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Procedura : 2010/2601(RSP)
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Testi presentati :

RC-B7-0171/2010

Discussioni :

PV 11/03/2010 - 12.1
CRE 11/03/2010 - 12.1

Votazioni :

PV 11/03/2010 - 13.1

Testi approvati :

P7_TA(2010)0066

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Giovedì 11 marzo 2010 - Strasburgo
Il caso di Gilad Shalit
P7_TA(2010)0066RC-B7-0171/2010

Risoluzione del Parlamento europeo dell«11 marzo 2010 su Gilad Shalit

Il Parlamento europeo,

–   vista la terza Convenzione di Ginevra del 1949, in particolare l'articolo 3, comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949,

–   vista la Convenzione internazionale del 1979 contro la presa degli ostaggi,

–   vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione umanitaria a Gaza, del 18 novembre 2009, nella quale si «chiede a coloro che tengono prigioniero il soldato israeliano rapito, Gilad Shalit, di liberarlo senza indugio»,

–   vista la risoluzione del Congresso degli Stati Uniti del 18 luglio 2006,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Medio Oriente in cui figurava un appello per la liberazione di Gilad Shalit,

–   visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il caporale (ora sergente) Gilad Shalit è stato rapito il 25 giugno 2006 da Hamas in territorio israeliano,

B.   considerando che il sergente Shalit ha la cittadinanza europea (francese) e israeliana,

C.   considerando che, da quando è stato preso in ostaggio, il sergente Shalit è tenuto segregato a Gaza e privato dei diritti fondamentali previsti dall'articolo 3, comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949, e dalla terza Convenzione di Ginevra,

D.   considerando che Hamas ha rivendicato la responsabilità dell'attuale detenzione del sergente Shalit e ha dichiarato che questi è tenuto prigioniero in conformità della terza Convenzione di Ginevra del 1949,

E.   considerando che il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani devono essere rispettati da tutte le parti coinvolte nel conflitto mediorientale e in ogni circostanza,

F.   considerando che la creazione di un clima di fiducia tra israeliani e palestinesi è un elemento essenziale per un processo di pace che porti i due Stati a vivere fianco a fianco in pace e sicurezza,

G.   considerando che il video ricevuto nell'ottobre 2009, che mostra il soldato catturato con un quotidiano di Gaza datato lunedì 14 settembre 2009, è la prova più decisiva del fatto che il sergente Shalit è ancora vivo,

1.   chiede l'immediata liberazione del sergente Gilad Shalit;

2.   invita Hamas a tenere fede alla parola data e a concedere al sergente Shalit i diritti e i privilegi previsti dalla terza Convenzione di Ginevra del 1949;

3.   deplora che i diritti umani fondamentali del sergente Shalit continuino a non essere rispettati e che alla famiglia e alle autorità israeliane e francesi sia stato impedito di ottenere informazioni riguardo alle sue condizioni di salute; esorta pertanto Hamas a consentire al Comitato internazionale della Croce Rossa di rendere senza indugio visita al sergente Shalit e a permettere a quest'ultimo di comunicare con la famiglia, conformemente alla terza Convenzione di Ginevra del 1949;

4.   sottolinea l'importanza di progredire verso una soluzione fondata sull'esistenza di due Stati e si compiace del riavvio dei negoziati indiretti tra Israele e l'Autorità palestinese;

5.   sottolinea che le misure messe in atto da tutte le parti e volte all'instaurazione di un clima di fiducia reciproca, incluso il rilascio di un numero significativo di prigionieri palestinesi, possono contribuire a creare condizioni favorevoli alla liberazione del sergente Shalit;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo israeliano, all'Autorità palestinese e all'Assemblea parlamentare euromediterranea.

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