Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2010/2529(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B7-0063/2010

Testi presentati :

B7-0063/2010

Discussioni :

PV 11/02/2010 - 3
CRE 11/02/2010 - 3

Votazioni :

PV 11/02/2010 - 6.5
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2010)0030

Testi approvati
PDF 112kWORD 39k
Giovedì 11 febbraio 2010 - Strasburgo
Accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario
P7_TA(2010)0030B7-0063/2010

Risoluzione del Parlamento europeo dell«11 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (COM(2009)0577)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio che attua l'accordo quadro, concluso dall'Associazione datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario (HOSPEEM) e dalla Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (COM(2009)0577),

–   visti l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 155 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare il suo articolo 31, paragrafo 1,

–   vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(1),

–   vista la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(2),

–   vista la direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(3),

–   vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(4),

–   visto l'accordo quadro concluso da HOSPEEM e FSESP in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario,

–   visto che nell'accordo quadro le parti firmatarie invitano la Commissione ad attuare l'accordo sulla base di una decisione del Consiglio su una proposta della Commissione, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro(5),

–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi(6),

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro(7),

–   visto l'articolo 84, paragrafo 3, del proprio regolamento,

A.   considerando che le ferite da punture di aghi possono comportare la trasmissione di oltre venti virus potenzialmente letali, fra cui il virus dell'epatite B, dell'epatite C e dell'HIV/Aids, e dunque costituiscono un grave pericolo per la salute,

B.   considerando che le ferite da punture e altre lesioni causate da strumenti medici taglienti rappresentano uno dei rischi più comuni e gravi per i lavoratori sanitari in tutta Europa; che il personale ospedaliero e i lavoratori sanitari sono spesso a rischio di infezioni causate da ferite provocate dall'uso di aghi o altri strumenti taglienti,

C.   considerando che studi indipendenti hanno dimostrato che si può prevenire la maggioranza delle lesioni provocate da aghi migliorando la formazione e le condizioni di lavoro, nonché tramite l'uso generale di strumenti medici più sicuri dotati di meccanismi di protezione delle parti taglienti,

D.   considerando che gli esperti stimano a oltre un milione all'anno le ferite da punture di aghi nell'Unione europea,

E.   considerando che l'impatto psicologico ed emotivo conseguente a una ferita causata dalla puntura di un ago o da un altro oggetto tagliente può essere enorme, anche se poi non viene contratta alcuna infezione, in quanto il lavoratore e la sua famiglia affrontano molti mesi di incertezza sui problemi di salute conseguenti alla ferita,

F.   considerando che l'iniziativa di trovare una soluzione legislativa per proteggere adeguatamente i lavoratori sanitari europei da infezioni potenzialmente mortali trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi o altri strumenti medici taglienti trae origine dalla succitata risoluzione del 6 luglio 2006,

G.   considerando che si registra una grande penuria di personale sanitario e che, secondo alcuni studi, i gravi rischi per la salute che si corrono quotidianamente costituiscono una delle principali ragioni per cui una carriera nel settore sanitario è considerata poco attrattiva; che la relazione del 2004 sulla concorrenza nell'Unione europea ha riconosciuto che la crescente carenza di personale sanitario rappresenta un motivo di particolare preoccupazione per l'Unione europea,

H.   considerando che l'entrata in vigore dell'accordo quadro contribuirà ampiamente a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori attivi nel settore ospedaliero e sanitario,

I.   considerando che è necessario garantire il massimo livello possibile di sicurezza nell'ambito di lavoro ospedaliero e ovunque si svolgano attività sanitarie,

J.   considerando che la legislazione in materia sociale deve evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici superflui, che potrebbero ostacolare lo sviluppo delle piccole e medie imprese,

1.   accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia richiesto il parere del Parlamento, soprattutto perché si tratta di un tema al quale il Parlamento ha accordato grande attenzione per molti anni;

2.   riconosce che la proposta di direttiva del Consiglio tiene conto delle conclusioni più rilevanti della sua risoluzione del 6 luglio 2006;

3.   si compiace del fatto che l'accordo quadro sia stato elaborato su base paritetica in collaborazione tra l'HOSPEEM (Associazione datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e la FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), organismi riconosciuti dalla Commissione quali parti sociali europee del settore ospedaliero e sanitario;

4.   accoglie con favore il fatto che l'accordo quadro preveda una clausola sulle «prescrizioni minime», fatte salve le disposizioni nazionali e dell'Unione esistenti e future più favorevoli ai lavoratori; ricorda che gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero essere liberi di adottare misure supplementari più favorevoli ai lavoratori nel settore interessato ed essere incoraggiati a farlo;

5.   raccomanda la rapida adozione ed attuazione delle misure definite nella proposta di direttiva, in quanto i lavoratori in questione hanno già atteso oltre cinque anni prima che questo serio problema fosse portato all'attenzione della Commissione;

6.   invita la Commissione ad elaborare e fornire orientamenti per accompagnare l'accordo e contribuire in tal modo alla sua corretta applicazione in tutti gli Stati membri;

7.   invita la Commissione a sorvegliare il processo di applicazione dell'accordo e a informare, su base regolare, il Parlamento europeo in merito alla sua attuazione;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle parti sociali firmatarie dell'accordo quadro.

(1) GU L 183, del 29.6.1989, pag. 1.
(2) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13.
(3) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.
(4) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.
(5) GU C 304 E del 1.12.2005, pag. 400.
(6) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 754.
(7) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 14.

Note legali - Informativa sulla privacy