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Procedura : 2010/2528(RSP)
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Testi presentati :

RC-B7-0123/2010

Discussioni :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Votazioni :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3
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Testi approvati :

P7_TA(2010)0036

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Giovedì 25 febbraio 2010 - Bruxelles
Priorità del Parlamento in vista della sessione del Consiglio per i diritti umani nelle Nazioni Unite (Ginevra, 1-26 marzo 2010)
P7_TA(2010)0036RC-B7-0123/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sulla tredicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), in particolare la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sullo sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e il ruolo dell'Unione europea(1), nonché quelle del 16 marzo 2006 sul risultato dei negoziati relativi al Consiglio per i diritti umani e sulla 62a sessione dell'UNHRC(2), del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite(3), del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite(4), del 29 settembre 2005 sui risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005(5) e del 7 maggio 2009 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell'Unione europea in materia(6),

–   viste le sue risoluzioni d'urgenza sui diritti umani e la democrazia,

–   vista la risoluzione A/RES/60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per i diritti umani (UNHRC),

–   viste le precedenti sessioni regolari e speciali dell'UNHRC nonché le precedenti fasi del riesame periodico universale (UPR),

–   viste l'imminente tredicesima sessione dell'UNHRC, prevista per il marzo 2010, e l'ottava fase del riesame periodico universale (UPR) che si terrà dal 3 al 14 maggio 2010,

–   visto il riesame dell'UNHRC che si terrà nel 2011,

–   visti i mutamenti istituzionali derivati dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

–   visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 5, e gli articoli 18, 21, 27 e 47 del trattato sull'Unione europea nella versione risultante dal trattato di Lisbona,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti dell'uomo sono parte integrante dell'acquis etico e giuridico dell'Unione europea e costituiscono una delle pietre miliari dell'unità e dell'integrità europee(7),

B.   considerando che l'UNHRC costituisce una piattaforma dalle caratteristiche uniche specializzata nei diritti umani universali nonché un forum specifico che si occupa di diritti umani nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite,

C.   considerando che il riesame dell'UNHRC procederà su due binari, poiché lo status dell'organismo sarà discusso a New York e le procedure a Ginevra, e che nel corso dell'anno si svolgeranno diverse iniziative e riunioni informali,

D.   considerando che il ruolo dell'Unione europea quale attore globale si è accresciuto nel corso degli ultimi decenni e che un nuovo approccio mediante il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) potrebbe essere cruciale nell'aiutare l'Unione ad agire in modo più efficace per rispondere alle sfide globali in modo coerente, conseguente ed efficace,

E.   considerando che una delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo si recherà a Ginevra durante la tredicesima sessione dell'UNHRC, come già avvenuto negli anni precedenti per le sessioni dell'UNHRC e, ancora prima, per quelle dell'organismo che l'ha preceduto, ossia la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani,

1.   rileva l'importanza della tredicesima sessione dell'UNHRC – la sessione fondamentale di tale organismo nel 2010; si compiace del segmento ad alto livello dell'imminente tredicesima sessione ordinaria, con la partecipazione dei ministri governativi e di altri rappresentanti di alto livello; prende atto che durante le riunioni del segmento ad alto livello saranno discusse due questioni – le crisi economiche e finanziarie e la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'istruzione e la formazione in materia di diritti umani (HRET);

2.   accoglie con favore il fatto che all'ordine del giorno della tredicesima sessione dell'UNHRC figuri la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sull'impatto della crisi economica e finanziaria globale sull'attuazione di tutti i diritti umani e sulle possibili azioni necessarie per attenuarlo; invita gli Stati membri dell'UE a contribuire attivamente a tale dibattito;

3.   invita gli Stati membri dell'UE a partecipare attivamente al dibattito interattivo annuale sui diritti delle persone con disabilità nonché alle discussioni sul diritto alla verità (avviate dal GRULAC – Gruppo dei paesi dell'America latina e dei Caraibi – e incentrate sulla verità storica in merito alla repressione) e alla riunione annuale sui diritti del fanciullo;

4.   sottolinea l'importanza di posizioni comuni dell'UE sulle questioni che si discuteranno durante la tredicesima sessione dell'UNHRC, anche se le modalità riguardanti le azioni degli Stati membri dell'UE in seno all'UNHRC a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona non sono ancora perfettamente chiare;

L'opera del Consiglio per i diritti umani

5.   rinnova il suo appello agli Stati membri affinché si oppongano attivamente a qualsiasi tentativo di indebolire il concetto di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani e incoraggino attivamente l'UNHRC a riservare la stessa attenzione a tutte le forme di discriminazione, quali che siano i motivi su cui si basano, inclusi il genere, la razza, l'età, l'orientamento sessuale, la religione o il credo;

6.   mette in guardia contro una politicizzazione estrema dell'UNHRC giacché impedisce a tale organismo di adempiere al proprio mandato; sottolinea l'importanza di risoluzioni specifiche per paese al fine di affrontare gravi violazioni dei diritti umani; condanna con forza, a tale proposito, l'uso delle cosiddette «no-action motions» (mozioni procedurali per evitare il dibattito e il voto sulle risoluzioni) ed esprime il suo disappunto per il ricorso a tale procedura durante l'undicesima sessione speciale del Consiglio, il che ha impedito l'adozione di una risoluzione finale sistematica e coerente che avrebbe affrontato la situazione nello Sri Lanka;

7.   plaude all'organizzazione, su iniziativa del Brasile, della 13a sessione speciale dedicata ad Haiti, il cui obiettivo era quello di focalizzare l'attenzione sull'inclusione di un approccio basato sui diritti umani negli sforzi di ricostruzione intrapresi dopo il devastante terremoto, e plaude anche ai suoi aspetti innovativi, quali l'organizzazione di una sessione speciale in seguito a una catastrofe naturale e la partecipazione di agenzie specializzate dell'ONU per disporre del parere di esperti quale base sui cui poggiare la discussione; sottolinea l'importanza del ruolo dell'esperto indipendente sui diritti umani ad Haiti nel fornire orientamenti per integrare i diritti umani nei più ampi sforzi dell'ONU o nelle iniziative dei paesi donatori per sostenere Haiti e invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a dare seguito a tale sessione, includendo l'approccio basato sui diritti umani nelle più vaste attività di sostegno ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, riservando particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, quali i bambini;

8.   invita gli Stati membri dell'UE a dare priorità a misure concrete dell'UNHRC per mettere fine alle violazioni dei diritti umani contro la popolazione civile nelle guerre e nei conflitti, compresa in particolare la violenza contro le donne e i bambini nonché il problema dei bambini soldato;

9.   deplora la mancata capacità dell'UNHRC di affrontare in maniera adeguata e tempestiva altre gravi situazioni in materia di diritti umani; chiede agli Stati membri dell'Unione europea di condannare le violazioni dei diritti umani e di impegnarsi attivamente a favore della creazione di appositi meccanismi dell'UNHRC per far fronte alle crisi nell'ambito dei diritti umani in Afghanistan, nella Repubblica di Guinea, in Iran, nello Yemen, in Iraq e nel Sahara occidentale; ritiene che nel mandato delle Nazioni Unite rientri anche il monitoraggio della situazione relativa ai diritti umani nel Sahara occidentale;

10.   ribadisce la propria posizione per quanto riguarda la nozione di «diffamazione delle religioni» e, pur riconoscendo la necessità di affrontare appieno il problema della discriminazione nei confronti delle minoranze religiose, non ritiene appropriata l'inclusione di tale nozione nel protocollo recante norme complementari sul razzismo, sulla discriminazione razziale, sulla xenofobia e su tutte le forme di discriminazione; invita gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare integralmente le norme esistenti in materia di libertà di espressione e libertà di religione e di credo;

11.   rinnova la propria richiesta agli Stati membri dell'Unione europea di garantire il rispetto dei diritti umani nelle proprie politiche interne giacché, in caso contrario, la posizione dell'Unione in seno all'UNHRC ne sarebbe indebolita;

12.   plaude al rinnovato impegno degli Stati Uniti in seno agli organismi delle Nazioni Unite e alla loro successiva elezione a membro dell'UNHRC, nonché al lavoro costruttivo svolto per quanto riguarda la libertà di espressione in occasione della 64ª Assemblea generale dell'ONU e il piano d'azione sul seguito da dare alla conferenze di riesame di Durban; chiede agli Stati Uniti e agli Stati membri dell'Unione europea di continuare a procedere in tal senso e di cooperare appieno su tali iniziative in futuro;

13.   esprime preoccupazione per la candidatura dell'Iran alle prossime elezioni dell'UNHRC previste per il maggio 2010; ribadisce la propria opposizione al concetto di «tabula rasa» in relazione alle elezioni dell'UNHRC e chiede elezioni competitive per tutti i gruppi regionali, invitando altresì l'Unione europea a fare il possibile per impedire l'elezione all'UNHRC di paesi con un passato particolarmente problematico per quanto riguarda i diritti umani;

14.   invita l'Unione europea e i suoi Stati membri di continuare a insistere sulla definizione di determinati criteri che i membri debbono soddisfare per l'elezione all'UNHRC, con particolare riferimento al requisito minimo di cooperare in materia di procedure speciali in base al loro rispettivo mandato; invita altresì l'Unione ad assumere un ruolo guida, elaborando con partner di regioni diverse una serie di orientamenti da utilizzare in sede di elezioni;

15.   chiede un monitoraggio efficace dell'applicazione effettiva delle conclusioni e raccomandazioni delle procedure speciali e degli organi previsti dal trattato nel quadro del processo di riesame periodico universale per ogni paese;

16.   invita gli Stati membri dell'Unione europea di fare tutto il possibile per preservare tutti i mandati specifici relativi alle procedure speciali; chiede il rinnovo del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite su Myanmar e sulla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), nonché un nuovo mandato nazionale specifico per la Repubblica democratica del Congo (RDC), alla luce del deterioramento della situazione umanitaria in tali paesi;

17.   plaude al Joint study on global practices in relation to secret detention in the context of countering terrorism (studio comune sulle prassi globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo) che sarà discusso nel corso della tredicesima sessione; invita gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere tale studio e a dare un idoneo seguito alla relazione, in linea con le precedenti posizioni del Parlamento al riguardo, in particolare nelle sue risoluzioni del 19 febbraio 2009(8) e del 14 febbraio 2007(9) sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri;

18.   invita l'Unione europea a impegnarsi attivamente nell'ambito delle prossime sessioni del riesame periodico universale al fine di garantire un processo equo e un esito che sostenga le conclusioni e le raccomandazioni degli organi previsti dal trattato e delle procedure speciali delle Nazioni Unite e vi si conformi, anche fornendo l'assistenza tecnica necessaria per consentirne l'attuazione;

19.   invita l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a impegnarsi affinché l'Unione europea adotti una posizione comune ferma sul seguito da dare alla relazione sulla missione d'inchiesta sul conflitto a Gaza e nel sud di Israele, che esiga pubblicamente l'applicazione delle sue raccomandazioni e la rendicontabilità per le violazioni del diritto internazionale, tra cui presunti crimini di guerra, e solleciti entrambe le parti a condurre indagini che rispettino i principi internazionali di indipendenza, imparzialità, trasparenza, rapidità ed efficacia, in linea con la risoluzione A/64/L.11 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sottolinea che il rispetto universale e in qualsiasi circostanza della normativa internazionale sui diritti umani e del diritto umanitario internazionale resta una premessa fondamentale per il conseguimento di una pace giusta e duratura in Medio Oriente;

20.   invita l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a monitorare attivamente l'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione Goldstone, consultando le missioni esterne dell'Unione e le ONG che operano in loco; chiede che le raccomandazioni e le osservazioni ad esse inerenti siano integrate nel dialogo dell'Unione con entrambe le parti, nonché nelle posizioni assunte dall'Unione nei consessi multilaterali;

21.   sottolinea la necessità, sebbene il riesame dell'UNHRC non sia una questione da affrontare direttamente durante la tredicesima sessione dell'UNHRC, di un processo di riesame trasparente ed esaustivo, che tenga conto delle ONG, della società civile e di tutti gli altri soggetti interessati;

22. rileva che il riesame dell'UNHRC non dovrebbe impedire a tale organismo di proseguire il suo importante lavoro sulle violazioni dei diritti umani;

23.   invita gli Stati membri dell'Unione europea, in vista dell'imminente prima riunione del gruppo di lavoro sul riesame dell'UNHRC, istituito dalla risoluzione A/HRC/12/L.28, a trovare una posizione comune sulla questione e a elaborare una strategia negoziale efficiente e proattiva; rileva l'importanza di una posizione comune dell'Unione europea sul processo di riesame dell'UNHRC e invita gli Stati membri dell'Unione a rispettare le cosiddette «linee di demarcazione» stabilite di comune accordo;

24. invita la propria commissione per gli affari esteri a elaborare una raccomandazione destinata al Consiglio affinché esso apporti un contributo tempestivo alla posizione dell'Unione europea sul prossimo riesame;
25. ritiene, pur riconoscendo la necessità di un dibattito di più ampio respiro, che il riesame debba preservare l'indipendenza dell'ufficio dell'Alto commissariato per i diritti umani (OHCHR), tutelare e possibilmente rafforzare le procedure speciali e garantire la possibilità per l'UNHRC di affrontare specifiche violazioni dei diritti umani mediante risoluzioni su singoli paesi e mandati nazionali; sottolinea l'importanza della indivisibilità dei diritti umani, siano essi diritti sociali, economici, culturali, civili o politici; prende atto del dibattito sulle possibilità di rafforzare l'UNHRC senza ricorrere al pacchetto sul rafforzamento istituzionale;
Partecipazione dell'Unione europea

26.   riconosce il coinvolgimento attivo dell'Unione e dei suoi Stati membri nel lavoro dell'UNHRC e si congratula con il Belgio per il successo finora riportato dalla sua Presidenza, valutando altresì positivamente le priorità della Presidenza spagnola in materia di diritti umani;

27.   invita il Consiglio e la Commissione a proseguire gli sforzi volti a promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e la legislazione nazionale di esecuzione, in conformità con la posizione comune del Consiglio 2003/444/PESC, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale(10) e il piano d'azione 2004 per il seguito da dare alla posizione comune; prende atto dell'Accordo di cooperazione e assistenza tra l'Unione europea e la Corte penale internazionale e, su tale base, invita l'Unione ei suoi Stati membri a cooperare pienamente con la Corte e a fornirle l'assistenza necessaria; constata che la prima conferenza di riesame dello Statuto di Roma si terrà a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all«11 giugno 2010 e rappresenterà un passo decisivo per l'ulteriore evoluzione della Corte;

28.   è del parere che la nuova struttura istituzionale dell'Unione europea offra la possibilità di conferire maggiore coerenza, visibilità e credibilità all'azione dell'Unione in seno all'UNHRC; invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione a garantire che siano adottate misure concrete per l'attuazione del trattato di Lisbona, onde evitare un periodo di transizione eccessivamente protratto che nuocerebbe alla credibilità e all'efficacia dell'Unione e garantire che i nuovi meccanismi accrescano la sua capacità di coinvolgere e di cooperare, a livello transregionale, con paesi di altri blocchi su iniziative comuni;

29.   incarica la sua propria alla tredicesima sessione dell'UNHRC di dar voce alle preoccupazioni espresse nella presente risoluzione; invita tale delegazione a riferire alla sottocommissione per i diritti dell'uomo in merito alla sua visita e considera opportuno continuare a inviare una delegazione del Parlamento europeo alle pertinenti sessioni dell'UNHRC;

o
o   o

30.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della 64a Assemblea generale, al presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al gruppo di lavoro UE-ONU istituito dalla commissione per gli affari esteri.

(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0021.
(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0097.
(3) Testi approvati, P5_TA(2004)0037.
(4) Testi approvati, P6_TA(2005)0237.
(5) Testi approvati, P6_TA(2005)0362.
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0385.
(7) Articolo 2, articolo 3, paragrafo 5, e articolo 6 del TUE.
(8) Testi approvati, P6_TA(2009)0073.
(9) Testi approvati, P6_TA(2007)0032.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/l_15020030618it00670069.pdf

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