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Procedura : 2009/2155(INI)
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Ciclo del documento : A7-0051/2010

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A7-0051/2010

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PV 19/04/2010 - 25
CRE 19/04/2010 - 25

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PV 18/05/2010 - 8.16
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Martedì 18 maggio 2010 - Strasburgo
PAC semplificata per l'Europa
P7_TA(2010)0172A7-0051/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla semplificazione della PAC (2009/2155(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2005 «Semplificazione e migliore regolamentazione per la politica agricola comune» (COM(2005)0509),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 marzo 2009 «Una PAC semplificata per l'Europa: un successo per tutti» (COM(2009)0128),

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0051/2010),

A.  considerando che tutta la legislazione deve essere proporzionata all'obiettivo perseguito e va introdotta solo dopo essere stata sottoposta a una valutazione completa dell'impatto, che analizzi l'onere finanziario che il provvedimento legislativo imporrebbe e comprenda un'esauriente analisi costi-benefici,

B.  considerando che la semplificazione dovrebbe andare a beneficio, in primo luogo, degli agricoltori e non solo delle autorità nazionali e degli organismi di pagamento degli Stati membri, come prevalentemente avviene,

C.  considerando che una nuova PAC dovrebbe consentire agli agricoltori di concentrarsi sull'obiettivo centrale di fornire derrate alimentari sicure, di qualità e tracciabili, sostenendoli allo stesso tempo nella fornitura di beni pubblici non commerciali,

D.  considerando che l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre i costi di attuazione della PAC riducendo nel contempo gli oneri amministrativi che gravano sui produttori comunitari, onde permettere agli agricoltori di dedicare più tempo al lavoro dei campi,

E.  considerando che una nuova PAC dovrebbe essere stabilmente competitiva,

F.  considerando che è necessario assicurare una legislazione chiara e comprensibile che offra certezza giuridica alle autorità competenti e agli agricoltori, eliminando al contempo le norme superflue,

G.  considerando che la distribuzione del pagamento unico aziendale dovrebbe garantire l'equità,

H.  considerando che per gestire le importanti questioni giuridiche che la PAC implica è necessario un quadro giuridico funzionale,

I.  considerando che una nuova PAC dovrebbe essere maggiormente orientata al mercato, in linea con le recenti riforme di cui è stata oggetto, e incentrata sulla riduzione dell'eccessivo protezionismo, tenendo nel contempo a disposizione gli strumenti per assistere gli agricoltori in tempi di grande volatilità economica,

J.  considerando che la nuova PAC deve essere più semplice e più reattiva,

K.  considerando che la legislazione dovrebbe essere più flessibile, in modo da consentire alla PAC di riconoscere le specificità di regioni e territori, senza porre in pericolo il suo carattere comune,

L.  considerando che occorre promuovere lo scambio di buone pratiche fra Stati membri e autorità locali,

M.  considerando che la politica agricola comune riveste un'importanza centrale nell'UE a 27 in quanto mezzo non solo per assicurare un'adeguata disponibilità di alimenti sicuri, ma anche per continuare a far fronte a sfide come la conservazione delle zone rurali, le regioni di montagna e svantaggiate, le regioni ultraperiferiche e la multifunzionalità dell'agricoltura europea,

Principi generali

1.  sottolinea che la PAC deve cercare di armonizzare la regolamentazione eliminando la duplicazione esistente; chiede inoltre alla Commissione di cercare, all'atto di introdurre una nuova normativa, di rimuovere allo stesso tempo gli oneri inutili;

2.  esorta la Commissione a consultare largamente e regolarmente gli attori del settore agricolo per valutare meglio l'impatto della regolamentazione sul terreno e per definire regole pratiche, semplici e trasparenti per gli agricoltori;

3.  sottolinea che una semplificazione ulteriore della PAC è necessaria per ridurre i costi di attuazione per le istituzioni della UE, per gli Stati membri e per i beneficiari stessi; ritiene che in tal modo la PAC diventerà anche maggiormente comprensibile per gli agricoltori e i contribuenti;

4.  chiede alla Commissione di armonizzare le regole della PAC eliminando la duplicazione dei compiti e riducendo la burocrazia, in vista di un aumento della competitività del settore agricolo in tutti gli Stati membri;

5.  sottolinea che le misure della PAC devono essere proporzionate all'obiettivo e che si dovrebbe optare per la via legislativa solo nei casi in cui ciò sia realmente giustificabile, evitando in questo modo un impianto giuridico di difficile comprensione per gli agricoltori;

6.  chiede che la PAC sia incentrata più sui risultati che sulla regolamentazione e che tutti gli Stati membri e le autorità regionali forniscano in maggior misura assistenza e consulenza agli agricoltori, attraverso strumenti di consulenza e mezzi di comunicazione appropriati;

7.  si attende che, in linea con i principi di miglior regolamentazione, tutta la legislazione futura sia accompagnata da una valutazione di impatto esaustiva che tenga conto degli oneri regolamentari ed amministrativi e che assicuri che qualsiasi nuova regolamentazione sia proporzionata agli scopi perseguiti;

8.  ritiene che, ove possibile, gli Stati membri debbano consentire l'autocertificazione;

9.  è del parere che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di introdurre, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, un sistema di parcellizzazione dei terreni di tipo forfettario, in modo particolare per le piccole aziende, a condizione che sia garantito il rispetto degli obblighi assunti;

10.  riconosce il valore del principio di condizionalità come uno dei concetti chiave dei pagamenti diretti della PAC, ma riconosce altresì l'opportunità di procedere a una sua decisa semplificazione, senza pregiudicarne l'efficacia;

11.  sottolinea la necessità che la PAC sia più semplice, più trasparente e più equa;

12.  sottolinea che la semplificazione della PAC non ha motivo di tradursi in un minor sostegno agli agricoltori e nello smantellamento degli strumenti tradizionali di gestione dei mercati; chiede che per il futuro l'Unione europea introduca meccanismi efficienti atti ad arginare la volatilità dei prezzi;

13.  sottolinea che la semplificazione della PAC dovrebbe procedere di pari passo con misure di informazione a favore dei beneficiari e chiede alla Commissione di espandere e sviluppare le azioni informative sulla politica agricola comune;

14.  chiede che sia prevista la possibilità di autocorrezione degli errori, onde consentire ai beneficiari dei pagamenti di informare le autorità, in caso di errore involontario, senza incorrere in sanzioni pecuniarie;

15.  segnala che il regime delle sanzioni a carico degli agricoltori per errori nelle domande di pagamento deve essere adeguato alla gravità dell'infrazione e che le sanzioni non possono essere comminate nel caso di errori minori, in particolare quelli non addebitabili all'agricoltore;

16.  segnala che nessuna sanzione amministrativa, ivi compresa la restituzione dei pagamenti percepiti dall'agricoltore, può essere comminata a causa di circostanze oggettive o indipendenti dall'agricoltore;

17.  pone in evidenza il problema degli agricoltori coniugati che gestiscono aziende agricole distinte, ai quali debbono essere garantiti diritti ed obblighi distinti in materia di ammissibilità a beneficiare dei pagamenti a titolo della PAC;

Condizionalità

18.  ritiene che lo scopo fondamentale delle ispezioni sia di fornire consulenza agli agricoltori e indirizzarli nel modo giusto affinché possano conformarsi meglio agli obblighi di legge e con il minor numero possibile di ostacoli; ritiene pertanto che le ispezioni debbano continuare ad essere eseguite dal servizio pubblico, che ne garantisce terzietà ed imparzialità;

19.  sottolinea che, secondo l'ONU, la produzione globale di cibo dovrà aumentare del 70% entro il 2050 per rispondere alla domanda di nove miliardi di persone;

20.  ritiene che gli impegni della condizionalità debbano essere identificati tenendo in considerazione anche le dimensioni aziendali, riducendone il carico per le imprese di ridotte dimensioni, ove il rischio risulta inferiore;

21.  insiste sul fatto che, quando gli Stati membri infliggono sanzioni agli agricoltori per mancata osservanza delle regolamentazioni, dette sanzioni devono essere applicate in modo trasparente, semplice e proporzionato e tenendo conto delle realtà sul terreno;

22.  ritiene che gli obblighi previsti dalla normativa per il controllo della condizionalità debbano essere facilmente comprensibili per gli agricoltori e le autorità di controllo;

23.  è del parere che il principale obiettivo dei controlli sia di sollecitare gli agricoltori a un più rigoroso rispetto degli obblighi di legge; ritiene che i controlli annuali della condizionalità per gli obblighi regolamentari di gestione possano essere ridotti o sostituiti con sistemi di controlli a campione, qualora negli ultimi anni vi siano state poche violazioni;

24.  pone l'accento sull'opportunità di ridurre all'applicazione di controlli a campione l'obbligo dei controlli successivi di verifica in relazione a infrazioni di poco conto (soglia di entità minima);

25.  ritiene che vada abolito il ricorso a prescrizioni regolamentari di gestione che non possono essere controllate in modo semplice e non sono misurabili;

26.  ritiene che gli Stati membri, o le autorità regionali e locali, a seconda del caso, debbano essere autorizzati a ridurre la quota d'ispezione a un determinato limite inferiore se dispongono di un quadro di analisi del rischio conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria e di prove che attestino un livello elevato di osservanza;

27.  chiede l'introduzione, in ogni Stato membro, di un quadro di analisi dei rischi conforme alla legislazione comunitaria, con l'obiettivo di ridurre la quota d'ispezione a un determinato limite inferiore;

28.  ritiene che, fornendo maggiore assistenza e consulenza attraverso efficaci strumenti di informazione e di consulenza, come una linea telefonica di assistenza agli agricoltori o l'utilizzazione di internet, si contribuirebbe a prevenire le violazioni e si darebbe agli Stati membri l'opportunità di ridurre gradualmente la loro quota d'ispezione;

29.  ritiene necessario un coordinamento delle attività di controllo da eseguire o già eseguite sulle imprese agricole da parte dei vari soggetti funzionalmente e istituzionalmente preposti ai controlli al fine di ridurre il numero delle visite aziendali;

30.  ritiene necessaria l'elaborazione di un piano di comunicazione della condizionalità, rivolto sia agli agricoltori che ai consumatori, al fine di fornire la massima informazione circa gli impegni della condizionalità e i benefici derivanti dalla produzione dei beni e servizi pubblici realizzati, appunto, dagli agricoltori che operano nel rispetto degli impegni di condizionalità;

31.  ritiene che sia necessario ridurre il numero dei requisiti di condizionalità e che occorra aggiornarne l'ambito di applicazione;

32.  chiede che si autorizzi un sistema di indicatori attuabile e trasparente destinato a semplificare gli strumenti di valutazione nel quadro dei controlli relativi alla condizionalità e che si abolisca il sistema attuale e la possibilità di comminare due o più sanzioni per lo stesso errore; invita la Commissione ad analizzare lo squilibrio fra le infrazioni concernenti l'identificazione degli animali, che rappresentano il 70% circa del totale delle infrazioni, e quelle relative agli altri obblighi, e a procedere alle opportune modifiche;

33.  ritiene indispensabile prevedere un testo legislativo unico per la condizionalità; ritiene che le esternalità positive prodotte dalle aziende agricole, intese quali beni e servizi pubblici, debbano essere equamente compensate;

34.  chiede il mantenimento di determinate regole ben definite in materia di condizionalità, che gli Stati membri siano in grado di accettare e rispettare;

Pagamenti diretti

35.  ritiene che gli agricoltori debbano avere accesso a sistemi funzionali che consentano facilmente e senza inutili adempimenti burocratici di presentare domanda di pagamento diretto, generalmente nel luogo di residenza;

36.  ritiene che per semplificare le norme relative al regime di pagamento unico occorra abolire l'obbligo di fornire annualmente le stesse informazioni dettagliate;

37.  ritiene che per la presentazione delle domande debba essere richiesta una minore quantità di informazioni, quando i dati necessari possono essere reperiti presso gli organismi pagatori degli Stati membri;

38.  chiede che siano ammesse modalità di pagamento più flessibili che consentano di effettuare i pagamenti anche prima della conclusione definitiva di tutti i controlli;

39.  esorta la Commissione a esaminare la definizione di terreno ammissibile e la sua interpretazione negli Stati membri;

40.  ritiene che la definizione attuale di attività agricola ai fini del pagamento unico debba essere rivista allo scopo di assicurare che i richiedenti che non sono agricoltori attivi non siano ammissibili al beneficio;

41.  ritiene che il futuro sistema debba tener conto dei principi di semplificazione e che la semplificazione, la trasparenza e la chiarezza debbano essere le priorità chiave della riforma della PAC;

42.  invita la Commissione a rivedere il sistema di controllo e liquidazione dei conti;

43.  ritiene che la Commissione debba adottare un approccio più proporzionato e, in ultima analisi, basato sul rischio per quanto concerne l'applicazione dei controlli regolamentari, la realizzazione delle verifiche di conformità e l'imposizione di correzioni finanziarie;

44.  invita la Commissione a presentare proposte che permettano un miglioramento del quadro di audit e di controllo della PAC;

45.  ritiene che si debbano impedire le grandi disparità esistenti tra gli Stati membri a livello di sostegno diretto onde garantire la parità di trattamento degli agricoltori in tutta l'Unione europea ed evitare le distorsioni del mercato e della concorrenza;

46.  riconosce che, per far fronte alle sfide ambientali, compresi l'adeguamento al cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi effetti, gli agricoltori possono svolgere un ruolo importante nella definizione delle misure di ordine pratico necessarie per raggiungere gli obiettivi; ritiene che gli accordi sui risultati anziché le disposizioni regolamentari rappresentino i meccanismi più idonei per conseguire tali obiettivi;

47.  sottolinea che una riduzione dell'onere amministrativo legato al monitoraggio e all'informazione imposto alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo renderebbe tali organizzazioni più attraenti agli occhi degli agricoltori e li incoraggerebbe ad associarsi e ad agire congiuntamente;

Sviluppo rurale

48.  sottolinea che quando i pagamenti vengono effettuati in virtù di un regime di certificazione esistente (ad esempio, i regimi di aiuto per la produzione biologica e per l'ambiente) è sufficiente un unico audit;

49.  rileva con sconcerto l'elevato numero di errori nelle domande di pagamenti diretti registrato in alcuni Stati membri; pone l'accento sul fatto che tali errori sono attribuibili principalmente alle apparecchiature ortofotografiche utilizzate, piuttosto che agli agricoltori; chiede che tali errori siano sanzionati solo in caso di manifesto tentativo di frode;

50.  ritiene che le norme che risultano in conflitto con altre disposizioni legislative debbano essere regolarizzate prima di essere imposte all'agricoltore (ad esempio, legislazione ambientale e regime dei pagamenti unici);

51.  ritiene che le definizioni contenute nelle disposizioni legislative in materia di sviluppo rurale dovrebbero essere riviste e, se necessario, ampliate, allo scopo di assicurare la coerenza con la normativa in materia di pagamenti diretti;

52.  ritiene che occorra aumentare la trasparenza riguardo alle sanzioni e agli obblighi imposti agli agricoltori;

53.  chiede l'introduzione di obblighi ben definiti per gli agricoltori, allo scopo di eliminare la mancanza di trasparenza per quanto riguarda le sanzioni;

54.  desidera adottare una prospettiva più ampia e più a lungo termine per il controllo di questi regimi, che ponga maggiormente l'accento sull'impatto finale e sui risultati anziché concentrarsi sui tassi d'errore specifici derivanti dalle misure a carattere ambientale o di sviluppo rurale;

55.  sottolinea che l'attuale complesso sistema di indicatori dev'essere rivisto e semplificato, e che il sistema di monitoraggio, le relazioni annuali e le valutazioni ex ante, di medio periodo e ex post hanno dato vita a un sistema di indicatori e relazioni eccessivamente complicato;

56.  chiede alla Commissione di studiare l'uso degli accordi di risultato come metodo semplice e più efficiente per la produzione di beni pubblici in futuro;

57.  chiede l'introduzione di un sistema semplificato e coerente di indicatori, suscettibile di condurre implicitamente a una più agevole comprensione e applicazione, in valutazioni pertinenti e a minori adempimenti burocratici;

58.  ritiene che le norme relative all'ammissibilità dell'IVA al finanziamento a titolo del secondo pilastro della PAC, in particolare per le attività svolte da enti di diritto pubblico, debbano essere armonizzate con quelle applicate per i fondi strutturali;

59.  sottolinea che la semplificazione della PAC deve procedere di pari passo con la semplificazione della sua applicazione, e chiede agli Stati membri di ridurre al minimo le formalità burocratiche richieste ai potenziali beneficiari della PAC, specialmente nell'area dello sviluppo rurale;

60.  chiede agli Stati membri, nell'ambito dei programmi nazionali di sviluppo rurale, di mettere a disposizione dei potenziali beneficiari sistemi che garantiscano la trasparenza e di accordare loro il tempo necessario per preparare le domande di finanziamento e soddisfare i diversi criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto; chiede alla Commissione di iscrivere sistematicamente questo aspetto all'ordine del giorno delle discussioni bilaterali con gli Stati membri;

Identificazione degli animali

61.  esorta la Commissione a esaminare il sistema di identificazione degli animali utilizzato nei singoli Stati Membri e a dedicarsi all'elaborazione di un sistema uniforme di identificazione, curando che siano soppresse tutte le regolamentazioni superflue: in particolare, esame dei numeri del produttore e dell'azienda, del numero di registri richiesto e della differenza tra produttore e azienda;

62.  chiede una forte armonizzare delle disposizioni in materia di identificazione degli animali, attualmente molto eterogenee;

63.  ritiene che vadano semplificate al massimo la notificazione del movimento di ovini e caprini e la comunicazione delle informazioni alle basi dati e alle autorità, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione disponibili, soprattutto le nuove tecnologie;

64.  ritiene che per gli ovini e caprini, come nel caso dei suini, sia sufficiente l'identificazione delle greggi;

65.  chiede il differimento dell'obbligo di identificazione elettronica degli ovini a partire dal 31 dicembre 2009, dato il suo costo eccessivo in tempi di crisi economica;

66.  chiede un'amnistia di tre anni per le sanzioni relative alla condizionalità nel settore dell'identificazione elettronica degli ovini e dei caprini, in quanto si tratta di una tecnologia nuova e complessa che richiederà un certo tempo perché gli agricoltori vi si abituino e acquisiscano pratica; invita inoltre la Commissione a procedere a una revisione approfondita della regolamentazione;

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67.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

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