– vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
– visto l'articolo 174, paragrafo 2, del proprio regolamento,
1. decide di costituire le seguenti commissioni permanenti:
I. Commissione per gli affari esteri
II. Commissione per lo sviluppo
III. Commissione per il commercio internazionale
IV. Commissione per i bilanci
V. Commissione per il controllo dei bilanci
VI. Commissione per i problemi economici e monetari
VII. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
VIII. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
IX. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
X. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
XI. Commissione per i trasporti e il turismo
XII. Commissione per lo sviluppo regionale
XIII. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
XIV. Commissione per la pesca
XV. Commissione per la cultura e l'istruzione
XVI. Commissione giuridica
XVII. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
XVIII. Commissione per gli affari costituzionali
XIX. Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
XX. Commissione per le petizioni
2. decide di sostituire l'allegato VI del proprio regolamento con il seguente testo:
"ALLEGATO VI: Attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti
I. Commissione per gli affari esteri
Commissione competente per:
1. la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD); in tale contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per la sicurezza e la difesa;
2. le relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, con l'ONU e con le altre organizzazioni internazionali e assemblee interparlamentari per le questioni che rientrano nelle sue competenze;
3. il rafforzamento delle relazioni politiche con i paesi terzi, in particolare quelli che si trovano nelle immediate vicinanze dell'Unione, attraverso importanti programmi di cooperazione e di assistenza o attraverso accordi internazionali quali gli accordi di associazione e di partenariato;
4. l'apertura, il monitoraggio e la conclusione dei negoziati relativi all'adesione di Stati europei all'Unione;
5. le questioni concernenti i diritti dell'uomo, la protezione delle minoranze e la promozione dei valori democratici nei paesi terzi; in questo contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per i diritti dell'uomo; fatte salve le disposizioni pertinenti, alle riunioni della sottocommissione sono invitati membri di altre commissioni e di altri organi dotati di competenze in questo settore.
La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle commissioni parlamentari miste e delle commissioni parlamentari di cooperazione nonché delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni ad hoc e delle missioni di osservazione elettorale che rientrano nel suo ambito di competenza.
II. Commissione per lo sviluppo
Commissione competente per:
1. la promozione, l'attuazione e il controllo della politica di sviluppo e cooperazione dell'Unione, in particolare:
a) il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, a livello bilaterale e nelle pertinenti organizzazioni internazionali e sedi interparlamentari,
b) l'aiuto ai paesi in via di sviluppo e gli accordi di cooperazione con tali paesi,
c) la promozione dei valori democratici, del buon governo e dei diritti dell'uomo nei paesi in via di sviluppo;
2. le questioni riguardanti l'accordo di partenariato ACP-UE e le relazioni con gli organi competenti;
3. la partecipazione del Parlamento a missioni di osservazione elettorale, ove opportuno in cooperazione con altre commissioni e delegazioni pertinenti.
La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni ad hoc che rientrano nel suo ambito di competenza.
III. Commissione per il commercio internazionale
Commissione competente per:
le questioni relative alla definizione e all'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione e alle sue relazioni economiche esterne, in particolare:
1. le relazioni finanziarie, economiche e commerciali con paesi terzi e organizzazioni regionali;
2. le misure di armonizzazione o normalizzazione tecnica nei settori coperti da strumenti di diritto internazionale;
3. le relazioni con le organizzazioni internazionali pertinenti e con le organizzazioni che promuovono l'integrazione economica e commerciale regionale al di fuori dell'Unione;
4. le relazioni con l'Organizzazione mondiale per il commercio, compresa la sua dimensione parlamentare.
La commissione assicura il collegamento con le pertinenti delegazioni interparlamentari e delegazioni ad hoc per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.
IV. Commissione per i bilanci
Commissione competente per:
1. il quadro finanziario pluriennale delle entrate e delle spese dell'Unione e il sistema delle risorse proprie dell'Unione;
2. le prerogative di bilancio del Parlamento, vale a dire il bilancio dell'Unione nonché la negoziazione e l'applicazione degli accordi interistituzionali in materia;
3. lo stato di previsione del Parlamento, in conformità della procedura definita nel regolamento;
4. il bilancio degli organismi decentrati;
5. le attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;
6. l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo, fatte salve le attribuzioni della commissione competente per l'accordo di partenariato ACP-UE;
7. le incidenze finanziarie e la compatibilità con il quadro finanziario pluriennale di tutti gli atti comunitari, fatte salve le attribuzioni delle commissioni interessate;
8. il monitoraggio e la valutazione dell'esecuzione del bilancio in corso, nonostante l'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento, gli storni di stanziamenti, le procedure relative agli organigrammi, gli stanziamenti amministrativi e i pareri su progetti in materia di immobili aventi incidenze finanziarie significative;
9. il regolamento finanziario, escluse le questioni concernenti l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.
V. Commissione per il controllo dei bilanci
Commissione competente per:
1. il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e del Fondo europeo di sviluppo nonché le decisioni di discarico che devono essere adottate dal Parlamento, compresa la procedura interna di discarico e tutte le altre misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;
2. la chiusura, il rendimento e la verifica dei conti e dei bilanci finanziari dell'Unione, delle sue istituzioni e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;
3. il controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;
4. la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento comunitario in sede di attuazione delle politiche dell'Unione;
5. l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione, le misure volte a prevenire e perseguire tali casi e in generale la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
6. le relazioni con la Corte dei conti, la nomina dei suoi membri e l'esame delle sue relazioni;
7. il regolamento finanziario per quanto riguarda l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.
VI. Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione competente per:
1. le politiche economiche e monetarie dell'Unione, il funzionamento dell'Unione economica e monetaria e il sistema monetario e finanziario europeo (comprese le relazioni con le istituzioni od organizzazioni pertinenti);
2. la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti (pagamenti transfrontalieri, spazio unico dei pagamenti, bilancia dei pagamenti, movimenti di capitali e politica di assunzione e di erogazione di prestiti, controllo dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi, misure volte ad incoraggiare l'esportazione di capitali dell'Unione);
3. il sistema monetario e finanziario internazionale (comprese le relazioni con le istituzioni e le organizzazioni finanziarie e monetarie);
4. le norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato o pubblici;
5. le disposizioni fiscali;
6. la regolamentazione e la vigilanza in materia di servizi, istituzioni e mercati finanziari, compresi la rendicontazione finanziaria, la revisione dei conti, le norme contabili, il governo societario e le altre questioni di diritto delle società riguardanti specificamente i servizi finanziari.
VII. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione competente per:
1. la politica dell'occupazione e tutti gli aspetti della politica sociale, quali le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale e la protezione sociale;
2. le misure per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
3. il Fondo sociale europeo;
4. la politica di formazione professionale, comprese le qualifiche professionali;
5. la libera circolazione dei lavoratori e dei pensionati;
6. il dialogo sociale;
7. tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro, eccetto quelle fondate sul sesso;
8. le relazioni con:
– il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),
– la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,
– la Fondazione europea per la formazione professionale,
– l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;
nonché le relazioni con altri organismi dell'Unione europea e altre organizzazioni internazionali pertinenti.
VIII. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione competente per:
1. la politica dell'ambiente e le misure per la sua tutela concernenti, in particolare:
a) l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, le sostanze e i preparati pericolosi, i livelli di rumore, il cambiamento climatico, la tutela della biodiversità;
b) lo sviluppo sostenibile;
c) le misure e gli accordi internazionali e regionali per la protezione dell'ambiente;
d) la riparazione del danno ambientale;
e) la protezione civile;
f) l'Agenzia europea dell'ambiente;
g) l'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
2. la sanità pubblica, in particolare:
a) i programmi e le azioni specifiche nel settore della sanità pubblica;
b) i prodotti farmaceutici e cosmetici;
c) gli aspetti sanitari del bioterrorismo;
d) l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
3. le questioni riguardanti la sicurezza alimentare, in particolare:
a) l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari,
b) la legislazione veterinaria concernente la protezione contro i rischi per la salute umana; i controlli sanitari dei prodotti alimentari e dei sistemi di produzione alimentare,
c) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Ufficio alimentare e veterinario europeo.
IX. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione competente per:
1. la politica industriale dell'Unione e l'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle piccole e medie imprese;
2. la politica dell'Unione europea nel campo della ricerca, compresi la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
3. la politica spaziale;
4. le attività del Centro comune di ricerca, l'Ufficio centrale di misure nucleari, JET, ITER e gli altri progetti nello stesso settore;
5. le misure comunitarie riguardanti la politica energetica in generale, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'efficienza energetica, compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dell'energia;
6. il trattato Euratom e l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom; la sicurezza nucleare, lo smantellamento degli impianti e lo smaltimento dei residui nel settore nucleare;
7. la società dell'informazione e la tecnologia dell'informazione, compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni.
X. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Commissione competente per:
1. il coordinamento a livello comunitario della legislazione nazionale nel settore del mercato interno e dell'unione doganale, in particolare:
a) la libera circolazione delle merci, compresa l'armonizzazione delle norme tecniche;
b) il diritto di stabilimento;
c) la libera prestazione dei servizi, salvo che nel settore finanziario e in quello postale;
2. le misure volte all'individuazione e all'eliminazione di potenziali ostacoli al funzionamento del mercato interno;
3. la promozione e la tutela degli interessi economici dei consumatori, eccettuate le questioni concernenti la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, nel contesto dell'instaurazione del mercato interno.
XI. Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione competente per:
1. lo sviluppo di una politica comune per i trasporti ferroviari, su strada, per vie navigabili, marittimi ed aerei, in particolare:
a) le norme comuni applicabili ai trasporti all'interno dell'Unione europea;
b) la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti;
c) la fornitura di servizi di trasporto e le relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti;
d) la sicurezza dei trasporti;
e) le relazioni con le organizzazioni internazionali dei trasporti;
2. i servizi postali;
3. il turismo.
XII. Commissione per lo sviluppo regionale
Commissione competente per:
la politica regionale e di coesione, in particolare:
a) il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica regionale dell'Unione europea;
b) la valutazione dell'incidenza delle altre politiche dell'Unione sulla coesione economica e sociale;
c) il coordinamento degli strumenti strutturali dell'Unione;
d) le regioni ultraperiferiche e le regioni insulari nonché la cooperazione transfrontaliera e interregionale;
e) le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.
XIII. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione competente per:
1. il funzionamento e lo sviluppo della politica agricola comune;
2. lo sviluppo rurale, comprese le attività dei pertinenti strumenti finanziari;
3. la legislazione in materia di:
a) questioni veterinarie e fitosanitarie e alimenti per gli animali, purché le misure in questione non siano destinate alla protezione contro i rischi per la salute umana,
b) allevamento e benessere degli animali;
4. il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli;
5. l'approvvigionamento di materie prime agricole;
6. l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
7. la silvicoltura.
XIV. Commissione per la pesca
Commissione competente per:
1. il funzionamento e lo sviluppo della politica comune della pesca e la sua gestione;
2. la conservazione delle risorse della pesca;
3. l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;
4. la politica strutturale nei settori della pesca e dell'acquacoltura, compresi gli strumenti finanziari di orientamento della pesca;
5. gli accordi internazionali di pesca.
XV. Commissione per la cultura e l'istruzione
Commissione competente per:
1. gli aspetti culturali dell'Unione europea ed in particolare:
a) il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura,
b) la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica,
c) la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, gli scambi culturali e la creazione artistica;
2. la politica dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, compresi il settore dell'istruzione superiore europea, la promozione del sistema delle scuole europee e l'apprendimento durante tutto l'arco della vita;
3. la politica dell'audiovisivo e gli aspetti culturali ed educativi della società dell'informazione;
4. la politica della gioventù e lo sviluppo di una politica dello sport e delle attività ricreative;
5. la politica dell'informazione e dei media;
6. la cooperazione con i paesi terzi nei settori della cultura e dell'istruzione e le relazioni con le pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali.
XVI. Commissione giuridica
Commissione competente per:
1. l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea, la conformità degli atti dell'Unione europea al diritto primario, in particolare la scelta delle basi giuridiche e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
2. l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale, se e in quanto esso interessi l'Unione europea;
3. la semplificazione del diritto comunitario, in particolare le proposte legislative per la sua codificazione ufficiale;
4. la tutela giurisdizionale dei diritti e delle prerogative del Parlamento, compresa la sua partecipazione a ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado;
5. gli atti comunitari che interessano l'ordinamento giuridico degli Stati membri, in particolare nei seguenti settori:
a) diritto civile e commerciale,
b) diritto delle società,
c) diritto della proprietà intellettuale,
d) diritto processuale;
6. le misure relative alla cooperazione giudiziaria e amministrativa in materia civile;
7. la responsabilità ambientale e le sanzioni applicabili ai reati contro l'ambiente;
8. le questioni etiche connesse con le nuove tecnologie, applicando la procedura con le commissioni interessate;
9. lo Statuto dei deputati e lo Statuto del personale delle Comunità europee;
10. i privilegi e le immunità nonché la verifica dei poteri dei deputati;
11. l'organizzazione e lo statuto della Corte di giustizia;
12. l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.
XVII. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione competente per:
1. la protezione, nel territorio dell'Unione, dei diritti dei cittadini, dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, compresa la protezione delle minoranze, enunciati nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
2. le misure necessarie per combattere tutte le forme di discriminazione diverse da quelle fondate sul sesso e da quelle che si verificano sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro;
3. la legislazione relativa alla trasparenza e alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
4. l'instaurazione e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare:
a) le misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, l'asilo e le migrazioni;
b) le misure riguardanti una gestione integrata delle frontiere esterne;
c) le misure relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;
5. l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, Europol, Eurojust, Cepol e gli altri organismi e agenzie operanti nello stesso campo;
6. la constatazione di un chiaro rischio di una violazione grave da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri.
XVIII. Commissione per gli affari costituzionali
Commissione competente per:
1. gli aspetti istituzionali del processo d'integrazione europea, in particolare nel quadro della preparazione e dei lavori delle convenzioni e delle conferenze intergovernative;
2. l'applicazione del trattato UE e la valutazione del suo funzionamento;
3. le conseguenze istituzionali dei negoziati per l'allargamento dell'Unione;
4. le relazioni interistituzionali, compreso l'esame, sulla base dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento, degli accordi interistituzionali ai fini della loro approvazione da parte del Parlamento;
5. la procedura elettorale uniforme;
6. i partiti politici a livello europeo, fatte salve le competenze dell'Ufficio di presidenza;
7. la constatazione dell'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri;
8. l'interpretazione e l'applicazione del regolamento e le proposte di modifica del medesimo.
XIX. Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione competente per:
1. la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione e le misure adottate dalla Comunità al riguardo;
2. la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi;
3. la politica in materia di pari opportunità, compresa la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
4. l'eliminazione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso;
5. la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere ("gender mainstreaming") in tutti i settori;
6. il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna;
7. la politica d'informazione riguardo alle donne.
XX. Commissione per le petizioni
Commissione competente per:
1. le petizioni;
2. le relazioni con il Mediatore europeo.
3. decide che la presente decisione entrerà in vigore il primo giorno della prima tornata della settima legislatura;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Delegazioni interparlamentari, delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali
115k
42k
Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali
– vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
– visti gli articoli 188 e 190 del suo regolamento,
– visti gli accordi di associazione e di cooperazione, nonché gli altri accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi,
– con l'intento di contribuire, mediante un costante dialogo interparlamentare, al rafforzamento della democrazia parlamentare,
1. decide di fissare il numero delle delegazioni e i loro raggruppamenti regionali nel modo seguente:
a) Europa, Balcani occidentali e Turchia
Delegazioni alla:
– commissione parlamentare mista UE-Croazia
– commissione parlamentare mista UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia
– commissione parlamentare mista UE-Turchia
Delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)
Delegazione per le relazioni con l'Albania, la Bosnia e Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e il Kosovo
b) Russia, Stati del partenariato orientale, Asia centrale e Mongolia
Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia
Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Ucraina
Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Moldova
Delegazione per le relazioni con la Bielorussia
Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Armenia, UE-Azerbaigian e UE-Georgia
Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakstan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia
c) Maghreb, Mashreq, Israele e Palestina
Delegazioni per le relazioni con:
– Israele
– il Consiglio legislativo palestinese
– i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo
– i paesi del Mashreq
d) Penisola arabica, Iraq e Iran
Delegazioni per le relazioni con:
– la penisola arabica
– l'Iraq
– l'Iran
e) Americhe
Delegazioni per le relazioni con:
– gli Stati Uniti
– il Canada
– i paesi dell'America centrale
– i paesi della Comunità andina
– il Mercosur
Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico
Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile
f) Asia/Pacifico
Delegazioni per le relazioni con:
– il Giappone
– la Repubblica popolare cinese
– l'India
– l'Afghanistan
– i paesi dell'Asia meridionale
– i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)
Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO
(composta di membri della sottocommissione per la sicurezza e la difesa)
2 (bis) decide che alle commissioni parlamentari dell'APE potranno partecipare unicamente i membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo - garantendo che la commissione per il commercio internazionale, in quanto commissione competente, conservi il ruolo guida - e che esse dovrebbero coordinare la propria attività con l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE;
(ter) decide che alle Assemblee parlamentari Euromed, Eurolat ed Euronest potranno partecipare solamente i membri delle rispettive delegazioni bilaterali o subregionali;
3. ricorda la decisione della Conferenza dei presidenti di costituire un'Assemblea parlamentare Euronest per associare il Parlamento europeo ai parlamenti di Ucraina, Moldova, Bielorussia, Armenia, Azerbaigian e Georgia; decide, per quanto riguarda la Bielorussia, che la Conferenza dei presidenti presenterà delle proposte per quanto riguarda la rappresentanza della Bielorussia in seno all'Assemblea parlamentare Euronest;
4. decide che la Conferenza dei presidenti di delegazione dovrebbe definire un progetto di calendario annuale, che sarà approvato dalla Conferenza dei presidenti previa consultazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale, fermo restando tuttavia che la Conferenza dei presidenti può modificare il calendario per reagire a determinati eventi politici;
5. decide che i gruppi politici e i deputati non iscritti designeranno, per ciascuna delegazione, un numero di supplenti permanenti che non potrà superare il numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi o i deputati non iscritti;
6. decide di intensificare la cooperazione con le commissioni interessate dall'attività delle delegazioni, nonché la loro consultazione, organizzando riunioni congiunte tra tali organi nei luoghi di lavoro abituali;
7. si impegna a garantire che, a livello pratico, uno o più relatori/presidenti delle commissioni possano partecipare ai lavori delle delegazioni, delle commissioni di cooperazione parlamentare, delle commissioni parlamentari miste e delle assemblee parlamentari multilaterali; decide che il Presidente, su richiesta congiunta dei presidenti della delegazione e della commissione interessate, autorizzi tali missioni;
8. stabilisce che la presente decisione entrerà in vigore alla prima tornata della settima legislatura;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Abrogazione di una direttiva e di 11 decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca *
182k
29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio recante abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di 11 decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0088),
– visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0094/2009),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0203/2009),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Abrogazione di 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca *
181k
29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione di 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0089),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0095/2009),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0202/2009),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) *
406k
116k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0038),
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0051/2009),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0259/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. riconosce che esistono incertezze circa la disponibilità dei margini di cui alla rubrica 2; sottolinea che il finanziamento del piano di ripresa economica non deve mettere a rischio le future necessità in questa categoria di spesa; esprime la sua preferenza per l'utilizzo dei margini degli esercizi finanziari in chiusura;
3. ricorda che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006(1);
4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)Il finanziamento del piano europeo di ripresa economica deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1.
____________ 1GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)Gli attuali margini della rubrica 2 non possono essere dati per scontati e ogni accordo sul piano di ripresa economica non deve mettere a rischio le future necessità di altre categorie di spesa, qualunque esse siano.
Emendamento3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2
(2) Dell'importo summenzionato, una dotazione di 1,5 miliardi di euro deve essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (di seguito "le nuove sfide").
(2) Dell'importo summenzionato, una dotazione di 1 020 000 000 EUR deve essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (di seguito "le nuove sfide"). Di tale dotazione, 850 000 000 EUR devono essere messi a disposizione nel 2009, mentre 170 000 000 EUR devono essere garantiti tramite un meccanismo di compensazione nell'ambito della concertazione sul bilancio per il 2010, anno in cui devono essere messi a disposizione.
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)L'autorità di bilancio ha incrementato di 249 840 000 EUR la dotazione della linea di bilancio 2009 per lo sviluppo rurale. Tali risorse addizionali devono essere destinate a misure finanziate a titolo del FEASR nel piano europeo di ripresa economica.
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4
(4) Al fine di garantire che la quota del contributo comunitario complementare assegnata ad ogni Stato membro sia utilizzata in conformità degli obiettivi previsti dai due pacchetti di misure (nuove sfide e internet a banda larga), gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici nazionali l'importo indicativo corrispondente alla modulazione obbligatoria e ai fondi inutilizzati generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. …, nonché l'aumento degli impegni globali stabiliti nella decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione … Tali importi saranno destinati allo sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali, da un lato, e alle misure intese a fronteggiare le "nuove sfide", dall'altro.
(4) Al fine di garantire che la quota del contributo comunitario complementare assegnata ad ogni Stato membro sia utilizzata in conformità degli obiettivi previsti dai due pacchetti di misure (nuove sfide e internet a banda larga), gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici nazionali l'importo indicativo corrispondente alla modulazione obbligatoria e ai fondi inutilizzati generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. …, nonché l'aumento degli impegni globali stabiliti nella decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione … Tali importi saranno destinati allo sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali, alle "nuove sfide" e ad altre misure volte a migliorare il tasso di esecuzione dei fondi e a creare nuovi posti di lavoro.
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)Al fine di aumentare il tasso di esecuzione dei loro programmi, gli Stati membri possono avvalersi delle risorse addizionali per creare un fondo di garanzia e prestiti.
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6
(6) Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, allo sviluppo di internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga in tali zone. Data l'importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri devono inserire nei rispettivi programmi le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga, per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.
(6) Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, allo sviluppo di internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga e servizi connessi in tali zone. Data l'importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri devono inserire nei rispettivi programmi le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture e servizi a banda larga per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10
(10) In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime possono rivelarsi essenziali per servire le zone rurali meno accessibili. Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e promuovere lo sviluppo di internet a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni devono essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture. Pertanto, la limitazione in vigore in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l'economia e la popolazione rurale non deve applicarsi alle operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga.
(10) In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime sono essenziali per servire le zone rurali meno accessibili come le regioni insulari e montane. Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e delle infrastrutture esistenti e promuovere lo sviluppo di internet e servizi a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni devono essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture attive o passive o di parti di esse. Pertanto, la limitazione in vigore in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l'economia e la popolazione rurale non deve applicarsi alle operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga.
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)Alla luce della necessità di reagire rapidamente alla crisi economica in corso, è opportuno prevedere pagamenti effettuabili durante l'esercizio 2009.
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità regionali e locali nonché i potenziali beneficiari dispongano di informazioni specifiche sulle nuove opportunità offerte dai programmi di sviluppo rurale rivisti.
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)Devono essere varati provvedimenti speciali per l'istituzione di corsi di istruzione e formazione sull'uso delle infrastrutture e dei servizi a banda larga nelle comunità rurali, con particolare attenzione alla formazione professionale dei periti agrari, le cui competenze pratiche potrebbero rappresentare una risorsa. A tale riguardo, occorre considerare prioritarie le misure di incentivazione del settore della ricerca.
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g
g) infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali.
g) infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali e servizi di pubblico accesso a internet nelle comunità rurali;
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
g bis) gestione della crisi economica nel settore agricolo, in particolare per sostenere le infrastrutture e creare una rete di produttori e organizzazioni;
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)
g ter) interventi per mantenere o creare posti di lavoro nelle zone rurali;
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)
g quater) misure di sostegno a favore dei giovani agricoltori.
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 3 – lettera b
b) una tabella indicante, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).
b) una tabella indicante, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e da g bis) a g quater), e il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera a Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 2 bis
"2 bis. La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione …, è disponibile a decorrere dal 1º gennaio 2009. Essa è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, ed è utilizzata nel modo seguente:
"2 bis. La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione …, nonché l'importo di 249 840 000 EUR aggiunto alla linea di bilancio 05 04 05 01 nel bilancio 2009, sono disponibili a decorrere dal 1º gennaio 2009. Essi sono destinati ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1.";
a) un terzo (0,5 miliardi di euro) per i tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f);
b) due terzi (1 miliardo di euro) per i tipi di operazioni connesse alla priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).";
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
a bis) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
"Per l'importo di cui al paragrafo 2 bis, lettera b), la Commissione tiene conto sia delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle reti a banda larga, in particolare in aree difficilmente accessibili, sia delle diverse esigenze che ne derivano.".
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera b Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 5 bis – comma 1 bis (nuovo)
Nell'ambito della relazione sullo sviluppo rurale presentata annualmente dalla Commissione, una sezione specifica è dedicata al monitoraggio delle operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).
Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera b Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 5 ter
5 ter. Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1.
5 ter. Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro integra la differenza nel suo bilancio per lo sviluppo agricolo fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1.
Inoltre, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g). Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare.
Analogamente, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f). Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare.
Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 6 bis (nuovo)
b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
"6 bis. dall'importo importo di cui al paragrafo 2 bis, una somma pari a 250 000 000 EUR è destinata a pagamenti da effettuare durante l'esercizio 2009."
Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 bis (nuovo)
6 bis) è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 69 bis
Fondi di garanzia e prestiti
In deroga al disposto dell'articolo 69, gli Stati membri possono utilizzare l'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, per fondi di garanzia e prestiti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1, in particolare gli articoli 50, 51 e 52.
_________ 1GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15."
Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 70 – paragrafo 4 – comma 2
"In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90% per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75% per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. ….";
"In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 100% per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75% per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. ….";
Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)
8 bis) all'articolo 76 è aggiunto il paragrafo seguente:
"2 bis. Gli Stati membri forniscono informazioni specifiche sulle nuove priorità di cui all'articolo 16 bis. Tali informazioni sono messe a disposizione a vantaggio delle autorità locali e regionali nonché dei potenziali beneficiari di dette misure."
Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 1698/2005 Allegato III – titolo
Elenco dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g)
Elenco indicativo dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g)
Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 1698/2005 Allegato III – colonna 1 – riga 1
Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)
Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti di terra (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi), nonché di altre forme di sostegno necessarie (p. es. installazione e assistenza)
Emendamento 27 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 1698/2005 Allegato III – riga 3 bis (nuova)
Pubblico accesso alle infrastrutture a banda larga
Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
– vista la lettera del suo Presidente in data 20 luglio 2006,
– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6-0027/2009),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione delle modifiche riguardanti l'articolo 193 bis (nuovo), che entreranno in vigore il primo giorno dopo l'entrata in vigore della relativa disposizione del trattato;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Nel caso in cui una petizione abbia come firmatari più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti sostituti che sono considerati i firmatari ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso in cui tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea.
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare il proprio sostegno alla petizione.
Qualora tutti i firmatari ritirino tale sostegno, la petizione diviene caduca.
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 3
3. Le petizioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea.
Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione o una sintesi in una lingua ufficiale dell'Unione europea, le quali costituiscono la base di lavoro del Parlamento. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui sono redatte la traduzione o la sintesi.
Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione.
L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue utilizzate in un dato Stato membro.
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 5
5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve esaminare se esse rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea.
5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve stabilirne la ricevibilità o meno in base all'articolo 194 del trattato CE.
Nel caso in cui la commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un quarto dei membri della commissione.
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 6
6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa.
6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi.
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 7
7.In tal caso la commissione competente può suggerire al firmatario di rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro interessato o dell'Unione europea.
soppresso
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 8
8. A meno che i firmatari non ne abbiano sollecitato un esame riservato, la petizione è iscritta in un ruolo generale pubblico.
8. Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano di norma documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario e il contenuto della petizione.
Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.In deroga alle disposizioni del paragrafo 8, il firmatario può chiedere che il suo nome non sia rivelato, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta.
Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato, il firmatario è consultato sul seguito da dare.
Emendamento 9 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 8 ter (nuovo)
8 ter.Il firmatario può chiedere che la sua petizione sia trattata in via riservata. In tal caso il Parlamento adotta precauzioni idonee a evitare che il contenuto della petizione sia reso pubblico. Il firmatario è informato delle specifiche condizioni di applicazione della presente disposizione.
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente nel corso della sua normale attività, attraverso una discussione durante una riunione ordinaria, oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente.
Emendamento 11 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 1
1. Sulle petizioni che essa ha dichiarato ricevibili la commissione competente può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro modo.
1. Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, o di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti. Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge entro otto settimane dall'approvazione in commissione. Esse sono oggetto di una votazione unica e sono altresì senza discussione, salvo che la Conferenza dei presidenti decida a titolo eccezionale di applicare l'articolo 131 bis.
La commissione può, in particolare, nel caso di petizioni aventi per oggetto una modifica delle disposizioni legislative in vigore, chiedere il parere di un'altra commissione, conformemente all'articolo 46.
La commissione può chiedere il parere di un'altra commissione nelle cui specifiche attribuzioni rientra la questione in esame conformemente all'articolo 46 e all'allegato VI.
Emendamento 12 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 2
2. È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi al primo firmatario apponendo la propria firma sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.
2. È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno al primo firmatario apponendo la propria firma sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.
Emendamento 13 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 3
3. Ai fini dell'esame delle petizioni o dell'accertamento dei fatti, la commissione può sentire i firmatari, tenere audizioni generali oppure inviare propri membri in loco.
3. Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce.
Le relazioni sulle missioni sono redatte dai partecipanti. Esse sono trasmesse al Presidente del Parlamento dopo l'approvazione in commissione.
Emendamento 14 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 4
4. Per la preparazione del suo parere, la commissione può chiedere alla Commissione parlamentare di presentarle taluni documenti, di fornirle informazioni e di consentirle l'accesso ai suoi servizi.
4. La commissione può chiedere alla Commissione parlamentare di assisterla, specialmente mediante precisazioni sull'applicazione o il rispetto del diritto comunitario, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione. Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione.
Emendamento 15 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 5
5. La commissione sottopone eventualmente al Parlamento proposte di risoluzione relative alle petizioni da essa esaminate.
5. La commissione può chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta.
Essa può inoltre chiedere che il suo parere sia trasmesso dal Presidente del Parlamento europeo alla Commissione o al Consiglio.
Emendamento 16 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 7
7. Il Presidente del Parlamento comunica ai firmatari delle petizioni le decisioni adottate al riguardo e i motivi che le hanno ispirate.
7. Il firmatario della petizione è informato della decisione adottata dalla commissione e dei motivi che sono alla base di tale decisione.
Una volta terminato l'esame di una petizione ricevibile, quest'ultima viene archiviata e il firmatario ne è informato.
Emendamento 17 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 193 bis (nuovo)
Articolo 193 bis
Iniziativa dei cittadini
Quando il Parlamento è informato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto giuridico in base all'articolo 11, paragrafo 4 del trattato UE, la commissione per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, se del caso, informa al proposito i firmatari che hanno presentato una petizione su argomenti connessi.
Modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica sull'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))
– vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0171),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare i punti 21, 22 e 23,
– viste le sue risoluzioni del 25 marzo 2009 sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013(2) e del 10 marzo 2009 sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2010(3),
– viste le conclusioni del dialogo a tre tenutosi il 2 aprile 2009,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0278/2009),
1. approva le conclusioni del dialogo a tre del 2 aprile 2009;
2. sottolinea che l'accordo raggiunto in merito alla revisione del quadro finanziario pluriennale è il risultato di una fruttuosa cooperazione interistituzionale volta a rispondere alla crisi finanziaria ed economica che gli Stati membri stanno attraversando, mediante la promozione della solidarietà nel settore delle risorse energetiche e di infrastrutture Internet a banda larga nelle zone rurali nonché il sostegno al settore agricolo;
3. rammenta che con questo accordo il Parlamento, nella sua duplice veste di autorità legislativa e di bilancio, ha tutelato le sue priorità esistenti, come aveva fatto durante la procedura di bilancio 2008, quando è stato raggiunto un accordo sul finanziamento del programma Galileo;
4. accetta il compromesso politico che comporta un meccanismo di compensazione, previsto per la procedura di bilancio 2010, nonché - ma solo in caso di necessità - per la procedura di bilancio 2011; rammenta che, come stabilito nella dichiarazione comune adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del dialogo a tre del 2 aprile 2009, il meccanismo di compensazione farà salve le dotazioni finanziarie dei programmi adottati in codecisione e la procedura di bilancio annuale e sarà finanziato mediante il ricorso a tutti gli strumenti finanziari disponibili nell'ambito del quadro giuridico del bilancio;
5. ribadisce che, in esito ai negoziati sull'AII del 17 maggio 2006, il problema dei deficit e dei residui rimane irrisolto, e che esso andrebbe affrontato nel corso della revisione intermedia 2008-2009, prevista nella dichiarazione 3 dell'AII del 17 maggio 2006 nonché nell'ambito delle procedure di bilancio annuali, possibilmente grazie ad una maggiore flessibilità e, in ogni caso, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall'AII del 17 maggio 2006; rammenta che, come già richiesto nella dichiarazione unilaterale del Parlamento nel corso del dialogo a tre del 2 aprile 2009, nella revisione intermedia la Commissione dovrebbe fare propri i principi della sua risoluzione del 25 marzo 2009;
6. mette in guardia contro il regolare utilizzo dei margini della rubrica 2 per il finanziamento di altre rubriche, al fine di non penalizzare gli interessi del settore agricolo in considerazione dei cali imprevisti nei prezzi di mercato;
7. si rammarica del fatto che l'accordo con il Consiglio sia stato raggiunto solo due mesi prima del termine della legislatura, lasciando meno spazio ai negoziati, e che ciò abbia messo sotto pressione le istituzioni, ancorché nell'usuale clima di leale cooperazione;
8. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
9. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
10 incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (2007-2013)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(4), in particolare i punti 21 e 22, primo e secondo paragrafo, e il punto 23,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) alla riunione di dialogo a tre del 2 aprile 2009 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato il finanziamento, nel quadro del piano europeo di ripresa economica per la modernizzazione delle infrastrutture e di solidarietà in campo energetico, di progetti nel settore dell'energia e di Internet a banda larga e il rafforzamento delle operazioni relative alle "nuove sfide" individuate nel contesto della valutazione della riforma a medio termine del 2003 della politica agricola comune ("verifica dello stato di salute"). Il finanziamento richiede, in primo luogo, una revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 in conformità dei punti 21, 22 e 23 dell'Accordo interistituzionale, in modo da aumentare di 2 000 000 000 EUR a prezzi correnti il massimale degli stanziamenti d'impegno della sottorubrica 1a per l'esercizio 2009.
(2) L'aumento del massimale della sottorubrica 1a sarà interamente compensato da una diminuzione di 2 000 000 000 EUR del massimale degli stanziamenti d'impegno della rubrica 2 per l'esercizio 2009.
(3) Per mantenere una relazione ordinata tra impegni e pagamenti, saranno riveduti i massimali annuali degli stanziamenti di pagamento. Tale revisione sarà neutrale.
(4) L'allegato I all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve quindi essere modificato di conseguenza(5),
DECIDONO:
Articolo unico
L'allegato I dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 2009
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
QUADRO FINANZIARIO 2007-2013 RIVEDUTO PER IL PIANO EUROPEO DI RIPRESA ECONOMICA (PREZZI COSTANTI 2004)
(milioni di euro – prezzi costanti 2004)
STANZIAMENTI D'IMPEGNO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totale
2007-2013
1. Crescita sostenibile
50 865
53 262
55 883
54 860
55 400
56 866
58 256
385 392
1a Competitività per la crescita e l'occupazione
8404
9595
12021
11000
11306
12122
12914
77362
1b Coesione per la crescita e l'occupazione
42461
43667
43862
43860
44094
44744
45342
308030
2. Conservazione e gestione delle risorse naturali
51 962
54 685
52 205
53 379
52 528
51 901
51 284
367 944
di cui spese correlate al mercato e pagamenti diretti
43120
42697
42279
41864
41453
41047
40645
293105
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia
1 199
1 258
1 380
1 503
1 645
1 797
1 988
10 770
3a Libertà, sicurezza e giustizia
600
690
790
910
1050
1200
1390
6630
3b Cittadinanza
599
568
590
593
595
597
598
4140
4. L'UE quale attore globale
6 199
6 469
6 739
7 009
7 339
7 679
8 029
49 463
5. Amministrazione(1)
6 633
6 818
6 973
7 111
7 255
7 400
7 610
49 800
6. Compensazioni
419
191
190
800
TOTALE STANZIAMENTI D'IMPEGNO
117v277
122 683
123 370
123 862
124 167
125 643
127 167
864 169
in percentuale del RNL
1,08%
1,09%
1,07%
1,05%
1,03%
1,02%
1,01%
1,048%
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO
115 142
119 805
110 439
119 126
116 552
120 145
119 391
820 600
in percentuale del RNL
1,06%
1,06%
0,96%
1,01%
0,97%
0,98%
0,95%
1,00%
Margine disponibile
0,18%
0,18%
0,28%
0,23%
0,27%
0,26%
0,29%
0,24%
Massimale risorse proprie in percentuale del RNL
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
(1) La spesa per le pensioni compresa nel massimale per questa rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al relativo regime, entro il limite di 500 000 000 EUR ai prezzi del 2004 per il periodo 2007-2013.
A tal fine, le cifre provenienti da tale accordo sono convertite in prezzi 2004.
Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009
188k
31k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))
– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, definitivamente adottato il 18 dicembre 2008(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione l'8 aprile 2009 (SEC(2009)0496),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009, stabilito dal Consiglio il 27 aprile 2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0281/2009),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2009 riguarda la revisione dei massimali del quadro finanziario pluriennale per le rubriche 1a e 2;
B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009 è inteso a inserire formalmente tali adeguamenti nel bilancio 2009,
1. prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4/2009;
2. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009 senza modifiche;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))
– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, definitivamente adottato il 18 dicembre 2008(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 5/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 15 aprile 2009 (COM(2009)0177),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009, stabilito dal Consiglio il 27 aprile 2009 (9127/2009 – C6-0157/2009),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0282/2009),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2009 riguarda l'iscrizione in bilancio dell'eccedenza derivante dall'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2008,
B. considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009 è iscrivere formalmente tali adeguamenti nel bilancio 2009,
1. prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 5/2009;
2. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009 senza modifiche;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori
– vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti(1), in particolare gli articoli 9 e 12,
– visto il progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori,
– visto il parere reso il 30 marzo 2009 dal comitato di cui all'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,
– vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2006, dal titolo "Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità" (COM(2006)0545),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (COM(2008)0778), presentata dalla Commissione il 13 novembre 2008,
– vista la sua posizione del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)(2),
– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3),
– visto l'articolo 81, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,
A. considerando che lo scopo principale della direttiva 92/75/CEE (in appresso "la direttiva quadro") enunciato all'articolo 1 è di "consentire l'armonizzazione delle misure nazionali sulla pubblicazione, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, di informazioni sul consumo di energia e altre risorse essenziali nonché di informazioni complementari per taluni tipi di apparecchi domestici, in modo che i consumatori possano scegliere apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico",
B. considerando che la direttiva quadro afferma altresì che "la fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia degli apparecchi domestici può orientare la scelta dei consumatori verso gli apparecchi che offrono il minor consumo di energia",
C. considerando che, come indicato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (SEC(2008)2862), il sistema iniziale di etichettatura sulla scala dalla A alla G, che si è dimostrato molto efficace, è stato utilizzato come modello in diversi paesi nel mondo, quali il Brasile, la Cina, l'Argentina, il Cile, l'Iran, Israele e il Sudafrica,
D. considerando che i televisori sono apparecchi ad elevato consumo di energia e che, di conseguenza, l'inclusione di questa categoria di apparecchi nel sistema di etichettatura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva quadro offre un considerevole potenziale di risparmio energetico,
E. considerando che l'indicazione del consumo di energia dei televisori dovrebbe essere per quanto possibile coerente con i sistemi di etichettatura energetica di altri apparecchi domestici,
F. considerando che nella summenzionata comunicazione della Commissione si afferma che "le classificazioni esistenti in materia di etichettatura saranno aggiornate e adeguate ogni cinque anni, o ogniqualvolta lo sviluppo tecnologico lo giustifichi, sulla base degli studi di progettazione ecocompatibile e nella prospettiva di assegnare l'etichetta "A" al 10-20% delle apparecchiature più efficienti",
G. considerando che, ai fini di una corretta applicazione del sistema di etichettatura energetica, è essenziale introdurre misure intese a fornire informazioni sull'efficienza energetica degli apparecchi domestici che siano chiare, esaustive, comparabili e facilmente comprensibili per i consumatori,
H. considerando che, privilegiando l'acquisto di apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli meno efficienti, i consumatori permetterebbero di aumentare i proventi dei produttori di tali apparecchi,
I. considerando che il progetto di direttiva della Commissione introduce un'altra modifica, in particolare per quanto concerne il design dell'etichettatura energetica e le classi di efficienza energetica, aggiungendo nuove classi A (ad esempio A-20%, A-40%, A-60%), il che rischia di creare ulteriore confusione per i consumatori, di ostacolare la loro corretta comprensione del sistema di etichettatura energetica e di compromettere la loro capacità di scegliere gli apparecchi con una maggiore efficienza energetica,
J. considerando che un numero contenuto di adeguamenti tecnici all'etichetta sarebbe sufficiente a renderla molto più chiara e comprensibile per i consumatori,
K. considerando che è dimostrato che la scala da A a G risulta chiara per i consumatori, ma che la Commissione non ha effettuato alcuna analisi d'impatto volta a determinare se l'introduzione delle classi A-20%, A-40%, A-60%, assieme a classi inferiori vuote, sia utile per i consumatori o rischi invece di creare confusione,
L. considerando che la riclassificazione dei prodotti esistenti, per inserirli in una scala chiusa da A a G, permetterebbe in particolare di evitare la creazione di classi inferiori vuote che potrebbero risultare fuorvianti per i consumatori,
M. considerando che l'introduzione di queste classi di efficienza energetica aggiuntive sulle esistenti etichette da A a G, anche per quanto riguarda altri prodotti, rischia di creare confusione in merito al fatto se la classe "A" corrisponde a un prodotto efficiente o a un prodotto inefficiente,
N. considerando che una siffatta misura non è utile ai fini del conseguimento dello scopo della direttiva quadro di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti e comparabili,
O. considerando che la proposta di rifusione della direttiva quadro presentata dalla Commissione potrebbe introdurre ulteriori cambiamenti che avrebbero un impatto sulle misure di esecuzione proposte,
1. si oppone all'adozione del progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori;
2. ritiene che il progetto di direttiva della Commissione non sia compatibile con lo scopo dell'atto di base;
3. invita la Commissione a ritirare il progetto di direttiva e a presentarne uno nuovo, basato su una scala da A a G chiusa, al comitato di cui all'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE quanto prima possibile, e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2009;
4. ritiene che il modello dell'etichetta sia un elemento essenziale della direttiva sull'etichettatura energetica, che dovrebbe essere deciso nell'ambito della revisione e della rifusione attualmente all'esame mediante procedura di codecisione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Attori non statali e autorità locali nello sviluppo
121k
46k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 "Attori non statali e autorità locali nello sviluppo" (Parte II: Progetti mirati)
– visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b),
– visto il progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 "Attori non statali e autorità locali nello sviluppo" (Parte II: Progetti mirati) (CMTD(2009)0387 – D004766/01),
– visto il parere reso il 15 aprile 2009 dal Comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1905/2006 ("Comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo" (DCI)),
– vista la "Valutazione generale delle azioni di sensibilizzazione sulle questioni dello sviluppo in Europa / Educazione allo sviluppo" (Riferimento CE n. 2007/14962. Relazione finale),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sulla sfida che costituisce per i nuovi Stati membri la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea(2),
– visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3),
– visto l'articolo 81 del suo regolamento,
A. considerando che il 15 aprile 2009 il comitato di gestione DCI ha votato mediante procedura scritta a favore del progetto di programma annuale d'azione 2009 "Attori non statali e autorità locali nello sviluppo" (Parte II: Progetti mirati) (CMTD(2009)0387 – D004766/01),
B. considerando che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE e dell'articolo 1 dell'Accordo del 3 giugno 2008 tra il Parlamento europeo e la Commissione sulle procedure di attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE, il Parlamento ha ricevuto il progetto di misure di esecuzione presentato dal comitato di gestione DCI nonché l'esito della votazione,
C. considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1905/2006 stabilisce che uno degli obiettivi del programma tematico relativo agli attori non statali e alle autorità locali nello sviluppo è quello di "accrescere il livello di consapevolezza del cittadino europeo per quanto concerne le questioni attinenti allo sviluppo, mobilitare il sostegno pubblico attivo nella Comunità e nei paesi aderenti a favore della riduzione della povertà e delle strategie di sviluppo sostenibile nei paesi partner",
D. considerando che in una "Dichiarazione comune di Stati membri sugli attori non statali e le autorità locali del DCI", trasmessa alla Commissione in data 19 marzo 2009, undici Stati membri hanno espresso timori in merito all'intenzione della Commissione di interrompere il finanziamento diretto (procedura "progetti mirati") dei progetti TRIALOG e DEEEP(4) in corso, rispettivamente, dal 1998 e dal 2003, e di obbligarli invece a partecipare a "inviti a presentare proposte",
E. considerando che la Dichiarazione comune degli undici Stati membri, compresi nove nuovi Stati membri, avverte che i tempi del piano della Commissione di interrompere gli aiuti diretti a favore di TRIALOG e DEEEP sono estremamente inopportuni, tenuto conto dell'attuale situazione finanziaria di molti dei nuovi Stati membri nonché delle ricadute sulla capacità di funzionamento e di sviluppo delle ONG ed esprime la preoccupazione che si verifichino ritardi nei finanziamenti tali da mettere a repentaglio tali progetti provocando la perdita di personale qualificato, di conoscenze specializzate e delle reti già costituite,
F. considerando che preoccupazioni analoghe erano state avanzate dal presidente della commissione per lo sviluppo in una lettera in data 19 marzo 2009, nella quale questi precisava che le informazioni e il rafforzamento delle capacità nel campo della cooperazione allo sviluppo nei nuovi Stati membri e dell'educazione allo sviluppo per il pubblico europeo sono priorità costanti per la commissione e invitava la Commissione a fornire al Parlamento criteri obiettivi e trasparenti in base ai quali essa decide le attività e i progetti ammissibili al finanziamento diretto e chiedeva inoltre di rinviare di almeno un anno l'attuazione della misura proposta per evitare eventuali ritardi nei finanziamenti e di mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa di questi progetti estremamente utili,
G. considerando che la suddetta "Valutazione generale delle azioni di sensibilizzazione sulle questioni dello sviluppo in Europa / Educazione allo sviluppo" conclude che l'uso strategico di progetti mirati ha favorito la realizzazione degli obiettivi del programma "Cofinanziamento con le ONG europee dello sviluppo", che il DEEEP è stato un importante meccanismo di coordinamento per intensificare il dialogo, promuovere lo scambio di buone pratiche e realizzare reti e partenariati in seno all'Unione europea e tra le piattaforme nazionali e l'Unione europea e, inoltre, che il contributo di TRIALOG nel migliorare il dialogo e il rafforzamento delle capacità nelle sue attività con i nuovi Stati membri e i paesi candidati all'adesione è stato efficace,
H. considerando che il programma TRIALOG contribuisce a soddisfare la necessità, evidenziata nella risoluzione del Parlamento del 13 marzo 2008 sulla sfida che costituisce per i nuovi Stati membri la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, di una strategia a tutto campo in materia di comunicazione e formazione volta a rimediare alla mancanza di riconoscimento pubblico delle priorità della cooperazione allo sviluppo nei nuovi Stati membri, e che il programma DEEEP risponde al suo appello lanciato nella stessa risoluzione a favore di un rafforzamento dell'educazione allo sviluppo e di un'opera di sensibilizzazione nell'istruzione europea,
I. considerando che, nel succitato programma annuale d'azione 2009, la Commissione propone altresì di stanziare una sovvenzione diretta a favore di un progetto relativo al rafforzamento delle capacità manageriali di Cuba, da realizzarsi dalla Fondazione europea per lo sviluppo manageriale; che, in base al programma tematico DCI per gli attori non statali e le autorità locali nello sviluppo, la procedura di progetto mirato non è mai stata utilizzata in precedenza per attività nei paesi partner,
J. considerando che la Commissione ha successivamente pubblicato una relazione destinata al Comitato DCI NSA-LA(5), nella quale chiarisce i criteri di selezione per le azioni mirate, spiegando che si basano sull'articolo 168 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario(6) e che le sovvenzioni possono, in particolare, essere assegnate a organismi aventi un monopolio de jure o de facto e per azioni aventi caratteristiche specifiche tali da richiedere un particolare tipo di organismo in virtù delle sue competenze tecniche, il suo elevato grado di specializzazione o le sue competenze amministrative,
1. si oppone all'adozione del progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 "Attori non statali e autorità locali nello sviluppo" (Parte II: Progetti mirati) (CMTD(2009)0387 – D004766/01) nella sua forma attuale;
2. chiede alla Commissione di chiarire i criteri atti a determinare l'esistenza di una situazione monopolio de jure o de facto, dato che nella loro dichiarazione comune gli undici Stati membri indicano che, dal punto di vista dei nuovi Stati membri, esiste già un monopolio de facto in ordine alle attività a livello europeo svolte da TRIALOG e DEEEP;
3. insiste sull'applicazione aperta, trasparente e orizzontale dei criteri per l'assegnazione di sovvenzioni dirette a progetti mirati al fine di garantire condizioni omogenee per tutti; insiste, pertanto, affinché gli stessi criteri siano applicati a TRIALOG, DEEEP e al progetto relativo al rafforzamento delle capacità manageriali di Cuba;
4. insiste affinché siano assicurati finanziamenti ininterrotti attraverso un programma strategico di portata europea per le preziose attività di promozione degli scambi di buone pratiche e di realizzazione di reti e partenariati in seno all'Unione europea e tra le piattaforme nazionali e l'Unione europea e per migliorare il dialogo e il rafforzamento delle capacità nelle attività con i nuovi Stati membri e i paesi candidati all'adesione;
5. invita la Commissione a impegnarsi a un dialogo con il Parlamento nell'ambito del suo imminente riesame(7) del sistema degli inviti a presentare proposte per i programmi tematici; giudica inopportuno anticipare le raccomandazioni inerenti alle modifiche o ai miglioramenti del sistema che potranno scaturire da tale riesame; chiede pertanto che le modalità esistenti relative alle azioni finanziate direttamente restino immutate per un periodo di 12 mesi e che i futuri cambiamenti riflettano l'esito del processo di riesame garantiscano attività di cooperazione allo sviluppo di lungo termine, prevedibili e sostenibili;
6. chiede alla Commissione di adeguare il suo progetto di decisione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 "Attori non statali e autorità locali nello sviluppo" (Parte II: Progetti mirati) (CMTD(2009)0387 – D004766/01) al fine di includere progetti di sensibilizzazione a livello dell'Unione europea sulle questioni inerenti allo sviluppo nell'Unione europea ampliata e per scambi in materia di educazione allo sviluppo nell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
DEEEP: "Development Education Exchange in Europe" (Scambi in materia di educazione allo sviluppo in Europa) - http://www.deeep.org/ TRIALOG: "Development NGOs in the enlarged EU" (ONG per lo sviluppo nell'UE ampliata) - http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96
Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0273/2009),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. decide di inserire nel regolamento come allegato XVI sexies il Codice di condotta per la negoziazione dei fascicoli di codecisione, quale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 18 settembre 2008;
3. decide che le modifiche entrano in vigore il primo giorno della settima legislatura;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
1. Il Parlamento può stabilire norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegate al presente regolamento.
1. Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegate al presente regolamento.
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Osservatori
1.In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo.
2.Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento.
3.Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati al Parlamento europeo per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori.
Emendamento 51 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 11
Presidente decano
Presidente provvisorio
1. Nella seduta di cui all'articolo 127, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il più anziano dei deputati presenti assume, in qualità di decano d'età, le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.
1. Nella seduta di cui all'articolo 127, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.
2. Sotto la presidenza del decano d'età non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.
2. Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.
Il decano d'età esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.
Il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la sua presidenza è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.
Emendamento 52 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 13
1. Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al decano d'età, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al precedente scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.
1. Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 11, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.
2. Non appena il Presidente è stato eletto, il decano d'età gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.
2. Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 11 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.La Conferenza dei presidenti è responsabile dell'organizzazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. Ciò può includere l'organizzazione di dibattiti pubblici su argomenti d'interesse generale europeo, aperti alla partecipazione dei cittadini interessati. L'Ufficio di presidenza nomina un vicepresidente competente per l'attuazione di queste consultazioni, il quale riferisce alla Conferenza dei presidenti.
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 28 – paragrafo 2
2. Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori. Tali interrogazioni devono essere presentate per iscritto al Presidente; le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sul bollettino del Parlamento entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.
2. Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, notificate ai deputati, e pubblicate sul sito web del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 30 bis (nuovo)
Articolo 30 bis
Intergruppi
I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.
Questi raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico. I raggruppamenti in questione dichiarano l'eventuale sostegno esterno conformemente all'allegato I.
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 36 – paragrafo 1
1. Fatto salvo l'articolo 40, per ogni proposta della Commissione o per ogni altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con le prospettive finanziarie.
1. Fatto salvo l'articolo 40, per ogni proposta della Commissione o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con il quadro finanziario pluriennale.
(Emendamento orizzontale: i termini "prospettive finanziarie" sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini "quadro finanziario pluriennale".)
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 39 – paragrafo 1
1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE, di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.
1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE, di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.
Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 – paragrafo 2
2. Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione non sono ricevibili in Aula, a meno che non siano presentati dal relatore affinché si tenga conto di nuove informazioni, possono tuttavia essere presentate proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 151, paragrafo 4. Il suddetto paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta conformemente al diritto d'iniziativa di cui all'articolo 38 bis o all'articolo 39 o se la relazione può essere considerata strategica conformemente ai criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti.
2. Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 151, paragrafo 4. Il presente paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta conformemente al diritto d'iniziativa di cui all'articolo 38 bis o all'articolo 39 o se la relazione può essere considerata strategica secondo i criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti.
Emendamento 9 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – trattino 3
– i presidenti, i relatori e i relatori per parere si adoperano per determinare insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze sulle modalità precise della loro cooperazione;
– i presidenti, i relatori e i relatori per parere interessati determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o congiunte e convengono le modalità precise della loro cooperazione. In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni a norma dell'articolo 47 bis; si applica mutatis mutandis l'articolo 179, paragrafo 2, seconda e terza frase;
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – trattino 4
– la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza esclusiva della commissione competente per parere, sulla base dell'allegato VI e previa consultazione del presidente di quest'ultima commissione associata, e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione. Il presidente della commissione competente per il merito tiene conto di ogni accordo raggiunto a norma del terzo trattino;
– la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Nel caso in cui degli emendamenti su questioni che rientrano nella competenza congiunta della commissione competente per il merito e di una commissione associata sono respinti dalla prima commissione, la seconda li può presentare direttamente in Aula;
Emendamento 11 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 bis (nuovo)
Articolo 47 bis
Procedura con riunioni congiunte delle commissioni
Ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 47, la Conferenza dei presidenti, purché convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza, può decidere di applicare una procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta. In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro intercommissione per preparare le riunioni e le votazioni congiunte.
Emendamento 12 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2
In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la procedura di consultazione è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.
In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la prima lettura è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.
Emendamento 13 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 51 – paragrafo 3
3. Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento.
3. Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come posizione del Parlamento.
(Emendamento orizzontale: in tutte le disposizioni inerenti alla procedura legislativa ordinaria, i termini "parere del Parlamento" sono sostituiti nell'intero testo del regolamento dai termini "posizione del Parlamento".)
Emendamento 14 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 52 – paragrafo 1
1. Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirarla.
1. Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi o qualora sia approvata una proposta di reiezione, che può essere presentata dalla commissione competente o da almeno quaranta deputati, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirare la proposta.
Emendamento 15 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 52 – paragrafo 2
2. Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente constata che la procedura di consultazione è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio.
2. Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente dichiara conclusa la procedura e ne dà comunicazione al Consiglio.
Emendamento 16 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 52 – paragrafo 3
3. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa.
3. Se la Commissione non ritira la proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non proceda alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.
In tal caso, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.
In caso di rinvio in commissione, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.
Emendamento 59 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 65 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della procedura legislativa)
Articolo 65 bis
Negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative
1.I negoziati intrapresi con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta per la negoziazione nel contesto delle procedure di codecisione (Allegato XVI sexies).
2.Prima dell'avvio di detti negoziati la commissione competente dovrebbe, in linea di principio, prendere una decisione a maggioranza dei suoi membri e adottare un mandato, orientamenti o priorità.
3.Se i negoziati sfociano in un compromesso con il Consiglio dopo l'approvazione della relazione da parte della commissione, quest'ultima è in ogni caso nuovamente consultata prima della votazione in Aula.
Emendamento 18 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 66
1.Qualora, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio informi il Parlamento di averne approvato gli emendamenti, ma di non aver ulteriormente modificato la proposta della Commissione o qualora nessuna delle due istituzioni abbia modificato la proposta della Commissione, il Presidente annuncia in Aula che la proposta è definitivamente approvata.
Qualora, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento, il Presidente, previa messa a punto a norma dell'articolo 172 bis, annuncia in Aula che la proposta è approvata nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.
2.Prima di procedere a tale annuncio, il Presidente verifica che gli eventuali adeguamenti tecnici apportati dal Consiglio alla proposta non riguardino il merito della proposta stessa. In caso di dubbio, il Presidente consulta la commissione competente. Qualora risulti che talune modifiche siano sostanziali, il Presidente comunica al Consiglio che il Parlamento procederà a una seconda lettura non appena siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 57.
3.Dopo aver proceduto all'annuncio di cui al paragrafo 1, il Presidente, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procede alla firma dell'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 68.
Emendamento 19 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 68 – titolo
Firma degli atti adottati
Requisiti per la redazione degli atti legislativi
Emendamento 20 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 68 – paragrafo 1
1.In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio vengono apposte la firma del Presidente e quella del segretario generale, dopo aver verificato che tutte le procedure siano state debitamente espletate.
soppresso
Emendamento 21 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 68 – paragrafo 7
7.Gli atti di cui sopra sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio.
soppresso
Emendamento 22 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 68 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della procedura legislativa)
Articolo 68 bis
Firma degli atti adottati
Dopo aver messo a punto il testo approvato a norma dell'articolo 172 bis e verificato che tutte le procedure siano state debitamente espletate, il Presidente e il Segretario generale appongono la firma in calce agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio.
Emendamento 68 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 80 bis – paragrafo 3 – comma 3
Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento.
Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta della Commissione, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 50, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.
Emendamento 23 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 83 – paragrafo 1
1. Qualora si intendano aprire negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente si assicura che il Parlamento venga esaurientemente informato dalla Commissione in merito alle sue raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata.
1. Qualora si intendano aprire negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 46, paragrafo 1. Se del caso, si applicano l'articolo 179, paragrafo 2, e gli articoli 47 o 47 bis.
I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che la Commissione informi esaurientemente il Parlamento in merito alle raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata, e gli fornisca le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
Emendamento 24 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 83 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.Prima della votazione sul parere conforme, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione sul parere conforme è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata.
Emendamento 25 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 97 – paragrafo 3
3. Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e gli altri documenti indicati in allegato al presente regolamento sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.
3. Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.
Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dal Parlamento ed allegato al presente regolamento. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate.
Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dall'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito web del Parlamento. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate; tali documenti sono resi accessibili su richiesta scritta.
I documenti del Parlamento non direttamente accessibili attraverso il registro sono resi accessibili su richiesta scritta.
L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
(L'allegato XV è soppresso)
Emendamento 26 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 103 – paragrafo 1
1. I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente decide quando tale dichiarazione possa aver luogo e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.
1. I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.
Emendamento 60 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116 – paragrafo 1
1. Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento attinente alle attività dell'Unione europea. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e sono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico e tenuto, durante le tornate, all'ingresso dell'Aula e, tra una tornata e l'altra, in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori.
1. Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea e che non riguarda questioni che sono oggetto di una procedura legislativa in corso. Il Presidente concede un'autorizzazione caso per caso. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e sono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico e tenuto, durante le tornate, all'ingresso dell'Aula e, tra una tornata e l'altra, in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori.
Emendamento 27 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116 – paragrafo 3
3. Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale.
3. Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale e la dichiarazione come testo approvato.
Emendamento 28 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116 – paragrafo 4
4. Tale dichiarazione è trasmessa, al termine della tornata, alle istituzioni in essa menzionate, con l'indicazione dei nomi dei firmatari. Essa figura nel processo verbale della seduta nella quale è comunicata. La pubblicazione segna la chiusura della procedura.
4. La procedura si conclude con la trasmissione ai destinatari, al termine della tornata, della dichiarazione con l'indicazione dei nomi dei firmatari.
Emendamento 29 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 131 bis
Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di intervenire e ciascun deputato ha il diritto di pronunciarsi mediante una dichiarazione scritta complementare a norma dell'articolo 142, paragrafo 7.
Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di replicare, cui può far seguito una discussione della durata massima di dieci minuti nel corso della quale il Presidente può dare la parola per un minuto ciascuno ai deputati che chiedano di intervenire.
Emendamento 30 e 66 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 142
Ripartizione del tempo di parola
Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori
1. La Conferenza dei presidenti può proporre di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.
1. La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.
1 bis.I deputati non possono intervenire se non vi sono invitati dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama.
1 ter.Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desideri prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni del gruppo stesso, e un turno per un deputato non iscritto.
2. Il tempo di parola è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
2. Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
a) una prima frazione del tempo di parola viene ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;
a) una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;
b) una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;
b) una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;
c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).
c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).
3. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.
3. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.
3 bis.Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente invita i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri.
3 ter.Su richiesta, può essere data precedenza d'intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti.
3 quater.Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, un'interrogazione di durata non superiore a mezzo minuto, sempreché l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo della discussione.
4. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale, sulle mozioni di procedura, sulle modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno.
4. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori, sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno.
4 bis.Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale delle sedute gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato.
5. Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.
5. Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati.
6. Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.
6. Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.
7. I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.
7. I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.
(Gli articoli 141 e 143 decadono)
Emendamento 32 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 150 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)
Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti.
Emendamento 33 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 156
Qualora gli emendamenti presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di 50, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminarli. Gli emendamenti che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non possono essere posti in votazione in Aula.
1.Qualora gli emendamenti e le richieste di votazione distinta o per parti separate presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di cinquanta, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminare detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula.
Emendamento 34 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 157 – paragrafo 1
1. Quando il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.
1. Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.
Emendamento 35 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 159 bis (nuovo)
Articolo 159 bis
Votazione finale
In sede di votazione su una proposta legislativa, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica.
Emendamento 36 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 160 – paragrafo 1
1. Oltre ai casi previsti agli articoli 99, paragrafo 4, e 100, paragrafo 5, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.
1. Oltre ai casi previsti agli articoli 99, paragrafo 4, 100, paragrafo 5 e 159 bis, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.
Emendamento 37 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 160 – paragrafo 2 – comma 1
2. Si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato designato dalla sorte. Il Presidente è chiamato a votare per ultimo.
2. La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica. Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il Presidente è chiamato a votare per ultimo.
Emendamento 38 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 162 – paragrafo 4 – comma 1
4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a sei scrutatori estratti a sorte tra i deputati.
4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica.
Emendamento 39 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 172
1. Il processo verbale di ogni seduta, contenente le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.
1. Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori e le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.
Sono considerate decisioni, nell'ambito delle procedure legislative, ai sensi del presente paragrafo, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione comune del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.
Nell'ambito delle procedure legislative, sono considerate decisioni, ai sensi del presente articolo, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.
I testi adottati dal Parlamento sono distribuiti separatamente. Se i testi di carattere legislativo adottati dal Parlamento contengono emendamenti, essi sono pubblicati in versione consolidata.
2. All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.
2. All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.
3. Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul processo verbale per più di un minuto.
3. Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.
4. Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del segretario generale, viene depositato negli archivi del Parlamento. Deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il termine di un mese.
4. Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del segretario generale, viene depositato negli archivi del Parlamento. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Emendamento 40 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 172 bis (nuovo)
Articolo 172 bis
Testi approvati
1.I testi approvati dal Parlamento sono pubblicati immediatamente dopo la votazione. Essi sono presentati al Parlamento unitamente al processo verbale della rispettiva seduta e sono conservati negli archivi del Parlamento.
2.I testi approvati dal Parlamento sono oggetto di una messa a punto giuridico-linguistica sotto la responsabilità del Presidente. Qualora i testi in questione siano approvati in base ad un accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio, tale messa a punto è effettuata dalle due istituzioni in stretta cooperazione e di comune accordo.
3.Si applica la procedura di cui all'articolo 204 bis qualora, onde garantire la coerenza e la qualità del testo conformemente alla volontà espressa dal Parlamento, siano necessari adeguamenti che vadano al di là della correzione di errori tipografici o delle correzioni necessarie per assicurare la concordanza di tutte le versioni linguistiche, come pure la loro correttezza linguistica e coerenza terminologica.
4.I testi adottati dal Parlamento ai sensi della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE si presentano sotto forma di un testo consolidato. Qualora la votazione del Parlamento non sia basata su un accordo con il Consiglio, il testo consolidato individua tutti gli emendamenti approvati.
5.Dopo la messa a punto, il Presidente e il Segretario generale appongono la firma in calce ai testi approvati, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
Emendamento 41 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 175
Costituzione delle commissioni temporanee
Costituzione delle commissioni speciali
Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.
Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.
Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni temporanee sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.
Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni speciali sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.
Emendamento 42 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 177 – paragrafo 1 – interpretazione (nuova)
La proporzionalità tra i gruppi politici non deve discostarsi dal numero intero più appropriato. Se un gruppo decide di non occupare seggi in seno a una commissione, i seggi in questione restano vacanti e le dimensioni della commissione sono ridotte del numero corrispondente. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.
Emendamento 43 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 179 – paragrafo 2
2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del suo deferimento alla commissione. La Conferenza dei presidenti di commissione è informata e può formulare una raccomandazione alla Conferenza dei presidenti. Quest'ultima adotta una decisione entro sei settimane lavorative dalla sua consultazione. In caso contrario, la questione è iscritta all'ordine del giorno della tornata successiva affinché sia presa una decisione in merito.
2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza è sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del deferimento alla commissione. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane in base a una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest'ultima. Se la Conferenza dei presidenti non adotta una decisione entro il suddetto termine, la raccomandazione si considera approvata.
Emendamento 44 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 179 – paragrafo 2 – interpretazione (nuova)
I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 47.
Emendamento 45 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 182 bis (nuovo)
Articolo 182 bis
Coordinatori di commissione e relatori ombra
1.I gruppi politici possono designare uno dei loro membri come coordinatore.
2.I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare alcune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, pareri o emendamenti. I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo. I coordinatori si impegnano a trovare un consenso. Quando non sia possibile ottenerlo, essi possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi.
3.I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente della commissione. La commissione, su proposta dei coordinatori, può in particolare decidere di coinvolgere i relatori ombra nella ricerca di un accordo con il Consiglio nelle procedure di codecisione.
Emendamento 46 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 184
Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa in occasione della riunione successiva.
Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa.
Emendamento 47 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 186
Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 a 167, 170, e 171.
Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 16, 17, da 34 a 41, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 a 167, 170, e 171.
Emendamento 48 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 188 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi ad una commissione quando nell'ordine del giorno di quest'ultima figuri una questione rientrante nell'ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione.
Emendamento 49 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Qualora la relazione tratti, in particolare, dell'applicazione o dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea o di modifiche proposte al diritto vigente, la commissione competente per la materia trattata è associata a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 47, primo e secondo trattino. La commissione competente accetta senza votazione i suggerimenti relativi ad alcune parti della proposta di risoluzione pervenuti dalla commissione competente per la materia trattata che vertono sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea o su modifiche al diritto vigente. Se la commissione competente non accetta tali suggerimenti, la commissione associata può presentarli direttamente al Parlamento.
Emendamento 50 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 204 – lettera c bis (nuova)
c bis) orientamenti e codici di condotta adottati dai vari organi del Parlamento (Allegati XVI bis, XVI ter e XVI sexies).
Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e protezione dei consumatori ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (16497/1/2008 – C6-0068/2009),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0698),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0723),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0257/2009),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/136/CE)
ALLEGATO
Dichiarazione della Commissione sul servizio universale
Considerando 3 bis - Servizio universale
La Commissione prende atto del testo del considerando 3 bis, convenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
In questo contesto la Commissione desidera riaffermare che, come dichiarato nella sua comunicazione COM(2008)0572, del 25 settembre 2008, sul campo di applicazione del servizio universale nelle reti e servizi di comunicazione elettronica, nel corso del 2009 promuoverà un ampio dibattito a livello comunitario al fine di esaminare una vasta gamma di approcci alternativi e consentire a tutte le parti interessate di esprimere il proprio parere.
La Commissione sintetizzerà la discussione in una comunicazione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio e, per quanto riguarda la direttiva sul servizio universale, presenterà entro il 1° maggio 2010 le proposte che riterrà necessarie.
Dichiarazione della Commissione sulla comunicazione delle violazioni dei dati
Articoli 2, lettera h) e 4, paragrafo 3 - Direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche
La riforma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche introduce un nuovo concetto nella protezione dei dati comunitari e nelle norme in materia di vita privata: una comunicazione obbligatoria delle violazioni dei dati personali ad opera dei fornitori di servizi e reti di comunicazione. Si tratta di un passo importante verso il potenziamento della sicurezza e la tutela della vita privata, benché in questo caso sia limitato al settore delle comunicazioni elettroniche.
La Commissione prende atto della volontà del Parlamento europeo che l'obbligo di comunicare le violazioni dei dati personali non sia limitato al settore delle comunicazioni elettroniche, bensì si applichi anche a entità quali i fornitori di servizi della società dell'informazione. Tale approccio sarebbe pienamente in linea con l'obiettivo generale di politica pubblica di potenziare la tutela dei dati personali dei cittadini comunitari e la loro possibilità di agire in caso di compromissione di tali dati.
In questo contesto, la Commissione desidera ribadire la propria convinzione, già espressa nel corso dei negoziati sulla riforma del quadro normativo, che l'obbligo dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibili di comunicare violazioni dei dati personali rende opportuno l'ampliamento del dibattito ai requisiti generalmente applicabili in materia di comunicazione di violazioni.
Pertanto, la Commissione avvierà senza indugio il lavoro preparatorio adeguato, ivi compresa la consultazione con le parti interessate, allo scopo di presentare, se del caso, proposte in questo settore entro il 2011. Inoltre, la Commissione si consulterà con il Garante europeo della protezione dei dati sul potenziale di applicazione in altri settori, con effetto immediato, dei principi contenuti nelle norme in materia di comunicazioni delle violazioni di dati della direttiva 2002/58/CE, indipendentemente dal settore o tipologia di dati interessati.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (16496/1/2008 – C6-0066/2009),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0697),
– viste le modifiche alla proposta della Commissione (COM(2008)0724),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0272/2009),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE ("direttiva quadro")(5), direttiva 2002/19/CE ("direttiva accesso")(6), direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni")(7), direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale")(8) e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(9) ("direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche") ("la direttiva quadro e le direttive particolari")), è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.
(2) A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione del 29 giugno 2006 sul riesame del quadro normativo dell'Unione europea per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l'aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori.
(3) È opportuno pertanto riformare il quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. Tale riforma è completata dal regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio](10). La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e coordinata per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell'informazione per tutti.
(4)Riconoscendo che internet è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione, qualsiasi restrizione imposta all'esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda tali temi, la Commissione dovrebbe avviare un'ampia consultazione pubblica.
(5) Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile.
(6)Nell'effettuare le sue verifiche sul funzionamento della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione valuta se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia ancora necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o se sia opportuno modificare o abrogare tali disposizioni.
(7) Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguabile alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di definire i mercati su base subnazionale e di revocare gli obblighi regolamentari nei mercati e/o nelle aree geografiche in cui esiste un'effettiva concorrenza infrastrutturale.
(8)Per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in nuove reti ad alta velocità, che sosterranno l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.
(9)Nella sua comunicazione del 20 marzo 2006 dal titolo "Colmare il divario nella banda larga", la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un divario territoriale nell'Unione europea per quanto concerne l'accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Un accesso più facile allo spettro radio faciliterà lo sviluppo dei servizi a banda larga ad alta velocità nelle regioni ultraperiferiche. Nonostante l'aumento generalizzato della connettività a banda larga, le limitazioni all'accesso in diverse regioni sono imputabili ai costi elevati dovuti alla bassa densità demografica e alle distanze. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la disciplina delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio la politica in materia di aiuti di Stato, la politica di coesione o gli obiettivi di più ampia politica industriale.
(10)Gli investimenti pubblici nelle reti dovrebbero essere effettuati in conformità al principio di non discriminazione. Tale sostegno pubblico andrebbe quindi concesso mediante procedure aperte, trasparenti e competitive.
(11) Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità da punto a punto, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva quadro per coprire alcuni aspetti delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(11), e le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale, al fine di agevolare l'accesso degli utenti disabili.
(12) È opportuno chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo.
(13) È opportuno rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire un'applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un'autorità nazionale di regolamentazione responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese è al riparo, nell'esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente.
(14) Al fine di assicurare la certezza del diritto agli operatori del mercato, è opportuno che gli organi di ricorso assolvano efficacemente le loro funzioni; in particolare, le procedure di ricorso non dovrebbero subire indebiti ritardi. Le misure transitorie che sospendono la validità della decisione di un'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero essere concesse soltanto in casi urgenti al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia necessario per l'equilibrio degli interessi.
(15) Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente è opportuno applicare norme comuni conformi alla giurisprudenza comunitaria. Gli organi di ricorso dovrebbero essere altresì autorizzati a richiedere le informazioni disponibili pubblicate dal BEREC. Vista l'importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione.
(16) Per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all'ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall'autorità nazionale di regolamentazione. È opportuno inoltre che i dati consentano all'autorità nazionale di regolamentazione di valutare l'impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull'evoluzione della concorrenza o sui prodotti all'ingrosso messi a disposizione delle altre parti.
(17) È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all'articolo 6 della direttiva quadro prima della consultazione comunitaria prevista agli articoli 7 e 7 bis della stessa direttiva, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione comunitaria. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione comunitaria nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.
(18) Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l'elaborazione di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle del BEREC.
(19) Il meccanismo comunitario, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un notevole potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex-ante e quelle nelle quali gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l'esperienza acquisita con la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva quadro, dimostrano che le incoerenze nell'applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, anche in condizioni di mercato analoghe, potrebbero danneggiare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche. La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell'adozione delle misure correttive formulando pareri sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull'analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o i suoi pareri.
(20) È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l'autorità dovrebbe presentare una misura rivista alla Commissione. È opportuno fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell'analisi di mercato e per rafforzare la certezza del diritto.
(21) Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione comunitario, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare raccomandazioni e/o orientamenti per semplificare le procedure di scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione - ad esempio per i casi riguardanti dei mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza. Dovrebbero inoltre essere conferiti poteri alla Commissione per permettere l'introduzione di un'esenzione dalla notifica così da semplificare le procedure in determinati casi.
(22) Conformemente agli obiettivi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.
(23)Un mercato competitivo assicurerà agli utenti un'ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero favorire la capacità degli utenti di accedere e distribuire informazioni e di eseguire applicazioni e servizi.
(24) Le frequenze radio dovrebbero essere considerate una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale, tenendo conto del ruolo importante dello spettro per le comunicazioni elettroniche, degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media nonché della coesione sociale e territoriale. È pertanto necessario che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.
(25)Le attività in materia di politica dello spettro radio nella Comunità europea dovrebbero lasciare impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale, a norma del diritto comunitario, per perseguire obiettivi d'interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e dei media, e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.
(26)Tenendo conto della situazione specifica nei diversi Stati membri, il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale dovrebbe, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dalla tecnologia digitale, garantire una maggiore disponibilità di prezioso spettro nella Comunità europea (il cosiddetto "dividendo digitale").
(27) Prima che sia proposta una misura di armonizzazione specifica ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)(12), la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni d'impatto che accertino costi e benefici delle misure proposte, quali la realizzazione di economie di scala e l'interoperabilità dei servizi a vantaggio del consumatore, l'impatto sull'efficienza dell'utilizzo dello spettro radio o la richiesta di utilizzazione armonizzata nelle varie parti dell'Unione europea.
(28) Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, solo la pianificazione strategica, il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello comunitario possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell'Unione europea possano essere efficacemente difesi a livello globale. A tali fini, dovrebbero essere eventualmente definiti programmi strategici legislativi pluriennali in materia di spettro radio per stabilire gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità. Tali orientamenti e obiettivi strategici possono riferirsi alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario per la creazione e il funzionamento del mercato interno e possono altresì riferirsi, in opportuni casi, all'armonizzazione delle procedure per la concessione delle autorizzazioni generali o di singoli diritti d'uso delle frequenze radio, se necessario per superare gli ostacoli al mercato interno. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.
(29)La Commissione ha indicato l'intenzione di modificare, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, la decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio"(13)in modo da fornire un meccanismo al Parlamento europeo e al Consiglio per chiedere pareri o relazioni, in forma scritta od orale, al gruppo "Politica dello spettro radio"(RSPG) sulla strategia in materia di spettro relativa alle comunicazioni elettroniche e in modo che l'RSPG coadiuvi la Commissione sul contenuto proposto dei programmi strategici di spettro radio.
(30) Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e tra gli Stati membri e altri membri dell'UIT.
(31) È opportuno gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.
(32) Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. L'inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro; inoltre, rallenta l'innovazione, a scapito del mercato interno, dei consumatori e dell'economia nel suo complesso. Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell'accesso allo spettro e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.
(33) I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l'uso ottimale dello spettro radio. La frammentazione della gestione dell'accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l'innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazione elettronica basate sullo spettro radio.
(34) È opportuno aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di frequenze dichiarate a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica nei pertinenti piani di assegnazione delle frequenze nazionali conformemente al diritto comunitario ("principi della neutralità tecnologica e dei servizi"). È opportuno che si ricorra alla determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi quando sono in gioco obiettivi d'interesse generale e sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.
(35) È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, di garantire il buon funzionamento dei servizi mediante un adeguato livello di qualità tecnica dei servizi stessi senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro oppure di realizzare un obiettivo di interesse generale in conformità al diritto comunitario.
(36) È opportuno inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. D'altra parte, dovrebbero essere previste misure che richiedano la fornitura di un servizio specifico, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione adottata dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita o, a titolo eccezionale, per conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, le misure non dovrebbero risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda.
(37) Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media.
(38) Visto che l'attribuzione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un'eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.
(39) Ai fini della flessibilità e dell'efficienza le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, possono permettere agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d'uso a terzi. Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro radio. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro radio, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro radio.
(40) L'introduzione della neutralità tecnologia e dei servizi e lo scambio dei diritti d'uso dello spettro esistenti può richiedere norme transitorie, in particolare misure per garantire un'equa concorrenza, in quanto il nuovo sistema può conferire ad alcuni utilizzatori dello spettro la facoltà di competere con altri utilizzatori che hanno acquisito i diritti d'uso dello spettro a condizioni più onerose. Per contro, qualora siano stati concessi diritti in deroga alle norme generali o in base a criteri che non sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori al fine di conseguire un obiettivo d'interesse generale, è opportuno che la condizione dei titolari di tali diritti non vada a scapito dei loro nuovi concorrenti, oltre a quanto sia necessario per conseguire tale obiettivo d'interesse generale o un altro interesse generale correlato.
(41) Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione nel campo della numerazione.
(42) Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l'istituzione di reti di comunicazione elettronica o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. È opportuno pertanto semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinare l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.
(43) È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in particolare di nuove reti di accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad imporre ai titolari di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) in modo da incoraggiare investimenti efficienti nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e dovrebbero garantire che vi sia un'adeguata ricompensa dei rischi tra le imprese interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero in particolare essere autorizzate ad imporre la condivisione di elementi della rete e risorse correlate come condotti, guaine, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero parimenti stabilire procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.
(44) Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazione elettronica è un elemento sempre più importante per l'intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell'Unione europea. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che siano mantenute l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)(14) contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia l'ENISA sia le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l'efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, è opportuno imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure.
(45)Gli Stati membri dovrebbero prevedere un adeguato periodo di consultazione pubblica prima dell'adozione di misure specifiche, onde assicurare che le imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico prendano i necessari provvedimenti di natura tecnica e organizzativa per gestire opportunamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi o per garantire l'integrità delle loro reti.
(46) Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno. È opportuno che l'ENISA contribuisca all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva quadro. Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini nei casi accertati di mancata conformità e imporre sanzioni.
(47)Al fine di garantire che non vi siano distorsioni o restrizioni della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di imporre misure correttive volte a prevenire il passaggio di un significativo potere di mercato da un mercato ad un altro mercato strettamente correlato. Dovrebbe essere chiaro che l'impresa avente un significativo potere di mercato sul primo mercato, può essere designata in quanto avente un significativo potere sul secondo mercato solo qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo e se il secondo mercato è suscettibile a regolamentazione ex ante, in conformità con i criteri definiti nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi(15).
(48) Per offrire agli operatori del mercato certezze circa le condizioni normative è necessario stabile un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un'analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. Nello stabilire il calendario è opportuno considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un'analisi di mercato e sia stato debitamente notificato. Il mancato svolgimento di un'analisi di mercato da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d'infrazione non producano l'effetto desiderato per tempo. In alternativa l'autorità nazionale di regolamentazione in questione dovrebbe poter chiedere l'assistenza del BEREC per completare l'analisi del mercato. Ad esempio tale assistenza potrebbe prendere la forma di una task force specifica composta di rappresentanti della altre autorità nazionali di regolamentazione.
(49) Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello comunitario, in quanto l'esperienza ha mostrato che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione europea possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno.
(50) Uno dei compiti importanti assegnati al BEREC consiste nell'elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto degli eventuali pareri del BEREC.
(51) L'esperienza acquisita nell'applicazione del quadro normativo dell'Unione europea dimostra che le disposizioni in vigore che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad infliggere sanzioni pecuniarie non costituiscono un adeguato incentivo al rispetto delle prescrizioni normative. Poteri d'esecuzione adeguati possono contribuire alla tempestiva applicazione del quadro normativo dell'Unione europea e dunque promuovere la certezza normativa, che è un fattore importante per gli investimenti. L'assenza di poteri effettivi in caso di mancata conformità vale per l'intero quadro normativo dell'Unione europea. È opportuno pertanto che l'introduzione nella direttiva quadro di una nuova disposizione riguardante l'inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari permetta di applicare principi coerenti in relazione all'applicazione e alle sanzioni per l'intero quadro normativo dell'Unione europea.
(52) Il quadro normativo dell'Unione europea in vigore prevede alcune disposizioni destinate a facilitare la transizione dal vecchio quadro del 1998 al nuovo quadro del 2002. Tale transizione è ormai terminata in tutti gli Stati membri ed è opportuno abrogare le norme in questione in quanto sono ormai obsolete.
(53) È opportuno incoraggiare sia gli investimenti sia la concorrenza, in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori.
(54)La concorrenza può essere promossa al meglio grazie ad un livello economicamente efficiente di investimenti in infrastrutture nuove ed esistenti integrato da regolamentazione, ogniqualvolta sia necessario per conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio. Un efficiente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture è il grado di duplicazione infrastrutturale in cui gli investitori possono ragionevolmente attendersi di ottenere un equo utile sulla base di ragionevoli aspettative circa l'evoluzione delle quote di mercato.
(55)Al momento di imporre obblighi in materia di accesso ad infrastrutture nuove e migliorate, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le condizioni di accesso riflettano le circostanze alla base della decisione di investimento, anche tenendo conto dei costi di sviluppo, del tasso di assorbimento previsto per i nuovi prodotti e servizi e dei livelli previsti in materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al fine di garantire la certezza di pianificazione per gli investitori, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di fissare, se del caso, termini e condizioni di accesso che siano coerenti nell'arco di opportuni periodi di revisione. Tali termini e condizioni possono comprendere modalità tariffarie che dipendano dai volumi o dalla durata del contratto, in conformità del diritto comunitario e purché non abbiano effetti discriminatori. L'imposizione di eventuali condizioni di accesso dovrebbe rispettare la necessità di salvaguardare l'effettiva concorrenza nel settore dei servizi ai consumatori e alle imprese.
(56)Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle diverse zone all'interno dei rispettivi Stati membri.
(57)Quando impongano misure correttive per il controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di consentire un equo utile per l'investitore in un nuovo progetto di investimento specifico. In particolare, possono insorgere rischi connessi a progetti d'investimento specifici a nuove reti di accesso che sostengono prodotti per i quali la domanda è incerta nel momento in cui è effettuato l'investimento.
(58)Eventuali decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva quadro dovrebbero limitarsi ai principi, agli approcci e alle metodologie regolamentari. Per evitare dubbi, essa non dovrebbe prescrivere dettagli che in genere devono riflettere le circostanze nazionali, né dovrebbe vietare approcci alternativi che si possono ragionevolmente presumere avere effetto equivalente. Siffatta decisione dovrebbe essere proporzionata e non dovrebbe influire sulle decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione che non creano un ostacolo al mercato interno.
(59) L'allegato I della direttiva quadro conteneva l'elenco dei mercati da includere nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di una regolamentazione ex-ante. È opportuno sopprimere tale allegato in quanto ha esaurito la sua finalità, che era quella di fungere da base di riferimento per la redazione della versione iniziale della raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi.
(60) Potrebbe non essere economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare in parte o integralmente ed entro tempi accettabili la rete di accesso locale dell'operatore esistente. In tale contesto, l'obbligo di accesso disaggregato alla rete o sottorete locale degli operatori che hanno un considerevole potere di mercato può agevolare l'ingresso nel mercato e aumentare la concorrenza nei mercati al dettaglio dell'accesso a banda larga. Nei casi in cui l'accesso disaggregato alla rete o sottorete locale non è tecnicamente o economicamente fattibile, possono applicarsi i pertinenti obblighi per la fornitura dell'accesso non fisico o virtuale alla rete con funzionalità equivalente.
(61) La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale permette di migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali la separazione funzionale può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un'effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l'impresa interessata dall'investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un'analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d'accesso, secondo la procedura per l'analisi del mercato di cui all'articolo 16 della direttiva quadro. Nell'esecuzione dell'analisi del mercato e nell'elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di sviluppo della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.
(62) È opportuno che l'attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.
(63) L'ulteriore integrazione nel mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica rende necessario un migliore coordinamento nell'applicazione della regolamentazione ex ante conformemente al quadro normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche.
(64) Qualora un'impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un'entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione valuti l'effetto che la transazione prevista avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all'operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). L'autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l'entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all'impresa.
(65) Sebbene in alcune circostanze sia opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo dell'Unione europea e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.
(66) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell'allegato relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l'elenco minimo di voci nell'allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l'obbligo della trasparenza.
(67) Facilitare l'accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d'uso. È opportuno pertanto fissare le condizioni per l'utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell'uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose, per assicurare la qualità tecnica del servizio, per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato.
(68) L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nella concessione dei diritti d'uso, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Tuttavia, taluni obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri specifici per la concessione dei diritti d'uso, quando ciò appare necessario per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria. È opportuno che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.
(69) Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, è opportuno limitare nel tempo la validità di un diritto d'uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che le autorità nazionali competenti effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, è opportuno sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell'effettuare tale riesame, è opportuno che le autorità nazionali competenti concilino gli interessi dei titolari di diritti con l'esigenza di promuovere l'introduzione dello scambio di spettro radio, e l'uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile.
(70)Le modifiche minori ai diritti e agli obblighi sono le modifiche di natura principalmente amministrativa, che non cambiano la natura sostanziale delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali di uso e che quindi non possono determinare alcun vantaggio comparativo per le altre imprese.
(71) È opportuno che le autorità nazionali competenti abbiano il potere di garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato.
(72) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei dritti d'uso, in particolare sanzioni pecuniarie o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni.
(73) È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche e dei servizi di emergenza di comunicare tra loro e con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, è opportuno che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.
(74) Il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale(16) si è rivelato efficace nella fase iniziale di apertura del mercato. La direttiva quadro invita la Commissione a monitorare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002 e a presentare, al momento opportuno, una proposta di abrogazione di detto regolamento. Ai sensi del quadro del 2002 le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad analizzare il mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche per la fornitura di servizi vocali e in banda larga, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Dato che tutti gli Stati membri hanno analizzato tale mercato almeno una volta e che sono in vigore obblighi adeguati basati sul quadro normativo del 2002, il regolamento (CE) n. 2887/2000 è diventato inutile ed è opportuno abrogarlo.
(75) Le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva quadro, della direttiva accesso e della direttiva autorizzazioni dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(17).
(76) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare raccomandazioni e/o misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Dovrebbe inoltre essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, anche completandole con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
La direttiva 2002/21/CE è così modificata:
1) all'articolo 1, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:"
1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l'accesso agli utenti disabili; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità. ▌
"
2) l'articolo 2 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)
"reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
"
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
b)
"mercati transnazionali", mercati individuati conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro.
"
c)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:"
d)
"rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
"
d)
è inserita la lettera seguente:" d bis) "punto terminale di rete": il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di abbonato o ad un nome di abbonato;"
e)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:"
e)
"risorse correlate", servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;";
"
f)
è inserita la lettera seguente:" "e bis) "servizi correlati", i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;"
g)
la lettera l) è sostituita dalla seguente:"
l)
"direttive particolari", la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)*;
___________ * GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
"
h)
sono aggiunte le seguenti lettere:"
q)
"attribuzione di spettro radio", la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;
r)
"interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, comunitarie o nazionali applicabili;
s)
"chiamata": la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale.
"
3) l'articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati."
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:" 3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)*. 3 ter. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. 3 quater. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto i pareri e le posizioni comuni adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali. __________ * Regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio]."
4) l'articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate ▌ tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale."
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:" 3. Gli Stati membri raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione e al BEREC su richiesta motivata di uno di essi."
5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di richiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.
Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.
"
6) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:"
Articolo 6
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 9, 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.
Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.
Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.
Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.
Articolo 7
Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche
1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati a norma dell'articolo 7 ter al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:
a)
rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e
b)
influenzi gli scambi tra Stati membri,
essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.
4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:
a)
identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; oppure
b)
decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5; ▌
e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.
5. Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:
a)
adottare una decisione ▌ con cui si richieda ad un'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, e/o
▌
b)
decidere di sciogliere le sue riserve in relazione ad un progetto di misura di cui al paragrafo 4.
Prima di adottare una decisione ▌, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC. La decisione ▌ è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.
6. Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3.
7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione.
▌
8. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).
9. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all'altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.
"
7) sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 7 bis
Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive
1.Quando la misura prevista di cui all'articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all'articolo 7, paragrafo 3, può notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.
In assenza di una notifica in tal senso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.
2.Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più indicata ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.
3.Entro sei settimane dall'inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, formula un parere sulla notifica della Commissione di cui a tale paragrafo, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.
4.Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione, il BEREC coopera strettamente con l'autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più indicata ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione può:
a)
modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nel massimo conto la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;
b)
mantenere il suo progetto di misura.
5.Qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione o non formuli parere o qualora l'autorità nazionale di regolamentazione modifichi o mantenga il suo progetto di misura a norma del paragrafo 4, la Commissione, entro un mese dopo la fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nel massimo conto l'eventuale parere del BEREC, può:
a)
formulare una raccomandazione in cui si invita l'autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;
b)
decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al paragrafo 1.
6.Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.
Tale periodo può essere prorogato per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 6.
7.L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a), fornisce una giustificazione motivata.
8.L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.
Articolo 7 ter
Disposizioni di attuazione
1. Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo il massimo conto del parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all'articolo 7 che definiscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
"
8) l'articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:" Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto."
b)
al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:"
a)
assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;
b)
garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;
"
c)
al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
d)
al paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;
e)
al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"
d)
collaborando tra loro, con la Commissione e con il BEREC per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.
"
f)
al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"
e)
prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;
"
g)
al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere g) e h):"
g)
promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta;
h)
applicando il principio in base al quale non possono essere imposte limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali degli utenti finali, in assenza di una decisione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria, in particolare a norma dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sulla libertà di espressione e di informazione, ad eccezione del caso in cui vi sia una minaccia per la sicurezza pubblica e l'intervento dell'autorità giudiziaria sia successivo";
"
h)
è aggiunto il paragrafo seguente: " "5. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l'altro:
a)
promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente sull'arco di opportuni periodi di revisione;
b)
garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
c)
salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;
d)
promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e)
tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;
f)
imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione
"
9) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 8 bis
Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio ▌
1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.
2. Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nella Comunità europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.
3.La Commissione, tenendo nel massimo conto il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG), istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione*, può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volti a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.
4.Ove necessario per assicurare l"efficace coordinamento degli interessi della Comunità europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio ▌, la Commissione, tenendo il massimo conto del parere dell'▌RSPG ▌, può proporre obiettivi politici comuni al Parlamento europeo e al Consiglio.
▌
__________________
* GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.
"
10) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:"
Articolo 9
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 bis. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.
2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono ai sensi dell'articolo 8 bis e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).
3. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano di assegnazione delle frequenze nazionali a norma del diritto comunitario.
Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:
a)
evitare interferenze dannose,
b)
proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici,
c)
assicurare la qualità tecnica del servizio,
d)
assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze,
e)
salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure
f)
garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4.
4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica ▌ possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze a norma del diritto comunitario. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT.
Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:
a)
garantire la sicurezza della vita,
b)
la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale,
c)
evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure
d)
la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.
Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto comunitario.
5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.
6. I paragrafi 3 e 4 si applicano agli spettri radio attribuiti ai fini dei servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal ...(18).
Alle attribuzioni degli spettri radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al ...* si applicano le disposizioni dell'articolo 9 bis.
7. Fatte salve le disposizioni delle direttive particolari e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, gli Stati membri possono stabilire norme volte a impedire l'accumulo di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.
"
11) sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 9 bis
Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti
1. Per un periodo di cinque anni a partire dal ...*, gli Stati membri possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni di presentare all'autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.
Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.
Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.
2. Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali/diritti d'uso individuali e attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al ...(19).
3. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.
4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).
Articolo 9 ter
Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d'uso delle radiofrequenze e le procedure nazionali, i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 3.
Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese in conformità delle procedure nazionali.
Le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle radiofrequenze continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell'autorità nazionale competente.
Gli Stati membri possono anche stabilire che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applichino qualora il diritto individuale dell'impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze e l'avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso siano resi pubblici. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti rispettano quest'uso armonizzato.
3.La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva.
Tali misure tecniche di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
"
12) l'articolo 10 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:" 1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino la concessione dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione nazionale siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso di una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi."
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4. Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno della Comunità che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione appropriate in materia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3."
13) l'articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 1, secondo comma, primo trattino è sostituito dal seguente:"
–
agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, e
"
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo."
14) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:"
Articolo 12
Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica
1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione ▌.
2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.
3.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.
4. ▌ Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate..
5. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità locali.
"
15) è inserito il seguente capitolo:"
Capitolo III bis
SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI
Articolo 13 bis
Sicurezza e integrità
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.
2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure opportune per garantire l'integrità delle loro reti e garantire in tal modo la continuità della fornitura dei servizi su tali reti.
3. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale di regolamentazione competente ogni violazione della sicurezza o perdita dell'integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.
Se del caso, l'autorità nazionale interessata informa le autorità nazionali degli altri Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) ▌. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.
L'autorità nazionale di regolamentazione interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.
4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'ENISA, può adottare le opportune misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Queste misure di attuazione tecnica si basano, per quanto possibile, sulle norme europee ed internazionali, e non ostano a che gli Stati membri adottino requisiti supplementari per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Tali misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
Articolo 13 ter
Attuazione e controllo
1. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 bis, le competenti autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti, comprese quelle in materia di termini di attuazione, alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ║.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione competenti abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:
a)
fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché
b)
sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall'autorità nazionale competente mettendo a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione i risultati di tale verifica. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.
4. Queste disposizioni lasciano impregiudicato l'articolo 3 della presente direttiva.
"
16) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata. Pertanto, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato ▌ a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE ("direttiva accesso") e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE ("direttiva servizio universale").
"
17) l'articolo 15 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:" Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati"
b)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:" 1. Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti ("la raccomandazione"). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza."
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7."
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4. Previa consultazione, anche delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali secondo a procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3."
18) l'articolo 16 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:" 1. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. 2. Quando, ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") o dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE ("direttiva accesso"), è tenuta a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale."
b)
i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:" 4. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato conformemente all'articolo 14 e l'autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano. 5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 4 le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 6. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 7:
a)
entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l'autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;
b)
entro due anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure
c)
entro due anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.
"
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:" 7. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato all'articolo 16, paragrafo 6, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all'autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 7."
19) l'articolo 17 è così modificato:
a)
alla prima frase del paragrafo 1, la parola "norme" è sostituita dalle parole "norme non vincolanti":
b)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:" In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)."
c)
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:" 4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione adotta misure di attuazione appropriate e rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2."
d)
al paragrafo 6, le parole "conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1" sono sostituite dalle parole "adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.";
e)
è inserito il seguente paragrafo:" 6 bis. Le misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, di cui ai paragrafi 4 e 6, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3."
20) l'articolo 18 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:"
c)
i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.
"
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
21) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:"
Articolo 19
Procedure di armonizzazione
1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.
2. Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.
3.Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 possono unicamente comportare la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:
a)
l'incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli 15 e 16, qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 7 bis;
In tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente:
–
dopo almeno due anni dall'adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione e
–
tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l'adozione di tale decisione, parere che deve essere fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;
b)
numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza del 112;
4.La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
5. Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.
"
22) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1. Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.
"
23) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"
Articolo 21
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8.
Gli eventuali obblighi imposti alle imprese dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della composizione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.
Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia.
Quando al BEREC è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende il parere del BEREC, prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ciò non preclude alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario.
Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC.
3. Gli Stati membri possono disporre che le competenti autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente all'articolo 8.
Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.
4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
"
24) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 21 bis
Sanzioni
"Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il ...(20) e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.
"
25) l'articolo 22 è così modificato:
▌
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
26) l'articolo 27 è soppresso;
27) l'allegato I è soppresso;
28) l'allegato II è sostituito dal seguente:"
ALLEGATO II
Criteri che le autorità nazionali di regolamentazione devono utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma.
Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un'effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. In conformità con il diritto comunitario applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di posizione dominante condivisa ▌, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:
–
scarsa elasticità della domanda
–
analoghe quote di mercato
–
forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione
–
integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura
–
mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente
–
mancanza di potenziale concorrenza
Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa ▌.
"
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)
La direttiva 2002/19/CE è così modificata:
1) l'articolo 2 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)
per "accesso" si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale.
"
b)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:"
e)
per "rete locale" si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica
"
2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8.
"
3) l'articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) il primo comma è sostituito dal seguente:" 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali."
ii)
è inserita la seguente lettera ):" "a ter) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi.";"
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 3. Per quanto concerne l'accesso e l'interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."
4) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
"
5) l'articolo 7 è soppresso;
6) l'articolo 8 è così modificato:"
a)
al paragrafo 1, le parole "articoli da 9 a 13" sono sostituite dalle parole "articoli da 9 a 13 bis";
b)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
il primo comma è così modificato:
–
nel primo trattino, la frase "dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6" è sostituita dalla frase "dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 6";
–
nel secondo trattino, la frase "della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni *" è sostituita dalla frase "della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)**;
_____________________ * GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1. ** GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37;";
"
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:" In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("il BEREC")*. La Commissione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure ______________________________ * Regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del... [che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio]"
7) l'articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni che limitino l'accesso a servizi e applicazioni e/o il loro utilizzo, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri in confôrmità del diritto comunitario, e prezzi."
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4. Nonostante il paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete ▌, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II."
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" 5. La Commissione può adottare le modifiche all'allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal BEREC."
8) l'articolo 12 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)
di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;
"
b)
al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:"
f)
di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti ▌;
"
c)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:"
j)
di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.
"
d)
al paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:" 2. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a)
fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/odi accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;
"
e)
al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:"
c)
investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
d)
necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace;
"
f)
è aggiunto il seguente paragrafo:" 3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."
9) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
▌
"1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.";
▌
10) sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 13 bis
Separazione funzionale
1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 9 a 13 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l'autorità nazionale di regolamentazione può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.
Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione sottopone una proposta alla Commissione fornendo:
a)
prove che giustifichino le conclusioni dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;
b)
prove che attestino che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;
c)
un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;
d)
un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.
3. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:
a)
la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;
b)
l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;
c)
le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
d)
le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
e)
le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
f)
un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.
4. A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3
Articolo 13 ter
Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata
1. Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.
Le imprese informano inoltre l'autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.
2. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce un'analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.
"
11) l'articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
12) l'allegato II è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:" Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che dev'essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato (SPM)"
b)
la definizione a) è sostituita dalla seguente:"
a)
"sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;
"
c)
la definizione c) è sostituita dalla seguente:"
c)
"accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete;
"
d)
la definizione d) è sostituita dalla seguente:"
d)
"accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili;
"
e)
alla parte A, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:" 1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso, tra cui in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:
a)
accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);
b)
accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;
c)
se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali, sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti. 3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali, e alla loro utilizzazione, incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale e/o della fibra ottica e/o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti"
f)
alla parte B, il punto 1 è sostituito dal seguente:" 1. Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell'operatore SPM o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato.*. ________________________________ *È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, onde evitare pericoli per la pubblica sicurezza."
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
La direttiva 2002/20/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
per "autorizzazione generale" si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.
"
2) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:"
Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.
"
3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:"
Articolo 5
Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri
1. Gli Stati membri facilitano l'uso delle frequenze radio nel quadro di autorizzazioni generali. Ove necessario, gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per:
–
evitare interferenze dannose,
–
assicurare la qualità tecnica del servizio;
–
assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; oppure
–
conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.
2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 3, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.
Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti ▌.
Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni e non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, come permesso a norma dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ▌, l'autorità nazionale competente provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri ▌ non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. Le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.
4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.
Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio a norma dell'articolo 7.
6. Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.
"
4) l'articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle radiofrequenze e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritto d'uso delle radiofrequenze, sono conformi all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."
b)
al paragrafo 2, le parole "degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)";
c)
al paragrafo 3, la parola "allegato" è sostituta dalla parola "allegato I";
5) l'articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:" 1. Quando valuta se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:"
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
c)
pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;
"
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della stessa direttiva."
c)
al paragrafo 5, "articolo 9" è sostituito da "articolo 9 ter";
6) l'articolo 10 è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:" 1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente all'articolo 11. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze o di numeri di comunicare, a norma dell'articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2. 2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole. 3. L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.
a)
se del caso sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e
b)
ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all'impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura."
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione."
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" 5. Qualora si verifichino violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa."
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:" 6. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi."
7) all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)
per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato I e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;
"
b)
alla lettera b), la parola 'allegato' è sostituita dalla parola 'allegato I";
c)
sono aggiunte le seguenti lettere :"
g)
per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;
h)
per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.
"
d)
il secondo comma è sostituito dal seguente:" Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) ed h) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato."
8) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:"
Articolo 14
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, l'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell'allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.
"
9) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.
"
10) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"
1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri rendono le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore al 31 dicembre 2009 conformi agli articoli 5, 6, 7 e all'allegato I della presente direttiva, al più tardi entro due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa.
2. Quando l'applicazione del paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore, gli Stati membri possono prorogare la validità di tali autorizzazioni e diritti fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.
"
11) l'allegato è modificato come stabilito all'allegato della presente direttiva.
Articolo 4
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2887/2000 è abrogato.
Articolo 5
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro ...(21) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ...(22)*.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
L'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) è così modificato:
1. il primo paragrafo è sostituito dalla seguente dicitura:"
Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle radiofrequenze (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro).
"
2. la parte A è così modificata:
a)
il punto 4 è sostituito dal seguente:" 4. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)."
b)
il punto 7 è sostituito dal seguente:" 7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)* ______________________ * GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37"
c)
il punto 8 è sostituito dal seguente:" 8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni a norma della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili conformemente all'articolo 7 di tale direttiva."
d)
al punto 11, le parole "direttiva 97/66/CE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2002/58/CE";
e)
è inserito il seguente punto:" 11a. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità."
f)
il punto 12 è sostituito dal seguente:" 12. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico."
g)
il punto 16 è sostituito dal seguente:" 16. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)."
h)
è aggiunto il seguente punto:" 19. Gli obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri in conformità con il diritto comunitario nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.";."
3. la parte B è così modificata:
a)
il punto 1 è sostituito dal seguente: " "1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità."
b)
il punto 2 è sostituito dal seguente. " "2. Uso effettivo ed efficiente dei numeri a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)";"
c)
è aggiunto il seguente punto:" 9. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze."
4. nella parte C il punto 1 è sostituito dal seguente:"
1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 103 E del 5.5.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009.
Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (16498/1/2008 – C6-0067/2009),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0699),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0720),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0271/2009),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1211/2009)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0762),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0452/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0276/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0636),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0341/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A6-0258/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità(4) garantisce l'applicazione negli Stati membri del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti la direttiva 86/613/CEE non si è dimostrata molto efficace; occorrerebbe riconsiderare il suo campo d'applicazione, poiché la discriminazione fondata sul sesso e le molestie si verificano anche al di fuori del lavoro salariato. Nell'interesse della chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 86/613/CEE con la presente direttiva.
(2) Nella sua comunicazione del 1° marzo 2006 dal titolo "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006–2010"(5), la Commissione ha inoltre annunciato che per migliorare il trattamento di questa problematica intende riesaminare la legislazione esistente esclusa dalla rifusione del 2005, al fine di aggiornarla, modernizzarla e rifonderla, se necessario. La direttiva 86/613/CEE non è stata inclusa in tale rifusione.
(3) Nelle sue conclusioni del 5 e 6 dicembre 2007, "Ruoli equilibrati di uomini e donne per l'occupazione, la crescita e la coesione sociale"(6) il Consiglio ha invitato la Commissione a tener conto della necessità di rivedere, se necessario, la direttiva 86/613/CEE ║ al fine di garantire i diritti relativi alla condizione di genitori, madre o padre, dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono.
(4) Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e migliorare la situazione dei coniugi partecipanti alle attività nel settore agricolo, artigianale, commerciale, delle PMI e delle libere professioni.
(5)Il Parlamento europeo ha proposto nella sua risoluzione, del 21 febbraio 1997, sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi(7), la registrazione obbligatoria dei coniugi che partecipano alle attività in modo da non essere più lavoratori invisibili e l'obbligo per gli Stati membri di permettere ai coniugi coadiuvanti l'affiliazione ai regimi assicurativi dei lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni di invalidità e vecchiaia.
(6) Nella sua comunicazione dal titolo "Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI° secolo"(8) la Commissione ha affermato la necessità di intraprendere un'azione in materia di disparità fra uomini e donne in ambito imprenditoriale e per migliorare inoltre l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata.
(7) Vi sono già diversi atti normativi per l'attuazione del principio di parità di trattamento in rapporto al lavoro autonomo, in particolare la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale(9) e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)(10). La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi a settori già disciplinati da altre direttive.
(8) È opportuno che la presente direttiva si applichi ai lavoratori autonomi e ai coniugi coadiuvanti, in quanto compartecipi delle attività dell'impresa.
(9)Occorre conferire ai coniugi coadiuvanti uno status professionale chiaramente definito determinandone i diritti.
(10) La direttiva non dovrebbe applicarsi a questioni contemplate da altre direttive che attuano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, con particolare riguardo alla direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(11). In particolare resta d'applicazione l'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE sui servizi assicurativi e sui servizi finanziari connessi.
(11) Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Le molestie e le molestie sessuali andrebbero considerate alla stregua di discriminazioni e pertanto proibite.
(12) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In linea di principio tali misure sotto forma di azioni positive volte a realizzare la parità tra i due sessi non andrebbero viste come una violazione del principio giuridico della parità di trattamento tra uomini e donne.
(13) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.
(14) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o fra conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale. Ai fini della presente direttiva, i concetti di "stato coniugale" e di "impresa familiare" dovrebbero essere interpretati alla luce del riconoscimento accordato alle unioni solidali dalle pertinenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
(15) In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi ▌. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile. Il livello di protezione ▌ dei coniugi coadiuvanti dovrebbe essere ad ogni modo proporzionale alla loro partecipazione nelle attività del lavoratore autonomo dell'impresa familiare.
(16) La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome e delle coniugi gestanti impone che venga loro riconosciuto il diritto al congedo di maternità, il quale dovrebbe essere considerato in parte obbligatorio. A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti nello stabilire il livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In considerazione della situazione specifica delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti, è necessario che sia loro attribuita la competenza della scelta finale di beneficiare o meno del congedo di maternità.
(17) Affinché si tenga conto delle specificità del lavoro autonomo, occorrerebbe garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi coadiuvanti ▌, nella misura del possibile, oltre a un'indennità finanziaria, l'accesso a servizi di sostituzione temporanea durante il congedo di maternità.
(18) Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare per mezzo del rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei. ▌
(19) È necessario che le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dispongano di mezzi adeguati di protezione legale. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.
(20) La protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti dalle discriminazioni fondate sul sesso sarebbe di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo incaricato di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. ▌
(21) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo, ║
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce un quadro per l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma, per gli aspetti che non sono contemplati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE.
2. La presente direttiva riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti.
3. L'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta inclusa nel campo di applicazione della direttiva 2004/113/CE.
Articolo 2
Definizioni
║ Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)
"lavoratori autonomi": chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti, gli artigiani, i commercianti e nel quadro delle PMI;
b)
"coniugi coadiuvanti": i coniugi o i conviventi di lavoratori autonomi riconosciuti dal diritto nazionale, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;
c)
"discriminazione diretta": situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
d)
"discriminazione indiretta": situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
e)
"molestie": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
f)
"molestie sessuali": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
Articolo 3
Impresa famigliare
Gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia per quanto riguarda le condizioni per la creazione di una società tra coniugi o conviventi ove ciò sia riconosciuto dalla legislazione nazionale. Qualsiasi società che sia creata in comune da coniugi o da conviventi, ove riconosciuta dalla legislazione nazionale, è riconosciuta come "impresa famigliare". Il riconoscimento della convivenza si basa sulle pertinenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Articolo 4
Principio della parità di trattamento
1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.
2. Le molestie e le molestie sessuali sono considerate alla stregua di discriminazioni fondate sul sesso e pertanto proibite. Il fatto che una persona abbia rifiutato tali comportamenti o vi si sia sottomessa non può costituire il fondamento per una decisione che interessi la persona in questione.
3. L'istruzione di discriminare persone in base al sesso è da considerarsi discriminazione.
Articolo 5
Azione positiva
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate a evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso e miranti, ad esempio, a promuovere l'attività imprenditoriale delle donne.
Articolo 6
Costituzione di una società
A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o tra conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.
Articolo 7
Protezione sociale dei coniugi e dei conviventicoadiuvanti
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi e i conviventi coadiuvanti beneficino di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi. Qualora tale estensione dei benefici non sia obbligatoria ai sensi della legislazione di uno specifico Stato membro, essa viene concessa su richiesta del coniuge o del convivente coadiuvante.
Tali misure garantiscono l'affiliazione autonoma dei coniugi coadiuvanti ai regimi di previdenza sociale esistenti per i lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni d'invalidità e vecchiaia purché essi versino i contributi a tali regimi allo stesso titolo dei lavoratori autonomi, con la possibilità di calcolare i loro contributi su base forfettaria.
I contributi previdenziali dei coniugi coadiuvanti dovrebbero essere detraibili dalle imposte in quanto spese di gestione, alla stessa stregua della remunerazione effettivamente corrisposta al coniuge, alla doppia condizione che i servizi siano stati debitamente prestati e che si tratti di una remunerazione normale per siffatti servizi.
Articolo 8
Congedo di maternità
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano ▌ beneficiare di un periodo di congedo di maternità adattato alle loro esigenze specifiche. Esse dovrebbero poter scegliere la durata del congedo di maternità, purché la sua durata complessiva non superi quella specificata nella direttiva 92/85/CEE del Consiglio(12).
2. Al fine di garantire alle persone di cui al paragrafo 1 di poter esercitare i propri diritti a norma del presente articolo, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le medesime percepiscano un'indennità adeguata durante il congedo di maternità.
3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali, a condizione che detto massimale non porti a discriminazioni.
4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in aggiunta all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti abbiano accesso ▌ a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio.
Articolo 9
Riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti
Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali condizioni possa essere favorito il riconoscimento del lavoro prestato dai coniugi coadiuvanti e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento.
Articolo 10
Tutela dei diritti
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative efficaci, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri dispongono affinché le associazioni, organizzazioni o persone giuridiche che hanno, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o a sostegno della persona lesa e con la sua approvazione, avviare qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.
Articolo 11
Indennizzo o riparazione
Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno i provvedimenti necessari affinché la perdita o il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o riparato secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o detta riparazione non sono a priori limitati da un tetto massimo.
Articolo 12
Organismi di parità
1. Gli Stati membri designano un organismo per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tale organismo può far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo di cui al paragrafo 1 abbia la seguente competenza:
a)
fornire alle vittime di discriminazioni assistenza indipendente per dare seguito alle denunce in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
b)
svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione;
c)
pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni;
d)
scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con organismi europei omologhi, quale l'Istituto europeo per la parità di genere.
Articolo 13
Integrazione delle questioni di parità di genere nelle varie politiche
Gli Stati membri tengono attivamente conto dell'obiettivo della parità di genere in sede di elaborazione e attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché delle politiche ed attività nei settori che formano oggetto della presente direttiva.
Articolo 14
Diffusione delle informazioni
Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate, anche tramite Internet, in tutto il territorio nazionale.
Articolo 15
Livello di protezione
L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.
Articolo 16
Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro ...(13).
La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di ...(14)+. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.
Articolo 17
Riesame
Entro quattro anni a decorrere dal ...(15)++, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, propone le modifiche che reputa necessarie.
Articolo 18
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il termine di ...(16). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Ove giustificato da difficoltà particolari, il termine di cui al paragrafo 1 per conformarsi alla presente direttiva può essere prorogato fino al ...(17)+.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel campo oggetto della presente direttiva.
Articolo 19
Prescrizioni minime
Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli alla protezione del principio di parità di trattamento rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.
Articolo 20
Abrogazione
A decorrere dal ...+, la direttiva 86/613/CEE è abrogata.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0867),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 159, terzo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0518/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0242/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 546/2009)
Programma di sostegno alla ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0035),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 156 e 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0049/2009),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0261/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale poiché quest'ultimo è stato rivisto;
4. ricorda che è necessario evitare qualsiasi riassegnazione che possa avere un impatto negativo su altre politiche dell'Unione europea riducendo gli stanziamenti ad esse destinati;
5. ricorda che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1);
6. nota che, poiché il finanziamento del programma è stato approvato, il processo legislativo può essere completato;
7. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 663/2009)
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
"La Commissione sottolinea che l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili sono priorità fondamentali della politica energetica dell'Unione europea, per ragioni sia ambientali che di sicurezza dell'approvvigionamento. Al riguardo, il regolamento contribuirà alla realizzazione di tali priorità dando un sostegno fondamentale ai progetti eolici in mare.
In tale contesto, la Commissione ricorda le varie altre nuove iniziative a sostegno dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, proposte dalla Commissione segnatamente nel suo piano europeo di ripresa, che sono state approvate dal Consiglio europeo del dicembre 2008. Esse comprendono le iniziative indicate in appresso:
Una modifica del regolamento relativo al FESR volta a consentire investimenti fino a 8 miliardi di EUR per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri. Un partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per "edifici efficienti sul piano energetico", che promuova le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o rinnovati. La dotazione prevista per questa azione è di 1 miliardo di EUR: 500 milioni di EUR dal bilancio del settimo programma quadro della Comunità europea nel periodo 2010-2013 e 500 milioni di EUR dal settore.
L'iniziativa CE - BEI per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, che mira a consentire investimenti in progetti per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile in ambiente urbano. La Commissione finanzia un meccanismo di assistenza tecnica nel quadro del programma Energia intelligente - Europa (dotazione annua di 15 milioni di EUR per il 2009). Tale meccanismo, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), faciliterà l'accesso ai prestiti BEI con effetti di incentivo sostanziali.
La creazione da parte di investitori istituzionali dell'Unione europea, guidati dalla BEI, del fondo azionario orientato al mercato denominato Marguerite: fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture. Tale fondo dovrebbe investire nei settori dell'energia e dei cambiamenti climatici (RTE-E, produzione sostenibile di energia, energia rinnovabile, nuove tecnologie, investimenti nell'efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture ambientali). La Commissione sostiene questa iniziativa.
Inoltre la Commissione presenterà, entro novembre 2009, la revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica chiesta dal Consiglio (conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2009) e dal Parlamento (risoluzione del Parlamento P6_TA(2009)0064).
Gli esperti concordano sul fatto che l'efficienza energetica è l'opzione più economica disponibile per la riduzione delle emissioni di gas serra. La Commissione presenterà, entro novembre 2009, un'analisi dettagliata degli ostacoli all'incremento degli investimenti nell'efficienza energetica. In particolare la Commissione esaminerà se siano necessari maggiori incentivi finanziari in forma di prestiti agevolati e/o sovvenzioni, in che modo il bilancio europeo potrebbe essere usato a tal fine e, se del caso, includerà, tra l'altro, fondi aggiuntivi per il finanziamento dell'efficienza energetica nel nuovo strumento per l'infrastruttura e la sicurezza energetica dell'Unione europea, che sarà presentato nel 2010.
Nell'ambito della revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica la Commissione dedicherà particolare attenzione alla dimensione di "vicinato" della medesima, analizzando possibili misure, finanziarie e normative, di incentivazione per i paesi vicini, al fine di incoraggiarli ad accrescere i loro investimenti in materia di efficienza energetica.
Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 28, qualora dovesse riscontrare l'impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell'allegato del presente regolamento."
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0602),
– visti il progetto di direttiva della Commissione recante modifica di alcuni allegati della direttiva 2006/48/EC del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni tecniche concernenti la gestione del rischio e la relativa risoluzione del Parlamento del 16 dicembre 2008(1),
– – visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0339/2008),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 aprile 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0139/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi
Programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0014),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0031/2009),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 maggio 2009, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci (A6-0246/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che l'importo di riferimento finanziario indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e segnala che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006(1) (AII);
3. ritiene che, ove gli organismi europei cofinanziati dal "Programma a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile" diventino agenzie, vada applicato il punto 47 del suddetto AII;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della decisione n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 716/2009/CE)
ALLEGATO
Dichiarazione del Parlamento europeo
L'approfondirsi della crisi finanziaria ha evidenziato l'urgente necessità di rafforzare la convergenza e la cooperazione a livello di Unione europea in materia di vigilanza. Per raggiungere tale obiettivo, occorre da un lato sviluppare strumenti comuni di tecnologia dell'informazione e dall'altro pervenire a una cultura comune della vigilanza fra i tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea: CESR, CEBS e CEIOPS.
Di conseguenza, in attesa dell'entrata in vigore del Programma comunitario per il periodo 2010-2013, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a portare avanti la proposta di finanziare in via provvisoria i tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea nel 2009 adottando una decisione secondo le seguenti linee:
– Il finanziamento provvisorio della Commissione per il 2009 sarà definito nel quadro dell'attuazione e sviluppo del mercato interno per l'esercizio 2009 e interesserà la linea di bilancio 12.0201. Il finanziamento provvisorio sarà pertanto imputato al bilancio attuale della Commissione, a carico di stanziamenti già assegnati dall'autorità finanziaria alla Direzione generale mercato interno e servizi per il 2009. Il provvedimento di finanziamento in quanto tale assumerà pertanto la forma di una decisione della Commissione.
– La Commissione erogherà ai tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea delle "sovvenzioni per azioni" di importo limitato per finanziare i) progetti di formazione settoriali e inter-settoriali elaborati da ciascuno dei tre comitati e, nel caso del CESR, ii) un progetto TI specifico nel quadro del meccanismo di scambio delle informazioni sulle transazioni (TREM) di cui alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID)(2), in particolare l'estensione del TREM ai derivati fuori borsa. Si tratta dei progetti strategici identificati come prioritari dai tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea.
– L'ammontare totale del finanziamento provvisorio della Commissione per il 2009 non eccederà i 500 000 EUR. Tale somma servirà a coprire parte dei costi dei progetti e delle iniziative di formazione proposti dai comitati della autorità di vigilanza dell'Unione europea per il 2009.
La decisione della Commissione sul finanziamento provvisorio per il 2009 è giustificata dalla situazione di eccezionalità creata dall'attuale crisi finanziaria e dal fatto che il previsto programma comunitario entrerà in vigore solo a decorrere dal 2010. Tale decisione non deve pertanto essere interpretata come un precedente.
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
Protezione degli animali durante l'abbattimento *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0553),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0451/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0185/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato due pareri sul benessere degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento e abbattimento di alcune specie animali, Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento delle principali specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi commerciali) nel 2006. Occorre aggiornare la normativa comunitaria in questo ambito per tenere conto di tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all'abbandono progressivo dell'uso del biossido di carbonio per suini e volatili da cortile e dei bagni d'acqua per lo stordimento dei volatili da cortile non sono state incluse nella proposta in quanto dalla valutazione dell'impatto sono risultate per il momento inaccettabili dal punto di vista economico nell'UE. Non è opportuno inoltre riprendere nel presente regolamento altre raccomandazioni in quanto riguardanti parametri tecnici che vanno inclusi in misure di attuazione o codici di buone prassi. Le raccomandazioni relative al pesce d'allevamento non sono state incluse nella proposta in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore.
(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato due pareri sul benessere degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento e abbattimento di alcune specie animali, Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento delle principali specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi commerciali) nel 2006. Nel 2001 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione sul benessere degli animali allevati per la produzione di pellicce, che comprendeva un'analisi dei metodi di abbattimento utilizzati negli allevamenti da pelliccia. Occorre aggiornare la normativa comunitaria in questo ambito per tenere conto di tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all'abbandono progressivo dell'uso del biossido di carbonio per suini e volatili da cortile non sono state incluse nella proposta in quanto dalla valutazione dell'impatto sono risultate per il momento inaccettabili dal punto di vista economico nell'Unione europea. Non è opportuno inoltre riprendere nel presente regolamento altre raccomandazioni in quanto riguardanti parametri tecnici che vanno inclusi in misure di attuazione o codici di buone prassi. Le raccomandazioni relative al pesce d'allevamento non sono state incluse nella proposta in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell'evento in questione.
(15) Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e/o tradizioni di origine religiosa e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, religiosi e tradizionali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell'evento in questione.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti animali e non siano determinate da finalità produttive, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento l'abbattimento di animali effettuato nel quadro di tali eventi.
(16) Le tradizioni culturali o di origine religiosa si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti animali, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento la macellazione di animali effettuata nel quadro di tali eventi.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)Le nuove sfide summenzionate avranno inevitabilmente un notevole impatto finanziario per gli operatori dell'Unione. Al fine di ottemperare alle regole stabilite nel presente regolamento, dovrebbero essere resi disponibili adeguati fondi dell'Unione per sostenere finanziariamente la necessità di conferire all'Unione un ruolo di leadership in materia di benessere degli animali sulla scena internazionale.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l'abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell'animale in modo indolore e riducendo al minimo l'ansia o la sofferenza dell'animale. Di conseguenza non è necessario distinguere fra metodi di stordimento reversibili e irreversibili.
(24) A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l'abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell'animale in modo indolore e riducendo al minimo l'ansia o la sofferenza dell'animale.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 32
(32) Il regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal citato regolamento.
(32) Il regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal citato regolamento. La Commissione dovrebbe vigilare a che l'importazione di carne e prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati al mercato interno siano conformi alle regole generali stabilite nel presente regolamento.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 33
(33) I macelli e i dispositivi utilizzati sono concepiti per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli.
(33) I macelli e i dispositivi utilizzati sono concepiti per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli. I macelli di piccole dimensioni, regolarmente ispezionati, che hanno una capacità di macellazione non superiore a 50 capi di bestiame alla settimana ovvero 150 000 volatili da cortile all'anno e che si dedicano principalmente alla vendita diretta di alimenti al consumatore finale, non necessitano di una procedura onerosa di autorizzazione per attuare i principi generali del presente regolamento.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)
(34 bis)È necessario evitare le sofferenze degli animali dovute alla paura o allo stress prima della macellazione È quindi opportuno progettare la costruzione dei macelli, pianificare le procedure al loro interno e formare il personale in modo tale da evitare stress, paura e dolore agli animali tra lo scarico e la macellazione.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 35
(35) Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.
(35) Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali. Gli sforzi per sviluppare procedure di stordimento migliori dovrebbero essere costanti. È opportuno altresì potenziare la ricerca nel campo delle alternative alla soppressione dei pulcini in eccedenza.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 37
(37) L'abbattimento senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario pertanto che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente.
(37) La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario pertanto che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente e storditi efficacemente immediatamente dopo il taglio della gola.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 38
(38) Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico riguardo al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali nei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali prima della macellazione, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.
(38) Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico riguardo al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali nei macelli e negli allevamenti di animali da pelliccia. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali prima dell'abbattimento, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto i
i) nel corso di prove tecniche o scientifiche eseguite sotto il controllo dell'autorità competente,
i) nel contesto delle attività disciplinate dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici1;
__________ 1 GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
ii) durante attività venatorie,
ii) durante attività venatorie o di pesca sportiva;
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
iv bis) nel quadro dei sacrifici destinati al consumo diretto connessi alle tradizioni di importanti festività religiose, ad esempio Pasqua e Natale, e solo per un periodo di dieci giorni prima della loro data.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) a cervidi semiaddomesticati, abbattuti sul terreno e trasformati negli impianti di un allevamento di selvaggina,
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b
(b) "operazioni correlate": operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento;
(b) "operazioni correlate": operazioni quali il maneggiamento, lo scarico, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo della macellazione;
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) "autorità competente": l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza;
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis) "stato di incoscienza": uno stato di perdita di coscienza che comporta una perturbazione temporanea o permanente delle funzioni cerebrali e dopo il quale l'animale non è in grado di reagire a stimoli normali, compreso il dolore;
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f
f) "stordimento": qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;
f) "stordimento": qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera g
g) "macellazione rituale": una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione come quella islamica o ebraica;
g) "macellazione rituale": una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione o connessi a specifiche festività religiose;
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera k
k) "macello": qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri;
k) "macello": stabilimento adibito alla macellazione e alla tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano;
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera m
m) "animali da pelliccia": animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, castorini e cincillà;
m) "animali da pelliccia": animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, cani procioni, castorini, conigli e cincillà;
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche confortevoli ed evitando loro cadute o scivolamenti;
a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli in condizioni termiche confortevoli ed evitando loro cadute o scivolamenti;
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d
d) non mostrino segni di dolore, paura, aggressione o altri comportamenti anomali;
d) non mostrino segni di dolore, aggressività o altri comportamenti anomali;
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f
f) non possano incorrere in interazioni negative.
soppresso
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.L'abbattimento di pulcini di un giorno eccedentari, qualsiasi sia il metodo utilizzato, non è più permesso una volta disponibili alternative appropriate all'abbattimento di questi animali.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia previsto nell'ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere abbattuti senza essere precedentemente storditi, a condizione che l'abbattimento abbia luogo in un macello.
2. Nell'ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere macellati senza essere precedentemente storditi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicare tale deroga.
soppresso
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1
1. Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all'allegato I.
1. Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all'allegato I. Per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, la Commissione può approvare nuovi metodi di stordimento sulla base di una valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
2. Il personale responsabile dello stordimento svolge controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte.
2. Il personale responsabile dello stordimento svolge controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Il dissanguamento inizia quanto prima possibile dopo lo stordimento.
Tuttavia, qualsiasi modifica di questo tipo deve garantire un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore, dimostrato da dati scientifici pubblicati in riviste specializzate del settore riconosciute a livello internazionale.
Tuttavia, qualsiasi modifica di questo tipo garantisce un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore, dimostrato da dati scientifici attinenti.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4
4. I codici comunitari di buone prassi riguardanti i metodi di cui all'allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
4. Gli orientamenti comunitari per l'elaborazione delle procedure e l'attuazione delle norme riguardanti i metodi di cui all'allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
2. Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che la macellazione e le operazioni correlate siano effettuate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1. A tal fine si possono applicare ai macelli le procedure previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3
3. Le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta.
3. Le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta. Il veterinario ufficiale è informato per iscritto ogni volta che cambiano le procedure operative standard.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.L'autorità competente può modificare le procedure operative standard quando non sono manifestamente conformi alle norme e alle esigenze generali stabilite nel presente regolamento.
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.I paragrafi da 1 a 3 non si applicano all'abbattimento di animali nei macelli in cui sono macellati non più di 50 capi di bestiame alla settimana.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
a) Il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;
a) il maneggiamento degli animali in vistadell'immobilizzazione, dello stordimento o dell'abbattimento;
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f
f) il dissanguamento degli animali vivi.
f) il dissanguamento di animali vivi e/o il metodo di macellazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)
f bis) l'abbattimento degli animali da pelliccia.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3
3.L'abbattimento di animali da pelliccia è effettuato sotto il controllo di una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all'articolo 18 che copra tutte le operazioni svolte sotto il suo controllo.
soppresso
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera a
a) le categorie e il peso degli animali cui è destinato l'uso del dispositivo;
a) le specie e il peso degli animali cui è destinato l'uso del dispositivo;
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera c bis (nuova)
c bis) la manutenzione e la calibratura del dispositivo.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2
2. Durante le operazioni di macellazione un adeguato dispositivo di stordimento di riserva è immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo.
2. Durante le operazioni di macellazione un adeguato metodo sostitutivo di stordimento è immediatamente disponibile per essere utilizzato e applicato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo. Nei casi in cui tale metodo sostitutivo di stordimento riguardi gli impianti pesanti, si utilizzano dispositivi mobili.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Nessun animale deve essere immobilizzato se la persona responsabile per lo stordimento o la macellazione di tale animale non è pronta a procedere.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 10
Le disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento sono pertinenti ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 854/2004.
All'atto dell'ispezione dei macelli o degli stabilimenti riconosciuti o soggetti a riconoscimento nei paesi terzi ai fini dell'esportazione verso l'Unione europea conformemente alla normativa comunitaria, gli esperti della Commissione si accertano che gli animali di cui all'articolo 5 siano stati macellati in condizioni che, per quanto riguarda il benessere degli animali, siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente regolamento.
Il certificato sanitario che accompagna la carne importata da un paese terzo è corredato di un attestato comprovante che il requisito di cui sopra è stato rispettato.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Regime d'importazione da paesi terzi
La Commissione vigila a che la carne e i prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi e destinati al consumo nel mercato interno siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento l'autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 approva per ciascun macello:
2. Ai fini del presente regolamento l'autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 approva per ciascun macello con una capacità di macellazione superiore a 50 capi di bestiame per settimana o superiore a 150 000 volatili all'anno:
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a
a) la capacità produttiva massima di ciascuna linea di macellazione;
soppresso
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c
c) la capacità massima per ciascuna area di stabulazione destinata a equini, bovini, ovini, caprini e suini, nonché a volatili da cortile e lagomorfi.
c) la capacità massima per ciascuna area di stabulazione destinata a equini, bovini, ovini, caprini e suini, nonché a volatili da cortile, ratiti e lagomorfi.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. Gli operatori garantiscono che gli animali abbattuti senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati meccanicamente.
2. Gli operatori garantiscono che, laddove applicabile e nel caso di macellazioni rituali in cui gli animali sono macellati senza essere precedentemente storditi, questi ultimi siano immobilizzati meccanicamente.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera e
e) utilizzare scariche elettriche che non stordiscano o uccidano l'animale in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non sia applicata intorno al cervello.
Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile.
Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile e i lagomorfi.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1
1. Gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte.
1. Gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte. Gli animali devono essere morti prima che sia eseguita qualsiasi altra procedura potenzialmente dolorosa di preparazione della carcassa o sia applicato qualsiasi altro trattamento.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.Gli operatori di allevamenti di animali da pelliccia notificano anticipatamente all'autorità competente la data dell'abbattimento degli animali, per consentire al veterinario ufficiale di controllare che i requisiti di cui al presente regolamento e le procedure operative standard siano rispettati.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5
5. I codici comunitari di buone prassi riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
5. Gli orientamenti comunitari per l'elaborazione delle procedure e l'attuazione delle norme riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.Il veterinario ufficiale verifica periodicamente le procedure di controllo di cui sopra e la conformità con le procedure operative standard.
-1. Gli operatori sono responsabili di garantire la conformità con le norme stabilite nel presente regolamento.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1
1. Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di garantire la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali.
1. Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di sorvegliare la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali.
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5
5. I paragrafi 1 e 4 non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile.
5. I macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile possono essere gestiti da un responsabile della tutela del benessere degli animali e la procedura per l'ottenimento di un certificato di idoneità è semplificata in conformità delle specifiche definite dall'autorità competente.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1
1.Prima dell'inizio dell'operazione l'autorità competente e gli operatori coinvolti in un'operazione di spopolamento elaborano un piano d'azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.
soppresso
In particolare i metodi di abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento sono inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale sulla base delle dimensioni e della localizzazione del sospetto focolaio ipotizzati nel piano di emergenza.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3
3. Ai fini del presente articolo e in circostanze eccezionali, l'autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana o rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.
3. Ai fini del presente articolo e in caso di forza maggiore, l'autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana, rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia o essere ulteriormente lesiva del benessere degli animali.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4
4.Entro un anno dalla fine dell'operazione di spopolamento l'autorità competente di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione e rende accessibili al pubblico, in particolare su Internet, una relazione di valutazione sui risultati.
soppresso
La relazione contiene in particolare:
a) i motivi dello spopolamento;
b) il numero e le specie di animali abbattuti;
c) i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;
d) una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;
e) qualsiasi deroga concessa in conformità del paragrafo 3.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 16
Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.
Nel caso di macellazioni di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per macellare gli animali nel più breve tempo possibile, fatte salve le condizioni di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 17
Articolo 17
soppresso
Centri di riferimento
1.Ciascuno Stato membro designa un centro di riferimento nazionale (di seguito: "centro di riferimento") per lo svolgimento dei compiti seguenti:
a) fornire assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli;
b) effettuare la valutazione di nuovi metodi di stordimento;
c) incoraggiare attivamente l'elaborazione da parte degli operatori e delle altre parti interessate di codici di buone prassi per l'attuazione del presente regolamento e pubblicare e diffondere tali codici, nonché controllare la loro applicazione;
d) elaborare orientamenti per l'autorità competente ai fini del presente regolamento;
e) accreditare organismi ed enti per il rilascio di certificati di idoneità, a norma dell'articolo 18;
f) comunicare e collaborare con la Commissione e gli altri centri di riferimento allo scopo di condividere le informazioni tecniche e scientifiche e le migliori pratiche in relazione all'attuazione del presente regolamento.
2.Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri i dati relativi ai rispettivi centri di riferimento e rendono tali informazioni accessibili al pubblico su Internet.
3.I centri di riferimento possono essere costituiti da una rete di entità separate, a condizione che siano attribuiti tutti i compiti elencati al paragrafo 1 per tutte le attività pertinenti svolte nello Stato membro interessato.
Gli Stati membri possono designare un organismo situato fuori del loro territorio per l'espletamento di una o più di dette funzioni.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b
b) rilasciare certificati di idoneità che attestino il superamento di un esame finale indipendente. Le materie d'esame devono essere pertinenti alle categorie di animali interessati e corrispondere alle operazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 e agli argomenti di cui all'allegato IV;
b) garantire che le persone responsabili della messa a punto o dell'attuazione delle procedure operative standard di cui all'articolo 6, abbiano ricevuto una formazione adeguata;
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c
c) approvare i programmi di formazione dei ai corsi di cui alla lettera a) e il contenuto e le modalità dell'esame di cui alla lettera b).
soppresso
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2
2. L'autorità competente può delegare l'organizzazione dei corsi, l'esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità a un organismo o entità distinto che:
2. I programmi di formazione sono messi a punto e, se del caso, attuati dall'impresa stessa o da un organismo autorizzato dall'autorità competente.
a) disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo;
L'impresa o l'organismo rilascia i certificati di idoneità nel settore.
b) sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda il rilascio dei certificati di idoneità;
L'autorità competente può, qualora lo reputi necessario, mettere a punto ed attuare programmi di formazione e rilasciare i certificati di idoneità.
c) sia accreditato dal centro di riferimento.
I dati relativi a tali organismi e entità sono messi a disposizione del pubblico in particolare via Internet.
3. I certificati di idoneità riportano le categorie di animali e le operazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 o 3, per le quali il certificato è valido.
3. Gli Stati membri designano l'autorità competente preposta all'approvazione del contenuto dei programmi di formazione di cui al paragrafo 2.
Emendamenti 69 e 70 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2
I certificati di idoneità non sono validi per un periodo superiore a cinque anni.
I certificati di idoneità sono validi per un periodo indeterminato. I titolari dei certificati di idoneità sono tenuti a seguire periodicamente una formazione.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2
2. Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri possono rilasciare i certificati di idoneità di cui all'articolo 18 a persone che dimostrino di aver maturato un'esperienza professionale continuativa pertinente di almeno [dieci] anni.
2. Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri possono rilasciare, senza superamento dell'esame, i certificati di idoneità di cui all'articolo 18 a persone che dimostrino di aver conseguito un'adeguata formazione e di aver maturato un'esperienza professionale pertinente di almeno dodici mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che stabilisce le norme e le condizioni dell'uso di unità mobili di macellazione all'interno dell'Unione, provvedendo affinché in tali unità mobili siano prese tutte le precauzioni per evitare di pregiudicare il benessere degli animali.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 1 – linea 2 – Categoria di animali
Ruminanti fino a 10 kg, volatili da cortile e lagomorfi.
Ruminanti, volatili da cortile e lagomorfi.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 1 – linea 2 – Parametri fondamentali – comma 2
Velocità appropriata e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie.
Velocità appropriata e diametro del proiettile (metodo della piastra a contatto) in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 2 – linea 2 – denominazione
Elettrocuzione con applicazione di corrente a testa e corpo
Stordimento o macellazione con applicazione di corrente a testa e cuore o a testa e corpo
Emendamento 76 Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 2 – linea 2 – Categoria di animali
Tutte le specie ad eccezione degli agnelli e dei suinetti di peso vivo inferiore a 5 kg e dei bovini.
Tutte le specie.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Allegato I – capo I – tabella 3 – linea 2 – Categoria di animali
Suini e volatili da cortile
Suini, volatili da cortile e animali da pelliccia.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Allegato I – capo II – punto 7 – comma 1 bis (nuovo)
Il biossido di carbonio in concentrazioni di oltre il 30% non deve essere utilizzato per stordire o macellare i volatili da cortile in un macello. Tali concentrazioni possono essere utilizzate soltanto per sopprimere i pulcini in eccedenza o per tenere sotto controllo le malattie.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2.3
2.3. Tra i recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento deve esservi un recinto di attesa con base piana e chiuso da pareti destinato ad assicurare un'affluenza costante di animali per lo stordimento e l'abbattimento oltre che ad evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta. Il recinto di attesa deve essere progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati.
2.3. Tra i recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento deve esservi un recinto di attesa destinato ad assicurare un'affluenza costante di animali per lo stordimento e la macellazione oltre che ad evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta. Il recinto di attesa deve essere progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Allegato II – punto 3.2
3.2.Le casse di contenzione utilizzate in associazione con un dispositivo a proiettile captivo devono essere provviste di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell'animale.
soppresso
Emendamento 81 Proposta di regolamento Allegato II – punto 3.3
3.3.Sono vietati i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale.
soppresso
Emendamento 82 Proposta di regolamento Allegato II – punto 4.1 bis (nuovo)
4.1 bis Il dispositivo elettrico di stordimento deve:
a) essere provvisto di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;
b) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Allegato II – punto 4.2
4.2.L'apparecchio elettrico applica un'intensità di corrente costante.
soppresso
Emendamento 84 Proposta di regolamento Allegato II – punto 7.2
7.2. Le strutture destinate ai volatili da cortile sono progettate e costruite in modo da consentire che gli animali siano convogliati attraverso le miscele di gas esclusivamente nei contenitori utilizzati per il trasporto, senza venirne scaricati.
7.2. I volatili da cortile vivi dovrebbero essere convogliati attraverso le miscele di gas nei contenitori utilizzati per il trasporto o sul nastro trasportatore.
Emendamento 85 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.2
1.2.Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo.
soppresso
Nel caso di volatili da cortile o lagomorfi la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente le 12 ore.
Nel caso di mammiferi, ad eccezione dei lagomorfi, la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente:
a) le 19 ore per gli animali non svezzati;
b) le 24 ore per gli equini e i suini;
c) le 29 ore per i ruminanti.
Allo scadere di questi termini, gli animali sono stabulati, nutriti, e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli. Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.5
Ai fini della macellazione gli animali non svezzati, gli animali in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori hanno la precedenza sugli altri tipi di animali. In caso di impossibilità si adottano disposizioni volte ad attenuarne le sofferenze, in particolare:
soppresso
a) mungendo gli animali da latte a intervalli non superiori a 12 ore;
b) prevedendo condizioni adeguate all'allattamento e al benessere degli animali appena nati nel caso di femmine che abbiano partorito;
c) abbeverando gli animali consegnati in contenitori.
Emendamento 87 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.7 – lettera c
c) sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze evitabili;
c) sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe (ad esclusione delle estemità inferiori dei volatili da cortile e dei lagomorfi), la coda o il vello o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze evitabili;
Emendamento 88 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.8 bis (nuovo)
1.8bis. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per immobilizzare gli animali o per farli muovere.
Emendamento 89 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.8 ter (nuovo)
1.8ter. Gli animali che non sono in grado di muoversi non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma devono essere macellati sul posto.
Emendamento 90 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2.1
2.1. Ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e girarsi.
2.1. Tranne i casi di bovini di grandi dimensioni tenuti in recinti individuali per un periodo che non supera un limite ragionevole,ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e girarsi.
Emendamento 91 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 bis (nuovo)
2 bis Stordimento mediante proiettile captivo
2 bis.1Il proiettile captivo deve essere posizionato in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare, per i bovini è vietato sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie. Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato in tale punto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca e il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.
2 bis.2Quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che non sia stato riparato.
Emendamento 92 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 ter (nuovo)
2 ter.Immobilizzazione degli animali
Gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento e la loro testa non deve essere posta in un dispositivo per limitarne il movimento, a meno che la persona che deve stordire l'animale non sia pronta a farlo non appena l'animale è collocato nel box o la sua testa è immobilizzata.
Emendamento 93 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.1
3.1. Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.
3.1. Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale. Tale prescrizione non si applica nei casi di stordimento in gruppo.
Emendamento 94 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.1 bis (nuovo)
3.1 bis Il dissanguamento deve iniziare immediatamente un volta realizzato lo stordimento ed essere effettuato in modo tale da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo.
Emendamento 95 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.2 bis (nuovo)
3.2bis. Dopo il taglio dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento né comunque prima dello scadere di:
a) nel caso di tacchini od oche, un periodo non inferiore a 120 secondi;
b) nel caso di qualsiasi altro volatile, un periodo non inferiore a 90 secondi;
c) nel caso di bovini storditi, un periodo non inferiore a 30 secondi;
d) nel caso di bovini non storditi, un periodo non inferiore a 120 secondi;
e) nel caso di ovini, caprini, suini e cervidi, un periodo non inferiore a 20 secondi;
Emendamento 112 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.2 ter (nuovo)
3.2ter. Quando un animale in gravidanza viene macellato:
a)Se l'utero è intatto, il feto deve essere lasciato all'interno fino a quando non è morto.
b)Nel dubbio, o se si scopre un feto cosciente nel grembo di un animale dopo il macello, questo deve essere immediatamente rimosso, stordito con un proiettile captivo a penetrazione e abbattuto per dissanguamento.
I macelli devono avere a disposizione adeguate attrezzature per eseguire tempestivamente la procedura, se necessario.
Emendamento 96 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3.3
3.3. I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l'effettiva recisione dei vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere abbattuto immediatamente.
3.3. I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l'effettiva recisione dei vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere macellato immediatamente.
Emendamento 97 Proposta di regolamento Allegato IV – lettera f bis (nuova)
f bis) l'abbattimento degli animali da pelliccia.
Aspetti pratici del maneggiamento e dell'immobilizzazione degli animali.
Aspetti pratici delle tecniche di stordimento.
Metodi di stordimento e/o abbattimento di riserva.
Manutenzione dei dispositivi di stordimento e/o abbattimento.
Controllo dell'efficacia dello stordimento.
Agenda sociale rinnovata
178k
94k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata (2008/2330(INI))
– vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 sull'Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo (COM(2008)0412) (comunicazione sull'agenda sociale rinnovata),
– vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini(1),
– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2008 sulle sfide per gli accordi collettivi nell'Unione europea(2),
– vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2008, dal titolo "Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'integrazione sociale" (COM(2008)0418),
– vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni(3),
– vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2008, dal titolo "Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato" (COM(2008)0420),
– vista la comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2008, dal titolo "Un piano europeo di ripresa economica" (COM(2008)0800),
– vista la comunicazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, dal titolo "Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare" (COM(2008)0635),
– viste la comunicazione della Commissione, del 12 ottobre 2006, dal titolo "La sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche nell'UE" (COM(2006)0574) e la risoluzione del Parlamento del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione(4),
– viste la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2007, dal titolo "Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro" (COM(2007)0620) e la risoluzione del Parlamento del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea(5),
– vista la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, relativa a criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale(6),
– viste la comunicazione della Commissione, del 27 giugno 2007, dal titolo "Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza" (COM(2007)0359) e la risoluzione del Parlamento del 29 novembre 2007 su principi comuni di flessicurezza(7),
– vista la comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo "Una corsia preferenziale per la piccola impresa –Uno 'Small Business Act' per l'Europa" (COM(2008)0394),
– viste la comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2007, dal titolo "Inventario della realtà sociale – Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007" (COM(2007)0063) e la risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale(8),
– viste la comunicazione della Commissione, del 24 maggio 2006, dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti ‐ Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249) e la risoluzione del Parlamento del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti(9),
– vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell'Unione europea(10) e la definizione di povertà che essa contiene,
– vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)(11),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare le disposizioni relative ai diritti sociali nonché l'articolo 136 del trattato CE,
– visto il Libro verde della Commissione, del 22 novembre 2006, dal titolo "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" (COM(2006)0708),
– visti il Libro verde della Commissione, del 18 luglio 2001, dal titolo "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM(2001)0366), la comunicazione della Commissione, del 22 marzo 2006, dal titolo "Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2006)0136) e la risoluzione del Parlamento del 13 marzo 2007 su "La responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato"(12),
– vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei senzatetto(13),
– visto il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0241/2009),
A. considerando che la più grave conseguenza dell'attuale crisi finanziaria ed economica per l'Unione europea sarà il forte aumento della disoccupazione che colpirà soprattutto le categorie sociali più vulnerabili; considerando che livelli più elevati di disoccupazione vanno di pari passo con l'aumento della povertà e delle disparità in materia sanitaria, dell'esclusione, della criminalità, dell'insicurezza e della sfiducia,
B. considerando che, prima dell'attuale crisi, l'Unione europea era già alle prese con le difficoltà derivanti dalla debole crescita economica, dall'esplosiva situazione demografica e dai problemi connessi al dover operare in un'economia internazionale sempre più globalizzata,
C. considerando che nel 2007 il 15,2% dei cittadini dell'Unione di età compresa tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato prematuramente gli studi,
D. considerando che l'occupazione non basta per molti cittadini dell'Unione europea a garantire l'uscita dalla povertà, visto che nel 2006 l'8% della popolazione era a rischio di povertà,
E. considerando che nel 2006 il 16% dei cittadini europei era a rischio povertà e che bambini, famiglie numerose e famiglie monoparentali, disoccupati, disabili, giovani, anziani, minoranze etniche e migranti sono gruppi particolarmente vulnerabili,
F. considerando che le donne sono sempre maggiormente a rischio di povertà rispetto agli uomini a causa di fattori come la loro dipendenza economica, il divario retributivo tra i sessi e la maggiore presenza femminile nei lavori meno retribuiti; considerando che questa situazione aumenta il rischio di perpetuare la povertà alle generazioni successive,
G. considerando che gli aumenti dei prezzi degli ultimi anni hanno avuto un effetto notevole sui bilanci delle famiglie e hanno colpito in misura sproporzionata le categorie sociali vulnerabili,
H. considerando che vari studi (ad es. Il futuro della ricerca mondiale della Fondazione Russell Sage), hanno dimostrato che nelle economie maggiormente sviluppate, un lavoratore su quattro potrebbe presto ritrovarsi nelle fasce retributive più basse e dunque in una situazione di accresciuto rischio di povertà; considerando che il fenomeno del lavoro mal retribuito interessa tutti e assume sovente la forma di un rapporto di lavoro informale con lavoratori non qualificati, lavoratori part-time, donne, immigrati e giovani maggiormente a rischio; considerando che vi è la tendenza a trasmettere il lavoro scarsamente retribuito da una generazione all'altra limitando l'accesso a un'istruzione di buon livello, a una buona assistenza sanitaria e ad altre condizioni basilari di esistenza,
I. considerando che l'articolo 2 del trattato CE stabilisce che la solidarietà e la parità tra uomini e donne sono tra i valori fondanti dell'Unione europea,
J. considerando che l'Unione europea affronta un cambiamento demografico le cui caratteristiche più importanti sono l'aumento dell'aspettativa di vita e una diminnuzione del tasso di fertilità, anche se in alcuni paesi si comincia a ravvisare un'inversione di tendenza di quest'ultimo,
K. considerando che il cambiamento demografico dovrebbe portare a un raddoppio dell'indice di dipendenza degli anziani fino al 2050 con ripercussioni soprattutto sulla salute psicofisica della popolazione,
L. considerando che il "Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society" della Commissione (SEC(2008)2911), nel quale è riconosciuto il ruolo centrale assolto nella società dalle persone che prestano assistenza informale (carer), invita la Commissione a esaminare le solide argomentazioni sociali che militano a favore dell'inclusione dei carers nell'elaborazione delle future politiche;
M. considerando che benché gli effetti della crisi finanziaria sull'economia reale non siano del tutto noti, sarà impossibile raggiungere l'obiettivo della creazione di 5 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea tra il 2008 e il 2009; considerando che la recessione economica provocherà un aumento della disoccupazione e sicuramente anche maggiore povertà, oltre a mettere in difficoltà i modelli sociali europei,
N. considerando che la crisi finanziaria ed economica sta producendo un aumento della disoccupazione e una crescente insicurezza, mettendo a dura prova la coesione sociale in tutta l'Unione europea, con fratture e tensioni sociali in numerosi Stati membri,
O. considerando che l'Unione europea si è impegnata a realizzare l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile a livello sociale e ambientale e che sarebbe opportuno sfruttare appieno le opportunità di creazione di posti di lavoro che possono nascere da tale impegno,
P. considerando che il dialogo sociale può rivelarsi importante per affrontare la crisi di fiducia che è stata esacerbata dalla crisi finanziaria visto che molte persone sono angosciate per il loro futuro; considerando che eguale priorità va accordata a chi è già escluso e la cui situazione è aggravata dall'attuale crisi,
Q. considerando che nell'Unione europea la maggiore presenza dei pubblici poteri, caratterizzata da un certo grado di ridistribuzione del reddito e da quello che viene comunemente definito "modello sociale europeo", ha effetti positivi sulla vita lavorativa di milioni di uomini e donne appartenenti ai segmenti più svantaggiati della forza lavoro,
R. considerando che il rispetto delle disposizioni legali e convenzionali e l'equilibrio fra i due modelli normativi del diritto del lavoro e della contrattazione collettiva sono la precondizione per introdurre valori uniformi in una diversità di sistemi,
S. considerando che nei rapporti di lavoro informali non si applicano norme e procedure concordate fra le parti in sede di contrattazione collettiva,
T. considerando che l'agenda sociale rinnovata dovrebbe basarsi sul principio che politiche sociali efficaci ed efficienti contribuiscono alla crescita economica e alla prosperità e che ciò, a sua volta, consente di rafforzare il sempre più debole sostegno dei cittadini nei confronti dell'Unione europea,
U. rammaricandosi che l'agenda sociale rinnovata non affronti la questione della certezza giuridica dei servizi sociali d'interesse generale,
V. considerando che sono state espresse molte preoccupazioni circa il ruolo e la visibilità dell'agenda sociale rinnovata, che riguardano fra l'altro la sue finalità poco chiare, il seguito che vi sarà dato e la minore rilevanza conferita al metodo aperto di coordinamento (MAC) in campo sociale,
W. considerando che i modelli sociali europei sono un gruppo di valori omogenei che caratterizza sistemi diversi tra loro e che essi rientrano, in genere, tra le competenze degli Stati membri; che le finalità dell'Europa sociale, sancite nel trattato CE, nella Carta dei diritti fondamentali e nel trattato di Lisbona, devono essere messe in risalto in quanto obiettivo primario dell'Unione europea, se quest'ultima vuole venire incontro alle attese e mitigare le preoccupazioni dei suoi cittadini; considerando che i Consigli europei di primavera hanno ribadito più volte l'obiettivo dell'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale e la necessità di rafforzare la dimensione sociale della strategia di Lisbona; considerando che il fallimento e il successo delle politiche sociali e di occupazione a livello nazionale si ripercuotono anche sugli altri Stati membri, e il dibattito sulla riforma del modello sociale europeo deve pertanto essere posto al centro dell'interazione tra l'Unione e gli Stati membri,
X. considerando che il fallimento della strategia di Lisbona per la riduzione della povertà - attualmente 78 000 000 persone nell'Unione europea vivono in condizioni di povertà - e le crescenti ineguaglianze devono essere al centro delle preoccupazioni; che l'Unione europea deve compiere progressi nella definizione e attuazione di obiettivi nazionali e comunitari di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale e in aree cruciali per le quali attualmente esistono indicatori, se si vuole che la gente si persuada che l'Unione europea è innanzitutto al servizio delle persone, prima ancora che delle imprese e delle banche,
Y. considerando che in vari procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sono state citate le "norme cruciali per la salvaguardia dell'ordine politico, sociale o economico", senza chiarire chi debba decidere quali norme nazionali siano cruciali per la protezione del pubblico,
Z. considerando che la Corte di giustizia ha ritenuto che non spetta agli Stati membri definire unilateralmente la nozione di politica pubblica o imporre unilateralmente il proprio diritto del lavoro ai fornitori di servizi stabiliti in un altro Stato membro; considerando che, se questa prerogativa non è degli Stati membri, rimane incerto chi debba esercitarla,
AA. considerando che non sussiste una chiara distinzione fra subappalto di sola manodopera, reclutamento illecito di lavoratori e prestazioni di servizi basate su contratti legali conclusi con veri lavoratori autonomi; considerando che occorre tener presente la differenza fra pratiche illecite e autentici rapporti di lavoro, commerciali e non,
Azioni prioritarie Modelli sociali europei
1. invita il Consiglio e la Commissione, tenuto conto della recessione economica, a riaffermare l'importanza di un'Europa sociale forte, che integri politiche sociali e di occupazione sostenibili, efficaci ed efficienti; invita la Commissione a sviluppare un'ambiziosa Agenda di politica sociale per il periodo 2010-2015;
2. sollecita la Commissione a presentare un piano programmatico coerente sul lavoro dignitoso, che sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
3. sottolinea l'importanza, in questi tempi difficili, di includere la promozione del lavoro e la creazione di occupazione fra le principali priorità dell'agenda sociale, e ritiene che una maggiore flessibilità nel lavoro sia oggi più importante che mai;
4. invita la Commissione ad associare l'agenda sociale rinnovata ad altre iniziative, quali il patto europeo per la parità di genere, il patto europeo per la gioventù e l'alleanza europea per le famiglie, al fine di offrire alle categorie sociali svantaggiate un migliore accesso alle prestazioni sociali;
5. è preoccupato del fatto che le misure proposte nella comunicazione della Commissione sull'agenda sociale rinnovata manchino della coerenza necessaria per produrre un impatto sugli attuali livelli di povertà ed esclusione nell'Unione europea e per affrontare le attuali sfide alla coesione sociale;
6. si rammarica in particolare del fatto che la comunicazione della Commissione sull'agenda sociale rinnovata non contenga le seguenti proposte, essenziali per conseguire un equilibrio fra libertà economiche e diritti sociali:
–
una direttiva sulle disposizioni basilari di diritto del lavoro per tutti i lavoratori, a prescindere dal loro status occupazionale, al fine di tutelare il numero sempre crescente di lavoratori atipici,
–
una revisione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(14), unitamente a un sistema di valutazione del lavoro neutro dal punto di vista del genere, per ridurre il divario salariale fra uomini e donne, fra i vari settori economici così come al loro interno; e
–
una direttiva sulla contrattazione collettiva transfrontaliera in linea con le realtà delle transazioni commerciali transfrontaliere;
7. sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente standard minimi di diritto del lavoro; è consapevole che né le libertà economiche né le regole di concorrenza possono prevalere sui diritti sociali fondamentali;
8. osserva che la politica sociale deve affrontare questioni fondamentali, quali un migliore equilibrio tra diritti sociali più forti e libertà di mercato, la lotta contro la discriminazione, la promozione dell'uguaglianza, la riforma e l'ammodernamento dei modelli sociali europei e il rafforzamento dei valori cui si ispirano;
9. nota che la precisazione del contenuto delle norme di uno Stato membro "cruciali per la salvaguardia dell'ordine politico, sociale o economico" sia una questione politica da definire nel quadro di un processo democraticamente legittimato; invita pertanto la Commissione ad avviare un dibattito aperto per chiarire la natura delle disposizioni di cui sopra e a proporre all'occorrenza opportuni atti legislativi;
10. ritiene che in questo momento non si debbano ridurre le spese sociali ma piuttosto rafforzare le riforme strutturali; aggiunge che l'Unione europea deve sostenere le infrastrutture dei modelli sociali degli Stati membri, fra cui i servizi sociali di interesse generale, attraverso la riaffermazione dell'importanza dell'accesso universale, della qualità e della sostenibilità;
11. deplora che, mentre la crisi finanziaria dimostra l'importanza dell'intervento statale ai fini del mantenimento dell'attività economica e del rafforzamento della coesione sociale, la Commissione non abbia assicurato il futuro e il ruolo cruciale dei servizi pubblici nell'Unione proponendo una direttiva quadro sui servizi di interesse generale;
12. chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa volta a garantire la certezza giuridica dei servizi sociali di interesse generale;
13. sottolinea la necessità di trovare il modo per riformare e ammodernare i sistemi di sicurezza sociale nazionali per debellare la povertà in una prospettiva di lungo periodo, soprattutto per quanto attiene ad un adeguato reddito minimo, alle pensioni e ai sistemi sanitari; rimarca altresì che esiste il potenziale per rafforzare la sostenibilità finanziaria di sistemi salariali e pensionistici minimi e la qualità ed efficienza dei servizi sanitari, attraverso il miglioramento dell'organizzazione, dell'accesso a tali servizi, e di un maggiore partenariato fra pubblico e privato, nel rispetto dei principi della sussidiarietà e sostenendo i maggiori sforzi volti ad instaurare sistemi di imposizione fiscale progressiva per ridurre le ineguaglianze;
14. prende atto che taluni Stati membri hanno introdotto il concetto di salario minimo; propone che altri Stati membri potrebbero beneficiare dallo studio di queste esperienze; chiede agli Stati membri di salvaguardare le condizioni essenziali per la partecipazione sociale ed economica per tutti e, in particolare, di prevedere normative su questioni quali il salario minimo o altre disposizioni giuridiche e generalmente vincolanti o attraverso accordi collettivi conformemente alle tradizioni nazionali, in modo da permettere ai lavoratori a tempo pieno di ottenere dai loro guadagni un tenore di vita decoroso;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire a tutti i cittadini l'accesso ai servizi bancari di base;
16. ribadisce che lo sport e le attività culturali sono strumenti fondamentali per l'inclusione sociale e contribuiscono a incoraggiare lo sviluppo personale, a promuovere i valori positivi della società e a coltivare i talenti;
17. chiede alla Commissione di integrare al più presto nell'insieme delle politiche comunitarie le problematiche ambientali e sanitarie al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute e ambientale, conformemente alle disposizioni del trattato CE;
18. condivide la volontà della Commissione di ampliare l'agenda sociale a nuovi settori; deplora che troppo spesso l'ambiente non sia considerato che sotto l'angolo del cambiamento climatico; accoglie con favore le rinnovate dichiarazioni della Commissione a favore di un'economia sostenibile a basse emissioni di CO2, ma si rammarica del fatto che la proposta della Commissione non contenga misure concrete che contemplino le conseguenze sociali e sanitarie delle crisi ecologiche e climatiche;
19. sottolinea che l'indigenza estrema e l'esclusione sociale che ne deriva non possono essere comprese unicamente in termini economici, attraverso delle cifre, ma vanno comprese anche in termini di diritti umani e di cittadinanza; riconosce che il principio della libera circolazione dei capitali e delle merci non è in grado, in quanto tale, di eliminare la povertà e in particolare la povertà persistente, e che l'indigenza estrema costituisce una privazione di opportunità e non consente una piena partecipazione alla vita della comunità, rendendo coloro che ne sono colpiti indifferenti all'ambiente che li circonda;
Politiche sociali e di occupazione
20. saluta le proposte incluse nel pacchetto della Commissione su un migliore equilibrio fra lavoro e vita privata presentato a fine 2008; esorta la Commissione a rivolgere raccomandazioni agli Stati membri che sono in netto ritardo rispetto agli obiettivi del Consiglio europeo di Barcellona del 2002 relativi agli interventi di assistenza all'infanzia da realizzare entro il 2010; invita inoltre la Commissione a incoraggiare ulteriormente l'apertura dei datori di lavoro riguardo alle disposizioni sul lavoro flessibile, attraverso l'ottimizzazione dell'uso e della conoscenza delle TIC e di nuove forme di organizzazione del lavoro, così da promuovere la flessibilità degli orari di lavoro e la loro compatibilità con gli orari aziendali, amministrativi e scolastici;
21. invita la Commissione a presentare una proposta che consenta di conciliare meglio la vita privata, familiare e professionale, attraverso l'ottimizzazione dell'uso e della conoscenza delle TIC e di nuove forme di organizzazione del lavoro, tenendo conto delle esigenze e del benessere del bambino e promuovendo al tempo stesso una più efficace protezione del lavoro che sancisca il diritto dei genitori e dei carer a orari di lavoro flessibili corrispondenti alle loro esigenze e prestando particolare attenzione alle opportunità di accesso per le categorie a basso salario, per i lavoratori precari e i lavoratori con impieghi di bassa qualità;
22. deplora la debolezza delle politiche comunitarie e nazionali dinanzi all'aumento della povertà, in particolare della povertà infantile;
23. incoraggia gli Stati membri a prevedere sistemi di reddito minimo garantito per l'inclusione sociale, in conformità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
24. suggerisce che nuove sfide demografiche potrebbero essere affrontate risolvendo la situazione delle donne che vivono in povertà, che non hanno pari e adeguato accesso al cibo, all'alloggio, all'educazione e alla retribuzione e che hanno difficoltà a conciliare lavoro, famiglia e vita privata;
25. invita ad adottare forme di prevenzione e di lotta più efficaci contro l'abbandono precoce degli studi, all'insegna del motto "andare a scuola paga"; chiede inoltre sistemi di istruzione organizzati in modo più efficace e corsi di studio adattati al mercato del lavoro di domani che tengano conto delle esigenze della società e degli sviluppi tecnologici; invita a promuovere ulteriormente e a sostenere le scuole della seconda opportunità e l'istruzione informale e non formale che ha favorito in maniera dimostrabile una partecipazione di giovani e adulti maggiore di quella che si registra nei contesti scolastici tradizionali per abbassare il tasso di abbandono scolastico nell'Unione europea; a tal fine chiede l'eliminazione, da tempo sollecitata, di ogni differenza di opportunità nei sistemi di istruzione dell'Unione, in particolare l'abbandono dell'istruzione segregata e di basso livello, che ha effetti negativi irreversibili sulle categorie emarginate, in particolare sui rom;
26. insiste sulla necessità di azioni più efficaci nell'ambito dell'apprendimento e della formazione permanente, per fornire ai cittadini, soprattutto ai meno qualificati, gli strumenti per (ri)entrare nel mercato del lavoro senza difficoltà e senza discriminazioni e contribuire all'innovazione sociale; suggerisce di valorizzare le capacità imprenditoriali, soprattutto delle donne e dei giovani, le competenze TIC e di comunicazione, la conoscenza della finanza e le competenze linguistiche;
27. sottolinea la necessità di migliorare l'istruzione nell'Unione europea, mobilitando il processo di compatibilità e comparabilità dei sistemi di istruzione degli Stati membri in vista di facilitare il mutuo riconoscimento di qualifiche e standard professionali;
28. ritiene che le politiche di inclusione sociale attiva debbano esercitare un impatto decisivo sull'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale, sia per quanti hanno un lavoro retribuito ("i lavoratori poveri") che per quanti non svolgono un'attività lavorativa remunerata;
29. evidenzia la necessità di promuovere la cooperazione tra università e imprenditoria, poiché è importante garantire che entrambi i partner collaborino e si sostengano a vicenda nell'interesse delle rispettive organizzazioni, del personale e degli studenti; ritiene che si debba creare un ponte tra i curricula universitari e il mondo dell'imprenditoria, e che le imprese debbano avere la possibilità tra l'altro di integrare i programmi di studio, proporre tirocini, organizzare giornate porte aperte per gli studenti ecc.;
30. attira l'attenzione sulla necessità di un approccio più equilibrato tra flessibilità, sicurezza e garanzia di salari dignitosi, finalizzato all'integrazione dei giovani, degli anziani, delle donne, dei disoccupati di lungo periodo e dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro; propone che, nell'attuare le strategie nazionali relative alla flessicurezza, gli Stati membri tengano conto della risoluzione del Parlamento del 29 novembre 2007 sui principi comuni di flessicurezza;
31. considera che, specie in tempi di crisi economica e finanziaria e di conseguenti ristrutturazioni e licenziamenti, la partecipazione dei lavoratori al processo decisionale in seno alle imprese, fonte del loro sostentamento, assume la massima importanza; saluta la recente revisione(15) della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie(16); ribadisce la sua richiesta di potenziare il funzionamento dei comitati aziendali europei, come indicato nella sua risoluzione del 4 settembre 2001 sull'applicazione della direttiva 94/45/CE(17);
32. sottolinea che le politiche sociali e di occupazione dovrebbero creare posti di lavoro ed essere attivate velocemente in relazione all'attuale crisi economica e dovrebbero fornire opportunità di lavoro e di formazione attenuando le perdite di reddito; ritiene che tali politiche debbano motivare attivamente le persone a ricercare opportunità di lavoro o ad avviare una propria attività imprenditoriale; a tal fine ritiene che gli Stati membri debbano considerare il ricorso a strumenti di finanziamento accessibili, come garanzie di credito, tassi di interesse agevolati o la capitalizzazione delle indennità di disoccupazione attenuando al contempo la perdita di reddito, fornire opportunità di istruzione che aiutino i disoccupati a trovare nuovi posti di lavoro; rammenta l'approccio organico della Commissione all'inclusione sociale che comprende un adeguato sostegno al reddito, l'accesso ai mercati del lavoro inclusivi e servizi sociali di alta qualità;
33. invita la Commissione ad adottare iniziative che portino a operare una chiara distinzione fra datori di lavoro, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, da un lato, e lavoratori dipendenti, dall'altro;
34. sottolinea l'assoluta necessità di fornire supporto alle madri, mediante assegni familiari durante l'infanzia del bambino e la creazione di un idoneo quadro per il loro rientro sul mercato del lavoro, prestando particolare attenzione alle ragazze madri, categoria particolarmente vulnerabile;
35. rileva che l'economia sociale, come un'altra forma di imprenditoria, svolge un ruolo essenziale nel contribuire a una sostenibile economia europea, conciliando redditività e solidarietà; aggiunge che le imprese dell'economia sociale necessitano di un quadro giuridico certo; sottolinea l'importantissimo contributo del lavoro di volontariato nel settore sociale, in particolare nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e a sostegno dei gruppi più svantaggiati nella società;
36. sottolinea che non tutti sono in grado di svolgere un lavoro e che attualmente non vi sono posti di lavoro per tutti; conferma al riguardo l'importanza di attuare la raccomandazione 92/441/CEE, ribadita nella riunione del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, sull'opportunità di rendere operante il "diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana" mediante l'estensione a tutti gli Stati membri dell'istituto del salario minimo e l'aumento del suo livello per assicurare adeguatezza e accessibilità;
37. ritiene che lo sviluppo del microcredito possa svolgere un ruolo importante nell'aiutare i disoccupati (di lungo periodo) nella transizione verso il lavoro autonomo; osserva che il microcredito ha già in molti casi agevolato il reinserimento nel mercato del lavoro, che è appunto uno degli obiettivi della strategia di Lisbona; invita la Commissione a migliorare l'elaborazione e l'accessibilità delle informazioni circa le possibilità e disponibilità di microcredito, nonché a concentrarsi attivamente sui gruppi sociali che più di altri potrebbero beneficiare del microcredito;
38. invita a promuovere un legame più solido tra la realizzazione della flessicurezza e il rafforzamento del dialogo sociale, nel rispetto degli usi e delle consuetudini nazionali;
39. insiste sull'eliminazione degli ostacoli burocratici per le piccole e medie imprese; chiede che venga portata avanti l'attuazione dei principi proposti nella comunicazione della Commissione su uno "Small Business Act" per l'Europa;
40. pur riconoscendo pienamente che gli Stati membri hanno competenza in materia di politica salariale, suggerisce che le parti sociali discutano a livello nazionale nuove metodologie per politiche salariali che potrebbero invertire l'attuale percentuale in declino del rapporto tra salari e profitti e includere una più elevata partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili delle società, attraverso il ricorso a meccanismi che riducano l'impatto dell'inflazione; ritiene che tali meccanismi potrebbero consentire di utilizzare i guadagni aggiuntivi dei dipendenti in speciali fondi di capitale creati dalle aziende; chiede un dibattito su eventuali modi per incentivare le aziende ad adottare tali metodologie e chiede altresì di discutere quadri giuridici che disciplinino l'accesso dei dipendenti a detti fondi, in modo graduale, nel corso del tempo; suggerisce alle parti sociali l'importanza di un rinnovato impegno per un salario che permetta di vivere un'esistenza "dignitosa" e che garantisca un reddito minimo molto al di sopra del livello di reddito considerato adeguato, in modo da permettere alle persone di uscire dalla povertà e di trarre beneficio dal lavoro;
41. insiste sul fatto che la promozione della non discriminazione e delle pari opportunità riposa su una solida base legislativa e su una serie di strumenti di intervento, e che la parità di opportunità e l'assenza di discriminazione devono essere integrate in tutti gli aspetti dell'agenda sociale rinnovata;
42. invita la Commissione a condurre studi sull'impatto a medio e a lungo termine della mobilità nel campo della conoscenza, e sulla scorta delle relative risultanze elaborare misure atte a mitigarne gli effetti negativi;
Immigrazione
43. attira l'attenzione sull'impatto negativo (una possibile "fuga dei cervelli") che l'immigrazione potrebbe avere nel processo di sviluppo dei paesi di origine, ivi comprese le strutture familiari, la sanità, l'istruzione e la ricerca; ricorda d'altronde gli effetti della crisi economica in termini di squilibrio dei mercati dell'occupazione dei paesi ospitanti;
44. sottolinea l'importanza delle assunzioni "etiche" dai paesi terzi, con specifico riguardo ai professionisti del settore sanitario, e invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a elaborare un codice di condotta per le assunzioni internazionali;
45. sottolinea che l'impatto a lungo termine dell'immigrazione sul cambiamento demografico è incerto, in quanto dipende dalla volatilità dei flussi migratori, dei ricongiungimenti familiari e dei tassi di fertilità;
46. ritiene che gli immigrati possano contribuire, ove assunti legalmente, allo sviluppo sostenibile dei sistemi di sicurezza sociale, oltre a garantire i propri diritti pensionistici e sociali;
47. sottolinea che, per avere successo, una politica di immigrazione fondata sui diritti umani deve promuovere una strategia coerente ed organica per l'integrazione degli immigrati, basata sulle pari opportunità, fondata sulla garanzia dei loro diritti fondamentali e in grado di garantire un equilibrio fra diritti e obblighi;
48. saluta la proposta della Commissione di imporre sanzioni ai datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi illegalmente residenti; sottolinea l'importanza di combattere lo sfruttamento di tali cittadini rispettando al tempo stesso i diritti di quanti si trovano in situazioni vulnerabili; in tale ambito invita la Commissione a creare opportunità di occupazione legale per i cittadini di paesi terzi legalmente residenti;
49. saluta la proposta di una direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008)0414); richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che la direttiva non deve a sua volta aggravare le discriminazioni basate sul censo per i cittadini dell'Unione;
50. ritiene che il rafforzamento e l'applicazione delle vigenti disposizioni di diritto del lavoro, sia nazionali che comunitarie, e di quelle in attuazione di convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), deve essere una priorità per le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;
51. sottolinea inoltre la necessità di rafforzare ulteriormente in tutta l'Unione europea le leggi antidiscriminazione; invita la Commissione a incentivare lo scambio delle migliori prassi fra gli Stati membri in modo da migliorare ulteriormente le misure che hanno permesso di integrare gli immigrati; nota che, specie in tempi di difficoltà economiche, le categorie sociali più vulnerabili, che comprendono sovente gli immigrati, sono quelle di gran lunga più colpite;
L'Unione europea a livello esterno
52. ritiene che nelle sue relazioni esterne, l'Unione europea potrebbe svolgere un ruolo più attivo nel promuovere norme sociali e ambientali essenziali; è convinto che si debbano compiere sforzi ulteriori a favore di meccanismi di prevenzione, vigilanza e sanzionamento delle violazioni;
53. ritiene che l'Unione europea possa fare di più per influenzare l'agenda internazionale in tema di promozione di un lavoro dignitoso per tutti e adoperarsi attivamente per il rispetto delle convenzioni dell'OIL, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che ciò, a sua volta, possa contribuire a realizzare la pace mondiale e a tutelare, inoltre, gli interessi e i valori dell'Unione europea;
54. sottolinea che lo sviluppo del quadro giuridico comunitario tramite il diritto primario o derivato non deve mai essere in contrasto con gli obblighi assunti in sede internazionale nel quadro delle convenzioni dell'OIL;
55. osserva che l'Unione europea dovrebbe puntare a un processo di globalizzazione più inclusivo a livello sociale e sostenibile da un punto di vista economico e ambientale; nota che la politica aziendale delle grandi multinazionali non ha soltanto un forte impatto economico ma anche un importante impatto sociale, sia nell'Unione europea che nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo; sollecita pertanto la Commissione a promuovere attivamente la nozione di responsabilità sociale delle imprese con provvedimenti giuridici non vincolanti o eventualmente con proposte legislative;
Fondi strutturali
56. suggerisce di rafforzare il potenziale dei Fondi strutturali, attraverso la semplificazione, la flessibilità, il miglioramento delle procedure e la dimensione dell'integrazione sociale, allo scopo di aiutare gli Stati membri a ottimizzare l'elaborazione delle politiche sociali e di occupazione; invita gli Stati membri e le regioni ad associare pienamente i partner a norma dell'articolo 16 del regolamento generale sui Fondi strutturali(18); raccomanda esplicitamente di rendere accessibile il Fondo sociale europeo (FSE) ai partner per favorire la costruzione delle capacità;
57. sottolinea che l'agenda sociale rinnovata deve impegnarsi chiaramente affinché i Fondi strutturali e il fondo di coesione dell'Unione europea contribuiscano al raggiungimento dei suoi obiettivi; chiede pertanto agli Stati membri di servirsi del FSE e di tutti gli altri Fondi strutturali per migliorare non soltanto l'occupabilità ma anche l'infrastruttura sociale;
58. riconosce che i Fondi strutturali restano di gran lunga il più importante strumento di finanziamento per gli obiettivi sociali e chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere le sinergie con altri programmi e di favorire la coerenza fra programmi quadro pluriennali come Daphne, Progress, il programma sanità pubblica e il programma Europa per i cittadini;
59. chiede di rivolgere un'attenzione particolare alle regioni più colpite dalla globalizzazione, nonché alle regioni dei nuovi Stati membri che stanno intraprendendo il cammino della convergenza sociale;
60. suggerisce che il programma Progress possa contribuire a una migliore valutazione della modernizzazione dei modelli sociali europei, attraverso la valutazione di progetti pilota;
61. considera che, conseguentemente alla libera circolazione delle persone, in alcune aree dell'Unione europea e soprattutto nelle grandi città stanno emergendo nuovi problemi connessi alla prestazione di assistenza sociale urgente a favore di quanti non sono in grado di mantenersi, e che tali problemi sollecitano ancor più i servizi pubblici e le associazioni caritative che forniscono aiuti urgenti, ad esempio ai senzatetto o alle categorie emarginate della società;
Azioni strumentali Dialogo sociale e civile
62. sottolinea che la flessibilità e l'accettazione del cambiamento da parte dei cittadini possono aumentare grazie a una maggiore fiducia reciproca, la quale, a sua volta, può essere rafforzata da un dialogo sociale più efficace e trasparente e da una democrazia partecipativa più efficace nella definizione e attuazione delle politiche;
63. ritiene particolarmente importante che il dialogo sociale promuova politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in generale, miglioramenti della qualità della vita in ambito lavorativo; chiede alla Commissione di riflettere sulle modalità di integrare nel dialogo sociale i lavoratori in posti di lavoro non permanenti (lavoratori temporanei, a tempo parziale, a tempo determinato);
64. considerato che i risultati dei negoziati tra le parti sociali europee sono poco conosciuti o poco pubblicizzati, chiede di compiere un'opera di sensibilizzazione in merito ai risultati del dialogo sociale, per migliorarne l'impatto e promuoverne lo sviluppo;
65. ritiene che la cultura della cooperazione, che ha sostituito la cultura del conflitto sul mercato del lavoro, debba continuare a essere incoraggiata attraverso la promozione del dialogo sociale;
66. ritiene che le organizzazioni della società civile e le persone che si trovano in una situazione di povertà e di esclusione sociale debbano essere coinvolte più direttamente e su base paritaria nel dibattito sul modello economico e sociale;
67. sottolinea che le parti sociali dovrebbero compiere uno sforzo per lavorare sulla base di piani pluriennali, con calendari e scadenze specifici, al fine di realizzare una strategia sostenibile di lungo periodo;
68. chiede un ampio dibattito tra parti interessate europee, autorità pubbliche nazionali, datori di lavoro e lavoratori e organizzazioni della società civile, in merito all'agenda sociale per il dopo 2010;
69. osserva che gli Stati membri dovrebbero sostenere nuovi obiettivi e indicatori sociali vincolanti, misurabili e quantitativi nella strategia di Lisbona del dopo 2010, con l'impegno ad adoperarsi per l'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale, come pure per l'elaborazione di un nuovo patto per il progresso sociale che definisca l'architettura e le finalità di una nuova Unione europea socialmente sostenibile e globalmente giusta, che costruisca e rafforzi il MAC sociale ponendolo a fondamento della sua azione;
70. osserva che le aziende svolgono un ruolo importante nell'Unione europea, non solo in termini economici ma anche in termini sociali; attira pertanto l'attenzione sulla promozione della responsabilità sociale delle imprese e sulla necessità di compiere urgentemente progressi in fatto di qualità del lavoro nonché di salario in grado di garantire un'esistenza dignitosa, in modo da apportare sostegno al modello sociale e impedire il dumping sociale;
71. è favorevole a un dialogo efficace tra il Parlamento e le organizzazioni della società civile, e ritiene che tale dialogo sia necessario anche all'interno degli Stati membri, a livello centrale, regionale e locale;
72. nota che un Anno europeo del volontariato rappresenterebbe una grande opportunità per l'Unione europea di entrare in contatto con le organizzazioni della società civile; invita la Commissione a compiere i preparativi necessari affinché il 2011 sia proclamato Anno europeo del volontariato, presentando quanto prima un'idonea proposta legislativa in tal senso;
73. ritiene che le organizzazioni della società civile debbano essere coinvolte sin dall'inizio nei processi di formazione delle decisioni, che le informazioni debbano essere pubblicamente accessibili, che lo scambio di informazioni debba essere reciproco e che la portata del cambiamento sia illustrata chiaramente ai partecipanti;
74. sottolinea l'importanza e il valore del processo di consultazione come strumento efficace di coinvolgimento dei cittadini per consentire agli stessi di immettere direttamente il proprio input nel processo politico a livello comunitario; invita la Commissione a varare ulteriori iniziative per sensibilizzarli maggiormente alle future consultazioni dell'Unione europea, attraverso i mass media e in altre idonee sedi a livello nazionale, regionale e locale;
75. giudica urgente e necessario che le istituzioni comunitarie, le parti sociali a livello nazionale e le organizzazioni della società civile concludano un "patto sociale", che si articoli in azioni sociali dotate di obiettivi vincolanti e realistici e di corrispondenti indicatori;
76. osserva che la partecipazione civica inizia dall'infanzia e chiede pertanto di promuovere e sostenere strutture e iniziative di partecipazione per ragazzi e giovani a livello locale, regionale e nazionale;
Diritto dell'Unione europea
77. sottolinea la necessità di far avanzare e portare a conclusione il regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e la direttiva sulla portabilità dei diritti alla pensione e la proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente da religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
78. chiede un miglioramento del processo legislativo a livello dell'Unione europea, che chiarisca i motivi per cui occorre intervenire a tale livello, garantisca la qualità dei contenuti ed effettui una valutazione d'impatto rigorosa e affidabile delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche; chiede in particolare l'applicazione effettiva dell'accordo interistituzionale del 2003 su "Legiferare meglio"(19);
79. sottolinea che la cooperazione efficace tra Stati membri e il controllo efficace sul recepimento del diritto europeo dovrebbero costituisce una priorità;
80. ritiene che un migliore processo normativo a livello europeo dovrebbe perseguire attivamente la partecipazione delle organizzazioni della società civile e affrontare le preoccupazioni dei cittadini, colmando in tal modo la distanza che li separa dall'Unione europea;
MAC
81. ritiene che le politiche economiche, ambientali e sociali a livello di Unione europea debbano essere meglio coordinate, riaffermando gli obiettivi originari della strategia di Lisbona e la necessità di assicurare che le politiche economiche e occupazionali contribuiscano attivamente all'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale; sottolinea che il trattato di Lisbona prevede che all'atto della definizione e attuazione delle politiche dell'Unione europea è necessario tenere conto degli aspetti più importanti della politica sociale;
82. rileva la necessità di adottare una carta legalmente vincolante dei diritti sociali fondamentali;
83. sottolinea che il trattato di Lisbona prevede che all'atto della definizione e attuazione delle politiche dell'Unione europea è necessario tenere conto degli aspetti più importanti della politica sociale;
84. ritiene che la strategia di Lisbona del dopo 2010 debba prevedere un MAC rafforzato e invita la Commissione a continuare a esortare gli Stati membri a definire target quantitativi nazionali, in particolare per quanto riguarda la riduzione della povertà e il rafforzamento dell'inclusione sociale, supportati particolarmente da nuovi precisi indicatori di tipo quantitativo;
85. invita il Consiglio e la Commissione a offrire nuove opportunità per un coinvolgimento reale del Parlamento nella strategia di Lisbona del dopo 2010;
o o o
86. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
– vista la comunicazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa ad una raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (COM(2008)0639),
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 99, 137 e 141,
– vista la raccomandazione della Commissione 2008/867/CE, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale(2),
– viste le conclusioni della presidenza a seguito della riunione del Consiglio europeo di Bruxelles dell"11 e 12 dicembre 2008,
– vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2009 intitolata "Proposta di relazione congiunta per il 2009 sulla protezione e sull'inclusione sociale" (COM(2009)0058), e visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 24 febbraio 2009, intitolato "Relazione congiunta sulla protezione e sull'inclusione sociale 2008, profili per paese" (SEC(2009)0255),
– vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007(3),
– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 sul miglioramento della salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea(4),
– visti i progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea in merito alla trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE,
– vista la Convenzione ONU sullo statuto dei rifugiati,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(5),
– viste le conclusioni della presidenza a seguito della riunione del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,
– viste la comunicazione della Commissione del 17 ottobre 2007 intitolata "Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro" (COM(2007)0620) e la risoluzione del Parlamento del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea(6),
– viste le raccomandazioni dei partner sociali europei contenute nella relazione del 18 ottobre 2007 intitolata "Key Challenges Facing European Labour Markets: A Joint Analysis of European Social Partners" (Le sfide chiave per i mercati del lavoro europei: un'analisi congiunta delle parti sociali europee),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2007 intitolata "Inventario della realtà sociale – Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007" (COM(2007)0063) e la relativa risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2007(7),
– vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 intitolata "Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo" (COM(2008)0412) e la relativa risoluzione del Parlamento del 6 maggio 2009(8),
– vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 intitolata "La sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche nella UE" (COM(2006)0574) e la risoluzione del Parlamento del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione(9),
– vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei senzatetto(10),
– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti(11),
– vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)(12),
– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale(13),
– vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente(14),
– vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente(15),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 su istruzione e formazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere(16),
– visto il protocollo allegato al trattato di Lisbona sui servizi di interesse generale(17),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0263/2009),
A. considerando che il coinvolgimento attivo non deve sostituirsi all'inclusione sociale, in quanto i gruppi vulnerabili impossibilitati a partecipare al mercato del lavoro hanno diritto a una vita dignitosa e ad una piena partecipazione sociale e, pertanto, chiunque deve poter disporre di un reddito minimo e dell'accesso a servizi sociali abbordabili e di qualità, a prescindere dalla propria capacità di partecipare al mercato del lavoro,
B. considerando che il coinvolgimento attivo è connesso, oltre che alla capacità del singolo, al sistema di organizzazione della società; considerando che, pertanto, occorre affrontare anche le cause strutturali dell'esclusione, comprese la discriminazione e la fornitura di servizi inadeguati,
C. considerando che la causa di un'apparente esclusione dal mercato del lavoro può risiedere nella mancanza di sufficienti opportunità occupazionali dignitose piuttosto che nella mancanza di sforzi individuali,
D. considerando che l'integrazione nel mercato del lavoro non deve rappresentare un requisito necessario per il diritto a un reddito minimo e l'accesso a servizi sociali di alta qualità; considerando che un reddito minimo e l'accesso a servizi sociali di qualità sono requisiti necessari per l'integrazione nel mercato del lavoro,
E. considerando che le persone con esigenze, difficoltà o svantaggi molteplici e complessi, quali la persistente dipendenza da redditi ridotti o inadeguati, la disoccupazione di lunga durata, un basso livello d'istruzione e analfabetismo, l'appartenenza a una famiglia vulnerabile, la disabilità, le cattive condizioni di salute, la residenza in aree esposte a molteplici svantaggi, la situazione abitativa precaria e mancanza di fissa dimora, nonché il razzismo e la discriminazione, sono spesso le più lontane dal mercato del lavoro e, pertanto, le strategie di coinvolgimento devono riflettere la diversità delle persone escluse,
F. considerando che l'esclusione sociale e l'esclusione dal mercato del lavoro si ripercuotono gravemente sulla salute mentale delle persone coinvolte e che i disoccupati di lunga durata sono maggiormente soggetti al rischio di cadere in depressione e di sviluppare altri disturbi mentali,
G. considerando che le persone lontane dal mercato del lavoro hanno una maggiore necessità di formazione professionale perché la loro formazione scolastica è stata insufficiente oppure perché non sono più in grado di applicare nella pratica quanto appreso a causa della lunga assenza dal mercato del lavoro,
H. considerando che spesso le persone più vulnerabili sono interessate dalla condizionalità delle politiche di attivazione e che occorre monitorare gli effetti di tali politiche ed evitarne le conseguenze negative per i gruppi vulnerabili,
I. considerando che le misure di coinvolgimento attivo devono altresì procedere di pari passo con lo sviluppo di obiettivi a livello nazionale e comunitario in materia di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,
J. considerando che la maggior parte dei capifamiglia sono donne, che la maggior parte dei nuclei familiari monoparentali sono composti da donne e che la maggior parte dei prestatori di cure sono donne; considerando che, pertanto, le politiche di coinvolgimento attivo devono comprendere una gamma di misure tali da consentire alle donne più lontane dal mercato del lavoro di beneficiare effettivamente delle strategie di coinvolgimento attivo; considerando inoltre che esiste un nesso diretto tra la situazione delle donne nel mercato del lavoro e la povertà legata all'età, che colpisce principalmente le donne,
K. considerando che nei periodi di recessione economica e di crescita della disoccupazione esiste il rischio di un considerevole aumento dei licenziamenti, facendo salire il numero di persone che sono già vittime della povertà e dell'esclusione dal mercato del lavoro, in particolare i gruppi sociali più vulnerabili, quali le donne, gli anziani e le persone con disabilità; considerando che è essenziale perseguire l'inclusione sociale e la connessa politica del mercato del lavoro attraverso un approccio integrato e coerente nel quadro del piano europeo per la ripresa economica; considerando che parte dei fondi pubblici dovrebbe essere utilizzata per mantenere e migliorare gli investimenti nel settore sociale, nella sanità e nell'istruzione, in altri servizi sociali fondamentali e nei servizi di interesse generale,
L. considerando che la teoria secondo la quale il lavoro è il modo più efficace per affrancarsi dall'esclusione può essere valida solo se tale lavoro è sostenibile, di qualità e adeguatamente retribuito; considerando che il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari livello continua ad essere scarsamente applicato,
M. considerando che i prestatori di assistenza familiare forniscono servizi essenziali di assistenza, istruzione e sostegno al di fuori del sistema occupazionale, senza alcun reddito o diritto sociale, e non godono del diritto di accedere nuovamente al mercato del lavoro e di ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite o sviluppate durante i periodi di assistenza fornita ai familiari,
1. plaude al fatto che la Commissione basi la sua raccomandazione 2008/867/CE sulla raccomandazione 92/441/CEE, che riconosce il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e definisce i principi comuni per realizzare tale diritto; approva i principi comuni e gli orientamenti pratici presentati nella raccomandazione 2008/867/CE sulla strategia di coinvolgimento attivo basata su tre pilastri, in particolare un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro in grado di favorire l'inserimento e l'accesso a servizi di qualità; sottolinea, in particolare, che qualunque strategia di coinvolgimento attivo deve essere fondata sui principi dei diritti individuali, del rispetto per la dignità umana e di non discriminazione, delle pari opportunità e della parità di genere; sulla promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro, unita alla piena partecipazione nella società; e sull'attuazione dei principi di qualità, adeguatezza e accessibilità in tutti e tre i pilastri;
2. concorda con il Consiglio che occorre migliorare l'attuazione della raccomandazione 92/441/CEE per quanto riguarda il reddito minimo e i trasferimenti sociali; che l'assistenza sociale dovrebbe fornire un reddito minimo consono a una vita dignitosa, quanto meno a un livello che sia al di sopra della soglia di rischio povertà, sufficiente a far uscire le persone dalla povertà e che occorre migliorare l'utilizzo dei sussidi;
3. accoglie favorevolmente la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 17 luglio 2008, nella causa C-303/06 concernente un prestatore di cure e assistenza che aveva subito una discriminazione fondata sul suo rapporto con il figlio disabile; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure adeguate volte a garantire che i prestatori di cure e assistenza siano protetti da discriminazioni di questo tipo in fase di accesso al mercato del lavoro e incoraggia gli Stati membri a prendere i necessari provvedimenti per assicurare l'ottemperanza alla sentenza della Corte;
4. invita gli Stati membri a realizzare un adeguato sostegno al reddito al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale; sottolinea la necessità di fissare un adeguato sostegno al reddito sulla base delle raccomandazioni 92/441/CEE e 2008/867/CE e che esso sia trasparente, accessibile a tutti e sostenibile nel tempo;
5. ritiene essenziale che la Commissione e gli Stati membri applichino con efficacia la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro giuridico generale per la parità di trattamento in materia di occupazione per lottare efficacemente contro la discriminazione nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro basata su religione, disabilità, età o tendenze sessuali;
6. sottolinea la sua richiesta al Consiglio di concordare un obiettivo comunitario per i meccanismi di reddito garantito e di reddito sostitutivo a base contributiva, atti ad assicurare un sostegno al reddito pari ad almeno il 60% del reddito medio nazionale e inoltre di concordare un calendario per il raggiungimento di tale obiettivo in tutti gli Stati membri;
7. riconosce che l'interazione tra assistenza sociale e attività nel mercato del lavoro è complessa, in particolare quando il lavoro disponibile è a tempo determinato, stagionale, precario o part-time e quando le condizioni di ottenimento e i sistemi di protezione sociale o le aliquote fiscali marginali disincentivano dall'iniziare un lavoro remunerato e il sistema di assistenza sociale è troppo rigido per poter reagire; chiede, pertanto, l'elaborazione di sistemi che sostengano efficacemente le persone interessate nei periodi di transizione anziché penalizzarle o scoraggiarle, oppure privarle dell'assistenza troppo rapidamente quando iniziano a lavorare;
8. richiama l'attenzione sull'importanza di stabilire benefici sociali per le persone vulnerabili atte al lavoro; sottolinea, tuttavia, che, in virtù del principio di sussidiarietà, tali prestazioni rientrano tra le competenze degli Stati membri;
9. evidenzia che i beneficiari di un adeguato sostegno al reddito e le loro famiglie avranno la possibilità di evitare il rischio di povertà e di divenire cittadini attivi che contribuiscono alla vita sociale ed economica e alla solidarietà tra le generazioni;
10. suggerisce agli Stati membri di prendere attivamente in considerazione l'introduzione di una politica per i salari minimi, al fine di combattere il crescente numero di "lavoratori poveri" e di rendere il lavoro una prospettiva percorribile per le persone distanti dal mercato del lavoro;
11. ritiene che il coinvolgimento attivo richieda la riduzione delle disuguaglianze tra regioni e zone all'interno della Comunità attraverso un rapido processo di riabilitazione delle zone colpite dalla crisi economica e lo sviluppo delle regioni rurali;
12. esorta gli Stati membri ad intraprendere azioni volte a lottare contro l'occupazione clandestina o "sommersa" che preclude alle persone coinvolte il ricorso a determinati servizi e strutture sociali;
13. chiede che le politiche di coinvolgimento attivo:
–
siano coerenti con un approccio basato su un ciclo di vita riguardante politiche sociali, occupazionali, dell'istruzione e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
–
siano personalizzate, mirate e orientate al soddisfacimento delle esigenze;
–
si basino su un approccio integrato e sulla partecipazione; e
–
rispettino i prerequisiti essenziali per consentire la partecipazione senza creare condizioni tali da mettere a rischio il reddito minimo di sussistenza;
14. invita la Commissione a considerare nella loro totalità i costi nel settore del coinvolgimento attivo e dell'inclusione sociale, poiché l'esperienza ha dimostrato che investire ed agire preventivamente può ridurre sul lungo termine i costi complessivi per la società; plaude al fatto che la raccomandazione 2008/867/CE proponga di incrementare gli investimenti nell'inclusione sociale in tal senso;
15. ritiene che tutti gli Stati membri dovrebbero fornire sussidi aggiuntivi mirati a favore delle fasce svantaggiate (quali persone con disabilità o malattie croniche, genitori single o famiglie con molti figli), che coprano le spese extra relative, tra l'altro, all'assistenza personale e all'uso di strutture e cure mediche e sociali specifiche, nonché fissando livelli dei prezzi dei medicinali accessibili per le fasce sociali più svantaggiate; sottolinea l'esigenza di garantire livelli decorosi per le pensioni di invalidità e di anzianità;
16. concorda, in particolare alla luce delle esigenze spesso complesse delle persone, che occorre elaborare e attuare misure personalizzate di coinvolgimento attivo che comprendano il reddito minimo, l'inserimento nel mercato del lavoro e nei servizi sociali, che occorre dare rilievo all'individuazione precoce e all'azione preventiva e dare priorità alle misure rivolte alle persone più vulnerabili;
17. ritiene che nell'elaborazione e nell'attuazione di tali misure occorra tenere conto delle opinioni delle persone alle quali esse sono rivolte; invita gli Stati membri a sostenere il conferimento di poteri alle organizzazioni non governative del settore sociale, al fine di favorire la loro partecipazione alla formulazione e all'attuazione delle politiche di inclusione;
18. chiede agli Stati membri di adottare un approccio più costruttivo per quanto riguarda la politica in materia di stupefacenti, che ponga l'accento sulla prevenzione, l'istruzione e il trattamento dei tossicodipendenti e non sulle sanzioni penali;
19. invita a destigmatizzare le persone affette da problemi di salute mentale e da difficoltà di apprendimento, a promuovere la salute e il benessere mentale, a prevenire i disordini mentali nonché ad aumentare le risorse destinate ai trattamenti e alle cure;
20. ritiene che, essendo i problemi associati all'esclusione in molti casi presenti dai primissimi anni di vita, sia essenziale un'azione preventiva per individuare, a partire da un'età precoce, ovvero molto prima che abbandonino gli studi e la formazione, i bambini e i giovani più a rischio; osserva che i giovani esclusi dalla scuola hanno maggiori probabilità di incorrere in comportamenti antisociali e criminali, che possono compromettere il loro ingresso nel mercato del lavoro in una fase successiva della vita; ritiene che un ampio dialogo con le parti interessate e il sostegno ad azioni preventive e ai servizi sociali, volti a migliorare le opportunità per i bambini e i giovani adulti vulnerabili, siano cruciali per il successo delle politiche di inclusione; sottolinea altresì l'importanza dei problemi di esclusione che colpiscono le persone di una certa età che perdono il lavoro e non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro;
21. ritiene che si debbano tenere nel debito conto le esigenze dei giovani alla ricerca della prima occupazione e che le politiche e le misure suscettibili di favorire il passaggio dal mondo dell'istruzione al mercato del lavoro vadano adottate a livello nazionale; ritiene altresì che il dialogo strutturato con le organizzazioni giovanili dovrebbe essere costantemente accompagnato dall'attività delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri;
22. chiede agli Stati membri di adoperarsi maggiormente per trattare le questioni cui sono confrontati i prestatori di cure, tra cui il diritto di scegliere liberamente se e in quale misura dedicarsi all'assistenza che forniscono, la possibilità di combinare l'assistenza con un lavoro retribuito e l'occupazione, come pure l'accesso ai regimi di sicurezza sociale e alle pensioni di anzianità, onde evitare l'impoverimento come conseguenza della prestazione di cure;
23. accoglie con favore il riconoscimento della necessità di garantire accesso universale a servizi sociali accessibili e di elevata qualità, quale diritti fondamentali e come uno degli elementi essenziali del modello sociale europeo, nonché di favorire la permanenza delle persone nel mercato del lavoro e i principi stabiliti nella raccomandazione 2008/867/CE; ritiene che, per essere tali, i servizi sociali debbano includere un alloggio fisso e a buon mercato, trasporti pubblici accessibili, la formazione professionale di base e l'assistenza sanitaria, nonché l'accesso a servizi energetici e ad altri servizi di rete a prezzi convenienti; nota che sono necessari ulteriori progressi per garantire gli obblighi del servizio universale nei servizi di interesse generale, e ritiene necessario lo sviluppo di un piano d'azione inteso a definire una direttiva quadro dell'Unione europea sui servizi di interesse generale che garantisca tali obblighi; osserva che non sono stati compiuti sufficienti progressi nel raggiungimento degli obiettivi di Barcellona per un'assistenza all'infanzia accessibile e di alta qualità, che dovrebbe essere rafforzata in modo da includere tutti i bambini della scuola primaria; osserva inoltre che non sono stati sufficientemente soddisfatti neppure i bisogni di altri aventi diritto che dovrebbero essere sottoposti a un processo simile;
24. ritiene che per conseguire l'inclusione sia essenziale combattere le discriminazioni subite dalle persone nel quadro dell'accesso ai beni, ai servizi e alle strutture e plaude quindi alla proposta relativa a una direttiva globale per la lotta contro le discriminazioni al di fuori dell'ambito lavorativo, fondate sull'età, la disabilità, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali;
25. invita gli Stati membri a valutare l'introduzione di tariffe sociali predefinite per i gruppi vulnerabili, ad esempio nel settore dell'energia e dei trasporti pubblici, nonché facilitazioni per l'ottenimento di microcrediti al fine di promuovere il coinvolgimento attivo, nonché cure sanitarie e istruzione gratuite per le persone con difficoltà economiche;
26. invita gli Stati membri a rafforzare il profilo delle cooperative di credito per contribuire a offrire alle persone un ambiente sicuro e regolamentato in cui possano risparmiare e prendere in prestito del denaro e per contrastare il fenomeno sempre più grave dell'indebitamento personale; invita gli Stati membri a provvedere affinché le persone abbiano il diritto di aprire un conto bancario a costi accessibili, il che costituisce un mezzo essenziale per partecipare sia alle attività economiche sia alla società;
27. invita gli Stati membri a fornire alle persone disabili un sostegno supplementare sia per entrare nel mercato del lavoro sia quando sono già lavorativamente attive; chiede agli Stati membri che non l'hanno ancora fatto di firmare e ratificare sia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sia il suo Protocollo Opzionale; rileva che gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure e strutture appropriate per un'efficace applicazione di tale Convenzione delle Nazioni Unite;
28. reputa che i giovani si trovino di fronte a ostacoli specifici al coinvolgimento attivo, tra cui una discriminazione ingiustificata basata sull'età e difficoltà in relazione all'accesso a programmi di formazione professionale accessibili;
29. plaude alla deistituzionalizzazione dei disabili, ma prende atto che ciò richiede un sufficiente livello di servizi a livello locale, che favoriscano una vita autonoma, il diritto all'assistenza personale, il diritto all'indipendenza economica e la piena partecipazione nella società in seno agli Stati membri;
30. invita la Commissione e gli Stati membri a mobilitare risorse adeguate per facilitare l'accesso ai programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale mezzi per limitare l'emarginazione delle persone anziane, tra l'altro in materia di impiego, e di promuovere la loro partecipazione permanente alla vita sociale, culturale e civica;
31. ritiene che si debbano adottare misure supplementari per lottare contro la violenza domestica e gli abusi ai danni di bambini e persone anziane;
32. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la legislazione comunitaria esistente sull'uguaglianza di genere, l'uguaglianza in generale e la non discriminazione sia attuata appieno, in modo adeguato ed efficace; ne chiede l'estensione e l'applicazione al fine di eliminare le barriere strutturali all'occupazione;
33. ritiene che un'istruzione di qualità sia una precondizione essenziale per una riuscita occupazione e integrazione future ; invita gli Stati membri ad ampliare la legislazione in materia di pubblica istruzione al fine di eliminare tutti gli ostacoli esistenti all'istruzione, garantendo un'istruzione integrata e parità di accesso a tutti; reputa che le persone escluse per lungo tempo dal mercato del lavoro debbano beneficiare di maggiori diritti al finanziamento di formazioni lungo tutto l'arco della vita e all'accesso a tali formazioni, in particolare qualora si tratti di "competenze chiave";
34. invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare il principio dell'integrazione orizzontale delle questioni di genere in tutta la strategia di coinvolgimento attivo;
35. ritiene che la formazione offerta dovrebbe tenere conto delle necessità delle persone interessate ed essere adeguata a queste ultime; chiede misure di formazione e di integrazione mirate, in quanto quelle standardizzate spesso ignorano le esigenze delle persone affette da disabilità o da problemi di salute e di chi le assiste; sottolinea le migliori prassi del Fondo sociale europeo (FSE) e di EQUAL per quanto concerne gli approcci alla formazione mirati sulla base delle esigenze delle persone più lontane dal mercato del lavoro, che riconoscono capacità non documentate e capacità acquisite attraverso un'istruzione non tradizionale;
36. raccomanda di migliorare la qualità dell'istruzione e di integrare i sistemi educativi con il mercato del lavoro e con criteri di partecipazione sociale, nonché di ridurre le disparità nell'accesso a tutte le forme di istruzione e nella qualità dell'istruzione offerta;
37. ritiene che la formazione dovrebbe altresì garantire una buona preparazione in materia di diritti e obblighi dei lavoratori, incluso il diritto di iscrizione al sindacato, e di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di diritti all'informazione e alla consultazione, alla formazione e all'istruzione lungo tutto l'arco della vita;
38. osserva che esiste il rischio che approcci più creativi alla preparazione delle persone più lontane dal mercato del lavoro per l'eventuale accesso a quest'ultimo possano essere privati di finanziamenti a favore di un approccio più convenzionale basato su risultati facilmente quantificabili; invita pertanto la Commissione a migliorare il finanziamento di approcci "dal basso verso l'alto" nel quadro dei Fondi strutturali, e in particolare del FSE, e lo sviluppo di indicatori che misurino i progressi conseguiti in materia di coinvolgimento attivo e di inclusione sociale al fine di stimolare iniziative di base innovative per la promozione del coinvolgimento attivo, che rientra tra gli obiettivi di inclusione sociale messi in rilievo nell'ambito dei Fondi strutturali destinati alla strategia di Lisbona, dei finanziamenti proposti per l'innovazione sociale e di altre modalità di finanziamento;
39. rileva che per effetto dei cambiamenti demografici, entro il 2030 il rapporto tra popolazione attiva e non attiva sarà presumibilmente di 2 a 1; esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare politiche di coinvolgimento attivo volte a garantire che coloro che prestano assistenza, spesso costretti a ritirarsi dal mercato del lavoro per assumersi responsabilità familiari, non subiscano conseguenze negative negli anni futuri;
40. sottolinea la necessità di creare un mercato del lavoro che favorisca l'inserimento quale fulcro di qualunque strategia di coinvolgimento attivo, un mercato del lavoro con condizioni lavorative adeguate e una varietà di opportunità occupazionali adatte a tutti i lavoratori, tenendo conto delle diverse esigenze del posto di lavoro, delle necessità dei singoli lavoratori, dei diversi metodi e orari di lavoro, delle diverse capacità e delle diverse esigenze in termini di conciliazione della vita familiare e privata con la vita professionale; nota che l'elevata qualità dell'occupazione è un fattore essenziale per promuovere il mantenimento dell'impiego;
41. invita gli Stati membri a promuovere un mercato del lavoro competitivo, favorendo lo sviluppo di sistemi di protezione sociale pubblici e privati a costi ragionevoli e consentendo alle persone interessate, comprese le persone appartenenti a minoranze etniche, di poter scegliere di ridurre i rischi di esclusione dal mercato del lavoro;
42. invita gli Stati membri a utilizzare gli strumenti e i mezzi disponibili per motivare tutti gli attori a creare mercati del lavoro che favoriscano l'inserimento e a migliorare la partecipazione delle persone più lontane dal mercato del lavoro; indica gli strumenti esistenti nel quadro del dialogo sociale localizzato, gli incentivi finanziari, le agevolazioni fiscali e lo sviluppo dell'economia sociale; accoglie con favore la raccomandazione della Commissione intesa a sostenere l'economia sociale quale fonte essenziale di prima occupazione per le persone più svantaggiate;
43. rileva che il ruolo delle autorità locali e regionali nella promozione del coinvolgimento attivo è triplice: quali datori di lavoro, promotori dello sviluppo economico e dell'occupazione e prestatori di servizi pubblici, inclusi i servizi per i gruppi più vulnerabili; invita gli Stati membri a istituire delle reti a livello regionale e locale per consigliare e indirizzare le persone verso i servizi dove possono ricevere consulenza e aiuto ad accedere al mercato del lavoro, nonché verso servizi sociali specifici (regimi di indennità sociale, servizi di assistenza sanitaria, di salute mentale e di assistenza sociale) in base alle loro esigenze specifiche;
44. ritiene fermamente che si dovrebbe fare di più per rimuovere gli ostacoli all'inserimento cui si trovano di fronte i richiedenti asilo; invita gli Stati membri ad adoperarsi per porre fine alla dipendenza dei richiedenti asilo dalle indennità che ricevono, consentendo loro di lavorare e valutare lo sviluppo di percorsi legali di immigrazione;
45. invita tutti gli Stati membri a tutelare le politiche di asilo fondate sui diritti umani, conformemente alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati e alle altre normative fondamentali in materia di diritti umani;
46. riconosce che la tratta di esseri umani è all'origine di enormi sofferenze e di emarginazione sociale e chiede agli Stati membri di fare di più per applicare la legislazione in materia di lotta contro la tratta e contro la discriminazione, di procedere al reinserimento sociale delle vittime della tratta e, in particolare, di firmare, di ratificare e di attuare la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;
47. esorta la Commissione e gli Stati membri a rifiutare la confusione fuorviante tra migrazione economica e richiesta d'asilo, nonché tra migrazione economica e richiesta d'asilo, da una parte, e immigrazione illegale, dall'altra;
48. ritiene che la reclusione delle persone senza un reinserimento e una rieducazione adeguati crei ostacoli all'inclusione e spesso conduca solo a ulteriore esclusione sociale, disoccupazione e criminalità;
49. ritiene fermamente che il mantenimento di un limite di età obbligatorio per la pensione sia un ostacolo per il coinvolgimento attivo e costringa molte persone che potrebbero scegliere di continuare a lavorare a uscire dal mercato del lavoro;
50. invita la Commissione a coordinare da vicino il processo politico relativo al coinvolgimento attivo, in particolare per quanto concerne i servizi sociali di elevata qualità, con la creazione attualmente in corso di un quadro volontario di servizi sociali di interesse generale di qualità e ad esaminare senza indugio tutte i possibili modi di chiarire il contesto giuridico in cui operano i servizi sociali di interesse generale, dotandoli di un quadro giuridico di riferimento, in particolare adottando strumenti legislativi tra cui una direttiva quadro;
51. sottolinea la sua recente richiesta alla Commissione e al Consiglio di stabilire obiettivi per la riduzione della povertà (la povertà in generale, la povertà infantile, la povertà delle persone occupate e la povertà persistente a lungo termine), per un salario minimo versato attraverso la pensione, per l'accesso all'assistenza sanitaria e per la qualità di quest'ultima (ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute e aumentare l'aspettativa di vita, ecc.); ribadisce la sua richiesta di fissare un obiettivo comunitario per ridurre la povertà infantile del 50% entro il 2012 e per risolvere il problema dei bambini, giovani e adulti senza dimora entro il 2015;
52. chiede un programma concreto per l'attuazione delle strategie di coinvolgimento attivo, basato sulla partecipazione della società civile e di altre parti interessate, tra cui le persone colpite dalla povertà; ritiene che il programma dovrebbe specificare scadenze e obiettivi qualitativi e quantitativi realistici sulla base di indicatori specifici e del dialogo approfondito tra le parti interessate; ritiene inoltre che tale programma dovrebbe stabilire le modalità di attuazione del coinvolgimento attivo e del relativo monitoraggio attraverso il Metodo aperto di coordinamento per la protezione e l'inclusione sociale, in particolare a livello locale, regionale e nazionale; accoglie quindi con favore l'iniziativa della Commissione di coinvolgere le autorità locali nel monitoraggio dell'attuazione delle strategie di coinvolgimento attivo, attraverso il finanziamento di una rete di osservatori delle autorità locali sul coinvolgimento attivo mediante il programma Progress; invita la Commissione e gli Stati membri a conferire a tali osservatori un ruolo importante nel futuro processo politico grazie ai programmi nazionali di riforma della strategia di Lisbona riveduta ed in particolare alla strategia europea per l'occupazione;
53. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.