Indice 
Testi approvati
Venerdì 24 aprile 2009 - Strasburgo
Diritti della donna in Afghanistan
 Sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone
 Situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf
 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità *
 Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità *
 Profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica e della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere
 Protezione degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Relazione annuale 2007
 Immunità parlamentare in Polonia
 Governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori
 Statistiche sui prodotti fitosanitari ***II
 Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) ***I
 Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***I
 Pagamenti transfrontalieri nella Comunità ***I
 Attività degli istituti di moneta elettronica ***I
 Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I
 Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri *
 Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi *
 Sistema comune IVA per quanto concerne la frode fiscale connessa alle importazioni e ad altre operazioni transfrontaliere *
 Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
 Aspetti normativi in tema di nanomateriali
 Dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
 Conclusioni del Vertice del G20
 Consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali
 Situazione in Bosnia-Erzegovina
 Non proliferazione e futuro del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)
 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e suo protocollo opzionale
 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007)

Diritti della donna in Afghanistan
PDF 119kWORD 39k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sui diritti della donna in Afghanistan
P6_TA(2009)0309RC-B6-0197/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare quella del 15 gennaio 2009 sul controllo di bilancio dei fondi dell'Unione europea in Afghanistan(1),

–   vista la dichiarazione congiunta della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Afghanistan e della Wolesi Jirga (camera bassa del parlamento afghano), del 12 febbraio 2009,

–   vista la dichiarazione finale della Conferenza internazionale sull'Afghanistan, svoltasi all'Aia il 31 marzo 2009,

–   vista la dichiarazione del Vertice NATO relativa all'Afghanistan, pronunciata dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico, svoltasi a Strasburgo/Kehl il 4 aprile 2009,

–   vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea e degli Stati Uniti sulla legislazione in Afghanistan, del 6 aprile 2009,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che l'Afghanistan ha sottoscritto parecchi strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione internazionale sui diritti del bambino,

B.   considerando che la Costituzione afghana del 4 gennaio 2004 stabilisce, all'articolo 22, che i cittadini dell'Afghanistan, uomini e donne, hanno uguali diritti e doveri dinanzi alla legge, e che è conforme ai trattati internazionali ratificati da tale paese,

C.   considerando che il codice afghano della famiglia contiene, dalla fine degli anni '70, talune disposizioni che riconoscono alle donne diritti in materia di salute e di istruzione, e che esso è attualmente sottoposto a revisione al fine di renderlo compatibile con la Costituzione del 2004,

D.   ricordando che nel giugno del 2002, a seguito dell' accordo di Bonn del 5 dicembre 2001, è stata istituita una commissione indipendente dei diritti dell'uomo presieduta da Sima Samar, e che essa svolge un ruolo chiave nella difesa dei diritti umani,

E.   considerando che il nuovo progetto di legge sullo status personale delle donne sciite, approvato recentemente dalle due camere del parlamento afghano, limita fortemente la libertà di movimento delle donne, negando loro il diritto di lasciare le loro case tranne che per "scopi legittimi" ed esigendo da esse che si sottomettano ai desideri sessuali del marito, legittimando in tal modo lo "stupro coniugale", nonché incoraggiando la discriminazione delle donne nel settore del matrimonio, del divorzio, della successione e dell'accesso all'istruzione, cosa che è in contrasto con le norme internazionali in materia di diritti umani e segnatamente di diritti della donna,

F.   considerando che tale progetto di legge, che interesserebbe dal 15% al 20% della popolazione, non è ancora applicato, in quanto non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale del governo, pur essendo già stato firmato dal Presidente dell'Afghanistan Hamid Karzai,

G.   considerando che, in seguito alle critiche che ha suscitato sia in Afghanistan che all'estero, questo stesso progetto di legge è stato rinviato al ministero afghano della Giustizia affinché se ne verificasse la conformità del testo con gli impegni contratti dal governo afghano in relazione alle convenzioni internazionali sui diritti della donna e ai diritti dell'uomo in generale, nonché alla Costituzione,

H.   considerando che gli attivisti, segnatamente quelli che difendono i diritti della donna, continuano ad essere vittime di violenze e che militanti, in particolare elementi radicali, se la sono presa con numerosi di essi, fra cui Sitara Achakzai, un'afghana che difende i diritti della donna, membro del consiglio provinciale di Kandahar, uccisa fuori della sua casa, Gul Pecha e Abdul Aziz, uccisi dopo essere stati accusati di atti immorali e condannati a morte da un consiglio di religiosi conservatori, e Malai Kakar, la prima donna poliziotto di Kandahar, che era a capo del dipartimento di polizia per i delitti contro le donne in questa città,

I.   considerando che Perwiz Kambakhsh, un giornalista afghano ventitreenne che era stato condannato a morte per aver diffuso un articolo sui diritti della donna nel mondo islamico, ha visto la sua pena commutata in 20 anni di reclusione, a seguito di vive proteste su scala internazionale,

J.   considerando che continuano ad essere denunciati casi di minacce e intimidazioni nei confronti di donne attive nella vita pubblica o che lavorano fuori di casa, e che ciò è stato confermato da relazioni delle Nazioni Unite; considerando che si è riferito di recente in merito alle difficoltà incontrate nell'accrescere la partecipazione delle ragazze al sistema educativo, cui si oppongono militanti ed elementi radicali,

K.   considerando che nel corso degli ultimi anni sono stati registrati numerosi casi di giovani donne che si sono immolate volontariamente per sfuggire a matrimoni forzati o a violenze coniugali,

1.   chiede l'annullamento del succitato progetto di legge sullo status personale delle donne sciite in Afghanistan, il cui tenore chiaramente non è conforme al principio di uguaglianza tra uomini e donne quale figura nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali;

2.   sottolinea i pericoli che comporta l'adozione di una legislazione la cui applicazione è limitata a talune categorie della popolazione e che, per definizione, incoraggia la discriminazione e l'ingiustizia;

3.   raccomanda al ministero della Giustizia afghano di abrogare tutte le leggi che introducono una discriminazione nei confronti delle donne e che sono contrarie ai trattati internazionali di cui l'Afghanistan è parte;

4.   ritiene essenziale per lo sviluppo democratico dell'Afghanistan che il paese si impegni a favore dei diritti umani in generale, e in particolare dei diritti delle donne, che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del paese e che devono poter beneficiare pienamente dei loro diritti fondamentali e democratici; ribadisce il proprio sostegno alla lotta contro ogni forma di discriminazione, comprese le discriminazioni religiose e quelle legate al genere;

5.   ricorda che il documento di strategia dell'Unione europea relativo all'Afghanistan per il periodo 2007-2013 considera l'uguaglianza tra uomini e donne e i diritti della donna come una sfida fondamentale della strategia nazionale di sviluppo dell'Afghanistan;

6.   guarda con ammirazione al coraggio delle donne afghane che hanno manifestato a Kabul contro il nuovo progetto di legge ed esprime loro il proprio sostegno; condanna le violenze di cui esse sono state vittime durante tali manifestazioni e chiede alle autorità afghane di garantire la loro protezione;

7.   condanna l'uccisione di difensori dei diritti umani e dell'emancipazione delle donne afghane, in particolare il recente assassinio di Sitara Achikzai, parlamentare regionale;

8.   è costernato nell'apprendere che la Corte suprema afghana ha confermato la sentenza di 20 anni di reclusione, pronunciata contro Perwiz Kambakhsh per blasfemia, e invita il Presidente Karzai a graziare Perwiz Kambakhsh e ad autorizzarne la liberazione;

9.   invita le autorità afghane, comprese le autorità locali, a prendere tutte le misure possibili per proteggere le donne contro la violenza sessuale e altre forme di violenza basate sul genere, nonché a tradurre davanti alla giustizia gli autori di atti di questo tipo;

10.   ritiene che i progressi che con grandi sforzi sono stati compiuti negli ultimi anni nel settore dell'uguaglianza tra uomini e donne non dovrebbero in nessun caso essere sacrificati a mercanteggiamenti preelettorali tra partiti;

11.   incoraggia le candidature femminili alle elezioni presidenziali previste per il 20 agosto 2009 e insiste affinché le donne afghane possano partecipare pienamente al processo decisionale, un diritto, questo, che spetta loro fra altri diritti, tra cui quello di essere elette e nominate ad alte cariche statali;

12.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a continuare a sollevare la questione della legge sullo status personale delle donne sciite e delle discriminazioni nei confronti delle donne e dei bambini in quanto inaccettabili e incompatibili con l'impegno di lungo termine contratto dalla comunità internazionale di aiutare l'Afghanistan nel suo sforzo di riabilitazione e di ricostruzione;

13.   invita la Commissione a fornire un aiuto diretto in materia di finanziamento e di programmazione al ministero afghano degli Affari femminili, nonché a promuovere l'integrazione sistematica della dimensione di genere in tutte le sue politiche di sviluppo in Afghanistan;

14.   invita il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM) ad essere particolarmente vigilante;

15.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Afghanistan e alla presidente della commissione indipendente dei diritti umani.

(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0023.


Sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone
PDF 112kWORD 35k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone
P6_TA(2009)0310RC-B6-0242/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'argomento, in particolare quella del 6 settembre 2007 sul finanziamento del Tribunale speciale per la Sierra Leone(1),

–   visti l'accordo di Cotonou tra la Comunità europea e i paesi ACP e l'impegno assunto dalle parti contraenti dell'accordo a favore della pace, della sicurezza e della stabilità, del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il Tribunale speciale per la Sierra Leone (TSSL) è stato istituito nel 2000 dalle Nazioni Unite e dal governo della Sierra Leone, in conformità della risoluzione 1315 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di consegnare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, in particolare di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità,

B.   considerando che il TSSL sta creando una serie di importanti precedenti nella giustizia penale internazionale, dal momento che è il primo tribunale internazionale a essere finanziato con contributi volontari, il primo a essere istituito nel paese in cui i presunti crimini sono stati commessi e, nel caso dell'ex presidente della Liberia, il primo ad avere accusato un Capo di Stato africano al potere di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità,

C.   considerando che il mandato del TSSL scadrà nel 2010 e che il governo della Sierra Leone ha indicato di non essere in grado di eseguire le sentenze nei confronti delle persone condannate dal tribunale,

D.   considerando che l'esecuzione delle sentenze è una componente essenziale della giustizia internazionale, che svolge un ruolo importante per quanto riguarda la pace e l'ulteriore sviluppo dello Stato di diritto nel paese,

E.   considerando che, da un punto di vista politico, della sicurezza e istituzionale, per le persone condannate è attualmente problematico scontare la loro pena in Sierra Leone,

F.   considerando che il TSSL ha concluso un accordo con paesi tra cui il Regno Unito, la Svezia e l'Austria per garantire che alcune delle persone condannate scontino la loro pena in questi paesi, e considerando che sono necessari ulteriori accordi per garantire che tutte le persone già condannate, e quelle i cui processi sono ancora in corso e che potrebbero essere giudicate colpevoli, scontino effettivamente la pena,

G.   considerando che la mancata individuazione di penitenziari adeguati per le persone condannate per i peggiori crimini immaginabili pregiudicherebbe seriamente gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per attuare concretamente la lotta contro l'impunità,

H.   considerando che la lotta contro l'impunità è una delle pietre miliari della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e che la comunità internazionale ha la responsabilità di sostenere i vigenti meccanismi di responsabilizzazione,

I.   considerando che altri tribunali, quali il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, stanno affrontando problemi analoghi e che altri organismi internazionali, quali il Tribunale penale internazionale, il Tribunale speciale per il Libano e le sezioni straordinarie dei tribunali della Cambogia, saranno probabilmente confrontati agli stessi problemi nel prossimo futuro se i paesi non assumeranno un impegno più forte a favore dell'esecuzione della giustizia internazionale,

J.   considerando che tutti i tribunali internazionali stanno svolgendo un ruolo importante a favore della pace e della giustizia nelle rispettive regioni e che ciascuno di essi è impegnato ad assicurare un lascito duraturo e a contribuire all'ulteriore sviluppo dello Stato di diritto nella regione in cui i crimini sono stati commessi,

1.   si compiace dei progressi realizzati dai tribunali internazionali nel consegnare alla giustizia i responsabili delle atrocità commesse e ritiene che questi processi inviino un chiaro messaggio ai leader nel mondo intero e ad altri criminali di guerra quanto al fatto che l'impunità in caso di gravi violazioni dei diritti umani non sarà più tollerata;

2.   invita il Consiglio e gli Stati membri a trovare una soluzione assieme al TSSL onde garantire che le persone condannate scontino effettivamente la pena, poiché altrimenti lo sforzo compiuto dal TSSL e la credibilità della comunità internazionale, inclusa l'Unione europea, sarebbero seriamente compromessi;

3.   invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a rafforzare il loro contributo all'attività dei tribunali internazionali nel tentativo di giungere a una soluzione sostenibile per l'esecuzione delle sentenze, concludendo direttamente accordi con le istituzioni competenti per l'esecuzione delle sentenze nelle giurisdizioni degli Stati membri o aiutandoli a trovare soluzioni alternative per garantire l'esecuzione delle sentenze nelle regioni stesse;

4.   invita altresì gli Stati membri dell'Unione europea e le altre istituzioni internazionali a fornire un ulteriore sostegno finanziario al TSSL, onde permettere alle persone giudicate colpevoli dal tribunale di scontare le loro pene in paesi che hanno la capacità di eseguire le sentenze in conformità delle norme internazionali, ma non dispongono dei mezzi finanziari per farlo;

5.   ritiene che la mancanza di assistenza e di sostegno metterà seriamente a rischio l'attività dei tribunali internazionali, in quanto essi non saranno in grado di garantire che le persone condannate scontino effettivamente le pene imposte;

6.   chiede che venga realizzato uno studio esaustivo al fine di valutare il lavoro svolto dai tribunali penali internazionali, trarre insegnamenti da esso e formulare raccomandazioni su come migliorare il loro funzionamento e il loro futuro finanziamento;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, alla Corte speciale per la Sierra Leone, al Tribunale penale internazionale, all'Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia, al Tribunale penale internazionale per il Ruanda, alle Camere straordinarie dei tribunali della Cambogia, al Tribunale speciale per il Libano, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, agli Stati membri dell'Unione africana e ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

(1) GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 242.


Situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf
PDF 108kWORD 34k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf
P6_TA(2009)0311RC-B6-0248/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le Convenzioni di Ginevra e, in particolare, l'articolo 27 della IV Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra,

–   visti la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il Protocollo aggiuntivo del 1967,

–   visto l'Accordo sullo status delle forze armate tra il governo degli Stati Uniti e il governo iracheno firmato nel novembre 2008,

–   viste le sue risoluzioni del 12 luglio 2007 sulla situazione umanitaria dei rifugiati iracheni(1) e del 4 settembre 2008 sulle esecuzioni capitali in Iran(2) che contengono riferimenti ai residenti di Camp Ashraf, che hanno uno status giuridico di persone protette nel quadro della IV Convenzione di Ginevra,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che Camp Ashraf, nell'Iraq settentrionale, è stato creato durante gli anni 80 per i membri del gruppo di opposizione iraniano "Organizzazione dei Mujaheddin del popolo dell'Iran" (PMOI),

B.   considerando che nel 2003 le forze statunitensi in Iraq hanno disarmato i residenti di Camp Ashraf accordando loro protezione, dal momento che tali residenti sono stati designati "persone protette" ai sensi delle Convenzioni di Ginevra,

C.   considerando che l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite in una lettera datata 15 ottobre 2008 ha esortato il governo iracheno a proteggere i residenti di Camp Ashraf dalla deportazione, espulsione o rimpatrio forzati in violazione del principio di non respingimento e ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe mettere in pericolo la loro vita o sicurezza,

D.   considerando che, dopo l'accordo Stati Uniti/Iraq sullo status delle forze armate, Camp Ashraf è tornato sotto il controllo delle forze di sicurezza irachene a partire dal 1° gennaio 2009,

E.   considerando che secondo recenti dichiarazioni rilasciate, a quanto viene riferito, dal Consigliere iracheno per la sicurezza nazionale, le autorità intendono rendere gradualmente "intollerabile" la presenza permanente dei residenti di Camp Ashraf e considerando che, a quanto pare, ha fatto riferimento alla loro espulsione/estradizione e/o alla loro dislocazione forzata all'interno dell'Iraq,

1.   esorta il primo ministro iracheno ad assicurare che le autorità irachene non adottino alcuna azione in violazione dei diritti umani dei residenti di Camp Ashraf e a chiarire le intenzioni del governo iracheno nei loro confronti; invita le autorità irachene a proteggere la vita e l'integrità fisica e morale dei residenti di Camp Ashraf e a trattarli conformemente agli obblighi nel quadro delle Convenzioni di Ginevra, in particolare a non dislocarli, deportarli, espellerli o rimpatriarli con la forza in violazione del principio di non respingimento;

2.   nel rispetto dei desideri individuali di ogni persona che vive a Camp Ashraf per quanto attiene al proprio futuro, ritiene che coloro che vivono a Camp Ashraf e altri cittadini iraniani che attualmente risiedono in Iraq e che hanno lasciato l'Iran per ragioni politiche potrebbero essere a rischio di gravi violazioni dei diritti umani se venissero rimpatriati contro la loro volontà in Iran, e insiste che nessuna persona dovrebbe essere rimpatriata, direttamente o attraverso un paese terzo, in una situazione in cui si troverebbe a rischio di tortura o di altri gravi abusi dei diritti umani;

3.   invita il governo iracheno a porre fine al blocco del campo e a rispettare lo status giuridico dei residenti di Camp Ashraf quali "persone protette" ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, e ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe mettere a rischio la loro vita o sicurezza e pertanto ad accordare pieno accesso al cibo, all'acqua, all'assistenza e alle forniture mediche, al carburante, ai familiari e alle organizzazioni umanitarie internazionali;

4.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri congiuntamente con i governi iracheno e statunitense, l'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce rossa a lavorare insieme per trovare uno status giuridico soddisfacente a lungo termine per i residenti di Camp Ashraf;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, al Comitato internazionale della Croce rossa, al governo degli Stati Uniti e al governo e al parlamento dell'Iraq.

(1) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 609.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0412.


Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità *
PDF 185kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))
P6_TA(2009)0312A6-0229/2009

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530),

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,

–   visti l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0116/2009),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0229/2009),

1.   approva la conclusione della Convenzione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità *
PDF 185kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))
P6_TA(2009)0313A6-0230/2009

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530),

–   visto il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("il Protocollo opzionale"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,

–   visti l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0117/2009),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0230/2009),

1.   approva la conclusione del protocollo opzionale;

2.   invita gli Stati membri e la Commissione a riferire ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento sullo stato di applicazione del protocollo opzionale in base ai rispettivi settori di competenza;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica e della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere
PDF 274kWORD 92k
Raccomandazione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 destinata al Consiglio sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (2008/2020(INI))
P6_TA(2009)0314A6-0222/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, di Sarah Ludford a nome del gruppo ALDE, sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (B6-0483/2007),

–   visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il trattato sull'Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e le costituzioni nazionali degli Stati membri, nonché i diritti e le garanzie che essi conferiscono ai cittadini nell'ambito della vita privata, della protezione dei dati, della non discriminazione e della libertà di circolazione,

–   viste le misure in materia di protezione europea dei dati del Consiglio d'Europa, tra cui l'articolo 8 della CEDU, la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, le raccomandazioni del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri R(87) 15 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia(1), R (97) 18 relativa alla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi statistici(2) e R(2001) 10 del codice europeo di etica della polizia(3),

–   viste le disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati, ossia gli articoli 7 e 8 della Carta, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati(4) e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale(5),

–   viste le misure per contrastare la discriminazione razziale, vale a dire la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione (ICERD), l'articolo 14 della CEDU e il suo protocollo 12, l'articolo 13 del trattato CE e la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(6),

–   visti gli strumenti europei nell'ambito della sicurezza e della lotta contro il terrorismo, compresa la cooperazione di polizia e giudiziaria e lo scambio di informazioni fra Stati membri, come la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di atti terroristici(7), la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (8), la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(9), e la relativa decisione di esecuzione 2008/616/GAI del 23 giugno 2008(10),

–   viste le banche dati esistenti e progettate nell'Unione europea, quali il sistema d'informazione Schengen, Eurodac e il sistema d'informazione sui visti, nonché le misure per la raccolta dei dati biometrici, quali quelli relativi ai permessi di soggiorno e ai passaporti, nonché la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2006, intitolata "Rafforzare la gestione delle frontiere marittime meridionali dell'Unione europea" relativa all'istituzione di una rete permanente di pattuglie costiere per le frontiere esterne marittime meridionali (COM(2006)0733) e i proposti progetti di sorveglianza, quali Eurosur (sistema europeo di sorveglianza delle frontiere),

–   vista la proposta di creare "frontiere elettroniche", come menzionato nella comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2008, intitolata "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea", dove si propongono una gestione integrata delle frontiere, con la creazione di controlli automatizzati alle frontiere, incluso un programma per viaggiatori registrati, nonché un sistema di ingresso/uscita (COM(2008)0069),

–   visto l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'elaborazione e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) da parte dei vettori aerei al ministero della Sicurezza interna (Department of Homeland Security - DHS) statunitense (accordo 2007 PNR)(11), la proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso del PNR nelle attività di contrasto (COM(2007)0654), nonché i pareri, relativi a tale proposta, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (l'Agenzia per i diritti fondamentali), del Garante europeo della protezione dei dati, del gruppo di lavoro Articolo 29, nonché del gruppo di lavoro sulla polizia e la giustizia,

–   vista la relativa giurisprudenza costituzionale, tra cui la sentenza della Corte costituzionale tedesca in tema di polizeiliche präventive Rasterfahndung(12) e la sentenza della Camera dei lord britannica sui rom cechi(13) nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare Timishev contro Russia(14), Nachova e altri contro Bulgaria(15), D.H e altri contro Repubblica ceca(16) e S. e Marper contro Regno Unito(17) e della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare Huber contro Germania(18),

–   viste la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, Martin Scheinin(19), sul documento "Proteggere il diritto alla riservatezza nella lotta contro il terrorismo", elaborato da Thomas Hammarberg, Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo(20), la raccomandazione di politica generale n. 8 sulla lotta al razzismo combattendo il terrorismo(21) e n. 11 sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nella politica(22), della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa e la relazione sulla "Definizione di profili in base all'etnia" della rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali(23),

–   visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0222/2009),

Definizione di profili ed estrapolazione dei dati

A.   considerando che gli Stati membri sempre più spesso ricorrono alle nuove tecnologie utilizzando programmi e sistemi che comportano la raccolta, l'uso, la conservazione e lo scambio di informazioni relative ai singoli come strumento per contrastare il terrorismo o affrontare altre minacce nell'ambito della lotta alla criminalità,

B.   considerando che è necessario stabilire chiaramente a livello europeo, tenendo conto dell'obiettivo concreto che si intende perseguire, in che cosa consistono le pratiche di definizione di profili, e che le pratiche di definizione di profili rappresentano una tecnica investigativa, resa possibile dalle nuove tecnologie, spesso utilizzata nel settore commerciale ma sfruttata con sempre maggiore frequenza anche come strumento di applicazione della legge, in particolare per l'individuazione e la prevenzione dei reati, oltre che nell'ambito del controllo delle frontiere,

C.   considerando che la pratica di definire profili, realizzata spesso attraverso l'estrapolazione automatizzata di dati contenuti nei computer, merita un esame approfondito e una discussione politica, dato che si discosta in modo controverso dalla regola generale che vuole che le decisioni relative all'applicazione della legge debbano essere prese sulla base della condotta di una persona; considerando altresì che la definizione di profili è una tecnica investigativa che raccoglie, da varie fonti, informazioni sulle persone (che possono riguardare anche la loro etnia, razza, nazionalità e religione) come base per cercare di identificare, e possibilmente applicare misure restrittive nei confronti di chi, tra di esse, potrebbe essere un criminale o un sospetto terrorista, e che tale pratica si può definire come:

"l'associazione sistematica di gruppi di caratteristiche fisiche, comportamentali o psicologiche a determinati reati e il loro utilizzo come base per prendere decisioni nelle attività di contrasto"(24)

oppure, chiarendo il rapporto che intercorre tra estrapolazione dei dati e definizione dei profili:

"tecnica attraverso la quale una serie di caratteristiche di una particolare classe di persone viene estrapolata da esperienze passate e i dati registrati sono utilizzati per ricerche, al fine di individuare soggetti che abbiano una stretta correlazione con tale insieme di caratteristiche"(25),

D.   considerando che la definizione di profili in base specificatamente all'etnia o alla razza e che fa sorgere quindi gravi preoccupazioni circa il conflitto con le norme antidiscriminazione, può essere definita come:

"la pratica di utilizzare la 'razza' o l'origine etnica, la religione o l'origine nazionale, come l'unico fattore, o uno di vari fattori, nelle decisioni relative alle attività di contrasto su base sistematica, indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati siano identificati mediante mezzi automatici"(26)

oppure

"l'uso, da parte della polizia, senza alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, di elementi quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità, o l'origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, vigilanza o indagine"(27),

E.   considerando che la definizione di profili, sia mediante estrapolazione dei dati che attraverso le prassi seguite dalle forze di polizia o da altre agenzie, si va diffondendo come strumento per le attività di contrasto e di controllo delle frontiere, e che viene rivolta un'attenzione insufficiente alla valutazione della sua efficacia e allo sviluppo e applicazione di tutele giuridiche che assicurino il rispetto dei diritti della vita privata e consentano di evitare discriminazioni,

F.   considerando che i profili possono essere:

   i) descrittivi, quando si basano su testimonianze e altre informazioni relative ai perpetratori o alle caratteristiche dei reati che sono stati commessi e fungono da ausilio, pertanto, all'arresto di specifici sospetti o all'individuazione di attività criminali attuali che ricalcano il medesimo modello; oppure
   ii) predittivi, quando mettono in relazione variabili osservabili di eventi passati e dati e informazioni di intelligence attuali, al fine di trarre conclusioni che, si ritiene, possano consentire di individuare le persone eventualmente coinvolte in alcuni reati futuri, o non ancora identificati(28),

G.   considerando che l'estrapolazione dei dati e la definizione di profili rendono più labile il confine tra le legittime attività di sorveglianza mirata e i problematici controlli di massa nell'ambito dei quali si procede alla raccolta di dati non per scopi specifici ma piuttosto in virtù della loro utilità, dando così luogo a una potenziale violazione della privacy,

H.   considerando che restrizioni di viaggio ingiustificate e pratiche di controllo intrusive potrebbero incidere negativamente su scambi vitali con i paesi terzi in campo economico, scientifico, culturale e sociale; sottolinea pertanto l'importanza di ridurre al minimo il rischio che determinati gruppi, comunità o nazionalità siano sottoposti a pratiche discriminatorie o a misure non giustificabili oggettivamente,

I.   considerando che esiste il rischio di sottoporre persone innocenti a provvedimenti arbitrari quali fermi, interrogatori, restrizioni della libertà di movimento e segnalazioni alle autorità di controllo o di sicurezza a causa dell'aggiunta di determinate informazioni ai loro profili da parte dei funzionari di uno Stato; e che, se le informazioni non sono tempestivamente eliminate, in seguito a scambi di dati e reciproco riconoscimento delle decisioni si potrebbero verificare, magari senza la possibilità di ricorrere contro i provvedimenti in questione, rifiuti di concedere visti o permessi di ingresso e soggiorno, inserimenti in elenchi di controllo o banche dati, divieti di svolgere attività lavorative o effettuare operazioni bancarie, arresti, privazioni della libertà o altre violazioni dei diritti,

Obblighi giuridici

J.   considerando che le attività di contrasto devono essere sempre condotte nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti alla vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali e alla non discriminazione, e che sebbene una stretta cooperazione internazionale sia indispensabile nella lotta contro il terrorismo e i gravi atti di criminalità, tale cooperazione deve rispettare il diritto internazionale, oltre alle norme europee e ai valori sulla parità di trattamento e la corretta tutela giuridica, tra l'altro per evitare che l'Unione europea metta a repentaglio la sua credibilità in veste di promotore dei diritti umani internazionali all'interno dei propri confini e a livello internazionale,

K.   considerando che l'Unione europea deve evitare strategie investigative che potrebbero inutilmente danneggiare le relazioni diplomatiche, ostacolare tale cooperazione internazionale o nuocere all'immagine dell'Unione europea nel mondo nonché alla sua credibilità come promotrice del diritto internazionale; e che le norme europee in materia di pari trattamento, non discriminazione e tutela giuridica debbono continuare a valere come esempio,

L.   considerando che la definizione di profili sia descrittivi che predittivi può costituire uno strumento d'indagine legittimo, laddove tali profili si basino su informazioni specifiche, affidabili e puntuali piuttosto che su generalizzazioni non comprovate basate su stereotipi, e qualora le azioni intraprese sulla base di tali profili superino i test giuridici di necessità e proporzionalità; e che, tuttavia, in assenza di adeguate restrizioni giuridiche e garanzie sull'uso dei dati relativi all'origine etnica, alla razza, alla religione, alla nazionalità e all'appartenenza politica, vi è un forte rischio che la definizione di profili possa dar luogo a pratiche discriminatorie,

M.   considerando che l'orientamento contenuto nel codice europeo di etica della polizia afferma che "le indagini di polizia si baseranno, come minimo, sul ragionevole sospetto di un reale o possibile illecito o reato" e che si afferma che, in assenza di tale ragionevole sospetto, emerge la probabilità di violazione dei diritti umani(29), che minaccia i singoli e la società nel suo complesso, qualora la definizione dei profili si basi su stereotipi o pregiudizi,

N.   considerando che la "definizione di profili predittivi", attraverso l'uso di profili generali sviluppati facendo ricorso a riferimenti incrociati tra banche dati e che riflette generalizzazioni non comprovate o modelli comportamentali giudicati indicativi della commissione di futuri (seppur non ancora scoperti) reati o atti terroristici, fa sorgere gravi preoccupazioni in materia di privacy e può costituire un'interferenza con i diritti al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della CEDU e dell'articolo 7 della Carta(30),

O.   considerando che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo chiarisce che le deroghe all'articolo 8, paragrafo 2 della CEDU sono ammesse soltanto nel rispetto della legge e se necessarie in una società democratica(31), come confermato nella sua recente sentenza nella causa S. e Marper contro Regno Unito, menzionata in precedenza, in cui ha ritenuto che "i poteri di conservazione generalizzati e indiscriminati delle impronte, dei campioni cellulari e dei profili del DNA di persone sospettate, ma non condannate per reati" costituiscono una violazione dell'articolo 8 della CEDU,

P.   considerando che le conclusioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa S. e Marper contro Regno Unito, menzionata in precedenza, di un "rischio di stigmatizzazione" che deriva dal fatto che persone non condannate per reati sono trattate allo stesso modo dei criminali condannati nella banca dati britannica del DNA deve sollevare, inoltre, interrogativi in merito alla legalità delle operazioni di definizione di profili basate sull'elaborazione di dati personali di persone non giudicate colpevoli dai tribunali(32),

Q.   considerando che il programma Rasterfahndung, che ha visto le autorità di polizia tedesche raccogliere da banche dati pubbliche e private le schede personali di uomini tra i 18 e 40 anni che erano all'epoca (o erano stati) studenti di presunta fede musulmana, nel tentativo (non riuscito) di identificare sospetti terroristi, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte costituzionale tedesca nella sentenza menzionata in precedenza, giacché la Corte ha ritenuto l'estrapolazione dei dati un'intrusione illecita nei dati personali e nella vita privata, che non può essere giustificata come risposta a una situazione di minaccia generalizzata come quella che permane dagli attentati terroristici dall'11 settembre 2001, ma richiede la dimostrazione di un "pericolo concreto", come la preparazione o commissione di attentati terroristici,

Efficacia

R.   considerando che sono stati avanzati dubbi sull'utilità dell'estrapolazione dei dati e della definizione di profili in vari studi americani, tra cui:

  i) uno studio del Cato Institute che osserva:

benché l'estrapolazione dei dati abbia molti utilizzi preziosi, non è adatta al problema della scoperta dei terroristi. Sarebbe triste se l'estrapolazione dei dati per la scoperta di terroristi trovasse un avallo all'interno degli ambienti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge e delle tecnologie, dato che continuare con questo utilizzo dell'estrapolazione dei dati costituirebbe uno spreco del denaro dei contribuenti, violerebbe inutilmente la privacy e le libertà civili e porterebbe a un cattivo uso del tempo e delle energie preziose di donne e uomini che operano nell'ambito della sicurezza nazionale(33)";
   ii) uno studio del National Research Council statunitense sull'estrapolazione dei dati e le tecnologie di vigilanza comportamentale del ministero per la Sicurezza interna (Department of Homeland Security) hanno concluso che:

"l'identificazione automatizzata di terroristi attraverso l'estrapolazione dei dati (…) non è realizzabile come obiettivo, né desiderabile come finalità dello sviluppo di tecnologie(34)

S.   considerando che l'efficacia dell'estrapolazione dei dati è indebolita dal problema del cosiddetto "ago in un pagliaio", riscontrato dagli analisti che devono filtrare l'enorme quantità di dati disponibili; considerando altresì che l'ampiezza delle "tracce digitali" lasciate dai cittadini rispettosi della legge è superiore a quella di criminali e terroristi, i quali compiono sforzi notevoli per nascondere la loro identità, e che vi sono percentuali significative di "falsi positivi", dove non solo persone del tutto innocenti diventano sospetti con possibili invasioni della vita privata del singolo, ma addirittura i sospetti reali, nel frattempo, restano non identificati,

T.   considerando che il problema opposto è dato dall'eventualità di lasciarsi sfuggire perpetratori che non rientrano nel profilo, come è avvenuto con il capo della banda degli attentatori di Londra, del 7 luglio 2005, che "era giunto all'attenzione dei servizi di intelligence in quanto associato ad altri uomini sospettati di coinvolgimento in un complotto per commettere un attentato terroristico (...) ma (...) non era stato perseguito perché non collimava sufficientemente con il profilo del sospetto terrorista precedente al luglio 2005"(35),

  U. considerando che la definizione di profili che perturba i buoni rapporti con le comunità e fa sì che determinate comunità non cooperino con le autorità di contrasto, sarebbe controproducente, in quanto ostacolerebbe la raccolta di informazioni di intelligence e azioni efficaci per contrastare la criminalità e il terrorismo(36),

V.   considerando che la raccolta efficiente di informazioni in merito a specifici sospetti e il fatto di seguire tracce specifiche costituisce l'approccio migliore per individuare e prevenire il terrorismo e, a integrazione di ciò, le verifiche e i controlli a campione che colpiscono tutti allo stesso modo e ai quali i terroristi non possano sottrarsi, potrebbero essere più efficaci rispetto alla definizione di profili negli sforzi preventivi contro il terrorismo(37),

Definizione di profili in base all'etnia

W.   considerando che l'uso dell'etnia, dell'origine nazionale o della religione quali fattori nelle indagini di contrasto non è precluso, fintanto che tale uso è conforme agli standard in materia di non discriminazione, compreso l'articolo 14 CEDU, e deve superare le verifiche di efficacia, necessità e proporzionalità, se si vuole realizzare una differenza di trattamento legittimo che non costituisca discriminazione,

X.   considerando che la definizione di profili sulla base di presupposti stereotipati può esacerbare sentimenti di ostilità e xenofobia nell'opinione pubblica nei confronti di persone di una data origine etnica, nazionale o religiosa(38),

Y.   considerando che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che laddove la discriminazione razziale costituisca una base esclusiva per l'azione di contrasto, ciò corrisponde a una discriminazione vietata(39), e che, nella pratica, non è sempre chiaro se la razza o l'etnia costituiscano la base esclusiva o decisiva per tale azione ed è spesso solo quando modelli di pratiche di contrasto sono analizzati che il peso predominante di tali fattori emerge chiaramente,

Z.   considerando che, benché non vi sia alcuna norma internazionale o europea che vieti espressamente la "definizione di profili su base etnica", la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo suggerirebbe tale conclusione e sia l'ICERD che l'ECRI hanno affermato chiaramente che tale pratica vìola effettivamente il divieto di discriminazione(40),

AA.  considerando che il programma d'azione approvato alla Conferenza mondiale contro il razzismo del 2000 ha sollecitato gli Stati a "progettare, attuare e applicare misure per eliminare la 'definizione di profili su base razziale'"(41); considerando che l'ECRI, nella summenzionata raccomandazione n. 8 sulla lotta al razzismo combattendo il terrorismo, ha chiesto ai governi di accertarsi che nessuna discriminazione sia presente nella legislazione e nella regolamentazione di applicazione della legge; considerando che la rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali ritiene che i profili dei terroristi sulla base di caratteristiche quali la nazionalità, l'età o il luogo di nascita "presentino un rischio elevato di discriminazione"(42),

AB.  considerando che vi è l'esigenza di una valutazione completa delle pratiche investigative e dei sistemi di elaborazione dei dati all'interno dell'Unione europea e degli Stati membri che utilizzano o forniscono la base per le tecniche di definizione dei profili, al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi giuridici nazionali, europei e internazionali ed evitare ingiustificati effetti discriminatori o invasivi della privacy,

AC.  considerando che i seguenti orientamenti dovrebbero essere applicati a tali operazioni e che è necessario combinare tutte queste tutele per fornire una protezione completa ed efficace,

1.   rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   a) qualunque elaborazione di dati personali per finalità di applicazione della legge e di lotta al terrorismo dovrebbe essere basata su norme giuridiche pubblicate che impongano limitazioni all'utilizzo, che siano chiare, specifiche e vincolanti, nonché soggette a una vigilanza rigorosa ed efficace da parte di autorità indipendenti di protezione dei dati, oltre che a severe sanzioni in caso di violazione; la conservazione di massa di dati per motivi precauzionali è una misura sproporzionata rispetto alle misure strettamente necessarie per un'efficace azione di contrasto del terrorismo;
   b) è necessario istituire un quadro giuridico che stabilisca chiaramente in che cosa consistono le pratiche di definizione di profili, o mediante l'estrapolazione automatizzata di informazioni elettroniche o in altro modo, allo scopo di fissare norme chiare in materia di legittimità dell'utilizzo e di limitazioni dello stesso; è necessario inoltre introdurre salvaguardie per la tutela dei diritti dei singoli e meccanismi di responsabilizzazione;
   c) la raccolta e la conservazione di dati personali e l'utilizzo di tecniche per la definizione di profili in merito a persone non sospettate di un reato o di una minaccia specifici dovrebbero essere sottoposti a test di "necessità" e "proporzionalità" particolarmente rigorosi;
   d) i dati relativi ai fatti e le informazioni di intelligence, nonché i dati relativi a diverse categorie di interessati, andrebbero distinti chiaramente;
   e) l'accesso ai fascicoli della polizia e dei servizi segreti andrebbe consentito soltanto caso per caso, per finalità specifiche, e dovrebbe essere soggetto a controllo giurisdizionale negli Stati membri;
   f) le attività di definizione di profili non dovrebbero distogliere i servizi di polizia degli Stati membri dalle operazioni investigative mirate, e una legislazione restrittiva in materia di definizione di profili non dovrebbe impedire l'accesso legittimo alle banche dati nell'ambito di tali indagini mirate;
   g) dovrebbe esservi un limite di tempo per la conservazione delle informazioni personali;
   h) le statistiche basate sull'etnia rappresentano uno strumento essenziale per identificare le azioni di contrasto che dimostrano una focalizzazione sproporzionata, illegittima e ingiustificata sulle minoranze etniche; l'introduzione di elevati standard di protezione dei dati personali (ovvero quelli legati a una persona fisica identificabile) non preclude pertanto la generazione di dati statistici anonimi, comprendenti anche variabili legate all'etnia, alla "razza", alla religione e alla nazionalità, necessari a individuare qualsiasi discriminazione nelle pratiche di contrasto; occorre invitare il Gruppo di lavoro Articolo 29 a fornire un orientamento in materia;
   i) la raccolta di dati sui singoli individui esclusivamente sulla base del fatto che abbiano una particolare origine razziale o etnica, convinzione religiosa, orientamento sessuale o comportamento, opinioni politiche o che siano membri di particolari movimenti o organizzazioni non proibite dalla legge andrebbe vietata; è necessario garantire forme di tutela e possibilità di ricorso contro l'utilizzo discriminatorio di strumenti di applicazione della legge;
   j) il ricorso, da parte di enti pubblici o privati, a computer per prendere decisioni sui singoli senza una valutazione umana andrebbe consentito soltanto in via eccezionale e associato a rigorose salvaguardie;
   k) vi dovrebbero essere solide salvaguardie, stabilite dalla legge, che assicurino un controllo giurisdizionale e parlamentare adeguato delle attività della polizia e dei servizi segreti, comprese le attività antiterrorismo;
   l) in considerazione delle possibili conseguenze per i singoli, i mezzi di ricorso dovrebbero essere efficaci e accessibili, con informazioni chiare agli interessati circa le procedure applicabili accompagnate dai diritti di accesso e rettifica;
   m) occorre stabilire una serie di criteri che consentano di verificare l'efficacia, la legittimità e la coerenza con i valori dell'Unione europea di tutte le pratiche di definizione di profili; le disposizioni di legge, attuali e future, nazionali ed europee, sull'uso della definizione dei profili andrebbero riviste onde accertare che soddisfino i requisiti giuridici fissati dal diritto comunitario e dai trattati internazionali; sarebbe opportuno valutare, se necessario, una riforma legislativa a livello comunitario, finalizzata a introdurre norme vincolanti volte a evitare qualunque violazione dei diritti fondamentali, tenendo altresì conto delle citate raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla definizione di profili;
   n) è necessario verificare fino a che punto la direttiva 2000/43/CE vieta o regolamenta le misure e le pratiche di definizione di profili, considerando altresì la possibilità di riformarla per includere anche gli aeroporti e i porti nel suo ambito di applicazione;
   o) il Consiglio dovrebbe commissionare uno studio, basato sul quadro normativo pertinente e sulle pratiche in vigore, che venga condotto sotto la responsabilità della Commissione, in collaborazione con l'Agenzia per i diritti fondamentali e, se del caso, con il Garante europeo della protezione dei dati, e previa consultazione delle autorità di contrasto e delle agenzie di intelligence, sull'applicazione reale e potenziale delle tecniche di definizione di profili, sulla loro efficacia nell'identificazione dei sospetti e sulla compatibilità di tali pratiche con le libertà civili, i diritti umani e le norme sulla privacy; è necessario chiedere agli Stati membri di fornire le cifre relative ai fermi, alle ricerche e agli altri provvedimenti derivanti dall'utilizzo delle tecniche di definizione di profili;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Approvata dal comitato dei ministri il 17 settembre 1987 alla 410a riunione dei viceministri.
(2) Approvata dal comitato dei ministri il 30 settembre 1997, alla 602a riunione dei viceministri.
(3) Approvata dal comitato dei ministri il 19 settembre 2001, alla 765a riunione dei viceministri.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(5) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
(6) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(7) GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.
(8) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.
(9) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(10) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
(11) GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18.
(12) Decisione della Corte costituzionale tedesca, BVerfG, 1 BvR 518/02 del 4.4.2006, Absatz-Nr. (1-184).
(13) Camera dei Lord, 9 dicembre 2004, R v. Immigration Office at Prague Airport and another (Respondents) ex parte European Roma Rights Centre and other (Appellants) [2004], UKHL 55, paragrafo 101.
(14) Timishev contro Russia, 13 dicembre 2005, n. 55762/00 e 55974/00, CEDU 2005-XII.
(15) Nachova e altri contro Bulgaria [GC], 26 febbraio 2004, n. 43577/98 e 43579/98, CEDU 2005-VII.<0}
(16) D.H. e altri contro Repubblica ceca, 13 novembre 2007, n. 57325/00.
(17) S. e Marper contro Regno Unito, 4 dicembre 2008, n. 30562/04 e 30566/04.
(18) Sentenza del 16 dicembre 2008, causa C-524/06, non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza.
(19) Documento delle Nazioni Unite A/HRC/4/26, 29 gennaio 2007.
(20) CommDH/Issue Paper (2008)3, Strasburgo, 17 novembre 2008.
(21) CRI(2004) 26, approvata il 17 marzo 2004.
(22) CRI(2007) 39, approvata il 29 giugno 2007.
(23) CFR-CDF, parere 4.2006, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2006_4_en.pdf.
(24) Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del 28 ottobre 2008, sulla decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto, paragrafo 35.
(25) Relazione della Camera dei Lord: Clarke R, "Profiling: A Hidden Challenge to the Regulation of Data Surveillance", 1993, paragrafo 33, nota 41.
(26) De Schutter, Oliver and Ringelheim, Julie (2008), "Ethnic Profiling: A Rising Challenge for European Human Rights Law", Modern Law Review, 71(3):358-384.
(27) Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), raccomandazione di politica generale n. 11, menzionata in precedenza, paragrafo 1.
(28) Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, paragrafo 33.
(29) Ibid., paragrafo 33. Cfr. inoltre la relazione sulla "Definizione di profili in base all'etnia" della rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali, menzionata in precedenza, pagg. 9-13.
(30) Parere dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, del 28 ottobre 2008, sulla decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto, paragrafo 4.
(31) Per un breve quadro d'insieme della giurisprudenza pertinente cfr. E. Brouwer, "Towards a European PNR System?", studio eseguito per l'unità tematica C del Parlamento europeo, Diritti dei cittadini e affari costituzionali, documento PE 410.649, gennaio 2009, paragrafo 5, pagg. 16-17.
(32) Summenzionata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa S. e Marper contro Regno Unito, paragrafo 125.
(33) Cato Institute Policy Analysis n. 584, 11 dicembre 2006, "Effective Terrorism and the limited role of predictive data-mining", di Jeff Jonas e Jim Harper.
(34) "Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists: A Framework for Program Assessment". Sintesi gratuita disponibile all'indirizzo http://www.nap.edu/catalog/12452.html, pag. 4.
(35) "Detectives draw up new brief in hunt for radicals", The Times, 28 dicembre 2005.
(36) Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, paragrafo 62.
(37) Ibid., paragrafo 61.
(38) Ibid., paragrafo 40.
(39) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Timishev contro Russia, menzionata in precedenza.
(40) Parere dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, del 28 ottobre 2008, sulla decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto, paragrafo 39.
(41) Relazione della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e ogni forma di intolleranza (A/CONF.189/12), programma d'azione, paragrafo 72.
(42) Rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali, "The balance between freedom and security in the response by the European Union and its member States to the Terrorist Threats" (2003), pag. 21.


Protezione degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Relazione annuale 2007
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – Relazione annuale 2007 (2008/2242(INI))
P6_TA(2009)0315A6-0180/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

–   visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2008, dal titolo "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità – Lotta contro la frode –Relazione annuale 2007" (COM(2008)0475) e i relativi allegati (SEC(2008)2300 e SEC(2008)2301),

–   visti la relazione d'attività dell'OLAF per il 2007(1) e la sua seconda relazione del 19 giugno 2008 sull'applicazione del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, nonché gli orientamenti che sostituiscono il vademecum dell'OLAF,

–   vista la relazione d'attività del Comitato di vigilanza dell'OLAF per il periodo da giugno 2007 a maggio 2008(2),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007(3),

–   visti l'articolo 276, paragrafo 3 e l'articolo 280, paragrafo 5 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(4),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0180/2009),

Importo delle irregolarità notificate

1.   si compiace dell'inclusione di un capitolo relativo alle spese dirette, ma sottolinea che si attende ulteriori miglioramenti mediante la presentazione di dati più completi nelle prossime relazioni;

2.   chiede nuovamente che le relazioni annuali sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e le relative risoluzioni del Parlamento siano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio e che quest'ultimo comunichi successivamente le sue osservazioni al Parlamento e alla Commissione; è profondamente deluso che il Consiglio non abbia ancora agito in tal senso, nonostante le richieste del Parlamento e l'insistenza della Commissione;

3.   constata che nei settori delle risorse proprie, delle spese agricole, delle misure strutturali e delle spese dirette, le irregolarità notificate nel 2007 ammontavano a 1 425 milioni di euro (rispetto ai 1 143 milioni di euro nel 2006); gli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione nel 2007 possono essere ripartiti nel modo seguente:

   Risorse proprie: 377 milioni di euro (353 milioni di euro nel 2006),
   Spese agricole: 155 milioni di euro (87 milioni di euro nel 2006),
   Misure strutturali: 828 milioni di euro (703 milioni di euro nel 2006),
   Fondi di preadesione: 32 milioni di euro (14 milioni nel 2006),
   Spese dirette: 33 milioni di euro;

4.   si compiace del fatto che in seguito alla relazione parlamentare dello scorso anno la Commissione ha definito le differenze tra un'irregolarità e la frode; rileva tuttavia che la definizione di "sospetta frode" continua a causare difficoltà per gli Stati membri;

Considerazioni generali

5.   accoglie con favore gli sforzi compiuti dagli Stati membri ma sottolinea nuovamente che gli stessi dovrebbero garantire l'adeguatezza dei propri meccanismi di controllo finanziario ed evidenzia l'importanza di un'azione preventiva degli Stati membri, al fine di migliorare l'individuazione delle irregolarità, prima che siano effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari; sottolinea che la lotta contro la frode e la corruzione è un dovere costante di tutti gli Stati membri e che è necessario uno sforzo concertato al fine di conseguire reali miglioramenti;

6.   sottolinea la necessità di conseguire una maggiore armonizzazione dei metodi di raccolta e utilizzo delle informazioni allo scopo di fornire un quadro standardizzato che consentirà, nel contesto di una strategia di prevenzione rafforzata, di valutare i rischi di frode in modo più efficace;

7.   si compiace del fatto che taluni Stati membri presentino dichiarazioni di gestione relative agli stanziamenti comunitari gestiti a livello nazionale; invita gli altri Stati membri a sviluppare iniziative similari e chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie affinché tali dichiarazioni nazionali di gestione siano presentate in tutta l'Unione europea;

Risorse proprie

8.   osserva che l'importo stimato delle irregolarità ha registrato un aumento del 6% e che i prodotti più colpiti sono stati, analogamente agli anni precedenti, i televisori e le sigarette;

9.   si rammarica del ritardo nell'adozione della proposta di regolamento relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita (COM(2006)0473) e invita pertanto il Consiglio ad adottare senza indugio il regolamento;

10.   si compiace del fatto che, successivamente alla sua comunicazione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254), la Commissione ha adottato una comunicazione su una strategia coordinata per migliorare la lotta antifrode in materia di IVA nell'Unione europea (COM(2007)0758), e segue con particolare attenzione sia la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (COM(2009)0028), sia la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)0029);

11.   sottolinea che è necessario un nuovo impulso politico per realizzare sostanziali miglioramenti nella cooperazione in materia di lotta contro la frode all'IVA;

12.   si rammarica del fatto che poiché l'OLAF non ha accesso al contenuto dello scambio di dati tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto(5), esso non può apportare un valore aggiunto nel settore delle attività di intelligence sulle frodi all'IVA, della prevenzione e del sostegno alle operazioni antifrode degli Stati membri; si rammarica a tale riguardo che l'OLAF non abbia trattato alcun caso di frode dell'IVA nel 2007;

13.   ricorda agli Stati membri la necessità di tener presente l'elevato numero di casi di frode all'IVA transnazionali;

14.   si rammarica per l'aggravarsi delle frodi relative all'origine dei prodotti per quanto riguarda non solo le misure tariffarie preferenziali, ma anche i contingenti tariffari del GATT;

15.   invita la Commissione a realizzare una valutazione specifica del potenziale rischio di frode, in base al prodotto e al paese, tenendo conto della possibilità di effettuare controlli sistematici, mirati e, all'occorrenza, permanenti, sia nel luogo di origine sia in quello di destinazione, prestando particolare attenzione al fenomeno delle frodi carosello;

Spese agricole

16.   ricorda che dal 1° gennaio 2007 gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione delle irregolarità per importi superiori a 10 000 EUR, che costituisce la soglia introdotta dal regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore(6); osserva che il numero dei casi di irregolarità segnalate è diminuito del 53% (1 548 casi rispetto ai 3 294 casi nel 2006); sottolinea che il numero relativamente basso di irregolarità può essere dovuto alla soglia più elevata prevista per la notifica dei casi;

17.   osserva che l'importo stimato delle irregolarità ha registrato un aumento del 44%, che è in parte legato ai casi aventi una considerevole incidenza finanziaria che sono emersi o sono stati scoperti negli anni precedenti ma sono stati segnalati solo nel 2007; osserva che i settori più colpiti sono stati i settori lattiero-caseario, ortofrutticolo, dello zucchero, dello sviluppo rurale e delle carni bovine;

18.   rileva che i settori lattiero, ortofrutticolo, dello zucchero e dello sviluppo rurale considerati congiuntamente sono responsabili di circa il 77% del totale delle irregolarità e che lo sviluppo rurale da solo rappresenta circa il 38% di tutte le irregolarità segnalate; rileva inoltre che l'importo più elevato quanto alle irregolarità nell'ambito dello sviluppo rurale è segnalato in relazione alle misure di sostegno alla "silvicoltura" e il maggio numero di irregolarità è segnalato per le misure di sostegno "agroambientali"; chiede pertanto all'OLAF di accordare particolare attenzione, nella sua prossima relazione annuale, alle irregolarità concernenti lo sviluppo rurale;

19.   sottolinea che il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione delle informazioni, in particolare per quanto concerne il rispetto dei termini per la trasmissione, varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; deplora il fatto che per l'Austria e la Svezia il tempo che intercorre tra l'individuazione e la comunicazione delle irregolarità sia molto superiore alla media (1,2 anni): è infatti pari rispettivamente a 3,4 e 2,3 anni;

20.   concorda con l'affermazione della Corte dei conti europea al punto 5.20 della summenzionata relazione annuale, secondo cui il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), se correttamente applicato e a condizione che vengano immessi dati esatti ed affidabili, rappresenta un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di spese irregolari; chiede che l'applicazione del sistema venga estesa a settori attualmente non coperti; osserva tuttavia che si dovrà migliorare la quantità e la qualità dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema allo scopo di rafforzare le misure deterrenti contro la frode;

21.   invita la Commissione ad adottare una decisione politica ferma qualora le autorità greche non rispettino i termini fissati nel piano d'azione relativo alla creazione di un nuovo sistema di identificazione delle parcelle agricole e di informazione geografica;

22.   invita nuovamente la Commissione a valutare l'efficienza e la trasparenza dei sistemi di monitoraggio relativi ai pagamenti agli agricoltori nell'ambito della sua prossima relazione annuale;

Misure strutturali

23.   accoglie con favore le disposizioni più semplici e più precise del regolamento (CE) n. 1083/2006(7) del Consiglio e del regolamento attuativo della Commissione (CE) n. 1828/2006(8); è tuttavia preoccupato per l'affermazione della Corte dei conti europea al punto 6.32 della summenzionata relazione annuale, secondo cui i sistemi di supervisione e controllo vigenti negli Stati membri come pure i sistemi di supervisione della Commissione sono solo parzialmente efficaci;

24.   riconosce che in un gran numero di Stati membri si verificano irregolarità nell'utilizzo dei fondi UE dovute a cattiva gestione e talvolta persino a frode; osserva che nel 2007 gli Stati membri hanno comunicato 3 832 irregolarità (con un aumento del 19,2% rispetto al 2006), che l'importo totale in questione è stato pari a circa 828 milioni di EUR (equivalente a poco meno dell'1,83% degli stanziamenti d'impegno), che la percentuale delle frodi sospette sul totale delle irregolarità comunicate è pari al 12-15% circa nel 2007 e che l'importo irregolare totale relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) è aumentato del 48% rispetto al 2006;

25.   sottolinea l'importanza del piano di azione, adottato dalla Commissione il 19 febbraio 2008, per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali, inteso a ridurre gli errori nelle domande di pagamento presentate dagli Stati membri; confida che questo nuovo piano d'azione migliori la situazione in maniera significativa, anche e soprattutto aiutando gli Stati membri a sviluppare la loro abilità di verificare l'ammissibilità delle spese relative ai progetti; rileva che la prima relazione sullo stato di avanzamento relativa a questo piano d'azione presenta risultati iniziali positivi;

26.   approva la posizione della Commissione secondo la quale, laddove siano riscontrate gravi irregolarità, saranno adottate azioni correttive, comprendenti la sospensione dei pagamenti e il recupero di quelli indebiti o errati; rammenta che la Commissione deve riferire quattro volte l'anno sui progressi compiuti nell'attuazione del suo piano d'azione; esorta tuttavia la Commissione a intensificare gli sforzi volti a sostenere gli Stati membri nella prevenzione delle irregolarità e nel trasferimento delle competenze necessarie alle autorità nazionali e regionali competenti;

27.   accoglie con favore la qualità dei risultati ottenuti in praticamente tutti i progetti e, al fine di non compromettere il monitoraggio e la corretta attuazione dei Fondi strutturali, sottolinea la necessità di operare una distinzione tra:

   le irregolarità amministrative che devono essere corrette,
   le frodi (ovvero lo 0,16% dei pagamenti effettuati dalla Commissione tra il 2000 e il 2007) che devono essere sanzionate;

28.   riconosce che l'efficace assorbimento dei Fondi strutturali ha posto delle importanti sfide, in special modo per i nuovi Stati membri, poiché viene loro richiesto di conformarsi a obblighi severi e spesso complessi per il loro utilizzo; accoglie pertanto con favore gli sforzi compiuti da questi Stati membri per migliorare la loro capacità di attuazione, invitandoli a intensificare tale impegno per poter dimostrare risultati tangibili in un arco di tempo ragionevole;

29.   esorta la Commissione a tener conto dei costi amministrativi sostenuti dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri per l'applicazione degli obblighi spesso complessi e onerosi connessi al monitoraggio e al controllo dei progetti cofinanziati;

30.   esorta a tal fine la Commissione e gli Stati membri a operare metodicamente per fornire assistenza su come evitare irregolarità nonché errori e carenze di tipo amministrativo;

31.   esorta la Commissione a procedere a un'ulteriore semplificazione delle procedure di gestione e controllo dei programmi dei Fondi strutturali, che sono responsabili in certa misura delle irregolarità da parte degli Stati membri nell'esecuzione di tali programmi;

32.   è profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte degli Stati membri dopo vari anni; ritiene inaccettabile che sei Stati membri(9) non utilizzino ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14(10) di essi non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi(11) non abbiano classificato i casi di irregolarità segnalati; esorta la Commissione a individuare soluzioni efficaci, oltre alle procedure di infrazione, per risolvere questa situazione e invita la Commissione a considerare seriamente la possibilità di istituire un efficace sistema di sanzioni finanziarie da integrare nei futuri regolamenti, e ad applicarlo sistematicamente;

33.   sottolinea che occorre rafforzare la classificazione delle irregolarità (indicando se si tratti o meno di un caso di sospetta frode) nell'ambito della notifica da parte degli Stati membri, dal momento che alcuni di loro non hanno ancora fornito alcuna classificazione mentre altri sono stati in grado di fornire la classificazione soltanto per una parte ridotta delle irregolarità comunicate;

34.   esorta gli Stati membri che non utilizzano ancora i moduli AFIS/ECR per la notifica elettronica a farlo al più presto, al fine di migliorare la qualità dei propri dati e la tempestività della notifica, entro la fine del 2009; constata che la Commissione sta lavorando a nuovo sistema di segnalazione attraverso Internet – il Sistema di gestione delle irregolarità – che dovrà essere applicato a partire dall'estate 2009 e dovrebbe migliorare la disciplina in tale settore;

35.   chiede che siano messi in atto maggiori sforzi per migliorare l'armonizzazione della segnalazione delle irregolarità, specialmente per quanto riguarda il Fondo di coesione;

36.   esprime rammarico per il fatto che, sebbene i dati relativi a tutti i beneficiari della politica di coesione comunitaria debbano essere pubblicati dalle autorità di gestione ai sensi delle norme che disciplinano l'attuazione dei Fondi strutturali nel periodo 2007-2013 (regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione), la banca dati sul sito della Commissione è incompleta; esorta pertanto la Commissione a collaborare con gli Stati membri per accelerare il flusso di informazioni ai fini di un funzionamento più efficiente e più trasparente della banca dati; esorta inoltre gli Stati membri e la Commissione a conformarsi pienamente e tempestivamente a tale obbligo di trasparenza entro il giugno 2009, termine ultimo stabilito nella risoluzione del Parlamento del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza nelle questioni finanziarie(12);

37.   sostiene, nel quadro della proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(13), la richiesta che gli Stati membri informino sistematicamente l'OLAF sul seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF; sottolinea che ciò potrebbe migliorare l'informazione relativa alle sentenze dei tribunali nazionali sull'utilizzo fraudolento dei Fondi strutturali;

Fondi di preadesione

38.   sottolinea che, sebbene il numero delle irregolarità sia diminuito, la loro incidenza finanziaria è aumentata di 2,2 volte e quella dei casi di sospetta frode è aumentata di tre volte, il che è dovuto in gran parte alle spese "non ammissibili";

39.   osserva che la Commissione ha pubblicato una serie di dettagliate e approfondite relazioni di valutazione critiche nei confronti dei progressi realizzati in Bulgaria e Romania in materia di riforma giudiziaria e lotta alla corruzione nell'ambito dei meccanismi di cooperazione e verifica, nonché una relazione distinta sulla gestione dei fondi comunitari in Bulgaria, che evidenziano la necessità di un risoluto impegno politico e una decisa attuazione sul campo, al fine di rispettare appieno i parametri fissati al momento dell'adesione; rileva inoltre che, nel caso della Bulgaria, la Commissione ha definitivamente sospeso parte dei fondi comunitari a titolo del programma Phare a causa delle irregolarità riscontrate attraverso il proprio sistema di controllo e verifica contabile; invita pertanto gli Stati membri in questione ad intervenire con urgenza per attuare le misure specifiche di follow-up presentate nelle suddette relazioni; appoggia infine gli sforzi compiuti finora da questi Stati membri e li esorta ad adottare ogni opportuna misura a tal fine;

40.   esprime riserve quanto all'indicazione dell'OLAF secondo cui non vi sono stati casi di sospetta frode relativi ai fondi di preadesione nel 2007; rileva che Cipro e la Lituania non hanno comunicato alcun caso nel 2007;

41.   sottolinea che la qualità insufficiente delle informazioni trasmesse rimane un problema irrisolto; osserva che il grado di affidabilità delle informazioni comunicate è il più basso in Bulgaria e Romania, ma che, in termini relativi, le informazioni meno affidabili sono quelle trasmesse dall'Ungheria; osserva altresì che il rispetto dei termini per la comunicazione delle informazioni causa problemi, in particolare, in quattro Stati membri e in un paese candidato(14);

42.   ritiene che esistano seri problemi circa l'affidabilità delle informazioni trasmesse e il rispetto degli obblighi in materia in alcuni Stati membri dell'UE-12 (ciò è a dire gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007) – ciò che indica la solidità o la debolezza della struttura amministrativa del sistema d'informazione del paese beneficiario – e che vi saranno problemi simili per quanto riguarda l'esecuzione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; esorta pertanto gli Stati membri interessati a cooperare con la Commissione per individuare le modalità per risolvere tale situazione;

Spese dirette

43.   sottolinea che l'assistenza esterna è un settore che è sempre più colpito da irregolarità e frodi;

44.   è preoccupato per le conclusioni della relazione annuale di attività dell'OLAF, secondo cui nel settore dell'assistenza esterna gli investigatori dell'OLAF incontrano spesso un modus operandi tipico della frode organizzata dovuta a lacune nel coordinamento tra le diverse organizzazioni di donatori internazionali;

45.   chiede alla Commissione di prestare attenzione al problema del doppio finanziamento dei progetti; chiede in particolare alla Commissione che, al momento di concludere o modificare accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, invii sistematicamente tutti i propri audit interni ed esterni sull'uso dei fondi comunitari alla Corte dei conti e al revisore contabile interno della Commissione;

Recuperi

46.   si rammarica che i tassi di recupero siano ancora molto bassi, specialmente nei settori in cui la gestione dei recuperi spetta agli Stati membri; sottolinea che, secondo la relazione dell'OLAF, attualmente restano ancora da recuperare 3,75 miliardi di euro;

47.   è favorevole all'iscrizione degli importi recuperati alla stessa linea di bilancio a titolo della quale sono stati indebitamente corrisposti;

48.   accoglie con favore la pubblicazione della nuova banca dati centrale per l'esclusione dei beneficiari dei fondi comunitari che hanno commesso frodi(15); sottolinea che essa è operativa a partire dal 1° gennaio 2009 e chiede alla Commissione di presentare una relazione di valutazione entro l'inizio del 2010;

49.   sottolinea che è necessaria una procedura di recupero più rapida e più efficace; ribadisce pertanto il proprio invito alla Commissione a includere elementi precauzionali vincolanti nella futura legislazione concernente la gestione condivisa, in modo tale che i pagamenti irregolari possano essere recuperati al termine della procedura di recupero;

50.   invita la Commissione a esaminare la possibilità di introdurre un sistema di garanzia, ad esempio mediante l'iscrizione in riserva o la destinazione di un determinato importo, al fine di accelerare il recupero degli importi dovuti;

Relazioni dell'OLAF con Europol ed Eurojust

51.   prende atto con soddisfazione della firma da parte di Eurojust e dell'OLAF, il 24 settembre 2008, di un Accordo pratico di cooperazione(16) che definisce le modalità per una cooperazione stretta e rafforzata e prevede disposizioni per lo scambio di dati generali e personali; è favorevole alla conclusione di un accordo analogo con Europol;

52.   considera indispensabile creare una solida base per sinergie operative e attività di intelligence con Eurojust ed Europol, ad esempio attraverso un team operativo e di intelligence comune, che apporterebbe sicuramente un valore aggiunto alla lotta contro la frode;

53.   sottolinea altresì che è opportuno risolvere il problema dell'attuale sovrapposizione di competenze tra questi organismi;

Cooperazione tra l'OLAF e gli Stati membri

54.   appoggia l'obiettivo principale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2006)0244) che consiste nel rafforzamento dell'indipendenza dell'OLAF; ricorda, tuttavia, l'importanza di creare collegamenti tra le attività e i risultati dell'OLAF, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri attraverso canali di comunicazione efficaci, evitando duplicazioni del lavoro e l'assenza di informazioni;

55.   sottolinea che l'OLAF è l'unica autorità abilitata a esercitare tutti i poteri di indagine per contrastare e prevenire la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che vada a scapito del bilancio generale dell'Unione europea; sottolinea pertanto che specialmente in relazione ai Fondi strutturali e all'assistenza esterna, che presentano il livello più elevato di irregolarità segnalate, la funzione investigativa dell'OLAF dovrebbe essere ulteriormente rafforzata;

56.   sottolinea che i casi di "follow-up" sono aumentati costantemente dal 2003 e che nel 2007 i dossier dell'OLAF sono stati generalmente chiusi con il recupero finanziario o con la formulazione di raccomandazioni relative a un seguito giudiziario; conclude che ciò significa che le indagini dell'OLAF producono risultati positivi per gli Stati membri e per le istituzioni dell'Unione europea;

57.   osserva che le raccomandazioni dell'OLAF non sono vincolanti, per cui le autorità nazionali adottano le pertinenti decisioni e applicano sanzioni indipendentemente da esse; ritiene che l'istituzione di una Procura europea contribuirebbe a superare le difficoltà derivanti dalla natura transfrontaliera dei casi;

58.   sottolinea la necessità di razionalizzare gli strumenti giuridici, in quanto le definizioni di frode, sospetta frode e altre irregolarità sono contenute in una serie di strumenti giuridici diversi, nonostante le ripetute richieste del Parlamento relative ad una rifusione delle norme antifrode;

59.   prende atto del problema della competenza degli Stati membri per quanto concerne l'applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(17); ritiene che, in caso di dubbio, i tribunali nazionali dovrebbero adire la Corte di giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale;

60.   accoglie con favore la pubblicazione della summenzionata seconda relazione dell'OLAF sui controlli e le verifiche sul posto, che illustra le buone prassi per ciascuna fase dei controlli, nonché la nuova versione del Vademecum dell'OLAF (orientamenti); chiede alla Commissione di inviare alla propria commissione competente la versione aggiornata e completa del manuale dell'OLAF entro il settembre 2009;

61.   sottolinea la necessità di disposizioni più chiare circa le procedure e di termini vincolanti per le autorità competenti per quanto riguarda la prestazione dell'assistenza necessaria e, in generale, di disposizioni più vincolanti in materia di cooperazione che individuino l'autorità nazionale competente per la prestazione dell'assistenza; insiste, al fine di risolvere il problema, sull'utilità della sua posizione del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode(OLAF)(18);

62.   chiede alla Commissione di adottare le misure idonee, incluse le procedure di infrazione, nei confronti degli Stati membri che non assistono i suoi servizi nello svolgimento dei controlli sul posto, secondo quanto previsto dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(19);

63.   osserva che, poiché ai casi viene molto spesso dato un seguito giudiziario ma l'ammissibilità a livello di tribunali nazionali delle prove raccolte dall'OLAF è molto limitata, l'obiettivo deve essere quello di migliorare il supporto giudiziario alla funzione investigativa dell'OLAF; ritiene inoltre che Eurojust debba essere informato se sono trasmessi alle autorità giudiziarie informazioni o relazioni finali qualora riguardino gravi forme di reati transnazionali e siano coinvolti due o più Stati membri;

64.   ricorda alla Commissione la richiesta del Parlamento di includere nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari per il 2008 un'analisi delle strutture degli Stati membri coinvolte nella lotta contro le irregolarità;

65.   deplora l'insufficiente notifica da parte degli Stati membri del seguito dato alle informazioni o alle relazioni finali trasmesse dall'OLAF; invita gli Stati membri a garantire che le loro autorità competenti presentino all'OLAF una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda le informazioni o le raccomandazioni trasmesse loro dall'OLAF;

66.   rileva che le autorità nazionali di audit sono dotate di notevoli competenze nelle revisioni contabili concernenti i fondi dell'Unione europea e costituiscono la prima fonte di informazioni per le autorità giudiziarie nazionali e le istituzioni dell'Unione europea; ritiene pertanto che massimizzare la cooperazione e il flusso di informazioni tra le autorità di audit, le autorità giudiziarie nazionali e l'OLAF rafforzerebbe ulteriormente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità;

67.   rileva che, in base alla sua summenzionata risoluzione legislativa del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF gli Stati membri sono tenuti ad informare sistematicamente l'OLAF sul seguito dato ai casi trasmessi loro dall'OLAF e chiede pertanto all'OLAF di riferire al riguardo nella sua prossima relazione annuale;

68.   rileva che i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) istituiti per l'OLAF negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 2004 sono punti di contatto/informazione molto importanti per l'OLAF stesso; rileva, tuttavia, che, fino a quando tali uffici non saranno indipendenti dall'amministrazione nazionale, il loro valore aggiunto funzionale è minimo (soprattutto per quanto riguarda la comunicazione di irregolarità alla Commissione); invita pertanto la Commissione a presentare alla commissione competente del Parlamento proposte intese a rendere più utile il lavoro di tali uffici e ritiene altresì necessario rafforzare la cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

Tabacco – Accordo con Philip Morris

69.   si rammarica del fatto che la Commissione non sia stata in grado di fornire una relazione completa sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, gli Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario(20), e in particolare al paragrafo 49, in cui il Parlamento ha esplicitamente invitato la Commissione a pubblicare tale relazione entro la fine del 2008; si attende che la Commissione presenti tale relazione prima della fine della procedura di discarico per l'esercizio finanziario 2007;

70.   non può accettare il fatto che, sebbene nel quadro degli accordi con Philip Morris e Japan Tobacco la Comunità abbia ricevuto 1,65 miliardi di dollari USA per la lotta contro la frode, la Commissione, invece di definire un approccio comune, ha assegnato circa il 90% di tale importo direttamente ai Ministri delle finanze senza prevedere una destinazione specifica; invita il Consiglio e la Commissione a istituire un gruppo di lavoro tripartito con il Parlamento al fine di reperire soluzioni adeguate per un uso migliore e più razionale di questa e analoghe entrate dell'Unione europea; ritiene inaccettabile che in tempi di crisi economica miliardi di euro provenienti da sanzioni pecuniarie, pagate da importanti società che hanno violato le regole di concorrenza europee a scapito dei consumatori europei, non vengano utilizzati dall'Unione europea per stimolare l'economia a vantaggio dei disoccupati e/o per aiutare i paesi in via di sviluppo che saranno i più colpiti dalla crisi, ma siano invece semplicemente inviati alle tesorerie nazionali;

Criminalità organizzata

71.   accoglie con favore la pubblicazione della comunicazione della Commissione del 20 novembre 2008 sui proventi della criminalità organizzata (COM(2008)0766), che tratta la confisca dei proventi della criminalità, e concorda con la Commissione sul fatto che la confisca è uno dei mezzi più efficaci di lotta contro la criminalità organizzata e che è opportuno adottare misure per aumentare il numero limitato di casi di confisca e gli importi recuperati;

72.   sottolinea che è essenziale attuare meccanismi rapidi ed efficaci per congelare e confiscare i beni detenuti all'estero e che pertanto andrebbe presa in considerazione una rifusione dell'attuale quadro legislativo dell'Unione europea; sottolinea che la decisione del Consiglio 2007/845/GAI andrebbe attuata con urgenza al fine di garantire che gli Stati membri istituiscano o designino uffici per il recupero dei beni (ARO);

73.   ribadisce la sua richiesta alla Commissione di fornirgli un'analisi dettagliata del sistema o dei sistemi utilizzati dalla criminalità organizzata per danneggiare gli interessi finanziari delle Comunità; ritiene che la valutazione annuale della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA), effettuata da Europol, sia utile ma non sufficiente al riguardo;

74.   deplora che la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995 e i suoi protocolli del 1996 e del 2007 non siano ancora stati ratificati dalla Repubblica ceca, dell'Ungheria, da Malta e dalla Polonia, che uno dei due protocolli non sia stato ratificato dall'Estonia e dall'Italia e che in sette Stati membri il recepimento delle disposizioni presenti ancora delle lacune;

o
o   o

75.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.
(2) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.
(3) GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.
(4) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.
(6) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.
(7) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell"11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
(8) GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.
(9) Francia, Irlanda, Svezia, Spagna, Lettonia e Lussemburgo; dal novembre 2008 la situazione è migliorata: Germania ed Estonia utilizzano strumenti elettronici al posto del supporto cartaceo
(10) Il rispetto dei termini per la segnalazione costituisce un problema in particolare in Spagna, Francia e Paesi Bassi.
(11) Spagna, Francia, Irlanda e Lussemburgo.
(12) Testi approvati, P6_TA(2008)0051.
(13) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(14) Croazia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Polonia non hanno rispettato i termini per la comunicazione delle informazioni.
(15) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12.
(16) GU C 314 del 9.12.2008, pag. 3.
(17) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(18) Testi approvati, P6_TA(2008)0553.
(19) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(20) GU C 227 E del 4.9.2008, p. 147.


Immunità parlamentare in Polonia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'immunità parlamentare in Polonia (2008/2232(INI))
P6_TA(2009)0316A6-0205/2009

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965,

–   visto l'articolo 12, paragrafo 3, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–   visto l'articolo 105 della costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997,

–   visto l'articolo 7 ter della legge polacca sull'esercizio del mandato di deputato o senatore, del 9 maggio 1996,

–   visti l'articolo 9 e l'articolo 142 della legge polacca sulle elezioni del Parlamento europeo, del 23 gennaio 2004,

–   vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo(1),

–   visti gli articoli 6, 7 e 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0205/2009),

A.   considerando che, nell'attuale legislatura, il Parlamento e la sua commissione giuridica, in qualità di commissione competente, hanno preso in esame richieste di revoca dell'immunità parlamentare di deputati eletti in Polonia e hanno riscontrato alcune difficoltà circa l'interpretazione delle disposizioni di legge che potrebbero essere applicabili nel caso di tali deputati,

B.   considerando che la commissione competente è stata chiamata, in particolare, a decidere in merito alla ricevibilità di richieste di revoca dell'immunità parlamentare presentate direttamente da soggetti privati al Presidente del Parlamento europeo; considerando altresì che, ai sensi del diritto polacco, un soggetto privato ha il diritto di presentare al parlamento polacco (Sejm o Senat) una richiesta diretta di revoca dell'immunità di uno dei suoi membri, in caso di reati perseguiti mediante accusa privata, e che le disposizioni pertinenti della legge polacca non sembrano tenere in considerazione chiaramente tutti i possibili scenari in caso di procedimenti penali che riguardano reati perseguiti mediante accusa privata,

C.   considerando che tali disposizioni si applicano anche ai deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia e che la ricevibilità di tali richieste solleva interrogativi complessi, che riguardano il regolamento del Parlamento, e i particolare l'articolo 6, paragrafo 2, che fa riferimento all''autorità competente",

D.   considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento la commissione competente verifica la ricevibilità di una richiesta di revoca dell'immunità, compresa la questione della competenza dell'autorità nazionale a presentare tale richiesta; considerando, tuttavia, che, ai sensi delle disposizioni esistenti, il conflitto evidente tra le disposizioni della legge polacca e il regolamento a tale proposito dovrebbe essere risolto dichiarando irricevibili le richieste di revoca dell'immunità presentate da soggetti privati,

E.   considerando che lo scopo dell'articolo 6, paragrafo 2, è garantire che il Parlamento riceva soltanto richieste relative a procedimenti che siano stati sottoposti all'attenzione delle autorità di uno Stato membro; considerando altresì che tale articolo garantisce al Parlamento che le richieste di revoca dell'immunità ricevute da quest'ultimo siano conformi al diritto nazionale sia in termini sostanziali che procedurali, un aspetto che, a sua volta, fornisce un'ulteriore garanzia del fatto che, nel raggiungere la sua decisione nelle sue procedure relative all'immunità, il Parlamento osservi sia il diritto nazionale di uno Stato membro sia le proprie prerogative; considerando altresì che in altre disposizioni degli articoli 6 e 7 si fa un chiaro riferimento al concetto di "autorità" nel contesto delle procedure in materia di immunità,

F.   considerando che il fatto di considerare irricevibili le richieste di revoca dell'immunità presentate da soggetti privati sarebbe insoddisfacente, in quanto potrebbe interferire con i diritti di questi ultimi nell'ambito di procedimenti giudiziari e precludere ai pubblici ministeri che perseguono taluni reati di poter richiedere una revoca dell'immunità; considerando che ciò potrebbe essere considerato all'origine dell'iniquità e della disparità del trattamento dei richiedenti,

G.   considerando, tuttavia, che spetterebbe agli Stati membri definire le disposizioni relative all'esercizio di tali diritti per quanto riguarda i deputati del Parlamento europeo, alla luce delle regole e delle procedure che disciplinano il suo funzionamento,

H.   considerando che, con le lettere del 29 settembre 2004 e del 9 marzo 2005, 25 Stati membri sono stati invitati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 12, a segnalare quali sono le autorità competenti a presentare richiesta di revoca dell'immunità di un deputato; considerando che, finora, hanno risposto soltanto l'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lituania, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica ceca, la Slovenia, la Svezia e l'Ungheria,

I.   considerando che nelle sue discussioni, la commissione competente ha affrontato anche la questione delle possibili conseguenze di una revoca dell'immunità nel caso di deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia,

J.   considerando che, nell'eventualità in cui un deputato sia giudicato colpevole e punito da un tribunale per un reato commesso intenzionalmente e perseguito mediante accusa pubblica, la revoca dell'immunità potrebbe comportare la perdita automatica della sua eleggibilità, che porterebbe, a sua volta, alla perdita del seggio del suo Stato membro,

K.   considerando che tale automatismo corrisponde, di fatto, a una sanzione penale supplementare che si aggiunge alla condanna,

L.   considerando che nella pratica, persino reati minori potrebbero portare a una perdita dell'eleggibilità, a dispetto del requisito che, affinché un reato comporti l'ineleggibilità, deve essere perseguito mediante accusa pubblica e commesso intenzionalmente,

M.   considerando che non esiste una disposizione equivalente applicabile ai membri del Sejm o Senat polacchi, i quali, in questi casi, non perdono l'eleggibilità,

N.   considerando che gli Stati membri sono liberi di prevedere il ritiro del mandato di un deputato al Parlamento europeo, nel qual caso il seggio del deputato si renderebbe vacante; considerando, tuttavia, che il principio della parità di trattamento, che costituisce uno dei principi basilari del diritto dell'Unione, prevede che situazioni simili siano trattate in modo simile, e che vi è un'evidente disparità di trattamento tra i membri del Sejm e Senat polacchi, da un lato, e i deputati al Parlamento europeo eletti in Polonia, dall'altro, quando si tratta della perdita dell'eleggibilità; considerando infine che la perdita dell'eleggibilità comporta direttamente e automaticamente la perdita del seggio per il deputato interessato e gli/le preclude la possibilità di essere rieletto,

O.   considerando che tale disparità di trattamento è stata portata all'attenzione della Commissione da un'interrogazione orale presentata a nome della commissione giuridica dal suo presidente e che è stata oggetto di discussione al Parlamento europeo; considerando che ciò nonostante la situazione giuridica rimane immutata,

P.   considerando che la parità di trattamento tra i deputati del parlamento nazionale e i deputati del Parlamento europeo dovrebbe essere assicurata quanto prima, in particolare alla luce delle prossime elezioni del 2009,

1.   incoraggia la Commissione ad analizzare le discrepanze tra la situazione giuridica dei deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia e quella dei deputati del Sejm e Senat polacchi, e di avviare urgentemente contatti con le autorità competenti in Polonia, al fine di individuare come eliminare la palese discriminazione tra i deputati dei due parlamenti per quanto attiene alla loro eleggibilità;

2.   chiede separatamente alla Repubblica di Polonia di riesaminare l'attuale situazione, in cui le condizioni di eleggibilità e di perdita del mandato dei deputati delle due assemblee parlamentari sono chiaramente disuguali, e di prendere provvedimenti per porre fine a tale trattamento discriminatorio;

3.   invita la Commissione a effettuare uno studio comparativo per accertare se negli Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea il 1° maggio 2004, o dopo tale data, esistano disparità di trattamento tra i deputati dei parlamenti nazionali e i deputati al Parlamento europeo, e a comunicare i risultati di tale studio al Parlamento;

4.   invita gli Stati membri a rispettare i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, compreso il diritto di voto e il diritto a candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo, un aspetto che riveste un'importanza particolare nel periodo che precede le elezioni del 2009, nonché il principio della parità di trattamento tra persone in situazioni simili;

5.   chiede agli Stati membri e in particolare alla Repubblica di Polonia, di garantire che siano adottate misure procedurali per garantire che le richieste di revoca dell'immunità dei deputati del Parlamento europeo siano sempre trasmesse dall' "autorità competente" a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, al fine di garantire l'osservanza dei diritti processuali dei soggetti privati, oltre che le prerogative del Parlamento;

6.   al fine di evitare dubbi, invita gli Stati membri a segnalare al Parlamento le autorità competenti a presentare richieste di revoca dell'immunità di un deputato;

7.   ribadisce la necessità di uno statuto uniforme per i deputati del Parlamento europeo e rammenta, in tale contesto, l'impegno assunto il 3 giugno 2005 dai rappresentanti degli Stati membri, riunitisi in seno al Consiglio per prendere in esame la richiesta del Parlamento di una revisione delle disposizioni pertinenti del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del 1965, per quanto attiene alla parte relativa ai deputati al Parlamento europeo, al fine di giungere quanto prima a una conclusione;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Mediatore europeo e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 48.


Governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (2008/2223(INI))
P6_TA(2009)0317A6-0187/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(1),

–   visto il regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca(2),

–   viste le decisioni 71/128/CEE, 1999/478/CE e 2004/864/CE della Commissione,

–   vista la decisione 93/619/CE della Commissione, rinnovata nel 2005 dalla decisione 2005/629/CE della Commissione,

–   viste le decisioni 74/441/CEE e 98/500/CE della Commissione,

–   vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca(3), quale modificata dalla decisione 2007/409/CE del Consiglio dell'11 giugno 2007(4),

–   vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2008 sul riesame del funzionamento dei Consigli consultivi regionali (COM(2008)0364),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0187/2009),

A.   considerando che la governance istituzionale della politica comune della pesca (PCP) coinvolge la Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima e i consigli consultivi regionali (CCR),

B.   considerando che la governance della PCP coinvolge anche le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri,

C.   considerando che la Comunità partecipa a varie organizzazioni regionali della pesca e che sono stati conclusi accordi di partenariato per la pesca anche con paesi terzi,

D.   considerando che, in conformità del trattato di Lisbona, il Parlamento continuerebbe a essere escluso dalla definizione del totale delle catture ammissibili (TAC) e delle quote,

E.   considerando che attualmente la partecipazione di membri del Parlamento alle riunioni delle organizzazioni regionali di pesca è effettuata su base ad hoc,

F.   considerando che la comunicazione relativa all'effettivo funzionamento degli accordi di partenariato nel settore della pesca, tra cui le attività dei comitati comuni di monitoraggio, potrebbe essere più soddisfacente,

G.   considerando che nel 1993 è stato istituito il CSTEP, nel 1971 è stato istituito un comitato consultivo per la pesca, rinominato nel 1999 Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) e che nel 1999 è stato istituito un comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima, in sostituzione di un comitato congiunto esistente dal 1974,

H.   considerando che tutti i sette CCR sono ora operativi,

I.   considerando che è stato istituito un comitato inter-CCR che svolge riunioni di coordinamento con la Commissione,

J.   considerando che la Commissione ha di recente sottoposto a valutazione il CCPA e i CCR ma non ha proceduto finora in questo senso riguardo all'attività del CSTEP,

K.   considerando che la valutazione del CCPA ha prodotto una serie di raccomandazioni operative e suggerito varie opzioni per il suo futuro a lungo termine,

L.   considerando che la valutazione dei CCR è stata positiva, ma che la Commissione ha individuato una serie di azioni, che non richiedono nuova legislazione, volte a migliorarne il funzionamento,

M.   considerando che tutti le parti concordano sulla necessità di un dialogo più intenso tra gli scienziati e i pescatori e che i CCR hanno anche chiesto un contributo socioeconomico più adeguato al processo decisionale,

N.   considerando che alcuni CCR e deputati al Parlamento hanno espresso il desiderio di relazioni più formali,

O.   considerando che la crescente attività dei CCR è ostacolata da finanziamenti limitati e da un approccio eccessivamente burocratico e rigido della Commissione nella gestione e nel controllo finanziario dei fondi messi a disposizione degli stessi,

P.   considerando che la Commissione ha affermato che ascolterà le opinioni del Parlamento, del Consiglio e delle parti interessate, prima di introdurre nuove norme giuridiche,

Q.   considerando le frequenti assenze dei rappresentanti della Commissione alle riunioni dei gruppi di lavoro dei CCR,

R.   considerando che vi è tuttavia già prova che un maggiore rispetto delle regole della PCP deriva dal coinvolgimento delle parti interessate nel processo di elaborazione e attuazione delle stesse,

S.   considerando che esiste una molteplicità di attività di pesca comunitarie, ognuna con le proprie caratteristiche,

T.   considerando che sono già in corso le consultazioni sulla riforma della PCP,

U.   considerando che non sempre si tiene debitamente conto delle raccomandazioni dei CCR, specialmente quando queste non sono approvate all'unanimità dai comitati esecutivi,

1.   invita ad attribuire ai membri della sua commissione per la pesca lo status di osservatore alle riunioni del Consiglio dei ministri della Pesca;

2.   invita il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo a completare i lavori sul raggiungimento di un accordo effettivo atto a regolarizzare la partecipazione dei membri della commissione per la pesca del Parlamento europeo nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e negli altri organi internazionali nelle cui riunioni si discutono temi che hanno ripercussioni sulla politica comune della pesca (PCP), senza che ciò pregiudichi il pieno rispetto del loro attuale status di osservatori nelle riunioni in cui si è così stabilito;

3.   invita al contempo il Consiglio, in accordo con la Commissione e il Parlamento, a consentire ai membri della commissione per la pesca del Parlamento europeo di partecipare alle commissioni miste previste dagli accordi di partenariato nel settore della pesca, in modo da poter effettuare un monitoraggio adeguato di tali accordi; rammenta, al riguardo, che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona accrescerà in maniera considerevole le responsabilità del Parlamento europeo, visto che gli accordi di partenariato nel settore della pesca dovranno essere approvati con la procedura del parere conforme;

4.   sottolinea l'importanza di garantire una presenza più assidua dei rappresentanti della Commissione alle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati esecutivi dei CCR;

5.   invita la Commissione a notificare al Parlamento tutte le consultazioni che sono in corso in merito alla CPC e alla politica marittima;

6.   esorta la Commissione a procedere a una valutazione del CSTEP;

7.   prende nota del risultato della valutazione del CCPA e del fatto che la Commissione è in attesa delle raccomandazioni di quest'ultimo concernenti:

   una più precisa definizione del suo ruolo e dei suoi obiettivi, con una composizione che li rifletta adeguatamente e sia veramente rappresentativa, nonché una partecipazione più incisiva da parte degli Stati membri più nuovi;
   i suoi metodi di lavoro in termini di ripartizione dell'attività tra riunioni plenarie e gruppi di lavoro, il loro numero e i loro mandati, nonché le relative procedure;
   una migliore formulazione delle questioni che gli sono rivolte;
   una migliore comunicazione e una più adeguata informazione grazie all'impiego di media elettronici, un accesso più diretto ai dati e strutture di traduzione e interpretazione avanzate;
   l'adeguatezza del finanziamento e gli strumenti migliori a favore di funzioni di sostegno;

8.   sottolinea l'importanza di evitare sovrapposizioni, soprattutto con l'attività dei CCR;

9.   rammenta che il livello di partecipazione del settore della pesca alle decisioni che lo riguardano è ritenuto ancora insufficiente; sottolinea le divergenze tra le funzioni e il funzionamento del CCPA e quelle dei CCR, giacché mentre il primo ha una funzione consultiva in relazione all'intera PCP e copre tutto l'ambito comunitario, i secondi forniscono consulenza specializzata nell'ambito delle rispettive zone di influenza; ritiene in tal senso che la coesistenza dei diversi organismi consultivi contribuisca ad assicurare la compatibilità con la politica marittima e marina e la gestione integrata delle zone costiere;

10.   esorta la Commissione ad adottare le seguenti azioni riguardo ai CCR:

   rafforzarne la visibilità e promuovere la partecipazione di una più ampia gamma di parti interessate;
   migliorarne l'accesso alle prove scientifiche, ai dati e al collegamento con il CSTEP;
   coinvolgerli quanto prima nel processo di consultazione;
   fornire parametri di riferimento onde consentire di valutare la conformità della loro consulenza con gli obiettivi della PCP e informarli in merito al relativo utilizzo;

11.   ritiene che l'attuale finanziamento dei CCR non sia adeguato per il livello di lavoro che devono affrontare; constata che la Commissione ha elaborato linee guida in merito alla gestione finanziaria ma considera necessario approfondire il dialogo in materia nonché esplorare alternative al presente sistema;

12.   ritiene che una più ampia partecipazione ai CCR richieda un riesame della loro composizione ma che non si debba turbare l'equilibrio tra il settore della pesca e altre organizzazioni;

13.   esprime preoccupazione per il fatto che determinate organizzazioni che fanno parte dei CCR ai sensi del capitolo "altri gruppi d'interesse" si servano spesso della loro presenza, sebbene minoritaria, per bloccare decisioni che godono del sostegno della maggior parte dei rappresentanti del settore della pesca e per impedirne l'approvazione mediante consenso;

14.   chiede legami più stretti tra i CCR e il Parlamento, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo;

15.   invita a distinguere le decisioni di natura tecnica da quelle di natura politica; per le decisioni politiche si dovrebbe adottare un approccio regionale mentre per le decisioni tecniche sarebbe opportuno un approccio scientifico;

16.   esorta la sua commissione per la pesca, fatte salve le procedure regolamentari di autorizzazione, a:

   nominare membri della commissione quali collegamenti per ogni CCR e a riferire sulle relative attività;
   garantire che, ad intervalli regolari e soprattutto quando all'ordine del giorno vi sono questioni nelle quali essi sono coinvolti per fornire un contributo o formulare raccomandazioni, i CCR siano invitati a partecipare ai lavori della commissione per fornire il loro parere o le loro raccomandazioni;
   istituire un procedimento in base al quale il proprio segretariato, nonché i segretariati dei CCR e del comitato inter-CCR intrattengano contatti abituali finalizzati allo scambio e alla raccolta di informazioni su attività, consigli e raccomandazioni;
   ospitare una conferenza annuale che coinvolga i CCR e la Commissione;

17.   invita le autorità di bilancio a stanziare risorse adeguate a favore di quanto indicato in precedenza;

18.   chiede ai CCR di tenere informati i membri della sua commissione per la pesca in merito alle loro attività, alla consulenza e alle raccomandazioni e di invitarli a partecipare alle riunioni;

19.   chiede che qualsiasi futura normativa sui CCR accordi ai deputati al Parlamento lo status formale di osservatori attivi alle loro riunioni;

20.   esorta la Commissione e la commissione inter-CCR ad autorizzare la presenza di membri della commissione per la pesca alle loro riunioni di coordinamento;

21.   ribadisce l'importanza della politica comune per la pesca quale strumento atto a garantire l'esistenza di norme, principi e regole applicabili alla totalità delle acque comunitarie e a tutti i pescherecci comunitari;

22.   chiede alla Commissione di riconoscere e rispettare pienamente la funzione consultiva dei CCR e di proporre, in vista della riforma della PCP, un loro maggiore coinvolgimento nelle responsabilità di gestione;

23.   è inoltre del parere che la prossima riforma della PCP dovrebbe avvalersi appieno del consolidamento dei CCR per ottenere un loro maggiore decentramento, in modo che le misure comuni adottate possano essere applicate nelle varie zone tenendo conto delle particolari specificità delle varie attività e condizioni di pesca;

24.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai consigli consultivi regionali, al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, al comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 80 del 31.3.2000, pag. 7.
(3) GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.
(4) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68.


Statistiche sui prodotti fitosanitari ***II
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Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))
P6_TA(2009)0318A6-0256/2009

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (11120/2/2008 – C6-0004/2009)(1),

–   vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0778),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0256/2009),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari

P6_TC2-COD(2006)0258


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3)

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(5), ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi, in particolare dei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura, sulla salute umana e sull'ambiente. La decisione ha messo in luce l'esigenza di un impiego più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

(2)  Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Verso una strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi", la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l'ambiente correlati all'impiego dei pesticidi.

(3)  È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi.

(4)  Poiché gli effetti della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(6), non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti per proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato ai prodotti fitosanitari cui si riferisce il regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari](7), con riguardo ai quali è già stata acquisita una vasta esperienza di rilevazione dei dati.

(5)  Come dimostra l'esperienza maturata dalla Commissione nell'arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia nella fase di immissione sul mercato sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l'intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive.

(6)  Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell'impatto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della rilevazione obbligatoria di dati, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari in maniera rapida e con un buon rapporto costi/benefici.

(7)  Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(8), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare, esso richiede che le statistiche presentino i caratteri dell'imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

(8)  La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto(9). Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.

(9)  La necessaria tutela della riservatezza dei dati di valore commerciale dovrebbe essere assicurata tra l'altro da un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche.

(10)  Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui prodotti fitosanitari dovrebbero essere prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento.

(11)  Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10).

(12)  In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire la superficie trattata e di adeguare l'allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(13)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro di riferimento comune per l'elaborazione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)  Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(11), è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

1.  Il presente regolamento istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei pesticidi che sono prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 2, lettera a), punto i).

2.  Le statistiche si applicano:

   ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato conformemente all'allegato I;
   ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura conformemente all'allegato II.

3.  Le statistiche sono utili in particolare, insieme ad altri dati pertinenti, ai fini dell'articolo 14 della direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile dei pesticidi](12).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

   a) "prodotti fitosanitari", i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. .../… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];
   b) "sostanze", le sostanze quali definite all'articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. .../…+, comprese le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti;
   c) "sostanze attive", le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];
   d) "antidoti agronomici", gli antidoti agronomici di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. .../… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];
   e) "sinergizzanti", i sinergizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. .../… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];
   f) "immissione sul mercato", l'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, punto 8 del regolamento (CE) n. .../… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];
   g) "titolare dell'autorizzazione", il titolare dell'autorizzazione quale definito all'articolo 3, punto 20 del regolamento (CE) n. .../… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];
   h) "impiego agricolo", l'applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell'attività economica di un'azienda agricola;
   i) "utilizzatore professionale", l'utilizzatore professionale quale definito all'articolo 3, punto 1 della direttiva .../…/CE [che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile dei pesticidi];
   j) "azienda agricola", l'azienda agricola quale definita nel regolamento (CE) n. .../… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola](13).

Articolo 3

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

1.  Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II mediante:

   indagini;
   obblighi riguardo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari; in particolare obblighi ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. .../… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];
   obblighi a carico degli utilizzatori professionali sulla base dei registri sull'impiego di prodotti fitosanitari; in particolare, obblighi ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. .../… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];
   fonti amministrative, oppure
   una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell'allegato III.

3.  Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente ad un appropriato formato tecnico che la Commissione (Eurostat) deve adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4.  Per motivi di riservatezza, la Commissione (Eurostat) provvede, prima della loro pubblicazione, all'aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell'allegato III, tenendo adeguatamente conto della protezione dei dati riservati nei singoli Stati membri. A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 322/97, i dati riservati sono utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici.

Articolo 4

Valutazione della qualità

1.  Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:

   "pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
   "accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
   "tempestività": l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono;
   "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data della pubblicazione dei dati e la data prevista per la loro consegna;
   "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utilizzatori possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
   "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
   "coerenza": la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, come specificato negli allegati I e II. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 5

Misure di esecuzione

1.  La Commissione adotta il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.  La Commissione adotta la definizione di "superficie trattata" di cui alle sezione 2 dell'allegato II. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3.  La Commissione può modificare la classificazione armonizzata delle sostanze definite nell'allegato III per adattarla alle modifiche dell'elenco delle sostanze attive adottato secondo l'articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. .../… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari]. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 7

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati trasmessi, di cui all'articolo 4, l'onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l'utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi enunciati all'articolo 1. Se del caso, contiene proposte miranti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati e a ridurre gli oneri che gravano su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali.

La prima relazione è trasmessa entro il 1° gennaio …(14).

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Statistiche sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

SEZIONE 1

Copertura

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra titolari di un'autorizzazione.

SEZIONE 2

Variabili

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari immessisul mercato.

SEZIONE 3

Unità di misura

I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno civile.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.  Il primo periodo di riferimento è il secondo anno civile successivo al…(15).

2.  Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento.

3.  I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat ) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, nella quale si specifica:

   la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;
   gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;
   una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati.

La relazione è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro qunidici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

ALLEGATO II

Statistiche sugli impieghi agricoli dei prodotti fitosanitari

SEZIONE 1

Copertura

1.  Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura per una specifica coltivazione selezionata in ciascuno Stato membro.

2.  Ciascuno Stato membro stabilisce la selezione delle coltivazioni da coprire nel periodo quinquennale di cui alla sezione 5. La selezione deve essere rappresentativa delle coltivazioni dello Stato membro e delle sostanze impiegate.

Nel selezionare le coltivazioni si tiene conto delle coltivazioni di maggiore interesse per i piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 della direttiva .../…/CE [che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile dei pesticidi].

SEZIONE 2

Variabili

Per ciascuna coltivazione selezionata sono rilevate le seguenti variabili:

   a) la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari impiegati per tale coltivazione,
   b) la superficie trattata con ciascuna sostanza.

SEZIONE 3

Unità di misura

1.  Le quantità di sostanze impiegate sono espresse in chilogrammi.

2.  Le superfici trattate sono espresse in ettari.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

1.  Il periodo di riferimento è, in linea di principio, un periodo massimo di dodici mesi comprendente tutti i trattamenti fitosanitari associati alla coltivazione.

2.  Il periodo di riferimento è notificato come l'anno in cui la raccolta è iniziata.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.  Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull'impiego dei prodotti fitosanitari per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento definito nella sezione 4.

2.  Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata.

3.  Il primo periodo quinquennale ha inizio dal primo anno civile successivo al…(16).

4.  Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale.

5.  I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, in cui sono precisati:

   il piano della metodologia di campionamento;
   la metodologia utilizzata per rilevare i dati;
   una stima dell'importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di prodotti fitosanitari impiegati;
   gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;
   un confronto tra i dati sui prodotti fitosanitari impiegati durante il periodo quinquennale e sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato nel corrispondente quinquennio.

ALLEGATO III

Classificazione armonizzata delle sostanze

GRUPPI PRINCIPALI

Codice

Classe chimica

Denominazione comune delle sostanze

CAS RN(17)

CIPAC(18)

Categorie di prodotti

Nomenclatura comune

Fungicidi e battericidi

F0

Fungicidi inorganici

F1

F1.1

COMPOSTI DI RAME

TUTTI I COMPOSTI DI RAME

44

F1.1

POLTIGLIA BORDOLESE

8011-63-0

44

F1.1

IDROSSIDO DI RAME

20427-59-2

44

F1.1

OSSICLORURO DI RAME

1332-40-7

44

F1.1

SOLFATO DI RAME TRIBASICO

1333-22-8

44

F1.1

OSSIDO DI RAME (I)

1319-39-1

44

F1.1

ALTRI SALI DI RAME

44

F1.2

ZOLFO INORGANICO

ZOLFO

7704-34-9

18

F1.3

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

F2

F2.1

FUNGICIDI CARBANILATI

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

F2.2

FUNGICIDI CARBAMMATI

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

F2.2

IPROVALICARB

140923-17-7

399

F2.2

PROPAMOCARB

24579-73-5

620

F2.3

FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI

MANCOZEB

8018-01-7

34

F2.3

MANEB

12427-38-2

61

F2.3

METIRAM

9006-42-2

478

F2.3

PROPINEB

12071-83-9

177

F2.3

THIRAM

137-26-8

24

F2.3

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicidi a base di benzimidazoli

F3

F3.1

FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI

CARBENDAZINA

10605-21-7

263

F3.1

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

F3.1

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

F3.1

TIOFANATO-METIL

23564-05-8

262

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

F4

F4.1

FUNGICIDI CONAZOLICI

BITERTANOL

55179-31-2

386

F4.1

BROMUCONAZOLO

116255-48-2

680

F4.1

CYPROCONAZOLO

94361-06-5

600

F4.1

DIFENOCONAZOLO

119446-68-3

687

F4.1

DINICONAZOLO

83657-24-3

690

F4.1

EPOXICONAZOLO

106325-08-0

609

F4.1

ETRIDIAZOLO

2593-15-9

518

F4.1

FENBUCONAZOLO

114369-43-6

694

F4.1

FLUQUINCONAZOLO

136426-54-5

474

F4.1

FLUSILAZOLO

85509-19-9

435

F4.1

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

F4.1

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

F4.1

IMAZALIL (ENILCONAZOLO)

58594-72-2

335

F4.1

METCONAZOLO

125116-23-6

706

F4.1

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

F4.1

PENCONAZOLO

66246-88-6

446

F4.1

PROPICONAZOLO

60207-90-1

408

F4.1

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

F4.1

TEBUCONAZOLO

107534-96-3

494

F4.1

TETRACONAZOLO

112281-77-3

726

F4.1

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

F4.1

TRICICLAZOLO

41814-78-2

547

F4.1

TRIFLUMIZOLO

99387-89-0

730

F4.1

TRITICONAZOLO

131983-72-7

652

F4.2

FUNGICIDI IMIDAZOLICI

CIAZOFAMIDE

120116-88-3

653

F4.2

FENAMIDONE

161326-34-7

650

F4.2

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fungicidi a base di morfoline

F5

F5.1

FUNGICIDI MORFOLINICI

DIMETOMORF

110488-70-5

483

F5.1

DODEMORF

1593-77-7

300

F5.1

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Altri fungicidi

F6

F6.1

FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI

CYMOXANIL

57966-95-7

419

F6.1

DODINE

2439-10-3

101

F6.1

GUAZATINA

108173-90-6

361

F6.2

FUNGICIDI AMMIDICI

BENALAXIL

71626-11-4

416

F6.2

BOSCALID

188425-85-6

673

F6.2

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

F6.2

MEPRONIL

55814-41-0

533

F6.2

METALAXIL

57837-19-1

365

F6.2

METALAXYL-M

70630-17-0

580

F6.2

PROCLORAZ

67747-09-5

407

F6.2

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

F6.2

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

F6.2

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

F6.3

FUNGICIDI ANILIDICI

CARBOXIN

5234-68-4

273

F6.3

FENHEXAMID

126833-17-8

603

F6.4

FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI

KASUGAMICINA

6980-18-3

703

F6.4

POLYOXINS

11113-80-7

710

F6.4

STREPTOMICINA

57-92-1

312

F6.5

FUNGICIDI AROMATICI

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

F6.5

DICLORAN

99-30-9

150

F6.6

FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI

IPRODIONE

36734-19-7

278

F6.6

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

F6.7

FUNGICIDI DINITROANILINICI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

F6.8

FUNGICIDI DINITROFENOLICI

DINOCAP

39300-45-3

98

F6.9

FUNGICIDI FOSFORGANICI

FOSETYL

15845-66-6

384

F6.9

TOLCLOFOS-METILE

57018-04-9

479

F6.10

FUNGICIDI OSSAZOLICI

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

F6.10

FAMOXADONE

131807-57-3

594

F6.10

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

F6.11

FUNGICIDI FENILPIRROLICI

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

F6.12

FUNGICIDI FTALIMMIDICI

CAPTAN

133-06-2

40

F6.12

FOLPET

133-07-3

75

F6.13

FUNGICIDI PIRIMIDINICI

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

F6.13

CYPRODINIL

121552-61-2

511

F6.13

FENARIMOL

60168-88-9

380

F6.13

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

F6.13

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

F6.14

FUNGICIDI CHINOLINICI

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

F6.14

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

F6.15

FUNGICIDI CHINONICI

DITHIANON

3347-22-6

153

F6.16

FUNGICIDI STROBILURINICI

AZOXISTROBINA

131860-33-8

571

F6.16

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

F6.16

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

F6.16

KRESOXYM-METILE

143390-89-0

568

F6.16

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

F6.16

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

F6.16

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

F6.17

FUNGICIDI UREICI

PENCYCURON

66063-05-6

402

F6.18

FUNGICIDI NON CLASSIFICATI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

F6.18

ACIDO BENZOICO

65-85-0

622

F6.18

DICLOROFENE

97-23-4

325

F6.18

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

F6.18

METRAFENONE

220899-03-6

752

F6.18

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

F6.18

SPIROXAMINA

118134-30-8

572

F6.19

ALTRI FUNGICIDI

ALTRI FUNGICIDI

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

H0

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

H1

H1.1

ERBICIDI FENOSSICI

2,4-D

94-75-7

1

H1.1

2,4-DB

94-82-6

83

H1.1

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

H1.1

MCPA

94-74-6

2

H1.1

MCPB

94-81-5

50

H1.1

MECOPROP

7085-19-0

51

H1.1

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Erbicidi a base di triazine e di triazinoni

H2

H2.1

ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI

METOPROTRINA

841-06-5

94

H2.2

ERBICIDI TRIAZINICI

SIMETRYN

1014-70-6

179

H2.2

TERBUTILAZINA

5915-41-3

234

H2.3

ERBICIDI TRIAZINONICI

METAMITRON

41394-05-2

381

H2.3

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Erbicidi a base di ammidi e di anilidi

H3

H3.1

ERBICIDI AMMIDICI

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

H3.1

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

H3.1

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

H3.1

ISOXABEN

82558-50-7

701

H3.1

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

H3.1

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

H3.1

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

H3.2

ERBICIDI ANILIDICI

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

H3.2

FLORASULAM

145701-23-1

616

H3.2

FLUFENACET

142459-58-3

588

H3.2

METOSULAM

139528-85-1

707

H3.2

METAZACHLOR

67129-08-2

411

H3.2

PROPANIL

709-98-8

205

H3.3

ERBICIDI CLOROACETANILIDICI

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

H3.3

ALACLOR

15972-60-8

204

H3.3

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

H3.3

PRETILACLOR

51218-49-6

711

H3.3

PROPACLOR

1918-16-7

176

H3.3

S-METOLACLOR

87392-12-9

607

Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati

H4

H4.1

ERBICIDI BISCARBAMMATI

CLORPROFAM

101-21-3

43

H4.1

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

H4.1

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

H4.2

ERBICIDI CARBAMMATI

ASULAM

3337-71-1

240

H4.2

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

H5

H5.1

ERBICIDI DINITROANILINICI

BENFLURALIN

1861-40-1

285

H5.1

BUTRALIN

33629-47-9

504

H5.1

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

H5.1

ORYZALIN

19044-88-3

537

H5.1

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

H5.1

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea

H6

H6.1

ERBICIDI SULFONILUREICI

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

H6.1

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

H6.1

BENSULFURON

99283-01-9

502

H6.1

CLORSULFURON

64902-72-3

391

H6.1

CINOSULFURON

94593-91-6

507

H6.1

ETHOXISULFURON

126801-58-9

591

H6.1

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

H6.1

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

H6.1

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

H6.1

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

H6.1

IODOSULFURON

185119-76-0

634

H6.1

MESOSULFURON

400852-66-6

663

H6.1

METSULFURON

74223-64-6

441

H6.1

NICOSULFURON

111991-09-4

709

H6.1

OXASULFURON

144651-06-9

626

H6.1

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

H6.1

PROSULFURON

94125-34-5

579

H6.1

RIMSULFURON

122931-48-0

716

H6.1

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

H6.1

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

H6.1

TRIASULFURON

82097-50-5

480

H6.1

TRIBENURON

106040-48-6

546

H6.1

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

H6.1

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

H6.2

ERBICIDI URACILICI

LENACIL

2164-08-1

163

H6.3

ERBICIDI UREICI

CLORTOLURON

15545-48-9

217

H6.3

DIURON

330-54-1

100

H6.3

FLUOMETURON

2164-17-2

159

H6.3

ISOPROTURON

34123-59-6

336

H6.3

LINURON

330-55-2

76

H6.3

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

H6.3

METOBROMURON

3060-89-7

168

H6.3

METOXURON

19937-59-8

219

Altri erbicidi

H7

H7.1

ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI

CLODINAFOP

114420-56-3

683

H7.1

CYHALOFOP

122008-85-9

596

H7.1

DICLOFOP

40843-25-2

358

H7.1

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

H7.1

FLUAZIFOP-P-BUTILE

79241-46-6

395

H7.1

HALOXIFOP

69806-34-4

438

H7.1

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

H7.1

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

H7.1

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

H7.1

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

H7.2

ERBICIDI BENZOFURANICI

ETOFUMESATE

26225-79-6

233

H7.3

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO BENZOICO

CHLORTHAL

2136-79-0

328

H7.3

DICAMBA

1918-00-9

85

H7.4

ERBICIDI BIPIRIDILICI

DIQUAT

85-00-7

55

H7.4

PARAQUAT

4685-14-7

56

H7.5

ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI

CLETODIM

99129-21-2

508

H7.5

CICLOXIDIM

101205-02-1

510

H7.5

TEPRALOXIDIM

149979-41-9

608

H7.5

TRALKOXIDIM

87820-88-0

544

H7.6

ERBICIDI DIAZINICI

PYRIDATE

55512-33-9

447

H7.7

ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI

CINIDON-ETILE

142891-20-1

598

H7.7

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

H7.8

ERBICIDI DERIVATI DALL'ETERE DI DIFENILE

ACLONIFEN

74070-46-5

498

H7.8

BIFENOX

42576-02-3

413

H7.8

NITROFEN

1836-75-5

170

H7.8

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

H7.9

ERBICIDI IMIDAZOLINONICI

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

H7.9

IMAZAMOX

114311-32-9

619

H7.9

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

H7.10

ERBICIDI INORGANICI

SULFAMATO DI AMMONIO

7773-06-0

679

H7.10

CLORATI

7775-09-9

7

H7.11

ERBICIDI ISOSSAZOLICI

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

H7.12

ERBICIDI MORFATTINICI

FLURENOLO

467-69-6

304

H7.13

ERBICIDI NITRILICI

BROMOXINIL

1689-84-5

87

H7.13

DICLOBENIL

1194-65-6

73

H7.13

IOXINIL

1689-83-4

86

H7.14

ERBICIDI FOSFORGANICI

GLUFOSINATO

51276-47-2

437

H7.14

GLIFOSATO

1071-83-6

284

H7.15

ERBICIDI FENILPIRAZOLICI

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

H7.16

ERBICIDI PIRIDAZINONICI

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

H7.16

FLURTAMONE

96525-23-4

569

H7.17

ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

H7.18

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO

CLOPIRALID

1702-17-6

455

H7.18

PICLORAM

1918-02-1

174

H7.19

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDILOSSIACETICO

FLUOROXIPIR

69377-81-7

431

H7.19

TRICLOPIR

55335-06-3

376

H7.20

ERBICIDI CHINOLINICI

QUINCLORAC

84087-01-4

493

H7.20

QUINMERAC

90717-03-6

563

H7.21

ERBICIDI TIADIAZINICI

BENTAZONE

25057-89-0

366

H7.22

ERBICIDI TIOCARBAMMATI

EPTC

759-94-4

155

H7.22

MOLINATE

2212-67-1

235

H7.22

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

H7.22

TIOBENCARB

28249-77-6

388

H7.22

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

H7.23

ERBICIDI TRIAZOLICI

AMITROL

61-82-5

90

H7.24

ERBICIDI TRIAZOLINONICI

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

H7.25

ERBICIDI TRIAZOLONICI

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

H7.26

ERBICIDI TRICHETONICI

MESOTRIONE

104206-82-8

625

H7.26

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

H7.27

ERBICIDI NON CLASSIFICATI

CLOMAZONE

81777-89-1

509

H7.27

FLUROCLORIDONE

61213-25-0

430

H7.27

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

H7.27

METAZOLO

20354-26-1

369

H7.27

OXADIARGIL

39807-15-3

604

H7.27

OXADIAZON

19666-30-9

213

H7.27

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

Insetticidi e acaricidi

I0

Insetticidi a base di piretroidi

I1

I1.1

INSETTICIDI PIRETROIDI

ACRINATRINA

101007-06-1

678

I1.1

ALFA CIPERMETRINA

67375-30-8

454

I1.1

BETA CIFLUTRINA

68359-37-5

482

I1.1

BETA-CIPERMETRINA

65731-84-2

632

I1.1

BIFENTRINA

82657-04-3

415

I1.1

CIFLUTRINA

68359-37-5

385

I1.1

CIPERMETRINA

52315-07-8

332

I1.1

DELTAMETRINA

52918-63-5

333

I1.1

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

I1.1

ETOFENPROX

80844-07-1

471

I1.1

GAMMA-CIALOTRINA

76703-62-3

768

I1.1

LAMBDA-CIALOTRINA

91465-08-6

463

I1.1

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

I1.1

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

I1.1

ZETA-CIPERMETRINA

52315-07-8

733

Insetticidi a base di idrocarburi clorati

I2

I2.1

INSETTICIDI ORGANOCLORURATI

DICOFOL

115-32-2

123

I2.1

TETRASUL

2227-13-6

114

Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati

I3

I3.1

INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI

METOMIL

16752-77-5

264

I3.1

OXAMIL

23135-22-0

342

I3.2

INSETTICIDI CARBAMMATI

BENFUROCARB

82560-54-1

501

I3.2

CARBARIL

63-25-2

26

I3.2

CARBOFURAN

1563-66-2

276

I3.2

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

I3.2

FENOXYCARB

79127-80-3

425

I3.2

FORMETANATE

22259-30-9

697

I3.2

METIOCARB

2032-65-7

165

I3.2

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insetticidi a base di organofosfati

I4

I4.1

INSETTICIDI FOSFORGANICI

AZINFOS METILE

86-50-0

37

I4.1

CADUSAFOS

95465-99-9

682

I4.1

CLORPIRIFOS

2921-88-2

221

I4.1

CLORPIRIFOS-METILE

5589-13-0

486

I4.1

COUMAPHOS

56-72-4

121

I4.1

DIAZINON

333-41-5

15

I4.1

DICLORVOS

62-73-7

11

I4.1

DIMETOATO

60-51-5

59

I4.1

ETOPROFOS

13194-48-4

218

I4.1

FENAMIFOS

22224-92-6

692

I4.1

FENITROTION

122-14-5

35

I4.1

FOSTIAZATO

98886-44-3

585

I4.1

ISOFENFOS

25311-71-1

412

I4.1

MALATION

121-75-5

12

I4.1

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

I4.1

NALED

300-76-5

195

I4.1

OXIDEMETON-METILE

301-12-2

171

I4.1

FOSALONE

2310-17-0

109

I4.1

FOSMET

732-11-6

318

I4.1

FOXIM

14816-18-3

364

I4.1

PIRIMIFOS-METILE

29232-93-7

239

I4.1

TRICLORFON

52-68-6

68

Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici

I5

I5.1

INSETTICIDI BIOLOGICI

AZADIRACTINA

11141-17-6

627

I5.1

NICOTINA

54-11-5

8

I5.1

PIRETRINE

8003-34-7

32

I5.1

ROTENONE

83-79-4

671

Altri insetticidi

I6

I6.1

INSECTTICIDI PRODOTTI MEDIANTE FERMENTAZIONE

ABAMECTINA

71751-41-2

495

I6.1

MILBEMECTINA

51596-10-2

51596-11-3

660

I6.1

SPINOSAD

168316-95-8

636

I6.3

INSETTICIDI BENZOILUREICI

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

I6.3

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

I6.3

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

I6.3

LUFENURON

103055-07-8

704

I6.3

NOVALURON

116714-46-6

672

I6.3

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

I6.3

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

I6.4

INSETTICIDI CARBAZATI

BIFENAZATE

149877-41-8

736

I6.5

INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI

METOXIFENOZIDE

161050-58-4

656

I6.5

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

I6.6

REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

I6.6

CIROMAZINA

66215-27-8

420

I6.6

EXITIAZOX

78587-05-0

439

I6.7

FEROMONI DI INSETTI

(E,Z)-9-DODECENIL ACETATO

35148-19-7

422

I6.8

INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE

CLOTIANIDIN

210880-92-5

738

I6.8

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

I6.9

INSETTICIDI STANNORGANICI

AZOCICLOTIN

41083-11-8

404

I6.9

CIEXATIN

13121-70-5

289

I6.9

FENBUTATIN OSSIDO

13356-08-6

359

I6.10

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE

INDOXACARB

173584-44-6

612

I6.11

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

I6.12

INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

I6.12

FIPRONIL

120068-37-3

581

I6.12

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

I6.13

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE

PYMETROZINE

123312-89-0

593

I6.14

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

I6.14

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

I6.14

THIACLOPRID

111988-49-9

631

I6.15

INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO

PROPARGITE

2312-35-8

216

I6.16

INSETTICIDI TETRAZINICI

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

I6.17

INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

I6.18

INSETTICIDI (CARBAMOIL-) TRIAZOLICI

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

I6.19

INSETTICIDI UREICI

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

I6.20

INSETTICIDI NON CLASSIFICATI

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

I6.20

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

I6.20

PYRIDABEN

96489-71-3

583

I6.

21

ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI

ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI

Molluschicidi, totale:

M0

Molluschicidi

M1

M1.1

MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI

TIODICARB

59669-26-0

543

M1.2

ALTRI MOLLUSCHICIDI

FOSFATO FERRICO

10045-86-0

629

M1.2

METALDEIDE

108-62-3

62

M1.2

ALTRI MOLLUSCHICIDI

Regolatori della crescita delle piante, totale:

PGR0

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

PGR1

PGR1.1

REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

CLORMEQUAT

999-81-5

143

PGR1.1

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

PGR1.1

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

PGR1.1

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

PGR1.1

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

PGR1.1

ETEFON

16672-87-0

373

PGR1.1

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

PGR1.1

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

PGR1.1

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

PGR1.1

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

PGR1.1

IDRAZIDE MALEICA

51542-52-0

310

PGR1.1

MEPIQUAT

24307-26-4

440

PGR1.1

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

PGR1.1

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

PGR1.1

CALCIO-PROESADIONE

127277-53-6

567

PGR1.1

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

PGR1.1

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

PGR1.1

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inibitori di germinazione

PGR2

PGR2.2

INIBITORI DI GERMINAZIONE

CARVONE

99-49-0

602

PGR2.2

CLORPROFAM

101-21-3

43

Altri regolatori della crescita delle piante

PGR3

PGR3.1

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

Altri prodotti fitosanitari, totale:

ZR0

Oli minerali

ZR1

ZR1.1

OLI MINERALI

OLI DI PETROLIO

64742-55-8

29

Oli vegetali

ZR2

ZR2.1

OLI VEGETALI

OLI DI CATRAME

30

Sterilizzanti del terreno (incl. nematicidi)

ZR3

ZR3.1

BROMURO DI METILE

BROMURO DI METILE

74-83-9

128

ZR3.2

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

CLOROPICRINA

76-06-2

298

ZR3.2

DAZOMET

533-74-4

146

ZR3.2

1,3-DICLOROPROPENE

542-75-6

675

ZR3.2

METAM-SODIO

137-42-8

20

ZR3.2

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

Rodenticidi

ZR4

ZR4.1

RODENTICIDI

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

ZR4.1

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

ZR4.1

CLORALOSE

15879-93-3

249

ZR4.1

CLOROFACINONE

3691-35-8

208

ZR4.1

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

ZR4.1

DIFENACOUM

56073-07-5

514

ZR4.1

DIFETIALONE

104653-34-1

549

ZR4.1

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

ZR4.1

WARFARIN

81-81-2

70

ZR4.1

ALTRI RODENTICIDI

Tutti gli altri prodotti fitosanitari

ZR5

ZR5.1

DISINFETTANTI

ALTRI DISINFETTANTI

ZR5.2

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

(1) GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 1.
(2) GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 98.
(3) GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86.
(4) Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 (GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 98), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2008 (GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.
(5) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(7) GU L ║
(8) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
(9) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(12) GU L
(13) GU L
(14)* Nota per la GU: inserire l'anno (otto anni dall'adozione del presente regolamento).
(15)* Nota per la GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(16)* Nota per la GU: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(17) Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri del Chemical Abstracts Service (CAS)).
(18) Collaborative International Pesticides Analytical Council.


Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) ***I
PDF 194kWORD 35k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))
P6_TA(2009)0319A6-0096/2009

(Procedura di codecisione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0399),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0277/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 9 ottobre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0096/2009),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.   prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)

P6_TC1-COD(2008)0151


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/125/CE).

ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che l'adozione della proposta estensione dell'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia non inciderà sull'attuazione del programma di lavoro attuale.

Inoltre, la Commissione terrà debitamente conto dell'esperienza acquisita con la direttiva all'atto di definire il programma di lavoro e di proporre nuove misure di esecuzione a titolo della direttiva rifusa. In linea con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva e con i principi del miglioramento della regolamentazione, la Commissione curerà in particolare di garantire il mantenimento della coerenza complessiva della legislazione dell'Unione europea relativa ai prodotti.

Infine, in sede di valutazione dell'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia a norma dell'articolo 21, la Commissione esaminerà la necessità di adeguare la metodologia per l'individuazione e la copertura di importanti parametri ambientali per tali prodotti."

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***I
PDF 761kWORD 282k
Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))
P6_TA(2009)0320A6-0068/2009

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0311),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0203/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0068/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

P6_TC1-COD(2008)0098


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni e da non danneggiare l'ambiente naturale o creato dall'uomo.

(2)  Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno della Comunità.

(3)  La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione(4), mirava a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.

(4)  Al fine di raggiungere tale obiettivo, la direttiva 89/106/CEE prevedeva l'introduzione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di omologazioni tecniche europee.

(5)  Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto occorre sostituire la direttiva 89/106/CEE.

(6)  Occorre adottare procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l'onere finanziario delle PMI e in particolare delle microimprese.

(7)  Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fissa i requisiti in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93(5) e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio(6) forniscono un contesto giuridico orizzontale per la commercializzazione dei prodotti in seno al mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe perciò tener conto di tale contesto normativo.

(8)  I prodotti fabbricati in cantiere non dovrebbero essere considerati come rientranti nella nozione di fornitura di prodotti edili sul mercato comunitario. I costruttori che incorporano i propri prodotti da costruzione nell'opera devono avere la possibilità, senza esservi obbligati, di dichiarare la prestazione di tali prodotti a norma del presente regolamento.

(9)  L'eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni può essere ottenuta solo se per valutare la prestazione dei prodotti della costruzione si introdurranno specifiche tecniche armonizzate.

(10)  La prestazione di un prodotto da costruzione è definita non solo in termini di capacità tecniche e caratteristiche essenziali, ma anche sulla base degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.

(11)  Le specifiche tecniche armonizzate dovrebbero includere prove, calcoli e altri mezzi, di cui alle norme armonizzate e ai Documenti Europei di Valutazione (EAD) atti a valutare la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(12)  I metodi che gli Stati membri applicano alle costruzioni e le altre norme nazionali sulle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono conformi alle specifiche tecniche armonizzate.

(13)  È necessario che i lavori rispondano ad appositi requisiti di base che siano il punto di partenza per preparare mandati e norme armonizzate e per elaborare gli EAD dei prodotti da costruzione.

(14)  Per valutare l'uso sostenibile delle risorse e l'impatto delle costruzioni edili sull'ambiente, si deve ricorrere alle dichiarazioni ambientali di prodotto ("Environmental Product Declarations – EPD").

(15)  Laddove pertinente, deve essere incoraggiato l'uso, nelle norme armonizzate, di classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, onde tener conto, per determinate opere, della diversità dei requisiti edilizi di base nonché delle differenti caratteristiche climatiche, geologiche e geografiche e d'altro tipo degli Stati membri. Qualora la Commissione non le abbia ancora stabilite esse dovranno essere fissate dagli organismi europei di normalizzazione, sulla base di un mandato riveduto

(16)  Riguardo alle caratteristiche essenziali, nelle specifiche tecniche armonizzate dovrebbero essere fissati livelli di prestazione, che i prodotti da costruzione degli Stati membri devono soddisfare per tener conto in taluni tipi di lavori di diversi livelli di requisiti di base nonché di differenze climatiche, geologiche e geografiche e di differenze d'altro tipo che prevalgano negli Stati membri.

(17)  Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate ai sensi degli orientamenti generali(7) per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, firmati il 28 marzo 2003.

(18)  Le norme armonizzate dovrebbero fornire gli strumenti adatti alla valutazione armonizzata della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le norme armonizzate dovrebbero essere fissate in base ai mandati adottati dalla Commissione, relativi alle corrispondenti famiglie di prodotti da costruzione, in conformità dell"articolo 6 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(8). La Commissione dovrebbe intraprendere azioni volte ad ampliare l'area di prodotto disciplinata dalle norme armonizzate.

(19)  È necessario che le organizzazioni che rappresentano le professioni principali operanti nella progettazione, nella produzione e nell'impiego dei prodotti da costruzione facciano parte degli organismi tecnici europei, per accertarsi che essi operino in modo equo e trasparente e per garantire l'efficacia del mercato.

(20)  Al fine di garantire la comprensibilità delle informazioni fornite dal fabbricante, la dichiarazione di prestazione è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato. Qualora uno Stato membro abbia più lingue ufficiali, la scelta della lingua utilizzata per la stesura della dichiarazione di prestazione è operata con l'accordo del destinatario.

(21)  Le procedure di cui alla direttiva 89/106/CEE per valutare la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione non coperti da una norma armonizzata dovrebbero essere semplificate per renderle più trasparenti e ridurre i costi per i costruttori di prodotti da costruzione.

(22)  Per permettere ai costruttori e agli importatori di prodotti da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione che non sono coperti da una norma armonizzata o non lo sono integralmente, è necessario introdurre una Valutazione Tecnica Europea.

(23)  Costruttori e importatori di prodotti da costruzione dovrebbero poter chiedere di effettuare Valutazioni Tecniche Europee per i loro prodotti in base agli orientamenti per l'omologazione tecnica europea di cui alla direttiva 89/106/CEE. Occorre perciò garantire che tali orientamenti continuino a essere validi in quanto EAD.

(24)  È opportuno che la redazione di ▌ EAD e la pubblicazione delle Valutazioni Tecniche Europee sia affidata a Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali mansioni, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello comunitario. Perciò occorre anche prevedere valutazioni periodiche dei TAB da parte dei TAB di altri Stati membri.

(25)  I TAB dovrebbero istituire un'organizzazione preposta a coordinare e garantire la trasparenza delle procedure per redigere gli EAD e per pubblicare le Valutazioni Tecniche Europee. Tale organizzazione dovrebbe in particolare garantire un'adeguata informazione del fabbricante e, se del caso, l'audizione, da parte dei gruppi di lavoro istituiti dai TAB, di un esperto scientifico indipendente e/o di un'organizzazione professionale designata dal costruttore.

(26)  Tra le caratteristiche essenziali, vanno distinte le caratteristiche i cui requisiti minimi in termini di livelli o di classi di prestazione sono stabiliti dalla Commissione secondo l'opportuna procedura di comitatologia, e le caratteristiche che si applicano indipendentemente dal luogo di immissione sul mercato.

(27)  La commercializzazione di prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata o per i quali è stata pubblicata una Valutazione Tecnica Europea, dovrebbe essere accompagnata, riguardo alle caratteristiche essenziali del prodotto, da una dichiarazione di prestazione conforme alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

(28)  È necessario adottate procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l'onere finanziario delle PMI e in particolare delle microimprese.

(29)  Per far sì che la dichiarazione di prestazione sia precisa e affidabile, si valuterà la prestazione del prodotto da costruzione, e se ne controllerà la produzione nello stabilimento, in base a un adeguato sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione.

(30)  Data la specificità di prodotti da costruzione e la particolare importanza del sistema per valutarli, le procedure di valutazione della conformità previste dalla decisione n. 768/2008/CE e i moduli elencati da tale decisione, non sono adeguati per tali prodotti. Occorre pertanto fissare metodi specifici per valutare e verificare la costanza di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(31)  Dati i vari significati attribuiti al marchio CE per i prodotti da costruzione, rispetto ai principi generali di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, occorre attuare provvedimenti particolari per chiarire l'obbligo di apporre il marchio CE ai prodotti da costruzione e le conseguenze di tale affissione.

(32)  Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE ad un prodotto da costruzione, il costruttore, il rappresentante autorizzato o l'importatore dovrebbe assumersi la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

(33)  Il marchio CE dovrebbe essere apposto a tutti i prodotti da costruzione, per i quali il costruttore abbia redatto una dichiarazione di prestazione in conformità al presente regolamento. ▌

(34)  Il marchio CE dovrebbe rappresentare l'unica indicazione di conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ai requisiti della normativa comunitaria di armonizzazione applicabile. Si possono tuttavia utilizzare altri marchi, purché contribuiscano a migliorare la protezione degli utenti dei prodotti da costruzione e non siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione.

(35)  Per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione, la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da risultati stabilmente acquisiti in precedenza o da altri dati, occorre che il costruttore possa dichiarare, alle condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo livello o una classe di prestazione senza prove o senza prove aggiuntive.

(36)  Per evitare di ripetere prove già effettuate, il costruttore di un prodotto da costruzione dovrebbe poter usare i risultati di prove ottenuti da terzi.

(37)  Per diminuire i costi di commercializzazione delle microimprese, se i prodotti in questione non suscitano gravi preoccupazioni di sicurezza, è necessario prevedere procedure semplificate per valutare e verificare la costanza di prestazione.

(38)  Per consentire un'efficace vigilanza del mercato e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è importante che le procedure semplificate per la dichiarazione di un determinato livello o di una determinata classe di prestazione, che non prevedono prove o prove complementari, non siano applicate agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o il proprio marchio o che modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in modo da poter condizionare la conformità alla prestazione dichiarata. Ciò riguarda l'utilizzo di risultati stabili di precedenti prove o di altri dati esistenti e l'utilizzo dei risultati di prova ottenuti da terzi. Ciò riguarda altresì la procedura semplificata che si applica alle microimprese.

(39)  Per prodotti da costruzione progettati e fabbricati singolarmente, il costruttore dovrebbe poter seguire procedure semplificate per valutare e verificare la costanza di prestazione se ║ la conformità del prodotto commercializzato alle norme vigenti può essere dimostrata.

(40)  È importante garantire accessibilità alle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulle norme in vigore nello Stato membro in cui intendono commercializzare i loro prodotti. I Punti di Contatto Prodotti istituiti dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE(9), dovrebbero perciò fornire informazioni anche sulle norme applicabili all'incorporazione, all'assemblaggio o all'installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione. Essi dovrebbero inoltre fornire al costruttore tutte le informazioni relative alle procedure di ricorso disponibili in caso di contestazione delle condizioni d'accesso al marchio CE di uno o più dei suoi prodotti, e in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.

(41)  Al fine di garantire un'applicazione omogenea e coerente della legislazione comunitaria di armonizzazione, l'effettiva sorveglianza sul mercato dovrebbe essere affidata agli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 765/2008 ║ fornisce le condizioni di base per il funzionamento di tale sorveglianza del mercato.

(42)  La responsabilità degli Stati membri sul loro territorio riguardo alla sicurezza, alla salute e ad altri aspetti coperti dai requisiti essenziali delle costruzioni, dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia, contenente adeguate misure di protezione.

(43)  Data la necessità di garantire in tutta la Comunità un livello uniforme di prestazione degli organismi che valutano e verificano la costanza di prestazione dei prodotti da costruzione e poiché tutti gli organismi dovrebbero assolvere alle loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, occorre fissare i requisiti cui devono rispondere gli organismi di valutazione delle prestazioni che intendano essere notificati nell'ambito delle finalità del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere la disponibilità di informazioni adeguate su tali organismi e il loro controllo.

(44)  Per garantire coerenza e qualità alla valutazione e alla verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione, è anche necessario fissare requisiti applicabili alle autorità responsabili della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi che svolgono tali mansioni.

(45)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè il raggiungimento dell"effettivo funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione ottenuto grazie a specifiche tecniche armonizzate che descrivano la prestazione dei prodotti da costruzione, non può essere raggiunto in misura sufficiente dagli Stati membri e, per le sue dimensioni e i suoi effetti, può perciò essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

(46)  Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10).

(47)  In particolare, la Commissione dovrebbe avere il poter di fissare le condizioni alle quali la dichiarazione di prestazione può essere accessibile su un sito web, di stabilire il periodo durante il quale i costruttori, gli importatori e i distributori dovrebbero conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione disponibile, di stabilire le classi di prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, a introdurre il sistema per valutare e verificare la costanza della prestazione dichiarata di un dato prodotto da costruzione o di una data famiglia di prodotti da costruzione, di stabilire il formato della Valutazione Tecnica Europea, di stabilire le procedure per valutare i TAB e di modificare gli allegati da I a IV. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, ║ devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(48)  Occorre tener conto dei mandati in corso per la fissazione di norme europee armonizzate. Il CEN dovrebbe elaborare norme che chiariscano il requisito fondamentale n. 7, intitolato "Uso sostenibile delle risorse naturali".

(49)  Il requisito fondamentale n. 7 dovrebbe tenere conto della riciclabilità dei lavori di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durata delle costruzioni e dell'utilizzo, nelle costruzioni, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

(50)  Essendo necessario un certo tempo affinché il presente regolamento funzioni correttamente, la sua applicazione, escluse le disposizioni relative alla designazione dei TAB, delle autorità di notifica e degli organismi notificati, nonché all'istituzione di un'organizzazione di TAB e all'istituzione del Comitato permanente, dovrebbe essere rinviata.

(51)  La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti interessate, dovrebbero lanciare campagne informative destinate al settore edile, in particolare agli operatori economici e agli utenti, sulla creazione di un linguaggio tecnico comune, sulla ripartizione delle responsabilità tra i singoli operatori economici, sull'apposizione del marchio CE ai prodotti da costruzione e sulla revisione dei requisiti fondamentali dei lavori e i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

(52)  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione del sistema europeo di normalizzazione al fine di aumentare la trasparenza del sistema nel suo complesso e, in particolare, di garantire una partecipazione equilibrata delle parti interessate nei comitati tecnici degli organismi europei di normalizzazione e di prevenire i conflitti di interessi tra di essi. Occorre al contempo adottare iniziative intese ad accelerare sia l'adozione di norme europee che la loro traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, in particolare la traduzione degli orientamenti per le PMI,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione stabilendo le norme per descrivere la prestazione di tali prodotti riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l'uso del marchio CE sui prodotti in questione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "prodotto da costruzione" ║ qualsiasi prodotto, o insieme di prodotti, costruito e commercializzato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, con il risultato che lo smantellamento del prodotto riduce la prestazione dell'opera di costruzione e lo smantellamento o la sostituzione del prodotto costituiscono operazioni di costruzione;

  2. "prodotti non coperti o non interamente coperti da una norma armonizzata" qualsiasi prodotto da costruzione le cui caratteristiche e prestazioni essenziali non possono essere pienamente valutate secondo una norma armonizzata esistente, perché tra l'altro:
   a) il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di nessuna norma armonizzata esistente;
   b) il prodotto non soddisfa una o più definizioni tecniche di caratteristiche incluse in tali norme armonizzate;
   c) una o più caratteristiche essenziali del prodotto non sono adeguatamente coperte da nessuna di queste norme armonizzate; oppure
   d) uno o più metodi di prova necessari per valutare la prestazione del prodotto sono mancanti o non applicabili;
   3. "costruzioni" ║ lavori e opere edili e di genio civile;
  4. "caratteristiche essenziali" ║ le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle costruzioni di cui all'allegato I. Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali, stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, occorre operare una distinzione tra:
   a) caratteristiche nel luogo in cui il costruttore o l'importatore intende immettere il suo prodotto sul mercato; e
   b) caratteristiche che devono essere notificate a prescindere dal luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato e per le quali i requisiti minimi in termini di livelli o classi di prestazione sono determinati per ciascuna famiglia di prodotti di cui all'allegato V, tabella 1, e secondo il tipo di applicazione dagli organismi europei di normalizzazione, con l'accordo della Commissione e del comitato permanente per la costruzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

Se del caso, per ciascuna famiglia di prodotti da costruzione di cui all'allegato V, tabella 1, le caratteristiche di cui alla lettera (b) del presente punto sono stabilite dalla Commissione, in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2; esse riguardano tra l'altro questioni di interesse generale quali l'ambiente, la sicurezza e la valutazione di eventuali rischi per la salute durante l'intero ciclo di vita del prodotto da costruzione;

   5. "prestazione del prodotto da costruzione" la prestazione relativa alle singole caratteristiche essenziali espresse in termini di valore, livello, classe e valore soglia o per mezzo di una descrizione;
   6. "livello di soglia" un valore minimo di prestazione del prodotto. Il livello di soglia può essere di natura tecnica o regolamentare e riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;
   7. "classe" la gamma di prestazioni di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo di prestazione. Una classe può riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;
   8. "specifiche tecniche armonizzate" ║ le norme armonizzate e i Documenti Europei di Valutazione;
   9. "valutazione tecnica europea" una valutazione basata su un Documento europeo di valutazione e riservata ai prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata;
   10. "norma armonizzata" una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all'articolo 6 di tale direttiva;
   11. "Documento Europeo di Valutazione" un documento che è adottato dall'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica ai fini del rilascio di una Valutazione Tecnica Europea e che riguarda un prodotto non coperto o coperto solo parzialmente da una norma armonizzata;
   12. "operatori economici" il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;
   13. "costruttore" qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che abbia fabbricato un prodotto siffatto e lo commercializzi, con il suo nome o con il suo marchio;
   14. "importatore" ║ una persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;
   15. "distributore" qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il costruttore o l'importatore, e che commercializzi un prodotto da costruzione;
   16. "mandatario" ║ qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che abbia ricevuto dal costruttore il mandato di agire a suo nome per specifiche mansioni;
  17. "commercializzazione" la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato comunitario, nel corso di un'attività commerciale; sono esclusi:

18."immissione sul mercato" la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato comunitario;
   a) i prodotti trasformati in cantiere da un utente per uso proprio nell'ambito della propria attività professionale;
   b) i prodotti costruiti dentro e/o fuori dal cantiere e incorporati dal costruttore in un'opera senza essere immessi sul mercato.
   19. "ritiro" ║ un provvedimento volto a impedire la commercializzazione di un prodotto da costruzione da parte della catena di fornitura;
   20. "richiamo" ║ un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione già commercializzato;
   21. "accreditamento" il significato assegnatogli dal regolamento (CE) n. 765/2008;
   22. "utente" qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della sicurezza dell'incorporazione di un prodotto da costruzione nelle opere di costruzione;
   23. "organismo di valutazione tecnica" un organismo designato da uno Stato membro a partecipare allo sviluppo dei Documenti Europei di Valutazione e a valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali di prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata nelle aree di prodotto di cui all'allegato V;
   24. "tipo di prodotto" ║ la prestazione di un prodotto da costruzione, prodotto a partire da una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
   25. "controllo della produzione in fabbrica" ║ il controllo interno e permanente della produzione svolto dal costruttore, che garantisce la conformità del processo di produzione del prodotto da costruzione e del prodotto finale così ottenuto alle specifiche tecniche;
   26. "microimpresa" ║ le piccolissime imprese, già definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese(11);
   27. "ciclo di vita" ║ le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto, dalla acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale;
   28. "kit" una serie di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati in modo permanente nelle opere al fine di per diventare un "sistema assemblato".
     Articolo 3

Requisiti di base delle costruzioni e caratteristiche essenziali del prodotto

║ Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono elencate in apposite specifiche tecniche armonizzate concernenti i requisiti di base delle costruzioni, precisati nell'allegato I.

CAPITOLO II

Dichiarazione di prestazione e marchio CE

Articolo 4

Modalità per redigere la dichiarazione di prestazione

Il costruttore o l'importatore all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione redigono una dichiarazione di prestazione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)   il prodotto da costruzione rientra in una norma armonizzata;

   b) per il prodotto da costruzione è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea.
    
  

Gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal costruttore o dall'importatore sia precisa e affidabile.

1.  Articolo 5

Contenuto della dichiarazione di prestazione

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle due tipologie di caratteristiche essenziali di tali prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, in conformità delle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

2.  La dichiarazione di prestazione contiene le seguenti informazioni:

a)   il tipo di prodotto per il quale essa è stata redatta;

   b) l'elenco completo delle caratteristiche essenziali indicate nelle specifiche tecniche armonizzate per il prodotto da costruzione e, per ciascuna caratteristica essenziale, i valori dichiarati, le classi o i livelli di prestazione oppure la menzione "prestazione non determinata";
   c) il numero di riferimento e il titolo della norma armonizzata, del Documento Europeo di Valutazione o della Documentazione Tecnica Specifica, usati per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
   d) l'uso generico previsto, stabilito dalla specifica tecnica armonizzata;
   e) le indicazioni relative alla procedura seguita per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione; se il sistema applicabile per la valutazione della prestazione è stato sostituito dalla procedura semplificata di cui all'articolo 27 o 28, il costruttore dichiara quanto segue: 'STD - Procedura semplificata';
   f) le informazioni sulle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione, di cui all'allegato IV e le indicazioni relative alle sostanze pericolose che devono essere dichiarate in base ad altre disposizioni di armonizzazione della legislazione comunitaria.
   1. Articolo 6

Forma della dichiarazione di prestazione

Ciascun prodotto immesso sul mercato é munito di una copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o spedita per via elettronica.

  Se tuttavia a un unico cliente viene consegnata una partita dello stesso prodotto, quest'ultimo può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione.

Il costruttore spedisce una copia cartacea della dichiarazione di prestazione, qualora il destinatario lo richieda.

3.  In deroga ai precedenti commi 1 e 2, il contenuto della dichiarazione di prestazione può essere reso noto su un sito Web se ciò avviene alle condizioni fissate dalla Commissione.

  Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato III, nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato.

1.  Articolo 7

Uso del marchio CE

Il marchio CE é apposto ai prodotti da costruzione, per i quali il costruttore ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6. In mancanza di una dichiarazione di prestazione, il marchio CE non può essere apposto.

  Il marchio CE non può essere apposto ai prodotti da costruzione se il costruttore non ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità degli articoli 4, 5 e 6.

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE, il costruttore, o, se del caso, l'importatore, diviene responsabile della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Il marchio CE è l'unico marchio che attesta la conformità del prodotto da costruzione alle dichiarazione di prestazione.

  Gli Stati membri non introducono disposizioni nazionali o ritirano tutte le referenze a marcature di conformità diverse dal marchio CE.

Sul loro territorio o sotto la loro responsabilità, gli Stati membri non proibisconoostacolano la commercializzazione o l'uso di prodotti da costruzione recanti il marchio CE se nello Stato membro interessato i requisiti per tale uso corrispondono alla dichiarazione di prestazione.

4.  Gli Stati membri garantiscono che l'uso dei prodotti da costruzione recanti il marchio CE non sia impedito da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o da organismi privati che agiscano come imprese pubbliche o che agiscano come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato, se i requisiti per tale uso nello Stato membro interessato corrispondono alla dichiarazione di prestazione.

1.  Articolo 8

Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE

Il marchio CE è disciplinato dai principi generali fissati dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.  Il marchio CE è apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione, su un'apposita targhetta ▌, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

3.  Al marchio CE seguono il nome o il marchio di identificazione del costruttore e il codice di identificazione unico del prodotto da costruzione.

4.  Il marchio CE è apposto sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Esso può essere seguito da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

5.  Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire una corretta applicazione del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni per le infrazioni, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione.

1.  Articolo 9

I "Punti di Contatto Prodotti"

Ogni Stato membro fa sì che, sul proprio territorio, i "Punti di Contatto Prodotti" istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 forniscano anche informazioni chiare e di facile comprensione su:

a) tutte le norme tecniche o i regolamenti applicabili all'incorporazione, all'assemblaggio o all'installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione sul suo territorio;

   b) ove del caso, le possibilità di ricorso di cui tutti i costruttori dispongono per contestare le condizioni di accesso al marchio CE di uno o più dei loro prodotti, in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.
   2. I "Punti di Contatto Prodotti" sono indipendenti da qualunque organismo od organizzazione che partecipa alla procedura di accesso alla marcatura CE. Linee guida sul ruolo e le competenze dei punti di contatto sono elaborate dalla Commissione ed adottate dal comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

CAPITOLO III

Obblighi degli operatori economici

Articolo 10

Obblighi dei costruttori

I costruttori redigono la documentazione tecnica richiesta descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi alla certificazione della prestazione dichiarata.

  I costruttori redigono la dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6 e appongono il marchio CE in conformità degli articoli 7 e 8.

Per ogni famiglia di prodotti da costruzione, i costruttori conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per il periodo fissato dalla Commissione in base al ciclo di vita e al ruolo del prodotto nelle costruzioni.

  Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

I costruttori instaurano procedure per garantire la validità della dichiarazione di prestazione nelle produzioni in serie. Occorre tener conto adeguatamente delle modifiche nel tipo di prodotto e nelle relative specifiche tecniche armonizzate.

  ▌

I costruttori appongono sui loro prodotti un numero per tipo, lotto, serie o per ogni altro elemento che ne consenta l'identificazione ▌ o ▌ forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

5.  I costruttori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o ▌ sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

6.  I costruttori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. A tal fine, essi informano di ciò senza indugio le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, sottolineando i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

7.  I costruttori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniscono loro l'informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, i costruttori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

1.  Articolo 11

Mandatari

I costruttori possono nominare, mediante un mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

La redazione della documentazione tecnica non può far parte del mandato del rappresentante autorizzato.

Se il costruttore nomina un mandatario, questi svolge almeno i seguenti compiti:

a)   tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione di autorità nazionali di sorveglianza per il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

   b) fornisce, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione;
   c) coopera con le autorità competenti, se queste lo richiedono, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.
   1. Articolo 12

Obblighi degli importatori

Nel commercializzare un prodotto da costruzione nella Comunità gli importatori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

2.  Prima di commercializzare un prodotto da costruzione, l'importatore si assicura che il costruttore abbia valutato e verificato la costanza della prestazione dichiarata. Egli si assicura anche che il costruttore abbia redatto la documentazione tecnica di cui al primo comma dell'articolo 10, paragrafo 1. Gli importatori redigono la dichiarazione di prestazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. Essi verificano inoltre che il prodotto sia munito del marchio CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e che il costruttore abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafi 4) e 5).

  Un importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non può commercializzarlo finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché non sia corretta la dichiarazione di prestazione.

Gli importatori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o, se ciò fosse impossibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

4.  Gli importatori garantiscono che, quando un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione.

5.  Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. Senza indugio, essi informano di ciò le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, sottolineando i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

6.  Gli importatori conservano per il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, la dichiarazione di prestazione, tenendola a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che, a richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.

7.  Gli importatori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniscono loro l'informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, gli importatori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

1.  Articolo 13

Obblighi dei distributori

Quando commercializzano un prodotto, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

2.  Prima di commercializzare un prodotto da costruzione, i distributori verificano che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte in una lingua di facile comprensione per gli utenti dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato e che il produttore e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafi 4) e 5), e rispettivamente all'articolo 12, paragrafo 3).

  Un distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non può commercializzarlo finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché non sia corretta la dichiarazione di prestazione. A tal fine, il distributore informa il costruttore o l'importatore nonché le autorità di sorveglianza del mercato, se il prodotto presenta dei rischi.

Il distributore garantisce che, quando un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione.

4.  I distributori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui lo hanno commercializzato, sottolineando in particolare i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

5.  I distributori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniscono loro l'informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, i distributori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

  Articolo 14

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Se un importatore, o un distributore, commercializza un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio di fabbrica o ne modifica uno già in commercio in misura tale da influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato, ai fini del presente regolamento, un costruttore e sarà perciò soggetto agli obblighi del costruttore ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 15

Identificazione degli operatori economici

A richiesta, gli operatori economici devono essere in grado di indicare alle autorità di sorveglianza sul mercato, per il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, quanto segue:

a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;

   b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
   1. CAPITOLO IV

Specifiche tecniche armonizzate

Articolo 16

Norme armonizzate

Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste presentate dalla Commissione in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, di tale direttiva e dal Comitato permanente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

  Gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che nessuna categoria di attori di un dato settore sia rappresentata in misura superiore al 25% dei partecipanti in seno a una commissione tecnica o ad un gruppo di lavoro. Se una o più categorie di attori non può partecipare o sceglie di non partecipare al gruppo di lavoro, tale requisito può essere riesaminato con l'accordo di tutti i partecipanti.

Le norme armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione e la durevolezza dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali.

  Le norme armonizzate stabiliscono, se del caso, l'uso generalmente previsto dei prodotti; esse indicano altresì le caratteristiche, i cui requisiti minimi sono stabiliti, in termini di livelli o classi di prestazione, dalla Commissione, nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2, per ciascuna famiglia di prodotti di cui all'allegato V, tabella 1, e per tipo di applicazione.

Per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali le norme armonizzate indicano eventualmente metodi meno onerosi di quelli basati su prove.

Gli organismi europei di normalizzazione specificano nelle norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di produzione del prodotto da costruzione interessato.

4.  La Commissione valuta la conformità al relativo mandato delle norme armonizzate fissate dagli organismi europei di normalizzazione.

  La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei riferimenti alle norme armonizzate, conformi ai pertinenti mandati, e fissa la data dell'applicabilità di tali norme.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell'elenco.

Articolo 17

Obiezioni formali a norme armonizzate

Se uno Stato membro, o la Commissione, ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato permanente istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione. Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione, esprime il suo parere senza indugi.

2.  A seguito del parere espresso dal comitato, la Commissione decide se pubblicare o non pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarle parzialmente, conservarle, conservarle parzialmente o eliminarle.

3.  La Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate interessate.

4.  Quando una norma armonizzata è stata approvata da un organismo di normalizzazione europeo, il comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, può assumersi il compito di effettuare tutte le verifiche per garantire che la norma risponda ai requisiti stabiliti nel mandato conferito dalla Commissione o da uno Stato membro.

1.  Articolo 18 ║

Livelli o classi di prestazione

La Commissione può stabilire classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

  Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite nelle norme armonizzate dagli organismi europei di normalizzazione.

  Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione usano tali classi nelle norme armonizzate, in base a un mandato riveduto.

Se previsto dal relativo mandato gli organismi europei di normalizzazione stabiliscono nelle specifiche tecniche armonizzate i livelli di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali ed eventualmente agli usi finali previsti, cui i prodotti da costruzione degli Stati membri dovranno attenersi.

4.  La Commissione può fissare le condizioni alle quali, senza prove o senza prove ulteriori, un prodotto da costruzione possa essere considerato conforme a un certo livello o classe di prestazione.

  Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Qualora la Commissione non definisca dette condizioni esse potranno essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in norme armonizzate, sulla base di un mandato riveduto

Gli Stati membri possono introdurre livelli o classi di prestazione cui i prodotti da costruzione dovranno conformarsi, riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti stessi, solo in base a sistemi di classificazione stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate o dalla Commissione.

1.  Articolo 19 ║

Valutazione e verifica della costanza della prestazione

Si valuta la prestazione dichiarata, verificandone la costanza, dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali in conformità a uno dei sistemi indicati nell"allegato VI.

2.  La Commissione stabilisce quale sistema sia applicabile a un dato prodotto da costruzione, o a una data famiglia di prodotti da costruzione, secondo i criteri che seguono:

a)   l'importanza del ruolo del prodotto rispetto ai requisiti di base delle costruzioni;

   b) la natura del prodotto;
   c) l'effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nel periodo in cui il prodotto viene impiegato;
   d) i possibili difetti di fabbricazione del prodotto.
     In ciascun caso, la Commissione sceglie il sistema meno oneroso a parità di sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nell'opera di costruzione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Il sistema così scelto e le informazioni in merito al suo uso generico previsto, sono indicati nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

1.  Articolo 20 ║

Documento Europeo di Valutazione

Per i prodotti da costruzione coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata, il Documento Europeo di Valutazione (EAD) è adottato dall'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un costruttore o di un importatore, conforme alla procedura dell'allegato II.

2.  L'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 stabilisce nell'EAD metodi e criteri, per valutare la prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, che siano pertinenti all'uso voluto dal costruttore.

3.  L'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 determina nell'EAD il controllo specifico della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni particolari del processo di produzione del prodotto da costruzione interessato.

4.  Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un EAD, incarica gli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale EAD.

1.  Articolo 21 ║

Valutazione Tecnica Europea

Per i prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata, la Valutazione Tecnica Europea (ETA) è rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica, su richiesta di un costruttore o di un importatore, in base a un EAD e in conformità alla procedura di cui all'allegato II.

2.  La Commissione stabilisce il formato dell'ETA.

  Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

CAPITOLO V

Organismi di Valutazione Tecnica

Articolo 22 ║

Designazione degli Organismi di Valutazione Tecnica

Gli Stati membri possono designare gli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) per le aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell"allegato V.

  Gli Stati membri che hanno designato un TAB ne comunicano nome, indirizzo e aree di prodotto, per le quali è designato, agli altri Stati membri e alla Commissione.

La Commissione rende pubblico l'elenco dei TAB con le aree di prodotto per le quali sono designati.

  La Commissione rende pubblicamente disponibili tutti gli aggiornamenti a tale elenco.

Articolo 23 ║

Requisiti dei TAB

Il TAB deve rispondere ai requisiti precisate nella tabella 2 dell"allegato V.

2.  Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1), lo Stato membro ne ritira la designazione.

3.  Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle procedure nazionali di valutazione e di controllo sulle attività dei TAB, e di tutte le modifiche a tali informazioni. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

1.  Articolo 24 ║

Valutazione dei TAB

I TAB verificheranno che gli altri TAB soddisfino i rispettivi criteri della tabella 2 dell"allegato V.

  La valutazione sarà gestita dall'organizzazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e avrà luogo una volta ogni quattro anni nelle aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell"allegato V, per le quali i TAB sono stati designati.

La Commissione fissa delle procedure di valutazione trasparenti, comprese modalità d'appello appropriate e accessibili contro le decisioni prese a seguito della valutazione.

  Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Un TAB non può essere valutato da un altro TAB dallo stesso Stato membro.

L'organizzazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1), comunica i risultati delle valutazioni sui TAB a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

  La Commissione, insieme agli Stati membri, controlla il rispetto delle regole e il corretto funzionamento della valutazione dei TAB.

Articolo 25 ║

Coordinamento dei TAB

I TAB danno vita a un'organizzazione per la valutazione tecnica, nel prosieguo denominata "Organizzazione dei TAB".

2.  L'Organizzazione dei TAB svolge le seguenti mansioni:

a)   coordinare l'applicazione delle regole e delle procedure di cui all'articolo 19 e all'allegato II nonché fornire il sostegno chiesto a tal fine;

   b) informare la Commissione due volte l'anno su tutte le questioni relative alla preparazione degli EAD e su tutti gli aspetti relativi all'interpretazione delle regole e delle procedure di cui all'articolo 19 e all'allegato II;
   c) adottare gli EAD;
   d) organizzare la valutazione dei TAB;
   e) garantire il coordinamento dei TAB;
   f) garantire in seno all'Organizzazione dei TAB la parità di trattamento di questi ultimi;
   g) verificare la trasparenza delle procedure di cui all'articolo 19 e all'allegato II e la consultazione del costruttore nell'ambito di tali procedure.
   3. La Commissione può assistere l'Organizzazione dei TAB quando questa svolge le mansioni di cui al punto (e) del paragrafo 2. A tal fine, la Commissione può concludere con l'Organizzazione dei TAB accordi quadro di collaborazione.

4.  Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano con risorse umane e finanziarie all'Organizzazione dei TAB.

1.  CAPITOLO VI

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Articolo 26 ║

Uso della Documentazione Tecnica Specifica

Determinando il tipo di prodotto, il costruttore può sostituire la prova per tipo o il calcolo per tipo con una Documentazione Tecnica Specifica (STD) da cui risulti:

a)   che, per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione da lui commercializzato, si ritiene che esso raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o nella decisione della Commissione; oppure

   b) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato condivide il tipo di prodotto con un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già provato in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto; il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore solo dopo esserne stato autorizzato da quest'ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati; oppure
   c) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato è un insieme di componenti, che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di una sua componente, il quale ha già collaudato l'insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti specifiche tecniche. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o della componente, a lui forniti.
     Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore o fornitore di sistemi solo dopo esserne stato autorizzato da quest'ultimo o dal fornitore di sistemi, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

Il costruttore rimane responsabile della conformità del prodotto da costruzione a tutte le prestazioni dichiarate secondo le pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Il costruttore provvede a che la prestazione del prodotto non sia compromessa in una fase successiva del processo di fabbricazione o di assemblaggio.

2.  La STD è verificata dal competente organismo di certificazione indicato nell'allegato VI se il prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è ▌ di cui all'allegato V,

   il sistema 1+ o 1 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) (senza prove o calcoli ulteriori - WT/WFT);
   il sistema 1+, 1 o 3 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) (condivisione di risultati);
   il sistema 1+ o 1 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) (cascading).

3.  Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 27 ║

Uso della Documentazione Tecnica Specifica da parte di microimpreseche fabbricano prodotti da costruzione

1.  Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione possono sostituire il sistema per valutare la dichiarazione di prestazione del prodotto da costruzione con una STD. L'STD deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti stabiliti.

2.  Se il prodotto da costruzione, di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all"allegato VI, la STD é verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all"allegato VI.

3.  La Documentazione Tecnica Specifica garantisce un livello equivalente per quanto riguarda la salute e la sicurezza delle persone e altri aspetti di interesse pubblico. Il costruttore resta responsabile della conformità del prodotto alle caratteristiche indicate nella dichiarazione di prestazione. Il costruttore fornisce indicazioni sull'uso finale previsto del prodotto.

4.  Entro il …(12)la Commissione elabora una relazione sull'attuazione del presente articolo valutando, tra l'altro, se la sua applicazione possa essere estesa ad altre imprese, se esso debba essere adattato per la produzione in piccole serie o se debba essere abrogato. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di proposte legislative.

5.  Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 28 ║

Uso della Documentazione Tecnica Specifica per prodotti fabbricati individualmente

1.  Per un prodotto da costruzione non progettato e fabbricato in serie ma in risposta a un ordine specifico e installato in una singola opera identificata, il costruttore può sostituire il sistema vigente per valutare la prestazione con una STD che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti. La STD assicura un livello equivalente di sicurezza e affidabilità delle prestazioni in relazione ai requisiti costruttivi essenziali.

2.  Se il prodotto da costruzione, di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all"allegato VI, la STD è verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all"allegato VI.

CAPITOLO VII

Autorità notificanti e organismi notificati

Articolo 29 ║

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 30 ║

Autorità notificanti

1.  Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie a valutare e notificare gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della dichiarazione di prestazione ai fini del presente regolamento, nonché di controllare gli organismi notificati, riguardo alla conformità con quanto previsto all'articolo 33.

2.  Se la notifica si fonda su un certificato di accreditamento, gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano effettuati dai loro organismi nazionali di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.  Se l'autorità notificante delega, subappalta o affida in altro modo la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1, a un organismo che non sia un ente pubblico, tale organismo delegato deve essere una persona giuridica e soddisfare mutatis mutandis i requisiti di cui all"articolo 33. Tale organismo inoltre deve aver adottato disposizioni per soddisfare le responsabilità risultanti dalle sue attività.

4.  L'autorità notificante assume la piena responsabilità delle mansioni svolte dall'organismo cui le ha delegate o altrimenti affidate.

5.  L'autorità notificante verifica che le valutazioni di conformità siano effettuate in modo appropriato, senza imporre oneri superflui alle imprese e tenendo nel debito conto la dimensione dell'impresa, le specificità del settore delle costruzioni e la sua struttura, il grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e la natura, il volume e la periodicità del processo di produzione.

Articolo 31 ║

Requisiti relativi alle autorità notificanti

1.  L'autorità notificante è istituita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati.

2.  L'autorità notificante è organizzata e gestita in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3.  L'autorità notificante è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica dell'organismo di valutazione della prestazione sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4.  L'autorità notificante non offresvolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5.  L'autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.  L'autorità notificante dispone di un numero sufficiente di dipendenti, atti a eseguire correttamente i suoi compiti.

Articolo 32 ║

Obbligo d'informazione delle autorità notificanti

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle procedure nazionali di valutazione e notifica degli organismi di valutazione della prestazione e di controllo degli organismi notificati, e di tutte le modifiche a tali informazioni.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 33 ║

Requisiti relativi agli organismi notificati

1.  Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della prestazione deve rispettare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.  L'organismo di valutazione della prestazione è istituito secondo la legislazione nazionale e ha personalità giuridica.

3.  L'organismo di valutazione della prestazione è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Un organismo, appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, uso o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché sia dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.

4.  L'organismo di valutazione della prestazione, il suo gruppo dirigente e il personale che svolge mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata non sono progettisti, produttori, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utenti o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che valutano, né mandatari di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti valutati necessari al funzionamento dell'organismo notificato o l'uso di prodotti a scopo personale.

Essi si astengono inoltre dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, uso o manutenzione di tali prodotti da costruzione né rappresenteranno le parti interessate a tali attività. Né esercitano alcuna attività che possa confliggere con la loro indipendenza o il giudizio e l'integrità relativi alle attività per le quali sono stati notificati.

L'organismo notificato fa sì che le attività delle sue filiali o dei suoi subappaltatori non compromettano la riservatezza, obiettività e imparzialità della valutazione e/o dell'attività di verifica.

5.  L'organismo notificato e il suo personale svolgono, in maniera del tutto trasparente nei confronti del costruttore, le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati dell'attività di valutazione e/o di verifica, soprattutto se provenienti da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

6.  L'organismo notificato svolge tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnate a tale organismo ai sensi dell"allegato VI e per le quali è stato notificato, sia che tali mansioni siano svolte dall'organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per ogni tipo o categoria dei prodotti da costruzione, caratteristiche e mansioni per le quali è stato notificato, l'organismo notificato deve disporre:

   a) del personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento delle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
   b) di descrizioni delle procedure con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure. Esso disporrà anche di metodi e di procedure per distinguere tra mansioni svolte in quanto organismo notificato e attività di tipo diverso;
   c) di procedure per svolgere attività tenendo conto della dimensione, del settore, della struttura delle imprese, del grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e della natura - in massa o in serie - del processo di produzione.

Esso dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato notificato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.

7.  Il personale che esegue le attività, per le quali l'organismo è stato notificato, possiede:

   a) una solida formazione tecnica e professionale che copra tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata nel campo d'applicazione pertinente per il quale l'organismo è stato notificato;
   b) buone conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che essi effettuano e l'autorità necessaria a eseguire tali operazioni;
   c) buone conoscenze e adeguata capacità di comprensione delle norme armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni del regolamento;
   d) la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.

8.  L'imparzialità dell'organismo notificato, del suo gruppo dirigente e del personale addetto alle valutazioni deve essere garantita.

La remunerazione del gruppo dirigente dell'organismo notificato e del personale addetto alle valutazioni non deve dipendere dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.

9.  L'organismo notificato sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che la responsabilità non sia assunta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale o che la valutazione e/o verifica siano effettuate sotto la responsabilità diretta dello Stato membro stesso.

10.  Il personale dell'organismo notificato è vincolato al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento delle sue mansioni ai sensi dell"allegato VI, tranne che nei confronti delle competenti autorità amministrative dello Stato membro in cui svolge la sua attività. I diritti di proprietà dovranno essere tutelati.

11.  L'organismo notificato partecipa ad attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito ai sensi del presente regolamento, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

12.  Gli organismi notificati informano i propri clienti e prestano loro consulenza nel loro migliore interesse.

Articolo 34

Presunzione di conformità

Se un organismo di valutazione della prestazione può dimostrare la sua conformità ai criteri fissati nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che esso soddisfi i requisiti stabiliti dall'articolo 33 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili soddisfano tali requisiti.

Articolo 35 ║

Filiali e subappaltatori degli organismi notificati

1.  L'organismo notificato che subappalta attività specifiche legate alle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione o si serve di una filiale, deve garantire che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all'articolo 33 e informarne l'autorità notificante.

2.  L'organismo notificato si assume l'intera responsabilità delle mansioni eseguite da eventuali subappaltatori o filiali.

3.  Le attività possono essere subappaltate o fatte eseguire da una filiale solo con il consenso del cliente.

4.  L'organismo notificato tiene a disposizione delle autorità nazionali i documenti relativi alla valutazione delle qualifiche del subappaltatore o della filiale nonché del lavoro da essi svolto ai sensi dell'allegato VI.

Articolo 36 ║

Prove in presenza di testimoni

1.  Per ragioni tecniche, economiche o logistiche, è possibile che gli organismi notificati decidano di effettuare, o di far effettuare sotto la loro direzione, le prove di cui all"allegato VI nello stabilimento di produzione, usando l'apparecchiatura di prova del laboratorio interno del costruttore, o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio pubblico o privato, usando l'apparecchiatura di prova di tale laboratorio.

2.  Prima di effettuare tali prove, l'organismo notificato controlla se l'apparecchiatura di prova sia munita di un adeguato sistema di calibratura e se esso sia operativo.

Articolo 37 ║

Domanda di notifica

1.  Un organismo che intenda essere autorizzato a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione presenta una domanda di notifica all'autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.

2.  La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere, dalle procedure di valutazione e/o verifica per le quali l'organismo sostiene di essere competente e, se esiste, da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, attestante che l'organismo rispetta i requisiti di cui all'articolo 33.

3.  Se l'organismo interessato non può produrre un certificato di accreditamento, fornirà all'autorità notificante una documentazione che permetta di verificare, riconoscere e controllare periodicamente la sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 33.

Articolo 38 ║

Procedura di notifica

1.  Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 33.

2.  Essi effettuano la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tramite lo strumento di notifica elettronico sviluppato e gestito dalla Commissione.

Eccezionalmente, per notifiche orizzontali, di cui al paragrafo 3, 2° comma, per le quali non esiste uno strumento elettronico adeguato, si accetta la copia su carta della notifica.

3.  La notifica elenca i dettagli completi delle funzioni da eseguire, i riferimenti alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate e, ai fini del sistema di cui al punto 1.4 dell"allegato VI, le caratteristiche essenziali per le quali l'organismo è competente.

I riferimenti alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate non sono però necessari se ricorrono i seguenti casi di caratteristiche essenziali:

   a) reazione al fuoco;
   b) resistenza al fuoco;
   c) comportamento in caso di incendio esterno;
   d) assorbimento del rumore.

4.  Se una notifica non si fonda su un certificato di accreditamento, l'autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri una documentazione che permetta di attestare la competenza dell'organismo notificato e la presenza di meccanismi atti a garantire che l'organismo sarà regolarmente controllato e continuerà a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 33.

5.  L'organismo interessato può svolgere attività di organismo notificato solo se la Commissione e gli altri Stati membri non sollevano alcuna obiezione entro due settimane dalla notifica, se si usa un certificato di accreditamento, ed entro due mesi dalla notifica, se non si usa l'accreditamento.

Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.

6.  La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.

Articolo 39 ║

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.  La Commissione assegna un numero di identificazione a ogni organismo notificato.

Essa assegna un solo numero, anche se l'organismo è notificato con diversi atti comunitari.

2.  La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.

Articolo 40 ║

Modifiche della notifica

1.  Se un'autorità notificante accerta o viene informata del fatto che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33 o non ottempera più ai suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica a seconda della gravità del mancato rispetto dei requisiti o della violazione degli obblighi. L'autorità notificante ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.  In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica o di cessazione dell'attività da parte dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante fa sì che i fascicoli siano trattati da un altro organismo notificato o tenuti a disposizione, a richiesta, delle autorità notificante e di vigilanza del mercato.

Articolo 41 ║

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.  La Commissione indaga tutti i casi in cui dubiti, o in cui siano sollevati dubbi, sulla competenza di un organismo notificato o sulla sua capacità di ottemperare alle prescrizioni e responsabilità cui è soggetto.

2.  A richiesta, lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell'organismo interessato.

3.  La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni raccolte nel corso delle sue indagini.

4.  Se la Commissione accerta che un organismo notificato non soddisfa, o non soddisfa più, i requisiti della notifica, essa ne informa lo Stato membro notificante cui chiede i necessari interventi correttivi inclusa, se necessario, la revoca della notifica.

Articolo 42 ║

Obblighi degli organismi notificati sul piano operativo

1.  Gli organismi notificati svolgono mansioni di terzi conformemente ai metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione, di cui all"allegato VI.

2.  Le valutazioni e le verifiche della costanza di prestazione sono effettuate in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. L'attività degli organismi notificati tiene conto della dimensione, del settore, della struttura delle imprese, della complessità tecnologica relativa dei prodotti da costruzione e del tipo di produzione - se di serie o no.

Essi rispettano tuttavia il rigore imposto al prodotto dal presente regolamento e dal ruolo del prodotto stesso nella sicurezza delle costruzioni.

3.  Se, durante un controllo teso a verificare la costanza delle prestazioni del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerti che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al costruttore opportuni interventi correttivi e se necessario sospende o ritira il suo certificato.

4.  In mancanza di interventi correttivi o se questi non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, a seconda dei casi.

Articolo 43 ║

Obbligo di informazione degli organismi notificati

1.  Gli organismi notificati informano l'autorità notificante:

   a) di eventuali rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati;
   b) di qualunque circostanza che influisca sull'ampiezza e sulle condizioni della notifica;
   c) di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di sorveglianza di mercato sull'attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione;
   d) a richiesta, delle mansioni di terzi conformi ai metodi di valutazione e verifica della costanza della prestazione svolte nell'ambito della loro notifica e di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

2.  Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati ai sensi del presente regolamento che, sugli stessi prodotti da costruzione, svolgono analoghe mansioni di terzi secondo i metodi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, le informazioni sulle questioni connesse ai risultati negativi e, a richiesta, positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

Articolo 44 ║

Scambio di esperienze

La Commissione provvede a organizzare uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri che sono responsabili della politica di notifica.

Articolo 45 ║

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione istituisce e fa funzionare correttamente un sistema di coordinamento e cooperazione tra gli organismi notificati ai sensi dell'articolo 29, sotto forma di gruppi di organismi notificati a livello sia settoriale che intersettoriale.

Gli Stati membri incoraggiano gli organismi da essi notificati a partecipare ai lavori di tali gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPITOLO VIII

Sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia

Articolo 46 ║

Procedura applicabile ai prodotti che comportano rischi a livello nazionale

1.  Se le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri hanno preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto da costruzione non soddisfi le prestazioni dichiarate e/o rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri ambiti, di cui al presente regolamento, tutelati in quanto di pubblico interesse, esse effettuano, insieme agli operatori economici interessati, una valutazione del prodotto interessato che investa tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano con le autorità di sorveglianza di mercato in tutti i modi che si rendono necessari.

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all'operatore economico interessato opportuni interventi correttivi per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, ritirarlo o richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.

Le autorità di sorveglianza di mercato informano l'organismo notificato competente.

Alle misure di cui sopra si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.  Se le autorità di vigilanza del mercato ritengono che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi che esse hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3.  L'operatore economico adotta le misure correttive necessarie nei confronti di tutti i prodotti da costruzione interessati da esso commercializzati nell'intera Comunità.

4.  Se l'operatore economico interessato non prende adeguate misure correttive entro il periodo di cui al 2° comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato attuano misure provvisorie appropriate per proibire o limitare la commercializzazione del prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo.

Esse informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti da esse adottati.

5.  Le informazioni di cui al paragrafo 4 conterranno tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati che identificano il prodotto da costruzione non conforme, la sua origine, la natura dei rischi comportati, la natura e la durata delle misure nazionali adottate nonché i punti di vista dell'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta a uno dei motivi che seguono:

   a) non conformità del prodotto a requisiti sanitari o di sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela di interessi pubblici stabiliti dal presente regolamento;
   b) lacune delle specifiche tecniche armonizzate o della STD.

6.  Gli Stati membri, diversi da quello che avvia la procedura, informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni altra informazione a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la disposizione nazionale notificata, delle loro obiezioni.

7.  Se, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro nei confronti del prodotto da costruzione interessato, la misura è ritenuta giustificata.

8.  Gli Stati membri fanno sì che, riguardo al prodotto da costruzione interessato, siano adottati adeguati provvedimenti restrittivi come il ritiro immediato del prodotto dal loro mercato.

Articolo 47 ║

Procedura di salvaguardia comunitaria

1.  Se in esito alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura nazionale di uno Stato membro o se la Commissione ritiene che il provvedimento nazionale sia contrario alla normativa comunitaria, la Commissione si consulta immediatamente con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta il provvedimento nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.

2.  Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri ritirano dal proprio mercato il prodotto non conforme. Gli Stati membri informano di ciò la Commissione. Se il provvedimento nazionale è ritenuto ingiustificato, esso è revocato dallo Stato membro interessato.

3.  Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 46, paragrafo 5, lettera b), la Commissione deve informare il/i competente/i organismo/i di normalizzazione e sottoporre la materia al comitato permanente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE. Il Comitato consulta il competente organismo europeo di normalizzazione ed esprime senza indugi il suo parere.

Se si ritiene che la disposizione nazionale sia giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze dell'EAD o della STD come indicato all'articolo 46, paragrafo 5), lettera b), la Commissione adotta misure adeguate.

Articolo 48 ║

Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza

1.  Se uno Stato membro, effettuata una valutazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1), ritiene che un prodotto da costruzione, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone o per altri ambiti tutelati in quanto di interesse pubblico, chiede all'operatore economico interessato di far sì che il prodotto, all'atto della commercializzazione, cessi di presentare tali rischi o venga eventualmente ritirato dal mercato o richiamato entro un lasso di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.  L'operatore economico apporta le necessarie correzioni nei confronti di tutti i prodotti da costruzione interessati che egli commercializza nell'intera Comunità.

3.  Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Le informazioni includono tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati necessari all'identificazione del prodotto da costruzione interessato, alla sua origine e alla sua catena di fornitura, alla natura dei rischi connessi nonché alla natura e alla durata delle disposizioni nazionali adottate.

4.  La Commissione si consulta immediatamente con gli Stati membri e gli operatori economici interessati e procede alla valutazione della disposizione nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, eventualmente, opportune misure.

5.  La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.

Articolo 49 ║

Non conformità formale

1.  Fatto salvo l'articolo 46, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni che seguono, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata:

   a) marchio CE apposto in violazione dell'articolo 7 o dell'articolo 8;
   b) marchio CE non apposto, benché richiesto in conformità all'articolo 7, paragrafo 1;
   c) dichiarazione di prestazione non redatta, benché richiesta in conformità all'articolo 4;
   d) dichiarazione di prestazione non redatta in conformità agli articoli 4, 5 e 6;
   e) documentazione tecnica non disponibile o non completa.

2.  Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro, con adeguate misure, limita o proibisce la commercializzazione del prodotto da costruzione o lo richiama o lo ritira dal mercato.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 50 ║

Modifiche degli allegati

1.  La Commissione può modificare gli allegati da I a VI.

2.  Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 51 ║

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato, denominato Comitato permanente per la costruzione.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5, lettera a), punti da 1) a 4), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 8 della stessa.

3.  Gli Stati membri si assicurano che i membri del comitato di cui al paragrafo 1 siano indipendenti dalle parti coinvolte nella valutazione della conformità dei prodotti da costruzione.

Articolo 52 ║

Abrogazione

1.  La direttiva 89/106/CEE è abrogata.

2.  I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 53 ║

Disposizioni transitorie

1.  I prodotti da costruzione commercializzati ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima dell"1 luglio 2011 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

2.  I costruttori e gli importatori possono redigere una dichiarazione di prestazione in base a un certificato o a una dichiarazione di conformità che sia stata pubblicata, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima dell"1 luglio 2011.

3.  Gli orientamenti per l'omologazione tecnica europea, pubblicati prima del 1° luglio 2011 in conformità all'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE e le interpretazioni comuni delle procedure di valutazione dei prodotti da costruzione adottate dall'Organizzazione europea per il benestare tecnico (EOTA) anteriormente al 1° luglio 2011 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come EAD. Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un orientamento per l'omologazione tecnica europea, dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale orientamento, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4.

4.  Fino all"1 luglio 2011, i costruttori e gli importatori possono usare, come Valutazioni Tecniche Europee, le omologazioni tecniche europee conformi all'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE per il periodo in cui tali omologazioni sono in corso di validità.

Articolo 54 ║

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 21, gli articoli 26, 27, 28, ║ da 46 a 50, 52 e 53 nonché gli allegati I, II, III e VI si applicano dall"1 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Requisiti fondamentali delle costruzioni

Le costruzioni, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenuto conto della salute e della sicurezza delle persone interessate per tutto il ciclo di vita dei lavori.

I requisiti di base delle costruzioni devono essere soddisfatti per un periodo di tempo economicamente adeguato con una normale manutenzione.

1.  RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che i carichi cui possono essere sottoposte durante la costruzione e l'uso non provochino:

   (a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;
   (b) gravi deformazioni di inammissibile portata;
   (c) danni ad altre parti della costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
   (d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2.  SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che, in caso di incendio:

   (a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo;
   (b) la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle costruzioni siano limitate;
   (c) la propagazione del fuoco a costruzioni vicine sia limitata;
   (d) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3.  IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare una minaccia per l'igiene e la salute dei lavoratori, degli occupanti e dei vicini durante tutto il loro ciclo di vita e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

   (a) sviluppo di gas tossici;
   (b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
   (c) emissione di radiazioni pericolose;
   (d) emissione di sostanze pericolose nell'acqua potabile, nelle falde freatiche, nelle acque o nel suolo marino;
   (e) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
   (f) presenza di umidità in parti o sulle superfici delle costruzioni.

4.  SICUREZZA NELL'IMPIEGO

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti, come scivolamenti, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.

5.  PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6.  RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

Le costruzioni e i relativi impianti di riscaldamento, illuminazione, raffreddamento e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e il benessere termico degli occupanti. I prodotti da costruzione devono inoltre essere efficienti dal punto di vista energetico e utilizzare meno energia possibile durante il loro ciclo di vita.

7.  USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca almeno quanto segue:

   (a) la riciclabilità delle costruzioni, dei loro materiali e delle loro parti dopo demolizione;
   (b) la durata delle costruzioni;
   (c) l'uso nelle costruzioni di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

ALLEGATO II

Procedura per l'adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) e il rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA) per i prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata

1.  L'Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) effettua la valutazione e rilascia la Valutazione Tecnica Europea (ETA) nell'area del prodotto per il quale esso è stato designato.

Le disposizioni del presente allegato relative ai costruttori si applicano anche agli importatori.

2.  L'elaborazione e l'adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) avvengono in conformità ai punti da 2.1 a 2.11.

2.1.  In accordo con gli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) del mercato di destinazione prescelto, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del secondo contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per la stessa area di prodotto, di cui alla tabella 1 dell'allegato V.

2.2.  Il TAB cui perviene una richiesta di ETA (nel prosieguo, il "TAB responsabile") per un prodotto da costruzione informa l'Organizzazione dei TAB, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e la Commissione del contenuto della richiesta e del riferimento alla decisione della Commissione per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione, che il TAB intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di tale decisione della Commissione.

2.3.  D'intesa con gli altri TAB, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del secondo contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per le stesse aree di prodotto (cfr. tabella 1 dell'allegato V).

2.4.  Il TAB responsabile si procura, in collaborazione con il costruttore, le informazioni pertinenti sul prodotto e sul suo uso previsto. Il TAB responsabile informa il costruttore se il prodotto sia coperto, del tutto o in parte, da un'altra specifica tecnica armonizzata. Il TAB responsabile redige poi un primo contratto da stipulare con il costruttore, che definisca i termini per elaborare il programma di lavoro.

2.5.  Entro un mese dalla conclusione del primo contratto, il costruttore presenta al TAB responsabile una memoria tecnica sul prodotto, il suo uso previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica, applicate dal costruttore.

2.6.  Entro un mese dal ricevimento della memoria tecnica, il TAB responsabile prepara e invia al costruttore il progetto di secondo contratto e il progetto di programma di lavoro, contenente dettagli di tutti gli aspetti e le azioni che esso intraprenderà per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto rispetto al suo uso previsto. Il progetto di programma di lavoro comprende almeno le parti che seguono:

   (a) parte 1: il programma di valutazione, con i metodi di prova, di calcolo, di descrizione, i parametri e tutti gli altri mezzi, come i criteri di valutazione ritenuti adatti a identificare il prodotto, per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotti rispetto all'uso previsto e gli aspetti di durata per le caratteristiche essenziali corrispondenti;
   (b) parte 2: le attività relative all'ispezione iniziale dell'impianto in cui è fabbricato il prodotto oggetto della richiesta;
   (c) parte 3: i luoghi in cui saranno effettuate le prove;
   (d) parte 4: tempo e costi previsti.

2.7.  Dopo la conclusione del secondo contratto, comprendente il programma di lavoro convenuto tra TAB responsabile e costruttore, il TAB responsabile invia la parte 1 del programma di lavoro e la parte della memoria tecnica contenente la descrizione del prodotto e del suo uso previsto, a tutti gli altri TAB designati per la stessa area di prodotti da costruzione, di cui alla tabella 1 dell"allegato V. Tali TAB danno vita a un gruppo di lavoro, coordinato dal TAB responsabile.

Il costruttore può richiedere al sopracitato gruppo di lavoro l'audizione di un esperto scientifico indipendente di sua scelta, al fine di completare le informazioni messe a disposizione dei TAB. Il gruppo di lavoro ha l'obbligo di procedere a tale audizione.

Entro due settimane dal ricevimento da parte di tutti i TAB interessati di tali documenti del TAB responsabile, il gruppo di lavoro redige il progetto di EAD, contenente i metodi di valutazione e i criteri della prestazione per le caratteristiche essenziali pertinenti, basati sulla parte 1 del programma di lavoro e sui contributi tecnici pertinenti e giustificati forniti dai suoi membri.

2.8.  Il progetto di EAD è poi comunicato dal TAB responsabile a tutti gli altri TAB, insieme alla parte della memoria tecnica contenente la descrizione del prodotto e del suo uso previsto.

Entro due settimane, gli altri TAB comunicano al TAB responsabile le informazioni pertinenti relative ai regolamenti edilizi nazionali e altre eventuali norme giuridiche o amministrative applicabili al prodotto e al suo uso previsto. Il TAB responsabile informa i membri del gruppo di lavoro e il costruttore del contenuto di tali contributi.

2.9.  Consultato il gruppo di lavoro, il TAB responsabile acclude tali contributi al progetto di EAD, che invia all'Organizzazione dei TAB di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Dopo avere comunicato il progetto definitivo di EAD al costruttore, che ha una settimana per reagire, e previa consultazione di almeno un'organizzazione professionale nominata dal costruttore, qualora lo desideri, l'Organizzazione dei TAB approva l'EAD in quanto documento provvisorio. L'Organizzazione dei TAB invia una copia dell'EAD provvisorio approvato al costruttore e alla Commissione. Se, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, la Commissione comunica le sue osservazioni sull'EAD provvisorio all'Organizzazione dei TAB, quest'ultima modifica l'EAD di conseguenza. Trascorso tale periodo, il TAB responsabile inizia i preparativi per effettuare la valutazione.

2.10.  Il TAB responsabile effettua la valutazione secondo le disposizioni dell'EAD provvisorio approvato e pubblicherà successivamente il corrispondente ETA.

2.11.  Non appena il TAB responsabile avrà pubblicato il primo ETA in base a un dato EAD provvisorio, quest'ultimo è corretto se necessario dall'Organizzazione dei TAB in base a una proposta del TAB responsabile. L'EAD finale è poi approvato dall'Organizzazione dei TAB e inviato alla Commissione. La Commissione pubblica il riferimento all'EAD definitivo nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.  Una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento all'EAD definitivo, gli ETA chiesti successivamente, relativi a prodotti da costruzione con caratteristiche essenziali simili a quelle della prima richiesta per uso previsto, sono preparati in conformità a tale EAD definitivo.

4.  Un rappresentante della Commissione può partecipare, come osservatore, a tutte le riunioni del gruppo di lavoro di cui al punto 2.7.

5.  Se l'EAD non è approvato da tutti i TAB e dal costruttore, l'Organizzazione dei TAB sottopone la questione alla Commissione per un'adeguata soluzione.

ALLEGATO III

1.  N. .................... (codice unico di identificazione del prodotto)

2.  Nome o marchio di identificazione e indirizzo del costruttore (del suo mandatario):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3.  Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del costruttore:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4.  Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità) e menzione dell'uso generico previsto:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5.  La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.

   6. L'organismo notificato ........................................ (eventualmente nome e codice)
  

ha effettuato ............................................................. (descrizione dell'intervento)

  

seguendo il sistema ………… (n). di valutazione e di verifica della costanza delle prestazioni

  

e ha rilasciato ............................................................ (il certificato di conformità del prodotto, il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, eventualmente, le relazioni di prova):

  

........................................................................................................................

  

........................................................................................................................

7.  Dichiarazione di prestazione (elenco, livelli o classi e riferimento alla specifica tecnica corrispondente/documentazione tecnica specifica usate per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali dichiarate)

Nome della caratteristica essenziale dichiarata

Livello o classe di prestazione della caratteristica essenziale dichiarata

Riferimento alla specifica tecnica armonizzata/documentazione tecnica specifica

Firmato a nome e per conto di: ………………………….

............................................ ...............................................

(luogo e data del rilascio) (nome e cognome, funzione) (firma)

ALLEGATO IV

Sostanze pericolose da dichiarare nella dichiarazione di prestazione

1.  Sostanze estremamente problematiche

   (a) sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione di REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(13));
   (b) sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);
   (c) sostanze molto persistenti o molto bioaccumulabili (vPvB) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);
   (d) sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(14).

2.  Sostanze oggetto di determinate classificazioni

Sostanze che rispondono ai criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE nelle seguenti categorie:

   (a) sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione della categoria 3;
   (b) sostanze caratterizzate da tossicità cronica (R48);
   (c) sostanze pericolose per l'ambiente con possibili effetti a lungo termine (R50-53);
   (d) sostanze pericolose per lo strato di ozono (R59);
   (e) sostanze che possono provocare sensibilizzazione in caso di inalazione (R42);
   (f) sostanze che possono provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).

3.  Sostanze pericolose prioritarie

Sostanze pericolose prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(15) (cd. "direttiva quadro Acque").

ALLEGATO V

Aree di prodotto e requisiti degli Organismi di Valutazione Tecnica

Tabella 1 – Aree di prodotto

Codice dell'area

Area di prodotto

Famiglie di prodotti da costruzione

A

INGEGNERIA CIVILE

Geotessili e prodotti connessi - Impianti fissi per il traffico - Pavimentazioni, lastricature e rifiniture di strade - Granulati - Prodotti per la costruzione di strade - Condotte, serbatoi e accessori non in contatto con acqua destinata al consumo umano - Alloggiamenti per pavimenti comprese pavimentazioni sospese, strade e altre zone di traffico - Calcestruzzo asfaltico ultrasottile - Prodotti per reti fognarie - Protezione contro smottamenti - Sistemi di impermeabilizzazione per coperture di ponti da applicare liquidi - Giunti di dilatazione per i ponti stradali

B

UNITÀ da COSTRUZIONE,

totalmente/parzialmente PREFABBRICATE

Kit prefabbricati per costruzione di strutture e blocchi in legno - Kit per costruzione di celle frigorifere, kit per il rivestimento di celle frigorifere - Unità prefabbricate da costruzione - Kit per costruzione di strutture in cemento – Kit per costruzione di strutture metalliche

C

Materiali e COMPONENTI PORTANTI

Prodotti e accessori in legno per strutture - Cementi, calci e altri leganti idraulici – Acciaio per cemento armato e preteso - Prodotti e accessori per strutture metalliche – Prodotti per calcestruzzo, malta e malta liquida - Sostegni per strutture – Prodotti prefabbricati in cemento – Kit di scale prefabbricate – Travi e sostegni leggeri, compositi, a base di legno – Kit per la messa in tensione di strutture pretese - Bulloni di ancoraggio

D

Rivestimenti per tetti ed edifici

Kit per facciate a intercapedine – Coperture, lucernari, finestre per tetti e accessori – Prodotti in vetro piano, profilato e a blocchi - Porte e finestre esterne e interne, aperture e lucernari per tetti – Kit di impermeabilizzazione per tetti, applicati liquidi – Kit per rivestimenti di pareti esterne – Strutture di vetro incollato – Kit di membrane di impermeabilizzazione flessibili fissate meccanicamente al tetto – Kit di tettoie autoportanti trasparenti - Pannelli prefabbricati portanti pretesi con ossatura in legno e pannelli leggeri compositi autoportanti

E

COMPONENTI/KIT da costruzione INTERNI/esterni

Impianti sanitari - Pannelli a base di legno - Muratura e prodotti connessi – Finiture interne ed esterne di pareti e soffitti - Prodotti in gesso – Kit divisori interni – Kit di rivestimento stagno per pavimenti e pareti di locali umidi – Kit di casseforme permanenti non portanti composti di blocchi o pannelli cavi di materiali isolanti e/o di calcestruzzo

F

RIscaldamento/VENTILAzione/isolamento

Camini, condotti e prodotti specifici – Apparecchi da riscaldamento - Prodotti per isolamento termico – Kit compositi per l'isolamento termico esterno – Kit per isolamento di tetti invertiti - Rivestimenti

G

SIGILLATURA/adesivi per fissaggi

Adesivi da costruzione – Perni per giunti/connettori strutturali – Lastre da chiodatura tridimensionali - Bulloni d'ancoraggio/viti – Lastre per pareti in acciaio inossidabile. - Profilati cavi prefabbricati - Dispositivo di fissaggio per rivestimenti di pareti esterne e per tetti piatti o pendenti - Connettore per elementi sandwich in cemento – giunti di impermeabilizzazione al gas e all'acqua per condotte che attraversa pareti e pavimenti – Kit di profilati e giunti impermeabili - Mastici d'impermeabilizzazione per giunti – Fissaggi elastici sospesi – Tiranti - Fissaggi puntuali – Idrorepellenti e trattamenti per superfici - Dispositivi di fissaggio e livellamento per tetti, pareti e applicazioni interne - Prodotti di impermeabilizzazione/trattamenti

H

PROTEZIONE ANTINCENDIO e prodotti connessi

Allarmi antincendio, rivelatori d'incendi, impianti fissi di lotta antincendio, prodotti contro gli incendi e i fumi e di protezione contro le esplosioni – Dispositivi tagliafuoco e di circoscrizione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco.

I

INSTALLAZIONi ELETTRIChe

Tutti i prodotti da costruzione riferibili alle installazioni elettriche.

J

INSTALLAZIONi a GAS

Tutti i prodotti da costruzione riferibili alle installazioni a gas.

K

RIFORNIMENTO IDRICO E ACQUE reflue

Kit costituito da collettore con chiusura parzialmente meccanica, montato in un pozzetto senza collettore – Kit per chiusino, fatto di copertura e giunti multifunzione in plastica – Kit di condotte per acqua fredda e calda, anche destinata a uso umano - Sistemi di condotte di scarico e fogne, con o senza pressione – Raccordo flessibile per condotte di scarico e fogne, a gravità e a pressione - Toilette a compostazione

Tabella 2 – Requisiti degli Organismi di Valutazione Tecnica

Competenza

Descrizione della competenza

Requisiti

1. Analisi dei rischi

Individuare possibili rischi e benefici dell'uso di prodotti da costruzione innovativi in mancanza di informazioni tecniche confermate/consolidate riguardo alle loro prestazioni una volta impiegati nelle costruzioni.

Un TAB sarà indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse particolare.

Un TAB disporrà inoltre di personale con le seguenti caratteristiche:

(a) obiettività e solida capacità di giudizio tecnico;

(b) conoscenza approfondita della normativa vigente e delle altre disposizioni degli Stati membri nelle aree di prodotto alle quali è designato;

(c) comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata nelle aree di prodotto alle quali è designato;

(d) conoscenza dettagliata degli aspetti tecnici del processo di costruzione e dei rischi specifici ad esso connessi;

(e) conoscenza dettagliata delle vigenti norme armonizzate e dei metodi di prova nelle aree di prodotto alle quali è designato;

(f) adeguate competenze linguistiche.

2. Fissare criteri tecnici

Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici per valutare il comportamento e la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alla soddisfazione delle norme nazionali applicabili;

fornire l'informazione tecnica necessaria a chi partecipi al processo di costruzione come potenziali utenti dei prodotti da costruzione (costruttori, progettisti, contraenti, installatori).

3. Fissare metodi di valutazione

Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli) atti a valutare la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alle caratteristiche essenziali, tenendo conto dell'attuale stato della tecnica.

4. Determinare il controllo specifico della produzione in fabbrica

Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del prodotto specifico per individuare misure atte a garantire la costanza del prodotto durante la fabbricazione.

Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un TAB disporrà di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processo produttivo e caratteristiche del prodotto.

5. Valutare il prodotto

Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione valutarne le prestazioni in base a metodi e a criteri armonizzati.

Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB disporrà dei mezzi necessari e dell'attrezzatura per valutare le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione nell'ambito delle aree di prodotto alle quali è designato.

6. Gestione generale

Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi gestionali.

Un TAB disporrà di:

(a) una documentazione comprovante il rispetto di comportamenti amministrativi corretti;

(b) politiche e procedure di sostegno a favore della riservatezza delle informazioni sensibili in seno al TAB e a tutti i suoi partner;

(c) un sistema di controllo dei documenti che garantisca registrazione, tracciabilità, manutenzione e archiviazione di tutti i documenti di lavoro;

(d) un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di gestione;

(e) una procedura per trattare obiettivamente ricorsi e denunce.

ALLEGATO VI

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

  1.1. Sistema 1+ - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:
  (a) il costruttore effettua:
   (i) il controllo della produzione in fabbrica (FPC);
   (ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo i piani di prova prescritti;
  (b) l'organismo notificato rilascia il certificato di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
   (i) determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
   (ii) l'ispezione iniziale della fabbrica e dell'FPC;
   (iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue dell'FPC;
   (iv) prova di controllo di campioni prelevati in fabbrica.
  1.2. Sistema 1- Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:
  (a) il costruttore effettua:
   (i) il controllo della produzione nella fabbrica;
   (ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal costruttore secondo i piani di prova prescritti;
  (b) l'organismo notificato rilascia il certificato di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
   (i) determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
   (ii) l'ispezione iniziale della fabbrica e dell'FPC;
   (iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue dell'FPC.
  1.3. Sistema 2+ - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:
  (a) il costruttore effettua:
   (i) determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
   (ii) il controllo della produzione nella fabbrica;
   (iii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo i piani di prova prescritti;
  (b) l'organismo notificato rilascia il certificato di conformità dell'FPC fondandosi sui seguenti elementi:
   (i) l'ispezione iniziale della fabbrica e dell'FPC;
   (ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue dell'FPC.

1.4.  Sistema 3 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

   (a) il costruttore effettua il controllo della produzione in fabbrica;
   (b) l'organismo notificato determina il tipo di prodotto in base alla prova del tipo (grazie al campionamento effettuato dal costruttore), al calcolo del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

1.5.  Sistema 4 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

  (a) il costruttore effettua:
   (i) la determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo, a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
   (ii) il controllo della produzione in fabbrica;
   (b) l'organismo notificato non ha mansioni da svolgere.

2.  ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

   (1) organismo di certificazione un organismo notificato, governativo o no, munito della competenza e della responsabilità necessarie a rilasciare una certificazione conforme a determinate norme procedurali e gestionali;
   (2) organismo d'ispezione: un organismo notificato avente l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità per svolgere, secondo criteri specificati, le seguenti funzioni: valutazione delle operazioni di controllo della qualità dei costruttori, raccomandazione che siano accettate e successivo audit nonché scelta e valutazione dei prodotti da costruzione in fabbrica, secondo criteri specifici;
   (3) laboratorio di prova: un laboratorio notificato che misura, esamina, verifica, calibra o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione.

(1) Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C ║
(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.
(4) GU L 40 dell"11.2.1989, pag. 12. ║
(5) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(6) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
(7) GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.
(8) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(9) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║
(11) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(12)* Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(13) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(14) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(15) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.


Pagamenti transfrontalieri nella Comunità ***I
PDF 188kWORD 32k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))
P6_TA(2009)0321A6-0053/2009

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0640),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0352/2008),

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 marzo 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0053/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001

P6_TC1-COD(2008)0194


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 924/2009)


Attività degli istituti di moneta elettronica ***I
PDF 188kWORD 34k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))
P6_TA(2009)0322A6-0056/2009

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0627),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0350/2008),

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 marzo 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0056/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

P6_TC1-COD(2008)0190


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/110/CE)


Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I
PDF 191kWORD 68k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))
P6_TA(2009)0323A6-0087/2009

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0345),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0220/2008),

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 1° aprile 2009 di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

–   vista la portata delle competenze attribuite alla Commissione dal futuro regolamento [recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano] ("regolamento futuro"),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0087/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

  3 invita la Commissione a elaborare il proprio progetto di misura per l'attuazione del regolamento futuro con quella necessaria competenza tecnica che era palesemente presente durante le discussioni e prima della data di applicazione del regolamento futuro, affinché i suggerimenti più specifici del Parlamento per trattare alcuni aspetti tecnici possano essere presi in considerazione in tale progetto di misura;

4.   invita la Commissione a presentare tale progetto di misura al Parlamento europeo per uno scambio di opinioni prima di avviare la procedura di regolamentazione con controllo, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti di partecipazione del Parlamento;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definito in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

P6_TC1-COD(2008)0110


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1069/2009)


Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri *
PDF 200kWORD 44k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))
P6_TA(2009)0324A6-0268/2009

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0169),

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0134/2009),

–   visti il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(1) e la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(2),

–   viste la sua posizione del 20 novembre 2008(3) sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 e la sua risoluzione della stessa data sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(4),

–   visto il parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri,

–   visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0268/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 332/2002
Articolo 3 bis
La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio.
La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio. La Commissione trasmette tale memorandum d'intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 332/2002
Articolo 5
1.  La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.
1.  La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3 nonché al memorandum d'intesa di cui all'articolo 3 bis. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione del Parlamento europeo e della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con quest'ultima. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.
Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.
2.  Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente in linea con i principali obiettivi economici della Comunità.
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 332/2002
Articolo 10
6 bis.  L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Il Consiglio esamina ogni due anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione,previa consultazione del Parlamento europeo e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato, nel suo principio di base, nelle suemodalità e nei suoi massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo."

(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
(2) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0560.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0562.


Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi *
PDF 681kWORD 412k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))
P6_TA(2009)0325A6-0244/2009

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0727),

–   visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0464/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0244/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 26
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Conformemente alle decisioni del Consiglio ECOFIN del maggio 1999 e del novembre 2000, la scelta iniziale di escludere tutti i prodotti finanziari innovativi dal campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE era accompagnata da una dichiarazione esplicita secondo la quale tale questione sarebbe stata riesaminata in occasione della prima revisione della direttiva stessa, al fine di trovare una definizione per tutti i titoli equivalenti ai crediti, garantendo così l'efficacia della direttiva in un contesto mutevole e prevenendo distorsioni di mercato. È dunque opportuno includere nel campo di applicazione della direttiva tutti i prodotti finanziari innovativi. La definizione di pagamento di interessi deve pertanto riferirsi ad ogni introito derivante da investimenti di capitale il cui rendimento sia fissato ex ante e la cui transazione generi proventi sostanzialmente analoghi agli interessi. Allo scopo di garantirne una coerente interpretazione in tutti gli Stati membri, tale disposizione va completata con un elenco dei prodotti finanziari interessati. La Commissione dovrebbe adottare detto elenco secondo la procedura di regolamentazione stabilita nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1.
______________________________
1 GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23.
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  La Comunità dovrebbe promuovere la governance globale in materia fiscale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2006, che hanno invitato la Commissione a vagliare la possibilità di negoziare accordi particolari con Hong Kong, Macao e la Repubblica di Singapore sulla tassazione dei risparmi, allo scopo di concludere un accordo internazionale finalizzato all'applicazione di misure equivalenti a quelle attuate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2003/48/CE.
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Nelle conclusioni del Consiglio del 21 gennaio 2003 si è considerato che gli Stati Uniti d'America applicano misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE. Al fine di garantire un'imposizione effettiva, è tuttavia opportuno ricondurre alcune forme e dispositivi giuridici nel campo di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/48/CE.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  All'atto della revisione del funzionamento della direttiva 2003/48/CE, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a determinati tipi di reddito da capitale, quali il reddito risultante da prodotti di assicurazione sulla vita, le rendite, gli swaps e alcune pensioni, non ancora rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2003/48/CE
Considerando 8
-1)  Il considerando 8 è sostituito dal seguente:
"(8) La presente direttiva ha il duplice obiettivo di consentire, da un lato, che i redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazionedel loro Stato membro di residenza e, dall'altro, di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro."
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/48/CE
Considerando 19
-1 bis)  Il considerando 19 è sostituito dal seguente:
"(19) Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante dalla ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. La parte di gettito che gli Stati membri interessati riescono a trattenere alla fonte dovrebbe essere proporzionata ai costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo di ripartizione del gettito, tenendo conto dei costi che si sosterrebbero nello scambio delle informazioni."
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/48/CE
Considerando 24 bis (nuovo)
-1 ter)  È aggiunto il seguente considerando:
"(24 bis) Fino a quando Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I non applicheranno misure identiche o equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso tali paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. È quindi necessario che la Comunità prenda iniziative adeguate per garantire il raggiungimento, con tali paesi e territori, di un accordo che preveda l'applicazione di dette misure."
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 1 – paragrafo 1
-1 quater)  All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La presente direttiva ha come obiettivi:
– di permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro;
– di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro."
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 1 – paragrafo 2
"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi."
"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli operatori economici e dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi."
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto i
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea
Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:
1.  Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce o che dovrebbe avere percepito un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito o dovrebbe essere attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:
Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro.
b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro, quando tale codice fiscale o dato equivalente risulti dalla documentazione presentata per l'identificazione.
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2
I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base del passaporto o della carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono sul passaporto, sulla carta di identità ufficiale o sul documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.
I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base di un passaporto o di una carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono su un passaporto, su una carta di identità ufficiale o su un altro documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.
Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
Ai fini del primo comma, la sede di direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi.
Ai fini del primo comma, la sede di direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni o i redditi.
Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 7
Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.
Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni o i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.
Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  Le entità o i dispositivi giuridici di cui al paragrafo 2 le cui attività o i cui redditi non sono immediatamente attribuibili ad alcun beneficiario effettivo al momento del ricevimento di un pagamento di interessi possono scegliere di essere trattati, ai fini della presente direttiva, come organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, lettera a).
soppresso
Se un'entità o dispositivo giuridico esercita tale opzione, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L'entità o dispositivo giuridico presenta il certificato all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi.
Gli Stati membri defniscono norme dettagliate riguardo a questa opzione per le entità e gli istituti giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova sul loro territorio e garantiscono che l'entità o il dispositivo giuridico che ha esercitato tale opzione agisca come agente pagatore ai sensi del paragrafo 1, a concorrenza dell'intero importo dei pagamenti di interessi ricevuti, in ogni occasione in cui un beneficiario effettivo ha immediatamente diritto alle sue attività o ai suoi redditi.
Emendamento 27
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.  Fatte salve le disposizioni stabilite nei paragrafi seguenti di questo articolo, il principio generale della presente direttiva è che per "pagamento di interessi" si intende ogni introito derivante da investimenti di capitale il cui rendimento sia fissato ex ante e la cui transazione generi proventi sostanzialmente analoghi agli interessi. Allo scopo di garantirne una coerente interpretazione in tutti gli Stati membri, tale disposizione è completata da un elenco dei prodotti finanziari interessati. La Commissione adotta detto elenco entro … [data specificata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/…/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi] secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2, della presente direttiva.
Emendamento 15
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii
ii) entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
soppresso
Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii
ii) entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
soppresso
Emendamento 35
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Directive 2003/48/EC
Articolo 6 – comma 1 – lettera e
e) profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 5% del capitale assicurato e il rendimento effettivo dei quali sia interamente legato agli interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d); a tale scopo si considerano profitti dei contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.
e) per i contratti di assicurazione:
i) la differenza fra la prestazione assicurativa e il cumulo dei premi versati in caso di riscatto del contratto per assicurazioni pensionistiche miste, sempre che non si tratti di un vitalizio;
ii) profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 10 % del capitale assicurato iniziale, il cui rendimento effettivo sia interamente legato agli interessi o sia espresso o direttamente legato a quote e le cui attività sottostanti siano investite per oltre il 40% in redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d).
Allorché per un contratto di assicurazione a capitale variabile un agente pagatore non disponga di informazioni circa la percentuale delle attività sottostanti investita in crediti o nei titoli in questione, tale percentuale si considera superiore al 40%.
A tale scopo si considerano profitti da contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.
Qualora il sottoscrittore del contratto, la persona assicurata e il beneficiario non siano gli stessi, la copertura contro il rischio biometrico si considera inferiore al 10%.
Emendamento 36
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis)  Proventi da prodotti strutturati. I prodotti strutturati sono titoli per i quali l'ammontare del rendimento dovuto dipende dall'evoluzione di parametri di base concordati di qualsivoglia natura. Viene considerata reddito anche la differenza fra il costo dell'acquisizione e le entrate provenienti da cessione, rimborso o riscatto del prodotto strutturato;
Emendamento 37
Poposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)
e ter) dividendi riscossi da un istituto finanziario o di credito per conto del beneficiario effettivo.
Emendamento 18
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 6 – paragrafo 9
9.  Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta a decorrere dal 1° dicembre 2008.
9.  Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva o dopo tale data.
Emendamento 19
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 6 – paragrafo 10
10.  I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta a decorrere dal 1° dicembre 2008.
10.  I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta almeno sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva o dopo tale data.
Emendamento 20
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 10 – paragrafo 2
(5 bis)  All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"Il periodo transitorio termina al più tardi il 1° luglio 2014 oalla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle date in appresso, a condizione che tali date non siano successive al 1° luglio 2014:
– la data di entrata in vigore dell'ultimo accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e i seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato "modello di accordo dell'OCSE") riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
– la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva,
– la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva."
Emendamento 21
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 12 – paragrafi 1 e 2
6 bis)  All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 10% del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.
2.  Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, trattengono il 10% del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90% agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo."
Emendamento 22
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 18
(10)  All'articolo 18 la prima frase è sostituita dalla seguente:
(10)  L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18
Riesame
1.  Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta uno studio comparativo che analizza i vantaggi e le debolezze sia del sistema di scambio delle informazioni che del sistema della ritenuta alla fonte, così da valutare l'obiettivo di un'effettiva soppressione della frode e dell'evasione fiscale. Lo studio comparativo dovrebbe prendere in considerazione, in particolare, gli aspetti della trasparenza, del rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri, della giustizia fiscale e dell'onere amministrativo relativ
"La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione."
2.  La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione. Sulla base di tali relazioni e dello studio di cui al paragrafo 1, e in particolare in relazione alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modifiche alla direttiva che appaiono necessarie per garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare distorsioni indesiderate della concorrenza.
3.  Nel quadro dello studio e delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione esamina in particolare se sia opportuno estendere il campo di applicazione della presente direttiva a tutte le fonti di redditi finanziari, compresi i dividendi e le plusvalenze, nonché ai pagamenti effettuati a tutte le persone giuridiche."
Emendamento 23
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2003/48/CE
Articolo 18 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione, assistita dal comitato, valuta ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le procedure, i documenti e i formati di cui all'articolo 18 bis e adotta le misure necessarie per il loro perfezionamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2.
Emendamento 24
Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato – punto 2
Direttiva 2003/48/CE
Allegato I

Testo della Commissione

ALLEGATO I

"Elenco delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici a cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3, poiché la loro sede di direzione effettiva si trova nel territorio di paesi o giurisdizioni specifici

1. Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o in una giurisdizione al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2:

Antigua e Barbuda

International business company

Bahamas

Trust

Foundation (Fondazione)

International business company

Bahrein

Financial trust

Barbados

Trust

Belize

Trust

International business company

Bermuda

Trust

Brunei

Trust

International business company

International trust

International Limited Partnership

Isole Cook

Trust

International trust

International company (Società internazionale)

International partnership

Costa Rica

Trust

Gibuti

Società esente

Trust (straniero)

Dominica

Trust

International business company

Figi

Trust

Polinesia francese

Société (Società)

Société de personnes (Società di persone)

Société en participation (Associazione in partecipazione)

Trust (straniero)

Guam

Company (Società di capitali)

Sole proprietorship (Impresa individuale)

Società di persone

Trust (straniero)

Guatemala

Trust

Fundación (Fondazione)

Hong Kong

Trust

Kiribati

Trust

Labuan (Malesia)

Offshore company

Malaysian offshore bank

Offshore limited partnership

Offshore trust

Libano

Società che beneficiano del regime delle società offshore

Macao

Trust

Fundação (Fondazione)

Maldive

Tutte le società di capitali, società di persone e trust stranieri

Isole Marianne settentrionali

Foreign sales corporation

Offshore banking corporation

Trust (straniero)

Isole Marshall

Trust

Maurizio

Trust

Global business company cat. 1 and 2

Micronesia

Company (Società)

Società di persone

Trust (straniero)

Nauru

Trusts/nominee company

Company (Società)

Società di persone

Impresa individuale

Disposizioni testamentarie straniere

Patrimonio straniero

Altre forme di società negoziate con il governo

Nuova Caledonia

Société (Società)

Société civile (Società civile)

Société de personnes (Società di persone)

Impresa comune

Successione

Trust (straniero)

Niue

Trust

International business company

Panama

Fideicomiso (Trust)

Fundación de interés privado (Fondazione)

Palau

Company (Società)

Società di persone

Impresa individuale

Ufficio di rappresentanza

Credit union (Cooperativa finanziaria)

Cooperative (Cooperativa)

Trust (straniero)

Filippine

Trust

Porto Rico

Estate

Trust

International banking entity

Saint Kitts e Nevis

Trust

Foundation (Fondazione)

Società esente

Saint Lucia

Trust

Saint Vincent e Grenadine

Trust

Samoa

Trust

International trust

International company (Società internazionale)

Offshore bank

Offshore insurance company

International partnership

Limited partnership

Seicelle

Trust

International business company

Singapore

Trust

Isole Salomone

Company (Società di capitali)

Partnership (Società di persone)

Trust

Sudafrica

Trust

Tonga

Trust

Tuvalu

Trust

Provident fund (Fondo di previdenza)

Emirati arabi uniti

Trust

Isole Vergini americane

Trust

Società esente

Uruguay

Trust

Vanuatu

Trust

Società esente

International company (Società internazionale)

2. Entità e dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o una giurisdizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e ai quali, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, si applica l'articolo 2, paragrafo 3:

Andorra

Trust

Anguilla

Trust

Aruba

Stichting (Fondazione)

Società che beneficiano del regime delle società offshore

Isole Vergini britanniche

Trust

International business company

Isole Cayman

Trust

Società esente

Guernsey

Trust

Zero tax company (Società soggetta a imposta ad aliquota zero)

Isola di Man

Trust

Jersey

Trust

Liechtenstein

Anstalt (Trust)

Stiftung (Fondazione)

Monaco

Trust

Fondation (Fondazione)

Montserrat

Trust

Antille olandesi

Trust

Stichting (Fondazione)

San Marino

Trust

Fondazione

Svizzera

Trust

Fondazione

Turks e Caicos

Società esente

Limited partnership

Trust"

Emendamento

ALLEGATO I

1. Le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3 includono:

- le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

- le società a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

- le compagnie o le società internazionali;

- le compagnie o le società commerciali internazionali;

- le compagnie o le società esenti;

- le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;

- le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;

- le banche internazionali, comprese le compagnie di denominazione simile;

- le banche offshore, comprese le compagnie di denominazione simile;

- le compagnie o le società di assicurazione;

- le compagnie o le società di riassicurazione;

- le cooperative;

- le cooperative di credito;

- le società di persone di qualsiasi tipo, fra cui, in particolare, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, internazionali e commerciali internazionali;

- le società in partecipazione;

- i trust;

- le strutture di liquidazione;

- le fondazioni;

- le successioni;

- i fondi di qualsiasi tipo;

- le succursali di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

- gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

- le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;

- la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.

2. I paesi o le giurisdizioni specifici al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2, nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

- Anjouan

- Antigua e Barbuda

- Bahamas

- Bahrein

- Barbados

- Belize

- Bermuda

- Brunei

- Isole Cook

- Costa Rica

- Gibuti

- Dominica

- Dubai

- Isole Figi

- Polinesia francese

- Ghana

- Grenada

- Guam

- Guatemala

- Hong Kong

- Kiribati

- Labuan (Malesia)

- Libano

- Liberia

- Macao

- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

- Maldive

- Montenegro

- Isole Marianne settentrionali

- Isole Marshall

- Maurizio

- Micronesia

- Nauru

- Nuova Caledonia

- Niue

- Panama

- Palau

- Filippine

- Porto Rico

- Saint Kitts e Nevis

- Saint Lucia

- Saint Vincent e Grenadine

- Samoa

- São Tomé e Príncipe

- Seicelle

- Singapore

- Isole Salomone

- Somalia

- Sudafrica

- Tonga

- Tuvalu

- Emirati arabi uniti

- Stato USA del Delaware

- Stato USA del Nevada

- Isole Vergini americane

- Uruguay

- Vanuatu

3. I paesi o le giurisdizioni specifici elencati all'articolo 17, paragrafo 2 nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

- Andorra

- Anguilla

- Aruba

- Isole Vergini britanniche

- Isole Cayman

- Guernsey, Alderney o Sark

- Isola di Man

- Jersey

- Liechtenstein

- Monaco

- Montserrat

- Antille olandesi

- San Marino

- Sark

- Svizzera

- Turks e Caicos

4. Tutte le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato sono coperte dall'articolo 2, paragrafo 3 se la loro sede di direzione effettiva si trova in uno dei paesi o delle giurisdizioni specifici di cui nelle parti 2 e 3 del presente allegato, alle condizioni seguenti:

a. uno dei paesi o una delle giurisdizioni di cui nelle parti 2 e 3 può chiedere al comitato di cui all'articolo 18 ter che una qualsiasi delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 non sia più considerata di sua competenza a motivo del fatto che la sede di direzione effettiva delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici in questione non potrebbe trovarsi nel suo territorio o del fatto che un'imposizione adeguata degli interessi pagati a tali entità o dispositivi giuridici è in realtà garantita;

b. il comitato pubblica la sua decisione motivata entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda e le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici figurano come ritirate dall'ambito di applicazione della parte 1 in quanto non più di competenza del paese o della giurisdizione che ha presentato la domanda per un periodo determinato, che non può superare due anni prorogabili, su richiesta presentata dal paese o dalla giurisdizione, non prima del termine di sei mesi dalla data di scadenza.

Emendamento 25
Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato – punto 2
Direttiva 2003/48/CE
Allegato III

Testo della Commissione

ALLEGATO III

Elenco degli "agenti pagatori all'atto del ricevimento" si sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi

Elenco di entità e dispositivi

Osservazioni

Belgio

- Société de droit commun / maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)

- Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)

- Société interne / stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società.

Queste "società" (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

Bulgaria

- Drujestvo sys specialna investicionna cel (Società di investimento a scopo specifico)

-Investicionno drujestvo (società di investimento, non coperta dall'articolo 6)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.

In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Repubblica ceca

- Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.)

- Sdruženi (Associazione)

- Družstvo (Cooperativa)

- Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Danimarca

- Interessentskaber (Società in nome collettivo)

- Kommanditselskaber (Società in accomandita semplice)

- Partnerselskaber (Società di persone)

- Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Germania

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile)

- Kommanditgesellschaft ‐ KG, offene Handelsgesellschaft ‐ OHG (Società di persone a finalità commerciale)

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Estonia

- Täisühing- TÜ (Società in nome collettivo)

- Usaldusühing-UÜ (Società in accomandita semplice)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)

l'Irlanda

- Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti)

- European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.

Grecia

- Omorrythmos Eteria (OE) (Società in nome collettivo)

- Eterorrythmos Eteria (EE) (Società in accomandita semplice)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50% dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

Spagna

Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),

- Agrupación europea de interés económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Herencias yacentes (Successione)

- Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)

- Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria).

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Francia

- Société en participation (Impresa comune)

- Société ou association de fait (Società di fatto)

- Indivision (Proprietà congiunta)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Italia

- Società semplice

- Entità non commerciale priva di personalità giuridica

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

La categoria delle entità trattate come "società semplici" comprende: "società di fatto", che non hanno come obiettivo attività commerciali, e "associazioni" organizzate da artisti o professionisti per l'esercizio della propria arte o professione nel quadro di forme associative prive di personalità giuridica.

La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associazioni, consorzi, comitati, organizzazioni senza scopo di lucro e altro.

Cipro

- Syneterismos (Società di persone)

- syndesmos o somatio (Associazione)

- Synergatikes (Cooperativa)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

- Ekswxwria Eteria (Società offshore)

I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.

Lettonia

- Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)

- Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice)

- Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Biedrības un nodibinājumi (Associazione e fondazione)

- Lauksaimniecības kooperatīvi (Cooperativa agricola)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Lituania

- Europos ekonominių interesų grupės (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Asociacija (Associazione)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Lussemburgo

- Société en nom collectif (Società in nome collettivo)

- Société en commandite simple (Società in accomandita semplice)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Ungheria

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come "entità".

Malta

- Soċjetà in akomonditia (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni

- Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)

- Investment club (Club di investimento)

- Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa)

Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.

Paesi Bassi

- Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo)

- Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice)

- Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

- Vereniging (Associazione)

- Stichting (Fondazione)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.

Austria

- Personengesellschaft (Società di persone)

- Offene Personengesellschaft (Società in nome collettivo)

- Kommanditgesellschaft, KG (Società in accomandita semplice)

- Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (Società di diritto civile)

- Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (Società professionale in nome collettivo)

- Kommandit-Erwerbsgesellschaft (Società professionale in accomandita semplice)

- Stille Gesellschaft (Società dormiente)

- Einzelfirma (Società individuale)

- Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Privatstiftung (Fondazione privata)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una "società di persone" normale.

Soggetta a imposta come una società di capitali;il reddito da interessi è tassato a un'aliquota ridotta del 12,5%.

Polonia

- Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)

- Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)

- Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita pera azioni)

- Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)

- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Portogallo

- Sociedade civil (Società di diritto civile) non costituta in persona giuridica commerciale

- Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Gruppo nazionale di interesse economico)

- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)

- Herança jacente (Successione),

- Associazione priva di personalità giuridica

- Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Le società di diritto civile non costitute in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.

Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.

Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da pesone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.

Romania

- Association (Società di persone)

- Cooperative (Cooperativa)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Slovenia

- Samostojni podjetnik (Impresa individuale)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Slovacchia

- Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)

- Európske združenie hospodárskych záujmov (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari

- Združenie (Associazione)

- Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.

Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte.

Finlandia

- yksityisliike (Impresa non registrata)

- avoin yhtiö / öppet bolag (Società di persone)

- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

- kuolinpesä / dödsbo (Successione)

- eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Svezia

- handelsbolag (Società in nome collettivo)

- kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

- enkelt bolag (Società di persone semplice)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Regno Unito

- General partnership (Società in nome collettivo)

- Limited partnership (Società in accomandita semplice)

- Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata)

- GEIE

- Investment club (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

Emendamento

ALLEGATO III

Elenco degli "agenti pagatori all'atto del ricevimento" si sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi

Elenco di entità e dispositivi

Osservazioni

Belgio

- Société de droit commun / maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)

- Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)

- Société interne / stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)

Trust, fondazione o dispositivo giuridico simile

Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società.

Queste "società" (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

Bulgaria

- Drujestvo sys specialna investicionna cel (Società di investimento a scopo specifico)

-Investicionno drujestvo (società di investimento, non coperta dall'articolo 6)

Trust, fondazione o dispositivo giuridico simile

Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.

In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Repubblica ceca

- Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.)

- Sdruženi (Associazione)

- Družstvo (Cooperativa)

- Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Danimarca

- Interessentskaber (Società in nome collettivo)

- Kommanditselskaber (Società in accomandita semplice)

- Partnerselskaber (Società di persone)

- Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Germania

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile)

- Kommanditgesellschaft ‐ KG, offene Handelsgesellschaft ‐ OHG (Società di persone a finalità commerciale)

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Estonia

- Täisühing- TÜ (Società in nome collettivo)

- Usaldusühing-UÜ (Società in accomandita semplice)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)

l'Irlanda

- Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti)

- European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "General partnership" (Società in nome collettivo)

- "Limited partnership" (Società in accomandita semplice)

- "Investment partnership" (Società d'investimento)

- "Non-resident limited liability company" (Società a responsabilità limitata non residente)

- "Irish common contractual fund" (Fondo contrattuale comune irlandese)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.

Grecia

- Omorrythmos Eteria (OE) (Società in nome collettivo)

- Eterorythmos Eteria (EE) (Società in accomandita semplice)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50% dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

Spagna

Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),

- Agrupación europea de interés económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Herencias yacentes (Successione)

- Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)

- Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria).

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Francia

- Société en participation (Impresa comune)

- Société ou association de fait (Società di fatto)

- Indivision (Proprietà congiunta)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Italia

- Società semplice

- Entità non commerciale priva di personalità giuridica

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

La categoria delle entità trattate come "società semplici" comprende: "società di fatto' (irregular or "de facto' partnerships), which do not have commercial activities as their purpose, and "associazioni' (associations) organised by artists or professional persons for the practice of their art or profession in associative forms with no legal personality.

La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associations, syndicates, committees, non-profit organisations and others.

Cipro

- Syneterismos (Società di persone)

- syndesmos o somatio (Associazione)

- Synergatikes (Cooperativa)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

- Ekswxwria Eteria (Società offshore)

I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.

Lettonia

- Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)

- Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice)

- Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Biedrības un nodibinājumi (Associazione e fondazione)

- Lauksaimniecības kooperatīvi (Cooperativa agricola)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Lituania

- Europos ekonominių interesų grupės (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Asociacija (Associazione)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Lussemburgo

- Société en nom collectif (Società in nome collettivo)

- Société en commandite simple (Società in accomandita semplice)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Ungheria

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come "entità".

Malta

- Soċjetà in akomonditia (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni

- Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)

- Investment club (Club di investimento)

- Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.

Netherlands

- Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo)

- Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice)

- Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

- Vereniging (Associazione)

- Stichting (Fondazione)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.

Austria

- Personengesellschaft (Società di persone)

- Offene Personengesellschaft (Società in nome collettivo)

- Kommanditgesellschaft, KG (Società in accomandita semplice)

- Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (Società di diritto civile)

- Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (Società professionale in nome collettivo)

- Kommandit-Erwerbsgesellschaft (Società professionale in accomandita semplice)

- Stille Gesellschaft (Società dormiente)

- Einzelfirma (Società individuale)

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Privatstiftung (Fondazione privata)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una "società di persone" normale.

Soggetta a imposta come una società di capitali;

il reddito da interessi è tassato a un'aliquota ridotta del 12,5%.

Polonia

- Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)

- Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)

- Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita pera azioni)

- Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)

- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Portogallo

- Sociedade civil (Società di diritto civile) non costituta in persona giuridica commerciale

- Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Gruppo nazionale di interesse economico)

- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)

- Herança jacente (Successione),

- Associazione priva di personalità giuridica

- Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società di diritto civile non costitute in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.

Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.

Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da pesone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.

Romania

- Association (Società di persone)

- Cooperative (Cooperativa)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Slovenia

Samostojni podjetnik (Impresa individuale)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Slovacchia

- Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)

- Európske združenie hospodárskych záujmov (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari

- Združenie (association)

- Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.

Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte.

Finlandia

- yksityisliike (Impresa non registrata)

- avoin yhtiö / öppet bolag (Società di persone)

- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

- kuolinpesä / dödsbo (Successione)

- eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Svezia

- handelsbolag (Società in nome collettivo)

- kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

- enkelt bolag (Società di persone semplice)

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

Regno Unito

- General partnership (Società in nome collettivo)

- Limited partnership (Società in accomandita semplice)

- Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata)

- GEIE

- Investment club (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività

- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile

- Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva ricade nella giurisdizione di Gibilterra, tra cui:

- le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

- le società a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

- le compagnie o le società internazionali;

- le compagnie o le società commerciali internazionali;

- le compagnie o le società esenti;

- le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;

?- le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;

?- le banche internazionali, comprese le compagnie di denominazione simile;

?- le banche offshore, comprese le compagnie di denominazione simile;

?- le compagnie o le società di assicurazione;

?- le compagnie o le società di riassicurazione;

?- le cooperative;

?- le cooperative di credito;

?- le società di persone di qualsiasi tipo, fra cui, in particolare, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, internazionali e commerciali internazionali;

?- le società in partecipazione;

?- i trust;

?- le strutture di liquidazione;

?- le fondazioni;

?- le successioni;

?- i fondi di qualsiasi tipo;

?- le succursali di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

?- gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

?- le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;

?- la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.

General partnerships, limited partnerships; limited liability partnerships and EEIGs are transparent for tax purposes.


Sistema comune IVA per quanto concerne la frode fiscale connessa alle importazioni e ad altre operazioni transfrontaliere *
PDF 289kWORD 53k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e a altre operazioni transfrontaliere (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))
P6_TA(2009)0326A6-0189/2009

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0805),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0039/2009),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0189/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5
(5)  L'IVA è dovuta dal debitore di imposta alle autorità fiscali. Per garantire il pagamento dell'IVA gli Stati membri tuttavia possono disporre che in idonee circostanze un'altra persona sia ritenuta solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA in questione.
(5)  L'IVA è dovuta dal debitore di imposta alle autorità fiscali. Per garantire il pagamento dell'IVA gli Stati membri tuttavia possono disporre che in idonee circostanze un'altra persona sia ritenuta solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA in questione. Se si avvalgono di tale possibilità, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni misura di contrasto alle frodi sia proporzionata e mirata a coloro che hanno commesso frodi.
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6
(6)  Per garantire che un fornitore di beni che contribuisce a una perdita di IVA nel momento in cui i beni forniti esentati dall'IVA sono acquistati da un'altra persona, possa essere ritenuto solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari dei beni in oggetto in uno Stato membro in cui il fornitore interessato non è stabilito (fornitore non stabilito), è appropriato prevedere detta possibilità.
(6)  Per garantire che un fornitore di beni che contribuisce a una perdita di IVA nel momento in cui i beni forniti esentati dall'IVA sono acquistati da un'altra persona possa essere ritenuto solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari dei beni in oggetto in uno Stato membro in cui il fornitore interessato non è stabilito (fornitore non stabilito), è appropriato prevedere detta possibilità. Entro il ...* la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento della responsabilità in solido e, se del caso, presentare una proposta di modifica al riguardo.
_________
* Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 205 – paragrafo 2
2.  Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità alle condizioni di cui all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo contenente le informazioni relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che egli ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264.
2.  Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo contenente le informazioni relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264.
Prima di considerare una persona che cede beni in conformità all'articolo 138 responsabile in solido, le autorità cui tale persona è tenuta a trasmettere l'elenco riepilogativo a norma dell'articolo 262 le notificano la sua inosservanza e le danno la possibilità di giustificare il suo errore entro un termine non inferiore a due mesi.
Tuttavia il primo comma non si applica nei seguenti casi:
Il primo comma non si applica se:
(a) l'acquirente ha trasmesso per il periodo nel quale l'imposta è divenuta esigibile sulla transazione in oggetto una dichiarazione IVA come disposto all'articolo 250, contenente tutte le informazioni sull'operazione avvenuta;
(a) l'acquirente ha trasmesso per il periodo nel quale l'imposta è divenuta esigibile sulla transazione in oggetto una dichiarazione IVA come disposto all'articolo 250, contenente tutte le informazioni sull'operazione avvenuta;
(b) la persona che ha effettuato cessioni di beni in conformità con le condizioni di cui all'articolo 138 può debitamente giustificare alle autorità competenti il suo errore riferito al primo comma, del presente paragrafo e queste ultime accolgono dette giustificazioni.
(b) la persona che ha effettuato cessioni di beni in conformità all'articolo 138 può debitamente giustificare alle autorità competenti cui deve essere trasmesso l'elenco riepilogativo ai sensi dell'articolo 262 il suo errore riferito al primo comma del presente paragrafo;o
(c) sono trascorsi più di due anni tra la cessione dei beni e la data alla quale la persona che li ha ceduti in conformità all'articolo 138 ha ricevuto la notifica di cui al secondo comma del presente paragrafo.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Valutazione della Commissione
Entro il ...* la Commissione redige una relazione di valutazione dell'impatto della responsabilità in solido prevista dall'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, ivi compreso il suo impatto sui costi amministrativi per i fornitori e sul gettito fiscale ottenuto dagli Stati membri. Se opportuno, e a condizione che la Commissione sia in grado di dimostrare che la base dati VIES ("Value-added tax Information Exchange System", il sistema di scambio di informazioni sull'IVA) e lo scambio d'informazioni fra Stati membri funzionano correttamente, la Commissione stessa presenta una proposta volta a modificare l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE.
____________
* Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
PDF 112kWORD 36k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
P6_TA(2009)0327B6-0256/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione dell'8 aprile 2009 per un regolamento del Consiglio modificativo del regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169),

–   visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(1) e la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(2),

–   vista la sua posizione del 20 novembre 2008(3) sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 e vista la sua risoluzione in pari data sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(4),

–   visti gli articoli 100 e 119 del trattato CE,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che, adottando il regolamento (CE) n. 1360/2008 del 2 dicembre 2008(5) modificativo del regolamento (CE) n. 332/2002, il Consiglio ha già raddoppiato il massimale per l'assistenza finanziaria a medio termine sulla base degli articoli 119 e 308 del trattato, portandolo da 12 000 000 000 EUR a 25 000 000 000 EUR,

B.   considerando che, contestualmente all'intervento di altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità ha concesso all'Ungheria un prestito di 6 500 000 000 EUR e di 3 100 000 000 EUR alla Lettonia, e che singoli Stati membri hanno impegnato per quest'ultimo Stato un'ulteriore cifra di 2 200 000 000 EUR,

C.   considerando che la Comunità ha deciso di fornire assistenza finanziaria a medio termine alla Romania per una cifra che potrà raggiungere 5 000 000 000 EUR in considerazione degli effetti avversi della crisi finanziaria globale sulla situazione economica e finanziaria di questo paese,

D.   considerando che è preferibile un approccio caso per caso al sostegno finanziario a medio termine per tutti gli Stati membri, onde tener conto della specificità della situazione dei singoli Stati,

E.   considerando l'opportunità di valutare l'impatto dell'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale,

F.   considerando che occorre esercitare tutta la solidarietà necessaria a favore degli Stati membri che hanno più recentemente aderito all'Unione europea,

G.   considerando che, stante la crisi finanziaria globale e l'incalzare della recessione nell'Unione europea, è opportuno che gli interventi si concentrino sui problemi specifici delle economie di tali Stati membri,

1.   ritiene che l'attuale situazione sia una prova ulteriore dell'utilità dell'euro per la protezione degli Stati membri appartenenti all'area dell'euro e invita gli altri Stati membri ad aderirvi una volta in regola con i criteri di Maastricht;

2.   esige che la Commissione risponda ai suoi precedenti inviti a procedere a un'analisi degli effetti del comportamento delle banche che hanno trasferito gli attivi dagli Stati membri di più recente adesione;

3.   invita la Commissione a comunicare al più presto possibile i risultati di tale studio alla sua commissione per i problemi economici e monetari;

4.   riconosce la necessità di aumentare in modo consistente il massimale di credito nei confronti degli Stati membri, di cui al regolamento (CE) n. 332/2002, per via dell'attuale crisi finanziaria ed economica globale, tenendo debitamente conto del calendario di attività del Parlamento; sottolinea che un tale aumento rafforzerebbe altresì la capacità della Comunità di rispondere in maniera felssibile ad ulteriori richieste di sostegno finanziario a medio termine;

5.   saluta con favore gli accordi volontari fra le banche e gli Stati membri che più recentemente hanno aderito all'Unione europea, in virtù dei quali le banche si asterranno dal tagliare linee di credito (per es. per quanto riguarda la Romania e l'accordo di Vienna) ed incoraggia ulteriori iniziative in tal senso;

6.   nota che questo consistente aumento del massimale di credito permette di massimizzare la capacità di raccolta sul mercato dei capitali da parte della Commissione e la sua capacità di ottenere prestiti dalle istituzioni finanziarie; nota inoltre che non esiste una base giuridica specifica per l'emissione di obbligazioni sul mercato mondiale da parte della Comunità, ma che la Commissione ha avviato lavori preparatori finalizzati a consentire a due o più Stati membri di emettere bond denominati in euro;

7.   invita la Commissione ad esaminare insieme alla Banca europea per gli investimenti con quali modalità sia possibile superare la crisi del credito nell'economia reale avvalendosi di nuovi strumenti finanziari innovativi; ritiene che siano vari gli strumenti finanziari impiegabili per garantire flessibilità nell'assistenza finanziaria a medio termine a sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri;

8.   osserva che l'aumento del massimale di credito non avrebbe alcun impatto finanziario dal momento che la Commissione acquisirebbe i capitali sui mercati finanziari e che sarebbe lo Stato membro beneficiario a doverli rimborsare; sottolinea che l'aumento del massimale produrrebbe un impatto finanziario solo in caso di default dello Stato membro rispetto al proprio debito;

9.   saluta con favore il ruolo che la Commissione assegna all'occorrenza alla Corte dei conti nella proposta in esame;

10.   ritiene che le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria debbano rispondere e contribuire a promuovere gli obiettivi della Comunità in termini di qualità della spesa pubblica, crescita sostenibile e tutela previdenziale, piena occupazione, lotta contro i mutamenti climatici ed efficienza energetica;

11.   ricorda che l'articolo 100 del trattato è applicabile a tutti gli Stati membri e invita la Commissione a presentare una proposta di regolamento che definisca le condizioni di esecuzione di questa norma; rammenta che secondo l'articolo 103 del trattato "gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico" e che "se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo";

12.   chiede che il Parlamento sia informato in merito ai memorandum d'intesa che fissano le condizioni di concessione dei crediti, conclusi fra la Commissione e gli Stati membri interessati;

13.   invita la Commissione a garantire il coordinamento della politica economica a livello della Comunità in occasione di congiunture negative, a costituire un comitato di esperti insieme al Parlamento e a preparare orientamenti e disposizioni-quadro per i memorandum di intesa contenenti le condizioni di concessione del credito, conclusi fra la Commissione e gli Stati membri interessati;

14.   ricorda che, nelle summenzionate posizioni del 6 settembre 2001 e 20 novembre 2008, il Parlamento ha richiesto che il Consiglio esamini ogni due anni, in base ad una relazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, se lo strumento creditizio istituito continui a rispondere alle necessità che hanno portato alla sua creazione; chiede al Consiglio e alla Commissione se siano state elaborate relazioni del tipo richiesto dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002;

15.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
(2) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0560.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0562.
(5) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 11.


Aspetti normativi in tema di nanomateriali
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali (2008/2208(INI))
P6_TA(2009)0328A6-0255/2009

Il Parlamento europeo,

–   visti la comunicazione della Commissione, del 17 giugno 2008, dal titolo "Aspetti normativi in tema di nanomateriali" (COM(2008)0366), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale comunicazione (SEC(2008)2036),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2004, dal titolo "Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie" (COM(2004)0338),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2005, dal titolo "Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009" (COM(2005)0243) (in appresso "il piano d'azione") e la risoluzione del 28 settembre 2006 sul piano d'azione(1),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 6 settembre 2007, dal titolo "Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009. Prima relazione sull'attuazione, 2005-2007" (COM(2007)0505),

–   visti i pareri del Comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) sulle definizioni e la valutazione del rischio per i nanomateriali(2),

–   visto il parere del Comitato scientifico per i prodotti di consumo (Scientific Committee on Consumer Products - SCCP) sulla sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici(3),

–   vista la raccomandazione della Commissione sul codice di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie (COM(2008)0424) ("Codice di condotta"),

–   visto il parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie della Commissione europea sugli aspetti etici della nanomedicina(4),

–   visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)(5),

–   vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(6),

–   vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(7), nonché le direttive che ne sono derivate,

–   vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(8) nonché la normativa relativa a prodotti specifici, in particolare la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici(9),

–   visti il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(10), il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari(11), la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(12), il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati(13), e il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(14);

–   visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006(15),

–   vista la legislazione comunitaria in materia ambientale, segnatamente la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(16), la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(17) e la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti(18),

–   vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa(19),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0255/2009),

A.   considerando che l'utilizzo dei nanomateriali e delle nanotecnologie (in appresso denominati "nanomateriali") promette importanti progressi aventi molteplici vantaggi in numerose applicazioni destinate ai consumatori, ai pazienti e all'ambiente, dal momento che essi presentano proprietà diverse o nuove rispetto alla stessa sostanza o materiale nella sua forma normale,

B.   considerando che si prevede che tali progressi relativi ai nanomateriali avranno una notevole influenza sulle decisioni politiche nei settori della sanità pubblica, l'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la società dell'informazione, l'energia, i trasporti, la sicurezza e lo spazio,

C.   considerando che nonostante l'istituzione di una specifica strategia europea in materia di nanotecnologie e la conseguente assegnazione di circa 3 500 000 000 EUR al settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (PQ7) per la ricerca sulle nanoscienze, l'Unione europea resta in ritardo rispetto ai suoi attuali concorrenti principali, ovvero Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, che rappresentano oltre la metà degli investimenti nonché i due terzi dei brevetti registrati a livello mondiale,

D.   considerando che, d'altro lato, a causa delle loro dimensioni infinitesimali, i nanomateriali potrebbero presentare nuovi rischi significativi, quali una maggiore reattività e mobilità, e che potrebbero eventualmente comportare una maggiore tossicità dal momento che possono penetrare liberamente nel corpo umano, e possibilmente condurre a meccanismi molto divergenti di interferenza con la fisiologia della specie umana e di altre specie presenti nell'ambiente,

E.   considerando che lo sviluppo sicuro di nanomateriali può offrire un importante contributo alla competitività dell'economia dell'Unione europea e alla realizzazione della strategia di Lisbona,

F.   considerando che l'attuale discussione sui nanomateriali è caratterizzata da una significativa mancanza di conoscenze e informazioni, che sono fonte di dissensi, a partire dal livello delle definizioni:

   a) in merito alle dimensioni: scelta tra un'indicazione approssimativa delle dimensioni ("dell'ordine di 100 nm o meno") o un intervallo specifico ("tra 1 e 100 nm"),
   b) in merito alle diverse/nuove proprietà: scelta tra diverse/nuove proprietà dovute agli effetti delle dimensioni, compresi il numero delle particelle, la struttura della superficie e l'attività superficiale, quale criterio a sé stante o l'adozione di un criterio aggiuntivo che utilizza tali proprietà ai fini della definizione dei nanomateriali,
   c) in merito alle proprietà problematiche: scelta tra la limitazione o meno della definizione dei nanomateriali a talune proprietà (ad esempio insolubile o persistente),

G.   considerando che attualmente non esiste una serie completa di definizioni interamente armonizzate, benché varie norme internazionali siano già disponibili o in fase di elaborazione e definiscano la "scala nanometrica" come "avente una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o meno", operando spesso una distinzione tra:

   nano-oggetti, definiti come "pezzi distinti di materiali con una, due o tre dimensioni esterne nanometriche", cioè materiali composti di oggetti isolati di dimensioni molto ridotte,
   materiali nanostrutturati, definiti come materiali "con una struttura nanometrica interna o superficiale", ad esempio dotati di cavità di piccole dimensioni,

H.   considerando che non vi sono informazioni chiare circa l'utilizzo effettivo dei nanomateriali nei prodotti di consumo, e che, ad esempio:

   mentre gli inventari di istituti rinomati annoverano oltre 800 prodotti di consumo attualmente sul mercato identificati dai fabbricanti come basati sulle nanotecnologie, le associazioni di categoria degli stessi produttori mettono in dubbio queste cifre dichiarando che esse sono il risultato di una sovrastima, senza tuttavia fornire a loro volta alcun dato concreto,
   mentre le imprese ricorrono volentieri a indicazioni recanti il suffisso "nano", dal momento che sembra avere un effetto positivo in termini di marketing, esse si oppongono strenuamente a requisiti obiettivi di etichettatura,

I.   considerando che chiari obblighi di notifica sull'utilizzo dei nanomateriali, informazioni ai consumatori come pure una piena applicazione della direttiva 2006/114/CE sono necessari per fornire informazioni affidabili sull'utilizzo dei nanomateriali,

J.   considerando che le presentazioni dei potenziali vantaggi delle nanotecnologie ipotizzano una varietà di applicazioni future dei nanomateriali pressoché illimitata, ma non offrono informazioni affidabili sui loro attuali impieghi,

K.   considerando che è in corso un importante dibattito in merito alla possibilità di valutare la sicurezza dei nanomateriali; che i comitati scientifici e le agenzie dell'Unione europea rilevano gravi carenze, non soltanto in termini di dati cruciali ma anche nei metodi per il loro ottenimento; che l'Unione europea deve pertanto investire maggiormente nell'adeguata valutazione dei nanomateriali per colmare la mancanza di conoscenze e definire e attuare quanto prima, e in collaborazione con le proprie agenzie e i partner internazionali, metodi di valutazione e unità di misura e una nomenclatura adeguate e armonizzate,

L.   considerando che, per alcuni nanomateriali, il CSRSERI ha identificato pericoli specifici per la salute ed effetti tossici su organismi ambientali; considerando che il CSRSERI ha altresì rilevato una generale carenza di dati qualitativamente validi sull'esposizione, tanto per gli esseri umani quanto per l'ambiente, concludendo pertanto che occorre approfondire, convalidare e standardizzare ulteriormente le conoscenze dei metodi di valutazione dell'esposizione e di identificazione dei pericoli,

M.   considerando che gli attuali finanziamenti per la ricerca a titolo del PQ7 destinati agli aspetti ambientali, sanitari e della sicurezza dei nanomateriali sono decisamente insufficienti; che, inoltre, i criteri di ammissibilità al finanziamento dei progetti di ricerca finalizzati a valutare la sicurezza dei nanomateriali nel quadro del PQ7 sono troppo restrittivi (cioè non tendono sufficientemente all'innovazione) e pertanto non promuovono adeguatamente l'urgente sviluppo di metodi scientifici di valutazione dei nanomateriali; che è essenziale destinare sufficienti risorse a favore della ricerca sullo sviluppo e l'utilizzo sicuri dei nanomateriali,

N.   considerando che la conoscenza dei potenziali effetti dei nanomateriali sulla salute e l'ambiente segna decisamente il passo rispetto alle evoluzioni del mercato alla luce degli sviluppi molto rapidi nel campo dei nanomateriali, sollevando questioni di fondo circa la capacità delle attuali regolamentazioni di affrontare "in tempo reale" le tecnologie emergenti quali i nanomateriali,

O.   considerando che nella sua risoluzione del 28 settembre 2006 su nanoscienze e nanotecnologie il Parlamento ha richiesto un'indagine, in conformità con il principio di precauzione, sugli effetti delle nanoparticelle che non sono facilmente solubili o biodegradabili, prima che siano messe in produzione e introdotte sul mercato,

P.   considerando che il valore della summenzionata comunicazione della Commissione dal titolo "Aspetti normativi in tema di nanomateriali" è piuttosto limitato per l'assenza di informazioni sulle proprietà specifiche dei nanomateriali, i loro impieghi effettivi e i loro potenziali rischi e benefici, per cui non vi è alcuna considerazione delle sfide legislative e politiche risultanti dalla natura specifica dei nanomateriali, il che porta soltanto a una visione generale della normativa comunitaria indicante che la legislazione comunitaria non prevede, per il momento, disposizioni specifiche in materia,

Q.   considerando che i nanomateriali dovrebbero essere disciplinati da un quadro legislativo articolato, differenziato e flessibile basato sul principio di precauzione(20), sul principio della responsabilità del fabbricante e sul principio "chi inquina paga" al fine di garantire la produzione, l'impiego e lo smaltimento sicuri dei nanomateriali prima dell'immissione sul mercato di tale tecnologia, evitando nel contempo il ricorso a moratorie generali o a un trattamento indifferenziato delle varie applicazioni dei nanomateriali,

R.   considerando che l'applicazione quasi illimitata delle nanotecnologie a settori tanto diversificati come l'elettronica, i prodotti tessili, la biomedicina, i prodotti per l'igiene personale, i prodotti per la pulizia domestica, i prodotti alimentari o l'energia, rende impossibile la definizione di un quadro regolamentare unico a livello comunitario,

S.   considerando che, nel contesto di REACH, è già stato deciso che sono necessari ulteriori orientamenti e consultazioni sui nanomateriali, in particolare per quanto concerne l'identificazione delle sostanze, nonché un adeguamento dei metodi per la valutazione dei rischi; considerando che, a un esame più attento, REACH presenta numerose lacune ulteriori per quanto riguarda i nanomateriali,

T.   considerando che, in assenza di disposizioni specifiche sui nanomateriali, la legislazione in materia di rifiuti rischia di non essere applicata correttamente,

U.   considerando che i nanomateriali durante il loro intero ciclo di vita, presentano sfide importanti per quanto concerne la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, dal momento che lungo la catena di produzione molti lavoratori sono esposti a tali materiali senza sapere se le procedure di sicurezza attuate e le misure di protezione adottate siano adeguate ed efficaci; rileva che per il futuro è previsto un incremento del numero e della diversità di lavoratori esposti agli effetti dei nanomateriali,

V.   considerando che gli importanti emendamenti relativi ai nanomateriali, adottati grazie all'accordo in prima lettura tra il Consiglio e il Parlamento europeo nel quadro della rifusione della direttiva sui cosmetici(21) e gli importanti emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura sulla revisione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari(22), evidenziano la necessità di modificare la legislazione comunitaria pertinente per tenere debito conto dei nanomateriali,

W.   considerando che l'attuale discussione sugli aspetti normativi dei nanomateriali è in gran parte limitata ai circoli di esperti, ma che i nanomateriali possono potenzialmente trasformare radicalmente la società ed è quindi necessario procedere ad un'ampia consultazione pubblica,

X.   considerando che un'applicazione troppo estesa dei diritti brevettuali ai nanomateriali nonché il costo eccessivo del brevetto e la mancanza di strumenti di accesso ai brevetti per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) potrebbero ostacolare ulteriori innovazioni,

Y.   considerando che la probabile convergenza delle nanotecnologie con le biotecnologie, la biologia, le scienze cognitive e le tecnologie dell'informazione solleva gravi questioni in materia di etica, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali che devono essere oggetto di un nuovo parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie,

Z.   considerando che il codice di condotta è uno strumento essenziale per condurre attività di ricerca sui nanomateriali sicure, integrate e responsabili; che il codice di condotta deve essere adottato e rispettato da tutti i produttori che intendono fabbricare o immettere merci sul mercato,

AA.   considerando che la revisione di tutta la legislazione comunitaria pertinente dovrebbe attuare il principio della commercializzazione solo previa disponibilità dei dati ("no data, no market") per i nanomateriali,

1.   è convinto che l'impiego di nanomateriali dovrebbe rispondere alle reali esigenze dei cittadini e che i loro benefici dovrebbero essere meglio realizzati nell'ambito di un chiaro quadro regolamentare e politico (disposizioni legislative e di altro genere) che affronti espressamente le applicazioni esistenti e prevedibili dei nanomateriali nonché la natura stessa dei potenziali problemi di sicurezza relativi ai nanomateriali;

2.   deplora la mancanza di un'adeguata valutazione dell'applicazione de facto delle disposizioni generali del diritto comunitario alla luce della reale natura dei nanomateriali;

3.   dissente, prima di una valutazione appropriata dell'attuale legislazione comunitaria e in assenza di disposizioni specifiche al riguardo, dalle conclusioni della Commissione secondo cui a) la legislazione attuale copre, in linea di massima, i principali rischi connessi ai nanomateriali e b) la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente necessita principalmente di essere accresciuta migliorando l'attuazione dell'attuale legislazione, quando, a causa della mancanza di dati e metodi adeguati per valutare i rischi connessi ai nanomateriali, essa non è in realtà in grado di affrontarne i rischi;

4.   ritiene che il concetto di "approccio sicuro, responsabile e integrato" alle nanotecnologie, sostenuto dall'Unione europea, sia compromesso dalla mancanza di informazioni sull'impiego e sulla sicurezza dei nanomateriali già presenti sul mercato, in particolare in applicazioni sensibili comportanti un'esposizione diretta dei consumatori;

5.   invita la Commissione a rivedere entro due anni l'intera normativa in materia al fine di garantire la sicurezza per tutte le applicazioni dei nanomateriali nei prodotti aventi un potenziale impatto sulla salute, l'ambiente o la sicurezza nel corso del loro ciclo di vita e di garantire che le disposizioni legislative e gli strumenti di attuazione corrispondano alle caratteristiche specifiche dei nanomateriali ai quali i lavoratori, i consumatori e/o l'ambiente potrebbero essere esposti;

6.   sottolinea che tale revisione non è solo necessaria per tutelare adeguatamente la salute umana e l'ambiente, ma anche per fornire certezza e prevedibilità agli operatori economici e rafforzare la fiducia del pubblico;

7.   chiede l'introduzione nella legislazione comunitaria di una definizione scientifica esaustiva di nanomateriale, nell'ambito delle modifiche della pertinente legislazione orizzontale e settoriale per tener conto delle specificità dei nanomateriali;

8.   chiede alla Commissione di promuovere l'adozione di una definizione dei nanomateriali a livello internazionale e di adeguare di conseguenza il quadro legislativo europeo in materia;

9.   reputa particolarmente importante affrontare espressamente i nanomateriali almeno nell'ambito della normativa sulle sostanze chimiche (REACH, biocidi), sugli alimenti (prodotti alimentari, additivi, alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati), della normativa relativa alla tutela dei lavoratori, nonché sulla qualità dell'aria, sulla qualità dell'acqua e sui rifiuti;

10.   chiede l'applicazione di un "obbligo di diligenza" per i produttori che intendono immettere sul mercato nanomateriali; li invita ad aderire al codice europeo di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie;

11.   chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere il regolamento REACH per quanto riguarda, fra l'altro:

   una registrazione semplificata dei nanomateriali prodotti o importati al di sotto di una tonnellata,
   una considerazione di tutti i nanomateriali quali nuove sostanze,
   una relazione sulla sicurezza chimica con valutazione dell'esposizione per tutti i nanomateriali registrati,
   obblighi di notifica per tutti i nanomateriali commercializzati come tali o contenuti in preparazioni o in articoli,

12.   chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere la legislazione in materia di rifiuti per quanto riguarda, fra l'altro:

   una voce specifica per i nanomateriali nell'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE(23),
   una revisione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche di cui alla decisione 2003/33/CE(24),
   una revisione dei pertinenti valori limite delle emissioni derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, al fine di integrare le misurazioni in base alla massa con rilevamenti basati sul numero di particelle e/o sulla superficie;

13.   chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere i valori limite di emissione e le norme di qualità ambientale della legislazione in materia di qualità dell'aria e dell'acqua, integrando le misurazioni in base alla massa con rilevamenti basati sul numero di particelle e/o sulla superficie, allo scopo di tenere in debito conto i nanomateriali;

14.   sottolinea l'importanza per la Commissione e/o gli Stati membri di garantire la piena conformità e il pieno rispetto dei principi della normativa comunitaria relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori in sede di esame dei nanomateriali, compresa un'adeguata formazione di specialisti per la salute e la sicurezza, per evitare esposizioni ai nanomateriali potenzialmente nocive;

15.   chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere la legislazione in materia di protezione dei lavoratori per quanto riguarda, fra l'altro:

   l'uso dei nanomateriali soltanto in sistemi chiusi o in altri modi che escludano l'esposizione dei lavoratori fino a quando non sarà possibile rilevare e controllare l'esposizione in modo affidabile,
   una chiara attribuzione delle responsabilità derivanti dall'uso dei nanomateriali a carico di produttori e datori di lavoro,
   il valutare se sono trattate tutte le vie di esposizione (inalazione, contatto epidermico e altro);

16.   chiede alla Commissione di compilare entro giugno 2011 un inventario dei diversi tipi e impieghi dei nanomateriali sul mercato europeo, pur rispettando i giustificati segreti commerciali, come le formule, e di rendere pubblico tale inventario; chiede inoltre alla Commissione di riferire, nel contempo, sulla sicurezza di tali nanomateriali;

17.   reitera la sua richiesta di fornire informazioni ai consumatori sull'impiego di nanomateriali nei prodotti di consumo; ritiene che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali nelle sostanze, miscele o articoli debbano essere chiaramente indicati nell'etichettatura del prodotto (ad esempio, nell'elenco degli ingredienti anteponendo al nome dell'ingrediente il prefisso "nano");

18.   chiede la piena applicazione della direttiva 2006/114/CE al fine di evitare che i nanomateriali siano oggetto di pubblicità ingannevole;

19.   chiede l'urgente messa a punto di protocolli di sperimentazione adeguati e di norme metrologiche per valutare il rischio di esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente ai nanomateriali durante tutto il loro ciclo di vita, anche in caso di incidenti, in base ad un approccio pluridisciplinare;

20.   chiede un incremento sostanziale dei finanziamenti destinati alla ricerca sugli aspetti ambientali, sanitari e della sicurezza dei nanomateriali durante il loro ciclo di vita, ad esempio istituendo un fondo speciale europeo nell'ambito del PQ7; esorta in particolare la Commissione a rivedere i criteri di ammissibilità del PQ7, affinché esso richiami e finanzi una quantità significativamente superiore di attività di ricerca finalizzate a migliorare i metodi scientifici di valutazione dei nanomateriali;

21.   chiede alla Commissione di promuovere il coordinamento e gli scambi tra Stati membri in materia di ricerca e sviluppo, valutazione del rischio, elaborazione di orientamenti e regolamentazione dei nanomateriali, avvalendosi dei meccanismi esistenti (p. es. il sottogruppo sui nanomateriali istituito dalle autorità competenti nel quadro di REACH) oppure, se necessario, creandone di nuovi;

22.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre quanto prima l'introduzione di una rete europea permanente e indipendente, incaricata di vigilare sulle nanotecnologie e i nanomateriali, nonché un programma di ricerca di base e applicato relativo alla metodologia di detta vigilanza (segnatamente metrologia, individuazione, tossicità ed epidemiologia);

23.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare un dibattito pubblico europeo sulle nanotecnologie e i nanomateriali e sugli aspetti regolamentari dei nanomateriali;

24.   riconosce che è essenziale eliminare gli ostacoli all'accesso ai brevetti in particolare per le microimprese e per le PMI e nel contempo chiede che i diritti di brevetto siano limitati ad applicazioni specifiche o a determinati metodi di produzione dei nanomateriali, e che siano estesi ai nanomateriali stessi solo in via eccezionale, onde evitare di frenare l'innovazione;

25.   ritiene che sia necessario sviluppare, a tempo debito e specialmente per la nanomedicina, degli orientamenti etici rigorosi come il rispetto della vita privata, il consenso libero e informato, i limiti fissati agli interventi non terapeutici sul corpo umano, pur incoraggiando il promettente settore interdisciplinare che applica tecnologie d'avanguardia come la visualizzazione molecolare e la diagnostica molecolare, che possono avere ricadute spettacolari per la diagnosi precoce e il trattamento mirato ed efficace di numerose patologie; chiede al Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie di elaborare un parere sul tema, basandosi sul suo parere n. 21 del 17 gennaio 2007 dal titolo "Aspetti etici della nanomedicina" e ispirandosi sia ai pareri formulati dagli organismi etici nazionali dell'Unione europea sia ai lavori di organizzazioni internazionali, quali l'UNESCO;

26.   invita la Commissione e gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare alla dimensione sociale dello sviluppo delle nanotecnologie; è inoltre del parere che sia opportuno assicurare, fin dalle primissime fasi, l'attiva partecipazione delle parti sociali interessate;

27.   chiede alla Commissione di valutare la necessità di rivedere la legislazione per affrontare, in modo economicamente conveniente, il problema dei nanomateriali che si vengono a creare come sottoprodotti involontari dei processi di combustione;

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 426.
(2) Parere (in lingua inglese) su "Gli aspetti scientifici delle definizioni attuali e prospettate relative a prodotti delle nanoscienze e delle nanotecnologie; 29 novembre 2007"; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf).Informazioni complementari dei servizi della Commissione riguardo al parere del CSRSERI sugli aspetti scientifici delle definizioni attuali e prospettate relative a prodotti delle nanoscienze e delle nanotecnologie; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf).Parere in merito all'adeguatezza della scelta della metodologia di valutazione del rischio in conformità con le linee guida tecniche per le sostanze nuove ed esistenti al fine di valutare i rischi dei nanomateriali; 21-22 giugno 2007 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf).Parere modificato (dopo consultazione pubblica) sull'adeguatezza delle attuali metodologie di valutazione dei rischi potenziali associati ai prodotti di ingegneria e avventizi derivati dalle nanotecnologie; 10 marzo 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003.pdf).Parere sulla valutazione dei rischi connessi ai prodotti delle nanotecnologie; 19 gennaio 2009; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf).
(3) Parere sulla sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici 18 dicembre 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_0123.pdf).
(4) Parere n. 21 del 17 gennaio 2007.
(5) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(7) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(8) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(9) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(10) GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.
(11) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(12) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(13) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(14) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(15) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(16) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(17) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(18) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
(19) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
(20) Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione (COM(2000)0001).
(21) Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009, Testi approvati, P6_TA(2009)0158.
(22) Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009, Testi approvati, P6_TA(2009)0171.
(23) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(24) Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).


Dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE)
P6_TA(2009)0329B6-0192/2009

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 2, 6 e 39 del trattato UE e gli articoli 13, da 17 a 22, da 61 a 69, 255 e 286 del trattato CE, che costituiscono la principale base giuridica dello sviluppo dell'Unione europea e della Comunità come spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

–   viste le interrogazioni orali al Consiglio (B6-0489/2008) e alla Commissione (B6-0494/2008), discusse in Aula il 17 dicembre 2008,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, a dieci anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:

   l'acquis comunitario in materia di giustizia, libertà e sicurezza si è considerevolmente esteso, il che ha avvalorato la scelta degli Stati membri di coinvolgere a tutto campo le istituzioni dell'Unione europea nell'elaborazione delle politiche in quest'ambito, così da garantire libertà, sicurezza e giustizia ai cittadini dell'Unione,
   una maggioranza di cittadini dell'Unione europea, stando ai sondaggi periodici dell'Eurobarometro, attribuisce in misura sempre crescente alle azioni intraprese a livello comunitario un valore aggiunto rispetto alle azioni esclusivamente nazionali, due terzi dei cittadini sono favorevoli alle azioni intraprese dall'Unione europea per sostenere e tutelare i diritti fondamentali (tra cui i diritti dei minori) nonché per combattere la criminalità organizzata e il terrorismo, mentre soltanto un 18% ritiene che le azioni dell'Unione non abbiano avuto alcun beneficio aggiuntivo,

B.   considerando che i suddetti fattori positivi non possono compensare:

   la fragilità giuridica e la complessità del processo decisionale dell'Unione europea che permangono a tutt'oggi, segnatamente in settori come quello della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ove manca un adeguato controllo democratico e giudiziario a livello dell'Unione,
   la riluttanza della maggior parte degli Stati membri a rafforzare le politiche legate ai diritti fondamentali e ai diritti dei cittadini; risulta, al contempo, sempre più importante non limitare l'attenzione alle sole cause transnazionali, onde evitare disparità di criteri all'interno degli stessi Stati membri,
   la continua necessità di sviluppare ulteriormente e attuare correttamente le politiche comunitarie in materia di immigrazione e asilo, che attualmente accusano un ritardo rispetto al calendario concordato nell'ambito del programma dell'Aia e del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo,
   le difficoltà incontrate dalla Commissione nel garantire la tempestiva e corretta attuazione di buona parte della legislazione comunitaria adottata di recente, gestendo al contempo un'ingente mole di corrispondenza, denunce e un numero crescente di infrazioni,
   l'esigenza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nella valutazione dell'impatto effettivo del diritto comunitario sul territorio,
   il livello di sviluppo tuttora insufficiente della rete che collega gli esponenti della società civile e le parti in causa in ognuna delle politiche AFSJ; giova notare che risale a tempi recenti la decisione dei ministri della Giustizia degli Stati membri di creare una rete volta al rafforzamento reciproco delle rispettive legislazioni nazionali e che occorre procedere nello stesso senso anche per gli altri settori dell'AFSJ,
   il fatto che la cooperazione si stia sviluppando con lentezza persino tra le stesse agenzie dell'Unione europea e che la situazione rischi di complicarsi ulteriormente con la proliferazione di altri organi dotati di compiti operativi a livello dell'Unione,

C.   considerando la necessità di rammentare:

   la posizione invariabilmente cauta assunta dal Consiglio e dalla Commissione in seguito all'approvazione, da parte del Parlamento, della risoluzione del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE)(1), e durante le discussioni in Aula del dicembre 2008 sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea e sui progressi compiuti in ambito AFSJ,
   il sostegno espresso dai parlamenti nazionali a una più ampia cooperazione interparlamentare, in particolare in ambito AFSJ, come dimostrato dai loro contributi alle discussioni generali e in occasioni specifiche, quali la revisione delle norme comunitarie in materia di trasparenza, la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo(2), la nuova normativa in materia di dati del codice di prenotazione (PNR)(3), l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(4), la valutazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo(5) e l'attuazione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale,

1.   invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il trattato di Lisbona a farlo quanto prima, poiché il trattato ovvierà alle carenze più significative nell'ambito dell'AFSJ, in quanto esso:

   crea un quadro di riferimento più coerente, trasparente e giuridicamente solido,
   rafforza la tutela dei diritti fondamentali, conferendo valore giuridico vincolante alla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso: "la Carta") e consentendo all'Unione di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
   conferisce responsabilità ai cittadini dell'Unione e alla società civile, coinvolgendoli nel processo legislativo e accordando loro un più ampio accesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE),
   coinvolge il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nella valutazione delle politiche comunitarie, responsabilizzando così maggiormente le amministrazioni a livello europeo e nazionale;

2.   invita il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione a:

   a) associare formalmente il neoeletto Parlamento europeo all'adozione del prossimo programma pluriennale AFSJ per il periodo 2010-2014, giacché tale programma, una volta entrato in vigore il trattato di Lisbona, dovrebbe essere attuato principalmente da Consiglio e Parlamento tramite la procedura di codecisione; se si considera che tale programma pluriennale dovrebbe ampiamente superare i suggerimenti contenuti nelle relazioni dei "gruppi del futuro" del Consiglio, i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti in vista del loro ruolo fondamentale nel definire le priorità e nell'attuarle a livello nazionale;
   b) concentrarsi sul futuro programma pluriennale, e soprattutto sul rafforzamento dei diritti fondamentali e dei cittadini, come recentemente raccomandato dal Parlamento nella risoluzione del 14 gennaio 2009(6), sviluppando gli obiettivi e i principi sanciti dalla Carta, proclamati dalle istituzioni a Nizza nel 2000 e confermati a Strasburgo il 12 dicembre 2007;

3.   ritiene urgente e opportuno che la Commissione:

   a) adotti iniziative urgenti per migliorare la tutela dei diritti dei cittadini, come la protezione dei dati, la tutela diplomatica e consolare e la libertà di circolazione e di soggiorno;
   b) metta a punto un meccanismo volto ad assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini alla definizione del contenuto di cittadinanza dell'Unione, sviluppando sistemi di consultazione e sostenendo le reti di collegamento tra le parti interessate;
   c) presenti un vero e proprio programma di misure comunitarie volto a rafforzare i diritti procedurali degli imputati e le necessarie garanzie nelle fasi pre- e post-processuali, segnatamente nel caso di imputati che non sono cittadini del paese in cui vengono processati e, più in generale, effettui un'analisi sistematica delle misure di sicurezza e di giustizia penale nell'Unione europea in riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini;
   d) raccolga e divulghi periodicamente tutti i dati neutri del caso sullo sviluppo delle principali politiche AFSJ, quali i flussi migratori, l'evoluzione della criminalità organizzata e in particolare del terrorismo (cfr. la valutazione 2008 della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'Unione europea (OCTA) e la relazione 2008 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT) di Europol);
   e) presenti senza indugio gli strumenti giuridici mancanti relativi ad altre categorie di lavoratori dei paesi terzi aventi diritto alla "carta blu dell'UE", ad esempio i lavoratori stagionali, quelli interessati da distacchi intrasocietari e i tirocinanti retribuiti, oltre che al mandato di FRONTEX; in particolare, occorre garantire che FRONTEX disponga di risorse sufficienti in modo che possa conseguire i propri obiettivi e tenere il Parlamento informato di tutti i negoziati per la conclusione di accordi con i paesi terzi in materia di immigrazione;
   f) definisca una politica europea di sicurezza interna che sia complementare rispetto ai programmi di sicurezza nazionali, così da rendere chiari ai cittadini dell'Unione, nonché ai parlamenti nazionali, i vantaggi aggiuntivi insiti in un'azione a livello di Unione; in particolare, potenzi la politica comunitaria relativa al contrasto di alcuni tipi di criminalità organizzata, quali la cibercriminalità, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la corruzione, adottando misure efficaci e avvalendosi di tutti gli strumenti di cooperazione disponibili per ottenere risultati quantificabili, ivi incluse iniziative finalizzate all'adozione di nuovi strumenti legislativi sulla confisca delle attività finanziarie e del patrimonio delle organizzazioni criminali internazionali e sul relativo riutilizzo per fini sociali;
   g) continui ad applicare il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, in ambito sia civile che penale e in tutte le fasi della procedura giudiziaria, soprattutto in ambito penale, per garantire un sistema di riconoscimento e di reciproca accettabilità delle prove a livello di Unione europea, che tenga nella massima considerazione il rispetto dei diritti fondamentali;
   h) integri lo sviluppo del riconoscimento reciproco con una serie di misure volte a rafforzare la fiducia reciproca, in particolare operando un ravvicinamento del diritto penale, sia sostanziale che procedurale, e dei diritti procedurali, migliorando la valutazione reciproca del funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e definendo modalità più efficaci per promuovere la fiducia reciproca nell'ambito della professione giudiziaria, anche attraverso il potenziamento della formazione giudiziaria e il sostegno alla creazione di reti;
   i) metta a punto una strategia esterna trasparente ed efficace a livello di Unione europea in materia di AFSJ, fondata su una politica credibile, specialmente negli ambiti di esclusiva competenza della Comunità, quali gli accordi di riammissione, la protezione delle frontiere esterne e le politiche in materia di visti (come nel caso dell'esenzione statunitense dall'obbligo del visto);
   j) inviti il Consiglio a consultare regolarmente il Parlamento, anche nel caso di accordi internazionali che trattino di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, poiché l'attuale rifiuto del Consiglio di procedere in tal senso è contrario al principio della cooperazione leale e della responsabilità democratica dell'Unione europea; invita, in particolare, la Commissione a definire criteri per lo sviluppo di una vera politica europea in relazione agli accordi con i paesi terzi in materia di assistenza legale reciproca o di estradizione in ambito penale, tenendo conto del principio di non discriminazione tra cittadini dell'Unione europea e cittadini del paese terzo in questione;
   k) emani una normativa specifica che assicuri la protezione diplomatica e consolare per tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione sia rappresentato nel territorio del paese terzo;
   l) presenti nuove proposte per ottemperare alle sentenze della CGCE sulla tutela dei diritti fondamentali in caso di blocco dei beni di persone fisiche o giuridiche, anche in riferimento alle sentenze della CGCE relative ai soggetti di cui agli elenchi contenuti negli allegati alle decisioni che attuano l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo(7);
  m) rinsaldi la fiducia e la solidarietà reciproche tra le amministrazioni degli Stati membri:
   fissando, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, norme di qualità più elevate per la cooperazione giudiziaria(8) e di polizia;
   rendendo più solidi e democratici i meccanismi di valutazione reciproca già previsti nell'ambito della cooperazione Schengen e della lotta al terrorismo;
   allargando il modello di reciproca valutazione e assistenza fra gli Stati membri, elaborato per il quadro Schengen, a tutte le politiche AFSJ ove siano coinvolti cittadini provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi (ad esempio per le politiche di migrazione e integrazione, ma anche per l'attuazione di programmi contro il terrorismo e la radicalizzazione);
   n) potenzi il coordinamento e la complementarità tra le agenzie esistenti e future dell'Unione europea, quali Europol, Eurojust, Frontex, Cepol, affinché tali organi superino l'attuale livello di cooperazione incerta e solo abbozzata e rinsaldino i legami con i relativi servizi nazionali, conseguendo livelli più elevati di efficienza e sicurezza e aumentando il loro grado di responsabilità e trasparenza dinanzi al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali;
   o) continui a sviluppare e rafforzare, in maniera costante, la politica comunitaria in materia di gestione delle frontiere, evidenziando tuttavia la necessità di definire il più rapidamente possibile un'architettura globale per la strategia dell'Unione alle frontiere, nonché le modalità di interazione e funzionamento congiunto dei vari programmi e progetti tra loro connessi, in modo da ottimizzare i rapporti tra gli stessi ed evitare eventuali duplicazioni o incoerenze;

4.   chiede alla Commissione di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché i progetti in corso siano portati a termine e il sistema d'informazione sui visti (VIS) nonché il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) divenga operativo quanto prima;

5.   raccomanda alla Commissione di astenersi dal presentare prematuramente proposte legislative volte a introdurre nuovi sistemi, in particolare quello di ingresso-uscita, prima che siano entrati in funzione il VIS e il SIS II; auspica una valutazione dell'effettiva necessità del citato sistema alla luce della ovvia sovrapposizione con l'insieme dei sistemi già esistenti; considera indispensabile non solo analizzare le modifiche eventualmente necessarie per i sistemi esistenti ma anche effettuare una stima precisa dei reali costi dell'intero processo;

6.   invita la Commissione a inserire nella sua proposta di programma pluriennale le raccomandazioni sopra illustrate nonché quelle formulate dal Parlamento nelle succitate risoluzioni del 25 settembre 2008 e del 14 gennaio 2009, oltre che nelle risoluzioni seguenti:

   risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e prospettive della cittadinanza europea(9),
   risoluzione del 27 settembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(10),
   risoluzione del 10 marzo 2009 sulle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea ed esperienze analoghe in paesi terzi(11), e
   risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo(12);

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0458.
(2) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
(3) Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto (COM(2007)0654).
(4) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(5) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0019.
(7) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(8) Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale e l'armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri (GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 109).
(9) Testi approvati, P6_TA(2009)0204.
(10) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 317.
(11) Testi approvati, P6_TA(2009)0085.
(12) Testi approvati, P6_TA(2009)0087.


Conclusioni del Vertice del G20
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul Vertice del G20 a Londra del 2 aprile 2009
P6_TA(2009)0330RC-B6-0185/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste la dichiarazione dei leader (Piano globale per la ripresa e la riforma) a seguito del Vertice del G20 a Londra e le loro dichiarazioni sul rafforzamento del sistema finanziario e sulla messa a disposizione di risorse attraverso le istituzioni finanziarie internazionali, del 2 aprile 2009,

–   vista la relazione di controllo sui paesi esaminati dal Forum globale dell'OCSE sull'applicazione delle norme fiscali concordate a livello internazionali, che richiede lo scambio di informazioni fiscali per l'amministrazione e l'applicazione della normativa fiscale nazionale, del 2 aprile 2009,

–   viste le conclusioni della Presidenza a seguito del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009,

–   vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2009, dal titolo "Guidare la ripresa in Europa" (COM(2009)0114),

–   vista la relazione del gruppo di esperti di alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière, del 25 febbraio 2009,

–   vista la comunicazione della Commissione, del 29 ottobre 2008, dal titolo "Dalla crisi finanziaria alla ripresa - Un quadro d'azione europeo" (COM (2008)0706),

–   vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sul piano europeo di ripresa economica(1),

–   vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 2009, dal titolo "Sostenere i paesi in via di sviluppo nell'affrontare la crisi" (COM(2009)0160),

–   vista la relazione pubblicata nel marzo 2009 dal Fondo monetario internazionale (FMI), dal titolo "Le conseguenze della crisi finanziaria globale per i paesi a basso reddito",

–   visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) nonché gli impegni degli Stati membri a erogare aiuti per combattere la fame e la povertà,

–   vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del 16 febbraio 2009, dal titolo "Uscire dalla crisi – Opportunità", che ha esortato il G20 a proporre un "New Deal verde globale",

–   vista la relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Istituto internazionale di studi sociali, del 24 marzo 2009, dal titolo "La crisi finanziaria ed economica: una prospettiva per il lavoro dignitoso", che esorta il G20 a presentare un pacchetto di incentivi coordinati volto a rafforzare la protezione sociale e a creare posti di lavoro,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che il mondo sta sprofondando sempre più in una recessione i cui effetti nessun paese e nessun settore può aspettarsi di evitare, che le prestazioni economiche globali registrano nel 2009 un rapido declino e che le previsioni più ottimiste indicano una lenta ripresa soltanto nel corso del 2010,

B.   considerando che l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale si è tradotto in circostanze economiche eccezionali che richiedono misure e decisioni tempestive, mirate, temporanee e proporzionali al fine di trovare soluzioni ad una situazione economica e occupazionale globale senza precedenti,

C.   considerando che le sfide principali da affrontare per contrastare il rallentamento dell'economia internazionale ed europea sono oggi rappresentate dalla mancanza di fiducia nei mercati finanziari e dei capitali nonché dall'aumento della disoccupazione e dalla contrazione del commercio internazionale,

D.  considerando che l'attuale recessione dovrebbe essere sfruttata come un'opportunità per promuovere gli obiettivi di Lisbona-Göteborg e gli impegni globali di lotta contro la disoccupazione, il cambiamento climatico e per la riduzione del consumo energetico,

E.   considerando che il piano globale di ripresa e riforma (Piano globale) mira a: (1) ripristinare fiducia, crescita e posti di lavoro; (2) sanare il sistema finanziario per ripristinare l'erogazione di prestiti; (3) rafforzare la regolamentazione finanziaria e ricostruire la fiducia; (4) finanziare e riformare le istituzioni finanziarie internazionali al fine di superare la crisi e prevenirne altre in futuro; (5) promuovere il commercio e gli investimenti mondiali e sostenere la prosperità, opponendosi al contempo al protezionismo, nonché (6) conseguire una ripresa solidale, verde e sostenibile,

F.   considerando che il coordinamento internazionale è essenziale per il compito di risollevare e successivamente ricostruire l'economia mondiale,

G.   considerando che l'adesione all'area dell'euro ha dimostrato di migliorare la stabilità economica degli Stati membri aderenti, grazie al loro impegno di rispettare i parametri di Maastricht e le disposizioni del patto di stabilità e di crescita, nonché grazie alla protezione dalle fluttuazioni di valuta,

H.   considerando che vari Stati membri hanno affrontato gravi problemi di bilancia dei pagamenti e che alcuni essi hanno dovuto rivolgersi al FMI o all'Unione europea per ricevere assistenza,

I.   considerando che gli OSM, in particolare l'eliminazione della povertà estrema e della fame, devono essere alla base della cooperazione ACP-UE nel contesto dell'accordo di partenariato di Cotonou,

J.   considerando che, a causa della crisi finanziaria, alcuni paesi donatori hanno ridotto il loro contributo finanziario all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) a favore dei paesi in via di sviluppo, il che mette a repentaglio gli OSM,

K.   considerando che i paesi ACP dipendono dalle esportazioni di prodotti di base per oltre il 50% delle loro entrate valutarie estere e che la crisi finanziaria sta provocando una diminuzione delle esportazioni da molti paesi in via di sviluppo e dei flussi delle rimesse ad essi destinate, un minore accesso al credito, una riduzione degli investimenti esteri diretti e un crollo dei prezzi dei prodotti di base,

L.   considerando che i centri offshore rendono possibile l'evasione e l'elusione abusive sia della tassazione che delle normative finanziarie,

M.   considerando che la crescita del commercio internazionale sta decelerando a causa della mancanza di credito e di fondi e del rallentamento generale dell'economia mondiale,

N.   considerando che una solida cooperazione multilaterale è necessaria al fine di prevenire le misure protezionistiche che potrebbero derivare dalla crisi economica e finanziaria,

Osservazioni generali

1.   accoglie con favore il piano globale del G20; osserva che il piano globale è coerente con gli sforzi già compiuti nell'Unione europea per evitare politiche conflittuali i cui effetti si vanificherebbero a vicenda; giudica positivo che il G20 abbia riconosciuto che una crisi globale richiede una soluzione globale nonché una strategia integrata per ripristinare la fiducia e rilanciare la crescita e l'occupazione; ritiene che occorra dar seguito in modo serio a tale riconoscimento nella prossima riunione del G20, che si svolgerà all'inizio dell'autunno del 2009;

2.   ritiene che il compito che spetta ai leader mondiali non sia quello di rimettere insieme alla meglio l'attuale sistema finanziario ed economico, ma di riconoscere la necessità di creare un nuovo equilibrio nella struttura regolamentare che tenga conto della sostenibilità ambientale e sociale, delle opportunità, di una crescita economica globale rinvigorita e della creazione di posti di lavoro, nonché della giustizia sociale e della partecipazione; chiede un miglioramento della regolamentazione e una vigilanza generalizzata nonché lo sviluppo di un nuovo quadro regolamentare e di governance; ritiene che il G20 avrebbe dovuto affrontato il problema degli squilibri mondiali negli scambi e nella finanza, che hanno avuto un peso determinante nell'attuale crisi economica;

3.   sottolinea che tutti gli impegni assunti devono essere pienamente rispettati, messi in atto rapidamente e precisati, a livello nazionale e internazionale, al fine di ripristinare la fiducia e massimizzare l'efficacia; prende atto delle disposizioni del consiglio di stabilità finanziaria (FSB) e del FMI di monitorare i progressi compiuti sul piano globale e li invita a presentare la loro relazione al Parlamento europeo;

4.   sottolinea che la priorità immediata deve essere quella di rimettere in moto l'economia reale, assicurare il corretto funzionamento dei mercati dei capitali e dei prestiti, sostenere e promuovere l'occupazione e tutelare i cittadini dagli effetti negativi della crisi, rivolgendo particolare attenzione ai più poveri e ai più vulnerabili;

5.   si compiace con il G20 per aver in gran parte optato per soluzioni basate su prestiti e garanzie, il che consentirà di massimizzare gli effetti economici contribuendo nel contempo a ridurre l'impatto a lungo termine sulle casse governative del pacchetto di misure per mille miliardi di dollari;

Rilanciare la crescita e l'occupazione

6.   valuta positivamente l'accordo relativo all'erogazione di 832 miliardi EUR di risorse finanziarie supplementari a favore del FMI, di altri istituti finanziari e sotto forma di aiuti agli scambi commerciali nonché l'impegno a compiere, in materia fiscale, sforzi duraturi della portata richiesta per ripristinare il credito, la crescita e l'occupazione nell'economia mondiale, garantendo nel contempo la sostenibilità fiscale nel lungo periodo; osserva tuttavia che non sono stati decisi incentivi fiscali europei supplementari; riconosce che il margine d'azione è diverso per ogni paese, ma ritiene che ciascuno deve agire nell'ambito delle sue possibilità;

7.   riconosce il ruolo fondamentale delle banche centrali in tale sforzo e la loro rapida riduzione dei tassi di interesse e accoglie favorevolmente l'impegno del G20 di astenersi dall'attuare una svalutazione competitiva delle monete nazionali, che potrebbe provocare un circolo vizioso; plaude ai tagli successivi dei tassi operati dalla BCE, volti a sostenere la crescita, e alla rapida predisposizione di strumenti finanziari a breve termine destinati a rivitalizzare i prestiti interbancari; sottolinea la necessità di creare condizioni che facilitino la trasmissione dei tagli dei tassi di interesse ai mutuatari; chiede che siano prese tutte le misure per consentire ai mercati finanziari di riprendere a funzionare correttamente, compresa l'urgente ripresa del credito interno e dei flussi internazionali di capitali;

8.   osserva con preoccupazione il rapido aumento del debito pubblico e dei disavanzi di bilancio; sottolinea l'importanza di ripristinare quanto prima finanze di Stato solide e di garantire la sostenibilità fiscale a lungo termine al fine di non gravare sulle generazioni future con un onere eccessivo, osservando che, singolarmente, ciò dovrebbe essere considerato nel contesto dell'indebitamento complessivo;

9.   si rammarica del fatto che gli squilibri globali, che sono alla radice della crisi finanziaria, non siano stati trattati durante il Vertice del G20; ricorda che, per prevenire il verificarsi di crisi finanziarie in futuro, è necessario affrontare le cause soggiacenti (per esempio, un deficit eccessivo degli USA finanziato da surplus commerciali cinesi eccessivi), il che ha implicazioni che vanno ben oltre la sfera della regolamentazione bancaria e finanziaria e della governance istituzionale; ritiene che una risposta multilaterale efficace per affrontare la crisi renda necessario affrontare le cause degli squilibri dei tassi di cambio e la volatilità dei prezzi dei prodotti in contesti multilaterali; invita pertanto il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune al fine di trattare tali questioni prima del prossimo Vertice del G20 a New York;

Rafforzare la vigilanza e la regolamentazione finanziaria

10.   accoglie con favore l'approccio comune ad una migliore regolamentazione del settore finanziario e ad un miglioramento della vigilanza finanziaria sulla base di una maggiore coerenza e di una cooperazione sistematica tra i paesi; esorta tutti i governi ad agire secondo gli impegni assunti alla riunione del G20; ritiene che le decisioni e gli impegni presi al Vertice del G20 rappresentino un minimo e non un massimo; considera positivo il fatto che l'Unione europea sia più ambiziosa per quanto riguarda la portata e i requisiti della regolamentazione e della vigilanza;

11.   sottolinea l'importanza di ricostruire la fiducia nel settore finanziario, trattandosi dell'elemento indispensabile per ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia reale e i flussi di capitale internazionale; ribadisce la necessità di affrontare con urgenza il deterioramento degli attivi bancari, che sta limitando l'erogazione di prestiti; esorta i governi degli Stati membri e le autorità competenti ad assicurare che le banche divulghino pienamente e con trasparenza il deterioramento dei bilanci, tenendo in considerazione la comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subíto una riduzione di valore nel settore bancario comunitario(2), e ad agire in modo coordinato rispettando nel contempo le norme in materia di concorrenza; esorta i governi del G20 a comunicare il funzionamento dei loro programmi sugli attivi deteriorati e i relativi risultati; raccomanda di massimizzare la cooperazione internazionale e di opporsi al protezionismo finanziario e regolamentare;

12.   plaude alla decisione di regolamentare e controllare tutte le istituzioni, i mercati e gli strumenti (compresi i fondi speculativi) importanti sotto il profilo sistemico, ma ritiene che occorrano ulteriori misure per eliminare gli eccessi speculativi e che la regolamentazione e la vigilanza debbano riguardare le attività le cui dimensioni possono essere giudicate non sistemiche sul piano individuale, ma rappresentano, collettivamente, un rischio potenziale alla stabilità finanziaria; ribadisce la necessità di sviluppare efficienti meccanismi di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali per garantire un'efficiente vigilanza transfrontaliera, difendendo al contempo l'apertura dei mercati;

13.   approva la decisione del G20 di adottare il quadro patrimoniale di Basilea II e gli sforzi volti a rafforzare con urgenza le norme prudenziali;

14.   è del parere che occorra attuare con urgenza, ad alto livello, i principi per la cooperazione transfrontaliera sulla gestione delle crisi; date le crescenti interazioni tra i sistemi finanziari nazionali, esorta le autorità pertinenti a cooperare a livello internazionale per prepararsi alle crisi finanziarie e per gestirle;

15.  accoglie con favore la decisione del G20 di promuovere l'integrità e la trasparenza nei mercati finanziari e una maggiore responsabilità degli attori finanziari; plaude alla promessa del G20 di riformare i sistemi di rimunerazione in modo più sostenibile come parte della revisione normativa in campo finanziario e ribadisce l'importanza di legare gli incentivi a prestazioni a lungo termine, evitando incentivi che inducono all'irresponsabilità e garantendo l'applicazione a livello settoriale dei nuovi principi al fine di assicurare condizioni di concorrenza uniformi; intende restare estremamente vigile sull'effettiva applicazione dei principi relativi ai pagamenti e alle rimunerazioni negli istituti finanziari e chiede che siano adottate misure più severe in questo campo;

16.  plaude alle misure relative alle agenzie di rating che mirano ad incrementare la trasparenza e a rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza; continua ad esprimere preoccupazione in merito alla mancanza di concorrenza in questo settore e chiede che le barriere all'accesso al mercato siano considerevolmente ridotte;

17.  apprezza l'intenzione di raggiungere un accordo su un insieme unico di principi contabili, deplora il fatto che il Financial Accounting Standard Board abbia modificato la definizione di valore equo per gli attori sul mercato statunitense ed esorta vivamente la Commissione ad adeguare lo IAS 39 a tale modifica senza attendere la decisione del Comitato sulle norme contabili internazionali;

18.  invita il prossimo Vertice del G20 a concordare un'azione coordinata e concreta per porre fine a tutti i paradisi fiscali e regolamentari ed eliminare le scappatoie fiscali e regolamentari in Europa che permettono una diffusa evasione fiscale anche nelle principali piazze finanziarie; si compiace della dichiarazione del G20 riguardante il segreto bancario ed elogia lo scambio automatico di informazioni, che ritiene essere lo strumento più efficace per affrontare l'evasione fiscale; raccomanda che l'Unione europea adotti al proprio interno un quadro legislativo appropriato per quanto concerne i paradisi fiscali e invita i suoi partner internazionali a fare altrettanto;

Rafforzare le nostre istituzioni finanziarie globali

19.  sostiene pienamente la decisione di assegnare il ruolo centrale di coordinamento dell'agenda concordata al FSB, recentemente rinominato e ampliato; sostiene la decisione del G20 di fornire al FSB una base istituzionale più forte e maggiori poteri; sottolinea l'importanza di condividere principi comuni e garantire la convergenza delle norme nel settore dei servizi finanziari per tener conto degli attori del mercato globale;

20.   accoglie con favore e sostiene pienamente la richiesta avanzata dall'Assemblea parlamentare EUROLAT l"8 aprile 2009 ai paesi UE-ALC di agire immediatamente per abolire tutti i paradisi fiscali sul loro territorio e di adoperarsi a livello internazionale per eliminare i restanti e imporre sanzioni alle imprese e alle persone che facciano ricorso ai loro servizi;

21.  accoglie positivamente il piano del G20 di riformare le istituzioni finanziarie internazionali e chiede che dette riforme siano avviate il prima possibile; si attende una riforma di vasta portata della governance economica e finanziaria globale, che promuova la democrazia, la trasparenza e la responsabilità e garantisca la coerenza tra le politiche e le procedure delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, e incita ad un riesame delle condizioni applicate alla maggior parte dei prestiti del FMI e della Banca mondiale;

22.  ritiene, inoltre, che la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo in seno alle istituzioni finanziarie internazionali debba essere migliorata; plaude all'impegno a favore di un processo di selezione aperto, trasparente e meritocratico per la dirigenza delle istituzioni finanziarie internazionali; sollecita di conseguenza l'Unione europea a parlare con una voce sola;

23.  chiede alla Commissione di valutare l'aumento dei diritti speciali di prelievo del FMI in linea con quanto può rendersi necessario, e alla BCE di valutare gli effetti di questa espansione sulla stabilità dei prezzi a livello mondiale;

Resistere al protezionismo e promuovere il commercio mondiale e gli investimenti

24.  sostiene la promessa del G20 di aumentare le risorse a disposizione delle istituzioni finanziarie globali di 850 miliardi di dollari a sostegno della crescita nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo; accoglie con favore l'aumento sostanziale delle risorse del FMI, che è il principale fornitore di assistenza finanziaria a paesi con problemi di bilancia dei pagamenti, compresi gli Stati membri, e che opera per sostenere la crescita nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo;

25.  plaude ai progressi conseguiti dal FMI con la sua nuova linea di credito flessibile, che si allontana dal precedente quadro prescrittivo e rigido relativo all'erogazione di prestiti e all'imposizione di condizioni, come indicato nella recente relazione del FMI dal titolo "Le conseguenze della crisi finanziaria globale per i paesi a basso reddito" secondo cui "nella formulazione delle politiche di spesa occorre attribuire carattere prioritario alla protezione o all'estensione dei programmi sociali e all'avanzamento degli investimenti approvati nonché, in generale, al mantenimento dello slancio per il conseguimento degli OSM";

26.  plaude alla riconferma nel piano globale dell'impegno per gli OSM e alla promessa di rendere disponibili altri 50 miliardi di dollari "per sostenere la protezione sociale, incentivare il commercio e salvaguardare lo sviluppo nei paesi a basso reddito"; chiede che questi finanziamenti siano erogati non solo sotto forma di prestiti ma anche, ove possibile, sotto forma di sovvenzioni dirette, per sostenere la tutela sociale e stimolare gli scambi;

27.  si rammarica del fatto che le promesse del G20 relative agli aiuti al commercio e all'APS si sono rivelate insufficienti; sottolinea che, sebbene il piano globale elenchi misure finanziarie volte ad aumentare le risorse destinate ai paesi in via di sviluppo attraverso la Banca mondiale e il FMI, non è stato espresso alcun impegno specifico per garantire che gli aiuti al commercio costituiscano un finanziamento aggiuntivo;

28.  plaude all'impegno di promuovere ulteriormente gli scambi mondiali e gli investimenti; è tuttavia preoccupato per il crollo del commercio mondiale, che minaccia un ulteriore aggravamento della recessione globale; sottolinea l'importanza di concludere rapidamente e con successo il ciclo di Doha, che serve a correggere gli squilibri nel sistema mondiale degli scambi che penalizza i paesi in via di sviluppo;

29.  rifiuta qualsiasi forma di protezionismo, sia nell'economia reale che nel settore finanziario, come risposta alla contrazione dell'economia e del commercio mondiale;

30.  chiede al prossimo Vertice del G20 di affrontare anche la riforma del sistema mondiale degli scambi e la governance dell'OMC al fine di promuovere il commercio equo e solidale, invertire gli squilibri tra Nord e Sud, migliorare la coerenza tra le politiche commerciali, sociali e ambientali e rendere l'OMC più democratico, trasparente e responsabile;

31.  chiede agli Stati membri di presentare le azioni e gli strumenti introdotti a seguito della crisi nei paesi in via di sviluppo affinché l'Unione europea possa formulare una risposta coordinata; chiede che l'attuazione delle azioni così individuate sia valutata nell'ambito della prossima relazione di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo;

32.  richiama l'attenzione sulla persistente crisi alimentare, che richiede misure immediate e riforme per assicurare che la produzione agricola nei paesi in via di sviluppo sia sostenibile;

Garantire una ripresa equa e sostenibile per tutti

33.  plaude al fatto che il G20 abbia riconosciuto l'importanza di un'economia globale maggiormente sostenibile; sottolinea inoltre che un accordo vincolante sul cambiamento climatico alla prossima conferenza di Copenhagen è effettivamente critico; rimarca, tuttavia, che i leader del G20 dovrebbero riconoscere l'ampio carattere delle sfide di sostenibilità globale, quali quelle nei settori della pesca, delle foreste e dell'acqua, che colpiscono maggiormente le popolazioni nei paesi in via di sviluppo;

34.  invita la Commissione ad avviare, nel contesto della riflessione sul futuro della strategia di sviluppo sostenibile, i processi necessari a tenere pienamente conto delle conseguenze del cambiamento climatico per tutte le politiche esistenti;

35.  sottolinea la necessità di attuare in modo efficace il pacchetto sul clima e l'energia e di investire maggiormente nei settori delle energie rinnovabili, dell'eco-innovazione, dell'energia ecologica e dell'efficienza energetica, che dovrebbe costituire un aspetto centrale del piano d'azione per l'energia 2010-2014;

36.  chiede al prossimo Vertice del G20 di esaminare l'agenda sul lavoro dignitoso proposta dall'OIL, che dovrebbe prevedere in particolare un impegno concernente il rispetto universale dei diritti umani sul luogo di lavoro, norme fondamentali sul lavoro e l'eliminazione del lavoro minorile;

o
o   o

37.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti degli Stati del G20 e al Fondo monetario internazionale.

(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0123.
(2) GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.


Consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali (2008/2200(INI))
P6_TA(2009)0331A6-0212/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993,

–   vista la dichiarazione adottata a Salonicco il 21 giugno 2003 in occasione del Vertice UE-Balcani occidentali,

–   vista la comunicazione della Commissione, del 27 gennaio 2006, dal titolo "I Balcani occidentali sulla strada verso l'UE: consolidare la stabilità e rafforzare la prosperità" (COM(2006)0027),

–   vista la dichiarazione UE-Balcani occidentali, approvata all'unanimità l'11 marzo 2006 a Salisburgo dai ministri degli Esteri degli Stati membri e dai ministri degli Esteri dei paesi dei Balcani occidentali,

–   viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 14 dicembre 2007 e del 19 e 20 giugno 2008 nonché la dichiarazione sui Balcani occidentali ad esse allegata, e le conclusioni dei Consigli "Affari generali e relazioni esterne" del 10 dicembre 2007, del 18 febbraio 2008 e dell"8 e 9 dicembre 2008,

–   vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2008, dal titolo "Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali" (COM(2008)0127),

–   vista la dichiarazione di Brdo su una "Nuova attenzione per i Balcani occidentali", resa dalla Presidenza dell'Unione europea il 29 marzo 2008, in cui si sottolinea la necessità di dare nuovo impulso all'agenda di Salonicco e alla dichiarazione di Salisburgo,

–   viste la strategia della Commissione sull'allargamento e le relazioni di novembre 2008 sui progressi compiuti dai singoli paesi,

–   vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali(1),

–   vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con i Balcani occidentali(2),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere dalla commissione per il commercio internazionale (A6-0212/2009),

A.   considerando che i Balcani occidentali sono innegabilmente parte dell'Europa e che il futuro di tutti i paesi della regione sarà quello di Stati membri pienamente integrati dell'Unione europea,

B.   considerando che la prospettiva di un'adesione all'Unione europea e dei relativi benefici rappresenta la principale garanzia di stabilità, nonché il più importante motore delle riforme per i paesi dei Balcani occidentali, una regione dell'Europa che in tempi lontani e recenti è stata teatro di conflitti armati, pulizia etnica e regimi totalitari,

C.   considerando che il retaggio dei conflitti degli anni "90 rappresenta tuttora un importante ostacolo all'instaurazione di una sicurezza e di una stabilità politica durature nella regione; che ciò comporta nuove e singolari sfide per la politica di allargamento dell'Unione europea e che è indispensabile ricorrere a tutti gli strumenti di politica estera e di sicurezza comune (PESC)/politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) a disposizione dell'Unione, nell'ambito di un approccio globale mirato alle esigenze delle società postbelliche,

D.   considerando che sussistono questioni bilaterali pendenti tra diversi partner regionali dell'Unione e i loro vicini; che l'Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali concordano sul fatto che il mantenimento di relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale restano i fattori chiave per progredire verso l'adesione all'Unione,

1.   sottolinea che l'influenza dell'Unione europea e la sua capacità di fungere da stabilizzatore e da motore delle riforme nei Balcani occidentali dipendono dalla credibilità del suo impegno a permettere a quegli Stati della regione che soddisfino appieno i criteri di Copenaghen di diventare membri a pieno titolo dell'Unione europea; rimarca, pertanto, che la Commissione e gli Stati membri devono tenere saldamente fede all'impegno assunto per un futuro allargamento che comprenda i Balcani occidentali;

2.   sottolinea l'esigenza che i paesi del Balcani occidentali assumano la responsabilità del loro avvicinamento all'Unione europea; ribadisce che il processo d'integrazione deve essere spinto dall'interno e che un'adesione riuscita dipende dall'esistenza di una forte società civile, da un basso livello di corruzione e da un passaggio globale verso società ed economie basate sulla conoscenza;

3.   sottolinea che, in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i vigenti trattati consentirebbero ancora tecnicamente di effettuare i richiesti adeguamenti istituzionali necessari per ulteriori allargamenti; ritiene nondimeno che la ratifica del trattato di Lisbona rivesta un'importanza fondamentale;

4.   sottolinea che gli Stati membri non devono ritardare indebitamente la preparazione del parere della Commissione sui potenziali paesi candidati che hanno presentato domanda di adesione, ed esorta il Consiglio e la Commissione a trattare con la dovuta rapidità le domande di adesione recenti e future;

5.   sottolinea che il processo di adesione dev'essere basato sull'equa e rigorosa applicazione del principio di condizionalità, in ragione del quale ciascun paese sarà giudicato unicamente alla luce della sua capacità di soddisfare i criteri di Copenaghen, le condizioni del processo di stabilizzazione e di associazione e tutti i parametri stabiliti in relazione a una specifica fase dei negoziati e che, di conseguenza, non si può rallentare o arrestare il processo di adesione per i paesi che hanno soddisfatto i requisiti precedentemente stabiliti;

6.   sottolinea che il processo di adesione deve mantenere una chiara prospettiva regionale e che si devono compiere gli sforzi necessari per evitare che eventuali differenze nel ritmo di integrazione conducano all'erezione di nuove barriere nella regione, con particolare riferimento al processo di liberalizzazione dei visti; sostiene il ruolo svolto dal Consiglio di cooperazione regionale nel rafforzamento della titolarità regionale e quale interlocutore principale dell'Unione europea in tutte le questioni concernenti la cooperazione regionale nell'Europa sudorientale;

7.   invita i parlamenti degli Stati membri ad approvare rapidamente gli accordi di stabilizzazione e di associazione che sono attualmente in fase di ratifica;

8.   sottolinea che tutte le parti interessate devono impegnarsi seriamente per trovare soluzioni reciprocamente accettabili alle controversie bilaterali rimaste irrisolte tra gli Stati membri dell'UE e i paesi dei Balcani occidentali come pure tra gli stessi paesi dei Balcani occidentali; sottolinea in questo contesto che le relazioni di buon vicinato e l'accettazione del rispettivo patrimonio culturale e storico sono estremamente importanti per salvaguardare la pace e migliorare la stabilità e la sicurezza; ritiene che l'apertura di negoziati di adesione con i paesi dei Balcani occidentali e l'apertura e la chiusura di singoli capitoli negoziali non dovrebbero essere intralciate o bloccate per questioni relative a controversie bilaterali e che per tale motivo i paesi dovrebbero concordare procedure per la soluzione delle questioni bilaterali prima dell'avvio dei negoziati di adesione;

9.   prende atto, a tale riguardo, della decisione di taluni paesi dei Balcani occidentali di adire la Corte internazionale di giustizia o di chiedere a tale giurisdizione un parere consultivo sulle controversie bilaterali; esprime l'opinione che l'Unione europea debba compiere ogni sforzo per appoggiare e facilitare una composizione globale e duratura delle questioni pendenti;

10.   ritiene necessario continuare a promuovere il dialogo interetnico e interculturale per superare sia l'onere del passato che le tensioni nelle relazioni tra i paesi della regione balcanica; ritiene che le organizzazioni della società civile (OSC) e i contatti interpersonali (sia tra i paesi dei Balcani occidentali che tra tali paesi e l'Unione) contribuiscano a far progredire la riconciliazione, a facilitare la comprensione reciproca e a promuovere una coabitazione interetnica pacifica; chiede pertanto alla Commissione di rivolgere maggiore attenzione e di accordare maggiori finanziamenti alle iniziative intese a promuovere la riconciliazione, la tolleranza e il dialogo fra i diversi gruppi etnici, e di sostenere l'attuazione di accordi interetnici;

11.   offre pieno sostegno alle missioni PESD e ai rappresentati speciali dell'Unione europea (RSUE) inviati nella regione, che rivestono ancora un ruolo primario ai fini del mantenimento della stabilità e dell'avanzamento del processo di costruzione di Stati funzionanti capaci di soddisfare i criteri di Copenaghen; sottolinea che nessuna missione PESD può essere sospesa e nessun ufficio di RSUE può essere chiuso finché i rispettivi mandati non siano stati inequivocabilmente assolti;

12.   appoggia pienamente gli sforzi volti a istituire, entro il 2010, un quadro globale per gli investimenti nei Balcani occidentali destinato a coordinare le sovvenzioni e i prestiti offerti dalla Commissione, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da singoli paesi donatori; accoglie con favore lo strumento per i progetti infrastrutturali (IPF) e sottolinea che i progetti IPF nei settori dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e in campo sociale dovrebbero essere elaborati e portati avanti in una chiara prospettiva regionale; sottolinea la necessità di un più stretto coordinamento per assicurare veramente la complementarità, la coerenza e l'efficienza dell'assistenza nei Balcani occidentali; ritiene che tali strumenti coordinati di prestito/sovvenzione dovrebbero essere rivolti in particolare ai quei potenziali paesi candidati che non hanno accesso alle risorse di tutte e cinque le componenti dello strumento di assistenza preadesione(3) (IPA); sottolinea l'importanza della cooperazione regionale nel settore delle migliori pratiche per quanto riguarda l'accesso ai fondi di preadesione;

13.   ricorda che la controversia tra Russia e Ucraina riguardo alle forniture di gas nel gennaio 2009 ha causato gravi interruzioni dell'approvvigionamento energetico dei paesi dei Balcani occidentali; chiede che vengano diversificate le rotte di transito e che venga migliorata l'interconnessione delle reti energetiche nella regione con l'aiuto di finanziamenti dell'Unione europea;

14.   ricorda l'importanza delle infrastrutture di trasporto per lo sviluppo economico e la coesione sociale; esorta pertanto la Commissione a sostenere la realizzazione di un adeguato sistema intermodale per i trasporti fra l'Unione europea e i paesi dell'area dei Balcani occidentali e a favorire la libera e veloce circolazione di beni e persone all'interno di tale area, in particolare attraverso la realizzazione del corridoio paneuropeo di trasporto VII;

15.   accoglie con favore il nuovo strumento per la società civile creato nell'ambito dell'IPA e la conseguente triplicazione dei fondi disponibili per le OSC; invita la Commissione a rafforzare la titolarità locale dello sviluppo della società civile e a creare possibilità di interazione e consultazione su base regolare con le OSC locali al fine di tener conto dei pareri e delle esigenze di queste ultime nelle fasi di pianificazione e programmazione dell'assistenza nel quadro dell'IPA; esorta la Commissione ad incoraggiare la creazione di un forum regionale di discussione composto da OSC, quale strumento di diffusione delle migliori pratiche per quanto riguarda l'accesso ai fondi di preadesione;

16.   invita inoltre la Commissione a dedicare maggiore attenzione alla promozione delle OSC di piccole e medie dimensioni e non urbane nella regione, segnatamente assegnando una più elevata percentuale dei propri contributi finanziari a dette organizzazioni, facilitando le procedure per la richiesta di finanziamenti comunitari come pure rivedendo le regole e aumentando il cofinanziamento dei progetti destinati alle OSC di piccole e medie dimensioni;

17.   sottolinea l'importanza della liberalizzazione del regime di visto in ambito Schengen per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali come mezzo per far conoscere meglio l'Unione europea agli abitanti della regione; accoglie con favore il dialogo sulla liberalizzazione dei visti e invita il Consiglio e la Commissione a condurre il processo nel modo più trasparente possibile e sulla base di parametri chiaramente definiti, al fine di facilitare il monitoraggio esterno e di aumentare la responsabilità pubblica per quanto concerne tale processo;

18.   sottolinea che una procedura di visto gravosa, cui si aggiunge la carenza di personale nei consolati e nelle ambasciate nella regione, è suscettibile di generare ostilità nei confronti dell'Unione europea tra gli abitanti della regione, in un momento in cui la popolarità dell'Unione è implicitamente il più forte stimolo alla riforma;

19.   incoraggia i paesi dei Balcani occidentali ad accelerare gli sforzi per soddisfare i requisiti stabiliti nelle rispettive tabelle di marcia, in modo da assicurare che la soppressione del regime di visto per i loro cittadini avvenga quanto più rapidamente possibile; ritiene che il rispetto di tali condizioni sia indispensabile per un'accelerazione del processo di adesione all'Unione europea; è del parere, in tale contesto, che l'IPA dovrebbe appoggiare gli sforzi compiuti dai paesi beneficiari per rispondere ai requisiti stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti;

20.   appoggia pienamente l'aumento dei finanziamenti e del numero di borse di studio disponibili nell'Unione europea per studenti e ricercatori provenienti dai Balcani occidentali nel quadro del programma Erasmus Mundus, allo scopo di far conoscere ai cittadini e alle istituzioni degli Stati dei Balcani occidentali l'agenda dell'Unione europea e di rafforzare i livelli di istruzione; invita i paesi beneficiari ad adottare tutte le misure necessarie, comprese campagne pubblicitarie e informative, per consentire ai propri cittadini di sfruttare appieno tali opportunità; chiede ai paesi interessati di intensificare le misure amministrative preparatorie necessarie per soddisfare i criteri di accesso al programma di apprendimento permanente;

21.   sottolinea il ruolo vitale dell'istruzione e della formazione nelle odierne economie basate sulla conoscenza; evidenzia in questo contesto la necessità di rafforzare e stimolare le competenze imprenditoriali e innovative a tutti i livelli di istruzione;

22.   appoggia pienamente la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi e alle agenzie della Comunità; indica, in particolare, la partecipazione di tali paesi al trattato della Comunità dell'energia e la loro prevista partecipazione al trattato della Comunità dei trasporti quali perfetti esempi di piena integrazione nelle strutture comunitarie di paesi candidati e potenzialmente candidati e di adeguamento della legislazione all"acquis comunitario in una fase precoce del processo di adesione;

23.   sottolinea che la protezione ambientale è un elemento importante dello sviluppo sostenibile nella regione dei Balcani occidentali; invita pertanto i governi dei paesi dei Balcani occidentali ad aderire ai principi e agli obiettivi della Comunità dell'energia dell'Europa sudorientale in modo da promuovere solide politiche e strategie ambientali, in particolare nel settore dell'energia rinnovabile, in linea con le norme ambientali dell'Unione europea e con la sua politica in materia di cambiamento climatico;

24.   appoggia il dialogo interparlamentare a livello regionale e sottolinea l'importanza di coinvolgere pienamente i parlamenti nazionali dei paesi dei Balcani occidentali nel processo di integrazione europea; ritiene che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri abbiano un importante ruolo da svolgere nell'instaurazione del dialogo e della cooperazione con i parlamenti dei paesi dei Balcani occidentali; ritiene che la natura delle riunioni interparlamentari del Parlamento europeo dovrebbe essere migliorata nell'ottica di poter costituire una struttura operativa ed efficiente per l'organizzazione di dibattiti e seminari più mirati e orientati alla pratica;

25.   sottolinea l'importanza di lavorare a una riduzione di tutti gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi all'interno della regione e tra i Balcani occidentali e l'Unione europea, quale priorità fondamentale per promuovere lo sviluppo economico, l'integrazione regionale e i contatti interpersonali; pone l'accento sul ruolo centrale dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) nella promozione della liberalizzazione degli scambi nella regione e si compiace del sostegno finanziario offerto dalla Commissione al segretariato del CEFTA;

26.   esprime la sua solidarietà con i paesi dei Balcani occidentali nel contesto della crisi economica globale e ribadisce il suo sostegno al consolidamento economico e sociale della regione; accoglie pertanto con favore la recente proposta della Commissione di estendere il piano europeo di ripresa economica ai Balcani occidentali e la esorta a rimanere vigile e, se necessario, ad adottare misure adeguate per garantire un proseguimento regolare del processo di stabilizzazione e associazione;

27.   esorta le parti aderenti al CEFTA a continuare ad adoperarsi per una riduzione di tutti gli ostacoli non tariffari e di tutte le tariffe e i contingenti nell'ambito del commercio di prodotti agricoli; invita i membri del gruppo Pan-Euro-Med a continuare a lavorare a una soluzione delle questioni irrisolte che attualmente impediscono l'estensione del regime di cumulo diagonale paneuromediterraneo ai paesi dei Balcani occidentali;

28.   invita il Consiglio e la Commissione ad attuare ogni opportuna misura per favorire una più profonda integrazione dei Balcani occidentali nel sistema economico e commerciale internazionale, in particolare attraverso l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; sottolinea che la liberalizzazione del commercio deve essere accompagnata dalla riduzione della povertà e dei tassi di disoccupazione, dalla promozione dei diritti economici e sociali e dal rispetto dell'ambiente; invita la Commissione a sottoporre tempestivamente all'approvazione del Parlamento eventuali nuove proposte volte a fornire un'assistenza di bilancio straordinaria agli Stati dei Balcani occidentali;

29.   invita gli Stati della regione ad attribuire una priorità elevata alla lotta contro la corruzione, in quanto la corruzione ostacola seriamente il progresso della società; invita detti Stati ad adottare tutte le misure necessarie per combattere la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani e di droga;

30.   chiede che l'Unione europea continui ad appoggiare le iniziative di cooperazione regionale nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) e gli sforzi volti all'armonizzazione giuridica e giudiziaria, tra cui la Convenzione sulla cooperazione di polizia per l'Europa sudorientale, il Centro per l'applicazione della legge nell'Europa sudorientale (SELEC) e il Gruppo consultivo dei procuratori nell'Europa sudorientale (SEEPAG); prende atto dell'assistenza finanziaria in corso e in previsione per la Rete dei procuratori dell'Europa sudorientale (PROSECO) e per l'istituzione delle Unità di coordinamento per l'applicazione del diritto internazionale (ILECU), e invita la Commissione a coordinare tali progetti con le iniziative di cui sopra;

31.   esorta la Commissione a individuare i progetti prioritari e a chiarire i requisiti da essa imposti alle varie istituzioni nazionali e regionali ai fini della cooperazione interstatale e interistituzionale nel settore GAI; sottolinea l'importanza di sviluppare iniziative nel settore della giustizia elettronica nell'ambito del sostegno dell'Unione europea alle iniziative di governance elettronica, al fine di migliorare la cooperazione e aumentare la trasparenza dei procedimenti giudiziari e dei sistemi amministrativi interni;

32.   critica le disposizioni costituzionali e/o di legge vigenti in tutti i paesi dell'ex Jugoslavia che vietano l'estradizione dei propri cittadini sotto imputazione in altri Stati della regione, nonché gli ostacoli giuridici che impediscono il trasferimento di processi per crimini gravi fra tribunali di paesi diversi della regione; invita il Consiglio e la Commissione ad esortare i paesi della regione ad adottare provvedimenti in vista di un'abolizione coordinata di tutti i divieti e ostacoli giuridici di questo tipo;

33.   sottolinea che le disposizioni giuridiche che limitano l'estradizione possono favorire l'impunità per crimini particolarmente gravi, compresi i crimini contro l'umanità, le violazioni delle leggi o costumi di guerra, la criminalità organizzata transfrontaliera, i traffici illeciti e il terrorismo e che tali disposizioni rappresentano una delle principali cause della pratica ampiamente criticata, ma tuttora diffusa, di celebrare processi in contumacia; appoggia gli sforzi compiuti dai procuratori nazionali per superare gli ostacoli giuridici di cui sopra per mezzo di accordi pragmatici di cooperazione; elogia il lavoro svolto dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nella promozione di una maggiore cooperazione e incoraggia gli Stati della regione ad agevolare ulteriormente l'assistenza giuridica reciproca e l'estradizione nel pieno rispetto delle norme in materia di diritti umani e di quelle del diritto internazionale;

34.   sottolinea che la piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), per quanto riguarda l'arresto e l'estradizione degli imputati ancora latitanti, il trasferimento delle prove e la piena collaborazione prima e durante i procedimenti penali, costituisce un requisito fondamentale dell'intero processo di adesione; esorta la Commissione a sostenere, congiuntamente all'ICTY, all'OSCE e ai governi della regione, le iniziative volte a rafforzare le capacità e l'efficienza delle magistrature nazionali impegnate nell'accertamento delle responsabilità dei crimini di guerra e di altri crimini meno gravi e ad assicurare che i processi siano condotti in modo indipendente e imparziale e conformemente agli standard e alle norme del diritto internazionale;

35.   osserva il ruolo fondamentale dei programmi e delle strutture educative per promuovere l'inclusione e ridurre le tensioni interetniche; invita pertanto i governi dei paesi dei Balcani occidentali a migliorare la qualità dell'istruzione includendo i diritti civici, umani e democratici quali valori europei fondamentali nei relativi programmi e a porre fine alla segregazione nelle scuole; segnala che l'insegnamento della storia nelle scuole e nelle università dei Balcani occidentali deve basarsi su ricerche documentate e deve riflettere le diverse prospettive dei vari gruppi nazionali ed etnici della regione se si vogliono ottenere risultati duraturi nella promozione della riconciliazione e nel miglioramento delle relazioni interetniche; sostiene pienamente le iniziative, come il progetto storico congiunto del Centro per la democrazia e la riconciliazione nell'Europa sudorientale, aventi per obiettivo la stesura e la divulgazione di materiali di insegnamento della storia che presentino la storia dei Balcani da una prospettiva molteplice, e invita i ministeri competenti, le autorità nel campo dell'istruzione e gli istituti di insegnamento della regione a sostenere l'uso di materiali comuni per l'insegnamento della storia; invita la Commissione a sostenere tali iniziative sul piano finanziario e politico;

36.   sottolinea l'importanza di un quadro efficace per rafforzare, proteggere e garantire i diritti delle minoranze etniche e nazionali in una regione dal carattere multietnico che in passato è stata testimone di violenza diffusa e sistematica per motivi etnici; invita i governi della regione a potenziare gli sforzi intesi a garantire che tutte le leggi nel settore dei diritti umani e delle minoranze siano pienamente rispettate nella pratica e che, in caso di violazione di tali leggi, vengano prese le misure opportune; insiste perché si compiano ulteriori sforzi per garantire l'adeguato finanziamento e la corretta attuazione delle iniziative volte a migliorare l'inclusione delle minoranze e la situazione dei gruppi minoritari svantaggiati (segnatamente i rom);

37.   sottolinea la necessità di elaborare e attuare programmi che promuovano la parità di genere e rafforzino il ruolo delle donne nella società quale garanzia dello spirito democratico e dell'impegno a favore dei valori europei;

38.   sottolinea che occorre un maggiore impegno da parte dei governi della regione al fine di garantire il ritorno sostenibile dei rifugiati e degli sfollati interni, compresa la restituzione delle proprietà e delle abitazioni temporaneamente occupate, conformemente alla Dichiarazione di Sarajevo adottata il 31 gennaio 2005 dalla Conferenza ministeriale regionale sul ritorno dei rifugiati; invita il Consiglio e la Commissione a insistere affinché i governi della regione sviluppino e attuino programmi per l'accesso dei rimpatriati agli alloggi e ai servizi sociali, e a potenziare gli sforzi volti a combattere la discriminazione contro le minoranze rimpatriate; ritiene che tali misure dovrebbero essere già in vigore quando i paesi in questione acquisiscono lo status di candidato e dovrebbero essere applicate e ampliate con risolutezza durante il processo di adesione;

39.   esprime preoccupazione per l'interferenza politica cui sono soggetti i media in tutti gli Stati dei Balcani occidentali e per la commistione di interessi commerciali, politici e mediatici nonché per il clima di minaccia e vessazione nei confronti dei giornalisti investigativi; invita gli Stati dei Balcani occidentali e rispettare appieno i diritti dei giornalisti e dei media indipendenti quale potere legittimo in uno Stato europeo democratico;

40.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, al presidente in carica dell'OSCE, al presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, al presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al segretariato del Consiglio di cooperazione regionale, al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e al segretariato dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio.

(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0639.
(2) Testi approvati, P6_TA(2009)0005.
(3) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).


Situazione in Bosnia-Erzegovina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina
P6_TA(2009)0332B6-0183/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le conclusioni del Consiglio "affari generali e relazioni esterne" del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegato dal titolo "Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l'integrazione europea", appoggiato dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

–   visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra, firmato il 16 giugno 2008,

–   vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sull'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra(1),

–   vista la nomina, l'11 marzo 2009, di S.E. Valentin Inzko a nuovo rappresentante dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina(2),

–   vista la dichiarazione congiunta riguardante la riforma costituzionale, la proprietà statale, un censimento della popolazione e il distretto di Brčko, rilasciata a Prud l'8 novembre 2008 dai leader dei partiti HDZ Bosnia-Erzegovina, SNSD e SDA, e visti i loro successivi incontri,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che il continuo deterioramento del clima politico in Bosnia-Erzegovina (B-E) è fonte di profonda preoccupazione per il Parlamento europeo,

B.   considerando che la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, come sancito dall'accordo di pace di Dayton (Dayton Peace Agreement - DPA), è la prova tangibile del desiderio di pervenire a una riconciliazione durevole fra le diverse comunità dopo il brutale conflitto degli anni '90,

C.   considerando che tale processo di riconciliazione è indissolubilmente legato ai progressi del paese verso l'integrazione europea, dato che si fonda essenzialmente sugli stessi valori sui quali poggia l'Unione europea,

D.   considerando che la firma del summenzionato accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e la B-E ha lanciato un chiaro messaggio riguardo al fatto che la promessa di adesione all'Unione europea fatta alla B-E è reale e alla portata del paese, a patto che quest'ultimo soddisfi i criteri di Copenhagen e metta a punto le necessarie riforme illustrate nelle priorità del partenariato europeo,

E.   considerando che mettere in discussione in qualsiasi modo l'integrità territoriale della B-E non solo rappresenterebbe una violazione del DPA, che non prevede per nessuna entità il diritto di secessione dalla B-E, ma contrasterebbe anche con i principi di tolleranza e coabitazione pacifica fra le comunità etniche su cui si fonda la stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali,

F.   considerando che, pertanto, la comunità internazionale e l'Unione europea non intendono in nessun caso accettare o tollerare una ripartizione della B-E,

1.   ritiene che l'integrazione europea rientri tra i maggiori interessi dell'intera popolazione dei Balcani occidentali; si rammarica, pertanto, dell'incapacità della classe politica della B-E di raggiungere un'intesa su una visione politica comune per il loro paese, compromettendo per motivi di miope nazionalismo l'obiettivo dell'adesione all'Unione europea, un obiettivo che porterebbe pace, stabilità e prosperità ai cittadini della B-E;

2.   rammenta ai leader politici della B-E che aderire all'Unione europea significa accettare i valori e le norme su cui l'Unione è fondata, segnatamente il rispetto dei diritti umani, compreso delle minoranze, la solidarietà, anche tra popoli e comunità, la tolleranza, anche verso tradizioni e culture diverse, lo stato di diritto, che implica il rispetto dell'indipendenza della magistratura, e la democrazia, che implica l'accettazione della regola della maggioranza e della libertà di espressione; esorta i leader politici ad astenersi dal seguire una politica basata sull'odio, programmi nazionali e il secessionismo e condanna la rinuncia unilaterale alle riforme;

3.   rammenta, inoltre, che l'adesione all'Unione europea è stata prospettata alla B-E in qualità di paese unitario e non alle parti che lo compongono e che, conseguentemente, le minacce di secessione o ogni altro tentativo di ledere la sovranità dello Stato sono completamente inaccettabili;

4.   esorta, a tal proposito, tutte le autorità pertinenti e i leader politici a centrare maggiormente l'attenzione sulla riconciliazione, la comprensione reciproca e le misure di costruzione della pace, al fine di sostenere la stabilità del paese e la pace tra le diverse etnie;

5.   ribadisce che, qualora la B-E intenda seriamente aderire all'Unione europea, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

   a) le istituzioni dello Stato devono essere in grado di adottare e realizzare efficacemente le riforme richieste ai fini dell'adesione all'Unione europea,
   b) lo Stato dovrebbe, pertanto, costituire istituzioni pubbliche fondate sullo stato di diritto e in grado di gestire con efficienza il processo decisionale; tali istituzioni devono essere funzionali, autorevoli, indipendenti da influenze politiche e dotate di risorse adeguate;

6.   è dell'avviso che i requisiti di cui sopra possano essere soddisfatti solo con una riforma costituzionale del paese, basata sui seguenti criteri:

   a) lo Stato centrale dovrebbe avere sufficienti poteri legislativi, di bilancio, esecutivi e giudiziari per funzionare in qualità di membro dell'Unione europea, per creare e mantenere un mercato unico funzionale, per favorire la coesione economica e sociale nonché per rappresentare e difendere gli interessi nazionali all'estero;
   b) il numero di livelli amministrativi coinvolti nella gestione del paese dovrebbe essere proporzionale alle risorse finanziarie della B-E e basato su un'attribuzione efficiente, coerente ed efficace delle responsabilità;
   c) la tutela degli interessi nazionali vitali all'interno della B-E deve essere compatibile con la capacità di agire del paese;
   d) tutte le comunità minoritarie devono godere degli stessi diritti in qualità di popolazioni che compongono il paese, compresa l'eliminazione delle restrizioni al diritto ad essere eletto fondate sull'etnia, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei pertinenti pareri della commissione europea per la democrazia attraverso il diritto ("commissione di Venezia") del Consiglio d'Europa;

7.   evidenzia, in tale contesto, l'esigenza di trovare una soluzione chiara alla questione della proprietà statale, che sia compatibile con le prerogative costituzionali dello Stato centrale;

8.   rammenta ai politici della B-E che è loro dovere giungere a un accordo sulle questioni sopra illustrate e che, se non dovessero riuscirvi, condannerebbero il paese e i cittadini alla stagnazione e all'isolamento, in un momento in cui la crisi finanziaria ed economica colpisce duramente la B-E, provocando ingenti perdite di posti di lavoro;

9.   sottolinea che la riforma costituzionale del paese e la relativa prospettiva europea dovrebbero essere soggette a un dibattito ampio e approfondito a cui partecipino tutte le componenti della società della B-E, evitando che siano monopolizzate dai leader dei principali partiti politici e delle maggiori comunità etniche;

10.   esorta il Consiglio dei ministri e l'Assemblea parlamentare della B-E a profondere maggiori e più efficaci sforzi volti ad adottare la legislazione necessaria a soddisfare i requisiti dell'integrazione europea e incoraggia i vari organismi e autorità della B-E a migliorare il proprio coordinamento in merito alle questioni relative all'Unione europea;

11.   chiede che sia finalmente nominato il nuovo capo dell'Ufficio integrazione dell'Unione europea e rammenta alle autorità della B-E che la scelta della persona designata dovrebbe essere imparziale e basarsi esclusivamente su esperienze professionali pertinenti, su competenze dimostrate e sulla conoscenza approfondita degli affari europei;

12.   esorta le autorità della B-E a soddisfare velocemente i requisiti indicati nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, al fine di garantire l'eliminazione dell'attuale obbligo di visto entro la fine del 2009;

13.   esprime preoccupazione per l'interferenza politica a cui sono soggetti i media nella B-E e per la commistione di interessi commerciali, politici e mediatici; invita, a tale riguardo, le autorità a rispettare appieno i diritti dei giornalisti e l'indipendenza dei media;

14.   ribadisce, al contempo, che la comunità internazionale e il suo Alto rappresentante, Valentin Inzko, si opporranno con fermezza, conformemente al mandato di quest'ultimo, a qualsiasi tentativo di indebolire i principi di base del DPA, in particolare la convivenza pacifica delle diverse comunità etniche nell'ambito di uno Stato unitario;

15.   reputa, pertanto, che l'Ufficio dell'Alto rappresentante dovrebbe assistere le autorità della B-E nel pieno conseguimento e nella corretta attuazione dei cinque obiettivi e dei due requisiti stabiliti dal Consiglio per l'attuazione della pace e che, fintanto che non saranno conseguiti tali obiettivi, l'Ufficio dovrebbe rimanere in funzione e garantire la corretta attuazione del DPA;

16.   sottolinea la necessità di compiere progressi in merito al conseguimento dei cinque obiettivi e dei due requisiti stabiliti dal Consiglio per l'attuazione della pace, anche allo scopo di proseguire nella realizzazione dell'agenda dell'Unione europea;

17.   si rammarica per la scarsa attenzione prestata dal Consiglio al deterioramento del clima politico nella B-E e per la mancanza di determinazione sinora mostrata dagli Stati membri ad affrontare in modo serio e coordinato la situazione del paese;

18.   invita il Consiglio a sottoscrivere i requisiti imposti alla B-E, quali menzionati nella presente risoluzione, e a impegnarsi a promuoverne l'attuazione; è del parere, a tale riguardo, che il Consiglio dovrebbe garantire al neonominato Rappresentante speciale dell'Unione europea:

   a) un mandato forte e chiaramente definito e le necessarie risorse umane per agevolare l'adozione delle riforme delineate nella presente risoluzione e favorire il dialogo con la società civile su tali questioni, anche attraverso campagne pubbliche mirate e attraverso attività volte a sostenere il dialogo interculturale e interreligioso;
   b) i mezzi per far valere tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione europea, compresi i poteri sanzionatori (quali la sospensione dell'assistenza finanziaria dell'Unione), allo scopo di favorire un reale progresso nel paese;
   c) un pieno e solido appoggio politico e l'autorità necessaria per assicurare il coordinamento generale degli attori e degli strumenti di cui l'Unione europea dispone in B-E, garantendo così coesione e coerenza a tutte le azioni dell'Unione nonché il coordinamento con i pertinenti attori internazionali, non facenti parte dell'Unione, che sono impegnati in B-E;
   d) la facoltà di aggiornare mensilmente il comitato politico e di sicurezza sugli sviluppi in B-E e di formulare le raccomandazioni del caso su sanzioni mirate;

19.   invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune, Javier Solana, e il Commissario europeo per l'allargamento, Olli Rehn, ad assumere un ruolo molto più attivo e visibile in B-E, effettuando visite periodiche nel paese e promuovendo più efficacemente un dialogo con la società civile;

20.   si congratula con la società civile della Bosnia-Erzegovina per avere mostrato una maggiore buona volontà rispetto ai suoi leader politici e per essersi rivelata un attore favorevole al cambiamento e alla riconciliazione nel paese;

21.   esprime, inoltre, la convinzione che la presenza militare internazionale in B-E debba rimanere sostanziale e debba poter essere schierata rapidamente, così da dimostrare la determinazione della comunità internazionale a proteggere la sicurezza e l'integrità della B-E;

22.   ribadisce la sua richiesta di arrestare immediatamente i restanti imputati ricercati dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia e chiede alle autorità della B-E di agire con risolutezza al fine di eliminare le reti criminali che li assistono;

23.   auspica, infine, un rafforzamento del dialogo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, come pure con altri attori internazionali pertinenti, al fine di conseguire un ampio sostegno per una politica coerente nei confronti della B-E e di scongiurare un ulteriore degrado della situazione politica nel paese nonché la destabilizzazione della regione sottolinea la necessità di un rafforzamento della cooperazione regionale per favorire il conseguimento di ulteriori progressi in B-E;

24.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti della Bosnia-Erzegovina e alle sue entità.

(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0522.
(2) Azione comune 2009/181/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 88).


Non proliferazione e futuro del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 destinata al Consiglio sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (2008/2324(INI))
P6_TA(2009)0333A6-0234/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione al Consiglio presentata da Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ALDE, e da Angelika Beer, a nome del gruppo Verdi/ALE, sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (B6-0421/2008),

–   vista la prossima conferenza di revisione del 2010 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari,

–   viste le sue precedenti risoluzioni del 26 febbraio 2004(1), 10 marzo 2005(2), 17 novembre 2005(3) e 14 marzo 2007(4) concernenti la non proliferazione nucleare e il disarmo nucleare,

–   vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD(5),

–   vista la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (WMD strategy), approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

–   vista la dichiarazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul rafforzamento della sicurezza internazionale, in particolare i punti 6, 8 e 9, in cui si esprime la determinazione dell'Unione europea a "lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori",

–   visto il ruolo centrale svolto dal gruppo di fornitori nucleari in materia di non proliferazione,

–   viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite relative alla non proliferazione e al disarmo nucleare, segnatamente la risoluzione 1540 (2004),

–   visti il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, gli accordi di salvaguardia globali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e i protocolli addizionali, la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici, il trattato per la riduzione delle armi strategiche (START I), che scadrà nel 2009, e il trattato per la riduzione delle offese strategiche (SORT),

–   vista la relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza convenuta dal Consiglio europeo l"11 dicembre 2008,

–   visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 90 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0234/2009),

A.   sottolineando la necessità di rafforzare ulteriormente tutti e tre i pilastri del TNP, ovvero la non proliferazione, il disarmo e la cooperazione nell'ambito dell'uso civile dell'energia nucleare,

B.   esprimendo forte preoccupazione per la mancanza di progressi concreti (quali i cosiddetti "13 passi"(6)) nella realizzazione degli obiettivi del TNP, convenuti in occasione delle precedenti conferenze di revisione, specialmente ora che emergono minacce da una molteplicità di fonti, inclusi l'aumento della proliferazione, il potenziale rischio che la tecnologia nucleare e materiale radioattivo cadano nelle mani di organizzazioni criminali e di terroristi, e la riluttanza degli Stati in possesso di armi nucleari firmatari del TNP a ridurre o eliminare i propri arsenali nucleari e a staccarsi da una dottrina militare di deterrenza nucleare,

C.   considerando che la proliferazione delle WMD e dei loro vettori rappresenta, per gli attori statali e non statali, una delle minacce più serie alla stabilità e alla sicurezza internazionale,

D.   ricordando che l'Unione europea si è impegnata a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per prevenire, scoraggiare, arrestare e, ove possibile, eliminare i programmi di proliferazione che rappresentano un motivo di preoccupazione su scala globale, come emerge chiaramente dalla strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle WMD, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

E.   sottolineando la necessità che l'Unione europea intensifichi i propri sforzi nella lotta contro i flussi di proliferazione e il finanziamento di quest'ultima, imponga sanzioni per gli atti di proliferazione e sviluppi misure volte a combattere i trasferimenti intangibili di conoscenze e know-how con tutti gli strumenti disponibili, tra cui i trattati multilaterali e i meccanismi di verifica, i controlli delle esportazioni coordinati a livello nazionale e internazionale, i programmi cooperativi di riduzione delle minacce nonché le leve politiche ed economiche,

F.   incoraggiato da nuove proposte in materia di disarmo, quali quelle invocate da Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry e Sam Nunn nel gennaio 2007 e nel gennaio 2008, dalla convenzione modello sulle armi nucleari e dal Protocollo Hiroshima-Nagasaki, promossi da organizzazioni della società civile e leader politici, nonché da campagne quali "Zero globale", secondo le quali una delle modalità indispensabili per garantire la prevenzione della proliferazione nucleare e il raggiungimento della sicurezza globale consiste nel passare con risolutezza all'eliminazione delle armi nucleari,

G.   accogliendo con favore, in tale ambito, le iniziative dei governi francese e britannico volte a ridurre i rispettivi arsenali nucleari,

H.   notevolmente incoraggiato, in particolare, dal fatto che il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, abbia chiaramente illustrato il proprio approccio alla questione nucleare il 5 aprile 2009 a Praga, nonché dal suo impegno a portare avanti il disarmo nucleare e dalla sua visione di un mondo senza armi nucleari; accogliendo con favore la costruttiva cooperazione tra gli Stati Uniti e la Russia per rinnovare l'accordo START, togliere i missili balistici statunitensi e russi dallo stato di pronto uso e ridurre drasticamente i depositi statunitensi di armi e materiale nucleare; esprimendo apprezzamento per la decisione degli Stati Uniti di partecipare pienamente al processo E3+3 con l'Iran; plaudendo alla ratifica da parte degli Stati Uniti del protocollo aggiuntivo agli accordi di salvaguardia dell'AIEA, quale positivo passo avanti che contribuisce al rafforzamento della fiducia; accogliendo con estremo favore l'intenzione del Presidente Obama di ultimare la ratifica da parte degli Stati Uniti del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e di avviare i negoziati per un trattato sul bando di produzione di materiale fissile,

I.   sottolineando la necessità di uno stretto coordinamento e di un'intensa collaborazione tra l'Unione europea e i suoi partner, soprattutto gli Stati Uniti e la Russia, al fine di rafforzare e imprimere nuovo slancio al regime di non proliferazione,

J.   sottolineando che il rafforzamento del TNP in quanto pietra angolare del regime globale di non proliferazione è della massima importanza, e riconoscendo che una leadership politica coraggiosa e una serie di misure progressive e consecutive costituiscono una necessità urgente per riaffermare la validità del TNP e per rafforzare i trattati e le agenzie che compongono l'attuale regime di proliferazione e disarmo, ivi compresi, in particolare, il TNP, il CTBT e l'AIEA,

K.   accogliendo con favore, a tale riguardo, l'iniziativa congiunta britannico-norvegese volta a verificare la praticabilità di un possibile smantellamento delle armi nucleari e delle relative procedure di verifica, istituendo al contempo chiari adempimenti procedurali; considerando tale iniziativa estremamente positiva per l'Unione europea, per la NATO e per altri partner coinvolti,

L.   accogliendo con favore la lettera datata 5 dicembre 2008 della Presidenza francese dell'Unione europea al Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moonn, che illustra le proposte dell'Unione europea in materia di disarmo adottate dal Consiglio europeo nel dicembre 2008,

M.   accogliendo con favore il discorso pronunciato il 9 dicembre 2008 da Javier Solana, Alto Rappresentante della PESC, a una conferenza su "Pace e disarmo: un mondo senza armi nucleari", durante il quale si è felicitato del fatto che la questione del disarmo nucleare occupi nuovamente una posizione prioritaria nell'agenda internazionale, sottolineando al contempo la necessità che l'Unione europea integri nelle sue politiche generali il tema della non proliferazione,

N.   accogliendo con favore il discorso pronunciato a Praga il 5 aprile 2009 dal Presidente degli Stati Uniti Barak Obama, il quale ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno la responsabilità morale di condurre una campagna per sbarazzare il mondo di tutte le armi nucleari, pur ammettendo che quest'obiettivo potrebbe non essere raggiunto in questa vita, e ha sottolineato la necessità di rafforzare il TNP come base per la cooperazione e per una soluzione graduale; considerando che la nuova amministrazione statunitense dovrebbe coinvolgere pienamente l'Unione europea in questa campagna, segnatamente nella riunione a livello mondiale prevista per il 2009 per affrontare la minaccia delle armi nucleari,

O.   ponendo l'accento sull'introduzione generalizzata, a partire dal 2003, delle "clausole di non proliferazione" in tutti gli accordi conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi,

P.   viste le iniziative concernenti la non proliferazione e il disarmo che non rientrano nel campo d'azione delle Nazioni Unite e che l'Unione europea ha approvato, tra cui l'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e il partenariato mondiale del G8,

Q.   accogliendo con favore il fatto che la Commissione goda dello status di osservatore all'interno del gruppo dei fornitori nucleari e nella conferenza di revisione del TNP e che anche il segretariato del Consiglio partecipi alla conferenza sul TNP, nell'ambito della delegazione della Commissione o con la Presidenza dell'Unione europea,

1.   rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   a) rivedere e aggiornare la posizione comune del Consiglio 2005/329/PESC del 25 aprile 2005 relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari(7), che il Consiglio europeo approverà nella riunione del dicembre 2009, per assicurare l'esito positivo della conferenza di revisione del TNP del 2010, che rafforzerà ulteriormente gli attuali tre pilastri del TNP; adoperarsi per conseguire l'obiettivo finale di un disarmo nucleare totale, conformemente alla proposta di convenzione sulle armi nucleari;
   b) intensificare gli sforzi volti a garantire l'universalizzazione e l'efficace attuazione delle norme e degli strumenti del regime di non proliferazione, segnatamente migliorandone gli strumenti di verifica;
   c) sostenere attivamente, in cooperazione con i suoi partner, le proposte concrete intese a porre la produzione, l'impiego e il ritrattamento di tutto il combustibile nucleare sotto il controllo dell'AIEA, compresa la creazione di una banca internazionale di combustibile nucleare; sostenere anche altre iniziative per la multilateralizzazione del ciclo del combustibile nucleare finalizzato all'uso pacifico dell'energia nucleare, tenendo conto, a tale riguardo, che il Parlamento apprezza la disponibilità del Consiglio e della Commissione a contribuire con un importo massimo di 25 milioni EUR alla creazione di una banca internazionale di combustibile nucleare sotto il controllo dell'AIEA e auspica una rapida approvazione dell'azione comune in materia;
   d) sostenere gli ulteriori sforzi intesi a rafforzare il mandato dell'AIEA, compresa la generalizzazione dei protocolli addizionali agli accordi di salvaguardia dell'AIEA, unitamente a ulteriori azioni intese a sviluppare misure di costruzione della fiducia; garantire che risorse sufficienti siano messe a disposizione di tale organizzazione, affinché possa adempiere al suo essenziale mandato, vale a dire rendere sicure le attività nucleari;
   e) far progredire in modo sostanziale l'iniziativa di partenariato globale del G8, l'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e l'iniziativa per la riduzione della minaccia globale; promuovere la rapida entrata in vigore del CTBT;
   f) approfondire il dialogo con la nuova amministrazione statunitense e con tutte le potenze nucleari, al fine di perseguire un'agenda comune mirata alla progressiva riduzione dei depositi di testate nucleari; appoggiare in particolare le misure degli USA e della Russia volte a una riduzione sostanziale dei loro arsenali nucleari, come convenuto nel quadro di START I e di SORT; esercitare pressioni ai fini della ratifica del CTBT e del rinnovo dell'accordo START;
   g) sviluppare strategie, durante la conferenza di revisione del TNP del 2010, mirate a pervenire a un accordo su un trattato per porre fine, con modalità non discriminatorie, alla produzione di materiale fissile destinato alle armi, il che comporta che il trattato così negoziato dovrebbe imporre non soltanto agli Stati non dotati di armi nucleari o agli Stati attualmente al di fuori del TNP ma anche ai cinque membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, tutti detentori di armi nucleari, di rinunciare alla produzione di materiale fissile destinato alle armi e di smantellare tutti i loro impianti esistenti di produzione di materiale fissile per tali armi;
   h) sostenere pienamente il rafforzamento e il miglioramento dei mezzi di verifica della conformità a tutti gli strumenti in vigore in materia di non proliferazione;
   i) richiedere uno studio di valutazione dell'efficacia delle clausole di non proliferazione delle armi di distruzione di massa negli accordi conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi;
   j) aggiornare regolarmente il Parlamento in merito a tutte le riunioni preparatorie in vista della conferenza di revisione del TNP del 2010 e tenere debitamente conto delle sue posizioni nelle misure di non proliferazione e disarmo relative a tale conferenza;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della conferenza di revisione del TNP del 2010, ai parlamenti degli Stati membri, ai Parlamentari per la non proliferazione nucleare e il disarmo e ai Sindaci per la pace.

(1) GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 152.
(2) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 253.
(3) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 453.
(4) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 146.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0255.
(6) Nazioni Unite: Conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, NPT/CONF.2000/28 (parti I e II).
(7) GU L 106 del 27.4.2005, pag. 32.


Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e suo protocollo opzionale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale
P6_TA(2009)0334B6-0194/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530),

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,

–   visto il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("il Protocollo opzionale"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,

–   vista la sua risoluzione del 3 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione destinata al Consiglio e al Parlamento, dal titolo "Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità"(1),

–   viste la comunicazione della Commissione del 30 ottobre 2003 dal titolo "Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo" (COM(2003)0650) e la risoluzione del Parlamento del 20 aprile 2004(2) su tale comunicazione,

–   vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 su disabilità e sviluppo(3),

–   vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2005 dal titolo "La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007" (COM(2005)0604), e la risoluzione del Parlamento del 30 novembre 2006(4) su tale comunicazione,

–   vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea(5),

–   vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti(6),

–   vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2007 dal titolo "La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano d'azione europeo 2008-2009" (COM(2007)0738),

–   vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (2010)(7),

–   vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea(8),

–   vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE)(9),

–   vista la sua posizione del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(10),

–   vista la sua posizione del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(11),

–   visti le relazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0229/2009 e A6-0230/2009),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che la Convenzione e il Protocollo opzionale, pur essendo stati firmati da tutti gli Stati membri, sono stati finora ratificati soltanto da sette di loro,

B.   considerando che la Convenzione sostiene e tutela i diritti umani di tutte le persone con disabilità, comprese quelle che necessitano di un sostegno più intensivo,

C.   considerando che il Protocollo opzionale fornisce la possibilità alle persone a gruppi di persone con disabilità, i quali sostengano che Stati parti della Convenzione violino le disposizioni della Convenzione, di inviare comunicazioni a un comitato,

1.   approva la conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione e del suo Protocollo opzionale;

2.   invita la Commissione e il Consiglio, quali legali rappresentanti della Comunità, a procedere al deposito degli strumenti di ratifica presso le Nazioni Unite entro il 3 dicembre 2009;

3.   esorta tutti gli Stati membri a procedere rapidamente alla piena ratifica della Convenzione, a dare attuazione al suo contenuto e a predisporre le necessarie infrastrutture materiali;

4.   invita gli Stati membri ad aderire e/o a ratificare il Protocollo opzionale in modo da assicurare alle persone disabili i cui diritti siano violati ogni possibilità di contrastare tali violazioni e garantire la loro tutela da tutte le forme di discriminazione;

5.   esorta la Commissione a chiarire la potenziale portata delle competenze della Comunità rispetto alla Convenzione; suggerisce di sottolineare la natura indicativa delle azioni della Comunità elencate nelle dichiarazioni(12); sottolinea l'importanza di dare risalto, nelle dichiarazioni, alla competenza in capo alla Comunità di sostenere i diritti e l'inclusione delle persone con disabilità nella cooperazione allo sviluppo e nell'assistenza umanitaria, nella salute e nelle politiche dei consumatori;

6.   esorta la Commissione a utilizzare l'articolo 3 del trattato CE come base per definire l'ambito delle competenze della Comunità relativamente alla Convenzione enumerate nella dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 della Convenzione, figurante all'allegato 2 del progetto di decisione del Consiglio; sottolinea l'estrema importanza di dare rilievo alla cooperazione allo sviluppo, alla salute e alle politiche dei consumatori nell'attuazione di detta dichiarazione;

Attuazione della Convenzione e del Protocollo opzionale

7.   appoggia gli Stati membri che hanno avviato il processo di graduale applicazione della Convenzione e del Protocollo opzionale ed esorta gli altri Stati membri a procedere in tal senso;

8.   invita la Commissione e gli Stati membri a integrare tutte le disposizioni della Convenzione nella normativa e ad adottare le misure e fornire i mezzi finanziari necessari alla loro applicazione entro termini precisi, fissando obiettivi quantitativi al riguardo; incoraggia gli Stati membri a procedere a uno scambio di informazioni e di migliori prassi per quanto concerne l'attuazione;

9.   invita gli Stati membri a integrare la dimensione di genere nelle decisioni riguardanti le politiche e le iniziative finalizzate alle donne, agli uomini, alle minori e ai minori con disabilità e nella loro attuazione in tutti i settori, con particolare riferimento all'integrazione sul posto di lavoro, all'istruzione e alla lotta contro la discriminazione, e a predisporre normative a tutela dei diritti delle donne e delle minori con disabilità che abbiano subito abusi sessuali e violenze psicologiche e fisiche nel loro ambiente domestico e all'esterno, nonché a sostenere il recupero delle donne e delle minori con disabilità che abbiano subito tali violenze;

10.   invita gli Stati membri e le istituzioni comunitarie a garantire ai cittadini dell'Unione e alle organizzazioni di persone con disabilità il libero accesso alle informazioni circa i loro diritti sanciti dalla Convenzione e dal Protocollo opzionale, nonché la divulgazione di tali informazioni da parte di detti cittadini e organizzazioni, in una forma che sia accessibile ai cittadini;

11.   sottolinea l'importanza di dotare la Commissione di tutte le risorse finanziarie e umane necessarie per poter fungere da punto di contatto per le questioni riguardanti l'attuazione della Convenzione che rientrano nelle competenze della Comunità; chiede la definizione di una procedura che permetta di ottenere un'adeguata visione globale di tutte le politiche europee e nazionali che incidono sull'attuazione della Convenzione; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio relazioni periodiche sui progressi compiuti nell'attuazione;

12.   invita gli Stati membri a designare, in conformità del proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto, in seno alla propria amministrazione, per le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio a livello nazionale della Convenzione, e a prendere in esame la creazione o l'individuazione, in seno alla propria amministrazione, di una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni nei differenti settori ed a differenti livelli, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione; richiede che venga riservata particolare attenzione alla creazione di un meccanismo indipendente di monitoraggio, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione e in linea con i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali (i principi di Parigi) di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993;

13.   esorta la Comunità e gli Stati membri a promuovere un dialogo sociale ben coordinato fra le parti interessate e a coinvolgere attivamente le organizzazioni delle persone con disabilità nel monitoraggio e nell'attuazione della Convenzione, conformemente agli articoli 4 e 33, paragrafo 2, della Convenzione;

o
o   o

14.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.
(2) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 148.
(3) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 336.
(4) GU C 316 E del 22.12.2006, pag. 370.
(5) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 742.
(6) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0286.
(8) GU C 75 del 26.3.2008, pag. 1.
(9) Testi approvati, P6_TA(2008)0212.
(10) Testi approvati, P6_TA(2009)0312.
(11) Testi approvati, P6_TA(2009)0313.
(12) Dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 della Convenzione (allegato 2 al progetto di decisione del Consiglio, Vol. I) e dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo opzionale (allegato 2 al progetto di decisione del Consiglio, Vol. II).


25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (2008/2337(INI))
P6_TA(2009)0335A6-0245/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (COM(2008)0777),

–   visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2008)2854 e SEC(2008)2855),

–   vista la comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 intitolata "Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario" (COM(2007)0502),

–   vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

–   vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2005)(1),

–   visti l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le petizioni (A6-0245/2009),

1.   deplora che, contrariamente al passato, la Commissione non abbia dato alcuna risposta alle questioni sollevate del Parlamento nelle sue risoluzioni precedenti, in particolare nella citata risoluzione del 21 febbraio 2008 ; constata la mancanza di significativi miglioramenti sulle tre questioni fondamentali della trasparenza, delle risorse e della lunghezza delle procedure;

2.   rammenta alla Commissione le richieste avanzate negli anni precedenti, segnatamente:

   esaminare in via di urgenza la possibilità di un sistema che indichi chiaramente i diversi meccanismi di reclamo disponibili per i cittadini, sistema che potrebbe assumere la forma di un portale comune dell'Unione europea oppure di uno sportello unico online di assistenza ai cittadini;
   adottare una comunicazione che presenti la sua interpretazione del principio della responsabilità dello Stato per la violazione del diritto comunitario, comprese le violazioni imputabili al settore giudiziario, permettendo così ai cittadini di contribuire in modo più efficace all'applicazione della legislazione comunitaria;

3.   chiede di conseguenza alla Commissione:

   di rispettare l'impegno, assunto nella citata comunicazione del 20 marzo 2002, di pubblicare tutte le sue decisioni in materia di infrazioni(2), considerato che la pubblicazione di tali decisioni, a partire dalla registrazione di una denuncia e per tutti gli atti successivi, rappresenta uno strumento indispensabile per contrastare l'arbitrio politico nella gestione delle infrazioni;
   di fornire al Parlamento, come più volte richiesto, dati chiari e esaustivi sulle risorse destinate al trattamento dei casi di infrazione nelle diverse Direzioni Generali;
   di riflettere sull'opportunità di introdurre una procedura semplificata e meno burocratica nella formulazione delle messe in mora contro lo Stato membro inadempiente che permetta di approfittare dell'efficacia di questa misura in tempi rapidi;
  

chiede inoltre alla Commissione di applicare con fermezza l'articolo 228 del trattato CE, al fine di garantire la corretta esecuzione delle condanne pronunciate dalla Corte di giustizia;

4.   prende atto che la Commissione, come annunciato nella sua citata comunicazione del 5 settembre 2007(3), ha proceduto nella relazione annuale in esame a illustrare le azioni prioritarie che intende perseguire in determinati settori della gestione delle denunce e delle infrazioni; accoglie favorevolmente le dichiarazioni secondo le quali "la priorità continuerà ad essere accordata ai problemi caratterizzati da un forte impatto sui diritti fondamentali e la libera circolazione"(4); sottolinea l'importanza di azioni urgenti e incisive in tali settori, dato che in alcuni Stati membri gli atti di violenza legati al razzismo e alla xenofobia sono diventati frequenti; apprezza inoltre la priorità accordata alle "infrazioni che comportano l'esposizione significativa o ripetuta dei cittadini ad un pregiudizio o al rischio di gravi danni a livello di qualità di vita"(5); chiede alla Commissione di accelerare la risoluzione e, se del caso, la chiusura delle procedure di infrazione che impediscono agli Stati membri di investire in infrastrutture che potrebbero influire sull'attuazione del piano europeo di ripresa economica; chiede altresì alla Commissione di fornire alle commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato con termini e scadenze delle azioni specifiche che intende avviare in questi settori;

5.   prende atto che, fra i nuovi casi di infrazione nel 2007, 1 196 hanno riguardato la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento di direttive comunitarie; considera inaccettabile che la Commissione si conceda dodici mesi di tempo(6) per affrontare meri casi di mancata comunicazione dell'avvenuto recepimento da parte dello Stato membro e chiede alla Commissione di prendere provvedimenti automatici e immediati per casi di questo tipo che non richiedono alcuna analisi o valutazione;

6.   ritiene che, allo stato, non vi siano ancora procedure chiare per intentare efficacemente azione contro uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia per un'infrazione al diritto comunitario cui si sia, nel frattempo, posto rimedio e per ottenere un risarcimento per precedenti carenze ed omissioni; esorta la Commissione ad avanzare nuove proposte (entro la fine del 2010) per completare l'attuale procedura d'infrazione in modo tale da tenere conto di questa iniqua situazione;

7.   ricorda che, secondo il nuovo metodo di lavoro proposto dalla Commissione nella sua comunicazione del 2007, le richieste di informazioni e le denunce ricevute dalla Commissione saranno trasmesse direttamente allo Stato membro interessato nei "casi per i quali la situazione di fatto o di diritto richiede un chiarimento da parte di uno Stato membro. (…) Le autorità nazionali saranno tenute a rispettare tempi stretti per fornire i chiarimenti e le informazioni del caso, a prospettare una soluzione direttamente ai cittadini o alle imprese in causa, nonché a informarne la Commissione"(7);

8.   prende atto che la Commissione ha lanciato il progetto pilota "EU Pilot" per verificare il nuovo metodo di lavoro in alcuni Stati membri; osserva che al progetto, iniziato nell'aprile del 2008, partecipano 15 Stati membri e che dopo la valutazione del suo primo anno di funzionamento, lo stesso potrebbe venire esteso agli altri Stati membri;

9.   osserva che si tratta nondimeno di un progetto su base volontaria le cui caratteristiche hanno già sollevato perplessità e domande specifiche (menzionate nella sua citata risoluzione del 21 febbraio 2008);

10.   chiede in particolare alla Commissione se la mancanza di risorse negli Stati membri non rappresenti un segno preoccupante di problemi effettivi nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario; invita inoltre la Commissione, nella valutazione del progetto, a verificare, per riferirne al Parlamento, le seguenti questioni:

   che il denunciante abbia ricevuto dalla Commissione spiegazioni chiare ed esaustive sul trattamento della propria denuncia, che il nuovo metodo abbia effettivamente contribuito a risolvere il proprio caso e che non abbia comunque rappresentato una deresponsabilizzazione della Commissione rispetto al suo ruolo di "custode del trattato";
   che il nuovo metodo non abbia ulteriormente ritardato l'avvio di un procedimento di infrazione, la cui durata è già estremamente lunga e indeterminata;
   che la Commissione non abbia mostrato alcuna indulgenza nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini fissati dalla Commissione (dieci settimane) e che, allo scadere di tale termine, la Commissione abbia comunicato allo Stato informazioni e termini precisi quanto alla sua futura azione, al fine di trovare una soluzione rapida e definitiva per il cittadino;
   che il fatto che il progetto "EU Pilot" sia stato applicato solo a 15 Stati volontari non abbia comportato una minore attenzione nel trattamento delle infrazioni per quegli Stati che non hanno partecipato al progetto;

11.   chiede se, grazie all'applicazione del progetto "EU Pilot" e alla conseguente diminuzione del carico di lavoro per il trattamento delle infrazioni, la Commissione stia procedendo a un controllo più sistematico ed esauriente del recepimento delle direttive nei sistemi legislativi nazionali;

12.   chiede alla Commissione se il progetto "EU Pilot" abbia avuto un impatto sullo svolgimento delle riunioni "pacchetto" tenute dalla Commissione per gli Stati membri coinvolti nel progetto e per gli altri Stati che non vi partecipano, tenuto conto del fatto che tali riunioni sono considerate l'elemento fondamentale per affrontare e risolvere le procedure di infrazione;

13.   è del parere che i cittadini dell'Unione europea debbano potersi attendere dalla Commissione il medesimo livello di trasparenza, sia che presentino una denuncia formale sia che esercitino il loro diritto di petizione in base al trattato; chiede pertanto che siano messe a disposizione della commissione per le petizioni, con cadenza regolare, informazioni chiare sullo stato di avanzamento delle procedure d'infrazione che hanno rilevanza anche per le petizioni in sospeso, oppure, in mancanza di tale comunicazione, che alla stessa commissione sia dato accesso alla pertinente banca dati della Commissione su un piano di parità con il Consiglio;

14.   ricorda alla Commissione che qualsiasi corrispondenza suscettibile di denunciare una violazione reale del diritto comunitario deve essere registrata come denuncia a meno che non rientri tra le circostanze eccezionali di cui al punto 3 dell'allegato della citata comunicazione del 20 marzo 2002;

15.   prende atto che la Commissione ha dichiarato che una direttiva fondamentale quale la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(8), non è stata in pratica correttamente recepita in nessuno Stato membro; rileva che la Commissione ha ricevuto più di 1 800 denunce individuali in relazione a questa direttiva, registrandone 115 come denunce e aprendo 5 casi di infrazione per non corretta applicazione della direttiva(9); riconosce l'efficace collaborazione e trasparenza dimostrata dalla Commissione nei confronti del Parlamento in relazione a questa direttiva; condivide l'impostazione proposta dalla Commissione, che prevede la verifica continua ed esaustiva della stessa, il sostegno agli Stati membri nel garantire la piena e corretta applicazione attraverso la pubblicazione di appositi orientamenti nel primo semestre del 2009 e l'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti degli Stati membri la cui legislazione nazionale non si allinei alla direttiva; manifesta tuttavia serie preoccupazioni quanto alla capacità della Commissione di espletare il proprio ruolo di "custode del Trattato" e quanto alla possibilità, per il Parlamento, di verificare la politica di registrazione delle denunce attuata dai diversi servizi della Commissione;

16.   sollecita tutti i servizi della Commissione a tenere i denuncianti pienamente informati riguardo allo stato di avanzamento delle loro denunce allo scadere di ciascun termine predefinito (lettere di costituzione in mora, pareri motivati, ricorsi alla Corte o chiusura del caso), a elaborare, ove opportuno, raccomandazioni sulla gestione dei casi attraverso meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a rendere noti i motivi delle loro decisioni e a comunicarli dettagliatamente al denunciante in conformità dei principi stabiliti nella citata comunicazione del 2002;

17.   accoglie con favore l'introduzione graduale, da parte della Commissione, di testi riepilogativi destinati ai cittadini, pubblicati unitamente alle principali proposte della Commissione; raccomanda che le sintesi per i cittadini siano rese accessibili tramite un unico punto di accesso e ritiene inaccettabile che tali testi scompaiano una volta conclusa la procedura legislativa, ovvero nell'istante in cui assumono più rilevanza per i cittadini e per le imprese;

18.   rammenta che il Consiglio ha assunto l'impegno di incoraggiare gli Stati membri a redigere e pubblicare tavole che illustrino la concordanza tra le direttive e le misure nazionali di recepimento; sottolinea che tali tavole sono essenziali per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace le misure di attuazione in tutti gli Stati membri;

19.   constata con rammarico che in questa legislatura non vi è stato alcun progresso significativo per quanto concerne il ruolo fondamentale che il Parlamento dovrebbe svolgere nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario; ritiene che la definizione di priorità da parte della Commissione in riferimento alle procedure di infrazione comporti decisioni politiche e non puramente tecniche che attualmente non sono oggetto di alcuna forma di verifica, controllo o meccanismo di trasparenza esterni; sollecita una rapida attuazione delle riforme connesse proposte dal gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento europeo, intese ad accrescere la capacità di quest'ultimo di controllare l'applicazione del diritto comunitario; a tale riguardo appoggia la decisione della Conferenza dei presidenti di commissione del 25 marzo 2009;

20.   chiede una maggiore cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e i rispettivi deputati in modo da promuovere ed intensificare l'effettivo controllo delle questioni europee a livello nazionale, nonché agevolare il flusso di informazioni, in particolare in sede di adozione degli atti legislativi europei; ritiene che i membri dei parlamenti nazionali abbiano un ruolo prezioso da svolgere nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario, contribuendo così a rafforzare la legittimità democratica dell'Unione europea e ad avvicinarla ai cittadini;

21.   ricorda l'impegno del Consiglio di incoraggiare gli Stati membri a elaborare e pubblicare tavole che illustrino la concordanza tra le direttive e le misure nazionali di recepimento; insiste sul fatto che tali tavole sono essenziali per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace le misure di attuazione in tutti gli Stati membri; si ripromette, in qualità di colegislatore, di adottare tutte le misure necessarie per garantire che, durante il processo legislativo, le disposizioni concernenti dette tavole non vengano soppresse dal testo delle proposte della Commissione;

22.   prende atto che i tribunali nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione del diritto comunitario e sostiene pienamente gli sforzi della Commissione volti ad individuare corsi di formazione complementari per i giudici nazionali, i professionisti forensi, i funzionari e gli altri funzionari delle amministrazioni nazionali; sottolinea che tale sostegno è indispensabile nei nuovi Stati membri, in particolare per quanto concerne l'accesso alle informazioni e alla letteratura di carattere giuridico in tutte le lingue ufficiali; sottolinea la necessità di sostenere una maggiore disponibilità di banche dati sulle decisioni delle autorità giudiziarie nazionali concernenti il diritto comunitario;

23.   incoraggia la Commissione ad esaminare più approfonditamente i meccanismi di azione collettiva nell'Unione europea, al fine di portare a termine le iniziative attualmente in corso nel settore del diritto dei consumatori e in quello del diritto della concorrenza; ritiene che tali meccanismi potrebbero essere utilizzati dai cittadini, compresi i firmatari di petizioni, per migliorare l'effettiva applicazione del diritto comunitario;

24.   invita la Commissione a garantire che sia attribuita maggiore priorità all'applicazione del diritto comunitario relativo all'ambiente, tenendo presenti le preoccupanti tendenze rivelate nella sua relazione e le numerose petizioni pervenute in materia e a tale riguardo raccomanda di rafforzare i controlli della fase attuativa e di dotare i servizi interessati di risorse adeguate; accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008 sull'attuazione del diritto ambientale comunitario (COM(2008)0773) quale primo passo in questa direzione;

25.   concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è necessario adottare un maggior numero di misure preventive per evitare violazioni della normativa comunitaria da parte degli Stati membri; incoraggia la Commissione ad accogliere le specifiche richieste avanzate dalla commissione per le petizioni, al fine di prevenire danni irreversibili all'ambiente e deplora che in troppe occasioni la Commissione abbia risposto che sia che prima di poter intervenire essa deve attendere una decisione definitiva delle autorità nazionali competenti.

26.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0060.
(2) Punto 12: "Le decisioni della Commissione in materia di infrazioni sono pubblicate entro otto giorni dalla loro adozione sul sito Internet del segretariato generale della Commissione: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com_en.htm.#infractionsLe decisioni riguardanti l'adozione di un parere motivato rivolto allo Stato membro o la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia sono inoltre rese note mediante comunicato stampa, salvo decisione contraria della Commissione."
(3) Punto 3: "Dal 2008 in poi le relazioni annuali della Commissione illustreranno in dettaglio l'azione della Commissione in ordine a queste priorità".
(4) COM(2008)0777, pag. 10.
(5) Ibidem.
(6) "Mancata comunicazione di misure di recepimento: tra l'invio della lettera di messa in mora e la risoluzione del caso o il suo deferimento alla Corte di giustizia non dovrebbero trascorrere più di 12 mesi" (COM(2007)0502).
(7) COM(2007)0502, pag. 8.
(8) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(9) "Nei trenta mesi di applicazione della direttiva, la Commissione ha ricevuto più di 1 800 denunce individuali, 40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni relative alla sua applicazione. Ha registrato 115 denunce e ha avviato 5 procedimenti d'infrazione per inadeguata applicazione della direttiva." – Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2008)0840), pag. 11.

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