Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulle sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale (2009/2154(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la relazione della Commissione sull'analisi delle sanzioni previste dalla legislazione degli Stati membri per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale (COM(2009)0225),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0130/2010),
A. considerando che l'Unione europea, nel corso degli ultimi anni, ha elaborato un sistema di norme sociali nel settore del trasporto stradale con l'adozione del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del regolamento (CE) n. 561/2006 nonché della direttiva 2006/22/CE, al fine di aumentare la sicurezza stradale e garantire una concorrenza leale,
B. considerando che i sistemi sanzionatori degli Stati membri dell'Unione europea si sono sviluppati nel corso degli anni e presentano pertanto notevoli differenze, con ammende che in casi estremi possono essere fino a dieci volte superiori in uno Stato rispetto a un altro,
C. considerando che la situazione giuridica relativa ai trasporti internazionali è diventata difficilmente comprensibile per gli imprenditori e soprattutto per i conducenti, che gli Stati membri si trovano davanti a sfide impegnative nell'applicazione delle normative e che l'attuale situazione del mercato interno non è coerente,
D. considerando con preoccupazione le informazioni circa i difetti del cronotachigrafo digitale che lo rendono molto vulnerabile alle manipolazioni;
Osservazioni generali
1. accoglie con favore la relazione della Commissione sull'analisi delle sanzioni previste dalla legislazione degli Stati membri per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale; deplora tuttavia il fatto che la relazione non rappresenta un'analisi completa dell'attuale situazione in Europa, a causa delle lacune nelle informazioni dei singoli Stati membri; invita la Commissione a richiedere agli Stati membri le informazioni mancanti;
2. prende atto che la relazione della Commissione si fonda sulla categorizzazione delle violazioni secondo il nuovo allegato III della direttiva 2006/22/CE della Commissione, senza tenere in considerazione il termine di attuazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/5/CE della Commissione;
3. invita pertanto la Commissione a presentare già nel 2010 una relazione completa e aggiornata sull'attuazione del nuovo allegato III della direttiva 2006/22/CE;
4. osserva che nei periodi di riferimento precedenti sono stati registrati ritardi significativi, cosicché l'attuale relazione (24ª relazione della Commissione sull'analisi delle sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale) del 3 agosto 2009, per esempio, si basa sui dati relativi al periodo 2005-2006 e non consente, quindi, di trarre praticamente alcuna conclusione circa il reale livello di armonizzazione delle norme in materia sociale applicabili agli autisti operanti nel settore del trasporto stradale;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a fare quanto in loro potere per garantire il rispetto in tempi più brevi delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, al fine di disporre di statistiche più attuali per l'adozione delle future misure di armonizzazione;
6. osserva che anche nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 viene presentato un elenco di infrazioni gravi ai sensi di detto regolamento; ritiene quindi che sia assolutamente necessaria una categorizzazione armonizzata delle infrazioni gravi delle disposizioni in materia sociale;
Considerevoli differenze tra gli Stati membri
7. prende atto che le differenze relative alle sanzioni per le infrazioni gravi delle disposizioni in materia sociale, previste dagli Stati membri nel settore del trasporto stradale, non riguardano esclusivamente l'importo delle ammende, ma anche la tipologia e la classificazione delle sanzioni;
8. osserva che tali differenze possono essere spiegate in termini di condizioni economiche e geografiche e dipendono dai diversi sistemi giuridici degli Stati membri per quanto riguarda la repressione dei reati penali e dai diversi approcci politici in materia di sicurezza stradale;
9. prende atto che le disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti stradali, in particolare il regolamento (CEE) n. 3821/85 e il regolamento (CE) n. 561/2006, nonché la direttiva 2006/22/CE, lasciano ampi margini di interpretazione agli Stati membri; deplora il fatto che le numerose formulazioni imprecise delle normative europee portano inevitabilmente ad una mancata uniformità nella loro applicazione da parte degli Stati membri; ritiene che per raggiungere una maggiore armonizzazione sia anzitutto necessaria un'interpretazione uniforme e vincolante della direttiva e dei regolamenti suddetti;
10. deplora altresì il fatto che alcuni Stati membri non prevedano alcuna modulazione delle sanzioni in relazione alla gravità dell'infrazione; invita gli Stati membri ad adottare delle disposizioni legislative nazionali che abbiano un effetto efficace, proporzionato e dissuasivo e che tengano in considerazione la gravità dell'infrazione;
Ulteriore armonizzazione
11. sottolinea che un sistema sanzionatorio efficace, equilibrato e dissuasivo deve necessariamente fondarsi su sanzioni chiare, trasparenti ed equiparabili tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a individuare soluzioni legislative e pratiche per ridurre le talvolta notevoli differenze in termini di tipologia e di importo delle sanzioni;
12. esorta la Commissione, previa consultazione degli organi di controllo e dei rappresentanti del settore dei trasporti, a proporre un'interpretazione uniforme e vincolante del regolamento sulle ore di guida e di riposo; gli organi di controllo devono prendere in considerazione tale interpretazione;
13. ritiene che, per favorire un ulteriore ravvicinamento delle tipologie di sanzioni e dell'importo delle ammende, sia necessario classificare le ammende in base a una categorizzazione delle sanzioni, nonché stabilire sanzioni minime e massime per le singole infrazioni delle disposizioni in materia sociale nel settore del trasporto stradale; sottolinea che, nel semplificare le sanzioni, l'esigenza di conciliare le disparità economiche tra gli Stati membri deve essere proporzionata alla luce di criteri oggettivi (come il PIL o fattori geografici) e bilanciata da un efficace deterrente contro le violazioni gravi;
14. osserva che il nuovo allegato III della direttiva 2006/22/CE, introdotto con la direttiva 2009/5/CE della Commissione, va considerato come il fondamento per un'impostazione uniforme nell'inquadramento delle infrazioni delle disposizioni in materia sociale nel settore del trasporto stradale previste dalle legislazioni degli Stati membri; invita vivamente gli Stati membri ad adottare le disposizioni legislative e amministrative necessarie per un rapido recepimento della direttiva 2009/5/CE della Commissione;
15. ricorda altresì che il trattato di Lisbona ha aggiunto un nuovo articolo 83, paragrafo 2, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia penale, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; chiede alla Commissione di analizzare questi nuovi strumenti legislativi nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle possibili misure di armonizzazione entro dodici mesi, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza stradale e all'applicazione transfrontaliera delle ammende, qualora non lo abbia ancora fatto;
16. accoglie con favore il fatto che la Commissione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 561/2006, abbia elaborato degli «orientamenti» per assistere gli Stati membri nell'interpretazione nazionale e nell'applicazione del regolamento; prende tuttavia atto che tali orientamenti non sono vincolanti e che pertanto non hanno raggiunto il loro scopo di assicurare una attuazione uniforme negli Stati membri;
17. ritiene che l'interpretazione dell'applicazione delle norme in materia sociale debba essere armonizzata al fine di realizzare il mercato interno dei trasporti e di accrescere la certezza del diritto per autisti e imprese; esorta in tale contesto la Commissione ad avanzare proposte volte a porre fine all'applicazione discriminatoria delle norme in materia sociale nel trasporto stradale, in collaborazione con Corte, Tispol ed Euro Contrôle Route; osserva, a tal proposito, la necessità di un'interpretazione comune di ogni singolo articolo del regolamento (CE) n. 561/2006 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;
18. chiede agli Stati membri di fare riferimento a detti orientamenti nell'attuazione delle disposizioni in materia sociale, in modo che vi sia una trasposizione uniforme;
Controlli
19. fa espressamente notare che soltanto attraverso un'applicazione coerente e non discriminatoria delle disposizioni legislative vigenti è possibile evitare la concorrenza sleale e garantire la sicurezza stradale; insiste sul fatto che per la trasposizione delle disposizioni in materia sociale nel trasporto stradale è necessario un sistema armonizzato ed efficace di controlli;
20. richiama l'attenzione sul fatto che la situazione della viabilità, in relazione ad infrastrutture, volume ed impatto del traffico, è alquanto eterogenea nei singoli Stati membri e sottolinea che tali fattori, tra gli altri, devono essere tenuti in conto per determinare la frequenza dei controlli, poiché l'obiettivo principale è il rispetto delle norme in materia sociale;
21. ritiene che per eliminare gli ostacoli al mercato interno europeo e rafforzare la sicurezza stradale la Commissione europea dovrebbe sviluppare e favorire la realizzazione di tale sistema armonizzato e intervenire a livello di regolamentazione; invita la Commissione, al fine di pervenire a tali obiettivi, a istituire uno efficace e appropriato strumento di coordinamento a livello europeo;
22. chiede alla Commissione di elaborare raccomandazioni e standard minimi europei per la formazione degli organi di controllo e di coordinare la collaborazione tra detti organi; chiede altresì alla Commissione di migliorare la raccolta dei dati statistici per un'analisi più significativa dell'attuazione efficace e favorire l'introduzione di una procedura armonizzata negli Stati membri per le questioni riguardanti l'applicazione;
23. invita gli Stati membri ad aggiornare costantemente le forze dell'ordine sulle novità relative alla raccolta dei dati e a collaborare strettamente con l'organismo di coordinamento nell'attuazione delle norme comuni al fine di promuovere un sistema di controllo armonizzato e garantire, così, la certezza del diritto;
24. ritiene che debbano essere effettuati controlli più frequenti e accurati sulle strade e presso le aziende; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino la percentuale dei controlli da effettuare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE; esorta la Commissione a informare il Parlamento europeo in merito ai passi successivi che intende intraprendere in relazione a tali controlli;
25. invita la Commissione a presentare quanto prima una relazione sulla verifica dei difetti del cronotachigrafo digitale e sulle misure adottate per evitare tale vulnerabilità;
26. sottolinea che il cronotachigrafo digitale, basato sul regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere perfezionato quale strumento di controllo: la Commissione deve studiare un metodo affinché le autorità di controllo possano ricavare più velocemente i dati dal cronotachigrafo;
27. richiama l'attenzione sullo sportello per la segnalazione di ammende sproporzionate istituito da Euro Contrôle Route ed esorta gli autisti e le imprese di autotrasporto a segnalare presso tale sportello eventuali casi di applicazione sproporzionata e discriminatoria delle norme in materia sociale nel trasporto stradale;
Altre iniziative
28. ritiene che sarebbe utile un opuscolo comprensibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea per le aziende e gli autotrasportatori; sottolinea che tale opuscolo dovrebbe fornire informazioni migliori agli autisti e alle aziende interessate in merito alle disposizioni vigenti in materia sociale e alle relative sanzioni nei singoli Stati membri; ritiene che siffatte informazioni andrebbero fornite anche alle aziende e agli autisti di paesi terzi; sottolinea l'interesse di utilizzare sistemi di trasporto intelligenti per fornire agli autisti tali informazioni in tempo reale;
29. ritiene che l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei sistemi di trasporto intelligenti dovrebbe offrire ad aziende e autisti la possibilità di informarsi sulle norme vigenti in materia sociale e sulle sanzioni per le infrazioni;
30. invita gli Stati membri a rafforzare la collaborazione sulla base delle strutture già esistenti, quale Euro Contrôle Route, e a migliorare il coordinamento dei controlli congiunti, lo scambio di buone pratiche e l'organizzazione di programmi di formazione destinati agli organi di controllo;
31. ritiene opportuno utilizzare tutta la tecnologia disponibile per informare in tempo reale gli autotrasportatori in merito alle norme sociali pertinenti e alle sanzioni per le infrazioni nei vari Stati membri, ad esempio utilizzando il GPS o altri strumenti disponibili;
32. invita gli Stati membri a creare un numero adeguato di parcheggi sicuri e servizi lungo la rete stradale europea che consentano agli autisti di rispettare le disposizioni relative al tempo di guida e ai periodi di riposo; osserva che deve essere data particolare importanza all'aspetto della sicurezza nella realizzazione di tali strutture; invita la Commissione a divulgare su basi regolari, nel formato più appropriato, dati sulle strutture disponibili, sia private che pubbliche, lungo la rete stradale europea, fornendo altresì informazioni sui servizi offerti agli operatori del trasporto su strada;
33. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere e finanziare progetti finalizzati alla costruzione di parcheggi sicuri, indispensabili per far sì che gli autisti rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006;
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34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.