Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari(1), in particolare l'articolo 31 e l'articolo 28, paragrafo 4,
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(2),
– viste la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(3) e la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(4), che sono state abrogate e sostituite dal summenzionato regolamento (CE) n. 1333/2008,
– visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE,
– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),
– visto l'articolo 88, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,
A. considerando che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1333/2008, fino a quando non sarà completata l'istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari di cui all'articolo 30 dello stesso regolamento, la Commissione può adottare misure intese a modificare, inter alia, gli allegati della direttiva 95/2/CE,
B. considerando che l'allegato IV della direttiva 95/2/CE contiene un elenco di additivi alimentari autorizzati all'interno dell'Unione europea, prescrivendone le condizioni di utilizzo,
C. considerando inoltre che i criteri generali per l'impiego di additivi alimentari erano definiti all'allegato II della direttiva 89/107/CEE e che, dal momento che tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1333/2008, i criteri pertinenti si trovano ora enunciati, in particolare, all'articolo 6 di tale regolamento, il quale riguarda le condizioni generali per l'inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso,
D. considerando che l'articolo 6 del succitato regolamento stabilisce che l'utilizzo di un additivo alimentare può essere autorizzato nell'UE soltanto se tale additivo soddisfa determinate condizioni tra cui, in particolare, a norma del paragrafo 1, lettera c), che il suo impiego non induca in errore i consumatori e, a norma del paragrafo 2, che esso presenti vantaggi e benefici per i consumatori,
E. considerando che l'articolo 6 di detto regolamento dispone inoltre, al paragrafo 1, lettera a), che un additivo alimentare può essere autorizzato soltanto se non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori,
F. considerando altresì che il regolamento (CE) n. 178/2002 (noto come il «regolamento generale in materia di legislazione alimentare»), in particolare l'articolo 8, stabilisce fra l'altro che la legislazione alimentare deve prefiggersi di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano, nonché mirare a prevenire le pratiche in grado di indurre in errore il consumatore,
G. considerando che il progetto di direttiva della Commissione, in particolare il considerando 25 e il punto 3, lettera h), del relativo allegato, dispone l'inclusione nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE di un preparato di enzima alimentare a base di trombina unita a fibrinogeno come additivo alimentare per la ricostituzione di alimenti,
H. considerando che la trombina, pur derivando da parti commestibili di animali, presenta le caratteristiche di un «collante per carne» e lo scopo per il quale è impiegata come additivo alimentare è quello di unire insieme pezzi di carne separati in modo da ottenere un unico prodotto a base di carne,
I. considerando che la trombina è pertanto utilizzata per presentare ai consumatori pezzi di carne separati come un unico prodotto a base di carne, ed è quindi palese il rischio di indurre in errore il consumatore,
J. considerando che lo stesso progetto di direttiva della Commissione, al considerando 25, riconosce che l'utilizzo di trombina unita a fibrinogeno come additivo alimentare potrebbe trarre in inganno il consumatore riguardo allo stato del prodotto alimentare finale,
K. considerando che il punto 3, lettera h), dell'allegato del progetto di direttiva della Commissione prevede l'inclusione, nell'elenco degli additivi alimentari autorizzati di cui all'allegato IV della direttiva 95/2/CE, della trombina di origine bovina e/o suina nelle preparazioni e nei prodotti a base di carne preconfezionati per il consumatore finale fino a un massimo di 1 mg/kg, da utilizzarsi unitamente a fibrinogeno e a condizione che il prodotto alimentare rechi, in prossimità della sua denominazione commerciale, la dicitura «tagli di carne combinati»,
L. considerando che, sebbene il progetto di direttiva della Commissione non consenta l'utilizzo di trombina come additivo alimentare nelle pietanze a base di carne servite nei ristoranti o in altri pubblici esercizi che servono alimenti, ciononostante esiste il rischio evidente che in tali pietanze finisca della carne contenente trombina, dati i prezzi più elevati che si possono applicare a pezzi di carne serviti come un unico taglio di carne,
M. considerando che non è pertanto certo che il divieto di utilizzare trombina nelle pietanze a base di carne servite nei ristoranti o in altri pubblici esercizi che servono alimenti sortisca l'effetto di impedire nella pratica l'utilizzo di prodotti a base di carne ricostituita nei ristoranti e negli altri esercizi suddetti nonché la loro vendita ai consumatori come tagli unici di carne,
N. considerando che le summenzionate condizioni di etichettatura, contenute nel progetto di direttiva della Commissione, non riuscirebbero a impedire che i consumatori ricevano un'impressione falsa e fuorviante riguardo all'esistenza di un prodotto costituito da un unico taglio di carne, e che pertanto esiste il rischio che i consumatori siano tratti in errore e messi nell'impossibilità di compiere una scelta consapevole riguardo al consumo di prodotti a base di carne contenente trombina,
O. considerando che i vantaggi e i benefici presentati dalla trombina per i consumatori sono ancora da dimostrare,
P. considerando che il processo di unire assieme diversi pezzi di carne separati aumenta considerevolmente la superficie esposta a infezioni ad opera di batteri patogeni (quali il clostridium o la salmonella), che nel corso di tale processo possono sopravvivere e riprodursi in assenza di ossigeno,
Q. considerando che il rischio di infezione da batteri patogeni è particolarmente grave, dato che il processo di unione può essere svolto a freddo senza l'aggiunta di sale e senza alcun successivo riscaldamento, e che conseguentemente la sicurezza del prodotto finale non può essere garantita,
R. considerando che il progetto di direttiva della Commissione non soddisfa pertanto, a tale riguardo, i criteri per l'inclusione degli additivi alimentari nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE,
1. ritiene che il progetto di direttiva della Commissione non sia compatibile con il fine e il contenuto del regolamento (CE) n. 1333/2008;
2. si oppone all'adozione del progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.