Indice 
Testi approvati
Giovedì 17 dicembre 2009 - Strasburgo
Mobilitazione dello strumento di flessibilità
 Quadro finanziario 2007-2013: finanziamento di progetti nel settore dell'energia nel quadro del piano europeo di ripresa economica (modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria)
 Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)
 Miglioramenti da apportare al quadro giuridico relativo all'accesso ai documenti in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona
 Bielorussia
 Violenza nella Repubblica democratica del Congo
 Uganda: proposta di legge contro l'omosessualità
 Libertà di espressione in Azerbaigian

Mobilitazione dello strumento di flessibilità
PDF 276kWORD 41k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità, in conformità del punto 27 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0660 – C7-0303/2009 – 2009/2207(BUD))
P7_TA(2009)0113A7-0080/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0660 – C7-0303/2009),

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 27,

–   visto la sua prima lettura del progetto di bilancio generale per l'esercizio 2010(2), del 22 ottobre 2009,

–   vista la dichiarazione sul finanziamento del piano europeo di ripresa economica, adottata il 2 aprile 2009 dalle tre istituzioni,

–   visti i risultati della riunione di concertazione del 18 novembre 2009,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0080/2009),

A.   considerando che le istituzioni dell'Unione europea ritengono indispensabile finanziare la seconda fase del piano europeo di ripresa economica (EERP),

B.   considerando che durante i negoziati di adesione la Bulgaria si è impegnata a chiudere la centrale nucleare di Kozloduy con il sostegno finanziario della Comunità nel periodo 2007-2009,

C.   considerando che la disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy continuerà anche dopo il 2009 e richiederà un finanziamento di 300 000 000 di EUR per il periodo 2010-2013,

D.   considerando che, nella riunione di concertazione del 18 novembre 2009, i due rami dell'autorità di bilancio hanno deciso di mobilitare lo strumento di flessibilità al fine di:

   integrare il finanziamento dell'EERP con un importo pari a 120 000 000 di EUR nel bilancio 2010;
   finanziare la disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy mediante un importo di 75 000 000 di EUR nel 2010;

1.   rileva che, nonostante la riassegnazione di fondi dai margini del 2009 e del 2010, il massimale della sottorubrica 1a non consentiva un finanziamento adeguato per il piano europeo di ripresa economica e la disattivazione della centrale di Kozloduy; accoglie pertanto con favore l'accordo, raggiunto in sede di concertazione, sul ricorso allo strumento di flessibilità a tali fini per un importo complessivo di 195 000 000 di EUR;

2.   deplora il fatto che la Commissione abbia presentato le esigenze di finanziamento per la centrale di Kozloduy solo nella lettera rettificativa n. 2/2010, vale a dire dopo la prima lettura del Parlamento, in cui quest'ultimo aveva fissato le sue priorità per il bilancio del 2010; ritiene che la presentazione tardiva della proposta, che ha generato una pressione supplementare sulla sottorubrica 1a, abbia notevolmente influito sulla dinamica dei negoziati per il bilancio 2010 e sulla capacità del Parlamento di portare avanti le proprie priorità politiche;

3.   ritiene tuttavia indispensabile mantenere gli impegni politici assunti nel protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione della Bulgaria all'Unione europea, e continuare pertanto a finanziare la disattivazione della centrale di Kozloduy nel 2010;

4.   sottolinea che l'ulteriore finanziamento della disattivazione della centrale di Kozloduy nel 2011-2013 non dovrebbe pregiudicare il finanziamento dei programmi e delle azioni pluriennali esistenti;

5.   approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

6.   incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità, in conformità del punto 27 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 27, quinto paragrafo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti a titolo della sottorubrica 1a, in occasione della riunione di concertazione del 18 novembre 2009, i due rami dell'autorità di bilancio hanno convenuto l'attivazione dello strumento di flessibilità al fine di integrare, oltre i massimali della sottorubrica 1a, il finanziamento previsto nel bilancio 2010 di:

   120 000 000 di EUR per il finanziamento di progetti nel settore energetico nell'ambito del piano europeo di ripresa economica;
   75 000 000 di EUR per la disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, lo strumento di flessibilità è utilizzato per fornire la somma di 195 000 000 di EUR in stanziamenti di impegno a titolo della sottorubrica 1a.

Tale importo è utilizzato per integrare il finanziamento di:

   120 000 000 di EUR per il finanziamento di progetti nel settore energetico nell'ambito del piano europeo di ripresa economica;
   75 000 000 di EUR per la disattivazione della centrale di Kozloduy.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2009)0051 e P7_TA(2009)0052.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Quadro finanziario 2007-2013: finanziamento di progetti nel settore dell'energia nel quadro del piano europeo di ripresa economica (modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria)
PDF 232kWORD 88k
Risoluzione
Allegato
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale - Finanziamento di progetti nel settore dell'energia nel quadro del piano europeo di ripresa economica (COM(2009)0662 – C7-0305/2009 – 2009/2211(ACI))
P7_TA(2009)0114A7-0085/2009

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0662 – C7-0305/2009),

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare i punti 21, 22, primo e secondo comma, e 23,

–   vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (2007-2013)(2),

–   viste le sue risoluzioni del 25 marzo 2009 sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013(3) e del 10 marzo 2009 sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2010(4),

–   vista la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 2 aprile 2009 sul finanziamento del piano europeo di ripresa economica,

–   vista la sintesi delle conclusioni della riunione di concertazione del 18 novembre 2009,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0085/2009),

1.   approva le conclusioni della riunione di concertazione del 18 novembre 2009;

2.   sottolinea che l'accordo raggiunto in merito alla revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 è il risultato della fruttuosa cooperazione interistituzionale attivata per reagire all'attuale crisi finanziaria ed economica degli Stati membri attraverso la promozione della solidarietà nel settore delle risorse energetiche, la promozione della banda larga nelle zone rurali e il sostegno al settore agricolo; nota che l'accordo muove dai principi enunciati nella succitata dichiarazione del 2 aprile 2009;

3.   concorda con il compromesso politico che permette di attivare vari strumenti di bilancio disponibili in base alle vigenti disposizioni finanziarie, fra cui la revisione del QFP 2007-2013 per gli anni 2009 e 2010 e il ricorso allo Strumento di flessibilità per consentire il pieno finanziamento del piano europeo di ripresa economica nel 2010; esprime soddisfazione per il fatto che nessuno stanziamento destinato a tale piano di ripresa è stato rinviato al 2011 e che non si avranno pertanto incidenze sulla procedura di bilancio relativa a questo esercizio;

4.   nota che dopo la revisione del QFP 2007-2013 per il finanziamento del piano di ripresa i margini rimasti disponibili alle sottorubriche 1a e 1b e alle rubriche 2 e 5 sono per il 2010 quanto mai stretti e lasciano scarso spazio di manovra per esigenze impreviste che dovessero intervenire nel corso dell'anno;

5.   rileva che i fondi necessari per lo smantellamento della centrale nucleare di Kozloduy sono stati reperiti solo per il 2010, mentre l'esigenza del sostegno finanziario dell'Unione europea continuerà fino al 2013, per un totale di 300 000 000 EUR (compresa la cifra resa disponibile a titolo del bilancio 2010); sottolinea che lo stanziamento di fondi per lo smantellamento della centrale nucleare di Kozloduy non deve compromettere il finanziamento dei programmi pluriennali e delle azioni della sottorubrica 1a;

6.   ritiene che l'attuale QFP 2007-2013 non corrisponda alle esigenze finanziarie dell'Unione europea; invita pertanto la Commissione a sottoporre senza indugio una proposta di revisione a medio termine dell'attuale QFP 2007-2013;

7.   approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.   incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale - Finanziamento di progetti nel settore dell'energia nel quadro del Piano europeo di ripresa economica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(5), e in particolare i punti 21 e 22, primo e secondo paragrafo, e il punto 23,

vista la proposta modificata della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)  In occasione della riunione di concertazione sul bilancio del 18 novembre 2009, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato le modalità per un finanziamento supplementare, nel quadro del Piano europeo di ripresa economica, di progetti nei settori dell'energia e di internet a banda larga nonché di investimenti destinati a rafforzare le operazioni relative alle "nuove sfide" individuate nel contesto della valutazione della riforma a medio termine del 2003 della politica agricola comune ("verifica dello stato di salute")(6). Detto finanziamento necessita una revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, conformemente ai punti 21, 22 e 23 dell'accordo interistituzionale, in modo tale da aumentare di 1 779 000 000 EUR a prezzi correnti il massimale degli stanziamenti di impegno a titolo della sottorubrica 1a per l'esercizio 2010.

(2)  L'aumento del massimale a titolo della sottorubrica 1a per l'esercizio 2010 sarà interamente compensato da una riduzione dei massimali degli stanziamenti di impegno a titolo delle rubriche 1a, 1b, 2, 3a e 5 per l'esercizio 2009 nonché dei massimali degli stanziamenti di impegno a titolo delle rubriche 1a, 2 e 5 per l'esercizio 2010.

(3)  Per mantenere un congruo rapporto tra impegni e pagamenti, saranno riveduti i massimali annuali degli stanziamenti di pagamento. Tale revisione sarà finanziariamente neutra.

(4)  L'allegato I all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza(7),

DECIDONO:

Articolo unico

L'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

(mio EUR - prezzi costanti 2004)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

2007-2013

1. Crescita sostenibile

50 865

53 262

55 879

56 435

55 400

56 866

58 256

386 963

1a Competitività per la crescita e l'occupazione

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 122

12 914

78 939

1b Coesione per la crescita e l'occupazione

42 461

43 667

43 861

43 855

44 094

44 744

45 342

308 024

2. Conservazione e gestione delle risorse naturali

51 962

54 685

51 023

53 238

52 528

51 901

51 284

366 621

di cui: spese correlate al mercato e pagamenti diretti

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

1 988

10 765

3a Libertà, sicurezza e giustizia

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3b Cittadinanza

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. L'Unione europea come attore globale

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Amministrazione (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 255

7 400

7 610

49 531

6. Compensazioni

419

191

190

800

STANZIAMENTI DI IMPEGNO TOTALI

117 277

122 683

122 022

125 184

124 167

125 643

127 167

864 143

in percentuale dell'RNL

1,08%

1,09%

1,06%

1,06%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

STANZIAMENTI DI PAGAMENTO TOTALI

115 142

119 805

109 091

119 245

116 884

120 575

119 784

820 526

in percentuale dell'RNL

1,06%

1,06%

0,95%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Margine disponibile

0,18%

0,18%

0,29%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Le spese per le pensioni incluse al di sotto del massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, entro il limite di 500 000 000 EUR a prezzi 2004 per il periodo 2007-2013.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 132 del 29.5.2009, pag. 8.
(3) Testi approvati, P6_TA(2009)0174.
(4) Testi approvati, P6_TA(2009)0095 e P6_TA(2009)0096.
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(6) COM(2008)0800, COM(2008)0859, COM(2009)0171 e GU L 132 del 29.5.2009, pag. 8.
(7) A tal fine, le cifre risultanti da tale accordo sono convertite in prezzi 2004.


Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)
PDF 340kWORD 99k
Risoluzione
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (11902/2009 – C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) e lettere rettificative n. 1/2010 (SEC(2009)1133 - 14272/2009 - C7-0215/2009), 2/2010 (SEC(2009)1462 – 16328/2009 - C7-0292/2009) e 3/2010 (SEC(2009)1635 – 16731/2009 - C7-0304/2009) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010
P7_TA(2009)0115A7-0083/2009

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 314, paragrafo 9,

–   visto il protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, allegato al trattato di Lisbona, in particolare gli articoli 3 e 5,

–   visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafi da 1 a 6,

–   visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177, paragrafi da 1 a 6, e l'articolo 106 A,

–   vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2),

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)(3) e in particolare il Quadro finanziario pluriennale previsto nella sua parte I e definito nel suo allegato I,

–   visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 stabilito dal Consiglio il 13 luglio 2009 (C7-0127/2009),

–   vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (C7-0127/2009) e sulla lettera rettificativa n.  1/2010 (SEC(2009)1133 – 14272/2009 – C7-0215/2009) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010(4),

–   vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione I – Parlamento europeo, Sezione II – Consiglio, Sezione IV – Corte di giustizia, Sezione V – Corte dei conti, Sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, Sezione VII – Comitato delle regioni, Sezione VIII – Mediatore europeo, Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (C7-0128/2009)(5),

–   vista la lettera rettificativa n. 2/2010 (SEC(2009)1462 –16328/2009 – C7–0292/2009) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010,

–   vista la lettera rettificativa n. 3/2010 (SEC(2009)1635 – 16731/2009 – C7–0304/2009) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (sezione II – Consiglio),

–   visti i suoi emendamenti e le sue proposte di modificazione del 22 ottobre 2009 al progetto di bilancio generale(6),

–   viste le modifiche del Consiglio del 18 novembre 2009 agli emendamenti e alle proposte di modificazione al progetto di bilancio generale approvati dal Parlamento,

–   visto l'esito della riunione di concertazione di bilancio del 18 novembre 2009,

–   vista l'esposizione del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti gli emendamenti e le proposte di modificazione al progetto di bilancio generale approvati dal Parlamento,

–   visti gli articoli da 75 ter a 75 sexies del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0083/2009),

Risultato globale della concertazione di bilancio

1.   rammenta le sue priorità politiche per il bilancio 2010 definite in prima istanza nelle sue risoluzioni del 10 marzo 2009 sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2010 – Sezione III – Commissione e altre sezioni e successivamente elaborate nella risoluzione del 22 ottobre 2009 sul progetto di bilancio generale per l'esercizio 2010 – Sezione III – Commissione e altre sezioni; sottolinea che tali priorità costituiscono i principi ispiratori della propria strategia per la concertazione di bilancio con il Consiglio sul bilancio 2010 e la propria valutazione del quadro finanziario per il 2010;

2.   plaude all'accordo globale sul bilancio 2010, raggiunto nel corso della consueta riunione di concertazione di bilancio con il Consiglio, il 18 novembre 2009, prima dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del piano europeo di ripresa economica; rileva, di conseguenza, che l'estrema esiguità dei margini disponibili al di sotto dei massimali di tutte le rubriche del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il bilancio 2010 potrebbe creare difficoltà nell'eventualità di imprevisti che richiedano un intervento a carico del bilancio nel corso del 2010;

3.   rammenta che dal 2007 l'autorità di bilancio è stata più volte costretta a rivedere l'attuale QFP 2007-2013 e l'AII, al fine di reperire le risorse finanziarie sufficienti per il finanziamento delle politiche non adeguatamente preventivate o impreviste nel quadro finanziario approvato nel 2006;

4.   sottolinea l'estrema esiguità dei margini disponibili in base alla programmazione finanziaria pubblicata dalla Commissione nel maggio 2009 per gli esercizi 2011-2013; rileva che ciò impedirà alle istituzioni dell'Unione europea di adottare qualsiasi nuova iniziativa politica significativa negli ambiti definiti prioritari dal neodesignato Presidente della Commissione, tra i quali, ad esempio, il contrasto ai cambiamenti climatici o la strategia "UE 2020"; sottolinea inoltre che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, saranno potenziate a livello di Unione diverse politiche, il che renderà necessari ulteriori finanziamenti comunitari; chiede di conseguenza alla nuova Commissione di pubblicare senza indugio una relazione sul funzionamento dell'AII, come previsto nella dichiarazione 1 ad esso allegata, unitamente ad un adeguamento, un riesame e una revisione dell'attuale QFP 2007-2013, tra cui una sua proroga al 2015-2016;

5.   rammenta che la Commissione europea dovrebbe altresì dare avvio alla procedura per il nuovo QFP, come previsto nella dichiarazione 3 dell'AII, onde avviare un opportuno dibattito pubblico e aperto sul prossimo QFP;

6.   deplora la mancata disponibilità del Consiglio ad incrementare la dotazione dei programmi in corso rientranti nella sottorubrica 1a "Competitività per la crescita e l'occupazione", in modo tale da potenziare ulteriormente le risorse di cui abbisogna l'Unione europea per affrontare la crisi attuale; ritiene che tale sottorubrica vada sottoposta a un'analisi approfondita e, se del caso, a una revisione onde garantire che consegua i suoi obiettivi negli anni a venire;

7.   rammenta le risoluzioni congiunte concordate, che sono allegate alla presente risoluzione; ne ha tenuto conto in sede di preparazione dei propri emendamenti per la seconda lettura;

8.   in relazione agli importi complessivi, decide di fissare a 141 452 827 822 EUR l'importo definitivo degli stanziamenti d'impegno, pari all'1,2% dell'RNL dell'Unione europea; decide inoltre di fissare a 122 937 000 000 EUR l'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento, pari allo 1,04% dell'RNL dell'Unione; osserva che tale importo lascia un margine sostanziale di 11 220 000 000 EUR al di sotto del massimale dei pagamenti previsto dal QFP per il 2010;

9.   ritiene che l'attuale livello dei pagamenti non contribuisca a ridurre il divario tra il livello degli impegni e quello dei pagamenti; sottolinea la propria preoccupazione per le conseguenze che una tale situazione potrebbe avere sull'andamento globale degli impegni non ancora liquidati (reste à liquider – RAL) che, stando alla relazione 2008 della Corte dei conti, ammontano a 155 miliardi di EUR, e la necessità di invertire questa tendenza nei futuri esercizi finanziari;

10.   rammenta la dichiarazione del Consiglio del 10 luglio 2009, in cui si chiede alla Commissione di presentare un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti di pagamento "inclusi nel bilancio 2010 si rivelassero insufficienti per coprire le spese che rientrano nella sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), nella sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione), nella rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali) e nella rubrica 4 (L'UE quale attore globale)";

11.   prende atto della lettera di eseguibilità della Commissione per quanto riguarda gli emendamenti al progetto di bilancio approvati dal Parlamento in prima lettura; decide di creare nuove linee di bilancio dedicate ai cambiamenti climatici, all'iniziativa "Small Business Act" (SBA) e alla strategia comunitaria per il Mar Baltico; decide di tener conto, in sede di seconda lettura del bilancio, di alcune osservazioni formulate dalla Commissione, sebbene intenda comunque conformarsi alle proprie decisioni di prima lettura;

Piano europeo di ripresa economica

12.   sottolinea che il finanziamento della seconda fase del piano europeo di ripresa economica costituiva una priorità per il Parlamento; rammenta di aver modificato in tal senso il progetto di bilancio del Consiglio, dando impulso alla crescita economica, alla competitività, alla coesione e alla tutela del lavoro; invita la Commissione ad adoperarsi affinché tutti i progetti da finanziare nell'ambito del piano di ripresa siano pienamente compatibili con la vigente legislazione europea in materia ambientale;

13.   accoglie con soddisfazione l'accordo con il Consiglio sul piano europeo di ripresa economica, quale obiettivo fondamentale del bilancio 2010, e plaude in particolare al fatto che ha permesso di ultimare la seconda fase del suo finanziamento nel 2010, a conferma del fatto che il bilancio dell'Unione europea è uno strumento che contribuisce a superare la recente crisi economica; sottolinea che la propria azione era intesa a privilegiare i cittadini europei, dimostrando in tal modo che l'Unione europea non è all'origine del problema ma che, al contrario, può essere determinante per risolverlo; si compiace del ricorso agli strumenti contemplati dall'AII al fine di garantire il finanziamento del suddetto piano, in particolare i punti dal 21 al 23, e del ricorso allo strumento di flessibilità ai sensi del punto 27 dell'AII; ricorda, in tale contesto, che il Consiglio non ha presentato sul tema una sua proposta nel corso della sua prima lettura;

Il trattato di Lisbona

14.   approva la dichiarazione comune sulla continuità della procedura di bilancio 2010 concordata tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nel corso della concertazione di bilancio del 18 novembre 2009, con la quale le tre istituzioni riconoscono i risultati delle precedenti decisioni adottate durante le varie fasi della procedura di bilancio, come se fossero state prese già in forza dei poteri conferiti loro dal trattato di Lisbona;

15.   sottolinea la necessità di dotare l'Unione europea di mezzi finanziari adeguati per varare provvedimenti efficaci onde rispondere alle vecchie e nuove esigenze ai fini dell'attuazione delle politiche comunitarie legate al trattato di Lisbona; chiede alla Commissione di tener conto degli impegni di bilancio assunti come pure delle loro incidenze finanziarie pluriennali in sede di presentazione delle proposte relative all'adeguamento, al riesame e alla revisione dell'attuale QFP 2007–2013 e al finanziamento delle politiche comunitarie connesse al trattato di Lisbona; invita la nuova Commissione a impegnarsi chiaramente a venire incontro a tale richiesta;

16.   constata il conseguimento di un accordo sul finanziamento del Consiglio europeo per l'esercizio finanziario 2010; rammenta la necessità di introdurre una nuova sezione per il suo finanziamento, come previsto all'articolo 316 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

17.   rammenta la propria risoluzione sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona; sottolinea che dette misure non dovrebbero discostarsi dai principi di bilancio fissati per la procedura di bilancio annuale; propone di esaminare contemporaneamente tutte le modifiche al regolamento finanziario nel corso della sua revisione triennale prevista per il 2010;

Sottorubrica 1a

18.   si compiace dei finanziamenti per lo smantellamento della centrale nucleare di Kozloduy per il 2010 grazie al ricorso allo strumento di flessibilità; rammenta che la questione non è stata originariamente prevista nell'ambito del vigente QFP; ritiene tuttavia che, trattandosi di una nuova voce di bilancio, la questione debba essere risolta nell'ambito di un adeguato finanziamento pluriennale, il che dovrebbe avvenire nel contesto delle prossime proposte di bilancio;

19.   deplora gli ulteriori tagli apportati dal Consiglio alle linee di sostegno alla strategia di Lisbona, che si fonda su una decisione del Consiglio europeo; sottolinea che si tratta dell'esatto opposto di quanto si sarebbe dovuto fare per affrontare l'attuale crisi economica; intende invece appoggiare tali linee seppur in maniera limitata;

20.   chiede che siano pienamente utilizzati gli stanziamenti disponibili per le attività e le politiche nell'ambito della sottorubrica 1a, che promuovono la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro, tra cui nuovi posti di lavoro legati all'economia verde, e offrono soluzioni per i cittadini europei, garantendo in particolare una maggiore sicurezza energetica, aumentando il sostegno per la ricerca e l'innovazione, segnatamente le tecnologie per l'energia pulita rinnovabile, promuovendo le piccole e medie imprese e rafforzando la formazione continua; ribadisce l'importanza di ottimizzare l'attuazione dei programmi quadro ed esorta la Commissione ad agire, relativamente a detti problemi di attuazione, sulla base delle osservazioni del Parlamento così come espresse nei paragrafi da 113 a 123 della risoluzione approvata nel quadro della procedura di concessione del discarico alla Commissione per l'esercizio 2007(7)) , segnatamente semplificando le procedure di riscossione mediante l'utilizzo di idonee procedure forfettarie e tenendo conto della buona fede e delle legittime aspettative dei beneficiari;

Sottorubrica 1b

21.   esprime rammarico e stupore per i tagli di bilancio apportati dal Consiglio in un periodo in cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione potrebbero essere utilizzati per stimolare una crescita e una ripresa economica sostenibili; ricorda di aver incrementato gli stanziamenti di pagamento iscritti sulle linee principali per migliorare l'attuazione della politica strutturale negli Stati membri, onde amplificare gli effetti del piano di ripresa a vantaggio di tutti i cittadini europei;

22.   esprime inquietudine per il basso tasso di esecuzione dei pagamenti relativi ai programmi quadro di ricerca nel 2009 e si propone di monitorarne l'attuazione nel 2010 in uno spirito costruttivo; invita la Commissione a tale proposti a proseguire la buona cooperazione nell'attuazione delle fasi successive di tali programmi;

23.   sottolinea che il livello insufficiente di attuazione delle politiche strutturali e di coesione è dovuto principalmente alla scarsa flessibilità del sistema di regole e di requisiti complessi imposti dalla Commissione e dagli Stati membri;

24.   accoglie con favore la dichiarazione congiunta in cui si chiede la semplificazione e un impiego più mirato dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione al fine di ovviare più agevolmente agli effetti della crisi economica; rammenta la possibilità di adeguamento e di revisione dei programmi operativi creati a tal fine, ponendo nel contempo una maggiore enfasi su un impiego più giudizioso dei fondi in questione a sostegno delle politiche comunitarie e nazionali di contrasto al cambiamento climatico;

Rubrica 2

25.   plaude all'accordo raggiunto con il Consiglio sul sostegno supplementare a favore del settore lattiero, attualmente in crisi, che dovrebbe raggiungere l'importo di 300 milioni di EUR, come richiesto dal Parlamento; ritiene che l'assenso del Consiglio rappresenti l'applicazione dello "spirito del trattato di Lisbona", in quanto garantirà al Parlamento parità di competenze in materia di spesa agricola; deplora il mancato accoglimento della richiesta del Parlamento di istituire un fondo permanente dell'Unione europea per il latte, inteso ad aiutare il settore in questione mediante interventi di ristrutturazione; chiede tuttavia alla Commissione di riesaminare la necessità di misure alternative o supplementari alla luce dell'andamento del mercato e della relazione del Gruppo di esperti di alto livello sul latte, al fine di sostenere il processo di ristrutturazione per i produttori di latte; rinnova la propria richiesta di creare una linea di bilancio che istituisca permanentemente un Fondo per il latte;

26.   rammenta che la lotta ai cambiamenti climatici resterà una delle maggiori priorità dell'Unione europea, come dimostrato dalla conferenza di Copenaghen del dicembre 2009; ritiene tuttavia che tale priorità non si rifletta in misura sufficiente nel bilancio dell'Unione europea e intende pertanto dare maggiore risalto a questa politica fondamentale; invita la nuova Commissione a presentare una proposta di finanziamento a seguito della conferenza sui cambiamenti climatici;

Sottorubrica 3a

27.   è consapevole dell'auspicio dei cittadini europei di un'Europa sicura e plaude all'incremento delle risorse destinate a questa sottorubrica rispetto al bilancio 2009; è altresì consapevole che tutti i paesi dell'Unione debbono affrontare numerose sfide legate alle politiche finanziate a titolo della sottorubrica in oggetto;

28.   sottolinea l'importanza di stanziare ulteriori risorse nel bilancio dell'Unione europea per la gestione dell'immigrazione regolare e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, affrontando nel contempo il problema dell'immigrazione irregolare, nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali e degli accordi internazionali, e rafforzando la protezione delle frontiere, potenziando altresì il Fondo europeo per i rimpatri e il Fondo europeo per i rifugiati, onde promuovere la solidarietà tra gli Stati membri;

Sottorubrica 3b

29.   rammenta che la sottorubrica 3b copre politiche fondamentali aventi un'incidenza diretta sulla vita quotidiana dei cittadini europei; è contrario ai tagli apportati dal Consiglio nella sottorubrica in oggetto e condivide l'impostazione adottata dalle commissioni specializzate volta a garantire la fondatezza dell'aumento degli stanziamenti;

Rubrica 4

30.   ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'esiguo margine di manovra imputabile al sottofinanziamento cronico di una rubrica che è costantemente sotto pressione in ragione delle crisi che si verificano nei paesi terzi;

31.   invita il Consiglio europeo a non assumersi impegni politici ambiziosi che implicano un maggiore sostegno finanziario dell'Unione europea senza prevedere al tempo stesso i necessari stanziamenti, quando esiste una clamorosa contraddizione con i fondi disponibili nei limiti del massimale annuale del QFP in vigore;

32.   sottolinea l'importanza dell'Unione europea per coadiuvare i paesi in via di sviluppo nella lotta al cambiamento climatico; prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009 secondo cui l'Unione europea e i suoi Stati membri sono pronti a contribuire con finanziamenti rapidi di 2,4 miliardi di EUR all'anno per il periodo 2010-2012; sottolinea tuttavia la necessità di ottenere informazioni sulla partecipazione e sulla contribuzione dal bilancio dell'Unione europea durante il 2011 e il 2012; sottolinea la necessità che il finanziamento della lotta al cambiamento climatico provenga da fondi supplementari e non da tagli agli attuali aiuti allo sviluppo, affinché l'Unione europea possa onorare il proprio impegno a conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

33.   plaude alla creazione del Servizio europeo per l'azione esterna, che deve essere urgentemente posto sotto il controllo parlamentare sia in termini di bilancio che di controllo del bilancio; ribadisce a tale proposito la propria richiesta di una comunicazione globale e tempestiva riguardo a una strategia generale per l'attuazione del Servizio per l'azione esterna, che includa i piani della futura cooperazione con il Parlamento europeo e la Presidenza del Consiglio, nonché le stime del fabbisogno di personale e dei costi amministrativi e altri requisiti, unitamente agli eventuali risparmi grazie alle sinergie ottenibili da un uso comune delle strutture e del personale;

34.   invita la nuova Commissione a tener conto quanto prima dei punti sopramenzionati per affrontare i problemi della rubrica 4 all'atto di proporre una revisione dell'attuale QFP 2007-2013;

35.   continua a fare affidamento sul sostegno al processo di pace in Palestina e alle necessità di ricostruzione nella Striscia di Gaza; invita la Commissione a indicare quali misure ha adottato per ridurre al minimo i rischi che i progetti e i programmi finanziati a titolo di questa linea di bilancio siano utilizzati da organizzazioni terroristiche, o siano dirottati verso le stesse per perpetrare attentati terroristici, o generino una burocrazia inefficiente, nonché a precisare se una parte degli aiuti è destinata alla ricostruzione di edifici o infrastrutture che erano stati finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri e successivamente danneggiati da interventi militari;

36.   ritiene che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico sia una sfida cruciale per l'Unione; accoglie pertanto con favore la firma del progetto Nabucco da parte di tutti i paesi partecipanti e si attende che ciascuno di essi dia prova di coerenza nella valutazione di altri progetti che potrebbero compromettere il progetto Nabucco;

37.   sottolinea la necessità di destinare risorse sufficienti alla strategia dell'Unione europea per il Mar Baltico allo scopo di finanziare azioni che non possono essere finanziate a titolo di altre linee di bilancio (coordinamento, informazione e progetti pilota all'interno dei quattro pilastri del piano d'azione);

Rubrica 5 e altre sezioni

38.   accoglie con soddisfazione l'accordo raggiunto sulla rubrica 5, che dovrebbe garantire il funzionamento amministrativo delle istituzioni dell'Unione europea, contribuendo nel contempo, mediante uno storno di 126,5 milioni di EUR, al completamento del finanziamento per il piano europeo di ripresa economica;

39.   sottolinea, allo stesso tempo, che l'esiguo margine della rubrica 5 per il 2010, imputabile anche al predetto storno di stanziamenti, comporterà la necessità di una gestione finanziaria rigorosa da parte delle istituzioni nel 2010, onde utilizzare le risorse disponibili in maniera prudente ed economicamente efficace;

40.   conviene sul fatto che, per l'impiego del margine disponibile, occorra privilegiare il finanziamento delle eventuali spese supplementari direttamente imputabili all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sebbene soltanto previo esame approfondito delle attuali risorse e necessità e degli eventuali risparmi supplementari da parte di tutte le istituzioni;

41.   constata che l'adozione della lettera rettificativa n. 3/2010 relativa alla sezione II (Consiglio) è stata approvata per un importo di 23,5 milioni di EUR, lasciando un margine di 72 milioni di EUR nella rubrica 5 per il 2010; si rammarica che il Consiglio abbia presentato tale proposta senza tenere conto del fabbisogno amministrativo di tutte le istituzioni e prima di averne acquisito una visione globale;

42.   in tale contesto, richiama l'attenzione sulla dichiarazione congiunta relativa alla rubrica 5, che copre i punti precedenti e fungerà da base per garantire i finanziamenti necessari per un eventuale fabbisogno supplementare del Parlamento europeo e delle altre istituzioni; sottolinea che un tale esercizio dovrebbe essere motivato esclusivamente da nuove funzioni derivanti dal trattato e soltanto previo esame approfondito dell'uso e delle possibilità di riorganizzare gli attuali accordi e posti; sottolinea inoltre, per la propria sezione del bilancio e in relazione alla possibilità di siffatte esigenze supplementari, la necessità di garantire una ripartizione equa delle risorse fra il Segretariato generale, i gruppi politici e i deputati;

43.   esorta tutte le istituzioni a coprire, nella misura del possibile, l'intero fabbisogno amministrativo imputabile all'adeguamento degli stipendi e delle pensioni a titolo degli stanziamenti attualmente iscritti in bilancio per ciascuna sezione;

44.   accoglie con favore la dichiarazione comune sulla politica immobiliare e ribadisce che tale ambito, che rappresenta una quota significativa delle spese amministrative dell'Unione europea, è di grande importanza per garantire un impiego efficace e trasparente delle risorse disponibili; invita gli organi esecutivi di tutte le istituzioni ad attuare senza indugio i principi concordati;

45.   intende seguire da vicino, all'interno della propria sezione del bilancio, le questioni attinenti, tra l'altro, all'audizione concordata sulle risorse interne per l'informazione (uso e risorse impiegate), e alla "gestione delle conoscenze", così come su tutte le questioni riguardanti la Casa della storia europea, ivi incluse quelle relative a un eventuale cofinanziamento e possibile cooperazione su tale progetto; rammenta l'accordo raggiunto in proposito durante la riunione di concertazione interna di bilancio;

46.   decide di ripristinare interamente la propria posizione adottata in prima lettura per quanto riguarda le "altre istituzioni" per le ragioni espresse nella sua risoluzione in prima lettura;

Progetti pilota e azioni preparatorie

47.   ravvisa nei progetti pilota e nelle azioni preparatorie degli strumenti indispensabili che gli consentono di avviare nuove politiche nell'interesse dei cittadini europei; ha deciso di avvalersi integralmente degli importi previsti dall'AII per i progetti pilota (fino a un massimo di 40 milioni di EUR per esercizio finanziario) ma di conservare un importo per le azioni preparatorie (fino a un massimo di 100 milioni di EUR nell'AII, di cui al massimo 50 milioni possono essere destinati a nuove azioni preparatorie);

48.   ha dato precedenza all'attuazione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie che si trovano nel secondo o nel terzo anno di attuazione; intende monitorare attentamente la loro attuazione, come pure quella dei progetti e delle azioni posti in essere di recente nel corso dell'esercizio 2010;

o
o   o

49.   incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

50.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati nonché agli altri organi interessati.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONI APPROVATE NELLA RIUNIONE DI CONCERTAZIONE DEL 18 NOVEMBRE 2009

Dichiarazione comune sulla continuità della procedura di bilancio 2010

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto che fino al 30 novembre 2009 la procedura di bilancio per il bilancio 2010 è stata condotta ai sensi del trattato di Nizza.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, la procedura sarà espletata ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 9, creato da detto trattato, con la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo secondo cui il bilancio è definitivamente adottato.

Le tre istituzioni considerano la procedura di bilancio un continuum ai sensi dei due trattati summenzionati e convengono pertanto che le fasi della procedura espletate ai sensi del trattato di Nizza lo sono anche ai sensi dell'articolo 314 creato dal trattato di Lisbona.

Nell'attenersi a tale transizione, le tre istituzioni ritengono che l'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella riunione di concertazione del 18 novembre 2009, seguito dalla seconda lettura del Consiglio, sui bilanci 2009 e 2010 ed i risultati della seconda lettura del Parlamento europeo possa essere considerato nella sostanza come un accordo su un progetto di bilancio congiunto ai sensi dell'articolo 314 del TFUE, in piena osservanza del quadro finanziario pluriennale."

ALLEGATO 2

Dichiarazione comune sulla politica immobiliare delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea

"Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano le rispettive conclusioni sulla relazione speciale n. 2/2007 della Corte dei conti relativa alle spese immobiliari delle istituzioni e, nel riconoscere che i costi immobiliari rappresentano una parte notevole della spesa amministrativa globale delle istituzioni dell'Unione europea, ribadiscono che una sana gestione finanziaria delle spese immobiliari è essenziale.

Ribadiscono l'importanza di una cooperazione interistituzionale efficace in questo settore ed invitano le istituzioni a rafforzare ulteriormente tale cooperazione e, ogniqualvolta opportuno e senza ostacolare il funzionamento di ciascuna istituzione, condividere le strutture comuni. Esprimono soddisfazione per gli sforzi in tal senso già compiuti dalle istituzioni.

Sottolineano che l'elaborazione di strategie a lungo termine in materia di immobili è essenziale dal punto di vista di una pianificazione e di una gestione finanziaria sane.

Sottolineano che procedure trasparenti e controllabili sono essenziali per giungere a soluzioni efficaci ed efficienti e ad una sana gestione finanziaria.

Incoraggiano le istituzioni a continuare ad applicare ed intensificare le misure ambientali e di efficienza energetica nei rispettivi edifici, tra cui la certificazione in base a norme ambientali, ogniqualvolta sia appropriato e fattibile con le risorse disponibili, ed esprimono forte apprezzamento per i progressi già realizzati in tal senso.

Riguardo alle disposizioni del regolamento finanziario, segnatamente le consultazioni nel quadro dell'articolo 179, ritengono importantissimo ricevere a tempo debito tutte le informazioni relative al progetto necessarie per la presa di decisioni. Fatte salve le scadenze formali, queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dei due rami dell'autorità di bilancio in modo che possano prendere posizione senza essere condizionati dall'urgenza. Le informazioni dovrebbero comprendere valutazioni delle necessità e analisi dei costi-benefici per le varie alternative, con la definizione delle opzioni locazione o acquisto, nonché informazioni trasparenti sulle possibili alternative di finanziamento e la compatibilità con il QFP.

Si rallegrano per i lavori intrapresi dalla Commissione su metodi alternativi di finanziamento e attendono la relazione imminente.

Invitano i Segretari generali delle istituzioni a fornire informazioni complete sulle questioni immobiliari insieme al progetto preliminare di bilancio e alle relative previsioni.

Nel riconoscere le esigenze specifiche di ciascuna istituzione e le caratteristiche particolari di ciascun progetto, chiedono alle istituzioni di portare avanti i lavori volti all'armonizzazione di queste informazioni mediante definizioni e indicatori comuni, in modo da consentire i confronti tra le varie istituzioni per quanto riguarda superfici e costi immobiliari, nonché ad un'intesa comune sul metodo di calcolo dei costi annuali degli immobili suddivisi sull'intero periodo di utilizzazione. In tale contesto prendono atto con soddisfazione dell'accordo sugli orientamenti comuni per definire e misurare le superfici immobiliari, recentemente raggiunto in sede di gruppi di lavoro interistituzionali.

Rammentano che, ove possibile, tali osservazioni si applicano ugualmente alle situazioni specifiche delle agenzie esecutive e decentrate.

Prendono atto dell'eccellente cooperazione tra le istituzioni e le amministrazioni degli Stati membri ospitanti."

ALLEGATO 3

Dichiarazione comune sulla semplificazione e utilizzazione più mirata dei fondi strutturali e di coesione nel contesto della crisi economica

"Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano le dichiarazioni comuni delle tre istituzioni sull'attuazione della politica di coesione del novembre 2008 e dell'aprile 2009 e sottolineano la necessità di continuare ad accelerare l'attuazione dei fondi strutturali e di coesione. Prendono atto che il tasso di approvazione di sistemi di gestione e controllo e di grandi progetti è in progressivo miglioramento, ma ritengono che il ritmo di approvazione sia troppo lento. Esortano la Commissione a perseverare nella semplificazione delle procedure di attuazione in stretta cooperazione con gli Stati membri e, in particolare, ad accelerare l'approvazione di grandi progetti, riducendo così i tempi dei pagamenti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che tutte le possibilità offerte dall'utilizzazione dei fondi strutturali possano essere mobilitate per azioni più mirate che contribuiscano a superare gli effetti della crisi economica, in particolare azioni che sostengono crescita e competitività e limitano le perdite di posti di lavoro. Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che l'adattamento e la revisione dei programmi operativi è già possibile ai sensi del presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a permettere, mediante procedure efficaci e rapide, l'assunzione di tali richieste da parte degli Stati membri. Inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio rammentano l'importanza di utilizzare integralmente ed efficacemente gli stanziamenti disponibili."

ALLEGATO 4

Dichiarazione comune sulla rubrica 5

"Rilevando che l'adozione della lettera rettificativa n. 3/2010 concernente la sezione II - Consiglio - per finanziare il Consiglio europeo nel 2010 per un importo di 23,5 milioni di EUR fa salvo il ricorso al margine della rubrica 5 che rimane a 72 milioni di EUR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano che dato lo stretto margine della rubrica 5 nel 2010 e la necessità di assicurare pienamente il finanziamento del piano europeo di ripresa economica (EERP), la priorità per l'utilizzo del margine disponibile della rubrica 5 dovrebbe essere data al finanziamento della spesa supplementare direttamente derivante dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. A tale riguardo le tre istituzioni mireranno a coprire tutte le esigenze amministrative relative alle retribuzioni del personale con gli stanziamenti iscritti in bilancio nelle loro rispettive sezioni del bilancio 2010.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano le altre istituzioni a fare quanto in loro potere per finanziare le esigenze amministrative connesse alle retribuzioni del loro personale nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nelle loro rispettive sezioni del bilancio 2010. Le richieste di stanziamenti supplementari saranno valutate soltanto dopo che esse avranno dimostrato che tutte le possibilità di riassegnazione interna sono state esaurite."

ALLEGATO 5

Dichiarazione unilaterale della Commissione sullo smantellamento della centrale nucleare di Kozloduy

La Commissione ha preso atto del fatto che il Parlamento europeo ha sollevato la questione delle incidenze a livello di bilancio pluriennale della proposta di nuovo atto legislativo relativo alla proroga, fino al 2013, dei finanziamenti per lo smantellamento della centrale nucleare di Kozloduy.

La Commissione intende tener conto di tali incidenze in sede di valutazione del funzionamento dell'Accordo interistituzionale.

DICHIARAZIONE COMUNE

Misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in appresso denominati collettivamente "le istituzioni", hanno convenuto quanto segue:

1.  La presente dichiarazione è intesa a concordare le misure transitorie necessarie al fine di garantire la continuità dell'azione Unione europea e un'agevole transizione verso il nuovo quadro giuridico per la procedura di bilancio risultante dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

2.  Tali misure transitorie si applicheranno fino a quando non siano state stabilite norme corrispondenti nel quadro legislativo appropriato.

3.  La presente dichiarazione non altera le rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali definite nel trattato, né la legislazione secondaria.

I.CALENDARIO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

4.  Le istituzioni confermano l'intenzione di svolgere il trilogo sulle priorità di bilancio dell'anno in tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione e al più tardi in aprile.

5.  Le istituzioni convengono che il seguente calendario, ispirato all'attuale calendario pragmatico e ai requisiti della nuova procedura, si applicherà alla procedura di bilancio 2011:

–   la Commissione adotta il progetto di bilancio la 17a settimana (fine aprile) o al più tardi la 18a settimana (inizio maggio).

–  Il Consiglio completa la sua lettura entro la fine della 30a settimana (fine luglio) al più tardi.

Le istituzioni si incontrano per uno scambio di opinioni in tempo utile prima della lettura del Consiglio.

–  La commissione per i bilanci (COBU) del Parlamento europeo procede alla votazione entro la fine della 39ª settimana (fine settembre/inizio ottobre).

–  La plenaria del Parlamento europeo procede a votare la sua lettura la 42ª settimana (metà ottobre).

Fino alla convocazione del comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, modificare il progetto di bilancio a norma dell'articolo 314, paragrafo 2, del TFUE, compreso aggiornando le stime di spesa per l'agricoltura. La Commissione presenterà informazioni sugli aggiornamenti ai due rami dell'autorità di bilancio affinché li esaminino quanto prima.

Dopo la votazione e l'adozione di emendamenti da parte del Parlamento europeo, come previsto all'articolo 314, paragrafo 4, lettera c) del TFUE, il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca immediatamente una riunione del comitato di conciliazione. A tal fine:

   le istituzioni cooperano strettamente affinché il comitato di conciliazione possa concludere i suoi lavori entro 21 giorni dalla fine della 45a settimana (metà novembre);
   per preparare un accordo in sede di comitato di conciliazione su un testo comune, le istituzioni provvedono al tempestivo scambio della necessaria documentazione.

Quando il Comitato di conciliazione ha concordato un testo comune, il Parlamento europeo e il Consiglio si sforzeranno di approvare quanto prima i risultati del comitato di conciliazione a norma dell'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE, conformemente ai rispettivi regolamenti interni.

6.  A meno che le istituzioni non concordino un calendario alternativo, le future procedure di bilancio seguiranno un calendario analogo.

7.  Le istituzioni confermano l'intenzione di approvare, prima dell'adozione del progetto di bilancio per il 2011 da parte della Commissione, principi e modalità per la collaborazione nel quadro della procedura di bilancio, nonché per l'organizzazione del comitato di conciliazione."

II.COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE SUI BILANCI RETTIFICATIVI

Principi generali

8.  Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i principi in appresso per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini della loro celere ed efficiente adozione ed evitare, per quanto possibile, di dover convocare una riunione di concertazione per i bilanci rettificativi.

9.  Per quanto possibile, le istituzioni si sforzeranno di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

10.  La Commissione comunicherà in anticipo ai due rami dell'autorità di bilancio le possibili date di adozione dei progetti di bilancio rettificativi, senza pregiudicare la data finale di adozione.

11.  Conformemente al proprio regolamento interno, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si adopererà per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo la sua adozione.

12.  Per accelerare la procedura, i due rami dell'autorità di bilancio provvederanno a coordinare i rispettivi calendari, nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adopereranno pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi propedeutiche all'adozione del bilancio rettificativo.

I due rami dell'autorità di bilancio terranno contro della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l'anno in questione.

Cooperazione durante la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

13.  Le istituzioni coopereranno lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l'adozione dei bilanci rettificativi in una fase precoce della procedura.

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, ciascun ramo dell'autorità di bilancio, o la Commissione, possono proporre, prima di adottare una posizione definitiva sul bilancio rettificativo, di convocare un trilogo specifico, per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.

14.  Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente saranno sistematicamente inseriti all'ordine del giorno dei triloghi previsti per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenterà i progetti di bilancio rettificativi e i due rami dell'autorità di bilancio comunicheranno, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima del trilogo.

15.  Se si raggiunge un accordo durante un trilogo, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si impegna ad esaminare i risultati del trilogo nelle discussioni sul bilancio rettificativo conformemente al trattato e al proprio regolamento interno.

Cooperazione durante la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

16.  Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato.

17.  Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l'articolo 314, paragrafo 4, lettera c) del TFEU. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocato un trilogo.

   - Se in sede di trilogo si raggiunge un accordo, e fatto salvo l'accordo di ciascun ramo dell'autorità di bilancio sui risultati del trilogo, la conciliazione si chiuderà con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione.
   - Se in sede di trilogo non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori a seconda delle circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, se possibile, entro il termine di 21 giorni stabilito dall'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.

III.STORNI

18.  Mentre l'entrata in vigore del trattato di Lisbona lascia impregiudicate le disposizioni sugli storni decisi dalla Commissione e dalle altre istituzioni (in particolare, articoli 22 e 23 del regolamento finanziario), le istituzioni riconoscono che le disposizioni dell'articolo 24 del regolamento finanziario, basate sulla distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie, sono superate dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona a causa dell'abolizione di tale distinzione nel TFUE.

19.  In attesa della modifica delle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento finanziario, le istituzioni convengono sulla necessità di definire procedure operative atte a garantire che gli storni possano essere effettuati senza difficoltà. A tal fine concordano di applicare in via provvisoria l'attuale articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario, che riconoscono essere compatibile con le competenze conferite ai due rami dell'autorità di bilancio dal TFUE.

20.  Nella pratica la procedura di storno si svolge come segue:

   a) La Commissione presenta la sua proposta simultaneamente ai due rami dell'autorità di bilancio.
   b) L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo quanto disposto alla lettera c), fatto salvo quanto diversamente disposto al titolo I della parte seconda del regolamento finanziario.
   c) Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta della Commissione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno ad essi sottoposto.
  d) La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane:
   entrambi i rami dell'autorità di bilancio la approvano;
   uno dei due rami la approva e l'altro non interviene;
   entrambi i rami si astengono dall'intervenire o non prendono una decisione contraria alla proposta della Commissione.
  e) Il periodo di sei settimane di cui alla lettera d) è ridotto a 3 settimane, salvo domanda contraria di uno dei rami dell'autorità di bilancio, quando

o
   i) lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di EUR;
   ii) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di EUR.
   f) Se uno dei due rami dell'autorità di bilancio ha modificato lo storno mentre l'altro lo ha approvato o si è astenuto dall'intervenire, o se entrambi i rami hanno modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che la Commissione non ritiri la sua proposta."

(1) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
(2) GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) Testi approvati, P7_TA(2009)0051.
(5) Testi approvati, P7_TA(2009)0052.
(6) Testi approvati in quella data, Allegato.
(7) Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, sezione III – Commissione e Agenzie esecutive (GU L 255 del 26.9.2009, pag. 36).


Miglioramenti da apportare al quadro giuridico relativo all'accesso ai documenti in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sulla necessità di migliorare il quadro giuridico che regola l'accesso ai documenti in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, regolamento (CE) n. 1049/2001
P7_TA(2009)0116RC-B7-0191/2009

Il Parlamento europeo,

–   visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   viste le interrogazioni del 9 novembre 2009 alla Commissione e al Consiglio sulla necessità di migliorare il quadro giuridico dell'accesso ai documenti in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, regolamento (CE) n. 1049/2001 (O-0123/2009 - B7-0231/2009, O-0122/2009 - B7-0230/2009) e la relativa discussione in plenaria tenutasi il 15 dicembre 2009,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento,

A.   considerando che l'Unione "pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e che "ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto" (articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali),

B.   considerando che il trattato di Lisbona ha modificato "non soltanto la base giuridica del regolamento che disciplina l'accesso ai documenti, ma anche il contesto giuridico in cui il regolamento dovrà operare, in particolare per quanto riguarda la relazione tra le istituzioni dell'Unione e il cittadino"(1),

C.   considerando che detta relazione d'ora in avanti dovrebbe essere concepita sulla base dei principi democratici enumerati nel nuovo titolo II del TUE in cui si afferma che "l'Unione rispetta il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni" (articolo 9) e che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini" (articolo 10, paragrafo 3),

D.   considerando che la piena integrazione della Comunità europea nell'Unione europea, così come l'abolizione del regime intergovernativo che era ancora applicato alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, è una conseguenza della volontà degli Stati membri di "rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni" (Preambolo del TUE),

E.   considerando che, conformemente a tale nuovo quadro giuridico, tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, e non soltanto il Parlamento, il Consiglio o la Commissione (che erano già soggetti a tale obbligo in virtù dell'articolo 255 del vecchio trattato CE), sono ora tenuti a svolgere le loro attività nel modo più trasparente possibile (articolo 15, paragrafo 1, TFUE),

F.   considerando che, in base al TUE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea(2), la trasparenza e la partecipazione della società civile costituiscono condizioni essenziali per la promozione della buona governance delle istituzioni dell'Unione europea e, nel contempo, per "l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni",

G.   considerando che, in base ai principi fondamentali della democrazia, i cittadini hanno il diritto di conoscere e seguire il processo decisionale e che le istituzioni dell'Unione europea e i rappresentanti degli Stati membri in veste di membri del Consiglio dovrebbero garantire una maggiore trasparenza prima, durante e dopo il processo legislativo e non legislativo, onde permettere ai cittadini dell'Unione e ai parlamenti nazionali di avere una visione ad ampio raggio delle azioni portate avanti, dei relativi autori e delle ragioni che ne stanno alla base, e di controllare le attività dei loro rappresentanti,

H.   considerando che le istituzioni dell'Unione europea "danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori dell'azione dell'Unione" e che esse "mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le organizzazioni rappresentative e la società civile" (articolo 11, paragrafi 1 e 2, TUE),

I.   considerando che il trattato di Lisbona chiede di migliorare ulteriormente la trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti; che la giurisprudenza della Corte di giustizia è già stata molto utile nel chiarire alcune delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, per cui ora queste devono essere lette conformemente all'interpretazione favorevole all'accesso di dette disposizioni, abbracciata dal Parlamento in sede di adozione del regolamento; che il Parlamento non si piegherà ai tentativi della Commissione o del Consiglio di ridurre per via legislativa l'accesso del pubblico ai documenti o i diritti dei cittadini all'informazione,

J.   considerando che i principi dell'apertura e della trasparenza dovrebbero informare non solo il processo decisionale, ma anche il modo in cui un testo è redatto e accompagnato da tutte le informazioni necessarie a soddisfare i criteri di proporzionalità e di sussidiarietà, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea e dei parlamenti nazionali, e che questo dovrebbe valere anche per gli organi giurisdizionali; considerando che la trasparenza e l'accesso ai documenti devono inoltre essere garantiti per quanto riguarda le modalità di attuazione delle politiche dell'Unione europea a tutti livelli nonché le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell'Unione europea, come sancito nell'Iniziativa europea per la trasparenza della Commissione,

K.   considerando che la Corte di giustizia ha confermato che l'apertura e l'accesso all'informazione "nel consentire che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, contribuiscono a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini europei e ad accrescere la loro fiducia. Di fatto, è piuttosto la mancanza di informazioni e di dibattito che può suscitare dubbi nei cittadini, non solo circa la legittimità di un singolo atto, ma anche circa la legittimità del processo decisionale nel suo complesso" (cause riunite C-39/05 e C-52/05, punto 59),

L.   considerando che occorre adottare i tanto attesi provvedimenti giuridici, finanziari e operativi per fare in modo che tutti i documenti relativi a una specifica procedura legislativa siano resi accessibili in modo chiaro e tempestivo, indipendentemente dal fatto che essi provengano da servizi interni o da gruppi di interesse esterni; che tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili su un sito Internet interistituzionale che colleghi i registri interni delle istituzioni (come il rinnovato sito EUR-LEX dell'Ufficio delle pubblicazioni); e che le norme interne dovrebbero essere modificate di conseguenza e accordi interistituzionali vincolanti dovrebbero essere negoziati rapidamente sulla base dell'articolo 295 TFUE,

M.   considerando che i nuovi poteri dell'Unione europea e, in particolare, del Parlamento in settori quali gli accordi internazionali sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale richiedono un rafforzamento del quadro giuridico da stabilire agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, affinché la sicurezza dell'Unione europea possa essere adeguatamente salvaguardata pur concedendo nel contempo al Parlamento europeo il pieno diritto di controllo in qualità di rappresentante dei cittadini europei,

N.   considerando che vari Stati membri dell'Unione europea hanno già adottato leggi sulla libertà di informazione o norme generali che disciplinano l'accesso alle informazioni e ai documenti conservati da istituzioni pubbliche,

1.   ritiene che, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere aggiornato con urgenza:

   a) ampliandone l'ambito di applicazione a tutte le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione europea che attualmente non vi rientrano, come il Consiglio europeo, la Banca centrale europea, la Corte di giustizia europea, Europol e Eurojust;
   b) modificando le disposizioni concernenti le procedure legislative e non legislative secondo le nuove definizioni contenute nei Trattati;
   c) aggiornando, sulla base della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme che riguardano in particolare il trattamento dei documenti, delle informazioni e dei dati interni per garantire un più ampio accesso ai pareri del Servizio giuridico formulati nell'ambito del processo decisionale, ai documenti e alle informazioni relativi alle attività dei rappresentanti degli Stati membri in veste di membri del Consiglio - compresi gli atti, le proposte e gli emendamenti presentati, i resoconti delle riunioni, le posizioni assunte e i voti espressi in seno al Consiglio, anche nell'ambito dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti - la tutela dei dati personali e degli interessi commerciali, il contenuto dei registri delle istituzioni, ecc.;
   d) concedendo un accesso adeguato alle informazioni disponibili presso le istituzioni dell'Unione europea che consenta una valutazione obiettiva dell'applicazione delle norme, degli atti, delle misure e dei programmi dell'Unione europea negli Stati membri; garantendo una maggiore trasparenza finanziaria fornendo informazioni dettagliate sul bilancio dell'Unione europea, la sua esecuzione e i beneficiari dei finanziamenti e delle sovvenzioni dell'Unione europea;
   e) istituendo, nell'ambito di una procedura trasparente e nel pieno rispetto dei principi della democrazia e dello Stato di diritto, i principi generali e le restrizioni per motivi di interesse pubblico o privato che limitano l'accesso ai documenti da classificare come "segretissimi/Top secret", "segreti" o "riservati" al fine di tutelare gli interessi fondamentali dell'Unione europea (articolo 9 regolamento (CE) n. 1049/2001);
   f) definendo i principi che potrebbero essere sviluppati mediante accordi interistituzionali ai sensi dell'articolo 295 TFUE per attuare in modo coordinato il nuovo regolamento "Legiferare meglio";
   g) aumentando l'accessibilità dei documenti dell'Unione europea attraverso la creazione di sistemi di più facile utilizzo;
   h) garantendo che il Parlamento dia il buon esempio nell'Unione europea assicurando il massimo grado di apertura, trasparenza e accesso ai documenti;

2.   rileva che il 2 dicembre 2009, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione ha approvato la comunicazione (COM(2009)0665), che ha aggiornato la base giuridica della proposta originaria, ma ha evitato qualsiasi modifica del suo contenuto;

3.   deplora che, nonostante le chiare richieste avanzate l'11 marzo 2009:

   la Commissione non abbia elaborato una versione modificata della sua proposta legislativa COM(2008)0229 e, il 2 dicembre 2009, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, abbia approvato la comunicazione (COM(2009)0665) che si limita ad aggiornare la base giuridica della proposta originaria, evitando qualsiasi modifica del suo contenuto;
   il Consiglio abbia adottato il suo regolamento (decisione 2009/937/UE dell'1 dicembre 2009) nonché una revisione delle sue norme di sicurezza (documento 13885/1/09) e gli Stati membri stiano negoziando un accordo sulla tutela delle informazioni riservate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (documento 13886/09); intende procedere a una valutazione approfondita di tali testi per accertare che non incidano sul generale diritto di accesso dei cittadini o sulla cooperazione interistituzionale,

4.   invita l'attuale e la futura presidenza del Consiglio ad avviare immediatamente un dialogo interistituzionale a livello politico, in vista della stesura di un nuovo regolamento sull'accesso ai documenti entro, al più tardi, il 30 giugno 2010;

5.   valuta molto positivamente, in tale contesto, la riunione del Comitato interistituzionale sull'accesso ai documenti istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1049/2001, tenutasi il 15 dicembre 2009; prende atto delle sue conclusioni riguardanti, in particolare:

   a) lo svolgimento di riunioni regolari a livello politico, per la prima volta nel maggio 2010 e successivamente almeno una volta all'anno;
   b) l'istituzione di gruppi di lavoro tecnici, che comprendano in particolare esperti informatici, incaricati di esaminare la possibilità di raccogliere in un'unica pagina web i link ai siti che promuovono l'accesso dei cittadini ai documenti, la garanzia della complementarità dei registri pubblici delle istituzioni, il graduale ravvicinamento degli strumenti di ricerca esistenti e il miglioramento dell'accesso a tutti i documenti collegati a uno specifico fascicolo legislativo raggruppando tutti i documenti delle tre istituzioni relativi a tale fascicolo;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo del 10 ottobre 2009, paragrafo 3.
(2) Come citato dalla Corte di giustizia nella sentenza Turco (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P), il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che i vantaggi che derivano da una maggiore "trasparenza [sono] consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico".


Bielorussia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sulla Bielorussia
P7_TA(2009)0117RC-B7-0248/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 2 aprile 2009 sulla valutazione semestrale del dialogo UE-Bielorussia(1),

–   viste le conclusioni sulla Bielorussia raggiunte dal Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" nella riunione del 17 novembre 2009, che prevedono una sospensione ulteriore dell'applicazione del divieto di visto nei confronti di taluni funzionari bielorussi, incluso il Presidente Alexander Lukashenko, e la proroga delle misure restrittive sino all'ottobre del 2010,

–   vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2008 sul partenariato orientale (COM(2008)0823),

–   viste la dichiarazione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009 sul partenariato orientale e la dichiarazione congiunta del vertice di Praga sul partenariato orientale del 7 maggio 2009,

–   vista la dichiarazione della Commissione del 21 novembre 2006 sulla disponibilità dell'Unione europea a riallacciare i rapporti con la Bielorussia e il suo popolo nel quadro della politica europea di vicinato (PEV),

–   vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla pena di morte in Bielorussia del 29 ottobre 2009,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che nelle sue conclusioni sopracitate del 17 novembre 2009 il Consiglio riconosce che si profilano nuove opportunità di dialogo e di approfondimento della cooperazione tra l'Unione europea e la Bielorussia miranti a promuovere un effettivo avanzamento verso la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo, e ribadisce la sua disponibilità ad approfondire le relazioni dell'Unione europea con tale paese a condizione che siano compiuti ulteriori progressi verso la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto, nonché ad assistere la Bielorussia nel conseguimento di detti obiettivi,

B.   considerando che l'Unione europea vede nella Bielorussia un partner rispetto a questioni che spaziano dalla sicurezza energetica, ai trasporti, alla cooperazione culturale, all'ambiente e alla sicurezza alimentare,

C.   considerando che il Consiglio, dopo aver valutato gli sviluppi in Bielorussia a seguito della decisione adottata il 16 marzo 2009 conformemente ai termini fissati dalla sua posizione comune 2009/314/PESC, ha deciso di estendere le misure restrittive nei confronti di taluni funzionari bielorussi ma di sospendere l'applicazione delle restrizioni di viaggio verso l'Unione europea, in entrambi i casi fino all'ottobre del 2010,

D.   considerando che, dall'ottobre del 2008 a questa parte, sono stati compiuti alcuni passi positivi quali il rilascio di un certo numero di prigionieri politici e l'autorizzazione a distribuire due giornali indipendenti,

E.   considerando che, in risposta ai passi positivi compiuti dalla Bielorussia, la Commissione ha già avviato un dialogo più intenso con tale paese in settori quali l'energia, l'ambiente, le dogane, i trasporti e la sicurezza alimentare,

F.   considerando che il Consiglio ha incluso la Bielorussia nella sua decisione del 20 marzo 2009 sul partenariato orientale, iniziativa che la Commissione ha varato nella sopracitata comunicazione del 3 dicembre 2008 nella prospettiva di accelerare la cooperazione con un certo numero di paesi dell'Europa orientale; considerando altresì che uno degli obiettivi della partecipazione della Bielorussia al partenariato orientale e al suo ramo parlamentare Euronest è di intensificare la cooperazione tra detto paese e l'Unione europea, compresa la dimensione di contatto tra i cittadini,

G.   considerando che la Federazione internazionale dei giornalisti, sulla base della relazione della sua missione d'informazione a Minsk del 20-24 settembre 2009, intrapresa in collaborazione con numerose organizzazioni non governative (ONG) internazionali, non ha individuato progressi significativi a livello della libertà dei media in Bielorussia,

H.   considerando che la Bielorussia si è impegnata a tenere conto delle raccomandazioni formulate dall'OSCE e dal suo Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) sui miglioramenti da apportare alla propria legge elettorale al fine di allinearla alle norme internazionali in materia di elezioni democratiche, e a consultarsi con l'OSCE riguardo alle modifiche proposte; considerando altresì che l'Assemblea nazionale della Bielorussia ha recentemente approvato una riforma del codice elettorale senza aver prima consultato l'OSCE,

I.   considerando che la Bielorussia è l'unico paese europeo che ancora continua ad applicare la pena di morte; considerando inoltre che negli ultimi mesi sono state pronunciate nuove pene capitali,

J.   considerando che il 2 novembre 2009 il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che le relazioni con l'Unione europea quale potente partner consolidato rappresentano uno dei fattori fondamentali a garanzia dell'indipendenza e della sovranità della Bielorussia, come pure del suo sviluppo economico, scientifico e tecnologico,

1.   appoggia la decisione del Consiglio di prorogare le misure restrittive nei confronti di taluni funzionari bielorussi ma di mantenere nel contempo la sospensione dell'applicazione delle restrizioni di viaggio fino all'ottobre del 2010;

2.   sottolinea che il rafforzamento del dialogo politico e l'istituzione di un dialogo sui diritti dell'uomo tra l'Unione europea e la Bielorussia devono portare a risultati concreti e a progressi sostanziali nel campo delle riforme democratiche e del rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

3.   plaude alla partecipazione costruttiva e attiva della Bielorussia nel partenariato orientale, che costituisce un'iniziativa mirante al rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e alla promozione della cooperazione europea; ritiene che la partecipazione della Bielorussia al partenariato orientale costituisca la via da seguire per promuovere un dialogo più intenso con l'Unione europea e un riavvicinamento più profondo fondato sulla volontà e l'impegno della Bielorussia di conseguire detti obiettivi; accoglie con favore la cooperazione trilaterale tra Lituania, Bielorussia e Ucraina nel quadro del partenariato orientale, che dà la priorità a progetti riguardanti la gestione integrata delle frontiere, i trasporti e il transito, il patrimonio culturale e storico comune, la sicurezza sociale e la sicurezza energetica;

4.   invita la Commissione ad elaborare una proposta su un piano provvisorio comune per la Bielorussia inteso a definire priorità per le riforme, ispirato dai piani d'azione elaborati nel quadro della PEV, al fine di ridare vita alla procedura di ratifica dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Bielorussia attualmente sospesa; ritiene a questo proposito che l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Bielorussia, congelato dal 1997, dovrebbe essere riattivato una volta completate e attuate tutte le riforme politiche;

5.   invita la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a prendere in considerazione un aumento della loro assistenza finanziaria alla Bielorussia, prestando un'attenzione particolare alla situazione delle piccole e medie imprese, e riesaminando nel contempo il loro mandato al fine di incoraggiare la transizione della Bielorussia alla democrazia, a una società pluralistica e a un'economia di mercato; ritiene che questo eventuale sostegno finanziario dovrebbe essere subordinato alla realizzazione di progressi sostanziali nei settori sottoindicati;

6.   invita la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di misure per migliorare il clima imprenditoriale, gli scambi commerciali, gli investimenti, le infrastrutture energetiche e di trasporto nonché la cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e la Bielorussia; prende atto degli sforzi e dei risultati della Bielorussia nel contrastare gli effetti della crisi finanziaria ed economica e nel rafforzare il settore economico, attraverso l'allentamento delle barriere agli investimenti e la riforma dei diritti di proprietà e del settore privato;

7.   sottolinea che gli sforzi compiuti per far fronte al fenomeno della corruzione, aumentare la trasparenza e rafforzare lo Stato di diritto, che sono fondamentali per attrarre maggiori investimenti stranieri, non sono stati sufficienti;

8.   invita la Commissione ad elaborare raccomandazioni in vista della possibile adozione di direttive su accordi di agevolazione in materia di visti e in materia di riammissione con la Bielorussia, una volta che saranno state soddisfatte le condizioni richieste; ritiene che un'azione di questo tipo sia fondamentale per raggiungere i principali obiettivi della politica dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia, segnatamente promuovere i contatti interpersonali, far partecipare la Bielorussia ai processi europei e regionali e rendere irreversibile il processo di democratizzazione del paese;

9.   esorta in tale contesto il Consiglio e la Commissione a esaminare la possibilità di ridurre il costo dei visti per i cittadini bielorussi che entrano nello spazio Schengen e a semplificare la procedura per ottenere i visti; sottolinea che l'obiettivo a lungo termine è l'abolizione dell'obbligo del visto per gli spostamenti fra l'Unione europea e la Bielorussia; esorta le autorità bielorusse a firmare l'accordo sull'esenzione dall'obbligo del visto per i residenti nelle zone frontaliere con i paesi confinanti dell'Unione europea;

10.   condanna con fermezza i recenti rifiuti di concedere il visto di ingresso ad Agnieszka Romaszewska, un direttore del canale televisivo Belsat, a professori dell'Università di Bialystok, a Christos Pourgourides, membro del parlamento cipriota, e a Emanuelis Zingeris, membro del parlamento lituano;

11.   invita il Consiglio e la Commissione, qualora la Bielorussia compia importanti progressi nel corso del prossimo anno e soddisfi i criteri pertinenti, a esaminare la possibilità di abolire il divieto di viaggio in via permanente, nonché ad adottare misure che facilitino il progresso economico e sociale e ad accelerare il processo di reintegrazione della Bielorussia nella famiglia europea delle nazioni democratiche;

12.   osserva che occorre imprimere un nuovo slancio al dialogo reciprocamente fruttuoso tra la Bielorussia e l'Unione europea attraverso la cooperazione interparlamentare nel quadro di Euronest; osserva che la Bielorussia sarà invitata a partecipare pienamente e su un piano di parità all'Assemblea Euronest, che rappresenta la dimensione parlamentare del partenariato orientale, non appena avranno luogo elezioni libere ed eque al parlamento bielorusso e ritiene che fino a quel momento dovrebbero applicarsi disposizioni provvisorie;

13.   è del parere che tutti gli Stati membri dell'Unione europea e i loro governi dovrebbero adottare una posizione coerente nelle loro relazioni con i paesi terzi sulla base delle posizioni comuni adottate in sede di Consiglio; ritiene altresì che le istituzioni europee dovrebbero perseguire una strategia comune e unire gli sforzi per conseguire risultati concreti nelle relazioni dell'Unione europea con la Bielorussia; invita tutti i rappresentanti dell'Unione europea e degli Stati membri a tenere incontri politici con rappresentanti dell'opposizione democratica, in particolare in occasione di visite in Bielorussia;

14.   esorta la Bielorussia a continuare a cooperare con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) sul codice elettorale e si attende che la nuova legge elettorale sia conforme alle norme internazionali ed entri in vigore prima delle elezioni locali previste per la primavera del 2010;

15.   ribadisce che la sospensione completa delle sanzioni è subordinata al conseguimento di chiari e significativi progressi verso la democratizzazione nel corso del prossimo anno e il rinnovo di un pieno impegno nei confronti della Bielorussia dipende dalle seguenti condizioni:

   la garanzia del rispetto della libertà di espressione mediante l'adeguamento della legge sui mezzi di comunicazione alle raccomandazioni contenute nella relazione della missione internazionale di informazione nella Repubblica di Bielorussia del 20-24 settembre 2009;
   la garanzia della libertà di associazione e di riunione attraverso l'abrogazione dell'articolo 193-1 del codice penale bielorusso, che rende l'attività a nome di associazioni pubbliche, partiti politici e fondazioni non registrati un reato perseguibile penalmente;
   la possibilità di registrazione per tutti i partiti politici e le organizzazioni della società civile;
   la tutela della libertà di culto per le religioni diverse da quella ortodossa e, in particolare, la possibilità per la Chiesa della nuova vita di operare liberamente;
   l'assenza di ostacoli alle attività di organizzazioni già operanti in Bielorussia, evitando, ad esempio, gli aumenti degli affitti (come è stato il caso del Fronte popolare bielorusso) o la tassazione illegale di progetti realizzati utilizzando finanziamenti dell'Unione europea (ad esempio il Comitato bielorusso di Helsinki);
   la creazione di condizioni che favoriscano le attività delle ONG e dei mezzi di comunicazione indipendenti;
   la garanzia dei diritti e delle libertà politiche abbandonando la prassi delle intimidazioni basate su motivazioni politiche, segnatamente i licenziamenti dai posti di lavoro e le esclusioni dalle università (come è stato il caso di Tatsyana Shaputska, espulsa dall'università a seguito della sua partecipazione a un forum della società civile sul partenariato orientale a Bruxelles);
   la cessazione dei procedimenti contro quegli studenti che, accusati di aver evitato il servizio militare, sono stati espulsi dalle università in quanto obiettori di coscienza e costretti a proseguire gli studi all'estero;
   il riesame di tutti i casi di arruolamento forzato che hanno rappresentato una violazione dei diritti legali di diversi giovani attivisti, come Franak Viačorka, Ivan Šyla e Zmiter Fedaruk, assimilabili a una presa di ostaggi esercitata dallo Stato;

16.   si rammarica che, dopo i provvedimenti positivi iniziali adottati dal governo bielorusso, non siano stati conseguiti ulteriori progressi essenziali nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ricorda, a tale riguardo, il persistere delle repressioni contro gli oppositori politici e il rifiuto di registrare partiti politici (la Democrazia cristiana bielorussa), ONG ("Viasna") e mezzi di comunicazione indipendenti (il canale televisivo Belsat); invita le autorità bielorusse a rivedere le sentenze che impongono restrizioni della libertà ai partecipanti di una dimostrazione pacifica svoltasi nel gennaio 2008, come anche la carcerazione di Artsyom Dubski; sottolinea che Amnesty International considera tutte queste persone prigionieri di coscienza; chiede l'immediato rilascio degli imprenditori Mikalai Awtukhovich e Uladzimir Asipenka, che sono stati per otto mesi in custodia cautelare;

17.   invita il governo bielorusso a prevedere immediatamente una moratoria su tutte le sentenze di morte e le esecuzioni, in vista dell'abolizione della pena capitale (come previsto dalla risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007 relativa a una moratoria sull'uso della pena di morte), a commutare senza indugio le sentenze di tutti i prigionieri attualmente nel braccio della morte in periodi di detenzione, ad allineare la legislazione interna agli obblighi contratti dal paese nel quadro dei trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo e a garantire che i criteri riconosciuti a livello internazionale per l'equo processo siano rigorosamente rispettati;

18.   esorta le autorità bielorusse ad avviare indagini imparziali e trasparenti sui rapimenti di giovani attivisti (Artur Finkevic, rapito il 17 ottobre 2009, Nasta Palazhanka e Dzianis Karnou, rapite entrambe il 5 dicembre 2009, Uladzimir Lemesh il 27 novembre 2009, Zmitser Dashkevich il 5 dicembre 2009 e Yauhen Afnahel il 6 dicembre 2009) e sulla recente morte di Valiantsin Dounar, membro e attivista del Fronte popolare bielorusso e a pubblicare i risultati delle indagini;

19.   invita le autorità bielorusse a rispettare i diritti delle minoranze nazionali in conformità della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995; sollecita a tale proposito le autorità bielorusse a riconoscere l'Unione dei polacchi in Bielorussia, guidata da Angelika Borys, che è stata rieletta alla presidenza in occasione del Congresso dell'Unione dei polacchi il 15 marzo 2009;

20.   esorta le autorità bielorusse a sviluppare un dialogo autentico con i rappresentanti dell'opposizione democratica; sottolinea quindi l'importanza di definire il ruolo e i metodi di lavoro del Consiglio consultivo pubblico;

21.   invita la Commissione a utilizzare, in modo pieno ed efficace, le possibilità di sostenere la società civile e gli sviluppi democratici in Bielorussia attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e sottolinea al contempo che il sostegno all'opposizione democratica deve essere parte integrante del graduale processo per rinnovare l'impegno nei confronti della Bielorussia;

22.   invita la Commissione e i governi degli Stati membri ad accordare un sostegno finanziario al canale televisivo Belsat e a sollecitare il governo bielorusso a procedere alla sua registrazione ufficiale in Bielorussia; invita il governo bielorusso, quale segno di buona volontà e di cambiamento positivo, a permettere all'Università europea di studi umanistici (EHU) della Bielorussia in esilio a Vilnius (Lituania) di ritornare legalmente in Bielorussia ottenendo garanzie autentiche di poter operare liberamente e reinsediarsi a Minsk in condizioni adatte per il suo futuro sviluppo, consentendole in particolare di ricostituire la propria biblioteca in tale città fornendole i locali e creando le condizioni atte a rendere le ampie raccolte in bielorusso, russo, inglese, tedesco e francese, aperte e accessibili a tutti;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità degli Stati indipendenti, e al parlamento e al governo della Bielorussia.

(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0212.


Violenza nella Repubblica democratica del Congo
PDF 125kWORD 44k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sulla violenza nella Repubblica democratica del Congo
P7_TA(2009)0118RC-B7-0187/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le conclusioni del Consiglio sulla politica europea di sicurezza e di difesa del 17 novembre 2009,

–   viste la relazione intermedia e la relazione finale (S/2009/253 e S/2009/603) del gruppo di esperti sulla Repubblica democratica del Congo ("il gruppo di esperti") istituito ai sensi della risoluzione 1771 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e prorogato conformemente alle risoluzioni 1807 (2008) e 1857 (2008) e alle raccomandazioni ivi contenute,

–   vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 22 novembre 2007 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare nella parte orientale, e sul suo impatto sulla regione(1),

–   vista la risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 ottobre 2005 sui risultati del vertice mondiale del 2005, in particolare i paragrafi da 138 a 140 sulla responsabilità in materia di protezione delle popolazioni,

–   vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e sullo stupro come crimine di guerra(2),

–   viste le conclusioni del Consiglio del 27 ottobre 2009 sulla regione dei Grandi Laghi,

–   vista la dichiarazione del Consiglio del 10 ottobre 2008 sulla situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo,

–   vista la risoluzione 1856 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2008 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo, che definisce il mandato della missione ONU nella RDC (MONUC),

–   visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che la guerra e i disordini nella parte orientale della RDC hanno portato a una diffusione delle uccisioni, a spostamenti di popolazione e delle violenze sessuali contro le donne, ad opera di gruppi armati di ribelli come pure dell'esercito governativo e delle forze di polizia, e che tali fenomeni hanno raggiunto proporzioni allarmanti,

B.   considerando che, dal 1998, il conflitto che dilania la RDC è costato la vita a 5 400 000 persone e continua ad essere la causa, diretta o indiretta, della morte di addirittura 45 000 persone ogni mese(3); considerando che, secondo le informazioni fornite dall'UNHCR, nella RDC gli sfollati interni sono circa 1 460 000, di cui 980 000 nel Nord Kivu(4),

C.   considerando che la MONUC è presente nella RDC sin dal 1999 con l'obiettivo di proteggere la popolazione civile, instaurare un processo di pace nel paese e aiutare il governo a riprendere il controllo delle regioni che si trovano in balia delle fazioni in lotta,

D.   considerando che la MONUC è la più grande missione di pace al mondo, con un totale di 20 000 soldati presenti principalmente nel Nord e Sud Kivu e con un costo di circa 1,4 miliardi di dollari USA l'anno, e che essa dispone di un mandato che la autorizza a utilizzare tutti i mezzi necessari per dissuadere qualsiasi tentativo di ricorso alla forza da parte di qualsiasi gruppo armato, straniero o congolese, che minacci il processo politico, e per garantire la protezione dei civili esposti alla minaccia imminente di violenze fisiche,

E.   considerando che il commercio minerario illegale nella RDC consente a molti attori di continuare a comprare minerali dai settori controllati dai gruppi ribelli, finanziando così tali stessi gruppi, il che contribuisce ad alimentare ed inasprire il conflitto,

F.   considerando che le truppe della RDC e i combattenti delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) sembrano essere entrambi coinvolti in reti criminali per lo sfruttamento e la commercializzazione di oro e minerali in cambio di armi da fuoco nella parte orientale della RDC,

G.   considerando che lo stupro è diventato un'arma di guerra cui fanno ricorso i ribelli, i membri dell'esercito regolare congolese e i civili,

H.   considerando che, dal gennaio 2009, le operazioni militari, inclusa l'operazione Kimia II, hanno permesso di disarmare 1 243 dei 6 000 combattenti stimati delle FDLR, sebbene queste ultime continuino a fare opera di reclutamento e mantengano un'ampia e articolata rete di sostenitori politici e finanziari all'interno della regione e nel mondo(5),

I.   considerando che le recenti operazioni militari hanno aggravato la crisi umanitaria in atto, causando estesi massacri e violazioni dei diritti umani,

J.   considerando che gli scontri tra l'esercito congolese, le truppe ribelli del generale deposto Laurent Nkunda, i combattenti delle FDLR e le truppe dell'esercito di resistenza del Signore (LRA) dell'Uganda continuano a causare terribili sofferenze alla popolazione civile delle province orientali della RDC,

K.   considerando che l'esercito congolese continua a non disporre di risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per assolvere i propri compiti nelle province orientali della RDC, il che, unitamente alla mancanza di disciplina tra i suoi ranghi, continua ad essere di ostacolo a che esso svolga il suo ruolo a difesa della popolazione e per il ripristino della pace,

L.   considerando che le Nazioni Unite hanno recentemente sospeso l'assistenza logistica e il sostegno operativo a determinate unità dell'esercito congolese, le cui truppe sono accusate di aver ucciso, tra maggio e settembre 2009, decine di civili, tra cui donne e bambini, nel distretto del Nord Kivu,

M.   considerando che diverse organizzazioni umanitarie sono state costrette a sospendere le proprie attività e che nel Nord Kivu gli operatori umanitari si trovano nell'impossibilità di raggiungere il 70%, se non di più, delle persone in stato di necessità,

1.   deplora nel modo più risoluto i massacri, i crimini contro l'umanità, il reclutamento di bambini soldato e le violenze sessuali contro donne e ragazze che continuano a essere perpetrati; invita tutti gli attori a intensificare la lotta contro l'impunità;

2.   chiede che si ponga immediatamente fine alle violenze e alle violazioni dei diritti umani nella RDC; sottolinea la necessità di impegnarsi ulteriormente per far cessare le azioni dei gruppi armati stranieri, e in particolare delle FDLR e dell'LRA, nella parte orientale del paese; invita tutti questi gruppi a deporre immediatamente le armi e a porre fine agli attacchi contro la popolazione civile ed esorta tutte le parti che hanno sottoscritto l'accordo del 23 marzo 2009 a rispettare il cessate il fuoco e a dar seguito ai propri loro impegni in modo effettivo e in buona fede;

3.   continua ad essere estremamente preoccupato per il deterioramento della situazione umanitaria nelle zone orientali della RDC a seguito delle atrocità commesse contro la popolazione locale, come segnalato in due recenti relazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; è preoccupato, in particolare, per le recenti notizie concernenti l'uccisione deliberata, ad opera di soldati congolesi, di almeno 270 civili nelle città di Nyabiondo e Pinga, nel Nord Kivu, e per i recenti scontri che hanno indotto 21 800 persone ad abbandonare le proprie case a Dongo e nelle zone circostanti, nella regione occidentale; ribadisce la necessità di un rapido intervento per evitare una nuova catastrofe umanitaria;

4.   richiama l'attenzione sul ruolo essenziale della MONUC e sul fatto che il suo mandato e le sue regole d'ingaggio devono essere applicati con determinazione e su base permanente al fine di garantire più efficacemente la sicurezza della popolazione, senza sostenere in alcun modo le unità congolesi che non rispettano i diritti umani;

5.   riconosce che la presenza della MONUC rimane necessaria e chiede che sia fatto tutto il possibile per consentirle di svolgere pienamente il proprio mandato al fine di proteggere le persone minacciate; invita a questo proposito il Consiglio a svolgere un ruolo di primo piano nel garantire che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sostenga la capacità operativa della MONUC e ne definisca più accuratamente le priorità, che attualmente sono 41;

6.   plaude all'arresto, da parte delle autorità tedesche, del leader delle FDLR Ignace Murwanashyaka e del suo vice Straton Musoni, che rappresenta una tappa importante nella lotta contro l'impunità;

7.   sottolinea che la riabilitazione e la riforma del sistema giudiziario (che implicano una dimensione di prevenzione e di protezione e la lotta contro l'impunità nei casi di violenza sessuale), nonché l'assistenza e la reintegrazione delle vittime dovrebbero essere il fulcro dei programmi di aiuto finanziati; chiede, in tale contesto, che gli stupri di massa nelle regioni orientali della RDC siano deferiti alla Corte penale internazionale;

8.   sottolinea la necessità di assicurare alla giustizia i membri delle forze armate congolesi responsabili di violazioni dei diritti umani e sottolinea il ruolo centrale della MONUC al riguardo; accoglie pertanto con favore la politica di tolleranza zero promossa dal presidente Kabila contro le violenze sessuali e gli abusi da parte delle forze armate e incoraggia il governo della RDC a tradurre immediatamente in pratica, con l'assistenza della MONUC, la sua nuova strategia contro la violenza di genere;

9.   sottolinea l'importanza dei compiti essenziali della missione "EUSEC RD Congo", ossia fornire consulenza e assistenza per la riforma della difesa allo scopo di attuare il piano di riforma riveduto delle Forze armate congolesi (FARDC); invita dunque le autorità congolesi a portare avanti il processo di riforma, incoraggia l'introduzione di un meccanismo di coordinamento per la riforma della difesa con titolarità congolese, opportunamente sostenuto dall'EUSEC, e raccomanda l'urgente costruzione di campi militari;

10.   raccomanda al governo della RDC di promuovere la sicurezza degli arsenali, la responsabilità e la gestione di armi e munizioni come priorità urgenti e di attuare un programma nazionale per il contrassegno delle armi in linea con le norme stabilite dal protocollo di Nairobi e dal Centro regionale per le armi di piccolo calibro;

11.   plaude ai progressi compiuti nella regione grazie al miglioramento delle relazioni diplomatiche bilaterali fra la RDC e il Ruanda; invita questi due paesi a dare piena attuazione agli accordi di pace di Nairobi e di Goma nonché all'accordo di Ihusi del 23 marzo 2009;

12.   incoraggia tutti i governi della regione dei Grandi Laghi e la comunità internazionale a continuare il dialogo in corso allo scopo di coordinare gli sforzi intesi a far cessare le violenze nelle zone orientali della RDC, prestando un'attenzione particolare alla riconciliazione, alla sicurezza delle persone, a una migliore responsabilità della giustizia nonché al ritorno e all'integrazione dei profughi e degli sfollati interni;

13.   deplora l'aumento degli atti di violenza nei confronti del personale umanitario, che si ripercuote pesantemente sulla situazione umanitaria in loco; sollecita le autorità ad avviare indagini approfondite su ogni incidente e chiede che le misure di protezione siano rafforzate immediatamente;

14.   ribadisce la necessità di mantenere e aumentare i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari per le regioni orientali della RDC, in considerazione del numero crescente di sfollati interni e del deterioramento della situazione; sostiene a tal fine l'appello lanciato il 30 novembre 2009 dall'ONU e da 380 organizzazioni di assistenza e organizzazioni non governative (ONG) al fine di raccogliere 7,1 miliardi di dollari da destinare alle azioni umanitarie nel 2010; sollecita tutti gli Stati membri a fare la loro parte;

15.   continua a guardare con preoccupazione al commercio illegale di minerali e altre risorse naturali nella parte orientale dell'RDC da parte dei gruppi ribelli; invita il Consiglio e la Commissione a insistere, nel quadro dei colloqui con i governi della RDC e dei paesi vicini, sull'applicazione di sistemi efficaci di tracciabilità e prova dell'origine delle risorse naturali e ad intensificare la lotta contro la corruzione;

16.   sollecita la ripresa del dialogo che ha portato all'istituzione del programma Amani per la sicurezza, la pacificazione, la stabilizzazione e la ricostruzione del Nord e del Sud Kivu;

17.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Sottosegretario per gli affari umanitari e coordinatore dell'aiuto d'urgenza delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi della regione dei Grandi Laghi.

(1) GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 40.
(2) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 83.
(3) http://www.theirc.org/special-reports/congo-forgotten-crisis
(4) http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e45c366
(5) http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2829#C1


Uganda: proposta di legge contro l'omosessualità
PDF 113kWORD 37k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sulla proposta di legge contro l'omosessualità in Uganda
P7_TA(2009)0119RC-B7-0259/2009

Il Parlamento europeo,

–   visti gli obblighi e gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresi quelli previsti dalle convenzioni delle Nazioni unite sui diritti dell'uomo e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che assicurano il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e proibiscono la discriminazione,

–   visto l'accordo di Partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000(1) (accordo di Cotonou) e le sue disposizioni in materia di diritti umani, in particolare l'articolo 9,

–   visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che impegnano l'Unione europea come pure gli Stati membri ad affermare i diritti umani e le libertà fondamentali e prevedono strumenti di lotta contro la discriminazione e le violazioni dei diritti umani a livello di Unione europea,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, che proibisce la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale,

–   visto il complesso delle attività che l'Unione europea svolge al fine di combattere l'omofobia e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'omofobia, la tutela delle minoranze e le politiche antidiscriminatorie, in particolare la risoluzione del 18 gennaio 2006 sull'omofobia in Europa(2), quella del 15 giugno 2006 sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa(3) e quella del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa(4),

–   vista la riunione della commissione per gli affari politici dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE svoltasi a Luanda il 28 novembre 2009,

–   vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 3 dicembre 2009, sull'integrazione sociale e culturale e la partecipazione dei giovani,

–   visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il 25 settembre 2009 il deputato David Bahati ha presentato al parlamento ugandese una proposta di legge contro l'omosessualità denominata "Anti Homosexuality Bill 2009",

B.   considerando che la proposta di legge prevede l'introduzione di pene più severe al fine di criminalizzare l'omosessualità e punire con l'ergastolo o la pena di morte le persone ritenute lesbiche, gay, bisessuali o transgenere (LGBT),

C.   considerando che la proposta di legge comprende una disposizione in base alla quale qualsiasi persona, anche eterosessuale, che non segnali entro ventiquattro ore l'identità di tutte le persone lesbiche, gay, bisessuali o transgenere che conosce, o che sostenga i diritti umani di persone lesbiche, gay, bisessuali o transegenere, è passibile di reclusione fino a un massimo di tre anni,

D.   considerando che il progetto di legge in questione prevede l'annullamento, da parte dell'Uganda, di tutti gli impegni internazionali o regionali assunti dal paese che siano considerati in contrasto con le disposizioni di tale progetto di legge,

E.   considerando che la legge è già stata condannata dal Commissario europeo De Gucht, dai governi britannico, francese e svedese, come pure dal Presidente degli Stati Uniti Obama e dal presidente e dal vicepresidente della commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti,

F.   considerando che il progetto di legge è stato denunciato da organizzazioni non governative di tutto il mondo e nella stessa Uganda come un grande ostacolo alla lotta contro l'HIV e l'AIDS nella comunità omosessuale,

G.   considerando che in Africa l'omosessualità è legale soltanto in 13 paesi ed è un reato punibile in 38 paesi, tra i quali la Mauritania, il Sudan e la Nigeria settentrionale che prevedono per l'omosessualità addirittura la pena di morte, e che l'approvazione di una legge siffatta in Uganda potrebbe avere effetti a cascata su altri paesi africani, nei quali le persone sono o potrebbero essere perseguitate in ragione del loro orientamento sessuale,

1.   sottolinea che l'orientamento sessuale è una questione che rientra nella sfera del diritto individuale alla vita privata, garantito dalla legislazione internazionale in materia di diritti umani, secondo cui l'uguaglianza e la non discriminazione dovrebbero essere promosse e la libertà di espressione garantita; condanna pertanto la proposta di legge del 2009 contro l'omosessualità;

2.   chiede quindi alle autorità ugandesi di non approvare la proposta di legge e di rivedere la legislazione nazionale allo scopo di depenalizzare l'omosessualità;

3.   ricorda al governo ugandese i suoi obblighi secondo il diritto internazionale e l'accordo di Cotonou, che invita al rispetto dei diritti umani universali;

4.   ricorda le dichiarazioni della Commissione africana per i diritti dell'uomo e della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani secondo cui uno Stato non può, attraverso la legislazione nazionale, venir meno agli obblighi internazionali assunti in materia di diritti dell'uomo;

5.   è estremamente preoccupato per l'eventualità che i donatori internazionali e le organizzazioni non governative e umanitarie debbano riconsiderare o cessare le loro attività in determinati settori se la proposta diventerà legge;

6.   respinge fermamente qualsiasi iniziativa volta all'introduzione della pena di morte;

7.   chiede al Consiglio e alla Commissione un intervento urgente presso le autorità ugandesi e, qualora la proposta di legge fosse adottata e si verificassero violazioni della legislazione internazionale in materia di diritti umani, di riconsiderare l'impegno nei confronti dell'Uganda, proponendo inoltre un altro paese come sede della conferenza di revisione dello Statuto di Roma in programma per il 31 maggio 2010;

8.   chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di analizzare la situazione nei paesi terzi per quanto riguarda le esecuzioni, la criminalizzazione o la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e di adottare misure concertate a livello internazionale per promuovere il rispetto dei diritti umani in tali paesi attraverso mezzi opportuni, inclusa la collaborazione con le organizzazioni non governative locali;

9.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente della Repubblica dell'Uganda e al Presidente del parlamento ugandese.

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 179.
(3) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 491.
(4) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 776.


Libertà di espressione in Azerbaigian
PDF 123kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sulla libertà di espressione in Azerbaigian
P7_TA(2009)0120RC-B7-0266/2009

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'Azerbaigian e in particolare quelle del 9 giugno 2005(1) e del 27 ottobre 2005(2),

–   vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato(3),

–   vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni(4),

–   viste la dichiarazione dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 sulla libertà dei mezzi di informazione in Azerbaigian e la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 12 novembre 2009,

–   vista la dichiarazione del Segretario generale del Consiglio d'Europa del 12 novembre 2009 sulla libertà di espressione in Azerbaigian,

–   viste la dichiarazioni rese dal rappresentante dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per libertà di stampa in merito al deterioramento della situazione dei mezzi d'informazione in Azerbaigian, comprese le sue dichiarazioni del 22 maggio 2007, dell'11 aprile 2008, del 17 luglio 2008, del 30 dicembre 2008, del 21 aprile 2009, del 10 settembre 2009, del 14 ottobre 2009 e dell'11 novembre 2009,

–   viste la dichiarazione dell'Unione europea nel Consiglio permanente dell'OSCE del 9 luglio 2009 in merito al suo pieno sostegno al lavoro del rappresentante dell'OSCE per la libertà di stampa in relazione all'Azerbaigian e la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 12 novembre 2009 sulla condanna pronunciata a carico dei giovani attivisti e blogger Emin Milli e Adnan Hajizade,

–   visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che l'Azerbaigian sta partecipando attivamente alla politica europea di vicinato (PEV) e al partenariato orientale e che ha assunto l'impegno di rispettare la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, che sono valori centrali di dette due iniziative,

B.   considerando che nel settembre 2009 il Consiglio ha deciso di intensificare le relazioni tra l'Unione europea e i tre paesi del Caucaso meridionale e ha invitato la Commissione a predisporre un progetto di orientamenti negoziali per nuovi accordi in sostituzione degli attuali accordi di partenariato e cooperazione di prossima scadenza,

C.   considerando il decreto firmato dal presidente Ilham Aliyev il 28 dicembre 2007 riguardante la scarcerazione di 119 detenuti, tra cui cinque giornalisti,

D.   considerando che è nota una serie ben documentata di recenti condanne, molestie e intimidazioni a danno di operatori dell'informazione in Azerbaigian, tra cui quelle esposte nella recente relazione informativa sul rispetto della libertà dei mezzi di informazione destinata alla commissione per la cultura, la scienza e l'istruzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e nelle relazioni di Amnesty International e Reporters sans Frontières,

E.   considerando che per i mezzi di informazione l'atmosfera si è deteriorata negli ultimi anni nonostante l'adozione del piano d'azione per la PEV, con la chiusura temporanea di emittenti televisive e radiofoniche indipendenti, lo sfratto dalle loro sedi per i principali organi di stampa dell'opposizione, i numerosi procedimenti giudiziari contro operatori dell'informazione e attacchi fisici a giornalisti, atti che hanno originato un ampio sentimento di timore e di autocensura tra gli operatori dell'informazione; considerando che nel dicembre 2008 alla BBC, alla Radio Free Europe / Radio Liberty e ad altri mezzi di informazione stranieri è stato imposto il divieto di emissione nelle frequenze radio FM,

F.   considerando che i blogger Emin Milli e Adnan Hajizade sono stati arrestati l'8 luglio 2009 dopo essere stati aggrediti da due uomini in un ristorante della capitale Baku mentre, secondo le testimonianze raccolte da Amnesty International, i due stavano pranzando con altri attivisti,

G.   considerando che i due blogger hanno utilizzato strumenti di networking in linea come Youtube, Facebook e Twitter per diffondere informazioni sulla situazione politica in Azerbaigian criticando il governo del paese; considerando che l'11 novembre 2009 il tribunale regionale di Sabail, Baku, ha condannato i due blogger, Emin Milli a due anni e mezzo di reclusione e Adnan Hajizade a due anni per vandalismo e per percosse personali lievi,

H.   considerando che le imputazioni a carico dei due attivisti sembrano motivate da ragioni politiche,

1.   deplora la sentenza dell'11 novembre 2009 che condanna a una forte pena detentiva i blogger Emin Milli e Adnan Hajizada sulla base di imputazioni assai inverosimili e a seguito di un processo ingiusto; sollecita l'immediata liberazione di Emin Milli e Adnan Hajizada e la celebrazione di un nuovo processo, pienamente pubblico e giusto, sulla base di un'inchiesta imparziale della polizia e conforme a tutti gli standard internazionali in materia;

2.   esprime preoccupazione per il deterioramento della libertà dei mezzi di informazione in Azerbaigian, deplora la prassi di arresti, procedimenti giudiziari e condanne detentive contro i giornalisti dell'opposizione sulla base di imputazioni molteplici come dimostra il caso di Eynulla Fatullayev e invita le autorità dell'Azerbaigian a liberare immediatamente i giornalisti imprigionati;

3.   ricorda la dichiarazione del marzo 2005 del presidente Ilham Aliyev, nella quale egli ha affermato che i diritti di ogni giornalista erano tutelati e dovrebbero essere garantiti dallo Stato;

4.   sollecita le autorità azere ad affrontare la questione dell'assenza di indagini della polizia su casi di violenza e intimidazioni a danno di giornalisti e il fatto che molti reati sono finora rimasti impuniti; evidenzia che occorre rafforzare d'urgenza la sicurezza degli operatori dei mezzi di informazione; accoglie con favore gli emendamenti proposti alle disposizioni del codice penale in materia di diffamazione e oltraggio – in quanto le disposizioni ora vigenti potrebbero ostacolare l'esercizio della libertà di espressione e di informazione e potrebbero portare all'autocensura – e ne auspica la rapida approvazione;

5.   sollecita le autorità azere a dedicare particolare attenzione alla sicurezza e alla libertà degli attivisti della società civile, in particolare quelli impegnati in organizzazioni giovanili non governative nonché i giornalisti e i mezzi di informazione, ad adottare misure immediate per consentire ai cittadini la partecipazione ad attività pacifiche e democratiche, a consentire che simili attività siano organizzate liberamente e senza interferenze governative e a proteggere i giornalisti dopo l'ondata di violenza contro i rappresentanti dei media;

6.   deplora la serie di sviluppi negativi riguardanti i mezzi di informazione e i singoli giornalisti nell'Azerbaigian riportati nella relazione informativa sul rispetto della libertà di stampa recentemente elaborata per la commissione per la cultura, la scienza e l'istruzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; segnala l'ultima relazione periodica al Consiglio dell'OSCE del rappresentante dell'OSCE per la libertà di stampa, nonché le profonde preoccupazioni espresse da ONG internazionali come Committee to Protect Journalists, Reporters sans Frontieres, International PEN Club e Human Rights Watch;

7.   esorta le autorità azere a rinnovare le licenze radiofoniche FM a una serie di emittenti internazionali, precisamente BBC World Service, Voice of America e Radio Free Europe/Radio Liberty; segnala che la fine delle emissioni di dette stazioni radiofoniche in frequenza FM elimina importanti fonti indipendenti, oggettive e preziose, di informazione pubblica di qualità e riduce il pluralismo dei mezzi di informazione in Azerbaigian;

8.   invita le autorità azere a compiere progressi adeguati nell'applicazione dei requisiti per il perfezionamento delle relazioni contrattuali come enunciato nella dichiarazione del Consiglio europeo sul partenariato orientale del 19-20 marzo 2009, segnatamente nel terreno della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani;

9.   accoglie con favore gli sforzi delle autorità azere, compresi i due incontri tenuti nel 2009 dalla commissione statale azera per l'integrazione europea, per migliorare gli attuali meccanismi di protezione dei diritti umani e potenziare le capacità delle istituzioni democratiche nel paese e invita l'Unione europea e l'Azerbaigian a intensificare il loro dialogo su questioni attinenti ai diritti umani;

10.   accoglie con favore la partecipazione delle autorità azere all'analisi della situazione in Azerbaigian nella sesta riunione del gruppo di lavoro dell'ONU sull'analisi periodica universale (UPR), svoltasi il 6 febbraio 2009; invita il governo azero ad attuare pienamente le raccomandazioni dell'UPR, compresa la ratifica dello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale, a depenalizzare la diffamazione e l'oltraggio onde eliminare inutili pressioni sui giornalisti, ad assicurare il pieno rispetto della libertà di espressione e la libertà di informazione, nonché l'accesso ai mezzi radiotelevisivi, a disporre indagini e incriminare i responsabili di reati e intimidazioni contro i giornalisti e i difensori dei diritti umani, attuare in modo efficace il diritto di riunione pacifica e la libertà di associazione, a migliorare le condizioni di detenzione e proteggere i diritti dei gruppi vulnerabili, comprese le minoranze, i migranti, i richiedenti asilo e gli sfollati interni;

11.   intende seguire con attenzione l'attuazione del progetto del governo azero "supporto alla riforma della giustizia in Azerbaigian", finalizzato a migliorare l'indipendenza della magistratura, in particolare per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dell'accademia giudiziaria e degli organi giudiziari regionali così come il sostegno alle riforme del sistema carcerario, in conformità degli standard internazionali;

12.   invita le autorità azere a garantire che le elezioni locali del 23 dicembre 2009 siano libere, eque e conformi agli standard internazionali e ribadisce l'importanza del processo elettorale sulla via della costruzione dello Stato con il proseguimento delle riforme democratiche a livello locale e il consolidamento della società civile e del sistema politico in generale;

13.   accoglie con favore l'istituzione di nuove sottocommissioni in seno al consiglio di cooperazione UE-Azerbaigian, in quanto ne sarà rafforzato il quadro istituzionale che permetterà la discussione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, rispetto dei diritti umani e democrazia, occupazione e affari sociali, sanità pubblica, istruzione e gioventù, cultura, società dell'informazione e politica audiovisiva, scienza e tecnologia;

14.   invita l'Azerbaigian a compiere rinnovati sforzi per applicare pienamente il piano d'azione della politica europea di vicinato e la Commissione a continuare ad assistere l'Azerbaigian in tali sforzi;

15.   invita il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian a monitorare l'operato delle forze dell'ordine e delle strutture di sicurezza dello Stato nel suo paese, in particolare per quanto riguarda i mezzi di informazione e le altre questioni attinenti ai diritti umani, in quanto il loro lavoro e i loro metodi stanno allontanando deliberatamente l'Azerbaigian dall'Unione europea;

16.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Presidente e al Parlamento dell'Azerbaigian.

(1) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 569.
(2) GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 567.
(3) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.
(4) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 53.

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