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Procedura : 2010/2572(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo dei documenti :

Testi presentati :

RC-B7-0154/2010

Discussioni :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Votazioni :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
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Testi approvati :

P7_TA(2010)0058

Testi approvati
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Mercoledì 10 marzo 2010 - Strasburgo
Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)
P7_TA(2010)0058RC-B7-0154/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura(1),

–   vista la sua risoluzione dell«11 marzo 2009 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione), da considerare quale posizione del Parlamento in prima lettura(2) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale(3),

–   visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 22 febbraio 2010, sugli attuali negoziati condotti dall'Unione europea sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA),

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

–   vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, quale modificata da ultimo dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

–   vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell«8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (»direttiva sul commercio elettronico«),

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che nel 2008 l'Unione europea e altri paesi OCSE hanno avviato negoziati su un nuovo accordo multilaterale inteso a rafforzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e a combattere la contraffazione e la pirateria (Accordo commerciale anticontraffazione – ACTA), decidendo di comune accordo su una clausola di confidenzialità,

B.   considerando che, nella sua relazione dell«11 marzo 2009, il Parlamento ha affermato che »la Commissione dovrebbe senza indugio rendere disponibili al pubblico tutti i documenti relativi ai negoziati internazionali in corso sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)«,

C.   considerando che il 27 gennaio 2010 la Commissione ha dato rassicurazioni in merito al suo impegno per un'associazione rafforzata con il Parlamento, in linea con la risoluzione del Parlamento del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro con la Commissione, in cui il Parlamento chiede che gli siano comunicate «immediatamente informazioni complete durante tutte la fasi dei negoziati sugli accordi internazionali […], in particolare in materia commerciale e relativamente ad altri negoziati che prevedono la procedura di approvazione, in modo da dare piena attuazione all'articolo 218 del TFUE»,

D.   considerando che i rappresentanti del Consiglio hanno preso parte ai cicli dei negoziati ACTA accanto ai rappresentanti della Commissione,

E.   considerando che la Commissione, quale custode dei trattati, è obbligata a rispettare l'acquis dell'Unione nell'ambito di negoziati relativi ad accordi internazionali che incidono sulla legislazione nell'Unione europea,

F.   considerando che, secondo informazioni ufficiose, i negoziati ACTA riguardano tra l'altro la legislazione pendente dell'UE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2005/0127(COD) – Misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti sulla proprietà intellettuale (IPRED-II)) e sul cosiddetto «pacchetto Telecom» nonché la legislazione vigente dell'UE in materia di commercio elettronico e di protezione dei dati,

G.   considerando che gli sforzi che l'UE sta mettendo in campo al fine di armonizzare le misure volte ad assicurare il rispetto dei DPI non devono essere insidiati da negoziati commerciali che esulano dall'ambito dei normali processi decisionali dell'UE,

H.   considerando l'importanza decisiva di provvedere affinché lo sviluppo delle misure per assicurare il rispetto dei DPI si compia in modo da non ostacolare l'innovazione o la concorrenza, mettere in discussione i limiti dei DPI e la protezione dei dati personali, limitare la libera circolazione delle informazioni o gravare indebitamente sui legittimi scambi commerciali,

I.   considerando che, qualsiasi accordo l'Unione europea raggiunga sull'ACTA, esso deve ottemperare agli obblighi giuridici imposti all'UE con riferimento alla legislazione sulla privacy e la protezione dei dati, come stabilito in particolare nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea,

J.   considerando che il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009,

K.   considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è tenuto a dare la sua approvazione al testo del trattato ACTA prima che esso entri in vigore nell'Unione europea,

L.   considerando che la Commissione si è impegnata a fornire immediatamente informazioni complete al Parlamento europeo durante tutte le fasi dei negoziati sugli accordi internazionali,

1.   segnala che dal 1° dicembre 2009 la Commissione ha l'obbligo giuridico di fornire immediatamente informazioni complete al Parlamento in tutte le fasi dei negoziati internazionali;

2.   esprime la sua preoccupazione per la mancanza di un processo trasparente nello svolgimento dei negoziati ACTA, in contrasto con il contenuto e lo spirito del TFUE; è profondamente turbato dal fatto che non sia stata stabilita una base giuridica prima dell'avvio dei negoziati ACTA e che non sia stata richiesta l'approvazione del Parlamento per il mandato negoziale;

3.   invita la Commissione e il Consiglio a concedere l'accesso al pubblico e al Parlamento ai testi e alle sintesi dei negoziati sull'ACTA, in conformità del trattato e del regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

4.   invita la Commissione e il Consiglio ad assumere un impegno proattivo con i partner negoziali dell'ACTA per sospendere, in linea di principio, ogni ulteriore accordo confidenziale, e a informare il Parlamento, pienamente e a tempo debito, in merito alle iniziative prese a tale riguardo; si attende che la Commissione presenti delle proposte prima del prossimo ciclo negoziale che si terrà in Nuova Zelanda nell'aprile 2010, che chieda l'inserimento all'ordine del giorno di detta riunione della questione della trasparenza e che comunichi i risultati del ciclo negoziale al Parlamento immediatamente dopo la sua conclusione;

5.   sottolinea che, ove non sia informato immediatamente e pienamente in tutte le fasi dei negoziati, il Parlamento si riserva il diritto di intraprendere un'opportuna azione, anche presentando ricorso alla Corte di giustizia al fine di salvaguardare le proprie prerogative;

6.   deplora la scelta calcolata delle parti di non negoziare tramite gli organi internazionali consolidati, quali l'OMPI e l'OMC, che hanno creato quadri per l'informazione e la consultazione del pubblico;

7.   invita la Commissione a svolgere una valutazione dell'impatto dell'attuazione dell'ACTA sui diritti fondamentali e la protezione dei dati, sugli attuali sforzi dell'UE per armonizzare le misure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sul commercio elettronico, prima di giungere a un accordo in seno all'UE su un testo consolidato dell'ACTA, e a consultarsi a tempo debito con il Parlamento sui risultati della valutazione;

8.   accoglie con favore le affermazioni della Commissione secondo le quali l'accordo ACTA si limiterà a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale esistenti, senza pregiudicare lo sviluppo del diritto sostanziale di proprietà intellettuale nell'Unione europea;

9.   invita la Commissione a proseguire i negoziati sull'ACTA e a limitarli all'attuale sistema europeo di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) contro la contraffazione; ritiene che i futuri negoziati sull'ACTA debbano includere un maggior numero di paesi emergenti e in via di sviluppo, con l'obiettivo di raggiungere possibilmente un livello di negoziazione multilaterale;

10.   esorta la Commissione a garantire che l'applicazione delle disposizioni dell'ACTA, in particolare quelle sulle procedure di rispetto del diritto di autore nell'ambiente digitale, sia pienamente in linea con l«acquis dell'Unione; chiede che alle frontiere dell'UE non siano effettuate perquisizioni e chiede pieno chiarimento su eventuali clausole che consentirebbero alle autorità di frontiera e doganali di perquisire e confiscare senza mandato dispositivi di memorizzazione di informazioni quali computer portatili, telefoni cellulari e lettori MP3;

11.   ritiene che per tutelare diritti fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto alla privacy nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, l'accordo proposto non dovrebbe consentire in nessun caso l'imposizione delle cosiddette procedure di risposta graduale «three strikes», in piena conformità con la decisione del Parlamento in merito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/140/CE (recante modifica), in cui si chiede l'inserimento di un nuovo paragrafo 3 bis nell'articolo 1 della direttiva 2002/21/CE sulla questione della politica di risposta graduale «three strikes»; ritiene che l'accordo debba includere una clausola secondo la quale l'esclusione dell'accesso individuale a Internet deve essere preceduta dalla verifica da parte di un organo giudiziario;

12.   sottolinea che la privacy e la protezione dei dati sono valori centrali dell'Unione europea, riconosciuti all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e che devono essere rispettati in tutte le politiche e le norme adottate dall'Unione europea in conformità dell'articolo 16 del TFUE;

13.   sottolinea che le disposizioni dell'accordo ACTA, segnatamente le misure destinate a rafforzare i poteri delle ispezioni transfrontaliere e i sequestri di beni, non devono condizionare l'accesso globale a medicinali legali, sicuri e a un prezzo ragionevole – compresi i prodotti innovativi e quelli generici – con il pretesto della lotta alla contraffazione;

14.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati partecipanti ai negoziati ACTA.

(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0009.
(2) Testi approvati, P6_TA(2009)0114.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0634.

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