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Procedura : 2009/0106(CNS)
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Ciclo del documento : A7-0016/2010

Testi presentati :

A7-0016/2010

Discussioni :

PV 24/02/2010 - 22
CRE 24/02/2010 - 22

Votazioni :

PV 25/02/2010 - 7.1
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Testi approvati :

P7_TA(2010)0034

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Giovedì 25 febbraio 2010 - Bruxelles
Progetti d'investimento nelle infrastrutture per l'energia ***I
P7_TA(2010)0034A7-0016/2010
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0361),

–   vista la consultazione del Parlamento da parte del Consiglio (C7-0125/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 194, paragrafi 1 e 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0016/2010),

1.   adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio
P7_TC1-COD(2009)0106

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  L'introduzione di una politica energetica comune e solidale diretta ad assicurare le forniture di energia dell'Unione, la transizione verso un'economia altamente efficiente sotto il profilo energetico e il funzionamento solidale di mercati dell'energia fondati sul principio di un'equa concorrenza nel quadro del mercato interno, costituisce un obiettivo che si è fissata l'Unione.

(2)  Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia nell'Unione è un prerequisito per lo sviluppo della politica europea dell'energia. Esso dovrebbe consentire alla Commissione di fare i necessari raffronti e valutazioni o di proporre le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia. Tutte le misure proposte o prese a livello dell'Unione dovrebbero essere neutrali e non costituire interventi sul funzionamento del mercato.

(3)  Il contesto energetico all'interno e all'esterno dell'Unione è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia una questione cruciale che deve essere risolta con lo scopo di garantire la sicurezza energetica dell'Unione, in particolare attraverso l'efficienza e il risparmio energetici, di individuare potenziali penurie e/o eccedenze future a livello delle forniture e di assicurare un approvvigionamento energetico regolare all'Unione nonché il funzionamento ininterrotto del mercato interno e la transizione a un'economia altamente efficiente sotto il profilo energetico verso cui l'Unione si è avviata.

(4)  Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutte le infrastrutture, soprattutto nei settori dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che vengono assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l'ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono maggiormente un ruolo di primo piano agli operatori per gli investimenti e, al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture dell'energia.

(5)  A tal fine, gli Stati membri dovrebbero sempre tenere in considerazione la riduzione del consumo di energia, in linea con l'obiettivo del 20% fissato dall'Unione europea per quanto concerne l'efficienza energetica, in quanto rappresenta il mezzo più economico per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, nonché il miglioramento e il rinnovo delle infrastrutture esistenti prima di investire in nuove infrastrutture. I progetti di investimento in infrastrutture energetiche dovrebbero essere pienamente in linea con l'obiettivo fissato per il 2020 di almeno il 20% di energia da fonti rinnovabili.

(6)  Visti i nuovi obiettivi della politica energetica e gli sviluppi di mercato, è necessario attribuire una maggiore attenzione agli investimenti prioritari nelle infrastrutture dell'energia nell'Unione, in particolare allo scopo di anticipare i problemi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento, promuovere le migliori prassi e istituire una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi di sistemi energetici interconnessi nell'Unione.

(7)  La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero quindi, onde fornire le garanzie necessarie per gli investimenti prioritari, disporre di informazioni e dati accurati sui progetti di investimento presenti e futuri, inclusa la disattivazione parziale, nei componenti più importanti del sistema energetico dell'Unione.

(8)  I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell'energia sono importanti per i futuri investimenti dell'Unione. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione, e in particolare all'Osservatorio del mercato dell'energia, i progetti e i piani d'investimento già avviati o il cui inizio è previsto entro cinque anni e quelli che mirano a disattivare tutta l'infrastruttura o parte di essa entro tre anni.

(9)  Affinché la Commissione possa disporre di una visione coerente dei futuri sviluppi dell'intero sistema energetico dell'Unione, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere.

(10)  Le informazioni ottenute dalla Commissione ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate per monitorare la conformità degli Stati membri nel quadro di norme specifiche dell'Unione europea, segnatamente la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili(2).

(11)  Gli Stati membri, a questo fine, comunicano alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento in infrastrutture energetiche concernenti produzione, stoccaggio e trasporto di petrolio, gas, carbone, energie rinnovabili, energia elettrica, nonché sui grandi progetti di teleriscaldamento e raffreddamento e cattura, trasporto e stoccaggio di anidride carbonica, programmati o in costruzione sul loro territorio, incluse le interconnessioni con i paesi terzi. Le imprese interessate dovrebbero essere tenute a comunicare ai rispettivi Stati membri i dati e le informazioni in questione, al fine di consentire alla Commissione di monitorare l'infrastruttura energetica dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere tenuti a garantire la riservatezza dei dati forniti dalle imprese.

(12)  Dato l'orizzonte temporale dei progetti di investimento nel settore dell'energia, comunicazioni effettuate a intervalli biennali dovrebbero essere sufficienti.

(13)  Allo scopo di evitare un onere amministrativo sproporzionato e minimizzare i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, il presente regolamento dovrebbe offrire la possibilità di esentare gli Stati membri e le imprese dagli obblighi di notifica, a condizione che informazioni equivalenti e comparabili vengano fornite alla Commissione a norma della legislazione specifica del settore dell'energia, adottata dalle istituzioni dell'Unione europea e finalizzata a realizzare gli obiettivi di mercati europei dell'energia competitivi, della sostenibilità del sistema europeo dell'energia e della sicurezza delle forniture di energia all'Unione europea. Occorre pertanto evitare ogni duplicazione degli obblighi di comunicazione specificati nel terzo pacchetto sulla liberalizzazione nel settore dell'energia (direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(3), direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale(4), regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia(5), regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica(6) e regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale(7)). La Commissione dovrebbe chiarire l'applicazione di questa esenzione, in modo da facilitare realmente l'onere di comunicazione e indicare chiaramente contenuto, forma e scadenze degli obblighi di comunicazione, le persone o gli organismi soggetti a tali obblighi e i responsabili della gestione del sistema di comunicazione.

(14)  Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'Unione, dovrebbero assicurare la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi trasmettono alla Commissione, garantendo al tempo stesso la riservatezza dei dati e delle informazioni commercialmente sensibili.

(15)  Al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la notifica dei dati, la Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia, dovrebbero essere in grado di adottare tutte le misure appropriate a questo fine, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati. La Commissione dovrebbe garantire che tali risorse informatiche assicurino la riservatezza dei dati e delle informazioni notificati alla Commissione.

(16)  La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(8), mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(9). Il presente regolamento lascia impregiudicate le suddette norme.

(17)  L'accesso alle informazioni ambientali è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale(10),nonché dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(11). Il presente regolamento lascia impregiudicate le suddette norme.

(18)  La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'Unione e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell'energia. Queste analisi dovrebbero integrare gli approcci nazionali, sviluppare le dimensioni regionali e in particolare contribuire a rafforzare la sicurezza energetica, individuando eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti e i rischi connessi, ai fini dell'equilibrio a lungo termine di domanda e offerta di energia. Tale analisi dovrebbe altresì contribuire a un costante dibattito a livello dell'Unione europea sulla necessità di infrastrutture energetiche e occorre pertanto trasmetterla alle parti interessate per fare oggetto di un dibattito.

(19)  Le piccole e medie imprese dovrebbero poter beneficiare dell'opera di monitoraggio e comunicazione sui progetti di investimento energetico prevista dal presente regolamento, grazie alla quale i dati raccolti saranno messi a disposizione del pubblico, contribuendo a termine a nuovi e più coordinati trend di investimento.

(20)  La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune dei possibili divari in termini di infrastrutture e dei rischi associati e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi, il che è di particolare interesse per i nuovi entranti sul mercato.

(21)  Le disposizioni tecniche, incluse ulteriori definizioni tecniche necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere adottate dalla Commissione.

(22)  In considerazione degli emendamenti necessari per adeguarlo alle sfide odierne nel settore dell'energia e a fini di maggiore chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio(12) e sostituirlo con un nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la notifica alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas, del carbone, delle energie rinnovabili e dell'energia elettrica ▌ e sui principali progetti di investimento connessi al teleriscaldamento e raffreddamento, nonché alla cattura e allo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta da questi settori.

2.  Il presente regolamento si applica altresì alle imprese dell'Unione europea che investono in progetti relativi a infrastrutture per l'energia in paesi terzi che sono direttamente legati alle reti dell'energia di uno o più Stati membri o che hanno un impatto su di esse.

3.  Il regolamento si applica ai tipi di investimenti elencati nell'allegato la cui costruzione è già iniziata o deve iniziare entro i prossimi cinque anni o a impianti di cui è prevista la disattivazione entro i prossimi tre anni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

   1) «infrastruttura»: qualsiasi tipo di impianto o parti di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio dell'energia e delle fonti di energia, o di anidride carbonica;;
  2) «progetti di investimento»: progetti finalizzati:
   a) alla costruzione di nuove infrastrutture;
   b) alla trasformazione, all'ammodernamento, all'aumento o alla riduzione di capacità di infrastrutture esistenti;
   c) alla disattivazione parziale o totale di infrastrutture esistenti;
   d) allo sviluppo di nuove interconnessioni con i sistemi di trasporto dell'energia fra l'Unione europea e i paesi terzi;
   3) «progetti di investimento programmati»: i progetti di investimento allo stato prima che inizi la costruzione e che vengano sostenute spese in conto capitale o che la disattivazione dell'impianto divenga effettiva, inclusi i progetti di investimento per i quali una richiesta iniziale di autorizzazione è stata ricevuta dalle autorità competenti, ma i cui aspetti principali (ubicazione, impresa, alcuni aspetti tecnici e operativi di base, ecc.) possono, in tutto o in parte, essere soggetti ad ulteriore revisione o ad autorizzazione definitiva;
   4) «progetti di investimento in costruzione»: i progetti di investimento quando è già iniziata la costruzione e vengono sostenute spese in conto capitale;
   5) «disattivazione»: la fase nella quale un'infrastruttura viene smantellata in via definitiva;
   6) «produzione»: la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti;
  7) «trasporto»: la trasmissione di energia elettrica, di gas, di combustibili liquidi o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:
   a) attraverso condotte, diverse dalla rete di condotte upstream e diverse dalla parte di condotte utilizzata principalmente nel contesto della distribuzione locale;
   b) attraverso sistemi interconnessi ad alta e ad altissima tensione e diversi dai sistemi utilizzati principalmente nel contesto della distribuzione locale;
   c) attraverso le condotte di teleriscaldamento e raffreddamento;
   8) «stoccaggio»: stoccaggio su base permanente o temporanea di energia termica ed elettrica o di fonti di energia ▌ in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici oppure confinamento di biossido di carbonio in formazioni geologiche sotterranee;
   9) 'sito di stoccaggio«: un sistema di serbatoi chiusi o una struttura geologica che forma uno spazio di stoccaggio chiuso;
   10) «imprese»: persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che decidono o realizzano progetti di investimento;
   11) «fonti di energia»:
   a) fonti primarie di energia, come petrolio, gas naturale, carbone o combustibili nucleari, oppure fonti trasformate di energia, come l'energia elettrica;
   b) fonti di energia rinnovabili fra cui l'energia idroelettrica, da biomasse, eolica, dalle maree e geotermica;
   c) prodotti dell'energia, come prodotti petroliferi raffinati e bio carburanti;
   12) «dati aggregati»: dati aggregati a livello nazionale o regionale; qualora l'aggregazione a livello nazionale riveli informazioni commercialmente sensibili di una data impresa, si può procedere all'aggregazione a livello regionale;
   13) «organismo specifico»: un organismo cui la normativa settoriale dell'Unione europea in campo energetico affida l'incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture energetiche a livello dell'Unione, come la rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 714/2009 e la rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 715/2009;
   14) «teleriscaldamento» o «teleraffreddamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione.

Articolo 3

Comunicazione dei dati

1.  Pur mantenendo proporzionato l'onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o l'organismo al quale essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dall'inizio del 2011 e, successivamente, ogni due anni.

Essi comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti relative al progetto alla Commissione nel 2011, che diviene il primo anno di riferimento e, successivamente, ogni due anni.

Gli Stati membri o i loro organismi delegati, comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti relative al progetto entro il 31 luglio dell'anno di riferimento in questione.

2.  La Commissione esenta gli Stati membri o i loro organismi delegati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 quando, ai sensi della legislazione specifica della dell'Unione europea per il settore dell'energia:

   a) lo Stato membro in questione o il suo organo delegato ha già comunicato i dati o le informazioni richiesti e ha indicato la data della notifica e la pertinente normativa specifica;
   b) un organismo specifico è incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture dell'energia a livello dell'Unione europea e compila a questo fine dati e informazioni equivalenti; in questo caso, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione, entro il termine stabilito al paragrafo 1.

Articolo 4

Fonti dei dati

1.  Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all'articolo 3 agli Stati membri, o all'organismo da essi delegato, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 31 maggio di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo dell'anno di riferimento in questione.

Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, a condizione che i dati o le informazioni forniti siano comparabili ed equivalenti.

2.  Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati se il loro rilevamento è già prescritto dalla vigente legislazione dell'Unione e riducono al minimo i costi per le imprese.

Articolo 5

Contenuto della notifica

1.  In merito ai progetti di investimento di cui all'allegato, la notifica di cui all'articolo 3 indica, ove opportuno:

   a) il volume delle capacità programmate o in costruzione;
   b) l'ubicazione, il nome, il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione, con indicazione delle capacità che si trovano ancora nella fase di programmazione e di quelle che si trovano già in fase di realizzazione;
   c) la data in cui la richiesta iniziale di autorizzazione è stata ricevuta dalle autorità competenti e la data prevista in cui tutte le autorizzazioni e i permessi di costruzione necessari saranno stati concessi;
   d) la data probabile di entrata in servizio;
   e) il tipo di fonti di energia utilizzate;
   f) le tecnologie di interesse per la sicurezza delle forniture, come flussi inversi, dispositivi per il cambio di combustibile o eventuali altri impianti pertinenti;
   g) l'installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità;
   h) la non disponibilità o l'interruzione temporanea del funzionamento di un'infrastruttura per un periodo superiore a tre anni.

2.  In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la notifica di cui all'articolo 3 precisa:

   a) la natura e la capacità dell'infrastruttura interessata;
   b) la data probabile di disattivazione, comprese, se del caso, le date intermedie per la cessazione graduale del funzionamento dell'infrastruttura;
   c) l'elenco delle misure pianificate per il risanamento ambientale, qualora tale risanamento sia richiesto dalla legislazione specifica.

3.  Le notifiche di cui all'articolo 3 includono il volume delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio, che sono presenti all'inizio dell'anno di riferimento in questione.

Se gli Stati membri sono in possesso di informazioni concernenti ritardi e/o ostacoli alla realizzazione dei progetti di investimento, i loro organismi delegati o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, includono tali informazioni nella notifica.

Articolo 6

Qualità e pubblicità dei dati

1.  Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'Unione europea, assicurano la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi trasmettono alla Commissione. Se le informazioni non sono sufficientemente chiare ed esaustive, la Commissione può chiedere ai suddetti organismi di fornire informazioni supplementari.

Nel caso di organismi specifici incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'Unione europea, i dati e le informazioni trasmesse devono essere accompagnati da osservazioni degli Stati membri sulla qualità e la pertinenza dei dati e delle informazioni raccolte.

2.  La Commissione pubblica dati e informazioni aggregati ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni siano pubblicati in forma aggregata a livello nazionale o regionale (in particolare nei casi in cui vi sia una sola impresa in uno Stato membro) e che non vengano diffusi o possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese.

Tale pubblicazione non pregiudica la pertinente legislazione nazionale e dell'Unione europea concernente l'accesso del pubblico alle informazioni, in particolare le informazioni ambientali, le informazioni relative alle società quotate in borsa o le informazioni sul finanziamento pubblico di progetti di investimento.

Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati e la Commissione sono individualmente responsabili della tutela della riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale di cui siano in possesso.

Articolo 7

Misure di esecuzione

La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento. Tali misure includono in particolare le metodologie di calcolo da utilizzare, le definizioni tecniche, la forma, il contenuto e altri particolari della notifica di dati e informazioni di cui all'articolo 3, inclusa l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e in particolare le disposizioni concernenti le scadenze e il contenuto delle notifiche e gli organismi soggetti agli obblighi di comunicazione.

Articolo 8

Trattamento dei dati

1.  La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse informatiche finalizzate alla pianificazione, necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati e delle informazioni sulle infrastrutture energetiche notificati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

2.  La Commissione inoltre fa sì che le risorse informatiche, necessarie ai fini di cui al paragrafo 1, garantiscano la riservatezza dei dati e delle informazioni notificati alla Commissione a norma del presente regolamento.

Articolo 9

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del diritto dell'Unione e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi dell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell'esercizio delle loro attività.

Articolo 10

Monitoraggio e relazioni

1.  Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, quest'ultima procede almeno ogni due anni ad una analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'Unione europea, in particolare allo scopo di:

   a) individuare potenziali futuri divari e/o surplus tra domanda e offerta di energia, con particolare attenzione alle potenziali future carenze e inadeguatezze nell'infrastruttura di produzione e di trasmissione, in particolare quelle dovute al deterioramento dell'infrastruttura;
   b) monitorare l'evoluzione dei progetti di investimento dalla data di notifica all'effettiva attuazione e in particolare lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e promuovere le migliori prassi per superare gli ostacoli individuati;
   c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e i potenziali nuovi operatori;
   d) monitorare i progetti di investimento dell'Unione europea nei paesi terzi che hanno un impatto sul mercato e sulla sicurezza energetici dell'Unione;
   e) identificare il rischio di una dipendenza eccessiva da un'unica infrastruttura energetica nonché i rischi legati alle connessioni con i paesi terzi;
   f) individuare il fabbisogno di investimenti per migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia (ad esempio flussi inversi e interconnettori).

La Commissione può inoltre fornire, sulla base di questi dati e informazioni, le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.

2.  Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione coordina gli organismi specifici preposti ai programmi di investimento nei settori dell'energia dell'Unione europea e può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, gruppi o associazioni con competenze specifiche nel settore interessato.

3.  La Commissione discute le analisi con le parti interessate. Essa trasmette le analisi effettuate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e provvede alla loro pubblicazione.

4.  Per garantire una certa coerenza fra le varie pubblicazioni relative al monitoraggio, la Commissione tiene conto dei piani pluriennali di investimento nelle infrastrutture energetiche elaborati dagli organismi specifici.

Articolo 11

Riesame

1.  Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione.

2.  Per migliorare la qualità dei dati, la Commissione, quando procede al riesame di cui al paragrafo 1, valuta se del caso le soglie minime indicate nell'allegato e può eventualmente obbligare gli Stati membri a precisare le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 736/96 è abrogato.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010.
(2) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(3) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(4) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
(5) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
(6) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(7) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(10) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
(11) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(12) GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1.


ALLEGATO

PROGETTI D'INVESTIMENTO

1.  PETROLIO

1.1.  Produzione

   Impianti di estrazione con una capacità di almeno 20 000 barili al giorno.

1.2.  Raffinazione

   Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 000 000 t/anno;
   Aumento delle capacità di distillazione oltre 1 000 000 t/anno;
   Impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno;
   Impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/vari altri prodotti petroliferi.

Sono esclusi gli impianti chimici che non producono olio combustibile e/o carburante o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

1.3.  Trasporto

   Oleodotti per petrolio grezzo con una capacità di almeno 3 milioni di tonnellate metriche all'anno ed estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri;
   Oleodotti per prodotti petroliferi con una capacità di almeno 1,5 milioni t/anno ed estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri;
   Condotte che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, nonché condotte e progetti di interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono escluse le condotte destinate a fini militari e quelle che riforniscono impianti al di fuori del campo di applicazione del punto 1.2.

1.4.  Stoccaggio

   Impianti di stoccaggio per petrolio grezzo e prodotti petroliferi (impianti con una capacità di 150 milioni di m3 o più o, nel caso di serbatoi, con una capacità non inferiore a 100 000 m3).

Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari e quelli che riforniscono impianti al di fuori del campo di applicazione del punto 1.2.

2.  GAS

2.1.  Produzione

   Impianti di estrazione con una capacità di almeno 0,1 milioni di m3 al giorno.

2.2.  Trasporto

   Gas, incluso gas naturale e biogas, gasdotti;
   Gasdotti che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, gasdotti e progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e progetti indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia(1).

2.3.  ▌ GNL

   Stazioni di testa per l'importazione e l'esportazione di gas naturale liquefatto;
   Capacità di rigassificazione, stoccaggio e liquefazione.

2.4.  Stoccaggio

   Impianti di stoccaggio collegati alle condotte di trasporto di cui al punto 2.2;
   Software e hardware informatici che permettano di monitorare e informare in tempo reale le competenti agenzie dell'Unione europea sulle scorte di gas.

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli impianti chimici che non producono prodotti energetici o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

3.  CARBONE, LIGNITE E SCISTI BITUMINOSI

3.1.  Produzione

   Miniere a cielo aperto nuove o ampliate con una produzione annua non inferiore a 1 milione di tonnellate;
   Miniere sotterranee nuove o ampliate con una produzione annua non inferiore a 1 milione di tonnellate.

4.  ENERGIA ELETTRICA

4.1.  Produzione

   Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di una potenza di 100 MW o più);
   Centrali idroelettriche (centrali con una potenza di 30 MW o più);
   Centrali eoliche (con una potenza di 20 MW o più per centrali offshore o con una potenza di 5 MW o più per centrali onshore);
   Sistemi solari termici e geotermici ▌ concentrati (gruppi di una potenza di 10 MW o più) e sistemi fotovoltaici (con una capacità di 5 MW o più);
   Sistemi di produzione di energia da biomassa/bioliquidi/rifiuti (gruppi di una potenza di 5 MW o più);
   Centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (gruppi di una potenza elettrica di 10 MW o più);
   Impianti decentrati per la produzione di energia rinnovabile collegati a una rete elettrica o per i quali è stato concluso un contratto di acquisto da parte di un'impresa, con una capacità di produzione cumulata superiore ai 10 MW.

4.2.  Trasporto

   Linee di trasmissione aeree, purché siano progettate per una tensione di 100 kV o più;
   Linee di trasmissione sotterranee o sottomarine, purché siano progettate per una tensione di 100 kV o più;
   Progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e progetti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 663/2009;
   Reti di teleriscaldamento con un diametro di almeno 300 mm.

4.3.  Stoccaggio

   Impianti di stoccaggio di elettricità.

5.  BIOCARBURANTI

5.1.  Produzione

   Impianti per la produzione di biocarburanti (raffinerie con una capacità di 50 000 t/anno o più).

6.  ANIDRIDE CARBONICA

6.1.  Trasporto

   Condotte per CO2 connesse agli impianti di produzione di cui ai punti 1.2. e 4.1.

6.2.  Stoccaggio

Rientrano in tale sezione anche i progetti di stoccaggio di anidride carbonica in siti geologici, previsti dal regolamento (CE) n. 663/2009.

   Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio o complesso con una potenza di 100 kt o più).

Sono esclusi gli impianti di stoccaggio destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.

(1) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

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