Aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sugli aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2009/2241(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 216, paragrafo 2, l'articolo 218, paragrafo 6, l'articolo 218, paragrafo 8 e l'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come pure il protocollo relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso CEDU),
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 gennaio 2010 di autorizzare l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (procedura delle commissioni associate)(1),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri (A7–0144/2010),
A. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha constatato, con giurisprudenza costante a partire dalle sentenze nella causa 11-70 Internationale Handelsgesellschaft mbH del 17 dicembre 1970(2) e nella causa 4-73 Nold del 14 maggio 1974(3), che i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto di cui essa assicura il rispetto,
B. considerando che, così facendo, la Corte di giustizia dell'Unione europea si ispira alle tradizioni costituzionali che gli Stati membri hanno in comune, nonché a strumenti internazionali concernenti la protezione dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno aderito, come la CEDU,
C. considerando che l'essenza di questa giurisprudenza è stata incorporata nel diritto primario dal trattato di Maastricht sull'Unione europea del 1993,
D. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea presta un'attenzione particolare all'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come dimostra il numero crescente di sentenze che fanno riferimento a disposizioni della CEDU,
E. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo parte, in linea di principio, da una «presunzione di compatibilità» del comportamento di uno Stato membro dell'Unione con la CEDU quando detto Stato non fa che porre in atto il diritto dell'Unione,
F. considerando che, in un parere del 28 marzo 1996, la Corte di giustizia dell'Unione europea constatava che la Comunità europea non poteva aderire alla CEDU senza una modifica preliminare del trattato, in quanto l'UE non aveva una competenza esplicita o implicita a tal fine,
G. considerando che all'atto dell'adesione i limiti posti dal trattato di Lisbona e dai protocolli aggiuntivi devono essere rispettati, segnatamente l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 8 del trattato di Lisbona; considerando inoltre che queste disposizioni non costituiscono solo un'opzione che consente all'Unione di aderire, ma un obbligo per le istituzioni dell'Unione di agire in tal modo; considerando che l'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla CEDU deve rispecchiare la necessità di preservare le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione,
H. considerando che, a seguito della conclusione del protocollo n. 14 che modifica la CEDU, la possibilità di un'adesione dell'Unione è ormai acquisita per quanto concerne gli Stati parte alla CEDU, e che le condizioni e le modalità dell'adesione devono essere stabilite in occasione di quest'ultima fra l'Unione, da un lato, e gli Stati parte alla CEDU, dall'altro,
I. considerando che un accordo di questo tipo dovrebbe altresì trattare questioni amministrative e tecniche, come il principio di un contributo dell'Unione ai costi di funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo; che sarebbe opportuno prevedere, in tale contesto, la creazione di un bilancio autonomo della Corte europea dei diritti dell'uomo al fine di facilitare la determinazione dei rispettivi contributi,
J. considerando che, aderendo alla CEDU, l'Unione sarà integrata nel suo sistema di protezione dei diritti fondamentali e disporrà, oltre alla protezione interna di questi diritti da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di un organo di protezione esterna di carattere internazionale,
K. considerando che la CEDU è stata sviluppata non solo attraverso i protocolli aggiuntivi, ma anche attraverso altre convenzioni, carte e accordi, che producono un sistema in continua evoluzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
1. sottolinea i principali argomenti a favore di un'adesione dell'Unione alla CEDU, che possono riassumersi come segue:
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l'adesione costituisce un progresso nel processo di integrazione europea e implica un passo avanti verso l'Unione politica,
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nel momento in cui l'Unione vede il suo sistema di protezione dei diritti fondamentali completato e rafforzato dall'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel suo diritto primario, l'adesione alla CEDU rappresenterà un segnale forte della coerenza tra l'Unione e i paesi appartenenti al Consiglio d'Europa e al suo regime paneuropeo in materia di diritti dell'uomo; questa adesione rafforzerà altresì la credibilità dell'Unione presso i paesi terzi a cui, nel quadro dei suoi rapporti bilaterali, essa chiede regolarmente il rispetto della CEDU,
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l'adesione alla CEDU garantirà ai cittadini, rispetto all'azione dell'Unione, una protezione analoga a quella di cui già beneficiano rispetto a tutti gli Stati membri; ciò è ancor più pertinente se si considera che gli Stati membri hanno trasferito all'Unione competenze rilevanti,
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l'armonizzazione legislativa e giurisprudenziale in materia di diritti dell'uomo fra gli ordinamenti giuridici dell'Unione e della CEDU contribuirà allo sviluppo armonioso delle due corti europee in materia di diritti dell'uomo, segnatamente attraverso la maggiore necessità di un dialogo e di una cooperazione, e creerà di conseguenza un sistema integrale, in cui le due corti funzioneranno in sincronia,
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l'adesione compenserà altresì in qualche misura il fatto che il campo di applicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea è in un certo senso vincolato in materia di politica estera e di sicurezza e di politica di polizia e di sicurezza fornendo un'utile vigilanza giudiziaria esterna di tutte le attività dell'UE,
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l'adesione non metterà per nulla in discussione il principio dell'autonomia del diritto dell'Unione, in quanto la Corte di giustizia dell'Unione europea continuerà a essere l'unico giudice supremo per le questioni attinenti al diritto dell'Unione e alla validità dei suoi atti, poiché la Corte dei diritti dell'uomo può essere considerata solo un organo che esercita un controllo esterno sul rispetto, da parte dell'Unione, degli obblighi di diritto internazionale che le derivano dalla sua adesione alla CEDU; la relazione tra le due corti europee non è gerarchica, ma è piuttosto una relazione di specializzazione; la Corte di giustizia dell'Unione europea avrà così uno status analogo a quello che hanno attualmente le corti supreme degli Stati membri rispetto alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
2. ricorda che, in base all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 8, l'adesione non comporta un'estensione delle competenze dell'Unione né crea, in particolare, una competenza generale di quest'ultima in materia di diritti dell'uomo e che, in base all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, devono essere rispettate le tradizioni e le identità costituzionali degli Stati membri;
3. afferma che, in base all'articolo 2 del protocollo n. 8 del trattato di Lisbona, l'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla CEDU deve garantire che l'adesione non pregiudichi la situazione interna specifica degli Stati membri nei confronti della CEDU e, segnatamente, dei suoi protocolli, nonché nei confronti di eventuali deroghe e riserve formulate dagli Stati membri in particolare, e che siffatte circostanze non dovrebbero influenzare la posizione che l'Unione assume rispetto alla CEDU;
4. constata che il sistema della CEDU è stato completato da una serie di protocolli addizionali concernenti la protezione di diritti che non sono oggetto della CEDU e raccomanda che la Commissione abbia il mandato per negoziare anche un'adesione a tutti i protocolli concernenti diritti che corrispondono alla Carta dei diritti fondamentali e ciò indipendentemente dalla loro ratifica da parte degli Stati membri dell'Unione;
5. sottolinea che, essendo l'adesione dell'UE alla CEDU l'adesione di una parte «non Stato» a uno strumento giuridico creato per gli Stati, tale adesione andrebbe completata senza alterare i tratti distintivi della CEDU e riducendo al minimo le modifiche al suo sistema giudiziario; ritiene importante, nell'interesse dei ricorrenti sia dell'Unione che dei paesi terzi, privilegiare modalità d'adesione che determino il minore impatto possibile sul carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell'uomo;
6. sottolinea che, assieme all'impegno politico, è della massima importanza trovare le risposte e le soluzioni adeguate ai principali interrogativi tecnici per far sì che l'adesione dell'UE alla CEDU sia usata a beneficio dei cittadini; osserva che dettagli non definiti e poco chiari possono creare confusione e mettere in pericolo lo scopo stesso dell'adesione; segnala tuttavia che impedimenti tecnici non devono ritardare il processo;
7. sottolinea che l'adesione alla CEDU non fa dell'Unione un membro del Consiglio d'Europa, ma che una certa partecipazione dell'Unione agli organi della CEDU è necessaria per garantire una buona integrazione dell'Unione stessa nel sistema della CEDU e che l'Unione dovrebbe quindi disporvi di taluni diritti, segnatamente:
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il diritto di presentare una lista di tre candidati per la funzione di giudice, di cui uno, eletto dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a titolo dell'Unione, che partecipi ai lavori della Corte su un piede di parità con gli altri giudici, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della CEDU; il Parlamento europeo si occuperà di mettere a punto la lista dei candidati secondo una procedura simile a quella prevista dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente i candidati all'esercizio delle funzioni di giudice presso la Corte di giustizia dell'Unione europea,
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il diritto di partecipare attraverso la Commissione europea, con facoltà di voto, a nome dell'UE, alle riunioni del Comitato dei ministri quando quest'ultimo svolge le sue funzioni di organo di controllo dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo o quando delibera sull'opportunità di chiedere un parere alla Corte, nonché il diritto di essere rappresentata in seno al Comitato direttivo per i diritti dell'uomo (sotto-organo del Comitato dei ministri),
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il diritto, per il Parlamento europeo, di designare/inviare un certo numero di rappresentanti all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in occasione dell'elezione dei giudici alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
8. è del parere che gli Stati membri, al momento dell'adesione alla CEDU, dovrebbero impegnarsi fra loro e nelle loro reciproche relazioni con l'Unione a non presentare un ricorso interstatale per inadempimento ai sensi dell'articolo 33 della CEDU quando l'atto o l'omissione facente oggetto del litigio rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, poiché ciò sarebbe contrario all'articolo 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
9. ritiene che il principale valore aggiunto dell'adesione dell'UE alla CEDU risieda nel ricorso individuale contro azioni intese alla messa in atto del diritto dell'Unione da parte delle sue istituzioni o degli Stati membri, e che pertanto qualsiasi ricorso di una persona fisica o morale relativo a un atto o a un inadempimento di un'istituzione o di un organismo dell'Unione deve essere diretto esclusivamente contro quest'ultima; analogamente, qualsiasi ricorso avente come oggetto una misura intesa alla messa in atto, da parte di uno Stato membro, del diritto dell'Unione deve essere presentato esclusivamente contro lo Stato membro in questione; ciò non deve impedire che, se vi sono dubbi circa la ripartizione delle responsabilità, il ricorso possa essere presentato contemporaneamente contro l'Unione e lo Stato membro;
10. ritiene che, agli effetti dell'adempimento alla condizione di esaurimento dei ricorsi interni di cui all'articolo 35 della CEDU, il richiedente debba aver esaurito i ricorsi giudiziali dello Stato in oggetto, nonché il ricorso pregiudiziale dinanzi alla Corte di Lussemburgo; tale formalità si considera espletata quando il ricorrente ne ha fatto domanda e il giudice nazionale non ritiene opportuno la proposizione del relativo ricorso pregiudiziale;
11. rileva che, a seguito dell'adesione dell'UE alla CEDU, potrebbe accadere che in alcuni casi siano competenti sia la Corte europea dei diritti dell'uomo sia la Corte di giustizia dell'Unione europea e rileva che non sarà consentita la possibilità di adire simultaneamente le due Corti;
12. ritiene opportuno che, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 2 della CEDU, in ogni causa dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo suscettibile di sollevare una questione concernente il diritto dell'Unione, intentata contro uno Stato membro, l'Unione possa intervenire in qualità di coconvenuta e che, in ogni causa intentata contro l'Unione alle stesse condizioni, ogni Stato membro possa intervenire come coconvenuto; questa possibilità deve essere definita sulla base delle disposizioni del trattato di adesione in maniera chiara e sufficientemente ampia;
13. ritiene che l'adozione dello statuto di coconvenuto non ostacoli altre possibilità indirette offerte dalla CEDU (articolo 36, paragrafo 1), quali il diritto dell'UE di intervenire in qualità di terzo nei casi di ricorsi presentati da cittadini dell'Unione;
14. ritiene che, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosciuto l'applicabilità extraterritoriale della CEDU, l'Unione si debba porre l'obiettivo del pieno rispetto di tale obbligo nelle sue relazioni e attività esterne;
15. è del parere che non sarebbe ragionevole formalizzare le relazioni fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo introducendo una procedura pregiudiziale dinanzi a quest'ultima o istituendo un organismo o «panel» incaricato di prendere una decisione allorché uno dei due tribunali prevede di adottare un'interpretazione della CEDU diversa dall'interpretazione adottata dall'altro; ricorda, in tale contesto, la dichiarazione n. 2 relativa all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, che prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo, dialogo che dovrebbe trovarsi ad essere rafforzato dall'adesione dell'Unione alla CEDU;
16. è chiaramente consapevole del fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo può riscontrare una violazione in una causa in merito alla quale la Corte di giustizia dell'Unione europea si è già pronunciata e sottolinea che ciò non metterebbe in alcun modo in dubbio la credibilità della Corte di giustizia dell'Unione europea, superarbitro finale nel sistema giudiziario dell'UE;
17. evidenzia che, in seguito all'adesione, la CEDU costituirà il livello minimo di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa e che sarà d'importanza fondamentale, in particolare nei casi in cui la protezione accordata dall'UE sia inferiore a quella prevista dalla CEDU; rileva che la CEDU rafforza la salvaguardia dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali e che rientrano nel suo campo di applicazione, e che la Carta riconosce anche altri diritti e principi che non sono contenuti nella CEDU, ma nei protocolli aggiuntivi e negli strumenti collegati alla CEDU;
18. ricorda che la promozione del rispetto dei diritti umani, valore fondamentale dell'UE già radicato nel suo trattato costitutivo, rappresenta un terreno comune per le sue relazioni con i paesi terzi; esprime pertanto il parere che detta adesione rafforzerà ulteriormente la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e la credibilità dell'Unione nel quadro del dialogo sui diritti umani con i paesi terzi; sottolinea inoltre che l'applicazione piena e uniforme della Carta dei diritti fondamentali a livello UE è ugualmente essenziale a garantire la credibilità dell'Unione in questo dialogo;
19. constata che la CEDU ha una funzione importante nel quadro dell'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui diritti garantiti dalla Carta che corrispondono a diritti riconosciuti dalla CEDU devono essere interpretati conformemente a questa e che la CEDU costituisce, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, una fonte di ispirazione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nella formulazione di principi generali del diritto dell'Unione; constata altresì che la CEDU, conformemente al suo articolo 53, non può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, che conserva quindi integralmente il suo valore giuridico;
20. sottolinea l'importanza della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'elaborazione di un quadro giuridico e di principi guida quanto all'azione attuale e futura nel settore delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni, soprattutto alla luce delle nuove forme di integrazione e armonizzazione delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni avviate con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'adozione del programma di Stoccolma;
21. sottolinea che tale adesione contribuirà innanzi tutto all'attuazione di un sistema dei diritti umani più coerente all'interno dell'UE; ritiene che essa rafforzerà la credibilità dell'UE agli occhi dei suoi cittadini nel settore della salvaguardia dei diritti umani, garantendo il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali ogniqualvolta sia in gioco il diritto dell'UE;
22. rileva che, dopo l'adesione, la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a giudicare sulle questioni di pertinenza della CEDU non potrà essere contestata in base alla struttura interna del diritto dell'UE; sottolinea altresì che la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non deve limitarsi ai cittadini europei o all'area geografica dell'Unione europea (ad esempio nel caso delle missioni o delle delegazioni);
23. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU fornirà uno strumento aggiuntivo per applicare i diritti umani, in particolare la possibilità di presentare una denuncia dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione a un'azione o ad una mancata azione di un'istituzione dell'UE o di uno Stato membro nel quadro dell'attuazione del diritto dell'Unione, rientrante nell'ambito delle competenze della CEDU; sottolinea, tuttavia, che l'adesione non altera l'attuale sistema giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea né quello della Corte europea dei diritti dell'uomo e che la condizione di ricevibilità di un ricorso continuerà ad essere costituita dall'esperimento preventivo di tutti i rimedi giurisdizionali interni; chiede che i ricorsi e le denunce dei cittadini siano trattati entro termini ragionevoli; invita la Commissione a fornire, in consultazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo, orientamenti su quali siano i rimedi giurisdizionali interni adeguati nell'ambito dell'Unione e sulle pronunce pregiudiziali a norma del diritto dell'UE; sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire che i tribunali degli Stati membri deferiscano le cause alla Corte di giustizia dell'Unione europea quando si tratta di questioni attinenti ai diritti fondamentali;
24. sottolinea che allo stesso tempo l'adesione richiederà una maggiore collaborazione tra i tribunali nazionali, la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo nel quadro della salvaguardia dei diritti fondamentali; rileva che la collaborazione tra i due tribunali europei favorirà lo sviluppo di un sistema giuridico coerente nel settore dei diritti umani;
25. si compiace altresì del fatto che l'articolo 1 della CEDU garantirà non solo la protezione dei cittadini dell'UE e delle altre persone all'interno del territorio dell'Unione, ma anche di tutti coloro che rientrano nella giurisdizione dell'Unione anche al di fuori del suo territorio;
26. è consapevole del fatto che l'adesione in quanto tale non risolverà i problemi estremamente gravi con cui il sistema della CEDU è chiamato a misurarsi, vale a dire, da un lato, il carico eccessivo di lavoro dovuto a un aumento esponenziale dei ricorsi individuali e, dall'altro, la riforma della struttura e del funzionamento della Corte al fine di far fronte alla situazione; nota che la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce il fatto che opera in un ambiente giuridico e politico complesso e constata che l'entrata in vigore, il 1° giugno 2010, del protocollo n. 14, certamente contribuirà a ridurre il numero delle procedure pendenti, ma non le farà scomparire; sottolinea, nel contesto della riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo, la rilevanza della Dichiarazione di Interlaken, con particolare riferimento al paragrafo 4 della stessa, il quale opera un doveroso richiamo ad una uniforme e rigorosa applicazione dei criteri concernenti l' ammissibilità e la giurisdizione della Corte;
27. ritiene fondamentale mantenere l'indipendenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in termini di politica del personale e di bilancio;
28. richiama l'attenzione sul fatto che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, data l'importanza che riveste sotto il profilo costituzionale un'adesione dell'Unione alla CEDU, prevede per l'Unione condizioni impegnative, vale a dire che il Consiglio adotti all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, la decisione relativa alla conclusione dell'accordo e che detto accordo entri in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali;
29. esorta i parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE a manifestare chiaramente la propria volontà e disponibilità a facilitare il processo di adesione coinvolgendo i propri tribunali nazionali e ministeri di giustizia;
30. osserva che l'adesione dell'Unione alla CEDU implica il riconoscimento, da parte dell'UE, dell'intero sistema di tutela dei diritti dell'uomo, come sviluppato e codificato da numerosi altri documenti del Consiglio d'Europa; in tal senso, l'adesione dell'Unione alla CEDU costituisce un primo passo essenziale che successivamente dovrebbe essere completato con l'adesione, fra l'altro, dell'Unione alla Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e rivista a Strasburgo il 3 maggio 1996, in linea con l«acquis già sancito nella Carta dei diritti fondamentali nonché nella legislazione sociale dell'Unione;
31. chiede anche che l'Unione entri a far parte degli organi del Consiglio d'Europa, quali il comitato per la prevenzione della tortura (CTP), la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e la commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ); sottolinea anche la necessità che l'Unione assista in particolare ai lavori del Commissario per i diritti dell'uomo, del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) e del Comitato europeo sulle migrazioni e chiede di essere debitamente informato sulle conclusioni e decisioni di detti organi;
32. ritiene che, a beneficio dei cittadini, della democrazia e dei diritti dell'uomo in Europa e nell'UE e a garanzia del rispetto per la salvaguardia dei diritti umani, la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli organi specializzati del Consiglio d'Europa vada rafforzata per contribuire a una maggiore coerenza e a una maggiore complementarità in materia di diritti umani a livello paneuropeo;
33. suggerisce che, al fine di rendere i cittadini consapevoli del valore aggiunto dell'adesione, il Consiglio d'Europa e l'UE dovrebbero elaborare linee guida contenenti una chiara spiegazione di tutti gli effetti e le implicazioni dell'adesione; ribadisce, a questo proposito, che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire ai cittadini dell'UE informazioni che consentano loro di comprendere bene il significato dei meccanismi aggiuntivi e il modo in cui utilizzarli adeguatamente;
34.sottolinea l'importanza di disporre di un organo informale per coordinare la condivisione di informazioni fra il Parlamento europeo e l'Assembla parlamentare del Consiglio d'Europa;
35. sottolinea che, nella misura in cui l'adesione alla CEDU non riguarda solo le istituzioni dell'UE ma anche i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo deve essere consultato e coinvolto in tutto il processo negoziale e deve essere immediatamente e completamente associato e informato in tutte le fasi dei negoziati, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sull'Unione europea;
36. accoglie con favore l'impegno dimostrato dall'attuale Presidenza spagnola nel considerare questa adesione come «questione urgente» e l'atteggiamento positivo e collaborativo del Consiglio d'Europa al riguardo; invita le Presidenze belga e ungherese a fare tutto il possibile per portare a termine l'adesione alla prima occasione utile e nel modo più semplice e accessibile possibile affinché i cittadini dell'UE possano beneficiare al più presto dell'adesione dell'Unione alla CEDU;
37. insiste, in considerazione del ruolo rilevante che il trattato di Lisbona conferisce al Parlamento europeo per quanto concerne la conclusione dell'accordo di adesione, affinché il Parlamento sia debitamente informato in merito alla definizione del mandato negoziale per l'adesione alla CEDU e affinché sia strettamente coinvolto nelle discussioni preliminari e nello svolgimento dei negoziati su tale testo in conformità delle disposizioni dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.