Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sugli agenti dei giocatori nello sport
Il Parlamento europeo,
– vista la propria risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa(1),
– vista la propria risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport(2) presentato dalla Commissione,
– visto il Libro bianco sullo sport (COM(2007)0391),
– visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la sentenza del 26 gennaio 2005 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee(3),
– vista l'interrogazione del 10 marzo 2010 alla Commissione sullo sport, in particolare per quanto riguarda gli agenti dei giocatori (O-0032/2010 – B7–0308/2010),
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,
1. ricorda che il Parlamento, nella sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa, invitava la Commissione ad appoggiare gli sforzi degli organi di governo del calcio volti a regolamentare i procuratori dei giocatori, se necessario presentando una proposta di direttiva sugli agenti dei calciatori;
2. valuta positivamente lo studio sugli agenti sportivi nell'Unione europea («Study on sports agents in the European Union») condotto su incarico della Commissione e di cui sono ora disponibili i risultati;
3. è particolarmente preoccupato riguardo ai risultati dello studio concernenti le attività criminali svolte in connessione con lo sport, essendo citati nello studio episodi in cui lo sport subisce l'influenza della criminalità organizzata mediante legami con le attività degli agenti dei giocatori; ritiene che ciò vada a danno dell'immagine dello sport, della sua integrità e in ultima analisi del suo ruolo nella società;
4. prende atto della conclusione cui perviene lo studio secondo la quale gli agenti sportivi hanno un ruolo centrale nei flussi finanziari, che spesso non sono trasparenti e li rendono inclini ad attività illegali; plaude alle iniziative prese da alcuni club e organi di governo per aumentare la trasparenza delle transazioni finanziarie;
5. rileva che lo studio mette in evidenza l'intrinseca opacità dei sistemi dei trasferimenti, specialmente negli sport di squadra, che favoriscono attività illegali in cui sono coinvolti gli agenti, ma anche i club e i giocatori;
6. sottolinea la specifica vulnerabilità dei giocatori più giovani e il rischio che diventino vittime della tratta di esseri umani;
7. sottolinea la specifica responsabilità degli agenti dei giocatori e dei club specialmente nei confronti dei giovani giocatori, ed invita pertanto entrambe le parti ad assumersi tale responsabilità, in particolare per quanto riguarda la formazione scolastica e professionale di questi giovani;
8. sottolinea la conclusione dello studio secondo la quale le regolamentazioni concernenti gli agenti stabilite dalle federazioni sportive sono volte fondamentalmente a controllare l'accesso alla professione e a disciplinarne l'esercizio, ma tali organismi hanno poteri limitati in materia di vigilanza e sanzioni, poiché non dispongono di alcun mezzo di controllo o di azione diretta nei confronti degli agenti sportivi che non sono registrati presso di loro, né hanno il potere di imporre sanzioni civili o penali;
9. concorda con gli organi di governo dello sport e con i soggetti interessati sulla necessità di adottare misure per affrontare i problemi dell'integrità e della credibilità dello sport e dei suoi attori;
10. ritiene che abolire il regime vigente delle licenze FIFA per gli agenti dei giocatori senza istituire un solido sistema alternativo non sarebbe il modo giusto di affrontare i problemi legati agli agenti dei giocatori nel calcio;
11. plaude all'impegno degli organismi di governo nello sport per una maggiore trasparenza e sorveglianza dei flussi finanziari;
12. chiede al Consiglio di intensificare la sua azione di coordinamento nella lotta contro le attività criminali legate alle attività degli agenti, tra cui il riciclaggio di denaro, le partite truccate e la tratta di esseri umani;
13. fa riferimento alla citata sentenza nella causa T-193/02, in cui il Tribunale ha affermato che la regolamentazione delle attività degli agenti di giocatori, la quale disciplina un'attività economica toccando libertà fondamentali, compete in linea di principio alle autorità pubbliche;
14. ricorda che nella stessa sentenza il Tribunale ha riconosciuto che federazioni come la FIFA hanno il diritto di regolamentare la professione degli agenti nella misura in cui l'obiettivo della regolamentazione è la professionalizzazione e la moralizzazione delle loro attività al fine di proteggere i giocatori, e che tale regolamentazione non è anticoncorrenziale; ricorda che non esiste un'organizzazione collettiva degli agenti a livello professionale e che a livello di Stati membri tale professione è soggetta ad una regolamentazione molto limitata;
15. è convinto che, in un contesto di attività transfrontaliere e alla luce della diversità delle regolamentazioni nazionali applicabili agli sport, solo l'impegno congiunto degli organi di governo dello sport e delle autorità pubbliche può dare risultati in materia di efficacia dei controlli e di applicazione effettiva delle sanzioni;
16. osserva che, mentre in alcune discipline le attività degli agenti sono ampiamente regolamentate a livello internazionale e nazionale dagli organi sportivi, pochissimi Stati membri hanno adottato una legislazione specifica sugli agenti sportivi;
17. ritiene che, data la confusione esistente a causa della diversità delle regolamentazioni applicabili alle attività degli agenti sportivi, un'impostazione coerente valida per tutta l'UE sia necessaria per evitare le scappatoie dovute alla scarsa chiarezza della regolamentazione e per assicurare una sorveglianza e un controllo appropriati delle attività degli agenti;
18. rinnova il suo appello per un'iniziativa dell'UE sulle attività degli agenti dei giocatori che abbia i seguenti obiettivi:
–
rigore nelle norme e nei criteri d'esame per l'autorizzazione a svolgere l'attività di agente di giocatori,
–
trasparenza nelle transazioni degli agenti,
–
divieto di remunerazione degli agenti dei giocatori in relazione al trasferimento di minorenni,
–
norme minime armonizzate per i contratti degli agenti,
–
un sistema di controllo e disciplinare efficiente,
–
introduzione di un «regime di concessione delle licenze di agente» e di un registro degli agenti validi per tutta l'UE,
–
cessazione della «doppia rappresentanza»,
–
retribuzione graduale subordinata all'adempimento del contratto;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.