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Procedura : 2009/0802(CNS)
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Ciclo del documento : A7-0011/2009

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A7-0011/2009

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PV 07/10/2009 - 21
CRE 07/10/2009 - 21

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P7_TA(2009)0027

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Giovedì 8 ottobre 2009 - Bruxelles
Prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali *
P7_TA(2009)0027A7-0011/2009

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sull'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia (08535/2009),

–   visti l'articolo 39, paragrafo 1, e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0205/2009),

–   visti gli articoli 100 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0011/2009),

1.   approva l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia quale emendata;

2.   invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia;

5.   invita il Consiglio a non adottare formalmente l'iniziativa prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona onde consentire che l'atto finale sia adottato garantendo il pieno esercizio del ruolo e della funzione di controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Commissione e del Parlamento (Protocollo al trattato di Lisbona sulle disposizioni transitorie); si dichiara intenzionato, a tali condizioni, ad esaminare eventuali altre proposte nel quadro della procedura d'urgenza;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia.

Progetto del Consiglio   Emendamento
Emendamento 1
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Considerando 4
(4)  Dovrebbero aver luogo consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri allo scopo di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli ed evitare perdite di tempo e risorse delle autorità competenti interessate. Tale soluzione potrebbe segnatamente consistere nella concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, ad esempio mediante il trasferimento del procedimento penale. Potrebbe altresì consistere in qualsiasi altra azione che consenta un'efficiente e ragionevole gestione di tali procedimenti, anche per quanto riguarda la loro tempestiva gestione, ad esempio mediante rinvio del caso a Eurojust quando le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un consenso. Al riguardo, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla questione della raccolta di elementi di prova, sulla quale può influire lo svolgimento di due procedimenti paralleli.
(4)  Dovrebbero aver luogo consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri allo scopo di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli ed evitare perdite di tempo e risorse delle autorità competenti interessate. Tale soluzione potrebbe segnatamente consistere nella concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, ad esempio mediante il trasferimento del procedimento penale. Potrebbe altresì consistere in qualsiasi altra azione che consenta un'efficiente e ragionevole gestione di tali procedimenti, anche per quanto riguarda la loro tempestiva gestione. Al riguardo, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla questione della raccolta di elementi di prova, sulla quale può influire lo svolgimento di due procedimenti paralleli.
Emendamento 2
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Considerando 7
(7)  L'autorità competente che sia stata contattata da un'autorità competente di un altro Stato membro dovrebbe avere l'obbligo generale di rispondere alla richiesta presentata. L'autorità contattante è incoraggiata a stabilire un termine entro il quale l'autorità contattata dovrebbe rispondere, se possibile. La specifica situazione di una persona privata della libertà dovrebbe essere presa pienamente in considerazione dalle autorità competenti nel corso dell'intera procedura di presa di contatto.
(7)  L'autorità competente che sia stata contattata da un'autorità competente di un altro Stato membro dovrebbe rispondere alla richiesta presentata entro il termine stabilito. La specifica situazione di una persona privata della libertà dovrebbe essere presa pienamente in considerazione dalle autorità competenti nel corso dell'intera procedura di presa di contatto.
Emendamento 3
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Considerando 8
(8)  Il contatto diretto tra le autorità competenti dovrebbe essere il principio informatore della cooperazione istituita dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere quali autorità siano competenti ad agire in virtù della presente decisione quadro, in ottemperanza al principio dell'autonomia procedurale nazionale, purché tali autorità abbiano la competenza per intervenire e decidere in conformità alle disposizioni della stessa decisione quadro.
(8)  Il contatto diretto tra le autorità competenti e la partecipazione di Eurojust dovrebbero essere i principi informatori della cooperazione istituita dalla presente decisione quadro.
Emendamento 4
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Considerando 9
(9)  Nel tentare di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti paralleli condotti in due o più Stati membri, le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ciascun caso ha un carattere specifico e prendere in considerazione tutti i fatti e il merito di ciascun caso. Al fine di raggiungere un consenso, le autorità competenti dovrebbero considerare criteri adeguati, che possono comprendere quelli che figurano negli orientamenti pubblicati nella relazione annuale 2003 di Eurojust ed elaborati a uso degli operatori del settore, e tenere in conto, per esempio, il luogo in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato, il luogo in cui si è subita la maggior parte dei danni, il luogo in cui si trova l'indagato o l'imputato e la possibilità di assicurare la sua consegna o estradizione in altre giurisdizioni, la cittadinanza o la residenza dell'indagato o dell'imputato, gli interessi rilevanti dell'indagato o dell'imputato, gli interessi rilevanti delle vittime e dei testimoni, l'ammissibilità degli elementi probatori o possibili ritardi.
(9)  Nel tentare di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti paralleli condotti in due o più Stati membri, le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ciascun caso ha un carattere specifico e prendere in considerazione tutti i fatti e il merito di ciascun caso.
Emendamento 5
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Considerando 16
(16)  La presente decisione quadro non dovrebbe comportare un inutile onere amministrativo laddove siano già disponibili opzioni più adatte ai problemi da essa trattati. Nel caso in cui vi siano tra gli Stati membri strumenti o accordi più flessibili, questi ultimi dovrebbero quindi prevalere sulla presente decisione quadro.
(16)  La presente decisione quadro non dovrebbe comportare un inutile onere amministrativo laddove siano già disponibili opzioni più adatte ai problemi da essa trattati. Nel caso in cui vi siano tra gli Stati membri strumenti o accordi più flessibili, questi ultimi dovrebbero quindi prevalere sulla presente decisione quadro, a condizione che non comportino una diminuzione del livello di protezione concesso all'indagato o all'imputato.
Emendamento 6
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Considerando 18
(18)  La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali scambiati a norma della presente decisione quadro.
(18)  La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali scambiati a norma della presente decisione quadro. La trasmissione di informazioni concernenti la cosiddetta origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali e l'orientamento sessuale è espressamente vietata, tranne qualora sia strettamente necessaria ai fini della prevenzione e della soluzione di conflitti di giurisdizione nell'applicazione della decisione quadro.
Emendamento 7
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Considerando 20
(20)  La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
(20)  La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 50,
Emendamento 8
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 3 – lettera b
b) "autorità competente" l'autorità giudiziaria o altra autorità che è competente in forza della legislazione del suo Stato membro a svolgere gli atti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione quadro;
b) "autorità competente" il giudice, il magistrato inquirente o il pubblico ministero o altra autorità giudiziaria che è competente in forza della legislazione del suo Stato membro a svolgere gli atti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione quadro;
Emendamento 9
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  In conformità della decisione Eurojust, l'autorità contattante informa parallelamente anche Eurojust.
Emendamento 10
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 6 – paragrafo 1
1.  L'autorità contattata risponde alla richiesta presentata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragionevole indicato dall'autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, senza indebito ritardo, e comunica all'autorità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo Stato membro. Nei casi in cui l'autorità contattante abbia informato l'autorità contattata che l'indagato o imputato è sottoposto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, quest'ultima autorità tratta la richiesta con urgenza.
1.  L'autorità contattata risponde alla richiesta presentata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragionevole indicato dall'autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, entro trenta giorni, e comunica all'autorità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo Stato membro. Nei casi in cui l'autorità contattante abbia informato l'autorità contattata che l'indagato o imputato è sottoposto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, quest'ultima autorità tratta la richiesta con urgenza.
Emendamento 11
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c
c) tutti gli elementi rilevanti in merito all'identità dell'indagato o imputato e, se del caso, in merito alle vittime;
c) nome, cittadinanza, data di nascita e indirizzo dell'indagato o imputato e, se del caso, delle vittime, e altri dettagli pertinenti qualora si sospetti che l'identità dell'indagato o imputato sia falsa;
Emendamento 12
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Quando è accertata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità competenti degli Stati membri interessati avviano consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.
1.  Quando è accertata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità competenti degli Stati membri interessati avviano, senza indebito ritardo, consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. Nei casi in cui l'indagato o imputato è sottoposto a trattenimento detentivo preventiva o custodia cautelare, le consultazioni dirette sono volte a raggiungere con urgenza un consenso.
Emendamento 13
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 11
Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di raggiungere un consenso ai sensi dell'articolo 10, le autorità competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito del caso e tutti i fattori che ritengono pertinenti.
Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di raggiungere un consenso ai sensi dell'articolo 10, le autorità competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito del caso e fattori quali:
– il luogo in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato,
– il luogo in cui si è subita la maggior parte dei danni,
– il luogo in cui si trova l'indagato o imputato e la possibilità di assicurare la sua consegna o estradizione in altre giurisdizioni,
– la cittadinanza o residenza dell'indagato o imputato,
– gli interessi rilevanti dell'indagato o imputato,
– gli interessi rilevanti delle vittime e dei testimoni,
– l'ammissibilità degli elementi probatori o
– possibili ritardi.
Emendamento 14
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Garanzie procedurali
Nella fase processuale la persona formalmente accusata:
– è messa al corrente degli scambi di informazioni e delle consultazioni tra le autorità degli Stati membri e tra le autorità di uno Stato membro ed Eurojust, delle soluzioni scelte o del mancato conseguimento di un accordo in virtù della presente decisione quadro, nonché degli attori coinvolti, dei contenuti e delle motivazioni;
– ha il diritto di presentare osservazioni sulla giurisdizione più indicata prima che sia scelta una soluzione;
– ha il diritto di ricorrere contro qualsiasi decisione adottata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 o, in caso di mancato conseguimento di un accordo, di chiederne il riesame.
Gli Stati membri garantiscono la prestazione di adeguati servizi di traduzione, interpretazione e assistenza legale.
Emendamento 15
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
Diritti fondamentali
Qualsiasi consenso raggiunto sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1 deve essere espressione di equità, indipendenza e oggettività ed essere conseguito applicando i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al fine di garantire la tutela dei diritti dell'indagato o imputato.
Emendamento 16
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le autorità nazionali sono libere, in qualsiasi fase di una procedura nazionale, di chiedere il parere di Eurojust e di deferire a Eurojust casi specifici che sollevano la questione della giurisdizione più indicata.
Emendamento 17
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Qualora decidano di non conformarsi al parere di Eurojust, gli Stati membri informano quest'ultima per iscritto della loro decisione, conformemente all'articolo 7 della decisione Eurojust.
Emendamento 18
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea
1.  Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispettivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci miranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli, gli Stati membri possono:
1.  Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispettivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci miranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli e a condizione che il livello di protezione concesso all'indagato o imputato non venga ridotto, gli Stati membri possono:
Emendamento 19
Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia
Articolo 15 bis (nuovo)
Articolo 15 bis
Inclusione nella relazione annuale
I casi deferiti a Eurojust sui quali non sia stato raggiunto un consenso a livello degli Stati membri sono inclusi nella relazione annuale di Eurojust.
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