rappresentare il giusto approccio per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente direttiva e ad altre direttive riguardanti il mercato interno, poiché le numerose deroghe consentite dalla direttiva condurranno ad un'ulteriore frammentazione del mercato della contabilità; invita la Commissione a far uso di concetti univoci in sede di armonizzazione;

11.   rileva che un indebito ritardo nell'approvazione dei principi internazionali di revisione (International Standards on Auditing, ISA) potrebbe avere effetti dannosi sul quadro normativo, con conseguente ulteriore frammentazione, il che è contrario all'obiettivo generale della direttiva; chiede pertanto alla Commissione di adottare senza indugio gli ISA e di avviare una vasta consultazione pubblica in merito alla loro adozione;

12.   ritiene che un'attenta azione di monitoraggio e verifica della corretta e tempestiva attuazione della legislazione dell'Unione europea rappresenti uno strumento essenziale per giungere ad una migliore applicazione del diritto dell'Unione europea, evitando pratiche di sovraregolamentazione o "gold plating" basate ad esempio sull'articolo 40 della direttiva, il quale stila un elenco non esaustivo di requisiti per la relazione di trasparenza;

13.   sostiene il ruolo guida della Commissione e la sua stretta collaborazione con gli Stati membri, al fine di assicurare corretta e tempestiva attuazione, ad esempio tramite seminari di recepimento come luoghi di dibattito per giungere al consenso sull'attuazione di particolari disposizioni della legislazione comunitaria; sostiene l'adozione di tavole di concordanza nel processo di attuazione come mezzo per raggiungere la massima convergenza; è tuttavia del parere che si debba fare di più per dare agli Stati membri una chiara guida nel processo di attuazione e per indirizzarli verso una trasposizione non equivoca della legislazione comunitaria;

14.   rimarca che ogni misura di natura paralegislativa nell'ambito di applicazione della direttiva può essere adottata unicamente tramite l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo, corredata se del caso di una valutazione riguardante il suo impatto;

Raccomandazione sul controllo della qualità

15.   accoglie con favore la raccomandazione 2008/362/CE della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico(8); condivide l'opinione consolidata che è importante avere un controllo della qualità esterno e indipendente in linea con l'obiettivo della direttiva di migliorare la qualità dei controlli e la credibilità delle informazioni finanziarie pubblicate; sostiene inoltre l'opinione consolidata che la totale indipendenza e imparzialità delle ispezioni e degli ispettori sono della massima importanza;

16.   sollecita la Commissione a promuovere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, strutture nazionali di controllo della qualità, che garantiscano un controllo indipendente e imparziale per le imprese di revisione; sottolinea al riguardo che l'autorità legislativa europea deve limitarsi a disposizioni quadro a carattere generale definite nella direttiva e nella raccomandazione, e che l'elaborazione concreta di tali regole va affidata ai professionisti competenti;

Decisione sull'iscrizione all'albo di revisori di un paese terzo

17.   prende atto della decisione 2008/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi(9); chiede alla Commissione di comunicare al Parlamento il seguito dato alla questione dell'iscrizione all'albo di revisori di paesi terzi;

Responsabilità dei revisori contabili

18.   osserva che le divergenze tra i regimi di responsabilità degli Stati membri potrebbero comportare forme di arbitraggio normativo e compromettere il mercato interno, ma è anche consapevole dei diversi livelli di esposizione legati alle dimensioni delle società di revisione contabile e delle imprese con cui collaborano; sottolinea che i ricorsi in materia di responsabilità provengono spesso da paesi terzi nei quali tali contenziosi sono sostanzialmente motivati da patti di quota lite; è restio alla diffusione di una simile cultura del contenzioso nell'Unione europea e chiede una soluzione più radicale per contrastare gli effetti perversi di tali prassi orientate al profitto;

19.   prende atto della raccomandazione 2008/473/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile(10) che invita gli Stati membri a limitare la responsabilità dei revisori tenuto debito conto delle rispettive condizioni nazionali di diritto e di fatto; rileva inoltre l'obiettivo di tale raccomandazione di sostenere la parità di condizioni per le aziende e le imprese di revisione attraverso una più ampia convergenza in materia tra gli Stati membri; sottolinea che l'obiettivo di limitare la responsabilità dei revisori e delle imprese di revisione contabile proposto dalla raccomandazione della Commissione non deve violare i principi giuridici che disciplinano la responsabilità civile in taluni Stati membri, come il principio del diritto di indennizzo per vittime; sottolinea che nell'ambito del contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria la raccomandazione non dovrebbe mettere in discussione la qualità della revisione contabile legale né la fiducia nella funzione delle revisioni contabili legali; invita la Commissione ad informare il Parlamento, non oltre il 2010, sull'impatto e sul seguito prodotto dalla raccomandazione. Si tratta al riguardo di stabilire in particolare se e in che misura, alla luce dell'obiettivo della presente direttiva, la raccomandazione conduca ad una maggiore convergenza tra gli Stati membri; sottolinea che, qualora ulteriori misure si dimostrino necessarie, la Commissione deve intraprendere uno studio d'impatto che valuti le possibili ripercussioni della limitazione della responsabilità civile di revisori e di imprese di revisioni sulla qualità delle revisioni contabili, la sicurezza finanziaria e la concentrazione sul mercato delle revisioni;

Consultazione sulle norme di proprietà

20.   si compiace della consultazione avviata dalla Commissione sui diritti di proprietà all'interno delle imprese di revisione contabile e attende con interesse il riscontro delle parti interessate;

o
o   o

21.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0060.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0494.
(4) GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 67.
(5) GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 60.
(6) Articolo 2, punto 13, della direttiva.
(7) Articolo 2, punto 7, della direttiva.
(8) GU L 120 del 7.5.2008, pag. 20.
(9) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 70.
(10) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 39.


Parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo
PDF 115kWORD 40k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo (2008/2182(INI))
P6_TA(2009)0091A6-0003/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(1),

–   vista la direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso(2),

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   viste le sue risoluzioni del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti(3) e del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini - 2008(4),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0003/2009),

A.   considerando che le disparità, in termini di opportunità e prospettive professionali, tra le donne e gli uomini sono fortemente presenti e persistenti nelle arti dello spettacolo,

B.   considerando che occorre analizzare seriamente i meccanismi che producono tali disparità,

C.   considerando che il principio di parità tra entrambi i sessi deve applicarsi a tutti gli operatori del settore delle arti dello spettacolo, in tutte le discipline, in tutti i tipi di struttura (produzione, diffusione e insegnamento) e in tutti i settori di attività (artistico, tecnico, amministrativo),

D.   considerando che gli uomini e le donne non esercitano nelle medesime proporzioni i vari mestieri delle arti dello spettacolo e che a questa prima forma di disparità si aggiungono quelle delle condizioni di lavoro e di occupazione nonché del reddito,

E.   considerando che le disparità di accesso alle funzioni decisionali, ai mezzi di produzione e alle reti di diffusione vengono constatate in vario grado in tutte le discipline delle arti dello spettacolo,

F.   considerando che l'obiettivo egalitario nei mestieri delle arti dello spettacolo presuppone il passaggio attraverso l'instaurazione sistematica della parità,

G.   considerando che il talento non spiega da solo la qualità artistica di una realizzazione o il successo di un percorso professionale e che una migliore considerazione della rappresentanza tra uomini e donne nei mestieri delle arti dello spettacolo potrà ridinamizzare l'intero settore,

H.   considerando quindi che occorre modificare le attuali situazioni di segregazione che persistono nelle arti dello spettacolo non solo attraverso l'ammodernamento e la democratizzazione del settore, ma anche attraverso la fissazione di obiettivi egalitari realistici che promuovano la giustizia sociale,

I.   considerando che le disparità constatate lasciano inutilizzate competenze e talenti e sono pregiudizievoli per la dinamica artistica, l'evoluzione e lo sviluppo economico di questo settore d'attività,

J.   considerando che pregiudizi persistenti determinano troppo spesso comportamenti discriminatori nei confronti delle donne nel processo di selezione e di nomina nonché nei rapporti di lavoro, e che le donne, malgrado un elevato livello di preparazione, la disponibilità ad apprendere e una migliore rete di contatti, spesso hanno un reddito inferiore agli uomini,

K.   considerando che gli ostacoli alla parità tra entrambi i sessi sono in questo settore di attività particolarmente tenaci e giustificano l'introduzione di un approccio specifico per ridurre le disparità constatate, anche alla luce dell'effetto leva che un simile provvedimento può avere sulla società in generale,

L.   considerando che la protezione sociale degli artisti è particolarmente lacunosa, sia per gli uomini sia per le donne, e che da ciò consegue, soprattutto per le donne, una situazione reddituale più sfavorevole,

1.   sottolinea l'entità e la persistenza delle disparità tra entrambi i sessi nelle arti dello spettacolo e l'impatto che le modalità di organizzazione non egalitaria del settore possono avere sull'intera società, tenuto conto della particolare natura di queste attività;

2.   insiste sull'assoluta necessità di promuovere e incoraggiare l'accesso delle donne a tutte le professioni artistiche in cui sono minoritarie;

3.   ricorda che la percentuale di donne che lavorano nel mondo dell'arte e in quello della cultura ufficiale è estremamente esigua e che le donne sono sottorappresentate nei posti di responsabilità di istituzioni culturali, accademie e università;

4.   riconosce l'esigenza di avviare passi specifici in questo settore di attività per spiegare meccanismi e comportamenti che producono tali disparità;

5.   ricorda che solo la parità trasforma i comportamenti in quanto apporta una complementarità di opinioni, di sensibilità, di metodi e di interessi;

6.   insiste sulla necessità di promuovere l'accesso delle donne a tutte le professioni artistiche e a tutti i mestieri dello spettacolo in cui sono minoritarie e incoraggia gli Stati membri a rimuovere ogni ostacolo all'accesso delle donne alla testa delle istituzioni culturali, delle accademie e delle università;

7.   sottolinea che la discriminazione nei confronti delle donne penalizza lo sviluppo del settore culturale privandolo di talenti e competenze e fa notare che i talenti, per essere riconosciuti, devono essere portati all'attenzione del pubblico;

8.   chiede l'introduzione di misure volte a migliorare la presenza delle donne nella direzione delle istituzioni, soprattutto promuovendo la parità in seno alle imprese, agli organismi culturali e alle organizzazioni professionali;

9.   invita gli operatori del settore culturale a migliorare la presenza delle creatrici e delle loro opere nelle programmazioni, nelle raccolte, nelle edizioni o nelle consultazioni;

10.   nota che i progressi compiuti in materia di parità tra entrambi i sessi consentiranno di instaurare progressivamente la parità nei gruppi di lavoro, nelle programmazioni e nelle riunioni professionali che spesso oggi funzionano secondo un sistema di separazione dei sessi poco compatibile con le esigenze della nostra società;

11.   sottolinea l'importanza di garantire, ogni volta che sia possibile, l'anonimato delle candidature e insiste sulla necessità di mantenere l'uso delle audizioni dietro un paravento per l'assunzione dei componenti le orchestre, sistema attraverso il quale le donne hanno potuto entrare a farne parte;

12.   invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere sin da ora una prima tappa realistica nella lotta contro la disparità nelle arti dello spettacolo, che consiste nell'assicurare la presenza di almeno un terzo di persone del sesso minoritario in tutti i rami del settore;

13.   incoraggia gli Stati membri:

   a) a riflettere assieme alle loro istituzioni culturali sul modo di individuare meglio i meccanismi che producono disparità sì da evitare il più possibile qualsiasi discriminazione legata al sesso;
   b) a rimuovere ogni ostacolo all'accesso delle donne alla testa delle istituzioni e delle organizzazioni culturali più rinomate;
   c) a instaurare in questo settore nuove modalità di organizzazione del lavoro, di delega delle responsabilità e di gestione del tempo che tengano conto dei vincoli della vita personale delle donne e degli uomini;
   d) a prendere coscienza del fatto che, in questo settore in cui gli orari atipici, un'elevata mobilità e la vulnerabilità legata al posto di lavoro sono la norma e rendono le donne maggiormente fragili, occorre trovare soluzioni collettive per assicurare la custodia dei bambini (apertura di asili nido nelle imprese culturali con orari adeguati alle ore di prova e di spettacolo);

14.   ricorda alle istituzioni culturali l'esigenza assoluta di tradurre nei fatti il concetto democratico secondo cui a lavoro uguale tra uomo e donna deve corrispondere un salario anch'esso identico, che, in campo artistico come in altri settori, non sempre è applicato;

15.   incoraggia infine gli Stati membri a effettuare, nel settore delle arti dello spettacolo, analisi comparative delle situazioni esistenti nei vari Stati membri dell'Unione, in modo da facilitare la concezione e l'attuazione di politiche comuni, compilare statistiche e rendere i progressi compiuti raffrontabili e misurabili;

16.   invita gli Stati membri a migliorare la condizione sociale di coloro che lavorano nel mondo della cultura e dell'arte, tenendo conto delle varie tipologie contrattuali e garantendo una migliore protezione sociale;

17.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
(2) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6.
(3) GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 223.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0399.


Requisiti dell'omologazione riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli ***I
PDF 186kWORD 37k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))
P6_TA(2009)0092A6-0482/2008
RETTIFICHE

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0316),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0210/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0482/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 marzo 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

P6_TC1-COD(2008)0100


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 661/2009)


Emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) ***I
PDF 1675kWORD 1863k
Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (rifusione) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))
P6_TA(2009)0093A6-0046/2009

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0844),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0002/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 su un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 10 settembre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti l'articolo 80 bis e l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A6-0046/2009),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la presente proposta non contiene altre modifiche contenutistiche rispetto a quelle che vengono già indicate come tali nella proposta e considerando che, quanto alla codificazione delle disposizioni immutate degli atti giuridici esistenti, la proposta contiene una chiara codificazione di tali testi senza modifiche sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, quale integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica e quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 marzo 2009 in vista dell'adozione del regolamento della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)

P6_TC1-COD(2007)0286


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175 paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  Alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio(5), alla direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio(6), alla direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio(7), alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(8), alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell"11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti(9), alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(10) e alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione(11) devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. A fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di dette direttive.

(2)  Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione dell'inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali.

(3)  Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire un elevato livello di rispetto degli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e di protezione ambientale, compresi le acque sotterranee, l'aria e il suolo nonché le popolazioni. Per assicurare tale rispetto, può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, i valori di emissione relativi ad altre sostanze e componenti ambientali, e altre condizioni opportune.

(4)  Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra le varie matrici ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso; è pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno, alla gestione dei rifiuti, dell'uso efficiente dell'energia e alla prevenzione degli incidenti.

(5)  Occorre rivedere la legislazione relativa agli impianti industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico(12), sulla strategia tematica per la protezione del suolo(13), sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti(14), adottate come seguito alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(15). Tali comunicazioni fissano obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dagli impianti industriali.

(6)  Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, occorre che i singoli impianti possano operare esclusivamente se sono in possesso di un'autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di taluni impianti che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un'autorizzazione oppure se sono registrati. È opportuno ridurre al minimo l'impiego di solventi organici.

(7)  Per facilitare il rilascio delle autorizzazioni, è opportuno che gli Stati membri possano fissare requisiti per talune categorie di impianti in norme generali vincolanti.

(8)  Per evitare una duplicazione della regolamentazione, è opportuno che l'autorizzazione rilasciata per un impianto compreso nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità(16) non contenga un valore limite per le emissioni dirette di gas serra, salvo ove ciò sia indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale o quando un impianto sia temporaneamente escluso da tale sistema.

(9)  Occorre che i gestori presentino all'autorità competente una domanda d'autorizzazione contenente le informazioni necessarie alla definizione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. È opportuno che, quando presentano una domanda per il rilascio di un'autorizzazione, i gestori possano utilizzare le informazioni derivanti dall'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(17) e della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose(18).

(10)  Occorre che l'autorizzazione definisca tutte le misure necessarie per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ed inoltre che fissi valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché prescrizioni in materia di monitoraggio e un elenco delle sostanze o preparati pericolosi impiegati, quali definiti dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(19). È opportuno che le condizioni dell'autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili.

(11)  Per definire ciò che occorre considerare come migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello comunitario relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è opportuno che la Commissione pubblichi i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (nel prosieguo denominati "documenti di riferimento sulle BAT") derivanti da uno scambio di informazioni tra le parti interessate. Tali documenti di riferimento sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione e possono essere integrati da altre fonti.

(12)  Per tenere conto di talune circostanze particolari, occorre che le autorità competenti possano fissare valori limite d'emissione, parametri o misure tecniche equivalenti che si traducano in livelli di emissione che possano superare i livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT. ▌

(13)  Per permettere ai gestori di sperimentare tecniche nuove che potrebbero garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente, occorre che le autorità competenti possano inoltre accordare deroghe temporanee ai livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT.

(14)  Una modifica apportata ad un impianto può provocare un aumento dei livelli di inquinamento; è pertanto necessario notificare all'autorità competente tutte le modifiche previste che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Occorre che le modifiche sostanziali apportate a un impianto, che possono avere significativi effetti negativi sulle persone o sull'ambiente, comportino il riesame dell'autorizzazione per garantire che l'impianto interessato continui a rispettare le prescrizioni della presente direttiva.

(15)  Lo spargimento di effluenti di allevamento e liquiletame può portare a gravi ripercussioni sulla qualità dell'ambiente. Per garantire che la prevenzione e la riduzione integrate di tali conseguenze siano effettuate è necessario che i gestori o i terzi ricorrano alle migliori tecniche disponibili per lo spargimento degli effluenti di allevamento e del liquiletame prodotti da attività che rientrano nella presente direttiva. Per assicurare che gli Stati membri dispongano di un certo grado di flessibilità nel conformarsi a queste prescrizioni, l'obbligo per il gestore o per i terzi di ricorrere alle migliori tecniche disponibili per lo spargimento può essere specificato nell'autorizzazione o in altre misure.

(16)  Per tenere conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili o di altri cambiamenti nelle modalità d'esercizio di un impianto, è opportuno riesaminare regolarmente e, se necessario, aggiornare le condizioni dell'autorizzazione, in particolare quando la Commissione adotta un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente.

(17)  È necessario assicurarsi che l'esercizio di un impianto non comporti un significativo deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee. Occorre dunque che le condizioni dell'autorizzazione prevedano, ove necessario e opportuno, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee e l'obbligo per il gestore di bonificare il sito in occasione della cessazione definitiva delle attività, conformemente alle disposizioni del diritto comunitario e nazionale. Non appena la normativa comunitaria che modifica la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale(20) o una nuova normativa sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee entra in vigore, la Commissione dovrebbe rivedere le disposizioni in materia di protezione del suolo e delle acque sotterranee previste dalla presente direttiva, al fine di garantire la coerenza e di evitare sovrapposizioni.

(18)  Per garantire un'applicazione efficace della presente direttiva ed un controllo altrettanto efficace della sua applicazione, occorre che i gestori riferiscano periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. È opportuno che gli Stati membri facciano in modo che i gestori si conformino a tali condizioni e che il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva e prevedano un sistema di ispezioni ambientali. Spetta agli Stati membri stabilire i regimi di applicazione più appropriati, ivi incluse le modalità di ottemperanza ai valori limite.

(19)  Tenendo conto delle disposizioni della convenzione di Aarhus(21), è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. Occorre che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.

(20)  I grandi impianti di combustione contribuiscono considerevolmente all'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera, che hanno gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente. Per ridurre tale impatto e contribuire al rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici(22) e al conseguimento degli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico", è necessario stabilire valori limite di emissione più severi a livello comunitario per talune categorie di impianti di combustione e di sostanze inquinanti.

(21)  Occorre che, nel caso di un'improvvisa interruzione della fornitura di combustibile o gas a basso tenore di zolfo dovuta a una situazione di penuria grave, l'autorità competente possa accordare deroghe temporanee che autorizzino gli impianti di combustione interessati a superare i valori limite di emissione fissati dalla presente direttiva.

(22)  È opportuno che il gestore interessato non lasci in funzione l'impianto per oltre 24 ore dopo un guasto o un cattivo funzionamento del dispositivo di abbattimento e che la durata complessiva del funzionamento in assenza di abbattimento non ecceda le 120 ore nell'arco di 12 mesi, per limitare gli effetti negativi dell'inquinamento sull'ambiente. Tuttavia, nel caso vi sia l'assoluta necessità di continuare le forniture di energia o sia necessario evitare un aumento complessivo delle emissioni derivante dalla messa in funzione di un altro impianto di combustione, occorre che le autorità competenti possano autorizzare una deroga a tali limitazioni temporali.

(23)  Per garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana, e per evitare gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti soggetti a norme ambientali meno rigorose, è opportuno definire e fare rispettare condizioni di esercizio, prescrizioni tecniche e valori limite di emissione rigorosi per gli impianti d'incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nella Comunità.

(24)  L'uso di solventi organici in determinate attività e in determinati impianti provoca emissioni di composti organici nell'atmosfera che possono contribuire alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici che causano danni alle risorse naturali e hanno effetti nocivi per la salute umana. È pertanto necessario adottare misure preventive per limitare l'uso di solventi organici ed esigere il rispetto dei valori limite di emissione di composti organici e di condizioni di esercizio adeguate. Dovrebbe essere possibile concedere deroghe all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione che i gestori sono tenuti ad osservare quando altre misure, come l'utilizzo di prodotti o di tecniche senza solventi o a basso tenore di solventi, permettono di limitare in modo equivalente le emissioni.

(25)  Gli impianti che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico e rappresentare un rischio tossicologico. Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello comunitario.

(26)  Occorre che i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(23).

(27)  In base al principio "chi inquina paga", è opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(28)  Per lasciare agli impianti esistenti un tempo sufficiente per adeguarsi, sul piano tecnico, alle nuove prescrizioni della presente direttiva, occorre che alcune di queste nuove prescrizioni si applichino agli impianti esistenti dopo un periodo di tempo determinato a partire dalla data d'applicazione della presente direttiva. Gli impianti di combustione necessitano di un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure di abbattimento delle emissioni richieste per conformarsi ai valori limite di emissione di cui all'allegato V.

(29)  Al fine di affrontare i significativi problemi posti dalle emissioni di diossine, furani e altre sostanze inquinanti pertinenti rilasciate dagli impianti di produzione di ghisa e di acciaio e, in particolare, di sinterizzazione del minerale di ferro, la procedura sui requisiti minimi prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere applicata a tali impianti in via prioritaria e comunque entro il 31 dicembre 2011.

(30)  Poiché gli obiettivi dell'azione richiesti in particolare per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e migliorare la qualità dell'ambiente non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e poiché quindi, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(31)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a promuovere l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(32)  L'obbligo di attuare la presente direttiva si limita alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti rifuse dalla presente direttiva. L'obbligo di attuare le disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(33)  La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini per l'attuazione e l'applicazione delle direttive indicate nell'allegato IX, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali.

Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e a impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI.

2.  Essa non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1) "sostanze", gli elementi chimici e loro composti, ad eccezione delle seguenti sostanze:
   a) le sostanze radioattive come definite nella direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti(24);
   b) i microrganismi geneticamente modificati come definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati(25);
   c) gli organismi geneticamente modificati come definiti nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ║(26);
   2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
   3) "impianto", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nella parte 1 dell'allegato VII e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
   4) "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel terreno;
   5) "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo.
   6) "norma di qualità ambientale", la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella legislazione comunitaria;
   7) "autorizzazione", l'autorizzazione scritta all'esercizio di un impianto o di parte di esso oppure di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti;
   8) "modifica sostanziale", una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente;
  9) "migliori tecniche disponibili", la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni dell'autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
   a) Per "tecniche" si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
   b) per "disponibili" si intendono le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
   c) per "migliori", si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
   10) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (BAT-AEl), i livelli di emissione ottenuti in normali condizioni di funzionamento avvalendosi delle migliori tecniche disponibili, come descritto nei documenti di riferimento sulle BAT, espressi come media su un certo periodo di tempo e a determinate condizioni di riferimento;
   11) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'impianto di combustione, l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
   12) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
   13) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di ogni diritto nazionale attinente si considerano portatrici di un siffatto interesse;
   14) "tecnica emergente", una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se comprovata a livello industriale e sviluppata commercialmente, assicurerebbe un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
   15) "sostanze pericolose", sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva 67/548/CEE ║ e nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(27);
   16) "relazione di riferimento", informazioni quantificate sullo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di ingenti quantità di sostanze pericolose pertinenti;
   17) "ispezione ordinaria", un'ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma di ispezione pianificato;
   18) "ispezione non ordinaria", un'ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami o durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni;
   19) "ispezione ambientale", ogni attività che comporta la verifica della conformità di un determinato impianto con le pertinenti prescrizioni ambientali;
   20) "combustibile", qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione;
   21) "impianto di combustione" qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.
   22) per "biomassa" si intendono:
   a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
  b) i rifiuti seguenti usati come combustibile:
   i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
   ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
   iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
   iv) rifiuti di sughero;
   v) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento;
   23) "impianto di combustione multicombustibile", qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;
   24) "turbina a gas", qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina;
   25) "rifiuto", i rifiuti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti(28);
   26) "rifiuto pericoloso", i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2008/98/CE;
   27) "rifiuti urbani misti", i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati al punto 20 01 dell'allegato della decisione 2000/532/CE(29) della Commissione ║ che istituisce l"elenco europeo di rifiuti pericolosi ║ , che sono raccolti separatamente alla fonte, e degli altri rifiuti di cui al punto 20 02 di tale allegato;
   28) "impianto di incenerimento dei rifiuti, qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;
   29) "impianto di coincenerimento dei rifiuti, qualsiasi unità tecnica fissa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri procedimenti di trattamento termico, sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;
   30) "capacità nominale", la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento dei rifiuti o un impianto di coincenerimento dei rifiuti, secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti;
   31) "diossine e furani", tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla parte 2 dell'allegato VI;
   32) "residuo", qualsiasi rifiuto liquido o solido generato da un impianto di incenerimento dei rifiuti o da un impianto di coincenerimento dei rifiuti;
   33) "composto organico", qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
   34) "composto organico volatile", qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;
  35) "solvente organico", qualsiasi composto organico volatile usato:
   a) da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto;
   b) come agente di pulizia per dissolvere contaminanti;
   c) come dissolvente;
   d) come mezzo di dispersione;
   e) come correttore di viscosità;
   f) come correttore di tensione superficiale;
   g) come plastificante;
   h) come conservante;
   36) "rivestimento", rivestimento quale definito all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria(30);
   37) "disposizioni generali vincolanti", valori limite di emissione o altri requisiti, definiti nella legislazione ambientale, almeno a livello settoriale, stabiliti al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione.

Articolo 4

Obbligo di detenere un'autorizzazione

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun impianto o impianto di combustione, impianto di incenerimento dei rifiuti o impianto di coincenerimento dei rifiuti funzioni senza autorizzazione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione degli impianti contemplati esclusivamente al Capo V.

La procedura di registrazione è specificata in un atto vincolante e comprende almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un impianto.

2.  Gli Stati membri possono disporre che un'autorizzazione può valere per due o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito o su siti differenti.

Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi due o più impianti, ogni impianto è individualmente conforme alle prescrizioni contenute nella presente direttiva.

Articolo 5

Gestori

Gli Stati membri possono disporre che due o più persone fisiche o giuridiche siano abilitate ad essere il gestore comune di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti oppure di un impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure possono essere i gestori di parti differenti di un impianto. Una singola persona fisica o giuridica viene individuata per assumere la responsabilità del rispetto degli obblighi della presente direttiva.

Articolo 6

Rilascio di un'autorizzazione

1.  L'autorità competente rilascia l'autorizzazione se l'impianto è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è rilasciata più di un'autorizzazione, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.

3.  In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 9 di tale direttiva devono essere esaminate e utilizzate per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 7

Disposizioni generali vincolanti

Fatto salvo l'obbligo di detenere un'autorizzazione, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di impianti, impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti sotto forma di disposizioni generali vincolanti.

Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.

Articolo 8

Relazione sulla conformità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che:

   1) il gestore trasmetta i dati rilevanti sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione all'autorità competente almeno ogni ventiquattro mesi, dati che sono immediatamente resi disponibili su Internet. Nel caso in cui una violazione delle condizioni di autorizzazione venga individuata da un controllo a norma dell'articolo 25, la frequenza della trasmissione dei dati va aumentata ad almeno una volta ogni dodici mesi;
   2) il gestore informi l'autorità competente tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente;

Articolo 9

Violazioni

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni dell'autorizzazione siano rispettate.

2.  Qualora si accerti una violazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché:

   a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;
   b) il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità.

Se la violazione causa un significativo pericolo per la salute umana o per l'ambiente e fino a che la conformità non venga ripristinata conformemente alla lettera b) del primo comma, l'esercizio dell'impianto è sospeso.

Articolo 10

Emissioni di gas serra

1.  Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

2.  Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

3.  Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.

4.  I paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

CAPO II

Disposizioni particolari per le attività elencate nell'allegato I

Articolo 11

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I e, se del caso, che raggiungono i valori limite di capacità fissati nello stesso allegato.

Articolo 12

Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché l'impianto sia gestito in modo conforme ai principi che seguono:

   1) sono prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;
   2) sono applicate le migliori tecniche disponibili;
   3) non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;
   4) è evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2008/98/CE;
   5) nel caso si producano rifiuti, questi sono ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
   6) l'energia è utilizzata in modo efficace;
   7) sono adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
   8) si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato ad uno stato soddisfacente conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

Domanda di autorizzazione

1.  Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione:

   a) dell'impianto e delle sue attività;
   b) delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'impianto;
   c) delle fonti di emissione dell'impianto;
   d) dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;
   e) qualora l'attività comporti ingenti quantità di sostanze pericolose pertinenti, una relazione di riferimento che fornisca informazioni su tali sostanze;
   f) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
   g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
   h) ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
   i) delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all'articolo 12;
   j) delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
   k) delle principali e pertinenti alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte prese in esame dal richiedente in forma sommaria.

Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma e, se del caso, una relazione di riferimento.

2.  Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.

Articolo 14

Documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile e scambio di informazioni

1.  La Commissione organizza scambi di informazioni tra gli Stati membri, i rappresentanti delle loro autorità competenti in materia, i gestori e i fornitori di tecniche in rappresentanza delle industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione in relazione ai seguenti temi:

   a) le caratteristiche degli impianti relativamente alle emissioni, all'inquinamento, al consumo di materie prime e alla natura di queste, all'utilizzo di energia o alla produzione di rifiuti; nonché
   b) le migliori tecniche disponibili utilizzate, il controllo e gli sviluppi di tali tecniche.

Per l'organizzazione dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, la Commissione istituisce un forum per lo scambio di informazioni cui partecipano tutti i soggetti interessati di cui al primo comma.

La Commissione definisce gli orientamenti per lo scambio di informazioni, comprese quelle relative alla raccolta di dati e alla definizione del contenuto dei documenti di riferimento sulla BAT. La Commissione pubblica una relazione di valutazione al riguardo. Tale relazione è disponibile su Internet.

2.  La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 nella forma di un documento di riferimento sulla BAT nuovo o aggiornato.

3.  I documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile descrivono in particolare le migliori tecnologie disponibili, i livelli di emissione correlati, i livelli di consumo e il loro controllo, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica del sito e le tecniche emergenti, con particolare attenzione ai criteri elencati nell'allegato III, portando a termine la revisione entro otto anni dalla pubblicazione della versione presedente. La Commissione garantisce che le conclusioni sulla BAT dei documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile siano disponibili nelle lingue ufficiali degli Stati membri. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione mette a disposizione l'intero documento di riferimento sulla migliore tecnica disponibile nella lingua richiesta.

Articolo 15

Condizioni dell'autorizzazione

1.  Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 12 e 19.

Tali misure includono almeno:

   a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, elencate nell'allegato, II e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro;
   b) se necessario, disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;
   c) opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare periodicamente all'autorità competente i risultati del monitoraggio di tali scarichi e gli altri dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione;
   d) prescrizioni relative al controllo periodico delle sostanze pericolose pertinenti che possono essere presenti nel sito in quantità ingenti, tenuto conto della possibilità di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee presso il sito dell'impianto;
   e) misure relative all'avvio, alle perdite, alle disfunzioni, agli arresti temporanei e all'arresto definitivo dell'impianto;
   f) disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.

3.  I documenti di riferimento sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione.

4.  Quando un impianto o parte di un impianto non sono coperti dai documenti di riferimento sulle BAT o quando questi documenti non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività sull'ambiente, l'autorità competente, di concerto con il gestore, determina i livelli di emissione conseguibili utilizzando le migliori tecniche disponibili per l'impianto o per le attività interessate basandosi sui criteri di cui all'allegato III e stabilisce le condizioni dell'autorizzazione di conseguenza.

5.  Nel caso degli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i paragrafi da 1 a 4 si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

Articolo 16

Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti

1.  I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto e non si tiene conto di un'eventuale diluizione prima di quel punto nella determinazione di tali valori.

Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto interessato, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

2.  Fatto salvo l'articolo 19, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

L'autorità competente fissa valori limite di emissione nonché requisiti di monitoraggio e conformità per garantire che non siano superati i livelli di emissione associati alle BAT.

I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione che si possa raggiungere un livello analogo di protezione ambientale.

3.  In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi eccezionali, risultanti dalla valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti e requisiti di monitoraggio e conformità, in modo che possano essere superati i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.

Tali valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti, non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati a norma dell'articolo 68 o, se del caso, degli allegati da V a VIII.

Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte opportunità tempestive ed effettive di partecipazione al processo decisionale concernente la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.

Qualora valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti siano determinati a norma del presente paragrafo, i motivi dell'autorizzazione di livelli di emissione, diversi da quelli associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT, devono essere documentati e giustificati in un allegato alle condizioni di autorizzazione.

La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

4.  I paragrafi 2 e 3 si applicano allo spargimento di effluenti di allevamento e di liquiletame al di fuori del sito dell'impianto di cui al punto 6.6 dell'allegato I, salvo i territori rientranti nel campo di applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(31).

5.  L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del paragrafo 2 e dell'articolo 12, ║ punti 1) e 2), in caso di aumento delle emissioni dovuto alla sperimentazione e all'utilizzo di tecniche nuove, a condizione che nei sei mesi che seguono la concessione della deroga, l'utilizzo di tali tecniche sia sospeso o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Articolo 17

Disposizioni in materia di controllo

1.  Le disposizioni in materia di controllo, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d) sono basate, se del caso, sulle conclusioni del controllo descritto nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili.

2.  La periodicità del controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni impianto o in norme generali vincolanti.

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico delle acque sotterranee e del suolo è effettuato rispettivamente almeno ogni cinque o dieci anni, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica dei rischi di contaminazione.

La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la frequenza dei controlli periodici.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Articolo 18

Disposizioni generali vincolanti

1.  Quando adottano disposizioni generali vincolanti gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.

2.  Le disposizioni generali vincolanti sono basate sulle migliori tecniche disponibili, ma non prescrivono l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità agli articoli 15 e 16.

3.  Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate sulla base dei progressi delle migliori tecniche disponibili, al fine di garantire la conformità all'articolo 22.

4.  Le disposizioni generali vincolanti adottate conformemente ai paragrafi da 1 a 3 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Articolo 19

Norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Articolo 20

Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati e informano anche il pubblico interessato.

Articolo 21

Modifica degli impianti da parte dei gestori

1.  Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore, sia effettuata senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva.

La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente si riferiscono alle parti dell'impianto e agli aspetti di cui all'articolo 13 che possono essere oggetto della modifica sostanziale.

3.  Le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono i valori limite stabiliti nell'allegato I.

Articolo 22

Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'autorità competente riesaminino periodicamente tutte le condizioni dell'autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse.

2.  Su richiesta dell'autorità competente, il gestore presenta tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell'autorizzazione.

In occasione del riesame delle condizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente utilizza tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

3.  Quando la Commissione pubblica un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, entro quattro anni dalla data di pubblicazione, provvedono affinché l'autorità competente riesamini e, ove necessario, aggiorni le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati.

Il primo comma si applica a ogni deroga accordata conformemente all'articolo 16, paragrafo 3

4.  Le condizioni dell'autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:

   a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d'emissione esistenti nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite,
   b) i cambiamenti significativi nelle migliori tecniche disponibili consentono una notevole riduzione delle emissioni;
   c) la sicurezza di esercizio richiede l'impiego di altre tecniche;
   d) ove sia necessario per la conformità alla direttiva 2001/81/CE o ad una norma di qualità ambientale conformemente all'articolo 19.

Articolo 23

Chiusura e bonifica del sito

1.  Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento(32), della direttiva 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente(33) e della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce un quadro per la protezione del suolo(34)(35) ▌, l'autorità competente provvede affinché le condizioni dell'autorizzazione imposte per garantire il rispetto dei principi enunciati all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte in occasione della cessazione definitiva delle attività.

2.  Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di considerevoli quantità di sostanze pericolose pertinenti, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'impianto, il gestore elabora una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'impianto o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'impianto. Questa relazione contiene le informazioni quantitative necessarie per determinare lo stato iniziale del suolo e delle acque sotterranee in relazione a ingenti quantità ingenti di sostanze pericolose pertinenti.

La Commissione definisce i criteri generali relativi al contenuto della relazione di riferimento.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

3.  Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore informa l'autorità competente e valuta il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose; Se l'impianto ha provocato un inquinamento di qualsiasi natura del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato iniziale constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il sito e lo riporta allo stato iniziale descritto nella relazione.

4.  Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie, in occasione della cessazione definitiva delle attività, affinché il sito non presenti rischi gravi per la salute umana e per l'ambiente.

Articolo 24

Confronto delle emissioni con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili

I dati rilevanti sulla conformità con le condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, punto 1), raffrontano le emissioni con i livelli di emissione associati all'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. I dati rilevanti sono pubblicati immediatamente su Internet.

Articolo 25

Ispezioni

1.  Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni degli impianti.

Tale sistema comporta ispezioni in loco.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per permettere a tali autorità di svolgere qualsiasi ispezione in loco, di prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti siano coperti da un piano d'ispezione.

3.  Ogni piano d'ispezione contiene i seguenti elementi:

   a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
   b) la zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
   c) un registro degli impianti coperti dal piano d'ispezione e una valutazione generale del loro livello di conformità alle prescrizioni della presente direttiva;
   d) disposizioni relative alla revisione del piano d'ispezione;
   e) una descrizione dei programmi delle ispezioni ordinarie conformemente al paragrafo 5;
   f) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6;
   g) se necessario, disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

4.  Sulla base dei piani d'ispezione, le autorità redigono periodicamente programmi di ispezione e determinano la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di impianti.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di addetti qualificati per effettuare tali ispezioni.

Questi programmi prevedono almeno una visita a campione in loco ogni diciotto mesi, per ogni impianto. Tale frequenza è aumentata ad almeno ogni sei mesi, se l'ispezione ha individuato un caso di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Se questi programmi sono basati su una valutazione sistematica dei rischi ambientali presentati dagli impianti interessati la frequenza delle visite in loco può essere ridotta fino a un minimo di una visita ogni ventiquattro mesi.

La valutazione sistematica dei rischi ambientali si basa su criteri oggettivi, quali:

   a) la registrazione della conformità degli operatori alle condizioni di autorizzazione;
   b) l'impatto degli impianti sull'ambiente e la salute umana;
   c) la partecipazione dell'operatore al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) a norma del regolamento (CE) n.761/2001(36) o l'applicazione di sistemi equiparabili di gestione ambientale.

La Commissione può stabilire ulteriori criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

5.  Le ispezioni ordinarie devono permettere di esaminare tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dall'impianto interessato.

Le ispezioni ordinarie garantiscono che il gestore rispetti le condizioni dell'autorizzazione.

Le ispezioni ordinarie servono inoltre a valutare l'efficacia delle condizioni dell'autorizzazione.

6.  Le ispezioni straordinarie a campione sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi e circostanziati di incidenti e di infrazione in materia ambientale o fatti di rilevanza ambientale che comportano gravi rischi per la salute umana.

In occasione di una tale ispezione straordinaria, le autorità competenti possono richiedere ai gestori di fornire informazioni utili alle indagini in merito al contenuto di un incidente, infortunio o caso di non conformità, comprese le statistiche sanitarie.

7.  Dopo ogni ispezione, sia ordinaria che straordinaria, l'autorità competente redige una relazione che contiene i riscontri rilevati in merito alla conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente direttiva e le conclusioni riguardanti eventuali provvedimenti da prendere.

La relazione è trasmessa al gestore interessato entro due mesi. Nei quattro mesi che seguono l'ispezione l'autorità competente rende pubblica la relazione su Internet.

L'autorità competente provvede affinché tutte le misure necessarie contenute nella relazione siano adottate entro un termine ragionevole.

Articolo 26

Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:

   a) rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti;
   b) rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali ;
   c) aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera a).
   d) aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione qualora sia concessa una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3.

A tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato IV.

Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

2.  Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione ▌ l'autorità competente informa il pubblico e rende disponibili senza indugio le seguenti informazioni:

   a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti;
   b) i motivi su cui è basata la decisione;
   c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
   d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'impianto o l'attività interessati;
   e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 15, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione associati descritti nei documenti di riferimento sulle BAT;
   f) se è stata accordata una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, i motivi specifici di tale deroga in base ai criteri di cui a detto paragrafo, e le condizioni a cui è soggetta;
   g) il risultato del riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 4;
   h) i risultati del controllo degli scarichi, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui alle lettere da a) a g) siano disponibili senza indugio su Internet.

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1║ e 2 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(37).

Articolo 27

Accesso alla giustizia

1.  Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 26 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

   a) essi vantano un interesse sufficiente;
   b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.  Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3.  Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del paragrafo 1.

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del paragrafo 1.

4.  Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

5.  Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 28

Effetti transfrontalieri

1.  Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 21, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico.

Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

2.  Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

3.  Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.

4.  L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.

Articolo 29

Tecniche nuove

Gli Stati membri adottano misure per indurre i gestori a mettere a punto e ad applicare tecniche nuove.

Ai sensi del primo comma, la Commissione adotta ▌ i seguenti criteri:

   a) il tipo di attività industriali prioritarie per la messa a punto e l'applicazione di tecniche nuove;
   b) gli obiettivi che gli Stati membri devono conseguire in materia di messa a punto e applicazione di tecniche nuove;
   c) gli strumenti che permettono di valutare i progressi realizzati nella messa a punto e nell'applicazione di tecniche nuove.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

CAPO III

Disposizioni particolari per gli impianti di combustione

Articolo 30

Campo di applicazione

Il presente capo si applica agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Il presente capo non si applica ai seguenti impianti di combustione:

   a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
   b) impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;
   c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
   d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
   e) reattori utilizzati nell'industria chimica;
   f) batteria di forni per il coke;
   g) cowpers degli altiforni;
   h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;
   i) turbine a gas usate su piattaforme off-shore;
   j) impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all"articolo 37, paragrafo 2, lettera a).

L'articolo 31, l'articolo 32 e l'articolo 35 non si applicano agli impianti di combustione se essi sono coperti da un documento di riferimento sulle BAT concernente un settore specifico e se sono esclusi dal campo di applicazione del documento di riferimento sulle BAT concernente i grandi impianti di combustione.

Articolo 31

Norme sul cumulo delle emissioni

1.  Quando gli scarichi gassosi di due o più impianti di combustione distinti sono emessi attraverso un camino comune, l'insieme formato da questi impianti è considerato un impianto di combustione unico e se ne sommano le capacità.

2.  La combinazione degli impianti è considerata come un impianto di combustione unico e le capacità dei singoli impianti sono sommate nel caso in cui due o più singoli impianti di combustione che hanno ricevuto un'autorizzazione o che hanno presentato una domanda completa di autorizzazione dopo la data di cui all'articolo 72, paragrafo 2 siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano essere convogliati verso un unico camino.

Articolo 32

Valori limite di emissione

1.  Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione devono essere smaltiti in modo controllato attraverso un camino contenente uno o più canne di scarico, la cui altezza è calcolata in modo da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

2.  Tutte le autorizzazioni per impianti contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un'autorizzazione o per i quali è stata presentata una domanda completa prima della data di cui all'articolo 72, paragrafo 2, a condizione che detto impianto sia messo in servizio al più tardi entro un anno da quella data, contengono condizioni che assicurano che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione fissati dalla parte 1 dell'allegato.

3.  Tutte le autorizzazioni per impianti contenenti impianti di combustione non coperti dal paragrafo 2 contengono condizioni che garantiscono che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato V.

4.  L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, per l'anidride solforosa in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma.

5.  L'autorità competente può accordare una deroga all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora un impianto di combustione, che utilizza esclusivamente combustibile gassoso debba ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi. Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia.

L'operatore informa immediatamente l'autorità competente di ogni caso specifico di cui al primo comma.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.

6.  Qualora un impianto di combustione sia ampliato di almeno 20 MW, il valore limite di emissione specificato nella parte 2 dell'allegato è applicato alla parte dell'impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione.

Articolo 33

Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento.

2.  L'autorità competente chiede al gestore, nell'ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l'attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di far funzionare l'impianto usando combustibili poco inquinanti.

Il gestore informa l'autorità competente entro quarantotto ore dal cattivo funzionamento o dal guasto dell'impianto di abbattimento.

La durata complessiva del funzionamento privo di abbattimento non eccede mai le centoventi ore nell'arco di 12 mesi.

L'autorità competente può consentire deroghe al limite temporale di cui al primo e al terzo comma nei casi seguenti:

   a) vi sia la necessità assoluta di mantenere l'offerta energetica;
   b) l'impianto di combustione guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che causerebbe un aumento generale delle emissioni.

Articolo 34

Controllo delle emissioni nell'atmosfera

1.  Gli Stati membri provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l'atmosfera sia effettuato conformemente all'allegato V, parte 3. Gli Stati membri possono esigere che tale controllo sia effettuato a spese del gestore.

2.  L'impianto e il funzionamento del dispositivo automatico di controllo sono sottoposti al monitoraggio e ai test annuali di verifica di cui all'allegato V, parte 3.

3.  L'autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.

4.  Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione previsti dall'autorizzazione.

Articolo 35

Osservanza dei valori limite di emissione

I valori limite di emissione per l'atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni fissate nella parte 4 dell'allegato V.

Articolo 36

Impianti di combustione multicombustibile

1.  Per gli impianti di combustione multicombustibile che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente stabilisce i valori limite conformemente alla procedura che segue:

   a) prendere il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione quale è stabilita nelle parti 1 e 2 dell'allegato V;
   b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
   c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

2.  Per gli impianti di combustione multicombustibile che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, la Commissione può modificare il paragrafo 1 per fissare un valore limite medio per le emissione di anidride solforosa per tutti gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Capo IV

Disposizioni particolari per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti

Articolo 37

Campo di applicazione

1.  Il presente capo si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi.

Ai fini del presente capo gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti comprendono tutte le linee di incenerimento o di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento o di coincenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento o di coincenerimento.

Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto ║ consiste ║ nel trattamento termico dei rifiuti piuttosto che nella produzione di energia o di prodotti materiali, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti.

2.  Il presente capo non si applica ai seguenti impianti:

  a) impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
   i) i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 22, lettera b);
   ii) rifiuti radioattivi;
   iii) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(38);
   iv) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest'ultimi;
   b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.

Articolo 38

Domande di autorizzazione

La domanda di autorizzazione relativa a un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti contiene una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

   a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti fissati dal presente capo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
   b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
   c) i residui saranno ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;
   d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato conformemente alla normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 39

Condizioni dell'autorizzazione

1.  L'autorizzazione contiene quanto segue:

   a) un elenco di tutte le categorie di rifiuti che possono essere trattati che utilizza almeno le categorie di rifiuti contemplati nell'Elenco di rifiuti europeo istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione e contiene informazioni sulla quantità di ciascuna categoria di rifiuti, se del caso;
   b) la capacità complessiva di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti dell'impianto;
   c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua;
   d) le prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue;
   e) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni;
   f) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti.

2.  In aggiunta alle prescrizioni fissate nel paragrafo l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento di rifiuti o per un impianto di coincenerimento di rifiuti che utilizza rifiuti pericolosi contiene:

   a) un elenco delle quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati;
   b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.

3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire un elenco delle categorie di rifiuti da inserire nell'autorizzazione che possono essere coinceneriti in talune categorie di impianti di coincenerimento di rifiuti.

4.  4 L'autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 40

Controllo delle emissioni

1.  Gli scarichi gassosi sono evacuati in modo controllato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti e dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti mediante un camino, la cui altezza sia tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

2.  Le emissioni nell'atmosfera degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti non superano i valori limite di emissione fissati nelle parti 3 e 4 dell'allegato VI oppure determinati conformemente alla parte 4 dello stesso allegato.

Qualora più del 40% del calore liberato in un impianto di coincenerimento dei rifiuti sia prodotto da rifiuti pericolosi, qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, si applicano i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell'allegato VI della presente direttiva.

3.  L'evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi è limitata per quanto possibile e le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano i valori limite di emissione di cui alla parte 5 dell'allegato VI.

4.  I valori limite di emissione si applicano al punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.

Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione fissati nella parte 5 dell'allegato VI si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione di scarichi gassosi siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, il loco o al di fuori del sito, il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di massa, utilizzando i risultati delle misure fissate all'allegato VI, parte 6, punto 2 ai fini di stabilire i livelli di emissione che nello scarico finale delle acque reflue possono essere attribuiti alla depurazione degli scarichi gassosi.

In nessun caso si procede alla diluizione delle acque reflue per farle rientrare nei valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 dell'allegato VI.

5.  Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

6.  Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 4, lettera c), per nessun motivo l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti o i singoli forni che fanno parte di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti possono continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione.

La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno non supera le 60 ore.

Il limite temporale di cui al secondo comma si applica ai forni che sono collegati allo stesso dispositivo di lavaggio degli scarichi gassosi.

Articolo 41

Guasti

In caso di guasto il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Articolo 42

Controllo delle emissioni

1.  Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente alle parti 6 e 7 dell'allegato VI.

2.  L'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto nell'allegato VI, parte 6, punto 1.

3.  L'autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.

4.  Tutti i risultati dei controlli sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione.

5.  La Commissione, non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, fissa la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative alle emissioni nell'atmosfera di diossine, metalli pesanti e furani devono essere effettuate.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Articolo 43

Osservanza dei valori limite di emissione

I valori limite di emissione per l'atmosfera e per l'acqua si considerano rispettati se sono rispettate le condizioni descritte nella parte 8 dell'allegato VI.

Articolo 44

Condizioni di esercizio

1.  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3% o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5% del peso a secco del materiale. Se necessario sono utilizzate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

2.  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 C per almeno due secondi.

Se sono inceneriti o coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l"1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del primo comma è pari ad almeno 1 100 C.

Negli impianti di incenerimento dei rifiuti, le temperature fissate nel primo e nel secondo comma sono misurate vicino alla parete interna della camera di combustione. L'autorità competente può autorizzare misurazioni effettuate presso un altro punto rappresentativo della camera di combustione.

3.  Ciascuna camera di combustione di un impianto di incenerimento dei rifiuti è dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto delle temperature di cui al paragrafo 2. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell'impianto per garantire che tali temperature siano sempre mantenute costanti durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

Il bruciatore di riserva non è alimentato con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi(39), di gas liquefatto o di gas naturale.

4.  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti fanno funzionare un sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti nelle seguenti situazioni:

   a) all'avvio, fino al raggiungimento della temperatura di cui al paragrafo 2 oppure la temperatura specificata ai sensi dell"articolo 45, paragrafo 1;
   b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperature di cui al paragrafo 2 oppure della temperatura specificata ai sensi dell"articolo 45, paragrafo 1;
   c) ogniqualvolta le misurazioni continue indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.

5.  Il calore generato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti o dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti è recuperato per quanto praticabile.

6.  I rifiuti ospedalieri infetti sono introdotti direttamente nel forno, senza essere prima mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti sia gestito e controllato da una persona fisica competente a gestire l'impianto.

Articolo 45

Autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio

1.  Per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui all"articolo 44, paragrafi 1, 2 e 3, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al ║ paragrafo 4 dello stesso articolo, specificandole nell'autorizzazione, sempreché siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo. Gli Stati membri possono definire le norme che disciplinano tali autorizzazioni.

2.  Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti la modifica delle condizioni di esercizio non deve dare luogo a una maggiore quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di sostanze inquinanti organiche rispetto ai residui che si otterrebbero applicando le condizioni di cui all"articolo 44, paragrafi 1, 2 e 3.

3.  Gli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano almeno i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dell'allegato VI per il carbonio organico totale e il monossido di carbonio (CO).

I bollitori utilizzati nelle industrie della pasta di legno e della carta che coincineriscono i rifiuti di corteccia nel luogo di produzione che erano in funzione e avevano un'autorizzazione prima del 28 dicembre 2002 e che erano autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano almeno i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dell'allegato VI per il carbonio organico totale.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e i risultati delle verifiche effettuate nell'ambito delle informazioni fornite in conformità dei previsti obblighi di relazione a norma dell"articolo 66.

Articolo 46

Consegna e ricezione dei rifiuti

1.  Il gestore dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana.

2.  Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore determina la massa di ciascuna categoria di rifiuti, in base all'Elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione.

3.  Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore deve raccogliere informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati all'articolo 39, paragrafo 2.

Tali informazioni comprendono quanto segue:

   a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al paragrafo 4, lettera a);
   b) la composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;
   c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.

4.  Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure:

   a) controllo dei documenti prescritti dalla direttiva 2008/98/CE e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(40) e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
   b) prelievo di campioni rappresentativi, a meno che ciò non risulti inopportuno, per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 3, e per consentire all'autorità competente di determinare la natura dei rifiuti trattati.

I campioni di cui alla lettera b) sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti in questione.

5.  L'autorità competente può concedere deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti che sono parte di un impianto di cui al capo II e inceneriscono o coinceneriscono esclusivamente i rifiuti prodotti all'interno di tale impianto.

Articolo 47

Residui

1.  La quantità e la nocività dei residui sono ridotte al minimo; i residui sono riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso.

2.  Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui.

3.  Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei residui. Tali prove concernono l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

Articolo 48

Modifica sostanziale

La modifica dell'attività di un impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti che tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi in un impianto di cui al capo II che comporta l'incenerimento e il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.

Articolo 49

Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti

1.  Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento dei rifiuti e per impianti di coincenerimento dei rifiuti sono messi a disposizione del pubblico in uno o più luoghi per un periodo adeguato di tempo affinché il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni sulle domande prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico.

2.  Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora la relazione di cui all"articolo 66 contiene informazioni relative al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto, illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua con i valori limite di emissione. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

3.  L'autorità competente redige un elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, che dovrà essere reso accessibile al pubblico.

Capo V

Disposizioni particolari per impianti ed attività che utilizzano solventi organici

Articolo 50

Campo di applicazione

Il presente capo si applica alle attività elencate nella parte 1 dell'allegato VII e, se del caso, che raggiungono le soglie di consumo fissate nella parte 2 dello stesso allegato.

Articolo 51

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

   1) "impianto esistente", un impianto in funzione che è stato autorizzato prima del 1° aprile 2001 o che ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° aprile 2001, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002;
   2) "scarichi gassosi", gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento;
   3) "emissioni diffuse", qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua, non contenuta negli scarichi gassosi di composti organici volatili nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, tranne se altrimenti indicato nella Parte 2 dell'allegato VII;
   4) "emissioni totali", la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
   5) "preparato", preparato come definito all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)(41);
   6) "adesivo", qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
   7) "inchiostro", un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato in un'attività di stampa per stampare testi o immagini su una superficie;
   8) "vernice", un rivestimento trasparente;
   9) "consumo", il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi composto organico volatile recuperato per riutilizzo;
   10) "input", la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono registrati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività;
   11) "riutilizzo", l'uso di solventi organici recuperati da un impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile, ad esclusione dello smaltimento definitivo, come rifiuti, dei solventi organici recuperati;
   12) "condizioni di sconfinamento", le condizioni nelle quali un impianto è gestito in maniera tale che i componenti organici volatili scaricati dall'attività sono raccolti ed evacuati in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono quindi completamente diffusi;
   13) "operazioni di avviamento e di arresto le operazioni, ad esclusione delle fasi regolari di oscillazione di un'attività, di messa in servizio, messa fuori servizio, interruzione di un'attività, di un elemento dell'impianto o di un serbatoio.

Articolo 52

Sostituzione delle sostanze pericolose

Le sostanze o i preparati ai quali, a causa del loro tenore di composti organici volatili sono classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE, sono assegnate, o sui quali devono essere apposte, le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 sono sostituiti, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o preparati meno nocivi.

Articolo 53

Controllo delle emissioni

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare:

   a) che le emissioni di composti organici volatili da parte degli impianti non superino i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa o i valori limite di emissione totale e che siano osservati altri requisiti indicati nelle parti 2 e 3 dell'allegato VII;
   b) che gli impianti rispettino i requisiti del piano di riduzione fissati nella parte 5 dell'allegato VII a condizione che sia ottenuta una riduzione equivalente delle missioni rispetto a quello conseguito attraverso l'applicazione dei valori limite di emissione di cui alla lettera a).

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi realizzati nel conseguimento di una riduzione equivalente delle emissioni di cui alla lettera b), a norma dell'articolo 66, paragrafo 1.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), nel caso in cui il gestore dimostri all'autorità competente che per un singolo impianto il valore limite di emissione delle emissioni diffuse non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può permettere che le emissioni superino tale valore limite di emissione, a condizione che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e che il gestore dimostri all'autorità competente che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.

3.  In deroga al paragrafo 1, per le attività di rivestimento di cui alla voce 8 della tabella nella parte 2 dell'allegato VII, che non possono essere effettuate in condizioni di confinamento, l'autorità competente può permettere che le emissioni dell'impianto non rispettino le prescrizioni fissate in quel paragrafo, se il gestore dimostra all'autorità competente che tale osservanza non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.

4.  Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

5.  Le emissioni di composti organici volatili alle quali sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61 o R68 devono essere controllate in condizioni di confinamento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, e non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 4 dell'allegato VII.

6.  Gli impianti adibiti a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui alla parte 2 dell'allegato VII devono:

   a) per le sostanze specificate nel paragrafo 5 soddisfare i requisiti di tale paragrafo per ciascuna attività;
  b) per tutte le altre sostanze:
   i) soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 per ciascuna attività, oppure
   ii) avere emissioni totali di composti organici volatili che non superino quelle che si sarebbero avute applicando il disposto del punto i).

7.  Sono adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni di composti organici volatili durante le operazioni di avviamento e di arresto.

Articolo 54

Controllo delle emissioni

Gli Stati membri, precisando le condizioni dell'autorizzazione o emanando disposizioni generali vincolanti, provvedono affinché le misure delle emissioni siano effettuate conformemente alla parte 6 dell'allegato VII.

Articolo 55

Conformità ai valori limite di emissione

I valori limite di emissione per l'atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni fissate nella parte 8 dell'allegato VII. 

Articolo 56

Relazione sulla conformità

La relazione sulla conformità di cui all'articolo, paragrafo 1 dimostra il rispetto di uno dei seguenti elementi:

   a) i valori limite di emissione negli scarichi gassosi, i valori limite di emissione diffusa e i valori limite di emissione totale;
   b) i requisiti del piano di riduzione di cui alla parte 5 dell'allegato VII;
   c) le deroghe concesse conformemente all"articolo 53, paragrafi 2 e 3.

La relazione sulla conformità può contenere un piano di gestione dei solventi preparato conformemente alla parte 7 dell'allegato VII.

Articolo 57

Modifiche sostanziali agli impianti esistenti

1.  Una modifica della massa massima di solventi organici immessi in un impianto esistente, espressa in media giornaliera, se l'impianto funziona con il rendimento previsto in condizioni di esercizio diverse dalle operazioni di avviamento e di arresto e di manutenzione delle attrezzature, è considerata sostanziale se comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore:

–   al 25% per un impianto le cui attività rientrano nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 della parte 2 dell'allegato VII oppure, per le altre attività di cui alla parte 2 dell'allegato VII, hanno un consumo di solventi inferiore a 10 tonnellate all'anno;

–   al 10% per tutti gli altri impianti.

2.  Se un impianto esistente è sottoposto a modifica sostanziale, oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale è trattata come un nuovo impianto oppure come un impianto esistente, purché le emissioni totali dell'intero impianto non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come un nuovo impianto.

3.  Nel caso di una modifica sostanziale l'autorità competente verifica la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 58

Scambio di informazioni sulla sostituzione di solventi organici

La Commissione organizza lo scambio di informazioni con gli Stati membri, le imprese interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale sull'uso di solventi organici e i loro sostituti potenziali e sulle tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana.

I temi elencati in seguito sono oggetto dello scambio di informazioni:

   a) idoneità all'uso;
   b) possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali;
   c) effetti potenziali sull'ambiente;
   d) conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili.

Articolo 59

Accesso all'informazione

1.  La decisione dell'autorità competente, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico.

Le regole generali vincolanti applicabili agli impianti e l'elenco degli impianti soggetti ad autorizzazione e registrazione sono messi a disposizione del pubblico.

2.  I risultati delle operazioni di controllo delle emissioni di cui all"articolo 54 e in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.

Capo VI

Disposizioni particolari per gli impianti che producono biossido di titanio

Articolo 60

Campo di applicazione

Il presente capo si applica agli impianti che producono biossido di titanio.

Articolo 61

Divieto di scarico dei rifiuti

Gli Stati membri vietano lo scarico dei seguenti rifiuti in qualsiasi corpo d'acqua, in mare o nell'oceano

   1) rifiuti solidi;
   2) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile da impianti che utilizzano il procedimento al solfato; compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5% di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti, compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero;
   3) i rifiuti provenienti da impianti che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti, compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero;
   4) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.

Articolo 62

Controllo delle emissioni nell'acqua

1.  Le emissioni degli impianti nell'acqua superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato VIII.

2.  Gli Stati Membri adottano i provvedimenti necessari affinché le prove di tossicità acuta siano effettuate conformemente all'allegato VIII, parte 2, punto 1 e i risultati di tali prove siano conformi ai valori di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 2.

Articolo 63

Prevenzione e controllo delle emissioni nell'atmosfera

1.  Si previene l'emissione di acidi vescicolari dagli impianti.

2.  Le emissioni degli impianti nell'atmosfera non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dell'allegato VIII.

Articolo 64

Controllo delle emissioni e dell'ambiente

1.  Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell'acqua per permettere all'autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione e del disposto dell"articolo 62.

2.  Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell'atmosfera per permettere all'autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione e del disposto dell"articolo 63.

Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui alla parte 5 dell'allegato VII.

3.  Gli Stati membri assicurano il controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi nell'acqua dei rifiuti degli impianti che producono biossido di titanio, conformemente alla parte 4 dell'allegato VIII.

4.  Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, a norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Capo VII

Comitato, disposizioni transitorie e finali

Articolo 65

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che sono incaricati dell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 66

Relazioni presentate dagli Stati membri

1.  Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva, su dati rappresentativi circa le emissioni e altri effetti sull'ambiente, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 15 e 16 e sulle deroghe concesse a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.

Gli Stati membri elaborano e aggiornano periodicamente sistemi d'informazione nazionali per rendere disponibili le informazioni di cui al primo comma in formato elettronico. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico una sintesi delle informazioni fornite.

2.  La Commissione stabilisce il tipo e il formato delle informazioni che gli Stati membri devono rendere disponibili a norma del paragrafo 1.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

3.  La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, redatta sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, al Parlamento europeo ed al Consiglio entro tre anni dalla data di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e in seguito ogni tre anni, corredandola, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 67

Modifiche degli allegati

1.   Sulla base delle migliori tecniche disponibili, quali definite nei pertinenti documenti di riferimento BAT, entro dodici mesi dalla pubblicazione di un documento di riferimento BAT di cui all'articolo 14, sulla base delle conclusioni che figurano nel documento di riferimento BAT, la Commissione aggiorna gli allegati V, VI, VII, VIII, stabilendo valori limiti di emissione a titolo di requisiti minimi. I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

2.   Prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta le imprese interessate e le organizzazioni non governative operanti per la protezione ambientale e comunica l'esito delle consultazioni e il modo in cui ne ha tenuto conto.

Articolo 68

Requisiti minimi

1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 67, entro dodici mesi dalla pubblicazione del documento di riferimento BAT di cui all'articolo 14, in base alla conclusioni BAT del relativo documento di riferimento, la Commissione stabilisce valori limite delle emissioni e norme di controllo e di conformità a titolo di requisiti minimi. I valori limite di emissione possono essere integrati da parametri o misure tecniche equivalenti a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente.

I suddetti requisiti minimi si riferiscono ai principali effetti ambientali delle attività o degli impianti in questione e devono essere stabiliti in linea con le migliori tecniche disponibili BAT-AEL.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

2.   Prima dell'adozione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta le organizzazioni delle imprese interessate e le organizzazioni non governative operanti per la protezione ambientale e comunica l'esito delle consultazioni e il modo in cui ne ha tenuto conto.

3.  In conformità dei paragrafi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011, la Commissione stabilisce valori limite delle emissioni e norme di controllo e di conformità per quanto riguarda le diossine e i furani emessi da impianti che effettuano le attività di cui all'allegato I, punti 2.1 e 2.2.

Gli Stati membri o le loro competenti autorità possono fissare valori limite delle emissioni più rigorosi per le emissioni di diossina e furano.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Articolo 69

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un Comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 70

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Occorre che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [... (ad esempio, 1° gennaio 2011)] e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 71

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafi da 15 a 18 e paragrafo 20, all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 14, all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) e paragrafi da 3 a 5, all'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, all'articolo 22, paragrafo 4, lettere b) e d), agli articoli 23, 24 e 25, all'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a g), agli articoli 29 e 31, all"articolo 32, paragrafo 3, all"articolo 34, paragrafi da 2 a 4, all"articolo 35, all"articolo 36, paragrafo 2, all"articolo 42, paragrafo 5, all"articolo 64, paragrafi 2 e 4, agli articoli 65, 66 e 70, nonché all'allegato I, punti 1.1, 2.5, lettera c), 3.5, 4.7, 5.2, 5.3, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.6, 6.9 e 6.10, all'allegato IV, punto 1, lettera b), all'allegato V, parti da 1 a 4, all'allegato VI, parte 1, lettera b), parte 4, punti 2.2, 3.1 e 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6, all'allegato VII, parte 7, punto 3, all'allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c) e parte 3, punti 2 e 3, entro il ...(42). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal ...*. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 72

Abrogazione

1.  Le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 96/61/CE, 1999/13/CE e 2000/76/CE, come modificate dagli atti elencati nell'allegato IX, parte A sono abrogate con effetto dal ...(43)*, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di trasposizione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive figuranti nell'allegato IX, parte B.

2.  La direttiva 2001/80/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato IX, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2016, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di trasposizione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive figuranti nell'allegato IX, parte B.

3.  I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 73

Disposizioni transitorie

1.  Per quanto riguarda gli impianti di cui all'allegato I, punti 1.2, 1.3, 1.4, da 2.1 a 2.4, punto 2.5 lettere a) e b), punti 2.6, 3, da 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, punto 5.3, lettere a) e b), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), punti da 6.2 a 6.5, punto 6.6, lettere b) e c), punti 6.7 e 6.8, nonché gli impianti di cui al punto 1.1 con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e gli impianti di cui al punto 6.6, lettera a), dotati di oltre 40 000 posti per il pollame e che sono in funzione o detengono un'autorizzazione oppure che hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima della data di cui all'articolo 71, paragrafo 1, a condizione che tali impianti siano messi in funzione entro un anno da tale data, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 a partire dal ...(44).

2.  Per quanto riguarda gli impianti di cui all'allegato I, punto 2.5, lettera c), punto 5.3, lettere c), d) ed e), punto 6.1, lettera c), punti 6.9 e 6.10, nonché gli impianti di cui al punto 1.1 con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e gli impianti di cui al punto 6.6, lettera a), dotati di meno di 40 000 posti per il pollame e che sono in funzione prima della data di cui all'articolo 71, paragrafo 1, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 a partire dal ...(45)*.

3.  Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui al capo III, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 2016.

4.  Per quanto riguarda gli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti, l'allegato VI, parte 4, punto 3.1 si applica fino al 31 dicembre 2015.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2016 si applica a tali impianti l'allegato VI, parte 4, punto 3.2.

Articolo 74

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 75

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Categorie di attività industriali di cui all'articolo 11

Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva. Qualora varie attività elencate al medesimo punto siano gestite in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività.

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, per gli impianti di combustione utilizzati nelle strutture sanitarie si considera ai fini del calcolo unicamente la loro normale capacità di esercizio.

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e che funzionano per non più di 500 ore all'anno.

1.  Attività energetiche

1.1  Combustione di combustibili in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

1.2.  Raffinazione di petrolio e di gas

1.3.   produzione di coke

1.4.  Gassificazione o liquefazione di combustibili

2.  Produzione e trasformazione dei metalli

2.1.  Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2.  Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

2.3.  Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

   a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
   b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
   c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

2.4.  Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate di pezzi fusi al giorno

2.5.  Lavorazione di metalli non ferrosi:

   a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
   b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli e ad esclusione delle attività delle fonderie;
   c) funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, che producono prodotti in metallo fuso con una capacità di fusione superiore a 2,4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6.  Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3

3.  Industria dei prodotti minerali

3.1.  Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi o altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

3.2.  Produzione di amianto o alla fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3.  Fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.4.  Fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.5.  Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

4.  Industria chimica

Nell'ambito delle categorie di attività di cui alla presente sezione, si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.7.

4.1.  Fabbricazione di prodotti chimici organici come:

   a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
   b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
   c) idrocarburi solforati;
   d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
   e) idrocarburi fosforosi;
   f) idrocarburi alogenati;
   g) composti organometallici;
   h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
   i) gomme sintetiche;
   j) sostanze coloranti e pigmenti;
   k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2.  Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, quali:

   a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
   b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
   c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
   d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
   e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3.  Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4.  Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi

4.5.  Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

4.6.  Fabbricazione di esplosivi

4.7.  Fabbricazione di prodotti chimici destinati a essere utilizzati come combustibili o lubrificanti

5.  Gestione dei rifiuti

5.1.  L'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso alle seguenti attività:

   a) trattamento biologico;
   b) trattamento fisico-chimico;
   c) incenerimento o coincenerimento;
   d) dosaggio o miscelatura;
   e) ricondizionamento;
   f) stoccaggio con una capacità superiore a 10 tonnellate;
   g) uso principale come combustibile o altro mezzo di produzione d'energia;
   h) rigenerazione/recupero dei solventi;
   i) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
   j) rigenerazione degli acidi o delle basi;
   k) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
   l) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
   m) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.

5.2.  Incenerimento e coincenerimento di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3.  L'eliminazione o il recupero dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso alle seguenti attività:

   a) trattamento biologico;
   b) trattamento fisico-chimico, con esclusione delle attività coperte dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(46), e quando tali processi risultino unicamente in fanghi trattati, quali definiti dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura(47). Tale esclusione si applica unicamente ai casi in cui sia garantito almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente assicurato dalla presente direttiva;
   c) pretrattamento dei rifiuti destinati al coincenerimento
   d) trattamento di scorie e ceneri, non coperto da altre categorie di attività industriale;
   e) trattamento di rottami metallici in impianti di frantumazione.

5.4  Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

6.  Altre attività

6.1.  Fabbricazione in impianti industriali di:

   a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
   b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

c)   pannelli a base di legno, ad eccezione del compensato, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

6.2.  Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

6.3.  Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito

6.4.  a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno

b)  Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale a partire da:

   i) materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
   ii) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno
   iii) una miscela di materie prime animali e vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti in tonnellate al giorno superiore a;

75 se A è pari o superiore a 10; oppure

– [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi

dove "A" è la percentuale (%) di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.

c)  Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)

6.5.  L'eliminazione o il ricupero di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

6.6  Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a)  40 000 posti per pollame;

b)  2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c)  750 posti scrofe

Nei casi di specie di pollame diverse da quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate nello stesso impianto, la soglia è calcolata sulla base dei fattori di escrezione di azoto equivalente, anziché sulla base delle soglie fissate sopra. La Commissione definisce degli orientamenti per il calcolo delle soglie e la determinazione dei fattori di escrezione di azoto equivalente.

6.7  Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8  Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

6.9  Conservazione del legno e dei prodotti in legno con una capacità di produzione superiore a 50 m3 al giorno

6.10  Trattamento fuori sito di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ║ ed evacuate da un impianto di cui al capo I.

ALLEGATO II

Elenco delle sostanze inquinanti

ARIA

1.  Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo

2.  Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto

3.  Monossido di carbonio

4.  Composti organici volatili

5.  Metalli e relativi composti

6.  Polveri comprese le particelle sottili 

7.  Amianto (particelle in sospensione e fibre)

8.  Cloro e suoi composti

9.  Fluoro e suoi composti

10.  Arsenico e suoi composti

11.  Cianuri

12.  Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera

13.  Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

ACQUA

1.  Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico

2.  Composti organofosforici

3.  Composti organici dello stagno

4.  Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso

5.  Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6.  Cianuri

7.  Metalli e loro composti

8.  Arsenico e suoi composti

9.  Biocidi e prodotti fitofarmaceutici

10.  Materie in sospensione

11.  Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)

12.  Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).

13.  Sostanze di cui all'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(48).

ALLEGATO III

Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili

1.  Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti

2.  Impiego di sostanze meno pericolose

3.  Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti

4.  Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale

5.  Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico

6.  Natura, effetti e volume delle emissioni in questione

7.  Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti

8.  Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile

9.  Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica

10.  Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi

11.  Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente

ALLEGATO IV

Partecipazione del pubblico alle decisioni

1.  Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

   a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 22, compresa la descrizione degli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
   b) le disposizioni generali vincolanti nuove o aggiornate, stabilite a norma dell'articolo 18, compresi il loro contenuto ed una sintesi non tecnica del quadro giuridico e di quello amministrativo nei quali tali disposizioni saranno applicate;
   c) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 28;
   d) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
   e) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
   f) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
   g) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
   h) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

   a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;
   b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all'articolo 6 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.

3.  Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.

4.  Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese adeguatamente in considerazione al momento della decisione.

5.  Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente allegato.

ALLEGATO V

Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione

Parte 1

Valori limite per gli impianti di combustione di cui all"articolo 32, paragrafo 2

1.  Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per le caldaie che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas

Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall'autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell'impianto interessato.

2.  Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile solido o liquido

Potenza termica nominale (MWth)

Carbone e lignite

Biomassa

Torba

Combustibili liquidi

 50-100 

 400 

200

 300 

 350 

 100-300 

 250 

200

 300 

 250 

 > 300 

 200 

200

 200 

 200 

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile liquido con una potenza termica normale inferiore a 500 MW che hanno ricevuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.

3.  Valori limite di emissione (in mg/Nm3) di SO2 per le caldaie alimentate a combustibile gassoso

In generale

35

Gas liquido

5

Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke

400

Gas a basso potere calorifico originati da altiforni

200 

Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie alimentate con combustibili solidi o liquidi

Potenza termica nominale (MWth)

Carbone e lignite

Biomassa e torba

Combustibili liquidi

50-100

300

450 in caso di combustione di lignite polverizzata

300

450

100-300

200

250

200

> 300

200

200

150

║ Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido e con potenza termica nominale non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3.

Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MV alimentati a combustibile solido o liquido che hanno ricevuto un'autorizzazione prima del 1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3.

5.  Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx e CO per gli impianti di combustione a gas

 NOx 

 CO 

 Caldaie a gas 

 100(5) 

 100 

 Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano il gas naturale(1) come combustibile 

 50(2)(3)

 100 

 Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano combustibili diversi dal gas naturale(4)

 90 

 100 

 Motori a gas 

 100 

 100 

Note:

(1)  Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20% (in volume) di inerti ed altri costituenti.

(2)  75 mg/Nm3 nei casi seguenti, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base:

   i) turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di rendimento globale superiore al 75%;
   ii) turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%;
   iii) turbine a gas per trasmissioni meccaniche.

(3)  Per le turbine a gas che non rientrano in una delle categorie di cui alla nota 2), ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico base – il valore limite di emissione di NOx sarà pari a 50xη/35 dove η è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.

(4)  Questi valori limite di emissione si applica anche alle turbine a gas che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi.

Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i valori limite di emissione di NOx e CO fissati nella tabella di cui al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

Le turbine a gas o i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno non sono coperte dai valori limite di emissione stabiliti al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato.

(5)  Agli impianti, di cui all'articolo 4, paragrafo. 1 e all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2001/80/CE, per l'uso di gas di altiforni e/o di gas da forno da coke, per il biossido di azoto e il monossido di azoto (misurato come biossido di azoto), si applica il valore limite di emissione di 135 mg/Nm³.

6.  Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per le caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi

Potenza termica nominale (MWth)

Carbone e lignite

Biomassa e torba

Combustibili liquidi

50-100

30

30

30

100-300

25

20

25

> 300

20

20

20

7. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per caldaie che utilizzano combustibili gassosi

 In generale 

5

Gas di altiforni

10

Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove

30

Parte 2

Valori limite di emissione per gli impianti di combustione di cui all"articolo 32, paragrafo 3

1.  ║1. Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per le caldaie che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas.

Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall'autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell'impianto interessato.

2.  Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile solido o liquido.

Potenza termica nominale (MWth)

Carbone e lignite

Biomassa

Torba

Combustibili liquidi

 50-100 

 400

200

 300 

 350 

 100-300 

 200 

200

 300

250 in caso di combustione a letto fluido 

 200 

 > 300 

 150

200 in caso di combustione a letto fluido circolante o sotto pressione 

 150 

 150 

200 in caso di combustione a letto fluido 

 150 

Valori limite di emissione di SO2 espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili gassosi

In generale 

35

Gas liquido

5

Gas a basso potere calorifico da forno a coke

400

Gas a basso potere calorifico d'altoforno

200

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica nominale (MWth) 

Carbone e lignite 

Biomassa e torba 

Combustibili liquidi 

 50-100 

 300 

400 in caso di combustione di lignite polverizzata

 250 

 300 

 100-300 

 200 

 200 

 150 

 > 300 

 150

200 in caso di combustione di lignite polverizzata 

 150 

 100 

5.  Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm3 per impianti di combustione alimentati a gas

 NOx 

 CO 

Caldaie alimentate a gas 

 100 

 100 

Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 

 50(2) 

 100 

Motori a gas 

 75 

 100 

Note

(1)  I valori limite di emissione di NOx e CO fissati al presente punto si applicano anche alle turbine a gas che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi.

(2)  Per le turbine a gas che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico di base - il valore limite di emissione di NO x sarà pari a 50xη/35 dove η è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.

Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i valori limite di emissione di NOx e CO fissati al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

Le turbine a gas o i motori a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno sono escluse dai valori limite di emissione fissati al presente punto. Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato.

6.  Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica nominale (MWth)

50- 300

20

> 300

10

20 per la biomassa e la torba

7.  Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili gassosi.

In generale 

5

Gas di altiforni

10

Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove.

30

Parte 3

Controllo delle emissioni

1.  Le concentrazioni di SO2, NOx, CO e polveri negli scarichi gassosi di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW sono misurate senza soluzione di continuità.

2.  L'autorità competente può decidere di non rendere obbligatorie le misurazioni senza soluzione di continuità di cui al punto 1 nei casi seguenti:

   a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10 000 ore di funzionamento;
   b) per SO2 e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;
   c) per SO2 degli impianti di combustione alimentati a gasolio con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione degli scarichi gassosi;
   d) per SO2 degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di SO2 non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti.

3.  Nei casi in cui non sono richieste misurazioni senza soluzione di continuità, sono necessarie come minimo misurazioni di SO2, NOx, polveri e, per gli impianti alimentati a gas, anche di CO una volta ogni sei mesi.

4.  Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale saranno misurate almeno una volta all'anno.

In alternativa alle misurazioni di SO2 e NOx di cui al punto 3, si possono usare altre procedure, verificate ed approvate dall'autorità competente, per determinare le emissioni di SO2 e di NOx. Queste procedure applicano le pertinenti norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, le norme ISO, le norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

6.  In caso di significative modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo di conduzione degli impianti, l'autorità competente deve esserne informata. L'autorità competente decide se le disposizioni in materia di controllo di cui ai punti da 1 a 4 sono appropriate o se richiedono un adeguamento.

7.  Le misurazioni senza soluzione di continuità effettuate conformemente al punto 1 comprendono le misurazioni del tenore di ossigeno, della temperatura, della pressione e del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi. La misurazione senza soluzione di continuità del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi non è necessaria, a condizione che lo scarico gassoso prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni.

8.  Il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

I sistemi di misurazione automatici sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.

I gestori informano l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici.

9.  A livello dei valori limite di emissione, i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non superano le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Monossido di carbonio 

10%

Anidride solforosa

20%

Ossidi di azoto

20%

Polveri

30%

10.  I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati dopo detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 9.

Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure.

Parte 4

Valutazione del rispetto dei valori limite di emissione

1.  Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono:

   a) nessun valore medio giornaliero convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;
  

b)   il 95% di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell'anno non supera il 200% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2.

2.  Qualora non siano richieste misurazioni senza soluzione di continuità, i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di emissione.

ALLEGATO VI

Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti

Parte 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

  a) "impianto di incenerimento dei rifiuti" esistente un impianto di incenerimento dei rifiuti:
   i) che era in esercizio e era autorizzato conformemente alla normativa comunitaria applicabile prima del 28 dicembre 2002;
   ii) che era autorizzato o registrato per l'incenerimento dei rifiuti e la cui autorizzazione era stata rilasciata prima del 28 dicembre 2002, conformemente alla normativa comunitaria applicabile, purché l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003;
   iii) che era stato oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta completa di autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, purché l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
   b) "nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti", ogni impianto di incenerimento dei rifiuti che non rientra nella lettera a).

Parte 2

Fattori di equivalenza per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani

Per la determinazione della concentrazione totale delle diossine e dei furani, le concentrazioni di massa delle seguenti dibenzo-p-diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:

Fattore di equivalenza tossico

2,3,7,8 ‐ Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)

1

1,2,3,7,8 ‐ Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 ‐ Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 ‐ Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 ‐ Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 ‐ Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD)

0,01

Octaclorodibenzodiossina (OCDD)

0,001

2,3,7,8 ‐ Tetraclorodibenzofurano (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 ‐ Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 ‐ Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8 ‐ Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 ‐ Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9 ‐ Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 ‐ Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 ‐ Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 ‐ Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)

0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF)

0,001

Parte 3

Valori limite per le emissioni nell'atmosfera da parte degli impianti di incenerimento dei rifiuti

1.  Tutti i valori limite di emissione saranno calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi.

I valori limite di emissione sono normalizzati all"11% di ossigeno negli scarichi gassosi, tranne che nel caso di incenerimento di oli minerali usati, come definiti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, quando sono normalizzati al 3% di ossigeno, e nei casi di cui alla parte 6, punto 2.7.

1.1  Valori medi giornalieri dei limiti di emissione per le seguenti sostanze inquinanti, espressi in mg/Nm³

Polvere totale

10 

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC) 

10 

Cloruro di idrogeno (HCl)

10 

Fluoruro di idrogeno (HF)

Biossido di zolfo (SO2)

50 

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti

200 

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora

400 

1.2  Valori limite di emissione su 30 minuti per le seguenti sostanze inquinanti espressi in mg/Nm³

(100%) A

(97%) B

Polvere totale

30 

10 

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)

20 

10 

Cloruro di idrogeno (HCl)

60 

10 

Fluoruro di idrogeno (HF)

Biossido di zolfo (SO2)

200 

50 

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti

400 

200 

1.3  Valori limite di emissione medi espressi in mg/Nm³ per i metalli pesanti elencati di seguito in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore.

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)

0,05 in totale

Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)

Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)

0,05 

Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)

0,5 in totale

Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)

Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)

Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)

Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)

Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)

Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)

Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)

Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)

Tali valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di gas e vapori dei metalli pesanti in questione dei relativi composti.

1.4  Valori limite di emissione medi espressi in ng/Nm³ per diossine e furani in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani calcolata in conformità della parte 2.

Diossine e furani

0,1 

1.5  Valori limite di emissione espressi in mg/Nm³ per il monossido di carbonio (CO) negli scarichi gassosi:

a)  50 come valore medio giornaliero,

b)  100 come valore medio su 30 minuti.

c)  150 come valore medio su 10 minuti.

L'autorità competente può concedere deroghe ai valori limite di emissione fissati nel presente punto per gli impianti di incenerimento dei rifiuti che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazione fissi un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) inferiore o pari a 100 mg/Nm3 come valore medio orario.

2.  Valori limite di emissione applicabile nelle circostanze descritte nell"articolo 40, paragrafo 5 e nell"articolo 41.

La concentrazione di polvere nelle emissioni nell'atmosfera di un impianto di incenerimento dei rifiuti non può superare in nessun caso i 150 mg/Nm3 espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO fissati ai punti 1.2 e 1.5, lettera b).

3.  Gli Stati membri possono stabilire norme volte a disciplinare le deroghe previste nel presente allegato.

Parte 4

Determinazione dei valori limite per le emissioni nell'atmosfera provenienti dal coincenerimento dei rifiuti

1.  La seguente formula (formula di miscelazione) sarà applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale di emissione "C" in una tabella della presente parte.

Il valore limite di emissione per ciascuna sostanza inquinante e il CO presenti negli scarichi gassosi provenienti dal coincenerimento dei rifiuti è calcolato come segue:

 20090310-P6_TA(2009)0093_IT-p0000001.fig 

Vrifiuti

:

volume degli scarichi gassosi provenienti dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo (nozionale) di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato in questione.

Crifiuti

:

valore limite di emissione per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui alla parte 3

Vprocesso

:

volume degli scarichi gassosi provenienti dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno stabiliti nella normativa comunitaria o nazionale ai fini della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per questo tipo di impianti, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno degli scarichi gassosi non diluiti con aggiunta di aria non indispensabile per il processo.

Cprocesso

:

valori limite di emissione fissati nella presente parte per talune attività industriali o, in caso di assenza di tali valori, valori limite di emissione degli impianti conformi alle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative vigenti per tali impianti, quando vengono bruciati i combustibili normalmente utilizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali di massa.

C

:

valori limite totali di emissione ad un determinato tenore di ossigeno fissati nella presente parte per talune attività industriali e per talune sostanze inquinanti o, in caso di assenza di tali valori, valori limite totali di emissione  che sostituiscono i valori limite di emissione stabiliti nei pertinenti allegati della presente direttiva. Il tenore totale di ossigeno che sostituisce il tenore di ossigeno ai fini della normalizzazione è calcolato sulla base del suddetto tenore, rispettando i volumi parziali.

 Tutti i valori limite si emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi.

Gli Stati membri possono stabilire misure volte a disciplinare le esenzioni previste nella presente parte.

2.  Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti

2.1  I valori limite di emissione stabiliti ai punti 2.2 e 2.3 si applicano come valori medi giornalieri di polveri totali, HCI, HF, NOx, SO2 e TOC (per misurazioni senza soluzione di continuità), come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli pesanti e come valori medi in un periodi di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore per diossine e furani.

Tutti i valori sono normalizzati a ossigeno 10%.

I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

2.2  C – Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm3 tranne che per diossine e furani) per le seguenti sostanze inquinanti

Sostanza inquinante 

C

Polveri totali

30

HCl

10

HF

1

NOx

 500

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Diossine e furani (ng/Nm³) 

0,1

2.3  C – Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm³) per SO2 e TOC

Inquinanti

C

SO2

50

TOC

10

L'autorità competente può concedere deroghe rispetto ai valori limite di emissione stabiliti al presente punto nei casi in cui l'incenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2.

3.  Disposizioni speciali per impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti

3.1.  Cprocesso espresso come valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido fino al 31 dicembre 2015

Per determinare la potenza termica nominale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all"articolo 31.

I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

 850 

 200 

 200 

NOx

-

400

 200

200

Polvere

50

50

30

30

Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

350

300

 200

Polvere

50

50

30

30

Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

850

da 400 a 200

(decremento lineare da 100 a 300 MWth)

200

NOx

-

400

200

200

Polvere

50

50

30

30

3.2  Cprocesso espresso in valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido dal 1° gennaio 2016 in poi

Per determinare la potenza termica nominale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all"articolo 31. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

3.2.1  Cprocesso per gli impianti di combustione di cui all"articolo 32, paragrafo 2

Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

per la torba: 300

200

200

NOx

-

300

per la lignite polverizzata: 400

200

200

Polvere

50

30

25

per la torba: 20

20

Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

300

250

200

Polvere

50

30

20

20

Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

250

200

NOx

-

400

200

150

Polvere

50

30

25

20

3.2.2  Cprocesso per gli impianti di combustione di cui all"articolo 32, paragrafo 3

Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

per la torba: 300

200

per la torba: 300, tranne nel caso di combustione a letto fluido: 250

150

per combustione a letto fluido circolante o a letto fluido oppure, nel caso di combustione di torba, per tutti i tipi di combustione a letto fluido: 200

NOx

-

300

per la torba: 250

200

150

per la combustione di lignite polverizzata: 200

Polvere

50

20

20

10

Per la torba: 20

Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

150

per combustione a letto fluido: 200

NOx

-

250

200

150

Polvere

50

20

20

20

Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 6%):

Sostanza inquinante

< 50 MWth

da 50 a 100 MWth

da 100 a 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

200

150

NOx

-

300

150

100

Polvere

50

30

25

20

3.3.  C ‐ Valori limite totali di emissione per metalli pesanti (in mg/Nm3) 

espresso come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore (tenore di O2 6% per i combustibili solidi e 3% per i combustibili liquidi).

Sostanze inquinanti 

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4  C – valori limite totali di emissione (in ng/Nm3)

per diossine e furani espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di O2 6% per i combustibili solidi e 3% per i combustibili liquidi).

Sostanza inquinante 

C

Diossine e furani

0,1

4.  Disposizioni speciali per gli impianti di coincenerimento nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della presente parte

4.1.  C ‐ valore limite totale di emissione (in ng/Nm3)

per diossine e furani espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:

Sostanza inquinante 

C

Diossine e furani

0,1

4.2  C – valori limite totali di emissione (in mg/Nm3) per i metalli pesanti

espresso come valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:

Sostanze inquinanti 

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Parte 5

Valori limite di emissione relativi agli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli scarichi gassosi

Inquinanti

Valori limite di emissione per campioni non filtrati (mg/l tranne che per diossine e furani) 

1. Solidi sospesi totali definiti nell'allegato I della direttiva 91/271/CEE

(95%)

30

(100%)

45

2. Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)

0,03 

3. Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)

0,05 

4. Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)

0,05 

5. Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)

0,15 

6. Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)

0,2 

7. Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)

0,5 

8. Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)

0,5 

9. Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)

0,5 

10. Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn)

1,5 

11. Diossine e furani

0,3 ng/l 

Parte 6

Controllo delle emissioni

1.  Tecniche di misurazione

1.1  Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo.

1.2  Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.

1.3  I valori degli intervalli di confidenza al 95% di un singolo risultato di misurazione determinati ai valori limite giornalieri di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Monossido di carbonio:

10%

Biossido di zolfo:

20%

Biossido di azoto:

20%

Polvere totale:

30%

Carbonio organico totale:

30%

Cloruro di idrogeno:

40%

Fluoruro di idrogeno:

40%║

Le misurazioni periodiche delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono effettuate in conformità dei punti 1.1 e 1.2.

2.  Misurazioni relative agli inquinanti atmosferici

2.1  Sono eseguite le seguenti misurazioni relative agli inquinanti atmosferici:

   a) misurazioni continue delle seguenti sostanze: NOx, purché siano stabiliti i valori limite di emissione, CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2;
   b) misurazioni continue dei seguenti parametri di processo: temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi;
   c) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento è tuttavia effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi.

2.2.  Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno degli scarichi gassosi sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli.

2.3.  La misurazione continua dell'HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l'HCl che garantiscano che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non è superato. In tal caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al in punto 2.1, lettera c).

2.4.  La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora gli scarichi gassosi i campionati siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.

2.5.  L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per HCI, HF e SO2 negli impianti di incenerimento dei rifiuti o negli impianti di coincenerimento dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) ▌ se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. Tale deroga non si applica in caso di combustione di rifiuti misti di origine diversa.

2.6.  L'autorità competente può decidere di imporre solo una misurazione all'anno ▌ per i metalli pesanti e per le diossine e i furani nei seguenti casi:

   a) le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall'incenerimento dei rifiuti siano in tutte le circostanze inferiori al 50% dei valori limite di emissione;
   b) i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base alla valutazione di cui alla lettera c);
   c) il gestore possa provare sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e del monitoraggio delle emissioni che le emissioni sono in tutte le circostanze significativamente al di sotto dei valori limite di emissione per i metalli pesanti, le diossine e i furani;
   d) il gestore possa provare che non vengono trattati rifiuti elettronici o rifiuti contenenti composti clorurati.

2.7.  I risultati delle misurazioni sono normalizzati utilizzando le concentrazioni di ossigeno standard di cui alla parte 3 o calcolate conformemente alla parte 4 e applicando la formula di cui alla parte 7.

Se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso.

Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi in un impianto di incenerimento dei rifiuti o in un impianto di coincenerimento dei rifiuti destinato al trattamento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza inquinante in questione supera il pertinente tenore di ossigeno normalizzato.

3.  Misurazioni relative alle sostanze inquinanti dell'acqua

3.1  Al punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:

   a) misurazioni continue di pH, temperatura e flusso;
   b) misurazioni giornaliere del totale dei solidi sospesi effettuate su campioni per sondaggio oppure misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore;
   c) misurazioni almeno mensili di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico, su un periodo di 24 ore di Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni e Zn;
   d) misurazioni almeno semestrali delle diossine e dei furani; tuttavia nei primi dodici mesi di funzionamento è effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi.

3.2  Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate in loco congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti del sito, il gestore effettua le misurazioni:

   a) sul flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli scarichi gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
   b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
   c) al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.

Parte 7

Formula per il calcolo delle concentrazioni di emissioni calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata

20090310-P6_TA(2009)0093_IT-p0000003.fig

ES

=

concentrazione di emissione calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata

EM

=

concentrazione di emissione misurata

OS

=

concentrazione di ossigeno normalizzata

OM

=

concentrazione di ossigeno misurata

Parte 8

Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione

1.  Valori limite di emissione nell'atmosfera

1.1.  I valori limite di emissione per l'atmosfera si considerano rispettati se:

   a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti nel punto 1.1 della parte 3 o nella parte 4 oppure calcolati conformemente alla parte 4;
   b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A, della tabella al punto 1.2 della parte 3 oppure, ove applicabile, il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B, della tabella al punto 1.2 della parte 3;
   c) nessuno dei valori medi stabiliti per i metalli pesanti, le diossine e i furani durante il periodo di campionamento supera i valori limite di emissione stabiliti nei punti 1.3 e 1.4 della parte 3 o nella parte 4 oppure calcolati conformemente alla parte 4;
   d) per il monossido di carbonio (CO):
   i) nel caso di impianti di incenerimento dei rifiuti:
   almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettera a), della parte 3;
  

e

   almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettere b) e c) della parte 3 
   ii) nel caso di impianti di coincenerimento dei rifiuti: non sono rispettate le disposizioni della parte 4.

1.2.  I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua.

1.3.  I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2 sono determinati come previsto agli articoli 39, paragrafo 1, lettera e) e 42, paragrafo 3 e al punto 1 della parte 6.

2.  Valori limite di emissione nell'acqua.

I valori limite di emissione per l'acqua si considerano rispettati se:

   a) per il totale dei solidi sospesi il 95% e il 100% dei valori misurati non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti nella parte 5;
   b) per i metalli pesanti (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni e Zn) non più di una misurazione all'anno supera i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5; ovvero, ove lo Stato membro effettui più di 20 campionamenti l'anno, se non oltre il 5% di tali campioni supera i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5;
   c) per le diossine e i furani, i risultati delle misurazioni non superano i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5.

ALLEGATO VII

Parte 1

Attività

1.  In ciascuno dei punti che seguono l'attività comprende la pulizia dell'apparecchiatura ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria.

2.  Rivestimento adesivo

Qualsiasi attività in cui un adesivo è applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e laminati adesivi nelle attività di stampa.

3.  Attività di rivestimento

Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:

  a) uno qualsiasi dei seguenti veicoli:
   i) autovetture nuove, definite come veicoli della categoria M1 nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") e della categoria N1, nella misura in cui esse sono trattate nello stesso impianto come i veicoli M1(49);
   ii) cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 e N3 nella direttiva 2007/46/CE;
   iii) furgoni e autocarri, definiti come veicoli delle categorie N1, N2 e N3 nella direttiva 2007/46/CE, ma escluse le cabine di autocarri;
   iv) autobus, definiti come veicoli delle categorie M2 e M3 nella direttiva 2007/46/CE;
   v) rimorchi, definiti nelle categorie O1, O2, O3 e O4 nella direttiva 2007/46/CE;
   b) superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.;
   c) superfici di legno;
   d) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta;
   e) cuoio.

Le attività di rivestimento non comprendono il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento comprende una fase durante la quale è stampato lo stesso articolo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, questa fase di stampa è considerata parte dell'attività di rivestimento. Non sono però incluse le attività di stampa a sé stanti, ma possono essere contemplate dal capo V della presente direttiva se l'attività di stampa rientra nell'ambito di applicazione della stessa.

4.  Verniciatura in continuo di metalli (coil coating)

Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo.

5.  Pulitura a secco

Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza composti organici volatili in un impianto di pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

6.  Fabbricazione di calzature

Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse.

7.  Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi

La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso sito mediante miscela di pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, correzioni di viscosità e tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.

8.  Fabbricazione di prodotti farmaceutici

Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, la fabbricazione di prodotti intermedi.

9.  Stampa

Qualsiasi attività di riproduzione di testi e/o immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del capo V rientrano soltanto i sottoprocessi seguenti:

   a) flessografia - un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione;
   b) offset - un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato;
   c) laminazione associata all'attività di stampa - si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati;
   d) fabbricazione di carta per rotocalco - rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;
   e) rotocalcografia - un'attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l'inchiostro dalle cellette;

f)   offset dal rotolo - un'attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate;

   g) laccatura - un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio.

10.  Conversione di gomma

Qualsiasi attività di miscela, macinazione, dosaggio, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.

11.  Pulizia di superficie

Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura. Un'attività di pulizia comprendente più di una fase prima o dopo qualsiasi altra fase di lavorazione viene considerata attività di pulizia di superficie. Questa attività non riguarda la pulizia dell'attrezzatura, bensì la pulizia della superficie dei prodotti.

12.  Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale

Qualsiasi attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali.

13.  Finitura di veicoli

Qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:

   a) il rivestimento originale dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 2007/46/CE, o parti di essi, con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;
   b) il rivestimento di rimorchi (compresi i semirimorchi) (categoria O nella direttiva 2007/46/CE).

14.  Rivestimento di filo per avvolgimento

Qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc.

15.  Impregnazione del legno

Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici.

16.  Stratificazione di legno e plastica

Qualsiasi attività in cui si fanno aderire insieme legno e/o plastica per produrre laminati.

Parte 2

Soglie e valori limite di emissione

I valori limite di emissione negli scarichi gassosi sono calcolati una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101, kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi.

Attività

(soglia di consumo di solvente in tonnellate/anno)

Soglia

(soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno)

Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mg C/Nm3)

Valori limite di emissione diffusa (percentuale di input di solvente)

Valori limite di emissione totale

Disposizioni speciali

 Impianti nuovi

 Impianti esistenti

 Impianti nuovi

 Impianti esistenti

1

Stampa offset

(> 15)

15‐25

> 25

100

20

30 (1)

30 (1)

(1) Il residuo di solvente nel prodotto finito non va considerato parte delle emissioni diffuse.

2

Carta per rotocalco

(> 25)

75

10

15

3

Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (> 15), offset dal rotolo su tessili/cartone (> 30)

15‐25

> 25

> 30 (1)

100

100

100

25

20

20

(1) Soglia per offset dal rotolo su tessili e cartone.

4

Pulizia di superficie usando composti specificati all"articolo 53, paragrafo 5.

(> 1)

1‐5

> 5

20 (1)

20 (1)

15

10

(1) Il valore limite si riferisce alla massa di composti in mg/Nm3, e non al carbonio totale.

5

Altri tipi di pulizia di superficie

(> 2)

2‐10

> 10

75 (1)

75 (1)

20 (1)

15 (1)

(1) Gli impianti che dimostrano all'autorità competente che il tenore medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera il 30% in peso sono esonerati dall'applicare questi valori.

6

Rivestimento di veicoli (< 15) e finitura di veicoli

> 0,5

50 (1)

25

(1) L'ottemperanza al disposto del punto 2 della parte 8 è dimostrata in base a misurazioni della durata media di 15 minuti.

7

Verniciatura in continuo (coil coating)

(> 25)

50 (1)

5

10

(1) Per gli impianti che usano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il valore limite di emissione è 150.

8

Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili (5), tessuti, film e carta

(> 5)

5‐15

> 15

100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)

 25 (4) 

20 (4)

(1) Il valore limite di emissione concerne l'applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento.

(2) Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento.

(3) Per gli impianti di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il valore limite di emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150.

(4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di confinamento (come la costruzione di navi, la verniciatura di aerei) possono

essere esonerate da questi valori, a norma dell"articolo 53, paragrafo 3.

(5) L'offset dal rotolo su tessili è coperta dall'attività n. 3.

9

Rivestimento di filo per avvolgimento

(> 5)

10 g/kg (1)

5 g/kg (2)

(1) Si applica agli impianti dove il diametro medio del filo è ≤ 0,1 mm.

(2) Si applica a tutti gli altri impianti.

10

Rivestimento delle superfici di legno

(> 15)

15‐25

> 25

100 (1)

50/75 (2)

25

20

(1) Il valore limite di emissione si applica ai processi di applicazione di rivestimento ed essiccazione in condizioni di confinamento.

(2) Il primo valore concerne i processi di essiccazione e il secondo quelli di applicazione del rivestimento.

11

Pulitura a secco

20 g/kg (1) (2)

(1) Espressa in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato.

(2) Il valore limite di emissione di cui al punto 2 della parte 4 non si applica a questa attività.

12

Impregnazione del legno

(> 25)

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) Il valore limite di emissione non si applica all'impregnazione con creosoto.

13

Rivestimento di cuoio

(> 10)

10‐25

> 25

> 10 (1)

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

I valori limite di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m2 di prodotto fabbricato.

(1) Per le attività di rivestimento di cuoio nell'arredamento e nella pelletteria particolare utilizzata come piccoli articoli per i consumatori (per es. borse, cinture, portafogli, ecc.).

14

Fabbricazione di calzature

(> 5)

25 g per paio

Il valore limite di emissione è espresso in grammi di solvente emesso per paio completo di calzature prodotto.

15

Stratificazione di legno e plastica

(> 5)

30 g/m2

16

Rivestimenti adesivi

(> 5)

5‐15

> 15

50 (1)

50 (1)

25

20

(1) Se sono applicate tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.

17

Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi

(> 100)

100‐1 000

> 1 000

150

150

5

3

5% di input di solvente

3% di input di solvente

Il valore limite di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto come parte di un preparato per rivestimenti in un contenitore sigillato.

18

Conversione della gomma

(> 15)

20 (1)

25 (2)

25% di input di solvente

(1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.

(2) Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parti di prodotti o preparatiin un contenitore sigillato.

19

Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale

(> 10)

Grasso animale:

1,5 kg/tonnellata

ricino

3 kg/tonnellata

colza:

1 kg/tonnellata

semi di girasole:

1 kg/tonnellata

semi di soia (frantumazione normale):

0,8 kg/tonnellata

semi di soia (fiocchi bianchi): 1,2 kg/tonnellata

altri semi e altre sostanze vegetali:

3 kg/tonnellata (1)

1,5 kg/tonnellata (2)

4 kg/tonnellata (3)

(1) I valori limite di emissione totale per gli impianti che lavorano partite individuali di semi e altre sostanze vegetali dovrebbero essere fissati dalle autorità competenti caso per caso, applicando le migliori tecniche disponibili.

(2) Si applica a tutti i processi di frazionamento, ad esclusione della demucillaginazione (eliminazione delle materie gommose dall'olio).

(3) Si applica alla demucillaginazione.

20

Fabbricazione di prodotti farmaceutici

(> 50)

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5% di input di solvente

15% di input di solvente

(1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.

(2) Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotti o preparati in un contenitore sigillato.

Parte 3

Valori limite di emissione per gli impianti dell'industria del rivestimento di veicoli

1.  I valori limite di emissione totale sono espressi in grammi di solvente organico emesso per metro quadrato di superficie del prodotto e in chilogrammi di solvente organico emesso in rapporto con la carrozzeria del veicolo.

2.  La superficie dei prodotti di cui alla tabella al punto 3 sottostante è definita come segue:

   - la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, o la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.

La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la seguente formula:

2 × peso totale della scocca

Spesso medio della lamiera × densità della lamiera

Questo metodo si applica anche per altre parti di lamiera rivestite.

La progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti sono usati per calcolare la superficie delle altre parti aggiunte oppure la superficie totale rivestita nell'impianto.

3.  Nella tabella seguente, i valori limite di emissione totale si riferiscono a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso.

Attività

(soglia di consumo di solvente in tonnellate/anno)

Soglia di produzione

(produzione annuale del prodotto rivestito)

Valore limite di emissione totale

 Impianti nuovi

 Impianti esistenti

Rivestimento di autovetture nuove (> 15)

> 5 000

45 g/m2 o 1,3 kg/carrozzeria + 33 g/m2

60 g/m2 o 1,9 kg/carrozzeria + 41 g/m2

≤ 5 000 monoscocca o > 3 500 telaio

90 g/m2 o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/m2

90 g/m2 o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/m2

 Valore limite di emissione totale (g/m2)

Rivestimento di cabine di autocarri nuovi (> 15)

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

Rivestimento di furgoni e autocarri nuovi (> 15)

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

Rivestimento di autobus nuovi (> 15)

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

4.  Gli impianti di rivestimento di veicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori riportati nella tabella al punto 3 devono rispettare i requisiti per il settore finitura di veicoli fissati nella parte 2.

Parte 4

Valori limite di emissione relativi ai composti organici volatili aventi frasi di rischio specifiche

1.  Per le emissioni dei composti organici volatili di cui all"articolo 52 vale a dire emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura di cui al detto articolo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

2.  Per le emissioni dei composti organici volatili alogenati cui sono state assegnate etichette con la frase di rischio R40 o R68, vale a dire emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura R40 o R68 è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

Parte 5 

Piano di riduzione

1.  In caso di applicazione di rivestimenti, vernici, adesivi o inchiostri può essere utilizzato il piano seguente. Qualora il metodo seguente sia inadeguato, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi piano alternativo che permetta di conseguire riduzioni delle emissioni equivalenti a quelli conseguiti se fossero applicati i valori limite di emissione di cui alle parti 2 e 3. Il piano è impostato in modo da tener conto degli elementi seguenti:

   a) se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, il gestore dispone di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione;
   b) il punto di riferimento per le riduzioni di emissione dovrebbe corrispondere il più fedelmente possibile alle emissioni che ci sarebbero state in assenza di un intervento di riduzione.

2.  Il piano seguente si applica agli impianti per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato:

a)  L'emissione annua di riferimento è calcolata come segue:

i)  La massa totale di materia solida nella quantità di rivestimento e/o inchiostro, vernice o adesivo consumata in un anno è determinata. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei composti organici volatili.

ii)  Le emissioni annue di riferimento sono calcolate moltiplicando la massa determinata di cui al punto i) per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Le autorità competenti possono modificare questi fattori per singoli impianti onde riflettere il provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida.

Attività

Fattore di moltiplicazione da usare per la lettera), punto ii)

Rotocalcografia, flessografia; laminazione associata all'attività di stampa; laccatura associata all'attività di stampa; rivestimento del legno; rivestimento di tessili, tessuti o carta; rivestimento adesivo

4

Verniciatura in continuo (coil coating), finitura di veicoli

3

Rivestimento a contatto di prodotti alimentari, rivestimenti aerospaziali

2,33

Altri rivestimenti e offset dal rotolo

1,5

b)  L'emissione bersaglio è uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari:

   1) (al valore limite di emissione diffusa + 15), per gli impianti che rientrano nel punto 6 e nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10 della parte 2,
   2) (al valore limite di emissione diffusa + 5) per tutti gli altri impianti.

c)  La conformità è realizzata se l'emissione effettiva di solvente determinata in base al piano di gestione dei solventi è inferiore o uguale all'emissione bersaglio.

Parte 6

Controllo delle emissioni

1.  I canali muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico, sono oggetto di un controllo continuo delle emissioni onde verificarne la conformità.

2.  Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite misurazioni continue o periodiche. Per le misurazioni periodiche si devono ottenere almeno tre valori di misurazione durante ogni misurazione.

3.  Non sono richieste misurazioni quando il dispositivo di abbattimento di fine ciclo non è tenuto a conformarsi alla presente direttiva.

Parte 7

Piano di gestione dei solventi

1.  Principi

Il piano di gestione dei solventi serve a:

   a) verificare la conformità come specificato all"articolo 56;
   b) individuare le future opzioni di riduzione;
   c) consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni in materia di consumo di solvente, emissioni di solvente e conformità alle prescrizioni del capo V.

2.  Definizioni

Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa.

Input di solventi organici (I):

I1 La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

I2 La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solventi nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.

Output di solventi organici (O):

O1 Emissioni negli scarichi gassosi.

O2 Solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

O3 La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4 Emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5 Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8).

O6 Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta.

O7 Solventi organici o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.

O8 Solventi organici contenuti in preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7.

O9 Solventi organici scaricati in altro modo.

3.  Uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità.

L'uso del piano di gestione dei solventi è determinato in base al requisito particolare da verificare, come segue:

a)   verifica della conformità rispetto al sistema di riduzione stabilito nella parte 5, con un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nelle parti 2 e 3.

i)   per tutte le attività che utilizzano il sistema di riduzione stabilito nella parte 5, il piano di gestione dei solventi è elaborato ogni anno per determinare il consumo (C). Il consumo è calcolato secondo la formula seguente:

C = I1 − O8

In parallelo si determinano anche le materie solide usate nel rivestimento per calcolare l'emissione di riferimento annua e l'emissione bersaglio ogni anno.

ii)   per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nelle parti 2 e 3, il piano di gestione dei solventi è elaborato ogni anno per determinare le emissioni (E). Le emissioni sono calcolate con la formula seguente:

E = F + O1

Dove F è l'emissione diffusa quale definita alla lettera b, punto i). Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro di prodotto.

iii)   per valutare la conformità ai requisiti dell"articolo 53, paragrafo 6, lettera b), punto ii), il piano di gestione dei solventi è ogni anno per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questa cifra è poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attività i requisiti delle parti 2, 3 e 5.

b)  Determinazione delle emissioni diffuse per raffronto con i valori limite di emissione diffusa della parte 2:

i)  L'emissione diffusa è calcolata secondo una delle seguenti formule;

F = I1 − O1 − O5 − O6 − O7 − O8

oppure

F = O2 + O3 + O4 + O9

 F è determinata sia mediante misurazioni dirette delle quantità sia mediante un metodo o un calcolo equivalente, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo.

Il valore limite di emissione diffusa è espresso in percentuale dell'input, che è calcolato con la seguente formula:

I = I1 + I2

ii)  La determinazione delle emissioni diffuse è effettuata mediante una serie breve ma completa di misurazioni e non deve ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.

Parte 8

Valutazione della conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi

1.  In caso di misurazioni continue la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se:

   a) nessuna delle medie aritmetiche di tutte le letture valide prese durante un qualsiasi periodo di 24 ore di esercizio di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature supera i valori limite di emissione,
   b) nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione stabiliti di un fattore superiore a 1,5.

2.  Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se nel corso di un controllo:

   a) la media di tutti i valori di misurazione non supera i valori limite di emissione
   b) nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5.

3.  La conformità alle disposizioni della parte 4 è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso, ove non altrimenti specificato nella parte 2.

4.  Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.

ALLEGATO VIII

Disposizioni tecniche relative agli impianti che producono biossido di titanio

Parte 1

 Valori limite di emissione per le emissioni nell'acqua

1.  Nel caso di impianti che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale):

550 kg di solfato per tonnellata di biossido di titano prodotto;

2.  Nel caso di impianti che utilizzano il procedimento con cloruro (come media annuale):

a)  130 kg di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale,

b)  228 kg di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico,

c)  330 kg di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto si utilizza "slag".

3.  Per impianti che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano più di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

Parte 2

Prove di tossicità acuta

1.  Prove di tossicità acuta saranno effettuate su talune specie di molluschi, crostacei, pesci e plancton che si trovano comunemente nei luoghi di scarico. Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia (Artemia salina).

2.  Tassi di mortalità massimi risultanti dalle prove di cui al punto 1, in un periodo di 36 ore, ad una diluizione dell'effluente di 1/5 000:

   a) per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata: mortalità del 20%,
   b) per quanto riguarda le larve delle specie esaminate: una mortalità piè elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo.

Parte 3

Valori limite di emissione nell'atmosfera

1.  I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm3) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo negli scarichi gassosi.

2.  Per le polveri: 50 mg/Nm3 come media oraria.

3.  Per l'anidride solforosa e solforica gassosa, compresi gli acidi vescicolari calcolati come SO2 equivalente

a)  6 kg per tonnellata di biossido di titanio prodotto come media annuale;

b)  500 mg/Nm3 come media oraria per gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi;

4.  Per il cloro nel caso di impiant che utilizzano il procedimento con cloruro:

a)  5 mg/Nm3 come media giornaliera

b)  40 mg/Nm3 in ogni momento.

Parte 4

Controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi nell'acqua di rifiuti provenienti da impianti che producono biossido di titanio

1.  La colonna d'acqua è controllata almeno tre volte all'anno, mediante controllo dell'acqua non filtrata o dell'acqua filtrata, attraverso la determinazione dei seguenti parametri:

   a) in caso di controllo dell'acqua non filtrata: temperatura, salinità o conduttività a 20°C, pH, O2 disciolto, torbidità o materie in sospensione, Fe disciolto e in sospensione, Ti;
   b) in caso di controllo dell'acqua filtrata:
   i) nell'acqua filtrata attraverso una membrana filtrante di porosità 0,45 µm: Fe disciolto;
   ii) nei solidi in sospensione trattenuti nella membrana filtrante di porosità 0,45 µm: Fe, ossidi idratati e idrossidi di ferro.

2.  I sedimenti sono controllati almeno una volta l'anno raccogliendo campioni nello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie e attraverso la determinazione dei parametri che seguono in tali campioni: Ti, Fe, ossidi idratati e idrossidi di ferro.

3.  Gli organismi viventi sono controllati almeno una volta l'anno determinando la concentrazione delle sostanze che seguono nelle specie rappresentative del substrato: Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb, e determinando la varietà e l'abbondanza relativa della fauna bentonica, nonché la presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci.

4.  Nel corso di operazioni di campionamento che si succedono, il campionamento è effettuato negli stessi luoghi, alla stessa profondità e alle medesime condizioni.

Parte 5

Controllo delle emissioni

Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il controllo senza soluzione di continuità:

a)   del SO2 proveniente da impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi in impianti che utilizzano il procedimento al solfato

   b) il cloro proveniente da impianti che utilizzano il procedimento con cloruro
   c) polvere provenienti dalle fonti principali.

ALLEGATO IX

Parte A

Direttive abrogate e loro successive modifiche

(previste all'articolo 72)

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio

(GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19)

Direttiva 83/29/CEE del Consiglio

(GU L 32 del 3.2.1983, pag. 28)

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio

(GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)

esclusivamente l'allegato I, lettera b)

Direttiva 82/883/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

esclusivamente l'allegato III, punto 34

Direttiva 92/112/CEE del Consiglio

(GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11)

Direttiva 96/61/CE del Consiglio

(GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

esclusivamente l'articolo 4 e l'allegato II

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

esclusivamente l'articolo 26

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

esclusivamente l'allegato III, punto 61

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

esclusivamente l'articolo 21, paragrafo 2

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio

(GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

esclusivamente l'allegato I, punto 17

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87)

esclusivamente l'articolo 13, paragrafo 1

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91)

Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1)

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368)

esclusivamente l'allegato, parte B, punto 2

Parte B

Termini di attuazione nel diritto nazionale (previsti all'articolo 72)

Direttiva

Termine per il recepimento

Termini per l'applicazione

78/176/CEE

25 febbraio 1979

82/883/CEE

31 dicembre 1984

92/112/CEE

15 giugno 1993

96/61/CE

30 ottobre 1999

1999/13/CE

1° aprile 2001

2000/76/CE

28 dicembre 2000

28 dicembre 2002

28 dicembre 2005

2001/80/CE

27 novembre 2002

27 novembre 2004

2003/35/CE

25 giugno 2005

2003/87/CE

31 dicembre 2003

ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Direttiva 78/176/CEE

Direttiva 82/883/CEE

Direttiva 92/112/CEE

Direttiva 96/61/CE

Direttiva 1999/13/CE

Direttiva 2000/76/CE

Direttiva 2001/80/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, primo paragrafo

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 25

Articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e)

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Articolo 2

Articolo 61

Articolo 3

Articolo 12, punti 4) e 5)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 3, frase introduttiva e paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

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Articolo 5

Articolo 5

Articolo 12, punti 4) e 5)

Articolo 6

Articolo 12, punti 4) e 5)

Articolo 7, paragrafo 1

Articoli 64, paragrafo 1, e 64, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

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Articolo 65, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9

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Articolo 10

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Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

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Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 66

Articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4

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Articolo 14

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Articolo 15

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 21

Articolo 15

Articolo 21

Articolo 18, paragrafi 1 e 3

Articolo 71

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 23

Articolo 17

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 75

Allegato I

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Allegato II A frase introduttiva e punto 1

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Allegato II A punto 2

Allegato VIII, parte 2

Allegato II B

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Articolo 2

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Articolo 3

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Articolo 4, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 64, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Allegato VIII, parte 4

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

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Articolo 64, paragrafo 4

Articolo 5

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Articolo 6

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Articolo 7

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Articolo 8

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Articolo 9

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Articolo 10

Articolo 69

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 69, paragrafo 1

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Articolo 69, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

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Articolo 12

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Articolo 13

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Allegato I

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Allegato II

Allegato VIII, parte 4

Allegato III

Allegato VIII, parte 4

Allegato IV

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Allegato V

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Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

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Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva e primo trattino

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Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino e articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino

Articolo 61, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quarto, quinto, sesto e settimo trattino

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Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva e primo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino

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Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 61, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c),

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Articolo 2, paragrafo 2

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Articolo 3

Articolo 61

Articolo 4

Articolo 61

Articolo 5

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Articolo 6, primo paragrafo, frase introduttiva

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 6, primo paragrafo, lettera a)

Allegato VIII, parte 1, punto 1)

Articolo 6, primo paragrafo, lettera b)

Allegato VIII, parte 1, punto 2)

Articolo 6, secondo paragrafo

Allegato VIII, parte 1, punto 3)

Articolo 7

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Articolo 8

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Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva

---

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a, punto i)

Allegato VIII, parte 3, punto 2)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Allegato VIII, parte 3, punto 3), frase introduttiva, e punto 3), lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 63, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv)

Allegato VIII, parte 3, punto 3), lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto v)

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Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Allegato VIII, parte 3, punto 4)

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

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Articolo 10

Articolo 64

Articolo 11

Articolo 12, punti 4) e 5)

Allegato

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Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

---

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 3, prima parte

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 65

Articolo 2, paragrafo 9, prima frase

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 9, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

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Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 10, lettera a)

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Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), primo comma

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), secondo comma

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 11, primo comma e primo, secondo e terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 11, secondo comma

Articoli 14, paragrafo 2 e 15, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 3, paragrafo 13

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Articolo 3, paragrafi 14, 15, 16, 17 e 18

Articolo 3, primo comma, frase introduttiva

Articolo 12, frase introduttiva

Articolo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafi 4 e 5

Articolo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 3, primo comma, lettera e)

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 3, primo comma, lettera f)

Articolo 12, paragrafo 8

Articolo 3, secondo comma

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Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 73, paragrafi 1 e 2

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Articolo 73, paragrafi 3 e 4

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 71. paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

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Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, nono trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, decimo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

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Articolo 14

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 8, primo paragrafo

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 8, secondo paragrafo

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Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, seconda parte della frase

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Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, prima

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva e lettere a) e b)

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, terza frase

Articolo 15, paragrafo 2

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Articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

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Articolo 9, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3, quinto comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3, sesto comma

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4, prima parte della prima frase

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 4, seconda parte della prima frase

Articolo 16, paragrafo 3, primo comma

Articolo 9, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera f)

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Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma

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Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma e paragrafi 4 e 5

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Articolo 17

Articolo 9, paragrafo 5, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

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Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma

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Articolo 9, paragrafo 6, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma

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Articolo 9, paragrafo 7

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Articolo 9, paragrafo 8

Articoli 7 e 18, paragrafo 1

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Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 10

Articolo 19

Articolo 11

Articolo 20

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, prima frase

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2, terza frase

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Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

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Articolo 22, paragrafi 2 e 3

Articolo 13, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 22, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 13, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 22, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 22, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 22, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 2, quarto trattino

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Articolo 22, paragrafo 4, lettera d)

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Articolo 23

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Articolo 24

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Articolo 25, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 14, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase e articolo 25, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 14, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, seconda parte della frase

Articolo 14, secondo trattino

Articolo 8, punto 2) e Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 14, terzo trattino

Articolo 25, paragrafo 1, terzo comma

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Articolo 25, paragrafi da 2 a 7

Articolo 15, paragrafo 1, frase introduttiva e primo e secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma e lettere a) e b)

Articolo 15, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

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Articolo 26, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma

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Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 2, frase introduttiva e lettere a e b)

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Articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a g)

Articolo 15 bis, primo paragrafo

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 15 bis, secondo paragrafo

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 15 bis, terzo paragrafo

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 15 bis, quarto e quinto paragrafo

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 15 bis, sesto paragrafo

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, prima frase e articolo 11, paragrafo 2

Articolo 66, paragrafo 1, primo comma

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Articolo 66, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase

Articolo 29, frase introduttiva

Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase

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Articolo 16, paragrafo 3, prima frase

Articolo 11, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3, seconda frase

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Articolo 16, paragrafo 3, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

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Articolo 67

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Articolo 29

Articolo 17

Articolo 11

Articolo 28

Articolo 18, paragrafo 1

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Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

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Articolo 20, paragrafi 1 e 2

---

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 72

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 74

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Articolo 2, paragrafo 1

Allegato I, primo paragrafo della frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2

Allegato I, secondo paragrafo della frase introduttiva

Allegato I, primo comma della frase introduttiva

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Allegato I, secondo e terzo comma della frase introduttiva

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 1

Allegato I, punti 2.1 – 2.5, lettera b)

Allegato I, punti 2.1 – 2.5, lettera b)

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Allegato I, punto 2.5, lettera c)

Allegato I, punto 2.6

Allegato I, punto 2.6

Allegato I, punto 3

Allegato I, punto 3

Allegato I, punti 4.1 – 4.6

Allegato I, punti 4.1 – 4.6

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Allegato I, punto 4.7

Allegato I, punto 5, frase introduttiva

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Allegato I, punti 5.1 – 5.3, lettera b)

Allegato I, punti 5.1 – 5.3, lettera b)

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Allegato I, punto 5.3, lettere da c) a e)

Allegato I, punto 5.4

Allegato I, punto 5.4

Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b)

Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b)

---

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Allegato I, punto 6.1, lettera c)

Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b)

Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b), punto ii)

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Allegato I, punto 6.4, lettera b), punto iii)

Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.6, lettera c)

Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.6, lettera c)

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Allegato I, punto 6.6, lettera c), ultima frase

Allegato I, punti 6.7 - 6.8

Allegato I, punti 6.7 - 6.8

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Allegato I, punti 6.9 e 6.10

Allegato II

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Allegato III

Allegato II

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Allegato II, punto 13

Allegato IV, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 9

Allegato IV, punti da 1 a 11

Allegato III

Allegato IV, punto 12

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Allegato V, punto 1, lettera a)

Allegato IV, punto 1, lettera a)

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Allegato IV, punto 1, lettera b)

Allegato V, punto 1, lettere b)-g)

Allegato IV, punto 1, lettere c)-h)

Allegato V, punti da 2 a 5

Allegato IV, punti da 2 a 5

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

---

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 15

Articolo 51, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 33

Articolo 2, paragrafo 17

Articolo 3, paragrafo 34

Articolo 2, paragrafo 18

Articolo 3, paragrafo 35

Articolo 2, paragrafo 19

---

Articolo 2, paragrafo 20

Articolo 3, paragrafo 36

Articolo 2, paragrafo 21

Articolo 51, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 22

Articolo 51, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 23

Articolo 51, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 24

Articolo 51, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 25

Articolo 51, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafo 26

Articolo 51, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 27

---

Articolo 2, paragrafo 28

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 29

---

Articolo 2, paragrafo 30

Articolo 51, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafo 31

Allegato VII, parte 2, prima frase

Allegato VIII, parte 3, punto

Articolo 2, paragrafo 32

---

Articolo 2, paragrafo 33

Articolo 51, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragraf1 da 1 a 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 1, lettere a) b)

Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 53, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

---

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 52

Articolo 5, paragrafo 7

Allegato VII, parte 4, punto 1

Articolo 5, paragrafo 8, primo comma

Allegato VII, parte 4, punto 2

Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 53, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 9

---

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 53, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafi 11, 12 e 13

---

Articolo 6

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Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva e primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 58

Articolo 7, paragrafo 1, seconda parte

---

Articolo 7, paragrafo 2

---

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, frase introduttiva e punto 1

Articolo 8, paragrafo 2

Allegato VII, parte 6, punto 1

Articolo 8, paragrafo 3

Allegato VII, parte 6, punto 2

Articolo 8, paragrafo 4

Allegato VII, parte 6, punto 3

Articolo 8, paragrafo 5

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Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 56, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 56, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 56, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

Allegato VII, parte 8, punto 4

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Allegato VII, parte 8, punto 1

Articolo 9, paragrafo 4

Allegato VII, parte 8, punto 2

Articolo 9, paragrafo 5

Allegato VII, parte 8, punto 3

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 9

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1, dalla terza alla sesta frase

---

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 59, paragrafo 1, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 59, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafi 12 e 3

---

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 16

Articolo 70

Allegato I, prima e seconda frase della frase introduttiva

Articolo 50

Allegato I, terza frase della frase introduttiva e elenco delle attività

Allegato VII, parte 1

Allegato II A, parte I

Allegato VII, parte 2

Allegato II A, parte 2

Allegato VII, parte 3

Allegato II A, parte II, ultima frase del paragrafo 6

---

Allegato II B, punto 1, prima e seconda frase

Articolo 53, paragrafo 1, lettera b)

Allegato II B, punto 1, terza frase

Articolo 53, paragrafo 1, secondo comma

Allegato II B, punto 2

Allegato VII, parte 5

Allegato II B, punto 2, secondo comma, punto i) e tabella

---

Allegato III, punto 1

---

Allegato III, punto 2

Allegato VII, parte 7, punto 1

Allegato III, punto 3

Allegato VII, parte 7, punto 2

Allegato III, punto 4

Allegato VII, parte 7, punto 3

Articolo 1, secondo paragrafo

---

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 37, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), punto i)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vi)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vii)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto viii)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera a), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 26

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

---

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 27

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma

Articolo 3, paragrafo 28

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 37, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 5, primo comma

Articolo 3, paragrafo 29

Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 37, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 37, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 6

Allegato VI, parte 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 30

---

---

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---

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Allegato VI, parte 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 31

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 32

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 38

Articolo 4, paragrafo 4, frase introduttiva e lettere a) e b)

Articolo39, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 48

Articolo 5

Articolo 46

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e articolo 6, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 44, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 44, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4, prima e seconda frase del primo comma e articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4, terza frase del primo comma

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 45, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 44, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 44, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 44, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 40, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 40, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 8, primo comma, frase introduttiva

Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 2.7

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 5

---

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

---

Articolo 8, paragrafo 4, primo comma

Articolo 40, paragrafo 4, primo comma

Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma

Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 3.2

Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma

Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 3.2

Articolo 8, paragrafo 4, quarto comma

---

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 8

---

Articolo 9, primo comma

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 9, secondo comma

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 9, terzo comma

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

---

Articolo 10, paragrafo 3, prima frase

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3, seconda frase

---

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 1.3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Allegato VI, parte 6, punto 2.1

Articolo 11, paragrafo 3

Allegato VI, parte 6, punto 2.2

Articolo 11, paragrafo 4

Allegato VI, parte 6, punto 2.3

Articolo 11, paragrafo 5

Allegato VI, parte 6, punto 2.4

Articolo 11, paragrafo 6

Allegato VI, parte 6, punto 2.5

Articolo 11, paragrafo 7, prima parte della prima frase del primo comma

Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 2.6

Articolo 11, paragrafo 7, seconda parte della prima frase del primo comma

Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 7, seconda frase del primo comma

---

Articolo 11, paragrafo 7, secondo comma

---

Articolo 11, paragrafo 7, lettera a)

Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 7, lettere b) e c)

---

Articolo 11, paragrafo 7, lettera d)

Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 7, lettere e) ed f)

---

Articolo 11, paragrafo 8, primo comma, lettere a) e b)

Allegato VI, parte 3, punto 1, primo e secondo comma

Articolo 11, paragrafo 8, lettera c)

Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 2.7

Articolo 11, paragrafo 8, lettera d)

Allegato VI, parte 4, punto 2.1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 8, secondo comma

Allegato VI, parte 6, terza parte del punto 2.7

Articolo 11, paragrafo 9

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 10, lettere a), b) e c)

Allegato VI, parte 8, lettere a), b) e c) del punto 1.1

Articolo 11, paragrafo 10, lettera d)

Allegato VI, parte 8, lettera d) del punto 1.1

Articolo 11, paragrafo 11

Allegato VI, parte 8, punto 1.2

Articolo 11, paragrafo 12

Allegato VI, parte 8, punto 1.3

Articolo 11, paragrafo 13

Articolo 42, paragrafo 5, primo comma

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Articolo 42, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 14

Allegato VI, parte 6, punto 3.1

Articolo 11, paragrafo 15

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 11, paragrafo 16

Allegato VI, parte 8, punto 2

Articolo 11, paragrafo 17

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, prima frase

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase

---

Articolo 12, paragrafo 2, terza frase

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 41

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 4

Allegato VI, parte 3, punto 2

Articolo 14

---

Articolo 15

---

Articolo 16

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Articolo 17, paragrafi 2 e 3

---

Articolo 20

---

Allegato I

Allegato VI, parte 2

Allegato II, prima parte (senza numerazione)

Allegato VI, parte 4, punto 1

Allegato II, punto 1, frase introduttiva

Allegato VI, parte 4, punto 2.1

Allegato II, punti 1.1 – 1.2

Allegato VI, parte 4, punti 2.2 - 2.3

Allegato II, punto 1.3

---

Allegato II, punto 2.1

Allegato VI, parte 4, punto 3.1

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---

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Allegato VI, parte 4, punto 3.2

Allegato II, punto 2.2

Allegato VI, parte 4, punto 3.3

Allegato II, punto 3

Allegato VI, parte 4, punto 4

Allegato III

Allegato VI, parte 6, punto 1

Allegato IV, tabella

Allegato VI, parte 5

Allegato IV, ultima frase

---

Allegato V, lettera a), tabella

Allegato VI, parte 3, punto 1.1

Allegato V, lettera a), ultime frasi

---

Allegato V, lettera b), tabella

Allegato VI, parte 3, punto 1.2

Allegato V, lettera b), ultima frase

---

Allegato V, lettera c)

Allegato VI, parte 3, punto 1.3

Allegato V, lettera d)

Allegato VI, parte 3, punto 1.4

Allegato V, lettera e)

Allegato VI, parte 3, punto 1.5

Allegato V, lettera f)

Allegato VI, parte 3, punto 3

Allegato VI

Allegato VI, parte 7

Articolo 1

Articolo 30

Articolo 2, paragrafo 2

Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1

Articolo 2, paragrafo 3, seconda parte

Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1

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Allegato V, parte 1, ultima frase del punto 1

Articolo 2, paragrafo 4

---

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 20

Articolo 2, paragrafo 7, primo comma

Articolo 3, paragrafo 21

Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma e lettere da a) e i)

Articolo 30, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, lettera j)

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Articolo 2, paragrafo 7, terzo comma

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Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 23

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 10

---

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 22

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 24

Articolo 2, paragrafo 13

---

Articolo 3

---

Articolo 4, paragrafo 1

---

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafi da 3 a 8

---

Articolo 5, paragrafo 1

Allegato V, parte 1, punto 2, ultima frase

Articolo 5, paragrafo 2

---

Articolo 6

---

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 33

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, prima parte del primo comma

Articolo 36, paragrafo 2, prima parte del primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, seconda parte del primo comma

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Articolo 36, paragrafo 2, seconda parte del primo comma

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Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

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Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a d)

---

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

---

Articolo 9

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, prima frase

Articolo 32, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase

---

Articolo 10, paragrafo 2

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Articolo 12

Articolo 34, paragrafo 1

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Articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 13

Allegato V, parte 3, terza parte del punto 8

Articolo 14

Allegato V, parte 4

Articolo 15

---

Articolo 18, paragrafo 2

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Allegato I

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Allegato II

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Allegati III e IV

Allegato V, punto 2 della parte 1 e parte 2

Allegato V A

Allegato V, parte 1, punto 3

Allegato V B

Allegato V, parte 2, punto 3

Allegato VI A

Allegato V, parte 1, punti 4 e 5

Allegato VI B

Allegato V, parte 2, punti 4 e 5

Allegato VII A

Allegato V, parte 1, punti 6 e 7

Allegato VII B

Allegato V, parte 2, punti 6 e 7

Allegato VIII A punto 1

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Allegato VIII A punto 2

Allegato V, parte 3, prima parte del punto 1 e punti 2, 3 e 5

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Allegato V, parte 3, seconda parte del punto 1

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Allegato V, parte 3, punto 4

Allegato VIII A punto 3

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Allegato VIII A punto 4

Allegato V, parte 3, punto 6

Allegato VIII A punto 5

Allegato V, parte 3, punti 7 e 8

Allegato VIII A punto 6

Allegato V, parte 3, punti 9 e 10

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Allegato V, parte 4

Allegato VIII B

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Allegato VIII C

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Allegato IX

Allegato IX

Allegato X

Allegato X

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(2) Parare del 14 gennaio 2009.
(3) GU C 325 del 19.12.2008, pag. 60.
(4) Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009.
(5) GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19. ║
(6) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1. ║
(7) GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.
(8) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. ║
(9) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. ║
(10) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(11) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. ║
(12) COM(2005)0446.
(13) COM(2006)0231.
(14) COM(2005)0666.
(15) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(16) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. ║
(17) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. ║
(18) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. ║
(19) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(20) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(21) Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998.
(22) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. ║
(23) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║
(24) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(25) GU L 117 dell"8.5.1990, pag. 1.
(26) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(27) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(28) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(29) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(30) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
(31) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(32) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.
(33) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(34) GU L ...
(35)+ GU: inserire numero, data e riferimento della pubblicazione.
(36) Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).
(37) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(38) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(39) GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.
(40) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.
(41) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(42)* Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(43)** Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(44)* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(45)** Cinquantaquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(46) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
(47) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
(48) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(49) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.


Statuto della società privata europea *
PDF 449kWORD 283k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società privata europea (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0396),

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0283/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0044/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Le forme societarie contemplate dal diritto comunitario prevedono una componente transfrontaliera. Tale componente transfrontaliera non dovrebbe tuttavia costituire un ostacolo all'istituzione di una Società privata europea (SPE). La Commissione e gli Stati membri dovrebbero nondimeno, fatti salvi gli obblighi di registrazione ed entro due anni dalla registrazione, eseguire un controllo ex-post al fine di valutare se la SPE dispone della componente transfrontaliera richiesta.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Poiché la Società privata europea (nel seguito "SPE"), disponibile in tutta la Comunità, è concepita per le piccole imprese, occorre prevedere una forma giuridica il più possibile uniforme per tutta la Comunità ed il maggior numero possibile di punti dovrebbe essere lasciato alla libertà contrattuale degli azionisti, garantendo nel contempo un livello elevato di certezza del diritto per gli azionisti, i creditori, i dipendenti e i terzi in generale. Poiché gli azionisti devono beneficiare di un grado elevato di flessibilità e di libertà nell'organizzazione degli affari interni della SPE, il carattere "privato", nel senso di chiuso, della società deve essere rispecchiato dal fatto che le sue azioni/quote (nel seguito "azioni") non possono essere offerte al pubblico o negoziate nei mercati dei capitali, inclusa l'ammissione alla negoziazione o la quotazione in mercati regolamentati.
(3)   Una crescita sostenibile e costante del mercato interno richiede un corpus completo di diritto societario commisurato alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI). Poiché una società privata europea, disponibile in tutta la Comunità, è concepita per le piccole imprese, occorre prevedere una forma giuridica il più possibile uniforme per tutta la Comunità ed il maggior numero possibile di punti dovrebbe essere lasciato alla libertà contrattuale degli azionisti, garantendo nel contempo un livello elevato di certezza del diritto per gli azionisti, i creditori, i dipendenti e i terzi in generale. Poiché gli azionisti devono beneficiare di un grado elevato di flessibilità e di libertà nell'organizzazione degli affari interni della SPE, il carattere "privato", nel senso di chiuso, della società deve essere rispecchiato dal fatto che le sue azioni/quote (nel seguito "azioni") non possono essere offerte al pubblico o negoziate nei mercati dei capitali, inclusa l'ammissione alla negoziazione o la quotazione in mercati regolamentati.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Per consentire alle imprese di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno, occorre che la SPE possa avere la sede legale e la sede operativa principale in Stati membri diversi e che possa trasferire la propria sede legale da uno Stato membro all'altro anche senza trasferire la propria amministrazione centrale o la sede operativa principale.
(4)  Per consentire alle imprese di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno, occorre che la SPE possa avere la sede legale e la sede operativa principale in Stati membri diversi e che possa trasferire la propria sede legale da uno Stato membro all'altro anche senza trasferire la propria amministrazione centrale o la sede operativa principale. Nel contempo è tuttavia opportuno adottare misure per evitare che la SPE possa essere utilizzata per aggirare i legittimi requisiti giuridici fissati dagli Stati membri.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Per ridurre i costi e gli oneri amministrativi connessi alla registrazione delle società, le formalità per la registrazione della SPE devono essere limitate ai requisiti necessari per garantire la certezza giuridica, e la validità dei documenti presentati al momento della creazione di una SPE deve essere soggetta ad un'unica verifica, che può aver luogo prima o dopo la registrazione. Ai fini della registrazione è opportuno utilizzare i registri indicati dalla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.
(8)  Per ridurre i costi e gli oneri amministrativi connessi alla registrazione delle società, le formalità per la registrazione della SPE devono essere limitate ai requisiti necessari per garantire la certezza giuridica, e la validità dei documenti presentati al momento della creazione di una SPE deve essere soggetta ad un'unica verifica preventiva. Ai fini della registrazione è opportuno utilizzare i registri indicati dalla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Conformemente agli impegni assunti dalla Commissione e dal Consiglio relativamente al concetto di "giustizia elettronica", tutti i moduli relativi alla formazione e registrazione di una SPE dovrebbero essere disponibili online. Inoltre, al fine di ridurre la doppia presentazione di documenti, è opportuno che la Commissione mantenga un registro centrale, corredato di un link verso i singoli registri nazionali degli Stati membri.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)  Al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità di informazioni accurate riguardanti le SPE, la Commissione dovrebbe istituire e coordinare una banca dati per le SPE accessibile in Internet al fine di raccogliere, pubblicare e divulgare informazioni e dati riguardanti la loro registrazione, sede legale, centro di attività, succursali ed eventuali trasferimenti di sede legale, trasformazioni, fusioni, scissioni o scioglimento.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  La SPE non deve essere soggetta ad un requisito patrimoniale elevato, in quanto esso costituirebbe un ostacolo alla sua creazione. Occorre tuttavia tutelare i creditori da eccessive distribuzioni agli azionisti che potrebbero intaccare la capacità della SPE di pagare i propri debiti. A tal fine occorre proibire le distribuzioni a seguito delle quali le passività della SPE eccederebbero il valore delle sue attività. Gli azionisti devono tuttavia avere altresì la facoltà di richiedere all'organo di gestione della SPE di firmare un certificato di solvibilità.
(11)  La SPE non deve essere soggetta ad un requisito patrimoniale elevato, in quanto esso costituirebbe un ostacolo alla sua creazione. Occorre tuttavia tutelare i creditori da eccessive distribuzioni agli azionisti che potrebbero intaccare la capacità della SPE di pagare i propri debiti. A tal fine occorre proibire le distribuzioni a seguito delle quali le passività della SPE eccederebbero il valore delle sue attività. Gli azionisti devono tuttavia avere altresì la facoltà di richiedere all'organo direttivo di gestione della SPE di firmare un certificato di solvibilità.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  I diritti di partecipazione dei dipendenti devono essere disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui la SPE ha sede legale (lo "Stato membro di origine"). La SPE non deve essere utilizzata come mezzo per eludere tali diritti. Qualora la legislazione nazionale dello Stato membro nel quale la SPE trasferisce la propria sede legale non preveda almeno lo stesso livello di partecipazione dei dipendenti dello Stato membro di origine, occorre in taluni casi negoziare la partecipazione dei dipendenti nella società dopo il trasferimento. Se tali trattative falliscono, le disposizioni applicabili nella società prima del trasferimento devono continuare ad applicarsi anche dopo il trasferimento.
(15)  I diritti di partecipazione dei dipendenti devono essere disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui la SPE ha sede legale (lo "Stato membro di origine"). Qualora la legislazione nazionale dello Stato membro d'origine preveda diritti in materia di partecipazione dei dipendenti, tutti i dipendenti della SPE devono avere il diritto di eleggere, nominare, raccomandare o opporsi alla nomina di alcuni membri dell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SPE. La SPE non deve essere utilizzata come mezzo per eludere tali diritti. In particolare, devono essere messe a punto adeguate misure di salvaguardia affinché lo statuto della SPE non possa essere utilizzato da grandi società come mezzo per eludere i vigenti obblighi ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, senza oneri ulteriori per le piccole e medie imprese che auspicano creare una SPE per motivi economici effettivi. Se una parte preponderante dei lavoratori è solitamente impiegata in uno Stato membro o in Stati membri con un livello di partecipazione dei dipendenti maggiore rispetto a quello previsto dallo Stato membro d'origine, la società dovrebbe avviare negoziati con i lavoratori in merito ad un sistema uniforme di partecipazione all'interno della SPE, di cui alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori1. Tuttavia, dovrebbero essere applicate regole specifiche alle SPE costituite ex novo e con meno di 500 dipendenti. I negoziati sulla partecipazione dei dipendenti dovrebbero essere avviati solo nel caso in cui una parte preponderante dei dipendenti lavori solitamente in un regime di partecipazione più favorevole rispetto a quello applicato nello Stato membro d'origine. Il luogo in cui un dipendente svolge abitualmente il proprio lavoro deve essere inteso come lo Stato membro in cui egli svolge la propria attività lavorativa, anche qualora sia temporaneamente distaccato presso altra sede.
__________
1GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)  Le regole su eventuali negoziati sulle modalità partecipazione non devono essere troppo rigide e affievolire il dinamismo della SPE. Quando le dimensioni e/o la distribuzione della forza lavoro di una SPE cambiano in modo significativo, ad esempio a seguito di un'importante acquisizione o di un trasferimento di attività fra Stati membri, le vigenti disposizioni in materia di partecipazione devono essere adattate rispettando la volontà delle parti. Se le disposizioni vigenti in materia di partecipazione non consentono che sia effettuato l'adeguamento necessario, è opportuno riesaminare la necessità e, ove possibile, il contenuto delle disposizioni in materia di partecipazione, alla luce delle regole applicabili nel caso della costituzione di una SPE.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)
(15 ter)  Qualora la legislazione nazionale dello Stato membro nel quale la SPE trasferisce la propria sede legale non preveda almeno lo stesso livello di partecipazione dei dipendenti previsto dallo Stato membro di origine, occorre in taluni casi negoziare la partecipazione dei dipendenti nella società dopo il trasferimento. Per motivi di coerenza e per evitare lacune, le regole su eventuali negoziati sui diritti di partecipazione nel caso di trasferimento di sede devono essere le stesse regole applicabili nel caso di costituzione di una SPE.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  I diritti dei dipendenti diversi dai diritti di partecipazione devono restare soggetti alla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, alla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti e alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
(16)  I diritti dei dipendenti dovrebbero restare soggetti al diritto comunitario e alle sue disposizioni di attuazione negli Stati membri, in particolare alla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, alla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti e alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Gli Stati membri devono stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, comprese le violazioni dell'obbligo di disciplinare nell'atto costitutivo della SPE le questioni prescritte dal presente regolamento, e devono garantire che siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(17)  Gli Stati membri devono stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, comprese le violazioni dell'obbligo di disciplinare nell'atto costitutivo della SPE le questioni prescritte dal presente regolamento e le regole applicabili alla partecipazione dei dipendenti, e devono garantire che siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
(b) "distribuzione", qualsiasi vantaggio finanziario che l'azionista deriva, direttamente o indirettamente, dalla SPE in relazione alle azioni da lui detenute, compresi eventuali trasferimenti di denaro o immobili, nonché l'assunzione di debiti;
(b) "distribuzione", qualsiasi vantaggio finanziario che l'azionista deriva, direttamente o indirettamente, dalla SPE in relazione alle azioni da lui detenute, compresi eventuali trasferimenti di denaro o immobili, nonché l'assunzione di debiti, che non sia bilanciato da un diritto integrale di compensazione o di restituzione;
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d
(d) "organo di gestione", uno o più amministratori responsabili della gestione, il consiglio di gestione (sistema dualistico) o il consiglio di amministrazione (sistema monistico) designati nell'atto costitutivo della SPE come responsabili della gestione della SPE;
(d) "organo direttivo di gestione", uno o più amministratori responsabili della gestione, il consiglio di gestione (sistema dualistico) o il consiglio di amministrazione (sistema monistico) designati nell'atto costitutivo della SPE come responsabili della gestione della SPE;
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e
(e) "organo di sorveglianza", il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) designato nell'atto costitutivo della SPE come responsabile della sorveglianza dell'organo di gestione;
(e) "organo di sorveglianza", il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico), se designato nell'atto costitutivo della SPE come responsabile della sorveglianza dell'organo di gestione;
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
(e bis) "livello di partecipazione dei lavoratori", la percentuale di rappresentanti dei lavoratori tra i membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di sorveglianza o dei loro comitati o del gruppo dirigente delle unità produttive della SPE;
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1
1.  La SPE rispetta i seguenti obblighi:
1.  La SPE è un ente dotato di personalità giuridica che rispetta i seguenti obblighi:
(a) il suo capitale è diviso in azioni/quote (nel seguito "azioni"),
(a) il suo capitale deve essere diviso in azioni/quote (nel seguito "azioni"),
(b) un azionista risponde soltanto nei limiti del capitale che ha sottoscritto o ha accettato di sottoscrivere,
(b) i suoi azionisti rispondono soltanto nei limiti del capitale che hanno sottoscritto o hanno accettato di sottoscrivere,
(c) è dotata di personalità giuridica,
(d) le sue azioni non sono offerte al pubblico e non sono negoziate pubblicamente,
(d) le sue azioni non devono essere oggetto di offerte al pubblico in generale e non devono essere negoziate pubblicamente; ciò non vieta tuttavia le offerte ai dipendenti,
(e) può essere costituita da una o più persone fisiche e/o entità giuridiche, nel seguito "azionisti fondatori".
(e) può essere costituita da una o più persone fisiche e/o entità giuridiche, nel seguito "azionisti fondatori".
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
(e bis) presenta una componente transfrontaliera dimostrata da uno dei seguenti elementi:
– una finalità o un oggetto sociale transfrontaliero,
– l'obiettivo di essere significativamente attivi in più di uno Stato membro,
– avere delle filiali in Stati membri diversi,
– una società madre avente sede in un altro Stato membro.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 7
La SPE ha la propria sede legale e amministrazione centrale o sede operativa principale nella Comunità.
La SPE ha la propria sede legale e amministrazione centrale o sede operativa principale nella Comunità.
La SPE non ha l'obbligo di avere la propria amministrazione centrale o sede operativa principale nello Stato membro in cui ha la propria sede legale.
La SPE non ha l'obbligo di avere la propria amministrazione centrale o sede operativa principale nello Stato membro in cui ha la propria sede legale. Se l'amministrazione centrale o la sede operativa principale è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la propria sede legale, la SPE presenta nel registro dello Stato membro in cui è situata l'amministrazione centrale o la sede operativa principale i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Le informazioni inserite nel registro sono ritenute esatte.
La presentazione di documenti in un registro centrale europeo soddisferà i requisiti per la presentazione dei documenti ai sensi del secondo comma.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
La sede legale è l'indirizzo cui devono essere inoltrati tutti gli atti giuridici concernenti la SPE.
Emendamenti 20 e 79
Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafi 2 e 3
2.  L'atto costitutivo della SPE è in forma scritta ed è firmato da ogni azionista fondatore.
2.  L'atto costitutivo della SPE è in forma scritta ed è firmato da ogni azionista fondatore. Ulteriori formalità possono essere necessarie ai sensi del diritto nazionale applicabile, a meno che la SPE non utilizzi l'atto costitutivo tipo ufficiale.
3.  L'atto costitutivo e le sue eventuali modifiche sono opponibili come segue:
3.  L'atto costitutivo e le sue eventuali modifiche sono opponibili come segue:
(a) nei confronti degli azionisti, dell'organo di gestione e dell'organo di sorveglianza della SPE, se esistente, a partire dalla data in cui l'atto costitutivo è firmato o sono adottate le modifiche;
(a) nei confronti degli azionisti, dell'organo direttivo di gestione e dell'organo di sorveglianza della SPE, se esistente, a partire dalla data in cui l'atto costitutivo è firmato o sono adottate le modifiche;
(b) nei confronti dei terzi, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7 della direttiva 68/151/CEE.
(b) nei confronti dei terzi, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 3, paragrafi 2, 5, 6 e 7 della direttiva 68/151/CEE.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Una copia di ciascuna registrazione di una SPE e di tutte le modifiche successive è inviata dai rispettivi registri nazionali a un registro europeo gestito dalla Commissione e dalle competenti autorità nazionali ed è conservata in tale registro. La Commissione controlla i dati inseriti nel registro, in particolare al fine di evitare possibili errori e abusi. Se la SPE non è in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera (e bis) entro due anni dalla registrazione, essa deve essere convertita nell'adeguata forma societaria nazionale.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 10
1.  La richiesta di registrazione è presentata dagli azionisti fondatori della SPE o da qualsiasi altra persona da loro autorizzata. Essa può essere presentata per via elettronica.
1.  La richiesta di registrazione è presentata dagli azionisti fondatori della SPE o da qualsiasi altra persona da loro autorizzata. Essa può essere presentata per via elettronica in conformità delle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE.
2.  Al momento della richiesta di registrazione della SPE, gli Stati membri non richiedono dati e documenti diversi dai seguenti:
2.  Al momento della richiesta di registrazione della SPE, gli Stati membri non richiedono dati o documenti diversi dai seguenti:
(a) la denominazione della SPE e l'indirizzo della sua sede legale;
(a) la denominazione della SPE e l'indirizzo della sua sede legale;
(b) i nominativi, gli indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria per identificare le persone autorizzate a rappresentare la SPE nei rapporti con i terzi e nelle azioni legali, o a partecipare all'amministrazione, sorveglianza o controllo della SPE;
(b) i nominativi, gli indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria per identificare le persone che sono membri dell'organo direttivo di gestione nonché delle persone autorizzate a rappresentare la SPE nei rapporti con i terzi e nelle azioni legali, o a partecipare all'amministrazione, sorveglianza o controllo della SPE;
(b bis) l'oggetto sociale, compresa, se del caso, la descrizione della componente transfrontaliera dell'oggetto sociale della SPE;
(c) il capitale sociale della SPE;
(c) il capitale sociale della SPE;
(c bis) l'elenco degli azionisti conformemente all'articolo 15;
(d) le categorie di azioni ed il numero di azioni di ciascuna categoria;
(d) le categorie di azioni ed il numero di azioni di ciascuna categoria;
(e) il numero totale di azioni;
(e) il numero totale di azioni;
(f) il valore nominale o contabile delle azioni;
(f) il valore nominale o contabile delle azioni;
(g) l'atto costitutivo della SPE;
(g) l'atto costitutivo della SPE;
(h) quando la SPE si è formata tramite trasformazione, fusione o scissione di società, la risoluzione sulla trasformazione, fusione o scissione che ha portato alla creazione della SPE.
(h) quando la SPE si è formata tramite trasformazione, fusione o scissione di società, la risoluzione sulla trasformazione, fusione o scissione che ha portato alla creazione della SPE.
3.  I documenti e i dati di cui al paragrafo 2 sono forniti nella lingua richiesta dal diritto nazionale applicabile.
3.  I documenti e i dati di cui al paragrafo 2 sono forniti nella lingua richiesta dal diritto nazionale applicabile.
4.  La registrazione della SPE può essere subordinata solo a uno dei seguenti obblighi:
4.  La registrazione della SPE è subordinata ad almeno uno dei seguenti obblighi:
(a) un controllo da parte di un organismo amministrativo o giudiziario della legalità dei documenti e dei dati della SPE;
(a) un controllo da parte di un organismo amministrativo o giudiziario della legalità dei documenti e dei dati della SPE;
(b) la certificazione dei documenti e dei dati della SPE.
(b) la certificazione o l'autenticazione ufficiale dei documenti e dei dati della SPE.
5.  La SPE presenta al registro qualsiasi modifica dei dati o dei documenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) entro 14 giorni di calendario dal giorno in cui la modifica ha luogo. Dopo qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, la SPE presenta al registro il testo completo aggiornato.
5.  La SPE presenta al registro qualsiasi modifica dei dati o dei documenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) entro 14 giorni di calendario dal giorno in cui la modifica ha luogo. Dopo qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, la SPE presenta al registro il testo completo aggiornato. Il paragrafo 1, seconda frase, e il paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis.
6.  La registrazione della SPE è oggetto di pubblicità.
6.  La registrazione della SPE è oggetto di pubblicità.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b
(b) la denominazione della SPE, l'indirizzo della sua sede legale e, se del caso, il fatto che si trova in stato di liquidazione.
(b) la denominazione della SPE, l'indirizzo della sua sede legale e, se del caso, dettagli relativi alla sua amministrazione centrale o alla sede operativa principale, l'esistenza di eventuali succursali e il fatto che si trova in stato di liquidazione;
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis) i dettagli dei membri dell'organo direttivo di gestione della SPE.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 15
1.  L'organo di gestione della SPE redige un elenco degli azionisti. L'elenco contiene almeno le seguenti informazioni:
1.  L'organo direttivo di gestione della SPE redige un elenco degli azionisti. L'elenco contiene almeno le seguenti informazioni:
(a) il nome e l'indirizzo di ciascun azionista;
(a) il nome e l'indirizzo postale di ciascun azionista;
(b) il numero di azioni detenute dall'azionista in questione, il loro valore nominale o contabile;
(b) il numero di azioni detenute dall'azionista in questione, il loro valore nominale o contabile;
(c) se un'azione è detenuta da più persone, i nomi e gli indirizzi dei comproprietari e del rappresentante comune;
(c) se un'azione è detenuta da più persone, i nomi e gli indirizzi dei comproprietari e del rappresentante comune;
(d) la data di acquisizione delle azioni;
(d) la data di acquisizione delle azioni;
(e) l'importo di ciascun corrispettivo in contante, se del caso, che l'azionista interessato ha pagato o deve pagare;
(e) l'importo di ciascun corrispettivo in contante, se del caso, che l'azionista interessato ha pagato o deve pagare;
(f) il valore e la natura di ciascun corrispettivo in natura, se del caso, che l'azionista interessato ha fornito o deve fornire;
(f) il valore e la natura di ciascun corrispettivo in natura, se del caso, che l'azionista interessato ha fornito o deve fornire;
(g) la data alla quale un azionista cessa di essere membro della SPE.
(g) la data alla quale un azionista cessa di essere membro della SPE.
2.  Salvo dimostrato altrimenti, l'elenco degli azionisti costituisce prova dell'autenticità delle informazioni elencate al paragrafo 1, lettere da a) a g).
2.  Salvo dimostrato altrimenti, l'elenco degli azionisti, registrato ai sensi dell'articolo 10, costituisce prova dell'esattezza delle informazioni elencate al paragrafo 1, lettere da (a) a (g).
3.  L'elenco degli azionisti e le relative modifiche sono tenuti dall'organo di gestione e possono essere esaminati dagli azionisti o da terzi su richiesta.
3.  L'elenco degli azionisti, registrato ai sensi dell'articolo 10, e le relative modifiche sono tenuti dall'organo direttivo di gestione e possono essere esaminati dagli azionisti o da terzi su richiesta.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 3
3.  Al momento della notifica di una cessione, l'organo di gestione iscrive l'azionista senza indebiti ritardi nell'elenco di cui all'articolo 15, purché la cessione sia stata eseguita conformemente al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE e l'azionista presenti prove ragionevoli in merito alla legittima proprietà dell'azione.
3.  Al momento della notifica di una cessione da parte dell'azionista, l'organo esecutivo di gestione iscrive l'azionista senza indebiti ritardi nell'elenco di cui all'articolo 15 e registrato ai sensi dell'articolo 10, purché la cessione sia stata eseguita conformemente al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE e l'azionista presenti prove ragionevoli in merito alla legittima proprietà dell'azione.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera a
(a) nei confronti della SPE, il giorno in cui l'azionista notifica alla SPE la cessione;
(a) nei confronti della SPE, il giorno in cui il nuovo azionista notifica alla SPE la cessione;
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera b
(b) nei confronti dei terzi, il giorno in cui l'azionista è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15.
(b) nei confronti dei terzi, il giorno in cui l'azionista è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15 o la sua posizione in qualità di azionista è oggetto di pubblicità mediante il registro ai sensi dell'articolo 9.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 18 - paragrafo 1
1.   Un azionista ha il diritto di recedere dalla SPE se le attività della SPE vengono o sono state condotte in un modo che causa gravi danni agli interessi dell'azionista a seguito di uno o più eventi seguenti:
1.  Il diritto di recesso compete agli azionisti che non hanno concorso alle risoluzioni riguardanti:
(a) la SPE è stata privata di una parte significativa delle sue attività;
(a) operazioni che privano la SPE di una parte significativa delle sue attività;
(b) la sede legale della SPE è stata trasferita in un altro Stato membro;
(b) operazioni che determinano un cambiamento sostanziale delle attività della SPE;
(c) le attività della SPE sono cambiate sostanzialmente;
(c) il trasferimento della sede legale della SPE in un altro Stato membro;
(d) per almeno 3 anni non è stato distribuito alcun dividendo anche se la posizione finanziaria della SPE avrebbe consentito tale distribuzione.
(d) la mancata distribuzione di dividendi per almeno tre anni anche se la posizione finanziaria della SPE avrebbe consentito tale distribuzione.
L'atto costitutivo della SPE può prevedere ulteriori cause di recesso.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 18 - paragrafo 3
3.  Al momento del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 2 l'organo di gestione della SPE richiede, senza ritardi indebiti, una risoluzione degli azionisti in merito all'acquisto delle azioni dell'azionista da parte degli altri azionisti o della SPE stessa.
3.  Al momento del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 2 l'organo direttivo di gestione della SPE richiede, senza ritardi indebiti, una risoluzione degli azionisti in merito all'acquisto delle azioni dell'azionista da parte degli altri azionisti o della SPE stessa.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 18 - paragrafo 4
4.  Quando gli azionisti della SPE non adottano una risoluzione di cui al paragrafo 3 o non accettano le ragioni del recesso indicate dall'azionista entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2, l'organo di gestione notifica tale fatto all'azionista senza ritardi indebiti.
4.  Quando gli azionisti della SPE non adottano una risoluzione di cui al paragrafo 3 o non accettano le ragioni del recesso indicate dall'azionista entro trenta giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2, l'organo direttivo di gestione notifica tale fatto all'azionista senza ritardi indebiti.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 19 - paragrafo 4
4.  Il capitale della SPE è di almeno 1 EUR.
4.  Il capitale della SPE è di almeno 1 EUR, purché l'atto costitutivo richieda che l'organo direttivo di gestione sottoscriva una dichiarazione di solvibilità come previsto dall'articolo 21. Qualora l'atto costitutivo non preveda disposizioni al riguardo, il capitale della SPE è di almeno 8 000 EUR.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 20 - paragrafo 3
3.   Senza pregiudizio dei paragrafi 1 e 2, la responsabilità degli azionisti per il corrispettivo pagato o fornito è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
3.   Se il valore del corrispettivo non raggiunge l'importo della quota acquisita, l'azionista deve apportare un contributo in denaro pari alla differenza. Il diritto della società al pagamento si esaurisce otto anni dopo l'iscrizione della società.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 21 - paragrafo 1
1.  Senza pregiudizio dell'articolo 24, la SPE può, sulla base di una proposta dell'organo di gestione, compiere una distribuzione agli azionisti purché, dopo tale distribuzione, le attività della SPE coprano pienamente le sue passività. La SPE non può distribuire le riserve che non possono essere distribuite conformemente al suo atto costitutivo.
1.  Senza pregiudizio dell'articolo 24, la SPE può, sulla base di una proposta dell'organo direttivo di gestione, compiere una distribuzione agli azionisti purché, dopo tale distribuzione, le attività della SPE coprano pienamente le sue passività. La SPE non può distribuire le riserve che non possono essere distribuite conformemente al suo atto costitutivo. Una distribuzione è consentita solo qualora il saldo del deposito non risulti inferiore all'importo minimo definito all'articolo 19, paragrafo 4.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 21 - paragrafo 2
2.  Se l'atto costitutivo lo richiede, l'organo di gestione della SPE, oltre a conformarsi al paragrafo 1, firma una dichiarazione, nel seguito "certificato di solvibilità", prima di una distribuzione, certificando che la SPE sarà in grado di pagare i propri debiti mano a mano che giungono a scadenza, nel quadro della normale attività operativa, entro un anno dalla data della distribuzione. Il certificato di solvibilità viene fornito agli azionisti prima dell'adozione della risoluzione sulla distribuzione di cui all'articolo 27.
2.  Se l'atto costitutivo lo richiede, l'organo direttivo di gestione della SPE, oltre a conformarsi al paragrafo 1, firma una dichiarazione, nel seguito "certificato di solvibilità", prima di una distribuzione, certificando che la SPE sarà in grado di pagare i propri debiti mano a mano che giungono a scadenza, nel quadro della normale attività operativa, entro un anno dalla data della distribuzione. Il certificato di solvibilità viene fornito agli azionisti prima dell'adozione della risoluzione sulla distribuzione di cui all'articolo 27.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 22
Qualsiasi azionista che abbia ricevuto distribuzioni compiute in violazione dell'articolo 21 deve restituire tali distribuzioni alla SPE purché la SPE dimostri che l'azionista era a conoscenza o, considerate le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza delle irregolarità.
Qualsiasi azionista che abbia ricevuto distribuzioni compiute in violazione dell'articolo 21 deve restituire tali distribuzioni alla SPE.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 24 - paragrafo 1
1.  In caso di riduzione del capitale sociale della SPE, gli articoli 21 e 22 si applicano mutatis mutandis.
1.  In caso di riduzione del capitale sociale della SPE, gli articoli 21 e 22 si applicano mutatis mutandis. Una riduzione del capitale societario è consentita solo qualora il saldo del deposito non risulti inferiore all'importo minimo definito all'articolo 19, paragrafo 4.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 25 - paragrafo 1
1.  Una SPE è soggetta agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.
1.  Una SPE è soggetta agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti obbligatori.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 25 - paragrafo 2
2.  L'organo di gestione tiene la contabilità della SPE. La contabilità della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
2.  L'organo direttivo di gestione tiene la contabilità della SPE. La contabilità della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 26 - paragrafo 1
1.  La SPE ha un organo di gestione che è responsabile della gestione della SPE. L'organo di gestione può esercitare tutti i poteri della SPE che il presente regolamento o l'atto costitutivo non attribuiscono agli azionisti.
1.  La SPE ha un organo direttivo di gestione che è responsabile della gestione della SPE. L'organo direttivo di gestione può esercitare tutti i poteri della SPE che il presente regolamento o l'atto costitutivo non attribuiscono agli azionisti. Le risoluzioni dei membri vincolano a livello interno l'organo direttivo di gestione.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 27 - paragrafo 2
2.  Le risoluzioni sulle materie indicate al paragrafo 1, lettere a), b), c), i), l), m), n), o) e p) sono prese a maggioranza qualificata.
2.  Le risoluzioni sulle materie indicate al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), i), l), m), n), o) e p) sono prese a maggioranza qualificata.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 27 - paragrafo 3
3.  L'adozione di risoluzioni non richiede l'organizzazione di un'assemblea generale. L'organo di gestione fornisce a tutti gli azionisti le proposte di risoluzioni con le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione informata. Le risoluzioni sono registrate per iscritto. Copie delle decisioni adottate vengono inviate a ciascun azionista.
3.  L'adozione di risoluzioni non richiede l'organizzazione di un'assemblea generale. L'organo direttivo di gestione fornisce a tutti gli azionisti le proposte di risoluzioni con le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione informata. Le risoluzioni sono registrate per iscritto. Copie delle decisioni adottate vengono inviate a ciascun azionista.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 27 - paragrafo 4
4.  Le risoluzioni degli azionisti sono conformi al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE.
4.  Le risoluzioni degli azionisti sono conformi al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE.
Il diritto degli azionisti di contestare le risoluzioni è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.
Le risoluzioni prese dagli azionisti possono essere dichiarate nulle e non avvenute in caso di violazione delle disposizioni dell'atto costitutivo, del presente regolamento o del diritto applicabile solo tramite ricorso presso il tribunale che ha la giurisdizione in relazione alla sede della SPE.
Il ricorso può essere presentato entro un mese dalla data della risoluzione da ogni azionista che non abbia votato per essa, a meno che la società non corregga il difetto della risoluzione e il ricorrente non si esprima successivamente a favore. L'atto costitutivo può prevedere un termine più lungo per il ricorso.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 – lettera a
(a) nei confronti degli azionisti, dell'organo di gestione della SPE e del suo organo di sorveglianza, se esistente, alla data della loro adozione,
(a) nei confronti degli azionisti, dell'organo direttivo di gestione della SPE e del suo organo di sorveglianza, se esistente, alla data della loro adozione,
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 28 - paragrafo 1
1.  Gli azionisti hanno il diritto di essere debitamente informati e di porre domande all'organo di gestione in merito a risoluzioni, conti annuali ed altre questioni relative alle attività della SPE.
1.  Gli azionisti hanno il diritto di essere debitamente informati e di porre domande all'organo direttivo di gestione in merito a risoluzioni, conti annuali ed altre questioni relative alle attività della SPE.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 28 - paragrafo 2
2.  L'organo di gestione può negare l'accesso alle informazioni solo se, in caso contrario, potrebbe provocare gravi danni agli interessi della SPE.
2.  L'organo direttivo di gestione può negare l'accesso alle informazioni solo se, in caso contrario, potrebbe provocare gravi danni agli interessi della SPE.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 29 - paragrafo 1
1.  Gli azionisti che detengono il 5% dei diritti di voto collegati alle azioni della SPE hanno il diritto di richiedere all'organo di gestione di presentare agli azionisti una proposta di risoluzione.
1.  Gli azionisti che detengono il 5% dei diritti di voto collegati alle azioni della SPE hanno il diritto di richiedere all'organo direttivo di gestione di presentare agli azionisti una proposta di risoluzione.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3
Se la richiesta è rifiutata o se l'organo di gestione non presenta una proposta entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, gli azionisti interessati possono presentare una proposta di risoluzione agli azionisti sulle materie in questione.
Se la richiesta è rifiutata o se l'organo direttivo di gestione non presenta una proposta entro quattordici giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, gli azionisti interessati possono presentare una proposta di risoluzione agli azionisti sulle materie in questione.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2
L'esperto può avere accesso ai documenti e alle registrazioni della SPE e può richiedere informazioni all'organo di gestione.
L'esperto può avere accesso ai documenti e alle registrazioni della SPE e può richiedere informazioni all'organo direttivo di gestione.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 4
4.   Un amministratore della SPE è responsabile nei confronti della società per qualsiasi atto od omissione che configuri una violazione dei doveri che gli derivano dal presente regolamento, dall'atto costitutivo della SPE o da una risoluzione degli azionisti e che provochi perdite o danni alla SPE. Qualora tale violazione sia stata commessa da più di un amministratore, tutti gli amministratori interessati sono responsabili in solido.
4.   Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dal presente regolamento, dall'atto costitutivo della SPE o da una risoluzione degli azionisti. Tale responsabilità non si estende agli amministratori che possono dimostrare di essere esenti da colpa e abbiano reso noto il loro dissenso nei confronti dell'inosservanza dei doveri imposti.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5
5.   Senza pregiudizio delle disposizioni del presente regolamento, la responsabilità degli amministratori è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
5.   Gli amministratori sono tenuti in particolare alla compensazione qualora siano stati effettuati pagamenti in violazione dell'articolo 21 o siano state acquisite azioni proprie della società in violazione dell'articolo 23, paragrafo 2. Una richiesta nei confronti degli amministratori di compensare i creditori della società non può essere respinta in virtù del fatto che essi hanno agito a seguito di una risoluzione degli azionisti.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Il diritto al ricorso ai sensi del presente articolo si prescrive decorsi quattro anni dalla data in cui è sorto.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 33
1.  La SPE è rappresentata nei confronti dei terzi da uno o più amministratori. Gli atti compiuti dagli amministratori sono vincolanti per la SPE anche se esulano dal suo oggetto sociale.
1.  La SPE è rappresentata nei confronti dei terzi da uno o più membri dell'organo direttivo di gestione. Gli atti compiuti dai membri dell'organo direttivo di gestione sono vincolanti per la SPE anche se esulano dal suo oggetto sociale.
2.  L'atto costitutivo della SPE può prevedere che gli amministratori debbano esercitare congiuntamente il potere generale di rappresentanza. Qualsiasi altra limitazione dei poteri degli amministratori derivante dall'atto costitutivo, da una risoluzione degli azionisti o da una decisione dell'organo di gestione o di sorveglianza, se esistente, non può essere opposta a terzi anche se è stata oggetto di pubblicità.
2.  L'atto costitutivo della SPE può prevedere che membri dell'organo direttivo di gestione debbano esercitare congiuntamente il potere generale di rappresentanza. Qualsiasi altra limitazione dei poteri degli amministratori derivante dall'atto costitutivo, da una risoluzione degli azionisti o da una decisione dell'organo di gestione o di sorveglianza, se esistente, non può essere opposta a terzi anche se è stata oggetto di pubblicità.
3.   Gli amministratori possono delegare il diritto di rappresentare la SPE conformemente all'atto costitutivo.
3.   I membri dell'organo direttivo di gestione possono delegare il diritto di rappresentare la SPE conformemente all'atto costitutivo.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
1.  La SPE è soggetta alle regole in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, applicabili nello Stato membro in cui ha la propria sede legale, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
1.  La SPE è soggetta alle regole in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, applicabili nello Stato membro in cui ha la propria sede legale, fatte salve le disposizioni del presente articolo. Tali regole, se esistenti si applicano a tutti i lavoratori della SPE.
1 bis.  Il paragrafo 1 non si applica quando:
(a)  Più di 1 000 dipendenti della SPE e più di un quarto (25%) del totale dei dipendenti lavorano in uno Stato membro che prevede un livello di partecipazione dei lavoratori maggiore rispetto a quello previsto dallo Stato membro in cui la SPE ha la sua sede legale. In tale caso si applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione dei dipendenti della direttiva 2001/86/CE. Inoltre, la SPE può applicare altresì l'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali1;
(b)  Una quantità fra i 500 e i 1 000 dipendenti della SPE e più di un terzo (33⅓%) del personale lavora in uno Stato membro o in Stati membri che prevedono un livello di partecipazione dei lavoratori maggiore rispetto a quello previsto dallo Stato membro in cui la SPE ha la sua sede legale. In tale caso si applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione dei dipendenti della direttiva 2001/86/CE e dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), paragrafo 4 e paragrafo 5 della direttiva 2005/56/CE;
(c)  La SPE è stata creata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) o d), e il numero dei suoi dipendenti è inferiore a 500 e oltre un terzo (33⅓%) del totale dei lavoratori lavora in uno Stato membro che prevede un livello di partecipazione dei dipendenti maggiore rispetto a quello previsto dallo Stato membro in cui la SPE ha la sua sede. In tale caso si applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione dei dipendenti della direttiva 2001/86/CE e dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), paragrafo 4 e paragrafo 5 della direttiva 2005/56/CE;
(d)  La SPE è stata creata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il numero dei suoi dipendenti è inferiore ai 500 e oltre la metà (50%) del totale del personale lavora in uno Stato membro che prevede un livello di partecipazione dei dipendenti maggiore rispetto a quello previsto dallo Stato membro in cui la SPE ha la sua sede. In tale caso si applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione dei dipendenti della direttiva 2001/86/CE e dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), e dei paragrafi 4 e 5 della direttiva 2005/56/CE;
___________
1 GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)
Articolo 34 bis
Clausola di adattamento
In assenza di disposizioni sulla partecipazione dei dipendenti, si applica l'articolo 34, paragrafo 1 bis, se, a seguito di modifiche del numero dei lavoratori, le condizioni ivi contemplate sono soddisfatte.
Se le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1 bis, cessano di essere soddisfatte, il consiglio di amministrazione della SPE può applicare l'articolo 34, paragrafo 1.
Le regole in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, restano in vigore fino all'entrata in vigore di nuove regole.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea
1.  L'organo di gestione della SPE che progetta il trasferimento redige una proposta di trasferimento che includa quanto meno le informazioni seguenti:
1.  L'organo direttivo di gestione della SPE che progetta il trasferimento redige una proposta di trasferimento che includa quanto meno le informazioni seguenti:
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea
2.  Almeno un mese prima dell'adozione della risoluzione degli azionisti di cui al paragrafo 4, l'organo di gestione della SPE:
2.  Almeno un mese prima dell'adozione della risoluzione degli azionisti di cui al paragrafo 4, l'organo direttivo di gestione della SPE:
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 36 - paragrafo 3
3.  L'organo di gestione della SPE redige una relazione per gli azionisti nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto nonché le sue conseguenze per gli azionisti, i creditori e i dipendenti. La relazione è presentata agli azionisti e ai rappresentanti dei dipendenti o, qualora non vi siano tali rappresentanti, direttamente ai dipendenti insieme alla proposta di trasferimento.
3.  L'organo direttivo di gestione della SPE redige una relazione per gli azionisti nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto nonché le sue conseguenze per gli azionisti, i creditori e i dipendenti. La relazione è presentata agli azionisti e ai rappresentanti dei dipendenti o, qualora non vi siano tali rappresentanti, direttamente ai dipendenti insieme alla proposta di trasferimento.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 2
Qualora l'organo di gestione riceva in tempo il parere dei rappresentanti dei dipendenti in merito al trasferimento, tale parere è presentato agli azionisti.
Qualora l'organo direttivo di gestione riceva in tempo il parere dei rappresentanti dei dipendenti in merito al trasferimento, tale parere è presentato agli azionisti.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 38
1.  A partire dalla data di registrazione la SPE è soggetta alle eventuali regole in vigore nello Stato membro ospitante in materia di accordi per la partecipazione dei dipendenti.
1.  A partire dalla data di registrazione la SPE è soggetta alle eventuali regole in vigore nello Stato membro ospitante in materia di accordi per la partecipazione dei dipendenti.
2.  Il paragrafo 1 non si applica se i dipendenti della SPE nello Stato membro di origine costituiscono almeno un terzo del numero totale dei dipendenti della SPE, incluse le controllate o succursali della SPE in qualsiasi Stato membro, e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
2.  Il paragrafo 1 non si applica se le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1 bis, sono soddisfatte. In tal caso l'articolo 34, paragrafo 1 bis, si applica per analogia.
(a) la legislazione dello Stato membro ospitante non prevede almeno lo stesso livello di partecipazione esistente nella SPE nello Stato membro di origine prima della sua registrazione nello Stato membro ospitante. Il livello di partecipazione dei dipendenti è misurato con riferimento alla proporzione di rappresentanti tra i membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di sorveglianza o dei loro comitati o del gruppo dirigente delle unità produttive della SPE soggette a rappresentanza del personale;
(b) la legislazione dello Stato membro ospitante non conferisce ai dipendenti degli stabilimenti della SPE che sono situati in altri Stati membri lo stesso diritto ad esercitare i diritti di partecipazione di cui beneficiavano i dipendenti prima del trasferimento.
3.  Quando è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), l'organo di gestione della SPE adotta quanto prima le misure necessarie, dopo la comunicazione della proposta di trasferimento, per avviare i negoziati con i rappresentanti dei dipendenti della SPE ai fini del raggiungimento di un accordo sulle modalità per la partecipazione dei dipendenti.
4.  L'accordo tra l'organo di gestione della SPE e i rappresentanti dei dipendenti specifica:
(a) il campo di applicazione dell'accordo;
(b) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire accordi per la partecipazione dei dipendenti nella SPE dopo il trasferimento, il merito di tali accordi compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di sorveglianza della SPE che i dipendenti saranno autorizzati ad eleggere, nominare, raccomandare o alla cui nomina potranno opporsi, le procedure per tale elezione, nomina, raccomandazione o opposizione da parte dei dipendenti, nonché i loro diritti;
(c) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.
5.  I negoziati sono limitati ad un periodo di sei mesi. Le parti possono accettare di estendere i negoziati oltre questo periodo per un periodo aggiuntivo di sei mesi. I negoziati sono altrimenti disciplinati dalla legge dello Stato membro di origine.
6.  In assenza di accordo, sono mantenute le disposizioni di partecipazione esistenti nello Stato membro di origine.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 42 - paragrafo 1
1.  Gli Stati membri nei quali non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) possono richiedere alla SPE avente sede legale nel loro territorio di esprimere il capitale nella moneta nazionale. La SPE può altresì esprimere il suo capitale in euro. Il tasso di conversione moneta nazionale/euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la registrazione della SPE.
1.  Gli Stati membri nei quali non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) possono richiedere alla SPE avente sede legale nel loro territorio di esprimere il capitale nella moneta nazionale. Tali SPE esprimono inoltre il proprio capitale in euro. Il tasso di conversione moneta nazionale/euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la registrazione della SPE.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 42 - paragrafo 2
2.  La SPE può preparare e pubblicare in euro i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati in Stati membri in cui non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). Tuttavia tali Stati membri possono altresì richiedere alle SPE di preparare e pubblicare i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati nella moneta nazionale conformemente al diritto nazionale applicabile.
2.  La SPE prepara e pubblica sia nella valuta nazionale che in euro i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati in Stati membri in cui non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM).
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)
Articolo 42 bis
Clausola compromissoria
1.  L'atto costitutivo può prevedere, mediante clausola compromissoria, la devoluzione ad arbitri di tutte le controversie insorgenti tra gli azionisti o tra gli azionisti e la SPE relative al rapporto sociale. L'atto costitutivo può anche prevedere che la clausola compromissoria abbia ad oggetto controversie con gli amministratori. In questo caso, la clausola compromissoria è vincolante per gli amministratori a seguito dell'accettazione dell'incarico.
2.  Qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, introduttiva o soppressiva di clausole compromissorie, mediante risoluzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 27, deve essere approvata dagli azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)
Articolo 43 bis
Clausola di salvaguardia
Qualsiasi clausola nulla dell'atto costitutivo è separabile e la restanti clausole dell'atto costitutivo continuano ad avere efficacia. Fino alla rettifica tramite risoluzione degli azionisti, la clausola nulla è coperta da una corrispondente clausola dell'atto costitutivo tipo. Se l'atto costitutivo tipo non prevede alcuna clausola corrispondente, la clausola nulla è sostituita dalla legislazione sulle società a responsabilità limitata dello Stato membro in cui è situata la sede della SPE.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 45
Gli Stati membri notificano alla Commissione la forma nazionale di società a responsabilità limitata avente carattere chiuso di cui all'articolo 4, secondo comma, entro il 1° luglio 2010.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1° luglio 2010, la forma nazionale di società a responsabilità limitata avente carattere chiuso di cui all'articolo 4, secondo comma, le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento in base al diritto nazionale e qualsiasi ulteriore disposizione del proprio diritto societario applicabile a una SPE.
La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Inoltre, gli Stati membri predispongono pagine web che elenchino le SPE registrate nel proprio territorio e le sentenze dei tribunali relative alla gestione delle SPE nel loro territorio. La Commissione predispone una pagina web corredata di un link elettronico verso le singole pagine web nazionali.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato I – Capo IV – Capitale – trattino 7
– se l'organo di gestione sia tenuto a firmare un certificato di solvibilità prima di una distribuzione ed i requisiti applicabili,
– se l'organo direttivo di gestione sia tenuto a firmare un certificato di solvibilità prima di una distribuzione ed i requisiti applicabili,
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – Organizzazione della SPE – trattino 10
– se l'organo di gestione della SPE sia composto da uno o più amministratori responsabili della gestione, un consiglio di gestione (sistema dualistico) o un consiglio di amministrazione (sistema monistico),
- se l'organo direttivo di gestione della SPE sia composto da uno o più amministratori responsabili della gestione, un consiglio di gestione (sistema dualistico) o un consiglio di amministrazione (sistema monistico),
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – Organizzazione della SPE – trattino 13
– in caso di esistenza di un consiglio di gestione (sistema dualistico) o uno o più amministratori responsabili della gestione, se la SPE abbia un organo di sorveglianza e, in caso affermativo, la sua composizione e organizzazione e la sua relazione con l'organo di gestione,
– in caso di esistenza di un consiglio di gestione (sistema dualistico) o uno o più amministratori responsabili della gestione, se la SPE abbia un organo di sorveglianza e, in caso affermativo, la sua composizione e organizzazione e la sua relazione con l'organo direttivo di gestione,
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – Organizzazione della SPE – trattino 20
– le regole sulla rappresentanza della SPE da parte dell'organo di gestione, in particolare se gli amministratori abbiano il diritto di rappresentare la SPE congiuntamente o separatamente e qualsiasi delega di tale diritto,
– le regole sulla rappresentanza della SPE da parte dell'organo direttivo di gestione, in particolare se gli amministratori abbiano il diritto di rappresentare la SPE congiuntamente o separatamente e qualsiasi delega di tale diritto,
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – Organizzazione della SPE – trattino 21
– le regole in merito alla delega di qualsiasi potere di gestione ad un'altra persona.
– le regole in merito alla delega di qualsiasi potere direttivo di gestione ad un'altra persona.

Orientamenti relativi alla procedura di bilancio - Sezione III - Commissione
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2010 - Sezione III - Commissione (2009/2005(BUD))
P6_TA(2009)0095A6-0111/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009,

–   vista la programmazione finanziaria aggiornata 2007-2013 della Commissione, presentata il 30 gennaio 2009 in conformità del punto 46 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia politica annuale per il 2010 (COM(2009)0073), in particolare la parte II,

–   visto il summenzionato AII del 17 maggio 2006,

–   visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

–   visto l'articolo 112, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0111/2009),

A.   considerando che per il 2010 è prevista la valutazione intermedia di molti programmi pluriennali,

B.   considerando che entro la fine del 2009 vi sarà il rinnovo del Parlamento europeo e della Commissione europea,

Quadro generale del bilancio

1.   osserva che il quadro finanziario pluriennale (QFP) per gli anni 2007-2013 prevede un importo molto consistente di risorse finanziarie per il 2010, vale a dire 139 489 000 000 EUR in impegni, che rappresenta l'1,02% dell'RNL dell'Unione europea, e 133 505 000 000 EUR in pagamenti, che rappresenta lo 0,97% dell'RNL dell'Unione europea (a prezzi correnti), e ricorda che il prossimo adeguamento del QFP avverrà nell'aprile 2009, poco prima della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 2010;

2.   rileva che gli importi previsti dal QFP per ciascuna rubrica rappresentano gli importi massimi di spesa e costituiscono il quadro per i bilanci annuali; auspica che il bilancio definitivo si avvicini maggiormente a questi limiti massimi, il che permetterebbe di finanziare numerosi obiettivi essenziali dell'Unione europea senza compromettere le politiche e i programmi attuali; osserva che alcuni programmi comunitari sono tuttora sottofinanziati; indica che l'Unione europea necessita di decisioni finanziarie e di bilancio più ambiziose che le consentano di assumere il suo ruolo principalmente nel settore della crescita economica e dell'occupazione e nel settore delle azioni esterne dove le risorse sono scarse;

3.   sottolinea che il Parlamento farà ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'AII del 17 maggio 2006, inclusa la flessibilità legislativa del 5% (punto 37 dell'AII), durante il periodo del QFP 2007-2013, al fine di garantire la realizzazione delle sue priorità politiche;

4.   osserva altresì che la debolezza dell'esecuzione dei bilanci annuali porta a un tasso di esecuzione del bilancio ancora più basso, dovuto principalmente al complicato sistema di regole e di condizioni imposte dalla Commissione e/o dagli Stati membri e alla scarsa capacità di esecuzione degli Stati membri stessi, che comporta un elevato livello di RAL (restes à liquider); esorta la Commissione e gli Stati membri a facilitare l'esecuzione riducendo gli oneri burocratici autoimposti e semplificando laddove possibile i sistemi di gestione, segnatamente per quanto riguarda i Fondi strutturali;

5.   sottolinea l'importanza di una buona cooperazione interistituzionale nel cui ambito la Commissione fornisca all'autorità di bilancio tutte le informazioni generali necessarie;

6.   considera necessaria una presentazione chiara e completa del bilancio dell'Unione; intende monitorare attentamente la programmazione finanziaria al fine di consentire l'adozione delle corrette decisioni di bilancio; accoglie con favore i miglioramenti realizzati nella presentazione dei documenti di programmazione finanziaria della Commissione; auspica che le modifiche apportate dalla Commissione alla sua programmazione finanziaria siano tuttavia presentate in modo più chiaro e preciso; chiede una maggiore chiarezza nella ripartizione delle risorse tra spese amministrative e spese operative; osserva che un importo già elevato di spese amministrative è di fatto finanziato mediante stanziamenti operativi;

7.   invita la Commissione, nel quadro della preparazione del PPB per il 2010, a elaborare schede di attività chiare, sistematiche e affidabili per ciascun settore, onde consentire a tutte le commissioni parlamentari competenti di monitorare attentamente l'attuazione dei diversi programmi e delle diverse politiche dell'Unione europea; auspica, a tale riguardo, che le più importanti decisioni di bilancio adottate precedentemente, come ad esempio quelle relative a Galileo, all'IET e all'aiuto alimentare, siano elaborate e applicate in modo adeguato;

8.   sottolinea l'importanza del principio di una "buona elaborazione del bilancio"; invita la Commissione a predisporre un PPB che affronti le sfide attuali e preveda un bilancio sostenibile per le politiche in corso; si dichiara particolarmente preoccupato per il fabbisogno finanziario delle rubriche 1a e 4 del QFP per il 2010; desidera sottolineare che lo strumento di flessibilità è destinato al finanziamento di sfide politiche impreviste ed è solo uno degli strumenti che permettono di stanziare finanziamenti supplementari;

9.   accoglie con favore l'istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate; ribadisce che le risorse finanziarie disponibili per la creazione di nuove agenzie sono molto limitate a causa dei margini attuali sotto ogni rubrica e ricorda alla Commissione e al Consiglio la necessità di rispettare il punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006; ricorda alla Commissione la necessità di tener conto delle entrate con destinazione specifica in sede di elaborazione del PPB 2010 per le agenzie decentrate esistenti; ribadisce che le agenzie che dipendono in larga misura da risorse derivanti da diritti devono continuare a poter utilizzare tale strumento al fine di disporre della necessaria flessibilità di bilancio;

10.   appoggia i diversi strumenti di assistenza nell'ambito della rubrica 4; ricorda la sua costante preoccupazione per il grave sottofinanziamento della rubrica 4 del QFP; sottolinea che se l'Unione vuole essere all'altezza delle sue promesse e delle sue ambizioni quale attore globale, essa deve garantire che i fabbisogni dei paesi in via di sviluppo siano pienamente tenuti in considerazione nelle scelte strategiche dei meccanismi di finanziamento nel settore della cooperazione allo sviluppo;

11.   ricorda la procedura prevista dal punto 23 dell'AII del 17 maggio 2006; ribadisce, tuttavia, che sono già state realizzate numerose modifiche che hanno ridotto i margini disponibili e che è pertanto difficile finanziare nuove azioni senza stanziare finanziamenti supplementari; è favorevole all'individuazione di soluzioni a lungo termine che permettano di disporre di un bilancio dell'Unione europea sufficiente per far fronte a tutti i fabbisogni in luogo dello spostamento di stanziamenti da una rubrica all'altra; sottolinea che i margini disponibili all'interno di ciascuna rubrica del QFP (in particolare della rubrica 2) non possono essere dati per scontati in considerazione dell'evoluzione della situazione economica; ritiene più appropriato affrontare direttamente la categoria di spesa che presenta un'insufficienza di finanziamenti, onde evitare di ostacolare altri settori di spesa; ritiene che, in assenza di flessibilità all'interno delle rubriche e tra di esse, una revisione del QFP rispecchi la maggior parte dei principi di bilancio; si rammarica che nel contesto attuale il Consiglio non abbia adottato un approccio costruttivo per utilizzare i meccanismi di flessibilità esistenti; ritiene che la revisione intermedia del QFP dovrebbe risolvere anche il problema del sottofinanziamento cronico di alcune categorie di spesa;

12.   è disposto a tener conto dei risultati della revisione intermedia che copre tutti gli aspetti delle spese e delle risorse dell'Unione europea, inclusa la correzione per il Regno Unito, della relazione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale che la Commissione deve preparare entro la fine del 2009 in conformità dell'AII del 17 maggio 2006, nonché della valutazione intermedia dei programmi pluriennali in corso;

Agire per far fronte alle sfide

13.   ricorda che il bilancio 2010 deve affrontare sfide enormi; sottolinea che l'obiettivo principale è quello di mettere al primo posto i cittadini europei e di garantire loro una maggiore sicurezza, il che implica che venga prestata un'attenzione particolare ai seguenti aspetti: la recente crisi finanziaria ed economica e il suo impatto sulla crescita e la competitività, l'occupazione e la coesione, il miglioramento e la semplificazione dell'attuazione dei Fondi strutturali; il miglioramento dell'approvvigionamento energetico e della sicurezza dei trasporti; la questione della sicurezza interna, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo; l'immigrazione, le sfide demografiche; nonché la questione del cambiamento climatico e della protezione dell'ambiente; la coesione sociale, la sicurezza dei suoi cittadini e il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel mondo;

14.   invita la Commissione a tener conto delle circostanze summenzionate in sede di definizione del PPB; si attende che la Commissione presenti proposte valide e utili al fine di consentire una significativa discussione sul bilancio in seno all'autorità di bilancio;

15.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di contribuire alla ripresa economica e sociale, al rafforzamento dell'efficienza energetica e alla lotta contro il cambiamento climatico e di continuare a erogare aiuti in particolare al Kosovo, al Medio Oriente, all'Afghanistan e alla Georgia, come indicato nella strategia politica annuale per il 2010; si attende che la Commissione, dopo aver individuato alcune delle principali priorità, ne tenga conto nel PPB e preveda risorse finanziarie sufficienti;

Rispondere alla crisi economica e finanziaria globale

16.   sottolinea che, in un periodo di crisi economica e finanziaria globale, gli Stati membri hanno risposto con misure di aiuto individuali; è fermamente convinto che l'Unione debba reagire rapidamente con misure che abbiano un impatto diretto sull'economia e debba sostenere gli Stati membri con misure addizionali e coordinate di accompagnamento, mirate in particolare a stimolare la crescita economica, in quanto ciò permetterebbe di incoraggiare gli investimenti da parte del settore privato e di contribuire a limitare quindi il rischio di perdite di posti di lavoro, a promuovere la creazione di posti di lavoro e a sostenere le PMI nel breve e lungo termine;

17.   sottolinea che l'attuale crisi economica potrebbe essere vista come un'opportunità per incrementare gli investimenti nelle tecnologie ecologiche, il che potrebbe rendere necessario apportare modifiche ai programmi finanziari attuali;

18.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rispondere alla crisi economica e ribadisce la propria volontà di negoziare con il Consiglio per trovare la giusta soluzione finanziaria quanto prima possibile; ritiene che l'adozione della decisione relativa ai progetti da sostenere finanziariamente sarebbe facilitata da una proposta geograficamente equilibrata; invita il Consiglio ad assumersi la sua responsabilità e a realizzare la dimensione europea del piano di ripresa;

19.   è preoccupato per il fatto che in particolare le PMI subiranno le ripercussioni della crisi economica e saranno escluse dai finanziamenti di cui hanno urgente bisogno; sottolinea pertanto l'importanza di aumentare i finanziamenti dell'Unione europea destinati alle PMI, in particolare quelle che operano nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; sottolinea, a tale riguardo, che il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) può fornire un sostegno efficace alle loro attività di innovazione;

20.   è preoccupato per il fatto che l'attuale margine all'interno della rubrica 1a, stimato a 111 599 000 EUR, non consente di affrontare in maniera adeguata gli effetti della crisi economica;

21.   ritiene che le straordinarie opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) stimolino la crescita e l'innovazione, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona e al superamento dell'attuale crisi economica; ricorda che lo spazio europeo della ricerca è più che mai una componente fondamentale della società europea della conoscenza e che è necessario rimediare alla frammentazione delle azioni, dei programmi e delle politiche nel campo della ricerca in Europa; a tale riguardo, sottolinea l'importanza di prevedere finanziamenti adeguati per garantire una corretta realizzazione di tali progetti;

22.  chiede un rapido accordo sulla proposta di modificare l'attuale regolamento del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione onde meglio affrontare le conseguenze delle delocalizzazioni, della riduzione della produzione e della perdita di posti di lavoro e aiutare i lavoratori a rientrare nel mercato del lavoro;

Garantire la sicurezza energetica e dei trasporti

23.   riconosce che la recente crisi energetica ha reso estremamente necessari progetti che creino sicurezza energetica nell'Unione attraverso la diversificazione delle risorse e l'interconnessione dei mercati dell'energia; sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea come pure il principio della solidarietà energetica costituiscono priorità assolute nell'agenda dell'Unione europea e devono essere adeguatamente considerate anche nel bilancio dell'Unione europea; considera l'incremento degli investimenti nell'energia come uno strumento per contrastare la crisi economica e sostiene l'idea di anticipare la spesa a titolo del bilancio dell'Unione europea per i più importanti progetti di infrastrutture energetiche;

24.   sottolinea che la recente crisi del gas e la volatilità dei prezzi del petrolio hanno nuovamente dimostrato la vulnerabilità del sistema di approvvigionamento energetico europeo; sottolinea che la mancanza di fonti energetiche alternative (rinnovabili), di vie di trasporto dell'energia alternative, di capacità di stoccaggio di fonti energetiche e di interconnessioni nei trasporti dell'energia tra gli Stati membri pregiudica l'indipendenza energetica dell'Europa e il benessere dei suoi cittadini; ritiene pertanto che l'Unione europea dovrebbe essere meglio preparata ad affrontare periodi di penuria energetica;

25.   intende esaminare le possibilità di prevedere finanziamenti supplementari dell'Unione europea in tali settori; si attende che la Commissione proponga azioni forti a sostegno della realizzazione di vie di trasporto del gas diversificate, includendo il progetto Nabucco; mette in rilievo, a tale riguardo, il ruolo della Banca europea degli investimenti nel creare effetti leva e contribuire a mobilitare la partecipazione del settore privato, pur tenendo presente la questione della responsabilità democratica;

26.   riconosce che i trasporti, specialmente il programma TEN-T, hanno sempre rappresentato un'elevata priorità per il Parlamento; sottolinea l'importanza di sviluppare le necessarie infrastrutture ferroviarie, marittime e stradali e auspica di accelerare la realizzazione dei progetti nel 2010; prende atto dell'importanza che l'Unione attribuisce alla riduzione dell'impatto del cambiamento climatico e ritiene che vadano privilegiate le proposte che permettono di sfruttare il potenziale di risparmio energetico;

Protezione dell'ambiente e lotta contro il cambiamento climatico

27.   ricorda che la lotta contro il cambiamento climatico è collegata anche alla sicurezza energetica e che la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, aumentando la quota delle energie rinnovabili, costituisce anch'essa uno strumento per garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

28.   sottolinea che il cambiamento climatico ha un impatto ampiamente riconosciuto sull'ambiente, sull'economia e sulla società in Europa; in tale contesto ribadisce la sua convinzione che il bilancio dell'Unione europea non includa ancora un numero sufficiente di misure volte ad attenuare il cambiamento climatico vista la necessità di consistenti risorse addizionali dell'Unione europea per l'efficienza energetica e per le tecnologie per le energie rinnovabili, che dovrebbero essere stanziate per contribuire a realizzare gli obiettivi dell'Unione europea per il 2020; sottolinea che intende sostenere tutti gli sforzi intesi ad aumentare e a concentrare risorse finanziarie sufficienti per ridurre gli effetti del cambiamento climatico; ricorda alla Commissione che l'autorità di bilancio ha votato a favore di finanziamenti supplementari nel bilancio 2009 destinati a promuovere la lotta contro il cambiamento climatico; invita la Commissione ad attuare questo incremento; ricorda la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(2) in cui ha invitato la Commissione a presentare, entro il 15 marzo 2009, un piano ambizioso per un aumento sostanziale dei finanziamenti destinati alla lotta ai cambiamenti climatici, che preveda la creazione di un apposito fondo o di un'apposita linea di bilancio in grado di migliorare la capacità finanziaria per far fronte a tali problemi;

29.   incoraggia la Commissione ad aumentare a un livello adeguato, a partire dal 2009, il sostegno finanziario a favore di nuove tecnologie per l'energia sostenibile (in particolare a emissioni zero di anidride carbonica);

30.   ricorda la responsabilità nei confronti delle future generazioni di adottare misure efficaci sul piano dei costi per sostenere la protezione dell'ambiente; ribadisce che l'azione dell'Unione europea deve inserirsi in un contesto globale e si rammarica pertanto del fatto che le azioni europee non sono seguite da interventi da parte di altri soggetti, il che ha gravi ripercussioni sulla competitività dell'Unione;

31.   ricorda la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla politica spaziale europea(3) e ribadisce la sua posizione secondo cui il Consiglio e la Commissione dovrebbero presentare raccomandazioni e proposte specifiche in questo settore accompagnate da finanziamenti sufficienti;

Rafforzare la sicurezza interna

32.   ricorda che gli stanziamenti destinati alla protezione delle frontiere, alla protezione civile e alla lotta contro il terrorismo devono essere mantenuti e aumentati nel 2010, in quanto affrontano direttamente le preoccupazioni dei cittadini europei; osserva che anche la promozione della sicurezza alimentare rimane una priorità; si rammarica che la programmazione finanziaria del gennaio 2009 preveda solo un aumento moderato degli stanziamenti destinati a tali settori nell'ambito della rubrica 3a e che la SPA 2010 preveda stanziamenti quasi invariati per la cittadinanza nell'ambito della rubrica 3b rispetto al bilancio 2009, sebbene essi affrontino direttamente importanti preoccupazioni fondamentali dei cittadini europei;

33.   ritiene che occorra prestare una particolare attenzione alla protezione delle frontiere in relazione al problema dell'immigrazione illegale e che l'Unione dovrebbe sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri;

Migliorare la qualità della spesa

34.   sottolinea che il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe costituire un principio guida per conseguire i migliori risultati nel quadro del bilancio dell'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a orientare i loro sforzi in questa direzione e a monitorare attentamente l'attuazione delle politiche, e in particolare l'esecuzione della rubrica 1b relativa alle politiche strutturali;

35.   chiede alla Commissione di tenere informata l'autorità di bilancio e di riflettere su azioni atte a migliorare l'esecuzione; intende proseguire la riflessione in linea con la dichiarazione comune del 21 novembre 2008 su una più rapida attuazione dei Fondi strutturali e di coesione; intende estendere la maggiore rapidità dell'attuazione anche ad altri settori;

36.   si attende che, in occasione della prossima revisione del regolamento finanziario, la Commissione presenti una proposta che contenga concrete proposte di semplificazione; auspica che la Commissione eserciti pressione sul Consiglio al fine di sviluppare e migliorare le condizioni di lavoro dell'OLAF nella lotta contro la frode, tenendo conto delle proposte avanzate dal Parlamento in relazione al regolamento (CE) n. 1073/1999;

37.   chiede alla Commissione di sostenere, attraverso i suoi servizi competenti, ivi incluso l'OLAF, gli sforzi compiuti dalla Bulgaria e dalla Romania in relazione al meccanismo di verifica e di cooperazione e alla gestione dei fondi dell'Unione europea; invita la Commissione a seguire attentamente gli sviluppi in Kosovo e nei paesi dei Balcani per quanto riguarda l'esecuzione e la buona gestione dei fondi dell'Unione europea e a creare un organismo che porti avanti l'azione dell'ITF, al fine di garantire un seguito alla lotta contro la frode e le irregolarità;

38.   auspica che le spese amministrative raggiungano livelli più efficienti rispetto alle spese operative; ritiene che l'efficacia dell'amministrazione pubblica dell'Unione europea sia essenziale al fine di conseguire un utilizzo ottimale del bilancio dell'Unione europea; evidenzia che nel precedente esercizio finanziario ha ridotto le spese amministrative rispetto alle spese operative e invita la Commissione a proseguire in questa direzione;

39.   constata con preoccupazione che un crescente numero di persone impiegate dall'Unione europea non sono visibili negli organigrammi delle istituzioni approvati dall'autorità di bilancio e che i relativi posti non sono finanziati a titolo della rubrica 5 del QFP; è determinato a proseguire l'esercizio di screening concernente il personale della Commissione e la rappresentanza equilibrata degli Stati membri; intende altresì monitorare attentamente la politica immobiliare della Commissione a Bruxelles;

Salvaguardare le prerogative del Parlamento europeo

40.   sottolinea che i progetti pilota e le azioni preparatorie offrono al Parlamento la possibilità di preparare la strada per nuove politiche e attività che arricchiscono le azioni dell'Unione; evidenzia che, sebbene i margini limitati compromettano il pieno utilizzo di tale strumento come previsto dall'AII del 17 maggio 2006, intende utilizzare integralmente gli importi stanziati per i progetti pilota e per le azioni preparatorie nell'allegato II, parte D, dell'AII del 17 maggio 2006, qualora le proposte lo rendessero necessario;

41.   ricorda i risultati indubbiamente positivi, sia in termini di partecipazione che di attuazione, dei diversi progetti pilota Erasmus avviati dal Parlamento negli ultimi anni (Erasmus per gli apprendisti, Erasmus per i giovani imprenditori, Erasmus per la scuola secondaria, Erasmus per la pubblica amministrazione) come pure del programma Erasmus tradizionale; ribadisce la necessità che l'Unione continui a investire in questo campo; ritiene che sia indispensabile un sostanziale incremento della dotazione finanziaria globale destinata a tutte le linee relative a Erasmus, al fine di aumentare in misura considerevole (fino a 1.000.000 persone all'anno) il numero dei giovani che partecipano alla "Politica Erasmus europea"; è convinto che questa azione sia essenziale per rispondere correttamente alle difficoltà che l'Europa sta incontrando nel processo di integrazione, nonché per contribuire a risolvere l'attuale crisi economica;

42.   sottolinea la necessità di stanziare finanziamenti sufficienti per la politica di comunicazione, che siano in particolare in linea con gli obiettivi definiti nella dichiarazione comune intitolata "Insieme per comunicare l'Europa" adottata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nell'ottobre 2008;

43.   sottolinea gli sforzi compiuti per adottare tempestivamente gli orientamenti per la procedura di bilancio 2010 e si attende pertanto che la Commissione ne tenga conto nell'elaborazione del PPB;

o
o   o

44.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0515.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0564.


Orientamenti sulla procedura di bilancio 2010 - sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2010 - Sezione I – Parlamento europeo, Sezione II – Consiglio, Sezione IV – Corte di giustizia, Sezione V – Corte dei conti, Sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, Sezione VII – Comitato delle regioni, Sezione VIII – Mediatore europeo, Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (2009/2004(BUD))
P6_TA(2009)0096A6-0057/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 272 del trattato CE,

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1),

-   vista la decisione 2000/597/CE Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(2),

-   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),

–   vista la quinta relazione dei Segretari generali delle istituzioni sull'evoluzione della rubrica 5 delle prospettive finanziarie del maggio 2006,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, corredata delle risposte delle istituzioni(4),

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0057/2009),

A.   considerando che, in questa fase della procedura annuale, il Parlamento europeo attende gli stati di previsione delle altre istituzioni nonché le proposte del suo Ufficio di presidenza per il bilancio 2010,

B.   considerando che è stato proposto di portare avanti l'esercizio pilota per una cooperazione e relazioni rafforzate tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, per un secondo anno, durante tutta la procedura di bilancio 2010,

C.   considerando che il massimale della rubrica 5 nel 2010 è di 8 088 000 000 EUR (il che rappresenta un aumento di 311 000 000 EUR ovvero del 4% rispetto al 2009, compreso il 2% per l'inflazione),

D.   considerando che il bilancio del Parlamento europeo per il 2009 ammonta a 1 529 970 930 EUR, il che rappresenta il 19,67% della rubrica 5 per questo esercizio,

Parlamento europeo
Quadro generale

1.   non può sottolineare a sufficienza il principio fondamentale secondo cui tutti i deputati dovrebbero beneficiare in pari misura di una gamma completa di servizi di qualità che permettano loro di lavorare e di esprimersi e di ricevere tutti i documenti nella propria lingua per poter agire, per conto dei propri elettori, nel miglior modo possibile; ritiene che la prossima, nuova, legislatura offra un'opportunità cruciale per fare in modo che ciò avvenga e riconosce che, in questo senso, "l'accesso ottimale e uguale per tutti i deputati ai servizi linguistici" sarà uno degli orientamenti fondamentali per il bilancio 2010;

2.   ritiene che, in linea con la sua posizione precedente, un'eguale enfasi debba essere posta su tutti gli aspetti legati al ruolo legislativo del Parlamento. In particolare, la congruenza prioritaria tra personale e relative risorse deve far spazio innanzitutto al lavoro parlamentare e al processo decisionale nell'ambito della codecisione;

3.   sottolinea che il 2010 sarà un anno in cui il Parlamento, in seguito alle elezioni europee del 2009 e ai cambiamenti nella sua composizione che esse porteranno, riprenderà gradualmente durante l'anno la piena attività e rileva che ciò comporterà un certo numero di adeguamenti di bilancio; osserva inoltre che molte voci più particolarmente relative all'anno elettorale 2009 non saranno più necessarie;

4.   rileva che il 2010 sarà un anno di continuo adattamento per il Parlamento, per quanto riguarda il miglioramento dei suoi metodi di lavoro e la modernizzazione, che vanno di pari passo con le sue responsabilità politiche e legislative, nonché per quanto riguarda la valutazione attinente a una serie di importanti iniziative pluriennali avviate nel corso degli ultimi anni;

5.   conferma la sua intenzione di adottare le disposizioni necessarie in vista di un futuro possibile allargamento dell'Unione europea alla Croazia;

6.   prende atto del fatto che il massimale della rubrica 5 - Spese amministrative - consentirebbe in teoria un aumento del 4% o di 311 000 000 EUR; di conseguenza, osserva che, come parametro, la quota volontaria del 20% del Parlamento comporterebbe ancora un margine di manovra "automatico" aggiuntivo di 62 000 000 EUR, calcolato in base ai massimali e un importo di 87 000 000 EUR rispetto al bilancio reale adottato per il 2009; fa notare che sussistono incertezze quanto all'evoluzione del reddito nazionale lordo dell'Unione europea e alle condizioni in cui il Parlamento europeo si trova ad operare;

7.   attende che, al momento di presentare lo stato di previsione, l'Ufficio di presidenza avanzi richieste realistiche e sia disposto ad esaminare le sue proposte adottando un'impostazione prudente e basata sui fabbisogni, al fine di garantire un adeguato ed efficiente funzionamento dell'istituzione;

8.   ritiene necessario fissare un margine significativo nelle previsioni di bilancio, piuttosto che creare una riserva specifica, onde consentire al nuovo Parlamento di fissare le proprie priorità dopo la sua formazione o di adattarsi alla mutata situazione, pur tenendo conto del massimale del 20% della spesa amministrativa totale;

9.   è del parere che, in caso di futura ratifica del trattato di Lisbona, i necessari adeguamenti che richiedono spese di bilancio dovranno essere esaminati al momento appropriato, in base alle procedure di bilancio in vigore;

10.   chiede un resoconto dettagliato e chiaro delle linee di bilancio sotto-utilizzate nel 2008 e intende esaminarne i motivi; auspica altresì di ricevere un resoconto di tutti i riporti e del loro utilizzo nel 2008, nonché un aggiornamento sulle entrate con destinazione specifica rispetto agli importi iscritti in bilancio;

11.   plaude alla decisione di prorogare per un secondo anno l'esercizio pilota volto a rafforzare la cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, che dovrebbe attuare una procedura di bilancio semplificata e permettere una consultazione più tempestiva e trasparente su tutte le questioni parlamentari aventi implicazioni finanziarie significative; sottolinea che la pratica relativa alla consultazione della commissione per i bilanci da parte dell'Ufficio di presidenza per questioni con questo tipo di implicazioni finanziarie potrebbe essere migliorata e desidera renderla più chiara e definirla con maggiore precisione;

Parità di accesso ai servizi linguistici per i deputati al Parlamento europeo

12.   ritiene che il 2010 dovrebbe essere un anno in cui sarà dedicato il massimo sforzo affinché ai deputati di ogni nazionalità e lingua sia riservato il medesimo trattamento quanto alla possibilità di svolgere i propri compiti e tutte le attività politiche che loro competono nella propria lingua, qualora lo desiderino;

13.   riconosce che, in molti casi, e in particolare a livello di commissioni e di gruppi politici, le scadenze ravvicinate accrescono l'importanza dei negoziati fra i principali soggetti; sottolinea d'altra parte il principio della legittimità democratica, che presuppone che tutti i suoi membri abbiano diritto al pieno multilinguismo; ritiene pertanto che questo bilancio possa e debba essere utilizzato per lavorare verso questo obiettivo e per trovare un giusto equilibrio fra vincoli del multilinguismo e il corretto svolgimento delle procedure legislative;

14.   esprime vivo interesse per la questione del multilinguismo e invita i servizi ad illustrare la situazione attuale e gli sviluppi previsti per il 2010, compresa l'applicazione del "Codice" e la possibilità di ulteriori miglioramenti pratici, il progetto pilota riguardo l'interpretazione ad personam, inclusi i suoi criteri e la sua utilità per i deputati di lingue e culture diverse, nonché un resoconto sulla maniera di eliminare, nel tempo, le "barriere fisiche" alla parità di trattamento (ad esempio la mancanza di sale riunione adeguate, di cabine ecc.); desidera essere rassicurato sui mezzi utilizzati per dotare il nuovo Parlamento di attrezzature migliori rispetto a quelle trovate dai deputati giunti con gli ultimi allargamenti;

15.   è altresì del parere che occorra adoperarsi con ogni mezzo per aumentare la flessibilità dell'interpretazione, quale passo fondamentale per garantire buone prassi di lavoro, e rileva che, in molti casi, si potrebbero evitare problemi e sprechi finanziari se vi fosse la possibilità di cambiare le lingue all'ultimo momento, in funzione della partecipazione reale alle riunioni piuttosto che tenere conto della partecipazione programmata;

Utilizzo ottimale delle risorse per migliorare il lavoro legislativo del Parlamento europeo

16.   sottolinea che occorre prestare la massima attenzione al fine di garantire che le risorse finanziarie e umane complessive a disposizione del Parlamento siano utilizzate nella maniera più efficiente dal punto di vista dei costi, onde consentire all'istituzione e ai suoi membri di assolvere in modo soddisfacente la loro funzione istituzionale in ambito legislativo; ribadisce che ciò comporta un'attenta pianificazione e organizzazione dei suoi metodi di lavoro e, ove possibile, il raggruppamento di funzioni e risorse per evitare un'inutile burocrazia, sovrapposizioni tra funzioni e duplicazioni del lavoro;

17.   sottolinea che i crescenti poteri di codecisione mettono ancor di più sotto pressione tutti i servizi del Parlamento implicati nel lavoro legislativo e impongono conseguentemente un'elevata efficienza nonché la definizione di una scala di priorità per il personale e le relative risorse, onde consentire ai deputati di assolvere correttamente il proprio mandato;

18.   rammenta che, sebbene per il 2009 sia stato stabilito un certo incremento del personale, al contempo è stato generalmente concordato che le risorse umane stanno entrando in una fase di consolidamento in seguito ai significativi incrementi avutisi con i recenti allargamenti e che i trasferimenti interni di personale dovrebbero costituire un processo continuo; ribadisce il suo invito a tutti i servizi e ai gruppi politici a motivare debitamente le proprie richieste fin dall'inizio della procedura;

19.   attende con impazienza i suggerimenti del gruppo di lavoro sulla semplificazione delle procedure amministrative e ritiene che la loro attuazione comporterà un notevole risparmio;

20.   chiede inoltre che le richieste dei gruppi politici siano incluse nello stato previsionale in primavera;

21.   ritiene che un esame in merito all'utilizzo delle risorse e all'organizzazione del lavoro possa talvolta essere necessario, quando vengono individuati chiaramente problemi specifici e gli obiettivi di tale esame sono sufficientemente specificati, misurabili e mirati; è convinto che, nel 2010, possano essere individuati alcuni settori e progetti da sottoporre ad un'analisi in tal senso; rammenta l'importanza dell'esercizio di "screening" svoltosi nel 2008; chiede al contempo che tale esercizio sia proseguito e approfondito in modo che se ne possa tenere conto al momento di adottare lo stato di previsione 2010; rammenta che le mutate condizioni in cui opererà il Parlamento neoeletto, i suoi accresciuti poteri di codecisione e gli altri cambiamenti, sono altrettanti elementi da prendere in considerazione;

22.   richiama l'attenzione dell'Ufficio di presidenza sulle condizioni di lavoro del personale impiegato dalle società subappaltatrici operanti in seno al Parlamento; invita, a tale riguardo, l'Ufficio di presidenza a fare in modo che tali società rispettino pienamente la legislazione del lavoro applicabile;

Diffusione delle informazioni ai deputati

23.   sottolinea che, dall'introduzione, qualche anno addietro, dell'importante riforma denominata "Alzare il tiro", sono stati creati, o sono ancora in cantiere, almeno tre nuovi importanti progetti per fornire le informazioni più esaurienti e rilevanti possibili sui lavori parlamentari; prende atto della creazione dei dipartimenti politici delle commissioni, del servizio studi della biblioteca e di un sistema di gestione delle conoscenze al fine di agevolare l'accesso a queste e a molte altre risorse disponibili; prende atto altresì di numerose altre fonti d'informazione nel Parlamento, come ad esempio l'osservatorio legislativo; plaude a tali sforzi, volti ad aumentare la professionalità del Parlamento per quanto riguarda l'assistenza ai deputati, sebbene ritenga necessario procedere ad un loro bilancio funzionale e finanziario;

24.   ritiene importante, ai fini della procedura 2010, chiarire la situazione, a beneficio di tutti i deputati, compresi quelli che si occupano degli aspetti finanziari, onde definire più chiaramente le varie responsabilità e il modo migliore per organizzare efficacemente tali iniziative; accoglierebbe quindi con favore un'audizione della commissione per i bilanci su come intraprenderle, sulle attuali teorie in merito ai vari elementi e sulla loro correlazione; insiste sulla necessità che l'amministrazione dia ai deputati neoeletti informazioni esaurienti riguardo ai servizi di cui possono avvalersi;

Comunicare con i cittadini sul Parlamento

25.   prende atto del riferimento dell'Ufficio di presidenza ai tre principali progetti nel settore della politica di comunicazione - europarlTV, il centro visitatori e il nuovo centro audiovisivo nell'edificio JAN, il cui completamento e consolidamento rappresentano un miglioramento qualitativo degli strumenti di comunicazione a disposizione dell'istituzione; rinnova il proprio impegno a monitorare da vicino lo sviluppo di tali strumenti e a massimizzarne l'impatto reale presso la pubblica opinione;

26.   deplora la circostanza che il centro visitatori non sia pronto prima della elezioni del 2009 ed esige di essere pienamente informato sui motivi di detti ritardi;

27.   nota la decisione dell'Ufficio di presidenza riguardo alla "Casa della storia europea" e sottolinea la necessità di una consultazione piena e trasparente con le commissioni competenti sulla sua concezione, i suoi contenuti e i suoi aspetti finanziari, in linea con la procedura pilota relativa alla cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci;

Edifici

28.   rammenta che questo settore è di notevole importanza per il Parlamento, sia per quanto riguarda le sue esigenze attuali e future in quanto istituzione, sia in termini di gestione ottimale degli edifici di sua proprietà; ricorda che ogni progetto in tale contesto deve salvaguardare gli interessi finanziari del Parlamento; ritiene che gli avvenimenti del 2008, alcuni dei quali non evidentemente prevedibili, abbiano messo in evidenza la necessità di miglioramenti in tale ambito, se si considera il rapporto esterno indipendente sulla manutenzione degli edifici; attende di ricevere informazioni relative a proposte di un'eventuale riorganizzazione della DG INLO in vista della maggiore importanza delle sfide che il Parlamento, proprietario della maggioranza degli edifici che occupa, deve affrontare;

29.   a tale riguardo, reitera la propria richiesta di una relazione specifica ed eventuali raccomandazioni riguardo ai costi di manutenzione, rinnovo e acquisto inutilmente elevati connessi agli edifici dell'Unione europea, compresi quelli del Parlamento; auspica nuovamente che questo divenga uno sforzo trasversale al fine di stabilire le cause di fondo, siano esse in qualche modo connesse alla ristrettezza del mercato, agli oneri imposti dal regolamento finanziario e dagli appalti pubblici, o a qualunque altro fattore; chiede conferma dell'applicazione della regola che richiede l'esclusione delle società che hanno presentato costi inutilmente elevati;

30.   attende di ricevere il documento strategico di medio-lungo periodo sulla strategia immobiliare, richiesto già lo scorso anno, al fine di adottare le decisioni del caso in prima lettura;

Continuazione di vari aspetti della procedura 2009

31.   accoglie con favore l'intenzione dell'Ufficio di presidenza di continuare a migliorare il supporto legislativo, linguistico e tecnico ai deputati, che è strettamente collegato a molte delle questioni trattate in precedenza;

32.   concorda che il primo anno di attuazione del nuovo statuto dei deputati e dello statuto degli assistenti dovrà essere attentamente monitorato e ritiene che i due statuti debbano essere consolidati nel miglior modo possibile, con un continuo aggiornamento delle incidenze e delle stime finanziarie;

33.   ribadisce che i miglioramenti nel settore delle tecnologie dell'informazione (TIC) debbano condurre non solo ad un'accresciuta capacità di gestire "aspetti chiave" internamente, ma anche ad un maggiore potenziale organizzativo in questo settore, per renderlo più efficiente dal punto di vista dei costi; chiede una relazione che chiarisca la situazione attuale e le attuali prospettive riguardo l'internalizzazione degli esperti TIC e una corretta attività gestionale in quest'ambito; invita l'Ufficio di Presidenza a delineare una strategia chiara per l'approccio del Parlamento in materia di TIC - che preveda sinergie con i gruppi politici - prima di intraprendere ulteriori iniziative in questo settore;

34.   accoglie con favore il fatto che il documento dell'Ufficio di presidenza menzioni gli obiettivi ambientali e, alla luce del precedente "processo EMAS" e del lavoro sull'impronta carbonica", ritiene che nel 2010 si presenterà senz'altro l'occasione di portare avanti tali sforzi, anche grazie alla prossima adozione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di un piano d'azione per il CO2;

Altre istituzioni

35.   plaude alla cooperazione costruttiva con le altre istituzioni nel corso della scorsa procedura e, come l'anno passato, le esorta a presentare richieste finanziarie realistiche e basate sui costi, al fine di tenere pienamente conto della necessità di una gestione ottimale di risorse limitate;

36.   intende vagliare ulteriormente la possibilità di migliorare la condivisione delle risorse disponibili tra tutte le istituzioni, in particolare laddove vi fossero delle capacità disponibili in un settore che, se organizzato adeguatamente, potrebbe essere sfruttato per altri scopi e/o per un'altra istituzione;

37.   invita il suo relatore per l'esercizio 2010 ad effettuare visite individuali al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore e al Garante europeo per la protezione dei dati, per sentirli prima della fase dello stato previsionale e a renderne conto alla commissione per i bilanci;

o
o   o

38.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.


Integrità del gioco d'azzardo
PDF 224kWORD 56k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sull'integrità del gioco d'azzardo online (2008/2215(INI))
P6_TA(2009)0097A6-0064/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 49 del trattato CE,

–   visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato CE,

–   vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee(1),

–   vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno(2) (direttiva sui servizi),

–   vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive(3) (direttiva sui servizi di media audiovisivi),

–   vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)(4),

–   vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(5),

–   vista la sua risoluzione, dell"8 maggio 2008, sul Libro bianco sullo sport(6),

–   viste l'interrogazione orale presentata alla Commissione il 16 ottobre 2006 dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sul gioco d'azzardo e le scommesse sportive nel mercato interno (O-0118/2006), la successiva discussione del 14 novembre 2006 in seno alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la risposta dei membri della Commissione,

–   visto il documento informativo sul gioco d'azzardo online, incentrato sull'integrità e sul codice di condotta per il gioco d'azzardo, presentato al Parlamento europeo dalla Europe Economics Research Ltd,

–   visto lo studio del 14 giugno 2006 sui servizi del gioco d'azzardo nel mercato interno dell'Unione europea, elaborato per la Commissione dall'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0064/2009),

A.   considerando che, secondo quanto emerso dal precitato studio dell'ISDC, attualmente il gioco d'azzardo online, caratterizzato nel 2004 da un reddito lordo pari a 2-3 miliardi di euro, rappresenta circa il 5% del mercato globale del gioco d'azzardo dell'Unione europea e che la sua rapida crescita sembra inevitabile,

B.   considerando che il reddito generato dalle attività di gioco d'azzardo gestite o autorizzate dal governo rappresenta di gran lunga la più importante fonte di reddito delle organizzazioni sportive in molti Stati membri,

C.   considerando che tradizionalmente le attività di gioco d'azzardo, compreso il gioco d'azzardo online, sono state rigidamente regolate in tutti gli Stati membri sulla base del principio di sussidiarietà, al fine di proteggere i consumatori dalla dipendenza e dalla frode, di prevenire il riciclaggio di denaro sporco e altri crimini finanziari, come anche le partite dal risultato concordato, e di preservare l'ordine pubblico; considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee accetta che la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi subiscano limitazioni alla luce di tali obiettivi di interesse generale, purché le limitazioni siano proporzionali e non discriminatorie,

D.   considerando che tutti gli Stati membri hanno differenziato le suddette restrizioni sulla base del tipo di servizio di gioco d'azzardo interessato come, per esempio, i giochi di casinò, le scommesse sportive, le lotterie o le scommesse sulle corse dei cavalli; considerando che la maggioranza degli Stati membri vieta lo svolgimento – compreso quello eseguito da operatori locali – dei giochi di casinò online e che un numero significativo di Stati vieta altresì le scommesse sportive e le lotterie online,

E.   considerando che le attività di gioco d'azzardo erano escluse dall'ambito di applicazione delle direttive 2006/123/CE, 2007/65/CE e 2000/31/CE e che, nella sua summenzionata risoluzione relativa al Libro bianco sullo sport, il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione in merito a un'eventuale deregolamentazione del gioco d'azzardo,

F.   considerando che gli Stati membri hanno regolamentato i loro mercati del gioco d'azzardo tradizionale al fine di proteggere i consumatori dalla dipendenza, dalla frode, dal riciclaggio di denaro e dalla prassi di concordare i risultati delle partite; considerando che è più difficile raggiungere simili obiettivi politici nel settore del gioco d'azzardo online,

G.   considerando che la Commissione ha avviato procedure d'infrazione contro dieci Stati membri al fine di verificare se le misure nazionali che limitano l'offerta transfrontaliera di servizi di gioco d'azzardo online siano compatibili con il diritto comunitario, considerando che, come sottolineato dalla Commissione, tali procedure esulano dall'esistenza di monopoli o di lotterie nazionali in quanto tali, né hanno in alcun modo a che vedere con la liberalizzazione dei mercati del gioco d'azzardo in generale,

H.   considerando che un numero crescente di questioni pregiudiziali legate a cause inerenti al gioco d'azzardo viene deferito alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il che dimostra palesemente la mancanza di chiarezza sull'interpretazione e l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di gioco d'azzardo,

I.   considerando che, nell'ambito della presente risoluzione sul gioco d'azzardo online, per integrità si intende un impegno volto a prevenire non soltanto la frode e il crimine, ma anche il gioco d'azzardo problematico e dei minorenni rispettando la legislazione in materia di tutela dei consumatori e il diritto penale e tutelando le competizioni sportive da qualsiasi influenza indebita legata alle scommesse sportive,

J.   considerando che il gioco d'azzardo online comporta diversi fattori di rischio legati al gioco problematico quali, ad esempio, la facilità di accesso al gioco d'azzardo, la disponibilità di una varietà di giochi e minori costrizioni sociali(7),

K.   considerando che le scommesse sportive e gli altri giochi online si sono sviluppati rapidamente e in modo incontrollato (soprattutto per via transfrontaliera tramite Internet) e che la sempre presente minaccia rappresentata dal fenomeno di concordare i risultati delle partite e delle cosiddette "lay bets" (scommesse amatoriali) su eventi specifici nelle gare sportive rende lo sport particolarmente vulnerabile alle scommesse illegali,

Trasparenza del settore a tutela degli interessi pubblici e dei consumatori

1.   sottolinea che, in conformità con il principio di sussidiarietà e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli Stati membri hanno l'interesse e il diritto di regolamentare e controllare i propri mercati del gioco d'azzardo conformemente alle proprie tradizioni e culture al fine di proteggere i consumatori dalla dipendenza, dalla frode, dal riciclaggio di denaro sporco e dal fenomeno di concordare il risultato delle partite nello sport, nonché di tutelare le strutture di finanziamento tradizionali che finanziano le attività sportive e alcune altre cause sociali negli Stati membri; sottolinea che anche tutte le altre parti interessate possono trarre beneficio da un mercato del gioco d'azzardo adeguatamente controllato e regolamentato; sottolinea che gli operatori del gioco d'azzardo devono osservare la legislazione dello Stato membro in cui forniscono i propri servizi e in cui risiedono i consumatori;

2.   sottolinea che i servizi di gioco d'azzardo devono essere considerati un'attività economica di natura molto speciale, per via degli aspetti di ordine pubblico e sociale e di assistenza sanitaria ad essi correlati, per la quale la concorrenza non porterà ad una migliore ripartizione delle risorse, ragione per cui il gioco d'azzardo richiede un approccio multipilastro; sottolinea che un approccio basato esclusivamente sul mercato interno non è appropriato in questo settore così delicato ed esorta la Commissione a prestare particolare attenzione ai pareri della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia;

3.   sostiene il lavoro avviato in seno al Consiglio sotto la presidenza francese, che affronta questioni relative al gioco d'azzardo online e tradizionale e alle scommesse; invita il Consiglio a continuare a tenere discussioni ufficiali vertenti su una potenziale soluzione politica in merito al metodo da adottare per definire e affrontare i problemi derivanti dal gioco d'azzardo online ed esorta la Commissione a sostenere detto processo, a svolgere studi e a presentare adeguate proposte auspicate dal Consiglio per il conseguimento di obiettivi comuni nel settore del gioco d'azzardo online;

4.   esorta gli Stati membri a cooperare strettamente al fine di risolvere i problemi di ordine pubblico e sociale derivanti dal gioco d'azzardo online transfrontaliero, quali ad esempio la dipendenza dal gioco e l'uso illecito di dati personali o di carte di credito; esorta le istituzioni dell'Unione europea a cooperare strettamente con gli Stati membri nella lotta contro ogni offerta di servizi di gioco d'azzardo non autorizzata o illegale, a proteggere i consumatori e a prevenire le frodi; sottolinea l'esigenza di una posizione comune relativa al metodo per conseguire detto obiettivo;

5.   sottolinea che i legislatori e gli operatori dovrebbero cooperare strettamente con gli altri attori che operano nel settore del gioco d'azzardo online, quali ad esempio gli operatori del settore, i legislatori, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni sportive, le associazioni del settore e i media, che condividono la responsabilità di garantire l'integrità del gioco d'azzardo online e di informare i consumatori circa le possibili conseguenze negative;

Lotta contro la frode e altre forme di comportamento criminale

6.   sottolinea che le attività criminali quali il riciclaggio di denaro sporco e l'economia sommersa possono essere associate alle attività di gioco d'azzardo e avere un impatto sull'integrità dello sport e degli eventi sportivi; ritiene che la minaccia all'integrità dello sport e delle gare sportive abbia massicce ripercussioni sulla partecipazione della cittadinanza, uno dei principali fattori che contribuisce alla salute pubblica e all'integrazione sociale; è del parere che, qualora lo sport fosse percepito quale oggetto di manipolazioni per il guadagno economico dei giocatori, dei funzionari o di terzi anziché essere praticato conformemente ai suoi valori e alle sue regole e per il piacere dei suoi sostenitori, ne potrebbe derivare una perdita di fiducia pubblica;

7.   è del parere che la crescita del gioco d'azzardo online dia adito a maggiori opportunità di pratiche scorrette quali la frode, le partite dal risultato concordato, i sistemi di scommesse illegali e il riciclaggio di denaro sporco, sia perché i giochi online possono essere creati e smantellati molto rapidamente, sia a causa della proliferazione di operatori offshore; esorta la Commissione, Europol e le altre istituzioni nazionali e internazionali a monitorare da vicino e a riferire i risultati dei controlli in tale ambito;

8.   ritiene che la difesa dell'integrità delle gare e degli eventi sportivi necessiti della collaborazione tra titolari di diritti sportivi, operatori di scommesse online e autorità pubbliche a livello nazionale, europeo e internazionale;

9.   invita gli Stati membri a garantire che gli organizzatori di gare sportive, gli operatori di scommesse e le autorità di regolamentazione cooperino sulle misure da intraprendere per far fronte ai rischi connessi alle attività di scommesse illegali e alla prassi di concordare il risultato delle partite nello sport e definiscano un quadro normativo realizzabile, equo e sostenibile finalizzato a tutelare l'integrità dello sport;

10.   sottolinea che le scommesse sportive costituiscono una forma di sfruttamento commerciale delle gare sportive ed esorta gli Stati membri ad adoperarsi affinché dette gare non siano soggette ad alcun uso commerciale non autorizzato, segnatamente attraverso il riconoscimento di un diritto per gli organizzatori di eventi sportivi, e a creare strumenti volti a garantire eque retribuzioni finanziarie a vantaggio dello sport professionale e amatoriale a tutti i livelli; invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di riconoscere agli organizzatori di gare sportive un diritto di proprietà intellettuale (una sorta di diritto all'immagine(8)) su dette gare;

Prevenzione del pregiudizio arrecato al consumatore

11.   ritiene che Internet, fornendo potenzialmente l'opportunità di giocare d'azzardo online in privato in qualsiasi momento, con risultati immediati e con la possibilità di giocare con ingenti somme di denaro, crei nuove circostanze che possono favorire la dipendenza dal gioco d'azzardo; osserva, tuttavia, che ancora non si conoscono pienamente gli effetti sui consumatori delle specifiche forme di servizi di gioco d'azzardo offerte online e che la questione dovrebbe essere oggetto di indagini dettagliate;

12.   richiama l'attenzione sulla crescente preoccupazione nei confronti della capacità dei giovani di accedere, legalmente o illegalmente, alla possibilità di giocare d'azzardo online e sottolinea la necessità di effettuare controlli di età più efficaci e di fare in modo che i minori non possano avere accesso alle dimostrazioni gratuite dei giochi d'azzardo sui siti web;

13.   sottolinea che i giovani in particolare possono avere difficoltà a distinguere tra i concetti di fortuna, destino, caso e probabilità; esorta gli Stati membri ad analizzare i fattori chiave di rischio che possono incrementare la probabilità che una persona (giovane) sviluppi un problema di gioco d'azzardo nonché a trovare gli strumenti idonei per far fronte a questi fattori;

14.   è preoccupato per la crescente interconnessione tra la televisione interattiva, i telefoni cellulari e i siti Internet nell'offrire giochi d'azzardo a distanza od online rivolti soprattutto ai minori; ritiene che detta evoluzione porrà nuove sfide in ambito di regolamentazione e di protezione sociale;

15.   è del parere che il gioco d'azzardo online sia in tutta probabilità fonte di rischi per i consumatori e che gli Stati membri potrebbero quindi legittimamente limitare la libera fornitura di servizi di giochi d'azzardo online al fine di tutelare i consumatori;

16.   sottolinea che i genitori hanno responsabilità nella prevenzione del gioco d'azzardo e della dipendenza da gioco dei minorenni;

17.   esorta, al contempo, gli Stati membri a stanziare fondi adeguati a favore della ricerca, della prevenzione e del trattamento dei problemi legati al gioco d'azzardo online;

18.   ritiene che gli utili derivanti dal gioco d'azzardo dovrebbero essere usati a vantaggio della società, incluso il finanziamento rinnovabile a favore dell'istruzione, della salute, dello sport professionale e amatoriale e della cultura;

19.   sostiene l'elaborazione di standard sul gioco d'azzardo online per quanto concerne i limiti d'età, il divieto di regimi di credito e di bonus per proteggere i giocatori vulnerabili, le informazioni sulle possibili conseguenze del gioco d'azzardo, le informazioni su dove cercare aiuto in caso di dipendenza, la potenziale dipendenza creata da alcuni giochi, ecc.;

20.   esorta tutte le parti interessate ad affrontare il rischio di isolamento sociale causato dalla dipendenza dal gioco d'azzardo online;

21.   ritiene che l'autoregolamentazione in merito alla pubblicità, alla promozione e alla fornitura dei giochi online non sia sufficientemente efficace e sottolinea pertanto la necessità di una regolamentazione e di cooperazione tra gli operatori del settore e le autorità;

22.   esorta gli Stati membri a cooperare a livello europeo al fine di adottare misure contro qualsiasi forma di pubblicità o commercializzazione aggressiva del gioco d'azzardo online da parte di operatori pubblici o privati, comprese le dimostrazioni gratuite dei giochi, per proteggere in modo particolare i giocatori e i consumatori vulnerabili quali bambini e giovani;

23.   propone di esaminare la possibilità di introdurre una somma massima mensile che una persona può dedicare alle attività di gioco d'azzardo o di obbligare gli operatori del gioco d'azzardo online a utilizzare carte prepagate per il gioco d'azzardo online da vendersi nei negozi;

Codice di condotta

24.   osserva che un codice di condotta potrebbe ancora essere uno strumento aggiuntivo utile per raggiungere alcuni obiettivi pubblici (e privati) e per tener conto degli sviluppi tecnologici, dei cambiamenti delle preferenze dei consumatori o degli sviluppi delle strutture di mercato;

25.   sottolinea che il codice di condotta rimane in definitiva un approccio di autoregolamentazione dettato dagli operatori del settore e può quindi intervenire soltanto in aggiunta e non in sostituzione della legislazione;

26.   sottolinea altresì che l'efficacia del codice di condotta dipenderà in larga misura dal suo riconoscimento da parte dei legislatori nazionali e dei consumatori, nonché dalla sua applicazione;

Monitoraggio e ricerca

27.   esorta gli Stati membri a documentare la portata e la crescita dei loro mercati del gioco d'azzardo online, nonché le sfide da esso derivanti;

28.   esorta la Commissione ad avviare uno studio sul gioco d'azzardo online e sul relativo rischio di dipendenza, considerando ad esempio in che misura la pubblicità contribuisce a creare dipendenza, se è possibile dar vita a una categorizzazione comune europea dei giochi in base alle potenzialità di creare dipendenza e quali sono le possibili misure preventive e curative;

29.   esorta la Commissione a esaminare in particolare il ruolo della pubblicità e della commercializzazione (comprese le dimostrazioni online gratuite dei giochi) in quanto fattori che incentivano, direttamente o indirettamente, i minori a giocare d'azzardo;

30.   esorta la Commissione, Europol e le autorità nazionali a raccogliere e condividere informazioni circa la portata della frode e di altri comportamenti criminali nel settore del gioco d'azzardo online, ad esempio tra gli attori coinvolti;

31.   esorta la Commissione a svolgere uno studio, in stretta collaborazione con i governi nazionali, sugli effetti economici e non della fornitura di servizi di gioco d'azzardo online transfrontaliero in termini di integrità, responsabilità sociale, tutela dei consumatori e questioni inerenti all'imposizione fiscale;

32.   sottolinea quanto sia importante che lo Stato membro di residenza del consumatore sia in grado di controllare, limitare e supervisionare efficacemente i servizi di gioco d'azzardo forniti sul suo territorio;

33.   esorta la Commissione e gli Stati membri a specificare il luogo d'imposizione fiscale delle attività di gioco d'azzardo online;

o
o   o

34.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C-432/05), UNIRE 2007 (C-260/04).
(2) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(3) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.
(4) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(5) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(6) Testi approvati, P6_TA(2008)0198.
(7) Parere dell'avvocato generale Bot, del 14 ottobre 2008, nella causa C-42/07; il precitato studio dell'ISDC (pag. 1450); Professore Gill Valentine, Literature review of children and young people's gambling (lavoro richiesto dalla commissione per il gioco d'azzardo del Regno Unito), settembre 2008.
(8) Riconducibile alla nozione di "Portretrecht" nei Paesi Bassi.


Garantire la qualità degli alimenti, compresa l'armonizzazione o il reciproco riconoscimento delle norme
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 su "Garantire la qualità degli alimenti - Armonizzazione o reciproco riconoscimento delle norme" (2008/2220(INI))
P6_TA(2009)0098A6-0088/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 33 del trattato CE,

–   visto il Libro verde della Commissione, del 15 ottobre 2008, sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM(2008)0641),

–   vista la sua risoluzione, del 9 ottobre 1998, sulla politica di qualità per i prodotti agricoli e agroalimentari(1),

–   visto il documento di lavoro della Commissione sui sistemi di certificazione della qualità alimentare (ottobre 2008),

–   visto il controllo dello stato di salute della politica agricola comune (PAC),

–   visto il mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione per i negoziati OMC sull'agricoltura, quale definito nella proposta della Commissione relativa alle modalità da seguire nei negoziati dell'OMC sull'agricoltura del gennaio 2003(2),

–   vista la conferenza organizzata dalla Commissione a Bruxelles il 5 e 6 febbraio 2007 sul tema "Certificazione di qualità alimentare – aggiungere valore al prodotto agricolo",

–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)0040),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0088/2009),

A.   considerando che le norme in materia di sicurezza e qualità alimentare dell'Unione europea sono le più rigorose del mondo,

B.   considerando che tali rigorose norme rispondono a un'esigenza del consumatore europeo e rappresentano un mezzo per conseguire un importante valore aggiunto,

C.   considerando che i consumatori manifestano vivo interesse non solo nei confronti della sicurezza degli alimenti, ma anche nei confronti dell'origine e dei metodi di produzione dei prodotti alimentari; che l'Unione europea ha già risposto a questa tendenza introducendo quattro marchi di qualità e origine degli alimenti, quali la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP), la specialità tradizionale garantita (STG) e l'agricoltura biologica,

D.   considerando che i prodotti europei di qualità rappresentano un patrimonio culturale e gastronomico "vivente" dell'Unione europea e sono, quindi, un elemento essenziale della vita economica e sociale di numerose regioni dell'Unione europea in quanto garantiscono la continuazione di determinate attività che presentano un legame diretto con il territorio, in particolare con le zone rurali,

E.   considerando che il consumatore associa i sistemi di certificazione a una garanzia di maggiore qualità,

F.   considerando che i sistemi di qualità specifici dell'Unione europea costituiscono un importante vantaggio competitivo per i prodotti dell'Unione europea,

G.   considerando che la grande distribuzione domina ormai il mercato alimentare dell'Unione europea e impone costi per la campionatura e l'esposizione dei prodotti o costi promozionali ingiustificati, tutti fattori che limitano la possibilità per i piccoli produttori di arrivare al grande pubblico,

H.   considerando che le nuove tecnologie possono essere utilizzate per fornire informazioni dettagliate in merito alla provenienza e alle caratteristiche dei diversi prodotti agricoli e alimentari,

I.   considerando che la contraffazione è fonte di danni sia per i produttori che per i consumatori finali,

1.   accoglie con favore il processo di riflessione avviato dal Libro Verde della Commissione e sostiene il criterio di promozione della qualità dei prodotti agricoli dell'Unione europea che non generi costi e oneri aggiuntivi per i produttori;

2.   ritiene che la garanzia di una concorrenza leale per prodotti strategici come quelli agricoli e alimentari dovrebbe rappresentare un obiettivo fondamentale per l'Unione europea e di interesse pubblico a livello europeo; è del parere che sia fondamentale una equa concorrenza anche per i prodotti importati, che in generale tendono a non rispettare requisiti paragonabili a quelli comunitari; ritiene che, per quanto riguarda i prodotti di paesi terzi che hanno accesso al mercato interno, le norme europee relative alla qualità dei prodotti debbano essere regolamentate in base all'accordo in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

3.   ritiene necessario incrementare il controllo e il coordinamento tra le diverse autorità al fine di garantire che i prodotti alimentari importati siano conformi alle norme dell'Unione europea in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali; prende atto delle conclusioni del Consiglio "Agricoltura" del 19 dicembre 2008 sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari d'importazione e il rispetto delle norme comunitarie; rileva tuttavia che nelle citate conclusioni manca l'espressione di una forte volontà politica a supporto del potenziamento dei controlli dell'Unione nei paesi terzi;

4.   sottolinea che una politica basata sulla qualità non può non tenere conto del futuro della politica agricola comune o di sfide quali, ad esempio, il cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità, l'approvvigionamento energetico o la gestione delle risorse idriche;

5.   ritiene che, in una congiuntura di prezzi elevati delle derrate, l'incentivo ad aumentare il volume della produzione non debba diventare un pretesto per abbassare la qualità;

6.   ribadisce che l'imposizione di un livello più elevato di sicurezza alimentare nonché di protezione degli animali e dell'ambiente deve altresì avere lo scopo di garantire un livello qualitativo dei prodotti in grado di offrire un cospicuo vantaggio competitivo ai produttori agricoli; ritiene pertanto che gli agricoltori debbano avere la possibilità di recuperare i costi legati al rispetto dei requisiti comunitari in materia di sicurezza alimentare nonché di protezione degli animali e dell'ambiente; è del parere che, qualora il vantaggio competitivo non sia sufficiente per recuperare i costi generati dai requisiti comunitari, un ruolo essenziale in tal senso debba essere svolto dai fondi della politica agricola comune che gli agricoltori europei dovrebbero utilizzare per garantire la sicurezza alimentare nonché la protezione degli animali e dell'ambiente nell'agricoltura;

7.   ritiene che la politica europea in materia di qualità debba essere adeguata in vista della riforma della politica agricola comune successiva al 2013; è del parere che nell'ambito di tale politica l'Unione europea debba svolgere un ruolo di sostegno, anche sul piano finanziario, inteso a garantire il rispetto dei requisiti di elevata qualità dei prodotti agroalimentari europei; sottolinea la necessità di offrire un maggiore sostegno alle associazioni di produttori in modo da non sfavorire, in particolare, le piccole aziende agricole;

8.   ricorda che, con il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Unione europea si è impegnata ad attuare misure finalizzate alla conservazione delle risorse genetiche; esorta pertanto la Commissione a istituire particolari programmi di sostegno alle vendite che promuovano l'utilizzo di specie vegetali a rischio di erosione genetica; sottolinea che tali programmi possono incrementare l'interesse di agricoltori e giardinieri nei confronti della coltivazione di specie inserite nell'elenco delle risorse fitogenetiche e che quindi è opportuno istituire programmi analoghi anche per le razze di animali in via di estinzione;

9.   rammenta che, alla luce del processo continuo di liberalizzazione dei mercati agricoli mondiali, i produttori europei si trovano direttamente esposti alla concorrenza internazionale e che ogni nuova disposizione a cui devono conformarsi può sì costituire uno svantaggio competitivo ma anche giocare a favore degli agricoltori comunitari purché questi ultimi siano effettivamente in grado di distinguersi sul mercato grazie alla loro produzione e ai riconoscimenti ottenuti dalla stessa; rammenta inoltre che gli agricoltori europei possono sfruttare a proprio vantaggio le esigenze dei consumatori, ad esempio fornendo loro prodotti locali di elevata qualità o garantendo un maggior benessere degli animali e il rispetto di più severe norme ambientali;

10.   rileva la necessità che la Commissione, nell'ambito delle trattative sulle questioni non commerciali in seno all'OMC, ottenga l'imposizione dell'obbligo per i prodotti importati di rispettare gli stessi requisiti cui sono soggetti gli agricoltori dell'Unione europea; in tal modo questi ultimi godranno di un chiaro vantaggio competitivo in virtù della qualità dei prodotti agricoli rispettosi dei requisiti in materia di sicurezza alimentare nonché di protezione degli animali e dell'ambiente;

11.   esprime preoccupazione per l'influenza delle grandi catene di negozi sulla qualità generale dei prodotti alimentari europei; manifesta altresì preoccupazione per il fatto che i mercati in cui la distribuzione è particolarmente concentrata mostrano una tendenza all'uniformazione e alla riduzione della varietà dei prodotti agroalimentari che comporta una minor presenza di prodotti tradizionali e l'incremento di quelli pretrattati; propone alla Commissione di tener conto della necessità di regolamentare le cosiddette "aste al contrario" imposte da un numero limitato di grandi piattaforme commerciali che hanno effetti devastanti sui prodotti di qualità;

Requisiti concernenti la produzione e le norme di commercializzazione

12.   manifesta preoccupazione per la complessità del sistema dell'Unione europea delle norme di base e per le numerose disposizioni a cui devono conformarsi gli agricoltori dell'Unione europea; è favorevole alla semplificazione del sistema e chiede che ogni nuova norma sia valutata in funzione dei criteri di adeguatezza, necessità e proporzionalità;

13.   chiede un'ulteriore semplificazione delle norme di commercializzazione che chiarisca i criteri fondamentali da applicare; auspica la messa a punto di orientamenti Unione Europea sull'uso di termini riservati di uso generale quali "a basso contenuto di zucchero", "a bassa emissione di CO2", "dietetico" e "naturale", in modo da evitare pratiche fuorvianti;

14.   è preoccupato per il fatto che la maggior parte dei consumatori dell'Unione europea non è sufficientemente informata circa la catena alimentare, segnatamente per quanto concerne l'origine dei prodotti e delle materie prime; auspica l'introduzione dell'indicazione obbligatoria del luogo di produzione delle materie prime attraverso un'apposita etichetta che soddisfi l'esigenza dei consumatori di ricevere maggiori informazioni sull'origine del prodotto che acquistano; ritiene che tale sistema dovrebbe estendersi anche ai prodotti alimentari trasformati e ritiene che lo stesso dovrebbe fornire informazioni quanto all'origine dei principali ingredienti e delle materie prime specificando il luogo di origine di queste ultime e quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione del prodotto;

15.   ritiene che il modello australiano, pur tenendo conto delle specificità dei vari settori produttivi dell'Unione europea, costituisca un ottimo esempio di sistema di etichettatura del paese di origine in quanto consente di definire le diverse tappe della fabbricazione dei prodotti, ad esempio, "prodotto a" per gli alimenti caratterizzati da ingredienti e da un processo di fabbricazione autoctoni o "fabbricato in" per gli alimenti che sono stati trasformati in modo sostanziale nel paese indicato oppure "realizzato a … a partire da ingredienti locali o importati"; ribadisce inoltre che altri importanti partner commerciali dell'Unione europea quali gli Stati Uniti o la Nuova Zelanda utilizzano analoghi sistemi di etichettatura;

16.   ritiene che, se un prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, le norme in materia di commercializzazione non debbano ostacolarne l'accesso al mercato per ragioni legate all'aspetto, alla forma o alla dimensione;

17.   è del parere che il marchio europeo generale di qualità, recante la dicitura "prodotto nell'Unione europea", debba in ultima analisi consentire ai prodotti comunitari di distinguersi sul mercato grazie alla severità delle norme che ne regolamentano la produzione;

18.   ritiene che sia necessario promuovere i termini riservati facoltativi piuttosto che le norme obbligatorie di commercializzazione; è tuttavia del parere che l'introduzione di definizioni unitarie in grado di soddisfare tutte le parti interessate possa, da un lato, essere ostacolata dalle abitudini e tradizioni alimentari divergenti e, dall'altro, generare un ulteriore carico di informazioni per il cliente e la necessità di istituire un sistema di controllo per verificare il corretto utilizzo dei termini in questione;

19.   auspica l'adozione di misure finalizzate a semplificare la normativa comunitaria, purché ciò non si traduca in uno smantellamento della stessa, e a limitare i settori in cui si pratica l'autoregolamentazione; ritiene che siano necessarie norme comuni di commercializzazione e che le stesse possano essere definite in modo più efficiente; ritiene, in tal senso, che la coregolamentazione debba essere promossa quale procedura ordinaria per l'adozione di normative comunitarie in materia; esorta a coinvolgere in questo processo le autorità nazionali e i rappresentanti dell'industria alimentare e dei produttori agricoli;

Sistemi qualitativi specifici dell'Unione europea

20.   sottolinea che i sistemi relativi alla qualità degli alimenti dovrebbero fornire informazioni e offrire ai consumatori la garanzia dell'autenticità degli ingredienti e delle tecniche di produzione locali; reputa pertanto che tali regimi debbano essere attuati e applicati mediante controlli rafforzati e sistemi di tracciabilità;

21.   ritiene che siano necessari sistemi di etichettatura più trasparenti e largamente riconosciuti dai consumatori e che, ai fini di un'indicazione trasparente della provenienza, debba essere specificata anche l'origine dei principali ingredienti caratteristici derivanti dall'agricoltura sia per i prodotti comunitari che per quelli importati dai paesi terzi;

22.   è del parere che l'utilizzo esclusivo di prodotti originali DOP come materia prima possa essere garantito solo attraverso l'indicazione della denominazione protetta sull'etichetta e nelle pubblicità di un prodotto trasformato; sottolinea che in tal modo si evita, da un lato, di generare confusione nel consumatore e, dall'altro, si incentiva la domanda di prodotti con denominazione di origine protetta;

23.   ritiene opportuno regolamentare l'utilizzo delle diciture "montano" e "isolano" al fine di garantire un ulteriore significativo vantaggio alle corrispondenti regioni in situazione di difficoltà; è del parere che in caso di utilizzo delle diciture "montano" e "isolano" debba essere obbligatoriamente aggiunta l'indicazione del paese di origine;

24.   rileva al riguardo che per il cliente medio la differenza tra DOP e IGP non è chiara e che pertanto è necessario rendere il consumatore consapevole di tale differenza;

25.   si oppone alla fissazione di criteri di valutazione più severi, ad esempio quelli relativi alle possibilità di esportazione e alla sostenibilità; fa notare che esistono casi di prodotti che, pur non essendo esportati, risultano estremamente importanti per lo sviluppo delle economie locali e per il mantenimento della coesione sociale;

26.   sottolinea che le indicazioni geografiche costituiscono un importante patrimonio comunitario che deve essere preservato sia per il dinamismo economico, sia per l'impatto socio-economico fondamentale per numerose regioni dell'Unione europea; ritiene che tali indicazioni rappresentino una garanzia di qualità che deve essere sostenuta, in particolare rafforzando la capacità di gestione delle indicazioni geografiche da parte delle associazioni richiedenti che le rappresentano; è del parere che le indicazioni geografiche aiutino i consumatori ad effettuare la propria scelta tra la gamma dei prodotti in offerta;

27.   giudica necessario chiarire le differenze tra i marchi commerciali e le indicazioni geografiche nonché adottare misure che consentano la concreta applicazione delle norme comunitarie già in vigore, in base alle quali non è consentito registrare un marchio che contiene DOP/STG o vi faccia riferimento se l'operatore richiedente non fa parte delle associazioni di produttori delle DOP/STG interessate; considera essenziale l'avvio di campagne promozionali, finanziate attraverso apposite dotazioni di bilancio, volte a informare il consumatore dei vantaggi offerti dai sistemi di certificazione pubblici in questione;

28.   ritiene che, al fine di preservare la qualità e la rinomanza delle indicazioni geografiche, i produttori di alimenti con indicazione geografica debbano avere la possibilità di disporre di strumenti di gestione commisurati al volume della rispettiva produzione;

29.   ritiene che, nei casi in cui un prodotto con indicazione geografica (IG) viene utilizzato per la preparazione di un alimento composto che prevede l'alterazione dell'ingrediente protetto stesso, gli organismi di tutela o le autorità competenti debbano essere autorizzati a effettuare controlli specifici atti a verificare l'assenza di alterazioni eccessive delle caratteristiche dell'ingrediente interessato;

30.   auspica una migliore tutela dei nomi registrati, in particolare in determinate fasi del confezionamento e della commercializzazione in cui sussiste il rischio di utilizzo improprio; chiede che si applichi la regolamentazione comunitaria che impedisce la registrazione di marchi che hanno una denominazione simile ad una denominazione DOP o IGP già registrata;

31.   è favorevole all'introduzione di norme comuni che consentano ai produttori di alimenti con indicazione geografica di fissare talune condizioni in merito agli obblighi derivanti dall'indicazione geografica stessa e al relativo utilizzo nella denominazione dei prodotti trasformati;

32.   è a favore della semplificazione delle procedure di registrazione delle indicazioni geografiche nonché della riduzione del tempo necessario per ottenerle;

33.   attira l'attenzione sul fatto che il livello di protezione delle indicazioni geografiche varia da uno Stato membro all'altro; ritiene che al riguardo sia auspicabile un'armonizzazione legislativa e procedurale, in particolare per quanto riguarda le norme sull'applicazione della tutela ex-officio;

34.   auspica che sia rafforzata la tutela internazionale delle indicazioni geografiche; esorta la Commissione a intensificare i propri sforzi, in particolare a livello politico, in vista del conseguimento di una migliore protezione delle IGP nel quadro non solo dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (sia in merito all'estensione a tutti i prodotti della protezione garantita dall'articolo 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, sia per quanto concerne l'istituzione di un registro multilaterale delle IGP), ma anche dei negoziati di adesione all'OMC da parte di nuovi paesi e delle trattative attualmente in corso per la conclusione di accordi bilaterali;

35.   è del parere che tale protezione internazionale da parte dell'Unione Europea debba essere garantita sia ai prodotti destinati all'esportazione sia a quelli che non lo sono e che la stessa possa essere eventualmente adattata a seconda dell'effettivo rischio di contraffazione dei prodotti; i prodotti destinati all'esportazione e che presentano un elevato rischio di contraffazione potrebbero quindi beneficiare di una protezione internazionale a livello di OMC mentre per quelli distribuiti su scala locale e con un rischio di usurpazione moderato si potrebbe proporre una procedura semplificata che, dopo il riconoscimento da parte degli Stati membri, venga notificata alla Commissione (paragonabile al livello dell'attuale protezione transitoria) e possa così godere della protezione giuridica a livello comunitario;

36.  constata l'utilizzo improprio di determinati nomi all'interno dei paesi terzi, la confusione che tale comportamento genera nei consumatori e i rischi da esso derivanti per la rinomanza dei prodotti originali; fa notare l'estrema complessità delle procedure per ottenere la tutela di un nome in un paese terzo e le difficoltà che talune associazioni di produttori sono costrette ad affrontare prima di ottenerla dal momento che ogni paese ha il proprio sistema di protezione e le proprie procedure; invita la Commissione a fornire consulenze alle associazioni di produttori supportandole con il proprio know-how oppure garantendo un'assistenza giuridica nell'ambito della conclusione di accordi con i paesi terzi;

37.   giudica indispensabili non solo il controllo a livello comunitario e nazionale dell'utilizzo delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, ma anche l'applicazione di rigorose sanzioni intese a scoraggiare l'utilizzo non autorizzato di questi strumenti che impongano agli Stati membri di intervenire automaticamente in caso di contraffazione o imitazione di prodotti a denominazione protetta; propone di inserire una disposizione specifica in tal senso nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari(3); è favorevole alla semplificazione dell'ottenimento della denominazione DOP e all'istituzione di controlli rigorosi da parte delle autorità degli Stati membri atti a verificare la realizzazione di tutte le tappe del processo di produzione in una determinata area geografica;

38.   è del parere che i controlli sul mercato finalizzati a garantire il rispetto delle norme in materia di prodotti DOP e IGP, pur costituendo un onere per la burocrazia degli Stati membri, contribuiscano in maniera determinante alla protezione di tali prodotti; è favorevole ad offrire un'assistenza tecnica comunitaria in vista dell'effettuazione di controlli in tutti gli Stati membri al fine di garantire una protezione quanto più possibile uniforme dei prodotti DOP e IGP nel territorio dell'Unione Europea;

39.   ritiene che sia necessario promuovere, attraverso il sostegno finanziario comunitario, attività di informazione e diffusione dei sistemi descritti sia nell'ambito del mercato interno che nei paesi terzi; giudica indispensabile incrementare la percentuale di cofinanziamento dell'Unione europea a favore dei programmi comunitari di informazione e promozione sui prodotti dell'Unione europea di qualità; auspica che la Commissione continui a promuovere il concetto di IGP presso i paesi terzi, in particolare moltiplicando le missioni di assistenza tecnica in collaborazione con le associazioni di produttori di alimenti IGP;

40.   sottolinea la necessità di istituire un'Agenzia europea per la qualità dei prodotti che collabori strettamente con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e con le unità della Commissione responsabili della tutela della qualità alimentare; l'Agenzia sarebbe competente anche per le richieste di DOP, IGP e STG sempre più spesso avanzate dai paesi terzi;

41.   sottolinea l'importanza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(4) per la libertà di scelta dei consumatori; esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa per l'introduzione di un obbligo di etichettatura anche per i prodotti di origine animale come il latte, la carne e le uova per la cui produzione vengono utilizzati animali alimentati con mangimi geneticamente modificati;

42.   è favorevole al mantenimento e alla semplificazione del sistema delle STG; manifesta delusione per i risultati di tale strumento che ha finora portato alla registrazione di un numero molto esiguo di STG (venti specialità registrate e trenta richieste in corso); sottolinea la necessità di abolire il secondo elenco contenuto nel registro di STG di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari(5), ovvero quello dei nomi di prodotti o alimenti il cui utilizzo non è riservato al produttore, in quanto indebolisce la tutela delle STG; ribadisce che il sistema delle STG è tuttora uno strumento adeguato per la tutela delle reti e che, ove ricorrano determinate condizioni, offre un interessante margine di sviluppo;

43.   ritiene che la definizione di "prodotto tradizionale" contenuta nel regolamento (CE) n. 509/2006 non sia sufficiente; è del parere che il riferimento ai paesi nei quali viene perpetuata la tradizione dei vari prodotti o i cui produttori hanno diritto all'uso esclusivo della denominazione purché rispettino i metodi tradizionali possa valorizzare le STG;

44.   ritiene che la produzione biologica rappresenti una delle maggiori possibilità di crescita dell'agricoltura dell'Unione europea e che sia necessario promuoverla attraverso appositi programmi che incrementino altresì l'affidabilità del logo dell'Unione europea; sottolinea che, nonostante il regolamento comunitario adottato in tal senso contenga norme unitarie, l'applicazione varia a seconda degli Stati membri; infatti questi ultimi affidano le onerose mansioni di controllo, a loro discrezione, ad apposite autorità oppure a uffici autorizzati dallo Stato; sottolinea che la procedura di certificazione varia a seconda degli Stati membri e comporta costi rilevanti; è favorevole all'armonizzazione delle norme di determinazione dei limiti massimi per l'utilizzo di prodotti fitosanitari nell'agricoltura biologica; sostiene, in linea di principio, la proposta di un marchio europeo per i prodotti biologici;

45.   ritiene necessaria una maggiore omogeneità tra le tipologie di organismi e di procedure di controllo e certificazione dei prodotti biologici in modo da trasmettere sicurezza e fiducia ai consumatori attraverso un nuovo logo comunitario per l'agricoltura biologica che garantisca l'uniformità dei criteri di produzione, controllo e certificazione a livello dell'Unione europea contribuendo altresì a risolvere i problemi e a promuovere ulteriormente il mercato interno comunitario dei prodotti biologici;

46.   è del parere che, laddove l'etichettatura dei prodotti derivanti da agricoltura convenzionale induca a pensare che si tratti di produzione biologica, esista il rischio di frenare lo sviluppo del mercato dei prodotti biologici all'interno dell'Unione europea; esprime pertanto preoccupazione a tale riguardo per i tentativi di estendere l'utilizzo del marchio ecologico anche ai prodotti alimentari non ottenuti in base ai principi dell'agricoltura biologica;

47.   è favorevole all'indicazione obbligatoria del paese di origine per le materie prime e i prodotti trasformati importati da paesi terzi anche quando è applicabile il logo dell'Unione europea per i prodotti biologici;

48.   è del parere che ai fini di un miglior funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici

   - sia necessaria l'indicazione del paese di origine sia per le materie prime che per i prodotti trasformati importati da paesi terzi anche quando è applicabile il logo dell'Unione europea per i prodotti biologici,
   - si debba rafforzare la credibilità del logo dell'Unione europea attraverso programmi di supporto alle vendite di prodotti biologici;
   - si debbano fissare limiti massimi per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari vietati nell'agricoltura biologica;
   - sia necessario riesaminare la questione della doppia certificazione spesso richiesta dai grossisti per impedire la disponibilità di quantitativi sufficienti di prodotti biologici sul mercato comunitario;
   - sia necessario differenziare chiaramente l'etichettatura dei prodotti non agricoli che presentano un riferimento ai metodi di produzione biologici da quella dei prodotti derivanti da agricoltura biologica;

49.   accoglie con favore l'istituzione, a livello di Stati membri, di enti responsabili dei prodotti tradizionali e biologici; giudica indispensabile che ogni Stato membro disponga di istituzioni pubbliche o private, unanimemente riconosciute dai produttori e dai consumatori, in grado di controllare e di promuovere una produzione autoctona biologica e di qualità;

50.   riconosce che i consumatori sono sempre più esigenti per quanto concerne la qualità degli alimenti e la produzione alimentare, non solo in termini di sicurezza ma anche di aspetti etici, come la sostenibilità ambientale, la tutela del benessere degli animali e le tecnologie relative agli organismi geneticamente modificati (OGM); chiede alla Commissione di prevedere criteri per iniziative in materia di qualità, ad esempio sistemi facoltativi di etichettatura "esente da OGM", che consentiranno ai consumatori di compiere scelte più oculate;

51.   ritiene necessario incentivare i sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente; lamenta, a tale proposito, l'assenza di una normativa comunitaria in materia di produzione integrata che consenta di dare risalto agli sforzi profusi dai produttori dell'Unione europea attraverso campagne promozionali e di marketing volte a divulgare il valore aggiunto dei tipi di produzione in esame;

Sistemi di certificazione

52.   è del parere che non sia necessaria una regolamentazione comunitaria finalizzata all'armonizzazione delle norme; giudica superflua l'introduzione di ulteriori sistemi di certificazione per contraddistinguere determinati alimenti a livello comunitario in quanto un simile provvedimento screditerebbe i sistemi già esistenti e genererebbe confusione nei consumatori;

53.   sottolinea che lo sviluppo di marchi di qualità e la relativa gestione non devono comportare un incremento degli oneri burocratici che gravano sui produttori; a tal proposito auspica l'attribuzione a questi ultimi della facoltà di adottare iniziative in merito all'utilizzo dei marchi in esame e la limitazione dell'intervento degli organi comunitari alla protezione dei marchi stessi; in tal modo sarà possibile garantire un'equa remunerazione degli sforzi dei produttori e tutelare i consumatori da eventuali contraffazioni o altri tipi di frode;

54.   rileva che gli attuali sistemi di certificazione, unitamente al rispetto delle disposizioni legislative garantito attraverso severi controlli, possono anche contribuire in maniera determinante alla sicurezza alimentare, ad esempio in termini di tracciabilità; sottolinea che le norme in materia di certificazione dovrebbero rispondere a determinate esigenze della società e che pertanto dovrebbero esistere forme di finanziamento pubblico dei costi sostenuti dagli agricoltori per la relativa applicazione; è favorevole alla promozione di una cooperazione più attiva tra le associazioni di produttori in quanto i singoli agricoltori da soli non possono contrastare l'eccesso di norme di diritto commerciale in materia di certificazione;

55.   fa notare che, allo stato attuale, i sistemi di certificazione privati non aiutano i produttori a far conoscere ai consumatori le caratteristiche dei loro prodotti e anzi si stanno trasformando in uno strumento esclusivo di accesso al mercato che incrementa gli oneri burocratici a carico degli agricoltori e sta diventando un "business" per diverse società di distribuzione alimentare; considera necessario astenersi dal promuovere la proliferazione di tali sistemi che limitano l'accesso al mercato di una parte dei produttori;

56.   fa notare che l'attuale proliferazione dei sistemi di certificazione privati ostacola l'accesso di una parte del settore al mercato e che tali sistemi non contribuiscono a migliorare l'informazione dei consumatori in merito alle caratteristiche dei prodotti; chiede alla Commissione di promuovere il reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione privati al fine di limitare la citata proliferazione e l'esclusione dal mercato di taluni prodotti di qualità; considera necessaria l'elaborazione di linee guida comunitarie comprendenti aspetti che esulano dall'ambito di regolamentazione dei sistemi in esame, ad esempio i termini e le indicazioni "valorizzanti" che sarebbe opportuno definire mediante scale e dati oggettivi;

57.   fa notare che i prodotti regionali rivestono una grande importanza per l'economia e le comunità delle zone interessate e che pertanto devono essere respinte le proposte miranti a limitare il numero di indicazioni geografiche registrate;

58.   è del parere che non sia opportuno elaborare nuove forme di promozione dei prodotti tradizionali potenzialmente in grado di sminuire il sistema STG;

59.   chiede una maggiore collaborazione con l'Organizzazione internazionale di normalizzazione e l'attuazione quanto più ampia possibile di sistemi alternativi quali l'HACCP (sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo);

60.   rileva, per quanto riguarda la sfera internazionale, che l'Unione europea ha avuto problemi di competitività nei confronti dei suoi principali partner commerciali; manifesta preoccupazione per la pressione esercitata dai prodotti dei paesi emergenti che non presentano lo stesso livello di sicurezza e di qualità dei prodotti comunitari e che spesso beneficiano di controlli discutibili; ribadisce al riguardo la necessità di attuare il concetto di "accesso al mercato qualificato", promosso in molte sue risoluzioni;

61.   esorta a concludere un maggior numero di accordi bilaterali con i mercati chiave nonché accordi contro la contraffazione; invita la Commissione ad adoperarsi per risolvere il problema della tutela internazionale dei marchi e delle IGP, DOP e STG;

Aspetti supplementari

62.   giudica necessaria una maggiore pubblicità dei vantaggi delle politiche dell'Unione europea di tutela della qualità e della sicurezza alimentare; deplora che i cittadini europei non abbiano accesso a informazioni esaustive e facilmente reperibili sul contributo dell'Unione europea al settore; raccomanda inoltre alla Commissione e agli Stati membri di intensificare i propri sforzi volti a promuovere e divulgare i requisiti di qualità e sicurezza alimentare che i prodotti dell'Unione europea sono tenuti a rispettare;

63.   pone l'accento sul ruolo del finanziamento europeo del settore in oggetto; rileva che, negli "Stati membri della convergenza", la partecipazione comunitaria ai programmi di crescita della qualità si attesta al 75%; richiama tuttavia l'attenzione sull'inasprimento, nel quadro della crisi finanziaria mondiale, delle condizioni di concessione dei crediti ai piccoli produttori, con la conseguente drastica limitazione dell'accesso al cofinanziamento;

64.   ritiene che l'esperienza dei Farmer Market, punti vendita di prodotti del territorio e di stagione gestiti direttamente dalle imprese agricole, vada incoraggiata perché assicura un prezzo equo per i prodotti di alta qualità, rafforza il legame del prodotto con il territorio e sensibilizza il consumatore ad una scelta consapevole riguardo gli aspetti qualitativi; ritiene che gli Stati membri debbano promuovere la creazione di spazi commerciali in cui i produttori abbiano la possibilità di offrire i loro articoli direttamente ai consumatori;

65.   chiede di istituire programmi di sostegno alle vendite per i mercati locali in grado di promuovere le iniziative a livello locale e regionale nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti; ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto, ad esempio, attraverso associazioni di produttori che incrementino la creazione di valore nelle aree rurali e diano il buon esempio per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico evitando i percorsi più lunghi per i trasporti;

o
o   o

66.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 328, del 26.10.1998, pag. 232.
(2) Documento della Commissione 625/02.
(3) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(4) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(5) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.


Relazioni della Commissione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007 (2008/2243(INI))
P6_TA(2009)0099A6-0011/2009

Il Parlamento europeo,

-   viste le relazioni della Commissione sulla politica di concorrenza per il 2006, del 25 giugno 2007 (COM(2007)0358) e per il 2007 del 16 giugno 2008 (COM(2008)0368),

-   visto il piano di azione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato del 7 giugno 2005 su "Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009" (COM(2005)0107),

-   vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla riforma degli aiuti di Stato 2005-2009(1),

-   visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")(2),

-   visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)(3),

-   visto il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico(4) (regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico),

-   visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013(5),

-   visto il regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti(6),

-   visto il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale(7),

-   vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione(8),

-   vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sugli aspetti settoriali del Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti all'innovazione(9),

-   vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(10),

-   visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese(11),

-   vista la comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale(12),

-   vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie(13),

-   vista la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione(14),

-   vista la direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese(15),

-   vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea(16),

-   viste le indagini settoriali della Commissione nei settori dell'energia e dei servizi bancari al dettaglio,

-   visti gli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1/2003(17),

-   vista la comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese(18),

-   visto il Libro bianco della Commissione del 2 aprile 2008 in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (COM(2008)0165),

-   visto il Libro bianco della Commissione dell'11 luglio 2007 sullo sport (COM(2007)0391),

-   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0011/2009),

1.   saluta con favore la pubblicazione delle Relazioni della Commissione sulla politica di concorrenza per il 2006 e il 2007;

2.   continua a sostenere per il Parlamento un ruolo più proattivo nello sviluppo della politica di concorrenza con l'introduzione della procedura di codecisione;

3.   si felicita con la Commissione per il suo efficace intervento contro le attività illecite degli hardcore cartels (cartelli veri e propri) e per le ammende record inflitte ai responsabili;

4.   invita la Commissione e il Consiglio, relativamente alla revisione del funzionamento del regolamento (CE) n. 1/2003(19), a incorporare nel regolamento stesso i principi relativi alle multe e a migliorarlo ulteriormente specificando detti principi perché siano conformi ai criteri dei principi giuridici generali;

5.   è favorevole all'utilizzo della Comunicazione sul trattamento favorevole (riveduta) e relativa procedura per incoraggiare la comunicazione di informazioni in merito al modus operandi dei cartelli illeciti (hardcore);

6.   accoglie con favore la pubblicazione del Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, ma raccomanda che la riforma sia portata avanti in modo che gli effetti negativi del sistema USA non si riproducano nell'Unione europea;

7.   chiede alla Commissione di fornire nelle sue future relazioni dati informativi più accurati circa il ruolo e la partecipazione del funzionario della Commissione preposto al collegamento con i consumatori nei procedimenti in materia di concorrenza;

8.   è preoccupato di evitare abusi di potere di mercato da parte dei grandi gruppi industriali ed invita la Commissione a condurre un analisi degli effetti prodotti sulla concorrenza dall'impari rapporto fra i fornitori, precisamente i produttori di generi alimentari e la distribuzione visti i possibili abusi di posizione dominante; aspetta la relazione del gruppo di lavoro della Commissione sul potere di acquisto;

9.   invita la Commissione nella revisione del funzionamento ad esaminare le pratiche abusive nel settore dei servizi, che potrebbero impedire alle piccole imprese di partecipare con successo agli appalti; nota il problema dei lavoratori indipendenti e dei lavoratori freelance cui è talvolta negata la possibilità di applicare tariffe standard in casi in cui dipendono economicamente quasi esclusivamente da uno o più grandi utilizzatori delle loro risorse e chiede alla Commissione di esaminare come possono organizzarsi, negoziare e concludere contratti collettivi compatibili con i principi giuridici della concorrenza;

10.   invita la Commissione a riesaminare le proprie procedure interne per la selezione dei temi delle indagini settoriali;

11.   invita la Commissione a svolgere un'inchiesta di settore sulla pubblicità online;

12.   invita la Commissione a indagare sulle possibili diversità nazionali di applicazione delle norme per gli appalti pubblici e su eventuali distorsioni della concorrenza che ne conseguono;

13.   nota che le relazioni della Commissione riferiscono nei seguenti tre settori: ammende antitrust nei confronti dei cartelli, numero di concentrazioni e numero di notifiche di aiuti di stato trasmesse alla Commissione; sollecita pertanto la Commissione a passare urgentemente in rassegna le sue risorse di personale per assicurarsi che la Direzione generale Concorrenza abbia personale sufficiente per affrontare il crescente carico di lavoro;

14.   sottolinea che l'applicazione delle norme della concorrenza riguardanti fusioni e acquisizioni deve essere valutata nella prospettiva dell'intero mercato interno e non soltanto di parti di esso;

15.   accoglie con favore nelle relazioni della Commissione sulla politica della concorrenza per il 2006 e 2007 la provata efficacia della ristrutturazione dell'Unità preposta al controllo delle concentrazioni nella Direzione generale della concorrenza secondo criteri settoriali e con maggiore accento sulle analisi economiche nonché con la previsione del meccanismo della peer review;

16.   si compiace dell'annunciata apertura di un riesame della regolamentazione sulle fusioni(20); ribadisce il suo parere che le attuali disposizioni sono insufficienti tenuto conto della crescente integrazione e complessità dei mercati dell'Unione europea e che ne va intrapresa una revisione alla ricerca di un'impostazione coerente nella valutazione di operazioni di fusione comparabili;

17.   nota il livello record di notifiche di aiuti di stato e saluta con favore la pubblicazione del regolamento generale di esenzione per le Piccole e medie imprese (PMI), la ricerca e lo sviluppo a vantaggio delle PMI, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti a finalità regionale;

18.   si compiace in particolare della possibilità di sovvenzionare i datori di lavoro per quanto riguarda i costi per la cura dei figli e dei genitori sostenuti dai loro lavoratori;

19.   esprime preoccupazione per l'aumento della concentrazione del mercato e dei conflitti di interesse nel settore bancario; pone in guardia contro eventuali rischi sistemici globali risultanti dai conflitti di interesse e dalla concentrazione;

20.   è favorevole a un riesame del Quadro di valutazione degli aiuti di Stato, ma sollecita la Commissione ad intraprendere un'analisi dell'efficacia di tali aiuti e a far sì che in occasione della revisione del Quadro si identifichino gli Stati membri che hanno omesso di attivarsi seriamente per il recupero degli aiuti di Stato illegali;

21.   saluta con favore la pubblicazione della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, la quale autorizza gli Stati membri a sostenere la produzione di energia rinnovabile e la cogenerazione efficiente di energia concedendo aiuti al funzionamento che coprano interamente la differenza fra costi di produzione e prezzo di mercato;

22.   ribadisce la sua richiesta di un ulteriore progresso per quanto riguarda la chiarificazione delle attuali regole di concorrenza e la loro applicazione pratica al servizio d'interesse economico generale (SGEI) viste le notevoli differenze fra le politiche seguite dagli Stati membri;

23.   si rammarica che i consumatori di energia nell'Unione europea continuino a subire aumenti tariffari eccessivi e un mercato dell'energia distorto, le cui carenze di funzionamento sono state riconosciute da un'indagine settoriale della Commissione; ribadisce ancora l'importanza di un mercato interno per l'energia, veramente completo e ben funzionante;

24.   sostiene la Commissione nei suoi sforzi per sviluppare ulteriormente i mercati dell'Unione europea del gas e dell'elettricità, il cui elemento essenziale è la separazione delle reti di trasmissione da una parte, e delle attività di produzione e fornitura dall'altra ("unbundling");

25.   si dichiara preoccupato per la mancanza di trasparenza nella formazione dei prezzi del carburante sui mercati europei; chiede alla Commissione di garantire un'adeguata vigilanza sui comportamenti concorrenziali su questi mercati;

26.   chiede l'attuazione di meccanismi che garantiscano che l'adozione del sistema di scambio di quote di emissioni non causi distorsioni di concorrenza né internamente né per i concorrenti esterni;

27.   nota che già il 9 ottobre 2007 il Consiglio aveva invitato la Commissione a prendere in considerazione procedure di snellimento che contemplassero modalità più rapide per il trattamento delle indagini sugli aiuti di Stato in circostanze critiche;

28.   si compiace delle risposte e dei chiarimenti rapidi da parte della Commissione per quanto concerne la gestione della crisi finanziaria ed economica e l'utilizzazione degli aiuti di Stato; nota il crescente aumento degli aiuti di Stato e si compiace dell'elaborazione di ulteriori orientamenti dettagliati che tendono ad aiuti statali meglio mirati;

29.   riconosce l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato alle condizioni cui si trovano ora confrontate le economie degli Stati membri a seguito delle turbolenze dei mercati finanziari; ritiene necessario tuttavia che la Commissione mantenga una stretta vigilanza sui pacchetti di salvataggio finanziario per garantire la compatibilità delle iniziative di emergenza con i principi della leale concorrenza;

30.   mette in guardia contro l'effettiva sospensione delle regole di concorrenza; sottolinea l'esigenza di valutare in dettaglio le operazioni di salvataggio e garantire che siano conformi alle disposizioni del trattato; chiede alla Commissione di riferire dettagliamene ex post al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sull'applicazione delle regole di concorrenza in ogni singolo caso nella prossima Relazione annuale sulla politica della concorrenza;

31.   si dichiara preoccupato per l'attuale contrazione dell'attività economica nell'Unione europea, che si prevede si estenderà anche nel 2009; ritiene appropriato che nel quadro delle regole di concorrenza, si mettano in piedi adeguati meccanismi di reazione, quali gli aiuti alla ristrutturazione o il fondo di aggiustamento alla globalizzazione per combattere l'impatto sulla crescita e sull'occupazione della crisi creditizia;

32.   sollecita la Commissione a riconoscere la necessità di istituire meccanismi che riducano al minimo le distorsioni di concorrenza e il potenziale abuso delle situazioni privilegiate in cui si trovano i beneficiari per effetto delle garanzie di Stato;

33.   sollecita la Commissione ad imporre vincoli di comportamento alle istituzioni finanziarie che ottengono aiuti di Stato, onde assicurare che esse non si abbandonino ad iniziative di espansione facendosi scudo della garanzia, a scapito dei concorrenti;

34.   saluta con favore la notevole riduzione dello scarto dei prezzi delle autovetture nuove nell'Unione europea per effetto del regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico e attende con impazienza che la Commissione valuti l'efficacia del regolamento in questione;

35.   si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a ridurre le tariffe di roaming; nota tuttavia che i prezzi si sono fermati giusto al di sotto del picco di prezzo regolamentato; chiede misure che sostengano la concorrenza dei prezzi invece della regolamentazione dei prezzi al dettaglio;

36.   saluta con favore il contributo dato dalla Direzione generale Concorrenza della Commissione al Libro bianco sullo sport e richiama tra l'altro l'attenzione sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e sulla prassi decisionale della Commissione relativamente all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE al settore dello sport;

37.   invita la Commissione a tenere in maggior conto la dimensione internazionale delle sue politiche per quanto riguarda la concorrenzialità dell'Unione europea a livello globale e a chiedere il rispetto e l'applicazione del principio di reciprocità nei negoziati commerciali;

38.   ritiene cruciale che la politica della concorrenza sia adeguatamente rispettata nel quadro del negoziato di accordi commerciali bilaterali; chiede alla Direzione generale Concorrenza di partecipare attivamente ai negoziati per garantire il riconoscimento reciproco delle prassi concorrenziali, in particolare nel settore degli aiuti statali, degli appalti pubblici, dei servizi, degli investimenti e delle agevolazioni commerciali;

39.   sollecita la Commissione a riesaminare le modalità della sua partecipazione alla Rete internazionale della concorrenza e alla Giornata europea della concorrenza, onde assicurare che il pubblico sia meglio e più estesamente informato sull'importanza cruciale della politica di concorrenza per il sostegno alla crescita economica e l'occupazione;

40.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 290 E, del 29.11.2006, pag. 97.
(2) GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.
(3) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
(4) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.
(5) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(6) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10.
(7) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.
(8) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.
(9) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 263.
(10) GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.
(11) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.
(12) GU C 173 dell"8.7.2008, pag. 3.
(13) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.
(14) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
(15) GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.
(16) Testi approvati, P6_TA(2008)0054.
(17) GU C 210 dell"1.9.2006, pag. 2.
(18) GU C 298 dell"8.12.2006, pag. 17.
(19) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).


Sullo "Small Business Act" per l'Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sullo "Small Business Act" per l'Europa (2008/2237(INI))
P6_TA(2009)0100A6-0074/2009

Il Parlamento europeo,

–   visti la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 intitolata "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa) (COM(2008)0394) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto che l'accompagna (SEC(2008)2102),

–   viste le sue risoluzioni del 30 novembre 2006 sul tema "È ora di cambiare marcia – Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita"(1) e del 19 gennaio 2006 sull'attuazione della Carta europea per le piccole imprese(2),

–   viste le conclusioni della 2715a sessione del Consiglio Competitività del 13 marzo 2006 sulla politica a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione e della 2891a sessione del Consiglio Competitività dell'1 e 2 dicembre 2008,

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2009,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 gennaio 2009,

–   vista la selezione delle buone prassi per il 2008 della Carta europea per le piccole imprese,

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 25 giugno 2008, intitolato "European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts" (codice europeo delle migliori pratiche per agevolare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici) (SEC(2008)2193),

–   vista la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2007 intitolata "Piccole, ecologiche e competitive – Un programma inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale" (COM(2007)0379),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile" (COM(2008)0397),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 intitolata "Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale" (COM(2008)0465),

–   visti i pareri del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi del 10 luglio 2008 sulla riduzione dell'onere amministrativo nel settore prioritario del diritto societario e del 22 ottobre 2008 sulla riforma delle disposizioni in materia di fatturazione e di fatturazione elettronica della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0074/2009),

A.   considerando che i 23 milioni di piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione europea, pari a circa il 99% del numero complessivo di imprese e che danno lavoro a oltre 100 milioni di persone, svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita economica, alla coesione sociale e alla creazione di posti di lavoro, sono una fonte d'innovazione di primaria importanza e sono essenziali per il sostegno e l'espansione dell'occupazione,

B.   considerando che le PMI devono essere poste al centro di tutte le politiche comunitarie, per consentire loro di svilupparsi e adattarsi alle esigenze della globalizzazione, di partecipare al triangolo della conoscenza e di adeguarsi alle sfide ambientali ed energetiche,

C.   considerando che dal 2000 a oggi, malgrado le precedenti iniziative dell'Unione europea, il settore delle PMI ha goduto di pochi o appena percettibili miglioramenti,

D.   considerando che la grande maggioranza delle PMI sono microimprese, aziende artigianali, aziende familiari e cooperative, le quali costituiscono il naturale terreno di sviluppo della cultura imprenditoriale e perciò svolgono un ruolo importante nella promozione dell'inclusione sociale e del lavoro autonomo,

E.   considerando che le PMI non godono di sostegno sufficiente per difendersi autonomamente da prassi commerciali sleali transfrontaliere, come quelle delle società che gestiscono in modo ingannevole la compilazione di annuari commerciali,

F.   considerando che, nonostante le differenze, per realizzare pienamente le loro potenzialità, le PMI europee devono affrontare spesso le stesse difficoltà in ambiti quali i costi amministrativi e di conformità alle norme relativamente più elevati rispetto alle imprese più grandi, l'accesso ai finanziamenti e ai mercati, l'innovazione e le problematiche ambientali,

G.   considerando che, per la creazione di un contesto favorevole alle PMI, è fondamentale che cambi la percezione del ruolo degli imprenditori e dell'assunzione del rischio, nel senso che l'imprenditorialità e la connessa propensione ad assumere rischi dovrebbero essere incoraggiate dai leader politici e dai media e sostenute dalle amministrazioni,

H.   considerando che le PMI, nell'avviare i loro processi di internazionalizzazione, devono affrontare problemi specifici quali la mancanza di esperienza internazionale, la scarsità di risorse umane con esperienza, un quadro operativo internazionale altamente complesso e l'esigenza di introdurre cambiamenti nella cultura organizzativa e imprenditoriale,

I.   considerando che il Parlamento ha puntualmente deplorato l'assenza di valore giuridico vincolante della Carta europea delle piccole imprese, che ha compromesso l'effettiva attuazione della Carta e delle sue dieci raccomandazioni che sono rimaste, in gran parte, lettera morta; considerando che, di conseguenza, nella summenzionata risoluzione del 19 gennaio 2006, aveva chiesto al Consiglio di esaminare la questione,

Considerazioni generali

1.   appoggia con convinzione la summenzionata comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008, che mira a portare avanti l'ambizioso obiettivo politico di promuovere la crescita delle PMI attraverso i dieci principi guida e di ancorare l'approccio "Pensare anzitutto in piccolo" ("Think Small First") nei processi decisionali a tutti i livelli;

2.   si rammarica tuttavia che lo "Small Business Act" (SBA) non sia uno strumento giuridicamente vincolante; ritiene che il suo aspetto veramente innovativo consista nell'intenzione di porre il principio "Pensare anzitutto in piccolo" al centro delle politiche comunitarie; invita il Consiglio e la Commissione a unirsi al Paramento nello sforzo di rendere tale principio vincolante, in una forma ancora da definire, al fine di garantire che esso sia correttamente applicato in tutti i futuri testi legislativi comunitari;

3.   sottolinea l'assoluta necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale e regionale; invita pertanto il Consiglio e la Commissione ad assumere un fermo impegno politico a garantire la loro corretta applicazione; esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con tutte le parti interessate per definire le priorità e ad attuare urgentemente, in particolare a livello nazionale, il piano d'azione relativo allo "Small Business Act" adottato dal Consiglio Competitività il 1° dicembre 2008, garantendo che tutte le parti interessate facciano propri i principi guida;

4.   invita la Commissione a rafforzare ulteriormente la visibilità e la conoscenza delle azioni politiche intraprese in materia di piccole e medie imprese raggruppando insieme gli attuali strumenti e fondi comunitari esistenti per le PMI in una specifica linea del bilancio dell'Unione europea;

5.   è fermamente convinto dell'assoluta necessità di introdurre un meccanismo di verifica per monitorare la corretta e rapida attuazione delle iniziative politiche che sono già state avviate; invita pertanto il Consiglio a integrare nel processo di Lisbona le iniziative da assumere a livello degli Stati membri e a informare annualmente il Parlamento in merito ai progressi compiuti;

6.   invita la Commissione a sviluppare un sistema di controllo dei progressi realizzati nel quadro dell'applicazione dei dieci principi guida da parte della Commissione e degli Stati membri; invita la Commissione a elaborare criteri normativi di valutazione per valutare i progressi realizzati; invita gli Stati membri a incorporare le loro prime relazioni sui progressi realizzati nelle loro prossime relazioni annuali sui programmi nazionali di riforma;

7.   sottolinea la necessità di accordare una particolare importanza alle aziende artigianali, alle aziende familiari, alle microimprese e alle imprese individuali a livello dell'Unione europea, nazionale e regionale ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure regolamentari, amministrative, fiscali e in materia di apprendimento permanente destinate in modo specifico a tali imprese; chiede inoltre che vengano riconosciute le caratteristiche specifiche dei liberi professionisti e la necessità di trattarli allo stesso modo delle altre PMI, fatta eccezione per i casi in cui ciò è in contrasto con la vigente normativa che disciplina tali professioni; sottolinea il ruolo importante delle associazioni di PMI per i commercianti, le aziende artigianali e le altre professioni; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare per migliorare il contesto imprenditoriale per questi settori, nonché il quadro giuridico per le loro associazioni professionali e industriali;

8.   ritiene che le proposte della Commissione manchino di una strategia chiara che permetta ai lavoratori autonomi di migliorare il loro status giuridico e i loro diritti, in particolar modo se la loro situazione è paragonabile a quella dei dipendenti salariati; invita la Commissione a garantire ai lavoratori autonomi il diritto di stabilire tariffe generali, di organizzarsi autonomamente e di concludere contratti collettivi, se la loro controparte è una grande impresa che detiene una posizione dominante, a condizione che non vengano lesi i potenziali clienti più deboli e che non ne derivino distorsioni di mercato;

9.   esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure di sostegno mirate e a garantire un'assistenza specifica sotto forma, ad esempio, di informazione, consulenza e semplificazione dell'accesso al capitale di rischio nell'ambito dell'avviamento di attività autonome nel settore delle PMI;

10.   sottolinea la necessità di sviluppare un modello sociale ed economico che garantisca alle realtà imprenditoriali piccole e medie dell'industria creativa, spesso caratterizzate da rapporti di lavoro precari, una rete di sicurezza adeguata;

11.   constata con rammarico che, per creare e sostenere un'impresa, le donne devono affrontare una serie di difficoltà e che ciò è dovuto a fattori quali la scarsità di informazioni, la mancanza di contatti e di accesso alle reti, la discriminazione di genere e la stereotipizzazione, la scarsità e la mancanza di flessibilità delle strutture di accoglienza dei bambini, la difficoltà a conciliare l'attività lavorativa con gli obblighi familiari, nonché le differenze nel modo in cui uomini e donne percepiscono l'imprenditorialità;

12.   plaude all'intenzione di istituire una rete di ambasciatrici dell'imprenditorialità femminile, di introdurre programmi di tutorato per aiutare le donne a fondare imprese proprie e di promuovere lo spirito imprenditoriale fra le donne laureate; ribadisce tuttavia che in molte imprese si riscontra tuttora il fenomeno della segregazione di genere che è, e rimarrà per molto, un problema molto serio, poiché sin quando le donne saranno discriminate nel mercato del lavoro, l'Unione europea perderà lavoratori e imprenditori abili con un conseguente danno economico; ritiene, pertanto, che occorrano maggiori investimenti in progetti a sostegno dell'imprenditoria femminile;

13.   sottolinea che l'imprenditoria femminile contribuisce ad attirare le donne nel mercato del lavoro e a migliorarne lo status economico e sociale; si rammarica tuttavia delle differenze tra uomini e donne, soprattutto a livello retributivo, che persistono in questo settore nonostante il vivo interesse dimostrato per le donne, e del fatto che la percentuale delle imprenditrici nell'Unione europea resta esigua, il che è in parte dovuto al contributo non riconosciuto (ad esempio non remunerato), ma comunque essenziale, che le donne apportano alla gestione quotidiana delle PMI a conduzione familiare;

14.   esorta la Commissione e gli Stati membri a considerare il settore creativo e culturale come un motore dello sviluppo economico e sociale dell'Unione europea, con una quota del 2,6% del PIL e del 2,5% della forza lavoro dell'Unione europea; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle PMI nel stimolare il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'industria creativa;

15.   sottolinea che il settore creativo è dominato da PMI e che esso è particolarmente importante per tutelare un'occupazione duratura a livello regionale;

16.   valuta positivamente l'intenzione della Commissione di presentare una direttiva sulle aliquote IVA ridotte per i servizi ad alta intensità di manodopera prestati localmente, che sono offerti soprattutto dalle PMI; sottolinea, tuttavia, che ciò non deve causare una distorsione della concorrenza e non deve lasciar spazio a dubbi per quanto riguarda i servizi interessati;

17.   rileva la necessità di assicurare che le PMI abbiano la possibilità di acquistare in piccola quantità, a livello locale e in modo ecologico, diventando in questo modo più rispettose del clima e più efficienti;

18.   accoglie con favore la rapida adozione delle disposizioni sull'esenzione generale per categoria riguardo agli aiuti di Stato, sullo statuto della società privata europea e sulle aliquote IVA ridotte;

19.   accoglie con favore la proposta della Commissione di ridurre le aliquote IVA per i servizi forniti a livello locale; invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative per allentare la normativa in materia di aiuti di Stato, in modo da incrementare le opportunità delle imprese locali, in particolare le PMI, in materia di appalti pubblici;

20.   appoggia l'idea di estendere fino al 2012 l'attuale esenzione dalle regole di concorrenza comunitarie sugli aiuti di Stato per la produzione cinematografica, ritenendo che ciò rappresenti un forte sostegno alle PMI creative;

21.   sostiene le nuove norme sugli aiuti di Stato previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)(3), le quali prevedono, in talune condizioni, l'esenzione per le PMI dall'obbligo di notifica;

22.   rileva che, nonostante il chiaro impegno assunto nella Carta europea per le piccole imprese, la voce delle PMI rimane in sordina nel contesto del dialogo sociale; chiede con insistenza una correzione formale di tale deficit attraverso opportune proposte nel contesto dello SBA;

23.   rileva l'esigenza, nel quadro dello SBA, di porre maggiormente l'accento sul diritto del lavoro, con particolare riferimento al concetto di "flessicurezza", che consente soprattutto alle PMI di reagire più prontamente ai cambiamenti del mercato e, per questo, di garantire un tasso più elevato di occupazione nonché la competitività delle imprese, anche a livello internazionale, tenendo conto della necessaria protezione sociale; rimanda, a tale proposito, alla sua risoluzione del 29 novembre 2007 sui principi comuni di flessicurezza(4);

24.   sottolinea inoltre l'importanza del diritto del lavoro e, in particolare, il modo di ottimizzarne l'applicazione alle PMI, ad esempio attraverso una migliore consulenza o la semplificazione delle procedure amministrative, e chiede agli Stati membri di dedicare speciale attenzione alle PMI in relazione agli specifici approcci che essi adottano riguardo alla flessicurezza, anche attraverso politiche attive in materia di mercato del lavoro, dato che le PMI godono di margini di maggiore flessibilità interna ed esterna, a causa del limitato numero di dipendenti, ma hanno anche bisogno di maggiore sicurezza per se stesse e per i loro lavoratori; ritiene essenziale che il diritto del lavoro, che è uno dei principali pilastri della flessicurezza, fornisca una base giuridica affidabile per le PMI, dato che queste imprese spesso non possono permettersi un proprio ufficio legale o un servizio di gestione delle risorse umane; rileva che, secondo i dati forniti da Eurostat, nel 2003 il 91,5% delle imprese europee impiegava meno di dieci dipendenti;

25.   ritiene che sia necessario introdurre misure di lotta contro il lavoro sommerso, che è incontestabilmente una fonte di concorrenza sleale per le PMI ad alta intensità di manodopera;

26.   invita gli Stati membri a rafforzare l'integrazione, nel contesto economico ufficiale, delle PMI di proprietà di minoranze etniche sottorappresentate, sviluppando programmi per la diversificazione dei fornitori volti ad offrire pari opportunità alle imprese sottorappresentate che sono in concorrenza con imprese più grandi per i contratti;

27.   sottolinea l'importanza dello statuto della società privata europea come nuova forma giuridica aggiuntiva, a condizione che esso sia incentrato sulle PMI che intendono avviare attività transfrontaliere e che le imprese più grandi non possano farne un uso improprio, per indebolire o eludere le norme giuridiche degli Stati membri che sostengono un sistema di governo societario che tiene conto degli interessi di tutte le parti in causa;

28.   invita le autorità pubbliche, partendo dal principio che l'accesso all'informazione è una precondizione per ottenere l'informazione stessa e considerando, a tale riguardo, l'importanza del vettore Internet a semplificare quanto più possibile i siti istituzionali al fine di permettere agli utilizzatori di identificare e comprendere i meccanismi di sostegno offerti;

Promuovere la R&S e l'innovazione

29.   sottolinea l'importanza dell'innovazione per le PMI e le loro difficoltà a trarre vantaggio dalle opportunità di ricerca; ritiene che le accademie scientifiche nazionali e gli istituti di ricerca potrebbero svolgere un ruolo nel promuovere l'innovazione e ridurre gli ostacoli alla ricerca per le PMI; ritiene che non ci si debba concentrare solo sull'innovazione ad alto contenuto tecnologico (high-tech), ma che si debbano prendere in considerazione anche l'innovazione di livello tecnologico basso (low-tech) e medio (mid-tech) e l'innovazione informale; ritiene che l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia potrebbe svolgere un ruolo importante nel promuovere la R&S e l'innovazione per le PMI; invita gli Stati membri a moltiplicare le iniziative volte ad abbassare la soglia di accesso alla ricerca per le PMI; è convinto che tutti i programmi comunitari nel settore della ricerca e della tecnologia dovrebbero essere concepiti in modo tale da facilitare la partecipazione transfrontaliera delle PMI;

30.   appoggia l'iniziativa della Commissione relativa al miglioramento dell'accesso al settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(5);

31.   invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire condizioni quadro migliori volte alla creazione di un contesto favorevole all'innovazione da parte delle PMI, in particolare adottando misure per migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e per combattere più efficacemente la contraffazione in tutta l'Unione europea; ritiene che norme equilibrate in materia di diritti di proprietà intellettuale possano offrire protezione, garantendo nel contempo il flusso e lo scambio di informazioni e di idee; sottolinea che le PMI necessitano di sostegno per accedere alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, difendere tali diritti con l'assistenza delle autorità competenti in materia e utilizzare i loro diritti di proprietà intellettuale al fine di attirare finanziamenti;

32.   invita la Commissione e gli Stati membri a chiedere ai loro partner commerciali una più rigida applicazione dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e a compiere ogni sforzo necessario per l'adozione di accordi bilaterali, regionali o multilaterali volti a combattere la contraffazione e la pirateria, come l'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA);

33.   ritiene che il potenziale del commercio elettronico per le PMI non venga ancora pienamente sfruttato e che rimanga ancora molto da fare per realizzare un unico mercato elettronico europeo per i prodotti e i servizi, nel quale le PMI potrebbero svolgere un ruolo guida per l'ulteriore integrazione dei mercati dell'Unione europea;

34.   ritiene che si debba promuovere la partecipazione ai raggruppamenti di imprese da parte delle PMI, per dare impulso all'innovazione e aumentare la competitività dell'economia dell'Unione europea; invita pertanto la Commissione a sostenere il miglioramento della gestione dei cluster, segnatamente attraverso lo scambio delle migliori prassi e dei programmi di formazione, a elaborare e diffondere strumenti per la valutazione della performance dei cluster, a promuovere la cooperazione tra i cluster e a procedere a un'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative per la partecipazione dei raggruppamenti di imprese ai programmi dell'Unione europea;

35.   chiede che lo SBA tenga conto degli accordi di cooperazione tra le PMI (gruppi di acquisto e commercializzazione), essendo stato dimostrato che per tali gruppi il rischio di insolvenza è minore rispetto alle singole imprese;

36.   è fermamente convinto che i brevetti svolgono un ruolo importante nell'innovazione e nella performance economica, poiché consentono agli innovatori di beneficiare degli utili degli investimenti nell'innovazione e forniscono la sicurezza necessaria per investimenti, capitali e prestiti; ritiene pertanto che dovrebbe essere raggiunto rapidamente un accordo su un brevetto comunitario, che assicurerebbe una protezione giuridica a basso costo, efficiente, flessibile e qualitativamente elevata, adeguato alle esigenze delle PMI, e sull'istituzione di un sistema europeo armonizzato per la composizione delle controversie sui brevetti;

37.   sottolinea la necessità di promuovere appalti pubblici innovativi e pre-commerciali, in quanto essi generano un valore aggiunto per le amministrazioni aggiudicatrici, i cittadini e le imprese partecipanti; invita gli Stati membri ad aumentare la quota degli appalti pubblici innovativi e la partecipazione delle PMI innovative alle procedure di appalto pubblico; invita la Commissione a facilitare la diffusione delle migliori prassi in questo settore, ad esempio per quanto concerne i criteri e le procedure delle gare d'appalto e gli accordi sulla condivisione dei rischi e delle conoscenze;

38.   ritiene che nel contesto degli appalti pubblici internazionali, in cui le nuove tecnologie rendono possibile il commercio elettronico transfrontaliero, le nuove forme, ad esempio, di aste combinatorie per i consorzi di PMI e la pubblicazione e la pubblicizzazione on-line delle gare d'appalto consentano un significativo aumento del relativo fatturato, non solo all'interno dell'Unione europea ma anche su scala globale, e incoraggino il commercio elettronico transfrontaliero;

39.   richiama l'attenzione sulla necessità di disporre a sufficienza di personale tecnico e qualificato; ritiene pertanto che occorrano maggiori investimenti nell'istruzione e che si debbano rafforzare i legami tra gli istituti di istruzione e le PMI, affinché la promozione del lavoro autonomo, della cultura imprenditoriale e della sensibilizzazione alle imprese sia inclusa nei piani di studio nazionali; esorta a estendere ulteriormente i programmi di mobilità individuale quali l''Erasmus per giovani imprenditori" e l''Erasmus per apprendisti" in particolare per quanto riguarda la partecipazione femminile; appoggia il previsto ampliamento del programma Leonardo da Vinci e la creazione di un Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; esorta gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e gli istituti di formazione, a istituire programmi di formazione e di riqualificazione professionale sul lavoro e programmi di formazione continua che tengano conto delle specifiche esigenze delle PMI e siano cofinanziati dal Fondo sociale europeo; invita la Commissione a facilitare lo scambio delle migliori prassi nella formazione innovativa e misure per conciliare la vita professionale e la vita familiare e promuovere la parità di genere;

40.   sottolinea l'importanza di incoraggiare l'imprenditoria giovanile e femminile, fra l'altro attraverso l'introduzione di programmi di tutorato e di sostegno; osserva che un numero crescente di donne imprenditrici e di giovani imprenditori lavorano nelle PMI, sebbene ancora soprattutto nell'ambito delle imprese di dimensioni minori (microimprese), e rimangono vulnerabili agli effetti negativi del permanere di stereotipi e pregiudizi in relazione alla trasmissione e alla successione delle imprese, soprattutto di quelle a conduzione familiare; invita pertanto gli Stati membri, tenendo conto dell'impatto dell'invecchiamento demografico, ad attuare politiche e meccanismi adeguati, in particolare mediante l'introduzione di strumenti di diagnostica, informazione, consulenza e supporto per i trasferimenti di imprese;

41.   ribadisce che il settimo programma quadro prevede un meccanismo di condivisione del rischio finanziario volto a facilitare l'accesso ai prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per i progetti di grandi dimensioni; invita la Commissione a valutare se sia possibile il ricorso a tale meccanismo per le PMI e a presentare eventualmente le proposte necessarie;

42.   accoglie con favore il varo di un'unica rete europea che integri i servizi attualmente prestati dagli Eurosportelli e dai Centri di collegamento per l'innovazione, onde sostenere le PMI nei loro sforzi per l'innovazione e la competitività mediante una vasta offerta di servizi;

43.   invita la Commissione a valutare la partecipazione delle PMI al programma quadro per l'innovazione e la competitività(6) e a formulare eventuali proposte;

Assicurare la disponibilità di fondi e l'accesso ai finanziamenti

44.   sottolinea che la principale fonte di finanziamento per le PMI europee è rappresentata dalla loro stessa attività, nonché dai prestiti e dai mutui concessi dalle istituzioni finanziarie; constata che le PMI sono percepite come a rischio più elevato, il che ostacola il loro accesso ai finanziamenti; chiede uno sforzo combinato da parte delle istituzioni finanziarie, della Commissione e degli Stati membri per garantire l'accesso ai finanziamenti per le PMI e offrire loro la possibilità di consolidare il loro capitale reinvestendo gli utili nell'impresa; è del parere che non si dovrebbe esigere dalle PMI il pagamento delle spese prima dell'inizio delle attività, in modo tale da garantire che esse possano costituire risorse proprie e una propria tesoreria; a tale riguardo, sottolinea l'urgenza dell'attuale situazione finanziaria e la necessità di un'azione immediata;

45.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di moltiplicare gli sforzi di promozione e informazione riguardo all'esistenza dei fondi comunitari e degli aiuti di Stato per le PMI e di rendere questi due strumenti più accessibili e più facilmente comprensibili;

46.   invita gli Stati membri a creare condizioni migliori per consentire alle PMI di investire nella formazione qualificata, anche attraverso sgravi diretti sui pagamenti delle imposte e attraverso compensazioni tra soggetto percettore e Unione europea;

47.   riconosce che il sistema fiscale degli Stati membri può rappresentare un deterrente al trasferimento di imprese, in particolare aziende familiari, accrescendo il rischio di liquidazione o chiusura; invita pertanto gli Stati membri a riesaminare attentamente il loro ordinamento giuridico e fiscale al fine di migliorare le condizioni per il trasferimento di imprese, in particolare nei casi di pensionamento o di malattia del titolare; è convinto che tale miglioramento faciliterà la prosecuzione delle attività delle imprese, in particolare delle imprese familiari, la conservazione dei posti di lavoro e il reinvestimento dei profitti;

48.   è molto soddisfatto della recente armonizzazione tra la strategia di Lisbona e la politica di coesione; ritiene che indirizzando ulteriormente i fondi regionali verso l'imprenditoria, la ricerca e l'innovazione potrebbero rendersi disponibili a livello locale fondi in quantità considerevole che permetterebbero di accrescere il potenziale imprenditoriale;

49.   sottolinea che per il finanziamento delle PMI sono essenziali mercati finanziari dinamici e pone l'accento sulla necessità di aprire i mercati europei del capitale di rischio, migliorando la disponibilità e l'accesso al capitale di rischio, al finanziamento intermedio e al microcredito; per tali ragioni è del parere che, in circostanze normali, le PMI debbano avere accesso al credito offerto da attori sui mercati di capitali in grado di valutare le loro prospettive e soddisfare le loro esigenze in modo più efficace;

50.   appoggia la decisione del Consiglio e della BEI di adottare una serie di riforme per ampliare i prodotti finanziari per le PMI tramite il gruppo BEI e di offrire ai suoi partner bancari uno sviluppo sostanziale dei suoi prestiti globali, sia in termini quantitativi che qualitativi;

51.   sottolinea che la limitata possibilità di accesso ai finanziamenti da parte delle PMI costituisce un grosso ostacolo alla loro creazione e alla loro crescita; a tale riguardo, accoglie con favore la decisione della BEI di sostenere con un importo supplementare pari a 30 000 000 000 EUR i finanziamenti disponibili per garanzie e altri strumenti finanziari per le PMI; esorta la BEI a sviluppare nuove forme di strumenti finanziari e nuove soluzioni tangibili per affrontare gli ostacoli che le garanzie presentano all'accesso al credito; invita inoltre gli Stati membri, alla luce dell'attuale crisi economica, a incoraggiare le banche a garantire alle PMI l'accesso al credito a condizioni ragionevoli;

52.   accoglie con favore la recente iniziativa di azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in Europa (JASMINE), che sarà vantaggiosa per le nuove imprese e in particolare promuoverà l'imprenditoria tra i giovani e le donne; invita gli Stati membri, in cooperazione con le associazioni di PMI e gli istituti di credito, ad assumere un ruolo proattivo nel fornire informazioni sull'accesso e sulla richiesta di beneficiare di microcrediti e forme di finanziamento alternative;

53.   pone l'accento sull'importanza del ruolo della BEI e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nel migliorare la disponibilità di finanziamenti per le PMI, in particolare alla luce delle recenti turbolenze finanziarie e delle loro ripercussioni sul mercato del credito; invita la Commissione e gli Stati membri a studiare ulteriormente le possibilità di migliorare le attuali norme bancarie e altre regolamentazioni finanziarie, inclusa la trasparenza della valutazione dell'affidabilità creditizia, per facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e la BEI, a creare le condizioni quadro idonee per lo sviluppo di un mercato paneuropeo dei capitali di rischio;

54.   sottolinea che in un caso su quattro il fallimento delle PMI è dovuto a ritardi nei pagamenti, nella maggior parte dei casi da parte delle amministrazioni pubbliche; sottolinea che l'attuale "contrazione del credito" potrebbe ripercuotersi in misura sproporzionata sulle PMI, in quanto i clienti più grandi esercitano pressione sui fornitori più piccoli affinché vengano concessi termini di pagamento più estesi; a tale riguardo, accoglie con favore la proposta della Commissione di rivedere la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali(7) e invita gli Stati membri a migliorare il comportamento delle loro amministrazioni pubbliche per quanto riguarda i pagamenti; esorta a fissare un termine uniforme per i pagamenti a livello comunitario, possibilmente più breve per i pagamenti alle PMI, e a stabilire sanzioni in caso di superamento di tale termine;

55.   accoglie con favore le misure proposte nello SBA volte a migliorare l'accesso al capitale per le PMI; chiede in particolare che, alla luce della crisi finanziaria, i programmi sperimentati di sostegno statale alle PMI vengano ampliati e/o confermati e che il sostegno sia esteso agli intermediari finanziari;

56.   rileva l'enorme potenziale del programma quadro dell'Unione europea per la competitività e l'innovazione nella correzione delle inefficienze del mercato in materia di finanziamenti alle PMI, di promozione dell'ecoinnovazione e di sostegno della cultura imprenditoriale;

Migliorare l'accesso al mercato

57.   osserva che la normalizzazione può generare innovazione e competitività facilitando l'accesso ai mercati e consentendo l'interoperabilità; invita la Commissione a migliorare l'accesso delle PMI alle norme e la loro partecipazione al processo di normazione; esorta la Commissione a promuovere ulteriormente le norme comunitarie a livello internazionale;

58.   sottolinea l'importanza di coinvolgere quanto più possibile la rete "Enterprise Europe Network", le autorità nazionali competenti per la gestione dei progetti, le camere di commercio, le industrie e le autorità pubbliche nella promozione a livello locale delle opportunità offerte dai programmi dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e dai Fondi strutturali dell'Unione europea, inclusa l'iniziativa comunitaria relativa alle risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese (JEREMIE);

59.   rileva che gli appalti pubblici rappresentano circa il 17% del PIL dell'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'accesso e la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici sfruttando le opportunità offerte dal summenzionato codice europeo delle migliori pratiche per agevolare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, e precisamente:

   facendo maggiormente ricorso all'e-procurement (acquisto di beni e servizi on-line);
   adattando il volume dei contratti;
   alleggerendo gli oneri amministrativi e finanziari legati alla partecipazione alle gare d'appalto;
   definendo criteri di selezione pertinenti e proporzionati per la partecipazione a gare d'appalto specifiche;
   migliorando l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici per le PMI;
   armonizzando i documenti richiesti;

60.   incoraggia inoltre gli Stati membri ad adottare le seguenti misure:

   obbligare le autorità aggiudicatrici a motivare il mancato ricorso alla divisione in lotti;
   estendere la possibilità di rispondere in forma consorziata alle gare d'appalto pubbliche;
   generalizzare l'obbligo del versamento di anticipi per tutti gli appalti pubblici;

61.   rileva la necessità di un servizio di consulenza di sistema per assistere le PMI nelle attività quotidiane durante l'intero ciclo di vita in modo da ottimizzare i loro investimenti;

62.   ritiene che le applicazioni avanzate dell'e-business, basate sull'implementazione di firme elettroniche e di certificati di autenticazione interoperabili, possono dare un forte impulso alla competitività delle PMI e dovrebbero pertanto essere incentivate dalla Commissione e dagli Stati membri;

63.   sottolinea l'importanza del mercato interno per le PMI e rileva che la promozione dell'accesso delle PMI al mercato interno dovrebbe essere una priorità;

64.   constata il persistere di alcune restrizioni che impediscono alle PMI di sfruttare pienamente i vantaggi offerti dal mercato interno; rileva quindi che il quadro giuridico e politico del mercato interno dovrebbe essere migliorato per facilitare le operazioni transfrontaliere delle PMI; rileva altresì che un contesto normativo chiaro offrirebbe alle PMI maggiori incentivi per operare nel mercato interno; considera che gli Stati membri dovrebbero creare sportelli unici e portali web;

65.   sottolinea che è essenziale, a livello nazionale e di Unione europea, disporre di migliori informazioni riguardo alle opportunità di esportazione e di accesso al mercato nell'ambito del mercato unico; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a potenziare i servizi di consulenza e informazione, in particolare la rete SOLVIT per la risoluzione di problemi;

66.   sostiene le richieste per la fornitura di servizi di consulenza da parte degli Stati membri per aiutare le PMI a difendersi autonomamente da pratiche commerciali sleali, come quelle delle società che gestiscono la compilazione di annuari commerciali in modo ingannevole, e rafforzare la fiducia delle PMI nelle attività transfrontaliere; sottolinea l'importanza del ruolo della Commissione nel facilitare il coordinamento di tali servizi di consulenza e nel collaborare con gli stessi, per assicurare un'appropriata ed efficiente gestione delle denunce transfrontaliere; insiste tuttavia sul fatto che, qualora tali misure indicative non dovessero produrre risultati, la Commissione dovrebbe essere pronta a promuovere le appropriate modifiche normative per dotare le PMI di una protezione simile a quella dei consumatori, quando esse rappresentano la parte più debole nelle transazioni di questo tipo;

67.   osserva che appena l'8% delle PMI è coinvolto in attività transfrontaliere, il che limita le possibilità di crescita; ritiene che sia essenziale espandere il mercato interno e ritiene che gli Stati membri debbano cooperare all'armonizzazione dei requisiti amministrativi concernenti attività intracomunitarie; invita gli Stati membri a recepire ed attuare rapidamente la direttiva sui servizi(8), prestando particolare attenzione agli interessi delle PMI ed esorta ad una rapida adozione dello statuto della società privata europea;

68.   è del parere che debba esservi una base consolidata comune per l'imposizione fiscale delle società e chiede la creazione di uno sportello unico ("one-stop-shop") per l'IVA, al fine di consentire agli imprenditori di adempiere ai loro obblighi nel paese d'origine dell'attività;

69.   invita la Commissione a migliorare costantemente i requisiti quadro per l'accesso delle PMI ai mercati esteri e a fornire il suo supporto per le informazioni; incoraggia la creazione di "business support centres" (centri di supporto commerciale) europei in Cina, in India e in tutti i mercati emergenti, in stretta cooperazione con gli analoghi centri nazionali già operanti in tali paesi; considerato che la scarsa partecipazione delle PMI alle attività transfrontaliere può essere spiegata anche con la mancanza di competenze linguistiche e multiculturali, ritiene che per vincere questa sfida occorrano strumenti d'intervento più incisivi; ricorda tuttavia che le PMI necessitano di un migliore accesso all'informazione e di servizi di consulenza qualificati nei loro paesi d'origine;

70.   sottolinea l'importanza di avanzare nei negoziati commerciali, per un'ulteriore riduzione degli ostacoli normativi agli scambi il cui impatto sulle PMI è sproporzionato;

71.   chiede alla Commissione di prevedere nel suo programma di lavoro l'inclusione della parità di trattamento delle PMI nelle regole dell'OMC relative all'accesso agli appalti pubblici; invita la Commissione a prestare una particolare attenzione ai problemi incontrati dalle PMI nei confronti delle formalità doganali, segnatamente facilitando l'adattamento dei loro sistemi informatici a quelli utilizzati dalle amministrazioni doganali nazionali, al minor costo possibile e semplificando loro le modalità d'accesso allo status di operatori economici;

Combattere l'eccessiva burocratizzazione

72.   ritiene che vi sia la necessità imperativa di ridurre di almeno il 25% gli oneri burocratici, laddove possibile, e di creare un'amministrazione moderna, adeguata alle esigenze delle PMI; incoraggia pertanto la promozione della conoscenza delle TIC nelle PMI, in particolare tra i giovani imprenditori e le donne imprenditrici e un migliore uso della tecnologia digitale per consentire loro di risparmiare tempo e denaro e di dedicare al proprio sviluppo le risorse così liberate; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare iniziative per lo scambio e la promozione delle migliori prassi, a definire parametri di riferimento e a elaborare e promuovere orientamenti e norme per prassi amministrative che agevolino le PMI; è persuaso dell'imperativa necessità, nel prossimo futuro, di dare attuazione alle proposte del Gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione senza mettere a rischio l'accesso al credito per le PMI;

73.   ritiene che le PMI, e in particolare le microimprese, debbano essere soggette a un tipo di imposizione fiscale che riduca per quanto possibile gli adempimenti amministrativi, in modo da facilitare la fase di avvio e da incoraggiare l'innovazione e gli investimenti per tutta la durata dell'attività;

74.   pone l'accento sull'importanza fondamentale di valutare l'impatto sulle PMI delle future iniziative legislative; chiede pertanto che si proceda in modo sistematico e mirato a valutazioni obbligatorie dell'impatto per le PMI, una sorta di "test delle PMI", i cui risultai dovrebbero essere oggetto di una valutazione indipendente che dovrebbe essere messa a disposizione degli organi legislativi dell'Unione europea; ritiene che vada prestata un'attenzione specifica all'impatto, inclusi gli oneri amministrativi, sulle piccole imprese e sulle microimprese; esorta la Commissione ad applicare il test delle PMI a tutte le nuove proposte legislative dell'Unione europea riguardanti le imprese, inclusa la semplificazione della legislazione in vigore e il ritiro delle proposte in sospeso; incoraggia gli Stati membri a introdurre analoghi testi per le PMI a livello nazionale;

75.   ritiene che qualsiasi nuova normativa, ad esempio per evitare ritardi nel settore dei pagamenti, del diritto d'autore, del diritto societario o del diritto della concorrenza (come ad esempio le norme adottate per facilitare l'acquisizione di dati su controversie concernenti il comportamento anticoncorrenziale derivanti dal regolamento generale di esenzione per categoria), dovrebbe essere formulata in modo tale da non discriminare le PMI e da sostenere invece tali imprese e la fornitura dei loro servizi in tutto il mercato interno;

76.   sottolinea la necessità di un adeguato e tempestivo coinvolgimento delle PMI nella definizione delle politiche; ritiene pertanto che il periodo di consultazione della Commissione dovrebbe essere esteso ad almeno 12 settimane a partire dalla data in cui la consultazione è disponibile in tutte le lingue comunitarie; riconosce il ruolo prezioso e fondamentale delle organizzazioni rappresentative delle imprese; invita pertanto la Commissione, laddove pertinente, a integrare le PMI e le loro organizzazioni direttamente nei suoi comitati consultivi di esperti e nei suoi gruppi di alto livello;

77.   invita la Commissione ad incentivare la semplificazione e l'armonizzazione del diritto societario e, in particolare, delle norme contabili nel quadro del mercato interno, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le PMI e di aumentare la trasparenza per tutte le parti interessate; esorta la Commissione a promuovere con determinazione l'uso di nuove tecnologie quali l'eXtensible Business Reporting Language (XBRL), presentando una tabella di marcia per l'introduzione della rendicontazione XBRL nell'Unione europea al fine di renderla obbligatoria entro un periodo di tempo ragionevole, e a promuovere e sostenere un ampio uso di detta norma aperta;

78.   auspica l'istituzione di una "vacanza statistica" per le microimprese, che accordi loro esenzioni temporanee dagli obblighi di rilievi statistici, e invita ad applicare in modo generalizzato il principio "una sola volta" riguardo alle informazioni che le imprese devono fornire alle autorità pubbliche e a sviluppare ulteriormente la pubblica amministrazione on-line (il cosiddetto "e-government");

79.   sottolinea la necessità di unificare le date di entrata in vigore in tutta l'Unione europea delle nuove disposizioni legislative comunitarie che riguardano le PMI; esorta gli Stati membri e le associazioni di PMI a informare tali imprese in modo sintetico e comprensibile in merito alle modifiche legislative loro applicabili;

80.   esorta gli Stati membri, in collaborazione con le organizzazioni di PMI, a istituire, sulla base delle strutture esistenti quali l''Enterprise Europe Network" e gli uffici "Europe Direct", punti di contatto e d'informazione fisici o elettronici e agenzie di sostegno specifiche per le PMI a livello nazionale, in linea con il principio dello sportello unico, che offrano accesso a varie fonti d'informazione e servizi di supporto e siano strutturati in funzione del ciclo di vita di un'impresa;

81.   riconosce la difficoltà di creare un'impresa dovuta alla diversità dei sistemi vigenti nei vari Stati membri; ritiene pertanto necessario introdurre un sistema unificato per la creazione di imprese in cui il processo sia eseguito passo per passo e sia possibile creare un'impresa in 48 ore;

82.   ribadisce che le regolamentazioni finanziarie dei programmi comunitari determinano spesso procedure burocratiche lunghe, costose e non necessarie, specialmente per le PMI; invita la Commissione a ridare slancio all'Osservatorio delle PMI europee, a pubblicare dati sulla loro partecipazione a ciascun programma comunitario, accompagnati da un'analisi dei benefici, e a presentare proposte per migliorare la loro partecipazione; invita la Commissione a rafforzare il ruolo e la visibilità dei responsabili per il settore delle PMI nell'ambito delle varie politiche; incoraggia inoltre ogni iniziativa capace di sviluppare uno "spirito PMI" nel processo decisionale in seno alle autorità pubbliche, come ad esempio l''Enterprise Experience Programme", il programma della Commissione che permette ai funzionari europei di familiarizzarsi personalmente con le PMI;

83.   deplora la pratica della "sovraregolamentazione" seguita dagli Stati membri, che danneggia in modo particolare le PMI, e invita la Commissione a esaminare quali altre misure potrebbero essere adottate per evitarla; chiede che si proceda a valutazioni d'impatto per analizzare l'effettiva applicazione delle decisioni negli Stati membri e a livello locale;

84.   chiede che sia creato uno speciale sito web dell'Unione europea per le PMI, che contenga informazioni e moduli per la partecipazione ai progetti dell'Unione europea, numeri telefonici nazionali, link verso partner, informazioni commerciali e informazioni su progetti di ricerca, e che dia la possibilità di consultare tramite Internet resoconti e informazioni sulle nuove normative;

85.   invita la Commissione ad avviare insieme agli Stati membri un'opera di armonizzazione della modulistica che le imprese devono compilare per presentare le loro candidature o offerte;

86.   accoglie con favore il "Premio per la migliore idea di semplificazione burocratica" per le pubbliche amministrazioni che abbiano varato misure innovative in tal senso a livello locale, regionale o nazionale;

87.   chiede l'adozione di un termine di pagamento di trenta giorni per i progetti già approvati a titolo del Fondo di coesione, in modo da garantire la continuazione, il costante sviluppo e l'efficacia dei progetti in questione;

Trasformare la sostenibilità in un'opportunità economica

88.   riconosce che gli sforzi per migliorare la sostenibilità potrebbero diventare una fonte importante di (eco)innovazione e un fattore essenziale per la competitività delle imprese; richiama l'attenzione sul fatto che spesso le PMI non sono sufficientemente informate in merito alle nuove soluzioni che assicurano efficienza energetica e soluzioni rispettose dell'ambiente, oppure non hanno le risorse finanziarie necessarie per acquisirle; invita pertanto la Commissione a studiare in che modo la Comunità potrebbe aiutare le PMI a diventare più efficienti nell'uso delle risorse e dell'energia;

89.   ricorda l'importanza attribuita alla responsabilità sociale delle imprese nel caso di aziende di piccole dimensioni, che necessita di collegamenti, reti e servizi orizzontali; ritiene inefficace il riferimento alla certificazione EMAS ("Eco-management and audit system" Sistema europeo di ecogestione e di audit), sia perché non si tengono in considerazione le altre certificazioni esistenti, sia per il collegamento limitato alla sola sfida ambientale;

90.   plaude alle recenti iniziative volte ad aiutare le PMI ad attuare la legislazione ambientale, tra l'altro accordando loro riduzioni dei diritti d'agenzia, garantendo loro l'accesso alle informazioni sulle norme ambientali o introducendo specifiche esenzioni dalla normativa comunitaria;

o
o   o

91.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 316 E del 22.12.2006, pag. 378.
(2) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 258.
(3) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
(4) GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 174.
(5) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).
(7) GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35.
(8) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

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