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Procedura : 2009/0071(CNS)
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A7-0051/2009

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PV 24/11/2009 - 4.15
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P7_TA(2009)0076

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Martedì 24 novembre 2009 - Strasburgo
Emendamenti degli allegati II e III alla Convenzione OSPAR *
P7_TA(2009)0076A7-0051/2009

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità europea, degli emendamenti degli allegati II e III della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR) in relazione allo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0236),

–   visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0019/2009),

–   visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0051/2009),

1.   approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva gli emendamenti degli allegati II e III della convenzione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione del Consiglio
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  La Comunità ha adottato di recente la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio1. Ai sensi di tale direttiva, lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio dovrebbe essere effettuato a condizione che ottenga sostegno privato, nazionale e comunitario e si dimostri una tecnologia sicura a livello ambientale; esso dovrebbe inoltre essere tenuto continuamente sotto controllo dal punto di vista dell'ambiente e della sicurezza e non dovrebbe comunque servire da incentivo per aumentare l'uso di combustibile fossile.
________________
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
Emendamento 2
Proposta di decisione del Consiglio
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)  La competenza concorrente tra Comunità e Stati membri, unitamente al principio di unità nella rappresentanza internazionale della Comunità, favorisce un'azione comune per il deposito simultaneo degli strumenti di approvazione degli emendamenti da parte della Comunità e dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della convenzione.
Emendamento 3
Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione si adoperano per intraprendere le necessarie iniziative in vista del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione simultaneamente a quelli della Comunità europea e degli altri Stati membri e, per quanto possibile, entro il 1° giugno 2010.
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