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Procedura : 2009/0118(CNS)
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A7-0061/2010

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PV 05/05/2010 - 13.1
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P7_TA(2010)0091

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Mercoledì 5 maggio 2010 - Bruxelles
Cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi nel settore dell'IVA (rifusione) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0427),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0165/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–   visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 12 novembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0061/2010),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e quale emendata in appresso;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai Parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale1, ha ribadito che l'attuale sistema di gestione dell'IVA richiede una revisione radicale e ha di conseguenza chiesto alla Commissione di presentare proposte intese ad armonizzare le procedure di registrazione e di cancellazione dei soggetti passivi e a permettere agli Stati membri l'accesso automatico ai dati non sensibili relativi ai loro contribuenti immagazzinati da un altro Stato.
_______________
1 GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 13.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  Nell'ottenimento di tale accesso automatico ai dati non sensibili, occorre garantire un adeguato livello di protezione, un periodo limitato di memorizzazione dei dati scambiati e la dovuta responsabilità dell'istituzione o dell'organo che detiene i dati, al fine di evitare una cattiva gestione o una fuga di dati.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sulla relazione speciale n. 8/2007 della Corte dei conti europea relativa alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto1, ha manifestato la convinzione che l'introduzione di Eurofisc potrà comportare un significativo valore aggiunto solo se la partecipazione degli Stati membri sarà obbligatoria, al fine di evitare i problemi sperimentati con Eurocanet («European Carrousel Network»), e solo se la Commissione parteciperà pienamente alle attività di Eurofisc, svolgendo un ruolo di coordinamento.
__________
1 GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 3.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  Il Parlamento europeo, nella citata risoluzione del 4 dicembre 2008, ha inoltre chiesto l'introduzione di Eurofisc e ha ribadito l'assoluta necessità di condividere le migliori prassi nazionali esistenti nella lotta contro la frode all'IVA transfrontaliera, mirando ad introdurre sia adeguati incentivi per assicurare la dovuta diligenza da parte degli Stati membri in relazione all'IVA, sia compensi per i contribuenti onesti.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Per consentire un trattamento più rapido delle richieste di informazioni, tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all'interno della Comunità, è importante generalizzare l'uso di formulari tipo nell'ambito dello scambio di informazioni.
(14)  Per consentire un trattamento più rapido delle richieste di informazioni, tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all'interno della Comunità, è importante generalizzare e promuovere l'uso di formulari tipo nell'ambito dello scambio di informazioni.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Le condizioni per lo scambio e l'accesso automatizzato degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro dovrebbero essere definite in maniera chiara.
(20)  Le condizioni per lo scambio e l'accesso automatizzato degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro e i relativi mezzi di memorizzazione dovrebbero essere definiti in maniera chiara.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  L'esperienza pratica di recente acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell'ambito della lotta contro la frode «carosello» ha dimostrato che in alcuni casi l'attuazione di un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido e riguardante informazioni più estese e mirate è indispensabile per lottare efficacemente contro la frode; questo meccanismo deve essere inserito nell'ambito del presente regolamento mantenendo tuttavia una flessibilità sufficiente per adattarlo ai nuovi tipi di frode. La rete EUROCANET («European Carrousel Network»), realizzata su iniziativa del Belgio e sostenuta dalla Commissione, è un esempio di questo tipo di cooperazione.
(29)  L'esperienza pratica di recente acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell'ambito della lotta contro la frode «carosello» ha dimostrato che in alcuni casi l'attuazione di un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido e riguardante informazioni più estese e mirate è indispensabile per lottare efficacemente contro la frode; tale meccanismo dovrebbe essere inserito nell'ambito del presente regolamento mantenendo tuttavia una flessibilità sufficiente per adattarlo ai nuovi tipi di frode. Per garantire il buon funzionamento di tale meccanismo è opportuno adottare una strategia a livello dell'Unione. La rete EUROCANET, realizzata su iniziativa del Belgio e sostenuta dalla Commissione, è un esempio di questo tipo di cooperazione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 35
(35)  Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenuto conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell'importanza cruciale di queste informazioni per lottare efficacemente contro la frode.
(35)  Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, nonché quelli previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati1.
____________
1 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione vegliano al rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 15
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza e che possono essere utili a queste ultime.
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza e che siano necessarie per accertare correttamente l'IVA, verificare la corretta applicazione della normativa in materia, in particolare per quanto concerne le transazioni intra-Unione, e lottare contro la frode a danno dell'IVA.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Le persone di cui alla lettera b) sono invitate a fornire il loro parere sulla qualità delle informazioni detenute.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  L'elenco e i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), e al paragrafo 2 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.
4.  Senza imporre all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo, l'elenco e i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), ed f), e al paragrafo 2 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea
Ciascuno Stato membro accorda alle autorità competenti di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle  informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:
Con il fine di prevenire una violazione della legislazione in materia di IVA, e ove lo si ritenga necessario per controllare le acquisizioni di beni o le prestazioni di servizi intra-Unione soggette all'imposta in uno Stato membro, ciascuno Stato membro accorda alle autorità competenti di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)
Qualora le informazioni di cui all'articolo18, paragrafo 1, lettera a), includano dati personali, l'accesso automatizzato a tali informazioni è limitato alle categorie di dati menzionate nel presente articolo.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – alinea
1.  Il presente regolamento istituisce una struttura comune per la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Tale struttura svolge in particolare le seguenti funzioni:
1.  Il presente regolamento istituisce una struttura a livello dell'Unione europea per la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Tale struttura svolge in particolare le seguenti funzioni:
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono i settori di indagine della struttura istituita al paragrafo 1.
2.  La struttura a livello dell'Unione istituita al paragrafo 1 è composta di funzionari designati dalle autorità competenti degli Stati membri.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3
3.  Per ciascun settore di indagine le autorità competenti degli Stati membri designano, all'interno della struttura, uno o più Stati membri incaricati di controllare e guidare l'esecuzione delle funzioni di cui al paragrafo 1.
3.  La struttura a livello dell'Unione di cui al paragrafo 1 determina gli ambiti di indagine in cui si svilupperà la sua attività.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Al fine di indagare con maggiore efficienza sulle frodi IVA all'interno dell'Unione, è creato un meccanismo di incentivi per il recupero dei crediti fiscali transfrontalieri che consiste nella distribuzione di un'equa percentuale dei proventi derivanti dal recupero dell'IVA non pagata tra lo Stato membro che ha effettuato il recupero dei crediti fiscali e lo Stato membro richiedente.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 35
La struttura istituita dall'articolo 34 è costituita da funzionari competenti designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Tale struttura beneficia del sostegno tecnico, amministrativo e operativo della Commissione.
La Commissione coordina, guida e controlla l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendo sostegno tecnico, amministrativo e operativo alle autorità competenti degli Stati membri.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 39
La struttura istituita dall'articolo 34 presenta ogni anno un bilancio delle attività svolte al comitato di cui all'articolo 60.
La struttura istituita dall'articolo 34 presenta ogni anno un bilancio delle attività svolte agli Stati membri, al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 60.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. In particolare gli Stati membri effettuano audit di tale funzionamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.
1.  Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. In particolare gli Stati membri effettuano audit di tale funzionamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo e riferisce periodicamente agli Stati membri e al Parlamento europeo in merito ai risultati.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.
2.  Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 9
9.  Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento la Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica, azioni di comunicazione o qualsiasi altro tipo di sostegno operativo.
9.  Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento la Commissione mette a disposizione degli Stati membri perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica, azioni di comunicazione o qualsiasi altro tipo di sostegno operativo.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2
2.  Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.
2.  Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi, come pure della direttiva 95/46/CE e delle sue disposizioni di attuazione e del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle sue disposizioni di attuazione.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e IX nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Esse possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento.
1.  Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e IX nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Tali informazioni godono altresì della protezione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Esse possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5
5.  Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alledisposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.
5.  Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alla direttiva 95/46/CE e alle sue disposizioni di attuazione e del regolamento (CE) n. 45/2001 e alle sue disposizioni di attuazione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare misure legislative che limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Gli Stati membri e la Commissione vegliano al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di informazione degli interessati nel caso di ottenimento di dati personali quali definiti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis) garantire gli standard più elevati di qualità dei dati scambiati, affiancati, qualora opportuno, dal massimo grado di trasparenza.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i casi in cui altri Stati membri abbiano rifiutato di fornire informazioni allo Stato membro richiedente o gli abbiano impedito di svolgere indagini amministrative debitamente richieste. Gli Stati membri interpellati comunicano alla Commissione i motivi che li hanno indotti a rifiutare di fornire le informazioni o di facilitare le indagini. La Commissione valuta l'informazione e formula le raccomandazioni del caso. Tali raccomandazioni sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Qualora le misure adottate nel quadro della procedura di cui al paragrafo 2 facciano riferimento a dati personali o implichino il trattamento di tali dati, è consultato il Garante europeo della protezione dei dati.

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

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