Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sugli obiettivi strategici dell'UE per la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010
Il Parlamento europeo,
– vista la quindicesima riunione della Conferenza delle parti (CoP 15) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 13 al 25 marzo 2010 a Doha, Qatar,
– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione del 2 dicembre 2009 sugli obiettivi principali per la Conferenza delle Parti della CITES del 13-25 marzo 2010 (O-0145/2009 – B7-0003/2010, O-0146/2009 – B7-0004/2010),
– visti, l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,
A. considerando che, con 175 parti aderenti, compresi i 27 Stati membri, la CITES rappresenta il più importante accordo globale in materia di conservazione della fauna selvatica, con l'obiettivo di prevenire il sovrasfruttamento delle specie di flora e fauna selvatiche dovuto al commercio internazionale,
B. considerando che il consumo delle risorse naturali da parte dell'uomo, la distruzione degli habitat, il cambiamento climatico, il sovrasfruttamento delle specie selvatiche e il commercio illegale di fauna e flora selvatiche rappresentano le cause principali dell'impoverimento della biodiversità della Terra,
C. considerando che i rapporti scientifici prevedono che il cambiamento climatico accentuerà la perdita di biodiversità e aggraverà la situazione delle specie a rischio di estinzione,
D. considerando che la CITES deve basare le proprie decisioni sulle risultanze scientifiche e che i lavori dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e l'analisi dei dati sul commercio di flora e fauna (TRAFFIC) svolgono un ruolo importante nel fornire alle parti della CITES una valutazione dettagliata delle proposte di modifica delle Appendici,
E. considerando che la sensibilizzazione del pubblico nei paesi consumatori è stata e rimane essenziale per il controllo del bracconaggio e del commercio illegale a livello internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione,
F. considerando che il disboscamento illegale può sfociare nel commercio di specie vegetali annoverate negli elenchi della CITES e che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno dovrebbe garantire che il problema del disboscamento illegale sia affrontato in maniera efficace,
G. considerando che il commercio illegale, oltre a mettere a rischio il buongoverno e a facilitare la diffusione delle malattie infettive, pregiudica gravemente l'agenda mondiale in materia di sostenibilità dell'ambiente e dello sviluppo,
H. considerando che le specie coperte dalla CITES sono elencate nelle Appendici CITES tenuto conto del loro stato di conservazione e del fatto che sono o possono essere oggetto di commercio; considerando che l'Appendice I CITES contiene specie minacciate di estinzione per le quali è vietato il commercio internazionale, che l'appendice II elenca le specie per le quali è previsto un controllo del commercio finalizzato a evitarne un utilizzo incompatibile con la sopravvivenza delle specie stessa e che l'appendice III comprende le specie dichiarate protette in almeno un paese che ha chiesto la collaborazione delle altre parti della CITES per assicurare il controllo sul commercio delle stesse,
I. considerando che il Principato di Monaco ha presentato una proposta di inserimento del tonno rosso nell'appendice I CITES in modo che sia temporaneamente sospeso il commercio internazionale di questa specie,
J. considerando che, secondo le stime presentate dal comitato scientifico della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) in occasione della riunione del 21-23 ottobre 2009, l'attuale biomassa dello stock riproduttore di tonno rosso ha subito una riduzione del 15% rispetto al periodo precedente l'inizio delle catture confermando così che tale specie soddisfa i criteri per l'inclusione nell'appendice I CITES,
K. considerando che lo smeriglio atlantico e lo spinarolo sono particolarmente sensibili al sovrasfruttamento e necessitano di tempi lunghi per il ripopolamento a causa delle loro caratteristiche biologiche (sviluppo lento, raggiungimento tardivo dello stadio adulto, scarsa capacità riproduttiva, longevità ed elevato tempo di generazione),
L. considerando che l'inclusione di tali specie nell'appendice II CITES è necessaria per poter garantire che in futuro il commercio sia basato su catture gestite in maniera sostenibile e accuratamente registrate che non nuocciano alla popolazione delle specie stesse,
M. considerando che secondo la risoluzione CITES Conf. 9.24 una specie può essere inserita nell'appendice I se, inter alia, "subisce o è suscettibile di subire le conseguenze del commercio e se è possibile "mediante induzione o proiezione, prevedere un accentuato declino della popolazione non in cattività sulla base […] di una diminuzione della superficie o della qualità dell'habitat",
N. considerando che gli orsi polari sono gravemente minacciati dalla perdita di habitat dovuta al cambiamento climatico, che in molte località dell'area di distribuzione della specie è stato provato il declino delle popolazioni, e che essi sono ulteriormente colpiti dalle conseguenze nefaste del commercio di esemplari di orsi polari o di parti del loro corpo, in aumento dagli anni Novanta,
O. considerando che, durante la quattordicesima riunione (CoP14), le parti della CITES hanno raggiunto un accordo sull'impossibilità di proporre ulteriori vendite di avorio per un periodo di almeno nove anni,
P. considerando che nell'ambito delle discussioni durante la CoP 14, inizialmente era stata richiesta una sospensione di 20 anni e che da allora si sono registrate confische di significative quantità di avorio ed episodi sempre più frequenti e diffusi di bracconaggio,
Q. considerando che le popolazioni di grandi felini dell'Asia restano soggette a continue minacce (bracconaggio, distruzione degli habitat a causa dello sfruttamento umano ed esaurimento delle prede) e che, nonostante i ripetuti appelli, si è registrata una deludente mancanza di progressi per quanto riguarda l'adozione di azioni decise per porre fine alla diminuzione delle popolazioni di tigri e di altri grandi felini,
R. considerando che la decisione CITES14.69 adottata durante la CoP 14 esortava le parti impegnate in operazioni intensive di riproduzione a garantire che la riproduzione in cattività di grandi felini asiatici fosse praticata solo se compatibile con le esigenze di conservazione della specie e ribadiva che la riproduzione delle tigri non può essere utilizzata a fini commerciali per la vendita di parti o derivati dell'animale,
S. considerando che le recenti Raccomandazioni di Katmandu hanno evidenziato l'importanza di incrementare il coinvolgimento di organismi di polizia internazionali come l'Interpol, l'organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e la CITES nelle attività di contrasto dei reati contro la fauna selvatica, invitando a tal fine a potenziare le unità per la criminalità ambientale di tali organi,
T. considerando che nella 14esima riunione dalla Conferenza delle parti, tenutasi a L'Aia nel 2007, sono state adottate le decisioni 14.35 e 14.36, che l'anonimato e la diffusione globale di Internet potrebbero contribuire a ridurre drasticamente la capacità delle parti della CITES di combattere il commercio illegale di fauna selvatica, che la rapida crescita del commercio elettronico di esemplari delle specie annoverate negli elenchi CITES rappresenta una grave minaccia per la sopravvivenza di molte specie, che la natura globale di Internet rende difficoltosa, per le parti della CITES, l'applicazione del diritto nazionale e internazionale nelle loro giurisdizioni, e che il commercio elettronico della fauna selvatica e dei suoi prodotti deve sempre essere considerato come commercio internazionale potenziale,
1. chiede alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere al principio precauzionale quale principio guida di tutte le loro decisioni concernenti documenti di lavoro e proposte di inserimento negli elenchi e di tenere conto altresì del principio "chi usa paga", dell'approccio incentrato sull'ecosistema e dei principi tradizionali di conservazione;
2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare che le decisioni volte a rafforzare il coordinamento tra la CITES e altre convenzioni attinenti alla biodiversità non indeboliscano la natura della CITES quale accordo globale sulla conservazione o le rigorose misure di conservazione previste dalla CITES stessa;
3. si oppone fermamente al ricorso alle votazioni a scrutinio segreto ed è deluso per il fatto che il Comitato permanente della CITES non abbia presentato proposte volte a escludere la possibilità del voto segreto nel processo decisionale della CITES;
Tonno rosso
4. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'inclusione nell'appendice I, proposta dal Principato di Monaco, del tonno rosso (Thunnus thynnus), ove vengano soddisfatte le seguenti tre condizioni:
–
garanzia di modifica del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che determini la creazione di una deroga generale per il commercio interno al fine di garantire la sostenibilità della pesca artigianale costiera;
–
accompagnamento finanziario dell'Unione europea per i marinai e gli armatori interessati da questa decisione;
–
potenziamento dei controlli e delle sanzioni per lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
5. invita la Commissione a prevedere una compensazione finanziaria per il settore della pesca, che potrebbe essere colpito dall'eventuale inserimento del tonno rosso nell'appendice I CITES, per proteggere la sostenibilità economica del settore;
Squali
6. accoglie con estrema soddisfazione la proposta, avanzata dalla Svezia a nome degli Stati membri, di inserire le due specie di squalo smeriglio atlantico (Lamna nasus) e spinarolo (Squalus acanthias) nell'appendice II CITES; sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere tale proposta;
7. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'inclusione nell'appendice II CITES, proposta dagli Stati Uniti d'America, di cinque specie di squalo: pesce martello (Sphyrna lewini), pesce martello maggiore (Sphyrna mokarran), squalo martello (Sphyrna zygaena), squalo grigio (Carcharhinus plumbeus) e squalo bruno (Carcharhinus obscurus);
8. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'inclusione nell'appendice II CITES, proposta dagli Stati Uniti d'America, dello squalo longimano (Carcharhinus longimanus);
Orso polare
9. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere il trasferimento dell'orso polare (Ursus maritimus), proposto dagli Stati Uniti d'America, dall'appendice II all'appendice I CITES;
Elefanti e avorio
10. sollecita la Commissione e gli Stati membri a respingere:
–
la proposta della Tanzania e dello Zambia di trasferire l'elefante africano (Loxodonta africana) dall'appendice I all'appendice II CITES in vista di una commercializzazione dello stesso;
–
tutte le proposte di trasferimento da un'appendice all'altra relative a specie di elefante africano fino a quando non sarà possibile effettuare un'autentica valutazione delle conseguenze della vendita in un'unica soluzione dell'avorio proveniente da Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe effettuata nel novembre 2008; esistono infatti prove crescenti dell'aumento delle organizzazioni per il commercio illegale in tutta l'Africa;
11. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere la proposta avanzata da Kenya, Ghana, Liberia, Mali, Sierra Leone, Togo, Congo e Ruanda di includere un'annotazione concernente gli elefanti africani che escluda la presentazione in futuro di proposte di commercializzazione dell'avorio o di trasferimento delle relative specie dall'appendice I all'appendice II CITES per almeno 20 anni dalla data della vendita di avorio in un'unica soluzione avvenuta nel novembre 2008;
12. invita le parti della CITES che hanno beneficiato della vendita in un'unica soluzione delle riserve di avorio di proprietà statale a sostenere finanziariamente le attività condotte dal Fondo per l'elefante africano a favore dell'applicazione della legge e della lotta al bracconaggio;
13. invita a portare avanti un processo di consultazione più ampio e inclusivo con tutti gli Stati dell'Elephant range sui trasferimenti da un'appendice all'altra dell'elefante africano e le successive vendite in un'unica soluzione;
14. invita a sviluppare metodi più efficaci, che coinvolgano un ampio ventaglio di soggetti, per garantire il controllo sul commercio illegale di avorio;
Tigri e grandi felini asiatici
15. saluta la proposta dell'UE di rafforzare la risoluzione CITES Conf. 12.5 sulla conservazione e il commercio della tigre e dei grandi felini asiatici dell'Appendice I;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli sforzi volti a contrastare il commercio illegale di parti o derivati dei grandi felini asiatici, contribuendo soprattutto a migliorare l'applicazione delle norme e lo scambio di informazioni, in particolare potenziando la capacità di Interpol, UNODC, OMD e CITES di contrastare i reati contro la fauna selvatica e di offrire corsi di formazione;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli sforzi volti a ridurre la domanda di parti e derivati dei grandi felini asiatici, sia interna che proveniente da altri paesi;
Altre specie
18. sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le seguenti proposte:
–
inserimento delle specie di Corallium e Paracorallium spp. nell'appendice II CITES (proposta presentata dalla Svezia a nome degli Stati membri);
–
inserimento del palo santo (Bulnesia sarmientoi) nell'appendice II CITES (proposta avanzata dall'Argentina);
–
trasferimento della lucertola dalla coda spinosa (Uromastyx ornata) dall'appendice II all'appendice I CITES (proposta avanzata da Israele);
–
inserimento del tritone imperatore (Neurergus kaiseri) nell'appendice I CITES (proposta avanzata dall'Iran);
–
inserimento delle specie di iguana Ctenosaura bakeri, C. oedirhina e C. melanosterna nell'appendice II CITES secondo la proposta avanzata dall'Honduras;
–
inserimento delle specie di rana dagli occhi rossi (Agalychnis) nell'appendice II CITES (proposta avanzata da Honduras e Messico);
–
inserimento della specie di iguana Ctenosaura palearis nell'appendice II (proposta avanzata dal Guatemala);
–
inserimento del legno di rosa (Aniba rosaedora) nell'appendice II CITES (proposta avanzata dal Brasile);
–
inserimento del Dynastes satanas nell'appendice II CITES (proposta avanzata dal Madagascar);
–
inserimento dei semi di Beccariophoenix madagascariensis nell'appendice II CITES secondo la proposta avanzata dal Madagascar;
–
inserimento dei semi di Dypsis decaryi nell'appendice II CITES secondo la proposta avanzata dal Madagascar;
19. si compiace delle proposte presentate dal Madagascar di inserire specie di piante e di sementi e le sostiene;
20. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad opporsi alle seguenti proposte:
–
l'eliminazione della lince rossa (Lynx rufus) dall'appendice II CITES;
–
il trasferimento del coccodrillo di Morelet (Crocodylus Moreletii) dall'appendice I CITES all'appendice II CITES (proposta avanzata da Belize e Messico);
–
il trasferimento della popolazione egiziana del coccodrillo del Nilo (Crocodylus niloticus) dall'appendice I CITES all'appendice II CITES (proposta avanzata dall'Egitto);
21. esorta la Commissione e gli Stati membri a respingere la proposta avanzata da Stati Uniti e Messico di eliminare l'Euphorbia misera dall'appendice II CITES;
22. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale nell'attuazione della CITES;
23. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'inclusione di una formulazione più forte nel documento CoP 15 Doc. 32 (Commercio via Internet di esemplari di specie figuranti negli elenchi CITES) proposta dalla Germania e ad appoggiare la relativa proposta di revisione;
24. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere le proposte del Segretariato di partecipare allo sviluppo di obiettivi di biodiversità post-2010, al partenariato per gli indicatori di biodiversità 2010 (BIP) e alla piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), anche in relazione al cambiamento climatico (CoP15 doc. 10.1);
25. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere la proposta, contenuta nel documento CoP15 doc. 10.4 del presidente del comitato "Piante", di un'ulteriore collaborazione alla Strategia globale per la conservazione delle piante della Convenzione sulla diversità biologica (CBD);
26. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriori iniziative volte ad eliminare il commercio illegale dell'antilope tibetana, in linea con la proposta CoP15 doc. 46 del Segretariato;
27. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere la proposta CoP15 doc. 47 del Segretariato, affinché gli Stati dell'area di distribuzione dell'antilope saiga (Saiga tatarica tatarica) rispettino e attuino correttamente il Piano d'azione Saiga e le pertinenti decisioni; propone altresì che le Parti della CITES incoraggino le industrie consumatrici del corno dell'antilope saiga a contribuire alle attività di conservazione in situ per la ricostituzione delle popolazioni selvatiche;
28. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriori azioni volte a combattere il commercio illegale delle grandi scimmie, in linea con le proposte del Segretariato di cui al documento CoP15 doc. 42;
29. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli sforzi intrapresi nell'ambito della CITES per combattere la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata del pesce napoleone (Cheilinus undulates);
30. richiama l'attenzione sul fatto che l'Unione europea rappresenta uno dei maggiori mercati di commercio illegale di fauna selvatica e che l'osservanza della CITES varia da uno Stato membro all'altro; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il coordinamento dei rispettivi sforzi volti ad applicare la legislazione dell'UE in materia di commercio di fauna selvatica;
o o o
31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alle parti e al Segretariato della CITES.