Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità europea, degli emendamenti degli allegati II e III della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR) in relazione allo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0236),
– visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0019/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0051/2009),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva gli emendamenti degli allegati II e III della convenzione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di decisione del Consiglio Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)La Comunità ha adottato di recente la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio1. Ai sensi di tale direttiva, lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio dovrebbe essere effettuato a condizione che ottenga sostegno privato, nazionale e comunitario e si dimostri una tecnologia sicura a livello ambientale; esso dovrebbe inoltre essere tenuto continuamente sotto controllo dal punto di vista dell'ambiente e della sicurezza e non dovrebbe comunque servire da incentivo per aumentare l'uso di combustibile fossile.
________________ 1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
Emendamento 2 Proposta di decisione del Consiglio Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)La competenza concorrente tra Comunità e Stati membri, unitamente al principio di unità nella rappresentanza internazionale della Comunità, favorisce un'azione comune per il deposito simultaneo degli strumenti di approvazione degli emendamenti da parte della Comunità e dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della convenzione.
Emendamento 3 Proposta di decisione del Consiglio Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione si adoperano per intraprendere le necessarie iniziative in vista del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione simultaneamente a quelli della Comunità europea e degli altri Stati membri e, per quanto possibile, entro il 1° giugno 2010.