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Procedura : 2009/2107(INI)
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Ciclo del documento : A7-0150/2010

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A7-0150/2010

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PV 17/06/2010 - 4
CRE 17/06/2010 - 4

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PV 17/06/2010 - 7.19
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Giovedì 17 giugno 2010 - Strasburgo
Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea
P7_TA(2010)0243A7-0150/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (2009/2107(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione «Costruire un futuro sostenibile per l'acquacoltura – Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea» (COM(2009)0162),

–  visto il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica(1),

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (COM(2009)0541),

–  visto il regolamento (CE) n. 257/2009 della Commissione, del 24 marzo 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 con riguardo alla scheda d'informazioni supplementari per la notifica di aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 248/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (rifusione)(3),

–  viste la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie(4) e la decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura(5),

–  vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(6),

–  visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)(7),

–  visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici(8),

–  visto il regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea(9),

–  visto il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici(10),

–  viste le comunicazioni della Commissione «Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima: verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate» (COM(2008)0395), «Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'UE» (COM(2008)0791) e «Sviluppare la dimensione internazionale della politica marittima integrata dell'Unione europea'COM(2009)0536), nonché la recente relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE (COM(2009)0540),

–  visti le relazioni e i pareri scientifici elaborati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2008 sul benessere di sei delle specie ittiche principali di allevamento nell'UE e i pareri scientifici elaborati dall'EFSA nel 2009 sui requisiti di benessere nella fase di macellazione di otto specie ittiche di allevamento,

–  vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010(11) sul Libro verde della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)0163),

–  vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2008(12) per l'adozione di un piano europeo di gestione dei cormorani,

–  vista la sua risoluzione del 2 settembre 2008(13) sulla pesca e l'acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa,

–  vista la sua posizione del 31 gennaio 2008(14) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri,

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007(15) sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006(16) su «Avviare un dibattito su un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca»,

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2003(17) sull'acquacoltura nell'Unione europea: presente e futuro,

–  visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura(18) e l'accettazione da parte degli Stati membri dei suddetti orientamenti(19),

–  visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona(20),

–  visto il rapporto della 4a riunione della sottocommissione per l'acquacoltura della FAO(21),

–  visto il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile(22),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0150/2010),

A.  considerando che attualmente a livello comunitario non esiste un inquadramento normativo specifico ed armonizzato per il settore dell'acquacoltura, che è invece disciplinato da una pluralità di norme comunitarie con origini diverse (ambiente, salute pubblica ecc.) e da norme nazionali che possono variare anche sensibilmente da uno Stato all'altro, contribuendo a disorientare gli operatori del settore, oltre che a creare situazioni di discriminazione e distorsione del mercato,

B.  considerando che il provvedimento più adeguato che la Commissione può adottare nel contesto attuale è quello di proporre un regolamento che stabilisca norme per il settore dell'acquacoltura, introducendo in tal modo la chiarezza legislativa necessaria,

C.  considerando che il settore dell'acquacoltura è un settore economico innovativo con un alto potenziale tecnologico e ad alta intensità di investimenti in strutture e ricerca, con piani operativi e finanziari a lunga portata, che necessitano quindi certezza giuridica e inquadramenti legislativi chiari e stabili,

D.  considerando che il settore dell'acquacoltura interagisce direttamente con tematiche di primaria importanza per la nostra società, quali l'ambiente, il turismo, la pianificazione urbanistica e lo sviluppo regionale, la salute pubblica e la protezione dei consumatori; che risulta quindi fondamentale considerare gli interessi di questi settori e garantirne un equo trattamento,

E.  considerando che tutte le forme di acquacoltura devono essere sostenibili e socialmente eque e che, di conseguenza, non si devono arrecare danni agli ecosistemi mediante un aumento delle concentrazioni di sostanze naturali e prodotte dall'uomo, quali le sostanze chimiche non degradabili e il biossido di carbonio, nonché mediante perturbazioni fisiche,

F.  considerando che la comunicazione della Commissione del 19 settembre 2002 (COM(2002)0511) si è rivelata palesemente insufficiente a motivare gli Stati membri a dare impulsi significativi allo sviluppo del settore dell'acquacoltura comunitaria, mentre l'ultimo decennio ha visto una forte crescita del settore a livello globale, oltre che della domanda di prodotti ittici, sia di pesca che di allevamento, con forte aumento delle importazioni di questi prodotti da paesi terzi,

G.  considerando che l'UE è un importatore netto di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che la domanda di tali prodotti mostra un andamento crescente, sia a livello mondiale, a causa dell'aumento della popolazione, che a livello comunitario, a causa delle passate e future adesioni all'UE di paesi in cui questa tendenza della domanda è ancor più pronunciata, ed anche perché le abitudini dei consumatori stanno cambiando a favore di una dieta basata su prodotti più sani,

H.  considerando inoltre che è necessario un sistema affidabile di certificazione per i prodotti dell'acquacoltura,

I.  considerando che il settore comunitario dell'acquacoltura sostenibile può contribuire in maniera decisiva ad assicurare un approvvigionamento alimentare di prodotti ittici di alta qualità, contribuendo a una riduzione della pressione sulle specie selvatiche attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, oltre che a svolgere un ruolo importante in termini di sicurezza alimentare, attività economiche e occupazione, in modo particolare nelle regioni rurali e litoranee,

J.  considerando quindi che l'UE dovrebbe accordare maggiore importanza strategica al settore dell'acquacoltura sostenibile e al suo sviluppo a livello comunitario, destinandovi gli aiuti finanziari necessari, senza dimenticare che l'alta tecnologia richiesta dalle attività di acquacoltura spesso comporta forti investimenti da parte delle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni,

K.  considerando che, data l'importanza dello sviluppo del settore dell'acquacoltura, la Commissione dovrebbe riservare a tal fine una parte del Fondo europeo per la pesca; che gli strumenti pertinenti dovranno essere sufficientemente flessibili ed efficaci da garantire lo sviluppo del settore, compresa la ricerca scientifica,

L.  considerando la forte esigenza di ricerca e innovazione tecnologica, necessarie a garantire la competitività e la sostenibilità dell'acquacoltura per operare con successo nel settore dell'acquacoltura, spesso fuori dalla portata di molte aziende del settore, siano esse PMI o grandi imprese,

M.  considerando che, per essere efficace, una politica per un'acquacoltura sostenibile dovrà essere strutturata in modo da favorire e promuovere la partecipazione pluridisciplinare e coordinata di tutti i settori collegati all'attività,

N.  considerando che l'UE sta già implementando una politica di sostegno ai prodotti dell'agricoltura ed acquacoltura biologica attraverso l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 834/2007, 889/2008 e 710/2009, quale chiave di svolta per il settore dell'acquacoltura sostenibile europea strettamente legata a una più forte valorizzazione del proprio prodotto al fine di migliorarne la competitività e la tutela, l'informazione e la libertà di scelta dei consumatori,

O.  considerando che ogni politica a favore dell'acquacoltura sostenibile, sia comunitaria che nazionale, dovrà tenere presente le differenti realtà nella produzione acquicola (pesci di mare, pesci di acqua dolce, molluschi, crostacei, alghe marine ed echinodermi), con interventi ben calibrati alle loro strutture e problematiche di mercato e di concorrenza,

P.  considerando che le misure per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'acquacultura devono tenere conto in alcuni casi della necessità di ridurre al minimo il livello di stress dovuto alla densità dell'allevamento e alle pratiche di trasporto, nonché ricercare metodi di abbattimento meno cruenti e in generale il benessere dei pesci,

Q.  considerando che l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce i pesci in quanto esseri senzienti e prevede che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nel settore della pesca, l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali,

R.  considerando che, a causa del quadro regolamentare esistente, in molti paesi dell'Unione gli operatori del settore subiscono una quantità eccessiva di ostacoli burocratici e oneri amministrativi che limitano la produttività e la concorrenzialità delle loro imprese, contribuendo non poco a scoraggiare gli investitori,

S.  considerando che il pesce costituisce la dieta naturale di molte specie ittiche di allevamento e che la maggior parte degli allevamenti ittici si basano su una dieta contenente farina e olio di pesce,

T.  considerando che allo stesso tempo in molti paesi dell'Unione manca un piano urbanistico regolatore specifico – nazionale o regionale – che disciplini gli insediamenti continentali, costieri e marittimi e che definisca in maniera trasparente le zone accessibili agli insediamenti di acquacoltura, onde evitare conflitti d'interesse facilmente prevedibili con politiche di salvaguardia dell'ambiente e con altri settori economici quali, tra gli altri, il turismo l'agricoltura o la pesca costiera,

U.  considerando che una politica per l'acquacoltura sostenibile può coesistere con le aree «Natura 2000», potendo anche contribuire positivamente alla loro gestione, quando gli obiettivi di conservazione del sito lo consentono, e al benessere delle popolazioni interessate in caso di attività di raccolta tradizionale di molluschi o di insediamenti di acquacoltura per i quali non vi siano siti alternativi, che soddisfino le disposizioni comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale e siano compatibili con quelle relative alla tutela degli habitat,

V.  considerando che il prodotto comunitario è oggi soggetto a forte competizione da parte di prodotti provenienti da paesi terzi (soprattutto Turchia, Cile, Vietnam e Cina), dove le imprese sono capaci di produrre a costi operativi nettamente inferiori, non essendo soggette alle stesse restrizioni giuridiche e alle stesse rigide normative ambientali e fito-sanitarie e possono pagare bassi salari (dumping sociale), il che crea ulteriore pressione sul settore acquicolo dell'Unione europea, si ripercuote negativamente sulla qualità degli alimenti e mette in pericolo la salute dei consumatori,

W.  considerando che l'acquacoltura determina un minor impatto ambientale rispetto ad altri settori primari e che quindi i suoi prodotti sono più sostenibili; che una parte della società civile europea non è a conoscenza di questo fatto, il che può dar luogo a pregiudizi infondati nei confronti di tali prodotti,

X.  considerando che i danni provocati dai cormorani minacciano in molte zone la tradizionale e naturale piscicoltura di stagno,

Considerazioni generali

1.  si compiace dell'iniziativa della Commissione di presentare la comunicazione COM(2009)0162 di cui sopra, quale indicazione di una maggiore attenzione verso il settore dell'acquacoltura sostenibile, in vista di un auspicato riassetto legislativo che meglio risponda alle necessità e alle sfide rivolte al settore, al fine di un suo potenziamento a livello globale;

2.  rileva che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo cessa di essere un organo consultivo nel settore della pesca, diventando co-legislatore anche nel settore dell'acquacoltura;

3.  ritiene che ogni riforma legislativa del settore dell'acquacoltura debba inserirsi in modo armonico e complementare nel processo di riforma della politica comune della pesca in atto;

4.  osserva che il Parlamento ha già in passato richiamato l'attenzione sulla necessità di una legislazione sull'acquacoltura più concisa, coerente e trasparente;

5.  esprime la convinzione che un settore dell'acquacoltura sostenibile forte potrebbe fungere da catalizzatore allo sviluppo di molte zone isolate, costiere e rurali degli Stati membri e contribuire allo sviluppo della produzione locale, con benefici rilevanti anche per i consumatori, sotto forma di prodotti alimentari di grande qualità, sani e ottenuti in modo sostenibile;

6.  ritiene che la competitività dell'industria dell'acquacoltura comunitaria dovrà essere rafforzata attraverso un sostegno impegnato, solido, mirato e costante alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, presupposto indispensabile per lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile, moderna, efficiente, economicamente valida e rispettosa dell'ambiente; rileva inoltre che le reti di ricerca, i gruppi multidisciplinari di ricerca, il trasferimento di tecnologia e il coordinamento tra il settore e gli scienziati grazie a piattaforme tecnologiche sono essenziali per un buon ritorno degli investimenti in R&S;

7.  accoglie con favore la creazione della piattaforma europea di tecnologia e innovazione per l'acquacoltura, in considerazione della necessità che il settore sia sostenuto tramite una ricerca e un'innovazione di eccellenza, onde poter far fronte alle sfide emergenti;

8.  ritiene che il successo dell'acquacoltura sostenibile europea dipenderà in maniera decisiva dalla creazione – a livello nazionale e locale – di un ambiente più favorevole alle imprese, e invita quindi gli Stati membri ad accelerare immediatamente i propri lavori in tal senso, oltre che a promuovere lo scambio di esperienze e best-practice a livello comunitario;

9.  sottolinea che la riduzione delle pratiche burocratiche incoraggerà gli investimenti nel settore e considera indispensabile che gli Stati membri, in stretta collaborazione con le autorità locali, implementino in tempi brevi procedure di semplificazione amministrativa che prevedano procedure di concessione trasparenti e normalizzate per le domande d'insediamento di nuovi siti di acquacoltura;

10.  ritiene che il settore comunitario dell'acquacoltura sostenibile e biologica sia in grado di fornire ai consumatori prodotti alimentari di grande qualità per un'alimentazione sana ed equilibrata;

11.  ritiene che i sistemi di acquacoltura che causano l'impoverimento delle riserve ittiche naturali o l'inquinamento delle acque costiere non debbano essere considerati sostenibili e che l'acquacoltura europea dovrebbe prediligere le specie erbivore e carnivore che possono svilupparsi con un consumo ridotto di farine e oli di pesce;

12.  sottolinea che il settore dell'acquacoltura europeo, ai fini della propria espansione, dipende da uno sviluppo continuo che miri a diminuire la quota di proteine ottenute da pescato selvatico nei mangimi; fa presente che gli stock ittici selvatici adatti alla produzione di mangime sono limitati e in molti casi oggetto di una pesca eccessiva, per cui lo sviluppo dell'acquacoltura dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle specie erbivore e piscivore che possono provocare un'ulteriore riduzione significativa di tale quota;

13.  considera urgente ed indispensabile l'introduzione e il potenziamento di criteri rigorosi e trasparenti sulla qualità e la tracciabilità del prodotto dell'acquacoltura comunitario, migliorando l'alimentazione dei pesci e introducendo e rafforzando i criteri di etichettatura per il prodotto d'acquacoltura di qualità e per il prodotto d'acquacoltura biologica;

14.  ritiene che l'obiettivo prioritario della certificazione di qualità ecologica per i prodotti dell'acquacoltura sia di promuovere lo sfruttamento ecocompatibile delle risorse acquatiche viventi nel contesto di uno sviluppo sostenibile, che prenda in considerazione gli aspetti ambientali, economici e sociali, nel rispetto dei principi del Codice di condotta per una pesca responsabile(23) e di future linee guida promosse dalla FAO;

15.  esorta la Commissione ad attuare un programma europeo di ecoetichettatura per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che si ispiri ai relativi orientamenti comunitari; sottolinea che l'ecoetichettatura non solo rappresenta un vantaggio competitivo per i prodotti europei dell'acquacoltura, ma apporta trasparenza a un mercato in cui la proliferazione di certificazioni private può confondere i consumatori;

16.  esorta la Commissione a intraprendere azioni volte a garantire che il rinnovo degli stock negli allevamenti di acquacoltura non incida negativamente sullo stato naturale o la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche, degli ecosistemi marini e della biodiversità in generale;

17.  ritiene che gli aiuti finanziari destinati a indennizzare i danni causati da animali giuridicamente protetti costituiscano un elemento indispensabile per lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile, moderna e produttiva;

18.  ritiene che, pur agendo su aspetti comuni quali le valutazioni dell'impatto ambientale, l'uso e la tutela delle acque o la rintracciabilità del prodotto, qualsiasi legislazione comunitaria proposta non debba avere un approccio generico o indifferenziato;

19.  ribadisce la necessità di un impegno più convinto dell'Unione a favore degli investimenti nel settore dell'acquacoltura sostenibile mediante i finanziamenti aggiuntivi del Fondo comunitario per il settore della pesca; sottolinea tuttavia che il futuro finanziamento delle attività connesse con l'acquacoltura dovrebbe essere possibile soltanto con l'effettiva attuazione della direttiva concernente la valutazione d'impatto ambientale(24), per garantire che i progetti finanziati non causino il degrado dell'ambiente o delle popolazioni di pesci e di molluschi selvatici;

20.  sottolinea che il rispetto della biodiversità va stabilito quale principio fondamentale della politica dell'UE in materia di acquacoltura, sia per quanto riguarda le acque interne che per la dimensione esterna della strategia per questo settore, dando sostegno agli allevamenti solo se le specie interessate sono locali o già ben stabilite; chiede una valutazione scientifica dei rischi per tutte le introduzioni di specie non autoctone e l'introduzione di misure di adozione per contenere e monitorare le specie ecologicamente dannose;

21.  ribadisce la necessità di integrare le attività tradizionali di raccolta dei molluschi al resto dell'acquacoltura nella politica comune della pesca, per garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale e assicurare il loro accesso ai finanziamenti europei, senza discriminazioni;

22.  ritiene imprescindibile che venga adottata ogni misura utile affinché qualsiasi prodotto di acquacoltura importato nell'Unione da paesi terzi, sia per il consumo che per la trasformazione, risponda appieno alle medesime norme di salute pubblica e sicurezza alimentare del prodotto comunitario, e che controlli meticolosi nelle appropriate sedi agiscano efficacemente in questo senso, senza però creare nuove barriere commerciali e incentivando lo scambio di best practice con i paesi in via di sviluppo;

23.  sottolinea che acquacoltura marina e acquacoltura continentale rappresentano realtà imprenditoriali diverse, che entrambe formano parte integrante della PCP e che l'acquacoltura deve essere considerata come complementare al settore delle catture, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento del mercato e l'impiegabilità;

Considerazioni specifiche
Inquadramento legislativo, amministrativo e finanziario

24.  sollecita la Commissione a presentare in tempi ravvicinati una proposta di regolamento che consolidi in un testo unico tutta la normativa comunitaria a disciplina del settore dell'acquacoltura e a promuovere il coordinamento tra le varie direzioni generali competenti in materia;

25.  sollecita la Commissione a definire in tale regolamento criteri di base specifici e norme di certificazione europea comuni, cui ogni stabilimento acquicolo comunitario dovrà corrispondere, nonché un'armonizzazione ottimale dei criteri d'incidenza sul settore dell'ambiente a livello comunitario, onde evitare distorsioni della concorrenza tra Stati membri per le varie tipologie produttive, delegando invece la fase di implementazione e i controlli sulle attività degli stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; ad esempio parametri d'impatto ambientale, di utilizzo delle risorse idriche, di alimentazione dei pesci, molluschi e crostacei nelle unità di produzione, di rintracciabilità ed etichettatura del prodotto, di salute, nonché norme in materia di benessere dei pesci ecc.;

26.  sostiene che il settore dell'acquacoltura dovrà essere debitamente inquadrato e articolato in un ventaglio più ampio di attività marittime, come i trasporti marittimi, il turismo da diporto, i parchi eolici offshore, la pesca ecc;

27.  sollecita la Commissione ad adoperarsi affinché gli Stati membri si impegnino formalmente a documentare e recuperare le normative esistenti sul loro territorio in materia di ambiente e di salvaguardia del turismo, e – per le zone non soggette a restrizioni – ad adottare i piani urbanistici indispensabili per la gestione delle zone marittime, costiere e delle acque interne ai fini dell'applicazione di piani settoriali per l'acquacoltura con una chiara identificazione degli spazi disponibili per l'insediamento delle imprese del settore;

28.  invita gli Stati membri a prevedere una «pianificazione urbanistica del mare» e una gestione integrata delle zone costiere, secondo quanto previsto nell'ambito della nuova politica marittima dell'UE, in linea con le valutazioni di impatto ambientale, che includa tutte le diverse tipologie del settore, quali la raccolta dei molluschi, l'acquacoltura sottocosta, l'acquacoltura offshore e d'acqua dolce, e ad impegnarsi a ridurre gli ostacoli burocratici attualmente esistenti per ottenere le licenze e concessioni necessarie ad avviare un'attività nel campo dell'acquacoltura sostenibile, possibilmente mediante l'introduzione di «sportelli unici» che centralizzino in un'unica sede gli oneri amministrativi richiesti agli operatori; invita inoltre gli Stati membri a progettare piani strategici a lungo termine per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'attività e la Commissione a presentare proposte relative a tutti gli interventi necessari per promuovere la competitività del settore, tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro;

29.  auspica che il futuro Fondo europeo per la pesca, a sostegno della politica comune della pesca riformata, preveda specifiche linee di bilancio dedicate allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e al sostegno degli investimenti nel settore, tenendo conto delle migliori pratiche ambientali, per promuovere l'attività economica e l'occupazione, con particolare riguardo all'insediamento di impianti tecnologicamente innovativi e con un minore impatto ambientale (ad esempio sistemi per la depurazione delle acque che consentono di eliminare residui e contaminanti), di allevamenti rispettosi della salute e del benessere dei pesci e di forme di acquacoltura sostenibile;

30.  auspica che tali fondi tengano debitamente conto delle necessità di sostegno finanziario delle imprese del settore, in particolare le PMI e le imprese a conduzione familiare, sulla base del contributo che esse apportano allo sviluppo sociale ed economico della zona costiera, rivolgendo particolare attenzione alle regioni periferiche e frontaliere;

31.  appoggia una semplificazione delle procedure per il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri in modo da incoraggiare l'accesso a nuove zone e facilitare l'accesso a lungo termine alle zone esistenti, in particolare quelle in cui operano le PMI e le imprese a conduzione familiare;

32.  insiste altresì sulla necessità di garantire maggiori contributi finanziari alla ricerca scientifica, all'innovazione e al trasferimento tecnologico nel campo dell'acquacoltura sostenibile, biologica e offshore e d'acqua dolce, come pure alle imprese che effettueranno la conversione di una parte o della totalità della produzione convenzionale in produzione biologica, con politiche di filiera che coprano tutti i settori critici, dall'approvvigionamento alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti sul mercato, con un migliore inquadramento di questi aspetti negli assi tematici previsti dai Fondi strutturali e dai programmi comunitari;

33.  esorta la Commissione a dotare il settore dell'acquacoltura di un autentico strumento economico per affrontare le situazioni di crisi e identificare sistemi di aiuto in caso di catastrofe naturale biologica (come la proliferazione di fitoplancton tossico) o non biologica (del tipo «Erika» o «Prestige») o di fenomeni meteorologici estremi (cicloni, inondazioni ecc);

34.  invita Commissione e Stati membri a sostenere la sperimentazione nell'allevamento di specie autoctone, le tecnologie di produzione di pesci sani e la lotta contro le malattie che si riscontrano nell'acquacoltura, al fine di diversificare la produzione di acquacoltura comunitaria, per offrire prodotti di elevata qualità ed elevato valore aggiunto, promuovendo la ricerca e gli scambi di best practice in merito a dette specie e ai relativi metodi di produzione, al fine di consentire una migliore posizione concorrenziale del prodotto di acquacoltura nei confronti di altri prodotti alimentari innovativi;

35.  sottolinea la necessità di attuare misure che garantiscano il ripopolamento di specie in regressione nei fiumi, soprattutto le specie migratorie che hanno per tradizione un impatto rilevante per le popolazioni rivierasche (storione, alosa, salmone, ecc), nonché di altre specie marine, e segnala alla Commissione e agli Stati membri la necessità di dotarsi delle risorse finanziarie necessarie per portare avanti iniziative di questo tipo;

36.  invita la Commissione a tener conto della tendenza allo sviluppo di impianti di acquacoltura offshore come potenziale soluzione al problema della disponibilità di spazi lungo le coste europee e a tener conto altresì delle situazioni ambientali e climatiche difficili in cui si pratica questo tipo di acquacoltura;

37.  sollecita Commissione e Stati membri a garantire una formazione professionale adeguata in materia di acquacoltura, per aumentare la competitività del settore e favorire la possibile riconversione degli operatori provenienti dalla pesca professionale verso una diversa gestione degli ambienti acquatici, contribuendo inoltre alla creazione di posti di lavoro per i giovani nelle aree rurali, costiere ed ultraperiferiche, in particolare nelle regioni che dipendono in larga misura dalle attività di pesca e di acquacoltura;

38.  invita gli Stati membri a prendere in considerazione la creazione di organizzazioni specializzate per la promozione dei prodotti d'acquacoltura, invitando altresì la Commissione a estendere le regole sulle organizzazioni comuni di mercato al settore dell'acquacoltura sostenibile e a supportare e incentivare le azioni promozionali a livello comunitario e sui mercati esteri;

Politica di qualità e tutela dei consumatori

39.  ritiene che lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura non possa prescindere da una rigorosissima politica di qualità, da metodi produttivi rispettosi dell'ambiente e del benessere degli animali – per quanto riguarda il trasporto di animali di acquacoltura, i metodi di abbattimento e la vendita di pesce vivo –, da rigorose norme sanitarie nonché da un elevato livello di protezione dei consumatori;

40.  invita quindi la Commissione alla creazione di un marchio di qualità comunitario specifico per i prodotti dell'acquacoltura, oltre che di un marchio di qualità destinato ai prodotti dell'acquacoltura biologica, elaborando disciplinari rigorosi in linea con i principi comunitari della produzione di qualità e biologica, che garantiscano al consumatore l'affidabilità del sistema di produzione e di controllo e la tracciabilità completa dei prodotti; incoraggia la Commissione a valutare il possibile utilizzo di sistemi di etichettatura già esistenti per i prodotti dell'acquacoltura biologica di qualità superiore;

41.  è del parere che la produzione responsabile degli ingredienti destinati all'alimentazione dei pesci, compresi gli ingredienti marini, sia una condizione essenziale per la sostenibilità dell'acquacoltura;

42.  invita la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, a organizzare o incentivare campagne d'informazione istituzionali per promuovere i prodotti derivanti dall'acquacoltura, inclusi i prodotti dell'acquacoltura biologica;

43.  reitera le proprie considerazioni già esposte nella risoluzione del 4 dicembre 20081(25) per l'adozione di un piano europeo di gestione dei cormorani, ricordando come la riduzione dei danni causati da cormorani e altri uccelli predatori alle imprese acquicole sia un fattore importante dei costi di produzione e quindi fondamentale per assicurare la sopravvivenza e concorrenzialità di queste imprese; richiama l'attenzione sulla necessità di valutare le perdite causate dai cormorani e da altri uccelli predatori nell'acquacoltura e di elaborare piani per porre rimedio a tali problemi;

44.  invita la Commissione ad adottare le misure chieste nella sua risoluzione del 4 dicembre 2008, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di un piano graduale di gestione della popolazione dei cormorani, coordinato a livello europeo, e la raccolta di dati scientifici sulle dimensioni delle popolazioni di cormorani; chiede alla Commissione di avanzare proposte per una legislazione esaustiva in materia;

45.  sollecita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e tenuto conto delle diverse condizioni geografiche e climatologiche, delle tecniche di produzione utilizzate e della particolarità delle specie allevate, a proporre dei criteri sostenibili relativi al benessere dei pesci allevati, quali livelli massimi di densità degli allevamenti, quantità di proteine vegetali e animali utilizzabili come mangimi nei vari allevamenti, che tengano conto delle specificità di allevamento delle singole specie, delle esigenze nutrizionali delle specie ittiche allevate, delle fasi del loro ciclo vitale e delle condizioni ambientali, a promuovere pratiche di trasporto e di abbattimento che riducano al minimo le fonti di stress, e un ricambio idrico nelle vasche di allevamento appropriato ad assicurare il benessere delle specie ittiche allevate; ribadendo che a lungo termine l'obiettivo deve essere quello di sostituire proteine animali con proteine vegetali per tutte le specie ove ciò sia possibile, considerando le loro esigenze nutrizionali, la ricerca strategica per la sostituzione degli ingredienti essenziali dovrebbe rivestire la massima priorità; considerando che la ricerca sulle sostanze nutrienti essenziali e le modalità per la loro produzione da fonti alternative, come microalghe e lievito, ridurrebbe la necessità di farina di pesce a più lungo termine;

46.  invita la Commissione ad estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto(26) in modo da limitare il trasporto di pesce su lunghe distanze, favorendo così le avannotterie e l'allevamento di giovani esemplari a livello locale e incoraggiando l'abbattimento in prossimità dei vivai;

47.  esorta la Commissione a garantire che l'approvvigionamento di materie prime utilizzate nella produzione di mangimi per pesci avvenga secondo prassi accettabili dal punto di vista ambientale e non eserciti un impatto negativo sugli ecosistemi da cui provengono detti ingredienti;

48.  invita la Commissione a garantire che siano evitate le procedure di pre-macellazione classificate dall'EFSA come dannose per il benessere dei pesci; occorre vietare i metodi di abbattimento che secondo l'EFSA portano il pesce a rimanere a lungo cosciente prima della morte come avviene ad esempio asfissiando il pesce in poltiglia di ghiaccio;

49.  esorta la Commissione a pubblicare orientamenti tecnici specifici sulla certificazione di mangimi sostenibili per pesci;

Relazioni esterne

50.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per un'applicazione rigorosa della legislazione comunitaria sull'intera catena dei prodotti di acquacoltura, inclusi i mangimi e le materie prime per mangimi, importati da paesi terzi;

51.  invita la Commissione a indagare direttamente sui metodi di produzione negli allevamenti ittici al di fuori dell'Unione europea e a riferire sugli eventuali pericoli per la salute;

52.  sottolinea la necessità di garantire che i prodotti alimentari acquatici che sono fabbricati o importati nell'UE rispettino standard elevati in materia di protezione dell'ambiente e di salute e sicurezza dei consumatori;

53.  sollecita la Commissione ad adoperarsi per assicurare che il principio del reciproco riconoscimento e della libera circolazione di beni si applichi ai farmaci, curativi e preventivi, utilizzati in acquacoltura, per promuovere accordi di reciprocità con i paesi terzi ad alto know-how settoriale e per favorire l'introduzione di buone prassi da parte di altri paesi o organismi internazionali;

54.  ribadisce l'importanza di realizzare controlli sistematici nei luoghi che danno accesso al mercato interno e nei siti chiave per le importazioni in tale mercato al fine di offrire al consumatore piena garanzia che i prodotti di acquacoltura importati da paesi terzi siano sistematicamente soggetti a rigidi controlli di qualità e che quindi corrispondano appieno alle normative comunitarie in materia di igiene e salute pubblica;

55.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere tali principi sia in sede di OMC che in tutte le sedi istituzionali adeguate;

56.  invita la Commissione a promuovere, nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, azioni di sostegno e formazione mirata che contribuiscano a promuovere l'acquacoltura sostenibile e a incrementare la sensibilità dei produttori acquicoli di tali paesi verso una politica di qualità e standard di produzione più elevati, in particolare per quanto riguarda i parametri ambientali e di igiene nonché le norme sociali nel settore;

57.  invita la Commissione a presentare una relazione sulle norme ambientali e sociali nel settore dell'acquacoltura al di fuori dell'UE e a studiare la possibilità per una migliore informazione dei consumatori;

58.  esorta la Commissione ad avviare studi di valutazione dell'impatto concernenti i possibili effetti che gli accordi commerciali dell'UE possono avere sul settore dell'acquacoltura;

o
o   o

59.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15.
(2) GU L 81 del 27.3.2009, pag. 15.
(3) GU L 79 del 25.3.2009, pag. 7.
(4) GU L 328, 24.11.2006, pag. 14.
(5) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.
(6) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(7) GU L 27 del 31.01.2010, pag. 1.
(8) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(9) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 19.
(10) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.
(11) Testi approvati, P7_TA(2010)0039.
(12) GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 11.
(13) GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 1.
(14) GU C 68 E del 21.3.2009, pag. 39.
(15) GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 271.
(16) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 233.
(17) GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 318.
(18) GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.
(19) GU C 115 del 20.5.2009, pag. 15.
(20) Testi approvati, P6_TA(2009)0373.
(21) Riunitasi a Puerto Varas (Cile) il 6-10 ottobre 2008, http://www.fao.org/fishery/nems/36393/en.
(22) Codice di condotta FAO adottato il 31 ottobre 1995.
(23) Adottato dalla FAO il 31 ottobre 1995.
(24) Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40), quale emendata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (la direttiva VIA).
(25) Risoluzione del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sull'elaborazione di un «Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani» al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura (Testi approvati, P6_TA(2008)0583).
(26) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

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