Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione allo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte della Comunità europea e all'esercizio dei suoi diritti e obblighi (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0326),
– visti l'articolo 175, paragrafo 1, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0092/2009),
– visti l'articolo 55, l'articolo 90, paragrafo 8, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0026/2009),
1. approva l'adesione allo Statuto;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0377),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0134/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0018/2009),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Delega dei compiti di analisi in laboratorio *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0424),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0160/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0017/2009),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Riduzione delle aliquote d'accisa a Madera e nelle Azzorre *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0259),
– visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0104/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0039/2009),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0129),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0102/2009),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0024/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0633),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0393/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0025/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Fornitura di servizi di media audiovisivi (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0185),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0041/2009),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0029/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Protezione dei lavoratori contro l'amianto (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (versione codificata) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))
– vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0071),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0206/2009),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0033/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (versione codificata) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0873),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0033/2009),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0028/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (versione codificata) (COM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0125),
– visto l'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0005/2009),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0031/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di pollame e uova da cova (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (versione codificata) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0227),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0048/2009),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0027/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))
– vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2009)0235),
– visti gli articoli 37 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0045/2009),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0032/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Accordo CE/Mauritius sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0048),
– visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0015/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0019/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Mauritius.
Accordo CE/Seychelles sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0052),
– visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0012/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0012/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica delle Seychelles.
Accordo CE/Barbados sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e le Barbados (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0050),
– visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0017/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0013/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Barbados.
Accordo CE/Saint Christopher e Nevis sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher e Nevis (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0053),
– visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0013/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0014/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione di Saint Christopher e Nevis.
Accordo CE/Antigua e Barbuda sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0049),
– visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0016/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0015/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Antigua e Barbuda.
Accordo CE/Bahamas sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0055),
– visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0014/2009),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0016/2009),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Commonwealth delle Bahamas.
Progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009: terremoto in Italia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, terremoto in Italia, sezione III – Commissione (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))
– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, definitivamente adottato il 18 dicembre 2008(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 9/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 28 agosto 2009 (COM(2009)0448),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009 stabilito dal Consiglio il 9 ottobre 2009 (14265/2009 – C7-0214/2009),
– visti l'articolo 75 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0023/2009),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 9 al bilancio generale 2009 ha per oggetto:
–
la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 493 780 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento in relazione alle conseguenze del terremoto che ha colpito l'Italia nell'aprile 2009,
–
una corrispondente riduzione degli stanziamenti di pagamento complessivi per 493 780 000 EUR sulle seguenti linee di bilancio:
05 04 02 01 – Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento – Regioni obiettivo n. 1 (2000-2006); 06 02 06 – Programma "Marco Polo II"; 06 04 06 – Programma quadro per la competitività e l'innovazione – Programma "Energia Intelligente - Europa"; 06 06 01 02 – Ricerca nel settore dell'energia - Impresa comune "Celle a combustibile e Idrogeno" (FCH); 06 06 02 01 – Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l'aeronautica); 06 06 02 03 – Impresa comune SESAR; 06 06 05 02 – Completamento del sesto programma quadro CE (2003-2006); 07 03 07 – LIFE+ (Strumento finanziario per l'ambiente – 2007-2013); 08 02 01 – Cooperazione – Sanità; 08 07 02 – Cooperazione – Trasporti – Impresa comune "Clean Sky"; 08 10 01 – Idee; 11 06 01 – Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) – Obiettivo n. 1 (2000-2006); e 11 06 04 – Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) – Escluso l'obiettivo n. 1 (2000-2006),
B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009 è inteso a inserire formalmente tali adeguamenti nel bilancio 2009,
1. prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 9/2009, che è il quinto bilancio rettificativo che concerne unicamente il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, così come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella dichiarazione comune approvata in occasione della riunione di concertazione del 17 luglio 2008;
2. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2009 senza modifiche;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0423 – C7-0113/2009),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG)(2),
– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0022/2009),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle rilevanti trasformazioni strutturali del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 in vista dell'assunzione di decisioni relative alla mobilitazione del Fondo,
C. considerando che la Germania ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria per casi di esuberi nel settore delle telecomunicazioni, in relazione ai lavoratori licenziati da Nokia GmbH nella regione di Bochum il 6 febbraio 2009(3) e che tale richiesta soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
2. sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i suoi strumenti per fare fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale; rileva, a tale riguardo, che il FEG può svolgere un ruolo essenziale nella reintegrazione dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;
3. ricorda che la mobilitazione del FEG sotto forma di stanziamenti di pagamento non dovrebbe compromettere il finanziamento del Fondo sociale europeo; esprime perplessità quanto alla possibilità di garantire la complementarità con altri strumenti esistenti, quale il Fondo sociale europeo;
4. si impegna a valutare il funzionamento e il valore aggiunto del FEG nel contesto della valutazione generale dei programmi e dei diversi altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006 nell'ambito del riesame del bilancio del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;
5. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
6. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(4), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze delle rilevanti trasformazioni strutturali del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni EUR.
(3) La Germania ha presentato una richiesta di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti effettuati da Nokia GmbH il 6 febbraio 2009. Tale richiesta è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 5 553 850 EUR.
(4) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla richiesta presentata dalla Germania,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2009, una somma pari a 5 553 850 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marek Siwiec, trasmessa dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia, in data 27 settembre 2006, e comunicata in seduta plenaria il 10 aprile 2008,
– avendo ascoltato Marek Siwiec, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visto l'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997,
– visto l'articolo 7 ter, paragrafo 1, della legge polacca sull'esercizio del mandato di deputato o senatore, del 9 maggio 1996,
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0030/2009),
A. considerando l'azione privata avviata in giudizio nei confronti di Marek Siwiec,
B. considerando che il momento scelto per l'avvio del procedimento giudiziario, ovvero una campagna elettorale che si svolge tre anni dopo il presunto reato, e le finalità prettamente politiche della persona promotrice dell'azione legale - come risulta in particolare dai documenti trasmessi al Presidente del Parlamento da tale persona e dalle sue affermazioni secondo le quali lo stesso sostiene di agire per conto dei cittadini che in generale si oppongono all'esercizio di un'attività pubblica da parte di Marek Siwiec - sembrano indicare che l'avvio del procedimento penale in questione costituisca un fumus persecutionis, in quanto esistono validi motivi per ritenere che le accuse all'on. Siwiec siano state mosse da un oppositore politico con l'obiettivo principale di danneggiare la sua attività di deputato al Parlamento europeo,
1. decide di non revocare l'immunità di Marek Siwiec;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia.