Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sui mercati dei derivati: azioni strategiche future (2010/2008(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste le comunicazioni della Commissione ’Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future’ (COM(2009)0563 e COM(2009)0332),
– vista la comunicazione della Commissione ’Vigilanza finanziaria europea’ (COM(2009)0252),
– vista la proposta di regolamento della Commissione relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499),
– viste le proposte alla Commissione che modificano le direttive relative all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (2006/48/CE e 2006/49/CE),
– viste la comunicazione e la raccomandazione della Commissione sulle politiche di remunerazione nel settore dei servizi finanziari (COM(2009)0211),
– vista la sua risoluzione, del 23 settembre 2008, recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity(1),
– viste le decisioni del G20 di Pittsburgh, del 24 e 25 settembre 2009, che stabiliscono che ’tutti i contratti di derivati OTC standardizzati dovranno essere negoziati in borsa o su piattaforme elettroniche di negoziazione’, e l'evoluzione attuale delle legislazioni nazionali in Europa, negli Stati Uniti e in Asia per quanto riguarda i prodotti derivati,
– visto il lavoro svolto dal Forum delle autorità di regolamentazione dei derivati OTC per stabilire norme coerenti a livello mondiale sugli obblighi di comunicazione dei dati per i repertori delle negoziazioni,
– vista la raccomandazione del CESR-ERGEG alla Commissione riguardo al 3° pacchetto sul mercato interno dell'energia (rif.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7–0187/2010),
A. considerando che gli strumenti derivati possono svolgere un utile ruolo nel permettere il trasferimento dei rischi finanziari all'interno di un'economia e variano considerevolmente a seconda del tipo di prodotto e della categoria di attivo sottostante, in funzione del livello del rischio, delle modalità di funzionamento e dei partecipanti al mercato, e che l'assenza di trasparenza e regolamentazione sul mercato dei derivati ha aggravato le crisi finanziarie,
B. considerando la necessità che le imprese possano continuare anche in futuro a gestire adeguatamente in proprio e a prezzi accettabili i rischi connessi alla loro attività e che imprese dovrebbero assumersi la responsabilità dei rischi, viste le specificità delle piccole e medie imprese riguardo ai prodotti derivati bilaterali,
C. considerando che il volume dei prodotti derivati negoziati a livello mondiale è lievitato nel corso dell'ultimo decennio, contribuendo notevolmente alla divaricazione tra attività economiche e prodotti dei mercati finanziari,
D. considerando che è opportuno gettare le basi per la cooperazione internazionale al fine di gestire i derivati negoziati a livello internazionale, onde pervenire quanto meno a norme internazionali e accordi sullo scambio di informazioni tra CCP,
E. considerando che alla fine del mese di giugno 2009 il valore nozionale di tutti i tipi di contratti OTC ammontava a 605 miliardi di USD, che i valori lordi di mercato, indicativi del rischio di mercato, erano pari a 25 miliardi di USD e che le esposizioni creditizie lorde, che tengono conto di accordi di compensazione bilaterali, ammontavano a 3,7 miliardi di USD; considerando che in un contesto caratterizzato da un effetto di leva eccessivo, un sistema bancario sottocapitalizzato e perdite derivanti da attività finanziarie strutturate, i prodotti derivati OTC (fuori borsa) hanno contribuito a creare dipendenze reciproche tra i grandi partecipanti al mercato anche quando si trattava di entità regolamentate,
F. considerando che la crescita massiccia dei volumi trattati nel corso degli ultimi anni ha comportato un'assunzione di rischio sempre maggiore senza un effettivo investimento nello strumento base e, di conseguenza, un notevole effetto di leva,
G. considerando che i derivati OTC sono divenuti sempre più complessi e che il rischio creditizio della controparte non è sempre stato correttamente valutato e quantificato; considerando altresì le notevoli carenze dell'organizzazione dei mercati dei prodotti derivati e la mancanza di trasparenza, che richiedono pertanto un'ulteriore standardizzazione delle condizioni giuridiche e delle finalità economiche degli strumenti,
H. considerando che la regolamentazione delle controparti centrali di compensazione (CCP) deve garantire l'accesso non discriminatorio delle sedi di negoziazione per assicurare il funzionamento equo ed efficiente dei mercati,
I. considerando che nelle transazioni OTC l'identità degli attori/delle parti interessate e il grado della loro esposizione non sono chiari,
J. considerando che molti mercati dei prodotti derivati (OTC), e in particolare il mercato dei credit default swap (CDS), sono soggetti a un grado alquanto elevato di concentrazione e risultano dominati da alcune importanti imprese,
K. considerando che i recenti avvenimenti concernenti credit default swap sovrani utilizzati da speculatori finanziari hanno determinato livelli eccessivamente elevati di diversificazione a livello nazionale; che tali eventi e prassi hanno evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza del mercato e di un potenziamento della normativa europea in materia di negoziazione di credit default swap, in particolare quelli connessi a debiti sovrani,
L. considerando che, affinché i repertori di dati sulle negoziazioni svolgano un ruolo centrale nel garantire la trasparenza per gli organi di vigilanza dei mercati dei derivati, tali organi di vigilanza devono avere accesso illimitato ai dati rilevanti dei repertori, i quali devono consolidare i dati su posizioni e scambi su base mondiale per categoria di attività,
M. accogliendo con favore il cambiamento di rotta della Commissione europea verso una maggiore regolamentazione dei mercati dei prodotti derivati, abbandonando pertanto l'opinione finora prevalente secondo cui tali prodotti non richiedono alcuna disciplina supplementare, in quanto per lo più riservati a esperti e specialisti; auspicando, pertanto, che la futura normativa garantisca non solo la trasparenza sui mercati dei prodotti derivati ma anche una corretta regolamentazione,
N. considerando la necessità che l'Europa definisca una strategia generale di collateralizzazione per i mercati dei derivati, che tenga conto della situazione particolare delle imprese in quanto utenti finali rispetto ai grandi operatori del mercato e agli istituti finanziari,
O. considerando che la maggior parte dei prodotti derivati utilizzati da utenti finali non finanziari comportano rischi sistemici contenuti, se considerati individualmente, e servono per lo più soltanto a garantire la copertura delle effettive operazioni; che le entità non finanziarie sono imprese che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva MiFID (imprese non MiFID), come, per esempio, le compagnie aeree, le case automobilistiche e i negoziatori per conto proprio di merci, che non hanno provocato un rischio sistemico per il mercato finanziario né sono stati direttamente danneggiati dalla crisi finanziaria,
P. considerando che ai fini della resilienza dei mercati dei derivati, occorre una politica generale di collateralizzazione che preveda meccanismi di compensazione a livello centrale e bilaterale,
Q. considerando che le piccole e medie imprese non finanziarie che si servono dei prodotti derivati esclusivamente a copertura dei propri rischi o nello svolgimento della loro principale attività dovrebbero essere esentate dalla compensazione e dalla collateralizzazione inerente ai requisiti patrimoniali, purché l'impiego di determinati derivati non provochi rischi sistemici (fatto salvo l'obbligo per la Commissione di verificare regolarmente siffatte esenzioni) e il volume e la natura delle operazioni siano commisurati e adeguati ai rischi effettivi che si assumono gli utenti finali; che anche nell'ambito dei contratti su misura occorre assicurare norme minime riguardanti, in particolare, la sicurezza dei prodotti derivati e i requisiti patrimoniali,
R. considerando la necessità di disciplinare in maniera proporzionata i prodotti derivati OTC allorché sono utilizzati da utenti finali non-finanziari ma considerando altresì la necessità di comunicare ai repertori delle transazioni quanto meno i dati dettagliati delle operazioni,
S. considerando che i credit default swaps (CDS), che sono prodotti assicurativi finanziari, vengono attualmente negoziati senza un'adeguata regolamentazione,
T. considerando la raccomandazione del CESR-ERGEG alla Commissione europea riguardo al terzo pacchetto del mercato interno dell'energia (rif.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04), che suggerisce di creare un regime di trasparenza e integrità del mercato su misura per i mercati dell'energia e del gas,
U. considerando che tutte le misure annunciate comporteranno una collaborazione stretta e generale con i membri del G20 e con le autorità statunitensi, onde evitare quanto più possibile arbitraggi normativi tra paesi e promuovere lo scambio di informazioni,
V. considerando che il rischio sistemico associato alle compensazioni richiede rigorose norme di regolamentazione e vigilanza e un accesso illimitato alle informazioni sulle operazioni per le autorità di regolamentazione,
W. considerando la necessità che i prezzi dei prodotti derivati corrispondano in modo adeguato al rischio e che i costi della futura infrastruttura di mercato siano a carico dei partecipanti al mercato,
X. considerando che la recente drammatica impennata, a livelli insostenibili, del rendimento delle obbligazioni sovrane di alcuni paesi dell'area dell'euro ha evidenziato la problematica degli incentivi economici legati ai contratti di CDS basati sul debito sovrano e dimostrato chiaramente la necessità di rafforzare la stabilità finanziaria e la trasparenza del mercato, esigendo la piena divulgazione alle autorità di regolamentazione e di vigilanza e vietando le transazioni di CDS speculativi sul debito sovrano,
Y. considerando che tutte le operazioni sui prodotti derivati denominati in una valuta dell'Unione europea, relative a un'entità sottostante dell'Unione o in cui è coinvolta un'istituzione finanziaria dell'Unione dovrebbero essere compensate, se ammissibili, e notificate presso le camere di compensazione e i repertori situati, autorizzati e controllati nell'Unione, che rientrano nella legislazione europea in materia di protezione dei dati; che la nuova regolamentazione di prossima adozione dovrebbe stabilire criteri chiari per determinare l'equivalenza delle CCP e dei repertori situati in paesi terzi per le operazioni non compensate or non notificate nell'Unione europea,
1. accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione intesa a migliorare la regolamentazione relativa ai prodotti derivati, e in particolare ai prodotti derivati OTC, allo scopo di ridurre gli effetti dei rischi dei mercati dei prodotti derivati OTC, ai fini della stabilità dei mercati finanziari nel loro complesso, e appoggia le richieste di standardizzazione giuridica dei contratti derivarti (anche tramite incentivi normativi nell'ambito della direttiva sui requisiti patrimoniali riguardo al rischio operativo), il ricorso a repertori di dati relativi alle negoziazioni e di una memoria di dati centralizzata, l'impiego e il rafforzamento della compensazione centrale e il ricorso a sedi di negoziazione organizzate;
2. accoglie favorevolmente il recente lavoro del Forum delle autorità di regolamentazione dei derivati OTC (ORF) in risposta alla richiesta del G20 di ulteriori misure per accrescere la trasparenza e la solidità dei mercati dei prodotti derivati OTC;
3. chiede una maggiore trasparenza nelle transazioni pre-negoziazione per tutti gli strumenti che si qualificano per l'ampio ricorso a sedi di negoziazione organizzate nonché una maggiore trasparenza post-negoziazione attraverso la notifica di tutte le transazioni ai repertori, a vantaggio delle autorità di regolamentazione e degli investitori;
4. appoggia la richiesta di introdurre obbligatoriamente la compensazione tramite CCP tra istituti finanziari per tutti i prodotti derivati ammissibili, ai fini di una migliore valutazione del rischio creditizio della controparte, ed è favorevole all'obiettivo di negoziare quanto più possibile i prodotti derivati ammissibili sui mercati organizzati; chiede l'introduzione di incentivi volti a incoraggiare la negoziazione dei prodotti derivati ammissibili nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla MiFID, vale a dire sui mercati regolamentati e nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); rileva che uno dei criteri per l'ammissibilità alla compensazione deve essere la liquidità;
5. chiede che in futuro i prezzi dei derivati riflettano meglio il rischio e che i costi della futura infrastruttura di mercato siano a carico dei partecipanti al mercato e non dei contribuenti;
6. ritiene che per offrire una copertura rispetto a rischi specifici siano necessari derivati strutturati individualmente e respinge pertanto l'eventuale obbligo di standardizzare tutti i derivati;
7. invita la Commissione ad adottare un approccio differenziato alle varie tipologie di prodotti derivati disponibili, tenendo conto dei diversi profili di rischio, dell'entità dell'utilizzo per fini legittimi di copertura e del ruolo che hanno svolto nella crisi finanziaria;
8. rileva che, per quanto riguarda la regolamentazione, occorre operare una distinzione tra i prodotti derivati utilizzati come strumenti di gestione per garantire la copertura di un effettivo rischio sottostante cui è esposto l'utente e i prodotti derivati utilizzati unicamente per finalità speculative e ritiene che una siffatta differenziazione è ostacolata dalla mancanza di dati e cifre concrete riguardo alle operazioni fuori borsa (OTC);
9. invita la Commissione a esaminare modalità per ridurre in misura significativa il volume globale di prodotti derivati, affinché risulti commisurato ai titoli sottostanti, onde evitare una distorsione dei segnali di prezzo e ridurre i rischi per l'integrità del mercato e contenere il rischio sistemico;
10. ritiene importante prestare un'attenzione particolare ai derivati delle imprese di cui è controparte una istituzione finanziaria, al fine di evitare che si abusi di tali contratti, non già in quanto strumenti per ridurre il rischio delle imprese ma in quanto strumenti del mercato finanziario;
11. chiede un rafforzamento della gestione dei rischi e della trasparenza in quanto strumenti decisivi per conseguire maggiore sicurezza sui mercati finanziari, senza peraltro trascurare la responsabilità individuale in caso di assunzione di rischi;
12. constata che, ai fini della copertura di rischi specifici per le imprese, occorrono derivati personalizzati, che si possano utilizzare come strumenti efficaci di gestione del rischio e adeguati a esigenze individuali;
13. invita la Commissione a rafforzare le norme sulla gestione del rischio bilaterale nell'ambito della futura legislazione sulla compensazione centrale;
14. ritiene che sia possibile ridurre il rischio di credito della controparte mediante la compensazione, le garanzie e l'adeguamento dei requisiti patrimoniali, come pure tramite altri strumenti normativi; appoggia la proposta della Commissione di proporre requisiti patrimoniali più elevati per gli istituti finanziari in caso di contratti bilaterali di derivati che non siano ammissibili alla compensazione centrale, sulla base di un approccio proporzionato al rischio, e tenendo conto degli effetti della compensazione di posizioni speculari, delle garanzie, del margine iniziale, dei ravvicinamenti giornalieri del portafoglio, della costituzione giornaliera di margini, dei movimenti automatizzati di garanzie e di altre tecniche di gestione del rischio della controparte a livello bilaterale, ai fini della riduzione del rischio di controparte;
15. chiede che i derivati che non sono conformi ai requisiti IFRS 39 e che quindi non sono stati valutati da un revisore finanziario siano sottoposti, a partire da un determinato valore soglia da stabilirsi a cura della Commissione, a compensazione centrale attraverso una CCP; chiede inoltre che, ai fini di una migliore classificazione, sia verificato, mediante un accertamento indipendente di un contratto di derivati OTC da parte di un revisore finanziario, se un'impresa non finanziaria possa continuare a stipulare contratti bilaterali;
16. chiede alla Commissione di conferire all'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari (ESMA) un ruolo importante nell'autorizzazione delle camere di compensazione europee e ritiene utile affidarne la vigilanza alla medesima autorità, anche perché confluirebbero in un unico organismo le competenze in materia di vigilanza e perché il rischio associato ad una CCP sarà di portata transfrontaliera;
17. ritiene che l'accesso delle CCP ai fondi delle banche centrali contribuisca efficacemente alla sicurezza e all'integrità della compensazione;
18. insiste sulla necessità che CCP non siano interamente controllate dagli utenti, che i loro sistemi di gestione dei rischi non siano in competizione reciproca e che si prevedano norme per la vigilanza sui costi di compensazione; invita la Commissione ad occuparsi di tali aspetti nella sua proposta legislativa e a definire norme in materia di governance e proprietà per le camere di compensazione, per quanto riguarda in particolare l'indipendenza degli amministratori, i criteri di adesione e la vigilanza rigorosa delle autorità di regolamentazione;
19. rileva che le norme tecniche comuni relative a questioni quali il calcolo del margine e i protocolli per lo scambio di informazioni svolgeranno un ruolo importante per garantire alle CCP un accesso equo e non discriminatorio delle sedi di negoziazione autorizzate; rileva inoltre la necessità che la Commissione presti particolare attenzione al possibile sviluppo di differenze tecnologiche, pratiche discriminatorie e barriere operative che nuocciono alla concorrenza;
20. chiede che le norme di condotta e di accesso a disciplina delle CCP garantiscano l'accesso non discriminatorio alle sedi di negoziazione e che le prassi discriminatorie di determinazione dei prezzi figurino tra le questioni da affrontare;
21. sostiene l'introduzione di repertori per tutte le posizioni di derivati, distinte idealmente per categoria di attivo, e chiede che siano disciplinati e controllati dall'ESMA; chiede la definizione di regole procedurali vincolanti volte a evitare distorsioni della concorrenza e a garantirne la medesima interpretazione negli Stati membri e chiede altresì che, in caso di controversie, l'ESMA disponga di potere decisionale supremo; invita la Commissione a garantire che le autorità nazionali di vigilanza possano accedere in tempo reale ai dati granulari nei repertori relativi ai partecipanti al mercato con sede nella loro giurisdizione e ai dati relativi a potenziali rischi sistemici che potrebbero accumularsi nella loro giurisdizione, così come ai dati aggregati di tutti i repertori, tra cui quelli contenuti nei repertori ubicati in paesi terzi; rileva che i servizi forniti dai repertori dovrebbero essere soggetti a una tariffazione trasparente, in considerazione della loro funzione di pubblica utilità;
22. invita la Commissione a elaborare norme in materia di informazione per tutti i prodotti derivati coerentemente a quelle in corso di elaborazione a livello internazionale, a garantirne la trasmissione ai repertori centrali delle negoziazioni, alle CCP, alle borse e istituzioni finanziarie, nonché a consentire la consultazione dei dati da parte dell'ESMA e delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, dell'ESRB;
23. invita la Commissione a elaborare misure che consentano alle autorità di regolamentazione di fissare dei limiti per le posizioni, onde contrastare le fluttuazioni dei prezzi sproporzionate e le bolle speculative;
24. chiede alla Commissione di garantire in particolare che la valutazione di tutti i derivati non negoziati in borsa sia effettuata in modo indipendente e trasparente, evitando conflitti di interesse;
25. ritiene necessario chiarire accuratamente tutti i dettagli tecnici, in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le norme e la distinzione tra prodotti finanziari e non finanziari, e si compiace che la Commissione si sia già occupata della questione; chiede alla Commissione una tempestiva cooperazione con il Consiglio e il Parlamento;
26. appoggia l'intenzione della Commissione di istituire CCP soggette a norme concordate a livello europeo, sotto la sorveglianza dell'ESMA; chiede che i principali partecipanti al mercato non esercitino un controllo determinante sulla governance e la gestione del rischio delle CCP ma siano piuttosto inclusi nel consiglio di gestione dei rischi; ritiene, inoltre, che debbano essere proposti meccanismi intesi a contribuire in maniera utile al processo di gestione del rischio;
27. insiste sulla necessità di disporre di norme di regolamentazione che garantiscano la resilienza delle CCP nei confronti di una più ampia gamma di rischi, ivi incluso il fallimento di più partecipanti, le vendite improvvise di risorse finanziarie e la rapida riduzione della liquidità del mercato;
28. è del parere che la definizione delle tipologie di derivati, la creazione delle CCP, il registro per la trasparenza, i requisiti patrimoniali, l'istituzione di sedi di negoziazione indipendenti e l'utilizzo delle borse esistenti, le deroghe per le PMI e i dettagli tecnici dovrebbero essere disciplinati in stretta collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, le istituzioni internazionali e la futura autorità europea di vigilanza, l'ESMA;
29. chiede pertanto di proporre chiare regole di condotta e le necessarie norme vincolanti per l'istituzione delle CCP (coinvolgimento degli utenti) e le loro procedure decisionali e relativi sistemi di gestione dei rischi; sostiene l'intenzione della Commissione di presentare un regolamento per disciplinare le sedi di negoziazione;
30. sostiene l'intento della Commissione di prevedere esenzioni e requisiti patrimoniali meno rigorosi per i derivati bilaterali delle PMI ove siano a copertura di un rischio d'impresa sottostante, i derivati non siano rilevanti nel bilancio delle PMI e la relativa posizione non crei rischi sistemici;
31. chiede, in via prioritaria, che i credit default swaps siano sottoposti ad una compensazione centrale indipendente e che sia trattato a livello centrale attraverso le CCP il maggior numero possibile di prodotti derivati; è del parere che taluni tipi di prodotti derivati che comportano rischi accumulati debbano, se del caso, essere autorizzati soltanto sub conditione o addirittura vietati caso per caso; ritiene in particolare che debba essere obbligatorio un livello sufficiente di capitale e di riserve per coprire i credit default swaps in caso di ’evento creditizio’;
32. invita la Commissione a indagare urgentemente e approfonditamente sui livelli di concentrazione nei mercati di derivati OTC e in particolare nei credit default swaps, per garantire che non sussistano rischi di manipolazione del mercato o conflitti di interesse;
33. invita la Commissione a formulare opportune proposte legislative intese a regolamentare le operazioni finanziarie con vendite allo scoperto di derivati, al fine di garantire la stabilità finanziaria e la trasparenza dei prezzi; è del parere che, nel frattempo, i credit default swaps debbano essere trattati da una CCP europea onde alleviare i rischi di controparte, rafforzare la trasparenza e ridurre i rischi generali;
34. chiede che la protezione dei CDS sia esigibile soltanto allorché sia dimostrata l'esistenza di un'esposizione obbligazionaria sottostante, limitatamente all'ammontare di tale esposizione;
35. ritiene che tutti i derivati finanziari connessi alle finanze pubbliche nell'Unione europea (tra cui i debiti sovrani degli Stati membri e i bilanci delle amministrazioni locali) debbano essere standardizzati e negoziati in borsa o su altre piattaforme di negoziazione regolamentate, onde promuovere la trasparenza del mercato dei derivati nei confronti del pubblico;
36. chiede che siano vietate le operazioni con CDS non coperti da crediti sottostanti, che costituiscono operazioni puramente speculative che scommettono su crediti scoperti e determinano pertanto un rincaro artificiale delle assicurazioni sui crediti e, di conseguenza, un incremento dei rischi sistemici dovuti ad effettive perdite su crediti; chiede quanto meno che siano previsti periodi di sospensione prolungati in caso di vendite allo scoperto di titoli e prodotti derivati; invita la Commissione a prendere in considerazione, di concerto con i partner internazionali, massimali in funzione dei rischi per i prodotti derivati e in particolare per i CDS;
37. ritiene che la Commissione debba esaminare il ricorso a di limiti di posizione per contrastare la manipolazione del mercato, in particolare allorché un contratto si avvicina alla scadenza (’squeezes’ e ’corners’); osserva che i limiti di posizione dovrebbero essere considerati strumenti normativi dinamici piuttosto che assoluti e dovrebbero essere applicati se necessario da autorità nazionali di vigilanza secondo linee guida stabilite dalla ESMA;
38. chiede che le posizioni di derivati, siano esse di istituti finanziari o non finanziari, al di sopra una certa soglia (determinata dall'ESMA) siano compensate a livello centrale da una CCP;
39. chiede che la prevista regolamentazione dei derivati includa norme relative al divieto di effettuare operazioni su materie prime e prodotti agricoli con finalità puramente speculative e l'imposizione di rigorosi limiti per le posizioni, con particolare riferimento alla loro eventuale incidenza sul prezzo dei generi alimentari di prima necessità nei paesi in via di sviluppo e sulle quote di emissione dei gas a effetto serra; chiede che l'ESMA e le autorità competenti abbiano la facoltà di far fronte efficacemente alle disfunzioni dei mercati dei derivati, ad esempio vietando temporaneamente la vendita allo scoperto di CDS o imponendo la liquidazione fisica dei derivati e fissando dei limiti per le posizioni onde evitare indebite concentrazioni di operatori in alcuni segmenti di mercato;
40. chiede che le future proposte legislative in materia di mercati dei derivati seguano un approccio funzionale secondo cui attività analoghe siano soggette a norme identiche o simili;
41. sottolinea la necessità di una regolamentazione europea dei prodotti derivati e invita la Commissione a coordinare per quanto possibile i propri interventi con i partner europei, onde pervenire a una regolamentazione il più possibile uniforme e concertata a livello internazionale; sottolinea l'importanza di evitare arbitrati regolamentari a causa di un coordinamento inadeguato;
42. invita a sostenere le iniziative del settore e a riconoscerne il valore, in quanto in alcuni casi possono dimostrarsi opportune quanto le iniziative legislative, integrandole;
43. auspica un approccio uniforme in Europa nell'intento di sfruttare i punti di forza di ogni centro finanziario e cogliere l'occasione offerta dall'attuale crisi per fare un passo avanti verso l'integrazione e lo sviluppo di un efficiente mercato finanziario europeo;
44. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare, già a metà del 2010, proposte legislative in materia di compensazioni e repertori di negoziazione e di discuterne in tempo utile i dettagli tecnici con tutte le istituzioni nazionali e dell'Unione europea, in particolare con il Consiglio e il Parlamento in quanto colegislatori;
45. accoglie altresì con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative in materia di CDS;
46. sottolinea l'importanza di valutare regolarmente l'efficacia della futura legislazione, di concerto con tutti i partecipanti al mercato, e di adeguare eventualmente i testi normativi;
47. chiede che la presente risoluzione sia attuata quanto prima;
48. rileva che non solo nel caso delle operazioni su materie prime e prodotti agricoli ma anche in quello delle quote di emissione dei gas a effetto serra, occorre assicurare un funzionamento trasparente del mercato e arginare le speculazioni; chiede a tale proposito di esaminare i massimali legati ai rischi inerenti a singoli prodotti;
49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alle autorità di regolazione nazionali e alla BCE.