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Procedura : 2008/0266(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0265/2009

Testi presentati :

A6-0265/2009

Discussioni :

PV 06/05/2009 - 13
CRE 06/05/2009 - 13

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PV 07/05/2009 - 9.12
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P6_TA(2009)0383

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Giovedì 7 maggio 2009 - Strasburgo
Accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi sulle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari *
P6_TA(2009)0383A6-0265/2009

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0894),

–   visti l'articolo 61, lettera c), l'articolo 65 e l'articolo 67, paragrafi 2 e 5, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0035/2009),

–   visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0265/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Titolo
Proposta di regolamento del Consiglio del […] che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
Proposta di regolamento del Consiglio del […] che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, le questioni di responsabilità genitoriale e le questioni relative alle obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
(1)  Il titolo IV della Parte Tre del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi.
(2)  La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi. Tali accordi, molto numerosi, rispecchiano spesso legami speciali tra uno Stato membro e un determinato paese terzo e sono volti a fornire un quadro giuridico adeguato per rispondere alle necessità specifiche delle parti interessate.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  L'articolo 307 del trattato CE esige che siano eliminate tutte le incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione degli accordi.
(3)  L'articolo 307 del trattato CE esige che gli Stati membri adottino tutte le misure appropriate per eliminare tutte le incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione di tali accordi.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Può inoltre sussistere la necessità di concludere nuovi accordi con i paesi terzi per disciplinare settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato CE.
(4)  Onde creare un quadro giuridico adeguato per rispondere alle necessità specifiche di un determinato Stato membro nelle sue relazioni con un paese terzo, può inoltre sussistere la necessità evidente di concludere nuovi accordi con i paesi terzi relativi a settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV della Parte Tre del trattato CE.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esterna esclusiva a negoziare e concludere accordi internazionali con i paesi terzi in una serie di importanti materie enunciate nel titolo IV del trattato CE. In particolare, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere accordi internazionali con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme fissate, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I"), in particolare quelle concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
(5)  La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a negoziare e concludere un accordo internazionale quale la Convenzione di Lugano con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I") concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale1.
_______________
1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Pertanto, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, spetta alla Comunità concludere tali accordi tra la Comunità e un paese terzo, nell'ambito delle sue competenze.
(6)  Spetta alla Comunità concludere, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, tali accordi tra la Comunità e un paese terzo sulle questioni che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  L'articolo 10 del trattato CE esige che gli Stati membri facilitino la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Questo dovere di leale collaborazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza comunitaria.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Occorre valutare se la Comunità ha un interesse attuale sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Di conseguenza è necessario istituire una procedura dal duplice obiettivo: primo, permettere alla Comunità di valutare se ha un interesse sufficiente a concludere un particolare accordo bilaterale; secondo, autorizzare gli Stati membri a concludere l'accordo in questione ove la Comunità non abbia un intereresse attuale sufficiente a concluderlo direttamente.
soppresso
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  È necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell'accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. Proprio perché deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura proposta va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.
(9)   Riguardo agli accordi con paesi terzi su specifiche questioni di giustizia civile che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità, è necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare la competenza esterna per concludere un accordo tramite un mandato di negoziato già esistente o previsto. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. Essa va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato o i paesi terzi interessati. Due accordi si dovrebbero considerare accordi aventi lo stesso oggetto solo se e nella misura in cui disciplinano nel merito le stesse questioni giuridiche specifiche. Non si dovrebbero considerare disposizioni aventi lo stesso soggetto le disposizioni che si limitano ad affermare l'intenzione generale di cooperare su tali questioni.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter)  Determinati accordi regionali previsti in atti giuridici comunitari dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)
(9 quater)  La Commissione dovrebbe definire priorità al fine di sviluppare le relazioni esterne della Comunità nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, conformemente agli orientamenti che il Consiglio potrà adottare in futuro.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  È opportuno limitare l'applicazione del presente regolamento agli accordi riguardanti aspetti settoriali connessi alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
soppresso
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Onde evitare che un accordo proposto da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, è necessario che sia richiesta un'autorizzazione tanto per avviare o proseguire i negoziati che per concludere un accordo. Ciò consentirebbe alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell"(eventuale) esito dei negoziati sul diritto comunitario. Nei casi pertinenti, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere che negli accordi proposti siano inserite clausole particolari.
(11)  Onde evitare che un accordo previsto da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme e pregiudichi altresì la politica comunitaria in materia di relazioni esterne definita dalla Comunità, lo Stato membro in questione dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione le sue intenzioni in vista dell'ottenimento di un'autorizzazione per avviare o proseguire i negoziati formali su un accordo come pure sulla conclusione di un tale accordo. Tale notifica dovrebbe essere effettuata a mezzo lettera o per via elettronica e contenere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per consentire alla Commissione di valutare l'impatto atteso sul diritto comunitario dell'esito dei negoziati.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Sarebbe opportuno valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo interessato o, se del caso, se ha un interesse sufficiente a sostituire un accordo bilaterale esistente tra uno Stato membro e un paese terzo con un accordo comunitario.
A tal fine, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica ricevuta dalla Commissione riguardante un accordo previsto da un determinato Stato membro affinché possano manifestare interesse ad aderire all'iniziativa dello Stato membro notificante. Se, da questo scambio di informazioni, emerge un interesse della Comunità, la Commissione dovrebbe valutare l'eventualità di proporre un mandato di negoziato ai fini della conclusione di un accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter)  Se la Commissione chiede ad uno Stato membro informazioni supplementari in ordine alla valutazione che effettua per stabilire se lo Stato membro in questione debba essere autorizzato ad avviare negoziati con uno o più paesi terzi, tale richiesta non dovrebbe incidere sulla durata del periodo entro il quale la Commissione deve adottare una decisione motivata sulla richiesta dello Stato membro in questione di avviare detti negoziati.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)
(11 quater)  All'atto di autorizzare l'avvio di negoziati ufficiali, la Commissione dovrebbe avere, se del caso, la facoltà di proporre direttive di negoziato o chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo proposto. La Commissione dovrebbe essere tenuta pienamente al corrente durante tutte le fasi del negoziato per quanto riguarda le questioni rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e può essere autorizzata a partecipare in veste di osservatore alle deliberazioni attinenti a tali questioni.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 11 quinquies (nuovo)
(11 quinquies)  In sede di notifica alla Commissione della loro intenzione di avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri devono informare la Commissione degli elementi che sono pertinenti per la valutazione che essa deve effettuare. L'autorizzazione da parte della Commissione ed eventuali orientamenti per i negoziati o, a seconda dei casi, il rifiuto da parte della Commissione dovrebbero riguardare unicamente aspetti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 11 sexies (nuovo)
(11 sexies)  È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri siano informati di qualsiasi notifica alla Commissione riguardante accordi proposti o negoziati e di qualsiasi decisione motivata adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero tuttavia rispettare pienamente gli eventuali requisiti di riservatezza applicabili.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 11 septies (nuovo)
(11 septies)  È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione provvedano a che le informazioni considerate riservate siano trattate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione1.
_______________
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 11 octies (nuovo)
(11 octies)  Qualora la Commissione, in base alle sue valutazioni, non intenda autorizzare l'avvio di negoziati ufficiali o la conclusione di un accordo negoziato, è opportuno che trasmetta un parere allo Stato membro interessato prima di formulare la sua decisione motivata. In caso di conclusione di un accordo negoziato, il parere dovrebbe essere trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Affinché l'accordo non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo devecontemplare una clausola di denuncia nell'eventualità che la Comunità concluda un accordo avente lo stesso oggetto con il medesimo paese terzo.
(12)  Affinché l'accordo negoziato non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo dovrebbeprevederne la denuncia in parte o in toto nell'eventualità di un successivo accordo avente lo stesso oggetto tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il medesimo paese terzo o prevedere la sostituzione diretta delle norme pertinenti con quelle del nuovo accordo.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Occorre prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri abbiano già avviato negoziati con un paese terzo o li abbiano già conclusi ma ancora non abbia acconsentito a essere vincolati dall'accordo.
(13)  È opportuno prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro abbia già avviato negoziati con un paese terzo o li abbia già conclusi ma ancora non abbia acconsentito a essere vincolato dall'accordo.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Onde garantire che sia acquisita un'esperienza sufficiente sull'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione presenti la sua relazione non prima di otto anni dopo la sua adozione. Nell'esercizio delle sue prerogative, nella sua relazione la Commissione dovrebbe confermare la natura temporanea del presente regolamento o esaminare l'opportunità di sostituirlo con un altro regolamento che copra le stesse materie o che includa anche altre materie rientranti nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità e disciplinate da altri strumenti comunitari.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  Qualora la relazione che dovrà essere presentata dalla Commissione confermi la natura temporanea del presente regolamento, uno Stato membro dovrebbe essere ancora in grado, dopo la presentazione della relazione, di notificare alla Commissione i negoziati in corso o già annunciati, al fine di ottenere l'autorizzazione ad avviare negoziati ufficiali.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
soppresso
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.
(15)  In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento nella misura in cui hanno partecipato all'adozione e all'applicazione dei regolamenti contemplati dal presente regolamento, ovvero li hanno accettati dopo la loro adozione.
(16)  A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno comunicato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo, o a negoziare e concludere un nuovo accordo bilaterale alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.
1.  Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente, o a negoziare e concludere un nuovo accordo alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.
Tale procedura lascia impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
2.  Il presente regolamento si applica agli accordi riguardanti aspetti che rientrano, totalmente o in parte, nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/20031 e del regolamento (CE) n. 4/20092, nella misura in cui tali aspetti rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità.
___________
1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
___________
2 Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7del 10.1.2009, pag. 1).
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato o con i paesi terzi interessati.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
1.  Ai fini del presente regolamento, per "accordo" si intende un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo.
1.  Ai fini del presente regolamento, per "accordo" si intende:
a) un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;
b) gli accordi regionali di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003, fatti salvi l'articolo 59, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, di tale regolamento, e all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
2.  Ai fini del presente regolamento, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione.
1.  Lo Stato membro che intende avviare negoziati per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione nel termine più breve possibile prima dell'avvio previsto di negoziati ufficiali.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  Alla notifica è acclusa una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta del paese terzo interessato (se disponibile) con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica le finalità dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare, e altre informazioni pertinenti.
2.  Alla notifica è acclusa, se del caso, una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta, con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica l'oggetto dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare nell'accordo previsto, ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare. Lo Stato membro può fornire altre informazioni supplementari.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  La notifica è effettuata almeno tre mesi prima del previsto avvio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.
soppresso
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può proseguire i negoziati con il paese terzo interessato. Se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto, la Commissione respinge automaticamente la domanda dello Stato membro.
1.  Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può avviare i negoziati.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea
2.  Se la Comunità non ha ancora concluso un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito della sua valutazione, se in un prossimo futuro è prevista l'adozione di un accordo dello stesso tenore tra la Comunità e il paese terzo interessato. Se non è previsto accordo, la Commissione può concedere l'autorizzazione purchéricorrano le due seguenti condizioni:
2.  La Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito di tale valutazione, se nel corso dei 24 mesi successivi è previsto espressamente un mandato negoziale in vista di un accordo tra la Comunità e il paese terzo o i paesi terzi interessati. Se non è previsto un accordo, la Commissione verifica chesiano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
a) lo Stato membro interessato dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano; e
a) lo Stato membro interessato fornisce informazioni da cui risulta avere un interesse specifico a concludere un accordo con il paese terzo, in ragione dei rapporti economici, geografici, culturali, storici, sociali o politici che lo lega allo Stato membro interessato;
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
b) la Commissione constata che l'accordo proposto ha un impatto limitato sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono.
b) sulla scorta delle informazioni fornite dallo Stato membro, l'accordo proposto sembra non invalidare il diritto comunitario né pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme; e
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) l'accordo previsto non pregiudica l'oggetto e la finalità della politica comunitaria in materia di relazioni esterne definita dalla Comunità.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro risultano insufficienti ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1
1.  La Commissione, alla luce delle condizioni di cui all"articolo 4, se ritiene che nulla osti all'accordo può autorizzare lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione con il paese terzo interessato. Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.
1.  Se l'accordo proposto soddisfa le condizioni di cui all"articolo 4, paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione. Se necessario, la Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo previsto siano inserite clausole particolari.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2
2.  L'accordo contempla una clausola di denuncia nell'eventualità che la Comunità concluda un accordo avente lo stesso oggetto con il medesimo paese terzo. Tale clausola recita: "(denominazione dello Stato membro) denuncerà l'accordo qualora la Comunità europea dovesse concludere un accordo con (denominazione del paese terzo) avente ad oggetto la stessa materia di giustizia civile disciplinata dal presente accordo".
2.  L'accordo contempla una clausola che prevede:
a) la denuncia totale o parziale nell'eventualità della conclusione di un successivo accordo avente lo stesso oggetto tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il medesimo o i medesimi paesi terzi, oppure
b) la sostituzione diretta delle pertinenti norme dell'accordo, prevedendone successivamente la conclusione di un altro, avente lo stesso oggetto, tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il paese terzo o i paesi terzi.
La clausola di cui alla lettera a) è formulata nel modo seguente: "(denominazione dello Stato membro) denuncerà in parte o in toto il presente accordo qualora la Comunità europea o la Comunità europea e i suoi Stati membri dovessero concludere un accordo con (denominazione del paese terzo o dei paesi terzi) avente ad oggetto la stessa materia di giustizia civile disciplinata dal presente accordo".
La clausola di cui alla lettera b) è formulata nel modo seguente: "L'accordo/le norme (precisare) cessano di applicarsi il giorno in cui entra in vigore un accordo tra la Comunità europea o la Comunità europea e i suoi Stati membri e (denominazione del paese terzo o dei paesi terzi) in ordine alla stessa materia disciplinata dall'accordo/dalle disposizione in oggetto".
La Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.
soppresso
La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Rifiuto di autorizzare l'avvio di negoziati formali
1.  Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 4, la Commissione non intende autorizzare l'avvio di negoziati formali sull'accordo proposto, essa trasmette un parere allo Stato membro interessato entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.
2.  Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di conseguire una soluzione.
3.  Qualora lo Stato membro interessato non chieda alla Commissione di avviare discussioni entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.
4.  Nell'eventualità in cui si tengano discussioni a norma del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 6
La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice. Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.
La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice per quanto attiene alle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Prima di siglare l'accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e le fornisce il testo dell'accordo.
1.  Prima di firmare l'accordo negoziato, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e le fornisce il testo dell'accordo.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto rischi di rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme.
2.  Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato:
a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b bis);
b) soddisfa la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), nella misura in cui sussistano circostanze nuove ed eccezionali in relazione a tale condizione, nonché
c) soddisfa il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
3.  Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro non è autorizzato a concludere l'accordo.
soppresso
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
4.  Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può essere autorizzato a concludere l'accordo.
4.  Se i negoziati hanno prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro è autorizzato dalla Commissione a concludere l'accordo.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1
5.  La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3.
soppresso
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2
La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.
5.  La Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Rifiuto di autorizzare la conclusione dell'accordo
1.  Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell'accordo negoziato, essa trasmette un parere al Parlamento europeo e al Consiglio entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2.  Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di conseguire una soluzione.
3.  Qualora lo Stato membro interessato non chieda alla Commissione di avviare discussioni entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
4.  Nell'eventualità in cui si tengano discussioni a norma del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.
5.  La Commissione notifica la decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro trenta giorni dall'adozione della stessa.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 8
Articolo 8
soppresso
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita da un comitato.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.
4.  Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Informazione del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri
Fatti salvi i requisiti di riservatezza, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri le notifiche ricevute a norma degli articoli 3 e 7 e, se necessario, la documentazione di accompagnamento nonché tutte le sue decisioni motivate a norma degli articoli 5, 5 bis, 7 e 7 bis.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 8 ter (nuovo)
Articolo 8 ter
Riservatezza
1.  Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 2 bis e all'articolo 7 lo Stato membro interessato può indicare se determinate informazioni trasmesse debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.
2.  La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo con un paese terzo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 4 a 7.
1.  Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli articoli da 3 a 7 bis.
Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.
Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5.
2.  Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5 e l'articolo 7 bis.
Nel decidere se autorizzare o meno la conclusione dell'accordo, la Commissione valuta altresì se sussistono ostacoli all'accordo alla luce delle condizioni di cui all'articolo 4.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 10
Entro il 1º gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di un'appropriata proposta legislativa.
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento non prima che siano trascorsi otto anni dalla sua entrata in vigore.
2.  La relazione
a) conferma l'opportunità della scadenza del presente regolamento alla data fissata conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 1, oppure
b) raccomanda che il presente regolamento sia sostituito entro tale data da un nuovo regolamento.
3.  Se la relazione raccomanda la sostituzione del presente regolamento come indicato al paragrafo 2, lettera b), essa è corredata di un'appropriata proposta legislativa.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Scadenza
1.  Il presente regolamento scade 3 anni dopo la presentazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 10.
Il periodo di 3 anni inizia a decorrere il primo giorno del mese che segue l'ultima presentazione della relazione al Parlamento europeo oppure al Consiglio, se successiva.
2.  Nonostante la scadenza del presente regolamento alla data fissata conformemente al paragrafo 1, tutti i negoziati in corso a tale data, avviati da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ai fini della modifica di un accordo esistente o della negoziazione e conclusione di un nuovo accordo, possono essere proseguiti e completati alle condizioni definite nel presente regolamento.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2014.
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