Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (2008/2154(INI))
– visto il Libro bianco della Commissione, del 2 aprile 2008, in materia di "azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie" (COM(2008)0165) (il Libro bianco),
– vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sul Libro verde in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie(1),
– vista la comunicazione della Commissione, del 13 marzo 2007, dal titolo "Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013. Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace" (COM(2007)0099),
– visti il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(2), il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE(3) e il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni")(4),
– visti la comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese(5) e il regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione(6), del 30 giugno 2008, concernente la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A6-0123/2009),
A. considerando che la politica di concorrenza incrementa l'efficienza economica dell'Unione europea e offre un contributo decisivo per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona,
B. considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, per garantire la piena efficacia dell'articolo 81 del trattato, soggetti e imprese possano intentare azioni legali per ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza,
C. considerando che le azioni risarcitorie sono soltanto uno degli elementi di un sistema efficace di applicazione delle norme da parte dei privati e che meccanismi di risoluzione alternativa sono, in circostanze adeguate, una valida alternativa ai meccanismi di risarcimento collettivo, offrono la possibilità di transazioni extragiudiziali eque e rapide e il loro utilizzo deve essere sostenuto,
D. considerando che le questioni affrontate nel Libro bianco riguardano tutte le categorie di vittime, tutti i tipi di violazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE e tutti i settori dell'economia,
E. considerando che ogni proposta per l'introduzione di meccanismi di risarcimento collettivo per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza dovrebbe affiancarsi, e non sostituirsi, alle forme alternative di tutela già presenti in alcuni Stati membri (come ad esempio le azioni rappresentative e i cd. "test cases"),
F. considerando che l'obiettivo delle azioni di risarcimento dei danni a titolo del diritto privato è di risarcire pienamente le vittime per il danno subito e che devono essere rispettati i principi di responsabilità extracontrattuale che vietano l'arricchimento senza causa e il risarcimento multiplo e impediscono danni punitivi,
G. considerando che l'applicazione della normativa in materia di concorrenza, da parte della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri ricade nell'ambito del diritto pubblico e che sono relativamente esigue le azioni di risarcimento presentate da privati presso i tribunali nazionali, benché numerosi Stati membri abbiano adottato, o intendano adottare, provvedimenti volti ad agevolare le azioni di risarcimento dei privati in caso di violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza,
H. considerando che l'avvio di un'azione privata di risarcimento danni dovrebbe completare e favorire, ma non sostituire, l'applicazione delle norme di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e che pertanto occorre incrementare le capacità delle autorità garanti della concorrenza, affinché possano efficacemente perseguire le violazioni delle norme in materia di concorrenza,
I. considerando che, indipendentemente dalle modalità di risoluzione della controversia, è essenziale che siano previste delle procedure e dei meccanismi di tutela perché tutte le parti possano godere di un trattamento equo e che, al contempo, non vi siano abusi di tale sistema, come verificatosi in altri ordinamenti giuridici, in particolare, negli Stati Uniti,
J. considerando che per ogni proposta riguardante un settore che non è di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,
1. accoglie con favore il Libro bianco e sottolinea che le norme comunitarie in materia di concorrenza e, in particolare, la loro effettiva applicazione richiedono che le vittime delle violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza abbiano il diritto di chiedere un risarcimento per i danni subiti;
2. rileva che fino a questo momento la Commissione non ha specificato qual è la base giuridica delle misure proposte e che occorre esaminare ulteriormente la questione di una base per gli interventi proposti a livello di procedure nazionali per danni extracontrattuali e diritto processuale nazionale,
3. è del parere che alcuni ostacoli a un efficace ristoro delle vittime delle violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza, come i danni di massa e i danni diffusi, le asimmetrie informative e gli altri problemi relativi all'esercizio del diritto a un'azione risarcitoria, non riguardino soltanto le procedure relative al diritto comunitario in materia di concorrenza ma anche settori come ad esempio quello della responsabilità per danno da prodotti difettosi e altre azioni concernenti i consumatori;
4. ricorda che i singoli consumatori, ma anche le piccole imprese, in particolare quelle che hanno subito un danno diffuso e di valore relativamente basso, sono spesso scoraggiati dall'intentare azioni individuali per danni a causa dei costi, ritardi, incertezze, rischi ed oneri che ne possono derivare; sottolinea, in questo contesto, che le azioni risarcitorie collettive, che consentono l'aggregazione di singole azioni di risarcimento dei danni imputabili a violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza e accrescono la capacità delle vittime di accedere alla giustizia, rappresentano un importante deterrente; accoglie in tal senso con favore la proposta della Commissione di istituire dei meccanismi per migliorare le azioni risarcitorie collettive evitando al contempo un eccesso di contenzioso;
5. sottolinea che alla fine del 2008 la Direzione generale per la salute e i consumatori della Commissione ha pubblicato i risultati di due studi sui meccanismi di ricorso collettivi negli Stati membri e sugli eventuali ostacoli per il mercato interno derivanti dalle divergenze legislative nei singoli Stati membri; rileva altresì che la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle possibili opzioni strategiche della Comunità nel quadro della normativa in materia di tutela dei consumatori e ha annunciato la pubblicazione di un documento programmatico nel 2009; sottolinea inoltre che i provvedimenti comunitari non possono determinare un'arbitraria o inutile frammentazione del diritto processuale nazionale e che, pertanto, occorre valutare attentamente se e in quale misura sia opportuno scegliere un approccio orizzontale o integrato al fine di agevolare la composizione extragiudiziale e i provvedimenti giudiziali relativi ad azioni di risarcimento dei danni; esorta a tal fine la Commissione ad avviare un'analisi riguardo alle basi giuridiche possibili e a come procedere in modo orizzontale o integrato, seppure non necessariamente con un solo strumento orizzontale, e a non presentare, per il momento, alcun meccanismo collettivo di ricorso per le vittime di violazioni del diritto comunitario in materia di concorrenza senza permettere al Parlamento di partecipare alla sua adozione nel caso della procedura di codecisione;
6. osserva che le azioni di risarcimento per violazioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza dovrebbero essere considerate, per quanto possibile, alla stregua di altre richieste extracontrattuali; è del parere che un approccio orizzontale o integrato potrebbe coprire norme procedurali comuni e meccanismi di ricorso collettivi in vari ambiti del diritto e sottolinea che tale approccio non deve ritardare né impedire lo sviluppo di proposte e misure ritenute necessarie per la piena applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza; osserva inoltre la maggiore profondità dell'analisi della tutela risarcitoria civile contro le violazioni delle norme sulla concorrenza e il quadro avanzato offerto dalle autorità garanti della concorrenza, compresa la Rete europea della concorrenza, e che, almeno per quanto riguarda talune questioni, ciò giustifica una veloce evoluzione, tenendo conto del fatto che talune delle misure previste potrebbero essere estese a settori riguardanti la concorrenza; è del parere che tali misure settoriali potrebbero essere già proposte nel caso delle complessità e delle difficoltà incontrate da vittime di violazioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza;
7. osserva che è preferibile una risoluzione definitiva per i convenuti, al fine di ridurre le incertezze e gli effetti economici sproporzionati che possono avere ripercussioni sui dipendenti, sui fornitori, sui subappaltatori e su altri soggetti estranei; chiede la valutazione e l'eventuale introduzione di una procedura di composizione extra-giudiziale per le domande di risarcimento collettive che possa essere avviata sia dalle parti, prima dell'avvio dell'azione legale, sia in seguito a un invito da parte del tribunale dinanzi al quale l'azione è stata proposta; ritiene che una simile procedura di composizione dovrebbe tendere ad una risoluzione extragiudiziale della controversia soggetta all'approvazione giudiziale dell'accordo di transazione che possa essere dichiarato vincolante nei confronti di tutte le vittime che hanno partecipato a tale procedura; sottolinea che un obbligo di questo tipo non deve comportare un allungamento indebito dei tempi delle procedure né fornire richieste inique di risarcimento; invita la Commissione a trovare i mezzi per conseguire una migliore certezza, compresa una valutazione dell'eventualità che ciascun ricorrente successivo approfitti, in linea di principio, dei risultati di non più di una procedura di questo tipo;
8. è del parere che gli acquirenti diretti e indiretti che intendano esercitare il loro diritto, sia nell'ambito di cause di risarcimento autonome che di cause instaurate con riferimento a un precedente accertamento da parte dell'autorità pubblica, debbano avere la possibilità di ricorrere a domande individuali o azioni collettive rappresentative, che possono essere intraprese anche nella forma di "test case", ma che, onde evitare azioni multiple, intentate da una stessa parte e aventi il medesimo oggetto, la selezione di una causa dell'azione non dovrebbe impedire a una parte di ricorrere ad altre cause dell'azione, nello stesso tempo o susseguentemente; reputa che, qualora parti diverse avviino procedimenti distinti, è opportuno far sì che essi siano riuniti o susseguenti;
9. è del parere che, onde evitare un abuso delle controversie, gli Stati membri dovrebbero concedere la facoltà di ricorrere all'azione rappresentativa ad organi statali, come il difensore civico, o ad enti legittimati, come le associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori(7), e che per avviare dette azioni rappresentative debba essere presa in considerazione un'abilitazione ad hoc, soprattutto per le associazioni commerciali che intentano azioni di risarcimento dei danni a nome delle imprese;
10. chiede che solo una cerchia chiaramente delimitata di persone sia legittimata a partecipare all'azione collettiva di risarcimento e che l'identificazione dei membri di tale cerchia nel caso di richieste collettive di consenso preliminare e l'identificazione nel caso di azioni rappresentative intentate da enti qualificati designati in precedenza o abilitati ad hoc devono avvenire entro un determinato periodo di tempo, senza ritardi inutili e nel rispetto della normativa vigente che stabilisce un termine successivo; sottolinea che dovrebbero essere risarciti soltanto i danni realmente subiti; chiede che, in caso di esito positivo dell'azione, il risarcimento richiesto sia versato al gruppo di ricorrenti identificato, o a persone da loro designate, e che l'ente legittimato possa al massimo ricevere il rimborso delle spese che ha dovuto sostenere per far valere l'azione e possa non essere direttamente o indirettamente una persona designata per la riscossione del risarcimento;
11. sottolinea che in caso di esito positivo di un'azione individuale non sono da escludere successivi procedimenti da parte delle autorità per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza ; ribadisce che, onde incoraggiare le imprese a risarcire le vittime dei loro comportamenti illeciti, nel modo quanto più rapido ed efficace possibile, alle autorità garanti della concorrenza viene richiesto di tener conto del risarcimento versato o da versarsi in sede di determinazione dell'ammenda da imporre all'impresa accusata; osserva tuttavia che ciò non dovrebbe inficiare il diritto della vittima ad essere pienamente risarcita per il danno subito o la necessità di conservare il potere deterrente dell'ammenda e che per le imprese ciò non deve comportare lungaggini e incertezze riguardo al carattere definitivo della transazione; invita il Consiglio e la Commissione a inserire esplicitamente nel regolamento (CE) n. 1/2003 tali principi relativi alle ammende e a migliorarli ulteriormente, specificandoli, affinché siano conformi ai criteri dei principi giuridici generali;
12. osserva che una valutazione prima facie del merito di un'azione collettiva dovrebbe costituire una fase preliminare e sottolinea che i ricorrenti di azioni di risarcimento collettive non possono godere di una posizione di vantaggio o di svantaggio rispetto ai ricorrenti individuali; chiede che, nel quadro di meccanismi collettivi di ricorso, sia fatto valere il principio in base al quale l'onere della prova spetta all'attore, nella misura in cui il diritto nazionale applicabile non preveda alleggerimenti dell'onere probatorio o agevoli l'accesso all'informazione e alle prove detenute dall'accusato;
13. chiede che, nell'esame di verifica, la Commissione sia tenuta a concedere alle vittime delle violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza l'accesso alle informazioni necessarie per intentare azioni di risarcimento e sottolinea che l'articolo 255 del trattato CE e il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabiliscono il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni solo alle condizioni stabilite da detto regolamento in particolare all'articolo 4 dello stesso; reputa pertanto che la Commissione debba interpretare il regolamento (CE) n. 1049/2001 di conseguenza o proporre una modifica dello stesso; sottolinea che, quando le autorità concedono l'accesso ai documenti, occorre attribuire un'attenzione specifica alla tutela del segreto professionale societario dell'accusato o di terzi e constata la necessità di orientamenti relativamente alle richieste di trattamento favorevole;
14. è del parere che un tribunale nazionale non debba essere vincolato dalla decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza di un altro Stato membro, fatte salvo le disposizioni che prevedono un effetto vincolante di decisioni adottate da un membro della Rete europea della concorrenza, in applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e in relazione al medesimo oggetto; constata che i programmi di formazione e di scambio dovrebbero portare alla convergenza delle decisioni, affinché accettare le decisioni dell'autorità garante della concorrenza diventi la norma;
15. sottolinea come un'azione a fini risarcitori dovrebbe sempre avere come premessa un atto colposo e come la violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza debba essere avvenuta quantomeno per negligenza, salvo che la normativa nazionale preveda una presunzione assoluta o una presunzione relativa di colpa nel caso di violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, assicurando l'applicazione costante e coerente di tale normativa;
16. si compiace del fatto che il risarcimento miri a compensare le perdite e il mancato guadagno, compresi le spese aggiuntive e gli interessi, e chiede che tale nozione del danno sia stabilita a livello comunitario per meccanismi di ricorso collettivo;
17. accoglie con favore le attività della Commissione a favore di un quadro di indicazioni non vincolanti per la quantificazione dei danni che potrebbe proficuamente contenere indicazioni sulle informazioni necessarie per stabilire il calcolo e la loro applicazione in meccanismi di risoluzione delle controversie, ogniqualvolta possibile;
18. nota con favore lo sviluppo di un approccio comune a livello comunitario sulla cosiddetta "passing-on defence" (trasferimento) ed è favorevole all'ammissibilità del trasferimento come difesa, nota che l'onere della prova per tale argomento a difesa incombe sulla persona lesa e che i tribunali possono ricorrere alle norme consolidate a livello nazionale in relazione al nesso di causalità e al nesso di responsabilità, al fine di conseguire decisioni giuste nei casi singoli; suggerisce che siano proposti degli orientamenti relativi alla misura in cui l'acquirente indiretto, e in particolare l'ultimo acquirente indiretto, possa fare affidamento sulla presunzione confutabile che un sovrapprezzo illegale è stato totalmente trasferito al suo livello;
19. si compiace del fatto che in caso di infrazione continuata o ripetuta, i termini di prescrizione debbano decorrere dal giorno in cui l'infrazione cessa o dal momento in cui si possa ragionevolmente presumere che la vittima sia a conoscenza dell'infrazione, se successiva; sottolinea che i termini di prescrizione sono utili anche per garantire la certezza del diritto e che, pertanto, in caso non venga proposta un'azione pubblica o privata, deve essere applicato un termine di prescrizione assoluto di cinque anni; accoglie altresì favorevolmente il fatto che la durata dei termini di prescrizione per le azioni individuali di risarcimento debba essere definita in base al diritto nazionale e chiede che tale criterio si applichi anche alle azioni intentate con riferimento a un precedente accertamento dell'infrazione; constata che non sono pregiudicate le normative degli Stati membri che disciplinano la sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione;
20. si compiace del fatto che siano gli Stati membri a dover stabilire le proprie norme in materia di ripartizione delle spese; ritiene che debba essere lasciato agli Stati membri il compito di valutare se assicurare o meno che l'asimmetria di risorse fra il ricorrente e il convenuto nei procedimenti legali non sia un deterrente dall'intentare azioni ben fondate per danni e osserva che l'accesso alla giustizia deve essere equilibrato mediante misure rigorose, volte a prevenire abusi, fra l'altro con azioni moleste, vessatorie o diffamatorie;
21. sottolinea che l'applicazione del programma di clemenza contribuisce in modo decisivo a far emergere cartelli segreti, consentendo in tal modo l'avvio di azioni da parte dei privati, e chiede che siano esaminati strumenti per garantire che sia mantenuta l'attrattiva dell'applicazione dei programmi di clemenza; sottolinea che, nonostante l'importanza dell'applicazione del programma di clemenza, un'esenzione totale di testimoni cooperativi dalla responsabilità solidale è contraria al sistema e rifiuta categoricamente una tale esenzione, in quanto pregiudizievole per molte vittime di violazioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza;
22. invita la Commissione, al fine di non minare ma bensì agevolare l'esercizio del diritto delle vittime ad avviare azioni per il risarcimento dei danni, come priorità, ad evitare che i procedimenti relativi a cartelli e in materia di concorrenza siano abbandonati ma anzi a portare tutti i procedimenti importanti ad una conclusione adeguata e con una decisione chiara;
23. ribadisce la necessità di coinvolgere il Parlamento europeo, nel quadro della procedura di codecisione, in relazione a qualsiasi progetto legislativo concernente i ricorsi collettivi;
24. chiede che qualsiasi proposta legislativa sia preceduta da un'analisi indipendente dei costi e dei benefici;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali a livello comunitario.
Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (modifica del regolamento unico OCM) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0563),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0353/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0091/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1
(1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007, offre da oltre vent'anni una fonte sicura di prodotti alimentari da distribuire alle persone meno abbienti della Comunità.
(1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007, offre da oltre vent'anni una fonte sicura di prodotti alimentari da distribuire alle persone meno abbienti della Comunità, contribuendo positivamente alla coesione delle regioni dell'Unione europea mediante la riduzione delle disparità economiche e sociali tra regioni con diversi livelli di sviluppo.
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2
(2) La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le operazioni di distribuzione gratuita poste in essere nell'ambito del programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti hanno contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l'insicurezza alimentare delle persone indigenti nella Comunità, assicurare un'ampia disponibilità di prodotti alimentari all'interno della Comunità europea e, nel contempo, ridurre le scorte d'intervento.
(2) La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le operazioni di distribuzione gratuita poste in essere nell'ambito del programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti hanno contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l'insicurezza alimentare delle persone indigenti nella Comunità, assicurare un'ampia disponibilità di prodotti alimentari all'interno della Comunità europea e, nel contempo, ridurre le scorte d'intervento. Il nuovo programma comunitario di aiuto alimentare agli indigenti dovrebbe continuare a garantire la realizzazione degli obiettivi della PAC, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione assicurando a tutte le regioni uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile.
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5
(5) L'attuale programma di distribuzione di derrate alimentari è basato sulla distribuzione di prodotti alimentari che vengono attinti dalle scorte d'intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l'andamento favorevole dei prezzi alla produzione hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d'intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch'essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, ad integrazione delle scorte d'intervento qualora queste non siano sufficienti.
(5) L'attuale programma di distribuzione di derrate alimentari è basato sulla distribuzione di prodotti alimentari che vengono attinti dalle scorte d'intervento comunitarie e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Tuttavia, le crescenti tensioni sul mercato mondiale delle materie prime agricole, come pure la progressiva soppressione degli strumenti di orientamento della produzione e di stoccaggio, realizzata nelle successive riforme della PAC, hanno ridotto l'autonomia alimentare dell'Unione europea in termini di quantità e gamma di prodotti disponibili, nonché la sua capacità di rispondere alle esigenze alimentari degli indigenti ovvero alle crisi alimentari o speculative internazionali. Ciononostante, l'Unione europea non può porre termine da un giorno all'altro a un programma già in corso. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch'essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, a integrazione delle scorte d'intervento qualora queste non siano sufficienti. Gli acquisti sul mercato dovrebbero essere fatti secondo criteri di competitività, privilegiando tuttavia l'acquisto di prodotti di origine comunitaria.
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6
(6) Un programma comunitario non può costituire l'unica risposta al crescente fabbisogno di aiuti alimentari nella Comunità. Le politiche nazionali attuate dalla pubblica amministrazione e la mobilitazione della società civile sono altrettanto necessarie per garantire la sicurezza alimentare agli indigenti. Tuttavia, un programma comunitario a forte valenza coesiva potrebbe servire da modello per l'assistenza alimentare agli indigenti, promuovendo sinergie e incoraggiando le iniziative pubbliche e private finalizzate alla sicurezza alimentare della popolazione bisognosa. Inoltre, data la dispersione geografica delle limitate scorte d'intervento disponibili negli Stati membri, un simile programma può contribuire al loro utilizzo ottimale. Il programma comunitario deve quindi essere compatibile con le politiche nazionali in materia.
(6) Un programma comunitario non può costituire l'unica risposta al crescente fabbisogno di aiuti alimentari nella Comunità. Le politiche nazionali attuate dalla pubblica amministrazione e la mobilitazione della società civile sono altrettanto necessarie per garantire la sicurezza alimentare agli indigenti. Tuttavia, un programma comunitario a forte valenza coesiva potrebbe servire da modello per l'assistenza alimentare agli indigent,i in particolare nelle regioni meno sviluppate, promuovendo sinergie e incoraggiando le iniziative pubbliche e private finalizzate alla sicurezza alimentare della popolazione bisognosa. Inoltre, data la dispersione geografica delle limitate scorte d'intervento disponibili negli Stati membri, un simile programma può contribuire al loro utilizzo ottimale. Il programma comunitario deve quindi essere compatibile con le politiche nazionali in materia.
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7
(7)Ai fini di una completa valorizzazione dell'elemento di coesione del programma comunitario, del rafforzamento delle sinergie da esso create e di un'oculata pianificazione, è opportuno disporre che gli Stati membri partecipino al finanziamento del programma di aiuto alimentare agli indigenti. Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento comunitario e il contributo finanziario della Comunità deve essere inserito tra le spese che possono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Nei primi anni di applicazione del programma riveduto si dovrebbero prevedere tassi di cofinanziamento più elevati, al fine di mantenere un elevato tasso di utilizzo dei fondi, agevolare l'introduzione graduale del cofinanziamento, consentire una transizione indolore ed evitare il rischio di interruzione del programma per mancanza di risorse.
soppresso
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9
(9) L'esperienza ha dimostrato che sarebbe auspicabile apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma e, in particolare, offrire agli Stati membri e agli organismi designati una prospettiva più a lungo termine mediante piani pluriennali. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare piani triennali per l'attuazione del programma, in base alle richieste comunicatele dagli Stati membri e ad altre informazioni da essa giudicate pertinenti. Gli Stati membri dovranno formulare le loro richieste in termini di prodotti alimentari da distribuire nell'arco di un piano triennale sulla base di programmi nazionali di distribuzione, specificando gli obiettivi e le priorità dell'assistenza alimentare agli indigenti. La Commissione deve definire una metodologia obiettiva per la ripartizione dei fondi disponibili.
(9) L'esperienza ha dimostrato che sarebbe auspicabile apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma e, in particolare, offrire agli Stati membri e agli organismi designati una prospettiva più a lungo termine mediante piani pluriennali. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare piani triennali per l'attuazione del programma, in base alle richieste comunicatele dagli Stati membri e ad altre informazioni da essa giudicate pertinenti. Gli Stati membri dovranno formulare le loro richieste in termini di prodotti alimentari da distribuire nell'arco di un piano triennale sulla base di programmi nazionali di aiuto alimentare specificando gli obiettivi e le priorità dell'assistenza alimentare agli indigenti. La Commissione deve definire una metodologia obiettiva per la ripartizione dei fondi disponibili. In situazioni eccezionali, e quando il numero degli indigenti è maggiore del previsto, gli Stati membri possono invitare la Commissione a rivedere i piani.
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 1
1. Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all'intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari sul mercato.
1. Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all'intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari di origine comunitaria sul mercato, con una preferenza per i prodotti alimentari freschi di produzione locale.
I prodotti alimentari sono acquistati sul mercato solo in mancanza di scorte d'intervento adatte al programma di distribuzione.
I prodotti alimentari di origine comunitaria sono acquistati sul mercato solo in mancanza di scorte d'intervento adatte al programma di distribuzione.
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione i propri programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari, indicanti i quantitativi di prodotti alimentari da distribuire nell'arco di tre anni e altri dati pertinenti.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione i propri programmi nazionali di aiuto alimentare, indicanti i dettagli delle loro caratteristiche e dei loro obiettivi principali, le organizzazioni interessate, le richieste di quantitativi di prodotti alimentari da distribuire nell'arco di tre anni e altri dati pertinenti.
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2
Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali della Comunità per Stato membro e i contributi finanziari minimi annuali degli Stati membri, determinati dalla Commissione secondo un metodo da definirsi nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 43, lettera g). Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi. Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2. In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell'anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.
Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali della Comunità per Stato membro, determinati dalla Commissione secondo un metodo da definirsi nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 43, lettera g). Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi. Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2. In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell'anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)
Questi organismi appongono un pannello informativo nei luoghi di distribuzione, oppure un'etichetta autoadesiva nei luoghi di distribuzione itineranti, indicante che gli organismi stessi beneficiano del programma comunitario di aiuto alimentare. Questa affissione rappresenta il mezzo per comunicare ai destinatari che essi beneficiano dell'aiuto comunitario.
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera b
(b) notificano tempestivamente alla Commissione ogni circostanza che incida sull'attuazione dei programmi di aiuto alimentare.
(b) notificano alla Commissione ogni circostanza che incida sull'attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari.
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b
b) il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato.
b) Il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato nel quadro delle procedure orientate alla concorrenza.
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b
b) spese di trasporto dei prodotti alimentari e spese amministrative a carico degli organismi designati, direttamente correlate all'attuazione del programma.
b) spese di trasporto e di immagazzinamento dei prodotti alimentari e spese amministrative a carico degli organismi designati, direttamente correlate all'attuazione del programma.
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.Per l'insieme delle spese di trasporto, di immagazzinamento e amministrative (comprese le spese di comunicazione) gli Stati membri stabiliscono un massimale corrispondente ad una percentuale dei prodotti acquistati o scambiati, tenendo eventualmente conto delle specificità locali. Gli Stati membri ripartiscono la dotazione finanziaria tra queste tre voci di spesa. Gli stanziamenti non utilizzati nell'ambito di questa dotazione possono essere riassegnati all'acquisto di derrate.
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1
7. La Comunità cofinanzia le spese ammissibili sostenute nell'ambito del programma.
7. La Comunità finanzia le spese ammissibili sostenute nell'ambito del programma.
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – alinea
Il tasso di cofinanziamento comunitario non supera:
soppresso
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera a
(a) per il piano triennale che inizia il 1° gennaio 2010, il 75% delle spese ammissibili, o l"85% delle spese ammissibili negli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007–2013, elencati nell'allegato I della decisione 2006/596/CE della Commissione;
soppresso
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera b
(b) per i successivi piani triennali, il 50% delle spese ammissibili, o il 75% delle spese ammissibili negli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione in un dato anno, elencati nell'allegato I della decisione 2006/596/CE e in successive decisioni.
soppresso
Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 184 – punto 9
"(9) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre , sull'attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità di cui all'articolo 27, corredata di proposte appropriate."
"(9) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2011, sull'attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità di cui all'articolo 27, corredata di una proposta di decisione sul proseguimento del programma dopo il periodo attuale di finanziamento e di qualsiasi altra proposta appropriata necessaria."
Accordo di libero scambio UE-India
323k
80k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 su un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India (2008/2135(INI))
– visto il piano d'azione congiunto del 7 settembre 2005 per un partenariato strategico India-Unione europea, in particolare la sezione sullo sviluppo del commercio e degli investimenti, e la sua versione riveduta,
– vista la dichiarazione comune del 4° vertice commerciale UE-India del 29 novembre 2003 e in particolare l'iniziativa comune UE-India per migliorare il commercio e gli investimenti,
– viste le conclusioni della 9a riunione della Tavola rotonda India-UE che si è svolta a Hyderabad dal 18 al 20 settembre 2005,
– vista la relazione del gruppo ad alto livello sul commercio UE-India presentata al 7° vertice UE-India tenutosi a Helsinki il 13 ottobre 2006,
– vista la dichiarazione comune del 9° vertice UE-India di Marsiglia del 29 settembre 2008,
–vista la dichiarazione comune del 9° vertice commerciale UE-India di Parigi del 30 settembre 2008,
– vista la decisione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in merito all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e alla sanità pubblica adottata il 29 novembre 2005,
– vista la sua posizione del 1° dicembre 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di sanità pubblica(1),
– visto il memorandum d'intesa sulla cooperazione bilaterale tra l'Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (ufficio del controllore generale per i brevetti, i disegni e i modelli, e i marchi) e l'Ufficio europeo dei brevetti, firmato il 29 novembre 2006,
– viste le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
– vista la comunicazione della Commissione del 22 marzo 2006 intitolata "Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM (2006)0136),
– viste le statistiche sull'occupazione per il 2008/2007 dell'OCSE,
– vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2008 intitolata "Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE" (COM(2008)0055),
– visti l'accordo "Il prossimo passo verso un partenariato strategico" concluso nel 2004 fra l'India e gli Stati Uniti e l'accordo sul nucleare civile negoziato durante la visita di Stato del Presidente George W. Bush in India il 2 marzo 2006,
– vista la sua risoluzione del 4 aprile 2006 sulla valutazione del Round di Doha a seguito della conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong(2),
– vista la dichiarazione ministeriale della quarta conferenza ministeriale dell'OMC, adottata il 14 novembre 2001 a Doha e in particolare il paragrafo 44 sul trattamento speciale e differenziato (S&D),
– visto il vertice sull'energia fra l'Unione europea e l'India svoltosi a Nuova Delhi il 6 aprile 2006,
– visto il terzo incontro UE-India sull'energia, tenutosi il 20 giugno 2007,
– vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulle relazioni UE-India: una partnership strategica(3),
– visto lo studio sulle clausole relative ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi internazionali dell'Unione europea commissionato dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento(4),
– vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2006 intitolata "Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),
– vista la relazione della Commissione, pubblicata il 19 maggio 2008, sulle statistiche doganali per il 2007 relative al sequestro di merci contraffatte alle frontiere estere dell'Unione europea,
– vista l'analisi qualitativa di un possibile Accordo di libero scambio (FTA) tra l'Unione europea e l'India condotta dal Centre for the Analysis of Regional Integration (centro per l'analisi dell'integrazione regionale) del Sussex,
– vista l'analisi economica dell'impatto economico di un possibile accordo di libero scambio tra l'Unione europea e l'India commissionata dal Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) e dal Centre d'initiatives et de recherches européennes en Méditerrannée (CIREM) il 15 marzo 2007,
–visti la relazione sull'analisi globale e il progetto di relazione interlocutoria per la valutazione dell'impatto sulla sostenibilità del commercio dell'FTA tra l'Unione europea e la Repubblica dell'India condotte da ECORYS,
– vista la sua relazione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India(5),
– vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'Accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci(6),
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(7),
– vista la sua risoluzione del 1° febbraio 2007 sulla situazione dei diritti umani dei Dalit in India(8),
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale - aspetti esterni della competitività(9),
–vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sul commercio dei servizi(10),
– vista la sua risoluzione del 10 luglio 2008 sulla presunta esistenza di fosse comuni nella parte del Kashmir sotto l'amministrazione indiana(11),
– vista la risoluzione del 24 settembre 2008 sulla preparazione del vertice Unione europea-India (Marsiglia, 29 settembre 2008)(12),
– visto il documento di strategia nazionale dell'India per il 2007-2013,
– vista la visita a Nuova Delhi della delegazione del Parlamento europeo (composta da membri della commissione per il commercio internazionale) nel novembre 2008,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0131/2009),
A. considerando che l'Unione europea dovrebbe continuare a privilegiare un sistema commerciale multilaterale basato su regole e istituito nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che offre le migliori prospettive per un commercio internazionale equo e leale, stabilendo norme adeguate e garantendo il loro rispetto,
B. considerando che una conclusione positiva ed equilibrata dell'agenda di Doha per lo sviluppo riveste un'importanza cruciale sia per l'Unione europea sia per l'India e che tale accordo non esclude accordi bilaterali OMC+, che possono essere complementari rispetto alle norme multilaterali,
C. considerando che le relazioni politiche con l'India sono basate sul partenariato strategico del 2004, sul piano di azione congiunta del 2005, adottato al vertice UE-India del settembre 2005 e rivisto al nono vertice UE-India di Marsiglia, e sull'accordo di cooperazione del 1994; considerando che l'FTA deve sviluppare ed estendere la cooperazione già prevista all'articolo 24 dell'accordo di cooperazione,
D. considerando che l'Unione europea è la principale fonte di investimenti diretti all'estero (IDE) dell'India, con 10,9 miliardi (10 900 000 000) EUR investiti nel 2007 e che l'Unione europea rappresenta il 65% di tutti i flussi di IDE diretti in India nel 2007; considerando che l'IDE indiano verso l'Unione europea è aumentato da 0,5 miliardi EUR nel 2006 a 9,5 miliardi nel 2007,
E. considerando che l'India era il diciassettesimo partner commerciale dell'Unione europea nel 2000 e il nono nel 2007; considerando che tra il 2000 e il 2006, gli scambi di merci tra l'Unione europea e l'India sono aumentati approssimativamente dell"80%,
F. considerando che il contesto normativo e commerciale dell'India è ancora relativamente restrittivo; considerando che nel 2008 la Banca mondiale ha classificato l'India al centoventiduesimo posto su 178 economie in termini di "facilità di fare impresa",
G. considerando che, secondo quanto affermato nella relazione sullo sviluppo umano per il 2007/2008 del programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite, l'India si trova al centoventottesimo posto della classifica dell'indice di sviluppo umano (su 177 paesi), il 35% della popolazione indiana vive con meno di un dollaro al giorno e l"80% con meno di due dollari al giorno; considerando che l'India si trova al sessantaduesimo posto nella classifica dell'indice di povertà umana per i paesi in via di sviluppo, sui 108 paesi per i quali è stato calcolato l'indice, e che l'India è fra i paesi con la maggiore incidenza di lavoro minorile,
H. considerando che gli squilibri economici fra gli Stati dell'India, e di conseguenza la non equilibrata distribuzione della ricchezza e del reddito nazionale, impongono l'adozione di sane politiche economiche complementari, tra cui l'armonizzazione fiscale, concentrando l'impegno per il rafforzamento delle capacità sugli Stati più poveri, in modo da consentire loro di ricorrere ai finanziamenti,
I. considerando che l'India è il più grande beneficiario del sistema delle preferenze generalizzate (SPG); considerando che le importazioni preferenziali dell'Unione europea dall'India hanno raggiunto un valore di 11,3 miliardi EUR nel 2007 rispetto ai 9,7 miliardi EUR del 2006,
J. considerando che entrambe le parti riaffermano il proprio impegno a favore della riduzione delle tariffe, l'ulteriore liberalizzazione nell'ambito dello scambio di servizi e della possibilità di stabilimento,
K. considerando che l'accesso al mercato deve essere accompagnato da regole e norme adeguate e trasparenti, onde garantire una proficua liberalizzazione degli scambi,
L. considerando che l'accesso al mercato è ostacolato da barriere non tariffarie al commercio quali i requisiti in materia di sicurezza e di salute o le barriere tecniche, le restrizioni quantitative, le procedure di conformità, i meccanismi di difesa commerciale, le procedure doganali, le imposizioni interne e la carente adozione di norme e standard internazionali,
M. considerando che è necessario tenere ancora più debitamente conto degli elementi relativi al riconoscimento, alla protezione appropriata ed efficace, all'attuazione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, i marchi commerciali o di servizi, i diritti d'autore e i diritti connessi, le indicazioni geografiche (comprese le denominazioni d'origine), i disegni e i modelli industriali e le topografie dei circuiti integrati,
N. considerando che l'India è uno dei maggiori produttori dei farmaci contraffatti che vengono sequestrati dai servizi doganali degli Stati membri (pari al 30% del totale); considerando che i farmaci contraffatti o di qualità scadente promuovono la farmacoresistenza e fanno aumentare la morbosità e la mortalità,
O. considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione prevede il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici; considerando che costituisce un elemento essenziale dell'Accordo,
P. considerando che in base all'indice globale della fame del 2008, l'India si trova al sessantaseiesimo posto su 88 nazioni (paesi in via di sviluppo e paesi in transizione); considerando che in base all'indice della fame dell'India, nessuno Stato indiano rientra nelle categorie "fame leggera" o "fame moderata", dodici Stati fanno parte della categoria "allarmante" e quattro Stati - Punjab, Kerala, Haryana e Assam - rientrano nella categoria "fame grave",
Q. considerando che l'FTA deve comprendere impegni a favore delle norme sociali e ambientali e dello sviluppo sostenibile nonché l'efficace attuazione delle norme sociali e ambientali concordate a livello internazionale, quale condizione necessaria per sostenere la promozione di condizioni di lavoro dignitose grazie all'efficace applicazione a livello nazionale delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL,
R. considerando che l'India non ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare (NTP); considerando che il gruppo dei fornitori nucleari ha sospeso l'embargo all'India sul commercio nucleare; considerando che l'accordo di cooperazione nucleare Usa-India è stato approvato dal Congresso statunitense,
S. considerando che durante il 9° vertice UE-India di Marsiglia è stato adottato un accordo orizzontale nel settore dell'aviazione e che l'India è all'undicesimo posto in termini di traffico passeggeri fra l'Unione europea e i paesi terzi; considerando che l'Unione europea e l'India hanno adottato un piano d'azione congiunta riveduto, che estende a nuovi settori il partenariato strategico del 2005 e che è stato istituito lo European Business and Technology Centre (centro europeo per le tecnologie e le imprese) in India,
Questioni generali
1. ritiene che l'FTA debba essere equilibrato e compatibile con gli obblighi e le regole dell'OMC e complementare ad esse; è del parere che un'efficace Agenda di Doha per lo sviluppo rimanga la priorità commerciale dell'Unione europea e che i negoziati con l'India sull'FTA siano pertanto complementari alle norme multilaterali;
2. ricorda che il partenariato strategico UE-India si basa su principi comuni e valori condivisi, come dimostrato dall'accordo di cooperazione CE-India del 1994 e dal piano di azione congiunta del 2005; il nuovo FTA basato sulla competitività deve completare l'accordo di cooperazione del 1994 al quale deve essere collegato giuridicamente e istituzionalmente;
3. accoglie con favore i risultati del 9° vertice UE-India e il piano di azione congiunta riveduto; incoraggia le parti negoziali a continuare a consultare i principali soggetti interessati; ricorda l'impegno dell'Unione europea e dell'India di accelerare i negoziati sull'FTA e realizzare progressi concreti ed efficaci verso la rapida conclusione di un accordo sugli scambi e gli investimenti di ampia portata, ambizioso ed equilibrato; si rammarica della lentezza dei negoziati; invita entrambe le parti a concludere un FTA esaustivo, ambizioso ed equilibrato entro la fine del 2010;
4. incoraggia il governo indiano e quello dei singoli stati a sincronizzare le politiche e le procedure per consentire di massimizzare i potenziali profitti;
5. ribadisce, data la complementarietà di entrambe le economie, il futuro potenziale di crescita degli investimenti e del commercio tra Unione europea e India e le enormi opportunità commerciali derivanti dall'FTA; ritiene che l'FTA sia nel complesso vantaggioso tanto per l'Unione europea che per l'India, ma raccomanda di compiere una valutazione delle attuali difficoltà settoriali; sottolinea inoltre che l'accordo deve contenere strumenti atti a garantire che tale aumento degli scambi commerciali bilaterali rechi vantaggi al maggior numero possibile di persone, impedisca il degrado dell'ambiente e contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio dell'India;
6. incoraggia le parti a considerare anche i potenziali svantaggi dell'FTA e i modi in cui lo sviluppo umano e l'uguaglianza di genere potrebbero risultare danneggiati dalla rapida apertura dei mercati;
7. chiede alla Commissione di introdurre, quale componente essenziale dell'FTA, un ambizioso capitolo sullo sviluppo sostenibile, da sottoporre al meccanismo ordinario di composizione delle controversie;
Scambi di merci
8. si compiace dei risultati di numerose simulazioni riguardo al libero scambio, che mostrano come un FTA aumenterebbe le esportazioni e le importazioni globali sia dell'Unione europea sia dell'India; sottolinea che, sulla base all'attuale tasso di crescita medio, il commercio bilaterale dovrebbe superare i 70,7 miliardi EUR entro il 2010 e i 160,6 miliardi entro il 2015;
9. rileva che la tariffa media applicata in India è diminuita attestandosi a livelli attualmente comparabili con gli altri paesi asiatici, in particolare la tariffa media applicata in India è al momento pari al 14,5% rispetto a una media dell'Unione europea del 4,1%;
10. ritiene importante che l'FTA confermi le disposizioni dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie; invita la Commissione, a tale riguardo, ad affrontare le questioni in sospeso quali il benessere degli animali;
11. rileva che l'India è preoccupata dalla mancanza di armonizzazione delle norme microbiologiche dell'Unione europea, dalle implicazioni del REACH, dai costosi certificati per esportare la frutta verso l'Unione europea, dalla mancanza di armonizzazione riguardo all'IVA e dalle costose procedure di conformità per il marchio CE e sottolinea che tali questioni devono essere risolte nell'FTA; invita entrambe le parti a garantire che i regolamenti e le barriere non tariffarie siano gestiti in modo da non ostacolare gli scambi commerciali globali; esorta l'Unione europea e l'India a collaborare più strettamente nell'ambito dei loro diversi gruppi di lavoro per giungere a un quadro più trasparente in relazione alle norme e alle regolamentazioni tecniche; invita la Commissione a fornire assistenza tecnica per aiutare i produttori indiani a conformarsi alle norme comunitarie, in special modo per quanto attiene alla dimensione sanitaria, ambientale e sociale della produzione, creando in tal modo vantaggi per entrambe le parti;
12. riconosce che sono stati fatti progressi nel regime normativo indiano; invita il Bureau of Indian Standards e la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ad elevare i propri standard in linea con quelli internazionali e ad aumentare la trasparenza migliorando le procedure di prove e di certificazione; esprime preoccupazione riguardo all'attuazione e al controllo delle misure e degli standard sanitari e fitosanitari; invita la Commissione a fornire aiuti adeguati onde rafforzare le capacità e le risorse umane qualificate nell'ambito degli organismi di regolamentazioni indiani;
13. sottolinea che l'FTA dovrebbe comprendere un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie tra stati, disposizioni sulla mediazione per le barriere non tariffarie, misure per i dazi compensativi e dazi antidumping, e una clausola di eccezione basata sugli articoli XX e XXI del GATT;
Scambi di servizi, stabilimento
14. riconosce che il settore dei servizi è quello che sta crescendo più rapidamente nel contesto dell'economia indiana; rileva che l'India nutre interessi offensivi nell'ambito della liberalizzazione della modalità 1 e della modalità 4 del GATS; nota che l'Unione europea intende completare la liberalizzazione per l'accesso al mercato e il trattamento nazionale nella modalità 3 per la maggior parte dei servizi;
15. sottolinea che la liberalizzazione dei servizi non deve in alcun modo ostacolare il diritto alla loro regolamentazione;
16. rileva che, secondo le stime della Federazione indiana delle camere di commercio e industria, lo scambio di servizi bilaterale dovrebbe superare i 246,8 miliardi EUR entro il 2015, quando sarà attuato l'FTA relativo ai servizi;
17. prende atto che lo scambio di servizi fra l'Unione europea e l'India è piuttosto squilibrato; l'Unione europea esporta verso l'India l"1,5% dei suoi servizi, mentre per l'India i servizi rappresentano il 9,2% delle esportazioni totali verso l'Unione europea;
18. incoraggia l'India a sviluppare una normativa adeguata per la protezione dei dati che le permetta di raggiungere lo status di paese con un adeguato livello di protezione, al fine di autorizzare o permettere il trasferimento dei dati personali dall'Unione europea sulla base del diritto comunitario/internazionale;
19. prende atto che l'India è il quinto mercato al mondo per i servizi di telecomunicazione e che negli ultimi cinque anni tale mercato ha registrato una crescita annua pari a circa il 25%; nel settore delle telecomunicazioni, accoglie con favore l'allentamento delle restrizioni alla proprietà estera, ma si rammarica che permangano restrizioni alla politica interna; invita pertanto ad allentare le restrizioni alle licenze per i fornitori di servizi e a eliminare l'incertezza sulle scelte strategiche riguardo ai regimi tariffari e di interconnessione; sottolinea la necessità di sostituire le vecchie leggi che regolano il settore con una nuova legislazione avanzata che includa anche il diritto informatico e un nuovo sistema di concessione delle licenze; ritiene che i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione siano le principali forze motrici dell'economia indiana e che l'India debba diventare un hub per la produzione industriale nel settore delle telecomunicazioni, agevolando le zone economiche speciali specifiche per tale settore; sottolinea che il settore manifatturiero offre enormi opportunità;
20. esorta l'India, per quanto concerne il settore satellitare, ad avviare un dialogo con le imprese europee e ad aprire loro i propri mercati allo scopo di:
a)
sostenere meglio gli obiettivi di sviluppo nazionali e soddisfare la crescente richiesta interna di trasmissioni televisive DTH e servizi a banda larga, e
b)
vincere le preoccupazioni in materia di sicurezza riguardo ai servizi mobili via satellite, grazie a nuove soluzioni tecniche che offrano alle autorità nazionali un controllo più che adeguato delle comunicazioni mobili via satellite;
21. accoglie con favore l'impegno indiano a favore del consenso di operare in India concesso agli studi legali esteri, poiché tale apertura apporterà vantaggi rilevanti all'economia indiana e alla professione legale, nonché agli studi legali europei, che hanno competenze di diritto internazionale, e ai loro clienti; invita la Commissione a esplorare con le autorità indiane l'opportunità e il campo d'applicazione della liberalizzazione dei servizi legali;
22. rileva che non è possibile raggiungere tutti gli obiettivi ambiziosi dell'FTA senza un impegno nella modalità 4; sottolinea che l'FTA potrebbe agevolmente prevedere una serie di enormi vantaggi per il riconoscimento nazionale e comunitario delle qualifiche professionali, per gli accordi sul riconoscimento reciproco e per i requisiti per il rilascio delle licenze nell'ambito dei servizi professionali sia nell'Unione europea che in India; chiede, tuttavia, un'analisi approfondita con riferimento ai singoli Stati membri;
23. incoraggia l'India a liberalizzare gradualmente i propri settori bancario e assicurativo;
24. incoraggia l'India a garantire che il progetto di revisione della legge sui servizi postali, che verrà presentato prossimamente, non riduca le attuali opportunità di accesso al mercato per i fornitori di servizi di posta espressa e invita la Commissione a chiedere all'India di assumersi impegni completi per quanto riguarda i servizi di posta espressa e l'autoassistenza negli aeroporti per i voli cargo per i servizi espressi, anche al fine di salvaguardare le opportunità di accesso al mercato in futuro;
25. chiede all'India un'impostazione più aperta nella concessione dei visti ai cittadini, ai professionisti e ai politici degli Stati membri, con visti d'ingresso multipli per una durata minima di un anno;
Investimenti
26. invita la Commissione a includere nell'FTA un capitolo sugli investimenti che preveda un sistema che costituisca un unico punto di informazione per gli investitori;
27. accoglie con favore l'istituzione dello European Business and Technology Centre (centro europeo per le tecnologie e le imprese) di Nuova Delhi, che si prefigge di intensificare la cooperazione tecnologica e fra le imprese nelle relazioni fra l'India e gli Stati membri;
28. ricorda che gli investimenti devono essere accompagnati da norme e regolamenti ben concepiti; conferma, al riguardo, la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato (13) e chiede alla Commissione di accertarsi che le società transnazionali con sede nell'Unione europea e impianti di produzione in India, rispettino le norme fondamentali dell'OIL, le convenzioni sociali e ambientali e gli accordi internazionali, per raggiungere un equilibrio fra la crescita economica e più elevati standard di ordine sociale e ambientale;
29. ricorda che mentre i capitoli dell'FTA sugli investimenti sono spesso accompagnati da impegni per liberalizzare i movimenti di capitale e rinunciare ai controlli sui capitali, tali clausole dovrebbero essere trattate con estrema cautela data l'importanza dei controlli sui capitali, in special modo per i paesi in via di sviluppo, per attenuare l'impatto della crisi finanziaria; sollecita l'Unione europea a promuovere, nelle sedi internazionali, una maggiore responsabilità corporativa tra le imprese straniere stabilite in India e chiede nel contempo di raggiungere un accordo con il governo indiano per la messa a punto di un efficace sistema di monitoraggio dei diritti dei lavoratori delle compagnie nazionali e straniere basate in India;
30. invita la Commissione a includere nell'FTA un capitolo sugli investimenti, che rappresenti una parte significativa dell'accordo e che renda molto più agevole il processo di investimento nei reciproci mercati, promuovendo e proteggendo gli accordi di investimento e al tempo stesso esplorando le opportunità immediate; propone che tale accordo sugli investimenti possa prevedere la creazione di un punto informativo unico per gli investitori di entrambe le economie, fornendo loro indicazioni sulle differenze normative e sulle prassi in materia di investimenti, nonché informazioni su tutti gli aspetti giuridici;
Appalti pubblici
31. si rammarica che l'India non intenda includere gli appalti pubblici nell'FTA; invita la Commissione a negoziare sistemi di appalto efficaci e trasparenti; esorta l'India ad applicare procedure eque e trasparenti nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e a consentire l'accesso al sistema degli appalti pubblici alle imprese europee;
Scambi e concorrenza
32. incoraggia l'applicazione del nuovo diritto della concorrenza indiano; ritiene che l'Unione europea dovrebbe incorporare gli articoli 81 e 82 del trattato nell'FTA al fine di garantire che vegano assunti impegni per quanto riguarda la politica di concorrenza;
Diritti di proprietà intellettuale, politica industriale e commerciale
33. accoglie con favore l'impegno dell'India per un regime dei diritti di proprietà intellettuale forte e per l'uso delle flessibilità dell'accordo TRIPS al fine di soddisfare gli obblighi in materia di sanità pubblica, con particolare riferimento all'accesso ai farmaci; ne incoraggia l'attuazione e l'applicazione rigorose; invita la Commissione e le autorità indiane competenti a coordinare le azioni per contrastare efficacemente la contraffazione, con particolare riferimento ai farmaci contraffatti;
34. invita l'Unione europea e l'India a garantire che gli impegni assunti nell'ambito del FTA non precludano l'accesso a medicine essenziali nel periodo in cui l'India sviluppa le proprie capacità passando da un'industria generica a un'industria basata sulla ricerca;
35. invita l'Unione europea e l'India a finanziare congiuntamente e a sostenere misure e iniziative, come i premi economici, gli accordi di sfruttamento congiunto dei brevetti e altri meccanismi alternativi, al fine di agevolare l'accesso ai medicinali e l'innovazione farmacologica, in particolare nel caso delle malattie trascurate;
Commercio e sviluppo sostenibile
36. riconosce che un importante capitolo sullo sviluppo, soggetto al meccanismo ordinario di composizione delle controversie, è una componente fondamentale di qualsiasi FTA;
37. invita l'Unione europea e l'India a garantire che gli scambi e gli investimenti diretti esteri non siano incoraggiati a scapito delle norme e della legislazione fondamentali a tutela dell'ambiente, dei lavoratori e in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, monitorando nel contempo in modo adeguato il rispetto di tali norme;
38. chiede la ratifica e l'efficace applicazione delle principali convenzioni dell'OIL;
39. è preoccupato per l'uso del lavoro minorile in India, dove molto spesso i minori vengono sfruttati in condizioni pericolose e insalubri; chiede alla Commissione di affrontare la questione nel corso dei negoziati sull'FTA e chiede al governo indiano di massimizzare i propri sforzi per eliminare le cause di fondo, allo scopo di porre fine a tale fenomeno;
40. riconosce l'introduzione di una nuova legge sul lavoro minorile in India, attuata nel 2006, che vieta ai minori di 14 anni di lavorare come domestici o presso chioschi alimentari e chiede che l'Unione europea continui a incoraggiare l'India a ratificare la convenzione 182 dell'OIL sulle peggiori forme di lavoro minorile, e le Convenzioni 138 in materia di età minima di ammissione al lavoro e 98 relativa alla promozione della contrattazione collettiva e del diritto di associazione, che segnerebbero un progresso verso l'abolizione definitiva del lavoro minorile;
41. sottolinea che l'Unione europea dovrebbe esercitare pressioni sul governo indiano per affrontare il problema del lavoro forzato, che interessa milioni di persone in India, prevalentemente appartenenti alle comunità Dalit e Adivasi (tribù e popolazioni indigene); è del parere che la questione non sia stata affrontata in modo adeguato per mancanza di volontà a livello amministrativo e politico;
42. sollecita l'Unione europea a includere nell'accordo di libero scambio con l'India una disposizione volta a garantire che le imprese stabilite nell'Unione europea e operanti nelle zone economiche speciali non possano essere esentate dal rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori o di altri diritti in materia di lavoro basati sulle convenzioni OIL ratificate dall'India;
43. sottolinea che le clausole sui diritti umani e la democrazia costituiscono un elemento essenziale dell'FTA; esprime preoccupazione per la continua persecuzione delle minoranze religiose e dei difensori dei diritti umani in India e dall'attuale situazione relativa ai diritti dell'uomo e alla sicurezza nel Kashmir amministrato dall'India;
44. invita il Consiglio, la Commissione e l'India a garantire che l'FTA non rechi pregiudizio ai gruppi svantaggiati, come i Dalit e gli Adivasi, e che tutti i membri della società possano godere dei potenziali benefici di tale accordo;
45. accoglie con favore gli impegni dell'Unione europea e dell'India per la cooperazione nella ricerca sul nucleare per uso civile; rileva che l'India non è uno dei paesi firmatari del TNP e che il GFN le ha concesso una deroga; invita l'India a firmare il TNP;
Ruolo del Parlamento europeo
46. attende la presentazione dell'FTA da parte del Consiglio e della Commissione in vista del parere conforme del Parlamento in base all'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE;
47. chiede al Consiglio e alla Commissione di confermare l'impegno dell'India di partecipare ai negoziati sull'FTA con l'Unione europea tramite il governo indiano entrante, a seguito delle prossime elezioni generali;
Altre considerazioni
48. prende atto del rapido aumento dell'inflazione in India; riconosce che, per rimanere competitiva come partner commerciale dell'Unione europea in continua crescita, l'India avrà bisogno di massicci investimenti nelle infrastrutture e di un notevole aumento della sua capacità di generazione dell'energia; accoglie con favore il piano del governo che prevede in questo settore una spesa pari a 500 miliardi di dollari USA nei prossimi cinque anni e invita gli organismi pubblici e privati a cooperare pienamente a questo imponente progetto;
49. saluta con favore l'apertura, da parte del Primo ministro indiano, della nuova linea ferroviaria di Srinagar, tra Baramulla e Qazigund, che crea migliaia di nuovi posti di lavoro per la gente locale; ritiene che iniziative economiche come questa accresceranno le prospettive di un futuro più pacifico e prospero per la popolazione del Kashmir;
50. plaude ai progressi compiuti dall'India verso l'acquisizione dello status di paese donatore, e non solo beneficiario, di aiuti allo sviluppo;
51. apprezza i progressi compiuti nella cooperazione in materia di ricerca e sviluppo, anche attraverso il programma quadro finanziato dall'Unione europea; valuta positivamente la presenza di un gran numero di studenti indiani presso le università europee grazie al programma Erasmus Mundus;
52. sottolinea che la cooperazione economica tra l'Unione europea e l'India, se si baserà sul sistema di valori universali dell'Unione europea, potrà diventare un modello di riferimento per la cooperazione con altri paesi;
53. si compiace per l'avvio di un'azione speciale destinata a promuovere la cooperazione culturale fra Unione europea e India nel periodo 2007-2009, in special modo nell'ambito di istruzione, scambi studenteschi, formazione e dialogo interculturale;
54. esprime preoccupazione riguardo agli aumenti generalizzati dei prezzi delle materie prime e al loro impatto sulle popolazioni più indigenti, fra cui le popolazioni dell'India, poiché rappresentano una sfida per la crescita stabile e aumentano le ineguaglianze mondiali; invita l'Unione europea e l'India a coordinare una strategia globale per affrontare la questione in modo integrato;
55. si compiace del fatto che l'India abbia compiuto notevoli progressi a favore dell'istruzione primaria universale, dell'eliminazione della povertà e di un migliore accesso all'acqua potabile sicura; nota, tuttavia, che l'India è ancora lontana dal conseguimento della maggior parte degli obiettivi di sviluppo del Millennio per quanto riguarda questioni quali la mortalità infantile, la salute materna, la malnutrizione infantile e la diminuzione dei casi di malaria, tubercolosi e HIV/AIDS; esprime preoccupazione per il fatto che Dalit e Adivasi sono più in ritardo di chiunque altro riguardo al conseguimento degli obiettivi del Millennio e continuano a essere oggetto di discriminazione per quanto concerne la distribuzione degli alloggi, l'istruzione, l'occupazione e l'accesso all'assistenza sanitaria e agli altri servizi;
56. nota che, nonostante la crescita economica sostenuta, sussistono ancora situazioni diffuse di ineguaglianza e che oltre 800 milioni di persone sopravvivono con meno di 2 dollari USA al giorno; è particolarmente preoccupato per la situazione dei gruppi sfavoriti della popolazione, in particolare donne, bambini, comunità emarginate e vittime di discriminazione quali i Dalit e gli Adivasi e popolazioni rurali: sottolinea la necessità di garantire che l'FTA non limiti i poteri di cui il governo indiano deve disporre per fronteggiare povertà e ineguaglianze; invita il Consiglio e la Commissione a collaborare con il governo indiano per migliorare la situazione di tali gruppi e a prendere in esame la cooperazione futura nell'ottica del loro contributo a porre termine alla discriminazione di genere e di casta tenendo conto della sua summenzionata risoluzione sulla situazione dei diritti umani dei Dalit in India;
57. sottolinea che il crescente degrado ambientale dell'India rappresenta un problema sempre più grave dalle conseguenze economiche, sociali e ambientali inimmaginabili, in particolare per l'ampia fascia della popolazione indiana che vive in povertà; evidenzia pertanto la particolare urgenza di proseguire la cooperazione tra l'Unione europea e l'India in tale ambito;
58. è colpito dagli effetti di sviluppo della crescita economica in alcune regioni dell'India e invita la Commissione a sostenere la ricerca sui principali modelli e le politiche nazionali/subnazionali a monte che sono responsabili di tali effetti, al fine di agevolare l'apprendimento e le migliori prassi a livello transregionale;
59. si compiace dell'impegno assunto dall'India di aumentare la percentuale della sua spesa pubblica destinata alla sanità e incoraggia tale tendenza, al fine di assicurare un adeguato accesso a servizi di assistenza sanitaria efficaci, in particolare nelle zone rurali;
60. ritiene che l'Unione europea debba accordare particolare attenzione al settore delle piccole e medie imprese (PMI) in India e suggerisce pertanto che tutti i programmi di cooperazione allo sviluppo tra l'Unione europea e l'India prevedano un rafforzamento delle Piccole e medie imprese (PMI) tramite misure di sostegno al finanziamento di progetti locali proposti dai cittadini e concepiti per rispondere alle esigenze del mercato;
61. si compiace per la diffusione del microcredito in tutto il paese, ormai riconosciuto come uno strumento efficace per favorire lo sviluppo spontaneo generato dall'interno;
o o o
62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'India.
Responsabilità sociale delle imprese subappaltanti nelle catene di produzione
132k
50k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sulla responsabilità sociale delle imprese subappaltanti nelle catene di produzione (2008/2249(INI))
– visto l'articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti gli articoli 39, 49, 50 e 137 del trattato CE,
– vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie(1),
– vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori(2),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249),
– viste le sue risoluzioni del 26 ottobre 2006 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori(3) e dell'11 luglio 2007 sul distacco dei lavoratori nell'ambito di prestazioni di servizi(4),
– visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali,
– vista la dichiarazione tripartita dell'OIL di principi che riguardano le imprese multinazionali e la politica sociale,
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione(5),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato(6),
– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti(7),
– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso(8),
– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 su: "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo"(9),
– vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 ottobre 2004 nella causa C-60/03 Wolff & Müller(10),
– visto lo studio "Liability in subcontracting processes in the European construction sector" (Responsabilità nell'ambito dei processi di subappalto nel settore edile europeo), condotto dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0065/2009),
A. considerando che il subappalto può essere reputato parte integrante dell'attività economica,
B. considerando che il tasso di attività economica senza precedenti degli ultimi venticinque anni ha svolto un ruolo rilevante nel favorire l'aumento dei livelli di occupazione nella maggior parte delle economie dell'Unione europea e che tale sviluppo è andato a vantaggio di grandi e piccole imprese, oltre a incoraggiare l'imprenditoria,
C. considerando che la globalizzazione e il suo corollario della maggiore concorrenza stanno cambiando le modalità di organizzazione delle imprese attraverso, per quanto riguarda, tra l'altro, l'esternalizzazione di attività non strategiche, la creazione di reti e un maggiore ricorso al subappalto,
D. considerando che, di conseguenza, la complessità dei legami che intercorrono tra le società controllanti e le loro controllate e tra gli appaltatori principali e i loro subappaltatori rende più difficile avere una chiara percezione delle diverse strutture, operazioni e politiche, nonché delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella catena di produzione,
E. considerando che tali cambiamenti hanno avuto conseguenze di vasta portata per i rapporti di lavoro, rendendo talora difficile l'individuazione della branca del diritto applicabile ai rapporti tra i vari elementi della catena di produzione, considerando che, come conseguenza, i prezzi e l'allocazione del lavoro non sono più disciplinati dal quadro normativo applicabile all'industria,
F. considerando che oggigiorno in molte industrie il processo produttivo assume la forma di una catena di produzione frammentata che si è allungata ed estesa formando una catena logistica (in senso sia orizzontale che verticale) e una catena di valore a carattere economico-produttivo con determinati compiti o funzioni specialistiche che vengono spesso "esternalizzati" a piccole imprese o a lavoratori autonomi; considerando che l'effetto di tale situazione sui conti societari è la sostituzione dei costi diretti del lavoro con i costi di subappalto, di servizi o di forniture basati su fatture e su contratti commerciali di servizi,
G. considerando che i subappaltatori sono sovente posti in competizione reciproca e che pertanto i dipendenti sia dell'impresa che ha emesso l'invito a presentare offerte sia delle imprese subappaltatrici sono messi sotto pressione quanto alle loro condizioni di lavoro,
H. considerando che il Parlamento ha precedentemente sollevato determinati problemi connessi ai lavoratori autonomi parasubordinati e che tale problema si manifesta anche nel caso dei subappaltatori,
I. considerando che il subappalto e l'outsourcing verso imprese giuridicamente indipendenti non genera indipendenza, e che le società poste ai livelli più bassi della catena di valore – ad eccezione dei subappaltatori dediti ad attività ad alto contenuto tecnologico o specialistico – non sono sovente nella posizione di operare su un piano di parità con le imprese appaltatrici,
J. considerando che, nonostante il subappalto abbia numerosi aspetti positivi e abbia consentito un aumento della capacità produttiva, esso sta anche creando squilibri economici e sociali tra i lavoratori e potrebbe scatenare una corsa al ribasso delle condizioni di lavoro, il che costituisce fonte di preoccupazione,
K. considerando che il subappalto può essere anche effettuato da intermediari puri, da imprese che utilizzano esclusivamente manodopera e da agenzie di lavoro interinale, considerando che talvolta operano come società fittizie (le cosiddette "letterbox company"); che spesso il subappalto riguarda un solo incarico o si risolve nell'assunzione di lavoratori a questo fine esclusivo; considerando che tali prassi mettono in luce il rapido cambiamento dell'industria edilizia e di altri settori sovente caratterizzati da rapporti di lavoro precari,
L. considerando che, in un contesto transfrontaliero, i problemi legati a tale situazione precaria sono esacerbati quando, per esempio, i lavoratori sono distaccati in uno Stato membro terzo,
M. considerando che i rapporti di lavoro nel settore edile sono stati ridefiniti e che, allo stesso tempo, è stata ridotta la responsabilità sociale diretta dell''appaltatore principale", in quanto la forza lavoro è stata esternalizzata con il ricorso a subappaltatori e agenzie di lavoro, tanto da rendere la fornitura di forza lavoro a basso costo e spesso non qualificata una costante del subappalto di livello inferiore,
N. considerando che determinati settori, in particolare il settore edile, sono particolarmente vulnerabili agli abusi, a causa di catene di subappalto spesso alquanto complesse,
O. considerando che il principio fondamentale della parità di retribuzione a parità di lavoro nella stessa sede di attività deve essere applicato a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro statuto o dalla tipologia dei loro contratti, e che tale principio deve essere rispettato,
1. invita le pubbliche autorità e tutti i soggetti interessati a fare tutto il possibile per sensibilizzare i lavoratori in merito ai loro diritti, previsti da vari strumenti (quali il diritto del lavoro, i contratti collettivi, i codici di condotta) che disciplinano il rapporto di lavoro e le condizioni lavorative nelle imprese dove i lavoratori prestano la loro attività, nonché i rapporti contrattuali all'interno delle catene di subappalto;
2. invita la Commissione a diffondere una migliore conoscenza delle buone prassi, degli orientamenti e degli standard esistenti, oltre che delle prassi in materia di responsabilità sociale tra le società, che si tratti degli appaltatori principali o dei subappaltatori;
3. reitera l'invito alla Commissione ad avanzare una proposta concernente l'applicazione dell'agenda sul lavoro dignitoso ai lavoratori di imprese subappaltatrici e, in particolare, il rispetto delle norme fondamentali del lavoro, i diritti sociali, la formazione dei dipendenti e la parità di trattamento;
4. sottolinea l'importanza delle imprese subappaltatrici nelle filiere di produzione che impiegano nuove tecnologie, ai fini del miglioramento qualitativo della produzione e dell'occupazione;
5. invita le autorità nazionali ad adottare, o sviluppare ulteriormente, disposizioni di legge che escludano dalla partecipazione agli appalti pubblici le imprese che abbiano violato il diritto del lavoro, i contratti collettivi o i codici di condotta;
6. accoglie favorevolmente l'adozione di un quadro giuridico transnazionale, concordato tra le singole multinazionali e le federazioni sindacali mondiali, inteso a salvaguardare le norme sul lavoro all'interno delle imprese multinazionali, dei loro subappaltatori e delle loro affiliate nei vari paesi, il quale definisca, inoltre, lo status del lavoratore dipendente e garantisca la protezione sociale, indipendentemente dalle specifiche condizioni di assunzione;
7. prende nota della sentenza nella causa Wolff & Müller, in cui la Corte di giustizia ha ritenuto che il meccanismo nazionale di definizione delle responsabilità previsto in Germania non violasse il diritto comunitario, ma fosse stato invece pensato per garantire la protezione dei lavoratori distaccati all'estero;
8. prende atto dei risultati della consultazione pubblica sul Libro verde della Commissione dal titolo "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" (COM(2006)0708); esorta al riguardo la Commissione a fare quanto necessario per chiarire i diritti e i doveri delle parti coinvolte nelle catene di subappalto, onde evitare di privare i lavoratori della capacità di esercitare efficacemente i propri diritti;
9. accoglie favorevolmente il fatto che otto Stati membri (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna) abbiano dato una risposta ai problemi legati agli obblighi dei subappaltatori in qualità di datori di lavoro attraverso la definizione di meccanismi nazionali di responsabilità e incoraggia gli altri Stati membri a valutare l'introduzione di soluzioni analoghe; sottolinea tuttavia che l'applicazione delle norme nei processi transfrontalieri di subappalto diviene particolarmente ardua quando i sistemi in vigore negli Stati membri divergono;
10. sottolinea che lo studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro constata che l'ambito eccessivamente ridotto della responsabilità, quando ad esempio questa si limita a un solo elemento della catena, è uno dei motivi dell'inefficacia degli accordi;
11. sottolinea le particolari sfide cui sono confrontate le piccole imprese; invita i responsabili decisionali a sviluppare strumenti appropriati per una maggiore sensibilizzazione delle piccole imprese;
12. rammenta a tutti i soggetti interessati che nella risoluzione del 26 ottobre 2006 sul distacco dei lavoratori, il Parlamento ha invitato la Commissione a disciplinare la responsabilità solidale degli appaltatori principali o generali, al fine di affrontare la questione degli abusi perpetrati nell'ambito dei subappalti e dell'esternalizzazione di lavoratori transfrontalieri, e a realizzare un mercato trasparente e competitivo per tutte le società;
13. ribadisce il suo messaggio, invitando la Commissione a definire uno strumento giuridico comunitario chiaro, che introduca la responsabilità solidale a livello comunitario e rispetti, nel contempo, i diversi ordinamenti giuridici esistenti negli Stati membri e i principi della sussidiarietà e della proporzionalità;
14. invita la Commissione ad effettuare una valutazione d'impatto sul valore aggiunto e la fattibilità di uno strumento comunitario sulla responsabilità a cascata come mezzo per accrescere la trasparenza nei processi di subappalto e per assicurare un maggiore rispetto della legislazione comunitaria e nazionale; sottolinea la necessità che tale studio sia intersettoriale;
15. è convinto che uno strumento comunitario sulla responsabilità a cascata andrebbe a beneficio non solo dei lavoratori, ma anche delle autorità degli Stati membri, dei datori di lavoro e, in particolare, delle piccole e medie imprese aiutandoli a contrastare l'economia sommersa, in quanto regole comunitarie chiare e trasparenti farebbero uscire dal mercato operatori di dubbia fama, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno;
16. constata che tutte le misure volte ad informare i lavoratori in merito ai loro diritti e a sostenerli nell'esercizio degli stessi danno un notevole contributo alla responsabilità sociale delle imprese; invita gli Stati membri ad assicurare che i lavoratori siano sistematicamente informati in merito ai loro diritti e ritiene che le parti sociali abbiano al riguardo una particolare responsabilità;
17. invita la Commissione a intensificare gli sforzi per promuovere una maggiore e migliore cooperazione e coordinamento tra organi amministrativi nazionali, ispettorati, agenzie di controllo pubbliche, enti di previdenza e amministrazioni fiscali; invita inoltre gli Stati membri ad adottare procedure di ispezione più rigorose e a favorire legami più stretti tra gli ispettorati nazionali del lavoro, consentendo in tal modo una maggiore cooperazione e coordinazione tra gli stessi; invita la Commissione a sviluppare norme di qualità per gli ispettorati del lavoro e ad elaborare un'analisi di fattibilità circa le modalità di costituzione di una rete comunitaria di ispettorati del lavoro;
18. sottolinea la necessità di prevedere incentivi che inducano le imprese a compiere con genuino impegno ogni ragionevole sforzo per eliminare le violazioni del diritto del lavoro da parte dei subappaltatori, ad esempio sistemi di certificazione e codici di condotta, inclusa la segnalazione alle autorità e la risoluzione del contratto con il subappaltatore dedito a pratiche illecite per evitare di essere ritenuti solidalmente responsabili delle violazioni;
19. invita le parti sociali a svolgere un ruolo propulsivo nella promozione del sistema cooperativo di subappalto per determinati incarichi una tantum e nel contenimento della moltiplicazione dei subappalti, e accoglie con favore l'elaborazione di accordi quadro che definiscono la responsabilità sociale e la responsabilità a cascata ad integrazione delle necessaria normativa;
20. mette in guardia contro eventuali conflitti, sovrapposizioni e duplicazioni tra le disposizioni presenti nei codici di condotta e nel diritto del lavoro, nelle norme e negli orientamenti adottati dalle pubbliche autorità e nei contratti collettivi in vigore; per tale motivo, sottolinea la necessità per le imprese di aderire, in via prioritaria, a codici di condotta, alle norme e agli orientamenti elaborati a livello di organizzazioni sovranazionali (OCSE, OIL), o a livello nazionale o settoriale;
21. rammenta a tutti i soggetti interessati, e in particolare ai datori di lavoro, i loro obblighi in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, segnatamente quelli definiti da strumenti giuridici comunitari e nazionali;
22. propone che la possibilità di conciliare lavoro e vita familiare sia salvaguardata mediante disposizioni nazionali di diritto del lavoro applicabili ai lavoratori delle imprese subappaltatrici che operano all'interno di catene di produzione, e che le direttive sulla maternità e il congedo parentale siano applicate in modo efficace;
23. invita la Commissione ad assicurare l'effettivo rispetto della direttiva 96/71/CE anche, se necessario, con l'avvio di procedure di infrazione; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure tese a migliorare l'accesso alle informazioni da parte dei lavoratori distaccati, a rafforzare il coordinamento e la cooperazione amministrativa tra Stati membri, a chiarire il ruolo degli uffici di collegamento degli Stati membri e a risolvere i problemi di applicazione transfrontaliera, che ostacolano la corretta attuazione della direttiva 96/71/CE;
24. sottolinea che le possibili conseguenze sociali negative del subappalto possono essere affrontate con un dialogo sociale rafforzato tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2008 dal titolo "I prezzi dei prodotti alimentari in Europa" (COM(2008)0821),
– visto lo studio del Parlamento del 20 ottobre 2007 dal titolo "Il divario tra i prezzi alla produzione e al consumo",
– visto lo studio della Commissione del 28 novembre 2006 dal titolo "Competitività dell'industria alimentare europea. Valutazione economica e giuridica",
– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2008 dal titolo "Far fronte alla sfida dell'aumento dei prezzi alimentari – Linee d'intervento dell'UE" (COM(2008)0321),
– vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 aprile 2005 dal titolo: "La grande distribuzione: tendenze e conseguenze per agricoltori e consumatori"(2),
– visto il Libro verde della Commissione del 22 gennaio 1997 sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria (COM(1996)0721),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari(3),
– vista la valutazione in atto dello "stato di salute" della Politica agricola comune (PAC),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0094/2009),
A. considerando che l'Unione europea ed il mondo hanno registrato recentemente un'elevata volatilità dei prezzi alimentari con aumenti talora notevoli e con effetti problematici sul settore agricolo, con alcuni che hanno beneficiato dell'aumento dei prezzi ed altri, soprattutto gli allevamenti e le aziende di trasformazione alimentare, che hanno affrontato costi molto maggiori,
B. considerando che si sono registrati anche notevoli aumenti nei costi di produzione agricola, a seguito dell'aumento dei costi dei materiali, come i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari, e nonostante che se al momento i prezzi all'origine siano in netto calo, tale tendenza non va di pari passo, allo stesso livello e nello stesso periodo, con un calo dei costi di produzione,
C. considerando che il calo dei prezzi dei prodotti agricoli, cui non fa riscontro una diminuzione dei costi di produzione, sta ponendo gli agricoltori in una situazione finanziaria insostenibile, al punto che molti di essi abbandonano la produzione in quanto non più redditizia,
D. considerando che si è accertato che in vari Stati membri i grandi produttori hanno fissato prezzi molto diversi per gli stessi prodotti,
E. considerando che nell'Unione europea si registrano notevoli differenze relativamente al divario tra prezzi al consumo e alla produzione, che in certi casi non sono giustificate dai costi della lavorazione, della distribuzione e della vendita dei prodotti,
F. considerando che, nell'analisi dei prezzi e della loro evoluzione, occorre prendere in considerazione l'intera catena di approvvigionamento; che il settore alimentare è frammentato e la catena di approvvigionamento, formata da numerosi intermediari, è estremamente complessa,
G. considerando che, negli ultimi anni, alcune grandi industrie di trasformazione hanno aumentato le proprie quote di mercato,
H. considerando che, negli ultimi anni, si sono registrati mutamenti significativi nella struttura concorrenziale della catena di approvvigionamento alimentare con un accresciuto grado di concentrazione fra produttori, grossisti e dettaglianti,
I. considerando che nell'Unione europea sembra accertato che i grandi supermercati sfruttano il loro potere contrattuale per forzare una riduzione dei prezzi corrisposti ai fornitori a livelli insostenibili ed impongono loro condizioni ingiuste e che la grande distribuzione nell'Unione europea si sta rapidamente trasformando in "guardiana", controllando l'accesso ai consumatori europei sia degli agricoltori che degli altri fornitori,
J. considerando che i prezzi al consumo nell'Unione europea sono in media cinque volte più alti del prezzo alla produzione e che gli agricoltori nell'Unione, che 50 anni fa percepivano circa la metà del prezzo al dettaglio dei prodotti alimentari, oggi ne percepiscono una quota decisamente inferiore, a causa di un notevole aumento del grado di lavorazione del prodotto,
K. considerando che, sebbene il finanziamento della PAC abbia contribuito negli anni a garantire bassi prezzi al consumo, si osserva ora che questi restano a un livello elevato o non diminuiscono, malgrado il calo dei prezzi nel settore agricolo,
L. considerando che, per l'Unione europea, è auspicabile sul piano strategico un elevato grado di autoapprovvigionamento e che in tale ambito occorre puntare a rafforzare la posizione dei produttori primari dell'Unione europea ai fini del nostro approvvigionamento alimentare,
M. considerando che lo squilibrio di potere negoziale tra i produttori agricoli e il resto della catena di approvvigionamento alimentare ha determinato nel settore agricolo il perdurare di una forte pressione sui margini dei produttori,
1. ritiene che, conformemente al trattato CE, sia nell'interesse pubblico dell'Unione europea mantenere un livello adeguato dei prezzi alla produzione e al consumo e garantire una concorrenza equa, specialmente in relazione a prodotti strategici, come quelli agricoli ed alimentari;
2. ritiene che, se la concorrenza consente di offrire ai consumatori prodotti alimentari a prezzi competitivi, occorra garantire ai coltivatori un reddito stabile attraverso dei prezzi che coprano i costi di produzione e assicurino un'equa remunerazione del loro lavoro, non da ultimo per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in alimenti di buona qualità;
3. rileva che una vasta serie di fattori influenza il meccanismo di trasmissione del prezzo e il divario tra i prezzi alla produzione e al consumo; cita tra questi il comportamento commerciale degli operatori lungo la catena di approvvigionamento, inclusi i produttori, i grossisti e i dettaglianti, la parte dei costi non agricoli (quali l'energia e la manodopera), i quadri legislativi e regolamentari, la natura deperibile del prodotto, il suo grado di lavorazione, di commercializzazione e di manipolazione oppure le preferenze di acquisto dei consumatori;
4. ritiene che, tra i fattori che influenzano maggiormente il meccanismo di trasmissione dei prezzi e il divario tra i prezzi alla produzione e al consumo, un ruolo determinante svolgono la crescente concentrazione lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare, il grado di trasformazione del prodotto e gli incrementi di prezzo connessi ad altri fattori esterni, nonché la speculazione sui prodotti agricoli; ribadisce pertanto l'importanza degli strumenti di regolazione dei mercati, quanto mai necessari nel contesto attuale;
5. concorda con la Commissione sul fatto che le tendenze della domanda e dell'offerta e le carenze operative nella catena di approvvigionamento alimentare hanno inciso notevolmente sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari; sottolinea tuttavia che una parte della responsabilità va attribuita alla speculazione sui mercati finanziari, che ha creato distorsioni nel meccanismo di formazione dei prezzi;
6. invita la Commissione ad avviare quanto prima un'inchiesta sulla questione della ripartizione degli utili nelle catene di produzione e distribuzione mediante uno studio, come previsto dal bilancio 2009, sulla base di una precedente proposta della sua commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nel quadro della procedura di bilancio; ritiene che tale iniziativa possa rappresentare un primo passo verso una maggiore trasparenza all'interno della catena di approvvigionamento;
7. deplora il progressivo smantellamento degli interventi dell'Unione europea sul mercato agricolo, che è una delle principali cause della forte volatilità dei prezzi; ritiene necessario introdurre nuove misure di gestione del mercato per garantire una maggiore stabilità di reddito ai produttori e offrire ai consumatori prezzi accettabili;
8. ritiene che, nell'ambito della PAC, occorrano interventi di gestione del mercato per dare stabilità al settore agricolo e al mercato agro-alimentare nonché per mantenere una produzione agraria dell'Unione europea sostenibile a prezzi ragionevoli, evitando un andamento altalenante dei prezzi finali e dei fattori di produzione;
9. ritiene che, sebbene il raffronto fra Unione europea e Stati Uniti in termini di produttività fatto dalla Commissione sia appropriato, esso non possa costituire un parametro assoluto per misurare idealmente la produttività nel settore alimentare nell'Unione europea, soprattutto con riferimento alla produzione e la trasformazione dei prodotti agricoli; sottolinea che l'agricoltura e l'industria alimentare dell'Unione europea mostrano differenze notevoli rispetto agli Stati Uniti, in termini sia di prodotti e settori coperti che di condizioni normative e organizzative;
10. ritiene che occorra stimolare il potenziamento della capacità competitiva e di innovazione dell'agricoltura primaria, per dare ai produttori maggiori opportunità di diversificazione nella conduzione aziendale, riducendone la dipendenza dagli altri soggetti della catena produttiva e distributiva;
11. ritiene che la concentrazione dell'offerta di prodotti agricoli ad opera delle organizzazioni di produttori, di cooperative od organismi analoghi, permetterebbe di riequilibrare le forze all'interno della catena alimentare, accrescendo il potere negoziale dei produttori agricoli, dando maggiore valore aggiunto ai loro prodotti ed abbreviando i circuiti commerciali che portano al consumatore;
Le imperfezioni del mercato alimentare
12. richiama l'attenzione sul fatto che un ampio potere di mercato risulta remunerativo in particolare nel settore agro-alimentare, vista l'assenza di elasticità dei prezzi nell'approvvigionamento agricolo, da una parte, e nella domanda al consumo, dall'altra;
13. si dichiara preoccupato per pratiche commerciali quali la vendita sottocosto dei prodotti per aumentare le visite ai supermercati; appoggia il divieto delle vendite sottocosto degli alimentari e sostiene gli Stati membri che hanno già approvato misure in tal senso; auspica più iniziative dell'Unione europea contro tali misure aggressive di fissazione dei prezzi, nonché contro pratiche anticoncorrenziali, come la vendita abbinata di prodotti o ogni altro abuso di posizione dominante;
14. ritiene che i prezzi sottocosto, in sé non redditizi per nessuna impresa, possono essere applicati solo da imprese (diversificate) di grandi dimensioni per brevi periodi di tempo e solo per estromettere dal mercato i concorrenti; ritiene che a lungo termine tale pratica non sia utile né al consumatori, né al mercato nel suo complesso;
15. è altresì preoccupato per altri casi in cui la grande distribuzione sfrutta il suo potere di mercato e cita al riguardo i termini di pagamento eccessivi, i contributi per l'immissione nel listino e per lo spazio sugli scaffali, le minacce di escludere prodotti dalla vendita, gli sconti retroattivi su beni già venduti, i contributi ingiustificati alle spese pubblicitarie oppure l'insistenza sulla fornitura esclusiva;
16. sottolinea che in alcuni Stati membri, a livello sia di vendita che di acquisto, si registra la tendenza verso un'analoga concentrazione, aggravando così l'effetto distorsivo sul mercato;
17. sottolinea, alla luce della riforma della PAC e, in particolare, del disaccoppiamento, per la probabilità che le decisioni degli agricoltori su cosa produrre saranno maggiormente influenzate dai segnali di mercato, che non dovranno essere turbati da un'eccessiva concentrazione nel settore della vendita al dettaglio; è convinto che l'aumento delle importazioni alimentari dell'Unione europea probabilmente ridurrà i prezzi agricoli;
18. richiama l'attenzione sul fatto che i dettaglianti possono trarre vantaggio da etichette quali "commercio equo" per accrescere i margini di profitto; chiede pertanto, al fine di limitare tali pratiche e di controllare l'uso di queste diciture, una strategia per il sostegno e lo sviluppo del commercio equo in tutta l'Unione europea;
19. riconosce che nel breve periodo gli effetti della concentrazione del mercato nei vari segmenti della catena di approvvigionamento alimentare possono produrre livelli più bassi dei prezzi alimentari, ma che, nel medio e lungo periodo, occorre vigilare a che la libera concorrenza non ne risulti danneggiata, con conseguente estromissione dal mercato dei piccoli produttori e limitazione della scelta del consumatore;
20. richiama l'attenzione sul fatto che le PMI nel settore alimentare sono estremamente vulnerabili, specialmente se dipendono in larga misura da un unico operatore; rileva che i grandi operatori della catena di approvvigionamento alimentare spesso usano "corse al ribasso" tra diversi fornitori e che per restare sul mercato le piccole imprese debbono tagliare i costi e i ricavi, il che comporta pagamenti ridotti ai coltivatori, una ridotta possibilità di accesso al mercato e ai canali di distribuzione per le PMI, un minor numero di occupati e prodotti di qualità inferiore per i consumatori;
21. esprime preoccupazione per l'aumento del livello di speculazione sugli alimentari, come constatato sui mercati finanziari, e chiede alla Commissione di avviare un'inchiesta in merito; attende le conclusioni del gruppo ad alto livello sulla competitività nel settore dell'industria agro-alimentare e lo incoraggia a proporre misure adeguate ad affrontare gli squilibri del mercato;
22. mantiene le sue riserve in merito alle conclusioni della Commissione secondo cui la speculazione sui mercati finanziari non ha avuto un ruolo importante nel processo di formazione dei prezzi; ritiene che la Commissione debba prendere iniziative volte a rafforzare il monitoraggio del mercato dei futures per i prodotti alimentari di base;
23. ritiene che la Commissione si limiti attualmente a una lettura parziale dei dati disponibili in quanto non tiene conto delle possibili conseguenze degli investimenti speculativi in futures, come:
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l'aumento dei prezzi per l' acquirente finale (produttore o consumatore) causato da false aspettative per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi,
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la creazione di disincentivi e di ulteriori incertezze per le imprese in fase di avviamento o per i piccoli produttori la cui attività si basa sui prodotti agricoli, con possibile creazione di barriere all'entrata nel mercato e difficoltà a rafforzare la concorrenza su determinati mercati,
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la distribuzione iniqua (sotto il profilo sociale e geografico) dei margini derivanti dalla vendita di prodotti agricoli a scapito degli agricoltori/produttori e a vantaggio dei mediatori e degli speculatori;
24. sottolinea che, a differenza delle stime della Commissione, la necessità di considerare nuove disposizioni normative per i mercati dei futures appare tanto più urgente in quanto vi sono indicazioni secondo cui la speculazione crea già problemi nella formazione dei prezzi dei prodotti alimentari di base e, conseguentemente, per i mercati e le imprese produttrici che ne dipendono;
25. ritiene che la Commissione abbia, negli ultimi cinque anni, migliorato il controllo sui cartelli, sia introducendo una legislazione migliore in materia di concorrenza che mediante l'attuazione della legislazione vigente; ritiene che misure quali le domande di trattamento favorevole, le procedure di risoluzione delle controversie e le tecnologie applicate all'analisi forense abbiano dato un importante contributo; ritiene, tuttavia, che ci siano ancora miglioramenti da apportare al loro contenuto e alla relativa attuazione da parte degli Stati membri;
26. richiama l'attenzione del Commissario europeo alla concorrenza sulla dichiarazione sopra citata del Parlamento europeo su "uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea"; esprime la propria delusione per il fatto che il Commissario non abbia recepito tale appello; chiede in tale contesto un'indagine sulle concentrazioni di mercato e sui cartelli nel settore del commercio al dettaglio e sanzioni in caso di irregolarità;
27. invita la Commissione ad analizzare, nelle sue relazioni annuali, il divario esistente tra i prezzi alla produzione e al consumo, le differenze tra i prezzi negli Stati membri e le differenze di prezzo di vari prodotti agricoli;
28. nota che le imprese di grandi dimensioni generano chiari ed evidenti risparmi (economie di scala e diversificazione), con conseguente abbassamento dei costi e dei prezzi; sottolinea tuttavia che una politica diretta a migliorare la catena di approvvigionamento alimentare dovrebbe stimolare la creazione di soluzioni operative (cluster, reti, organizzazioni intersettoriali ecc.) che permettano al settore agricolo di beneficiare di tali vantaggi e pongano le imprese che occupano i livelli successivi della catena in condizione di sostenere la pressione sui loro margini di profitto;
29. manifesta grave preoccupazione per il fatto che nella sua rassegna delle principali pratiche che provocano problemi nella catena di approvvigionamento alimentare, la citata comunicazione della Commissione sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa non menzioni l'abuso di posizione dominante riscontrabile nella fase del dettaglio e, in certa misura, nella fase dell'ingrosso; ritiene che le pratiche anticoncorrenziali cui ricorrono le imprese che detengono un'ampia quota di mercato, come gli accordi esclusivi o la vendita abbinata di prodotti, siano deleterie per una concorrenza leale nella catena di approvvigionamento alimentare;
Il ruolo dell'Unione europea Reagire agli squilibri del mercato
30. sostiene la decisione della Commissione di proporre un efficace sistema di monitoraggio del mercato dell'Unione europea, in grado di registrare le tendenze dei prezzi e i costi dei fattori di produzione dell'intera catena di approvvigionamento; è del parere che tale sistema comunitario debba garantire la trasparenza e permettere confronti transfrontalieri tra prodotti simili; ritiene che tale sistema debba essere creato in stretta cooperazione con Eurostat e con gli uffici statistici nazionali e debba collaborare con la rete dei centri europei dei consumatori (CEC); si richiama al principio secondo il quale i costi ed oneri aggiuntivi dovrebbero mantenersi entro limiti ragionevoli;
31. invita la Commissione ad instaurare un quadro giuridico comunitario che includa, fra gli altri provvedimenti, una profonda revisione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali(4) e incoraggi rapporti equilibrati fra i vari soggetti della catena alimentare, impedendo ogni pratica abusiva ed incoraggiando una distribuzione più equa dei margini di profitto;
32. chiede alle autorità preposte alla concorrenza a livello sia nazionale che dell'Unione europea di svolgere inchieste e valutazioni sui prezzi al consumo nell'ambito dell'Unione europea, per garantire che le norme sulla concorrenza siano rispettate e per accertare la responsabilità dei vari operatori che intervengono nella filiera; sottolinea che i movimenti al ribasso dei prezzi nel breve periodo devono essere trasferiti al consumatore, mentre i movimenti al rialzo devono essere trasferiti con maggiore rapidità ai produttori;
33. afferma che si può ottenere maggiore trasparenza nella struttura dei costi creando una banca dati dell'Unione europea, che sia facilmente accessibile ai cittadini e contenga i prezzi di riferimento dei prodotti unitamente a informazioni sui costi dei fattori di produzione come energia, salari, canoni locativi, imposte e tasse in tutta l'Unione europea; chiede alla Commissione di approntare progetti per tale sistema elettronico, sulla base dei modelli nazionali esistenti, come gli "osservatori dei prezzi" in Francia; ritiene inoltre necessario creare, in cooperazione con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), anche un osservatorio internazionale per i prodotti agricoli, i fattori di produzione e i prezzi alimentari, al fine di meglio monitorarne i dati a livello internazionale;
34. invita i vari soggetti che intervengono nella catena di produzione e distribuzione a sviluppare insieme "migliori prassi" o "quadri di valutazione" per promuovere la trasparenza dei prezzi dei prodotti agricoli;
35. chiede alle autorità degli Stati membri e alla Commissione di fornire studi e analisi dettagliati sulla trasmissione dei prezzi ed i margini che intervengono tra l'azienda agricola e il prezzo al consumo finale e un'analisi che illustri l'ubicazione e il numero dei supermercati, il loro fatturato e i costi da essi sostenuti per la logistica e l'energia; invita le autorità degli Stati membri e la Commissione a valutare, in considerazione degli sviluppi del mercato al dettaglio, se i criteri per accertare una posizione dominante in un dato mercato siano ancora adeguati; chiede la messa in opera di una task force della Commissione sulla catena di approvvigionamento alimentare, che collabori con le autorità nazionali preposte alla concorrenza;
36. nota che una delle cause della differenza fra i prezzi all'origine e quelli finali risiede negli squilibri della catena alimentare e che, nonostante questo, l'Unione europea non dispone di sufficienti strumenti che incoraggino le organizzazioni dei produttori, attraverso cooperative o altre organizzazioni volte a promuovere la concentrazione dell'offerta; invita la Commissione ad introdurre misure, nell'ambito sia della PAC che di altre politiche dell'Unione europea, per incoraggiare tali organizzazioni, con conseguente migliore organizzazione del mercato ed accresciuto potere negoziale dei produttori nei confronti degli altri soggetti della catena alimentare;
37. propone che le autorità nazionali preposte alla concorrenza, che hanno un ampio ruolo in base alla normativa comunitaria sul controllo del modus operandi della concorrenza in tutti i segmenti della catena di approvvigionamento alimentare, rafforzino la cooperazione reciproca, coordinate dalla Commissione, mediante un metodo aperto di coordinamento, in merito al controllo dei costi di produzione e commercio, al fine di garantire un migliore funzionamento del mercato interno;
38. è dell'avviso che, essendo il commercio al dettaglio influenzato principalmente da fattori giuridici, economici, politici e culturali nazionali, sarebbe utile nel quadro della Rete europea della concorrenza (ECN), un maggiore scambio di informazioni ed eventualmente un coordinamento fra Stati membri per indagare sulle pratiche anticoncorrenziali ad opera di società operanti a livello intracomunitario;
39. invita a sostenere, nel quadro della Strategia di Lisbona, i programmi nazionali volti a ridurre o ad astenersi da interventi regolamentari ingiustificati nel settore della vendita al dettaglio, che non farebbero che limitare la concorrenza e il corretto funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare a scapito dei consumatori;
40. ritiene che il programma di clemenza debba operare a livello sia nazionale che dell'Unione europea, in modo che le autorità competenti per la concorrenza possano venire a conoscenza di un maggior numero di pratiche anticoncorrenziali nella catena di approvvigionamento alimentare;
41. rileva che, oltre alle regole comunitarie di concorrenza, vi sono molte altre politiche dell'Unione europea che disciplinano il funzionamento della vendita al dettaglio, fra cui le norme sul mercato unico comunitario e la normativa comunitaria dei consumatori; sottolinea la necessità che tutte queste politiche convergano e siano coordinate centralmente a livello dell'Unione europea, in modo da conseguire risultati ottimali a livello di prezzi al consumo;
42. sottolinea il fatto che le risposte all'attuale crisi alimentare dovrebbero anche essere apportate a livello internazionale; chiede la creazione di una rete internazionale intorno alla FAO per garantire sufficienti stock alimentari mondiali;
43. chiede alla Commissione di negoziare un accordo in sede di Organizzazione mondiale del Commercio che dia al settore agricolo sufficienti opportunità per continuare a competere con i paesi terzi; ritiene che l'inclusione degli aspetti non prettamente commerciali sia di importanza essenziale per mantenere e garantire gli standard produttivi dell'Unione europea;
44. chiede che per determinati prodotti alimentari di base siano previste riserve strategiche e relativo stoccaggio a livello dell'Unione europea, come accade per i prodotti petroliferi;
45. 45 chiede l'introduzione di meccanismi intesi a combattere la speculazione sui mercati finanziari con i prodotti agricoli e gli strumenti finanziari basati su di essi; sostiene l'intenzione della Commissione di esaminare possibili misure per contribuire alla riduzione della volatilità dei prezzi sui mercati delle materie prime agricole;
46. chiede misure a sostegno della cooperazione tra i piccoli produttori agricoli che li mettano in grado di competere con i grandi produttori, trasformatori e rivenditori; ritiene che gli Stati membri e l'Unione europea debbano garantire l'esistenza di varie forme di commercio ed evitare una liberalizzazione totale del mercato alimentare che condurrebbe ad un'ulteriore concentrazione; chiede alla Commissione di presentare un Libro verde sul rafforzamento delle organizzazioni dei produttori, un approccio efficace di filiera e il potere di mercato della grande distribuzione;
47. invita la Commissione a controllare più da vicino le importazioni alimentari per verificarne la compatibilità con gli standard igienici ed ambientali dell'Unione europea, in particolare di modo che i prodotti importati non espongano a maggiori rischi i consumatori dell'Unione europea;
48. considera necessario incoraggiare una maggiore concentrazione dell'offerta agricola sostenendo le varie forme giuridiche di associazione, al fine di riequilibrare le forze all'interno della catena alimentare, dare maggior valore aggiunto alla produzione agricola e accrescere il potere negoziale dei produttori agricoli nei confronti degli altri soggetti commerciali;
49. chiede la creazione di un servizio europeo di consulenza per i produttori alimentari che consigli gli agricoltori e le organizzazioni di produttori sulla distribuzione del prodotto, il mercato al dettaglio e le opportunità per produzioni specifiche;
50. chiede la creazione di una linea telefonica diretta per i consumatori e per i produttori agricoli - cui essi possano riferire i casi di abuso e su cui possa essere resa disponibile l'informazione su prodotti comparabili e prezzi nell'ambito dell'Unione europea; ritiene che essa dovrebbe essere costituita e funzionare nei CEC nazionali;
51. accoglie con favore l'introduzione della pagella dei mercati dei beni di consumo, quale strumento per migliorare il monitoraggio del mercato interno e fornire più informazioni al consumatore;
52. esprime preoccupazione per l'influenza degli intermediari sul prezzo per il consumatore finale; chiede alla Commissione di avviare un'analisi della catena di approvvigionamento per meglio comprendere il ruolo di ciascun operatore nella catena di formazione dei prezzi;
Portare il produttore più vicino al consumatore
53. chiede l'introduzione di politiche a sostegno di un contatto più ampio e più diretto tra i produttori e i consumatori - come il programma europeo "Frutta nelle scuole" adottato di recente - poiché questo attribuisce ai produttori un ruolo più rilevante nel mercato, offrendo nel contempo ai consumatori una scelta migliore e più vasta di prodotti; ritiene che una di queste politiche potrebbe consistere nel creare e promuovere aree destinate alla vendita diretta dei prodotti da parte dei produttori;
54. chiede alla Commissione di attuare iniziative per facilitare le fusioni e la cooperazione fra organizzazioni di produttori, come le cooperative, evitando oneri burocratici ed altri vincoli, per accrescere le dimensioni di tali organizzazioni e dar loro la possibilità di adattarsi alle condizioni di approvvigionamento richieste dal mercato globalizzato;
55. ritiene importantissima un'informazione migliore e più ampia dei consumatori per creare un clima di fiducia nel sistema e sostiene tutti gli sforzi intesi ad educare ed informare correttamente e in modo imparziale il consumatore;
56. chiede che, quando si danno informazioni al consumatore, un'enfasi particolare sia posta sugli sforzi compiuti dai produttori dell'Unione europea per rispettare le norme dell'Unione europea in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere animale;
57. sottolinea che la politica di tutela dei consumatori copre non soltanto i prezzi ma anche la varietà e qualità degli alimenti; propone pertanto che la Commissione accerti in quali condizioni operative della catena di approvvigionamento alimentare, in particolare nella vendita al dettaglio, sia osservabile una perdita di varietà e qualità dei prodotti;
58. richiama l'attenzione sul valore aggiunto degli esercizi al dettaglio locali, che danno un importante contributo per colmare il divario tra produttori e consumatori nonché per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali tramite la creazione di opportunità di lavoro e il rafforzamento dei legami sociali esistenti;
59. ritiene che si debba ampiamente promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie e di Internet; sottolinea che le nuove tecnologie possono essere utilizzate per fornire più informazioni sulla localizzazione, il prezzo e le caratteristiche delle differenti varietà di prodotti, soddisfacendo meglio la domanda di prodotti specifici ed offrendo una più ampia scelta al consumatore; si dichiara a favore di utilizzare lo sviluppo rurale, la competitività e i fondi di coesione dell'Unione europea al fine di facilitare l'accesso del produttore al mercato mediante la tecnologia moderna e Internet;
60. chiede di attuare misure di promozione del concetto di "cibi locali", e in particolare azioni volte a promuovere e ad informare il consumatore sulle speciali caratteristiche di tali prodotti, sui loro benefici sulla salute e sui vantaggi economici che presentano, come pure misure di supporto per i mercati tradizionali e le tradizionali tipologie di commercio, dove i produttori e i consumatori si incontrano direttamente;
61. chiede che le filiere biologiche siano ulteriormente incoraggiate dall'Unione europea e dagli Stati membri e che i consumatori possano accedere a prezzi ragionevoli a prodotti di qualità, grazie ad una politica ambiziosa di incentivi finanziari destinati a questo tipo di produzione agricola;
62. esorta a rafforzare la cooperazione tra i produttori, o seguendo il formato tradizionale delle organizzazioni di produttori oppure introducendo nuove forme di cooperazione nelle operazioni commerciali degli agricoltori;
63. auspica di vedere maggiormente promossa la differenziazione tra prodotti agricoli quale concetto commerciale, che lascia lo spazio per prezzi differenziati in base alla qualità;
64. è preoccupato per il fatto che il potere negoziale dei produttori alimentari a spese dei rivenditori, dovuto a una forte marca o alla differenziazione di prodotto, acquista nella citata comunicazione della Commissione sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa un risalto negativo sproporzionato rispetto ad altri fattori molto più importanti, quali la concorrenza imperfetta o le pratiche oligopolistiche/monopolistiche; ritiene che la creazione di una marca o la differenziazione di prodotto siano pratiche legittime e che solo l'abuso della posizione che esse conferiscono configuri una pratica sleale;
65. chiede di rafforzare e snellire le politiche dell'Unione europea per la protezione dell'origine e delle indicazioni geografiche ed altre certificazioni che differenziano i prodotti agricoli; a tale riguardo accoglie con favore il dibattito avviato con la pubblicazione, il 15 ottobre 2008, del Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM(2008)0641);
66. ritiene che l'opzione di un'etichettatura speciale su prodotti agricoli dell'Unione europea, sulla base di modelli esistenti, debba essere esaminata in maggior dettaglio; rileva che l'etichetta dovrebbe garantire il rispetto degli standard produttivi dell'Unione europea, così come un trattamento equo per i partecipanti al mercato sull'intera catena di produzione e distribuzione; ritiene altresì che una siffatta etichetta dovrebbe fungere da stimolo per i consumatori, incoraggiandoli a consumare prodotti dell'Unione europea e dunque a sostenere i produttori dell'Unione europea;
67. invita la Commissione a valutare i costi sostenuti dai produttori per rispettare le norme comunitarie sull'ecocondizionalità e in relazione alla diversità delle disposizioni vigenti in materia fra i vari Stati membri, tenendo presente che dette norme sono più rigorose di quelle applicabili ai prodotti importati;
o o o
68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Impatto dell'urbanizzazione estensiva in Spagna sui diritti individuali dei cittadini europei, sull'ambiente e sull'applicazione del diritto comunitario
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sull'impatto dell'urbanizzazione estensiva in Spagna sui diritti individuali dei cittadini europei, sull'ambiente e sull'applicazione del diritto comunitario (2008/2248(INI))
– viste le petizioni ricevute in relazione alla materia oggetto della presente risoluzione, in particolare la petizione 0609/03,
– visto il diritto di presentare una petizione sancito dall'articolo 194 del trattato CE,
– visto l'articolo 192, paragrafo 1, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione giuridica (A6-0082/2009),
A. considerando che la procedura delle petizioni fornisce ai cittadini e ai residenti europei uno strumento per ottenere un rimedio di natura non giudiziale ai loro reclami quando essi riguardano questioni attinenti ai settori di attività dell'Unione europea,
B. considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea recita "l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri",
C. considerando che nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione si impegna a rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
D. considerando che ogni cittadino o residente di un paese firmatario della CEDU che ritenga di essere vittima di una violazione dei propri diritti umani può rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, tenendo presente che prima di adire questa Corte dovrà aver esaurito le vie di ricorso interne, così come stabilito all'articolo 35 della CEDU,
E. considerando che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea stabilisce le procedure mediante le quali l'Unione può rispondere alle violazioni dei principi menzionati all'articolo 6, paragrafo 1, e ricercare delle soluzioni,
F. considerando che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea riconosce inoltre al Parlamento europeo il diritto di presentare una proposta motivata al Consiglio intesa a constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi su cui si fonda l'Unione,
G. considerando che l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce il rispetto della vita privata e della vita familiare, incluso il domicilio privato dei cittadini, e che l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali conferisce i medesimi diritti e chiarisce che "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui"; considerando che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a rispettare la Carta in tutte le loro attività,
H. considerando che il diritto alla proprietà privata è riconosciuto come un diritto fondamentale dei cittadini europei dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, in virtù del quale "ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità", "nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa", e infine "l'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale",
I. considerando che l'articolo 18 del trattato CE stipula che "ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso",
J. considerando che, in virtù del disposto dell'articolo 295, il trattato CE "lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri"; che, stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tale disposizione si limita a riconoscere agli Stati membri il potere di definire la disciplina del diritto di proprietà e che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha confermato che la competenza degli Stati membri a questo riguardo deve sempre essere applicata in relazione ai principi fondamentali del diritto comunitario, come la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (si veda la sentenza del 22 giugno 1976 nella causa C-119/75 Terrapin/Terranova, Raccolta 1976, pag. 1039),
K. considerando tuttavia che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il diritto alla proprietà, pur formando parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, non rappresenta un diritto assoluto e deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale; considerando, pertanto, che possono essere apportate restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, purché tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa dei diritti così garantiti (si veda la sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa C-491/01, British American Tobacco (Investments)/Imperial Tobacco, Raccolta 2002, pag. I-11453),
L. considerando che, ferma restando tale decisione, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia laddove le disposizioni nazionali esulano dalla legislazione comunitaria, la valutazione della loro conciliabilità con i diritti fondamentali garantiti dalla Corte non rientra più nell'ambito della giurisdizione comunitaria (si veda ad esempio, la sentenza del 6 ottobre 2005 nella causa C-328/04, Vajnai, punti 12 e 13, Raccolta 2005, pag. I-8577),
M. considerando che il primo paragrafo dell'articolo 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU sancisce che "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni" e che "nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale"; considerando che il secondo paragrafo del medesimo articolo specifica che "le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende"; e che, al tempo della ratifica del suddetto protocollo, la Spagna ha espresso una riserva riguardo all'articolo 1, alla luce dell'articolo 33 della sua Costituzione, che stabilisce quanto segue: "Si riconosce il diritto alla proprietà privata e alla successione ereditaria. 2. La funzione sociale di questi diritti delimita il loro contenuto in conformità della legge. 3. Nessuno può essere privato dei propri beni e diritti se non per causa giustificata di pubblica utilità o nell'interesse sociale, mediante corrispondente indennizzo, e conformemente a quanto disposto dalle leggi",
N. considerando che il Parlamento europeo ritiene che l'obbligo di cedere una proprietà privata legittimamente acquisita senza un giusto processo e un equo indennizzo, insieme all'obbligo di pagare i costi arbitrari relativi allo sviluppo di infrastrutture non richieste e spesso inutili, costituisce una violazione dei diritti fondamentali dell'individuo quali definiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in virtù della giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani in materia (si veda, ad esempio, la causa Aka contro Turchia(1)),
O. considerando che nel 2008 le autorità spagnole hanno impartito istruzioni in merito all'attuazione della legge costiera del 1988, ignorata per diversi anni durante i quali si sono compiuti danni ambientali considerevoli alle zone costiere della Spagna; considerando che neanche le attuali istruzioni chiariscono quali siano le misure d'attuazione che le autorità locali e regionali interessate devono adottare, e che molte nuove petizioni ricevute recano testimonianze in merito alla retroattività dei contenuti di tali istruzioni, alla demolizione e distruzione arbitraria di proprietà individuali legittimamente acquisite, alla violazione dei diritti su tali proprietà e all'impossibilità di trasferirli per via ereditaria,
P. considerando che, visto l'effettivo tracciato della linea di demarcazione, gli interessati sono persuasi che questa sia stata definita in maniera arbitraria a spese dei proprietari stranieri, come ad esempio è avvenuto nell'isola di Formentera,
Q. considerando che la legge costiera ha un impatto sproporzionato nei confronti dei singoli proprietari, i quali dovrebbero vedere i loro diritti pienamente rispettati, e al contempo insufficiente nei confronti dei veri perpetratori della distruzione delle coste, che in molti casi si sono resi responsabili dello sviluppo urbano incontrollato lungo le coste, ivi compresa la costruzione di complessi turistici, e che dovevano ben sapere che il loro operato violava sistematicamente la normativa in questione,
R. considerando che nel corso dell'attuale legislatura la commissione per le petizioni, agendo in risposta al numero molto elevato di petizioni ricevute, ha svolto indagini approfondite, riferendo tre volte in merito all'entità della violazione dei diritti legittimi dei cittadini dell'Unione europea nei confronti di proprietà legalmente acquisite in Spagna, ed ha inoltre illustrato dettagliatamente le sue preoccupazioni riguardo ai pregiudizi arrecati allo sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale, all'approvvigionamento idrico e alla qualità dell'acqua, nonché alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore urbanistico e al controllo insufficiente delle procedure urbanistiche da parte di molte autorità locali e regionali in Spagna(2), questioni attualmente soggette a procedimenti giudiziali sia in Spagna che dinanzi alla Corte di giustizia,
S. considerando i molti esempi di casi in cui tutte le amministrazioni, centrali, autonome e locali, sono responsabili di aver dato vita a un modello di urbanizzazione non sostenibile che ha avuto gravissime conseguenze ambientali, oltre a ripercussioni sul piano economico e sociale,
T. considerando che il Parlamento europeo ha ricevuto numerose petizioni da parte di singoli cittadini e da diverse organizzazioni rappresentative di cittadini dell'Unione europea che contestano diversi aspetti dell'urbanizzazione e che ha rilevato che molte delle questioni sollevate nelle petizioni presentate in merito all'espansione urbanistica non costituiscono violazione della legislazione comunitaria, come evidenziato dalle comunicazioni agli Stati membri, e andrebbero risolte percorrendo ogni possibile via legale e interna agli Stati membri interessati,
U. considerando che appare sempre più chiaro che le autorità giudiziarie spagnole hanno iniziato a rispondere alle sfide derivanti dall'urbanizzazione massiccia in molte zone costiere, in particolare indagando e presentando denunce nei confronti di alcuni funzionari locali corrotti che, mediante le loro azioni, hanno promosso uno sviluppo urbano senza precedenti e non regolamentato a scapito dei diritti dei cittadini dell'Unione europea, causando altresì danni irreversibili alla biodiversità e all'integrità ambientale di molte regioni della Spagna; considerando che il Parlamento ha tuttavia constatato, in risposta a tali denunce, che le procedure continuano ad essere eccessivamente lente e che le sentenze emesse in molti di questi procedimenti non possono essere applicate in maniera tale da permettere alle vittime di tali violazioni di ottenere adeguata riparazione e che ciò ha radicato, in numerosi cittadini dell'Unione europea non spagnoli coinvolti, l'idea dell'inerzia e/o della parzialità della giustizia spagnola; considerando tuttavia che è degno di nota la circostanza secondo la quale, una volta esaurite le vie di ricorso interne, vi siano anche possibilità di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo,
V. considerando che questa attività diffusa, sostenuta da irresponsabili autorità locali e regionali attraverso una legislazione inadeguata e talvolta ingiustificata che in molti casi contrasta con gli obiettivi definiti in vari atti legislativi europei, ha fortemente danneggiato l'immagine della Spagna ed i suoi vasti interessi economici e politici in Europa, come anche la cattiva applicazione, da parte delle comunità autonome della Spagna, della vigente legislazione in materia di pianificazione urbana e di ambiente ad alcune operazioni di sviluppo urbano, nonché l'emergere di gravi episodi di corruzione in relazione a questi abusi,
W. considerando che i difensori civici regionali spagnoli sono spesso intervenuti, in circostanze molto difficili, per difendere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea in casi di abusi edilizi, anche se in alcune comunità autonome i governi regionali hanno talora potuto ignorare i loro sforzi,
X. considerando che l'articolo 33 della costituzione spagnola fa riferimento ai diritti di proprietà dei singoli e che tale articolo è stato oggetto di diverse interpretazioni, in particolare per quanto riguarda l'utilità sociale dei beni immobiliari rispetto ai diritti dei singoli nei confronti di case e proprietà legalmente acquisiti; considerando che la Comunità valenciana non ha emanato norme sull'applicazione delle leggi urbanistiche,
Y. considerando che l'articolo 47 della costituzione spagnola stabilisce che tutti gli spagnoli hanno il diritto di godere di un'abitazione dignitosa ed adeguata, ed assegna alle autorità pubbliche il compito di promuovere le condizioni necessarie e di stabilire norme idonee per rendere effettivo questo diritto, nonché regolare l'utilizzazione del suolo conformemente all'interesse generale al fine di impedire la speculazione,
Z. considerando che spetta al governo nazionale spagnolo l'obbligo di applicare il trattato CE e di difendere e garantire la piena applicazione del diritto comunitario sul proprio territorio, indipendentemente dall'organizzazione interna delle autorità politiche quale stabilita dalla costituzione del Regno di Spagna,
AA. considerando che la Commissione, coerentemente con i poteri assegnategli dall'articolo 226 del trattato CE, ha presentato ricorso nei confronti della Spagna, dinanzi alla Corte di giustizia per l'urbanizzazione estensiva ravvisata in Spagna poiché essa riguarda direttamente l'applicazione della direttiva sugli appalti pubblici(3) da parte delle autorità valenciane,
AB. considerando che la Commissione, su richiesta della commissione per le petizioni, ha avviato un'indagine su più di 250 progetti di urbanizzazione che hanno ricevuto parere negativo da parte delle autorità delle acque e delle autorità dei bacini idrografici preposte di modo da porre tali progetti in contrasto con la direttiva(4) nelle regioni spagnole di Andalusia, Castiglia-La Mancha, Murcia e Valencia,
AC. considerando che molti di questi progetti di urbanizzazione sono isolati dalle aree urbane consolidate e richiedono notevoli risorse economiche per servizi di base quali l'elettricità, l'approvvigionamento idrico e la viabilità; considerando che gli investimenti nei progetti in parola comprendono spesso un elemento di finanziamento dell'Unione europea,
AD. considerando che in molti casi documentati di urbanizzazione eccessiva in Spagna la Commissione non è stata in grado di intervenire in maniera efficace non solo rispetto all'applicazione del principio di precauzione, di fondamentale importanza nella legislazione sull'ambiente, ma anche per via della sua interpretazione lassista degli atti varati dalle autorità locali o regionali competenti aventi effetto giuridicamente vincolante, quale l'approvazione provvisoria" di un piano di sviluppo urbano integrato da parte dell'autorità locale,
AE. considerando che l'obiettivo della direttiva sulla valutazione strategica dell'impatto ambientale(5), il cui articolo 3 copre esplicitamente il turismo e l'urbanizzazione, è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; considerando che la direttiva quadro sulle acque richiede che gli Stati membri attuino le misure necessarie per prevenire il deterioramento delle proprie acque e per promuovere l'impiego sostenibile delle risorse di acque dolci,
AF. considerando che le visite consecutive per l'accertamento dei fatti condotte dalla commissione per le petizioni hanno dimostrato che tali obiettivi sembrano essere spesso interpretati erroneamente da alcune autorità locali e regionali (non solo nelle regioni costiere) al momento di proporre o di decidere programmi di urbanizzazione estensiva; considerando che la maggior parte dei piani di urbanizzazione contestati dalle petizioni comporta la riclassificazione della proprietà fondiaria in terreno urbanizzabile – con un considerevole vantaggio economico per l'agente preposto all'urbanizzazione e per il promotore immobiliare; e considerando che esistono anche in molti casi terreni protetti o che dovrebbero esserlo a motivo della loro delicata biodiversità che vengono dequalificati e riclassificati o non vengono per nulla qualificati, proprio per permettere l'urbanizzazione della zona in causa,
AG. considerando che tali considerazioni aggravano la violazione dei diritti di proprietà subita da migliaia di cittadini europei che, a causa dei piani degli agenti preposti all'urbanizzazione, non solo hanno perso la loro proprietà legittimamente acquisita ma sono stati obbligati a pagare i costi arbitrari relativi a progetti di infrastrutture non richieste, spesso inutili e non autorizzate che interessano direttamente i loro diritti di proprietà, con il risultato di avere un impatto materiale e morale disastroso su molte famiglie,
AH. considerando che molte migliaia di cittadini europei hanno acquistato in buona fede beni immobili in Spagna in diverse circostanze, agendo mediante avvocati locali, urbanisti ed architetti, per scoprire solo successivamente di essere rimasti vittime di abusi edilizi ad opera di autorità locali senza scrupoli e che, di conseguenza, la loro proprietà risulterà nella distruzione, essendo stato riscontrato che le loro case sono state costruite illegalmente e risultano quindi prive di valore e invendibili,
AI. considerando che gli agenti immobiliari di Stati membri come il Regno Unito, ed altri fornitori di servizi legati al mercato dei beni immobili in Spagna, continuano a vendere proprietà in nuove urbanizzazioni pur essendo necessariamente consapevoli della concreta possibilità che il progetto in questione non sarà né finalizzato né realizzato,
AJ. considerando che le zone naturali mediterranee della Spagna, costiere e insulari, hanno subito una distruzione massiccia nell'ultimo decennio in quanto cemento e calcestruzzo hanno saturato queste regioni determinando un impatto non solo sul fragile ambiente costiero, teoricamente protetto in gran parte dalle direttive Habitat(6)/Natura 2000 e Uccelli(7) , come nel caso delle urbanizzazioni a Cabo de Gata (Almería) e in Murcia, ma anche sull'attività sociale e culturale di molte zone, con la conseguente perdita tragica e irreversibile della loro identità e del loro retaggio culturale oltre che della loro integrità ambientale; considerando che ciò è avvenuto principalmente a causa della mancanza di una pianificazione sovraccomunale o di linee guida di pianificazione regionale, che ponessero limiti ragionevoli alla crescita e allo sviluppo urbano, fondati su precisi criteri di sostenibilità ambientale e a causa dell'avidità e del comportamento speculativo di alcune autorità locali e di alcuni operatori del settore edilizio che sono riusciti a ricavare profitti considerevoli dalle attività svolte in questo ambito, molti dei quali sono stati portati all'estero(8),
AK. considerando che questo modello di crescita ha anche conseguenze negative per il settore del turismo, avendo impatto disastroso sul turismo di qualità, dal momento che distrugge i valori locali incoraggiando un eccessivo sviluppo urbano,
AL. considerando che questo è un modello che saccheggia i beni culturali, compromette i valori e i tratti distintivi dell'identità fondamentali per la diversità culturale della Spagna, e distrugge siti archeologici, edifici e luoghi di interesse culturale, nonché l'ambiente naturale e il paesaggio circostante,
AM. considerando che il settore edilizio, dopo aver realizzato profitti ingenti durante gli anni della rapida crescita economica, è risultato la principale vittima dell'attuale crollo dei mercati finanziari, provocato a sua volta anche dalle attività speculative nel settore dell'edilizia abitativa; considerando che questo crollo coinvolge non solo le imprese edili, che ora devono affrontare la bancarotta, ma anche le decine di migliaia di lavoratori del settore che si ritrovano adesso disoccupati a causa delle politiche di urbanizzazione non sostenibili che sono state attuate e delle quali sono diventati loro stessi vittime,
1. invita il governo spagnolo e le regioni interessate a svolgere un esame approfondito e a rivedere tutta la legislazione che interessa i diritti di proprietà dei singoli quale risultato dell'urbanizzazione massiccia, per porre fine alla violazione dei diritti e degli obblighi sanciti dal trattato CE, dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla CEDU e dalle direttive comunitarie pertinenti e confermati da altre convenzioni che l'Unione europea ha sottoscritto;
2. invita le autorità spagnole ad abolire ogni figura giuridica suscettibile di favorire la speculazione, come quella dell'urbanista (urbanizador);
3. ritiene che le autorità regionali competenti dovrebbero interrompere l'esecuzione e riesaminare tutti i nuovi piani di urbanizzazione che non rispettano i rigidi criteri di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale e che non garantiscono il rispetto dei diritti legittimi nei confronti di proprietà acquisite legalmente, e a bloccare ed annullare tutti i progetti di sviluppo urbano in corso che non osservino o non applichino i criteri stabiliti dalla legislazione comunitaria, in particolare per ciò che riguarda l'aggiudicazione di appalti nel settore urbanistico e l'ottemperanza alle disposizioni in materia di acque e ambiente;
4. chiede alle autorità spagnole di assicurare che nessun atto amministrativo che obblighi un cittadino a cedere una proprietà privata legittimamente acquisita, trovi fondamento giuridico in una legge adottata in un tempo successivo alla data di costruzione della proprietà in questione, dal momento che tale circonstanza sarebbe in contrasto con il principio di non retroattività degli atti amministrativi, che è uno dei principi generali della legislazione comunitaria (si veda la sentenza della Corte di giustizia del 29 gennaio 1985 nella causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Raccolta 1985, pag. 327) e che insidierebbe le garanzie offerte ai cittadini dalla certezza giuridica, dalla fiducia e dalla legittima aspettativa di essere tutelati dalla legislazione dell'Unione europea;
5. invita le autorità spagnole a sviluppare una cultura della trasparenza volta ad informare i cittadini in merito alla gestione del suolo e a favorire efficaci strumenti di informazione e partecipazione pubblica;
6. sollecita il governo spagnolo a organizzare un dibattito pubblico, con la partecipazione di tutti gli organi amministrativi, che implichi un'analisi rigorosa da condurre previa istituzione di una commissione di lavoro sullo sviluppo urbano in Spagna, e che consenta di varare misure legislative nei confronti della speculazione e dello sviluppo non sostenibile;
7. sollecita le autorità nazionali e regionali competenti a stabilire procedure giudiziarie e amministrative efficaci, che coinvolgano i difensori civici regionali, con il potere di predisporre mezzi che permettano di accelerare i tempi per la riparazione e il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di abusi edilizi a seguito della cattiva applicazione delle disposizioni della legislazione in vigore;
8. chiede agli istituti finanziari e commerciali competenti che operano nel settore edilizio e in quello urbanistico di collaborare con le autorità politiche per cercare congiuntamente soluzioni ai problemi dovuti allo sviluppo edilizio su ampia scala e che hanno interessato numerosi cittadini dell'Unione europea, i quali hanno scelto di avvalersi delle disposizioni del trattato che istituisce le Comunità europee, in particolare esercitando il diritto di stabilirsi in uno Stato membro dell'Unione diverso dal loro paese di origine, quale riconosciuto dall'articolo 44 dello stesso;
9. sollecita le autorità nazionali, regionali e locali a garantire un'equa transazione per i numerosi procedimenti in corso riguardanti cittadini dell'Unione europea danneggiati a causa del mancato completamento delle loro abitazioni causato dalla cattiva pianificazione e coordinamento tra le istituzioni e le imprese di costruzione;
10. fa rilevare che, se le parti lese non dovessero ottenere riparazione dinanzi ai tribunali spagnoli, esse dovranno appellarsi alla Corte europea per i diritti dell'uomo, visto che le presunte violazioni del diritto fondamentale alla proprietà non rientra nella giurisdizione della Corte di giustizia;
11. invita le istituzioni dell'Unione europea ad offrire consulenza e sostegno, qualora le autorità spagnole ne facciano richiesta, al fine di dotarle degli strumenti per rimediare efficacemente all'impatto disastroso dell'urbanizzazione massiccia sulle vite dei cittadini in tempi brevi ma ragionevoli;
12. invita al contempo la Commissione a garantire una rigida applicazione del diritto comunitario e degli obiettivi definiti nelle direttive interessate dalla presente risoluzione, onde poterne assicurare l'osservanza;
13. esprime grande preoccupazione e sgomento per il fatto che le autorità competenti e le autorità giudiziarie spagnole abbiano incontrato difficoltà nell'affrontare l'impatto dell'urbanizzazione massiccia sulle vite dei cittadini, come testimoniano le migliaia di petizioni ricevute dal Parlamento europeo e dalla sua commissione responsabile in merito a tale problema;
14. ritiene allarmante che tra gli autori delle petizioni vi sia apparentemente una diffusa mancanza di fiducia nei confronti del sistema giudiziario spagnolo come mezzo efficace per ottenere giustizia ed essere risarciti;
15. esprime preoccupazione in merito alla inadeguata attuazione delle direttive sul riciclaggio di denaro(9), oggetto adesso di procedura d'infrazione del trattato, che ha ridotto la trasparenza e reso arduo perseguire penalmente la circolazione illecita di capitali, compresi quelli investiti in taluni progetti di urbanizzazione su ampia scala;
16. è del parere che coloro che hanno acquistato in buona fede della proprietà in Spagna, successivamente dichiarate illegali, debbano vedersi riconosciuto dai tribunali spagnoli il diritto ad un congruo indennizzo;
17. ritiene che, se i singoli cittadini che hanno acquistato delle proprietà in Spagna, pur essendo consapevoli della possibile illegalità dell'operazione stessa, possono essere obbligati a sostenere i costi derivanti dal rischio assunto, lo stesso ragionamento andrebbe applicato, a fortiori, ai professionisti del settore; ritiene pertanto che i promotori immobiliari che hanno stipulato contratti della cui illegalità sarebbero dovuti essere a conoscenza, non dovrebbero aver diritto ad alcuna compensazione per i progetti abbandonati a causa della non conformità con la legislazione nazionale ed europea, né tantomeno il diritto automatico al rimborso dei versamenti già effettuati ai comuni, se effettuati con la consapevolezza della possibile illegalità dei contratti conclusi;
18. ritiene, tuttavia, che l'assenza di chiarezza, precisione e certezza riguardo ai diritti di proprietà dei cittadini ravvisata nella legislazione in vigore e la mancanza di un'applicazione corretta e coerente della legislazione sull'ambiente costituiscono la causa fondamentale dei numerosi problemi legati all'urbanizzazione e che questo, insieme ad un certo lassismo nel procedimento giudiziario, non solo ha aggravato il problema ma ha anche generato una forma endemica di corruzione della quale i cittadini dell'Unione europea sono ancora una volta le principali vittime e che ha causato inoltre una perdita significativa allo Stato spagnolo;
19. appoggia le conclusioni raggiunte dal difensore civico della Comunità valenciana (Síndica de Greuges), un'istituzione di riconosciuto prestigio per la difesa dei diritti fondamentali dei cittadini, che ventila la possibilità che i diritti dei proprietari siano stati violati, sia a causa di un comportamento negligente da parte del promotore immobiliare, sia a causa delle tasse urbanistiche talora eccessive unilateralmente imposte ai proprietari da quest'ultimo;
20. ritiene necessario che l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini al processo urbanistico sia garantito sin dall'inizio dello stesso e che l'informazione ambientale debba essere disponibile in forma chiara, semplice e comprensibile;
21. ritiene che né dalla normativa urbanistica in vigore né dalle autorità competenti sia stata data una chiara definizione di "interesse generale", e che questo viene invocato per approvare progetti non sostenibili dal punto di vista ambientale e in alcuni casi per aggirare valutazioni negative di impatto ambientale e le relazioni delle rispettive Confederaciónes Hidrográficas;
22. riconosce e sostiene gli sforzi delle autorità spagnole per la protezione dell'ambiente costiero e per il suo ripristino, ove possibile, con criteri che consentono il rispetto della biodiversità e il ristabilimento di specie floristiche e faunistiche autoctone; in questo contesto chiede loro di riesaminare ed eventualmente modificare la legge costiera onde salvaguardare i diritti dei legittimi proprietari di immobili e di piccoli appezzamenti di terreno che non hanno impatto negativo sull'ambiente costiero; sottolinea che questa protezione non deve essere ammessa per quelle urbanizzazioni concepite a scopo speculativo e che non favoriscono il rispetto delle direttive comunitarie ambientali applicabili; si impegna a riesaminare le petizioni pervenute a tale proposito alla luce delle risposte delle competenti autorità spagnole;
23. esprime preoccupazione in merito alla situazione della pianificazione urbana delle città di Marbella in Andalusia, dove decine di migliaia di case costruite illegalmente, che con ogni probabilità sono in contrasto con la legislazione comunitaria in tema di protezione dell'ambiente e di partecipazione pubblica, di politica idrica e di appalti pubblici, sono in procinto di beneficiare di una sanatoria grazie a un nuovo piano regolatore generale per la città, in assenza di certezza giuridica e di tutela per gli acquirenti, per i proprietari e per i cittadini in generale;
24. plaude alle attività svolte dai difensori civici regionali ("síndics de greuges") e dai loro servizi, sostenendole pienamente, e alla diligenza dei pubblici ministeri ("fiscales") che hanno lavorato con grande impegno per ripristinare l'applicazione, da parte delle istituzioni interessate, delle procedure appropriate relative a tali questioni;
25. si congratula inoltre per l'attività svolta dai firmatari delle petizioni, dalle loro associazioni e dalle associazioni della comunità locale, coinvolgendo decine di migliaia di cittadini spagnoli e di paesi diversi dalla Spagna, che hanno portato questo problema all'attenzione del Parlamento europeo e che hanno svolto un ruolo determinante per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei loro vicini e di tutti coloro interessati da questo complesso problema;
26. ricorda che la direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale(10) e la direttiva sulla valutazione strategica dell'impatto ambientale(11) stabiliscono l'obbligo di consultare la popolazione interessata nella fase di definizione ed elaborazione dei piani e non – come è spesso accaduto nei casi portati all'attenzione della commissione parlamentare per le petizioni – dopo che tali piani sono stati di fatto decisi dall'autorità locale; ricorda, nello stesso contesto, che qualsiasi modifica sostanziale dei piani in corso deve rispettare la medesima procedura e che i piani devono essere attuali e non statisticamente imprecisi o obsoleti;
27. rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1083/2006(12), la Commissione può decidere di sospendere il finanziamento dei fondi strutturali e che in virtù dell'articolo 92 del medesimo regolamento può sospendere il pagamento a uno Stato membro o a una regione interessati e adottare misure correttive per i progetti beneficiari del finanziamento ma che sono successivamente considerati come non aver ottemperato pienamente alle regole che disciplinano l'applicazione degli atti legislativi comunitari pertinenti;
28. ricorda altresì che il Parlamento europeo, quale autorità di bilancio, può anche decidere di assegnare il finanziamento destinato alle politiche di coesione alla riserva, se lo ritiene necessario, per convincere uno Stato membro a porre fine a gravi violazioni delle regole e dei principi che ha l'obbligo di rispettare in virtù del trattato o a seguito dell'applicazione del diritto comunitario, fintanto che il problema non viene risolto;
29. ribadisce le conclusioni contenute nelle sue precedenti risoluzioni chiamando in causa i metodi di designazione degli agenti preposti all'urbanizzazione e i poteri, spesso eccessivi, attribuiti agli urbanisti e ai promotori immobiliari da talune autorità locali, a spese delle comunità e dei cittadini che possiedono abitazioni nella zona interessata;
30. invita nuovamente gli enti locali a consultare i cittadini e a coinvolgerli nei progetti di sviluppo urbano per incoraggiare uno sviluppo urbano equo, trasparente e sostenibile, ove ciò sia necessario, nell'interesse delle comunità locali, e non nel solo interesse dei promotori immobiliari, degli agenti immobiliari o per altri interessi personali;
31. invita le autorità responsabili per l'urbanizzazione ad estendere i processi di consultazione urbanistica ai proprietari, inviando le relative comunicazioni con avviso di ricevimento, ogni volta che vi siano cambiamenti di destinazione delle loro proprietà, ed a proporre alle autorità locali di emettere convocazioni dirette e personali durante le procedure di appello relative ai piani di zonizzazione o di riclassificazione;
32. condanna con fermezza la pratica illecita con la quale taluni promotori immobiliari arrecano pregiudizio, mediante sotterfugi, al diritto legittimo di proprietà dei cittadini dell'Unione europea, interferendo con la registrazione dei terreni e con le notifiche catastali e invita le autorità locali rilevanti a porre in essere le garanzie giuridiche idonee per scongiurare tale pratica;
33. ribadisce che, qualora sia previsto un indennizzo per una perdita di proprietà, esso andrebbe fissato a livelli adeguati in conformità alla legge e alla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti umani;
34. rammenta che la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese verso i consumatori nel mercato interno(13), obbliga tutti gli Stati membri a fornire mezzi appropriati per ottenere riparazione legale e mezzi di ricorso per i consumatori che sono stati vittime di tali pratiche, e a garantire che siano previste sanzioni adeguate per contrastarle;
35. invita nuovamente la Commissione a lanciare una campagna d'informazione rivolta ai cittadini dell'Unione europea che acquistano beni immobili in uno Stato membro diverso dal proprio;
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al governo e al parlamento del Regno di Spagna, ai governi e alle assemblee parlamentari delle regioni autonome, ai difensori civici spagnoli nazionali e regionali nonché ai firmatari delle petizioni.
Sentenza del 23 settembre 1998; si veda anche la risoluzione del Parlamento europeo, del 21 giugno 2007, sui risultati della missione di accertamento dei fatti condotta nelle regioni spagnole di Andalusia, Valencia e Madrid a nome della commissione per le petizioni (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 340).
Si veda la sopraccitata risoluzione del 21 giugno 2007 e la risoluzione del 13 dicembre 2005 sulle denunce di utilizzazione abusiva della legge sulla proprietà fondiaria di Valencia o legge sulla regolamentazione delle attività urbanistiche (Ley reguladora de la actividad urbanística - LRAU) e i suoi effetti sui cittadini europei (Petizioni 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 e altre) (GU C 286 E del 23.11.2006, pag.225).
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15); direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, p. 29).
Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell"11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
Stato delle relazioni transatlantiche all'indomani delle elezioni negli Stati Uniti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sullo stato delle relazioni transatlantiche all'indomani delle elezioni negli Stati Uniti d'America (2008/2199(INI))
- viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni transatlantiche, in particolare le due risoluzioni del 1° giugno 2006 sullo sviluppo delle relazioni fra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel quadro di un accordo di partenariato transatlantico(1) e sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA(2), nonché la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sulle relazioni transatlantiche(3) e la più recente risoluzione del 5 giugno 2008 sul vertice UE/Stati Uniti(4),
- vista la dichiarazione transatlantica sulle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del 1990 e la Nuova agenda transatlantica (NAT) del 1995,
- visto l'esito del vertice UE-USA tenutosi il 10 giugno 2008 a Brdo,
- viste le conclusioni della riunione informale del Consiglio "affari generali" dell'Unione europea, tenutasi l'8 gennaio 2009 durante la Presidenza ceca e avente per oggetto le aree prioritarie della cooperazione transatlantica (cooperazione finanziaria ed economica, sicurezza energetica, preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e sul dialogo rafforzato con il Medio Oriente, l'Afghanistan e l'Iran),
- viste le dichiarazioni congiunte del 64° Dialogo legislativo transatlantico (DLT), tenutosi a maggio 2008 a Lubiana, e del 65° DLT, tenutosi a dicembre 2008 a Miami,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo dell"11 e 12 dicembre 2008,
- vista la dichiarazione del vertice del Consiglio Nord Atlantico (NAC) tenutosi il 3 aprile 2008 a Bucarest,
- viste le sue risoluzioni sull'approccio dell'Unione europea nei confronti, tra gli altri, di Medio Oriente, Afghanistan, Iran e Iraq, nonché le sue risoluzioni sulle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e sulla sicurezza energetica,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0114/2009),
A. considerando che l'insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti apre una nuova era nella storia del paese e che tale evento, ha generato enormi aspettative nel mondo e può dare un nuovo impulso al partenariato transatlantico,
B. considerando che l'Unione europea è un attore sempre più influente sulla scena mondiale e che, con la futura entrata in vigore del trattato di Lisbona e dei relativi strumenti di politica estera, il ruolo internazionale dell'Unione europea acquisirà maggiore spessore e coerenza,
C. considerando che, stando ai sondaggi, la maggioranza degli europei è favorevole ad un rafforzamento della presenza dell'Unione europea sulla scena internazionale e che la maggior parte dei cittadini europei e americani ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti debbano rispondere alle minacce internazionali attraverso un'azione concertata,
D. considerando che molti europei si attendono dalla nuova amministrazione statunitense un atteggiamento di collaborazione in ambito internazionale e un rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti basate sul rispetto reciproco e la reciproca comprensione dei vincoli e delle priorità della controparte,
E. considerando che il partenariato transatlantico deve rimanere un pilastro dell'azione esterna dell'Unione,
F. considerando che il partenariato transatlantico si fonda sulla condivisione di valori fondamentali quali la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto e il multilateralismo, nonché su obiettivi comuni come l'apertura e l'integrazione delle economie e lo sviluppo sostenibile; considerando la solidità di tale base comune, nonostante alcune divergenze degli ultimi anni,
G. considerando che Stati Uniti e Unione europea svolgono un ruolo determinante a livello mondiale sia sul piano politico che economico e condividono le responsabilità in materia di promozione della pace, rispetto dei diritti umani e stabilità, oltre che nell'affrontare pericoli e sfide globali quali la grave crisi finanziaria, l'eliminazione della povertà e il conseguimento di altri OSM, il cambiamento climatico, la sicurezza energetica, il terrorismo e la proliferazione nucleare,
H. considerando che, in un mondo sempre più globale, complesso e mutevole, è nell'interesse di entrambi i partner, Unione europea e Stati Uniti, definire congiuntamente il clima internazionale e affrontare all'unisono le minacce e le sfide comuni sulla base del diritto internazionale e delle istituzioni multilaterali, in particolare del sistema delle Nazioni Unite, e invita altri partner a cooperare a tal fine,
I. considerando che occorre responsabilizzare anche gli operatori emergenti riguardo all'ordine mondiale, poiché, come affermato nel luglio 2008 a Berlino dall'allora candidato alla presidenza Barack Obama, nessuna nazione, per quanto grande e potente, può sconfiggere da sola le minacce globali,
J. considerando che, alla luce dell'importanza dei rapporti tra i due partner, delle loro responsabilità per quanto concerne l'ordine internazionale e dei cambiamenti che stanno vivendo al pari del resto del mondo, è essenziale che il partenariato tra Unione europea e Stati Uniti sia fondato su una base solida e sempre attuale, quale un nuovo accordo di partenariato,
K. considerando che il partenariato transatlantico e la NATO sono indispensabili ai fini della sicurezza collettiva,
L. considerando che è necessario che il Consiglio economico transatlantico (CET) continui a perseguire l'obiettivo di un mercato autentico transatlantico e integrato e che occorre una leadership congiunta per riformare le istituzioni economiche internazionali nell'attuale contesto di crisi,
M. considerando che il prodotto interno lordo (PIL) di Unione europea e Stati Uniti rappresenta oltre la metà del PIL mondiale; che i due partner sono legati dal più importante accordo bilaterale in materia di commercio e investimenti e che, secondo la Commissione, quasi 14 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea e negli Stati Uniti dipendono dalle relazioni commerciali e dagli investimenti transatlantici,
Questioni istituzionali bilaterali
1. si congratula con Barack Obama per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti d'America; rammenta il suo impegno per un partenariato transatlantico da lui enfaticamente sottolineato nel suo discorso di Berlino del luglio 2008, in cui dichiarava che gli Stati Uniti non hanno un partner migliore dell'Unione europea e sottolineava l'urgenza di un'azione congiunta per far fronte alle sfide del ventunesimo secolo; rinnova il proprio invito al Presidente Obama a rivolgersi al Parlamento europeo durante la sua prima visita ufficiale in Europa;
2. invita il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione ad accrescere il coordinamento e la coerenza della politica dell'Unione europea nei confronti della nuova amministrazione statunitense;
3. è convinto che il rapporto UE-USA costituisca il partenariato strategico più importante per l'Unione; ritiene che un'azione coordinata tra Unione europea e Stati Uniti nell'affrontare le sfide globali, rispettando al tempo stesso il diritto internazionale e rafforzando il multilateralismo, rivesta un'importanza fondamentale per la comunità internazionale; invita la Presidenza ceca del Consiglio e la Commissione a definire con la nuova amministrazione statunitense un programma comune di obiettivi a breve e lungo termine sia in materia di questioni bilaterali che di problematiche globali, regionali e relative ai conflitti;
4. accoglie con grande favore il vertice in programma a Praga il 5 aprile 2009 fra il presidente Obama e i 27 capi di Stato e di governo dell'Unione europea, e auspica che questo incontro imprima un forte impulso al rafforzamento delle relazioni transatlantiche e alla fissazione di un'agenda comune;
5. sottolinea quanto sia opportuno sfruttare l'attuale slancio anche per migliorare e rinnovare il quadro delle relazioni transatlantiche; insiste sulla necessità di sostituire l'attuale NAT, adottata nel 1995, con un nuovo accordo di partenariato transatlantico, al fine di conferire alle relazioni tra le due parti una base più solida e aggiornata;
6. ritiene opportuno che i negoziati sul nuovo accordo abbiano inizio contestualmente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, affinché possano essere ultimati prima del ;
7. è convinto che il CET, in qualità di organismo incaricato di potenziare l'integrazione economica e la cooperazione normativa, debba essere incluso nel nuovo accordo; saluta con favore il fatto che il CET benefici dei contributi di varie parti interessate, fra cui rappresentanti dell'imprenditoria, e chiede che un ruolo analogo sia riconosciuto ai rappresentanti sindacali di entrambe le sponde dell'Atlantico;
8. raccomanda che i vertici UE-USA si tengano due volte l'anno, onde assicurare un orientamento e uno slancio strategico al partenariato, e che essi provvedano ad esercitare un'adeguata vigilanza sull'attuazione degli obiettivi precedentemente identificati;
9. è del parere che il nuovo accordo debba istituire un organismo per la consultazione e il coordinamento sistematici e ad alto livello della politica estera e di sicurezza; raccomanda che la presidenza di tale organismo sia affidata all'Alto Rappresentante/vice/presidente della Commissione, in rappresentanza dell'Unione europea, e al Segretario di Stato, in rappresentanza degli Stati Uniti, e che le sue riunioni avvengano con scadenza almeno trimestrale, ferma restando la possibilità di mantenere contatti informali tra le parti; propone di denominare tale organismo Consiglio politico transatlantico (CPT);
10. ribadisce l'opportunità che il nuovo accordo aggiorni e trasformi l'attuale DLT in un'assemblea transatlantica, che serva da strumento di dialogo parlamentare, di definizione degli obiettivi e di controllo congiunto dell'attuazione di tale accordo nonché di coordinamento tra l'attività del Parlamento europeo e quella del Congresso statunitense su temi di comune interesse, compresa una stretta collaborazione tra commissioni e relatori di entrambe le parti; ritiene che tale assemblea dovrebbe riunirsi in seduta plenaria due volte l'anno ed essere composta su base paritaria sia da deputati al Parlamento europeo che da membri di entrambe la camere del Congresso statunitense; ritiene che l'assemblea possa istituire gruppi di lavoro volti a preparare le sedute plenarie; ribadisce che è opportuno dotare tale assemblea di un sistema legislativo di allerta precoce reciproco; ritiene che un comitato direttivo debba avere il compito di rafforzare la cooperazione tra le commissioni e i relatori del Parlamento europeo e del Congresso statunitense sulla legislazione pertinente, in riferimento ad una maggiore integrazione del mercato transatlantico e in particolare all'attività del CET;
11. ritiene che l'assemblea transatlantica debba essere informata dal CET e dal CPT riguardo le loro attività, compreso il diritto di tenere audizioni con i rappresentanti di tali consigli e che debba essere in grado di presentare proposte a entrambi i consigli nonché ai vertici UE-USA; chiede che, oltre a rafforzare il ruolo dei parlamentari all'interno del CET, entrambi i copresidenti dell'assemblea siano invitati a partecipare alla seduta di apertura delle riunioni di entrambi i consigli e dei vertici UE-USA;
12. invita il Congresso statunitense, in piena cooperazione con il Parlamento europeo, a riflettere sulla possibilità di istituire un ufficio di collegamento del Congresso americano a Bruxelles;
13. invita il Segretario generale del Parlamento a dare urgentemente attuazione alla decisione dell'Ufficio di presidenza, dell'11 dicembre 2006, relativa al distacco di un funzionario a Washington in qualità di funzionario di collegamento;
14. ribadisce i vantaggi di un programma comune di scambi di personale e invita il Segretario generale del Parlamento ad esaminare insieme ai funzionari della Camera dei rappresentanti e del Senato statunitense la fattibilità di un memorandum comune sugli scambi di personale, simile a quello firmato tra il Parlamento e il segretariato dell'ONU;
15. sottolinea che il partenariato transatlantico deve essere sostenuto da una profonda conoscenza e da più stretti legami tra le società civili delle due parti; insiste sulla necessità di intensificare gli scambi di studenti, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti della società civile di entrambe le parti affinché sia le generazioni attuali che quelle future acquisiscano una comprensione reciproca e restino fedeli agli obiettivi del partenariato in oggetto; ritiene che il sostegno a tale iniziativa debba essere assicurato dal bilancio 2010 dell'Unione europea e dalle risorse delle competenti istituzioni statunitensi in modo che l'iniziativa stessa possa svilupparsi efficacemente;
16. accoglie con favore la crescente presenza di organizzazioni americane a Bruxelles e in particolare il loro impegno verso l'Unione europea, le sue istituzioni e il rafforzamento del partenariato UE-USA; sottolinea la necessità che le organizzazioni europee si adoperino con pari impegno per essere presenti a Washington ed elevare così il profilo dell'Unione europea e quello della visione europea dei temi transatlantici e globali presso la comunità politica statunitense; è consapevole che spesso le istituzioni europee non possono competere con le controparti americane quanto alla disponibilità di risorse; propone pertanto che siano resi disponibili i fondi da assegnare prioritariamente a progetti elaborati da organismi europei, allo scopo di accrescere la conoscenza e la comprensione delle visioni e delle problematiche europee negli Stati Uniti;
17. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a rafforzare la loro cooperazione nel campo della cultura e a continuare a promuovere e stimolare gli scambi culturali e a valorizzarne i mutui benefici;
18. sottolinea l'importanza di una più stretta cooperazione in materia di programmi spaziali, soprattutto fra l'ESA (Agenzia spaziale europea) e la NASA;
Sfide globali
19. esorta entrambi i partner a impegnarsi in un multilateralismo efficace, che coinvolga gli operatori emergenti in uno spirito di responsabilità condivisa in materia di ordine mondiale, rispetto del diritto internazionale e problemi comuni; insiste affinché l'Unione europea e gli Stati Uniti accrescano gli sforzi volti al raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di riforma dell'ONU, compresa la riforma del Consiglio di sicurezza e di altre sedi multilaterali nell'ambito dell'architettura globale;
20. invita entrambi i partner a promuovere il rispetto dei diritti umani nel mondo in quanto componente essenziale delle rispettive politiche; sottolinea la necessità di intensificare il coordinamento delle iniziative diplomatiche a livello di prevenzione e gestione delle crisi e di risposta coordinata ed efficiente a pandemie ed emergenze umanitarie; sollecita la nuova amministrazione statunitense a ratificare e ad aderire allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale; ribadisce il proprio appello per l'abolizione della pena di morte;
21. esorta entrambi i partner a contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli OSM, soprattutto in Africa, la cui realizzazione non deve essere messa a rischio dalla crisi economica, e li invita ad esaminare un'eventuale azione coordinata in tale ambito; sollecita i due partner ad onorare l'impegno di versare lo 0,7% del loro PIL per la cooperazione allo sviluppo;
22. invita entrambi i partner a guidare congiuntamente gli sforzi multilaterali, avviati in occasione della conferenza di Washington del 15 novembre 2008, per risolvere l'attuale crisi finanziaria ed economica e riformare il sistema finanziario internazionale, la Banca mondiale e il FMI, con la partecipazione delle potenze emergenti, evitando il ricorso a politiche protezionistiche e favorendo l'esito positivo dei negoziati OMC di Doha;
23. si compiace per il profondo impegno manifestato dal nuovo Presidente americano nell'affrontare il cambiamento climatico; esorta l'Unione europea e gli Stati Uniti a prendere l'iniziativa per raggiungere un ambizioso accordo post- in occasione della conferenza di Copenaghen prevista per il 2009 e a coinvolgere tutti i paesi produttori di gas serra, ottenendo da loro l'impegno a raggiungere obiettivi vincolanti a medio e lungo termine;
24. chiede all'Unione europea e agli Stati Uniti di dar vita a una maggiore collaborazione in materia di energia; insiste affinché le due parti considerino prioritario il coordinamento efficiente della loro azione nei confronti dei paesi produttori e l'accresciuta differenziazione di offerta, risorse e modalità di trasporto; propugna una cooperazione scientifica e tecnologica più efficace sui temi dell'energia e dell'efficienza energetica;
25. ricorda la relazione del National Intelligence Council (NIC) intitolata "Global Trends 2025: A Transformed World" e, alla luce della necessità di adottare una visione strategica a lungo termine sulle questioni politiche in seno alle istituzioni dell'Unione europea, esorta le Presidenze ceca (da gennaio a giugno 2009) e svedese (da luglio a dicembre 2009) ad adoperarsi per istituire un sistema di analisi paragonabile a quello utilizzato dal NIC, allo scopo di identificare le tendenze a lungo termine da una prospettiva europea e a cooperare strettamente a tal fine con l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza; è persuaso che tale misura semplificherà il dialogo sulle principali questioni strategiche che il partenariato transatlantico deve affrontare nel lungo periodo;
Questioni regionali
26. sottolinea che è indispensabile pervenire ad una risoluzione pacifica ed equa del conflitto nel medio/oriente e apprezza il fatto che tale obiettivo rappresenterà una delle priorità più urgenti della nuova amministrazione statunitense; chiede all'amministrazione statunitense di coordinarsi strettamente con l'Unione europea e di perseguire il suo impegno in seno al Quartetto; valuta positivamente la pronta nomina di un inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente nella persona dell'ex senatore George Mitchell; sottolinea che entrambi i partner dovrebbero adoperarsi per intensificare i negoziati sulla base della "road map" e dei risultati della conferenza di Annapolis, allo scopo di approdare a una soluzione che preveda l'esistenza di due Stati; sollecita entrambi i partner a cooperare strettamente per rendere saldo e durevole l'attuale fragile cessate il fuoco a Gaza, coinvolgendo al tempo stesso gli attori regionali e contribuendo al conseguimento degli obiettivi della risoluzione 1860 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dell'8 gennaio 2009 (S/RES/1860(2009)), come gli immediati soccorsi umanitari per la popolazione di Gaza e la garanzia che venga impedito il traffico clandestino di armi e munizioni e venga revocato il blocco di Gaza; invita i partner transatlantici a sostenere gli sforzi a favore della riconciliazione inter-palestinese; sottolinea quanto sia importante migliorare le condizioni di vita dei palestinesi, residenti sia in Cisgiordania che a Gaza, anche per quanto concerne la ricostruzione di quest'ultima;
27. sollecita l'Unione europea e gli Stati Uniti a cooperare per il rinnovo delle strategie tese a promuovere gli sforzi mirati a rafforzare il rispetto dei diritti umani e della democrazia nel Medio Oriente, sulla base del potere economico e del "soft power" di cui dispongono nella regione;
28. sottolinea che in Afghanistan sono in gioco i valori, la sicurezza e la credibilità della comunità transatlantica; invita l'Unione europea, gli Stati Uniti, la NATO e l'ONU a elaborare una nuova visione strategica comune, fondata sulla piena integrazione di tutte le componenti dell'impegno internazionale, al fine di accrescere la sicurezza in tutte le regioni interessate, rafforzare le istituzioni statali e locali afgane e consolidare lo Stato e la sua prosperità in stretta cooperazione con gli Stati vicini; ritiene che debba essere perseguito, quale obiettivo finale, il trasferimento graduale delle competenze in materia di sicurezza e stabilità alle autorità afghane; rammenta la risoluzione 1833 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 22 settembre 2008 (S/RES/1833(2008)), che incoraggia tutti i partiti e i gruppi afgani a intessere un dialogo politico costruttivo e a evitare il ricorso alla violenza;
29. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a sviluppare una strategia comune sul Pakistan intesa a consolidare le istituzioni democratiche e lo stato di diritto in tale paese, nonché la sua capacità di combattere il terrorismo e a incoraggiare al tempo stesso il coinvolgimento attivo del Pakistan nel garantire la stabilità della regione, come pure la sicurezza della frontiera afghana e il pieno controllo da parte del governo pakistano delle province di frontiera e delle aree tribali; apprezza la nomina di Richard Holbrooke ad inviato speciale nella regione afghano-pakistana;
30. sottolinea che il programma nucleare iraniano rappresenta una minaccia per il sistema di non proliferazione e per la stabilità della regione e del mondo; accoglie con favore l'annuncio del presidente Obama sulla possibilità di dare maggiore importanza ai contatti diretti con l'Iran e appoggia l'obiettivo, promosso in modo unitario da entrambi i partner, di accordarsi su una soluzione negoziata con l'Iran, adottando la duplice strategia del dialogo e delle sanzioni e coordinando gli interventi in tal senso con altri membri del Consiglio di sicurezza e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica; ritiene che qualsiasi iniziativa relativa all'Iran, proposta da uno dei partner, debba essere coordinata in stretto rapporto con l'altro partner, in uno spirito di fiducia e trasparenza; invita i partner transatlantici a definire al più presto un approccio comune nel confronti dell'Iran, senza attendere di dover affrontare il problema in via d'urgenza;
31. si compiace per la ratifica dell'accordo tra Stati Uniti e Iraq inerente alla presenza in Iraq delle forze militari statunitensi; sottolinea la disponibilità dell'Unione europea a rinnovare il proprio contributo alla ricostruzione dell'Iraq, con particolare riguardo alla tutela dello stato di diritto, al rispetto dei diritti umani, al consolidamento delle istituzioni statali e al sostegno dello sviluppo economico dell'Iraq e al suo reinserimento nell'economia mondiale; chiede ai partner di proseguire, attraverso interventi coordinati, la collaborazione con il governo iracheno e con le Nazioni Unite, intesa a migliorare la stabilità e la riconciliazione nazionale e a contribuire all'unità e all'indipendenza dell'Iraq;
32. invita entrambe le parti a coordinare da vicino le rispettive politiche nei confronti della Russia; consapevole dell'importanza della Russia quale Stato limitrofo, della sua interdipendenza con l'Unione europea e del suo ruolo di importante attore a livello regionale e globale, sottolinea l'opportunità di impostare una cooperazione costruttiva con tale paese relativamente alle sfide, minacce e opportunità di reciproco interesse, tra cui le questioni legate alla sicurezza, il disarmo e la non proliferazione, senza compromettere l'osservanza dei principi democratici, dei diritti umani e del diritto internazionale; sottolinea a tale riguardo la necessità di rafforzare la fiducia reciproca tra i partner transatlantici e la Russia e di intensificare la cooperazione all'interno del Consiglio NATO-Russia; chiede a entrambi i partner transatlantici di coordinare strettamente le loro posizioni riguardo a qualsiasi riforma dell'architettura europea di sicurezza, nel rispetto dei principi dell'OSCE e preservando la coerenza della NATO; ritiene che l'evoluzione di tale architettura, che contempla anche accordi internazionali come il trattato sulle forze convenzionali in Europa, debba essere oggetto di dialogo con la Russia e altri paesi dell'OSCE non facenti parte dell'Unione europea;
33. plaude alle recenti dichiarazioni rese dal Vice presidente americano Joe Biden alla conferenza sulla sicurezza europea tenutasi a Monaco, secondo le quali gli Stati Uniti proseguiranno le consultazioni con gli alleati NATO e con la Russia sul sistema di difesa missilistica statunitense e la nuova amministrazione valuterà i costi e l'efficienza del sistema; prende atto di quanto segnalato dalla Russia riguardo alla sospensione dei progetti volti ad appostare missili a corto raggio Iskander a Kaliningrad;
34. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a sviluppare una strategia comune per i sei paesi dell'Europa orientale (Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Bielorussia) che rientrano nell'ambito della politica europea di vicinato, onde conseguire risultati decisivi e duraturi nell'attuazione del nuovo partenariato orientale e della sinergia del Mar Nero;
35. esorta entrambi i partner a prestare particolare attenzione all'America latina, e in particolare alle sue organizzazioni regionali, e a coordinare i rispettivi sforzi per consolidare la democrazia, il rispetto dei diritti umani, il buon governo, la lotta alla povertà, il rafforzamento della coesione sociale, delle economie di mercato e dello stato di diritto (ivi compresa la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga), e per sostenere l'integrazione a livello regionale e la cooperazione in materia di cambiamento climatico;
36. raccomanda, inoltre, la promozione di una posizione comune rispetto agli altri principali attori geopolitici, quali Cina, India e Giappone, nonché riguardo alle crisi e ai problemi molteplici dell'Africa subsahariana;
Difesa, controllo degli armamenti e sicurezza
37. sottolinea l'importanza della NATO in quanto pietra angolare della sicurezza transatlantica; accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo del dicembre 2008 di rafforzare il partenariato strategico tra Unione europea e NATO e chiede a entrambi i partner di accelerare la costituzione di un gruppo ad alto livello Unione europea e NATO per migliorare la cooperazione tra le due organizzazioni; propone che si tengano colloqui sull'utilità di una Strategia di sicurezza euro-atlantica che definisca problemi ed interessi comuni in materia di sicurezza;
38. sottolinea l'importanza crescente della politica europea di sicurezza e di difesa e la necessità di perseverare nell'intento di migliorare le capacità civili e militari dell'Unione; si compiace che il vertice NATO, svoltosi ad aprile 2008 a Bucarest, abbia riconosciuto l'importanza di potenziare la capacità di difesa dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza transatlantica;
39. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti ad adottare una strategia comune in tutte le sedi internazionali, e in particolare in seno all'ONU, per il disarmo relativo alle armi di distruzione di massa e agli armamenti convenzionali; esorta la nuova amministrazione statunitense a riprendere l'impegno con la Russia in materia di controllo degli armamenti e disarmo, al fine di ampliare gli accordi bilaterali esistenti tra i due paesi; sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione, per compiere passi avanti in vista della conferenza di revisione del TNP nel 2010 e si compiace dell'impegno assunto dal nuovo Presidente degli Stati Uniti per la ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari;
40. sottolinea quanto sia importante rafforzare la cooperazione transatlantica nella lotta al terrorismo, sulla base del pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, nonché sostenere il ruolo dell'ONU nel combattere tale minaccia; evidenzia la necessità di una stretta cooperazione quando sono in gioco le vite di ostaggi;
41. valuta positivamente la decisione del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama di chiudere il centro di detenzione nella baia di Guantánamo, come anche altri ordini esecutivi correlati riguardanti interrogatori leciti e strutture di detenzione della CIA, e incoraggia l'amministrazione americana a chiudere qualsiasi centro di detenzione situato all'esterno degli Stati Uniti e non conforme al diritto internazionale e a porre esplicitamente fine alla politica delle consegne straordinarie; invita gli Stati membri, qualora l'amministrazione statunitense lo richieda, a collaborare per trovare soluzioni caso per caso al problema dell'accettazione di alcuni detenuti di Guantánamo nell'Unione europea, pur adempiendo al dovere di cooperare lealmente, consultandosi reciprocamente in merito alle possibili conseguenze per la sicurezza pubblica in tutta l'Unione europea;
42. sottolinea l'importanza di provvedere rapidamente all'entrata in vigore degli accordi UE-USA in materia di estradizione e assistenza giudiziaria e invita gli Stati membri che non li hanno ancora ratificati a farlo al più presto; sottolinea che l'attuazione efficace di questi accordi richiede un grado elevato di fiducia reciproca basata sul pieno rispetto, da parte di tutte le parti contraenti, degli obblighi in materia di diritti umani, di diritto alla difesa e a un processo equo e di norme del diritto nazionale e internazionale;
43. sottolinea che la condivisione di dati e informazioni è uno strumento efficace nella lotta internazionale al terrorismo e alla criminalità transnazionale, ma specifica anche che tale strumento deve essere regolato da un quadro normativo adeguato, che garantisca una valida protezione delle libertà civili, tra cui il diritto alla tutela dei dati personali, e che, come convenuto in occasione del vertice UE-USA del 2008, sia basato su un accordo internazionale vincolante;
44. accoglie con favore la recente estensione del programma di esenzione dal visto ad altri sette Stati membri dell'Unione europea; sollecita al contempo gli Stati Uniti ad abolire l'obbligo di visto per i restanti cinque Stati Membri e a trattare allo stesso modo tutti i cittadini dell'Unione europea, sulla base della piena reciprocità; chiede alla Commissione di accordare a tale questione un ruolo prioritario nei rapporti con la nuova amministrazione statunitense;
45. è del parere che occorra una stretta cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti in materia di giustizia e affari interni anche per sviluppare gradualmente uno spazio transatlantico di libertà, sicurezza e giustizia;
Questioni economiche e commerciali
46. esorta i partner a utilizzare l'intero potenziale del CET per superare gli ostacoli esistenti all'integrazione economica e per realizzare entro il 2015 un mercato transatlantico unificato; chiede alla Commissione, sulla base dello studio autorizzato dal Parlamento europeo e finanziato dal suo bilancio 2007, di redigere una tabella di marcia dettagliata per la rimozione degli ostacoli che ancora si frappongono al rispetto di tale data;
47. sottolinea quanto sia importante ricorrere al CET anche come quadro di cooperazione macroeconomica fra entrambi i partner e incoraggia le istituzioni monetarie competenti a rafforzare tale coordinamento;
48. si compiace dei progressi compiuti negli ultimi mesi nel promuovere l'integrazione economica transatlantica; sostiene, in particolare, che il miglioramento della cooperazione in ambiti quali gli investimenti, i principi contabili, gli aspetti normativi, la sicurezza dei prodotti importati e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, abbia già comportato progressi significativi e debba pertanto continuare;
49. reputa al contempo necessario rendere più responsabile, trasparente e prevedibile la cooperazione economica transatlantica; è del parere che i calendari delle riunioni, gli ordini del giorno, le tabelle di marcia e le relazioni di avanzamento vadano tempestivamente concordati tra i principali interessati e, successivamente, pubblicati su un sito Internet;
50. ritiene che vi sia un elevato potenziale per posizioni e iniziative comuni di Stati Uniti e Unione europea nelle sedi internazionali, dati i molteplici interessi comuni in politica commerciale, per esempio un accesso non discriminatorio alle materie prime sul mercato mondiale, l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e un'armonizzazione globale del diritto dei brevetti; fa presente che è nell'interesse di entrambe le parti sfruttare al meglio tale potenziale;
51. ricorda di aver manifestato preoccupazione per la nuova legge degli Stati Uniti sugli aiuti che avrebbe ostacolato gli scambi; sostiene, tuttavia, che essa è stata successivamente modificata al fine di rispettare le norme dell'OMC e ribadisce che è assolutamente necessario fornire una risposta comune alla crisi presente piuttosto che adottare misure che isolino sia l'Unione europea che gli Stati Uniti;
52. sostiene una progressiva integrazione dei mercati finanziari mediante il riconoscimento reciproco abbinato ad un certo livello di convergenza negli attuali quadri regolamentari e attraverso l'istituzione di esenzioni puntuali sempreché sia possibile; ricorda che il libero accesso ai mercati, l'adeguamento delle norme agli standard mondiali, la loro applicazione uniforme e un dialogo costante con gli attori del mercato sono principi basilari per il successo dell'integrazione; esorta le autorità degli Stati Uniti e dell'Unione europea a evitare di imporre barriere agli investimenti esteri e di adottare una legislazione di impatto extraterritoriale senza previa consultazione e accordo;
53. è favorevole all'eliminazione delle barriere che ostacolano gli investimenti e la prestazione di servizi finanziari transatlantici nonché ad una migliore integrazione dei mercati dell'Unione europea e degli Stati Uniti che consenta loro di competere meglio con i mercati emergenti, purché sia stabilito un quadro soddisfacente di norme prudenziali in modo da evitare che una crisi da un lato dell'Atlantico coinvolga anche l'altro;
54. sottolinea che l'integrazione dei mercati dei servizi finanziari, senza una parallela revisione del quadro regolamentare e delle norme di vigilanza, ridurrebbe le possibilità di una vigilanza effettiva da parte delle autorità; chiede pertanto l'adozione di regolamenti che garantiscano la concorrenza, assicurino maggiore trasparenza e un'effettiva vigilanza su prodotti, istituzioni finanziarie e mercati e creino modelli di gestione dei rischi comuni, in linea con gli accordi raggiunti nel vertice del G20 del novembre 2008;
55. riconosce che le autorità di vigilanza degli Stati Uniti hanno compiuto progressi nell'introduzione degli accordi di Basilea II per quanto riguarda le grandi banche, ma critica il persistere di discrepanze che è necessario correggere, dal momento che impongono oneri supplementari alle filiali americane delle banche europee, riducendone così la competitività, e rileva che sussistono ancora alcuni aspetti (relativi a holding finanziarie e piccole banche) che occorre chiarire quanto prima; incoraggia quindi il Congresso statunitense a considerare la possibilità di creare una struttura di vigilanza più coerente nei settori bancario e assicurativo, onde agevolare il coordinamento tra l'Unione europea e gli Stati Uniti;
56. chiede una maggiore cooperazione tra le autorità di vigilanza nel controllo delle attività dei gruppi transfrontalieri e nell'impedire determinate operazioni da parte di istituzioni finanziarie domiciliate in giurisdizioni che sono poco trasparenti e non cooperative e chiede l'abolizione dei paradisi fiscali;
57. esorta le autorità dell'Unione europea e degli Stati Uniti a regolamentare le agenzie di rating creditizio conformemente a principi e metodi comuni così da ripristinare la fiducia nelle loro valutazioni e garantirne la solidità; ricorda, tuttavia, che l'Unione europea deve sviluppare un proprio quadro regolamentare, dal momento che non sarebbe accettabile l'applicazione extraterritoriale delle norme approvate dall'autorità statunitense di regolamentazione dei titoli e della borsa (Securities and Exchange Commission) alle agenzie americane che operano sul mercato europeo;
58. concorda con la Commissione che è necessario obbligare le istituzioni emittenti a trattenere una frazione del credito emesso per costringerle ad assumere una parte dei rischi ceduti; auspica che tale questione sia affrontata nell'ambito del dialogo transatlantico al fine di preservare la parità di condizioni a livello internazionale e limitare i rischi sistemici sui mercati finanziari mondiali; ritiene auspicabile concordare un codice di condotta per i fondi sovrani;
59. invita il nuovo Congresso a modificare la normativa statunitense che sottopone a scansione tutti i container diretti negli Stati Uniti e lo esorta a lavorare in stretta collaborazione con l'Unione europea, onde garantire un approccio pluriarticolato, basato sul rischio effettivo; osserva che la sicurezza degli scambi è un aspetto particolarmente importante in un'economia globale sempre più integrata, ma ritiene che questa rigida misura rappresenti una nuova potenziale barriera commerciale, che impone cospicui costi agli operatori economici e non porterà alcun beneficio in termini di sicurezza della catena logistica;
60. ritiene che il CET potrebbe organizzare utili seminari a Bruxelles e a Washington sulla questione della scansione di tutti i container, per favorire una migliore comprensione tra i legislatori dell'Unione europea e degli Stati Uniti e promuovere una rapida soluzione al problema, che sia reciprocamente accettabile;
61. raccomanda che, nella sua prossima riunione, il CET valuti se sia utile integrare nel suo ambito di competenza un maggior numero di argomenti tecnici e se una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sia fondamentale al fine di ottenere un sistema funzionante di limitazione e scambio delle emissioni; raccomanda che gli attuali parametri di riferimento comuni a livello internazionale per le industrie ad alta intensità energetica siano sviluppati o integrati nelle attività del CET;
o o o
62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America.
Rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (2008/2160(INI))
– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Stavros Lambrinidis a nome del gruppo PSE, sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (B6-0302/2008),
– viste la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente le disposizioni relative alla protezione dei dati di carattere personali, alla libertà di espressione, al rispetto della vita privata e familiare nonché al diritto alla libertà e alla sicurezza,
– viste la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1), la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale(2), la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico(3), la proposta della Commissione del 13 novembre 2007 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698), la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione(4) e la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 10 febbraio 2009 nella causa C-301/06 Irlanda contro Parlamento e Consiglio,
– viste la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione(5), la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti(6), la decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo(7), la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2007 intitolata "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità" (COM(2007)0267), nonché le recenti iniziative per individuare la criminalità grave e il terrorismo (come il progetto "Check the web"),
− visti i lavori avviati in seno al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e alle Nazioni Unite nel settore sia della lotta contro la criminalità e la cibercriminalità sia della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche su Internet(8),
− viste le recenti sentenze delle corti europee e delle corti costituzionali nazionali in materia, segnatamente la sentenza della Corte costituzionale federale tedesca che riconosce un diritto distinto alla protezione della confidenzialità e dell'integrità dei sistemi informatici(9),
− visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,
− vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0103/2009),
A. considerando che l'evoluzione di Internet dimostra che esso sta diventando uno strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche, un nuovo foro per il dibattito politico (ad esempio, per campagne elettroniche e il voto elettronico), uno strumento fondamentale a livello mondiale per esercitare la libertà di espressione (ad esempio il blog) e per sviluppare attività commerciali, nonché uno strumento per promuovere l'acquisizione di competenze informatiche e la diffusione della conoscenza (e-learning); considerando che Internet ha anche apportato un numero crescente di vantaggi per persone di ogni età, per esempio quello di poter comunicare con altri individui in ogni parte del mondo, estendendo in tal modo la possibilità di acquisire familiarità con altre culture e aumentare la comprensione di popoli e culture diversi; considerando che Internet ha anche ampliato la gamma delle fonti di notizie a disposizione dei singoli, che possono ora attingere a un flusso di informazioni proveniente da diverse parti del mondo,
B. considerando che i governi e le organizzazioni ed istituzioni di interesse pubblico dovrebbero fornire un idoneo quadro normativo e mezzi tecnici adeguati per consentire ai cittadini di partecipare attivamente ed efficacemente ai processi amministrativi tramite le applicazioni dell'e-government (amministrazione digitale),
C. considerando che Internet dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nella sua dimensione "senza limiti di frontiera",
D. considerando che la trasparenza, il rispetto della vita privata e un clima di fiducia fra gli utilizzatori di Internet dovrebbero essere considerati elementi indispensabili per conseguire una visione della sicurezza sostenibile per Internet,
E. considerando che su Internet la libertà di espressione e la via privata possono al contempo risultare potenziate e maggiormente esposte a intrusioni e limitazioni da parte di soggetti privati e pubblici,
F. considerando che Internet, grazie alla libertà che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per messaggi violenti come quelli che incitano intenzionalmente a compiere attacchi terroristici, nonché per siti web che possono incitare a compiere crimini motivati dall'odio; che più in generale le minacce della cibercriminalità sono aumentate a livello mondiale e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti,
G. considerando che questi crimini devono essere combattuti con efficacia e determinazione, senza alterare la natura fondamentalmente libera e aperta di Internet,
H. considerando che in una società democratica i cittadini hanno il diritto di osservare e giudicare quotidianamente le azioni e le convinzioni dei propri governi e delle società private che forniscono loro servizi; considerando che tecniche di sorveglianza tecnologicamente avanzate, talvolta in assenza di sufficienti garanzie legali che fissino i limiti della loro applicazione, minacciano sempre più questo principio,
I. considerando che gli individui hanno il diritto di esprimersi liberamente su Internet (come nel caso del contenuto generato dagli utenti, dei blog e delle reti sociali) e che i motori di ricerca e i fornitori di servizi Internet hanno agevolato notevolmente l'ottenimento di informazioni, ad esempio su altri individui, da parte dei singoli; considerando tuttavia che esistono situazioni in cui le persone desiderano cancellare le informazioni contenute in tali banche dati e che pertanto le imprese devono poter garantire che gli individui possano veder cancellati i dati personali da tali archivi,
J. considerando che i progressi tecnologici consentono sempre più di sorvegliare le attività dei cittadini su Internet in modo segreto e praticamente inintelligibile per il singolo; che la mera esistenza di tecnologie di sorveglianza non giustifica automaticamente il loro uso, bensì l'interesse preponderante della protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dovrebbe determinare i limiti e precisare le condizioni in base alle quali tali tecnologie possono essere utilizzate dai poteri pubblici o da società; considerando che il fatto che gli Stati membri si arroghino il diritto di intercettare e controllare tutto il traffico dati su Internet che si svolge sul loro territorio, a prescindere dal fatto che si tratti dei loro stessi cittadini o di traffico dati proveniente dall'estero, non può essere giustificato dalla lotta al crimine su Internet e dalle minacce che alcune persone e organizzazioni rappresentano per una società democratica aperta quando usano Internet per ledere i diritti dei cittadini; considerando che la lotta al crimine deve essere proporzionata alla natura del crimine stesso,
K. considerando che la truffa e l'usurpazione di identità rappresentano un problema crescente che le autorità, i singoli cittadini e le imprese stanno solo iniziando a riconoscere, lasciando peraltro irrisolte gravi problematiche di sicurezza in relazione all'uso più esteso di Internet per una vasta gamma di scopi, compreso il commercio e lo scambio di informazioni riservate,
L. considerando che giova ricordare che, trattandosi di diritti come la libertà di espressione o il rispetto della vita privata, limitazioni all'esercizio di tali diritti possono essere imposte dalle autorità pubbliche solo se conformi alla legge, necessarie, proporzionate e appropriate in una società democratica,
M. considerando che su Internet esiste un grave divario di potere e di conoscenza tra, entità aziendali e governative da un lato, e i singoli utenti dall'altro; considerando pertanto che occorre avviare un dibattito sulle necessarie limitazioni al "consenso", per determinare ciò che le aziende e i governi possono chiedere a un utente di divulgare e fino a che punto è lecito chiedere a un individuo di rinunciare alla propria vita privata e ad altri diritti fondamentali per ricevere in cambio determinati servizi Internet o altri privilegi,
N. considerando che Internet, dato il suo carattere globale, aperto e partecipativo, gode di norma di libertà ma che ciò non esclude la necessità di riflettere (a livello nazionale e internazionale, in ambito pubblico e privato) sulla maniera in cui le libertà fondamentali degli utenti di Internet, nonché la loro sicurezza, sono rispettate e protette,
O. considerando che la maggior parte dei diritti fondamentali coinvolti nel mondo di Internet comprendono, ma non in via esclusiva, il rispetto per la vita privata (compreso il diritto di cancellare in modo permanente la propria impronta digitale), la protezione dei dati, la libertà di espressione, di parola e di associazione, la libertà di stampa, di espressione politica e di partecipazione, il divieto di discriminazione e l'educazione; considerando che il contenuto di questi diritti, compreso il loro ambito e campo di applicazione, il livello di protezione che forniscono, nonché il divieto di violazione degli stessi, dovrebbe essere disciplinato dalle regole sulla protezione dei diritti dell'uomo e fondamentali garantiti dalle costituzioni degli Stati membri, dai trattati internazionali sui diritti dell'uomo, compresa la CEDU, dai principi generali del diritto comunitario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e/o da altre pertinenti norme della legislazione nazionale, internazionale e comunitaria, nei rispettivi ambiti d'applicazione,
P. considerando che tutti i soggetti coinvolti e attivi su Internet dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e prendere parte a dibattiti in cui si discutano questioni importanti e urgenti riguardo l'attività su Internet, allo scopo di identificare e promuovere soluzioni comuni,
Q. considerando che l'analfabetismo elettronico sarà il nuovo analfabetismo del 21° secolo; che il fatto di assicurare a tutti i cittadini l'accesso a Internet equivale pertanto ad assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso alla formazione; che tale accesso non dovrebbe essere rifiutato come sanzione dai governi o dalle società private; considerando che tale accesso non dovrebbe essere impiegato abusivamente per perseguire attività illegali; che è importante affrontare questioni emergenti come quella della neutralità delle reti, dell'interoperabilità, dell'accessibilità globale a tutti i nodi di Internet e dell'uso di formati e standard aperti,
R. considerando che il carattere internazionale, multiculturale e in particolare multilingue di Internet non è ancora pienamente supportato dall'infrastruttura tecnica e dai protocolli del World Wide Web,
S. considerando che nel processo in corso della "Carta dei diritti di Internet" è importante tener conto di tutte le ricerche e le iniziative in quest'ambito, inclusi i recenti studi dell'Unione europea sull'argomento(10),
T. considerando che l'attività economica è importante per l'ulteriore dinamica evolutiva di Internet, e che la sua efficienza economica andrebbe al contempo salvaguardata tramite una concorrenza leale e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, per quanto sia necessario, proporzionato e adeguato,
U. considerando che è opportuno mantenere il giusto equilibrio fra la riutilizzazione delle informazioni del settore pubblico, che schiude possibilità senza precedenti di sperimentazione e scambi creativi e culturali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale,
V. considerando che nel mondo le imprese del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (TIC) si trovano a fronteggiare crescenti pressioni da parte degli Stati per conformarsi alle leggi e alle politiche nazionali, con modalità che possono confliggere con i diritti umani di libertà di espressione e di riservatezza riconosciuti a livello internazionale; considerando che sono stati compiuti passi positivi come nel caso di un gruppo multilaterale di aziende, organizzazioni della società civile (comprendenti associazioni per i diritti umani e per la libertà di stampa), investitori e accademici che ha creato un approccio fondato sulla collaborazione allo scopo di proteggere e far progredire la libertà di espressione e la vita privata nel settore delle TIC e ha dato vita alla Global Network Initiative (GNI)(11),
W. considerando che la rigorosità delle norme in materia di protezione dei dati è una delle maggiori preoccupazioni per l'Unione europea e per i suoi cittadini, e che il considerando 2 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati stabilisce chiaramente che la tecnologia (ovvero i sistemi del trattamento dei dati) è "al servizio dell'uomo" e deve rispettare "le libertà e i diritti fondamentali [...], in particolare la vita privata" e "contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui",
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
Pieno e sicuro accesso a Internet per tutti
a)
partecipare agli sforzi volti a fare di Internet un importante strumento di emancipazione degli utilizzatori, un contesto che consente l'evoluzione di approcci "dal basso verso l'alto" e della democrazia elettronica, assicurando nel contempo che siano previste misure di salvaguardia significative dato che in questo settore possono svilupparsi nuove forme di controllo e di censura; la libertà e la protezione della vita privata di cui godono gli utilizzatori su Internet dovrebbero essere reali e non illusorie;
b)
riconoscere che Internet può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e che, a tale proposito, l'accesso alle reti e ai contenuti costituisce uno degli elementi chiave; raccomandare che la questione sia ulteriormente sviluppata sulla base del principio che ogni individuo ha il diritto di partecipare alla società dell'informazione e che le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli detengono la responsabilità generale di partecipare a questo sviluppo, lottando contro le due nuove sfide dell'analfabetismo elettronico e dell'esclusione democratica nell'era elettronica(12);
c)
sollecitare gli Stati membri a fornire risposte a una società sempre più consapevole dell'importanza delle informazioni e a trovare la maniera per assicurare maggiore trasparenza nel processo decisionale attraverso un maggiore accesso dei cittadini alle informazioni archiviate dei governi così da consentire loro di approfittare di dette informazioni; applicare il medesimo principio alle proprie informazioni;
d)
garantire, insieme alle altre parti interessate, che sicurezza, libertà di espressione e tutela della vita privata, nonché l'apertura su Internet, siano considerate non come obiettivi contrapposti bensì rientrino simultaneamente in una visione globale che risponde adeguatamente a tutti questi imperativi;
e)
garantire che i diritti legali del minore ad essere protetto, così come prescritto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e come sancito dalla normativa dell'Unione europea, si rispecchino pienamente in ogni pertinente azione, strumento o decisione che riguardi il rafforzamento della sicurezza e della libertà su Internet;
Risoluto impegno a combattere la cibercriminalità
f)
invitare la Presidenza del Consiglio e la Commissione a esaminare e sviluppare una strategia globale di lotta contro la cibercriminalità, ai sensi, fra l'altro, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, compresi i modi di affrontare la questione del "furto d'identità" e frode a livello dell'Unione europea in collaborazione con i fornitori di Internet e le organizzazioni degli utenti, come pure con le autorità di polizia che si occupano della cibercriminalità e a presentare proposte su come lanciare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione garantendo nel contempo un uso di Internet sicuro e libero per tutti; chiedere la creazione di uno sportello dell'Unione europea per l'assistenza alle vittime di furto e di usurpazione di identità;
g)
incoraggiare la riflessione sulla cooperazione necessaria fra gli esponenti del settore pubblico e privato del settore e sul rafforzamento della cooperazione ai fini dell'applicazione della legge e prevedere un'adeguata formazione per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, compresa la formazione su questioni inerenti alla protezione dei diritti fondamentali; riconoscere la necessità di condividere le responsabilità e i vantaggi della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione come alternative efficaci o strumenti complementari alla legislazione tradizionale;
h)
garantire che i lavori intrapresi nell'ambito del progetto "Check the web" e le recenti iniziative volte a migliorare la circolazione delle informazioni sulla cibercriminalità, tra cui la creazione di piattaforme nazionali di allarme e di una piattaforma di allarme europea per segnalare i reati commessi su Internet (creazione di una piattaforma europea per la cibercriminalità da parte di Europol) siano necessarie, proporzionate e adeguate, e provviste delle garanzie necessarie;
i)
esortare gli Stati membri ad aggiornare la legislazione a tutela dei minori che utilizzano Internet, in particolare introducendo il reato di grooming (adescamento online dei minori a scopo sessuale), come definito nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007;
j)
promuovere programmi volti a proteggere i bambini e a educare i genitori, come previsto dalla normativa dell'Unione europea in relazione ai nuovi pericoli legati a Internet, e fornire uno studio d'impatto sull'efficacia dei programmi esistenti, tenendo conto in particolare dei giochi online che hanno come principali destinatari i bambini e i giovani;
k)
spronare tutti i fabbricanti di computer dell'Unione europea a preinstallare software per la protezione dei bambini facile da attivare;
l)
procedere all'adozione della direttiva sulle misure penali finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dopo aver valutato, alla luce delle attuali ricerche sull'innovazione, fino a che punto sia necessario e proporzionato e vietando nel contempo, in vista di questo obiettivo, in vista di quest'obiettivo, il controllo e la sorveglianza sistematici di tutte le attività degli utilizzatori su Internet e garantendo che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni commesse; al riguardo rispettare anche la libertà di espressione e di associazione dei singoli utilizzatori e combattere l'incitamento alla ciber-violazione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese talune eccessive restrizioni di accesso instaurate dagli stessi titolari di diritti di proprietà intellettuale;
m)
garantire che l'espressione di convinzioni politiche controverse su Internet non sia perseguita penalmente;
n)
garantire che nessuna legge o prassi possa limitare o criminalizzare il diritto dei giornalisti e dei mezzi di comunicazione di raccogliere e distribuire informazioni a scopo di cronaca;
Attenzione costante alla protezione assoluta e a una maggiore promozione delle libertà fondamentali su Internet
o)
considerare che l'identità digitale" sta sempre più diventando parte integrante di noi stessi e che pertanto merita di essere adeguatamente ed efficacemente protetta da intrusioni di operatori pubblici e privati, per cui il particolare insieme di dati organicamente collegati all''identità digitale" di un individuo andrebbe definito e protetto e ogni suo elemento considerato come un diritto personale inalienabile, di natura non economica e non negoziabile; tenere adeguatamente conto dell'importanza per la vita privata dell'anonimato, degli pseudonimi e del controllo dei flussi di informazioni nonché del fatto che gli utenti dovrebbero poter disporre, dei mezzi per proteggersi efficacemente, ed essere educati al loro utilizzo, ad esempio attraverso le varie tecnologie per il rafforzamento della tutela della vita privata (PET) disponibili;
p)
fare in modo che gli Stati membri che intercettano o controllano il traffico di dati, a prescindere dal fatto che si tratti dei propri cittadini o di traffico di dati provenienti dall'estero, lo facciano nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge; invitare gli Stati membri a garantire che le ricerche remote, se previste dalle leggi nazionali, siano condotte sulla base di un valido mandato emesso dalle competenti autorità giudiziarie; ritenere inaccettabili le procedure semplificate per condurre le ricerche remote rispetto alle ricerche dirette, poiché violano il principio dello stato dirititto ed il diritto alla riservatezza;
q)
riconoscere il pericolo di alcune forme di sorveglianza e di controllo su Internet destinate anche a seguire ciascun passo "digitale" di un individuo allo scopo di fornire un profilo dell'utilizzatore e di attribuire dei "punti"; precisare che tali tecniche andrebbero sempre valutate in termini di necessità e proporzionalità alla luce degli obiettivi che intendono conseguire; sottolineare anche la necessità di una consapevolezza maggiore e di un consenso informato degli utilizzatori in relazione alle loro attività su Internet che comportano la condivisione di dati personali (come nel caso delle reti sociali);
r)
sollecitare gli Stati membri a individuare tutte le entità che utilizzano la sorveglianza della rete e a redigere relazioni annuali, accessibili al pubblico, sulla sorveglianza della rete, garantendo legalità, proporzionalità e trasparenza;
s)
esaminare e fissare limiti al "consenso" che può essere richiesto ed estorto agli utilizzatori, sia da parte di governi che di società private, a rinunciare a parte della loro vita privata, dal momento che vi è un chiaro squilibrio di potere negoziale e di conoscenze fra i singoli utilizzatori e tali istituzioni;
t)
limitare, definire e disciplinare in maniera rigorosa i casi in cui una società di Internet privata può essere sollecitata a divulgare dati alle autorità governative e garantire che l'uso di questi dati da parte di governi sia soggetto alle norme più severe sulla protezione dei dati; stabilire un controllo e una valutazione efficaci di tale processo;
u)
sottolineare l'importanza del riconoscimento del diritto degli utenti di Internet di ottenere la cancellazione permanente dei propri dati personali che si trovano sui siti Internet o su qualsiasi supporto di memorizzazione di terzi; garantire che i fornitori di servizi Internet, gli operatori del commercio elettronico e i servizi della società dell'informazione rispettino la decisione degli utenti; assicurare che gli Stati membri garantiscano l'esercizio effettivo del diritto dei cittadini di accedere ai propri dati personali, inclusi, se del caso, la soppressione di tali dati o il loro ritiro dai siti web;
v)
condannare la censura imposta dai governi al contenuto che può essere ricercato sui siti Internet, soprattutto quando tali restrizioni possono avere un effetto dissuasivo sul discorso politico;
w)
invitare gli Stati membri a garantire che la libertà di espressione non sia soggetta a restrizioni arbitrarie da parte della sfera pubblica e/o privata e ad evitare tutte le misure legislative o amministrative che possono avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della libertà di espressione;
x)
ricordare che il trasferimento di dati personali a paesi terzi deve avvenire in linea con le disposizioni contenute, fra l'altro, nella direttiva 95/46/CE e nella decisione quadro 2008/977/GAI;
y)
richiamare l'attenzione sul fatto che lo sviluppo dell'Internet delle cose" e l'impiego di sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) non dovrebbero avvenire a detrimento della protezione dei dati e dei diritti dei cittadini;
z)
invitare gli Stati membri ad applicare correttamente la direttiva 95/46/CE sui dati personali in relazione a Internet; ricordare agli Stati membri che tale direttiva, in particolare l'articolo 8, si applica indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per il trattamento dei dati personali e che le sue disposizioni fanno obbligo agli Stati membri di prevedere il diritto di riparazione e di risarcimento in sede giudiziale in caso di loro violazione (articoli 22, 23 e 24);
aa)
incoraggiare l'inclusione dei principi fondamentali della "Carta dei diritti di Internet" nel processo di ricerca e sviluppo di strumenti e applicazioni riguardanti Internet e la promozione del principio "privacy by design", secondo cui la protezione dei dati e della vita privata dovrebbe essere introdotta al più presto nel ciclo di vita dei nuovi progressi tecnologici, garantendo ai cittadini un ambiente conviviale;
ab)
sostenere e richiedere il coinvolgimento attivo del Garante europeo della protezione dei dati e del Gruppo dell'articolo 29 nello sviluppo di una legislazione europea per le attività Internet che hanno potenziali effetti sulla protezione dei dati;
Iniziative a livello internazionale
ac)
esortare tutti gli attori di Internet a impegnarsi nel processo in corso della "Carta dei diritti di Internet", che si basa sui diritti fondamentali esistenti, promuove il loro rispetto e incoraggia il riconoscimento dei principi emergenti; al riguardo, un ruolo di primo piano incombe alla coalizione dinamica sulla Carta dei diritti di Internet;
ad)
garantire che, in tale contesto, si prendano in considerazione un'iniziativa che riunisca le varie parti interessate, condotta a vari livelli e orientata al processo nonché una combinazione di iniziative globali e locali, al fine di precisare e proteggere i diritti degli utilizzatori di Internet e di garantire così la legittimità, la responsabilità e l'accettazione del processo;
ae)
riconoscere che la natura universale e aperta di Internet richiede norme globali per la protezione dei dati, la sicurezza e la libertà di espressione; in tale contesto invitare gli Stati membri e la Commissione a prendere l'iniziativa di redigere tali norme; accogliere con favore la risoluzione sull'urgenza di tutelare la vita privata in un mondo senza frontiere e di pervenire ad una proposta congiunta finalizzata alla definizione di standard internazionali in materia di vita privata e protezione dei dati personali adottata dalla 30a Conferenza internazionale delle autorità di protezione dei dati e della vita privata tenutasi a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre 2008; esortare tutte le parti interessate a livello dell'Unione europea (sia pubbliche che private) a partecipare a queste riflessioni;
af)
sottolineare l'importanza di sviluppare una vera e propria piazza telematica dove i cittadini dell'Unione possano discutere in maniera più interattiva con i responsabili politici e altri attori istituzionali;
ag)
incoraggiare la partecipazione attiva dell'Unione europea nei vari consessi internazionali che si occupano degli aspetti globali e localizzati di Internet, come l'Internet Governance Forum (IGF);
ah)
partecipare, insieme a tutti gli attori dell'Unione europea, alla creazione di un IGF europeo che faccia un bilancio dell'esperienza acquisita dagli IGF nazionali, funzioni come polo regionale e riferisca in maniera più efficiente sulle questioni, le posizioni e le preoccupazioni di carattere europeo nei futuri IGF internazionali;
o o o
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.
Cfr.: Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità del 23 novembre 2001; Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione al trattamento automatico dei dati a carattere personale, del 28 gennaio 1981.
Un recente studio su "Rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet – una politica dell'UE di lotta contro la cibercriminalità" propone tra l'altro l'adozione di una Carta sui diritti di Internet non vincolante.
Nel documento del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 2008, intitolato "Internet – una risorsa critica per tutti", si sottolinea anche che "garantire e promuovere l'equità e la partecipazione in relazione a Internet rappresenta un passo essenziale per far progredire l'equità e la partecipazione nella società nel suo insieme".
Strategia dell'Unione europea per una migliore demolizione delle navi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 su una strategia dell'Unione europea per una migliore demolizione delle navi
- visto il Libro verde della Commissione del 22 maggio 2007 - Per una migliore demolizione delle navi (COM(2007)0269), adottato dalla Commissione,
- vista la propria risoluzione del 21 maggio 2008 sul Libro verde su una migliore demolizione delle navi(1),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2008 su Una strategia dell'Unione europea per una migliore demolizione delle navi (COM(2008)0767),
- visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE, che prevedono che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente debbano essere integrate nei vari settori della politica comunitaria al fine di promuovere lo sviluppo ecologicamente sostenibile dell'attività economica,
- visto l'articolo 175 del trattato CE,
- vista la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("convenzione di Basilea"), approvata dalle Nazioni Unite il 22 marzo 1989 quale quadro per la regolamentazione delle spedizioni internazionali di rifiuti pericolosi,
- visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti(2) (regolamento sulle spedizioni di rifiuti),
- vista la conferenza diplomatica che sarà organizzata dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nel maggio 2009 sulla convenzione per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (convenzione sul riciclaggio delle navi),
- visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che vi è il serio timore che, senza un'urgente azione di regolamentazione a livello dell'Unione europea, peggiorino ulteriormente le condizioni nelle quali si svolge la demolizione delle navi in Asia meridionale, che sono distruttive per l'ambiente e degradanti per l'uomo,
B. considerando che la convenzione di Basilea (in seguito all'approvazione del Consiglio europeo) riconosce che una nave può diventare un rifiuto; che tuttavia essa può al contempo rispondere alla definizione di nave ai sensi di altre norme internazionali, in quanto attualmente la maggioranza degli armatori non comunica alle autorità la propria intenzione di procedere allo smaltimento delle loro navi; che pertanto gli armatori dovrebbero contribuire ad assicurare la comunicazione di informazioni in merito alla loro intenzione di smaltire le navi nonché eventuali materiali pericolosi presenti a bordo delle stesse,
C. considerando che il regolamento sulle spedizioni di rifiuti continua ad essere sistematicamente ignorato, e considerando che è riconosciuto che la responsabilità e il ruolo degli Stati delle bandiere di comodo sono un importante ostacolo alla lotta contro le esportazioni illegali di rifiuti tossici,
D. considerando che il numero di navi dismesse a seguito dell'eliminazione graduale delle petroliere a scafo unico a livello mondiale e l'accumularsi di navi vetuste che sono attualmente ritirate dal mercato, in parte a causa della recessione, determineranno un'espansione incontrollata di impianti non conformi alle norme in Asia meridionale, che si estenderà anche ai paesi della regione africana se l'Unione europea non adotterà provvedimenti immediati e concreti,
E. considerando che la demolizione delle navi con il cosiddetto metodo dell''arenamento", mediante il quale le navi vengono fatte incagliare su una secca scoperta a bassa marea, è condannato a livello internazionale poiché non garantisce la sicurezza dei lavoratori e non fornisce un'adeguata protezione dell'ambiente marino dalle sostanze inquinanti presenti nelle navi,
1. osserva che la summenzionata risoluzione del Parlamento, e le opinioni in essa espresse, sono tuttora valide e sottolinea che tali opinioni dovrebbero essere rispecchiate il più possibile nella convenzione sul riciclaggio delle navi che dovrebbe essere adottata nel maggio 2009;
2. richiama l'attenzione sulla necessità di trattare il riciclaggio come parte integrante del ciclo di vita delle navi, tenendo conto delle esigenze ad esso connesse nella fase di progettazione per la costruzione e l'armamento della nave;
3. osserva che le navi da rottamare dovrebbero essere considerate rifiuti pericolosi a causa delle molte sostanze pericolose in esse contenute e, come tali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della convenzione di Basilea;
4. giudica favorevolmente la strategia dell'Unione europea per una migliore demolizione delle navi; sottolinea tuttavia che la Commissione deve andare rapidamente oltre gli studi di fattibilità e intraprendere pienamente un'azione che garantisca l'effettiva applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti; chiede a tale riguardo maggior rigore nei controlli e nel monitoraggio da parte delle autorità portuali nazionali, e invita la Commissione a presentare orientamenti in materia;
5. sottolinea che non c'è tempo da perdere e chiede concrete iniziative di regolamentazione a livello dell'Unione europea che vadano oltre i purtroppo deboli rimedi dell'OMI;
6. chiede che si vieti espressamente l''arenamento" delle navi da rottamare, e ritiene che qualsiasi assistenza tecnica fornita ai paesi dell'Asia meridionale in un quadro dell'Unione europea debba inoltre essere finalizzata alla graduale eliminazione di questo metodo di demolizione del tutto insostenibile e caratterizzato da gravi pecche;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a negoziare condizioni di entrata in vigore che garantiscano la reale applicabilità della convenzione sul riciclaggio delle navi in tempi molto brevi;
8. esorta gli Stati membri a firmare la convenzione sul riciclaggio delle navi e a ratificarla quanto prima una volta raggiunto un accordo in seno all'OMI;
9. invita la Commissione, gli Stati membri e gli armatori ad applicare senza indugio gli elementi principali della convenzione sul riciclaggio delle navi, al fine di garantire che le navi che saranno inviate alla demolizione nei prossimi mesi e anni siano effettivamente trattate in modo sicuro e compatibile con l'ambiente;
10. sottolinea che la convenzione sul riciclaggio delle navi, una volta adottata a Hong Kong nel maggio 2009, dovrà essere valutata per quanto riguarda un livello di controllo equivalente a quello previsto dalla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, che è integrata nel regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti;
11. sostiene le proposte della Commissione concernenti misure per istituire una certificazione e un controllo indipendenti degli impianti di demolizione delle navi; ritiene che tali misure siano urgentemente necessarie e sottolinea che qualsiasi finanziamento comunitario all'industria navale dovrebbe essere subordinato all'utilizzo, da parte del beneficiario, di tali impianti certificati; valuta positivamente, a tale riguardo, le norme elaborate dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), che vanno nella direzione giusta, ma auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti nel prossimo futuro;
12. invita la Commissione a proporre misure concrete, ad esempio sistemi di etichettatura per impianti di riciclaggio sicuri e puliti, allo scopo di promuovere il trasferimento di competenze e tecnologia per aiutare gli impianti di demolizione dell'Asia meridionale a rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza e ambiente, in particolare quelle che saranno stabilite dalla convenzione sul riciclaggio delle navi; ritiene che tale obiettivo debba essere tenuto presente anche nel più ampio quadro della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea a favore dei paesi in cui hanno luogo attività di demolizione;
13. incoraggia vivamente un dialogo tra l'Unione europea e i governi dei paesi dell'Asia meridionale impegnati nelle attività di demolizione delle navi sulla questione delle condizioni di lavoro nei cantieri di demolizione, compreso il problema del lavoro minorile;
14. chiede l'introduzione di un meccanismo di finanziamento basato su contributi obbligatori da parte dell'industria navale e in linea con il principio della responsabilità del produttore;
15. esorta la Commissione a stabilire chiaramente che lo Stato responsabile è quello alla cui giurisdizione sono soggetti i proprietari dei rifiuti;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi della Turchia, del Bangladesh, della Cina, del Pakistan e dell'India e all'OMI.