Indice 
Testi approvati
Giovedì 7 maggio 2009 - Strasburgo
Integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea
 Nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona
 Aspetti finanziari del trattato di Lisbona
 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I
 Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) ***I
 Domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) ***I
 Creazione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali (rifusione) ***I
 Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ***I
 Accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi su questioni settoriali e sul diritto applicabile agli obblighi contrattuali e non contrattuali ***I
 Programma MEDIA Mundus di cooperazione con i paesi terzi nel settore audiovisivo ***I
 Norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ***I
 Accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi sulle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari *
 Situazione nella Repubblica moldova
 Diritti umani nel mondo nel 2008 e politica dell'Unione in materia
 Sviluppo di uno spazio di giustizia penale nell'UE
 Impatto del trattato di Lisbona sull'evoluzione dell'equilibrio istituzionale dell'Unione
 Relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona
 Attuazione dell'iniziativa dei cittadini
 Progetto di regolamento della Commissione su REACH per quanto riguarda l'allegato XVII
 Iran: il caso di Roxana Saberi
 Madagascar
 Venezuela: il caso di Manuel Rosales

Integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea nonché nel consolidamento della pace/dello Stato (2008/2198(INI))
P6_TA(2009)0372A6-0225/2009

Il Parlamento europeo,

–   visti i principi di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, all'articolo 137, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 141 del trattato CE,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000,

–   visto il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

–   visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5 e Pechino +10 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000 e l'11 marzo 2005,

–   visto il programma d'azione dell'Unione europea per gli obiettivi di sviluppo del Millennio, adottato dal Consiglio il 18 giugno 2008,

–   viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite RES/1325 (2000), adottata il 31 ottobre 2000, e S/RES/1820 (2008), adottata il 19 giugno 2008, sulle donne, la pace e la sicurezza,

–   viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 23 e 24 maggio 2005 sulla sicurezza europea,

–   visto il documento del Consiglio dell'8 dicembre 2008 intitolato "Attuazione della risoluzione 1325, rafforzata dalla risoluzione 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nell'ambito della PESD",

–   viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 13 novembre 2006 sulla promozione dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere nella gestione delle crisi,

–   viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" dell'8 dicembre 2008 sulla lotta alla violenza contro le donne, in particolare nel contesto della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), e a tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

–   visto il documento intitolato "Approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione europea delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza" approvato dal Consiglio "Affari generali" dell'8 dicembre 2008,

–   vista l'attività in corso sul documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Toward an EU Action Plan on Gender Equality and Women's Empowerment in EU External Action" (Verso un piano d'azione dell'Unione europea sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione europea),

–   visti lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004, in particolare le relazioni di avanzamento della Commissione sulla sua attuazione, e i piani d'azione adottati congiuntamente con Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Moldova, Marocco, Autorità palestinese, Tunisia e Ucraina,

–   visti il processo di allargamento e le relazioni di avanzamento della Commissione,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'emancipazione femminile nella politica internazionale e di sviluppo e sul ruolo delle donne nella pace e nella sicurezza, in particolare quella del 1° giugno 2006(1), quella del 16 novembre 2006(2) e quella del 13 marzo 2008(3),

–   viste le sue risoluzioni sulla politica europea di vicinato, sulla strategia di allargamento dell'Unione europea e sui paesi e le regioni confinanti con l'Unione europea,

–   viste le sue risoluzioni sugli strumenti di assistenza esterna,

–   vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali(4),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0225/2009),

A.   considerando che la realizzazione dei diritti umani delle donne, l'emancipazione e la partecipazione attiva femminile non sono importanti solo per affrontare la disuguaglianza di genere e attuare una reale dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea ma che esse risultano essenziali anche per il successo dell'attuazione delle politiche esterne dell'Unione europea, compresi i settori degli aiuti, dello sviluppo, dell'allargamento, della politica di vicinato, della risoluzione dei conflitti, della costruzione della sicurezza e della pace e del commercio internazionale,

B.   considerando che, sebbene gli Stati membri aderiscano a tutti i principali quadri internazionali sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna e benché a livello europeo esistano diversi documenti programmatici, l'impegno pratico per la promozione dell'integrazione della dimensione di genere e dell'emancipazione femminile nell'ambito delle politiche esterne resta debole, l'attuazione dei documenti programmatici esistenti è modesta e le risorse finanziarie stanziate specificamente per le questioni relative al genere sono insufficienti,

C.   considerando che, malgrado i notevoli miglioramenti nella promozione dell'uguaglianza di genere registrati negli ultimi anni, le principali istituzioni dell'Unione europea, ossia il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, non dispongono di personale sufficiente appositamente designato per attuare gli obiettivi dichiarati in materia di questioni di genere nell'ambito della politica esterna e dell'allargamento e che la maggior parte del personale esistente responsabile delle questioni di genere deve combinare tale attività con almeno un'altra funzione, talvolta con altre due,

D.   considerando che l'Unione europea necessita di un approccio olistico e coerente all'integrazione della dimensione di genere,

Osservazioni generali

1.   riconosce che le istituzioni dell'Unione europea hanno attribuito sempre più importanza all'integrazione della dimensione di genere e all'emancipazione femminile, ma sottolinea che molto resta ancora da fare per mettere in pratica gli impegni politici ed evidenzia l'importanza di finanziamenti adeguati e di personale competente adeguato per la realizzazione degli obiettivi di genere;

2.   rammenta che per l'integrazione della dimensione di genere non servono solo dichiarazioni programmatiche di alto livello ma occorrono anche la volontà politica della leadership dell'Unione europea e degli Stati membri, una definizione della gerarchia degli obiettivi e un monitoraggio dei progressi compiuti;

3.   accoglie con favore l'adozione del summenzionato "Approccio globale all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 1325 (2000) e 1820 (2008) da parte dell'Unione europea sulle donne, la pace e la sicurezza", oltre all'adozione da parte del Consiglio "Affari generali" dell'8 dicembre 2008 degli orientamenti sulla violenza contro le donne e le ragazze e sulla lotta a tutte le forme di discriminazione nei loro confronti; invita gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto a conformarsi con urgenza alla richiesta avanzata dal Consiglio di Sicurezza di adottare i rispettivi piani d'azione nazionali sulla UNSCR 1325; invita la Commissione a fornire aiuti e assistenza tecnica ai paesi terzi che intendano sviluppare strategie nazionali per l'attuazione delle summenzionate risoluzioni del Consiglio di sicurezza;

4.   si compiace che il testo riveduto della strategia di sicurezza europea contenga un riferimento alle succitate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite S/RES/1325 (2000) e S/RES/1820 (2008), nonché alla risoluzione S/RES/1612(2005);

5.   invita la Commissione ad accelerare la propria attività e a proporre entro il luglio 2009, in stretta collaborazione con gli Stati membri e il segretariato del Consiglio, il documento "EU Action Plan on Gender Equality and Women's Empowerment in EU Internal and External Action" (Piano d'azione dell'Unione europea sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione europea), da applicarsi nei 27 Stati membri e nei negoziati con i paesi terzi, congiuntamente a una serie di strumenti efficaci di controllo;

6.   chiede al Consiglio e alla Commissione di includere sistematicamente l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nel dialogo politico dell'Unione europea e nei dibattiti programmatici con i paesi partner;

7.   chiede alle delegazioni del Parlamento europeo di affrontare le questioni connesse all'uguaglianza di genere e all'emancipazione femminile nelle sue relazioni con i parlamenti dei paesi terzi; sottolinea l'importanza di fornire sostegno e assistenza ai parlamenti nazionali dei paesi terzi con l'obiettivo di rafforzarne la capacità di inserire la prospettiva di genere nell'ambito della propria attività legislativa;

8.   sottolinea l'importanza delle organizzazioni della società civile nell'emancipazione femminile; invita la Commissione a fornire a tali organizzazioni un sostegno finanziario adeguato e a promuovere la partecipazione delle organizzazioni non governative femminili nei processi del dialogo civile con i paesi partner, così come nei negoziati di pace in tutto il mondo;

9.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la coerenza delle rispettive strategie relative all'integrazione della dimensione di genere e all'emancipazione femminile; chiede che i diversi quadri politici esistenti siano riuniti all'interno di un consenso europeo sulle questioni di genere, riguardante sia le politiche interne che quelle esterne;

10.  Sostiene la tenuta regolare di conferenze per discutere questioni relative alle pari opportunità per donne e uomini, con la partecipazione di delegazioni a livello dei parlamenti nazionali, composte di donne e uomini, nonché l'avvio di strategie comuni per attuare progetti legati a tale tematica;

11.   chiede alla Commissione di affrontare e dare priorità, in maniera più coerente e più sistematica, alle disuguaglianze di genere nella programmazione e nell'attuazione degli strumenti di assistenza esterna, specialmente per quanto concerne l'assistenza alla riforma del settore della sicurezza; ribadisce che le attività, gli obiettivi specifici e le risorse per le questioni di genere devono essere incluse nei documenti di strategia nazionali e che, per il loro tramite, le questioni in materia di dimensione di genere devono essere migliorate; sottolinea la necessità di un approccio olistico nell'uso degli strumenti di assistenza esterna, inclusi lo strumento di assistenza di preadesione, lo strumento della politica europea di vicinato, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, lo strumento per la stabilità e i programmi tematici, come "Investire nelle persone", per raggiungere al meglio gli obiettivi di uguaglianza di genere ed emancipazione femminile;

12.   ritiene che le risorse stanziate per il settore sanitario e, conseguentemente, per la salute delle ragazze e delle donne, siano insufficienti rispetto agli impegni dell'Unione europea in materia di politica dello sviluppo; sottolinea che, stando alla relazione speciale della Corte dei conti sugli aiuti allo sviluppo forniti dalla Comunità europea ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana, pubblicata nel gennaio 2009, gli stanziamenti comunitari a favore del settore sanitario per tale regione non sono aumentati dopo il 2000, rispetto al totale degli aiuti comunitari a detto settore, mentre nella tabella 2007 di controllo degli Obiettivi di sviluppo del millennio figura un livello ancora molto elevato di mortalità materna nell'Africa subsahariana;

13.   sottolinea che un'integrazione efficace della dimensione di genere richiede un coordinamento rafforzato tra attori e donatori, meccanismi di rendicontazione e una maggiore appropriazione del processo di sviluppo da parte dei governi nazionali; sottolinea a questo proposito il valore aggiunto di un partenariato CE/Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere per lo sviluppo e la pace e di iniziative di bilancio a favore delle questioni di genere; accoglie con favore la creazione di una task force sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza prevista nel summenzionato approccio globale all'attuazione delle risoluzioni S/RES/1325 (2000) e S/RES/1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte dell'Unione europea;

14.   ribadisce la necessità di incentrare l'attenzione non solo sulle donne ma anche sulle relazioni di genere fra uomini e donne, che creano e perpetuano le disuguaglianze di genere; ritiene che i progetti dovrebbero quindi essere destinati sia agli uomini che alle donne;

15.   sottolinea che l'Unione europea dovrebbe prestare particolare attenzione alle esigenze delle donne più vulnerabili e socialmente escluse, specialmente alle donne disabili, rifugiate e appartenenti a gruppi minoritari;

16.   invita la Commissione a sviluppare ulteriormente procedure, parametri di riferimento e indicatori in modo tale da rispettare gli impegni assunti in materia di uguaglianza di genere nella sua politica esterna;

17.   ritiene che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito nel 2006, dovrebbe diventare operativo quanto prima e che il suo mandato dovrebbe essere esteso alle politiche esterne;

18.   invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare l'appello di Bruxelles all'azione contro la violenza sessuale nei conflitti e oltre;

19.   invita la Commissione e gli Stati membri ad attivarsi per prevenire e combattere il traffico degli esseri umani;

20.   sottolinea che gli stupri e le violenze sessuali sono usate come arma di guerra e che dovrebbero essere puniti come crimini di guerra e come crimini contro l'umanità; chiede un maggior numero di programmi di sostegno per le vittime di tali crimini;

21.   sottolinea la necessità di mettere a frutto il partenariato dell'Unione europea con le Nazioni Unite, fondato sull'esperienza e competenza su scala globale di quest'ultima organizzazione nella promozione dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'impatto degli aiuti e delle politiche comunitarie e per garantire la coerenza del sostegno esterno affinché i paesi partner adempiano i rispettivi obblighi in materia;

Integrazione della dimensione di genere nei processi decisionali dell'Unione europea

22.   ritiene che il numero di membri del personale attualmente assegnato alle questioni di genere in seno al Consiglio e alla Commissione sia inadeguato; invita queste istituzioni a destinare un numero maggiore di personale alle strutture incaricate dell'azione esterna dell'Unione europea con una responsabilità specifica in materia di integrazione della dimensione di genere ed emancipazione femminile;

23.   rileva la perdurante assenza delle donne dai posti di alto livello in seno alle strutture del Consiglio e della Commissione e sollecita, in particolare, un maggior impegno al fine di incrementare il numero di donne fra i capi delle delegazioni e i rappresentanti speciali dell'Unione europea; sottolinea che nell'ambito del futuro Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe esserci un miglior equilibrio fra uomini e donne, specialmente per i posti di alto livello, e che esso dovrebbe includere un numero maggiore di membri del personale responsabili delle questioni di genere;

24.   invita gli Stati membri a destinare un numero maggiore di donne alle operazioni e alla missione PESD e chiede che la partecipazione delle donne a tutti i livelli e in tutte le fasi della pianificazione e dell'attuazione sia aumentata; sottolinea la necessità di includere il ricorso alle competenze sulle questioni di genere sin dall'inizio della pianificazione di una missione o di un'operazione così come l'importanza di una formazione sistematica e approfondita sulle questioni di genere precedente allo spiegamento del personale nel corso di missioni e operazioni;

25.   rileva i numerosi sforzi compiuti per integrare un approccio che tenga conto della parità di genere nella cultura della PESD, tra l'altro attraverso lo sviluppo dell'aspetto quantitativo dell'integrazione di genere in seno a tale politica (ad esempio mediante questionari, l'elaborazione di elenchi di controllo, il censimento del numero di donne e uomini coinvolti in operazioni PESD, ecc.); sottolinea tuttavia la necessità di sviluppare il quadro concettuale qualitativo per comprendere il contesto economico e sociale in cui si sviluppano le missioni PESD (per esempio le aree di conflitto) e le preoccupazioni per la parità di genere nell'attuazione delle operazioni e di programmi;

26.   accoglie con favore la nomina di un consulente per le questioni di genere in quasi tutte le operazioni PESD, in linea con le succitate conclusioni del Consiglio di novembre 2006; sottolinea tuttavia che l'attività dei consulenti può essere compromessa dalla mancanza di una politica di genere concreta dell'Unione europea, in particolare dalla mancanza della sensibilizzazione alla questione della parità di genere e da una riluttanza a considerarne l'importanza, nonché dalla mancanza di linee di bilancio specifiche per il finanziamento delle emissioni PESD;

27.   approva le iniziative assunte per formare riguardo al genere il personale impiegato delle missioni PESD e nelle relative sedi centrali nonché lo sforzo notevole intrapreso dalla Commissione per formare il proprio personale, specialmente in seno alle delegazioni; ribadisce che tutto il personale di ogni grado responsabile della pianificazione, della programmazione e dell'attuazione delle politiche esterne dell'Unione europea dovrebbe essere addestrato in maniera adeguata; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che la formazione obbligatoria sia impartita a tutto il personale delle missioni e delle delegazioni, compresa la direzione, e che siano fornite opportune istruzioni in materia di questioni di genere ed emancipazione femminile;

28.   esprime la convinzione che la pianificazione delle missioni PESD debba tener conto del coinvolgimento delle organizzazioni femminili locali nel processo di pace, apprezzando il contributo specifico che esse possono apportare e riconoscendo la peculiarità dell'influenza dei conflitti sulle donne;

29.   sottolinea che le quote attuali sono uno strumento indispensabile per garantire la parità di genere nelle missioni di pace e di sicurezza e per assicurare il corretto svolgimento delle procedure decisionali relative ai processi di ricostruzione nazionali e internazionali, nonché per garantire la presenza politica delle donne al tavolo dei negoziati;

30.   sottolinea l'importanza della costruzione del bilancio secondo la prospettiva di genere; fa osservare che la parità fra i sessi dovrebbe essere trattata come un aspetto tematico nel contesto dei principali strumenti di aiuto esterno, che dovrebbero essere destinati stanziamenti specifici alle questioni inerenti al genere e dovrebbero essere messi a punto degli indicatori per misurare l'efficacia dell'utilizzo dei fondi stanziati;

o
o   o

31.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 298 E dell"8.12.2006, pag. 287.
(2) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 347.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0103.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0639.


Nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona
PDF 154kWORD 77k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (2008/2063(INI))
P6_TA(2009)0373A6-0145/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato di Lisbona), firmato il 13 dicembre 2007,

–   visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali del 12 dicembre 2007,

–   vista la dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001 sul futuro dell'Unione europea,

–   visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato il 29 ottobre 2004, a Roma,

–   vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo costituzionale dell'Unione(1),

–   vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato sull'Unione europea)(2),

–   vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona(3),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali nonché i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A6-0145/2009),

Nuove politiche
Nuovi obiettivi e clausole orizzontali

1.   accoglie con favore il carattere vincolante che il trattato di Lisbona conferisce alla Carta dei diritti fondamentali e si compiace del riconoscimento dei diritti, delle libertà e dei principi che vi figurano per tutti i cittadini e i residenti nell'Unione europea; sottolinea che il trattato di Lisbona s'impegna ad assicurare il pieno rispetto della Carta;

2.   plaude al rafforzamento della democrazia rappresentativa e partecipativa grazie, tra l'altro, all'introduzione della cosiddetta "iniziativa dei cittadini" (articolo 11 del trattato dell'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona (TUE)), in base alla quale i cittadini dell'Unione europea, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico;

3.   si compiace del fatto che la protezione dell'ambiente occupi una posizione preminente in tutte le politiche dell'Unione europea e che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona (TFUE), contenga, all'articolo 191, un riferimento specifico alla lotta ai cambiamenti climatici a livello internazionale; sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe continuare a spingere l'Unione europea ad assumere un ruolo guida in tutte le politiche relative alla lotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale;

4.   valuta positivamente il fatto che il TFUE colleghi la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al rispetto dei diritti fondamentali e degli ordinamenti giuridici dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (articolo 67 del TFUE);

5.   prende atto in particolare dell'obiettivo di creare "un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e (...) un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente" (articolo 3, paragrafo 3, del TUE), collegando in tal modo l'obiettivo del completamento del mercato interno ad altre finalità;

6.   prende atto con soddisfazione del fatto che la parità tra donne e uomini è stata inserita tra i valori (articolo 2 del TUE) e gli obiettivi (articolo 3, paragrafo 3, del TUE) dell'Unione europea;

7.   si compiace del fatto che, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE "la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente", mentre, ai sensi dell'articolo 177, paragrafo 1, del TCE, attualmente in vigore, "la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo […] integra quelle svolte dagli Stati membri"; sottolinea l'accresciuta responsabilità del Parlamento, dato che l'Unione europea svolgerà un ruolo maggiore a livello d'iniziativa nella definizione delle politiche che, a sua volta, dovrebbe contribuire a migliorare il coordinamento tra i donatori e la divisione del lavoro nonché l'efficacia degli aiuti ai fini della "riduzione e, a termine, dell'eliminazione della povertà" nel contesto degli obiettivi di sviluppo del millennio;

8.   ritiene che l'inclusione della coesione territoriale quale obiettivo dell'Unione europea (articolo 3 del TUE) completi gli obiettivi della coesione economica e sociale e che l'introduzione di basi giuridiche nelle rispettive aree accrescerà la capacità del Parlamento di valutare l'impatto territoriale delle politiche chiave dell'Unione europea; rileva con soddisfazione che lo statuto speciale delle regioni ultraperiferiche è confermato dagli articoli 349 e 355 del TFUE;

9.   valuta positivamente l'introduzione di disposizioni orizzontali per quanto riguarda un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, la lotta contro la discriminazione e la tutela dell'ambiente, che costituiscono i principi generali alla base del processo decisionale dell'Unione europea (articoli 9, 10 e 11 del TFUE);

10.   saluta inoltre il rafforzamento della protezione dei consumatori in quanto compito trasversale nella definizione e attuazione delle altre politiche comunitarie, dal momento che tale compito ha ora una collocazione più visibile nell'articolo 12 del TFUE;

11.   si compiace della clausola sulla solidarietà contenuta nell'articolo 122 del TFUE, in base alla quale il Consiglio può decidere le misure adeguate qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia;

12.   si compiace del fatto che l'articolo 214 del TFUE riconosca che l'aiuto umanitario rientra a pieno titolo tra le politiche dell'Unione europea; esprime l'opinione che la parte quinta, titolo III, capo 1 (cooperazione allo sviluppo) e capo 3 (aiuto umanitario) del TFUE costituiscano una chiara base giuridica per gli aiuti umanitari e l'assistenza allo sviluppo ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria;

13.   si compiace, altresì, del rafforzamento delle competenze dell'Unione europea nel settore della protezione civile, per fornire assistenza e soccorso puntuali nei paesi terzi in caso di catastrofi (articolo 214 del TFUE);

Nuove basi giuridiche

14.   sottolinea che l'ampliamento dell'azione esterna dell'Unione europea prevista dal trattato di Lisbona, compresa la predisposizione di nuove basi giuridiche e di strumenti concernenti settori che rientrano nella politica estera (azione esterna e politica estera e di sicurezza comune (PESC)/politica europea in materia di sicurezza e di difesa) richiede un nuovo equilibrio interistituzionale che garantisca un adeguato controllo democratico da parte del Parlamento;

15.   plaude al fatto che l'energia trovi ora la sua collocazione distinta nella parte 3, titolo XXI, e che le azioni in tale settore abbiano quindi una base giuridica (articolo 194 del TFUE); rileva, tuttavia, che, sebbene in linea generale sarà applicata la procedura legislativa ordinaria, le decisioni sul mix energetico resteranno di competenza degli Stati membri, mentre per le misure fiscali in tale settore continuerà ad essere richiesta solo la consultazione del Parlamento europeo;

16.   prende atto con soddisfazione dei valori comuni dell'Unione europea per quanto riguarda i servizi di interesse economico generale e si compiace che la base giuridica consenta la definizione di principi e condizioni che disciplinano la prestazione di servizi di interesse economico generale secondo la procedura legislativa ordinaria (articolo 14 del TFUE e protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale);

17.   ritiene che le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della politica commerciale comune (PCC) (articoli 206 e 207 del TFUE) contribuiscano nel complesso a potenziare la sua legittimità democratica e la sua efficacia, in particolare con l'introduzione della procedura legislativa ordinaria e il requisito dell'approvazione per tutti gli accordi; rileva che tutte le questioni rientranti nella PCC diventeranno di esclusiva competenza dell'Unione, il che significa che non si avranno più accordi commerciali misti, conclusi sia dall'Unione che dagli Stati membri;

18.   esprime la propria soddisfazione per l'inserimento di una disposizione sulla politica spaziale europea (articolo 189 del TFUE) e si compiace dell'opportunità offerta al Parlamento e al Consiglio di adottare, con la procedura legislativa ordinaria, le misure necessarie per istituire un programma spaziale europeo; ritiene tuttavia che la formulazione "ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri" figurante nell'articolo summenzionato possa creare degli ostacoli in vista dell'attuazione di una politica spaziale europea comune;

19.   sottolinea che il trattato di Lisbona comprende una nuova base giuridica che prevede la procedura di codecisione ai fini della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 118 del TFUE);

20.   si compiace che sia stato esteso il campo d'azione dell'Unione europea nel settore della politica per la gioventù, incoraggiando così la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa (articolo 165 del TFUE);

21.   plaude alla nuova base giuridica stabilita all'articolo 298 del TFUE il quale prevede che "nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente", in quanto fornisce la base per un regolamento che disciplini le procedure amministrative dell'Unione europea;

22.   plaude al rafforzamento della base giuridica per l'adozione di misure comunitarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 325 del TFUE); fa notare che il trattato di Lisbona sopprime la precisazione contenuta nell'attuale articolo 280 del TCE secondo cui "tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri";

23.   sottolinea che le nuove disposizioni del trattato concernenti la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale comprendono una base giuridica per l'adozione di misure di sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari (articoli 81 e 82 del TFUE);

24.   sottolinea che il trattato di Lisbona prevede inoltre l'eventuale istituzione di una Procura europea per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 86 del TFUE);

25.   si compiace del fatto che il trattato di Lisbona introduca disposizioni vincolanti per la tutela dei diritti del minore, nel quadro degli obiettivi della politica interna ed esterna dell'Unione europea (articolo 3, paragrafo 3, comma 2, e paragrafo 5, del TUE);

26.   si compiace del fatto che il turismo sia incluso, con un nuovo titolo, nel trattato di Lisbona (articolo 195 del TFUE) il quale prevede che l'Unione europea completi l'azione degli Stati membri nel settore; si compiace altresì del fatto che la procedura legislativa ordinaria disciplinerà l'adozione delle proposte legislative che rientrano in questo titolo;

27.   apprezza il fatto che il trattato di Lisbona abbia incluso lo sport tra i settori per i quali è prevista una base giuridica (articolo 165 del TFUE); sottolinea, in particolare, che l'Unione europea può finalmente intervenire a favore dello sviluppo dello sport e della sua dimensione europea, tenendo in debita considerazione le specificità dello sport nell'ambito dell'attuazione di altre politiche europee;

Nuovi poteri al Parlamento
Nuovi poteri di codecisione

28.   plaude al fatto che il trattato di Lisbona rafforzerà considerevolmente la legittimità democratica dell'Unione europea, estendendo i poteri di codecisione del Parlamento;

29.   si compiace del fatto che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia pienamente integrato nel TFUE (articoli 67 - 89), mettendo in tal modo formalmente fine al terzo pilastro; si compiace che la maggior parte delle decisioni concernenti le politiche nel campo della giustizia civile, dell'asilo, dell'immigrazione e dei visti nonché la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale siano soggette alla procedura legislativa ordinaria;

30.   ritiene che l'introduzione della procedura legislativa ordinaria nel settore della politica agricola comune (PAC) migliori la responsabilità democratica dell'Unione europea, dal momento che il Parlamento europeo potrà colegiferare su un piano di parità con il Consiglio; sottolinea che la codecisione si applicherà a tutta la legislazione del settore, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE e che ciò riguarderà in particolare i quattro testi orizzontali principali in campo agricolo (organizzazione comune unica dei mercati agricoli, il regolamento sui pagamenti diretti, il regolamento sullo sviluppo rurale e il finanziamento della PAC); sottolinea, inoltre, che anche la legislazione sulla qualità, l'agricoltura biologica e la sua promozione rientreranno nel campo di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE;

31.   fa notare come tutte le misure che il Consiglio può adottare ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE siano assoggettate alla previa approvazione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di un atto normativo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che stabilisce le condizioni e i limiti relativi ai poteri conferiti al Consiglio; è del parere che l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE non istituisca un potere autonomo per l'adozione o la modifica di atti del Consiglio già in vigore nell'ambito della PAC né fornisca una base giuridica in tal senso; invita il Consiglio ad astenersi dall'adottare le misure di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE senza consultare preventivamente il Parlamento;

32.  prende atto del fatto che il trattato di Lisbona modifica profondamente il processo decisionale per la politica comune della pesca (PCP) aumentandone altresì la responsabilità democratica; si compiace del fatto che il Parlamento e il Consiglio stabiliranno, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, le norme necessarie per conseguire gli obiettivi della PCP (articolo 43, paragrafo 2, del TFUE); ritiene, a tale riguardo, che qualsiasi argomento formalmente inserito nel regolamento annuale, diverso dalla fissazione delle possibilità di pesca e della distribuzione delle quote, come le misure tecniche o lo sforzo di pesca, o l'incorporazione di accordi adottati nel quadro delle organizzazioni regionali di pesca, che hanno la propria base giuridica, dovrebbe essere soggetto alla procedura legislativa ordinaria;

33.   si compiace dell'introduzione della procedura legislativa ordinaria per l'adozione di norme dettagliate sulla procedura di sorveglianza multilaterale (articolo 121, paragrafo 6, del TFUE), che dovrebbe rafforzare il coordinamento economico;

34.   ritiene che il riconoscimento della Banca centrale europea (BCE) in quanto istituzione dell'Unione europea rafforzi la sua responsabilità di riferire in materia di politica monetaria; si compiace del fatto che numerose disposizioni dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e della BCE possano essere modificate previa consultazione del Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, di detto statuto; è del parere che tale possibilità non sia in conflitto con l'indipendenza della BCE nell'ambito della politica monetaria o con le priorità stabilite nel trattato;

35.   ritiene che l'articolo 182 del TFUE rappresenti un miglioramento, in quanto il programma quadro pluriennale e l'attuazione dello spazio europeo della ricerca, che l'articolo prevede, saranno soggetti alla procedura legislativa ordinaria; rileva, tuttavia, che i programmi specifici menzionati nell'articolo saranno adottati secondo una procedura legislativa speciale, che comporta la semplice consultazione del Parlamento europeo (articolo 182, paragrafo 4, del TFUE);

36.   si compiace del fatto che, per quanto riguarda l'attuazione dei Fondi strutturali, il trattato di Lisbona collochi il Parlamento europeo sullo stesso piano del Consiglio, sostituendo l'attuale procedura del parere conforme con la procedura legislativa ordinaria; ritiene che ciò sia particolarmente significativo per quanto riguarda i Fondi strutturali nel periodo successivo al 2013, in quanto rafforza la trasparenza ed aumenta la responsabilità, per quanto concerne tali fondi, verso i cittadini;

37.  rileva che la legislazione che vieta le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale sarà oggetto di una procedura legislativa speciale e richiederà l'approvazione del Parlamento europeo (articolo 19 del TFUE);

38.   si compiace del fatto che la procedura legislativa ordinaria si applicherà alle misure volte a combattere la tratta degli esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini, e lo sfruttamento sessuale (articoli 79, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del TFUE);

39.   valuta positivamente l'estensione del processo decisionale a maggioranza qualificata al settore dell'istruzione, compreso lo sport (articolo 165, paragrafo 4, del TFUE);

40.   si compiace del fatto che in futuro la codecisione si applicherà allo statuto dei funzionari dell'Unione europea (articolo 336 del TFUE), nel senso che ciò consentirà al Parlamento di prender parte su un piano di parità con il Consiglio all'adeguamento di tali disposizioni;

Nuovi poteri di bilancio

41.   prende atto del fatto che il trattato di Lisbona introduce modifiche radicali a livello di finanze dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le relazioni interistituzionali e le procedure decisionali;

42.   sottolinea che il Consiglio e il Parlamento devono concordare, entro i limiti delle risorse proprie, la programmazione della spesa che diventa giuridicamente vincolante (articolo 312 del TFUE); si compiace del fatto che il bilancio nel suo complesso debba essere adottato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio, in conformità del quadro finanziario pluriennale, nonché dell'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie (articolo 314 del TFUE) e del fatto che l'adozione del regolamento finanziario sarà soggetta alla procedura legislativa ordinaria (articolo 322 del TFUE);

43.   si richiama alla sua risoluzione del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona(4);

Nuova procedura di approvazione

44.   si compiace del fatto che la procedura di revisione semplificata per quanto riguarda l'introduzione della votazione a maggioranza qualificata e della procedura legislativa ordinaria in un dato settore, nel quadro del titolo V del TUE o del TFUE, richiede l'approvazione del Parlamento;

45.   prende atto dell'introduzione di una "clausola di recesso" per gli Stati membri (articolo 50 del TUE); sottolinea che l'accordo che stabilisce le modalità secondo cui uno Stato membro può recedere dall'Unione europea non può essere concluso se non previa approvazione del Parlamento;

46.   si compiace del fatto che l'approvazione del Parlamento sarà richiesta per tutta una serie di accordi internazionali firmati dall'Unione europea; sottolinea la propria intenzione di chiedere, se del caso, al Consiglio di non avviare negoziati in materia di accordi internazionali finché il Parlamento non avrà espresso la sua posizione, di consentire al Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente per il merito, di approvare raccomandazioni in qualsiasi fase dei negoziati e di tenerne conto prima della conclusione dei negoziati stessi;

47.   chiede che qualsiasi futuro accordo "misto", che associ elementi non-PESC e PESC, sia, di norma, fondato su un'unica base giuridica, che dovrebbe essere quella direttamente collegata all'oggetto dell'accordo; constata che il Parlamento avrà il diritto di essere consultato, tranne nel caso in cui l'accordo riguardi esclusivamente la PESC;

Nuovi poteri di controllo

48.   si compiace del fatto che il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento europeo, su proposta del Consiglio europeo, tenendo conto delle elezioni per il Parlamento europeo; si richiama alla sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea(5);

49.   si compiace del fatto che il Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà soggetto a un voto di approvazione del Parlamento europeo, unitamente agli altri membri della Commissione, in quanto Collegio, oltre che a un voto di censura, e sarà tenuto a render conto del suo operato al Parlamento;

50.   plaude alla nuova procedura per la nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia e del Tribunale, prevista dall'articolo 255 del TFUE, in base alla quale la decisione dei governi nazionali deve essere preceduta da un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni, espresso da un comitato di sette personalità, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo;

51.   sottolinea l'esigenza di trasparenza e controllo democratico per quanto riguarda l'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, del TUE, e ribadisce il proprio diritto ad essere consultato in merito a tale istituzione; ritiene che il SEAE dovrebbe dipendere amministrativamente dalla Commissione;

52.   attende maggiore chiarezza per quanto riguarda i criteri nonché la nomina e la valutazione dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea, compresa la definizione e l'obiettivo delle loro funzioni, la durata del mandato, il coordinamento e la complementarietà con le future delegazioni dell'Unione europea;

53.   sottolinea l'esigenza di trasparenza e controllo democratico per quanto riguarda l'Agenzia europea per la difesa (AED) e le sue attività, in particolare assicurando un regolare scambio di informazioni tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e la commissione competente del Parlamento europeo;

54.   plaude al nuovo ruolo consultivo che gli sarà conferito ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, dello statuto del SEBC e della BCE, per quanto riguarda la modifica della composizione del consiglio direttivo della BCE;

55.   plaude al fatto che le agenzie, in particolare Europol ed Eurojust, saranno soggette a un maggiore controllo parlamentare (articoli 85 e 88 del TFUE); ritiene, quindi, che il mantenimento della procedura di consultazione per la creazione di imprese comuni nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (articoli 187 e 188 del TFUE) rischi di non essere conforme allo spirito degli atti normativi dell'Unione europea sulla costituzione di agenzie;

Nuovi diritti d'informazione

56.   invita il Presidente del Consiglio europeo a tenere pienamente informato il Parlamento sulla preparazione delle riunioni del Consiglio europeo e a riferire sui risultati di tali riunioni, ove possibile entro due giorni lavorativi (se necessario nell'ambito di una seduta straordinaria del Parlamento);

57.   invita il Presidente di turno del Consiglio a informare il Parlamento in merito ai programmi della Presidenza e ai risultati conseguiti;

58.   esorta il futuro Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a concordare, con il Parlamento, modalità adeguate per tenerlo pienamente informato e a consultarlo sull'azione esterna dell'Unione europea, associando debitamente tutte le commissioni parlamentari che sono competenti per i settori che rientrano nel mandato dell'Alto Rappresentante;

59.   sottolinea che, per quanto riguarda il negoziato e la conclusione di accordi internazionali, la Commissione avrà l'obbligo giuridico di informare il Parlamento sui progressi compiuti, ponendolo sullo stesso piano del comitato speciale designato dal Consiglio, come stabilito dall'articolo 218 del TFUE; chiede che tali informazioni siano fornite nella stessa misura e contemporaneamente al pertinente comitato del Consiglio, ai sensi del suddetto articolo;

Nuovi diritti d'iniziativa

60.   si compiace del nuovo ruolo del Parlamento nel proporre modifiche ai trattati; si riserva di avvalersi di tale diritto e presenterà nuove idee per il futuro dell'Europa allorché nuove sfide lo renderanno necessario;

61.   plaude al fatto che il Parlamento avrà il diritto d'iniziativa per quanto riguarda le proposte concernenti la sua composizione, nel rispetto dei principi stabiliti nei trattati (articolo 14 del TUE);

62.   rileva che il trattato di Lisbona introduce una procedura legislativa speciale per l'adozione di disposizioni che stabiliscono le modalità e le competenze delle commissioni temporanee d'inchiesta (articolo 226 del TFUE);

Nuove procedure
Controllo da parte dei parlamenti nazionali

63.   plaude ai nuovi diritti conferiti ai parlamenti nazionali in relazione al controllo preliminare sull'applicazione del principio di sussidiarietà in tutta la legislazione dell'Unione europea; ritiene che il rafforzamento del controllo sulle politiche europee da parte dei parlamenti razionali renderà anche più consapevole l'opinione pubblica delle attività dell'Unione europea;

64.   sottolinea che le nuove prerogative dei parlamenti nazionali devono essere pienamente rispettate sin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

65.   plaude all'impegno delle autorità locali e regionali a favore del rispetto del principio di sussidiarietà; prende atto del diritto del Comitato delle regioni di adire la Corte di giustizia qualora ritenga che il principio di sussidiarietà sia stato violato (articolo 8, paragrafo 2, del protocollo n. 2);

Atti delegati

66.   apprezza i miglioramenti derivanti dalle nuove disposizioni sugli atti e la gerarchia delle norme, in particolare la creazione dell'atto delegato (articolo 290 del TFUE) che consente di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale o di modificare elementi non essenziali di un atto legislativo; sottolinea che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di tale delega devono essere chiaramente definiti dal Parlamento e dal Consiglio nell'atto legislativo;

67.   accoglie con favore, in particolare, la disposizione dell'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, che conferisce al Parlamento (e al Consiglio) il diritto di revocare la delega e di sollevare obiezioni in merito a singoli atti delegati;

68.   rileva che il TFUE non prevede una base giuridica per una misura quadro concernente gli atti delegati, ma propone che le istituzioni concordino una formula standard per tali deleghe che verrebbe regolarmente inserita dalla Commissione nella proposta di atto legislativo; sottolinea che ciò salvaguarderebbe la libertà del legislatore;

69.   chiede alla Commissione di chiarire come intende interpretare la dichiarazione 39 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, per quanto riguarda la consultazione di esperti del settore dei servizi finanziari, e come intende applicare tale interpretazione, al di là delle disposizioni sugli atti delegati contenute nel TFUE;

Atti di esecuzione

70.   rileva che il trattato di Lisbona abroga l'attuale articolo 202 del trattato CE sulle competenze di esecuzione e introduce, all'articolo 291 del TFUE, una nuova procedura - gli "atti di esecuzione" - che prevede la possibilità di conferire competenze di esecuzione alla Commissione allorché "sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione";

71.   rileva che l'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE richiede che il Parlamento e il Consiglio stabiliscano preventivamente le regole concernenti le modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;

72.   rileva che il trattato di Lisbona non contiene più alcuna base per la procedura di comitatologia e che le proposte legislative pendenti che non sono adottate prima della sua entrata in vigore devono essere modificate per soddisfare ai requisiti degli articoli 290 e 291 del TFUE;

73.   è del parere che sia possibile negoziare con il Consiglio una soluzione interlocutoria per il periodo iniziale, in modo da non incontrare ostacoli a seguito di un eventuale vuoto giuridico e il legislatore possa adottare i nuovi atti previo debito esame delle proposte della Commissione;

Priorità per il periodo transitorio

74.   chiede alla Commissione di trasmettere ai colegislatori tutte le proposte pendenti, alle quali si applichino nuove basi giuridiche e modifiche delle procedure legislative;

75.   sottolinea che il Parlamento deciderà quale posizione assumere in merito ai pareri che sono già stati adottati nel quadro delle procedure di consultazione su questioni che passano alla procedura legislativa ordinaria, a prescindere dal fatto che ciò comporti la conferma della sua posizione precedente o l'approvazione di una nuova; sottolinea che la conferma di pareri espressi come posizione del Parlamento in prima lettura può essere votata dal Parlamento solo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

76.   ribadisce la necessità di concludere un accordo interistituzionale che precluda l'adozione di proposte legislative pendenti rientranti nel "terzo pilastro" e che vertano sui diritti fondamentali fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in modo da consentire un controllo giurisdizionale integrale in relazione a tali questioni, mentre le misure che hanno solo un impatto limitato, o non ne hanno alcuno, sui diritti fondamentali possono essere adottate prima della sua entrata in vigore;

Proposte

77.   invita le altre istituzioni ad avviare negoziati su un accordo interistituzionale concernente:

   a) i principali obiettivi che l'Unione europea dovrà conseguire dopo il 2009, ad esempio sotto forma di un accordo quadro su un programma di lavoro per la durata della legislatura e del mandato della Commissione, a partire dal 2009;
   b) le misure di esecuzione che dovranno essere adottate affinché il trattato diventi un successo per le istituzioni e per i cittadini dell'Unione europea;

78.   chiede l'aggiornamento dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio che definisce i loro rapporti di lavoro, per quanto riguarda la politica estera, compresa lo scambio d'informazioni riservate, sulla base degli articoli 14 e 36 del TUE e dell'articolo 295 del TFUE;

79.   invita il Consiglio e la Commissione a considerare la possibilità di negoziare un nuovo accordo con il Parlamento inteso a fornire a quest'ultimo una definizione concreta della sua partecipazione in tutte le fasi che portano alla conclusione di un accordo internazionale;

80.   chiede, a seguito delle nuove disposizioni concernenti il quadro finanziario pluriennale (articolo 312 del TFUE) e il regolamento finanziario (articolo 322 del TFUE), la revisione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

81.  ritiene che occorra compiere tutti i passi necessari per istituire una politica europea d'informazione e comunicazione e considera la dichiarazione politica congiunta sulla comunicazione formulata dalle tre istituzioni un importante primo passo in vista del conseguimento del citato obiettivo;

82.   invita la Commissione a presentare rapidamente una proposta per l'attuazione della "iniziativa dei cittadini", che preveda condizioni chiare, semplici e comprensibili per l'esercizio di questo diritto civile; si richiama alla sua risoluzione del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini(6);

83.   invita la Commissione ad adottare regolamenti per l'attuazione dell'articolo 298 del TFUE sulla buona amministrazione, che rispondano all'invito, ribadito a più riprese dal Parlamento e dal Mediatore europeo, ad istituire un ordinamento amministrativo comune che disciplini l'amministrazione europea;

84.   rileva che il trattato di Lisbona consente l'inserimento del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione e quindi incrementa la legittimazione democratica di una parte importante della politica di sviluppo dell'Unione europea; invita il Consiglio e la Commissione a compiere i passi necessari per il bilancio dell'Unione europea in occasione della revisione intermedia 2008/2009;

85.   raccomanda l'urgente riesame e il rafforzamento dello status dell'Unione nelle organizzazioni internazionali, una volta che il trattato di Lisbona sarà entrato in vigore e l'Unione succederà alle Comunità europee;

86.   invita il Consiglio e la Commissione a concordare con il Parlamento una strategia intesa a garantire la coerenza tra la legislazione adottata e la Carta dei diritti fondamentali, nonché le norme dei trattati concernenti politiche quali la prevenzione delle discriminazioni, la protezione dei richiedenti asilo, il miglioramento della trasparenza, la protezione dei dati, i diritti delle minoranze e i diritti delle vittime e degli imputati;

87.   chiede al Consiglio e alla Commissione di contribuire a migliorare le relazioni tra le autorità europee e nazionali, in particolare in campo legislativo e giurisdizionale;

88.   chiede al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi per la realizzazione di un'efficace politica energetica comune, ai fini di un coordinamento efficiente dei mercati energetici degli Stati membri dell'Unione europea e del loro sviluppo, integrando al contempo gli aspetti esterni riguardanti le fonti e le vie dell'approvvigionamento energetico;

89.   invita il Consiglio a valutare, assieme al Parlamento, le modalità di utilizzo delle disposizioni dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, che consentono al Consiglio di affidare alla BCE compiti specifici "in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione";

90.   si impegna ad adattare la propria organizzazione interna ottimizzando e razionalizzando l'esercizio delle nuove competenze conferite dal trattato;

o
o   o

91.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 215.
(2) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 347.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0055.
(4) Testi approvati, P6_TA(2009)0374.
(5) Testi approvati, P6_TA(2009)0387.
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0389.


Aspetti finanziari del trattato di Lisbona
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (2008/2054(INI))
P6_TA(2009)0374A6-0183/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007 ("trattato di Lisbona"),

–   visto il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, quale emendato dall'Atto unico europeo, nonché i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1),

–   vista la risoluzione dell'11 marzo 2003 sulla riforma della procedura di bilancio: possibili opzioni in vista della revisione dei trattati(2),

–   vista la risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea(3),

–   vista la risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013(4),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 sulla ripresa dei lavori riguardanti il trattato di Lisbona,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale(A6-0183/2009),

A.   considerando che il trattato di Lisbona introduce profonde modifiche in materia di finanze dell'Unione, soprattutto in riferimento alle relazioni interistituzionali e alle procedure decisionali,

B.   considerando che esso stabilisce una precisa gerarchia degli atti fondamentali della vita finanziaria e di bilancio dell'Unione, operando in tal modo la necessaria chiarificazione del sistema decisionale,

C.   considerando che il quadro finanziario pluriennale (QFP), cioè la programmazione per più anni delle spese che traduce le priorità politiche dell'Unione in termini finanziari e massimizza le spese dell'Unione durante un periodo determinato, diventa con il trattato di Lisbona un atto giuridicamente vincolante fondato su una nuova specifica base giuridica per l'adozione del regolamento che lo contiene,

D.   considerando che la mancanza di contemporaneità tra i quadri finanziari e i mandati del Parlamento europeo e della Commissione ha finora contribuito a spossessare in parte il Parlamento dei propri poteri in materia di bilancio in quanto è spesso legato a un quadro finanziario negoziato e approvato nella legislatura precedente,

E.   considerando che se non verrà operato nessun cambiamento nel calendario certe legislature del Parlamento non saranno mai in grado di prendere decisioni di bilancio che le impegnano in quanto il quadro finanziario approvato dai precedenti deputati copre l'intera durata del loro mandato,

F.   considerando che la scarsa ampiezza dei margini attualmente disponibili per ciascuna rubrica e la ridotta dotazione dei meccanismi di flessibilità disponibili rendono assai difficile un'adeguata reazione dell'Unione a elementi politici imprevisti e rischiano di svuotare di sostanza la procedura di bilancio annuale,

G.   considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona esige che le istituzioni responsabili delle decisioni finanziarie e di bilancio dell'Unione trovino un accordo su una transizione ottimale verso i nuovi atti giuridici e le nuove procedure decisionali,

H.   considerando che, per il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, è necessario tener conto del bilancio dell'Unione nel coordinare le strategie di bilancio degli Stati membri;

I.   considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha ribadito che il trattato di Lisbona è necessario per aiutare l'Unione allargata a funzionare in maniera più efficace, più democratica e più efficiente, anche sulla scena internazionale, e ha definito un approccio e garanzie giuridiche che rispondono alle preoccupazioni espresse dagli elettori irlandesi, per consentire che il trattato entri in vigore entro la fine del 2009, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dei trattati,

Valutazione globale

1.   si compiace dei progressi compiuti con il trattato di Lisbona in materia di controllo democratico e di trasparenza delle finanze dell'Unione; segnala la necessità di migliorare e adattare i meccanismi di concertazione interistituzionale e i metodi di cooperazione interna volti a permettere al Parlamento di avvalersi pienamente dei suoi nuovi poteri;

Risorse proprie

2.   deplora, per quanto riguarda le risorse proprie dell'Unione, che gli Stati membri non abbiano colto l'occasione di istituire un sistema di autentiche risorse proprie dell'Unione più equo, più trasparente e più agevolmente percettibile da parte del cittadino e soggetto a una procedura decisionale più democratica;

3.   deplora in particolare che nessun progresso sia stato compiuto per associare il Parlamento alla definizione dei limiti e del tipo di risorse proprie di cui l'Unione dispone; ricorda che la separazione tra la decisione sulle entrate e quella sulle spese continua a sussistere;

4.   plaude, tuttavia, agli sforzi compiuti per quanto riguarda la possibilità di adottare norme d'attuazione della decisione sulle risorse proprie grazie a una procedura legislativa speciale secondo cui il Consiglio decide a maggioranza qualificata solo dopo l'approvazione del Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di utilizzare al massimo tale modalità per rendere la procedura decisionale più flessibile;

Quadro finanziario pluriennale

6.   si compiace del fatto che nel trattato di Lisbona sia stato formalizzato il QFP, che diventa un atto giuridicamente vincolante; ricorda che tale quadro stabilisce la programmazione delle spese dell'Unione e le massimizza per un periodo determinato contribuendo al rafforzamento della disciplina di bilancio;

7.   accoglie positivamente il fatto che il regolamento che fissa il QFP dovrà essere approvato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio attraverso una procedura speciale;

8.   deplora tuttavia il fatto che il trattato di Lisbona abbia mantenuto l'esigenza della decisione all'unanimità del Consiglio per l'adozione del QFP rendendo la procedura decisionale molto difficile e favorendo un negoziato sul cosiddetto "minimo comune denominatore"; incoraggia pertanto il Consiglio europeo a utilizzare, non appena possibile, la clausola che gli permette, attraverso una decisione all'unanimità, di passare alla maggioranza qualificata per l'adozione del QFP;

9.   deplora altresì il fatto che nella nuova procedura il Parlamento abbia solo un diritto di approvazione e non un vero e proprio potere di codecisione; sottolinea comunque che il trattato di Lisbona ha previsto che le istituzioni devono fare tutto il possibile sin dall'inizio della procedura per garantirne il successo finale; invita dunque il Consiglio a rendersi disponibile sin dall'inizio della procedura per instaurare un dialogo politico strutturato con il Parlamento onde tenere pienamente conto delle priorità di quest'ultimo;

10.   constata che il trattato di Lisbona indica che il QFP verterà non solo sugli "importi" dei "massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per i pagamenti", ma anche su "ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio"(5);

Durata del QFP

11.   si compiace del fatto che il trattato di Lisbona rende possibile una programmazione finanziaria superiore a cinque anni in modo da abbinarla, per quanto possibile e a condizione che vengano realizzati gli adattamenti necessari, con il mandato del Parlamento e della Commissione come richiesto dalla logica democratica; sottolinea che potrebbero rendersi necessari particolari accordi per affrontare le necessità di politiche specifiche per cicli finanziari più lunghi;

12.   sostiene dunque il passaggio a un QFP quinquennale, ma è cosciente che una piena coincidenza tra il QFP e il mandato del Parlamento e della Commissione può essere difficile se si considera che possono essere necessari tempi negoziali di un anno per consentire a ogni nuova legislatura del Parlamento e a ogni nuovo mandato della Commissione di prendere le decisioni politico-finanziarie fondamentali durante il loro mandato;

13.   ritiene molto positiva l'integrazione del QFP nella logica globale della programmazione strategica interistituzionale – concetto questo che peraltro è rafforzato nel trattato di Lisbona – come suggerito nella relazione della commissione per gli affari costituzionali sull'equilibrio istituzionale(6);

14.   sostiene la proposta formulata in tale relazione secondo cui il nuovo collegio dei commissari, in sede di presentazione del suo "programma per il mandato" deve sottoporre proposte sugli orientamenti del quadro finanziario che considera necessari alla realizzazione delle priorità politiche del suo mandato, priorità che, una volta condiviso tra le istituzioni il programma di legislatura, verrebbero sviluppate attraverso le sue proposte nel QFP;

15.   ritiene d'altra parte che durante i dibattiti in plenaria e le audizioni davanti alle commissioni parlamentari il candidato alla presidenza della Commissione dovrebbe essere già in grado di fornire indicazioni sulle conseguenze finanziarie prevedibili degli obiettivi politici che la nuova Commissione intende perseguire;

16.   sottolinea che la transizione verso un sistema di programmazione finanziaria quinquennale, come già menzionato, potrebbe esigere il prolungamento e l'aggiustamento del QFP attuale fino al 2016 per fare in modo che il prossimo QFP quinquennale possa entrare in vigore all'inizio del 2017(7); raccomanda che i negoziati sul successivo QFP siano in ogni caso conclusi alla fine del primo trimestre del 2016 per far sì che la procedura di bilancio 2017 sia pronta secondo i parametri del quadro che entrerà in vigore nel 2017;

17.   sottolinea che i negoziati dovranno essere condotti in modo che le istituzioni prevedano l'entrata in vigore del nuovo QFP nel 2016;

18.   ritiene che il prolungamento e aggiustamento dell'attuale QFP debba esser preso in considerazione in sede di prossima riunione di metà percorso nel 2010;

Flessibilità

19.   sottolinea che il carattere giuridicamente vincolante del QFP richiede, oggi più che mai, l'introduzione di una maggiore flessibilità per consentire all'Unione di reagire alle sfide impreviste, sia al suo interno che all'esterno in modo sufficientemente flessibile e efficace;

20.   richiama l'attenzione sul fatto che il trattato di Lisbona prevede la reiterazione dei massimali e delle altre disposizioni del QFP corrispondente all'ultimo anno qualora il nuovo quadro non abbia potuto essere approvato prima della scadenza del precedente; è del parere che ciò rappresenta un argomento in più a favore di una maggiore flessibilità;

21.   insiste a tal fine sull'importanza di rafforzare i meccanismi di flessibilità all'interno di ciascuna rubrica e tra di esse, da un lato, e attraverso strumenti di flessibilità specializzati e attivabili al di fuori dei margini, dall'altro;

22.   ricorda che la commissione per i bilanci sarà indotta a pronunciarsi su tali questioni in sede di adozione della sua relazione sulla revisione di metà percorso del QFP 2007-2013;

Passaggio dall'accordo interistituzionale al QFP

23.   ribadisce la necessità di trovare in tempo utile prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona un accordo tra le istituzioni sul modo di passare dall'attuale accordo interistituzionale a un QFP contenuto in un atto legislativo come previsto dal trattato di Lisbona; rammenta che è necessario un periodo di otto settimane per l'esame dei progetti di atti legislativi da parte dei parlamenti nazionali;

24.   ritiene al riguardo che occorrerà trovare un accordo sulla distribuzione delle norme ora contenute nell'accordo interistituzionale e che devono "scivolare" verso il QFP, sulle norme che troverebbero posto nel futuro regolamento finanziario o ancora su quelle che giustificherebbero, se del caso, il mantenimento di un accordo interistituzionale – eventualmente arricchito di nuove disposizioni – sulla cooperazione di bilancio; ricorda che tale divisione delle norme dell'attuale accordo interistituzionale dovrà avvenire tenendo conto dei criteri enunciati nel trattato di Lisbona stesso;

Procedura di bilancio annuale

25.   accoglie assai favorevolmente la soppressione della distinzione tra le spese obbligatorie (SO) e le spese non obbligatorie (SNO) che implica il diritto del Parlamento di decidere in termini di parità di competenze con il Consiglio sull'insieme delle spese dell'Unione;

26.   sottolinea che la soppressione della distinzione tra SO e SNO non confligge con l'obbligo dell'Unione di rispettare i propri impegni finanziari e si compiace del fatto che il trattato di Lisbona riconosce che spetta al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione vigilare "sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi"(8);

27.   nota che i cambiamenti introdotti nella procedura annuale dovrebbero tendere verso la sua semplificazione creando una lettura unica per ciascuna istituzione e attuando vari dispositivi destinati a facilitare l'accordo i due rami dell'autorità di bilancio; sottolinea che questi cambiamenti devono permettere di ridurre la burocrazia;

Ruolo della Commissione

28.   sottolinea il rafforzamento del ruolo conferito alla Commissione che acquisisce il diritto di iniziativa in materia di bilancio e può modificare il proprio progetto di bilancio fino al momento in cui è convocato il comitato di conciliazione;

29.   si compiace del fatto che il trattato riconosce altresì che spetta alla Commissione prendere tutte le iniziative necessarie per ravvicinare le posizioni del Parlamento e del Consiglio durante i lavori del comitato di conciliazione e la invita pertanto ad assumere pienamente il suo ruolo di mediatore tra il Parlamento e il Consiglio in vista dell'ottenimento dell'accordo;

Una logica completamente nuova

30.   richiama l'attenzione sul fatto che la nuova procedura comporta una lettura unica da parte di ciascuna delle istituzioni sul progetto di bilancio; sottolinea che la nuova procedura e la lettura unica non consentono più de facto alle istituzioni di correggere la rispettiva posizione in seconda lettura, come poteva avvenire prima; è pertanto convinto che questa procedura implicherà l'esigenza per il Parlamento di mettere a punto le sue priorità politiche in una fase precedente, adattando di conseguenza l'approccio operativo e i metodi organizzativi finalizzati a raggiungere la totalità degli obiettivi fissati;

31.   ricorda che tale lettura unica deve far affermare le priorità politiche del Parlamento permettendogli altresì di trovare l'accordo con il Consiglio al termine del comitato di conciliazione (ovvero votare nuovamente i propri emendamenti a larga maggioranza, in caso di approvazione da parte del Parlamento e di reiezione da parte del Consiglio del testo convenuto in comitato di conciliazione);

32.   insiste in tale contesto sull'importanza di mantenere un calendario pragmatico simile a quello attuale, pur prevedendo per tempo dei meccanismi di concertazione; ricorda d'altra parte che l'introduzione di meccanismi informali di dialogo tra le istituzioni è fondamentale se si vuol facilitare l'accordo sin dall'inizio della procedura e poi durante la medesima;

33.   è convinto che il trattato di Lisbona rafforzerà i poteri del Parlamento a condizione che quest'ultimo si doti dei mezzi per gestire efficacemente l'accorciamento del calendario e l'esigenza crescente di anticipazione indotta dalla nuova procedura;

34.   è del parere che in futuro la risoluzione del Parlamento che precede la prima riunione di conciliazione avrà un'importanza maggiore in quanto consentirà al Parlamento di enunciare formalmente le sue priorità di bilancio per l'esercizio finanziario a venire, senza essere condizionato da considerazioni tattiche derivanti dalla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; ritiene che detta risoluzione consentirà così alle altre istituzioni di discernere chiaramente quali sono le priorità del Parlamento prima dei negoziati interistituzionali; aggiunge che ciò offrirà al Parlamento l'opportunità di fornire alcune linee guida iniziali riguardanti i progetti pilota e le azioni preparatorie;

35.   ricorda anche che tali priorità saranno di grande utilità per il Parlamento in quanto potranno costituire linee direttrici per la sua lettura del progetto di bilancio come pure mandato alla sua delegazione per i negoziati al comitato di conciliazione;

36.   insiste sull'importanza di organizzare a luglio di ogni anno un dialogo a tre al fine di consentire a ciascuna istituzione di avere un'indicazione chiara delle priorità delle altre parti e al Parlamento di portare a conoscenza delle altre istituzioni il contenuto della risoluzione di luglio sul progetto di bilancio;

37.   evidenzia l'utilità politica di istituire, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuno, un dialogo approfondito con le omologhe commissioni dei parlamenti nazionali sul progetto di bilancio e sulle priorità del Parlamento per la procedura di bilancio annuale;

Comitato di conciliazione

38.   sottolinea l'importanza che avrà in futuro il comitato di conciliazione in quanto sede di composizione delle divergenze politiche tra i due rami dell'autorità di bilancio; ricorda che tale comitato sarà incaricato di trovare, in 21 giorni, un accordo su un testo di compromesso che entrerà in vigore se non sarà respinto dall'autorità di bilancio; ritiene che occorra assicurare a tale comitato una composizione politica di altissimo livello;

39.   si compiace del fatto che il trattato di Lisbona attribuisce un ruolo decisivo al Parlamento alla fine della procedura; rileva infatti che:

   il testo del comitato di conciliazione ("progetto comune") non sarà considerato approvato se il Parlamento vi si oppone (a maggioranza dei membri che lo compongono);
   se il Consiglio respinge il progetto comune mentre il Parlamento lo approva, esso entra in vigore tal quale oppure il Parlamento può imporre gli emendamenti che aveva approvato durante la sua lettura del progetto di bilancio a maggioranza qualificata (a maggioranza dei membri che lo compongono più i tre/quinti dei voti espressi);

40.   sottolinea l'auspicio che la delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione sia presieduta dal presidente della commissione per i bilanci e comprenda, se necessario e fatto salvo il carattere politico della nomina dei suoi membri da parte dei gruppi politici, oltre ai membri di tale commissione, i membri delle commissioni parlamentari specializzate, nel caso in cui sia oggetto di negoziato una questione specifica che ricade nel loro ambito di competenza;

41.   invita il Consiglio a trovare rapidamente un accordo con il Parlamento sulle modalità di funzionamento del comitato di conciliazione;

42.   ritiene da parte sua che il comitato di conciliazione dovrebbe poter riunirsi almeno due volte, se ciò sarà necessario per trovare un accordo al massimo livello politico, mentre le sue riunioni dovrebbero essere precedute da un trilogo politico preparatorio secondo la formula tradizionale; ricorda la necessità che i rappresentanti il Consiglio siano dotati di un mandato politico negoziale per tali incontri;

43.   propone che i lavori siano preparati da un gruppo preparatorio interistituzionale composto dal relatore generale accompagnato dai rappresentanti dei gruppi politici per il Parlamento e dal rappresentante permanente del paese che esercita la Presidenza dell'Unione, lasciando aperta la possibilità che questi sia accompagnato dai rappresentanti di altre due presidenze a livello di troika;

44.   ricorda altresì che le istituzioni devono mettersi d'accordo sulla composizione della segreteria di tale comitato che dovrebbe verosimilmente essere composta di funzionari di entrambi i rami dell'autorità di bilancio e assistita dalla Commissione;

Questioni agricole

45.   richiama l'attenzione sul fatto che la regola secondo cui la Commissione non può più modificare il suo progetto dopo la convocazione del comitato di conciliazione non consente più il ricorso alla tradizionale lettera rettificativa d'autunno per tener conto delle previsioni aggiornate sulla politica agricola e le sue implicazioni di bilancio; ritiene che in tal caso la procedura più adeguata sia quella della presentazione da parte della Commissione, se necessario, di un progetto di bilancio rettificativo specifico ("BR agricolo") una volta definitivamente stabiliti tutti i dati agricoli;

Relazioni con il potere legislativo

46.   sottolinea che il parallelismo tra l'estensione del potere di bilancio del Parlamento a tutte le spese dell'Unione e la quasi generalizzazione della codecisione in materia legislativa richiede una maggiore presa in considerazione della dimensione finanziaria dell'attività legislativa; ritiene necessario a tal fine accrescere la cooperazione tra la commissione per i bilanci e le commissioni settoriali per tenere in debita considerazione l'impatto dell'attività legislativa del Parlamento in materia finanziaria soprattutto per quanto riguarda le ripercussioni sul QFP e sul bilancio annuale; propone in tale ottica che i comitati di conciliazione legislativa su materie che hanno un impatto finanziario comprendano un membro della commissione per i bilanci; rammenta, in proposito, i lavori del gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare, in particolare per quel che riguarda le forme specifiche di cooperazione tra le commissioni parlamentari di cui alla terza relazione interlocutoria;

47.   ricorda altresì che il trattato di Lisbona estende a tutte le istituzioni dell'Unione l'obbligo di vigilare sul rispetto della disciplina di bilancio; ribadisce che il regolamento interno del Parlamento prevede già una procedura specifica per garantire il rispetto di tale principio; reputa che occorra rendere tale procedura più operativa ed efficace;

Regolamento finanziario

48.   si compiace del fatto che il regolamento finanziario diventa un regolamento approvato conformemente alla procedura legislativa ordinaria (codecisione) dal Parlamento europeo e dal Consiglio, previo parere della Corte dei conti;

49.   ricorda che il trattato di Lisbona contiene le principali disposizioni per operare la distinzione tra le norme dell'attuale accordo interistituzionale che dovrebbero trovar posto nel futuro accordo e quelle che dovrebbero invece essere integrate nel QFP;

50.   nota tuttavia che il regolamento finanziario dovrebbe includere tutte le norme necessarie per definire la procedura conformemente alle disposizioni del trattato(9); ritiene che tale formulazione coprirebbe il funzionamento del comitato di conciliazione, il meccanismo di allerta e ovviamente l'aggiornamento delle norme del regolamento finanziario direttamente interessate dalle modifiche del trattato di Lisbona (vale a dire l'abolizione della differenza tra SO e SNO, una nuova procedura di codecisione per gli storni, ecc.);

51.   ritiene cruciale che le istituzioni trovino a tempo debito un accordo politico su tali questioni affinché, una volta entrato in vigore il trattato di Lisbona, possano essere rapidamente apportate le modifiche necessarie del regolamento finanziario secondo la nuova procedura e si possano adottare, se necessario, accordi provvisori che consentano il regolare proseguimento della procedura di bilancio;

52.   invita la Commissione a presentare a tempo debito una proposta suscettibile di permettere al Parlamento e al Consiglio di trovare un accordo sull'applicazione della distinzione di cui al paragrafo 49 al contenuto dell'attuale accordo interistituzionale;

53.   sostiene che tale adeguamento del regolamento finanziario non debba in alcun caso essere confuso con la sua revisione triennale prevista per il 2010;

Impatto di bilancio delle modifiche istituzionali e delle nuove competenze dell'Unione europea

54.   nota che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona avrà anche un impatto sul bilancio dell'Unione per quanto riguarda le innovazioni che introduce a livello istituzionale, in particolare l'elevazione del Consiglio europeo al rango di istituzione accompagnata dalla creazione di una presidenza fissa nonché dalla creazione della carica di Alto rappresentante e del Servizio europeo per l'azione esterna, il cui compito è quello di appoggiarne l'azione;

55.   ribadisce sin d'ora la sua intenzione di esercitare pienamente i propri poteri di bilancio per quanto riguarda tali innovazioni istituzionali e sottolinea l'importanza di pervenire in tempo utile a un accordo politico con il Consiglio sul finanziamento del Consiglio europeo e in particolare della sua presidenza fissa, nonché sul finanziamento del futuro Servizio europeo per l'azione esterna; sottolinea che il finanziamento di tale servizio deve rimanere totalmente sotto il controllo dell'autorità di bilancio;

56.   fa rilevare che nel quadro della PESC e della politica di sicurezza e di difesa comune il trattato di Lisbona prevede l'istituzione di nuove procedure per un rapido accesso al bilancio dell'Unione e per la creazione di un fondo di avvio costituito dai contributi degli Stati membri; sottolinea tuttavia che tutte le azioni esterne dell'Unione dovrebbero di norma essere finanziate con stanziamenti comunitari e soltanto in via eccezionale – in caso di emergenza – con contributi che esulano dal bilancio dell'Unione;

57.   constata che il trattato di Lisbona avrà altresì un impatto finanziario, al momento limitato, in conseguenza delle nuove competenze specifiche attribuite all'Unione; si dichiara pronto ad analizzare, al momento opportuno, le conseguenze concrete dell'esercizio di tali nuove competenze; è del parere che la loro attuazione, nella loro globalità, non avverrà certamente immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ma via via che verranno elaborate le pertinenti proposte legislative; ritiene tuttavia che il loro finanziamento non debba avvenire a danno del finanziamento delle attuali attività dell'Unione;

Coordinamento con i bilanci nazionali

58.   desidera invitare i parlamenti nazionali a partecipare ogni anno, prima dell'esame dei rispettivi progetti di bilancio, a un dibattito comune e pubblico sugli orientamenti delle politiche di bilancio nazionali e comunitarie in modo da introdurre, sin dalla fase iniziale, un quadro di riflessione comune per il coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri tenendo conto dell'apporto comunitario;

59.   rileva che la decisione sulla ripartizione delle spese del bilancio dell'Unione europea per quel che riguarda i grandi obiettivi dell'Unione, potrebbe essere utilmente illustrata dalla pubblicazione annuale da parte di ciascuno Stato membro, degli stanziamenti di bilancio nazionali ed eventualmente regionali che contribuiscono alla realizzazione di questi obiettivi;

o
o   o

60.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 143.
(3) GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.
(4) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.
(5) Articolo 312, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(6) Relazione Dehaene del 18 marzo 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (A6-0142/2009).
(7) Secondo il modello descritto nella tabella seguente della relazione della commissione per i bilanci del 26 febbraio 2009 sul riesame di metà percorso del quadro finanziario 2007-2013 (A6-0110/2009).Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019prep. bilancio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Legislatura 2004 / 2009 2009 / 2014 2014 / 2019QFP Riesame 2007 / 2013 2013 / 2016 2017 / 2021
(8) Articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(9) Secondo l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea esso deve includere "le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio".


Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))
P6_TA(2009)0375A6-0280/2009

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0067),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, comma 1, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0070/2009),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0280/2009),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))
P6_TA(2009)0376A6-0285/2009

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0815),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0477/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 4 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0285/2009),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)

P6_TC1-COD(2008)0244


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri(5). Per motivi di chiarezza, è quindi opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(3)  Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime ║ comune europeo in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così il principio di non respingimento ║.

(4)  Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime ║ comune europeo in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.

(5)  Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull'asilo.

(6)  Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo d'asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(7)  Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE onde migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

(8)  Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti asilo nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedura di domanda di protezione internazionale e a tutti i luoghi e centri di accoglienza dei richiedenti asilo.

(9)  Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse prevalente del minore e dell'importanza dell'unità familiare, in applicazione rispettivamente della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(10)  Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

(11)  È opportuno adottare norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri ▌.

(12)  L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

(13)  Per assicurare la parità di trattamento di tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis comunitario sull'asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(6), è opportuno ampliare il campo di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.

(14)  Per favorire l'indipendenza economica dei richiedenti asilo e limitare le notevoli differenze tra Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro.

(15)  L'identificazione immediata e il monitoraggio delle persone aventi particolari esigenze dovrebbero essere la prima preoccupazione delle autorità nazionali affinché le condizioni della loro accoglienza siano configurate specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze.

(16)  Il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale e dovrebbe essere conforme agli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri, come specifica in particolare l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe essere possibile soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del trattenimento. Ai richiedenti asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

(17)  I richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento dovrebbero essere trattati nel pieno rispetto della dignità umana e le condizioni della loro accoglienza dovrebbero essere configurate specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'osservanza dell'articolo 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(18)  Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

(19)  La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo possono essere ridotte o revocate pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti asilo.

(20)  Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

(21)  È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza.

(22)  Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

(23)  In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella applicabile a norma della direttiva 2004/83/CE.

(24)  Ai fini della copertura di eventuali miglioramenti delle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo sarebbe necessario un aumento commisurato dei fondi stanziati dall'Unione europea per finanziarne i costi, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri soggetti a pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi nazionali di asilo, in ragione soprattutto della loro situazione geografica o demografica.

(25)  L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(26)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente l'istituzione di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 24 e 47 della Carta e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(28)  L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(29)  La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri inerenti al termine di recepimento della direttiva stessa nel diritto interno, di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

   a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE;
   b) "richiedente" o "richiedente asilo": il cittadino di un paese terzo o apolide che ha presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
  c) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo, ║ già costituito nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
   i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
   ii) i figli minori della coppia di cui al precedente punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
   iii) i figli minori coniugati, ma non accompagnati dal coniuge, della coppia di cui al precedente punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;
   iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se il richiedente è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato ma non accompagnato dal coniuge, ove sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;
   v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se il richiedente è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati ma non accompagnati dal coniuge, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;
   vi) adulti non autosufficienti con esigenze particolari;
   d) "procedimenti" e "ricorsi": i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;
   e) "minore": il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;
   f) "minore non accompagnato": il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
   g) "condizioni di accoglienza": il complesso delle misure applicate dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;
   h) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;
   i) "trattenimento": il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;
   j) "centro di accoglienza": qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale nel territorio, comprese la frontiera o le zone di transito, di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale applicabile.

2.  La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3.  La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi(7).

4.  Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella applicabile a norma della direttiva 2004/83/CE.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti dal richiedente asilo, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Articolo 5

Informazione

1.  Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e ▌ in una lingua che sia comprensibile per il richiedente asilo o che si possa ragionevolmente supporre tale. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

Articolo 6

Documentazione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Non è necessario esibire documenti supplementari per godere dei diritti e dei benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.

Per i titolari del documento di cui al primo comma che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2.  Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando un richiedente asilo è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3.  Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.

4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

5.  Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.

Articolo 7

Residenza e libera circolazione

1.  I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2.  Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.

3.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.

4.  Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi giuridici o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della loro legislazione nazionale.

5.  Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

6.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

Articolo 8

Trattenimento

1.  Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato(8).

2.  Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive. Il richiedente asilo può essere trattenuto in un determinato luogo soltanto:

   a) per determinarne, accertarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;
   b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che potrebbero altrimenti andare perduti;
   c) nel contesto di un procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio;
   d) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 11.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché la normativa nazionale contempli disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.

Articolo 9

Garanzie per i richiedenti asilo trattenuti

1.  Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il periodo di trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) o c) non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza o l'identità del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o al completamento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.

Tali procedure devono essere espletate con la dovuta diligenza. I ritardi nella procedura ▌ non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

2.  Il trattenimento è disposto dall'autorità giudiziaria. In casi urgenti, può essere disposto dall'autorità amministrativa ma deve essere confermato dall'autorità giudiziaria entro settantadue ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, o se non è presa alcuna decisione entro tale periodo di settantadue ore, il richiedente asilo interessato è rilasciato immediatamente.

3.  Il trattenimento è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa e specifica la durata massima del trattenimento.

4.  Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua ▌ a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

5.  Nel caso di periodi di trattenimento prolungati, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un'autorità giudiziaria su richiesta del richiedente asilo in questione o d'ufficio.

Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.

6.  Gli Stati membri garantiscono che siano concesse gratuitamente e su richiesta l'assistenza e/o la rappresentanza legali necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 10

Condizioni di trattenimento

1.  Gli Stati membri non trattengono i richiedenti in istituti penitenziari ma unicamente in appositi centri di trattenimento.

I richiedenti trattenuti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale, salvo ove sia necessario preservare l'unità familiare e il richiedente vi acconsenta.

2.  Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti trattenuti la possibilità di stabilire contatti, compresi i diritti di visita, con i rappresentanti legali, i familiari e gli assistenti sociali e religiosi. Parimenti è riconosciuta all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ed altri pertinenti e competenti organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi la possibilità di comunicare con i richiedenti e rendere loro visita nei centri di trattenimento.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo in stato di trattenimento abbiano accesso ad adeguate cure mediche e, se del caso, all'assistenza psicologica.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua che sia a loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre tale.

Articolo 11

Trattenimento di gruppi vulnerabili e persone aventi particolari esigenze

1.  I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2, e soltanto previa considerazione dell'esame individuale della loro situazione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo ║.

I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti.

2.  Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età, come pure le attività all'aria aperta.

3.  Le famiglie trattenute usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata.

4.  Alle richiedenti asilo trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli uomini, salvo se si tratti di familiari e tutti gli interessati vi acconsentano.

5.  Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato e indipendente certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

Alle persone con particolari esigenze gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato.

Articolo 12

Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare dei richiedenti asilo presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.

Articolo 13

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 14

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1.  Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2.  L'accesso al sistema educativo è garantito non appena possibile dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del minore o per suo conto e, in ogni caso, non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ║.

Se necessario, sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, per agevolare l'accesso dei minori al sistema educativo nazionale, e/o una formazione specifica volta alla loro integrazione nel sistema.

3.  Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro offre altre modalità d'insegnamento conformemente ║ al diritto nazionale e alla prassi.

Articolo 15

Lavoro

1.  Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

2.  Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro, conformemente alla loro normativa nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso.

3.  L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento dell'emissione della decisione negativa sul ricorso.

Articolo 16

Formazione professionale

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15.

Articolo 17

Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1.  Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di protezione internazionale.

2.  Gli Stati membri fanno in modo che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti ║ e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Gli Stati membri provvedono a che tale qualità di vita sia assicurata nella specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 22, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4.  Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

5.  Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o in una combinazione di questi tre elementi.

Ove gli Stati membri garantiscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, il loro importo è determinato conformemente ai principi sanciti dal presente articolo.

Articolo 18

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1.  Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

   a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera;
   b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
   c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:

   a) la tutela della vita familiare;
   b) la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell' ║ ACNUR ║ e delle ║ ONG ║ riconosciute dagli Stati membri.

Gli Stati membri tengono conto delle differenze di sesso e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Gli Stati membri prendono le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.  Gli Stati membri provvedono ║ affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi, purché ciò corrisponda al prevalente interesse dei minori interessati.

4.  Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

5.  Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

6.  Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

7.  Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'ACNUR o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.

8.  In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale norme relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

   a) sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,
   b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,
   c) il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

Articolo 19

Assistenza sanitaria

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie o dei disturbi mentali.

2.  Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica ▌.

Articolo 20

Vittime di torture

Gli Stati membri provvedono a che le vittime di torture siano avviate senza indugio verso un centro di assistenza adeguato alla loro situazione.

CAPO III

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

Articolo 21

Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

1.  Gli Stati membri possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza ║ qualora il richiedente asilo:

   a) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o
   b) contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,
   c) abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza ridotte o di una parte di esse.

2.  Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

3.  Gli Stati membri possono prevedere le sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

4.  Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 22, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza il sostentamento, l'accesso al pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie o dei disturbi mentali.

5.  Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI

Articolo 22

Principio generale

1.  Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le vittime di mutilazioni genitali femminili, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari.

2.  Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano un sostegno adeguato alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

Articolo 23

Minori

1.  Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva applicabili ai minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

2.  Nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

   a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
   b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;
   c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;
   d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

4.  Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

Articolo 24

Minori non accompagnati

1.  Gli Stati membri adottano ▌ misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale. Il tutore è designato per consigliare e tutelare il minore, garantendo altresì che tutte le decisioni siano adottate nell'interesse prevalente di quest'ultimo. Il tutore è in possesso della competenza richiesta in materia di cura dell'infanzia onde garantire che siano protetti gli interessi del minore e che siano opportunamente soddisfatte le sue esigenze giuridiche, sociali, sanitarie, psicologiche, materiali ed educative. Non possono svolgere la funzione di tutore legale le agenzie o gli individui i cui interessi possono potenzialmente contrastare con quelli del minore. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

2.  I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ║ in cui la domanda protezione internazionale è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

   a) presso familiari adulti;
   b) presso una famiglia affidataria;
   c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
   d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i sedici anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3.  Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a rintracciare i familiari di un minore non accompagnato. Essi iniziano a rintracciare i familiari del minore non accompagnato non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, sempre tutelandone il prevalente interesse. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e lo scambio delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4.  Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Articolo 25

Vittime di tortura e di violenza

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati da tali atti ║, e accedano in particolare a servizi di riabilitazione, comprendenti la possibilità di usufruire di assistenza medica e psicologica.

2.  Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 26

Mezzi di ricorso

1.  Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantito il diritto di ricorso o revisione, in fatto e in diritto, dinanzi a o da parte di un organo giudiziario.

2.  Gli Stati membri assicurano che siano concesse gratuitamente e su richiesta l'assistenza e/o la rappresentanza legali necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

CAPO VI

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Articolo 27

Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

Articolo 28

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

1.  Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.

2.  Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, con decorrenza dal […], le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I.

Articolo 29

Personale e risorse

1.  Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.

2.  Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Relazioni

Entro il […], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 28, paragrafo 2 entro il […].

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 31

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli […] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva precedente] e all'allegato I entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalle presente direttiva.

Articolo 32

Abrogazione

La direttiva 2003/9/CE è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli […] [articoli rimasti invariati rispetto alla direttiva precedente] e l'allegato I si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma].

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Ilpresidente Il presidente

ALLEGATO I

Modulo per la comunicazione annuale, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva […/…/CE]

1.  Indicare il numero complessivo di persone alle quali si applicano attualmente nello Stato membro interessato le condizioni di accoglienza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva […/…/CE], suddivise per età e sesso. Per ciascuna di loro, specificare se si tratti di un richiedente asilo o di un familiare, come definito all'articolo 2, lettera c della direttiva […/…/CE].

2.  In conformità dell'articolo 22 della direttiva […/…/CE] comunicare i dati statistici relativi al numero di richiedenti asilo con esigenze particolari, ripartiti secondo le seguenti categorie:

   minori non accompagnati;
   disabili;
   anziani;
   donne in stato di gravidanza;
   genitori singoli con figli minori;
   persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;
   vittime della tratta di esseri umani;
   persone con problemi psichici;
   altro (specificare)

3.  Fornire informazioni dettagliate sui documenti di cui all'articolo 6 della direttiva […/…/CE], compreso in particolare il tipo, il nome e il formato dei documenti.

4.  Con riferimento all'articolo 15 della direttiva […/…/CE], indicare il numero complessivo di richiedenti asilo nello Stato membro che hanno accesso al mercato del lavoro, e il numero attualmente occupato, suddivisi per settore economico. Se l'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti asilo è subordinato a determinate condizioni, descrivere tali limitazioni nel dettaglio.

5.  Con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva […/…/CE], descrivere nel dettaglio le condizioni materiali di accoglienza, compreso il loro valore monetario, come sono assicurate (quali in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti asilo.

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 32)

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio

(GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18)

Parte B

Termine del recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 31)

Direttiva

Termini di recepimento

2003/9/CE

6 febbraio 2005

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/9/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera d), frase introduttiva e punti i) e ii)

Articolo 2, lettera c), frase introduttiva e punti i) e ii)

Articolo 2, lettera c), punti iii), iv), v) e vi)

Articolo 2, lettere e) e f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafi da 2 a 5

Articolo 6, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4 ║

Articolo 7, paragrafo 3 ║

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 15, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13 ▌

Articolo 17 ▌

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2, frase introduttiva e primo comma

Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva e primo comma

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 14, paragrafi da 3 a 7

Articolo 18, paragrafi da 3 a 7

Articolo 14, paragrafo 8, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 8, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, primo trattino

Articolo 18, paragrafo 8, primo comma, punto a)

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, secondo trattino

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, terzo e quarto trattino

Articolo 18, paragrafo 8, primo comma, punti b) e c)

Articolo 14, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 21, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 21, paragrafo 1, punti a, b e c

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 2 ║

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafi da 3 a 5

Articolo 21, paragrafi da 3 a 5

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafi 2 e 3

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 33, primo comma

Articolo 33, secondo comma

Articolo 28

Articolo 34

Allegato I

Allegato II

Allegato III

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(2) GU C ║
(3) GU C ║
(4) Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.
(5) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
(6) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
(7) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.
(8) GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.


Domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))
P6_TA(2009)0377A6-0284/2009

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0820),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0474/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0284/2009),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

P6_TC1-COD(2008)0243


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo(5). Per motivi di chiarezza, è quindi opportuno procedere alla rifusione di tale regolamento.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(3)  Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime ║ comune europeo in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento. Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

(4)  Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime ║ comune europeo in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

(5)  Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(6)  Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime comune europeo in materia di asilo che dovrebbe portare, a lungo termine, all'introduzione di una procedura comune e di uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato concesso asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (la "Convenzione di Dublino"), la cui attuazione ha stimolato il processo di armonizzazione delle politiche in materia di asilo.

(7)  Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo ║. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(8)  I servizi degli Stati membri responsabili per l'asilo dovrebbero ricevere un'assistenza concreta per poter ottemperare alle prescrizioni operative quotidiane. In tale ambito all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (CE) n. .../...(6), spetta un ruolo fondamentale.

(9)  Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 apportando i miglioramenti necessari in vista dell'esperienza acquisita, onde migliorare l'efficienza del sistema e la protezione offerta ai richiedenti protezione internazionale ai sensi di questa procedura.

(10)  Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis comunitario vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(7), è opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

(11)  Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti asilo, la direttiva ║ …/…/CE ║ del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri](8)dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento.

(12)  Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il prevalente interesse del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. Occorre inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

(13)  Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto dell'unità familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

(14)  Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.

(15)  Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e del prevalente interesse del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e la sua famiglia estesa, a motivo di gravidanza o maternità, stato di salute o età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che, quando il richiedente è un minore non accompagnato, costituisca un criterio di competenza vincolante anche la presenza in un altro Stato membro di un parente che possa occuparsene.

(16)  Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti del presente regolamento, purché lo Stato membro interessato e il richiedente vi acconsentano.

(17)  È opportuno organizzare un colloquio personale al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e ▌ informare oralmente i richiedenti sull'applicazione del presente regolamento.

(18)  Ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo contro le decisioni relative a trasferimenti verso lo Stato membro competente, onde assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati.

(19)  In conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per garantire il rispetto del diritto internazionale è necessario che il ricorso effettivo verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

(20)  Ai fini del presente regolamento il termine "trattenimento" non dovrebbe avere alcuna connotazione penale o punitiva, ma dovrebbe limitarsi ad indicare un provvedimento a carattere puramente amministrativo e temporaneo equivalente al fermo.

(21)  Il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. In particolare, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra e ║ applicarsi in centri amministrativi di trattenimento, distinti dalle strutture carcerarie, nelle circostanze eccezionali chiaramente definite ║ e con le garanzie previste ║ dalla direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Inoltre, il trattenimento ai fini del trasferimento verso lo Stato membro competente dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità per quanto riguarda i mezzi e le finalità del provvedimento.

(22)  In conformità del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio(9), il trasferimento verso lo Stato membro competente può avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

(23)  La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato ║, e la definizione di politiche comunitarie relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rendono necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.

(24)  L'applicazione del presente regolamento può, in alcune circostanze, creare oneri aggiuntivi a carico di Stati membri che si trovano in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle loro capacità di accoglienza, sui loro sistemi di asilo o sulle loro infrastrutture. È pertanto necessario stabilire una procedura efficace per consentire, in siffatti casi, la sospensione temporanea dei trasferimenti verso lo Stato membro interessato e fornire assistenza finanziaria, nell'ambito degli strumenti finanziari dell"Unione europea esistenti. La sospensione temporanea dei trasferimenti secondo Dublino può così contribuire a creare maggiore solidarietà per gli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(25)  Affinché tutti i richiedenti protezione internazionale beneficino di un livello di protezione adeguato in tutti gli Stati membri, è opportuno che tale procedura di sospensione dei trasferimenti sia applicata anche quando la Commissione ritiene che il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale in un dato Stato membro non sia conforme alla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare in termini di condizioni di accoglienza, ammissibilità alla protezione internazionale e accesso alla procedura di asilo.

(26)  Tale procedura di sospensione dei trasferimenti è un provvedimento a carattere eccezionale da applicare in caso di particolari pressioni o di costanti problemi in materia di protezione.

(27)  La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente i progressi verso lo sviluppo e l'armonizzazione a lungo termine del regime comune europeo in materia di asilo, valutare in che misura le azioni di solidarietà e la disponibilità di una procedura di sospensione facilitino i progressi in questione e riferire in merito a tali progressi.

Visto che il sistema di Dublino non è stato concepito come meccanismo di equa condivisione delle responsabilità per l'esame delle domande di protezione internazionale e che alcuni Stati membri sono particolarmente esposti ai flussi migratori, soprattutto a causa della loro situazione geografica, è indispensabile considerare e proporre strumenti giuridicamente vincolanti per garantire una maggiore solidarietà fra gli Stati membri e norme di protezione più elevate. Tali strumenti dovrebbero in particolare agevolare il distacco di funzionari di altri Stati membri al fine di assistere gli Stati membri che devono affrontare pressioni specifiche e nei quali i richiedenti non possono beneficiare di norme di protezione adeguate e, quando le capacità di accoglienza di uno Stato membro siano insufficienti, agevolare il reinsediamento dei beneficiari di protezione internazionale in altri Stati membri, previo consenso degli interessati e nel rispetto dei loro diritti fondamentali.

(28)  La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(10) si applica al trattamento dei dati personali operato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento.

(29)  Lo scambio dei dati personali del richiedente, compresi i dati sensibili sul suo stato di salute, effettuato prima del trasferimento, permetterà alle autorità competenti in materia di asilo di prestare un'assistenza adeguata e assicurerà la continuità della protezione e dei diritti concessi. È opportuno prevedere una specifica disposizione che garantisca la protezione dei dati relativi ai richiedenti che si trovano in questa situazione, in conformità con la direttiva 95/46/CE.

(30)  Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.

(31)  Occorre garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (CE) n. 343/2003 e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. ║ .../… ║ del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide](11).

(32)  Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento (CE) n. ║ …/…║ [che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n.  .../... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], e in particolare l'attuazione degli articoli 6 e 10 dello stesso, dovrebbero facilitare l'applicazione del presente regolamento.

(33)  Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata(12), in particolare l'attuazione degli articoli 21 e 22 dello stesso, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.

(34)  Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

(35)  Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(13).

(36)   ║ In particolare, ║ la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le condizioni e le procedure relative all'applicazione delle disposizioni sui minori non accompagnati e sul ricongiungimento dei parenti a carico, nonché i criteri necessari per l'esecuzione dei trasferimenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(37)  Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1560/2003. Sarebbe opportuno integrare alcune disposizioni di quest'ultimo regolamento nel presente regolamento, a fini di chiarezza o perché possono contribuire a un obiettivo generale. In particolare è importante, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che sia disposto un meccanismo generale per la composizione delle eventuali divergenze tra gli Stati membri sull'applicazione di una disposizione del presente regolamento. È quindi giustificato inserire nel presente regolamento il meccanismo di composizione delle controversie sulla clausola umanitaria previsto dal regolamento (CE) n. 1560/2003, ed estenderne l'ambito di applicazione a tutto il presente regolamento.

(38)  Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(39)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ║. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta, e dovrebbe essere applicato di conseguenza.

(40)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, ║ essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

   a) "cittadino di un paese terzo": qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato ║ e che non è beneficiaria del diritto comunitario alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(14);
   b) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE;
   c) "richiedente" o "richiedente asilo": il cittadino di un paese terzo o l'apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
   d) "esame di una domanda di protezione internazionale ": l'insieme delle misure d'esame, le decisioni e le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio(15), ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento, e alla direttiva 2004/83/CE;
   e) "ritiro di una domanda di protezione internazionale ": l'azione con la quale il richiedente mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE, esplicitamente o tacitamente;
   f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stata riconosciuta la necessità di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE;
   g) "minore": il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;
   h) "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
  i) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri:
   il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
   i figli minori di coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
   i figli minori coniugati, ma non accompagnati dal coniuge, della coppia di cui al primo trattino o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;
   il padre, la madre o il tutore del richiedente se il richiedente è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato ma non accompagnato dal coniuge, ove sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;
   i fratelli minori non coniugati del richiedente, se il richiedente è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati ma non accompagnati dal coniuge, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;
   j) "titolo di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;
  k) "visto": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:
   i) "visto per soggiorno di lunga durata": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;
   ii) "visto per soggiorno di breve durata": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore ai tre mesi;
   iii) "visto di transito": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di transito attraverso il territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;
   iv) "visto di transito aeroportuale": l'autorizzazione o la decisione che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale obbligo, di attraversare la zona di transito di un aeroporto, vale a dire senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.
   l) "rischio di fuga": l'esistenza in un caso particolare di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una decisione di trasferimento possa tentare la fuga.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE

Articolo 3

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

1.  Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera o in una zona di transito. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del presente regolamento.

2.  Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

3.  Ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente asilo in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 2005/85/CE.

Articolo 4

Diritto di informazione

1.  Non appena venga presentata una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti degli Stati membri informano il richiedente asilo dell'applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

   a) le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso;
   b) i criteri di assegnazione della competenza e la relativa gerarchia;
   c) la procedura generale e i termini che gli Stati membri devono rispettare;
   d) i possibili esiti della procedura e le conseguenze;
   e) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento;
   f) il fatto che le autorità competenti possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento;

g)   il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 34 e delle autorità di controllo nazionali che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua ▌ a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ai fini della corretta comprensione del richiedente, le informazioni vengono fornite anche oralmente in occasione del colloquio organizzato in conformità dell'articolo 5.

Gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono all'età del richiedente.

3.  È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 5

Colloquio personale

1.  Lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento convoca i richiedenti per un colloquio personale con una persona qualificata, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

2.  Scopo del colloquio personale è agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente, permettendo in particolare al richiedente di presentare informazioni pertinenti necessarie alla corretta identificazione dello Stato membro competente, e informare oralmente il richiedente dell'applicazione del presente regolamento.

3.  Il colloquio personale si svolge in tempo utile dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale e, in ogni caso, prima che sia presa la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.

4.  Il colloquio personale si tiene in una lingua ▌ comprensibile al richiedente o che si può ragionevolmente supporre tale e nella quale è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri scelgono un interprete in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale.

5.  Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza.

6.  Lo Stato membro che conduce il colloquio personale redige una breve relazione contenente le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio e ne mette una copia a disposizione del richiedente. La relazione è allegata all'eventuale decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.

Articolo 6

Garanzie per i minori

1.  Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante ai sensi dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/85/CE rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Tale rappresentante può essere anche quello di cui all"articolo 24 della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

3.  Nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

   a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
   b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;
   c) considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;
   d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

4.  Gli Stati membri stabiliscono procedure ▌ dirette a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato presenti negli Stati membri, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni specializzate. Essi iniziano a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato non appena sia presentata domanda di protezione internazionale, sempre tutelando il prevalente interesse del minore.

5.  Le autorità competenti di cui all"articolo 34 che trattano domande relative a minori non accompagnati ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

6.  Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento e alle condizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 2005/85/CE, gli Stati membri possono sottoporre a visite mediche i minori non accompagnati per accertarne l'età.

Qualora si avvalgano di tale possibilità, gli Stati membri garantiscono che le visite mediche siano effettuate con criteri ragionevoli e in modo accurato, conformemente alle norme scientifiche ed etiche.

CAPO III

CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 7

Gerarchia dei criteri

1.  I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

2.  La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

Articolo 8

Minori non accompagnati

1.  Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

2.  Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che non abbia familiari ai sensi dell'articolo 2, lettera i) soggiornanti legalmente in un altro Stato membro, ma abbia un altro parente soggiornante legalmente in un altro Stato membro che possa occuparsi di lui, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

3.  Se familiari o altri parenti del richiedente sono presenti legalmente in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della domanda è determinato sulla base del prevalente interesse del minore.

4.  In mancanza di un familiare o di altro parente, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di protezione internazionale ▌, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

5.  Le condizioni e le procedure d'applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 9

Familiari beneficiari di protezione internazionale

Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 10

Familiari richiedenti protezione internazionale

Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 11

Parenti a carico

1.  Laddove il richiedente asilo sia dipendente dall'assistenza di un parente a motivo di gravidanza, maternità recente, malattia grave, seria disabilità o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall'assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente.

2.  Le condizioni e le procedure d'applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 12

Procedura familiare

Quando diversi membri di una famiglia presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

   a) è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di familiari;
   b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

Articolo 13

Rilascio di titoli di soggiorno o visti

1.  Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

2.  Se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro o su autorizzazione scritta dello stesso. In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a quest'ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni segnatamente di sicurezza, l'autorità centrale di un altro Stato membro, la risposta di quest'ultimo alla consultazione non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione.

3.  Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine:

   a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
   b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;
   c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4.  Se il richiedente asilo è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato il territorio degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale.

5.  Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se è in grado di dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Articolo 14

Ingresso e/o soggiorno

1.  Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. ║ ..../... ║ [che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Questa responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

2.  Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, che il richiedente asilo - entrato in maniera irregolare nel territorio degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso - ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Se il richiedente asilo ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ha soggiornato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 15

Ingresso con esenzione dal visto

1.  Se un cittadino di un paese terzo o un apolide entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete in questo caso a tale Stato membro.

2.  Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di un paese terzo o l'apolide presenta la domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso quest"altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 16

Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto

Quando la domanda di protezione internazionale è presentata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

CAPO IV

CLAUSOLE DISCREZIONALI

Articolo 17

Clausole discrezionali

1.  In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 ║ ciascuno Stato membro può, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento, purché il richiedente vi acconsenta.

In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo, utilizzando la rete telematica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Lo Stato membro divenuto competente ai sensi del presente paragrafo indica inoltre immediatamente nell"Eurodac di aver assunto la competenza in conformità con l"articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. ║ …./… ║ [che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

2.  Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono, in ogni momento, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se quest'altro Stato membro ║ non è competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 ║. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente, che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

Lo Stato richiesto provvede a tutte le debite verifiche per circostanziare i motivi umanitari invocati ed emana una decisione sulla richiesta entro due mesi dalla data in cui quest'ultima è pervenuta. L'eventuale decisione di rifiuto della richiesta dev'essere motivata.

Se lo Stato membro richiesto accetta tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda gli è trasferita.

CAPO V

OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 18

Obblighi dello Stato membro competente

1.  Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale in forza del presente regolamento è tenuto a:

   a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 28, il richiedente asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
   b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno;
   c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro;
   d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il cittadino di un paese terzo o l'apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno.

2.  Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l'esame di una domanda in seguito al ritiro di quest'ultima da parte del richiedente, esso annulla tale decisione e porta a termine l'esame della domanda ai sensi dell'articolo 2, lettera d).

Articolo 19

Cessazione delle competenze

1.  Se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.

2.  Gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente per l'esame della domanda può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

3.  Gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda.

La domanda presentata dopo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

CAPO VI

PROCEDURE DI PRESA IN CARICO E RIPRESA IN CARICO

SezioneI ║

Avvio della procedura

Articolo 20

Avvio della procedura

1.  Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2.  La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3.  Ai fini del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i), è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo, purché ciò sia nel suo interesse prevalente. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

4.  Quando una domanda di protezione internazionale è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale essa è avvenuta.

5.  Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro in cui ha presentato ║ una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente sia in grado di stabilire che il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

Sezione II ║

Procedure per le richieste di presa in carico

Articolo 21

Presentazione di una richiesta di presa in carico

1.  Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro il detto termine di tre mesi, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2.  Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia trattenuto.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3.  In entrambi i casi, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro viene effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente asilo, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

Le norme relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all"articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 22

Risposta a una richiesta di presa in carico

1.  Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

2.  Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale stabilita nel presente regolamento, sono utilizzati elementi di prova e prove indiziarie.

3.  Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all"articolo 41, paragrafo 2, sono compilati due elenchi, da riesaminare periodicamente, ove figurano gli elementi di prova e le prove indiziarie conformemente ai seguenti criteri:

a)  Prove:

i)  Si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie.

ii)  Gli Stati membri forniscono al comitato di cui all"articolo 41 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco di prove formali.

b)  Prove indiziarie:

i)  Si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito.

ii)  Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.

4.  Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

5.  In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le prove indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

6.  Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto comunica la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

7.  La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni di accoglienza appropriate ║.

Sezione III ║

Procedure per le richieste di ripresa in carico

Articolo 23

Presentazione di una richiesta di ripresa in carico

1.  Lo Stato membro presso il quale è stata presentata una domanda successiva di protezione internazionale o sul cui territorio soggiorna, senza titolo di soggiorno, un richiedente o altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che ritenga che un altro Stato membro sia competente in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d), può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2.  Nel caso di una domanda successiva di protezione internazionale, la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della risposta pertinente dell'Eurodac ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. ║ …./… ║ [che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

Se la richiesta di ripresa in carico del richiedente che ha presentato una domanda successiva di protezione internazionale è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

3.  In assenza di domanda successiva di protezione internazionale, ove lo Stato membro richiedente decida di consultare il sistema Eurodac ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. ║ .../… ║ [che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della risposta pertinente dell'Eurodac ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento.

Se la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.

4.  Se la richiesta di ripresa in carico di un richiedente o altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), non è presentata entro i termini prescritti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la domanda è stata successivamente presentata o sul cui territorio soggiorna, senza titolo di soggiorno, l'interessato.

5.  La richiesta di ripresa in carico del richiedente o altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente;

Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 24

Risposta a una richiesta di ripresa in carico

1.  Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.

2.  L'assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di prendere disposizioni di accoglienza appropriate ║.

Sezione IV ║

Garanzie procedurali

Articolo 25

Notifica di una decisione di trasferimento

1.  Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro richiedente notifica all'interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Tale notifica viene effettuata per iscritto, in una lingua ▌ comprensibile al richiedente o che si può ragionevolmente supporre tale, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto.

2.  La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata, e riporta una descrizione delle fasi principali della procedura decisionale. Essa contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili e sui termini per esperirli, nonché sulle persone o sugli enti che possono fornire alla persona interessata una specifica assistenza e/o rappresentanza legale. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. I termini relativi all'esecuzione del trasferimento sono stabiliti in modo da consentire all'interessato un periodo di tempo ragionevole per presentare ricorso in virtù dell'articolo 26.

Articolo 26

Impugnazione

1.  Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2.  Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

Tale termine è di almeno dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

3.  Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25 o di una revisione della medesima, l'autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta della persona interessata oppure, in assenza di tale richiesta, d'ufficio, decide quanto prima, e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso o della domanda di revisione, se l'interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell'esito del procedimento.

4.  Il trasferimento non è eseguito prima che sia emanata la decisione di cui al paragrafo 3. La decisione di non consentire all'interessato di rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell'esito del procedimento dev'essere motivata.

5.  Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza e/o alla rappresentanza legali nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e/o la rappresentanza legale necessarie siano concesse gratuitamente su richiesta, secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

Sezione V ║

Trattenimento ai fini del trasferimento

Articolo 27

Trattenimento

1.  Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE ║.

2.  Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere ▌ il richiedente asilo o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d) del presente regolamento, che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, in una struttura non detentiva solo se altre misure meno coercitive non siano risultate efficaci e soltanto se sussiste un ▌ rischio di fuga.

3.  Nel valutare l'applicazione di altre misure meno coercitive ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri prendono in considerazione misure alternative al trattenimento come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, l'obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure atte a prevenire il rischio di fuga.

4.  Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è applicabile soltanto dal momento in cui la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente è stata notificata all'interessato conformemente all'articolo 25 e fino a quando l'interessato non è trasferito verso lo Stato membro competente.

5.  Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per il più breve tempo possibile. Esso non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per eseguire un trasferimento.

6.  Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto dall'autorità giudiziaria. In casi urgenti può essere disposto dall'autorità amministrativa ma deve essere confermato dall'autorità giudiziaria entro settantadue ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, l'interessato è rilasciato immediatamente.

7.  Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni in fatto e in diritto, in particolare le ragioni per cui si ritiene che sussista un ▌ rischio di fuga dell'interessato, nonché la durata del trattenimento.

Le persone trattenute sono immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua ▌ a loro comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

8.  In tutti i casi di trattenimento ▌ di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato o d'ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.

9.  Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento di cui al paragrafo 2, l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi.

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

10.  I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l"articolo 6, paragrafo 3del presente regolamento e previo esame individuale della loro situazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 5 della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

11.  I minori non accompagnati non possono essere trattenuti in nessun caso.

12.  Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi del presente articolo siano pari a quelle previste, in particolare, agli articoli 10 e 11 della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

Sezione VI ║

Trasferimenti

Articolo 28

Modalità e termini

1.  Il trasferimento del richiedente asilo o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 41, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2.  Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi si sia reso irreperibile.

3.  Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico immediatamente.

4.  La Commissione può adottare norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 29

Costi del trasferimento

1.  I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), verso lo Stato membro competente sono a carico dello Stato membro che provvede al trasferimento.

2.  Se l'interessato deve essere rinviato in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello dopo l'esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.

3.  I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire in virtù del presente regolamento.

4.  Possono essere adottate norme complementari concernenti l'obbligo per lo Stato membro che provvede al trasferimento di sostenere i costi del trasferimento, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all"articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 30

Scambio di informazioni utili prima del trasferimento

1.  In tutti i casi, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica allo Stato membro destinatario se l'interessato è idoneo al trasferimento. Possono essere trasferite solo le persone idonee al trasferimento.

2.  Lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica allo Stato membro competente i dati personali del richiedente da trasferire che sono idonei, pertinenti e non eccessivi al solo fine di garantire che le autorità competenti in materia di asilo dello Stato membro competente siano in grado di fornire al richiedente un'assistenza adeguata, ivi comprese le necessarie cure mediche, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi in virtù del presente regolamento e della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Tali informazioni vengono comunicate sin dall'inizio e al più tardi sette giorni lavorativi prima del trasferimento, salvo se lo Stato membro ne viene a conoscenza in un momento successivo.

3.  Gli Stati membri si scambiano, in particolare, le seguenti informazioni:

   a) gli eventuali estremi di familiari o altri parenti nello Stato membro destinatario;
   b) nel caso dei minori, informazioni relative al loro livello di istruzione;
   c) l'età del richiedente;
   d) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dallo Stato membro di partenza per tutelare i diritti e le esigenze specifiche di un richiedente ║.

4.  Al solo scopo di somministrare assistenza sanitaria o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica informazioni su eventuali esigenze specifiche del richiedente da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sul suo stato di salute fisica e mentale. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

5.  Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 4 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante, o se necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona quando l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso. Una volta completato il trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento cancella tali informazioni immediatamente.

6.  Il trattamento dei dati personali sanitari è effettuato unicamente da un professionista della sanità tenuto alla riservatezza medica in virtù della legislazione nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di riservatezza. I professionisti della sanità e le persone che ricevono e trattano siffatti dati ricevono una formazione medica adeguata, nonché una formazione sul trattamento adeguato dei dati sanitari sensibili.

7.  Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione in conformità dell"articolo 34 del presente regolamento tramite la rete telematica "DubliNet" ║. Le autorità notificate in conformità dell"articolo 34 del presente regolamento specificano anche quali professionisti della sanità sono autorizzati a trattare i dati di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

8.  Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri è adottato un formulario uniforme per il trasferimento dei dati richiesti in conformità del presente articolo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 41, paragrafo 2.

9.  Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all"articolo 33, paragrafi da 8 a 12.

Articolo 31

Modalità di esecuzione dei trasferimenti

1.  Lo Stato membro che esegue un trasferimento promuove i trasferimenti volontari fornendo al richiedente informazioni adeguate.

2.  Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che essi avvengano in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Sezione VII ║

Sospensione temporanea del trasferimento

Articolo 32

Sospensione temporanea del trasferimento

1.  Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento.

La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare:

   a) una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove;
   b) una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;
   c) una spiegazione motivata dell'ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le pertinenti statistiche e altre prove.

2.  La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ▌ alla direttiva 2005/85/CE e alla direttiva 2004/83/CE, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

3.  Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ▌ alla direttiva 2005/85/CE e alla direttiva 2004/83/CE, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.

Tale richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ▌ con la direttiva 2005/85/CE e con la direttiva 2004/83/CE.

4.  Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare:

   a) l'esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti;
   b) l'esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri;
   c) la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti;
   d) eventuali condizioni particolari legate alla sospensione;
   e) indicazioni in merito alle misure, ai parametri e ai tempi da definire per valutare i progressi verso la risoluzione delle situazioni identificate a norma della lettera a).

5.  La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento.

6.  In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative.

La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito conto dell'esigenza di garantire la protezione dei minori e l'unità familiare.

7.  La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d'urgenza di cui all'articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(16), in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro.

8.  Uno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 adotta interventi efficaci e tempestivi per rimediare alla situazione che ha portato alla sospensione temporanea dei trasferimenti.

9.  I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applicano altresì le disposizioni del paragrafo 5.

10.  Nessuna disposizione del presente articolo dev'essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all'obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], e dalla direttiva 2005/85/CE.

11.  Su proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, e applicando la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, sono adottati strumenti vincolanti per tutti gli Stati membri finalizzati a sostenere efficacemente gli Stati membri i cui sistemi nazionali sono sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate imputabili, in particolare, alle loro caratteristiche geografiche o demografiche. Tali strumenti entrano in vigore entro il 31 dicembre 2011 e in ogni caso prevedono:

   a) il distacco, sotto l'egida dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di funzionari di altri Stati membri incaricati di assistere gli Stati membri che devono affrontare pressioni specifiche e nei quali i richiedenti non possono beneficiare di norme di protezione adeguate;
   b) un sistema per ricollocare in altri Stati membri i beneficiari di protezione internazionale che si trovano in Stati membri sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, in consultazione con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e nel rispetto di norme non discrezionali, trasparenti e univoche.

12.  Il presente articolo cessa di applicarsi appena siano entrati in vigore gli strumenti di cui al paragrafo 11, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2011.

13.  Nel quadro del controllo e della valutazione di cui all'articolo 42, la Commissione sottopone a revisione l'applicazione del presente articolo e presenta, entro il 30 giugno 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, nella quale valuta se l'esigenza di estendere l'applicazione del presente articolo oltre il 31 dicembre 2011 sia giustificata. Se ritiene opportuno procedere in tal senso, la Commissione presenta una proposta di estensione al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

CAPO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Scambio di informazioni

1.  Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

   a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale;
   b) dell'esame della domanda di protezione internazionale;
   c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:

   a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, nome - eventualmente, cognome precedente -, soprannomi o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente -, data e luogo di nascita);
   b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);
   c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. ║ …/… ║ [che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../.. che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide];
   d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
   e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
   f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;
   g) la data di presentazione di un'eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3.  Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro richiesto può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiesto. In tal caso, il richiedente deve conoscere le informazioni alla cui comunicazione acconsente.

4.  Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti asilo entrano nel territorio degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi al singolo richiedente asilo.

5.  Lo Stato membro richiesto risponde entro quattro settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza del termine previsto agli articoli 21 e 23 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa o ripresa in carico.

6.  Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione in conformità dell"articolo 34, paragrafo 1.

7.  Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

   a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale;
   b) dell'esame della domanda di protezione internazionale;
   c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8.  Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9.  Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se constata che i dati sono stati trattati in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché incompleti o inesatti, ha il diritto di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

L'autorità che effettua la rettifica o la cancellazione dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.

Il richiedente asilo ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che gli ha negato il diritto di accedere ai dati che lo riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

10.  In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11.  I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

12.  Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro adotta misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

Articolo 34

Autorità competenti e risorse

1.  Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle richieste di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

2.  La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In caso di cambiamenti, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

3.  Le autorità di cui al paragrafo 1 ricevono la necessaria formazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

4.  Norme relative all'istituzione di linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1, per inviare richieste, risposte e tutta la corrispondenza scritta e garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica, sono fissate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all"articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 35

Disposizioni amministrative

1.  Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

   a) scambi di ufficiali di collegamento;
   b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

2.  Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione. La Commissione approva gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b), dopo aver verificato che non siano contrari alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO VIII

Conciliazione

Articolo 36

Conciliazione

1.  In caso di disaccordo persistente su qualsiasi aspetto dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2.

2.  La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall"articolo 41. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.

Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.

Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.

Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi abuso dei dati trattati in conformità del presente regolamento sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 38

Disposizioni transitorie

Quando la domanda è stata presentata dopo la data citata all"articolo 45, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, ad esclusione di quelli indicati all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 39

Calcolo dei termini

I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

   a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
   b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
   c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

Articolo 40

Ambito di applicazione territoriale

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili soltanto al suo territorio europeo.

Articolo 41

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 42

Controllo e valutazione

Entro tre anni dalla data di cui all"articolo 45, primo comma, e fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 13, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema Eurodac di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. ║ .../... ║ [che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

Articolo 43

Statistiche

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale(17), gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull'applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Articolo 44

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 343/2003 è abrogato.

L'articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1560/2003 ║ sono abrogati.

I riferimenti al regolamento abrogato o agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 45

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti asilo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 343/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato ║.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO (DI CUI ALL"ARTICOLO 44)

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio

(GU L 50 del 25.2.2003)

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, unicamente l'articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17

(GU L 222 del 5.9.2003)

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 343/2003

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

soppressa

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera f)

-

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettere da h) a k)

Articolo 2, lettere da h) a k)

-

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

-

Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g)

-

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafi da 1 a 5

Articolo 20, paragrafi da 1 a 5

-

Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma

-

Articolo 5

-

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

-

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 6, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

-

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 2, e articolo 26, paragrafo 1

-

Articolo 26, paragrafi da 2 a 6

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 2

-

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 23, paragrafo 1

-

Articolo 23, paragrafo 2

-

Articolo 23, paragrafo 3

-

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 5, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 25, paragrafi 1 e 2, articolo 26, paragrafo 1, articolo 28, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 4

-

Articolo 27

-

Articolo 29

-

Articolo 30

-

Articolo 32

Articolo 21, paragrafi da 1 a 9

Articolo 33, paragrafi da 1 a 9, primo, secondo e terzo comma

Articolo 33, paragrafo 9, quarto comma

Articolo 21, paragrafi da 10 a 12

Articolo 33, paragrafi da 10 a 12

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

-

Articolo 34, paragrafo 2

-

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 23

Articolo 35

Articolo 24, paragrafo 1

soppresso

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 38

Articolo 24, paragrafo 3

soppresso

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 39

Articolo 25, paragrafo 2

soppresso

Articolo 26

Articolo 40

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 41, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafo 3

soppresso

Articolo 28

Articolo 42

Articolo 29

Articolo 45

-

Articolo 36

-

Articolo 37

-

Articolo 43

-

Articolo 44

Regolamento (CE) n. 1560/2003

Il presente regolamento

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14

Articolo 36

Articolo 17, paragrafo 1

Articoli 9, 10, 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 3

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(2) GU C ║
(3) GU C ║
(4) Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.
(5) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
(6) GU L ...
(7) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
(8) GU L ║
(9) GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(11) GU L ...
(12) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(13) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(14) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(15) GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.
(16) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.
(17) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.


Creazione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali (rifusione) ***I
PDF 582kWORD 206k
Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l''Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/…. [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))
P6_TA(2009)0378A6-0283/2009

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0825),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0475/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0283/2009),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, e quale emendata in appresso;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l''Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide](rifusione)

P6_TC1-COD(2008)0242


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione ║,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1)  È opportuno apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell"11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino(3) e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino(4). Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tali regolamenti.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti ▌ cercano legittimamente protezione internazionale nella Comunità.

(3)  Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo d'asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, che determina gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(4)  Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide](5) è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e, in particolare, dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

(5)  Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.

(6)  A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "Eurodac", comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale.

(7)  Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(6) e con il regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

(8)  È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati sulle impronte digitali di tutti richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno quattordici anni di età.

(9)  È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al contrassegno ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

(10)  I cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate nel sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

(11)  Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro od ottengono un permesso di soggiorno di lunga durata in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo(7).

(12)  È opportuno conservare i dati di coloro le cui impronte digitali sono state inizialmente registrate nell"Eurodac al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di un'altra domanda di protezione internazionale.

(13)  È necessario che, per un periodo transitorio, la gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione competa alla Commissione. Nel lungo termine, in seguito ad una valutazione d'impatto che vagli a fondo le alternative sotto il profilo finanziario, operativo e organizzativo, occorrerà istituire un'Autorità di gestione a tal fine.

(14)  È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e dell'Autorità di gestione, per quanto concerne il sistema centrale e l'infrastruttura di comunicazione, e degli Stati membri per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

(15)  Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

(16)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può ║ essere ║realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)  La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(8), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

(18)  I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

(19)  Il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(9). Occorre tuttavia chiarire alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.

(20)  È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ║(10), controlli le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali, in considerazione dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari con riguardo ai dati stessi.

(21)  È opportuno controllare e valutare l'attività dell'Eurodac ad intervalli regolari.

(22)  Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire l'uso dei dati inseriti nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell'Eurodac.

(23)  È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

(24)  Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e deve essere applicato di conseguenza. Esso osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di asilo e promuovere l'applicazione degli articoli 8 e 18 della Carta.

(25)  È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell""Eurodac"

1.  È istituito un sistema denominato "Eurodac", allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e di facilitare inoltre l'applicazione del richiamato regolamento secondo le disposizioni del presente regolamento.

2.  Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all"Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell"Eurodac solo per gli scopi previsti dall"articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

   a) "regolamento di Dublino": il regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide];
   b) "richiedente protezione internazionale": il cittadino di un paese terzo o l'apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

c)  "Stato membro d'origine":

   i) in relazione alle persone di cui all'articolo 6 , lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
   ii) in relazione alle persone di cui all'articolo 10, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale;
   iii) in relazione alle persone di cui all'articolo 13, lo Stato membro che trasmette detti dati al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
   d) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stata riconosciuta la necessità di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE;
   e) "risposta pertinente": la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati nelle banche dati e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.

2.  I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

3.  Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo 2 del regolamento di Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

Articolo 3

Architettura del sistema e principi di base

1.  L"Eurodac consta di:

  a) una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali (sistema centrale) costituita da:
   un'unità centrale,
   un sistema di continuità operativa;
   b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati Eurodac (infrastruttura di comunicazione).

2.  Ciascun Stato membro dispone di un unico sistema nazionale di dati dedicato (punto di accesso nazionale) che comunica con il sistema centrale.

3.  I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 6, 10 e 13 sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

4.  Le norme cui è soggetto l"Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

5.  La procedura di tale rilevamento è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Articolo 4

Gestione operativa a cura dell'Autorità di gestione

1.  Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione ("Autorità di gestione") finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea è responsabile della gestione operativa dell"Eurodac. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecniche disponibili per il sistema centrale.

2.  L'Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:

   a) controllo;
   b) sicurezza;
   c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.

3.  La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione, in particolare:

   a) compiti di esecuzione del bilancio;
   b) acquisizione e rinnovo;
   c) aspetti contrattuali.

4.  Durante un periodo transitorio, prima che l'Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile della gestione operativa dell"Eurodac.

5.  La gestione operativa dell"Eurodac consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell"Eurodac 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il tempo richiesto per interrogare il sistema centrale.

6.  Fatto salvo l'articolo 17 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'Autorità di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati Eurodac. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

7.  L'Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione dell'Eurodac, del SIS II e del VIS.

8.  L'istituzione dell'Autorità di gestione e l'interoperabilità delle diverse banche dati per le quali è competente non pregiudicano la gestione separata e discreta di tali banche dati.

Articolo 5

Statistiche

Ogni mese l'Autorità di gestione elabora delle statistiche sulle attività del sistema centrale da cui risultano in particolare:

   a) il numero dei dati trasmessi relativi ai richiedenti protezione internazionale e alle persone di cui all'articolo 10 ║ e all'articolo 13 ║;
   b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti protezione internazionale che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;
   c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 10 ║, che hanno presentato domanda in un momento successivo;
   d) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 13 ║, che hanno precedentemente presentato domanda in un altro Stato membro;
   e) il numero dei dati sulle impronte digitali che il sistema centrale ha dovuto richiedere ripetutamente agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;
   f) il numero delle serie di dati contrassegnate conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
   g) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c), d) e g).

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

CAPO II

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 6

Rilevamento, trasmissione e confronto dei dati dattiloscopici

1.  Entro 48 ore dalla presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di Dublino , ciascuno Stato membro procede ▌ al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a quattordici anni e, entro ventiquattr'ore dal rilevamento delle impronte digitali, trasmette al sistema centrale i dati dattiloscopici insieme ai dati di cui all'articolo 7, ║lettere da b) a g) del presente regolamento.

In via eccezionale, laddove le impronte digitali siano danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possano fornire dati dattiloscopici utili, ovvero laddove sia necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di quarantott'ore per il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale di cui al presente paragrafo può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Gli Stati membri possono altresì prorogare il periodo di quarantott'ore in presenza di casi fondati e dimostrati di forza maggiore, fintantoché tali circostanze persistono. Il periodo di ventiquattr'ore per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.

2.  In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale in seguito ad un trasferimento ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di Dublino, lo Stato membro competente si limita a indicare l'avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 7 del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazioni sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

3.  Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17 del regolamento di Dublino indica tale circostanza in relazione ai dati pertinenti registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 7 del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazioni sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

4.  I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 7, lettera a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale.

5.  Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 4 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

6.  Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 7, lettere da a) a g), insieme al contrassegno di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se applicabile.

Articolo 7

Registrazione dei dati

Nel sistema centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

   a) dati relativi alle impronte digitali;

b)  Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale;

   c) sesso;
   d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
   e) data di rilevamento delle impronte digitali;
   f) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;
   g) identificativo utente dell'operatore.

Articolo 8

Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 7 è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, il sistema centrale cancella automaticamente i dati.

Articolo 9

Cancellazione anticipata dei dati

1.  I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, o alle quali uno Stato membro ha rilasciato un permesso di soggiorno di lunga durata ai sensi della direttiva 2003/109/CE, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 8 del presente regolamento sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza del fatto che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza ovvero che è stato rilasciato loro siffatto permesso.

2.  Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 1, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui agli articoli 6 o ║ 10.

CAPO III

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Articolo 10

Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali

1.  Ciascuno Stato membro procede entro 48 ore dalla data del fermo, in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

2.  Entro 24 ore dal rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette ▌ al sistema centrale i seguenti dati relativi alle persone in questione:

   a) dati relativi alle impronte digitali;

b)  Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;

   c) sesso;
   d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
   e) data di rilevamento delle impronte digitali;
   f) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;
   g) identificativo utente dell'operatore.

In via eccezionale, laddove le impronte digitali siano danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possano fornire dati dattiloscopici utili, ovvero laddove sia necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di quarantott'ore per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Gli Stati membri possono altresì prorogare il periodo di quarantott'ore in presenza di casi fondati e dimostrati di forza maggiore, fintantoché tali circostanze persistono. Il periodo di ventiquattr'ore per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.

Articolo 11

Registrazione dei dati

1.  Sono registrati nel sistema centrale i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente allo stesso sistema centrale.

Il sistema centrale non confronta i dati trasmessigli ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, con dati già registrati nel sistema stesso né con i dati che gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2.

2.  Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente al sistema centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 6 .

Articolo 12

Conservazione dei dati

1.  Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, viene conservata nel sistema centrale per un anno a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, il sistema centrale cancella automaticamente i dati.

2.  I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono cancellati ▌ dal sistema centrale, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine ▌ di cui al paragrafo 1 del presente articolo, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

   a) al cittadino di un paese terzo o all'apolide è stato rilasciato un permesso di soggiorno;
   b) il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha lasciato il territorio degli Stati membri;
   c) il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

3.  Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10.

4.  Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui agli articoli 6 o ║ 10.

CAPO IV

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 13

Confronto dei dati sulle impronte digitali

1.  Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate dall'interessato, purché di età non inferiore a quattordici anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ha luogo quando:

   a) il cittadino di un paese terzo o l'apolide dichiara di avere inoltrato una domanda di protezione internazionale, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
   b) il cittadino di un paese terzo o l'apolide non chiede protezione internazionale ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure
   c) il cittadino di un paese terzo o l'apolide cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2.  Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono al sistema centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1.

3.  I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

I dati sulle impronte digitali di detti cittadini di paesi terzi o apolidi non sono registrati nel sistema centrale né sono confrontati con i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2.

4.  Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso il sistema centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 6.

CAPO V

BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 14

Contrassegno dei dati

1.  Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all"articolo 7 provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Tale contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

2.  Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli 14 o ║ 19 della direttiva 2004/83/CE o se l'interessato cessa di essere un rifugiato o di aver diritto alla protezione sussidiaria ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11 e 16 della suddetta direttiva.

CAPO VI

UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

Articolo 15

Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

1.  Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:

   a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;
   b) la legalità della trasmissione al sistema centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 7, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2;
   c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione al sistema centrale;
   d) ferma restando la responsabilità della Commissione, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati al sistema centrale;
   e) la legalità dell'uso dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi al sistema centrale.

2.  A norma dell'articolo 19, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione al sistema centrale, nonché la sicurezza dei dati che ║ riceve da quest'ultimo.

3.  Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4.

4.  La Commissione provvede affinché il sistema centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. In particolare, la Commissione:

   a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano con il sistema centrale non usino i dati ivi registrati per scopi diversi da quelli dell"Eurodac, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1;
   b) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale a norma dell'articolo 19;
   c) fatti salvi i poteri del garante europeo della protezione dei dati, assicura che solo le persone autorizzate a lavorare con il sistema centrale abbiano accesso ai dati ivi registrati.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi del primo comma.

Articolo 16

Trasmissione

1.  Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri al sistema centrale e viceversa. L'Autorità di gestione assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2.  Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 7, ║ all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 13, paragrafo 2 per via elettronica. I dati di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici onde garantire che i dati siano correttamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

3.  Il numero di riferimento di cui all'articolo 7, lettera d), ▌ all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che ha trasmesso i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui agli articoli 6, 10 o 13.

4.  Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi alle persone di cui all'articolo 6 sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 10 da "2" e quelli relativi alle persone di cui all'articolo 13 da "3".

5.  L" Autorità di gestione definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte del sistema centrale.

6.  Il sistema centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

Articolo 17

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

1.  Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'Autorità di gestione definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiunga un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, il sistema centrale chiede allo Stato membro di trasmettere i dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati.

2.  Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta è esaminata entro ventiquattr'ore. ▌ Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi termini non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'Autorità di gestione, il sistema centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze siano venute meno. In tali casi l'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

3.  L'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione dei risultati del confronto.

4.  I risultati del confronto sono immediatamente controllati nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell"articolo 33 del regolamento di Dublino.

Le informazioni ║ pervenute dal sistema centrale ║ riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate ▌ non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

5.  Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione, all'Autorità di gestione e al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 18

Comunicazione tra gli Stati membri e il sistema centrale

I dati trasmessi dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa utilizzano l'infrastruttura di comunicazione che sarà fornita dall'Autorità di gestione. L'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo dell'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 19

Sicurezza dei dati

1.  Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.

2.  Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:

   a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
   b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell"Eurodac (controlli all'ingresso delle strutture);
   c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
   d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
   e) impedire che i dati siano trattati nell"Eurodac senza autorizzazione e che i dati trattati nell"Eurodac siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);
   f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all"Eurodac abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);
   g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all"Eurodac creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 24, su richiesta di queste ultime (profili personali);
   h) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);
   i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell"Eurodac, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);
   j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dall"Eurodac o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
   k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

3.  Tutte le autorità che partecipano al sistema Eurodac impediscono l'accesso o il trasferimento dei dati registrati nell'Eurodac alle autorità di un paese terzo non autorizzato, in particolare allo Stato di origine delle persone soggette al presente regolamento.

4.  L'Autorità di gestione adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell"Eurodac, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

5.  L'Autorità di gestione fissa una serie di requisiti comuni che le persone autorizzate ad accedere all'Eurodac devono soddisfare.

Articolo 20

Accesso ai dati registrati nell"Eurodac e loro rettifica o cancellazione

1.  Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati nel sistema centrale, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

2.  Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all'Autorità di gestione l'elenco delle suddette autorità e relative modifiche, che devono essere segnalate entro trenta giorni dalla modifica dell'elenco. L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

3.  Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 12, paragrafo 1, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al sistema centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

4.  Se uno Stato membro o l'Autorità di gestione è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Analogamente, se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nel sistema centrale sono stati registrati dati in violazione del presente regolamento, ne avvisa quanto prima la Commissione e lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li rettifica o cancella senza indugio.

5.  L'Autorità di gestione non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nel sistema centrale, se non specificamente autorizzata nell'ambito di un accordo comunitario sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda di protezione internazionale.

Articolo 21

Conservazione delle registrazioni

1.  L'Autorità di gestione conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute nel sistema centrale. Le registrazioni indicano lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha inserito o estratto i dati, nonché le persone responsabili.

2.  Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini della protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 19. Le registrazioni sono protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 1, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

3.  Ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2. Ciascuno Stato membro tiene altresì i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e a estrarre i dati.

Articolo 22

Risarcimento dei danni

1.  Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Detto Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2.  Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati al sistema centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui l'Autorità di gestione o un altro Stato membro abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.

3.  Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

Articolo 23

Diritti delle persone interessate

1.  Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua ▌ a lei comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale:

   a) dell'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
   b) dello scopo per cui i ▌ dati che la riguardano saranno trattati nell'ambito dell"Eurodac fornendo peraltro una descrizione delle finalità del regolamento di Dublino, conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento;
   c) dei destinatari dei dati;
   d) riguardo alla persona di cui agli articoli 6 o ║ 10, dell'esistenza di un obbligo per rilevare le sue impronte digitali;
   e) ▌ del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, inclusi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 24 che sono adite in materia di tutela dei dati personali .

Per quanto riguarda la persona di cui agli articoli 6 o ║ 10, le informazioni di cui al primo comma sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 13, le informazioni di cui al primo comma sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi al sistema centrale. Quest'obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

Se la persona soggetta al presente regolamento è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

2.  In ciascuno Stato membro le persone interessate possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati nel sistema centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3.  In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.

4.  Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di trasmissione affinché lo Stato membro o gli Stati membri di trasmissione verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione nel sistema centrale.

5.  Qualora risulti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo 20, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6.  Ove contesti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro fornisce inoltre agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7.  Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 contiene tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.

8.  Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

9.  Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 24 su loro istanza.

10.  In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

11.  L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona interessata si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati.

12.  In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato membro.

13.  Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nel sistema centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo 11, per tutto l'iter processuale.

Articolo 24

Vigilanza dell'autorità nazionale di controllo

1.  Ciascuno Stato membro dispone che la o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione al sistema centrale avvengano legalmente e ai sensi del presente regolamento.

2.  Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva o le rispettive autorità nazionali di controllo possano avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati dattiloscopici.

Articolo 25

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1.  Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il garante europeo della protezione dei dati può chiedere all'Autorità di gestione qualsiasi informazione che ritenga necessaria per lo svolgimento delle funzioni che gli sono conferite ai sensi di detto regolamento.

2.  Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'Autorità di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità di gestione ║e alle autorità nazionali di controllo. All'Autorità di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Articolo 26

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1.  Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell"Eurodac.

2.  Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3.  Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Spese

1.  Le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2.  Le spese per le unità nazionali incluse quelle per il loro collegamento con il sistema centrale sono a carico dei singoli Stati membri.

Articolo 28

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1.  L'Autorità di gestione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del sistema centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell"Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2.  L'Autorità di gestione provvede affinché vengano attivate procedure atte a monitorare il funzionamento del sistema centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.

3.  Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel sistema centrale.

4.  Ogni due anni l'Autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema centrale, ivi compresa la sua sicurezza.

5.  Tre anni dopo la data di decorrenza di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell"Eurodac nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al sistema centrale e la sicurezza del sistema centrale e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  Gli Stati membri forniscono all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

7.  L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

Articolo 29

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni uso dei dati inseriti nel sistema centrale contrario allo scopo dell"Eurodac quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 30

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica il regolamento di Dublino.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

I dati congelati nel sistema centrale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 ║sono sbloccati e contrassegnati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento alla data di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 32

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2725/2000 ║ e ║ (CE) n. 407/2002 ║ sono abrogati con effetto dalla data di cui all'articolo 33, paragrafo 2 del presente regolamento.

I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all"allegato III.

Articolo 33

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati al sistema centrale, conformemente al presente regolamento; e
   b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché il sistema centrale inizi a funzionare conformemente al presente regolamento.

3.  Gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei preparativi di cui al paragrafo 2, lettera a), che deve aver luogo in ogni caso non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4.  Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'Autorità di gestione s'intendono fatti alla Commissione.

║ Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Ilpresidente Il presidente

ALLEGATO I

Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, June 2001 (INT-1) e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro

Si applica la seguente norma ISO: ISO 3166 ‐ codice di 2 lettere.

ALLEGATO II

Regolamenti abrogati

(di cui all'articolo 32)

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio

(GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1)

(GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2725/2000 ║

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 4

-

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

║-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 7

-

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11, paragrafi da 1 a 4

Articolo 13, paragrafi da 1 a 4

Articolo 11, paragrafo 5

-

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 23

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 27

Articolo 22

-

Articolo 23

-

Articolo 24

Articolo 28

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 26

Articolo 30

Articolo 27

Articolo 33

-

Allegato II

Regolamento (CE) n. 407/2002 ║

Il presente regolamento

Articolo 1

-

Articolo 2

Articolo 16

Articolo 3

Articolo 17

Articolo 4

Articolo 18

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato I

Allegato I

Allegato II

-

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.
(3) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.
(4) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.
(5) GU L ....
(6) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
(7) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(10) GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.


Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))
P6_TA(2009)0379A6-0279/2009

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0066),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 63, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0071/2009),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0279/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   sottolinea che l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è disciplinata dalle disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII); sottolinea che, qualora l'autorità legislativa si pronunci a favore della creazione di detta agenzia, il Parlamento avvierà negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio al fine di concludere per tempo un accordo sul finanziamento di detta agenzia in linea con le attinenti disposizioni dell'AII;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

P6_TC1-COD(2009)0027


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 1 e 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  La politica comunitaria relativa al sistema comune europeo di asilo è volta, ai sensi del programma dell'Aia, a creare uno spazio comune d'asilo attraverso l'istituzione di una procedura armonizzata effettiva, conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell'Unione.

(2)  Sono stati compiuti numerosi progressi in questi ultimi anni, grazie all'attuazione di norme minime comuni, verso l'istituzione del sistema comune europeo di asilo. Sussistono tuttavia forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e le forme di quest'ultima.

(3)  Nel Piano strategico sull'asilo adottato nel giugno 2008, la Commissione ha annunciato l'intenzione di lavorare allo sviluppo del sistema comune europeo d'asilo ║, da un lato proponendo una revisione degli strumenti legislativi esistenti per arrivare a una maggiore armonizzazione delle norme in vigore e d'altro lato rafforzando il sostegno alla cooperazione pratica fra gli Stati membri, in particolare tramite una proposta legislativa per la creazione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che permetta di rafforzare il coordinamento della cooperazione operativa fra gli Stati membri e così di attuare efficacemente le norme comuni.

(4)  Adottando nel settembre 2008 il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, il Consiglio europeo ha ribadito solennemente che ogni straniero perseguitato ha il diritto di ottenere assistenza e protezione ║ nel territorio dell'Unione europea in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e degli altri trattati ad essa correlati. Il Consiglio europeo ha inoltre espressamente deciso "di istituire nel 2009 un Ufficio europeo di sostegno che abbia il compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi e di esperienze fra gli Stati membri, nonché di sviluppare cooperazioni concrete fra le amministrazioni incaricate dell'esame delle domande d'asilo".

(5)  La cooperazione pratica in materia d'asilo è volta a migliorare la convergenza e la qualità del processo decisionale degli Stati membri in tale settore, all'interno del quadro legislativo dell'Unione Europea. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose attività di cooperazione pratica, in particolare è stato adottato un approccio comune sulle informazioni relative ai paesi d'origine e istituito un curriculum europeo comune sull'asilo.

(6)  Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbe sostenere l'attuazione di meccanismi vincolanti di solidarietà volti a favorire ▌ una migliore ripartizione fra gli Stati membri dei beneficiari di protezione internazionale, conformemente a norme non discrezionali, trasparenti e inequivoche, controllando al tempo stesso che i sistemi d'asilo non siano oggetto d'abuso.

(7)  Per rafforzare e sviluppare tali meccanismi si rivela necessario creare una struttura specifica destinata a sostenerle e coordinarle nella forma di un ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'"Ufficio").

(8)  Per assolvere il proprio mandato in modo ottimale, occorre che l'Ufficio sia indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possieda inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. Dovrebbe pertanto essere un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze d'esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

(9)  Per beneficiare dell'esperienza e competenza e del sostegno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e delle ONG, occorre che l'Ufficio agisca in stretta cooperazione con essi. Ė inoltre opportuno che l'Ufficio e le ONG cooperino da vicino con le autorità competenti degli Stati membri che operano nel settore dell'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo o con altri servizi - avvalendosi delle loro capacità e della loro competenza ed esperienza -, così come con la Commissione. È poi necessario che gli Stati membri cooperino con l'Ufficio per garantire lo svolgimento delle sue attribuzioni.

(10)  L'Ufficio dovrebbe essere un centro europeo specializzato in materia d'asilo con il compito di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica fra gli Stati membri in tale settore, nei suoi molteplici aspetti. Il suo mandato dovrebbe articolarsi intorno a tre compiti principali, ossia il sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo, il sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, il contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo.

(11)  È opportuno che l'Ufficio non abbia alcun potere, diretto o indiretto, sul processo decisionale delle autorità degli Stati membri per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale.

(12)  Onde fornire un rapido ed efficace sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo siano sottoposti a forte pressione, l'Ufficio dovrebbe coordinare l'invio, sui territori degli Stati membri richiedenti, delle equipe di sostegno per l'asilo composte da esperti del settore. Tali equipe di sostegno dovrebbero in particolare apportare la propria competenza in materia di servizi di interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo. Per garantire l'efficacia del loro intervento è opportuno che il regime delle equipe di sostegno per l'asilo sia disciplinato dal presente regolamento.

(13)  Ė necessario che l'Ufficio operi in condizioni che gli permettano di svolgere un ruolo di riferimento grazie all'indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell'assistenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, e alla diligenza nell'espletare i compiti attribuitigli.

(14)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Ufficio. Il consiglio di amministrazione dovrebbe costituirsi, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la politica d'asilo o dei relativi rappresentanti e godere dei necessari poteri per stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Ufficio e nominare il direttore esecutivo. Ai fini della piena partecipazione dell'ACNUR ai lavori dell'Ufficio, e tenuto conto della sua esperienza e competenza in materia d'asilo, l'ACNUR dovrebbe essere membro del consiglio d'amministrazione senza diritto di voto. Tenuto conto della natura dei compiti dell'Ufficio e del ruolo del direttore esecutivo, il Parlamento europeo dovrebbe partecipare alla selezione dei candidati proposti per tale posto.

(15)  Per una sua gestione rapida ed efficace è opportuno che l'Ufficio sia assistito da un comitato esecutivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri, incaricato di consigliare il direttore esecutivo e di dare pareri al consiglio d'amministrazione.

(16)  Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'Ufficio sia dotato di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. Il finanziamento dell'Ufficio dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(5). La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Alla revisione contabile dovrebbe provvedere la Corte dei conti ║.

(17)  Per assolvere le proprie attribuzioni, e nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti, l'Ufficio dovrebbe cooperare con altri organismi comunitari, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), istituita col regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio(6), e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ║, istituita col regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio(7). Dovrebbe inoltre cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi, con le organizzazioni internazionali competenti per quanto riguarda i settori disciplinati dal presente regolamento e con paesi terzi nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato, nella prospettiva di assicurare la conformità con le norme giuridiche internazionali e comunitarie in materia di asilo.

(18)  Per assolvere le proprie funzioni, l'Ufficio dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento, quali ║ la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera. L'Ufficio può anche, in accordo con la Commissione, stipulare accordi di lavoro allo scopo di assicurare la conformità con le norme giuridiche internazionali e comunitarie in materia di asilo con paesi che non abbiano concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria. L'Ufficio non dovrebbe, però, in nessun caso, sviluppare una politica esterna autonoma.

(19)  All'Ufficio si dovrebbe applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8)(regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185.

(20)  È opportuno che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(9) si applichi all'Ufficio senza restrizioni e che questo aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(10).

(21)  All'Ufficio dovrebbe applicarsi anche il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(11).

(22)  Al trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni(12) e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(23)  È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento dell'Ufficio nello Stato membro che ne ospita la sede e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale dell'Ufficio e ai familiari siano stabilite in un accordo sulla sede. È inoltre necessario che lo Stato membro della sede garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

(24)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia facilitare e rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri e contribuire a una migliore attuazione del sistema comune europeo di asilo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(25)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(26)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve essere applicato conformemente all'articolo 18 della stessa relativo al diritto di asilo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Articolo 1

Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

Ė istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'"Ufficio"), per contribuire all'attuazione del sistema comune europeo di asilo e per rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri.

Articolo 2

Attribuzioni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

1.  L'Ufficio facilita, coordina e rafforza la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri nei suoi molteplici aspetti, per contribuire a una migliore attuazione del sistema comune europeo d'asilo, anche per quanto riguarda la dimensione esterna.

2.  L'Ufficio fornisce sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo sono sottoposti a forte pressione, in particolare coordinando equipe di sostegno per l'asilo composte da esperti del settore.

3.  L'Ufficio fornisce assistenza scientifica e tecnica al lavoro politico e legislativo della Comunità in tutti i settori aventi ripercussioni dirette o indirette sull'asilo, per apportare pieno sostegno alla cooperazione pratica nel settore e svolgere i suoi compiti in modo ottimale. Ė una fonte indipendente di informazioni su tutte le questioni rientranti in tali ambiti.

4.  L'Ufficio opera in condizioni che gli permettano di svolgere un ruolo di riferimento grazie all'indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell'assistenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, alla diligenza nell'espletare i compiti attribuitigli, e al supporto informatico necessario allo svolgimento del suo mandato.

5.  L'Ufficio svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e lavora in stretta cooperazione con essa e con l'ACNUR.

6.  L'Ufficio non dispone di alcun potere diretto o indiretto nella presa di decisioni, da parte delle autorità degli Stati membri, relative alle singole domande di protezione internazionale.

CAPO 2

COMPITI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Sezione 1

Sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo

Articolo 3

Scambio di informazioni e migliori prassi

L'Ufficio organizza, promuove e coordina ogni attività che permetta lo scambio di informazioni e l'individuazione e lo scambio delle migliori prassi fra gli Stati membri in materia d'asilo.

Articolo 4

Informazioni relative ai paesi d'origine

L'Ufficio organizza, promuove e coordina attività relative alle informazioni sui paesi d'origine, fra cui in particolare:

   a) la raccolta d'informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate relative ai paesi d'origine dei richiedenti asilo e delle persone che chiedono protezione internazionale in modo trasparente e imparziale, avvalendosi di ogni fonte pertinente, comprese le organizzazioni governative e non governative (ONG), le organizzazioni internazionali e le istituzioni dell'Unione europea;
   b) la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di un portale che raccolga tali informazioni nonché la garanzia che esso sia accessibile e trasparente;
   c) l'elaborazione di un formato e di una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'utilizzo di queste informazioni;
   d) l'analisi imparziale di queste informazioni e la stesura di relazioni sui paesi d'origine, conformemente alla lettera a), puntando a criteri di valutazione comuni.

Articolo 5

Sostegno ai trasferimenti intracomunitari dei beneficiari di protezione internazionale

Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione legata all'attuazione degli strumenti e meccanismi relativi ai trasferimenti intracomunitari ▌ dei beneficiari di protezione internazionale nell'Unione europea.

Articolo 6

Sostegno alla formazione

1.  L'Ufficio organizza, in stretta collaborazione con l'ACNUR e le ONG pertinenti, formazioni destinate ai membri di ogni amministrazione e giurisdizione nazionale e a qualsiasi tipo di servizio nazionale o altre entità ufficialmente coinvolte nella procedura d'asilo.

2.  L'Ufficio gestisce e sviluppa un curriculum europeo in materia d'asilo che assicura, quantomeno, una formazione sul diritto e sulle norme internazionali in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo, nonché sull'acquis comunitario in materia d'asilo.

3.  Le formazioni proposte dall'Ufficio possono essere generali, specifiche o tematiche.

4.  Le formazioni specifiche o tematiche riguardano in particolare:

   a) le questioni attinenti al trattamento delle domande d'asilo dei minori, delle persone vulnerabili e con esigenze specifiche;
   b) l'identificazione dei segni e indizi di tortura;
   c) le tecniche del colloquio;
   d) l'utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure d'asilo;
   e) le questioni attinenti alla produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi d'origine;
   f) specifiche questioni giuridiche o giurisprudenziali.

5.  Le azioni proposte sono dirette a garantire ai destinatari una formazione di alta qualità, e a definire principi chiave e migliori prassi ai fini di una maggiore convergenza delle prassi, dei metodi amministrativi e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali.

6.  Per gli esperti che fanno parte del pool di intervento in materia d'asilo di cui all'articolo 15, ▌ l'Ufficio organizza formazioni specializzate attinenti ai loro compiti e alle loro competenze, ed esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazioni specializzate ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale.

7.  L'Ufficio può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e le ONG sul loro territorio.

Articolo 7

Sostegno alla dimensione esterna della politica d'asilo

In accordo con la Commissione, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente alle questioni attinenti all'attuazione degli strumenti e dei meccanismi relativi alla dimensione esterna del sistema comune europeo di asilo.

L'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente al reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'Unione europea, tenendo presenti i principi di solidarietà e di ripartizione degli oneri.

Nell'ambito del suo mandato e conformemente all'articolo 49, l'Ufficio può promuovere il rafforzamento delle capacità di tali paesi nel contesto dei programmi di cooperazione regionale.

Sezione 2

Sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare

Articolo 8

Pressione particolare

L'Ufficio coordina e appoggia ogni azione comune a favore degli Stati membri sottoposti a pressione particolare, a causa segnatamente della loro situazione geografica o demografica o di situazioni caratterizzate dall'arrivo improvviso di un vasto numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale.

Articolo 9

Raccolta e analisi di informazioni

1.  Onde poter valutare le esigenze degli Stati membri sottoposti a pressione particolare l'Ufficio raccoglie, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, dall'ACNUR e da altre organizzazioni interessate, ogni informazione utile a individuare, preparare e definire misure d'urgenza per fronteggiare tali particolari pressioni, segnatamente nel quadro del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide(13).

2.  L'Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione e di assistenza nella raccolta iniziale di informazioni per aiutare gli Stati membri nella determinazione dello status, nonché la capacità d'accoglienza ai fini d'asilo negli Stati membri, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità nazionali responsabili in materia d'asilo.

Articolo 10

Azioni di sostegno agli Stati membri

L'Ufficio coordina ogni azione di sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, e segnatamente:

   a) predispone un sistema di allarme rapido per segnalare agli Stati membri e alla Commissione eventuali afflussi massicci di richiedenti protezione internazionale;
   b) su proposta della Commissione, applica un meccanismo vincolante di solidarietà per ridistribuire i beneficiari di protezione internazionale degli Stati membri con pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi d'asilo nazionali, in consultazione con l'ACNUR, in base a norme non discrezionali, trasparenti e inequivoche;
   c) coordina le azioni da intraprendere per gli Stati membri sottoposti a particolare pressione per facilitare la prima analisi delle domande d'asilo da parte delle autorità nazionali competenti;
   d) coordina azioni dirette ad aiutare gli Stati membri sotto pressione a preparare rapidamente adeguate strutture d'accoglienza, in particolare alloggi d'emergenza, mezzi di trasporto e assistenza medica;
   e) coordina le equipe di sostegno per l'asilo, le cui modalità di funzionamento sono stabilite al capo 3.

Sezione 3

Contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo

Articolo 11

Raccolta e scambio di informazioni

1.  L'Ufficio organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti per l'asilo, e fra queste ultime e la Commissione, per quanto riguarda l'attuazione dell'insieme degli strumenti rientranti nell'acquis comunitario in materia d'asilo. A tal fine può creare banche dati fattuali, giuridiche e di giurisprudenza riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, europeo e internazionale.

2.  L'Ufficio raccoglie in particolare informazioni:

   a) sul trattamento delle domande di protezione internazionale presso le amministrazioni e autorità nazionali;
   b) sulle legislazioni nazionali e i loro sviluppi in materia d'asilo, compresa la giurisprudenza.

Articolo 12

Relazioni e altri documenti dell'Ufficio

1.  L'Ufficio prepara ogni anno una relazione sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea, in cui valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi del presente regolamento e ne fa un'analisi comparativa globale, per permettere agli Stati membri di avere una conoscenza migliore delle buone prassi applicate e per rafforzare la qualità, la coerenza e l'efficacia del sistema comune europeo di asilo. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e alla Commissione.

2.  Su richiesta della Commissione, previo parere del comitato esecutivo di cui all'articolo 32, e in stretta consultazione con i suoi gruppi di lavoro e la Commissione, l'Ufficio può elaborare documenti tecnici riguardanti l'attuazione degli strumenti comunitari in materia d'asilo, quali in particolare linee direttrici o manuali operativi. L'ACNUR dovrebbe svolgere un ruolo preponderante nello sviluppo degli orientamenti dell'Unione europea per assicurare la compatibilità con le norme internazionali. Nel caso di temi sui quali esistono già orientamenti dell'ACNUR, questi ultimi dovrebbero servire da base per una cooperazione pratica per ridurre le divergenze che sorgono nella prassi.

3.  Su richiesta del Parlamento europeo, l'Ufficio può elaborare progetti di relazione su aspetti specifici dell'applicazione dell'acquis comunitario in materia d'asilo per quanto concerne la protezione internazionale.

CAPO 3

Equipe di sostegno per l'asilo

Articolo 13

Coordinamento

1.  Uno o più Stati membri sottoposti a pressione particolarepossono chiedere che l'Ufficio provveda all'invio di una ▌ equipe di sostegno per l'asilo ▌. Lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti comunicano in particolare una descrizione della situazione, eventuali obiettivi e le esigenze previste per l'invio, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1.

2.  In risposta a tale richiesta l'Ufficio può coordinare l'assistenza tecnica e operativa necessaria per lo Stato membro o gli Stati membri e l'invio, per un periodo limitato, dell'equipe di sostegno per l'asilo sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti, sulla base di un piano operativo, ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 14

Assistenza tecnica

Le equipe di sostegno per l'asilo apportano la propria competenza, come convenuto nel piano operativo di cui all'articolo 18, in particolare in materia di servizi d'interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo, nel quadro delle azioni di sostegno agli Stati membri svolte dall'Ufficio conformemente all'articolo 10.

Articolo 15

Pool di intervento in materia d'asilo

1.  Il comitato esecutivo dell'Ufficio, su proposta del direttore esecutivo della stesso, decide a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri sui profili e sul numero totale di esperti da mettere a disposizione per la costituzione delle equipe di sostegno per l'asilo (pool d'intervento in materia d'asilo). La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale degli esperti del pool.

2.  Gli Stati membri contribuiscono al pool d'intervento in materia d'asilo tramite un pool di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili, designando gli esperti corrispondenti ai profili richiesti.

Articolo 16

Invio delle equipe di sostegno per l'asilo

1.  Invio delle equipe di sostegno per l'asilo Gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell'Ufficio, il numero, i nomi e i profili degli esperti del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di un'equipe di sostegno. Gli Stati membri mettono a disposizione gli esperti su richiesta dell'Ufficio a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incida in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.

2.  Allorché gli Stati membri non siano in grado di fornire le competenze ritenute essenziali per il suo funzionamento, l'Ufficio può adottare le misure necessarie per ricorrere alla perizia di esperti e di organizzazioni competenti, ispirandosi all'esperienza del Forum consultivo.

3.  Nel determinare la composizione di un'equipe di sostegno per l'asilo in vista del suo invio, il direttore esecutivo dell'Ufficio tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. L'equipe di sostegno è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell'articolo 18.

Articolo 17

Procedura di decisione di invio delle equipe di sostegno

1.  La domanda d'invio di un'equipe di sostegno per l'asilo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l'invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell'Ufficio per valutare la situazione dello Stato membro richiedente.

2.  Il direttore esecutivo informa immediatamente il comitato esecutivo della domanda di invio delle equipe di sostegno per l'asilo.

3.  Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio delle equipe di sostegno per l'asilo quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda e notifica nel contempo, per iscritto, la decisione allo Stato membro richiedente e al comitato esecutivo, precisandone le motivazioni principali.

4.  Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più equipe di sostegno per l'asilo, l'Ufficio e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell'articolo 18.

5.  Subito dopo l'approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti degli esperti che parteciperanno alle equipe di sostegno. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all'articolo 19 e menziona la data prevista per l'operazione. Agli stessi viene trasmessa anche una copia del piano operativo.

6.  In caso di assenza o d'impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo sono prese dal capo unità che lo sostituisce.

Articolo 18

Piano operativo

1.  Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l'invio delle equipe di sostegno per l'asilo. Il piano operativo comporta i seguenti elementi:

   a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'invio, scopo operativo compreso;
   b) la durata prevedibile della missione delle equipe di sostegno;
   c) l'area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate;
   d) una descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche, anche in merito alle banche dati che i membri delle equipe di sostegno sono autorizzati a consultare e all'equipaggiamento che possono utilizzare nello Stato membro ospitante;
   e) la composizione delle equipe di sostegno.

2.  Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L'Ufficio trasmette immediatamente, agli Stati membri partecipanti, una copia del piano operativo modificato o adattato.

Articolo 19

Referente nazionale

Ciascuno Stato membro designa un referente nazionale incaricato di comunicare con l'Ufficio per tutte le questioni relative alle equipe di sostegno. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

Articolo 20

Referente comunitario

1.  Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell'Ufficio che intervengono in qualità di referenti comunitari incaricati del coordinamento, e ne informa lo Stato membro ospitante.

2.  Il referente comunitario agisce a nome dell'Ufficio per tutti gli aspetti relativi all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo e svolge in particolare le seguenti mansioni:

   a) funge da interfaccia tra l'Ufficio e lo Stato membro ospitante;
   b) funge da interfaccia tra l'Ufficio e i membri delle equipe di sostegno, fornendo assistenza, per conto dell'Ufficio, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;
   c) controlla la corretta attuazione del piano operativo;
   d) riferisce all'Ufficio su tutti gli aspetti dell'invio delle equipe di sostegno.

3.  Il direttore esecutivo dell'Ufficio può autorizzare i referenti a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull'esecuzione del piano operativo e sull'invio delle equipe di sostegno per l'asilo.

4.  Nell'esecuzione dei suoi compiti, il referente comunitario riceve istruzioni soltanto dall'Ufficio.

Articolo 21

Responsabilità civile

1.  Quando i membri di un'equipe di sostegno per l'asilo operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale.

2.  Ove tali danni siano causati da colpa grave o dolo, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d'origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.

3.  Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro d'origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a colpa grave o dolo.

4.  Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi deferite alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 239 del trattato.

5.  Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Ufficio sostiene le spese connesse ai danni causati all'equipaggiamento dell'Ufficio durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a colpa grave o dolo.

Articolo 22

Responsabilità penale

Durante la missione di un'equipe di sostegno per l'asilo, i membri dell'equipe sono assimilati ai funzionari dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

Articolo 23

Costi

L'Ufficio copre la totalità dei seguenti costi, sostenuti dagli Stati membri quando mettono a disposizione i loro esperti per l'invio delle equipe di sostegno per l'asilo:

   a) spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;
   b) costi di vaccinazione;
   c) costi relativi ad assicurazioni specifiche;
   d) costi di assistenza sanitaria;
   e) diaria, spese di alloggio comprese;
   f) costi relativi alle attrezzature tecniche dell'Ufficio.

CAPO 4

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 24

Organi dell'Ufficio

La struttura di direzione e gestione dell'Ufficio comprende:

   a) un consiglio d'amministrazione;
   b) un direttore esecutivo e il personale alle sue dipendenze;
   c) un comitato esecutivo;
   d) un forum consultivo.

Articolo 25

Composizione del consiglio d'amministrazione

1.  Il consiglio d'amministrazione si compone di un membro nominato da ciascuno Stato membro e di due membri nominati dalla Commissione.

2.  Ogni membro del consiglio d'amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Quando accompagna un membro del consiglio d'amministrazione, il supplente assiste senza diritto di voto.

3.  I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore dell'asilo.

4.  L'ACNUR è membro di diritto del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.

5.  Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni, rinnovabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

Articolo 26

Presidenza del consiglio d'amministrazione

1.  Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

2.  Il presidente e il vicepresidente hanno un mandato di tre anni rinnovabile un'unica volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio d'amministrazione in un qualsiasi momento del mandato, anche questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 27

Riunioni del consiglio d'amministrazione

1.  Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni.

2.  Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il presidente indice riunioni supplementari del consiglio d'amministrazione su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3.  Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

4.  I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

5.  L'Ufficio provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Modalità di voto

1.  Il consiglio d'amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Ogni membro avente tale diritto dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

2.  Il direttore esecutivo dell'Ufficio non ha diritto di voto.

3.  Il presidente partecipa al voto.

4.  Gli Stati membri che non partecipano all'integralità dell'acquis comunitario in materia d'asilo non prendono parte al voto quando il consiglio d'amministrazione deve deliberare, nell'ambito dei suoi poteri di gestione dell'Ufficio quali definiti all"articolo 29, sulla base di strumenti comunitari cui essi non partecipano.

5.  Il regolamento interno del consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità dettagliate di votazione, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove necessario.

Articolo 29

Funzioni del consiglio d'amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Ufficio esegua i compiti ad esso affidati. È l'organo di programmazione e di sorveglianza dell'Ufficio. In particolare:

   a) adotta il proprio regolamento interno;
   b) nomina il direttore esecutivo alle condizioni di cui all"articolo 30; esercita autorità disciplinare nei confronti di quest'ultimo e, se necessario, lo sospende o lo revoca;
   c) adotta la relazione generale sulle attività dell'Ufficio e la trasmette entro il 15 giugno dell'anno successivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti ║. La relazione generale è pubblica;
   d) adotta a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, entro il 30 settembre di ogni anno, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e previo parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Ufficio per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio e il programma di lavoro legislativo della Comunità nel pertinente campo dell'asilo;
   e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Ufficio a norma del capo 5;
   f) stabilisce le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all"articolo 43 del presente regolamento;
   g) decide riguardo al regime linguistico dell'Ufficio conformemente all"articolo 42;
   h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Ufficio e adotta la politica relativa al personale dell'Ufficio nel rispetto delle disposizioni di cui all"articolo 39;
   i) adotta, dopo aver chiesto il parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale;
   j) prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del mandato dell'Ufficio quale definito dal presente regolamento;
   k) prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, allo sviluppo dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale di informazioni di cui all'articolo 4, lettera b);
   l) prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, allo sviluppo delle strutture interne di lavoro dell'Ufficio;
   m) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo;
   n) adotta il proprio regolamento interno sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, previo parere della Commissione.

Articolo 30

Nomina del direttore esecutivo

1.  Il direttore esecutivo dell'Ufficio è nominato dal Consiglio d'amministrazione, per un periodo di cinque anni, conformemente alla procedura di cooperazione prevista nel presente articolo. Il direttore esecutivo è nominato in base ai suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di asilo e alle sue capacità amministrative e di gestione. La procedura di cooperazione è la seguente:

   a) in base ad un elenco redatto dalla Commissione in seguito ad un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente, i candidati sono invitati, prima della nomina, a prendere la parola davanti al Consiglio e alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande loro poste;
   b) il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i propri pareri e stabiliscono un ordine di preferenza;
   c) il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo presenti tali pareri.

   i risultati ottenuti dal direttore esecutivo;
   i compiti e le necessità dell'Ufficio per gli anni successivi.

2.  Il consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui i compiti e le necessità dell'Ufficio lo giustifichino, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

3.  Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

Articolo 31

Funzioni del direttore esecutivo

1.  L'Ufficio è gestito dal direttore esecutivo: questi è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e rende conto delle proprie attività al consiglio d'amministrazione.

2.  Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4.  Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.

5.  Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi unità. In caso di assenza o di impedimento un capo unità lo sostituisce.

6.  Il direttore è responsabile:

   a) ║ della gestione corrente dell'Ufficio;
   b) dell'elaborazione di proposte di programmi di lavoro per l'Ufficio, previo parere della Commissione;
   c) dell'attuazione di programmi di lavoro e decisioni adottati dal consiglio d'amministrazione;
   d) della preparazione delle relazioni sui paesi d'origine di cui all'articolo 4, lettera d);
   e) della preparazione del progetto di regolamento finanziario dell'Ufficio adottato dal consiglio d'amministrazione conformemente all"articolo 38 e delle sue misure di attuazione;
   f) della preparazione di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio e dell'esecuzione del bilancio;
   g) dell'esercizio nei confronti del personale dell'Ufficio delle competenze di cui all"articolo 39;
   h) ║ di tutte le questioni riguardanti il personale e dell'adozione di tutte le decisioni relative alla gestione dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale d'informazioni di cui all'articolo 4, lettera b);
   i) dell'adozione di ogni decisione riguardante la gestione delle strutture amministrative interne dell'Ufficio.

Articolo 32

Comitato esecutivo

1.  Onde accrescere l'efficacia e la rapidità dei propri lavori, l'Ufficio istituisce un comitato esecutivo di otto membri, nominati fra i membri del consiglio d'amministrazione.

2.  La Commissione è membro di diritto del comitato esecutivo. Il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio stabilisce le regole applicabili alla nomina degli altri membri del comitato esecutivo.

3.  Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente su invito del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno quattro volte all'anno. Le sue modalità di funzionamento vengono precisate nel regolamento interno dell'Ufficio e rese pubbliche.

4.  Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di durata pari al mandato dei membri del consiglio d'amministrazione.

5.  Il comitato esecutivo si riunisce se necessario per discutere questioni specifiche.

6.  Il comitato esecutivo ha il compito di consigliare il direttore esecutivo dell'Ufficio e di dare pareri al consiglio d'amministrazione, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, sul programma di lavoro dell'Ufficio, su ogni attività dell'Ufficio, e ogniqualvolta l'Ufficio debba prendere rapidamente delle decisioni, in particolare nell'ambito del capo 3 relativo all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo negli Stati membri sottoposti a particolare pressione.

7.  L'Ufficio fornisce al comitato esecutivo il necessario supporto tecnico e logistico nonché il servizio di segreteria per le sue riunioni.

8.  Ai lavori del comitato esecutivo, su richiesta di questo, possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'ACNUR.

9.  Il comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

Articolo 33

Gruppi di lavoro

1.  Nell'ambito del suo mandato, quale definito nel presente regolamento, l'Ufficio può costituire gruppi di lavoro composti da esperti delle autorità competenti degli Stati membri attive nel settore dell'asilo, compresi i giudici specializzati. Gli esperti possono essere sostituiti da supplenti nominati insieme ad essi.

2.  La Commissione partecipa di diritto ai gruppi di lavoro. I rappresentanti dell'ACNUR possono presenziare alle riunioni dei gruppi di lavoro dell'Ufficio, integralmente o in parte a seconda del carattere delle questioni affrontate.

3.  I gruppi di lavoro possono invitare a partecipare alle riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante, in particolare i rappresentanti delle ONG attive nel settore dell'asilo.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 34

Bilancio

1.  Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio costituiscono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio. ║

2.  Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Ufficio devono risultare in pareggio.

3.  Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Ufficio comprendono:

   a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea;
   b) contributi volontari degli Stati membri;
   c) i diritti percepiti per pubblicazioni, formazione o qualsiasi altro servizio fornito dall'Ufficio.

4.  Le spese dell'Ufficio comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall'Ufficio.

Articolo 35

Stesura del bilancio

1.  Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'anno successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio d'amministrazione.

2.  Il consiglio d'amministrazione, sulla base di tale progetto, prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio finanziario successivo.

3.  Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio è trasmesso alla Commissione entro il 10 febbraio. La versione definitiva dello stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmessa dal consiglio d'amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo.

4.  La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (l'"autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

5.  Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

6.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Ufficio.

7.  L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Ufficio.

8.  Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Ufficio, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9.  Il consiglio d'amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

10.  Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato l'intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di notifica del progetto.

Articolo 36

Esecuzione del bilancio

1.  Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Ufficio.

2.  Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 37

Rendicontazione e discarico

1.  Entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'Ufficio comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

2.  Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Ufficio accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Ufficio, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo redige i conti definitivi dell'Ufficio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.

4.  Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Ufficio.

5.  Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi corredati del parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.  I conti definitivi vengono pubblicati.

7.  Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate e trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

8.  Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

9.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 38

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Ufficio è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione ║, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ║ che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(14), solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Ufficio e previo accordo della Commissione.

CAPO 6

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 39

Personale

1.  Al personale dell'Ufficio e al suo direttore esecutivo si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime.

2.  Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3.  Nei confronti del proprio personale, l'Ufficio esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.  Il consiglio d'amministrazione può adottare disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Ufficio.

Articolo 40

Privilegi e immunità

All'Ufficio si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

CAPO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41

Status giuridico

1.  L'Ufficio è un organismo comunitario istituito a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ed è dotato di personalità giuridica.

2.  L'Ufficio gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.  L'Ufficio è rappresentato dal direttore esecutivo.

4.  La sede dell'Ufficio è stabilita a […]║.

Articolo 42

Regime linguistico

1.  All'Ufficio si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea(15).

2.  Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, la relazione generale annuale sulle attività dell'Ufficio e il programma di lavoro annuale dell'Ufficio di cui all'articolo 29, lettere c) e d), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3.  I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Ufficio sono forniti dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

4.  Il consiglio d'amministrazione definisce le modalità pratiche d'attuazione del regime linguistico.

Articolo 43

Accesso ai documenti

1.  L'Ufficio mette a punto buone prassi amministrative che garantiscano la massima trasparenza possibile per quanto concerne le sue attività. Ai documenti in possesso dell'Ufficio si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 ║.

2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio d'amministrazione adotta le modalità pratiche d'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.  Le decisioni adottate dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 195 e 230 del trattato.

4.  Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001║.

Articolo 44

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.  L'Ufficio applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione(16), in particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

2.  L'Ufficio applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione ║.

Articolo 45

Lotta antifrode

1.  Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.  L'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Ufficio.

3.  Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di attuazione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari delle risorse dell'Ufficio e gli agenti responsabili della loro allocazione.

Articolo 46

Regime di responsabilità

1.  La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2.  La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Ufficio.

3.  In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4.  La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.  La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 47

Valutazione e revisione

1.  Entro tre anni dalla data in cui l'Ufficio diventa operativo ai sensi dell'articolo 54 l'Ufficio commissiona una valutazione, esterna e indipendente, dei propri risultati sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione concerne l'impatto dell'Ufficio per quanto riguarda la cooperazione pratica in materia d'asilo e il sistema comune europeo di asilo. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o ampliare i compiti dell'Ufficio e le conseguenze finanziarie di tale modifica o ampliamento, ed esamina l'adeguatezza della struttura di gestione all'adempimento dei compiti dell'Ufficio. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale.

2.  Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 48

Controllo amministrativo

L'azione dell'Ufficio è sottoposta al controllo del Mediatore, ai sensi dell'articolo 195 del trattato.

Articolo 49

Cooperazione con paesi terzi e associati

1.  Alle attività dell'Ufficio possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità ║ accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento. Conformemente alle pertinenti disposizioni di tali accordi, vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di quei paesi ai lavori dell'Ufficio, comprese disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Ufficio, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari ║ e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2.  Per le questioni che rientrano nelle sue attività, nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti e in accordo con la Commissione, nonché nei limiti del proprio mandato, l'Ufficio agevola la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne. Può altresì cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, su aspetti tecnici dei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 50

Cooperazione con l'ACNUR

L'Ufficio coopera con l'ACNUR nei settori disciplinati dal presente regolamento, nel quadro di accordi di lavoro conclusi con tale organizzazione.

L'Ufficio può concedere all'ACNUR sovvenzioni, per finanziare azioni che gli permettano di avvalersi, in modo stabile e durevole, della competenza e dell'esperienza in materia d'asilo di tale organizzazione. Le sovvenzioni rientrano nell'ambito delle relazioni privilegiate di cooperazione fra l'Ufficio e l'ACNUR, quali definite al presente articolo così come all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 2 e all'articolo 51, paragrafo 4. Conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario nonché delle sue modalità di attuazione.

Articolo 51

Forum consultivo

1.  L'Ufficio coopera strettamente con le organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della politica d'asilo a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum consultivo.

2.  Le autorità locali che hanno competenze e un ruolo significativi in materia di politica di asilo, sono incluse nel forum consultivo.

3.  Il forum consultivo costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Esso assicura una stretta cooperazione tra l'Ufficio e le parti interessate.

4.  Il forum consultivo è aperto a tutte le parti interessate e competenti di cui al paragrafo 1. L'Ufficio si rivolge ai membri del forum consultivo in funzione delle esigenze specifiche riguardanti settori individuati come prioritari per l'attività dell'Ufficio.

L'ACNUR è membro di diritto del forum consultivo.

5.  L'Ufficio invita il forum consultivo in particolare a:

   a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell'articolo 29, lettera d);
   b) fornire un feedback al consiglio d'amministrazione e proporre il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 29, lettera c), e alla relazione annuale sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea di cui all'articolo 12, paragrafo 1; e
   c) comunicare al direttore esecutivo e al consiglio d'amministrazione i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per l'attività dell'Ufficio.

6.  Il coordinamento del forum consultivo è posto sotto l'autorità del direttore esecutivo.

7.  Il forum consultivo si riunisce almeno due volte all'anno.

Articolo 52

Cooperazione con FRONTEX, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, con altri organismi comunitari e con le organizzazioni internazionali

L'Ufficio coopera con gli organismi comunitari che svolgono attività legate al suo settore di competenza, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ║, così come con organizzazioni internazionali nei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle disposizioni del trattato ║ e alle disposizioni relative alla competenza di tali organismi.

La cooperazione permette di creare sinergie fra i diversi organismi interessati e di evitare doppioni e ridondanze nei lavori svolti nell'ambito dei loro diversi mandati.

Articolo 53

Accordo sulla sede e condizioni operative

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Ufficio nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo dell'Ufficio, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Ufficio e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'Ufficio e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti.

Articolo 54

Inizio delle attività dell'Ufficio

L'Ufficio diventa operativo entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Ufficio finché questo non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

A tale scopo:

   fino a quando il direttore esecutivo dell'Ufficio non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio d'amministrazione alle condizioni di cui all'articolo 30, un funzionario della Commissione può farne le veci in qualità di direttore ad interim;
   dei funzionari della Commissione possono svolgere, sotto la responsabilità del direttore ad interim o del direttore esecutivo, i compiti assegnati all'Ufficio.

Il direttore ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Ufficio, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per Il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU C ║
(3) GU C ║
(4) Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(6) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
(7) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(9) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(10) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(11) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(12) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(13) GU L ..., pag. ...
(14) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(15) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
(16) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


Accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi su questioni settoriali e sul diritto applicabile agli obblighi contrattuali e non contrattuali ***I
PDF 189kWORD 39k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))
P6_TA(2009)0380A6-0270/2009

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0893),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c), 65 e 67, paragrafo 5, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0001/2009),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0270/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi su particolari aspetti concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

P6_TC1-COD(2008)0259


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 662/2009)


Programma MEDIA Mundus di cooperazione con i paesi terzi nel settore audiovisivo ***I
PDF 186kWORD 32k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi denominato MEDIA Mundus (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))
P6_TA(2009)0381A6-0260/2009

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0892),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 150, paragrafo 4 e 157, paragrafo 3 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0011/2009),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0260/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione della decisione 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus)

P6_TC1-COD(2008)0258


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1041/2009/CE)


Norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ***I
PDF 188kWORD 30k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))
P6_TA(2009)0382A6-0274/2009

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0121),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0097/2009),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0274/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

P6_TC1-COD(2009)0042


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 545/2009)


Accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi sulle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari *
PDF 472kWORD 230k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))
P6_TA(2009)0383A6-0265/2009

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0894),

–   visti l'articolo 61, lettera c), l'articolo 65 e l'articolo 67, paragrafi 2 e 5, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0035/2009),

–   visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0265/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Titolo
Proposta di regolamento del Consiglio del […] che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
Proposta di regolamento del Consiglio del […] che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, le questioni di responsabilità genitoriale e le questioni relative alle obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
(1)  Il titolo IV della Parte Tre del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi.
(2)  La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi. Tali accordi, molto numerosi, rispecchiano spesso legami speciali tra uno Stato membro e un determinato paese terzo e sono volti a fornire un quadro giuridico adeguato per rispondere alle necessità specifiche delle parti interessate.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  L'articolo 307 del trattato CE esige che siano eliminate tutte le incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione degli accordi.
(3)  L'articolo 307 del trattato CE esige che gli Stati membri adottino tutte le misure appropriate per eliminare tutte le incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione di tali accordi.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Può inoltre sussistere la necessità di concludere nuovi accordi con i paesi terzi per disciplinare settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato CE.
(4)  Onde creare un quadro giuridico adeguato per rispondere alle necessità specifiche di un determinato Stato membro nelle sue relazioni con un paese terzo, può inoltre sussistere la necessità evidente di concludere nuovi accordi con i paesi terzi relativi a settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV della Parte Tre del trattato CE.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esterna esclusiva a negoziare e concludere accordi internazionali con i paesi terzi in una serie di importanti materie enunciate nel titolo IV del trattato CE. In particolare, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere accordi internazionali con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme fissate, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I"), in particolare quelle concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
(5)  La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a negoziare e concludere un accordo internazionale quale la Convenzione di Lugano con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I") concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale1.
_______________
1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Pertanto, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, spetta alla Comunità concludere tali accordi tra la Comunità e un paese terzo, nell'ambito delle sue competenze.
(6)  Spetta alla Comunità concludere, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, tali accordi tra la Comunità e un paese terzo sulle questioni che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  L'articolo 10 del trattato CE esige che gli Stati membri facilitino la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Questo dovere di leale collaborazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza comunitaria.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Occorre valutare se la Comunità ha un interesse attuale sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Di conseguenza è necessario istituire una procedura dal duplice obiettivo: primo, permettere alla Comunità di valutare se ha un interesse sufficiente a concludere un particolare accordo bilaterale; secondo, autorizzare gli Stati membri a concludere l'accordo in questione ove la Comunità non abbia un intereresse attuale sufficiente a concluderlo direttamente.
soppresso
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  È necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell'accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. Proprio perché deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura proposta va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.
(9)   Riguardo agli accordi con paesi terzi su specifiche questioni di giustizia civile che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità, è necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare la competenza esterna per concludere un accordo tramite un mandato di negoziato già esistente o previsto. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. Essa va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato o i paesi terzi interessati. Due accordi si dovrebbero considerare accordi aventi lo stesso oggetto solo se e nella misura in cui disciplinano nel merito le stesse questioni giuridiche specifiche. Non si dovrebbero considerare disposizioni aventi lo stesso soggetto le disposizioni che si limitano ad affermare l'intenzione generale di cooperare su tali questioni.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter)  Determinati accordi regionali previsti in atti giuridici comunitari dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)
(9 quater)  La Commissione dovrebbe definire priorità al fine di sviluppare le relazioni esterne della Comunità nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, conformemente agli orientamenti che il Consiglio potrà adottare in futuro.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  È opportuno limitare l'applicazione del presente regolamento agli accordi riguardanti aspetti settoriali connessi alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
soppresso
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Onde evitare che un accordo proposto da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, è necessario che sia richiesta un'autorizzazione tanto per avviare o proseguire i negoziati che per concludere un accordo. Ciò consentirebbe alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell"(eventuale) esito dei negoziati sul diritto comunitario. Nei casi pertinenti, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere che negli accordi proposti siano inserite clausole particolari.
(11)  Onde evitare che un accordo previsto da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme e pregiudichi altresì la politica comunitaria in materia di relazioni esterne definita dalla Comunità, lo Stato membro in questione dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione le sue intenzioni in vista dell'ottenimento di un'autorizzazione per avviare o proseguire i negoziati formali su un accordo come pure sulla conclusione di un tale accordo. Tale notifica dovrebbe essere effettuata a mezzo lettera o per via elettronica e contenere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per consentire alla Commissione di valutare l'impatto atteso sul diritto comunitario dell'esito dei negoziati.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Sarebbe opportuno valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo interessato o, se del caso, se ha un interesse sufficiente a sostituire un accordo bilaterale esistente tra uno Stato membro e un paese terzo con un accordo comunitario.
A tal fine, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica ricevuta dalla Commissione riguardante un accordo previsto da un determinato Stato membro affinché possano manifestare interesse ad aderire all'iniziativa dello Stato membro notificante. Se, da questo scambio di informazioni, emerge un interesse della Comunità, la Commissione dovrebbe valutare l'eventualità di proporre un mandato di negoziato ai fini della conclusione di un accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter)  Se la Commissione chiede ad uno Stato membro informazioni supplementari in ordine alla valutazione che effettua per stabilire se lo Stato membro in questione debba essere autorizzato ad avviare negoziati con uno o più paesi terzi, tale richiesta non dovrebbe incidere sulla durata del periodo entro il quale la Commissione deve adottare una decisione motivata sulla richiesta dello Stato membro in questione di avviare detti negoziati.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)
(11 quater)  All'atto di autorizzare l'avvio di negoziati ufficiali, la Commissione dovrebbe avere, se del caso, la facoltà di proporre direttive di negoziato o chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo proposto. La Commissione dovrebbe essere tenuta pienamente al corrente durante tutte le fasi del negoziato per quanto riguarda le questioni rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e può essere autorizzata a partecipare in veste di osservatore alle deliberazioni attinenti a tali questioni.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 11 quinquies (nuovo)
(11 quinquies)  In sede di notifica alla Commissione della loro intenzione di avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri devono informare la Commissione degli elementi che sono pertinenti per la valutazione che essa deve effettuare. L'autorizzazione da parte della Commissione ed eventuali orientamenti per i negoziati o, a seconda dei casi, il rifiuto da parte della Commissione dovrebbero riguardare unicamente aspetti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 11 sexies (nuovo)
(11 sexies)  È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri siano informati di qualsiasi notifica alla Commissione riguardante accordi proposti o negoziati e di qualsiasi decisione motivata adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero tuttavia rispettare pienamente gli eventuali requisiti di riservatezza applicabili.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 11 septies (nuovo)
(11 septies)  È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione provvedano a che le informazioni considerate riservate siano trattate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione1.
_______________
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 11 octies (nuovo)
(11 octies)  Qualora la Commissione, in base alle sue valutazioni, non intenda autorizzare l'avvio di negoziati ufficiali o la conclusione di un accordo negoziato, è opportuno che trasmetta un parere allo Stato membro interessato prima di formulare la sua decisione motivata. In caso di conclusione di un accordo negoziato, il parere dovrebbe essere trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Affinché l'accordo non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo devecontemplare una clausola di denuncia nell'eventualità che la Comunità concluda un accordo avente lo stesso oggetto con il medesimo paese terzo.
(12)  Affinché l'accordo negoziato non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo dovrebbeprevederne la denuncia in parte o in toto nell'eventualità di un successivo accordo avente lo stesso oggetto tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il medesimo paese terzo o prevedere la sostituzione diretta delle norme pertinenti con quelle del nuovo accordo.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Occorre prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri abbiano già avviato negoziati con un paese terzo o li abbiano già conclusi ma ancora non abbia acconsentito a essere vincolati dall'accordo.
(13)  È opportuno prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro abbia già avviato negoziati con un paese terzo o li abbia già conclusi ma ancora non abbia acconsentito a essere vincolato dall'accordo.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Onde garantire che sia acquisita un'esperienza sufficiente sull'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione presenti la sua relazione non prima di otto anni dopo la sua adozione. Nell'esercizio delle sue prerogative, nella sua relazione la Commissione dovrebbe confermare la natura temporanea del presente regolamento o esaminare l'opportunità di sostituirlo con un altro regolamento che copra le stesse materie o che includa anche altre materie rientranti nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità e disciplinate da altri strumenti comunitari.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  Qualora la relazione che dovrà essere presentata dalla Commissione confermi la natura temporanea del presente regolamento, uno Stato membro dovrebbe essere ancora in grado, dopo la presentazione della relazione, di notificare alla Commissione i negoziati in corso o già annunciati, al fine di ottenere l'autorizzazione ad avviare negoziati ufficiali.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
soppresso
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.
(15)  In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento nella misura in cui hanno partecipato all'adozione e all'applicazione dei regolamenti contemplati dal presente regolamento, ovvero li hanno accettati dopo la loro adozione.
(16)  A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno comunicato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo, o a negoziare e concludere un nuovo accordo bilaterale alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.
1.  Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente, o a negoziare e concludere un nuovo accordo alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.
Tale procedura lascia impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
2.  Il presente regolamento si applica agli accordi riguardanti aspetti che rientrano, totalmente o in parte, nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/20031 e del regolamento (CE) n. 4/20092, nella misura in cui tali aspetti rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità.
___________
1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
___________
2 Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7del 10.1.2009, pag. 1).
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato o con i paesi terzi interessati.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
1.  Ai fini del presente regolamento, per "accordo" si intende un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo.
1.  Ai fini del presente regolamento, per "accordo" si intende:
a) un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;
b) gli accordi regionali di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003, fatti salvi l'articolo 59, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, di tale regolamento, e all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
2.  Ai fini del presente regolamento, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione.
1.  Lo Stato membro che intende avviare negoziati per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione nel termine più breve possibile prima dell'avvio previsto di negoziati ufficiali.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  Alla notifica è acclusa una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta del paese terzo interessato (se disponibile) con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica le finalità dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare, e altre informazioni pertinenti.
2.  Alla notifica è acclusa, se del caso, una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta, con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica l'oggetto dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare nell'accordo previsto, ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare. Lo Stato membro può fornire altre informazioni supplementari.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  La notifica è effettuata almeno tre mesi prima del previsto avvio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.
soppresso
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può proseguire i negoziati con il paese terzo interessato. Se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto, la Commissione respinge automaticamente la domanda dello Stato membro.
1.  Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può avviare i negoziati.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea
2.  Se la Comunità non ha ancora concluso un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito della sua valutazione, se in un prossimo futuro è prevista l'adozione di un accordo dello stesso tenore tra la Comunità e il paese terzo interessato. Se non è previsto accordo, la Commissione può concedere l'autorizzazione purchéricorrano le due seguenti condizioni:
2.  La Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito di tale valutazione, se nel corso dei 24 mesi successivi è previsto espressamente un mandato negoziale in vista di un accordo tra la Comunità e il paese terzo o i paesi terzi interessati. Se non è previsto un accordo, la Commissione verifica chesiano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
a) lo Stato membro interessato dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano; e
a) lo Stato membro interessato fornisce informazioni da cui risulta avere un interesse specifico a concludere un accordo con il paese terzo, in ragione dei rapporti economici, geografici, culturali, storici, sociali o politici che lo lega allo Stato membro interessato;
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
b) la Commissione constata che l'accordo proposto ha un impatto limitato sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono.
b) sulla scorta delle informazioni fornite dallo Stato membro, l'accordo proposto sembra non invalidare il diritto comunitario né pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme; e
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) l'accordo previsto non pregiudica l'oggetto e la finalità della politica comunitaria in materia di relazioni esterne definita dalla Comunità.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro risultano insufficienti ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1
1.  La Commissione, alla luce delle condizioni di cui all"articolo 4, se ritiene che nulla osti all'accordo può autorizzare lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione con il paese terzo interessato. Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.
1.  Se l'accordo proposto soddisfa le condizioni di cui all"articolo 4, paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione. Se necessario, la Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo previsto siano inserite clausole particolari.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2
2.  L'accordo contempla una clausola di denuncia nell'eventualità che la Comunità concluda un accordo avente lo stesso oggetto con il medesimo paese terzo. Tale clausola recita: "(denominazione dello Stato membro) denuncerà l'accordo qualora la Comunità europea dovesse concludere un accordo con (denominazione del paese terzo) avente ad oggetto la stessa materia di giustizia civile disciplinata dal presente accordo".
2.  L'accordo contempla una clausola che prevede:
a) la denuncia totale o parziale nell'eventualità della conclusione di un successivo accordo avente lo stesso oggetto tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il medesimo o i medesimi paesi terzi, oppure
b) la sostituzione diretta delle pertinenti norme dell'accordo, prevedendone successivamente la conclusione di un altro, avente lo stesso oggetto, tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il paese terzo o i paesi terzi.
La clausola di cui alla lettera a) è formulata nel modo seguente: "(denominazione dello Stato membro) denuncerà in parte o in toto il presente accordo qualora la Comunità europea o la Comunità europea e i suoi Stati membri dovessero concludere un accordo con (denominazione del paese terzo o dei paesi terzi) avente ad oggetto la stessa materia di giustizia civile disciplinata dal presente accordo".
La clausola di cui alla lettera b) è formulata nel modo seguente: "L'accordo/le norme (precisare) cessano di applicarsi il giorno in cui entra in vigore un accordo tra la Comunità europea o la Comunità europea e i suoi Stati membri e (denominazione del paese terzo o dei paesi terzi) in ordine alla stessa materia disciplinata dall'accordo/dalle disposizione in oggetto".
La Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.
soppresso
La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Rifiuto di autorizzare l'avvio di negoziati formali
1.  Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 4, la Commissione non intende autorizzare l'avvio di negoziati formali sull'accordo proposto, essa trasmette un parere allo Stato membro interessato entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.
2.  Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di conseguire una soluzione.
3.  Qualora lo Stato membro interessato non chieda alla Commissione di avviare discussioni entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.
4.  Nell'eventualità in cui si tengano discussioni a norma del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 6
La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice. Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.
La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice per quanto attiene alle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Prima di siglare l'accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e le fornisce il testo dell'accordo.
1.  Prima di firmare l'accordo negoziato, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e le fornisce il testo dell'accordo.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto rischi di rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme.
2.  Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato:
a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b bis);
b) soddisfa la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), nella misura in cui sussistano circostanze nuove ed eccezionali in relazione a tale condizione, nonché
c) soddisfa il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
3.  Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro non è autorizzato a concludere l'accordo.
soppresso
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
4.  Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può essere autorizzato a concludere l'accordo.
4.  Se i negoziati hanno prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro è autorizzato dalla Commissione a concludere l'accordo.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1
5.  La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3.
soppresso
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2
La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.
5.  La Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Rifiuto di autorizzare la conclusione dell'accordo
1.  Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell'accordo negoziato, essa trasmette un parere al Parlamento europeo e al Consiglio entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2.  Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di conseguire una soluzione.
3.  Qualora lo Stato membro interessato non chieda alla Commissione di avviare discussioni entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
4.  Nell'eventualità in cui si tengano discussioni a norma del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.
5.  La Commissione notifica la decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro trenta giorni dall'adozione della stessa.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 8
Articolo 8
soppresso
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita da un comitato.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.
4.  Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Informazione del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri
Fatti salvi i requisiti di riservatezza, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri le notifiche ricevute a norma degli articoli 3 e 7 e, se necessario, la documentazione di accompagnamento nonché tutte le sue decisioni motivate a norma degli articoli 5, 5 bis, 7 e 7 bis.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 8 ter (nuovo)
Articolo 8 ter
Riservatezza
1.  Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 2 bis e all'articolo 7 lo Stato membro interessato può indicare se determinate informazioni trasmesse debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.
2.  La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo con un paese terzo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 4 a 7.
1.  Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli articoli da 3 a 7 bis.
Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.
Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5.
2.  Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5 e l'articolo 7 bis.
Nel decidere se autorizzare o meno la conclusione dell'accordo, la Commissione valuta altresì se sussistono ostacoli all'accordo alla luce delle condizioni di cui all'articolo 4.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 10
Entro il 1º gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di un'appropriata proposta legislativa.
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento non prima che siano trascorsi otto anni dalla sua entrata in vigore.
2.  La relazione
a) conferma l'opportunità della scadenza del presente regolamento alla data fissata conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 1, oppure
b) raccomanda che il presente regolamento sia sostituito entro tale data da un nuovo regolamento.
3.  Se la relazione raccomanda la sostituzione del presente regolamento come indicato al paragrafo 2, lettera b), essa è corredata di un'appropriata proposta legislativa.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Scadenza
1.  Il presente regolamento scade 3 anni dopo la presentazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 10.
Il periodo di 3 anni inizia a decorrere il primo giorno del mese che segue l'ultima presentazione della relazione al Parlamento europeo oppure al Consiglio, se successiva.
2.  Nonostante la scadenza del presente regolamento alla data fissata conformemente al paragrafo 1, tutti i negoziati in corso a tale data, avviati da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ai fini della modifica di un accordo esistente o della negoziazione e conclusione di un nuovo accordo, possono essere proseguiti e completati alle condizioni definite nel presente regolamento.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2014.

Situazione nella Repubblica moldova
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla situazione nella Repubblica moldova
P6_TA(2009)0384RC-B6-0262/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica moldova, in particolare quella del 24 febbraio 2005 sulle elezioni parlamentari in Moldova(1), nonché quelle sulla politica europea di vicinato (PEV) e sulla cooperazione regionale nel Mar Nero,

–   viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni in esito alla riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Repubblica moldova del 22 e 23 ottobre 2008,

–   visto il documento strategico della Commissione del 2004, ivi compresa la relazione per paese sulla Repubblica moldova,

–   visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra la Repubblica moldova e l'Unione europea, firmato il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1° luglio 1998,

–   vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2008 sul partenariato orientale (COM(2008)0823),

–   visti gli aiuti forniti dall'Unione europea alla Repubblica moldova nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), compresi quelli per il progetto intitolato "Sostegno elettorale alla Repubblica moldova", che ha fornito assistenza finanziaria a sostegno di elezioni libere ed eque nella Repubblica moldova,

–   visti il piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV) UE-Repubblica moldova, adottato in occasione della settima riunione del Consiglio di cooperazione UE-Moldova il 22 febbraio 2005, nonché le relazioni annuali sui progressi compiuti dalla Repubblica moldova,

–   visto l'accordo di agevolazione dei visti UE-Repubblica moldova, sottoscritto nel 2007,

–   viste la dichiarazione relativa ai risultati preliminari e alle conclusioni della missione internazionale di osservazione elettorale (MIOE) nella Repubblica moldova in occasione delle elezioni parlamentari del 5 aprile 2009 e la relazione post-elettorale elaborata dall'ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODIHR) per il periodo dal 6 al 17 aprile 2009,

–   vista la dichiarazione congiunta del 9 aprile 2009 dei ministri degli affari esteri di Francia, Repubblica Ceca e Svezia sulla situazione nella Repubblica moldova,

–   viste le dichiarazioni della Presidenza dell'Unione europea del 7 e 8 aprile 2009 sulla situazione nella Repubblica moldova,

–   visti le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 27-28 aprile 2009 e lo scambio di opinioni su questo tema con la Presidenza dell'Unione europea, che ha avuto luogo durante la riunione della commissione per gli affari esteri del Parlamento, in data 28 aprile 2009,

–   viste le dichiarazioni del 7 e 11 aprile 2009 di Javier Solana, Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la PESC, sulla situazione nella Repubblica moldova,

–   viste le dichiarazioni del 6, 7 e 11 aprile 2009 di Benita Ferrero-Waldner, Commissario per le relazioni esterne, sulla situazione nella Repubblica moldova,

–   vista la dichiarazione del 12 aprile 2009 del Country Team dell'ONU nella Repubblica moldova,

–   vista la risoluzione n. 1280 del Consiglio d'Europa, del 24 aprile 2002,

–   visto il memorandum di Amnesty International sulla Moldova, del 17 aprile 2009, sulla situazione nella Repubblica moldova durante e dopo gli avvenimenti del 7 aprile 2009,

–   vista la relazione della delegazione ad hoc del Parlamento nella Repubblica moldova, che ha visitato il paese dal 26 al 29 aprile 2009,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che la PEV e il partenariato orientale, di imminente varo, riconoscono le aspirazioni europee della Repubblica moldova e l'importanza della Moldova come paese con profondi legami storici, culturali ed economici con gli Stati membri dell'Unione europea,

B.   considerando che il piano d'azione UE-Repubblica moldova mira a promuovere riforme politiche e istituzionali nella Repubblica moldova anche in settori quali democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, l'indipendenza del potere giudiziario e la libertà dei mezzi di comunicazione nonché le relazioni di buon vicinato,

C.   considerando che uno degli obiettivi prevede l'avvio, nel giugno 2009, dei negoziati sul nuovo accordo tra la Repubblica moldova e l'Unione europea nell'ambito del Consiglio di cooperazione UE-Moldova,

D.   considerando che la Repubblica moldova è un membro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE e si è quindi impegnata in una reale promozione della democrazia e del rispetto dei diritti umani, in particolare nel campo della prevenzione e della lotta contro la tortura, i maltrattamenti e altri trattamenti inumani e degradanti,

E.   considerando che il 5 aprile 2009 si sono tenute nella Repubblica moldova elezioni parlamentari e considerando che queste sono state monitorate da una MIOE composta da rappresentanti dell'OSCE/ODIHR e del Parlamento europeo, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

F.   considerando che durante il periodo pre-elettorale sono state espresse gravi preoccupazioni in merito al controllo del governo sui media pubblici, alle intimidazioni e molestie nei confronti di leader dell'opposizione e dei media privati e all'uso improprio di risorse amministrative a favore del partito di governo,

G.   considerando che tra 500 000 e 1 milione di moldavi vivono all'estero e che prima delle elezioni del 5 aprile 2009 sono stati inviati alle autorità moldave numerosi appelli, sottoscritti da un gran numero di ONG e associazioni della diaspora moldava, di cui uno a febbraio 2009 indirizzato al presidente della Repubblica moldova, al Presidente del Parlamento europeo e al Primo ministro della Repubblica moldova, riguardo alla privazione del diritto di voto dei moldavi che vivono all'estero, che sono stati ignorati; visto che il numero di elettori moldavi che risiedono al di fuori della Repubblica moldova è molto limitato (22 000),

H.   considerando che le autorità di fatto della regione separatista della Transnistria hanno impedito a un ampio numero di cittadini moldavi di partecipare alle elezioni,

I.   considerando che la MIOE ha concluso nei propri risultati preliminari, che le elezioni hanno rispettato molti standard e impegni internazionali, ma che sono necessari ulteriori miglioramenti per garantire un processo elettorale libero da indebite interferenze amministrative e per rafforzare la fiducia della popolazione,

J.   considerando che i partiti di opposizione e il gruppo noto come la Coalizione 2009 hanno lamentato massicce irregolarità durante le elezioni del 5 aprile 2009 nella preparazione delle liste elettorali e delle liste supplementari, nonché nel conteggio e nella tabulazione,

K.   considerando che, dopo un nuovo conteggio, i risultati finali delle elezioni sono stati pubblicati dalla commissione elettorale centrale il 21 aprile 2009 e convalidati dalla Corte costituzionale il 22 aprile 2009,

L.   considerando che gli eventi successivi alle elezioni sono stati caratterizzati da violenze e da una massiccia campagna di intimidazione e di violenza condotta dal governo moldavo, che hanno messo in dubbio l'impegno delle autorità moldave a favore dei valori democratici e dei diritti umani e la fiducia dei cittadini in tali autorità,

M.   considerando che le proteste pacifiche sono state generate da dubbi sulla correttezza delle elezioni e dalla sfiducia nelle istituzioni pubbliche, comprese quelle che hanno gestito il processo elettorale, e che deplorevoli atti di violenza e vandalismo sono stati sfruttati dalle autorità per intimidire la società civile rispondendo in maniera violenta e sproporzionata e limitando ulteriormente i già fragili diritti e libertà fondamentali dei cittadini moldavi,

N.   considerando che è riconosciuto che almeno 310 persone sono state arrestate e detenute, che un certo numero di coloro che sono stati arrestati sono ancora in carcere e che, al momento dell'arresto, i detenuti hanno subito maltrattamenti sistematici presso le stazioni di polizia, in una misura che può essere considerata come tortura,

O.   considerando che le percosse e gli arresti ingiustificati dei civili da parte di unità di polizia non identificate sembravano non essere volti a pacificare la situazione, ma piuttosto a condurre atti deliberati di repressione,

P.   considerando che persistono nel paese gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità moldave, vessazioni ingiustificate di rappresentanti della società civile e di manifestanti e atti di mancanza di rispetto per lo Stato di diritto e le convenzioni europee di cui la Repubblica moldova è firmataria,

Q.   considerando che il governo moldavo ha accusato la Romania di coinvolgimento nelle manifestazioni post-elettorali e ha espulso l'ambasciatore romeno; considerando che il governo moldavo ha inoltre ripristinato l'obbligo del visto per i cittadini di detto Stato membro dell'Unione europea,

R.   considerando che va sottolineato che non è emersa alcuna indicazione o prova seria sulla cui base uno Stato membro dell'Unione europea potesse essere accusato di essere responsabile dei violenti eventi delle scorse settimane,

S.   considerando che un partenariato reale ed equilibrato può essere conseguito solamente sulla base di valori comuni per quanto riguarda, in particolare, la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà civili,

T.   considerando che l'Unione europea sta cercando di conseguire, mediante il suo programma per un partenariato orientale, una maggiore stabilità, una migliore governance e un maggiore sviluppo economico nella Repubblica moldova e negli altri paesi alle proprie frontiere orientali,

1.   sottolinea l'importanza di relazioni più strette tra l'Unione europea e la Repubblica moldova e conferma la necessità di lavorare insieme per contribuire ad aumentare la stabilità, la sicurezza e la prosperità sul continente europeo e per impedire la formazione di nuove linee divisorie;

2.   ribadisce il proprio impegno a proseguire un dialogo significativo e mirato con la Repubblica moldova, ma attribuisce grande importanza all'introduzione di disposizioni concernenti lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, sottolineando che l'ulteriore consolidamento delle relazioni, anche attraverso la conclusione di un nuovo accordo rafforzato, dovrebbe avere come condizione il reale e manifesto impegno delle autorità moldave per la democrazia e i diritti umani;

3.   sottolinea che il pieno rispetto degli standard democratici internazionali prima, durante e dopo il processo elettorale è di fondamentale importanza per l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra la Repubblica moldova e l'Unione europea;

4.   condanna fermamente la massiccia campagna vessatoria, le gravi violazioni dei diritti umani e tutte le altre azioni illegali commesse dal governo moldavo successivamente alle elezioni parlamentari;

5.   esorta le autorità moldave a porre immediatamente fine a tutti gli arresti arbitrari e a condurre le attività di governo in conformità degli impegni e degli obblighi internazionali del paese in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti umani;

6.   è particolarmente preoccupato per gli arresti illegali e arbitrari e le diffuse violazioni dei diritti umani delle persone arrestate, in particolare il diritto alla vita, il diritto a non essere sottoposti ad abusi fisici, a tortura o trattamenti o punizioni inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto ad un giusto processo e il diritto alla libertà di riunione, di associazione e di espressione, e per il fatto che questi abusi persistono;

7.   sottolinea che deve essere instaurato un dialogo nazionale, che veda la partecipazione del governo e dei partiti dell'opposizione, in un serio sforzo volto a migliorare radicalmente i processi democratici e il funzionamento delle istituzioni democratiche nella Repubblica moldova e ad affrontare senza indugio le carenze evidenziate dalla MIOE nelle sue conclusioni;

8.   sottolinea tuttavia che, date le forti tensioni interne nella Repubblica moldova, vi è urgente necessità di istituire una commissione d'inchiesta indipendente, con la partecipazione dell'Unione europea, del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa e di esperti indipendenti, con il compito di garantire l'imparzialità e la trasparenza del processo d'inchiesta;

9.   insiste sulla necessità di deferire alla giustizia tutte le persone resesi responsabili degli atti di brutale violenza perpetrati contro i detenuti; insiste altresì affinché le conclusioni della commissione d'inchiesta conducano anche a una reale riforma del sistema giuridico e delle forze di polizia nella Repubblica moldova;

10.   chiede che sia condotta un'indagine speciale sui casi di coloro che hanno perso la vita durante gli avvenimenti successivi alle elezioni e su tutte le accuse di stupro e maltrattamenti durante la detenzione e gli arresti a sfondo politico, come quelli di Anatol Mătăsaru e Gabriel Stati;

11.   condanna la campagna vessatoria avviata dalle autorità moldave nei confronti di giornalisti, rappresentanti della società civile e partiti di opposizione, comportante in particolare arresti ed espulsioni di giornalisti, l'interruzione dell'accesso a siti web e a emittenti televisive, la diffusione di propaganda sui canali pubblici e il rifiuto di far accedere ai rappresentanti dell'opposizione e ai media pubblici ; ritiene che tali azioni siano intese a isolare la Repubblica moldova dai media nazionali e internazionali, sottraendola al controllo pubblico; deplora e condanna il sussistere di questa censura attraverso le lettere inviate dal Ministro degli Affari interni e il Ministro della Giustizia alle ONG, ai partiti politici e ai mass media;

12.   deplora fortemente la decisione delle autorità moldave di espellere l'ambasciatore romeno e di introdurre l'obbligo del visto per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea; sottolinea che la discriminazione nei confronti di cittadini comunitari sulla base della loro origine nazionale non è accettabile e chiede alle autorità moldave di ripristinare il sistema di esenzione del visto per i cittadini romeni;

13.   esorta al contempo il Consiglio e la Commissione ad intraprendere una revisione del sistema di visti dell'Unione europea per la Repubblica moldova, al fine di allentare le condizioni relative alla concessione dei visti ai cittadini moldavi, in particolare quelle finanziarie, e di migliorare la regolamentazione in materia di viaggi; spera tuttavia che i cittadini moldavi non si serviranno di un miglior sistema di visti e di transito per lasciare in massa il proprio paese, ma saranno incoraggiati a contribuire attivamente all'ulteriore sviluppo del proprio paese di origine;

14.   rileva che le accuse secondo cui un paese dell'Unione europea sarebbe stato coinvolto negli eventi sembrano infondate e non sono state discusse o ripetute nel corso delle riunioni della delegazione ad hoc nella Repubblica moldova;

15.   richiede prove immediate e sostanziali a sostegno di qualsiasi asserzione da parte del governo moldavo in merito alle presunte azioni criminali dei manifestanti e al coinvolgimento di governi stranieri;

16.   prende atto delle dichiarazioni da parte delle autorità moldave per quanto riguarda l'apertura di un fascicolo penale per il "tentativo di usurpazione del potere statale il 7 aprile 2009" e chiede che l'indagine venga condotta in modo trasparente e chiarisca tutte le accuse formulate dalle autorità moldave circa l'eventuale coinvolgimento di uno o più paesi terzi in questi eventi;

17.   ritiene inaccettabile, pur condannando tutti gli atti di violenza e di vandalismo, presentare tutte le proteste come atti criminali o presunti "complotti anticostituzionali"; ritiene che le proteste pacifiche siano state in notevole misura generate da dubbi circa la correttezza delle elezioni, dalla scarsa fiducia nelle istituzioni pubbliche e dall'insoddisfazione per la situazione sociale ed economica della Repubblica moldova;

18.  ritiene che un dialogo costruttivo con i partiti di opposizione, la società civile e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali sia l'unica via d'uscita dalla situazione attuale della Repubblica moldova;

19.   sottolinea che ogni nuova elezione richiederà un consenso tra l'opposizione e il governo in merito a miglioramenti reali del processo elettorale;

20.   ribadisce l'importanza dell'indipendenza della magistratura e chiede ulteriori misure per assicurare l'indipendenza editoriale di tutti i media, inclusa la radio e televisione moldava, e la cessazione di qualsiasi intimidazione nei confronti del canale ProTV e di qualsiasi minaccia connessa alla proroga della sua licenza, nonché miglioramenti considerevoli nella legge elettorale moldava, che si configurano come elementi fondamentali di qualsiasi futuro processo elettorale e consolidamento democratico nella Repubblica moldova;

21.   deplora che il governo moldavo non abbia compiuto alcuno sforzo per facilitare il voto dei cittadini moldavi residenti all'estero, come proposto dalla commissione di Venezia del Consiglio d'Europa; invita le autorità moldave ad adottare a tempo debito le misure necessarie affinché ciò sia possibile;

22.   evidenzia le notevoli discrepanze tra la relazione preliminare dell'OSCE/ODIHR sullo svolgimento delle elezioni e le asserzioni da parte di un numero considerevole di ONG moldave in merito a irregolarità diffuse; sottolinea che tali discrepanze devono essere prese in considerazione in ogni futura revisione delle attività di monitoraggio elettorale dell'OSCE/ODIHR e del contributo dell'Unione europea alle missioni internazionali di osservazione elettorale;

23.   ritiene che, per conservare la sua credibilità agli occhi dei cittadini della Repubblica moldova, l'Unione europea dovrebbe partecipare alla gestione della situazione attuale in modo proattivo, profondo e globale; esorta il Consiglio a prendere in considerazione la possibilità di inviare una missione sullo Stato di diritto nella Repubblica di Moldova, onde assistere le autorità incaricate dell'applicazione della legge nel loro processo di riforma, in particolare nei settori della polizia e della giustizia;

24.   sottolinea che il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri devono fare pieno uso della PEV e in particolare del nuovo programma per il partenariato orientale, al fine di conseguire una maggiore stabilità, una migliore governance e uno sviluppo economico equilibrato nella Repubblica moldova e negli altri paesi alle frontiere orientali dell'Unione europea;

25.   chiede alla Commissione di garantire che i finanziamenti comunitari a disposizione della Repubblica moldova nel settore dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbiano una portata maggiore, in particolare utilizzando appieno lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e le disposizioni dello strumento ENPI; invita la Commissione a presentargli una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi comunitari nella Repubblica moldova, ponendo in particolare l'accento su quelli destinati al buon governo e allo sviluppo democratico;

26.   invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare la missione del rappresentante speciale dell'Unione europea nella Repubblica moldova, in termini di ambito di applicazione e di mezzi a disposizione;

27.   ribadisce il suo sostegno a favore dell'integrità territoriale della Repubblica moldova e sottolinea la necessità che l'Unione europea più incisivo nella ricerca di una soluzione alla questione della Transnistria;

28.   ribadisce che l'Unione europea deve fare tutto ciò che è in suo potere per offrire alla popolazione della Repubblica moldova un vero futuro europeo; invita tutte le forze politiche moldave e i partner della Repubblica moldova a non approfittare della situazione attuale di instabilità per distogliere il paese dal suo percorso europeo;

29.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE e al governo e al parlamento della Repubblica moldova.

(1) GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 398.


Diritti umani nel mondo nel 2008 e politica dell'Unione in materia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2008/2336(INI))
P6_TA(2009)0385A6-0264/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la decima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2008) (documento del Consiglio 14146/1/2008),

–   visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del trattato CE,

–   visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani(1),

–   vista la Carta delle Nazioni Unite,

–   viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli facoltativi,

–   visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, compresi, in particolare, la Carta africana dei diritti umani e dei popoli, il protocollo facoltativo sui diritti delle donne in Africa, la Convenzione americana dei diritti umani e la Carta araba dei diritti umani,

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2009 sulla situazione nella striscia di Gaza(2) e le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 27 gennaio 2009 sul processo di pace in Medio Oriente,

–   viste l'entrata in vigore, in data 1° luglio 2002, dello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI) e le risoluzioni del Parlamento relative al TPI(3),

–   vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e il piano Unione europea del 2005 sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani(4),

–   visto il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (ECHR), relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (convenzione contro la tortura),

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e il relativo protocollo facoltativo,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(5),

–   visto l'accordo di partenariato ACP-CE e il suo testo rivisto(6),

–   visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(7) (strumento europeo per la democrazia e i diritti umani o EIDHR),

–   viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo,

–   viste le sue risoluzioni sulle sessioni quinta e settima del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), approvate rispettivamente il 7 giugno 2007(8) e il 21 febbraio 2008(9), e sull'esito dei negoziati sull'UNHRC,

–   vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(10),

–   viste le sue risoluzioni del 1° febbraio 2007(11) e del 26 aprile 2007(12) sull'iniziativa di moratoria universale della pena di morte, e la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, su una moratoria sull'uso della pena di morte,

–   vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili(13), che afferma che qualsiasi mutilazione di tal genere, indipendentemente dalla sua entità, costituisce un atto di violenza contro le donne e rappresenta una violazione dei loro diritti fondamentali,

–   vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti umani(14), compresi i diritti delle donne, che devono essere trattati espressamente in tutti i dialoghi in materia di diritti umani,

–   vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sulla valutazione delle sanzioni dell'Unione europea in quanto parte delle azioni e delle politiche europee in materia di diritti umani(15),

–   vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sulla comunicazione intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori"(16),

–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet(17),

–   viste tutte le sue risoluzioni su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

–   visto il forum delle ONG dell'Unione europea sui diritti umani, tenutosi a Lisbona a dicembre 2007,

–   vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 30 marzo 2007 dalla Comunità europea e dalla maggioranza dei suoi Stati membri, che prevede l'obbligo di considerare gli interessi e i problemi delle persone con disabilità nelle iniziative in materia di diritti umani destinate ai paesi terzi,

–   viste la dichiarazione sui difensori dei diritti umani adottata dalle Nazioni Unite e le attività del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU sulla situazione dei difensori dei diritti umani,

–   vista la Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata a dicembre 2006,

–   visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario (IHL)(18), gli orientamenti sui bambini e i conflitti armati e sui difensori dei diritti umani, nonché gli orientamenti in materia di pena di morte, tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, promozione e protezione dei diritti del bambino, violenze contro le donne e lotta contro tutte le discriminazioni nei loro confronti,

–   vista la sua risoluzione dell"8 maggio 2008 sulle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea: obiettivi, prassi e sfide future(19),

–   vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sullo sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, incluso il ruolo dell'Unione europea(20),

–   visti l'articolo 45 e l'articolo112, paragrafo2, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0264/2009),

A.   considerando che i diritti umani e la loro protezione dipendono dal riconoscimento della dignità della persona umana; che, a tale proposito, occorre rammentare le parole introduttive della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che recita: "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo",

B.   considerando che la giustizia, la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto derivano da un autentico riconoscimento della persona umana, e che tale riconoscimento è il fondamento di tutti i diritti umani,

C.   considerando che la decima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2008), redatta dal Consiglio e dalla Commissione, presenta il quadro generale delle attività delle istituzioni dell'Unione in materia di diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione europea,

D.   considerando che la presente risoluzione si propone di esaminare, valutare e, in casi specifici, formulare critiche costruttive sulle attività della Commissione, del Consiglio e del Parlamento in materia di diritti umani,

E.   considerando che i risultati interni dell'Unione europea in materia di diritti umani hanno un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna efficace,

F.   considerando che è necessario adoperarsi per prestare maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti politici, in sede di negoziazione e attuazione di accordi commerciali bilaterali o regionali, anche con importanti partner commerciali,

G.   considerando che è necessario che sia rispettata la clausola relativa ai diritti umani negli accordi sottoscritti dall'Unione europea con partner di paesi terzi,

H.   considerando che le politiche di promozione dei diritti umani continuano ad essere minacciate in varie regioni del mondo, in quanto la violazione dei diritti umani va inevitabilmente di pari passo con lo sforzo, da parte di chi li víola, di ridurre l'impatto di qualsiasi politica che li promuova, particolarmente in paesi ove le violazioni dei diritti umani sono cruciali per mantenere al potere un governo non democratico,

1.   ritiene che l'Unione europea debba compiere passi avanti verso una politica coerente e omogenea di affermazione e promozione dei diritti umani nel mondo e sottolinea la necessità di condurre tale politica in modo più efficace;

2.   ribadisce la sua convinzione che, per migliorare la promozione dei diritti umani, sia essenziale rafforzare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, e assicurare che la promozione dei diritti umani, intesa come obiettivo primario della PESC ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, sia rigorosamente perseguita nei dialoghi e nelle relazioni istituzionali dell'Unione europea con tutti i paesi del mondo;

3.   invita il Consiglio e la Commissione a compiere maggiori sforzi per migliorare la capacità dell'Unione europea di rispondere rapidamente alle violazioni dei diritti umani da parte di paesi terzi; rileva l'importanza, nel mondo attuale, del ruolo dell'Unione in materia di diritti umani e l'aumento delle sue aspettative in tal senso; chiede una linea comune dell'Unione europea sia nelle sue politiche esterne relative al rispetto dei diritti umani sia nelle sue strategie interne attuate in tale ambito;

4.   chiede che venga mantenuta un'attenta vigilanza sul rispetto della clausola relativa ai diritti umani negli accordi sottoscritti dall'Unione europea con i paesi terzi, e che detta clausola sia inserita sistematicamente negli accordi futuri; ricorda che la clausola relativa ai diritti umani, essendo un elemento essenziale, dovrebbe essere applicata alla totalità delle disposizioni dell'accordo; insiste ancora una volta affinché tale clausola sia accompagnata in modo sistematico da un autentico meccanismo di attuazione;

Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel 2008

5.   sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani e riconosce che le attività delle istituzioni dell'Unione in tale ambito hanno registrato sviluppi positivi;

6.   ribadisce che occorre fornire maggiori e migliori informazioni per la valutazione delle politiche e che è necessario proporre elementi e orientamenti per migliorare l'approccio generale, ridurre al minimo le eventuali contraddizioni e adattare le priorità politiche al contesto di ciascun paese, allo scopo di adottare una strategia per paese in materia di diritti umani o, almeno, di inserire un capitolo sui diritti umani nei documenti strategici per paese; ribadisce l'invito a introdurre una valutazione periodica regolare dell'uso e dei risultati delle politiche, degli strumenti e delle iniziative dell'Unione europea in materia di diritti umani nei paesi terzi; invita il Consiglio e la Commissione a elaborare indici e obiettivi di riferimento specifici e quantificabili per misurare l'efficacia di dette politiche;

7.   si compiace della presentazione pubblica della relazione per il 2008 effettuata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione della riunione della sottocommissione per i diritti umani del 4 novembre 2008, in concomitanza con il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, e della presentazione in seduta plenaria lo stesso giorno dell'assegnazione, da parte del Parlamento, del premio annuale Sakharov per la libertà di pensiero al cinese Hu Jia;

8.   chiede nuovamente al Consiglio e alla Commissione di individuare i "paesi che destano particolare preoccupazione" in ragione delle particolari difficoltà che vi si incontrano nella difesa dei diritti umani, nonché i paesi in cui i diritti umani sono violati e, a tal fine, di mettere a punto criteri con i quali misurare i paesi con riferimento al rispetto dei diritti umani, consentendo in tal modo di stabilire priorità politiche specifiche;

9.   invita il Consiglio e la Commissione a intensificare gli sforzi intesi a diffondere e far pervenire la loro relazione annuale sui diritti umani al più ampio numero di destinatari possibile; chiede, inoltre, la realizzazione di campagne d'informazione pubblica che diano maggiore visibilità al ruolo dell'Unione europea in questo ambito;

10.   invita il Consiglio e la Commissione a svolgere studi periodici per analizzare il grado di informazione della società in merito alle azioni dell'Unione europea in materia di diritti umani e verificarne l'impatto;

11.   ritiene che dalla relazione emerga che, nonostante le indagini condotte in taluni Stati membri, l'Unione europea non ha eseguito una valutazione dell'operato degli Stati membri rispetto alla politica di lotta al terrorismo adottata dal governo statunitense sotto la presidenza di George Bush;

12.   invita il Consiglio a prevedere l'inclusione del Movimento rivoluzionario Túpac Amaru (MRTA) nell'elenco delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea, conformemente alla risoluzione approvata all'unanimità dal Congresso peruviano nell'aprile 2008;

13.   rileva che, secondo ampi segmenti dell'opinione pubblica mondiale, le politiche di immigrazione rappresentano una sfida per la credibilità dell'azione esterna dell'Unione europea in materia di diritti umani;

Attività del Consiglio e della Commissione nell'ambito dei diritti umani nelle sedi internazionali

14.   ritiene che un rafforzamento quantitativo e qualitativo del segretariato per i diritti umani del Consiglio permetterebbe di accrescere la visibilità e il ruolo della politica esterna dell'Unione europea ai fini della promozione e del rispetto dei diritti umani; si attende che la nomina di un Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, titolare al tempo stesso della carica di Vicepresidente della Commissione, rafforzi notevolmente la coerenza e l'efficacia dell'Unione in materia, qualora entri in vigore il trattato di Lisbona;

15.   giudica indispensabile che, data l'importanza delle questioni relative ai diritti umani in situazioni belliche e postbelliche, in futuro il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea menzioni esplicitamente la promozione e il rispetto dei diritti umani;

16.   ribadisce la sua richiesta alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi con cui sono in corso negoziati per una futura adesione o per il rafforzamento delle relazioni, a firmare e ratificare tutte le convenzioni principali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e i relativi protocolli facoltativi, nonché a collaborare con le procedure e i meccanismi internazionali in materia di diritti umani; chiede in particolare la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e l'UNHCR, al fine di promuovere la ratifica e l'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite da parte di tutti gli Stati membri;

17.   chiede al Consiglio e alla Commissione di proseguire i loro vigorosi sforzi volti a promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e l'adozione della necessaria legislazione attuativa nazionale, conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sul Tribunale penale internazionale(21) (TPI) e al piano d'azione 2004 per dar seguito alla posizione comune; chiede che tali sforzi siano estesi fino a includere la ratifica e l'attuazione dell'accordo sui privilegi e le immunità del TPI, che costituisce un importante strumento operativo per il Tribunale; si compiace che nel luglio 2008, con la ratifica dello Statuto di Roma cui hanno proceduto nello stesso anno Madagascar, Isole Cook e Suriname, il numero degli Stati parte sia salito a 108; esorta la Repubblica ceca, in quanto unico Stato membro dell'Unione europea a non averlo ancora fatto, a ratificare quanto prima lo Statuto di Roma(22); invita la Romania a recedere dall'accordo bilaterale di immunità con gli Stati Uniti;

18.   chiede a tutte le Presidenze dell'Unione europea di rafforzare l'importanza della cooperazione con il TPI in tutti i vertici e dialoghi dell'Unione europea con i paesi terzi, incluso il Vertice UE-Russia e i dialoghi UE-Cina, ed esorta tutti gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con il Tribunale e a concludere accordi bilaterali sull'attuazione delle sentenze, nonché sulla protezione delle vittime e dei testimoni; prende inoltre atto dell'accordo in materia di cooperazione e assistenza tra l'Unione europea e il TPI e, sulla base di tale accordo, chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di fornire al Tribunale tutta l'assistenza necessaria, incluso il sostegno sul campo, alle cause in corso; approva in questo ambito il sostegno da parte del Belgio e del Portogallo nell'arresto e nella consegna al TPI di Jean-Pierre Bemba nel maggio 2008;

19.   chiede la tempestiva ratifica, da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ribadisce che il protocollo facoltativo dovrebbe essere ritenuto parte integrante di detta convenzione e chiede l'adesione simultanea alla convenzione e al protocollo(23);

20.   sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente il coinvolgimento attivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nelle questioni attinenti ai diritti umani e alla democrazia, in vista della loro partecipazione ai lavori che si svolgeranno in varie sedi internazionali nel corso del 2009, tra cui l'UNHRC, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa;

21.   accoglie con favore la conferenza dei difensori dei diritti umani finanziata dall'EIDHR, svoltasi il 7 e l"8 ottobre 2008 negli edifici del Parlamento a Bruxelles, in quanto importante iniziativa interistituzionale organizzata dal Parlamento, dalla Commissione e dalle Nazioni Unite in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani;

22.   si compiace della cooperazione tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa nel quadro del memorandum d'intesa firmato a maggio 2007; accoglie con favore gli incontri quadripartiti tenutisi il 23 ottobre 2007 e il 10 marzo 2008 con la partecipazione della Presidenza dell'Unione europea, della Commissione, del segretario generale del Consiglio d'Europa e del presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa; ribadisce l'importanza di promuovere ulteriormente la cooperazione in materia di diritti umani, Stato di diritto e democrazia pluralistica, che costituiscono i valori condivisi di entrambi quegli organismi e di tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

23.   accoglie con favore l'accordo firmato il 18 giugno 2008 dalla Commissione e dal Consiglio d'Europa in materia di cooperazione in seno all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; rileva che l'accordo comprende disposizioni sull'organizzazione di riunioni periodiche, sullo scambio di informazioni e sul coordinamento delle attività;

24.   si compiace dell'adozione della Convenzione sulle munizioni a grappolo da parte della Conferenza diplomatica di Dublino, svoltasi dal 19 al 30 maggio 2008; esprime inquietudine nel constatare che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato il trattato nel corso della conferenza di Oslo convocata per la firma del medesimo in data 3 dicembre 2008, e chiede loro di procedere in tal senso al più presto(24); rileva che la Convenzione impone la proibizione immediata e incondizionata di tutte le munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili alla popolazione civile;

25.   si compiace della cooperazione della Serbia nell'arresto e nel trasferimento di Radovan Karadžić al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY); rileva con preoccupazione che Ratko Mladić e Goran Hadžić sono ancora in libertà e non sono stati consegnati all'ICTY; a tal riguardo, invita le autorità serbe ad assicurare la piena cooperazione con l'ICTY, per portare all'arresto e al trasferimento di tutti i restanti imputati ed aprire così la strada alla firma di un accordo di stabilizzazione e di associazione;

26.   esorta tutti gli Stati membri a collaborare pienamente nell'ambito dei meccanismi internazionali di giustizia penale, e in particolare nella consegna dei latitanti alla giustizia; rileva con estrema preoccupazione il perpetrarsi del mancato arresto e del mancato trasferimento da parte del Sudan al TPI di Ahmad Muhammad Harun ("Ahmad Harun") e di Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"), in violazione dei suoi obblighi ai sensi della risoluzione 1593 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; condanna fermamente le ritorsioni da parte del Sudan in seguito all'emissione di un mandato da parte del TPI per l'arresto del presidente al-Bashir, ed esprime la sua più profonda preoccupazione per i recenti provvedimenti nei confronti dei difensori dei diritti umani che hanno comportato l'arresto, nel giugno 2008, di Mohammed el-Sari, il quale è stato condannato a 17 anni di reclusione per aver collaborato con il TPI; accoglie con favore la liberazione di Hassan al-Turabi, leader del principale gruppo di opposizione, il Partito popolare del congresso, dopo due mesi di detenzione, per la sua dichiarazione contenente la richiesta al presidente al-Bashir di assumersi la responsabilità politica per i crimini commessi in Darfur; ricorda infine la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul Sudan e sul Tribunale penale internazionale(25) e chiede ancora una volta alle Presidenze dell'Unione e agli Stati membri di rispettare e di agire in base alle parole espresse nella dichiarazione dell'Unione europea del marzo 2008 e alle conclusioni del Consiglio sul Sudan del giugno2008, in cui si afferma che l'Unione europea è pronta a prendere in considerazione misure nei confronti degli individui responsabili di non collaborare con il TPI, nel caso in cui l'obbligo di cui alla risoluzione 1593 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla cooperazione con il TPI continui a non essere rispettato;

27.   si compiace dell'avvio, il 26 gennaio 2009, del primo processo in assoluto dinanzi al TPI nei confronti di Thomas Lubanga della Repubblica democratica del Congo (RDC), e osserva che si tratta del primo processo nella storia del diritto penale internazionale a prevedere la partecipazione attiva delle vittime nel procedimento; in tale contesto, esorta il TPI a intensificare i propri sforzi al fine di coinvolgere le comunità dei paesi in situazioni di crisi in un processo di interazione costruttiva con il TPI, volto a promuovere la comprensione e il sostegno del suo mandato, a gestire le aspettative e a consentire a quelle comunità di seguire e comprendere il processo di giustizia penale internazionale; rileva con favore la collaborazione della RDC nel trasferimento di Thomas Lubanga, Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo al TPI; deplora tuttavia il fatto che il mandato di arresto del TPI nei confronti di Bosco Ntaganda non sia ancora stato eseguito, ed esorta le prossime riunioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" a chiedere l'arresto e la consegna immediata di Bosco Ntaganda al TPI; osserva con preoccupazione che la già volatile situazione nella RDC è stata ulteriormente destabilizzata di recente da nuovi attacchi da parte della Lord's Resistance Army (LRA), che ha brutalmente massacrato almeno 620 civili e rapito 160 bambini tra il 24 dicembre 2008 e il 13 gennaio 2009 nella Repubblica democratica settentrionale del Congo; sottolinea pertanto l'urgente necessità di arrestare i comandanti della LRA, come chiesto nella risoluzione del Parlamento del 21 ottobre 2008 sull'imputazione e il processo di Joseph Kony dinanzi al Tribunale penale internazionale(26); rileva con preoccupazione che i mandati d'arresto del TPI relativi a quattro membri della LRA in Uganda non sono ancora stati eseguiti;

28.   si compiace delle prime dichiarazioni favorevoli sul TPI da parte della nuova amministrazione degli Stati Uniti, che riconosce che il TPI "promette di diventare uno strumento importante ed eccezionale per cercare di riconoscere la responsabilità dei vertici responsabili delle atrocità commesse in Congo, in Uganda e nel Darfur"(27), e chiede agli USA di ripristinare la propria firma e di impegnarsi ulteriormente nei confronti del TPI, soprattutto cooperando in situazioni che sono oggetto di un'indagine o di una valutazione preliminare da parte del TPI stesso;

29.   accoglie nuovamente con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene, che creerà un contesto in cui gli Stati potranno tutelare e promuovere i diritti delle popolazioni indigene senza esclusioni o discriminazioni; sollecita pertanto la Commissione a dare seguito all'attuazione della dichiarazione, segnatamente attraverso l'EIDHR, e auspica in particolare la ratifica urgente, da parte di tutti i paesi membri, della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali, che sostiene i principi sanciti in detta dichiarazione con uno strumento giuridicamente vincolante; si compiace, peraltro, delle attività della Commissione in favore delle popolazioni indigene e accoglie favorevolmente il progetto per la promozione dei diritti delle popolazioni indigene e tribali attraverso la consulenza giuridica, la creazione di capacità e il dialogo, avviato e gestito congiuntamente dalla Commissione e dall'OIL; osserva che, a quasi vent'anni dalla sua entrata in vigore, solo tre Stati membri hanno ratificato la Convenzione dell'OIL, ossia Danimarca, Paesi Bassi e Spagna; incoraggia pertanto le iniziative volte ad accrescere la conoscenza di questo importante strumento legislativo e a rafforzarne l'efficacia nel mondo, attraverso la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri;

30.   ribadisce l'invito a sviluppare una strategia quadro per i rom a livello europeo, in considerazione della particolare situazione sociale delle comunità rom nell'Unione europea, nei paesi candidati e nei paesi partecipanti alla politica di stabilizzazione ed associazione; prende atto con soddisfazione del primo vertice europeo dedicato ai rom, organizzato dalla Commissione a settembre 2008 sotto il patrocinio congiunto del Presidente della Commissione e della Presidenza francese, e inteso a promuovere un preciso impegno ad affrontare i problemi concreti e a pervenire alla creazione di meccanismi attraverso i quali garantire una migliore comprensione della situazione dei rom in Europa;

31.   si compiace del consenso raggiunto il 21 aprile 2009 durante la Conferenza di aggiornamento di Durban riguardo a un documento finale quale seguito del percorso avviato con la Conferenza mondiale contro il razzismo, che tra l'altro tutela pienamente il diritto alla libertà di espressione quale definita dal diritto internazionale, esprime e ribadisce l'appello alla tutela dei diritti dei migranti e riconosce l'esistenza di molteplici e gravi forme di discriminazione; condanna il discorso del Presidente Mahmoud Ahmadinejad, che ha contraddetto lo spirito e lo scopo della conferenza, ovvero sconfiggere la piaga del razzismo; accoglie con favore l'operato delle sessioni ordinarie dell'UNHRC in qualità di comitato preparatorio per la Conferenza di aggiornamento di Durban svoltasi dal 21 aprile al 2 maggio 2008 e dal 6 al 17 ottobre 2008;

32.   è deluso per la mancata assunzione di un ruolo guida da parte del Consiglio e per l'incapacità degli Stati membri di concordare una strategia comune alla Conferenza di revisione di Durban contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza in questo campo, svoltasi a Ginevra dal 20 al 24 aprile 2009 (Durban II); deplora vivamente la mancanza di unità e di cooperazione, in particolare alla luce dell'atteso rafforzamento della politica estera dell'Unione europea nel quadro del nuovo trattato UE; invita la Commissione e specialmente il Consiglio a spiegare al Parlamento se è stata pianificata una strategia dell'Unione europea e quali sforzi sono stati compiuti per trovare una linea comune, e a riferire sul quanto è accaduto e sulle implicazioni dell'esito di Durban II;

33.   valuta positivamente lo svolgimento, a marzo 2008, del secondo Forum europeo sui diritti dei minori, organizzato dalla Commissione e incentrato sui meccanismi di allerta per i minori scomparsi e sui temi della povertà infantile e dell'esclusione sociale, con particolare riguardo ai bambini rom;

34.   accoglie con favore l'istituzione dell'Anno europeo del dialogo interculturale (2008), avviata dalla Commissione e concretizzata dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio; ribadisce che il dialogo interculturale è destinato a svolgere un ruolo di importanza crescente nella promozione dell'identità e della cittadinanza europee; esorta gli Stati membri e la Commissione a proporre strategie per favorire il dialogo interculturale, a promuovere, nei loro ambiti di competenza, gli obiettivi dell'Alleanza delle civiltà, nonché a mantenere il loro sostegno politico nei confronti della suddetta Alleanza;

Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani

35.   accoglie con favore l'operato dell'UNHRC, sottolineando il ruolo fondamentale di tale organismo nella struttura dell'ONU e il suo potenziale per quanto concerne lo sviluppo di un contesto utile per le iniziative multilaterali dell'Unione europea in materia di diritti umani; rileva la necessità che tale nuovo organismo prosegua nel proprio operato affinché possa acquisire maggiore credibilità;

36.   sottolinea che la funzione svolta dagli organismi della società civile è indispensabile per l'efficacia dell'UNHRC;

37.   accoglie con favore l'avvio della revisione periodica universale e lo svolgimento della prima fase di tale revisione ad aprile e maggio 2008, conclusasi con l'adozione delle relazioni finali da parte della sessione plenaria dell'UNHRC a giugno 2008; rileva che l'attuazione dei primi due cicli della revisione periodica universale ha confermato il potenziale di tale nuovo meccanismo, e confida che la sua applicazione consentirà di ottenere ulteriori risultati e miglioramenti concreti; invita il Consiglio e la Commissione a seguire e a monitorare attentamente le iniziative legate alla revisione periodica universale, e invita il Consiglio a consultare il Parlamento a tale riguardo;

38.   osserva che, come sottolineato nella relazione annuale, gli Stati membri dell'Unione europea sono una minoranza in seno all'UNHRC e chiede alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di mettere a punto un'azione concertata volta a superare la situazione attuale, intessendo le alleanze opportune con gli Stati e gli attori non statali che portano avanti la lotta per l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani;

39.   a tal riguardo, invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare il loro impegno con i governi democratici degli altri gruppi regionali appartenenti all'UNHRC, al fine di migliorare le probabilità di successo delle iniziative volte a garantire il rispetto dei principi contemplati dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; chiede alla Commissione di fornire una relazione annuale sulle modalità di voto all'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, che analizzi in che modo tali questioni sono state influenzate dalle politiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e da quelle di altri blocchi;

40.   chiede una maggiore cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea nell'ambito della promozione dei diritti delle minoranze e della tutela delle lingue regionali e minoritarie, utilizzando gli strumenti giuridici della non discriminazione per sostenere la diversità e la tolleranza;

41.   ribadisce l'importanza cruciale delle procedure speciali e dei "mandati per paese" nel contesto dell'UNHRC; insiste sulla trasparenza del processo di rinnovo dei titolari di mandato; accoglie positivamente il nuovo manuale delle procedure speciali dell'ONU e insiste sulla necessità di continuare ad adoperarsi per la nomina di candidati indipendenti in possesso di un adeguato bagaglio di esperienza e sufficientemente rappresentativi sia sul piano geografico che sotto il profilo del genere; constata i recenti sviluppi relativi ai mandati tematici e per paese; valuta positivamente i mandati tematici di nuova istituzione, inerenti alle moderne forme di schiavitù e all'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi sanitari; accoglie con favore la proroga sino a giugno 2009 del mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Sudan;

42.   si compiace che l'Unione europea abbia preso l'iniziativa di tenere una sessione speciale dell'UNHRC dedicata alla Birmania, svoltasi a ottobre 2007 e culminata nell'adozione, a giugno 2008, di una risoluzione che condanna la violazione sistematica e continua dei diritti umani e il fenomeno dell'arruolamento di bambini soldato in Birmania, sollecitando il governo birmano a rilasciare immediatamente e senza condizione alcuna tutti i prigionieri politici;

Risultati per quanto riguarda gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani

43.   ritiene che, nonostante i ritardi nella ratifica finale del trattato di Lisbona, i preparativi per la creazione del nuovo Servizio europeo per l'azione esterna debbano essere utilizzati in modo proattivo per armonizzare gli approcci delle missioni degli Stati membri e della Commissione all'estero nel campo dei diritti umani, mediante la condivisione di strutture e di personale in modo da creare delle vere "ambasciate dell'Unione europea";

44.   prende atto del desiderio delle Presidenze francese e slovena di finalizzare gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani per quanto riguarda i diritti del fanciullo; attende con interesse di ricevere entro il prossimo anno progetti di misure attuative specifiche, che verteranno sull'applicazione dell'approccio olistico e globale sviluppato dagli orientamenti centrali;

45.   ritiene che dovrebbero essere attuate misure per garantire che le questioni riguardanti i diritti umani siano seguite in modo più sistematico dalle missioni dell'Unione europea, ad esempio mediante la definizione di punti focali per i diritti umani e l'inclusione di orientamenti sui diritti umani e sulla loro attuazione nei programmi di formazione del personale delle missioni dell'Unione;

Situazione delle donne, violenza fondata sul genere, femminicidi

46.   si compiace che, nel secondo semestre del 2008, la Presidenza francese abbia identificato la problematica situazione delle donne come nuova priorità dell'azione comunitaria nell'ambito dei diritti umani; sottolinea in particolare la necessità di affrontare le tragiche conseguenze dei fenomeni di violenza fondata sul genere (inclusa la pratica della circoncisione femminile) e dei femminicidi (inclusa la pratica dell'aborto in funzione del sesso del nascituro);

47.   dato che la comunità internazionale non è riuscita a migliorare la situazione in Zimbabwe, teatro di una catastrofe in termini di diritti umani, chiede al Consiglio e agli Stati membri di esaminare i motivi di tale fallimento, al fine di definire politiche più efficaci, e di informare il Parlamento in merito alle azioni che intendono intraprendere, in considerazione della portata delle relazioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e molti paesi africani, soprattutto dell'Africa meridionale;

48.   accoglie con favore l'adozione, l'8 dicembre 2008, di nuovi orientamenti che definiscono una strategia globale volta a rafforzare l'azione comunitaria e a migliorare la sicurezza delle donne, in particolare nei paesi colpiti dai conflitti nonché in altri paesi; deplora tuttavia che il Parlamento non sia stato coinvolto più da vicino nella redazione di tali nuovi orientamenti e chiede a questo proposito che venga stabilito in futuro un meccanismo di consultazione con il Parlamento sia nella fase di elaborazione dei nuovi orientamenti che nella fase della loro valutazione e revisione;

49.   rileva, tuttavia, le carenze esistenti nello sviluppo di politiche e azioni dell'Unione europea in materia di diritti umani delle donne; dette carenze sono rispecchiate dalla relazione del Consiglio che, nel valutare diverse questioni tematiche, fornisce un numero di elementi limitato;

Pena di morte

50.   rammenta la risoluzione su una moratoria sul ricorso alla pena di morte (risoluzione 62/149) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria internazionale sull'uso della pena di morte; sottolinea che tale risoluzione si conclude invitando tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a stabilire una moratoria sulle esecuzioni nella prospettiva di abolire la pena di morte;

51.   accoglie con favore la dichiarazione congiunta contro la pena di morte, firmata il 10 ottobre 2008 dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a nome dell'Unione europea, e dal Presidente dell'Assemblea parlamentare, dal presidente del Comitato dei ministri e dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, nonché l'istituzione della Giornata europea contro la pena di morte, che sarà celebrata il 10 ottobre di ogni anno; ribadisce che il divieto della pena capitale costituisce una delle disposizioni principali dell'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che afferma esplicitamente: "Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato";

52.   accoglie con favore l'adozione della versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte; ribadisce che l'Unione europea è contraria alla pena di morte in ogni circostanza, e sottolinea nuovamente che l'abolizione della pena capitale contribuisce all'innalzamento della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani;

53.   chiede alla Presidenza di incoraggiare l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Spagna, che non hanno ancora ratificato il protocollo n. 13 della CEDU sull'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, pur avendolo firmato, a provvedervi; riconosce a tal riguardo che gli orientamenti sulla pena di morte potrebbero essere applicati in modo più coerente se gli Stati membri sottoscrivessero e ratificassero tali protocolli e convenzioni;

54.   si compiace che la pena di morte sia in regresso, essendo stata abolita nel 2008 per tutti i reati in Ruanda e Uzbekistan; accoglie con favore il progetto di codice penale in Iran, che proibisce la pena di morte per lapidazione, e chiede al parlamento iraniano di approvare definitivamente il codice penale in modo da introdurre la proibizione assoluta della lapidazione; condanna il fatto che il regime iraniano continui a comminare la pena capitale a condannati di età inferiore a 18 anni (in particolare a coloro il cui unico "crimine", secondo la Sharia, è di aver praticato atti omosessuali); sottolinea che l'Iran è l'unico paese ad aver giustiziato minori autori di reati nel 2008; esprime profonda preoccupazione per il fatto che almeno altri 130 minori autori di reati si trovino nel braccio della morte in Iran; ribadisce la propria condanna del regime iraniano per il suo crescente ricorso alla pena capitale, che colloca l'Iran in seconda posizione, alle spalle della Cina, nella classifica dei paesi con il più alto numero di esecuzioni; prende atto che in Guatemala non sono state emesse condanne a morte, ma esprime inquietudine per la possibilità che la pena capitale possa essere ripristinata in tale paese; sollecita il governo guatemalteco ad impegnarsi invece seriamente per la moratoria universale sulla pena di morte; plaude tuttavia alla decisione presa a marzo 2008 dal presidente Colom, che potrebbe condurre all'abolizione della pena di morte in Guatemala; esprime la propria preoccupazione per il mantenimento della pena di morte nella legislazione nazionale del Perù; si compiace che dal 2007 tutte le condanne alla pena capitale in Cina siano state riesaminate dalla Corte suprema, ma resta preoccupato per il fatto che la Cina è lo Stato che effettua più esecuzioni al mondo; condanna l'applicazione della pena di morte in Bielorussia in quanto è l'unico paese in Europa che continua ad applicare la pena di morte, contrariamente quindi ai valori europei;

Tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti

55.   sollecita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora firmato e/o ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura (OPCAT) a farlo quanto prima possibile;

56.   esprime preoccupazione circa il vero impegno nei confronti dei diritti umani degli Stati membri dell'Unione europea che si rifiutano di firmare la summenzionata Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; accoglie con soddisfazione la ratifica di detta Convenzione da parte dell'Argentina a maggio 2008 e chiede a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non l'hanno ancora fatto di firmarla e ratificarla tempestivamente(28);

57.   accoglie con favore la versione riveduta degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura, adottati dal Consiglio nell'aprile 2001 e aggiornati nel 2008, che mirano a dotare l'Unione europea di uno strumento operativo da utilizzare a tutti i livelli nei contatti con i paesi terzi, nonché nei forum multilaterali sui diritti umani, al fine di sostenere e rafforzare gli sforzi intrapresi per prevenire ed eliminare la tortura e i casi di maltrattamento in tutto il mondo; ribadisce il serio impegno dell'Unione europea nel sostenere la proibizione assoluta della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

58.   auspica che il Consiglio e la Commissione accrescano la cooperazione con il Consiglio d'Europa per fare dell'Europa uno spazio libero dalla tortura o da altre forme di maltrattamento e dare così un chiaro segnale del fermo impegno dei paesi europei a favore della messa al bando di tali pratiche innanzitutto entro i propri confini, e fornendo quindi un esempio agli altri paesi del mondo in cui tali pratiche sono purtroppo ancora presenti;

59.   accoglie con favore la valutazione dell'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che comprende nuove raccomandazioni e misure di attuazione studiate per rafforzare ulteriormente gli interventi in questo ambito; constata con soddisfazione l'inclusione delle raccomandazioni contenute nello studio intitolato "L'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti", presentato alla sottocommissione per i diritti umani del Parlamento il 28 giugno 2007 e al gruppo "diritti umani" del consiglio (COHOM) nel dicembre 2007; prende atto con soddisfazione delle conclusioni emerse dalla valutazione dell'applicazione degli orientamenti; accoglie con favore le misure di attuazione, destinate a fornire un orientamento in questo ambito per le missioni dell'Unione europea e le delegazioni della Commissione; in tale contesto, esprime soddisfazione riguardo ai criteri specifici di azione previsti nei singoli casi, e si rammarica per l'assenza di misure atte a impedire il trasferimento di persone verso un paese nel quale esse possano essere esposte al rischio di tortura o di altre pene disumane o degradanti; a tale proposito, invita nuovamente l'Unione europea a rispettare le norme e le disposizioni previste dagli strumenti internazionali e regionali per ciò che riguarda la tortura e altri maltrattamenti;

60.   accoglie con favore la risoluzione 62/148 sulla tortura ed altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti, co-patrocinata dall'Unione europea e adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 marzo 2008, e rammenta che la libertà dalla tortura e da altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti è un diritto fondamentale che deve essere protetto in qualsiasi circostanza; prende atto che la rete delle commissioni parlamentari per i diritti umani dell'Unione europea ha tenuto la sua seconda riunione presso il Parlamento europeo il 25 giugno 2008, riservando una particolare attenzione alla lotta contro la tortura, alla presenza di Manfred Nowak, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura;

61.   sollecita il Consiglio e la Commissione a proseguire la prassi delle iniziative nei riguardi di tutti i partner internazionali dell'Unione europea finalizzate alla ratifica e all'applicazione delle convenzioni internazionali che vietano il ricorso alla tortura e ai maltrattamenti e alla disponibilità di servizi di assistenza per la riabilitazione delle vittime di torture; invita il Consiglio e la Commissione a considerare la lotta contro la tortura e i maltrattamenti come una priorità assoluta della loro politica in materia di diritti umani, in particolare attuando in modo più vigoroso gli orientamenti e tutti gli altri strumenti comunitari, come l'EIDHR, e garantendo che gli Stati membri si astengano dall'accettare garanzie diplomatiche da paesi terzi ove vi sia un rischio reale di tortura o maltrattamento;

62.   rileva l'importanza del regolamento (CE) n.1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(29), entrato in vigore il 30 luglio 2006, che vieta l'esportazione e l'importazione di merci il cui unico utilizzo pratico sia eseguire la pena capitale o infliggere torture ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; invita il Consiglio e la Commissione a verificare l'attuazione di detto regolamento da parte degli Stati membri, e a valutare l'opportunità di ampliarne il campo di applicazione;

63.   deplora il fatto che vi siano 1 350 000 di sfollati nella RDC, di cui 850 000 nel Kivu settentrionale; sottolinea ancora una volta la necessità di un'azione urgente nella forma di un'indagine globale, volta a consegnare alla giustizia gli autori responsabili dell'uccisione di un numero stimato di 150 persone da parte del CNDP (Congresso nazionale per la difesa del popolo) e dei combattenti Mai Mai a Kiwandja nel novembre 2008; chiede ai governi della RDC e del Ruanda di garantire il pieno appoggio alla MONUC (la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo) nella regione e all'adempimento del suo mandato di pace e di operare nella regione ai fini della protezione dei civili dalla violenza e dalle gravi atrocità finora compiute; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di effettuare un'indagine in merito alle gravi violazioni del diritto umanitario internazionale che si verificano quotidianamente, incluse le violenze sessuali, le esecuzioni extragiudiziali e la tortura, e sottolinea la necessità di attuare una forte strategia dell'Unione che consentirebbe di facilitare il cambiamento nella regione;

64.   rimane fortemente preoccupato per la devastante crisi umanitaria nello Zimbabwe, per l'epidemia di colera e per il continuo rifiuto da parte del regime di Mugabe di dare una risposta efficace alla crisi; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di condannare duramente le azioni del regime di Mugabe e di ribadire il loro impegno nei confronti del popolo dello Zimbabwe nella forma di un programma di aiuti umanitari a lungo termine; denuncia inoltre le intimidazioni e la detenzione di difensori dei diritti umani e di membri della società civile, ad esempio Jestina Mukoko, da parte del regime di Mugabe e chiede che gli autori di questi atti vengano consegnati alla giustizia;

Diritti dei minori

65.   sottolinea nuovamente il carattere cruciale dell'attuazione degli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati; invita tutti gli Stati ad adottare gli impegni di Parigi sottoscritti nel 2007, allo scopo di proteggere i minori dall'arruolamento o dall'impiego illecito ad opera di forze o gruppi armati;

66.   accoglie con favore la versione aggiornata dei citati orientamenti, adottata il 16 giugno 2008, e rileva con soddisfazione che l'Unione europea ha incaricato gli ambasciatori di redigere singole strategie per i 13 paesi prioritari per fornire informazioni sulle sei questioni tematiche individuate negli orientamenti: reclutamento, uccisione e menomazione, attacchi contro scuole e ospedali, blocco dell'accesso umanitario, violenze sessuali e di genere e violazioni e abusi;

67.   accoglie con favore l'adozione nel giugno 2008 delle conclusioni del Consiglio europeo sui diritti del bambino, in particolare sui bambini coinvolti nei conflitti armati; rileva che il Consiglio ha invitato la Commissione e gli Stati membri a proseguire negli sforzi intesi ad assicurare coerenza, complementarità e coordinamento delle politiche e dei programmi in materia di diritti umani, sicurezza e sviluppo, al fine di affrontare in modo efficace, sostenibile e globale le ripercussioni dei conflitti armati sui bambini a breve, medio e lungo termine;

68.   accoglie con favore l'adozione da parte dell'Unione europea nel giugno 2008 di una lista di controllo rivista, il cui scopo è integrare la protezione dei bambini coinvolti nei conflitti armati nella politica europea di sicurezza e di difesa; rileva che da essa derivano sensibili miglioramenti, in particolare per quanto concerne l'elaborazione della definizione di protezione dei bambini, la formazione specifica in materia di bambini coinvolti nei conflitti armati, le attività di monitoraggio e segnalazione, il miglioramento della visibilità e della consapevolezza, la possibilità di disporre di esperti qualificati sul campo e il potenziamento della comunicazione specialistica tra i partecipanti alle missioni/operazioni e Bruxelles;

69.   accoglie con favore le iniziative della Presidenza relative ai bambini coinvolti nei conflitti armati; rileva che ad aprile 2008 la Presidenza slovena ha organizzato una conferenza intitolata "Aumento dell'impatto sul campo - Collaborazione fra le ONG e l'Unione europea sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati";

70.   prende atto della risoluzione sui bambini e i conflitti armati adottata il 22 febbraio 2008 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite; condanna fermamente l'arruolamento e l'impiego di bambini nei conflitti armati in Ciad e in Iraq;

71.   accoglie con favore la relazione e le conclusioni annuali del gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati; condanna fermamente le gravi violazioni dei diritti dei bambini e il continuo impiego dei bambini nei conflitti armati in Sri Lanka, Birmania, Filippine, Somalia, Congo e Burundi;

72.   accoglie con favore l'avvenuta firma, da parte di 16 Stati membri(30) dell'Unione europea, della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo, che porta il numero delle parti contraenti a 97; fa appello agli 11 Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora sottoscritto la Convenzione di Ginevra a farlo il più rapidamente possibile;

73.   chiede agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di firmare e ratificare quanto prima i protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti dei minori(31);

74.   si compiace che nel 2008 la Commissione abbia lanciato, nel quadro del programma tematico "Investire nelle persone", un invito a presentare proposte di progetti elaborati da organizzazioni non governative (ONG) e riguardanti i bambini coinvolti nei conflitti armati e la tratta di bambini; esorta la Commissione a continuare a riservare particolare attenzione alla situazione dei bambini coinvolti nei conflitti armati;

Difensori dei diritti umani

75.   accoglie con favore la Conferenza dei difensori dei diritti umani, svoltasi il 7 e l"8 ottobre 2008; ribadisce l'impegno dell'Unione europea a migliorare la tutela dei difensori dei diritti umani nei loro sforzi per realizzare la prospettiva presentata nella Dichiarazione universale dei diritti umani;

76.   richiama l'attenzione sugli abusi e sullo sfruttamento sessuale nei confronti di milioni di minori nel mondo; chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di fare tutto il possibile per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali nei confronti dei minori, tutelare i diritti delle vittime di tali forme di sfruttamento e abusi e promuovere la cooperazione in ambito nazionale e internazionale nella lotta contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali nei confronti dei minori;

77.   accoglie con favore la dichiarazione sull'azione del Consiglio d'Europa per migliorare la tutela dei difensori dei diritti umani e promuovere le loro attività, adottata dal Comitato dei ministri il 6 febbraio 2008;

78.   si compiace della creazione, nel 2006, da parte dell'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), di un punto focale per i difensori dei diritti umani, allo scopo di monitorare la situazione dei diritti umani in tutti i paesi OSCE; esorta le istituzioni dell'Unione europea a rafforzare il loro sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani mediante la creazione di un punto focale presso il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, al fine di migliorare il controllo dei singoli casi e il coordinamento con altre organizzazioni internazionali ed europee;

79.   accoglie con favore la versione rivista del 2008 degli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani; evidenzia l'inclusione di disposizioni finalizzate al miglioramento del sostegno e della protezione dei difensori dei diritti umani da parte delle missioni dell'Unione, quali le strategie locali per l'attuazione degli orientamenti, i gruppi di lavoro locali sui diritti umani e l'organizzazione di incontri almeno una volta all'anno tra difensori dei diritti umani e diplomatici; accoglie con favore anche l'inserimento della possibilità di rilasciare visti di emergenza e di facilitare l'accoglienza temporanea negli Stati membri dell'Unione, come misure volte a fornire rapida assistenza e protezione ai difensori dei diritti umani che si trovano in pericolo in paesi terzi;

80.   chiede nuovamente al Consiglio e agli Stati membri di occuparsi concretamente della questione dei visti d'emergenza per i difensori dei diritti umani, includendo nel nuovo Codice comunitario dei visti un chiaro riferimento alla particolare situazione dei difensori dei diritti umani e creando in tal modo una speciale procedura accelerata di visto, eventualmente basata sull'esperienza dei governi irlandese e spagnolo; prende atto del dibattito sul rilascio dei visti per il trasferimento temporaneo di difensori dei diritti umani in situazione di pericolo immediato o bisognosi di protezione, e chiede al COHOM di compiere ulteriori progressi al riguardo; ritiene che la confidenzialità delle iniziative dell'Unione a favore dei difensori dei diritti umani sia talvolta utile ma chiede che, nonostante la loro confidenzialità, il personale locale dell'Unione fornisca sistematicamente tutte le informazioni utili in merito a tali iniziative alle ONG in loco, ai difensori dei diritti umani e alle loro famiglie;

81.   rimanda alle conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia del 13 ottobre 2008 e alla dichiarazione emessa dalla Presidenza il 30 settembre 2008 circa le elezioni parlamentari tenutesi nello stesso mese in Bielorussia; si rammarica che tali elezioni non abbiano avuto luogo nel rispetto delle norme internazionali e dei principi democratici definiti dall'OSCE; accoglie con favore il rilascio, precedente alle elezioni, dell'ultimo prigioniero politico riconosciuto dalla comunità internazionale, Alyaksandr Kazulin; rimane tuttavia preoccupato del fatto che almeno 10 attivisti continuino a scontare sentenze di "libertà limitata" che consentono loro di essere presenti solo a casa o sul luogo di lavoro; permane profondamente preoccupato per la situazione dei diritti umani in Bielorussia;

82.   condanna il rafforzamento delle restrizioni imposte dal governo cinese nei confronti dei difensori dei diritti umani prima dei Giochi olimpici, che hanno proibito loro di comunicare telefonicamente o via Internet, controllando i loro spostamenti e sottoponendoli a vari livelli di arresti domiciliari e di sorveglianza e di controllo senza precedenti, con la conseguente decisione da parte di molti attivisti di posticipare o di sospendere la propria attività lavorativa sino alla fine dei Giochi;

83.   pone l'accento in particolare sull'impatto significativo che può avere il diritto di libera espressione su Internet per le comunità chiuse e chiede all'Unione di sostenere i cyber-dissidenti a livello mondiale; chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di affrontare tutte le restrizioni alla fornitura di Internet e di servizi della società dell'informazione da parte delle imprese europee nei paesi terzi come parte della politica del commercio estero dell'Unione europea e di considerare un ostacolo al commercio tutte le limitazioni non necessarie alla fornitura di quei servizi;

84.   constata con profonda preoccupazione che nel 2008 l'Iran ha proseguito nella repressione dei difensori indipendenti dei diritti umani e di alcuni membri della società civile, e che permangono nel paese gravi violazioni dei diritti umani; condanna l'arresto, la tortura e l'incarcerazione arbitraria dei difensori dei diritti umani che per effetto delle loro attività sono accusati di svolgere "attività contrarie alla sicurezza nazionale"; deplora l'attuale politica del governo iraniano volta a osteggiare l'operato di insegnanti ed esponenti del mondo accademico e a impedire agli studenti di accedere all'istruzione superiore, e condanna la persecuzione e l'incarcerazione degli studenti attivisti;

85.   esprime preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Nicaragua e in Venezuela e per gli attacchi e le intimidazioni cui sono soggette numerose organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani in quei paesi; chiede pertanto ai governi del Nicaragua e del Venezuela e alle loro autorità di adoperarsi per tutelare i diritti e le libertà democratiche e lo Stato di diritto;

86.   ribadisce la sua posizione relativamente ai vincitori cubani del premio Sakharov Oswaldo Payá Sardiñas e il gruppo noto come "Damas de Blanco" ("Donne in bianco"); considera inaccettabile che un paese con il quale l'Unione europea ha ripreso un dialogo politico su ogni sorta di questioni, inclusi i diritti umani, debba vietare a Oswaldo Payá Sardiñas e alle "Donne in bianco" di partecipare alla cerimonia per il ventennale del premio; respinge con fermezza le violenze sistematiche e le ripetute molestie nei confronti dei vincitori del premio Sakharov; in tale contesto, esorta il governo cubano a liberare immediatamente tutti i prigionieri politici e di coscienza e a riconoscere a tutti i cubani il diritto di entrare e di uscire liberamente dal paese;

Orientamenti relativi ai dialoghi sui diritti umani e consultazioni riconosciute con paesi terzi

87.   prende atto della versione riveduta degli orientamenti, adottati sotto la Presidenza francese, relativi ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; insiste nuovamente presso il Consiglio e la Commissione affinché diano avvio a una valutazione organica di quegli orientamenti basata su una valutazione approfondita di ciascun dialogo e dei risultati ottenuti e, a tale scopo, affinché si adoperino per elaborare chiari indicatori dell'impatto di ciascun dialogo nonché criteri per l'avvio, l'interruzione e la ripresa dei dialoghi; sottolinea la necessità di continuare le riunioni informali interistituzionali prima e dopo ciascun dialogo, allo scopo di aumentare lo scambio d'informazioni tra le istituzioni e di consentire, se necessario, un migliore coordinamento; ricorda, a questo proposito, che l'adozione di strategie per paese in materia di diritti umani contribuirà a rafforzare la coesione della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;

88.   sottolinea nuovamente, a tale proposito, le proposte avanzate nella sua summenzionata risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti umani;

89.   si rammarica del rinvio, da parte della Cina, dell'11° vertice con l'Unione europea in conseguenza della visita del Dalai Lama in Europa, e sottolinea la necessità di una radicale intensificazione e di un ripensamento del dialogo tra l'Unione europea e la Cina in materia di diritti umani; esprime inquietudine per le gravi violazioni dei diritti umani in Cina e sottolinea che, malgrado le promesse fatte dal regime in vista dei Giochi olimpici dell'agosto 2008, la situazione in loco per quanto riguarda i diritti umani non è migliorata; rileva, inoltre, che le restrizioni alla libertà di associazione, di espressione e di religione sono state ulteriormente intensificate; condanna duramente le repressioni nei confronti dei tibetani a seguito dell'ondata di proteste che hanno interessato tutto il Tibet dal 10 marzo 2008 nonché la repressione da parte del governo cinese che, da quel momento, si è intensificata in Tibet, e chiede il rilancio di un dialogo sincero e orientato ai risultati tra entrambe le parti, sulla base del "memorandum su un'autentica autonomia per il popolo del Tibet"; rileva che la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici è ancora in sospeso, nonostante le ripetute assicurazioni da parte del governo cinese della sua intenzione di ratificarlo; rimanda alla propria risoluzione del 17 gennaio 2008 sull'arresto del dissidente cinese Hu Jia(32), cui è stato assegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero; chiede al governo cinese il rilascio immediato di Hu Jia e la sospensione degli arresti domiciliari nei confronti di sua moglie Zeng Jinyan e di sua figlia; denuncia l'ondata di repressioni nei confronti dei firmatari della petizione "Carta 08", un documento che chiede riforme democratiche in Cina e il rilascio del dissidente Liu Xiaobo, detenuto dal 9 dicembre 2008; esprime preoccupazione per il fatto che il sistema giuridico rimanga esposto a interferenze arbitrarie e spesso politicamente motivate, compreso il sistema del segreto di Stato, che impedisce la trasparenza necessaria allo sviluppo del buon governo e di un sistema in cui prevalga lo Stato di diritto; deplora, a tale riguardo, la repressione sistematica degli avvocati che si adoperano affinché il funzionamento del sistema giuridico cinese sia conforme alla legislazione del paese e ai diritti dei suoi cittadini; prende atto della persistente fragilità della libertà su Internet in Cina e, a questo proposito, chiede alle imprese comunitarie che forniscono un servizio di hosting per contenuti Internet di non divulgare a pubblici ufficiali stranieri alcuna informazione che identifichi personalmente un particolare utente del servizio in questione, tranne per legittime finalità di applicazione del diritto estero, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

90.   permane preoccupato per l'interruzione sin dal 2004 del dialogo sui diritti umani con l'Iran a causa dell'assenza di qualsiasi progresso positivo verso il miglioramento della situazione dei diritti umani nonché della mancanza di cooperazione da parte dell'Iran; invita le autorità iraniane a riprendere il dialogo a beneficio di tutti gli attori della società civile impegnati per la democrazia e a rafforzare, in modo pacifico e non violento, gli attuali processi volti a favorire le riforme democratiche, istituzionali e costituzionali, garantire la sostenibilità di tali riforme e consolidare la partecipazione di tutti i difensori iraniani dei diritti umani e rappresentanti della società civile nei processi di elaborazione delle politiche, rafforzando il ruolo che essi svolgono nella dialettica politica generale; esprime profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione in Iran in materia di diritti umani nel 2008 e per il permanere delle restrizioni alla libertà di espressione e di assemblea; a tale riguardo, è gravemente preoccupato per la repressione di giornalisti, scrittori, studiosi e attivisti nel campo dei diritti delle donne e dei diritti umani; permane preoccupato per la repressione delle minoranze etniche e religiose in Iran; denuncia il crescente ricorso in Iran alla pena capitale anche nei confronti di minori;

91.   deplora la mancanza di risultati ottenuti nelle consultazioni Unione europea-Russia sui diritti umani; si rammarica che le autorità russe abbiano rifiutato di partecipare alle tavole rotonde di preparazione alle consultazioni con ONG nazionali e internazionali; nota che, durante tali consultazioni, l'Unione europea ha espresso le sue preoccupazioni in materia di diritti umani e in particolare sui temi della libertà di espressione e di assemblea, funzionamento della società civile, diritti delle minoranze, lotta al razzismo e alla xenofobia e diritti dei bambini e delle donne, nonché rispetto degli obblighi internazionali di Unione europea e Russia in materia di diritti dell'uomo; si rammarica che l'Unione europea abbia ottenuto finora scarsi risultati nel favorire cambiamenti politici in Russia, in particolare per quanto riguarda l'impunità e l'indipendenza della magistratura, il trattamento dei difensori dei diritti umani e dei prigionieri politici, tra cui Mikhail Khodorkovsky, l'indipendenza dei mezzi di informazione e la libertà di espressione, il trattamento delle minoranze etniche e religiose, il rispetto dello Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nelle forze armate, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e altre questioni; rimanda alla sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul vertice UE-Russia, svoltosi il 26 e 27 giugno 2008 a Khanty-Mansiysk(33); esprime nuovamente la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione dei difensori dei diritti umani e per le difficoltà incontrate dalle ONG nel registrarsi e svolgere le loro attività; ribadisce la sua preoccupazione per la legge antiestremismo, che rischia di compromettere il libero scambio delle informazioni e indurre le autorità russe a restringere ulteriormente la libertà di espressione dei giornalisti indipendenti e degli oppositori politici; esprime ulteriore preoccupazione, in linea con la relazione di Amnesty International del dicembre 2008, nel constatare che l'Ufficio del procuratore continua a non rispettare il diritto di Mikhail Khodorkovsky e del suo socio Platon Lebedev a un processo equo in conformità delle norme internazionali e si rammarica profondamente per il trattamento dell'ex vicepresidente di Yukos, Vasily Aleksanian, il cui rifiuto di fornire falsa testimonianza nei confronti di Mikhail Khodorkovsky ha spinto le autorità russe a consentire che le sue condizioni cliniche si deteriorassero fino a uno stadio terminale; si unisce all'appello dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa affinché le autorità russe ricorrano a tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione per garantire il rilascio di Igor Sutiagin e Valentin Danilov; si compiace per il rilascio di Mikhail Trepashkin; esprime profondo rammarico per l'annullamento della missione di monitoraggio dell'ODIHR in occasione delle elezioni presidenziali russe del marzo 2008, dovuto alle restrizioni e alle limitazioni imposte a tale missione dalle autorità russe;

92.   prende atto dell'esistenza di sottocommissioni sui diritti umani, di cui fanno parte paesi della riva meridionale del Mediterraneo (Marocco, Tunisia, Libano, Giordania, Egitto, Israele e Autorità palestinese) nell'ambito della politica europea di vicinato e invita il Consiglio e la Commissione a istituire sottocommissioni sui diritti umani con tutti gli Stati vicini; ribadisce la sua richiesta di associare i parlamentari alla preparazione delle riunioni di tali sottocommissioni e di informarli sul loro esito; accoglie con favore la consultazione con la società civile, sia prima che dopo, da parte della delegazione della Commissione nel paese interessato e dei servizi competenti della Commissione a Bruxelles; dubita tuttavia dell'efficacia e della coerenza del metodo utilizzato e, in particolare, dei criteri di valutazione delle discussioni svolte in seno a queste sottocommissioni; ritiene che queste ultime debbano consentire di dare un seguito specifico alle questioni riguardanti i diritti umani incluse nel piano d'azione, ma sottolinea che le discussioni sui diritti umani non dovrebbero di certo restare confinate nell'ambito di tali sottocommissioni ed evidenzia l'importanza del coordinamento con altre sottocommissioni che si occupano di tematiche inerenti ai diritti umani, quali la migrazione; sottolinea la necessità di includere tali tematiche nel dialogo politico fino al più alto livello, in modo da rafforzare la coerenza della politica dell'Unione in questo campo; è convinto che la politica europea di vicinato, così come è concepita e strutturata (piano d'azione, relazione sui progressi e sottocommissioni) potrebbe rappresentare un autentico strumento di promozione dei diritti umani se l'Unione europea dimostrasse una reale volontà politica di garantire il rispetto del primato dei diritti umani in modo coerente, sistematico e trasversale; ritiene pertanto che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici debba essere una condizione preliminare per il rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e un paese terzo; ai fini della conclusione di un accordo quadro con la Libia, accoglie con favore l'avvio dei negoziati e invita il Consiglio e la Commissione a prestare la dovuta attenzione al dialogo e alla cooperazione in materia di diritti umani;

93.   deplora vivamente la recente scalata militare e l'ulteriore deterioramento della situazione umanitaria a Gaza, ed esprime allo stesso tempo la sua solidarietà incondizionata alla popolazione civile nel Sud di Israele; esorta tutte le parti alla completa attuazione della risoluzione 1860 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di garantire un cessate il fuoco permanente; sottolinea la necessità urgente di una responsabilizzazione effettiva nei casi di violazione del diritto umanitario internazionale; accoglie con favore, a tal riguardo, la decisione dell'UNHRC di nominare una missione conoscitiva indipendente per indagare su crimini di guerra e su gravi violazioni dei diritti umani perpetrati da tutte le parti durante il recente conflitto a Gaza; esorta tutte le parti a cooperare con gli investigatori delle Nazioni Unite in materia di diritti umani; prende atto dell'impegno del 27 gennaio 2009 del Consiglio "Relazioni Esterne" di seguire attentamente tali indagini e invita la Commissione a decidere, in stretta consultazione con gli Stati membri, su ulteriori azioni da adottare quando le conclusioni delle indagini siano disponibili;

94.   prende atto del secondo ciclo di dialogo tra Unione europea e Uzbekistan sui diritti umani, svoltosi il 5 giugno 2008, e del seminario sulla libertà dei media, tenutosi a Tashkent il 2 e 3 ottobre 2008; ritiene, tuttavia, che il seminario non abbia risposto al suo intento originario di fungere da sede per lo scambio aperto di opinioni sulle violazioni dei diritti umani e sulla libertà dei media in Uzbekistan; rileva la perdurante assenza di un'inchiesta internazionale indipendente sul massacro di Andijan e la mancanza di qualsiasi miglioramento della situazione dei diritti umani in Uzbekistan; accoglie con favore il rilascio di due difensori dei diritti umani, Dilmurod Mukhiddinov e Mamarajab Nazarov; condanna la detenzione di difensori dei diritti umani e giornalisti indipendenti sulla base di accuse di natura politica e invita le autorità uzbeke a rilasciare tutti i difensori dei diritti umani e gli altri prigionieri politici; ribadisce di essere seriamente preoccupato per l'incarcerazione di Salijon Abdurakhmanov, giornalista indipendente, e di Agzam Turgunov, attivista nel campo dei diritti umani; prende atto delle conclusioni del Consiglio del 13 ottobre 2008 sull'Uzbekistan; invita le autorità uzbeke ad accettare l'accreditamento del nuovo direttore nazionale di Human Rights Watch e a consentire a detta organizzazione e ad altre organizzazioni internazionali e ONG di operare senza impedimenti; chiede all'Uzbekistan di cooperare pienamente ed efficacemente con i Relatori speciali delle Nazioni Unite sulle torture e sulla libertà di espressione, e di revocare le restrizioni imposte alla registrazione e all'operato delle ONG in Uzbekistan; prende atto della decisione del Consiglio di non rinnovare le misure restrittive in materia di spostamenti in vigore per i soggetti di cui alla posizione comune 2007/734/PESC(34), la cui vigenza era stata sospesa conformemente alle conclusioni del Consiglio del 15 e 16 ottobre 2007 e del 29 aprile 2008; accoglie con favore la decisione del Consiglio di rinnovare invece, per un periodo di 12 mesi, l'embargo sulle armi imposto dalla posizione comune; invita il Consiglio e la Commissione a riesaminare la situazione generale dei diritti umani in Uzbekistan; ribadisce l'appello per il rilascio immediato dei prigionieri politici; prende atto della dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 17 dicembre 2008 su singoli casi;

95.   accoglie con soddisfazione lo svolgimento, a luglio 2008, del primo ciclo di dialogo tra Unione europea e Turkmenistan in materia di diritti umani; si compiace per la sensibilizzazione in merito alla situazione dei diritti umani in Turkmenistan, in particolare per ciò che concerne la libertà di opinione e di assemblea, l'indipendenza della magistratura e il funzionamento della società civile; fa riferimento alla sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione per l'Asia centrale(35) e insiste sulla necessità che, affinché l'Unione europea concluda con esso un accordo interinale, il Turkmenistan compia passi avanti in alcuni settori determinanti, tra l'altro consentendo l'accesso libero e senza ostacoli al Comitato internazionale della Croce Rossa, riformando il sistema di istruzione nel rispetto delle norme internazionali e rilasciando incondizionatamente tutti i prigionieri politici e di coscienza, abolendo tutti gli ostacoli governativi agli spostamenti e permettendo a tutte le ONG e alle organizzazioni dei diritti umani di operare liberamente nel paese; invita il Consiglio e la Commissione a definire chiaramente, prima della sottoscrizione dell'accordo interinale, progressi specifici in materia di diritti umani e ad adottare a tal fine una tabella di marcia che preveda un preciso calendario di attuazione;

96.   appoggia la volontà del Consiglio di istituire dialoghi sui diritti umani con ciascuno dei rimanenti quattro paesi dell'Asia centrale; chiede che i dialoghi siano incentrati sui risultati e pienamente rispondenti agli orientamenti dell'Unione europea relativi ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, garantendo la partecipazione della società civile e del Parlamento europeo; chiede che all'istituzione dei dialoghi corrispondano adeguate risorse in seno ai segretariati del Consiglio e della Commissione;

97.   rileva l'importanza che l'impegno della Turchia e dell'Unione europea nei confronti del processo di adesione della Turchia riveste per il prosieguo delle riforme in materia di diritti umani in questo paese; considera un passo positivo verso la libertà di parola in Turchia la decisione del governo di autorizzare le trasmissioni della televisione curda; si rammarica, tuttavia, del fatto che l'uso della lingua curda sia tuttora vietato in parlamento e nelle campagne politiche; ribadisce che ulteriori riforme legislative sono necessarie per garantire il rispetto e la protezione delle minoranze e la completa libertà di espressione, sia di diritto che di fatto, in linea con l'ECHR e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; nota con preoccupazione che non sono stati compiuti progressi in merito alla ratifica di strumenti per i diritti umani, in particolare l'OPCAT, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il quarto, settimo e dodicesimo protocollo addizionale dell'ECHR;

98.   invita il nuovo governo pakistano a prendere provvedimenti adeguati per migliorare la situazione dei diritti umani in Pakistan; fa riferimento all'invito rivolto al governo pakistano da Amnesty International a reintegrare tutti i giudici destituiti in modo illegittimo dall'ex presidente Pervez Musharraf nel 2007; accoglie favorevolmente l'invio da parte dell'Unione europea di una missione di osservazione elettorale indipendente in occasione delle elezioni legislative di febbraio 2008; constata con soddisfazione che le elezioni sono state competitive e che hanno accresciuto la fiducia dell'opinione pubblica nel processo democratico; rileva l'impegno dell'Unione europea a sostenere il rafforzamento delle istituzioni democratiche, e invita il Consiglio e la Commissione ad appoggiare il movimento per la democrazia promosso dalla magistratura e dall'avvocatura, in particolare invitando alcuni loro rappresentanti, fra cui Parvez Aslam Choudhry; sottolinea la necessità che l'Unione europea attribuisca un ruolo prioritario al rispetto dei diritti umani nella prosecuzione del dialogo con il Pakistan;

99.   accoglie con favore le proposte del Consiglio di instaurare un dialogo sui diritti umani con diversi paesi dell'America latina; sottolinea che il dialogo dovrebbe andare di pari passo con richieste ferme, concrete e tangibili sulle questioni attinenti ai diritti umani, che parimenti comporteranno degli obblighi per le istituzioni dell'Unione europea nelle loro relazioni con i paesi interessati; sottolinea l'opportunità di coinvolgere in tale dialogo anche i paesi dell'America centrale; prende atto della firma del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali da parte del governo cubano nel febbraio 2008; chiede che questi patti vengano ratificati senza alcuna riserva; chiede al governo cubano il rilascio di tutti i prigionieri politici e il rispetto dei diritti tutelati dai trattati firmati; prende atto della decisione del Consiglio del 20 giugno 2008 di abolire le sanzioni informali nei confronti di Cuba; rileva che il Consiglio deciderà nel 2009 se proseguire il dialogo politico con Cuba, in funzione della realizzazione o meno di progressi significativi in materia di diritti umani;

100.   invita la Russia, in qualità di forza di occupazione in Georgia, al rispetto dei diritti umani in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale, ivi compreso il diritto dei cittadini di fare ritorno alle proprie case; invita tutte le parti interessate a proseguire nell'attuazione dei rispettivi impegni in conformità degli accordi siglati il 12 agosto e l"8 settembre 2008; chiede ai governi coinvolti di continuare a fornire carte dettagliate e informazioni sulle aree interessate dal conflitto nelle quali siano state lanciate bombe a grappolo, al fine di agevolare la bonifica delle munizioni e rendere tali aree sicure per i civili; ritiene che entrambi i governi debbano sensibilizzare i cittadini, attraverso campagne di informazione pubblica, sui rischi connessi alla presenza di materiale bellico inesploso; invita le amministrazioni responsabili a concordare il dispiegamento in Ossezia meridionale e Abkhazia di osservatori internazionali incaricati della verifica del rispetto dei diritti dell'uomo;

101.   esprime preoccupazione per la mancanza di progressi nella situazione dei diritti umani in Birmania, in particolare a fronte delle future elezioni previste per il 2010; deplora i recenti arresti e le condanne dopo processi farsa di più di un centinaio di membri dell'opposizione birmana e le sentenze draconiane emesse nei loro confronti; esorta il governo birmano a rilasciare tutti i prigionieri politici immediatamente; ritiene che il Parlamento dovrebbe inviare una missione massiccia in tale paese, dal momento che l'attuale situazione dei diritti umani non sta migliorando nonostante tutte le sanzioni, mentre la pressione internazionale sul regime birmano deve essere rafforzata;

Esame generale delle attività del Consiglio e della Commissione, compresi i risultati delle due Presidenze

102.   invita la Presidenza del Consiglio a concentrarsi sui paesi che destano particolare preoccupazione per ciò che concerne il rispetto dei diritti umani;

103.   accoglie con favore gli eventi e le discussioni svolte nell'ambito dell'Anno europeo del dialogo interculturale 2008, e prende atto con soddisfazione delle iniziative adottate sotto le due Presidenze;

104.   accoglie con favore il decimo Forum Unione europea-ONG sui diritti umani organizzato dalla Presidenza francese e dalla Commissione, tenutosi il 10 dicembre 2008 e incentrato sul sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e, in particolare, sulla discriminazione nei confronti delle donne;

105.   chiede maggiori sforzi e un'azione più incisiva da parte dell'Unione europea che contribuisca alla conclusione di un accordo politico sul conflitto del Darfur e agevoli l'attuazione di un accordo internazionale di pace; sottolinea la necessità di porre fine all'impunità, imponendo il regime di sanzioni stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; accoglie con favore il sostegno manifestato dall'Unione europea per i mandati d'arresto emessi dal TPI in relazione al Darfur, ai quali deve essere data immediata esecuzione;

106.   accoglie con favore la risoluzione n. 1834 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del 24 settembre 2008, che proroga sino a marzo 2009 il mandato della missione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana e in Ciad, e l'intenzione delle Nazioni Unite di autorizzare il dispiegamento di un componente militare dell'ONU per proseguire nell'operato dell'EUFOR Ciad/CAR sia in Ciad che nella Repubblica centrafricana;

107.   valuta positivamente il fatto che il Consiglio elabori e aggiorni periodicamente elenchi di paesi prioritari nei confronti dei quali sono esplicati ulteriori sforzi concertati intesi a dare applicazione agli orientamenti dell'Unione europea sui minori e i conflitti armati, sulla pena di morte (i cosiddetti paesi in procinto di adottare modifiche in materia) e sui difensori dei diritti umani;

108.   reitera il suo appello affinché tutte le discussioni con i paesi terzi, gli strumenti, i documenti e le relazioni, comprese le relazioni annuali, in materia di diritti umani affrontino in modo esplicito i temi relativi alla discriminazione, tra cui le questioni riguardanti le minoranze etniche, nazionali e linguistiche, la libertà religiosa, comprese l'intolleranza nei confronti di qualunque religione e le pratiche discriminatorie ai danni delle minoranze religiose, le discriminazioni di casta, la tutela e la promozione dei diritti delle popolazioni indigene, i diritti umani delle donne, e i diritti dei minori, dei disabili, comprese le persone affette da un handicap intellettivo, e delle persone di qualsiasi orientamento sessuale e identità di genere, associando pienamente le loro organizzazioni, sia nell'Unione europea che, se del caso, nei paesi terzi;

109.   prende atto dell'iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo avviata dalla Presidenza francese quale nuova sfida finalizzata alla promozione della democrazia e del rispetto dei diritti umani nell'area mediterranea; rileva che lo sviluppo delle nuove iniziative dell'Unione per il Mediterraneo non può andare a discapito dell'attenzione e del ruolo prioritario riconosciuti alla promozione delle opportune riforme in tema di democrazia e diritti umani nella regione;

I programmi di assistenza esterna della Commissione e l'EIDHR

110.   accoglie con favore il fatto che si sia tenuto conto delle priorità del Parlamento nei documenti di programmazione 2007 e 2008 dell'EIDHR;

111.   chiede l'aggiornamento dei compendi elettronici, realizzati per dar conto di tutti i progetti dell'EIDHR, organizzati su base geografica e tematica;

112.   constata con soddisfazione l'interesse manifestato nella presentazione di progetti relativi ai nuovi obiettivi di sostegno ai difensori dei diritti umani, e la possibilità di agire con urgenza a tutela degli stessi; prende atto che la Commissione ha selezionato 11 beneficiari per l'attuazione di tali progetti e si attende l'avvio effettivo delle attività ad inizio 2009;

113.   invita nuovamente la Commissione ad adeguare il livello di risorse umane assegnate all'attuazione dell'EIDHR, presso la sede e le delegazioni, alle specificità e alle difficoltà di questo nuovo strumento;

114.   invita la Commissione ad accertarsi della coerenza fra le priorità politiche dell'Unione e i progetti e programmi che essa sostiene, soprattutto nel quadro della sua programmazione bilaterale con i paesi terzi;

Assistenza e monitoraggio elettorale

115.   constata con soddisfazione che l'Unione europea fa crescente ricorso all'assistenza e al monitoraggio elettorale per favorire la democratizzazione nei paesi terzi, rafforzando il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto attraverso missioni di riconosciuta qualità e indipendenza;

116.   sottolinea che la metodologia completa dell'Unione per le osservazioni elettorali, che prevede la copertura dell'intero ciclo elettorale e comprende sia l'assistenza elettorale che il monitoraggio delle elezioni, si è rivelata estremamente efficace per l'Unione, trasformandola in un organismo di primo piano in ambito internazionale per ciò che concerne le missioni di osservazione elettorale;

117.   accoglie con favore la pubblicazione, ad aprile 2008, del primo manuale per l'osservazione elettorale da parte dell'Unione europea; constata con soddisfazione la presenza in esso di una sezione specifica dedicata alle questioni di genere; rileva che il nuovo manuale offre una disamina completa della metodologia di osservazione elettorale dell'Unione europea e una descrizione del processo di programmazione, dispiegamento e attuazione di ciascuna missione nonché del modo in cui gli standard internazionali sono adoperati nella valutazione e nella segnalazione;

118.   insiste affinché sia esercitata una maggiore vigilanza sui criteri che presiedono alla scelta dei paesi in cui condurre una missione di assistenza/monitoraggio elettorale, nonché sul rispetto della metodologia e delle regole introdotte a livello internazionale, con particolare riguardo al carattere indipendente della missione;

119.   rinnova la sua richiesta affinché il processo elettorale, comprendente una fase pre- e post-elettorale, sia integrato ai vari livelli del dialogo politico condotto con i paesi terzi interessati, al fine di assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione europea e di riaffermare il ruolo centrale dei diritti umani e della democrazia;

Integrazione dei diritti umani

120.   chiede alla Commissione di continuare a controllare da vicino la concessione dei vantaggi derivanti dal sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+) a paesi che hanno evidenziato gravi manchevolezze nell'attuazione delle otto convenzioni dell'OIL relative alle norme fondamentali sul lavoro, in considerazione delle violazioni dei diritti civili e politici o il ricorso al lavoro dei detenuti; chiede alla Commissione di sviluppare criteri atti a determinare in quali casi si dovrebbe ritirare il sistema delle preferenze generalizzate per motivi connessi ai diritti umani;

Diritti economici, sociali e culturali (ESC)

121.   sottolinea che i diritti economici, sociali e culturali rivestono un'importanza analoga a quelli civili e politici; rimarca l'impegno dell'Unione europea in favore della realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, quali definiti nelle conclusioni dei Consigli europei di dicembre 2007 e giugno 2008;

122.   chiede all'Unione europea di integrare la protezione dei diritti ESC nelle sue relazioni esterne con i paesi terzi, inserendo periodicamente tali diritti all'ordine del giorno dei dialoghi in materia di diritti umani e delle consultazioni con detti paesi, e incoraggiando l'attuazione del protocollo facoltativo relativo al patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, con particolare riguardo al funzionamento efficace delle sue procedure di ricorso individuali;

123.   invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare la coerenza dei diritti ESC nello sviluppo dell'Unione europea, nonché in ambiti quali commercio estero e politiche in materia di diritti umani e, a tal fine, li sollecita a istituire un gruppo di lavoro interservizi sui diritti ESC;

124.   sottolinea che i diritti umani comprendono anche il diritto all'alimentazione, a un alloggio adeguato, all'istruzione, all'accesso all'acqua e al territorio, a un lavoro dignitoso, alla previdenza sociale e il diritto di fondare sindacati, e che è particolarmente importante garantire il riconoscimento di tali diritti ai gruppi più vulnerabili, quali le popolazioni dei paesi meno sviluppati, emergenti o usciti da un conflitto, le popolazioni indigene, i profughi per motivi climatici, i migranti, ecc.;

125.   invita la Commissione a compiere particolari sforzi per garantire il diritto all'alimentazione nell'attuale crisi alimentare e nella più generale crisi di carattere economico;

126.   rimarca la necessità di promuovere la responsabilità sociale delle imprese e di obbligare le società transnazionali con sede centrale negli Stati membri dell'Unione al rispetto dei regolamenti OIL in vigore nelle loro operazioni con paesi terzi;

127.   constata con soddisfazione che, nell'affiancare i diritti umani al commercio internazionale, il regime SPG+ promuove lo sviluppo sostenibile e il buon governo, e chiede che l'applicazione della clausola "elemento essenziale" sia sottoposta a un monitoraggio efficace;

128.   insiste nuovamente presso il Consiglio e la Commissione affinché l'Unione europea adotti in ambito internazionale iniziative finalizzate a combattere la persecuzione e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità sessuale, promuovendo, ad esempio, una risoluzione in materia in seno alle Nazioni Unite e concedendo aiuti alle ONG e ai soggetti impegnati nella promozione dell'uguaglianza e della non discriminazione;

Efficacia degli interventi del Parlamento europeo nei casi relativi ai diritti umani

129.   si attende che le risoluzioni e altri documenti chiave relativi a questioni di diritti umani siano tradotti nelle lingue parlate nelle zone in questione;

130.   accoglie con favore la dichiarazione innovativa, sostenuta da 66 nazioni tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2008, con cui si conferma che la protezione internazionale dei diritti dell'uomo include l'orientamento sessuale e l'identità di genere e si riafferma il principio di non discriminazione, il quale richiede che i diritti umani si applichino allo stesso modo ad ogni essere umano, prescindendo dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;

131.   chiede al Consiglio di rispondere in modo sostanziale ai desideri e alle preoccupazioni espresse nelle comunicazioni formali dal Parlamento, in particolare in relazione a risoluzioni d'urgenza;

132.   ricorda alle delegazioni del Parlamento in visita in paesi terzi che dovrebbero inserire sistematicamente nell'ordine del giorno delle loro visite un dibattito interparlamentare sulla situazione dei diritti umani, nonché incontri con i difensori dei diritti umani, al fine di acquisire informazioni di prima mano sulla situazione dei diritti umani nel paese interessato e di fornire loro, ove opportuno, visibilità e protezione internazionale;

133.   è convinto che un singolo organo rafforzato "per i diritti umani" nel Parlamento sarebbe in grado di promuovere una politica dei diritti umani coerente, efficace, sistematica e trasversale nell'ambito del Parlamento e di fronte al Consiglio e alla Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni del trattato di Lisbona in materia di politica estera;

134.   si compiace della creazione della rete Sakharov, annunciata in occasione del 20° anniversario del premio Sakharov; ritiene che debba decidere rapidamente le proprie modalità operative e mettere a disposizione i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri obiettivi; ribadisce la richiesta che sia accordato l'accesso alle istituzioni europee a tutti i vincitori del premio Sakharov e, in particolare, a Aung San Suu Kyi, a Oswaldo José Payá Sardiñas, al gruppo cubano delle "Donne in bianco'e a Hu Jia; deplora l'assenza di qualsiasi reazione significativa agli appelli rivolti dall'Unione europea alle autorità cinesi, birmane e cubane perché rispettino le libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di associazione politica;

o
o   o

135.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e ai governi dei paesi e dei territori citati nella presente risoluzione.

(1) Per tutti i documenti fondamentali rilevanti, cfr. la tabella nell'allegato III alla relazione A6-0128/2007 della commissione per gli affari esteri.
(2) Testi approvati, P6_TA(2009)0025.
(3) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576; Testi approvati del 22.5.2008, P6_TA(2008)0238; Testi approvati del 21.10.2008, P6_TA(2008)0496.
(4) GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
(5) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(6) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
(7) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
(8) GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 220.
(9) Testi approvati, P6_TA(2008)0065.
(10) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(11) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 91.
(12) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.
(13) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.
(14) GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 214.
(15) Testi approvati, P6_TA(2008)0405.
(16) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.
(17) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879.
(18) GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.
(19) Testi approvati, P6_TA(2008)0194.
(20) Testi approvati, P6_TA(2009)0021.
(21) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.
(22) Al 18 luglio 2008, 85 Stati non avevano ancora ratificato lo Statuto di Roma: Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Bhutan, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Cina, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Federazione russa, Filippine, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Isole Salomone, Israele, Kazakstan, Kiribati, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Libano, Libia, Malaysia, Maldive, Marocco Mauritania, Moldova, Monaco, Mozambico, Myanmar/Birmania, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Qatar, Repubblica ceca, Repubblica democratica popolare di Corea, Ruanda, Saint Lucia, São Tomé e Príncipe, Seychelles, Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, Stati federati di Micronesia, Sudan, Stati Uniti d'America, Swaziland, Tailandia, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.
(23) A novembre 2008, Austria, Slovenia, Spagna e Ungheria avevano ratificato sia la convenzione che il protocollo facoltativo.
(24) Tra gli Stati membri dell'UE, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia non hanno ancora firmato la Convenzione.
(25) Testi approvati, P6_TA(2008)0238.
(26) Testi approvati, P6_TA(2008)0496.
(27) Dichiarazione dell'ambasciatrice Susan E. Rice, rappresentante permanente degli Stati Uniti, sul rispetto del diritto umanitario internazionale, al Consiglio di sicurezza, 29 gennaio 2009.
(28) Firmatari (a novembre 2008): Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia (solo cinque paesi – Albania, Argentina, Francia, Honduras e Messico – hanno ratificato la Convenzione, che richiede 20 ratifiche per poter entrare in vigore).
(29) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(30) Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.
(31) Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (a novembre 2008): non ancora ratificato da Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Regno Unito.Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (a novembre 2008): non ancora ratificato da Estonia, Ungheria e Paesi Bassi.
(32) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 82.
(33) Testi approvati, P6_TA(2008)0309.
(34) Posizione comune 2007/734/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34).
(35) Testi approvati, P6_TA(2008)0059.


Sviluppo di uno spazio di giustizia penale nell'UE
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (2009/2012(INI))
P6_TA(2009)0386A6-0262/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Panayiotis Demetriou a nome del gruppo PPE-DE sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (B6-0335/2008),

–   visti gli articoli 6 e 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato UE, e viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 50, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 13,

–   visti i Libri verdi della Commissione del 19 febbraio 2003 sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2003)0075) e del 26 aprile 2006 sulla presunzione di non colpevolezza (COM(2006)0174), e viste la proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328) e la posizione del Parlamento del 12 aprile 2005 al riguardo(1),

–   vista la sua raccomandazione del 9 marzo 2004 al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea(2),

–   viste la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea,(3) e la posizione del Parlamento del 2 settembre 2008 al riguardo(4),

–   vista la relazione 2008 della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa dal titolo "Sistemi giudiziari europei: efficacia della giustizia",

–   vista la comunicazione della Commissione, del 4 febbraio 2008, relativa alla creazione di un Forum di discussione sulle politiche e sulle prassi dell'Unione europea nel settore della giustizia (COM(2008)0038),

–   viste le conclusioni del Consiglio GAI del 27 e 28 novembre 2008 sulla creazione di una rete di cooperazione legislativa tra i ministeri della Giustizia degli Stati membri dell'Unione europea,

–   viste l'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria(5), la posizione del Parlamento del 24 settembre 2002 al riguardo(6), la comunicazione della Commissione, del 29 giugno 2006, sulla formazione giudiziaria nell'Unione europea (COM(2006)0356) e la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea(7),

–   vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo nella prospettiva di sviluppare un'autentica cultura giudiziaria dell'Unione europea(8),

–   viste la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea (COM(2007)0644), la versione consolidata della decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta alle forme gravi di criminalità (5347/2009), la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea(9) e le posizioni del Parlamento del 2 settembre 2008 al riguardo(10),

–   viste la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali(11) e la posizione del Parlamento del 21 ottobre 2008 al riguardo(12),

–   visto lo studio sul futuro del riconoscimento reciproco in ambito penale, dal titolo "Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union"(13), pubblicato di recente dall'Université Libre di Bruxelles,

–   vista la proposta di decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio (17506/2008),

–   viste le relazioni di valutazione sull'applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri(14),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2008, sulla confisca di beni e proprietà delle organizzazioni criminali (COM(2008)0766),

–   viste la comunicazione della Commissione, del 30 maggio 2008, dal titolo "Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica" (COM (2008)0329), le conclusioni del Consiglio relative a una strategia in materia di giustizia elettronica, la risoluzione del Parlamento del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica(15), come pure la posizione del Parlamento del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI(16) e le conclusioni del Consiglio sulla relazione sui progressi realizzati durante la Presidenza francese nel settore della giustizia elettronica, adottate al Consiglio GAI del 27 e 28 novembre 2008,

–   viste le sue precedenti raccomandazioni al Consiglio(17),

–   visto il trattato di Lisbona, in particolare il capo 4, articoli da 82 a 86 (cooperazione giudiziaria in materia penale), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la necessità di individuare il modo migliore per sviluppare uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea,

–   vista la stesura del futuro programma di Stoccolma,

–   vista la necessità di rafforzare il dialogo su tale materia con i parlamenti nazionali, la società civile e le autorità giudiziarie,

–   visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0262/2009),

A.   considerando che l'amministrazione della giustizia rientra tra le competenze nazionali degli Stati membri,

B.   considerando che va sottolineato che il trattato di Lisbona, una volta entrato in vigore, amplierebbe le competenze dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e introdurrebbe in tale settore la procedura legislativa della codecisione abolendo il sistema dei pilastri,

C.   considerando che, come il programma di Tampere, il programma dell'Aia ha considerato prioritaria la creazione di uno spazio europeo di giustizia e ha sottolineato come il rafforzamento della giustizia debba passare attraverso il rafforzamento della fiducia reciproca, l'attuazione del programma di riconoscimento reciproco, l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, il ravvicinamento delle legislazioni - affinché i criminali non possano beneficiare delle differenze nei sistemi giudiziari e affinché si possa garantire protezione ai cittadini ovunque si trovino nell'Unione europea - e nella prospettiva di promuovere lo sviluppo di Eurojust,

D.   considerando che, secondo la relazione della Commissione, del 2 luglio 2008, sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2007 (COM(2008)0373), il livello di realizzazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale è stato piuttosto modesto, con una stasi politica e ritardi che si riflettono nella diminuzione del numero di strumenti adottati, mentre si riscontrano sviluppi soddisfacenti in altri campi quali la cooperazione in materia civile, la gestione delle frontiere, l'immigrazione legale e illegale e le politiche di asilo,

E.   considerando che i procedimenti penali presentano numerose e rilevanti implicazioni per quanto riguarda le libertà fondamentali delle vittime di reato, degli indagati e degli imputati,

F.   considerando che la tutela di diritti quali il diritto a un processo equo, la presunzione di non colpevolezza, i diritti della difesa, i diritti delle vittime di reato, il principio ne bis in idem e le garanzie procedurali minime per la detenzione preventiva sono essenziali soprattutto nei procedimenti penali,

G.   considerando che, nella pratica quotidiana, la cooperazione giudiziaria in materia penale si basa ancora su strumenti di assistenza reciproca, come la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 2000, e la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, del 1959,

H.   considerando che, entro i limiti delle finalità e dei principi del diritto europeo, il principio del riconoscimento reciproco significa che una decisione pronunciata da un'autorità giudiziaria competente in uno Stato membro diviene pienamente e direttamente efficace su tutto il territorio dell'Unione, e che le autorità giudiziarie degli Stati membri sul cui territorio la decisione può essere eseguita prestano assistenza all'esecuzione della stessa come se si trattasse di una decisione resa da un'autorità competente di quegli Stati membri, salvo che lo strumento nel cui ambito è applicata imponga limiti alla sua esecuzione,

I.   considerando che l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco, che costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria sin dal Consiglio europeo di Tampere, è ancor lungi dall'essere soddisfacente e deve essere accompagnata da un insieme uniforme di garanzie e tutele procedurali,

J.   considerando che, quando è attuato, come nel caso del mandato d'arresto europeo, il principio del riconoscimento reciproco ha dimostrato il proprio considerevole valore aggiunto per la cooperazione giudiziaria nell'Unione europea,

K.   considerando che, per essere pienamente efficace, il principio del riconoscimento reciproco dipende in gran parte dalla creazione di una cultura giudiziaria comune a livello europeo, basata sulla fiducia reciproca, su principi comuni, sulla cooperazione e su un certo livello di armonizzazione - ad esempio nella definizione di taluni reati e nelle pene - e da un'autentica protezione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda i diritti processuali, le norme minime in materia di condizioni di detenzione e di controllo giurisdizionale della detenzione, i diritti dei detenuti e meccanismi di ricorso accessibili per le persone,

L.   considerando che la formazione dei giudici, dei procuratori, degli avvocati e degli altri operatori della giustizia gioca un ruolo fondamentale nel rafforzamento della fiducia reciproca e nello sviluppo di una cultura giudiziaria comune a livello europeo, e allo stesso tempo favorisce il giusto equilibrio tra gli interessi dell'accusa e quelli della difesa e garantisce la continuità e una difesa effettiva nelle cause transfrontaliere,

M.   considerando che sono stati compiuti molti passi avanti nel campo della formazione giudiziaria, in particolare grazie al contributo fornito dalla rete europea di formazione giudiziaria (EJTN) e dalle sue attività,

N.   considerando che, nonostante gli importanti risultati ottenuti finora, il ruolo dell'EJTN è stato condizionato da limitazioni legate alla sua struttura organizzativa e alla mancanza di risorse sufficienti,

O.   considerando che, data la situazione sopra esposta, le autorità giudiziarie non dispongono al momento degli strumenti formativi necessari per applicare adeguatamente la normativa comunitaria e che solo una piccolissima parte della magistratura ha accesso a una formazione giudiziaria incentrata sull'Unione,

P.   considerando che le azioni future finalizzate allo sviluppo dello spazio di giustizia penale dell'Unione non possono che basarsi su un monitoraggio obiettivo, imparziale, trasparente, preciso e continuo dell'attuazione delle politiche e degli strumenti giuridici dell'Unione, come pure della qualità e dell'efficienza della giustizia negli Stati membri,

Q.   considerando che non esiste al momento all'interno dell'Unione europea un monitoraggio completo, costante e chiaro delle politiche comunitarie in materia di giustizia penale, né della qualità e dell'efficienza della giustizia,

R.   considerando che un monitoraggio di questo tipo sarebbe fondamentale per i "responsabili decisionali dell'Unione" nella messa a punto delle misure legislative più adeguate, e allo stesso tempo rafforzerebbe la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari,

S.   considerando che tale sistema di valutazione dovrebbe attingere ai sistemi di valutazione esistenti senza duplicare gli sforzi o i risultati e dovrebbe riconoscere un ruolo attivo al Parlamento,

T.   considerando che il neoistituito "Forum della giustizia" potrebbe apportare un contributo importante alla fase di valutazione ex-ante delle iniziative legislative dell'Unione europea,

U.   considerando che, per garantire la coerenza dell' azione dell'Unione, salvaguardando allo stesso tempo i diritti fondamentali, è opportuno organizzare un processo di consultazione pubblica, basato sulle opportune procedure, comprese le valutazioni d'impatto, prima che la Commissione o gli Stati membri presentino proposte e iniziative in vista dell'adozione di strumenti legislativi europei,

V.   considerando che uno scambio costante di informazioni, prassi ed esperienze tra le autorità giudiziarie degli Stati membri apporta un contributo fondamentale allo sviluppo di un contesto basato sulla fiducia reciproca, come dimostrano i notevoli risultati ottenuti con il programma di scambi destinato alle autorità giudiziarie,

W.   considerando che nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale manca ancora un adeguato regime generale di protezione dei dati e che, in assenza di tale regime, i diritti delle persone i cui dati sono trattati devono essere attentamente disciplinati nel quadro dei singoli strumenti legislativi,

X.   considerando che, per essere efficace, lo spazio di giustizia penale dell'Unione europea deve sfruttare le nuove tecnologie, fermo restando il rispetto dei diritti umani, e utilizzare gli strumenti offerti da Internet nell'applicazione delle politiche dell'Unione europea e nella diffusione e discussione delle informazioni e delle proposte,

Y.   considerando che il ruolo delle magistrature nazionali diviene sempre più importante nella lotta alla criminalità transnazionale e, allo stesso tempo, nella protezione dei diritti e delle libertà fondamentali,

Z.   considerando che gli organi di coordinamento come Eurojust hanno dimostrato di apportare un reale valore aggiunto e che la loro azione contro la criminalità transnazionale si è notevolmente ampliata, nonostante i poteri ancora troppo limitati di cui dispongono e la riluttanza di alcuni Stati membri a condividere informazioni in tale contesto,

AA.  considerando che manca un coordinamento per gli avvocati della difesa e che è pertanto opportuno prevedere un supporto e un riconoscimento a livello europeo per un siffatto coordinamento,

AB.  considerando che le mafie e la criminalità organizzata in generale sono ormai un fenomeno transnazionale con un impatto sociale, culturale, economico e politico sugli Stati membri e i paesi confinanti che deve essere combattuto anche a livello sociale, in cooperazione con la società civile e le istituzioni democratiche,

1.   rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

  a) in considerazione del fatto che uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea deve basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali, riprendere i lavori relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali, e in particolare adottare quanto prima:
   un ambizioso strumento giuridico riguardante le garanzie procedurali nei procedimenti penali, basato sul principio della presunzione di non colpevolezza, come il diritto a una "comunicazione dei diritti", il diritto all'assistenza legale, il diritto all'assistenza legale gratuita ove necessario, sia prima che durante il processo, il diritto a produrre prove, il diritto a essere informato, in una lingua comprensibile per l'indagato/imputato, della natura e/o delle motivazioni delle contestazioni e/o dei fondamenti dei sospetti, il diritto di accesso a tutti i documenti pertinenti in un lingua che l'indagato/imputato comprende, il diritto a un interprete, il diritto a un'audizione e i diritti della difesa; la protezione degli indagati/imputati che non possono comprendere o seguire il procedimento, norme minime in materia di detenzione, condizioni e protezione degli indagati/imputati minorenni nonché meccanismi di ricorso efficaci e accessibili,
   un quadro giuridico completo che offra alle vittime di reato la più ampia protezione, compresi un risarcimento adeguato e la protezione dei testimoni, soprattutto nei casi di criminalità organizzata,
   uno strumento giuridico riguardante l'ammissibilità della prova nei procedimenti penali,
   misure per stabilire norme minime in materia di condizioni carcerarie e detentive e un insieme di diritti comuni per i detenuti nell'Unione, tra cui il diritto di comunicare e il diritto all'assistenza consolare,
   misure per agire come principale motore e sostenitore della società civile e delle istituzioni nei loro sforzi di lotta contro le mafie nonché iniziative in vista dell'adozione di uno strumento legislativo riguardante la confisca dei beni finanziari e delle proprietà delle organizzazioni criminali internazionali e la riutilizzazione di tali beni e proprietà a scopi sociali;
   b) in considerazione del fatto che il principio del riconoscimento reciproco è la pietra angolare sulla quale si basa la cooperazione in materia penale, adottare senza indugio gli strumenti giuridici a livello europeo ancora necessari per completarne l'attuazione, e assicurare lo sviluppo di norme equivalenti per i diritti processuali, nonché il ravvicinamento delle norme minime concernenti elementi della procedura penale;
   c) applicare efficacemente, insieme agli Stati membri, il principio del riconoscimento reciproco in materia di giustizia penale, prestando la necessaria attenzione alle difficoltà e ai risultati nell'attuazione e nell'applicazione quotidiana del mandato d'arresto europeo, e assicurare che, in sede di applicazione di tale principio, gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali e i principi generali del diritto, come stabilito dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea;
   d) invitare gli Stati membri ad applicare il principio di proporzionalità in sede di attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e richiamare l'attenzione su altri strumenti giuridici, come le audizioni mediante videoconferenza che, con le debite salvaguardie, potrebbero rivelarsi idonee in casi specifici;
   e) fare il punto, in collaborazione con il Parlamento, sullo stato attuale della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea, prendendo in considerazione sia le carenze che i progressi;
   f) istituire, insieme alla Commissione e al Parlamento, un comitato di saggi (giuristi) incaricato di predisporre uno studio sulle similarità e le differenze tra gli ordinamenti penali di tutti gli Stati membri e presentare proposte per lo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea che assicuri l'equilibrio tra efficacia dell'azione penale e garanzia dei diritti individuali;
  g) istituire, insieme alla Commissione e al Parlamento, e in collaborazione con le competenti commissioni del Consiglio d'Europa, come la CEPEJ, e con le reti europee esistenti che si occupano di questioni penali, un sistema di monitoraggio e valutazione obiettivo, imparziale, trasparente, completo, orizzontale e continuo dell'attuazione delle politiche e degli strumenti giuridici europei in questo settore, nonché della qualità, efficacia, integrità ed equità della giustizia, che tenga conto anche del livello di applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri, concepito sul modello del sistema di valutazione paritetica e in grado di produrre relazioni affidabili con cadenza almeno annuale. In particolare, tale sistema di valutazione dovrebbe:
   dar vita a una rete di valutazione composta da un livello politico e da un livello tecnico,
   individuare, sulla base di un esame dei sistemi di valutazione esistenti, priorità, ambito, criteri e metodi, tenendo presente che la valutazione non dovrebbe essere teorica ma dovrebbe piuttosto analizzare l'impatto delle politiche comunitarie sul campo e sulla gestione ordinaria della giustizia, oltre che la qualità, l'efficienza, l'integrità e l'equità della giustizia stessa, come pure il livello di applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri,
   evitare la duplicazione dei sistemi di valutazione già esistenti, e promuovere le sinergie con i medesimi,
   ricorrere a un approccio misto in cui confluiscano sia le informazioni statistiche e legislative che una valutazione dell'applicazione degli strumenti comunitari sul campo,
   raccogliere dati confrontabili e fare il punto, per quanto possibile, dei dati già disponibili,
   associare strettamente il Parlamento sia al livello politico che al livello tecnico del sistema di valutazione;
  h) fare il punto, insieme alla Commissione e al Parlamento, sullo stato attuale della formazione giudiziaria nell'Unione europea, esaminandone i punti deboli e le necessità, e agire immediatamente, evitando qualsiasi inutile duplicazione degli sforzi, per promuovere l'instaurarsi di un'autentica cultura giudiziaria dell'Unione grazie alla creazione di una Scuola giudiziaria europea per i giudici, i procuratori, gli avvocati difensori e altri partecipanti all'amministrazione della giustizia, la quale dovrebbe:
   essere basata sulla rete europea di formazione giudiziaria esistente e con la prospettiva di evolvere verso un Istituto dell'Unione europea collegato alle agenzie esistenti, con una struttura solida e adeguata, all'interno della quale sarà necessario attribuire un ruolo preminente alle scuole nazionali della magistratura, alle reti giudiziarie e ad altre organizzazioni, quali l'Accademia di diritto europeo, nonché alle organizzazioni operanti nel settore dei diritti della difesa, associandovi la Commissione,
   gestire e sviluppare ulteriormente il programma di scambi per le autorità giudiziarie,
   definire programmi comuni di formazione giudiziaria, assicurando che la componente europea sia presente in funzione dei diversi settori del diritto,
   offrire, su base di volontariato, una formazione iniziale e una formazione permanente ai giudici, ai procuratori e agli avvocati difensori europei,
   rafforzare le competenze linguistiche delle autorità giudiziarie, degli avvocati e degli altri soggetti interessati,
   offrire tale formazione anche ai paesi candidati e ad altri Stati con i quali l'Unione europea ha concluso accordi di cooperazione e partenariato;
   i) esortare gli Stati membri ad attuare pienamente e quanto prima la decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (5613/2008)(18), a incoraggiare le autorità nazionali ad associare Eurojust alle fasi iniziali delle procedure di cooperazione, per superare la riluttanza a condividere le informazioni e a cooperare pienamente, manifestatasi a livello nazionale; , a coinvolgere pienamente il Parlamento, insieme alla Commissione e a Eurojust, nelle prossime attività finalizzate alla corretta applicazione della decisione di attuazione di Eurojust;
  j) definire un piano per l'attuazione della summenzionata decisione, in particolare relativamente alle competenze di Eurojust in materia di:
   soluzione dei conflitti di giurisdizione,
   potere di avviare indagini o azioni penali;
   k) agire in vista della pubblicazione, ogni anno, di una relazione completa sulla criminalità nell'Unione europea in cui confluiscano le relazioni riguardanti settori specifici, come la relazione OCTA (Organised Crime Threat Assessment – Valutazione della minaccia della criminalità organizzata), la relazione annuale di Eurojust, ecc.;
   l) invitare gli Stati membri a portare avanti i lavori relativi all'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia relativa a una decisione quadro del Consiglio in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali (5208/2009), al fine di tutelare i diritti dell'indagato/imputato di essere informato e di intervenire in tutte le fasi del processo di determinazione della giurisdizione penale, e consultare nuovamente il Parlamento sulla base dei progressi ottenuti nei negoziati in sede di Consiglio;
   m) prestare la dovuta attenzione ai vantaggi offerti dalle nuove tecnologie per assicurare un elevato livello di sicurezza pubblica e sfruttare appieno le potenzialità offerte da Internet per diffondere le informazioni, per rafforzare il ruolo del "Forum della giustizia" di recente creazione, per incoraggiare lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento (e-learning), e per raccogliere e condividere dati, aggiornando e rafforzando le basi di dati esistenti come quelle delle dogane, essenziali per la lotta al contrabbando e alla tratta di esseri umani, ma assicurando allo stesso tempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare un livello elevato di protezione della vita privata con riferimento al trattamento dei dati personali nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

(1) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 159.
(2) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 154.
(3) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0381.
(5) GU C 18 del 19.1.2001, pag. 9.
(6) GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 99.
(7) GU C 299 del 22.11.2008, pag. 1.
(8) Testi approvati, P6_TA(2008)0352.
(9) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.
(10) Testi approvati, P6_TA(2008)0384 e P6_TA(2008)0380.
(11) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.
(12) Testi approvati, P6_TA(2008)0486.
(13) Gisèle Vernimmen-Van Tiggelen and Laura Surano, Institute for European Studies, Université Libre de Bruxelles ECLAN – Rete accademica di diritto penale europeo.
(14) COM(2006)0008 e documenti del Consiglio 8409/2008, 10330/1/2008, 7024/1/2008, 7301/2/2008, 9617/2/2008, 9927/2/2008, 13416/2/2008, 15691/2/2008 e 17220/1/2008.
(15) Testi approvati, P6_TA(2008)0637.
(16) Testi approvati, P6_TA(2008)0465.
(17) Raccomandazione del 14 ottobre 2004 destinata al Consiglio e al Consiglio europeo sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché sulle condizioni per rafforzarne la legittimità e l'efficacia, (GU C 166 E del 7.7.2005, pag. 58); raccomandazione del 22 febbraio 2005 destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale e l'armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri (GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 109).
(18) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Impatto del trattato di Lisbona sull'evoluzione dell'equilibrio istituzionale dell'Unione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (2008/2073(INI))
P6_TA(2009)0387A6-0142/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 6 marzo 2008,

–   visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,

–   vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona(1),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0142/2009),

A.   considerando che il trattato di Lisbona aumenta l'equilibrio istituzionale dell'Unione europea nella misura in cui rafforza le funzioni chiave di ognuna delle istituzioni politiche, potenziandone al contempo i rispettivi ruoli nell'ambito di un quadro istituzionale in cui la cooperazione tra le istituzioni è un elemento fondamentale del successo del processo di integrazione dell'Unione europea,

B.   considerando che il trattato di Lisbona trasforma il precedente "metodo comunitario", adeguandolo e rafforzandolo, in un "metodo dell'Unione" in cui, in sostanza:

   il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali,
   la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione europea e adotta iniziative adeguate a tal fine,
   il Parlamento europeo e il Consiglio esercitano congiuntamente la funzione legislativa e la funzione di bilancio sulla base delle proposte della Commissione,

C.   considerando che il trattato di Lisbona estende tale metodo decisionale specifico dell'Unione europea a nuovi settori delle sue attività legislative e di bilancio,

D.   considerando che il trattato di Lisbona prevede che il Consiglio europeo possa, deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, estendere la votazione a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria, rafforzando così il metodo dell'Unione europea,

E.   considerando che, sebbene l'obiettivo del trattato di Lisbona sia quello di semplificare e promuovere la coerenza tra la Presidenza del Consiglio europeo e il Consiglio, la coesistenza di una Presidenza separata del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri" (e dell'Eurogruppo), unitamente alla continuazione di un sistema a rotazione per le presidenze delle altre formazioni del Consiglio, potrebbe, almeno all'inizio, ridurre il funzionamento dell'Unione europea,

F.   considerando che il principio della parità di genere implica che l'equa rappresentanza di donne e uomini nella vita pubblica sia rispettata anche nella procedura di nomina ai più importanti posti politici dell'Unione europea,

G.   considerando che la nuova procedura per l'elezione del Presidente della Commissione richiede che si tenga conto dei risultati delle elezioni e che vengano effettuate le appropriate consultazioni tra i rappresentanti del Consiglio europeo e del Parlamento europeo prima che il Consiglio europeo proponga il proprio candidato,

H.   considerando che l'organizzazione della cooperazione interistituzionale nel processo decisionale sarà la chiave del successo dell'azione dell'Unione europea,

I.   considerando che il trattato di Lisbona riconosce la crescente importanza di una programmazione strategica pluriennale e di una programmazione operativa annuale per garantire buoni rapporti tra le istituzioni ed un'efficace attuazione delle procedure decisionali, e sottolinea il ruolo della Commissione quale iniziatore dei principali esercizi di programmazione,

J.   considerando che l'attuale programmazione finanziaria su sette anni comporta che, talvolta, durante un'intera legislatura il Parlamento e la Commissione non possano prendere decisioni finanziarie o politiche fondamentali nel corso del loro mandato, trovandosi bloccati in un quadro adottato dai loro predecessori che durerà fino alla fine del loro mandato, ostacolo che potrebbe, tuttavia, essere superato facendo uso della possibilità offerta dal trattato di Lisbona riguardo a una programmazione finanziaria quinquennale, che potrebbe corrispondere al mandato del Parlamento e della Commissione,

K.   considerando che il trattato di Lisbona introduce un approccio nuovo e globale all'azione esterna dell'Unione europea – sebbene con meccanismi decisionali specifici in materie connesse alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) – creando altresì il posto "a doppio incarico" di Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) appoggiato da un servizio esterno speciale quale elemento chiave per rendere operativo tale nuovo approccio integrato,

L.   considerando che il trattato di Lisbona introduce un nuovo sistema di rappresentanza esterna dell'Unione europea, che è essenzialmente affidata, a diversi livelli, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione e al Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e che richiederà un'attenta articolazione e un rigoroso coordinamento tra le diverse parti responsabili di tale rappresentanza, al fine di evitare dannosi conflitti di competenze e inutili doppioni,

M.   considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha convenuto che, qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore entro la fine dell'anno, adotterebbe le misure giuridiche necessarie a mantenere la composizione della Commissione nella sua forma attuale di un membro per Stato membro,

Valutazione generale

1.   si compiace delle innovazioni istituzionali contenute nel trattato di Lisbona che creano le condizioni per un equilibrio istituzionale rinnovato e potenziato nell'ambito dell'Unione europea, consentendo alle sue istituzioni di funzionare in modo più efficace, aperto e democratico e permettendo all'Unione europea di ottenere risultati migliori che rispondano maggiormente alle aspettative dei cittadini e di svolgere pienamente il proprio ruolo di attore globale in ambito internazionale;

2.   sottolinea che viene rafforzato il nucleo essenziale delle funzioni di ogni istituzione consentendo a ciascuna di esse di sviluppare il proprio ruolo in modo più efficace, ma avverte che il nuovo quadro istituzionale richiede che ogni istituzione svolga il proprio ruolo in permanente cooperazione con le altre istituzioni così da raggiungere risultati positivi per tutta l'Unione europea;

Rafforzamento dello specifico metodo decisionale dell'Unione europea quale base dell'equilibrio interistituzionale

3.   si compiace del fatto che gli elementi essenziali del "metodo comunitario" – il diritto di iniziativa della Commissione e il processo decisionale congiunto di Parlamento europeo e Consiglio – siano stati tutelati e rafforzati dal trattato di Lisbona nella misura in cui:

   il Consiglio europeo diventa un'istituzione il cui ruolo specifico nel fornire gli impulsi e definire gli orientamenti all'Unione europea viene rafforzato, definendo così i suoi obiettivi e le sue priorità strategiche senza interferire con il normale esercizio dei poteri legislativi e di bilancio dell'Unione europea;
   il ruolo della Commissione quale "motore" che dà impulso all'attività europea è confermato, garantendo così che il monopolio dell'iniziativa legislativa della Commissione resti immutato (e addirittura rafforzato), soprattutto nella procedura di bilancio;
   i poteri del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità legislativa vengono potenziati, visto che la procedura legislativa ordinaria (come sarà definita l'attuale procedura di codecisione) diventerà la norma generale (tranne nei casi in cui i trattati specifichino che va applicata una procedura legislativa speciale) e sarà estesa a quasi tutti i settori della legislazione europea, compresa la giustizia e gli affari interni;
   il ruolo del Consiglio in quanto altro ramo dell'autorità legislativa è confermato e tutelato – sebbene con una certa preponderanza in pochi settori importanti – grazie, in particolare, al chiarimento contenuto nel trattato di Lisbona secondo cui il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative;
   la nuova procedura di bilancio sarà analogamente basata su un processo decisionale congiunto, su un piano di parità, cui parteciperanno il Parlamento europeo e il Consiglio, che riguarderà tutti i tipi di spesa, e il Parlamento e il Consiglio decideranno congiuntamente anche sul quadro finanziario pluriennale, in entrambi i casi su iniziativa della Commissione;
   la distinzione tra atti legislativi e atti delegati e il riconoscimento del ruolo esecutivo specifico della Commissione sotto il controllo paritario dei due rami dell'autorità legislativa promuoveranno la qualità della legislazione europea; il Parlamento europeo svolge un nuovo ruolo per quanto concerne l'attribuzione delle competenze delegate alla Commissione nonché la supervisione riguardo agli atti delegati;
   per quanto concerne la capacità dell'Unione europea di concludere accordi, il ruolo della Commissione (in stretta associazione con il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante)) viene riconosciuto per quanto riguarda la capacità di condurre negoziati, e l'approvazione del Parlamento sarà richiesta per la conclusione da parte del Consiglio di quasi tutti gli accordi internazionali;

4.   si compiace del fatto che il trattato di Lisbona preveda che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, fermo restando che non vi sia alcuna opposizione da parte di un parlamento nazionale, possa estendere il processo decisionale a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria a settori in cui non si applicano ancora;

5.   sottolinea che, nel complesso, tali clausole "passerella" rivelano un'effettiva tendenza ad una applicazione quanto più ampia possibile del "metodo dell'Unione europea" e invita pertanto il Consiglio europeo a fare il massimo uso di tali opportunità offerte dal Trattato;

6.   afferma che la piena utilizzazione di tutte le innovazioni istituzionali e procedurali introdotte dal trattato di Lisbona richiede un'approfondita cooperazione permanente tra le istituzioni che partecipano alle diverse procedure, traendo pienamente vantaggio dai nuovi meccanismi forniti dal Trattato, in particolare gli accordi interistituzionali;

Il Parlamento europeo,

7.   si compiace decisamente del fatto che il trattato di Lisbona riconosca pienamente il Parlamento europeo come uno dei due rami dell'autorità legislativa e di bilancio dell'Unione europea, che sia altresì riconosciuto il suo ruolo nell'adozione di molte decisioni politiche importanti per la vita dell'Unione europea e che le sue funzioni in relazione al controllo politico vengano rafforzate e addirittura estese, sebbene in misura minore, al settore della PESC;

8.   sottolinea che tale riconoscimento del ruolo del Parlamento europeo richiede la completa collaborazione delle altre istituzioni, soprattutto per quanto riguarda la fornitura al Parlamento, in tempo utile, di tutti i documenti necessari all'esercizio delle sue funzioni, su un piano di parità con il Consiglio, nonché il suo accesso e la sua partecipazione a importanti gruppi di lavoro e riunioni di altre istituzioni, su un piano di parità con gli altri partecipanti alla procedura decisionale; invita le tre istituzioni a prevedere la conclusione di accordi interistituzionali volti a strutturare le migliori prassi in tali settori al fine di ottimizzare la loro cooperazione reciproca;

9.   afferma che il Parlamento europeo deve realizzare autonomamente le necessarie riforme interne per potere adeguare le sue strutture, le sue procedure e i suoi metodi di lavoro alle nuove competenze e alle maggiori esigenze di programmazione e cooperazione interistituzionale derivanti dal trattato di Lisbona(2); nota con interesse le conclusioni del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento e ricorda che la sua commissione competente ha recentemente lavorato alla riforma del regolamento al fine di adeguarlo al trattato di Lisbona(3);

10.   si compiace del fatto che il trattato di Lisbona estende al Parlamento europeo il diritto di iniziativa per quanto concerne la revisione dei trattati, riconosce che il Parlamento ha il diritto di partecipare alla Convenzione e che la sua approvazione è necessaria nel caso in cui il Consiglio europeo ritenga che non vi sia alcun motivo di convocare la Convenzione; ritiene che tale riconoscimento militi a favore del riconoscimento del fatto che il Parlamento europeo ha il diritto di partecipare a pieno titolo alla Conferenza intergovernativa (CIG) in condizioni analoghe alla Commissione; ritiene che, sulla base dell'esperienza delle due CIG precedenti, un accordo interistituzionale potrebbe definire in futuro gli orientamenti per l'organizzazione delle CIG, soprattutto in relazione alla partecipazione del Parlamento europeo e alle questioni concernenti la trasparenza;

11.   prende atto delle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo; ritiene che l'attuazione di tali misure renderà necessaria una modifica del diritto primario; invita gli Stati membri ad adottare tutte le necessarie disposizioni giuridiche nazionali al fine di consentire la pre-elezione, nel giugno 2009, dei 18 membri supplementari del Parlamento europeo in modo che possano sedere in Parlamento in qualità di osservatori a partire dalla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona; ricorda, tuttavia, che i membri supplementari assumeranno pieni poteri solo in una data convenuta e simultaneamente, una volta completate tutte le procedure per la ratifica della modifica del diritto primario; ricorda al Consiglio che il Parlamento, ai sensi del Trattato di Lisbona (articolo 14, paragrafo 2 del trattato dell'Unione europea), si trova ad acquisire importanti diritti di iniziativa e di approvazione per quanto attiene alla propria composizione, che il Parlamento intende pienamente rivendicare;

Il ruolo del Consiglio europeo

12.   ritiene che il riconoscimento formale del Consiglio europeo quale istituzione autonoma separata, con competenze specifiche chiaramente definite nei trattati, comporti una nuova definizione del ruolo del Consiglio europeo per quanto concerne il compito fondamentale di fornire il necessario impulso politico e definire gli orientamenti e le priorità generali dell'attività dell'Unione europea;

13.   si compiace altresì della specificazione contenuta nel trattato di Lisbona in merito al ruolo essenziale del Consiglio europeo per quanto concerne la revisione dei trattati nonché in relazione ad alcune decisioni di importanza fondamentale per la vita politica dell'Unione europea – questioni come le nomine ai posti politici più importanti, la risoluzione di blocchi a livello politico in varie procedure decisionali e l'uso dei meccanismi di flessibilità – che vengono adottate dal Consiglio europeo o con la sua partecipazione;

14.   osserva altresì che, essendo il Consiglio europeo ormai integrato nell'architettura istituzionale dell'Unione europea, risulta necessario definire in modo più chiaro e più specifico i suoi obblighi, compresa la possibilità di un controllo giudiziario delle sue azioni, in particolare alla luce dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

15.   sottolinea il particolare ruolo di guida che il Consiglio europeo deve svolgere nel settore delle azioni esterne, soprattutto per quanto concerne la PESC, in cui sono di importanza fondamentale i suoi compiti di identificazione degli interessi strategici, determinazione degli obiettivi e definizione degli orientamenti generali di detta politica; sottolinea in tale contesto la necessità di una stretta partecipazione del Consiglio, del Presidente della Commissione e del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) alla preparazione del lavoro del Consiglio europeo in questo settore;

16.   afferma che la necessità di migliorare la cooperazione interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo milita a favore dell'ottimizzazione delle condizioni in cui il Presidente del Parlamento europeo partecipa alle discussioni in seno al Consiglio europeo, che potrebbero eventualmente essere trattate in un accordo politico sulle relazioni tra le due istituzioni; ritiene che sarebbe utile se il Consiglio europeo potesse formalizzare tali condizioni in un regolamento interno;

La Presidenza fissa del Consiglio europeo

17.   si compiace dell'istituzione di una presidenza fissa a lungo termine del Consiglio europeo che contribuirà a garantire una maggiore continuità, efficacia e coerenza del lavoro di tale istituzione e quindi dell'azione dell'Unione europea; sottolinea che la nomina del Presidente del Consiglio europeo dovrebbe avvenire immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di mantenere un collegamento fra la durata del neoeletto Parlamento e il periodo del mandato della nuova Commissione;

18.   sottolinea il ruolo essenziale che il Presidente del Consiglio europeo dovrà svolgere nella vita istituzionale dell'Unione europea, non in quanto Presidente dell'Unione europea – che egli non sarà – ma in quanto Presidente del Consiglio europeo incaricato di portarne avanti l'attività, garantire la preparazione e la continuità del suo lavoro, promuovere il consenso tra i suoi membri, riferire al Parlamento europeo e rappresentare all'esterno l'Unione europea per quanto concerne la PESC, al proprio livello e senza compromettere le funzioni del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante);

19.   ricorda che la preparazione delle riunioni del Consiglio europeo e la continuità del suo lavoro vanno garantite dal Presidente del Consiglio europeo in cooperazione con il Presidente della Commissione sulla base del lavoro del Consiglio "Affari generali", il che richiede contatti reciproci e una stretta cooperazione tra il Presidente del Consiglio europeo e la Presidenza del Consiglio "Affari generali";

20.   ritiene, in tale contesto, che ciò sia essenziale per un rapporto equilibrato e di collaborazione tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione, la Presidenza a rotazione e, nella misura in cui è interessata la rappresentanza esterna dell'Unione europea in sede di PESC, il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante);

21.   ricorda che, sebbene il trattato di Lisbona preveda che il Consiglio europeo sia assistito dal Segretariato generale del Consiglio, la spesa specifica del Consiglio europeo deve essere definita in una sezione separata del bilancio e deve includere dotazioni specifiche per il Presidente del Consiglio europeo, che avrà comunque bisogno di essere assistito dal proprio Gabinetto, che andrebbe costituito a condizioni congrue;

Il Consiglio

22.   si compiace dei progressi compiuti nel trattato di Lisbona verso la considerazione del ruolo del Consiglio come secondo ramo dell'autorità legislativa e di bilancio dell'Unione europea che condivide – sebbene ancora con una certa preponderanza in alcuni settori – l'onere dell'attività decisionale con il Parlamento europeo, nell'ambito di un sistema istituzionale che si è gradualmente evoluto conformemente ad una logica parlamentare bicamerale;

23.   sottolinea il ruolo essenziale conferito dal trattato di Lisbona al Consiglio "Affari generali" – e quindi al suo Presidente – al fine di garantire la coerenza e la continuità dell'attività delle diverse formazioni del Consiglio, nonché la preparazione e la continuità del lavoro del Consiglio europeo (in cooperazione con il Presidente e con il Presidente della Commissione);

24.   sottolinea che il ruolo particolare del Consiglio nella preparazione, definizione e attuazione della PESC richiede un coordinamento rafforzato tra il Presidente del Consiglio "Affari generali" e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) in quanto Presidente del Consiglio "Affari esteri", e tra loro e il Presidente del Consiglio europeo;

25.   esprime la convinzione che la separazione prevista dal trattato di Lisbona tra il ruolo del Consiglio "Affari generali" e quello del Consiglio "Affari esteri" renda necessaria una diversa composizione di queste due formazioni del Consiglio, soprattutto in quanto il più ampio concetto di relazioni esterne dell'Unione europea previsto dai Trattati modificati dal Trattato di Lisbona renderà sempre più difficile avere mandati cumulativi in entrambe le formazioni del Consiglio; ritiene pertanto auspicabile che i ministri degli "Affari esteri" si concentrino innanzitutto sulle attività del Consiglio "Affari esteri";

26.   ritiene, in tale contesto, che potrebbe essere necessario che il Primo ministro/Capo di Stato dello Stato membro che assume la Presidenza del Consiglio presieda personalmente e garantisca l'adeguato funzionamento del Consiglio "Affari generali" in quanto organo competente per il coordinamento delle diverse formazioni del Consiglio e per l'arbitrato relativo alle priorità e alla risoluzione dei conflitti che attualmente viene affidato con troppa facilità al Consiglio europeo;

27.   riconosce le grandi difficoltà connesse al coordinamento tra le diverse formazioni del Consiglio a causa del nuovo sistema delle presidenze e sottolinea, al fine di evitare tali rischi, l'importanza delle "nuove troike" fisse di 18 mesi (gruppi di tre Presidenze) che condivideranno le Presidenze delle diverse formazioni del Consiglio (a prescindere dal Consiglio "Affari generali" e dall'Eurogruppo) e del COREPER, al fine di garantire la coerenza e la continuità del lavoro del Consiglio nel suo insieme e di assicurare la cooperazione interistituzionale necessaria al buon funzionamento delle procedure legislative e di bilancio nella decisione congiunta con il Parlamento europeo;

28.   ritiene d'importanza fondamentale che le troike sviluppino una cooperazione intensa e permanente attraverso il loro mandato congiunto; sottolinea l'importanza del programma operativo congiunto di ogni troika di 18 mesi per il funzionamento dell'Unione europea, come illustrato al paragrafo 51 della presente risoluzione; invita le troike a presentare il loro programma operativo congiunto - contenente, in particolare, le loro proposte sul calendario delle deliberazioni legislative - al Parlamento riunito in seduta plenaria all'inizio del loro mandato congiunto;

29.   ritiene che il Primo ministro/Capo di Stato dello Stato membro che assume la Presidenza del Consiglio dovrà svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la coesione dell'intero gruppo di presidenze e la coerenza del lavoro delle diverse formazioni del Consiglio nonché nel fornire il necessario coordinamento con il Consiglio europeo, soprattutto in relazione alla preparazione e alla continuità del suo lavoro;

30.   sottolinea altresì che il Primo ministro/Capo di Stato del paese che assume la Presidenza a rotazione del Consiglio deve essere l'interlocutore privilegiato del Parlamento europeo per quanto concerne le attività della Presidenza; ritiene che dovrebbe essere invitato a rivolgersi al Parlamento in seduta plenaria, illustrandogli il rispettivo programma di attività della Presidenza e rendendo conto degli sviluppi e dei risultati conseguiti durante il suo mandato semestrale, nonché presentando alla discussione eventuali altre questioni politiche rilevanti emerse durante il mandato della sua Presidenza;

31.   sottolinea che, nella attuale situazione in termini di sviluppo dell'Unione europea, le questioni concernenti la sicurezza e la difesa costituiscono ancora parte integrante della PESC e ritiene che, in quanto tali, esse dovrebbero continuare ad essere di competenza del Consiglio "Affari esteri" che è presieduto dal Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante), con la partecipazione aggiuntiva dei ministri della difesa, ove necessario;

La Commissione

32.   si compiace che sia stato ribadito il ruolo essenziale della Commissione quale "motore " che dà impulso all'attività dell'Unione europea attraverso:

   il riconoscimento del suo quasi-monopolio in termini di iniziativa legislativa, che è estesa a tutti i settori di attività dell'Unione europea a prescindere dalla PESC, e in particolare rafforzata nelle questioni di ordine finanziario;
   il rafforzamento del suo ruolo nell'agevolare l'accordo tra i due rami dell'autorità legislativa e di bilancio;
   il rafforzamento del suo ruolo di "esecutivo" dell'Unione europea ogni qualvolta l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unioneeuropea richieda un approccio comune, mentre il Consiglio assume un tale ruolo solo nelle questioni attinenti alla PESC e in casi debitamente giustificati e specificati in atti legislativi;

33.   si compiace altresì del rafforzamento della posizione del Presidente nell'ambito del Collegio dei Commissari, in particolare per quanto riguarda la responsabilità istituzionale nei suoi confronti da parte dei Commissari e l'organizzazione interna della Commissione, che crea le condizioni necessarie a rafforzare il suo ruolo di guida della Commissione e ad aumentarne la coesione; ritiene che tale rafforzamento possa essere addirittura potenziato in vista dell'accordo tra i capi di Stato o di governo sul mantenimento di un Commissario per Stato membro;

Elezione del Presidente della Commissione

34.   sottolinea che l'elezione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo attribuirà una natura marcatamente politica alla sua designazione;

35.   sottolinea che tale elezione aumenterà la legittimità democratica del Presidente della Commissione e ne rafforzerà la posizione sia a livello interno nell'ambito della Commissione (per quanto concerne la sua capacità nelle relazioni interne con gli altri Commissari) sia nei rapporti interistituzionali in genere;

36.   ritiene che tale legittimità potenziata del Presidente della Commissione andrà anche a vantaggio della Commissione nel suo insieme, aumentandone la capacità di agire quale promotore indipendente dell'interesse generale europeo e quale forza trainante dell'azione europea;

37.   ricorda, in tale contesto, che il fatto che un candidato alla carica di Presidente della Commissione sia proposto dal Consiglio europeo, che decide a maggioranza qualificata, e che l'elezione di tale candidato da parte del Parlamento europeo richieda i voti della maggioranza dei suoi membri, costituisce per tutti coloro che partecipano al processo un ulteriore incentivo a sviluppare il necessario dialogo al fine di garantire il buon esito del processo stesso;

38.   ricorda che il Consiglio europeo è chiamato dal trattato di Lisbona a tenere "conto delle elezioni del Parlamento europeo" e, prima di designare il candidato, a effettuare "le consultazioni appropriate", che non sono contatti istituzionali formali tra le due istituzioni; ricorda, inoltre, che la dichiarazione 11 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona(4) prevede in tale contesto "consultazioni nel quadro ritenuto più appropriato" tra i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo;

39.   propone che il Presidente del Consiglio europeo venga incaricato dal Consiglio europeo (da solo o con una delegazione) di portare avanti tali consultazioni, che si consulti con il Presidente del Parlamento europeo al fine di organizzare le riunioni necessarie con ognuno dei capi dei gruppi politici del Parlamento europeo, possibilmente accompagnati dai capi (o da una delegazione) dei partiti politici europei, e che il Presidente del Consiglio europeo riferisca quindi al Consiglio europeo;

Procedura di nomina

40.   ritiene che la scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di Presidente del Consiglio europeo, di Presidente della Commissione e di Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dovrebbe tenere conto delle rispettive competenze dei candidati; riconosce inoltre, come previsto dalla dichiarazione 6 allegata all'atto finale(5) sopra menzionato, che occorre tener conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

41.   ritiene inoltre che, nelle nomine ai più importanti posti politici dell'Unione europea, gli Stati membri e le famiglie politiche europee dovrebbero tener conto non solo dei criteri di equilibrio geografico e demografico ma anche di criteri basati su un equilibrio politico e di genere;

42.   ritiene, in tale contesto, che la procedura di nomina dovrebbe essere attuata dopo le elezioni al Parlamento europeo in modo da poter tener conto dei risultati elettorali, che svolgeranno un ruolo essenziale nella scelta del Presidente della Commissione; segnala che solo dopo la sua elezione sarà possibile garantire l'equilibrio richiesto;

43.   propone, in tale ambito, quale possibile modello, la seguente procedura e il seguente scadenzario per le nomine, che potrebbero essere concordati dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo:

   prima e seconda settimana dopo le elezioni europee: insediamento dei gruppi politici al Parlamento europeo;
   terza settimana dopo le elezioni: consultazioni tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Parlamento europeo, seguite da riunioni separate tra il Presidente del Consiglio europeo e i Presidenti dei gruppi politici (possibilmente anche con i presidenti dei partiti politici europei o delegazioni ristrette);
   quarta settimana dopo le elezioni: annuncio da parte del Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle consultazioni menzionate al precedente trattino, del candidato alla carica di Presidente della Commissione;
   quinta e sesta settimana dopo le elezioni: contatti tra il candidato alla carica di Presidente della Commissione e i gruppi politici; dichiarazioni da parte di tale candidato e presentazione dei suoi orientamenti politici al Parlamento europeo: votazione in seno al Parlamento europeo sul candidato alla carica di Presidente della Commissione;
   luglio/agosto/settembre: il Presidente eletto della Commissione concorda con il Consiglio europeo la nomina del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e propone l'elenco di Commissari designati (compreso il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante));
   settembre: il Consiglio adotta l'elenco di Commissari designati (compreso il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante));
   settembre/ottobre: audizione da parte del Parlamento europeo dei Commissari designati e del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) designato;
   ottobre: presentazione del Collegio dei Commissari e del loro programma al Parlamento europeo; voto sull'intero collegio (compreso il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante)); il Consiglio europeo approva la nuova Commissione; la nuova Commissione assume le proprie funzioni;
   novembre: il Consiglio europeo nomina il Presidente del Consiglio europeo;

44.   sottolinea che lo scenario proposto dovrebbe essere comunque applicato dal 2014 in poi;

45.   ritiene che la possibile entrata in vigore del trattato di Lisbona entro la fine del 2009 richieda un accordo politico tra il Consiglio europeo ed il Parlamento europeo al fine di garantire che la procedura per la scelta del Presidente della prossima Commissione e per la nomina della futura Commissione rispetti comunque la sostanza dei nuovi poteri che il trattato di Lisbona riconosce al Parlamento europeo in materia;

46.   ritiene che, qualora il Consiglio europeo avvii la procedura per la nomina del Presidente della futura Commissione senza indugio dopo le elezioni europee del giugno 2009(6), esso dovrebbe tenere debitamente conto del quadro temporale necessario per consentire il completamento informale della procedura di consultazione politica con i rappresentanti neoeletti dei gruppi politici, come previsto dal trattato di Lisbona; ritiene che, nel rispetto di tali condizioni, l'essenza delle sue nuove prerogative verrebbe pienamente rispettata e il Parlamento europeo potrebbe procedere ad approvare la nomina del Presidente della Commissione;

47.   sottolinea che, comunque, per quanto concerne la nomina del prossimo Collegio, la procedura dovrebbe essere avviata solo una volta che siano noti i risultati del secondo referendum in Irlanda; rileva che le istituzioni sarebbero così pienamente consapevoli del futuro contesto giuridico in cui la nuova Commissione eserciterebbe il suo mandato e che si potrebbero tenere nella debita considerazione i loro rispettivi poteri a livello procedurale, nonché la composizione, la struttura e le competenze della futura Commissione; nota che, nel caso di un esito positivo del referendum, l'approvazione formale del nuovo Collegio, compresi il Presidente e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) da parte del Parlamento europeo, dovrebbe avvenire solo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

48.   ricorda che, qualora il secondo referendum in Irlanda non dovesse avere un risultato positivo, il trattato di Nizza sarà comunque pienamente applicabile e che la prossima Commissione dovrà essere costituita conformemente alle disposizioni in base alle quali il numero dei Commissari sarà inferiore al numero di Stati membri; sottolinea che, in tal caso, il Consiglio dovrà prendere una decisione sul numero effettivo di membri di tale Commissione ridotta; sottolinea la propria volontà politica di garantire la rigorosa osservanza di tali disposizioni;

Programmazione

49.   ritiene che la programmazione, sia a livello strategico sia operativo, sarà essenziale per garantire l'efficienza e la coerenza dell'azione dell'Unione europea;

50.   si compiace pertanto del fatto che il trattato di Lisbona preveda specificamente che la programmazione sia uno strumento di promozione della capacità delle istituzioni di agire e propone che diversi esercizi concomitanti di programmazione siano organizzati sulle linee seguenti:

   il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero concordare un "contratto" o "programma" di legislatura, basato sugli obiettivi strategici generali e le priorità che la Commissione deve presentare all'inizio del suo mandato, che dovrebbe essere sottoposto ad una discussione congiunta con il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di raggiungere un consenso (possibilmente nella forma di un accordo interistituzionale specifico anche se non giuridicamente vincolante) fra le tre istituzioni sugli obiettivi e le priorità comuni per la legislatura di cinque anni;
   sulla base di tale contratto o programma, la Commissione dovrebbe quindi sviluppare ulteriormente le sue idee in materia di programmazione finanziaria e presentare, entro la fine di giugno dell'anno successivo alle elezioni, le sue proposte relative a un quadro finanziario pluriennale di cinque anni – corredate dall'elenco delle proposte legislative necessarie al fine di attuare i rispettivi programmi – che andrebbe quindi discusso e adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, conformemente alla procedura stabilita dai trattati, entro la fine dello stesso anno (o, al più tardi, entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo);
   ciò consentirebbe all'Unione europea di disporre di un quadro finanziario pluriennale di cinque anni pronto ad entrare in vigore all'inizio dell'anno N+2 (o N+3)(7), fornendo così ad ogni Parlamento europeo e ad ogni Commissione la possibilità di decidere in merito alla "propria" programmazione;

51.   ritiene che il passaggio a tale sistema di programmazione politica e finanziaria quinquennale richiederà una proroga e un adeguamento dell'attuale quadro finanziario contenuto nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(8) fino al termine del 2015/2016, in modo che il quadro successivo entri in vigore all'inizio del 2016/2017(9);

52.   propone che, sulla base del contratto/programma di legislatura e tenendo conto del quadro finanziario pluriennale:

   la Commissione dovrebbe presentare il proprio programma legislativo e di lavoro annuale al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di una discussione congiunta che consenta alla Commissione di apportare gli adeguamenti necessari;
   il Consiglio "Affari generali" dovrebbe adottare, in un dialogo con il Parlamento europeo, la programmazione operativa congiunta delle attività di ogni gruppo di tre Presidenze per tutto il periodo di 18 mesi del loro mandato, che servirà da quadro al rispettivo programma di attività di ogni Presidenza per il suo mandato semestrale;

Relazioni esterne

53.   sottolinea l'importanza della nuova dimensione che il trattato di Lisbona conferisce all'azione esterna dell'Unione europea nel suo insieme, compresa la PESC, che, unitamente alla personalità giuridica dell'Unione europea e alle innovazioni istituzionali attinenti a questo settore (in particolare la creazione di un Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) "a doppio incarico" e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)), potrebbe costituire un fattore decisivo per quanto concerne la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione europea in questo ambito e promuoverne in modo significativo la visibilità in quanto attore globale;

54.   ricorda che tutte le decisioni concernenti le questioni attinenti all'azione esterna devono specificare la base giuridica su cui vengono adottate al fine di agevolare l'individuazione della procedura seguita per la loro adozione e la procedura da seguire per la loro attuazione;

Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante)

55.   considera la creazione del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) "a doppio incarico" un passo fondamentale per garantire la coerenza, l'efficacia e la visibilità di tutta l'azione esterna dell'Unione europea;

56.   sottolinea che il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) deve essere nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, con l'accordo del Presidente della Commissione, e deve anche ricevere l'approvazione del Parlamento europeo in quanto Vicepresidente della Commissione, unitamente a quella dell'intero Collegio dei Commissari; invita il Presidente della Commissione a garantire che la Commissione eserciti a pieno titolo le proprie responsabilità in tale contesto tenendo conto del fatto che, in quanto Vicepresidente della Commissione, l'Alto rappresentante svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire la coesione e l'efficacia del Collegio, e che il Presidente della Commissione ha il dovere politico ed istituzionale di garantire di avere le capacità necessarie a integrare il Collegio; sottolinea altresì che il Consiglio europeo deve essere consapevole di questo aspetto del ruolo del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e deve procedere fin dall'inizio della procedura alle necessarie consultazioni con il Presidente della Commissione al fine di garantirne l'efficace conclusione; ricorda che, nel quadro dei poteri in materia di nomina di una nuova Commissione, eserciterà pienamente il proprio giudizio in merito alle capacità politiche istituzionali del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) nominato;

57.   sottolinea che l'SEAE dovrà svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le attività del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e costituirà un elemento essenziale del successo del nuovo approccio integrato dell'azione esterna dell'Unione europea; sottolinea che la costituzione del nuovo servizio richiederà una proposta formale del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante), proposta che sarà possibile solo una volta che egli abbia assunto le proprie funzioni e che potrà essere adottata dal Consiglio solo dopo il parere del Parlamento europeo e l'approvazione della Commissione; dichiara l'intenzione di esercitare pienamente i propri poteri di bilancio in relazione alla costituzione dell'SEAE;

58.   sottolinea che i compiti del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) sono estremamente gravosi e richiederanno un notevole coordinamento con le altre istituzioni, soprattutto con il Presidente della Commissione rispetto al quale sarà politicamente responsabile nei settori delle relazioni esterne che rientrano nella competenza della Commissione stessa, con la Presidenza a rotazione del Consiglio e con il Presidente del Consiglio europeo;

59.   sottolinea che la realizzazione degli obiettivi che hanno portato alla creazione del posto di Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dipenderà in ampia misura da un rapporto di fiducia politica tra il Presidente della Commissione e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante), e dalla capacità del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) di cooperare in modo fruttuoso con il Presidente del Consiglio europeo, con la Presidenza a rotazione del Consiglio e con gli altri Commissari incaricati, sotto il suo coordinamento, di esercitare le competenze specifiche connesse alle azioni esterne dell'Unione europea;

60.   invita la Commissione e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) a ricorrere pienamente alla possibilità di presentare iniziative comuni nel settore delle relazioni esterne, al fine di promuovere la coesione dei diversi settori di azione dell'Unione europea in ambito esterno ed aumentare la possibilità che tali iniziative vengano adottate dal Consiglio, in particolare per quanto concerne la PESC; sottolinea, al riguardo, la necessità di un controllo parlamentare sulle misure di politica estera e di sicurezza;

61.   afferma che è essenziale adottare alcune misure pratiche al fine di agevolare i compiti del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante):

   il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dovrebbe proporre la nomina di rappresentanti speciali, con il chiaro mandato, definito conformemente al trattato di Lisbona (articolo 33 del trattato sull'Unione europea), di assisterlo in settori specifici di sua competenza per quanto concerne questioni attinenti alla PESC (tali rappresentanti speciali, nominati dal Consiglio, dovrebbero anche essere ascoltati dal Parlamento europeo e dovrebbero tenerlo regolarmente informato in merito alle loro attività);
   egli dovrebbe coordinare le sue attività in settori diversi dalla PESC con i Commissari competenti in relazione ai portafogli di tali settori e, qualora necessario, dovrebbe delegare loro la funzione di rappresentanza internazionale dell'Unione europea in questi settori;
   in caso di assenza, il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dovrebbe decidere in modo puntuale, alla luce dei doveri da espletare in ogni occasione, chi lo deve rappresentare;

Rappresentanza

62.   ritiene che il trattato di Lisbona costituisca un efficace, anche se complesso, sistema operativo per la rappresentanza esterna dell'Unione europea e propone che venga articolato in base agli orientamenti seguenti:

   il Presidente del Consiglio europeo rappresenta l'Unione europea al livello dei capi di Stato o di governo nelle questioni concernenti la PESC, ma non ha la facoltà di condurre negoziati politici a nome dell'Unione europea che è invece compito del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante); può anche essere chiamato a svolgere un ruolo specifico di rappresentanza del Consiglio europeo in occasione di determinati eventi internazionali;
   il Presidente della Commissione rappresenta l'Unione europea al più alto livello in relazione a tutti gli aspetti delle relazioni esterne dell'Unione europea, ad eccezione delle questioni concernenti la PESC, o qualsiasi politica settoriale specifica che rientri nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione europea (commercio estero, ecc.); il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) o il Commissario competente/incaricato può anche assumere tale ruolo sotto l'autorità della Commissione;
   il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) rappresenta l'Unione europea a livello ministeriale o nell'ambito di organizzazioni internazionali per quanto concerne l'azione esterna globale dell'Unione europea; espleta anche le funzioni di rappresentanza esterna in quanto Presidente del Consiglio "Affari esteri";

63.   ritiene che non sia più auspicabile che il Presidente del Consiglio "Affari generali" (segnatamente il Primo ministro dello Stato membro che detiene la Presidenza) o il Presidente di una formazione settoriale specifica del Consiglio sia chiamato ad esercitare funzioni di rappresentanza esterna dell'Unione europea;

64.   sottolinea l'importanza del coordinamento e della cooperazione tra tutte le diverse parti competenti per questi differenti compiti concernenti la rappresentanza esterna dell'Unione europea, al fine di evitare conflitti di competenze e garantire la coerenza e la visibilità dell'Unione europea all'esterno;

o
o   o

65.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per gli affari costituzionali al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0055.
(2) Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (relazione Leinen), P6_TA(2009)0373.
(3) Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (P6_TA(2009)0359) e relazione sull'adeguamento del regolamento al trattato di Lisbona (A6-0277/2009) (relazione Corbett).
(4) Dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea.
(5) Dichiarazione n. 6 relativa all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, all'articolo 17, paragrafo 6 e 7 e all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea.
(6) Come affermato nella dichiarazione sulla nomina della futura Commissione concordata nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008.
(7) N vuol dire "Anno delle elezioni europee".
(8) Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.(GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).
(9) Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013 (relazione Böge), Testi approvati, P6_TA(2009)0174 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (relazione Guy-Quint), Testi approvati, P6_TA(2009)0374.


Relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona (2008/2120(INI))
P6_TA(2009)0388A6-0133/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam,

–   visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Amsterdam,

–   visto il trattato di Lisbona, in particolare l'articolo 12 del trattato sull'Unione europea,

–   visto il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Lisbona, in particolare l'articolo 9,

–   visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Lisbona,

–   vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea(1),

–   visti gli orientamenti per i rapporti tra governi e parlamenti sugli affari comunitari (standard minimi indicativi) del 27 gennaio 2003 ("Orientamenti parlamentari di Copenaghen")(2), adottati in occasione della XXVIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC),

–   visti gli orientamenti per la cooperazione interparlamentare nell'Unione europea del 21 giugno 2008(3),

–   viste le conclusioni della XL riunione della COSAC, svoltasi a Parigi il 4 novembre 2008, in particolare il punto 1,

–   vista la relazione del novembre 2008 della sottocommissione del Parlamento irlandese sul futuro dell'Irlanda nell'Unione europea, in particolare i paragrafi 29-37 della sintesi, in cui si chiede in modo ampio di rafforzare il controllo parlamentare sui governi nazionali in quanto membri del Consiglio,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A6-0133/2009),

A.   considerando che l'ultima risoluzione adottata dal Parlamento europeo sul tema delle relazioni con i parlamenti nazionali risale al 2002 ed è dunque giunto il momento di un riesame,

B.   considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione europea, nel Parlamento europeo e che gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loto parlamenti nazionali (si veda l'articolo 10, paragrafo 2, del trattato UE nella versione del trattato di Lisbona); che la necessaria parlamentarizzazione dell'Unione europea deve fondarsi pertanto su due pilastri: da un lato l'ampliamento dei poteri del Parlamento europeo per quanto riguarda tutte le decisioni dell'Unione europea e, dall'altro, il rafforzamento dei poteri dei parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi governi,

C.   considerando che in seno alla Convenzione europea si è svolta un'eccellente collaborazione tra i rappresentanti dei parlamenti nazionali e i rappresentanti del Parlamento europeo, nonché tra questi ultimi e i rappresentanti dei parlamenti dei paesi candidati all'adesione,

D.   considerando che lo svolgimento di riunioni parlamentari congiunte su tematiche specifiche nel quadro della fase di riflessione si è rivelata utile, e che pertanto si potrebbe ricorrere a tale pratica in caso di convocazione di una nuova convenzione o in occasioni analoghe,

E.   considerando che negli ultimi anni le relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono migliorate e si sono diversificate, e che si registra un numero crescente di attività sia a livello di assemblee parlamentari sia a livello di commissioni parlamentari,

F.   considerando che il futuro sviluppo delle relazioni dovrebbe tenere conto dei vantaggi e degli svantaggi delle varie pratiche esistenti,

G.   considerando che le nuove competenze accordate ai parlamenti nazionali dal trattato di Lisbona, in particolare riguardo al principio di sussidiarietà, li incoraggiano a partecipare attivamente sin dalle prime fasi al processo di definizione delle politiche a livello dell'Unione europea,

H.   considerando che tutte le forme di cooperazione interparlamentare dovrebbero essere in accordo con due principi basilari: maggiore efficienza e democratizzazione parlamentare,

I.   considerando che compito e funzione primari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali sono la partecipazione al processo decisionale legislativo e il controllo delle scelte politiche, rispettivamente a livello europeo e nazionale; considerando che ciò non rende affatto superflua una stretta cooperazione per il bene comune, specialmente per quanto concerne la trasposizione del diritto dell'UE in diritto nazionale,

J.   considerando che è opportuno sviluppare orientamenti politici in base ai quali i rappresentanti e gli organi del Parlamento europeo possano definire le azioni future per quanto concerne le relazioni del Parlamento europeo con i parlamenti nazionali e l'attuazione delle disposizioni del trattato di Lisbona relative ai parlamenti nazionali,

Il contributo del trattato di Lisbona allo sviluppo delle relazioni

1.   si compiace che il trattato di Lisbona, che è un "trattato dei parlamenti", preveda per i parlamenti nazionali diritti e doveri che rafforzano il loro ruolo nell'ambito dei processi politici dell'Unione europea; è del parere che essi possano essere divisi in tre categorie:

   Informazione in merito:
   alla valutazione delle politiche attuate nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
   ai lavori del Comitato permanente per la sicurezza interna;
   alle proposte di modifica dei trattati;
   alle domande di adesione all'Unione europea;
   alle revisioni semplificate del trattato (con sei mesi di anticipo);
   alle proposte di misure integrative al trattato;
   Partecipazione attiva:
   al corretto funzionamento dell'Unione europea (clausola generale);
   al controllo di Europol ed Eurojust insieme al Parlamento europeo;
   agli accordi su modifiche del trattato;
   Opposizione:
   alla legislazione che non rispetta il principio di sussidiarietà, attraverso le procedure del "cartellino giallo" e del "cartellino arancione";
   alle modifiche del trattato tramite la procedura semplificata;
   alle misure di cooperazione giudiziaria in materia civile (diritto di famiglia);
   alla violazione del principio di sussidiarietà, mediante ricorso davanti alla Corte di giustizia (se consentito dal diritto nazionale);

Relazioni attuali

2.   nota con soddisfazione che le sue relazioni con i parlamenti nazionali e i loro membri hanno registrato negli ultimi anni un'evoluzione piuttosto positiva, anche se non ancora sufficiente, in particolare grazie alle seguenti forme di attività congiunta:

   riunioni parlamentari congiunte su tematiche orizzontali che si estendono al di là dell'ambito proprio di una sola commissione;
   periodiche riunioni congiunte a livello di commissioni almeno due volte al semestre;
   riunioni interparlamentari ad hoc a livello di commissioni su iniziativa del Parlamento europeo o del parlamento dello Stato membro che detiene la Presidenza del Consiglio;
   riunioni interparlamentari a livello di presidenti di commissioni;
   cooperazione a livello di Presidenti dei parlamenti nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea;
   visite di membri dei parlamenti nazionali al Parlamento europeo allo scopo di partecipare a riunioni delle commissioni specializzate omologhe;
   incontri nell'ambito dei gruppi politici o dei partiti a livello europeo, in cui si riuniscono politici di tutti gli Stati membri con membri del Parlamento europeo;

Relazioni future

3.   è del parere che occorra sviluppare nuove forme di dialogo pre- e post-legislativo fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

4.   esorta i parlamenti nazionali ad intensificare i loro sforzi al fine di obbligare i governi nazionali a rendere conto del modo in cui gestiscono la spesa dei fondi dell'Unione europea; invita i parlamenti nazionali a controllare la qualità delle valutazioni d'impatto nazionali e il modo in cui i governi nazionali attuano il diritto comunitario nel diritto nazionale e attuano le politiche e i programmi di finanziamento dell'Unione europea a livello di Stato, regioni ed enti locali; chiede ai parlamenti nazionali di verificare in maniera rigorosa le relazioni sui piani d'azione nazionali nel quadro dell'agenda di Lisbona;

5.   giudica opportuno offrire sostegno ai parlamenti nazionali nella loro funzione di controllo dei progetti legislativi in fase antecedente all'esame da parte degli organi legislativi dell'Unione europea, nonché di efficace controllo sui rispettivi governi quando questi agiscono in sede di Consiglio;

6.   afferma che le periodiche riunioni bilaterali congiunte fra le commissioni specializzate omologhe e le riunioni interparlamentari ad hoc a livello di commissioni, organizzate su invito del Parlamento europeo, consentono di mantenere un dialogo fin dalle prime fasi dell'elaborazione di atti legislativi o di iniziative politiche, in corso o in programma, e andrebbero pertanto mantenute e sviluppate sistematicamente in una rete permanente di commissioni omologhe; ritiene che tali riunioni possano essere precedute o seguite da incontri bilaterali ad hoc fra le commissioni per affrontare specifiche preoccupazioni nazionali; ritiene che la Conferenza dei presidenti di commissione potrebbe essere incaricata di istituire e coordinare un programma delle attività che le commissioni specializzate svolgono con i parlamenti nazionali;

7.   osserva che le riunioni dei presidenti delle commissioni specializzate del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, come le riunioni dei presidenti della commissione per gli affari esteri, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, rappresentano anch'esse, grazie al numero limitato dei partecipanti, uno strumento efficace per condividere informazioni e scambiare opinioni;

8.   è del parere che altre forme di cooperazione, diverse da quelle sopra menzionate, potrebbero dare un contributo effettivo alla creazione di uno spazio politico europeo e andrebbero dunque ulteriormente sviluppate e diversificate;

9.   accoglierebbe con favore, in tale contesto, innovazioni a livello dei parlamenti nazionali, come, ad esempio la concessione ai membri del Parlamento europeo del diritto di essere invitati, una volta l'anno, a prendere la parola nelle sedute plenarie dei parlamenti nazionali, di partecipare in veste consultiva alle riunioni delle commissioni per gli affari europei, di prendere parte alle riunioni delle commissioni specializzate ogniqualvolta siano in discussione atti legislativi comunitari pertinenti, oppure di partecipare, in veste consultiva, alle riunioni dei rispettivi gruppi politici;

10.   raccomanda di concedere un'adeguata dotazione di bilancio all'organizzazione di incontri delle commissioni specializzate con le commissioni omologhe dei parlamenti nazionali, nonché incontri dei relatori del Parlamento europeo con i loro omologhi in seno ai parlamenti nazionali, e raccomanda di esaminare la possibilità di installare le infrastrutture tecniche per lo svolgimento di videoconferenze tra i relatori delle commissioni specializzate dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

11.   ritiene che un aumento dei poteri dei parlamenti nazionali per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dal trattato di Lisbona, consentirà di esercitare tempestivamente un'influenza e un controllo sulla legislazione europea, contribuendo a migliorare il processo legislativo e la coerenza della legislazione a livello di Unione europea;

12.   fa presente che per la prima volta i parlamenti nazionali acquisiscono un ruolo definito in materia di questioni comunitarie, ruolo che è distinto da quello dei rispettivi governi nazionali e che contribuisce a rafforzare il controllo democratico e ad avvicinare l'Unione europea ai cittadini;

13.   ricorda che il controllo dei parlamenti nazionali sui governi nazionali dev'essere esercitato, prima di tutto, in conformità delle norme costituzionali e delle leggi afferenti;

14.   sottolinea che i parlamenti nazionali assolvono un ruolo decisivo in sede di attuazione della legislazione europea, e che sarebbe di primaria importanza un meccanismo per lo scambio delle migliori pratiche al riguardo;

15.   osserva, in tale contesto, che la creazione di una piattaforma per lo scambio di informazioni elettroniche fra i parlamenti, il sito web IPEX(4), rappresenta un notevole passo in avanti, dal momento che consente di procedere in tempo reale all'esame dei documenti dell'Unione europea a livello di parlamenti nazionali e di Parlamento europeo nonché, ove necessario, al loro recepimento nel diritto nazionale ad opera dei parlamenti nazionali; considera pertanto essenziale un adeguato finanziamento di tale sistema, sviluppato e gestito dal Parlamento europeo;

16.   si propone di seguire in modo più sistematico il dialogo prelegislativo fra i parlamenti nazionali e la Commissione (la cosiddetta "iniziativa Barroso"), al fine di essere informato della posizione dei parlamenti nazionali sin dalla prima fase del processo legislativo; invita i parlamenti nazionali a mettere contemporaneamente a disposizione del Parlamento europeo i pareri che esprimono in tale contesto;

17.   si compiace dei progressi registrati negli ultimi anni per quanto riguarda lo sviluppo di una cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel settore degli affari esteri, della sicurezza e della difesa;

18.   riconosce che ai parlamenti nazionali spetta un ruolo rilevante nell'alimentare il dibattito nazionale riguardo alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD);

19.   constata nuovamente con preoccupazione l'insufficiente responsabilità dinanzi ai parlamenti per quanto riguarda le disposizioni finanziarie relative alla PESC e alla PESD, e osserva che occorre pertanto migliorare la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali per garantire il controllo democratico di tutti gli aspetti di tali politiche(5);

20.   chiede, per motivi di coerenza ed efficienza e per evitare "doppioni", di sciogliere l'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) non appena l'UEO si integrerà pienamente e definitivamente nell'Unione europea con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

Il ruolo della COSAC

21.   è del parere che in futuro il ruolo politico della COSAC dovrà essere definito in stretta cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e che la COSAC, in conformità al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam, dovrebbe rimanere in primo luogo una sede di scambio d'informazioni e di discussione su questioni politiche generali e sulle migliori pratiche per quanto riguarda il controllo sui governi nazionali(6); ritiene che le informazioni e le discussioni dovrebbero concentrarsi, in secondo luogo, sulle attività legislative concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e sul rispetto del principio di sussidiarietà a livello di Unione europea;

22.   è determinato a svolgere appieno il proprio ruolo, ad assolvere le proprie responsabilità riguardo al funzionamento della COSAC e a continuare a fornire assistenza tecnica al segretariato della COSAC e ai rappresentanti dei parlamenti nazionali;

23.   ricorda che le attività del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali in seno alla COSAC devono essere complementari e non devono essere frammentate o utilizzate abusivamente dall'esterno;

24.   è del parere che le proprie commissioni specializzate dovrebbero essere maggiormente coinvolte nelle riunioni della COSAC, sia nella fase di preparazione sia in termini di rappresentanza; ritiene che la propria delegazione dovrebbe essere guidata dal presidente della commissione per gli affari costituzionali e dovrebbe includere i presidenti e i relatori delle commissioni specializzate che hanno competenza per le questioni all'ordine del giorno della riunione della COSAC in questione; considera imperativo che la Conferenza dei presidenti e i deputati siano informati dopo ogni riunione circa lo svolgimento e i risultati delle riunioni della COSAC;

o
o   o

25.   incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Risoluzione adottata sulla base della relazione A5-0023/2002 della commissione per gli affari costituzionali (relazione Napolitano) (GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 322).
(2) GU C 154 del 2.7.2003, pag. 1.
(3) Versione rivista concordata dalla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea nel corso della sua riunione di Lisbona del 20-21 giugno 2008.
(4) IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, entrato ufficialmente in funzione nel luglio 2006.
(5) Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006 (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1) e articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
(6) Si vedano i summenzionati orientamenti per i rapporti tra governi e Parlamenti sugli affari comunitari (standard minimi indicativi).


Attuazione dell'iniziativa dei cittadini
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini (2008/2169(INI))
P6_TA(2009)0389A6-0043/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 192, paragrafo due, del trattato CE,

–   visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007,

–   visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa(1),

–   vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona(2),

–   vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea(3),

–   visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6-0043/2009),

A.   considerando che il trattato di Lisbona prevede l'introduzione dell'iniziativa dei cittadini, in virtù della quale i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati - articolo 11, paragrafo 4 della nuova versione del trattato dell'Unione europea nella versione del trattato di Lisbona (TUE n.v.),

B.   considerando che un milione di cittadini dell'Unione europea otterrebbe lo stesso diritto di invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa di cui già godono il Consiglio, fin dall'istituzione delle Comunità europee nel 1957 (in origine ex articolo 152 del trattato CEE, ora ex articolo 208 del trattato CE, futuro articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE), e il Parlamento europeo, fin dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht nel 1993 (attuale articolo 192 del Trattato CE, futuro articolo 225 del TFUE),

C.   considerando che i cittadini svolgerebbero un ruolo diretto nell'esercizio del potere di sovranità dell'Unione europea essendo coinvolti per la prima volta direttamente nell'avvio delle proposte legislative comunitarie,

D.   considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, quale conseguenza speciale del diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea (articolo 10, paragrafo 3 del TUE), mira a istituire un diritto individuale di partecipazione all'iniziativa dei cittadini,

E.   considerando che il diritto di iniziativa è spesso confuso con il diritto di petizione; considerando che occorre garantire che i cittadini siano pienamente consapevoli della distinzione fra entrambi i diritti, in particolare poiché una petizione è rivolta al Parlamento mentre l'iniziativa dei cittadini è rivolta alla Commissione,

F.   considerando che gli organismi dell'Unione europea e gli Stati membri devono stabilire le condizioni per un esercizio agevole, trasparente ed efficace del diritto di partecipazione dei cittadini dell'Unione europea,

G.   considerando che le procedure e le condizioni dell'iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire i cittadini che presentano l'iniziativa, devono essere definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio con le opportune procedure legislative, mediante regolamento (articolo 24, paragrafo 1, del TFUE),

H.   considerando che nell'ambito dell'adozione e dell'attuazione di tale regolamento devono essere garantiti, in particolare, i diritti fondamentali di uguaglianza, di buona amministrazione e di effettiva tutela giuridica,

Sul numero minimo di Stati membri

I.   considerando che il "numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che presentano l'iniziativa devono provenire" (articolo 24, paragrafo 1, TFUE) deve essere "un numero significativo di Stati membri" (articolo 11, paragrafo 4, del TUE),

J.   considerando che la definizione di un numero minimo di Stati membri non deve avvenire in modo arbitrario ma deve rispettare la ratio della normativa in oggetto e tenere conto delle altre disposizioni del trattato al fine di evitare valutazioni incongruenti,

K.   considerando che l'obiettivo della normativa in esame è quello di garantire che il processo legislativo comunitario non sia contraddistinto fin dalla partenza dagli interessi particolari dei singoli Stati, ma dall'interesse comune europeo,

L.   considerando che l'articolo 76 del TFUE indica che una proposta legislativa avanzata da un quarto degli Stati membri risulta essere espressione di una sufficiente considerazione dell'interesse comune europeo; e che tale numero minimo può essere pertanto considerato incontestabile,

M.   considerando che l'obiettivo della normativa in questione può essere raggiunto soltanto se quest'ultima prevede un numero minimo di adesioni per ciascuno degli Stati membri interessati,

N.   considerando che si può concludere dall'articolo 11, paragrafo 4, del TUE n.v., in cui si specifica il numero di un milione di cittadini dell'Unione europea a fronte di una popolazione pari a circa 500 milioni di cittadini, che una quota pari a 1/500 della popolazione sarebbe da ritenere rappresentativa,

Sull'età minima dei partecipanti

O.   considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, del TUE si rivolge a tutti i cittadini dell'Unione europea ,

P.   considerando che qualsiasi limitazione del diritto alla partecipazione democratica e qualsiasi disparità di trattamento fondata sull'età devono in ogni caso ottemperare al principio di proporzionalità,

Q.   considerando che è auspicabile evitare le incongruenze nelle valutazioni, ad esempio quelle che emergerebbero qualora in uno Stato membro l'età minima per la partecipazione alle elezioni europee fosse inferiore all'età minima per la partecipazione all'iniziativa dei cittadini,

Sulla procedura

R.   considerando che la Commissione, a seguito del buon esito dell'iniziativa dei cittadini, è tenuta a esaminare l'oggetto dell'iniziativa stessa e a decidere se e in quale misura essa presenterà una proposta di atto giuridico in materia,

S.   considerando che ai fini della presentazione dell'atto giuridico da parte della Commissione è opportuno che le iniziative facciano riferimento ad una o più pertinenti basi giuridiche,

T.   considerando che un'iniziativa dei cittadini può avere seguito soltanto se è ricevibile, ovvero

   contiene un invito alla Commissione a presentare una proposta per un atto giuridico dell'Unione europea ,
   l'Unione europea ha competenza legislativa e la Commissione ha la facoltà di presentare una proposta nel caso in specie,
   l'atto giuridico richiesto non è manifestamente contrario ai principi generali del diritto applicati nell'Unione europea,

U.   considerando che una iniziativa dei cittadini è di successo se è ricevibile nel senso suddetto è rappresentativa, ovvero se è sostenuta da almeno un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri,

V.   considerando che spetta alla Commissione verificare se sussistono le premesse per il buon esito di un'iniziativa dei cittadini,

W.   considerando che ai fini dell'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini è necessario, anteriormente all'inizio della raccolta delle adesioni, avere la certezza giuridica della ricevibilità dell'iniziativa dei cittadini,

X.   considerando che il compito di esaminare l'autenticità delle adesioni non può essere condotto dalla Commissione e pertanto deve essere svolto dagli Stati membri; considerando che, tuttavia, gli obblighi degli Stati membri al riguardo si estendono unicamente alle iniziative nel quadro dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE e mai a iniziative non ammissibili per i motivi summenzionati; considerando che è pertanto necessario che anche gli Stati membri, ancor prima della raccolta delle adesioni, abbiano certezza giuridica per quel che riguarda l'ammissibilità dell'iniziativa dei cittadini,

Y.   considerando che la verifica dell'ammissibilità di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione si limita tuttavia esclusivamente alle summenzionate questioni legali, e non deve mai includere considerazioni di opportunità politica; considerando che ciò garantisce che la decisione se un'iniziativa dei cittadini possa o meno essere dichiarata ammissibile esula dalla discrezionalità politica della Commissione,

Z.   considerando che appare opportuno suddividere la procedura relativa all'iniziativa dei cittadini europei nelle seguenti cinque fasi:

   registrazione dell'iniziativa,
   raccolta delle adesioni,
   presentazione dell'iniziativa,
   dichiarazione di presa di posizione della Commissione,
   verifica che l'atto legislativo richiesto sia conforme ai Trattati,

Sul principio di trasparenza

AA.  considerando che l'iniziativa dei cittadini è un modo per esercitare poteri pubblici sovrani in campo legislativo ed in quanto tale è soggetta al principio di trasparenza; ciò significa che i promotori di un'iniziativa dei cittadini devono assumersi pubblicamente la responsabilità di rendicontazione del suo finanziamento, comprese le sue fonti,

Sul monitoraggio politico della procedura

AB.   considerando che è compito politico del Parlamento monitorare la procedura di un'iniziativa dei cittadini,

AC.   considerando che tale responsabilità riguarda l'applicazione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini, in quanto tale, nonché la posizione politica della Commissione per quanto riguarda la richiesta presentata dall'iniziativa dei cittadini,

AD.   considerando che è importante garantire la compatibilità fra le richieste presentate alla Commissione da un'iniziativa di cittadini e le priorità e proposte del Parlamento approvate democraticamente,

1.   chiede alla Commissione di presentare immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona una proposta di regolamento sull'iniziativa dei cittadini in base all'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2.   invita la Commissione a tenere debitamente conto delle raccomandazioni di cui all'allegato alla presente risoluzione;

3.   chiede che il regolamento sia chiaro, semplice e di facile consultazione per l'utente, che comprenda elementi pratici connessi con la definizione di un'iniziativa dei cittadini in modo che non sia confuso con il diritto di petizione;

4.   decide di considerare, subito dopo l'approvazione di tale regolamento, la definizione di un sistema efficace per monitorare la procedura di un'iniziativa dei cittadini;

o
o   o

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER UN REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE PROCEDURE E LE CONDIZIONI DELL'INIZIATIVA DEI CITTADINI

Sulla definizione del numero minimo di Stati membri

1.  Il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire i cittadini dell'Unione che partecipano all'iniziativa dei cittadini è pari a un quarto degli Stati membri.

2.  Tale requisito è soddisfatto soltanto se l'iniziativa è sostenuta da almeno 1/500 della popolazione di ciascuno degli Stati membri interessati.

Sulla definizione dell'età minima dei partecipanti

3.  Tutti i cittadini dell'Unione che godono del diritto di voto in base alle legislazioni dei rispettivi Stati membri possono partecipare all'iniziativa dei cittadini.

Sull'impostazione della procedura

4.  La procedura dell'iniziativa dei cittadini europei comprende le seguenti cinque fasi:

   registrazione dell'iniziativa,
   raccolta delle adesioni,
   presentazione dell'iniziativa,
   dichiarazione di posizione della Commissione,
   verifica che l'atto legislativo richiesto sia conforme ai trattati.

5.  La prima fase dell'iniziativa dei cittadini inizia con la registrazione dell'iniziativa dei cittadini da parte degli organizzatori presso la Commissione e si conclude con la decisione formale della Commissione circa l'esito della registrazione dell'iniziativa. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

   a) Un'iniziativa dei cittadini richiede la regolare registrazione da parte degli organizzatori presso la Commissione. All'atto della registrazione, vanno indicati nome, data di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascuno degli organizzatori nonché il titolo esatto dell'iniziativa dei cittadini in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
  b) La Commissione esamina la ricevibilità formale dell'iniziativa dei cittadini registrata. Un'iniziativa dei cittadini è formalmente ricevibile se soddisfa le seguenti quattro condizioni:
   contiene l'invito alla Commissione europea a presentare una proposta di adozione di un atto giuridico dell'Unione europea;
   l'Unione europea ha la competenza, a norma dei trattati su cui si basa l'Unione, di emanare un siffatto atto giuridico;
   la Commissione ha la competenza, a norma dei trattati su cui si basa l'Unione, di presentare una proposta di un atto giuridico sulle questioni in parola;
   l'atto giuridico richiesto non è manifestamente contrario ai principi giuridici generali applicati nell'Unione europea.

La Commissione offre agli organizzatori il sostegno previsto ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di garantire che le iniziative registrate siano ricevibili. Inoltre la Commissione informa contestualmente gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini sia su progetti legislativi in corso o previsti in merito alle questioni interessate dall'iniziativa dei cittadini in oggetto, sia su iniziative dei cittadini già registrate con successo che riguardano interamente o in parte le medesime questioni.

   c) Entro due mesi dalla registrazione dell'iniziativa dei cittadini la Commissione decide se l'iniziativa è ammissibile e può essere registrata. La registrazione può essere respinta soltanto per motivi giuridici e mai per considerazioni di opportunità politica.
   d) La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. La decisione viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.
   e) La decisione è soggetta al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell'Unione. Lo stesso vale anche nel caso in cui la Commissione si astenga dal prendere una tale decisione.
   f) La Commissione redige un elenco di tutte le iniziative dei cittadini registrate con successo, consultabile pubblicamente sulle sue pagine Internet.
   g) Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini possono ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso essa risulterà non registrata e sarà eliminata dal suddetto elenco della Commissione.

6.  La seconda fase dell'iniziativa dei cittadini include la raccolta di adesioni individuali all'iniziativa dei cittadini già registrata con successo nonché la conferma ufficiale dell'esito della raccolta, da parte degli Stati membri, di singole dichiarazioni di sostegno. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

   a) Gli Stati membri prevedono una procedura efficace destinata alla raccolta di adesioni regolari per un'iniziativa dei cittadini e alla conferma ufficiale dell'esito della suddetta raccolta.
   b) Un'adesione è regolare se è stata espressa entro il termine previsto per la raccolta delle adesioni in ottemperanza alle norme di legge in materia degli Stati membri e del diritto dell'Unione. Il termine per la raccolta delle adesioni è pari a un anno a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla decisione in merito alla registrazione dell'iniziativa dei cittadini.
   c) Ogni adesione deve essere espressa a titolo individuale, di norma mediante l'apposizione della firma personale (per iscritto o, se del caso, per via elettronica). Dalla dichiarazione devono essere riconoscibili almeno nome, data di nascita, indirizzo di residenza e cittadinanza del sostenitore. Se quest'ultimo è in possesso di più di una cittadinanza, ne indicherà soltanto una a sua scelta.

Gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini sono tenuti a garantire la protezione dei dati personali.

   d) La dichiarazione di sostenere un'iniziativa dei cittadini può essere fornita soltanto una volta. Ciascuna adesione contiene una dichiarazione giurata separata del sostenitore, in cui quest'ultimo dichiara di non aver espresso in precedenza il suo sostegno alla medesima iniziativa dei cittadini.
   e) Ciascuna adesione può essere revocata fino allo scadere del termine per la raccolta delle adesioni. In tal caso il sostegno precedentemente accordato si intende non espresso. Ogni sostenitore deve esserne informato dagli organizzatori. Ciascuna adesione deve contenere una dichiarazione separata del sostenitore da cui risulti che è stato informato in proposito.
   f) Ciascun sostenitore riceve dagli organizzatori una copia della propria adesione, incluse le copie della propria dichiarazione giurata nonché della dichiarazione sulla presa visione della possibilità di revoca.
   g) Gli Stati membri rilasciano entro due mesi agli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini, dopo l'esame dei documenti comprovanti le adesioni, una conferma ufficiale circa il numero di adesioni regolarmente rese, suddivise in base alla cittadinanza dei sostenitori. Essi garantiscono mediante misure adeguate che ogni adesione venga confermata un'unica volta da uno Stato membro e che vengano efficacemente evitate conferme multiple da parte di diversi Stati membri o diversi organi di un medesimo Stato membro.

I dati personali sono soggetti alla protezione dei dati, di cui sono responsabili gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini.

7.  La terza fase dell'iniziativa dei cittadini inizia quando gli organizzatori presentano la suddetta iniziativa alla Commissione e termina con la decisione formale della Commissione sull'esito della presentazione dell'iniziativa. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

   a) Un'iniziativa dei cittadini europei richiede la regolare presentazione alla Commissione da parte degli organizzatori. Contestualmente all'iniziativa deve essere presentata la conferma degli Stati membri circa il numero delle adesioni.
   b) La Commissione esamina la rappresentatività dell'iniziativa presentata dai cittadini. Un'iniziativa dei cittadini è considerata rappresentativa se
   è sostenuta da almeno un milione di cittadini dell'Unione,
   i cittadini provengono da almeno un quarto degli Stati membri,
   il numero di cittadini di uno Stato membro costituisce almeno 1/500 della popolazione dello stesso.
   c) Entro due mesi dalla presentazione dell'iniziativa dei cittadini la Commissione adotta una decisione vincolante sul relativo esito. Tale decisione comprende una dichiarazione vincolante sulla rappresentatività dell'iniziativa dei cittadini. La presentazione dell'iniziativa può essere respinta soltanto per motivi giuridici e mai per considerazioni di opportunità politica.
   d) La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. La decisione viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.
   e) La decisione è soggetta al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell'Unione. Lo stesso vale anche nel caso in cui la Commissione si astenga dal prendere una tale decisione.
   f) La Commissione redige un elenco di tutte le iniziative dei cittadini presentate con successo, consultabile pubblicamente sul proprio sito internet.

8.  La quarta fase dell'iniziativa dei cittadini comprende l'esame obiettivo da parte della Commissione dell'oggetto dell'iniziativa e termina con la presa di posizione ufficiale della Commissione sull'invito contenuto nell'iniziativa dei cittadini a presentare una proposta per un atto giuridico. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

   a) Il buon esito della presentazione di un'iniziativa dei cittadini obbliga la Commissione a esaminare entro un termine adeguato l'oggetto dell'iniziativa.
   b) In questo quadro la Commissione consulta gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini e concede loro l'opportunità di illustrarne ampiamente l'oggetto.
   c) La Commissione decide entro tre mesi sull'invito formulato nell'iniziativa dei cittadini. Se non intende presentare proposte, ne comunica i motivi al Parlamento e agli organizzatori.
   d) La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. La decisione viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.
   e) Qualora la Commissione si astenga dal prendere una decisione sulla richiesta sottoposta dall'iniziativa dei cittadini, tale posizione è soggetta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell'UE.

Sul principio di trasparenza

9.  Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini registrata con successo sono tenuti, entro un congruo periodo di tempo dopo la conclusione della procedura, a presentare alla Commissione una relazione sul finanziamento dell'iniziativa, che precisi le fonti del finanziamento (relazione per la trasparenza). La relazione è esaminata dalla Commissione e pubblicata unitamente a un parere.

10.  In generale la Commissione esamina l'iniziativa dei cittadini nel merito solo dopo che la relazione per la trasparenza sia stata presentata nelle debite forme.

(1) GU C 310. 16.12 2004, pag. 1.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0055.
(3) GU C 287 E, 24.11.2006, pag. 306.


Progetto di regolamento della Commissione su REACH per quanto riguarda l'allegato XVII
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sul progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all'allegato XVII
P6_TA(2009)0390B6-0258/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(1), in particolare l'articolo 131,

–   vista la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)(2),

–   vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)(3),

–   visto il progetto di regolamento della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all'allegato XVII (il "progetto di regolamento della Commissione"),

–   visto il parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

–   visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4),

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il regolamento (CE) n. 1907/2006 abroga e sostituisce la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, a decorrere dal 1° giugno 2009,

B.   considerando che l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dall'allegato al progetto di regolamento della Commissione, dovrebbe sostituire l'allegato I della direttiva 76/769/CEE che stabilisce restrizioni riguardo a talune sostanze e preparati pericolosi,

C.   considerando che l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce che sostanze, preparati o articoli non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di eventuali restrizioni di cui all'allegato XVII,

D.   considerando che il punto 2.6 dell'allegato al progetto di regolamento della Commissione mira ad estendere l'attuale divieto concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzo di fibre d'amianto e di prodotti contenenti tali fibre alla fabbricazione di queste ultime e di articoli che le contengono,

E.   considerando che il punto 2, voce n. 6 dell'allegato al progetto di regolamento della Commissione mantiene le deroghe al divieto concernente le fibre d'amianto, vale a dire:

   per gli articoli contenenti fibre d'amianto già installati o immessi in servizio prima del 1° gennaio 2005, in base a condizioni specifiche che garantiscono un elevato livello di protezione della salute umana; e
   per diaframmi contenenti crisolito installati presso impianti di elettrolisi esistenti,

F.   considerando che non è consentito immettere sul mercato comunitario altro amianto, ad eccezione dei diaframmi per elettrolisi, che esistono specifiche disposizioni comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro e la rimozione dell'amianto stesso e che purtroppo non esistono disposizioni comunitarie concernenti la decontaminazione degli articoli contenenti amianto, per cui tale materia è lasciata alla competenza degli Stati membri,

G.   considerando che l'amianto continua a causare un considerevole numero di malattie legate all'esposizione a fibre di amianto,

H.   considerando che la direttiva 96/59/CE impone agli Stati membri obblighi in materia di decontaminazione o smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e/o di smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa, e che la Comunità dovrebbe adottare misure simili riguardo alle fibre di amianto,

I.   considerando che la legislazione comunitaria disciplina sei minerali di amianto (crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite e crisotilo), ma non ancora minerali asbestiformi come la richterite e la winchite, benché queste possano essere considerate non meno dannose della tremolite, dell'amosite o della crocidolite e possano essere utilizzate anch'esse in materiali isolanti,

J.   considerando che, a seguito della ricezione delle relazioni degli Stati membri che fanno ricorso alla deroga concernente i diaframmi, la Commissione riesamina tale deroga e chiede all'Agenzia di predisporre un fascicolo ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di vietare l'immissione sul mercato e l'utilizzo di diaframmi contenenti crisolito,

K.   considerando che, secondo alcuni operatori del settore, è opportuno porre fine ora a tale deroga, in quanto già esistono tecnologie sostitutive (membrane non contenenti amianto), utilizzate dalla maggior parte dei produttori europei di sostanze chimiche,

L.   considerando che il modo più efficace per tutelare la salute umana consisterebbe in effetti nel vietare l'utilizzo di fibre di amianto crisotilo e di prodotti che le contengono, senza prevedere alcuna deroga,

M.   considerando che, per la maggior parte delle restanti forme di utilizzo dell'amianto crisotilo, sono ora disponibili sostituti o alternative non classificati come cancerogeni e considerati meno pericolosi,

N.   considerando che, nel riesame della deroga(5) concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo svolto conformemente alla direttiva 76/769/CEE, sono stati valutati e considerati sia l'impatto economico sia quello sulla salute nell'approccio differenziato adottato dalla Commissione, nel progetto di regolamento della Commissione sostenuto dalla maggior parte degli Stati membri,

1.   non si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione sulla scorta

   dell'approccio adottato dal progetto di regolamento della Commissione in vista della graduale eliminazione delle fibre di amianto nel medio termine,
   del riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo svolto conformemente alla direttiva 1999/77/CE della Commissione e
   della dichiarazione resa dalla Commissione in occasione dell'adozione del progetto di regolamento della Commissione in seno al comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 il 20 febbraio 2008;
  

2.   prende atto del riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo e sottolinea che gli impianti ad alta tensione possono funzionare senza problemi con materiali sostitutivi e che alcuni di tali impianti nell'Unione europea sono stati convertiti;

3.   evidenzia che attualmente quattro Stati membri utilizzano ancora diaframmi contenenti amianto crisotilo in impianti a bassa tensione per i quali non sono disponibili materiali sostitutivi, nonostante le aziende interessate abbiano realizzato un importante programma di ricerca al riguardo;

4.   sottolinea che, in base al riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo, il rischio di esposizione per i lavoratori esiste soltanto laddove è necessaria la sostituzione dei diaframmi (la cui durata di vita massima è di dieci anni), in quanto le cellule di elettrolisi contenenti il gas cloro sono sigillate ermeticamente durante il funzionamento e, secondo quanto riferito dal settore, i limiti previsti per l'esposizione dei lavoratori al crisotilo sono pienamente rispettati;

5.   invita gli Stati membri e la Commissione a garantire la rigorosa applicazione della direttiva 83/477/CEE;

6.   deplora il fatto che finora non sia stato possibile stilare un elenco europeo degli articoli per cui è prevista una deroga al divieto conformemente al punto 2, voce n. 6 dell'allegato al progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;

7.   invita la Commissione a stilare immediatamente tale elenco, previa comunicazione delle pertinenti misure nazionali, e comunque al più tardi entro il 1° gennaio 2012;

8.   invita la Commissione a elaborare, entro la fine del 2009, una proposta legislativa sul controllo dello smaltimento delle fibre di amianto e sulla decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi contenenti fibre di amianto in vista della loro eliminazione completa;

9.   sollecita inoltre la Commissione a mettere a punto una strategia tesa a vietare tutti i tipi di amianto e le forme di utilizzo delle fibre di amianto entro il 2015, compresi adeguati requisiti in materia di esportazione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti e del principio di prossimità sancito dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, dal momento che l'amianto continua a causare un considerevole numero di malattie legate all'esposizione a fibre di amianto;

10.   invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sull'applicazione del progetto di regolamento della Commissione;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.
(3) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm


Iran: il caso di Roxana Saberi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sull'Iran: il caso di Roxana Saberi
P6_TA(2009)0391RC-B6-0270/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle concernenti i diritti umani,

–   vista la risoluzione 63/191 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2008 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

–   vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 1° ottobre 2008 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

–   viste la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 10 aprile 2009 sugli sviluppi nel caso di Roxana Saberi e la dichiarazione della Presidenza del 20 aprile 2009 a nome dell'Unione europea sulla condanna di Roxana Saberi,

–   visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Dichiarazione universale dei diritti umani e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, tutti strumenti di cui l'Iran è firmatario,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il 18 aprile 2009 il Tribunale rivoluzionario iraniano ha pronunciato una sentenza di condanna a otto anni di prigione per spionaggio nei confronti di Roxana Saberi, una giornalista irano-americana che ha lavorato per una serie di organizzazioni, tra cui ABC radio, BBC, South African Broadcasting Corporation e NPR,

B.   considerando che Roxana Saberi non ha avuto accesso a un avvocato per cinque settimane e non ha avuto un processo equo e trasparente,

C.   considerando che l'avvocato di Roxana Saberi ha presentato appello contro la sua condanna in quanto la sua assistita ha proclamato la propria innocenza riguardo a tutti i capi d'accusa,

D.   considerando che Roxana Saberi ha intrapreso uno sciopero della fame, che è stata ricoverata presso l'ospedale penitenziario di Evin il 1° maggio 2009 in condizioni di salute molto precarie, secondo quanto riportato,

E.   considerando che la giornalista Maryam Malek, sostenitrice della campagna di raccolta di un milione di firme a sostegno della parità, è stata arrestata il 25 aprile 2009, così come, prima di lei, numerosi sostenitori della campagna; considerando inoltre che la sua famiglia non è in grado di pagare la cauzione per il suo rilascio, fissata a 200 milioni di rial (pari ad oltre 10 000 EUR),

F.   considerando che il 1° maggio 2009, giornata internazionale del lavoro, le forze di sicurezza e di polizia hanno represso con violenza le manifestazioni pacifiche tenutesi in varie località dell'Iran, che erano state organizzate da dieci organizzazioni sindacali indipendenti; considerando inoltre che sono state riportate notizie relative all'arresto di oltre 100 persone,

G.   considerando che il 1° maggio 2009, nella prigione centrale di Rasht, le autorità iraniane hanno giustiziato Delara Darabi, nonostante il 19 aprile 2009 il Capo dell'Autorità giudiziaria avesse accordato per due mesi una sospensione dell'esecuzione, e considerando che non si tratta della prima persona ad essere giustiziata quest'anno dopo essere stata incarcerata in quanto presunta colpevole di un reato commesso prima del compimento del 18° anno di età,

H.   considerando che, a partire dal 2005, la situazione generale dei diritti umani in Iran si è andata deteriorando in tutti i settori e sotto tutti gli aspetti, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dei diritti civili e delle libertà politiche, nonostante l'Iran si sia impegnato a promuovere e difendere i diritti umani e le libertà fondamentali nel quadro dei vari strumenti internazionali esistenti in questo settore,

1.   condanna la sentenza senza fondamento pronunciata il 18 aprile 2009 dal Tribunale rivoluzionario iraniano contro Roxana Saberi;

2.   esprime profonda preoccupazione per il deterioramento delle condizioni di salute di Roxana Saberi;

3.   esorta la Corte d'appello all'udienza del 12 maggio 2009 a rilasciare Roxana Saberi immediatamente e senza condizioni, in quanto il processo è stato tenuto a porte chiuse senza il debito procedimento legale rispondente alle norme internazionali, e a proscioglierla da tutte le accuse a suo carico;

4.   è scioccato per il processo iniquo e l'esecuzione di Dilara Darabi ed esprime sgomento per le continue esecuzioni di rei minorenni, in violazione del diritto internazionale e malgrado le assicurazioni da parte delle autorità iraniane della cessazione nel paese di questa prassi inumana; invita le autorità iraniane a onorare il proprio impegno a porre fine alle esecuzioni di rei minorenni;

5.   condanna il sistema di cauzione praticato dalle autorità iraniane nel tentativo di reprimere tutte le dichiarazioni pubbliche di cittadini critici o i movimenti pacifici di riforma e chiede il rilascio immediato di Maryam Malek;

6.   ricorda che numerosi attivisti per i diritti dei lavoratori, tra i quali Mansour Osanloo, Ebrahim Maddadi, Farzad Kamangar e Ghaleb Hosseini, restano in carcere soltanto per il loro impegno a favore di prassi lavorative eque e rinnova l'appello per la loro immediata scarcerazione;

7.   sollecita le autorità iraniane a conformarsi a tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Iran, in particolare al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Dichiarazione universale dei diritti umani, entrambi i quali garantiscono il diritto a un processo equo; in tale contesto insiste affinché le autorità della Repubblica islamica dell'Iran ad abolire con urgenza la pratica della lapidazione; condanna fermamente la recente esecuzione di Vali Azad ed esprime grande preoccupazione sulle pendenti esecuzioni di Mohammad Ali Navid Khamami e Ashraf Kalhori;

8.   invita la Presidenza del Consiglio e i rappresentanti diplomatici degli Stati membri in Iran a intraprendere con urgenza un'azione concertata in relazione a tutti questi casi;

9.   ribadisce la propria richiesta al Consiglio e alla Commissione affinché continuino ad esaminare la situazione dei diritti umani in Iran e gli presentino una relazione esaustiva in materia nella prima metà del 2009;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, al Capo dell'Autorità giudiziaria iraniana e al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.


Madagascar
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla situazione in Madagascar
P6_TA(2009)0392RC-B6-0271/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le dichiarazioni rilasciate dalla Presidenza per conto dell'Unione europea il 17 e 20 marzo 2009,

–   visti i colpi di Stato compiuti negli ultimi mesi in Mauritania e nella Guinea-Conakry e le sanzioni inflitte successivamente dalla comunità internazionale,

–   vista la riunione consultiva inaugurale del Gruppo di contatto internazionale sul Madagascar svoltasi ad Addis Abeba il 30 aprile 2009,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, dopo due mesi di aspri combattimenti, il 17 marzo 2009 è stato compiuto un colpo di Stato sostenuto dall'esercito in Madagascar dall'ex sindaco della capitale malgascia (Antananarivo), Andry Rajoelina,

B.   considerando che l'autoproclamata Alta autorità di transizione, presieduta da Andry Rajoelina, ha sospeso l'Assemblea nazionale e il Senato e che, su pressione dei ribelli, il Presidente democraticamente eletto Marc Ravalomanana è stato costretto a lasciare il paese,

C.   considerando che Rajoelina, eletto sindaco della capitale Antananarivo nel dicembre 2007, era stato rimosso con la forza dal precedente governo nel febbraio 2009,

D.   considerando che il progetto del precedente governo di affittare un milione di acri di terra nel Sud del paese a un'impresa coreana per attività agricole intensive ha scatenato la rabbia popolare,

E.   considerando che il cambiamento incostituzionale di governo rappresenta un ulteriore passo indietro nel processo di democratizzazione in corso nel continente africano e rafforza i timori di una recrudescenza della piaga dei colpi di Stato in Africa, come espresso alla 12a Sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione africana svoltasi ad Addis Abeba dal 1° al 4 febbraio 2009,

F.   considerando l'arresto arbitrario del Primo ministro Manandafy Rakotonirina, nominato dal Presidente eletto, e di un altro membro del suo governo,

G.   considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali di cui il Madagascar è membro non riconoscono questo regime di fatto e chiedono la restaurazione del governo costituzionale,

H.   considerando che il Madagascar è stato sospeso dai raggruppamenti regionali ai quali aderisce - Unione africana (UA) e Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) - nonché dall'Organizzazione internazionale dei paesi francofoni e dall'Unione interparlamentare; che l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, la Norvegia e la Francia hanno condannato la violazione dello stato di diritto e dell'ordine costituzionale rappresentata dal colpo di Stato e hanno sospeso gli aiuti,

I.   considerando che, nell'ambito del dialogo Africa-UE, la 12a riunione ministeriale delle trojke africana e dell'Unione europea svoltasi a Lussemburgo il 28 aprile 2009 ha chiesto il rapido svolgimento di elezioni nazionali e la restaurazione dell'ordine costituzionale,

J.   considerando che dimostrazioni pacifiche con la partecipazione di decine di migliaia di manifestanti sono continuate nella capitale dal giorno in cui Andry Rajoelina si è insediato come capo di Stato di fatto, ma che tali dimostrazioni sono state represse con violenza dalle forze armate malgasce,

K.   considerando che la restaurazione dell'ordine costituzionale dovrebbe basarsi sui seguenti obiettivi e principi: un chiaro calendario per lo svolgimento di elezioni libere, regolari e trasparenti; la partecipazione di tutti gli attori politici e sociali del paese, compresi il Presidente Marc Ravalomanana nonché altre personalità eminenti; la promozione del consenso tra i partiti malgasci; il rispetto della costituzione del Madagascar; e il rispetto degli strumenti dell'Unione africana applicabili e degli impegni internazionali assunti dal Madagascar,

L.   considerando che alla sopra citata riunione consultiva inaugurale del Gruppo internazionale di contatto sul Madagascar hanno partecipato rappresentanti delle Nazioni Unite, dell'Unione africana e dell'Unione europea nonché molte organizzazioni regionali e paesi allo scopo di coordinare gli sforzi della comunità internazionale tesi a promuovere la rapida restaurazione dell'ordine costituzionale in Madagascar,

M.   considerando che le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per la raccolta di 35,7 milioni di dollari di aiuti umanitari da destinare al paese, in previsione della penuria alimentare nei prossimi mesi di quest'anno che si verrà a creare a seguito degli sconvolgimenti causati dalla situazione di stallo politico,

N.   considerando che la maggioranza della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno e che i redditi limitati riducono la possibilità della maggior parte delle famiglie di avere accesso a cibo, acqua e servizi igienici nonché all'assistenza sanitaria e all'istruzione,

O.   considerando che il paese è stato colpito per tre volte consecutive dalla siccità e da magri raccolti, dall'impennata dei prezzi alimentari e da un'insicurezza alimentare cronica nonché da cicloni,

1.   condanna duramente il colpo di Stato e tutti i tentativi di conquistare il potere con mezzi non democratici;

2.   chiede l'immediata restaurazione dell'ordine legale e costituzionale nel paese e chiede con insistenza ai partiti malgasci di rispettare pienamente le disposizioni della costituzione del Madagascar nel risolvere la crisi;

3.   deplora la sospensione dell'Assemblea nazionale e del Senato e ne chiede l'immediato ripristino e sollecita che i mandati e le immunità dei parlamentari siano rispettati finché non si saranno tenute nuove elezioni parlamentari democratiche;

4.   invita la comunità internazionale a intensificare gli sforzi tesi a porre fine alle violenze politiche in Madagascar;

5.   ritiene che la stabilità, la prosperità e le libertà democratiche possano essere garantite solo attraverso un processo di dialogo consensuale e senza esclusi che affronti le cause profonde dei numerosi problemi del paese di natura economica, sociale, politica e ambientale, sia accettabile da tutte le parti e porti a una consultazione diretta del popolo malgascio;

6.   chiede a tutti gli attori politici di porre il buon governo e la lotta alla povertà al primo posto della loro agenda, puntando al miglioramento della distribuzione della ricchezza e del tenore di vita della popolazione mediante l'introduzione di una sana politica di sviluppo sostenibile in materia di assistenza sanitaria, istruzione, creazione di posti di lavoro, ecc.;

7.   appoggia le iniziative intraprese da organizzazioni regionali e la decisione dell'Unione africana di istituire un braccio operativo del Gruppo internazionale di contatto sul Madagascar ad Antananarivo, sotto la presidenza dell'Inviato speciale del Presidente della Commissione dell'Unione africana, Ablassé Ouedraogo;

8.   chiede all'Inviato speciale dell'Unione africana per il Madagascar, in collaborazione con i rappresentanti della comunità internazionale ad Antananarivo e alla luce delle discussioni già avviate sotto l'egida dell'Unione africana e delle Nazioni Unite, di allacciare contatti con tutti i partiti malgasci al fine di concordare con essi le modalità e i mezzi per una rapida restaurazione dell'ordine costituzionale;

9.   richiama l'attenzione sul deterioramento della situazione umanitaria nel paese, aggravata dagli attuali sviluppi politici, ed esorta vivamente la comunità internazionale, e in particolare l'Unione europea, a fornire maggiori aiuti umanitari per alleviare le sofferenze della popolazione malgascia;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, alle legittime autorità della Repubblica del Madagascar, all'Alta autorità di transizione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Unione africana, alla SADC, all'Ufficio umanitario della Comunità europea, al Fondo centrale d'intervento per le emergenze delle Nazioni Unite e all'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite.


Venezuela: il caso di Manuel Rosales
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sul Venezuela: il caso di Manuel Rosales
P6_TA(2009)0393RC-B6-0273/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Venezuela, in particolare quella del 24 maggio 2007, sull'emittente "Radio Caracas TV" in Venezuela(1), e quella del 23 ottobre 2008 sulle interdizioni politiche in Venezuela(2),

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando la situazione politica tesa che regna attualmente in Venezuela, paese in cui si assiste negli ultimi tempi a una preoccupante deriva autoritaria che si manifesta attraverso molestie, minacce, intimidazioni e persecuzioni politiche e penali dell'opposizione, dei suoi sindaci e governatori eletti democraticamente, del movimento studentesco e giornalistico, e che comporta il cambiamento delle regole della democrazia, l'assoluta mancanza di indipendenza dei diversi poteri dello Stato e lo scarso rispetto delle leggi e della Costituzione della Repubblica bolivariana del Venezuela,

B.   considerando il caso dell'ex candidato presidenziale, già governatore dello Stato di Zulia e attuale sindaco, eletto democraticamente, della città di Maracaibo, Manuel Rosales, leader dell'opposizione che il presidente Chávez ha minacciato pubblicamente e a più riprese di voler arrestare e che, in ultima analisi, ha avviato contro di lui un procedimento giudiziale in base a una denuncia del 2004, in ordine a presunte discrepanze patrimoniali nella sua dichiarazione dei redditi mentre era governatore dello stato di Zulia; considerando inoltre che tale procedimento presenta tutti i segni di un caso inequivocabile di persecuzione politica, nel totale disprezzo del principio delle norme processuali pertinenti e di adeguante garanzie giurisdizionali, e che prevede già in anticipo una sentenza di condanna chiaramente politica,

C.   considerando che Manuel Rosales, in ragione della persecuzione politica subita, ha chiesto asilo politico alla vicina Repubblica del Perù e che le autorità peruviane gli hanno accordato l'asilo per le ragioni politiche e umanitarie del caso, il che ha provocato l'immediato richiamo dell'ambasciatore venezuelano dal Perù,

D.   considerando che tali accuse nei confronti del capo dell'opposizione sono di chiara matrice politica e che, oltretutto, l'esecutivo controlla in larga misura la magistratura; considerando che il governo venezuelano si accinge a varare nuove misure che contribuiranno a ridurre l'indipendenza di quest'ultima, ragion per cui è difficilmente ipotizzabile un processo equo in Venezuela,

E.   considerando che il 2 aprile 2009 i servizi segreti militari hanno arrestato, sotto la minaccia di un'arma da fuoco, Raúl Isaías Baduel, generale in pensione, fino a poco tempo fa ministro della Difesa del presidente Chávez e successivamente passato all'opposizione, con l'accusa di presunta appropriazione indebita di fondi delle forze armate durante il suo periodo alla guida del ministero della Difesa,

F.   considerando che il leader dell'opposizione e sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, eletto democraticamente il 23 novembre 2008, non ha potuto assumere le proprie funzioni in quanto i locali del municipio della capitale sono stati occupati illegalmente dai "circoli bolivariani", senza che il ministero degli Interni venezuelano abbia finora agito per allontanarli; considerando che il presidente Chávez ha fatto approvare di recente una Ley del Distrito Capital (legge del distretto della capitale), che riguarda direttamente le competenze del sindaco, prevedendo la designazione, a discrezione del Presidente della Repubblica, di un superiore gerarchico in qualità di capo di governo di Caracas, cui sarebbe sottoposto il sindaco della capitale e che assumerebbe praticamente tutte le competenze di quest'ultimo, quali la gestione delle finanze pubbliche, l'elaborazione e l'esecuzione dei piani di sviluppo, come pure la tutela degli enti dell'amministrazione decentrata del distretto della capitale,

G.   considerando che il sindaco di Caracas, oltre ad essere privato praticamente di tutte le sue competenze, è anche vittima di un'aggressiva campagna di molestie, minacce, insulti e intimidazioni, su diretta istigazione della presidenza della Repubblica,

H.   considerando che nel mese di marzo 2009 il presidente della Repubblica ha ordinato l'occupazione militare di numerosi porti e aeroporti, la maggior parte dei quali situati nelle regioni governate dall'opposizione, in ragione di una legge intesa a riportare tali infrastrutture sotto il controllo dell'esecutivo venezuelano; considerando che tale provvedimento è inteso a vincolare finanziariamente e a soffocare economicamente gli avversari politici; considerando che ai sensi dell'articolo 164-10 della Costituzione della Repubblica bolivariana del Venezuela, l'amministrazione di porti, aeroporti, strade e autostrade è di competenza esclusiva dei governi degli Stati, in coordinamento con l'amministrazione centrale, e in nessun caso di competenza esclusiva di quest'ultima,

I.   considerando che, con una recente sentenza politica senza precedenti pronunciata dal giudice Marjori Calderón, coniuge di un alto dirigente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV), i commissari di polizia Ivan Simonovis, Lázaro Forero e Henry Vivas, nonché altri ufficiali della polizia metropolitana, sono stati condannati, senza un solo elemento probatorio nei loro confronti, a trent'anni di reclusione, la pena massima prevista dal codice penale venezuelano; considerando che i predetti soggetti erano già in stato di arresto da oltre cinque anni, in regime di detenzione preventiva, in locali della polizia privi di luce naturale; considerando che la condanna ha posto termine al più lungo processo della storia venezuelana, durante il quale sono state commesse diverse irregolarità e sono stati ignorati i più elementari diritti processuali degli imputati; considerando inoltre che la maggior parte dei 19 delitti commessi l'11 aprile 2002, per tre dei quali gli imputati sono stati condannati senza alcuna prova, sono rimasti impuniti, nonostante le numerose testimonianze, riprese televisive e prove documentali a conferma delle responsabilità di gangster "bolivariani" perfettamente identificabili,

J.   considerando che il presidente della Repubblica ha rilasciato in diverse occasioni dichiarazioni ingiuriose e denigranti nei confronti di numerosi alti dignitari stranieri, reagendo, per contro, di fronte alle critiche rivoltegli nel suo stesso Paese, con l'espulsione immediata degli stranieri che hanno osato criticarlo, tra cui l'espulsione violenta di un deputato del Parlamento europeo,

K.   considerando che nel mese di febbraio 2009 il Presidente Chávez ha imposto un secondo referendum per far approvare il rinnovo indefinito del mandato presidenziale e di quello di tutte le cariche politiche elette, nonostante fosse stato sconfitto nel referendum del dicembre 2007 sulla riforma costituzionale che prevedeva il medesimo provvedimento, in violazione della Costituzione venezuelana, ai sensi della quale non è possibile sottoporre a consultazione popolare lo stesso progetto di riforma nel corso della medesima legislatura,

L.   considerando che le autorità venezuelane hanno ritenuto non desiderata la presenza di una delegazione ufficiale del Parlamento europeo, di cui era prevista una visita nel Paese durante la prima settimana del marzo 2009, dopo una serie di rinvii immotivati da parte delle stesse autorità venezuelane,

1.   esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione e della qualità della democrazia in Venezuela, che si trova ormai in grave pericolo di collasso in ragione della concentrazione del potere e del crescente autoritarismo del presidente della Repubblica;

2.   esprime solidarietà con tutte le vittime della persecuzione politica in Venezuela, attualmente simboleggiata dalla persona di Manuel Rosales e si compiace della decisione del governo peruviano di concedergli asilo politico; respinge categoricamente il ricorso alle minacce, alla violenza, all'abuso di potere, agli insulti e all'uso degli organi di giustizia come strumento di azione politica finalizzata all'intimidazione e all'eliminazione degli avversari;

3.   rammenta che, in base alla Carta democratica interamericana dell'Organizzazione degli Stati americani, accanto a una chiara legittimità di origine, sostanziata e ottenuta alle urne, per accedere all'esercizio del potere, in una democrazia deve esservi anche una legittimità di esercizio, che deve essere convalidata dal rispetto delle regole prestabilite, della Costituzione vigente e delle leggi, nonché dello Stato di diritto, quale garanzia del funzionamento pienamente democratico che deve necessariamente implicare il rispetto pacifico e democratico dell'avversario politico, a maggior ragione se quest'ultimo è stato eletto e investito di un mandato popolare;

4.   rivolge un appello alle autorità del Paese, in particolare al presidente della Repubblica, affinché la sua azione politica sia improntata al dialogo, al rispetto dello Stato di diritto e della legalità costituzionale, come pure alla tolleranza nei confronti degli avversari politici, in modo che possano avere spazio ed essere adeguatamente rappresentate nella vita pubblica le diverse opzioni politiche scelte e auspicate dalla società venezuelana;

5.   esorta altresì il governo venezuelano a rispettare gli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dal Venezuela, tra cui la Convenzione americana sui diritti dell'uomo, con particolare riferimento alle disposizioni sui diritti politici di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e agli articoli 2 e 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento del Mercosur e al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela.

(1) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 484.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0525.

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