Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))
(Procedura legislativa speciale – Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0028),
– visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0061/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0002/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.Per il suo ufficio centrale di collegamento o per gli uffici che ha designato quali servizi di collegamento, ogni Stato membro elabora sistemi di controllo appropriati, nell'interesse della trasparenza e dell'efficienza sotto il profilo dei costi e, nel quadro di un monitoraggio annuale, presenta di conseguenza una relazione accessibile al pubblico.
1. Su richiesta di un ufficio centrale di collegamento, di un ufficio di collegamento o di un servizio di collegamento di uno Stato membro (di seguito "l'autorità richiedente"), l'ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento dello Stato membro a cui la domanda è inviata (di seguito "l'autorità adita") fornisce tutte le informazioni che possono aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all'articolo 2.
1. Gli uffici centrali di collegamento scambiano con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri tutte le informazioni che possono aiutare questi ultimi a recuperare i crediti di cui all'articolo 2.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Articolo 5
Gli uffici centrali di collegamento scambiano informazioni relative ai rimborsi di imposte, diverse dall'imposta sul valore aggiunto, effettuati dalle autorità fiscali nazionali qualora tali rimborsi interessino persone stabilite in un altro Stato membro e riguardino importi superiori a 10.000 EUR.
Gli uffici centrali di collegamento scambiano informazioni relative ai rimborsi di imposte, diverse dall'imposta sul valore aggiunto, effettuati dalle autorità fiscali nazionali qualora tali rimborsi interessino persone stabilite in un altro Stato membro.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2
2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità adita e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dalla prima possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito per ricevere le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità adita e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dalla prima possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito per ricevere le informazioni di cui alla presente direttiva.
I funzionari dello Stato membro richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative ai sensi del primo comma possono esercitare i poteri di controllo conferiti ai funzionari dello Stato membro adito, a condizione che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato.
I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative ai sensi del primo comma possono esercitare i poteri di controllo conferiti ai funzionari dell'autorità adita, se così è stato deciso, a condizione che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro dell'autorità adita.
Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dello Stato membro richiedente è trattato dallo Stato membro adito come un rifiuto opposto ai propri funzionari.
Se tra l'autorità richiedente e l'autorità adita è stato concluso un accordo sui poteri di controllo conferiti ai funzionari da parte dell'autorità richiedente, qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell'autorità richiedente è trattato dall'autorità adita come un rifiuto opposto ai propri funzionari.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 - lettera b
b) mediante l'invio, per raccomandata o per posta elettronica, di un modulo standard al quale sono allegati l'atto o la decisione che emanano dallo Stato membro richiedente; il modello di tale modulo figura nell'allegato I.
b) mediante l'invio, per raccomandata o per posta elettronica, di un modulo standard, o di una copia certificata dello stesso, con in allegato l'atto o la decisione che emanano dallo Stato membro richiedente; il modello di tale modulo figura nell'allegato I.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3
3. L'autorità adita trasferisce allo Stato membro richiedente l'intero importo del credito da essa recuperato.
3. L'autorità adita trasferisce allo Stato membro richiedente l'intero importo del credito da essa recuperato entro il termine di quattordici giorni dalla richiesta.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 23 bis (nuovo)
Articolo 23 bis
Monitoraggio delle attività effettuate nel quadro della presente direttiva
Gli uffici centrali di collegamento elaborano una relazione annuale sulle attività di cooperazione condotte nel corso dell'esercizio fiscale precedente in ottemperanza alla presente direttiva. In tale relazione figurano almeno il numero di richieste pervenute ed emesse, il seguito dato, le motivazioni addotte in caso di rifiuto della richiesta, i tempi impiegati per il trattamento, l'ammontare del credito e gli importi effettivamente recuperati. La relazione è trasmessa per parere al Parlamento europeo e alla Commissione.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)
La Commissione auspica una proficua collaborazione tra gli Stati membri e assicura un monitoraggio permanente delle eventuali denunce relative alla carenza di scambio di informazioni o di assistenza tra gli Stati membri per i recuperi di cui alla presente direttiva.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 27 bis (nuovo)
Articolo 27 bis
Analisi della Commissione
La Commissione effettua un'analisi comparativa su un'ampia gamma di strumenti di recupero fiscale previsti dalla legislazione specifica degli Stati membri, come gli ordini di recupero, il recupero dei crediti iscritti nei registri catastali, i privilegi, i termini delle procedure di esecuzione previsti per legge e applicati concretamente, al fine di facilitare l'attuazione delle buone prassi di recupero fiscale negli Stati membri.