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Procedura : 2009/0026(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0117/2010

Testi presentati :

A7-0117/2010

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Votazioni :

PV 19/05/2010 - 6.3
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Testi approvati :

P7_TA(2010)0177

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Mercoledì 19 maggio 2010 - Strasburgo
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008–2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***II
P7_TA(2010)0177A7-0117/2010

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16627/1/2009 – C7-0051/2010),

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0067),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, primo comma, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0070/2009),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0117/2010),

1.  approva la posizione del Consiglio;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297 paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati del 7.5.2009, P6_TA(2009)0375.

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