Periodi di intervento 2009 e 2010 per il burro e il latte scremato in polvere *
252k
39k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) per quanto riguarda i periodi di intervento 2009 e 2010 per il burro e il latte scremato in polvere (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0354),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0103/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0005/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Modifica al regolamento (CE) n. 72/2009
L'articolo 4, punto 8, del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/20071al fine di adeguare la politica agricola comune, è soppresso.
_________ 1GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.
Regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC *
185k
29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0321),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0093/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0004/2009),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
SWIFT
127k
47k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sul previsto accordo internazionale sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria al dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 286 del trattato CE,
– visti gli articoli 95 e 300 del Trattato CE,
– vista la Convenzione europea per i diritti umani, in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 47, 48 e 49,
– vista la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento automatico dei dati personali,
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1),
– visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(2),
– visti la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(3) nonché il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi(4),
– visto l'Accordo sull'assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003, e in particolare l'articolo 4 (sugli Accertamenti bancari)(5),
– visto il US Terrorist Finance Tracking Program (TFTP), basato sull'ordine esecutivo presidenziale n. 13224(6), che, in caso di emergenza nazionale, autorizza il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ad ottenere, per mezzo di "ordinanze amministrative", insiemi di dati di messaggistica finanziaria che transitano su reti di messaggistica finanziaria come quelle gestite dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT),
– viste le condizioni stabilite dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per accedere ai dati SWIFT (definite nelle salvaguardie (representations) degli Stati Uniti(7)) e tenendo conto delle informazioni ottenute dalla Commissione attraverso "l'eminente personalità" sul rispetto, da parte delle autorità statunitensi, delle summenzionate salvaguardie;
– viste le sue precedenti risoluzioni, in cui si chiede il rispetto rigoroso da parte della SWIFT del quadro giuridico comunitario, in particolare qualora le transazioni finanziarie si svolgano nel territorio dell'Unione europea(8),
– viste le direttive di negoziato per la Presidenza del Consiglio e il progetto di accordo internazionale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sul trasferimento dei dati SWIFT, classificati come "riservati UE",
– visto il parere del garante europeo della protezione dei dati del 3 luglio 2009, classificato come "riservato UE",
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che nell'ottobre 2007 SWIFT ha annunciato che entro la fine del 2009 sarebbe entrata in funzione una nuova struttura di messaggistica,
B. considerando che questo cambiamento nella struttura di messaggistica avrebbe come conseguenza che la maggior parte dei dati finanziari che era stato ingiunto a SWIFT di trasmettere al programma TFTP del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti non sarebbe più stata a disposizione del TFTP,
C. considerando che il 27 luglio 2009 il Consiglio ha adottato all'unanimità le direttive di negoziato affinché la Presidenza, assistita dalla Commissione, negozi con gli Stati Uniti un accordo internazionale in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea, per continuare il trasferimento di dati SWIFT al TFTP statunitense,
D. considerando che le direttive di negoziato, nonché il parere giuridico in merito alla scelta della base giuridica emesso dal Servizio giuridico del Consiglio non sono stati resi pubblici, in quanto classificati come "riservati UE",
E. considerando che l'accordo internazionale prevederà l'applicazione provvisoria e immediata dal momento della firma fino all'entrata in vigore dell'accordo,
F. considerando che la stessa Unione europea non dispone di un programma TFTP,
G. considerando che l'accesso ai dati gestiti da SWIFT rende potenzialmente possibile individuare non solo i trasferimenti legati ad attività illecite, ma anche informazioni sulle attività economiche delle persone e dei paesi interessati, e che quindi potrebbe essere usato impropriamente per forme di spionaggio economico e industriale su vasta scala,
H. considerando che SWIFT ha concluso con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti un memorandum d'intesa che limita la portata dei dati trasferiti e l'ambito di ricerca dei dati a casi specifici di antiterrorismo, e sottopone tali trasferimenti e ricerche ad un controllo e a un audit indipendente, ivi compreso il monitoraggio in tempo reale,
I. considerando che un eventuale accordo UE-USA deve essere subordinato al mantenimento delle salvaguardie contenute nel memorandum d'intesa e nelle salvaguardie (representations) del Tesoro statunitense, come quelle che si applicano ai dati del centro operativo SWIFT negli Stati Uniti di cui è richiesta comunicazione dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti,
1. rammenta la sua determinazione a combattere il terrorismo e la sua ferma convinzione della necessità di trovare un giusto equilibrio tra misure di sicurezza e tutela delle libertà civili e dei diritti fondamentali, assicurando al contempo il massimo rispetto della privacy e la protezione dei dati; ribadisce che la necessità e la proporzionalità sono principi fondamentali senza i quali la lotta contro il terrorismo non sarà mai efficace;
2. sottolinea che l'Unione europea è fondata sullo Stato di diritto e che gli eventuali trasferimenti di dati personali europei verso paesi terzi a fini di sicurezza dovrebbero avvenire nel rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti della difesa ed essere conformi alla legislazione sulla protezione dei dati a livello nazionale ed europeo(9);
3. rammenta al Consiglio e alla Commissione che, nel quadro transatlantico dell'accordo UE-USA in materia di assistenza giuridica, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, l'articolo 4 prevede l'accesso a dati finanziari mirati da fornire, su richiesta, tramite le autorità statali nazionali, e che esso potrebbe costituire una base giuridica più solida per il trasferimento di dati SWIFT rispetto all'accordo interinale proposto, e invita il Consiglio e la Commissione a spiegare la necessità di un accordo interinale;
4. accoglie con favore la decisione di SWIFT del giugno 2007 di trasferire tutti i dati relativi a transazioni finanziarie all'interno dell'Unione europea in due centri operativi europei; richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che questa decisione è stata presa in conformità con l'autorità belga per la protezione dei dati e la richiesta del gruppo di lavoro "articolo 29" dell'Unione europea e in linea con il parere espresso dal Parlamento europeo;
5. rileva che il Consiglio non aveva adottato le direttive di negoziato fino a quasi due anni dopo che l'annuncio da parte di SWIFT di un cambiamento nella struttura di messaggistica;
6. è preoccupato del fatto che, per quanto riguarda la base giuridica scelta per l'accordo previsto, i servizi giuridici delle istituzioni abbiano espresso opinioni divergenti, e rileva che il Servizio giuridico del Consiglio è del parere che la questione sia di competenza della Comunità;
7. ritiene che, nella misura in cui un accordo internazionale è assolutamente necessario, esso debba come minimo garantire:
a)
che i dati siano trasmessi ed elaborati solamente ai fini della lotta contro il terrorismo, quale definita all'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo(10) e che tali dati siano in relazione a persone o organizzazioni terroristiche riconosciute come tali anche dall'Unione europea;
b)
che il trattamento di tali dati, ossia il trasferimento (solo per mezzo di un sistema "push"), la conservazione e l'utilizzo degli stessi, non sia sproporzionato rispetto alle finalità per cui essi sono stati trasferiti e successivamente trattati;
c)
che le richieste di trasferimento siano basate su casi specifici mirati, limitate nel tempo e soggette all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e che qualsiasi trattamento successivo sia limitato a dati che rivelano un legame con persone o organizzazioni sotto inchiesta negli Stati Uniti; e che i dati che non rivelano siffatti legami siano cancellati;
d)
che i cittadini e le imprese dell'Unione europea possano godere degli stessi diritti di difesa e garanzie procedurali nonché del medesimo diritto di accesso alla giustizia esistenti nell'Unione europea e che per la legalità e la proporzionalità delle richieste di trasferimento vi sia la possibilità di un riesame giurisdizionale negli Stati Uniti;
e)
che i dati trasferiti siano soggetti ai medesimi meccanismi di ricorso giurisdizionale che si applicano ai dati raccolti all'interno dell'Unione europea, compresa la compensazione in caso di trattamento illecito dei dati personali;
f)
che l'accordo vieti qualsiasi utilizzo di dati SWIFT da parte delle autorità statunitensi per finalità diverse da quelle legate al finanziamento del terrorismo e che sia altresì vietato il trasferimento di tali dati a terzi che non siano le pubbliche autorità responsabili della lotta contro il finanziamento del terrorismo;
g)
che si rispetti rigorosamente un meccanismo di reciprocità che obblighi le competenti autorità statunitensi a trasferire i dati di messaggistica finanziaria pertinenti alle competenti autorità dell'Unione europea, su richiesta;
h)
che l'accordo sia espressamente creato per un periodo determinato mediante una clausola di caducità non superiore a 12 mesi, e fatta salva la procedura da seguire nel quadro del Trattato di Lisbona per la possibile conclusione di un nuovo accordo in questo campo;
i)
che l'accordo interinale preveda esplicitamente la notifica alle autorità statunitensi immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che un eventuale nuovo accordo sia negoziato nell'ambito del nuovo quadro normativo dell'Unione europea che coinvolge pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;
8. invita il Consiglio e la Commissione a chiarire il ruolo esatto dell''autorità pubblica" che sarà incaricata di ricevere le richieste del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tenendo conto in particolare della natura dei poteri di cui tale "autorità" sarebbe investita e del modo in cui tali poteri potrebbero essere applicati;
9. chiede al Consiglio e alla Commissione di confermare che i gruppi di file e i file di grandi dimensioni, come ad esempio quelli sulle operazioni relative all'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), sono esclusi dai dati che possono essere richiesti dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o ad esso trasferiti;
10. sottolinea che SWIFT è un'infrastruttura fondamentale per la ripresa dei sistemi di pagamento e dei mercati mobiliari europei e che non dovrebbe essere ingiustamente posta in situazione di svantaggio rispetto ad altri fornitori di messaggistica finanziaria concorrenti;
11. sottolinea l'importanza della certezza del diritto e dell'immunità per i cittadini e le organizzazioni private i cui dati sono soggetti a trasferimento in base ad accordi quali il proposto accordo UE-Stati Uniti;
12. rileva che può essere utile per la Commissione valutare la necessità di istituire un TFTP europeo;
13. invita la Commissione e la Presidenza a fare in modo che il Parlamento europeo e tutti i parlamenti nazionali abbiano pieno accesso ai documenti e alle direttive di negoziato;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, nonché al governo e alle due Camere del Congresso degli Stati Uniti.
L'ordine esecutivo 13224 è stato emesso dal Presidente Bush il 23 settembre 2001, ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, 50 USC, sezioni 1701-1706. Il Presidente ha delegato la sua autorità ai sensi del decreto esecutivo al Segretario del Tesoro. Il Tesoro ha emesso le ordinanze nei confronti di SWIFT ai sensi dell'ordine esecutivo 13224 e dei relativi regolamenti di attuazione.
Trattamento di dati personali provenienti dall'Unione europea da parte del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a scopo di controterrorismo – SWIFT (GU C 166 del 20.7.2007, pag. 18).
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni (GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 349); risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT (GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 843).
Segnatamente la Convenzione europea per i diritti umani, in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8, la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 7, 8, 47, 48 e 49, la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento automatico dei dati personali, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001.
Accordo di partenariato e cooperazione CE/Tagikistan
223k
59k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sulla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Asia centrale, in particolare quelle del 23 ottobre 2003 sul Turkmenistan e sull'Asia centrale(1), del 20 febbraio 2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale(2) e del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(3),
– vista la sua posizione del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea(4),
– visti gli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi tra l'Unione europea e l'Uzbekistan, il Kirghizistan e il Kazakistan, i quali sono tutti in vigore dal 1999,
– viste le clausole sui diritti umani contenute in tali accordi,
– visto l'attuale quadro per le relazioni UE-Tagikistan, l'accordo commerciale e di cooperazione tra l'Unione europea e l'ex Unione Sovietica, che sarà sostituito da un accordo di partenariato e di cooperazione, previa ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dal Tagikistan e previo parere conforme da parte del Parlamento europeo,
– vista la ratifica dell'accordo di partenariato e di cooperazione con il Tagikistan da parte di tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea e del Tagikistan,
– visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, firmato l'11 ottobre 2004 e in vigore dal maggio 2005(5),
– vista l'adozione da parte del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 di una strategia dell'Unione europea per un nuovo partenariato con l'Asia centrale,
– viste la relazione comune del giugno 2008 del Consiglio e della Commissione destinata al Consiglio europeo sull'attuazione della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale nonché la valutazione ivi contenuta secondo cui l'attuazione della strategia è a buon punto,
– visto il piano d'azione del Consiglio europeo (2007-2013) per una politica energetica per l'Europa, adottato dal Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007,
– vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 dal titolo "Verso una politica estera comune dell'Europa in materia di energia"(6),
– vista la prima riunione del dialogo ufficiale sui diritti umani tra l'Unione europea e il Tagikistan nell'ottobre 2008 nonché l'elenco di raccomandazioni risultante dalla riunione che, si prevede, sarà debitamente preso in considerazione nell'ambito delle riforme della giustizia in corso,
– visti il primo seminario UE-Tagikistan con la società civile sui diritti umani svoltosi a Dusanbe il 10 e 11 luglio 2009 e il dialogo sui diritti umani che si terrà a Dusanbe il 23 settembre 2009,
– vista la conferenza internazionale patrocinata dall'Unione europea sulla droga tenutasi a Dusanbe nell'ottobre 2008,
– visto lo scambio di opinioni tra la commissione per gli affari esteri e il Presidente del Tagikistan Emomali Rahmon il 10 febbraio 2009,
– vista la Quarta riunione interparlamentare del Parlamento europeo e del Majlisi del Tagikistan svoltasi a Dusanbe dal 6 all'8 aprile 2009,
– vista la sua posizione del 17 settembre 2009(7) sulla conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione con il Tagikistan,
–visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che i paesi dell'Asia centrale, e tra questi il Tagikistan, si trovano in un punto chiave d'intersezione tra l'Europa e l'Asia e storicamente e tradizionalmente rappresentano un importante punto d'incontro e di transito tra i due continenti,
B. considerando che l'Unione europea nutre un vivo interesse per la sicurezza e la stabilità, lo sviluppo e il consolidamento di istituzioni democratiche e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto nella regione, in particolare in quanto gli sviluppi in campo strategico, politico ed economico e le crescenti sfide trans-regionali nell'Asia centrale hanno anche un impatto diretto e indiretto sugli interessi della stessa Unione europea,
C. considerando che la nuova strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale mira a migliorare il dialogo politico e a rafforzare i legami tra l'Europa e i suoi partner dell'Asia centrale, nel rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione europea,
D. considerando che il Tagikistan, la cui frontiera con l'Afghanistan misura oltre 1 300 km, è un attore regionale di grande importanza che è in prima linea negli sforzi dell'Unione europea e di altri attori internazionali nei confronti dell'Afghanistan nella lotta al traffico di droga, all'estremismo e alle minacce alla sicurezza regionale,
E. considerando che gli obiettivi politici dell'Unione europea nei confronti del Tagikistan mirano a sostenere la riduzione della povertà, il buon governo e le riforme e, sul piano regionale, a favorire una lotta più efficace contro il traffico di droga e la criminalità organizzata e che l'Unione europea fornisce assistenza a tal fine, in particolare attraverso il sostegno alla gestione delle frontiere nel quadro dei suoi programmi di gestione delle frontiere e controllo sugli stupefacenti (BOMCA/CADAP),
F. considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione con il Tagikistan prevede impegni e cooperazione in materia di riammissione e controllo dell'immigrazione illegale; che dovrebbe essere concluso un accordo distinto che definisca i dettagli di tale cooperazione,
G. considerando che la guerra civile conclusasi nel 1997 ha distrutto le infrastrutture e le istituzioni e devastato l'economia del Tagikistan, facendone l'ex Repubblica sovietica più povera; che, sebbene il paese abbia registrato una forte ripresa negli ultimi anni, circa il 60% della sua popolazione vive ancora in assoluta povertà e nelle aree più povere l'assistenza sanitaria e l'istruzione rimangono inaccessibili; considerando che i tagiki dipendono fortemente dalle rimesse degli emigranti, ma che tale fonte di reddito è seriamente minacciata dalla crisi economica della regione, per cui è estremamente importante aiutare il Tagikistan a sviluppare un'economia nazionale sostenibile e solida,
H. considerando che il Tagikistan ha il tasso di natalità più elevato dell'Asia centrale, con quasi il 40% della sua popolazione di 7,3 milioni di abitanti costituito da giovani di età inferiore ai 15 anni; che per il futuro del paese è fondamentale sviluppare un valido sistema d'istruzione,
I. considerando che i principali motori economici del Tagikistan sono il cotone e la produzione di alluminio, ma che i prezzi di questi prodotti sono in calo nel mercato mondiale; che il Tagikistan non ha petrolio e ha poco gas naturale e che, nonostante le consistenti riserve idroelettriche, soffre di una grave penuria energetica,
J. considerando che il contesto istituzionale, giuridico e finanziario non è favorevole allo sviluppo delle imprese tagike e richiede incisive misure di promozione,
K. considerando che il Tagikistan dipende dagli aiuti esterni e dall'assistenza umanitaria e che quasi la metà della forza lavoro opera all'estero, anzitutto in Russia, e sostiene le famiglie d'origine attraverso le rimesse,
L. considerando che la dissoluzione dell'Unione sovietica ha determinato l'interruzione delle relazioni economiche tradizionali e la disgregazione dei mercati regionali, che vanno ad aggiungersi alla crisi economica attuale; considerando che l'Unione europea dovrebbe adoperarsi al massimo per ripristinare la fiducia tra i paesi della regione e, così facendo, facilitare la ripresa della cooperazione regionale,
M. considerando che, oltre a ricevere assistenza a titolo dello Strumento di cooperazione allo sviluppo, il Tagikistan partecipa anche a numerosi programmi regionali in corso,
N. considerando che, nonostante l'apparente sostegno popolare, il Presidente Rahmon ha sistematicamente represso qualsiasi opposizione e praticamente accantonato la condivisione del potere che l'accordo di pace del 1997 voleva garantire,
O. considerando che la relazione finale di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR (l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'OSCE) ha rilevato la mancanza di un'effettiva possibilità di scelta e di un pluralismo significativo nelle elezioni presidenziali del 2006,
P. considerando che la corruzione è ampiamente riconosciuta come endemica e onnipresente a tutti i livelli e che gran parte dei finanziamenti ricevuti dai donatori internazionali non viene destinata allo scopo per cui era stata prevista,
Q. considerando che la società civile sta muovendo i suoi primi passi, che il governo ne ha spesso ostacolato l'effettivo sviluppo e che dovrà passare molto tempo prima che essa possa dispiegare le proprie potenzialità per lo sviluppo umano del paese; considerando che talune attività svolte da gruppi religiosi sono state ostacolate dall'obbligo di registrazione presso la commissione statale per gli affari religiosi e da altre misure restrittive previste da una nuova legge sulla libertà di coscienza e le associazioni religiose,
1. si compiace che il Tagikistan abbia espresso chiaramente il suo impegno alla cooperazione con l'Unione europea, che intenda migliorare il commercio con l'Unione europea e promuovere i contatti nel campo dell'istruzione e che intenda applicare misure specifiche in settori chiave, quali la previdenza sociale, la sanità, l'istruzione, la lotta alla corruzione e il miglioramento dei diritti umani, a dimostrazione della serietà dei suoi impegni;
2. è consapevole del forte senso di delusione da parte del governo tagiko per il fatto che l'accordo di partenariato e cooperazione non è stato ancora concluso, in particolare a causa della posizione dell'Unione europea secondo cui la profonda diversità delle condizioni politiche, economiche, sociali, ecc. degli Stati dell'Asia centrale le impone di differenziare di conseguenza le proprie politiche; manifesta pertanto l'intenzione di esprimere il proprio parere conforme e auspica che l'accordo di partenariato e di cooperazione sia concluso nel più breve tempo possibile;
3. ritiene che il proprio parere conforme sulla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione rappresenti un segnale della volontà di impegnarsi con il Tagikistan e di incoraggiare il paese a compiere tutti i passi necessari verso le riforme quanto mai necessarie; tuttavia, richiama l'attenzione del Tagikistan innanzitutto sulla condizionalità implicita della clausola sui diritti umani e la sospensione;
4. ritiene che il pieno sviluppo dell'accordo di partenariato e di cooperazione e il rafforzamento delle relazioni bilaterali dovrebbero basarsi su una valutazione accurata e tempestiva dei progressi realizzati nei settori chiave e sollecita a questo proposito la Commissione a definire una chiara serie di obiettivi di riferimento e condizioni;
Situazione economica
5. prende atto delle gravi difficoltà economiche che il Tagikistan si trova a fronteggiare e delle sue fragili infrastrutture nel campo dei trasporti e dell'energia ed è seriamente preoccupato per il fatto che, a partire dal maggio del 2009, l'impatto della crisi economica e le carenze del settore agricolo provocano una situazione di insicurezza alimentare per 1,5 milioni di persone;
6. esorta il governo tagiko ad affrontare alla radice il problema dei rifornimenti e a rivedere la sua politica di progetti troppo ambiziosi che non fanno nulla per affrontare i bisogni essenziali e immediati della popolazione; chiede, nel contempo, al governo tagiko di rafforzare i mercati regionali e di migliorare la produzione locale e di applicare con urgenza programmi di sostegno alimentare e di creazione di posti di lavoro;
7. invita il governo del Tagikistan ad affrontare con urgenza le disastrose condizioni dei settori dell'istruzione e della sanità, che minacciano di creare una nuova ondata di problemi sociali nelle generazioni future e di compromettere l'avvenire del paese;
8. rileva, inoltre, che la povertà cronica contribuisce ad alimentare il traffico di stupefacenti e che, secondo talune fonti, il 30-50% delle attività economiche del paese sarebbe legato al narcotraffico;
9. esorta vivamente il Tagikistan a sfruttare le sue enormi potenzialità di energia elettrica per la in modo razionale e democratico visti i timori dei paesi a valle che tradizionalmente dipendono da flussi idrici stagionali sicuri; esorta la Commissione, a questo proposito, a compiere ogni sforzo per favorire la messa a punto di progetti comuni che coinvolgano tutti gli attori regionali potenzialmente interessati e siano conformi alle norme dell'Unione europea;
10. chiede con insistenza al Tagikistan di apportare cambiamenti strutturali per migliorare il clima per gli investimenti delle imprese straniere;
11. sollecita il Tagikistan ad attuare pienamente le necessarie riforme economiche, ponendo in particolare l'accento sull'avvio di riforme agricole che consentano agli agricoltori di essere esenti da debiti e passare dalla monocoltura del cotone a forme alternative di agricoltura;
Situazione politica
12. riconosce che il Tagikistan è un paese relativamente stabile in cui nulla lascia presumere la presenza di minacce esterne o di insurrezioni locali organizzate; registra tuttavia segnali di una certa instabilità del regime (ad esempio, nel 2008, i casi di violenza e le manifestazioni nella regione autonoma montana del Badakhshan e una recente operazione di sicurezza nel distretto orientale di Tavildara, che ha opposto forze governative, ex combattenti dell'opposizione e militanti stranieri) che hanno suscitato interrogativi quanto al controllo del potere da parte del presidente; analogamente, richiama l'attenzione sul timore che la povertà radicata, la corruzione dilagante e un governo sempre più autoritario possano creare il rischio di una futura instabilità sul piano politico, economico e sociale;
13. ricorda al Tagikistan gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e il sostegno dell'Unione europea agli sforzi concreti per compiere progressi in questo settore;
14. richiama l'attenzione sulla struttura parlamentare del Tagikistan, dominata dal partito democratico popolare (PDP) vicino al Presidente; deplora il fatto che i partiti all'opposizione siano stati messi fuori gioco e i potenziali rivali incarcerati o esiliati; invita il governo tagiko, in vista delle elezioni promesse dal Presidente per il 2010, a onorare gli impegni assunti in materia di democratizzazione, consentendo la nascita di un vero sistema politico pluralista e rivedendo la legge elettorale (ad esempio mediante la presenza di osservatori indipendenti, l'abolizione della tassa di registrazione per i candidati e una maggiore trasparenza nel conteggio e lo scrutinio dei voti e la pubblicazione dei risultati);
15. critica le restrizioni imposte alle ONG e l'assenza di iniziative influenti e visibili da parte della società civile, dato che tale assenza potrebbe compromettere i futuri sviluppi della democrazia, e ribadisce la necessità di riforme importanti e del rispetto dei diritti umani in tutti i settori della società;
16. rileva che la corruzione è ampiamente riconosciuta come uno dei principali problemi del Tagikistan, dovuto in parte alla mancanza di una cultura giuridica e all'incapacità del paese di retribuire adeguatamente i propri dipendenti pubblici; auspica di poter constatare che la legge in materia di corruzione, l'agenzia contro la corruzione e l'ambiziosa strategia anticorruzione per il periodo 2008-2012, attualmente in vigore, non siano semplici operazioni di facciata, ma diano risultati concreti;
17. invita il Tagikistan a istituire una politica di totale trasparenza nel settore economico che comprenda la contabilità pubblica relativa a tutti gli introiti delle imprese di proprietà statale (sia onshore che offshore), come la Talco, compagnia tagika dell'alluminio, e l'azienda elettrica pubblica Barqi Tojik nonché la trasparenza dei finanziamenti nel settore del cotone;
Questioni regionali
18. sottolinea il ruolo di vicinanza geografica del Tagikistan nei confronti dell'Afghanistan e delle relative problematiche della droga, del terrorismo e dell'estremismo e prende atto delle potenzialità che può offrire il Tagikistan per creare un moderno Stato funzionante, in grado di arginare la diffusione dell'estremismo dall'Afghanistan e nella regione; sottolinea l'importanza di impegnarsi ulteriormente con il Tagikistan al fine di aiutare il paese ad operare come uno Stato stabile e funzionante; osserva che la lotta al terrorismo non può essere invocata a pretesto per la repressione o l'intimidazione delle forze dell'opposizione e deve essere condotta nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà civili;
19. prende atto che l'energia e l'acqua sono questioni di fondamentale importanza per la sicurezza umana e le relazioni tra gli Stati dell'Asia centrale; richiama in particolare l'attenzione sulla controversia relativa all'energia tra il Tagikistan e l'Uzbekistan (come dimostrano, fra l'altro, la temporanea e non annunciata chiusura della frontiera da parte dell'Uzbekistan, il taglio alle forniture uzbeke di gas e il raddoppio del prezzi) e sulle controversie relative alle risorse idriche con l'Uzbekistan e la Repubblica del Kirghizistan; invita, in tale contesto, a intraprendere consultazioni urgenti a livello regionale per un uso razionale delle risorse energetiche;
Diritti umani
20. è seriamente preoccupato per le violazioni dei diritti umani in Tagikistan, perpetrate con una sostanziale impunità e in vari modi, dalle pressioni sui tribunali e i giudici, esercitate dal governo e dalle organizzazioni criminali, alle pressioni sui mezzi d'informazione e alle diffuse violazioni dei diritti delle donne, al lavoro minorile e allo sfruttamento di studenti; anche minorenni, per la raccolta del cotone, alla situazione dei lavoratori, che l'organizzazione Freedom House con sede negli Stati Uniti descrive come "servitù economica", alle terribili condizioni di detenzione, incluse la tortura e altre forme di maltrattamento, e alla tratta di esseri umani;
21. si compiace, a questo proposito, dell'avvio del dialogo ufficiale sui diritti umani tra l'Unione europea e il Tagikistan che è basato sui risultati; ritiene che per lo sviluppo delle relazioni bilaterali sia essenziale realizzare progressi in questo campo; sottolinea l'importanza di associare a tale dialogo le ONG operanti nel Tagikistan in modo formale e sostanziale;
22. deplora la nuova legge sulle ONG, che prende a modello la legge russa, che ha introdotto obblighi onerosi in materia di registrazione e ri-registrazione;
23. sottolinea che, sebbene la legge tagika garantisca la libertà di parola e di stampa, spesso le autorità sottopongono a intimidazioni quanti non condividono le politiche governative e li scoraggiano dall'esprimersi in modo libero o critico; critica, inoltre, il fatto che i mezzi d'informazione indipendenti siano soggetti a diversi tipi di intimidazioni e controlli che li costringono a praticare l'auto-censura;
24. è inoltre preoccupato per il fatto che la libertà religiosa sia in declino e che la nuova legge in materia di religione, firmata dal Presidente il 25 marzo 2009, vieti molte pratiche religiose e possa mettere al bando molte comunità religiose, spingendole verso la clandestinità;
25. sottolinea che le discriminazioni e le violenze nei confronti delle donne permangono problemi diffusi; invita la Commissione a predisporre programmi ad hoc onde accrescere le opportunità per le donne e sollecita le autorità tagike a compiere ogni sforzo per porre fine alle violazioni dei diritti delle donne e agevolare l'accesso di queste ultime alla giustizia;
26. prende atto con preoccupazione della legge del 2007 sull'osservanza dei riti e delle tradizioni nazionali, che impone restrizioni su come i tagiki si vestono o celebrano le feste tradizionali;
27. deplora il diffuso ricorso alla tortura, ricorda che la definizione di tortura è tuttora incompleta nell'ordinamento tagiko e chiede nuovamente l'adozione di tutte le necessarie misure per garantire il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in particolare assicurando alla giustizia i funzionari responsabili di trattamenti degradanti o di maltrattamenti, nonché la ratifica del protocollo opzionale (OPCAT) che prevede il monitoraggio dei centri di detenzione; chiede, infine, la totale abolizione della pena di morte;
28. prende atto che la commissione parlamentare tagika responsabile delle questioni giuridiche e dei diritti umani ha il compito di esaminare la conformità della legislazione con le disposizioni in materia di diritti umani, ma che finora essa non è stata particolarmente efficace;
29. valuta positivamente la recente nomina del Difensore civico e invita il governo tagiko a garantirne la piena indipendenza;
La comunità internazionale
30. esorta i donatori internazionali ad adoperarsi al massimo per incoraggiare e sostenere il sorgere di una società civile valida e dinamica e appoggiare i mezzi d'informazione indipendenti affinché trattino la questione della corruzione di Stato e del flusso dei finanziamenti internazionali;
31. chiede alla Commissione di garantire, in cooperazione con la Presidenza del Consiglio, che si tenga pienamente conto della democrazia e dei diritti umani a tutti i livelli del suo dialogo con il Tagikistan e che l'Unione europea offra al Tagikistan tutta l'assistenza di cui ha bisogno in questi campi;
32. sottolinea la necessità di destinare direttamente maggiori finanziamenti alle autorità locali e alla società civile, subordinandoli a criteri di trasparenza e verificabilità;
33. chiede alla Commissione di riferire periodicamente al Parlamento sugli sviluppi nel campo della democrazia e dei diritti umani e di tenere la commissione per gli affari esteri totalmente informata dei progressi compiuti nell'ambito del dialogo politico; chiede al Consiglio di associare il Parlamento al dialogo sui diritti umani con il Tagikistan;
34. sollecita la Commissione ad avviare quanto prima negoziati con il governo tagiko sulla conclusione di accordi di esecuzione concernenti l'accordo di partenariato e di cooperazione, quali quello riguardante la riammissione e il controllo dell'immigrazione illegale;
35. sollecita l'Unione europea, alla luce del ruolo del Tagikistan quale paese di transito per la droga proveniente dal vicino Afganistan e destinata alla Russia e all'Europa occidentale, a rafforzare ulteriormente il suo sostegno alle misure volte a contrastare tali attività in Tagikistan, prestando particolare attenzione al finanziamento dell'agenzia tagika antidroga, senza compromettere il commercio transfrontaliero, che è di vitale importanza per lo sviluppo economico delle regioni di confine;
36. richiama l'attenzione sulla presenza di bombe a grappolo inesplose in Tagikistan e chiede che siano aumentati i finanziamenti per la loro eliminazione;
o o o
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della Repubblica del Tagikistan.
Accordo di partenariato e di cooperazione CE/Tagikistan ***
190k
30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra (12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2004)0521),
– visto il progetto di accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra (12475/2004 e 11803/2004),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE e dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, dell'articolo 55, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 63, primo comma, punto 3, e dell'articolo 71, dell'articolo 80, paragrafo 2, nonché degli articoli 93, 94, 133 e 181 A del medesimo trattato (C6-0118/2005),
– visto l'articolo 101 del trattato Euratom,
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0007/2009),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Tagikistan.
Legge lituana per la protezione dei minori contro gli effetti dannosi dell'informazione pubblica
111k
35k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione
– visti visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, compresi quelli contenuti nelle convenzioni ONU sui diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, e vista la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989,
– viste le disposizioni dell'Unione europea sui diritti umani, in particolare l'articolo 6 del trattato UE, l'articolo 13 del trattato CE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto l'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE, il quale prevede che: "Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali",
– viste le direttive 2000/43/CE(1) e 2000/78/CE(2) del Consiglio, che vietano la discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, vista la proposta di direttiva del Consiglio del 2 luglio 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426), e visto l'articolo 21, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale",
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea è una comunità di valori fondata sui diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione, e considerando che sono state approvate e proposte direttive per raggiungere tale obiettivo, tra cui quelle relative alla lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale,
B. considerando che l'orientamento sessuale è una questione che rientra nella sfera del diritto dell'individuo alla privacy, garantito dalla legislazione internazionale, comunitaria e nazionale in materia di diritti umani, che l'uguaglianza e la non discriminazione dovrebbero essere promosse dalle autorità pubbliche e che dovrebbe essere garantita la libertà di espressione dei media, delle organizzazioni non governative (ONG) e degli individui,
C. considerando che, il 14 luglio 2009, il Parlamento lituano ha approvato emendamenti alla legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, che entrerà in vigore il 1° marzo 2010, ai sensi della quale sarà proibito divulgare direttamente ai minori pubblica informazione che promuove relazioni omosessuali, bisessuali o poligame poiché questa ha un effetto deleterio sullo sviluppo dei minori,
D. considerando che la formulazione della legge, in particolare il suo articolo 4, è vaga e giuridicamente poco chiara e potrebbe condurre a interpretazioni controverse,
E. considerando che, dopo la rimozione del veto posto dal Presidente della Repubblica di Lituania, la legge è attualmente in fase di revisione da parte delle autorità nazionali lituane,
F. considerando che non è chiaro quale tipo di materiali rientri nell'ambito di applicazione di questa legge e se il suo ambito applicativo si estenda a libri, arte, stampa, pubblicità, musica e rappresentazioni pubbliche quali teatro, mostre o manifestazioni,
G. considerando che la Presidenza svedese dell'Unione europea ha discusso la legge modificata con le autorità lituane, mentre la neo-eletta Presidente della Repubblica di Lituania ha dichiarato che interverrà per assicurarne la conformità ai requisiti comunitari ed internazionali,
1. chiede all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali di esprimere un parere sulla legge e sugli emendamenti alla luce dei trattati e del diritto dell'Unione europea;
2. riafferma l'importanza per l'Unione europea di lottare contro tutte le forme di discriminazione e in particolare la discriminazione basata sulle tendenze sessuali;
3. riafferma il principio indicato nel preambolo della Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, secondo cui "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica";
4. accoglie con favore le dichiarazioni della neo-eletta Presidente della Repubblica di Lituania e la creazione di un gruppo di lavoro in Lituania incaricato di valutare eventuali modifiche alla legge ed invita la Presidente della Repubblica di Lituania e le autorità lituane a garantire che le leggi nazionali siano compatibili con i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale ed europeo;
5. rileva che la legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, approvata dal Parlamento lituano il 14 luglio 2009, non è ancora in vigore e necessita di revisione prima di entrare in vigore;
6. incarica la sua commissione competente di seguire la questione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alla Presidente e al parlamento della Repubblica di Lituania, all'Agenzia per i diritti fondamentali e al Consiglio d'Europa.
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari(1),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sulla valutazione dello stato di salute della PAC(2),
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo(3),
– vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea(4),
– vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa(5),
– visto il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007, al fine di adeguare la politica agricola comune(6),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 luglio 2009, sulla situazione del mercato lattiero nel 2009 (COM(2009)0385),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) per quanto riguarda i periodi di intervento 2009 e 2010 per il burro e il latte scremato in polvere (COM(2009)0354) e la sua posizione del 17 settembre 2009 al riguardo(7),
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che si è assistito a un drammatico peggioramento della situazione del mercato lattiero-caseario negli ultimi dodici mesi, con i prezzi del latte che sono scesi al di sotto di 0,21 EUR al litro, nonostante l'intervento e le sovvenzioni alle esportazioni, e considerando che numerosi agricoltori stanno vendendo i prodotti lattiero-caseari al di sotto del costo di produzione,
B. considerando che la sopravvivenza di molti produttori di latte dell'Unione europea è oggi seriamente a rischio dal momento che molti sopravvivono soltanto esaurendo i loro risparmi personali, una situazione chiaramente insostenibile che ha spinto i produttori ad organizzare manifestazioni pubbliche di massa in tutta l'Unione europea,
C. considerando che una conseguenza della crisi economica mondiale è stata una considerevole diminuzione della domanda di prodotti lattiero-caseari proprio nel momento in cui l'offerta è aumentata a causa dell'incremento della produzione di paesi terzi come la Nuova Zelanda, l'Australia, l'Argentina, il Brasile e gli Stati Uniti,
D. considerando che nella procedura di bilancio 2009, il Parlamento ha accordato priorità alla creazione di un Fondo speciale dell'Unione europea per i prodotti lattiero-caseari per aiutare il settore nei suoi difficili assestamenti,
E. considerando che il Parlamento ha ripetutamente messo in evidenza la differenza tra i prezzi pagati dai consumatori per i prodotti agricoli nei supermercati e i prezzi ricevuti dai produttori e ha sollecitato un'indagine approfondita sui potenziali abusi di mercato,
F. considerando che la Commissione ha calcolato che nel periodo dal maggio 2006 al maggio 2009 i prezzi pagati dai consumatori per il latte e il formaggio sono aumentati di oltre il 14%, mentre i prezzi ottenuti dai produttori in alcuni Stati membri sono diminuiti del 40% in dodici mesi,
1. ritiene che, a causa della persistente situazione critica del mercato lattiero-caseario, siano necessarie misure sia di ampia portata sia a breve termine e sottolinea che le misure adottate dalla Commissione fino ad oggi non sono sufficienti per risolvere la crisi nel settore;
2. si rammarica che la Commissione non sia stata capace di prevedere la gravità della crisi attuale e non abbia proposto prima misure adeguate;
3. invita la Commissione a stabilire con urgenza quali siano le misure che potrebbero portare a una stabilizzazione del mercato e la invita a procedere ad una valutazione approfondita con le parti interessate e gli Stati membri sul futuro del settore lattiero-caseario al fine di analizzare la possibilità di rafforzare i meccanismi di gestione che evitano la volatilità dei prezzi;
4. osserva che fra gli Stati membri si registrano posizioni diverse riguardo alla possibilità di non aumentare le quote latte nel 2010; invita la Commissione a presentare un'analisi dettagliata di tutti i fattori che influiscono sul prezzo ottenuto dai produttori lattiero-caseari, compreso l'aumento delle quote;
5. chiede alla Commissione di applicare le misure necessarie per assicurare che gli alimenti zootecnici importati ottemperino alle stesse norme che i produttori di latte sono tenuti a rispettare all'interno dell'Unione europea, al fine di impedire alle importazioni di prodotti che non rispettano tali norme di compromettere gli sforzi dell'Unione europea volti a migliorare la produzione sostenibile di latte;
6. ribadisce il suo impegno nei confronti della creazione di un Fondo dell'Unione europea per i prodotti lattiero-caseari con una dotazione di 600 milioni EUR per aiutare le organizzazioni di produttori e le cooperative e per sostenere gli investimenti nelle aziende agricole, la modernizzazione, la diversificazione, le misure destinate a zone specifiche, le attività di commercializzazione e i piccoli e giovani agricoltori e ricorda che il Parlamento aveva già avanzato questa richiesta durante la procedura di bilancio 2009;
7. invita la Commissione a proporre misure che aiutino i produttori ad aumentare il valore aggiunto dei loro prodotti e a incoraggiarli a produrre prodotti di alta qualità a base di latte (ad esempio formaggio), in particolare nelle zone in cui esistono poche alternative di produzione;
8. invita la Commissione ad adottare misure immediate per stimolare la domanda di prodotti lattiero-caseari e ritiene che l'estensione dell'ambito di applicazione, della gamma di prodotti e del finanziamento del programma di distribuzione del latte nelle scuole siano un buon esempio di iniziativa fattibile; chiede un più stretto coordinamento tra le direzioni generali della Commissione al riguardo;
9. invita la Commissione a incoraggiare le relazioni contrattuali nell'ambito della catena agroalimentare e a rafforzare le organizzazioni di produttori in modo da equilibrare le relazioni tra i vari attori della filiera e prevenire i rischi del mercato, a titolo di complemento degli altri strumenti di regolamentazione necessari in tale settore;
10. ritiene che sia necessario promuovere in modo specifico la produzione dei produttori lattieri che lavorano in condizioni di svantaggio, naturale o geografico, permanente, ad esempio nelle regioni di montagna, o che applicano una chiara strategia biologica, a motivo del loro valore aggiunto ambientale e culturale e della loro qualità non orientati al mercato;
11. invita la Commissione a formulare proposte per instaurare un equilibrio tra l'offerta e la domanda nel mercato lattiero-caseario dell'Unione europea;
12. invita la Commissione ad esaminare le possibilità di un regime di prepensionamento per i produttori lattiero-caseari, per esempio istituendo un programma di riscatto delle quote, analogo al regime di estirpazione delle vigne previsto dalla OCM del vino;
13. chiede, tenendo presente la dimensione europea della crisi del settore lattiero-caseario, che la Commissione svolga pienamente il proprio ruolo nella ricerca di soluzioni comuni, evitando i trattamenti discriminatori tra gli Stati membri e le distorsioni di mercato derivanti dagli aiuti di Stato;
14. appoggia l'intenzione della Commissione di prendere in esame misure quali prestiti vantaggiosi e sistemi di garanzia reciproca, per contribuire a ridurre la volatilità dei prezzi sui mercati delle materie prime agricole;
15. sostiene l'utilizzazione immediata del latte in polvere per alimentare i vitelli come modo per aumentare la domanda di prodotti lattiero-caseari;
16. ricorda che un'etichettatura chiara dei sostituti dei prodotti lattiero-caseari quali il formaggio e altri prodotti non a base di latte è di vitale importanza, e che dovrebbe includere la specificazione delle materie prime e del paese d'origine; insiste che i prodotti etichettati come "prodotti lattiero-caseari" devono contenere latte animale o prodotti a base di latte animale;
17. al fine di aiutare gli agricoltori a superare la crisi attualmente in atto in particolare nel settore lattiero-caseario, invita la Commissione ad aumentare senza indugio l'importo massimo degli aiuti di Stato de minimis per tutti i settori agricoli produttivi portandolo da 7 500 EUR a 15 000 EUR, in deroga al limite nazionale stabilito per gli aiuti di Stato;
18. riconosce che prezzi più convenienti per i mangimi contribuirebbero a ridurre i costi di produzione per i produttori lattiero-caseari;
19. accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere il periodo d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere al 28 febbraio 2010 e ritiene che almeno a breve termine il prezzo d'intervento debba essere aumentato; riconosce che tale aumento sarebbe una misura d'urgenza volta a controbilanciare gravi squilibri del mercato e non una soluzione a lungo termine;
20. chiede l'estensione dello stoccaggio privato ai formaggi e la definizione di livelli adeguati di sostegno in modo che tale misura sia efficace, come pure un aumento del numero di paesi terzi - quali gli Stati Uniti - verso i quali i prodotti caseari dell'Unione europea possano essere esportati con restituzioni all'esportazione;
21. invita la Commissione ad esaminare, a più lungo termine e una volta che le restituzioni all'esportazione siano soppresse, il modo in cui gli stanziamenti corrispondenti possano essere mantenuti nel settore lattiero-caseario;
22. invita la Commissione a consentire l'assicurazione dei crediti all'esportazione agricola come avviene negli Stati Uniti;
23. invita la Commissione a migliorare la trasparenza dei prezzi all'interno della catena di approvvigionamento alimentare dal momento che i prezzi al consumo in molti Stati membri restano vistosamente alti nonostante il fatto che i prezzi alla produzione siano drasticamente diminuiti;
24. invita la Commissione a presentare senza indugio la sua comunicazione sui prezzi degli alimenti in Europa; ricorda che il Parlamento da tempo chiede alla Commissione di effettuare indagini su eventuali abusi di potere di mercato nella catena di approvvigionamento alimentare, in particolare nel settore lattiero-caseario, e ritiene che sia ormai più che tempo di procedere a tale accertamento;
25. invita la Commissione ad applicare a livello dell'Unione europea un codice di condotta che disciplini le relazioni fra distributori e produttori;
26. ritiene che vi sia la necessità di istituire un sistema trasparente che controlli i prezzi delle materie prime, in particolare i prezzi pagati dai consumatori;
27. prende atto con rammarico che le conclusioni del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2009 non abbiano proposto una soluzione concreta per superare rapidamente la crisi nel settore lattiero-caseario europeo, che colpisce tutti i produttori dell'Unione europea senza eccezione;
28. invita la Commissione ad opporsi con forza alle iniziative di alcuni Stati membri volte a rinazionalizzare la Politica agricola comune;
29. insiste affinché la Commissione riferisca regolarmente al Parlamento nei prossimi mesi in merito alla situazione sui mercati lattiero-caseari;
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia(1),
– visto l'accordo intergovernativo tra Austria, Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia sul quadro normativo per il progetto di gasdotto Nabucco, firmato il 13 luglio 2009 ad Ankara,
– vista l'acquisizione di un'ampia quota di minoranza (21,2%) della società petrolchimica ungherese MOL, membro del consorzio Nabucco, da parte della società petro-gassifera russa Surgutneftegas,
– visto il Protocollo sulla cooperazione nel settore del gas firmato il 6 agosto 2009 ad Ankara tra la Russia e la Turchia, con il quale quest'ultima dà un primo via libera alla costruzione del gasdotto South Stream e autorizza la Russia a svolgere lavori di prospezione per la sua realizzazione nelle acque territoriali turche,
– visto il Memorandum d'intesa firmato il 13 luglio 2009 da 12 società dell'Unione europea per la costituzione dell'Iniziativa industriale DESERTEC onde sfruttare il vasto potenziale energetico solare in Medio Oriente e Nord Africa,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Secondo riesame strategico della politica energetica - Piano d'azione dell'Unione europea per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" (COM(2008)0781),
– vista la proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE (COM(2009)0363),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea, che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (COM(2009)0361),
– viste la prossima XVa Conferenza delle parti (COP 15) alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la Conferenza delle parti che fungerà come riunione delle parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 5), previste a Copenaghen, Danimarca, dal 7 al 18 dicembre 2009,
– visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la sicurezza energetica - per la quale, tuttavia, non esiste ancora una base nei trattati - costituisce una componente essenziale della sicurezza, della stabilità e della prosperità globali dell'Unione europea nonché un elemento fondamentale nel perseguimento dello sviluppo economico e sociale in Europa,
B. considerando che la mancanza di una politica estera comune dell'Europa reale ed efficace in materia di sicurezza energetica pregiudica la coerenza e la credibilità dell'azione esterna dell'Unione europea,
C. considerando la notevole dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni energetiche, dipendenza che, alle condizioni attuali, è destinata ad aumentare ulteriormente,
D. considerando che, nonostante il calo dei prezzi del petrolio e del gas dovuto alla crisi finanziaria globale, i lenti progressi compiuti sul fronte del passaggio a combustibili più sostenibili, la diminuzione di produzione dei giacimenti petroliferi e di gas mondiali, malgrado la scoperta di nuove riserve, e la continua crescita della domanda comporteranno inevitabilmente, una volta superata la crisi, una tensione sui mercati dei combustibili fossili e una crescente dipendenza dalle importazioni per i paesi consumatori,
E. considerando la forte dipendenza di diversi Stati membri da un unico fornitore di gas naturale e il fatto che un'ingiustificata interruzione dell'approvvigionamento può provocare gravi problemi, come dimostrato dall'ultima crisi del gas tra Russia e Ucraina all'inizio del 2009,
F. considerando che un certo numero di Stati membri non dispone di sufficienti riserve naturali per far fronte a situazioni di crisi,
G. considerando che, a causa dell'attuale e crescente dipendenza energetica da regioni politicamente instabili, gli sforzi compiuti per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti soltanto a livello nazionale si sono rivelati insufficienti e non garantiscono gli interessi a lungo termine di tutti gli Stati membri,
H. considerando che gli attuali strumenti di allarme precoce si sono rivelati inadeguati per prevedere la crisi del gas del gennaio 2009,
I. considerando che le minacce prevedibili che pesano sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici continueranno a sussistere fintantoché i paesi produttori di energia e i paesi di transito non osserveranno norme comuni e trasparenti, definite dal trattato sulla Carta dell'energia e dal relativo protocollo sul transito,
J. considerando che un impegno a favore dell'efficienza energetica a livello sia nazionale che internazionale e una decisa transizione verso un incremento ben più sostanziale delle fonti energetiche rinnovabili nell'attuale mix energetico dell'Unione europea inciderebbe notevolmente sulla riduzione della sua dipendenza dalle importazioni di energia, rafforzandone in tal modo, da un lato, la sicurezza energetica e, dall'altro, aiutandola a rispettare l'impegno di ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020,
K. considerando che, per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea, una soluzione molto efficace dal punto di vista dei costi consiste nel promuovere il risparmio energetico, le energie rinnovabili e le misure in materia di efficienza energetica, il che favorisce altresì la lotta contro il cambiamento climatico e i progressi verso un'economia caratterizzata da un uso efficiente delle risorse,
L. considerando che una stretta cooperazione nel settore delle forniture energetiche costituisce una delle misure più efficaci e indispensabili per creare un clima di fiducia nelle relazioni fra l'Unione europea e i paesi vicini,
M. considerando che, nonostante siano già stati effettuati alcuni passi, è necessario creare una politica energetica veramente comune per quanto riguarda la regolamentazione del mercato interno e gli aspetti esterni – ma non il mix energetico di un paese, ambito che rimane prerogativa degli Stati membri - che tenga conto degli interessi politici ed economici di tutti gli Stati membri,
N. considerando che una politica esterna comune in materia di energia, fondata sulla solidarietà, sulla diversificazione, sull'unità nella difesa degli interessi comuni, sulla cooperazione rafforzata con i maggiori paesi produttori, i paesi di transito e i paesi consumatori, nonché sulla promozione della sostenibilità, creerebbe sinergie atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per l'Unione europea e accrescerebbe la forza, la capacità di intervento in materia di politica estera e la credibilità dell'Unione come attore globale,
1. auspica che il Consiglio e la Commissione e gli Stati membri diano insieme prova di una leadership strategica più risoluta nella definizione di un'autentica politica estera comune dell'Europa in campo energetico, come richiesto nella summenzionata risoluzione del 26 settembre 2007;
2. accoglie con favore le misure comunitarie volte alla diversificazione e al rafforzamento della sicurezza energetica proposte dalla Commissione nel secondo riesame strategico della politica in materia di energia; ritiene, tuttavia, che per la loro realizzazione siano necessarie priorità chiaramente definite e un intervento rapido, garantendo nel contempo che il Parlamento sia pienamente informato;
3. ribadisce che per prevenire future crisi e interruzioni delle forniture di gas sono fondamentali un mercato interno dell'energia funzionante come pure la diversificazione delle fonti energetiche; sottolinea pertanto la necessità di potenziare gli investimenti nelle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e nell'efficienza energetica, che dovrebbero rientrare fra gli elementi centrali del piano d'azione in materia di energia per il periodo 2010-2014;
4. valuta positivamente le summenzionate nuove proposte di regolamento concernenti, rispettivamente, le misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e i progetti di investimento in infrastrutture dell'energia nella Comunità europea, che contribuiranno ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione europea garantendo che gli Stati membri adottino misure preventive e migliorino i meccanismi di gestione delle crisi e rafforzando nello stesso tempo la trasparenza e riducendo la burocrazia;
5. chiede un maggiore impegno nel prevenire i potenziali problemi nelle forniture di energia, onde evitare future perturbazioni, anche attraverso una maggiore efficacia della rete di corrispondenti per la sicurezza energetica (NESCO) e invita la Commissione a riesaminare urgentemente gli attuali meccanismi di preallarme, la NESCO e gli altri strumenti che si sono dimostrati inefficaci in occasione della crisi energetica tra Russia e Ucraina nel 2009;
6. invita l'Unione europea e gli Stati membri a sviluppare lo stoccaggio di gas naturale con capacità di erogazione rapida;
7. ritiene essenziale il miglioramento delle interconnessioni all'interno dell'Europa, dal momento che per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e la solidarietà energetica è fondamentale colmare le lacune esistenti; valuta positivamente, a tale proposito, l'accordo sul finanziamento dei progetti di infrastrutture come parte del Piano europeo di ripresa economica (250 milioni EUR) nonché l'idea di dotare l'Europa di una nuova "super rete" per l'elettricità e il gas, ma insiste sull'assoluta necessità di un aumento generale dei finanziamenti pubblici nel campo della sicurezza energetica;
8. rileva l'urgente necessità di realizzare progetti strategici volti a diversificare le forniture di energia, in particolare nel "corridoio meridionale"; si congratula, nel contesto della riduzione della dipendenza dalle forniture russe, con i governi dell'Austria, della Bulgaria, dell'Ungheria, della Romania e della Turchia per aver sottoscritto il 13 luglio 2009 l'accordo intergovernativo sul quadro normativo relativo al progetto di gasdotto Nabucco, che costituisce un importante passo avanti verso la realizzazione di tale progetto prioritario dell'Unione europea, ma sottolinea nel contempo l'importanza di una regolamentazione generale che disciplini lo sviluppo del corridoio al fine di collegare l'Unione europea a nuove fonti di gas dal Medio Oriente e dalla regione del Mar Caspio, indipendentemente da una particolare società o gasdotto, regolamentazione che avrebbe l'obiettivo principale di realizzare rapidamente tale collegamento; esorta le società e gli Stati membri interessati, in stretta collaborazione con la Commissione, ad assicurarsi accordi preliminari con i potenziali fornitori per alimentare i gasdotti;
9. sottolinea la necessità che l'Unione europea avvii un dialogo serrato con i principali fornitori di energia onde rafforzare l'interdipendenza e migliorare la sicurezza energetica per l'intera Unione europea, ponendo particolare enfasi su una maggiore efficienza, la parità di accesso al mercato, la non discriminazione e la trasparenza;
10. sottolinea che il dialogo sull'energia non dovrebbe mai avvenire a scapito di un dialogo sui diritti umani leale e orientato ai risultati e che la protezione dei diritti umani e della sicurezza energetica dovrebbero essere punti prioritari dell'agenda del prossimo vertice UE-Russia e diventare parte integrante del nuovo accordo UE-Russia;
11. propone lo sviluppo di un approccio comune dell'Unione europea ai negoziati sulle regole e i diritti di transito con i partner esterni e invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni reciprocamente e con la Commissione in merito alle decisioni e agli accordi strategici concernenti progetti di infrastrutture energetiche;
12. invita la Commissione ad intraprendere un'azione immediata contro tentativi di scalate ostili da parte di entità straniere non trasparenti nel mercato dell'energia dell'Unione europea e ad applicare rigorosamente le regole comunitarie sulla concorrenza; è preoccupato per la recente acquisizione da parte della Surgutneftegas di una quota azionaria della società petrolchimica ungherese MOL e per la sua incapacità di comunicare il suo assetto proprietario nonché l'identità dei suoi proprietari beneficiari finali, come legittimamente richiesto dall'ente di regolamentazione del mercato dell'energia ungherese; invita la Commissione ad esaminare le attività di entità straniere non trasparenti come Centrex, che ha recentemente acquisito una quota del 20% dell'impianto commerciale e di stoccaggio austriaco di Baumgarten;
13. invita l'Unione europea a cooperare con i paesi della regione del Mare del Nord in considerazione delle loro significative potenzialità in materia di fonti energetiche, in particolare attraverso la produzione di energia eolica off-shore;
14. invita il Consiglio e la Commissione a cooperare con gli Stati membri della regione del Mediterraneo e i paesi del Nord Africa, in considerazione delle loro significative potenzialità in materia di risorse energetiche e delle notevoli opportunità che potrebbero essere create per il loro sviluppo in particolare all'interno del Processo di Barcellona; incoraggia, in particolare, l'uso dell'energia solare ed eolica in queste regioni; esprime apprezzamento per i recenti progressi dell'Iniziativa industriale DESERTEC volta a sviluppare su vasta scala le potenzialità di energia solare nel Medio Oriente e nel Nord Africa; sottolinea che l'azione dell'Unione europea in relazione al progetto DESERTEC deve essere coerente e contribuire attivamente allo sviluppo dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente; invita pertanto le imprese e gli Stati membri partecipanti a questo progetto, in stretta cooperazione con la Commissione, a promuovere lo sviluppo attraverso un vero e proprio trasferimento di tecnologia e un rafforzamento delle capacità destinato alle imprese locali e alla società civile, al fine di garantire la proprietà e costruire un duraturo partenariato con i paesi mediterranei in cui verrà sviluppato DESERTEC;
15. sottolinea l'importanza strategica che la regione artica riveste per l'Unione europea in termini di risorse energetiche, ambiente e questioni relative ai trasporti nonché per l'apertura del passaggio a Nord-Est;
16. sottolinea che i progressi nell'elaborare una politica comune europea in materia di energia dipendono in larga misura dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona; sollecita l'Unione europea e gli Stati membri a prendere provvedimenti onde garantire una base giuridica vincolante, progressiva e globale per una politica europea comune in materia di approvvigionamento energetico e sicurezza energetica; invita a ratificare rapidamente il trattato di Lisbona che contiene una clausola sulla solidarietà in materia di energia e fa della politica energetica una responsabilità condivisa tra l'Unione europea e gli Stati membri, il che rappresenta un passo avanti nella giusta direzione;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quelle del 25 ottobre 2006 sull'assassinio della giornalista russa Anna Politkovskaya(1)e del 18 dicembre 2008 concernente gli attacchi a difensori dei diritti umani in Russia e il processo per l'assassinio di Anna Politkovskaya(2),
– vista la dichiarazione della Presidenza del Consiglio del 12 agosto 2009, a nome dell'Unione europea, sull'assassinio dell'attivista cecena per i diritti umani di Zarema Sadulayeva e di suo marito Alik Dzhabrailov,
– visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa, entrato in vigore nel 1997 e prorogato in attesa che venga sostituito da un nuovo accordo,
– visti i negoziati in corso per un nuovo accordo che fornisca un nuovo quadro completo per le relazioni tra l'Unione europea e la Russia,
– viste la Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la dichiarazione dell'ONU sui difensori dei diritti umani e la dichiarazione dell'ONU sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti,
– visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che la Russia, in quanto paese membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), si è impegnata a promuovere e a rispettare pienamente i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto,
B. considerando che una profonda cooperazione e buone relazioni di vicinato tra l'UE e la Russia sono di importanza determinante per la stabilità, la sicurezza e la prosperità dell'intera Europa,
C. considerando che l'UE sta puntando a un partenariato strategico con la Russia basato sui valori della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto,
D. considerando che si sta assistendo a un deterioramento allarmante della situazione dei difensori dei diritti umani, in particolare nel Caucaso settentrionale,
E. considerando che l'operato delle organizzazioni per i diritti umani quali Memorial e Demos è essenziale per la creazione di una società stabile e libera; considerando che il governo russo dovrebbe pertanto essere orgoglioso dell'importante ruolo svolto da tali istituzioni,
F. considerando che l'avvocato per i diritti umani Stanislav Markelov, che aveva rappresentato anche la giornalista uccisa Anna Politkovskaya, è stato assassinato il 20 gennaio 2009 insieme alla giornalista Anastasia Barburova, morta nel tentativo di proteggerlo,
G. considerando che il 10 luglio 2009 è stato ritrovato il corpo dell'attivista per i diritti umani Andrei Kulagin in una cava a Petrozavodsk, due mesi dopo la sua sparizione,
H. considerando che Natalia Estemirova, direttrice di Memorial in Cecenia, è stata rapita il 15 luglio 2009 a Grozny e trovata morta nella vicina Inguscezia; considerando che il Parlamento ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Natalia Estemirova durante la sua seduta del 16 luglio 2009; considerando che in seguito a questo assassinio le attività di Memorial in Cecenia sono state sospese,
I. considerando che nel settembre 2009 a Mosca è previsto l'avvio di un processo per diffamazione, in seguito alla denuncia sporta dal Presidente ceceno Ramzan Kadyrov nei confronti di Oleg Orlov, capo del centro per la difesa dei diritti umani "Memorial", accusato di calunnia per avere pubblicato nel sito web di Memorial il 15 luglio 2009 una dichiarazione in cui accusava il Presidente Kadyrov di essere implicato nell'assassinio di Natalia Estemirova,
J. considerando che il 10 agosto 2009 gli attivisti della società civile cecena Zarema Sadulayeva e il marito Alik Dzhabrailov, operatori dell'organizzazione umanitaria "Save the generation", sono stati rapiti dal loro ufficio a Grozny e ritrovati assassinati il giorno successivo,
K. considerando che il 4 dicembre 2008 gli uffici di San Pietroburgo del Centro di ricerca e informazione Memorial sono stati oggetto di un'incursione da parte di uomini mascherati provenienti dall'ufficio del pubblico ministero russo, durante la quale sono stati asportati dischi fissi e CD contenenti l'intera banca dati relativa a migliaia di vittime della repressione stalinista; considerando che la banca dati è stata restituita a Memorial in seguito a un'ingiunzione del tribunale,
L. considerando che il 3 settembre 2009 i condomini dove risiedono Oleg Orlov, presidente del centro per la difesa dei diritti umani "Memorial", e il suo collaboratore Alexander Tcherkassov sono stati perquisiti da investigatori governativi spacciatisi per funzionari delle autorità fiscali,
M. considerando che il 3 settembre 2009 la Corte suprema russa, due mesi dopo aver ordinato un nuovo processo a carico dei tre indagati prosciolti nel febbraio di quest'anno, ha ordinato una nuova indagine sull'assassinio di Anna Politkovskaya nel 2006,
N. considerando che la Corte europea dei diritti umani a Strasburgo ha ricevuto numerose denunce presentate da cittadini russi,
1. condanna senza riserve e deplora fortemente le vessazioni e gli attentati alla vita di cui sono vittime difensori dei diritti umani, avvocati e giornalisti in Russia;
2. sollecita le autorità russe a fare tutto quanto in loro potere per garantire la protezione dei difensori dei diritti umani, come affermato nella Dichiarazione ONU sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti; invita in particolare le autorità competenti a porre in essere circostanze che consentano a Memorial e ad altre organizzazioni per i diritti umani di riprendere le loro attività in Cecenia in un ambiente sicuro; si compiace della restituzione dell'archivio di Memorial di San Pietroburgo, confiscato durante l'incursione del 4 dicembre 2008;
3. chiede alle autorità federali russe di condurre celermente, accuratamente ed efficientemente le indagini sugli omicidi succitati e di condurre dinanzi alla giustizia sia i responsabili di questi atti brutali che quanti vi sono implicati;
4. sottolinea che l'impunità in Cecenia conduce alla destabilizzazione dell'intera regione del Caucaso settentrionale;
5. prende atto del telegramma inviato in luglio dal presidente russo Dmitry Medvedev all'organizzazione per i diritti umani Memorial, in cui afferma il proprio impegno a investigare appieno sull'uccisione di Natalia Estemirova;
6. accoglie con favore l'iniziativa assunta dal presidente Medvedev, intesa a modificare la legge sulle ONG al fine di allentare talune restrizioni e difficoltà di registrazione cui sono sottoposte le ONG russe, e attende miglioramenti sostanziali;
7. plaude alla decisione della Corte suprema russa del 3 settembre 2009 di avviare una nuova indagine sull'omicidio di Anna Politkovskaya e di trattare le indagini contro le tre persone prosciolte nel primo processo in una causa unica insieme a quella relativa al presunto assassino Rustam Makhmudov e ai suoi mandanti; chiede che il processo abbia inizio quanto prima possibile, che sia condotto mediante una procedura che preveda una giuria e che sia aperto a tutti i giornalisti e alla stampa;
8. chiede l'intensificazione del dialogo tra l'Unione europea e la Russia sui diritti umani e sollecita l'apertura di questo processo di consultazione ad un effettivo contributo del Parlamento europeo, della Duma di Stato, delle autorità giudiziarie russe, della società civile e delle organizzazioni impegnate a favore dei diritti umani; invita la Russia a rispettare pienamente i suoi obblighi in quanto membro dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, compreso il rispetto per il diritto di associazione e il diritto a manifestare pacificamente; ribadisce che all'ordine del giorno del prossimo vertice UE-Russia la protezione dei diritti umani dovrebbe figurare quale punto privilegiato e divenire parte integrante del nuovo accordo UE-Russia;
9. invita le autorità russe a rispettare tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e a ratificare senza indugio il Protocollo aggiuntivo n. 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sulla riforma del sistema di controllo;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione russa, all'OSCE e al Consiglio d'Europa.
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Kazakistan e le repubbliche dell'Asia centrale,
– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale(1),
– vista la strategia dell'Unione europea per una nuova strategia per l'Asia centrale, del Consiglio europeo del 23 giugno 2007,
– visto il documento della Commissione di strategia regionale per l'assistenza all'Asia centrale per il 2007-2013,
– viste le conclusioni della decima riunione del Consiglio di cooperazione UE-Kazakistan,
– viste le conclusioni dell'ottava riunione del Comitato parlamentare di cooperazione UE-Kazakistan tenutasi a Bruxelles il 31 marzo 2008,
– visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e il Kazakistan(2), che è entrato in vigore il 1° luglio 1999,
– visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che le relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan stanno evolvendo costantemente a tutti i livelli; che il Kazakistan svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda la stabilità e la sicurezza dell'Asia centrale e lo sviluppo economico della regione nel suo complesso,
B. considerando che il Kazakistan assumerà, nel 2010, la presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); che tale posizione conferirà al paese maggiore visibilità e responsabilità più rilevanti nel campo della democrazia e dei diritti umani; che l'OSCE ha esortato il Kazakistan ad approfondire le riforme democratiche prima di assumere la presidenza,
C. considerando che, nonostante questa prestigiosa responsabilità internazionale, nel corso degli ultimi mesi la situazione interna del Kazakistan è stata segnata da un inasprimento delle restrizioni nei confronti dei media e da una serie di procedimenti giudiziari controversi,
D. considerando che il 3 settembre 2009 Yevgeny Zhovtis, direttore dell'Ufficio internazionale per i diritti umani e lo Stato di diritto del Kazakistan e difensore di spicco dei diritti umani, è stato condannato per omicidio colposo per aver urtato e ucciso un pedone con la propria automobile, il 26 luglio 2009, ed è stato condannato a quattro anni in una comunità penale,
E. considerando che il 27 luglio 2009 è stata aperta l'inchiesta della polizia e che Yevgeny Zhovtis è stato nominato quale testimone; che il 28 luglio 2009 lo status di Yevgeny Zhovtis nell'indagine è passato a quello di sospetto ma, in violazione della legge del Kazakistan, i suoi legali non sono stati informati di questo sviluppo fino al 14 agosto 2009,
F. considerando che l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo, dell'OSCE, ha dichiarato che procedure discutibili possono avere violato il diritto di Yevgeny Zhovtis a beneficiare di un processo equo, come garantito dalla costituzione del Kazakistan, dagli impegni del paese verso l'OSCE e dalle norme fondamentali internazionali,
G. considerando che nel corso di riunioni dell'OSCE Yevgeny Zhovtis aveva illustrato in dettaglio violazioni dei diritti umani nel suo paese, sollevando dubbi sull'idoneità di quest'ultimo a presiedere un organismo dedicato alla difesa dei principi democratici,
H. considerando che, sono state espresse in passato, serie preoccupazioni circa i processi e la successiva detenzione di altri attivisti kazaki dei diritti umani, tra cui Ramazan Yesergepov e Sergei Duvanov,
I. considerando che, nel giugno 2008 e nuovamente nel maggio 2009, in connessione con l'imminente turno di presidenza dell'OSCE del suo paese, il ministro degli affari esteri del Kazakistan, Marat Tazhin, ha promesso di rafforzare e migliorare il rispetto dei diritti umani in Kazakistan,
J. considerando che l'articolo 2 dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Kazakistan esige il rispetto alla democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo,
1. pur non mettendo in discussione l'indipendenza del sistema giudiziario, che è un elemento fondamentale di qualsiasi democrazia, esprime profonda preoccupazione per le modalità di svolgimento delle indagini sul tragico incidente e del successivo processo di Yevgeny Zhovtis, e richiama l'attenzione sulle affermazioni secondo cui testimonianze a difesa di Yevgeny Zhovtis non sarebbero state ammesse come prove durante il processo;
2. invita le autorità del Kazakistan a procedere immediatamente e nel pieno rispetto della trasparenza e dello Stato di diritto a una seconda indagine, completa ed equa, sulle circostanze dell'incidente, e a rivedere di conseguenza la condanna e la sentenza di Yevgeny Zhovtis;
3. esorta le autorità del Kazakistan a fornire dettagli ufficiali in merito al caso di Yevgeny Zhovtis e ad assicurargli un processo equo, incluso il diritto di ricorso conformemente alla legge del Kazakistan;
4. richiama l'attenzione sulle forti riserve espresse da organizzazioni per i diritti umani sul reale impegno di cambiamento da parte del governo del Kazakistan quando è stata annunciata, nel 2007, la decisione di assegnare al paese la presidenza dell'OSCE, e si attende che le autorità del Kazakistan compiano ogni sforzo per ottenere progressi tangibili nel migliorare la democratizzazione e i diritti umani prima di assumere la presidenza dell'OSCE;
5. invita la Commissione, in tale contesto, a intensificare l'assistenza dell'Unione europea e la cooperazione con il Kazakistan in questi settori, per meglio preparare il governo del Kazakistan ad assumere questo significativo compito internazionale;
6. sollecita il Consiglio a prendere una posizione ferma sollevando la questione con le autorità del Kazakistan e, in particolare, affrontando il caso di Yevgeny Zhovtis nel quadro del dialogo UE-Kazakistan sui diritti umani, la cui seconda tornata è prevista il 21 ottobre 2009, e della riunione del Consiglio di cooperazione UE-Kazakistan a metà novembre 2009;
7. esorta la Commissione a intensificare i suoi progetti e programmi in Kazakistan nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Consiglio d'Europa e al Parlamento, al governo e al Presidente del Kazakistan.
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,
– visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, che è stato ratificato dalla Siria nel 1969,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, che è stata ratificata dalla Siria nel 2004,
– visti l'articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 177 del trattato CE, in base ai quali il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce uno degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune,
– visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani del 2004,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle dell'8 settembre 2005(1), del 15 giugno 2006(2) e del 24 maggio 2007(3),
– visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando l'importanza dei legami politici, economici e culturali esistenti tra l'Unione europea e la Siria; considerando che la Siria ha un importante ruolo da svolgere per raggiungere una pace duratura e la stabilità in Medio Oriente; considerando gli eventi positivi che si sono verificati a tale riguardo e che costituiscono una base per il rilancio degli sforzi mirati alla conclusione dell'accordo di associazione,
B. considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, deve ancora essere firmato e ratificato; considerando che l'articolo 2 di tale accordo stabilisce che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale dell'accordo,
C. considerando che Muhannad al-Hassani, un noto avvocato specializzato nella difesa dei diritti umani e Presidente dell'Organizzazione siriana per i diritti umani (Swasiah), è stato arrestato dalle autorità siriane il 28 luglio 2009; considerando che è stato successivamente trasferito al palazzo di giustizia di Damasco, dove è stato interrogato e formalmente accusato di "indebolimento del sentimento nazionale" e di "diffusione di notizie false" in un'udienza a porte chiuse alla quale non é stato concesso l'accesso al suo avvocato,
D. considerando che Muhannad al-Hassani ha partecipato al controllo delle condizioni di detenzione in Siria e in particolare delle prassi giudiziarie della Corte suprema di sicurezza dello Stato, i cui processi, secondo un rapporto pubblicato da Human Rights Watch nel febbraio 2009, non sono conformi alle norme internazionali; considerando che Muhannad al-Hassani è stato interrogato in varie occasioni prima del suo arresto e che gli interrogatori vertevano essenzialmente sui suoi interventi nel settore dei diritti umani e della difesa dei prigionieri politici,
E. considerando che il Parlamento e il suo Presidente sono già intervenuti ripetutamente per ottenere la liberazione dei difensori dei diritti umani, dei parlamentari e degli altri esponenti politici detenuti nelle carceri siriane, tra cui Michel Kilo e Mahmoud Issa; considerando che il Parlamento accoglie con favore tutte le iniziative coronate da successo, prese da attori siriani e internazionali per la liberazione dei difensori dei diritti umani,
F. considerando che la legge di emergenza in vigore dal 1963 limita effettivamente l'esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini; considerando che in passato le autorità siriane hanno impedito a Muhannad al-Hassani e ad altri avvocati specializzati nella difesa dei diritti umani di recarsi all'estero per partecipare a manifestazioni e a seminari di formazione sui diritti umani; considerando che si tratta di una prassi ormai consolidata che è utilizzata dalle autorità siriane per molestare e punire i difensori dei diritti umani,
1. esprime profonda preoccupazione per la detenzione di Muhannad al-Hassani, che sembra mirare a sanzionare le sue attività nel campo della difesa dei diritti umani, in particolare il controllo della Corte suprema di sicurezza dello Stato e delle condizioni di detenzione in Siria;
2. invita le autorità siriane a rilasciare immediatamente Muhannad al-Hassani e a garantire in ogni circostanza la sua integrità fisica e psicologica;
3. esprime profonda preoccupazione per la forte repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani in Siria e per la mancata realizzazione di progressi in relazione ai diritti umani da parte delle autorità siriane; auspica che la Siria, che potrebbe svolgere un importante ruolo di pacificazione nella regione, si impegni a migliorare e sostenere i diritti umani e la libertà di espressione nel paese;
4. invita le autorità siriane a porre fine alla politica di persecuzione e di molestie nei confronti dei difensori dei diritti umani e delle loro famiglie e a liberare immediatamente tutti i prigionieri di coscienza, i difensori dei diritti umani, inclusi Anwar al-Bunni e Kamal Labwani, e gli attivisti per la pace;
5. invita le autorità siriane a garantire un funzionamento trasparente del sistema giudiziario in particolare per quanto riguarda la Corte suprema di sicurezza dello Stato;
6. esorta le autorità siriane a rispettare rigorosamente la citata Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti come pure gli altri atti e norme internazionali in materia e a garantire che i detenuti nelle carceri siriane:
a)
siano trattati correttamente e non subiscano torture o altri maltrattamenti,
b)
beneficino in tempi rapidi di un diritto d'accesso regolare e illimitato ai propri familiari, avvocati e medici;
7. ribadisce la propria convinzione che la promozione dei diritti umani sia uno dei pilastri delle relazioni UE-Siria; accoglie con favore il proseguimento del dialogo tra l'Unione europea e la Siria e auspica che gli sforzi costanti portino a miglioramenti non solo per quanto riguarda la situazione economica e sociale in Siria, ma anche per quanto riguarda la situazione politica e dei diritti umani; invita la Presidenza svedese del Consiglio e la Commissione ad adottare una tabella di marcia, prima di procedere alla firma dell'accordo di associazione, che indichi chiaramente i miglioramenti della situazione dei diritti umani che si attende dalle autorità siriane;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana.