Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0336),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0247/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0223/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5
(5)Il riferimento esclusivo al trattamento mediante freddo nella definizione di "carni di pollame" è troppo restrittivo rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorre pertanto adeguare detta definizione.
soppresso
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)L'indicazione obbligatoria dell'origine o della fonte delle carni permette al consumatore di scegliere con cognizione di causa.
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)Al fine di fornire un'informazione ottimale ai consumatori, dovrebbe essere necessario indicare la data di macellazione del volatile sulla etichettatura di tutti i prodotti a base di carne di pollame.
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 2 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Allegato XIV – parte B - parte II - punto 1
1. "carni di pollame": le parti commestibili dei volatili di allevamento del codice NC 0105;
1. "carni di pollame": le carni di volatili idonee al consumo umano che sono state trattate esclusivamente mediante freddo.
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 2 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Allegato XIV – parte B – sezione II – punto 2
2. "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di conservazione differenti, per un breve periodo, per il sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
2. "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, le carni di pollame fresche, qualora siano destinate alla produzione di preparazioni di carne, possono essere sottoposte a operazioni di irrigidimento mediante temperature inferiori a 2° C per un breve periodo. L'indicazione della data di macellazione è obbligatoria per tutti i prodotti a base di carne di pollame.
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Allegato XIV – parte B – sezione III bis (nuova)
Nell'etichettatura dei prodotti a base di carni di pollame, il nome dell'alimento riportato sull'etichetta comprende l'indicazione:
a) di ogni ingrediente aggiunto che abbia un'origine animale diversa dal resto della carne; nonché
b) dell'eventuale aggiunta di acqua per una percentuale superiore al 5% del peso del prodotto.".
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Allegato XIV – parte B – sezione III ter (nuovo)
3 ter)È aggiunta la seguente sezione:
"III ter. Indicazione del prezzo
Il prezzo al chilogrammo del relativo prodotto alimentare è basato unicamente sul peso netto sgocciolato.".
Difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello
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Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))
– vista la richiesta presentata da Aldo Patriciello in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0286/2009),
1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Aldo Patriciello;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicata nella Raccolta.
Difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi
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Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi (2009/2020(IMM))
– vista la richiesta presentata da Umberto Bossi in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, in data 19 febbraio 2009, comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0269/2009),
1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Umberto Bossi;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicata nella Raccolta.
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0150 – C6-0115/2009),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0266/2009),
A. considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamica e resa disponibile nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente le disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 per quanto riguarda l'adozione di decisioni relative alla mobilitazione del Fondo,
C. considerando che la Spagna ha chiesto assistenza in relazione ai licenziamenti nel settore automobilistico delle comunità autonome di Castilla y León e Aragona(3) e che adempie ai criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG,
D. considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che fino allo 0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione può essere utilizzato per finanziare attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, revisione contabile, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del regolamento FEG,
E. considerando che, sulla base del suddetto articolo, la Commissione ha proposto di mobilitare il Fondo per predisporre il sito web del FEG che fornisce informazioni sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in tutte le lingue dell'Unione europea, con il supporto di pubblicazioni, attività audiovisive e una rete per lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri(4), in linea con la volontà del Parlamento europeo di potenziare la sensibilizzazione dei cittadini in merito alle attività dell'Unione,
1. chiede alle istituzioni interessate dalla decisione e dal processo di attuazione di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del Fondo;
2. ricorda che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i suoi strumenti per affrontare le conseguenze della crisi economica e finanziaria globale; rileva, a tale riguardo, che il Fondo può svolgere un ruolo cruciale nella reintegrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;
3. si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a mettere a disposizione dei cittadini dell'Unione europea un sito web trasparente, aggiornato e di facile utilizzo;
4. sottolinea che la mobilitazione del FEG sotto forma di stanziamenti di pagamento non dovrebbe compromettere il finanziamento del Fondo sociale europeo;
5. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
6. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(5), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(6), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso "il Fondo") è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuo di 500 000 000 EUR.
(3) Il 29 dicembre 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la domanda conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 2 694 300 EUR.
(4) La Commissione propone inoltre di mobilitare un importo di 690 000 EUR a titolo del Fondo per l'assistenza tecnica, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1927/2006.
(5) Il Fondo dev'essere quindi mobilitato per fornire un contributo finanziario ai fini della domanda presentata dalla Spagna, nonché per soddisfare il fabbisogno di assistenza tecnica,
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 3 384 300 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione in merito alla denuncia 185/2005/ELB
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea in merito alla denuncia 185/2005/ELB (2009/2016(INI))
– vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,
– visto l'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE,
– vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,
– visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
– visto l'articolo 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0201/2009),
A. considerando che, secondo la Corte di giustizia, il principio di non discriminazione in base all'età, sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, costituisce un principio generale del diritto comunitario,
B. considerando che una disparità di trattamento in base all'età costituisce discriminazione fondata sull'età, salvo che sia giustificata da motivi oggettivi e che i mezzi adottati per conseguirla siano appropriati e necessari,
C. considerando che, secondo il Mediatore, la Commissione non ha fornito giustificazioni sufficienti per il trattamento riservato agli ausiliari interpreti di conferenza (AIC) freelance di età superiore a 65 anni, e continua ad attenersi all'attuale politica di reclutamento degli AIC,
D. considerando che, secondo il Mediatore, ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione,
E. considerando che il Parlamento, in qualità di unico organo eletto dell'Unione, ha la responsabilità di proteggere e tutelare l'indipendenza del Mediatore europeo nello svolgimento delle sue funzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione, nonché di vigilare sull'attuazione delle sue raccomandazioni,
1. sottoscrive le osservazioni critiche del Mediatore europeo, nonché la sua raccomandazione sulla politica della Commissione per quanto concerne il reclutamento degli AIC di età superiore a 65 anni;
2. invita la Commissione a modificare la sua attuale politica di effettivo divieto al reclutamento di AIC di età superiore a 65 anni; non reputa, tuttavia, che nella fattispecie sia giustificato un indennizzo;
3. rileva che il Parlamento, dopo aver ricevuto un analogo progetto di raccomandazione del Mediatore, ha proceduto immediatamente a modificare la sua prassi per quanto concerne il reclutamento di AIC di età superiore a 65 anni, interpretando le norme applicabili in senso non discriminatorio;
4. ritiene che il fatto di modificare le norme applicabili, eliminando la discriminazione in base all'età dalle procedure di reclutamento, non comporti alcun obbligo per le istituzioni europee di assumere AIC di età superiore a 65 anni, ma è altresì dell'avviso che tale modifica, se attuata, uniformerebbe le regole della Commissione a un principio generale della legislazione dell'Unione europea; osserva inoltre che, data la penuria di interpreti di alcune lingue ufficiali, ne trarrebbe giovamento la capacità dell'istituzione di garantire la migliore qualità del servizio, come è avvenuto nel caso del Parlamento;
5. invita la Commissione a collaborare con il Parlamento ad una revisione delle norme applicabili al reclutamento di AIC e di altro personale, in modo da assicurare che sia evitata qualsiasi pratica discriminatoria;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Mediatore europeo.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0812),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0470/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0208/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/126/CE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0469),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 133 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0295/2008),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– vista la sua dichiarazione sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 aprile 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato CE,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0118/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1007/2009)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0543),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0391/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0240/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
previa consultazione del Comitato delle regioni ║,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) Il benessere degli animali è un valore comunitario sancito dal protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato.
(2) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(3). Diventando una delle parti firmatarie della convenzione, la Comunità ha riconosciuto l'importanza a livello internazionale della tutela e del benessere degli animali usati a scopi scientifici.
(3) Il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE(4) volta a eliminare le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Dall'adozione della direttiva sono emerse ulteriori divergenze tra gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali di attuazione che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 86/609/CEE. È pertanto opportuno che la presente direttiva preveda norme più dettagliate al fine di ridurre tali disparità e garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
(4) Nella relazione del ║ 5 dicembre ║ 2002 sulla direttiva 86/609/CEE, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva con misure più rigorose e trasparenti nel settore della sperimentazione animale.
(5) Sono disponibili nuove conoscenze scientifiche sui fattori che influenzano il benessere degli animali e sulla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato. Per tale motivo è necessario migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche rafforzando le norme minime di tutela di tali animali in linea con le più recenti scoperte scientifiche.
(6) È auspicabile includere determinate specie di invertebrati nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nei casi in cui è scientificamente dimostrato che, potenzialmente, queste specie possono provare dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato.
(7) È opportuno che la direttiva includa anche forme embrionali e fetali di animali vertebrati per i casi in cui è scientificamente dimostrato che nell'ultimo terzo dello sviluppo vi sono maggiori rischi che tali forme provino dolore, sofferenza e angoscia, con potenziali effetti negativi sul loro sviluppo successivo. È altresì scientificamente dimostrato che le procedure su forme embrionali e fetali di mammiferi nelle prime fasi dello sviluppo possono indurre dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato se si lasciano vivere dette forme oltre i primi due terzi del loro sviluppo.
(8) ▌ L"uso di animali vivi ▌ continua a essere necessario per tutelare la salute umana e animale e l'ambiente, nell'ambito delle limitazioni scientifiche attuali. Tuttavia, la presente direttiva rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici non appena ciò sia scientificamente possibile. A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di metodi alternativi e di garantire un elevato livello di protezione degli animali impiegati nelle procedure. La presente direttiva dovrebbe essere rivista periodicamente alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di protezione degli animali.
(9)In considerazione del progresso scientifico, il ricorso alla sperimentazione animale resta uno strumento importante per assicurare un elevato livello della ricerca nel settore della salute pubblica.
(10) La cura e l'uso di animali vivi a fini scientifici sono disciplinati dai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento sanciti a livello internazionale. Per garantire che all'interno della Comunità le modalità di allevamento, cura e uso degli animali nelle procedure siano conformi a quelle previste da altre norme nazionali e internazionali al di fuori della Comunità, la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento devono essere sistematicamente considerati nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione dovrebbe garantire un elevato livello di trasparenza per quanto concerne l'utilizzo di animali, in termini di informazione del pubblico sull'applicazione delle misure di protezione degli animali e sui progressi compiuti verso la sostituzione dei metodi basati sull'impiego di animali.
(11) Gli animali hanno un valore intrinseco che deve essere rispettato. L'uso degli animali nelle procedure suscita anche preoccupazioni etiche nell'opinione pubblica. Pertanto, gli animali dovrebbero sempre essere trattati come creature senzienti e il loro utilizzo nelle procedure scientifiche deve essere limitato ai settori che fanno progredire la scienza e la ricerca fondamentale, dal momento che ciò può ad esempio giovare, in ultimo, alla salute degli uomini e degli animali e all'ambiente. Di conseguenza, l'uso di animali nelle procedure scientifiche deve essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un'alternativa non animale. L'uso di animali nelle procedure scientifiche dovrebbe essere proibito in altri settori di competenza comunitaria.
(12) I principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento devono essere applicati rispettando strettamente la gerarchia dell'obbligo di ricorrere a metodi alternativi. Laddove la legislazione comunitaria non riconosca metodi alternativi, è possibile ridurre il numero di animali utilizzando altri metodi ragionevolmente o praticamente disponibili, e applicando metodi di prova quali i test in vitro o altri metodi che consentano di ridurre e perfezionare l'uso degli animali.
(13)In conformità degli obiettivi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 23 gennaio 2006, intitolata "Programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006–2010", la Commissione dovrebbe cercare di promuovere il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici a livello internazionale e, in particolare, cercare di promuovere la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento delle procedure sugli animali per il tramite dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), adoperandosi per aggiungere norme in materia di benessere degli animali ai criteri che stabiliscono il rispetto della buona pratica di laboratorio (BPL).
(14) La scelta dei metodi e delle specie da utilizzare ha conseguenze dirette sul numero di animali impiegati e sul loro benessere. Occorre pertanto che la scelta assicuri la selezione del metodo in grado di fornire i risultati più soddisfacenti causando il meno possibile dolore, sofferenza e angoscia. I metodi selezionati dovrebbero utilizzare il minor numero possibile di animali che consenta di ottenere risultati ▌ affidabili e scegliere tra le specie con il più basso grado di sensibilità neurologica quelle ottimali per l'estrapolazione nelle specie bersaglio.
(15) I metodi scelti dovrebbero, per quanto possibile, evitare come punto finale la morte dovuta alle gravi sofferenze causate dall'imminente decesso. Laddove possibile, devono essere sostituiti da punti finali più umanitari che usano i sintomi clinici per determinare la morte imminente e consentono di uccidere l'animale con metodi umanitari senza ulteriori sofferenze.
(16) L'uso di metodi inadeguati di uccisione può causare grande dolore, angoscia e sofferenza all'animale. Il livello di competenza della persona che esegue l'operazione è altrettanto importante. Gli animali, pertanto, dovrebbero essere uccisi solo da personale qualificato e autorizzato con il metodo umanitario ritenuto opportuno per la specie.
(17) Occorre assicurare che l'uso di animali nelle procedure non costituisca una minaccia per la biodiversità. Pertanto, l'uso di specie minacciate dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile ed essere giustificato da ragioni biomediche essenziali e da ricerche finalizzate a garantire la conservazione delle stesse specie.
(18) Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l'uso di primati non umani nelle procedure scientifiche è ancora necessario nella ricerca biomedica. Vista la loro prossimità genetica con l'essere umano e le loro competenze sociali altamente sviluppate, il loro utilizzo a fini sperimentali solleva specifici problemi etici e pratici in termini di soddisfacimento delle loro esigenze comportamentali, ambientali e sociali in ambiente di laboratorio. Inoltre, l'uso di primati non umani è un tema molto sentito dall'opinione pubblica. Pertanto l'uso di primati non umani dovrebbe essere consentito unicamente in settori biomedici fondamentali per gli essere umani per i quali non sono ancora disponibili altri metodi alternativi di sostituzione ▌ o ▌ quando l'uso in questione avviene ai fini della conservazione delle specie di primati non umani. La ricerca di base condotta in determinati settori delle scienze biomediche può permettere di ottenere, in una fase ulteriore, nuove importanti informazioni con riguardo a numerose affezioni umane invalidanti e potenzialmente letali. ▌
(19) L'utilizzo delle grandi scimmie, in quanto specie più vicine all'essere umano dotate delle competenze sociali e comportamentali più avanzate, dovrebbe essere consentito unicamente nelle ricerche miranti alla loro conservazione e quando è necessario intervenire per un'affezione umana invalidante e potenzialmente letale, in casi in cui nessun'altra specie o metodo sostitutivo potrebbe rispondere alle esigenze della procedura. È opportuno che lo Stato membro che invoca tale necessità fornisca le informazioni necessarie affinché la Commissione possa prendere una decisione in merito.
(20) ▌ Per porre gradualmente fine alla cattura in natura a scopo di allevamento, dovrebbe essere effettuato quanto prima uno studio scientifico approfondito sulla possibilità di limitare gli animali utilizzati a quelli provenienti da colonie autosufficienti. Pertanto, gli stabilimenti che allevano e forniscono primati non umani devono disporre di un metodo per promuovere e agevolare il progressivo raggiungimento di questo obiettivo.
(21) Determinate specie di animali vertebrati impiegate nelle procedure dovrebbero essere allevate appositamente a tale scopo affinché le persone che effettuano le procedure possano conoscerne a fondo il patrimonio genetico, biologico e comportamentale. Tali conoscenze migliorano la qualità scientifica e l'affidabilità dei risultati e riducono la variabilità, diminuendo in tal modo il numero di esperimenti e l'impiego di animali. Inoltre, per motivi legati alla conservazione e al benessere animale, l'uso negli esperimenti di animali prelevati in natura dovrebbe essere limitato solo ai casi in cui è impossibile raggiungere lo scopo usando animali allevati appositamente per essere impiegati nelle procedure.
(22) Poiché gli antecedenti di animali allo stato selvatico o divenuti randagi delle specie domestiche non sono noti e la loro cattura e detenzione negli stabilimenti ne accresce l'angoscia, essi non dovrebbero essere usati nelle procedure.
(23) Per promuovere la trasparenza, facilitare l'autorizzazione dei progetti e fornire strumenti per monitorare l'osservanza della direttiva, è necessario introdurre una classificazione delle procedure in funzione della gravità basata su livelli stimati di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato inflitto agli animali. ▌
(24) Dal punto di vista etico, occorre fissare un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali che non deve ▌ essere superato nelle procedure scientifiche. A tal fine, non dovrebbero in linea generale essere permesse procedure che provocano dolore, sofferenza e angoscia intensi e che potrebbero protrarsi. Nell'elaborazione di un modello comune di comunicazione, invece della gravità prevista al momento della valutazione etica, occorre tenere conto della gravità effettivamente provata dall'animale.
(25) È possibile ridurre il numero di animali impiegati nelle procedure effettuando più di una volta gli esperimenti sullo stesso animale, qualora ciò non pregiudichi l'obiettivo scientifico né nuoccia al benessere dell'animale. Tuttavia, il riutilizzo di animali dovrebbe essere valutato in funzione della possibilità di ridurre al minimo gli effetti negativi sul loro benessere, tenendo conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita. Visto questo potenziale conflitto, il riutilizzo di animali dovrebbe essere valutato caso per caso e limitato unicamente alle procedure in cui il dolore, l'angoscia e la sofferenza cumulativi sono giustificati sul piano etico.
(26) Al termine di una procedura autorizzata occorre prendere la decisione più adeguata sul futuro dell'animale tenendo conto del suo benessere e dei potenziali rischi per l'ambiente. Gli animali il cui benessere risulterebbe compromesso dovrebbero essere uccisi ricorrendo a metodi umanitari. In alcune circostanze gli animali dovrebbero essere liberati o, nel caso di cani e gatti, dovrebbero potere essere reintrodotti in famiglia visto il forte interesse dell'opinione pubblica per la loro sorte. Nel caso in cui gli stabilimenti prevedano il reinserimento in famiglia, è di fondamentale importanza avere un programma che consenta un'adeguata socializzazione degli animali, al fine di favorire il buon esito dell'operazione, evitare inutili angosce agli animali e tutelare la sicurezza pubblica.
(27) I tessuti e gli organi degli animali sono impiegati per lo sviluppo di metodi in vitro. Onde applicare il principio di riduzione, è auspicabile che gli Stati membri definiscano programmi per condividere gli organi e i tessuti di animali uccisi con l'ausilio di metodi umanitari.
(28) Il benessere degli animali usati nelle procedure dipende fortemente dalla qualità e dalla competenza professionale del personale incaricato della supervisione e delle persone che conducono le procedure o controllano le persone incaricate della cura giornaliera degli animali. Per garantire un adeguato grado di competenza delle persone che si occupano degli animali e delle procedure che ne prevedono l'uso, dette attività dovrebbero essere condotte esclusivamente in stabilimenti e da persone autorizzate dalle autorità competenti. L'accento va posto sull'acquisizione e sul mantenimento delle competenze adeguate, che le predette persone dovrebbero dimostrate di possedere per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione. L'autorizzazione concessa da un'autorità competente e l'attestazione del positivo completamento dei pertinenti corsi di formazione dovrebbero essere mutualmente riconosciute da tutti gli Stati membri.
(29) Gli stabilimenti dovrebbero disporre di impianti e attrezzature adeguati per soddisfare i requisiti di sistemazione delle specie interessate e permettere il buon svolgimento delle procedure causando il minimo di angoscia possibile agli animali direttamente interessati e agli animali loro compagni. Gli stabilimenti dovrebbero funzionare solo se autorizzati dalle autorità competenti.
(30) Per garantire il monitoraggio continuo delle esigenze in tema di benessere animale, occorre che siano disponibili in permanenza le necessarie cure veterinarie e che all'interno di ciascun stabilimento vi sia un membro del personale responsabile della cura e del benessere degli animali.
(31) Nella detenzione, nell'allevamento e nell'uso degli animali occorre attribuire massima priorità al loro benessere. Pertanto, ogni stabilimento dovrebbe essere dotato di un organismo permanente ▌ di esame etico con il compito di promuovere il dibattito etico all'interno della struttura, stimolare un clima favorevole alla cura e fornire strumenti per l'applicazione pratica e tempestiva dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici inerenti ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento allo scopo di migliorare l'esperienza degli animali nel corso della loro vita. Le decisioni dell'organismo permanente di esame etico dovrebbero essere adeguatamente documentate e verificabili nel corso delle ispezioni.
(32) Per permettere alle autorità competenti di monitorare il rispetto della presente direttiva, se possibile, ogni stabilimento dovrebbe registrare con cura il numero di animali, la loro origine e la loro sorte.
(33) I primati non umani dotati di competenze sociali altamente sviluppate, nonché i cani e i gatti,dovrebbero avere un fascicolo personale che documenti la loro vita a partire dalla nascita perché possano ricevere le cure, la sistemazione e il trattamento adeguati alle loro esigenze e caratteristiche individuali.
(34) Occorre che la sistemazione e la cura degli animali siano basati sulle esigenze e sulle caratteristiche specifiche delle singole specie.
(35) Il 15 giugno 2006 la quarta consultazione multilaterale delle parti firmatarie della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ha adottato l'allegato A riveduto contenente linee guida sul ricovero e sulla cura degli animali utilizzati a fini sperimentali. La raccomandazione della Commissione 2007/526/CE, del 18 giugno 2007, relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(5) ha recepito le predette linee guida.
(36) Tra gli Stati membri esistono differenze nei requisiti in tema di sistemazione e cura degli animali che contribuiscono alla distorsione del mercato interno. Inoltre, alcuni requisiti non sono più in linea con le ultime scoperte sull'impatto che le condizioni di sistemazione e cura esercitano sia sul benessere degli animali sia sui risultati scientifici delle procedure. Nella presente direttiva, pertanto, occorre stabilire i requisiti minimi in materia di sistemazione e cura, sempre con riserva degli sviluppi fondati su nuove prove scientifiche.
(37) Per monitorare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero effettuare almeno una ispezione all'anno in ogni stabilimento. Per assicurare la fiducia dell'opinione pubblica e promuovere la trasparenza, occorre che almeno un'ispezione venga effettuata senza preavviso. Occorre altresì definire programmi per realizzare ispezioni congiunte di Stati membri allo scopo di favorire la condivisione delle competenze e delle buone pratiche.
(38) Per assistere gli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione, basandosi sulle conclusioni delle relazioni sullo svolgimento delle ispezioni a livello nazionale, effettui, se del caso, controlli sui sistemi di ispezione nazionali. Gli Stati membri devono porre rimedio a eventuali carenze individuate nel corso dei controlli.
(39) La valutazione etica globale dei progetti che utilizzano animali, elemento centrale della procedura di autorizzazione, deve assicurare l'applicazione dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento nei progetti stessi.
(40) È altresì di fondamentale importanza garantire, per ragioni sia morali che scientifiche, che ogni utilizzo degli animali sia attentamente valutato considerando la validità, l'utilità e la pertinenza scientifica ▌. Il possibile danno arrecato agli animali deve essere misurato in relazione ai benefici attesi dal progetto. Pertanto, nella procedura di autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso di animali vivi occorre effettuare una valutazione etica indipendente dai responsabili dello studio. L'attuazione efficace del requisito della valutazione etica deve anche prevedere un'analisi adeguata del ricorso a nuove tecniche di sperimentazione scientifica che si rendono disponibili.
(41) Considerando la natura del progetto, il tipo di specie utilizzata e la probabilità di raggiungere gli obiettivi desiderati potrebbe essere necessario, in alcuni casi, effettuare una valutazione retrospettiva. Poiché i progetti possono essere molto diversi per complessità, lunghezza e tempi di ottenimento dei risultati, è opportuno che la decisione se effettuare o no la valutazione retrospettiva tenga necessariamente conto di questi aspetti.
(42) Per garantire l'informazione dell'opinione pubblica, è importante pubblicare informazioni obiettive sui progetti che impiegano animali vivi. La struttura delle informazioni non dovrebbe violare i diritti di proprietà né rivelare informazioni riservate. Pertanto, gli stabilimenti utilizzatori dovrebbero fornire all'autorità competente dati qualitativi e/o quantitativi relativi all'utilizzo di animali vivi, mettendoli a disposizione del pubblico.
(43) Per gestire i rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente, la legislazione comunitaria autorizza la commercializzazione di sostanze e prodotti solo previa comunicazione di dati appropriati riguardanti la loro sicurezza ed efficacia. In alcuni casi ciò è possibile soltanto ricorrendo alla sperimentazione animale, di seguito denominata "sperimentazione a norma di legge". È necessario introdurre misure specifiche per incrementare l'uso di metodi alternativi ed eliminare inutili ripetizioni delle sperimentazioni a norma di legge. A tal fine gli Stati membri devono riconoscere la validità dei dati sperimentali ottenuti con i metodi previsti dalla legislazione comunitaria.
(44) Per ridurre l'inutile onere amministrativo e accrescere la competitività della ricerca e dell'industria comunitaria, deve essere possibile autorizzare procedure multiple di sperimentazione a norma di legge mediante un'unica autorizzazione di gruppo, senza tuttavia esentare dette procedure dall'obbligo della valutazione etica.
(45) Per assicurare l'effettivo esame delle domande di autorizzazione e migliorare la competitività della ricerca e dell'industria comunitaria, è necessario stabilire un termine massimo entro il quale le autorità competenti sono tenute a valutare le proposte di progetto e a decidere in merito all'autorizzazione. Per non compromettere la qualità della valutazione etica, le proposte di progetto più complesse potrebbero richiedere più tempo vista la molteplicità delle discipline interessate, le caratteristiche innovative e le tecniche più complesse del progetto proposto. Ciononostante, occorre che la proroga del termine per la valutazione etica resti un'eccezione.
(46) La disponibilità di metodi alternativi dipende fortemente dal progresso della ricerca per lo sviluppo di alternative. I programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno previsto stanziamenti crescenti per progetti volti a sostituire, ridurre e perfezionare l'uso di animali negli esperimenti. Quindi, allo scopo di aumentare la competitività della ricerca e dell'industria comunitaria, occorre che la Commissione e gli Stati membri contribuiscano all'elaborazione e alla convalida di strategie alternative.
(47) Il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi, istituito presso il Centro comune di ricerca della Commissione, coordina la convalida di metodi alternativi all'interno della Comunità. Ciononostante, la necessità di elaborare nuovi metodi e sottoporli a convalida non cessa di crescere. Per creare i meccanismi necessari a livello nazionale, occorre che ogni Stato membro designi un laboratorio di riferimento per la convalida dei metodi alternativi. È opportuno che gli Stati membri designino i laboratori di riferimento accreditati in conformità alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell"11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche(6) onde garantire la qualità uniforme e comparabile dei risultati. Inoltre, il mandato del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi dovrebbe essere ampliato ed includere il coordinamento e la promozione dello sviluppo e dell'uso di alternative agli esperimenti animali.
(48) Occorre assicurare un approccio uniforme nelle strategie nazionali di valutazione etica ed esame etico. Occorre che gli Stati membri istituiscano comitati nazionali di etica e per il benessere degli animali che prestino consulenza alle autorità competenti e ai comitati permanenti di esame etico degli stabilimenti per promuovere i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento. La rete di comitati nazionali di etica e per il benessere degli animali deve pertanto contribuire allo scambio delle migliori pratiche a livello comunitario.
(49) I progressi tecnici e scientifici nella ricerca biomedica possono essere tanto rapidi quanto l'aumento delle conoscenze sui fattori che influenzano il benessere animale. Per questo occorre prevedere la possibilità di una revisione della presente direttiva. Occorre che detta revisione, basata sui risultati di lavori scientifici valutati da pari, esamini la possibilità di sostituire l'uso degli animali, in particolare dei primati non umani, in via prioritaria laddove possibile, tenuto conto del progresso scientifico.
(50) Le misure di attuazione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).
(51) In particolare, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare i criteri di classificazione delle procedure e di adeguare gli allegati da II a IX al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(52) Occorre che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(53) Occorre pertanto abrogare la direttiva 86/609/CEE.
(54) I benefici in termini di benessere animale dell'autorizzazione retroattiva dei progetti e i relativi costi amministrativi sono giustificabili unicamente per i progetti a lungo termine in corso. È quindi necessario prevedere misure transitorie per i progetti a breve e medio termine in corso, per evitare la necessità di un'autorizzazione retroattiva che avrebbe solo benefici limitati.
(55) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione della legislazione sull'uso degli animali a scopi scientifici, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, per le loro dimensioni e i loro effetti, essere ║ realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall"articolo 5 del trattato La presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati a fini scientifici.
A tal fine, essa fissa le norme relative ai seguenti aspetti:
1)
la sostituzione e la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle procedure;
2)
l'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione degli animali;
3)
il funzionamento degli stabilimenti di allevamento, fornitura e utilizzo degli animali;
4)
la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla sistemazione e all'allevamento degli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure, o quando sono allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici e copre tutti gli usi di animali in procedure suscettibili di causare a questi ultimi dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli.
Quando vi sono dolore, ║ sofferenza, ║ angoscia o ║ danni durevoli, la loro eliminazione grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi ║ non esclude dall'ambito della presente direttiva l'utilizzo degli animali nelle procedure.
2. La presente direttiva si applica ai seguenti animali:
a)
animali vertebrati vivi non umani, tra cui forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente e forme embrionali e fetali di specie di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;
b)
animali invertebrati vivi ▌ delle specie degli ordiniindicati nell'allegato I.
3. La presente direttiva si applica agli animali usati nelle procedure che si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al paragrafo 2, lettera a), se all'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che provi dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato dopo averla raggiunta.
4. Ad eccezione dei controlli generali sulle strutture di allevamento, la presente direttiva non si applica:
a)
alle prove e alle pratiche veterinarie effettuate in aziende agricole o in cliniche a scopi non sperimentali;
b)
alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
c)
alle pratiche utilizzate principalmente per la marcatura di un animale;
d)
alle pratiche che non provocano dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli.
5. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici(8).
Articolo 3
Definizioni
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1)
"procedura": l'impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, che possano o meno causare all'animale dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, e che include qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni o la creazione di una nuova linea di animali geneticamente modificata;
2)
"progetto": un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a uno o più procedure;
3)
"stabilimento": qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; esso può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
4)
"stabilimento di allevamento": qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati nelle procedure o per utilizzare i loro organi o tessuti a fini scientifici;
5)
"stabilimento fornitore": qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati a essere utilizzati nelle procedure o per utilizzare i loro organi o tessuti a fini scientifici;
6)
"stabilimento utilizzatore": qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati nelle procedure;
7)
"autorità competente": l'autorità o le autorità designata/e da ciascuno Stato membro quale responsabile del controllo dell'applicazione della presente direttiva;
8)
"approccio etico": l'approccio che precede la sperimentazione consistente nel valutare le ragioni scientifiche e sociali del ricorso agli animali, facendo riferimento al dovere che incombe all'uomo di rispettare gli animali in quanto esseri viventi e sensibili;
9)
"persona competente": chiunque sia considerato da uno Stato membro competente a svolgere le funzioni descritte nella presente direttiva;
10)
"allevamento": tutte le attività necessarie per allevare e curare animali fenotipicamente normali, a fini scientifici o di altro tipo, ma che non costituiscono di per sé esperimenti;
11)
"pratica": qualsiasi attività non sperimentale o qualsiasi attività scientifica che non costituisce un esperimento;
12)
"adeguatamente anestetizzato": privato della sensibilità mediante anestesia, locale o totale, avente la stessa efficacia di quelle utilizzate nella buona pratica veterinaria;
13)
"protocollo": una serie di procedure che costituiscono un esperimento con un obiettivo definito;
14)
"procedura regolamentata": qualsiasi procedura sperimentale o altra procedura scientifica che può avere l'effetto di causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli a un animale protetto;
15)
"riutilizzo": l'utilizzo di un animale già utilizzato in una procedura, quando avrebbe potuto essere utilizzato anche un animale diverso il quale non è precedentemente stato oggetto di alcuna procedura;
16)
"informazioni riservate": informazioni la cui divulgazione non consensuale potrebbe arrecare pregiudizio ai legittimi interessi commerciali o di altro tipo di colui che le detiene o di un terzo.
Articolo 4
Sostituzione, riduzione e perfezionamento
1. Laddove esistono metodi di prova, sperimentazioni o altre attività scientifiche che non prevedono l'uso di animali vivi, che, da un punto di vista scientifico, rappresentano metodi o strategie di prova soddisfacenti per ottenere i risultati auspicati e che possono essere utilizzati in sostituzione di una procedura, gli Stati membri assicurano che venga usato il metodo alternativo, fermo restando che non sia vietato nello Stato membro interessato. Nell'ambito della presente direttiva non sono considerati alternativi i metodi di prova che comportano il ricorso a cellule umane embrionali e fetali, in altre parole, per quanto concerne l'utilizzo di questi metodi di prova, gli Stati membri possono prendere le proprie decisioni etiche.
2. Gli Stati membri assicurano che il numero di animali usati nei progetti sia ridotto al minimo senza compromettere gli obiettivi del progetto.
3. Gli Stati membri assicurano il perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dei metodi usati nelle procedure, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali.
4.Gli Stati membri garantiscono che siano erogati finanziamenti per la formazione, la ricerca, lo sviluppo e l'attuazione di metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti che non prevedano il ricorso agli animali.
5.Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, nel valutare l'autorizzazione dei progetti, persegua l'obiettivo di cui al paragrafo 1.
6.Gli Stati membri assicurano alla formazione delle persone e degli stabilimenti interessati sull'uso di metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti che non comportano l'impiego di animali e promuovono tali metodi o strategie di sperimentazione.
Articolo 5
Scopo delle procedure
Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:
1)
la ricerca di base per il progresso della conoscenza nelle scienze biologiche e comportamentali;
2)
la ricerca applicata o transnazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
a)
la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
b)
la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;
c)
il miglioramento delle condizioni di produzione e di benessere degli animali allevati a fini agronomici;
3)
lo sviluppo, la produzione o le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti, allo scopo di realizzare uno degli scopi di cui al punto 2);
4)
la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute e del benessere degli esseri umani e degli animali;
5)
la protezione della salute umana nell'ambito del contatto di lavoratori o consumatori con prodotti chimici;
6)
la ricerca finalizzata alla conservazione, alla salute e al benessere delle specie;
7)
l'insegnamento superiore o la formazione;
8)
le inchieste medico-legali.
Articolo 6
Metodi di uccisione umanitari
1. Gli Stati membri assicurano che gli animali siano uccisi negli stabilimenti autorizzati, da personale autorizzato e riducendo al minimo dolore, sofferenza e angoscia e, con riferimento alle specie di cui all"allegato VI, usando un metodo di uccisione umano adeguato come descritto nell'allegato o altri metodi la cui altrettanta umanità sia scientificamente dimostrata. Quando è possibile e facilmente disponibile un metodo di uccisione più umano, esso può essere utilizzato anche se non figura all'allegato VI.
Tuttavia, in caso di ricerche sul campo l'animale può essere ucciso in un luogo diverso dallo stabilimento autorizzato.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di uccisione umanoo che sono stati messi a punto altri metodi che garantiscono una maggiore protezione degli animali. Fatte salve eventuali deroghe, gli animali vengono uccisi riducendo al minimo dolore, sofferenza e angoscia.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora un animale debba essere eliminato in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere degli animali.
Gli Stati membri decidono in merito alle situazioni di emergenza di cui al primo comma.
Articolo 7
Misure nazionali
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri applichino o adottino misure nazionali più rigorose intese a migliorare il benessere e la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
CAPO II
DISPOSIZIONI SULL'USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE
Articolo 8
Specie minacciate di estinzione diverse dai primati non umani
1. Le specie minacciate di estinzione di cui all'elenco dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio(9) non sono impiegate nelle procedure, ad accezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:
a)
la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 2), lettera a) e punti 3) o 6);
b)
è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate nel suddetto allegato;
c)
per quanto possibile, gli animali impiegati dovrebbero essere allevati specificamente per essere utilizzati a fini sperimentali.
2. Il presente articolo non s applica alle specie di primati non umani.
Articolo 9
Primati non umani
1. A causa della loro elevata sensibilità a livello neurofisiologico e del loro sviluppo cognitivo, i primati non umani non sono utilizzati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:
a)
la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 1), punto 2), lettera a) o punto 6);
b)
è scientificamente ed eticamente provato dal richiedente che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.
2. In deroga al paragrafo 1, le grandi scimmie non sono utilizzate nelle procedure, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all"articolo 53.
3.Ogni due anni, e per la prima volta ...(10), la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede a un riesame riguardo all'uso di primati non umani nelle procedure e ne pubblica i risultati. Il riesame valuta l'impatto degli sviluppi delle conoscenze tecnologiche, scientifiche e sul benessere degli animali e fissa obiettivi per l'attuazione di metodi di sostituzione convalidati.
Articolo 10
Animali prelevati allo stato selvatico
1. Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono essere usati nelle procedure.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzati nelle procedure.
Articolo 11
Animali allevati per essere utilizzati nelle procedure
1. La Commissione procede ad una valutazione del benessere degli animali e ad uno studio sulla fattibilità dell'attuazione dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 ...(11)*.
Gli Stati membri assicurano che gli animali appartenenti alle specie di cui all'elenco dell'allegato II possano essere utilizzati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati.
Una volta stabilita la fattibilità, a partire dalle date di cui all'allegato III e sulla base della valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri assicurano che i primati non umani elencati nello stesso allegato possano essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da colonie autosufficienti.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe ai comma 2 e 3 del paragrafo 1 sulla base di giustificazioni veterinarie, a favore del benessere animale o scientifiche.
Articolo 12
Animali randagi e selvatici delle specie domestiche
Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.
Articolo 13
Utilizzo di cadaveri, tessuti e organi di animali per scopi di formazione
Nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione, si possono utilizzare soltanto cadaveri, tessuti e organi animali che, ai sensi del regolamento (CE) n. .../2009 del Consiglio, del ..., [relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento](12) provengano da animali morti.
CAPO III
PROCEDURE
Articolo 14
Procedure
1. Gli Stati membri assicurano che le procedure siano sempre effettuate in stabilimenti quali definiti all'articolo 3.
L'autorità competente può concedere una deroga al primo paragrafo sulla base di giustificazioni scientifiche.
2. Le procedure possono essere effettuate unicamente nell'ambito di un progetto.
Articolo 15
Metodi usati nelle procedure
1. Gli Stati membri assicurano che una procedura non venga eseguita qualora la legislazione comunitaria riconosca altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato, scientificamente soddisfacenti, che non prevedano l'impiego di animali. In mancanza di detti metodi, la procedura non può essere eseguita qualora per ottenere il risultato ricercato siano ragionevolmente e praticamente disponibili metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti, comprese metodologie informatizzate, in vitro o di altra natura, che non prevedano l'impiego di animali.
2. Nella scelta della procedura, sono selezionati quelle che richiedono il minor numero di animali, prevedono l'utilizzo di animali con il più basso grado di sensibilità neurologica, causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo punti finali più precoci e più umanitari. Se la morte come punto finale è inevitabile, la procedura deve essere concepita in modo da comportare la morte del minor numero possibile di animali.
Articolo 16
Anestesia
1. Gli Stati membri assicurano che, se del caso, tutte le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale o utilizzando altri metodi che possono alleviare il dolore o ridurre al minimo le sofferenze.
2. In deroga al paragrafo 1, le procedure possono essere effettuate senza anestesia alle seguenti condizioni:
a)
quando si ritiene che l'anestesia sia, più traumatica per l'animale della stessa procedura;
b)
quando si usano analgesici per evitare o controllare un dolore potenzialmente intenso;
c)
quando l'anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura, a meno che quest'ultima non comporti gravi lesioni che possano causare intenso dolore.
3. Se la procedura è effettuata senza anestesia, è necessario ricorrere, ogniqualvolta ciò sia benefico per l'animale, ad analgesici o ad altri mezzi adeguati per ridurre al minimo dolore, sofferenza e angoscia inevitabili.
4. Gli Stati membri assicurano che agli animali non venga somministrato alcuna sostanza che inibisca o restringa la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.
In questi casi deve essere fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico.
5. Un animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra ▌ riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati, sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura. Laddove il trattamento con analgesici non sia possibile, l'animale deve essere immediatamente ucciso con metodi umanitari.
Articolo 17
Classificazione della gravità delle procedure
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate come "lievi", "moderate"o "gravi", in conformità dell'allegato IX.
2. Gli Stati membri assicurano che le procedure classificate come "gravi" siano scientificamente giustificate e controllate sul piano etico qualora causino dolore, sofferenza o angoscia più che transitori. Procedure di questo tipo devono essere eccezionali e oggetto di un'analisi dei danni e dei benefici e di un controllo particolari da parte dell'autorità competente.
3. Le procedure condotte in anestesia generale, alla fine dei quali l'animale è ucciso ricorrendo a un metodo umanitario senza che possa riprendere coscienza, sono classificate come "non risveglio".
4. Entro ...(13), la Commissione completa i criteri di classificazione delle procedure di cui all'allegato IX sulla base delle classificazioni internazionali e in linea con le migliori prassi sviluppate all'interno dell'Unione europea. Tali criteri comprendono un limite massimo di gravità aldilà del quale saranno vietate le procedure sugli animali.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate entro ...(14)* secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 54, paragrafo 4.
Articolo 18
Riutilizzo
1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale che non sia stato oggetto di alcuna procedura preparatoria o di altro tipo, un animale che sia già stato oggetto di una procedura possa essere riutilizzato in nuove procedure successive, senza rapporto con la precedente, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la precedente procedura era classificata come ║ da nulla a "moderata";
b)
è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell'animale;
c)
la procedura successiva è classificata come da nulla a'moderata" o di "non risveglio". Il riutilizzo di un animale è accompagnato da visite veterinarie.
2. In deroga al paragrafo 1 l'autorità competente, sulla base di giustificazioni scientifiche, può consentire che venga riutilizzato un animale quando la procedura ad esso precedentemente applicata è classificata da nulla a "moderata" e la procedura successiva è classificata come da nulla a "moderata" o di "non risveglio".
Articolo 19
Fine della procedura
1. Si ritiene che una procedura termini quando non devono essere fatte ulteriori osservazioni per detta procedura o, con riferimento alle nuove linee di animali geneticamente modificate, quando si può scientificamente dimostrare l'assenza di effetti nocivi sugli animali.
2. Alla fine di una procedura, il veterinario o altra persona competente decide se l'animale debba essere tenuto in vita oppure ucciso con metodo umanitario.
3. Alla fine di una procedura, un animale deve essere ucciso con metodo umano quando è probabile che esso rimanga in condizioni permanenti di dolore o di angoscia.
4. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute e è posto sotto la sorveglianza di un veterinario o di altra persona competente.
Articolo 20
Condivisione di organi e tessuti
Gli Stati membri incoraggiano la definizione di programmi per la condivisione di organi e tessuti di animali uccisi con metodo umanitario.
Articolo 21
Liberazione di animali e reinserimento in famiglia
Gli Stati membri possono consentire che gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure siano rimessi in libertà nel loro habitat naturale, reintrodotti in un sistema di allevamento adeguato alla loro specie o reinseriti in una famiglia a condizione che:
a)
lo stato di salute dell'animale lo permetta;
b)
non vi sia pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente;
c)
sia stato fatto il massimo per la salvaguardia del benessere dell'animale, compresa una valutazione del comportamento dell'animale e della sua capacità di adattamento a condizioni ambientali altamente variabili;
d)
non si tratti di animali geneticamente modificati per fini sperimentali o di primati non umani.
CAPO IV
AUTORIZZAZIONE
Parte 1
Autorizzazione delle persone
Articolo 22
Autorizzazione delle persone
1. Gli Stati membri assicurano che le persone siano autorizzate dall'autorità competente o dall'autorità delegata prima di poter svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni:
a)
la realizzazione di procedure su animali, compresa la loro uccisione mediante metodo umanitario;
b)
il controllo o la concezione delle procedure e di progetti;
c)
il controllo delle persone che si occupano della cura degli animali.
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'autorizzazione, le persone di cui al paragrafo 1 posseggano un livello adeguato di istruzione e di formazione veterinaria o scientifica e diano prova di possedere le competenze necessarie.
Le persone che svolgono le funzioni di cui al paragrafo 1, lettera b) devono aver ricevuto una formazione scientifica attinente al lavoro da eseguire ed essere in grado di manipolare e curare le specie interessate.
3. Tutte le autorizzazioni rilasciate alle persone sono concesse per un periodo ▌ limitato non superiore a cinque anni. Gli Stati membri assicurano che il rinnovo di un'autorizzazione sia concesso solo previa prova delle competenze richieste. Gli Stati membri assicurano il riconoscimento reciproco delle qualifiche di istruzione e formazione e dell'autorizzazione ad eseguire le procedure designate.
4. Gli Stati membri pubblicano, in base agli elementi di cui all"allegato VII, i requisiti minimi in materia di istruzione e formazione e i requisiti per ottenere, mantenere e dimostrare le competenze richieste.
Parte 2
Requisiti per gli stabilimenti
Articolo 23
Autorizzazione degli stabilimenti
1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori degli animali siano autorizzati e registrati presso l'autorità competente.
L'autorizzazione viene concessa allo stabilimento solo se è stato ispezionato dall'autorità competente ed è risultato conforme ai requisiti della presente direttiva.
2. L'autorizzazione indica esplicitamente il tipo di stabilimento e la persona responsabile della struttura e di far rispettare le disposizioni della presente direttiva.
Articolo 24
Sospensione e ritiro dell'autorizzazione
1. Qualora uno stabilimento non soddisfi più i requisiti previsti dalla presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di sospendere o ritirare l'autorizzazione o di adottare adeguate misure correttive o di richiederne l'adozione. Sono previste adeguate procedure di ricorso contro tali decisioni da parte dei titolari della licenza.
2. Gli Stati membri assicurano che l'eventuale ritiro o sospensione dell'autorizzazione non abbia conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.
Articolo 25
Requisiti per impianti e attrezzature
1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori degli animali dispongano di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle procedure laddove siano condotte.
2. La concezione, la costruzione e il funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al paragrafo 1 assicurano l'applicazione più efficace possibile delle procedure, ▌ usando il minor numero possibile di animali e infliggendo il minimo di dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli.
Articolo 26
Requisiti per il personale negli stabilimenti
Gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori dispongono di sufficiente personale qualificato, comprendente, come minimo:
1)
persone responsabili in loco del benessere e della cura degli animali allevati, tenuti o usati nello stabilimento, che provvedano affinché:
a)
il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le specie alloggiate nello stabilimento;
b)
i progetti vengano realizzati in conformità all'autorizzazione concessa;
c)
sia interrotta qualunque procedura nel corso della quale all'animale vengano inflitti dolore, angoscia o sofferenza inutili;
d)
in caso di inosservanza dell'autorizzazione concessa, le misure adeguate per porvi rimedio vengano adottate, registrate e comunicate all'organismo permanente di esame etico;
2)
un veterinario esperto in medicina degli animali da laboratorio che fornisca consulenza sul benessere e il trattamento degli animali.
Fatto salvo il carattere generale del punto 1, gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori assicurano che vi sia sempre almeno una persona qualificata in loco per prendersi cura del benessere degli animali.
Articolo 27
Organismo permanente di esame etico
1. Gli Stati membri provvedono alla costituzione di un organismo permanente di esame etico presso gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori.
2. L'organismo permanente di esame etico si compone almeno di un veterinario designato, delle persone responsabili del benessere e della cura degli animali all'interno dello stabilimento e, nel caso di uno stabilimento utilizzatore, di un membro scientifico e di una persona esperta nell'applicazione dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
Articolo 28
Compiti dell'organismo permanente di esame etico
1. Visti gli obiettivi della presente direttiva e in particolare dell'articolo 4, l"organismo permanente di esame etico assolve i seguenti compiti:
a)
fornisce consulenza in campo etico al personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e uso;
b)
consiglia il personale dello stabilimento nell'applicazione dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento e lo tiene informato sui più recenti sviluppi tecnici e scientifici in materia;
c)
definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o usati nello stabilimento;
d)
riesamina con cadenza annuale tutti i progetti classificati come "gravi" o quelli su primati non umani e con cadenza triennale tutti gli altri progetti della durata superiore a dodici mesi, facendo particolare attenzione a:
–
il numero, le specie e le fasi di vita degli animali usati l'anno precedente;
–
la giustificazione del numero, delle specie e delle fasi di vita degli animali necessari per l'anno successivo;
–
l'avanzamento scientifico del progetto;
–
l'uso di metodi di uccisione umanitari e le modalità con cui si è tenuto conto di nuovi sviluppi nell'uso degli animali nelle procedure;
e)
sulla base del riesame di cui alla lettera d) o, in caso di scostamenti dall'autorizzazione del progetto, valuta se occorra chiedere la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione concessa al progetto;
f)
fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento in famiglia, in particolare in merito all'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
2. Gli Stati membri assicurano che sia tenuto un registro di tutte le consulenze fornite allo stabilimento dall'organismo permanente di esame etico e delle decisioni relative alle consulenze.
Il registro è messo a disposizione dell"autorità competente su richiesta. Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla raccolta, al collazionamento e alla pubblicazione di registri relativi a progetti classificati come gravi o concernenti primati non umani, al fine di fornire informazioni che consentano di migliorare il benessere degli animali e di promuovere i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
Articolo 29
Strategia di allevamento per i primati non umani
1. Gli Stati membri assicurano che gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti di allevamento di primati non umani dell'Unione europea attuino una strategia per aumentare la percentuale di animali che discendono da esemplari allevati in cattività. Nei casi in cui è autorizzato l'utilizzo di primati non umani, la Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire condizioni di trasporto adeguate.
2. Gli stabilimenti dell'Unione europea che acquisiscono nuovi esemplari di primati non umani devono, su richiesta, provare all'autorità competente che lo stabilimento da cui provengono gli animali attua una strategia di allevamento.
Articolo 30
Programma di reinserimento in famiglia
Qualora gli Stati membri consentono il reinserimento in famiglia di cui all"articolo 21, gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori da cui gli animali provengono devono essere dotati di una programma di reinserimento in famiglia che assicuri la socializzazione degli animali da reinserire.
Articolo 31
Registri degli animali
1. Gli Stati membri, laddove possibile, assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori tengano registri in cui sono annotati:
a)
il numero e le specie di animali vertebrati allevati, acquisiti, forniti, liberati o reinseriti in famiglia;
b)
l'origine degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure;
c)
le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti in famiglia;
d)
il nome e l'indirizzo dello stabilimento fornitore e la data di arrivo degli animali;
e)
il nome e l'indirizzo dello stabilimento destinatario degli animali;
f)
il numero e le specie di animali deceduti o uccisi nello stabilimento mediante metodo umanitario.
2. I registri di cui al paragrafo 1 devono essere tenuti per un minimo di tre anni e presentati su richiesta all'autorità competente.
Articolo 32
Informazioni su cani, gatti e primati non umani
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori conservino le seguenti informazioni su ciascun cane, gatto e primate non umano:
a)
identità;
b)
luogo di nascita;
c)
se è allevato per essere usato nelle procedure;
d)
per i primati non umani, se discendono da esemplari allevati in cattività.
2. Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo sulla propria storia personale che lo accompagna per tutta la vita. Gli Stati membri garantiscono un'attuazione adeguata e coerente della presente direttiva.
Il fascicolo viene creato alla nascita e include ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, medica e sociale del singolo animale.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere tenute per un minimo di tre anni dalla morte dell'animale e presentate su richiesta all'autorità competente.
Articolo 33
Marcatura
1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento di allevamento, in uno stabilimento fornitore o in uno stabilimento utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile, salvo nei casi di cui al paragrafo 2.
2. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento ad un altro, che non sia stato possibile marcare prima, lo stabilimento ricevente conserva sino alla marcatura una documentazione contenente informazioni complete, in particolare sull'identità della madre.
3. I cani, i gatti o i primati non umani non marcati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta devono essere marcati non appena possibile.
4. Lo stabilimento deve giustificare, su richiesta dell'autorità competente, la mancata marcatura dell'animale.
Articolo 34
Cura e sistemazione
1. Per quanto riguarda la cura e la sistemazione degli animali, gli Stati membri assicurano che:
a)
tutti gli animali siano forniti di alloggio e godano di un ambiente, di ▌ libertà di movimento, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere e che consentano loro di soddisfare i propri bisogni comportamentali e fisici;
b)
qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali sia ridotta al minimo;
c)
le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati siano soggette a controlli giornalieri;
d)
il benessere e le condizioni di salute degli animali vengano controllati almeno una volta al giorno da una persona competente, al fine di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;
e)
vengano adottate misure intese a correggere tempestivamente difetti o sofferenze evitabili eventualmente constatati.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri applicano le norme in materia di cura e sistemazione di cui all'allegato IV a partire dalle date previste nello stesso allegato.
3. Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 2 per motivi scientificamente comprovati, veterinari o legati al benessere degli animali.
4.Nelle procedure il cui oggetto è descritto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), gli animali delle specie di interesse agronomico elencati all'allegato V possono essere sistemati in condizioni normali di allevamento quali definite dalle pratiche agricole correnti degli Stati membri e dalla regolamentazione vigente.
Parte 3
Ispezioni
Articolo 35
Ispezioni nazionali
1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori siano ispezionati per verificare la loro conformità alla presente direttiva.
2. Le ispezioni nazionali sono effettuate dall'autorità competente in media una volta all'anno; l'autorità competente modula la frequenza delle ispezioni in base a un'analisi del rischio per ciascuno stabilimento.
Almeno una delle ispezioni viene eseguita senza preavviso.
3. Gli Stati membri assicurano che la frequenza e la portata delle ispezioni siano adeguate al numero e alle specie di animali alloggiati, al grado di conformità dello stabilimento alla presente direttiva e, nel caso degli stabilimenti utilizzatori, al numero e alla natura dei progetti ivi realizzati. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ispezioni non pregiudichino la qualità scientifica dei progetti e il benessere degli animali e affinché i controlli siano effettuati in condizioni conformi alle altre regolamentazioni vigenti.
4. La documentazione relativa a tutte le ispezioni,compresa la documentazione che illustre in dettaglio i casi di inosservanza dei requisiti della presente direttiva è conservata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro per almeno cinque anni.
5. Gli Stati membri assicurano la creazione di un'infrastruttura adeguata con un numero sufficiente di ispettori qualificati per effettuare le ispezioni.
6. Gli Stati membri mettono a punto programmi per la realizzazione di ispezioni congiunte.
Articolo 36
Controlli delle ispezioni nazionali
1. La Commissione effettua controlli sull'infrastruttura e sullo svolgimento delle ispezioni nazionali nonché sulla corretta applicazione delle classificazioni di gravità negli Stati membri. A tal fine, essa predispone, in media ogni tre anni, un sistema di monitoraggio delle ispezioni e dell'attuazione della presente direttiva in ciascuno Stato membro, garantendo un'armonizzazione delle prassi per l'uso e la cura di animali utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini scientifici.
2. Lo Stato membro in cui viene effettuato il controllo fornisce tutta l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione per l'espletamento delle loro funzioni. La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato in merito ai risultati del controllo.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta misure per conformarsi ai risultati del controllo.
Parte 4
Requisiti per i progetti
Articolo 37
Autorizzazione dei progetti
1. Gli Stati membri assicurano che non siano realizzati progetti classificati come "moderati" o "gravi" o progetti concernenti primati non umani senza previa autorizzazione da parte dell'autorità competente. Tutti gli altri progetti sono notificati in anticipo all'autorità competente a seguito dell'esame etico effettuato dall'organismo permanente di esame etico dell'istituzione.
2. La concessione dell'autorizzazione è subordinata a una valutazione indipendente etica e scientifica positiva da parte dell'autorità competente.
Articolo 38
Domanda di autorizzazione del progetto
1. Laddove richiesto, lo stabilimento utilizzatore o la persona scientificamente responsabile a livello scientifico del progetto presenta una domanda di autorizzazione del progetto che comprende i seguenti elementi:
a)
proposta del progetto;
b)
sintesi non tecnica del progetto;
c)
informazioni sugli elementi di cui all"allegato VIII;
d)
la dichiarazione scientificamente motivata che il progetto di ricerca è indispensabile ed eticamente ammissibile e che gli scopi perseguiti non possono essere conseguiti con altri metodi o procedure.
2. Gli Stati membri possono rinunciare al requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), e permettere allo stabilimento utilizzatore di presentare una proposta di progetto semplificata comprendente solo la valutazione etica e gli elementi elencati all"articolo 43, paragrafo 2, purché il progetto comporti solo procedure classificate come "nulle o lievi" e non utilizzi primati non umani.
Articolo 39
Valutazione etica
1. La valutazione etica verifica che il progetto soddisfi i seguenti criteri:
a)
il progetto ha una giustificazione scientifica, è indispensabile ed eticamente ammissibile;
b)
gli scopi del progetto giustificano l'uso degli animali e non possono essere conseguiti con altri metodi o procedure;
c)
il progetto è concepito in modo tale da consentire lo svolgimento delle procedure nelle condizioni di massimo rispetto del benessere degli animali e dell'ambiente.
2. La valutazione etica comprende in particolare:
a)
una valutazione degli obiettivi del progetto, dei benefici scientifici previsti o del valore educativo;
b)
una valutazione della conformità del progetto ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento;
c)
una valutazione della classificazione della gravità delle procedure;
d)
un'analisi dei danni e dei benefici del progetto, per comprendere se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore o angoscia e, se del caso, all'ambiente è eticamente ammissibile in considerazione del presunto progresso scientifico che, in definitiva, può andare a beneficio degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente;
e)
una valutazione delle giustificazioni scientifiche di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16 e 18;
3. L'autorità competente che esegue la valutazione etica prende in considerazione competenze specialistiche in particolare ▌ nei seguenti settori:
a)
settori scientifici nei quali gli animali verranno utilizzati;
b)
progettazione sperimentale e, se del caso, statistica;
c)
pratica veterinaria nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;
d)
allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare;
e)
applicazione pratica dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento;
f)
etica applicata;
g)
scienze ambientali, se del caso.
4. La valutazione etica viene svolta in maniera trasparente, integrando competenze indipendenti e tutelando la proprietà intellettuale e le informazioni riservate nonché la sicurezza dei beni e delle persone.
Articolo 40
Valutazione retrospettiva
1. L'autorità competente che procede alla valutazione etica determina, in base all'analisi dei danni e dei benefici di cui all"articolo 39, paragrafo 2, lettera d) se, una volta ultimato il progetto,si debba procedere alla ║ valutazione retrospettiva di quest'ultimo.
Se si ritiene opportuno effettuare una valutazione retrospettiva la valutazione etica stabilisce, in relazione al progetto interessato, il termine entro il quale la valutazione retrospettiva deve essere effettuata.
2. La valutazione retrospettiva stabilisce quanto segue:
a)
se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti;
b)
il danno inflitto agli animali, compreso il numero e le specie di animali usati e la gravità delle procedure;
c)
se vi sono elementi che possono contribuire all'ulteriore applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
3. Tutti i progetti che fanno uso di primati non umani devono essere oggetto di valutazione retrospettiva.
4. ▌ Tutti i progetti che comportano procedure classificate come da nulle a "moderate" sono esentati dal requisito della valutazione retrospettiva.
Articolo 41
Documentazione relativa alla valutazione etica
1. Lo stabilimento conserva la documentazione relativa alla valutazione etica per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto e la presenta, su richiesta, all'autorità competente.
2. Tuttavia, la documentazione relativa alla valutazione etica dei progetti da sottoporre a valutazione retrospettiva è conservata fino al completamento di quest'ultima.
Articolo 42
Sintesi non tecniche dei progetti
1. Fatta salva la tutela delle informazioni riservate e dei dettagli relativi allo stabilimento e al personale, la sintesi non tecnica del progetto deve fornire:
a)
informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresa la probabilità di raggiungerli, e sui potenziali danni, e indicazioni dettagliate sul numero e i tipi di animali da utilizzare;
b)
la dimostrazione che i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento sono stati rispettati ove possibile.
2. In base ai risultati della valutazione etica, lo stabilimento utilizzatore specifica nella sintesi non tecnica se il progetto deve essere sottoposto a valutazione retrospettiva ed entro quale termine.
3. Lo stabilimento utilizzatore deve aggiornare la sintesi non tecnica del progetto con i risultati della valutazione retrospettiva.
4. Gli Stati membri pubblicano versioni anonime delle sintesi non tecniche dei progetti autorizzati ed eventuali revisioni.
5.Fatta salva la salvaguardia delle informazioni riservate e personali, gli Stati membri rendono disponibili al pubblico informazioni non personali riguardanti le violazioni della presente direttiva del diritto e delle autorizzazioni nazionali.
Articolo 43
Rilascio dell'autorizzazione del progetto
1. L'autorizzazione del progetto è limitata alle procedure che sono state oggetto di una valutazione etica e alla classificazione della gravità attribuita a dette procedure.
2. L'autorizzazione del progetto individua:
a)
le persone dello stabilimento responsabili dell'intera realizzazione del progetto;
b)
gli stabilimenti utilizzatori in cui viene realizzato il progetto;
c)
per gli studi sul campo, lo stabilimento utilizzatore responsabile del progetto;
d)
almeno una persona che abbia conoscenze specifiche sulla specie interessata.
3. L'autorizzazione del progetto viene rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni.
4. Gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a progetti multipli quando questi siano previsti per legge o quando si applichino procedure standardizzate la cui valutazione etica ha già prodotto un risultato positivo.
5. Gli stabilimenti utilizzatori conservano la documentazione relativa a tutte le autorizzazioni dei progetti per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione e la presentano, su richiesta, all'autorità competente.
Articolo 44
Modifica, rinnovo e revoca delle autorizzazioni dei progetti
1. L'autorità competente può modificare o rinnovare l'autorizzazione del progetto su richiesta dello stabilimento utilizzatore o della persona incaricata del progetto.
2. Eventuali modifiche o rinnovi delle autorizzazioni dei progetti sono subordinati a un'ulteriore valutazione etica ▌.
3.Le modifiche alle procedure lievi o moderate che non aumentano la gravità della procedura possono essere apportate dall'organismo permanente di esame etico, ma devono essere comunicate all'autorità competente entro una settimana dalla modifica in questione.
4. L'autorità competente può revocare l'autorizzazione se il progetto non viene realizzato in conformità a quanto disposto nell'autorizzazione ed è suscettibile di comportare un deterioramento delle norme di benessere degli animali.
5. La revoca dell'autorizzazione del progetto non deve nuocere al benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.
6. Gli Stati membri definiscono e pubblicano condizioni dettagliate per la modifica e il rinnovo delle autorizzazioni dei progetti.
Articolo 45
Decisioni sull'autorizzazione
║ Gli Stati membri assicurano che la decisione di rilascio dell'autorizzazione sia presa e comunicata allo stabilimento utilizzatore entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Se uno Stato membro non prende una decisione entro tale termine, l'autorizzazione è considerata concessa se il progetto di cui trattasi comporta solo procedure classificate come "nulle o lievi" e non sono utilizzati primati non umani. In tutti gli altri casi tale presunzione non si applica.
▌
CAPO V
ASSENZA DI RIPETIZIONI E METODI ALTERNATIVI
Articolo 46
Inutili ripetizioni delle procedure
1. Ogni Stato membro accetta da un altro Stato membro i dati risultanti dalle procedure riconosciute dalla legislazione comunitaria o che hanno luogo a norma di essa.
║
2.Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, gli Stati membri assicurano la condivisione dei dati risultanti dalle procedure, comprese quelle che sono state eseguite nell'Unione europea prima dell'entrata in vigore della direttiva. Una persona che intende avvalersi di dati di proprietà altrui contribuisce, se del caso, al costo intrinseco di produzione di tali dati.
3.Prima di chiedere l'autorizzazione per un progetto, una persona che intende eseguire una procedura adotta ogni ragionevole misura per accertare che esistano già dati pertinenti per il progetto proposto e, se questo è il caso, per avere accesso a tali dati, anche partecipando ai relativi costi, e analogamente gli Stati membri verificano l'esistenza di tali dati prima di concedere un'autorizzazione.
4.Gli Stati membri non autorizzano una procedura qualora una persona non abbia adottato ogni ragionevole misura di cui al paragrafo 3.
5.Laddove siano ragionevolmente disponibili dati pertinenti, gli Stati membri rilasciano l'autorizzazione per un progetto solo se esso è necessario ai fini della protezione del pubblico.
Articolo 47
Metodi alternativi
La Commissione e gli Stati membri contribuiscono finanziariamente e in altro modo allo sviluppo e, se del caso, alla convalida scientifica di metodi alternativi atti a fornire un livello comparabile d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali, utilizzino un minor numero di animali o comportino procedimenti meno dolorosi, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore. È opportuno istituire biobanche veterinarie su ampia scala al fine di sostenere i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento usando tessuti in eccesso prelevati quale parte delle procedure cliniche.
Articolo 48
Centro europeo per la convalida di metodi alternativi
Le attribuzioni del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi sono estese per comprendere il coordinamento e la promozione dello sviluppo e dell'utilizzo di alternative alle procedure sugli animali, ivi incluse la ricerca biomedica di base e applicata, la ricerca veterinaria e le sperimentazioni a norma di legge, mediante l'esercizio delle seguenti funzioni:
a)
coordinare le ricerche intraprese per facilitare lo sviluppo di alternative alla sperimentazione animale da parte dei Centri nazionali per i metodi alternativi descritti all'articolo 49;
b)
intraprendere ricerche volte a facilitare lo sviluppo di procedure alternative alla sperimentazione animale;
c)
commissionare ricerche in settori suscettibili di fornire informazioni che facilitino la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento delle procedure sugli animali;
d)
definire e porre in atto, in consultazione con le parti in causa, strategie intese a sostituire, ridurre e perfezionare le procedure sugli animali;
e)
rendere disponibile l'informazione sulle procedure alternative alla sperimentazione animale nel quadro di relazioni periodiche destinate al pubblico, alle parti in causa e alle autorità degli Stati membri;
f)
istituire banche dati per facilitare lo scambio di informazioni pertinenti, comprese quelle sui metodi alternativi disponibili, e di informazioni fornite volontariamente da ricercatori, che non sarebbero altrimenti pubblicate ma che potrebbero evitare la duplicazione di studi senza esito sugli animali;
g)
coordinare studi di preconvalida e convalida realizzati dai Centri nazionali per i metodi alternativi conformemente all'articolo 49 della presente direttiva;
h)
effettuare, ove necessario, studi di convalida e di preconvalida;
i)
definire e applicare, in consultazione con gli organismi di regolamentazione e le parti interessate, strategie intese a sostituire, ridurre e perfezionare la sperimentazione sugli animali a scopi normativi;
j)
facilitare l'avallo scientifico e l'accettazione a livello normativo di alternative alla sperimentazione sugli animali a scopi normativi;
k)
informare le autorità di regolamentazione competenti allorché gli studi di preconvalida e di convalida hanno inizio e allorché i metodi di sperimentazione alternativi ottengono l'avallo scientifico e l'accettazione a livello normativo, e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico e delle parti in causa attraverso appositi siti web.
Articolo 49
Laboratori nazionali di riferimento per i metodi alternativi
1. Ogni Stato membro designa, entro ...(15), un centro responsabile per il sostegno dello sviluppo, della convalida e della promozione di alternative alle sperimentazioni su animali a scopi normativi e strutture volte a sviluppare e promuovere l'uso di alternative alle procedure svolte su animali per altri fini, quali le ricerche biomediche e veterinarie di base e applicate.
2. Gli Stati membri possono designare come laboratori nazionali di riferimento unicamente quelli accreditati in conformità alla direttiva 2004/10/CE.
3. I laboratori nazionali di riferimento devono rispondere ai seguenti requisiti:
a)
essere dotati di personale adeguatamente qualificato con opportuna formazione nell'ambito dei metodi alternativi e delle tecniche e processi di convalida applicati nel proprio settore di competenza;
b)
possedere le attrezzature e i prodotti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
c)
essere provvisti di un'adeguata infrastruttura amministrativa;
d)
garantire il rispetto delle norme in materia di riservatezza da parte del personale.
4. I laboratori nazionali di riferimento svolgono le seguenti funzioni:
a)
collaborano con la Commissione nel proprio settore di competenza e svolgono compiti volti a far progredire strategie atte a sostituire le procedure sugli animali;
b)
partecipano alla preconvalida e alla convalida dei metodi alternativi, se del caso sotto il coordinamento della Commissione;
c)
comunicano le informazioni sulla disponibilità e l'applicazione dei metodi alternativi ricevute dalla Commissione alle relative autorità dello Stato membro;
d)
forniscono assistenza tecnica e scientifica alle autorità competenti e agli stabilimenti utilizzatori negli Stati membri e tra di essi per l'approvazione e l'applicazione dei metodi alternativi;
e)
provvedono alla formazione sull'uso dei metodi alternativi delle persone di cui all"articolo 22, paragrafo 1, e, se richiesto, agli stabilimenti utilizzatori;
f)
comunicano gli sviluppi in materia di metodi alternativi e informano il pubblico in merito agli esiti positivi e negativi.
5.I centri nazionali collaborano con tutti i soggetti interessati per promuovere l'obiettivo di sostituire tutte le procedure animali.
6. I laboratori nazionali di riferimento segnalano eventuali conflitti di interesse con le funzioni svolte.
7. Ogni Stato membro comunica il nome e l'indirizzo del proprio laboratorio di riferimento alla Commissione, che pubblica l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento.
8. Previa consultazione dei laboratori nazionali di riferimento, la Commissione definisce le priorità per gli studi di convalida e ripartisce i compiti tra i laboratori per la realizzazione degli studi.
Articolo 50
Comitato nazionale per l'etica e il benessere degli animali
1. Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per l'etica e il benessere degli animali che fornisce consulenza alle autorità competenti e ai comitati permanenti di esame etico su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche.
2. I comitati nazionali per l'etica e il benessere degli animali si scambiano le informazioni sul funzionamento dei comitati permanenti di esame etico e sulla valutazione etica, e condividono le migliori pratiche all'interno della Comunità.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 51
Adeguamento degli allegati al progresso tecnico
La Commissione può adeguare gli allegati da II a IX al progresso tecnico e scientifico.
Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 54, paragrafo 4.
Articolo 52
Presentazione di relazioni
1. Entro ...(16), e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 27, 29, 35, 39, 40, 42 e 46.
2. Gli Stati membri raccolgono e pubblicano, con cadenza annuale, i dati statistici sull'impiego degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.
Gli Stati membri pubblicano e trasmettono questi dati statistici alla Commissione entro ...(17)* e successivamente con intervalli non superiori a due anni.
3. Entro ...(18)** la Commissione definisce un modulo comune per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 54, paragrafo 2.
Articolo 53
Clausola di salvaguardia
1. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che un'azione è essenziale per la preservazione della specie o in relazione alla comparsa improvvisa nell'uomo di un'affezione invalidante o potenzialmente letale, può utilizzare l'uso di grandi scimmie in procedure aventi uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 2, lettera a), punto 3 o punto 6, a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dalle grandi scimmie o mediante metodi alternativi. Tuttavia il riferimento all'articolo 5, punto 2, lettera a) non è interpretato in modo da includere il riferimento ad animali o piante.
2. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione e presentando prove dell'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, su cui si basa la misura provvisoria.
3. La Commissione prende una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 54, paragrafo 2, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'informazione comunicata dallo Stato membro. Detta decisione:
a)
autorizza la misura provvisoria per un periodo di tempo definito nella stessa decisione; oppure
b)
impone allo Stato membro di revocare la misura provvisoria.
Articolo 54
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.
Articolo 55
Relazione della Commissione
1. Entro ...(19), e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri in virtù dell"articolo 52, paragrafo 1, una relazione sull'attuazione della presente direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Entro ...* e successivamente ogni tre anni la Commissione presenta, sulla base dei dati statistici inviati dagli Stati membri in virtù dell"articolo 52, paragrafo 2, una relazione di sintesi su questi dati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 56
Riesame
La Commissione riesamina la presente direttiva entro ...(20)* tenendo conto dei progressi nello sviluppo di metodi alternativi che non prevedono l'uso di animali, in particolare di primati non umani, e propone le modifiche eventualmente necessarie.
Articolo 57
Riesame tematico
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate, esegue un riesame tematico dell'uso degli animali nelle procedure ogni due anni, con inizio ...(21). Il riesame valuta l'impatto degli sviluppi delle conoscenze tecnologiche, scientifiche e sul benessere degli animali e fissa obiettivi per l'attuazione di metodi di sostituzione convalidati.
Nel quadro del riesame periodico la Commissione attribuisce priorità alla riduzione e all'eliminazione delle procedure che provocano il massimo livello ammissibile di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato e a quelle che non sono concepite per alleviare affezioni umane invalidanti o potenzialmente letali, nell'ottica di eliminare tutte le procedure. Nell'ambito del riesame periodico la Commissione tiene conto dell'evoluzione dell'opinione pubblica per quanto concerne l'utilizzo degli animali nelle procedure.
Articolo 58
Autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione della presente direttiva.
Gli Stati membri possono designare organismi diversi dalle autorità pubbliche per l'attuazione della presente direttiva. Gli organismi da loro designati sono considerati autorità competenti ai fini della presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti entro ...(22)*. Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali modifiche nei nomi e negli indirizzi delle autorità competenti.
La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti.
Articolo 59
Sanzioni
Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro ║ il ...(23) e provvedono poi a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.
Articolo 60
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ...(24)*, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a partire dal ...(25)**.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 61
Abrogazione
La direttiva 86/609/CEE è abrogata a decorrere dal ...(26).
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 62
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri non applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente agli articoli da 37 a 45 ai progetti iniziati prima del ...* e la cui durata non si estende oltre ║ tre anni dopo ...*.
2. I progetti iniziati prima del ...* e la cui durata si estende oltre ║ tre anni dopo ...* ottengono la relativa autorizzazione entro il ...*.
Articolo 63
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 64
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Ordini di invertebrati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
▌
– Cefalopodi
– Crostacei decapodi dei sottordini Brachyura e Astacidea
ALLEGATO II
Elenco degli animali di cui all"articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
5. Criceto siriano (o dorato) (Mesocricetus auratus)
6. Criceto cinese (Cricetulus griseus)
7. Gerbillo della Mongolia (Meriones unguiculatus)
▌
8. Cane (Canis familiaris)
9. Gatto (Felis catus)
10. Tutte le specie di primati non umani
11.Pesce zebra (danio danio)
ALLEGATO III
Elenco dei primati non umani e delle date di cui all"articolo 11, paragrafo 1, terzo comma
Specie
Date
Uistitì (Callithrix jacchus)
[data di applicazione di cui all'articolo sull'attuazione, paragrafo 1, secondo comma]
Macaco di Giava (Macaca fascicularis)
[dieci anni dopo l'attuazione della direttiva]
Macaco reso (Macac3 mulatta)
[dieci anni dopo l'attuazione della direttiva]
Altre specie di primati non umani
[dieci anni dopo l'attuazione della direttiva]
ALLEGATO IV
Norme in materia di cura e sistemazione di cui all"articolo 34
PARTE A: PARTE GENERALE
La cura e la sistemazione sono adattate all'obiettivo scientifico.
1. STRUTTURE FISICHE
Le condizioni di ricovero sono adattate all'obiettivo scientifico.
1.1. Funzioni e progetto generali
a) Tutte le strutture devono essere progettate in modo da offrire un ambiente che tenga conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie da ospitare. Dovranno inoltre essere studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti nonché l'entrata o la fuga degli animali.
b) Negli stabilimenti deve essere effettuato un programma di manutenzione per evitare o risolvere qualsiasi cedimento materiale o danno alle attrezzature.
1.2. Locali di permanenza
a) Negli stabilimenti devono essere garantite periodicamente una pulizia efficace dei locali e l'osservanza delle norme igieniche.
b) I muri e i pavimenti dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che si feriscano. Sarà inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature e degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi.
c) Non si possono far coabitare nello stesso locale specie tra loro incompatibili, come predatori e prede, né animali che necessitano di condizioni ambientali diverse; i predatori e le prede non devono trovarsi a una distanza tale da potersi vedere, annusare o ascoltare.
1.3. Sale per procedure a finalità generale o specifica
a) Tutti gli stabilimenti devono avere una dotazione di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, gli esami post mortem e/o per il prelievo di campioni per esami di laboratorio più approfonditi, da effettuare altrove.
b) Devono essere previste strutture per isolare gli animali di nuova acquisizione fino a quando non venga determinato il loro stato di salute e accertato e ridotto al minimo il rischio potenziale per gli animali già presenti.
c) Devono essere previsti locali separati per animali malati o feriti.
1.4. Locali di servizio
a) I locali di stoccaggio devono essere progettati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare la qualità degli alimenti e dei giacigli; devono inoltre essere inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o comunque rappresentare un rischio per gli animali o il personale, devono essere conservati separatamente.
b) I locali adibiti alla pulitura e al lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione e la pulizia del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati.
c) Gli stabilimenti devono adottare disposizioni per lo stoccaggio e l'eliminazione, in condizioni di igiene, delle carcasse e degli altri scarti animali. Gli stabilimenti, inoltre, devono essere dotati di misure specifiche per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti tossici, radioattivi o infetti.
2. AMBIENTE E RELATIVO CONTROLLO
2.1. Ventilazione
a) I locali di permanenza degli animali e gli stabulari devono essere muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate.
b) L'aria nei locali va frequentemente rinnovata.
c) L'impianto di ventilazione deve essere progettato in modo da evitare correnti d'aria nocive e rumori.
d) È vietato fumare nei locali di permanenza degli animali.
2.2. Temperatura
a) La temperatura nei locali di permanenza deve essere adattata alle specie ospitate. Essa viene misurata e registrata ogni giorno.
b) Gli animali non devono essere confinati in zone all'aria aperta in condizioni climatiche che possono causare loro angoscia.
2.3. Umidità
I livelli di umidità nei locali di permanenza devono essere adattati alle specie ospitate.
2.4. Illuminazione
a) Nei locali in cui la luce naturale non garantisce un adeguato ciclo luce/buio, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro.
b) L'illuminazione deve essere sufficiente per svolgere le procedure di allevamento e ispezione degli animali.
c) Occorre garantire fotoperiodi regolari e un'intensità luminosa adatta alle varie specie.
d) Per gli animali albini l'illuminazione deve tenere conto della loro sensibilità alla luce.
2.5. Rumore
a) Occorre ridurre al minimo il livello dei rumori che rientrano nel campo uditivo degli animali, compresi gli ultrasuoni, in particolare durante il riposo dei animali.
b) Gli stabilimenti devono essere dotati di sistemi di allarme che emettono suoni al di fuori della gamma udibile degli animali, se ciò non impedisce che siano udibili da parte degli esseri umani.
c) I locali di permanenza devono essere isolati acusticamente e provvisti di materiali fonoassorbenti.
2.6. Impianto di allarme
a) Gli stabilimenti che dipendono dalle apparecchiature elettriche o meccaniche per il controllo e la tutela dell'ambiente sono dotati di sistemi di emergenza per mantenere i servizi essenziali e i sistemi di illuminazione di emergenza e per garantire che l'impianto di allarme stesso continui a funzionare.
b) Gli impianti di riscaldamento e di ventilazione sono dotati di adeguati dispositivi di controllo e di allarme.
c) Istruzioni chiare sulle procedure di emergenza sono affisse ben in vista.
3. CURA
La cura è adattata all'obiettivo scientifico.
3.1. Salute
a) Gli stabilimenti devono essere dotati di una strategia che garantisca il mantenimento di uno stato di salute adeguato che salvaguardi il benessere degli animali e risponda ai requisiti scientifici. Tale strategia deve comprendere un programma di sorveglianza microbiologica, piani per far fronte a problemi di salute e definire parametri e procedure sanitari per l'introduzione dei nuovi animali.
b) L'ispezione degli animali deve essere effettuata almeno giornalmente dal responsabile in loco del benessere e della cura degli animali. L'ispezione deve prevedere il controllo sanitario degli animali e garantire che tutti gli animali malati o feriti siano individuati e si prendano le misure adeguate.
3.2. Cattura di animali allo stato selvatico
a) La cattura di animali allo stato selvatico viene effettuata con metodi umanitari e ad opera di persone competenti. Occorre ridurre al minimo l'impatto delle procedure di cattura utilizzate sul resto della fauna selvatica e degli habitat.
b) Ogni animale che viene ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura deve essere esaminato al più presto da una persona competente, che deve intervenire per limitare la sofferenza dell'animale ponendosi, come priorità assoluta, il ripristino della salute dell'animale.
c) Se l'animale deve essere spostato per essere sottoposto ad esame o a trattamento, nei siti di cattura devono essere disponibili contenitori e mezzi di trasporto adeguati alle specie interessate.
d) Vengono adottate misure specifiche per l'acclimatazione, la quarantena, l'accoglienza, l'allevamento e la cura degli animali selvatici catturati.
3.3. Alloggiamento e arricchimento
a) Alloggiamento
Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, devono essere sistemati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentite sistemazioni singole per ragioni scientifiche eccezionali e/o attinenti al benessere degli animali supportate da una valutazione etica favorevole, la durata deve essere limitata allo stretto necessario e deve essere mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali.
b) Arricchimento
Tutti gli animali devono poter disporre di spazio sufficientemente complesso che consenta loro di esprimere un ampio repertorio di comportamenti normali. Gli animali devono poter avere un certo grado di controllo e di scelta rispetto al proprio ambiente per ridurre comportamenti indotti da stress. Gli stabilimenti devono mettere in atto tecniche adeguate di arricchimento per ampliare la gamma di attività a disposizione dell'animale e aumentare la sua capacità di risposta tra cui l'esercizio fisico, il foraggiamento, e le attività di manipolazione e cognitive adeguate alle specie interessate. L'arricchimento ambientale offerto negli stabulari deve essere adattato alle singole specie e rispondere alle esigenze individuali degli animali. Le strategie di arricchimento negli stabilimenti devono essere riviste e aggiornate periodicamente.
c) Stabulari
Gli stabulari non devono essere costruiti con materiali dannosi per la salute degli animali. Devono essere progettati e costruiti in modo da non danneggiare gli animali. Se non si tratta di strutture usa e getta, devono essere costruiti con materiali resistenti alle tecniche di pulizia e decontaminazione applicate. La progettazione delle pavimentazioni degli stabulari deve essere adattata alle specie e all'età degli animali e progettata in modo da facilitare l'asportazione degli escrementi.
3.4. Alimentazione
a) La forma, il contenuto e la presentazione della dieta devono rispondere alle esigenze nutrizionali e comportamentali dell'animale.
b) Gli alimenti devono essere gustosi e non contaminati. Nella scelta delle materie prime, delle modalità di produzione, preparazione e presentazione degli alimenti gli stabilimenti devono adottare misure per ridurre al minimo la contaminazione chimica, fisica e microbiologica.
c) L'imballo, il trasporto e lo stoccaggio devono essere studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione del prodotto. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.
d) Ogni animale deve poter accedere al cibo e avere spazio sufficiente per mangiare in modo da limitare la concorrenza tra animali.
3.5. Abbeveraggio
a) Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile non infetta.
b) Gli abbeveratoi automatici devono essere regolarmente verificati, sottoposti a manutenzione e risciacquati per evitare incidenti. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti.
c) Occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari e i vivai di acqua in funzione del fabbisogno e della soglia di tolleranza delle singole specie di pesci, anfibi e rettili.
3.6. Pavimentazione, substrato, lettiere, materiale per lettiere e per nidi
a) Devono sempre essere a disposizione materiali per lettiere o giacigli per il riposo adeguati alle specie, ivi compresi materiali per i nidi o strutture per gli animali in fase di riproduzione.
b) All'interno degli stabulari la pavimentazione o il fondo devono presentare una superficie solida e comoda per il riposo di tutti gli animali. Tutti i dormitori vanno tenuti puliti e asciutti.
3.7. Maneggiamento
Gli stabilimenti devono istituire un programma di addestramento per favorire la cooperazione degli animali nel corso delle procedure. I programmi di addestramento devono essere adeguati alle specie e alle loro origini, alle procedure e alla lunghezza del progetto. Il contatto sociale con gli esseri umani deve essere un elemento prioritario e adeguato alle specie e alle loro origini, alle procedure e alla lunghezza del progetto.
PARTE B - SEZIONE SPECIFICA
1. Topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India
Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive relative a topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India per "altezza dello stabulario" s'intende la distanza verticale tra il pavimento e il soffitto dello stabulario; tale altezza deve applicarsi a più del 50% della superficie minima del pavimento dello stabulario prima dell'aggiunta di strumenti di arricchimento.
Nella fase di elaborazione delle procedure occorre tenere in considerazione la crescita potenziale dell'animale in modo da garantire uno spazio adeguato per tutta la durata dello studio (si vedano le tabelle da 1.1 a 1.5).
Tabella 1.1. Topi
Peso corporeo
(g)
Dimensione minima dello stabulario
(cm2)
Spazio al suolo per animale
(cm2)
Altezza minima stabulario
(cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure
fino a 20
> 20 fino a 25
> 25 fino a 30
oltre 30
330
330
330
330
60
70
80
100
12
12
12
12
[Gennaio 2012]
Riproduzione
330
Per una coppia monogama (non consanguinei/consanguinei) o un trio (consanguinei). Per ogni ulteriore femmina e figliata aggiungere 180 cm2
12
Riserva presso gli allevatori*
Dimensione stabulario
950 cm²
inferiore a 20
950
40
12
Dimensione stabulario
1 500 cm²
inferiore a 20
1 500
30
12
* I topi svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in stabulari più grandi con adeguato arricchimento. Queste condizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere degli animali creando situazioni quali: maggiore aggressività o livelli più elevati di morbilità o mortalità, stereotipi o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.
Tabella 1.2. Ratti
Peso corporeo
(g)
Dimensione minima dello stabulario
(cm2)
Spazio al suolo per animale
(cm2)
Altezza minima stabulario (cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure*
fino a 200
> 200 fino a 300
> 300 fino a 400
> 400 fino a 600
oltre 600
800
800
800
800
1 500
200
250
350
450
600
18
18
18
18
18
[Gennaio 2012]
Riproduzione
800
Madre e figliata. Per ciascun animale adulto aggiunto allo stabulario in via permanente aggiungere 400 cm2
18
Riserva presso gli allevatori**
Dimensione stabulario
1 500 cm²
fino a 50
> 50 fino a 100
> 100 fino a 150
> 150 fino a 200
1 500
1 500
1 500
1 500
100
125
150
175
18
18
18
18
Riserva presso gli allevatori **
Dimensione stabulario
2 500 cm²
fino a 100
> 100 fino a 150
> 150 fino a 200
2 500
2 500
2 500
100
125
150
18
18
18
* Per gli studi che si protraggono per tutta la vita dell'animale, è necessario disporre di stabulari sufficientemente grandi per sistemare gli animali in collettività. Quando lo spazio minimo disponibile per ogni animale è inferiore a quello indicato nella tabella, occorre privilegiare il mantenimento di strutture sociali stabili.
** I ratti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in stabulari più grandi con adeguato arricchimento. Queste condizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere degli animali creando situazioni quali: maggiore aggressività o livelli più elevati di morbilità o mortalità, stereotipi o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.
Tabella 1.3. Gerbilli
Peso corporeo
(g)
Dimensione minima dello stabulario
(cm2)
Spazio al suolo per
animale
(cm2)
Altezza minima
stabulario
(cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure
fino a 40
oltre 40
1 200
1 200
150
250
18
18
[Gennaio 2012]
Riproduzione
1 200
Coppia monogama o trio con figliata
18
Tabella 1.4. Criceti
Peso corporeo
(g)
Dimensione minima dello stabulario
(cm2)
Spazio al suolo per
animale
(cm2)
Altezza minima stabulario
(cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure
fino a 60
> 60 fino a 100
oltre 100
800
800
800
150
200
250
14
14
14
[Gennaio 2012]
Riproduzione
800
Madre o coppia monogama con figliata
14
Riserva presso gli allevatori *
inferiore a 60
1 500
100
14
* I criceti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in stabulari più grandi con adeguato arricchimento. Queste condizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere degli animali creando situazioni quali: maggiore aggressività o livelli più elevati di morbilità o mortalità, stereotipi o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.
Tabella 1.5. Porcellini d'India
Peso corporeo
(g)
Dimensione minima dello stabulario
(cm2)
Spazio al suolo per animale
(cm2)
Altezza minima stabulario
(cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure
fino a 200
> 200 fino a 300
> 300 fino a 450
> 450 fino a 700
oltre 700
1 800
1 800
1 800
2 500
2 500
200
350
500
700
900
23
23
23
23
23
[Gennaio 2012]
Riproduzione
2 500
Coppia con figliata. Per ogni ulteriore femmina in fase di riproduzione aggiungere 1 000 cm2
23
2. Conigli
All'interno degli stabulari occorre prevedere una zona rialzata che deve permettere all'animale di sdraiarsi, sedersi e muoversi facilmente al di sotto; tale area non deve occupare più del 40% dello spazio al suolo. Se per ragioni scientifiche o veterinarie straordinarie non si può utilizzare una piattaforma, lo stabulario deve essere 33% più grande se ospita un solo coniglio e 60% più grande se ne ospita due. Se si prevede una zona rialzata per conigli di età inferiore alle 10 settimane, questa deve avere dimensioni perlomeno di 55x25 cm e un'altezza dal suolo tale che l'animale possa effettivamente utilizzare la zona rialzata.
Tabella 2.1. Conigli di età superiore a 10 settimane
La tabella 2.1 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. La superficie supplementare al suolo per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto esemplare è di minimo 3 000 cm2 per coniglio e di minimo 2 500 cm2 per ogni esemplare supplementare oltre il sesto coniglio.
Peso corporeo definitivo (kg)
Spazio minimo al suolo per uno o due animali socialmente armoniosi
(cm2)
Altezza minima
(cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
inferiore a 3
da 3 a 5
più di 5
3 500
4 200
5 400
45
45
60
[Gennaio 2012]
Tabella 2.2. Femmina con figliata
Peso della coniglia
(kg)
Dimensione minima dello stabulario (cm2)
Superficie supplementare per le cassette nido
(cm2)
Altezza minima
(cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
inferiore a 3
da 3 a 5
più di 5
3 500
4 200
5 400
1 000
1 200
1 400
45
45
60
[Gennaio 2012]
Tabella 2.3. Conigli di età inferiore a 10 settimane
La tabella 2.3 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi.
Età
Dimensione minima dello stabulario (cm2)
Spazio al suolo per animale
(cm²)
Altezza minima
(cm)
Da svezzamento fino a 7 settimane
Da 7 a 10 settimane
4 000
4 000
800
1 200
40
40
Tabella 2.4. Conigli: dimensioni ottimali della zona rialzata degli stabulari che presentano le dimensioni indicate nella tabella 2.1.
Età in
settimane
Peso corporeo definitivo
(kg)
Dimensione ottimale
(cm x cm)
Altezza ottimale a partire dal suolo dello stabulario (cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
più di 10
inferiore a 3
da 3 a 5
più di 5
55 x 25
55 x 30
60 x 35
25
25
30
[Gennaio 2012]
3. Gatti
Tabella 3.1. Gatti
Lo spazio minimo destinato ad una gatta e alla sua figliata è quello riservato ad un unico gatto, ma deve essere progressivamente aumentato in modo che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i requisiti di spazio per gli esemplari adulti.
Le zone riservate all'alimentazione e alle lettiere devono trovarsi ad una distanza minima di 0,5 m tra loro e non devono essere scambiate.
Suolo*
(m²)
Piattaforme
(m²)
Altezza
(m)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Dimensioni minime per un animale adulto
1,5
0,5
2
[Gennaio 2017]
Per ciascun animale in più aggiungere
0,75
0,25
–
Nota: * La superficie al suolo non comprende le piattaforme.
4. Cani
Lo stabulario interno deve rappresentare almeno il 50% dello spazio minimo di cui i cani devono disporre, come indicato nella tabella 4.1.
Le indicazioni sullo spazio fornite di seguito si basano sulle esigenze dei beagle; tuttavia, razze giganti come il San Bernardo o il pastore irlandese devono avere a disposizione spazi molto più ampi di quelli indicati nella tabella 4.1. Per le razze diverse dai beagle utilizzati in laboratorio, lo spazio necessario deve essere stabilito in consultazione con il personale veterinario.
Tabella 4.1. Cani
I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere costretti in metà dello spazio minimo previsto (2 m2 per un cane di meno di 20 kg, 4 m2 per un cane di più di 20 kg) mentre sono sottoposti alle procedure di cui alla presente direttiva, se tale separazione si rivela essenziale a fini scientifici.
Una femmina che allatta e la sua figliata devono avere lo stesso spazio destinato ad una femmina di peso equivalente. Il luogo destinato al parto deve essere concepito in maniera tale che la femmina possa spostarsi in un altro scomparto o accedere ad una zona rialzata lontana dai cuccioli.
Peso
(kg)
Dimensione minima dello stabulario
(m²)
Spazio minimo al suolo per uno o due animali
(m²)
Per ciascun animale in più aggiungere un minimo di (m²)
Altezza minima
(m)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
fino a 20
più di 20
4
8
4
8
2
4
2
2
[Gennaio 2017]
Tabella 4.2. Cani - animali svezzati
Peso del cane
(kg)
Dimensione minima dello stabulario
(m²)
Spazio minimo al suolo per animale
(m2)
Altezza minima
(m)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
fino a 5
4
0,5
2
[Gennaio 2017 ]
> 5 fino a 10
4
1,0
2
> 10 fino a 15
4
1,5
2
> 15 fino a 20
4
2
2
più di 20
8
4
2
5. Furetti
Tabella 5. Furetti
Dimensione minima dello stabulario
(cm²)
Superficie minima al suolo per animale
(cm²)
Altezza minima
(cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Animali fino a 600 g
Animali di più di 600 g
Maschi adulti
Femmina con figliata
4 500
4 500
6 000
5 400
1 500
3 000
6 000
5 400
50
50
50
50
[Gennaio 2012]
6. Primati non umani
Tabella 6.1. Uistitì e tamarini
Spazio minimo al suolo degli stabulari per 1* o 2 animali più la progenie fino a 5 mesi di età (m2)
Volume minimo per ogni animale in più di età superiore a 5 mesi (m3)
Altezza minima stabulario (m)**
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Uistitì
0,5
0,2
1,5
[Gennaio 2017]
Tamarini
1,5
0,2
1,5
* Gli animali devono essere sistemati da soli solo in casi eccezionali.
** Il soffitto dello stabulario deve trovarsi ad un'altezza minima di 1,8 m dal suolo.
Tabella 6.2. Scimmie scoiattolo
Spazio minimo al suolo
per 1* o 2 animali (m2)
Volume minimo per ogni animale di età superiore a 6 mesi (m3)
Altezza minima stabulario (m)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
2,0
0,5
1,8
[Gennaio 2017]
* Gli animali devono essere sistemati da soli solo in casi eccezionali.
Tabella 6.3. Macachi e cercopitechi*
Dimensione minima dello stabulario (m2)
Volume minimo dello stabulario (m3)
Volume minimo per animale (m3)
Altezza minima stabulario (m)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Animali di meno di 3 anni **
2,0
3,6
1,0
1,8
[Gennaio 2017]
Animali a partire da 3 anni ***
2,0
3,6
1,8
1,8
Animali tenuti a fini di riproduzione****
3,5
2,0
* Gli animali devono essere sistemati da soli solo in casi eccezionali.
** Uno stabulario di dimensioni minime può contenere fino a tre animali.
*** Uno stabulario di dimensioni minime può contenere fino a due animali.
**** Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di età che sono alloggiati con la madre.
Tabella 6.4. Babbuini*
Dimensione minima dello stabulario (m2)
Volume minimo dello stabulario (m3)
Volume minimo per animale (m3)
Altezza minima stabulario (m)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Animali** di meno di 4 anni
4,0
7,2
3,0
1,8
[Gennaio 2017]
Animali** a partire da 4 anni
7,0
12,6
6,0
1,8
Animali tenuti a fini di riproduzione***
12,0
2,0
* Gli animali devono essere sistemati da soli solo in casi eccezionali.
** Uno stabulario di dimensioni minime può contenere fino a due animali.
*** Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a due anni di età che sono alloggiati con la madre.
7. Animali da allevamento
Tabella 7.1. Bovini
Peso corporeo
(kg)
Dimensione minima dello stabulario (m2)
Spazio minimo al suolo / animale
(m2/animale)
Spazio mangiatoia per
alimentazione "ad libitum" di animali senza corna (m/animale)
Spazio mangiatoia per
alimentazione razionata di animali senza corna (m/animale)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
fino a 100
2,50
2,30
0,10
0,30
[Gennaio 2017]
> 100 fino a 200
4,25
3,40
0,15
0,50
> 200 fino a 400
6,00
4,80
0,18
0,60
> 400 fino a 600
9,00
7,50
0,21
0,70
> 600 fino a 800
11,00
8,75
0,24
0,80
più di 800
16,00
10,00
0,30
1,00
Tabella 7.2. Pecore e capre
Peso corporeo
(kg)
Dimensione minima dello stabulario (m2)
Spazio minimo al suolo/ animale
(m2/animale)
Altezza minima divisorio
(m)
Spazio mangiatoia per alimentazione "ad libitum" (m/animale)
Spazio mangiatoia per alimentazione razionata (m/animale)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
inferiore a 20
1,0
0,7
1,0
0,10
0,25
[Gennaio 2017]
> 20 fino a 35
1,5
1,0
1,2
0,10
0,30
> 35 fino a 60
2,0
1,5
1,2
0,12
0,40
più di 60
3,0
1,8
1,5
0,12
0,50
Tabella 7.3. Maiali e maiali nani
Peso vivo (kg)
Dimensione minima dello stabulario*
(m2)
Spazio minimo al suolo per animale
(m2/animale)
Spazio minimo consentito per animale per coricarsi (in condizioni di temperatura neutra) (m2/animale)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
fino a 5
2,0
0,20
0,10
[Gennaio 2017]
> 5 fino a 10
2,0
0,25
0,11
> 10 fino a 20
2,0
0,35
0,18
> 20 fino a 30
2,0
0,50
0,24
> 30 fino a 50
2,0
0,70
0,33
> 50 fino a 70
3,0
0,80
0,41
> 70 fino a 100
3,0
1,00
0,53
> 100 fino a 150
4,0
1,35
0,70
più di 150
5,0
2,50
0,95
Cinghiali adulti (convenzionali)
7,5
1,30
* I maiali possono essere confinati in stabulari di dimensioni più ridotte per brevi periodi di tempo, per esempio, suddividendo il locale principale con pareti divisorie, per motivi veterinari o sperimentali, per esempio, quando è previsto un consumo individuale di cibo.
Tabella 7.4. Equini
Il lato più corto deve corrispondere, come minimo, a 1,5 volte l'altezza al garrese dell'animale. L'altezza degli stabulari in interno deve essere tale che l'animale possa impennarsi completamente.
Altezza al garrese
(m)
Spazio minimo al suolo/animale
(m2/animale)
Altezza minima stabulario (m)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Per ciascun animale alloggiato da solo o in gruppi di 3 animali al massimo
Per ciascun animale alloggiato in gruppi di 4 animali o più
Box parto / femmina con puledro
[Gennaio 2017]
da 1,00 fino a 1,40
9,0
6,0
16
3,00
> 1,40 fino a 1,60
12,0
9,0
20
3,00
più di 1,60
16,0
(2 x AG)2 *
20
3,00
* Per garantire che ci sia spazio sufficiente, lo spazio minimo disponibile per ciascun animale deve basarsi sull'altezza al garrese (AG)
8. Uccelli
Tabella 8.1. Pollame domestico
Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso gli uccelli possono essere alloggiati in stabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m2.
Peso corporeo (g)
Dimensione minima dello stabulario (m2)
Superficie minima per uccello (m2)
Altezza minima (cm)
Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 200
1,00
0,025
30
3
[Gennaio 2012]
> 200 fino a 300
1,00
0,03
30
3
> 300 fino a 600
1,00
0,05
40
7
> 600 fino a 1 200
2,00
0,09
50
15
> 1 200 fino a 1 800
2,00
0,11
75
15
> 1 800 fino a 2 400
2,00
0,13
75
15
più di 2 400
2,00
0,21
75
15
Tabella 8.2. Tacchino domestico
Tutti i lati dello stabulario devono avere una lunghezza minima di 1,5 m. Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso gli uccelli possono essere alloggiati in stabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m2 e un'altezza minima di 50 cm per gli animali al di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg e di 100 cm per quelli di oltre 4 kg. Stabulari di questo tipo possono ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.2.
Peso corporeo (kg)
Dimensione minima dello stabulario
(m2)
Superficie minima per uccello
(m2)
Altezza minima (cm)
Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 0,3
2,00
0,13
50
3
[Gennaio 2012]
> 0,3 fino a 0,6
2,00
0,17
50
7
> 0,6 fino a 1
2,00
0,30
100
15
> 1 fino a 4
2,00
0,35
100
15
> 4 fino a 8
2,00
0,40
100
15
> 8 fino a 12
2,00
0,50
150
20
> 12 fino a 16
2,00
0,55
150
20
> 16 fino a 20
2,00
0,60
150
20
più di 20
3,00
1,00
150
20
Tabella 8.3. Quaglia
Peso corporeo (g)
Dimensione minima dello stabulario
(m2)
Superficie per uccello alloggiato in coppia (m2)
Superficie per ogni uccello in più alloggiato in gruppo (m2)
Altezza minima (cm)
Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 150
1,00
0,5
0,10
20
4
[Gennaio 2012]
Più di 150
1,00
0,6
0,15
30
4
Tabella 8.4. Anatre e oche
Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso gli uccelli possono essere alloggiati in stabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m2. Stabulari di questo tipo possono ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.4.
Peso corporeo (g)
Dimensione minima dello stabulario
(m2)
Superficie per uccello (m2)*
Altezza minima (cm)
Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Anatre
[Gennaio 2012]
Fino a 300
2,00
0,10
50
10
> 300 fino a 1 200**
2,00
0,20
200
10
> 1 200 fino a 3 500
2,00
0,25
200
15
Più di 3 500
2,00
0,50
200
15
Oche
Fino a 500
2,00
0,20
200
10
> 500 fino a 2 000
2,00
0,33
200
15
Più di 2 000
2,00
0,50
200
15
* Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m2 ogni 2 m2 di stabulario e una profondità minima di 30 cm. Lo stagno può rappresentare fino al 50% della dimensione minima dello stabulario.
** Gli uccelli che non sanno ancora volare possono rimanere in stabulari con un'altezza minima di 75 cm.
Tabella 8.5. Anatre e oche: dimensioni minime dello stagno
Superficie (m2)
Profondità (cm)
Anatre
0,5
30
Oche
0,5
da 10 a 30
* Le dimensioni dello stagno sono per stabulari di 2 m2. Lo stagno può rappresentare fino al 50% della dimensione minima dello stabulario.
Tabella 8.6. Piccioni
Gli stabulari devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) e non quadrati, per permettere agli animali di effettuare brevi voli.
Dimensione del gruppo
Dimensione minima dello stabulario (m2)
Altezza minima (cm)
Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)
Lunghezza minima posatoio per uccello (cm)
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 6
2
200
5
30
[Gennaio 2012]
da 7 a 12
3
200
5
30
per ogni uccello in più oltre i 12
0,15
5
30
Tabella 8.7. Diamante mandarino
Gli stabulari devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) per permettere agli animali di effettuare brevi voli. Per gli studi sulla riproduzione, le coppie possono essere alloggiate in stabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,5 m2 e un'altezza minima di 40 cm. Chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario.
Dimensione del gruppo
Dimensione minima dello stabulario (m2)
Altezza minima (cm)
Numero minimo di mangiatoie
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 6
1,0
100
2
[Gennaio 2012]
da 7 a 12
1,5
200
2
da 13 a 20
2,0
200
3
per ogni uccello in più oltre i 20
0,05
1 per 6 uccelli
9. Anfibi
Tabella 9.1. Urodeli acquatici
Lunghezza del corpo*(cm)
Superficie d'acqua minima (cm2)
Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm2)
Profondità minima dell'acqua (cm)
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 10
262,5
50
13
15ºC-22°C
100%
[Gennaio 2012]
> 10 fino a 15
525
110
13
> 15 fino a 20
875
200
15
> 20 fino a 30
1 837,5
440
15
Più di 30
3 150
800
20
* Misurata dal muso alla coda
Tabella 9.2. Anuri acquatici*
Lunghezza del corpo**(cm)
Superficie d'acqua minima (cm2)
Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm2)
Profondità minima dell'acqua (cm)
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Inferiore a 6
160
40
6
18ºC-22°C
100%
[Gennaio 2012]
da 6 a 9
300
75
8
> 9 fino a 12
600
150
10
più di 12
920
230
12,5
* Queste condizioni si riferiscono alle vasche dove vengono tenuti gli animali (ad es. per l'allevamento) ma non a quelle utilizzate per l'accoppiamento naturale e la superovulazione per motivi di efficienza, perché per queste ultime procedure servono vasche individuali più piccole. Le indicazioni riguardanti lo spazio si riferiscono agli individui adulti nelle categorie di dimensioni indicate; gli individui giovani e i girini devono essere esclusi; in caso contrario è necessario modificare le dimensioni secondo un principio di gradualità.
** Misurata dal muso all'ano.
Tabella 9.3. Anuri semiacquatici
Lunghezza del corpo*
(cm)
Dimensione minima dello stabulario** (cm2)
Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm2)
Altezza minima stabulario*** (cm)
Profondità minima dell'acqua
(cm)
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 5,0
1 500
200
20
10
10ºC-15ºC
50-80%
[Gennaio 2012]
> 5,0 fino a 7,5
3 500
500
30
10
Più di 7,5
4 000
700
30
15
* Misurata dal muso all'ano.
** Un terzo deve essere riservato alla parte terrestre e due terzi alla parte acquatica, che deve permettere agli animali di immergersi
*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dello stabulario deve inoltre essere adattata alla struttura interna.
Tabella 9.4. Anuri semi-terricoli
Lunghezza del corpo*
(cm)
Dimensione minima dello stabulario**
(cm2)
Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm2)
Altezza minima stabulario *** (cm)
Profondità minima dell'acqua
(cm)
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 5,0
1 500
200
20
10
23ºC-27ºC
50-80%
[Gennaio 2012]
> 5,0 fino a 7,5
3 500
500
30
10
più di 7,5
4 000
700
30
15
* Misurata dal muso all'ano.
** Due terzi devono essere riservati alla parte terrestre e un terzo alla parte acquatica, che deve permettere agli animali di immergersi.
*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dello stabulario deve inoltre essere adattata alla struttura interna.
Tabella 9.5. Anuri arboricoli
Lunghezza del corpo*
(cm)
Dimensione minima dello stabulario**
(cm2)
Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm2)
Altezza minima stabulario ***
(cm)
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 3,0
900
100
30
18ºC-25ºC
50-70%
[Gennaio 2012]
Più di 3,0
1 500
200
30
* Misurata dal muso all'ano.
** Due terzi devono essere riservati alla parte terrestre e un terzo alla parte acquatica, che deve permettere agli animali di immergersi.
*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dello stabulario deve inoltre essere adattata alla struttura interna.
10. Rettili
Tabella 10.1. Chelonidi acquatici
Lunghezza del corpo*)
(cm)
Superficie d'acqua minima
(cm2)
Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm2)
Profondità minima dell'acqua
(cm)
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 5
600
100
10
20ºC-25ºC
80-70%
[Gennaio 2012]
> 5 fino a 10
1 600
300
15
> 10 fino a 15
3 500
600
20
> 15 fino a 20
6 000
1 200
30
> 20 fino a 30
10 000
2 000
35
Più di 30
20 000
5 000
40
*) Misurata in linea retta dal bordo anteriore al bordo posteriore della corazza.
Tabella 10.2. Serpenti terricoli
Lunghezza del corpo*)
(cm)
Superficie minima al suolo
(cm2)
Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm2)
Altezza minima stabulario **)
(cm)
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Data di cui all"articolo 34, paragrafo 2
Fino a 30
300
150
10
22ºC-27ºC
60-80%
[Gennaio 2012]
> 30 fino a 40
400
200
12
> 40 fino a 50
600
300
15
> 50 fino a 75
1 200
600
20
Più di 75
2 500
1 200
28
*) Misurata dal muso all'ano.
**) Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dello stabulario deve inoltre essere adattata alla struttura interna.
ALLEGATO V
Elenco degli animali di cui all'articolo 34, paragrafo 4
1)Bovini (Bos taurus e Bos indicus);
2)Pecore e capre (Ovis aries e Capra hircus);
3)Maiali (Sus scrofa);
4)Equini (Equus caballus e Equus asinus);
5)Pollame domestico (Gallus gallus domesticus);
6)Tacchino domestico (Meleagris gallopavo);
7)Anatre e oche (Anas platyrhynchos, Anser anser domesticus, Cairina moschata);
8)Quaglia domestica (Coturnix spp);
9)Piccioni (Colombia livia);
10)Conigli (Oryctolagus cuniculus)
ALLEGATO VI
Metodi umanitari di uccisione degli animali
Tabella 1 – Metodi umanitari di uccisione dei pesci, inclusi gnatostomi e ciclostomi
Agente
Rapidità
Efficacia
Facilità d'uso
Sicurezza operatore
Valore estetico
Valutazione complessiva
(1-5)
Osservazioni
Overdose di anestetico
++
++
++
da + a ++
++
da 4 a 5*
Può essere usato previa sedazione dell'animale.
*Alcuni anestetici possono causare irritazioni alla pelle se usati sui pesci.
Elettrochoc
++
+
+
+
++
4
Necessita di attrezzature specifiche.
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Macerazione
++
++
++
++
+
4
Solo per i pesci di lunghezza inferiore ai 2 cm
Commozione cerebrale
++
+
+
++
-
3
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Dislocazione cervicale
++
++
+
++
-
2 - se l'animale è cosciente
5 - se l'animale non è cosciente
Non usata nei pesci >500g. Seguita dalla distruzione del cervello.
Altri metodi possono essere usati su pesci non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.
Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, dove 5 è il punteggio migliore.
Tabella 2 - Metodi umanitari di uccisione degli anfibi
Agente
Rapidità
Efficacia
Facilità d'uso
Sicurezza operatore
Valore estetico
Valutazione complessiva
(1-5)
Osservazioni
Overdose di anestetico
++
++
++
++
++
5
Può essere usato previa sedazione dell'animale.
Commozione cerebrale
++
++
+
++
-
3
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
NMB/miscele anestetiche*
+
++
-
+
+
3
Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.
Irradiazione a microonde
++
++
-
+
++
3
Necessità di attrezzature specifiche.
Per piccoli anfibi.
Elettrochoc
+
+
+
-
-
2
Necessita di attrezzature specifiche.
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Altri metodi possono essere usati su anfibi non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.
Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.
Tabella 3 - Metodi umanitari di uccisione dei rettili
Agente
Rapidità
Efficacia
Facilità
d'uso
Sicurezza
operatore
Valore
estetico
Valutazione
complessiva
(1-5)
Osservazioni
Overdose di anestetico
++
++
++
+
++
5
Può essere usato previa sedazione dell'animale.
Proiettile captivo
++
++
++
+
+
5
Per grandi rettili.
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Arma da fuoco
++
++
++
-
+
4
Deve essere utilizzata da tiratore esperto. Può essere associata a un metodo per assicurare la morte. Da utilizzarsi in ambiente naturale.
Commozione cerebrale
+
+
+
++
-
3
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Altri metodi possono essere usati su rettili non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.
Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.
Tabella 4 - Metodi umanitari di uccisione degli uccelli
Agente
Rapidità
Efficacia
Facilità
d'uso
Sicurezza
operatore
Valore
estetico
Valutazione
complessiva
(1-5)
Osservazioni
NMB/miscele anestetiche
++
++
+
+
++
4
Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.
Gas inerti (Ar, N2)
++
++
++
++
+
4
Seguiti da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Macerazione
++
++
++
++
-
4
Per i pulcini fino a 72 h di vita
Dislocazione cervicale
++
++
-
++
-
1/3 - se l'animale è cosciente
5 - se l'animale non è cosciente
Per piccoli e giovani uccelli (<250 g).
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Irradiazione a microonde
++
++
-
++
+
3
Necessita di attrezzature specifiche.
Commozione cerebrale
++
++
-
++
-
3
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Elettrochoc
++
++
+
-
-
3
Necessita di attrezzature specifiche.
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Monossido di carbonio
+
+
++
-
-
1
Pericoloso per l'operatore.
Altri metodi possono essere usati su uccelli non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.
Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.
Tabella 5 - Metodi umanitari di uccisione dei roditori
Agente
Rapidità
Efficacia
Facilità
d'uso
Sicurezza
operatore
Valore
estetico
Valutazione
complessiva
(1-5)
Osservazioni
Overdose di anestetico
++
++
++
+
++
5
Può essere usato previa sedazione dell'animale.
NMB/miscele anestetiche
++
++
-
+
++
4
Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.
Gas inerti (Ar)
++
+
++
+
+
4
Seguiti da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Commozione cerebrale
++
++
+
++
-
3
Per i roditori di peso inferiore a 1 kg. Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Dislocazione cervicale
++
++
+
++
-
2/3 - se l'animale è cosciente
5 - se l'animale non è cosciente
Per i roditori di peso inferiore a 150g.
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Irradiazione a microonde
++
++
-
++
+
3
Necessita di attrezzature specifiche.
Decapitazione
+
+
+
++
-
1/2 - se l'animale è cosciente
5 - se l'animale non è cosciente
Biossido di carbonio
+
++
++
+
++
5
Da utilizzare solo in quantità sufficiente.
Monossido di carbonio
+
+
+
-
++
1
Pericoloso per l'operatore
Altri metodi possono essere usati su roditori non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.
Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.
Tabella 6 - Metodi umanitari di uccisione dei conigli
Agente
Rapidità
Efficacia
Facilità
d'uso
Sicurezza
operatore
Valore
estetico
Valutazione
complessiva
(1-5)
Osservazioni
Overdose di anestetico
++
++
++
+
++
5
Può essere usato previa sedazione dell'animale.
NMB/miscele anestetiche
++
++
-
+
++
4
Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.
Proiettile captivo
++
++
-
+
+
4
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Dislocazione cervicale
++
++
-
++
-
3 - se l'animale è cosciente
5 - se l'animale non è cosciente
Accettabile per i conigli di peso inferiore a 1 kg.
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Commozione cerebrale
++
+
-
++
-
3
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Elettrochoc
++
+
++
-
+
3
Necessita di attrezzature specifiche.
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Irradiazione a microonde
++
++
-
++
+
3
Necessita di attrezzature specifiche.
Decapitazione
+
+
+
-
-
1 - se l'animale è cosciente
5 - se l'animale non è cosciente
Per i conigli di peso inferiore a 1 kg.
Monossido di carbonio
+
+
++
-
++
1
Pericoloso per l'operatore.
Congelamento rapido
+
+
++
++
+
1
Da utilizzare sui feti di peso inferiore a 4g
Altri metodi possono essere usati su conigli non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.
Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.
Tabella 7 - Metodi umanitari di uccisione di cani, gatti, furetti e volpi
Agente
Rapidità
Efficacia
Facilità
d'uso
Sicurezza
operatore
Valore
estetico
Valutazione
complessiva
(1-5)
Osservazioni
Overdose di anestetico
++
++
-
+
++
5
Può essere usato previa sedazione dell'animale.
NMB/miscele anestetiche
++
++
-
+
+
4
Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.
Colpo a proiettile libero con fucili, pistole e munizioni adeguate
++
++
-
-
-
4
Deve essere utilizzata da tiratore esperto. Può essere associata a un metodo per assicurare la morte.
Proiettile captivo
++
++
-
++
+
3
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Elettrochoc
++
++
-
-
-
3
Necessita di attrezzature specifiche.
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Commozione cerebrale
++
++
+
++
-
2
Da utilizzare sui neonati.
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Altri metodi possono essere usati su cani, gatti, furetti e volpi non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.
Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.
Tabella 8 - Metodi umanitari di uccisione dei grandi mammiferi
Agente
Rapidità
Efficacia
Facilità
d'uso
Sicurezza
operatore
Valore
estetico
Valutazione
complessiva
(1-5)
Osservazioni
Overdose di anestetico
++
++
-
+
++
5
Può essere usato previa sedazione dell'animale.
Proiettile captivo
++
++
+
+
+
5
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Colpo a proiettile libero con fucili, pistole e munizioni adeguate
++
++
+
-
+
4
Deve essere utilizzata da tiratore esperto. Può essere associata a un metodo per assicurare la morte. Da utilizzarsi in ambiente naturale.
NMB/miscele anestetiche
++
++
-
+
++
4
Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.
Gas inerti (Ar)
++
++
+
+
+
4
Seguiti da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Accettabile per i suini.
Elettrochoc
++
++
+
-
-
3
Necessita di attrezzature specifiche.
Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Commozione cerebrale
++
+
-
+
+
3 - se l'animale è cosciente
5 - se l'animale non è cosciente
Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.
Altri metodi possono essere usati su grandi mammiferi non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.
Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.
Tabella 9 - Metodi umanitari di uccisione dei primati non umani
Agente
Rapidità
Efficacia
Facilità
d'uso
Sicurezza
operatore
Valore
estetico
Valutazione
complessiva
(1-5)
Osservazioni
Overdose di anestetico
++
++
-
+
++
5
Può essere usato previa sedazione dell'animale.
Altri metodi possono essere usati su primati non umani non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.
Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.
ALLEGATO VII
Elenco degli elementi di cui all"articolo 22, paragrafo 4
1. Legislazione nazionale in vigore relativa all'acquisizione, all'allevamento, alla cura e all'utilizzo degli animali nelle procedure scientifiche.
2. Codice etico legato al rapporto tra uomo e animale, al valore intrinseco della vita, e gli argomenti a favore e contro l'uso degli animali nelle procedure scientifiche.
3. Biologia di base in relazione all'anatomia, alle caratteristiche fisiologiche, alla riproduzione, alla genetica e all'alterazione genetica.
4. Comportamento animale, allevamento e arricchimento.
5. Cure veterinarie e igiene.
6. Riconoscimento del dolore, della sofferenza e dell'angoscia proprie delle specie più comunemente utilizzate in laboratorio.
7. Anestesia, metodi analgesici ed eutanasia.
8. Uso di punti finali umanitari.
9. Requisiti in materia di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
ALLEGATO VIII
Elenco degli elementi di cui all"articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
1. Pertinenza e giustificazione dei seguenti aspetti:
(a)
uso degli animali compresa la loro origine, il numero stimato, le specie e le fasi della vita in cui si trovano;
(b)
procedure.
2. Dimostrazione che sono stati applicati metodi esistenti di sostituzione, riduzione e perfezionamento dell'uso di animali nelle procedure.
3. Dimostrazione della competenza delle persone partecipanti al progetto.
4. Pianificazione dell'utilizzo di metodi anestetici, analgesici e antidolorifici.
5. Misura miranti a ridurre, evitare e attenuare qualsiasi forma di sofferenza per l'animale dalla nascita alla morte.
6. Condizioni di alloggiamento, allevamento e cura degli animali.
7. Uso di punti finali precoci e preventivi.
8. Strategia sperimentale o di osservazione e modello statistico per ridurre al minimo il numero degli animali, le sofferenze inflitte e l'impatto ambientale.
9. Esperienza su tutto l'arco di vita dell'animale e riutilizzo degli animali.
10. Misure per evirare inutili ripetizioni di esperimenti.
ALLEGATO IX
Definizioni generali dei livelli di gravità di cui all'articolo 17, paragrafo 1
In generale:
Salvo prova contraria, occorre partire dalla premessa che le procedure dolorose per gli esseri umani sono dolorose anche per gli animali.
Assenza di dolore o dolore lieve: livello di gravità 1
Interventi e manipolazioni sugli animali a scopi sperimentali che non causano agli animali nessun dolore o dolore lieve di breve durata, o sofferenza, lesioni o angoscia lieve e non provocano un significativo deterioramento delle loro condizioni generali.
Esempi:
–
studi con diverse composizioni di mangimi o con dieta non fisiologica, con segni o sintomi clinici minimi;
–
prelievo di campioni di sangue o iniezioni (s.c., i.m., i.p., i.v.) di un farmaco;
–
biopsia di un tessuto superficiale sotto anestesia;
–
tecniche di scanning non invasive, con o senza sedazione o anestesia degli animali;
–
studi di tollerabilità che possono causare reazioni di breve durata e di minima entità a livello locale o sistemico;
–
elettrocardiogrammi su animali coscienti;
–
studi di osservazione, quali test a campo aperto, test del labirinto o test della scala;
–
esperimenti in anestesia totale senza risveglio;
Moderato: livello di gravità 2
Interventi e manipolazioni sugli animali a scopo sperimentale che sottopongono questi ultimi ad angoscia moderata di breve durata o ad un episodio di durata moderatamente lunga o lunga; di angoscia, dolore o sofferenza lievi, o a lesioni o ad un deterioramento significativo delle condizioni generali.
Esempi:
–
interventi chirurgici sotto anestesia e adeguata analgesia;
–
impianto di dispositivi quali cateteri, trasmettitori telemetrici e minipompe in anestesia generale;
–
studi con dieta non fisiologica, con segni cliniciosintomi di diabete mellito senza trattamento;
–
frequente prelievo di campioni di sangue o somministrazione di sostanze;
–
induzione di ansia nei modelli animali;
–
test di tossicità acuta, studi di tollerabilità acuta; studi telemetrici, test di tossicità cronica/cancerogenicità con punti terminali non letali;
–
modelli di crisi, ad esempio studi sull'epilessia;
–
modelli animali non letali di cancro, ad esempio studi sullo xenotrapianto;
Grave: livello di gravità 3
Interventi e manipolazioni sugli animali a scopo sperimentale che causano loro angoscia grave o molto grave, o che li sottopongono ad un episodio moderatamente lungo o lungo di angoscia moderata, dolore forte, sofferenza prolungata o lesioni gravi, o deterioramento significativo e persistente delle condizioni generali.
Esempi:
–
infezioni batteriche o virali letali;
–
modelli cronici di artrite reumatoide;
–
animali geneticamente modificati con fenotipi letali (ad esempio oncogenesi), senza conclusione anticipata dell'esperimento;
–
trapianto di organi (ad esempio rene, pancreas);
–
modelli cronici di gravi patologie neurologiche, ad esempio morbo di Parkinson.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0134),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0142/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A6-0080/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/123/CE)
Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia energetica (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0778),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0412/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– vista la lettera in data 11 marzo 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0146/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita a una mera codificazione di tali disposizioni, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale di seguito emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti(5) ha subito diverse e sostanziali modificazioni(6). In occasione di nuove modificazioni è ║ opportuno, ║ per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento.
(2) L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ║ è limitato agli apparecchi domestici. La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 relativa al piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ai prodotti connessi al consumo energetico, tra cui i prodotti da costruzione, che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia ║(7). La presente direttiva dovrebbe integrare e non pregiudicare in alcun modo l'applicazione della direttiva 2005/32/CE. Avvalendosi di un approccio olistico e determinando ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere considerata come parte integrante di un quadro normativo più ampio, che include il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(8), e la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'ediliza(9).
(3)Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell"8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico comunitario entro il 2020, caldeggiando l'attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo "Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità". Il piano d'azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore produttivo.
(4)Allo scopo di promuovere l'efficienza e il risparmio energetici è inoltre indispensabile che l'Unione europea e gli Stati membri rendano giuridicamente vincolante l'obiettivo di un risparmio energetico del 20% entro il 2020, proponendo e attuando misure coerenti per garantirne il conseguimento.
(5)Migliorare l'efficienza dei prodotti connessi al consumo energetico attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione europea nel suo complesso e anche l'industria manifatturiera attraverso la riduzione del prezzo del carbonio nel sistema di scambio delle emissioni.
(6) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi al consumo energetico dovrebbe può orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un'utilizzazione razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo comunitario del 20% in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti prodotti non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.
(7)Dato che l'edilizia rappresenta il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea e che la revisione della direttiva 2002/91/CE mira a promuovere un miglioramento del rendimento energetico complessivo degli edifici nel senso dell'ottimizzazione dei costi, è opportuno, in tale contesto, che l'inserimento di determinati prodotti da costruzione connessi al consumo energetico nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia finalizzato a coadiuvare le famiglie nella scelta del prodotto più conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico al momento della ristrutturazione di un edificio.
(8)Allo scopo di garantire prevedibilità ai fabbricanti e chiarezza ai consumatori, la Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi al consumo energetico, compresi i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che quindi saranno oggetto delle misure di attuazione adottate dagli Stati membri e dalla Commissione.
(9) L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi di tali prodotti in relazione al consumo di energia e di altre risorse essenziali ║ nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta; per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia semplice, sintetica e facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali ║. A tal fine l'attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l'informazione agli utilizzatori finali circa l'efficienza energetica dei prodotti.Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati.
(10)Come sottolineato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la sua proposta della presente direttiva, il valido sistema originale di etichettatura A-G è stata ripreso come modello in vari paesi del mondo, come Argentina, Brasile, Cile, Cina, Iran, Israele e Sudafrica.
(11) È opportuno che gli Stati membri verifichino regolarmente il rispetto della presente direttiva e inseriscano le informazioni del caso nella relazione biennale che sono tenuti a presentare alla Commissione nell'ambito della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.
(12) L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione. Il presente sistema dovrebbe pertanto garantire l'informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l'etichettatura obbligatoria e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.
(13) I prodotti connessi al consumo energetico hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l'uso, conformemente agli obiettivi dell'Unione europea in materia di efficienza energetica, la promozione di fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra..
(14) Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che ▌ i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso ▌ siano contemplati da una misura di attuazione.
(15)Dato che l'edilizia assorbe il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea e che, nel contesto degli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto, l'Unione europea ha fissato l'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020, è indispensabile privilegiare l'elaborazione delle misure di attuazione per i prodotti da costruzione, quali ad esempio le finestre.
(16)Il numero di Stati membri che dispongono di politiche in materia di appalti pubblici in virtù delle quali le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico, dovrebbe aumentare costantemente fino al conseguimento dell'obiettivo di copertura totale del territorio dell'Unione europea. Lo stesso dovrebbe valere per gli Stati membri che dispongono di incentivi per tali prodotti. Onde evitare distorsioni del mercato e per quantoi criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergano anche notevolmente da uno Stato membro all'altro, essi dovrebbero conformarsi agli obiettivi strategici dell'Unione europea in materia di efficienza energetica. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite nelle misure di applicazione della direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione che caratterizza la situazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico.
(17) Quando si definiscono le disposizioni in materia di appalti pubblici nelle misure di applicazione previste dalla presente direttiva occorre fissare soglie proporzionate in termini di importo e volume degli appalti, tenuto conto dell'onere amministrativo e della possibilità di far applicare le norme in materia di appalti pubblici da parte degli Stati membri.
(18) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti sotto il profilo energetico potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato. Tuttavia, gli aiuti di Stato per la tutela ambientale, e in particolare per il risparmio energetico, che perseguono un comune interesse europeo sono esentati a norma di diversi strumenti comunitari e alle condizioni ivi enunciate, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (10).
(19) La promozione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico mediate l'etichettatura, gli appalti pubblici e gli incentivi non dovrebbe andare a discapito delle prestazioni ambientali complessive dei prodotti stessi.
(20)Le disposizioni della presente direttiva sul contenuto delle informazioni pubblicitarie dovrebbero essere considerate soltanto come una misura straordinaria e non dovrebbero pertanto limitare altre forme di pubblicità previste da qualsiasi altra normativa comunitaria.
(21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).
(22)In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico durante l'uso. Al fine di creare un sistema prevedibile per l'industria e comprensibile per i consumatori, la Commissione dovrebbe assumersi la responsabilità di stabilire un periodo fisso di durata per la classificazione energetica riportata sull'etichetta e di aggiornare periodicamente e regolarmente le soglie dell'indice di efficienza della classificazione.Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, ║ devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Ogni due anni la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo una relazione incentrata sull'Unione europea e sui singoli Stati membri, contenente informazioni dettagliate sull'adozione delle misure di attuazione, nonché informazioni uniformi relative ai prodotti.
(23) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.
(24)In sede di attuazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per le piccole e medie imprese (PMI) e tener conto, nella misura del possibile, delle esigenze specifiche e dei vincoli finanziari e amministrativi di queste ultime.
(25) La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazionenel diritto interno indicati nell'allegato I, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, sul consumo di energia e altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi al consumo energetico, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.
2. La presente direttiva si applica ai prodotti, tra cui quelli da costruzione, che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.
3. La presente direttiva non si applica:
a)
ai prodotti usati;
b)
ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
c)
alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
–
"prodotto connesso al consumo energetico", ("prodotto"), qualsiasi bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio e/o messo in servizio nella Comunità, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi al consumo energetico disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o messe in servizio come pezzi individuali per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
–
"prodotto da costruzione": un prodotto connesso al consumo energetico utilizzato nelle costruzioni o nelle ristrutturazioni edilizie;
–
"scheda", una tabella standard contenente informazioni su un prodotto;
–
"altre risorse essenziali", acqua, materie prime, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale;
–
"informazioni complementari", altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto, che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia per unità di tempo o di altre risorse essenziali, sulla base di dati quantificabili, tra cui quelli relativi alla sua fabbricazione o qualsiasi altro aspetto ambientale significativo;
–
"aspetti ambientali significativi", gli aspetti ritenuti significativi per un prodotto connesso al consumo energetico in una misura di applicazione adottata a norma della direttiva 2005/32/CE in merito a tale prodotto;
–
"impatto diretto", l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia;
–
"impatto indiretto", l'impatto dei prodotti che non consumano energia bensì contribuiscono al consumo energetico, per cui il calcolo del rendimento di tali prodotti si basa su parametri oggettivi e indipendenti che non presentano variazioni climatiche;
–
"distributore", qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali;
–
"fornitore", il fabbricante, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità oppure la persona che immette il prodotto sul mercato comunitario;
–
"utilizzatore finale", persona fisica o giuridica che utilizza il prodotto a fini professionali o personali. Si tratta del consumatore ultimo di un prodotto e in particolare della persona per la quale il prodotto è stato concepito e può differire da quella che lo acquista. La presente definizione copre i consumatori privati e i gruppi di consumatori. Al momento dell'acquisto di prodotti connessi al consumo energetico, anche le autorità pubbliche sono considerate "utilizzatori finali" ai fini della presente direttiva;
Articolo 3
Responsabilità degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché:
a)
tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi di cui agli articoli 5 e 6, nonché all'articolo 10, paragrafi 3 e 4 della presente direttiva;
b)
per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti misure di applicazione, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;
c)
l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sul risparmio di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali;
d)
siano adottate opportune misure per incentivare la Commissione e le autorità nazionali incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare e a fornirsi reciprocamente informazioni ai fini della corretta applicazione della presente direttiva.
La cooperazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e possono essere supportati dai programmi comunitari del caso. Nell'ambito della cooperazione sono garantite la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. La Commissione si adopera per incentivare la cooperazione ║ tra gli Stati membri e per dare il proprio contributo a tal fine.
2. Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva e alle rispettive misure di applicazione per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti e alle condizioni imposte dallo Stato membro in questione, che sono efficaci e proporzionate. Per quanto riguarda i prodotti già acquistati, i consumatori beneficiano dei diritti già previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale sulla protezione del consumatore, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto.
Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie entro un determinato lasso di tempo, per garantire la conformità alle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto degli eventuali danni imputabili alla mancata conformità.
Se la situazione di mancata conformità del prodotto persiste, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione in commercio e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne è limitata o vietata l'immissione in commercio, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
3. Ogni due anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito di una relazione, in merito alle rispettive attività di controllo dell'applicazione della normativa e al livello di conformità all'interno dei rispettivi territori.
La Commissione può specificare gli elementi precisi che devono costituire il contenuto comune delle suddette relazioni, definendo i requisiti minimi di un formato armonizzato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 4
Obblighi in materia di informazione
Gli Stati membri garantiscono che:
1)
le informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari siano, ai sensi delle misure di applicazione adottate a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta apposta sul prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via internet;
2)
le informazioni di cui al punto 1 riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite ▌ ove richiesto dalla relativa misura di applicazione;
3)
la pubblicità di un modello specifico di prodotti connessi al consumo energetico, contemplata da una misura di attuazione prevista dalla presente direttiva e in cui figurano le specifiche tecniche, fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o sul risparmio energetico o faccia riferimento alla classe energetica del prodotto;
4)
le pubblicazioni tecniche promozionali in materia di prodotti connessi al consumo energetico che descrivano i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure online) forniscano agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento all'etichetta energetica del prodotto.
Articolo 5
Responsabilità dei fornitori
Gli Stati membri garantiscono che:
1)
i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in una misura di applicazione forniscano un'etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e a tale misura di applicazione;
2)
i fornitori approntino una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
a)
la descrizione generale del prodotto;
b)
se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
c)
i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni comunitarie;
d)
se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
A tal fine i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria;
3)
i fornitori tengano tale documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico;
4)
riguardo all'etichettatura e alla scheda, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate;
5)
oltre alle etichette, i fornitori forniscano ▌una scheda relativa al prodotto;
6)
i fornitori inseriscano una scheda del prodotto in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, le schede sono accluse all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto;
7)
i fornitori siano responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite;
8)
si ritenga che i fornitori abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull'etichetta o nella scheda.
Articolo 6
Responsabilità dei distributori
Gli Stati membri garantiscono che:
1)
i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;
2)
riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto indicato in una misura di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono la versione più recente dell'adeguata etichetta, alla scadenza del periodo di validità della vecchia etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nella relativa misura di applicazione e nella pertinente versione linguistica.
Articolo 7
Vendita a distanza
Per i casi in cui i prodotti vengano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite telemarketing o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, le misure di applicazione contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate sulla versione più recente dell'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto. In caso di televendita, le misure di attuazione prevedono le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda.
Articolo 8
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto della presente direttiva e delle misure di esecuzione applicabili e sono pienamente conformi ad esse.
2. Purché vigilino regolarmente sul mercato esalvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle misure di applicazione. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che tali informazioni non siano corrette.
Articolo 9
Appalti pubblici e incentivi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di appalto di ║ lavori, forniture o servizi a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12), che non rientrano nei settori esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della suddetta direttiva, non acquistano prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione fissati nella relativa misura di applicazione e, puntando al conseguimento delle migliori classi di efficienza, che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2.
2. I criteri fissati nelle misure di applicazione per la definizione dei livelli minimi di prestazione ai fini degli appalti pubblici sono i seguenti:
a)
efficacia economica rispetto alle finanze pubbliche,
b)
utilità di indire un appalto pubblico per i prodotti interessati,
c)
il potenziale di risparmio energetico,
d)
la promozione dell'innovazione, in linea con la strategia di Lisbona,
e)
probabilità di indurre un cambiamento del mercato a favore di prodotti che presentano prestazioni migliori,
f)
necessità di garantire un'adeguata concorrenza.
3. Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore a 15 000 EUR. Le misure di applicazione possono fissare la soglia minima ad un valore superiore a 15 000 EUR, IVA esclusa, tenuto conto dei prezzi di acquisto correnti e dei volumi interessati.
4. Gli Stati membri non prevedono incentivi per i prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione definiti nelle rispettive misure di applicazione.
5. Quando gli Stati membri indicono un appalto pubblico o prevedono incentivi per determinati prodotti ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi istituite nelle rispettive misure di applicazione.
Tra gli incentivi possono anche rientrare crediti d'imposta, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad alta efficienza energetica sia per le imprese che li fabbricano e li promuovono, nonché la riduzione o la soppressione dell'imposta sul valore aggiunto sui materiali e i componenti che migliorano l'efficienza energetica. Gli incentivi offerti dagli Stati membri devono essere efficaci ed efficienti.
Articolo 10
Revisione della classificazione energetica riportata sull'etichetta
1.Alla Commissione spetta la competenza di rivedere periodicamente e regolarmente la classificazione energetica, in conformità della durata prestabilita della classificazione, come determinato mediante le misure di attuazione ai sensi dell'articolo 12.
2.La Commissione basa la revisione delle soglie dell'indice di efficienza della classificazione sugli ultimi dati disponibili, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico del prodotto in questione e, con largo anticipo rispetto alla revisione, svolge opportune consultazioni con le parti interessate secondo l'articolo 12, paragrafo 3.
3.I fornitori sono tenuti a fornire ai distributori la versione più recente dell'etichetta, al più tardi alla scadenza del periodo di validità della vecchia etichetta.
4.I distributori sono tenuti a sostituire la vecchia etichetta con l'etichetta energetica che contiene le classificazioni oggetto di revisione per il prodotto in questione il giorno stesso della scadenza del periodo di validità della vecchia etichetta in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 12
Misure di esecuzione
1. Gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda sono definiti nelle misure di esecuzione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 11, paragrafo 2, per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.
Se ad un prodotto si applicano i criteri di cui al paragrafo 2, rientra in una delle misure di applicazione previste al paragrafo 4.
Le disposizioni previste nelle misure di esecuzione con riferimento alle informazioni contenute sull'etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.
Qualora una misura di esecuzione preveda disposizioni riguardanti sia l'efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, l'etichetta deve essere concepita, nella forma e nel contenuto, in modo tale da mettere in evidenza l'efficienza energetica del prodotto.
Le misure di esecuzione attualmente in vigore, che sono state adottate prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, devono essere armonizzate con le disposizioni contenute nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la presentazione, la forma grafica, le classi o altre caratteristiche dell'etichetta energetica, entro ...(13).
2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a)
in base ai dati più recenti disponibili e tenendo conto dei quantitativi immessi sul mercato comunitario, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;
b)
║ deve esistere una significativa differenza nei livelli di prestazione pertinenti di tali prodotti comparati ai prodotti disponibili sul mercato e aventi funzionalità equivalenti;
c)
la Commissione tiene conto della legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, allorché si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti;
3. Quando prepara una proposta di misura di esecuzione la Commissione:
a)
tiene conto dei parametri ambientali fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE ritenuti significativi nella relativa misura di esecuzione adottata a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l'utilizzatore finale durante l'uso del prodotto;
b)
valuta l'impatto della misura sull'ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività, anche sui mercati non comunitari, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;
c)
procede alle opportune consultazioni delle parti interessate, tra cui i fabbricanti e i loro fornitori;
d)
definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o modalità per un'applicazione graduale tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su gruppi di prodotti specifici fabbricati principalmente da PMI.
4. Nelle misure di esecuzione devono essere specificati in particolare :
a)
l'esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto;
b)
le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
c)
le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall'articolo 5;
d)
la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile e mantenere contemporaneamente gli elementi di base dell'attuale etichetta (classificazione basata su una scala da A a G), che sono semplici e riconoscibili; l'etichetta indica anche un periodo di validità;
e)
il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sul prodotto esposto, le informazioni fornite e le modalità per la presentazione dell'etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all'articolo 7; se del caso nelle misure di applicazione può essere prevista l'apposizione di un'etichetta sul prodotto o la stampigliatura di un'etichetta sull'imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell'etichetta in cataloghi, nelle vendite a distanza o via internet;
f)
il contenuto e se del caso il formato nonché altri dati riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 3. Le informazioni contenute nell'etichetta sono inserite anche nella scheda;
g)
per i prodotti cui si applicano, i livelli minimi di prestazione e, ove opportuno, una soglia minima superiore a 15 000 EUR, IVA esclusa, ai fini dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3;
h)
per i prodotti cui si applicano, i livelli minimi di prestazione ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4;
i)
il contenuto specifico dell'etichetta per l'uso pubblicitario, in particolare, e secondo il caso, la classe energetica e altri livelli di prestazione pertinenti del prodotto in forma leggibile e visibile;
j)
▌ la durata prestabilita della classificazione energetica riportata sull'etichetta, che deve essere un periodo di almeno tre anni ma non superiore a cinque anni, tenuto conto del ritmo di innovazione del prodotto, e la data della sua prossima revisione, basata sulla sua durata prestabilita;
k)
il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;
l)
la data della valutazione e dell'eventuale riesame della misura di applicazione interessata, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.
Articolo 13
Elenco prioritario per l'attuazione
Entro ...(14), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e agli Stati membri un elenco di prodotti prioritari, tra cui quelli da costruzione, per i quali si propone l'etichettatura sulla base del loro potenziale di risparmio energetico.
Articolo 14
Studio di fattibilità per l'estensione dell'ambito di applicazione
Entro il 2010 la Commissione effettua uno studio di fattibilità volto a determinare se, con l'adozione di misure di esecuzione, l'etichetta debba anche fornire agli utilizzatori finali informazioni in merito all'impatto del prodotto in termini di energia e di altre risorse essenziali durante il suo intero ciclo di vita.
Articolo 15
Sanzioni
Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prendono anche le misure necessarie a rafforzare la protezione giuridica in caso di uso non autorizzato del sistema di etichettatura. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica delle medesime.
Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...(15). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 92/75/CEE, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), menzionata nell'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal ...(17), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto nazionale indicati nell'allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli ...(18) si applicano a decorrere dal ...*.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Parte A
Direttiva abrogata e modificazione successiva
(di cui all'articolo 17)
Direttiva 92/75/CEE del Consiglio
(GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16)
Regolamento (CE) n. 1882/2003
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)
Limitatamente al punto 32 dell'allegato III.
Parte B
║ Termini di attuazione nel diritto nazionale
(di cui all'articolo 17)
Direttiva
Termine di attuazione
92/75/CEE
1° gennaio 1994
║
-
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Direttiva 92/75/CEE
Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, prima frase
Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, seconda frase
Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino
-
Articolo 1, paragrafo 2
-
-
Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)
-
Articolo 2, primo e terzo trattino
Articolo 1, paragrafo 4, primo e secondo trattino
Articolo 2, sesto e decimo trattino
-
Articolo 2, primo trattino
Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino
-
Articolo 1, paragrafo 4, quarto trattino
Articolo 2, quarto trattino
Articolo 1, paragrafo 4, quinto trattino
Articolo 2, quinto trattino
Articolo 1, paragrafo 5
-
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2
-
Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafi 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafi 5 e 6
Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 8
Articolo 4, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 2
Articoli ritenuti invariati dalla rifusione nella versione definitiva.
Stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2010
128k
58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 (2009/2006(BUD))
– visto l'articolo 272, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare l'articolo 31,
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(2),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2010 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX(3),
– vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2010,
– visto il progetto preliminare di stato di previsione, stabilito dall'Ufficio di presidenza il 21 aprile 2009 a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, e dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,
– visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,
– visto l'articolo 73 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0275/2009),
A. considerando che lo scorso anno è stato avviato un esercizio pilota che prevede una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, nonché una cooperazione reciproca preliminare su tutte le questioni aventi importanti implicazioni di bilancio, e che tale esercizio sarà proseguito nel corso della procedura di bilancio 2010,
B. considerando che le prerogative della seduta plenaria per quanto riguarda l'adozione dello stato di previsione e del bilancio definitivo saranno pienamente mantenute in conformità delle disposizioni del trattato e del regolamento del Parlamento,
C. considerando che il 25 marzo 2009 e il 16 aprile 2009 si sono tenute due riunioni di pre-concertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci, durante le quali le due delegazioni hanno discusso una serie di questioni chiave,
1. ricorda che gli orientamenti generali per il bilancio 2010 e le sfide che esso deve affrontare sono stati illustrati nella summenzionata risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti di bilancio; sottolinea, in particolare, che un accesso ottimale ed equo ai servizi linguistici per i deputati e le azioni legate al ruolo legislativo rafforzato del Parlamento costituiranno elementi fondamentali del bilancio 2010;
Quadro generale
2. osserva che il livello globale del bilancio 2010, come proposto dall'Ufficio di presidenza, sarebbe inferiore alla tradizionale soglia volontaria del 20% della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale; osserva che il tasso di aumento proposto è del 3,98% e che il conseguente livello globale sarebbe leggermente più elevato rispetto al 2009, attestandosi sul 19,67% degli stanziamenti all'interno di questa rubrica;
3. decide, in questa fase, di fissare il livello complessivo del bilancio a 1 590 012 726 EUR, che rappresenta un tasso di aumento del 3,92%, al fine di lasciare un maggiore margine di manovra al nuovo Parlamento in autunno e di realizzare tutte le economie possibili; decide di mantenere la riserva per imprevisti allo stesso livello del 2009 (10 000 000 EUR);
4. è del parere, dato il carattere pluriennale della maggior parte delle voci di spesa e dei principali progetti avviati in seno all'Istituzione, che si debba prevedere una migliore programmazione a medio termine del suo bilancio e che essa debba essere resa più trasparente; considera molto importante che l'intera proposta di bilancio, o quanto meno la maggior parte di essa, sia presentata nella fase dello stato di previsione in primavera e ritiene che il ricorso alle cosiddette "lettere rettificative" in autunno debba essere limitato agli eventi veramente imprevisti e/o agli aggiornamenti tecnici;
5. sottolinea che una tempestiva cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, intesa a chiarire congiuntamente le implicazioni finanziarie delle decisioni da adottare, dovrebbe costituire una componente fondamentale delle modalità di esame delle questioni più importanti, mantenendo nel contempo le prerogative formali di ciascun organo;
6. accoglie con favore il proseguimento per un secondo anno dell'esercizio pilota che prevede una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci e ricorda che i principi di fiducia e trasparenza sono essenziali; mette in guardia da qualsiasi tendenza a trasformare tale cooperazione in una pura formalità, piuttosto che in un vero e proprio dialogo, e ad adottare prematuramente le decisioni fondamentali; sottolinea che lo spirito di cooperazione reciproca deve essere mantenuto e migliorato in futuro nel rispetto delle prerogative di ciascun organo; ribadisce che la consultazione preliminare sulle questioni aventi importanti implicazioni di bilancio è un aspetto cruciale del progetto pilota;
7. ritiene che il livello delle risorse finanziarie necessarie per le questioni più importanti, incluso il rapporto tra le risorse interne ed esterne necessarie per i principali servizi e progetti, costituisca un elemento chiave che deve essere esaminato attentamente dal punto di vista del bilancio; esorta i suoi organi esecutivi a tener conto di tale aspetto e ad agire di conseguenza, al fine di trovare soluzioni efficaci sul piano dei costi, evitando duplicazioni degli sforzi e basandosi su un'analisi preliminare degli aspetti politici;
Questioni specifiche Posti e ristrutturazione
8. prende atto con soddisfazione, nel contesto dei considerevoli aumenti già autorizzati per il 2009, delle proposte relative alla ristrutturazione dei servizi e alle modifiche dell'organigramma presentate dall'Ufficio di presidenza; sottolinea la sua intenzione di esaminare la questione delle relative risorse di bilancio quando sarà disponibile un quadro completo di tutte le richieste formulate, incluse quelle relative ai gruppi, e sottolinea che in quel momento sarà disposto a esaminare attentamente l'insieme delle richieste, tenendo conto dell'esigenza di migliorare il ruolo legislativo rafforzato del Parlamento; decide pertanto di non autorizzare la creazione di 30 nuovi posti in questa fase; osserva che il livello di riassegnazione dei posti proposto è molto basso e incoraggia a compiere ulteriori sforzi a tale riguardo;
9. prende atto, in tale contesto, che nella riunione del 1° aprile 2009 l'Ufficio di presidenza ha approvato all'unanimità il piano di ristrutturazione della DG INLO per quanto riguarda la manutenzione e la gestione degli edifici del Parlamento e la creazione di servizi centrali specializzati per migliorare la qualità del controllo del bilancio e delle procedura di appalto pubblico; sottolinea che le decisioni finali concernenti il livello di risorse adeguato, per la DG INLO come pure per gli altri servizi, fanno parte della prima lettura del bilancio in autunno conformemente alle normali procedure; sottolinea che la scelta che deve essere fatta, dal punto di vista del bilancio, riguarda il livello delle competenze immobiliari di cui il Parlamento deve disporre al suo interno, in modo tale da garantire che i compiti di manutenzione esternalizzati siano correttamente definiti e che il loro svolgimento sia adeguatamente controllato; osserva, a tale riguardo, che l'unica relazione esterna citata tratta principalmente le questioni relative alla sicurezza, ma anche quelle relative alla manutenzione e alla gestione degli edifici e le modalità per un loro miglioramento;
10. ritiene essenziale che il piano strategico di medio-lungo periodo sulla politica immobiliare sia presentato in tempo utile anteriormente alla prima lettura in autunno, al fine di poter adottare le relative decisioni di bilancio; accoglie pertanto con favore l'impegno assunto dal Segretario generale a presentare un progetto all'Ufficio di presidenza quanto prima possibile nel corso della nuova legislatura; conviene con l'Ufficio di presidenza di ridurre in questa fase della procedura di bilancio la riserva immobiliare a 18 500 000 EUR, fino all'introduzione di un livello appropriato di stanziamenti una volta che sia stata più chiaramente definite la strategia in materia;
11. accorda importanza alla nuova politica in materia di sicurezza che dovrà essere elaborata e agli obiettivi da perseguire in questo settore, naturalmente tenendo conto del carattere specifico del Parlamento come pure della necessità di apertura e nel contempo di sicurezza; ritiene che, in funzione di tali esigenze strategiche e operative, le corrispondenti risorse di bilancio possano essere esaminate durante la procedura per il bilancio 2010; accoglie con favore la dichiarazione dell'Ufficio di presidenza concernente un uso ottimale delle risorse e, in particolare, le sue indicazioni concernenti un equilibrio costi-efficacia tra il personale interno e gli agenti esterni; è tuttavia preoccupato per il fatto che le implicazioni operative e finanziarie a medio e lungo termine della creazione di una nuova Direzione, articolata in quattro divisioni, non sono indicate chiaramente;
12. attende con interesse la presentazione, in parallelo, del piano relativo ai costi e ai risparmi già elaborato dalla DG Presidenza, come richiesto nel 2008, ed esprime la sua costante preoccupazione per l'evoluzione dei costi delle linee di bilancio operative relative alla sicurezza e alle attrezzature per la sicurezza;
13. accoglie con favore le proposte relative alla riorganizzazione dei suoi servizi di gestione delle risorse umane ed esprime soddisfazione per il fatto che gli obiettivi riguardanti una maggiore coerenza, la chiarezza della missione e la creazione di sinergie devono costituire principi guida; si compiace che tali obiettivi debbano essere raggiunti utilizzando le risorse esistenti, inclusa la riassegnazione interna, ma auspica al contempo di ricevere ulteriori garanzie per quanto concerne le implicazioni a medio e lungo termine;
Multilinguismo
14. ribadisce l'auspicio che la parità di accesso ai servizi linguistici per i deputati costituisca un elemento essenziale del bilancio 2010; è soddisfatto degli sforzi compiuti dall'amministrazione per rispondere a tale auspicio, ma ritiene che ciò debba essere accompagnato dal migliore uso possibile delle risorse;
15. invita l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci a intervenire urgentemente presso il gruppo di lavoro interistituzionale sul multilinguismo, al fine di preparare una proposta (a livello tecnico) intesa a garantire il miglioramento della cooperazione interistituzionale in questo settore, specialmente per quanto concerne l'utilizzo di tutte le capacità disponibili; esprime rammarico, ad esempio, per il fatto che l'attuale sistema per una migliore ripartizione tra le istituzioni del carico di lavoro della traduzione è quasi inutilizzato; si attende una proposta che indichi dove esistono possibilità di miglioramento entro la prima lettura; manifesta altresì un vivo interesse per i nuovi strumenti tecnici a disposizione dei suoi servizi di traduzione e chiede informazioni sul loro sviluppo e sulle relative conseguenze finanziarie nel corso del 2010, incluso uno studio dello strumento di traduzione Euramis; apprezzerebbe che, nell'ambito di questo studio, si valutasse il possibile contributo di Euramis a una migliore cooperazione interistituzionale nel settore della traduzione, nonché a una maggiore efficienza e a risparmi di costi che potrebbero ridurre la dipendenza dai servizi di traduzione esterna;
16. invita il Segretario generale a presentare un'analisi costi-benefici concernente la traduzione nei periodi di punta, includendo l'esternalizzazione ai traduttori freelance e un'analisi della possibilità di applicare metodi di lavoro alternativi;
17. propone che venga esaminata la fattibilità di applicare tale sistema di ripartizione delle risorse nei settori in cui le istituzioni potrebbero disporre temporaneamente di capacità inutilizzate, senza diminuire l'indipendenza e le capacità operative dell'istituzione (interpretazione, affitto dei locali, servizi di copisteria, ecc.);
Legislazione
18. si compiace che la proposta dell'Ufficio di presidenza risponda alla principale priorità dello scorso anno, vale a dire l'attività legislativa, ma ritiene che le proposte relative alla creazione di nuovi posti debbano essere ulteriormente analizzate e, come indicato sopra, debbano essere esaminate nell'ambito di un pacchetto globale; si compiace del fatto che le voci collegate alla legislazione, e in particolare alla codecisione, hanno beneficiato in larga misura degli aumenti delle dotazioni di bilancio per il 2009;
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
19. ricorda che sono stati chiesti chiarimenti nel settore delle tecnologie dell'informazione e si attende un chiaro piano relativo a una strategia globale in materia di TIC per il Parlamento, che è cruciale ai fini di un utilizzo ottimale delle risorse a sua disposizione; è fermamente convinto che tale piano debba essere coerente e debba assicurare un attento equilibrio tra la necessaria "centralizzazione" e le economie di scala già implicite nella creazione di una nuova DG separata per questo settore e l'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità al livello delle altre DG; auspica che l'Ufficio di presidenza metta in guardia contro le sovrapposizioni e le spese doppie; invita l'Ufficio di presidenza a garantire che la sicurezza delle TIC e le esigenze dei gruppi politici costituiscano parte integrante di tale piano;
20. prende atto altresì della proposta relativa alla fase finale del piano triennale, volta a reperire le competenze in questo settore riducendo la dipendenza dai consulenti esterni, come pure della proposta relativa a un aumento dei posti; ribadisce che un forte aumento dell'organico dovrebbe consentire di ridurre le spese per le consulenze esterne e attende con interesse la presentazione di un quadro triennale di tali costi e degli aumenti dell'organico autorizzati e/o proposti;
21. prende atto del piano di governance delle TI approvato dall'Ufficio di presidenza e sottolinea l'importanza che esso attribuisce a una chiara e corretta identificazione delle priorità che consenta l'utilizzazione ottimale delle limitate risorse finanziarie per il Parlamento nel suo insieme; a tale riguardo, chiede altresì un chiarimento sulle modalità di funzionamento del rapporto "fornitore-cliente" nel settore delle TIC e sul grado in cui i "clienti" possono specificare quali progetti vorrebbero veder realizzati, su come si acceda ai finanziamenti per la realizzazione di tali progetti, nonché, infine, su come si garantisca la conformità di questi ultimi alla strategia globale;
Progetti pluriennali
22. ribadisce che un elevato numero di iniziative e di progetti importanti nel settore dell'informazione e dell'analisi destinati ai deputati e al personale, quali il nuovo servizio studi della biblioteca e i dipartimenti politici delle commissioni, nonché l'ampia gamma delle altre fonti e sistemi di informazione disponibili, costituiscono sviluppi importanti nella sua attività e assorbono un volume crescente di stanziamenti; ritiene pertanto che un bilancio finanziario e funzionale, inteso a garantire la coerenza e un efficace utilizzo delle risorse globali, possa essere molto utile e, a tale riguardo, ricorda le sue precedenti decisioni concernenti una presentazione sulla questione; accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'amministrazione per realizzare un sistema di gestione delle conoscenze;
23. constata che il progetto della Web-TV è iscritto ai livelli già previsti nelle proposte dell'Ufficio di presidenza; auspica tuttavia di ricevere informazioni supplementari sul "rendimento" di tale investimento, segnatamente in termini di statistiche e di prospettive future; auspica altresì di ricevere indicazioni sul fatto se la Web-TV ha già ridotto, o ridurrà in futuro, la necessità di altri tipi di informazioni cartacee;
24. prende atto della proposta dell'Ufficio di presidenza di iscrivere stanziamenti specifici per finanziare gli studi di esperti concernenti la Casa della storia europea; si attende un quadro chiaro dei costi previsti per il progetto nel suo insieme, inclusi i costi amministrativi, al più tardi nella fase del progetto preliminare di stato di previsione per la procedura di bilancio 2011;
25. auspica di lasciare al Centro visitatori una reale possibilità di proseguire le sue attività e di aprire quanto prima possibile e in ogni caso non più tardi dell'inizio del 2010; attende pertanto con interesse una decisione finale sul programma di gestione, al fine di realizzare gli obiettivi fissati e soprattutto sulla base di reali considerazioni costi-benefici per quanto concerne le opzioni esistenti; sottolinea, ad esempio, che una soluzione basata sull'esternalizzazione avrebbe effetti molto limitati, o nulli, sull'organigramma interno e viceversa;
Considerazioni finali
26. sottolinea che si dovrebbe procedere a un esame più dettagliato delle singole voci di bilancio anteriormente alla prima lettura del bilancio in autunno; intende pertanto esaminare e adottare le decisioni di bilancio definitive in quella fase;
27. su questa base, adotta lo stato di previsione per l'esercizio e ricorda che l'adozione del progetto di bilancio avverrà in prima lettura nel mese di ottobre 2009, secondo la procedura di voto prevista dal trattato;
o o o
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.
A. considerando che l'organizzazione Special Olympics Europe offre opportunità di carattere sportivo e sociale ad adulti e bambini con disabilità mentali,
B. considerando che in tutti gli Stati membri esistono programmi di Special Olympics ai quali partecipano mezzo milione di atleti,
C. considerando che Special Olympics applica giorno dopo giorno le politiche dell'Unione europea, promuovendo lo sport e il volontariato a livello transfrontaliero, combattendo gli stereotipi sulla disabilità, promuovendo la salute pubblica e coinvolgendo in attività sociali le persone emarginate,
D. considerando che Special Olympics Europe ospiterà due prossimi grandi eventi, ossia i Giochi olimpici estivi speciali europei che si terranno nel 2010 a Varsavia (Polonia) e i Giochi olimpici speciali mondiali che saranno organizzati nell'estate del 2011 ad Atene (Grecia),
E. considerando che l'Unione europea ha sostenuto finanziariamente l'edizione estiva dei Giochi olimpici speciali mondiali tenutasi nel 2003 in Irlanda,
1. ritiene che la prestazione di servizi da parte di Special Olympics a livello locale, nazionale e internazionale necessiti di ingenti finanziamenti;
2. osserva che Special Olympics Europe chiede alla Commissione europea di contribuire finanziariamente all'organizzazione dei Giochi europei estivi di Varsavia del 2010 e dei Giochi mondiali estivi di Atene del 2011;
3. è consapevole dei benefici che lo svolgimento di tali eventi in Europa apporterà agli atleti, alle loro famiglie e alla collettività in genere;
4. esorta la Commissione a sostenere i Giochi che si terranno a Varsavia nel 2010 e ad Atene nel 2011;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
Elenco dei firmatari
Adamos Adamou, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Etelka Barsi-Pataky, Domenico Antonio Basile, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Glenn Bedingfield, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Rolf Berend, Maria Berger, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Jana Bobošíková, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Mario Borghezio, Erminio Enzo Boso, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Maddalena Calia, Mogens Camre, Carlos Carnero González, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Călin Cătălin Chiriţă, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Christian Ehler, Lena Ek, James Elles, Harald Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Daniel Petru Funeriu, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Monica Giuntini, Ioannis Gklavakis, Robert Goebbels, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Erna Hennicot-Schoepges, Esther Herranz García, Jim Higgins, Krzysztof Hołowczyc, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Aldis Kušķis, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Iosif Matula, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Vincent Peillon, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Rihards Pīks, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Lydie Polfer, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Luís Queiró, Reinhard Rack, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, María Isabel Salinas García, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Horst Schnellhardt, Elisabeth Schroedter, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Donato Tommaso Veraldi, Philippe de Villiers, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Andrzej Wielowieyski, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Roberts Zīle, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka